ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 269/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/1 |
(2007/C 269/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/2 |
Elezione dei presidenti di sezione di tre giudici
(2007/C 269/02)
Riuniti il 25 settembre 2007, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, in forza dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, i sigg. Tizzano, Bay Larsen, Lõhmus e Arestis come presidenti, rispettivamente, della quinta, della sesta, della settima e dell'ottava sezione che si riuniscono con tre giudici, per il periodo di un anno con scadenza il 6 ottobre 2008.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/2 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni di tre giudici
(2007/C 269/03)
La Corte, nella sua riunione del 9 ottobre 2007, ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni nella maniera seguente:
Quinta Sezione
Sig. Tizzano, presidente,
Sig. Schintgen, Sig. Borg Barthet, Sig. Ilešič e Sig. Levits, giudici
Sesta Sezione
Sig. Bay Larsen, presidente,
Sig. Schiemann, Sig. Makarczyk, Sig. Kūris, Sig. Bonichot, e Sig.ra Toader, giudici
Settima Sezione
Sig. Lõhmus, presidente,
Sig. Cunha Rodrigues, Sig. Klučka, Sig. Ó Caoimh, Sig.ra Lindh e Sig. Arabadjiev, giudici
Ottava Sezione
Sig. Arestis, presidente,
Sig.ra Silva de Lapuerta, Sig. Juhász, Sig. Malenovský e Sig. von Danwitz, giudici
10.11.2007 |
IT |
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C 269/2 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti
(2007/C 269/04)
La Corte, nella sua riunione del 9 ottobre 2007, ha redatto gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle sezioni che si riuniscono con tre giudici come segue:
Quinta Sezione
Sig. Schintgen
Sig. Borg Barthet
Sig. Ilešič
Sig. Levits
Sesta Sezione
Sig. Schiemann
Sig. Makarczyk
Sig. Kūris
Sig. Bonichot
Sig.ra Toader
Settima Sezione
Sig. Cunha Rodrigues
Sig. Klučka
Sig. O'Caoimh
Sig.ra Lindh
Sig. Arabadjiev
Ottava Sezione
Sig.ra Silva de Lapuerta
Sig. Juhász
Sig. Malenovský
Sig. von Danwitz
10.11.2007 |
IT |
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C 269/3 |
Nomina del primo avvocato generale
(2007/C 269/05)
La Corte di giustizia ha nominato primo avvocato generale, in forza dell'art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, per il periodo di un anno con scadenza il 6 ottobre 2008, il sig. Poiares Maduro.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/3 |
Prestazione di giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado
(2007/C 269/06)
Nominati giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 25 aprile 2007 (1) e del 23 maggio 2007 (2), per il periodo 1o settembre 2007-31 agosto 2013, il sig. Dittrich, il sig. Soldevila Fragoso e il sig. Truchot hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 17 settembre 2007.
Nominato giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 25 aprile 2007 (3), per il periodo 17 settembre 2007-31 agosto 2010, il sig. Frimodt Nielsen ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 17 settembre 2007.
(1) GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 27.
(2) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 32.
(3) GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 26.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 — Maria-Luise Lindorfer/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-227/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Trasferimento dei diritti a pensione - Attività lavorative precedenti all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio di non discriminazione - Principio della parità di trattamento)
(2007/C 269/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria-Luise Lindorfer (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Anton e M. Sims-Robertson, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 marzo 2004, causa T-204/01 Lindorfer/Consiglio, recante rigetto del ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 3 novembre 2000, recante il calcolo delle annualità pensionistiche della ricorrente a seguito del trasferimento verso il regime comunitario del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati a titolo del regime austriaco.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 marzo 2004, causa T-204/01, Lindorfer/Consiglio è annullata nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso della sig.ra Lindorfer per il motivo che non sussisteva discriminazione fondata sul sesso. |
2) |
La decisione del Consiglio dell'Unione europea 3 novembre 2000, recante il calcolo delle annualità della sig.ra Lindorfer, è annullata. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese relative ai due gradi di giudizio. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-260/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi - Concessioni di servizio pubblico - Rinnovo di 329 concessioni per la gestione e la raccolta di scommesse sulle corse ippiche senza preventivo concorso - Obblighi di pubblicità e di trasparenza)
(2007/C 269/08)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Wiedner, C. Cattabriga, e L. Visaggio, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e segg. e dagli artt. 49 CE e segg. — Rinnovo, senza previa concorrenza, di 329 concessioni per l'esercizio di raccolta scommesse ippiche
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'House of Lords — Regno Unito) — The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-16/05) (1)
(«Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale - Clausola di “standstill’ - Ambito di applicazione - Legislazione di uno Stato membro che ha introdotto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative all'ammissione sul suo territorio di cittadini turchi ai fini dell'esercizio della libertà di stabilimento»)
(2007/C 269/09)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti
Ricorrenti: The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari
Convenuta: Secretary of State for the Home Department
Oggetto
Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 4) — Possibilità per uno Stato membro di introdurre nuove restrizioni all'ingresso di cittadini turchi che cerchino di mettersi in affari sul suo territorio
Dispositivo
L'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che, a partire dall'entrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso vieta l'introduzione di tutte le nuove restrizioni all'esercizio della libertà di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi un'attività professionale come lavoratori indipendenti.
