ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 307E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
18 dicembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2007/C 307E/01

Posizione comune (CE) n. 18/2007, del 15 ottobre 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ( 1 )

1

2007/C 307E/02

Posizione comune (CE) n. 19/2007, dell'8 novembre 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 307/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/2007

definita dal Consiglio il 15 ottobre 2007

in vista dell'adozione della direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 307 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(2)

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di attività televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(3)

I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione — dell'istruzione e della cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(4)

L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5)

Nelle risoluzioni del 1o dicembre 2005 (5) e del 4 aprile 2006 (6) sul round di Doha e sulla Conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 (7) il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (8), ha approvato la convenzione dell'UNESCO a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.

(6)

I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.

(7)

Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di condizioni. È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (ciò è a dire, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (ciò è a dire, ai servizi di media audiovisivi non lineari). I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio del paese di origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e dovrebbero essere quindi conservati.

(8)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l'alfabetizzazione mediatica del pubblico.

(9)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (9), ha ribadito che l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.

(10)

Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa «i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione». Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

(11)

Il 4 settembre 2003 (10), il 22 aprile 2004 (11) e il 6 settembre 2005 (12) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si chiedeva che la direttiva 89/552/CEE venisse adattata in modo da riflettere i cambiamenti strutturali e gli sviluppi tecnologici, pur rispettando pienamente i suoi principi fondamentali, che conservavano tutta la loro validità. Inoltre, si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

(12)

La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (13), in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(13)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (14). Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

(14)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (15), conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello comunitario o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

(15)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.

(16)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse.

(17)

La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive, e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, la nozione di programma dovrebbe essere interpretata in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

(18)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

(19)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

(20)

La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video on demand), per esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.

(21)

L'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.

(22)

Ai fini della presente direttiva, il termine «audiovisivo» dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato.

(23)

La nozione di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare la nozione di «controllo effettivo». La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (16).

(24)

Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.

(25)

Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 16 a 23 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.

(26)

La presente direttiva dovrebbe introdurre, in aggiunta alla definizione di pubblicità televisiva e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive, che tuttavia non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(27)

Il principio del paese di origine dovrebbe rimanere alla base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(28)

Al fine di promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell'informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell'Unione europea.

(29)

A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, dovrebbero essere adeguati i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

(30)

Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell'Unione europea, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione del termine «apparecchiature comuni destinate al pubblico» dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(31)

Gli articoli da 43 a 48 del trattato sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che «il Trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita» (17).

(32)

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto comunitario. Al fine di far fronte a situazioni in cui un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l'obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia (18), unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. La nozione di «norme di interesse pubblico generale» è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato ed include, tra l'altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.

(33)

Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l'origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(34)

A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo (19).

(35)

Per quanto concerne i servizi di media audiovisivi a richiesta, le restrizioni alla loro libera fornitura dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.

(36)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea», la Commissione ha sottolineato che è necessaria un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

In tal modo, l'autoregolamentazione costituisce un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale.

La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(37)

L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un'alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi o offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (20), contiene già una serie di misure possibili per promuovere l'alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l'istituzione di un insegnamento specifico di internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di internet.

(38)

I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(39)

Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un'emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all'interno dell'UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi.

Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un'emittente dovrebbe dapprima richiedere l'accesso a un'emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico.

La nozione di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento.

Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi sia all'accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.

(40)

Le prescrizioni della presente direttiva sull'accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (21), e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l'accesso al segnale dell'emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l'altro, la concessione dell'accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l'accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(41)

Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta continui ad essere possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d'attività a richiesta basati su brevi estratti.

(42)

I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società (22). Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(43)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(44)

La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l'industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(45)

Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l'uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.

La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l'importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l'accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(46)

I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (23).

(47)

Nessuna delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

(48)

I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le emissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all'acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» oppure nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l'applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.

(49)

Nel definire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

(50)

Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(51)

È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.

(52)

La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d'interesse generale.

(53)

Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell'ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già orientamenti adeguati per l'attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

(54)

Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» (24) riguardanti la pubblicità, l'elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove ed efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.

(55)

L'evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle emissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, l'inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro decida altrimenti, e dovrebbero essere abolire alcune restrizioni quantitative. Tuttavia, l'inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(56)

In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (25), si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (26), che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (27), che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE. La relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (28).

(57)

Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali ed all'aumento della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva, pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l'integrità dei programmi.

(58)

La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro, e limita, pertanto, le interruzioni autorizzate delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

(59)

La limitazione che esisteva della quantità di pubblicità televisiva giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche nelle ore di maggiore ascolto. Il limite quotidiano dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere mantenuto il limite orario per spot di televendita e pubblicità televisiva. Data la maggiore possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono più giustificate le limitazioni di tempo imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20 % per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita per ora d'orologio. La nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, della durata massima di dodici minuti.

(60)

La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all'inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l'inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

(61)

L'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L'inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, lettera m), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene la locuzione «all'interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell'intreccio.

(62)

In linea di principio l'inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l'inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(63)

Inoltre, la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell'inserimento di temi.

(64)

Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale della Comunità è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero ricomprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l'audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.

(65)

Conformemente agli obblighi imposti dal trattato agli Stati membri, questi sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e delle strutture istituite, segnatamente la forma dei loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell'attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

(66)

Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 2, 2 bis e 3.

(67)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un'area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (29), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“servizio di media audiovisivo”:

un servizio, quale definito agli articoli 49 e 50 del trattato, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivi si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lettera g) del presente articolo,

e/o

una comunicazione commerciale audiovisiva;

b)

“programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;

c)

“responsabilità editoriale”, l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

d)

“fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

e)

“radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivi lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f)

“emittente”, un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

g)

“servizio di media audiovisivi a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivi non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;

i)

“pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

j)

“comunicazione commerciale audiovisiva occulta”, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

k)

“sponsorizzazione”, ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

l)

“televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

m)

“inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

n)

i)

“opere europee”:

le opere originarie di Stati membri,

le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del punto ii),

le opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.

Le disposizioni del secondo e terzo trattino si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

ii)

le opere di cui al primo e secondo trattino del punto i) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui al primo e secondo trattino del punto i) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,

la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,

il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

iii)

le opere che non sono opere europee ai sensi del punto i) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.»;

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2.   Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

a)

quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; o

b)

quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3.   Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;

b)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4.   I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

b)

anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5.   Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 43 a 48 del trattato.

6.   La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.»;

4)

l'articolo 2 bis è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.»;

b)

nel paragrafo 2 la frase introduttiva e la lettera a) sono così sostituite:

«2.   Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafo 1 o 2, e/o l'articolo 3 ter;»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

tutela della sanità pubblica,

pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)

relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)

proporzionati a tali obiettivi;

b)

prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, lo Stato membro ha:

chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati,

notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.   In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

6.   Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarli o di porvi fine con urgenza.»;

5)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario.

2.   Uno Stato membro, nei casi in cui:

a)

ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio;

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 23 bis a esaminare il caso.

3.   Il primo Stato membro, qualora ritenga:

a)

che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

che l'emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro,

può adottare misure appropriate nei confronti dell'emittente interessata.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l'emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e

b)

la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

5.   La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7.   Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

8.   La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.»;

6)

l'articolo 3 bis è soppresso;

7)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II bis

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi

Articolo 3 bis

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il nome del fornitore di servizi di media;

b)

l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c)

gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

d)

se del caso, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Articolo 3 quinquies

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 3 sexies

1.   Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;

e)

le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2.   Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Articolo 3 septies

1.   I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

2.   I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3.   La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Articolo 3 octies

1.   È vietato l'inserimento di prodotti.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti:

nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, o

dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

La deroga di cui al primo trattino non si applica ai programmi per bambini.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi di media.

