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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 315/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/1 |
(2007/C 315/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-507/03) (1)
(Appalti pubblici - Artt. 43 CE e 49 CE - Direttiva 92/50/CEE - Aggiudicazione di un appalto pubblico al servizio postale irlandese An Post senza pubblicazione di un avviso preliminare - Interesse transfrontaliero certo - Trasparenza)
(2007/C 315/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e K. Wiedner, agenti, J. Flynn QC)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, E. Regan e B. O'Moore, SC C. O'Toole, Barrister)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Molde e A. Jacobsen, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Petrausch e S. Ramet, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C. Wissels e P. van Ginneken, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 49 CE — Aggiudicazione di appalti pubblici — Decisione di attribuire un appalto pubblico senza previo bando di gara — Appalto attribuito al servizio postale irlandese (An Post) in base al quale i beneficiari di prestazioni sociali sono autorizzati a prelevare tali prestazioni presso gli uffici postali
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
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3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 35 del 7 febbraio 2004.
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22.12.2007 |
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C 315/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007 — Repubblica di Polonia/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-273/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio 2004/281/CE - Politica agricola comune - Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea - Adeguamento - Violazione del principio della parità di trattamento)
(2007/C 315/03)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: T. Nowakowski, E. Ośniecka-Tamecka, M. Szpunar, B. Majczyna, K. Rokicka e I. Niemirka, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: A. Zikmane e E. Balode-Buraka, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: P. Gottfried e R. Somssich, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Ruggeri Laderchi K. Zieleśkiewicz, e F. Florindo Gijón, agenti,)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn, A. Stobiecka-Kuik e L. Visaggio, agenti)
Oggetto
Annullamento dell'art. 1, punto 5, della decisione del Consiglio 22 marzo 2004 recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (GU L 93, pag. 1) — Violazione dei principi di non discriminazione e di buona fede
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Ungheria nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-334/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide)
(2007/C 315/04)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e C. Jurgensen-Mercier, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e M. Lois, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: T. Pynnä, agente)
Oggetto
Ricorso per inadempimento — Mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Mancato rispetto dell'art. 4 della direttiva riguardante l'istituzione di zone di protezione speciale — Numero insufficiente delle zone istituite in Grecia
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ellenica,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49. |
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2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
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3) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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4) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca
(Causa C-19/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Dazi doganali dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali - Responsabilità finanziaria degli Stati membri)
(2007/C 315/05)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N.B. Rasmussen, G. Wilms e H.-P. Hartvig, agenti)
Convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE e artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9) — Responsabilità finanziaria degli Stati membri per le risorse proprie — Mancato pagamento alla Commissione della somma di DKK 18 687 475 che le autorità doganali hanno erroneamente omesso di riscuotere come dazi doganali presso un'impresa
Dispositivo
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1) |
Il Regno di Danimarca, non avendo provveduto a mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475 maggiorato degli interessi di mora calcolati a decorrere dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee. |
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2) |
Il Regno di Danimarca è condannato alle spese. |
(1) GU C 93 del 16 aprile 2005.
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22.12.2007 |
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C 315/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì) — Procedimento penale a carico di Karl Josef Wilhelm Schwibbert
(Causa C-20/05) (1)
(Direttiva 98/34/CE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su dischi compatti commercializzati - Nozione di «regola tecnica»)
(2007/C 315/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile e penale di Forlì
Imputato nella causa principale
Karl Josef Wilhelm Schwibbert
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile e penale di Forlì — Interpretazione degli artt. 3 CE e 23-27 CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) — Compatibilità di una legge nazionale che impone l'apposizione su ogni supporto di opere cinematografiche o audiovisive commercializzato della sigla dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev'essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.
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22.12.2007 |
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C 315/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 ottobre 2007 — Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc in liquidazione, Livio Danielis, Domenico D'Alessandro/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-62/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CEE) n. 1430/79 - Sgravio di dazi all'importazione - Carico di sigarette destinate alla Spagna - Frode commessa nell'ambito di un'operazione di transito comunitario)
(2007/C 315/07)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc in liquidazione, Livio Danielis, Domenico D'Alessandro (rappresentante: avv. G. Leone)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente e avv. G. Bambara)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2004, causa T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc e a./Commissione, che respinge il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 giugno 2002 (REM 14/01), con la quale si comunica alle autorità italiane che non è giustificato lo sgravio dei dazi all'importazione per un carico di sigarette destinate alla Spagna, in quanto una frode commessa da terzi nell'ambito di un'operazione di transito comunitario non costituisce una situazione particolare che giustifica lo sgravio dei dazi all'importazione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, in liquidazione, nonché i sigg. Danielis e D'Alessandro sono condannati alle spese. |
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22.12.2007 |
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C 315/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-112/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Art. 56 CE - Disposizioni legislative relative alla società per azioni Volkswagen)
(2007/C 315/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Benyon e G. Braun, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e A. Dittrich, agenti, e H. Wissel, Rechtsanwalt)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 56 CE — Presupposti per la privatizzazione della Volkswagenwerk GmbH — Conferimento di diritti speciali a taluni azionisti — Rappresentanza obbligatoria dei pubblici poteri nel consiglio di amministrazione della società, indipendentemente dal numero di azioni possedute
Dispositivo
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1) |
Mantenendo in vigore l'art. 4, n. 1, nonché l'art. 2, n. 1, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, della legge 21 luglio 1960, relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk (Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand), nella versione applicabile alla causa in esame, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56, n. 1, CE. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
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C 315/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 novembre 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-141/05) (1)
(Pesca - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità)
(2007/C 315/09)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Braquehais Conesa e A. Sampol Pucurull, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e A. de Gregorio Merino, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e T. van Rijn, agenti)
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 27/2005, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2005, L 12, pag. 1), nella parte in cui le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord ed il Mar Baltico non vengono attribuite tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio — Discriminazione — Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 115 del 14 maggio 2005.
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22.12.2007 |
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C 315/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-248/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Direttiva 80/68/CEE)
(2007/C 315/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43) — Funzionamento di una discarica in assenza di una formale autorizzazione in Ballymurtagh (Contea di Wicklow) — Inquinamento di acque sotterranee nella Contea di Wexford e in Killarney (Contea di Kerry) a causa di scarichi indiretti di fosforo proveniente da fosse settiche
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva. |
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2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
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3) |
L'Irlanda è condannata a sopportare i due terzi dell'insieme delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare l'altro terzo. |
(1) GU C 205 del 20 agosto 2005.
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22.12.2007 |
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C 315/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerischtshof — Germania) — Gintec International Import-Export GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb eV
(Causa C-374/05) (1)
(Direttive 2001/83/CE e 92/28/CEE - Normativa nazionale che vieta la pubblicità per i medicinali per mezzo di dichiarazioni di terzi o di estrazioni a sorte - Utilizzazione dei risultati complessivamente positivi di un'inchiesta effettuata presso consumatori nonché di un'estrazione a sorte mensile che consente la vincita di una scatola del prodotto)
(2007/C 315/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerischtshof
Parti
Ricorrente: Gintec International Import-Export GmbH
Convenuta: Verband Sozialer Wettbewerb eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli artt. 87, n. 3, e 90, lett. j), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 136, pag. 34), nonché degli artt. 2, n. 3, e 5, lett. j), della direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113, pag. 13) — Normativa nazionale che vieta di fare pubblicità di medicinali mediante dichiarazioni di non specialisti o lotterie — Utilizzo di risultati globalmente positivi di un sondaggio effettuato presso i consumatori nonché del sorteggio mensile di una confezione di prodotto.
Dispositivo
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1) |
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, ha proceduto ad un'armonizzazione completa nel settore della pubblicità per i medicinali, essendo esplicitamente indicate le ipotesi in cui gli Stati membri sono autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle regole fissate dalla direttiva medesima. Quest'ultima dev'essere quindi interpretata nel senso che uno Stato membro non può prevedere, nella propria normativa nazionale, un divieto assoluto e incondizionato di utilizzazione, nella pubblicità per medicinali effettuata presso il pubblico, di dichiarazioni provenienti da terzi, laddove la loro utilizzazione può essere limitata, ai sensi della direttiva stessa, solamente in considerazione del loro contenuto specifico o dello status del loro autore. |
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2) |
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3) |
La soluzione della prima e della seconda questione pregiudiziale sarebbe identica qualora trovasse applicazione la direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Amurta S.G.P.S./Inspecteur van de Belastingdienst
(Causa C-379/05) (1)
(Artt. 56 CE e 58 CE - Libera circolazione dei capitali - Normativa tributaria nazionale che prevede l'esenzione delle partecipazioni dall'imposta sulle società - Tassazione dei dividendi - Ritenuta alla fonte - Esenzione dalla ritenuta alla fonte - Applicazione alle società beneficiarie che dispongono di una sede o di una stabile organizzazione nello Stato membro che accorda l'esenzione e le cui partecipazioni godono dell'esenzione dall'imposta sulle società - Rifiuto di applicare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti ad una società beneficiaria che non dispone di una sede né di una stabile organizzazione in detto Stato membro)
(2007/C 315/12)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrente: Amurta SGPS
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione degli artt. 56 CE, 57 CE e 58 CE — Imposta sulle società — Esenzione dall'imposta laddove si tratti di dividendi versati da una società stabilita nel territorio nazionale ad una società stabilita in quello stesso territorio — Rifiuto di accordare tale esenzione nei confronti di dividendi versati da una società stabilita nel territorio nazionale ad una società stabilita nel territorio di un altro Stato membro — Rilevanza della sussistenza, in tale altro Stato membro, di un'esenzione equivalente d'imposta sui dividendi a favore della società in esso stabilita
Dispositivo
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1) |
Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all'imposta sulle società o che dispone, in quest'ultimo, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice. |
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2) |
Uno Stato membro non può invocare l'esistenza di un credito d'imposta integrale, concesso unilateralmente da un altro Stato membro ad una società beneficiaria stabilita nello stesso Stato, al fine di sottrarsi all'obbligo di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi derivante dall'esercizio del suo potere impositivo, in una situazione in cui il primo Stato membro previene la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite nel suo territorio. Qualora uno Stato membro faccia valere una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, stipulata con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, di questa convenzione e, se del caso, verificare se questa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali. |
(1) GU C 22 del 28 gennaio 2006.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-403/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione recante approvazione di un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere nelle Filippine - Decisione adottata in base al regolamento (CEE) n. 443/92 - Competenze di esecuzione della Commissione - Limiti)
(2007/C 315/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, E. Waldherr, K. Lindahl, e G. Mazzini, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Tufvesson e A. Bordes, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione che approva un progetto un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere nelle Filippine (ASIA/2004/016-924; linea di bilancio 19 1002), adottata in esecuzione del regolamento (CEE) del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 443, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione delle Comunità europee recante approvazione di un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere della Repubblica delle Filippine da finanziare mediante la linea 19 10 02 del bilancio generale delle Comunità europee (Philippine Border Management Project, no ASIA/2004/016-924) è annullata. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
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3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Genova) — Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1/Porto Antico di Genova SpA
(Causa C-427/05) (1)
(Fondi strutturali - Regolamento (CEE) n. 4253/88 - Art. 21, n. 3, secondo comma - Divieto di detrazione - Calcolo del reddito imponibile - Presa in considerazione dei contributi comunitari riscossi)
(2007/C 315/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria regionale di Genova
Parti
Ricorrente: Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1
Convenuta: Porto Antico di Genova SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Genova –Interpretazione dell'art. 21, n. 3 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 193, pag. 20) — Compatibilità di una disposizione nazionale che prende in considerazione nel calcolo del reddito imponibile gli aiuti comunitari percepiti
Dispositivo
L'art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disciplina tributaria nazionale, quale l'art. 55, n. 3, lett. b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile.
