ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 273

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
15 novembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte dei conti

2007/C 273/01

Relazione annuale della Corte dei conti sull'attuazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, corredata delle risposte delle istituzioni

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IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

15.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 273/1


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Conformemente alle disposizioni dell'articolo 248, paragrafi 1 e 4, del trattato CE e degli articoli 129 e 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, concernente il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006,

la Corte dei conti delle Comunità europee, nella riunione del 27 settembre 2007, ha adottato la sua

Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

La relazione, corredata delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, è stata trasmessa alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.

(2007/C 273/01)

 


INDICE

Introduzione generale

Capitolo 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

Capitolo 2

Controllo interno della Commissione

Capitolo 3

Gestione di bilancio

Capitolo 4

Entrate

Capitolo 5

Politica agricola comune

Capitolo 6

Politiche strutturali

Capitolo 7

Politiche interne, compresa la ricerca

Capitolo 8

Azioni esterne

Capitolo 9

Strategia di preadesione

Capitolo 10

Spese amministrative

Capitolo 11

Strumenti finanziari e attività bancarie

Allegato I

Informazioni finanziarie sul bilancio generale

Allegato II

Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2002

INTRODUZIONE GENERALE

0.1.

Il presente documento, riguardante l’esercizio finanziario 2006, contiene la trentesima relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea. La relazione annuale relativa ai Fondi europei di sviluppo è presentata in un volume a parte.

0.2.

La relazione annuale sull’esecuzione del bilancio generale è strutturata come segue: capitolo 1 — dichiarazione di affidabilità, capitolo 2 — controllo interno della Commissione, capitolo 3 — gestione di bilancio, capitoli dal 4 al 10 — entrate e attività finanziate dalle diverse sezioni del bilancio corrispondenti alle rubriche delle prospettive finanziarie, e capitolo 11 — strumenti finanziari e attività bancarie. Le risposte della Commissione o, a seconda dei casi, di altre istituzioni comunitarie, sono incluse nella relazione.

0.3.

I capitoli concernenti le entrate e i principali settori di spesa comprendono i seguenti elementi principali:

le analisi dettagliate dei risultati dei lavori di audit svolti nel quadro della dichiarazione di affidabilità, sotto forma di valutazioni specifiche,

le risultanze dell’esame dei progressi compiuti nell’attuare le raccomandazioni della Corte e dell’autorità di bilancio espresse a seguito di precedenti audit,

un elenco delle relazioni speciali pubblicate dalla Corte successivamente all’ultima relazione annuale.

0.4.

Le valutazioni specifiche sono basate sull’esame del funzionamento dei principali sistemi di supervisione e controllo riguardanti le entrate e ciascun settore di spesa, nonché sui risultati della verifica, da parte della Corte, delle operazioni. La valutazione complessiva di tutti questi elementi costituisce la base della dichiarazione di affidabilità presentata nel capitolo 1, che include ora una tabella che sintetizza la valutazione della Corte sul funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo e il tasso di errore per ciascuna area di bilancio. Inoltre, gli allegati ai capitoli dal 4 al 9 illustrano gli elementi utilizzati per il monitoraggio e la valutazione della gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea.

0.5.

Come la Corte ha ripetutamente affermato, per un’adeguata gestione del bilancio dell’Unione europea sono fondamentali sistemi di controllo interno appropriati, attuati dalla Commissione e dagli Stati membri. Negli ultimi anni, nelle relazioni annuali la Corte ha preso atto degli sforzi compiuti dalla Commissione nel promuovere ed attuare procedure di controllo e gestione più efficaci. La relazione annuale 2006 continua in questa direzione, individuando settori in cui sono stati conseguiti miglioramenti, alcuni dei quali significativi, e indicando vasti settori di spesa in cui la situazione resta insoddisfacente.

0.6.

L’area in cui i miglioramenti sono più evidenti è l’agricoltura, dove la Corte ha rilevato una notevole riduzione del livello complessivo di errori stimato nelle operazioni sottostanti, anche se esso rimane ancora leggermente al di sopra della soglia di rilevanza. Tale risultato indica che il sistema integrato di gestione e controllo continua ad essere efficace (ove adeguatamente applicato) e che l’introduzione del regime di pagamento unico ha prodotto i suoi effetti.

0.7.

Nonostante i progressi constatati, l’audit della Corte in altri settori di spesa della PAC, delle azioni strutturali e delle politiche interne mostra come norme complicate, criteri di ammissibilità poco chiari o requisiti normativi complessi possano incidere in modo rilevante sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti. In questi settori, che coprono una parte significativa del bilancio, le verifiche delle dichiarazioni di spesa, basate principalmente su informazioni fornite dai beneficiari, sono in molti casi insufficienti, per numero ed estensione, e spesso anche di qualità inadeguata.

0.8.

Nel 2006 è stato adottato un regolamento finanziario fortemente modificato. Inoltre, sono state approvate regolamentazioni settoriali più rigorose, relative in parte al periodo 2007-2013. Questi interventi mirano a semplificare sistemi e procedure, rafforzando al contempo i controlli. Potenzialmente, essi possono consentire una migliore esecuzione del bilancio nei prossimi anni. Attraverso la formulazione di pareri, la Corte continua a contribuire a tali processi e ne monitorerà attentamente l’attuazione. La Corte ha valutato inoltre l’attuazione del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato adottato agli inizi del 2006 e ha constatato che il relativo impatto sarà probabilmente visibile a medio e lungo termine.

0.9.

Come esposto al capitolo 1, la Corte ha rilevato continui progressi nell’importante e complesso compito, intrapreso dalla Commissione nel 2005, di introdurre la contabilità per competenza. Permangono tuttavia alcune carenze, segnatamente per quanto riguarda la registrazione e il trattamento delle informazioni relative ai prefinanziamenti e alle fatture aperte.

0.10.

Innovazioni significative di recente introduzione riguardano l’obbligo imposto agli Stati membri di presentare sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili, iniziative volontarie adottate da alcuni Stati membri riguardo al rilascio di dichiarazioni nazionali e la decisione di alcuni organismi nazionali di controllo di stilare relazioni di audit sulla gestione dei fondi dell’Unione europea. Le dichiarazioni nazionali sono utilizzate essenzialmente per assolvere all’obbligo di rendiconto nei confronti dei parlamenti nazionali. Esse possono rivelarsi utili anche per la Commissione, nell’ambito delle sue responsabilità generali in materia di gestione del bilancio, e in particolare nel compito di supervisione. Nel parere n. 6/2007 del luglio 2007, la Corte ritiene che tutti questi elementi, se adeguatamente attuati, possano favorire una migliore gestione e un controllo più efficace dei fondi dell’Unione europea negli Stati membri. Il parere illustra inoltre a quali condizioni tali elementi potrebbero fornire un valore aggiunto ed essere utilizzati dalla Corte, conformemente a quanto previsto dai principi internazionali di audit.

CAPITOLO 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

INDICE

I-XIV

Dichiarazione di affidabilità della Corte presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio

VII-IX

Giudizio sull’affidabilità dei conti

X-XIV

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

1.1-1.42

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

1.1-1.5

Introduzione

1.6-1.37

Affidabilità dei conti

1.6-1.8

Contesto generale

1.9

Estensione ed approccio dell’audit

1.10-1.21

Rafforzare il passaggio alla contabilità per competenza

1.22-1.36

Rendiconti finanziari consolidati al 31 dicembre 2006

1.37

Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio

1.38-1.42

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

1.38-1.39

Approccio della Corte

1.40-1.42

Risultati dell’audit 2006

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE PRESENTATA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

I.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 248 del trattato, la Corte ha controllato:

a)

i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» (1) che comprendono gli «stati finanziari consolidati» (2) e le «relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio» (3) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006;

b)

la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti rispetto al quadro giuridico delle Comunità europee.

Responsabilità della direzione

II.

A norma degli articoli da 268 a 280 del trattato e del regolamento finanziario, la direzione (4) è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei «conti annuali definitivi delle Comunità europee» e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

a)

La responsabilità della direzione per i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» comprende la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di criteri contabili appropriati basati sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (5) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. A norma dell’articolo 129 del regolamento finanziario, la Commissione approva i «conti consolidati definitivi» dopo che il contabile della Commissione li ha consolidati, in base alle informazioni fornite dalle altre istituzioni (6) e organismi (7), e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria delle Comunità europee.

b)

Il modo in cui la direzione esercita la propria responsabilità per quanto riguarda la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dipende dalle modalità di esecuzione del bilancio. Nel caso della gestione centralizzata diretta, le funzioni di esecuzione sono svolte dai servizi della Commissione. Le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri nel quadro della gestione concorrente, ai paesi terzi nell’ambito della gestione decentrata e ad altri organismi nel contesto della gestione centralizzata indiretta. In caso di gestione congiunta, le funzioni di esecuzione sono espletate in parte dalla Commissione e in parte da organizzazioni internazionali (articoli da 53 a 57 del regolamento finanziario). Le funzioni di esecuzione devono rispettare il principio della sana gestione finanziaria, che richiede la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un controllo interno efficace ed efficiente, una supervisione adeguata e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati. Indipendentemente dalla modalità di esecuzione applicata, la Commissione ha la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti delle Comunità europee (articolo 274 del trattato).

Responsabilità dell’organo di controllo

III.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, basata sull’audit espletato, concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo IV, la Corte ha svolto l’audit in base ai principi internazionali di audit e codice deontologico dell’IFAC e dell’INTOSAI nella misura in cui risultino applicabili al contesto comunitario. Tali principi richiedono che la Corte pianifichi e svolga l’audit per ottenere la garanzia ragionevole che i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» sono privi di inesattezze rilevanti e che le operazioni sottostanti sono, complessivamente, legittime e regolari.

IV.

Per quanto riguarda le entrate, l’estensione dei lavori di audit della Corte era limitata. Da un lato, infatti, le risorse proprie IVA e RNL si basano su statistiche macroeconomiche i cui dati sottostanti non possono essere verificati direttamente dalla Corte e, dall’altro, gli audit della Corte sulle risorse proprie tradizionali non possono riguardare le importazioni che sono state sottoposte alla sorveglianza doganale.

V.

Nel contesto descritto al paragrafo III, l’audit prevede che vengano esperite procedure per ottenere elementi probatori sugli importi e sulle note esplicative presentate nei conti consolidati definitivi, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure dipende dal giudizio professionale dell’auditor, fra le cui competenze rientra anche la valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti dei conti consolidati definitivi e di significative inosservanze del quadro giuridico comunitario, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. L’auditor, nell’effettuare tali valutazioni del rischio, esamina l’adeguatezza del controllo interno ai fini della preparazione e della fedele presentazione dei conti consolidati definitivi e i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, al fine di poter definire procedure di audit adeguate alle circostanze. In tale contesto, l’audit comprende anche una valutazione dell’idoneità dei criteri contabili utilizzati e della plausibilità delle stime contabili effettuate e una valutazione della presentazione complessiva dei conti consolidati definitivi e delle relazioni annuali di attività.

VI.

La Corte ritiene di disporre di elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare la propria dichiarazione di affidabilità.

Parere sull’affidabilità dei conti

VII.

A parere della Corte, ad eccezione degli effetti delle questioni descritte al paragrafo VIII, i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria delle Comunità al 31 dicembre 2006 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa delle stesse per l’esercizio concluso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

VIII.

L’audit della Corte ha evidenziato errori negli importi iscritti nel sistema contabile come fatture/dichiarazioni di spesa e prefinanziamenti, che hanno l’effetto di sopravvalutare i debiti a breve di circa 201 milioni di euro e l’importo complessivo dei prefinanziamenti, a lungo e a breve termine, di circa 656 milioni di euro.

IX.

Senza rimettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo VII, la Corte sottolinea che, in parte a causa del sistema complesso di gestione finanziaria e nonostante i miglioramenti apportati, le carenze nei sistemi contabili di talune istituzioni e direzioni generali della Commissione rischiano ancora di compromettere la qualità delle informazioni finanziarie (in particolare per la separazione degli esercizi e le prestazioni a favore dei dipendenti). Ciò ha comportato diverse rettifiche dopo la presentazione dei conti provvisori.

Parere sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

X.

A parere della Corte, le entrate, gli impegni e i pagamenti per le spese amministrative, la strategia di preadesione, ad eccezione del programma Sapard, e le azioni esterne, per i pagamenti gestiti e controllati direttamente dalle delegazioni della Commissione, sono privi di errori rilevanti. In tali ambiti, le modalità di attuazione dei sistemi di supervisione e controllo permettono un’adeguata gestione del rischio. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per la politica agricola comune (PAC), l’audit della Corte evidenzia che il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), ove correttamente applicato, in particolare per quanto concerne il regime di pagamento unico, è un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari.

XI.

Senza rimettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo X, la Corte sottolinea che, nell’ambito della strategia di preadesione, permangono, per l’insieme dei programmi e degli strumenti, rischi significativi a livello degli organismi attuatori nei paesi di recente adesione e nei paesi candidati.

XII.

A parere della Corte, negli altri settori di spesa i pagamenti sono ancora inficiati da errori in misura rilevante, anche se a diversi livelli, e la Commissione, gli Stati membri e gli altri Stati beneficiari devono compiere ulteriori sforzi per attuare sistemi di supervisione e controllo adeguati, al fine di poter controllare meglio i rischi correlati. I settori in questione sono i seguenti: politica agricola comune, azioni strutturali, politiche interne e azioni esterne.

a)

Riguardo alla spesa a titolo della CAP, la Corte ha riscontrato una notevole riduzione del livello globale di errore stimato per le operazioni sottostanti. Tuttavia, esso resta leggermente al di sopra della soglia di rilevanza. I sistemi di verifica e i controlli successivi al pagamento delle sovvenzioni PAC non coperte dal SIGC forniscono una garanzia limitata circa il rispetto della normativa comunitaria. Inoltre, le domande di aiuto comunitario non vengono solitamente controllate in loco dagli organismi indipendenti incaricati della certificazione dei conti degli organismi pagatori.

b)

Nel caso delle azioni strutturali, la Corte ha rilevato che i sistemi di controllo vigenti negli Stati membri sono generalmente inefficaci o moderatamente efficaci, e che la Commissione esercita solo una supervisione moderatamente efficace per ridurre il rischio che i sistemi di controllo degli Stati membri non riescano ad evitare spese sovradichiarate o non ammissibili. Il rimborso delle spese per i progetti a titolo delle azioni strutturali è pertanto soggetto a errori significativi.

c)

Nel caso delle politiche interne, l’audit della Corte ha evidenziato che i sistemi di supervisione e controllo non riducono sufficientemente il rischio intrinseco che vengano rimborsate spese sovradichiarate, determinando un livello significativo di errori nei pagamenti ai beneficiari.

d)

Per quanto riguarda le azioni esterne, nonostante i miglioramenti dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione, si è riscontrato un livello significativo di errori presso gli organismi attuatori, dovuti al permanere di carenze nei sistemi concepiti per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni a tale livello.

XIII.

La Corte sottolinea che gli audit da essa svolti nei settori della spesa PAC, delle azioni strutturali e delle politiche interne, dimostrano come criteri di ammissibilità complicati o poco chiari, oppure obblighi giuridici complessi, incidano considerevolmente sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti. Ad esempio, a causa di criteri di ammissibilità spesso complessi, le misure agroambientali nel settore dello sviluppo rurale registrano un’incidenza di errori significativamente maggiore rispetto a quella della spesa PAC non destinata allo sviluppo rurale.

XIV.

La Corte prende atto dei miglioramenti apportati dalla Commissione nel quadro di controllo interno e del loro impatto positivo sulla valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo nonché dell’impatto delle riserve rilevanti sulla garanzia fornita dalle dichiarazioni dei direttori generali della Commissione. La Corte continua tuttavia a riscontrare carenze in tali valutazioni, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla garanzia circa la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

27 settembre 2007

Hubert WEBER

Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Introduzione

1.1.

In virtù dell’articolo 248 del trattato CE, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (DAS). Il trattato dà inoltre la facoltà alla Corte di completare questa dichiarazione con valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori dell’attività comunitaria.

1.2.

I lavori attinenti all’affidabilità dei conti delle Comunità europee hanno lo scopo di acquisire elementi probatori sufficienti per poter stabilire in quale misura le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate correttamente e se i conti annuali presentino fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria al 31 dicembre 2006, nonché i risultati delle operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio concluso a tale data (cfr. paragrafi da 1.6 a 1.37).

1.3.

I lavori riguardanti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti sono finalizzati a raccogliere elementi probatori sufficienti, diretti o indiretti, che consentano di esprimere un giudizio sulla conformità delle operazioni alle disposizioni normative o contrattuali applicabili e sull’esattezza degli importi calcolati (cfr. paragrafi da 1.38 a 1.42 del presente capitolo per le questioni orizzontali e i capitoli 2 e da 4 a 10 per informazioni dettagliate).

1.4.

Ancora una volta, la Corte ha prestato particolare attenzione agli sforzi compiuti dalla Commissione per rafforzare il proprio sistema di controllo interno e al seguito dato ai piani d’azione adottati nel contesto del percorso verso un quadro di controllo interno integrato o allegati alle relazioni annuali di attività e alle relative sintesi per l’esercizio 2006 e per quelli precedenti (cfr. capitolo 2).

1.5.

Inoltre, in mancanza di indicatori forniti dalla Commissione per una serie di anni (8), la Corte fornisce alcuni indicatori per monitorare i progressi compiuti nel miglioramento dei controlli interni, sia complessivamente che per ciascun settore delle entrate e delle spese (cfr. allegati al presente capitolo e ai capitoli 2 e da 4 a 10).

1.5.

Oltre alle valutazioni di conformità con le norme di controllo interno, la Commissione ha chiesto, per la prima volta nel 2006, che le relazioni annuali di attività del 2006 contenessero una sezione (2.4) relativa agli «indicatori chiave a sostegno della ragionevole garanzia» e che, per i Fondi strutturali, contenessero, oltre alle valutazioni dei sistemi degli Stati membri, informazioni riguardanti i dati in entrata e in uscita, i risultati e gli effetti delle azioni della Commissione volte a ottenere la garanzia sulla legittimità e regolarità delle operazioni.

Tre quarti delle direzioni generali hanno presentato indicatori sulla legalità e regolarità nel 2006, tra cui i principali servizi ordinatori.

A partire dalle relazioni annuali di attività 2007, l'uso degli indicatori diventerà obbligatorio.

Affidabilità dei conti

Contesto generale

1.6.

Le osservazioni della Corte vertono sui conti annuali definitivi dell’esercizio finanziario 2006, compilati dal contabile della Commissione e approvati da quest’ultima conformemente all’articolo 129 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 e trasmessi alla Corte entro il 31 luglio 2007. I conti annuali comprendono gli «stati finanziari consolidati», che contengono, in particolare, il bilancio finanziario, in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell'esercizio, e le «relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio», riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio.

1.7.

Nel 2006, per il secondo anno consecutivo, i conti annuali sono stati redatti in base alle norme della contabilità per competenza, adottate dalle Comunità europee nel 2005 in ottemperanza alle disposizioni del regolamento finanziario (in particolare, gli articoli da 123 a 138) (9). Le principali modifiche apportate rispetto ai conti annuali dell’esercizio 2005 sono le seguenti:

sono stati consolidati i conti di 24 agenzie, contro le 16 del 2005,

vengono fornite informazioni più dettagliate sulle diverse forme di recupero delle spese della Commissione,

i contabili di tutte le istituzioni e gli organismi consolidati nei conti consolidati definitivi hanno firmato i rispettivi conti e il contabile della Commissione ha affermato di aver ottenuto la ragionevole garanzia che i conti consolidati presentano, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria delle Comunità europee, sotto tutti gli aspetti rilevanti.

1.8.

Il contabile della Commissione ha trasmesso alla Corte, dietro sua richiesta, una dichiarazione (representation letter) nella quale conferma che i conti definitivi sono, malgrado alcune limitazioni, completi e affidabili (cfr. paragrafi 1.30, 2.23, 2,24 e 2.25).

Estensione e approccio dell’audit

1.9.

La Corte ha proseguito l’audit concernente la modernizzazione dell’impianto contabile delle Comunità (10). Nella terza fase dell’audit (11), la Corte ha esaminato i seguenti elementi:

l’analisi delle misure adottate nell’ambito della Commissione per porre rimedio alle carenze del nuovo quadro per l’informativa finanziaria e dei sistemi contabili di talune direzioni generali (12), al fine di stabilire se contribuiscano a fornire una ragionevole garanzia riguardo all’esattezza e alla veridicità dei conti (cfr. paragrafi da 1.13 a 1.21),

la verifica dell’affidabilità dei conti per l’esercizio 2006, concentrandosi in particolare sugli elementi rilevati per la prima volta nei conti dell’esercizio 2005 e per i quali erano state formulate riserve (13) (prefinanziamenti e relative garanzie, fatture/dichiarazioni di spesa e separazione degli esercizi) (cfr. paragrafi da 1.22 a 1.37).

1.9.

La Commissione ha pubblicato, il 21 giugno 2007, una Relazione sullo stato di avanzamento al 31 marzo 2007 della modernizzazione del sistema contabile della Commissione europea (COM(2007) 343 def.) che indica tra l'altro, che il progetto è stato attuato in larga misura nel rispetto del piano per il 2006-2007 e che aggiorna e proroga al 2008 il piano di miglioramento dei sistemi informatici. Sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda il miglioramento del quadro di controllo e della qualità dei dati contabili in tutte le direzioni generali. Notevoli progressi sono stati compiuti nell'elaborazione del sistema informatico ABAC — due istituzioni e sei agenzie hanno adottato questo sistema nel corso dell'esercizio. È stata predisposta la migrazione della contabilità dei Fondi europei di sviluppo (FES) al sistema ABAC e i servizi della Commissione si preparano ad entrare nella fase operativa nel 2008.

Rafforzare il passaggio alla contabilità per competenza

Risultati ottenuti sul piano generale

1.10.

Al fine di consolidare il passaggio alla contabilità per competenza, il contabile della Commissione ha adottato una serie di misure, tra cui l’esecuzione di controlli mensili per individuare eventuali incoerenze nella registrazione dei prefinanziamenti.

1.10.

Queste misure saranno costantemente migliorate nel quadro dei progetti in corso mirati a migliorare la qualità delle informazioni contabili.

1.11.

Tali misure hanno contribuito a rafforzare il quadro per l’informativa finanziaria e i sistemi contabili. Persistono tuttavia alcune carenze che rischiano di compromettere la qualità dei dati contabili (cfr. paragrafi da 1.13 a 1.21). La tabella 1.1 illustra il seguito dato alle riserve, espresse dalla Corte nella dichiarazione di affidabilità per l’esercizio 2005, riguardanti l’affidabilità dei conti, e le altre questioni sollevate dalla Corte e successivamente risolte (o in attesa di esserlo), nell’ambito delle misure prese dalla Commissione per consolidare il passaggio alla contabilità per competenza.

1.11.

La Commissione continua a perfezionare il proprio quadro e i propri sistemi contabili. Essa ritiene che i rischi sussistenti vengano valutati adeguatamente e non abbiano conseguenze di rilievo sull'affidabilità dei conti del 2006.

Cfr. le risposte ai paragrafi da 1.15 a 1.21, 1.28, 1.31, 1.33 e 1.37.

Tabella 1.1 — Seguito dato alle riserve espresse nella dichiarazione di affidabilità della Corte (DAS 2005) sull’affidabilità dei conti e ad alcune altre osservazioni formulate nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005

Riserve della dichiarazione di affidabilità 2005

Risposte nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005

Sviluppi

Commission's reply

Nell’ambito di un esercizio complesso, l’attuale quadro per l’informativa finanziaria non è stato applicato con coerenza, specie in materia di separazione degli esercizi e

Per la chiusura del 2006, saranno svolte, per quanto riguarda la separazione degli esercizi, prove e controlli più approfonditi alla luce dell’esperienza acquisita nel primo anno di applicazione della contabilità per competenza. La Commissione intensificherà inoltre i controlli sull’applicazione della metodologia di separazione dei bilanci.

Per rafforzare le procedure di separazione degli esercizi, i servizi del contabile della Commissione hanno fornito alle direzioni generali delle relazioni e una procedura per la verifica ex post della separazione degli esercizi. Non tutte le direzioni generali, tuttavia, hanno effettuato tali verifiche ex post. Ancora una volta, sono state riscontrate diverse carenze nelle procedure di separazione degli esercizi che hanno inciso negativamente sui conti provvisori. Tuttavia, dopo le rettifiche apportate, i conti definitivi non risultano averne risentito.

Cfr. la risposta al paragrafo 1.18.

i sistemi contabili, in talune direzioni generali della Commissione, non sono stati in grado di garantire la qualità dell’informazione finanziaria.

La convalida dei sistemi locali è un’attività relativamente nuova. In una situazione in costante evoluzione, l’équipe di convalida dei servizi di contabilità deve seguire questa evoluzione e ha già introdotto, con effetto a decorrere dal giugno 2006, una procedura di convalida dei cambiamenti nei sistemi locali. I servizi contabili si impegnano ad assicurare un seguito delle questioni da approfondire menzionate nelle relazioni di convalida del 2005.

Per diversi sistemi locali, la convalida del contabile è stata condizionata o sospesa. L’audit della Corte ha confermato la fondatezza delle decisioni del contabile della Commissione: i problemi e le questioni in sospeso erano importanti. Considerati i problemi che ancora sussistono, la Corte ritiene che il direttore generale del Bilancio avrebbe dovuto formulare una riserva specifica per tali questioni.

Cfr. la risposta al paragrafo 1.17.

Alla luce dei progressi fatti, non è stato necessario inserire una riserva nella relazione annuale di attività 2006.

Si sono evidenziati errori negli importi iscritti nel sistema contabile come prefinanziamenti e fatture/dichiarazioni di spesa sia nel bilancio di apertura che in quello di chiusura, che hanno determinato una sopravvalutazione delle attività nette nel bilancio di apertura di circa 132 milioni di euro e di circa 314 milioni di euro in quello di chiusura.

La Commissione esaminerà le operazioni che contengono errori.

Gli errori individuati per i prefinanziamenti e le fatture/dichiarazioni di spesa hanno ancora una frequenza e un’incidenza finanziaria rilevanti se riferiti alle specifiche voci, ma non per il bilancio nel suo insieme.

Cfr. le risposte ai paragrafi 1.28 e 1.31.

L’audit ha confermato la riserva globale formulata dal direttore generale dell’Istruzione e della cultura riguardo alla mancanza di garanzie sull’esattezza della parte di importi relativa a tale DG iscritti nei bilanci consolidati di apertura e di chiusura.

A causa di una mancanza di uniformità nel trattamento dei requisiti della contabilità per competenza nel sistema contabile locale, vi sono state alcune divergenze nei bilanci di apertura e di chiusura. Sono in corso modifiche del sistema locale, che assicureranno il trattamento corretto delle operazioni in futuro. Gli errori passati formano oggetto di rettifiche che dovrebbero essere completate entro la fine del 2006.

L’audit della Corte ha constatato che le misure adottate hanno migliorato la qualità dei dati contabili. Tuttavia, permangono ancora certe carenze (in particolare, una documentazione inadeguata).

Cfr. anche la risposta ai paragrafi da 1.19– a 1.21.

Altre osservazioni formulate nel contesto della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005

Risposte nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005

Evoluzione della situazione

 

Il contabile della Commissione non ha pienamente rispettato le norme contabili n. 1, 2 e 12 riguardanti l’ambito di consolidamento, la nuova struttura e presentazione del bilancio finanziario e il nuovo trattamento dei diritti pensionistici a carico delle Comunità. Poiché il modo di intendere tali aspetti è mutato dopo l’adozione delle norme contabili, dovrebbero essere apportate le necessarie modifiche.

Le norme contabili n. 1, 2 e 12 saranno adattate.

Il contabile della Commissione ha adottato le modifiche di tali norme contabili nell’ottobre 2006.

 

Dovrebbe essere ulteriormente evidenziata la diversa natura delle passività da coprire con gli importi da esigere dagli Stati membri, in particolare per quel che riguarda la natura a breve o a lungo termine di tali importi.

La diversa natura è indicata in una nota di bilancio.

La Corte resta del parere che dovrebbe essere ulteriormente evidenziata la diversa natura delle passività da coprire con gli importi da esigere dagli Stati membri, specie per quanto riguarda gli anni in cui tali importi sono esigibili.

Cfr. la risposta al paragrafo 1.33.

Sebbene le note esplicative dei conti consolidati contengano maggiori informazioni sulle eventuali rettifiche, esse non identificano tuttavia le spese che possono essere sottoposte a verifiche e a procedure di liquidazione dei conti.

Le rettifiche da stabilire nell’ambito delle future decisioni di conformità (FEAOG-garanzia) sono iscritte come un’attività potenziale nei conti della Commissione.

Rispetto al 2005, le note esplicative dei conti annuali contengono maggiori informazioni sull’eventualità che alcune operazioni vengano successivamente rettificate. Tuttavia, come in passato, non sono indicati gli importi (e i settori di spesa) che possono essere sottoposti a ulteriori verifiche e a procedure di liquidazione dei conti.

Cfr. la risposta al paragrafo 1.34.

Modifica delle norme contabili

1.12.

Tenendo conto dei risultati dell’audit della Corte relativo ai conti dell’esercizio 2005 e dopo aver consultato il comitato consultivo per le norme contabili, il contabile della Commissione ha modificato le norme contabili n. 1, 2 e 12 per quanto riguarda l’estensione del consolidamento, la struttura e la presentazione del bilancio finanziario e il trattamento dei diritti pensionistici a carico delle Comunità (14). I conti per l’esercizio 2006 sono stati redatti applicando tali norme contabili.

Convalida dei sistemi contabili secondari locali

1.13.

Attualmente, 19 direzioni generali usano i propri sistemi informatici per la gestione finanziaria e per la registrazione di operazioni successivamente trasmesse al sistema contabile centrale (ABAC) tramite un’interfaccia.

1.14.

Per l’esercizio 2006, i servizi del contabile della Commissione hanno monitorato il seguito dato ai risultati dei controlli relativi all’esercizio precedente (15). Inoltre, nel quadro di un piano di controlli a rotazione che mira a coprire a medio termine tutti i servizi della Commissione, sono stati sottoposti ad un controllo approfondito altri nove servizi (16).

1.15.

Riguardo all’esercizio 2006, il contabile della Commissione non è stato in grado di convalidare i sistemi locali dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid (17), della direzione generale dell’Istruzione e della cultura (18) e della direzione generale delle Relazioni esterne (19). Inoltre, il numero e la rilevanza delle questioni e dei problemi che richiedono di essere ulteriormente esaminati sono molto simili a quelli menzionati nella relazione definitiva di convalida dell’esercizio 2005 (20).

1.15.

I tempi necessari per elaborare nuove applicazioni e risolvere i problemi nei sistemi locali potrebbero essere considerevolmente lunghi, soprattutto quando si tratta di modificare i sistemi informatici. Inoltre, il personale deve essere formato all'utilizzazione di tali sistemi, per assicurare l'ottenimento dei vantaggi previsti.

Considerevoli progressi sono stati fatti nel 2006 per quanto riguarda i tre servizi menzionati dalla Corte. Per quanto riguarda l'Ufficio di cooperazione EuropeAid, il lavoro approfondito svolto sul sistema informatico locale CRIS ha permesso, a fine esercizio, di mettere in produzione e di far funzionare in maniera adeguata la maggior parte dei programmi.

Per quanto riguarda la direzione generale Istruzione e cultura, gli sforzi nel 2006 sono stati diretti alla predisposizione di soluzioni intermedie adeguate, in attesa della sostituzione del sistema informatico locale della direzione generale.

Il nuovo modulo ABAC Delegations è stato lanciato all'inizio del 2007.

I sistemi dei tre servizi saranno esaminati nel 2007 dal contabile della Commissione, il quale deciderà a fine esercizio se i miglioramenti sono sufficienti per giustificarne l'approvazione.

Sebbene il numero di questioni che richiedono di essere ulteriormente esaminate non sia diminuito in termini assoluti, il numero delle direzioni generali interessate da queste osservazioni è pressoché raddoppiato (da 13 direzioni generali e servizi nel 2005 a 22 nel 2006). Ne consegue una diminuzione considerevole del numero medio di questioni pendenti per direzione generale. Questo numero dovrebbe diminuire ulteriormente nel 2007, grazie ai progressi realizzati da tutte le direzioni generali/servizi interessati.

1.16.

Tre (21) dei nove servizi che sono stati sottoposti a un controllo approfondito da parte dei servizi del contabile della Commissione presentavano rischi significativi per quel che riguarda le procedure di separazione degli esercizi. Tale questione ha portato a una convalida condizionata, nella relazione di convalida definitiva dei sistemi locali per l’esercizio 2006. Tuttavia, dopo aver controllato le procedure di separazione degli esercizi e ultimato le relazioni di convalida per le tre direzioni generali (Società dell’informazione e media, Energia e trasporti e Centro comune di ricerca), il contabile ha convalidato i sistemi senza menzionare restrizioni, esprimendo una sola riserva, di carattere non contabile, per il Centro comune di ricerca.

1.17.

L’audit della Corte ha confermato la fondatezza delle decisioni del contabile della Commissione: i problemi e le questioni in sospeso erano importanti. Considerati i problemi che ancora sussistono, la Corte ritiene che il direttore generale del Bilancio avrebbe dovuto formulare una riserva specifica per tali questioni.

1.17.

Una riserva generale è stata inclusa nella relazione annuale di attività 2005, quando la Commissione non aveva ancora preparato la sua prima serie di conti provvisori basati sulla contabilità per competenza. Si è tenuto conto anche delle notevoli sfide che i servizi della Commissione hanno dovuto affrontare per applicare le nuove regole contabili e delle difficoltà incontrate nella procedura di validazione dei sistemi locali.

I primi risultati definitivi ricavati dal nuovo sistema sono stati testati e documentati nel momento in cui il contabile della Commissione ha elaborato i conti annuali del 2005. Da allora sono stati fatti notevoli progressi: l'applicazione delle nuove norme contabili ai fini dell'elaborazione dei conti annuali è stata chiarita e i sistemi locali sono stati migliorati.

In considerazione dei progressi compiuti, non è stato ritenuto necessario inserire una riserva nella relazione annuale di attività 2006.

Rafforzamento delle procedure di separazione degli esercizi

1.18.

Dal momento che il 2005 è stato il primo anno in cui è stata effettuata la separazione degli esercizi, non è ancora disponibile una metodologia di valutazione comparata (benchmarking) per accertare l’adeguatezza dei metodi. Considerata tale difficoltà, i servizi del contabile della Commissione hanno indicato alle direzioni generali una procedura che permette loro di verificare ex post i dati relativi alla separazione degli esercizi, fornendo inoltre alle stesse una prima relazione che combina i dati provenienti da fonti di bilancio con quelli della contabilità generale. Ciò aveva lo scopo, in particolare, di garantire la coerenza dei metodi e delle procedure di separazione degli esercizi. Alcune direzioni generali non hanno tuttavia effettuato verifiche ex post sui metodi di separazione degli esercizi (22), con conseguenze negative per l’affidabilità dei dati contabili che figurano nei conti provvisori. Tuttavia, dopo le rettifiche apportate, l’affidabilità dei conti definitivi non ne ha risentito (cfr. paragrafo 1.32).

1.18.

La Commissione si è molto adoperata nel 2006 per migliorare la stima degli importi relativi alla separazione degli esercizi, come precisato al paragrafo 1.32. Tuttavia, per quanto riguarda le transazioni ancora in corso con un ciclo di vita fino a 7 anni, in mancanza di informazioni dai beneficiari dei fondi comunitari sullo stato di avanzamento e di strumenti legali coercitivi per ottenerle, alcuni servizi hanno incontrato grandi difficoltà nel collaudare i metodi di separazione degli esercizi.

Misure riguardanti la direzione generale Istruzione e cultura

1.19.

L’audit della Corte relativo all’esercizio 2005 ha confermato la riserva globale formulata dal direttore generale dell’Istruzione e della cultura concernente la completezza e l’esattezza dei conti di tale direzione generale. Dato il livello di omissioni e di imputazioni doppie o erronee, non è stato possibile quantificare le valutazioni in eccesso o in difetto per quanto riguarda la parte dell’attivo e del passivo relativa a questa direzione generale (23).

1.19.

Nel 2006, la direzione generale Istruzione e cultura ha significativamente migliorato la qualità delle sue informazioni finanziarie. Le spese di questa direzione generale e quelle dell'agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ammontano in totale all'1,5 % circa del bilancio comunitario.

1.20.

Per ovviare alle carenze identificate riguardo ai conti dell’esercizio 2005, i servizi del contabile della Commissione hanno rafforzato la supervisione per quanto concerne la direzione generale dell’Istruzione e della cultura e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, recentemente costituita. È stata inoltre creata una task force, che comprende un gruppo addetto alle questioni contabili, al fine di svolgere un esame approfondito di tutte le fatture/dichiarazioni di spesa aperte nel 2006 e di garantire la correttezza delle operazioni avviate nelle unità operative. Un consulente esterno è stato inoltre incaricato di fornire assistenza per l’identificazione degli errori che figurano nei conti definitivi 2005 e per la chiusura dei conti 2006.

1.20.

La direzione generale Istruzione e cultura e l'agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura hanno preso iniziative in diversi settori, tra cui:

miglioramento del sistema locale per evitare la contabilizzazione di una stessa fattura più di una volta nel sistema ABAC;

nel 2006, esame da parte di una task force di tutte le fatture storiche al fine di individuare e correggere eventuali doppioni;

perfezionamento del metodo di separazione degli esercizi;

riduzione del rischio dovuto alla parziale mancanza di corrispondenza tra i sistemi locali e centrali, grazie all'uso di dati provenienti dal sistema contabile centrale che hanno costituito la base dei calcoli relativi alla separazione degli esercizi e per le relazioni sui prefinanziamenti e sugli impegni da liquidare (RAL).

1.21.

Tali misure hanno portato a un miglioramento della qualità dei dati contabili. Un audit (24) ha tuttavia evidenziato che diversi dati finanziari non sono stati adeguatamente imputati alla direzione generale dell’Istruzione e della cultura e all’Agenzia esecutiva. Nell’ambito della chiusura dei conti dell’esercizio 2006, dovrebbero inoltre essere meglio documentati i controlli effettuati e le rettifiche apportate.

1.21.

Trattandosi di un problema che non intacca l'immagine fedele della contabilità della Commissione, i servizi contabili hanno consigliato alla direzione generale Istruzione e cultura e all'agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura di concentrare gli sforzi durante questo esercizio non sulla separazione delle transazioni, bensì sul miglioramento della qualità dei loro dati contabili globali.

Grazie alle misure adottate, il quadro generale (procedure, sistemi informatici e controlli contabili) elaborato e attuato dalla direzione generale Istruzione e cultura e dalla sua agenzia esecutiva offre una ragionevole garanzia circa la completezza, l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni contabili per l'esercizio 2006.

Rendiconti finanziari consolidati al 31 dicembre 2006

Considerazioni generali

1.22.

Nel corso del 2006, i servizi della Commissione hanno compiuto sforzi significativi per garantire che i nuovi pagamenti a titolo di prefinanziamento, nonché le nuove fatture/dichiarazioni di spesa non ancora pagate e la separazione degli esercizi, siano registrati in maniera completa e corretta.

1.23.

L’audit espletato dalla Corte sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali, le scorte, le passività finanziarie e di altra natura, gli accantonamenti per rischi ed oneri e le riserve non ha rilevato inesattezze significative. La Corte ha tuttavia individuato altrove una serie di errori, descritti qui di seguito.

1.24.

In esito all’audit, la Corte ha concluso che le procedure di fine esercizio dovrebbero essere rafforzate in talune entità consolidate (ad esempio, il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni) e alla Commissione, onde evitare la necessità di rettifiche dopo la presentazione dei conti provvisori.

1.24.

Benché le questioni oggetto di questa osservazione non intacchino il quadro fedele dei conti consolidati, la Commissione proseguirà i suoi sforzi per migliorare le sue procedure contabili di chiusura di esercizio.

1.25.

La Corte ha inoltre rilevato differenze nel trattamento di talune voci tra le entità consolidate e tra le diverse direzioni generali della Commissione (ad esempio, alcune agenzie e istituzioni, a differenza della Commissione e del Parlamento europeo, hanno contabilizzato gli oneri da corrispondere per le ferie non usufruite; il Consiglio ha presentato per la prima volta i contratti pluriennali diversi dai leasing operativi fra le potenziali passività, mentre ciò non è stato fatto nelle altre entità consolidate; mancanza di una separazione sistematica del valore dei terreni e degli immobili; nessuna potenziale passività è stata contabilizzata per il caso in cui si renda necessario reinquadrare a un livello superiore un numero significativo di funzionari assunti a un livello inferiore rispetto a quello previsto dal concorso da essi superato, in attesa dell’esito della causa in corso presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee).

1.25.

I punti sollevati dalla Corte non intaccano la fedeltà del quadro fornito dai conti consolidati. La Commissione non mancherà tuttavia di esaminare la questione delle ferie non usufruite e dei contratti pluriennali. Le rimanenti differenze sottolineate dalla Corte sono dovute al fatto che le diverse entità consolidate devono tener conto di soglie di rilevanza diverse nel momento in cui prendono le decisioni contabili. Inoltre, i casi limitati in cui non è possibile separare il valore dei terreni da quello degli immobili (in alcune delegazioni della Commissione e in qualche altra entità consolidata) sono chiaramente dovuti alla mancanza di informazioni al livello dei singoli organismi e non ad un'applicazione incoerente delle procedure contabili tra entità consolidate.

Il tribunale di primo grado ha respinto, l'11 luglio 2007, la richiesta avanzata nel quadro del caso T-58/05 riguardante l'assunzione di funzionari dopo il 1o maggio 2004. In sostanza, ciò significa che allo stato attuale — in attesa dell'esito di un eventuale ricorso dinanzi alla Corte di giustizia — non vi sono implicazioni di bilancio. Trattandosi di un rischio estremamente ridotto, non è stato ritenuto necessario iscrivere passività potenziali.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006

Operazioni su capitali di rischio

1.26.

Nei rendiconti finanziari consolidati delle Comunità europee, le operazioni su capitali di rischio (211 milioni di euro al 31 dicembre 2006) figurano in bilancio alla rubrica «Investimenti» (investimenti disponibili per la vendita). Queste vengono mantenute al loro costo storico al netto degli accantonamenti per la perdita di valore, in quanto non è attualmente possibile valutarne in maniera affidabile il giusto valore. Anche se tale metodo di valutazione è accettabile, date le circostanze, esso non viene però applicato in maniera coerente. La Corte ha rilevato alcuni casi in cui le stime provvisorie, concernenti la perdita di valore, di cui disponeva il gestore delle operazioni (Banca europea per gli investimenti), per un importo complessivo di 21 milioni di euro, non erano state trasmesse alla Commissione (cfr. paragrafi 11.10 e 11.11).

1.26.

Le norme in materia di presentazione delle relazioni e di contabilità sono considerevolmente cambiate durante il periodo corrispondente ai mandati MEDA (che coprono queste operazioni di capitali di rischio). La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione hanno seguito gli sviluppi e stanno esaminando insieme la situazione per trovare la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista del rapporto costo/benefici e stanno inoltre analizzando le informazioni disponibili in applicazione dei contratti firmati con i beneficiari finali numerosi anni fa (che non includono quindi le attuali norme in materia di presentazione delle relazioni).

Saranno inoltre definite nuove norme in materia di presentazione delle relazioni per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali, il che permetterà alla Commissione di controllare più efficacemente l'applicazione della base giuridica pertinente e del mandato.

Prefinanziamenti

1.27.

L’audit di un campione rappresentativo di 150 operazioni di prefinanziamento, estratto dall’insieme della popolazione dei prefinanziamenti registrati nel sistema contabile, ha individuato un livello di errori, in termini di frequenza e di incidenza finanziaria, rilevante per la rubrica in questione, ma non per l’insieme del bilancio. I tipi di errore più frequenti sono i seguenti:

gli importi registrati per alcune operazioni di prefinanziamento sono errati,

gli importi di alcune operazioni di prefinanziamento sono stati registrati benché liquidati prima della fine dell’esercizio.

1.28.

Lavori di audit complementari sull’identificazione e sulla convalida dei prefinanziamenti hanno inoltre evidenziato, per il bilancio di chiusura, i seguenti problemi in materia di esaustività/esattezza:

1.28.

 

le istruzioni per il trattamento contabile delle fatture definitive non pagate e della relativa liquidazione dei prefinanziamenti dovrebbero essere riesaminate, al fine di garantire un approccio armonizzato per i vari servizi della Commissione,

Queste istruzioni sono state attentamente riesaminate nel luglio 2007. Per quanto riguarda il numero limitato di fatture di cui trattasi, si può concludere che il metodo contabile utilizzato dai servizi della Commissione nel loro complesso per la chiusura del 2006 sia il metodo più adeguato tra quelli disponibili. Lo stesso metodo sarà applicato per la prossima chiusura alla fine del 2007.

gli ordini di recupero non vengono sistematicamente emessi quando la liquidazione del prefinanziamento rivela l’esigenza di recuperare determinati importi presso il beneficiario. In tal modo, i prefinanziamenti risultano sopravvalutati e i crediti sottostimati per importi che non possono essere quantificati con esattezza,

Gli importi dei prefinanziamenti non sono destinati ad essere recuperati, bensì ad essere utilizzati dai beneficiari per eseguire i loro contratti. Gli ordini di recupero vengono emessi nei rari casi in cui i beneficiari non adempiono ai loro obblighi o in cui risultano differenze marginali tra gli importi erogati e i costi ammissibili finali.

le verifiche per riduzione di valore (impairment tests) effettuate per adeguare il valore del prefinanziamento all’importo recuperabile sono state insufficienti, determinando una possibile sopravvalutazione del prefinanziamento e la sottovalutazione, per un importo equivalente, delle spese corrispondenti alla riduzione di valore dello stesso (25).

Le verifiche per riduzione di valore non sono state considerate una priorità, dato che la maggior parte delle direzioni generali interessate tratta con organismi pubblici, vista l'esistenza di garanzie bancarie e del tasso relativamente ridotto di ordini di recupero emessi in passato. La questione verrà esaminata più attentamente in futuro al fine di confermare questa ipotesi.

Crediti

1.29.

Per le spese a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, la Commissione ha introdotto una nuova procedura di recupero (26) che comprende delle tabelle per la presentazione dei conti dei debitori. L’esito del lavoro svolto dalla Corte su tali conti dei debitori dà adito a dubbi circa la completezza di dette tabelle (27) (cfr. paragrafi 5.61 e 5.62).

1.29.

Esiste un chiaro nesso tra queste tabelle e il registro dei debitori degli organismi pagatori e le nuove linee direttrici della Commissione applicabili dal 2007 prevedono che gli organismi di certificazione raffrontino il registro dei debitori con le tabelle e rendano conto delle eventuali discrepanze riscontrate.

Le tabelle fanno parte dei conti annuali degli organismi pagatori e vengono, in quanto tali, certificate dagli organismi di certificazione. Inoltre la Commissione ha compiuto notevoli sforzi per ottenere una ragionevole garanzia.

Nel 2007 la Commissione svolgerà un monitoraggio dettagliato, teso ad appurare che i debiti siano correttamente riportati nelle tabelle dell'allegato III.

Cfr. anche la risposta ai paragrafi 5.61 e 5.62.

Prestazioni per i dipendenti

1.30.

Per i deputati del Parlamento europeo originari di paesi le cui autorità nazionali non assicurano un regime pensionistico, l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato un regime provvisorio in attesa dell’adozione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i suoi membri (28). Tuttavia, l’onere relativo a tali diritti pensionistici non è riconosciuto nel bilancio consolidato. In mancanza di una valutazione attuariale di questi diritti, l’incidenza finanziaria sulla rubrica (accantonamento per) «Prestazioni per i dipendenti» e sul conto del risultato economico non può essere quantificata.

1.30.

Il futuro del regime pensionistico provvisorio è attualmente oggetto di esame. Data l'incertezza che permane quanto al suo mantenimento in futuro e la mancanza di una valutazione attuariale, non può essere inserita una riserva significativa nella contabilità.

Debiti a breve

1.31.

L’audit di un campione rappresentativo di 150 fatture/dichiarazioni di spesa estratto dall’insieme della popolazione dei debiti a breve registrati nel sistema contabile ha individuato un livello di errori, in termini di frequenza e di incidenza finanziaria, rilevante per la rubrica in questione, ma non per il bilancio nel suo insieme. La maggior parte degli errori riguarda l’iscrizione di importi errati per fatture o dichiarazioni di spesa.

1.31.

Il livello di errori riscontrato dalla Corte era limitato.

Procedura di separazione degli esercizi

1.32.

Le debolezze riscontrate nelle procedure di separazione degli esercizi (cfr. paragrafo 1.18) hanno determinato deficienze nei conti provvisori che sono state rettificate in quelli definitivi.

1.32.

Nel 2006, la Commissione ha migliorato la stima degli importi relativi alla separazione degli esercizi adottando le seguenti misure:

è stata elaborata una nuova relazione in materia di separazione degli esercizi;

le tecniche di separazione degli esercizi sono state perfezionate;

i servizi sono stati dotati di una procedura e di una checklist nuove;

è stato elaborato un documento generale sul metodo di separazione degli esercizi delle direzioni generali e sono stati organizzati gruppi di lavoro per famiglie di direzioni generali;

la direzione generale del Bilancio ha svolto controlli in loco in determinate direzioni generali;

numerosi servizi di audit interno hanno contribuito a valutare la separazione degli esercizi.

Importi da esigere dagli Stati membri

1.33.

L’attivo totale è passato dai 58,7 miliardi di euro del 2005 a 67 miliardi di euro, mentre il passivo totale è aumentato da 120,9 miliardi di euro a 131,8 miliardi di euro nel 2006. La differenza sarà finanziata mediante stanziamenti di bilancio già votati o dovrà essere coperta nei futuri bilanci. Come già indicato in precedenza (29), dovrebbe essere ulteriormente evidenziata la diversa natura delle passività da coprire attraverso gli importi da richiedere agli Stati membri, specie per quanto riguarda gli anni in cui gli importi in questione sono esigibili.

1.33.

La distinzione attuale degli importi da esigere dagli Stati membri tra importi a lungo termine e a breve termine è sufficiente, soprattutto se viene associata alla distinzione lungo/breve termine degli attivi e dei passivi che figurano nel bilancio.

Elementi fuori bilancio e note dei conti

1.34.

Rispetto al 2005, le note esplicative dei conti annuali contengono maggiori informazioni sull’eventualità che alcune operazioni vengano rettificate dai servizi della Commissione o dagli Stati membri in una data successiva. Tuttavia, come in passato, le note non identificano, per ogni anno civile, gli importi (e i settori) di spesa che sono accettati dalla Commissione e quelli che possono invece essere sottoposti a ulteriori verifiche e alla procedura di liquidazione dei conti (30).

1.34.

Il regolamento finanziario e i regolamenti settoriali relativi all'agricoltura e ai fondi strutturali conferiscono alla Commissione il diritto di verificare tutte le spese nel corso di diversi anni dopo che tali spese sono state effettuate. Ciò non deve comportare che in virtù di questo diritto tutte le spese in questione debbano essere accettate. Qualora sia impossibile quantificare gli importi dei recuperi potenziali, essi vengono indicati nelle note 5.3 e 5.4 che accompagnano i conti consolidati.

Conto del risultato economico consolidato (compresa l’informativa di settore)

1.35.

A seguito di una specifica richiesta della Corte, le note esplicative relative al conto del risultato economico (31) dell’esercizio 2006 contengono maggiori informazioni riguardo agli importi recuperati a seguito di operazioni illegittime o irregolari, in particolare a livello dei beneficiari/destinatari finali, presso i quali viene constatato oltre il 90 % degli errori. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure per garantire la completezza e l’affidabilità dei dati contabili e delle informazioni fornite nelle note esplicative (cfr. paragrafi 2.23, 2.24 e 2.25).

1.35.

Si sta provvedendo a modificare il sistema contabile ABAC al fine di aumentare la quantità delle informazioni registrate in ordine ai recuperi. Questi miglioramenti saranno applicati concretamente ai conti del 2008.

1.36.

Per ottenere una ragionevole garanzia in merito all’affidabilità dei conti è indispensabile procedere a una riconciliazione dettagliata tra il risultato di bilancio e quello economico. Tuttavia, i risultati della riconciliazione messi a disposizione della Corte nel luglio 2007 presentano ancora differenze di lieve entità per le quali non vengono fornite spiegazioni. I conti risulterebbero inoltre più comprensibili se venisse inclusa nei conti annuali una tabella che presenta tale riconciliazione.

1.36.

La Commissione riconosce che la procedura di riconciliazione deve essere migliorata. Saranno adottate misure per ovviare alle carenze individuate. Inoltre la Commissione prenderà in esame la possibilità di includere una riconciliazione completa nei conti annuali.

Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio

1.37.

L’importo degli ordini di riscossione «pendenti» nelle tabelle di bilancio per l’esercizio 2005 (6 175 milioni di euro) (32) non corrisponde a quello dei relativi «diritti accertati» e riportati dall’esercizio precedente nei conti annuali del 2006 (6 180 milioni di euro) (33). Trattandosi di una violazione del principio di continuità, tale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito prima della redazione dei conti.

1.37.

La differenza di 5 milioni di euro riguarda un adeguamento di un esercizio precedente effettuato nei conti di bilancio di un'entità consolidata.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Approccio della Corte

1.38.

A fronte di un rapido cambiamento dell’ambiente di audit e in base all’esperienza acquisita nel corso di dodici anni, si è reso necessario sviluppare e adattare ulteriormente la metodologia su cui poggia la DAS. L’elemento centrale del nuovo approccio DAS è rappresentato da un modello di garanzia basato su due fonti probatorie principali:

a)

un esame del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo applicati dalle istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai paesi terzi per la riscossione e l’erogazione dei fondi comunitari; tali sistemi devono permettere di ottenere informazioni rappresentative sull’attuazione e il funzionamento dei controlli chiave per quel che riguarda la loro capacità di prevenire, individuare e rettificare gli errori;

b)

controlli, basati su campioni rappresentativi di operazioni concernenti sia le entrate che le spese, svolti sino al livello del beneficiario finale e intesi a fornire elementi probatori diretti sulla legittimità e sulla regolarità dei pagamenti.

Nel quadro del modello di garanzia, viene espresso un giudizio sul livello di affidabilità che può essere ottenuto dal funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo e dalle verifiche dirette delle operazioni, per pervenire a quell’elevato livello di garanzia ritenuto necessario riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni.

1.39.

Tali fonti principali possono essere integrate da altre due:

a)

l’analisi delle relazioni annuali di attività, delle dichiarazioni dei direttori generali della Commissione e della loro sintesi, che indicano se la Commissione dispone della ragionevole garanzia che i sistemi in atto garantiscono la legittimità/regolarità delle operazioni sottostanti;

b)

l’esame del lavoro svolto da altri auditor, ovvero di quei revisori che non partecipano, per definizione, al processo di gestione e di controllo della Comunità (quali, ad esempio, le istituzioni superiori di controllo negli Stati membri o nei paesi terzi) (34).

1.38-1.39.

La dichiarazione annuale di affidabilità della Corte, come anche le altre attività di audit che svolge e le raccomandazioni che formula, costituiscono una fonte preziosa di informazioni per la Commissione, la quale cerca di dare il seguito dovuto a tali raccomandazioni.

Incoraggiata dall'autorità competente in materia di discarico e dalla Corte, la Commissione continua a partecipare a un dialogo informale ampio ed estremamente utile con la Corte stessa sull'incidenza degli errori individuati dagli audit annuali.

Essa ha già preso provvedimenti per migliorare il controllo della qualità mediante il piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato, che propone misure volte ad ovviare alle lacune individuate nei sistemi di sorveglianza e di controllo e a rafforzare ulteriormente i sistemi.

Tali misure richiedono la piena cooperazione di tutti gli Stati membri, in considerazione delle loro responsabilità nella gestione condivisa per i tre quarti del bilancio dell'Unione.

Il sistema di presentazione delle relazioni e il sistema contabile aggiornato della Commissione forniscono ogni anno informazioni esaustive sulla gestione delle risorse comunitarie e spiegano i motivi delle garanzie che i direttori generali forniscono ogni anno, le loro riserve o altre osservazioni nonché i provvedimenti adottati a seguito dell'attività di audit e di controllo.

L'audit della Corte verte sulla legalità e la regolarità delle transazioni registrate in un determinato esercizio. I direttori generali forniscono una garanzia sul funzionamento dei sistemi di controllo pluriennali durante l'esercizio in questione. La Commissione non sottovaluta le carenze del sistema che possono determinare la mancata conformità delle spese con le condizioni previste; tuttavia essa rafforza la sua garanzia nel tempo e tiene conto delle misure correttive adottate per ovviare a tali carenze nonché della capacità del sistema pluriennale di correggere gli errori dopo l'esborso dei fondi.

Risultati dell’audit 2006

1.40.

Come per gli esercizi precedenti, le conclusioni delle varie valutazioni specifiche mostrano che nei settori in cui i sistemi di supervisione e controllo sono, complessivamente, applicati in modo adeguato e corretto, i test di convalida della Corte hanno rivelato un rischio limitato di errori rilevanti sotto il profilo della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti (cfr. paragrafi 4.28, 5.65 per il SIGC, 8.31 per le delegazioni, 9.23, ad eccezione di Sapard, e 10.6). La Corte stima che, per tali settori, gli errori abbiano un’incidenza finanziaria inferiore, in valore, al 2 % delle rispettive popolazioni (cfr. tabella 1.2 ). L’esame da parte della Corte delle dichiarazioni dei direttori generali e degli ordinatori delegati ha confermato che non vi era motivo di esprimere riserve, se non di lieve entità (cfr. paragrafi 2.11 e 2.12).

1.40.

La Commissione ritiene che siano stati fatti progressi al livello dell'applicazione dei sistemi di supervisione e di controllo nel 2006, pur riconoscendo che occorre proseguire gli sforzi in questa direzione. L'attuazione del piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato, e gli effetti positivi che avrà sulla garanzia ottenuta dai sistemi nei prossimi esercizi, sono altrettanti segnali della volontà della Commissione di continuare a migliorare.

Tabella 1.2 — Valutazioni specifiche riguardanti la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Valutazioni specifiche della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2006

Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo

Tasso di errore

Risorse proprie (35)

 

 

Politica agricola comune

SIGC

 

PAC nel suo complesso

SIGC

non SIGC

 

non SIGC

Azioni strutturali

 

 

Politiche interne

 

 

Azioni esterne

 

Sede e delegazioni

Organismi incaricati dell’esecuzione

Strategia di preadesione

Phare/ISPA

 

 

SAPARD

 

 

Spese amministrative (36)

 

 

La tabella sintetizza la valutazione complessiva dei sistemi di supervisione e controllo, quale esposta nei relativi capitoli, e fornisce i risultati generali delle verifiche di convalida della Corte. La tabella evidenzia gli elementi chiave ma non può fornire la totalità dei dettagli, per i quali è necessario consultare il testo della relazione, nel contesto della metodologia su cui poggia l’approccio di audit della Corte (cfr. paragrafi 1.38 e 1.39).

Legenda

Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente (37)

 

Insoddisfacente.

Tasso di errore

 

Inferiore al 2 % (al di sotto della soglia di rilevanza)

 

Tra il 2 % ed il 5 %

 

Superiore al 5 %

1.41.

Nei settori in cui l’audit della Corte ha indicato che i sistemi di supervisione e controllo sono, nella migliore delle ipotesi, solo parzialmente soddisfacenti, i test di convalida della Corte continuano a evidenziare livelli di errore significativi (cfr. paragrafi da 5.65 a 5.78 per i non-SIGC, 6.37, 6.38 e 6.39, 7.30 e 7.31, 8.31 e 8.32 per gli organismi attuatori e 9.23 per Sapard). Per tali settori, la Corte stima che gli errori abbiano un’incidenza finanziaria superiore, in valore, al 2 % della popolazione (cfr. tabella 1.2 ). L’esame, da parte della Corte, delle dichiarazioni dei direttori generali ha inoltre confermato che, per i settori in questione, sono state formulate importanti riserve, oppure che, a giudizio della Corte, sarebbe stato opportuno esprimerle (cfr. paragrafi 2.11, 2.12 e da 2.13 a 2.17).

1.41.

Le spese finanziate dalla Comunità in questi settori di bilancio sono soggette ad una serie di procedure di controllo, alcune delle quali intervengono prima della certificazione delle spese alla Commissione mentre altre intervengono dopo. Ad esempio, per quanto riguarda le politiche interne, il rischio intrinseco di rimborsare costi stimati in eccesso è stato controbilanciato da un aumento considerevole del numero di audit ex post, mentre per gli organismi incaricati dell'attuazione degli aiuti esterni, la Commissione assicura che i controlli sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari siano svolti nelle fasi principali dell'attuazione dei progetti, consentendo così di individuare gli errori al livello dei pagamenti anticipati e di rimediarvi. Le osservazioni della Corte illustrano la situazione in una fase ben precisa dell'esecuzione di queste procedure di controllo. Una grande parte degli errori verrà probabilmente corretta ricorrendo al sistema correttivo pluriennale.

Per quanto concerne l'agricoltura, la Commissione constata che il livello globale di errore è significativamente diminuito ed è prossimo alla soglia di rilevanza. Per la parte non attinente allo sviluppo rurale delle spese del FEAOG-garanzia, che costituiscono oltre l'85 % della spesa totale, il livello di errore è al di sotto della soglia di rilevanza.

Per quanto riguarda gli altri settori, la Commissione terrà conto dei rischi potenziali nei suoi audit. In generale le relazioni annuali di attività presentano chiaramente le valutazioni delle direzioni generali sull'efficacia del sistema di controllo e di gestione negli Stati membri nonché le misure correttive in atto per ottenere i miglioramenti necessari. I direttori generali esprimono una riserva quando risultano carenze gravi che determinano un rischio importante per il bilancio comunitario, tale da non poter essere gestito adeguatamente con i normali meccanismi correttivi del sistema di controllo.

Cfr. anche le risposte ai paragrafi da 2.8 a 2.17, 2.36, 5.65, da 6.38 a 6.40, 7.30, 7.31, 8.31, 8.32 e 9.23.

1.42.

Le valutazioni specifiche della spesa per la politica agricola comune, le politiche strutturali e le politiche interne, indicano che criteri di ammissibilità complicati o poco chiari, oppure obblighi giuridici complessi, possono incidere in misura considerevole sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni (cfr. paragrafi 5.44 per le spese relative allo sviluppo rurale, 6.29 per le azioni strutturali e 7.11 per le politiche interne). L’audit dei sistemi della Corte indica, ad esempio, che le misure nel campo dello sviluppo rurale tendono a registrare un’elevata incidenza di errori a causa delle condizioni di ammissibilità (38) spesso complesse. D’altra parte, la concezione e l’attuazione del regime di pagamento unico limitano il rischio di pagamenti irregolari. Ciononostante, il tasso complessivo di errore per la spesa agricola nel suo complesso resta al di sopra della soglia di rilevanza.

1.42.

Benché talvolta la realizzazione degli obiettivi politici non possa prescindere da una regolamentazione complessa, la Commissione è consapevole della necessità di semplificare le regole nella misura in cui lo consente la realizzazione di questi obiettivi. Laddove i requisiti giuridici rimangono complessi, la Commissione fornisce orientamenti al fine di semplificarne e chiarirne l'applicazione. La prevenzione degli errori dipende anche, in larga misura, dagli orientamenti forniti dalle autorità degli Stati membri agli organismi di attuazione e ai beneficiari, dall'efficacia dei controlli nonché dalla consapevolezza, da parte dei beneficiari, del fatto che il mancato rispetto può comportare la perdita della sovvenzione. La Commissione incoraggia gli Stati membri a intensificare le loro attività in questi settori, nel quadro del piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato.

Le misure agroambientali, che riguardano un'esigua parte della spesa della PAC, tendono a presentare carenze (cfr. risposta al paragrafo 5.72). Queste carenze possono essere gestite adeguatamente mediante l'applicazione di misure correttive dei sistemi di controllo. Inoltre, sono state introdotte modifiche legislative per il prossimo periodo.

La Commissione ritiene che il controllo di queste misure sia alquanto complesso; tuttavia, vengono ampiamente riconosciuti il valore aggiunto e l'obiettivo di dette misure, consistente nell'integrare le tematiche ambientali nel settore agricolo.


(1)  I «conti annuali definitivi delle Comunità europee» costituiscono il volume I dei conti annuali delle Comunità europee per l’esercizio 2006.

(2)  Gli «stati finanziari consolidati» comprendono il bilancio finanziario, il conto del risultato economico (compresa l’informativa di settore), la tabella dei flussi di cassa, la situazione delle variazioni del patrimonio netto, una sintesi dei criteri contabili significativi e altre note esplicative.

(3)  Le «relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio» comprendono le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei principi di bilancio e altre note esplicative.

(4)  A livello delle istituzioni e degli organismi europei, il termine «direzione» designa i Membri delle istituzioni, i direttori delle agenzie, gli ordinatori delegati e sottodelegati, i contabili e il personale direttivo delle unità finanziarie, di audit o di controllo. A livello degli Stati membri e beneficiari, la direzione comprende gli ordinatori, i contabili e i dirigenti delle autorità di pagamento, degli organismi di certificazione e degli organismi attuatori.

(5)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione si ispirano ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards — IPSAS) definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) o, in loro assenza, ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS/International Financial Reporting Standards — IFRS) sanciti dall’organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board — IASB). Conformemente al regolamento finanziario, i «rendiconti finanziari consolidati» per l’esercizio 2006 sono redatti, per la seconda volta, in base a queste norme contabili, adottate dal contabile della Commissione, che adattano i principi della contabilità per competenza allo specifico contesto comunitario, mentre le «relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio» si basano ancora principalmente sui movimenti di tesoreria.

(6)  Prima dell’adozione dei conti annuali definitivi da parte delle istituzioni, il contabile di ciascuna istituzione appone la propria firma, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’istituzione (articolo 61 del regolamento finanziario).

(7)  I conti annuali definitivi sono redatti dai rispettivi direttori e trasmessi al contabile della Commissione assieme al parere del consiglio di amministrazione interessato. Inoltre, i rispettivi contabili appongono la propria firma, attestando di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria degli organismi in questione (articolo 61 del regolamento finanziario).

(8)  Cfr. i paragrafi 1.51 e 1.52 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004 e il capitolo 2 della presente relazione annuale.

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla modernizzazione della contabilità delle Comunità europee [COM(2002) 755 def. del 17.12.2002].

(11)  Le constatazioni preliminari sulla prima fase dell’audit della Corte sono state presentate nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004 (cfr. paragrafi da 1.21 a 1.45), mentre quelle relative alla seconda fase nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005 (cfr. paragrafi da 1.5 a 1.58). I risultati delle fasi successive verranno inseriti nelle future relazioni annuali.

(12)  Cfr. paragrafi VI, VII e VIII della dichiarazione di affidabilità della Corte per l’esercizio finanziario 2005.

(13)  Cfr. paragrafo VI e paragrafo VII, lettere a) e b), della dichiarazione di affidabilità della Corte per l’esercizio finanziario 2005.

(14)  Cfr. paragrafi 1.24, 1.25 e 1.49 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(15)  Il contabile non ha convalidato tre sistemi contabili secondari locali e ha evidenziato una serie di problemi da esaminare. Per maggiori dettagli, cfr. paragrafi 1.20 e 1.21 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(16)  Direzioni generali Personale e amministrazione, Concorrenza, Società dell’informazione e media, Centro comune di ricerca, Mercato interno e servizi, Fiscalità e unione doganale, Energia e trasporti, Ufficio «Infrastrutture e logistica» — Bruxelles e Ufficio «Infrastrutture e logistica» — Lussemburgo.

(17)  Il sistema locale modernizzato dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid, CRIS, è entrato in funzione il 22 gennaio 2007 e occorreranno ulteriori verifiche prima che il sistema possa essere convalidato.

(18)  La messa a punto del nuovo sistema Symmetry della direzione generale dell’Istruzione e della cultura è stata rinviata al 2008, mentre una nuova versione dell’attuale sistema APPFIN è entrata in funzione nell’ottobre 2006. Nonostante un miglioramento della qualità dei dati a partire dal novembre 2006, permangono alcune carenze (in particolare, una scarsa documentazione). Nel 2007 avranno luogo ulteriori procedure di convalida.

(19)  Il sistema informatico ABAC Delegation per le casse di anticipi gestite dalla direzione generale delle Relazioni esterne è entrato in funzione l’8 gennaio 2007 (ad eccezione del modulo che gestisce l’attivo, non ancora completato). Nel 2007 avranno luogo ulteriori procedure di convalida.

(20)  In particolare, alcune questioni generali riguardanti la liquidazione dei prefinanziamenti, la tempestiva registrazione delle operazioni, l’uso di ABAC Contracts, il trattamento dei prefinanziamenti in certi settori, la coerenza tra i dati dei sistemi locali e quelli ABAC, una diffusa mancanza di conoscenza/comprensione dei principi della contabilità per competenza a livello dei servizi.

(21)  Direzioni generali Società dell’informazione e media, Energia e trasporti e Centro comune di ricerca.

(22)  Le seguenti direzioni generali non hanno effettuato verifiche ex post sulle metodologie di separazione degli esercizi: Ufficio di cooperazione EuropeAid, direzione generale per l’Allargamento, direzione generale della Ricerca, direzione generale dell’Energia e dei trasporti, direzione generale dell’Istruzione e della cultura, nonché l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

(23)  Cfr. paragrafo VIII della dichiarazione di affidabilità della Corte per l’esercizio finanziario 2005.

(24)  L’audit della direzione generale dell’Istruzione e della cultura e dell’Agenzia esecutiva è stato svolto dal servizio di audit interno della Commissione, sotto la supervisione della Corte.

(25)  Ufficio di cooperazione EuropeAid, direzione generale della Società dell’informazione e dei media, direzione generale dell’Energia e dei trasporti, direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

(26)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(27)  Restrizioni dei giudizi formulati nei certificati e importanti constatazioni contenute nelle relazioni degli organismi di certificazione, carattere limitato del lavoro svolto da alcuni di questi e informazioni insufficienti fornite in alcune delle loro relazioni.

(28)  Decisione dell’Ufficio di presidenza allargato del 4 novembre 1981; decisione dell’Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 (PE 113.116/BUR./rev. XVII/02-2004/Ann.III).

(29)  Cfr. paragrafo 1.49 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(30)  Cfr. paragrafi 1.10 e 1.11 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2002, paragrafo 1.11 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003, paragrafi 1.12 e 1.13 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004 e paragrafo 1.57 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(31)  Ulteriori informazioni sono reperibili anche nella rubrica «attività potenziali» (frodi e irregolarità e previsioni di entrate) e nelle note esplicative che corredano le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio.

(32)  Cfr. relazioni sull’esecuzione del bilancio, tabella 2 — Sintesi consolidata dell’esecuzione del bilancio delle entrate dell’esercizio 2005.

(33)  Cfr. relazioni sull’esecuzione del bilancio, tabella 2 — Sintesi consolidata dell’esecuzione del bilancio delle entrate dell’esercizio 2006.

(34)  È possibile reperire informazioni più approfondite consultando il sito internet della Corte (www.eca.europa.eu).

(35)  Cfr. limitazioni dell’estensione nei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.7.

(36)  Per il «funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo», i paragrafi 10.6 e 10.25 attirano l’attenzione su alcune debolezze.

(37)  I sistemi vengono classificati come «parzialmente soddisfacenti» quando si ritiene che solo alcuni dispositivi di controllo funzionino adeguatamente. Di conseguenza, essi potrebbero non riuscire, complessivamente, a limitare a un livello accettabile gli errori nelle operazioni sottostanti.

(38)  I test di convalida della Corte rilevano che il tasso di errore, calcolato in base a un sottocampione che copre soltanto la parte della spesa agricola non destinata allo sviluppo rurale, è al di sotto della soglia di rilevanza.

CAPITOLO 2

Controllo interno della Commissione

INDICE

2.1-2.2

Introduzione ed estensione dell’audit

2.3-2.18

Posizioni dei responsabili della gestione della Commissione

2.3-2.6

Relazione di sintesi della Commissione

2.7-2.18

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

2.7

Processo di elaborazione

2.8-2.17

Dichiarazioni dei direttori generali

2.18

Indicatori di legittimità e regolarità

2.19-2.30

Piani d’azione

2.19-2.22

Valutazione generale

2.23-2.25

Rettifica degli errori

2.26-2.30

Informazioni disponibili presso la Commissione sulla rettifica degli errori

2.31-2.34

Norme di controllo

2.32

Conformità con i requisiti di base

2.33-2.34

Efficacia

2.35-2.37

Conclusione generale e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE ED ESTENSIONE DELL’AUDIT

2.1.

Il presente capitolo prende in esame gli sforzi compiuti dalla Commissione nel 2006 per migliorare l’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo presso le proprie direzioni generali al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal bilancio dell’UE. In particolare ha esaminato:

in che misura le posizioni dei responsabili esposte nelle relazioni annuali di attività e nelle dichiarazioni dei direttori generali, nonché nella sintesi stilata dalla Commissione, siano confermate dai risultati dell’audit della Corte (paragrafi da 2.3 a 2.18),

le informazioni sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie (paragrafi da 2.23 a 2.30).

2.1.

Le azioni intraprese nel 2006 comprendono l'avvio del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, i cui progressi figurano nella prima relazione sullo stato di avanzamento del marzo 2007. Sono stati apportati miglioramenti alle istruzioni per la redazione delle relazioni annuali di attività, alla presentazione delle strategie di controllo dei vari servizi e relativi esiti nonché — non obbligatoria per il 2006 — a quella degli indicatori di legittimità e regolarità.

L'ampio spettro delle azioni intraprese per migliorare i sistemi di supervisione e di controllo costituisce la risposta alle raccomandazioni della Corte e dei revisori interni della Commissione nonché a quelle espresse dal Parlamento e dal Consiglio nel corso della procedura annuale di discarico.

2.2.

Il presente capitolo contiene inoltre commenti sul piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato della Commissione (paragrafi da 2.19 a 2.22) ed un esame del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione (paragrafi da 2.31 a 2.34).

POSIZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione di sintesi della Commissione

2.3.

Oltre alla relazione sulle realizzazioni politiche (1), la Commissione ha adottato la relazione di sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006 (2) in cui rileva come «i sistemi di controllo interno esistenti, con i limiti descritti nelle relazioni di attività annuali del 2006, offrano ragionevoli garanzie quanto alla legalità e alla regolarità delle operazioni di cui la Commissione stessa si assume la responsabilità complessiva a norma dell’articolo 274 del trattato CE. Riconosce, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi per rimediare a una serie di carenze, con particolare riguardo a quelle evidenziate nelle riserve espresse dagli ordinatori delegati».

2.4.

La valutazione della Commissione relativa ad alcuni temi orizzontali è in linea con l’analisi della Corte, per quanto riguarda le conclusioni sulla gestione centralizzata diretta nel settore della ricerca (cfr. paragrafo 2.12), la necessità di semplificazione (cfr. paragrafo 1.42), l’esigenza di proseguire nello sviluppo di indicatori di regolarità e legittimità (cfr. paragrafo 2.18) e la necessità di migliorare ulteriormente la qualità delle relazioni annuali di attività (cfr. paragrafi 2.7 e 2.9). Per quanto riguarda invece alcune parti della politica agricola comune, le azioni strutturali e anche alcune parti delle azioni esterne, dall’audit della Corte emergono significative carenze dei sistemi di supervisione e controllo, che vanno al di là di quelle per cui i direttori generali hanno formulato riserve nelle dichiarazioni che accompagnano le relazioni annuali di attività (cfr. paragrafi da 2.13 a 2.17). Inoltre, l’analisi della Commissione relativa ai problemi persistenti in materia di affidabilità dei conti, in particolare a livello dei sistemi secondari locali, non è stata completa (cfr. paragrafi da 1.13 a 1.17).

2.4.