3.   In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o

specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il … (30).»;

8)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II ter

Disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta

Articolo 3 nonies

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

Articolo 3 decies

1.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il … (31) e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.»;

9)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II quater

Disposizioni relative ai diritti esclusivi e ai brevi estratti di cronaca nella radiodiffusione televisiva

Articolo 3 undecies

1.   Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede parere del comitato di contatto di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da detto Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 duodecies

1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2.   Se un'altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell'emittente richiedente l'accesso ha acquisito diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico, l'accesso è richiesto a tale emittente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.   In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.   I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi ed i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.»;

10)

nell'articolo 4, paragrafo 1, i termini «ai sensi dell'articolo 6» sono soppressi;

11)

gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

12)

il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

13)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2.   Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.»;

14)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma, nonché i diritti dei titolari.

2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.»;

15)

gli articoli 12 e 13 sono soppressi;

16)

l'articolo 14, paragrafo 1, è soppresso;

17)

gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

18)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %.

2.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.»;

19)

l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.»;

20)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione. A tali canali non si applicano il capo III, né l'articolo 11 né l'articolo 18.»;

21)

l'articolo 19 bis è soppresso;

22)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri.»;

23)

il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

24)

gli articoli 22 bis e 22 ter sono soppressi;

25)

il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

26)

nell'articolo 23 bis, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;»;

27)

è inserito il capo seguente:

«CAPO VI ter

Cooperazione tra organismi di regolamentazione degli Stati membri

Articolo 23 ter

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 2 bis e 3, segnatamente mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.»;

28)

gli articoli 25 e 25 bis sono soppressi;

29)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Entro il … (32) e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

La relazione valuta anche la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella presente direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (33), è così modificato:

il punto 4 dell'allegato «Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«4.

Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (34): articoli da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/…/CE (35).

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (30) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 202.

(2)  GU C 51 del 6.3.2007, pag. 7.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006), posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007, posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5)  GU C 285 E dell'1.12.2006, pag. 126.

(6)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(7)  GU C 296 E del 6.12. 2006, pag. 104.

(8)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(9)  GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla «Televisione senza frontiere» (GU C 76 E, del 25.3.2004, pag. 453).

(11)  Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026).

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisione senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117).

(13)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(14)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(15)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(16)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(17)  Causa C-56/96, VT4, punto 22; causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; cfr. anche causa C-11/95, Commissione contro Regno del Belgio, e causa C-14/96, Paul Denuit.

(18)  Causa C-212/97, Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; causa C-33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging; causa C-23/93, TV 10 SA/Commissariaat voor de Media, punto 21.

(19)  Causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. 2000 pag. I-1221, punto 28; causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, pag. I-11, punto 23.

(20)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(21)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(22)  Causa C-89/04, Mediakabel.

(23)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(24)  GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

(25)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(26)  GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

(27)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

(28)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. Rettifica in GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(29)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(30)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(31)  Quattro anni dall'adozione della presente direttiva.

(32)  Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(33)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

(34)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(35)  GU L …»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta il 13 dicembre 2005.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella seduta plenaria dell'11-14 dicembre 2006.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 29 marzo 2007.

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto altresì dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 settembre e l'11 ottobre 2006.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune riflette l'esito dei contatti informali tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.

Benché la posizione comune contenga modifiche significative rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia nella struttura che nel merito, l'approccio fondamentale proposto dalla Commissione e i punti principali contenuti nella sua proposta sono stati mantenuti. Le modifiche più significative sono esposte nelle parti A e B che seguono.

A.   MODIFICHE STRUTTURALI

La Commissione ha proposto una nuova struttura normativa a due livelli comprendente un nucleo fondamentale di norme applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e un'ulteriore serie di obblighi applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. La posizione comune accoglie questa filosofia generale ma introduce significative modifiche strutturali (introduzione di nuovi capi e riordinamento di certi articoli) al fine di assicurare che gli obblighi applicabili a tutti i fornitori di servizi siano raggruppati separatamente da quelli applicabili solo ai servizi a richiesta, che a loro volta sono raggruppati separatamente da quelli applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. Queste modifiche strutturali migliorano notevolmente la leggibilità e la chiarezza giuridica del testo.

B.   MODIFICHE NEL MERITO

i)   Campo di applicazione [articolo 1, lettere da a) a e), articolo 3, paragrafo 8 (1), considerando 2, 13, 14, 16-25]

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 2, 15, 16, 18, 213, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 57, 66, 67, 68, 205, 77, 79, 92

La posizione comune precisa l'estensione del campo di applicazione della direttiva proposta dalla Commissione. La filosofia che la ispira è esposta nei considerando da 16 a 25. La modifica più importante della proposta della Commissione sotto questo aspetto è l'introduzione del concetto di «programma», mentre è stato dato ulteriore rilievo anche al concetto di «responsabilità editoriale». La posizione comune ha inoltre cercato di portare chiarezza giuridica riguardo al rapporto della direttiva con altri strumenti giuridici, in particolare con la direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce).

ii)   Giurisdizione e libera circolazione dei servizi (articoli 2, 2 bis e 3, considerando 27-35)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 10, 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 80, 81, 82, 199, 84, 85, 220, 221, 222, 89, 90

La posizione comune sostiene l'approccio fondamentale della proposta della Commissione, cioè che la giurisdizione dovrebbe continuare ad essere determinata in base al luogo di stabilimento del fornitore del servizio (principio del paese d'origine), ma che dovrebbe esserci un meccanismo per i casi in cui una trasmissione televisiva è destinata del tutto o per la maggior parte al territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'emittente. Il testo della posizione comune (articolo 3) sviluppa il meccanismo proposto dalla Commissione, creando una prima fase di «cooperazione» in cui gli Stati membri interessati cercano soluzioni reciprocamente soddisfacenti, seguita da una seconda fase di «elusione» in cui possono essere adottate misure vincolanti in certi casi ben definiti. Questa seconda fase, per la quale è prevista una procedura comunitaria con una serie di condizioni, mira di fatto a codificare nel diritto derivato la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.

Sulla questione collegata della libera circolazione dei servizi e sulle misure di deroga a tale principio l'articolo 2 bis della posizione comune mantiene lo status quo giuridico. Per quanto riguarda i servizi a richiesta, le condizioni e le procedure in materia di deroga (per una serie di motivi politici, compresa la necessità di tutelare i minori) sono esattamente le stesse della direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce).

iii)   Coregolamentazione e autoregolamentazione (articolo 3, paragrafo 7 e considerando 36)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 36, 37, 78, 91

La posizione comune riconosce l'importanza del ruolo di tale diritto non vincolante includendo nell'articolo 3, paragrafo 7, l'obbligo per gli Stati membri di promuovere i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici.

iv)   Inserimento di prodotti [articolo 1, lettera m), articolo 3 octies, considerando 60-63]

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 56, 219, 61, 62, 72, 75, 76, 227, 133

La posizione comune stabilisce il principio che l'inserimento di prodotti è vietato per tutti i programmi prodotti dopo il termine per il recepimento della direttiva. Sono tuttavia previste deroghe a questo principio per taluni tipi di programmi (film, serie, programmi sportivi e di intrattenimento leggero) a determinate condizioni. Tali deroghe si applicano automaticamente a meno che uno Stato membro non se ne dissoci. È stato inoltre aggiunto l'obbligo di identificare l'inserimento di prodotti quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, e nel considerando 63 è stato trattato il caso specifico dell'«inserimento di temi».

v)   Altre disposizioni sulla pubblicità, compresa quella rivolta ai bambini [articoli 1, lettere da h) a l), 3 sexies, 3 septies, 10, 11, 18, 18 bis, 19, 20, considerando 26, 52, 54-59]

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 28, 58, 59, 70, 71, 73, 74, 110, 189, 200, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 225, 226, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 134, 138, 228, 208, 202, 229, 143, 144

La posizione comune segue essenzialmente la filosofia della proposta della Commissione, secondo cui un nucleo fondamentale di norme «qualitative» sulla comunicazione commerciale audiovisiva si applica a tutti i servizi di media audiovisivi, mentre le norme «quantitative», che si applicano solo alla radiodiffusione televisiva, sono state semplificate e snellite rispetto alle norme della direttiva esistente, al fine di creare un ambiente normativo in cui il modello di televisione «in chiaro» possa continuare a competere con i canali televisivi in abbonamento.

