ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 270/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2007/C 270/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2007/C 270/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2007/C 270/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4843 — RBS/ABN AMRO assets) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 270/05 |
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2007/C 270/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 270/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 270/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4817 — Aviva/Banco Popolare/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2007/C 270/09 |
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2007/C 270/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/01)
Data di adozione della decisione |
6.8.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 257/06 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Dolnośląskie |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. — Odbiorniki telewizyjne |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, Occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta, Transazioni non a condizioni di mercato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 22,179 Mio PLN |
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Intensità |
13,85 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2017 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
3.10.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 99/07 |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Hamburg |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Hamburger FuE-Richtlinie |
Base giuridica |
§§ 23, 44 Hamburger Landeshaushaltsordnung Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione rimborsabile, Prestito agevolato, Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 5,3 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 32 Mio EUR |
Intensità |
Fino al 80 % |
Durata |
6 anni |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Land Hamburg |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
16.7.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 268/07 |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Sachsen-Anhalt |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers |
Base giuridica |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers; Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO); Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Innovazione, PMI |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 14,7 Mio EUR |
Intensità |
75 % |
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, D-39104 Magdeburg |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
17.9.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 269/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Fonds de Compétitivité des Entreprises |
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Base giuridica |
Loi de finance annuelle, Programme 192, Recherche industrielle + Décret no 99-1060 du 16/12/1999 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 350-400 Mio EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/02)
Data di adozione della decisione |
10.7.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 850/06 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Sachsen-Anhalt |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Q-Cells |
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Base giuridica |
Investitionszulagengesetz 2005 und 2007; 35. GA-Rahmenplan |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 38,16 Mio EUR |
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Intensità |
17,64 % |
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Durata |
1.9.2006-31.12.2009 |
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Settore economico |
Impianti e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
IZ:
GA:
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 274/07 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Land Sachsen-Anhalt |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten und zur Förderung des Personalaustauschs |
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Base giuridica |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten und zur Förderung des Personalaustauschs |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, Occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 13 Mio EUR |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
6 anni |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/7 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/03)
Data di adozione della decisione |
6.8.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 251/06 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Dolnośląskie |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
LG Innotek Poland Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, Occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta, Transazioni non a condizioni di mercato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 24,55 Mio PLN |
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Intensità |
12,13 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2017 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
||||||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
11.9.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 267/07 |
|||
Stato membro |
Germania |
|||
Regione |
Sachsen-Anhalt |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur einzelbetrieblichen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung (FuEuI-Förderung) und Förderung von Verbundvorhaben der Wirtschaft in Verbindung mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen |
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Base giuridica |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur einzelbetrieblichen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung (FuEuI-Förderung) und Förderung von Verbundvorhaben der Wirtschaft in Verbindung mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen; Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) |
|||
Tipo di misura |
Regime |
|||
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, PMI |
|||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20,6 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 144 Mio EUR |
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Intensità |
80 % |
|||
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
|||
Settore economico |
Tutti i settori |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4843 — RBS/ABN AMRO assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/04)
Il 19 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4843. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 novembre 2007
(2007/C 270/05)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4579 |
JPY |
yen giapponesi |
159,55 |
DKK |
corone danesi |
7,4525 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70445 |