I direttori generali formulano riserve, nelle rispettive dichiarazioni, quando le informazioni derivanti dagli audit sul funzionamento dei sistemi — effettuati dai rispettivi servizi o dagli Stati membri — rivelano carenze gravi comportanti un rischio rilevante per il bilancio comunitario che non può essere adeguatamente gestito mediante i normali meccanismi correttivi del sistema di controllo. Inoltre, i direttori generali potrebbero formulare una riserva quando sussiste un elevato rischio di reputazione per la Commissione. I direttori generali menzionati dalla Corte non hanno pertanto formulato riserve quando hanno ritenuto che il rischio fosse gestito adeguatamente, e hanno giustificato la loro valutazione nell'ambito della relazione annuale di attività.

I regimi agroambientali, che interessano una parte esigua delle spese PAC, sono tendenzialmente carenti (cfr. paragrafo 5.72). Tali carenze possono essere gestite adeguatamente mediante le misure correttive dei sistemi di controllo. Sono state inoltre introdotte modifiche sul piano legislativo per il prossimo periodo.

Cfr. altresì le risposte della Commissione ai paragrafi 1.15, 1.17, 1.42, 2.13 e 2.18.

2.5.

Nella relazione di sintesi, la Commissione afferma che «in alcuni casi» le divergenze tra la valutazione della Corte dei conti europea sulla garanzia che deve essere ottenuta dai sistemi di controllo interno e quella fornita dai direttori generali responsabili sono principalmente il riflesso di divergenze di opinione circa la tipologia e l’impatto degli errori e/o circa la valutazione delle carenze dei sistemi. Secondo la Corte, tale divergenza riflette principalmente il fatto che la valutazione della Commissione sulle realizzazioni in materia di gestione non tiene adeguatamente conto dell’impatto delle carenze dei controlli esistenti, benché queste siano già state in gran parte riconosciute in diversi piani d’azione e relazioni annuali di attività (cfr. paragrafi 2.11 e da 2.19 a 2.22).

2.5.

Nella sua relazione di sintesi la Commissione ha affermato che la valutazione sulla garanzia che deve essere fornita dai sistemi di controllo tiene conto anche del suo carattere pluriennale, che consente di effettuare rettifiche anche in seguito all'esborso dei fondi, e delle misure correttive volte a rimediare alle carenze identificate.

I direttori generali interessati stanno attualmente discutendo le divergenze di valutazione con la Corte, e forniranno le relative giustificazioni nell'ambito delle rispettive relazioni di attività per il 2007 e oltre.

Nella relazione di sintesi si affermava inoltre che i direttori generali tengono in debito conto i risultati degli audit della Corte, in quanto fonte principale della loro garanzia.

2.6.

Ad esempio, come già rilevato nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005 (3), dall’audit della Corte è emerso che, in molti settori, i sistemi di supervisione e controllo esistenti non garantiscono la prevenzione o la tempestiva individuazione e rettifica degli errori (cfr. paragrafi 5.76, 6.39, 7.30, 8.31 (4) e 9.23). La Commissione afferma che i suoi servizi applicano un sistema pluriennale nel quale gli errori di un dato anno possono essere rilevati e corretti negli anni successivi. Indipendentemente da tali argomentazioni, la Commissione non dispone di informazioni adeguate ed attendibili riguardo alle rettifiche operate a livello dei beneficiari finali (cfr. paragrafi da 2.23 a 2.30).

2.6.

Nel settore della spesa agricola, i risultati dei controlli a livello dei beneficiari finali, comunicati dagli Stati membri alla Commissione e pubblicati nella pertinente relazione annuale d’attività, forniscono un'indicazione dell'entità dei pagamenti irregolari per la spesa agricola. Affinché dette informazioni offrano ancora maggiori garanzie, dal 2007 la Commissione da seguito alle raccomandazioni della Corte in base alle quali gli organismi di certificazione devono intensificare il loro lavoro di verifica e convalida delle statistiche risultanti dalle ispezioni e dai controlli successivi ai pagamenti.

Quanto al settore delle azioni strutturali, la Commissione sostanzialmente condivide l'opinione della Corte in merito alla necessità di apportare miglioramenti ai sistemi nazionali. Tuttavia, è provato che tra il 20 % e il 35 % dei sistemi di controllo sono soddisfacenti, circa il 60 % necessitano migliorie volte a correggere carenze sostanziali in controlli determinanti, e circa il 10 % sono gravemente carenti (cfr. risposta al paragrafo 6.35). In questi ultimi casi, qualora gli Stati membri non provvedano ad apportare le modifiche richieste si sospendono i pagamenti o si impongono rettifiche finanziarie.

La Commissione sostiene che una vasta parte degli errori individuati saranno probabilmente corretti attraverso il meccanismo correttivo pluriennale del sistema. Le istruzioni per la redazione delle relazioni annuali di attività del 2007 richiederanno dati più dettagliati sui recuperi. In particolare, la Commissione si è attivata per ottenere informazioni più esaustive sulle rettifiche effettuate dagli Stati membri. Cfr. altresì le risposte della Commissione ai paragrafi 5.76, 6.39, 7.30, 8.31 e 9.23.

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

Processo di elaborazione

2.7.

Le istruzioni (5) per la stesura delle relazioni annuali di attività 2006, nonché l’esame inter pares (peer review) (6), mostrano i continui sforzi realizzati dai servizi centrali della Commissione per chiarire il collegamento tra l’efficacia dei sistemi di controllo interno e le basi su cui sono redatte le relazioni (7), e forniscono informazioni generali su come presentare gli indicatori chiave in materia di legittimità e regolarità (8).

Dichiarazioni dei direttori generali

2.8.

Nelle dichiarazioni allegate alle relazioni annuali di attività, i direttori generali devono indicare se le risorse assegnate alle attività sono state utilizzate conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e se i controlli interni instaurati presso i loro servizi forniscono una garanzia ragionevole della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. In caso di carenze del controllo interno o di irregolarità rilevanti, essi sono tenuti a introdurre riserve (9) nelle dichiarazioni e ad elaborare piani d’azione per porvi rimedio.

2.8.

La combinazione di questi due principi (ragionevole garanzia di una sana gestione finanziaria e di legittimità e di regolarità) dà luogo a un relativo «equilibrio» di rischi e controlli considerato accettabile dai responsabili, quantunque la «piena garanzia» e «l'assoluta legittimità/regolarità» non possano essere conseguite.

2.9.

L’analisi della Corte sulle relazioni annuali di attività e sulle dichiarazioni dei direttori generali per l’esercizio finanziario 2006 rivela che i criteri di rilevanza, nonché la definizione delle riserve e il loro impatto sulla garanzia fornita risultano, generalmente (10), chiari. L’audit della Corte rileva inoltre un miglioramento della valutazione presentata dalle relazioni annuali di attività riguardo ai punti di forza e di debolezza dei sistemi di supervisione e controllo (11).

2.9.

La Commissione prevede ulteriori miglioramenti per il 2007, in particolare grazie all'uso del modello di controllo interno nelle relazioni annuali di attività, il quale stabilisce una più chiara connessione tra i sistemi di controllo e la garanzia. La Commissione intende inoltre continuare ad adoprarsi per migliorare i criteri di rilevanza e rafforzare le basi di garanzia, ove necessario.

2.10.

Tutti i direttori generali hanno affermato di aver ottenuto di una ragionevole garanzia che le risorse loro assegnate sono state utilizzate ai fini previsti e che il controllo interno da loro instaurato ha garantito la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

2.11.

La Corte rileva che 15 delle 40 dichiarazioni contengono una o più riserve. Il numero totale delle riserve è diminuito dal 2005 (31) al 2006 (20) (12). La maggior parte di queste si riferisce a carenze già individuate negli esercizi precedenti (13) e riguarda principalmente la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Le riserve più importanti nel quadro della DAS sono riportate nella tabella 2.1 .

Tabella 2.1 — Evoluzione degli elementi forniti dalle relazioni annuali di attività delle direzioni generali ai fini della dichiarazione di affidabilità della Corte

Settore

Riserve più importanti dei direttori generali

(incluse nelle dichiarazioni)

2004

2005

2006

 

Impatto di queste riserve più importanti sulla garanzia fornita dal direttore generale secondo la Corte (14)

Altre carenze significative emerse dall'audit della Corte e/o della Commissione (non incluse nelle dichiarazioni)

2004

2005

2006

 

Elementi forniti dalla relazione annuale di attività ai fini delle conclusioni dell'audit della Corte (15)

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Risorse proprie

Carni bovine «Hilton»

×

×

 

 

A

A

A

/

 

 

 

 

A

A

A

Politica agricola comune

SIGC in Grecia

x

x

×

 

B

B

B

Ambito limitato dell'attività di monitoraggio della Commissione e arretrato di controlli incompleti ex regolamento (CEE) n. 4045/89

×

 

 

 

C

B (17)

C (18)

B (17)

C (18)

Sistemi di gestione e controllo negli Stati membri relativi allo sviluppo rurale (paragrafi 5.65)

 

×

Azioni strutturali

FEAOG — Orientamento: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

 

 

 

B

B

B

Rischi connessi alla chiusura del periodo di programmazione 1994-1999 e/o carenze significative nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97

×

×

 

 

C

C

C

FSE: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

×

Regno Unito

×

Spagna, Scozia (Regno Unito), Svezia, Slovacchia, Slovenia, Lettonia, Calabria e Lazio (Italia)

Sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)  (16) paragrafo 6.38)

 

×

×

SFOP: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

Italia

 

 

 

 

 

 

FESR: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

×

Grecia

×

Regno Unito e Spagna

×

Inghilterra e Scozia (Regno Unito)

 

 

 

 

INTERREG: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

 

 

×

Tutti i programmi (eccetto IIIB Europa nord occidentale e Azzorre, Canarie e Madeira)

 

 

 

 

Fondo di coesione: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

×

Grecia

×

Spagna

 

 

 

 

 

Politiche interne, compresa la ricerca

Garanzia insufficiente/carenze nella gestione attraverso le agenzie nazionali

 

×

×

 

B

B

B

Verifica preliminare nell'ambito del quadro per la gestione indiretta centralizzata (articolo 35 modalità di esecuzione del RF) (16)

×

 

 

 

B

B

B

(Audit in loco per i contratti nel settore delle politiche interne) — assenza di elementi sufficienti a determinare il livello residuo di errori persistenti per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di spesa

×

×

×

6° Programma quadro

Frequenza degli errori per il settore salute pubblica

×

 

Errori frequenti (ammissibilità) nelle dichiarazioni di spesa per i contratti nel settore della ricerca

×

×

5° programma quadro

×

5° programma quadro

Frequenza degli errori per il 6° programma quadro di ricerca (16)

 

×

Carenze dei sistemi di gestione e controllo del Fondo europeo per i rifugiati

×

Regno Unito e Lussemburgo

×

Regno Unito

×

Italia

 

 

 

Azioni esterne

Mancato rispetto delle procedure d'appalto da parte di una organizzazione umanitaria

×

 

 

 

A

A

A

Sistemi di supervisione e controllo per la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti a livello degli organismi attuatori richiedono ulteriori miglioramenti per essere pienamente operativi (paragrafo 8.32)

×

 

×

 

C

B

B

Status giuridico e responsabilità del partner contrattuale nel quadro dell'attuazione del contributo UE al pilastro IV dell'UNMIK in Kossovo

 

×

 

 

 

 

Strategia di preadesione

ISPA: sistemi di gestione e controllo

×

Romania

 

 

 

B

A

A

/

 

 

 

 

B

A

A

PHARE: rischi intrinseci dei sistemi decentrati, omissioni negli audit dei sistemi e delle operazioni

×

Romania e Bulgaria

Spese amministrative

Attuazione delle norme di controllo interno presso le delegazioni UE

×

×

 

 

A

A

A

Carenze dei sistemi di supervisione e controllo presso le delegazioni UE  (16) (paragrafo 10.15)

 

 

×

 

A

A

A

Fonte: Corte dei conti.

2.12.

Per le aree delle risorse proprie, delle politiche interne (compresa la ricerca), della strategia di preadesione (19) e delle spese amministrative (cfr. tabella 2.1 e paragrafi 4.28, 7.30, 9.23, 10.15, 10.16 e 10.25), le relazioni annuali di attività sono generalmente in linea con le conclusioni delle corrispondenti valutazioni specifiche a fini della DAS.

2.13.

Per contro, per parti significative del bilancio UE, i direttori generali presentano un quadro della legittimità e regolarità della spesa dell’UE più positivo di quello risultante dall’audit della Corte.

2.13.

L'audit della Corte concerne la legittimità e la regolarità delle operazioni registrate in un determinato esercizio. I direttori generali forniscono la garanzia relativa al funzionamento dei sistemi di controllo pluriennali durante tale esercizio. La Commissione non sottovaluta le carenze del sistema che possono dar luogo a spese che non soddisfano le condizioni previste, ma perfeziona nel tempo la garanzia e tiene conto delle misure correttive adottate per rimediare a tali carenze.

Cfr. le risposte ai paragrafi 2.5 e 2.6.

2.14.

Per quanto riguarda la politica agricola comune, la garanzia fornita dalla dichiarazione del direttore generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (cfr.  tabella 2.1 ) non è compatibile, per alcuni aspetti rilevanti, con le constatazioni della Corte. La direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale utilizza un modello di garanzia a sostegno della dichiarazione. Gli elementi di questo modello sono specificati nella relazione annuale di attività (20). Le constatazioni di audit della Corte rilevano carenze che incidono su ciascuno di questi elementi e che limitano la garanzia che si può trarre dalla dichiarazione. In particolare, la Commissione ha ottenuto garanzie da elementi non correlati a spese eseguite nel 2006 (21); si è basata su previsioni di rettifiche future (attività potenziali) in relazione all’esercizio corrente e ha preso in considerazione l’impatto delle rettifiche finanziarie posto a carico degli Stati membri invece che dei beneficiari di pagamenti irregolari (cfr. paragrafi 5.63 e 5.64).

2.14.

La Commissione constata una notevole riduzione dell'incidenza totale di errori, che risulta al di sotto della soglia di rilevanza per quanto riguarda la componente della spesa del FEAOG-Garanzia non imputabile allo sviluppo rurale, pari ad oltre l'85 % della spesa totale. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, le misure agroambientali sono suscettibili di dar luogo a un'elevata incidenza di errori materiali.

La garanzia conseguita dal direttore generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è basata su un sistema globale di gestione e di controllo della spesa agricola che consente di prevenire o di recuperare pagamenti irregolari ai beneficiari finali. Esso si basa su quattro livelli complementari, ciascuno dei quali funziona in modo soddisfacente. In particolare, per quanto concerne la procedura di conformità il carattere pluriennale cui fa riferimento la Corte non influisce sulle garanzie che ne possono derivare per l'esercizio finanziario 2006. Sebbene le conseguenze finanziarie vengano determinate solo alla conclusione delle procedure, i risultati preliminari degli audit effettuati nel 2006 sono già noti. Inoltre, dal momento che gli audit della Commissione riguardano i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, essi forniscono informazioni non soltanto sulle spese verificate, ma indirettamente anche sulle spese future cui si applicano tali sistemi.

Per di più, le attività potenziali sono state registrate nei conti della Commissione nell'intento di rivelare i crediti potenziali, in base ai risultati degli audit da essa eseguiti, e non di fornire garanzie riguardo la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

2.15.

Nel settore delle politiche strutturali, le dichiarazioni dei direttori generali della Politica regionale e per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità hanno sottostimato le carenze significative dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (cfr. paragrafo 6.38) e il livello significativo di errori a livello dei progetti (cfr. paragrafo 6.39) emersi dagli audit della Corte (cfr. tabella 2.1 ).

2.15.

Le relazioni annuali di attività dei direttori generali responsabili definiscono le basi per la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri e delle misure correttive adottate per conseguire i necessari miglioramenti e indicano i livelli di rischio per i fondi comunitari. Le valutazioni sono basate su un esaustivo lavoro di audit e sono sostanzialmente in linea con quelle della Corte. Esse indicano, come specificato nella risposta al paragrafo 2.6, che circa il 10 % dei sistemi di controllo presentano gravi carenze, e comportano pertanto rischi elevati. In tal caso, qualora lo Stato membro interessato non provveda ad adottare le misure correttive richieste si può giungere alla sospensione dei pagamenti e all'imposizione di rettifiche finanziarie. La Commissione sostiene che una vasta parte degli errori individuati saranno probabilmente corretti attraverso il meccanismo correttivo pluriennale del sistema.

2.16.

La Corte si chiede inoltre se la valutazione complessiva del direttore generale della Politica regionale in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione sia compatibile con le riserve da questi formulate sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo rispettivamente in 10 e 9 Stati membri (22). La stessa situazione esiste per la direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità (23). La Corte rileva inoltre che nella relazione annuale di quest’ultima direzione generale si afferma che non è stato espresso un giudizio di audit per il 17,5 % delle spese relative al periodo di programmazione 2000-2006 per il Fondo sociale europeo (FSE); la garanzia fornita dal direttore generale è basata sulle posizioni espresse dai responsabili della gestione.

2.16.

Quantunque i servizi di gestione e di revisione contabile della direzione generale per la politica regionale abbiano espresso giudizi con riserve sui sistemi di vari Stati membri a causa di carenze significative che interessano elementi chiave dei rispettivi sistemi, in considerazione delle misure correttive adottate e del funzionamento pluriennale degli accordi di controllo si è giunti alla conclusione che le carenze rilevate non erano così gravi da giustificare l'espressione di una riserva formale nell'ambito della dichiarazione del direttore generale. Per quanto attiene al Fondo sociale europeo, la Commissione ritiene che la valutazione globale dei sistemi del direttore generale della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità sia compatibile con le riserve relative ai programmi di 7 Stati membri. I responsabili della gestione hanno di fatto il compito di colmare il divario in relazione alle operazioni non controllate, in quanto è assolutamente impossibile avere una copertura di audit del 100 % per ogni esercizio finanziario.

2.17.

La relazione annuale di attività e la dichiarazione dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid non danno sufficientemente conto della significativa incidenza di errori e delle carenze rilevate dalla Corte nei sistemi di supervisione e controllo destinati a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni a livello delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti nell’area delle azioni esterne (cfr. paragrafi 8.31 e 8.32) (cfr.  tabella 2.1 ).

2.17.

Il sistema di controllo interno della Commissione ricerca un equilibrio tra i costi e i benefici dei controlli, ed è strutturato per tener conto del carattere pluriennale della spesa per gli aiuti esterni garantendo al contempo l'esecuzione di controlli sulle domande di pagamento da parte dei beneficiari in fasi fondamentali dell'attuazione del progetto, consentendo di individuare eventuali errori sugli anticipi e di porvi rimedio.

Nel 2006 sono stati adottati provvedimenti per rafforzare ulteriormente i sistemi di controllo, tra cui una guida pratica migliorata in materia di procedure contrattuali, una guida per i programmi a preventivo, orientamenti più dettagliati ad uso delle delegazioni in materia di comunicazione e controlli ex post più rigorosi.

Indicatori di legittimità e regolarità

2.18.

Tre quarti (24) delle direzioni generali presentano indicatori di legittimità e regolarità nelle relazioni annuali di attività per il 2006. La Corte rileva che non tutti questi indicatori sono conformi ai tipi generali (indicatori di risultato e/o di impatto) indicati negli orientamenti preparati dai servizi centrali della Commissione. La Corte ritiene che siano ancora necessari ulteriori sforzi a livello delle direzioni generali per misurare l’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (cfr. paragrafi da 2.31 a 2.34).

2.18.

Sebbene per il 2006 i direttori generali non fossero ancora tenuti a presentare indicatori di legittimità e regolarità nelle rispettive relazioni annuali di attività, conformi ai tipi generali indicati negli orientamenti vigenti [D(2006) 12058], la relazione di sintesi 2006 annuncia costanti e rinnovati sforzi per sviluppare tali indicatori di legittimità e regolarità garantendo, al contempo, un approccio coerente per famiglia politica di servizi. A partire dalle relazioni annuali di attività del 2007, l'uso di questi indicatori sarà obbligatorio.

PIANI D’AZIONE

Valutazione generale

2.19.

Il 7 marzo 2007, la Commissione ha presentato una relazione (25) sullo stato di avanzamento del suo piano d’azione (26) verso un quadro di controllo interno integrato, la cui conclusione è complessivamente positiva. In base a tale relazione, la Commissione ha compiuto progressi tangibili nell’attuazione del piano d’azione, ma deve affrontare le restanti sfide. Anche se vi sono stati ritardi, la Commissione ritiene che entro la fine del 2007 potrà disporre di una base per gestire correttamente il rischio di errori e fornire maggiori garanzie in materia di legittimità e regolarità delle operazioni.

2.20.

Nella dettagliata analisi che accompagna tale relazione (cfr. tabella 2.2 ), la Commissione valutava che, su 35 sottoazioni, 10 erano state completate, 5 erano in via di completamento, 13 erano in fase di attuazione, 4 non erano ancora iniziate e 3 erano state annullate. Introduceva anche 6 nuove sottoazioni da attuare entro la fine del 2007.

Tabella 2.2 — Sintesi dell’attuazione del Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato

Riferimento

Ambito/(sotto)azione/termine ultimo stabilito nel piano d’azione

Valutazione della Commissione sul completamento dell’azione

Valutazione della Corte sul grado di attuazione al 31.12.2006

Valutazione preliminare della Corte sull’impatto prodotto al 31.12.2006

Semplificazione e principi comuni in materia di controllo

1

Prevedere la semplificazione delle norme per il periodo 2007-2013, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nell’ambito dei fondi strutturali e dei programmi di ricerca (31.12.2006).

Quasi completata

Quasi attuata

Necessarie ulteriori azioni (27)

2

Proporre di considerare il controllo interno tra i principi di bilancio, nel quadro della revisione del regolamento finanziario sulla base dei risultati di consultazioni interistituzionali (1.6.2006).

Ritirata

Non attuata

Obiettivo non del tutto raggiunto (necessario follow-up)

3a

Istituire modelli di controllo interno che forniscano la definizione delle diverse componenti del controllo che dovrebbero esistere in un dato ambiente di controllo (31.5.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

3b

Mostrare in che modo le direzioni generali possono ottenere garanzie dalle strutture di controllo interno per le politiche a gestione concorrente o per le politiche interne, tenendo conto dei modelli e delle strategie di controllo sviluppate a livello della Commissione (30.9.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

3c

Organizzare un esame inter pares (peer review) per rendere più coerenti e uniformi le strategie di controllo per famiglia (31.3.2007).

In corso

In fase di attuazione

3d

Mostrare in che modo le direzioni generali possono ottenere garanzie dalle strutture di controllo interno per le azioni esterne, le spese amministrative, gli aiuti di preadesione, il FES e le risorse proprie, tenendo conto dei modelli e delle strategie di controllo sviluppate a livello della Commissione (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

3e

Organizzare un esame inter pares (peer review) per rendere più coerenti e uniformi le strategie di controllo per famiglia (31.12.2007).

Non ancora iniziata

3N

A partire dalla sintesi 2006, la Commissione formulerà chiaramente e comunicherà all’autorità di bilancio le riserve relative alla garanzia d’insieme e, se del caso, una garanzia per settore o Stato membro, unitamente alle corrispondenti rettifiche finanziarie o alle sospensioni dei pagamenti (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

4

Avviare una consultazione interistituzionale sui principi fondamentali da considerare per quanto riguarda i rischi che possono essere tollerati nelle operazioni sottostanti e la definizione di parametri comuni per la gestione di tali rischi (31.3.2006).

Ritirata

Non attuata

Obiettivo non del tutto raggiunto (necessario follow-up)

Dichiarazioni dei responsabili e garanzie in materia di audit

5

Promuovere, in occasione dei negoziati per la definizione della normativa per il periodo 2007-2013, l’uso di dichiarazioni di gestione a livello operativo per la gestione centralizzata indiretta nonché la costituzione di organismi nazionali di coordinamento in grado di fornire un quadro d’insieme delle garanzie fornite, ad esempio, da una sintesi delle dichiarazioni operative per settore (30.6.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

6a

Definire orientamenti volti ad accrescere l’efficacia delle dichiarazioni di gestione nel settore della ricerca e delle altre politiche interne (30.9.2006).

Ritirata

Non attuata

Obiettivo non del tutto raggiunto (necessario follow-up)

6b

Estendere gli orientamenti alti ad accrescere l’efficacia delle dichiarazioni di gestione al settore delle azioni esterne (31.12.2007).

Non ancora iniziata

7a

Definire i criteri per gli audit di certificazione nel settore delle politiche interne e della ricerca, concentrandosi sull’uso delle «procedure concordate» (31.12.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

7b

Nel caso non siano già stati stabiliti, definire criteri per gli audit di certificazione nei settori a gestione concorrente per il periodo 2007-2013, prevedendo anche l’uso di «procedure concordate» (31.3.2007).

In corso

In fase di attuazione

7c

Estendere, ove opportuno, agli altri metodi di gestione i criteri per gli audit di certificazione, concentrandosi sull’uso di «procedure concordate» (31.12.2007).

Non ancora iniziata

8

Analizzare le eventuali garanzie supplementari che possono fornire le strutture di audit interno per quanto riguarda le procedure attualmente adottate per quando riguarda i fondi dell’UE (31.12.2006).

Completata

cfr. azione 8N

8N

Sulla base dell’impulso generato da tale azione, la Commissione resterà in contatto con le strutture di audit interno, per stabilire come i loro lavori possano essere utilizzati per fornire garanzie sull’esecuzione dei programmi in altri Stati membri. Avvierà inoltre un caso di studio sulle questioni fondamentali affrontate dalle strutture di audit interno nell’ambito dell’esame della spesa comunitaria (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

Approccio di audit unico: condivisione dei risultati e priorità all’analisi costi-benefici

9a.1

Valutare le azioni potenzialmente necessarie per migliorare la condivisione dei risultati degli audit e dei controlli e la documentazione del relativo follow-up nel settore delle politiche interne, compresa la ricerca (31.12.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

9a.1N

Per seguire le fasi iniziali della condivisione dei dati in ABAC la Commissione procederà, per il sesto programma quadro, ad un monitoraggio della condivisione dei dati e dei resoconti gestionali allo scopo di individuare i fattori fondamentali che consentiranno una migliore integrazione dei dati nell’ambito di un processo di controllo complessivo (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

9a.2

Valutare le azioni potenzialmente necessarie per migliorare la condivisione dei risultati degli audit e dei controlli e la documentazione del relativo follow-up nel settore dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013(31.5.2007).

Quasi completata

In fase di attuazione

9a.3

Valutare le azioni potenzialmente necessarie per migliorare la condivisione dei risultati degli audit e dei controlli e la documentazione del relativo follow-up negli altri settori (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

9b

Per le spese a gestione diretta, mettere a punto uno strumento collegato a ABAC che consenta uno scambio di informazioni sulle missioni di controllo e di audit di tutte le persone giuridiche a livello di tutta la Commissione (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

9c

Aggiudicare un contratto per definire un quadro contrattuale a livello della Commissione per fornire consulenza alle direzioni generali su questioni metodologiche, sull’attuazione del lavoro di controllo e sulla registrazione dei risultati dei controlli (30.4.2007).

Quasi completata

Quasi attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

10a.1

Valutare i costi dei controlli nella gestione concorrente: definire una metodologia comune (31.5.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

10a.2

Valutare i costi dei controlli nella gestione concorrente: avviare una iniziativa per invitare gli Stati membri a fornire informazioni (30.9.2006).

Completata

In fase di attuazione

10a.3

Valutare i costi dei controlli nella gestione concorrente: trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri (28.2.2007).

In corso

In fase di attuazione

10a.4

Valutare i costi dei controlli nella gestione concorrente: analisi delle informazioni ricevute (30.9.2007).

Non ancora iniziata

10b

Effettuare una prima stima dei costi del controllo sostenuti per le spese soggette a gestione diretta (30.6.2007).

In corso

In fase di attuazione

10N

Per analizzare il rapporto costi/benefici dei controlli in modo più approfondito, la Commissione esaminerà l’effetto della concezione dei programmi e dei requisiti di ammissibilità sui costi del controllo, per elaborare un’analisi dettagliata del rischio tollerabile su base pratica (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

11

Procedere ad una valutazione pilota dei benefici nel contesto del controllo delle politiche interne (30.6.2007).

In corso

In fase di attuazione

11N

Per stabilire se i sistemi di recupero e di compensazione funzionino efficacemente, individuando gli importi recuperati nel 2005 e nel 2006 e stabilendone la coerenza con gli errori individuati nel corso dei controlli, la Commissione svilupperà, per quanto riguarda la gestione diretta, una tipologia di errori e un collegamento con i recuperi, le rettifiche finanziarie e gli aggiustamenti ai pagamenti. Per la gestione concorrente, esaminerà l’affidabilità dei sistemi nazionali di monitoraggio e rendiconto (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

Carenze specifiche per settore

12

Introdurre misure per colmare queste lacune attraverso piani di gestione annuali, rendendo conto dei progressi in relazioni annuali di attività (15.6.2007).

Quasi completata

Quasi attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

12N

Per consentire di fornire efficacemente maggiori garanzie, la Commissione eseguirà 300 audit per il 6PQ nel 2007, rispetto ai 45 del 2006. Inoltre, dopo aver sviluppato un approccio sistematico all’analisi e al campionamento della popolazione di beneficiari del 6PQ nel quadro dell’azione 16b, la Commissione procederà all’identificazione e alla rettifica degli errori relativi ai beneficiari che ricevono la maggior parte dei fondi. Ciò fornirà inoltre, entro al fine del 2007, un quadro rappresentativo del livello e della natura delle irregolarità nel bilancio per la ricerca nel suo insieme (31.12.2007).

Nuova misura introdotta il 7.3.2007

13.1

Come richiesto dall’Ecofin, ultimare l’analisi dei controlli attuali relativi ai fondi strutturali a livello settoriale e regionale e l’analisi del valore delle dichiarazioni esistenti, tenendo conto delle relazioni annuali ex articolo 13 attese per il giugno 2006 e dei risultati degli audit della Commissione (31.3.2007).

Quasi completata

Quasi attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

13.2

Aggiornare, nel contesto delle relazioni annuali di attività, le informazioni relative alle modalità con cui i direttori generali ottengono garanzie dalle strutture di controllo interno per i fondi strutturali e per l’agricoltura nel periodo 2007-2013 (31.12.2007).

Completata

In fase di attuazione

14a

Diffondere le buone pratiche per le verifiche di primo livello in modo da gestire il rischio di errori nelle operazioni sottostanti e raccomandare agli Stati membri di intensificare le attività di informazione ai beneficiari, comprese quelle sui controlli e sui rischi di annullamento dei fondi (30.6.2006).

Completata

Attuata

Impatto non ancora visibile (necessario follow-up)

14b

Fornire ai beneficiari e/o ai livelli intermedi orientamenti in materia di controlli e di responsabilità nella catena di controllo, nel contesto dei fondi strutturali e delle azioni a gestione indiretta centralizzata per il periodo 2007-2013 (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

15

Concludere, per i fondi strutturali, «contratti di fiducia» con 8 Stati membri, se vi sono sufficienti volontari, che serviranno a preparare l’attuazione della nuova legislazione e a migliorare le garanzie sull’esecuzione delle spese a titolo della legislazione esistente (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

16a

Definire orientamenti, sulla base dell’esperienza esistente, sul riconoscimento, la formazione e il monitoraggio di revisori esterni nel settore della ricerca e delle altre politiche interne (30.6.2007).

In corso

In fase di attuazione

16b

Sviluppare approcci comuni per l’utilizzo del campionamento basato sul rischio e sul campionamento rappresentativo nel settore della ricerca e delle altre politiche interne, e delle azioni esterne (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

16c

Uniformare le norme di audit, le informazioni relative ai tassi di errore ecc. per i fondi strutturali (31.12.2007).

In corso

In fase di attuazione

Fonte: Corte dei conti.

2.21.

Come già indicato nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005 (28), la Corte valuterà il piano d’azione quando sarà possibile accertarne l’impatto. La Corte rileva però che il calendario stabilito dalla Commissione per il piano d’azione (cfr. paragrafo 2.19) è ottimistico e sottolinea che la maggior parte delle azioni menzionate potrebbero avere un impatto reale sul funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione soltanto a medio e lungo termine.

2.21.

La stessa Commissione ha fatto presente, nella relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione «Verso un quadro di controllo interno integrato» (29), che le nuove sotto-azioni saranno completate entro i termini inizialmente previsti per il piano d'azione (fine 2007) e, congiuntamente alle azioni in corso, garantiranno che il quadro sia operativo per tale data e inizi ad avere l'impatto previsto sulla garanzia.

2.22.

La tabella 2.2 presenta una sintesi della valutazione preliminare della Corte sull’attuazione delle misure incluse nel piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato. Questa analisi indica che, alla fine del 2006, 4 azioni non erano ancora iniziate, 16 erano ancora in corso (di attuazione), 15 (30) necessitavano di un follow up (in quanto non avevano pienamente conseguito gli obiettivi o non avevano ancora prodotto alcun impatto) e 6 erano azioni di recente introduzione. La Corte ritiene che alcune di queste azioni costituiscano il proseguimento di (o siano collegate ad) azioni precedenti che già figuravano nella sintesi per il 2005 e/o precedenti (cfr. paragrafo 2.29) (31).

2.22.

L'esecuzione del piano d'azione rispetta ampiamente il calendario stabilito dalla Commissione, che si estende tra gli esercizi 2006 e 2007. La Commissione presenterà una relazione finale sull'esecuzione del piano d'azione nella primavera 2008, ma l'impatto sarà visibile per un più lungo periodo. La Commissione monitorerà tale impatto sulla garanzia, e nella relazione 2008 si farà un primo esame dell'impatto delle varie azioni e al contempo si trarranno conclusioni ai fini del futuro consolidamento del quadro di controllo interno integrato (cfr. COM(2007) 86).

Rettifica degli errori

2.23.

L’obiettivo principale dei sistemi di supervisione e controllo è prevenire o individuare e correggere gli errori nelle operazioni a titolo del bilancio dell’UE. Come per gli esercizi precedenti, l’audit della Corte ha constatato la presenza di errori rilevanti in settori fondamentali della spesa dell’UE; ha constatato altresì che la maggior parte degli errori si verificano a livello dei beneficiari finali; la rettifica degli errori nelle spese finanziate dal bilancio UE richiederebbe quindi principalmente un’azione a tale livello (32).

2.23.

Laddove i sistemi di supervisione e controllo siano stati ritenuti inefficaci e le carenze identificate costituiscano un rischio per il bilancio CE, la Commissione applica il meccanismo previsto per l'esercizio del suo ruolo di supervisione al fine di recuperare i rispettivi importi presso lo Stato membro responsabile. In tal modo gli Stati membri, onde evitare eventuali rettifiche finanziarie, sono incentivati a garantire controlli adeguati.

Errori rilevati dalla Corte in relazione ai Fondi strutturali si verificano altresì a livello di organizzazioni incaricate dell'attuazione, e non di singoli beneficiari, ad esempio nella determinazione dei tassi di finanziamento. Le rettifiche finanziarie forfetarie a carico degli Stati membri in questi casi costituiscono un'indicazione del grado di efficacia della vigilanza della Commissione a tutela del bilancio comunitario.

2.24.

Non esiste però una documentazione sufficiente riguardante le rettifiche apportate. Le informazioni sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie presentate nelle relazioni annuali di attività 2006 e nelle diverse sezioni dei conti annuali definitivi consolidati per il 2006 non contengono spiegazioni sufficienti ad indicare il rischio di sovrapposizione di elementi diversi. Inoltre, non consentono di distinguere tra i recuperi di spese illegittime/irregolari a livello dei beneficiari/destinatari finali e le rettifiche poste a carico degli Stati membri a seguito di carenze dei sistemi.

2.24.

Mentre nel settore agricolo le informazioni sui recuperi e le rettifiche finanziarie sono generalmente adeguate, in altri settori sono deficitarie. L'azione 11N del piano d'azione è finalizzata, fra l'altro, a determinare se i sistemi di recupero e compensazione funzionano in modo efficace, mediante l'accertamento degli importi recuperati nel 2005 e 2006 e la verifica della loro coerenza con gli errori rilevati durante i controlli, e per la gestione concorrente prevede l'esame dell'attendibilità dei sistemi nazionali di monitoraggio e di rendicontazione.

La Commissione si adopererà ad analizzare i vari sistemi utilizzati per il recupero degli importi al fine di fornire informazioni più esaustive in merito a tali recuperi nell'ambito dei conti annuali.

2.25.

Inoltre, le informazioni fornite sono incomplete, in quanto non mostrano integralmente le rettifiche operate sulle spese comunitarie, né in che misura gli importi si riferiscano a spese eseguite nel 2006 (cfr. paragrafi 5.61 e 5.62). Questo avviene, in particolare, nell’area delle azioni strutturali, malgrado esistano specifici meccanismi, a livello sia della Commissione che degli Stati membri, per consentire il recupero di sovvenzioni non ammissibili (ad esempio, scambiando le spese non ammissibili con spese ammissibili e compensando i recuperi con le spese o detraendo gli importi indebitamente versati dagli importi richiesti in future dichiarazioni di spesa).

2.25.

Le decisioni sulle rettifiche finanziarie relative al settore agricolo adottate nel 2006 sono presentate nella relazione annuale di attività della direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo agricolo, ciascuna corredata del totale degli importi esclusi dal finanziamento comunitario.

La Commissione riconosce la necessità di fornire una più esaustiva documentazione delle rettifiche finanziarie e dei recuperi relativi alle azioni strutturali, e ha pertanto adottato misure volte a migliorare la qualità delle informazioni disponibili nell'ambito della Commissione e ad ottenere le informazioni dagli Stati membri, che malgrado i requisiti normativi non ne hanno garantito la trasmissione costante.

Informazioni disponibili presso la Commissione sulla rettifica degli errori

2.26.

Al fine di consentire la disponibilità, la completezza e l’affidabilità delle informazioni sulla rettifica degli errori, nel 2006 la Commissione ha avviato una serie di iniziative.

2.27.

Oltre alle azioni adottate per il FEAOG-garanzia (cfr. paragrafi 5.52 e 5.61), la Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 448/2001 nel dicembre 2006 (33) e ha emanato una nota di istruzioni sulle informazioni richieste riguardo alle rettifiche apportate e agli importi che gli Stati membri devono recuperare nell’area delle azioni strutturali.

2.27.

Nel gennaio 2007 la Commissione ha scritto a tutti gli Stati membri richiedendo informazioni per il 2006, e cumulativamente per il periodo 2000-2006, in merito ai recuperi e alle regolarizzazioni nonché alla situazione dei recuperi pendenti alla fine del 2006.

2.28.

Nel marzo 2007, nel piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato è stata introdotta una «nuova azione (11N)» (cfr. paragrafo 2.20 e tabella 2.2 ). Su tale base, la Commissione intende stabilire se i sistemi per effettuare i recuperi o le compensazioni funzionino efficacemente, accertando gli importi recuperati nel 2005 e nel 2006 e verificandone la coerenza con gli errori individuati durante i controlli. In tale contesto, nel caso di spese a gestione diretta, stabilirà una tipologia di errori e cercherà di individuarne il rapporto con i recuperi, le rettifiche finanziarie e gli aggiustamenti ai pagamenti. Per le spese a gestione concorrente, esaminerà l’affidabilità dei sistemi di monitoraggio nazionali.

2.29.

In realtà, questa azione 11N è il proseguimento di (o comunque è collegata a) precedenti piani d’azione orizzontali della Commissione (34) (cfr. paragrafo 2.22), che quest’ultima aveva considerato completati.

2.29.

L'azione 11N è di portata più ampia rispetto alle precedenti azioni citate dalla Corte, e garantisce la connessione con gli esiti dei controlli.

2.30.

In diverse relazioni annuali precedenti (35), la Corte aveva attirato l’attenzione della Commissione sulle carenze relative alla trasmissione di informazioni affidabili sulla rettifica degli errori. A causa della complessità delle questioni, nulla indica che sia stato posto rimedio a tali carenze o che sia probabile porvi rimedio a breve termine.

2.30.

Come indicato nella risposta al paragrafo 2.6, la Commissione si accerterà che le future relazioni annuali di attività contengano informazioni in merito alle rettifiche più esaustive di quanto previsto, auspicato o imposto durante l'esercizio in questione. La Commissione presta particolare attenzione allo sviluppo di misure preventive, sulla base di un'analisi delle motivazioni che hanno dato luogo all'adozione di misure correttive. Potrebbe trattarsi di misure a carattere generale, quali la definizione del quadro legislativo, o più specifico, quali controlli finanziari individuali.

NORME DI CONTROLLO

2.31.

La Corte ha esaminato l’applicazione delle norme di controllo interno (36) da parte di diversi servizi della Commissione (37), allo scopo di valutare non soltanto il grado di attuazione dei requisiti minimi (di base), ma anche l’efficacia del sistema ai fini della garanzia della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (38).

Conformità con i requisiti di base

2.32.

La relazione che fornisce un quadro d’insieme sullo stato del controllo interno presso le direzioni generali e i servizi della Commissione nel 2006 (Overview on the state of internal control in the Commission's services in 2006), presentata dalla direzione generale del Bilancio, mostra che le direzioni generali hanno applicato in media il 95 % dei requisiti minimi per l’esercizio finanziario 2006. Considerato che i requisiti minimi sono rimasti sostanzialmente invariati (39), la Corte rileva che il livello di conformità con le norme di controllo interno è stabile rispetto al 2005. L’analisi della Corte sull’attuazione delle norme di controllo interno, che è generalmente in linea con la valutazione della Commissione, è esposta nella tabella 2.3 .

2.32.

Sebbene la percentuale del 95 % sembri stabile e invariata, nel 2006 le direzioni generali hanno dovuto tener conto di nuovi requisiti nell'ambito dell'NCI 11 (in particolare preparazione dei piani di sicurezza dei sistemi informatici, sulla base dell'analisi di rischio degli stessi) e dell'NCI 15 (due nuovi requisiti nell'ambito della pianificazione della continuità operativa).

Tabella 2.3 — Analisi della Corte sull'attuazione delle norme di controllo interno (aventi un rapporto diretto con la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti per le principali direzioni generali) (situazione al 31 dicembre 2006)

Direzioni generali o servizi

Esecuzione degli stanziamenti di pagamento nel 2006

(milioni di euro)

Conformità

Norma 11

«Analisi e gestione del rischio»

Norma 12

«Informazioni adeguate sulla gestione»

Norma 14

«Segnalazione di irregolarità»

Norma 17

«Supervisione»

Norma 18

«Rilevamento delle eccezioni»

Norma 20

«Rilevamento e correzione delle insufficienze del controllo interno»

Norma 21

«Relazioni di audit»

Norma 22

«Struttura di audit interno»

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Agricoltura e sviluppo rurale

53 465

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Bilancio

1 086

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Affari economici e finanziari

283

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Allargamento

2 063

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Energia e trasporti

1 161

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Occupazione, affari sociali e pari opportunità

9 478

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Relazioni esterne

523

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EuropeAid

3 572

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Pesca e affari marittimi

725

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Aiuti umanitari

607

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Società dell'informazione e media

1 268

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Ufficio Gestione e liquidazione dei diritti individuali

2 611

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Ufficio Infrastrutture e logistica Bruxelles

332

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Ufficio Infrastrutture e logistica Lussemburgo

70

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Ufficio delle pubblicazioni

154

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Politica regionale

19 766

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Ricerca

3 325

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A

Valutazione:

Conformità

A: conforme ai requisiti di base.

B: parzialmente conforme ai requisiti di base.

Fonte: Corte dei conti.

Efficacia

2.33.

Nonostante i sistemi di supervisione e controllo a livello della Commissione mostrino un elevato livello di conformità rispetto ai requisiti di base, essi non riescono a contenere sufficientemente il rischio di errori, in particolare in alcuni settori dell’agricoltura, delle azioni strutturali, delle politiche interne, delle azioni esterne e degli aiuti di preadesione (cfr. paragrafi 5.77, 6.38, 7.30, 8.32, 9.23 e tabella 2.4 ). Quest’analisi è in linea con una delle conclusioni (40) della relazione annuale 2006 del servizio di audit interno della Commissione (Internal Audit Service — IAS) (41).

2.33.

Ciò era prevedibile, in quanto le norme di controllo interno concernono essenzialmente operazioni nell'ambito della Commissione, mentre la gran parte degli errori viene riscontrata nella spesa gestita dagli Stati membri o da organizzazioni incaricate dell'attuazione.

Per quanto concerne il settore agricolo, cfr. le risposte ai paragrafi 5.63, 5.64 e 5.77.

Per quanto concerne gli aiuti di preadesione, cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 9.23.

Tabella 2.4 — Valutazione dell’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo (42)

Fonte: Corte dei conti.

Settore

Valutazione complessiva

Risorse proprie  (43)

 

Agricoltura

a livello della Commissione

 

SIGC

 

Non-SIGC

 

a livello di Stato membro

 

SIGC

 

Non-SIGC

 

Azioni strutturali

a livello della Commissione

 

a livello di Stato membro

 

Politiche interne, compresa la ricerca

 

Azioni esterne

Uffici centrali e delegazione della Commissione

 

Aiuti di preadesione

a livello della Commissione

 

Phare/Turchia e ISPA

 

SAPARD

 

a livello nazionale

 

Spese amministrative  (44)

 

La tabella riassume la valutazione complessiva dei sistemi di supervisione e controllo come riportata nei capitoli corrispondenti. Sottolinea gli elementi fondamentali, ma non i dettagli per i quali è necessario far riferimento al testo della relazione, tenendo conto della metodologia su cui è basato l’approccio di audit della Corte (cfr. paragrafi 1.38 e 1.39).

Legenda

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

2.34.

La valutazione della qualità svolta dallo IAS sulle strutture di audit interno delle direzioni generali (Internal Audit Capability — IAC) (45) ha portato a concludere che la maggior parte di queste ultime ha applicato integralmente o parzialmente i principi di audit vigenti, ma che occorre continuare gli sforzi per migliorare l’attività di audit interno (46). La Corte prende atto delle constatazioni presentate in tale valutazione e accoglie con favore le proposte di miglioramento in essa formulate, in particolare la raccomandazione che, da un lato, le IAC forniscano una valutazione globale dei sistemi di controllo interno delle direzioni generali al termine del triennio che si concluderà nel 2009 e, dall’altro, lo stesso avvenga per lo IAS a livello della Commissione (47).

2.34.

Il ruolo dell'IAC (capacità di audit interno) non consiste nel fornire un parere annuale sulle relazioni annuali di attività delle direzioni generali, bensì nel fornire consulenza rispetto alla procedura di elaborazione di tali relazioni; inoltre, conformemente alla natura e alla portata della sua attività durante l'anno in questione, l'IAC deve esprimere un parere sullo stato del controllo quale contributo alla preparazione della relazione annuale di attività [cfr. SEC(2003) 0059].

Attualmente la Commissione non prevede di modificare la propria struttura di controllo in relazione al ruolo della capacità di audit interno.

La questione potrebbe essere riesaminata in futuro, quando la Commissione avrà acquisito una maggiore esperienza dell'attuale architettura di controllo interno, prendendo altresì in considerazione le risorse necessarie.

CONCLUSIONE GENERALE E RACCOMANDAZIONI

2.35.

Nell’esercizio finanziario 2006, la Corte ha rilevato ulteriori miglioramenti nei sistemi di supervisione e controllo, in particolare miglioramenti del processo di preparazione delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni (cfr. paragrafo 2.7) nonché della valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo e dell’impatto delle eventuali riserve sulla garanzia fornita nelle dichiarazioni dei direttori generali (cfr. paragrafi 2.9 e 2.12).

2.36.

Dall’audit della Corte è però emerso il persistere di lacune per quanto riguarda le valutazioni esposte nelle relazioni annuali di attività e nelle dichiarazioni di alcuni direttori generali (cfr. paragrafi da 2.13 a 2.18) e il funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo (paragrafi 2.33 e 2.34).

2.36.

Le relazioni annuali di attività generalmente effettuano una chiara valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e delle misure correttive adottate per porre rimedio alle carenze rilevate. Le valutazioni dei direttori generali differiscono da quelle della Corte, ad esempio per quanto concerne la necessità di esprimere riserve sulla garanzia, sostanzialmente in ragione della prospettiva pluriennale dei sistemi di controllo istituiti in ciascun settore di attività.

2.37.

La Corte raccomanda alla Commissione di proseguire nel proprio sforzo volto a rafforzare i sistemi di supervisione e controllo delle direzioni generali, mirando in particolare a:

2.37.

 

a)

far sì che le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni presentino una valutazione rigorosa e coerente dei sistemi di supervisione e controllo, comprendente indicatori di legittimità e regolarità adeguati e compatibili con le riserve espresse (paragrafi da 2.13 a 2.18);

a)

Nella relazione di sintesi 2006 la Commissione si è impegnata a monitorare l'esecuzione delle misure correttive adottate dagli ordinatori delegati per rimediare alle carenze di controllo sottostanti.

b)

completare un adeguato follow-up delle misure corrispondenti del piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato, per far sì che abbiano un impatto effettivo sui sistemi di supervisione e controllo, in particolare la produzione di informazioni adeguate e attendibili sulla rettifica degli errori a livello dei beneficiari finali (paragrafi da 2.19 a 2.30);

b)

La Commissione presenterà una relazione finale sull'esecuzione del piano d'azione nella primavera 2008. Nell'ambito di tale relazione si effettuerà un primo esame dell'impatto delle varie azioni e al contempo si trarranno conclusioni ai fini del futuro consolidamento del quadro di controllo interno integrato.

c)

migliorare l’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo, al fine di limitare sufficientemente il rischio di errori (paragrafi 2.33 e 2.34).

c)

La Commissione accoglie la raccomandazione e si impegna a garantire che le risorse di controllo siano utilizzate in modo economicamente efficace, e che il costo dei controlli sia proporzionato al tasso di errore rilevato, all'effetto dissuasivo e ad altre ricadute positive qualitative.

La Commissione continuerà ad adoprarsi per perfezionare i sistemi di controllo e supervisione, mirando in particolare a ridurre il rischio di errori nei programmi attuati dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente. Il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato è finalizzato ad ottimizzare la cooperazione con gli Stati membri e l'efficacia del quadro di controllo generale. I nuovi elementi introdotti nel quadro normativo per il periodo 2007-2013 contribuiranno anch'essi a potenziarne l'efficacia.


(1)  COM(2007) 67 del 28.2.2007.

(2)  COM(2007) 274 del 30.5.2007.

(3)  Cfr. la relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 1.64.

(4)  Nelle azioni esterne, gli errori sono stati rilevati principalmente a livello degli organismi incaricati dell’attuazione.

(5)  Nota dei servizi centrali della Commissione (SEC GEN, DG BUDG e DG ADMIN) ai direttori generali e ai capi servizio — Standing instructions for the preparation of the annual activity reports for year 2006, SEC(2006) 1789 del 19.12.2006.

(6)  Si tratta di un processo, organizzato per famiglie di direzioni generali sotto il coordinamento dei servizi centrali, finalizzato a rendere più coerenti e omogenee le riserve formulate nelle dichiarazioni.

(7)  In particolare, nella parte 2 «Sistemi di gestione e di controllo interno», è previsto l’uso di un «modello di controllo interno» (Internal Control Template — ICT) per descrivere la natura e le caratteristiche intrinseche della gestione, del rischio e dell’ambiente di controllo. L’elaborazione dell’ICT è contemplata dall’azione n. 3 del piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato.

(8)  Nel quadro dell’obiettivo pluriennale n. 4 enunciato nella Sintesi 2005 [COM(2006) 277 del 07.6.2006], le diverse famiglie di direzioni generali dovrebbero elaborare modelli specifici comuni per indicatori di legittimità e regolarità. Alla fine del 2006, soltanto le direzioni generali della famiglia «Coesione per la crescita e l’occupazione» avevano ultimato una presentazione generale degli obiettivi e degli indicatori.

(9)  I direttori generali sono tenuti a presentare un quadro complessivo dell’impatto combinato delle riserve sulle dichiarazioni nel loro insieme e a pervenire ad una conclusione, indicando chiaramente se, alla luce delle riserve formulate, la garanzia che le dichiarazioni devono fornire possa essere mantenuta.

(10)  Per quanto riguarda i criteri di rilevanza e/o le riserve (definizione e/o impatto) nel contesto della dichiarazione di affidabilità, vi sono ancora margini di miglioramento per le seguenti direzioni generali: EAC, ECFIN, ENV, EPSO/EAS, Estat e FISH.

(11)  Malgrado il fatto che i direttori generali non abbiano usato il modello di controllo interno in modo armonizzato (cfr. paragrafo 2.7).

(12)  L’analisi dettagliata della Corte rivela che le riserve per il 2006 includono 6 nuove riserve, che vanno ad aggiungersi a 14 riserve mantenute dagli esercizi precedenti. Comunque, ad esempio, il numero degli Stati membri/regioni interessati dalla riserva relativa al Fondo sociale europeo (FSE) è aumentato da uno a otto.

(13)  Cfr. relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2003 e 2004, paragrafi 1.67, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 2.17.

(14)  Impatto di queste riserve più importanti sulla dichiarazione del direttore generale secondo la Corte:

A: ragionevole garanzia, senza riserve o senza riserve significative, che i sistemi di supervisione e controllo garantiscono la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

B: ragionevole garanzia, con riserva/e che i sistemi di supervisione e controllo garantiscono la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (errori < 2 % o carenze dei sistemi con impatto finanziario < 10 % del bilancio in causa).

C: nessuna garanzia (errori > 2 % carenze dei sistemi con impatto finanziario > 10 % del bilancio in causa).

(15)  Elementi probatori forniti dalla relazione annuale di attività ai fini delle conclusioni dell'audit della Corte:

A: elementi probatori sufficienti ai fini delle conclusioni della DAS (chiari e non ambigui).

B: elementi probatori sufficienti, dopo rettifica, ai fini delle conclusioni della DAS (con imprecisioni non rilevati o informazioni mancanti di scarsa importanza).

C: elementi probatori sufficienti ai fini delle conclusioni della DAS (con imprecisioni rilevanti o informazioni mancanti di notevole importanza; ad esempio: mancato esame dei problemi della gestione concorrente, mancanza di dati sui precedenti esercizi finanziari, mancata quantificazione, informazioni inutilizzabili).

(16)  Anche se inclusi nelle relazioni annuali di attività.

(17)  Per la spesa PAC, dove il SIGC è stato correttamente applicato.

(18)  Per la spesa PAC, non soggetta al SIGC e dove il SIGC non è stato correttamente applicato

Fonte: Corte dei conti.

(19)  Eccetto SAPARD.

(20)  Ad esempio, per il FEAOG-garanzia: 1. struttura amministrativa obbligatoria a livello degli Stati membri, 2. sistemi dettagliati in materia di controlli e sanzioni dissuasive, 3. controlli ex post, 4. procedure di liquidazione dei conti.

(21)  Ad esempio, le procedure di liquidazione dei conti (cfr. paragrafi da 5.56 a 5.64) e il controllo ex post dei pagamenti (cfr. paragrafi da 5.48 a 5.53).

(22)  Per il FESR, l’analisi della relazione annuale di attività del direttore generale della Politica regionale rivela che il giudizio contiene riserve per le carenze significative relative ad elementi chiave del sistema per Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna. Inoltre, per la Slovenia, il giudizio con riserve è motivato dalla limitazione dell’ambito del lavoro di audit. Per quanto riguarda il Fondo di coesione, il giudizio è espresso con riserve per carenze significative relative a elementi chiave del sistema in Repubblica ceca, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Inoltre, per quanto riguarda la chiusura del periodo di programmazione dal 1994 al 1999, non sono state fornite informazioni precise sul livello di irregolarità riscontrato e sulle azioni avviate in materia di rettifiche finanziarie.

(23)  Per il Fondo sociale europeo (FSE), l’analisi della relazione annuale di attività della direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità rivela che, secondo la direzione generale, i sistemi nazionali/regionali, che hanno preso in esame il 73,39 % dei pagamenti del 2006, hanno fornito una garanzia ragionevole con alcune limitazioni.

(24)  Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle direzioni generali BEPA, BUDG, DIGIT, EPSO/EAS, ESTAT, MARKT, OIL, PMO e SG, il che esclude tutti i principali servizi responsabili della spesa.

(25)  COM(2007) 86 del 7.3.2007.

(26)  COM(2006) 9 del 17.1.2006.

(27)  L’attuazione/l’interpretazione del quadro giuridico deve tener conto dell’obiettivo di semplificazione.

Fonte: Corte dei conti.

(28)  Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafi 2.3. e 2.24.

(29)  Cfr. COM (2006) 9 def. del 17.1.2006.

(30)  11 di queste sono state parzialmente o completamente attuate.

(31)  In particolare, gli obiettivi pluriennali presentati nell’allegato 1 della Sintesi 2005 [COM(2006) 277 del 7.6.2006], che includono anche azioni previste da precedenti Sintesi ancora in corso. Ad esempio: obiettivo n. 1: instaurare un efficace sistema di controllo interno e una «assunzione di responsabilità» per quanto riguarda i concetti e le procedure del controllo interno a tutti i livelli e in ciascuna direzione generale e in ciascun servizio; n. 2: adempiere all’obbligo di rendiconto della Commissione attraverso la redazione di relazioni annuali di attività e relative sintesi basandosi rigorosamente sulle garanzie fornite dai responsabili della gestione; n. 3: instaurare una gestione dei rischi efficace e completa; n. 4: fare degli obiettivi e degli indicatori uno strumento strategico e di gestione; n. 5: garantire un’adeguata attuazione delle raccomandazioni in materia di audit interno; n. 8: garantire un rigoroso follow up dei piani d’azione adottati a seguito delle riserve emesse, in particolare per quanto riguarda i progressi da realizzare nel 2006; n. 9: migliorare il rendiconto, instaurando un quadro globale ed integrato per il controllo interno; n. 10: migliorare l’efficienza e rafforzare l’obbligo di rendiconto garantendo la proporzionalità ed un equilibrio adeguato tra i controlli ex ante e ex post ed armonizzando ulteriormente i controlli ex post ed eseguendo controlli ex post più mirati e n. 12: rendere più efficiente la gestione finanziaria adottando misure di semplificazione. Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2002, paragrafo 1 104, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003, paragrafo 1.76.

(32)  Per tale ragione, i recuperi, come le rettifiche forfetarie o globali a carico degli Stati membri per le carenze dei sistemi di supervisione e controllo o i rimborsi spontanei eseguiti dai beneficiari/destinatari finali, non sono direttamente rilevanti per indicare l’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo a livello dei beneficiari/destinatari finali.

(33)  Regolamento (CE) n. 1978/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 89).

(34)  

a)

Azione 96 «Gestione più efficace del recupero degli importi indebitamente versati» [COM(2000) 200 dell’1.3.2000] del Libro bianco;

b)

azione n. 5.3.2 A «Il recupero di importi dovuti […] va affrontato nel piano di gestione annuale […], parallelamente ad appropriati indicatori di rendimento» e B. «La direzione generale Bilancio guiderà il processo di monitoraggio per sormontare l’arretrato di recuperi sviluppando […] sistemi d’informazione atti a fornire, a fini gestionali, statistiche/indicatori regolari e affidabili e che consentano di avere un quadro su scala della Commissione dei risultati e dell’efficacia complessivi» della Sintesi 2002 [COM(2003) 391 del 9.7.2003]; e

c)

proseguite con gli obiettivi n. 5 della Sintesi 2004 [COM(2005) 256 del 15.6.2006] e n. 4 della Sintesi 2005 [COM(2006) 277 del 7.6.2006]: fare degli obiettivi e degli indicatori uno strumento strategico e di gestione.

(35)  Cfr. le riserve finanziarie sui debitori vari nella dichiarazione di affidabilità della Corte sugli esercizi finanziari 2004, 2003 e 2002 e il paragrafo 6.41 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(36)  Norme n. 11 «Analisi e gestione del rischio», n. 12 «Informazioni adeguate sulla gestione», n. 14 «Segnalazione di irregolarità», n. 17 «Supervisione», n. 18 «Rilevamento delle eccezioni», n. 20 «Rilevamento e correzione delle insufficienze del controllo interno», n. 21 «Relazioni di audit» e n. 22 «Struttura di audit interno».

(37)  Direzioni generali AGRI, AIDCO, BUDG, ECFIN, ECHO, ELARG, EMPL, FISH, INFSO, PMO, OIB, OIL, OPOCE, REGIO, RELEX, RTD e TREN.

(38)  L’impatto diretto e immediato delle norme di controllo interno varia in funzione del metodo di gestione adottato per l’esecuzione del bilancio. Per quanto riguarda, ad esempio, l’agricoltura e i fondi strutturali, la cui gestione corrente è affidata alle autorità nazionali o regionali, il controllo interno della Commissione include anche la supervisione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri.

(39)  Il numero dei requisiti di base è aumentato da 75 a 79. Per 9 dei requisiti selezionati per il 2006 sono state introdotte modifiche minori rispetto al 2005.

(40)  Lo IAS ha riscontrato evidenti miglioramenti dei sistemi di controllo interno in molti settori. Permangono però notevoli carenze e sono necessari ulteriori sforzi. I settori in cui vanno introdotti miglioramenti sono i controlli ex post e la gestione dei contratti.

(41)  COM (2007) 280 del 30.5.2007.

(42)  Quando l’informazione è pertinente, è indicata una distinzione tra Commissione e gli altri livelli.

(43)  Cfr. limitazione dell’ambito dei lavori di audit ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.7.

(44)  La valutazione è limitata al «Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo» della Commissione.

Fonte: Corte dei conti.

(45)  I principi su cui si basa il lavoro delle IAC sono esposti nella norma sul controllo interno n. 22.

(46)  Maggiore professionalità e coordinamento nel processo di pianificazione degli audit.

(47)  Cfr. anche relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 1.76.

CAPITOLO 3

Gestione di bilancio

INDICE

3.1-3.2

Introduzione

3.3-3.15

Osservazioni

3.3-3.6

I bilanci rettificativi hanno l'effetto di annullare l'aumento degli stanziamenti di pagamento

3.7-3.11

Gli impegni di bilancio non ancora liquidati registrano un ulteriore incremento

3.12

La spesa finanziata dal Fondo di coesione non ha raggiunto il livello previsto

3.13-3.14

La regola dell'anno n + 2 ha dato luogo a un basso livello di disimpegno

3.15

La relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio è migliorata, ma il livello delle informazioni che contiene non è uniforme

3.16-3.21

Conclusioni e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

3.1.

Il presente capitolo analizza alcune questioni emerse dall'esecuzione del bilancio generale dell'UE nel 2006, l'ultimo anno delle prospettive finanziarie 2000-2006. In particolare, riguarda l'alto tasso di esecuzione di bilancio, i bilanci rettificativi, il livello crescente di impegni non ancora liquidati e l'effetto consistente in una spesa a titolo del Fondo di coesione inferiore alle previsioni.

3.2.

Informazioni più dettagliate sulla struttura e il funzionamento del bilancio, specie per quanto concerne il significato dei concetti di pagamento e impegno e il rapporto fra gli stessi, figurano nell' allegato I della presente relazione annuale.

OSSERVAZIONI

I bilanci rettificativi hanno l'effetto di annullare l'aumento degli stanziamenti di pagamento

3.3.

Nel 2006 gli stanziamenti totali per impegni (122,8 miliardi di euro) e pagamenti (111,2 miliardi di euro) hanno superato, rispettivamente del 4,1 % e dell'1,6 %, i livelli del 2005. Globalmente, gli stanziamenti per impegni e pagamenti sono rimasti al di sotto dei massimali delle prospettive finanziarie, rispettivamente, di 0,7 miliardi e di 7,9 miliardi di euro.

3.4.

I sei bilanci rettificativi votati nel corso dell'anno si sono tradotti in una diminuzione complessiva degli stanziamenti per impegni di 0,6 miliardi di euro e in una diminuzione degli stanziamenti per pagamenti dell'ordine di 4,6 miliardi di euro. Quest'ultimo effetto è principalmente riconducibile a pagamenti inferiori alle previsioni nel settore dell'agricoltura (0,9 miliardi di euro) e delle azioni strutturali (3,3 miliardi di euro). Tale modalità di riduzione degli stanziamenti per pagamenti denota una buona gestione di bilancio, in quanto riduce in egual misura l'eccedenza di bilancio (1) (consentendo la restituzione di risorse proprie agli Stati membri).

3.4.

La Commissione sta prendendo provvedimenti per ridurre al minimo il sottoutilizzo, mediante un'attiva gestione del bilancio. Il sistema d'allarme nell'ambito delle previsioni di bilancio aiuta a rilevare in fase precoce i problemi potenziali. Agli eventi imprevisti si reagisce mediante bilanci rettificativi, secondo quanto raccomanda la Corte. Come risultato, il tasso di esecuzione dei pagamenti finali ha registrato un continuo aumento, fino a quasi il 100 %.

3.5.

Il risultato dell'esecuzione di bilancio 2006, indicato nei grafici III e IV dell' allegato I , presenta la seguente situazione:

3.5.

 

i tassi di esecuzione degli impegni e dei pagamenti (pari, rispettivamente, al 99 % e al 96 %) sono identici a quelli del 2005,

per quanto riguarda le azioni strutturali, la riduzione di 3,3 miliardi di euro degli stanziamenti di pagamento (che nell'esercizio in questione ha superato l'incremento di bilancio in questo settore) ha portato il tasso di utilizzo finale al 99 %. Senza il bilancio rettificativo, tale percentuale sarebbe stata pari al 90 %. Questa riduzione è dovuta principalmente alla sospensione delle domande di pagamento in Spagna e dei pagamenti nel Regno Unito, a causa delle carenze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo di tali paesi,

A tale riguardo tuttavia, e tenuto conto del livello di pagamenti nell'UE-10 inferiore al previsto, secondo le stime della Commissione gli stanziamenti di pagamento inizialmente disponibili sarebbero stati interamente utilizzati.

2,7 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento inutilizzati non sono stati annullati, bensì riportati dal 2006 al 2007; tale importo equivale al livello dei riporti effettuati dal 2005 al 2006,

l'eccedenza di bilancio per l'esercizio è ammontata a 1,9 miliardi di euro, risultando quindi inferiore a quella registrata nel 2005 (2,4 miliardi di euro).

3.6.

Informazioni dettagliate sull'esecuzione di bilancio 2006 possono essere attinte dal documento della Commissione intitolato «Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio finanziario 2006» (2) (cfr. paragrafo 3.15).

Gli impegni di bilancio non ancora liquidati registrano un ulteriore incremento

3.7.

Gli impegni di bilancio non ancora liquidati (impegni inutilizzati che hanno formato oggetto di riporto per essere impiegati in esercizi successivi, principalmente per programmi pluriennali) sono aumentati di 12,6 miliardi di euro (10,6 %) raggiungendo i 131,6 miliardi di euro (cfr. tabella 3.1 ). Il 90 % circa di tale incremento (e il 71 % dell'importo totale) ha riguardato le azioni strutturali, il 23 % delle quali (2,9 miliardi di euro) a carico del Fondo di coesione (cfr. paragrafo 3.12).

3.7.

Come osserva la Corte al paragrafo 3.10, l'accumularsi d'impegni non ancora liquidati nel corso di un determinato periodo delle prospettive finanziarie è un naturale conseguenza delle spese dissociate, per le quali gli impegni vengono contratti all'interno del periodo, ma i pagamenti possono proseguire dopo la conclusione del periodo.

3.8.

Il 2006 è stato l'ultimo anno del periodo di programmazione 2000-2006: alla fine dell'anno, tutti gli impegni relativi a tale periodo erano stati contratti. Gli impegni che alla fine del 2006 non erano stati ancora liquidati rappresentano pertanto la totalità dei pagamenti che restano da eseguire nei primi esercizi successivi (3). Essi corrispondono al 28 % dell'importo totale delle relative rubriche delle prospettive finanziarie per l'intero periodo.

Tabella 3.1 — Evoluzione del saldo degli impegni non ancora liquidati nel 2006

 

Per categoria

Totale

Agricoltura

Azioni strutturali

Politiche interne

Azioni esterne

Amministrazione

Riserve

Strategia di preadesione

Compensazione

Arrotondamento

Stanziamenti non dissociati

Stanziamenti dissociati

Impegni riportati

Saldo riportato

1 254

117 826

119 080

1 863

81 704

14 597

12 387

820

 

7 710

 

–1

Pagamenti

–1 006

–43 576

–44 582

–1 797

–31 567

–4 804

–3 561

– 703

 

–2 150

 

 

Disimpegni

–56

–1 674

–1 730

–18

– 707

– 430

– 311

–13

 

– 250

 

–1

Annullamenti

– 163

 

– 163

–42

–5

–23

–21

–70

 

–4

 

2

Impegni contratti nel 2006

Impegni contratti

56 465

64 595

121 060

49 865

44 579

10 195

5 867

6 675

128

2 678

1 074

–1

Pagamenti

–55 334

–6 660

–61 994

–48 001

– 832

–4 210

–1 626

–5 997

– 128

– 126

–1 074

 

Annullamenti

–15

 

–15

 

–2

–7

–2

–4

 

–1

 

1

Arrotondamenti

–1

 

–1

 

1

 

1

–1

 

 

 

–2

Impegni ancora da liquidare a fine 2006

1 144

130 511

131 655

1 870

93 171

15 318

12 734

707

0

7 857

0

–2

Fonte: Conti annuali 2006.

3.9.

Alla fine del 2006, il saldo degli impegni di bilancio ancora da liquidare rappresentava 2,6 anni di pagamenti e 2,0 anni di impegni ai tassi di esecuzione 2006. Questi valori superano del 30 % e 38 % rispettivamente i livelli registrati nella fase corrispondente del ciclo precedente (ossia nel 1999, l'ultimo anno del periodo 1994-1999), indicando un aumento relativo degli impegni ancora da liquidare.

3.10.

Gli impegni di bilancio non ancora liquidati sono una conseguenza naturale delle spese dissociate; l'esecuzione di questi programmi di spesa ha infatti carattere pluriennale e tra gli impegni e i pagamenti corrispondenti trascorrono talvolta alcuni anni. Qualora il livello di spesa sia inferiore alle previsioni, com'è accaduto, ad esempio, in misura considerevole fra il 1999 e il 2003 (4), e come accade tuttora per la spesa relativa alle azioni strutturali nei nuovi Stati membri (cfr. paragrafo 3.12), gli stanziamenti di pagamento inutilizzati vengono annullati, mentre gli impegni contratti e non liquidati formano oggetto di riporto per un lasso di tempo determinato prima di essere disimpegnati (cfr. paragrafo 3.13). Dal 1994, il totale degli impegni supera, in media, il totale dei pagamenti del 21 % (cfr. grafico 3.1 ). L'accumularsi degli impegni non ancora liquidati risulta di conseguenza ancora più rilevante del previsto, con il ripetersi del fenomeno di anno in anno.

3.9 e 3.10.

La Commissione utilizza anche la proporzione tra gli impegni non ancora liquidati e il numero medio d'impegni annuali, sulla quale influiscono in misura minore i pagamenti di anticipi e gli eventi una tantum. Questa proporzione è pari a circa 2 anni d'impegni (2,1 nel 2006), il che è normale data la regola dell'anno n + 2.

Nel 1999 erano passati quattro anni dall'allargamento dell'Unione da 12 a 15 Stati membri, mentre nel 2006 erano passati due anni dall'adesione di dieci nuovi Stati membri. In secondo luogo, anche la modifica del sistema d'impegni e di pagamenti (nel periodo 2000-2006 gli impegni sono stati contratti automaticamente ogni anno, invece di dipendere dall'andamento dell'esecuzione come nel 1994-1999, e si è trattato di pagamenti a titolo di rimborso invece che di anticipi) ha anche portato tendenzialmente a un aumento, rispetto al periodo precedente, dei pagamenti ancora da liquidare. In tali circostanze, è normale che si siano accumulati impegni nel corso del periodo.

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3.11.

Come indicato al paragrafo 3.7, le azioni strutturali, finanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione, rappresentano la parte più cospicua degli impegni ancora da liquidare. Per i Fondi strutturali, gli impegni non ancora liquidati relativi al periodo di programmazione 2000-2006 sono ammontati a 76,9 miliardi di euro, corrispondenti a 2,6 anni di pagamenti al tasso di spesa 2006 (cfr. grafico 3.2 ). Ciò equivale a una diminuzione proporzionale rispetto ai 3,6 anni di pagamenti calcolati a fine 2005. I beneficiari di questi fondi hanno tempo fino alla fine del 2008 per procedere ai pagamenti (5). Tuttavia, l'esperienza insegna che, all'approssimarsi della chiusura, la spesa tende naturalmente a diminuire. Ciò significa che, in applicazione della regola dell'anno n + 2 (cfr. paragrafo 3.13), la spesa rischia di essere disimpegnata. Effettivamente, nel 2006, la spesa è stata leggermente inferiore ai livelli 2005, nonostante l'aumento di bilancio (6).

3.11.

Il lieve calo dei pagamenti nel 2006 rispetto al 2005 non era correlato alla chiusura del periodo di programmazione. Gli elementi probanti disponibili riguardo alle tendenze nell'esecuzione dei programmi del periodo di programmazione 2000-2006 non indicano nessun considerevole rallentamento sottostante.

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La spesa finanziata dal Fondo di coesione non ha raggiunto il livello previsto

3.12.

Il tasso di spesa per il Fondo di coesione è risultato inferiore al previsto nei nuovi Stati membri, a seguito delle difficoltà esperite da tali paesi nell'assorbire i fondi. Un bilancio rettificativo ha ridotto gli stanziamenti di pagamento di 0,5 miliardi di euro e gli impegni ancora da liquidare sono aumentati dai 12,5 miliardi di euro del 2005 a 15,4 miliardi di euro alla fine del 2006 (cfr. grafico 3.3 ). Ciò equivale a 5,1 anni di pagamenti al tasso di spesa 2006. Pertanto, è probabile che l'esecuzione della spesa corrispondente si protragga per diversi anni nel periodo 2007-2013, quando gli Stati membri avranno nuovi programmi da attuare e quindi nuove spese da assorbire.

3.12.

La Commissione rimanda alle sue osservazioni al paragrafo 3.9 sulla proporzione tra il livello d'impegni ancora da liquidare e il numero medio d'impegni annuali. Per il Fondo di coesione, tale proporzione era di 3,9 alla fine del 2006.

Il profilo delle spese del Fondo di coesione nell'UE-10 era basato sulle decisioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 2002. Le spese del Fondo di coesione nell'UE-10 hanno subito limitazioni non soltanto per le difficoltà iniziali di assorbimento, ma anche per i tempi relativamente lunghi necessari per attuare i progetti d'infrastrutture. Tuttavia, si prevede che il livello delle spese nell'UE-10 aumenterà nei prossimi anni. Per la maggior parte, la data finale di attuazione dei progetti è entro la fine del 2010, e la massima parte delle chiusure è prevista per il 2011 e il 2012. Nel periodo 2007-2013, i progetti del Fondo di coesione avranno tempi di attuazione più brevi, poiché si applicherà loro la regola dell'anno n + 2/n + 3 (cfr. anche le osservazioni della Corte al paragrafo 3.14).

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La regola dell'anno n + 2 ha dato luogo a un basso livello di disimpegno

3.13.

Gli impegni dei Fondi strutturali (escluso il Fondo di coesione) ancora da liquidare sono soggetti all'applicazione della regola dell'anno n + 2, in virtù della quale, se alla fine del secondo anno successivo a quello in cui l'impegno è stato contratto non si è proceduto ai pagamenti corrispondenti, gli impegni devono essere annullati. La segnalazione agli Stati membri del rischio di annullamento aiuta questi ultimi a focalizzare l'attenzione laddove l'esecuzione registra un ritardo. L'importo totale dei disimpegni effettuati in applicazione della regola suddetta nel 2006 è stato di 217 milioni di euro (contro 286 milioni di euro nel 2005). I disimpegni rimangono limitati rispetto alla media degli impegni annuali (circa 0,7 %).

3.13.

L'obiettivo della regola dell'anno n + 2 è incrementare l'attuazione. Lo scarso tasso di annullamenti indica che la regola funziona come si voleva.

La regola si è rivelata efficace per migliorare la gestione finanziaria dei fondi e per ridurre al minimo le perdite (importi disimpegnati) rispetto al precedente sistema di disimpegni effettuati soltanto alla chiusura.

3.14.

