ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2007/C 304/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 304/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4872 — Eurovia/Compagnie Signature/JV) ( 1 ) |
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2007/C 304/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4914 — Carlyle/Sequa) ( 1 ) |
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2007/C 304/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio) ( 1 ) |
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2007/C 304/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ) ( 1 ) |
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2007/C 304/06 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4923 — Avnet/Acal IT Solutions) ( 1 ) |
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2007/C 304/07 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 304/08 |
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2007/C 304/09 |
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2007/C 304/10 |
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2007/C 304/11 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 304/12 |
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2007/C 304/13 |
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2007/C 304/14 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2007/C 304/15 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 304/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2007/C 304/17 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 novembre 2007
al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
(BCE/2007/17)
(2007/C 304/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto SEBC»), e in particolare l'articolo 27.1,
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea. |
(2) |
In virtù dell'articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, e conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che riguarda l'adozione da parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio 2008 (1), Malta attualmente soddisfa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto modificato della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, in vigore a partire dal 1o gennaio 2008, i suoi rendiconti finanziari annuali sono verificati conformemente all'articolo 27 dello statuto SEBC. |
(4) |
La Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ha selezionato congiuntamente PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young quali revisori indipendenti esterni per l'esercizio finanziario 2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young siano nominati congiuntamente revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta per l'esercizio finanziario 2008.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2007.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4872 — Eurovia/Compagnie Signature/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/02)
Il 21 novembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4872. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4914 — Carlyle/Sequa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/03)
Il 18 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4914. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/04)
Il 29 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4906. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/05)
L'11 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4953. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4923 — Avnet/Acal IT Solutions)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/06)
L'11 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4923. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/07)
Data di adozione della decisione |
9.11.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 391/06 |
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Stato membro |
Danimarca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Reduktion af afgift på brændsler til fjernvarmeproduktion mod samme niveau som ved kraftvarmeproduktion |
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Base giuridica |
L81, vedtaget af Folketinget 16.12.2005: Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove; and; L156, 3 vedtaget af Folketinget 0.05.2006: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, Risparmio di energia |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell'aliquota fiscale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20 Mio DKK; importo totale dell'aiuto previsto: 80 Mio DKK |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2006-1.7.2010 |
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Settore economico |
Energia |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
10.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 349/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme OSIRIS |
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Base giuridica |
Régime N 121/06 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 31,259 Mio EUR |
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Intensità |
45 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2014 |
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Settore economico |
Industria chimico-farmaceutica |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 dicembre 2007
(2007/C 304/08)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4509 |
JPY |
yen giapponesi |
163,99 |
DKK |
corone danesi |
7,4622 |
GBP |
sterline inglesi |
0,7157 |
SEK |
corone svedesi |
9,4217 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6668 |
ISK |
corone islandesi |
90,75 |
NOK |
corone norvegesi |
7,975 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,585274 |
CZK |
corone ceche |
26,415 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
253,01 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6967 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,6123 |
RON |
leu rumeni |
3,5503 |
SKK |
corone slovacche |
33,399 |
TRY |
lire turche |
1,7142 |
AUD |
dollari australiani |
1,6704 |
CAD |
dollari canadesi |
1,485 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,3143 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8701 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0982 |
KRW |
won sudcoreani |
1 349,92 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,9093 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6953 |
HRK |
kuna croata |
7,3106 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 533,27 |
MYR |
ringgit malese |
4,8155 |
PHP |
peso filippino |
59,777 |
RUB |
rublo russo |
35,702 |
THB |
baht thailandese |
43,74 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/8 |
Programma «Gioventù in azione» 2007-2013 — Pubblicazione della guida al programma valida dal 1o gennaio 2008
(2007/C 304/09)
Introduzione
Il 15 novembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1719/2006/CE (1) che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013. La guida al programma «Gioventù in azione» contiene orientamenti per attuare il programma nonché istruzioni per le domande delle sovvenzioni comunitarie, destinate a possibili beneficiari.
I. Clausola precauzionale
La guida al programma non è giuridicamente vincolante per la Commissione.
