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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 302/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4933 — Emerson Electric Co./Motorola ECC) ( 1 ) |
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2007/C 302/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) ( 1 ) |
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2007/C 302/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4590 — REWE/Delvita) ( 1 ) |
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2007/C 302/04 |
Aiuti di Stato — Decisioni di proporre opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE qualora lo Stato membro interessato abbia accettato dette misure ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 302/05 |
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2007/C 302/06 |
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2007/C 302/07 |
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2007/C 302/08 |
Modifiche delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2007/C 302/09 |
Comunicazione di attuazione dello strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 302/10 |
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2007/C 302/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2007/C 302/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2007/C 302/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4933 — Emerson Electric Co./Motorola ECC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 302/01)
Il 20 novembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4933. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 302/02)
Il 6 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4590 — REWE/Delvita)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 302/03)
Il 25 aprile 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4590. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/3 |
Aiuti di Stato — Decisioni di proporre opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE qualora lo Stato membro interessato abbia accettato dette misure
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 302/04)
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Data di adozione della decisione |
22.3.2006 |
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Numero dell'aiuto |
E 22/04 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayuda fiscal a la exportación |
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Base giuridica |
Art. 37 y 23 del Real Decreto Legislativo no 4.2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Esportazione e internazionalizzazione |
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Forma dell'aiuto |
Sgravio d'imposta, Riduzione dell'imponibile |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
— |
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Durata |
Illimitata |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 dicembre 2007
(2007/C 302/05)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4683 |
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JPY |
yen giapponesi |
164,21 |
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DKK |
corone danesi |
7,4614 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,71935 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4398 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,6683 |
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ISK |
corone islandesi |
89,6 |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,932 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CYP |
sterline cipriote |
0,585274 |
|
CZK |
corone ceche |
26,248 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
252,41 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6969 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,5864 |
|
RON |
leu rumeni |
3,526 |
|
SKK |
corone slovacche |
33,293 |
|
TRY |
lire turche |
1,7231 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6724 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4915 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,4481 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8766 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1154 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 358,1 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,942 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8202 |
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HRK |
kuna croata |
7,3174 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 669,87 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8634 |
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PHP |
peso filippino |
60,215 |
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RUB |
rublo russo |
35,908 |
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THB |
baht thailandese |
44,372 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.142 — Toyota
(2007/C 302/06)
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, considerate le pratiche descritte nel progetto di decisione, gli accordi conclusi tra Toyota e i suoi partner autorizzati Toyota per i servizi post-vendita sono suscettibili di causare problemi a livello di concorrenza sui mercati post-vendita degli autoveicoli. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento relativo al caso in oggetto può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che Toyota propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che Toyota dovrebbe essere vincolata a detti impegni fino al 31 maggio 2010. |
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5. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione. |
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6. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.142 — Toyota
(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2007/C 302/07)
Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) riguarda la fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Toyota.
La Commissione ha avviato un'indagine sulla fornitura da parte di Toyota di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti il 22 dicembre 2004, a seguito della pubblicazione di uno studio dell'istituto di ricerca tedesco IKA. Il 1o dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ed ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. In tale valutazione la Commissione esprime riserve in materia di concorrenza, specificando che Toyota sembrava aver escluso tutti i riparatori, tranne quelli da essa autorizzati, dall'accesso completo alle sue informazioni tecniche.
Le successive discussioni con i servizi della Commissione hanno indotto Toyota a presentare impegni in data 22 gennaio 2007.
Il 22 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando le imprese interessate a trasmettere le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato l'efficacia degli impegni proposti da Toyota.
La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da Toyota, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento.
In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma le parti accettano di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando le parti comunicano la Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da esse ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.
Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto Toyota ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 25 maggio 2007.
In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.
Bruxelles, 11 luglio 2007.
Karen WILLIAMS
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Cfr. decisione del 22 giugno 2005 COMP/39.116 — Coca-Cola e decisione del 19 gennaio 2005 COMP/37.214 — DFB.
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/7 |
Modifiche delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione
(2007/C 302/08)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per il pubblico in generale e per coloro che per professione maneggiano monete, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1).
Allo scopo di conformarsi agli orientamenti comuni relativi al disegno delle facce nazionali (2), il Belgio ha aggiornato il disegno della faccia nazionale belga delle monete in euro che verranno prodotte a partire dal 2008. Le monete dei millesimi precedenti e recanti la vecchia faccia nazionale belga continuano ad avere corso legale.