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22.12.2007 |
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C 315/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-440/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Artt. 31, n. 1, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE - Decisione quadro 2005/667/GAI - Repressione dell'inquinamento provocato dalle navi - Sanzioni penali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Art. 80, n. 2, CE)
(2007/C 315/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Bogensberger e R. Troosters, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e A. Auersperger Matić, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: M. Wimmer, agente), Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente), Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e A. Samoni-Rantou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e S. Gasri, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan e E. Fitzsimons, nonché N. Hyland, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka e E. Broks, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentante: P. Gottfried, agente), Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, agente, assistito da Grech, Deputy Attorney General), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e M. de Grave, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e M.L. Duarte, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: R. Procházka, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente), Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. O'Neill, D.J. Rhee e D. Anderson, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 255, pag. 164)
Dispositivo
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1) |
La decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, è annullata. |
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2) |
Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese. |
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3) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese. |
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22.12.2007 |
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C 315/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wiesbaden — Germania) — Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/Diageo Deutschland GmbH
(Causa C-457/05) (1)
(Libera circolazione delle merci - Direttiva 75/106/CEE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri - Liquidi in imballaggi preconfezionati - Precondizionamento in volume - Art. 5, n. 3, lett. b) e d) - Baileys Mini - Commercializzazione in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di 0,071 l)
(2007/C 315/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Wiesbaden
Parti
Ricorrente: Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
Convenuta: Diageo Deutschland GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Wiesbaden — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Validità dell'art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, in fine, in combinato disposto con l'art. 5, n. 3, lett. d), in uno con l'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42, pag. 1), come modificata — Divieto di immettere sul mercato degli altri Stati comunitari bevande alcoliche che si presentano in volumi di 0,071 l, fabbricate e commercializzate regolarmente in Irlanda e nel Regno Unito — Baileys Mini
Dispositivo
L'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a 0,071 l, contenenti i prodotti elencati all'allegato III, punto 4, della medesima direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.
L'art. 5 n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, come modificata da tale atto, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo è invalido laddove esclude il volume nominale di 0,071 l dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all'allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva.
(1) GU C 131 del 3 giugno 2007.
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C 315/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt — Belgio) — Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat
(Causa C-464/05) (1)
(Artt. 43 CE e 56 CE - Normativa tributaria nazionale - Imposte di successione - Società familiare - Esenzione - Presupposti - Impiego di un certo numero di lavoratori in una regione di uno Stato membro)
(2007/C 315/17)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
Parti
Ricorrenti: Maria Geurts, Dennis Vogten
Convenuto: Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt — Interpretazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Successione, apertasi in una Regione di uno Stato membro, comprendente partecipazioni in una società di famiglia in un altro Stato membro e crediti nei confronti della detta società — Esenzione dalle imposte di successione prevista per il caso in cui la detta società abbia impiegato, nei tre anni precedenti il decesso, almeno cinque lavoratori a tempo pieno nella Regione considerata
Dispositivo
In assenza di valida giustificazione, l'art. 43 CE osta ad una disciplina tributaria di uno Stato membro in materia di imposte di successione che esclude dall'esenzione da tali imposte, prevista per le imprese familiari, le imprese che impiegano, nel corso dei tre anni precedenti la data del decesso del de cuius, almeno cinque lavoratori in un altro Stato membro, mentre concede una siffatta esenzione qualora i lavoratori siano impiegati in una regione del primo Stato membro.
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen — Germania) — Rhiannon Morgan (C-11/06)/Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06)/Landrat des Kreises Düren
(Cause riunite C-11/06 e C-12/06) (1)
(Cittadinanza dell'Unione - Artt. 17 CE e 18 CE - Diniego di aiuti alla formazione ai cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro - Requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente, per un periodo di almeno un anno, presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale dello Stato membro d'origine)
(2007/C 315/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Aachen
Parti
Ricorrenti: Rhiannon Morgan (C-11/06), Iris Bucher (C-12/06)
Convenuti: Bezirksregierung Köln (C-11/06), Landrat des Kreises Düren (C-12/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Aachen — Interpretazione degli artt. 17 e 18 del Trattato CE — Diniego di concessione del beneficio dell'aiuto all'istruzione («Ausbildungsförderung») offerto ad un cittadino nazionale residente che segue i propri studi in un altro Stato membro, diniego basato sul rilievo che non avrebbe svolto quantomeno il primo anno di studi presso un istituto stabilito sul territorio nazionale
Dispositivo
Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.
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C 315/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Navicon SA/Administración del Estado
(Causa C-97/06) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, punto 5 - Nozione di «noleggio di navi» - Compatibilità di una legge nazionale che consente soltanto l'esenzione del noleggio totale)
(2007/C 315/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parti nella causa principale
Ricorrente: Navicon SA
Convenuta: Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interpretazione dell'art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione del noleggio di navi — Inclusione o meno del noleggio parziale — Compatibilità con la direttiva di una legge nazionale che consente solo l'esenzione del noleggio totale.
Dispositivo
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1) |
L'art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce tanto al noleggio totale quanto al noleggio parziale delle navi adibite alla navigazione d'alto mare. Pertanto, tale disposizione osta ad una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, che concede il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto soltanto nel caso di un noleggio totale delle dette navi. |
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2) |
Spetta al giudice del rinvio accertare se il contratto concluso di cui alla causa principale soddisfi i requisiti di un contratto di noleggio ai sensi dell'art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111. |
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C 315/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH
(Causa C-143/06) (1)
(Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE - Medicinali importati non autorizzati nello Stato di importazione - Divieto di pubblicità - Direttiva 2001/83/CE)
(2007/C 315/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke
Convenuta: Juers Pharma Import-Export GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 86, n. 2, terzo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34) — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che vieta ad un importatore di inviare alle farmacie i listini dei prezzi di medicinali che, pur non essendo autorizzati sul mercato nazionale, possono tuttavia essere importati nel medesimo
Dispositivo
Un divieto di pubblicità come quello enunciato all'art. 8 della legge relativa alla pubblicità nel settore sanitario (Heilmittelwerbegesetz) deve essere valutato alla luce non delle disposizioni relative alla pubblicità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, bensì degli artt. 28 CE e 30 CE nonché degli artt. 11 e 13 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. Gli artt. 28 CE e 11 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ostano ad un tale divieto allorquando quest'ultimo si applica alla diffusione, presso i farmacisti, di elenchi di medicinali non autorizzati, la cui importazione da un altro Stato membro o da uno Stato terzo partecipante all'accordo sullo Spazio economico europeo sia ammessa solo a titolo derogatorio, che contengono unicamente informazioni relative alla denominazione commerciale, alle dimensioni dell'imballaggio, al dosaggio e al prezzo di tali medicinali.
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C 315/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-167/06 P) (1)
(Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Trattamento riservato ai denuncianti dalla Commissione - Principi di buona amministrazione, del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Estensione - Art. 21 CE - Diritto di petizione - Portata delle constatazioni del Mediatore europeo)
(2007/C 315/21)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis (rappresentanti: avv.ti G. Dellis e G. Adonakopoulos)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)
Oggetto
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamene subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un'unità di lagunaggio a Preveza in Grecia.
Dispositivo
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1) |
L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, è annullata in quanto il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 21, nn. 2 e 3, CE. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in quanto fondato sul motivo vertente su una violazione dell'art. 21, nn. 2 e 3, CE, è respinto. |
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4) |
La sig.ra Ermioni Komninou, i sigg. Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, le sig.re Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, il sig. Fotios Dimitriou, la sig.ra Zoïs Dimitriou, il sig. Petros Bolossis, la sig.ra Despoina Bolossi, nonché i sigg. Konstantinos Bolossis e Thomas Bolossis sono condannati alle spese del presente ricorso. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha dato luogo all'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, sono mantenute secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale ordinanza. |
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22.12.2007 |
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C 315/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Genova) — Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
(Causa C-173/06) (1)
(Codice doganale comunitario - Perfezionamento attivo - Accordo di associazione - Riso esportato preventivamente verso un paese terzo con il quale vige un accordo doganale preferenziale - Art. 216 del codice doganale - Recupero dei dazi all'importazione - Art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale)
(2007/C 315/22)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria regionale di Genova
Parti
Ricorrente: Agrover srl
Convenuta: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Genova — Interpretazione degli artt. 216 e 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Riso esportato in regime di perfezionamento attivo verso un paese terzo con il quale vige un accordo doganale preferenziale — Applicazione dei dazi doganali in occasione dell'importazione del prodotto compensatore proveniente da un paese con il quale non vige un accordo doganale preferenziale
Dispositivo
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1) |
L'art. 216 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori della Comunità europea anticipatamente rispetto all'importazione di merci d'importazione. |
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2) |
Quando, nell'appuramento di un'operazione di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) con compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata, le autorità competenti non hanno sollevato obiezioni, in base all'art. 216 del regolamento n. 2913/92, così come modificato dal regolamento n. 2700/2000, all'esenzione dai dazi all'importazione di merce di origine terza, esse devono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), di tale regolamento, allorché tre requisiti cumulativi sono presenti. In primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, inoltre, che l'errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nella fattispecie della causa principale in funzione dell'insieme degli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, e in particolare delle prove fornite a tal fine dal ricorrente nella causa principale. |
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C 315/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero delle Finanze/CO.GE.P. Srl
(Causa C-174/06) (1)
(Sesta direttiva - IVA - Operazioni esenti - Locazione di beni immobili - Bene demaniale)
(2007/C 315/23)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Ministero delle Finanze
Convenuta: CO.GE.P. Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della locazione di beni immobili — Concessione d'uso di un bene demaniale
Dispositivo
L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che un rapporto giuridico quale quello in discussione nella causa principale, nell'ambito del quale ad un soggetto è concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, specificamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di «locazione di beni immobili» ai sensi di detto articolo.