L'attuazione del programma «Gioventù in azione» nel 2008, come prevista dalla guida, è subordinata al fatto che l'autorità di bilancio adotti il bilancio dell'Unione europea per il 2008.
II. Obiettivi e priorità
Gli obiettivi generali definiti nella base giuridica del programma «Gioventù in azione» sono i seguenti:
— |
promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare, |
— |
sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, segnatamente per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea, |
— |
favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi, |
— |
contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli organismi della società civile in campo giovanile, |
— |
favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù. |
Questi obiettivi generali verranno attuati a livello di progetto tenendo conto delle priorità permanenti di seguito illustrate:
— |
cittadinanza europea, |
— |
partecipazione dei giovani, |
— |
diversità culturale, |
— |
inserimento di giovani svantaggiati. |
III. Struttura del programma «Gioventù in azione»
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma «Gioventù in azione» contempla 5 azioni operative.
Azione 1 — Gioventù per l'Europa
La guida al programma si impegna a sostenere le seguenti sottoazioni:
— |
Sottoazione 1.1 — Scambi di giovani: Gli scambi di giovani offrono l'opportunità a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di comprendere gli uni dagli altri aspetti ed elementi di culture differenti. I gruppi progettano insieme gli scambi di giovani intorno a un tema d'interesse reciproco. |
— |
Sottoazione 1.2 — Iniziative per la gioventù: Iniziative per la gioventù sostiene progetti di gruppo ideati a livello locale, regionale e nazionale. Esse aiutano anche a connettere fra loro progetti simili di paesi diversi, in modo da sottolineare il loro carattere europeo e da rafforzare la cooperazione e gli scambi di esperienze tra i giovani. |
— |
Sottoazione 1.3 — Progetti gioventù e democrazia: I Progetti gioventù e democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, regionale o nazionale e a livello internazionale. |
Azione 2 — Servizio europeo per il volontariato
L'azione sostiene la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Nell'ambito di questa azione, i giovani partecipano, individualmente o in gruppi, ad attività di volontariato non retribuite, all'estero.
Azione 3 — Gioventù nel mondo
La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:
— |
Sottoazione 3.1 — Cooperazione con i paesi limitrofi dell'Unione europea: Questa azione sostiene progetti con paesi partner limitrofi, in particolare progetti per lo scambio di giovani, di formazione e di interconnessione nel campo della gioventù. |
Azione 4 — Strutture di sostegno per la gioventù
La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:
— |
Sottoazione 4.1 — Formazione e collegamenti tra coloro che operano nel campo dell'animazione e delle organizzazioni giovanili: questa azione sostiene in particolare scambi di esperienze, di competenze e di pratiche esemplari nonché di attività che possano portare a progetti di lunga durata, cooperazioni e attività in rete. |
Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù
La guida al programma si impegna a sostenere la seguente sottoazione:
— |
Sottoazione 5.1 — Incontri fra giovani e responsabili delle politiche giovanili: essi mirano a sostenere la cooperazione, i seminari e il dialogo strutturato tra i giovani, gli animatori giovanili e i responsabili della politica per la gioventù. |
IV. Candidati ammissibili
Possono presentare una domanda:
— |
organizzazioni senza scopo di lucro o non governative, |
— |
organismi pubblici locali e/o regionali, |
— |
gruppi giovanili informali, |
— |
enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù, |
— |
organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, |
— |
organizzazioni commerciali che organizzano una manifestazione nel campo della gioventù, dello sport o della cultura. |
I candidati devono essere residenti in un paese che partecipa al programma o in un paese partner limitrofo nei Balcani occidentali.
Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di promotori. La guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità dei candidati promotori.
V. Paesi ammissibili
Il programma è aperto ai seguenti paesi:
a) |
Stati membri della UE; |
b) |
Stati membri dell'EFTA che partecipino all'accordo sul SEE, in conformità alle disposizioni di tale accordo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); |
c) |
paesi candidati per i quali sia in atto una strategia di preadesione, in conformità ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari; |
d) |
paesi terzi che abbiano firmato accordi con la Comunità nel campo della gioventù. |
Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di paesi. La guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità di un paese.