Stato di emissione: Regno del Belgio
Data di emissione: Gennaio 2008
Descrizione del disegno (identico su tutti i tagli): La parte interna delle monete mostra un'effigie di Sua Maestà Alberto II, Re dei Belgi, di profilo rivolto a sinistra. A destra, sopra l'indicazione del paese «BE» figura il monogramma reale. In basso, sui due lati del millesimo figurano il marchio del «Commissaire des Monnaies» a sinistra e il marchio della zecca a destra. Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Incisione sul taglio della moneta da 2 euro: 2 ★★, ripetuto sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 per un riferimento a tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002; GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7; GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6; GU C 248 del 23.10.2007, pag. 8.
(2) Cfr. la Raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38) rafforzata dalle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 e la raccomandazione della Commissione del 3 giugno 2005 per gli orientamenti comuni relativa alle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione (GU L 186 del 18.7.2005, pag. 1), rafforzata dalle conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2005.
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/8 |
Comunicazione di attuazione dello strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 302/09)
La presente comunicazione è indirizzata a strumenti di investimento specializzati che offrono equity o quasi-equity per le PMI innovative caratterizzate da un elevato potenziale di crescita nella fase di avvio o di espansione («intermediari finanziari»).
In essa si trova descritto uno strumento finanziario, lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF), finalizzato ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI nelle fasi di avvio e di espansione. Obiettivo del GIF è di:
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a) |
contribuire alla creazione e al finanziamento delle PMI e ridurre il deficit di capitale netto e di capitale di rischio che impedisce alle PMI di sfruttare il loro potenziale di crescita, in una prospettiva volta a migliorare il mercato europeo dei capitali di rischio; e |
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b) |
sostenere le PMI innovative caratterizzate da un elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che svolgono attività di ricerca, sviluppo o innovazione. |
Il GIF è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione europea a norma della decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) («PCI»).
Il programma è aperto agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio («EFTA») che sono membri dello Spazio economico europeo («EEA»), ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati cui si applica una strategia pre-adesione, ai paesi dei Balcani occidentali conformemente ai relativi accordi quadro, e a qualsiasi altro paese incluso nell'elenco dei paesi partecipanti pubblicato periodicamente nella Gazzetta ufficiale.
Il totale degli stanziamenti di bilancio indicativi per gli strumenti finanziari nel quadro del PCI ammonta a 1 100 Mio EUR per il periodo 2007-2013, e metà di tale importo è destinata al GIF.
I seguenti due sportelli sono disponibili nell'ambito dello strumento:
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1) |
il GIF1, che copre gli investimenti della fase iniziale (costituzione e avviamento). Il GIF1 investe in fondi di investimento specializzati, come i fondi della fase di avviamento, i fondi attivi in ambito regionale, i fondi incentrati su specifici settori, tecnologie o ricerche e sviluppo, e i fondi connessi agli incubatori. Possono inoltre esservi investimenti in fondi e veicoli di investimento promossi da «business angels»; |
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2) |
il GIF2, che copre gli investimenti della fase di espansione investendo in fondi di capitali di rischio specializzati che, a loro volta, forniranno quasi-equity o equity per le PMI innovative caratterizzate da un elevato potenziale di crescita nella fase di espansione, evitando i capitali di rilevazione e di sostituzione destinati a pratiche di smembramento delle attività («asset stripping»). |
Gli intermediari finanziari interessati possono ottenere informazioni dettagliate sullo Strumento al seguente indirizzo:
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European Investment Fund |
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43, avenue J. F. Kennedy |
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L-2968 Luxembourg |
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E-mail: cip.venturecapital@eif.org |
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o dal sito web del FEI: www.eif.org |
Su quest'ultimo sito sarà pubblicato un elenco di tutti i fondi con i quali il FEI ha firmato un contratto.
Le proposte di investimenti nel quadro del GIF saranno esaminate dal FEI su base periodica, entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti del bilancio comunitario disponibili. Il FEI cercherà di realizzare un equilibrio geografico complessivo per gli strumenti finanziari nell'ambito del PCI.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/10 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 302/10)
Numero dell'aiuto: XA 162/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Litija
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpora programom razvoja podeželja v občini Litija 2007-2013“
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje 2007-2013 (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo annuale medio di finanziamento per il periodo 2007-2013 è stimato a 60 000 EUR.