La posizione comune assicura una tutela supplementare per i bambini. L'articolo 3 sexies, paragrafo 2, chiede agli Stati membri e alla Commissione di incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta relativi alla pubblicità di «cibo spazzatura» rivolta ai bambini, mentre le norme quantitative sull'interruzione dei programmi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono più severe per i programmi per bambini.

vi)   Brevi estratti di cronaca (articolo 3 duodecies, considerando 38-40)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 21, 218, 223, 224, 207, 97, 98

La Commissione ha proposto una disposizione volta ad assicurare l'applicazione non discriminatoria dei sistemi nazionali intesi a garantire, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, l'accesso delle emittenti ad eventi di grande interesse pubblico. Il testo della posizione comune è più ambizioso, in quanto crea un obbligo per gli Stati membri di istituire tale sistema, creando di fatto un diritto su scala comunitaria. Gli aspetti fondamentali di questo diritto sono armonizzati dal testo, mentre le modalità e le condizioni dettagliate di applicazione sono lasciate alla decisione degli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

vii)   Autorità di regolamentazione (articolo 23 ter, considerando 65 e 66)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 13, 63, 147, 148, 149

Il testo della posizione comune riflette un delicato compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio su questa questione. La sostanza di questo compromesso si trova nel nuovo articolo 23 ter riguardante la cooperazione e lo scambio di informazioni.

viii)   Tutela dei minori (articolo 3 nonies, considerando 44-47)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 46, 47, 100, 101, 103, 14, 105, 145, 146

Mentre lascia intatte le attuali disposizioni applicabili alla radiodiffusione televisiva, la posizione comune aggiunge un obbligo riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta. L'obbligo prevede che i minori siano tutelati escludendo che possano accedere normalmente a servizi che potrebbero nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale. I considerando fanno riferimento a sistemi di filtraggio e codici PIN come esempi di misure utilizzabili. I considerando attirano inoltre l'attenzione sulla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica.

ix)   Opere europee (articolo 3 decies e considerando 48-50)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 49, 214, 52, 53, 108, 109, 137, 150

La posizione comune lascia inalterate le disposizioni della vigente direttiva applicabili alla radiodiffusione televisiva, anche se il considerando 49 richiama il contenuto del considerando 31 della precedente modifica (direttiva 97/36/CE) sui «produttori indipendenti». Per quanto riguarda tuttavia i servizi di media audiovisivi a richiesta, i fornitori di servizi di media hanno un nuovo obbligo di promuovere la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse.

x)   Accesso ai servizi per i disabili (articolo 3 quater)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 43, 65, 135

La posizione comune prevede per gli Stati membri l'obbligo di incoraggiare i fornitori di media a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

xi)   Alfabetizzazione mediatica (articolo 26, considerando 37)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 5, 8, 39, 45, 54, 93, 150

Il considerando 37 sottolinea il ruolo vitale dell'alfabetizzazione mediatica e rammenta inoltre la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che contiene brani significativi sull'alfabetizzazione mediatica. Conformemente all'articolo 26, la Commissione è ora tenuta, nell'ambito dei suoi obblighi in materia di presentazione delle relazioni e delle decisioni in merito a future proposte di modifica della presente direttiva, a rivolgere particolare attenzione ai livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri.

xii)   Diritto di rettifica (considerando 53)

Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 55, 136

Gli obblighi esistenti in materia di radiodiffusione televisiva (articolo 23) restano invariati. Il considerando 53 spiega che il diritto di rettifica può anche essere applicato come strumento giuridico nell'ambito dei servizi in linea e si richiama alla raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica.

III.   CONCLUSIONE

La posizione comune, che è il risultato di negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, mantiene l'approccio e la struttura giuridica proposti dalla Commissione al fine di adattare la regolamentazione del settore audiovisivo al mercato e ai cambiamenti tecnologici. Sono state apportate importanti precisazioni in merito al campo di applicazione della direttiva e alle disposizioni in materia di giurisdizione, nonché varie altre importanti modifiche riguardo tra l'altro a questioni sensibili quali l'inserimento di prodotti, la pubblicità (in particolare rivolta ai bambini), i brevi estratti di cronaca, le autorità di regolamentazione e l'accesso dei disabili ai servizi.


(1)  La numerazione degli articoli è quella della direttiva 89/552/CEE modificata dalla presente direttiva.


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 307/22


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 19/2007

definita dal Consiglio l'8 novembre 2007

in vista dell'adozione della direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

(2007/C 307 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari (4) il Consiglio ha individuato come uno dei principali obiettivi della politica postale della Comunità conciliare la graduale e controllata apertura del mercato postale alla concorrenza e la garanzia duratura della fornitura del servizio universale.

(2)

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (5), ha istituito un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che comprende misure volte a garantire un servizio universale e la determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore (o ai propri fornitori) del servizio universale al fine di mantenere il servizio universale — limiti che dovrebbero essere gradualmente e progressivamente abbassati — e un calendario per l'adozione di decisioni relative alla prosecuzione dell'apertura del mercato alla concorrenza al fine di creare un mercato unico dei servizi postali.

(3)

L'articolo 16 del trattato mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che si dovrebbe provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(4)

Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nell'UE, con il 77 % di pareri positivi delle persone intervistate.

(5)

Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione. Le reti postali hanno un'importante dimensione territoriale e sociale che consente l'accesso universale a servizi locali essenziali.

(6)

Le misure adottate nel settore dei servizi postali dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi a norma dell'articolo 2 del trattato, vale a dire promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(7)

I mercati postali europei hanno subito un enorme cambiamento negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato stimolato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza derivante dalla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento fattivo e favorevole allo sviluppo per non privare i cittadini dell'Unione dei vantaggi di tale cambiamento.

(8)

Nelle conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l'importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d'interesse economico generale efficaci svolgono in un'economia dinamica e competitiva. Queste conclusioni restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

(9)

La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sull'applicazione della direttiva postale (6) ha messo in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per gli utenti. Nella risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, in considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, a concentrare i suoi sforzi, nella realizzazione del suo studio prospettico, in particolare sulla qualità del servizio universale fornito e sul suo futuro finanziamento, e a proporre nel quadro di tale studio una definizione, un ambito d'applicazione e un finanziamento adeguato del servizio universale.

(10)

A norma della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettico che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(11)

Lo studio prospettico afferma che l'obiettivo fondamentale di salvaguardare la fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.

(12)

Con la progressiva e graduale apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari ad un ambiente più aperto. Inoltre, gli Stati membri possono sfruttare l'opportunità fornita dal periodo di recepimento ed il consistente lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

(13)

Dallo studio prospettico emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare il termine ultimo per il completamento del mercato interno per i servizi postali.

(14)

Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e l'introduzione di nuove tecnologie, passaggio a strumenti di comunicazione elettronici e l'apertura del mercato. Per far fronte alla concorrenza, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali possono diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione.

(15)

I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive (come il passaggio al digitale e le comunicazioni elettroniche), che differiscono dai servizi postali tradizionali il che contribuirà di per sé a un forte aumento della competitività.

(16)

Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, senza tuttavia creare situazioni di concorrenza sleale. Nel preparare l'apertura del mercato postale si dovrebbe tenere debito conto degli aspetti sociali.

(17)

I servizi di solo trasporto non dovrebbero essere considerati servizi postali. La pubblicità diretta per corrispondenza, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario, può essere considerata come invio di corrispondenza.

(18)

L'aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l'integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti.

(19)

Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica.

(20)

Gli sviluppi nei mercati limitrofi delle comunicazioni hanno avuto un impatto diverso su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione e sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale facendo ricorso alla flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella direttiva 97/67/CE. È tuttavia opportuno chiarire, conformemente alle prassi vigenti, che gli Stati membri dovrebbero provvedere alla raccolta ed alla consegna della posta soltanto durante i giorni lavorativi della settimana che non sono festivi ai sensi della legislazione nazionale. Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri dovrebbero seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Essi dovrebbero adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva 97/67/CE, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote.