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22.12.2007 |
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)/Österreichischer Rundkunf (ORF)
(Causa C-195/06) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Esercizio delle attività televisive - Direttive 89/552/CEE e 97/36/CE - Nozioni di «televendita» e di «pubblicità televisiva» - Gioco a premi)
(2007/C 315/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundeskommunikationssenat
Parti
Ricorrente: Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
Convenuto: Osterreichischer Rundkunf (ORF)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundeskommunikationssenat — Interpretazione dell'art. 1, lett. c) e f), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60) — Trasmissione televisiva che offre ai telespettatori la possibilità di partecipare ad un gioco a premi componendo un numero telefonico speciale — Nozione di «pubblicità televisiva» e di «televendita»
Dispositivo
L'art. 1 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, dev'essere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale — quindi a pagamento — ad un gioco a premi,
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rientra nella definizione di televendita del detto articolo, lett. f), se tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dell'importanza di quest'ultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonché dell'orientamento dei quesiti posti ai candidati; |
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rientra nella definizione di pubblicità televisiva del detto articolo, lett. c), se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco, nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualità dei programmi dell'emittente in questione. |
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22.12.2007 |
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C 315/16 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stadtgemeinde Frohnleiten, Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-221/06) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti in una discarica - Imposta dovuta da parte del gestore della discarica calcolata in funzione del peso dei rifiuti depositati e dello stato della discarica - Esenzione dall'imposta per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati austriaci - Mancato esonero per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati posti in altri Stati membri - Art. 90 CE - Imposizioni interne - Discriminazione)
(2007/C 315/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Stadtgemeinde Frohnleiten, Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Interveniente: Repubblica d'Austria
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE e 90 CE — Esenzione da una tassa che colpisce lo scarico a terra di rifiuti per i rifiuti risultanti dalla bonifica di siti contaminati da precedenti rifiuti (Altlasten), a condizione che tali siti siano iscritti in un registro pubblico — Esclusione dei rifiuti provenienti da un sito contaminato da precedenti rifiuti che si trovi sul territorio di un altro Stato membro
Dispositivo
L'art. 90, primo comma, CE osta ad una disposizione fiscale nazionale come l'art. 3, n. 2, punto 1, della legge sulla bonifica dei siti contaminati (Altlastensanierungsgesetz) 7 giugno 1989, la quale esenti dall'imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti nelle discariche nazionali i conferimenti di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti contaminati o potenzialmente contaminati posti sul solo territorio nazionale, ma escluda l'esenzione dei conferimenti di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti collocati in altri Stati membri.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/16 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 ottobre 2007 — Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-238/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una bottiglia di plastica - Diniego di registrazione - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Marchio nazionale anteriore - Convenzione di Parigi - Accordo ADPIC (TRIPs) - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2007/C 315/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (rappresentanti: R. e H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che nega la registrazione di un marchio tridimensionale per prodotti delle classi 29, 30 e 32, che si presenta sotto forma di una bottiglia di plastica — Carattere distintivo del marchio
Dispositivo
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1) |
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto. |
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2) |
La Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/17 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento intentato dalla Fortum Project Finance SA
(Causa C-240/06) (1)
(Art. 56, n. 1, CE - Direttiva 69/335/CEE - Art. 12, n. 1, lett. a) e c) - Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti - Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro - Scambio di azioni - Imposta sulle cessioni di beni)
(2007/C 315/27)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Fortum Project Finance SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 56 CE e dell'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Deroga al divieto di doppia imposizione sul diritto di apporto — Apporto, sotto forma di azioni, a una società stabilita in un altro Stato membro — Imposta sulla cessione di azioni
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che il suo art. 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un'imposta, come l'imposta finlandese di trasferimento patrimoniale (varainsiirtovero), qualora valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/17 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
(Causa C-251/06) (1)
(Imposte indirette - Raccolta di capitali - Trasferimento della sede di una società - Soppressione dell'imposta sui conferimenti riscossa su una società)
(2007/C 315/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Parti
Ricorrente: Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH
Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. a) e g), dell'art. 4, n. 3, lett. b) e dell'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 269 del 28 ottobre 1969, pag. 12) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156 del 15 giugno 1985, pag. 23) — Imposta sui conferimenti riscossa su una società che ha trasferito la propria sede della direzione effettiva da uno Stato membro che ha abolito l'imposta sui conferimenti in uno Stato membro che riscuote l'imposta sui conferimenti.
Dispositivo
L'art. 4, nn. 1, lett. g), e 3, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, e dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che la rinuncia di uno Stato membro alla riscossione dell'imposta sui conferimenti non osta a che una società rientrante in una delle categorie menzionate all'art. 3, n. 1, lett. a), di tale direttiva sia qualificata come società di capitali per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), della citata direttiva in caso di trasferimento della sede della sua direzione effettiva da tale Stato membro verso un altro Stato membro in cui l'imposta venga tuttora riscossa. Tuttavia, una siffatta interpretazione non può condurre a favorire comportamenti caratterizzati dalla realizzazione di situazioni create artificiosamente con l'unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Spetta al giudice del rinvio verificare se le circostanze della causa principale racchiudano elementi obiettivi che costituiscono una siffatta pratica abusiva.
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22.12.2007 |
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C 315/18 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Montpellier — Francia) — Procedimento penale a carico di Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06)
(Cause riunite C-260/06 e C-261/06) (1)
(Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura di autorizzazione all'immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di proporzionalità)
(2007/C 315/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Montpellier
Imputati nella causa principale
Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Montpellier — Interpretazione degli artt. 28 e 30 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) — Normativa nazionale che impone ad un agricoltore che effettua, per le sole esigenze della sua azienda agricola, l'importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro e che beneficia già in tale altro Stato di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in conformità alla direttiva 91/414/CEE, di fare ricorso ad una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio destinata a verificare le condizioni di corrispondenza del prodotto e subordinata al pagamento di una tassa dell'ammontare di EUR 800.
Dispositivo
Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio l'importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l'importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l'autorizzazione all'immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell'operatore interessato quando quest'ultimo è un agricoltore che effettua l'importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un'imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall'esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell'osservanza del principio di proporzionalità.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/18 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 — J. C. Blom/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-344/06 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Produttori SLOM 1983 - Mancato riavvio della produzione al termine dell'impegno di non commercializzazione)
(2007/C 315/30)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: J. C. Blom (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e S. C. H. Molin, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: A.–M. Colaert, agente), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e M. van Heezik, agenti)
Oggetto
Ricorso d'impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 maggio 2006, causa T-87/94, Blom/Consiglio e Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto una domanda, presentata ai sensi dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), di risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito in ragione del fatto che gli si sarebbe impedito di commercializzare latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Blom è condannato alle spese. |
(1) GU C 261 del 28 ottobre 2006.
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22.12.2007 |
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C 315/19 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — J.A. van der Steen/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
(Causa C-355/06) (1)
(Sesta direttiva IVA - Attività economica indipendente - Società a responsabilità limitata - Esecuzione delle attività della società da parte di una persona fisica che ne è l'unico amministratore, azionista e dipendente)
(2007/C 315/31)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrente: J.A. van der Steen
Convenuta: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) –Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di attività economica indipendente — Persona fisica avente come unica attività l'esecuzione concreta di tutte le attività di una società a responsabilità limitata, in quanto amministratore unico, unico azionista e unico membro del personale
Dispositivo
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, una persona fisica che esegue l'insieme dei lavori in nome e per conto di una società, soggetta a imposta, in esecuzione di un contratto di lavoro che la subordina alla detta società, di cui tale persona fisica è peraltro l'unico azionista, amministratore e membro del personale, non è essa stessa un soggetto passivo ai sensi dell'art. 4, n. 1, della detta direttiva.
(1) GU C 294 del 2 dicembre 2006.
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22.12.2007 |
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C 315/19 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-440/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento e immissioni nocive - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3 e 4)
(2007/C 315/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Omessa predisposizione di un trattamento adeguato delle acque reflue urbane di 24 agglomerati urbani
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ellenica, non avendo provveduto affinché gli agglomerati di Artemida, Chrysoupoli, Igoumenitsa, Heraklion (Creta), Katerini, Koropi, Lefkimmi, Litochoro (Pieria), Malia, Markopoulo, Megara, Nea Kydonia (Creta), Naupacta, Nea Makri, Parikia (Paros), Poros-Galatas, Rafina, Salonicco (zona turistica), Tripoli, Zante, Alessandria (Emathia), Edessa e Kalymnos siano dotati, a seconda dei casi, di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell'art. 4 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati articoli. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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IT |
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C 315/20 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-441/06) (1)
(Aiuti di Stato - Obbligo di recupero - Dovere di cooperazione)
(2007/C 315/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Giolito, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione, entro il termine impartito, della decisione 2005/709/CE: Decisione della Commissione 2 agosto 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (GU L 269, pag. 30) — Violazione degli artt. 2 e 3 della detta decisione, nonché degli artt. 10 e 249, quarto comma, CE — Obbligo di recupero di un aiuto ritenuto illegittimo — Mancanza d'incidenza su tale obbligo delle difficoltà pratiche relative al calcolo dell'importo esatto dell'aiuto da recuperare e dell'esistenza di un ricorso proposto contro la decisione della Commissione che ha dichiarato l'aiuto illegittimo.
