ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
15 dicembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2007/C 304/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 29 novembre 2007, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/17)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 304/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4872 — Eurovia/Compagnie Signature/JV) ( 1 )

2

2007/C 304/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4914 — Carlyle/Sequa) ( 1 )

2

2007/C 304/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio) ( 1 )

3

2007/C 304/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ) ( 1 )

3

2007/C 304/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4923 — Avnet/Acal IT Solutions) ( 1 )

4

2007/C 304/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 304/08

Tassi di cambio dell'euro

7

2007/C 304/09

Programma Gioventù in azione 2007-2013 — Pubblicazione della guida al programma valida dal 1o gennaio 2008

8

2007/C 304/10

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.143 — Opel

11

2007/C 304/11

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.143 — Opel (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 304/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

13

2007/C 304/13

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

15

2007/C 304/14

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

21

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 304/15

Avviso agli operatori economici — Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008

25

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 304/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

 

2007/C 304/17

Avviso

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2007

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2007/17)

(2007/C 304/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto SEBC»), e in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, e conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che riguarda l'adozione da parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio 2008 (1), Malta attualmente soddisfa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

(3)

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto modificato della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, in vigore a partire dal 1o gennaio 2008, i suoi rendiconti finanziari annuali sono verificati conformemente all'articolo 27 dello statuto SEBC.

(4)

La Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ha selezionato congiuntamente PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young quali revisori indipendenti esterni per l'esercizio finanziario 2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young siano nominati congiuntamente revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta per l'esercizio finanziario 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4872 — Eurovia/Compagnie Signature/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/02)

Il 21 novembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4872. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4914 — Carlyle/Sequa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/03)

Il 18 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4914. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/04)

Il 29 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4906. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/05)

L'11 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4953. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


15.12.2007   

IT

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C 304/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4923 — Avnet/Acal IT Solutions)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/06)

L'11 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4923. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


15.12.2007   

IT

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C 304/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/07)

Data di adozione della decisione

9.11.2007

Numero dell'aiuto

N 391/06

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Reduktion af afgift på brændsler til fjernvarmeproduktion mod samme niveau som ved kraftvarmeproduktion

Base giuridica

L81, vedtaget af Folketinget 16.12.2005: Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove; and; L156, 3 vedtaget af Folketinget 0.05.2006: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Risparmio di energia

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 20 Mio DKK; importo totale dell'aiuto previsto: 80 Mio DKK

Intensità

Durata

1.7.2006-1.7.2010

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Skatteministeriet

Nikolai Eigtveds Gade 28

DK-1402 København K

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

10.10.2007

Numero dell'aiuto

N 349/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme OSIRIS

Base giuridica

Régime N 121/06

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 31,259 Mio EUR

Intensità

45 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Industria chimico-farmaceutica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agence de l'innovation industrielle

195, Bd Saint Germain

F-75007 Paris

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2007

(2007/C 304/08)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4509

JPY

yen giapponesi

163,99

DKK

corone danesi

7,4622

GBP

sterline inglesi

0,7157

SEK

corone svedesi

9,4217

CHF

franchi svizzeri

1,6668

ISK

corone islandesi

90,75

NOK

corone norvegesi

7,975

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,585274

CZK

corone ceche

26,415

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,01

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6967

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6123

RON

leu rumeni

3,5503

SKK

corone slovacche

33,399

TRY

lire turche

1,7142

AUD

dollari australiani

1,6704

CAD

dollari canadesi

1,485

HKD

dollari di Hong Kong

11,3143

NZD

dollari neozelandesi

1,8701

SGD

dollari di Singapore

2,0982

KRW

won sudcoreani

1 349,92

ZAR

rand sudafricani

9,9093

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6953

HRK

kuna croata

7,3106

IDR

rupia indonesiana

13 533,27

MYR

ringgit malese

4,8155

PHP

peso filippino

59,777

RUB

rublo russo

35,702

THB

baht thailandese

43,74


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/8


Programma «Gioventù in azione» 2007-2013 — Pubblicazione della guida al programma valida dal 1o gennaio 2008

(2007/C 304/09)

Introduzione

Il 15 novembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1719/2006/CE (1) che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013. La guida al programma «Gioventù in azione» contiene orientamenti per attuare il programma nonché istruzioni per le domande delle sovvenzioni comunitarie, destinate a possibili beneficiari.