(21)

Il servizio universale garantisce in linea di massima una raccolta e una consegna presso l'abitazione o la sede di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo, anche nelle zone remote e scarsamente popolate.

(22)

La fornitura di servizi postali di alta qualità contribuisce in misura significativa al conseguimento dell'obiettivo di coesione sociale e territoriale. Il commercio elettronico, in particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, per la quale la fornitura di servizi postali efficienti costituisce un requisito importante.

(23)

La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Gli Stati membri possono esigere che il servizio universale sia fornito nell'intero territorio nazionale. Con una maggiore concorrenza e possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali nel mercato interno. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: la fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, la nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e appalto pubblico di servizi.

Qualora uno Stato membro decida di designare una o più imprese per la fornitura del servizio universale ovvero per la fornitura delle varie componenti del servizio universale, si deve garantire che i requisiti di qualità relativi al servizio universale vengano imposti ai fornitori del servizio universale in modo trasparente e proporzionato. Quando uno Stato membro designa più di un'impresa dovrebbe garantire che non si verifichino sovrapposizioni negli obblighi del servizio universale.

(24)

È importante che gli utenti siano pienamente informati dei servizi universali forniti e che i fornitori di servizi postali siano al corrente dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri dovrebbero vigilare a che gli utenti siano pienamente informati delle caratteristiche dei servizi specifici forniti e della loro accessibilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte queste informazioni siano rese disponibili. È tuttavia opportuno, in linea con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore(i) di servizio universale, al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità di decidere quali di tali informazioni devono essere rese pubbliche.

(25)

Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare appieno il potenziale del mercato interno dei servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(26)

In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico, compresi, come previsto dalle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per il fornitore del servizio universale designato, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario come stabilire, ove necessario, che i profitti derivanti da altre attività del fornitore o dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnati, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale, nella misura in cui ciò è conforme al trattato. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, compresi i requisiti specifici in materia di notifica in tale contesto, gli Stati membri possono notificare alla Commissione i meccanismi di finanziamento utilizzati per coprire i costi netti del servizio universale, che devono essere inclusi nelle relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE che la Commissione dovrebbe presentare regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Può essere imposto ai fornitori di servizi postali di contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui è previsto un fondo di compensazione. Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l'impiego previsto e la tariffazione. Tali servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa.

(28)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell'ambito del servizio universale in tale Stato membro. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare l'opportuna separazione della contabilità per garantire il funzionamento del fondo.

(29)

È opportuno continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità contemplati attualmente nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale dovrebbe essere calcolato, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale quando è soggetto ad un obbligo del servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tale obbligo. Nel calcolo si dovrebbe tenere conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano i fornitori del servizio postale designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

(30)

Se gli Stati membri decidono di rendere accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, servizi supplementari o complementari, ad eccezione di quelli connessi agli obblighi del servizio universale di cui alla presente direttiva, quali la distribuzione delle pensioni e dei vaglia postali nelle zone rurali, tali servizi non dovrebbero essere vincolati a meccanismi di compensazione che richiedano il contributo di imprese specifiche. Se del caso, gli Stati membri possono prevedere finanziamenti per tali servizi supplementari o complementari conformemente alle norme sugli aiuti di Stato stabilite dal trattato. Tranne che per il fornitore o i fornitori del servizio universale, le autorizzazioni non possono essere vincolate all'obbligo di fornire tali servizi supplementari.

(31)

È opportuno concedere agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (7), e che abbiano incontrato particolari difficoltà nell'adeguamento dei loro mercati poiché hanno aderito al processo di riforma dei servizi postali in una fase avanzata, nonché a taluni Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica che hanno caratteristiche specifiche tali da condizionare i servizi postali, o con una topografia particolarmente difficile, con un elevato numero di isole, la possibilità di posticipare la data di attuazione della direttiva per un periodo di tempo limitato al fine di continuare a riservare servizi al loro fornitore o ai loro fornitori del servizio universale, a condizione che tale possibilità sia notificata alla Commissione. In considerazione della natura eccezionale di tale possibilità è altresì opportuno, per un periodo limitato di tempo e per un numero limitato di servizi, consentire agli Stati membri che hanno completato l'apertura dei loro mercati di non concedere ai monopoli che operano in un altro Stato membro l'autorizzazione di operare sul loro territorio.

(32)

La Commissione dovrebbe prestare assistenza agli Stati membri sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva, fra cui il calcolo dei costi netti. Inoltre, la cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamento nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata della presente direttiva.

(33)

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione generale e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi nel mercato interno. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire ai fornitori di servizi postali di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un altro fornitore per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, un obbligo di partecipare ad un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni generali e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale designati.

(34)

In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere tutti gli utenti garantendo la qualità globale del servizio postale. Laddove esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del caso, garantire la loro interoperabilità, al fine di impedire ostacoli al rapido trasporto degli invii postali. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi o servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori di servizi postali, nel trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 97/67/CE, applichino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla protezione dei dati personali, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(36)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano le condizioni di esproprio per predisporre la fornitura del servizio universale.

(37)

Tenuto conto dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, è opportuno precisare che l'apertura del mercato non dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti da parte del fornitore o dei fornitori del servizio universale alle suddette categorie prevista dagli Stati membri, in conformità agli obblighi internazionali applicabili.

(38)

In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si deroghi al principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è opportuno continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori, comprese le piccole e medie imprese. Gli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii, quali ad esempio giornali e libri, per la tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura, la garanzia della partecipazione ad una società democratica (libertà di stampa) o la coesione regionale e sociale.

(39)

Per la fornitura di servizi a tutti gli utenti, incluse le imprese, gli operatori che effettuano spedizioni all'ingrosso ed i consolidatori postali per utenti diversi, i fornitori del servizio universale possono beneficiare di una maggiore flessibilità tariffaria conformemente al principio di «correlazione ai costi». Le tariffe dovrebbero tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario che copre la gamma completa dei servizi offerti per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei singoli invii.

(40)

In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

(41)

In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo, ed al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari.

Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

Mantenere conti separati e trasparenti dovrebbe fornire agli Stati membri ed alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione informazioni contabili sufficientemente dettagliate per:

adottare decisioni relative al servizio universale,

utilizzare tali informazioni al momento di determinare se gli obblighi del servizio universale imposti comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale,

garantire che le tariffe applicate al servizio universale siano conformi ai principi tariffari di cui alla direttiva 97/67/CE,

garantire l'osservanza dei principi relativi alle spese terminali di cui alla presente direttiva, e

controllare l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diviene effettiva.

(42)

In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di accrescere la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (9), in materia di consumo e nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (10). La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall'accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori.

Al fine di tutelare gli interessi degli utenti in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati membri dovrebbero introdurre, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

(43)

La direttiva 97/67/CE prevede che talune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(44)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(45)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare misure per quanto riguarda il futuro adeguamento delle norme in materia di qualità dei servizi al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato, nonché alle condizioni normalizzate per il controllo indipendente delle prestazioni da parte di organismi esterni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(46)

Il comitato che assiste la Commissione a norma della direttiva 97/67/CE dovrebbe seguire le evoluzioni nella fornitura del servizio universale negli Stati membri.

(47)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completata. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, assicurando così l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.

(48)

A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell'esercizio delle funzioni regolamentari, è opportuno rendere l'attribuzione dei compiti più trasparente e imporre ai vari organismi pertinenti preposti alla regolamentazione del settore, all'applicazione delle regole di concorrenza e all'esame delle questioni dei consumatori, di cooperare per garantire meglio l'efficace svolgimento dei loro compiti.

(49)

Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere avverso una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un tribunale. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di tali procedure è necessario garantire la validità temporanea delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire la certezza del diritto e la sicurezza del mercato.