SEK |
corone svedesi |
9,3214 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6403 |
ISK |
corone islandesi |
88,74 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8740 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
26,645 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
254,50 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7024 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,6437 |
RON |
leu rumeni |
3,4451 |
SKK |
corone slovacche |
33,000 |
TRY |
lire turche |
1,7660 |
AUD |
dollari australiani |
1,6516 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3956 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,3519 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9524 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,1113 |
KRW |
won sudcoreani |
1 329,02 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,8305 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8064 |
HRK |
kuna croata |
7,3440 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 368,94 |
MYR |
ringgit malese |
4,8657 |
PHP |
peso filippino |
62,602 |
RUB |
rublo russo |
35,8010 |
THB |
baht thailandese |
46,079 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/11 |
Comunicazione della Commissione che integra i disegni del punto 3.2.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE, con il disegno del segno «TR» per la Turchia, come previsto dalla decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia
(2007/C 270/06)
1. |
La decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 4 giugno 1997, stabilisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi tra l'Unione europea e la Turchia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alla realizzazione della fase definitiva dell'Unione doganale. L'elenco include la direttiva 71/316/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (1). |
2. |
La direttiva 71/316/CEE stabilisce, al punto 3.1.1.1, lettera a), dell'allegato II, la lettera maiuscola distintiva dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima da utillizzarsi per il marchio della verifica prima CEE apposta su uno strumento di misurazione e indicante che quest'ultimo è conforme alle prescrizioni CEE. |
3. |
La direttiva 71/316/CEE prevede, al punto 3.2.1 dell'allegato II, la forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere previste per i marchi di verifica prima CEE al punto 3.1 di questo allegato. |
4. |
La decisione n. 2/97 contiene gli adeguamenti necessari della direttiva 71/316/CEE, al fine di essere posta in pratica in modo efficace dalla Turchia. A norma del capitolo IX, punto 1, dell'allegato II della decisione, le disposizioni della direttiva devono, ai fini della decisione n. 1/95, essere lette con le seguenti modifiche: a) al primo capoverso del punto 3.1 dell'allegato I e al primo capoverso del punto 3.1.1.1a dell'allegato II, viene aggiunto il seguente testo al testo fra parentesi: «TR per Turchia»; b) i disegni cui fa riferimento il punto 3.2.1 dell'allegato II sono completati con le lettere necessarie per il segno «TR». |
5. |
Di conseguenza, in conformità del capitolo IX, punto 1, dell'allegato II della decisione n. 2/97, i disegni di cui al punto 3.2.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE sono integrati, ai fini della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, dai disegni delle lettere distintive «TR» per la Turchia, secondo il modello sottoindicato:
|
(1) GU L 202 del 6.9.1971, pag.1.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/07)
Numero dell'aiuto |
XR 163/07 |
||||||
Stato membro |
Polonia |
||||||
Regione |
Łódzkie |
||||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy |
||||||
Base giuridica |
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Uchwała nr VIII/136/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy |
||||||
Tipo di misura |
Regime |
||||||
Spesa annua prevista |
2,5 Mio PLN |
||||||
Intensità massima di aiuti |
50 % |
||||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
|||||||
Data di applicazione |
9.6.2007 |
||||||
Durata |
31.12.2013 |
||||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_0136.DOC |
||||||
Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 164/07 |
||||||
Stato membro |
Polonia |
||||||
Regione |
Łódzkie |
||||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych, dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy |
||||||
Base giuridica |
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Uchwała nr VIII/137/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy |
||||||
Tipo di misura |
Regime |
||||||
Spesa annua prevista |
2,5 Mio PLN |
||||||
Intensità massima di aiuti |
50 % |
||||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
|||||||
Data di applicazione |
9.6.2007 |
||||||
Durata |
31.12.2013 |
||||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_0137.DOC |
||||||
Altre informazioni |
— |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4817 — Aviva/Banco Popolare/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 270/08)
1. |
In data 30 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Aviva Italia Holding SpA («Aviva», Italia), che appartiene a Aviva («Aviva Group», Regno Unito) e Banco Popolare Soc. Coop. («Banco Popolare», Italia), che appartiene a Banco Popolare («Banco Popolare Group», Italia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Novara Assicura SpA («Novara Assicura», Italia) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4817 — Aviva/Banco Popolare/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
ALTRI ATTI
Commissione
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/15 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 270/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«OIGNON DOUX DES CEVENNES»
N. CE: FR/PDO/005/0314/25.09.2003
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
(33) 153 89 80 00 |
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Fax |
(33) 142 25 57 97 |
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E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione:
Nome: |
Association de Défense de l'Oignon Doux des Cévennes (A.D.O.C.) |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
(33) 467 82 69 34 |
||
Fax |
(33) 467 82 69 16 |
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E-mail: |
defenseoignondoux.cevennes@wanadoo.fr |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
4. Disciplinare:
[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Denominazione: «Oignon doux des Cévennes»
4.2. Descrizione: Cipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide. Le squame sono spesse e la loro polpa è bianca, mediamente soda e succulenta. Il tenore di materia secca è inferiore al 10 %. Consumata cruda è caratterizzata da una polpa croccante, dall'assenza di piccante e di amaro e da aromi delicati ed equilibrati. Degustata cotta conserva la sua brillantezza e diviene traslucida, untuosa, succulenta e dolce in bocca, senza amaro, con aromi di castagna e di grigliato.