La Corte rileva che nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013 è stato introdotto un cambiamento, in quanto ad alcuni Stati membri (7) verrà concesso un anno supplementare (n + 3) per presentare le domande di pagamento relative agli impegni contratti. Contemporaneamente, il Fondo di coesione sarà soggettto alla regola n + 2/n + 3. Il primo cambiamento potrebbe comportare un ulteriore aumento degli impegni di bilancio da liquidare, ma tale effetto sarà probabilmente attenuato dall'impatto della seconda modifica apportata.

La relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio è migliorata, ma il livello delle informazioni che contiene non è uniforme

3.15.

La qualità dell'informazione fornita nella relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio riguardo all'esecuzione dettagliata del bilancio, agli impegni non ancora liquidati, compresi gli indicatori, e alle cause che hanno determinato una spesa inferiore alle previsioni, è migliorata. Ciononostante, contrariamente al 2005, non vengono fornite informazioni sull'esecuzione complessiva dei programmi comunitari pluriennali di più vasta portata, né viene operata una distinzione fra il livello di spesa nell'UE-15 e nell'EU-10. La relazione, inoltre, non presenta sempre un livello di analisi costante. Ad esempio, le spiegazioni fornite in merito alla spesa del settore agricolo inferiore alle previsioni sono più dettagliate rispetto a quelle concernenti altri settori. La spesa per le azioni strutturali, inferiore alle previsioni, che ha reso necessario un bilancio rettificativo, non è analizzata in maniera dettagliata (8).

3.15.

La Commissione prende nota delle osservazioni della Corte. Il termine di presentazione della relazione stabilito dal regolamento finanziario (fine marzo) rende difficile fornire un'analisi più completa delle spese per le azioni strutturali. Per questo motivo, tali informazioni vengono presentate in una relazione distinta sui fondi strutturali, che viene resa pubblica in maggio.

La relazione comprende un capitolo di presentazione dell'esecuzione di ciascuna rubrica delle prospettive finanziarie e, in un capitolo a parte, un'analisi per settore politico dei principali casi di sottoesecuzione, intesa a fornire il quadro completo delle rettifiche di bilancio e dei risultati dell'esecuzione, di solito citando i motivi presentati all'autorità di bilancio.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

3.16.

Rispetto al 2005, il bilancio 2006 è aumentato e i tassi di spesa rimangono elevati. Nondimeno, per quanto riguarda le operazioni strutturali, gli stanziamenti di pagamento iniziali sono risultati nettamente superiori al fabbisogno; il bilancio definitivo ha dovuto pertanto essere ridotto di 3,3 miliardi di euro mediante un bilancio rettificativo, annullando di fatto l'aumento concesso.

3.16.

Si è dovuto ridurre il bilancio definitivo in seguito a una diminuzione dei pagamenti a favore della Spagna e del Regno Unito, causata da carenze nei loro sistemi di gestione e di controllo, e per il fatto che le spese nell'UE-10 sono state inferiori al previsto.

3.17.

Gli impegni di bilancio non ancora liquidati per le spese dissociate sono aumentati del 10,7 %, raggiungendo 130,5 miliardi di euro. Equivalenti a 2,6 anni di pagamenti, corrispondono a un incremento del 30 % rispetto alla fase analoga del periodo precedente (1999). Il passaggio, per taluni Stati membri, nel nuovo periodo di programmazione, dalla regola n + 2 alla regola n + 3, rischia di aumentare ulteriormente il livello degli impegni di bilancio ancora da liquidare, anche se tale effetto sarà probabilmente attenuato dall'applicazione al Fondo di coesione della regola n + 2/n + 3.

3.17.

La proporzione degli impegni ancora da liquidare rispetto al numero medio d'impegni annuali è di circa 2, il che è normale data la regola dell'anno n + 2.

La situazione nel 1999 non è direttamente comparabile con quella del 2006, poiché si è modificato il quadro normativo e si è proceduto all'allargamento (cfr. il paragrafo 3.9).

3.18.

Come evidenziato nel 2005 (9), il tasso, già elevato, della spesa erogata attraverso i Fondi strutturali (che rappresenta la parte più cospicua delle spese dissociate e degli impegni non ancora liquidati) deve essere ulteriormente incrementato nel 2007 e nel 2008, affinché la scadenza entro la quale i beneficiari negli Stati membri devono procedere ai pagamenti (ossia fine 2008) sia rispettata per i programmi 2000-2006. Sarà difficile ottemperare a tale obbligo, dal momento che verso la fine del periodo di programmazione la spesa tende a diminuire. La Commissione e gli Stati membri dovranno far fronte al rischio che la chiusura successiva dei programmi in corso venga ritardata, con conseguenti ripercussioni sull'avvio e sull'attuazione dei programmi 2007-2013, come avvenuto nella fase di avviamento dell'attuale periodo di programmazione (10).

3.18.

La scadenza prevista per le spese (fine 2008) va distinta dalla data di chiusura entro la quale gli Stati membri devono presentare le richieste di pagamenti finali (marzo 2010). Per la maggior parte dei programmi, i saldi dovuti saranno pagati nel 2010/2011. Per prepararsi alla chiusura, nel 2006 la Commissione ha pubblicato orientamenti a tale riguardo e sta organizzando seminari sulla chiusura per gli Stati membri. Se non sarà rispettata la data di chiusura per le spese, a tale data la Commissione disimpegnerà i fondi non spesi. Gli elmenti disponibili per attestare le tendenze dell'esecuzione dei programmi 2000-2006 non mostrano nessun rallentamento sottostante di un certo rilievo. La Commissione opera in stretta concertazione con gli Stati membri per facilitare l'avvio dei programmi 2007-2013.

3.19.

Particolare attenzione va prestata al Fondo di coesione, dove il sottoutilizzo degli stanziamenti ha portato all'aumento considerevole degli impegni di bilancio ancora da liquidare. L'inizio del nuovo periodo di programmazione potrebbe aggravare la situazione.

3.19.

La Commissione sta monitorando attentamente la situazione del Fondo di coesione. Il livello inferiore al previsto del tasso di esecuzione delle spese del Fondo di coesione nell'UE-10 è dovuto in parte ai tempi relativamente lunghi necessari per i progetti d'infrastrutture e in parte a problemi di avvio (cfr. il paragrafo 3.12). L'applicazione della regola dell'anno n + 2/n + 3 nel 2007-2013 contribuirà ad evitare l'accumularsi degli impegni ancora da liquidare.

3.20.

Come raccomandato in precedenza (11), è necessario che la Commissione, nel proporre i futuri bilanci dei pagamenti, tenga maggiormente conto delle capacità di assorbimento degli Stati membri e del profilo di spesa nell'ambito del periodo di programmazione. In questo contesto, la Commissione dovrebbe inoltre prestare la debita attenzione ai rischi per la sana gestione finanziaria.

3.20.

Nel pianificare il bilancio, in base al principio della sana gestione finanziaria, la Commissione tiene conto per quanto possibile delle capacità di assorbimento degli Stati membri, con particolare attenzione all'esecuzione del bilancio negli esercizi precedenti, alle previsioni e al livello di attuazione dei programmi. Agli eventi imprevisti si reagisce mediante bilanci rettificativi. Il tasso di esecuzione dei pagamenti finali ha registrato un continuo incremento, fino a raggiungere quasi il 100 %.

3.21.

Il livello di dettaglio dell'informazione fornita nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, redatta dalla direzione generale del Bilancio, è migliorato ma non è uniforme. La Corte raccomanda che il livello di analisi della spesa risultata inferiore alle previsioni sia, per tutte le principali aree di bilancio, uniforme.

3.21.

La Commissione prende nota di tali osservazioni (cfr. anche la risposta al paragrafo 3.15).


(1)  L'eccedenza di bilancio indica la misura in cui la dotazione di bilancio non è stata utilizzata. L'eccedenza non è una riserva accumulabile a cui attingere negli esercizi successivi per finanziare la spesa. Le entrate inutilizzate che costituiscono l'eccedenza sono detratte dalle risorse proprie da riscuotere per l'esercizio successivo.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/library/publications/fin_manag_account/rep_budg_fin_manag_2006_en.pdf.

(3)  Contemporaneamente ai pagamenti connessi all'avviamento del periodo 2007-2013.

(4)  Cfr. paragrafo 2.12 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003.

(5)  La Commissione può effettuare i pagamenti agli Stati membri fino alla chiusura dei programmi operativi; le domande devono pervenire alla Commissione entro marzo 2010. Tali programmi devono tuttavia essere basati sui versamenti eseguiti dai beneficiari finali entro la fine del 2008.

(6)  In termini più generali, i pagamenti arretrati accumulatisi tra il 2000 e il 2006 ammontano a 29,6 miliardi di euro. Fonte: Commission Analysis of the budgetary implementation of the Structural Funds in 2006, maggio 2007, pag. 15.

(7)  La regola dell'anno n + 3 è applicabile alle spese del periodo 2007-2013 eseguite tra il 2007 e il 2010 per gli Stati membri entrati a far parte dell'Unione nel 2004 e nel 2007, nonché per il Portogallo e la Grecia [articolo 93 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio].

(8)  Ulteriori informazioni sui Fondi strutturali figurano tuttavia nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali.

(9)  Cfr. paragrafi 3.10 e 3.16 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005.

(10)  Come indicato dalla Commissione nel documento COM(2002) 528 definitivo, pag. 4: «I problemi di natura amministrativa e finanziaria inerenti al completamento dei programmi 1994-1999 hanno ampiamente contribuito al ritardo nell'avvio dei programmi del periodo 2000-2006»

(11)  Cfr. paragrafo 3.21 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005.

CAPITOLO 4

Entrate

INDICE

4.1-4.2

Introduzione

4.3-4.32

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

4.3-4.8

Estensione dell’audit

4.3-4.5

Risorse proprie tradizionali

4.6-4.7

Risorse proprie IVA e RNL

4.8

Compensazione finanziaria temporanea e strumento per i flussi di tesoreria per i nuovi Stati membri

4.9-4.15

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

4.9-4.13

Risorse proprie tradizionali

4.14

Risorse proprie IVA e RNL

4.15

Compensazione finanziaria temporanea e strumento per i flussi di tesoreria per i nuovi Stati membri

4.16-4.27

Sistemi di supervisione e controllo

4.16-4.18

Risorse proprie tradizionali

4.19-4.20

Risorsa propria IVA

4.21-4.27

Risorsa propria RNL

4.28-4.32

Conclusioni e raccomandazioni

4.33

Seguito dato a precedenti osservazioni

4.34

Relazioni speciali pubblicate dopo l’ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

4.1.

Le entrate del bilancio dell’Unione europea sono costituite da risorse proprie e da altre entrate. Come mostrano la tabella 4.1 , il grafico 4.1 e il grafico 4.2 , le risorse proprie costituiscono di gran lunga la principale fonte di finanziamento delle spese a titolo del bilancio (94,4 %).

Tabella 4.1 — Entrate degli esercizi finanziari 2005 e 2006

(milioni di euro)

Tipo di entrata e linea di bilancio corrispondente

Entrate effettive nel 2005

Evoluzione del bilancio 2006

Entrate effettive nel 2006

Variazione %

(dal 2005 al 2006)

Bilancio iniziale

Bilancio finale

 

(a)

(b)

(c)

(d)

e = [(d) – (a)]/(a)

1

Risorse proprie tradizionali (al netto delle spese di riscossione del 25 %)

14 063,1

14 225,1

14 888,9

15 028,3

6,9

Diritti agricoli (Capitolo 10)

1 350,8

763,5

863,4

1 291,8

–4,4

Contributi zucchero e isoglucosio (Capitolo 11)

695,1

556,2

150,6

151,6

–78,2

Dazi doganali (Capitolo 12)

12 017,2

12 905,4

13 874,9

13 584,9

13,0

2

Risorsa IVA

16 018,0

15 884,3

17 186,1

17 206,2

7,4

Risorsa IVA dell'esercizio corrente (Capitolo 13)

15 618,9

15 884,3

17 200,3

17 219,8

10,2

Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 31)

399,1

0,0

–14,2

–13,6

– 103,4

3

Risorsa RNL

70 860,6

80 562,5

70 451,4

70 132,1

–1,0

Risorsa RNL dell'esercizio corrente (Capitolo 14)

68 811,6

80 562,5

68 921,2

68 602,1

–0,3

Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 32)

2 049,0

0,0

1 530,2

1 530,0

–25,3

4

Saldi e aggiustamenti

– 130,6

0,0

0,0

–15,3

–88,3

Correzione Regno Unito (Capitolo 15)

– 120,3

0,0

0,0

–6,0

–95,0

Calcolo finale correzione Regno Unito (Capitolo 35)

–10,3

0,0

0,0

–4,0

–61,2

Calcolo intermedio correzione Regno Unito (Capitolo 36)

0,0

0,0

0,0

–5,3

NA

5

Altre entrate

6 279,6

1 297,7

4 852,0

6 071,7

–3,3

Eccedenza dell'esercizio precedente (Capitolo 30)

3 262,7

0,0

2 502,8

2 502,8

–23,3

Entrate varie (Titoli da 4 a 9)

3 016,9

1 297,7

2 349,2

3 568,9

18,3

Totale generale

107 090,7

111 969,6

107 378,4

108 423,0

1,2

Fonte: Bilanci e bilanci rettificativi relativi all'esercizio 2006; Conti annuali delle Comunità europee 2006.

Image

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4.2.

Esistono tre categorie di risorse proprie: le risorse proprie tradizionali (2) (dazi doganali, diritti agricoli e contributi «zucchero») (14,0 %), le risorse proprie calcolate sulla base dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa dagli Stati membri (15,8 %) e le risorse proprie calcolate sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri (3) (64,6 %).

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Estensione dell’audit

Risorse proprie tradizionali

4.3.

I rischi principali a cui è soggetta la riscossione delle risorse proprie tradizionali sono l’evasione dei diritti da parte del contribuente, con la presentazione di dichiarazioni false o semplicemente attraverso il contrabbando, gli errori di calcolo o il mancato accertamento dei diritti per errori non individuati o carenze dei sistemi posti in essere dalle autorità doganali, nonché gli errori o le omissioni nella contabilità dei diritti accertati tenuta dagli Stati membri. L’audit della Corte sulle operazioni sottostanti non può riguardare importazioni che non sono state dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale.

4.4.

La Corte ha esaminato un campione di operazioni sottostanti composto dalle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e ha svolto una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo, sia presso la Commissione che negli Stati membri.

4.5.

Ciò ha comportato un esame dell’organizzazione della vigilanza doganale e dei sistemi nazionali per la contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali in sei Stati membri (4) ed una valutazione del ruolo di supervisione dei comitati congiunti [CCRP (5), Comitato del codice doganale (6)].

Risorse proprie IVA e RNL

4.6.

I principali rischi a cui sono esposte queste due risorse si collocano a livello della compilazione dei dati per i conti nazionali, dell’utilizzo di stime ove non siano disponibili dati statistici e della complessità del quadro giuridico.

4.7.

Le risorse proprie IVA e RNL riflettono statistiche macroeconomiche basate su dati che non possono essere verificati direttamente. Per tale ragione, l’audit relativo alle risorse proprie IVA e RNL ha preso innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici preparati dagli Stati membri (sotto forma di previsioni o di cifre definitive) e trasmessi alla Commissione. Ha poi valutato i sistemi utilizzati dalla Commissione per l’elaborazione dei dati fino al momento in cui questi ultimi vengono definitivamente inglobati nei conti finali. L’audit ha riguardato perciò la compilazione del bilancio annuale e la sua esecuzione per quanto riguarda i contributi degli Stati membri. L’audit ha preso anche in esame i sistemi di supervisione e controllo della Commissione volti a garantire che le entrate UE siano correttamente accertate e riscosse, nonché il ruolo di supervisione svolto dai comitati CCRP (7) e RLN (8).

Compensazione finanziaria temporanea e strumento per i flussi di tesoreria per i nuovi Stati membri

4.8.

L’audit della Corte ha riguardato inoltre l’attuazione delle disposizioni intese a compensare i nuovi Stati membri in caso di squilibri di bilancio (9), conformemente agli articoli 29 e 30 dell’atto relativo alle condizioni di adesione degli Stati membri UE-10 (10). Queste disposizioni hanno assunto la forma di una compensazione finanziaria temporanea per la Repubblica Ceca, Cipro, Malta e Slovenia, nonché di uno strumento per i flussi di tesoreria per tutti gli Stati UE-10, per un totale di 3 386 milioni di euro a prezzi 1999 e da versare negli anni 2004-2006 come voce di spesa del bilancio generale delle Comunità europee.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Risorse proprie tradizionali

4.9.

Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri che le iscrivono in un sistema contabile tenuto dall’erario dello Stato (la «contabilità A») e mettono poi tali risorse a disposizione delle Comunità. Quando i diritti o i contributi non sono stati corrisposti e non è stata fornita alcuna garanzia, oppure, pur in presenza di una garanzia, hanno formato oggetto di contestazione, gli Stati membri possono sospendere la messa a disposizione di tali risorse iscrivendole in una contabilità separata («la contabilità B» (11)).

4.10.

La Corte ha rilevato che, nel complesso, le operazioni sottostanti sottoposte a audit erano legittime e regolari. Sono stati comunque riscontrati alcuni errori e carenze.

4.11.

Come per gli esercizi precedenti, l’audit della Corte e le visite ispettive della Commissione hanno rilevato problemi ricorrenti nella tenuta della contabilità B. In alcuni Stati membri (12) sono state riscontrate registrazioni tardive o imprecise, omissioni e cancellazioni erronee. In due di questi (13), obbligazioni doganali non oggetto di contestazione e fornite di garanzia sono state sistematicamente iscritte nella contabilità B, anche se le parti provviste di garanzia avrebbero potuto essere rese disponibili. Inoltre, il pagamento di un saldo di 22,7 milioni di euro da parte della Germania è tuttora oggetto di discussione con la Commissione (14).

4.11.

La Commissione ha adottato provvedimenti per risolvere tali problemi. In seguito alla sentenza della Corte europea di giustizia nella causa per inadempimento intentata dalla Commissione (15), il Belgio sta modificando le sue procedure nazionali in modo da escludere gli importi garantiti. Inoltre, in seguito a quanto ha accertato in una sua visita ispettiva, la Commissione ha iniziato un'azione contro il Regno Unito per il trattamento incorretto degli importi garantiti. Nel corso di una recente visita ispettiva, la Germania ha fornito alla Commissione informazioni supplementari, che spiegano in maniera soddisfacente pressoché tutte le correzioni contabili da essa apportate alla contabilità B. La Commissione prevede che le altre questioni saranno risolte in tempi brevi.

4.12.

Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione una stima annuale della somma totale dei diritti il cui recupero risulta improbabile (16). In quattro degli Stati membri visitati (17), non esistono istruzioni scritte sulla produzione di tale stima, il che potrebbe incidere sulla sua qualità e sulla coerenza dei metodi applicati da un esercizio all’altro.

4.12.

La Commissione informerà gli Stati membri in questione di quanto riscontrato dalla Corte.

4.13.

Attualmente, le cauzioni costituite per le importazioni o le esportazioni di prodotti agricoli nel quadro del sistema dei contingenti tariffari gestito mediante titoli d’importazione o esportazione, e successivamente incamerate, diventano una risorsa dello Stato membro interessato. Secondo la Corte, tali cauzioni dovrebbero (18) costituire parte delle risorse proprie delle Comunità e i relativi importi dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione. Si invita la Commissione a fornire chiarimenti al riguardo. Inoltre, la Corte ha richiesto più volte, dal dicembre 2006, di essere informata sugli importi in causa; la Commissione non è stata in grado di fornire dati attendibili (19).

4.13.

Per chiarire tale questione, la Commissione discuterà l'osservazione della Corte a livello adeguato.

Secondo la risposta degli Stati membri alla domanda loro rivolta, l'importo parziale provvisorio delle cauzioni incamerate per i titoli d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari è di 1,05 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2005-2006. Questo importo è tuttora soggetto alla revisione degli Stati membri. La Corte sarà informata non appena la cifra aggiornata sarà disponibile.

Risorse proprie IVA e RNL

4.14.

Dall’audit della Corte è emerso che il calcolo dei contributi degli Stati membri e il versamento degli stessi da parte degli Stati membri è stato legittimo e regolare. La Corte attira però l’attenzione sui commenti formulati ai paragrafi da 4.24 a 4.26.

Compensazione finanziaria temporanea e strumento per i flussi di tesoreria per i nuovi Stati membri

4.15.

Per quanto riguarda le compensazioni di cui al paragrafo 4.8, l’audit non ha rilevato errori relativi al calcolo e al pagamento degli importi in causa.

Sistemi di supervisione e controllo

Risorse proprie tradizionali

4.16.

La Corte ha esaminato i controlli svolti dalla Commissione (20) ed ha tenuto conto dei relativi risultati. Come per gli esercizi precedenti, ha constatato che la metodologia applicata dalla Commissione è basata su princìpi validi e che la documentazione è soddisfacente. I controlli hanno confermato che i sistemi per la riscossione delle risorse proprie erano in genere soddisfacenti, ma sono state rilevate talune carenze nella procedura di transito e nella gestione della contabilità B.

4.17.

I controlli in loco della Corte hanno confermato che, complessivamente, i sistemi di supervisione e controllo per i servizi doganali e per la contabilità delle risorse proprie tradizionali operavano in modo soddisfacente nei sei Stati membri (21) visitati. Nondimeno sono state riscontrate alcune carenze.

4.18.

I regolamenti comunitari non prescrivono generalmente metodi di lavoro particolari, né stabiliscono il livello di controllo doganale da esercitare. Gli Stati membri devono comunque svolgere controlli che garantiscano un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità (22). Gli audit hanno però individuato alcune carenze per quanto riguarda i controlli svolti dagli Stati membri. In uno Stato membro (23), ad esempio, la frequenza con cui il sistema informatico selezionava i controlli fisici sulle importazioni era molto bassa rispetto agli altri Stati membri (24), dell’ordine di 1 su 7 000 (0,014 %). In un altro Stato membro (25), i controlli ex post sugli operatori economici che utilizzano procedure semplificate (26) sono stati svolti a intervalli di oltre tre anni, anche se il periodo di prescrizione per le risorse proprie tradizionali evase è di tre anni.

4.18.

Nei loro controlli doganali, gli Stati membri non effettuano secondo la medesima ripartizione i controlli prima dello svincolo ed i controlli successivi mediante audit. Di conseguenza, paragonando la frequenza con la quale si applicano le singole componenti del sistema di controllo non si ottiene il quadro completo della situazione. Il quadro comune di gestione dei rischi previsto per i controlli doganali (27), sebbene il suo scopo primario sia migliorare la sicurezza in tutti i suoi aspetti, dovrebbe avere un effetto positivo sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. La Commissione esaminerà le constatazioni della Corte con gli Stati membri in questione.

Risorsa propria IVA

4.19.

La frequenza e la qualità delle ispezioni in loco svolte dalla Commissione nel 2006 si sono mantenute soddisfacenti.

4.20.

Le riserve costituiscono uno strumento mediante il quale la Commissione può procedere alla rettifica di alcuni elementi dubbi figuranti negli estratti IVA trasmessi dagli Stati membri oltre il termine di quattro anni stabilito dalla normativa. Il numero delle riserve è ancora significativo e una riserva risale al 1989 (cfr.  tabella 4.2 ). L’82 % di tutte le riserve pendenti alla fine del 2006 è stato emesso dal 2002 in poi, con un’età media delle riserve di 3,4 anni. Le rettifiche della base imponibile IVA dell’UE-25 operate a seguito del lavoro svolto nel 2006 sulle riserve hanno determinato un aggiustamento negativo della risorsa IVA aggregata di circa 14 milioni di euro.

4.20.

La Commissione spera di sopprimere nel prossimo futuro le due riserve di più lunga data, del 1989 e del 1993. Altre tre riserve risalgono al 1995. Per la maggior parte, le riserve vengono soppresse dopo la missione di controllo successiva a quella in cui sono state emesse.

Tabella 4.2 — Riserve relative all'IVA al 31 dicembre 2006

Stati membri

Numero di riserve pendenti al 31.12.2005

Riserve espresse nel 2006

Riserve revocate nel 2006

Numero di riserve pendenti al 31.12.2006

Anno più lontano a cui si applicano le riserve

Belgio

6

2

0

8

1989

Danimarca

1

1

1

1

1991

Germania

17

6

6

17

1999

Irlanda

10

4

2

12

1998

Grecia

13

4

1

16

1997

Spagna

6

0

1

5

1999

Francia

7

0

4

3

1993

Italia

11

3

1

13

1995

Lussemburgo

1

0

0

1

1997

Paesi bassi

1

1

1

1

2002

Austria

8

0

0

8

1995

Portogallo

5

8

3

10

1996

Slovacchia

0

3

0

3

2004

Finlandia

7

2

3

6

1995

Svezia

11

1

1

11

1998

Regno Unito

7

2

5

4

1995

Totale

111

37

29

119

 

Risorsa propria RNL

4.21.

All’inizio del 2006, erano pendenti 63 riserve specifiche relative all’RNL (28) per il periodo 1995-2001. Nel corso dell’esercizio, 20 di queste sono state revocate, per cui il saldo delle riserve pendenti alla fine dell’esercizio è di 43 (cfr.  tabella 4.3 ). Nel 2006 sono state emesse riserve generali in relazione agli esercizi 2002, 2003 e 2004 per tutti gli Stati membri UE-15, in attesa dell’analisi degli inventari aggiornati (29). La Commissione prevede di sostituire le riserve generali con riserve specifiche nel 2007 e 2008 in funzione dei progressi compiuti nell’analisi degli inventari che dovrebbe iniziare nel 2007. Le rettifiche al PNL/RNL degli Stati membri dell’UE-15 (esclusa la Grecia) a seguito del lavoro sulle riserve specifiche per il periodo 1995-2001 hanno prodotto un aggiustamento negativo all’aggregato della risorsa RNL di circa 500 milioni di euro per l’intero periodo, elemento di cui si è tenuto conto nei pagamenti dei saldi delle risorse IVA/RNL degli Stati membri nel 2004, 2005 e 2006.

Tabella 4.3 — Riserve specifiche relative all'RNL al 31 dicembre 2006

Stati membri

Numero di riserve pendenti al 31.12.2005

Riserve espresse nel 2006

Riserve revocate nel 2006

Numero di riserve pendenti al 31.12.2006

Belgio

3

0

3

0

Danimarca

5

0

2

3

Germania

3

0

3

0

Irlanda

4

0

0

4

Grecia

7

0

0

7

Spagna

5

0

0

5

Francia

8

0

5

3

Italia

4

0

0

4

Lussemburgo

8

0

0

8

Paesi bassi

2

0

2

0

Austria

1

0

1

0

Portogallo

4

0

4

0

Finlandia

3

0

0

3

Svezia

0

0

0

0

Regno Unito

6

0

0

6

Totale

63

0

20

43

4.22.

Entro il 22 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l’aggregato RNL e per i suoi componenti (questionario RNL) relativi all’esercizio precedente e eventuali revisioni dei dati degli anni precedenti. Insieme a tali cifre, gli Stati membri inviano un rapporto sulla qualità dei dati relativi all’RNL (rapporto sulla qualità dell’RNL) dove forniscono le informazioni necessarie a illustrare le modalità di determinazione degli aggregati, descrivono in particolare qualsiasi modifica significativa apportata alle procedure e alle statistiche di base utilizzate e spiegano le revisioni effettuate sulle precedenti cifre dell’RNL (30).

4.23.

Sulla base di dati RNL ricevuti, il comitato RNL (31) emette un parere sull’adeguatezza dei dati relativi all’RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie (32). I dati relativi all’RNL forniti dagli Stati membri possono dar luogo ad aggiustamenti nei saldi RNL stabiliti per gli esercizi precedenti.

4.24.

Il 22 settembre 2006 la Grecia ha trasmesso alla Commissione il questionario RNL relativo agli esercizi dal 1995 al 2005. I dati greci del PNL/RNL (33) riveduti inclusi nel questionario mostravano incrementi tra il 13 % e il 26 %. Dal momento che la normativa non prevede alcun obbligo in tal senso, né la Commissione né il comitato RNL avevano ricevuto alcuna notifica preventiva di tali incrementi.

4.25.

A seguito delle riserve specifiche emesse dalla Commissione per i quattro esercizi dal 1995 al 2001, la Grecia ha adottato un nuovo esercizio di riferimento per le cifre RNL rivedute (il 2000 invece del 1988). Usualmente, gli istituti nazionali di statistica operano revisioni importanti dei conti nazionali ad intervalli di circa 5 anni, per riflettere un miglioramento delle fonti dei dati e della metodologia, e a seguito di queste procedono a un aggiornamento delle stime di riferimento.

4.26.

Nella riunione tenutasi il 25 e 26 ottobre 2006, a fronte di una revisione di tale portata e delle insufficienti informazioni fornite sulle cifre rivedute nel rapporto sulla qualità del 2006 della Grecia, il comitato RNL ha ritenuto che, fino a quando la Commissione non avrà verificato i nuovi dati sulla base dell’inventario RNL aggiornato (34), ai fini del calcolo delle risorse proprie, dovranno essere utilizzati i dati PNL/RNL della Grecia non riveduti. Ogni sottovalutazione dell’RNL di uno specifico Stato membro, anche se non incide sulla risorsa RNL nel suo complesso, comporta un aumento dei contributi a carico degli altri Stati membri, fino a quando il problema non sia individuato e corretto. Inoltre, una sottovalutazione potrebbe inoltre porre un tetto ingiustificato (35) all’imponibile IVA, comportando così ulteriori pagamenti non dovuti da parte degli altri Stati membri. Questa situazione verrà corretta solo quando le cifre dell’RNL greco saranno state adottate dal comitato RNL e la Commissione avrà calcolato i saldi e gli aggiustamenti ai saldi sulla base di tali cifre.

4.27.

Gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione gli inventari RNL, aggiornati o nuovi, entro il 31 dicembre 2006. Dopo una prima analisi iniziale, a partire dal 2007 avrebbero dovuto essere effettuate le missioni di controllo in loco. Alla fine di giugno 2007, sei Stati membri (36) non avevano ancora trasmesso i loro inventari RNL completi, nuovi o aggiornati.

4.27.

Nel corso del 2006 la Commissione ha rammentato di continuo agli Stati membri che era necessario rispettare il termine ed ha rivolto loro un altro richiamo subito dopo il 31 dicembre 2006 e in occasione delle riunioni svoltesi rispettivamente il 31 gennaio con i direttori della contabilità nazionale degli Stati membri e il 26 aprile 2007 con il comitato RNL. In questa seconda riunione, i delegati degli Stati membri che non avevano ancora inviato l'inventario RNL hanno dichiarato che l'avrebbero inviato al più tardi entro fine giugno 2007. La Commissione esamina altre azioni da intraprendere.

Data la mole di lavoro necessaria per l'analisi degli inventari e per le missioni di controllo RNL nei 25 Stati membri, si procederà a queste missioni in tre anni, dal 2007 al 2009.

Conclusioni e raccomandazioni

4.28.

Tenendo debitamente conto dell’estensione dell’audit svolto nel settore delle risorse proprie (cfr. paragrafi 4.3, 4.4 e 4.7), dall’audit della Corte è emerso che le operazioni sottostanti verificate erano nel complesso esenti da errori rilevanti e che il funzionamento complessivo dei sistemi di supervisione e controllo sottoposti ad audit era soddisfacente, ad eccezione della bassa frequenza dei controlli di cui al paragrafo 4.18 e dei problemi menzionati al paragrafo 4.11 per quanto riguarda la contabilità B.

4.28.

La Commissione esaminerà con gli Stati membri in questione gli elementi che la Corte non ha ritenuto soddisfacenti.

4.29.

La Corte raccomanda alla Commissione di verificare che il livello dei controlli doganali svolti dagli Stati membri tuteli in modo adeguato gli interessi finanziari delle Comunità (cfr. paragrafo 4.18).

4.29.

La Commissione verifica su base regolare l'adeguatezza dei sistemi di controllo doganale degli Stati membri, per poter assicurare all'autorità di bilancio che essi soddisfano le disposizioni del diritto comunitario e tutelano gli interessi finanziari delle Comunità.

4.30.

La Corte ritiene che le cauzioni incamerate di cui al paragrafo 4.13 dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e invita quest’ultima a fornire chiarimenti al riguardo.

4.30.

Per chiarire tale questione, la Commissione discuterà l'osservazione della Corte a livello adeguato.

4.31.

Poiché la Commissione non dispone di strumenti efficaci per far sì che gli Stati membri forniscano informazioni adeguate e tempestive che consentirebbero la revoca delle riserve pendenti per il calcolo della risorsa propria IVA, la Commissione dovrebbe esaminare modalità alternative per esercitare pressioni sugli Stati membri, affinché risolvano il problema delle riserve pendenti ormai da molto tempo (cfr. paragrafo 4.20).

4.31.

Anche se già sollecita i singoli Stati membri a presentare le informazioni necessarie senza ritardi, la Commissione ha ora avviato dibattiti collettivi con gli Stati membri, in sede di comitato consultivo delle risorse proprie, riguardo a eventuali dispositivi atti a conseguire tale obiettivo. La Commissione accoglie con favore la continua insistenza della Corte su tale questione.

4.32.

Per quanto riguarda i controlli della Commissione sui dati relativi all’RNL e sui relativi sistemi, la Corte raccomanda alla Commissione di:

4.32.

 

a)

stabilire norme sulla comunicazione delle revisioni dei dati dell’RLN, in modo che la Commissione e il comitato RNL siano preventivamente informati di tali revisioni (cfr. paragrafo 4.24);

a)

Una comunicazione adeguata e lo stretto coordinamento delle politiche di revisione dei conti nazionali negli Stati membri hanno grande importanza e sono stati discussi con gli Stati membri in numerose occasioni (37). La Commissione ha intrapreso varie azioni al riguardo e continuerà ad agire in stretta concertazione con gli Stati membri per migliorare la comunicazione e il coordinamento.

b)

attuare una politica coordinata per la revisione dei dati dei conti nazionali, comprendente l’obbligo di procedere a regolari analisi comparative (benchmarking) (cfr. paragrafo 4.25);

b)

La Commissione ha discusso di nuovo sulle revisioni dei conti nazionali con il comitato RNL il 26 aprile 2007. Per la maggior parte, gli Stati membri si sono dichiarati favorevoli al principio di una migliore comunicazione e coordinamento di tutte le revisioni di maggior rilievo, incluse analisi comparative comuni periodiche, per esempio ogni cinque anni. Numerosi Stati membri hanno segnalato gravi difficoltà pratiche, relative alle differenze nei sistemi statistici, nelle fonti di dati, nelle indagini conoscitive e nella periodicità di tali indagini nei vari Stati. La Commissione proseguirà i dibattiti con gli Stati membri su tali questioni.

c)

far sì che le conclusioni relative al controllo sull’inventario greco siano disponibili quanto prima, in tempo utile per poter includere i dati corretti nei conti per l’esercizio finanziario 2007 (cfr. paragrafo 4.26).

c)

La Commissione ha terminato l'esame documentale dell'inventario RNL greco aggiornato inviato all'Eurostat nel febbraio 2007 ed ha effettuato una missione di controllo RNL in Grecia dal 20  al 26 giugno 2007. In seguito a tale missione di controllo, l'Eurostat proseguirà i dibattiti con le autorità greche del settore statistico. La Commissione prevede di giungere a conclusioni sui livelli adeguati delle cifre RNL greche in tempo per la notifica ufficiale RNL, il 22 settembre 2007, che viene utilizzata per le procedure di bilancio del 2007.

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

4.33.

I risultati del seguito dato a precedenti osservazioni formulate dalla Corte in relazioni annuali recenti sono presentati nell’ allegato 4.1 .

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE DOPO L’ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

4.34.

Relazione speciale n. 11/2006 sul sistema di transito comunitario (GU C 44 del 27.2.2007, pag. 1).


(1)  Eccedenza dell'esercizio precedente e entrate varie.

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee 2006.

(2)  Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri per conto dell’Unione europea. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % di tali risorse.

(3)  Le risorse proprie IVA e RNL sono contributi risultanti dall’applicazione di un’aliquota uniforme alle basi imponibili armonizzate dell’IVA degli Stati membri o all’RNL degli Stati membri, calcolati conformemente alla normativa comunitaria.

(4)  Belgio, Francia, Italia, Ungheria, Slovacchia, Regno Unito; sono stati inoltre sottoposti ad audit i sistemi di contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali della Finlandia.

(5)  Comitato consultivo delle risorse proprie di cui all’articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1) modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1). Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e costituisce il tramite tra la Commissione e gli Stati membri in materia di risorse proprie. Esamina questioni riguardanti l’attuazione del sistema delle risorse proprie, nonché le stime delle risorse proprie.

(6)  Articoli da 247 a 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1)

(7)  Cfr. nota 4.

(8)  Il comitato RNL, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). Il comitato è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. Ogni anno il comitato esamina i dati RNL trasmessi dagli Stati membri e rilascia un parere sull’adeguatezza di tali dati ai fini delle risorse proprie sotto il profilo dell’attendibilità, della confrontabilità e dell’esaustività. Il comitato è consultato dalla Commissione per quanto riguarda le proposte da questa formulate riguardo al miglioramento dei calcoli dell’RNL. Esso esamina inoltre questioni relative alle procedure di determinazione dell’RNL, alla revisione dei dati RNL e al problema dell’esaustività dell’RNL.

(9)  Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984 ha riconosciuto che «ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà beneficiare di una correzione a tempo debito». Ha sottolineato inoltre che «la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio».

(10)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

(12)  Belgio, Francia, Italia, Ungheria, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

(13)  Belgio e Regno Unito.

(14)  Cfr. Allegato 4.1 — Seguito dato a recenti osservazioni della Corte.

(15)  Sentenza del 5 ottobre 2006 nella causa C-377/03.

(16)  Articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.

(17)  Belgio, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

(18)  In base all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

(19)  In virtù dell’articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2220/85 modificato (GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5) «Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all’importo totale delle cauzioni incamerate».

(20)  Articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.

(21)  Belgio, Francia, Italia, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.

(22)  Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1) e articoli 17 e 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.

(23)  Regno Unito.

(24)  L’audit della Corte ha rilevato una percentuale di controlli fisici in altri Stati membri di almeno lo 0,3 %.

(25)  Francia.

(26)  Di cui all’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92: dal momento che le procedure e le formalità sono ridotte, si tratta di procedure ad altro rischio.

(27)  Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e le disposizioni di applicazione.

(28)  Le riserve relative alla risorsa RNL riguardano le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per la compilazione degli aggregati della contabilità nazionale e consentono un aggiustamento degli aggregati RNL oltre il termine di quattro anni stabilito dalla normativa comunitaria. Una riserva generale riguarda la totalità dei dati forniti dagli Stati membri, mentre una riserva specifica riguarda fonti e metodi precisi.

(29)  Fino ad ora non sono state emesse riserve per gli Stati membri UE-10 in quanto i dati dell’RNL relativi al 2004 potranno essere oggetto di rettifiche ai fini delle risorse proprie fino al settembre 2008.

(30)  Articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

(31)  Cfr. nota 7.

(32)  Articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

(33)  Il PNL è stato utilizzato fino al 2001; dal 2002 in poi si è utilizzato l’RNL.

(34)  Si tratta di un documento che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, in cui descrivono le procedure e le statistiche di base utilizzate per calcolare l’RNL e i suoi componenti a norma del SEC 95.

(35)  In virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, l’imponibile da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi IVA degli Stati membri non può superare il 50 % del PNL/RNL di ciascuno Stato membro.

(36)  Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo e Regno Unito.

(37)  Per esempio, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti ha proposto orientamenti per migliorare la comunicazione sulle revisioni di maggior rilievo dei conti nazionali. Tali orientamenti includono la comunicazione preliminare delle revisioni, con l'indicazione, se possibile, della loro incidenza potenziale e con adeguata documentazione dei motivi e delle ripercussioni sui maggiori aggregati, e con l'indicazione del calendario per le future revisioni. Gli orientamenti proposti riguardano anche il coordinamento e la comunicazione sulle revisioni di maggior rilievo dovute a modifiche dei concetti, definizioni o classificazioni nell'Unione europea. Gli orientamenti sono stati ancora discussi dal comitato del programma statistico il 24 maggio 2007.

ALLEGATO 4.1.

Seguito dato a recenti osservazioni della Corte

Osservazioni della Corte

Situazione nel 2006

Ulteriori interventi necessari

Risposta della Commissione

Risorse proprie tradizionali: contingenti tariffari per prodotti agricoli

Il paragrafo 3.16 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003 indicava che, per alcuni contingenti, era possibile che più importatori, tutti collegati ad un operatore principale, richiedessero ciascuno un proprio titolo d’importazione per ottenere l’assegnazione di un numero massimo di contingenti.

Dall’audit della Corte è emerso che nel 2006 diversi importatori, tutti collegati a un operatore principale, hanno potuto richiedere ciascuno un proprio titolo d’importazione.

Ciò rappresenta una distorsione della concorrenza e un pesante onere per i servizi incaricati della gestione sia presso la Commissione che nello Stato membro.

Anche se la Commissione è intervenuta per migliorare il quadro procedurale con l’adozione del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (entrato in vigore il 1o gennaio 2007), la questione non è stata del tutto risolta. La Corte ritiene che Commissione dovrebbe attuare misure supplementari che impediscano a più importatori tutti collegati a un operatore principale di presentare più di una domanda per uno stesso periodo.

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli, ha rafforzato e armonizzato le disposizioni relative alla domanda di titolo d'importazione, allo scopo tra l'altro d'impedire che presentino la domanda operatori non attivi nel commercio estero nel settore in questione. A norma dell'articolo 5 del regolamento, un operatore deve fornire la prova di effettuare commercio con paesi terzi nel settore in questione. Tali disposizioni si applicano anche agli importatori collegati, se essi rispettano le suddette condizioni.

In parallelo, i servizi della Commissione continuano i lavori per razionalizzare e armonizzare le disposizioni dei regolamenti recanti apertura di contingenti tariffari d’importazione nelle varie organizzazioni di mercato. Gli effetti saranno valutati nei prossimi mesi. Se necessario, si esaminerà quali altri provvedimenti adottare in tale contesto.

Potenziali diritti oggetto di discussioni tra la Commissione e la Germania

Al paragrafo 3.23 della relazione annuale sull’esercizio 2004, la Corte rilevava che nel 2003, la Germania aveva eliminato dalla propria contabilità B registrazioni per un totale di 40,1 milioni di euro, senza fornire una spiegazione esauriente di tale riduzione.

Nel 2005, la Corte indicava che 22,7 milioni di euro di diritti potenziali erano oggetto di discussioni tra la Commissione e la Germania.

Nel 2006, il saldo di 22,7 milioni di euro era ancora oggetto di discussioni.

La Germania dovrebbe fornire la documentazione necessaria, in modo che la Commissione possa chiudere il caso.

La Commissione ha ottenuto dalla Germania altre spiegazioni e giustificazioni che forniscono una soluzione soddisfacente per pressoché tutte le correzioni apportate. Le altre correzioni sono ancora in esame.

Risorsa propria IVA: impatto finanziario delle riserve pendenti

Al paragrafo 4.14 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, la Corte osservava che l’impatto finanziario delle riserve pendenti non era quantificato e raccomandava successivamente alla Commissione di fornire una stima, ove possibile, dell’impatto di tali riserve.

Dal momento che raramente l’impatto finanziario delle riserve è di facile stima, nel corso dell’audit del 2006 la Corte ha raccomandato che i rendiconti finanziari siano accompagnati da una nota che spieghi il meccanismo delle riserve, in modo da informare il lettore riguardo all’incertezza relativa al dato della risorsa IVA. Tale raccomandazione è stata recepita dalla Commissione e nei conti annuali per il 2006 è stata inclusa tale nota.

Nessuno.

Nell'intento di ridurre il numero di riserve d'incidenza manifestamente limitata, la Commissione rammenta agli Stati membri la loro possibilità di chiedere l'autorizzazione o di non iscrivere nei conti determinate operazioni o di servirsi di valori approssimativi quando il calcolo preciso possa comportare oneri amministrativi ingiustificati rispetto agli effetti sulla base IVA.

Risorsa propria RNL: relazioni sulla qualità

Al paragrafo 4.17 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, la Corte rilevava che, nelle relazioni sulla qualità relative al 2005, gli Stati membri non fornivano informazioni sulle indagini svolte sulla qualità dell’RNL e dei suoi componenti.

L’analisi delle relazioni sulla qualità presentate nel 2006 ha mostrato che, a seguito della riunione del comitato RNL del 3 luglio 2006, gli Stati membri, con due eccezioni, hanno esaminato tale questione.

La Commissione dovrebbe far sì che tutti gli Stati membri senza alcuna eccezione forniscano le informazioni richieste.

La Commissione proseguirà i suoi lavori per assicurare che tutti gli Stati membri soddisfino le condizioni di tale disposizione riguardante le relazioni RNL sulla qualità.

Risorsa propria RNL: verifica diretta

Al paragrafo 3.35 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004, nonché al paragrafo 4.16 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, la Corte sottolineava che le verifiche svolte dalla Commissione sui dati dell’RNL erano ancora insufficienti (1).

Questa questione è stata discussa dal comitato RNL nel luglio 2006 e la Commissione ha esaminato come individuare i settori che si presterebbero ad una verifica più diretta dei conti nazionali su cui sono basate le cifre trasmesse nei questionari RNL (2). Tuttavia, nessuna azione di questo tipo è stata attuata nel 2006 e, nella risposta al paragrafo 4.16, la Commissione affermava che avrebbe ripreso le missioni di controllo negli Stati membri nel 2008, quando i nuovi inventari sarebbero stati resi disponibili ed analizzati.

La Commissione dovrebbe svolgere verifiche più dirette nel contesto del controllo degli inventari e dei questionari RNL nel 2007.

Dopo un ciclo completo di missioni di verifica basate sugli inventari del 2001, è stato chiesto agli Stati membri di presentare entro la fine del 2006 nuovi inventari, tenendo conto delle considerevoli revisioni introdotte di recente nei conti nazionali. La massima parte degli inventari sono stati presentati nel dicembre 2006. Alcuni arriveranno nel 2007. Nel 2006, quindi, non è stato possibile effettuare missioni su questi inventari.

La Commissione riprenderà nel 2007 le sue missioni di verifica negli Stati membri, in seguito all'analisi dei nuovi inventari, e procederà alla verifica diretta nel senso indicato dalla Corte, in settori selezionati, tenendo conto della limitatezza delle risorse presso la Commissione stessa e negli Stati membri. Come in passato, la Commissione continuerà a tener informata la Corte delle sue attività in questo campo.

Risorsa propria RNL: impatto finanziario delle riserve pendenti

Al paragrafo 91 della relazione speciale n. 17/2000, la Corte sottolineava quanto fosse indispensabile che la Commissione quantificasse l’impatto delle riserve emesse riguardo all’RNL.

Dal momento che raramente l’impatto finanziario delle riserve è di facile stima, nel corso dell’audit del 2006 la Corte ha raccomandato che i rendiconti finanziari siano accompagnati da una nota che spieghi il meccanismo delle riserve in modo da informare il lettore riguardo all’incertezza relativa al dato della risorsa RNL. Tale raccomandazione è stata recepita dalla Commissione e nei conti annuali per il 2006 è stata inclusa tale nota.

Nessuno.

 


(1)  L’articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 dispone che la Commissione verifichi le fonti e i metodi impiegati dagli Stati membri per calcolare l’RNL, in particolare per quanto riguarda la confrontabilità, l’attendibilità e l’esaustività degli stessi.

(2)  Un questionario RNL è presentato da ciascuno Stato membro e contiene le cifre per l’aggregato RNL e le sue componenti.

CAPITOLO 5

Politica agricola comune

INDICE

5.1-5.5

Introduzione

5.6-5.78

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

5.6-5.41

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

5.11-5.14

La situazione in Grecia

5.15-5.38

Il regime di pagamento unico (RPU)

5.39-5.41

Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

5.42-5.47

Sviluppo rurale

5.42-5.45

Spese finanziate dalla sezione «garanzia»

5.46-5.47

Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR)

5.48-5.53

Controllo ex post dei pagamenti agli operatori commerciali ed ai trasformatori

5.54-5.55

Restituzioni all’esportazione

5.56-5.64

Liquidazione dei conti da parte della Commissione

5.65-5.78

Conclusioni e raccomandazioni

5.79-5.84

Seguito dato a osservazioni precedenti

5.79-5.81

Recupero dei pagamenti irregolari

5.82-5.84

Olio d’oliva

5.85

Relazioni speciali

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

5.1.

Il presente capitolo tratta dell’audit della Corte concernente le spese per l’agricoltura e lo sviluppo rurale finanziate dal Fondo di garanzia e ammontate nel 2006 a 49 799 milioni di euro, contro 48 466 milioni di euro (1) nel 2005 (per maggiori dettagli cfr. il grafico 5.1 ). A norma del trattato, la responsabilità generale per l’esecuzione del bilancio comunitario incombe alla Commissione europea. Praticamente, tutte le spese agricole sono effettuate nell’ambito della gestione concorrente. Ciò significa che i pagamenti ai beneficiari finali (agricoltori, società private, operatori commerciali, associazioni o organismi pubblici) sono eseguiti da organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri. Meno dell’1 % della spesa è gestito direttamente dalla Commissione.

Image

5.2.

Le spese dichiarate dagli Stati membri sono soggette a diversi sistemi di controllo:

a)

il controllo dell’esattezza delle domande presentate dagli agricoltori nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) (3);

b)

i controlli settoriali specifici, come nel caso dell’olio di oliva e dello sviluppo rurale;

c)

i controlli fisici sulle esportazioni sovvenzionate di prodotti agricoli (4);

d)

i controlli, successivi al pagamento, della documentazione commerciale presso gli operatori commerciali ed i trasformatori di prodotti agricoli (5);

e)

la procedura di liquidazione, concernente tutte le spese dichiarate, che riguarda l’esaustività e l’esattezza dei conti annuali (decisione finanziaria) nonché, su base pluriennale, la legittimità e la regolarità delle spese (decisioni di conformità).

5.3.

Per ottenere garanzie in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti i conti della Comunità, la Corte ha controllato tali sistemi di supervisione e controllo e verificato un campione di pagamenti estratti a caso fra le spese di 30 organismi pagatori (che rappresentano complessivamente il 68 % della spesa PAC) (cfr. tabella 5.1 ).

Tabella 5.1 — Organismi pagatori (OP) ordinati in base alla spesa dichiarata nel 2006

n.

Stato membro

Organismo pagatore

Importi dichiarati in milioni di euro (6)

% del totale

Certificati modificati (7)

Conti stralciati (8)

1

Francia

ONIC

4 263,0

8,5

×

 

2

Italia

AGEA

3 307,3

6,6

×

×

3

Grecia

OPEKEPE

3 083,2

6,2

 

 

4

Regno Unito

RPA

2 925,2

5,8

 

 

5

Polonia

ARiMR

1 964,8

3,9

×

 

6

Spagna

Andalucía

1 806,0

3,6

 

 

7

Irlanda

DAF

1 723,3

3,4

 

 

8

Francia

OFIVAL

1 646,2

3,3

 

 

9

Germania

Bayern, Landwirtschaft

1 260,4

2,5

 

 

10

Danimarca

DFFE

1 163,3

2,3

 

 

11

Francia

CNASEA

1 025,3

2,0

 

 

12

Spagna

Castilla — La Mancha

912,9

1,8

 

 

13

Germania

Niedersachsen

905,8

1,8

 

 

14

Ungheria

MVH

890,2

1,8

 

 

15

Portogallo

INGA

879,8

1,8

×

 

16

Finlandia

MMM

824,4

1,6

 

 

17

Regno Unito

SERAD

679,5

1,4

 

 

18

Spagna

Aragón

560,2

1,1

 

 

19

Germania

Nordrhein-Westfalen LWK

527,7

1,1

 

 

20

Italia

AVEPA

498,4

1,0

×

 

21

Italia

AGREA

426,8

0,9

×

 

22

Spagna

Cataluña

396,8

0,8

 

 

23

Belgio

BIRB

393,5

0,8

 

 

24

Germania

Schleswig-Holstein

371,3

0,7

 

 

25

Germania

Hamburg-Jonas

313,5

0,6

 

 

26

Lituania

NMA

308,0

0,6

×

× (9)

27

Germania

Thüringen

293,8

0,6

×

 

28

Belgio

Région Wallonne

272,7

0,5

×

 

29

Germania

Rheinland-Pfalz

215,1

0,4

 

 

30

Spagna

Galicia

175,4

0,4

 

 

OP esaminati nella DAS 2006

Totale parziale

34 013,8

68,0

 

 

31

Austria

AMA

1 234,6

2,5

 

 

32

Francia

ONIEP

1 077,2

2,2

 

 

33

Spagna

Castilla — Léon

966,4

1,9

 

 

34

Francia

ONIOL

930,7

1,9

×

 

35

Svezia

SJV

918,3

1,8

 

 

36

Spagna

Extremadura

686,9

1,4

 

 

37

Italia

Regione Lombardia

543,4

1,1

×

 

38

Germania

Baden-Württemberg

514,5

1,0

 

×

39

Repubblica ceca

SAIF

497,5

1,0

 

 

40

Germania

Mecklenburg-Vorpommern

447,8

0,9

×

 

41

Paesi Bassi

PZ

447,4

0,9

 

 

42

Francia

VINIFHLOR

446,6

0,9

×

 

43

Germania

Brandenburg

443,7

0,9

 

 

44

Germania

Sachsen-Anhalt

411,2

0,8

 

 

45

Italia

FINPIEMONTE

381,5

0,8

×

 

46

Paesi Bassi

Dienst Regelingen

365,3

0,7

 

 

47

Germania

Sachsen

355,3

0,7

×

 

48

Regno Unito

DARD

350,3

0,7

 

 

49

Spagna

FEGA

333,8

0,7

 

 

50

Regno Unito

NAW

333,5

0,7

 

 

51

Belgio

ALV

277,2

0,6

 

 

52

Slovacchia

APA

266,1

0,5

×

×

53

Germania

Hessen

249,7

0,5

 

 

54

Paesi Bassi

HPA

233,5

0,5

 

 

55

Italia

ARTEA

232,8

0,5

×

 

56

Francia

AUP

208,1

0,4

×

 

57

Germania

BLE

178,0

0,4

 

 

58

Polonia

ARR

175,3

0,4

 

 

59

Spagna

Valencia

174,6

0,3

 

 

60

Slovenia

AAMRD

159,1

0,3

 

 

61

Francia

FIRS

153,9

0,3

 

 

62

Spagna

Navarra

137,1

0,3

 

 

63

Lettonia

RSS

136,6

0,3

 

 

64

Spagna

Murcia

125,5

0,3

 

 

65

Italia

ARBEA

124,3

0,2

×

×

66

Francia

ONIGC

113,6

0,2

×

 

67

Francia

ONIVINS

108,6

0,2

 

 

68

Spagna

Canarias

99,0

0,2

 

 

69

Italia

SAISA

91,4

0,2

 

 

70

Spagna

Asturias

85,2

0,2

×

 

71

Spagna

País Vasco

75,9

0,2

 

 

72

Estonia

PRIA

75,3

0,2

 

 

73

Francia

ODEADOM

74,8

0,1

 

 

74

Paesi Bassi

PT

72,4

0,1

 

 

75

Francia

ONIFLHOR

68,6

0,1

×

 

76

Portogallo

IFADAP

68,4

0,1

×

×

77

Spagna

Madrid

58,4

0,1

 

 

78

Paesi Bassi

PVE

54,3

0,1

 

 

79

Francia

ONILAIT

52,1

0,1

 

 

80

Cipro

CAPO

48,5

0,1

 

 

81

Lussemburgo

Min. Agric.

46,9

0,1

 

 

82

Spagna

La Rioja

45,9

0,1

 

 

83

Spagna

Cantabria

44,2

0,1

 

 

84

Paesi Bassi

DLG

44,0

0,1

 

 

85

Austria

ZA Salzburg

37,6

0,1

 

 

86

Spagna

Baleares

34,4

0,1

 

 

87

Germania

Saarland

23,1

0,0

 

 

88

Regno Unito

FC

18,5

0,0

 

 

89

Germania

Bayern, Umwelt

16,6

0,0

×

×

90

Italia

ENR

15,6

0,0

 

 

91

Malta

MRAE

9,3

0,0

 

 

92

Francia

OFIMER

8,9

0,0

 

 

93

Germania

Hamburg

7,2

0,0

 

 

94

Regno Unito

CCW

5,3

0,0

 

 

95

Germania

Nordrhein-Westfalen LfEJ

5,1

0,0

 

 

96

Germania

Bremen

3,6

0,0

 

 

97

Spagna

FROM

2,4

0,0

 

 

98

Irlanda

DCMNR

0,6

0,0

 

 

 

 

Totale parziale

16 033,4

32,0

 

 

Totale

50 047,2

100,0

 

 

Fonte: Relazione di sintesi della Commissione sulla liquidazione finanziaria dei conti FEAOG-Garanzia per il 2006.

5.4.

La Corte ha esaminato inoltre i sistemi posti in essere per attuare il regime di pagamento unico (cfr. paragrafo 5.15) in base al quale, nel 2006, sono stati pagati ai beneficiari circa 14 200 milioni di euro (10). Non sono stati effettuati audit dei sistemi nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) (cfr. paragrafo 5.40) in quanto era troppo presto per poter rilevare miglioramenti negli Stati membri precedentemente controllati. La Corte ha tuttavia incluso questi Stati membri nelle verifiche dirette delle operazioni.

5.5.

Date le perplessità sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti relativi a regimi non direttamente coperti dal SIGC, la Corte ha effettuato audit specifici per l’aiuto alla produzione di olio d’oliva (compresa l’affidabilità del SIG) (cfr. paragrafo 5.82) e per le uve secche (cfr. paragrafo 5.12).

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

5.6.

Il SIGC è lo strumento chiave per la gestione e il controllo del regime di pagamento unico (RPU) (cfr. paragrafo 5.15), del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) (cfr. paragrafo 5.39) e di tutti i regimi di aiuto «superfici» e di premio per gli animali. Esso riguarda quasi il 70 % del bilancio del Fondo di garanzia.

5.7.

In ogni Stato membro, il SIGC comprende una banca dati delle aziende e delle domande di aiuto, sistemi per l’identificazione delle particelle di terreno agricolo e per la registrazione degli animali e, nel caso degli Stati membri che applicano l’RPU, un registro dei diritti all’aiuto. Il sistema prevede diversi controlli di ammissibilità: il controllo amministrativo di tutte le domande, dei controlli incrociati con le banche dati per impedire che vengano presentate due volte domande per lo stesso terreno o per gli stessi animali ed un tasso minimo del 5 % per i controlli in loco.

5.8.

I risultati dei controlli SIGC comunicati alla Commissione dagli organismi pagatori riguardano la legittimità e la regolarità dei pagamenti agli agricoltori; a parere della Corte, dovrebbero essere verificati e convalidati da un organismo indipendente. Gli errori compiuti nel calcolo dei diritti all’aiuto, anche se incidono sulla legittimità e sulla regolarità dei pagamenti effettuati, non vengono inclusi nei risultati dei controlli SIGC. Gli errori rilevati a seguito dei controlli da parte degli organismi pagatori vengono tuttavia corretti prima di procedere al pagamento.

5.8.

Affinché i risultati dei controlli SIGC sull’efficacia dei sistemi di controllo offrano ancora maggiori garanzie, la Commissione ha dato seguito alle raccomandazioni della Corte, secondo le quali gli organismi di certificazione devono intensificare i loro lavori per verificare e convalidare le statistiche risultanti dalle ispezioni ed i controlli successivi ai pagamenti. A partire dall’esercizio finanziario 2007, le linee direttrici della Commissione richiedono agli organismi di certificazione di analizzare e rendere conto dei risultati dei controlli in loco e delle statistiche dei controlli.

5.9.

In base a tali statistiche (cfr. tabella 5.2 e grafico 5.2 ), nell’insieme degli Stati membri, il 28,9 % (rispetto al 40 % dell’anno precedente) delle domande controllate per l’aiuto «superfici» nel 2005, ai fini dei pagamenti dell’esercizio finanziario 2006, conteneva errori. Tali errori rappresentano l’1,4 % delle superfici verificate dagli organismi pagatori. Per i 15 vecchi Stati membri, quest’ultima percentuale è scesa dal 2,0 % del 2004 all’1,2 % nel 2005. La diminuzione del tasso di errore è legata all’introduzione dell’RPU in dieci dei vecchi Stati membri (11), nei quali il tasso di errore è sceso allo 0,7 %, mentre negli altri cinque, come pure nei nuovi Stati membri, il tasso di errore è ancora pari all’1,8 %.

5.10.

Nei dieci Stati membri che hanno «disaccoppiato» la totalità o una parte dei premi per gli animali, il numero di animali ancora soggetti a controllo ha registrato una diminuzione compresa tra il 35 % ed il 67 % a seconda del regime di aiuto, ed il tasso di errore è sensibilmente diminuito. Nel caso del regime d’aiuto più importante, il premio per le vacche nutrici (cfr. tabella 5.3 e grafico 5.3 ), gli Stati membri hanno rilevato che lo 0,7 % degli animali dichiarati risultava mancante o non ammissibile (contro l’1,56 % nel 2004); nel caso del premio speciale per i bovini, tale percentuale era dell’1,23 % (2,53 % nel 2004), mentre per quel che riguarda i premi per ovini e caprini, è scesa al 3,6 % rispetto al 6,3 % del 2004.

5.9-5.10.

La Commissione tiene a sottolineare la tendenza positiva verso una diminuzione del tasso di errore delle domande e delle dichiarazioni di superfici o di capi di bestiame superiori al dovuto, tendenza da considerarsi un risultato decisamente positivo conseguito dalle recenti riforme della PAC.

Tabella 5.2 — Aiuto «superfici» per foraggi ed altre colture — Domande controllate in loco nel 2005 (anno di pagamento 2006)

Stati membri

Domande presentate

Domande verificate

Domande con anomalie

Controlli su base casuale

Controlli su base casuale con anomalie

Numero

Superficie (ha)

Superficie media (ha)

Numero

%

Superficie (ha)

%

Superficie media (ha)

Numero

%

Superficie (ha)

%

Numero

%

Superficie (ha)

%

Numero

%

Superficie (ha)

%

Belgio

43 430

1 057 350,81

24

2 930

6,7

119 400,66

11,3

41

609

20,8

541,54

0,5

687

23,4

14 490,60

12,1

107

15,6

75,39

0,5

Danimarca

69 474

2 733 746,86

39

4 150

6,0

173 452,08

6,3

42

1 273

30,7

1 217,04

0,7

889

21,4

30 148,98

17,4

291

32,7

230,86

0,8

Germania

386 237

16 825 485,63

44

21 968

5,7

1 223 309,75

7,3

56

10 088

45,9

7 021,09

0,6

4 949

22,5

232 854,01

19,0

2 386

48,2

1 980,38

0,9

Irlanda

129 187

4 830 161,00

37

7 695

6,0

349 026,00

7,2

45

1 863

24,2

2 227,00

0,6

1 422

18,5

54 115,09

15,5

400

28,1

514,48

1,0

Italia

662 539

8 412 971,00

13

38 760

5,9

949 459,22

11,3

24

4 087

10,5

9 176,00

1,0

9 631

24,8

116 336,77

12,3

1 074

11,2

1 761,90

1,5

Lussemburgo

2 006

122 846,14

61

130

6,5

8 056,70

6,6

62

123

94,6

138,15

1,7

27

20,8

1 838,72

22,8

25

92,6

30,23

1,6

Austria

132 244

2 348 035,15

18

8 131

6,1

187 720,67

8,0

23

1 681

20,7

1 303,90

0,7

2 558

31,5

67 513,45

36,0

450

17,6

332,11

0,5

Portogallo

138 883

2 445 810,32

18

7 864

5,7

558 980,18

22,9

71

2 699

34,3

6 972,42

1,2

5 257

66,8

335 304,79

60,0

849

16,1

4 355,35

1,3

Svezia

84 454

3 171 490,67

38

5 247

6,2

201 003,62

6,3

38

2 472

47,1

2 832,65

1,4

1 871

35,7

77 435,86

38,5

833

44,5

687,06

0,9

Regno Unito

198 078

15 300 055,19

77

10 357

5,2

1 675 942,00

11,0

162

5 675

54,8

9 258,00

0,6

2 157

20,8

181 028,19

10,8

1 366

63,3

1 474,95

0,8

Totale 2005 EU 10  (12)

1 846 532

57 247 952,77

31

107 232

5,8

5 446 350,87

9,5

51

30 570

28,5

40 687,79

0,7

29 448

27,5

1 111 066,46

20,4

7 781

26,4

11 442,71

1,0

Totale 2004 EU 10

1 576 525

50 678 823,20

32

102 780

6,5

4 389 417,33

8,7

43

49 863

48,5

102 017,33

2,3

20 114

19,6

806 796,95

18,4

8 320

41,4

9 209,88

1,1

Grecia

318 768

4 111 168,74

13

38 503

12,1

1 239 442,18

30,1

32

12 003

31,2

29 577,44

2,4

7 318

19,0

78 555,17

6,3

1 425

19,5

2 080,74

2,6

Spagna

451 929

16 441 131,63

36

42 912

9,5

1 873 231,00

11,4

44

17 002

39,6

44 205,00

2,4

8 788

20,5

339 989,80

18,1

3 189

36,3

4 297,20

1,3

Francia

391 787

25 481 183,83

65

22 425

5,7

1 791 403,51

7,0

80

10 467

46,7

12 305,08

0,7

5 152

23,0

376 748,88

21,0

518

10,1

603,88

0,2

Paesi Bassi

52 358

828 546,15

16

6 522

12,5

137 551,00

16,6

21

2 598

39,8

3 150,89

2,3

841

12,9

13 881,92

10,1

340

40,4

501,79

3,6

Finlandia

65 219

2 102 180,12

32

4 151

6,4

140 872,40

6,7

34

2 329

56,1

1 630,23

1,2

1 022

24,6

29 836,58

21,2

513

50,2

171,33

0,6

Malta

3 961

4 417,15

1

372

9,4

1 061,77

24,0

3

301

80,9

217,86

20,5

55

14,8

77,57

7,3

35

63,6

14,79

19,1

Slovenia

61 169

388 952,48

6

5 149

8,4

46 779,93

12,0

9

747

14,5

314,56

0,7

946

18,4

5 095,79

10,9

146

15,4

49,56

1,0

Totale 2005 EU 7  (12)

1 345 191

49 357 580,10

37

120 034

8,9

5 230 341,79

10,6

44

45 447

37,9

91 401,06

1,7

24 122

20,1

844 185,71

16,1

6 166

25,6

7 719,29

0,9

Total 2005 EU 17

3 191 723

106 605 532,87

33

227 266

7,1

10 676 692,66

10,0

47

76 017

33,4

132 088,85

1,2

53 570

23,6

1 955 252,17

18,3

13 947

26,0

19 162,00

1,0

Totale 2004 EU 15

2 829 381

98 852 502,22

35

221 028

7,8

9 382 645,37

9,5

42

93 480

42,3

187 358,00

2,0

33 644

15,2

1 386 255,27

14,8

11 268

33,5

19 893,13

1,4

Totale 2003 EU 15  (13)

2 840 153

98 843 983,00

35

230 170

8,1

11 309 077,00

11,4

49

97 729

42,5

199 740,00

1,8

58 241

25,3

1 928 924,38

17,1

20 766

35,7

29 445,65

1,5

Totale 2002 EU 15

2 894 917

97 955 796,00

34

248 572

8,6

11 656 029,00

11,9

47

94 717

38,1

198 079,00

1,7

58 313

23,5

2 361 830,00

20,3

26 408

45,3

41 312,03

1,7

Repubblica ceca

20 251

3 490 297,79

172

1 455

7,2

172 348,94

4,9

118

750

51,5

2 491,00

1,4

285

19,6

33 305,74

19,3

141

49,5

470,3

1,4

Estonia

19 136

846 403,60

44

1 353

7,1

176 583,74

20,9

131

927

68,5

5 685,48

3,2

227

16,8

5 824,79

3,3

152

67,0

337,3

5,8

Cipro

41 470

164 780,51

4

3 138

7,6

49 274,20

29,9

16

2 812

89,6

7 380,83

15,0

300

9,6

2 917,62

5,9

273

91,0

521,5

17,9

Lettonia

78 781

1 498 451,19

19

6 124

7,8

382 704,18

25,5

62

3 233

52,8

11 084,54

2,9

911

14,9

12 425,20

3,2

471

51,7

539,5

4,3

Lituania

225 402

2 568 705,71

11

12 337

5,5

278 460,87

10,8

23

4 622

37,5

7 927,10

2,8

3 044

24,7

35 505,47

12,8

1 236

40,6

1 426,3

4,0

Ungheria

205 293

5 048 877,59

25

14 536

7,1

304 023,96

6,0

21

3 983

27,4

6 159,56

2,0

3 537

24,3

102 525,46

33,7

1 346

38,1

2 157,2

2,1

Polonia

1 484 624

14 253 733,11

10

93 323

6,3

1 162 866,47

8,2

12

11 236

12,0

4 271,06

0,4

17 486

18,7

125 238,06

10,8

1 817

10,4

668,9

0,5

Slovacchia

13 531

1 825 195,37

135

1 575

11,6

484 524,83

26,5

308

790

50,2

9 796,42

2,0

334

21,2

45 787,05

9,4

67

20,1

343,0

0,7

Totale 2005 EU-8

2 088 488

29 696 444,87

14

133 841

6,4

3 010 787

10,1

22

28 353

21,2

54 796

1,8

26 124

19,5

363 529,39

12,1

5 503

21,1

6 464,00

1,8

Totale 2004 EU-10  (14)

2 077 233

29 371 245,00

14

124 668

6,0

3 834 258,00

13,1

31

40 351

32,4

67 945,00

1,8

25 945

20,8

385 051,43

10,0

9 064

34,9

9 764,10

2,5

Totale 2005 EU-25

5 280 211

136 301 978

26

361 107

6,8

13 687 480

10,0

38

104 370

28,9

186 885

1,4

79 694

22,1

2 318 782

16,9

19 450

24,4

25 626

1,1

Totale 2004 EU-25

4 906 614

128 223 747

26

345 696

7,0

13 216 903

10,3

38

133 831

38,7

255 302,00

1,9

59 589

17,2

1 771 306,70

13,4

20 332

34,1

29 657,23

1,7

NB 1: Il telerilevamento comporta l'uso della fotografia aerea o satellitare per il controllo delle domande nel quadro del SIGC.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N+1.

Fonti: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG AGRI.

Relazione annuale di attività 2006 — DG AGRI.

Image

Tabella 5.3 — Ispezioni SIGC riguardanti il premio per vacche nutrici — Risultati delle verifiche in loco svolte nel 2005 (anno di pagamento 2006)

Stati membri

Totale degli animali

Animali controllati oggetto di domande parzialmente respinte

Animali controllati respinti

Animali controllati

(selezione casuale)

Dichiarati

Controllati

%

Numero

% del totale dichiarato

Numero

% del totale dichiarato

Numero

% del totale controllato

% del totale dichiarato

Parzialmente respinti

% parzialmente respinti

Respinti

% respinti

Belgio

397 513

35 506

8,9

126

0,4

317

0,9

5 071

14,3

1,3

35

0,7

36

0,7

Grecia

210 982

92 332

43,8

557

0,6

688

0,7

4 080

4,4

1,9

27

0,7

29

0,7

Spagna

1 775 937

302 457

17,0

471

0,2

1 825

0,6

45 712

15,1

2,6

70

0,2

90

0,2

Francia

4 232 508

445 155

10,5

665

0,1

1 565

0,4

73 247

16,5

1,7

84

0,1

280

0,4

Paesi Bassi

72 344

12 047

16,7

17

0,1

358

3,0

2 310

19,2

3,2

3

0,1

43

1,9

Austria

550 638

56 238

10,2

336

0,6

517

0,9

8 462

15,0

1,5

32

0,4

35

0,4

Portogallo

422 430

86 825

20,6

442

0,5

1 201

1,4

11 003

12,7

2,6

83

0,8

83

0,8

Finlandia

46 311

7 072

36,0

36

0,5

97

1,4

1 454

20,6

3,1

6

0,4

6

0,4

Malta

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

Slovenia

88 781

13 009

14,7

662

5,1

692

5,3

2 337

18,0

2,6

121

5,2

121

5,2

EU-10

7 797 444

1 050 641

13,5

3 312

0,3

7 260

0,7

153 676

14,6

2,0

461

0,3

723

0,5

Fonti: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG AGRI.

Relazione annuale di attività — DG AGRI.

Image

La situazione in Grecia

5.11.

Per il quinto anno consecutivo, la dichiarazione del direttore generale contiene una riserva riguardante l’attuazione insufficiente del SIGC in Grecia. Per il 2006, la Corte ha confermato che persistono inadempienze nei seguenti controlli chiave: trattamento delle domande, procedure di ispezione, integrità della banca dati per gli animali e sistema di identificazione delle parcelle agricole. In una situazione di controllo insoddisfacente, ogni anno vengono pagati agli agricoltori circa 850 milioni di euro. Per il periodo 1996-2005, la Commissione ha imposto rettifiche per un importo complessivo di 479 milioni di euro, che equivalgono al 6 % circa delle spese dichiarate. Sono state operate rettifiche anche per le uve secche.

5.11.

Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2006 (domande relative al 2005), gli audit confermano il persistere di notevoli disfunzioni negli elementi chiave del SIGC in Grecia, quali la procedura per le domande, la qualità dei controlli in loco, la qualità delle banche dati per gli animali e in particolare il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione continuerà a svolgere un intenso programma di audit e ad imporre alla Grecia rettifiche finanziare, fino a quando si renderà necessario.

La Commissione controlla e verifica inoltre attentamente il piano d’azione nazionale messo a punto delle autorità greche, su esplicita richiesta della Commissione e in stretta collaborazione con la medesima, finalizzato a porre rimedio alle disfunzioni summenzionate. Il piano d’azione contempla scadenze rigorose per l’attuazione dei singoli interventi i cui primi effetti sono previsti per l’esercizio finanziario 2007 (domande relative al 2006).

5.12.

Il regime di aiuto per le uve secche richiede che i coltivatori producano una quantità minima di uve secche per ettaro (essi devono quindi ottenere una resa minima). L’aiuto (circa 115 milioni di euro annui) viene pagato quasi esclusivamente in Grecia.

5.13.

Gli audit DAS della Corte degli ultimi anni ed un audit specifico effettuato nel 2006 hanno accertato che, sin dal 1999, le autorità nazionali greche non hanno applicato correttamente le riduzioni inerenti alla resa minima (né per le uve sultanine né per le uve secche di Corinto), che interessano la maggior parte del settore delle uve secche. Solamente nel 2002/03, un’annata in cui in gran parte della Grecia si sono registrate condizioni meteorologiche particolarmente avverse, tali riduzioni sono state basate sulle valutazioni dei danni effettuate dalle compagnie assicurative, conformemente alla normativa. Per gli altri anni, la maggior parte delle riduzioni è stata decisa dalle autorità nazionali, per ragioni non connesse alle calamità naturali (15). Ciò ha dato luogo a pagamenti a favore di coltivatori che non avevano rispettato i requisiti sulle rese minime (in particolare per l’uva sultanina, che rappresenta il 50 % circa della produzione complessiva) e che non erano stati danneggiati da calamità naturali.

5.13.

Negli ultimi anni, la Commissione ha svolto diverse missioni relative al regime per le uve secche in Grecia ed è consapevole della situazione descritta. Nelle annate più recenti, le autorità greche hanno concesso all’intero paese deroghe generalizzate sotto forma di riduzioni uniformi di quantitativi di produzione obbligatori, appellandosi a situazioni di calamità a livello nazionale e, in misura minore, ad altri motivi.

Ritenendo la situazione non conforme alla normativa comunitaria, in seguito alle missioni in loco, la Commissione ha avviato procedure di valutazione della conformità.

5.14.

Per il periodo 1997-2002, la Commissione ha effettuato, a fronte delle carenze nei controlli chiave, rettifiche finanziarie su base forfettaria (40 milioni di euro). Per gli esercizi successivi non sono state ancora proposte rettifiche e la Commissione non ha ancora stabilito l’entità dei pagamenti non ammissibili che, nel caso dell’uva sultanina, potrebbe essere significativa.

5.14.