(50)

Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva 97/67/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, cooperare con altre autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla suddetta direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato che assiste la Commissione a norma della direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della suddetta direttiva.

(51)

Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. La Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali informazioni al fine di adempiere gli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Il destinatario delle informazioni dovrebbe garantire la riservatezza conformemente alle norme vigenti.

(52)

Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sugli sviluppi nel mercato interno dei servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(53)

La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, in particolare le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità al diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono, ove necessario, menzionare le condizioni di lavoro nelle rispettive procedure di autorizzazione, conformemente ai principi di trasparenza e proporzionalità.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previsti sufficienti punti di accesso che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero garantire una densità appropriata dei punti di accesso in queste zone al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale.

(55)

Per mantenere il quadro del regolamento del settore postale, la data di scadenza della direttiva 97/67/CE dovrebbe essere soppressa. Le disposizioni non modificate dalla presente direttiva continuano ad applicarsi. I servizi che gli Stati membri possono continuare a riservare durante il periodo di attuazione sono quelli specificati nella direttiva 97/67/CE.

(56)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire completare un mercato interno dei servizi postali della Comunità, garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/67/CE.

(58)

La presente direttiva è coerente con altri strumenti comunitari in materia di servizi. In caso di conflitto tra una disposizione della presente direttiva ed una disposizione di un altro strumento comunitario, in particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (12), le disposizioni della presente direttiva prevarranno e si applicheranno pienamente al settore postale.

(59)

La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura in cui meccanismi di finanziamento del servizio universale comprendono aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la presente direttiva lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato.

(60)

Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (13), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,

la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità,

il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi,

i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale,

la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme,

l'armonizzazione delle norme tecniche,

la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«1 bis.

fornitore di un servizio postale: l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;»;

c)

nel punto 2 la definizione di «rete postale pubblica» è sostituita da «rete postale»;

d)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

punti di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore o dei fornitori di servizi postali, dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;

e)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

raccolta: l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;

f)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

g)

il punto 8 è soppresso;

h)

il punto 12 è soppresso;

i)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all'interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 4;»;

j)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

autorizzazioni: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale” definite come segue:

per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione,

per “licenza individuale” si intende ogni autorizzazione concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione;»;

k)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.

utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario;»;

l)

il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.

esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;»;

m)

è aggiunto il punto seguente:

«20.

servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli.»;

3)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno:

una raccolta,

una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all'interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale e notifica alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato di cui all'articolo 21 è informato delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.

2.   Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale,per coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e provvedono alla loro pubblicazione. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo svolge nella coesione sociale e territoriale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati. La designazione dei fornitori del servizio universale è regolarmente riesaminata a fronte delle condizioni e dei principi di cui al presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.»;

5)

il paragrafo 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel trattato, segnatamente agli articoli 30 e 46, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.»;

6)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i fornitori di servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del servizio universale informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni sono pubblicate nel modo appropriato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma.»;

7)

il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

8)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità ad uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato.

2.   Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusi, come previsto dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (14), il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara.

3.   Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell'allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre:

a)

un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;

b)

un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

4.   Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5.   Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

9)

il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

10)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Per i servizi che esulano dall'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.

2.   Per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario e giustificato, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all'articolo 4,

se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22,

se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.

Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all'articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

essere limitate in numero,

per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l'obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi,

riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.»;

11)

il paragrafo 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95, del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.»;

12)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95, del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio postale l'accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.»;

13)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce della situazione nazionale e della legislazione nazionale, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali forniti nell'ambito di applicazione del servizio universale, quali il sistema di codice di avviamento postale, le banche dati di indirizzi, le caselle postali, le cassette di recapito, le informazioni sui cambiamenti di indirizzo, il servizio di instradamento della posta verso nuovi indirizzi e il servizio di rinvio al mittente. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire l'accesso alla rete postale a condizioni trasparenti, proporzionali e non discriminatorie.»;

14)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

i prezzi devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti e ipovedenti,

i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale. Ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti a tariffa unitaria e ad altri invii postali,

l'applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del fornitore o dei fornitori del servizio universale di concludere con gli utenti accordi individuali in materia di prezzi;

le tariffe devono essere trasparenti e non discriminatorie,

qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili tariffe devono inoltre essere disponibili per gli utenti, specie singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;

15)

l'articolo 14 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.   Il fornitore o i fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati per distinguere chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Siffatta separazione contabile è applicata quando gli Stati membri calcolano il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

3.   I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel modo seguente:

a)

imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti ad un servizio o prodotto particolare;

b)

imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:

i)

ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

ii)

se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

iii)

se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro;

iv)

i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se un determinato Stato membro non ha utilizzato un meccanismo di finanziamento per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro ha ricevuto assistenza statale, occulta o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9.   Il presente articolo può, tuttavia, essere applicato al fornitore del servizio universale designato anteriormente al termine ultimo per la completa apertura del mercato finché non saranno stati designati altri fornitori del servizio universale. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

10.   Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi postali tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare un'opportuna separazione della contabilità in modo da garantire il funzionamento del fondo.»;

16)

L'articolo 16 è modificato come segue:

a)

il secondo trattino del terzo comma è sostituito dal seguente:

«—

dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell'allegato II. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate che devono essere fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ed i risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.»;

17)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Conformemente all'articolo 16, nell'allegato II sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari.

2.   Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe alle norme di qualità di cui all'allegato II. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest'ultima presenta, per informazione, al comitato di cui all'articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.»;

18)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore), fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali sui regimi di compensazione.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.

2.   Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale e, se del caso, le imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale, pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.»;

19)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

20)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sulla tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva in seno agli organi appropriati esistenti.

3.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.»;

21)

è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO 9 bis

Fornitura di informazioni

Articolo 22 bis

1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai fini seguenti:

a)

affinché le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la conformità alle disposizioni della presente direttiva o alle decisioni adottate ai sensi della presente direttiva;

b)

a fini statistici chiaramente definiti.

2.   Su richiesta, e se del caso in via riservata, i fornitori di servizi postali forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue mansioni ai sensi della presente direttiva.

4.   Qualora le informazioni fossero considerate riservate da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate mantengono la suddetta riservatezza.»;

22)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Ogni quattro anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

23)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda il calcolo del costo netto del servizio universale.»;

24)

gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono soppressi;

25)

come allegato I è inserito il testo seguente:

«ALLEGATO I

Orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale

Parte A: definizione degli obblighi di servizio universale

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi di cui all'articolo 3 imposti da uno Stato membro nei confronti di un fornitore di servizi postali perché questa fornisca un servizio postale in una determinata regione geografica, applicando in tale regione, se necessario, tariffe uniformi per la fornitura del servizio in questione o fornendo determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

Tali obblighi possono includere fra l'altro quanto segue:

un numero di giorni di consegna superiore al numero stabilito dalla presente direttiva,

accessibilità dei punti di accesso al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale,

accessibilità delle tariffe del servizio universale,

prezzi uniformi per il servizio universale,

fornitura di determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

Parte B: calcolo del costo netto

Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione tutti i mezzi atti a incoraggiare adeguatamente i fornitori di servizi postali (designati o meno) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.

Il costo netto degli obblighi di servizio universale è ogni costo connesso all'operazione della fornitura del servizio universale e necessario per tale operazione. Il costo netto degli obblighi di servizio universale deve essere calcolato come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale designato quando è soggetto ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi.

Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi intangibili e commerciali di cui beneficiano i fornitori di servizi postali designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che il fornitore del servizio universale designato avrebbe scelto di evitare se non fosse stato soggetto a tali obblighi. Il calcolo del costo netto dovrebbe tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'operatore di tale servizio.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i)

elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria possono rientrare elementi del servizio quali i servizi definiti nella parte A;

ii)

determinati utenti o categorie di utenti che, considerati il costo della fornitura di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali tariffe uniformi imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti o categorie di utenti che non fruirebbero dei servizi di un operatore se questo non fosse soggetto ad obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti od indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un fornitore di servizio universale designato equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Il fornitore o i fornitori del servizio universale cooperano con l'autorità di regolamentazione nazionale per consentire la verifica del costo netto.