VI. Dotazione di bilancio e durata
Il programma dispone di un bilancio complessivo di 885 Mio EUR per il periodo 2007-2013. Il bilancio annuale è subordinato alla decisione delle autorità di bilancio.
VII. Ulteriori informazioni
Informazioni più dettagliate, tra cui le scadenze per la presentazione delle domande di sovvenzione, sono disponibili nella guida al programma «Gioventù in azione» nei seguenti siti Internet:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
(1) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 6.
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/11 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.143 — Opel
(2007/C 304/10)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, considerate le pratiche descritte nel progetto di decisione, gli accordi conclusi tra General Motors Europe e i suoi partner autorizzati per i servizi post-vendita Opel/Vauxhall sono suscettibili di causare problemi a livello di concorrenza sui mercati post-vendita degli autoveicoli. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento relativo al caso in oggetto può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che General Motors Europe propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che General Motors Europe dovrebbe essere vincolata a detti impegni fino al 31 maggio 2010. |
5. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione. |
6. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/12 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.143 — Opel
(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2007/C 304/11)
Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) riguarda la fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli di General Motors Europe («GME») a marchio Opel e Vauxhall.
La Commissione ha avviato un'indagine sulla fornitura da parte di GME di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti il 22 dicembre 2004, a seguito della pubblicazione di uno studio dell'istituto di ricerca tedesco IKA. Il 1o dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ed ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. In tale valutazione la Commissione esprime riserve in materia di concorrenza, specificando che GME sembrava aver escluso tutti i riparatori, tranne quelli da essa autorizzati, dall'accesso completo alle sue informazioni tecniche. La valutazione preliminare della Commissione è stata inviata a GME il 1o dicembre 2006.
In risposta a tale valutazione, il 9 febbraio 2007 GME ha presentato una serie di impegni.
Il 22 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando le imprese interessate a trasmettere le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato l'efficacia degli impegni proposti da GME.
La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da GME, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento.
In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma le parti accettano di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando le parti comunicano la Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da esse ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.
Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto GME ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 24 maggio 2007.
In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.
Bruxelles, 11 luglio 2007.
Karen WILLIAMS
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Cfr. decisione del 22 giugno 2005 COMP/39.116 — Coca-Cola e decisione del 19 gennaio 2005 COMP/37.214 — DFB.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2007/C 304/12)
Numero dell'aiuto |
XA 7037/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Marche |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione |
||||
Base giuridica |
Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007 |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Importo complessivo: 2 000 000 EUR |
||||
Intensità massima di aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 |
Sì |
|||
Data di applicazione |
1.6.2007 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.6.2008 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Settori della trasformazioni e commercializzazione prodotti agricoli, articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n) |
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa |
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|
|||||
Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XA 7038/07 |
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Stato membro |
Italia |
||||
Regione |
Marche |
||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Legge 598/94 — art. 11: agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro |
||||
Base giuridica |
Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007 |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
500 000 EUR |
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Intensità massima di aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 |
Sì |
|||
Data di applicazione |
1.6.2007 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.6.2008 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Settori della trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n) |
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa |
||||
|
|||||
Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/15 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 304/13)
Numero dell'aiuto: XA 167/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Sevnice
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica“
Fondamento giuridico: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica programsko obdobje 2007-2013 (Poglavje II.)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
|
2007: 138 500 EUR |
|
2008: 194 000 EUR |
|
2009: 194 000 EUR |
|
2010: 194 000 EUR |
|
2011: 194 000 EUR |
|
2012: 194 000 EUR |
|
2013: 194 000 EUR |
Intensità massima degli aiuti:
1. |
Investimenti nelle aziende agricole:
Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni e pascoli. |
2. |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
3. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
4. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
|
5. |
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (o alla data di entrata in vigore del regolamento comunale)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura — Produzione vegetale e allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Sevnica |
Glavni trg 19 a |
SLO-8290 Sevnica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90254
Altre informazioni: La misura di aiuto relativa al pagamento dei premi assicurativi per la copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Numero dell'aiuto: XA 168/07
Stato membro: Regno Unito
Regione: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord (Regno Unito)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: National Fallen Stock Scheme
Base giuridica: Si tratta di un regime a carattere non legislativo.