I.   Clausola precauzionale

La guida al programma non è giuridicamente vincolante per la Commissione.

L'attuazione del programma «Gioventù in azione» nel 2008, come prevista dalla guida, è subordinata al fatto che l'autorità di bilancio adotti il bilancio dell'Unione europea per il 2008.

II.   Obiettivi e priorità

Gli obiettivi generali definiti nella base giuridica del programma «Gioventù in azione» sono i seguenti:

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare,

sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, segnatamente per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea,

favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi,

contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli organismi della società civile in campo giovanile,

favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Questi obiettivi generali verranno attuati a livello di progetto tenendo conto delle priorità permanenti di seguito illustrate:

cittadinanza europea,

partecipazione dei giovani,

diversità culturale,

inserimento di giovani svantaggiati.

III.   Struttura del programma «Gioventù in azione»

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma «Gioventù in azione» contempla 5 azioni operative.

Azione 1 — Gioventù per l'Europa

La guida al programma si impegna a sostenere le seguenti sottoazioni:

Sottoazione 1.1 — Scambi di giovani: Gli scambi di giovani offrono l'opportunità a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di comprendere gli uni dagli altri aspetti ed elementi di culture differenti. I gruppi progettano insieme gli scambi di giovani intorno a un tema d'interesse reciproco.

Sottoazione 1.2 — Iniziative per la gioventù: Iniziative per la gioventù sostiene progetti di gruppo ideati a livello locale, regionale e nazionale. Esse aiutano anche a connettere fra loro progetti simili di paesi diversi, in modo da sottolineare il loro carattere europeo e da rafforzare la cooperazione e gli scambi di esperienze tra i giovani.

Sottoazione 1.3 — Progetti gioventù e democrazia: I Progetti gioventù e democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, regionale o nazionale e a livello internazionale.

Azione 2 — Servizio europeo per il volontariato

L'azione sostiene la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Nell'ambito di questa azione, i giovani partecipano, individualmente o in gruppi, ad attività di volontariato non retribuite, all'estero.

Azione 3 — Gioventù nel mondo

La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:

Sottoazione 3.1 — Cooperazione con i paesi limitrofi dell'Unione europea: Questa azione sostiene progetti con paesi partner limitrofi, in particolare progetti per lo scambio di giovani, di formazione e di interconnessione nel campo della gioventù.

Azione 4 — Strutture di sostegno per la gioventù

La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:

Sottoazione 4.1 — Formazione e collegamenti tra coloro che operano nel campo dell'animazione e delle organizzazioni giovanili: questa azione sostiene in particolare scambi di esperienze, di competenze e di pratiche esemplari nonché di attività che possano portare a progetti di lunga durata, cooperazioni e attività in rete.

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:

Sottoazione 5.1 — Incontri fra giovani e responsabili delle politiche giovanili: essi mirano a sostenere la cooperazione, i seminari e il dialogo strutturato tra i giovani, gli animatori giovanili e i responsabili della politica per la gioventù.

IV.   Candidati ammissibili

Possono presentare una domanda:

organizzazioni senza scopo di lucro o non governative,

organismi pubblici locali e/o regionali,

gruppi giovanili informali,

enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù,

organizzazioni internazionali senza scopo di lucro,

organizzazioni commerciali che organizzano una manifestazione nel campo della gioventù, dello sport o della cultura.

I candidati devono essere residenti in un paese che partecipa al programma o in un paese partner limitrofo nei Balcani occidentali.

Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di promotori. La guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità dei candidati promotori.

V.   Paesi ammissibili

Il programma è aperto ai seguenti paesi:

a)

Stati membri della UE;

b)

Stati membri dell'EFTA che partecipino all'accordo sul SEE, in conformità alle disposizioni di tale accordo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

c)

paesi candidati per i quali sia in atto una strategia di preadesione, in conformità ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;

d)

paesi terzi che abbiano firmato accordi con la Comunità nel campo della gioventù.

Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di paesi. La guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità di un paese.

VI.   Dotazione di bilancio e durata

Il programma dispone di un bilancio complessivo di 885 Mio EUR per il periodo 2007-2013. Il bilancio annuale è subordinato alla decisione delle autorità di bilancio.

VII.   Ulteriori informazioni

Informazioni più dettagliate, tra cui le scadenze per la presentazione delle domande di sovvenzione, sono disponibili nella guida al programma «Gioventù in azione» nei seguenti siti Internet:

http://ec.europa.eu/youth

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 6.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/11


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.143 — Opel

(2007/C 304/10)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, considerate le pratiche descritte nel progetto di decisione, gli accordi conclusi tra General Motors Europe e i suoi partner autorizzati per i servizi post-vendita Opel/Vauxhall sono suscettibili di causare problemi a livello di concorrenza sui mercati post-vendita degli autoveicoli.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento relativo al caso in oggetto può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che General Motors Europe propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che General Motors Europe dovrebbe essere vincolata a detti impegni fino al 31 maggio 2010.

5.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/12


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.143 — Opel

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 304/11)

Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) riguarda la fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli di General Motors Europe («GME») a marchio Opel e Vauxhall.

La Commissione ha avviato un'indagine sulla fornitura da parte di GME di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti il 22 dicembre 2004, a seguito della pubblicazione di uno studio dell'istituto di ricerca tedesco IKA. Il 1o dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ed ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. In tale valutazione la Commissione esprime riserve in materia di concorrenza, specificando che GME sembrava aver escluso tutti i riparatori, tranne quelli da essa autorizzati, dall'accesso completo alle sue informazioni tecniche. La valutazione preliminare della Commissione è stata inviata a GME il 1o dicembre 2006.

In risposta a tale valutazione, il 9 febbraio 2007 GME ha presentato una serie di impegni.

Il 22 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando le imprese interessate a trasmettere le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato l'efficacia degli impegni proposti da GME.

La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da GME, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento.

In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma le parti accettano di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando le parti comunicano la Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da esse ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.

Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto GME ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 24 maggio 2007.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.

Bruxelles, 11 luglio 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Cfr. decisione del 22 giugno 2005 COMP/39.116 — Coca-Cola e decisione del 19 gennaio 2005 COMP/37.214 — DFB.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2007/C 304/12)

Numero dell'aiuto

XA 7037/07

Stato membro

Italia

Regione

Marche

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Base giuridica

Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo complessivo: 2 000 000 EUR

Intensità massima di aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione

1.6.2007

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.6.2008

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori della trasformazioni e commercializzazione prodotti agricoli, articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 806 38 20

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABATINI/section_new_010107.html

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XA 7038/07

Stato membro

Italia

Regione

Marche

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Legge 598/94 — art. 11: agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro

Base giuridica

Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

500 000 EUR

Intensità massima di aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione

1.6.2007

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.6.2008

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori della trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 806 38 20

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/15


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 304/13)

Numero dell'aiuto: XA 167/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Sevnice

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica“

Fondamento giuridico: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica programsko obdobje 2007-2013 (Poglavje II.)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 138 500 EUR

 

2008: 194 000 EUR

 

2009: 194 000 EUR

 

2010: 194 000 EUR

 

2011: 194 000 EUR

 

2012: 194 000 EUR

 

2013: 194 000 EUR

Intensità massima degli aiuti:

1.

Investimenti nelle aziende agricole:

50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

40 % dei costi ammissibili nelle altre zone,

se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento l'intensità dell'aiuto è del 60 % nelle zone svantaggiate e del 50 % nelle altre zone.

Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni e pascoli.

2.

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi,

fino al 60 % delle spese effettivamente sostenute, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per gli investimenti in mezzi di produzione agricola (fabbricati produttivi: granai, essicatoi per il foraggio, alveari, mulini e segherie), a condizione che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva,

può essere concesso un aiuto supplementare, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili per la copertura delle colture e dei prodotti dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e per la copertura del bestiame dai rischi di mortalità per malattia.