Dispositivo
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1) |
Non avendo eseguito, entro il termine impartito, la decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione, dell'art. 249, quarto comma, CE, nonché dell'art. 10 CE. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/20 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Nella causa promossa da Avena Nordinc Grain Oy
(Causa C-464/06) (1)
(Agricoltura - Regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli - Regolamento (CE) n. 800/1999 - Art. 5 - Deposito della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia)
(2007/C 315/34)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nella causa principale
Ricorrente: Avena Nordinc Grain Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) — Omessa presa in considerazione di una dichiarazione di esportazione trasmessa per telecopia, mentre l'originale è pervenuto alle autorità interessate solo dopo operazioni di carico — Principio di proporzionalità e di buona amministrazione
Dispositivo
L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/21 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-3/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/110/CE - Assistenza durante il transito - Provvedimenti di espulsione per via aerea - Mancato recepimento entro il termine prescritto)
(2007/C 315/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: S. Raskin, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)
Dispositivo
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1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, ad eccezione dell'art. 5, n. 2, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima. |
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2) |
Il ricorso è respinto per quanto riguarda la mancata attuazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2003/110. |
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3) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/21 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-40/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2007/C 315/36)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e S. Fiorentino, avv.)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata messa in vigore, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30)
Dispositivo
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1) |
Non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
(1) GU C 82 del 14 aprile 2007.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/22 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-60/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/33/CE - Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti - Mancato recepimento entro il termine prescritto)
(2007/C 315/37)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová e L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE, che applica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98/CE relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ceca, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE, che applica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98/CE, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/22 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-75/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/28/CE - Medicinali veterinari - Mancata trasposizione nel temine impartito)
(2007/C 315/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e R. Loosli-Surrans, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 136, pag. 58)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/23 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-114/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano - Direttiva 2004/24/CE - Medicinali vegetali tradizionali - Mancata trasposizione entro il termine impartito)
(2007/C 315/39)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 85)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
(1) GU C 95 del 28 aprile 2007.
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22.12.2007 |
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C 315/23 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-224/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/49/CE - Sicurezza delle ferrovie comunitarie - Trasposizione incompleta)
(2007/C 315/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e P. Dejmek, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44)
Dispositivo
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1) |
Il Granducato di Lussemburgo, non mettendo in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi adesso incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
(1) GU C 155 del 7 luglio 2007.
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22.12.2007 |
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C 315/24 |
Ordinanza della Corte 11 ottobre 2007 — Hans-Peter Wilfer/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-301/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Segno denominativo «ROCKBASS» - Diniego di registrazione - Non luogo a provvedere)
(2007/C 315/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Schennen, O. Montalto e G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 giugno 2005, causa T-315/03, Wilfer/UAMI mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che nega la registrazione del marchio «ROCKBASS» — Carattere descrittivo del marchio
Dispositivo
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1) |
Non occorre pronunciarsi sul ricorso proposto dal sig. Wilfer. |
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2) |
Il sig. Wilfer è condannato alle spese del presente grado di giudizio. |
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22.12.2007 |
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C 315/24 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 11 settembre 2007 — Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferrero Deutschland GmbH
(Causa C-225/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «FERRÓ» - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FERRERO - Rifiuto parziale di registrazione)
(2007/C 315/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (rappresentante: A. Tsavdaridis, dikigoros)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente); Ferrero Deutschland GmbH, subentrante alla Ferrero GmbH (rappresentante: M. Schaeffer, Rechtsanwalt)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaïki Oikogeneiaki Artopoiia/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «FERRÓ», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1o dicembre 2003, R 460/2002-1, che respingeva il ricorso presentato contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiutava parzialmente la registrazione del detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «FERRERO» per prodotti appartenenti alle classi 5, 29, 30, 32 e 33
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L'Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE è condannata alle spese. |
(1) GU C 212 del 2 settembre 2006.
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22.12.2007 |
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C 315/24 |
Ordinanza della Corte 4 ottobre 2007 — È.R. e altri/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-100/07 P) (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - «Encefalopatia spongiforme bovina» - Mancanza di misure adeguate adottate dal Consiglio e dalla Commissione per evitare la propagazione della malattia - Ricorso manifestamene infondato)
(2007/C 315/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., T. D., J. D., D. D., V. D., D. E., É. E., C. R., H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., C. S. (rappresentante: F. Honnorat, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e Z. Kupčová, in qualità di agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e G. Berscheid, in qualità di agenti).
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, causa T-138/03, È.R. e a./Consiglio e Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato parzialmente irricevibile e, per resto, ha respinto n quanto infondato il ricorso dei ricorrenti avente ad oggetto una domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, intesa ad ottenere la riparazione dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti a causa della contaminazione e del decesso di loro familiari che presentavano una nuova variante della malattia di Creutzfeldt Jakob, che sarebbe legata alla comparsa e alla propagazione in Europa dell'encefalopatia spongiforme bovina, di cui sarebbero responsabili il Consiglio e la Commissione — Condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto. |
|
2) |
É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., T. D., J. D., D. D., V. D., D. E., É. E., C. R., H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., e C. S. sono condannati alle spese. |
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22.12.2007 |
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C 315/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 24 settembre 2007 — Belgische Staat/N.V. K.B.C. BANK
(Causa C-439/07)
(2007/C 315/44)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: Belgische Staat
Convenuta: N.V. K.B.C. BANK
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, primo trattino, debba essere interpretata nel senso che essa osta al fatto che uno Stato membro applichi l'esenzione degli utili distribuiti ad una società di questo Stato membro dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, includendo in prima istanza nella base imponibile tutti gli utili distribuiti per poi dedurli sino alla concorrenza del 95 % da detta base imponibile, ma limitando siffatta deduzione all'importo degli utili del periodo d'imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge) (art. 205 par. 2 WIB in combinato disposto con art. 77 KB/WIB), in quanto siffatta limitazione della deduzione di utili distribuiti ha come risultato che la società madre verrà sottoposta ad imposizione in un esercizio successivo per quanto riguarda gli utili ricevuti ove non avesse utili imponibili, o non ne avesse a sufficienza, nel corso dell'esercizio fiscale in cui gli utili sono stati distribuiti, o almeno che le perdite di quell'esercizio fiscale vengono compensate con distribuzioni di utili che, ai sensi dell'art. 4, n.1, primo trattino, in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della menzionata direttiva, devono restare esonerati nella misura del 95 % e che queste perdite di conseguenza non sono più trasferibili ad un esercizio successivo sino alla concorrenza dell'importo dei dividendi distribuiti. |
|
2) |
Se, nel caso in cui la direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è in contrasto con il suo art. 4, n. 1, primo trattino, per utili distribuiti alla società madre belga da una società affiliata con sede nell'UE, si debba dichiarare che la citata disposizione della direttiva osta anche all'applicazione del regime belga vertente sugli utili distribuiti ad una società madre belga da una società figlia belga allorché, come nella fattispecie in esame, il legislatore belga, in sede di trasposizione della direttiva in diritto belga, ha deciso di trattare situazioni puramente interne allo stesso modo delle situazioni disciplinate dalla direttiva ed ha pertanto adattato la normativa belga alla direttiva per situazioni puramente interne. |
|
3) |
Se, nel caso in cui la citata direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è incompatibile con l'art. 4, n.1, primo trattino, della direttiva relativamente agli utili che una società madre belga ha ricevuto da una società figlia con sede nell'UE e, estendendo questa interpretazione conformemente alla sentenza Leur-Bloem (C. d.G. 17 luglio 1997, causa C-28/95), agli utili distribuiti da una società figlia con sede in Belgio, sia contrario all'art. 56 (1) CE che il Belgio continui ad applicare il regime controverso senza variazioni a dividendi provenienti da società figlie con sede in paesi terzi in quanto siffatti dividendi in tal caso ricevono un trattamento meno favorevole rispetto a quelli provenienti dall'interno del paese e da paesi dell'Unione europea. |
|
4) |
Se l'art. 43 del Trattato CE osti ad un regime normativo di uno Stato membro ai sensi del quale, per le imposizioni a cui è assoggettato il reddito societario, l'esenzione applicabile agli utili distribuiti ad una società in un esercizio fiscale dalla sua società affiliata, avente sede in un altro Stato membro, viene limitata nel primo Stato membro sino alla concorrenza dell'importo degli utili realizzati nell'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge), mentre sarebbe possibile un'esenzione totale per gli utili distribuiti ove siffatta società avesse istituito una sede stabile nell'altro Stato membro. |
(1) GU L 225, pag. 6.