Parte C: recupero di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che i fornitori del servizio universale designati siano indennizzati per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri devono provvedere affinché essi siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari comportano per quanto possibile distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare meccanismi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e sulle uscite delle imprese.

L'organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e provvedere alla supervisione del trasferimento delle somme dovute alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.»;

26)

L'allegato diventa l'allegato II.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono posticipare l'attuazione della presente direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale:

Cipro,

Grecia,

Lettonia,

Lituania,

Lussemburgo,

Malta,

Polonia,

Repubblica ceca,

Romania,

Slovacchia,

Ungheria.

Detti Stati membri possono decidere di attuare la presente direttiva in una fase precedente.

2.   Gli Stati membri in questione notificano alla Commissione che confermano la loro intenzione di avvalersi del termine di attuazione di cui al paragrafo 1 entro … (15).

3.   Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati entro il 31 dicembre 2012 possono, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012, rifiutarsi di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 168 del 20.7.2007, pag. 74.

(2)  GU C 197 del 24.8.2007, pag. 37.

(3)  Parere del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 novembre 2007 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

(5)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 77.

(7)  GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(10)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(13)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(14)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

(15)  Sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari il 18 ottobre 2006 (1). La proposta si fonda sull'articolo 47, paragrafo 2, e sugli articoli 55 e 95 del trattato.

2.

Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura nella sessione plenaria del 9 luglio 2007.

Nel corso dei suoi lavori il Consiglio ha altresì tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, approvati rispettivamente il 26 aprile e il 6 giugno 2007 (2).

3.

L'8 novembre 2007 il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

Scopo della proposta relativa alla direttiva di modifica è stabilire l'«ultima fase» che porterà alla completa apertura del mercato eliminando tutti i diritti esclusivi o speciali ancora in vigore per il fornitore/i fornitori del servizio universale e tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali previsti dall'attuale direttiva 97/67/CE relativa ai servizi postali (modificata dalla direttiva 2002/39/CE). Seguendo il calendario stabilito all'articolo 7 della medesima e basandosi su vari studi e su un'approfondita valutazione d'impatto, la Commissione ha confermato che il 1o gennaio 2009 sarà il termine ultimo per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali. Le disposizioni di modifica sono intese ad adattare il quadro regolamentare al nuovo contesto e ad assicurare nel contempo, proponendo un elenco non esaustivo di misure di accompagnamento indicative, la fornitura del servizio universale ed il relativo congruo finanziamento. Al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva, la clausola di durata massima inserita nella direttiva del 2002 (3) sarà soppressa (articolo 1, punto 24, considerando 55), assicurando in tal modo la continuità giuridica oltre la data di scadenza dell'attuale direttiva (31 dicembre 2008).

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   GENERALITÀ

Nella seduta plenaria dell'11 luglio 2007 il Parlamento europeo (PE) ha approvato 64 emendamenti alla proposta della Commissione. La posizione comune del Consiglio riflette le modifiche apportate alla proposta della Commissione [si veda il punto 2, lettera a), del presente documento] integrando un considerevole numero di emendamenti,

testualmente o pressoché testualmente (emendamenti PE nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 36, 37, 39, 49, 50, 53, 61, 79),

parzialmente (emendamenti del PE nn. 10, 13, 20, 31, 46, 47, 48, 56, 58), oppure

nello spirito, per mezzo di un testo simile (emendamenti PE nn. 21 + 65, 22 + 34, 23, 28, 30, 32, 35, 63, 40, 44 + 81, 46, 52, 55).

Un esiguo numero di emendamenti, tuttavia, non si riflette nella posizione comune perché il Consiglio ha convenuto che sono superflui (in quanto coperti da altre modifiche) o perché le disposizioni della proposta originaria della Commissione sono state integrate o completamente riformulate [vedasi il punto 2, lettera b), del presente documento].

La posizione comune contiene inoltre altre modifiche oltre a quelle previste nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. È stato apportato un certo numero di modifiche redazionali, per lo più come conseguenza:

dell'inserimento di un nuovo allegato I (Orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale) e della presenza dell'attuale allegato (Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria) come allegato II della direttiva di modifica (articolo 1, punti 16, 17 e 25), e

dell'introduzione di nuovi termini tra le definizioni (all'articolo 1, punto 2) e del conseguente impatto sulla terminologia utilizzata in tutto il testo (ad esempio, articolo 1, punto 18).

Altre modifiche sono intese ad assicurare la coerenza globale della direttiva, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

la notifica dell'identità del fornitore/dei fornitori del servizio universale alla Commissione (articolo 1, punto 4),

le norme in materia di separazione contabile e trasparenza (articolo 1, punto 15, unitamente al considerando 41), e

le nuove norme sulla procedura di comitato da applicarsi [procedura di regolamentazione con controllo, articolo 1 (punti 16 e 19), considerando da 43 a 46], e

l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (considerando 60, sul quale la Commissione ha fatto una dichiarazione).

2.   QUESTIONI SPECIFICHE

a)   Modifiche apportate alla proposta della Commissione

La modifica fondamentale apportata alla proposta originaria della Commissione riguarda il termine ultimo per la completa apertura del mercato. Essa fissa (all'articolo 2) alla fine del 2010 il termine ultimo per dare attuazione alla direttiva di modifica, ossia per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali. A determinate condizioni, rigorosamente stabilite, per taluni Stati membri (elencati all'articolo 3 della direttiva) il termine di attuazione è fissato al 31 dicembre 2012, per tener conto di particolari difficoltà attinenti al processo di riforma del settore postale [vedasi il punto x) del presente documento].

Quanto sopra ha comportato alcune ulteriori modifiche sostanziali della proposta originaria (individuabili all'articolo 1 della direttiva di modifica), che possono essere sintetizzate come segue:

i)   Logica e campo di applicazione (articolo 1, punto 1, considerando da 1 a 9, 14-15, 19-20, 22, 56)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: da 1 a 4, 8-9, 11-12, 13, 16

La posizione comune conferma gli obiettivi supremi e la logica della politica comunitaria nel settore postale e sottolinea il positivo ruolo che i servizi postali svolgono in quanto servizi di interesse economico generale, nonché il loro contributo agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale nell'UE. Essa chiarisce principalmente il campo di applicazione della direttiva in relazione alla fornitura del servizio universale e considera il finanziamento di tale servizio a condizioni che ne garantiscano la fornitura permanente l'obiettivo cardine della riforma postale. Questo riconoscimento è sancito nel testo e può fungere da principio guida per l'attuazione della direttiva di modifica.

ii)   Definizioni (articolo 1, punto 2, considerando 17, 27, 42)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 15, 21 + 65, 36-37

La posizione comune mira ad aggiornare e adattare alle modifiche regolamentari ed alle nuove circostanze vigenti sui mercati postali un numero cospicuo di definizioni integrate nella direttiva esistente. I termini «fornitore del servizio universale», inseriti recentemente, e la distinzione rispetto al «fornitore di un servizio postale» operata, nonché il rimaneggiamento della definizione di «utente», sono cruciali e sono destinati a chiarire il ruolo e le responsabilità di ciascuno di loro in un contesto di completa apertura del mercato. Inoltre, la posizione comune identifica gli elementi che sono essenziali per poter definire tali i «servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale» in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea ed inserisce nell'elenco delle «esigenze essenziali» (che possono indurre uno Stato membro a imporre determinate condizioni per la fornitura di servizi postali), il rispetto delle condizioni di lavoro e delle disposizioni relative alla sicurezza sociale, in conformità del diritto comunitario e nazionale. Il tutto è coerente con l'importanza politica che le considerazioni di ordine sociale continuano a rivestire nel quadro del processo di completa apertura del mercato.

iii)   Fornitura del servizio universale (articolo 1, punti da 3 a 6, considerando 5, da 8 a 12, 20-21, 23-24, da 27 a 30, 36-37, 40-41, 46, 54)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 4, 6, 13 e 14, 17 e 18, dal 24 al 27, 32, 39, 43, 62 + 64, 63

La posizione comune si fonda sul principio secondo cui la fornitura del servizio universale è un elemento chiave per il completamento del mercato interno dei servizi postali e svolge un ruolo essenziale ai fini della coesione sociale e territoriale. Pertanto, il testo mira a rafforzare le disposizioni dell'attuale direttiva ed a preservarne l'agevole attuazione nel nuovo contesto della completa apertura del mercato. Essa permette agli Stati membri una certa flessibilità in relazione alla designazione ed alle modalità operative del fornitore o dei fornitori del servizio universale, pur assicurando, nel contempo, un riesame periodico della loro conformità ai principi regolamentari stabiliti nella direttiva nonché un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.