4.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute a copertura dei costi legali e amministrativi.

5.

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi; gli aiuti, erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; essi riguardano l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, di concorsi, di mostre e di fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web, nonché la divulgazione delle conoscenze scientifiche.

Data di applicazione: Luglio 2007 (o alla data di entrata in vigore del regolamento comunale)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura — Produzione vegetale e allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Sevnica

Glavni trg 19 a

SLO-8290 Sevnica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90254

Altre informazioni: La misura di aiuto relativa al pagamento dei premi assicurativi per la copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Numero dell'aiuto: XA 168/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord (Regno Unito)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: National Fallen Stock Scheme

Base giuridica: Si tratta di un regime a carattere non legislativo.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché si mettano in atto misure adeguate a permettere lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al disposto del regolamento.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

22 novembre 2007-31 marzo 2008:

1,41 Mio GBP

1o aprile 2008-21 novembre 2008:

1,94 Mio GBP

Totale:

3,35 Mio GBP

Intensità massima dell'aiuto:

Per le spese di trasporto (raccolta delle carcasse presso le aziende zootecniche da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 100 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per le spese di smaltimento (trattamento o incenerimento delle carcasse da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 75 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La proroga inizierà a decorrere il 22 novembre 2007 e avrà termine il 21 novembre 2008. Data ultima per la presentazione delle domande: 21 novembre 2008.

Obiettivo dell'aiuto: Creare un sistema a finanziamento statale e ad adesione volontaria per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Settore economico: Il regime si applica a tutte le imprese attive nella produzione di capi di bestiame.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'ente ufficiale preposto al regime è:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Food and Farming Group

Area 707, 1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Organismo incaricato della gestione del regime:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

Peterborough PE1 1QF

United Kingdom

Sito web: http://www.nfsco.co.uk/

In alternativa si può consultare il sito principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alla norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente del Regno Unito)

Neil Marr

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 169/07

Stato Membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto: Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista nel quadro del regime: 2 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi per l'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica con esclusione di investimenti di sostituzione.

L'importo del finanziamento è pari al 100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4

Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

tel. (39) 386 07 18 20

Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABATINI/section_new_010107.html

Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.

Numero dell'aiuto: XA 170/07

Stato Membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto: Legge 598/94 — art.11 Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro

Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista nel quadro del regime: 4 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi.

100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4

Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'art 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

tel. (39) 386 07 18 20

Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.

Numero dell'aiuto: XA 182/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scotland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Loch Lomond & The Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme

Base giuridica: National Parks (Scotland) Act 2000

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Anno

Spesa totale

Tetto di spesa per beneficiario ammissibile

2007/2008

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

2008/2009

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

2009/2010

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è disponibile unicamente per gli investimenti che tutelano o migliorano il patrimonio naturale. All'aiuto versato si applica una delle tre seguenti aliquote:

Assistenza tecnica. L'intensità dell'aiuto per le misure di assistenza tecnica può giungere al 100 %, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

L'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti di capitale può giungere al 100 % nei casi in cui la sovvenzione è concessa per la tutela di elementi non produttivi del patrimonio. Tuttavia, il tasso massimo della sovvenzione è ridotto in conformità dei tassi previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione nei casi in cui l'aiuto è produttivo.

Se l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 4 di detto regolamento, l'intensità massima dell'aiuto è del 75 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i).

Data di applicazione: La data d'inizio del regime è il 13 agosto 2007

Durata del regime o dell'aiuto individual: Il termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime è il 20 gennaio 2010

I pagamenti finali ai richiedenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Il Natural Heritage Grant Scheme è un regime di sovvenzioni in conto capitale inteso ad incoraggiare e sostenere le misure destinate a tutelare e migliorare il patrimonio naturale nonché a promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del National Park. Il piano ufficiale per il Loch Lomond & The Trossachs National Park prevede le attività specifiche da considerare prioritarie perchè l'aiuto consegua i suoi obiettivi.

Costi ammissibili: Il Natural Heritage Grant Scheme prevede pagamenti a favore di investimenti di capitale, attrezzature, onorari per manodopera e/o prestazioni professionali necessarie per sviluppare ed attuare le misure intese a tutelare e migliorare il patrimonio naturale del parco, e/o promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del parco. Ciò risulta conforme al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Nei casi in cui gli investimenti di capitale intesi a finanziare la tutela di elementi produttivi del patrimonio, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente naturale, richiedono investimenti nelle aziende agricole, l'aliquota dell'aiuto può giungere al 75 % dei costi sostenuti. Ciò è conforme al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per l'elemento del regime relativo all'assistenza tecnica, i costi ammissibili sono la formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, segnatamente i costi di organizzazione del programma di formazione ed i servizi di consulenza. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi a condizioni preferenziali — al fine di rispettare il disposto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non vengono effettuati pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Il regime si applica alla produzione agricola.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority

National Park Headquarters

The Old Station

Balloch G83 8BF

United Kingdom

Sito web: http://www.lochlomond-trossachs.org/park/default.asp?p=309&s=3

È inoltre possibile consultare, sul sito Internet del Governo britannico, la pagina relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione, al seguente indirizzo:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cliccare sul link Loch Lomond.

Firmato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 196/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Ribnica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Državna pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica“

Base giuridica: Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 40 895 EUR

 

2008: 44 985 EUR

 

2009: 49 483 EUR

 

2010: 54 431 EUR

 

2011: 56 064 EUR

 

2012: 57 750 EUR

 

2013: 59 480 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione. L'intensità massima dell'aiuto per ogni singola misura è quella di seguito indicata.

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o al 40 % nelle altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

fino al 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivamente sostenuti, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere concessi aiuti supplementari, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa delle colture, dei prodotti e del bestiame dalle malattie.

l'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni, fino al 100 % dei costi legali e amministrativi ammissibili.

fino al 100 % dei costi sotto forma di servizi agevolati per misure intese a promuovere la qualità dei prodotti agricoli.

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento comunale).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: sostegno alle PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento comunale sul cofinanziamento di misure per la conservazione e lo sviluppo agricolo, forestale e rurale nel comune di Ribnica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16 dicembre 2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: Seminativi e produzione zootecnica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Ribnica

Gorenjska cesta 3

SLO-1310 Ribnica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91162

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/21


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 304/14)

Numero dell'aiuto: XA 197/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občina Brežice

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice“

Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za programsko obdobje 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 85 544,99 EUR

 

2008: 192 000,00 EUR

 

2009: 192 000,00 EUR

 

2010: 192 000,00 EUR

 

2011: 192 000,00 EUR

 

2012: 192 000,00 EUR

 

2013: 192 000,00 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.

Investimenti in aziende per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in altre zone,

nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento l'importo del finanziamento pubblico è superiore del 10 %.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

2.

Cofinanziamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa dei raccolti, dei prodotti e del bestiame contro le malattie.

3.

Assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Brežice per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura — Seminativi e allevamento del bestiame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Brežice

Cesta prvih borcev 18

SLO-8250 Brežice

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91136

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Firma del responsabile:

Sindaco

Ivan MOLAN

Numero dell'aiuto: XA 198/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Bistrica ob Sotli

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli 2007-2013“

Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za izvedbo programov pomoči (Poglavje II.)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 16 480 EUR

 

2008: 18 952 EUR

 

2009: 21 795 EUR

 

2010: 25 064 EUR

 

2011: 28 823 EUR

 

2012: 33 147 EUR

 

2013: 38 199 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.

Investimenti in aziende per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate [regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione fino al 2010; regolamento (CE) n. 1696/2006 della Commissione dopo il 2010] o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 della Commissione, designate dagli Stati membri in conformità agli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli nonché alla fornitura di mezzi di accesso alle aziende.

2.

Conservazione di fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per quanto riguarda gli elementi non produttivi,

fino al 75 % dei costi effettivi per la conservazione di elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda nelle zone svantaggiate, o fino al 60 % in altre zone (fabbricati agricoli: granai, essiccatoi, arnie), purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

3.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi i costi per la realizzazione di indagini.