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22.12.2007 |
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C 315/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd (Repubblica slovacca) il 9 ottobre 2007 — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V
(Causa C-456/07)
(2007/C 315/45)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd della Repubblica slovacca
Parti
Ricorrente: Karol Mihal
Convenuto: Daňový úrad Košice V
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 1977/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «Sesta direttiva») possa essere interpretato nel senso che esso si riferisce unicamente agli organismi di diritto pubblico che sono persone giuridiche e non agli organismi di diritto pubblico che sono persone fisiche, vale a dire che gli organismi di diritto pubblico che sono persone giuridiche non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che effettuano in quanto pubbliche autorità, mentre sono considerati soggetti passivi gli organismi di diritto pubblico che sono persone fisiche. |
|
2) |
Se, nel caso in cui una disposizione di diritto nazionale restringa la cerchia delle persone che non sono considerate soggetto passivo (non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto) rispetto all'art. 4, n. 5, primo comma, della Sesta direttiva, la disposizione di cui all'art. 4, n. 5, primo comma, della Sesta direttiva possa essere considerata direttamente applicabile. |
|
3) |
Se le attività di una persona fisica, come nella fattispecie principale il caso di un procuratore ufficiale giudiziario, il quale esercita un potere pubblico ed è considerato pubblico ufficiale dall'ordinamento giuridico nazionale, possano essere ritenute attività di un organismo di diritto pubblico, vale a dire se sia possibile non considerarlo soggetto passivo per le attività od operazioni che effettua in quanto pubblica autorità ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della Sesta direttiva. |
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22.12.2007 |
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C 315/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) l'11 ottobre 2007 — Sandra Puffer contro Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
(Causa C-460/07)
(2007/C 315/46)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Sandra Puffer
Convenuta: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), in particolare il suo art. 17, violi diritti fondamentali dell'ordinamento comunitario (il principio comunitario di uguaglianza), poiché essa fa sì che i soggetti passivi acquistino la proprietà di beni immobili ad uso abitativo privato (consumo) con un risparmio di circa il 5 % rispetto agli altri cittadini comunitari, laddove l'importo assoluto di tale vantaggio aumenta in modo illimitato con l'ammontare dei costi di acquisto e costruzione dell'immobile. Se risulti una siffatta violazione anche per il fatto che i soggetti passivi possono acquistare la proprietà di immobili ad uso abitativo privato, utilizzati almeno in piccola parte per la loro impresa, con un risparmio di circa il 5 % rispetto agli altri soggetti passivi che non utilizzino nemmeno in parte esigua le loro abitazioni private per l'impresa. |
|
2) |
Se la disposizione nazionale di attuazione della sesta direttiva, in particolare dell'art. 17, violi l'art. 87 CE, perché concede il vantaggio menzionato nella prima questione per l'uso abitativo privato del soggetto passivo proprio a quei soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili, ma lo nega ai soggetti passivi che effettuano operazioni esenti da imposta. |
|
3) |
Se l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva continui a dispiegare il suo effetto allorquando il legislatore nazionale modifichi una disposizione di diritto nazionale relativa all'esclusione del diritto alla detrazione (nella fattispecie l'art. 12, n. 2, punto 1, dell'UStG 1994) che poteva fondarsi sull'art. 17, n. 6, della sesta direttiva, con l'intenzione esplicita di mantenere tale esclusione del diritto alla detrazione, e quando anche dalla normativa nazionale sull'IVA risulti un mantenimento dell'esclusione del diritto alla detrazione, ma il legislatore nazionale, sulla base di un errore nell'interpretazione del diritto comunitario [nel caso di specie l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva] riconoscibile soltanto in un momento successivo, ha emanato una normativa che — considerata isolatamente — ammette una detrazione secondo il diritto comunitario [nell'interpretazione data con la sentenza Seeling all'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva]. |
|
4) |
Nel caso in cui si risponda negativamente alla terza questione: Se possa pregiudicare l'effetto di una disposizione di esclusione del diritto alla detrazione [nella fattispecie l'art. 12, n. 2, punto 2, lett. a), dell'UStG 1994] basata sulla clausola di «standstill» di cui all'art. 17, n. 6, della sesta direttiva il fatto che il legislatore nazionale modifichi una di due disposizioni del diritto nazionale di esclusione del diritto alla detrazione che si sovrappongono [nella fattispecie gli artt. 12, n. 2, punto 2, lett. a) e 12, n. 2, punto 1 dell'UStG 1994] e alla fine rinunci, perché è incorso in un errore di diritto. |
(1) GU L 145, pag. 1.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Livadeia il 22 ottobre 2007 — Koskovolis Panagiotis e Pappa Aikaterini contro Koinotita Kypiakiou — Beozia
(Causa C-467/07)
(2007/C 315/47)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Tribunale di primo grado di Livadeia
Parti
Ricorrente: Koskovolis Panagiotis
Convenuta: Koinotita Kypiakiou — Beozia
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando:
|
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:
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|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:
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|
4) |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920. |
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5) |
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse [in via di principio] applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/29 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-470/07)
(2007/C 315/48)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e N. Yerrell)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/54/CE (1), relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, ed in ogni caso non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 aprile 2006.
(1) GU L 167 del 30 aprile 2004, pag. 39.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/29 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-480/07)
(2007/C 315/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che, avendo omesso di elaborare, adottare e attuare piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascuno dei suoi porti, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE (1), relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. |
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— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dal combinato disposto degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva 2000/59 si deduce che il Regno di Spagna era obbligato a adottare entro il 28 dicembre 2002 le disposizioni necessarie per garantire l'elaborazione e l'applicazione, per ciascun porto spagnolo, di un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti.
Dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole entro il termine, si deduce che sono già stati elaborati e applicati piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti di interesse generale di pertinenza statale, nonché per i porti assoggettati alla giurisdizione della Comunità autonoma di Galizia. Per contro, da tali informazioni si deduce che tali piani non sono ancora stati elaborati e/o adottati per tutti i porti soggetti alla giurisdizione di una delle altre Comunità autonome litorali, in particolare, Catalogna, Baleari, Valenza, Murcia, Andalusia, Canarie, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi.
(1) GU L 332, pag. 81.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/30 |
Ricorso del 7 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro
(Causa C-490/07)
(2007/C 315/50)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia, A. Alcover San Pedro)
Convenuta: Repubblica di Cipro
Domande
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— |
Dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo istituito un sistema per promuovere il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, |
|
— |
avendo in funzione un sistema di gestione delle sostanze controllate basato sull'immagazzinamento delle vecchie apparecchiature che contengono sostanze controllate usate sino alla costruzione degli impianti idonei o sino alla spedizione per un collocamento all'estero, |
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— |
non avendo menzionato le quantità delle sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte, |
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— |
avendo programmi di formazione che sono volontari, senza aver adottato un quadro legislativo che definisca i requisiti professionali minimi del personale che si occupa del riciclo delle sostanze usate contenute in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi e sistemi di protezione antincendio ed estintori, |
|
— |
non avendo adottato ogni misura preventiva praticamente possibile perché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg siano controllate annualmente per verificare la presenza di fughe e non avendo definito i requisiti professionali minimi del personale utilizzato, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 16, n. 1, 16, n. 5, prima e seconda frase, nonché 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
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— |
Condannare la Repubblica di Cipro alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Il 6 aprile 2005, le autorità della Repubblica di Cipro sottoponevano alla Commissione una relazione riguardante l'applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento n. 2037/2000/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
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2) |
La Commissione, dopo aver esaminato la relazione in questione, accertava che la Repubblica di Cipro non ha istituito un sistema di misure finalizzato a promuovere il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, compresi i relativi impianti, né ha definito legislativamente la responsabilità per la raccolta e l'eliminazione o il ritiro delle sostanze controllate. |
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3) |
Parimenti la Commissione accertava che non esiste il necessario quadro legislativo completo che definisse i requisiti professionali minimi del personale che si occupa del riciclo delle sostanze controllate e che i programmi di formazione esistenti sono volontari. |
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4) |
Infine, la Commissione accertava che, per quanto riguarda l'obbligo di controllo annuale delle apparecchiature contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg e l'obbligo di definire i requisiti professionali minimi del personale utilizzato, l'adozione della relativa normativa nazionale è in sospeso. |
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5) |
La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica di Cipro sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 16, n. 1, 16, n. 5, prima e seconda frase, nonché 17, n. 1, del regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/30 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca
(Causa C-493/07)
(2007/C 315/51)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e J. Javorský, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica slovacca, non provvedendo affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorsi le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE (1); |
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— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'adozione delle misure di recepimento della direttiva è scaduto il 24 luglio 2003.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa la servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) GU L 108, pag. 51.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/31 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova — Italia) — Alessandro Tedesco/Tomasini Fittings Srl, RWO Marine Equipment Ltd
(Causa C-175/06) (1)
(2007/C 315/52)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 154 del 1o luglio 2006.
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22.12.2007 |
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C 315/31 |
Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 21 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-426/06) (1)
(2007/C 315/53)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
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C 315/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-530/06) (1)
(2007/C 315/54)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-21/07) (1)
(2007/C 315/55)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
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C 315/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-29/07) (1)
(2007/C 315/56)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-53/07) (1)
(2007/C 315/57)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-64/07) (1)
(2007/C 315/58)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
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C 315/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 2 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-77/07) (1)
(2007/C 315/59)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-83/07) (1)
(2007/C 315/60)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
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22.12.2007 |
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C 315/33 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2007 — Sunplus Technology/UAMI — Sun Microsystems (SUN PLUS)
(Causa T-38/04) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario SUNPLUS - Marchio denominativo nazionale anteriore SUN - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni»)
(2007/C 315/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sunplus Technology Co. Ltd (Hsinchu, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl e S. Prückner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sun Microsystems, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2003 (caso R 642/2000-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sun Microsystem, Inc. e la Sunplus Technology Co. Ltd.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sunplus Technology Co. Ltd è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/33 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007 — Bavarian Lager/Commissione
(Causa T-194/04) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento per inadempimento - Decisione che nega l'accesso - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Nozione di vita privata»)
(2007/C 315/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Bavarian Lager Co. Ltd (Clitheroe, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Pearson e C. Bright, successivamente J. Webber e M. Readings, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentante: H. Hijmans, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 2004, che respinge una domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l'accesso completo al processo verbale di una riunione svoltasi nell'ambito di un procedimento per inadempimento e una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha erroneamente posto termine al procedimento avviato contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE)
Dispositivo
|
1) |
È annullata la decisione della Commissione 18 marzo 2004 sul rigetto di una domanda di accesso al processo verbale completo della riunione dell'11 ottobre 1996, comprensivo di tutti i nominativi. |
|
2) |
La Commissione è condannata alle spese sopportate da The Bavarian Lager Co. Ltd. |
|
3) |
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-234/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Decisione 2004/01/CE - Sostanze pericolose - Necessità di un'autorizzazione della Commissione per il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate - Presa di posizione della Commissione sulla portata dell'armonizzazione - Atto impugnabile - Irricevibilità»)
(2007/C 315/63)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: sig.re H. Sevenster, J. van Bakel e sig. M. de Grave, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra F. Simonetti e sig. M. van Beek, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: sig. J. Molde agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/1/CE, relativa alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE (GU 2004, L 1, pag. 20), in quanto la Commissione considera, in tale decisione, che la sua approvazione ai sensi dell'art. 95, n. 6, CE è necessaria per mantenere in vigore la normativa olandese relativa agli usi di paraffine clorurate a catena corta non menzionate nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L 177, pag. 21).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
|
3) |
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 94 del 17.4.2004 (già causa C-103/04).
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2007 — Germania/Commissione
(Causa T-374/04) (1)
(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni della Germania - Misure di adeguamento a posteriori del numero di quote assegnate agli impianti - Decisione di rigetto della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione)
(2007/C 315/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.D. Quassowski, A. Tiemann e C. Schulze-Bahr, successivamente C. Schulze-Bahr e M. Lumma, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione respinge alcune misure di adeguamento a posteriori di determinate assegnazioni in quanto incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell'allegato III della citata direttiva.