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché si mettano in atto misure adeguate a permettere lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al disposto del regolamento.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
22 novembre 2007-31 marzo 2008: |
1,41 Mio GBP |
1o aprile 2008-21 novembre 2008: |
1,94 Mio GBP |
Totale: |
3,35 Mio GBP |
Intensità massima dell'aiuto:
— |
Per le spese di trasporto (raccolta delle carcasse presso le aziende zootecniche da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 100 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006. |
— |
Per le spese di smaltimento (trattamento o incenerimento delle carcasse da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 75 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006. |
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale: La proroga inizierà a decorrere il 22 novembre 2007 e avrà termine il 21 novembre 2008. Data ultima per la presentazione delle domande: 21 novembre 2008.
Obiettivo dell'aiuto: Creare un sistema a finanziamento statale e ad adesione volontaria per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Settore economico: Il regime si applica a tutte le imprese attive nella produzione di capi di bestiame.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'ente ufficiale preposto al regime è:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food and Farming Group
Area 707, 1A Page Street
London SW1P 4PQ
United Kingdom
Organismo incaricato della gestione del regime:
The National Fallen Stock Company Ltd
Stuart House
City Road
Peterborough PE1 1QF
United Kingdom
Sito web: http://www.nfsco.co.uk/
In alternativa si può consultare il sito principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alla norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.
Firmato e datato a nome del Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente del Regno Unito)
Neil Marr
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
Numero dell'aiuto: XA 169/07
Stato Membro: Italia
Regione: Regione Marche
Titolo del regime di aiuto: Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione
Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007
Spesa annua prevista nel quadro del regime: 2 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi per l'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica con esclusione di investimenti di sostituzione.
L'importo del finanziamento è pari al 100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.
L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4
Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa |
Via Tiziano, 44 |
I-60100 Ancona |
tel. (39) 386 07 18 20 |
Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABATINI/section_new_010107.html
Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.
Numero dell'aiuto: XA 170/07
Stato Membro: Italia
Regione: Regione Marche
Titolo del regime di aiuto: Legge 598/94 — art.11 Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro
Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007
Spesa annua prevista nel quadro del regime: 4 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi.
100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.
L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4
Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'art 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa |
Via Tiziano, 44 |
I-60100 Ancona |
tel. (39) 386 07 18 20 |
Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_598_CLASSICA/section_new_010107.html
Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.
Numero dell'aiuto: XA 182/07
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scotland
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Loch Lomond & The Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme
Base giuridica: National Parks (Scotland) Act 2000
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
Anno |
Spesa totale |
Tetto di spesa per beneficiario ammissibile |
2007/2008 |
167 000 GBP (246 655 EUR) |
20 000 GBP (29 592 EUR) |
2008/2009 |
167 000 GBP (246 655 EUR) |
20 000 GBP (29 592 EUR) |
2009/2010 |
167 000 GBP (246 655 EUR) |
20 000 GBP (29 592 EUR) |
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è disponibile unicamente per gli investimenti che tutelano o migliorano il patrimonio naturale. All'aiuto versato si applica una delle tre seguenti aliquote:
Assistenza tecnica. L'intensità dell'aiuto per le misure di assistenza tecnica può giungere al 100 %, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
L'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti di capitale può giungere al 100 % nei casi in cui la sovvenzione è concessa per la tutela di elementi non produttivi del patrimonio. Tuttavia, il tasso massimo della sovvenzione è ridotto in conformità dei tassi previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione nei casi in cui l'aiuto è produttivo.
Se l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 4 di detto regolamento, l'intensità massima dell'aiuto è del 75 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i).
Data di applicazione: La data d'inizio del regime è il 13 agosto 2007
Durata del regime o dell'aiuto individual: Il termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime è il 20 gennaio 2010
I pagamenti finali ai richiedenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Il Natural Heritage Grant Scheme è un regime di sovvenzioni in conto capitale inteso ad incoraggiare e sostenere le misure destinate a tutelare e migliorare il patrimonio naturale nonché a promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del National Park. Il piano ufficiale per il Loch Lomond & The Trossachs National Park prevede le attività specifiche da considerare prioritarie perchè l'aiuto consegua i suoi obiettivi.