Intensità massima dell'aiuto:
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1. |
Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:
L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, per l'acquisto di attrezzature per la produzione agricola, per gli investimenti in colture permanenti, la valorizzazione dei terreni agricoli nonché l'assetto dei pascoli e gli accessi alle aziende. |
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2. |
Conservazione di fabbricati tradizionali:
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3. |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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4. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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5. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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6. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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7. |
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
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Data di applicazione: 25 luglio 2007 (oppure la data di entrata in vigore delle disposizioni).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capitolo II della proposta di Norme sulla concessione di finanziamenti per la conservazione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel comune di Litija per il periodo 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico interessato (o settori): L'aiuto è concesso per la produzione vegetale e l'allevamento, ad eccezione dell'allevamento dei cavalli a sangue caldo, del pollame e dei conigli. Sono concessi aiuti per l'allevamento dei piccoli ruminanti nelle zone svantaggiate.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Občina Litija |
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Jerebova 14 |
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SLO-1270 Litija |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200759&dhid=90366
Altre informazioni: La misura a favore del pagamento dei premi assicurativi versati per le colture e i prodotti include le seguenti avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali: le gelate primaverili, la grandine, i fulmini, gli incendi provocati dai fulmini, le tempeste e le inondazioni.
Le disposizioni comunali soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto riguarda le misure che devono essere adottate dai comuni e le disposizioni di attuazione generali (procedura per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza e controllo dell'aiuto).
Firma del responsabile:
Franci Rokavec
Sindaco di Litija
Numero dell'aiuto: XA 163/07
Stato membro: Slovenia
Regione: Območje Mestne občine Celje
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpore programom razvoja podeželja v Mestni občini Celje 2007-2013“
Fondamento giuridico: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2007-2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 66 767 EUR |
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2008: 66 767 EUR |
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2009: 66 767 EUR |
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2010: 66 767 EUR |
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2011: 72 275 EUR |
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2012: 72 275 EUR |
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2013: 74 278 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
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1. |
Ammodernamento delle aziende agricole attive nella produzione vegetale e nell'allevamento:
Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni e sistemazione degli accessi alle aziende |
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2. |
Conservazione dei fabbricati tradizionali:
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3. |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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4. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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5. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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6. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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7. |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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Data di applicazione: Luglio 2007 — in funzione della data di entrata in vigore del regolamento comunale
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: agricoltura: Produzione vegetale e allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Mestna občina Celje |
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Trg celjskih knezov 9 |
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SLO-3000 Celje |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200758&dhid=90294
Altre informazioni: La misura di aiuto relativa al pagamento dei premi assicurativi per la copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Numero dell'aiuto: XA 164/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Zagorje ob Savi
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpore programom razvoja podeželja in kmetijstva v občini Zagorje ob Savi 2007-2013“
Fondamento giuridico: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Zagorje ob Savi
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: (spesa annua prevista)
2007: 47 571,36 EUR
2008: 47 571,36 EUR
2009: 47 571,36 EUR
2010: 47 571,36 EUR
2011: 47 571,36 EUR
2012: 47 571,36 EUR
2013: 47 571,36 EUR
Intensità massima degli aiuti:
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1. |
Investimenti nelle aziende agricole a favore della produzione primaria:
Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni, pascoli e sistemazione degli accessi alle aziende. |
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2. |
Conservazione dei paesaggi e dei fabbricati tradizionali:
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3. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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4. |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: agricoltura: Produzione vegetale e allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Zagorje ob Savi |
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Cesta IX. avgusta 5 |
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SLO-1410 Zagorje ob Savi |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200758&dhid=90339
Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Brane OMAHNE
Numero dell'aiuto: XA 165/07
Stato membro: Slovenia
Regione: Območje občine Pivka
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Državna pomoč za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Pivka v obdobju 2007-2013“
Fondamento giuridico: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Pivka v obdobju 2007-2013 (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 46 804,10 EUR |
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2008: 48 208,22 EUR |
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2009: 49 654,47 EUR |
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2010: 51 144,10 EUR |
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2011: 52 678,43 EUR |
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2012: 54 258,78 EUR |
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2013: 55 886,54 EUR |
Intensità massima degli aiuti: (Indicare l'intensità massima degli aiuti o l'importo massimo per voce ammissibile)
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— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o fino al 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone. |
Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, nonché agli investimenti per pascoli e terreni agricoli.