Essa chiarisce inoltre che il fornitore o i fornitori del servizio universale sono tenuti a fornire informazioni sufficientemente dettagliate ed aggiornate sulle caratteristiche specifiche del servizio universale offerto, tra cui le condizioni generali di accesso a tali servizi, nonché le tariffe e gli standard qualitativi. Infine, la posizione comune esclude dal campo di applicazione della direttiva di modifica le disposizioni nazionali che disciplinano le condizioni di esproprio per predisporre la fornitura del servizio universale e riconosce che la fornitura di determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti ed ipovedenti prevista dagli Stati membri dovrebbe essere mantenuta tale e quale.

iv)   Finanziamento dei servizi universali (articolo 1, punti 7-8 e 25, considerando 13, da 25 a 30, 33, 40-41, 59)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 4, 6, 20, 21 + 65, 22, 24, 29-30, 40, 41 + 66, 62 + 64

La posizione comune, che si fonda sui principi sanciti nella proposta della Commissione, accorda un'attenzione particolare ai mezzi destinati a garantire il finanziamento dei servizi universali. Il Consiglio concorda, in generale, sui mezzi proposti dalla Commissione, dal momento che essi sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà e tengono conto delle condizioni nazionali di mercato. Gli Stati membri possono scegliere un'adeguata misura d'esecuzione a tal fine, in funzione delle caratteristiche specifiche del mercato nazionale. Per sopire i timori di alcuni Stati membri quanto al calcolo del costo netto e per assicurare la disponibilità di orientamenti basati su una metodologia indicativa comune, la posizione comune ha inserito nella direttiva un nuovo allegato, ampiamente ispirato all'allegato IV della direttiva relativa al servizio universale (4).

v)   Condizioni che disciplinano la fornitura di servizi postali e l'accesso alle reti (articolo 1, punti da 9 a 13, considerando 30, 33)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 44 + 81

La posizione comune stabilisce ulteriori condizioni dettagliate per la fornitura di servizi postali e l'accesso alle reti al duplice scopo di assicurare la certezza del diritto per il fornitore/i fornitori del servizio universale e gli altri fornitori di servizi postali e di evitare che si possano utilizzare come ostacoli occulti a discapito dei nuovi operatori del mercato. L'obiettivo generale è rappresentato dal corretto funzionamento dei mercati postali e dalla complementarità di funzionamento delle varie reti postali. Le disposizioni della direttiva lasciano impregiudicato il diritto, per gli Stati membri, di adottare misure atte ad assicurare l'accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza, di proporzionalità e di non discriminazione.

La posizione comune prevede, tra le condizioni per il rilascio di autorizzazioni, l'eventuale partecipazione finanziaria, ove ciò sia opportuno, ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione ed il rispetto delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale. Sono inoltre apportati chiarimenti in merito all'esclusione di una «duplice» imposizione (per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale) di obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, dell'obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi (fondo di compensazione).

vi)   Disposizioni in materia di lavoro e disposizioni relative alla sicurezza sociale (articolo 1, punti 2 e 10, considerando 16, 53)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 10, 35, 37

Come illustrato precedentemente [al punto ii) del presente documento], la posizione comune inserisce nell'elenco di «esigenze essenziali», il rispetto delle condizioni di lavoro e delle disposizioni relative alla sicurezza sociale, in conformità del diritto comunitario e nazionale. Si tiene inoltre conto di considerazioni di ordine sociale nelle disposizioni relative alle condizioni per il rilascio di autorizzazioni, che può, se opportuno, essere subordinato al rispetto di condizioni di lavoro previste dal diritto nazionale o imporne il rispetto [vedasi altresì il punto v) del presente documento].

vii)   Principi tariffari e trasparenza della contabilità (conti separati) (articolo 1, punti 14-15, considerando 26, 28, 37, 38 e 39, 41)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 27-28, 30, 47, 48 e 49, 50, 51 e 52, 79

La posizione comune accetta le innovazioni fondamentali contenute nella proposta della Commissione in relazione ai vari principi tariffari per la fornitura del servizio universale (principio di orientamento ai costi, nonostante un certo grado di flessibilità tariffaria a determinate condizioni). Consente inoltre agli Stati membri di mantenere o introdurre la fornitura di un servizio postale gratuito ad uso degli utenti non vedenti o ipovedenti.

Il fornitore/i fornitori del servizio universale è tenuto/sono tenuti a tenere conti separati per distinguere chiaramente tra i servizi universali ed altri servizi che non fanno parte del servizio universale. Specifiche disposizioni permettono agli Stati membri di applicare le norme in materia di trasparenza (stabilite all'articolo 1, punto 15) al fornitore del servizio universale designato anteriormente al termine ultimo per la completa apertura del mercato, finché non sarà stato designato/non saranno stati designati un altro fornitore/altri fornitori del servizio universale.

viii)   Autorità nazionali di regolamentazione e comunicazione di informazioni (articolo 1, punti 20-21, considerando 41-42, da 47 a 51)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 18, 33, 35

La posizione comune non lascia alcun dubbio quanto alla forma di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione ed esclude in tal modo l'istituzione di nuovi organismi o strutture a livello europeo.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di procedere al monitoraggio dei mercati postali, anche grazie ad un'adeguata comunicazione di informazioni da parte di tutti gli operatori di mercato. I principi generali che disciplinano la comunicazione di informazioni ed il rispetto delle regole in materia di riservatezza sono oggetto, nel testo, di un trattamento appropriato.

ix)   Assistenza della Commissione nell'attuazione della direttiva [articolo 1 (punti 22 e 23), considerando 32, 52]

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 22, 34, 56, 57 e 58

La Commissione assume maggiori responsabilità nel nuovo contesto della completa apertura del mercato, in quanto le viene affidato il compito generale di fornire assistenza durante l'attuazione della nuova direttiva, anche in materia di calcolo dei costi netti del servizio universale e di valutazione, su base regolare, di tutti gli sviluppi rilevanti, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali e occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché della qualità dei servizi.

x)   Termine(i) ultimo(i) per la completa apertura del mercato (articoli 2 e 3, considerando 25, 31, 55)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 7 + 74, 19, 23, 41 + 66 nonché 59, 61, 62 + 64

Riguardo al(ai) termine(i) ultimo(i) per il completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, il Consiglio ha esaminato attentamente l'approccio sancito nei pertinenti emendamenti del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha ritenuto che il termine ultimo del 1o gennaio 2009 proposto dalla Commissione non si sia mostrato idoneo e ha pertanto proposto una completa apertura del mercato del settore postale dal 31 dicembre 2010. Inoltre ha proposto che gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE o gli Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica, o gli Stati membri con una topografia particolarmente difficile, segnatamente quelli con un considerevole («elevato») numero di isole, possano continuare, fino al 31 dicembre 2012, a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale entro taluni limiti e condizioni.