Le procedure di valutazione della conformità sono attualmente in corso relativamente ai rimanenti esercizi e, tenuto conto dell’integrazione nel regime di pagamento unico dal 2008, la Commissione intende proporre rettifiche finanziarie in due «pacchetti», un primo pacchetto per gli esercizi non ancora soggetti a correzione (dal 2003 al 2005) e, eventualmente, un secondo per il rimanente periodo, che terrà conto in particolare del fatto che, negli ultimi esercizi, le deroghe al requisito sulle rese minime non siano state concesse a quanto pare in conformità con il diritto comunitario.

Il regime di pagamento unico (RPU)

In che cosa consiste e come funziona?

5.15.

Nel quadro dell’RPU, gli agricoltori non vengono pagati in base a ciò che producono o al numero di capi di bestiame che detengono (16). Per ricevere l’aiuto integrale, devono essere invece rispettate le seguenti procedure:

a)

presentazione di una domanda relativa ai diritti per il primo anno [e, nello stesso anno, di una domanda di pagamento (domanda unica) accompagnata dalla dichiarazione degli ettari ammissibili];

b)

una volta stabiliti i diritti, presentazione di una domanda unica (ogni anno) in cui vengono dichiarati tutti gli ettari ed in particolare gli ettari ammissibili all’RPU;

c)

l’agricoltore deve tenere i propri terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) e soddisfare una serie di requisiti ambientali specifici (eco-condizionalità).

5.16.

Per beneficiare dell’RPU, gli agricoltori devono aver prima ottenuto dei diritti al «pagamento» (17). Le autorità nazionali optano per uno dei modelli previsti dalla normativa UE (cfr. tabella 5.4 ) e calcolano il numero ed il valore dei diritti al pagamento di ogni agricoltore. Nell’ambito del modello storico, ciascun agricoltore ottiene i diritti al pagamento in base all’importo medio degli aiuti ricevuti ed alla superficie coltivata durante il periodo di riferimento 2000-2002. Secondo il modello regionale, tutti i diritti di una regione hanno lo stesso valore forfettario e l’agricoltore riceve un diritto per ogni ettaro ammissibile dichiarato durante il primo anno di applicazione. Il modello ibrido combina l’elemento storico con un importo forfettario e, nel caso in cui sia «dinamico», la componente storica diminuisce ogni anno sino a quando il sistema diventa prevalentemente a tasso forfettario.

5.16.

La normativa sull’RPU riconosce agli Stati membri un notevole margine discrezionale nel definire il sistema secondo necessità proprie e intenti specifici. Questo vale tanto per la scelta di base del modello, dove il modello regionale è stato concepito in deroga al modello storico, quanto per la definizione di norme specifiche in materia di attuazione del modello scelto.

Tabella 5.4 — Modelli RPU adottati dagli Stati membri che sono stati controllati

Stato membro

Modello applicato

Beneficiari di pagamenti diretti dell'UE nel 2004 (18)

Domande per l'RPU presentate nel 2005 (19)

2005 in % rispetto al 2004 (arrotondato)

Numero

Superficie

(1 000 ha)

Numero (20)

Superficie

(1 000 ha) (21)

Numero

(%)

Superficie (%)

Danimarca

Ibrido dinamico

52 420

2 329,00

69 474

2 734,00

132,53

117,00

Germania

Ibrido dinamico

330 640

14 050,00

386 237

16 825,00

116,81

119,00

Lussemburgo

Ibrido statico

1 970

122,00

2 006

123,00

101,83

101,00

Svezia

Ibrido statico

59 440

2 763,00

84 454

3 171,00

142,08

115,00

Regno Unito

Regno Unito — Inghilterra

Ibrido dinamico

70 031

7 425,00

116 500

8 248,00

166,00

111,00

Regno Unito — Scozia

Storico

19 596

4 358,00

21 669

4 606,00

111,00

106,00

Regno Unito — Galles

Storico

16 821

1 301,00

18 364

1 439,00

109,00

111,00

Regno Unito — Irlanda del Nord

Ibrido statico

24 962

1 017,00

41 545

1 007,00

166,00

99,00

Totale

575 880

33 365,00

740 249

38 153,00

129,00

114,00

5.17.

Gli Stati membri costituiscono una riserva nazionale (22) che utilizzano per attribuire diritti ai nuovi agricoltori, agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, ed a quelli che coltivano superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione o sviluppo.

Gli obiettivi dell’audit

5.18.

La Corte ha controllato i sistemi per definire i diritti nei 10 Stati membri (23) che hanno introdotto l’RPU nel 2005 (pagamenti nel 2006, massimale di bilancio di 15 088 milioni di euro (24), 27 % della spesa agricola complessiva) (25).

L’audit aveva lo scopo di verificare:

a)

se le disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri siano in linea con la normativa dell’UE e se i diritti siano stati calcolati correttamente;

b)

se gli Stati membri abbiano instaurato procedure amministrative adeguate ed un controllo interno affidabile per accertare e gestire i diritti al pagamento in maniera corretta, completa ed accurata;

c)

se gli Stati membri abbiano attuato un sistema affidabile di gestione e controllo per il trattamento delle domande RPU (26).

Calcolo ed attribuzione dei diritti

5.19.

Il calcolo e l’attribuzione corretta dei diritti costituiscono un prerequisito per l’esattezza dei pagamenti RPU. Se non vengono individuati, i diritti stabiliti in maniera non corretta daranno luogo a pagamenti in eccesso o in difetto nel primo anno e negli anni successivi.

Mancato rispetto delle norme

Regola dei dieci mesi

5.20.

La normativa comunitaria impone che i terreni dichiarati per l’RPU siano a disposizione del richiedente per un periodo minimo di dieci mesi l’anno. Nonostante ciò, nel Regno Unito sono stati attribuiti diritti a titolo dell’RPU e versati gli aiuti a proprietari terrieri, non impegnati in attività agricole, che danno in affitto i loro terreni per la maggior parte dell’anno e che non soddisfano pertanto il suddetto requisito. Nell’Irlanda del Nord, ad esempio, sono stati attribuiti a tali proprietari oltre 176 000 diritti (per un valore di 13,8 milioni di euro) (27).

5.20.

Occorre tener conto del concetto generale di disaccoppiamento.

Secondo l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono beneficiare del regime di pagamento unico solo gli agricoltori definiti all’articolo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Secondo il modello regionale, adottato in deroga al modello storico a richiesta di diversi Stati membri, il pagamento può essere effettuato sulla base dell’intera superficie agricola dichiarata il primo anno in cui è stata fatta la domanda; questa estensione riguarda essenzialmente pascoli e ortofrutticoli. Il modello implica in effetti l’ammissibilità di nuovi beneficiari, che non avevano in precedenza accesso ad aiuti diretti, qualora questi dispongano della superficie agricola, mantengano la superficie in BCAA e vi esercitino un’attività agricola secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono compresi i proprietari terrieri che esercitano un’attività agricola.

I terreni dichiarati devono in effetti essere a disposizione del richiedente per un periodo minimo di 10 mesi. Se, nel caso descritto dalla Corte, il terreno è a disposizione del proprietario per meno di 10 mesi, non vi è ammissibilità. La Commissione intende prendere provvedimenti tramite procedure di valutazione della conformità.

5.21.

Le autorità del Regno Unito ritengono che, in funzione delle clausole dell’accordo di affitto, i proprietari terrieri possano beneficiare dell’RPU e/o degli aiuti allo sviluppo rurale per i terreni affittati e coltivati dal locatario. In base alla normativa UE, tuttavia, solamente l’agricoltore, e cioè la persona che dispone del terreno e che vi svolge un’attività agricola, ha diritto ai pagamenti a titolo dell’RPU ed agli aiuti allo sviluppo rurale.

5.21.

La Commissione condivide l’interpretazione del rilevante diritto comunitario data dalla Corte.

L’esercizio di un’attività agricola è uno dei requisiti di ammissibilità.

Spetta agli Stati membri determinare chi deve essere considerato un agricoltore in attività (detentore del diritto al pagamento). Non è escluso che colui che «esercita un’attività agricola» sia il proprietario terriero, qualora sia lui ad assumersi il rischio economico dell’attività stessa.

Consolidamento dei diritti

5.22.

La normativa comunitaria prevede la fissazione di importi di riferimento per gli agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l’abbandono delle terre e/o compensare gli svantaggi specifici cui devono far fronte gli agricoltori in queste zone. Quando un agricoltore ha perso delle superfici in tal modo e non è più in grado di attivare tutti i suoi diritti, questi possono essere consolidati, e cioè scambiati con un numero minore di diritti ma di valore più elevato.

5.23.

Alcuni Stati membri/paesi (Austria, Irlanda, Galles e Scozia) non hanno rispettato la normativa UE. Essi hanno esteso tale disposizione a tutti i casi (28) in cui un agricoltore abbia avuto, nel 2005, un numero di ettari inferiore ai diritti. È stato concesso il consolidamento al fine di concentrare l’importo di riferimento dell’agricoltore su un numero di diritti uguale al numero degli ettari detenuti, permettendo in tal modo all’agricoltore di attivare tutti i suoi diritti. Il Galles e la Scozia hanno applicato questa modalità di consolidamento irregolare solo nel primo anno dell’RPS, mentre l’Austria e l’Irlanda continuano ad applicarla. Nel 2005, sono stati consolidati in questo modo più di 200 000 ettari, determinando un impatto stimato in 60 milioni di euro l’anno (29).

5.23.

La pratica descritta dalla Corte è stata già individuata dalla Commissione ed è oggetto di procedure di valutazione della conformità.

5.24.

Nell’Irlanda del Nord e in Inghilterra, ove viene applicato un modello ibrido, si è prodotto un effetto di consolidamento nel momento in cui, contrariamente alle disposizioni comunitarie (30), si è permesso agli agricoltori di limitare l’attribuzione dei diritti a una parte della superficie ammissibile dichiarata nella domanda 2005. Ciò ha consentito agli agricoltori di distribuire i rispettivi importi di riferimento storici su un numero minore di ettari (godendo quindi di meno diritti, ma di valore più elevato) ed ai proprietari terrieri di richiedere diritti a proprio nome per le superfici affittate ad agricoltori.

5.24.

La questione sarà soggetta a procedure di valutazione della conformità.

Nuovi beneficiari

5.25.

La normativa dell’UE (31) dà accesso all’RPU agli agricoltori, in quanto persone fisiche o giuridiche, le cui aziende si trovino nel territorio della Comunità e che svolgano un’attività agricola (la produzione, l’allevamento o la coltura di prodotti agricoli) o che mantengano le superfici in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

5.26.

Anche se i richiedenti possono aver diritto all’RPS semplicemente mantenendo le superfici in BCAA, le condizioni di ammissibilità non sono state applicate in maniera uniforme in tutta la Comunità. Il Lussemburgo, ad esempio, ha limitato l’attribuzione dei diritti ai richiedenti che gestiscono di fatto un’azienda agricola disponendo di tutti i macchinari ed attrezzi agricoli necessari per una gestione indipendente. Tutti gli altri Stati membri che applicano il modello regionale o ibrido hanno accettato domande provenienti da proprietari che si sono impegnati a mantenere, o a far mantenere, i terreni in BCAA, anche se non possedevano macchine o attrezzi agricoli.

5.26.

In applicazione del principio di sussidiarietà, l’attuazione concreta delle BCAA compete agli Stati membri. Non esistono pertanto regole uniformi nell’Unione. Il Lussemburgo ha optato per una normativa più vincolante che non è però obbligatoria per gli altri Stati membri. La Commissione non è contraria ad una tale soluzione.

5.27.

La tabella 5.4 mostra che il numero di beneficiari dell’aiuto diretto è cresciuto notevolmente. Specialmente nel modello regionale, che ha reso ammissibili tutti i pascoli ed i terreni destinati a produzioni ortofrutticole, l’RPU ha determinato un aumento sostanziale del numero di beneficiari e di ettari per i quali è corrisposto l’aiuto diretto. Tra i beneficiari, la Corte ha anche rilevato la presenza di compagnie ferroviarie (Inghilterra), di club di equitazione e/o allevamenti di cavalli (Germania e Svezia), di circoli del golf o dedicati ad altre attività ricreative e di consigli municipali (Danimarca e Inghilterra).

5.27.

Il beneficiario deve rispettare i criteri di attribuzione dei diritti. Per attivare quindi detti diritti, deve disporre di terreni agricoli ammissibili ed esercitarvi un’attività agricola. Se una persona fisica o giuridica rispetta tutte le condizioni di ammissibilità relativamente ai terreni di cui dispone e che ha dichiarato, essa è ammissibile. I campi da golf non sono ammissibili in quanto tali. Come non lo è chiaramente un’area utilizzata per giocare a golf o destinata ad altre attività ricreative, dal momento che sono ammissibili solo i terreni destinati ad attività agricole. La Commissione sta seguendo i casi individuati dalla Corte.

Effetti secondari dell’RPU

5.28.

I diritti attribuiti ai proprietari terrieri che non esercitano un’attività agricola si basano, nel quadro del modello ibrido, solamente sull’elemento regionale forfettario dell’RPU. Nella versione dinamica del modello, il valore di tali diritti è inizialmente basso ma raggiunge un valore molto più elevato al termine della fase dinamica; alla fine, tutti i diritti avranno lo stesso valore. Ciò avrà un impatto considerevole sulla ridistribuzione dell’aiuto diretto dell’UE, che passerà dagli agricoltori che realmente esercitano l’attività agricola ai proprietari terrieri, che vedranno il valore dei loro diritti moltiplicato per quattro in Danimarca e in Germania e per dieci in Inghilterra. In quest’ultimo paese, l’elemento forfettario dei diritti valeva 28,20 euro per ettaro nel 2005, mentre tutti i diritti avranno un valore nominale di circa 280 euro per ettaro nel 2012 (32).

5.28.

Si veda ugualmente la risposta della Commissione al paragrafo 5.20 relativamente al concetto di modello regionale e alla sua importanza ai fini conservativi.

Si premette che la scelta del modello spetta agli Stati membri. Il modello qui descritto implica anche un effetto ridistributivo dal momento che, nell’ottica di un pagamento forfettario per l’intera superficie agricola ammissibile: 1) la copertura si estende a quelle superfici che non ricevevano aiuti in precedenza; 2) vi si aggiunge parte dei diritti storici individuali (che variano a seconda dei beneficiari e per ettaro) che viene equamente ripartita sulla superficie (estesa).

Una persona fisica o giuridica che rispetti i requisiti di ammissibilità ha diritto a beneficiare del pagamento unico.

Effetto ridistributivo

5.29.

Gli Stati membri possono applicare la cosiddetta «clausola dei guadagni eccezionali» (33), in base alla quale un agricoltore che abbia venduto o dato in affitto per un periodo di sei o più anni tutta o una parte della sua azienda dopo il periodo di riferimento subisce una riduzione, sino al 90 %, dei diritti di cui può beneficiare in base all’aiuto ricevuto durante tale periodo (34). Tali detrazioni vengono riversate nella riserva nazionale. Solamente il Belgio, la Danimarca, l’Italia, il Lussemburgo e la Svezia hanno scelto di applicare tale clausola (35). Negli altri Stati membri, gli agricoltori sono autorizzati a conservare tutti i loro diritti eccezionali. La clausola dei guadagni eccezionali non solo ha accresciuto l’aliquota contributiva a carico di tutti gli agricoltori destinata ad alimentare la riserva nazionale, ma ha anche determinato disparità di trattamento tra gli agricoltori nell’UE.

5.29.

Gli Stati membri hanno in effetti la possibilità di riversare i diritti nella riserva nazionale, a determinate condizioni. Quattro Stati membri hanno optato per questa possibilità, gli altri no.

Nell’optare per questa possibilità, occorre rispettare alcune condizioni [cfr. articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004]. La clausola dei guadagni eccezionali è facoltativa per gli Stati membri. Le situazioni di guadagni eccezionali sono state spesso notevolmente ridotte dai contratti privati, essendo impossibile per un venditore attivare un diritto in assenza di terra.

5.30.

La Corte ha riscontrato che le attribuzioni effettuate nel quadro dei nuovi regimi per gli agricoltori e gli investimenti hanno creato ingenti profitti anomali che rientrano, o meno, nel campo di applicazione della clausola dei guadagni eccezionali.

5.31.

La normativa comunitaria (36) autorizza gli Stati membri ad utilizzare la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori (37) che hanno iniziato l’attività agricola dopo il periodo di riferimento. In Scozia, diversi nuovi agricoltori hanno ricevuto diritti anche laddove il richiedente non rispondeva ai criteri del regime per i nuovi agricoltori (38). In un caso, un agricoltore A ha rilevato un’azienda nel maggio 2004 per la quale il precedente agricoltore B aveva beneficiato di 602 diritti per un valore di 287 000 euro nel 2005. L’agricoltore A ha presentato domanda, con esito positivo, nel quadro del regime per i nuovi agricoltori della riserva nazionale ed ha ricevuto diritti per un importo di 111 000 euro, che gli sono stati totalmente versati nel 2005. L’agricoltore B ha dichiarato 410 (39) dei suoi 602 diritti con 410 ettari di terreni a pascolo magro presi in affitto a più di 300 chilometri di distanza, nelle Scottish Highlands (40), sui quali deteneva 85 ovini. Per tale nuova attività agricola, egli ha ricevuto 182 000 euro nel 2005. Gli agricoltori A e B erano entrambi persone giuridiche che avevano gestito congiuntamente l’azienda in questione sino al marzo 2004.

5.31.

Come descritto, all’agricoltore A non si applicava la definizione di nuovo agricoltore ed occorre pertanto verificare i diritti attribuiti dalla riserva nazionale.

La pratica descritta viene seguita nell’ambito di procedure di valutazione della conformità.

5.32.

Il semplice trasferimento di un’azienda tra i membri di una stessa famiglia durante o dopo il periodo di riferimento è stato sufficiente per accrescere il numero ed il valore dei diritti assegnati all’azienda. In Irlanda, un agricoltore che ha cessato l’attività nel 2002 ha dato in affitto la sua azienda al figlio. Il padre aveva ricevuto diritti per un valore di 38 000 euro in base ai premi erogati nel 2000 e nel 2001. Al figlio, riconosciuto quale nuovo agricoltore, sono stati attribuiti diritti per un valore di 87 000 euro in base ai premi versati nel 2002. Nel 2005, il padre ha trasferito, a titolo gratuito, i propri terreni e diritti al figlio che si è quindi trovato ad essere titolare di diritti per un valore di 125 000 euro. Qualora non avesse avuto luogo il trasferimento, all’azienda sarebbero stati attribuiti diritti per un importo di 67 800 euro.

5.32.

Il verificarsi di un trasferimento durante il periodo di riferimento genera una doppia attribuzione di diritti a titolo dello stesso appezzamento di terreno. Questa situazione è dovuta al fatto che durante il periodo di riferimento (2000-2002), incompleto tanto per il padre che per il figlio, entrambi hanno potuto chiedere diritti per la stessa superficie.

La pratica descritta è oggetto di verifica tramite procedure di valutazione della conformità.

Incremento dei diritti dovuto agli investimenti

5.33.

I diritti prelevati dalla riserva nazionale possono essere attribuiti agli agricoltori che hanno fatto investimenti nella capacità di produzione o che hanno acquistato terreni. In Scozia, l’importo attribuito a tale titolo era sproporzionato rispetto agli investimenti realizzati. Un agricoltore, ad esempio, ha investito in 1 802 ettari di terra situati in una zona fortemente svantaggiata, ma l’importo concesso a titolo dell’investimento è stato calcolato in base al valore regionale medio, molto più elevato, per gli altri terreni. Egli ha così ricevuto diritti per un importo di 417 966 euro. Nell’Irlanda del Nord, ad un agricoltore sono stati attribuiti diritti per un valore di 109 000 euro. Dopo il periodo di riferimento, egli ha trasferito oltre 600 capi di bestiame nell’azienda di un membro della famiglia, che ha beneficiato, per gli stessi animali, a titolo del regime per gli investimenti, di diritti per un importo di 140 000 euro.

5.33.

Gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nell’applicare la clausola di investimento per l’attribuzione dei diritti. I diritti al pagamento vanno tuttavia attribuiti in base a criteri oggettivi, garantendo la parità di trattamento tra gli agricoltori.

La pratica descritta è oggetto di verifica tramite procedure di valutazione della conformità.

5.34.

A metà 2003, le caratteristiche della riforma, compresa l’esistenza di un regime che prevede aiuti agli investitori, erano divenute di dominio pubblico. Nel Regno Unito, un aumento del reddito del 10 % era considerato una prova sufficiente d’investimento. Paradossalmente, aumentando il numero di capi di bestiame macellati nel corso del 2002 (ossia riducendo il patrimonio zootecnico), gli agricoltori hanno potuto soddisfare tale criterio d’investimento. Ciò ha provocato una corsa generalizzata ai premi per i bovini. Nell’Irlanda del Nord, ad esempio, nel 2004, il numero di capi dichiarati nel quadro dei regimi del premio speciale per i bovini e del premio alla macellazione ha superato di oltre il 20 % la media del periodo 2000-2002. Di conseguenza, più dell’82 % (10,5 milioni di euro) dell’importo totale prelevato dalla riserva nazionale è stato assegnato agli investitori. Lo stesso fenomeno è stato registrato in Scozia e in Inghilterra [con percentuali, rispettivamente, dell’85 % (34,4 milioni di euro) e del 78 % (94 milioni di euro)]. Tale corsa ai premi e la mancata applicazione della clausola sui guadagni eccezionali spiegano perché il tasso di contributo alla riserva nazionale abbia superato il 3 %.

5.34.

Gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nell’applicare la clausola di investimento. L’interpretazione di «investimento» descritta non è tuttavia contemplata dalla pertinente normativa comunitaria.

La normativa comunitaria fa in effetti riferimento ad aumenti della capacità di produzione e all’acquisto di terreni; in alcuni casi (come quello descritto), l’aumento di reddito non è necessariamente indice di un aumento della capacità di produzione.

Si veda ugualmente la risposta della Commissione al paragrafo 5.29 sulla non applicazione della clausola dei guadagni eccezionali.

Il caso è oggetto di verifica tramite procedure di valutazione della conformità

Attivazione dei diritti e pagamenti

Il livello qualitativo generale dei sistemi di gestione e controllo è ragionevole

5.35.

Nel 2005, i sistemi di gestione e controllo applicati dagli Stati membri per trattare le domande degli agricoltori hanno subito tre modifiche fondamentali, con l’introduzione di un sistema d’informazione geografica (SIG) obbligatorio, di un nuovo sistema per l’identificazione e la registrazione dei diritti al pagamento, e di controlli di «condizionalità», anch'essi obbligatori. L’audit della Corte ha riguardato i primi due elementi. Si rinvia all’ allegato 5.2 per le osservazioni più dettagliate e la valutazione complessiva.

5.36.

In Scozia, il sistema per l’identificazione e la registrazione dei diritti al pagamento è incompleto in quanto non registra correttamente i trasferimenti dei diritti e non permette di monitorare gli obblighi minimi in materia di attivazione (41). In diversi Stati membri, il calcolo dei pagamenti è risultato errato nei casi in cui la superficie stabilita dopo il controllo non era sufficiente per attivare tutti i diritti dichiarati dall’agricoltore.

5.36.

La Commissione intende verificare le presunte carenze tramite procedure di valutazione della conformità.

Forti ritardi nello stabilire i diritti e nell’effettuare i pagamenti

5.37.

In tutti gli Stati membri visitati (ad eccezione del Portogallo e del Belgio) i diritti definitivi sono stati attribuiti, integralmente o in parte, dopo il termine legale del 31 dicembre 2005 (per un valore di oltre 8,3 miliardi di euro). Alcuni Stati membri non sono stati pertanto in grado di pagare tutti gli agricoltori entro il termine ultimo del 30 giugno 2006. Tale problema si è posto in particolare in Inghilterra.

5.37.

In termini generali, la definizione tardiva non ha generato ritardi nei pagamenti RPU agli agricoltori. Nei casi di mancato rispetto, si applicano le norme di cui al regolamento (CE) n. 883/2006, in particolare all’articolo 9. Al Regno Unito verranno applicate riduzioni a titolo di pagamenti tardivi nel 2006.

Pagamenti in eccesso

5.38.

L’audit della Corte a livello del beneficiario finale ha rivelato 13 casi (24 %) su un totale di 54 pagamenti selezionati su base casuale e sottoposti a verifica, in cui, per il calcolo del numero di diritti, erano state prese in considerazione superfici errate e/o non ammissibili. Le differenze della superficie variano tra lo 0,35 % ed il 6,92 % ma l’incidenza finanziaria complessiva è limitata. Nel caso del modello dinamico, va tuttavia osservato che anche errori molto piccoli possono incidere in modo significativo sui pagamenti futuri (cfr. paragrafo 5.28).

5.38.

La stessa Corte riconosce che l’impianto e l’applicazione del regime di pagamento unico riducono i rischi di pagamenti irregolari (cfr. il paragrafo 5.66).

Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

5.39.

La principale differenza tra l’RPUS e l’RPU è che, nel caso del primo regime, non vengono stabiliti «diritti». Per ogni ettaro di terreno ammissibile viene versato un importo uniforme. A tempo debito, gli otto Stati membri che applicano l’RPUS (42) dovranno adottare l’RPU.

5.40.

Per il 2006, il controllo dell’RPUS è stato completato visitando gli altri tre nuovi Stati membri che applicano il regime (Estonia, Cipro e Lettonia) (43) e visitando per la seconda volta tre Stati membri (Lituania, Ungheria e Polonia). Sono stati complessivamente controllati, presso il beneficiario finale, 24 pagamenti.

5.41.

In Estonia, i quattro beneficiari controllati avevano beneficiato di pagamenti corrispondenti a superfici più estese di quelle che sono state misurate in loco (il 4,6 % in media) e le autorità estoni non sono state in grado di giustificare la cifra utilizzata per il coefficiente di riduzione da esse applicato (3,51 %) (44). A Cipro, permangono le carenze del sistema catastale (che risale al 1926 e che non rispecchia le variazioni dei confini naturali dei terreni successive a tale data) cui sono imputabili le due differenze di superficie, relativamente elevate, che sono state constatate (7,26 % e 18,7 %). In Ungheria, il coefficiente di riduzione è stato calcolato in maniera errata, causando sistematicamente pagamenti in eccesso dell’1,62 %.

5.41.

Per quanto riguarda l’Estonia, un audit relativo al SIGC eseguito dalla Commissione nel 2005 non ha evidenziato carenze di rilievo.

Le risultanze della Corte sono in linea con il tasso di errore constatato dalla Commissione per l’Estonia.

Per quanto riguarda Cipro, la Commissione condivide le preoccupazioni della Corte. Le carenze sono oggetto di verifica tramite la procedura di valutazione della conformità. Oltre all’audit del 2005, per Cipro è prevista un’ulteriore verifica relativa al SIGC nel secondo semestre del 2007. Inoltre, per quanto riguarda la natura delle carenze, la Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di adottare provvedimenti immediati onde porvi rimedio.

Quanto all’Ungheria, la Commissione intende esaminare le risultanze della Corte alla luce della replica delle autorità nazionali e avviare eventualmente procedure di valutazione della conformità.

Sviluppo rurale

Spese finanziate dalla sezione «garanzia»

5.42.

Nel 2006, la spesa per lo sviluppo rurale della sezione Garanzia del FEAOG è ammontata a 5 623 milioni di euro (45). Tale spesa riguarda un’ampia serie di misure, come i regimi agroambientali, gli importi compensativi per le attività agricole in zone meno favorite, gli investimenti nelle aziende agricole e le infrastrutture nelle zone rurali.

5.43.

L’audit della Corte ha riguardato le procedure amministrative e di controllo e la verifica di 25 pagamenti, a livello del beneficiario finale, in otto Stati membri.

5.44.

Per i regimi agroambientali, l’audit della Corte ha constatato che l’incidenza di errori riscontrati è, sia per la natura degli stessi che per gli importi in causa, elevata. I pagamenti effettuati nel quadro di tali regimi sono subordinati al rispetto di determinate condizioni (spesso complesse), come l’uso delle buone pratiche agricole. Per sette degli otto casi esaminati, l’audit della Corte ha constatato che gli agricoltori non hanno rispettato gli impegni assunti o che alcune condizioni non sono state efficacemente controllate dalle autorità.

5.44.

La Commissione ritiene che l’elevata incidenza di errori nei regimi agroambientali constatata dalla Corte non sia rappresentativa del totale della spesa per lo sviluppo rurale.

Quanto ai provvedimenti agroambientali, la Commissione è del parere che il loro controllo sia alquanto complesso; tuttavia, vengono ampiamente riconosciuti il valore aggiunto e l’obbiettivo di dette misure, consistente nell’integrare le tematiche ambientali nel settore agricolo.

Per quanto riguarda sette degli otto casi riportati dalla Corte, il mancato rispetto degli impegni agroambientali si è rivelato in molti casi parziale o di impatto limitato.

La Commissione ha definito un programma generale di audit relativo ai sistemi nazionali di gestione e di controllo delle misure agroambientali.

5.45.

In due casi, la Corte non ha potuto esprimere un giudizio non essendo il pagamento ai beneficiari corroborato da elementi probatori sufficienti. In un caso, non è stato possibile verificare la realtà dell’investimento, mentre nell’altro non si è potuto stabilire un nesso tra la spesa dichiarata (abbuono di interessi su prestiti) ed il vantaggio finanziario per gli agricoltori.

5.45.

La Commissione intende verificare questi casi tramite procedure di valutazione della conformità.

Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR)

5.46.

Il sostegno allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri (EU-10) per il periodo 2004-2006 è fornito nell’ambito dello «strumento temporaneo per lo sviluppo rurale», per il quale è stato versato nel 2006 un importo di 2 116 milioni di euro. La Corte ha effettuato degli audit dei sistemi in due Stati membri, Lettonia e Ungheria. In Lettonia non sono stati riscontrati problemi.

5.47.

In Ungheria, per quel che riguarda la misura più importante sul piano finanziario, ovvero quella agroambientale (72,6 milioni di euro), l’audit ha riscontrato carenze nei sistemi di controllo e gestione. Ad esempio: nel 2005, i controlli in loco non sono stati effettuati nell’intero arco dell’anno, ma solo dopo il raccolto principale (di conseguenza, molte condizioni non sono state verificate affatto); le parcelle non hanno potuto essere sempre identificate singolarmente e in maniera affidabile; la condizione relativa alla densità massima di allevamento non è stata verificata nell’ambito dei controlli incrociati SIGC (con le banche dati per gli animali).

5.47.

Gli audit della Commissione in Ungheria hanno evidenziato carenze simili. Durante la procedura di valutazione della conformità è stato analizzato l’impatto delle carenze individuate e sono state applicate rettifiche finanziarie nei casi di rischio per il Fondo.

Controllo ex post dei pagamenti agli operatori commerciali ed ai trasformatori

5.48.

Gli Stati membri sono tenuti a svolgere un programma annuale di controlli posteriori al pagamento sui documenti commerciali per le restituzioni alle esportazioni, le sovvenzioni relative alla lavorazione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alcune spese per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri devono accertare che le operazioni siano state realmente e correttamente eseguite; essi devono inoltre prendere i provvedimenti necessari per recuperare le somme perdute a seguito d’irregolarità o negligenze. Tali controlli vengono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89.

5.49.

La Commissione svolge una funzione di supervisione e coordinamento garantendo che le analisi di rischio ed i programmi di controllo degli Stati membri siano appropriati. Tale compito comprende l’esame delle relazioni pertinenti e degli altri documenti forniti dagli Stati membri e può comportare visite negli Stati membri per controllare l’applicazione dei regolamenti.

5.50.

Nel 2006, la Commissione ha effettuato missioni specifiche in otto Stati membri. Ciascuno dei 35 audit di conformità (46) ha previsto, quale parte del lavoro svolto, l’esame di almeno un controllo successivo al pagamento. Per talune misure, la Commissione ha anche introdotto, alla fine di dicembre 2006, nuovi metodi armonizzati per esaminare alcuni aspetti della normativa nel contesto degli audit di conformità (47). Per garantire un approccio ed una copertura uniformi, tali metodi dovrebbero essere estesi a tutte le misure interessate. Nel 2006, l’unità incaricata degli audit di conformità per lo sviluppo rurale non ha effettuato alcun controllo su determinati aspetti della normativa, nonostante il 16 % delle irregolarità potenziali segnalate dagli Stati membri si verifichi proprio in questo campo. Negli altri settori, sono stati effettuati audit orizzontali e di conformità.

5.50.

Nel 2006, l’unità che si occupa dello sviluppo rurale ha effettuato essenzialmente audit relativi a misure non contemplate dalla normativa, quali quelle agroambientali. L’unità orizzontale responsabile ha tuttavia esaminato 21 controlli in materia di sviluppo rurale, pari al 19 % di tutti i controlli rivisti dall’unità. Lo sviluppo rurale rappresenta l’8 % delle spese effettuate nel quadro del regolamento.

5.51.

Nonostante il regolamento (CE) n. 40/2006 abbia introdotto l’obbligo di presentare relazioni sulle spese effettivamente controllate, non tutti gli Stati membri sono stati in grado di fornire tali informazioni nel 2006. Gli aspetti riguardanti i controlli sugli acquirenti di latte secondari, l’ammasso pubblico, i progetti pluriennali di sviluppo rurale e la nozione di controllo finito vengono ancora interpretati ed applicati in maniera differente da parte degli Stati membri.

5.51.

La Commissione è al corrente delle differenti procedure di controllo tra gli Stati membri, differenze che non rappresentano tuttavia una violazione agli obblighi loro imposti dalla normativa.

5.52.

Nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, la Corte criticava la Commissione per non essere in grado di valutare l’efficacia dei controlli in termini di rilevazione e recupero dei pagamenti irregolari. Alla fine di novembre 2006, la Commissione ha chiesto agli Stati membri informazioni sui recuperi, ma con scarsi risultati, avendo sinora risposto solo sei Stati membri. La Commissione, pertanto non sa ancora quante delle irregolarità potenziali inizialmente comunicate nel quadro del regolamento (CEE) n. 4045/89 abbiano dato luogo a recuperi o, in caso contrario, quali siano le ragioni del mancato recupero.

5.52.

L’efficacia del regolamento (CEE) n. 4045/89 dipende dal numero e dal valore delle irregolarità potenziali riscontrate durante i controlli a posteriori ed è in base a questi misurato. La Commissione ha fornito alla Corte dati precisi a tale riguardo.

La Commissione prevede di sapere entro la fine dell’anno, per tutti gli Stati membri interessati, quanti pagamenti irregolari hanno dato luogo a recuperi.

Il seguito dato alle irregolarità riscontrate viene sistematicamente verificato in occasione delle missioni della Commissione negli Stati membri. Per i casi rientranti nel campione dei controlli del 2006, i provvedimenti adottati e le giustificazioni addotte sono stati ritenuti in genere accettabili.

Inoltre le nuove linee direttrici della Commissione prevedono, a partire dall’esercizio finanziario 2007, l’obbligo per gli organismi di certificazione di verificare che gli organismi pagatori abbiano dato un seguito adeguato a tutte le irregolarità potenziali riscontrate in corso d’applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89.

5.53.

Al momento della presentazione da parte degli Stati membri delle relazioni annuali al 1o gennaio 2007, permanevano ritardi nel completamento dei controlli successivi al pagamento per il 2004-2005 e per gli esercizi precedenti in Germania (Bassa Sassonia), Italia (Ministero delle politiche agricole) e Spagna (Andalusia).

5.53.

I ritardi del ministero delle Politiche agricole e del Niedersachsen hanno un’importanza finanziaria limitata. Essi vanno inoltre man mano riducendosi. La Commissione ne segue da vicino gli sviluppi.

La missione della Commissione in Spagna dall’11 al 15 giugno 2007 ha appurato il completo recupero del ritardo del periodo 2004-2005 e anteriore in Andalusia.

Restituzioni all’esportazione

5.54.

Le restituzioni all’esportazione corrisposte agli esportatori di prodotti agricoli comunitari compensano la differenza tra i prezzi interni dell’UE e quelli dei mercati mondiali e consentono lo smaltimento su tali mercati delle eccedenze di produzione dell’UE. Nel 2006, le restituzioni sono ammontate a 2 493 milioni di euro. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli fisici sul 5 % delle esportazioni per accertarsi che corrispondano alla descrizione fornita e abbiano diritto alla restituzione all’esportazione richiesta. Essi devono anche effettuare controlli presso il punto di uscita dall’UE quando questo differisca da quello in cui sono state presentate le merci per il controllo fisico (controlli sostitutivi) (48). La Commissione effettua un monitoraggio qualitativo e quantitativo di tali controlli.

5.54.

Il monitoraggio dei controlli da parte della Commissione comprende audit in loco, nonché la raccolta e la revisione sistematica delle statistiche annuali fornite dagli Stati membri, che mostrano bassi livelli di irregolarità.

5.55.

Ai fini della liquidazione dei conti, oltre che del controllo e delle previsioni, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati relativi alle spese e informazioni sul FEAOG-Garanzia (49). Un’analisi svolta dalla Corte su tali dati per il 2004-2005 mostra che le informazioni trasmesse riguardanti i controlli fisici e sostitutivi non sono affidabili. Si è inoltre constatato che la Grecia non ha trasmesso alcun dato in materia. Quanto ai Paesi Bassi, è risultato che la definizione di «controlli fisici» applicata da un organismo pagatore comprendeva i controlli documentali, il che ha comportato una significativa sovradichiarazione del numero di controlli registrati.

5.55.

Il regolamento (CE) n. 2390/1999 riguarda dati contabili intesi principalmente a fornire dettagli su singole operazioni sottostanti la spesa degli Stati membri ma anche a registrare altre informazioni relative ad un’operazione, note al momento della registrazione nei conti. La Commissione è consapevole che, per questo motivo, le informazioni risultano a volte incomplete. Utili al fine dell’analisi e dell’audit, i dati non vengono tuttavia utilizzati per monitorare il livello dei controlli fisici.

A tal fine, sono molto più significative le statistiche dettagliate che la Commissione riceve ogni anno, che vengono sottoposte a controlli sistematici in sede e durante gli audit in loco e che sono considerate uno strumento di verifica molto affidabile.

Il problema delle cellule mancanti nei dati relativi ai pagamenti è già stato sollevato con la Grecia con lettera del 19 ottobre 2005 e la Grecia ha inserito dette informazioni nei dati del 2005/2006.

Quanto ai Paesi Bassi, la Commissione è in attesa della risposta dello Stato membro.

Liquidazione dei conti da parte della Commissione

5.56.

La gestione della spesa agricola è attuata, per lo più, in regime di gestione concorrente dalla Commissione e dagli Stati membri. Gli aiuti sono pagati dagli Stati membri, che vengono poi rimborsati dalla Commissione. Tali rimborsi sono considerati come anticipi sino a quando la Commissione non «liquida» i conti. L’attuale sistema di liquidazione in due tempi utilizzato a tal fine comprende una decisione finanziaria annuale e decisioni di conformità pluriennali da parte della Commissione.

Liquidazione finanziaria

5.57.

Nelle decisioni finanziarie relative all’esercizio 2006 (50), la Commissione ha liquidato i conti di 91 dei 98 organismi pagatori (cfr. tabella 5.1 ). Le decisioni si basano su certificazioni di revisori esterni (organismi di certificazione), che si limitano all’esaustività, all’esattezza ed alla veridicità dei conti degli organismi pagatori. I controlli sulla legittimità e sulla regolarità dei pagamenti sottostanti («questioni di conformità») non sono esplicitamente menzionati nella normativa e la Commissione non richiede agli organismi di certificazione di effettuarli. Non ci si può pertanto basare sulle loro certificazioni per ottenere tale garanzia.

5.57.

Ai sensi della pertinente normativa, il certificato dell’organismo di certificazione indica se vi sono ragionevoli garanzie che i conti trasmessi alla Commissione siano completi, esatti e veritieri. Il certificato si basa, tra le altre cose, su un esame delle procedure inerenti la struttura amministrativa dell’organismo pagatore per quel che concerne la capacità della medesima di garantire il controllo del rispetto della normativa comunitaria prima che siano effettuati i pagamenti. Il certificato costituisce parte del sistema globale di gestione e controllo della spesa PAC e contribuisce, in quanto tale, a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. A partire dall’esercizio fiscale 2007, gli organismi di certificazione devono inoltre fornire un parere sull’efficacia dei sistemi di controllo interni, ovvero se il sistema adottato dall’organismo pagatore fornisce ragionevoli garanzie riguardo la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

5.58.

Nel 2006, gli organismi di certificazione hanno dovuto controllare per la prima volta il regime di pagamento unico. La Commissione non ha specificato, per tale compito, né l’estensione né il livello di approfondimento. Gli organismi di certificazione italiani, ad esempio, hanno escluso dai loro lavori la verifica dei diritti, dichiarandolo nei loro certificati. La Commissione ha accettato il fatto senza formulare commenti.

5.58.

Gli organismi di certificazione sono tenuti a sincerarsi che le procedure degli organismi pagatori per la verifica dei diritti siano efficaci. Essi non sono invece tenuti a verificare direttamente l’accuratezza dei diritti di ogni beneficiario, ovvero ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti per ogni beneficiario del campione. Nel 2006, tutti gli organismi di certificazione hanno rispettato questa regola provvedendo all’audit delle procedure degli organismi pagatori per la verifica dei diritti nel quadro dell’RPS.

L’estensione e il livello di approfondimento dei lavori relativi al regime di pagamento unico sono stati precisati nell’ambito delle nuove linee direttrici della Commissione sul modello di relazione applicabili dall’esercizio finanziario 2007.

5.59.

La Commissione fa affidamento soprattutto sull’esame documentale dei certificati e delle relazioni degli organismi di certificazione. La Corte ha riscontrato che i tempi assai brevi ed il numero delle lingue interessate limitano l’estensione ed il livello di approfondimento dell’esame da parte della Commissione (51). Per 7 dei 30 certificati e relazioni esaminati dalla Corte (52), le informazioni disponibili non hanno permesso a quest’ultima di trarre conclusioni sulla presenza o meno di errori rilevanti nei conti degli organismi pagatori.

5.59.

Il lavoro di audit della Commissione è inteso ad ottenere ragionevoli garanzie che (in base alle informazioni presentate) i conti degli organismi pagatori siano completi, esatti e veritieri, ovvero che siano esenti da errori sostanziali. Ove non sia possibile giungere a conclusioni positive, si ricorre allo stralcio. Dispositivo distinto e separato rispetto all’esercizio di conformità, lo stralcio è inteso ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non conformi alla normativa comunitaria.

La Commissione è riuscita a sincerarsi che non vi fossero errori sostanziali nella spesa totale dei conti liquidati, tra cui i 7 conti cui fa riferimento la Corte.

5.60.

La Corte ha esaminato in loco il lavoro di sette organismi di certificazione (53). Le principali carenze riscontrate riguardano l’estensione ed il livello di approfondimento dei diversi controlli effettuati, i lavori degli organismi delegati compresi i controlli in loco e la verifica della completezza dei conti dei debitori. È necessario ovviare a tali carenze affinché si possa ottenere un livello di garanzia più elevato dal lavoro degli organismi di certificazione. Nel 2006, i servizi della Commissione hanno visitato gli organismi di certificazione di altri quattro organismi pagatori (54). La conclusione generale si è limitata ad affermare che la metodologia di audit degli organismi di certificazione sembra fornire una garanzia sufficiente per la dichiarazione di liquidazione.

5.60.

Quanto all’estensione e al livello di approfondimento dell’operato degli organismi di certificazione, la normativa applicabile prevede che detti organismi esaminino la struttura amministrativa degli organismi pagatori solo per quel che concerne la capacità della medesima di garantire il controllo del rispetto della normativa comunitaria prima che siano effettuati i pagamenti. Sufficiente ai fini della liquidazione finanziaria, questa pratica non va vista come una carenza.

Le missioni di audit effettuate dalla Commissione nel 2006 confermano (grazie alla valutazione della metodologia usata e alle verifiche effettuate) la fondamentale affidabilità delle relazioni e dei certificati degli organismi di certificazione, malgrado i possibili miglioramenti in alcuni settori. Le questioni trattate sono affrontate con la dovuta importanza dalle nuove linee direttrici della Commissione sul modello di relazione: gli organismi di certificazione dovranno occuparsi più approfonditamente di queste questioni ed esporre in modo più chiaro le proprie risultanze.

5.61.

La Commissione ha introdotto una nuova procedura di recupero (55) che comprende delle tabelle per la presentazione dei conti dei debitori; tuttavia, le linee guida definitive per la compilazione di tali tabelle sono state fornite solo nel novembre 2006. Il lavoro della Corte sull’affidabilità dei conti dei debitori mette in discussione la completezza di dette tabelle, in quanto ha evidenziato le seguenti carenze: limiti dei giudizi formulati nei certificati e delle principali constatazioni contenute nelle relazioni, carattere limitato del lavoro svolto da alcuni organismi di certificazione e informazioni non sufficienti fornite in alcune relazioni. Inoltre, la riconciliazione di dette tabelle effettuata dalla Commissione ha condotto ad alcune modifiche in tabelle di cui era già stata certificata l’esattezza.

5.61.

Le tabelle (56) cui fa riferimento la Corte sono intese a fornire alla Commissione le informazioni necessarie all’attuazione del nuovo dispositivo di liquidazione per i casi di irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Esiste un chiaro nesso tra dette tabelle e il registro dei debitori degli organismi pagatori e le nuove linee direttrici della Commissione sul modello di relazione per gli organismi di certificazione applicabili dal 2007 prevedono che detti organismi raffrontino il registro dei debitori con le tabelle e rendano conto delle eventuali discrepanze riscontrate.

Le tabelle fanno parte dei conti annuali degli organismi pagatori e vengono, in quanto tali, certificate dagli organismi di certificazione. La Commissione ha inoltre profuso un notevole sforzo per ottenere ragionevoli garanzie che i debiti dichiarati siano categorizzati e indicati in modo corretto. Sono stati valutati i saldi al 15 ottobre 2006 e i saldi di chiusura della vecchia tabella 105 sono stati raffrontati con i saldi di apertura delle nuove tabelle dell’allegato III a partire da metà ottobre 2005. Nei casi di raffronto non positivo e di importi significativi, non si è potuto pertanto ottenere ragionevoli garanzie, come per l’AGEA in Italia, e i conti sono stati disgiunti.

Nel 2007, la Commissione intende effettuare un monitoraggio dettagliato inteso a garantire che i debiti siano riportati correttamente nelle tabelle dell’allegato III.

5.62.

La decisione d’imputare gli importi delle irregolarità non ancora recuperate in parti eguali alla Comunità ed agli Stati membri («regola del 50/50») (57) figura per la prima volta nelle decisioni di liquidazione finanziaria per l’esercizio 2006, con l’imputazione di due importi di circa 130 milioni di euro ciascuno a carico, rispettivamente, della Comunità e degli Stati membri (58). Un importo aggiuntivo di 147 milioni di euro è stato imputato al 100 % alla Comunità per irregolarità ritenute inesigibili dagli Stati membri (59). La nuova procedura prevede che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, possano essere imputati alla Comunità importi ingenti. Ciò implica che la Commissione deve effettuare un controllo molto preciso per assicurarsi che i debiti siano imputati alla Comunità in maniera corretta.

5.62.

Le risultanze cui la Corte fa riferimento sono dovute al nuovo dispositivo di liquidazione per i casi di irregolarità introdotto dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la nuova regola del 50/50 è stata applicata nel 2007 a tutti i casi in sospeso che non avevano ancora occasionato pieni recuperi entro il 16 ottobre 2006. Alcuni di questi casi risalgono agli anni '80, il che spiega il livello relativamente elevato dell’importo liquidato. Per gli esercizi successivi, riguardanti unicamente i casi che, in quell’esercizio, raggiungono la maturità di 4 o 8 anni, si prevedono importi da liquidare notevolmente inferiori.

Gli importi imputati a ciascuna parte sono certificati dagli organismi di certificazione, il che ne implica un’attenta revisione da parte dei medesimi. La Commissione ha inoltre monitorato la corretta applicazione del nuovo dispositivo di liquidazione da parte degli Stati membri nell’ambito degli audit degli organismi pagatori.

Verifica di conformità

5.63.

L’obiettivo delle decisioni di conformità è di escludere dal finanziamento comunitario determinate spese qualora la Commissione constati che non sono state eseguite conformemente alle norme comunitarie. Le decisioni di conformità vengono anche utilizzate dal direttore generale della DG Agricoltura e sviluppo rurale a sostegno della propria dichiarazione di affidabilità sulla legittimità e sulla regolarità delle spese FEAOG. L’analisi del sistema ha evidenziato le seguenti deficienze:

5.63.

 

a)

le decisioni di conformità non riguardavano pagamenti ai beneficiari finali effettuati nell’anno in cui sono state adottate; esse riguardavano, di norma, più esercizi di spesa ed erano prese con diversi anni di ritardo. Alla fine del 2006, per tutti gli anni successivi al 1998, la liquidazione non era stata ancora completata;

a)

Negli ultimi mesi del 2006, solo 12 audit effettuati nel 2002 e prima del 2002, che avrebbero permesso rettifiche finanziarie per il periodo antecedente al 2001, non sono stati conclusi. Il lavoro di verifica della conformità relativo alle spese effettuate prima del 2000 e nel 2000 risulta pertanto in gran parte completato.

La natura pluriennale delle procedure di conformità cui fa riferimento la Corte non influisce sulle garanzie che se ne possono trarre per l’esercizio finanziario 2006. Sebbene le conseguenze finanziarie vengano stabilite solo alla fine delle procedure, sono già noti i risultati preliminari degli audit effettuati nel 2006. Inoltre, dal momento che gli audit della Commissione riguardano i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, se ne ottengono informazioni non soltanto sulle spese verificate, ma indirettamente anche sulle spese future alle quali si applicano tali sistemi.

b)

la relazione annuale di attività per il 2006 della DG Agricoltura e sviluppo rurale fa riferimento, nel capitolo sull’affidabilità, alle attività condizionate registrate nei propri conti per l’esercizio 2006, per un importo di 1 472 milioni di euro (60), in previsione dell’incidenza di future rettifiche finanziarie. Tale trattamento contabile migliora le informazioni a disposizione degli utenti dei conti, ma non può fornire alla Corte o alla Commissione la garanzia sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti;

b)

Come indicato nella relazione annuale d’attività della DG AGRI del 2006, dai risultati degli audit condotti nel 2006 si può dedurre che la situazione complessiva dei sistemi nazionali di controllo in termini di carenze è comparabile a quella degli esercizi precedenti; è pertanto del tutto giustificato che l’importo delle rettifiche finanziarie necessario a coprire il rischio per la spesa nel 2006 venga stimato sulla base del tasso netto medio di rettifica storica per il periodo 1996-2001.

Le attività potenziali sono state registrate nei conti della Commissione nell’intento di rivelare, in base ai risultati degli audit da essa eseguiti, i crediti (potenziali) e non di fornire garanzie riguardo la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

c)

il costo delle rettifiche finanziarie è posto a carico degli Stati membri, ovvero, di solito, dell’insieme dei contribuenti, e non dei beneficiari degli aiuti indebitamente versati;

c)

Quando dalle procedure di valutazione della conformità sono o possono essere individuati pagamenti indebiti, gli Stati membri sono tenuti ad intraprendere azioni di recupero presso i beneficiari finali. Tuttavia, anche quando tali azioni non sono possibili, ad esempio perché la rettifica si basa su carenze del sistema nazionale di controllo e non può essere ricondotta ad un pagamento indebito individuale, le rettifiche finanziarie costituiscono un valido strumento per migliorare i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e quindi per impedire o individuare e recuperare pagamenti corrisposti irregolarmente ai beneficiari finali.

d)

nessun elemento ha permesso di comprovare che il numero degli audit effettuati dalla Commissione abbia coperto in maniera sufficiente i rischi individuati nell’analisi di rischio della Commissione. La verifica a livello del beneficiario non è determinata dalle istruzioni impartite all’auditor ma dal tempo a sua disposizione. Gli audit effettuati non comprendono una verifica sistematica dell’esistenza delle informazioni nelle dichiarazioni a livello del beneficiario finale e dell’esattezza delle stesse;

d)

Nel 2006, è stato effettuato un totale di 354 audit, tra cui 184 con controlli in loco e 170 senza. La Commissione ritiene che essi coprano adeguatamente i rischi individuati dall’analisi dei rischi effettuata.

Al fine di valutare la qualità dei sistemi nazionali di gestione e di controllo, la Commissione effettua verifiche di conformità che possono eventualmente comprendere controlli di casi singoli a livello dei beneficiari finali, tra cui controlli in loco. Questo criterio è in linea con le norme internazionali in materia di audit e con il manuale dell’audit della Commissione.

e)

il metodo utilizzato per calcolare le spese da escludere è, nella maggior parte dei casi, un «tasso forfettario» che permette di recuperare solo una percentuale dell’aiuto complessivamente pagato. Dato che tale metodo si basa sulla gravità delle carenze dei sistemi di controllo e non sul valore delle irregolarità riscontrate, non è possibile stabilire alcun valido collegamento tra gli importi recuperati mediante decisioni di conformità e l’effettivo ammontare dei pagamenti irregolari.

e)

La verifica di conformità è intesa ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non conformi alla normativa comunitaria. La Commissione considera l’obiettivo raggiunto anche quando le rettifiche finanziarie sono applicate su base forfettaria perché non è possibile quantificare l’importo dei pagamenti irregolari corrisposti ai beneficiari. Si ricorre alle rettifiche forfettarie quando non è possibile calcolare esattamente o estrapolare l’importo reale dei pagamenti irregolari corrisposti ai beneficiari. Questo principio è stato regolarmente confermato dalla Corte di giustizia. La Commissione considera pertanto del tutto appropriato il metodo delle rettifiche forfettarie.

5.64.

La Corte ha effettuato un audit di tre rettifiche finanziarie comprese nelle tre decisioni di conformità adottate nel 2006 e riguardanti il periodo 1999-2005, che rappresentano il 25 % dell’importo delle rettifiche operate (61). L’audit ha dato adito alle seguenti osservazioni:

5.64.

 

a)

in considerazione delle limitate risorse disponibili, gli audit di conformità della Commissione vengono selezionati in base ad un’analisi del rischio. A causa del limite temporale di due anni, vi è quindi il rischio che le spese non vengano verificate in tempo per permettere di effettuare le rettifiche (62). La Corte ha constatato che dei pagamenti irregolari, per un importo massimo stimato a 100 milioni di euro, non hanno potuto formare oggetto di rettifiche essendo stati scoperti dopo il termine fissato;

a)

Gli audit di conformità da effettuare sono determinati in base ad un’analisi centrale dei rischi. Ai fini del processo di conformità, la selezione si vuole in linea con le norme internazionali in materia di audit. Oltre il 10 % del personale della DG AGRI è dedito a questa attività.

Se dagli audit di conformità emergono carenze tali da costituire un rischio finanziario per il FEAOG, le eventuali rettifiche finanziarie sono limitate alle spese effettuate 24 mesi prima della trasmissione della lettera ai sensi dell’articolo 11, con la quale la Commissione comunica i risultati allo Stato membro. La cosiddetta regola dei 24 mesi è stata introdotta dal Consiglio per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri. La sua applicazione implica che, sebbene influenzate dalle carenze, alcune spese non sono soggette alle rettifiche finanziarie.

Nei casi verificati dalla Corte, la Commissione ha reagito in tempo alle informazioni ricevute.

b)

per le rettifiche esaminate, trattandosi di casi complessi, la Commissione aveva bisogno di un periodo compreso tra i quattro e i sette anni tra l’audit iniziale e la decisione di liquidazione; ciò ha ritardato la «finalizzazione» delle procedure di liquidazione per gli esercizi finanziari in questione.

b)

Il tempo necessario al completamento delle procedure di conformità è funzione di diversi fattori, tra cui la complessità del caso, che può richiedere lavoro extra o anche ulteriori missioni, il rispetto delle scadenze da parte degli Stati membri e il seguito dato alle raccomandazioni dell’organo di conciliazione. Il pieno rispetto del diritto alla difesa degli Stati membri è inoltre un principio fondamentale della procedura di verifica della conformità.

L’affermazione della Corte («[…] ciò ha ritardato la “finalizzazione” delle procedure di liquidazione per gli esercizi finanziari in questione …») non tiene conto della differenza tra liquidazione finanziaria per un dato esercizio e verifica di conformità. La verifica di conformità non si riferisce ad un esercizio finanziario.

Conclusioni e raccomandazioni

5.65.

La spesa per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nell’ambito del Fondo di garanzia presenta errori che, seppure in diminuzione, restano significativi. Il SIGC, se correttamente applicato, costituisce un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di errore o spese irregolari. In Grecia tale condizione non si verifica.

5.65.

La Commissione constata che il livello totale di errore per la spesa globale a titolo del FEAOG-Garanzia stabilito dalla Corte è diminuito notevolmente ed è prossimo alla soglia di rilevanza. Per quanto riguarda la componente della spesa del FEAOG-Garanzia non imputabile allo sviluppo rurale, pari ad oltre l’85 % della spesa totale, essa risulta al di sotto della soglia di rilevanza. Gli errori nel settore dello sviluppo rurale riguardano soprattutto le misure agroambientali.

Il SIGC si conferma un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari.

La Commissione si sta occupando della situazione in Grecia tramite gli audit e le procedure di liquidazione dei conti in corso, volti a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e tramite il monitoraggio e la supervisione del piano d’azione nazionale.

5.66.

La concezione e l’attuazione dell’RPU limitano il rischio di pagamenti irregolari agli agricoltori. Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno applicato correttamente certi elementi chiave del regime: l’Austria, l’Irlanda e il Regno Unito hanno esteso il consolidamento dei diritti al di là di quanto disposto dalla normativa (cfr. paragrafi 5.22, 5.23 e 5.24).

5.66.

La Commissione è a conoscenza di queste pratiche e condivide la visione della Corte. Nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità si terrà conto di qualsiasi rischio per il Fondo.

5.67.

Il Regno Unito non ha rispettato la legislazione comunitaria, attribuendo diritti al pagamento e versando aiuti a titolo dell’RPU e dello sviluppo rurale ai proprietari terrieri per terre date in affitto e coltivate dagli agricoltori affittuari (cfr. paragrafi 5.20 e 5.21).

5.67.

Spetta agli Stati membri individuare chi considerare agricoltori in attività (detentori del diritto al pagamento). Non è escluso che colui che «esercita un’attività agricola» sia il proprietario terriero, qualora sia lui ad assumersi il rischio economico dell’attività stessa.

5.68.

Sebbene non siano stati complessivamente superati i tetti nazionali, un quarto dei pagamenti controllati a livello del beneficiario finale ha rivelato l’esistenza di pagamenti in eccesso; la loro incidenza finanziaria complessiva risulta tuttavia limitata (cfr. paragrafo 5.38).

5.69.

Nel Regno Unito, in Germania, in Svezia e in Danimarca, la Corte ha notato la presenza, tra i nuovi beneficiari, di società ferroviarie, di club di equitazione e/o allevamenti di cavalli, di circoli del golf o dedicati ad altre attività ricreative e di consigli municipali (cfr. paragrafi 5.25, 5.26 e 5.27). L’attribuzione di diritti a proprietari terrieri che non hanno mai esercitato un’attività agricola e che si limitano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) ha determinato sostanziali effetti ridistributivi per gli aiuti dell’UE, a scapito degli agricoltori ed a favore dei proprietari, in particolare nel caso del modello dinamico ibrido (cfr. paragrafo 5.28). Le autorità del Regno Unito hanno definito dei criteri inadeguati per l’attribuzione di diritti a titolo d’investimento prelevati dalla riserva nazionale (cfr. paragrafi 5.33 e 5.34).

5.69.

I modelli regionali rendono, in effetti, gli aiuti accessibili a coloro che non ne hanno beneficiato in passato. Gli Stati membri interessati hanno scelto in modo chiaro e cosciente di ridistribuire gli aiuti in nuove circostanze di disaccoppiamento. I nuovi beneficiari sono coloro che hanno esercitato un’attività agricola durante il periodo di riferimento interessato (ovvero durante il primo anno di applicazione). Se sono proprietari o meno della terra è irrilevante ai fini dell’attribuzione dei diritti ai premi.

5.70.

La normativa relativa all’RPU accorda agli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità di attribuzione dei diritti al pagamento prelevati dalla riserva nazionale e di eliminare o meno la «clausola dei guadagni eccezionali» (cfr. paragrafi da 5.29 a 5.34). Le stesse questioni sono state trattate in maniera assai diversa a seconda degli Stati membri e persino all’interno degli stessi; di conseguenza, non vi può essere parità di trattamento dei beneficiari nell’ambito di tale regime.

5.70.

Gli Stati membri hanno in effetti la possibilità di riversare i diritti nella riserva nazionale, a determinate condizioni. Questa opzione è soggetta ad una serie di condizioni.

Analogamente, gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione dell’RPU.

5.71.

La Commissione dovrebbe tenere conto di tali conseguenze al momento di effettuare il cosiddetto «controllo dello stato di salute» (63) previsto per il marzo 2008.

5.71.

Il «controllo dello stato di salute» esamina il funzionamento dei regimi di aiuti introdotti con la riforma della PAC del 2003.

5.72.

Nel settore dello sviluppo rurale, le misure agroambientali tendono a registrare un’elevata incidenza di errori, in quanto gli agricoltori non soddisfano le condizioni di ammissibilità (spesso complesse). La Commissione dovrebbe verificare attentamente se le attuali condizioni di ammissibilità siano pertinenti per tali misure.

5.72.

La Commissione ritiene che l’elevata incidenza di errori nei regimi agroambientali constatata dalla Corte non sia rappresentativa del totale della spesa per lo sviluppo rurale.

Quanto ai provvedimenti agroambientali, la Commissione è del parere che il loro controllo sia alquanto complesso; tuttavia, vengono ampiamente riconosciuti il valore aggiunto e l’obbiettivo di dette misure, consistente nell’integrare le tematiche ambientali nel settore agricolo.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, in forza della normativa recentemente adottata (64), gli Stati membri sono tenuti ad assicurare ex ante che tutte le misure di sviluppo rurale, i relativi impegni e le condizioni di ammissibilità che intendono attuare siano debitamente verificabili e controllabili.

5.73.

La natura dei controlli successivi al pagamento (65) e il persistere di alcune carenze nella loro applicazione limitano le garanzie che si possono trarre in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti effettuati negli anni precedenti.

5.73.

La Commissione ritiene che il sistema dei controlli successivi ai pagamenti funzioni adeguatamente. Gli stessi audit della Commissione confermano che essi forniscono garanzie.

Sebbene possa non esservi un nesso diretto tra le spese effettuate nel 2006 e quelle controllate tramite i controlli successivi ai pagamenti, questi ultimi contribuiscono complessivamente a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti del 2006, dato il corretto funzionamento del sistema in quanto tale. Trattandosi in effetti di un ulteriore livello di controllo rispetto ai controlli precedenti i pagamenti, essi vanno inquadrati nel sistema generale di gestione e di controllo della spesa agricola (cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 5.77).

5.74.

Prima di poter considerare che il sistema dei controlli fisici e sostitutivi sulle merci soggette a restituzioni all’esportazione funzioni in modo soddisfacente, è necessario apportare miglioramenti per porre rimedio alle carenze rilevate dalla Corte e dall’unità della Commissione incaricata della liquidazione dei conti.

5.74.

I controlli fisici e sostitutivi a norma del regolamento (CEE) n. 386/90 rientrano in un sistema generale che prevede controlli amministrativi ex ante per le richieste di pagamenti di restituzioni, controlli a posteriori a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 e gli audit della Commissione. La Commissione ritiene che il sistema funzioni in modo soddisfacente. Proporzionalmente alla spesa, le irregolarità comunicate dagli Stati membri per i controlli fisici e di altra natura sulle restituzioni all’esportazione sono andate diminuendo negli ultimi anni e raggiungono attualmente un livello esiguo. Tuttavia, in risposta alle principali preoccupazioni della Corte individuate nella relazione speciale n. 4/2007, si sta valutando di modificare la normativa.

5.75.

Le decisioni di liquidazione finanziaria della Commissione riguardano l’affidabilità dei conti. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione non riguardano la legittimità e la regolarità. Di norma essi non controllano in loco le richieste di aiuti comunitari. Per migliorare le garanzie che si possono ottenere da questo elemento della liquidazione, i servizi della Commissione dovrebbero effettuare frequenti visite di audit presso un numero sufficiente di organismi di certificazione ed accertarsi che il controllo documentale dei certificati e delle relazioni di tali organismi possa effettuarsi in condizioni tali da garantire un’estensione e un livello di approfondimento adeguati.

5.75.

La Commissione si reca presso gli organismi di certificazione (e gli organismi pagatori) in base ad un’analisi dei rischi che tiene conto dell’ampiezza delle questioni cui sono confrontati detti organi, pratica che continuerà nell’esercizio finanziario 2007.

L’estensione e il livello di approfondimento dell’esame dei certificati degli organi di certificazione da parte della Commissione sono ritenuti adeguati. Il lavoro di audit della Commissione è inteso ad ottenere ragionevoli garanzie che (in base alle informazioni presentate) i conti degli organismi pagatori siano completi, esatti e veritieri. Ove non sia possibile giungere a conclusioni positive, si ricorre allo stralcio.

5.76.

I sistemi di verifica (come pure i controlli successivi al pagamento) hanno lo scopo di escludere le spese non conformi alla normativa comunitaria; tuttavia, allo stato attuale, essi non riescono a raggiungere tale obiettivo a livello dei pagamenti ai beneficiari finali (66). Il livello dei pagamenti irregolari finanziati dalla PAC non è ancora conosciuto o stimato dalla Commissione in misura tale da poter essere ritenuta adeguata dalla Corte (67).

5.76.

La procedura di valutazione della conformità è intesa ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non eseguite nel rispetto della normativa comunitaria, evitando così di imputare spese indebite al bilancio delle Comunità. Non si tratta, invece, di un dispositivo di recupero di versamenti irregolari corrisposti ai beneficiari, che, secondo il principio della gestione concorrente, è esclusiva responsabilità degli Stati membri.

I risultati dei controlli a livello dei beneficiari finali relativi ad una cospicua porzione della spesa della PAC, comunicati dagli Stati membri alla Commissione e pubblicati nella relazione annuale d’attività della DG AGRI, sono un’indicazione ragionevole dell’entità dei pagamenti irregolari. Affinché dette informazioni offrano ancora maggiori garanzie, dal 2007 la Commissione ha dato seguito alle raccomandazioni della Corte, secondo le quali gli organismi di certificazione devono intensificare i loro lavori per verificare e convalidare le statistiche risultanti dalle ispezioni ed i controlli successivi ai pagamenti.

5.77.

La Commissione dovrebbe far sì che i sistemi di supervisione e controllo forniscano garanzie sulla legittimità e la regolarità delle operazioni a livello del beneficiario finale e dovrebbe cercare di garantire che i pagamenti irregolari vengano recuperati. A tal fine, la Corte ha proposto diverse opzioni. Gli effetti della scelta della Commissione di chiedere agli organismi di certificazione d’impegnarsi maggiormente a verificare e convalidare le statistiche SIGC e i controlli successivi al pagamento, potranno essere valutati solo in un secondo momento. Tuttavia, quando utilizza i lavori effettuati da terzi come fonte della propria garanzia, la Commissione dovrebbe fare il necessario per accertarne l’affidabilità.

5.77.

Un sistema globale di gestione e di controllo della spesa agricola consente di prevenire o di recuperare pagamenti irregolari corrisposti ai beneficiari finali. Esso si basa su quattro livelli complementari:

1)

una struttura amministrativa obbligatoria a livello degli Stati membri, imperniata sull’istituzione di organismi pagatori e su un’autorità ad alto livello competente a concedere e a ritirare l’accreditamento di tali organismi. La decisione di concedere l’accreditamento è presa in base ad un esame approfondito, effettuato da un organismo esterno di audit;

2)

sistemi minuziosi di controlli e di sanzioni dissuasive che gli organismi pagatori devono applicare, con caratteristiche fondamentali comuni e regole speciali adeguate al carattere specifico di ciascun regime di aiuto;

3)

controlli a posteriori effettuati da organismi di audit indipendenti e da servizi speciali [i controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4045/89];

4)

liquidazione dei conti effettuata dalla Commissione (la liquidazione finanziaria annuale e la decisione pluriennale di conformità).

Sono pertanto questi quattro livelli nel loro insieme a fornire alla Commissione ragionevoli garanzie sull’efficace gestione del rischio di errori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti in agricoltura.

5.78.

Le decisioni di conformità della Commissione non sono state ancora completate per nessun anno successivo al 1998. Poiché le decisioni per le spese del 2006 verranno prese in futuro, tali spese sono provvisorie e la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti i conti della Comunità potrà essere fornita solo quando sia stata instaurata e applicata una procedura di liquidazione completa.

5.78.

Negli ultimi mesi del 2006, solo 12 audit effettuati nel 2002 e prima del 2002, che avrebbero permesso rettifiche finanziarie per il periodo antecedente al 2001, non sono stati conclusi. Il lavoro di verifica della conformità relativo alle spese effettuate prima del 2000 e nel 2000 risulta pertanto in gran parte completato.

La Commissione non considera provvisoria la spesa del 2006 e non ritiene che la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti possa essere fornita solo previa introduzione e applicazione di una procedura di liquidazione completa. Una tale considerazione della procedura di valutazione della conformità non tiene conto del fatto che, per quanto importante, questa procedura è parte dell’intero sistema di gestione e di controllo della spesa agricola.

È l’intero sistema, descritto in dettaglio nella risposta della Commissione al paragrafo 5.77, a fornire alla Commissione ragionevoli garanzie sull’efficace gestione del rischio di errori riguardo la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti in agricoltura.

Quanto all’esercizio finanziario 2006 in particolare, sono già noti i risultati preliminari degli audit effettuati nel 2006. In linea generale, se ne può dedurre che la situazione complessiva dei sistemi nazionali di controllo in termini di carenze è comparabile a quella degli esercizi precedenti.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI PRECEDENTI

Recupero dei pagamenti irregolari

5.79.

Nella sua relazione speciale n. 3/2004 sul recupero dei pagamenti irregolari, la Corte ha rilevato una serie di gravi lacune nel sistema di registrazione, recupero e cancellazione degli stessi.

5.80.

Il Consiglio e la Commissione hanno reagito in maniera positiva molte di queste lacune, adottando le seguenti misure:

5.80.

 

a)

creazione di una task force comune «recuperi» per riassorbire/liquidare i casi d’irregolarità arretrati per importi superiori a 0,5 milioni di euro (68). I lavori sono sfociati in una decisione della Commissione (69) che ha imputato 317 milioni di euro (70) agli Stati membri e 176 milioni al bilancio comunitario;

b)

introduzione di nuove disposizioni in materia di comunicazione e trattamento delle irregolarità (71) e adozione di misure per chiarire le responsabilità della DG Agricoltura e sviluppo rurale e dell’OLAF riguardo al monitoraggio finanziario delle irregolarità (benché non sia stato ancora firmato un memorandum d’intesa tra le parti);

b)

A partire dal 1o gennaio 2007, tutti e 27 gli Stati membri hanno attuato con successo il nuovo regolamento in materia di irregolarità (72), e il 23 maggio 2007 si è riunito un gruppo di lavoro del Cocolaf (73) per presentare agli Stati membri dettagliate linee direttrici pratiche.

Il dispositivo che chiarisce le responsabilità di tutti i servizi coinvolti è stato sottoposto ad una consultazione interservizi a giugno-luglio 2007 e la sua applicazione è prevista a breve.

c)

applicazione a circa 2 600 casi comunicati prima del 1999, aventi importi individuali inferiori alla soglia di 500 000 euro, per complessivi 168,7 milioni di euro (74), della «regola del 50/50» (75) applicabile dal 16 ottobre 2006.

5.81.

Restano tuttavia da risolvere alcune questioni importanti:

5.81.

 

a)

la Commissione non è ancora riuscita a trovare una soluzione definitiva al caso «Giordania/Irak» che riguarda prove di arrivo falsificate relative ad esportazioni di carni e pollame con presunti pagamenti irregolari per 35 milioni di euro, dal momento che le azioni legali, tra cui una procedura in via pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea, risultavano ancora in sospeso a giugno 2007;

b)

l’applicazione della nuova procedura di liquidazione «50/50» a 2 600 casi sottoposti alla task force e d’importo poco elevato presuppone che la Commissione effettui un monitoraggio per accertarsi che gli importi imputati alla Comunità nel quadro di tale procedura siano esatti;

b)

Per quanto riguarda l’imputazione degli importi, la Commissione constata che essa è al vaglio degli organismi di certificazione, che stanno pertanto esaminando accuratamente l’importo di 147 milioni di euro.

La Commissione sta inoltre seguendo i casi cui sono stati imputati importi nell’ambito degli audit degli organismi pagatori.

c)

la discussione della seconda relazione della Commissione concernente l’attuazione del regolamento n. 1469/95 del Consiglio (la cosiddetta «lista nera») non è ancora giunta ad una conclusione operativa non avendo il Parlamento europeo espresso un parere su tale questione.

c)

Il 6 giugno si è tenuto l’ultimo dibattito del comitato speciale per l’agricoltura (76) e ne sono state adottate le conclusioni (77).

La relazione della Commissione (78) è stata trasmessa al Parlamento europeo (Cocobu (79)) il 24 ottobre 2005, ma non è stata ancora oggetto di dibattito parlamentare.

Olio d’oliva

5.82.

Nella sua precedente relazione annuale (80), la Corte ha espresso la propria preoccupazione riguardo all’affidabilità del sistema d’informazione geografica oleicolo. Per la campagna 2004/05, la Corte ha espletato un audit specifico del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva nei principali Stati membri produttori (Italia, Spagna e Grecia).

5.83.

Nell’ambito dell’audit, sono stati esaminati 50 fascicoli di pagamento, di cui 33 in loco. Otto agricoltori (24 %) avevano dichiarato un numero di olivi superiore di almeno il 5 % a quello conteggiato in loco. Due di tali dichiarazioni sono state all’origine di pagamenti notevolmente superiori al dovuto.

5.84.

L’audit ha confermato che permangono le carenze precedentemente segnalate e che, in tutti e tre gli Stati membri, il SIG è incompleto e non affidabile. Dal momento che i dati del SIG vengono usati per il calcolo dei diritti nel quadro dell’RPU (81), la Corte presterà particolare attenzione a questo aspetto nell’audit relativo alle spese 2007.

5.83-5.84.

Gli aiuti sono stati corrisposti in base ai quantitativi di olio d’oliva prodotti. Il numero di alberi era uno degli elementi del sistema di controllo del regime (controllo dei frantoi, controllo della produzione, ecc.).

La normativa prevede una sanzione sull’importo degli aiuti laddove le discrepanze tra gli alberi dichiarati e gli alberi contati è superiore al 5 %. Nei casi di mancata applicazione o di applicazione impropria di dette sanzioni da parte degli Stati membri, o nei casi di mancato aggiornamento del SIG oleicolo, è stata avviata la procedura di liquidazione dei conti oppure sono già state applicate rettifiche finanziarie.

Dall’esercizio fiscale 2000, la Commissione ha già applicato rettifiche finanziarie per circa 180 milioni di euro e stanno per essere applicate rettifiche ancora più consistenti.

Dal 1o gennaio 2006, gli aiuti alla produzione di olio d’oliva sono stati interamente disaccoppiati e integrati nel regime del pagamento unico (solo la Spagna ha conservato un piccolo elemento di aiuto accoppiato).

La parcella olivicola è da considerarsi una parcella agricola «classica» controllata nell’ambito del SIGC, il che dovrebbe ridurre notevolmente il rischio di errore.

RELAZIONI SPECIALI

5.85.

Negli ultimi dodici mesi, la Corte ha pubblicato una relazione speciale che riguarda l’agricoltura: controlli fisici e di sostituzione delle spedizioni che beneficiano di restituzioni all’esportazione (relazione speciale n. 4/2007). Tale relazione può essere consultata sul sito internet della Corte (www.eca.europa.eu).


(1)  Pagamenti netti.

(2)  RPU e RPUS.

(3)  Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3508/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1) e (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1) concernenti i premi per gli animali e l’aiuto «superfici».

(4)  Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6).

(5)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18) concernente i pagamenti superiori ad una determinata soglia per le restituzioni alle esportazioni, gli aiuti alla trasformazione di prodotti agricoli, il cotone, l’olio d’oliva ed il tabacco e alcune misure nel settore dello sviluppo rurale.

