ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
29 novembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2007/C 287/01

Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 287/02

Tassi di cambio dell'euro

5

2007/C 287/03

Designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per il mandato 1o gennaio 2007-31 dicembre 2009

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 287/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

8

2007/C 287/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

10

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2007/C 287/06

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla procedura applicabile alle denunce presentate all'Autorità ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 287/07

Aiuto di Stato — Germania — Aiuto di Stato C 24/07 (ex NN 71/06) — Aiuto di Stato a Flughafen Lübeck GmbH e Ryanair — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

27

2007/C 287/08

Aiuto di Stato — Romania — Aiuto di stato C 40/07 (ex NN 48/07) — Privatizzazione di Mittal Steel Roman — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

29

2007/C 287/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4910 — Motorola/Vertex Standard) ( 1 )

38

2007/C 287/10

Aiuto di Stato — Regno Unito — Aiuto di Stato C 42/04 (ex N 350/04) — Regime di detrazioni per il rinnovo di locali commerciali e industriali ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2007

su un'agenda europea per la cultura

(2007/C 287/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(1)

ricordando gli obiettivi assegnati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del trattato;

(2)

facendo riferimento alle disposizioni della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali;

(3)

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (1);

(4)

ricordando le conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2007 sul contributo dei settori culturale e creativo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona (2);

(5)

tenendo conto dell'esperienza che deriva dalla programmazione e attuazione dei piani di lavoro per il 2002-2004 e 2005-2007 del Consiglio (3);

(6)

tenendo conto dei risultati del primo forum culturale per l'Europa, svoltosi a Lisbona il 26 e 27 settembre 2007;

(7)

convinto che la cultura e la sua specificità, compreso il multilinguismo sono elementi fondamentali del processo di integrazione europea basato su valori comuni e su un retaggio culturale comune, un processo che riconosce, rispetta e promuove la diversità culturale e il ruolo trasversale della cultura;

(8)

sottolineando che la cultura e la creatività rappresentano fattori importanti per lo sviluppo personale, la coesione sociale, la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la competitività;

(9)

concordando che il ruolo della cultura dovrebbe essere meglio riconosciuto come parte integrante del nuovo ciclo dell'agenda di Lisbona che avrà inizio nel 2008;

(10)

considerando che la cultura dovrebbe svolgere un ruolo importante nelle relazioni esterne dell'UE in quanto strumento per migliorare la cooperazione internazionale;

(11)

sottolineando il forte legame che unisce cultura e sviluppo e accogliendo con favore un ruolo più attivo degli Stati membri e della Comunità europea nel quadro delle rispettive attività di assistenza esterna, nell'ottica di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico nei paesi in via di sviluppo e prendendo atto della proposta della Commissione di incrementare la mobilitazione e diversificazione dei finanziamenti per migliorare le possibilità di accesso maggiore delle popolazioni locali alla cultura e dei beni culturali di quei paesi ai mercati europei;

(12)

sottolineando l'importanza di approfondire il dialogo interculturale a livello internazionale, incluso con i paesi in situazione di fragilità, e coinvolgendo gli attori non governativi al fine di promuovere una maggiore conoscenza e comprensione,

AGENDA EUROPEA PER LA CULTURA

1.

ACCOGLIE favorevolmente la proposta della Commissione di definire un'agenda europea per la cultura, considerata una tappa importante verso lo sviluppo ulteriore della cooperazione nel campo della cultura nonché ad incrementare la coerenza e visibilità dell'azione europea in questo campo, rafforzando contemporaneamente il ruolo trasversale della cultura.

Obiettivi strategici

2.

APPROVA i tre obiettivi strategici espressi nella comunicazione della Commissione al fine di definire l'agenda europea per la cultura comune, ossia:

a)

la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;

b)

la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

c)

la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.

Obiettivi specifici

3.

CONVIENE che tali obiettivi strategici devono essere specificati come segue:

A.

RIGUARDO ALLA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ CULTURALE E DEL DIALOGO INTERCULTURALE:

incoraggiare la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura,

promuovere il patrimonio culturale, e in particolare agevolando la mobilità delle collezioni ed incoraggiando il processo di digitalizzazione, nell'intento di migliorare l'accesso del pubblico alle varie forme di espressioni culturali e linguistiche,

promuovere il dialogo interculturale quale processo sostenibile che contribuisca all'identità, alla cittadinanza e alla coesione sociale europea, compreso attraverso lo sviluppo di competenze interculturali dei cittadini.

B.

RIGUARDO ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA QUALE CATALIZZATORE DELLA CREATIVITÀ:

promuovere un migliore utilizzo delle sinergie tra cultura e istruzione, in particolar modo incoraggiando l'istruzione artistica e la partecipazione attiva ad attività culturali al fine di sviluppare la creatività e l'innovazione,

promuovere la disponibilità di strutture di formazione in materia di gestione, commercio e imprenditorialità specificamente adattate ai professionisti dei campi culturale e creativo,

incoraggiare un ambiente favorevole allo sviluppo delle industrie culturali e creative, compreso nel settore audiovisivo, ottimizzando così il loro potenziale, in particolare quello delle PMI, e in particolare facendo un utilizzo migliore dei programmi e iniziative esistenti e stimolando partenariati creativi tra il settore culturale ed altri settori, incluso nel quadro dello sviluppo locale e regionale.

C.

RIGUARDO ALLA CULTURA QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI:

accrescere il ruolo della cultura nelle relazioni esterne e nella politica dello sviluppo,

promuovere la convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e contribuire alla sua attuazione a livello internazionale,

favorire il dialogo interculturale e l'interazione tra le società civili degli Stati membri dell'UE e i paesi terzi,

incoraggiare una cooperazione ulteriore tra le istituzioni culturali degli Stati membri dell'UE, compresi gli istituti culturali, nei paesi terzi e con i loro omologhi in questi paesi.

Sussidiarietà e flessibilità

4.

RILEVA che l'azione intesa a conseguire tali obiettivi dovrebbe rappresentare un reale valore aggiunto europeo o essere intrapresa nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e che tali orientamenti comuni a livello comunitario non ostano alla definizione e attuazione da parte degli Stati membri dei loro propri obiettivi politici nazionali.

5.

SOTTOLINEA che tali obiettivi dovrebbero essere considerati nell'ambito di un quadro flessibile per orientare l'azione futura nel campo culturale.

METODO DI LAVORO

Dialogo con il settore culturale

6.

CONVIENE che un dialogo continuo, a più livelli e flessibile con i soggetti interessati nell'ambito culturale e in consultazione con il settore in tutti gli ambiti (locale, regionale, nazionale ed europeo) è essenziale per lo sviluppo e l'attuazione di un'agenda europea per la cultura.

7.

ACCOGLIE con favore l'intenzione della Commissione di individuare interlocutori rappresentativi del settore e procedere ad una descrizione del settore per creare canali di comunicazione e strutturare il dialogo con i soggetti interessati.

8.

CONVIENE, tenuto conto dell'impatto positivo del primo forum culturale tenutosi a Lisbona il 26 e 27 settembre 2007, che l'interazione con e in seno alle società civili a livello nazionale ed europeo è un elemento importante che permette di raccogliere i pareri dei soggetti interessati attraverso l'elaborazione di relazioni periodiche.

Metodo aperto di coordinamento

9.

RITIENE che la nuova strategia proposta dalla Commissione per la cooperazione nell'ambito della cultura, in particolare usando il metodo di coordinamento aperto in maniera adattata al contesto specifico e tenuto conto delle caratteristiche peculiari del settore, offrirà un quadro flessibile e non vincolante per strutturare la cooperazione attorno agli obiettivi strategici dell'agenda europea per la cultura e incoraggiare gli scambi di migliori pratiche.

10.

DECIDE che:

a)

il metodo di coordinamento aperto sarà applicato mediante un approccio flessibile e adeguato al settore culturale, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, comprese quelle delle autorità locali e regionali e conformemente al principio di sussidiarietà. La partecipazione degli Stati membri alle azioni e procedure interessate sarà volontaria;

b)

nell'applicare il metodo di coordinamento aperto, è prestata una particolare attenzione alla necessità di ridurre al minimo l'onere finanziario e amministrativo a carico dei vari attori, in conformità al principio di proporzionalità, come indicato nel trattato CE (4);

c)

gli obiettivi dell'agenda europea per la cultura saranno attuati attraverso piani di lavoro triennali riguardanti un numero ristretto di settori prioritari, che il Consiglio dichiara adeguate al quadro del metodo di coordinamento aperto, nel periodo di tempo corrispondente. Sulla base dei summenzionati settori prioritari, la Commissione proporrà azioni specifiche per i piani di lavoro che saranno discusse, integrate, aggiornate e, se necessario, avallate dal Consiglio dei Ministri;

d)

il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, svolgerà un ruolo centrale nel garantire la continuità ed il follow-up dei settori di azione prioritari e nel mantenere la dinamicità del processo;

e)

previa consultazione del competente organo del Consiglio [Comitato degli affari culturali] la Commissione elaborerà una relazione da presentare al Consiglio sulla scorta, tra l'altro, delle informazioni fornite a titolo volontario dagli Stati membri in base ai principi citati sopra ai paragrafi 10 a) e b);

f)

al fine di accrescere la consapevolezza e la visibilità della cooperazione culturale a livello europeo, i soggetti culturali e il pubblico in generale saranno informati riguardo agli obiettivi e alle azioni prioritarie del piano di lavoro.

11.

CONVIENE, in conformità con il punto 10, lettera c), che il piano di lavoro per il periodo 2008-2010 si concentrerà sui settori di azione prioritari riportati nell'allegato.

12.

Il Consiglio può, in cooperazione con la Commissione, rivedere l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nell'ambito della cultura alla luce dei progressi compiuti, e tenuto conto della relazione di valutazione di cui sopra alla lettera e).

13.

Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni saranno tenuti informati sull'attuazione dei piani di lavoro.

Aspetti orizzontali

14.

INVITA la Commissione a proseguire i lavori nel settore delle statistiche culturali in termini di definizioni e metodologie al fine di conseguire una comparabilità dei dati statistici per promuovere l'elaborazione di politiche e interventi fondati su dati fattuali.

15.

ACCOGLIE favorevolmente la creazione da parte della Commissione di un gruppo interservizi per garantire meglio che gli aspetti culturali siano presi in considerazione nell'azione che svolge, a norma di altre disposizioni del trattato, secondo quanto disposto dall'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE.

16.

RACCOMANDA che si rafforzi il collegamento tra gli aspetti culturali e altre politiche comunitarie, attraverso il coordinamento tra le pertinenti formazioni del Consiglio su questioni che hanno un'incidenza sulla cultura e mediante la creazione di un sistema efficace e coerente di elaborazione di relazioni periodiche e follow-up degli aspetti culturali delle disposizioni adottate a norma di altre disposizioni del trattato.

17.

INVITA il Consiglio europeo ad approvare tali conclusioni, fornendo un quadro per un'agenda culturale europea.


(1)  Doc. 9496/07 e relativo documento di lavoro che elenca le azioni della Comunità nell'ambito della cultura (Doc. 9496/07 ADD1).

(2)  Doc. 9021/07.

(3)  GU C 162 del 6.7.2002 e doc. 13839/04.

(4)  L'articolo 5 come interpretato dal protocollo n. 30 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare il punto 9.


ALLEGATO

SETTORI DI AZIONE PRIORITARI PER IL PERIODO 2008-2010

Conformemente alle disposizioni dei paragrafi 10, lettera c), e 11 di cui sopra, le azioni prioritarie seguenti saranno svolte nell'ambito degli obiettivi strategici dell'agenda culturale europea:

migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura,

promuovere l'accesso alla cultura, in particolare tramite la promozione del patrimonio culturale, il multilinguismo, il processo di digitalizzazione, il turismo culturale, le sinergie con l'istruzione, specie l'istruzione artistica e una più grande mobilità delle collezioni,

sviluppare dati, statistiche e metodologie nel settore della cultura e migliorarne la comparabilità,

ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative, in particolare quello delle PMI,

promuovere e attuare la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 novembre 2007

(2007/C 287/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4747

JPY

yen giapponesi

162,02

DKK

corone danesi

7,4568

GBP

sterline inglesi

0,71375

SEK

corone svedesi

9,3367

CHF

franchi svizzeri

1,6463

ISK

corone islandesi

91,89

NOK

corone norvegesi

8,1075

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,494

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

255,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6984

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6489

RON

leu rumeni

3,5445

SKK

corone slovacche

33,239

TRY

lire turche

1,7676

AUD

dollari australiani

1,6719

CAD

dollari canadesi

1,4676

HKD

dollari di Hong Kong

11,4817

NZD

dollari neozelandesi

1,9184

SGD

dollari di Singapore

2,1293

KRW

won sudcoreani

1 374,13

ZAR

rand sudafricani

10,2344

CNY

renminbi Yuan cinese

10,9047

HRK

kuna croata

7,319

IDR

rupia indonesiana

13 887,99

MYR

ringgit malese

4,9882

PHP

peso filippino

63,184

RUB

rublo russo

35,983

THB

baht thailandese

45,627


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/6


Designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per il mandato 1o gennaio 2007-31 dicembre 2009

(2007/C 287/03)

1.

Con la decisione 95/319/CE la Commissione ha istituito un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per controllare, sulla base di una stretta collaborazione tra i suoi membri e la Commissione, l'esecuzione effettiva ed equipollente del diritto comunitario derivato sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2.

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione, prevede che i membri del comitato siano designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

3.

L'articolo 5, paragrafo 3, fissa la durata del mandato del comitato a tre anni.

4.

Il precedente mandato dei membri del Comitato è scaduto il 31 dicembre 2006, è opportuno quindi designare i membri del Comitato per un nuovo mandato (1o gennaio 2007-31 dicembre 2009).

5.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri hanno proposto i nomi dei loro rappresentanti alla Commissione.

6.

Sulla base delle proposte trasmesse dagli Stati membri, la Commissione designa i seguenti rappresentanti in qualità di membri del Comitato per un periodo di tre anni dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

BELGIO

Sig. Karel VAN DAMME

Sig. Michel ASEGLIO

BULGARIA

Sig. Totyu MLADENOV

Sig. Veselin VESELINOV

REPUBBLICA CECA

Sig. Rudolf HAHN

Sig.ra Anežka SIXTOVÁ

DANIMARCA

Sig. Jens JENSEN

Sig.ra Annemarie KNUDSEN

GERMANIA

Sig. Hans-Jürgen BIENECK

Sig. Helmut DEDEN

IRLANDA

Sig. Michael HENRY

Sig. Peter CLAFFEY

ESTONIA

Sig. Herko SUNTS

Sig.ra Katrin KAARMA

GRECIA

Sig. Alexandros KARAGEORGIOU

Sig.ra Ioanna PAPAIOANNOU

SPAGNA

Sig. Raimundo ARAGON BOMBIN

Sig. Javier VALLEJO SANTAMARIA

FRANCIA

Sig. Jean BESSIERE

Sig.ra Christiane GIRAUD

ITALIA

Sig. Mario NOTARO

Sig. Mariano MARTONE

CIPRO

Sig. Leandros NICOLAIDES

Sig. Anastasios YIANNAKI

LETTONIA

Sig.ra Rita ELCE

Sig.ra Tatjana ZABAROVSKA

LITUANIA

Sig. Mindaugas PLUKTAS

Sig.ra Dalia LEGIENE

LUSSEMBURGO

Sig. Robert HUBERTY

Sig. Paul WEBER

UNGHERIA

Sig. István PAPP

Sig. János GÁDOR

MALTA

Sig. Mark GAUCI

Sig. Vincent ATTARD

PAESI BASSI

Sig. Jaap UIJLENBROEK

Sig. Peter WEEDA

AUSTRIA

Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Sig.ra Gertrud BREINDL

POLONIA

Sig.ra Bozena BORYS-SZOPA

Sig. Roman GIEDROJĆ

PORTOGALLO

Sig. Paulo MORGADO DE CARVALHO

Sig. Manuel Joaquim FERREIRA MADURO ROXO

ROMANIA

Sig.ra Mariana BASUC

Sig.ra Silvia TRUFASILA

SLOVENIA

Sig. Borut BREZOVAR

Sig. Boris RUŽIC

SLOVACCHIA

Sig. Andrej GMITTER

Sig.ra Jana GIBÓDOVÁ

FINLANDIA

Sig. Mikko HURMALAINEN

Sig. Jaakko ITAKANNAS

SVEZIA

Sig. Bernt NILSSON

Sig. Bertil REMAEUS

REGNO UNITO

Sig. Justin MC CRACKEN

Sig.ra Sandra CALDWELL


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/04)

Numero dell'aiuto

XS 277/07

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

IG139: Ayudas del Igape para el apoyo financiero 2007 a los establecimientos turísticos, hostelería y comercio minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Base giuridica

Resolución de 1 de octubre de 2007 (DOG no 194, de 5 de octubre de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape para el apoyo financiero 2007 a los establecimientos turísticos, hostelería y comercio minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, instrumentadas mediante convenio de colaboración suscrito entre el Igape, las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca adheridas.

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,225 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

8.10.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

El director general del Igape

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Numero dell'aiuto

XS 278/07

Stato membro

Austria

Regione

Niederösterreich

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

NAFES-Förderrichtlinien, Verlängerung Fall XS 79/04

Base giuridica

Richtlinien der NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista. 1,2 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 0,3 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.4.2004

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Landesregierung Niederösterreich, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ

(Geschäftsstelle)

Landhausplatz 1,

A-3109 St. Pölten


Numero dell'aiuto

XS 279/07

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Sachsen

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung und Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung)

Base giuridica

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 13,5 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

7.9.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Str. 9

D-01069 Dresden


29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/05)

Numero dell'aiuto

XS 272/07

Stato membro

Austria

Regione

Burgenland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinien für die Förderung von Beratungsleistungen

Base giuridica

5-G-F48/202-2007, veröffentlicht im Amtsblatt vom 3.8.2007

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,5 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.9.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

WiBAG treuhändig für das Land Burgenland

Kontaktperson: Mag. Sigrid Hajek, Daniela Linzer

Tel. (43) 05 9010-210

www.wibag.at

http://www.wibag.at/dateien/downloads/Beratungsrichtlinie.pdf

Marktstrasse 3

A-7000 Eisenstadt


Numero dell'aiuto

XS 273/07

Stato membro

Polonia

Regione

Północno-zachodni — woj. Lubuskie

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERCAL” Sp. z o. o.

Base giuridica

1)

Art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 79, poz. 1484, z późn. zm.)

2)

Umowa kredytu technologicznego nr 07/1164 udzielanego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego zawarta w dniu 20.9.2007

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; importo totale dell'aiuto previsto: 0,09276438 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

20.9.2007

Durata

31.7.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

PL-00-950 Warszawa

Dane do kontaktu:

1)

Elżbieta Bieniecka — Tel.: (48-022) 522 95 22

E-mail: elzbieta.bieniecka@bgk.com.pl

2)

Michał Tomaszewski — Tel.: (48-022) 522 95 09

E-mail: michal.tomaszewski@bgk.com.pl


Numero dell'aiuto

XS 275/07

Stato membro

Italia

Regione

Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Agevolazione per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione (c.d. «Nuova Sabatini»)

Base giuridica

Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 — Deliberazione della Giunta provinciale n. 1898 del 7.9.2007.

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,3 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori manifatturieri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Provincia autonoma di Trento

Servizio Industria

Via Trenere, 3

I-38100 Trento


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/12


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla procedura applicabile alle denunce presentate all'Autorità ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

(2007/C 287/06)

A.

La presente comunicazione è emanata ai sensi delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») e dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sulla vigilanza e la Corte»).

B.

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE» (1). Si tratta di un atto non vincolante in cui sono enunciati i principi e le regole a cui la Commissione si attiene nel settore della concorrenza. Esso spiega inoltre come la Commissione intende trattare le denunce.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto si applichi al SEE. Allo scopo di conservare pari condizioni di concorrenza e di garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, detta Autorità adotta la presente comunicazione in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sulla vigilanza e la Corte. Essa intende seguire i principi e le disposizioni enunciati nella presente comunicazione quando applica le regole SEE a un caso determinato (2).

D.

Scopo della presente comunicazione è in particolare illustrare come l'Autorità di vigilanza EFTA intende trattare le denunce relative a presunte violazioni degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l'Autorità è l'organo di vigilanza competente a norma dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

I.   INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

1.

Il capitolo II del protocollo 4, parte I, dell'accordo sulla vigilanza e la Corte (di seguito «il capitolo II») (3) istituisce un sistema nel quale l'Autorità di vigilanza EFTA, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA possono applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Detto capitolo riconosce in particolare le funzioni complementari dell'Autorità e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA, che agiscono in qualità di autorità pubbliche di esecuzione, e delle giurisdizioni degli Stati EFTA, che si pronunciano su controversie private nella tutela dei diritti individuali derivanti dagli articoli 53 e 54.

2.

A norma del capitolo II, le autorità che agiscono nell'interesse pubblico possono concentrarsi sull'esame di infrazioni gravi degli articoli 53 ed 54, che sono spesso difficili da scoprire. A tal fine esse utilizzano le informazioni fornite dalle imprese e dai consumatori.

3.

L'Autorità di vigilanza EFTA intende quindi incoraggiare i cittadini e le imprese a rivolgersi alle autorità che agiscono nell'interesse pubblico per informarle di presunte violazioni delle regole di concorrenza. Per quanto riguarda l'Autorità, vi sono due modi per farlo: il primo è la presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II. A norma degli articoli da 5 a 9 del capitolo III del protocollo 4, parte I, dell'accordo sulla vigilanza e la Corte (di seguito «il capitolo III») (4), tali denunce devono soddisfare determinati requisiti.

4.

L'altra possibilità è la comunicazione di informazioni sul mercato, che non devono soddisfare i requisiti richiesti per la presentazione di denunce ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II. Tali informazioni relative a presunte violazioni degli articoli 53 e 54 possono costituire il punto di partenza per un'indagine dell'Autorità di vigilanza EFTA (5). Le informazioni su presunte infrazioni possono essere inviate al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Rue Belliard, 35

B-1040 Bruxelles

competition@eftasurv.int

5.

Fatta salva l'interpretazione dei capitoli II e III da parte della Corte EFTA, la presente comunicazione intende fornire delle indicazioni ai cittadini e alle imprese che chiedono che sia posto fine a presunte violazioni delle regole di concorrenza. La comunicazione consta di due parti principali:

la parte II fornisce indicazioni volte a facilitare la scelta tra presentare una denuncia all'Autorità o adire una giurisdizione nazionale. Inoltre essa richiama i principi relativi alla divisione del lavoro tra l'Autorità e le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati EFTA nel sistema di attuazione instaurato dal capitolo II, principi che sono chiariti nella comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza (6),

la parte III illustra la procedura per il trattamento delle denunce applicata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II.

6.

La presente comunicazione non tratta le seguenti fattispecie:

denunce presentate dagli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II,

denunce che richiedono all'Autorità di vigilanza EFTA di intervenire nei confronti di uno Stato EFTA ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE,

denunce relative ad aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE,

denunce relative ad infrazioni degli Stati EFTA per le quali l'Autorità può intervenire nel quadro dell'articolo 31 dell'accordo sulla vigilanza e la Corte.

II.   LE DIVERSE POSSIBILITÀ PER PRESENTARE UNA DENUNCIA PER PRESUNTE INFRAZIONI AGLI ARTICOLI 53 O 54 DELL'ACCORDO SEE

A.   Le denunce nel nuovo sistema instaurato dal capitolo II

7.

A seconda della natura della denuncia, si può scegliere di adire una giurisdizione nazionale o di denunciare i fatti ad un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA che agisce nell'interesse pubblico. Il presente capitolo della comunicazione è inteso ad aiutare i potenziali autori di una denuncia a scegliere con cognizione di causa se rivolgersi all'Autorità di vigilanza EFTA, all'autorità garante della concorrenza di uno degli Stati EFTA o ad un organo giurisdizionale nazionale.

8.

Mentre le giurisdizioni nazionali sono chiamate a tutelare i diritti individuali e sono quindi obbligate a pronunciarsi in merito alle questioni che vengono loro sottoposte, le autorità pubbliche di esecuzione non possono aprire un'indagine su tutti i casi denunciati, ma devono stabilire un ordine di priorità. L'Autorità di vigilanza EFTA, a cui l'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo SEE ha conferito il compito di vigilare sull'applicazione dei principi fissati dagli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, è responsabile della definizione e dell'orientamento della politica SEE in materia di concorrenza (7). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione, per assolvere efficacemente questo compito, ha il diritto di attribuire un diverso gradi di priorità alle denunce che le vengono presentate a norma dell'articolo 81 o 82 del trattato CE (8). L'Autorità è del parere che un analogo principio si applichi all'Autorità stessa nel contesto dell'accordo SEE.

9.

Il capitolo II conferisce alle giurisdizioni e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA il potere di applicare pienamente gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE accanto all'Autorità di vigilanza EFTA. Uno dei principali obiettivi del capitolo II è che le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA partecipino effettivamente all'applicazione degli articoli 53 e 54 (9).

10.

Inoltre l'articolo 3 del capitolo II stabilisce che le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA devono applicare anche gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE a tutti i casi di accordi e pratiche che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE quando applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza. Inoltre, gli articoli 11 e 15 del capitolo II istituiscono una serie di meccanismi mediante i quali le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA cooperano con l'Autorità di vigilanza EFTA nell'applicazione degli articoli 53 e 54.

11.

Nell'ambito di questo nuovo quadro legislativo l'Autorità di vigilanza EFTA intende riorientare l'uso delle risorse a sua disposizione secondo i seguenti indirizzi:

applicazione delle regole di concorrenza SEE nei casi in cui si trova in una posizione idonea per intervenire (10), concentrando le sue risorse sulle infrazioni più gravi,

trattazione dei casi in relazione ai quali è opportuno che l'Autorità di vigilanza EFTA intervenga per definire la politica di concorrenza SEE e/o garantire un'applicazione coerente degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE.

B.   I ruoli complementari dell'esecuzione privata e pubblica

12.

Secondo una giurisprudenza comunitaria costante, i giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti attribuiti ai singoli per effetto diretto dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 82 del trattato CE (11). In base all'articolo 7 e al protocollo 35 dell'accordo SEE il diritto SEE non comporta un trasferimento di poteri legislativi. Il diritto SEE non prescrive pertanto che i singoli e gli operatori economici possano appellarsi direttamente a norme SEE non attuate dinanzi alle giurisdizioni nazionali (12). Tuttavia, secondo il protocollo 35, gli Stati EFTA hanno l'obbligo di garantire, se del caso mediante una disposizione legislativa a parte, che in caso di conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative prevalgano le norme SEE attuate. Secondo la Corte EFTA, è insito nella natura di una disposizione di questo tipo il fatto che, in caso di conflitto tra norme SEE attuate e disposizioni legislative nazionali, i singoli e gli operatori economici possano far valere a livello nazionale tutti i diritti derivanti dalle disposizioni dell'accordo SEE, in quanto facenti parte del rispettivo ordinamento giuridico nazionale, se prive di condizioni e sufficientemente precise (13).

13.

Le giurisdizioni nazionali possono decidere della nullità o validità dei contratti e solo le giurisdizioni nazionali possono riconoscere il risarcimento dei danni ad un soggetto privato in caso di violazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Al fine di garantire la piena efficacia del diritto SEE della concorrenza, occorre che chiunque sia legittimato a chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. Le azioni per il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nel territorio interessato dall'accordo SEE in quanto scoraggiano le imprese dal convenire o applicare accordi o pratiche restrittivi (14).

14.

Il capitolo II tiene espressamente conto del fatto che le giurisdizioni nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza SEE (15). Nell'estendere alle giurisdizioni nazionali il potere di applicare l'articolo 53, paragrafo 3, esso esclude la possibilità che le imprese ritardino un procedimento giudiziario a livello nazionale mediante una notifica all'Autorità di vigilanza EFTA ed elimina quindi un ostacolo ad un'azione di diritto privato che era prevista dalle norme precedenti.

15.

Fatto salvo il diritto o l'obbligo delle giurisdizioni nazionali di chiedere alla Corte EFTA di formulare un parere consultivo conformemente all'articolo 34 dell'accordo sulla vigilanza e la Corte, l'articolo 15, paragrafo 1, del capitolo II dispone espressamente che le giurisdizioni nazionali possono chiedere pareri o informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Questa disposizione mira a facilitare l'applicazione degli articoli 53 e 54 da parte delle giurisdizioni nazionali (16).

16.

Un'azione dinanzi alle giurisdizioni nazionali presenta i seguenti vantaggi per i ricorrenti:

le giurisdizioni nazionali possono riconoscere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli articoli 53 o 54,

le giurisdizioni nazionali possono pronunciarsi in merito alle richieste di pagamento o ad obbligazioni contrattuali fondate su un accordo da loro esaminato in sede di applicazione dell'articolo 53,

spetta ai giudici nazionali sancire la nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 2, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati (17). In particolare essi sono in grado di valutare, secondo il diritto nazionale applicabile, la portata e le conseguenze della nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, con specifico riferimento a tutti gli altri elementi contenuti nell'accordo (18),

i giudici nazionali si trovano di norma in una posizione migliore rispetto all'Autorità di vigilanza EFTA per l'adozione di provvedimenti provvisori (19),

dinanzi ai giudici nazionali è possibile far valere congiuntamente pretese basate sul diritto SEE della concorrenza e altre pretese fondate sul diritto nazionale,

i giudici hanno di norma il potere di condannare la parte soccombente a sopportare le spese legali incorse dalla controparte. Questa possibilità non esiste mai in un procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità.

17.

Il fatto che il denunciante possa tutelare i suoi diritti mediante un'azione dinanzi al giudice nazionale è un elemento importante di cui l'Autorità di vigilanza EFTA può tenere conto nel valutare l'interesse per l'accordo SEE ad aprire un'indagine a seguito di una denuncia (20).

18.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che il nuovo sistema instaurato dal capitolo II aumenta per i denuncianti le possibilità di chiedere e ottenere una tutela efficace dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

C.   Divisione del lavoro tra le autorità che agiscono nell'interesse pubblico nell'ambito dell'EFTA

19.

Il capitolo II istituisce un sistema in cui sia l'Autorità di vigilanza EFTA che le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA hanno il potere di applicare pienamente gli articoli 53 e 54 (articolo 5). L'applicazione decentrata da parte delle autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA è incoraggiata anche dalla possibilità di scambiare informazioni (articolo 12) e di prestarsi reciprocamente assistenza nelle indagini (articolo 22).

20.

Il capitolo II non ripartisce il lavoro tra l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA, ma lascia la divisione dei casi alla cooperazione tra l'Autorità e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza. Il capitolo II si propone di assicurare l'efficace applicazione degli articoli 53 e 54 attraverso una suddivisione flessibile dell'esame dei casi tra le autorità che agiscono nell'interesse pubblico all'interno dell'EFTA.

21.

Gli orientamenti per la divisione del lavoro tra l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA sono stabiliti in una comunicazione apposita (21). Le indicazioni contenute in detta comunicazione, che riguarda i rapporti tra le autorità EFTA che agiscono nell'interesse pubblico, presentano un interesse per i denuncianti poiché permettono loro di rivolgersi all'autorità che presumibilmente si trova nella posizione più idonea per trattare il loro caso.

22.

La comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza stabilisce in particolare che (22):

«Si può ritenere che un'autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative:

1)

l'accordo o la pratica produce sensibili effetti diretti, attuali o prevedibili sulla concorrenza nell'ambito del suo territorio; viene attuato o ha origine nel suo territorio;

2)

l'autorità è in grado di far cessare efficacemente l'infrazione nel suo complesso, vale a dire può emettere un ordine di porre termine all'infrazione i cui effetti siano sufficienti a far cessare l'infrazione e può, se opportuno, sanzionarla adeguatamente;

3)

l'autorità può raccogliere, eventualmente con l'assistenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l'infrazione.

I predetti criteri indicano che, affinché si possa ritenere che l'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA sia nella posizione idonea per intervenire, deve esistere un legame sostanziale tra l'infrazione e il territorio dello Stato EFTA. Nella maggior parte dei casi si può ritenere che si trovino nella situazione idonea le autorità degli Stati EFTA nei quali la concorrenza è pregiudicata in maniera sensibile da un'infrazione, a condizione che esse siano in grado di far effettivamente cessare l'infrazione tramite un'azione autonoma o parallela, a meno che non sia l'Autorità di vigilanza EFTA ad essere nella posizione migliore per intervenire (cfr. infra, […]).

Si può pertanto affermare che in genere un'unica autorità nazionale garante della concorrenza è nella posizione idonea per trattare gli accordi o le pratiche che pregiudicano in maniera sensibile la concorrenza nell'ambito del proprio territorio. […]

Inoltre, l'azione autonoma di un'autorità nazionale garante della concorrenza può essere adeguata anche quando, pur potendosi ritenere che più di un'autorità nazionale garante della concorrenza sia nella posizione idonea, l'azione di un'unica autorità è sufficiente a far cessare l'infrazione. […]

L'azione parallela di più autorità nazionali garanti della concorrenza potrebbe essere adeguata qualora un accordo o una pratica producano effetti sensibili sulla concorrenza principalmente nei rispettivi territori e l'azione di un'unica autorità nazionale garante della concorrenza non sarebbe sufficiente a far cessare l'infrazione nel suo complesso e/o a sanzionarla adeguatamente. […]

Le autorità che trattano il caso in parallelo devono coordinare per quanto possibile le loro attività. A tal fine, esse possono trovare utile designare una di loro come autorità capofila e delegare ad essa compiti quali, ad esempio, il coordinamento delle misure d'indagine, mentre ciascuna autorità resta responsabile della conduzione dei propri procedimenti.

L'Autorità di vigilanza EFTA è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi comprese le reti di accordi o di pratiche simili, incidono sulla concorrenza in due o più Stati EFTA (mercati transfrontalieri che coprono due o più Stati EFTA o diversi mercati nazionali).

Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA è in una posizione particolarmente idonea per trattare i casi che sono in stretta relazione con altre disposizioni SEE per la cui applicazione l'Autorità ha la competenza esclusiva o che possono essere applicate meglio dall'Autorità, come pure i casi nei quali la tutela dell'interesse SEE richieda l'adozione di una decisione dell'Autorità per adeguare la politica di concorrenza SEE a problemi di concorrenza nuovi o per imporre il rispetto delle regole di concorrenza».

23.

Nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza le informazioni sui casi oggetto di indagine a seguito di una denuncia saranno messe a disposizione degli altri membri della rete prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine (23). Se la stessa denuncia è stata presentata a più autorità o se il caso non è stato denunciato ad un'autorità in posizione idonea per trattarlo, i membri della rete si adopereranno per determinare entro un termine indicativo di due mesi quale o quali autorità deve o devono trattare il caso.

24.

Gli stessi denuncianti rivestono un ruolo importante nel ridurre la necessità di riattribuzione del caso che trae origine dalla loro denuncia. Essi si riferiscono agli orientamenti sulla divisione del lavoro nell'ambito della rete esposti nel presente capitolo al momento di decidere a chi presentare la propria denuncia. Qualora un caso venga comunque riattribuito all'interno della rete, le imprese interessate e i denuncianti ne sono informati il più rapidamente possibile ad opera delle autorità garanti della concorrenza interessate (24).

25.

L'Autorità di vigilanza EFTA può respingere una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del capitolo II qualora questa sia oggetto di esame da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA o sia già stata esaminata dalla stessa. Nel respingere una denuncia l'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II, deve comunicare senza indugio al denunciante quale autorità garante della concorrenza stia esaminando o abbia già esaminato il caso.

III.   TRATTAMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DELLE DENUNCE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DEL CAPITOLO II

A.   Principi generali

26.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II, le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse (25) possono presentare una denuncia per chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di constatare un'infrazione agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e di far cessare l'infrazione stessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo II. La presente parte della comunicazione ha ad oggetto i requisiti che le denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II devono avere, le modalità di valutazione delle stesse e la procedura che sarà applicata dall'Autorità.

27.

L'Autorità di vigilanza EFTA, diversamente dalle giurisdizioni civili, che hanno il compito di tutelare i diritti individuali dei privati, è un'autorità amministrativa che deve agire nell'interesse pubblico. Il margine di discrezionalità di cui dispone l'Autorità nella fissazione dei gradi di priorità costituisce una caratteristica inerente alla sua funzione di autorità che agisce nell'interesse pubblico (26).

28.

L'Autorità di vigilanza EFTA è legittimata ad attribuire diversi gradi di priorità alle denunce presentatele e può fare riferimento all'interesse per l'accordo SEE rappresentato da un caso come criterio di priorità (27). L'Autorità può respingere una denuncia se ritiene che il caso non presenti un interesse per l'accordo SEE sufficiente a giustificare ulteriori indagini. Quando l'Autorità respinge una denuncia, il denunciante ha diritto a che l'Autorità adotti una decisione (28) fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo III.

B.   Presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II

a)   Modulo di denuncia

29.

Una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II può essere presentata esclusivamente per una presunta infrazione degli articoli 53 o 54 affinché l'Autorità intervenga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo II. Tutte le denunce ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II devono essere conformi al modulo C menzionato all'articolo 51, paragrafo 1, del capitolo III.

30.

Il modulo C è disponibile all'indirizzo http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/faq/ ed è inoltre allegato alla presente comunicazione. La denuncia deve essere presentata in tre copie cartacee e, se possibile, in forma elettronica. Inoltre il denunciante deve trasmettere una versione non riservata della denuncia (articolo 5, paragrafo 2, del capitolo III). La copia elettronica può essere trasmessa all'Autorità di vigilanza EFTA tramite il sito web sopra indicato; le copie su carta vanno inviate al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Rue Belliard, 35

B-1040 Bruxelles

31.

Il modulo C richiede che i denuncianti forniscano informazioni esaurienti relativamente alla loro denuncia. Essi dovrebbero anche fornire copia della documentazione rilevante di cui possano ragionevolmente disporre e, per quanto possibile, indicare dove l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe ottenere informazioni e documenti rilevanti di cui essi non possono disporre. In casi particolari l'Autorità può dispensare dall'obbligo di comunicare una parte delle informazioni previste dal modulo C (articolo 5, paragrafo 1, del capitolo III). L'Autorità ritiene che questa possibilità possa, in particolare, contribuire ad agevolare le denunce da parte di associazioni di consumatori che, pur potendo presentare elementi di prova a sostegno della loro denuncia, non possono disporre di specifiche informazioni provenienti dalle imprese oggetto della denuncia.

32.

La corrispondenza indirizzata all'Autorità di vigilanza EFTA che non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del capitolo III e che non costituisca quindi una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II sarà considerata dall'Autorità come un'informazione di carattere generale che, se utile, potrà dar luogo ad un'indagine d'ufficio (cfr. sopra, punto 4).

b)   Interesse legittimo

33.

La qualifica formale di autore di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II è riservata alla persone giuridiche e fisiche che sono in grado di dimostrare di avere un interesse legittimo (29). Si considera che gli Stati EFTA abbiano un legittimo interesse per tutte le denunce che decidono di presentare.

34.

In molti casi non si può dubitare della sussistenza di un interesse legittimo in quanto i denuncianti si trovano nella situazione di essere direttamente lesi dalla presunta infrazione. Tuttavia vi sono situazioni in cui la sussistenza di un «interesse legittimo» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, deve essere oggetto di ulteriore esame per concludere che questa condizione è soddisfatta. Indicazioni utili possono essere fornite attraverso una serie non esaustiva di esempi.

35.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha ritenuto che un'associazione di imprese può sostenere di avere un legittimo interesse a presentare una denuncia, anche se, in quanto impresa che opera sul mercato di cui trattasi, il comportamento denunciato non la riguarda direttamente, a condizione tuttavia che essa abbia il diritto di rappresentare gli interessi dei suoi membri e che il comportamento denunciato sia atto a ledere i loro interessi (30). Al contrario, è stato ritenuto che la Commissione poteva legittimamente non dare seguito a una denuncia di un'associazione di imprese i cui membri non intervenivano nelle attività economiche oggetto della denuncia (31).

36.

Sulla base di tale giurisprudenza l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le imprese (direttamente o tramite associazioni legittimate a rappresentare i loro interessi) possano far valere un legittimo interesse se operano nel mercato rilevante o quando il comportamento denunciato è idoneo a ledere direttamente i loro interessi. L'Autorità considera che un legittimo interesse possa, per esempio, essere fatto valere dalle parti dell'accordo o della pratica oggetto della denuncia, dai concorrenti i cui interessi siano stati presuntamente lesi dal comportamento oggetto della denuncia o da imprese escluse da un sistema di distribuzione.

37.

Anche le associazioni di consumatori possono presentare denunce all'Autorità di vigilanza EFTA (32). L'Autorità ritiene inoltre che singoli consumatori i cui interessi economici sono direttamente lesi, in quanto essi sono gli acquirenti dei beni o servizi cui si riferisce l'infrazione, possono avere un interesse legittimo (33).

38.

Tuttavia l'Autorità di vigilanza EFTA non considera come legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, l'interesse di persone o organizzazioni che desiderano intervenire a tutela dell'interesse pubblico senza dimostrare che le stesse o i loro membri possono essere direttamente lesi dall'infrazione (pro bono publico).

39.

Gli enti pubblici territoriali possono far valere un legittimo interesse nella loro veste di acquirenti o utenti dei beni o dei servizi interessati dal comportamento denunciato. Tali enti non possono invece essere considerati come titolari di un legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II quando richiamano l'attenzione dell'Autorità di vigilanza EFTA su presunte infrazioni pro bono publico.

40.

I denuncianti devono dimostrare di avere un legittimo interesse. Quando una persona fisica o giuridica presenta una denuncia ma non è in grado di dimostrare un legittimo interesse, l'Autorità di vigilanza EFTA è legittimata, fermo restando il suo diritto di avviare un procedimento d'ufficio, a non dare seguito alla denuncia. L'Autorità può verificare se tale condizione sia soddisfatta in qualsiasi fase dell'indagine (34).

C.   Esame delle denunce

a)   Interesse per l'accordo SEE

41.

Sulla base di una giurisprudenza comunitaria costante e della prassi della Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene di non essere tenuta ad aprire un'indagine su tutti i casi (35) né, a maggior ragione, ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulla vigilanza e la Corte sull'esistenza o meno di un'infrazione degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE (36), ma è legittimata ad assegnare diversi gradi di priorità alle denunce che le vengono presentate e a fare riferimento all'interesse per l'accordo SEE al fine di determinare l'ordine di priorità da assegnare a tali denunce (37). Diverso è il caso in cui la denuncia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dell'Autorità (38).

42.

L'Autorità di vigilanza EFTA deve tuttavia esaminare con attenzione gli elementi di fatto e di diritto esposti dal denunciante al fine di valutare l'interesse per l'accordo SEE ad aprire un'indagine sul caso (39).

43.

La valutazione dell'interesse per l'accordo SEE rappresentato da una denuncia dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. Di conseguenza, il numero dei criteri di valutazione che possono essere applicati dall'Autorità di vigilanza EFTA non è limitato, né l'Autorità è tenuta a ricorrere esclusivamente a determinati criteri. Poiché le circostanze di fatto e di diritto possono essere notevolmente diverse da un caso all'altro, è ammissibile applicare nuovi criteri che non erano stati presi in considerazione in precedenza (40). Se del caso, l'Autorità può privilegiare un unico criterio per valutare l'interesse ai fini del SEE (41).

44.

Fra i criteri che possono essere ritenuti pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse per l'accordo SEE a svolgere una (ulteriore) indagine su un caso figurano quelli seguenti:

L'Autorità di vigilanza EFTA può respingere una denuncia qualora il denunciante abbia la possibilità di far valere i suoi diritti promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazionali (42).

L'Autorità non può considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rientranti nel ruolo assegnatole dall'accordo SEE, ma è tenuta a valutare in ciascun caso la gravità delle presunte infrazioni e la persistenza dei loro effetti. Questo significa in particolare che essa deve tenere conto della durata e della portata delle infrazioni denunciate e dei loro effetti sulla situazione della concorrenza nel territorio interessato dall'accordo SEE (43).

L'Autorità può trovarsi a dover mettere a confronto la rilevanza dell'asserita infrazione per il funzionamento dell'accordo SEE, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli articoli 53 e 54 (44).

L'esistenza del potere discrezionale dell'Autorità non dipende dal carattere più o meno avanzato dell'istruzione di una causa; invece, tale elemento fa parte delle circostanze del caso di specie che l'Autorità è tenuta a prendere in considerazione nell'esercizio del suo potere discrezionale (45).

L'Autorità può decidere che non è opportuno dare seguito ad una denuncia quando le pratiche denunciate sono cessate. A tale fine, tuttavia, l'Autorità dovrà accertare se non persistano effetti anticoncorrenziali e se la gravità delle infrazioni o la persistenza dei loro effetti non conferiscano alla denuncia un interesse per l'accordo SEE (46).

L'Autorità può anche decidere che non è opportuno dare seguito ad una denuncia quando le imprese interessate accettano di modificare il loro comportamento in modo tale che essa ritenga che non vi sia più un interesse per l'accordo SEE sufficiente ad intervenire (47).

45.

Se giunge alla conclusione che un caso non presenta un interesse per l'accordo SEE sufficiente a giustificare (ulteriori) indagini, l'Autorità di vigilanza EFTA è legittimata a respingere una denuncia invocando tale motivo. Una simile decisione può essere presa sia prima di aprire un'indagine, sia dopo aver proceduto a degli accertamenti (48). Tuttavia l'Autorità non è obbligata ad archiviare una denuncia per mancanza di sufficiente interesse per l'accordo SEE (49).

b)   Esame alla luce degli articoli 53 e 54

46.

L'esame di una denuncia alla luce degli articoli 53 e 54 comporta due aspetti: la verifica dell'esistenza dei fatti che configurerebbero un'infrazione degli articoli 53 o 54 e la valutazione giuridica del comportamento oggetto della denuncia.

47.

Costituisce un motivo valido per respingere la denuncia il fatto che la stessa, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5 del capitolo III e del modulo C, non dimostri in maniera sufficiente l'effettiva sussistenza dei fatti denunciati (50). Per respingere una denuncia in ragione del fatto che il comportamento denunciato non viola le regole di concorrenza SEE o non ricade nel loro campo d'applicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta a prendere in considerazione elementi di fatto che non sono stati portati a sua conoscenza dal denunciante e di cui avrebbe potuto scoprire l'esistenza solo avviando un'inchiesta (51).

48.

I criteri per la valutazione giuridica degli accordi e delle pratiche alla luce degli articoli 53 e 54 non possono essere trattati in modo esaustivo nel quadro della presente comunicazione. Tuttavia, chi sia intenzionato a presentare una denuncia è invitato a consultare le spiegazioni dettagliate fornite dall'Autorità di vigilanza EFTA (52), così come pure le altre fonti e, in particolare, la giurisprudenza della Corte EFTA e delle giurisdizioni comunitarie e la casistica in cui si concreta la prassi dell'Autorità e della Commissione (53). Qui di seguito sono trattate quattro questioni specifiche con indicazioni su dove si possono trovare ulteriori chiarimenti.

49.

Rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 gli accordi e la pratiche che sono atti a pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE. Gli accordi e le pratiche che non soddisfano questa condizione possono eventualmente violare il diritto nazionale in materia di concorrenza, ma non il diritto SEE della concorrenza. Ampi chiarimenti in materia si trovano nella comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio (54).

50.

Accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 possono essere accordi di importanza minore che non sono considerati come restrizioni sensibili della concorrenza. Spiegazioni in materia si trovano nella comunicazione de minimis dell'Autorità di vigilanza EFTA (55).

51.

Se un accordo soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di un'esenzione per categoria, si presume che esso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3. Perché l'Autorità di vigilanza EFTA possa revocare il beneficio di un'esenzione per categoria ai sensi dell'articolo 29 del capitolo II, deve accertare, a seguito di un esame individuale, che un accordo che rientra nel campo d'applicazione del regolamento di esenzione per categoria produce tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 53, paragrafo 3.

52.

Accordi che restringono la concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE possono ciononostante soddisfare le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dello stesso accordo. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del capitolo II tali accordi non sono vietati, senza che occorra una previa decisione amministrativa in tal senso. Chiarimenti sulle condizioni che devono essere soddisfatte da un accordo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, si trovano nella comunicazione sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 (56).

D.   Procedura applicata dall'Autorità di vigilanza EFTA per il trattamento delle denunce

a)   Sintesi

53.

Come ricordato sopra, l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta ad aprire un'indagine a seguito di ciascuna denuncia pervenuta per accertare se è stata commessa un'infrazione. Tuttavia, l'Autorità è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto esposti dal denunciante per stabilire se tali elementi possano indicare che è in atto un comportamento idoneo a configurare una violazione degli articoli 53 e 54 (57).

54.

Nella procedura applicata dall'Autorità di vigilanza EFTA per il trattamento delle denunce si possono distinguere diverse fasi (58).

55.

Nella prima fase, dopo la presentazione della denuncia, l'Autorità di vigilanza EFTA esamina la denuncia stessa e può raccogliere ulteriori informazioni per decidere quale seguito darvi. In questo stadio può svolgersi uno scambio di opinioni informale tra l'Autorità e il denunciante per chiarire gli elementi di fatto e di diritto attinenti alla denuncia. Sempre in questa fase, l'Autorità può dare una prima risposta al denunciante per consentirgli di integrare quanto già esposto alla luce di tale risposta.

56.

Nella seconda fase l'Autorità di vigilanza EFTA può procedere ad una prima indagine in vista dell'apertura di un procedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo II nei confronti delle imprese denunciate. Se l'Autorità ritiene che non vi siano motivi sufficienti per intervenire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua posizione e gli offre la possibilità di presentare ulteriori osservazioni entro un termine opportunamente fissato (articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III).

57.

Se il denunciante non replica entro il termine stabilito dall'Autorità di vigilanza EFTA, si considera che la denuncia sia stata ritirata (articolo 7, paragrafo 3, del capitolo III). In tutti gli altri casi, nella terza fase della procedura, l'Autorità prende atto delle osservazioni del denunciante e decide se avviare un procedimento contro il soggetto denunciato o se adottare un decisione di rigetto della denuncia (59).

58.

Quando respinge una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del capitolo II perché questa è all'esame o è già stata esaminata da un'altra autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA procede conformemente all'articolo 9 del capitolo III.

59.

Per tutta la durata del procedimento i denuncianti beneficiano di una serie di diritti, sanciti in particolare dagli articoli da 6 a 8 del capitolo III. Tuttavia, un procedimento dell'Autorità di vigilanza EFTA in materia di concorrenza non è un procedimento in contraddittorio tra il denunciante e le imprese oggetto dell'indagine. Di conseguenza, i diritti procedurali dei denuncianti non sono ampi come i diritti di difesa delle imprese nei confronti delle quali sono condotte le indagini (60).

b)   Termine indicativo per informare il denunciante delle intenzioni dell'Autorità di vigilanza EFTA

60.

L'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta a decidere in merito a una denuncia entro un termine ragionevole (61). La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, dal contesto dello stesso, dalle varie fasi procedurali espletate dall'Autorità, dalla condotta delle parti nel corso del procedimento, dalla complessità del caso, nonché dagli interessi delle parti coinvolte (62).

61.

In linea di principio l'Autorità di vigilanza EFTA si adopererà per informare i denuncianti del corso che intende dare alla denuncia entro un termine indicativo di quattro mesi dal suo ricevimento. Quindi, in funzione delle circostanze del singolo caso e in particolare dell'eventuale necessità di chiedere informazioni complementari al denunciante o a terzi, l'Autorità comunicherà in linea di massima entro quattro mesi al denunciante se intenda o no approfondire il caso. Il suddetto termine non è da ritenersi vincolante.

62.

Pertanto, nel corso del termine di quattro mesi, l'Autorità di vigilanza EFTA può comunicare le sue intenzioni al denunciante a titolo di prima risposta nel corso della prima fase della procedura (v. punto 55). Se l'esame della denuncia ha raggiunto la seconda fase (v. punto 56), l'Autorità può anche provvedere ad informare direttamente il denunciante della sua valutazione provvisoria mediante una lettera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III.

63.

Per assicurare un sollecito trattamento della denuncia, è auspicabile che i denuncianti collaborino diligentemente nel corso del procedimento (63), per esempio informando l'Autorità di vigilanza EFTA di nuovi sviluppi.

c)   Diritti procedurali del denunciante

64.

Quando l'Autorità di vigilanza EFTA invia una comunicazione degli addebiti alle imprese denunciate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del capitolo III, il denunciante ha diritto a ricevere una copia di tale documento dalla quale siano stati omessi i segreti aziendali e le altre informazioni riservate (versione non riservata della comunicazione degli addebiti; cfr. articolo 6, paragrafo 1, del capitolo III). Il denunciante è invitato a presentare osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. Viene stabilito un termine per la presentazione delle osservazioni.

65.

Inoltre, se i denuncianti ne fanno richiesta nelle loro osservazioni scritte, l'Autorità di vigilanza EFTA può, se lo ritiene opportuno, permettere ai denuncianti di esporre il loro punto di vista in occasione dell'audizione delle parti alle quali è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti (64).

66.

I denuncianti possono produrre, su loro iniziativa o a seguito di una richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, documenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. La riservatezza di tali informazioni è tutelata dall'Autorità (65). A norma dell'articolo 16 del capitolo III, i denuncianti sono tenuti ad individuare le informazioni riservate, ad indicare i motivi per i quali le informazioni sono considerate riservate e a presentare una versione distinta non riservata nella quale esprimono la propria posizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III; tale obbligo sussiste anche quando i denuncianti presentano ulteriori informazioni nell'ambito del medesimo procedimento. Inoltre, l'Autorità può, in tutti gli altri casi, invitare i denuncianti che producono documenti o dichiarazioni ad individuare i documenti o le parti dei documenti e delle dichiarazioni che considerano riservati. Essa può in particolare fissare un termine entro il quale il denunciante deve precisare perché un elemento d'informazione debba essere considerato riservato e mettere a disposizione una versione non riservata, che consista in una descrizione succinta o in una versione non riservata di ogni passo o elemento omesso.

67.

Il fatto che un'informazione sia qualificata come riservata non impedisce all'Autorità di vigilanza EFTA di divulgare e di utilizzare, ove necessario, tale informazione come mezzo di prova di un'infrazione degli articoli 53 o 54 (66). Se segreti aziendali e informazioni riservate sono elementi di prova indispensabili per dimostrare la sussistenza di un'infrazione, l'Autorità deve valutare per ciascun documento se l'esigenza di renderlo pubblico prevalga sul pregiudizio che potrebbe essere arrecato dalla sua pubblicazione.

68.

Quando l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene di non dover dare ulteriore seguito ad una denuncia perché non esiste un sufficiente interesse per l'accordo SEE a proseguirne l'esame o per altri motivi, ne informa il denunciante mediante una lettera che indica la sua base giuridica (articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III), espone i motivi che hanno indotto l'Autorità a concludere in via provvisoria nel senso indicato e offre al denunciante la possibilità di sottoporre elementi o osservazioni supplementari entro un termine stabilito dall'Autorità. L'Autorità indica anche le conseguenze di una mancata risposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo III, come spiegato in seguito.

69.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del capitolo III, il denunciante ha diritto di accedere alle informazioni in base alle quali l'Autorità è giunta alla sua conclusione preliminare. Di norma l'accesso è concesso allegando alla lettera copia dei documenti in questione.

70.

Il termine per la presentazione da parte del denunciante delle sue osservazioni sulla lettera dell'Autorità a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III è stabilito in funzione delle circostanze del caso. Esso non può essere inferiore a quattro settimane (articolo 17, paragrafo 2, del capitolo III). Se il denunciante non replica entro il termine stabilito, la denuncia si considera ritirata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo III. I denuncianti possono anche ritirare la loro denuncia in qualsiasi momento, a loro discrezione.

71.

Il denunciante può chiedere una proroga del termine per la presentazione delle sue osservazioni. In funzione delle circostanze del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA può concedere tale proroga.

72.

In tal caso, se il denunciante comunica osservazioni aggiuntive, l'Autorità di vigilanza EFTA ne prende conoscenza. Se esse sono di natura tale da indurre l'Autorità a modificare le sue intenzioni, essa può avviare un procedimento nei confronti delle imprese denunciate. In tale procedimento il denunciante gode dei diritti procedurali illustrati sopra.

73.

Se le osservazioni del denunciante non modificano il punto di vista dell'Autorità di vigilanza EFTA, essa respinge la denuncia mediante decisione (67).

d)   La decisione di rigetto della denuncia

74.

Quando l'Autorità di vigilanza EFTA respinge una denuncia con decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo III deve motivare la sua decisione conformemente all'articolo 16 dell'accordo sulla vigilanza e la Corte, ossia in maniera adeguata all'atto in questione e tenendo conto delle circostanze di ciascun caso.

75.

La motivazione deve illustrare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito dall'Autorità di vigilanza EFTA in modo che il denunciante possa conoscere i motivi della decisione e la Corte EFTA possa esercitare il suo potere di controllo. L'Autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dai denuncianti a sostegno della loro denuncia. Essa deve soltanto esporre gli elementi di diritto e di fatto che hanno importanza determinante per la decisione (68).

76.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA respinge una denuncia in un caso che dà origine anche ad una decisione a norma dell'articolo 10 del capitolo II (constatazione di inapplicabilità degli articoli 53 o 54) o dell'articolo 9 del capitolo II (Impegni), la decisione di rigetto della denuncia può rinviare all'altra decisione adottata in base alle disposizioni di cui trattasi.

77.

La decisione di rigetto di una denuncia è un atto impugnabile dinanzi alla Corte EFTA (69).

78.

La decisione di rigetto della denuncia preclude ai denuncianti la possibilità di chiedere la riapertura dell'indagine, a meno che essi non presentino nuovi elementi di prova di significativa importanza. Di conseguenza, ulteriore corrispondenza riguardante la medesima presunta infrazione da parte di chi abbia già presentato una denuncia in merito non può essere considerata come una nuova denuncia, a meno che non vengano sottoposti all'Autorità di vigilanza EFTA nuovi elementi di prova di significativa importanza. Tuttavia l'Autorità può sempre riaprire un caso se vi sono motivi sufficienti per farlo.

79.

La decisione di rigetto di una denuncia non costituisce una pronuncia definitiva sull'esistenza o inesistenza di un'infrazione degli articoli 53 o 54, ciò anche se l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato i fatti in base a tali articoli. Pertanto, le valutazioni espresse dall'Autorità in una decisione di rigetto di una denuncia non ostano a che una giurisdizione o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA applichino gli articoli 53 e 54 ad accordi e pratiche sottoposti al loro esame. Le valutazioni espresse dall'Autorità in una decisione di rigetto di una denuncia costituiscono elementi di fatto di cui i giudici o le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA possono tener conto nell'esaminare la conformità agli articoli 53 e 54 degli accordi o dei comportamenti di cui trattasi (70).

e)   Situazioni specifiche

80.

Ai sensi dell'articolo 8 del capitolo II l'Autorità di vigilanza EFTA può, d'ufficio, adottare misure cautelari se vi è il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Dall'articolo 8 del capitolo II risulta chiaramente che gli autori di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso capitolo II non possono chiedere misure cautelari. Misure cautelari possono essere chieste dalle imprese alle giurisdizioni degli Stati EFTA che sono nella posizione idonea per decidere in merito a tali misure (71).

81.

Le persone che desiderano informare l'Autorità di vigilanza EFTA di presunte infrazioni agli articoli 53 o 54 senza che la loro identità venga comunicata alle imprese cui vengono mossi gli addebiti possono senz'altro contattare l'Autorità. Questa è tenuta a rispettare la richiesta di anonimato dei suoi informatori (72), a meno che la loro richiesta di non essere identificati sia manifestamente infondata.


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65.

(2)  La competenza per trattare casi individuali che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea secondo le norme stabilite all'articolo 56 dell'accordo SEE. Solo uno degli organi di vigilanza è competente per trattare un determinato caso.

(3)  Con l'entrata in vigore, il 20 maggio 2005, dell'accordo che modifica il protocollo 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e la Corte rispecchierà in gran parte il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) per quanto attiene all'EFTA.

(4)  Con l'entrata in vigore, il 1o luglio 2005, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 3 dicembre 2004, il capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e la Corte rispecchierà il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  L'Autorità tratta la corrispondenza di chi comunica informazioni secondo i suoi principi di buona condotta amministrativa.

(6)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza, non ancora pubblicata.

(7)  Tali compiti sono condivisi con la Commissione conformemente alle regole di concorrenza stabilite all'articolo 56 dell'accordo SEE.

(8)  Causa C-344/98, Masterfoods/HB Ice Cream, Racc. [2000] I-11369, punto 46; causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 88; causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 73-77. L'articolo 6 dell'accordo SEE stabilisce che, fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni dell'accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, debbano essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo stesso. Quanto alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia formulate dopo la data della firma dell'accordo SEE, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulla vigilanza e la Corte dispone che l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA tengano nel debito conto i principi stabiliti in queste sentenze.

(9)  Cfr. in particolare gli articoli 5, 6, 11, 12, 15, 22, 29 e 40, del capitolo II.

(10)  Cfr. Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza, punto 5 e segg.

(11)  Giurisprudenza comunitaria costante, cfr. causa 127/73, Belgische Radio en Televisie (BRT)/SABAM e Fonior, Racc. [1974] 51, punto 16; causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 39; causa C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Racc. [2001] I-6297, punto 23.

(12)  Cfr. causa E-4/01, Karlsson, Relazione Corte EFTA, [2002], pag. 240, punto 28.

(13)  Cfr. causa E-1/94, Restamark, Relazione Corte EFTA, [1994-1995], pag. 15, punto 77.

(14)  Causa C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Racc. [2001] I-6297, punti 26 e 27.

(15)  Cfr. articoli 1, 6 e 15, del capitolo II.

(16)  Per una spiegazione più dettagliata di questo meccanismo, cfr. Comunicazione relativa alla cooperazione tra l'Autorità e le giurisdizioni degli Stati EFTA ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 del trattato CE, non ancora pubblicata.

(17)  Causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc.[1992] II-2223, punto 93.

(18)  Cfr. le decisioni della Corte EFTA nella causa E-3/97 Jæger/Opel Norge, relazione della Corte EFTA [1998], pag. 1, punto 77, e la causa E-7/01 Hegelstad/Hydro Texaco, relazione della Corte EFTA [2002], pag. 310, punto 43, nonché le decisioni degli organi giurisdizionali comunitari nella causa C-230/96, Cabour e Nord Distribution Automobile/Arnor «SOCO», Racc. [1998] I-2055, punto 51; cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, Dalmasso e a./Commissione, Racc. [1999] II-93, punto 50.

(19)  Cfr. articolo 8 del capitolo II e il punto 80 della presente comunicazione. A seconda del caso, anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA possono essere nella posizione idonea per adottare provvedimenti provvisori.

(20)  Cfr. punti 41 e segg. della presente comunicazione.

(21)  Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza.

(22)  Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza, punti 8-14.

(23)  Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del capitolo II; comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza, punti 15-16.

(24)  Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete EFTA delle autorità garanti della concorrenza, punto 33.

(25)  Per un approfondimento di questa nozione in particolare cfr. punti 33 e segg. della presente comunicazione.

(26)  Gli organi giurisdizionali comunitari hanno riconosciuto alla Commissione tale margine discrezionale nell'esercizio della sue attività di esecuzione, cfr. ad es. causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 88; causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 73-77 e 85. Cfr. inoltre il punto 8 della presente comunicazione.

(27)  La possibilità della Commissione di fare riferimento all'interesse comunitario presentato da un caso come criterio di priorità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza nella causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 85. L'Autorità ritiene che una simile possibilità esista per l'Autorità nel contesto dell'accordo SEE.

(28)  Cfr. per la Comunità la causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(29)  Cfr. articolo 5, paragrafo 1, del capitolo II.

(30)  Causa T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM)/Commissione, Racc. [1995] II-147, punto 28. Associazioni di imprese erano i denuncianti anche nei casi che hanno dato luogo alle sentenze nella causa 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commissione, Racc. [1985] 1105 e nella causa T-319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN)/Commissione, non ancora pubblicata nella Racc. [2003].

(31)  Cause riunite T-133/95 e T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [1998] II-3645, punti 79-83.

(32)  Cfr. per la Comunità causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 36.

(33)  Si tratta di una questione sollevata in un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (cause riunite T-213 e 214/01). La Commissione ha anche ammesso come denunciante un singolo consumatore nella decisione del 9 dicembre 1998 nella causa IV/D-2/34.466, Traghetti greci, GU L 109 del 27.4.1999, pag. 24, punto 1.

(34)  Cause riunite T-133/95 e T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [1998] II-3645, punto 79.

(35)  Causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 76; causa C-91/95 P, Roger Tremblay e a./Commissione, Racc. [1996] I-5547, punto 30.

(36)  Causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. [1979] 3173, punto 17; causa C-119/97P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 87.

(37)  Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 77 e 85; cfr. inoltre le note 26 e 27 della presente comunicazione.

(38)  Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 75. A norma del capitolo II, questo principio può essere rilevante solo nel contesto dell'articolo 29 di tale capitolo.

(39)  Cfr. a tale riguardo causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. [1983] 3045, punto 19; causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 86.

(40)  Causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punti 79-80.

(41)  Cfr. a tale riguardo causa C-450/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [2001] I-3947, punti 57-59.

(42)  Cfr. a tale riguardo causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 88 e segg.; causa T-5/93, Roger Tremblay e a./Commissione, Racc. [1995] II-185, punto 65 e segg.; causa T-575/93, Casper Koelman/Commissione, Racc. [1996] II-1, punti 75-80. Per maggiori dettagli in proposito cfr. parte II della presente comunicazione.

(43)  Cfr. a tale riguardo causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punti 92 e 93.

(44)  Secondo una giurisprudenza comunitaria consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 86.

(45)  Cfr. a tale riguardo causa C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [2001] I-3875, punto 37.

(46)  Cfr. a tale riguardo causa T-77/95, Syndicat français de l'Express International e a./Commissione, Racc. [1997] II-1, punto 57; causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 95. Cfr. anche la causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 113, dove un impegno non registrato per iscritto, convenuto tra uno Stato membro e un paese terzo fuori del quadro della politica commerciale comune, è stato ritenuto insufficiente per determinare che la condotta lamentata fosse cessata.

(47)  Cfr. a tale riguardo causa T-110/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [1998] II-3605, punto 57, confermata nella causa 449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [2001] I-3875, punti 44-47.

(48)  Cfr. a tale riguardo causa C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [2001] I-3875, punto 37.

(49)  Cfr. a tale riguardo la causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. [1994] II-549, punti 64-65.

(50)  Causa 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commissione, Racc. [1985] 1105, punti 21-24; causa T-198/98, Micro Leader Business/Commissione, Racc. [1999] II-3989, punti 32-39.

(51)  Cfr. a tale riguardo causa T-319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN)/Commissione, non ancora pubblicata in Racc. [2003], punto 43.

(52)  Numerose indicazioni si trovano sul sito web dell'Autorità all'indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/

(53)  Come stabilito all'articolo 58 dell'accordo SEE e nel protocollo 23 dello stesso, l'Autorità e la Commissione devono cooperare, fra l'altro, affinché l'accordo SEE sia attuato, applicato e interpretato in modo uniforme. Sebbene le decisioni e le lettere di orientamento informali della Commissione non siano vincolanti per l'Autorità, l'Autorità in questo modo si sforzerà di tenere in debito conto la prassi consolidata della Commissione.

(54)  Comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

(55)  Comunicazione dell'Autorità relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (de minimis), GU C 67 del 20.3.2003, pag. 20, e supplemento SEE della GU n. 15 del 20.3.2003, pag. 11.

(56)  Comunicazione dell'Autorità — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

(57)  Cfr. a tale riguardo causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. [1983] 3045, punto 19; causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc.[1992] II-2223, punto 79.

(58)  Cfr. a tale riguardo causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. [1990] II-367, punti 45-47; causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 29.

(59)  Cfr. a tale riguardo causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(60)  Cause riunite 142 e 156/84, British American Tobacco Company Ltd e R. J. Reynolds Industries, Inc./Commissione, Racc. [1987] 249, punti 19/20.

(61)  Cfr. a tale riguardo causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 37.

(62)  Cfr. a tale riguardo cause riunite T-213/95 e T-18/96, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK)/Commissione, Racc. [1997] 1739, punto 57.

(63)  Di «diligenza» del ricorrente parla il Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e a./Commissione, Racc. [1997] II-759, punto 75.

(64)  Cfr. articolo 6, paragrafo 2, del capitolo III.

(65)  Articolo 122 dell'accordo SEE, articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo sulla vigilanza e la Corte, articolo 28 del capitolo II e articoli 15 e 16 del capitolo III.

(66)  Cfr. articolo 27, paragrafo 2, del capitolo II.

(67)  Articolo 7, paragrafo 2, del capitolo III; cfr. al riguardo causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(68)  Secondo una giurisprudenza consolidata, cfr. causa E-2/94, Scottish Salmon Growers Association Limited/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione della Corte EFTA [1994-1995], pag. 59, causa E-4/97, Norwegian Bankers' Association/Autorità di vigilanza EFTA, relazione della Corte EFTA [1998], pag. 38, e nella Comunità fra gli altri causa T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM)/Commissione, Racc. [1995] II-147, punto 41.

(69)  Articolo 36, paragrafo 2, dell'accordo sulla vigilanza e la Corte. Cfr. per la Comunità causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. [1983] 3045.

(70)  Cfr. a tale riguardo causa T-575/93, Casper Koelman/Commissione, Racc.[1996] II-1, punti 41-43.

(71)  A seconda del caso, anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA possono essere nella posizione idonea per adottare provvedimenti provvisori.

(72)  Causa 145/83, Stanley George Adams/Commissione, Racc. [1985] 3539.


ALLEGATO

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V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/27


AIUTO DI STATO — GERMANIA

Aiuto di Stato C 24/07 (ex NN 71/06) — Aiuto di Stato a Flughafen Lübeck GmbH e Ryanair

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/07)

Con la lettera del 10 luglio 2007 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Direzione A — Affari generali

DM 28, 6/109

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

—   Descrizione degli aiuti nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento:

Il caso riguarda talune relazioni di affari che possono sollevare questioni rivelanti in materia di aiuti di Stato in relazione all'aeroporto di Lübeck Blankensee, di natura diversa a seconda delle parti interessate.

Eventuali aiuti di Stato a Flughafen Lübeck GmbH (il gestore dell'aeroporto) per la gestione dell'aeroporto: La città anseatica di Lubecca sembra aver finanziato la gestione dell'aeroporto mediante strumenti diversi, più precisamente un contratto di trasferimento delle perdite, un contratto di locazione favorevole e garanzie.

Eventuali aiuti di Stato a Flughafen Lübeck GmbH mediante finanziamento delle infrastrutture: Il Land dello Schleswig-Holstein, tramite la città anseatica di Lubecca, ha concesso finanziamenti a Flughafen Lübeck GmbH per taluni investimenti in infrastrutture all'aeroporto di Lubecca [in particolare la realizzazione di un Sistema di Atterraggio Strumentale di categoria II (ILS Cat II)].

Eventuali aiuti di Stato a Infratil nel contesto della privatizzazione di Flughafen Lübeck GmbH: Flughafen Lübeck GmbH è stato «privatizzato», poiché il 90 % delle sue quote è stato venduto dalla città anseatica di Lubecca a Infratil, un gestore di infrastrutture neozelandese.

Eventuali aiuti di Stato a Ryanair: I rapporti fra Flughafen Lübeck GmbH e la compagnia aerea a basso costo Ryanair hanno forse consentito a quest'ultima di beneficiare di aiuti di Stato sotto forma di tasse di atterraggio, tasse passeggeri o tasse combinate scorrette, e di un accordo in materia di commercializzazione.

—   Valutazione degli aiuti:

La Commissione è giunta alla conclusione che la privatizzazione di Flughafen Lübeck GmbH possa essere avvenuta in conformità degli orientamenti applicabili della Commissione e che non si sia quindi in presenza di aiuti di Stato. In questa fase, tuttavia, essa non può stabilire con certezza se il prezzo versato da Infratil era il prezzo di mercato.

La Commissione è giunta alla conclusione che le altre tre misure si configurano probabilmente come aiuti di Stato.

Compatibilità degli aiuti alla luce di questa base giuridica, con presentazione dei dubbi della Commissione e riferimenti precisi alle disposizioni specifiche dei pertinenti orientamenti/discipline

Gli aiuti al funzionamento concessi a Flughafen Lübeck GmbH sono stati valutati ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Al momento la Commissione nutre forti dubbi che essi possano essere considerati compatibili con il mercato comune in quanto non sembra essere applicabile alcuna delle eccezioni al divieto generale degli aiuti di Stato.

Gli aiuti agli investimenti concessi a Flughafen Lübeck GmbH potrebbero essere dichiarati compatibili sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e degli orientamenti della Commissione del 2005 per gli aiuti di Stato a favore degli aeroporti regionali, se sono soddisfatte tutte le condizioni ivi contenute. Le condizioni sono le seguenti:

la costruzione e il funzionamento dell'infrastruttura soddisfano un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità, ecc.),

l'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito,

l'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti di utilizzo a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti,

l'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio,

lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

In questa fase la Commissione nutre dubbi quanto al rispetto di alcuna di tali condizioni.

È improbabile che gli aiuti di Stato nel contesto di una privatizzazione siano compatibili con il mercato comune, se emergesse che il prezzo pagato di Infratil è stato inferiore al prezzo di mercato, in quanto non sembra applicarsi alcuno dei motivi di compatibilità.

Gli aiuti al funzionamento a favore di Ryanair potrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato comune se sono soddisfatte le condizioni stabilite per l'autorizzazione degli aiuti all'avviamento contenute negli orientamenti della Commissione del 2005 per gli aiuti di Stato a favore degli aeroporti regionali. La Commissione nutre dubbi quanto al rispetto delle condizioni seguenti:

Apertura di nuove rotte: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato alle nuove rotte.

Redditività e degressività: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato alle nuove rotte, né che esso sia degressivo.

Aiuto connesso ai costi di avviamento: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato ai costi di avviamento.

Pubblicità e non discriminazione: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia stato pubblicizzato e che sia disponibile su base non discriminatoria.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/29


AIUTO DI STATO — ROMANIA

Aiuto di stato C 40/07 (ex NN 48/07) — Privatizzazione di Mittal Steel Roman

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/08)

Con la lettera del 25 settembre 2007, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle misura di aiuto succitata.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Romania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

PROCEDIMENTO

Nel 2003, nell'ambito della privatizzazione di Mittal Steel Roman (MS Roman), la cui precedente ragione sociale era Petrotub, diverse autorità pubbliche hanno rinunciato a esigere crediti dall'azienda e le hanno concesso di rinegoziare i debiti contratti. Dopo l'adesione della Romania all'UE la Commissione ha chiesto informazioni in merito a queste rinunce e rinegoziazioni dei debiti, informazioni che la Romania ha inviato in data 8 marzo 2007, 13 marzo 2007, 14 giugno 2007 e 5 luglio 2007.

DESCRIZIONE

MS Roman è un produttore di ghisa e tubi di acciaio con sede a Roman, Romania. L'azienda rientra nella definizione dell'industria siderurgica di cui all'allegato B della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento». La società è stata privatizzata nel 2003 e ceduta a LNM Holdings N.V., attualmente Mittal Steel. Nel quadro della privatizzazione il bilancio della previdenza sociale, il fondo di disoccupazione, il fondo sanitario nazionale e l'Autorità per la privatizzazione e la gestione delle partecipazioni statali o APAPS (Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participațiilor Statului, oggi denominata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului — «Autorità per il recupero delle attività di Stato», AVAS), proprietaria di Petrotub prima che quest'ultima venisse privatizzata, hanno accettato di rinunciare alla riscossione di debiti insoluti dell'azienda per un ammontare di circa 931,47 Mrd ROL (24,39 Mio EUR) e le hanno accordato inoltre la rinegoziazione di debiti insoluti per un importo di 20 Mio ROL (0,52 Mio EUR). Le autorità rumene sostengono che lo Stato ha tratto maggiore vantaggio dalla privatizzazione che non dalla liquidazione della società e che ha agito come un operatore economico privato quando ha rinunciato ai debiti insoluti e ne ha accordato la rinegoziazione. La Romania conclude pertanto che le rinunce e la rinegoziazione sopra descritti non costituiscono un aiuto di Stato.

VALUTAZIONE

Benché questo eventuale aiuto sia stato accordato prima dell'adesione della Romania all'UE, la valutazione di tale aiuto potenziale rientra tra le competenze della Commissione in virtù delle disposizioni specifiche di cui all'allegato VII del protocollo dell'Atto di adesione relativo agli aiuti all'industria siderurgica.

La Commissione dubita che la rinuncia a esigere i crediti concessi da enti pubblici e la rinegoziazione di debiti pubblici non costituiscano un aiuto di Stato. In primo luogo, la Commissione dubita che i pagamenti a vari creditori pubblici e all'APAPS siano cumulabili, ma ritiene invece che la posizione di ciascun creditore debba essere considerata separatamente. Con questo metodo, sembra che, per i singoli creditori e per l'APAPS, il fallimento e la liquidazione dell'azienda sarebbero risultati più vantaggiosi rispetto alla privatizzazione.

In secondo luogo, anche qualora la Commissione ritenesse che la posizione dei creditori pubblici e quella dell'APAPS (in qualità di azionista dell'azienda) possano essere valutate assieme, permangono dubbi circa il fatto che la privatizzazione abbia rappresentato la soluzione migliore. Nel calcolo dei costi di un'ipotetica liquidazione le autorità rumene includono i costi sostenuti dallo Stato sotto forma di pagamenti versati a titolo di una garanzia statale che era stata concessa a Petrotub nel 1998. Tuttavia, nel valutare se lo Stato abbia agito o no come un operatore economico privato, occorre distinguere tra gli obblighi cui dovrebbe far fronte un operatore privato in una situazione analoga e gli obblighi che incombono allo Stato in quanto autorità pubblica. Poiché apparentemente la garanzia pubblica è stata concessa dallo Stato nella sua qualità di autorità pubblica, tutti i pagamenti versati a titolo di tale garanzia non possono rientrare nel calcolo dei costi di un'ipotetica liquidazione. Se si escludono pertanto dal calcolo questi pagamenti, risulta che lo Stato avrebbe tratto maggiore vantaggio da una procedura di fallimento che non da una privatizzazione.

TESTO DELLA LETTERA

«Comisia dorește să informeze România că, în urma examinării informațiilor furnizate de autoritățile dumneavoastră privind ajutorul menționat anterior, a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURĂ

(1)

La 2 februarie 2007, Comisia a solicitat informații referitoare la scutirile de la plata datoriilor și reeșalonarea acestora acordate întreprinderii Mittal Steel Roman (denumită în continuare «MS Roman»), fostă Petrotub, în contextul privatizării acesteia. România a furnizat informații prin intermediul unei scrisori din data de 8 martie 2007, înregistrată la aceeași dată și al unei alte scrisori din data de 9 martie 2007, înregistrată la data de 13 martie 2007. Comisia a solicitat informații suplimentare la 1 iunie 2007, pe care România le-a furnizat prin intermediul unei scrisori din data de 14 iunie 2007, înregistrată la aceeași dată și al unei alte scrisori din data de 5 iulie 2007, înregistrată la aceeași dată. Au fost organizate două reuniuni cu autoritățile române și reprezentanții societății, care au avut loc la 2 mai 2007 și, respectiv, 12 iulie 2007.

II.   DESCRIERE

2.1.   Întreprinderea vizată

(2)

MS Roman este o întreprindere producătoare de tuburi turnate din fontă și oțel, localizată în Roman, România. Aceasta aparține societății Mittal Steel și produce diverse tipuri de oțeluri carbon si slab aliate, fără sudură. Produsele societății sunt utilizate în industria petrolului și a gazelor naturale, în industria energiei nucleare și a celei pe bază de combustibili fosili, în industria producătoare de mașini și în industria construcțiilor civile. În conformitate cu informațiile prezentate pe site-ul internet al societății Mittal Steel, MS Roman are o capacitate anuală de producție de 500 000 de tone și aproximativ 3 100 de angajați.

(3)

De la data expirării Tratatului CECO la 23 iulie 2002, MS Roman aparține industriei oțelului, astfel cum este definită în anexa B la Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiții (1).

2.2.   Privatizarea

(4)

MS Roman a fost preluată în 2003 de societatea LNM Holdings N.V. (denumită în continuare «LNM»), numită ulterior Mittal Steel și în prezent Arcelor Mittal. Înaintea preluării de către LNM, statul era acționarul majoritar al societății, deținând aproximativ 70 % din acțiunile acesteia, numele societății fiind la acea vreme Petrotub. Privatizarea a fost efectuată pe baza unei proceduri de licitație, la care agenția română de privatizare APAPS (Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului) (2) a invitat câțiva posibili ofertanți să depună oferte. Conform informațiilor furnizate de România, APAPS a vândut societatea ofertantului care a propus condițiile cele mai avantajoase, și anume LNM. La momentul privatizării, Petrotub se afla într-o situație financiară dificilă. Cifra de afaceri a societății a scăzut de la 4 645 miliarde ROL (122 milioane EUR) în 2002 la 2 695 miliarde ROL (71 milioane EUR) (3) în 2003, iar cifra pierderilor a crescut de la 35 miliarde ROL (1 milion EUR) în 2002 la 1 235 miliarde ROL (32 milioane EUR) în 2003.

(5)

Acordul de vânzare-cumpărare pentru privatizare a fost semnat la data de 28 octombrie 2003. Transferul de acțiuni a avut loc la data de 14 ianuarie 2004. Prețul de achiziție a fost de 6 milioane USD și a fost achitat în două tranșe la data de 8 ianuarie 2004 și, respectiv, 14 iulie 2005.

2.3.   Posibil ajutor de stat în contextul privatizării

(6)

În contextul privatizării, câteva autorități publice au acceptat să acorde scutirea de la plata anumitor datorii sau să reeșaloneze plata acestora. Aceste măsuri au făcut parte integrantă din acordul de vânzare-cumpărare. Conform informațiilor furnizate de România la data de 8 martie 2007, au fost acordate societății în contextul privatizării următoarele măsuri:

Bugetul asigurărilor sociale: scutirea de la plata datoriilor restante la data de 31 decembrie 2002, în valoare de 201,24 miliarde ROL (5,27 milioane EUR); scutirea de la plata dobânzilor și penalităților pentru datoriile restante la data de 31 decembrie 2002 și acumulate până la momentul transferului de acțiuni de la data de 14 ianuarie 2004, în valoare de 583,09 milioane ROL (15,27 milioane EUR).

APAPS: scutirea de la plata datoriilor reprezentând dividende, despăgubiri și fonduri de restructurare în valoare de 46,79 miliarde ROL (1,23 milioane EUR).

Fondul național de asigurări sociale de sănătate: reeșalonarea plăților pentru datoriile restante în valoare de 20,00 miliarde ROL (0,52 milioane EUR); scutirea de la plata creșterilor și penalităților pentru datoriile restante la fondul național de asigurări sociale de sănătate, în valoare de 100,34 miliarde ROL (2,63 milioane EUR).

(7)

În total, urma ca datoriile publice în valoare de aproximativ 931,47 miliarde ROL (24,39 milioane EUR) să fie scutite de la plată, iar plata datoriilor restante în valoare de 20,00 milioane ROL (0,52 milioane EUR) urma să fie reeșalonată. Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de România, nu a fost încheiat până în prezent între societate și fondul național de asigurări sociale de sănătate niciun acord de reeșalonare a plăților. Celelalte scutiri au fost înscrise în evidențele contabile ale societății la data de 31 decembrie 2003.

(8)

România a înaintat un raport elaborat de un consultant extern pentru a demonstra faptul că scutirile de la plata datoriilor și reeșalonarea plății acestora acordate de autoritățile publice în contextul privatizării nu au reprezentat un ajutor de stat. Raportul este elaborat pe baza evaluării societății de la data de 20 septembrie 2003, adică pe baza datelor celor mai recente disponibile înaintea semnării acordului de vânzare-cumpărare în octombrie 2003. Informațiile privind valoarea scutirilor de la plata datoriilor și a reeșalonărilor plății acestora cuprinse în acest raport variază în anumite privințe față de informațiile furnizate de România la 8 martie 2007.

(9)

Conform raportului elaborat de consultant, au fost acordate măsurile următoare:

Fondul național de asigurări sociale de sănătate (capital și penalități de întârziere a plăților): scutire de la plata datoriilor în valoare de 746,94 miliarde ROL (19,56 milioane EUR) și reeșalonarea plăților în valoare de 1,89 miliarde ROL (0,05 milioane EUR). O sumă restantă de 4,21 miliarde ROL (0,11 milioane EUR) urma să fie plătită de către noul proprietar, fără reeșalonarea plății.

Fondul de șomaj (capital și penalități de întârziere a plăților): scutire de la plata sumei de 23,51 miliarde ROL (0,62 milioane EUR) și reeșalonarea plăților în valoare de 4,27 milioane ROL (112 EUR). O sumă restantă de 69,62 milioane ROL (1 823 EUR) urma să fie plătită de către noul proprietar, fără reeșalonarea plății.

Fondul național de asigurări sociale de sănătate: nu a fost acordată nicio scutire de la plata datoriilor, dar a fost stabilită plata sumei restante de 95,16 miliarde ROL (2,49 milioane EUR) de către noul proprietar.

APAPS: scutirea de la plata tuturor datoriilor restante (dividende, penalități și fonduri de restructurare) în valoare de 47,14 miliarde ROL (1,23 milioane EUR).

(10)

Conform raportului, în baza acordului de vânzare-cumpărare și în conformitate cu legislația în vigoare, APAPS și Ministerul Finanțelor Publice au emis un Ordin comun prin care sunt acordate aceste scutiri.

(11)

Sumele care au făcut obiectul scutirilor acordate de la bugetul asigurărilor sociale și de APAPS, astfel cum sunt prezentate în raportul consultantului, corespund mai mult sau mai puțin cu cele prezentate de România în scrisoarea din 8 martie 2007. Cu toate acestea, scutirile acordate de fondul de șomaj nu sunt menționate de România în scrisoarea trimisă. De asemenea, în raportul consultantului se presupune că nu au fost acordate scutiri de fondul național de asigurări sociale de sănătate, fapt care se pare că este în contradicție cu informațiile furnizate de România în scrisoarea din 8 martie 2007.

III.   EVALUARE

3.1.   Legislația aplicabilă

(12)

Anexa VII la Protocolul Tratatului de aderare a României conține măsuri de tranziție pentru România referitoare la procesul de restructurare a industriei oțelului. Conform punctului 1 din apendicele B la anexa VII, ajutoarele de stat acordate de România în scopul restructurării anumitor sectoare ale industriei oțelului din România în perioada 1993-2004 trebuie să fie considerate compatibile cu piața comună cu condiția ca, printre altele, să fie îndeplinite cerințele stabilite în anexa respectivă.

(13)

Conform punctului 2 din apendicele B la anexa VII, ajutorul pentru restructurare poate fi acordat numai societăților incluse pe lista din apendicele A, partea 1. România a selectat șase societăți pentru a fi incluse pe lista respectivă, iar MS Roman nu se afla printre acestea.

(14)

Punctul 6 din apendicele B la anexa VII interzice acordarea oricărui tip de ajutor de stat pentru restructurare societăților care nu sunt incluse pe lista din apendicele A, partea 1, precum și a oricărui alt ajutor care nu este considerat a fi compatibil cu normele privind ajutorul de stat comunitar. În acest scop, punctul 17 conferă Comisiei puterea de a adopta măsurile necesare, solicitând societății în cauză să ramburseze orice ajutor acordat prin încălcarea termenilor stabiliți în aceste dispoziții și în apendicele A, în cazul în care procesul de monitorizare demonstrează faptul că România a acordat ajutoare de stat suplimentare incompatibile cu piața comună vreunei societăți producătoare de oțel.

(15)

Prin urmare, deoarece articolele 87 și 88 nu se aplică, în mod normal, în cazul ajutoarelor de stat acordate înaintea momentului aderării, dispozițiile din apendicele B la anexa VII extind controlul privind ajutoarele de stat efectuat în temeiul Tratatului CE asupra oricărui ajutor acordat pentru restructurarea industriei oțelului din România în perioada 1993-2008.

(16)

Decizia poate fi adoptată după aderarea României în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE deoarece, în absența unor dispoziții specifice în cadrul apendicelui B la anexa VII, se aplică normele și principiile generale. Ulterior, se aplică, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 (în prezent, articolul 88).

3.2.   Ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE

(17)

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din tratat, cu excepția derogărilor prevăzute de tratatul menționat, sunt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

3.2.1.   Favorizarea unei anumite întreprinderi

(i)   Scutirea de la plata datoriilor publice

(18)

Ștergerea datoriilor de către autoritățile publice conferă un avantaj economic, deoarece autoritățile publice acceptă să renunțe la veniturile respective. Din acest motiv, astfel de măsuri pot fi considerate drept ajutoare. Cu toate acestea, o intervenție a statului reprezintă un ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE numai dacă întreprinderii care beneficiază de ajutorul respectiv i se acordă un avantaj pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață. Din acest motiv, trebuie efectuată o evaluare prin care să se stabilească dacă un agent economic din cadrul economiei de piață ar fi acordat aceleași scutiri precum cele acordate de autoritățile publice. Pentru a decide dacă scutirea de la plata datoriilor ar reprezenta opțiunea cea mai adecvată din punct de vedere economic, un agent economic privat ar compara rezultatul financiar obținut în eventualitatea acordării scutirilor cu rezultatul care ar putea fi obținut în cazul adoptării unor scenarii alternative și ar alege opțiunea cea mai avantajoasă.

(19)

România afirmă că scutirile acordate societății MS Roman în contextul privatizării nu reprezintă un ajutor de stat. În acest sens, România afirmă că privatizarea prin acordarea scutirilor de la plata datoriilor a fost considerată a fi mai avantajoasă de către autoritățile române decât orice alt scenariu posibil. Astfel, autoritățile române au acționat în același mod în care ar fi acționat agenții economici din cadrul economiei de piață.

(20)

Pentru a demonstra faptul că privatizarea a reprezentat soluția cea mai avantajoasă pentru stat, România a furnizat un raport elaborat de către un consultant extern. Conform acestui raport, singurele scenarii alternative la privatizarea prin scutirea de la plata datoriilor au fost declararea falimentului societății și vinderea ulterioară a acesteia ca unitate funcțională (scenariu de faliment I) sau lichidarea societății, activele acesteia fiind vândute în mod individual (scenariu de faliment II).

(21)

Raportul a calculat rezultatul fiecăruia dintre aceste scenarii și implicațiile acestora pentru creditorii publici și pentru acționarul APAPS. Scenariul de privatizare reflectă condițiile care au fost agreate în cadrul acordului de vânzare-cumpărare. Scenariul de faliment I presupune inițierea procedurilor de recuperare și de declarare a insolvabilității societății și vinderea activelor societății ca unitate funcțională de către mandatar, sub supravegherea judecătorului sindic. Scenariul de faliment II presupune inițierea procedurilor de recuperare și de declarare a insolvabilității societății și vinderea individuală a activelor societății de-a lungul unei perioade de cinci ani de către mandatar, sub supravegherea judecătorului sindic.

(22)

Rezultatele fiecăruia dintre scenariile respective, astfel cum sunt calculate în raport, sunt prezentate mai jos:

În mii de ROL

Privatizare

Scenariu de faliment I

Scenariu de faliment II

Plăți în cadrul unei garanții de stat

0

[– 570 000 000-1 145 000 000] (4)

[– 570 000 000-954 000 000]

Bugetul asigurărilor sociale

[sume indexate]

[2]

[213]

[243]

Fondul de șomaj

[sume indexate]

[0,02]

[6]

[7]

Fondul de asigurări sociale de sănătate

[sume indexate]

[31]

[26]

[30]

APAPS

0

0

0

Preț de achiziție

200 646 000

nu se aplică

nu se aplică

TOTAL instituții de stat

[sume indexate]

[100]

[12]

[65]

TOTAL instituții de stat

(în EUR) [sume indexate]

[100]

[12]

[65]

TOTAL instituții de stat fără garanția de stat

[sume indexate]

[100]

[243]

[282]

TOTAL instituții de stat fără garanția de stat

(în EUR) [sume indexate]

[100]

[243]

[282]

(23)

Primul rând face referire la plățile cu care statul român s-ar confrunta în cazul unui faliment. Aceste plăți rezultă din garanția de stat acordată Petrotub în 1998 de către Ministerul Finanțelor din România pentru un credit acordat de KfW. Potrivit autorităților române, în cazul unui faliment, garanția de stat ar fi preluată de KfW, iar Ministerul Finanțelor ar trebui să plătească [570 miliarde-1 145 miliarde ROL (15-30 milioane EUR)] (scenariul de faliment I) sau [570 miliarde-954 miliarde ROL (15-25 milioane EUR) (scenariul de faliment II) (5). În raport se presupune că în scenariul privatizării, societatea ar continua să ramburseze creditul KfW și garanția de stat nu ar fi preluată. Așadar, pentru statul român nu ar exista plăți în cadrul garanției de stat din scenariul de privatizare.

(24)

Rândurile doi-cinci indică sumele pe care creditorii în cauză, respectiv bugetul asigurărilor de stat, fondul de șomaj, fondul național de asigurări sociale de sănătate și APAPS le-ar putea recupera în diferitele scenarii. Se poate remarca faptul că niciun creditor nu ar putea recupera întreaga sumă solicitată în cererile lor din niciunul din cele două scenarii de faliment.

(25)

Rândul șase indică prețul de achiziție pe care APAPS l-ar obține în scenariul privatizării. În scenariile de faliment, APAPS nu ar obține acest preț de achiziție.

(26)

Consultantul cumulează sumele care urmează să fie recuperate de creditorii publici și autoritățile statului, precum și suma care urmează să fie plătită de Ministerul Finanțelor în cadrul garanției de stat pentru a obține plata totală către stat. Consultantul concluzionează că în cazul privatizării instituțiile statului ar încasa [indexat 100] ROL, inclusiv prețul de achiziție, în timp ce în cazul declarării falimentului și al vinderii societății ca unitate funcțională instituțiile statului ar încasa doar [indexat 12] ROL, și respectiv, [indexat 65] ROL în cazul declarării falimentului și al vinderii individualea activelor acesteia. Astfel, România concluzionează că scenariul de privatizare a fost cel mai avantajos.

Evaluarea individuală a diferiților creditori

(27)

Comisia își exprimă unele îndoieli cu privire la calculele prezentate de România. În primul rând, în conformitate cu hotărârea emisă în cauza Hamsa (6), creanțele diferiților creditori publici și ale altor instituții ale statului nu pot fi cumulate, ci trebuie să fie tratate în mod separat. Fiecare creditor, precum și APAPS, care este atât investitor cât și acționar și creditor, trebuie să decidă asupra sumei care va fi primită în cadrul scenariului de privatizare, pe de o parte, și suma pe care se așteaptă să o poată recupera în urma declarării falimentului societății și a lichidării acesteia.

(28)

În conformitate cu informațiile incluse în raport, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și fondul de șomaj ar trebui să recupereze sume mai mari în cazul declarării falimentului societății decât în cazul privatizării acesteia. Astfel, se pare că scenariul falimentului ar fi fost mai avantajos pentru acestea, iar decizia adoptată de acordare a scutirilor nu corespunde deciziei pe care ar fi luat-o un creditor privat.

(29)

În ceea ce privește fondul de asigurări sociale de sănătate, din informațiile furnizate nu reiese în mod clar dacă a fost acordată sau nu scutirea de la plata datoriilor. În raport se presupune faptul că au fost acordate scutiri, în timp ce, conform scrisorii trimise de România la 8 martie 2007, fondul de asigurări sociale de sănătate a acceptat să acorde scutirea de la plata a [70-130] miliarde ROL ([1,8-3,4] milioane EUR).

(30)

Cu toate acestea, consultantul calculează rezultatul pentru fondul național de asigurări sociale de sănătate în cadrul celor două scenarii de faliment. Raportul concluzionează că fondul național de asigurări sociale de sănătate ar obține [indexat 26] ROL în cadrul scenariului de faliment I și [indexat 30] ROL în cadrul scenariului de faliment II. În cazul în care s-a aplicat scutirea de la plata datoriilor, astfel cum s-a arătat în scrisoarea transmisă de România la 8 martie 2007, se pare că fondul național de asigurări sociale de sănătate ar fi obținut plăți mai mari în cazul falimentului decât în cazul privatizării, când nu ar fi primit nimic. Așadar, scutirile, în cazul în care ar fi puse în aplicare, nu vor fi conforme comportamentului unui creditor privat.

(31)

În ceea ce privește APAPS, situația sa este diferită de a celorlalți creditori, deoarece APAPS este, de asemenea, proprietarul societății. APAPS a avut datorii restante din dividende, penalități și fonduri de restructurare. Conform consultantului, în cazul falimentului, APAPS nu ar putea recupera niciuna din aceste sume. Acest rezultat extrem de nefavorabil din faliment, care diferă de rezultatul pentru ceilalți creditori publici care cel puțin recuperează ceva, este provocat de faptul că bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj și fondul național de asigurări sociale de sănătate sunt trecute în cea de-a doua categorie a creditorilor, cărora urmează să li se dea curs din sumele rămase din veniturile nete după plata creditorilor de prim rang (creditori cu credite garantate), în timp ce solicitările formulate de APAPS se înscriu în cea de-a cincea categorie care reprezintă creanțele acționarilor. Această categorie va fi abordată doar după ce ceilalți creditori au fost plătiți.

(32)

Comisia are îndoieli cu privire la faptul că clasificarea cererilor APAPS în cea de-a cincea categorie este justificată, în special în ceea ce privește fondurile de restructurare. Comisia nu deține informații cu privire la originea acestei datorii și prin urmare are îndoieli referitoare la faptul că aceasta reprezintă o creanță a unui acționar. În cazul în care cererea ar fi clasificată în aceeași categorie cu solicitările bugetare, APAPS ar putea recupera cel puțin partea datoriei în caz de faliment.

(33)

S-ar putea susține faptul că, chiar dacă ar fi cazul și APAPS ar urma să recupereze mai mult din cererile sale privind falimentul decât s-a presupus de către consultant, privatizarea ar reprezenta în continuare soluția cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pentru APAPS, deoarece pentru orice soluționare a cererilor sale ar primi, în plus, prețul de achiziționare de 20,06 miliarde ROL.

(34)

Cu toate acestea, în această etapă, Comisia are îndoieli cu privire la plățile din prețul de achiziționare pe care l-a primit APAPS, iar sumele pe care APAPS le-ar recupera din cererile sale către societate pot fi cumulate pentru a fi comparate cu rezultatul diferitelor scenarii. Trebuie făcută diferența între obligațiile asumate de APAPS în calitate de acționar al societății și obligațiile sale ca autoritate a statului. Astfel cum s-a menționat anterior, Comisia nu deține informații cu privire la condițiile în care au fost acordate fondurile de restructurare. deoarece se pare că îndoielile Comisiei privind faptul că fondurile au fost acordate în condiții pe care un acționar privat le-ar fi furnizat, par total nefondate. Comisia nu deține niciun fel de informații nici în ceea ce privește originea datoriilor numite dividende și penalități, astfel încât aceasta nu se află în poziția de a evalua dacă acumularea acestor datorii a corespuns atitudinii unui agent economic din cadrul economiei de piață.

(35)

Prin urmare, Comisia are îndoieli că APAPS a acționat în calitate de acționar privat în acumularea de dividende și penalități și în furnizarea fondurilor de restructurare. Prin urmare, în compararea rezultatului APAPS în diferite scenarii, suma de recuperat pentru dividende, penalizări și fonduri de restructurare, care este posibil să nu fi fost oferite de APAPS în calitatea sa de acționar, ci în calitate de autoritate publică, precum și prețul de achiziționare obținut de APAPS în calitate de acționar, nu au putut fi cumulate.

Îndoieli cu privire la calcularea rezultatului în urma falimentului

(36)

În al doilea rând, chiar dacă s-ar accepta că creditorii publici și APAPS în calitate de acționar pot fi considerați împreună, Comisia are încă îndoieli cu privire la calculele prezentate. Aceste îndoieli privesc calcularea rezultatului pentru instituțiile statului în cazul unui faliment al societății și al lichidării acesteia.

(37)

Astfel cum a fost deja menționat anterior, în costurile de lichidare, consultantul a luat în considerare costurile pentru stat sub forma plăților în cadrul unei garanții de stat oferită Petrotub în 1998. România susține că această garanție a fost o obligație validă introdusă de stat în calitate de acționar. În cazul unui faliment, garanția ar fi invocată astfel încât statul s-ar confrunta cu plăți de [570 miliarde-1 145 miliarde ROL (15-30 milioane EUR)] (scenariul de faliment I) sau [570 miliarde-954 miliarde ROL (15-25 milioane EUR) (scenariul de faliment II).

(38)

În conformitate cu jurisprudența (7), pentru evaluarea capacității creditorilor și a agenției de privatizare APAPS în calitate de acționar de a recupera o sumă mai mare din privatizare decât din scenariul de faliment, numai obligațiile cu care s-ar confrunta un acționar privat într-o situație similară, precum și statul pot fi luate în considerare pentru calcularea scenariului de faliment. Prin urmare, trebuie realizată o distincție între obligațiile pe care trebuie să și le asume statul în calitate de proprietar al capitalului de acțiuni al unei societăți și obligațiile în calitate de autoritate publică (8). Astfel, trebuie evaluat dacă statul a oferit garanție în calitatea sa de acționar al societății, respectiv în condiții care ar fi fost acceptabile și pentru un acționar privat, astfel cum s-a solicitatde către România, sau în calitatea sa de organ public.

(39)

În această etapă, Comisia consideră că statul nu a acționat în calitate de investitor în economia de piață atunci când a oferit garanția. Garanția de stat a fost oferită de către Ministerul Finanțelor pentru un împrumut de investiții de [15-25 milioane EUR] de către banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), până în 2011. La momentul acordării garanției, APAPS era acționarul majoritar al societății. Prin urmare, Comisia menționează că Ministerul Finanțelor, care a acordat garanția, nu era proprietarul societății, împrejurare care a pus la îndoială faptul că garanția era oferită de minister în calitatea sa de acționar.

(40)

De asemenea, Comisia a menționat că pentru același credit, o garantare a creditului la export a fost oferită de Germania. Conform explicațiilor oferite de România cu privire la relația dintre garanția statului, garantarea dreptului la export și creditul KfW, KfW a dorit să obțină garantarea creditului la export din partea Germaniei pentru împrumutul de [15-25 milioane EUR]. Pentru a obține garantarea acestui credit la export din partea Germaniei, KfW a trebuit să solicite o garanție suverană din partea țării de origine a importatorului. În cazul de față, garanția suverană putea fi acordată numai de către Ministerul Finanțelor din România.

(41)

Faptul că agenția germană de credit la export a solicitat în mod expres o garanție din partea statului, demonstrează în mod clar că statul nu a acționat în calitate de acționar atunci când a oferit garanția, deoarece niciun alt acționar privat nu ar fi putut să o furnizeze.

(42)

În plus, în același timp cu acordarea creditului garantat de stat, KfW a acordat un al doilea credit în valoare de [1-10 milioane EUR] care a fost asigurat de o garanție din partea băncii române BCR. Această garanție poate fi utilizată ca o comparație pentru a evalua dacă condițiile garanției de stat au fost conform pieței.

(43)

Comisia menționează că garanția statului a fost acordată cu un risc mai scăzut decât garanția BCR. Statul a perceput o taxă unică de 4 % pentru garanție, plus o taxă anuală de 0,45 % pentru suma restantă, în timp ce BCR a perceput un comision de 4 % pe an. Garanția statului a avut, de asemenea, o durată mai mare și a fost mai puțin asigurată. Astfel, se pare că statul a acordat garanția în condiții pe care niciun operator privat nu le-ar fi acceptat.

(44)

România susține că situația statului în calitate de acționar al Petrotub care oferă garanția a fost diferită de poziția BCR în calitate de unul din principalii creditori ai societății, care nu a avut un avantaj comercial din acordarea acestei garanții societății, altul decât prima de risc. Acest aspect ar putea justifica o primă de risc mai scăzută pentru stat, deoarece statul ar determina alte avantaje comerciale, de exemplu, sub forma unei performanțe îmbunătățite a societății.

(45)

Comisia nu este de această părere. La momentul acordării de către stat a garanției, statul era principalul acționar al societății (aproximativ 70 % din acțiuni), dar nu unicul acționar. Orice avantaj suplimentar datorat unei performanțe îmbunătățite nu poate fi acordat în întregime de stat, de acesta beneficiind și ceilalți acționari. Această situație nu ar fi acceptată de niciun acționar privat.

(46)

Prin urmare, în această etapă, Comisia concluzionează că statul nu a acționat în calitate de investitor privat când a acordat garanția. Prin urmare, plățile potențiale din cadrul garanției statului nu pot fi luate în considerare în calcularea costurilor de lichidare.

(47)

În cazul în care aceste plăți potențiale sunt excluse din calculele prezentate de România, ambele scenarii de faliment ar fi fost mult mai avantajoase pentru stat decât scenariul privatizării, astfel cum reiese din tabelul 1 de mai sus. În cazul privatizării, instituțiile statului primesc [indexat 100] ROL, în timp ce în cazul falimentului I ar primi [indexat 243] ROL, iar în varianta de faliment II ar primi [indexat 282] ROL. Prin urmare, un agent economic din cadrul economiei de piață a decis să conducă societatea la faliment în schimbul privatizării, în condițiile date incluzând și scutirile de la plata datoriilor.

(48)

Prin urmare, concluziile preliminare ale Comisiei privind scutirea de la plata datoriilor acordată de bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj, fondul național de asigurări sociale de sănătate și APAPS nu au fost conforme pieței, oferind în schimb un avantaj selectiv societății.

(ii)   Reeșalonarea datoriilor publice

(49)

Referitor la reeșalonarea datoriilor, nu au fost furnizate niciun fel de informații potrivit cărora acestea ar fi în conformitate cu atitudinea unui agent economic din cadrul economiei de piață și acest aspect nu a fost abordat în raportul consultantului. Prin urmare, Comisia consideră că eventuala reeșalonare a datoriilor de către bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj și fondul național de asigurări sociale de sănătate ar fi putut acorda un avantaj selectiv întreprinderii Roman.

3.2.2.   Alte condiții prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE

(50)

Măsurile au fost întreprinse de agenția română de privatizare APAPS, bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj și fondul național asigurări sociale de sănătate. Acestea rezultă astfel din resursele statului și sunt imputabile statului. Întreprinderea Roman produce țevi și tuburi din oțel. Având în vedere faptul că aceste produse sunt comercializate la scară largă în Uniunea Europeană, măsurile amenință să denatureze competitivitatea și să afecteze comerțul între statele membre.

3.2.3.   Concluzie asupra articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE

(51)

Astfel, în această etapă, Comisia concluzionează că scutirile de la plata datoriilor și reeșalonarea constituie ajutor, iar compatibilitatea măsurilor trebuie evaluată în consecință.

3.3.   Derogare în cadrul articolului 87 alineatele (2) și (3) din Tratatul CE

(52)

Articolul 87 alineatele (2) și (3) din Tratatul CE prevăd scutiri de la incompatibilitatea generală, astfel cum este prevăzut la alineatul (1) al aceluiași articol. În această etapă, Comisia consideră că niciuna din scutiri nu poate fi aplicată în cazul de față.

(53)

În special, Comisia consideră că Liniile directoare în domeniul ajutorului de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (9) nu se aplică sectorului industriei oțelului și prin urmare, unei societăți care face parte din acest sector nu i se poate acorda niciun fel de sprijin în acest sens. De asemenea, Comisia consideră că orientările privind ajutorul regional la nivel național (10) nu se aplică industriei oțelului.

(54)

În această etapă, Comisia consideră că niciuna din liniile directoare și regulamentele comunitare, ca de exemplu pentru cercetare și dezvoltare, pentru mediu, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru ocuparea forței de muncă și formare sau pentru capitalul de risc nu se poate aplica prezentei măsuri.

IV.   DECIZIE

(55)

Astfel, în această etapă, Comisia concluzionează că scutirea de la plata datoriilor și reeșalonarea datoriei de către bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj, fondul național de asigurări sociale de sănătate și APAPS reprezintă ajutor de stat și consideră cu titlu preliminar că acestea nu îndeplinesc condițiile de compatibilitate cu piața comună.

Având în vedere considerațiile anterioare, Comisia, acționând conform procedurii prevăzute în articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE, solicită României să-și prezinte observațiile și să furnizeze toate informațiile necesare pentru evaluarea ajutorului, în termen de o lună de la data primirii acestei scrisori. În caz contrar, Comisia va adopta o decizie în funcție de informațiile pe care le deține. Comisia solicită autorităților dumneavoastră să transmită o copie a acestei scrisori, în cel mai scurt termen, potențialului beneficiar al ajutorului.

Comisia dorește să reamintească României că articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE are efect suspensiv și vă atrage atenția asupra articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, care prevede că orice ajutor de tip ilegal poate fi recuperat de la beneficiar.

Comisia informează România că va informa părțile interesate publicând această scrisoare, precum și un rezumat justificativ al acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea de Supraveghere a AELS prin transmiterea către aceasta a unei copii a acestei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să-și prezinte observațiile în termen de o lună de la data acestei publicări.»


(1)  JO C 70, 19.3.2002, p. 8.

(2)  În luna mai 2004, APAPS (Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului) și AVAB (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare) au fuzionat, rezultând astfel o nouă entitate — AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului).

(3)  Rata de schimb utilizată este de 38 185 ROL = 1 EUR care era rata de schimb oficială stabilită de Banca Națională a României la data de 30 septembrie 2003. România a utilizat această rată de schimb în datele furnizate.

(4)  Informațiile cuprinse între […] sunt informații cu caracter confidențial și reprezintă fie sumele indexate, fie marginile între care se situează sumele absolute.

(5)  Din raport nu reiese în mod clar din ce motiv plățile diferă în cele două scenarii de faliment.

(6)  Cauza T-152/99 HAMSA împotriva Comisiei, hotărârea Curții de Justiție din 11 iulie 2002.

(7)  A se vedea, de exemplu, cauza C-344/99 Germania v. Comisie (Gröditzer Stahlwerke), hotărârea Curții din 28 ianuarie 2003, alineatul (134); cauze conexe C-278/92, C-279/92 și C-280/92 Spania v. Comisie (Hytasa), hotărârea Curții din 14 septembrie 1994, alineatul (22).

(8)  A se vedea alineatul (134) din cauza C-344/99 (citat anterior).

(9)  A se vedea nota de subsol 5.

(10)  JO C 74, 10.3.1998, p. 9.


29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/38


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4910 — Motorola/Vertex Standard)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/09)

1.

In data 16 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Motorola Inc. («Motorola», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Vertex Standard («Vertex Standard», Giappone) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Motorola: tecnologie della comunicazione wireless e a banda larga e prodotti elettronici connessi,

per Vertex Standard: progettazione, fabbricazione e vendita di apparecchi ricetrasmittenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4910 — Motorola/Vertex Standard, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/39


AIUTO DI STATO — REGNO UNITO

Aiuto di Stato C 42/04 (ex N 350/04) — Regime di detrazioni per il rinnovo di locali commerciali e industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/10)

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato il 1o dicembre 2004 (1) relativamente alla misura succitata, prendendo nota del fatto che il Regno Unito ha ritirato la propria notifica il 23 aprile 2007.


(1)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 38.