La posizione comune elenca una serie di Stati membri che hanno esplicitamente richiesto una proroga del termine massimo di attuazione fino al 31 dicembre 2012. La notifica in questione è indirizzata alla Commissione, senza che questo impedisca loro di ultimare l'attuazione anche prima. Per gli Stati membri che desiderano applicare il suddetto termine di attuazione, si applica per un periodo di tempo limitato una clausola di reciprocità nei confronti degli Stati membri che hanno aperto completamente i loro mercati postali.

b)   Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha inoltre esaminato una serie di emendamenti, pur mantenendo una posizione diversa a tal riguardo. In taluni casi il loro riconoscimento risulta comunque chiaro dal combinato disposto delle diverse disposizioni. In particolare,

 

Considerando:

l'emendamento 6 non è accettato, in quanto lo studio prospettivo è uno degli elementi considerati dal Parlamento europeo e dal Consiglio quale base per il loro accordo sull'obiettivo fondamentale della direttiva di modifica (cfr. anche il considerando 13),

gli emendamenti 7 e 74 sono stati modificati nel considerando 13, in cui non è menzionata precisamente una data specifica, ma è chiaramente confermata l'idea di un termine ultimo per il completamento del mercato interno per i servizi postali,

l'emendamento 11 è stato considerato superfluo, in quanto è sufficientemente trattato nei considerando 14 e 18,

l'emendamento 13 non è accettato completamente, in quanto parte di esso, a causa del suo carattere normativo, è stata considerata impropria per un considerando ed è riflessa in maniera migliore nell'articolo 1 (punto 18),

l'emendamento 15 è diventato ora parte della più ampia definizione di «utente» (nell'articolo 1, punto 2),

l'emendamento 19 è trattato nelle disposizioni fondamentali della posizione comune; diventa chiaro in particolare dal combinato disposto della modifica dell'articolo 2 e del considerando 13,

l'emendamento 22 è stato esaminato attentamente ed è stato introdotto un nuovo articolo specifico a tal proposito nella posizione comune (articolo 1, punto 23),

l'emendamento 24 è ritenuto superfluo, in quanto la questione di fondo è trattata nei principi generali che disciplinano il campo di applicazione del servizio universale (N.B.: la Commissione farà anche una dichiarazione pertinente sulla posizione comune del Consiglio),

emendamento 26: il Consiglio ha ritenuto che, affinché questo emendamento fornisca qualche effetto giuridico, sia più opportuno inserirlo all'interno delle disposizioni principali; pertanto questa idea è ora presa in considerazione nell'articolo 12 (articolo 1, punto 14),

l'emendamento 27 è stato ritenuto troppo particolareggiato e prescrittivo; invece le disposizioni dell'articolo 12 comprendono tutti i chiarimenti necessari circa le condizioni che giustificano la flessibilità tariffaria e i motivi di interesse pubblico che permettono tariffe uniformi; il considerando 38 fornisce esempi significativi per quest'ultimo caso,

l'emendamento 29 non è stato appoggiato in quanto la dichiarazione generale soppressa dovrebbe rimanere valida durante il processo di completa apertura del mercato. Comunque il Consiglio ha accolto il relativo emendamento 30 del PE,

l'emendamento 31 è stato adattato ai principi generali fissati nell'articolo 1 (punto 18),

sull'emendamento 32 il Consiglio mantiene la sua posizione riguardo alla composizione del comitato postale,

sull'emendamento 33 il Consiglio appoggia la proposta della Commissione e ritiene che la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità di regolamentazione e la Commissione sia regolata dalle condizioni specifiche fissate nell'articolo 22 (articolo 1, punto 20).

 

Articoli:

riguardo agli emendamenti 41 e 66 il Consiglio appoggia un approccio coerente al finanziamento dei servizi universali; il testo della proposta della Commissione è stato considerevolmente migliorato al fine di riflettere meglio strumenti e modalità per garantirne la fornitura permanente. Inoltre un nuovo allegato I sul calcolo dei costi netti fornisce una base comune indicativa. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i loro piani di finanziamento come indicato nel considerando 26,

gli emendamenti 62 e 64 hanno costituito la base per la deroga fissata nell'articolo 3 della direttiva di modifica; tuttavia la deroga generale e incondizionata per tutti gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva postale 2002/39/CE è stata sostituita da un preciso elenco di Stati membri che hanno esplicitamente richiesto tale deroga,

l'emendamento 43 ha provocato preoccupazioni e scetticismo in seno al Consiglio e pertanto il Consiglio ha convenuto di mantenere il testo della direttiva esistente, per il motivo ulteriore che la sua pratica non è stata sinora messa in discussione,

riguardo agli emendamenti 44 e 81 il Consiglio ha effettuato un esame e una riformulazione accurati dell'articolo che tratta le questioni dell'autorizzazione allo scopo finale di eliminare qualsiasi ostacolo alla fornitura senza restrizioni dei servizi postali. Riguardo ai riferimenti precisi ai servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, il Consiglio ha convenuto di mantenere le disposizioni esistenti e la Commissione ha presentato una dichiarazione in merito. Inoltre va notato che la questione del rispetto delle condizioni di lavoro è adeguatamente trattata in altre parti della posizione comune [come indicato al punto 2, lettera a), punto vi)],

l'emendamento 46 è attualmente trattato in parte nel considerando 35 e in parte nell'articolo 1 (punto 13),

l'emendamento 51 è stato ritenuto un riferimento superfluo ad un'altra disposizione di modifica della stessa direttiva,

l'emendamento 54 non è stato accettato dal Consiglio in quanto esula dal campo di applicazione della presente direttiva di modifica e non conforme al principio di sussidiarietà,

l'emendamento 56 è stato appoggiato dal Consiglio, pur convenendo che la prima relazione sia presentata entro il 31 dicembre 2013 (invece del 31 dicembre 2011), in modo da poter fornire un quadro accurato dell'attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri, inclusi quelli che beneficiano di una proroga del termine di attuazione sino alla fine del 2012,

l'emendamento 57 è coperto dall'articolo 1 (punto 22); nella sua relazione periodica la Commissione fornisce una analisi accurata dell'evoluzione dell'occupazione nel settore postale,

l'obiettivo dell'emendamento 58 è stato accuratamente preso in considerazione nella posizione comune del Consiglio [articolo 1 (punto 23)]; tuttavia i limiti di tempo non sono accettati, in quanto l'assistenza della Commissione circa l'attuazione della direttiva deve essere intesa come un compito generale e un esercizio costante in tutto il periodo di attuazione della direttiva. Inoltre il Consiglio sostiene fermamente la posizione per cui non dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli Stati membri presentare alla Commissione i propri piani di finanziamento (considerando 26),

infine, l'emendamento 59 non è più compatibile con il calendario generale di recepimento fissato nella posizione comune.

IV.   CONCLUSIONI

La posizione comune è ampiamente ed estesamente basata sul parere del Parlamento europeo in prima lettura e riflette l'equilibro generale raggiunto nei negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di concludere un rapido accordo in sede di seconda lettura del Parlamento europeo. Il testo mantiene l'impostazione e l'architettura giuridica proposta dalla Commissione (e basata sull'attuale direttiva 97/67/CE, modificata) al fine di adattare la regolamentazione del settore postale alle nuove condizioni relative al pieno completamento del mercato interno entro la fine del 2010. Fornisce a un certo numero di Stato membri la possibilità di chiedere una deroga (al più tardi fino al 31 dicembre 2012) della data di attuazione della nuova direttiva, al fine di soddisfare particolari esigenze strutturali dei loro mercati postali nazionali.

In questo contesto sono stati apportati importanti chiarimenti e ritocchi in particolare alle pertinenti definizioni della proposta, alle garanzie per la fornitura del servizio universale, incluso il suo finanziamento, al regime di autorizzazione, al ruolo delle autorità nazionali e alla comunicazione di informazioni da parte di tutti i fornitori di servizi postali.

Il Consiglio auspica che il Parlamento europeo confermi il suo accordo sulla posizione comune in vista di una rapida adozione della presente direttiva.


(1)  COM(2006) 594 defin., GU C.

(2)  GU C 168 del 20.7.2007, pag. 74.

GU C 197 del 24.8.2007, pag. 37.

(3)  L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della vigente direttiva si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione.

(4)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51 (73).