4.3. Zona geografica: Le cipolle sono seminate, prodotte e condizionate nella zona geografica costituita dai seguenti Comuni del dipartimento di Gard: Arphy, Arre, Arrigas, Aulas, Aumessas, Avèze, Bez-et-Esparon, Bréau-et-Salagosse, Colognac, Cros, Lasalle, Mandagout, Mars, Molières-Cavaillac, Monoblet, Notre-Dame-de-la-Rouvière, Pommiers, Roquedur, Saint-André-de-Majencoules, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Bresson, Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Martial, Saint-Roman-de-Codières, Soudorgues, Sumène, Vabres, Valleraugue, Vigan (le).
4.4. Prova dell'origine: Ogni operatore sottoscrive una dichiarazione di attitudine presso l'INAO, che in tal modo può censisce tutti gli operatori della filiera della denominazione.
La coltivazione delle cipolle deve avvenire sulle particelle individuate dall'INAO sulla base di criteri relativi alla localizzazione delle particelle e alle condizioni di produzione definite nel disciplinare della denominazione. Le domande di individuazione devono essere presentate prima del 31 dicembre che precede l'anno di coltivazione.
Ogni anno il produttore fornisce:
una dichiarazione di coltivazione che riporta l'elenco delle particelle utilizzate per la semina e sulle quali vengono replicate le cipolle,
una dichiarazione di raccolta che precisa i quantitativi di cipolle raccolte per particella.
Nel corso di tutto il ciclo colturale il produttore tiene aggiornato un registro di coltivazione sul quale sono annotate le operazioni effettuate su ogni particella.
Le cipolle raccolte su una stessa particella sono conservate separatamente e ricevono un numero di identificazione specifico.
I produttori e i condizionatori aggiornano il registro delle entrate e delle uscite in modo da consentire l'individuazione dell'origine e della destinazione delle cipolle, nonché i quantitativi messi in circolazione. Il registro è messo a disposizione degli agenti incaricati dei controlli.
Le cipolle sono commercializzate in un imballaggio che riporta l'identificativo del condizionatore, la data di condizionamento e il numero di identificazione del relativo lotto.
I lotti condizionati sono sottoposti ad un esame organolettico a campione e, se necessario, ad un esame analitico.
4.5. Metodo di ottenimento: Le cipolle devono essere seminate, prodotte e condizionate nella zona di produzione definita al punto 4.3.
Sementi
Le sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes:
fogliame eretto, di colore verde bluastro, mediamente glaucescente,
bulbo grande di forma da arrotondata a romboidale, a squame spesse a pelle fine, a polpa bianca, mediamente soda e a squame secche di colore bianco madreperlaceo fino a ramato,
epoca di maturità media,
tenore di materia secca inferiore al 10 %.
Le sementi, che corrispondono al tipo varietale definito sopra, provengono dalle varietà registrate Cénol e Toli, oppure sono prodotte nell'azienda.
Tecnica colturale
Le pratiche colturali devono contribuire ad ottenere una cipolla di lunga conservazione, di calibro regolare e corrispondente al tipo varietale definito sopra.
La semina avviene in vivaio, del 1o gennaio al 15 marzo, con una densità massima di 1 200 piante a m2.
Il trapianto viene effettuato manualmente dal 15 aprile al 10 giugno, quando le piantine hanno 3-4 foglie. La densità dell'impianto è limitata a 80 piante al m2.
L'annaffiatura, effettuata fino all'inizio della caduta delle foglie, deve essere regolare e limitata.
La concimazione deve privilegiare apporti organici e deve essere ragionata. L'apporto di azoto minerale deve essere frazionato e realizzato al più tardi un mese prima della raccolta.
L'applicazione di anti-germinativo è vietata.
L'estirpazione e la raccolta delle cipolle vengono effettuate manualmente.
L'inizio della raccolta, che ha luogo da agosto a settembre, è determinato dalla caduta del 50 % delle foglie.
La resa agronomica per particella colturale non deve superare 100 tonnellate all'ettaro.
Dopo la raccolta le cipolle devono essere seccate. L'essiccazione avviene o sulla particella o in essiccatoio, o combinando i due metodi.
La conservazione delle cipolle avviene in locale secco e aerato o in cella frigorifera.
Dopo l'essiccazione vengono tagliate le radici e vengono eliminate le tuniche danneggiate o che si staccano facilmente, per dare alla cipolla un aspetto liscio e brillante. Il gambo deve essere secco al tatto.
Per preservare la qualità del prodotto il condizionamento deve avvenire nella zona geografica. Le cipolle sono condizionate dal produttore o consegnate ad un centro di condizionamento. Il condizionamento nella zona geografica permette di evitare manipolazioni eccessive e, pertanto, di preservare le caratteristiche della cipolla, in particolare le tuniche fini e traslucide, molto fragili, e di evitare alterazioni. Le cipolle condizionate dopo il 15 maggio dell'anno seguente a quello della raccolta non possono beneficiare della denominazione «Oignon Doux des Cévennes». Infine, sui lotti condizionati viene effettuato a campione l'esame organolettico e analitico, che permette di garantire la conformità delle cipolle al profilo organolettico.
Le cipolle devono essere commercializzate nel loro imballaggio di origine utilizzato esclusivamente per la denominazione «Oignon Doux des Cévennes». La commercializzazione non può cominciare prima del 1o agosto dell'anno della raccolta.
4.6. Legame: Il carattere poco propizio all'agricoltura del versante meridionale delle Cévennes, in cui prevale l'allevamento estensivo, ha costretto le popolazioni locali ad organizzarsi per garantire la loro autonomia alimentare. Nonostante gli ostacoli naturali, gli agricoltori delle Cévennes hanno valorizzato questo spazio con la coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione. Essi hanno utilizzato al massimo le superfici coltivabili e ne hanno creato di nuove costruendo terrazzamenti in curve di livello sostenuti da muretti a secco, irrigati per gravità mediante un canale che preleva l'acqua dai torrenti a monte. I terrazzamenti sono chiamati tradizionalmente «cébières».
D'altra parte, le condizioni climatiche hanno portato a privilegiare le colture che possono essere raccolte prima della stagione delle piogge dell'equinozio.
La cipolla dolce è un ortaggio tradizionale appartenente al patrimonio della regione e dei suoi abitanti.
Il sistema di produzione si basa su:
un rilievo accidentato con forti pendenze. La sistemazione a terrazzamenti delle zone di colluviamento un pò più profonde ha permesso di controllare il rilievo e di proteggere il suolo contro l'erosione. Il rilievo accidentato è uno dei principali fattori che spiegano la conservazione dei terrazzamenti. Ancora oggi i vecchi terrazzamenti attorno ai paesi o alle frazioni rimangono il luogo privilegiato di produzione delle cipolle,
un suolo leggero e drenante poco propizio ai parassiti e una situazioni a debole pressione fitosanitaria. Grazie alle caratteristiche del suolo e alla salubrità dei microclimi la rotazione delle colture non è necessaria: su alcuni terrazzamenti le cipolle vengono coltivate senza interruzione da oltre 50 anni,
un regime climatico mediterraneo, con una spiccata siccità estiva e piogge temporaneamente forti. Le temperature e il soleggiamento dei versanti ben esposti permettono un ciclo di coltivazione relativamente breve, che inizia presto in primavera, favorendo un raccolto sufficientemente precoce per potere lasciare essiccare le cipolle nei campi prima delle piogge autunnali,
una tecnica colturale strettamente legata alle condizioni ambientali: particelle frammentate, meccanizzazione impossibile. La tecnica colturale si è così adattata a questi ostacoli naturali, in particolare grazie alla pratica del trapianto manuale ad alta densità e della raccolta con estirpazione manuale.
Anche la scelta delle varietà risponde a questo adeguamento tra ambiente e prodotto: nel corso degli anni i produttori hanno scelto un materiale vegetale idoneo alle condizioni locali, sulla base di criteri legati al ciclo vegetativo, alla conservazione, ma anche al gusto e al piacere.
Tutte le caratteristiche dell'ambiente naturale hanno particolarmente favorito lo sviluppo della cipolla, e l'abilità degli agricoltori locali si è espressa in vario modo, modificando l'ambiente naturale per renderlo idoneo alla coltivazione del prodotto e migliorando con la selezione la pianta per beneficiare delle caratteristiche dell'ambiente.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(33) 153 89 80 00 |
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Fax |
(33) 142 25 57 97 |
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E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
Nome: |
D.G.C.C.R.F. |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
(33) 144 87 17 17 |
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Fax |
(33) 144 97 30 37 |
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E-mail: |
C3@dgccrf.finances.gouv.fr |
4.8. Etichettatura: Ogni imballaggio delle cipolle è munito di un'etichetta che riporta almeno:
il nome della denominazione d'origine,
la dicitura «appellation d'origine contrôlée» o «AOC», che deve apparire immediatamente prima o dopo il nome della denominazione senza menzioni intermedie,
il nome del condizionatore,
la data di condizionamento,
il numero di identificazione del rispettivo lotto.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/19 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 270/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO»
N. CE: IT/PGI/117/1515/26.04.2004
DOP ( ) IGP ( X )
Modifica/Modifiche richieste
Voce(i) del disciplinare:
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Nome del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
X |
Zona geografica |
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Prova dell'origine |
X |
Metodo di ottenimento |
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Legame |
X |
Etichettatura |
X |
Condizioni nazionali |
Modifica/Modifiche:
Zona geografica
Si inserisce il comune di Mira già presente nella cartografia trasmessa al momento del riconoscimento, ma erroneamente omesso nella parte descrittiva.
Metodo di ottenimento
Si specificano in maniera più dettagliata le modalità produttive e i tempi dell'ottenimento del radicchio, e vengono eliminati gli elementi descrittivi delle operazioni di imbianchimento e forzatura che nulla aggiungono alle caratteristiche qualitative del prodotto.
In particolare la scelta di posticipare la raccolta è stata introdotta al fine di garantire al consumatore standard qualitativi; il clima, infatti, è sensibilmente mutato con un progressivo allungamento della stagione estiva, con temperature miti fino a settembre inoltrato. Questo, evidentemente, non si addice a produzioni di «Radicchio variegato di Castelfranco» di qualità. Per queste ragioni, al fine di assicurare l'omogeneità del prodotto che si fregia dell'indicazione geografica protetta e delle relative caratteristiche qualitative si è preferito posticipare la data di raccolta di 10 giorni.
La fase di preforzatura è stata eliminata in quanto non costituisce una fase «costante» nella produzione del «Radicchio variegato di Castelfranco». Ciò è reso tanto più evidente dalla previsione, già inserita nella precedente stesura del disciplinare, che ammette forme diverse di imbianchimento, alcune delle quali non solo non ne trarrebbero beneficio da un fase di preforzatura ma potrebbero risultare compromesse.
Le caratteristiche delle vasche sono state mutate al fine di garantire la possibilità di utilizzare anche materiali diversi, senza per questo compromettere il legame con il territorio e con le tecniche tradizionali di produzione. Oggi, infatti, alcuni protocolli adottati da primarie realtà distributive internazionali e le normative di alcuni paesi impongono, per ragioni igienico-sanitarie, l'utilizzo di materiali diversi dal cemento nella produzione di alimenti destinati al consumo umano.
La tecnica di far asciugare le piante dopo la fase di imbianchimento, prima della toilettatura aveva una ragione d'essere fino a quando la toilettatura avveniva in ambienti non riscaldati o all'aperto; oggi le mutate esigenze volte a garantire la salubrità e il comfort degli ambienti di lavoro hanno fatto si che tutte le sale di lavorazione siano riscaldate e che un precedente periodo di «asciugatura» non si renda necessario, quando non anche possa risultare dannoso potendo comportare l'avvio di processi degenerativi delle piante; appare evidente che il processo di sgrondamento avviene, se necessario (occorre ricordare che non è obbligatorio il processo di imbianchimento in acqua) comunque nella sala di toilettatura. Per ulteriore chiarezza la previsione dei 18 °C di temperatura «costante» doveva considerarsi meramente un parametro indicativo, appare evidente che è sufficiente la misurazione della temperatura dopo l'apertura dei protoni che consentono l'ingresso delle produzioni in sala di toilettatura per registrare temperature decisamente inferiori, senza che questo comporti problemi del rispetto della tradizione e della qualità del prodotto.
Etichettatura
Viene introdotto il logo identificativo del prodotto al fine di offrire un'informazione più evidente per il consumatore e, per meglio soddisfare le esigenze della domanda di mercato, si è reso opportuno prevedere nuove confezioni ovvero prevedere per quelle già esistenti dimensioni differenti.
