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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 283/01 |
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Rettifiche |
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2007/C 283/84 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/1 |
(2007/C 283/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Ikea Wholesale Ltd/Commissioners of Customs & Excise
(Causa C-351/04) (1)
(Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan - Regolamento (CE) n. 2398/97 - Regolamento (CE) n. 1644/2001 - Regolamento (CE) n. 160/2002 - Regolamento (CE) n. 696/2002 - Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC - Effetti giuridici - Regolamento (CE) n. 1515/2001 - Retroattività - Rimborso dei dazi pagati)
(2007/C 283/02)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Ikea Wholesale Ltd
Convenuti: Commissioners of Customs & Excise
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 7 agosto 2001, n. 1644, recante modifica del regolamento n. 2398/97 e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India (GU L 219, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002 n. 160, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 2002, n. 696, che conferma il dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 (GU L 109, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio dell'Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell'inchiesta, il metodo dell'«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi. |
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2) |
Un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato illegittimo dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell'ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell'art. 236, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld
(Cause riunite C-208/06 e C-209/06) (1)
(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Videocamere)
(2007/C 283/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrenti: Medion AG (C-208/06), Canon Deutschland GmbH (C-209/06)
Convenuti: Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Hauptzollamt Krefeld (C-209/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsselford — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Sottovoci 8525 40 91 («camescopes» con i quali è possibile unicamente registrare i suoni e le immagini riprese dalla videocamera) e 8525 40 99 (altri) — Camescopes con i quali non è possibile, al momento della loro importazione, ricevere e registrare dati provenienti da altri apparecchi, ma dei quali è possibile attivare successivamente l'opzione «dv-in» nonostante che produttore e venditore non segnalino, né incoraggino tale possibilità
Dispositivo
Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263, (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, e (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello sdoganamento, ovvero se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un'agevole manipolazione dell'apparecchio da parte di un utente che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di un'attivazione successiva, è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all'attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera o dal microfono integrati sia attiva all'atto dello sdoganamento e, d'altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-4/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/110/CE - Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea - Mancata trasposizione entro il termine impartito)
(2007/C 283/04)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito dell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 10, n. 1, della detta direttiva. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
(1) GU C 42 del 24 febbraio 2007.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-5/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/109/CE - Cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Mancato recepimento nel termine impartito)
(2007/C 283/05)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condor-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-93/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE - Ambiente - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi - Mancato recepimento nel termine impartito)
(2007/C 283/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-115/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/27/CE - Specialità farmaceutiche - Medicinali ad uso umano - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2007/C 283/07)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 3 della detta direttiva. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
(1) GU C 95 del 28 aprile 2007.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/5 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-117/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/28/CE - Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano - Requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali - Mancata trasposizione entro il termine impartito)
(2007/C 283/08)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91, pag. 13)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 31, n. 1, della detta direttiva. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
(1) GU C 95 del 28 aprile 2007.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Mannheim (Germania) il 12 luglio 2007 — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz
(Causa C-321/07)
(2007/C 283/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgerichts Mannheim
Imputato nella causa principale
Karl Schwarz
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, contrariamente all'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439/CEE (1), sia possibile sul piano del diritto comunitario che un cittadino dell'Unione europea possa essere in possesso di una valida patente di guida nazionale nonché di un'ulteriore patente di guida di un altro Stato membro, entrambe ottenute anteriormente all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea; e, eventualmente, |
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2) |
se la revoca, avvenuta prima dell'entrata in vigore della Fahrerlaubnisverordnung 1o gennaio 1999 (regolamento tedesco 1o gennaio 1999, sulle patenti di guida), della seconda patente, nazionale, rilasciata posteriormente, per il reato di guida in stato di ebbrezza, implichi dal punto di vista giuridico che anche la validità della prima patente straniera, rilasciata anteriormente, non vada più riconosciuta a livello nazionale dopo l'adesione dello Stato membro straniero, anche qualora sia già scaduto il divieto nazionale [di rilascio di una nuova patente di guida]. |
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991).
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2007 — Nicole Hassett, Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited e MDU Services Limited contro Raymond Howard e Brian Davidson
(Causa C-372/07)
(2007/C 283/10)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court (Irlanda)
Parti
Ricorrenti: Nicole Hassett e Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited e MDU Services Limited
Convenuti: Raymond Howard e Brian Davidson
Questione pregiudiziale
Allorché dei medici costituiscono un'organizzazione di mutua difesa, sotto forma di una società assoggettata alle leggi di uno Stato membro, allo scopo di fornire assistenza e indennizzazione ai membri di questa che esercitano la loro attività professionale in tale o in un altro Stato membro, e allorché la prestazione di tale assistenza o indennizzazione dipende dall'adozione, in forma assolutamente discrezionale, di una decisione ad opera del Consiglio di amministrazione di tale società, conformemente allo statuto sociale, se il procedimento nel quale un medico, che esercita la propria attività in un altro Stato membro, impugna una decisione conforme a tali disposizioni, recante diniego di assistenza o di indennizzazione nei suoi confronti, in quanto tale decisione comporta la violazione da parte della società di diritti contrattuali o altri diritti del medico di cui trattasi, debba essere considerato un procedimento in materia di validità di una decisione di un organo della detta società, ai sensi dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), cosicché hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui ha sede la detta società.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) l'8 agosto 2007 — STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim
(Causa C-377/07)
(2007/C 283/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: STEKO Industriemontage GmbH
Convenuto: Finanzamt Speyer-Germersheim
Questione pregiudiziale
Se l'art. 56 CE osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il divieto di dedurre la riduzione degli utili riferiti alla partecipazione di una società di capitali in un'altra società di capitali entra in vigore prima per le partecipazioni estere che per le partecipazioni nazionali.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Germania), il 10 agosto 2007 — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg
(Causa C-383/07)
(2007/C 283/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: M-K Europa GmbH & Co. KG
Convenuta: Stadt Regensburg
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se per determinare se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 (1)«non [sia] ancora utilizzat[o] in misura significativa per il consumo umano nella Comunità» possa rilevare il fatto che in data 15 maggio 1997, poco prima dell'entrata in vigore del regolamento, il prodotto alimentare stesso è stato importato e reso disponibile in un ambito territoriale strettamente delimitato della Comunità (nella fattispecie: San Marino); |
|
2) |
Se un prodotto alimentare non sia più nuovo ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 258/97 qualora tutti gli ingredienti impiegati per la sua produzione siano già stati utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità; |
|
3) |
Se l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 258/97 debba essere interpretato restrittivamente nel senso che nella categoria dei «prodotti […] alimentari costituiti […] da alghe» non rientrano quei prodotti alimentari contenenti alghe già utilizzate per il consumo umano nella Comunità; |
|
4) |
Se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento n. 258/97 possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» quando la sua sicurezza sia stata comprovata solamente in ambiti territoriali extraeuropei (nella fattispecie: in Giappone); |
|
5) |
Se un prodotto alimentare possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» laddove sia stato realizzato con ingredienti aventi un uso alimentare sicuro storicamente comprovato e mediante un processo di produzione o di lavorazione generalmente utilizzato, quando non vi siano esperienze in merito alla combinazione tra gli ingredienti e il processo produttivo; |
|
6) |
Se dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 258/97, secondo cui «[s]e del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo» derivi per l'imprenditore, in caso di controversia, l'obbligo di sollecitare tale decisione e di attenderne l'esito. Se da questa disposizione e dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 si possano anche ricavare indicazioni in merito all'onere di argomentazione e all'onere materiale della prova. |
(1) GU L 43, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 13 agosto 2007 — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
(Causa C-384/07)
(2007/C 283/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wienstrom GmbH
Convenuta: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il disposto dell'art. 88, n. 3, ultima frase, CE imponga al giudice nazionale, alla luce del divieto di messa ad esecuzione previsto da tale disposizione, di rifiutare al beneficiario di aiuti — fondamentalmente legittimato in base al diritto nazionale al percepimento dei medesimi — l'erogazione di ulteriori aiuti, malgrado che, da un lato, la Commissione, pur deplorando la mancata notifica dell'aiuto, non abbia adottato né una decisione negativa ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, né una misura ai sensi dell'art. 14 di tale regolamento, e, dall'altro, non risulti in atti alcuna violazione dei diritti di terzi. |
|
2) |
Se il divieto di messa ad esecuzione di cui all'art. 88, n. 3, CE osti all'applicazione di una norma legislativa nazionale, nel caso in cui tale applicazione si fondi sul nuovo testo della legge in questione sulla base del quale la Commissione ha constatato la compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune, malgrado che, da un lato, tale misura riguardi periodi di tempo precedenti all'introduzione del nuovo testo legislativo suddetto e le modifiche determinanti ai fini della dichiarazione di compatibilità non fossero ancora applicabili a tale periodo di tempo, e, dall'altro, non risulti in atti alcuna violazione dei diritti di terzi. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 agosto 2007 — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA/Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA
(Causa C-386/07)
(2007/C 283/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA
Convenuti: Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato costituisca una misura di favore per gli appartenenti all'ordine professionale interessato, in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato; |
|
2) |
Se il divieto al giudice di non diminuire, nella liquidazione delle spese di causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci della tabella, in applicazione dell'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato si risolva in una misura di favore per gli appartenenti all'ordine professionale interessato, difformemente dai precetti degli artt. 81 e 10 del Trattato; |
|
3) |
Se l'obbligo di motivazione comunque previsto per la diminuzione degli onorari in misura inferiore al minimo, contraddetto dalla prassi del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione delle spese di causa sulla base di elementi eterogenei tratti dalle risultanze processuali e non dall'effettivo valore economico della controversia, non rappresenti una restrizione all'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito dal 7o «considerando» della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5/CE (1). |
(1) GU L 77, p. 36.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ancona (Italia) il 13 agosto 2007 — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata
(Causa C-387/07)
(2007/C 283/15)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Ancona
Parti nella causa principale
Ricorrenti: MI.VER Srl, Daniele Antonelli
Convenuta: Provincia di Macerata
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il concetto di «deposito temporaneo» previsto nella direttiva sui rifiuti 75/442/CEE (1) sia tale da consentire, al produttore, la commistione o la miscelazione di rifiuti riconducibili a diversi codici nell'ambito del Catalogo Europeo dei Rifiuti così come previsto dalla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE (2) del 30.5.2000; |
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2) |
In caso affermativo, si chiede se il codice CER 15.01.06 «imballaggi in materiali misti» possa essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati, o se tale codice identifichi esclusivamente gli imballaggi multimateriale, ovvero costituiti da componenti autonome di diverso materiale. |
(1) GU L 194, p. 39.
(2) GU L 226, p. 3.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 9 agosto 2007 — The Queen su domanda proposta dagli Incorporated Trustees of the National Council on Aging («Age Concern England»)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform
(Causa C-388/07)
(2007/C 283/16)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: The Incorporated Trustees of the National Council on Aging («Age Concern England»)
Convenuta: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Questioni pregiudiziali
Con riguardo alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) («la direttiva»):
1) Età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva
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i) |
Se nell'ambito della direttiva rientrino le norme del diritto nazionale che consentono ai datori di lavoro di licenziare lavoratori di 65 anni di età o di età superiore a causa di pensionamento. |
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ii) |
Se nell'ambito della direttiva rientrino le norme del diritto nazionale che consentono ai datori di lavoro di licenziare lavoratori di 65 anni di età o di età superiore a causa di pensionamento, quando tali norme sono state introdotte dopo l'adozione della direttiva. |
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iii) |
Alla luce delle risposte che saranno fornite ai quesiti sub i) e ii) di cui sopra
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2) Definizione di discriminazione diretta fondata sull'età: difesa della giustificata disparità di trattamento
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iv) |
Se l'art. 6, n. 1, della direttiva consenta agli Stati membri di emanare una legislazione ai sensi della quale una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione se è intesa come mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima, o se l'art. 6, n. 1, imponga agli Stati membri di definire le tipologie di disparità di trattamento che potrebbero essere in tal modo giustificate, per mezzo di un elenco o altro strumento analogo per forma e contenuto all'art. 6, n. 1. |
3) Criteri di giustificazione della discriminazione diretta e indiretta
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v) |
Quali siano, se esistono, le differenze concrete rilevanti tra i criteri di giustificazione definiti all'art. 2, n. 2, della direttiva, relativi alla discriminazione indiretta, e i criteri di giustificazione relativi alla discriminazione diretta fondata sull'età, previsti all'art. 6, n. 1, della direttiva. |
(1) GU L 303, pag. 16.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 10 agosto 2007 — Azlan Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Causa C-389/07)
(2007/C 283/17)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Azlan Group plc
Convenuti: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nomenclatura combinata [regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1734/96], debba essere interpretata nel senso che essa richiede che i campioni rappresentativi di merci su cui le parti controvertono siano da classificare come «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità» nella voce doganale 8471 (oppure nella pertinente voce relative alle «parti» del Capitolo 84, cioè nella voce doganale 8473). |
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2) |
Qualora la questione 1) debba essere risolta negativamente in riferimento ad uno o più dei campioni rappresentativi di merci, su cui le parti discutono, se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che essa richiede che tali merci vengano classificate come «apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless” e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica (…); videofoni» nella voce doganale 8517 (oppure nella pertinente voce relative alle «parti», cioè nella voce doganale 8517 o 8548, ai sensi della nota 2 (b) o (c) della Sezione XVI). |
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3) |
Se siffatti campioni rappresentativi di merci su cui le parti controvertono, in quanto idonei a connettere reti LAN, debbano essere sempre classificati nel Capitolo 84 o se, per tale caratteristica, tali merci svolgano una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi del capitolo 84, nota 5 (E). |
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4) |
Alla luce delle soluzioni date alle precedenti questioni, quale sia la posizione rispetto ai prodotti «chassis». |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/10 |
Ricorso proposto il 17 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-390/07)
(2007/C 283/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, X. Lewis e H. van Vliet, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
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1) |
Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, nn. 1, 2, 3 e 5, nonché dell'allegato II della direttiva del Consiglio 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
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2) |
Condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione, il Regno Unito ha adottato un approccio eccessivamente restrittivo in ordine all'individuazione delle aree sensibili. Ciò non solo in considerazione dell'elevato livello probatorio richiesto dal Regno Unito prima di accettare che una distesa d'acqua sia eutrofica, ma anche per il fatto che il Regno Unito non fa alcun riferimento all'esigenza di identificare le acque che sono a rischio e possono diventare eutrofiche nel prossimo futuro se non viene intrapresa alcuna azione di tutela.
Poiché il Regno Unito ha omesso di individuare come aree sensibili l'estuario dello Humber, il Wash, gli estuari del Deben e del Colne, l'estuario esterno del Tamigi e il Southampton Water nonché il mare d'Irlanda nord orientale (escluso il Solway Firth), le acque reflue degli agglomerati con oltre 10 000 a. e. che le scaricano in tali aree, nonché quegli agglomerati situati nei loro rispettivi bacini di raccolta, non sono oggetto degli obblighi di raccolta e trattamento previsti dalla direttiva per le aree sensibili entro il 31 dicembre 1998.
Londra, Liverpool, Manchester, Leeds, Kingston upon Hull e Southampton si trovano tra gli agglomerati interessati. Ciò costituisce una violazione, da parte del Regno Unito, degli obblighi derivanti dalla direttiva e, in particolare, di quelli specificati dagli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, nn. 2, 3 e 5, nonché del suo allegato II.
La Commissione ritiene inoltre che il Regno Unito non abbia assicurato, entro il termine previsto del 31 dicembre 1998, il pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva per una serie di agglomerati che scaricano nelle aree classificate sensibili del lago Neagh e del lago Erne alto e basso.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano (Italia) il 22 agosto 2007 — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
(Causa C-394/07)
(2007/C 283/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte d'appello di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Marco Gambazzi
Convenuti: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
Questioni pregiudiziali
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1) |
se, sulla base della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1 della Convenzione di Bruxelles, il Giudice dello Stato richiesto del provvedimento di esecutività possa tenere conto del fatto che il Giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente all'adozione di un provvedimento di esclusione (debarment) nei termini sovra riferiti; |
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2) |
ovvero se l'interpretazione di detta disposizione, unitamente ai principi ricavabili dagli artt. 26 e segg. della Convenzione, circa il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito comunitario, osti a che il Giudice nazionale possa considerare lesivo dell'ordine pubblico, nell'accezione di cui all'art. 27 punto n. 1, lo svolgimento di un processo civile in cui una parte sia impedita nell'esercizio del diritto di difesa, in virtù di provvedimento di esclusione del Giudice, a ragione del mancato adempimento di un suo ordine. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/12 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2007 dalla Waterfood Wedgwood plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 giugno 2007, causa T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-398/07 P)
(2007/C 283/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Waterfood Wedgwood plc (rappresentante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007, causa T-105/05; |
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— |
rinviare il caso al Tribunale di primo grado; |
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— |
condannare l'UAMI e l'Assembled Investments alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento comunitario sui marchi (1) in quanto ha applicato criteri normativi errati per stabilire che i beni configgenti non sono simili.
La ricorrente sostiene anche che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento comunitario sui marchi ritenendo al punto 34 della sua sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso, che i consumatori non considererebbero i rispettivi beni come simili, senza alcuna base probatoria per tale constatazione, la quale è quindi basata su una distorsione dei fatti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2007 — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-402/07)
(2007/C 283/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon
Resistente: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se per l'interpretazione della nozione di «cancellazione del volo» [sull'interpretazione degli artt. 2, lett. l), 5, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1)] sia decisivo il fatto che l'originaria pianificazione di volo venga abbandonata, per cui un rinvio, indipendentemente dalla durata, non costituisce cancellazione del volo se la compagnia aerea non abbandona la pianificazione del volo originario. |
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2) |
Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta negativamente, in quali casi un rinvio del volo originariamente previsto non debba essere più considerato come ritardo, bensì come cancellazione. Se la soluzione della suddetta questione dipenda dalla durata del ritardo. |
(1) GU L 46, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 agosto 2007 — Metherma GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-403/07)
(2007/C 283/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Metherma GmbH & Co. KG
Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf
Questioni pregiudiziali
Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).
Se le barre di tungsteno o molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione», classificate rispettivamente nelle sottovoci 8101 94 00 e 8102 94 00 delle Nomenclatura combinata, possano essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, negli avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 97 00 e 8102 97 00 della Nomenclatura combinata.
(1) GU L 256, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 27 agosto 2007 — Procedimento penale a carico di István Roland Sós
(Causa C-404/07)
(2007/C 283/23)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti nella causa principale
Katz György, accusa privata sussidiaria
István Roland Sós, imputato
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 2 e 3 della decisione-quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, debbano essere interpretati nel senso che al giudice nazionale deve essere garantita la possibilità di sentire la vittima di un reato come testimone anche nell'ambito di un procedimento in cui quest'ultima si sia costituita come accusa privata sussidiaria.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 settembre 2007 — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-407/07)
(2007/C 283/24)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questione pregiudiziale
Se l'art. 13, parte A, n. 1, inizio e lett. f), della sesta direttiva (1) debba essere intepretato nel senso che esso ricomprende anche servizi resi ai loro membri dalle associazioni menzionate nell'articolo stesso, servizi direttamente necessari all'esercizio delle attività esenti dei detti membri o delle prestazioni rispetto alle quali questi ultimi non hanno la qualità di soggetti passivi e per i quali viene richiesto solo il rimborso dei costi sostenuti per tali servizi, qualora siffatti servizi siano effettuati solo a beneficio di uno o più membri.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 5 settembre 2007 — Brigitte Ruf, nata Elsässer, e Gertrud Elsässer, nata Sommer/Banca Centrale Europea (BCE) Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, interveniente Stadt Frankfurt am Main
(Causa C-408/07)
(2007/C 283/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Brigitte Ruf, nata Elsässer, e Gertrud Elsässer, nata Sommer
Convenute: Banca Centrale Europea (BCE) Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH
Interveniente per la Banca Centrale Europea (BCE): Stadt Frankfurt am Main (Comune di Francoforte sul Meno)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 288, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che sussiste un atto svolto «nell'esercizio delle [sue] funzioni», qualora un'istituzione comunitaria progetti una determinata opera edilizia al fine della costruzione di una nuova sede. |
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2) |
Se l'art. 288, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che rientra nelle forme di risarcimento danni, in merito alle quali è competente il giudice comunitario, anche l'ordine di non commettere una violazione (violazione del diritto d'autore) non ancora verificatasi, ma che minaccia di prodursi. |
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3) |
Se l'art. 288, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che tale disposizione giustifica una competenza esclusiva della Corte di giustizia anche nelle controversie in cui il ricorrente basa l'obbligo di risarcimento danni a carico dell'istituzione comunitaria su una violazione del diritto nazionale. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen (Germania), il 3 settembre 2007 — Avalon Service-Online Dienste GmbH/Wetteraukreis
(Causa C-409/07)
(2007/C 283/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Giessen
Parti
Ricorrente: Avalon Service-Online Dienste GmbH
Convenuto: Wetteraukreis
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio esistente all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in particolare in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali lotterie statali e giochi nei casinò — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — come le scommesse su determinati eventi sportivi (ad esempio le corse di cavalli) e i giochi con apparecchi automatici — siano gestiti da fornitori di servizi privati. |
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2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi, consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen (Germania), il 3 settembre 2007 — Olaf Amadeus Wilhelm Happel/Wetteraukreis
(Causa C-410/07)
(2007/C 283/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Giessen
Parti
Ricorrente: Olaf Amadeus Wilhelm Happel
Convenuto: Wetteraukreis
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio esistente all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in particolare in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali lotterie statali e giochi nei casinò — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — come le scommesse su determinati eventi sportivi (ad esempio le corse di cavalli) e i giochi con apparecchi automatici — siano gestiti da fornitori di servizi privati. |
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2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi, consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 7 settembre 2007 — X B.V./Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-411/07)
(2007/C 283/28)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X B.V.
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un circuito ottico-elettrico inserito in un involucro di plastica, composto oltre che da un diodo emettitore di luce (light emitting diode o LED), da una pellicola di plastica e da un fotorilevatore, anche da un circuito amplificatore e che è destinato ad essere installato tra l'altro in apparecchi di telecomunicazione e computer, beni elettronici di consumo e macchine industriali, debba essere considerato come una macchina o apparecchio elettrico ai sensi della voce 8543 della NC. |
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2) |
Ove si tratti di una parte di una macchina, se la nozione di «dispositivo fotosensibile a semiconduttore» (ivi comprese le cellule fotovoltaiche, anche montate in moduli o costituite in pannelli), di cui alla voce 8541 della NC, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra anche un circuito ottico-elettrico come sopra descritto, o se un siffatto prodotto, per la presenza del circuito amplificatore, debba essere considerato come un circuito elettronico integrato, ai sensi della voce 8542 della NC. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Germania) il 10 settembre 2007 — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider contro Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD
(Causa C-413/07)
(2007/C 283/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern
Parti
Ricorrenti: Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider
Convenute: Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 19, n. 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che per lavoratori assunti per lavorare su una determinata nave e che vengono impiegati esclusivamente su tale nave, quest'ultima, in quanto tale, vada considerata il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; |
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2) |
se l'art. 19, n. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che — in ogni caso quando la nave da considerare luogo di lavoro non viene impiegata esclusivamente o principalmente nelle acque territoriali di un solo Stato, bensì su tratte internazionali, come accade nel caso in esame, dove essa è impiegata come traghetto di linea tra la Germania e la Finlandia — occorre considerare come tribunale del luogo di lavoro abituale il tribunale competente per il porto di immatricolazione o di registrazione della nave, situato nello Stato di cui essa batte bandiera; |
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3) |
se si debba ritenere che un lavoratore che esercita la sua attività esclusivamente su una nave determinata che percorre tratte internazionali svolga abitualmente il suo lavoro non in un solo Stato, e che pertanto, per la determinazione del tribunale competente in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato il datore di lavoro, non vada applicato l'art. 19, n. 2, lett. a), bensì l'art. 19, n. 2, lett. b); |
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4) |
in quest'ultima ipotesi, se l'art. 19, n. 2, lett. b) deve essere interpretato nel senso che può essere considerato sede d'attività in cui è stato assunto il lavoratore anche un ufficio situato in uno dei porti di scalo regolari della nave, gestito non dal datore di lavoro stesso, bensì da un'altra società, incaricata, dal datore di lavoro, in forza di un contratto di management, di organizzare, in qualità di «Operator» la gestione economica e tecnica della sua nave e che ivi ha alle proprie dipendenze un capo squadra («Crew Manager») tra le cui funzioni rientra il coordinamento dell'assegnazione del personale, qualora i contratti di lavoro non siano stati stipulati in tale ufficio, bensì a bordo della nave, da parte del capitano, e tuttavia in tale ufficio siano consegnati i piani di servizio e ricevuti i certificati di incapacità al lavoro, nonché dichiarate le risoluzioni dei contratti di lavoro dal «Crew Manager» che ivi presta la sua attività lavorativa; |
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5) |
qualora la questione sub 4) sia risolta affermativamente:
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(1) GU L 12, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore (Italia) il 10 settembre 2007 — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI
(Causa C-415/07)
(2007/C 283/30)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore
Parti nella causa principale
Ricorrente: Lodato Gennaro & C. SpA
Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI
Questioni pregiudiziali
Se il diritto comunitario recato dagli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, e dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 (1) della Commissione, del 5 dicembre 2002, debba essere interpretato nel senso che, per verificare se vi sia stato incremento dei posti di lavoro, si debba operare il confronto tra la media ULA (forza occupazionale) dell'anno precedente all'assunzione e la media ULA dell'anno successivo all'assunzione, o se invece debba essere interpretato nel senso che si debba, o anche solo si possa, operare il confronto tra la media ULA dell'anno precedente all'assunzione ed il dato puntuale della forza lavoro esistente in azienda nel solo giorno dell'assunzione.
(1) GU L 337, p. 3
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/16 |
Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-416/07)
(2007/C 283/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Eleni Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni del ricorrente
Si chiede che la Corte voglia dichiarare che:
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1) |
avendo omesso di prendere i provvedimenti necessari:
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, 9, e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE (1), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE, e del punto 7, lett. b), del capitolo VII dell'allegato della direttiva in questione anche dopo il 5 gennaio 2007, degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 36 e 27, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (2), sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97; |
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2) |
avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari:
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE (3), relativa alla protezione degli animali durante la loro macellazione e/o il loro abbattimento; |
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3) |
si chiede che la Repubblica ellenica sia condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nell'ambito del presente ricorso, la Commissione fa valere che la Repubblica ellenica non applica correttamente determinate disposizioni relative alla protezione degli animali durante il trasporlo e durante la macellazione.
La Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che non avendo adottato i provvedimenti amministrativi contemplati dalla legge e necessari per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, 9, e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE, e del punto 7, lett. b), del capitolo VII dell'allegato della direttiva in questione anche dopo il 5 gennaio 2007, degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 26 e 27, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 sulla protezione degli animali durante il trasporto, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della normativa in questione.
Parimenti la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti amministrativi contemplati dalla legge e necessari per conformarsi agli obblighi previsti in forza degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, nn. 1 e 8, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la loro macellazione e/o il loro abbattimento, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della normativa in questione.
La Commissione ricorda che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee può derivare un'infrazione dall'esercizio di una prassi amministrativa che viola il diritto comunitario. Nell'ambito del presente ricorso la Commissione non si basa su un isolato accertamento di una circostanza di fatto, ma su un numero significativo di casi che sono stati rivelati dall'Ufficio generale delle materie alimentari e veterinarie della Commissione e costituiscono un'infrazione fondata e generale degli obblighi dello Stato in questione relativi alle menzionate disposizioni.
Specificamente, la Commissione fa valere che la Repubblica ellenica non ha adottato tutti i provvedimenti necessari di modo che ogni trasportatore di animali abbia ottenuto un'autorizzazione dalla competente autorità e sia stato iscritto in un registro per poter essere individuato rapidamente dall'autorità competente, in particolare in caso di mancato rispetto delle norme di buon trattamento degli animali durante il trasporto e di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia/registri di viaggio, perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti dei passaggi e presso di essi, perché sia garantita l'esecuzione dei controlli dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto.
Tra l'altro la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione e per garantire adeguate ispezioni e adeguati controlli delle macellazioni.
La Commissione rileva che tanto alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato quanto oltre tale data, e malgrado determinati sforzi delle autorità elleniche, la Repubblica ellenica non ha preso tutti i provvedimenti necessari per sanare le mancanze ad essa addebitate. La maggioranza delle raccomandazioni rivolte alle autorità elleniche non sono state concretizzate o lo sono state in maniera insufficiente. D'altro canto, le relazioni di spedizione forniscono un quadro molto inquietante circa la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra.
(1) GU L 340 dell'11 dicembre 1991, pag. 17.
(2) GU L 3 del 5 gennaio 2005, pag. 1.
(3) GU L 340 del 31 dicembre 1993, pag. 21.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) il 12 settembre 2007 — Società Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
(Causa C-418/07)
(2007/C 283/32)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'Etat
Parti
Ricorrente: Società Papillon
Convenuto: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'impossibilità, risultante dal regime definito dagli artt. 223 A e segg. del Code général des impôts, di includere nell'ambito di un gruppo fiscale integrato una controllata indiretta della società madre, controllata tramite una società controllata la quale, avendo sede in un altro Stato membro della Comunità europea e non esercitando alcuna attività in Francia, non è assoggettata all'imposta francese sulle società e non può pertanto appartenere al gruppo — in quanto il beneficio fiscale risultante dal regime dell'«integrazione fiscale» produce i suoi effetti sul regime impositivo della società madre del gruppo, che può compensare utili e perdite realizzati da tutte le società del gruppo integrato e beneficiare della neutralizzazione fiscale delle operazioni interne al gruppo — costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, in ragione della conseguenza fiscale della scelta della società madre di detenere una controllata indiretta tramite una controllata francese ovvero tramite una controllata avente sede in un altro Stato membro. |
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2) |
Nell'ipotesi di soluzione affermativa, se una restrizione siffatta si possa giustificare, vuoi per la necessità di preservare la coerenza del sistema dell'«integrazione fiscale», segnatamente i meccanismi di neutralizzazione fiscale delle operazioni interne al gruppo, in considerazione delle conseguenze di un sistema che considererebbe la società controllata stabilita in un altro Stato membro come appartenente al gruppo ai soli fini del suo controllo indiretto, pur restando necessariamente esclusa dall'applicazione del regime del gruppo, atteso che non rientra nel regime impositivo francese, vuoi per qualsiasi altra esigenza imperativa di interesse generale. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/18 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-419/07)
(2007/C 283/33)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti K. Mojzesowicz e V. Bottka)
Convenuto: Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che il Regno di Svezia ha omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi della direttiva 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (1) (direttiva sulla concorrenza), in quanto non ha correttamente trasposto l'art. 2 di tale direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Svezia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le licenze di trasmissione digitale che il governo svedese ha distribuito sono provvedimenti dello Stato che, tra l'altro, disciplinano l'impiego di servizi di trasmissione digitale e quindi, indirettamente, la prestazione di tali servizi nel Regno di Svezia. Il requisito nelle licenze attualmente in vigore in base al quale i licenziatari devono rispettare la sezione 2 nell'accordo di cooperazione da' indirettamente all'impresa statale Boxer una posizione monopolistica per servizi per il controllo di supporti dati (compresa la criptatura) in conflitto con l'art. 2.1 della direttiva sulla concorrenza. Il mantenimento dell'obbligo di rispettare tale sezione nell'accordo di cooperazione impedisce inoltre alle imprese interessate a fornire un'offerta completa di servizi di trasmissione digitale di sfruttare i diritti che l'art. 2, n. 2 e 2, n. 3 nella direttiva sulla concorrenza intendono garantire loro. La Commissione dichiara quindi che la Svezia non ha trasposto in modo corretto la direttiva sulla concorrenza nella sua normativa nazionale per quanto riguarda la diffusione e trasmissione di servizi digitali attraverso la rete terrestre.
(1) GU L 249, pag. 21.
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24.11.2007 |
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C 283/19 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-422/07)
(2007/C 283/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. S. Pardo Quintillan e D. Recchia, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che il Regno di Spagna, non adottando le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 3 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/10/CE (1), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Alla Commissione non risulta che in Spagna siano state adottate le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori che effettuano prove sulle sostanze chimico-industriali. In Spagna non è stata neppure designata alcuna autorità incaricata di controllare l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori già menzionati o, in ogni caso, il nome di detta autorità non è stato comunicato alla Commissione.
Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna non ha ancora adottato le misure necessarie per controllare il rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, così come previsto dall'art. 3 della direttiva.
(1) GU L 50, pag. 44.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/19 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-424/07)
(2007/C 283/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania, con le nuove disposizioni di cui agli artt. 33, n. 12, lett. b) e 9, lett. a) del TKG, introdotte nella legge tedesca sulle telecomunicazioni dalla legge 18 febbraio 2007, recante modifica delle disposizioni in materia di telecomunicazioni, ha violato gli artt. 6, 7, 15, n. 3, 16 e 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1), l'art. 8, n. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2), nonché l'art. 17, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (3); |
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— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il quadro normativo comunitario introdotto nel 2002 in materia di reti di comunicazione elettronica assegna alle autorità nazionali di regolamentazione gli obiettivi della loro attività ed elenca le misure che le autorità possono adottare per il conseguimento di tali obiettivi. Stando alla ricorrente, tale quadro normativo, riconoscendo alle autorità di regolamentazione un margine discrezionale, consente loro di agire, previa un'accurata analisi di mercato, in modo ponderato a seconda dei singoli casi, tenendo conto delle loro peculiarità. Secondo le disposizioni comunitarie, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero definire, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti della Commissione, i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Quindi, sarebbero le autorità nazionali di regolamentazione che forniscono la definizione dei mercati rilevanti, e non il legislatore nazionale o un'altra istituzione nazionale. In considerazione dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono esercitare i loro poteri in modo imparziale e trasparente, questo elemento sarebbe centrale e strutturale nel procedimento relativo alla definizione dei mercati, definizione non soggetta alla discrezionalità del legislatore. Le autorità nazionali di regolamentazione, secondo la ricorrente, svolgono, se del caso, ulteriori analisi di mercato e decidono se e quali rimedi debbano essere adottati. La definizione e l'analisi di mercato sarebbero collegate da un meccanismo di consultazione.
La ricorrente afferma che, in contrasto con la definizione dei mercati ed il procedimento di analisi dei mercati previsti dal diritto comunitario, il legislatore tedesco ha fornito la definizione dei «nuovi mercati» e ha determinato anticipatamente le condizioni alle quali l'autorità di regolamentazione, in via eccezionale, è autorizzata a regolamentare nuovi mercati, invece di lasciare tali valutazioni all'autorità di regolamentazione. Essa sostiene che il legislatore tedesco, per di più, ha prescritto all'autorità di regolamentazione un obiettivo della regolamentazione cui prestare particolare attenzione. Queste disposizioni della legge tedesca in materia di telecomunicazioni violerebbero le direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE, e 2002/22/CE, in quanto eluderebbero la disciplina relativa alla regolamentazione dei mercati ivi prevista e limiterebbero illegittimamente il margine di discrezionalità dell'autorità di regolamentazione.
Ad avviso della ricorrente, la normativa tedesca in esame renderebbe infatti impossibile all'autorità di regolamentazione nazionale definire tutti i mercati in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza e inoltre, mediante l'esclusione totale di alcuni mercati dalla regolamentazione, disposta per legge, le impedirebbe di prendere decisioni specifiche adeguate al singolo caso. L'autorità di regolamentazione dovrebbe dar corso ai procedimenti di consultazione e di cooperazione previsti nel quadro normativo delle Comunità ed informare gli operatori presenti sul mercato, le autorità di regolamentazione europee e la Commissione sul risultato della sua analisi di un «nuovo mercato» solo quando essa giunge contemporaneamente alla conclusione che le condizioni supplementari sono soddisfatte e che, pertanto, essa ritiene necessaria una regolamentazione. Di conseguenza, stando alla ricorrente, le disposizioni in questione della legge tedesca in materia di telecomunicazioni potrebbero produrre la conseguenza che un mercato sia definito e analizzato e che la decisione di non regolarlo possa essere presa senza che si siano svolti i prescritti procedimenti di consultazione e di cooperazione.
Secondo la Commissione, quindi, sussiste il rischio che mediante queste norme sia gravemente pregiudicata la liberalizzazione dei mercati della comunicazione elettronica istituita dal quadro normativo comunitario, nonché l'apertura di tali mercati alla concorrenza. Per taluni mercati, come ad esempio quelli delle reti di accesso a banda larga, basati sulla rete fissa dell'ex gestore monopolista e particolarmente significativi per lo sviluppo tecnologico, sussisterebbe il rischio di una monopolizzazione di ritorno, ossia di un'inversione di marcia rispetto a quanto finora raggiunto anche grazie al quadro normativo comunitario.
(1) GU L 108, pag. 33.
(2) GU L 108, pag. 7.
(3) GU L 108, pag. 51.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej Białymstoku
(Causa C-426/07)
(2007/C 283/36)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Parti
Ricorrente: Dariusz Krawczyński
Convenuto: Dyrektor Izby Celnej Białymstoku
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto di accisa istituito in uno Stato membro della Comunità europea quale il diritto di accisa previsto dalla legge tributaria polacca 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa (GU n. 29, pos. 257, con modifiche), gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla prima immatricolazione sul territorio nazionale, debba essere considerato come una forma di imposta sulla cifra di affari non autorizzata ai sensi dell'art. 33, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1), (attualmente art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 1o gennaio 2007 (GU L 347 dell'11 dicembre 2006); in caso di soluzione negativa della prima questione: |
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2) |
se un diritto di accisa come il diritto di accisa controverso nella causa di cui trattasi pendente dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla prima immatricolazione sul territorio nazionale, sia in contrasto col disposto dell'art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea che stabilisce il divieto di discriminazione o di applicazione protezionistica di una disciplina tributaria nazionale al fine di proteggere prodotti nazionali similari in una situazione in cui la vendita di autoveicoli usati, precedentemente immatricolati sul territorio della Repubblica di Polonia, non è colpita da un'imposizione siffatta. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgerichts Wien (Austria) il 18 settembre 2007 — Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz/Air France SA
(Causa C-432/07)
(2007/C 283/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgerichts Wien
Parti
Ricorrenti: Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz
Convenuta: Air France SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 2, lett. l), e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che un differimento di 22 ore, rispetto all'orario di partenza, costituisce un «ritardo» ai sensi dell'art. 6. |
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2) |
Se l'art. 2, lett. l), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che nei casi in cui i passeggeri vengono imbarcati in un momento notevolmente differito (22 ore) su un volo con un numero modificato (numero di volo originario con aggiunta del codice «A»), su cui è imbarcata soltanto una parte — seppur rilevante — dei passeggeri inizialmente prenotati, oltre, però, ad altri viaggiatori originariamente non prenotati, si configura una «cancellazione del volo» anziché un «ritardo». In caso di risposta affermativa alla questione sub 2): |
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3) |
Se l'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico dell'aeromobile e le derivanti modifiche dell'orario dei voli costituiscono circostanze eccezionali (che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso). |
(1) GU L 46, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/21 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-438/07)
(2007/C 283/38)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintillán)
Convenuto: Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che il convenuto, non avendo adottato entro il 31 dicembre 1998 provvedimenti affinché tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue di centri urbani con popolazione superiore a 10 000 abitanti, che defluiscono direttamente nelle aree sensibili o nelle circostanti regioni di reflusso, soddisfino i requisiti applicabili di cui all'allegato 1 delle direttiva del Consiglio 91/271/CEE, ha violato gli artt. 5.2, 5.3 e 5.5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (2), e |
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— |
condannare il Regno di Svezia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel 1994 la Svezia ha classificato tutti i suoi bacini idrici come aree sensibili. Nel 1998 e nel 2000 essa ha confermato tale classificazione alla Commissione, indicando che si applica il criterio dell'eutrofizzazione (cioè l'arricchimento in sostanze nutritive) e che sono le masse d'acqua interessate a determinare quale genere di depurazione terziaria sia necessaria.
Le autorità svedesi ritengono che la depurazione dall'azoto non sia necessaria per le acque reflue che si immettono nell'Östersjön da centri abitati con popolazione superiore a 10 000 abitanti in distretti situati a nord del comune di Norrtälje. La depurazione dall'azoto si effettua perciò soltanto nelle regioni costiere tra il comune di Norrtälje e il confine norvegese. Esse considerano anche che i reflussi di azoto provenienti da centri abitati con più di 10 000 abitanti situati nel centro della Svezia meridionale non contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque costiere, in quanto si verifica una sufficiente ritenzione naturale dell'azoto durante il transito attraverso la regione di deflusso, dall'area che causa l'inquinamento fino al mare.
La Commissione considera che sussistono prove scientifiche del fatto che il fosforo e l'azoto sono le cause principali dell'eutrofizzazione dell'Östersjön. Il deflusso di fosforo e di azoto nelle acque costiere si diffonde nelle altre parti dell'Östersjön e refluisce nelle acque interne che si trovano nella regione irrigua dell'Östersjön contribuendo alla sua eutrofizzazione.
Pertanto, dovrebbe essere introdotta negli impianti di depurazione menzionati una generale depurazione dall'azoto delle acque reflue dei comuni con più di 10 000 abitanti che defluiscono direttamente nelle aree sensibili o nelle circostanti regioni di deflusso.
Dall'omissione di adottare tali provvedimenti deriverebbe la violazione della direttiva 91/271/CEE, come modificata dalla direttiva della Commissione 98/15/CE, e, in particolare, dei suoi artt. 5.2, 5.3 e 5.5 (la direttiva 91/271).
(1) GU L 135, pag. 40; ed. speciale svedese, serie 15, vol. 10, pag. 93.
(2) GU del 7 marzo 1998, L 67, pag. 29.
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24.11.2007 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/22 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-170/06: Alrosa Company Ltd/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-441/07 P)
(2007/C 283/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castello de la Torre e R. Sauer, agenti)
Altra parte nel procedimento: Alrosa Company Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T-170/06; |
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pronunciarsi definitivamente nel merito respingendo il ricorso di annullamento proposto nella causa T-170/06; |
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condannare la ricorrente nella causa T-170/06 alle spese sostenute dalla Commissione in entrambi i gradi del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Nel merito:
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La Commissione ritiene che la sentenza impugnata abbia errato nell'interpretare l'art. 9 del regolamento n. 1/2003 (1), nonché nell'applicare il principio di proporzionalità nel contesto di tale disposizione. In secondo luogo, la Commissione afferma che, nell'esaminare se gli impegni fossero proporzionati, la sentenza impugnata applica erroneamente l'art. 9, incorre in un errore di diritto per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 82 CE, ignora la vera portata del sindacato giurisdizionale, travisa il contenuto della decisione contestata e i fatti, nonché, infine, è affetta, sotto vari profili, da motivazione carente. |
Vizi procedurali:
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La Commissione afferma che la pronuncia del Tribunale di primo grado per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto della ricorrente al contraddittorio è affetta da carenza di motivazione e rimane oscura, dato che il Tribunale non ha spiegato in maniera non equivoca in qual senso la ricorrente si sarebbe trovata nell'impossibilità di «rispondere utilmente» o di «esercitare pienamente» i suoi diritti. La Commissione deduce poi che il Tribunale, nell'equiparare la ricorrente a un'«impresa interessata», ha applicato il criterio giuridico errato. Il Tribunale è inoltre incorso in un'erronea interpretazione del diritto laddove ha affermato che alla ricorrente avrebbe dovuto essere data l'opportunità di preparare nuovi impegni congiunti insieme alla De Beers, o di presentare osservazioni sull'esito dell'indagine di mercato prima che la De Beers presentasse impegni individuali. Il Tribunale avrebbe poi omesso di esaminare se la ricorrente abbia effettivamente avuto tali opportunità dopo aver ricevuto la sintesi delle osservazioni sull'indagine di mercato. Infine, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso della ricorrente, senza affrontare la questione dei limiti in cui la presunta violazione del suo diritto al contraddittorio abbia effettivamente inciso sulla decisione della Commissione. |
(1) Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 27 settembre 2007 — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
(Causa C-442/07)
(2007/C 283/40)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Patent- und Markensenat
Parti
Ricorrente: Verein Radetzky-Orden
Convenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
Questione pregiudiziale
Se l'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (1), debba essere interpretato nel senso che un marchio costituisce oggetto di un uso (effettivo) per distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese se un'associazione senza scopo di lucro lo utilizza per annunciare le proprie manifestazioni, nella corrispondenza commerciale e sul materiale pubblicitario, e i membri di tale associazione indossano insegne ad esso corrispondenti in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.
(1) GU L 40, pag. 1.
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24.11.2007 |
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C 283/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku (Repubblica di Polonia) il 27 settembre 2007 — MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni/Ufficio doganale principale di Saarbrücken
(Causa C-444/07)
(2007/C 283/41)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy — Północ w Gdańsku
Parti
Ricorrente: MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni
Convenuta: Hauptzollamt Saarbrücken
Questioni pregiudiziali
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1) |
se, in considerazione degli artt. 3, 4, 16, 17, nonché 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, cioè alla luce della normativa concernente la competenza internazionale dei giudici dello Stato di apertura del procedimento di insolvenza, il diritto di applicarla a tale procedimento nonché i presupposti e gli effetti del riconoscimento del procedimento di insolvenza, gli organi dell'amministrazione statale di uno Stato membro abbiano il diritto di procedere al pignoramento dei mezzi finanziari depositati sul conto bancario di un operatore economico in seguito all'apertura in un altro Stato membro del procedimento relativo alla sua insolvenza (applicazione del cosiddetto sequestro dei beni) in contrasto con la legge nazionale dello Stato di apertura del procedimento [art. 4 del regolamento del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (1)] in una situazione in cui non sussistono i presupposti di un'applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento; |
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2) |
se, alla luce dell'art. 25, punto 1 e segg., del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, gli organi dell'amministrazione statale di uno Stato membro, in cui non è stato aperto alcun procedimento secondario di insolvenza e che sono soggetti al riconoscimento ai sensi dell'art 16 del regolamento, possano rifiutare di riconoscere le decisioni dello Stato di apertura concernenti lo svolgimento e la chiusura del procedimento di insolvenza, basate sugli artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie civili e commerciali, richiamandosi a normative nazionali. |
(1) GU L 160, pag. 1.
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24.11.2007 |
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C 283/23 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2007 dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee
(Causa C-448/07 P)
(2007/C 283/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e R. González-Gallarza Granizo, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
Annullamento dell'ordinanza di irricevibilità del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee. |
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— |
Rinvio della causa per decisione al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A., con il quale si chiedeva l'annullamento della classificazione di Madrid Calle 30 nel settore delle «amministrazioni pubbliche», deliberata dalla Commissione (Eurostat) in conformità al «Sistema europeo dei conti 1995» (SEC 95), di cui all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223 (1). Tale classificazione derivava dai conti pubblicati dalla Commissione (Eurostat) il 24 aprile 2006, con riferimento ai dati del 2005 relativi al disavanzo e al debito pubblico, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE. I conti menzionati figurano nella comunicazione della Commissione (Eurostat) 48/2006.
I ricorrenti ritengono che il Tribunale di primo grado abbia errato nel considerare che la comunicazione 48/2006 non costituisca una decisione implicita della Commissione (Eurostat) con effetti giuridici obbligatori e che quindi non si tratti di un atto giuridico impugnabile.
A sostegno della loro tesi, i ricorrenti invocano il ruolo centrale dalla Commissione (Eurostat) nell'approvazione definitiva dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico degli Stati membri, che risulta non solo dalla normativa applicabile [l'art. 104 del Trattato CE, il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1993, n. 3605 (2), relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (3)], ma anche dall'impianto istituzionale del sistema normativo.
I ricorrenti considerano erronea l'argomentazione svolta dal Tribunale di primo grado nell'ordinanza impugnata, che nega che la Commissione (Eurostat) sia tenuta a verificare se i conti pubblici siano conformi alle prescrizioni contabili del SEC 95 prima di procedere alla pubblicazione dei dati del disavanzo e del debito pubblico degli Stati membri. I ricorrenti aggiungono che l'assenza di riserve e/o di modifiche da parte della Commissione (Eurostat) nel termine pertinente fissato dal regolamento (CE) n. 3605/93, come modificato, implica che l'atto approvato senza le dette riserve e/o modifiche diventa definitivo e costituisce, pertanto, un atto giuridico impugnabile. I ricorrenti asseriscono inoltre che tale atto comporta effetti giuridici che implicano importanti conseguenze in molteplici settori, come, ad esempio, nell'ambito del procedimento applicabile in caso di disavanzo eccessivo o nell'ambito dei Fondi strutturali.
(1) Relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310, pag. 1).
(2) GU L 332, pag. 7.
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 337, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/24 |
Ricorso presentato il 3 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-449/07)
(2007/C 283/43)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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— |
constatare che, avendo omesso di adottare (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2004/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a lei imposti dall'art. 11 di tale direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/36/CE è scaduto il 30 aprile 2006.
(1) GU L 143, p. 76.
Tribunale di primo grado
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione
(Causa T-474/04) (1)
(«Concorrenza - Intese - Perossidi organici - Decisione recante rigetto di una domanda di omettere taluni passaggi della versione definitiva pubblicata di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE - Divulgazione di informazioni riguardanti la ricorrente mediante pubblicazione di una decisione non indirizzata a quest'ultima - Art. 21 del regolamento n. 17 - Segreto professionale - Art. 287 CE - Presunzione d'innocenza - Annullamento»)
(2007/C 283/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (Bocholt, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, agente, assistito dall'avv. A. Böhlke)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 1o ottobre 2004, (2004) D/204343), recante rigetto della domanda della ricorrente diretta a far rimuovere tutte le informazioni ad essa relative dalla versione definitiva della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (Caso n. COMP/E-2/37.857) relativa ad un'intesa nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 1o ottobre 2004, (2004) D/204343, è annullata. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2007 — Advance Magazine Publishers/UAMI — J. Capela & Irmãos (VOGUE)
(Causa T-481/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE - Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal - Elementi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Portata dell'esame svolto dalla commissione di ricorso)
(2007/C 283/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J. Capela & Irmãos, Lda (Oporto, Portogallo)
Oggetto
Riocorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso 27 settembre 2004 (pratica R 328/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la J. Capela & Irmãos, Lda e la Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 27 settembre 2004 (pratica R 328/2003-2) è annullata. |
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2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Advance Magazine Publishers, Inc. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2007 — Bang & Olufsen/UAMI
(Causa T-460/05) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di un altoparlante - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2007/C 283/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bang & Olufsen A/S (Struer, Danimarca) (rappresentante: avv. K. Wallberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 settembre 2005 (procedimento R 497/2005-1), riguardante la domanda di registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un altoparlante.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 settembre 2005 (procedimento R 497/2005-1) è annullata. |
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2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bang & Olufsen A/S. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2007 — Lancôme/UAMI — Baudon (AROMACOSMETIQUE)
(Causa T-185/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo AROMACOSMETIQUE - Marchio nazionale denominativo anteriore AROMACOSMETIQUE - Nullità del marchio nazionale denominativo anteriore - Non luogo a provvedere)
(2007/C 283/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Antoine-Lalance)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Jacqueline Baudon (Parigi, Francia)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 marzo 2004 (procedimento R 39/2002-4) relativa al procedimento di nullità 155 C 000866335/1 tra la sig.ra Jacqueline Baudon e la Lancôme parfums et beauté & Cie SNC.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/27 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2007 — Honig-Verband/Commissione
(Causa T-35/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1854/2005 - Indicazione geografica protetta - “Miel de Provence’ - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2007/C 283/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Honig-Verband eV. (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Hagenmeyer e T. Teufer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher et B. Doherty, agenti)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione, 14 novembre 2005, n. 1854 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» [«Miel de Provence» (IGP)] (GU L 297, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione. |
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24.11.2007 |
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C 283/27 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2007 — Fels-Werke e a./Commissione
(Causa T-28/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote d'emissione di gas a effetto serra della Germania per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione di rigetto della Commissione - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità)
(2007/C 283/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania); Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania); e Spenner-Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Posser e S. Altenschmidt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 novembre 2006 relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania per il periodo dal 2008 al 2012, in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La Fels-Werke GmbH, la Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH e la Spenner-Zement GmbH & Co. KG sono condannate alle spese. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 settembre 2007 — AWWW/FEACVT
(Causa T-211/07 R)
(Appalti pubblici - Procedure di bandi d'appalto comunitari - Procedimento sommario - Difetto dell'urgenza)
(2007/C 283/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: AWWW GmbH ArbeitsWelt — Working World (Göttingen, Germania) (rappresentante: avv. B. Schreier)
Resistente: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT) (rappresentante: C. Callanan, solicitor)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della FEACVT relativa all'appalto n. 2007/S 13-014125, intitolato «servizi di informazione e analisi sulla qualità del lavoro e dell'occupazione, sulle relazioni industriali e sui processi di ristrutturazione a livello europeo» fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sul ricorso principale.
Dispositivo
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1) |
La domandi di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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24.11.2007 |
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C 283/28 |
Ordinanza del giudice del procedimento sommario 28 settembre 2007 — Francia/Commissione
(Causa T-257/07 R)
(«Procedimento sommario - Polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 999/2001 - Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Regolamento (CE) n. 727/2007 - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi»)
(2007/C 283/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli e A. During, agenti)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Nolin, agente)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 3) dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 165, pag. 8), in quanto introduce, nel capitolo A dell'allegato VII del regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999 (GU L 147, pag. 1), il punto 2.3, lett. b), iii), il punto 2.3, lett. d), e il punto 4.
Dispositivo
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1) |
L'applicazione del punto 3 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibile, è sospesa sino alla pronuncia della sentenza che conclude la causa principale, in quanto introduce nel capitolo A dell'allegato VII del regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999, il punto 2.3, lett. b), iii), il punto 2.3, lett. d), e il punto 4. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 settembre 2007 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione
(Causa T-292/07 R)
(Procedimento sommario - Assenza di ricorso principale - Irricevibilità)
(2007/C 283/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. L. Bechtel)
Resistente: Commissione delle Comunità europee
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione delle note di addebito recanti i numeri 3240905385, 3240905379 e 3240905393 emessi dalla Commissione nell'ambito dei contratti JAI/DAP/2000/338-C, JAI/2001/DAP/161/C, JAI/2002/DAP/094-W e JAI/2003/DAP/080-W.
Dispositivo
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1) |
La domanda è irricevibile. |
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2) |
Il richiedente sopporta le proprie spese. |
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/29 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Dimos Peramatos/Commissione
(Causa T-312/07)
(2007/C 283/53)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Peramatos (Comune di Perama, Grecia) (rappresentanti: avv.ti G. Gerapetritis, P. Petropoulos)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione impugnata in modo che cessi qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell'ambito del programma LIFE97/ENV/GR/000380 o, in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso di imporre al Comune il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di determinazione contabile di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione; |
|
— |
condannare la Commissione a pagare le spese processuali e gli onorari d'avvocato sostenuti dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, relativa alla nota di addebito n. 3240504536, notificata al Comune di Perama per esecuzione a mezzo ufficiale giudiziario il 17 maggio 2007, emessa per il recupero del contributo finanziario versato dalla Commissione nell'ambito del finanziamento concesso al Comune di Perama con la decisione della Commissione C(97)1997/29 def.
Il ricorrente invoca un errore di fatto ed un'interpretazione erronea della decisione della Commissione. In particolare, il ricorrente afferma che il suo obbligo riguardava esclusivamente la piantumazione degli alberi e in nessun caso la loro successiva sopravvivenza, poiché la loro eventuale distruzione successiva non poteva essere attribuita al Comune. Pertanto il ricorrente ritiene che il suo obbligo giuridico si fosse esaurito con il compimento dell'opera e che, in relazione ad essa, non fosse possibile esigere il recupero di debiti, salvo che i documenti giustificativi presentanti non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità fissate dalla decisione.
Inoltre, il ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i principi generali dell'obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni comunitarie e del legittimo affidamento.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/29 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — FMC Chemical e altri/Commissione
(Causa T-350/07)
(2007/C 283/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgio), Arysta Lifesciences SAS (Nogueres, Francia), Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, Belgio), FMC Foret SA (Barcellona, Spagna), F&N Agro Slovensko s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), F&N Agro Česká republika s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), F&N Agro Polska (Varsavia, Polonia), FMC Corp. (Filadelfia, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. K. Van Maldegem, C. Mereu)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Annullare la decisione della Commissione 13 giugno 2007, 2007/416/CE |
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— |
Dichiarare l'illegalità e l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti dell'art. 20 del regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490 e disporre il riesame dei fascicoli Carbofuran |
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— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti dedotti dai ricorrenti sono identici o simili a quelli dedotti nella causa T-326/07, FMC Chemical e altri/Commissione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/30 |
Ricorso presentato il 13 settembre 2007 — SOMM/UAMI
(Causa T-351/07)
(2007/C 283/55)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: SOMM s.r.l. (San Mauro T.se, Italia) (rappresentante: M. Ferro, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 28 giugno 2007 nel procedimento R1653/2006-1, relativo alla domanda di marchio comunitario n. 4.837.746; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio tridimensionale così descritto: «insieme tridimensionale formato da una pluralità di pali metallici tubolari, tra loro distanziati ed allineati, rastremati e curvati sostanzialmente a gomito, presentanti ciascuno un tratto di base infisso nel suolo, sostanzialmente verticale, ed un tratto ad estremità libera con andamento leggermente inclinato verso l'alto, una pluralità di elementi tubolari metallici, tra loro distanziati e paralleli, fissati su tratti con andamento inclinato dei detti pali, e una copertura in rette ombreggiante fissata su detti elementi tubolari, il tutto formante una pensilina ombreggiante»; domanda di registrazione n. 4.837.746, per prodotti delle classi 6 e 19.
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Errore in merito all'individuazione del pubblico e del settore di riferimento, nonché l'acquisizione di capacità distintiva del marchio in questione ex art. 7 (3) del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/30 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Publicare Marketing Communications/UAMI (Publicare)
(Causa T-358/07)
(2007/C 283/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Publicare Marketing Communications GmbH (Francoforte, Germania) (rappresentante: avv. B. Mohr)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 27 giugno 2007 nel procedimento R 157/2007-4; |
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ingiungere all'UAMI la registrazione del marchio «Publicare», domanda n. 4733069. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Publicare» per servizi delle classi 35, 38 e 42 (domanda n. 4733069).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/31 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06, Bertolete e a./Commissione
(Causa T-359/07 P)
(2007/C 283/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)
Altre parti nel procedimento: M. Bertolete (Wolowé-Saint-Lambert, Belgio), A. P. Cunha Correia (Koekelberg, Belgio), M. Lichteveld (Wavre, Belgio), M. Mozelsio (Enghien, Belgio), F. Orlando (Anderlecht, Belgio), F. Pendville (Etterbeek, Belgio), B. Simons (Bocholt, Belgio), D. Sneessens (Auderghem, Belgio), S. Voisin (Forest, Belgio)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06; |
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
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riservare le spese; |
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— |
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06, e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, pertanto, respingere il ricorso nella causa F-26/06; condannare la parte convenuta nel procedimento d'impugnazione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 5 luglio 2007, pronunciata nella causa F-26/06, Bertolete e a./Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato le decisioni con le quali la Commissione ha fissato l'inquadramento e la retribuzione delle ricorrenti in forza di contratti di agenti contrattuali. Le ricorrenti, ex-lavoratrici subordinate di diritto belga, sono state assunte in qualità di educatrici ai nidi ed asili d'infanzia in seguito ad un mutamento del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
Con il primo motivo invocato a sostegno del suo ricorso d'impugnazione, la Commissione deduce un errore di diritto, in quanto il Tribunale, con la sua interpretazione delle disposizioni applicabili, avrebbe travisato la portata del principio della parità di trattamento, segnatamente in ordine al concetto, adottato dalla Commissione, consistente nell'integrare gli assegni familiari nella nozione di retribuzione.
Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di motivazione, in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla nozione di retribuzione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/31 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione
(Causa T-360/07 P)
(2007/C 283/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)
Altre parti nel procedimento: S. Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgio), K. Adams (Wavre, Belgio), M. Alvarez y Bejarano (Sint-Pieters-Leeuw, Belgio), C. Baesens (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio), C. Blancke (Bruxelles, Belgio), V. Bruneel (Kampenhout, Belgio), G. Butera (Rebecq, Belgio), C. Clarie (Denderhoutem, Belgio), G. Gallo, (Zellik-Asse, Belgio), C. Gilis (Ganshoren, Belgio), I. Gillard, (Gingelom, Belgio), C. Kremer (Laeken, Belgio), D. Maris (Schaerbeek, Belgio), M. Menacho y Sanchez (Zellik-Asse, Belgio), R. Thiry, (Herstal, Belgio), S. Timmermans (Bruxelles, Belgio), R. Tuts, (Boutersem, Belgio), E. Tzikas (Anderlecht, Belgio), C. Van Droogenbroeck (Eghezee, Belgio), C. Willems (Liernu, Belgio).
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06; |
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rinviare la causa davanti al Tribunale della funzione pubblica; |
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riservare la decisione sulle spese; |
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in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06 e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-24/06; condannare le parti convenute nel grado di impugnazione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 5 luglio 2007, causa F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato le decisioni con le quali la Commissione ha fissato l'inquadramento e la retribuzione delle ricorrenti nell'ambito dei contratti di agenti contrattuali. Le ricorrenti, ex lavoratrici dipendenti di diritto belga, sono state assunte in qualità di puericultrici in seguito a un cambiamento del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
Il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione è relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale, il quale avrebbe travisato la portata del principio di parità di trattamento con la sua interpretazione delle disposizioni applicabili, in particolare con riferimento all'impostazione seguita dalla Commissione consistente nel far rientrare gli assegni familiari nella nozione di retribuzione.
Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio dell'obbligo di motivazione in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla nozione di retribuzione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/32 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-25/06, Ider e a./Commissione
(Causa T-361/07 P)
(2007/C 283/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)
Altre parti nel procedimento: B. Ider (Halle, Belgio), M.-C. Desorbay (Meise, Belgio), L. Noschese (Braine-le-Château, Belgio)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-25/06; |
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rinviare la causa davanti al Tribunale della funzione pubblica; |
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riservare la decisione sulle spese; |
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in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-24/06 e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-25/06; condannare la parte convenuta nel grado di impugnazione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 5 luglio 2007, causa F-25/06, Ider e a./Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione con la quale la Commissione ha fissato l'inquadramento e la retribuzione della sig.ra Ider nell'ambito del contratto d'agente contrattuale. I ricorrenti, ex lavoratori dipendenti di diritto belga, sono stati assunti in qualità di agenti incaricati di compiti esecutivi in seguito a un cambiamento di regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
Il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione è relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale, il quale avrebbe travisato la portata del principio di parità di trattamento con la sua interpretazione delle disposizioni applicabili, in particolare con riferimento all'impostazione seguita dalla Commissione consistente nel far rientrare gli assegni familiari nella nozione di retribuzione.
Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio dell'obbligo di motivazione in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla nozione di retribuzione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/32 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione
(Causa T-364/07)
(2007/C 283/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Goguel e F. Foucault)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2007; |
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— |
dichiarare che la ricorrente può beneficiare della non riscossione a posteriori dei dazi antidumping in applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario (1) e degli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93 (2). |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione asseritamene contenuta in una lettera della Commissione 20 luglio 2007 che afferma l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente indirizzata alle autorità francesi di poter beneficiare della non riscossione a posteriori di dazi all'importazione su apparecchi ricevitori di televisione a colori fabbricati in Tailandia. Tale domanda della ricorrente è stata trasmessa alla Commissione dalle autorità francesi come allegato alla domanda basata sull'art. 239 del codice doganale comunitario relativa allo sgravio dei dazi all'importazione (3).
La ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe stata obbligata a pronunciarsi altresì sulla domanda fondata sull'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario e, con lettera separata, le ha chiesto di statuire. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna una decisione asseritamene contenuta nella lettera della Commissione inviatale in risposta alla detta lettera.
La ricorrente afferma che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto avendo constatato che le autorità francesi l'hanno interpellata solo sul fondamento dell'art. 239 del codice doganale comunitario, dato che, secondo la ricorrente, il fascicolo ricevuto dalla Commissione soddisfaceva i requisiti posti dagli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93. La ricorrente ritiene che la Commissione fosse tenuta ad esaminare se nel caso di specie fossero soddisfatti i requisiti posti dall'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, tanto più che essa aveva deciso di pronunciarsi in senso negativo sulla sua domanda di sgravio basata sull'art. 239 di tale codice.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario GU L 253, pag. 1.
(3) La decisione della Commissione 7 maggio 2007, relativa a tale domanda e che segnala alle autorità francesi che non era giustificato nel caso della ricorrente accordare lo sgravio dei dazi all'importazione ha formato oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, causa T-225/07, Thomson Sales Europe/Commissione (GU C 211, pag. 36)
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/33 |
Ricorso proposto il 17 Settembre 2007 — Traxdata Francia/UAMI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)
(Causa T-365/07)
(2007/C 283/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Traxdata Francia (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. F. Valentin)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ritrax Corp. Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 23 maggio 2007 nei procedimenti riuniti R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 e R 1340/2005-1 e pronunciare di conseguenza la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. 000007393, n. 000877779, n. 001252725 e TEAM TRAXDATA n. 000877910 per tutti i prodotti e i servizi elencati nelle classi 9, 16 e 42 ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario; |
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— |
pronunciare la nullità del marchio comunitario TEAM TRAXDATA n. 000877910, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe 36: «Sponsorizzazione finanziaria di attività sportive e per il tempo libero; sponsorizzazione finanziaria di competizioni, manifestazioni e squadre sportive; sponsorizzazione finanziaria di sportivi e sportive; (…) consulenza riguardante i suddetti servizi»; |
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— |
pronunciare la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. 000877779 e TEAM TRAXDATA n. 000877910, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe 41: «servizi in materia di educazione e di divertimento; organizzazione e conduzione di conferenze, congressi, seminari, simposi, (…) servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; pubblicazioni di libri, riviste e periodici; (…) sale giochi; (…) noleggio di videocassette, audiocassette, compact disc e pellicole cinematografiche; consulenza riguardante i suddetti servizi». |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: I marchi figurativi e denominativi «TRAXDATA» e «TEAM TRAXDATA» per i beni e i serivizi nelle classi 9, 16, 36, 41 e 42 — Marchi comunitari n. 877 910, 877 779, 7 393 e 1 252 725
Titolare del marchio comunitario: Ritrax Corp. Ltd
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La ragione sociale non registrata «TRAXDATA FRANCE SARL» e il nome depositato «TRAXDATA» per i seguenti beni e servizi: «consulenza, consegna e vendita di materiali di consumo, hardware e accessori per computer»
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto delle domande di dichiarazione di nullità presentate dal ricorrente
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: La commissione di ricorso ha violato l'art. 52, n. 1, lett. c) in combinato disposto con l'art. 8, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 dichiarando che il ricorrente non ha fornito la prova che esso continua a fare uso di «TRAXDATA» e applicando in maniera non corretta il criterio di probabilità di confusione tra i marchi in conflitto.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/34 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Procter & Gamble/UAMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
(Causa T-366/07)
(2007/C 283/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Sandberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prestige Cosmetics Srl (Anzola Emilia, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso 19 luglio 2007 nella pratica R 681/2006-2; |
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rigetto dell'opposizione n. B 311 318 del 2 ottobre 2000, nella parte in cui essa è stata accolta dalla decisione della divisione di opposizione 21 marzo 2006; |
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condanna del convenuto al pagamento delle spese; |
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— |
condanna della controinteressata al pagamento delle spese insorte dinanzi all'UAMI |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Procter & Gamble
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «P&G PRESTIGE BEAUTE» per beni, tra gli altri, della classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Prestige Cosmetics Srl
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale «prestige» per beni della classe 3
Decisione della divisione di opposizione: Opposizione parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, dato che i beni coperti dai marchi sono diversi e i marchi differiscono chiaramente tra loro.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/34 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Dow AgroSciences e a./Commissione
(Causa T-367/07)
(2007/C 283/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), DOW AgroSciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby-Taarbæk, Danimarca), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Germania), Dow AgroSciences SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Dow AgroSciences Distribution SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) e Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare la decisione della Commissione 19 giugno 2007, 2007/437/CE; |
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dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità dell'art. 20 del regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, nei confronti della prima ricorrente e del riesame del suo fascicolo relativo all'haloxyfop-R; |
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condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti dedotti dai ricorrenti sono identici o analoghi a quelli dedotti nella causa T-326/07 Cheminova e altri/Commissione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/35 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Lituania/Commissione
(Causa T-368/07)
(2007/C 283/64)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3407 fin. (1); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, notificatale il 16 luglio 2007 è illegittima per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere
La ricorrente sostiene che, avendo adottato una decisione unilaterale rispetto al contenuto definitivo del piano nazionale lituano di assegnazione, la Commissione ha ecceduto i poteri conferitile dalla direttiva 2003/87/CE, in quanto, pur consentendo alla Commissione di valutare i piani nazionali di assegnazione redatti dagli Stati membri, le disposizioni di tale direttiva non le consentono di determinare i quantitativi totali delle quote di emissioni inquinanti in sede di verifica complessiva dei piani nazionali di emissione redatti e presentati dagli Stati membri.
2. Violazione del diritto comunitario
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2.1. |
Violazione degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE: avendo stabilito, nella decisione impugnata, un livello nazionale di emissioni per il periodo 2008-2012 inferiore a quello richiesto alla luce degli obblighi assunti dalla Lituania conformemente al Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Commissione ha omesso di considerare i reali obiettivi della direttiva 2003/87in quanto strumento efficace, da un punto di vista economico, per attuare gli obblighi assunti dalle parti contraenti del protocollo di Kyoto rispetto alle emissioni di gas a effetto serra. |
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2.2. |
Violazione dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione: la decisione impugnata viola i principi di buona amministrazione e di leale cooperazione in quanto, non avendo preso in considerazione la valutazione svolta durante la preparazione del piano nazionale lituano di assegnazione e non essendosi sostanzialmente consultata con la Lituania, la Commissione ha effettuato una valutazione separata basata sulla sua metodologia specifica per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti. |
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2.3. |
Violazione di talune disposizioni della direttiva 2003/87/CE e violazione del principio di certezza del diritto: la decisione impugnata viola gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87, in quanto, nonostante le cifre riportate nel piano nazionale lituano di assegnazione, ed avendo respinto il metodo di calcolo applicato dalla Lituania giudicandolo inappropriato, la Commissione si è basata solo ed esclusivamente sulle cifre ottenute mediante l'applicazione del metodo da essa stessa selezionato per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti da assegnare. Inoltre, avendo applicato tale metodologia, della quale la Lituania era all'oscuro in precedenza, la Commissione ha violato il principio di certezza del diritto. |
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2.4. |
Violazione del principio di non discriminazione: la decisione impugnata viola il principio di non discriminazione in quanto la Commissione, avendo applicato il suo metodo specifico per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti, ha omesso di considerare la particolare situazione della Lituania. La decisione disciplina quindi nella stessa maniera situazioni sostanzialmente diverse. |
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2.5. |
Mancato rispetto dell'art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE e del quarto criterio dell'allegato III alla detta direttiva: la decisione impugnata viola l'obbligo previsto all'art. 9 della direttiva 2003/87 e basato sui criteri elencati nell'allegato III, in quanto omette senza ragione di prendere in considerazione il quarto criterio di tale allegato e la necessità della Lituania di incrementare la produzione di elettricità mediante combustione di olio fossile in seguito all'impegno assunto di chiudere la centrale nucleare di Ignalina entro il 2009. |
3. Violazione delle forme sostanziali ai sensi della normativa comunitaria
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in un modo che viola le forme sostanziali in quanto, da un lato, la Commissione ha violato le disposizioni della direttiva 2003/87/CE rifiutando, in sostanza, nella decisione impugnata, di modificare la decisione C(2006) 5613 fin., e, dall'altro, la decisione impugnata è motivata in modo inappropriato ed inadeguato e, di conseguenza, i requisiti posti all'art. 253 CE e all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 sono stati violati.
4. Errore manifesto di valutazione
Secondo la ricorrente, esaminando il piano nazionale lituano di assegnazione modificato, la Commissione, in primo luogo, ha omesso di prendere in considerazione le circostanze specifiche e obiettive sottolineate dalla Lituania e che hanno condotto al livello di emissioni inquinanti stabilito e, in secondo luogo, ha applicato un metodo inappropriato di calcolo e si è basato su dati non accurati che hanno condotto a fissare un quantitativo massimo non corretto di quote di emissioni inquinanti a favore della Lituania.
(1) Decisione della Commissione 13 luglio 2007 sulla modifica del piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi dell'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione C(2006) 5613 (fin.) sul piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/36 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Patrick Holding/UAMI — Cassera (Patrick Exclusive)
(Causa T-370/07)
(2007/C 283/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca) (rappresentante: avv. J. Løje)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cassera SpA (Milano, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2007 nel procedimento R1447/2005-2; |
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ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione del marchio controverso; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Patrick Holding ApS
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo «PATRICK EXCLUSIVE» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 2 946 424
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Cassera SpA
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «G. Patrick» per prodotti della classe 25 e il marchio nazionale e internazionale denominativo «G. Patrick» per prodotti delle classi 24 e 25
Decisione della divisione di opposizione: opposizione interamente accolta
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/36 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Dimos Kerateas/Commissione
(Causa T-372/07)
(2007/C 283/66)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Kerateas (Attica, Grecia) (rappresentanti: avv.ti: A. Papaconstantínou, M. Chaïntarlís)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Il ricorrente chiede che venga annullata la decisione della Commissione 22 dicembre 2004, E(2004) 5611, relativa alla concessione di un contributo da parte del Fondo di Coesione per l'azione «Azione di gestione di rifiuti solidi della 1a unità amministrativa dell'Attica nell'Attica sud-orientale e della 2a unità amministrativa a Troizinía, 1. Area di interramento igienico di rifiuti nell'Organismo di trattamento e di gestione dei rifiuti dell'Attica sud-orientale nel sito “Vragoni” di Keratea-Lavreotikí. 2. Stazione di trasbordo di rifiuti della 2a unità amministrativa della Regione dell'Attica a Troizinía»; |
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in caso di dubbi, che venga disposta un'indagine in loco nella controversa area dell'azione e che vengano richiesti pareri tecnici indipendenti a sostegno delle affermazioni del ricorrente; |
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che la Commissione venga condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Relativamente al legittimo interesse all'esercizio del ricorso di annullamento in base all'art. 230 CE, il ricorrente ritiene che la decisione impugnata, la quale è diretta alla creazione di un'area di interramento igienico di rifiuti in un'estensione compresa all'interno del territorio del comune di Keratea, lo riguardi direttamente e individualmente, in quanto esso costituisce un soggetto pubblico per la protezione della sanità pubblica e dell'ambiente nella regione dell'opera finanziata.
Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, del cui contenuto esso sostiene di aver preso conoscenza il 13 agosto 2007, viola tanto una serie di disposizioni del diritto comunitario primario per la protezione della salute e dell'ambiente, quanto altresì disposizioni del diritto comunitario derivato che le specificano.
In particolare, il ricorrente sostiene che il finanziamento dell'azione contrasta con gli obiettivi della conservazione, della protezione e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della sanità pubblica nonché della prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali. Parimenti, secondo il ricorrente, l'impugnata disposizione della Commissione elude innanzi tutto le disposizioni degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 75/442 (1) e degli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156 (2), le quali pongono determinati obblighi nei settori della prevenzione, della riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
Infine, secondo il ricorrente, è evidente che la creazione di un impianto di gestione e di smaltimento di rifiuti all'interno di una regione protetta non può in nessun caso essere considerata come un'opera ammissibile al finanziamento da parte di uno strumento finanziario, come il Fondo di Coesione, il quale finanzia per definizione solo opere conformi ai requisiti di tutela dell'ambiente.
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).
(2) Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/37 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2007 — EOS/UAMI (Prime-Cast)
(Causa T-373/07)
(2007/C 283/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EOS GmbH Electro Optical Systems (Krailling, Germania) (rappresentante: avv. M. Mentjes)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 luglio 2007 nel procedimento R 333/2005-4, notificata alla ricorrente a mezzo telefax il 27 luglio 2007; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PrimeCast» per prodotti e servizi delle classi 1, 19, 40 e 42 (domanda n. 2854677).
Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/37 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2007 — Pachtitis/Commissione e EPSO
(Causa T-374/07)
(2007/C 283/68)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti P. Giatagantzidis, B. Niangou)
Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio europeo di selezione del personale
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione dell'EPSO 27 giugno 2007 e il presunto rigetto tacito della domanda confermativa del ricorrente in data 10 luglio 2007, riguardanti il suo diritto di accesso agli atti dell'EPSO; |
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ordinare all'EPSO di presentare: 1) una copia esatta delle domande che gli sono state fatte e delle risposte da lui fornite alle due prove preliminari a) e b), cui ha partecipato nell'ambito del concorso generale EPSO/AD/77/06 (GU C 277 A, pag. 1), per la predisposizione di una lista di riserva per l'assunzione nelle istituzioni europee di funzionari amministrativi di lingua greca con conoscenze linguistiche, grado AD 5, nel settore della traduzione, nonché 2) una copia esatta della lista delle risposte corrette alle suddette prove preliminari cui ha preso parte; |
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condannare l'EPSO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente afferma che il diniego dell'Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l'«EPSO») di fornire una copia esatta delle domande che gli sono state fatte e delle risposte da lui fornite alle due prove preliminari a) e b) cui ha partecipato nell'ambito del concorso generale EPSO/AD/77/06 (GU C 277 A, pag. 1), nonché una copia esatta della lista delle risposte corrette alle suddette prove preliminari cui ha preso parte, costituisce una decisione ingiustificata e illegittima, poiché è contraria al diritto di accesso agli atti delle istituzioni comunitarie, di cui all'art. 255 CE e agli artt. 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), presenta una notevole mancanza di chiarezza quanto alla sua motivazione e viola l'art. 253 CE. Parallelamente, secondo il ricorrente, il rifiuto dell'EPSO di fornire tali copie, viola i principi della trasparenza, della giusta amministrazione, della certezza del diritto e del legittimo affidamento dell'avente diritto.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/38 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 — Polonia/Commissione
(Causa T-379/07)
(2007/C 283/69)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: T. Nowakowski, agente del governo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2007, n. 804, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca (1). |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2007, n. 804, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca. Il regolamento impugnato dispone che dall'11 luglio 2007 la parte del contingente di catture di merluzzo bianco concesso alla Polonia per il 2007 nel Mar Baltico è stata esaurita e vieta, per il periodo dall'11 luglio al 31 luglio 2007, di continuare la pesca del merluzzo bianco in tale area da parte di navi battenti bandiera polacca nonché la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture di merluzzo da parte di tali navi.
A sostegno del ricorso la ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso flagranti errori nella valutazione del quantitativo di catture di merluzzo bianco da parte di pescherecci polacchi nonché la violazione del regolamento (CE) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1941, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di cattura e delle condizioni ad essa associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2). Nell'ambito del presente addebito la ricorrente fa valere che la Commissione ha basato le sue constatazioni in merito al quantitativo di catture di merluzzo bianco da parte di pescherecci polacchi su dati, ad avviso della ricorrente, consistenti in campioni e non rappresentativi, aventi origine nei controlli svolti dai suoi ispettori senza tener conto dei dati provenienti dal Sistema Informatico della Pesca Marittima polacco.
La ricorrente fa valere inoltre che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità dato che, a suo parere, il divieto di catture introdotto dal regolamento causa sostanziali effetti sotto il profilo socio-economico sfavorevoli che in maniera rilevante vanno oltre gli ipotetici vantaggi a favore della tutela delle risorse di merluzzo bianco. La ricorrente addebita alla Commissione di aver rinunciato, con l'adozione del regolamento impugnato, a valutare tali effetti nonché di non aver preso in considerazione la possibilità di conseguire gli scopi che si era prefissa con l'ausilio di mezzi meno nocivi alla Comunità ed all'economia delle zone marittime.
Nella motivazione del ricorso essa solleva parimenti l'addebito dell'insufficiente motivazione del regolamento impugnato, il che a suo parere rende impossibile la verifica dell'opportunità e della legittimità del divieto introdotto col regolamento.
La ricorrente avanza anche l'addebito della violazione del principio di solidarietà e di collaborazione leale contestando alla Commissione che, adottando il regolamento impugnato, essa non ha avviato il dialogo e non ha reso possibile alla ricorrente di chiarire le questioni litigiose.
La ricorrente fa valere da ultimo che il regolamento impugnato viola il diritto al libero esercizio dell'attività economica in quanto il divieto di pesca introdotto tocca persone le quali in pratica non possono cambiare il tipo di attività svolta e per le quali l'unico mezzo di sostentamento è l'attività di pesca, tanto più che il divieto è totale e non autorizza eccezione alcuna.
(1) GU L 180, pag. 3.
(2) GU L 367, pag. 1.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/39 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2007 — Kaloudis/UAMI — Fédération Française de Tennis (Roland Garros SPORTSWEAR)
(Causa T-380/07)
(2007/C 283/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Dimitrios Kaloudis (Dassia-Corfù, Grecia) (rappresentante: G. Kaloudis, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fédération Française de Tennis (Parigi, Francia)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2007; |
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accogliere la domanda del marchio comunitario Roland Garros SPORTSWEAR n. 3114477 per la classe 25; |
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condannare la controinteressata dinanzi a commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Roland Garros SPORTSWEAR» per prodotti della classe 25 — domanda n. 3114477
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Fédération Française de Tennis
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale «Roland Garros» per prodotti delle classi 3, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta per tutti i prodotti fatti valere in sede di opposizione
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso si considera non proposto a causa della tardività del pagamento dell'imposta di ricorso
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/39 |
Ricorso presentato il 27 settembre 2007 — Italia/Commissione
(Causa T-381/07)
(2007/C 283/71)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la nota del 18 luglio 2007, n. 007584 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. DOCUP Toscana Ob. 2 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 001) |
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annullare la nota del 21 agosto 2007, n. 009059 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 005) |
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annullare la nota del 21 agosto 2007, n. 009061 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. DOCUP Ob. 2 «Lazio» 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 009) |
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annullare la nota del 29 agosto 2007, n. 009249 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. DOCUP Piemonte 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 007) |
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annullare la nota del 6 settembre 2007, n. 009525 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma Operativo Regionale «Campania» 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1PO 007) |
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— |
nonché annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (1).
(1) GU C 262 del 23.10.2004, p. 55.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/40 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2007 — Francia/Consiglio
(Causa T-382/07)
(2007/C 283/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (1), |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il regolamento impugnato col presente ricorso mira a fornire una definizione uniforme delle reti da posta derivanti. La ricorrente contesta la definizione quale stabilita dal regolamento in quanto include nella categoria delle reti da posta derivanti reti quali la «thonaille» e per tale motivo le include nella sfera del divieto del loro uso previsto dall'art. 11 bis del regolamento n. 894/97 (2).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene innanzi tutto che il regolamento impugnato deve essere annullato per difetto di motivazione in quanto non indica i motivi per i quali esso amplia le restrizioni d'uso applicabili alle reti da posta derivanti a reti fisse quali la «thonaille».
In secondo luogo, essa fa valere che il regolamento impugnato viola del pari il principio di proporzionalità in quanto il divieto delle reti da posta derivanti, come definiti, riveste un carattere manifestamente inadeguato tenuto conto, da un lato, degli obiettivi perseguiti da tale divieto e, dall'altro, delle caratteristiche particolari della «thonaille» rispetto agli altri tipi di reti da posta derivanti.
Infine, la ricorrente sostiene che il divieto di reti da posta derivanti quali sono definite dal regolamento n. 809/2007 sarebbe discriminatorio in quanto non sarebbe giustificato, tenuto conto delle loro caratteristiche, trattare le reti di tipo «thonaille» come le altre reti da posta derivanti.
(1) GU L 182, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/40 |
Ricorso presentato il 10 ottobre 2007 — Comune di Napoli/Commissione
(Causa T-388/07)
(2007/C 283/73)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Comune di Napoli (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, G. Tarallo, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la Decisione C(2007)3893 dell'8 agosto 2007 della Commissione europea; |
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Condannare la Commissione al risarcimento dei danni; |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La presente azione è diretta ad ottenere l'annullamento della Decisione della Commissione dell'8 agosto 2007, C(2007) 3893, con cui la convenuta ha provveduto ad una rettifica finanziaria dell'intervento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) concesso a favore del Ricorrente per la realizzazione di una «Rete di piazze telematiche per la Città di Napoli», e al risarcimento dei danni da essa causati.
A sostegno della richiesta di annullamento della Decisione impugnata, il Ricorrente fa valere:
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L'illogicità, l'inadeguatezza e l'assenza assoluta dei presupposti giuridici e fattuali assunti a base della Decisione, nella misura in cui la Commissione ha volutamente omesso di prendere in considerazione l'insieme dei parametri (formali e sostanziali) che dovrebbero essere valutati ai fini di una corretta applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, con la conseguenza di aver viziato irrimediabilmente la propria valutazione circa l'esistenza delle irregolarità contestate al Ricorrente; |
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— |
L'errata interpretazione ed applicazione della nozione di irregolarità di cui all'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella misura in cui gli addebiti contestati al Ricorrente non rientrano nella nozione di «modifiche importanti» circa la natura o le condizioni di attuazione dell'azione finanziata, né tanto meno nella categoria di «spese indebite» ai fini del bilancio comunitario; |
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— |
La responsabilità della Commissione per il ritardo iniziale del progetto, nella misura in cui, sebbene la data per l'avvio del Progetto e per l'ammissibilità delle spese fosse il 1o luglio 1997, la convenzione di finanziamento è stata approvata dalla Commissione il 14 luglio 1997 e notificata al Comune di Napoli soltanto il 25 luglio 1997; |
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— |
L'omessa considerazione, al fine della valutazione sull'ammissibilità delle spese, dell'intero periodo di sette mesi che la Commissione ha impiegato per approvare la variante progettuale richiesta dal Ricorrente; |
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— |
L'erronea conclusione della Commissione circa il fatto che il rinvenimento di amianto, ed il conseguente ritardo dovuto alla sua rimozione, non costituisca una causa di forza maggiore; |
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Erronea limitazione dell'effetto sospensivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale al periodo compreso tra il 2 agosto 2001 (data della sentenza) e il 5 dicembre 2001 (data della notifica al ricorrente della sentenza di appello del Consiglio di Stato), da un lato, e per avere limitato il detto periodo alle sole fatture emesse nel quadro dell'appalto per la fornitura di attrezzature informatiche, oggetto della sospensione stessa; |
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La violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la Commissione non ha in alcun modo tenuto conto, ai fini della determinazione della riduzione del contributo, della buona fede nella condotta del Ricorrente, della trascurabile natura e gravità delle (presunte) irregolarità, dell'effettiva realizzazione dell'azione finanziata, e, infine, della circostanza che la responsabilità dei fatti contestati deve essere attribuita in parte alla stessa Commissione, ed in parte a cause di forza maggiore; |
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La violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Decisione non chiarisce perché le irregolarità contestate sono da considerarsi «importanti»; |
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Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il Ricorrente fa valere che, anche qualora il comportamento della Commissione non fosse giudicato illecito, esso gli ha comunque arrecato danni. La Decisione di recupero, in particolare, avrebbe arrecato danni del tutto imprevedibili ed anomali, specie ove si consideri che l'azione è stata realizzata con successo e con le felicitazioni della stessa Commissione. |
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/41 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2007 — ReckittBenckiser/UAMI
(Cause riunite T-2/05, T-3/05, T-49/05, T-118/05 e T-119/05) (1)
(2007/C 283/74)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/42 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 ottobre 2007 — Bellantone/Corte dei conti
(Causa F-85/06) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Agente temporaneo nominato dipendente - Preavviso di fine rapporto - Indennità di cessazione dal servizio - Indennità giornaliera - Danno materiale)
(2007/C 283/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gerardo Bellantone (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avvocati)
Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)
Oggetto
Da un lato, annullare la decisione del Segretario generale della Corte dei conti 30 marzo 2006 che ha respinto il reclamo del ricorrente, già agente temporaneo nominato dipendente, diretto al pagamento del saldo dell'indennità per mancato preavviso, dell'indennità di cessazione dal servizio e dell'indennità giornaliera e, dall'altro, disporre il risarcimento dei danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Bellantone sopporterà i tre quarti delle proprie spese. |
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3) |
La Corte dei conti delle Comunità europee sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del sig. Bellantone. |
(1) GU C 237 del 30.9.2006, pag. 18.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/42 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 settembre 2007 — O'Connor/Commissione delle Comunità europee
(Causa F-12/07) (1)
(Pubblico impiego - Altri agenti - Contratti successivi di agente temporaneo, ausiliario e contrattuale - Periodo massimo di attribuzione dell'indennità di disoccupazione - Ricevibilità)
(2007/C 283/76)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione che fissa a 11 mesi e 25 giorni, anziché a 17,83 mesi, il periodo massimo di attribuzione dell'indennità di disoccupazione alla ricorrente, ex agente della Commissione che ha prestato servizio alle dipendenze di quest'ultima in base a vari contratti come agente temporaneo, ausiliario e contrattuale dal 16 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà la totalità delle spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute dalla ricorrente nell'ambito della sua domanda di gratuito patrocinio. |
(1) GU C 95 del 28.4.2007, pag. 57.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/43 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 ottobre 2007 — Pouzol/Corte dei conti
(Causa F-17/07) (1)
(Funzione pubblica - Dipendenti - Pensioni - Trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti prima dell'entrata in servizio presso le Comunità - Irricevibilità)
(2007/C 283/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michel Pouzol (Combaillaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay, I. Andoulsi e D. Piccininno)
Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Cortens, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Corte dei conti 23 novembre 2006, che dichiara irricevibile il reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione 18 maggio 2006 — Riconoscimento del diritto del ricorrente a un abbuono di annualità di pensione integrativa — Domanda di risarcimento danni
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
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2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 117 del 26.5.2007, pag. 35.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/43 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2007 — Patsarika/Cedefop
(Causa F-63/07)
(2007/C 283/78)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Maria Patsarika (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
Conclusioni della ricorrente
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annullamento della decisione del Cedefop in data 20 settembre 2006 (rif. Directorate/AMB/2006/380), che pone fine al contratto a tempo determinato della ricorrente con il Cedefop, al termine del suo periodo di prova; |
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annullamento della decisione della commissione di ricorso del Cedefop (16 marzo 2007) con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere l'annullamento della decisione di cui sopra, contenente la motivazione dell'autorità che ha il potere di nomina in merito alla risoluzione del contratto della ricorrente (non impugnata autonomamente); |
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condannare il Cedefop a pagare un risarcimento pecuniario del danno di entità pari al totale delle retribuzioni, delle indennità e dei diritti pensionistici della ricorrente relativi al periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, ridotto dell'importo dell'indennità di licenziamento concessa; |
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condannare il Cedefop al pagamento di un risarcimento del danno pecuniario alla ricorrente dell'imposto di EUR 20 000 a causa del danno morale subito dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 20 settembre 2006 il Cedefop ha licenziato la ricorrente al termine del suo periodo di prova. Anzitutto, la ricorrente afferma che sono stati violati i principi giurisprudenziali per quanto riguarda il suo periodo di prova, che peraltro non è stato completato in condizioni normali. Inoltre, la decisione di licenziarla è stata adottata con abuso di potere e oltrepassando i limiti del potere discrezionale ed è fondata su un errore manifesto di valutazione. Il licenziamento della ricorrente è stato proposto con il rapporto di valutazione elaborato prima del termine del suo periodo di prova, nonostante il suo rendimento professionale soddisfacente e la sua condotta in servizio, a causa di «dubbi sulla sua moralità». Tali dubbi sono stati motivati con fatti non attinenti al periodo di occupazione controverso della ricorrente nonché a causa della sua deposizione come testimone in un'altra causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il contenuto della deposizione della ricorrente nella causa pendente è risultato veritiero. Inoltre, per quanto riguarda le accuse di presunta insufficienza professionale (contenute esclusivamente nei giudizi di valutazione del direttore supplente del centro) non è stato fornito alcun elemento di prova. La ricorrente afferma poi che sono stati violati il suo diritto al contraddittorio e il suo diritto di difesa nonché il principio di imparzialità e di proporzionalità. Gli atti su cui si fondano le accuse contro di lei non le sono mai stati comunicati, né essa è stata convocata in sede di ricorso (dinanzi alla commissione di ricorso del Centro).
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/44 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Evraets/Commissione
(Causa F-92/07)
(2007/C 283/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Pascal Evraets (Lambusart, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) che pubblica l'elenco dei dipendenti promossi al grado AST 4 a titolo dell'esercizio di promozione 2006, in quanto la Commissione non ha tenuto conto dell'idoneità del ricorrente alla promozione per l'esercizio di promozione 2006 e in quanto il nominativo del ricorrente non figura nell'elenco dei dipendenti promossi; |
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se necessario, annullare la decisione esplicita della Commissione 6 giugno 2007 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (Statuto), il 16 febbraio 2007; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, ex agente temporaneo nominato dipendente di ruolo di grado AST 3 dal 16 aprile 2004 in seguito al superamento di un concorso interno, è stato considerato inidoneo alla promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2006 dato che non aveva dimostrato la sua capacità di lavorare in una terza lingua, in conformità all'art. 45, n. 2, dello Statuto.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente solleva tre motivi, il primo dei quali riguarda la violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto e l'illegittimità dell'art. 10, n. 5, delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'art. 45 dello Statuto. Il ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, che richiede due anni di anzianità per essere idoneo alla promozione, egli avrebbe potuto essere promosso alla data del 16 aprile 2006, ossia prima dell'entrata in vigore del requisito relativo alla dimostrazione della propria capacità di lavorare in una terza lingua. L'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto prevede infatti che l'art. 45, n. 2, non si applica alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1o maggio 2006. Richiedendo al ricorrente la capacità di lavorare in una terza lingua in quanto la sua promozione, in applicazione dell'art. 10, n. 5, delle DGE, prenderebbe effetto solo dal 1o maggio 2006, la Commissione avrebbe violato l'art. 45, n. 1, dello Statuto.
Il secondo motivo verte sull'esistenza di disparità di trattamento nonché sull'illegittimità, da una parte, dell'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto e, dall'altra, dell'art. 1, punto 1 della Regolamentazione comune che stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 45, n. 2, dello Statuto, adottata dalla Commissione il 19 luglio 2006. Il ricorrente fa valere, in particolare, che i dipendenti assunti tra il 15 aprile 2004 e il 30 aprile 2004 lo sono stati in base alle stesse disposizioni statutarie dei dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, n. 2, dello Statuto. Pertanto, assoggettando i dipendenti assunti tra il 15 aprile e il 30 aprile 2004 a condizioni di promozione più restrittive rispetto a quelli assunti prima del 15 aprile 2004, l'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto e l'art. 1, punto 1 della Regolamentazione comune avrebbero creato una discriminazione. Il ricorrente sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 5, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, la conoscenza di una terza lingua non è richiesta ai fini della prima promozione dei dipendenti che pur essendo stati assunti dopo il 1o maggio 2004, erano in precedenza agenti temporanei. Ebbene, sarebbe illegittimo richiedere la conoscenza di una terza lingua nei confronti dei dipendenti che, come il ricorrente, sono stati nominati prima della detta data.
Il terzo motivo concerne la violazione dei principi della buona gestione amministrativa, dell'effettività e del legittimo affidamento. Il ricorrente afferma, in particolare, che nel dare attuazione all'art. 45, n. 2, dello Statuto, la Commissione non avrebbe prestato tutta la diligenza necessaria e non avrebbe risposto alle legittime aspettative dei dipendenti che aspiravano alla promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2006. In particolare, la Commissione avrebbe omesso di adottare le disposizioni transitorie adeguate e di prendere tempestivamente le misure necessarie per consentire al ricorrente di apprendere una terza lingua e di essere pertanto idoneo alla promozione.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/44 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Acosta Iborra e a./Commissione
(Causa F-93/07)
(2007/C 283/80)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Beatriz Acosta Iborra e a. (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) che pubblica l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2006, in quanto la Commissione non ha tenuto conto dell'eleggibilità dei ricorrenti alla promozione per l'esercizio di promozione 2006 e in quanto i loro nomi non sono contenuti nell'elenco dei funzionari promossi; |
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per quanto necessario, annullare le decisioni esplicite della Commissione 6 giugno 2007 che respingono il reclamo proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (Statuto) 16 febbraio 2007; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti invocano motivi molto simili a quelli dedotti nella causa F-92/07 la cui comunicazione è stata pubblicata in questo stesso numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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24.11.2007 |
IT |
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C 283/45 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2007 — Rebizant e a./Commissione
(Causa F-94/07)
(2007/C 283/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jean Rebizant (Karlsruhe, Germania) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Lois, E. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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constatare l'illegittimità della decisione che fissa le soglie di promozione verso il grado AD 13, applicabili ai funzionari che ricadono nel bilancio «ricerca»/«centro comune di ricerca» (CCR) e nel bilancio «funzionamento»; |
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annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina di negare ai ricorrenti la promozione al grado AD 13 in base all'esercizio di promozione 2006; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:
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violazione dell'art. 5, n. 5, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto); |
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violazione dell'art. 6, n. 2, dello Statuto, nonché dell'art. 9 del suo allegato XIII; |
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violazione del principio della parità di trattamento. |
I ricorrenti precisano che, fissando al 98,5 la soglia di promovibilità al grado AD 13 per i funzionari che ricadono nel bilancio «ricerca» e nel bilancio CCR, la Commissione non avrebbe tenuto conto, da un lato, dei posti di lavoro che, in applicazione dell'art. 9 dell'allegato XIII dello Statuto, erano effettivamente vacanti presso la DG Ricerca e la DG CCR e, dall'altro, della specificità della situazione dei funzionari rientranti in tali bilanci.
I ricorrenti sostengono che, avendo omesso questo, la Commissione avrebbe mancato di osservare la propria decisione 20 luglio 2005, riguardante le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti nella quota «ricerche» del bilancio generale, decisione che stabilisce le norme che garantiscono il principio della parità di trattamento tra i funzionari dei differenti bilanci.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/45 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — De Fays/Commissione
(Causa F-97/07)
(2007/C 283/82)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P.P. Gehuchten e Ph. Reyniers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 21 giugno 2007 e, per quanto necessario, la sua decisione 21 novembre 2006; |
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condannare la Commissione alla corresponsione degli stipendi oggetto della misura di sospensione, maggiorati degli interessi di legge; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, dipendente della Commissione che soffre di una malattia che, secondo quanto asserito, l'ha obbligata ad assentarsi dal lavoro, contesta la decisione dell'APN di considerare irregolari le sue assenze successive al 19 ottobre 2006 e di applicare quindi nei suoi confronti l'art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto).
La ricorrente fa anzitutto valere che il procedimento di arbitrato avviato sulla base dell'art. 59 dello Statuto si è svolto in violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio. Per di più, il referto del medico arbitro non sarebbe correttamente motivato e sarebbe viziato da un errore manifesto di valutazione.
La ricorrente sostiene inoltre che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la decisione che la obbliga a rendersi sul luogo di lavoro viola il principio di precauzione.
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/46 |
Ricorso proposto l'8 ottobre 2007 — Hoppenbrouwers/Commissione
(Causa F-104/07)
(2007/C 283/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di concludere i contratti (APCC) 25 giugno 2007, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 16 marzo 2007 avverso la decisione amministrativa, notificata il 18 dicembre 2006, che nega l'assunzione della ricorrente quale agente contrattuale, ai sensi dell'art. 2, n. 1, dell'allegato al Regime applicabile agli altri agenti (RAA); |
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annullare parimenti, nei limiti del necessario, la detta decisione 18 dicembre 2006; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo di ricorso si fonda sulla violazione dell'art. 82, n. 3, lett. d), del RAA, dell'art. 83 del RAA, dell'art. 33 dello Statuto del personale delle Comunità europee, dell'art. 2, n. 1, dell'allegato al RAA nonché su un errore manifesto di valutazione.
La ricorrente ricorda anzitutto che l'amministrazione ha negato di offrirle un contratto di agente contrattuale a durata indeterminata a causa del fatto che essa era temporaneamente inabile al lavoro alla data del 1o maggio 2005, data che costituiva, secondo l'APCC, il termine ultimo di entrata in vigore dei contratti di agente contrattuale sottoscritti ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 2, n. 1, dell'allegato al RAA. La ricorrente asserisce che solo un'inabilità permanente avrebbe consentito di respingere la sua candidatura.
Il secondo motivo di ricorso è fondato su una violazione del divieto di discriminazione, in quanto la ricorrente si troverebbe, senza una giustificazione lecita e ragionevole, ingiustamente sfavorita rispetto ad altri i quali, dopo aver lavorato, al pari della ricorrente, negli asili nido della Commissione sulla base di un contratto di diritto belga, hanno beneficiato di un contratto di agente contrattuale a durata indeterminata.
Rettifiche
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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/47 |
Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-68/03
( «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» C 247 del 20 ottobre 2007, pag. 22 )
(2007/C 283/84)
Occorre leggere come segue la comunicazione nella GU nella causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione:
«Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2003 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione
(Causa T-68/03) (1)
(“Aiuti di Stato - Aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica ellenica alla compagnia aerea Olympic Airways - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dello stesso - Applicazione abusiva dell'aiuto - Aiuti nuovi - Onere della prova - Diritto di essere sentiti - Criterio del creditore privato - Errore di fatto - Errore manifesto di valutazione - Motivazione - Articolo 87 nn. 1 e 3, lett. c), CE”)
(2006/C 000/01)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, già Olympiaki Aeroporia AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avvocati, e J. Ellison, M. Hall, solicitors, A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, A. Chiotelis, avvocati, successivamente P. Anestis, avvocato, e T. Soames, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J.L. Buendía Sierra, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avocat)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2002/372 CE sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372 sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways sono annullati in quanto riguardano la tolleranza nei confronti del protrarsi del mancato versamento, da un lato, dei diritti aeroportuali dovuti dall'Olympic Airways all'aeroporto internazionale di Atene e, dall'altro, dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'Olympic Aviation sul carburante e sui pezzi di ricambio. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE sopporterà il 75 % delle proprie spese e delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà il 25 % delle proprie spese e delle spese di Olympiaki Aeroporia Ypiresies. |