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— |
fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per gli elementi non produttivi, |
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— |
fino al 75 % nelle zone svantaggiate o fino al 60 % nelle altre zone per i mezzi di produzione, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
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— |
può essere concesso un aiuto supplementare, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. |
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— |
fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, |
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— |
se il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo deve essere pari almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è pari almeno al 55 % (45 % nelle zone svantaggiate), |
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— |
se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere pari almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è pari almeno al 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). |
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— |
fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute a copertura dei costi legali e amministrativi. |
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— |
fino al 100 % delle spese; questi aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
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— |
fino al 70 % dei costi; gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; essi riguardano l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web nonché la divulgazione di conoscenze scientifiche. |
Data di applicazione: Luglio 2007 (o alla data di entrata in vigore del regolamento comunale)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Pivka v obdobju 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura; sottosettore: allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Pivka |
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Kolodvorska cesta 5 |
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SLO-6257 Pivka |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90251
Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Robert SMRDELJ
Sindaco
Numero dell'aiuto: XA 166/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Vojnik
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik 2007-2013“
Fondamento giuridico: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013 (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 83 125 EUR |
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2008: 90 000 EUR |
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2009: 95 000 EUR |
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2010: 100 000 EUR |
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2011: 105 000 EUR |
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2012: 110 000 EUR |
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2013: 115 000 EUR |
Intensità massima degli aiuti:
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1. |
Ammodernamento delle aziende agricole attive nella produzione vegetale e nell'allevamento:
Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni e sistemazione dei pascoli. |
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2. |
Conservazione dei fabbricati tradizionali:
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3. |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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4. |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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5. |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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6. |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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7. |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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Data di applicazione: Luglio 2007 (o alla data di entrata in vigore del regolamento comunale)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik ododeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Vojnik |
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Keršova 8 |
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SLO-3212 Vojnik |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90264
Altre informazioni: La misura di aiuto relativa al pagamento dei premi assicurativi per la copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma del responsabile:
Benedikt PODERGAJS
Sindaco di Vojnik
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/18 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 302/11)
Numero dell'aiuto: XA 125/07
Stato membro: Francia
Regione: Département de Saône-et-Loire
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements de diversification agricole
Base giuridica:
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— |
Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. |
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— |
Art L 3231-2 et subséquents du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'accorder des aides pour favoriser le développement économique. |
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— |
Délibération du Conseil régional de Bourgogne du 15 janvier 2007 |
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— |
Délibération du Conseil général du 27 mars 2007. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 150 000 EUR in aiuti annuali, a seconda del fabbisogno e in funzione delle disponibilità di bilancio
Intensità massima dell'aiuto:
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Denominazione dell'azione |
Natura delle spese ammissibili |
Spese ammissibili EUR (al netto delle tasse) |
Tassi di intervento in regime generale |
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Minimo |
Massimo |
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Aiuto alla diversificazione: sostegno a progetti agricoli innovativi e atipici (1)intesi a favorire l'insediamento in ambito rurale |
Investimenti fissi connessi alla produzione escluso il materiale di rinnovamento |
5 000 |
30 000 |
30 % |
Data di applicazione: Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione europea
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 6 anni fatta salva la disponibilità di bilancio
Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo consiste nel contribuire alla diversificazione delle attività agricole del dipartimento, favorendo le iniziative che permettono l'affermarsi di nuove produzioni e sostenendo quindi i progetti agricoli innovativi o atipici che favoriscono l'insediamento in ambiente rurale.
Settore economico: Tutti i settori della produzione agricola del dipartimento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE-ET-LOIRE |
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Direction de l'Équipement rural et de l'agriculture |
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Service des Affaires Agricoles |
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Espace Duhesme |
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18 rue de Flacé |
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F-71026 Macon Cedex 9 |
Sito web: http://www.cg71.com
Numero dell'aiuto: XA 126/07
Stato membro: Italia
Regione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Legge 1329/65 «Sabatini» — Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione. Settore agricolo
Base giuridica: Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla L 1329/65 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1387 dell'8 giugno 2007
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Stanziamento complessivo previsto per tutti i settori produttivi agevolati in base alla legge n. 1329/1965: 15 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Per le imprese operanti nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, l'intensità lorda dell'aiuto non può eccedere il limite del 50 % degli investimenti ammissibili.
Per le imprese operanti nelle altre zone l'intensità lorda dell'aiuto non può eccedere il limite del 40 % degli investimenti ammissibili.
Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore il 1o luglio 2007 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1o comma dell'articolo 20 del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria delle sole macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore a 1 000 EUR.
Gli investimenti ammissibili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
riduzione dei costi di produzione,
miglioramento e riconversione della produzione,
miglioramento della qualità,
tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali.
L'aiuto rientra nella fattispecie di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 1857/2006 pubblicato sulla GU L 358 del 16 dicembre 2006.
Settore o settori interessati: PMI operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
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Direzione centrale attività produttive |
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Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale |
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Via Trento, 2 |
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I-34132 Trieste |
Sito web: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/delibere/delibere.htm
Altre informazioni: Il direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
Antonio Feruglio
Numero dell'aiuto: XA 150/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Aiuto di Stato relativo a tutto il territorio della Repubblica di Slovenia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju“
Base giuridica: 4. člen Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2007: 292 104 EUR
2008: 292 104 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Per assistenza tecnica nel settore agricolo: fino al 100 % dei costi ammissibili per l'organizzazione di conferenze di esperti e per la creazione di reti tra gruppi di interessi ad alto livello.
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2008
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI, assistenza tecnica
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: L'articolo 4 del decreto sloveno «Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008» (decreto relativo ai programmi di politica agricola strutturale e di politica di sviluppo rurale per gli anni 2007 e 2008) prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato in conformità con l'articolo 15 (prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo) del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).
L'aiuto per l'organizzazione di conferenze di esperti, per l'informazione e la formazione sarà concesso sotto forma di servizi sovvenzionati a forme non governative e senza scopo di lucro di cooperazione tra agricoltori aventi i requisiti di PMI, pertanto è soddisfatto il requisito secondo il quale l'aiuto può essere concesso solo a piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200758&dhid=90280
Altre informazioni: Data: 3 luglio 2007
Firma del responsabile:
Branko RAVNIK
Direttore generale f.f.
Direzione dell'agricoltura
Numero dell'aiuto: XA 151/07
Stato membro: Francia
Regione: Tutte; tali azioni possono infatti essere finanziate da tutte le collettività territoriali (consigli regionali e consigli generali) che lo desiderano
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides à l'assistance technique dans le secteur de l'élevage
Fondamento giuridico: Code Rural, partie législative, articles L 621-1 à L 621-11.
Projet d'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche
Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-1 et suivants
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 26 Mio EUR/all'anno da parte dell'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ufficio nazionale interprofessionale dell'allevamento e delle sue produzioni), con riserva delle dotazioni di bilancio, e un importo indeterminato da parte delle collettività territoriali.
Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 %
Data di applicazione: Il regime di aiuti sarà messo in atto a decorrere dalla data della conferma di ricevimento da parte della Commissione, con riserva degli stanziamenti corrispondenti
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 7 anni
Obiettivo dell'aiuto: Questo regime di aiuti si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions metterà a punto, per il settore zootecnico, una serie di programmi d'aiuto atti a prestare agli allevatori un'assistenza tecnica puntuale che sarà imperniata, a seconda dei programmi, sulle seguenti tematiche:
prevenzione delle malattie animali, sicurezza alimentare e tracciabilità, segnatamente con l'attuazione del «pacchetto igiene» (applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale),
diminuzione degli obblighi lavorativi, miglioramento dell'ergonomia del lavoro e dell'ideazione degli edifici,
miglioramento delle pratiche favorevoli al rispetto dell'ambiente e al benessere degli animali,
assistenza nel settore del miglioramento genetico,
segmentazione dei mercati, in particolare con la messa a punto e l'accompagnamento di misure di qualità.
Tali programmi di aiuti corrispondono all'assunzione a carico dei servizi di consulenza prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni che intervengono presso gli allevatori nel contesto di protocolli collettivi che mettono in atto, nell'ambito di queste tematiche, follow-up individuali e specifici nel settore dell'allevamento. Si tratterà anche di sostenere i programmi di consulenza che permettono l'elaborazione e il follow-up dei suddetti protocolli.
Tale regime di aiuti permetterà di finanziare i costi di sostegno tecnico e di consulenza dispensati in questo contesto, limitandosi ai costi relativi alla prestazione di tale servizio. Nessun aiuto sarà versato agli allevatori.
Si farà in modo che nessun allevatore la cui azienda non sia rispondente ai criteri comunitari della piccola e media impresa (P.M.E), usufruisca di un servizio di assistenza tecnica sovvenzionato. Nel rispetto di questa condizione, tali aiuti saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati, accessibili a tutti gli allevatori, senza condizioni di affiliazione alle OP o ad altri organismi.
Le collettività territoriali (consigli regionali e consigli generali) che lo desiderano potranno accordare aiuti a condizioni identiche a quelle adottate dall'Office de l'élevage nell'ambito del sopra citato regime, con riserva del rispetto dei tassi massimi autorizzati.
Settore economico: Settore zootecnico
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Office National Interprofessionnel de l'Élevage et de ses Productions |
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80, avenue des Terroirs de France |
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F-75607 Paris Cedex 12 |
Sito web: http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm
Altre informazioni: le collettività territoriali, allorché intervengono ad integrare i finanziamenti dell'Office de l'élevage, dovranno procedere a condizioni identiche a quelle adottate dall'Office de l'élevage e verificare il rispetto dei tassi massimi di aiuti, con la collaborazione delle direzioni dipartimentali del'agricoltura e delle foreste, con riferimento ai massimali previsti all'articolo 15, punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 1857/2006 nel quale si inserisce il presente regime.
(1) Progetti agricoli innovativi e atipici: bisonti, struzzi, lombricoltura, elicicultura.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/22 |
Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti
(2007/C 302/12)
Con decisione del Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea, la validità degli elenchi di idoneità in appresso, stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti, è prorogata:
Articolo 1: fino al 31 dicembre 2008:
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Consiglio/A/393 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori di lingua greca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 98 del 6 aprile 2000; |
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Consiglio/A/394 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori di lingua portoghese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 99 del 7 aprile 2000; |
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Consiglio/A/397 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori nel settore dell'ingegneria della sicurezza e nel settore indagine e abilitazione, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 169 A del 13 giugno 2001; |
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Consiglio/A/400 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori nel settore della sicurezza — unità di sicurezza fisica, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 300 A del 26 ottobre 2001; |
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Consiglio/A/401 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori nel settore della sicurezza — unità di audit di sicurezza informatica e accreditamento dei sistemi, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 300 A del 26 ottobre 2001; |
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Consiglio/A/406 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori principali nell'ufficio di sicurezza dei sistemi informatici (Infosec) — assistente del responsabile dell'ufficio Infosec, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 300 A del 26 ottobre 2001; |
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Consiglio/A/408 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori principali nel settore politica immobiliare e progetti della divisione edifici, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 315 A del 9 novembre 2001; |
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Consiglio/A/415 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione per il posto di responsabile del servizio per la prevenzione in materia di salute e sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 170 A del 16 luglio 2002; |
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Consiglio/LA/398 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di lingua inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 198 del 13 luglio 2001; |
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Consiglio/C/413 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di segretari/segretarie di lingua finlandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 49 del 22 febbraio 2002; |
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Consiglio/C/407 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di commessi aggiunti per l'ufficio di sicurezza dei sistemi informatici (Infosec), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 300 A del 26 ottobre 2001. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
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14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/24 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese
(2007/C 302/13)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «il regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 ottobre 2007 dall'associazione EUROFER (in appresso: «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano un'importante proporzione, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo, ovvero:
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i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7212 30 00, 7212 50 61 e 7212 50 69, |
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i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7225 92 00 ed ex 7225 99 00, e |
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i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti di acciai rapidi, quelli solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7226 99 30 ed ex 7226 99 70, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»). Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo. |
3. Denuncia di dumping
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato — paese indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.
I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, incidenze negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, che si sono ripercosse sull'andamento generale dell'industria comunitaria.
5. Procedimento
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:
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nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
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il proprio fatturato in valuta locale e il proprio volume in tonnellate della produzione e delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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il proprio fatturato in valuta locale e il proprio volume in tonnellate della produzione e delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.
Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto i) del presente avviso e di trasmetterlo, debitamente compilato, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b) del presente avviso.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), punto i) e nei formati indicati al punto 7:
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nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007; |
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il numero totale dei dipendenti, |
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una descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
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il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007 delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:
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nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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una descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
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il valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.
Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia e agli utilizzatori noti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia tali parti che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto iii).
d) Selezione del paese a economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al successivo punto 6, lettera c).
e) Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato
Nel caso dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se viene provata la presenza di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), punto iii).
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
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i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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ii) |
Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale
Le domande, debitamente motivate, per ottenere il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato [v. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria, complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Ad uso interno» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: J-79 4/23 |
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B-1049 Bruxelles |
|
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno vantaggioso di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
11. Consigliere-auditore
Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le imprese non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, per casi riguardanti paesi non retti da un'economia di mercato o economie in transizione; e infine a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno osservare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
(4) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.