Costi ammissibili: Il Natural Heritage Grant Scheme prevede pagamenti a favore di investimenti di capitale, attrezzature, onorari per manodopera e/o prestazioni professionali necessarie per sviluppare ed attuare le misure intese a tutelare e migliorare il patrimonio naturale del parco, e/o promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del parco. Ciò risulta conforme al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Nei casi in cui gli investimenti di capitale intesi a finanziare la tutela di elementi produttivi del patrimonio, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente naturale, richiedono investimenti nelle aziende agricole, l'aliquota dell'aiuto può giungere al 75 % dei costi sostenuti. Ciò è conforme al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Per l'elemento del regime relativo all'assistenza tecnica, i costi ammissibili sono la formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, segnatamente i costi di organizzazione del programma di formazione ed i servizi di consulenza. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi a condizioni preferenziali — al fine di rispettare il disposto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non vengono effettuati pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Settore economico: Il regime si applica alla produzione agricola.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority |
National Park Headquarters |
The Old Station |
Balloch G83 8BF |
United Kingdom |
Sito web: http://www.lochlomond-trossachs.org/park/default.asp?p=309&s=3
È inoltre possibile consultare, sul sito Internet del Governo britannico, la pagina relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione, al seguente indirizzo:
http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Cliccare sul link Loch Lomond.
Firmato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente nel Regno Unito)
Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
Numero dell'aiuto: XA 196/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Comune di Ribnica
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Državna pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica“
Base giuridica: Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
|
2007: 40 895 EUR |
|
2008: 44 985 EUR |
|
2009: 49 483 EUR |
|
2010: 54 431 EUR |
|
2011: 56 064 EUR |
|
2012: 57 750 EUR |
|
2013: 59 480 EUR |
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione. L'intensità massima dell'aiuto per ogni singola misura è quella di seguito indicata.
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o al 40 % nelle altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi, |
— |
fino al 60 % dei costi effettivamente sostenuti, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
— |
possono essere concessi aiuti supplementari, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. |
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa delle colture, dei prodotti e del bestiame dalle malattie. |
— |
l'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni, fino al 100 % dei costi legali e amministrativi ammissibili. |
— |
fino al 100 % dei costi sotto forma di servizi agevolati per misure intese a promuovere la qualità dei prodotti agricoli. |
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento comunale).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: sostegno alle PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento comunale sul cofinanziamento di misure per la conservazione e lo sviluppo agricolo, forestale e rurale nel comune di Ribnica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16 dicembre 2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura: Seminativi e produzione zootecnica
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Ribnica |
Gorenjska cesta 3 |
SLO-1310 Ribnica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91162
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/21 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 304/14)
Numero dell'aiuto: XA 197/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občina Brežice
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice“
Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za programsko obdobje 2007-2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 85 544,99 EUR |
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2008: 192 000,00 EUR |
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2009: 192 000,00 EUR |
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2010: 192 000,00 EUR |
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2011: 192 000,00 EUR |
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2012: 192 000,00 EUR |
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2013: 192 000,00 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. |
Investimenti in aziende per la produzione primaria:
Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli. |
2. |
Cofinanziamento di premi assicurativi:
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3. |
Assistenza tecnica nel settore agricolo:
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4. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Brežice per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura — Seminativi e allevamento del bestiame
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Brežice |
Cesta prvih borcev 18 |
SLO-8250 Brežice |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91136
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Sindaco
Ivan MOLAN
Numero dell'aiuto: XA 198/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Comune di Bistrica ob Sotli
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli 2007-2013“
Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za izvedbo programov pomoči (Poglavje II.)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 16 480 EUR |
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2008: 18 952 EUR |
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2009: 21 795 EUR |
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2010: 25 064 EUR |
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2011: 28 823 EUR |
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2012: 33 147 EUR |
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2013: 38 199 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. |
Investimenti in aziende per la produzione primaria:
Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli nonché alla fornitura di mezzi di accesso alle aziende. |
2. |
Conservazione di fabbricati tradizionali:
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3. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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4. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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5. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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6. |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo agricolo e rurale nel comune di Bistrica ob Sotli per l'attuazione dei programmi di aiuto prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura — Seminativi e allevamento del bestiame
Per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, non sono concessi aiuti per l'allevamento di cavalli a sangue caldo, pollame o conigli.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Bistrica ob Sotli |
Bistrica ob Sotli 17 |
SLO-3256 Bistrica ob Sotli |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91135
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Sindaco di Bistrica ob Sotli
Jožef PREGRAD
Numero dell'aiuto: XA 199/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Comune di Velenje
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013“
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 22 196 EUR |
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2008: 22 771 EUR |
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2009: 23 652 EUR |
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2010: 24 542 EUR |
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2011: 25 438 EUR |
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2012: 26 710 EUR |
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2013: 28 045 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. |
Investimenti in aziende per la produzione primaria:
Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti, al miglioramento dei terreni agricoli, alla fornitura di mezzi privati di accesso alle aziende e ad investimenti nei pascoli. |
2. |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
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3. |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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4. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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5. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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6. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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7. |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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Data di applicazione: 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Velenje per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Seminativi e allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Mestna občina Velenje |
Titov trg 1 |
SLO-3320 Velenje |
Sito web: http://arhiva.velenje.si/pravilnik %20kmetijstvo %20jul07.doc
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Srečko MEH
Sindaco di Velenje
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/25 |
Avviso agli operatori economici — Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008
(2007/C 304/15)
Con il presente avviso si comunicano agli operatori comunitari i seguenti aspetti pratici relativi all'importazione di prodotti tessili e d'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008.
Il regime attualmente in vigore in merito ai livelli d'importazione per la categoria di prodotti di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili originari di paesi terzi (1) scadrà il 31 dicembre 2007. Dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 verrà applicato un sistema di duplice controllo per otto categorie di prodotti sotto specificate. A tal fine è stato adottato il regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (2), che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
Il sistema di duplice controllo verrà applicato alle importazioni delle seguenti categorie di prodotti tessili originarie della Repubblica popolare cinese: categoria 4 (T-shirt), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (bluse), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 115 (filati di lino o ramiè) Le due categorie rimanenti, ossia la 2 e la 39, soggette al regime attualmente in vigore sono escluse dal sistema di duplice controllo.
Detto regime verrà applicato alle merci inviate dalla Repubblica popolare cinese dal 1o gennaio 2008. Per la messa in libera pratica dei suddetti prodotti verrà rilasciata una licenza di importazione previa presentazione di licenza d'esportazione valida.
Alle merci spedite durante il 2007 si applicano le seguenti disposizioni:
— |
Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate entro il 31 marzo 2008 saranno soggette ai livelli d'importazione di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93. Tali importazioni richiederanno una licenza d'esportazione valida e la disponibilità del quantitativo di merci corrispondente della categoria interessata. |
— |
Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate a partire dal 1o aprile 2008 saranno soggette al regime di duplice controllo sopra descritto. La licenza di importazione verrà rilasciata dietro presentazione della licenza di esportazione relativa alle merci trasportate in conformità dei livelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93. |
Per quanto riguarda le merci spedite dal 1o gennaio 2008 la procedura del traffico di perfezionamento passivo (TPP) e l'importazione di prodotti artigianali e del folklore continueranno ad essere soggette ai regolamenti vigenti nella Comunità.
Le disposizioni specifiche che applicano il regime di livelli d'importazione attualmente in vigore alle T-shirt per bambini nella sottocategoria 4C non sono più applicabili alle merci spedite nel quadro del sistema di duplice controllo.
Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle relative autorità competenti per il rilascio delle licenze negli Stati membri di cui all'allegato I.
Per ulteriori informazioni consultare:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr091007_en.htm
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).
(2) GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16.
ALLEGATO I
Lista degli uffici preposti al rilascio delle licenze
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/29 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 304/16)
1. |
In data 16 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Symantec Corporation («Symantec», Stati Uniti) e Huawei Technologies Co., Ltd («Huawei», Repubblica popolare cinese) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa JVCO («JVCO», Repubblica popolare cinese) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
15.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/30 |
AVVISO
Il 15 dicembre 2007 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 304 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Ventiseiesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).
Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu