ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
21 novembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 278/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 278/02

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 278/03

Procedura nazionale della Grecia per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 278/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4973 — OAK Hill/Forgings International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2007/C 278/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4964 — Sun Capital Funds/Mark IV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2007/C 278/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4981 — AT&T/IBM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 278/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

13

2007/C 278/08

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 278/01)

Data di adozione della decisione

19.7.2006

Numero dell'aiuto

N 245/06

Stato membro

Polonia

Regione

Dolnośląskie

Titolo (e/o nome del beneficiario)

LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o.

Base giuridica

(1)

Umowa Inwestycyjna zawarta dnia 9 września 2005 r. pomiędzy (i) Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczpospolitej Polskiej; (ii) Ministrem Finansów Rzeczpospolitej Polskiej; (iii) Ministrem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej; (iv) Ministrem Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej; (v) Agencją Rozwoju Przemysłu SA; (vi) Agencją Nieruchomości Rolnych; (vii) Miastem Wrocław; (viii) Gminą Kobierzyce; (ix) powiatem wrocławskim; (x) samorządem województwa dolnośląskiego; (xi) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a (xii) LG.Philips LCD Co., Ltd oraz (xiii) LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. — z drugiej strony

(2)

Art. 80 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

(3)

Uchwała Rady Ministrów nr 228/2005 z dnia 6 września 2005 r.

(4)

Umowa o Grant między Ministrem Gospodarki i Pracy a LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. z dnia 6 września 2005 r.

(5)

Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

(6)

§ 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 79 poz. 1724)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, Occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta, Transazioni non a condizioni di mercato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 302,09 Mio PLN

Intensità

20,34 %

Durata

Fino al 31.12.2017

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

25.6.2007

Numero dell'aiuto

N 828/06

Stato membro

Polonia

Regione

Zachoniopomorskie

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ad hoc regional investment aid to Bridgestone Stargard Sp. z o.o.

Base giuridica

(1)

Umowa Inwestycyjna zawarta dnia 31 lipca 2006 r.

(2)

Art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

(3)

Uchwała RM nr 178/2006 z dnia 24 października 2006 r.

(4)

Umowa o wypłatę pomocy publicznej w formie dotacji celowej zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki a Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z dnia 16 listopada 2006 r.

(5)

Uchwała nr XXX/348/06 Sejmiku Woj. Zachodniopom. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności (...) (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 88, poz. 1629)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, Occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Transazioni non a condizioni di mercato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 20 358 982 PLN

Intensità

2,9 %

Durata

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

PL-70-540 Szczecin

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

25.9.2007

Numero dell'aiuto

N 289/07

Stato membro

Italia

Regione

Ancona

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fiem S.r.l.

Base giuridica

Legge 14 maggio 2005 n. 80 (GURI 111, 14.5.2005 S.O.)

Delibera CIPE n. 101 (GURI 227, 29.9.2005)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 2,5 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

3.10.2007

Numero dell'aiuto

N 390/07

Stato membro

Germania

Regione

Mecklenburg-Vorpommern

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Base giuridica

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz (Klimaschutz-Förderrichtlinie) vom 31.5.2007

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risparmio di energia, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 3,7 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 26 Mio EUR

Intensità

30 %

Durata

31.5.2007-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 novembre 2007

(2007/C 278/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4785

JPY

yen giapponesi

162,85

DKK

corone danesi

7,4524

GBP

sterline inglesi

0,71715

SEK

corone svedesi

9,2823

CHF

franchi svizzeri

1,6408

ISK

corone islandesi

92,96

NOK

corone norvegesi

7,9950

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,690

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

255,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6992

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6870

RON

leu rumeni

3,4980

SKK

corone slovacche

33,203

TRY

lire turche

1,7650

AUD

dollari australiani

1,6657

CAD

dollari canadesi

1,4525

HKD

dollari di Hong Kong

11,5063

NZD

dollari neozelandesi

1,9433

SGD

dollari di Singapore

2,1402

KRW

won sudcoreani

1 363,47

ZAR

rand sudafricani

9,9651

CNY

renminbi Yuan cinese

10,9731

HRK

kuna croata

7,3378

IDR

rupia indonesiana

13 823,98

MYR

ringgit malese

4,9715

PHP

peso filippino

63,746

RUB

rublo russo

36,0360

THB

baht thailandese

46,548


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/6


Procedura nazionale della Grecia per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

(2007/C 278/03)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

«Ministero dei trasporti e delle comunicazioni servizio dell'aviazione civile — Direzione generale trasporti aerei — Direzione gestione trasporti aerei — Sezione II — Accordi aerei bilaterali — Prot. Num. d1/b/28178/2647

Atene, 19 luglio 2007

Oggetto: Approvazione del regolamento relativo alla designazione di un vettore aereo comunitario stabilito in Grecia per l'effettuazione di servizi regolari fra la Grecia e i paesi al di fuori dell'Unione europea

DECISIONE

Il Direttore

visto:

(1)

le disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e della legge n. 211/1947 sull'aviazione civile internazionale,

(2)

il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

(3)

l'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, e il protocollo che adegua tale accordo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993,

(4)

l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

(5)

le disposizioni dei regolamenti comunitari (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie,

(6)

le disposizioni del regolamento comunitario (CE) n. 847/2004, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, in particolare gli articoli 5 e 6,

(7)

la dichiarazione sul diritto di stabilimento, adottata dal Consiglio dei ministri dei trasporti dell'UE il 5 giugno 2003,

(8)

le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 714/70 sulla creazione della direzione dei trasporti aerei e l'organizzazione del servizio dell'aviazione civile (SAC), sostituito dall'articolo 13, paragrafo 3, della legge n. 3082/02 (Gazzetta ufficiale della Repubblica greca 316 Α).

(9)

le disposizioni della legge n. 1815/1988, sul codice del diritto aeronautico, in vigore,

(10)

le disposizioni dell'articolo 29A della legge n. 1558/85 “Governo e organismi governativi” (Gazzetta ufficiale della Repubblica greca 137 Α), modificato dall'articolo 27 della legge n. 2081/92 (Gazzetta ufficiale della Repubblica greca 154 Α) e sostituito dall'articolo 1, paragrafo 2 bis, della legge n. 2469/97 (Gazzetta ufficiale della Repubblica greca 38 Α).

(11)

il fatto che le disposizioni del presente regolamento non comportano spese a carico del bilancio statale,

DECIDIAMO

Approviamo il regolamento relativo alla designazione di un vettore aereo comunitario stabilito in Grecia per l'effettuazione di servizi regolari fra la Grecia e i paesi al di fuori dell'Unione europea, quale segue:

“Regolamento relativo alla designazione di un vettore aereo comunitario stabilito in Grecia per l'effettuazione di servizi regolari fra la Grecia e i paesi al di fuori dell'Unione europea”

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la determinazione della procedura e dei criteri per la designazione di vettori aerei comunitari stabiliti in Grecia in vista dell'effettuazione di servizi aerei regolari fra la Grecia e paesi al di fuori dell'Unione europea, che non rientrano nel campo di applicazione regolamento (CEE) n. 2408/92, sulla base di accordi aerei bilaterali specifici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a.

designazione: l'attribuzione, a uno o più vettori aerei comunitari interessati specifici, del diritto di effettuare servizi aerei regolari fra la Grecia e un paese terzo convenuti nell'accordo aereo bilaterale applicabile; il paese terzo interessato viene informato per via diplomatica (salvo disposizione contraria dell'accordo aereo bilaterale);

b.

vettore aereo comunitario: ai fini del presente regolamento per vettore aereo comunitario si intende un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, in conformità della normativa comunitaria pertinente.

Articolo 3

Procedura

a.

La procedura per la designazione del vettore aereo comunitario in vista dell'effettuazione di servizi regolari fra la Grecia e un paese al di fuori dell'UE, non coperti dal regolamento (CEE) n. 2408/92, viene avviata su proposta del Servizio dell'aviazione civile (SAC) o su richiesta di un vettore aereo comunitario stabilito in Grecia, conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria pertinente e secondo le modalità seguenti:

i)

Il SAC invita i vettori aerei comunitari stabiliti in Grecia, in conformità della normativa comunitaria vigente, a manifestare interesse per la designazione di uno o più vettori aerei (conformemente alle disposizioni dall'accordo aereo bilaterale applicabile) per l'effettuazione di servizi aerei regolari con destinazione/in partenza da un paese al di fuori dell'UE, non coperti dal regolamento (CEE) n. 2408/92, in conformità delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale pertinente. L'invito ha luogo mediante comunicazione della Direzione gestione trasporti aerei (D1) del SAC e si rivolge ai vettori aerei comunitari stabiliti in Grecia o a loro associazioni. La comunicazione contiene anche l'eventuale richiesta di designazione già presentata per la linea in oggetto. Essa viene pubblicata anche sul sito WEB del SAC (www.hcaa.gr).

ii)

Il termine per la risposta all'invito a manifestare interesse è di venti (20) giorni di calendario a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione.

Articolo 4

Documenti giustificativi richiesti

a.

Il vettore aereo comunitario che manifesta interesse per la designazione su una rotta aerea regolare al di fuori dell'UE che non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92, presenta al SAC una richiesta a tale effetto accompagnata da un fascicolo per la valutazione corredato dei documenti giustificativi indicati qui di seguito:

i)

licenza di esercizio e certificato del vettore con le condizioni particolari;

ii)

le prove che il vettore aereo ha un rappresentante autorizzato (stabilimento) in Grecia;

iii)

programma dei voli, con un quadro dettagliato dei servizi in cui si specifica numero, tipo e capacità degli aeromobili principali e di sostituzione che il vettore intende utilizzare per l'effettuazione dei servizi richiesti, nonché le frequenze e l'inizio e la durata proposti dei servizi, come pure prove che gli aeromobili sono di proprietà o noleggiati;

iv)

previsione triennale dettagliata dei risultati economici per la linea in questione, corredata degli elementi necessari per valutare la redditività della linea (fra l'altro, ipotesi sulla quota di mercato sulla linea in oggetto, prezzo dei carburanti, stipendi, manutenzione, assicurazioni, imposte, assistenza a terra, ristorazione, previsioni delle entrate e delle spese, ecc.);

v)

tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci che saranno imposte sulla linea;

vi)

eventuali pratiche commerciali (code-sharing, alleanze) che si applicheranno sulla linea;

vii)

prove della capacità operativa ed economica del vettore aereo di gestire la linea in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

b.

Vengono esaminate solo le richieste corredate di un fascicolo completo.

c.

La richiesta e i documenti giustificativi devono essere presentati in lingua greca. Nella richiesta deve essere indicato anche l'indirizzo in Grecia a cui viene indirizzata la corrispondenza del SAC.

d.

Il Servizio dell'aviazione civile ha la facoltà di chiedere la trasmissione di elementi complementari, se ritenuto necessario, che il vettore aereo è tenuto a fornire entro quindici (15) giorni di calendario.

Articolo 5

Criteri per la designazione

a.

I criteri presi in considerazione per la designazione di un vettore aereo comunitario che ha presentato una richiesta di designazione su una linea al di fuori dell'UE che non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92, tenuto conto anche delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale applicabile, sono i seguenti:

i)

l'offerta di servizi sufficienti e soddisfacenti, principalmente per quanto riguarda:

il soddisfacimento della domanda di servizi aerei,

il tipo di servizi (voli diretti o con scali intermedi) e aumento della gamma di servizi offerti ai passeggeri,

la frequenza dei servizi,

la capacità disponibile,

la politica tariffaria (a titolo indicativo, prezzi proposti per il trasporto di passeggeri e di merci, previsione riguardo a tariffazioni differenziate),

la data di inizio dei voli,

la durata dei servizi offerti e la possibilità di fornitura continuativa di tali servizi sotto forma di servizi regolari, principalmente sulla base della redditività prevista della linea,

affidabilità del vettore aereo, qualora sia stato già designato su una linea esterna, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 7 del presente regolamento;

ii)

qualità dei servizi forniti, principalmente per quanto riguarda:

il tipo e il numero di aeromobili principali e di sostituzione da destinare alla linea,

esistenza di una rete commerciale per il servizio dei passeggeri;

iii)

situazione del mercato pertinente, principalmente per quanto riguarda:

le ripercussioni della designazione sulle condizioni di concorrenza nel mercato in questione e sull'aumento della quota di mercato dei vettori aerei comunitari sulla linea in oggetto,

il contributo allo sviluppo turistico, economico e/o regionale della Grecia;

iv)

Si terrà conto inoltre degli elementi seguenti:

la conoscenza di base della lingua greca da parte dei membri del personale di cabina e dell'ufficio vendite,

in caso di parità fra le richieste sulla base dei criteri di cui sopra, verrà data priorità alla prima richiesta di designazione per la linea in oggetto trasmessa con la documentazione richiesta, a condizione che tale richiesta sia stata presentata per la prima volta dopo la pubblicazione del relativo invito a manifestare interesse del SAC.

Articolo 6

Procedura di valutazione e di designazione del vettore aereo

a.

La direzione del SAC competente per la valutazione delle richieste (Direzione gestione trasporti aerei/Sezione accordi aerei bilaterali) valuta, sulla base delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente regolamento, i fascicoli dei vettori aerei. Entro due (2) mesi a decorrere dalla ricezione dell'ultima richiesta e/o dell'ultimo documento giustificativo, oppure entro due (2) mesi a decorrere dall'inizio della valutazione delle richieste, la direzione competente redige una proposta motivata di designazione e la trasmette al direttore del SAC.

b.

Il vettore o i vettori aerei comunitari da designare vengono selezionati con atto del direttore del SAC basato sulla proposta citata, entro trenta (30) giorni dalla sua trasmissione.

c.

In tale atto sono indicate le condizioni di esercizio della linea in questione (a titolo indicativo, frequenza dei servizi, capacità ed eventualmente altre condizioni, in conformità delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale applicabile). Con analogo atto si decide l'eventuale rigetto della richiesta. Le decisioni di cui sopra sono comunicate a tutti i vettori aerei che hanno manifestato interesse per la designazione e sono pubblicate sul sito web ufficiale del SAC.

d.

I ricorsi contro le decisioni di cui al punto b) qui sopra devono essere presentati al Ministero dei trasporti e delle comunicazioni.

e.

La designazione del vettore aereo selezionato presso le autorità del paese straniero ha luogo sulla base delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale applicabile.

f.

Se presenta una richiesta di aumento della frequenza dei servizi sulla linea per cui è stato designato, un vettore deve trasmettere un fascicolo contenente le informazioni previste all'articolo 4, punti iii), iv) e v), del presente regolamento in cui siano indicate tutte le modifiche/variazioni/aggiunte rispetto a quanto previsto all'articolo 4, punti i) e ii). Entro due (2) mesi dalla presentazione della richiesta, la direzione competente redige una proposta motivata sulla modifica dell'atto di designazione conformemente alla richiesta presentata, e la trasmette al direttore del SAC.

Articolo 7

Obblighi del vettore aereo designato

a.

Il vettore aereo designato deve procedere a tutti i preparativi necessari per il funzionamento della linea per la quale è stato designato affinché i servizi abbiano inizio al più tardi sei (6) mesi dopo la data della designazione e senza variazioni rispetto al programma di voli presentato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

b.

Il vettore designato è tenuto a comunicare alla direzione competente del SAC qualsiasi modifica al suo programma di voli sulla linea per cui è stato designato.

c.

Nel quadro della prestazione dei servizi sulle linee per cui è stato designato, il vettore designato deve rispettare le disposizioni della normativa nazionale e internazionale per l'effettuazione di trasporti aerei internazionali e si conforma alle procedure e alle direttive stabilite dall'autorità aeronautica del paese per cui è stato designato, in conformità delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale applicabile.

d.

Non è ammesso il trasferimento dei diritti di traffico a un altro vettore.

Articolo 8

Nuova valutazione del vettore aereo designato — Revoca della designazione

a.

In caso di modifica sostanziale dei dati di esercizio, commerciali, economici, o di altro tipo sulla base dei quali si è proceduto alla designazione del/i vettore/i in conformità del presente regolamento e/o in caso di mancato adeguamento del/i vettore/i alle disposizioni di tale regolamento, il SAC può procedere in qualsiasi momento a una nuova valutazione del/i vettore/i conformemente alle disposizioni del presente regolamento, sia in vista del rinnovo dell'atto di designazione, sia in vista della revoca della designazione stessa e procedere a un nuovo invito a manifestare interesse rivolto ai vettori aerei.

b.

In particolare, il mancato utilizzo, parziale o totale, dei diritti di traffico per un periodo superiore a sei (6) mesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, lettera a), del presente regolamento, l'interruzione, da parte del vettore, della prestazione dei servizi per un periodo superiore a sei (6) mesi, e/o la presentazione di una richiesta scritta del vettore volta a mettere fine all'effettuazione dei servizi in oggetto, costituiscono motivi sufficienti di revoca della designazione; il SAC può allora procedere a un nuovo invito a manifestare interesse rivolto ai vettori aerei.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del governo.

Il presente regolamento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo.

Il Direttore

Ioannis ANDRIANOPOULOS»


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4973 — OAK Hill/Forgings International)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 278/04)

1.

In data 13 novembre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Oak Hill Capital Management, LLC («Oak Hill», Isole Cayman) acquisisce mediante acquisto di azioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Forgings International L.P., la quale a sua volta controlla per intero l'impresa Firth Rixson Limited («Firth Rixson», Regno Unito).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Oak Hill: gestione di capitale azionario privato,

per Firth Rixson: produzione e fornitura di prodotti fucinati e di leghe speciali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative alla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4973 — OAK Hill/Forgings International, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4964 — Sun Capital Funds/Mark IV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 278/05)

1.

In data 13 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sun Capital Partners V, L.P. e Sun Capital Partners IV, L.P. («Sun Capital Funds», Stati Uniti), appartenenti al gruppo Sun Capital Partners, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Mark IV Industries, Inc. («Mark IV», Stati Uniti), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Sun Capital Funds: investimento di capitali privati,

per Mark IV: produzione di sistemi e componenti ad alto contenuto ingegneristico per l'infrastruttura dei trasporti, i veicoli e i mezzi di trasporto.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4964 — Sun Capital Funds/Mark IV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4981 — AT&T/IBM)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 278/06)

1.

In data 13 novembre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa AT&T Corp. («AT&T», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parte dell'impresa International Business Machines Inc. («IBM», Stati Uniti), mediante acquisto di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per AT&T: servizi internazionali di comunicazione vocale e di trasmissione di dati,

per IBM: tecnologie dell'informazione: programmi, attrezzature e servizi informatici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative alla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4981 — AT&T/IBM, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/13


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2007/C 278/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«JIHOČESKÁ NIVA»

N. CE: CZ/PGI/005/0405/20.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Úřad průmyslového vlastnictví

Indirizzo:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6-Bubeneč

Tel.

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Associazione richiedente:

Nome:

MADETA a.s.

Indirizzo:

Rudolfovská 246/83

CZ-37050 České Budějovice

Tel.

(420) 389 136 111

Fax

(420) 387 411 944

E-mail:

info@madeta.cz


Luogo di produzione:

MADETA a.s., závod Český Krumlov, Česká republika

Tel.

(420) 380 779 111

Fax

(420) 380 711 485

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

La presente costituisce una domanda di deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto vi è un solo produttore nella regione. I requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione sono soddisfatti.

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3: Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Jihočeská Niva»

4.2.   Descrizione: La materia prima di base utilizzata nella produzione di questo formaggio naturale con erborinatura, è il latte vaccino trasformato. Il formaggio è prodotto esclusivamente con latte della zona designata.

Aspetto esterno: Il formaggio ha forma di ruota, con un diametro di 180-200 mm, un'altezza di circa 10 cm ed un peso di circa 2,8 kg. I segni prodotti dal lavaggio o dalla raschiatura della scorza, la formazione di un'erborinatura di colore verde-bluastro in tutto il formaggio e una parziale finizione a cera sulla superficie non costituiscono difetti. La superficie del formaggio può avere un colore che varia dal crema al marrone chiaro.

Aspetto interno: all'interno il colore del formaggio varia dal bianco panna al burro, con un'erborinatura regolare di colore verde-bluastro che lascia segni visibili di attraversamento.

Consistenza del formaggio: dolce, friabile, omogeneamente stagionato; non è permessa la presenza di coltura estera.

Gusto, aroma: salato, pungente, aromatico, con una nota finale aspra caratteristica della coltura di Penicillium roqueforti.

Forma nella quale il prodotto è commercializzato: oltre alla suindicata forma a ruota, del peso di circa 2,8 kg, il formaggio è commercializzato anche con una forma semicircolare (peso di circa 1,2 kg) e a pezzi del peso di 115/220 g.

Requisiti fisico/chimici

Tenore di sostanza secca: 52 %

divergenza negativa ammessa nel tenore della sostanza secca: – 1

divergenze positive nel tenore della sostanza secca non costituiscono un difetto

Tenore di grasso nella sostanza secca: 50 %

gamma permessa di valori per il tenore di grasso nella materia secca: dal 50 % al < 55 %

Tenore di sale: dal 3 al 5,5 %

Caratteristiche microbiologiche: Il formaggio contiene coltura di Penicillium roqueforti PY o PV, CB o PR1 (fino a PR4). Inoltre, in termini di esigenze microbiologiche, il formaggio soddisfa i criteri abitualmente utilizzati per la sicurezza dei prodotti alimentari e l'igiene del processo di produzione.

Imballaggio: pulito ed intatto, copre l'intera superficie e reca le opportune indicazioni.

4.3.   Zona geografica: La zona geografica è la regione della Boemia meridionale, i cui confini sono delimitati dalla legge n. 36/1960 sulla divisione territoriale dello Stato, quale modificata.

4.4.   Prova dell'origine: Oltre alle prove abituali, ogni cisterna di latte è controllata alla consegna anche per verificare che non contenga residui di sostanze inibenti. Le singole partite sono contraddistinte durante l'intero processo di invecchiamento e di imballaggio. Ogni partita è testata in laboratorio durante tutto il processo, iniziando dal latte fino a quando il formaggio è pronto per la distribuzione (cioè controlli interoperativi e all'uscita). Tutte le prove effettuate sono adeguatamente registrate.

È prevista la tenuta di un registro centrale dei fornitori di latte e degli acquirenti di prodotti finiti.

Tutte le materie prime che entrano nel processo di produzione devono corrispondere al disciplinare del produttore di cui trattasi (fornitore) e i disciplinari sono aggiornati. I fornitori di materia prima devono trasmettere al produttore una dichiarazione sull'assenza di organismi geneticamente modificati ed una dichiarazione sugli allergeni contenuti.

L'imballaggio utilizzato deve essere adatto al contatto con i prodotti alimentari.

La produzione del formaggio erborinato «Jihočeská Niva» è effettuata secondo le norme HACCP ed è soggetta al sistema di controllo previsto dalle Guide alle buone prassi igieniche e di fabbricazione. Tutte le le prove effettuate (registrazione delle prove di laboratorio, documentazione tecnica, del sistema elettronico LAB e dei test) sono registrate.

Il prodotto finale deve soddisfare i regolamenti applicabili in materia d'igiene.

Tutte le attività produttive e il rispetto del disciplinare sono oggetto di una continua verifica da parte dell'autorità di controllo, Krajská veterinární správa (Amministrazione veterinaria regionale) per la regione della Boemia meridionale.

Insieme ad altri dati, sono riportate sulla confezione le informazioni relative al produttore, cioè il nome e l'indirizzo della fabbrica.

4.5.   Metodo di produzione: Il latte con un tenore di grasso del 3,45 % è inserito nelle apparecchiature per la fabbricazione del formaggio, con l'aggiunta delle colture generalmente utilizzate, che assicurano una buona acidificazione del formaggio nel corso dei processi di produzione e di stagionatura. Il caratteristico gusto è dato al «Jihočeská Niva» dalla coltura di Penicillium roqueforti (cfr. punto 4.2), utilizzata da decenni (il ceppo della cultura è generalmente disponibile per l'uso nell'industria alimentare). Dopo l'aggiunta del caglio e la cagliatura del latte, i fiocchi di formaggio ottenuti sono posti nelle forme a ruota. Il siero del latte è eliminato e la microflora si sviluppa ad una temperatura controllata. Il formaggio è salato in due fasi: prima in una soluzione salina ed in seguito sfregando la forma con sale grosso. In passato, la stagionatura era effettuata unicamente in cavità naturali, scavate nelle rocce calcaree. Nel 2005, per l'aumento della produzione di questo formaggio, sono state costruite cantine ad aria condizionata per la stagionatura, fornite di apparecchiature per il controllo della temperatura e dell'umidità. Il formaggio invecchia nelle cantine per almeno quattro settimane. La crosta del formaggio stagionato è lavata o raschiata e poi il formaggio è imballato in fogli d'alluminio o in un carta speciale permeabile all'ossigeno. Parte della produzione è divisa in porzioni e imballata in barchette di plastica coperte di fogli di plastica stampata. L'imballaggio deve essere intatto, pulito e recare le opportune indicazioni.

Data la natura biotecnologica del prodotto, il formaggio deve essere imballato direttamente nella struttura di produzione. Ciò è necessario anche per mantenere la qualità del prodotto, l'igiene e la pulizia, impedire che il formaggio sia confuso con formaggi di altre regioni e, infine, per permettere una migliore tracciabilità del prodotto.

4.6.   Legame: Fin dal 1951, il formaggio «Jihočeská Niva» è prodotto nel caseificio di Český Krumlov utilizzando lo stesso metodo di produzione. Il nome del formaggio deriva da quello dei prati e dei pascoli di Šumava da cui proviene l'ingrediente principale — il latte di vacca consegnato al caseificio di Český Krumlov dalla Boemia meridionale e in particolare dalle colline di Šumava. Il latte proviene quindi da una delle regioni meno inquinate. I pascoli sono situati nelle zone protette di Novohradské Hory, Blanský les e Šumava e la flora esclusiva di tale zona ha un'influenza positiva sul gusto del latte.

Questi pascoli offrono una flora assai varia e specifica della regione. Caratteristiche sono le piante a gambo corto (valeriana, festuca, ecc.), che presentano un'elevata gamma varietale, unitamente ad alcune varietà rare tipiche della zona. Un pianta endemica particolare è il Phyteuma nigrum. Tra le altre specie caratteristiche si trovano Gentiana pannonica, Ligusticum mutellina, Arnica montana, Gentianella praecox subsp. Bohemica, alcuni tipi di orchidee terrestri, ecc.

Questa zona varia ed irregolare è caratterizzata da un ambiente pulito, in particolare la regione Český Krumlov e le colline pedemontane di Šumava (dichiarate riserva di biosfera dell'UNESCO nel 1990). A prova del fatto che l'ambiente naturale della Boemia meridionale ha un grande valore, un gran numero di paesaggi è stato dichiarato ufficialmente protetto e due di questi sono tutelati dall'UNESCO.

Naturalmente, anche l'esperienza delle persone del luogo nella produzione di questo formaggio, trasmessa di generazione in generazione, ha avuto una considerevole influenza sulla qualità e sulle caratteristiche del «Jihočeská Niva».

Tale formaggio è molto apprezzato sul mercato ceco, tanto dalla popolazione quanto dagli specialisti del settore lattiero-caseario. Per molti anni il «Jihočeská Niva» è stato inserito nella classifica dei migliori formaggi erborinati a mostre nazionali del settore stilata da un gruppo di specialisti:

1999: 2o posto,

2000: 2o posto,

2002: 3o posto,

2004: 3o posto,

2005: 1o posto,

2007: 1o posto.

Il «Jihočeská Niva» è molto apprezzato anche da chi non ha particolari conoscenze in materia.

Anche i volumi di vendita dimostrano la popolarità di «Jihočeská Niva» fra i consumatori di formaggio erborinato. Dai registri dei produttori risulta chiaramente che non vi è alcuna flessione nelle vendite:

2003: 2 341 884 kg venduti,

2004: 2 256 793 kg venduti,

2005: 2 386 668 kg venduti,

2006: 2 568 764 kg venduti.

Questi volumi dimostrano la popolarità stabile di cui gode questo prodotto fra i clienti di tutta la Repubblica ceca.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che il «Jihočeská Niva» è presentato come uno dei prodotti locali tipici in un breve film promozionale sulla regione della Boemia meridionale.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Indirizzo:

Inspektorát Český Krumlov

Domoradice 126

CZ-381 25 Český Krumlov

Tel.

(420) 380 711 333, (420) 380 711 941

Fax

(420) 380 711 759

E-mail:

insp.cesky-krumlov.kvsc@svscr.cz

4.8.   Etichettatura: —


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/17


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 278/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«LAGUIOLE»

N. CE: FR/PDO/117/0120/18.02.2004

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

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Denominazione del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di ottenimento

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Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

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Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica

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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

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Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

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Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Image

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche

Zona geografica

Ampliamento della zona geografica con l'inclusione di 3 comuni del dipartimento del Cantal: Fridefont, Maurines e Saint-Martial, che possiedono le caratteristiche naturali e umane definite per questa denominazione.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il metodo di ottenimento è completato dai paragrafi seguenti:

 

«È vietata la concentrazione del latte tramite parziale eliminazione della parte acquosa prima della coagulazione.»

 

«Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe e sale.»

 

«È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, del caglio e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.»

 

«È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»

L'impiego di trattamenti e additivi per i formaggi è stato oggetto di una regolamentazione generale.

Si è osservato tuttavia che nuove tecniche, alcune delle quali riguardanti trattamenti, ad esempio la microfiltrazione o la concentrazione parziale del latte, e additivi, ad esempio gli enzimi per la stagionatura, possono avere conseguenze sulle caratteristiche dei formaggi a denominazione d'origine. In particolare, taluni additivi enzimatici sembrano essere incompatibili con il mantenimento delle caratteristiche essenziali delle produzioni DOP.

È pertanto sembrato necessario precisare nel disciplinare di ogni denominazione d'origine, alla voce relativa al metodo di ottenimento, le pratiche effettivamente utilizzate relativamente a trattamenti e additivi impiegati nel latte e nella fabbricazione dei formaggi, al fine di evitare che pratiche non regolamentate adottate in futuro possano minacciare le caratteristiche dei formaggi DOP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«LAGUIOLE»

N. CE: FR/PDO/117/0120/18.02.2004

DOP ( X ) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo:

51, rue Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Syndicat de Défense et de Promotion du fromage de Laguiole

Indirizzo:

Coopérative fromagère Jeune Montagne

Route de Saint Flour

F-12210 Laguiole

Tel.

(33) 565 44 35 54

Fax

(33) 565 44 47 57

E-mail:

coop.jm@wanadoo.fr

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Laguiole»

4.2.   Descrizione: Formaggio di latte vaccino a pasta pressata non cotta, dalla crosta spessa, secca e spazzolata; di forma cilindrica, con diametro compreso tra 30 e 40 cm, altezza di 40 cm e peso che varia tra 25 e 50 kg; almeno 45 % di materia grassa dopo completa essiccazione e almeno 58 % di materia secca.

La pasta è gialla e la crosta è di colore biancastro e arancio chiaro, che diviene bruno ambrato durante la stagionatura.

È vietata la commercializzazione del «Laguiole râpé» (grattugiato).

Quando il formaggio è venduto preconfezionato, i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione.

4.3.   Zona geografica: Una sessantina di comuni dell'altopiano dell'Aubrac, a cavallo tra i dipartimenti dell'Aveyron, del Cantal e della Lozère.

Dipartimento dell'Aveyron

Arrondissement di Rodez:

cantone d'Entraygues-sur-Truyère: comuni di Entraygues-sur-Truyère (riva destra del Lot e riva sinistra della Truyère prima della loro confluenza),

cantone d'Espalion: comuni di Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Espalion (riva destra del Lot), Saint-Côme-d'Olt (riva destra del Lot),

cantone d'Estaing: comuni di Coubisou, Estaing, Le Nayrac,

cantone di Laguiole; cantone di Saint-Amans-des-Cots; cantone di Saint-Chély-d'Aubrac,

cantone di Saint-Geniez-d'Olt: comuni di Aurelle-Verlac, Pomayrols, Prades-d'Aubrac, Sainte-Euladie-d'Olt (riva destra del Lot), Saint-Geniez-d'Olt (riva destra del Lot),

cantone di Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Arrondissement di Millau:

cantone di Campagnac: Saint-Laurent-d'Olt (riva destra del Lot).

Dipartimento del Cantal

cantone di Chaudes-Aigues: comuni di Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat.

Dipartimento della Lozère

Arrondissement di Mende:

cantone d'Aumont-Aubrac: comuni di Aumont-Aubrac, La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre,

cantone di Fournels: comuni di Brion, Chauchailles, Fournels, La Fage-Montivernoux, Noalhac, Saint-Laurent-de-Veyrès, Termes,

cantone di Marvejols: comune di Saint-Laurent-de-Muret,

cantone di Nasbinals,

cantone di Saint-Chély-d'Apcher: comuni di La Fage-Saint-Julien, Les Bessons,

cantone di Saint-Germain-du-Teil: comuni di Les Hermaux, Les Salces, Trélans, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Pierre-de-Nogaret,

cantone di La Canourgue: Canilhac (riva destra del Lot), Banassac (riva destra del Lot).

4.4.   Prova dell'origine: Ciascun operatore compila una «dichiarazione di attitudine» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Essi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri nonché qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto di denominazione d'origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a garantire la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento: La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Sono autorizzate unicamente le razze bovine Simmental francese e Aubrac.

L'alimentazione delle vacche è assicurata, tranne in caso di eccezionali condizioni climatiche, dalle produzioni di foraggio della zona geografica: erba di pascolo per almeno 120 giorni in estate, fieno in una proporzione di almeno il 30 % in inverno e insilato di erba preventivamente essiccata. È vietata la presenza di insilato di mais nella razione delle vacche da latte.

La produzione media di latte per vacca nell'azienda non deve superare i 6 000 litri l'anno.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe e sale.

Ottenuta esclusivamente da latte vaccino crudo intero, con aggiunta del caglio entro 48 ore dalla prima mungitura ad una temperatura compresa tra 30 e 35 °C, la cagliata è rotta e posta sotto pressa per una prima maturazione, rivoltandola almeno cinque volte. Dopo una seconda triturazione, la pasta è salata, versata negli stampi e sottoposta a una seconda pressatura, lunga e progressiva. Stagionatura di almeno 4 mesi in cantine fredde, con temperatura compresa tra 6 e 12 °C, e umide.

4.6.   Legame: La produzione casearia in questa regione risale al IV secolo. A partire dal XII secolo, le abbazie di Aubrac e di Bonneval hanno organizzato la fabbricazione di formaggio, affinché il latte prodotto in estate potesse essere utilizzato per l'alimentazione invernale dei pellegrini; la stessa pratica fu adottata dagli agricoltori vicini. A immagine della regione da cui proviene, il formaggio evoca una delle pietre utilizzate nelle colonne delle chiese romaniche del Massiccio centrale, e, come esse, è nato dalla passione degli uomini in cammino verso Santiago de Compostela. Nel 1897 gli agricoltori di montagna si sono raggruppati nel Syndicat de vente, divenuto Syndicat de défense nel 1939 e sfociato poi nella denominazione nel 1961.

La regione dell'Aubrac presenta caratteristiche assai spiccate (natura del suolo e clima aspro, altitudine elevata e delimitazione naturale ad opera dei rilievi). La sua variegata flora, aromatica e abbondante, contribuisce alla ricchezza e al gusto del latte. I metodi e le conoscenze dei produttori si sono mantenuti nei secoli, per preservare la fabbricazione tradizionale, in particolare la stagionatura, lenta e accurata, in cantine fredde e umide.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo:

51, rue Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National des Appellations d'Origine è un organismo pubblico amministrativo, dotato di personalità civile, alle dipendenze del ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Il mancato rispetto della delimitazione della zona geografica o di una delle condizioni di produzione comporta il divieto di utilizzare, in qualsiasi forma e per qualsiasi fine, la denominazione d'origine.

Nome:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo:

59, Boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.

(33) 144 87 17 17

Fax

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria.

4.8.   Etichettatura: Oltre al nome della denominazione e alla dicitura «Denominazione d'origine», indicati con caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi dei caratteri più grandi che figurano nell'etichettatura, i formaggi DOP devono recare il simbolo contenente la sigla INAO, la dicitura «Denominazione di origine controllata» e il nome della denominazione. Se tale simbolo è apposto mediante un timbro a inchiostro, deve figurare almeno due volte sulla circonferenza di ciascun formaggio.

Le menzioni «buron» e «fermier» sono autorizzate a determinate condizioni.

Il formaggio può essere identificato anche da un rilievo, impresso sullo stesso, rappresentante il toro di Laguiole e recante la dicitura «Laguiole».

L'etichettatura può essere sostituita dalla stampa diretta sulla crosta del formaggio.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.