(6)  Nelle decisioni di conformità non sono incluse rettifiche dichiarate per un imporo di –64,8 milioni di euro (Spagna), – 152,1 milioni di euro (Italia) e –0,3 milioni di euro (Paesi Bassi) in quanto non possono essere attribuite a singoli organismi pagatori.

(7)  Sotto tale voce sono compresi i certificati modificati da una riserva, da una limitazione dell'ambito dell'audit o da una osservazione.

(8)  Conti stralciati dalla decisione finanziaria per i quali sono stati richiesti ulteriori lavori o informazioni agli organismi di certificazione.

(9)  Solo i conti stralciati relativi a spese riguardanti misure per lo sviluppo rurale.

Fonte: Relazione di sintesi della Commissione sulla liquidazione finanziaria dei conti FEAOG-Garanzia per il 2006.

(10)  Regolamento (CE) n. 1782/2003.

(11)  Austria, Danimarca, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

(12)  La Commissione ha modificato questi dati nel 2005.

(13)  La Commissione ha modificato questi dati nel 2006.

(14)  La Commissione ha modificato questi dati nel 2007.

NB 1: Il telerilevamento comporta l'uso della fotografia aerea o satellitare per il controllo delle domande nel quadro del SIGC.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N+1.

Fonti: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG AGRI.

Relazione annuale di attività 2006 — DG AGRI.

(15)  Nelle decisioni ministeriali per i rimborsi sono state addotte le seguenti giustificazioni: «cattive condizioni del terreno», «altitudine delle particelle», «modalità di coltivazione e di essiccamento», «la condizione fitosanitaria dei vigneti», «l’età dei vigneti che li ha resi facilmente attaccabili dai virus ed ha determinato un affaticamento dei terreni», «i reimpianti non sono stati effettuati con viti adatte alla natura dei terreni ed alle condizioni climatiche della regione», «uve sultanine provenienti da viti colpite da virus a causa dell’utilizzo di viti non certificate nel corso del reimpianto».

(16)  Nell’RPU sono compresi i seguenti regimi di aiuto: seminativi, carni bovine, ovine e caprine, latte e prodotti lattiero-caseari, legumi da granella, foraggi essiccati, riso, semi, fecola di patate, cotone, olio d’oliva, tabacco, luppolo e barbabietole da zucchero.

(17)  Ogni diritto, unitamente ad un ettaro di terreno dichiarato dall’agricoltore e mantenuto in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), dà origine ad un pagamento RPU.

(18)  I dati per Danimarca, Lussemburgo, Germania e Svezia sono quelli trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione. Si sta effettuando un'analisi dei dati relativi al Regno Unito al fine di poterli classificare per organismo pagatore. In via provvisoria, i dati per Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord sono desunti dalle statistiche di controllo SIGC comunicate ai sensi dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(19)  Dati desunti dalle statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(20)  È possibile spiegare un certo incremento del numero delle domande RPU rispetto a quello dei beneficiari di pagamenti diretti a titolo dei precedenti regimi di aiuto, con il fatto che certe categorie di beneficiari dell'RPU (quali, ad esempio, i produttori ortofrutticoli e di patate da consumo o i proprietari di cavalli) pur esercitando un'attività agricola, prima dell'introduzione dell'RPU non ricevevano nessun aiuto diretto dell'UE.

(21)  È possibile spiegare un certo incremento delle superfici coperte dalle domande RPU rispetto a quelle dichiarate a titolo dei precedenti regimi di aiuto, col fatto che le superfici utilizzate per produzioni agricole che non rientravano nei precedenti regimi di aiuto vengono ora dichiarate a titolo dell'RPU e che, in applicazione di quest'ultimo regime, l'agricoltore è tenuto a dichiarare tutte le superfici di cui dispone.

(22)  Cfr. articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(23)  Il calcolo e l’assegnazione dei diritti al pagamento sono stati controllati nei seguenti paesi: Austria, Belgio (Fiandre), Germania (Baviera), Italia (AGEA), Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord).

(24)  Cfr. allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005).

(25)  La Corte non ha controllato l’«eco-condizionalità», ovvero il rispetto da parte degli agricoltori di vari criteri relativi all’ambiente, alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, ecc.

(26)  Tale aspetto è stato controllato in Austria, Belgio (Vallonia), Germania (Brandeburgo), Danimarca, Irlanda, Italia e Regno Unito (Galles).

(27)  Il valore dei diritti attribuiti ai proprietari terrieri è destinato ad aumentare in maniera considerevole nel corso del tempo (cfr. paragrafo 5.28).

(28)  In particolare, i casi in cui non sono stati rinnovati i contratti di locazione.

(29)  La Corte ha stimato l’incidenza finanziaria utilizzando il valore medio dei diritti negli Stati membri interessati.

(30)  L’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce che, nell’ambito del modello regionale, «il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati […] nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico».

(31)  Cfr. l’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(32)  Per i terreni situati in zone fortemente svantaggiate, le cifre sono rispettivamente di 25,59 euro e di circa 230 euro; per la brughiera, esse sono rispettivamente di 3,36 euro e di circa 30 euro.

(33)  Articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1).

(34)  La clausola dei guadagni eccezionali si applica solo ai trasferimenti avvenuti prima del 15 maggio 2004. Non rientrano nel suo ambito i trasferimenti successivi a tale data e quelli a titolo gratuito.

(35)  La Spagna e la Francia hanno applicato questa clausola nel 2006.

(36)  Articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(37)  Cfr. la definizione di agricoltore al paragrafo 5.26.

(38)  Cfr. articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004, in virtù del quale l’agricoltore che inizia un’attività agricola non può aver esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né può aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a tale attività nei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività agricola.

(39)  192 diritti del valore di 115 000 euro sono stati trasferiti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 795/2004, alla figlia dell’agricoltore A e a due altri agricoltori. I diritti, che riguardavano terreni venduti a questi ultimi nel 2003, sono stati trasferiti senza applicare la clausola dei guadagni eccezionali.

(40)  Il locatore del terreno era un detentore di ovini che possedeva oltre 11 700 ettari di terreni a pascolo magro per i quali gli erano stati attribuiti diritti del valore, relativamente modesto, di 20 euro ciascuno. Complessivamente, egli aveva dato in affitto più di 3 000 ettari ad agricoltori in situazioni analoghe a quelle dell’agricoltore B.

(41)  Un diritto normale deve essere attivato almeno una volta ogni tre anni, mentre i diritti prelevati dalla riserva nazionale devono essere attivati ogni anno nel corso dei primi cinque anni.

(42)  Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

(43)  Gli altri cinque Stati membri sono stati visitati l’anno precedente. Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafi da 5.12 a 5.20.

(44)  Se l’aiuto complessivo da corrispondere supera la dotazione nazionale dell’RPUS, l’aiuto deve essere ridotto in proporzione.

(45)  Altri 3 810 milioni di euro sono stati spesi per lo sviluppo rurale nel quadro del FEAOG-Orientamento (cfr. capitolo 6).

(46)  In Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Austria, Francia, Irlanda e Regno Unito.

(47)  Cfr. paragrafo 5.38, lettera b), della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005.

(48)  Regolamento (CEE) n. 386/90.

(49)  Regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione (GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1).

(50)  La Commissione ha adottato una decisione finanziaria distinta per le spese relative allo sviluppo rurale dei nuovi Stati membri, al fine di rispecchiare meglio la gestione finanziaria in tale settore.

(51)  Le relazioni ed i certificati devono essere trasmessi alla Commissione prima del 10 febbraio e la decisione deve essere presa entro il 30 aprile.

(52)  30 organismi pagatori sono stati inclusi nella popolazione DAS. Per altri 15 organismi pagatori, i cui certificati erano stati modificati, sono state esaminate le ragioni di tali cambiamenti.

(53)  DAF in Irlanda, AGEA e AGREA in Italia, BIRB in Belgio, FAGA in Spagna, ONIC in Francia e OPEKEPE in Grecia.

(54)  ARBEA (Italia), IFADAP (Portogallo), Ministère de l’Agriculture (Lussemburgo), MVH (Ungheria).

(55)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(56)  Cfr. allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione.

(57)  Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(58)  Alla Comunità possono essere imputati degli importi aggiuntivi una volta liquidati i conti restanti.

(59)  Articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(60)  Nella tabella 9 del bilancio finanziario.

(61)  Decisione 2006/334/CE della Commissione (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 21), decisione 2006/554/CE della Commissione (GU L 218 del 9.8.2006, pag. 12) e decisione 2006/932/CE della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 96).

(62)  Le rettifiche possono essere applicate solo per i due anni che precedono la notifica dei risultati degli audit (cfr. articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

(63)  Dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario allegata all’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(64)  Articolo 48 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

(65)  I controlli successivi al pagamento sulle operazioni 2006 verranno svolti tra il luglio 2007 e il luglio 2008. L’oggetto di tali controlli può non essere limitato alle operazioni del 2006. Le risultanze verranno comunicate alla Commissione entro e non oltre il 1o gennaio 2009. In seguito, la Commissione le esaminerà e potrà decidere di escludere delle spese dal finanziamento comunitario. Per tale motivo, la Corte non può trarre alcuna garanzia per le operazioni FEAOG dell’esercizio 2006.

(66)  Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 5.56.

(67)  Per stimare il livello di irregolarità, occorrerebbe definire chiaramente un metodo di campionamento appropriato (parere della Corte n. 2/2004 sul modello di audit unico, paragrafo 48) e la legittimità e la regolarità delle spese dovrebbero essere verificate a livello del beneficiario finale (parere della Corte n. 1/2005 sul finanziamento della PAC, paragrafo 24).

(68)  Notificati alla Commissione prima del 1999.

(69)  Decisione 2006/678/CE della Commissione (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 24).

(70)  165 casi, di cui 157 riguardanti l’Italia.

(71)  In applicazione del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

(72)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.

(73)  Cocolaf: comitato consultivo sul coordinamento della prevenzione delle frodi.

(74)  Situazione al 14 novembre 2005.

(75)  Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. Nella decisione di liquidazione dell’aprile 2007, la maggior parte dei casi menzionati non ha ancora formato oggetto di una decisione, in quanto i conti dell’AGEA (Italia) sono «stralciati».

(76)  Il comitato speciale per l’agricoltura (CSA) comprende rappresentanti permanenti degli Stati membri; il CSA prepara le decisioni del Consiglio sulle questioni della politica agricola comune.

(77)  Ultimo documento di riferimento 7763/06.

(78)  Seconda relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio.

(79)  Cocobu: commissione per il controllo dei bilanci.

(80)  Cfr. paragrafi 5.25, 5.26 e 5.27.

(81)  Il numero di ettari da considerare per determinare il numero dei diritti al pagamento si basa su di un algoritmo che ricava la superficie oleicola dalla posizione degli olivi usando un trattamento automatizzato dei dati forniti dal SIG.

ALLEGATO 5.1

Evoluzione delle principali osservazioni — Agricoltura

 

2005

2006

Osservazioni

Risposte della Commissione

Osservazioni

Raccomandazioni

SIGC

Regimi di aiuto «superfici»

 

 

 

Al pari degli anni precedenti, in alcuni Stati membri, le operazioni selezionate in base all'analisi di rischio hanno mostrato un tasso di errore meno elevato rispetto a quelle selezionate su base casuale (5.8).

Gli audit effettuati dalla Commissione hanno mostrato che alcuni Stati membri registravano i controlli mediante telerilevamento come controlli su base casuale, nonostante che gli agricoltori fossero stati selezionati in funzione del rischio all'interno della zona.

 

 

Regimi di premio per gli animali

 

 

 

In generale, le statistiche nazionali sui premi «animali» continuano ad essere meno affidabili di quelle relative alle domande di aiuti «superfici» (5.24).

Nessuna risposta

 

 

In Grecia, i risultati del controllo DAS sul SIGC non evidenziano alcun miglioramento significativo rispetto all'anno scorso (5.10).

Nel 2005, la Commissione ha proseguito il suo programma di audit più approfonditi. Dove si sono riscontrate manchevolezze, si è proceduto alla liquidazione dei conti. Le autorità greche hanno elaborato un piano d'azione inteso a eliminare le manchevolezze, così da assicurare il miglioramento e l'utilizzo efficace delle principali componenti del SIGC. Le autorità greche hanno inserito nel piano d'azione per il 2006 l'attuazione di una nuova procedura delle domande di pagamento che modifica il ruolo dei sindacati degli agricoltori.

Per il quinto anno consecutivo, la dichiarazione del direttore generale contiene una riserva riguardante l'insufficiente attuazione del SIGC in Grecia. Per il 2006, la Commissione e la Corte hanno confermato che permane una situazione di mancata attuazione per i controlli chiave (5.11).

 

RPU

N/D

N/D

Il Regno Unito ha attribuito diritti a proprietari che affittano le loro terre per la maggior parte dell'anno (5.20).

In contrasto con le norme comunitarie, alcuni Stati membri hanno esteso la disposizione sul consolidamento dei diritti a tutti i casi in cui un agricoltore abbia avuto, nel 2005, un numero di ettari inferiore rispetto ai diritti (5.23).

L'RPU ha avuto una serie di effetti secondari: l'aiuto è stato pagato a proprietari ed a nuovi beneficiari (5.28); in molti Stati membri, gli «agricoltori» sono stati autorizzati a tenere per sé i guadagni eccezionali (5.29); criteri inadeguati per gli investimenti hanno condotto a una discutibile attribuzione di diritti aggiuntivi (5.34).

 

Olio d'oliva

La Corte ha riscontrato che in tutti gli Stati membri il mancato aggiornamento dei dati del SIG (la banca dati alfanumerica, il numero effettivo di olivi, le nuove semine ed il potenziale produttivo) dimostra chiaramente come tale sistema non possa ancora essere considerato pienamente operativo (5.25-5.26).

Le carenze del SIG oleicolo sono note anche alla Commissione, che condivide le preoccupazioni della Corte riguardo alla attuazione della riforma.

Le visite in loco nei principali Stati membri produttori hanno evidenziato problemi generali che incidono sulla affidabilità e esattezza del SIG e, di conseguenza, sul calcolo corretto dei diritti nel quadro dell'RPU (5.84).

 

Controllo ex-post

La Commissione non è ancora in grado di fornire informazioni complete e comparabili sulle operazioni controllate (4045/89) e sul valore delle irregolarità constatate e recuperate. Essa ha apportato modifiche alla normativa per migliorare la stesura delle relazioni, ma gli effetti non sono ancora conosciuti (5.38).

La Commissione ritiene di ricevere già sufficienti informazioni sulle operazioni controllate e sulle irregolarità constatate.

La stesura delle relazioni è stata ancora migliorata con l'adozione del regolamento (CE) n. 40/2006, che consente di stimare il livello potenziale d'irregolarità per tutte le categorie di spesa.

L'unità incaricata dell'audit di conformità per lo sviluppo rurale non ha effettuato alcun controllo sugli aspetti relativi al regolamento (CEE) n. 4045/89 (5.50).

 

Per appurare il seguito dato ai propri lavori del 2003 (esame del monitoraggio da parte della Commissione dei controlli 4045/89) e misurare i progressi compiuti, la Corte ha rivisitato sette Stati membri. Il follow up della Corte ha rilevato che, mentre vi sono stati miglioramenti della qualità complessiva dei controlli esaminati, persistono carenze nel recupero dei pagamenti irregolari individuati dai controlli ed i previsti controlli successivi al pagamento non sono stati completati per tempo; in due Stati membri, inoltre, persiste la tendenza a non completare il numero minimo di controlli (5.39).

Del recupero dei pagamenti irregolari sono responsabili non coloro che effettuano i controlli successivi ai pagamenti ma gli organismi pagatori.

La Commissione non è ancora in grado di sapere quante delle irregolarità potenziali inizialmente comunicate nel quadro del regolamento (CEE) n. 4045/89 abbiano dato luogo a recuperi o, in caso contrario, quali siano le ragioni del mancato recupero (5.52).

 

La Commissione ha iniziato a valutare l'entità dell'arretrato dei controlli programmati in certi Stati membri (aspetto evidenziato in precedenti relazioni della Corte). I risultati iniziali confermano il mancato completamento, da parte di quattro Stati membri, del numero minimo di controlli successivi al pagamento senza che sia stata intrapresa al riguardo un'azione correttiva (5.38).

Di fatto, la Commissione ha già valutato l'entità degli arretrati. Si sono avviate azioni per porvi rimedio, effettuando missioni nei due Stati membri dove gli arretrati sono più ingenti. Ai due Stati membri in questione è stato chiesto di elaborare piani d'azione per eliminare gli arretrati.

Tali piani d'azione che dovranno comprendere il calcolo esatto del numero di controlli ancora in sospeso rispetto alle risorse disponibili e prevedere termini temporali precisi, dovranno essere trasmessi alla Commissione, che ne controllerà strettamente l'attuazione.

Permangono ritardi in Germania, Italia e Spagna (5.53).

 

Restituzioni alla esportazione

Controlli sulle restituzioni all'esportazione:

 

 

 

Le carenze riscontrate dalla Commissione durante gli audit svolti negli Stati membri nel 2004 non hanno ancora formato oggetto di una decisione definitiva sull'opportunità o meno di operare una rettifica finanziaria (5.34).

Due indagini si sono concluse senza una rettifica finanziaria (Polonia e Lituania). Per le altre indagini, dove si sono riscontrate carenze, sono in corso le procedure di liquidazione dei conti.

L'audit della Corte sui controlli fisici e/o sostitutivi è sfociato nella relazione speciale n. 4/2007 del 21 giugno 2007.

Un'analisi svolta dalla Corte mostra che le informazioni trasmesse riguardanti i controlli fisici e sostitutivi non sono affidabili (5.55).

 

Sviluppo rurale

La Corte ha nuovamente constatato un'elevata incidenza di errori, o perché gli agricoltori non hanno rispettato gli impegni assunti oppure perché le condizioni di ammissibilità fondamentali non sono state controllate dalle autorità (5.29).

La Commissione esaminerà accuratamente i problemi rilevati dalla Corte quando le saranno pervenute le risposte degli Stati membri.

Per le misure agroambientali, la Corte ha nuovamente constatato un'elevata incidenza di errori, o perché gli agricoltori non rispettano gli impegni assunti oppure perché le condizioni di ammissibilità fondamentali non sono controllate dalle autorità (5.44).

 

ALLEGATO 5.2

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo — regime di pagamento unico (RPU) — gestito nel quadro del SIGC (1)

Controllo chiave interno

Stato membro

Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti

Analisi di rischio e procedure di selezione per i controlli

Metodologia di controllo, controllo della qualità e comunicazione dei singoli risultati

Elaborazine ed affidabilità delle statistiche sui controlli e sui risultati

Austria

3/4/5

 

 

 

Belgio (Vallonia)

3/4/14

 

 

 

Germania (Brandeburgo)

1/2/3

 

 

 

Italia

3/12

 

9/13

6

Irlanda

1/3/5

8

9/10

7

Galles

1/3/5/11

 

 

 


 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Non soddisfacente


1

Le procedure di registrazione delle domande non rappresentano una prova sufficiente della data effettiva in cui esse sono state ricevute e/o non sono controllate in maniera adeguata.

2

La banca dati usata per i controlli amministrativi incrociati e per il calcolo dei pagamenti riceve i dati per la parcella di riferimento solo all'inizio dell'anno di presentazione della domanda. Le modifiche apportate alle parcelle di riferimento nel corso dell'anno non vengono riportate nella banca dati prima che vengano effettuati i pagamenti.

3

I pagamenti sono calcolati in maniera erronea nei casi in cui le superfici determinate non sono sufficienti per tutti i diritti dichiarati.

4

I controlli amministrativi incrociati per verificare che le superfici messe a riposo rispettino le condizioni previste dalla normativa mancano o sono insufficienti.

5

È stato sistematicamente concesso il consolidamento per casi diversi da quelli previsti dalle norme UE, provocando pagamenti irregolari (in Austria 5 570 diritti, nel Galles 4 552 diritti e in Irlanda oltre 150 000 diritti hanno formato oggetto di un consolidamento non regolare).

6

Piccole differenze tra le statistiche comunicate alla Commissione ed i dati sottostanti che sono stati trasmessi agli auditor e notevoli ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.

7

Differenze significative tra le statistiche comunicate alla Commissione ed i dati sottostanti trasmessi agli auditor e notevoli ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.

8

La selezione dei controlli (campagna 2005/06) si è basata su dati obsoleti per quel che riguarda le domande (campagna 2004/05).

9

Si sono riscontrate carenze per quel che riguarda il controllo della qualità e/o il sistema di formazione.

10

Le detrazioni effettuate per superfici non ammissibili vengono sistematicamente ridotte con una soglia di tolleranza del 5 %.

11

La stessa parcella può essere dichiarata da diversi agricoltori nel quadro di diversi regimi comunitari di aiuto.

12

In certi casi, il sistema di identificazione delle parcelle agricole non consente di identificare la localizzazione della parcella agricola all'interno della parcella di riferimento. Le istruzioni nazionali permettono di superare la superficie ammissibile della parcella di riferimento con una tolleranza del 5 % o 0,5 ettari.

13

Nel caso in cui una parcella agricola comprenda due o più parcelle catastali, le misure vengono effettuate, e le tolleranze vengono applicate, in maniera distinta per ogni parcella catastale e non per la parcella agricola nel suo insieme. Ciò conduce all'applicazione di margini di tolleranza errati.

14

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole non viene aggiornato con le informazioni provenienti dalle autorità catastali o con quelle sulle parcelle rimboscate.


(1)  Non sono inclusi gli aspetti riguardanti la condizionalità.

CAPITOLO 6

Politiche strutturali

INDICE

6.1

Introduzione

6.2-6.36

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

6.2-6.24

Caratteristiche specifiche delle politiche strutturali

6.2

Finalità e obiettivi delle politiche strutturali

6.3-6.8

Strumenti di finanziamento delle politiche strutturali

6.9-6.11

Portata e modalità del finanziamento comunitario per le politiche strutturali

6.12-6.15

Errori nel cofinanziamento dei progetti a titolo delle politiche strutturali

6.16-6.24

Controlli sui progetti nell’ambito delle politiche strutturali

6.25

L’audit svolto dalla Corte

6.26-6.31

Principali osservazioni sulla regolarità del finanziamento comunitario delle politiche strutturali

6.32-6.35

Principali osservazioni sui sistemi di controllo posti in essere negli Stati membri

6.36

Principali osservazioni sull’attività di audit della Commissione

6.37-6.45

Conclusioni e raccomandazioni

6.37-6.39

Conclusioni

6.40-6.45

Raccomandazioni

6.46

Relazione speciale pubblicata successivamente all’ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

6.1.

L’Unione europea attua una serie di politiche strutturali, intese a ridurre le disparità di sviluppo tra le diverse regioni. Per il periodo di programmazione che va dal 2000 al 2006, tali politiche hanno rappresentato circa un terzo del bilancio comunitario globale, ovvero la sua seconda componente in ordine di rilevanza. Nel nuovo periodo di programmazione (2007-2013), le politiche strutturali continueranno ad essere una delle principali politiche dell’Unione europea.

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Caratteristiche specifiche delle politiche strutturali

Finalità e obiettivi delle politiche strutturali

6.2.

Nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, le politiche strutturali erano imperniate:

sull’adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo arretrato (obiettivo 1),

sulla riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2),

sull’ammodernamento dei sistemi di istruzione e occupazione (obiettivo 3),

sulla cooperazione interregionale nell’intero territorio comunitario (iniziativa comunitaria Interreg III),

sulla rivitalizzazione (economica e sociale) delle città e delle zone adiacenti in crisi (iniziativa comunitaria URBAN II),

sulla lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro (iniziativa comunitaria EQUAL),

sullo sviluppo delle aree rurali (iniziativa comunitaria Leader+),

sul miglioramento delle infrastrutture ambientali e dei trasporti negli Stati membri meno prosperi, e

sui programmi regionali sperimentali (azioni innovative).

Strumenti di finanziamento delle politiche strutturali

6.3.

Il finanziamento comunitario delle politiche strutturali assume la forma di un cofinanziamento, essendo associato a un finanziamento nazionale. La Comunità europea eroga finanziamenti per le politiche strutturali attraverso stanziamenti di bilancio, noti come Fondi strutturali e Fondo di coesione. I Fondi strutturali sono quattro:

il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),

il Fondo sociale europeo (FSE),

il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Orientamento» (FEAOG-Orientamento), e

lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

6.4.

Il FESR sostiene le azioni relative agli obiettivi 1 e 2 cofinanziando investimenti nel settore delle infrastrutture, della creazione o del mantenimento di posti di lavoro, nonché le iniziative di sviluppo locale e le attività delle piccole e medie imprese. Fornisce altresì finanziamenti destinati alle iniziative comunitarie Interreg III e URBAN II.

6.5.

Il FSE sostiene le azioni concernenti gli obiettivi 1, 2 e 3 attraverso aiuti finanziari volti a combattere la disoccupazione, a sviluppare le risorse umane e a promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro. Fornisce inoltre finanziamenti per l’iniziativa comunitaria EQUAL.

6.6.

Il FEAOG-Orientamento sostiene gli interventi a titolo dell’obiettivo 1 cofinanziando lo sviluppo rurale e la modernizzazione delle strutture agricole e fornisce inoltre finanziamenti per l’iniziativa comunitaria Leader+.

6.7.

Lo SFOP sostiene le azioni nel quadro dell’obiettivo 1 attraverso il cofinanziamento di misure che rafforzano la competitività del settore della pesca, al fine di promuovere lo sviluppo delle aree che dipendono da tale attività.

6.8.

Il Fondo di coesione sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo procapite è inferiore al 90 % della media europea.

Portata e modalità del finanziamento comunitario per le politiche strutturali

6.9.

Nel 2006, il finanziamento comunitario per le politiche strutturali è ammontato in totale a 32,4 miliardi di euro. Circa l’85 % di tale importo è stato speso per gli obiettivi 1, 2 e 3. Cfr. grafico 6.1 .

Image

6.10.

L’unità di base per il finanziamento delle politiche strutturali è il progetto. Secondo le modalità previste dai Fondi strutturali, un progetto viene finanziato nel quadro di un programma operativo. Nel periodo di finanziamento 2000-2006 sono stati attuati 545 programmi operativi, per importi che variavano da meno di 500 000 euro a oltre 8 miliardi di euro. Nell’ambito di questi programmi, la spesa sostenuta per i singoli progetti poteva differire sensibilmente: da alcune centinaia di euro di sovvenzione a favore di un singolo beneficiario fino a centinaia di milioni di euro destinati al finanziamento di un importante progetto di infrastruttura. Il Fondo di coesione non prevede programmi operativi, ma solo progetti. A titolo di quest’ultimo, per il periodo di finanziamento 2000-2006, sono stati attuati 1 094 progetti, per importi che variavano da 50 000 euro a oltre 1 miliardo di euro.

6.11.

Il cofinanziamento di un progetto da parte di un Fondo strutturale o del Fondo di coesione prevede, in generale, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso. Il rimborso dei costi si basa su una dichiarazione di spesa compilata dal promotore del progetto (1). Il promotore presenta, di norma, diverse dichiarazioni intermedie seguite, a compimento del progetto, da una dichiarazione finale di spesa.

6.11.

Il cofinanziamento della Commissione nell'ambito dei fondi strutturali si situa al livello dei programmi e avviene in forma di rimborso di dichiarazioni aggregate di spesa, che in genere vengono presentate tre volte all'anno.

Errori nel cofinanziamento dei progetti a titolo delle politiche strutturali

6.12.

Il rischio che i costi sostenuti per i progetti a titolo delle politiche strutturali non siano correttamente dichiarati, quindi non correttamente rimborsati, è elevato. Nel contesto della presente relazione, un rimborso non corretto indica un rimborso eccessivo. Esso può essere determinato da:

un errore di ammissibilità,

un errore concernente la realtà delle operazioni,

un errore di precisione, o

un errore multiplo.

6.12.

L'elevato rischio inerente è dovuto, per esempio, al decentramento della gestione verso gli enti regionali e locali negli Stati membri e al grande numero di beneficiari. Se i controlli della gestione di primo livello e la funzione di certificazione vengono attuati con efficacia, è possibile far fronte adeguatamente a tale rischio.

6.13.

Un errore di ammissibilità si verifica, come indica il termine stesso, quando il rimborso non è conforme a una norma di ammissibilità. La normativa definisce nei dettagli quali spese siano ammissibili ai fini del rimborso a carico di un fondo. Un errore concernente la realtà delle operazioni ha luogo quando un rimborso include un costo che non è corroborato da una fattura o da altro documento di valore probatorio equivalente. Viene commesso un errore di precisione quando l’importo rimborsato per una data spesa non è corretto. Un errore multiplo consiste nella combinazione di più errori, concernenti ad esempio l’ammissibilità e l’esattezza.

6.14.

Un progetto può anche presentare errori di conformità. Si tratta per la maggior parte di errori concernenti l’aggiudicazione degli appalti e il mancato rispetto degli obblighi in materia di pubblicità. La regolamentazione non prevede, per la maggior parte degli errori di conformità, alcun impatto sul rimborso dei costi del progetto.

6.15.

La Corte ritiene, tuttavia, che alcuni errori di conformità debbano determinare l’inammissibilità delle spese ai fini del rimborso. Ad esempio, se l’aggiudicazione di un progetto non è avvenuta, come avrebbe richiesto la procedura, mediante gara, la Corte ritiene il progetto non ammissibile e considera il rimborso delle spese ad esso imputate un errore di ammissibilità. Lo stesso dicasi in caso di gare d’appalto condotte secondo modalità non valide. Qualora fosse ritenuta non valida solo una parte della gara, nello stimare la portata dell’errore di ammissibilità, la Corte si sforza di applicare la regola della proporzionalità.

6.15.

Secondo la Commissione, inoltre, il fatto di non procedere a una gara d'appalto quando è richiesto dalle norme comunitarie in materia di pubblici appalti, rende un progetto inammissibile, in misura parziale o integrale, al finanziamento. In questi e in altri casi di violazione delle norme sui pubblici appalti, la Commissione procede a correzioni finanziarie, in base a orientamenti che stabiliscono una gradazione in funzione della gravità della violazione.

Controlli sui progetti nell’ambito delle politiche strutturali

6.16.

Il controllo dei progetti a titolo delle politiche strutturali si svolge a due livelli. Il primo corrisponde al sistema di controllo instaurato dallo Stato membro ed è inteso a prevenire i rimborsi errati di spese relative ai progetti e altre irregolarità. Al secondo livello vi è la supervisione esercitata dalla Commissione, volta a mitigare i rischi connessi alle carenze dei controlli negli Stati membri.

6.16.

I sistemi di controllo degli Stati membri operano su base pluriennale. Il loro scopo è certificare alla Commissione la regolarità delle spese, ma tali sistemi prevedono anche audit continui ex post e la dichiarazione conclusiva al momento della chiusura.

La supervisione della Commissione è basata su attività di gestione e di audit, che sono effettuate anch'esse su base pluriennale.

6.17.

Il sistema di controllo vigente negli Stati membri comprende quattro funzioni chiave che devono essere chiaramente definite e assegnate ad organismi indipendenti (principio della separazione delle funzioni). Cfr. grafico 6.2 . I sistemi in uso presso gli Stati membri dovrebbero garantire la tenuta di registrazioni che consentano di riconciliare le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione con la contabilità e i documenti giustificativi dei singoli progetti (requisito della pista di audit).

6.17.

Oltre ai controlli a campione ex post indicati nel grafico 6.2, gli organismi di controllo devono effettuare anche l'audit dei sistemi.

Image

6.18.

Le funzioni di controllo e gli organi ad esse preposti, illustrati nel grafico precedente, sono organizzati in maniera diversa presso i singoli Stati membri. Gli organismi di controllo sono generalmente ubicati presso uffici governativi. In alcuni Stati membri, le funzioni di controllo sono eseguite a livello nazionale (controlli centralizzati). In altri, esse vengono delegate, attraverso organismi intermedi, ad entità situate a livello regionale o locale oppure a entità specifiche per il settore (controlli decentrati) (2).

6.19.

Servendosi della seguente scala di classificazione, la Corte giudica un controllo chiave:

soddisfacente,

parzialmente soddisfacente, o

insoddisfacente.

6.20.

La scala di valutazione dei controlli chiave fornisce indicazioni sulla probabilità che il sistema di controllo corrispondente sia in grado di rilevare e prevenire errori. Dato che tale probabilità è indice dell’efficacia del controllo, la Corte si serve della valutazione dei controlli chiave per classificare un sistema di controllo come:

efficace,

moderatamente efficace, o

inefficace.

6.21.

Come già precisato, il secondo livello di controllo per i progetti a titolo delle politiche strutturali è rappresentato dalla supervisione esercitata dalla Commissione, che comprende principalmente audit e rettifiche finanziarie.

6.21.

La supervisione della Commissione comprende, oltre alle attività di audit che possono portare a correzioni finanziarie, il coordinamento con gli organismi nazionali di controllo, l'emanazione di orientamenti, riunioni annuali con le autorità di gestione e con gli organismi di controllo, basate sulle relazioni annuali di esecuzione e di controllo, il monitoraggio continuo dei programmi (partecipazione nei comitati di monitoraggio, riunioni ad hoc ecc.) e altre azioni richieste dalle norme relative al controllo interno.

6.22.

Un audit espletato dalla Commissione può costituire un efficace strumento di supervisione:

se è basato sulla valutazione del rischio che il sistema di controllo dello Stato membro presenti delle carenze,

se fornisce un risultato utile sul piano operativo, ovvero se fornisce una solida base per azioni correttive oppure la garanzia ragionevole che tali azioni non sono necessarie, e

se vengono intraprese azioni correttive sulla base dei risultati del controllo.

6.23.

Di conseguenza, la Corte valuta gli audit svolti dalla Commissione utilizzando la seguente scala cumulativa:

gravi carenze nella valutazione del rischio,

valutazione del rischio adeguata, ma scarsa utilità sul piano operativo dei risultati dell’audit,

valutazione del rischio adeguata e utili risultati di audit dal punto di vista operativo, ma assenza di azioni correttive successive al controllo,

valutazione del rischio adeguata, utili risultati di audit dal punto di vista operativo e adozione, successiva al controllo, di azioni correttive pertinenti.

6.24.

Per quanto concerne la regolarità della spesa per le politiche strutturali, la catena di responsabilità ha inizio nello Stato membro, ma l’anello finale è rappresentato dalla Commissione. In altre parole, la responsabilità per la regolarità della spesa comunitaria relativa alle politiche strutturali incombe, in ultima istanza, alla Commissione. È quindi essenziale che l’attività di audit della Commissione — in quanto principale attività di supervisione della stessa — sia efficace.

6.24.

Nella gestione concorrente, la Commissione è responsabile nei confronti dell'autorità di bilancio a norma dell'articolo 274 del trattato CE e del regolamento finanziario, mentre gli Stati membri sono tenuti a cooperare con la Commissione in tutte le fasi della catena di controllo, per assicurare la legittimità e regolarità della spesa.

L’audit svolto dalla Corte

6.25.

La Corte ha verificato 177 rimborsi intermedi erogati nel corso del 2006 per 167 progetti a titolo dei Fondi strutturali (77 progetti FESR, 60 progetti FSE, 30 progetti FEAOG) e per 10 progetti a titolo del Fondo di coesione. I 167 progetti a titolo dei Fondi strutturali sono stati realizzati nel quadro di 17 programmi operativi. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro interessato ha istituito almeno un sistema di controllo, come illustrato nel grafico 6.2 . La Corte ha esaminato tali sistemi nonché il sistema di controllo instaurato da uno Stato membro per i propri progetti a titolo del Fondo di coesione; essa ha inoltre controllato una parte dell’attività di supervisione della Commissione attraverso l’analisi di 15 audit svolti da quest’ultima.

6.25.

La Commissione rimborsa gli Stati membri in base alle spese dei progetti, aggregate nelle dichiarazioni certificate di spesa che le vengono inviate. Lo Stato membro paga ai promotori dei progetti il contributo dovuto per la spesa da questi dichiarata. Tale contributo figura nella spesa che viene certificata alla Commissione.

Principali osservazioni sulla regolarità del finanziamento comunitario delle politiche strutturali

6.26.

Le principali osservazioni sulla regolarità del finanziamento comunitario di progetti a titolo delle politiche strutturali nel corso dell’esercizio 2006 sono presentate nelle tabelle 6.1, 6.2 e 6.3 .

6.26.

Quando gli errori hanno un'incidenza finanziaria, la natura pluriennale del sistema di controllo contribuisce a controbilanciare i rischi inerenti, poiché si possono apportare correzioni qualche tempo dopo l'erogazione dei fondi. Se la Commissione riscontra carenze, intraprende azioni: menziona gli Stati membri in questione nelle relazioni annuali di attività, sospende i pagamenti e procede eventualmente al recupero dei fondi.

Inoltre, è possibile che la Commissione valuti in misura diversa l'incidenza finanziaria dei risultati, basandosi sui propri calcoli dei costi ammissibili quali risultano dalle sue attività di audit e dall'esame di altri documenti giustificativi presentati successivamente.

Tabella 6.1 — Tabella a doppia entrata: errori di conformità e correttezza del rimborso (3)

Progetti in cui errori di conformità erano

Progetti che sono stati

Totale

indebitamente rimborsati

debitamente rimborsati

presenti

36 casi

45 casi

81 casi

20 %

25 %

46 %

assenti

41 casi

55 casi

96 casi

23 %

31 %

54 %

Totale

77 casi

100 casi

177 casi

44 %

56 %

100 %

Tabella 6.2 — Tabella a doppia entrata: correttezza del rimborso e Fondi (4)

Correttezza del rimborso

Fondo

Totale

FESR

FSE

FEAOG

Fondo di coesione

Errore di ammissibilità

15 casi

9 casi

3 casi

2 casi

29 casi

19 %

15 %

10 %

20 %

16 %

Errore concernente la realtà delle operazioni

5 casi

7 casi

0 casi

1 caso

13 casi

6 %

12 %

0 %

10 %

7 %

Errore di precisione

2 casi

7 casi

1 caso

0 casi

10 casi

3 %

12 %

3 %

0 %

6 %

Errore multiplo

13 casi

12 casi

0 caso

0 casi

25 casi

17 %

20 %

0 %

0 %

14 %

Rimborso corretto

42 casi

25 casi

26 casi

7 casi

100 casi

55 %

42 %

87 %

70 %

56 %

Totale

77 casi

60 casi

30 casi

10 casi

177 casi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.27.

La tabella 6.1 mostra che solamente il 31 % dei progetti facenti parte del campione di audit della Corte si sono rivelati privi di errori, in quanto oggetto di rimborsi corretti e scevri da errori di conformità.

6.27.

La tabella 6.1 mostra che, tenendo conto dei casi di errori di conformità non aventi incidenza finanziaria, i progetti debitamente rimborsati sono stati il 56 %.

6.28.

La tabella 6.2 mostra che, per tutti i Fondi, i rimborsi di spese non corretti sono stati abbastanza frequenti. Sembra tuttavia esserci una relazione tra i Fondi interessati ed il rischio di rimborsi indebiti. La distribuzione degli errori nel campione di audit della Corte fa supporre che i rimborsi da parte del FESR e del FSE fossero più facilmente soggetti a errori rispetto a quelli degli altri due Fondi.

6.28.

La Commissione esaminerà tali constatazioni e prenderà i provvedimenti opportuni, ma osserva che, in qualche caso, classificando come errori quanto da essa constatato la Corte si basa su un'interpretazione rigorosa delle complesse disposizioni giuridiche al riguardo.

6.29.

La causa all’origine dei rimborsi in eccesso varia tra i quattro Fondi (cfr. tabella 6.2 ). Nel campione di audit della Corte, la maggior parte dei rimborsi non corretti da parte del FESR sono attribuibili ad errori multipli e di ammissibilità. Spesso gli errori multipli sono una combinazione di errori di ammissibilità e di precisione. L’errore di ammissibilità ha pertanto costituito il tipo di errore più frequente all’origine di rimborsi non corretti da parte del FESR. Gli errori di ammissibilità commessi nell’ambito del FESR riguardano prevalentemente:

l’applicazione di tassi di sovvenzione erronei (ripartizione tra il cofinanziamento comunitario e quello a carico delle autorità nazionali),

l’inclusione di spese non rimborsabili (quali ad esempio l’IVA recuperabile), e

l’assenza di procedure di gara.

6.29.

Nelle loro attività di audit, i revisori contabili della Commissione hanno riscontrato che l'ammissibilità è una fonte importante di rischi e hanno quindi incentrato le loro attività di audit sull'efficacia dei controlli quotidiani di gestione.

6.30.

Rispetto ad altri Fondi strutturali ed al Fondo di coesione, si registra per il FSE una maggiore frequenza di errori concernenti la realtà delle operazioni. Tali errori hanno riguardato generalmente la mancanza di elementi probatori a sostegno del calcolo delle spese generali o dell’imputazione delle spese per il personale che, nelle dichiarazioni di spesa del FSE, costituiscono spesso i costi principali. In alcuni casi, i promotori dei progetti hanno cercato di usare un importo forfettario per le spese del personale o per quelle generali, una semplificazione che, in determinate circostanze, è consentita. Tuttavia, nei casi esaminati in cui è stato utilizzato tale importo forfettario, si è potuto constatare che esso non è stato generalmente applicato in maniera corretta dal promotore del progetto. Nel caso di alcuni progetti, inoltre, relativi al FSE, gli errori rilevati nella dichiarazione delle spese generali o di quelle per il personale sono, per loro natura, errori di precisione; in alcuni casi infatti, il valore di queste spese non è stato calcolato in modo corretto.

6.30.

La Commissione ritiene che migliorando il modo in cui gli Stati membri applicano i controlli di cui all'articolo 4 si potrebbe ridurre il numero di tali errori. Di conseguenza, si è raccomandato agli Stati membri in questione di migliorare i controlli di cui all'articolo 4 e si sono emanati orientamenti generali sulle verifiche di gestione.

6.31.

La tabella 6.3 fornisce una stima dell’incidenza degli errori sul finanziamento comunitario dei progetti a titolo delle politiche strutturali per l’esercizio 2006. Essa indica inoltre dei parametri di base per la stima dell’impatto degli errori.

Tabella 6.3 — Verifica della regolarità dei rimborsi — Sintesi dei risultati

Dimensione del campione

180

(177 rimborsi considerati come 180 unità di campionamento)

Percentuale dei rimborsi inclusi nel campione che presentano errori

44 %

Impatto stimato degli errori

Più del 12 % degli importi complessivamente rimborsati non avrebbero dovuto esserlo

Principali osservazioni sui sistemi di controllo posti in essere negli Stati membri

6.32.

Le principali osservazioni sui sistemi di controllo instaurati negli Stati membri sono presentate nell’ allegato 6.1 , nel quale 19 sistemi di controllo del campione di audit della Corte vengono classificati come efficaci, moderatamente efficaci o inefficaci.

6.32.

La Corte non ha riscontrato gravi carenze nei sistemi per tre progetti del Fondo di coesione da essa sottoposti ad audit in Polonia, nella Repubblica eca e in Lettonia.

Per quanto riguarda i sistemi in Spagna per l'FESR e il Fondo di coesione, inclusi quelli cui si riferisce la Corte, dall'ampia attività di audit effettuata dalla Commissione a fine 2006 per monitorare l'attuazione del piano d'azione approvato è risultato che si erano conseguiti considerevoli miglioramenti al livello dell'autorità nazionale di gestione e di alcuni degli organismi intermedi (ministeri e regioni), che porterebbero a qualificare i sistemi della Spagna, in complesso, come «moderatamente efficaci».

La Commissione ritiene troppo severa la qualifica di inefficace che la Corte ha attribuito ai sistemi operanti per il FEAOG in Polonia e in Spagna.

In Polonia, per esempio, per la sua valutazione dell'organismo di audit la Corte si è basata sulla constatazione che i controlli ex post non avevano ancora avuto inizio. Quest'organismo aveva già iniziato l'audit dei sistemi e l'inizio tardivo dei controlli ex post era giustificato dal ritardo nella certificazione delle spese.

Per entrambe la Spagna e la Polonia, la qualifica attribuita dall'autorità di bilancio si basa principalmente su aspetti formali, quali la scarsa documentazione relativa ai controlli.

6.33.

Come già spiegato, la classificazione dei sistemi di controllo in funzione della loro efficacia si basa sulla valutazione, da parte della Corte, del funzionamento degli organismi di controllo. Tali valutazioni hanno identificato una serie di carenze. Per quanto riguarda il funzionamento dell’autorità di gestione, le principali carenze sono state l’insufficienza dei controlli in loco intesi a verificare la realtà delle spese e la mancata identificazione delle dichiarazioni di spesa non adeguatamente documentate. La principale carenza riscontrata nel funzionamento dell’autorità di pagamento è risultata la non rilevazione della mancanza di controlli quotidiani adeguati da parte dell’autorità di gestione. Nel funzionamento dell’organismo di controllo, la principale carenza constatata è risultata la mancata effettuazione di un numero sufficiente di controlli di qualità appropriata sulle spese dei programmi.

6.33.

Nei suoi audit la Commissione ha riscontrato in alcuni sistemi nazionali carenze analoghe, per le quali ha adottato i provvedimenti necessari.

6.34.

Per illustrare la natura delle carenze a causa delle quali un sistema di controllo è stato giudicato complessivamente inefficace, può essere utile esaminare uno dei casi controllati. Nella fattispecie, l’autorità di gestione sembrava funzionare bene; tutte le dichiarazioni di spesa venivano controllate in loco. L’organismo di controllo ha tuttavia rilevato alcuni gravi errori in progetti che erano stati controllati da un organismo intermedio per conto dell’autorità di gestione. Esso ha quindi segnalato alle autorità di gestione e di pagamento gli errori riscontrati; la gravità degli errori era tale da indurre l’organismo di controllo a raccomandare il blocco di tutti i pagamenti successivi. All’inizio i pagamenti sono stati bloccati, ma dopo circa cinque settimane, l’autorità di gestione ha ripreso i versamenti e l’autorità di pagamento ha continuato, per quasi due anni, a certificare alla Commissione domande di pagamento che contenevano gravi irregolarità. Il funzionamento dell’autorità di gestione e di quella di pagamento è stato pertanto insoddisfacente ed il sistema di controllo non è riuscito ad impedire errori nei rimborsi.

6.34.

La Commissione concorda con la Corte nel ritenere insoddisfacente il funzionamento di tali autorità, ma osserva che, prima ancora dell'annuncio dell'audit della Corte, l'autorità di gestione nella regione in questione aveva iniziato ad effettuare controlli più approfonditi ed a correggere le spese irregolari riscontrate. Inoltre, l'autorità ha ripristinato la sospensione dei pagamenti, anche se dopo un intervallo di 22 mesi.

6.35.

La classificazione dei 19 sistemi di controllo viene illustrata in sintesi nella tabella 6.4 . Le cifre nella tabella 6.4 rappresentano il numero di sistemi del campione che rientrano in ciascuna delle tre categorie. Sebbene il campione di audit cui si riferiscono sia abbastanza piccolo, i dati della tabella 6.4 forniscono un quadro generale dell’efficacia dei sistemi di controllo negli Stati membri. Essi permettono alla Corte di affermare, con ragionevole sicurezza, che i sistemi di controllo negli Stati membri sono generalmente inefficaci o solo moderatamente efficaci. Tale constatazione è molto simile alle conclusioni tratte dalla Corte negli anni precedenti.

6.35.

Le direzioni generali responsabili delle politiche strutturali hanno presentato nelle rispettive relazioni annuali di attività i risultati della loro valutazione riguardante il funzionamento dei sistemi nazionali. Tali relazioni sono disponibili, in lingua inglese, nel seguente sito: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm. Le valutazioni, basate soprattutto sui risultati delle vaste attività di audit della Commissione in tutti gli Stati membri, indicano la seguente ampia classificazione dei sistemi (secondo le percentuali rispetto all'importo dei fondi comunitari): tra il 20 e il 35 % soddisfacenti, circa il 60 % da migliorare per porre rimedio a carenze dei principali controlli, e circa il 10 % gravemente carenti. Per la maggior parte dei sistemi di controllo, quindi, sono ancora necessari miglioramenti, anche se molti di essi operano in maniera soddisfacente. Nelle relazioni annuali di attività sono indicate anche le misure correttive che si stanno applicando ai fini di tale miglioramento, comprendenti audit successivi, monitoraggio dei piani d'azione e ricorso alla facoltà di sospendere i pagamenti e di apportare correzioni finanziarie.

Tabella 6.4 — Efficacia dei sistemi di controllo nel campione di audit della Corte

Sistema di controllo

Fondo

Totale

FESR

FSE

FEAOG

Fondo di coesione

Inefficace

5

5

2

1

13

Moderatamente efficace

2

3

1

0

6

Efficace

0

0

0

0

0

Totale

7

8

3

1

19

Principali osservazioni sull’attività di audit della Commissione

6.36.

Le principali osservazioni sull’attività di audit della Commissione sono ricavate dall’analisi di 15 audit svolti dalle direzioni generali Politica regionale e Occupazione, affari sociali e pari opportunità. I 15 audit sono stati valutati usando la scala cumulativa definita al paragrafo 6.23. I risultati sono esposti sinteticamente nella tabella 6.5 , da cui risulta che poco più della metà degli audit della Commissione esaminati dalla Corte possiedono tutte le qualità di uno strumento di supervisione efficace: vi è stata un’adeguata valutazione del rischio, i risultati di audit si sono rivelati utili sul piano operativo e, successivamente all’audit, sono state prese misure correttive appropriate.

6.36.

Per alcuni degli audit la Commissione riconosce che vi erano carenze nella documentazione, il che rendeva difficile l'esame, ma non accetta che questo fatto possa indicare l'assenza di risultati di audit utili sul piano operativo, secondo quanto è indicato nella nota 7 relativa alla tabella 6.5.

Tabella 6.5 — Valutazione di un campione di audit della Commissione

Valutazione di audit

Numero di audit

DG Politica regionale

DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità

Gravi carenze nella valutazione del rischio.

0

0

Valutazione del rischio adeguata, ma risultati dell'audit di scarso valore operativo.

1

0

Valutazione del rischio adeguata e utili risultati di audit dal punto di vista operativo, ma assenza di azioni correttive successive al controllo.

0

0

Vi è stata un'adeguata valutazione del rischio, i risultati di audit sono stati utili sul piano operativo e sono state prese le appropriate misure correttive dopo l'audit (5).

7

1

Vi sono state gravi carenze nella documentazione di audit che hanno reso impossibile valutare i risultati dello stesso (6).

2

4

Totale

10

5

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Conclusioni

6.37.

Il rischio che i costi dichiarati per i progetti a titolo delle politiche strutturali siano erroneamente dichiarati o non ammissibili ai fini del rimborso è elevato. Per attenuarlo, sono necessari sistemi di controllo efficaci negli Stati membri e una supervisione efficace da parte della Commissione.

6.37.

Per essere efficace, la gestione concorrente richiede anche la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in tutte le fasi della catena di controllo. Il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato mira a rendere ottimale tale cooperazione e l'efficacia del quadro di controllo nel suo complesso. Tuttavia, poiché l'intensità delle verifiche in loco deve corrispondere ai costi e ai profitti di tali controlli, si continuerà a riscontrare qualche errore nei pagamenti intermedi anche con un quadro di controllo efficace.

6.38.

In realtà:

6.38.

 

i sistemi di controllo negli Stati membri sono generalmente inefficaci o moderatamente efficaci, e

La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 6.35, nella quale ha indicato la sua valutazione secondo la quale circa il 10 % dei sistemi di controllo sono gravemente carenti, e le misure correttive che essa prende in tali casi.

la Commissione esercita solo una supervisione moderatamente efficace per ridurre il rischio che i sistemi di controllo negli Stati membri non riescano ad evitare il rimborso di spese sovradichiarate o non ammissibili.

La Commissione ritiene di aver predisposto sistemi efficaci per svolgere le sue funzioni di supervisione. Gli audit svolti dalla Commissione sono soltanto un aspetto, anche se di grande portata, della sua attività di supervisione. Per giungere alla valutazione dei sistemi indicata nella risposta al paragrafo 6.35, la Commissione ha sottoposto ad audit sistemi corrispondenti al 53 % e all'82 % degli stanziamenti pianificati nell'ambito dell'FESR e dell'FSE per programmi nell'UE-15 e al 65 % e al 92 % degli stanziamenti per programmi nell'UE-10. Per il FEAOG-Orientamento e per lo SFOP si è proceduto all'audit rispettivamente dell'85 % e del 91 % dei sistemi rispetto al totale dei contributi programmati. Necessariamente, i risultati delle azioni della Commissione in un determinato anno non si evidenziano nel medesimo anno per quanto riguarda le spese dichiarate e rimborsate.

6.39.

Pertanto, il rimborso delle spese per i progetti a titolo delle politiche strutturali è soggetto ad errori rilevanti. La Corte ritiene, con un grado di certezza ragionevole, che per l’esercizio 2006, almeno il 12 % degli importi complessivamente rimborsati per progetti relativi alle politiche strutturali non avrebbe dovuto esserlo. Una percentuale significativa di progetti legati alle politiche strutturali è soggetta inoltre ad errori di conformità che, a parere della Corte, non sono tali da determinare la non ammissibilità delle spese ai fini del rimborso.

6.39.

Le spese a titolo dei Fondi strutturali dichiarate da un beneficiario sono soggette a una serie di procedure di controllo, alcune delle quali si svolgono prima della certificazione della spesa alla Commissione e alcune altre dopo tale certificazione. Le constatazioni della Corte dei conti mostrano la situazione in un dato momento dell'esecuzione di tali procedure di controllo. La Commissione ribadisce che un'ampia percentuale di simili errori probabilmente vengono corretti nel corso dell'applicazione del sistema correttivo pluriennale, in particolare nel corso delle attività continue di audit dei suoi organismi e di quelli nazionali. La Commissione riconosce che è necessario fornire maggiori elementi che attestino le correzioni finanziarie apportate dagli Stati membri come risultato delle attività di audit svolte da essi stessi e dalla Commissione.

Raccomandazioni

6.40.

Le seguenti raccomandazioni sono tese a rafforzare la prevenzione degli errori nelle fasi iniziali di un progetto, lavorando con i promotori dello stesso ed assicurando un efficace funzionamento dei controlli di primo livello.

6.41.

Gli Stati membri dovrebbero cercare di prevenire gli errori lavorando assieme ai promotori nella fase iniziale di ogni progetto. L’autorità di gestione dovrebbe fornire ai promotori dei progetti la formazione e gli orientamenti opportuni sia al momento della definizione dei sistemi del progetto, affinché questi soddisfino le disposizioni della normativa comunitaria, sia al momento di redigere le prime dichiarazioni di spesa. Occorre in particolare assicurarsi che il promotore del progetto sia consapevole di quali costi siano ammissibili ai fini del rimborso e della necessità di documentare le modalità di calcolo e di assegnazione delle voci di spesa. A tale proposito, fondamentale importanza riveste l’esame rigoroso delle liste di controllo utilizzate per verificare l’esattezza e la completezza della documentazione.

6.41.

La Commissione ha già raccomandato agli Stati membri di rafforzare le loro attività d'informazione dei beneficiari e intraprenderà al riguardo le azioni adeguate.

A norma del regolamento di applicazione della Commissione per il periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006), l'autorità di gestione deve assicurare che i beneficiari siano informati delle condizioni di finanziamento e delle informazioni da conservare e da presentare, e deve accertare che il beneficiario sia in grado di soddisfare tali condizioni.

6.42.

Le autorità dello Stato membro dovrebbero fornire al proprio personale la formazione e gli orientamenti adeguati per i compiti richiesti dall’esame e dalla valutazione dei progetti. In particolare, il personale dell’autorità di gestione deve avere le competenze necessarie per esaminare le procedure di appalto e di calcolo dei costi, onde poter valutare se un appalto legato a un progetto sia aggiudicato correttamente e se le dichiarazioni di spesa vengano compilate conformemente alla normativa.

6.42.

La Commissione ha emanato orientamenti sulle pratiche migliori nelle verifiche di gestione quotidiana e nelle verifiche che deve effettuare l'autorità di pagamento prima della certificazione della spesa. Inoltre la Commissione contribuisce ad attività di formazione destinate alle autorità di gestione, riguardanti le disposizioni dei regolamenti. La Commissione proseguirà queste ed altre azioni analoghe.

6.43.

La Commissione dovrebbe focalizzare i propri sforzi di audit e di supervisione sulle operazioni delle autorità di gestione negli Stati membri, essendo tale funzione una delle più importanti per un’attuazione efficace dei Fondi strutturali. In particolare, la Commissione dovrebbe disporre di una valutazione regolarmente aggiornata dell’efficacia di tutte le autorità di gestione — effettuata dalle stesse oppure ottenuta da altre fonti — che le permetterebbe di orientare i lavori di audit sulle autorità di gestione meno efficaci o a più alto rischio.

6.43.

La Commissione sta già dedicando alle autorità di gestione un'ampia parte della sua attività di supervisione. Nel 2006 la Commissione, come si è detto, ha emanato orientamenti sulle verifiche di gestione di primo livello e sulla funzione di certificazione. Inoltre, la Commissione chiede ora alle autorità di gestione di alcuni Stati membri di valutare, mediante questionari di autovalutazione, i propri risultati nell'ottemperare alle condizioni normative.

6.44.

La Commissione dovrebbe rafforzare i meccanismi di feedback nel sistema di controllo dei Fondi strutturali. Ad esempio, se l’organismo di controllo constata la presenza di un errore in una dichiarazione di spesa, tale informazione non dovrebbe essere semplicemente comunicata, bensì indurre l’autorità di gestione a prendere provvedimenti per ovviare al problema ed evitare che possa ripetersi in futuro. Ciò richiede che tutti gli organismi di controllo cooperino per far fronte ai problemi individuati o a determinate questioni. La Commissione potrebbe rafforzare l’importanza del meccanismo di feedback informando gli organismi di controllo della necessità di adottare misure ogniqualvolta venga individuata una deficienza o un errore, indipendentemente dal fatto che siano rilevati nell’ambito del loro audit o segnalati da un altro organismo di controllo. Inoltre, quando effettua un audit, la Commissione dovrebbe esaminare le carenze e gli errori evidenziati nelle relazioni e valutare se le misure adottate siano state sufficienti per far fronte alle conseguenze immediate e future del problema in questione.

6.44.

Meccanismi di feedback sono integrati nel sistema di controllo mediante disposizioni che prevedono lo scambio dei risultati delle verifiche compiute dall'autorità di gestione, dall'autorità di pagamento e dall'organismo di audit e tramite le relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione. Il seguito da dare ai risultati degli audit figura in permanenza all'ordine del giorno dei dibattiti tra gli Stati membri e la Commissione nelle riunioni bilaterali annuali di coordinamento degli audit, ed è anche una componente regolare degli audit dei sistemi. La Commissione continuerà a esaminare le relazioni nazionali di audit dei sistemi e verificherà che vengano intraprese le necessarie azioni conseguenti.

6.45.

La Commissione dovrebbe incoraggiare attivamente e facilitare l’uso delle semplificazioni previste nella nuova normativa per i Fondi strutturali, quale, ad esempio, la possibilità di dichiarare su base forfettaria i costi indiretti nel caso del Fondo sociale europeo (7). Tali semplificazioni ridurranno la probabilità che si verifichino errori, nonché l’onere amministrativo per i promotori dei progetti.

6.45.

La Commissione sta già agendo nel senso indicato da questa raccomandazione. Un elemento importante della semplificazione consiste nel fornire orientamenti intesi a semplificare l'applicazione concreta dei regolamenti. Per esempio, per il periodo 2007-2013, la Commissione sta emanando orientamenti sulle operazioni d'ingegneria finanziaria e sull'analisi del rapporto tra costi e profitti nei progetti che producono entrate.

RELAZIONE SPECIALE PUBBLICATA SUCCESSIVAMENTE ALL’ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

6.46.

Dall’ultima relazione annuale, la Corte ha pubblicato una relazione speciale sulle politiche strutturali:

Relazione speciale n. 1/2007 sull’attuazione dei processi intermedi relativi ai Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.


(1)  I promotori dei progetti possono essere privati cittadini o associazioni, società private o pubbliche oppure organismi locali, regionali o nazionali.

(2)  Il principio della separazione delle funzioni non riguarda propriamente le ultime due funzioni del grafico 6.2; i regolamenti infatti non dispongono che l’organismo di controllo e l’organismo di liquidazione debbano essere due organismi distinti.

(3)  La tabella si basa sul campione di progetti controllato dalla Corte. Le due espressioni «campione di progetti» e «campione di rimborsi» possono essere usate indifferentemente dal momento che per ciascun progetto del campione è stato controllato un rimborso.

(4)  La tabella si basa sul campione di progetti controllato dalla Corte.

(5)  La verifica del seguito dato relativa ai risultati dell'audit avviene spesso in ritardo. Cfr. esempio al paragrafo 6.37.

(6)  Tale valutazione non rientra tra quelle della scala presentata al paragrafo 6.23. Si tratta prevalentemente di dati mancanti. I casi sono inclusi nella tabella per completezza ed anche perché la documentazione non completa potrebbe essere interpretata come un indicatore di assenza di risultati di audit utili sul piano operativo.

(7)  Articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

ALLEGATO 6.1

Classificazione dei sistemi di controllo

Programma

Valutazione del funzionamento della/dello:

Il sistema di controllo è:

Autorità di gestione

Autorità di pagamento

Organismo di controllo

Organismo liquidatore

FEAOG — Sassonia-Anhalt

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FEAOG — Polonia

 

 

 

 

Inefficace

FEAOG — Spagna

 

 

 

 

Inefficace

FSE — Obiettivo 3 — Germania — Nord Reno-Westfalia

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FSE — Obiettivo 3 — Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

 

Inefficace

FSE — Obiettivo 3 — Francia — Midi Pirenei

 

 

 

 

Inefficace

FSE — Obiettivo 3 — Francia — Nord-Pas de Calais

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FSE — Slovenia

 

 

 

 

Inefficace

FSE — Germania — Turingia

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FSE — Obiettivo 1 Spagna

 

 

 

 

Inefficace

FSE — Obiettivo 3 — Regno Unito — Scozia

 

 

 

 

Inefficace

FESR — Italia — Campania

 

 

 

 

Inefficace

FESR — Spagna — Paese basco

 

 

 

 

Inefficace

FESR — Grecia — Peloponneso

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FESR — Portogallo — Accessibilità e trasporti

 

 

 

 

Moderatamente efficace

FESR — Interreg — Austria/Ungheria

 

 

 

 

Inefficace

FESR — Spagna — Valencia

 

 

 

 

Inefficace

FESR — Regno Unito — Merseyside

 

 

 

 

Inefficace

Fondo di coesione — Spagna — 7 progetti

 

 

 

 

Inefficace


Legenda:

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

CAPITOLO 7

Politiche interne, compresa la ricerca

INDICE

7.1-7.2

Introduzione

7.3-7.33

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

7.3-7.4

Estensione dell'audit

7.5-7.7

Caratteristiche specifiche dell'area delle politiche interne

7.8-7.11

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

7.10-7.11

Livello significativo di errori nelle spese dichiarate dai beneficiari

7.12-7.28

Sistemi di supervisione e controllo

7.14-7.17

Certificazione dell'audit per le dichiarazioni di spesa

7.18-7.23

Controllo documentale ex ante delle dichiarazioni di spesa

7.24-7.28

Gli audit finanziari ex post condotti dalla Commissione

7.29

Seguito dato a precedenti osservazioni

7.30-7.31

Conclusione

7.32-7.33

Raccomandazioni

7.34

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

7.1.

Le politiche interne includono un'ampia gamma di attività comunitarie che contribuiscono allo sviluppo del mercato interno. I pagamenti nel 2006 sono ammontati a 9 014 milioni di euro ( grafico 7.1 ). La principale area di attività riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico e rappresenta oltre metà della spesa.

Image

7.2.

La Commissione gestisce direttamente la maggioranza delle spese (1). Nella maggior parte dei casi, le azioni vengono attuate mediante programmi pluriennali che attribuiscono sovvenzioni a progetti o misure attuati da beneficiari privati e pubblici. Le sovvenzioni vengono generalmente erogate in più fasi: un anticipo alla firma della convenzione di sovvenzione o del contratto, seguito da pagamenti intermedi e finali che rimborsano le spese ammissibili indicate dai beneficiari nelle dichiarazioni di spesa periodiche.

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Estensione dell'audit

7.3.

L'audit ha preso in esame la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, collegate ai pagamenti eseguiti nel 2006 a titolo delle varie sezioni del bilancio comunitario che rientrano nelle politiche interne. La valutazione specifica si basa su:

a)

test di convalida condotti su un campione casuale di 9 impegni e 150 pagamenti eseguiti dalla Commissione nel corso del 2006;

b)

un esame del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo selezionati:

certificazione dell'audit per le dichiarazioni di spesa dei progetti,

analisi documentale delle dichiarazioni di spesa, prima del rimborso delle medesime,

audit ex post dei progetti;

c)

seguito dato alle principali osservazioni esposte dalla Corte in dichiarazioni di affidabilità recenti.

7.4.

Il campione di pagamenti esaminato dalla Corte per i test di convalida comprendeva 58 anticipi (2), che sono soggetti a condizioni di pagamento meno rigide rispetto ai pagamenti intermedi e finali. I test sugli anticipi si sono limitati a un'analisi, condotta presso la Commissione, della procedura di selezione dei progetti, delle decisioni di finanziamento e delle autorizzazioni di pagamento. Dei 92 pagamenti intermedi e finali (3), 62 sono stati verificati a partire da documentazione in possesso della Commissione, mentre 30 sono stati controllati in loco presso il beneficiario.

Caratteristiche specifiche dell'area delle politiche interne

7.5.

Il sostegno comunitario alla ricerca e allo sviluppo tecnologico riguarda una vasta gamma di attività di ricerca ed è caratterizzato da una molteplicità di sistemi di finanziamento a favore di diverse aree tematiche e tipi di progetto. I progetti vengono svolti da istituti di ricerca e università, ma anche da individui, società private e amministrazioni pubbliche. Generalmente, i progetti aggregano diversi partner di ricerca all'interno di un consorzio che coinvolge vari Stati membri, sebbene venga designato un solo «coordinatore di progetto» incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e di seguire gli aspetti finanziari e amministrativi del contratto. L'entità delle sovvenzioni comunitarie ai partner per i singoli progetti varia da alcune centinaia di euro a dieci milioni di euro. Su oltre 15 000 benenficiari finali, circa il 2 % percepisce più del 40 % del totale dei finanziamenti comunitari.

7.6.

Altre misure riguardano l'intero spettro delle politiche interne, quali le sovvenzioni ad azioni a favore della cittadinanza o per la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione. Queste sovvenzioni variano dai 2 000 a oltre i 20 000 euro. Per contro, il sostegno a grandi progetti stradali o ferroviari per la Rete transeuropea dei trasporti, le sovvenzioni comunitarie possono arrivare fino a 10 milioni di euro.

7.7.

Il principale rischio per la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti è che i beneficiari presentino dichiarazioni eccessive di spesa e che, in seguito, ciò non venga individuato e corretto dalla Commissione.

7.7.

La Commissione condivide ampiamente l'analisi della Corte dei conti sulla natura dei principali rischi. Il rischio che i beneficiari presentino dichiarazioni eccessive di spesa deriva in ampia misura dal quadro normativo applicabile, che si fonda sul rimborso delle spese effettive. Nonostante i considerevoli miglioramenti apportati al quadro normativo stesso, questi fattori rimangono in gran parte invariati e continueranno a incidere sulla gestione dei programmi quadro in materia di ricerca nei prossimi anni. Inoltre, molti degli errori risultanti possono essere individuati soltanto eseguendo audit in loco. Pertanto, la Commissione ha elaborato una strategia comune di revisione per aumentare la garanzia della legittimità e regolarità della spesa su base pluriennale (cfr. risposta della Commissione al paragrafo 7.12).

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

7.8.

Le dichiarazioni eccessive di spesa da parte dei beneficiari possono derivare da errori:

di ammissibilità: rimborso di spese che non rispondono ai criteri di ammissibilità,

concernenti la realtà delle operazioni: rimborso di spese non sufficientemente documentate, oppure

di imprecisione: rimborso di spese calcolate in maniera non corretta.

7.9.

Un progetto può anche presentare errori che però non incidono sul rimborso delle spese. Un esempio frequentemente riscontrabile è il mancato rimborso ai beneficiari da parte della Commissione entro i termini stabiliti (cfr. l' allegato 7.1 per osservazioni più dettagliate sui pagamenti tardivi da parte della Commissione).

7.9.

La Commissione ha adottato provvedimenti per migliorare i tempi di pagamento, cfr. allegato 7.1.

Livello significativo di errori nelle spese dichiarate dai beneficiari

7.10.

La Corte ha rilevato errori nelle domande di rimborso presentate dai beneficiari in 26 operazioni, delle 150 sottoposte ad audit (cfr. tabella 7.1 ). La maggior parte degli errori è stata riscontrata nelle 30 operazioni controllate presso i destinatari. Gli errori rilevati con maggior frequenza sono i seguenti:

inadeguatezza della documentazione fornita a sostegno delle spese dichiarate, in particolare per i costi del personale che, complessivamente, rappresentano la più importante singola categoria di spese,

utilizzo di preventivi di spesa: una pratica, questa, che non rispetta l'obbligo di imputare solo i costi effettivi,

assegnazione ingiustificata di spese indirette al progetto,

dichiarazione di spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità,

inclusione di varie spese non ammissibili.

7.10.

Dall'audit della Corte è emerso che la maggior parte degli errori si è verificata nei pagamenti controllati presso i destinatari. Tali errori o le spese non ammissibili possono effettivamente essere individuati soltanto mediante controlli in loco o, in misura limitata, controlli documentali.

In qualche caso può verificarsi che la Commissione giunga a una diversa valutazione dell'incidenza finanziaria delle risultanze, sulla scorta dei propri calcoli dei costi ammissibili risultanti dai propri audit e dall'esame di ulteriore documentazione trasmessa dal beneficiario.

Tabella 7.1 — Presentazione dei risultati dei controlli sulle operazioni

Dimensione del campione

150

Percentuale delle operazioni inficiate da errori

17 %

Impatto stimato degli errori sulla popolazione

2 % — 5 %

7.11.

Gli errori si verificano nel contesto di un quadro giuridico complesso che contiene numerosi (e non sempre chiari) criteri di ammissibilità. Analogamente a quanto riscontrato negli anni precedenti, la Corte ha constatato che spesso i beneficiari non sono in grado di documentare i costi per il personale riportati nella dichiarazione di spesa.

7.11.

La Commissione riconosce che la documentazione dei costi per il personale da imputare ai progetti di ricerca è fonte frequente di discrepanze ed errori. Essa ha preso provvedimenti importanti per affrontare la questione, cfr. risposte ai paragrafi 7.7 e 7.12.

Per il settimo programma quadro (7° PQ), per utilizzare costi medi per il personale la metodologia del beneficiario dovrà essere attestata da un revisore indipendente e accettata dalla Commissione. La certificazione comprende il controllo dell'esistenza di un sistema attendibile di registrazione degli orari.

Nell'ambito dell'impegno di chiarificazione delle norme relative al 7° PQ, dall'aprile 2007 la Commissione ha pubblicato quattro dei sei capitoli della guida per i beneficiari, compresa la guida alle questioni finanziarie. La Commissione prevede di rendere disponibili i capitoli rimanenti nel settembre 2007. All'inizio del 7° PQ la Commissione ha organizzato giornate di informazione e workshop per i beneficiari, per spiegare la procedura e illustrare i diritti e gli obblighi dei beneficiari.

Sistemi di supervisione e controllo

7.12.

La Commissione deve gestire migliaia di beneficiari e i progetti da essi intrapresi. Molti errori riguardanti la legittimità e regolarità possono essere individuati (e quindi corretti) solo attraverso controlli in loco. Tuttavia, eseguire tali controlli ogni anno e su ciascun progetto implicherebbe costi proibitivi. Quindi, la Commissione deve formulare una strategia di controllo coerente, che definisca il tipo e l'intensità del controllo, tale da mantenere entro limiti accettabili l'incidenza degli errori e che tenga conto del costo dei controlli in questione (4).

7.13.

Una sintesi dei risultati dell'esame condotto dalla Corte sui sistemi di supervisione e controllo selezionati è presentata nell' allegato 7.2 .

7.12-7.13.

La Commissione ha elaborato una strategia comune di revisione ex post per il 6° PQ, destinata ad aumentare la garanzia della legittimità e regolarità della spesa su base pluriennale. La strategia richiede un incremento significativo del numero di audit ex post, compreso l'audit sui contratti conclusi con i beneficiari più importanti, ossia quelli che ricevono i contributi finanziari più elevati.

I risultati di tali audit saranno oggetto di un rigoroso follow-up, che prevede il recupero degli importi erogati indebitamente e l'estrapolazione degli errori sistemici individuati a tutti gli altri contratti non sottoposti ad audit conclusi con lo stesso beneficiario. La Commissione applicherà una penale se il soggetto controllato non dà esecuzione ai risultati dell'audit relativi agli errori sistemici.

Tale strategia è intesa a garantire una riduzione considerevole del livello di errori «residui» (non individuati).

I contratti controllati comprenderanno: 1) i circa 200 contraenti che rappresentano la quota maggiore del bilancio (i cui contratti rappresentano collettivamente oltre il 40 % del bilancio); 2) un campione casuale rappresentativo degli altri contraenti in base al valore; 3) un campione selezionato in base al rischio, incentrato sui contraenti potenzialmente più rischiosi.

L'attuazione di tale strategia di revisione implica un considerevole rafforzamento del personale della Commissione addetto agli audit, un maggior numero di audit e procedure rafforzate di applicazione dei risultati degli stessi.

Sono attualmente allo studio le modalità di successiva estensione di tale quadro di controllo al 7° PQ, per il quale sono già state prese misure per rafforzare la qualità della certificazione di audit delle dichiarazioni di spesa (cfr. paragrafo 7.17).

Certificazione dell'audit per le dichiarazioni di spesa

7.14.

In base alla normativa finanziaria comunitaria, le richieste di pagamento di sovvenzioni al di sopra di una certa soglia devono essere accompagnate da una relazione o da un certificato di audit (5). Tale requisito, in caso di dichiarazioni di spesa che rispondono a determinati criteri, è stato generalizzato per il sesto programma quadro e per alcuni altri programmi nell'area delle politiche interne. Di conseguenza, le dichiarazioni di spesa devono essere certificate da un revisore indipendente o, nel caso di alcuni organismi pubblici, da un pubblico funzionario competente.

7.15.

Nel 2005, la Corte aveva esaminato l'uso di certificati di audit per dichiarazioni di spesa a titolo del sesto programma quadro (6). Per il 2006, la Corte ha analizzato l'uso dei certificati di audit in tutti i settori delle politiche interne. Essa ha verificato il funzionamento di tale controllo nelle 15 operazioni del campione sottoposto ad audit in loco per le quali era stato fornito un certificato. Ha confrontato poi i risultati della propria verifica con il certificato fornito; infine, ha esaminato le relazioni compilate dalla Commissione sul funzionamento del controllo.

I certificati di audit non rappresentano ancora uno strumento di controllo affidabile

7.16.

In nove dei 15 casi controllati dalla Corte, il revisore che ha rilasciato il certificato ha fornito un parere senza riserva, mentre la Corte ha rilevato errori aventi un impatto finanziario significativo sulle dichiarazioni di spesa, oppure sistemi non conformi alle condizioni stabilite. In quattro di questi nove casi, il sistema contabile per i costi del personale dei beneficiari non era conforme alle disposizioni contrattuali. In un caso, i costi per il personale erano stati sopravvalutati di oltre il 50 %. In altri due casi, il beneficiario aveva utilizzato un metodo per il calcolo dei costi che non era conforme alle disposizioni contrattuali.

7.16.

Le DG della famiglia «ricerca» concordano in generale con la conclusione della Corte. Tuttavia, la Commissione ritiene che i certificati di audit abbiano contribuito a ridurre i tassi di errore per il 6° PQ rispetto al 5°.

7.17.

Le constatazioni della Corte sono simili ai risultati della valutazione condotta dalla Commissione sui certificati di audit, secondo cui il lavoro svolto dai revisori incaricati della certificazione è talvolta troppo superficiale e non corroborato da un numero sufficiente di test di convalida, occorre migliorare le linee guida fornite per affrontare l'incertezza relativa alle condizioni di ammissibilità e all'indipendenza dei revisori e l'assenza di un modello obbligatorio di certificato di audit e di un modello standard di mandato incentiva l'uso di approcci contraddittori.