Dispositivo
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1) |
L'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullato. |
|
2) |
L'art. 2, lett. a)-c), della detta decisione è annullato nella parte in cui ingiunge alla Repubblica federale di Germania, da una parte, la soppressione delle misure di adeguamento a posteriori ivi contemplate e, dall'altra, la comunicazione alla Commissione della detta soppressione. |
|
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 2007 — Omega/UAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)
(Causa T-90/05) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo Ω OMEGA - Marchio nazionale denominativo anteriore OMEGA - Impedimento relativo alla registrazione - Deduzione da parte del richiedente del marchio comunitario di un marchio nazionale identico a quello richiesto e anteriore al marchio nazionale fatto valere in opposizione - Rischio di confusione»)
(2007/C 315/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Omega SA (Bienne, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. González-Bueno Catalán de Ocón e E. Armijo Chávarri, poi avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Omega Engineering, Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentante: C. Algar, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2004 (procedimento R 330/2002-2), relativa ad un'opposizione tra Omega Engineering, Inc. e Omega SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Omega SA è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 2007 — SAEME/UAMI — Racke (REVIAN's)
(Causa T-407/05) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo REVIAN's - Marchi non comunitari anteriori evian - Produzione tardiva della traduzione del certificato di registrazione di un marchio anteriore - Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) (Évian-les-Bains, Francia) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: A. Racke GmbH & Co. OHG (Bingen, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4), relativo ad un'opposizione tra la Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) e la A. Racke GmbH & Co. OHG, nonché avverso la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI 23 novembre 2001, n. 2754.
Dispositivo
|
1) |
È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4). |
|
2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente. |
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3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007 — MPDV Mikrolab/UAMI (manufacturing score card)
(Causa T-459/05) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo manufacturing score card - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 ottobre 2005 (procedimento R 1059/2004-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo manufacturing score card come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 2007 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI (VOM URSPRUNG HER VOLKOMMEN)
(Causa T-28/06) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Kellenter e A. Lambrecht)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2005 (procedimento R 1179/2004-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2007 — NV Marly SA/UAMI — Erdal (Top iX)
(Causa T-57/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Top iX - Marchio denominativo internazionale anteriore TOFIX - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Richiesta di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale - Irricevibilità»)
(2007/C 315/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: NV Marly SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti B. Mouffe e O. Rodesch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Petrequin e A. Rassat, in qualità di agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Erdal G.m.b.H. (Hallein, Austria) (rappresentanti: avv.ti M. Thewes e V. Wiot)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 14 dicembre 2005 (caso R 1147/2004-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erdal GmbH e la NV Marly SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La NV Marly SA è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2005 — Enercon/UAMI (Convertitore di energia eolica)
(Causa T-71/06) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale raffigurante l'involucro della gondola di un convertitore di energia eolica - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/70)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2005 (procedimento R 179/2005-2) che rifiuta la registrazione di un marchio tridimensionale (parte di un convertitore di energia eolica a forma di pallone da football americano) come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Enercon GmbH è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2007 — Castell des Remei/UAMI — Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)
(Causa T-101/06) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Castell del Remei ODA - Marchio internazionale denominativo anteriore RODA e marchi nazionali denominativi anteriori RODA, RODA I, RODA II e BODEGAS RODA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/71)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Castell del Remei, SL (Castell del Remei, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. de Vissher, E. Cornu, D. Moreau, J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño, M. Baylos Morales e A. Velázquez Ibáñez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Roda, SA (La Rioja, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. López Camba, B. García Peces e J. Grimau Muñoz)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 gennaio 2006 (procedimento R 263/2005-1) relativo ad un'opposizione tra Bodegas Roda, SA e Castell del Remei, SL.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007 — Charlott/UAMI — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition)
(Causa T-169/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedura d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Charlott France Entre Luxe et Tradition - Marchio nazionale figurativo anteriore Charlot - Serio utilizzo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 315/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Charlott SARL (Chaponost, Francia) (rappresentanti: L. Conrad, T. Parisot e L. Tremeaud, avocats)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Charlo — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA.
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 aprile 2006 (procedimento R 223/2005-2), relativa ad una procedura d'opposizione tra la Charlo — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA e la Charlott SARL.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Charlott SARL è condannata alle spese, fatta eccezione per quelle sostenute dall'interveniente. |
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3) |
La Charlo — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 212 del 2 settembre 2006.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2007 — Ungheria/Commissione
(Causa T-310/06) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento - Rafforzamento dei criteri di qualità del granturco - Introduzione di un nuovo criterio di peso specifico per il granturco - Violazione del legittimo affidamento - Manifesto errore di valutazione»)
(2007/C 315/73)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Repubblica d'Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich e K. Szíjjártó, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e Z. Pataki, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento di talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 290, pag. 29).
Dispositivo
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1) |
Le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità, relative al criterio del peso specifico per il granturco sono annullate, ossia:
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2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2007 — Evropaïki Dynamiki/EFSA
(Causa T-69/05) (1)
(«Non luogo a provvedere - Appalti pubblici - Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) - Annullamento della gara d'appalto - Ricorso divenuto privo di oggetto»)
(2007/C 315/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforkis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: inizialmente A. Cuvillier e D. Detken, poi A. Cuvillier e S. Gabbi, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)
Oggetto
Annullamento della decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 3 dicembre 2004, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto riguardante la prestazione di servizi informatici per la creazione di una rete Extranet tra le agenzie nazionali degli Stati membri, l'EFSA e la Commissione, nonché della decisione di attribuire l'appalto a un altro concorrente.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
L'EFSA sopporterà tutte le spese. |
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/40 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe e Philagro Francia/Commissione
(Causa T-454/05) (1)
(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva procimidone - Direttiva 91/414/CEE - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Non luogo a statuire - Ricorso di risarcimento - Irricevibilità - Ricorso manifestamente infondato»)
(2007/C 315/75)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Lione, Francia) e Philagro France SAS (Lione) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Doherty, agente)
Oggetto
In primo luogo, in via principale, domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio della sostanza attiva procimidone in applicazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), in secondo luogo, in subordine rispetto al ricorso di annullamento, ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalle sue società controllate in una lettera 5 settembre 2005 e, in terzo luogo, ricorso di risarcimento volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti, in via principale, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dell'asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 25 ottobre 2005, e, in subordine, a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti richiesti nella lettera 5 settembre 2005.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi di annullamento e per carenza. |
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2) |
Il ricorso di risarcimento è dichiarato irricevibile in quanto esso mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalla Philagro France SAS a seguito dell'adozione da parte della Commissione dell'asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005. |
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3) |
Il ricorso di risarcimento è dichiarato manifestamente infondato in quanto mira ad ottenere risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalla Philagro France a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti che le erano stati richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalle sue società controllate nella lettera 5 settembre 2005. |
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4) |
La Sumitomo Chemical Agro Europee e la Philagro France sosterrano le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
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22.12.2007 |
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C 315/40 |
Ordinanza del giudice del procedimento sommario — Ristic e altri/Commissione
(Causa T-238/07 R) (1)
(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Direttiva 96/23/CE - Urgenza - Assenza - Bilanciamento di interessi»)
(2007/C 315/76)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedenti: Ristic AG (Burgthann, Germania), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann) e Rainbow Export Processing SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138, pag. 18)
Dispositivo
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1) |
La domanda è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
(1) GU C …
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22.12.2007 |
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C 315/41 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2007 — FIFA/Commissione
(Causa T-385/07)
(2007/C 315/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (rappresentanti: R. Denton, E. Batchelor e F. Young, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione, in particolare, i suoi artt. 1 e 2; |
|
— |
condannare la Commissione alle sue spese e alle spese sostenute dalla FIFA in relazione al procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (1), uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o di eventi di altro tipo considerati «di particolare rilevanza per la società». Gli eventi contenuti in tale lista non possono essere oggetto di diritti esclusivi di trasmissione che impediscano ad una parte importante del pubblico in tale Stato membro di vedere l'evento in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE (2), con la quale la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Belgio ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, era compatibile con il diritto comunitario.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente allega che l'elenco belga limita la sua libertà di fornire servizi in quanto le impedisce di concedere ad enti radiotelevisivi stranieri diritti esclusivi per la trasmissione in diretta della Coppa del mondo della FIFA per il mercato belga, e che l'elenco di tutte le partite della Coppa del mondo della FIFA, prescindendo dalla loro popolarità, non è giustificato, né proporzionato, né necessario.
La ricorrente fa inoltre valere che l'elenco belga limita la libertà di stabilimento in quanto impedisce alla ricorrente di assegnare licenze a nuovi entrati nel mercato che desiderano utilizzare la trasmissione di eventi sportivi di grande rilievo per stabilirsi nel mercato belga.
La ricorrente lamenta inoltre che l'elenco belga viola i suoi diritti di proprietà, privandola dell'esclusività per quanto concerne i suoi diritti di trasmissione, che, a suo parere, sono riconosciuti dal diritto comunitario quali essenza della tutela della proprietà intellettuale.
Infine, la ricorrente afferma che l'elenco belga, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, non è stato redatto in modo chiaro e trasparente.
(1) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
(2) Decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/41 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Alber/UAMI (parte del manico)
(Causa T-391/07)
(2007/C 315/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alfons Alber (Vöran, Italia) (rappresentante: avv. S. Schneller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
|
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 agosto 2007 nonché la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 gennaio 2007, nella parte in cui viene rifiutata la registrazione del marchio comunitario n. 4396727 per i prodotti «utensili con comando a mano ad uso agricolo, di giardinaggio e forestale, incluse le cesoie da giardiniere e per siepi; cesoiatrici con comando a mano»; |
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— |
svolgere una trattazione orale dinanzi al Tribunale di primo grado; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento; |
|
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale «parte del manico» per prodotti delle classi 6 e 8 (domanda n. 4396727).
Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del principio dell'istruttoria d'ufficio di cui all'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), nonché violazione dell'art. 7 del medesimo regolamento. In subordine, difetto di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/42 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Algodonera del Sur/Consiglio e Commissione
(Causa T-394/07)
(2007/C 315/79)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Algodonera del Sur, S.A. (Lebrija, Spagna) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
pronunciare una sentenza che, accogliendo il presente ricorso di risarcimento danni in conformità all'art. 288 CE, riconosca il diritto della ricorrente ad essere economicamente risarcita dal Consiglio e dalla Commissione in solido, per l'importo totale di EUR un milione ventinovemila ottocentoventicinque (EUR 1 029 825), e |
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— |
condannare le istituzioni convenute alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/42 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — France Télécom/UAMI (UNIQUE)
(Causa T-396/07)
(2007/C 315/80)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. B. Potot)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2007; |
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— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «UNIQUE» per prodotti e servizi elencati nelle classi 9, 35 e 38 (domanda n. 5312392)
Decisione dell'esaminatore: rifiuto parziale di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 2, del regolamento del Consiglio (1), n. 40/94, in quanto, secondo la ricorrente e contrariamente alle considerazioni della decisione impugnata, il termine «UNIQUE» non sarebbe sprovvisto di carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/43 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Basell Polyolefine/Commissione
(Causa T-399/07)
(2007/C 315/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Basell Polyolefine GmbH (Wesseling, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Seeliger, E. Wagner e I. Liebach)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2007; |
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— |
in subordine, annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2007, nella misura in cui rifiuta anche l'accesso parziale ai documenti e |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 23 agosto 2007, che rigetta la sua domanda di accesso ai documenti della Commissione relativi alla decisione adottata nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici.
La ricorrente fa valere in primo luogo la violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) 1049/2001 (1). La ricorrente è dell'avviso che essa in quanto persona giuridica avente sede in uno Stato membro ha diritto all'accesso ai documenti della Commissione e che tale diritto vale, in forza dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, anche per i documenti ottenuti nell'ambito di un procedimento relativo ad un'intesa.
La ricorrente censura del pari la violazione dell'art. 4, n. 2, trattini 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché l'accesso ai documenti non violerebbe interessi commerciali degni di protezione, e in quanto attualmente non si svolge alcuna indagine sul procedimento di intesa di cui trattasi. Inoltre fa valere che un interesse pubblico superiore giustifica la divulgazione dei documenti richiesti.
Inoltre, il rifiuto dell'accesso ai documenti richiesti violerebbe l'art. 255, n. 1, CE. La decisione violerebbe del pari l'art. 6, n. 2, CE, in combinato disposto con l'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 4, n. 6, in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa avrebbe quanto meno diritto all'accesso parziale ai documenti richiesti. Inoltre dette disposizioni sarebbero violate in quanto la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di esaminare concretamente e individualmente ciascun documento.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/43 |
Ricorso proposto il 5 novembre 2007 — GretagMacbeth/UAMI (Colori in quadrati)
(Causa T-400/07)
(2007/C 315/82)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GretagMacbeth LLC (New Windsor, Stati Uniti d'America) (rappresentante: J. Weiser, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 agosto 2007, pratica R30/2007-4, relativa alla domanda di registrazione n. 4634572 |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio colorato «colori in quadrati» per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (domanda n. 4634572)
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto al marchio richiesto ingiustamente non è stato riconosciuto alcun carattere distintivo per i beni e i servizi fatti valere.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2007 — ITT Manufacturing Enterprises/UAMI — ITT Trademark and Trade (I.T.T.)
(Causa T-231/07) (1)
(2007/C 315/83)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2007 — cApStAn/Commissione
(Causa T-287/07) (1)
(2007/C 315/84)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione e EACEA
(Causa T-314/07 R)
(2007/C 315/85)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2007 — Francia/Consiglio
(Causa T-382/07 R)
(2007/C 315/86)
Lingua processuale: il francese
Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/45 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 novembre 2007 — Deffaa/Commissione
(Causa F-125/06) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Riforma dello Statuto - Trasferimento - Posto di direttore generale - Inquadramento - Art. 7, n. 1, dello Statuto - Art. 29, n. 1, dello Statuto - Art. 44, secondo comma, dello Statuto - Art. 45, n. 1, dello Statuto - Indennità differenziale)
(2007/C 315/87)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Walter Deffaa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kræmer, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione del presidente della Commissione 12 gennaio 2006 che promuove il ricorrente alla funzione di direttore generale, in quanto lo inquadra nel grado A *15, quarto scatto, a partire da 1o agosto 2004.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 310 del 16.12.2006, pag. 32.
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22.12.2007 |
IT |
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C 315/45 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2007 — Duta/Corte di giustizia
(Causa F-103/07)
(2007/C 315/88)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare le decisioni controverse; |
|
— |
rinviare la controversia dinanzi all'autorità competente; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, il ricorrente contesta il rigetto della sua candidatura a un posto di referendario presso un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Tale rigetto sarebbe avvenuto mediante lettera circolare del 24 gennaio 2007, sebbene il giudice in questione avesse precedentemente manifestato un vivo interesse per la candidatura del ricorrente.
Il ricorrente fa valere, in primo luogo, la nullità della decisione di rigetto del suo reclamo. Quest'ultimo sarebbe stato esaminato dalla «Commissione del Tribunale di primo grado competente a pronunciarsi sui reclami», la cui composizione non soddisfarebbe i requisiti per un equo processo, come definiti dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A detta del ricorrente, infatti, i membri del Tribunale, che costituiscono tale organo, non possono pronunciarsi in tutta imparzialità su questioni che riguardano un loro collega.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di una discriminazione. Il giudice in questione non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale in modo ragionevole.
Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni impugnate violino i principi generali di trasparenza, di buona fede, e di tutela del legittimo affidamento.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/46 |
Ricorso proposto l'8 ottobre 2007 — Constantin Daskalakis/Commissione
(Causa F-107/07)
(2007/C 315/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Constantin Daskalakis (Brussel, Belgio) (rappresentante: S.A. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 28 giugno 2007 per la parte in cui non accorda l'incentivo di gestione di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto dei funzionari per più di un anno; |
|
— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, funzionario chiamato ad occupare temporaneamente un impiego di capo unità, impugna la decisione con la quale la Commissione, nel calcolare il suo stipendio, ha rifiutato di prendere in considerazione l'incentivo attribuitogli per la sua funzione di capo unità ad interim, in quanto, secondo l'art. 7, n. 2, dello Statuto, l'incentivo può essere attribuito per un solo anno, anche se il ricorrente ha continuato ad agire in qualità di capo unità oltre tale periodo.
Il ricorrente fa valere che il limite temporale imposto dalla detta disposizione si riferisce unicamente alla durata dell'occupazione temporanea del posto, ma non incide sulla remunerazione corrispondente, nel caso in cui l'occupazione sia prolungata oltre il periodo di un anno. Secondo il ricorrente, se l'amministrazione non è in grado di ricoprire il posto vacante dopo un anno, essa non può invocare la sua carenza contro il funzionario che occupa il posto ad interim per un periodo più lungo.
Il ricorrente adduce, inoltre, la violazione del dovere di sollecitudine verso i dipendenti e del principio di buona amministrazione. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo gli interessi del servizio, ma anche quelli del funzionario interessato.
In subordine, il ricorrente evidenzia che la sua nomina a capo unità ad interim era avvenuta a seguito della partenza del titolare dell'impiego di cui trattasi in esecuzione del piano obbligatorio di mobilità. Pertanto, egli sostiene che il suo caso rientri nell'ultima parte dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, secondo cui la durata dell'occupazione di un impiego temporaneo può essere superiore ad un anno qualora, direttamente o indirettamente, si persegue lo scopo di sostituire un funzionario trasferito su un altro impiego nell'interesse del servizio.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/46 |
Ricorso proposto il 16 ottobre 2007 — Doumas/Commissione
(Causa F-112/07)
(2007/C 315/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione cha respinge la domanda del ricorrente 24 novembre 2006; |
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condannare la Commissione europea a pagare al ricorrente la retribuzione che avrebbe dovuto percepire a decorrere dal 1o novembre 2003 sino al 16 settembre 2007, giorno della sua reintegrazione effettiva, quale risarcimento del suo danno materiale; |
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condannare la Commissione a pagare al ricorrente con riserva di maggiorazione o diminuzione nel corso del giudizio, EUR 200 000 per il danno che subisce in termini di ritardi di carriera e per la perdita di un'opportunità di avanzare nella sua carriera (promozione, scatto, regime di pensione …), nonché, quale danno morale, segnatamente la degradazione del suo stato di salute in ragione della condizione di incertezza circa lo sviluppo della sua carriera in cui si trova da più di tre anni in seguito ad illeciti commessi dall'autorità che ha potere di nomina (APN); |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, dipendente di ruolo di grado A5, scatto 3, manifestava la volontà con corriere elettronico 1o agosto 2003, tre mesi prima del termine della sua aspettativa per motivi personali presa dal 1o ottobre 2002 sino al 31 ottobre 2003, di non sollecitare il prolungamento della sua aspettativa. Il 24 novembre 2006 egli ha presentato all'APN una domanda diretta, da un lato, alla sua reintegrazione sul primo posto vacante corrispondente al suo grado e, dall'altro, al risarcimento del danno che subisce in ragione della sua mancata reintegrazione risultante da illeciti commessi dalla Commissione; ciò sarebbe stato possibile solo a partire dal 16 settembre 2007 nella funzione di amministratore.
A sostegno del ricorso il ricorrente invoca in particolare la violazione dell'art. 40 dello Statuto del personale (Statuto), degli artt. 4 e segg. della decisione della Commissione 5 settembre 1988, applicabili al termine della sua aspettativa e dell'art. 8 della nuova decisione della Commissione 28 aprile 2004 in materia di aspettativa per motivi personali, entrata in vigore il 1o maggio 2004.
Il ricorrente fa valere che la decisione della Commissione di non reintegrarlo è inficiata dalla totale assenza di motivazione.
Il ricorrente fa valere segnatamente che la ripetizione di tali illeciti che gli arrecano un danno rilevante costituisce una forma di molestia psicologica ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto.
Il ricorrente constata infine che la Commissione ha posto in non cale l'art. 40, n. 4, dello Statuto nonché il principio di buona amministrazione.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/47 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2007 — Wenning/Europol
(Causa F-114/07)
(2007/C 315/91)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rainer Wenning (La Hague, Olanda) (rappresentante: G. Vandersanden, C. Ronzi, avvocati)
Convenuto: Europol
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del direttore dell'Europol 21 dicembre 2006 di non prorogare il contratto del ricorrente e di reintegrarlo all'Europol a partire dal 1o ottobre 2007; |
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Di conseguenza, annullare il formulario per la valutazione e l'avanzamento («Staff Development and Review Form») sul quale si basa la decisione impugnata; |
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Accordare un risarcimento per il danno morale e materiale subito; |
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Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione di non prorogare il contratto del ricorrente viola l'obbligo di motivazione, in quanto non contiene le ragioni che la giustificano. Essa si basa su un formulario per la valutazione e l'avanzamento illegittimo.