5.

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.

Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, la diffusione di conoscenze scientifiche e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo agricolo e rurale nel comune di Bistrica ob Sotli per l'attuazione dei programmi di aiuto prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura — Seminativi e allevamento del bestiame

Per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, non sono concessi aiuti per l'allevamento di cavalli a sangue caldo, pollame o conigli.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 17

SLO-3256 Bistrica ob Sotli

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91135

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Firma del responsabile:

Sindaco di Bistrica ob Sotli

Jožef PREGRAD

Numero dell'aiuto: XA 199/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Velenje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013“

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 22 196 EUR

 

2008: 22 771 EUR

 

2009: 23 652 EUR

 

2010: 24 542 EUR

 

2011: 25 438 EUR

 

2012: 26 710 EUR

 

2013: 28 045 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.

Investimenti in aziende per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti, al miglioramento dei terreni agricoli, alla fornitura di mezzi privati di accesso alle aziende e ad investimenti nei pascoli.

2.

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per quanto riguarda gli elementi non produttivi,

fino al 75 % dei costi effettivi per la conservazione di elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda nelle zone svantaggiate, o fino al 60 % in altre zone, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa delle colture e dei prodotti e per la copertura assicurativa del bestiame contro le malattie.

5.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.

Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la fornitura di servizi di sostituzione dell'agricoltore in caso di malattia o nei periodi di ferie. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Velenje per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Seminativi e allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Mestna občina Velenje

Titov trg 1

SLO-3320 Velenje

Sito web: http://arhiva.velenje.si/pravilnik %20kmetijstvo %20jul07.doc

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Firma del responsabile:

Srečko MEH

Sindaco di Velenje


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/25


Avviso agli operatori economici — Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008

(2007/C 304/15)

Con il presente avviso si comunicano agli operatori comunitari i seguenti aspetti pratici relativi all'importazione di prodotti tessili e d'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008.

Il regime attualmente in vigore in merito ai livelli d'importazione per la categoria di prodotti di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili originari di paesi terzi (1) scadrà il 31 dicembre 2007. Dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 verrà applicato un sistema di duplice controllo per otto categorie di prodotti sotto specificate. A tal fine è stato adottato il regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (2), che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Il sistema di duplice controllo verrà applicato alle importazioni delle seguenti categorie di prodotti tessili originarie della Repubblica popolare cinese: categoria 4 (T-shirt), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (bluse), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 115 (filati di lino o ramiè) Le due categorie rimanenti, ossia la 2 e la 39, soggette al regime attualmente in vigore sono escluse dal sistema di duplice controllo.

Detto regime verrà applicato alle merci inviate dalla Repubblica popolare cinese dal 1o gennaio 2008. Per la messa in libera pratica dei suddetti prodotti verrà rilasciata una licenza di importazione previa presentazione di licenza d'esportazione valida.

Alle merci spedite durante il 2007 si applicano le seguenti disposizioni:

Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate entro il 31 marzo 2008 saranno soggette ai livelli d'importazione di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93. Tali importazioni richiederanno una licenza d'esportazione valida e la disponibilità del quantitativo di merci corrispondente della categoria interessata.

Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate a partire dal 1o aprile 2008 saranno soggette al regime di duplice controllo sopra descritto. La licenza di importazione verrà rilasciata dietro presentazione della licenza di esportazione relativa alle merci trasportate in conformità dei livelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Per quanto riguarda le merci spedite dal 1o gennaio 2008 la procedura del traffico di perfezionamento passivo (TPP) e l'importazione di prodotti artigianali e del folklore continueranno ad essere soggette ai regolamenti vigenti nella Comunità.

Le disposizioni specifiche che applicano il regime di livelli d'importazione attualmente in vigore alle T-shirt per bambini nella sottocategoria 4C non sono più applicabili alle merci spedite nel quadro del sistema di duplice controllo.

Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle relative autorità competenti per il rilascio delle licenze negli Stati membri di cui all'allegato I.

Per ulteriori informazioni consultare:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr091007_en.htm


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).

(2)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16.


ALLEGATO I

Lista degli uffici preposti al rilascio delle licenze

1.

Austria

2.

Belgio

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (43-1) 711 00-0

Fax: (43-1) 711 00-83 86

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel — Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Tel: (32-2) 277 67 13

Fax: (32-2) 277 50 63

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél: (32-2) 277 67 13

Fax: (32-2) 277 50 63

3.

Bulgaria

4.

Cipro

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

BG-1052 София

Република България

Тел.: (359) 29 40 70 08/(359) 29 40 76 73/29 40 78 00

Факс:  (359) 29 81 5041/(359) 29 80 47 10/29 88 36 54

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 867 100

Fax: (357) 22 375 120

5.

Repubblica ceca

6.

Danimarca

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420) 224 90 71 11

Fax: (420) 224 21 21 33

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.

Estonia

8.

Finlandia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Tel.: (372) 625 64 00

Faks: (372) 631 36 60

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Puh. (358-9) 61 41

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Faksi (358-20) 492 28 52

9.

Francia

10.

Germania

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

Direction générale des entreprises

Service des Industries Manufacturières et des Activités Postales (SIMAP)

Bureau Textile-Importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33 1) 53 44 96 60

Fax: (33 1) 53 44 91 81

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 9 08-0

Fax: (49) 61 96 9 42 26

11.

Grecia

12.

Ungheria

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 328 6021-22

Fax: (30) 210 328 60 94

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest.

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1)336 7302

13.

Irlanda

14.

Italia

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

IRL-Dublin 2

Tel: (353-1) 6312545

Fax: (353-1) 6312562

Ministero del commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel.: (39) 06 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Fax: (39) 06 59 93 22 35/22 63

Telex: (39) 06 59 64 75 31

15.

Lettonia

16.

Lituania

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Riga

Tel.: (371) 701 3006

Fax: (371) 728 0882

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370) 5 262 87 50/(370) 5 261 94 88

Faks.: (370) 5 262 39 74

17.

Lussemburgo

18.

Malta

Ministère des Affaires Etrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate

Lascaris

M-Valletta CMR02

Malta

Tel: (356) 21 237 112

Fax: (356) 21 237 900

19.

Paesi Bassi

20.

Polonia

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel.: (31 50) 523 91 11

Fax: (31 50) 523 22 10

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: (48-22) 693 55 53

Fax: (48-22) 693 40 21

21.

Portogallo

22.

Romania

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 12 18 814 263

Fax: (351) 12 18 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

Bucureşti, sector 1

RO-Cod poştal 010036

Tel: (40) 21 315 00 81

Fax: (40) 21 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovacchia

24.

Slovenia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: (421-2) 485 42 021, 485 47 119

Fax: (421-2) 434 23 919

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Tel.: (386-4) 297 44 70

Faks: (386-4) 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Spagna

26.

Svezia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 17, 349 37 48

Fax: (34) 915 63 18 23, 349 38 31

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 30 67 59

27.

Regno Unito

 

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

GB-Billingham TS23 2NF

Tel: (44-1642) 36 43 33, 36 43 34

Fax: (44-1642) 36 42 03


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 304/16)

1.

In data 16 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Symantec Corporation («Symantec», Stati Uniti) e Huawei Technologies Co., Ltd («Huawei», Repubblica popolare cinese) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa JVCO («JVCO», Repubblica popolare cinese) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Symantec: fornitore mondiale di soluzioni software e hardware e prodotti simili, nonché di servizi rivolti ad utenti domestici e imprese volti ad assicurare la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei dati,

per Huawei: fornitore mondiale di soluzioni di rete per le telecomunicazioni e servizi simili, specializzato in ricerca e sviluppo, produzione e marketing di attrezzature per la comunicazione, nonché nel fornire soluzioni di rete personalizzate agli operatori telecom,

per JVCO: sviluppo e vendita di soluzioni hardware per lo stoccaggio e la sicurezza.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/30


AVVISO

Il 15 dicembre 2007 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 304 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Ventiseiesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu

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