7.17.

Per quanto riguarda le carenze rilevate in riferimento all'affidabilità dei certificati di audit per il 6° PQ, la Commissione ha reagito migliorando il sostegno agli enti di certificazione, ai beneficiari e ai servizi operativi della Commissione. La DG Società dell’informazione e media ha istituito «cliniche per i certificati di audit», che coinvolgono servizi centrali e operativi, al fine di garantire una gestione coerente dei certificati di audit nella DG, conformemente alle disposizioni contrattuali. I risultati sono a disposizione sull'intranet della DG.

Come descritto nella risposta al paragrafo 7.12, la Commissione ha inoltre elaborato una strategia comune di revisione ex post per il 6° PQ al fine di aumentare la garanzia della legittimità e regolarità della spesa su base pluriennale.

Per il 7° PQ la Commissione ha introdotto tre altre misure per migliorare la qualità dei certificati di audit: 1) «procedure concordate», che consistono in un insieme obbligatorio di procedure e nell'obbligo per i revisori incaricati della certificazione di trasmettere una relazione; 2) obbligo di certificazione della metodologia di calcolo dei costi medi per il personale; 3) certificazione facoltativa delle metodologie di calcolo dei costi per il personale e dei costi indiretti. Tali misure sono destinate a garantire, prima che vengano autorizzati i pagamenti, che le metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi siano conformi alle disposizioni contrattuali.

Al di fuori del settore della ricerca, nel 2004 la DG Ambiente ha sviluppato, per il programma LIFE, un modello di relazione di audit esterno indipendente e ha emanato chiare istruzioni che specificano la portata e la finalità dell'audit di certificazione, della metodologia di audit, della competenza del revisore e dei risultati di audit attesi.

Controllo documentale ex ante delle dichiarazioni di spesa

7.18.

Per i pagamenti intermedi e finali destinati ai progetti, la Commissione, prima di procedere al rimborso delle spese dichiarate, esegue controlli documentali sulle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari.

7.19.

La Corte ha esaminato le linee guida e le procedure, i sistemi di notifica e monitoraggio e la condivisione dei risultati dei controlli documentali presso le direzioni generali della Ricerca (DG Ricerca), della Società dell'informazione e dei media (DG Società dell’informazione e media) e dell'Energia e dei trasporti (DG Energia e trasporti). Ha verificato inoltre il funzionamento dei controlli documentali per 30 pagamenti inclusi nel campione selezionato per i propri test di convalida (cfr. paragrafo 7.3).

Procedure adeguate ma monitoraggio e condivisione dei risultati limitati

7.20.

Tutte le direzioni generali controllate dispongono di linee guida e procedure dettagliate scritte per lo svolgimento dei controlli documentali; fanno inoltre uso di liste di controllo standard.

7.21.

La DG Ricerca e la DG Energia e trasporti utilizzano strumenti per il monitoraggio («quadri di valutazione comparativi», scoreboard) per fornire informazioni aggregate sui costi accettati o respinti a seguito dei controlli, ma non eseguono alcuna analisi del tipo e della frequenza degli errori, anche se quest'ultima potrebbe contribuire allo sviluppo di una strategia di controllo basata sul rischio.

7.21.

La Commissione è consapevole che i problemi principali riguardano i costi per il personale e le spese indirette e su tale base sta cercando di sviluppare e applicare una strategia di controllo basata sul rischio.

7.22.

La condivisione dei risultati dei controlli tra le diverse direzioni generali può concorrere a incrementare l'efficienza e l'efficacia, ad esempio individuando i problemi comuni e promuovendo un approccio coordinato. La Corte ha constatato che le tre direzioni generali si sono solo marginalmente sforzate di condividere le informazioni sui risultati dei controlli espletati, sia all'interno di ciascuna direzione che tra di esse. In assenza di un monitoraggio dettagliato dei risultati dei controlli, lo scambio di esperienze si limita alla discussione del metodo e di istanze di carattere generale.

7.22.

I controlli documentali sulle dichiarazioni di spesa si imperniano fondamentalmente su aspetti formali. È questo il motivo per cui la Commissione ha privilegiato l'utilizzo di procedure e liste di controllo standard volte a garantire l'efficienza e l'efficacia di tali controlli. La Commissione concorda sul fatto che, previe considerazioni relative al rapporto costi/benefici, la condivisione dei risultati di tali controlli possa risultare utile, in particolare per le DG del settore della ricerca che trattano con beneficiari identici o analoghi.

7.23.

In tre dei trenta casi esaminati, la Corte ha individuato problemi nelle dichiarazioni di spesa che avrebbero dovuto essere rilevati dalla Commissione nel corso dei controlli ex ante. In un caso, il beneficiario aveva utilizzato un metodo inadeguato per l'imputazione delle spese indirette. In un altro caso, la Commissione aveva applicato un tasso di rimborso errato. In un ulteriore caso, la Commissione aveva richiesto al beneficiario la necessaria documentazione giustificativa, ma aveva eseguito il pagamento prima di riceverla.

7.23.

Sono state preparate linee guida, comprese liste di controllo, che vengono periodicamente aggiornate. Si organizzano inoltre azioni di formazione per il personale, per migliorare l'efficienza dei controlli.

Gli audit finanziari ex post condotti dalla Commissione

7.24.

La Commissione espleta audit ex post sui progetti a livello di beneficiari finali dopo l'esecuzione dei pagamenti intermedi o finali. Tali audit vengono svolti da unità facenti parte della direzione generale o, più frequentemente, da revisori esterni per conto della Commissione.

7.24.

Il numero di audit ex post è stato aumentato. Il numero di audit programmati per il 6° PQ terrà conto degli errori residui e delle considerazioni inerenti al rapporto costi/benefici.

7.25.

La Corte ha esaminato i dati relativi ad audit ex post forniti dalla Commissione e le nuove disposizioni per la condivisione dei risultati degli audit emanate dalle direzioni generali competenti per le politiche interne.

Copertura insufficiente degli audit ex post

7.26.

Nel 2005 la Corte aveva criticato la riduzione significativa del numero di audit ex post svolti dalla Commissione su progetti pertinenti alle politiche interne rispetto all'anno precedente (7). Nel corso del 2006, il numero dei controlli è ritornato ai livelli precedenti il 2005 ( tabella 7.2 ). Tuttavia, la proporzione di contratti controllati (2,3 %) non basta ancora a compensare le carenze presenti negli altri elementi dei sistemi di supervisione e controllo.

7.26.

Come indicato dalla Commissione nella relazione annuale della Corte relativa all'esercizio 2005, la riduzione del numero di audit ex post nel 2005 è stata dovuta a ritardi concernenti la nuova società di revisione contabile esterna. Il 2005 va quindi considerato un anno atipico. Nel 2006 sono stati conclusi 564 audit ex post, di più di quelli del 2004 (cfr. tabella 7.2).

Per aumentare ulteriormente la garanzia desunta dagli audit ex post, la Commissione ha elaborato una strategia comune di revisione ex post per il 6° PQ come descritto nella risposta al paragrafo 7.12.

Tabella 7.2 — Audit finanziari ex post completati nel periodo 2004-2006

Direzione generale

Numero degli audit completati

Numero dei contratti controllati

Numero dei contratti aperti

Valore dei contratti controllati

(milioni di euro)

Valore dei contratti aperti

(milioni di euro)

Rettifiche delle spese ammissibili a favore della Commissione, a seguito degli audit

% contratti controllati/contratti aperti

Tutti i programmi

Programmi di ricerca

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Valore

(milioni di euro)

% valore contratti controllati

Valore

(milioni di euro)

% valore contratti controllati

Valore

(milioni di euro)

% valore contratti controllati

Agricoltura

5

7

5

 

 

 

6

20

7

245

153

158

16,18

22,67

13,96

42,54

35,48

36,56

0,00

0,0

1,68

7,4

1,26

9,1

2,4

13,1

4,4

Istruzione e cultura (8)

75

77

104

 

 

 

80

77

104

15 884

11 748

13 222

24,10

48,28

15,56

740,30

570,46

670,97

7,80

32,4

3,66

7,6

1,92

12,3

0,5

0,7

0,8

Occupazione e affari sociali

25

33

31

 

 

 

27

37

35

1 639

1 553

1 485

11,53

14,47

14,93

139,56

131,11

186,67

0,19

1,7

0,37

2,6

0,37

2,5

1,6

2,4

2,4

Ambiente

42

44

25

 

 

 

73

49

25

1 748

1 774

1 761

35,07

68,60

33,45

385,87

431,30

478,20

1,18

3,4

0,47

0,7

1,41

4,2

4,2

2,8

1,4

Giustizia, libertà e sicurezza

8

11

11

 

 

 

47

46

54

901

1 055

426

28,60

17,90

7,43

117,00

177,00

35,25

2,53

8,8

1,10

6,1

0,08

1,1

5,2

4,4

12,7

Salute e tutela dei consumatori

8

7

6

 

 

 

12

7

6

522

476

478

6,29

5,34

17,14

153,90

165,58

183,73

0,36

5,8

0,27

5,1

0,04

0,2

2,3

1,5

1,3

Energia e trasporti (9)

54

16

69

53

7

59

81

20

100

1 077

1 099

1 166

87,09

21,49

66,48

689,41

899,46

929,55

9,95

1,8

0,85

0,0

5,47

8,2

7,5

1,8

8,6

Imprese e industria

43

8

52

34

1

44

64

8

69

1 684

1 672

2 369

38,12

22,28

28,66

221,96

305,75

1 179,00

1,00

2,6

1,38

6,2

0,64

2,2

3,8

0,5

2,9

Pesca e affari marittimi

18

11

4

15

7

 

41

29

27

238

239

215

12,23

50,25

97,51

270,01

174,51

203,30

1,16

9,5

1,39

2,8

0,10

0,1

17,2

12,1

12,6

Società dell'informazione e dei media

95

30

84

93

30

80

230

72

196

2 320

5 727

1 810

115,37

32,61

79,45

1 745,00

2 030,00

2 004,00

8,20

7,1

4,71

14,4

6,42

8,1

9,9

1,3

10,8

Ricerca

118

23

173

118

23

151

167

35

198

7 696

8 906

12 070

263,40

38,25

58,68

3 451,39

5 032,43

6 663,85

2,79

1,1

0,72

1,9

3,47

5,9

2,2

0,4

1,6

Totale

491

267

564

313

68

334

828

400

821

33 954

34 402

35 160

637,99

342,15

433,24

7 956,94

9 953,07

12 571,08

35,16

5,5

16,59

4,8

21,19

4,9

2,4

1,2

2,3

7.27.

I progetti di ricerca gestiti dalla DG Ricerca rappresentano più della metà del valore dei contratti aperti nel 2006. La Corte ha precedentemente rilevato la copertura insufficiente del quinto programma quadro (1998-2002) da parte degli audit ex post svolti dalla DG Ricerca (10). Il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha inoltre constatato che, nel 2005, per il sesto programma quadro (2002-2006) sono stati espletati solo due audit e che, nel 2006, la copertura di audit è rimasta insufficiente in rapporto ai rischi sottostanti associati ai progetti di ricerca.

7.27.

Tali problemi sono stati segnalati nelle relazioni annuali di attività delle DG e nella relazione di sintesi della Commissione. Sono già state avviate iniziative per risolvere la situazione ed evitare il ripetersi di difficoltà analoghe.

Cfr. inoltre la risposta della Commissione al paragrafo 7.12.

7.28.

Analogamente a quanto avviene per i controlli documentali ex ante, la condivisione dei risultati dei controlli ex post può incrementarne l'efficienza e l'efficacia. La Corte ha riscontrato che le direzioni generali che gestiscono le spese per la ricerca (11) condividono i risultati degli audit, sebbene non dispongano di procedure scritte. Le altre direzioni generali competenti per le politiche interne che sono state sottoposte a controllo (12) non diffondono sistematicamente i risultati presso altre direzioni generali e non hanno definito alcuna procedura a tal fine. Nel novembre 2006, la Commissione ha introdotto un sistema di sorveglianza degli audit al fine di registrare i risultati dei controlli eseguiti da tutti i servizi della Commissione in una banca dati centrale accessibile a tutte le direzioni generali. La Corte ha analizzato l'uso dello strumento da parte delle direzioni generali del settore ricerca, rilevandone l'utilizzo solo presso la DG Energia e trasporti.

7.28.

I risultati dell'audit vengono condivisi sistematicamente tra le DG del settore della ricerca. I principi di tale condivisione sono stabiliti nella strategia comune di revisione per il 6° PQ e sono attualmente oggetto di ulteriore sviluppo da parte di un gruppo di lavoro apposito.

L'aumento della copertura dell'audit perseguito dalla strategia di revisione impone l'applicazione generale nelle DG dei risultati dell'audit relativi agli errori sistemici ai progetti non sottoposti a controllo. In questo senso è importante la condivisione sistematica e coerente dei risultati dell'audit. Le DG del settore della ricerca hanno attribuito priorità a tale aspetto.

Il nuovo sistema di sorveglianza degli audit della Commissione consente di collegare le informazioni sugli audit allo schedario delle entità giuridiche del beneficiario in questione contenuto nel sistema contabile della Commissione. Dalla sua introduzione a fine 2006, i dati relativi agli audit verranno progressivamente inseriti nel sistema, tramite un'interfaccia con le banche dati audit delle singole DG.

Seguito dato a precedenti osservazioni

7.29.

I risultati del seguito dato dalla Corte alle principali osservazioni esposte in dichiarazioni di affidabilità recenti figurano all' allegato 7.1 . Le osservazioni riguardano l'insufficiente copertura degli audit ex post svolti dalla Commissione, i ritardi con cui la Commissione esegue i pagamenti ai beneficiari e i controlli insufficienti da essa svolti sui sistemi di gestione e controllo delle autorità nazionali che gestiscono progetti in materia di istruzione e cultura.

7.29.

Cfr. le risposte della Commissione all'allegato 7.1.

Conclusione

7.30.

Dall'audit della Corte è emerso un livello significativo di errori nei pagamenti ai beneficiari. I sistemi di supervisione e controllo della Commissione non limitano sufficientemente il rischio intrinseco di rimborsare spese dichiarate in eccesso.

7.30.

La Commissione continua a migliorare i propri sistemi di controllo nel contesto del piano d'azione verso un quadro integrato di controllo. La riduzione del rischio intrinseco di rimborsare spese dichiarate in eccesso viene perseguita grazie a un'impostazione pluriennale, che prevede tra l'altro l'incremento considerevole del numero di audit ex post (cfr. la risposta al paragrafo 7.12).

7.31.

Il miglioramento della gestione finanziaria delle politiche interne rappresenta una notevole sfida. Da un canto, il sistema necessita di dispositivi che tutelino in modo soddisfacente gli interessi finanziari comunitari e assicurino che i fondi siano utilizzati per i fini previsti; dall'altro, i dispositivi di controllo finanziario devono essere proporzionati e realisticamente concepiti. Il sistema, nell'attuale modalità operativa, non è ancora «trasparente, solido e facile da amministrare» (13).

7.31.

La Commissione concorda con la valutazione della Corte secondo cui sono necessari ulteriori miglioramenti della gestione finanziaria delle politiche interne. La strategia comune di revisione ex post della Commissione nel settore della ricerca è finalizzata a garantire la riduzione a un livello accettabile dell'errore «residuo» (non individuato).

Raccomandazioni

7.32.

Attualmente, la maggioranza delle spese a titolo delle politiche interne viene utilizzata per rimborsare le dichiarazioni di spesa dei beneficiari, includendo le spese per il personale, adeguatamente giustificate, imputate a ciascun progetto o misura. Per far sì che tale sistema operi efficacemente, la Commissione deve adottare le seguenti misure:

7.32.

 

semplificare e chiarire le norme per il calcolo e la dichiarazione dei costi da parte dei beneficiari (paragrafi 7.8-7.11),

Le norme del 7° PQ in materia di partecipazione e il modello di convenzione di sovvenzione adottato dalla Commissione il 10 aprile 2007 costituiscono un'importante semplificazione rispetto ai programmi quadro precedenti. La «guida per beneficiari», compresa in particolare la «guida alle questioni finanziarie», nonché le linee guida in materia di relazione sono destinate a fornire un contributo alla migliore comprensione delle norme da parte dei beneficiari.

Il meccanismo di certificazione ex ante della metodologia di calcolo dei costi medi per il personale e delle spese generali introdotto per i beneficiari che partecipano a più progetti è inteso ad aumentare l'attendibilità e l'esattezza delle loro domande di rimborso e rappresenta un passo importante verso la semplificazione. Inoltre, aumenta la certezza giuridica tanto per i beneficiari quanto per la Commissione, e riduce i rischi connessi a questa considerevole fonte di errori.

fornire istruzioni ai revisori incaricati sui criteri di ammissibilità e sui requisiti contabili connessi alle sovvenzioni comunitarie, proponendo un modello obbligatorio di certificato di audit e chiarendo i termini dei mandati (paragrafi 7.14-7.17),

La Commissione sta creando un sito web dedicato agli audit ex post, per fornire informazioni e linee guida di facile accesso in materia di ammissibilità delle spese e di certificazione.

Per il 7° PQ la Commissione ha sviluppato la certificazione dell'audit sulla base di procedure concordate. Ciò impone ai revisori incaricati della certificazione di espletare una serie obbligatoria di procedure e di trasmettere relazioni secondo un modello obbligatorio.

migliorare il controllo documentale delle dichiarazioni di spesa, attraverso un più efficace monitoraggio degli errori e una maggiore condivisione dei risultati dei controlli (paragrafi 7.18-7.23),

La Commissione riesamina e aggiorna costantemente le proprie liste di controllo al fine di migliorare la qualità dei controlli documentali ex ante. Verranno adottati ulteriori provvedimenti per aumentare la condivisione dei risultati dei controlli, previo esame del rapporto costi/benefici.

espletare un numero adeguato di audit ex post, in modo da verificare i rischi per la legittimità e la regolarità delle spese, e garantire una migliore diffusione interna dei rapporti di audit (pagine 7.24-7.28),

La Commissione sta aumentando il numero di audit ex post, anche mediante l'attuazione di una strategia comune di revisione per il 6° PQ, come descritto nella risposta al paragrafo 7.12. Si sta inoltre realizzando un nuovo sistema informatico integrato che dovrebbe contribuire ad una migliore diffusione dei risultati dell'audit.

rispettare i termini per i pagamenti, fissati nel regolamento finanziario (paragrafo 7.29 e allegato 7.1 ),

La Commissione continua ad impegnarsi per ridurre il problema dei pagamenti tardivi, cfr. allegato 7.1.

dar seguito agli audit sui sistemi di gestione e controllo delle agenzie nazionali responsabili dei progetti di istruzione e cultura e garantire che vengano effettuati sufficienti controlli in loco (paragrafi 7.29 e allegato 7.1 ).

La DG Istruzione e cultura sta applicando un sistema migliorato a seguito dell'adozione di una nuova generazione di programmi nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù. I programmi prevedono un insieme organico di verifiche e controlli del rispetto delle procedure e dei meccanismi di controllo interno per garantire e verificare la regolarità e la legittimità delle operazioni nonché l'ammissibilità delle attività.

7.33.

La Corte ribadisce comunque la propria raccomandazione di continuare a semplificare le norme che disciplinano i programmi in questione, cercando, dove possibile, di estendere maggiormente l'uso di pagamenti forfettari ed evolvere verso un sistema di finanziamento basato sui risultati (14).

7.33.

L'ulteriore semplificazione entro il quadro giuridico vigente figura tra le priorità della Commissione.

Per quanto riguarda la semplificazione delle norme in materia del rimborso delle spese e in particolare il ricorso a pagamenti forfettari, il 4 giugno 2007 la Commissione ha adottato l'uso di pagamenti forfettari per i paesi partner della cooperazione internazionale nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione per le azioni indirette concluse a titolo del 7° PQ.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

7.34.

Relazione speciale n. 3/2007 sulla gestione del Fondo europeo per i rifugiati (2000-2004).


(1)  Per alcuni programmi, come il Fondo europeo per i rifugiati e lo Strumento Schengen, si attua invece una gestione concorrente con gli Stati membri: la Commissione delega ad agenzie nazionali la gestione di alcune parti dei programmi Socrate, Leonardo e Gioventù (che rappresentano circa il 70 % del bilancio della direzione generale Istruzione e cultura).

(2)  Così suddivisi: 32 per il sesto programma quadro (6PQ) per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 5 per l'impresa comune Galileo, 4 per la Rete transeuropea (Trasporti), 4 per il programma Socrate, 13 per altri programmi.

(3)  Così suddivisi: 17 per il 5PQ in materia di ricerca e lo sviluppo tecnologico, 28 per il 6PQ in materia di ricerca e lo sviluppo tecnologico, 2 per il TEN-Trasporti, 1 per l'e-TEN, 4 per LIFE, 2 per Leonardo, 2 per Socrate, 1 per MEDIA, 35 per altri programmi (cioè pagamenti al personale e ad esperti).

(4)  Parere n. 2/2004 della Corte, paragrafi 50-53.

(5)  Articolo 180 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(6)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi da 7.15 a 7.17.

(7)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 7.19 e 7.20.

(8)  Inclusa l'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

(9)  Esclusi i progetti della Rete transeuropea (Trasporti).

(10)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 6.20, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 7.20.

(11)  DG Ricerca, Energia e trasporti, Società dell'informazione e media, Imprese e industria.

(12)  DG Giustizia, libertà e sicurezza, Ambiente, Istruzione e cultura, Salute e tutela dei consumatori.

(13)  Parere n. 1/2006 della Corte dei conti, paragrafo 94.

(14)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 7.8 e 7.29 e parere n. 1/2006, paragrafi 58-61.

ALLEGATO 7.1

Seguito dato alle osservazioni chiave contenute nella dichiarazione di affidabilità

Osservazione della Corte

Misure adottate

Esame della Corte

Risposte della Commissione

1.   

Insufficiente copertura degli audit ex post svolti dalla Commissione

La Commissione non ha nuovamente raggiunto l'obiettivo di sottoporre ad audit il 10 % dei contraenti (beneficiari) del 5PQ per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. La Corte ha rilevato ritardi ingiustificati nel completamento degli audit, nelle successive comunicazioni dei risultati alla Commissione e nell'avvio delle relative procedure di recupero da parte di quest'ultima.

La Commissione non ha ancora fissato un concreto obiettivo di audit per il 6PQ.

(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 6.27-6.33, e allegato 6.1; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 6.18-6.24, e allegato 6.1; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 7.18-7.23).

La Commissione ha sviluppato una strategia di audit specifica per il 6PQ, basata su un'analisi dettagliata della popolazione di beneficiari. La Commissione estenderà le constatazioni di natura sistemica a tutti i contratti dei beneficiari più significativi.

La Commissione dovrebbe garantire una copertura adeguata dei controlli, basata su una strategia coerente che includa i maggiori beneficiari e un campione, selezionato secondo l'analisi di rischio, dei restanti.

La strategia comune di audit per il 6PQ attuata dalla Commissione costituisce una valida base per affrontare i problemi rilevati dalla Corte.

La Commissione rileva che la Corte considera la strategia comune di revisione per il 6° PQ una solida base per affrontare i problemi individuati.

La Commissione ha inoltre deciso di rafforzare sostanzialmente le funzioni di audit ex post. Le misure determineranno un aumento del livello di copertura dell'audit.

La DG Istruzione e cultura sta rivedendo la sua strategia di audit e in tale contesto terrà debitamente conto delle raccomandazioni della Corte.

2.   

Persistere dei pagamenti tardivi da parte della Commissione

Per un numero significativo di casi, le direzioni generali responsabili delle politiche interne controllate dalla Corte (le DG Ricerca, Società dell’informazione e media, Energia e trasporti e Imprese e industria) sono incorse in ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, per cui non sono riusciti a rispettare i termini per le operazioni di spesa fissati nel regolamento finanziario. La Corte ha rilevato che la DG Istruzione e cultura non è in possesso di informazioni affidabili sulla gestione dei pagamenti tardivi.

Nel 2005, 11 dei 69 pagamenti a titolo delle politiche interne controllati dalla Corte sono stati eseguiti in ritardo (pari cioè al 16 %). Nel 2006, la Corte ha ravvisato pagamenti tardivi in 21 dei 113 casi controllati (pari cioè al 18,6 %).

(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafo 6.22; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 6.27; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 7.10).

La DG Ricerca ha armonizzato il metodo di registrazione delle scadenze dei pagamenti e rivisto le proprie modalità di comunicazione. Per il complesso ambito dei pagamenti destinati agli esperti, la DG ha adottato un piano d'azione specifico.

La DG Società dell’informazione e media è in possesso di migliori informazioni sulla gestione dei pagamenti tardivi e ha introdotto sessioni di formazione regolari al fine di ridurre i tempi di pagamento.

La DG Energia e trasporti ha avviato un sistematico riesame delle scadenze di pagamento, ha migliorato il controllo sui ritardi e aumentato la capacità di comunicazione interna riguardo ai pagamenti tardivi.

La DG Imprese e industria sorveglia ora attentamente la tempistica dei pagamenti e ha avviato una serie di azioni di sensibilizzazione, condotte dalle sue unità finanziarie.

La DG Istruzione e cultura attende l'introduzione del nuovo sistema contabile per iniziare a sorvegliare i pagamenti tardivi.

Le direzioni generali devono continuare a sviluppare le iniziative intraprese nel 2006 per affrontare il problema dei pagamenti tardivi. Lo scambio di esperienze tra le divisioni generali può facilitare l'individuazione di problemi comuni e lo sviluppo di controlli più efficienti ed efficaci.

La Commissione prosegue l'impegno per ridurre il problema dei pagamenti tardivi. Le DG stanno progressivamente introducendo relazioni di gestione proattiva per migliorare la sorveglianza dei tempi di pagamento. Sono in corso di elaborazione e applicazione gli indicatori di risultati.

3.   

Controlli insufficienti da parte della Commissione sui sistemi di gestione e controllo delle autorità di gestione nazionali (agenzie nazionali) per progetti in materia di istruzione e cultura

La Commissione non ha rispettato le disposizioni del regolamento finanziario che le impongono di procedere a un esame dei sistemi di gestione e controllo delle agenzie nazionali prima di affidare loro l'attuazione delle azioni comunitarie.

I controlli sui sistemi svolti dalla Commissione non hanno incluso i controlli in loco sui progetti, limitando in tal modo la garanzia fornita circa la legittimità e legalità delle operazioni sottostanti. Le relazioni sugli audit presentavano diverse lacune, quali una classificazione inadeguata o incoerente dell'importanza delle constatazioni, nonché azioni insufficienti a correggere le lacune identificate.

(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 7.24-7.27).

Nel 2006 la DG Istruzione e cultura ha continuato a svolgere il proprio programma di controlli dei sistemi, completando, entro la fine di marzo 2007, 96 dei 99 controlli pianificati.

L'elenco dei compiti affidati ai revisori esterni è stato esteso ai controlli in loco. Un'azione pilota per tali controlli è stata intrapresa per il programma di formazione professionale Leonardo da Vinci, ma alla fine del 2006 i progressi compiuti erano limitati.

Il contenuto delle relazioni di audit è stato discusso con il revisore per giungere a un approccio comune.

La DG Istruzione e cultura dovrebbe introdurre una procedura per dare sistematicamente seguito alle relazioni di audit e stilare un rendiconto dei risultati dei controlli, che contenga una chiara indicazione del tasso di errore relativo ai progetti.

La DG Istruzione e cultura ha completato tutti i suoi audit di sistema, tranne uno, entro giugno 2007; rimane sospesa soltanto l'accettazione finale di una relazione. Sono state elaborate conclusioni di cui si è tenuto conto prima di concludere con le agenzie nazionali i contratti relativi ai nuovi programmi. È in preparazione una serie di audit di follow-up che verranno svolti nel corso del 2007.

Per quanto riguarda l'attuazione dei nuovi programmi, le disposizioni del regolamento finanziario sono rispettate mediante l'analisi e l'approvazione da parte della Commissione delle dichiarazioni di affidabilità ex ante rilasciate dalle autorità nazionali prima che la Commissione stabilisca un rapporto contrattuale con le agenzie nazionali. Ove pertinente, l'analisi tiene conto delle risultanze dell'audit. Le autorità nazionali rilasceranno inoltre dichiarazioni di affidabilità ex post annuali sull'utilizzo dei fondi nel corso dell'anno precedente.

ALLEGATO 7.2

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Sistemi interessati

Controllo chiave interno

Valutazione globale

Linee guida adeguate

Controlli adeguati

Monitoraggio dei risultati

Condivisione dei risultati

Certificazione dell'audit per le dichiarazioni di spese

 

 

 

 

 

Controllo documentale ex ante delle dichiarazioni di spese

 

 

 

 

 

Audit finanziari ex post svolti dalla Commissione

 

 

 

 

 


Legenda:

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

N/A

Non applicabile: non applicabile o non valutato

CAPITOLO 8

Azioni esterne

INDICE

8.1-8.2

Introduzione

8.3-8.33

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

8.3

Estensione dell’audit

8.4-8.6

Caratteristiche specifiche della spesa per le azioni esterne

8.7-8.11

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

8.7-8.10

EuropeAid

8.11

Direzione generale Aiuti umanitari

8.12-8.30

Sistemi di supervisione e controllo

8.12-8.20

Componenti della strategia di controllo

8.21-8.25

Utilizzo dei risultati

8.26-8.28

Coordinamento della strategia di controllo

8.29-8.30

Audit interno

8.31-8.33

Conclusioni e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

8.1.

Il presente capitolo riguarda aiuti esterni finanziati tramite il bilancio generale (1), i cui principali settori d’intervento sono l’aiuto e la sicurezza alimentare, l’aiuto umanitario, le azioni cofinanziate con le ONG e le relazioni con l’Asia, l’America latina, la Comunità di Stati indipendenti, i Balcani occidentali, il Medio Oriente e il Mediterraneo meridionale. Le direzioni generali delle Relazioni esterne e dello Sviluppo hanno il compito di elaborare le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo, strategie nazionali/regionali e programmi pluriennali, mentre l’Ufficio di cooperazione EuropeAid (EuropeAid) è incaricato della loro attuazione. Le direzioni generali per gli Aiuti umanitari (DG ECHO) e per l’Allargamento (DG ELARG) hanno la responsabilità sia di formulare la politica e la strategia che di darvi attuazione, rispettivamente per quanto riguarda l’aiuto umanitario e per CARDS (2).

8.2.

I grafici III e IV dell' allegato I mostrano i fondi spesi nel 2006 per la rubrica 4 delle prospettive finanziarie «Azioni esterne» (impegni: 5 867 milioni di euro; pagamenti: 5 186 milioni di euro).

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Estensione dell’audit

8.3.

L’obiettivo dell’audit era di pervenire a una conclusione sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti nell’area delle azioni esterne. L’audit ha compreso una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione, intesi a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni, ed è stato accompagnato da una verifica delle operazioni eseguite presso le delegazioni e gli organismi attuatori. Le operazioni trattate dai servizi centrali della Commissione, relative principalmente al sostegno diretto al bilancio e ai progetti multiregionali, non sono state incluse nel campione sottoposto a audit dalla Corte. L’audit ha compreso una valutazione del sistema degli audit esterni espletati da società di revisione private per conto della Commissione, che costituiscono una componente importante della garanzia fornita alla Commissione riguardo alla spesa a livello di progetto.

Caratteristiche specifiche della spesa per le azioni esterne

8.4.

La maggioranza (circa l’80 %) della spesa per le azioni esterne è gestita dalle delegazioni della Commissione nei paesi terzi interessati. I pagamenti sono costituiti principalmente da anticipi erogati agli organismi incaricati dell’attuazione dei progetti di sviluppo (per esempio: organizzazioni internazionali, istituzioni governative o ONG).

8.4.

I pagamenti finali, che comprendono la liquidazione degli anticipi, vengono di norma effettuati alla conclusione dei progetti e dopo l’approvazione da parte della Commissione delle relative relazioni finali.

8.5.

I progetti finanziati sono distribuiti in oltre 150 paesi e gli organismi attuatori sono molto diversi, sia in termini di dimensioni che di capacità amministrativa. Nel quadro dei progetti vengono eseguiti un gran numero di pagamenti, soggetti a norme complesse, in particolare per quanto riguarda le procedure d’appalto e l’origine delle forniture.

8.6.

Il rischio principale inerente la legittimità e la regolarità è che le domande relative ai progetti includano spese non ammissibili e che queste possano passare inosservate.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

EuropeAid

Operazioni controllate presso le delegazioni

8.7.

La Corte ha svolto controlli in loco presso tre delegazioni della Commissione (Cina, Giordania e Guatemala) al fine di valutarne i sistemi di supervisione e controllo e di esaminare un certo numero di operazioni per le quali l’Ufficio di cooperazione EuropeAid era l’ordinatore delegato.

8.8.

La Corte ha esaminato un campione di operazioni comprendente 20 pagamenti (per un totale di 17 milioni di euro) e sette gare d’appalto (per un totale di 11 milioni di euro) presso le tre delegazioni, concentrandosi sui pagamenti e sui rimborsi effettuati a favore di progetti oggetto di controlli in loco (cfr. paragrafo 8.9) e su importi di valore elevato. Il lavoro svolto ha rivelato un basso livello di errori.

Operazioni controllate presso gli organismi incaricati dell’attuazione

8.9.

La Corte ha svolto controlli in loco su 11 progetti gestiti da organismi attuatori, per i quali ha esaminato un campione di 132 pagamenti (per un totale di 6,9 milioni di euro) e 20 gare d’appalto (per un totale di 9,4 milioni di euro). Il campione di operazioni selezionate includeva tutte le principali categorie di spesa.

8.10.

Come per gli esercizi precedenti, la Corte ha riscontrato che il rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte e l’ammissibilità delle spese a livello dei progetti erano i settori a più alto rischio; inoltre la Corte ha rilevato una significativa incidenza di errori nel campione di operazioni di pagamenti intermedi e finali sottoposto a controllo:

a)

in nove degli undici progetti controllati in loco, la Corte ha constatato che le procedure di aggiudicazione non erano state applicate correttamente. Un esempio di inosservanza delle procedure prescritte è il frazionamento dei contratti per evitare di applicare procedure di gara più rigorose;

b)

la Corte ha individuato spese non ammissibili in tre degli undici progetti controllati, come ad esempio l’inserimento di categorie di spesa non ammissibili, il superamento della dotazione delle linee di bilancio e le spese eseguite al di fuori del periodo previsto per l’attuazione dei progetti;

c)

in quattro degli undici progetti mancavano i giustificativi (cioè fatture, ricevute ed estratti conto) necessari a convalidare i pagamenti controllati.

8.10.

Talune osservazioni della Corte riguardano contratti in corso di esecuzione per i quali non sono ancora stati effettuati pagamenti finali e che di conseguenza dovrebbero essere oggetto di misure correttive all’atto della chiusura, nell’ambito del sistema di controllo della Commissione.

La Commissione si avvale in particolare di audit obbligatori e/o fondati su un’analisi di rischio per individuare e correggere eventuali errori a livello degli organismi incaricati dell’esecuzione prima dei pagamenti finali, e anche dopo. Tali audit accompagnano di norma le procedure di liquidazione dei conti.

Direzione generale Aiuti umanitari

8.11.

Per ciò che concerne la direzione generale Aiuti umanitari (DG ECHO), la Corte ha rilevato che le norme sull’ammissibilità delle spese e sulle procedure di gara presentano definizioni ambigue di alcuni punti, che dovrebbero essere chiariti. Gli audit condotti presso due partner attuatori hanno mostrato che i tassi di cambio, l’ammortamento di attrezzature, quali i veicoli, e gli interessi riscossi sugli anticipi venivano trattati diversamente dai singoli partner attuatori per cui, in situazioni altrimenti simili, si osservavano variazioni degli importi delle spese ammissibili.

8.11.

In considerazione della mobilità del personale dei partner e della varia tipologia di operazioni, la Commissione ammette che i partner attuatori possano aver variato l’interpretazione delle norme sull’ammissibilità o sulle procedure di gara. Consapevole di ciò, la Commissione si è impegnata a fondo per chiarire l’interpretazione di varie norme finanziarie e contrattuali tramite la pubblicazione di schede sintetiche e, nell’ambito del partenariato, provvede ad azioni periodiche di formazione dei partner e ha aumentato la vigilanza ai fini di un migliore orientamento dei partner.

Sono possibili diverse metodologie per calcolare l’ammortamento dei veicoli; il concetto di interessi riscossi sui pagamenti di prefinanziamento è stato chiarito dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e si rispecchierà nella convenzione quadro di partenariato rivista tra la DG ECHO e le organizzazioni umanitarie.

Sistemi di supervisione e controllo

Componenti della strategia di controllo

8.12.

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche della spesa per gli aiuti esterni (cfr. paragrafi 8.4-8.5), la Commissione si trova ad affrontare un’importante sfida per l’attuazione di sistemi che controllino tale spesa in modo efficace ed efficiente. Oltre ai controlli ex ante eseguiti su tutti i pagamenti, i principali sistemi di supervisione e controllo comprendono:

audit che includono l’esame dei sistemi e la certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti, compiti in genere svolti da società di revisione esterna. Se le convenzioni di finanziamento dei progetti prevedono che tali controlli siano effettuati periodicamente, in genere questi vengono commissionati dal beneficiario,

ulteriori audit sui progetti svolti per conto della Commissione. Questi vengono selezionati annualmente in base ad una analisi di rischio,

controlli documentali ex post sui pagamenti eseguiti dai servizi della Commissione,

missioni di verifica presso delegazioni, svolte da personale proveniente dai servizi centrali della Commissione.

8.12.

Il principale meccanismo di garanzia è costituito dai controlli ex ante effettuati dai servizi della Commissione nel corso della procedura di autorizzazione, conformemente al regolamento finanziario applicabile. Tali controlli possono inoltre fondarsi, in funzione del tipo di azione finanziata, sulle relazioni di audit.

Gli elementi citati dalla Corte devono essere considerati nell’ambito del più ampio sistema di gestione e controllo istituito dalla Commissione, che spazia dalla valutazione ex ante delle azioni da finanziare e la selezione degli operatori che le attueranno ai diversi controlli svolti in vari momenti del ciclo di gestione, tra cui la sorveglianza dell’attuazione del programma e i controlli in loco.

Audit degli organismi incaricati dell’esecuzione

8.13.

EuropeAid adotta una strategia di audit in due tempi, al fine di verificare la legittimità e regolarità della spesa a livello di progetto. Un primo livello di garanzia è fornito dagli audit di certificazione, richiesti dalla maggior parte delle convenzioni di finanziamento, mentre il secondo livello consiste in ulteriori audit su progetti selezionati in base all’analisi di rischio.

8.14.

Nella maggior parte dei casi sono richieste relazioni finanziarie e di audit prima di eseguire i pagamenti alle organizzazioni che attuano i progetti. È essenziale che tali relazioni siano affidabili, in quanto esse rappresentano una componente fondamentale della struttura di controllo dei pagamenti. La qualità delle relazioni, in particolare delle relazioni di audit, riveste quindi un’importanza fondamentale nel processo di approvazione della maggior parte dei pagamenti trattati dalle delegazioni.

8.15.

La Corte ha svolto un controllo documentale su 22 audit di progetti, nonché un esame degli audit dei progetti presso le delegazioni visitate in loco. Nel caso di quattro degli audit oggetto del controllo documentale, i mandati utilizzati non richiedevano la verifica di tutti gli aspetti fondamentali.

8.16.

In tutte e dieci le relazioni di audit esaminate in loco presso le delegazioni, l’estensione dell’audit era insufficiente. Alcune aree di rischio, quali il rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte, non sono state prese in considerazione e, nel caso di due dei dieci audit, i revisori esterni non disponevano di mandati completi.

8.15-8.16.

Gli audit finanziari si prefiggono di certificare l’ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario alla luce delle disposizioni contrattuali, comprese le procedure di gara, se l’azione lo richiede dal beneficiario.

Le procedure di gara erano citate nel mandato degli audit selezionati, e i revisori hanno effettivamente verificato tali aspetti nel corso della loro attività. Tali elementi si rispecchiano nei corrispondenti programmi di lavoro dei revisori nella relazione di audit.

Ai contratti firmati dopo il 1o febbraio 2006 si applicano nuovi contratti standard e mandati per la verifica della spesa che i beneficiari devono avviare. In tal modo risulta ulteriormente rafforzata la verifica degli aspetti contrattuali indicati dalla Corte.

8.17.

La Corte ha rilevato carenze nel controllo interno presso otto degli undici organismi attuatori visitati in loco. Le maggiori carenze rilevate riguardavano procedure finanziarie inadeguate, un’insufficiente documentazione per l’imputazione delle spese a progetti e linee di bilancio, la registrazione degli anticipi nel sistema contabile come spese effettive, e l’uso incoerente dei tassi di cambio.

8.17.

Gli organismi attuatori non fanno parte del sistema di controllo interno della Commissione, in quanto sono collegati ad essa da un rapporto contrattuale per l’attuazione di una determinata azione. Il sistema di sorveglianza e controllo della Commissione si prefigge di garantire che le parti rispettino le disposizioni contrattuali e interessa, ove necessario, aspetti pertinenti dei loro sistemi di controllo interno.

Il fatto che venga rilevata una carenza a livello di organismo attuatore non implica una carenza del sistema di controllo della Commissione, né che tale carenza non verrà individuata dalla Commissione.

8.18.

La DG ECHO fa svolgere audit presso gli uffici centrali dei partner attuatori e audit in loco di progetti. In entrambi i casi, viene condotto un esame dei controlli interni, nonché una verifica di un campione delle spese relative ai progetti. La maggior parte degli audit viene condotta presso gli uffici centrali dei partner. Dato che la realtà delle spese per i progetti può essere controllata più efficacemente sul campo, va posta maggiore enfasi sugli audit in loco.

8.18.

Il rapporto tra audit presso gli uffici centrali e audit sul campo deve essere considerato nel contesto di una strategia globale di controllo fondata sul rischio, nel cui ambito la Commissione attribuisce importanza alla sorveglianza nel corso dell’attuazione del progetto tramite un attento follow-up da parte degli esperti sul campo e dei responsabili geografici presso la sede centrale. Inoltre, la Commissione analizza dettagliatamente le informazioni fornite dai partner nelle varie relazioni.

Un nuovo contratto quadro concluso nell’agosto 2006 riequilibra gli audit a favore di quelli sul campo per collegarli meglio con gli audit a livello centrale.

Verifiche ex post

8.19.

EuropeAid dispone di un programma di verifiche ex post svolte a livello dei servizi centrali; esse riguardano un campione dei pagamenti eseguiti dai servizi della Commissione e mirano a valutare se gli ordinatori abbiano effettuato i controlli richiesti. Nel 2006 la Commissione ha esaminato l’utilità delle verifiche ex post e le ha riorientate. Tuttavia, dato che esse non riguardano le operazioni a livello degli organismi attuatori dei progetti, possono contribuire solo in modo limitato a fornire una garanzia d’insieme sui sistemi e sulle procedure, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

8.19.

L’istituzione di un sistema di controllo transazionale ex post e la definizione delle sue caratteristiche si fondano sulla valutazione del rischio residuo e dell’interazione con le altre componenti del sistema di controllo. I controlli transazionali ex post forniscono un livello aggiuntivo di garanzia per la valutazione degli elementi oggetto di tale controllo.

Sono interessati i pagamenti, i recuperi e la liquidazione delle operazioni di prefinanziamento effettuati dalla Commissione. Tuttavia, il controllo, ad esempio, della liquidazione di un prefinanziamento interessa necessariamente le comunicazioni del beneficiario relative alle proprie operazioni. Le operazioni a livello di organismo attuatore rientrano nell’ambito di altri controlli, in particolare degli audit.

Missioni di verifica presso le delegazioni

8.20.

Le unità finanziarie delle direzioni geografiche di EuropeAid (3) hanno elaborato un programma di missioni di verifica presso le delegazioni, che consistono nell’esame dei sistemi finanziari per il trattamento delle operazioni, del sistema di aggiudicazione dei contratti e dei sistemi di supervisione e controllo; tale esame è completato da una verifica delle operazioni trattate dalle delegazioni e da alcuni organismi responsabili dell’attuazione dei progetti. Nel 2007 EuropeAid intende introdurre una metodologia standardizzata per tali missioni di verifica. Nel 2006, però, solo una delle unità finanziarie ha svolto un programma di missioni di verifica presso le proprie delegazioni, comprendente gli organismi attuatori. Una delle restanti due unità non ha condotto alcuna missione nel 2006, mentre l’altra ha fatto visita solo a due delegazioni, ma a nessun organismo attuatore.

8.20.

Prima che diventasse operativa la decentralizzazione (dal 2001 al 2004) tutte le delegazioni sono state sottoposte a verifica sistematica.

Tutte le direzioni geografiche effettuano la sorveglianza sulla gestione delle operazioni decentralizzate da parte delle rispettive delegazioni combinando in vario modo controlli, ispezioni e audit.

Oltre alle missioni di verifica, tale sorveglianza fa affidamento sulle relazioni periodiche delle delegazioni (relazioni sulla gestione dell’assistenza esterna — EAMR), sull’uso di sistemi informatici, sul sistema di sorveglianza dei progetti da parte di esperti esterni, su contatti periodici con le delegazioni ed è integrata dalle attività della struttura di audit interna (IAC), del servizio di audit interno (IAS) e del servizio ispettivo. Le missioni di verifica vanno considerate in una prospettiva pluriennale e il loro numero può variare di anno in anno secondo le esigenze e le priorità delle direzioni. Il primo dei due servizi citati dalla Corte, ad esempio, ha programmato quattro missioni nel 2007, di cui due già svolte. Il secondo, che ha in atto un programma di missioni presso le sue delegazioni dal 2003, ha programmato quattro missioni nel 2007.

Utilizzo dei risultati

Raccolta e collazionamento delle informazioni sulle verifiche presso EuropeAid

8.21.

Il valore delle relazioni di audit esterno, quali fonti che garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui EuropeAid è responsabile, dipende dalla copertura da esse assicurata e dal seguito loro dato. È quindi fondamentale che copertura e seguito siano completamente e coerentemente documentati e comunicati ai servizi centrali di EuropeAid.

8.21.

La maggioranza degli audit sui progetti sono obbligatori e/o ex ante, ossia si svolgono nel corso dell’attuazione dell’azione e sono stabiliti dai regolamenti finanziari e dalla base giuridica specifica del programma (integrata dalle procedure contrattuali e finanziarie di EuropeAid) e risultano nelle convenzioni (ad esempio accordi di finanziamento con paesi terzi) e nei documenti contrattuali.

8.22.

Le relazioni sulla gestione degli aiuti esterni redatte dalle delegazioni dovrebbero consentire ai servizi centrali di ricevere semestralmente importanti informazioni finanziarie e tecniche. L’esame condotto dalla Corte su un campione di 16 relazioni indica che, nel 2006, si è riprodotta la stessa situazione verificatasi negli anni precedenti: le informazioni riguardanti gli audit esterni erano incomplete (soltanto due relazioni contenevano informazioni sui risultati) e incoerenti per quanto riguarda le categorie degli audit considerati (pianificati e/o in corso, gestiti dalle delegazioni e/o dagli organismi attuatori).

8.22.

Le delegazioni riferiscono in merito all’attuazione dei propri programmi di audit nell’EAMR, mettendo inoltre in evidenza, se opportuno, aspetti d’interesse generale. Per quanto riguarda l’utilizzo dei risultati dell’audit, le relazioni tra EuropeAid e le delegazioni assicurano adeguati, più periodici e più dettagliati scambi di informazioni.

Il modello di relazione, modificato di recente, utilizzato dalle delegazioni per riferire sull’attuazione del programma annuale di audit 2007 è ora più dettagliato e consentirà di distinguere più chiaramente tra le varie fasi del processo di audit e l’origine dell’audit. Inserendo nell’EAMR gli audit gestiti dagli organismi attuatori del progetto, alcune delegazioni sono andate oltre gli obblighi in materia di comunicazione.

8.23.

In passato (4), la Corte ha attirato l’attenzione sulla mancanza di informazioni complete sugli audit presso i servizi centrali di EuropeAid, comprese le risultanze e le azioni correttive necessarie e intraprese. La disponibilità di queste informazioni, all’interno di una base dati aggiornata, fornirebbe non solo un quadro completo dell’attività di audit e del suo contributo globale alla garanzia di affidabilità, che costituisce un’informazione chiave per l’analisi di rischio nell’esercizio finanziario successivo, ma consentirebbe anche a tutte le parti interessate di accedere a tali importanti informazioni. Ciò risulterebbe particolarmente utile, visto il diverso grado di coinvolgimento delle varie direzioni generali. Tuttavia, sempre nel 2006, i dettagli riguardanti la maggior parte degli audit esterni non sono stati inseriti nel modulo di audit del Sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS Audit).

8.23.

L’attuale sistema di pianificazione e sorveglianza centralizzata degli audit esterni fornisce le informazioni necessarie per l’analisi di rischio e la strategia di revisione di EuropeAid. La pianificazione e il follow-up dei risultati dell’audit sono entrambi assicurati dai servizi ordinatori interessati presso gli uffici centrali o nelle delegazioni. Nessun pagamento oggetto di un audit viene autorizzato prima di aver ricevuto e considerato i risultati di tali audit. Sulla scorta dell’esperienza acquisita, EuropeAid intende migliorare ulteriormente il funzionamento di CRIS Audit quale strumento complementare rispetto al sistema attuale. Nel frattempo, la Commissione ha reso più dettagliato il modello di relazione sul programma annuale di audit (PAA) 2007.

Sull’esigenza di condividere le informazioni di audit con altri servizi della Commissione, cfr. risposta della Commissione al paragrafo 8.25.

8.24.

Sebbene i servizi centrali di EuropeAid esaminino ogni anno un campione di audit per trarre conclusioni di tipo generale, non esiste ancora una centralizzazione sistematica di tutti i risultati, degli errori scoperti e del seguito dato ai rilievi formulati. Di conseguenza, il valore di tali audit ai fini della garanzia di affidabilità della Commissione riguardo la spesa a livello dei progetti non viene sfruttato appieno.

8.24.

EuropeAid ha messo a punto idonei strumenti per svolgere audit mentre diversi meccanismi contribuiscono al controllo della loro qualità nonché al consolidamento e all’utilizzo delle risultanze dell’audit sistemico.

EuropeAid segue a livello centrale l’attuazione del PAA e dal 2005 effettua un esame delle relazioni di audit elaborate nel corso dell’anno. Tale esame si prefigge di contribuire alla sorveglianza dell’attività di audit presso i servizi centrali e nelle delegazioni nonché a trarre insegnamenti e proporre idonee misure per migliorare ulteriormente il sistema di audit sulla scorta, tra l’altro, di un’analisi della tipologia delle constatazioni di audit (cfr. inoltre risposta al paragrafo 8.23).

Condivisione delle informazioni sugli audit tra i servizi della Commissione

8.25.

I tre organismi selezionati dalla Corte per esser sottoposti ad esame hanno ricevuto finanziamenti da più di una direzione generale. Un miglior coordinamento degli audit e una condivisione di informazioni di audit più generalizzata tra i servizi della Commissione (ad esempio tramite l’uso del sistema CRIS Audit, cfr. paragrafo 8.23) sarebbero utili al fine di evitare una duplicazione del lavoro svolto e che un’organizzazione non sia oggetto di verifiche sufficienti alla luce delle entrate globali da quest’ultima percepite e provenienti dalla Commissione nel suo insieme.

8.25.

La Corte evidenzia giustamente l’esigenza di condividere le informazioni relative ai risultati dell’audit, che dovrebbe avvenire quando si prevede che fornisca un chiaro valore aggiunto.

I servizi della Commissione si scambiano periodicamente le informazioni desunte dagli audit, dalle analisi e dalle valutazioni. Attualmente, tale scambio e coordinamento fondato sulle esigenze appare adeguato. La Commissione è disposta ad approfondire tale coordinamento qualora ciò risulti necessario.

Coordinamento della strategia di controllo

8.26.

Come rilevato dalla Corte nel parere n. 2/2004 (5), qualsiasi sistema di controllo rappresenta un compromesso tra, da un lato, il costo dei controlli svolti secondo il livello di intensità definito, e, dall’altro, i benefici che ne risultano. È necessario istituire una strategia che definisca il contributo che ciascuna delle varie procedure di controllo in vigore deve apportare ai fini della garanzia globale, per evitare inutili duplicazioni ma anche per garantire che le tecniche da applicare selettivamente (quali l’audit di progetti) siano correttamente mirate. Inoltre, sono necessari sistemi di reporting efficienti, che forniscano un’immagine affidabile delle attività di controllo intraprese e dei principali risultati conseguiti, per ricavarne il massimo beneficio e per prendere decisioni fondate circa il tipo e l’intensità dei controlli necessari.

8.26.

I servizi della Commissione sono pienamente consapevoli dell’esigenza di disporre e applicare una strategia di controllo con un rapporto ottimale costi/benefici e che integri le attività di audit, valutazione, analisi, sorveglianza e supervisione. In linea con il parere della Corte, la Commissione ha stabilito il piano d’azione «Verso un quadro di controllo interno integrato» che si prefigge di definire un’impostazione e strumenti comuni coordinati per tutti i servizi della Commissione. Tra l’altro, sono previste la formalizzazione e armonizzazione della presentazione delle strategie di controllo interno per fornire una panoramica globale del flusso di controllo interno e della relativa catena di responsabilità nonché documentare come vengono affrontati i rischi associati. L’attività si svolge conformemente al piano d’azione e secondo il suo calendario.

8.27.

Il sistema informativo comune Relex (CRIS) fornisce dati sulla gestione quotidiana dei progetti. Principalmente a causa di limiti pertinenti alla definizione dei dati, il sistema non fornisce alcune auspicabili analisi delle informazioni finanziarie. Ad esempio, le informazioni finanziarie disponibili per tipo di organismo attuatore o metodo di finanziamento su cui basare l’analisi di rischio più dettagliata, di cui al paragrafo 8.28 sono insufficienti o incoerenti. EuropeAid riconosce la necessità di perfezionare il sistema CRIS.

8.27.

Le informazioni fornite dal sistema consentono di effettuare analisi pertinenti in relazione alle esigenze di EuropeAid, tra cui quelle per tipo di organismo attuatore o di modalità di gestione. Il sistema viene continuamente perfezionato secondo l’evolversi delle esigenze di gestione.

8.28.

Nel corso del 2006, EuropeAid ha introdotto un registro centrale dei rischi, da aggiornare trimestralmente. Alla fine di dicembre 2006, erano stati identificati i rischi critici da includere nel piano gestionale annuale 2007. Tuttavia, come già in esercizi precedenti, non risulta che le constatazioni dei revisori esterni dei progetti e i rischi specifici esistenti per i diversi tipi di organismi attuatori (ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni governative ecc.) e per i metodi di finanziamento utilizzati (sovvenzioni, sostegno al bilancio, fondi fiduciari ecc.) siano stati presi in considerazione nella stesura dell’analisi. Inoltre, neppure l’identificazione dei rischi viene sistematicamente collegata ai risultati ottenuti dai servizi di audit interno della Commissione. Tali elementi avrebbero fornito spunti estremamente utili per un’analisi completa dei rischi che, a sua volta, avrebbe aiutato a focalizzare le attività di controllo.

8.28.

L’annuale autovalutazione del rischio viene svolta nel contesto del piano gestionale annuale ed è una valutazione di rischio ad alto livello che integra altre e più dettagliate analisi di rischio, svolte ad esempio nel contesto dell’elaborazione del PAA. Essa si concentra sul rischio residuo tenendo conto dei meccanismi già esistenti. Il fatto che gli elementi citati dalla Corte non si rispecchino direttamente nella formulazione del rischio (ovviamente sintetica) non implica che essi non siano stati presi in considerazione.

Audit interno

8.29.

Nel 2006, il servizio di audit interno (Internal Audit Service — IAS) ha prodotto una relazione in merito all’accordo-quadro finanziario ed amministrativo stipulato tra la Comunità europea e l’ONU (Financial and Administrative Framework Agreement — FAFA) e al seguito dato all’audit condotto dallo IAS nel 2003 sull’intero sistema di controllo interno di EuropeAid. EuropeAid e la DG ECHO stanno realizzando un piano d’azione per dare attuazione alle raccomandazioni relative al FAFA che sono state accettate. Anche la Corte si è espressa in merito al FAFA (6) e seguirà la questione. Per ciò che riguarda il sistema di controllo interno, EuropeAid aveva attuato la maggior parte delle raccomandazioni provenienti dallo IAS ed era a buon punto per le altre.

8.30.

Nel 2006 la struttura di audit interno (Internal Audit Capability — IAC), a servizio sia di EuropeAid che della DG ECHO, ha ultimato una serie di compiti, compreso l’audit dei sistemi di gestione del rischio e degli appalti presso EuropeAid. Attualmente la IAC non fornisce una valutazione generale annuale sullo stato del controllo interno presso EuropeAid e DG ECHO. Tale valutazione periodica globale potrebbe costituire una garanzia preziosa per i rispettivi direttori generali. Nonostante la creazione, nel corso del 2006, di due ulteriori posti di lavoro presso la IAC, non sembra possibile coprire tutti gli ambiti di audit identificati nel documento di valutazione dei bisogni di audit di EuropeAid servendosi dell’attuale organico ed entro il ciclo di tre anni proposto. Una valutazione simile sulle necessità in materia di audit per la parte di lavoro di competenza della DG ECHO è stata completata agli inizi del 2007.

8.30.

Il ruolo della IAC non consiste nel fornire un parere annuale sulle relazioni annuali di attività delle DG, bensì di fornire consulenza rispetto alla procedura di elaborazione di tali relazioni; inoltre, conformemente alla natura e alla portata della sua attività durante l’anno in questione, la IAC deve esprimere un parere sullo stato del controllo quale contributo alla preparazione della relazione annuale di attività [cfr. SEC (2003) 0059].

Per dare la garanzia, i direttori generali fanno affidamento su varie fonti d’informazione (tra cui gli audit eseguiti dallo IAS o da altri organismi di controllo, tra cui la IAC) che contribuiscono collettivamente all’affidabilità.

Nel 2006 la IAC di EuropeAid è stata rafforzata con due posti aggiuntivi che hanno consentito di ampliare la portata della sua attività. Come si può desumere dalle attività della IAC nel 2006, il suo programma di lavoro 2006 è stato completato secondo i piani.

Conclusioni e raccomandazioni

8.31.

L’audit della Corte ha rivelato un modesto livello di errori nelle operazioni controllate presso le delegazioni (cfr. paragrafo 8.8). Per contro, è stata rilevata una significativa incidenza di errori nel campione sottoposto a audit a livello degli organismi responsabili dell’attuazione dei progetti (cfr. paragrafi 8.9-8.10).

8.31.

La Commissione ritiene che l’incidenza finanziaria complessiva degli errori relativi ai pagamenti finali per tutte le azioni esterne, in base agli errori individuati dalla Corte e dagli audit e controlli svolti dalla Commissione, sia accettabile, benché si possa migliorare ulteriormente.

Talune osservazioni della Corte riguardano contratti in corso di esecuzione per i quali non sono ancora stati effettuati pagamenti finali e che di conseguenza dovrebbero essere oggetto di misure correttive all’atto della chiusura, nell’ambito del sistema di controllo della Commissione.

8.32.

La valutazione globale della Corte sui sistemi di supervisione e controllo della Commissione nel 2006 è illustrata nell’ allegato 8.2 . Come spiegato nei paragrafi 8.13-8.18, permangono lacune nei sistemi intesi a garantire la legittimità e regolarità delle operazioni eseguite dagli organismi responsabili dell’attuazione dei progetti.

8.32.

Il sistema di controllo interno della Commissione è strutturato per tener conto del carattere pluriennale della spesa per gli aiuti esterni e garantisce l’esecuzione di controlli sulle domande di pagamento da parte dei beneficiari in fasi fondamentali dell’attuazione del progetto, consentendo di individuare e porre rimedio ad errori sugli anticipi.

Nel 2006 sono stati adottati provvedimenti per rafforzare ulteriormente i sistemi di controllo, tra cui la guida pratica migliorata in materia di procedure contrattuali nell’ambito del bilancio e del FES, la guida per i programmi a preventivo, orientamenti più dettagliati ad uso delle delegazioni in materia di comunicazione e controlli ex post più rigorosi.

La Commissione è consapevole che ci sono margini di miglioramento, ma ritiene che i sistemi vigenti forniscano nel complesso una garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle spese per le azioni esterne.

8.33.

Al fine di limitare tali lacune, la Corte raccomanda che:

8.33.

 

a)

i revisori esterni dei progetti svolgano il proprio lavoro sulla base di mandati che coprano tutte le aree a rischio conosciute, compreso il rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione e l’ammissibilità delle spese, e che vengano stabilite nuove disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni (cfr. paragrafi 8.15 e 8.16);

a)

I nuovi contratti standard e i mandati per la verifica delle spese, entrati in vigore il 1o febbraio 2006, affrontano in particolare gli aspetti indicati dalla Corte.

b)

la definizione dei dati e le norme per l’inserimento nel sistema CRIS consentano la registrazione analitica di informazioni affidabili e utili su tutti gli audit eseguiti sui progetti, sia da revisori esterni che dal personale della Commissione, di modo che le informazioni siano:

meglio sintetizzate,

collegate alle corrispondenti informazioni sulla gestione dei progetti,

utilizzate per alimentare il sistema di valutazione dei rischi,

e infine condivise all’interno della «famiglia» RELEX (cfr. paragrafi 8.23, 8.25 e 8.27);

b)

Sulla scorta dell’esperienza acquisita, la Commissione intende migliorare ulteriormente il funzionamento di CRIS Audit quale integrazione del sistema attuale.

c)

i servizi centrali di EuropeAid dovrebbero esaminare più approfonditamente le informazioni sugli audit provenienti dalle delegazioni, in modo da accertarne la completezza e la coerenza. Tale esame dovrebbe essere corroborato da missioni di verifica svolte da tutte le direzioni (cfr. paragrafi 8.20, 8.22 e 8.24);

c)

La Commissione ha modificato di recente il modello di relazione sull’attuazione del programma annuale di audit 2007 in modo da renderlo più dettagliato e atto a consentire di distinguere più chiaramente tra le varie fasi del processo di audit, nonché il motivo dell’audit.

d)

la DG ECHO dovrebbe chiarire le norme sull’ammissibilità delle spese per evitare interpretazioni divergenti (cfr. paragrafo 8.11);

d)

La Commissione ha continuato a lavorare con i contraenti per migliorare la loro comprensione delle norme, e riunificare le varie interpretazioni. Nel giugno 2007 sono state inviate ai partner schede sintetiche che forniscono una chiara interpretazione delle norme vigenti.

e)

il rapporto tra gli audit della DG ECHO presso i servizi centrali dei partner attuatori e gli audit in loco dovrebbe essere rivisto, in modo da ottenere una migliore visione della realtà della spesa relativa ai progetti (cfr. paragrafo 8.18).

e)

Il rapporto tra gli audit presso i servizi centrali e gli audit in loco è stato rivisto e va considerato nel contesto di una strategia di controllo globale (cfr. paragrafo 8.18).


(1)  Gli aiuti concessi tramite i Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione separata dal momento che non sono finanziati tramite il bilancio generale.

(2)  Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (Assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione).

(3)  Le direzioni geografiche sono: 1) Asia e Asia centrale; 2) Europa, Mediterraneo meridionale, Medio Oriente e politica di vicinato; 3) America latina.

(4)  Cfr. la relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 8.9.

(5)  Parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit), paragrafo 50.

(6)  Cfr. i paragrafi 8.24-8.28 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005 e il paragrafo 52 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2006 sulle attività finanziate dai Fondi europei di sviluppo.

ALLEGATO 8.2

Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo

Sistemi interessati

Controllo chiave interno

Conclusione generale

Procedure e manuali

Gestione dei controlli ex ante

Audit interni

Verifiche ex post delle operazioni

Audit esterni

Informativa gestionale

Ufficio di cooperazione EuropeAid

 

 

 

 

 

 

 

Direzione generale Aiuti umanitari (ECHO)

 

 

 

N/A

 

 

 

Delegazioni della Commissione

 

 

 

N/A

 

 

 


Legenda:

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

N/A

Non applicabile: non applicabile o non valutato

ALLEGATO 8.1

Seguito dato alle osservazioni chiave contenute nelle dichiarazioni di affidabilità

Osservazione della Corte

Misure adottate

Analisi della Corte

Risposta della Commissione

Errori nei pagamenti eseguiti dagli organismi attuatori

La Corte ha riscontrato una significativa incidenza di errori nel campione di pagamenti sottoposto a controllo presso gli organismi.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 8.20)

La descrizione dei mandati per gli audit finanziari da intraprendere su iniziativa dei beneficiari è stata modificata.

L’azione intrapresa non ha ancora prodotto risultati effettivi per i pagamenti controllati nel 2006.

Cfr. le risposte della Commissione ai paragrafi 8.10, 8.15, 8.16 e 8.31.

Audit esterni dei progetti

I revisori esterni non avevano ricevuto un mandato completo, per cui alcune aree a rischio, come la necessità di verificare il rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte, non erano state esaminate nel corso degli audit.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 8.15)

I nuovi contratti standard e i mandati per la verifica delle spese, entrati in vigore il 1o febbraio 2006, affrontano specificatamente gli aspetti contrattuali indicati dalla Corte.

L’effetto globale non sarà visibile fino al 2007 (la maggioranza delle relazioni di audit esaminate nel contesto della DAS 2006 sono state commissionate prima del febbraio 2006).

Cfr. le risposte della Commissione ai paragrafi 8.10, 8.15 e 8.16.

Informazioni sugli audit e sui loro risultati

Né le relazioni sulla gestione dell’aiuto esterno (EAMR) né il sistema d’informazione gestionale informatico (CRIS, Common Relex Information System) contengono informazioni complete e sistematiche sull’audit dei progetti e sui relativi risultati.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafi 8.9 e 8.10)

La registrazione di informazioni relative agli audit nel sistema CRIS è aumentata nel 2006, ma era ancora incompleta. Le EAMR hanno continuato a fornire informazioni sugli audit in modo incoerente.

Sebbene l’uso del sistema CRIS sia aumentato, non si sono ancora ottenuti i benefici potenziali derivanti dall’esistenza di un sistema centralizzato completo contenente gli audit e i loro risultati.

Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 8.23.

Valutazione dei rischi

La valutazione di rischio di EuropeAid deve far riferimento alle constatazioni derivate dagli audit a livello del progetto, distinguendo tra i diversi tipi di organismi responsabili dell’attuazione e tra i metodi di finanziamento.

[Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 8.23, lettera a)].

La valutazione del rischio è stata migliorata con l’introduzione di un registro centrale dei rischi, da aggiornare trimestralmente.

Nonostante l’introduzione del registro dei rischi, non esiste tutt’ora alcun legame con le constatazioni di audit, né un’analisi esplicita per organismo e metodo di finanziamento.

Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 8.28.

CAPITOLO 9

Strategia di preadesione

INDICE

9.1-9.6

Introduzione

9.7-9.25

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

9.7-9.10

Approccio ed estensione dell’audit

9.11-9.22

Risultanze dell’audit

9.11-9.15

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

9.16-9.22

Sistemi di supervisione e controllo

9.23-9.25

Conclusioni e raccomandazioni

9.26-9.37

Esame del seguito dato a precedenti osservazioni formulate nella relazione speciale n. 6/2003 sul gemellaggio, quale principale strumento di supporto al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati

9.26-9.28

Introduzione

9.29-9.36

Osservazioni della Corte

9.37

Raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

9.1.

Il presente capitolo della relazione annuale riguarda la rubrica 7 delle prospettive finanziarie concernente le spese relative agli strumenti di preadesione (Phare, ISPA e Sapard) destinati ai paesi dell’Europa centrale ed orientale (1) e il programma di assistenza di preadesione a favore della Turchia.

9.2.

Il programma Phare (2) e il programma di assistenza di preadesione a favore della Turchia (3), gestiti dalla direzione generale per l’Allargamento, forniscono sostegno al rafforzamento delle istituzioni e agli investimenti. ISPA (4) è stato istituito per agevolare l’adesione nei settori dell’ambiente e dei trasporti ed è gestito dalla direzione generale della Politica regionale. Sapard (5), attuato sotto la responsabilità della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, si propone di aiutare i paesi beneficiari ad affrontare i problemi connessi all’adeguamento strutturale dei settori agricoli e delle aree rurali e di contribuire all’attuazione della politica agricola comune.

9.3.

I programmi e progetti Phare, Turchia e ISPA sono attuati principalmente attraverso un sistema di attuazione decentrata (Decentralised Implementation System, DIS), in cui le delegazioni della Commissione svolgono un controllo ex ante sugli appalti e sulle decisioni di aggiudicazione, o tramite il sistema di attuazione decentrata esteso (Extended Decentralised Implementation System, EDIS) che non prevede il controllo ex ante della Commissione sulle gare e sull’aggiudicazione degli appalti (6). Nell’ambito della gestione decentrata, i pagamenti ai contraenti e ai beneficiari sono eseguiti dalle autorità nazionali e sono soggetti al controllo ex post della Commissione.

9.4.

Anche Sapard è soggetto a un’attuazione decentrata, ma senza l’approvazione ex ante della Commissione per quanto riguarda la selezione dei progetti, le gare e le aggiudicazioni. Sulla base delle proprie valutazioni, la Commissione ha affidato la gestione del programma a ciascun paese beneficiario. Le funzioni di attuazione e di pagamento incombono agli organismi pagatori riconosciuti, che rimborsano le spese sostenute dai beneficiari. Ciascun organismo pagatore è tenuto a fornire ogni anno alla Commissione una certificazione dei conti e una relazione di audit redatti da un organismo di certificazione indipendente. La Commissione verifica che i sistemi siano adeguati e funzionino a dovere e, alla fine dell’esercizio finanziario, procede alla liquidazione dei conti.

9.5.

Nel 2006, i pagamenti relativi ai programmi di preadesione sono ammontati complessivamente a 2 277 milioni di euro. Il grafico 9.1 mostra la ripartizione dei fondi impegnati e spesi nel 2006. Per gli otto paesi dell’Europa centrale ed orientale divenuti Stati membri nel 2004, dopo l’adesione non sono stati contratti impegni per nuove spese (ad eccezione di Sapard, per il quale sono stati contratti impegni fino a fine 2004). Per la Bulgaria e la Romania, il 2006 è stato l’ultimo anno d’impegno. Gli ex progetti ISPA attuati nei nuovi Stati membri sono trattati come progetti a titolo del Fondo di coesione. I pagamenti della Commissione relativi a tali progetti potranno continuare fino al 2010/2011. Per Phare, i pagamenti proseguiranno almeno fino a fine 2009.

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9.6.

Un nuovo strumento di assistenza di preadesione, IPA, sostituirà i programmi Phare, Turchia, ISPA e Sapard per le prospettive finanziarie 2007-2013.

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Approccio ed estensione dell’audit

9.7.

L’audit si avvale di due principali fonti di informazioni:

a)

i test di convalida delle operazioni: un campione di 80 operazioni è stato estratto nell’area di bilancio relativa agli aiuti di preadesione;

b)

una valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo ai livelli seguenti: i servizi centrali della Commissione, le delegazioni della Commissione e gli organismi nazionali incaricati dell’esecuzione e dei pagamenti.

Programmi Phare e Turchia

9.8.

Per quanto riguarda i programmi Phare e Turchia, la Corte:

a)

ha effettuato test di convalida su un totale di 67 operazioni a livello della Commissione e dei paesi beneficiari in Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia (controllo documentale), Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia;

b)

ha valutato i sistemi di supervisione e controllo (attuazione delle norme di controllo interno, sistema di controlli ex post, chiusura dei programmi a livello centrale e vari test di controllo sulle operazioni selezionate per le verifiche di convalida nei paesi beneficiari).

ISPA

9.9.

Per quanto riguarda ISPA, sono stati effettuati test di convalida su sette pagamenti e procedure di appalti pubblici concernenti cinque progetti in Romania e due in Bulgaria (7). Sono stati esaminati i sistemi di supervisione e controllo posti in essere dalla Commissione, in particolare per quel che riguarda i controlli ex ante effettuati dalle delegazioni (paragrafo 9.3) e le attività di audit della direzione generale della Politica regionale. Infine, sono stati analizzati i progressi compiuti dai paesi in questione nell’ottenere il riconoscimento del regime EDIS.

Sapard

9.10.

Per quanto riguarda Sapard, a livello della Commissione, l’audit ha incluso una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo, compreso l’esame, effettuato dalla Commissione, delle relazioni stilate dagli organismi di certificazione, nonché dei test delle operazioni svolti su un campione di pagamenti (sei pagamenti effettuati dalla Commissione). Inoltre, l’audit della Corte ha compreso l’esecuzione di test dei controlli e test delle operazioni su cinque progetti in Romania e su un campione supplementare di cinque progetti in Lettonia, concernenti le principali misure attuate all’epoca dell’audit. Tali controlli hanno comportato la verifica della documentazione relativa ai progetti presso gli organismi pagatori competenti e il controllo in loco della legittimità e regolarità dei progetti.

Risultanze dell’audit

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

9.11.

Dall’audit delle operazioni sottostanti non sono emersi errori significativi riguardo ai programmi Phare, Turchia ed ISPA. Nel caso di Sapard, invece, sono stati riscontrati errori rilevanti.

9.11.

La Commissione ritiene, per i motivi esposti al paragrafo 9.14, che nel caso del programma Sapard il numero di errori aventi incidenza finanziaria non sia considerevole.

Programmi Phare e Turchia

9.12.

Per quanto riguarda il programma Phare, la Corte ha riscontrato un errore sostanziale in Slovacchia, dove è stato applicato un tasso di cofinanziamento non corretto. Inoltre, sono stati rilevati alcuni errori formali, come l’inosservanza delle norme in materia di gara e di aggiudicazione degli appalti.

ISPA

9.13.

Nelle operazioni ISPA controllate non sono stati rilevati errori significativi. Sono stati individuati una serie di errori di natura formale consistenti, per lo più, nel mancato rispetto di taluni requisiti PRAG (8), come la mancanza di spiegazioni riguardo all’assenza di membri votanti nelle riunioni del comitato di valutazione o la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle previsioni di bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione.

9.13.

La Commissione sta esaminando le circostanze di tali constatate inosservanze dei requisiti. Benché le norme della PRAG prevedano che, in genere, le previsioni devono essere comunicate, possono esservi eccezioni.

Sapard

9.14.

Le operazioni Sapard controllate dalla Corte erano inficiate da errori significativi. La Corte ha constatato che per alcuni progetti i beneficiari degli aiuti comunitari non hanno rispettato gli obblighi contrattuali. In particolare, un progetto controllato in Romania è risultato inammissibile al finanziamento comunitario, non essendo state rispettate le procedure e le norme in materia di appalti prescritte dalla Commissione. Per determinati progetti, i controlli effettivamente svolti dalle autorità competenti durante le visite in loco non erano chiaramente documentati oppure non erano adeguati, tanto che, in un caso, è stato persino effettuato un pagamento per un investimento realizzato solo in parte.

9.14.

La maggior parte degli errori individuati riguarda un unico progetto in Romania. L'errore riscontrato nella procedura d'appalto riguardava aspetti formali della gara.

La Commissione ha esaminato le operazioni di pubblico appalto e ha dato un seguito adeguato a tale esame nella procedura di valutazione della conformità.

Per quanto riguarda i controlli in loco, le autorità rumene hanno preso iniziative per migliorare le loro procedure.

9.15.

Per quanto riguarda il campione di pagamenti esaminato a livello della Commissione, la Corte ribadisce quanto rilevato l’anno scorso circa la legittimità e la regolarità delle spese sostenute nel quadro della cosiddetta procedura limitata nel tempo («limited time procedure» (9)), che consiste in una modifica delle procedure adottate (ossia riconosciute) a seguito della quale non tutti i controlli sono effettuati prima dell’approvazione dei progetti da parte dell’organismo Sapard. Tale procedura non è stata né riconosciuta dalle competenti autorità bulgare, né ufficialmente esaminata ed approvata dalla Commissione. Quest’ultima ha riconosciuto che la procedura non è conforme alla normativa e che pertanto non dovrebbe essere applicata. Ciononostante, basandosi principalmente su informazioni (non verificate) fornite dalle autorità bulgare, ha deciso che un importo di 19 580 843,66 euro era considerato ammissibile e, pertanto, è stato pagato nel novembre 2006.

9.15.

La Commissione deplora che le autorità bulgare non l'abbiano informata a tempo debito dell'attuazione della cosiddetta procedura limitata nel tempo (PLT), ma ribadisce che questa infrazione di alcune disposizioni della convenzione pluriennale di finanziamento (CPF) (10) costituisce un errore formale. Spetta alla Commissione valutare (tra l'altro) la gravità dell'infrazione e la perdita finanziaria per la Comunità (11). La Commissione ha effettuato una missione in Bulgaria dal 19 al 23 marzo 2007. Il suo esame di alcuni progetti approvati nell'ambito della PLT ha mostrato che prima della firma del contratto con il beneficiario era stata rispettata ogni fase del controllo della procedura riconosciuta e che quindi non era inficiata l'ammissibilità delle spese dei progetti trattati con tale procedura.

Sistemi di supervisione e controllo

9.16.

Per quanto concerne l’area di bilancio relativa agli aiuti di preadesione, tre diverse direzioni generali partecipano alla valutazione dei sistemi di supervisione e controllo (paragrafo 9.2). Per tutti gli strumenti di preadesione, l’audit ha rivelato ancora deficienze nei sistemi di controllo delle autorità nazionali che partecipano alla realizzazione dei progetti.

Programmi Phare e Turchia

9.17.

I controlli ex post (audit di chiusura) esaminati dalla Corte, relativi a progetti finanziati a titolo dei programmi nazionali Phare 2000 e 2001 e svolti nel corso dell’anno dai revisori esterni a cui era stato commissionato tale compito, hanno palesato un livello di errori finanziariamente non significativo. Tale constatazione è stata corroborata dai risultati dei test effettuati dalla Corte sulle operazioni.

9.18.

Il controllo ex ante svolto dalle delegazioni della Commissione sulle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti nell’ambito della gestione decentrata ha rappresentato un controllo chiave efficace nel garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Riguardo ai programmi Phare e Turchia, la Corte ha constatato nei fascicoli di gara una frequenza elevata di azioni correttive attuate a seguito dei controlli ex ante svolti dalle delegazioni in Bulgaria, Romania e Turchia. Ciò indica che i sistemi nazionali di supervisione vigenti presso le istituzioni che applicano il DIS sono ancora carenti. Grazie al mantenimento dei controlli ex ante nelle delegazioni interessate, tali lacune non hanno avuto gravi conseguenze finanziarie.

9.19.

In Romania, due dei tre organismi attuatori di Phare hanno ottenuto il riconoscimento EDIS nel dicembre 2006. In Bulgaria, invece, il processo di riconoscimento EDIS per Phare ha subito ulteriori ritardi, confermando quanto osservato dalla Corte, ossia che i sistemi di supervisione delle amministrazioni nazionali, in uso presso le istituzioni che applicano il DIS, sono carenti.

9.19.

La Commissione deplora i ritardi nel processo di riconoscimento dell'EDIS in Bulgaria, ma conferma che non era possibile evitare questi ritardi poiché le strutture di gestione e di controllo non erano di livello tale da consentire di rinunciare al controllo ex ante. Per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi CE nell'ambito dell'EDIS, prima di accordare il riconoscimento la Commissione ha dovuto insistere perché fossero ancora migliorate le strutture amministrative. In Romania, la 3a agenzia esecutiva ha ricevuto il riconoscimento EDIS nell'aprile 2007.

ISPA

9.20.

La Commissione ha seguito da vicino, e segue tuttora, i sistemi e i progetti a titolo di ISPA. A seguito dell’audit, la Corte ha formulato alcune raccomandazioni per migliorare ulteriormente la documentazione e gli strumenti di audit (quali, ad esempio, le liste di controllo).

9.20.

Si terrà conto dei suggerimenti della Corte riguardanti le liste di controllo.

9.21.

Nel 2006 (in giugno per la Romania e in novembre per la Bulgaria), i sistemi posti in essere per la gestione di ISPA hanno permesso alla Commissione di derogare all’obbligo di approvazione ex ante. Ad alcuni organismi attuatori, tuttavia, non è stato ancora possibile concedere il riconoscimento, oppure esso è stato concesso subordinatamente a determinate misure di salvaguardia. Nella sua decisione, la Commissione ha indicato una serie di punti cui avrebbero dovuto dare seguito i diversi organismi coinvolti. Alla fine del 2006, l’applicazione delle misure corrispondenti era ancora in corso.

9.21.

Si stanno seguendo tali questioni mediante attività di monitoraggio, verifiche delle domande di pagamento e operazioni di audit.

Sapard

9.22.

Dall’audit della Corte in Lettonia e Romania è emerso che i sistemi amministrativi e di controllo di Sapard includevano i concetti chiave (12), ma che il loro funzionamento presentava le seguenti carenze:

9.22.

 

a)

le procedure riconosciute in Romania (cfr. paragrafo 9.15 per quanto riguarda la Bulgaria) e il piano di sviluppo rurale (PSR) in Lettonia sono stati modificati senza la necessaria approvazione preventiva della Commissione;

a)

Si sta dando seguito a tali casi nell'ambito della procedura di valutazione della conformità.

b)

la precisione e la qualità insufficienti dei controlli relativi a un progetto in Romania non hanno permesso di individuare taluni errori che, di conseguenza, non sono stati corretti (cfr. paragrafo 9.14);

c)

la Romania non aveva ancora posto in essere una base dati dei prezzi per verificare se gli acquisti fossero stati eseguiti a un prezzo ragionevole, un aspetto che incide sull’importo ammissibile di un progetto. Tale lacuna era già stata segnalata nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005 [paragrafo 9.17, lettera c)].

c)

Una banca dati dei prezzi è uno degli strumenti per valutare se i prezzi sono ragionevoli e, nel caso del programma Sapard, non costituisce una condizione normativa prevista dalla convenzione pluriennale di finanziamento. Tuttavia, la Commissione condivide il parere della Corte secondo cui costituendo una tale base dati si assicurerebbe meglio la sana gestione finanziaria negli acquisti privati.

Conclusioni e raccomandazioni

9.23.

Le operazioni controllate dalla Corte non sono inficiate da errori rilevanti, ad eccezione di quelle finanziate da Sapard. Ciò riflette le carenze riscontrate nel funzionamento di taluni controlli chiave nei sistemi Sapard (cfr. paragrafo 9.22). Per quanto riguarda i programmi Phare, Turchia e ISPA, il controllo ex ante svolto dalle delegazioni della Commissione sulle gare e sull’aggiudicazione degli appalti nell’ambito della gestione decentrata ha continuato a rappresentare un controllo efficace per compensare l’assenza, a livello locale, della capacità adeguata per gestire il processo di aggiudicazione a fronte del rapido aumento dei finanziamenti.

9.23.

Come ha indicato nelle risposte ai paragrafi 9.11, 9.14 e 9.22, la Commissione non ritiene significativi gli errori individuati dalla Corte nel quadro del programma Sapard, con la possibile eccezione dell'appalto pubblico in Romania. Ovviamente, la Commissione è consapevole dei rischi potenziali correlati al programma Sapard e ne terrà conto nei suoi audit, ma sinora non ha riscontrato nessun elemento che attesti un concreto rischio finanziario generale.

9.24.

Il seguito dato dalla Corte alle osservazioni chiave formulate nella dichiarazione di affidabilità è illustrato nell’ allegato 9.1 e la valutazione globale 2006 dei sistemi di supervisione e controllo è riportata nell’ allegato 9.2 .

9.25.

La Corte raccomanda alla Commissione di:

9.25.

 

a)

sorvegliare attentamente il funzionamento efficace dei sistemi nazionali di supervisione e controllo, in particolare per quanto riguarda la preparazione e la gestione delle gare di appalto in Turchia, l’attribuzione dei contratti nell’ambito dell’EDIS in Bulgaria e Romania e l’erogazione tempestiva del cofinanziamento nazionale;

a)

Si stanno seguendo tali questioni mediante attività di monitoraggio, verifiche delle domande di pagamento e operazioni di audit.

b)

fare in modo che le autorità romene e bulgare migliorino i sistemi in modo da garantire una gestione finanziaria soddisfacente dei Fondi strutturali, fornendo un’adeguata garanzia circa l’esattezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di aiuti comunitari;

b)

Si stanno proseguendo a tale scopo le attività di monitoraggio e di audit.

c)

nel caso di Sapard, seguire il miglioramento della qualità delle relazioni di controllo elaborate dalle autorità romene;

c)

La Commissione si rende conto che in certi casi si potrebbero migliorare le relazioni di controllo in loco e sta seguendo questo problema nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

d)

accertarsi, tramite una sorveglianza attenta, che gli organismi pagatori di Sapard non modifichino le procedure riconosciute senza la preventiva approvazione della Commissione.

d)

La Commissione ha espresso le proprie preoccupazioni alle autorità rumene e bulgare, rammentando loro l'obbligo, fino alla data dell'adesione, di presentarle ogni modifica proposta per le procedure prima di applicarla.

ESAME DEL SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI FORMULATE NELLA RELAZIONE SPECIALE N. 6/2003 SUL GEMELLAGGIO, QUALE PRINCIPALE STRUMENTO DI SUPPORTO AL POTENZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI NEI PAESI CANDIDATI

Introduzione

9.26.

Nel luglio 2003, la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 6/2003 (RS 6/2003) sul gemellaggio, quale principale strumento di supporto al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati (13). La principale conclusione era che il gemellaggio costituisce uno strumento positivo per il rafforzamento delle istituzioni, in quanto funge da catalizzatore nell’avviamento del processo di riforma nei paesi candidati. Tuttavia, i risultati effettivi dei progetti erano limitati rispetto agli obiettivi troppo ambiziosi. Per migliorare il rapporto costo/efficacia ed i risultati, la Corte raccomandava alla Commissione di i) prestare maggiore attenzione alla formulazione di obiettivi realistici e raggiungibili, ii) monitorare con maggiore tempestività il raggiungimento di risultati, (iii) semplificare le procedure, (iv) usare il gemellaggio in modo più selettivo e (v) sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite per rafforzare la sostenibilità. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno appoggiato tali raccomandazioni (14).

9.27.

L’esame del seguito dato a tale relazione, svolto a metà 2006, si proponeva di valutare i progressi globali dello strumento del gemellaggio successivamente alla pubblicazione della relazione speciale della Corte e di valutare fino a che punto le raccomandazioni formulate nella relazione iniziale siano state attuate.

9.28.

La Commissione (direzione generale per l’Allargamento) svolge un ruolo di facilitatore e coordinatore dello strumento in causa, stabilendo, inoltre, in tale contesto, le norme e gli orientamenti che i partner del gemellaggio devono osservare e aggiornando, tra l’altro, l’apposito manuale. Le direzioni generali competenti sono parte della struttura di consultazione interna e partecipano alla programmazione dell’assistenza. La responsabilità dell’attuazione incombe unicamente ai partner del gemellaggio, ossia le istituzioni e gli Stati membri beneficiari.

Osservazioni della Corte

9.29.

La Commissione ha tenuto conto di molte di osservazioni esposte nella relazione speciale n. 6/2003. In occasione della revisione del manuale del gemellaggio, svolta nel 2004 e nel 2005, la Commissione ha introdotto misure correttive, come il rimborso ai partner delle spese preparatorie per i progetti subordinato al rispetto delle scadenze, il pagamento dello stipendio del consigliere residente di gemellaggio (Resident Twinning Adviser, RTA) tramite lo stesso organismo responsabile delle spese dei progetti, la fissazione delle condizioni di ricorso agli organismi delegati (vale a dire gli organismi che agiscono in vece di amministrazioni pubbliche), al fine di evitare una concorrenza sleale e preservare il carattere pubblico del gemellaggio, promuovendo inoltre l’uso dello strumento speciale «gemellaggio leggero» per progetti meno complessi. Dal 2005, il manuale ha coperto, oltre a Phare, anche i programmi CARDS, MEDA e Tacis.

9.29.

La Commissione è lieta che la Corte riconosca il suo impegno a mantenere e sviluppare il gemellaggio quale strumento europeo per potenziare l'efficienza, la credibilità e la solidità delle istituzioni. Un simile adeguamento continuo riveste speciale importanza, poiché il gemellaggio è ora fattibile nel quadro della politica europea di vicinato.

9.30.

L’impegno del paese beneficiario, sul piano dell’attuazione concreta dei progetti quanto dell’impegno politico globale, è una condizione preliminare necessaria per il successo di qualsiasi progetto di gemellaggio, un concetto questo sancito nello stesso manuale. Tuttavia, anche nel 2006 i risultati di alcuni progetti non sono mai stati sfruttati, poiché le condizioni preliminari per una buona attuazione dei progetti non erano state pienamente soddisfatte o i governi beneficiari non si erano impegnati a sfruttarne i risultati.

9.30.

Il successo di ogni progetto di gemellaggio dipende dalla cooperazione attiva e dal pieno impegno di tutti gli interessati, ivi inclusi i governi degli Stati membri selezionati.

9.31.

La concezione dei progetti si è sviluppata in modo significativo dal primo ciclo di progetti di gemellaggio. La portata dei progetti successivi è più mirata e gli obiettivi sono più precisi e misurabili. Uno dei fattori che contribuiscono al miglioramento è la maggiore esperienza acquisita dai beneficiari nell’attuazione dei progetti comunitari. Tuttavia, la concezione iniziale di un progetto, ossia l’elaborazione della relativa scheda, continua a presentare difficoltà per i beneficiari che non hanno alcuna esperienza nei progetti di gemellaggio o di assistenza tecnica. Ciò continua a dare luogo a progetti complessi, con obiettivi eccessivamente ambiziosi nella fase di avvio del gemellaggio. Per quanto riguarda i progetti di gemellaggio con componenti di investimento, le procedure di appalto hanno spesso ritardato l’attuazione del gemellaggio, richiedendo una ridefinizione sostanziale dei progetti o il trasferimento di alcune componenti ai progetti di follow-up.

9.31.

I progetti di gemellaggio nascono da un dialogo tra la Commissione e gli Stati beneficiari. La Commissione ha intrapreso varie iniziative per assistere i governi potenzialmente beneficiari nella programmazione di progetti mirati di gemellaggio:

un CD Rom del 2004 conteneva tutte le richieste di assistenza per il gemellaggio (schede) ed è stato aggiornato nel 2006;

nel manuale comune 2005 del gemellaggio è stato elaborato un nuovo modello per le domande di progetti di gemellaggio (schede);

si sono incrementate le attività di formazione, inclusa per esempio l'organizzazione di sessioni di formazione interna, due volte all'anno, per i coordinatori del gemellaggio e di sessioni di formazione in loco.

9.32.

Gli RTA compilano relazioni trimestrali sullo stato di attuazione che formano ormai oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione. Nel caso dei progetti esaminati dalla Corte, le delegazioni avevano regolarmente analizzato e commentato tali relazioni e, dove necessario, proposto azioni correttive.

9.33.

La Commissione non ha sufficientemente semplificato le procedure. I contratti di gemellaggio contengono ancora bilanci troppo dettagliati a livello delle attività e curricula di tutti gli esperti che partecipano ai progetti. Di conseguenza, la determinazione precisa delle azioni, che rientra nella normale attività di gestione di un progetto dopo la fase iniziale (ad esempio, la fissazione del numero di giorni di seminario o di documenti da tradurre), richiede ancora una modifica formale del contratto, complicando inutilmente la gestione del progetto.

9.33.

Nel 2007 la Commissione ha ancora razionalizzato le norme in materia di gemellaggio, comprese quelle relative alle modifiche di bilancio, nell'intento di rendere più semplice e chiara la gestione dei progetti di gemellaggio. Il manuale del gemellaggio prevede una struttura flessibile per la modifica di contratti di gemellaggio già approvati. Come in tutte le relazioni contrattuali, le modifiche vanno notificate preliminarmente: si tratta di una disposizione logica, poiché spesso tali modifiche comportano un adeguamento non solo nei risultati obbligatori ma anche nello schema di spesa dei fondi comunitari.

9.34.

La Commissione non ha seguito la raccomandazione della Corte circa un uso più selettivo del gemellaggio. La scelta tra il gemellaggio e l’assistenza tecnica continua a non essere fondata su un’analisi approfondita.

9.34.

L'individuazione e l'elaborazione dei progetti di gemellaggio sono il risultato di un processo e di un dialogo tra la Commissione e lo Stato beneficiario, soggetti al controllo e approvazione finali del comitato di gestione Phare o CARDS.

9.35.

Tutti i progetti esaminati nel 2006 comprendevano misure di sostegno alla sostenibilità delle loro realizzazioni. Si trattava, ad esempio, di moduli di formazione dei formatori e dell’utilizzo dei risultati nel quadro del progetto di follow-up.

9.36.

In generale, i progetti di gemellaggio coprono aree di intervento simili in tutti i paesi beneficiari. Tuttavia, manca ancora un approccio sistematico da parte della Commissione per diffondere le prassi migliori, compresa una banca dati pubblica relativa ai progetti e ai loro risultati, e la rete degli RTA, cruciale per lo scambio di conoscenze ed esperienze, non è stata costituita. Inoltre, manca un approccio sistematico per la valutazione ex post dei risultati dei progetti. Non esiste alcuna procedura volta a verificare, dopo la fine dei progetti, l’uso dei risultati conseguiti. A livello del programma, vengono effettuate soltanto valutazioni tematiche che, tuttavia, non riguardano i singoli progetti, bensì l’insieme dello strumento.

9.36.

La Commissione ha compiuto sforzi sostanziali per diffondere le migliori pratiche di gemellaggio, pubblicando un notiziario periodico, un nuovo opuscolo e un DVD.

In seguito alle osservazioni della Corte nella sua relazione speciale, nel 2003 è stata chiesta la cooperazione degli Stati beneficiari per istituire la rete degli RTA, il che si è rivelato impossibile per mancanza di reazioni positive.

Oltre alle valutazioni tematiche, la Commissione procede a valutazioni casuali di singoli progetti.

Raccomandazioni

9.37.

La Corte raccomanda alla Commissione di:

9.37.

La Commissione accoglie con favore le raccomandazioni della Corte e non mancherà di tenerne conto negli ulteriori sviluppi del gemellaggio.

a)

considerare l’opportunità di imporre condizioni più rigorose ai governi beneficiari per quanto riguarda l’uso dei risultati dei progetti;

a)

La Commissione continuerà a provvedere perché i governi beneficiari assicurino la sostenibilità dei risultati dei progetti di gemellaggio. Se tale condizione non sarà soddisfatta, la Commissione potrà interrompere l'attuazione del progetto.

b)

contemplare modalità più efficaci di supporto ai beneficiari nella concezione del primo progetto, compresa la pianificazione in materia di appalti;

b)

La Commissione ha già avviato varie iniziative per assistere i potenziali beneficiari e tiene conto dell'esigenza di migliorare il coordinamento, così da assicurare la tempestiva aggiudicazione degli appalti.

c)

considerare la possibilità di ridurre il livello di dettaglio nei contratti di gemellaggio, per consentire una maggiore flessibilità nella gestione dei progetti;

c)

La Commissione sta cercando di razionalizzare ancora le norme che disciplinano le modifiche di bilancio, nell'intento di rendere più semplice e chiara la gestione dei progetti di gemellaggio.

d)

garantire scelte fondate tra il gemellaggio e l’assistenza tecnica ed accrescere la consapevolezza dei beneficiari riguardo alla differenza tra le due forme di assistenza;

d)

La Commissione continuerà a porre in rilievo le caratteristiche specifiche del gemellaggio e ad assicurare una scelta oculata tra il gemellaggio e l'assistenza tecnica.

e)

stabilire i) un approccio sistematico per la valutazione ex post o il monitoraggio dei risultati dei progetti e la verifica che i risultati vengano usati; istituire ii) una rete di RTA e iii) una banca dati dei risultati dei progetti al fine di diffondere le prassi migliori.

e)

 

i)

Commissione continuerà ad effettuare regolari valutazioni dell'impatto, che saranno diffuse nella riunione annuale dei punti di contatto nazionali.

ii)

La Commissione deplora che non sia stato sinora possibile istituire la rete raccomandata dalla Corte, a causa della mancanza di cooperazione da parte di altri interessati ai gemellaggi.

iii)

Istituire una base dati pone vari problemi, relativi al proseguimento della cooperazione con gli esperti in gemellaggio e all'esigenza della salvaguardia dei dati.


(1)  Gli otto paesi che sono divenuti Stati membri nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia), i due paesi entrati a far parte dell’Unione il 1o gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) e la Croazia, paese candidato.

(2)  Polonia, Ungheria e ristrutturazione economica nei paesi dell’Europa centrale e orientale, regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all’assistenza finanziaria di preadesione per la Turchia (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

(4)  Strumento per le politiche strutturali di preadesione, regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

(5)  Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

(6)  Nell’ambito dell’EDIS, sono stati riconosciuti organismi attuatori specifici incaricati di eseguire i programmi Phare e ISPA senza alcun controllo ex ante, da parte della Commissione, delle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti.

(7)  I pagamenti al paese terzo beneficiario dell’aiuto ISPA (Croazia) hanno rappresentato meno dell’1 % dei pagamenti totali ISPA effettuati nel 2006.

(8)  Guida pratica alle procedure di appalto Phare, ISPA e Sapard.

(9)  Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.10.

(10)  Articolo 5, paragrafo 4, della sezione A.

(11)  Cfr. i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 12 della sezione A della CPF.

(12)  Separazione adeguata delle funzioni, autorizzazione appropriata delle operazioni, registrazioni e documenti adeguati, controlli in loco (controlli fisici), controlli indipendenti.

(13)  GU C 167 del 17.7.2003.

(14)  Relazione del Parlamento europeo sul discarico per l’esercizio 2002 (A5-0200/2004), riunione del Consiglio 2569 (6970/04).

 

ALLEGATO 9.1 a)

Seguito dato alle osservazioni chiave contenute nella dichiarazione di affidabilità — Strategia di preadesione — Parte concernente i programmi Phare e Turchia

Osservazioni della Corte

Misure adottate

Analisi della Corte

Risposte della Commissione

Frequenza elevata di azioni correttive attuate a seguito dei controlli ex ante svolti dalle delegazioni.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.13)

Sostegno continuo da parte delle delegazioni per migliorare la qualità del lavoro svolto dalle autorità nazionali.

Anche nel 2006, la Corte ha osservato una frequenza elevata di azioni correttive attuate a seguito dei controlli ex ante svolti dalle delegazioni.

La Commissione cerca di offrire ogni aiuto ai governi nazionali perché istituiscano e introducano le strutture e le procedure atte a potenziare le loro capacità di gestione e di controllo.

Carattere insufficiente della procedura intesa a richiamare le autorità nazionali all'obbligo di presentare dichiarazioni finali e mancanza di una lista di controllo per il processo di verifica.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.14)

Sono state elaborate delle liste di controllo. Il periodo concesso per la presentazione delle dichiarazioni è stato esteso.

Permangono ritardi nella presentazione delle dichiarazioni finali.

La Commissione invia regolarmente note, per iscritto, per rammentare l'esigenza di presentare le dichiarazioni finali entro i termini stabiliti. Questo problema è stato sollevato anche in sede di comitati congiunti di controllo. Come risultato di tali iniziative, sono state ricevute e debitamente esaminate la maggior parte delle dichiarazioni finali presentate in ritardo.

A svolgere il ruolo di amministrazioni committenti non erano sempre gli organismi attuatori beneficiari del riconoscimento EDIS.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.15)

A causa del diritto nazionale (in materia di proprietà ecc.), non sempre gli organismi attuatori possono esercitare le funzioni di amministrazioni ufficialmente incaricate dell’aggiudicazione dei contratti.

Questa osservazione non è più pertinente.

 

 

ALLEGATO 9.1 b)

Seguito dato alle osservazioni chiave contenute nella dichiarazione di affidabilità — Strategia di preadesione — Parte concernente il programma Sapard

Osservazioni della Corte

Misure adottate

Analisi della Corte

Risposte della Commissione

Le modalità di esecuzione o di pagamento dell’agenzia Sapard sono state modificate senza l’approvazione preventiva della Commissione.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.10)

La Commissione ha richiamato le autorità nazionali interessate all'obbligo di presentare le proposte di modifica delle procedure alla Commissione prima della loro applicazione.

Anche nel 2006, la Corte ha riscontrato che sono state introdotte modifiche procedurali senza l’approvazione preventiva della Commissione.

La Commissione ha espresso le proprie preoccupazioni alle autorità rumene e bulgare, rammentando loro l'obbligo (fino alla data dell'adesione) di presentarle ogni modifica proposta per le procedure prima di applicarla.

Documenti giustificativi insufficienti relativi agli appalti pubblici non garantivano che le offerte fossero state ricevute entro i termini e debitamente esaminate.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.17, lettera a)

La Commissione ha dato seguito alle osservazioni mediante la procedura di liquidazione dei conti.

Nel 2006, la Corte ha nuovamente riscontrato carenze nell’applicazione delle procedure di appalto.

La Commissione sta seguendo questo problema nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti. Si stanno proponendo le correzioni finanziarie eventualmente necessarie.

Sistemi inadeguati per controllare la ragionevolezza dei prezzi (una banca dati dei prezzi, ad esempio) che incidono sulle spese ammissibili.

(Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2005, paragrafo 9.17, lettera c)

La Commissione ha ricordato alle autorità nazionali interessate di costituire una banca dati.

Permangono carenze nella banca dati.

Sebbene non sia una disposizione normativa, una base dati dei prezzi potrebbe assicurare ancor più la sana gestione finanziaria negli acquisti privati.

 

ALLEGATO 9.2 a)

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo — Strategia di preadesione — Parte concernente i programmi Phare e Turchia

Sistema interessato

Controlli interni chiave

Valutazione globale

Procedure e manuali

Controllo ex ante

Audit interni

Attività di controllo ex post

Presentazione di relazioni alla direzione

DG Allargamento, servizi centrali

 

 

 

 

 

 

Delegazioni della Commissione

 

 

 

N/A

 

 

Organismi esecutivi DIS

 

 

 

N/A

 

 

Organismi esecutivi riconosciuti dall’EDIS

 

 

 

N/A

 

 


Legenda:

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

N/A

Non applicabile: non applicabile o non valutato

 

ALLEGATO 9.2 b)

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo — Strategia di preadesione — Parte concernente il programma Sapard

Sistema interessato

Controlli chiave

Valutazione globale

Separazione delle funzioni

Audit interno

Pista di audit

Controlli da parte dei responsabili della gestione

Controlli/valutazioni preliminari amministrative e tecniche

Controlli in loco

DG Agricoltura

N/A

N/A

 

 

N/A

 

 

Organismo responsabile della gestione e del controllo in Lettonia

 

 

 

 

 

 

 

Organismo responsabile della gestione e del controllo in Romania

 

 

 

 

 

 

 


Legenda:

 

Soddisfacente

 

Parzialmente soddisfacente

 

Insoddisfacente

N/A

Non applicabile: non applicabile o non valutato

CAPITOLO 10

Spese amministrative

INDICE

10.1

Introduzione

10.2-10.26

Spese amministrative delle istituzioni e degli organismi comunitari

10.5-10.6

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

10.6

Conclusioni nel quadro della dichiarazione di affidabilità

10.7-10.25

Osservazioni specifiche su ciascuna istituzione

10.7-10.8

Estensione dell'audit

10.9-10.13

Parlamento

10.14

Consiglio

10.15-10.16

Commissione

10.17

Corte di giustizia

10.18

Corte dei conti

10.19-10.21

Comitato economico e sociale europeo

10.22-10.23

Comitato delle regioni

10.24

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati

10.25

Conclusione sull'audit delle aree a rischio specifico

10.26

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima Relazione annuale

10.27-10.32

Agenzie dell'Unione europea

10.33-10.34

Scuole europee

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

 

INTRODUZIONE

10.1.

Il presente capitolo concerne:

le spese amministrative delle istituzioni e degli organismi comunitari (1),

le Agenzie e gli altri organismi decentrati, e

le Scuole europee.

SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI COMUNITARI

10.2.

L'audit delle spese amministrative delle istituzioni consta di due parti: la prima concerne la valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità; la seconda comprende osservazioni specifiche per ciascuna istituzione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Tali osservazioni sono fondate sull'audit di ambiti selezionati sulla base dei rischi individuati nelle precedenti constatazioni di audit.

10.3.

Gli stanziamenti relativi a queste spese sono gestiti direttamente da ciascuna istituzione e servono a pagare gli stipendi, le indennità e le pensioni del personale delle istituzioni comunitarie, nonché gli affitti, gli acquisti e spese varie. Nel 2006 le spese amministrative effettuate dalle istituzioni dell'Unione europea sono ammontate a 6 699 milioni di euro, come riportato nella tabella 10.1 .

Tabella 10.1. — Pagamenti per istituzione

(milioni di euro)

 

2005

2006

Parlamento europeo

1 235

1 440

Consiglio

533

585

Commissione

3 952

4 150

Corte di giustizia

211

238

Corte dei conti

92

99

Comitato economico e sociale europeo

96

108

Comitato delle regioni

64

69

Mediatore europeo

6

7

Garante europeo della protezione dei dati

2

3

Totale

6 191

6 699

10.4.

I risultati degli audit svolti in precedenza dalla Corte indicavano che gli errori riscontrati non erano rilevanti. Il seguito dato alle osservazioni espresse nelle relazioni annuali relative a esercizi precedenti è presentato nella tabella 10.2 .

Tabella 10.2. — Seguito dato alle osservazioni contenute nelle precedenti relazioni annuali

Osservazioni

Misure adottate

Sono necessarie altre misure?

 

Rimborso delle spese di alloggio sostenute durante le missioni

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 9.6, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 10.7:

Lo statuto del personale modificato, entrato in vigore il 1o maggio 2004, prevede che le spese di alloggio sostenute durante le missioni vengano rimborsate nei limiti di un massimale fissato per ciascun paese, dietro presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti (articolo 13 dell'allegato VII dello statuto del personale). Contrariamente a tale norma, tutte le istituzioni, tranne la Corte di giustizia, la Corte dei conti ed il Mediatore europeo, autorizzano, nelle proprie norme interne, il pagamento di un importo forfetario, che va dal 30 al 60 % dell'importo massimo consentito, al personale che non presenta documenti comprovanti le spese di alloggio sostenute.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno modificato i rispettivi regolamenti interni nel dicembre 2005 per garantire il rispetto dello statuto del personale.

Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dovrebbero modificare i propri regolamenti interni per garantire che il rimborso delle spese di alloggio sostenute durante le missioni sia conforme alle disposizioni dello statuto.

Risposte del Parlamento europeo

Come il Parlamento ha segnalato nelle sue precedenti risposte alle osservazioni della Corte, esso sta facendo fronte a problemi particolari riguardo alle missioni, dovuti alla natura delle sue attività e alla dispersione geografica nei tre luoghi di lavoro. L'applicazione di un sistema forfetario tiene conto del parere giuridico fornito all'Ufficio di presidenza del Parlamento in proposito ed è mirata al raggiungimento di un equilibrio ragionevole tra i requisiti del quadro regolamentare e le esigenze dell'ambiente di lavoro particolare dell'istituzione. Inoltre, le disposizioni semplificate che sono attualmente state introdotte, serviranno a ridurre i costi amministrativi generati dalla gestione di un numero particolarmente elevato di missioni. Si veda anche la risoluzione del Parlamento del 24 aprile 2007 (2), paragrafo 12, relativa al discarico per l'esercizio 2005.

Risposte del consiglio

Il nuovo regime delle missioni del Segretariato generale del Consiglio non prevede più il pagamento forfettario del 30 %. Detto regime prima di entrare in vigore (è previsto nell'ottobre 2007) deve essere ancora discusso formalmente con i rappresentanti del personale.

Risposte della commissione

La guida delle missioni — le norme interne adottate dalla Commissione che disciplinano le missioni del suo personale — è in corso di revisione per tenere debito conto dell'osservazione della Corte. L'adozione delle nuove norme è fissata per l'inizio del 2008.

Regime di pensione complementare per i deputati del Parlamento europeo

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi da 9.17 a 9.20, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, tabella 10.2:

Se si vuole mantenere il regime di pensione complementare dei deputati del Parlamento europeo, è necessario stabilire al più presto una base giuridica adeguata. Occorre stabilire, nell'ambito del regime, norme chiare per definire le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit.

Il regime di pensione complementare viene indicato all'articolo 27 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato dal Parlamento il 28 settembre 2005. Lo statuto entrerà in vigore il primo giorno della nuova legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009. Non sono state stabilite delle norme che definiscono le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit.

Fino al primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009, lo statuto è privo di effetti giuridici e non può costituire la base giuridica del contributo del Parlamento al Fondo pensioni (ASBL). È necessario stabilire norme appropriate per definire le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit.

Risposte del parlamento europeo

Come indicato dal Parlamento nelle sue risposte alle osservazioni della Corte relative al 2005, lo statuto dei deputati, stabilendo all'articolo 27 che «successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il Fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo», riconosce implicitamente una base giuridica al Fondo pensioni anche per il periodo che precede l'entrata in vigore dello statuto.

Il gruppo di lavoro responsabile dell'applicazione delle misure di esecuzione dello statuto dei deputati prosegue i suoi lavori, volti, tra l'altro, a fissare delle regole che disciplinino gli impegni e le responsabilità del Parlamento e degli aderenti al regime in caso di deficit.

I risultati del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale per uno studio attuariale indipendente del Fondo pensioni sono ormai noti e sono stati comunicati all'Ufficio di presidenza del Parlamento. Lo studio, che è di prossimo avvio, consentirà in seguito all'Ufficio di presidenza di stabilire le misure volte a garantire il pagamento delle pensioni complementari nel periodo successivo all'entrata in vigore dello statuto, nel 2009, e di definire la convenzione che regola le relazioni e le responsabilità rispettive del fondo e del Parlamento.

Pagamento da parte del Consiglio dei giorni di congedo annuale supplementari di cui non si è usufruito

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 9.18, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, tabella 10.2:

Presso il Consiglio, il congedo annuale supplementare, concesso prima del 31 dicembre 1997 per compensare le ore supplementari di lavoro svolto, viene pagato al momento del collocamento a riposo se il funzionario non ha usufruito del congedo in questione. Poiché il personale di grado A e B non ha diritto ad alcun compenso per le ore supplementari prestate, tali pagamenti non sono conformi all'articolo 56 dello statuto del personale.

Benché il Segretariato generale abbia intrapreso azioni appropriate onde eliminare gradualmente i rimanenti congedi compensativi per il personale di grado A e B, concessi prima del 31 dicembre 1997, nel 2006 sono stati ancora erogati pagamenti per compensare i giorni di congedo supplementari non goduti.

Il pagamento del congedo annuale supplementare del quale non si è usufruito deve essere soppresso.

Risposte del consiglio

Il Segretariato generale del Consiglio è consapevole della posizione della Corte dei conti sul pagamento dei vecchi stock dei giorni di compensazione del lavoro straordinario non fruiti e concorda pienamente con le osservazioni formulate dalla stessa che sottolineano la necessità di concludere quanto prima possibile il processo di regolarizzazione in corso. Come osservato dalla Corte, sono state impartite a tal fine istruzioni obbligatorie intese ad eliminare i restanti stock entro il 2009. Inoltre fin dal 1997 sono state adottate misure volte ad evitare il ripetersi di siffatta situazione in futuro.

Il Segretariato generale ritiene tuttavia che l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di rispettare i diritti acquisiti degli interessati e i principi fondamentali del diritto europeo in materia di legittime aspettative e parità di trattamento comporti la necessità di mantenere un sistema per eliminare gli stock dei giorni di compensazione concedendo congedi ed erogando pagamenti per un breve periodo di transizione. Il Segretariato generale esamina attualmente tutte le possibilità offerte per accelerare ulteriormente il processo di eliminazione degli stock, anche abbreviando il tempo concesso attualmente per smaltire detti stock.

Rimborso delle spese di viaggio ai delegati dei membri del Consiglio

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 10.11:

Il Consiglio ha riformato, mediante la decisione 190/2003 applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004, il sistema di rimborso delle spese di viaggio ai delegati dei propri membri. Il rimborso viene erogato entro i limiti di una dotazione forfetaria per ciascuno Stato membro. La Corte ritiene che il nuovo sistema abbia ridotto sostanzialmente l'onere amministrativo a carico del Consiglio concernente il pagamento delle spese dei delegati, ma che i controlli sulla validità delle dichiarazioni degli Stati membri, prima dell'erogazione della frazione del luglio 2005, siano stati insufficienti.

Le relazioni di audit interno del febbraio e novembre 2006 hanno individuato problemi connessi alla mancanza di chiarezza delle norme di ammissibilità e alla registrazione inadeguata delle partecipazioni alle riunioni. La situazione nel 2006 non è cambiata sensibilmente rispetto al 2005.

Il Segretariato generale prevede di migliorare il sistema di registrazione delle partecipazioni alle riunioni.

Occorre introdurre verifiche e controlli supplementari per garantire la validità delle dichiarazioni degli Stati membri.

Risposte del consiglio

Dall'introduzione del nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio, il Segretariato generale ha instaurato gradualmente controlli rigorosi sulle dichiarazioni fornite dagli Stati membri. Se vengono riscontrate anomalie od errori, gli Stati membri sono invitati ad apportare le correzioni necessarie e a ripresentare le dichiarazioni.

Il Segretariato generale del Consiglio lavora attualmente sui seguenti punti:

revisione della decisione, segnatamente in previsione di chiarimenti del regime di ammissibilità

sostituzione dei formulari di presenza con un sistema di verifica elettronica con carta magnetica.

Seguito dato dalla Commissione agli assegni familiari

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 10.12:

Al personale che beneficia dell'assegno di famiglia e che non ha figli a carico non viene regolarmente richiesto di aggiornare tali dati. Per 676 dei 1 605 agenti della Commissione in servizio a Bruxelles interessati, non vi sono elementi da cui risulti che siano stati invitati a confermare o aggiornare le loro prime dichiarazioni. Sono stati effettuati controlli insufficienti anche riguardo a eventuali assegni per i figli a carico percepiti a livello nazionale che, in tal caso, avrebbero dovuto essere detratti dalle indennità versate in base allo statuto.

Il seguito dato ai diversi tipi di indennità continua a fondarsi prevalentemente sulla trasmissione volontaria di informazioni da parte del personale. Ciononostante, la Commissione ha monitorato 231 dei 676 casi nel 2006 e intende dare un seguito ai casi rimanenti entro due anni.

La Commissione deve adottare ulteriori misure per verificare regolarmente gli assegni familiari.

Risposte della commissione

La Commissione prevede di completare il seguito dato ai casi rimanenti entro l'inizio del 2008. Il PMO sta mettendo a punto un nuovo sistema informatico IRIS che consentirà di rendere totalmente elettronici la documentazione delle procedure e i relativi controlli. Il nuovo sistema entrerà in funzione progressivamente tra la metà del 2007 e il 2009.

Il servizio di audit interno della Corte di giustizia

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 9.21, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 10.13 e 10.14:

La Corte dei conti ha rilevato che il capo del servizio di audit interno era responsabile dei controlli ex ante sulle operazioni degli ordinatori. La stessa situazione è stata osservata per quanto concerne l'esercizio 2005. Questa partecipazione all'esecuzione delle operazioni finanziarie non è compatibile con la totale indipendenza con la quale il revisore interno dovrebbe espletare le proprie funzioni di audit, conformemente al principio stabilito dall'articolo 86 del regolamento finanziario.

Nella seconda metà del 2005, il revisore interno ha espletato alcuni audit specifici e rivolto raccomandazioni ai servizi interessati. Tuttavia, al momento dell'audit espletato dalla Corte dei conti, non era disponibile alcuna relazione compilata dal revisore interno.

Nel 2006, il capo del servizio di audit interno ha continuato ad essere responsabile dei controlli ex ante sulle operazioni degli ordinatori. Il servizio di audit interno ha redatto due relazioni di audit e formulato diverse raccomandazioni che hanno consentito di realizzare risparmi significativi.

Il sistema di supervisione e controllo dovrebbe essere riorganizzato per garantire la totale indipendenza del servizio di audit interno.

 

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

10.5.

L'audit ha valutato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti relativi alle spese amministrative delle istituzioni, al fine di fornire una valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità. La Corte ha valutato i sistemi di supervisione e controllo ed esaminato un campione di 61 operazioni estratte a caso dall'insieme delle spese amministrative.

Conclusioni nel quadro della dichiarazione di affidabilità

10.6.

A prescindere dai problemi esposti ai paragrafi 10.9-10.12, nel 2006 tutte le istituzioni hanno posto in essere un quadro soddisfacente di sistemi di supervisione e controllo, come richiesto dal regolamento finanziario, e il livello di errori individuato nel campione esaminato non è rilevante. Tuttavia, la Corte attira l'attenzione sulle lacune dei sistemi di supervisione e controllo delle istituzioni che richiedono correzioni, come indicato al paragrafo 10.25.

Osservazioni specifiche su ciascuna istituzione

Estensione dell'audit

10.7.

L'audit delle aree a rischio specifico, di cui al paragrafo 10.2, ha compreso una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo pertinenti nonché di diversi campioni riguardanti:

i)

le procedure d'appalto negoziate [uffici per le infrastrutture e la logistica della Commissione situati a Bruxelles (OIB) e a Lussemburgo (OIL), Parlamento, Consiglio, Corte di giustizia, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni];

ii)

il pagamento delle spese e delle indennità ai membri delle istituzioni (Parlamento, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni),

iii)

i controlli effettuati dai servizi centrali sulle delegazioni della Commissione [direzione generale Relazioni esterne della Commissione (DG RELEX)];

iv)

le procedure applicate per garantire l'attuazione delle norme minime di controllo interno (Consiglio);

v)

la funzione di audit interno (Corte di giustizia).

10.8.

Le lacune individuate sono descritte brevemente nei paragrafi successivi, mentre le conclusioni sono illustrate nel paragrafo 10.25. Gli errori e le lacune non sono estrapolabili all'insieme delle spese amministrative, poiché i settori di audit specifici per ciascuna istituzione sono stati selezionati sulla base dei rischi conosciuti.

Parlamento

10.9.

A partire dal 1998, la Corte ha rilevato più volte (3) carenze nel quadro regolamentare stabilito dall'Ufficio di presidenza (un organo composto dal presidente del Parlamento e da 14 vicepresidenti) per quanto attiene al pagamento delle indennità di assistenza ai deputati del Parlamento europeo. Nel 2006, le spese per tali indennità sono ammontate a circa 132 milioni di euro.

10.10.

Nel 2004, le disposizioni relative alla presentazione di documenti giustificativi da parte dei deputati europei sono state modificate e gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni sono stati spiegati in una Comunicazione dei questori del luglio 2005, in cui si richiedeva ai deputati di presentare, entro il 1o novembre 2005, i giustificativi concernenti l'utilizzo delle rispettive indennità per il periodo luglio 2004-giugno 2005. Tale scadenza è stata posticipata più volte e, secondo i dati a disposizione della Corte, i documenti giustificativi presentati dai deputati e considerati soddisfacenti dal servizio amministrativo competente coprono soltanto il 27,2 % (11,9 milioni di euro) delle spese corrispondenti per il 2004 (luglio-dicembre) ed il 22,5 % (27,1 milioni di euro) per il 2005 (esercizio completo).

10.11.

Il 23 marzo 2007, una Comunicazione dei questori ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per la presentazione dei documenti giustificativi relativi all'esercizio 2006, senza indicare che non erano stati ancora forniti documenti relativi agli esercizi 2004 e 2005. Al 1o maggio 2007, l'Ufficio di presidenza non aveva adottato alcuna misura per accertarsi che l'obbligo di presentare una documentazione giustificativa adeguata fosse stato rispettato.

10.10-10.11.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

A causa della mancanza di chiarezza del testo iniziale e dell'impatto dell'allargamento dell'Unione nel 2004, i Questori, in seguito ad approfondite consultazioni politiche e tecniche, hanno dovuto elaborare e approvare misure di esecuzione. L'Ufficio di presidenza ha in seguito accettato di prorogare il termine e ha incaricato i Questori di vagliare le possibilità di semplificare la documentazione tecnica da presentare per quanto riguarda la regolarizzazione delle spese.

Considerando le situazioni molto divergenti dei vari Stati membri e il tempo necessario per ottemperare alle nuove disposizioni, è stato ritenuto inopportuno imporre una scadenza finale per obblighi derivanti da una norma ancora in fase di revisione.

Oltretutto, il 25 settembre 2006, l'Ufficio di presidenza ha adottato una nuova serie di norme, chiamata il «Codice» (diritti e obblighi degli assistenti parlamentari e dei deputati) che ha avuto un impatto sulle norme che disciplinano l'indennità di assistenza parlamentare (nuova revisione approvata dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2006).

A tale proposito, i Questori hanno informato tutti i membri che la documentazione doveva essere presentata prima del 30 aprile 2007. Un notevole numero di documenti è pervenuto ed è ora all'esame.

10.12.

La Corte rileva pertanto che l'Ufficio di presidenza non si è assicurato che le disposizioni relative alla presentazione di documenti giustificativi adeguati siano state attuate in maniera efficace. Poiché la maggior parte degli importi pagati ai deputati a titolo di indennità di assistenza non sono stati successivamente giustificati da documenti adeguati a sostegno delle spese effettuate per conto degli stessi, la Corte considera che la documentazione esistente non è sufficiente per dimostrare che i deputati abbiano realmente assunto o utilizzato i servizi di uno o più assistenti e che i compiti o servizi indicati nei contratti da loro firmati siano stati effettivamente svolti. L'Ufficio di presidenza dovrebbe prendere provvedimenti per ottenere i documenti considerati essenziali per dimostrare che le spese erano giustificate. Qualora tali documenti non vengano presentati entro un lasso di tempo ragionevole, dovranno essere adottate, per le somme non giustificate, misure adeguate, come la sospensione dei pagamenti e/o l'emissione di ordini di recupero.

10.12.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Occorre rammentare che prima dell'erogazione di qualsiasi pagamento a titolo di indennità di assistenza parlamentare, devono essere stati presentati i documenti obbligatori di base, quali i formulari di domanda e i contratti tra il deputato e l'assistente, il fornitore di servizi o il terzo erogatore.

Altri documenti, quali quelli comprovanti la copertura di sicurezza sociale qualora l'assistente sia un lavoratore dipendente, debbono anche essere presentati entro tre mesi. Tutti i membri rispettano queste condizioni.

La documentazione supplementare richiesta dall'ultima revisione della regolamentazione nel 2004 e, più recentemente il 13 dicembre 2006, riguarda principalmente i contratti con i fornitori di servizi (approssimativamente la metà degli assistenti) e si riferisce all'obbligo di fatturare o presentare parcelle ai deputati, che debbono trasmettere una copia della «distinta delle spese fatturate [dal prestatore di servizi] accompagnata da una dichiarazione comprovante il rispetto di tutti gli obblighi in termini fiscali e di sicurezza sociale derivanti dalla legislazione nazionale applicabile» ai servizi del Parlamento. La presentazione di tutti questi documenti ha necessitato più tempo del previsto. Come accennato sopra, un ingente numero di documenti è pervenuto ed è attualmente in fase di esame.

In seguito all'esame, i deputati che non abbiano rispettato l'obbligo di fornire le pezze giustificative necessarie riguardo ai pagamenti, riceveranno una notifica personale in cui saranno indicate le pezze mancanti. Se un deputato non ottempera all'obbligo di presentare la documentazione mancante, l'ordinatore delegato può sospendere i pagamenti e il Segretario generale può decidere di recuperare gli importi indebitamente corrisposti. Tali decisioni vengono prese d'intesa con i Questori.

10.13.

Nel 2006, il revisore interno ha terminato un audit completo delle procedure di appalto del Parlamento. Tale audit ha rivelato numerose carenze nel funzionamento dei controlli interni e di gestione relativi alle procedure di appalto, in particolare per quanto riguarda la programmazione, il rispetto dei regolamenti e delle norme applicabili, l'affidabilità delle informazioni gestionali e la sana gestione finanziaria. È stato compilato un piano di azione dettagliato comprendente 144 singole azioni; il segretario generale, inoltre, ha già preso nel 2006 misure concrete, come la creazione di un organo consultivo in materia di appalti (il Procurement Forum) e la costituzione di un registro centrale dei contratti. L'esame svolto dalla Corte su un campione di procedure di appalto negoziate e di contratti presso il Parlamento ha confermato le constatazioni del revisore interno di quest'ultimo.

10.13.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Occorre segnalare che l'audit delle procedure di appalto, effettuato dal controllore interno e finalizzato nel 2006, è stato condotto nel 2003, primo anno d'attuazione della nuova regolamentazione finanziaria.

Sono in effetti state introdotte delle misure fin dal 2003 e nel corso degli anni successivi. Pertanto, poiché si fa in particolare riferimento al 2006 e alle misure citate dalla Corte, occorre precisare che il nuovo organo consultivo — Forum appalti pubblici — sostituisce un vecchio gruppo interservizi denominato «Appalti pubblici», creato fin dal 2003 per sostenere i lavori degli ordinatori e che il registro centrale dei contratti, introdotto nel 2006, è il risultato degli sviluppi avutisi nel corso dei due anni precedenti.

Consiglio

10.14.

L'esame, presso il Consiglio, di un campione di procedure di appalto negoziate e di contratti ha rivelato che un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione per le riunioni del Consiglio europeo, stipulato per una durata massima di quattro anni, è stato prolungato di un anno. La proroga del contratto (per un costo stimato di 900 000 euro) è stata giustificata in modo inappropriato dall'amministrazione del Consiglio invocando l'articolo 126, paragrafo 1, lettera e), delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (4), concernente «servizi e lavori complementari non figuranti […] nel contratto iniziale, i quali in seguito a una circostanza imprevista sono divenuti necessari». La Corte ritiene che, prima della scadenza del contratto, avrebbe dovuto essere esperita una procedura di gara aperta.

10.14.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Il contratto di cui trattasi riguarda la disponibilità delle infrastrutture di telecomunicazione (linee telefoniche e linee ISDN) ad uso dei giornalisti durante i vertici dell'UE (in media tre volte all'anno). Vari mesi prima della scadenza del contratto l'ufficio dell'ordinatore individuò la necessità di avviare una procedura di aggiudicazione per soddisfare tale esigenza. In quel momento particolare però tutti i servizi amministrativi del Segretariato dovevano concentrare gli sforzi sui progetti connessi all'occupazione del nuovo edificio LEX (per 1 300 persone) nei primi mesi del 2007. Fu deciso pertanto di prorogare il contratto esistente di nove mesi.

Il Segretariato generale del Consiglio è consapevole che avrebbe dovuto espletare una nuova procedura di gara d'appalto prima della scadenza del contratto, come indicato nella relazione della Corte dei conti. Tuttavia, viste le circostanze eccezionali, l'unica alternativa era quella di prorogare il contratto esistente, limitandone la proroga quanto più possibile.

Si osservi che il Segretariato generale del Consiglio ha recentemente avviato una procedura di gara d'appalto per la suddetta esigenza.

Commissione (5)

10.15.

Secondo la relazione annuale di attività della DG RELEX per il 2006, sono stati apportati miglioramenti nei controlli di supervisione concernenti le delegazioni, segnatamente grazie all'istituzione di una unità di controllo ex post presso la direzione Servizio esterno. La riserva formulata dal direttore generale negli anni precedenti è stata revocata. Tuttavia, nonostante i miglioramenti apportati nel 2006, l'audit della Corte ha rilevato che il rischio di doppi pagamenti non è stato affrontato in modo adeguato.

10.15.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il direttore generale ha ritenuto che l'unità Controllo ex post abbia contribuito efficacemente a fornirgli l'adeguato livello di garanzia sulla qualità della gestione finanziaria nelle delegazioni svolgendo numerose attività di controllo ex post. La direzione Servizi esterni continua a sviluppare le sue metodologie di campionatura e tecniche di verifica e in tale contesto verrà affrontata la problematica dell'individuazione dei doppi pagamenti.

10.16.

Nel 2006, l’OIB ha migliorato il proprio sistema di gestione dei contratti e degli appalti, pertanto la riserva formulata nella dichiarazione del direttore relativa al 2005 è stata revocata. Benché nel 2005 e nel 2006 non sia stata espressa alcuna riserva concernente l'OIL, il servizio di audit interno ha segnalato, nell'aprile 2007, alcune carenze nella gestione e nei controlli delle procedure di appalto. Dall'esame condotto dalla Corte presso l'OIB e l'OIL su un campione di procedure di appalto negoziate è emerso che, in diversi casi, a causa di una pianificazione inadeguata in materia di appalti e di un'analisi insufficiente delle condizioni del mercato, i due Uffici avevano negoziato con un solo fornitore, invece di indire gare d'appalto.

10.16.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La gestione degli appalti è stata migliorata a decorrere dal 2006 secondo il piano d'azione stabilito nel 2005.

Per l'OIB i miglioramenti riguardano tra l'altro i seguenti aspetti: riorganizzazione interna, formazione del personale (obbligatoria), gestione più efficiente di un piano progressivo quadriennale tramite un'applicazione informatica, rafforzamento delle procedure interne, autovalutazione, da parte dei dirigenti, dei principali punti di forza e carenze delle procedure di appalto e definizione di un conseguente piano d'azione, rafforzamento delle reti interne nonché divulgazione delle informazioni e delle buone pratiche.

I miglioramenti proseguono nel 2007 in particolare tramite il rafforzamento delle risorse e delle loro qualifiche, il miglioramento della pianificazione nonché il miglioramento dell'analisi di mercato per le gare più complesse e importanti.

L'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), delle modalità di esecuzione consente procedure negoziate in situazioni di vincolo inerenti al numero limitato di fornitori in taluni settori.

 

Tabella: procedure di mercato dell'OIB e OIL > 60 000 euro

Procedure 2006 (importi in milioni di euro)

OIB

OIL

Totale

34

12

Negoziate

4

1

Importo totale

137,0

14,5

Importo delle procedure negoziate

2,5

0,07

 

Per quanto riguarda l'OIL, benché nella sua relazione il servizio di audit interno (IAS) rilevi delle carenze, nessuna raccomandazione è stata classificata come critica e ciò giustifica l'assenza di riserva. Tuttavia, l'OIL ha elaborato un piano d'azione che dovrebbe affrontare le carenze rilevate tanto dalla Corte dei conti quanto dall'IAS.

Per quanto riguarda il piano d'azione, facendo seguito alle raccomandazioni dell'IAS, è stato appena introdotto e comincerà ad esplicare i suoi effetti prossimamente.

Corte di giustizia

10.17.

Eccetto per la questione sollevata nella tabella 10.2 in relazione al servizio di audit interno, l'audit non ha dato adito ad alcuna osservazione.

10.17.

RISPSOTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La sola osservazione sollevata dalla Corte dei conti riguarda l'audit interno. Su questo punto, la Corte di giustizia sottolinea che, per far seguito alle osservazioni formulate in precedenza dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali, l’organizzazione amministrativa del sistema di controlli e di audit è stata modificata. Sono state create due unità amministrative, senza alcun vincolo gerarchico né funzionale tra loro: una unità di audit interno, diretta dal revisore interno, e un’unità incaricata delle operazioni di controllo. Tale nuova organizzazione sarà operativa a partire dal 1o ottobre 2007, data in cui cominceranno a svolgere le loro funzioni il revisore interno e il capo dell’unità di controllo, recentemente nominati dal Comitato amministrativo della Corte di giustizia.

Corte dei conti

10.18.

L'audit della Corte dei conti è stato espletato da una società di revisione esterna indipendente, che ha rilasciato un «certificato sulla regolarità e la veridicità dei rendiconti finanziari al 31 dicembre 2006», corredato di una «relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria ed il sistema di controllo interno». La relazione afferma che, a giudizio del revisore, il lavoro svolto «non ha evidenziato elementi di fatto tali da porre in dubbio l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili o del controllo interno, né la conformità della gestione finanziaria alla normativa applicabile in materia». Il certificato e la relazione saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Comitato economico e sociale europeo

10.19.

L'esame di un campione di procedure d'appalto negoziate e di contratti gestiti dal servizio comune del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni ha rivelato carenze nella gestione e nei controlli. Nel 2006, le spese relative ai contratti stipulati mediante procedura negoziata, anziché a seguito di una gara d'appalto, hanno rappresentato una percentuale elevata della spesa totale in materia di appalti. Per le voci di bilancio 2 0 1 0 (assicurazioni), 2 0 2 0 (acqua, gas, elettricità e riscaldamento), 2 0 3 0 (pulizia e manutenzione) e 2 2 0 0 (rinnovo di materiale e impianti tecnici), tale percentuale ha superato il 50 % del totale degli stanziamenti impegnati, pari a 6,4 milioni di euro. Tale pratica non è conforme alla norma generale, sancita all'articolo 89 del regolamento finanziario, secondo cui «le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza». La procedura negoziata è un'eccezione applicabile unicamente nei limiti rigorosi stabiliti agli articoli 126, 127 e 129 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

10.19.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

L'importo totale in effetti corrisponde più o meno al 50 %. Tuttavia, quasi la metà di questo importo è riferibile all'elettricità e al gas, un mercato aperto solo di recente alla concorrenza. Nel 2004 è stata lanciata, senza successo, una procedura d'appalto interistituzionale. Attualmente il CESE partecipa a una nuova procedura interistituzionale, non ancora conclusa. Per motivi di compatibilità tecnica, l'appalto per l'estensione delle attrezzature per l'interpretazione a nuove sale di riunione è stato assegnato al fornitore delle attrezzature già installate in tutte le altre sale. Nel frattempo sono state lanciate gare per quanto concerne diversi appalti precedentemente assegnati mediante procedura negoziata (manutenzione degli immobili, ispezione degli immobili, ispezione degli ascensori, manutenzione degli ascensori, fornitura di materiale igienico e smaltimento dei rifiuti), e in relazione a tali gare in diversi casi sono stati già firmati nuovi contratti. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, l'iniziativa di lanciare, nel 2003, una gara d'appalto interistituzionale non ha avuto successo. Il CESE si prepara dunque a lanciare una propria gara d'appalto oppure ad associarsi a contratti interistituzionali, con l'obiettivo di definire un nuovo quadro giuridico nel 2008.

Il CESE ritiene che, nei casi in cui non vi è stata gara d'appalto per assegnare un contratto, ciò fosse giustificato dalle circostanze (ad esempio l'insuccesso della gara precedente, la compatibilità tecnica, ecc.). Si spiega quindi il volume di appalti assegnati in questo modo.

10.20.

L'articolo 123, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione stabilisce che nella procedura negoziata il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati che soddisfino i criteri di selezione, e che il numero di candidati ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale. Per il 70 % dei contratti esaminati durante l'audit, è stato invitato a presentare un'offerta un unico potenziale fornitore. La Corte ritiene che per la maggior parte di tali contratti (il cui valore totale ammonta a 1,8 milioni di euro) sarebbe stato possibile invitare più di un fornitore.

10.20.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La Corte ha esaminato un campione di 10 appalti, 7 dei quali sono stati assegnati in seguito a procedura negoziata con un solo potenziale fornitore. Per tre casi (estensione delle attrezzature per l'interpretazione, estensione del contratto di manutenzione degli immobili, contratti di assicurazione), si rimanda alle osservazioni sul punto 10.19. Uno dei casi concerne una spesa a titolo degli stanziamenti propri del Comitato delle regioni (non condivisi con il CESE) e non chiama in causa l'ordinatore del CESE. In due casi si sarebbe potuto in teoria ricorrere ad una gara d'appalto, ma questa soluzione non è stata giudicata economicamente conveniente (striscioni e manifesti: si trattava di somme di modesta entità e nel frattempo è stato firmato un nuovo contratto quadro; tesserini magnetici: ordinazione direttamente al fornitore e non tramite distributori). In un caso (appalto per l'esecuzione di uno studio di conformità concernente l'edificio JDE «Belliard I & II»), i Comitati non hanno potuto far altro che applicare la risoluzione P6_TA(2005)0410, adottata dal Parlamento europeo il 15 dicembre 2005, in cui si chiedeva che quel lavoro venisse affidato alla SICABEL. L'appalto è stato pertanto assegnato a tale impresa mediante procedura negoziata, della qual cosa la Corte dei conti è stata pienamente informata.

10.21.

La proporzione di procedure negoziate rispetto al numero totale di appalti aggiudicati dall'ordinatore delegato responsabile dei capitoli 2 0 (investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie) e 2 2 (beni mobili e spese accessorie) del bilancio è nettamente aumentata rispetto agli esercizi precedenti. Inoltre, è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione. Nel marzo 2007, l'ordinatore non aveva ancora riferito all'istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza, come previsto dall'articolo 54 delle modalità di esecuzione.

10.21.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

A parere del CESE il numero di procedure negoziate relative ai capitoli 20 e 22 non rivela una tendenza preoccupante. Ciononostante le misure necessarie per ridurre il numero di tali procedure sono state inserite nella versione finale della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006 elaborata dall'ordinatore delegato. Per ulteriori dettagli si rimanda anche alle osservazioni sul punto 10.19.

Comitato delle regioni

10.22.

Le osservazioni esposte ai paragrafi 10.19-10.21 valgono anche per il Comitato delle regioni, poiché riguardano contratti gestiti dai servizi comuni dei due Comitati.

10.22.

RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

Il Comitato delle regioni ha preso atto delle osservazioni della Corte riguardo ai contratti gestiti dai Servizi congiunti CESE-CdR ed è impegnato a migliorare le pratiche e i metodi di gestione finanziaria nei Servizi congiunti. A questo proposito il Segretario generale del CdR ha scritto al Segretario generale del CESE per proporre l'attuazione di una serie di misure correttive, in particolare nel campo dei circuiti finanziari e delle procedure per le gare di appalto. Il CdR auspica che tali misure possano essere attuate al più presto grazie a un accordo tra i due Comitati.

10.23.

Secondo il regolamento interno, i membri del Comitato hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei. I costi amministrativi sostenuti per l’acquisto di tali biglietti sono rimborsati dietro presentazione della fattura dell'agenzia di viaggio. In diversi casi, le spese di viaggio sono state rimborsate sulla base di fatture delle agenzie di viaggio scritte a mano, in cui figurava sempre lo stesso importo. Nel quadro di una procedura di verifica ex post, l’amministrazione del Comitato ha constatato che tale importo era superiore, in media, dell'83 % al prezzo fatturato dalla compagnia aerea per il biglietto utilizzato. Il costo amministrativo effettivamente fatturato per l’acquisto non era documentato. L'amministrazione del Comitato ha svolto un'ampia indagine su tale questione, completata nel luglio 2007. A parere della Corte, dall'indagine non risulta che gli importi pagati per i costi amministrativi erano giustificati.

10.23.

RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

Conformemente alle regole interne del CdR, possono essere rimborsate le spese di viaggio dei membri corrispondenti ai biglietti aerei e ai relativi costi amministrativi, dietro presentazione di una fattura dell'agenzia di viaggio accompagnata dagli originali del biglietto aereo e della carta d'imbarco. Tali regole consentono ai membri di viaggiare con biglietti «fully flexible». Il Comitato ha accertato che i membri avevano effettivamente pagato gli importi fatturati dall'agenzia di viaggio, benché i biglietti avessero effettivamente un costo inferiore. La differenza fra gli importi fatturati dall'agenzia di viaggio e i costi effettivi dei biglietti è dovuta al fatto che, come dichiarato dall'agenzia stessa il 9 febbraio 2007, l'agenzia garantiva ai membri una completa flessibilità cosicché questi, per godere di tale flessibilità, viaggiavano ad un costo equivalente a quello praticato dalla compagnia aerea per i biglietti «fully flexible».

Per garantire una completa trasparenza, il Comitato ha subordinato ulteriori rimborsi al rispetto di una serie di condizioni. Inoltre, esso ha chiesto ai membri di non viaggiare più con i sistemi precedenti e di assicurarsi che le loro richieste di rimborso rispecchino il prezzo effettivo indicato nel biglietto aereo emesso.

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati

10.24.

L'audit non ha dato adito a osservazioni di rilievo.

Conclusione sull'audit delle aree a rischio specifico

10.25.

L'audit presso alcune istituzioni delle aree a rischio specifico ha rivelato carenze nei sistemi di supervisione e controllo relative al pagamento di indennità ai membri di alcune istituzioni. Per quel che riguarda il Parlamento europeo, l'Ufficio di presidenza dovrebbe adottare misure adeguate ogniqualvolta dei documenti considerati essenziali non vengano presentati entro un lasso di tempo ragionevole (cfr. paragrafi 10.9-10.12). Per quanto attiene alle procedure di appalto negoziate, la Corte ha osservato che in molti casi la Commissione e altre istituzioni non hanno rispettato il principio generale della gara d'appalto (cfr. paragrafi 10.13, 10.14, 10.16 e 10.19-10.21). In particolare, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno ignorato in larga misura i limiti previsti dal regolamento finanziario per quanto concerne il ricorso alla procedura negoziata. Tale pratica può accrescere i rischi per la legittimità e la regolarità delle spese.

10.25.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Vedasi la risposta al paragrafo 10.12.

10.25.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione prosegue il suo impegno per migliorare le procedure di appalto grazie ad una migliore analisi di mercato e pianificazione. Il regolamento finanziario (6) consente procedure negoziate in una serie di casi, tra cui quello del vincolo rispetto al fornitore (cfr. il paragrafo 10.16).

10.25.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Si rimanda alle osservazioni sui punti 10.19, 10.20 e 10.21.

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima relazione annuale

10.26.

Relazione speciale n. 2/2007 relativa alle spese immobiliari delle istituzioni.

AGENZIE DELL'UNIONE EUROPEA

10.27.

Le agenzie sono organismi distinti dalla Commissione e dotati di personalità giuridica propria. La Commissione esercita un'importante funzione di supervisione nei confronti delle agenzie che si esplica attraverso la partecipazione ai consigli di amministrazione delle stesse e la facoltà di proporre o nominare i direttori esecutivi. Il bilancio della Commissione è anche la principale fonte di finanziamento di tali organismi, ad eccezione delle due agenzie finanziate da risorse proprie (7). La Commissione deve approvare le misure prese dalle agenzie per attuare il regolamento finanziario e lo statuto del personale. Le informazioni e le osservazioni esposte qui di seguito riguardano il ruolo della Commissione nei confronti delle agenzie.

10.28.

Gli audit delle agenzie dell'Unione europea e di altri organismi satellite (8) sono oggetto di relazioni annuali specifiche. Nel 2006, la Corte dei conti europea ha controllato 24 agenzie, cinque in più (9) rispetto al 2005. I loro bilanci sono ammontati in totale a 1 080,5 milioni di euro nel 2006, a fronte di 928,4 milioni di euro nel 2005. Il numero di posti autorizzati per l'insieme delle agenzie è passato da 2 588 nel 2005 a 3 212 nel 2006. Cfr. tabella 10.3 .

Tabella 10.3. — Agenzie dell’Unione europea — Dati principali

Agenzie ed altri organismi decentrati dell'Unione europea

Sede

Primo anno di autonomia finanziaria

Bilancio (10)

(milioni di euro)

Posti autorizzati

2006

2005

2006

2005

Agenzie

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Salonicco

1977

16,8

16,6

95

91

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Dublino

1977

19,8

18,8

94

94

Agenzia europea dell'ambiente

Copenaghen

1994

37,1

32,1

115

115

Fondazione europea per la formazione professionale

Torino

1994

27

26,7

105

104

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Lisbona

1995

13

13

77

77

Agenzia europea per i medicinali

Londra

1994

139

110,1

424

379

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Lussemburgo

1995

40,9

28,4

189

181

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Angers

1995

11,2

12,1

41

38

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Alicante

1995

211,7

218,4

675

675

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Bilbao

1996

14,1

13,4

40

40

Agenzia europea per i diritti fondamentali (11)

Vienna

1998

9,4

8,2

37

37

Agenzia europea per la ricostruzione

Salonicco

2000

271

276,5

108

114

Accademia europea di polizia (12)

Bramshill

2006

5

22

Eurojust

L'Aia

2002

14,7

13

112

87

Agenzia europea per la sicurezza aerea

Colonia

2003

65,7

57,5

328

200

Agenzia europea per la sicurezza marittima

Lisbona

2003

44,6

35,3

132

95

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Parma

2003

40,2

36,7

250

194

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Heraklion

2005

6,8

6,8

44

38

Agenzia ferroviaria europea (12)

Valenciennes

2006

14,4

95

Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie

Stoccolma

2005

17,1

4,8

50

29

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (12)

Varsavia

2006

19,2

28

Autorità di vigilanza del GNSS europeo (12)

Bruxelles (13)

2006

7

30

Agenzie esecutive

Agenzia esecutiva per l'energia intelligente (12)

Bruxelles

2006

5,6

46

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (12)

Bruxelles

2006

29,2

75

Totale

1 080,5

928,4

3 212

2 588

10.29.

Le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente giustificate del loro fabbisogno di liquidità. Questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli (14). La Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse.

10.29.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

È previsto che le agenzie presentino alla Commissione le domande di pagamento dell'intera sovvenzione comunitaria o di una sua parte, sulla scorta di una previsione del flusso di cassa, alle condizioni e alle scadenze concordate con la Commissione. Di norma, la Commissione eroga i pagamenti in tranche e gli importi che non vengono spesi devono essere recuperati dalla Commissione. I servizi della Commissione stanno esaminando la possibilità di inserire nell'idoneo atto normativo (15) disposizioni che consentano alla Commissione di tener conto dell'effettivo fabbisogno dell'agenzia nel corso dell'anno. Ciò dovrebbe determinare una pianificazione più rigorosa ed aumentare la trasparenza.

10.30.

Il regolamento finanziario generale del giugno 2002 è stato modificato nel 2006 (16). Le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente i principi di bilancio, i sistemi di controllo interno e la presentazione dei conti; non sono state ancora incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei rispettivi regolamenti finanziari.

10.30.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La revisione dei due regolamenti finanziari quadro relativi alle agenzie (17) comprenderà modifiche adottate dal Consiglio nel regolamento finanziario generale e potrà quindi essere avviata soltanto dopo l'adozione del regolamento finanziario generale e delle relative modalità di esecuzione. Il progetto di regolamento relativo alle agenzie di regolamentazione è stato adottato dalla Commissione nel luglio 2007 e trasmesso alle altre istituzioni per parere (18).

10.31.

L'introduzione del nuovo sistema ABAC nelle agenzie richiederà diversi anni (19). Durante tale periodo, la Commissione dovrà garantire che l'attuale sistema S12 sia mantenuto in modo adeguato nelle agenzie fino all'applicazione del nuovo sistema.

10.31.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il modulo SI2 è in fase di progressiva dismissione, ma la manutenzione verrà effettuata fino al 31.12.2008. Le agenzie hanno facoltà di scegliere tra il sistema ABAC e qualsiasi altro. Un project team appositamente costituito, che riferisce direttamente al revisore dei conti della Commissione, pianifica, analizza e coordina tutte le attività inerenti all'applicazione di ABAC presso l'agenzia, dal punto di vista tanto dei tempi quanto delle risorse.

10.32.

Nel 2006, due agenzie hanno deciso di sostenere interamente le spese scolastiche per i figli del proprio personale, senza applicare l'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto e creando, di conseguenza, disparità ingiustificate con altri membri del personale comunitario. È necessario, pertanto, che la Commissione migliori la sorveglianza dell’attuazione dello statuto da parte delle agenzie.

10.32.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli orientamenti contengono due raccomandazioni fondamentali: (i) adottare norme di attuazione dello statuto del personale in linea con le modalità di attuazione della Commissione, con variazioni limitate ai casi giustificati dalle caratteristiche specifiche del personale dell'agenzia; (ii) definire una politica del personale più coerente fondata sui compiti e le esigenze di ciascuna agenzia. Poiché le agenzie di regolamentazione sono organismi comunitari indipendenti, l'adozione di tali norme rientra nelle loro competenze. La Commissione può accettare norme di attuazione identiche a quelle della Commissione o che se ne discostano ove giustificato dalle specificità delle agenzie (dimensione, struttura del personale, mandato, ecc.). La Commissione opera in stretta collaborazione con le agenzie affinché vi vengano applicate nella massima misura possibile le disposizioni di attuazione della Commissione. Inoltre, la Commissione ha elaborato, in cooperazione con le agenzie, modelli di disposizioni di attuazione fondate su quelle della Commissione, al fine di costituire un nucleo comune di principi e norme per garantire parità di trattamento del personale cui si applica lo statuto.

Per quanto riguarda l'istruzione dei figli del personale delle agenzie, negli orientamenti la Commissione ha proposto due soluzioni: (i) istituire, in cooperazione con il sistema delle scuole europee, sezioni europee in scuole internazionali o nazionali locali (insegnamento europeo), oppure (ii) sottoscrivere contratti di servizio tra l'agenzia e le scuole internazionali circostanti.

Per quanto riguarda l'insegnamento europeo, esiste fin d'ora la possibilità per le autorità nazionali di selezionare e finanziare integralmente scuole locali affinché vengano «accreditate» per offrire l'insegnamento europeo secondo un programma armonizzato fondato sull'istruzione nella lingua materna. In futuro e nel contesto della riforma del sistema delle scuole europee, tale possibilità verrà ampliata e ulteriormente consolidata. Gli Stati membri si assumerebbero i costi complessivi di questo tipo di insegnamento e la Commissione sta elaborando, nell'ambito della riforma, un'impostazione del contributo UE proporzionale al numero di allievi figli del personale dell'agenzia che beneficiano di tale tipo di insegnamento.

Per quanto riguarda i contratti di servizio, l'agenzia pagherebbe le rette scolastiche direttamente alla scuola. Quest'ultima sarebbe allora considerata gratuita e il personale interessato non riceverebbe l'indennità scolastica di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.

Coerentemente con tale posizione, la Commissione ha ripetutamente rammentato alle due agenzie in questione che la loro impostazione non è prevista negli orientamenti, né conforme allo statuto. Ciò è stato fatto da ultimo nelle osservazioni sui piani pluriennali per la politica del personale che le agenzie hanno trasmesso all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio 2008.

SCUOLE EUROPEE

10.33.

La relazione annuale specifica della Corte sulle Scuole europee (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale) è trasmessa al Consiglio superiore e ai direttori delle Scuole europee. Il bilancio delle Scuole per l'esercizio 2006 (231,1 milioni di euro) è stato finanziato principalmente mediante una sovvenzione della Commissione (127,1 milioni di euro) e contributi degli Stati membri (50,7 milioni di euro) (20). I dati principali relativi alle Scuole europee figurano nella tabella 10.4 .

Tabella 10.4. — Scuole europee — Dati principali

Scuola europea

Paese

Bilancio (21)  (22)

(milioni di euro)

Sovvenzione ricevuta dalla Commissione (23)

(milioni di euro)

Popolazione scolastica (24)

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Ufficio

Belgio

8,8

8,5

7,5

6,6

Lussemburgo I

Lussemburgo

34,1

33,3

21,5

19,4

3 285

3 190

Lussemburgo II

Lussemburgo

6,9

6,6

3,7

3,7

922

891

Bruxelles I Uccle

Belgio

27,8

27,1

19,0

16,0

2 954

2 617

Bruxelles II (Woluwé)

Belgio

27,6

27,3

18,0

17,1

2 919

3 014

Bruxelles III (Ixelles)

Belgio

25,8

25,6

17,0

16,9

2 646

2 781

Mol

Belgio

10,9

10,7

6,1

6,0

654

622

Varese

Italia

16,5

16,4

8,4

8,4

1 317

1 318

Karlsruhe

Germania

11,7

11,8

3,4

4,3

964

1 044

Monaco

Germania

18,5

18,7

1,0

0,9

1 599

1 557

Francoforte

Germania

10,7

9,4

4,7

3,5

937

876

Alicante

Spagna

11,1

10,4

6,0

3,2

990

987

Bergen

Paesi Bassi

10,0

10,8

5,4

5,0

563

626

Culham

Regno Unito

10,8

11,2

5,4

5,4

832

856

Totale

231,1

227,8

127,1

116,4

20 582

20 379

NB: Le variazioni nei totali sono dovute agli arrotondamenti.

10.34.

La Corte non ha riscontrato errori rilevanti tali da porre in dubbio l'affidabilità dei conti esaminati e la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.