Il rapporto informativo del ricorrente è stato redatto in violazione delle norme dell'Europol sulla procedura di valutazione e di avanzamento del personale («Europol rules on the staff Development and Review Process») (art. 28 delle linee guida sulla procedura di valutazione e di avanzamento del personale dell'Europol, «Europol Staff Rules and Staff Development and Review Process Guidelines») e contiene diversi errori di valutazione che hanno condotto ad un errore di diritto.
La procedura di valutazione è stata usata dal superiore gerarchico del ricorrente per licenziarlo e non per valutarlo. Il che costituisce sviamento e abuso di potere.
L'unico obiettivo perseguito dal suo superiore era di non rinnovare il contratto del ricorrente, nonostante le sue buone prestazioni e il fatto che gli era stato assicurato che avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello dell'anno precedente se avesse continuato a migliorare. Il ricorrente aveva aspettative legittime che il suo contratto sarebbe stato convertito in uno a durata indeterminata o almeno prorogato.
La decisione impugnata e il conteso in cui è stata emanata non sono conformi al principio di buona amministrazione e dell'obbligo di diligenza che ogni amministrazione deve rispettare nei confronti del proprio personale.
Mantenere il ricorrente all'Europol avrebbe soddisfatto l'interesse del servizio e quello del dipendente. Il lavoro attribuito al ricorrente continua, di fatto, ad essere svolto. Il ricorrente ha mostrato negli anni di poterlo svolgere in modo soddisfacente per i colleghi e per persone esterne all'Europol.
Il ricorrente è stato quindi discriminato rispetto ad altri colleghi che hanno svolto il lavoro allo stesso modo e hanno ottenuto una proroga del contratto.
Infine, il ricorrente chiede il risarcimento per il danno morale e materiale subito a seguito della decisione impugnata.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/48 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento
(Causa F-115/07)
(2007/C 315/92)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz e (Sanem, Lussemburgo) e Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgio) (rappresentate dagli avvocati: S. Orlandi. A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare illegittimo l'art. 1 delle regole interne adottate dall'autorità che ha il potere di nomina (APN) relative all'indennità forfettaria per le ora di lavoro straordinario di cui all'art. 3, dell'allegato VI dello Statuto [del personale], entrato in vigore il 1o maggio 2004, laddove esso stabilisce un requisito di regolarità delle ore di lavoro straordinario; |
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annullare la decisione esplicita dell'APN 18 dicembre 2006, che respinge la domanda della sig.ra Noworwyta del 6 luglio 2006, nonché la decisione di rifiuto implicito del 13 novembre 2006 della sig.ra Balieu-Steinmetz del 13 luglio 2006; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti invocano anzitutto la violazione dei diritti fondamentali, dei principi generali e della Carta sociale europea, secondo i quali a qualsiasi lavoratore vanno applicate condizioni di lavoro eque, segnatamente in termini di orario di lavoro e di compensazione o indennità per le ore di lavoro straordinario effettuate in ragione delle particolarità dell'organizzazione del suo orario di lavoro.
Più in particolare esse fanno valere che, diversamente dagli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto, l'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto non subordina la possibilità di accordare un'indennità forfettaria per ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni di lavoro particolari alla condizione che tali ore vengano effettuate su una base regolare. Ad avviso delle ricorrenti l'APN avrebbe commesso un errore di diritto aggiungendo tale condizione nelle regole interne adottate, relative alla compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate.
L'APN avrebbe del pari commesso un manifesto errore di diritto indicando che i funzionari assunti a partire dal 1o maggio 2004 non potrebbero fruire di un'indennità siffatta, mentre tale possibilità sarebbe espressamente presa in considerazione all'art. 1 delle dette regole interne.
Inoltre le ricorrenti sostengono che la decisione di negare loro qualsiasi compensazione o indennità per tali particolari condizioni di lavoro non terrebbero conti degli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento.
Infine, secondo le ricorrenti, la posizione del Parlamento non sarebbe coerente in quanto il direttore generale della direzione generale della Presidenza avrebbe affermato che alla centrale telefonica nessuno effettua ore di lavoro straordinario su una base regolare quando invece l'APN avrebbe concluso, dal canto suo, che era in corso uno studio per esaminare le possibilità di armonizzazione delle condizioni di lavoro nel servizio di cui trattasi proprio in ragione degli orari atipici praticati al di fuori dell'orario generale/normale di lavoro.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/48 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Kolountzios/Commissione
(Causa F-117/07)
(2007/C 315/93)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kolountzios (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 11 maggio 2007 che respinge la domanda del ricorrente di procedere al calcolo del bonifico dei diritti a pensione acquisiti prima della sua presa di funzioni in dracme greche presso gli enti pensionistici greci TMSEDE e ELPP applicando il tasso medio attualizzato di conversione fissato dalla Commissione per tener conto delle fluttuazioni della dracma durante il periodo contributivo; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente, dipendente di grado AD 12, scatto 4, invoca tre motivi di cui il primo è fondato sull'illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE»), dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto (e più particolarmente dell'art. 7, n. 3) e, per quanto necessario, sull'illegittimità di tale disposizione statutaria.
Il secondo motivo è fondato sulla violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1).
Il terzo motivo è fondato sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di parità di trattamento e non discriminazione.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/49 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee
(Causa F-118/07)
(2007/C 315/94)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento dei danni morali e per la salute dell'importo di 1 000 EUR, subiti dal ricorrente, nel periodo tra l'8.9.2006 e il 7.10.2006, per il fatto che la Commissione non ha, fino a tale data, legittimamente preso una decisione sulla sua domanda del 7.3.2005, volta ad ottenere il riconoscimento del carattere professionale della sua patologia, e annullare di conseguenza le decisioni controverse della Commissione 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007; |
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Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento di almeno 10 000 EUR per i danni materiali nonché per i danni morali e per salute, subiti dal ricorrente nel periodo tra l'1.11.2006 e il 31.12.2006, causati dal comportamento illegittimo della Commissione, e annullare di conseguenza le decisioni controverse di quest'ultima 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007; |
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condannare la convenuta al pagamento di interessi moratori sugli importi di cui al primo e secondo trattino del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 26 febbraio 2007 fino al momento del pagamento effettivo; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente motiva la sua domanda di risarcimento facendo riferimento a diversi errori e violazioni perpetrate dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ai suoi danni dal 2000 al 2006. Così, in particolare in considerazione del suo ambiente di lavoro e del mobbing sul suo posto di lavoro, il trattamento del suo «whistleblowings», l'applicazione della procedura di valutazione e promozione, la trasmissione illegittima di dati personali, l'ostacolo dei suoi tentativi di chiarire e dimostrare tali violazioni e le circostanze dell'illegittimo e ritardato trattamento delle sue domande ai sensi degli artt. 73 e 78 dello Statuto dei funzionari europei (Statuto dei funzionari).
Il ricorrente sostiene che la convenuta ha violato, tra l'altro, le disposizioni in materia di assicurazione malattia, l'art. 255 CE, gli artt. 1, 3, 8 e 41f della Carta dei diritti fondamentali e gli artt. 8 e 13 CEDU, i regolamenti n. 1049/2001 e 45/2001, gli artt. 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 e 78 dello Statuto dei funzionari e l'atto di costituzione dell'OLAF, nonché, soprattutto, il dovere di sollecitudine e il divieto di arbitrio.
In tal modo la convenuta avrebbe causato direttamente i danni morali e materiali fatti valere in quanto il ricorrente, come anche riconosciuto dalla convenuta in applicazione della procedura di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto, si è ammalato ed è divenuto infine invalido a seguito di tali errori amministrativi. L'iter illegittimo e ritardato di queste procedure volte al riconoscimento avrebbe causato un danno morale aggiuntivo.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/50 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee
(Causa F-120/07)
(2007/C 315/95)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005, 25 ottobre 2005, 15 marzo 2007 e 20 luglio 2007 con cui essa limita a 12 i giorni di congedo ordinario non utilizzato nell'anno 2004 che il ricorrente può riportare e per i quali si calcola, di conseguenza, l'indennità compensatoria al momento della cessazione dal servizio; |
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Condannare la Commissione al versamento di un'indennità compensatoria per i 26,5 giorni di congedo annuale non utilizzati e non pagati, ai sensi degli artt. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, unitamente agli interessi annuali del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento a decorrere dal 1o aprile 2005; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'allegato V dello Statuto dei funzionari e della comunicazione della convenuta 66-2002. Ai sensi di tali disposizioni, il ricorrente avrebbe diritto a riportare al 2005 tutti i giorni di congedo ordinario non utilizzato nel 2004, poiché non ha potuto, per ragioni di servizio, utilizzare il suo congedo ordinario fino alla fine dell'anno civile 2004. Ciò sarebbe stato, infatti, dovuto al fatto che egli era stato colpito da una malattia, successivamente riconosciuta come malattia professionale.
Inoltre il ricorrente sostiene che la domanda di risarcimento aggiuntivo risulta dal rifiuto illegittimo opposto dalla convenuta al pagamento dell'indennità compensatoria dovuta conformemente all'art. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, al momento della sua cessazione dal servizio.
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/50 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee
(Causa F-121/07)
(2007/C 315/96)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007 per la parte in cui esse rifiutano al ricorrente l'accesso immediato e illimitato ai dati e ai documenti posseduti dalla convenuta sul suo conto; il che comprende, al momento e nello stato attuale, la trasmissione di copie integrali, preferibilmente elettroniche, nonché, in subordine, la consultazione completa e la possibilità di prendere estratti o note in riferimento:
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Condannare la Commissione ad un risarcimento danni d'importo adeguato, non inferiore a 10 000 EUR per i danni materiali, morali e per la salute subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate, unitamente ad interessi annuali del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento per il periodo di cui trattasi; |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione nonché il divieto di abuso di potere in relazione all'errore di valutazione delle decisioni impugnate. Inoltre, le decisioni avrebbero parimenti violato l'art. 25, n. 2, seconda frase, l'art. 26, n. 7 e l'art. 26a dello Statuto, i diritti del ricorrente derivanti dall'art. 255 CE, dal regolamento n. 1049/2001 nonché il diritto fondamentale all'autodeterminazione in campo informativo in relazione al regolamento n. 45/2001.