Condizioni nazionali
Sono stati soppressi gli articoli 3 e 8 del vigente disciplinare ed è stato individuato un Organismo di controllo conformemente alle previsioni della normativa comunitaria.
All'articolo 7, è stato eliminato il riferimento alla «superficie minima di 1 500 mq», per quel che riguarda i fondi aventi titolo all'iscrizione nell'elenco dei produttori, in quanto tale vincolo rappresenta una limitazione all'accesso, non contemplata dalla normativa comunitaria.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO»
N. CE: IT/PGI/117/1515/26.04.2004
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — Direzione generale della Qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
(39) 06 481 99 68 |
||
Fax |
(39) 06 42 01 31 26 |
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E-mail: |
qualita@politicheagricole.it |
2. Associazione:
Nome: |
Consorzio Radicchio di Treviso |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(39) 0422 48 80 87 |
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Fax |
(39) 0422 48 80 87 |
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E-mail: |
— |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Radicchio Variegato di Castelfranco»
4.2. Descrizione: Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite — genere Cichorium intybus — varietà silvestre, che comprende il tipo variegato.
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le seguenti caratteristiche:
Aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte; un secondo giro di foglie un po' più sollevato, un terzo giro ancora più inclinato e così via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il più possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante.
Colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo.
Sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato.
Calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm.
Il profilo merceologico del «Radicchio Variegato di Castelfranco» è così definito:
perfetto grado di maturazione,
colorazione bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo,
foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato,
buona consistenza del cespo,
pezzatura medio-grande,
uniformità nel calibro dei cespi,
toilettatura precisa — raffinata — priva di sbavature,
fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.
4.3. Zona geografica: La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Variegato di Castelfranco» comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.
4.4. Prova dell'origine: Al fine di controllare le fasi di produzione e confezionamento vengono attivate presso l'Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, per ciascuna campagna produttiva, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P.
Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo rientrante nella zona delimitata, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P.
I produttori sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore.
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo entro il 31 maggio di ogni anno.
I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'organismo di controllo la dichiarazione della produzione annuale confezionata.
L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.
L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.
Il conduttore denuncia all'organismo di controllo le quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.
Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.
4.5. Metodo di ottenimento: Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli apprezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.
Per la produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi — sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 °C.
La densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante per mq.
Le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i 6 000 kg.
Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg.
La produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.
Le operazioni di semina devono essere effettuate dal 1o giugno al 15 agosto.
In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato dal 15 giugno al 31 agosto.
Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4.3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste per l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» così come precedentemente descritte, fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.
Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.
Fase di forzatura — imbianchimento
La forzatura — imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del «Radicchio Variegato di Castelfranco». Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del «Radicchio Variegato di Castelfranco» avviene:
immergendo i cespi verticalmente, in acqua sorgiva a circa 11 °C fino alla prossimità del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche così come descritte precedentemente,
ovvero
in ambienti riscaldati in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidità dell'apparato radicale, riducendo l'intensità della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo.
Fase di toilettatura
Seguono le fasi di toilettatura con le quali si asportano le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del filone in misura proporzionale al cespo.
L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettaura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.
Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve essere confezionato:
in contenitori idonei di base di 30 × 50 o 30 × 40 cm e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto,
in contenitori idonei di dimensione di base di 40 × 60 cm e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto,
in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.
Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.
4.6. Legame: I requisiti del «Radicchio variegato di Castelfranco» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione. La storia, l'evoluzione, la più che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda freatica, la prerogativa della stessa di sgorgare con il solo intervento della trivella, e quindi a costi facilmente ammortizzabili, comprovano ampiamente il legame della coltura del «Radicchio variegato di Castelfranco» con l'ambiente dove attualmente è coltivato.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
CSQA — Certificazioni S.r.l. |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(39) 0445 36 60 94 |
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Fax |
(39) 0445 38 26 72 |
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E-mail: |
csqa@csqa.it |
4.8. Etichettatura: Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.». Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore,
peso netto all'origine,
nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed
Colore logo: rosso = Magenta 100 % — Yellow 80 % — Cyan 30 %
Il logo, inoltre, potrà essere inserito — a cura del soggetto preposto — anche nell'apposito sigillo.
Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.