(1)  Commissione, Parlamento, Consiglio, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati (articolo 1 del regolamento finanziario).

(2)  P6_TA-PROV(2007)0133 — Decisione del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, sezione I — Parlamento europeo (C6-0465/2006-2006/2071(DEC)).

(3)  Relazione speciale n. 10/98, paragrafo 1.37, in particolare paragrafo 9.22 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, dove la Corte aveva già rilevato che se le nuove norme, emanate nell'aprile 2000, non venivano applicate in modo rigoroso, il rischio di un'utilizzazione inappropriata dell'indennità avrebbe continuato a sussistere. Più recentemente, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafo 10.10.

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(5)  I servizi della Commissione responsabili della maggior parte delle spese amministrative sono i seguenti: direzione generale Personale e amministrazione (ADMIN), direzione generale Traduzione (DGT), direzione generale Interpretazione (SCIC), direzione generale Comunicazione (COMM), direzione generale Relazioni esterne (RELEX), Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL), Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

(8)  In prosieguo le «agenzie».

(9)  Le seguenti agenzie hanno raggiunto l'autonomia finanziaria nel 2006: Accademia europea di polizia, Agenzia ferroviaria europea, Agenzia esecutiva per l'energia intelligente, Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

(10)  Stanziamenti di pagamento.

(11)  Precedentemente denominata «Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia».

(12)  L'agenzia ha richiesto l'autonomia finanziaria nel 2006.

(13)  Sede provvisoria.

(14)  Livello di liquidità delle agenzie alla fine del 2006 (esclusi l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea e l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo): 213 milioni di euro a fronte di stanziamenti per 810 milioni di euro.

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(17)  Di regolamentazione ed esecutive.

(18)  Il regolamento finanziario quadro rivisto relativo alle agenzie esecutive è stato adottato nel maggio 2007 ed è già stato trasmesso.

(19)  Alla fine del 2006, 14 agenzie non avevano ancora attuato il sistema ABAC. La Commissione intende porlo in atto, al massimo, in quattro agenzie ogni anno.

(20)  Fonte: Introduzione generale al bilancio 2007 delle Scuole europee.

(21)  Entrate e spese complessive previste nel bilancio di ciascuna scuola europea e dell'Ufficio, comprese tutte le modifiche apportate ai bilanci inizialmente adottati.

(22)  Fonte: Scuole europee, conti definitivi 2006.

(23)  Fonte: Scuole europee, conti definitivi 2006.

(24)  Fonte: Relazione annuale 2006 del segretario generale al Consiglio superiore delle Scuole europee.

NB: Le variazioni nei totali sono dovute agli arrotondamenti.

CAPITOLO 11

Strumenti finanziari e attività bancarie

INDICE

11.1-11.2

Introduzione

11.3-11.18

Attività bancarie nella regione del Mediterraneo

11.3-11.5

Contesto

11.6-11.13

Osservazioni sulla gestione delle singole attività da parte della Commissione e della BEI

11.6-11.11

Operazioni su capitale di rischio

11.12

Abbuoni d’interesse

11.13

Fondo di sostegno all’assistenza tecnica FEMIP

11.14

Obbligo di informazione nei confronti dell’autorità di bilancio

11.15

Classificazione dei conti bancari negli stati finanziari delle Comunità

11.16-11.18

Conclusioni e raccomandazioni

11.19-11.20

Fondo di garanzia per le azioni esterne

11.21-11.22

CECA in liquidazione

11.23

Seguito dato a precedenti osservazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

11.1.

Gli strumenti finanziari delle Comunità connessi alle attività bancarie sono utilizzati sia negli Stati membri che, in misura maggiore, al di fuori dell’Unione nel quadro delle azioni esterne. Essi mirano principalmente a stimolare lo sviluppo economico, migliorare le infrastrutture e creare posti di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI), attraverso misure atte a favorire l’accesso di queste ultime ai finanziamenti. La Comunità europea del carbone e dell’acciaio in liquidazione partecipa ad operazioni analoghe.

11.2.

L’audit della Corte ha riguardato le attività bancarie nella regione del Mediterraneo, il funzionamento del Fondo di garanzia per le azioni esterne e le attività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio in liquidazione (CECA in liquidazione).

ATTIVITÀ BANCARIE NELLA REGIONE DEL MEDITERRANEO

Contesto

11.3.

La cooperazione tra l’UE e i paesi terzi mediterranei è stata avviata circa 30 anni fa e negli anni si è progressivamente sviluppata (1). Il «partenariato euromediterraneo» (2) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 (MEDA I). Un nuovo regolamento modificato (3) (MEDA II) è entrato in vigore nel dicembre 2000 (4). Dall’ottobre 2002, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha riunito le operazioni nella regione mediterranea all’interno del Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership — FEMIP).

11.4.

Le attività bancarie nel quadro del regolamento MEDA sono finanziate dal bilancio dell’UE e eseguite dalla BEI: operazioni su capitale di rischio, abbuoni di interessi per alcuni prestiti della BEI (5) e finanziamenti per l’assistenza tecnica attraverso un apposito fondo di sostegno FEMIP (6).

11.5.

L’audit della Corte mirava a valutare se le attività bancarie in tali ambiti fossero state eseguite, monitorate e fossero state oggetto di rendiconto in conformità della normativa e delle procedure applicabili sia presso la Commissione che presso la BEI. L’audit ha preso in esame le operazioni finanziate nel quadro del regolamento MEDA nonché alcune operazioni in corso finanziate in virtù di disposizioni giuridiche precedenti, e per le quali erano pendenti alcuni esborsi o che comportavano importi significativi. Le constatazioni sono state formulate sulla base della verifica documentale di 90 operazioni, vale a dire 30 operazioni campionate per ciascuna delle tre attività bancarie interessate, nonché su una valutazione del sistema di sorveglianza e controllo. I principali dati finanziari sono presentati nella tabella 11.1 .

Tabella 11.1 — Principali dati finanziari

(in milioni di euro)

 

31.12.2005

31.12.2006

Operazioni su capitale di rischio

valore netto di tutte le operazioni in corso

223,9

210,8

Prestiti con abbuoni d'interesse

Importo prestiti (tutti paesi mediterranei)

3 348,2

3 513,2

Abbuoni d'interesse (tutti paesi mediterranei)

non disponibile (7)

479,5

Fondo di sostegno all'assistenza tecnica FEMIP

Stanziamenti di bilancio (tutti)

105,0

105,0

Esborsi verso conti fiduciari

40,5

50,0

Fonte: Banca europea per gli investimenti.

Osservazioni sulla gestione delle singole attività da parte della Commissione e della BEI

Operazioni su capitale di rischio

11.6.

Le operazioni su capitale di rischio più importanti sono i prestiti, individuali o globali, a rimborso condizionato, nonché le partecipazioni in fondi d’investimento. Tuttavia, dal momento che questi prestiti, per loro natura, non comportano termini di rimborso fissi né un tasso d’interesse specificato, possono essere considerati investimenti quasi-equity.

11.6.

Nei conti finali del 2006 la Commissione ha classificato queste attività alla voce degli investimenti «disponibili per la vendita».

Apporto di capitale di rischio attraverso prestiti condizionali

11.7.

I singoli prestiti concessi nel contesto di tre prestiti globali, sui nove sottoposti a audit, per un totale di 16,8 milioni di euro, superavano complessivamente il massimale di 15 milioni di euro stabilito dalla BEI e approvato dalla Commissione per questi prestiti.

11.7.

L'importo stanziato non è stato, infine, erogato integralmente.

Apporto di capitale di rischio attraverso fondi di investimento

11.8.

Dall’audit della Corte è emerso che i fondi di investimento inclusi nel portafoglio delle operazioni su capitale di rischio non erano pienamente conformi al regolamento MEDA in quanto:

11.8.

 

il portafoglio include sette fondi di investimento con sede legale al di fuori dell’UE (Jersey, Guernsey, Isola di Man e Isole vergini britanniche). Complessivamente in questi fondi sono investiti 36,2 milioni di euro,

In seguito alla domanda specifica rivoltale dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel 2003, la Commissione ha confermato che i fondi d'investimento devono avere sede legale o nell'Unione europea o in uno dei partner mediterrranei (PM).

i fondi di investimento hanno investito in territori e paesi partner non inclusi nell’elenco dei territori e paesi ammissibili (Emirati arabi uniti e Isola di Man), soprattutto perché le norme che disciplinano gli investimenti dei fondi non prevedevano le necessarie restrizioni al riguardo.

La Commissione non riceve gli elenchi completi degli investimenti effettuati mediante i fondi d'investimento. La Commissione si assicurerà che tale lacuna venga colmata in futuro, adeguando le norme relative alla trasmissione delle informazioni.

11.9.

Non esisteva una procedura di controllo per gli investimenti incrociati tra fondi, per cui era difficile verificare se i massimali complessivi fossero stati rispettati.

11.9.

Attualmente la Commissione è in grado di controllare tali investimenti e interverrà se, a suo parere, gli investimenti incrociati costituiranno un problema.

Carenze nel monitoraggio, nel rendiconto e nella valutazione delle operazioni su capitale di rischio

11.10.

Il monitoraggio delle operazioni su capitale di rischio in passato non è stato adeguato. Il rispetto degli obblighi in materia di informazione a carico degli intermediari, quali la comunicazione dei rendiconti finanziari, dei contratti dei prestiti secondari e la documentazione degli esborsi non è stato monitorato in modo costante. Di conseguenza, vi sono stati recuperi tardivi e incertezze per quanto riguarda la valutazione delle operazioni su capitale di rischio. A seguito di una riorganizzazione interna del servizio competente della BEI nel 2005, il monitoraggio finanziario è migliorato, anche se alcune di queste carenze relative ad operazioni passate devono ancora essere corrette.

11.11.

Negli stati finanziari consolidati provvisori delle Comunità europee, le operazioni su capitale di rischio erano classificate alla voce «prestiti concessi sul bilancio delle comunità europee e della CECA in liquidazione». Per la loro natura di investimenti quasi-equity (cfr. paragrafo 11.6), in base al principio contabile n. 11 della Commissione («Attività e passività finanziarie») dovrebbero essere classificati alla voce «investimenti disponibili per la vendita» e valutati al valore equo. Invece, sono detenuti al costo storico, detratti gli accantonamenti per perdita di valore, poiché il loro valore equo non può essere attualmente calcolato in maniera affidabile. Gli accantonamenti per perdita di valore sono basati sulle minusvalenze provvisorie o definitive. Benché questo metodo di valutazione sia accettabile in tali circostanze, esso non viene applicato costantemente. La Corte ha rilevato alcuni casi in cui le stime provvisorie per le perdite di valore, di cui la BEI disponeva, non erano state comunicate alla Commissione. Ciò mostra la necessità di aggiornare la convenzione tra la Commissione e la BEI, in modo che la Commissione riceva tutte le informazioni pertinenti in tempo utile, per poterne tenere conto nell’applicazione dei principi contabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe monitorare più attivamente l’applicazione della convenzione, invece di basarsi interamente sulle informazioni fornite dalla BEI.

11.11.

Nei conti finali del 2006 la Commissione ha proceduto alla necessaria riclassificazione di tali attività alla voce degli investimenti «disponibili per la vendita». Le norme di trasmissione delle informazioni e i principi contabili hanno registrato una considerevole evoluzione nel periodo dei mandati MEDA. La BEI e la Commissione seguono tali sviluppi e stanno riesaminando insieme la situazione, alla ricerca della migliore soluzione in termini di rapporto tra costi e profitti e anche tenendo conto delle informazioni contabili disponibili, figuranti nei contratti firmati con i beneficiari finali molti anni fa (in tali contratti non sono quindi previste le norme attuali in materia d'informazioni). Inoltre, si definiranno nuove norme per la trasmissione delle informazioni nelle relazioni annuali di esecuzione, in modo che la Commissione sia in grado di monitorare più a fondo l'applicazione della pertinente base giuridica e l'esecuzione del mandato.

Abbuoni d’interesse

11.12.

Alcuni prestiti concessi dalla BEI nel settore ambientale beneficiano di abbuoni d’interesse finanziati dal bilancio comunitario. Complessivamente, le relative operazioni sono state gestite in maniera soddisfacente. Sono state però rilevate alcune carenze. In particolare, i recenti contratti di prestito, che ammontano a 135 milioni di euro e beneficiano di abbuoni d’interesse pari a 26,8 milioni di euro, prevedono la possibilità di effettuare il pagamento in valute diverse dall’euro, contrariamente al disposto dell’articolo 6 del regolamento MEDA II. Inoltre, un progetto che beneficia di abbuoni d’interesse per un importo di 8,5 milioni di euro è stato chiuso senza che il beneficiario avesse presentato la relazione richiesta a conferma dell’avvenuta esecuzione dello stesso.

11.12.

Nell'ambito del MEDA II, soltanto per un progetto è stato effettuato un versamento in un'altra valuta. Per i versamenti successivi previsti per il prestito in questione, la BEI ha notificato al mutuatario che non sarebbe stata in grado di effettuare i pagamenti in valute diverse dall'euro. Per attenersi alla regola dei pagamenti in euro, la BEI sta elaborando modifiche dei contratti di finanziamento.

Fondo di sostegno all’assistenza tecnica FEMIP

11.13.

I progetti di assistenza tecnica mirano a sostenere i beneficiari nelle diverse fasi del ciclo del progetto, quali l’identificazione, la preparazione e l’attuazione del progetto. Nel complesso, i progetti di assistenza tecnica sono gestiti in maniera soddisfacente. Su 30 operazioni esaminate, sono stati riscontrati problemi relativi all’ammissibilità in 3 casi, nonostante l’accordo quadro non prevedesse possibilità di deroghe:

a)

in due progetti esaminati, sono stati finanziati studi per la valutazione dell’impatto ambientale, per complessivi 1,15 milioni di euro, che avrebbero dovuto invece essere finanziati dai promotori;

b)

una valutazione intermedia esterna dell’assistenza tecnica, per un importo di 0,2 milioni di euro, è stata anch'essa finanziata dal fondo di sostegno all’assistenza tecnica, benché ciò non sia conforme alla definizione dei progetti di assistenza tecnica ammissibili ai sensi dell’accordo quadro.

11.13.

Le direttive europee riguardanti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) prevedono norme rigorose, specialmente per la consultazione del pubblico. La VIA fa parte integrante del ciclo dei progetti d'investimento della BEI. Le VIA finanziate ed effettuate in loco spesso non rispettano le norme delle direttive UE. Per di più, talvolta le organizzazioni non governative (ONG) criticano la BEI in quanto non abbastanza rigorosa nell'esigere il rispetto di tali norme. Per quanto riguarda l'investimento della BEI dell'importo di 0,2 milioni di euro, l'erogazione del prestito era subordinata all'effettuazione della VIA.

La Commissione ha acconsentito al finanziamento della valutazione intermedia effettuata dal fondo di assistenza tecnica del Fondo euromediterraneo d'investimenti e partenariato (FEMIP), dopo averne accertato la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Le valutazioni intermedie servono da sostegno agli investimenti della BEI, migliorando le operazioni di assistenza tecnica: quindi la Commissione e la BEI hanno entrambe ritenuto opportuno finanziare la valutazione intermedia effettuata dal fondo di assistenza tecnica del FEMIP.

Obbligo di informazione nei confronti dell’autorità di bilancio

11.14.

Dall’avvio del programma MEDA nel 1996, la Commissione è tenuta a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui fornisce informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell’esercizio (articolo 15 del regolamento MEDA). Benché la Commissione abbia pubblicato una relazione generale annuale sulla cooperazione allo sviluppo, questa non fornisce attualmente informazioni sufficienti sui progressi conseguiti grazie agli strumenti finanziari.

11.14.

La Commissione provvederà per presentare all'autorità di bilancio informazioni più minuziose.

Classificazione dei conti bancari negli stati finanziari delle Comunità

11.15.

Le risorse di bilancio sono trasferite su specifici conti bancari fruttiferi (8) aperti presso la BEI a nome della Commissione. Gli importi versati su questi conti erano registrati come prefinanziamenti negli stati finanziari consolidati provvisori delle Comunità. Questa classificazione differiva da quella adottata nella contabilità di programmi simili per i quali la Commissione ha delegato l’attuazione ad altre istituzioni finanziarie. In questi altri casi, i conti bancari erano classificati alla voce «tesoreria e equivalenti di tesoreria».

11.15.

Per i conti finali del 2006 si è proceduto alla riclassificazione nel senso indicato dalla Corte.

Conclusioni e raccomandazioni

11.16.

La gestione delle attività bancarie ai sensi del regolamento MEDA è stata complessivamente soddisfacente per quanto riguarda l’assistenza tecnica e i prestiti che beneficiano di abbuoni d’interesse. Per quanto riguarda le operazioni su capitali di rischio, invece, la Corte ha rilevato carenze nelle procedure di attuazione e monitoraggio, nonché nella comunicazione di tutti i dati relativi a tali operazioni da parte della BEI alla Commissione, per consentire a quest’ultima di applicare appieno i propri principi contabili. Per quanto riguarda le operazioni su capitale di rischio e le operazioni di abbuono d’interessi, è emerso inoltre che i beneficiari non adempiono sempre agli obblighi contrattuali e in materia di informazione. Occorre adottare azioni adeguate per far sì che gli intermediari finanziari e i mutuatari adempiano agli obblighi contrattuali.

11.16.

La Commissione adotterà misure adeguate per assicurare che gli intermediari finanziari e i mutuatari rispettino gli obblighi contrattuali.

11.17.

La convezione di gestione tra la Commissione e la BEI per le operazioni su capitale di rischio e gli abbuoni d’interesse richiede miglioramenti e dovrebbe essere aggiornata.

11.17.

La Commissione sta discutendo con la BEI come rendere le nuove norme in materia d'informazioni conformi ai nuovi principi contabili e sta cercando la migliore soluzione in termini di rapporto tra costo e profitto.

11.18.

La Commissione dovrebbe instaurare procedure di monitoraggio più rigorose per garantire la completezza e l’affidabilità dei dati finanziari. La Commissione dovrebbe fornire informazioni più complete sui progressi compiuti grazie agli strumenti finanziari e dovrebbe inoltre gestire in modo coerente i vari conti bancari aperti per le azioni di cui ha delegato l’attuazione.

11.18.

La Commissione ha dato mandato alla BEI di eseguire operazioni per suo conto e le ha affidato alcune responsabilità di gestione, che sono chiaramente indicate nella convenzione e devono essere rispettate. La Commissione è disposta a rafforzare ancora il monitoraggio delle azioni di cui ha dato mandato alla BEI, nel rispetto delle disposizioni della convenzione.

La Commissione provvederà a presentare all'autorità di bilancio informazioni più minuziose.

Per i conti finali del 2006 si è proceduto alla riclassificazione nel senso indicato dalla Corte.

FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

11.19.

L’obiettivo del Fondo di garanzia per le azioni esterne (9) («il Fondo»), che garantisce i prestiti a paesi terzi, consiste nel rimborsare i creditori della Comunità (10) in caso di inadempienza del beneficiario ed evitare di ricorrere direttamente al bilancio comunitario. La gestione amministrativa del Fondo è attuata dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari, mentre la BEI è responsabile della gestione della tesoreria (11). Al 31 dicembre 2006, le risorse totali del Fondo ammontavano a 1 379 milioni di euro.

11.20.

Dall’audit della Corte è emerso che il Fondo di garanzia è stato gestito in modo soddisfacente nel corso del 2006. Nel 2006 il Fondo non ha ricevuto alcuna richiesta di garanzia.

CECA IN LIQUIDAZIONE

11.21.

Dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, il 23 luglio 2002, le attività e le passività della CECA sono state trasferite alla Comunità europea (12). Il valore netto di queste attività, denominato Comunità europea del carbone e dell’acciaio in liquidazione (CECA in liquidazione), è destinato al finanziamento della ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. Al 31 dicembre 2006, le attività totali della CECA in liquidazione ammontavano a 2 174 milioni di euro, rispetto ai 2 214 milioni di euro al 31 dicembre 2005.

11.22.

La liquidazione delle operazioni finanziarie della CECA in liquidazione procede secondo la normativa, che include gli orientamenti finanziari pluriennali.

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

11.23.

Cfr. allegato 11.1 .


(1)  Ad esempio, attraverso i «Protocolli», accordi separati di carattere finanziario conclusi a livello bilaterale tra l’UE e i paesi mediterranei, e il regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che stabilisce le regole che disciplinano la cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei.

(2)  I paesi e i territori partner previsti nel regolamento MEDA sono: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Gaza e Cisgiordania, Libano, Siria, Turchia, Cipro e Malta. Cipro e Malta sono diventati Stati membri dell’UE; la Turchia sta ricevendo un sostegno speciale di preadesione.

(3)  Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000 («MEDA II») (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1), che modifica il vecchio regolamento (CE) n. 1488/96 («MEDA I») (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

(4)  Lo strumento europeo di vicinato e partenariato è stato istituito a decorrere dal 2007 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(5)  Prestiti concessi dalla BEI sulle risorse proprie, ai quali sono stati inoltre riconosciuti abbuoni d’interessi a titolo del bilancio UE.

(6)  Il fondo di sostegno FEMIP non va confuso con il fondo fiduciario FEMIP che è finanziato direttamente dai contributi degli Stati membri dell’UE per un totale di 32,5 milioni di euro. Inoltre, la Commissione ha contribuito al fondo fiduciario con 1 milione di euro.

(7)  Il totale al 30 giugno 2005 ammontava a 489 milioni di euro.

Fonte: Banca europea per gli investimenti.

(8)  Al 31 dicembre 2006, il saldo di questi conti specifici ammontava a 233,1 milioni di euro.

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007, del 30 gennaio 2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).

(10)  Principalmente la BEI, ma anche i prestiti esterni dell’Euratom e i prestiti per l’assistenza macrofinanziaria (AMF) a paesi terzi.

(11)  Accordo di gestione tra la BEI e la Comunità europea, modificato da ultimo il 28 aprile 2002 e l’8 maggio 2002.

(12)  Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 67).

ALLEGATO 11.1

Seguito dato a precedenti osservazioni della Corte

Osservazioni della Corte

Situazione nel 2006

Altre azioni necessarie

Risposta della Commissione

Osservazioni specifiche sui progetti realizzati nel quadro del meccanismo finanziario

Gare pubbliche

Al paragrafo 10.33 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, si faceva riferimento ad un caso di preferenza nazionale: per l'installazione di un trasformatore elettrico per la costruzione di una centrale eolica in Spagna (Galizia), la concessione per una centrale eolica imponeva l'utilizzo di materiali e attrezzature prodotti per il 74 % localmente in Galizia (l'80 % considerando anche le opere di ingegneria civile). Per ottenere dalle autorità regionali una specifica autorizzazione per acquistare l'attrezzatura in Svezia, il beneficiario aveva dovuto dimostrare l'impossibilità di reperire il prodotto sul mercato interno. Si invitava la Commissione ad esaminare la situazione per accertare che non vi fossero preferenze per i prodotti locali.

La Commissione ha esaminato il caso senza la BEI e ha ravvisato la presenza di una violazione della direttiva comunitaria applicabile, ma non ha ritenuto necessarie ulteriori azioni.

 

La Commissione ha esaminato il caso sotto la duplice angolazione delle gare pubbliche e della libera circolazione dei beni e ha riscontrato una potenziale ma non provata violazione delle norme sulle gare pubbliche in vigore a quell'epoca e nessuna prova di una violazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei beni. La Commissione ha ritenuto inopportuno proseguire l'azione sulla questione delle gare pubbliche, poiché a norma delle attuali disposizioni di legge tali norme non si applicherebbero più all'operatore.

Rendiconto sintetico delle attività detenute da istituzioni finanziarie per conto della Commissione

Il paragrafo 10.16 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 indicava che:

[10.16, lettera b)] la Commissione non aveva contabilizzato tra le attività, né registrato nei propri conti, una partecipazione ad una operazione bancaria della Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Bosnia-Erzegovina, che ha dato luogo a pagamenti per 44,25 milioni di euro;

[10.16, lettera c)] erano stati erogati fondi comunitari per complessivi 16 milioni di euro a favore dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) per operazioni bancarie in Kosovo, Montenegro e Serbia, gestite dalla KfW. Né la Commissione né l'AER avevano incluso tali importi nei conti provvisori per il 2004.

Come già indicato nella risposta alle constatazioni della Corte, la Commissione ha incluso gli importi negli stati finanziari definitivi per il 2004. Nel 2005, però, tali importi non figuravano più negli stati finanziari, e ciò senza alcuna giustificazione.

Nel 2006, la Commissione ha iscritto tra le attività 46,1 milioni di euro provenienti da queste partecipazioni, registrando così un profitto nel conto del risultato economico. La Commissione ha deciso (1) di destinare questi importi ad una partecipazione finanziaria acquistando 922,5685 azioni «C», di 50 000 euro ciascuna, nel «Fondo europeo per l'Europa sudorientale» (2) [una SICAV privata a fini di lucro (3)]. Le azioni sono state acquistate (4) per conto della Commissione attraverso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel quadro di un accordo fiduciario specifico. La partecipazione finanziaria era valutata a 49,4 milioni di euro alla fine del 2006.

La Commissione deve attuare procedure di monitoraggio e controllo efficaci per le attività detenute sotto forma di partecipazioni finanziarie per far sì che siano sempre adeguatamente registrate.

Dal 2006 la Commissione assicura che la trasmissione delle informazioni e il monitoraggio delle attività detenute in partecipazione finanziaria siano effettuati adeguatamente, in tempo e con la corretta classificazione. I mutui di 44,250 milioni di euro al Kreditanstalt für Wiederaufbau non sono stati inclusi nelle attività del 2005. Tuttavia, firmando l'accordo di trasferimento il 19 giugno 2006, la Commissione (CE) e l'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) hanno autorizzato il trasferimento dei mutui ancora da erogare nell'ambito dei «fondi europei» al Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE). L'importo è incluso negli stati finanziari 2006 della CE e verrà ancora monitorato.

La Commissione esaminerà quali azioni adottare per migliorare la situazione e procederà alle azioni opportune.

Un problema analogo era stato indicato ai paragrafi 10.17 e 10.18 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 per quanto riguarda le attività detenute da istituzioni finanziarie per conto della Commissione. Tale rendiconto dovrebbe consentire un adeguato e regolare monitoraggio delle attività.

Con l'introduzione del nuovo sistema contabile nel 2005, la Commissione ha ottenuto un rendiconto parziale delle attività detenute per suo conto.

 

 


(1)  Decisione C(2006) 2307 dell'8.6.2006.

(2)  Il Fondo ha azioni A (investimenti privati), B (partecipazioni mezzanino) e C (azioni donatori). Le perdite sono assegnate in primo luogo alle azioni C e, in caso di completo utilizzo, alle azioni B. Il prezzo delle azioni B, che sono a più basso rischio, era di 25 000 euro, pari a metà del prezzo delle azioni C, che sono ad alto rischio (50 000 euro).

(3)  Fondo di diritto lussemburghese sotto forma di SICAV: «Société d'investissement à capital variable — Fonds d'investissement spécialisé».

(4)  Non si è trattato di un'operazione di tesoreria in quanto le attività provenivano da crediti rotativi esistenti gestiti dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) tedesca, già oggetto delle osservazioni della Corte nella relazione annuale 2004 sopra citata.

ALLEGATI

 

ALLEGATO I

Informazioni finanziarie sul bilancio generale

INDICE

INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1.

Origine del bilancio

2.

Base giuridica

3.

Principi di bilancio enunciati nei trattati e nel regolamento finanziario

4.

Contenuto e struttura del bilancio

5.

Finanziamento del bilancio (entrate di bilancio)

6.

Tipi di stanziamenti di bilancio

7.

Esecuzione del bilancio

7.1.

La responsabilità dell'esecuzione

7.2.

L'acquisizione delle entrate

7.3.

L'esecuzione delle spese

7.4.

Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

8.

Presentazione dei conti

9.

Controllo esterno

10.

Discarico e «follow-up»

NOTE ESPLICATIVE

Fonti dei dati finanziari

Unità monetaria

Abbreviazioni e simboli

GRAFICI

INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1.   ORIGINE DEL BILANCIO

Il bilancio comprende le spese della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Include inoltre le spese amministrative riguardanti la cooperazione «giustizia e affari interni», la politica estera e di sicurezza comune, nonché qualsiasi altra spesa che il Consiglio ritenga di dover porre a carico del bilancio per consentire l'esecuzione di queste politiche.

2.   BASE GIURIDICA

Il bilancio è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati di Roma (1)  (2) (articoli da 268 a 280 del trattato CE e articoli da 171 a 183 del trattato Euratom) nonché dai regolamenti finanziari (3).

3.   PRINCIPI DI BILANCIO ENUNCIATI NEI TRATTATI E NEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Tutte le entrate e tutte le spese comunitarie devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell'unità e della veridicità). Il bilancio è adottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell'annualità). Esso è in pareggio (principio dell'equilibrio). La compilazione, l'esecuzione ed il rendiconto avvengono in euro (principio dell'unità di conto). Le entrate servono a finanziare indistintamente l'insieme delle spese e, analogamente alle spese, devono essere iscritte in bilancio e successivamente nei rendiconti finanziari per il loro importo integrale, senza contrazione (principio dell'universalità). Gli stanziamenti sono specificati per titoli e capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e voci (principio della specializzazione). Gli stanziamenti di bilancio vanno utilizzati in conformità dei principi di economia, di efficienza e di efficacia (principio della sana gestione finanziaria). Il bilancio è compilato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza (principio della trasparenza). Esistono alcune eccezioni minori ai succitati principi.

4.   CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio comprende uno «stato riassuntivo delle entrate e delle spese» e delle sezioni divise in «stati delle entrate e delle spese» per ciascuna istituzione. Le otto sezioni sono: sezione I — Parlamento; sezione II — Consiglio; sezione III — Commissione; sezione IV — Corte di giustizia; sezione V — Corte dei conti; sezione VI — Comitato economico e sociale; sezione VII — Comitato delle regioni e sezione VIII — Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati.

All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate per linea di bilancio (titoli, capitoli, articoli ed eventualmente voci) in funzione della loro natura e destinazione.

5.   FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ENTRATE DI BILANCIO)

Il bilancio è sostanzialmente finanziato dalle risorse proprie delle Comunità: risorse proprie basate sull'RNL, risorse proprie provenienti dall'IVA, dazi doganali, diritti agricoli e contributi zucchero e isoglucosio (4).

Oltre alle risorse proprie, esistono altre entrate marginali (cfr. grafico I ).

6.   TIPI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Per far fronte alle spese previste, il bilancio distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:

a)

gli stanziamenti dissociati (SD), utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori del bilancio. Essi comprendono stanziamenti d'impegno (SI) e stanziamenti di pagamento (SP):

gli stanziamenti d'impegno consentono di contrarre, nel corso dell'esercizio, obblighi giuridici per azioni pluriennali;

gli stanziamenti di pagamento consentono di finanziare le spese derivanti da impegni contratti durante l'esercizio in corso e durante gli esercizi precedenti;

b)

gli stanziamenti non dissociati (SND), destinati a far fronte all'impegno ed al pagamento delle spese relative ad azioni annuali nel corso di ciascun esercizio.

Pertanto, è importante stabilire, per ciascun esercizio, i due totali seguenti:

a)

il totale degli stanziamenti per impegni (SPI) (5) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d'impegno (SI) (5);

b)

il totale degli stanziamenti per pagamenti (SPP) (5) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) (5).

Le entrate iscritte in bilancio servono a coprire gli stanziamenti per pagamenti. Non è necessario che gli stanziamenti d'impegno siano coperti da entrate.

Il seguente schema semplificato (con importi fittizi) mostra l'incidenza di questi tipi di stanziamenti su ciascun esercizio.

Image

7.   ESECUZIONE DEL BILANCIO

7.1.   La responsabilità dell'esecuzione

La Commissione provvede all'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti concessi; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio (6). Il regolamento finanziario specifica le procedure di esecuzione e, in particolare, le responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli amministratori delle anticipazioni e dei revisori interni delle istituzioni. Nei due maggiori settori di spesa (il FEAOG-Garanzia e i Fondi strutturali), la gestione dei fondi comunitari è condivisa con gli Stati membri.

7.2.   L'acquisizione delle entrate

Le previsioni di entrata sono iscritte in bilancio con riserva di eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi.

Per quanto riguarda le entrate, l'esecuzione del bilancio consiste nell'accertamento dei diritti e nella riscossione degli importi dovuti alle Comunità (risorse proprie ed altre entrate). Essa è disciplinata da disposizioni specifiche (7). Per entrate effettive di un esercizio si intende la somma delle riscossioni di diritti accertati dell'esercizio in corso e dei diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

7.3.   L'esecuzione delle spese

Le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio.

L'esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l'evoluzione e l'utilizzo degli stanziamenti, può essere sintetizzata come segue:

a)

stanziamenti per impegni:

i)

evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per impegni disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SI) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti d'impegno riportati dall'esercizio precedente + riporti non automatici dall'esercizio precedente non ancora impegnati + stanziamenti d'impegno disimpegnati degli esercizi precedenti e ricostituiti;

ii)

utilizzo degli stanziamenti: gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per contrarre impegni (stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti);

iii)

riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv)

annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

b)

stanziamenti per pagamenti:

i)

evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SP) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente sotto forma di riporti automatici (o di diritto) o di riporti non automatici;

ii)

utilizzo degli stanziamenti dell'esercizio: gli stanziamenti per pagamenti dell'esercizio sono disponibili nel corso di quest'ultimo per eseguire pagamenti. Essi non comprendono gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente (stanziamenti per pagamenti utilizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte degli stanziamenti dell'esercizio);

iii)

riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv)

annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

v)

totale dei pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio: pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente;

vi)

spese effettive a carico di un esercizio: spese dei rendiconti consolidati sull'esecuzione del bilancio (cfr. paragrafo 7.4) = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti per pagamenti dell'esercizio riportati all'esercizio successivo.

7.4.   Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

Le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio sono compilate alla chiusura di ciascun esercizio. In base ad esse viene calcolato il saldo dell'esercizio, che è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tramite un bilancio rettificativo.

8.   PRESENTAZIONE DEI CONTI

I conti di un dato esercizio sono trasmessi, entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo, al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti; tali conti sono presentati sotto forma di stati finanziari e di una relazione sull'esecuzione del bilancio, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

9.   CONTROLLO ESTERNO

Dall'esercizio 1977, il controllo esterno sul bilancio viene espletato dalla Corte dei conti delle Comunità europee (8). La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del bilancio. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti. La Corte controlla anche la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima della chiusura dei conti dell'esercizio finanziario in causa; i controlli hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso le istituzioni delle Comunità, negli Stati membri e nei paesi terzi. La Corte dei conti redige una relazione annuale su ciascun esercizio e può inoltre presentare, in qualsiasi momento, le sue osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di qualsiasi istituzione della Comunità.

10.   DISCARICO E «FOLLOW-UP»

Dal 1977, si applicano le seguenti disposizioni (9): entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio in causa, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo, il Consiglio e il Parlamento esaminano i conti presentati dalla Commissione, la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico e riferire in merito alle misure prese.

NOTE ESPLICATIVE

FONTI DEI DATI FINANZIARI

I dati finanziari riportati nel presente allegato sono desunti dai conti annuali delle Comunità europee nonché da vari altri consuntivi finanziari forniti dalla Commissione. La ripartizione geografica è stata stabilita in base ai codici di ciascun paese del sistema d'informazione contabile della Commissione (ABAC). Come sottolineato dalla Commissione — indipendentemente dal fatto che si tratti di entrate oppure di spese — tutti i dati ripartiti per Stato membro sono il risultato di operazioni aritmetiche che presentano un quadro incompleto dei vantaggi che ciascuno Stato membro trae dall'Unione. Tali dati devono dunque essere interpretati con prudenza.

UNITÀ MONETARIA

Tutti i dati finanziari sono espressi in milioni di euro. I totali rappresentano l'arrotondamento del valore esatto e, pertanto, non corrispondono necessariamente alla somma degli arrotondamenti.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

AELS

Associazione europea di libero scambio

AT

Austria

BE

Belgio

CE

Comunità europea (europee)

CEE

Comunità economica europea

CEEA o Euratom

Comunità europea dell'energia atomica

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

G

Grafico a cui si fa riferimento in altri grafici (ad esempio: G III)

GU

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

IVA

Imposta sul valore aggiunto

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

REGFIN

Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

RNL

Reddito nazionale lordo

S

Sezione del bilancio

SD

Stanziamenti dissociati

SI

Stanziamenti di impegno

SND

Stanziamenti non dissociati

SP

Stanziamenti di pagamento

SPI

Stanziamenti per impegni

SPP

Stanziamenti per pagamenti

SE

Svezia

Sl

Slovenia

SK

Slovacchia

T

Titolo del bilancio

UE

Unione europea

UE-25

Totale per i 25 Stati membri dell'Unione europea

UK

Regno Unito

0,0

Dati compresi fra zero e 0,05

Mancanza di dati

GRAFICI

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2006 ED ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006

G I

Bilancio 2006 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

G II

Bilancio 2006 — Stanziamenti per impegni

G III

Stanziamenti per impegni disponibili nel 2006 e loro utilizzo

G IV

Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2006 e loro utilizzo

G V

Risorse proprie nel 2006 — Entrate effettive per Stato membro

G VI

Pagamenti effettuati nel 2006, in ciascuno Stato membro

DATI STORICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO (2002-2006)

G VII

Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 2002-2006, per rubrica delle prospettive finanziarie


(1)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

(2)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

(3)  Principalmente il regolamento finanziario (REGFIN) del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002).

(4)  Principali atti giuridici in materia di risorse proprie: decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 (GU L 253 del 7.10.2000); regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000); regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7.6.1989); sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 — Sistema comune di IVA: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977); direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione dell'RNL (GU L 49 del 21.2.1989); regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003).

(5)  È importante tener presente la differenza fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d»impegno«, e fra» stanziamenti per pagamenti «e» stanziamenti di pagamento«. I due termini» stanziamenti d«impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanziamenti dissociati.

(6)  Cfr. articoli 274 del trattato CE, 179 del trattato Euratom e 50 del REGFIN.

(7)  Cfr. articoli da 69 a 74 del REGFIN e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000).

(8)  Cfr. articoli 246, 247 e 248 del trattato CE, 160 A, 160 B e 160 C del trattato Euratom e 139-147 del REGFIN.

(9)  Cfr. articoli 276 del trattato CE e 180 ter del trattato Euratom.

 

Image

Grafico I

Bilancio 2005 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

[per il criterio di entrata, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.2; per il criterio di spesa, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.3, e per informazioni più dettagliate cfr. grafico IV, colonna (a)]

(milioni di euro e %)

Previsioni di ENTRATA:

Previsioni di SPESA

(stanziamenti per pagamenti definitivi)

 (1)

IE

FI

PT

EL

DK

AT

PL

SE

BE

NL

ES

UK

IT

FR

DE

Totale previsioni di entrate:

107 378,5  (2)

Totale stanziamenti per pagamenti:

107 378,5  (3)

3 840,2  (4)

111 218,7

Risorse proprie per Stato membro

Stanziamenti per istituzione

Entrate per tipo

Stanziamenti per rubrica

Legenda entrate:

Totale delle risorse proprie (per Stato membro)

Diritti agricoli

863,4

(0,8 %)

Contributi zucchero e glucosio

150,6

(0,1 %)

Dazi doganali

13 874,9

(12,9 %)

Risorse proprie derivanti dall'IVA

17 186,1

(16 %)

Risorse proprie basate sull'RNL

70 451,5

(65,6 %)

Altre entrate

2 349,2

(2,2 %)

Eccedenza disponibile dall'esercizio prec.

2 502,8

(2,3 %)


Legenda spese

Rubriche delle prospettive finanziarie:

1.

Agricoltura

50 498,5

(45,4 %)

2.

Azioni strutturali

32 570,6

(29,3 %)

3.

Politiche interne

10 807,8

(9,7 %)

4.

Azioni esterne

5 731,3

(5,2 %)

5.

Amministrazione

7 713,0

(6,9 %)

6.

Riserve

386,0

(0,3 %)

7.

Strategia di preadesione

2 438,0

(2,2 %)

8.

Compensazioni

1 073,5

(1 %)

Stanziamenti disponibili per altre istituzioni

3 043,0

(2,7 %)

Stanziamenti a disposiz. della Commissione,

108 175,7

(97,3 %)

di cui stanziamenti operativi

103 505,7

(93,1 %)

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Grafico II

Bilancio 2006 — Stanziamenti per impegni

[dopo bilanci rettificativi; per maggiori informazioni, cfr. grafico III, colonna (b)]

(milioni di euro e %)

Nota:Il totale degli stanziamenti per impegni non è in pareggio con le entrate di bilancio 2006, in quanto gli stanziamenti d'impegno comprendono anche importi che saranno finanziati con entrate di bilancio di esercizi successivi.

Stanziamenti per rubrica

Totale Stanziamenti per impegni

122 794,4 milioni di euro

Legenda spese

Rubriche delle prospettive finanziarie

1.

Agricoltura

50 236,6

(40,9 %)

2.

Azioni strutturali

44 659,6

(36,4 %)

3.

Politiche interne

10 898,2

(8,9 %)

4.

Azioni esterne

6 014,0

(4,9 %)

5.

Amministrazione

6 913,6

(5,6 %)

6.

Riserve

278,0

(0,2 %)

7.

Strategia di preadesione

2 720,9

(2,2 %)

8.

Compensazioni

1 073,5

(0,9 %)

Grafico III

Stanziamenti per impegni disponibili nel 2006 e loro utilizzo

(milioni di euro e %)

Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2006 e rubriche delle prospettive finanziarie

Prospettive finanziarie

Stanziamenti definitivi

Utilizzo degli stanziamenti

Importo (5)

Tasso (%)

Impegni contratti

Tasso di utilizzo (%)

Riporti al 2007 (6)

Tasso (%)

Annullamenti

Tasso (%)

(a)

(b)

(b)/(a)

(c)

(c)/(b)

(d)

(d)/(b)

(e) = (b) – (c) – (d)

(e)/(b)

 

Nomenclatura del bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Parlamento (S. I)

 

1 368,5

 

1 343,7

98,2

9,5

0,7

15,3

1,1

II

Consiglio (S. II)

 

626,1

 

574,7

91,8

17,8

2,8

33,6

5,4

III

Commissione (S. III) (7)

 

120 235,3

 

118 609,3

98,6

837,2

0,7

788,8

0,7

III.1

Affari economici e finanziari (T.01)

 

489,2

 

385,0

78,7

1,5

0,3

102,7

21,0

III.2

Imprese (T.02)

 

467,4

 

431,6

92,3

14,1

3,0

21,7

4,6

III.3

Concorrenza (T.03)

 

103,0

 

100,0

97,1

2,5

2,4

0,5

0,5

III.4

Occupazione e affari sociali (T.04)

 

11 929,9

 

11 910,4

99,8

10,2

0,1

9,3

0,1

III.5

Agricoltura e sviluppo rurale (T.05)

 

54 664,8

 

54 276,6

99,3

51,6

0,1

336,6

0,6

III.6

Energia e trasporti (T.06)

 

1 539,2

 

1 467,0

95,3

51,4

3,3

20,7

1,3

III.7

Ambiente (T.07)

 

367,5

 

349,2

95,0

8,1

2,2

10,2

2,8

III.8

Ricerca (T.08)

 

4 031,9

 

3 932,5

97,5

88,7

2,2

10,8

0,3

III.9

Società dell'informazione (T.09)

 

1 601,6

 

1 528,4

95,4

66,0

4,1

7,2

0,4

III.10

Ricerca diretta (T.10)

 

644,9

 

412,5

64,0

231,6

35,9

0,9

0,1

III.11

Pesca (T.11)

 

1 089,0

 

1 055,7

96,9

3,6

0,3

29,7

2,7

III.12

Mercato interno (T.12)

 

79,4

 

74,9

94,3

1,8

2,2

2,7

3,4

III.13

Politica regionale (T.13)

 

28 930,7

 

28 904,1

99,9

1,7

0,0

24,9

0,1

III.14

Fiscalità e unione doganale (T.14)

 

136,1

 

121,7

89,5

2,8

2,1

11,5

8,5

III.15

Istruzione e cultura (T.15)

 

1 225,0

 

1 146,8

93,6

70,5

5,8

7,7

0,6

III.16

Stampa e comunicazione (T.16)

 

214,8

 

205,9

95,8

2,4

1,1

6,5

3,0

III.17

Salute e tutela dei consumatori (T.17)

 

587,9

 

534,6

90,9

17,1

2,9

36,2

6,2

III.18

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)

 

625,0

 

590,5

94,5

12,0

1,9

22,5

3,6

III.19

Relazioni esterne (T.19)

 

3 652,3

 

3 615,8

99,0

32,1

0,9

4,4

0,1

III.20

Commercio (T.20)

 

85,6

 

83,1

97,1

1,6

1,8

1,0

1,1

III.21

Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)

 

1 389,3

 

1 292,0

93,0

91,1

6,6

6,2

0,4

III.22

Allargamento (T.22)

 

2 410,6

 

2 354,1

97,7

40,1

1,7

16,4

0,7

III.23

Aiuti umanitari (T.23)

 

663,4

 

662,4

99,9

0,6

0,1

0,3

0,0

III.24

Lotta contro la frode (T.24)

 

65,9

 

61,6

93,5

0,1

0,1

4,2

6,3

III.25

Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione (T.25)

 

225,6

 

218,5

96,9

5,5

2,4

1,6

0,7

III.26

Amministrazione della Commissione (T.26)

 

713,5

 

662,4

92,8

24,0

3,4

27,1

3,8

III.27

Bilancio (T.27)

 

1 153,6

 

1 146,9

99,4

1,6

0,1

5,1

0,4

III.28

Audit (T.28)

 

11,8

 

11,3

96,6

0,2

1,8

0,2

1,7

III.29

Statistiche (T.29)

 

139,6

 

126,5

90,6

2,7

1,9

10,4

7,4

III.30

Pensioni (T.30)

 

947,7

 

947,1

99,9

0,0

0,0

0,7

0,1

III.31

Riserve (T.31)

 

49,0

 

49,0

100,0

IV

Corte di giustizia (S. IV)

 

252,3

 

238,6

94,6

1,6

0,7

12,0

4,8

V

Corte dei conti (S. V)

 

113,6

 

101,2

89,1

0,1

0,1

12,2

10,8

VI

Comitato economico e sociale (S. VI)

 

112,4

 

109,0

97,0

0,2

0,2

3,2

2,8

VII

Comitato delle regioni (S. VII)

 

74,4

 

72,9

97,9

0,1

0,2

1,4

1,9

VIII

Mediatore europeo e Garante della protezione dei dati (S. VIII)

 

11,8

 

10,6

89,9

1,2

10,1

Totale generale degli stanziamenti per impegni

123 515,0

122 794,4

99,4

121 060,1

98,6

866,6

0,7

867,7

0,7

 

Prospettive finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Agricoltura

52 618,0

50 236,6

95,5

49 865,2

99,3

2,5

0,0

368,9

0,7

2

Azioni strutturali

44 617,0

44 659,6

100,1

44 578,8

99,8

46,4

0,1

34,4

0,1

3

Politiche interne

9 385,0

10 898,2 (5)

116,1

10 195,0

93,5

548,8

5,0

154,4

1,4

4

Azioni esterne

5 269,0

6 014,0 (5)

114,1

5 867,2

97,6

131,3

2,2

15,5

0,3

5

Amministrazione

6 528,0 (8)

6 913,6 (5)

105,9

6 674,6

96,5

112,0

1,6

127,0

1,8

6

Riserve

458,0

278,0

60,7

127,6

45,9

150,4

54,1

7

Strategia di preadesione

3 566,0

2 720,9

76,3

2 678,2

98,4

25,5

0,9

17,2

0,6

8

Compensazioni

1 074,0

1 073,5

100,0

1 073,5

100,0

Totale generale degli stanziamenti per impegni

123 515,0

122 794,4

99,4

121 060,1

98,6

866,6

0,7

867,7

0,7

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti

119 112,0

111 218,7

93,4

106 575,5

95,8

2 660,9

2,4

1 982,4

1,8


Grafico IV

Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2006 e loro utilizzo

(milioni di euro e %)

Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2006 e rubriche delle prospettive finanziarie

Stanziamenti definitivi (9)

Utilizzo degli stanziamenti

Pagamenti effettuatinel 2006

Tasso di utilizzo (%)

Riporti a l2007

Tasso (%)

Annullamenti

Tasso (%)

(a)

(b)

(b)/(a)

(c)

(c)/(a)

(d) = (a) – (b) – (c)

(d)/(a)

 

Nomenclatura del bilancio

 

 

 

 

 

 

 

I

Parlamento (S. I)

1 701,3

1 440,3

84,7

224,1

13,2

36,9

2,2

II

Consiglio (S. II)

736,3

584,7

79,4

109,0

14,8

42,6

5,8

III

Commissione (S. III) (10)

108 175,7

104 026,7

96,2

2 282,7

2,1

1 866,3

1,7

III.1

Affari economici e finanziari (T.01)

455,2

342,3

75,2

7,5

1,6

105,4

23,2

III.2

Imprese (T.02)

478,0

330,3

69,1

58,1

12,2

89,6

18,8

III.3

Concorrenza (T.03)

110,4

97,4

88,3

11,4

10,3

1,5

1,4

III.4

Occupazione e affari sociali (T.04)

9 613,7

9 563,8

99,5

28,3

0,3

21,6

0,2

III.5

Agricoltura e sviluppo rurale (T.05)

54 002,8

53 581,8

99,2

78,3

0,1

342,7

0,6

III.6

Energia e trasporti (T.06)

1 481,7

1 301,1

87,8

102,2

6,9

78,4

5,3

III.7

Ambiente (T.07)

344,7

293,2

85,1

32,8

9,5

18,7

5,4

III.8

Ricerca (T.08)

3 998,3

3 372,8

84,4

584,7

14,6

40,8

1,0

III.9

Società dell'informazione (T.09)

1 660,0

1 426,5

85,9

207,8

12,5

25,7

1,5

III.10

Ricerca diretta (T.10)

625,5

392,7

62,8

223,2

35,7

9,6

1,5

III.11

Pesca (T.11)

977,4

788,8

80,7

45,0

4,6

143,7

14,7

III.12

Mercato interno (T.12)

83,8

71,7

85,6

8,3

9,9

3,8

4,5

III.13

Politica regionale (T.13)

19 992,6

19 835,6

99,2

16,7

0,1

140,3

0,7

III.14

Fiscalità e unione doganale (T.14)

126,1

106,1

84,2

9,4

7,5

10,5

8,3

III.15

Istruzione e cultura (T.15)

1 267,2

1 108,2

87,5

119,6

9,4

39,4

3,1

III.16

Stampa e comunicazione (T.16)

236,4

188,7

79,8

30,5

12,9

17,3

7,3

III.17

Salute e tutela dei consumatori (T.17)

822,5

424,4

51,6

287,1

34,9

111,0

13,5

III.18

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)

650,2

560,8

86,3

18,7

2,9

70,6

10,9

III.19

Relazioni esterne (T.19)

3 530,3

3 318,0

94,0

96,5

2,7

115,8

3,3

III.20

Commercio (T.20)

91,8

79,8

87,0

8,0

8,7

3,9

4,3

III.21

Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)

1 310,7

976,8

74,5

125,0

9,5

209,0

15,9

III.22

Allargamento (T.22)

2 166,1

2 113,1

97,6

23,9

1,1

29,1

1,3

III.23

Aiuti umanitari (T.23)

635,0

625,1

98,4

5,6

0,9

4,3

0,7

III.24

Lotta contro la frode (T.24)

72,5

57,6

79,5

6,3

8,7

8,6

11,9

III.25

Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione (T.25)

240,7

209,7

87,1

26,6

11,0

4,4

1,8

III.26

Amministrazione della Commissione (T.26)

789,1

646,1

81,9

97,6

12,4

45,4

5,8

III.27

Bilancio (T.27)

1 162,6

1 144,9

98,5

11,9

1,0

5,9

0,5

III.28

Audit (T.28)

12,5

10,9

87,3

1,3

10,2

0,3

2,5

III.29

Statistiche (T.29)

133,2

111,3

83,5

10,5

7,9

11,4

8,6

III.30

Pensioni (T.30)

947,7

947,0

99,9

0,1

0,0

0,7

0,1

III.31

Riserve (T.31)

157,0

157,0

100,0

IV

Corte di giustizia (S. IV)

267,0

237,8

89,0

14,9

5,6

14,4

5,4

V

Corte dei conti (S. V)

119,9

99,4

82,9

7,4

6,2

13,1

11,0

VI

Comitato economico e sociale (S. VI)

123,8

107,9

87,1

11,4

9,2

4,6

3,7

VII

Comitato delle regioni (S. VII)

82,0

69,3

84,5

9,6

11,7

3,2

3,9

VIII

Mediatore europeo e Garante della protezione dei dati (S. VIII)

12,7

9,6

75,3

1,8

14,2

1,3

10,5

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti

111 218,7

106 575,5

95,8

2 660,9

2,4

1 982,4

1,8

 

Prospettive finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

1

Agricoltura

50 498,5

49 798,8

98,6

271,3

0,5

428,5

0,8

2

Azioni strutturali

32 570,6

32 399,3

99,5

58,4

0,2

112,9

0,3

3

Politiche interne

10 807,8

9 013,7

83,4

1 317,9

12,2

476,2

4,4

4

Azioni esterne

5 731,3

5 186,2

90,5

213,1

3,7

332,0

5,8

5

Amministrazione

7 713,0

6 699,7

86,9

785,1

10,2

228,2

3,0

6

Riserve

386,0

127,6

33,1

258,4

66,9

7

Strategia di preadesione

2 438,0

2 276,7

93,4

15,0

0,6

146,3

6,0

8

Compensazioni

1 073,5

1 073,5

100,0

 

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti

111 218,7

106 575,5

95,8

2 660,9

2,4

1 982,4

1,8


Grafico V

Risorse proprie nel 2006 — Entrate effettive per Stato membro

Entrate effettive

(milioni di euro e %)

 

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BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK  (11)

EU 25

— Risorse proprie tradizionali

1 520,9

149,0

323,3

2 927,9

19,3

204,4

1 197,9

1 282,6

202,3

1 573,3

32,6

22,5

38,0

18,9

104,2

10,8

1 644,4

195,3

272,0

117,8

35,3

55,0

130,3

399,9

2 550,5

15 028,3

— Risorse IVA

453,4

173,7

301,6

3 296,4

21,5

317,9

1 668,7

2 906,8

245,1

1 679,8

23,6

25,3

29,3

36,9

115,7

7,7

887,1

385,4

414,9

226,4

47,8

58,6

246,8

456,9

3 178,8

17 206,2

— Risorse RNL

1 932,7

632,5

1 399,3

13 896,4

80,3

1 162,8

6 127,8

11 026,4

914,0

9 247,3

86,5

95,7

145,1

142,5

501,3

28,3

3 497,1

1 557,2

1 563,4

909,4

174,6

254,8

1 071,2

1 812,7

11 872,7

70 132,0

— Correzione Regno Unito

249,2

80,1

168,7

380,5

9,2

149,0

805,3

1 420,1

120,7

1 006,3

10,7

11,6

21,4

18,9

61,3

3,4

102,8

71,4

196,2

124,8

21,4

33,1

111,7

28,1

–5 221,4

–15,3

TOTALE

4 156,1

1 035,3

2 193,0

20 501,2

130,3

1 834,1

9 799,7

16 635,9

1 482,0

13 506,8

153,3

155,1

233,8

217,2

782,5

50,2

6 131,5

2 209,2

2 446,6

1 378,4

279,1

401,6

1 559,9

2 697,7

12 380,6

102 351,2

 

4,1 %

1,0 %

2,1 %

20,0 %

0,1 %

1,8 %

9,6 %

16,3 %

1,4 %

13,2 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,8 %

0,0 %

6,0 %

2,2 %

2,4 %

1,3 %

0,3 %

0,4 %

1,5 %

2,6 %

12,1 %

100,0 %


Grafico VI

Pagamenti effettuati nel 2006, in ciascuno Stato membro (12)

Nota: Pagamenti eseguiti nel 2006 = pagamenti a fronte di stanziamenti operativi 2006 + pagamenti a fronte di riporti dal 2005.

Rubriche delle prospettive finanziarie

(milioni di euro e %)

 

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BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

Paesi terzi e varie  (13)

Totale

— Agricoltura

956,1

498,3

1 164,8

6 566,9

75,6

3 071,2

6 681,4

10 091,7

1 736,4

5 486,0

51,4

136,6

308,8

46,3

840,9

9,4

1 220,1

1 274,9

2 141,6

951,3

159,9

277,5

818,2

924,6

4 307,8

1,0

49 798,8

— Azioni strutturali

310,5

463,6

124,9

4 389,5

142,5

3 590,5

5 767,0

2 235,4

475,5

4 531,0

14,7

140,6

191,8

20,8

691,2

16,3

465,0

304,5

1 963,1

2 533,9

93,5

268,0

316,7

308,3

3 023,2

17,5

32 399,3

— Politiche interne

964,3

51,4

162,5

962,7

50,1

142,6

345,5

713,4

82,2

758,8

18,9

62,0

228,5

73,8

123,5

10,1

393,2

210,4

275,3

124,5

76,6

59,9

103,1

294,0

737,4

1 989,2

9 013,7

— Azioni esterne

93,1

0,0

2,3

16,7

0,0

0,9

17,0

10,0

0,6

25,6

5,4

0,0

0,0

0,3

0,3

3,4

4,1

1,3

0,7

0,9

0,0

0,3

1,6

1,8

10,9

4 988,8

5 186,2

— Riserve

127,6

127,6

— Strategia di preadesione

12,4

95,2

1,0

18,0

20,8

0,2

0,3

3,0

3,0

59,9

55,2

0,2

133,5

0,3

0,2

394,0

0,3

17,4

69,4

0,0

1,2

1 391,2

2 276,7

— Compensazioni

201,9

3,3

134,1

3,9

7,2

31,9

102,9

514,3

61,0

13,0

1 073,5

TOTALE

2 336,4

1 310,3

1 455,5

11 953,8

292,3

6 805,2

12 811,0

13 050,8

2 294,7

10 804,4

227,6

403,0

791,5

141,5

1 821,5

142,0

2 082,6

1 791,3

5 289,0

3 610,9

408,4

688,1

1 239,6

1 528,6

8 080,5

8 515,3

99 875,8

 

2,3 %

1,3 %

1,5 %

12,0 %

0,3 %

6,8 %

12,8 %

13,1 %

2,3 %

10,8 %

0,2 %

0,4 %

0,8 %

0,1 %

1,8 %

0,1 %

2,1 %

1,8 %

5,3 %

3,6 %

0,4 %

0,7 %

1,2 %

1,5 %

8,1 %

8,5 %

100,0 %


Grafico VII

Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 2002-2006, per rubrica delle prospettive finanziarie

Rubrica delle prospettive finanziarie

(milioni di euro)

 

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Rubriche

2002

2003

2004

2005

2006

Stanziam. disponibili (14)

Pagamenti eseguiti

Stanziam. disponibili (14)

Pagamenti eseguiti

Stanziam. disponibili (14)

Pagamenti eseguiti

Stanziam. disponibili (14)

Pagamenti eseguiti

Stanziam. disponibili (14)

Pagamenti eseguiti

— Agricoltura

44 940,0

43 520,6

45 095,7

44 379,2

44 308,3

43 579,4

48 908,0

48 465,8

50 498,5

49 798,8

— Azioni strutturali

31 603,3

23 499,0

31 837,8

28 527,6

34 635,1

34 198,3

32 838,3

32 763,2

32 570,6

32 399,3

— Politiche interne

7 956,8

6 566,7

7 256,8

5 671,8

8 992,1

7 255,2

9 753,6

7 972,1

10 807,8

9 013,7

— Azioni esterne

4 969,8

4 423,7

4 898,9

4 285,8

5 098,0

4 605,8

5 435,4

5 013,1

5 731,3

5 186,2

— Amministrazione

5 856,6

5 211,6

6 087,1

5 305,2

6 927,2

5 856,4

7 301,2

6 191,4

7 713,0

6 699,7

— Riserve

651,8

170,5

363,8

147,9

442,0

181,9

346,0

140,1

386,0

127,6

— Strategia di preadesione

2 600,9

1 752,4

2 798,5

2 239,8

3 219,9

3 052,9

3 546,5

2 984,6

2 438,0

2 276,7

— Compensazioni

1 409,5

1 409,5

1 305,0

1 305,0

1 073,5

1 073,5

TOTALE

98 579,3

85 144,5

98 338,7

90 557,5

105 032,1

100 139,4

109 434,0

104 835,2

111 218,7

106 575,5


(1)  Le entrate di CZ, HU, SK, SI, LU, LT, CY, LV, EE, MT sono state raggruppate.

(2)  Dopo bilanci rettificativi.

(3)  Dopo bilanci rettificativi e storni tra linee di bilancio.

(4)  Entrate assegnate, stanziamenti ricostituiti e stanziamenti riportati.

(5)  Stanziamenti di bilancio definitivi tenuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente. Di conseguenza, per talune rubriche delle prospettive finanziarie, gli stanziamenti disponibili sono superiori al massimale previsto.

(6)  Compresi gli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati.

(7)  Per la sezione III (Commissione) i titoli (T.) corrispondono alle attività/aree delle politiche definite dall'istituzione per eseguire il bilancio basato sulle attività (ABB).

(8)  L'accordo interistituzionale del 1999 stabilisce nel suo allegato che il massimale della rubrica è calcolato al netto dei contributi del personale per il regime pensionistico, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi 1999 per il periodo 2000-2006. Nel 2006 tale riduzione è ammontata a 180 milioni di euro.

(9)  Stanziamenti di bilancio definitivi tentuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

(10)  Per la sezione III (Commissione) i titoli (T.) corrispondono alle attività/aree delle politiche definite dall'istituzione per eseguire il bilancio basato sulle attività (ABB).

(11)  Per il Regno Unito, viene applicata una correzione (5 221,4 milioni di euro) all'importo lordo delle risorse proprie (17 602,0 milioni di euro). Il finanziamento di tale aggiustamento viene sostenuto dagli altri Stati membri.

Tale correzione è stata imputata alle sole componenti IVA e RNL delle risorse proprie lorde proporzionalmente ai loro importi rispettivi.

(12)  La ripartizione geografica non corrisponde ad una ripartizione dei pagamenti effettuati a favore degli Stati membri, bensì alla ripartizione delle spese sulla base dei dati che figurano nel sistema contabile informatizzato ABAC della Commissione.

(13)  Gli importi della colonna «Paesi terzi e varie» comprendono essenzialmente le spese relative a progetti realizzati al di fuori dell'Unione e alla partecipazione di paesi terzi. Sono anche comprese le spese per cui non è stata possibile una ripartizione geografica.

(14)  Stanziamenti disponibili = Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

ALLEGATO II

Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2002

In conformità delle disposizioni dei trattati, la Corte dei conti ha l'obbligo di redigere una relazione annuale. A norma dei trattati e di altri regolamenti in vigore, essa deve altresì stendere relazioni annuali specifiche su taluni organismi e attività comunitarie. I trattati conferiscono inoltre alla Corte il potere di presentare osservazioni su questioni particolari e di formulare pareri su richiesta di una delle istituzioni. Il seguente elenco riporta le relazioni e i pareri adottati dalla Corte a partire dal 2002.

Titolo

Pubblicazione

Relazioni annuali e dichiarazioni di affidabilità

25a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7° e 8° FES

GU C 295 del 28.11.2002

26a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7° e 8° FES

GU C 286 del 28.11.2003

27a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

GU C 293 del 30.11.2004

28a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

GU C 301 del 30.11.2005

29a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

GU C 263 del 31.10.2006

30a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

Pubblicata nella presente GU

Relazioni speciali

Entrate

Relazione speciale n. 11/2006 sul sistema di transito comunitario

GU C 44 del 27.2.2007

Politica agricola comune

Relazione speciale n. 5/2002 sui regimi di premio all'estensificazione e di pagamento per l'estensivizzazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

GU C 290 del 25.11.2002

Relazione speciale n. 6/2002 sull'audit della gestione, da parte della Commissione, del regime di sostegno comunitario a favore dei semi oleosi

GU C 254 del 22.10.2002

Relazione speciale n. 7/2002 sulla sana gestione finanziaria dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane

GU C 294 del 28.11.2002

Relazione speciale n. 1/2003 riguardante il prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione

GU C 98 del 24.4.2003

Relazione speciale n. 4/2003 sullo sviluppo rurale: il sostegno alle zone svantaggiate

GU C 151 del 27.6.2003

Relazione speciale n. 9/2003 sul sistema di fissazione dei tassi delle sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli (restituzioni all'esportazione)

GU C 211 del 5.9.2003

Relazione speciale n. 12/2003 sulla sana gestione finanziaria dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei foraggi essiccati

GU C 298 del 9.12.2003

Relazione speciale n. 13/2003 sull'aiuto alla produzione di cotone

GU C 298 del 9.12.2003

Relazione speciale n. 14/2003 sulla valutazione del reddito agricolo da parte della Commissione [articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE]

GU C 45 del 20.2.2004

Relazione speciale n. 3/2004 sul recupero dei pagamenti irregolari a titolo della politica agricola comune

GU C 269 del 4.11.2004

Relazione speciale n. 6/2004: l'attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell'Unione europea

GU C 29 del 4.2.2005

Relazione speciale n. 7/2004 sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore del tabacco greggio

GU C 41 del 17.2.2005

Relazione speciale n. 8/2004 sulla gestione e la supervisione, da parte della Commissione, delle misure di lotta e delle spese relative all'afta epizootica

GU C 54 del 3.3.2005

Relazione speciale n. 9/2004 sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale

GU C 67 del 18.3.2005

Relazione speciale n. 3/2005 sullo sviluppo rurale: la verifica della spesa agroambientale

GU C 279 dell’11.11.2005

Relazione speciale n. 7/2006 — Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali?

GU C 282 del 20.11.2006

Relazione speciale n. 8/2006 — Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli

GU C 282 del 20.11.2006

Relazione speciale n. 4/2007 sui controlli fisici e di sostituzione delle spedizioni che beneficiano di restituzioni all'esportazione

Pubblicazione in corso

Politiche strutturali

Relazione speciale n. 3/2002 sull'iniziativa comunitaria Occupazione — Integra

GU C 263 del 29.10.2002

Relazione speciale n. 4/2002 sulle azioni locali per l'occupazione

GU C 263 del 29.10.2002

Relazione speciale n. 7/2003 relativa all'attuazione della programmazione degli interventi del periodo 2000-2006 nel quadro dei Fondi strutturali

GU C 174 del 23.7.2003

Relazione speciale n. 4/2004 sulla programmazione dell'Iniziativa comunitaria di cooperazione transeuropea Interreg III

GU C 303 del 7.12.2004

Relazione speciale n. 1/2006 sul contributo del Fondo sociale europeo alla lotta contro l’abbandono precoce degli studi

GU C 99 del 26.4.2006

Relazione speciale n. 10/2006 sulle valutazioni ex post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali)

GU C 302 del 12.12.2006

Relazione speciale n. 1/2007 sull'attuazione dei processi intermedi relativi ai Fondi strutturali per il periodo 2000-2006

GU C 124 del 5.6.2007

Politiche interne, compresa la ricerca

Relazione speciale n. 2/2002 relativa ai programmi d’azione comunitaria Socrate e Gioventù per l’Europa

GU C 136 del 7.6.2002

Relazione speciale n. 11/2003 sullo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

GU C 292 del 2.12.2003

Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell'ambito del quinto programma quadro (5° PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

GU C 99 del 23.4.2004

Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

GU C 94 del 21.4.2006

Relazione speciale n. 3/2007 sulla gestione del Fondo europeo per i rifugiati (2000-2004)

GU C 178 del 31.7.2007

Azioni esterne

Relazione speciale n. 1/2002 concernente l’assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lo strumento per l’adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo

GU C 121 del 23.5.2002

Relazione speciale n. 2/2003 sull'attuazione della politica di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea

GU C 93 del 17.4.2003

Relazione speciale n. 8/2003 sull’esecuzione dei lavori di infrastruttura finanziati dal FES

GU C 181 del 31.7.2003

Relazione speciale n. 10/2003 sull'efficacia della gestione, da parte della Commissione, dell'aiuto allo sviluppo fornito all'India, in termini di orientamento degli interventi a favore delle categorie più povere e di ottenimento di benefici duraturi

GU C 211 del 5.9.2003

Relazione speciale n. 15/2003 sull'audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES

GU C 63 dell’11.3.2004

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esterni comunitari

GU C 72 del 22.3.2005

Relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione

GU C 249 del 7.10.2005

Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazione economica in Asia

GU C 260 del 19.10.2005

Relazione speciale n. 2/2006 sui risultati dei progetti finanziati nel quadro del programma TACIS nella Federazione russa

GU C 119 del 19.5.2006

Relazione speciale n. 3/2006 concernente l’aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami

GU C 170 del 21.7.2006

Relazione speciale n. 5/2006 sul programma MEDA

GU C 200 del 24.8.2006

Relazione speciale n. 6/2006 sugli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione

GU C 235 del 29.9.2006

Relazione speciale n. 5/2007 sulla gestione del programma CARDS da parte della Commissione

Pubblicazione in corso

Strategia di preadesione

Relazione speciale n. 5/2003 concernente il finanziamento attraverso Phare e ISPA di progetti ambientali nei paesi candidati all'adesione, corredata delle risposte della Commissione

GU C 167 del 17.7.2003

Relazione speciale n. 6/2003 sul gemellaggio, quale principale strumento di supporto al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati

GU C 167 del 17.7.2003

Relazione speciale n. 2/2004 relativa all’assistenza di preadesione — Sapard è stato gestito in modo adeguato?

GU C 295 del 30.11.2004

Relazione speciale n. 5/2004 sull’assistenza Phare per preparare i paesi candidati alla gestione dei Fondi strutturali

GU C 15 del 20.1.2005

Relazione speciale n. 4/2006 concernente i progetti d’investimento Phare in Bulgaria e Romania

GU C 174 del 26.7.2006

Spese amministrative

Relazione speciale n. 3/2003 sul regime della pensione d'invalidità delle istituzioni europee

GU C 109 del 7.5.2003

Relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 202 del 18.8.2005

Relazione speciale n. 5/2005 sulle spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio

GU C 291 del 23.11.2005

Relazione speciale n. 9/2006 sulle spese per la traduzione sostenute dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio

GU C 284 del 21.11.2006

Relazione speciale n. 2/2007 sulle spese immobiliari delle istituzioni

GU C 148 del 2.7.2007 e GU C 178 del 31.7.2007

Strumenti finanziari e attività bancarie

Relazioni annuali specifiche

Rendiconto finanziario della CECA

Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001

GU C 158 del 3.7.2002

Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002

GU C 127 del 29.5.2003

Relazione annuale sulla CECA

Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio 2001

GU C 302 del 5.12.2002

Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002

GU C 224 del 19.9.2003

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2005

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2006

Non pubblicata nella GU

Joint European Torus (JET)

Relazione sul rendiconto (finale) dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound, Dublino)

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, Salonicco)

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Scuole europee

Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2005

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2006

Non pubblicata nella GU

Banca centrale europea (BCE, Francoforte)

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2001

GU C 259 del 25.10.2002

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2002

GU C 45 del 20.2.2004

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2003

GU C 286 del 23.11.2004

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2004

GU C 119 del 19.5.2006

Gestione dei contratti «Schengen»

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segretario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento del «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi ai «contratti Schengen» per l'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Gestione dei contratti «Sisnet»

Relazione sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2005

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2006

Non pubblicata nella GU

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV, Angers)

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESST, Bilbao)

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea dell'ambiente (AEA, Copenaghen)

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT, Lisbona)

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA, Londra)

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT, Lussemburgo)

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Fondazione europea per la formazione professionale (FEF, Torino)

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, Vienna) — Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea per la ricostruzione (AER, Salonicco)

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2003

GU C 41 del 17.2.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM, Lisbona)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA, Colonia)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, Parma)

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Eurojust

Relazione sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Convenzione

Relazione sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea (21 febbraio — 31 dicembre 2002)

GU C 122 del 22.5.2003

Relazione sui rendiconti finanziari compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

GU C 157 del 14.6.2004

Impresa comune Galileo (Bruxelles)

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006

Non pubblicata nella GU

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA, Heraklion)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, Stoccolma)

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2005

GU C 312 del 19.12.2006

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Autorità di vigilanza del GNSS europeo (Bruxelles)

Relazione sui conti annuali dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia ferroviaria europea (ERA, Valenciennes)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Accademia europea di polizia (CEPOL, Bramshill)

Relazione sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX, Varsavia)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA, Bruxelles)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Agenzia esecutiva per l’energia intelligente (IEEA, Bruxelles)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l’energia intelligente (IEEA) relativi all'esercizio 2006

Pubblicazione in corso

Pareri

Parere n. 1/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 2/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 92 del 17.4.2002

Parere n. 3/2002 su una proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust

Non pubblicato nella GU

Parere n. 4/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

GU C 225 del 20.9.2002

Parere n. 5/2002 su una proposta modificata di un regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

GU C 236 dell’1.10.2002

Parere n. 6/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

GU C 236 dell’1.10.2002

Parere n. 7/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo

GU C 236 dell’1.10.2002

Parere n. 8/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario relativo al bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione

Non pubblicato nella GU

Parere n. 9/2002 sul finanziamento della politica agricola comune

GU C 285 del 21.11.2002

Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario

GU C 285 del 21.11.2002

Parere n. 11/2002 su una proposta di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 13/2002 su un progetto di regolamento (CE) della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 14/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

GU C 21 del 28.1.2003

Parere n. 1/2003 su una proposta di regolamento del comitato del bilancio dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 2/2003 su una proposta di regolamento del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 3/2003 sul progetto di regolamento finanziario dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Non pubblicato nella GU

Parere n. 4/2003 su un progetto di regolamento finanziario applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Non pubblicato nella GU

Parere n. 5/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia

GU C 224 del 19.9.2003

Parere n. 6/2003 su un progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

Non pubblicato nella GU

Parere n. 7/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

Parere n. 8/2003 su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

Parere n. 9/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su un progetto di regolamento della Commissione recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

GU C 19 del 23.1.2004

Parere n. 10/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

GU C 19 del 23.1.2004

Parere n. 1/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

GU C 75 del 24.3.2004

Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)

GU C 107 del 30.4.2004

Parere n. 1/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune

GU C 121 del 20.5.2005 e GU C 167 del 7.7.2005

Parere n. 2/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

GU C 121 del 20.5.2005

Parere n. 3/2005 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 124 del 23.5.2005

Parere n. 4/2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU C 167 du 7.7.2005

Parere n. 5/2005 sul progetto di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio il 16 settembre 2004

Non pubblicato nella GU

Parere n. 6/2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1073/1999 ed (Euratom) n. 1074/1999 relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 202 del 18.8.2005

Parere n. 7/2005 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 concernente i posti di contabile delle agenzie esecutive

GU C 249 del 7.10.2005

Parere n. 8/2005 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

GU C 313 del 9.12.2005

Parere n. 9/2005 su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne [COM(2005) 130 def.]

GU C 313 del 9.12.2005

Parere n. 10/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 13 del 18.1.2006

Parere n. 11/2005 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 13 del 18.1.2006

Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

GU C 203 del 25.8.2006

Parere n. 2/2006 su una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU C 203 del 25.8.2006

Parere n. 3/2006 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania

GU C 273 del 9.11.2006

Parere n. 4/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 273 del 9.11.2006

Parere n. 5/2006 su una proposta di modifica del regolamento finanziario delle Scuole europee

Non pubblicato nella GU

Parere n. 6/2006 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule II)

GU C 302 del 12.12.2006

Parere n. 7/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 8 del 12.1.2007

Parere n. 8/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio

GU C 8 del 12.1.2007

Parere n. 1/2007 sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 46 del 28.2.2007

Parere n. 2/2007 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo

GU C 101 del 4.5.2007

Parere n. 3/2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

GU C 101 del 4.5.2007

Parere n. 4/2007 concernente un progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

GU C 216 del 14.9.2007

Parere n. 5/2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Non pubblicato nella GU

Parere n. 6/2007 concernente le sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari

GU C 216 del 14.9.2007