(1) GU C 69 del 19 marzo 2005.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach
(Causa C-76/05) (1)
(Art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE) - Cittadinanza europea - Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) - Libera prestazione dei servizi - Legislazione in materia d'imposta sul reddito - Rette scolastiche - Diritto alla deduzione limitato alle rette scolastiche versate a istituti privati nazionali)
(2007/C 269/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz
Convenuto: Finanzamt Bergisch Gladbach
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Compatibilità con gli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE di una legislazione nazionale in materia di imposta sul reddito che concede il beneficio di una riduzione d'imposta per spese scolastiche dei figli a condizione che questi ultimi siano iscritti presso determinati istituti nazionali — Figli iscritti in istituti di altri Stati membri
Dispositivo
1) |
Nel caso in cui i contribuenti di uno Stato membro scolarizzino i loro figli in una scuola situata in un altro Stato membro, finanziata essenzialmente mediante fondi privati, l'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che contempla la possibilità per i contribuenti di far valere, in qualità di oneri straordinari danti diritto ad una riduzione dell'imposta sul reddito, il versamento di rette scolastiche a certe scuole private stabilite sul territorio nazionale, ma esclude in generale tale possibilità trattandosi di rette scolastiche versate ad una scuola privata stabilita in un altro Stato membro. |
2) |
Qualora i contribuenti di uno Stato membro mandino i loro figli a seguire la loro formazione in una scuola stabilita in un altro Stato membro, le cui prestazioni non sono coperte dall'art. 49 CE, l'art. 18 CE si oppone ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per i contribuenti di far valere, in qualità di oneri straordinari danti diritto ad una riduzione dell'imposta sul reddito, il versamento di rette scolastiche a certe scuole stabilite sul territorio nazionale, ma esclude in generale tale possibilità trattandosi di rette scolastiche versate ad una scuola stabilita in un altro Stato membro. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(Causa C-287/05) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Artt. 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, e allegato II bis - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 7, n. 1 - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Prestazione olandese per giovani disabili - Carattere non esportabile)
(2007/C 269/11)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: D.P.W. Hendrix
Convenuto: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223 (GU L 168, pag. 1), e la portata degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)
Dispositivo
1) |
Una prestazione come quella corrisposta sulla base della legge 24 aprile 1997 in materia di prestazioni di assistenza ai giovani disabili colpiti da incapacità lavorativa (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223, di modo che alle persone nella situazione del ricorrente nella causa principale deve essere applicata solo la norma di coordinamento dell'art. 10 bis di tale regolamento e che il versamento di tale prestazione può essere validamente riservato alle persone che risiedono sul territorio dello Stato membro che la eroga. La circostanza che l'interessato ricevesse in precedenza una prestazione per giovani disabili esportabile non incide sull'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. |
2) |
Gli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale di attuazione degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1223/98, che prevede che una prestazione speciale a carattere non contributivo prevista all'allegato II bis di tale ultimo regolamento può essere concessa solo alle persone residenti nel territorio nazionale. Tuttavia, l'applicazione di tale normativa non deve comportare una lesione dei diritti di una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale che vada oltre quanto necessario ai fini della realizzazione del legittimo obiettivo previsto dalla normativa nazionale. È compito del giudice nazionale, che deve interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in modo compatibile con il diritto comunitario, tener conto, in particolare, del fatto che il lavoratore di cui trattasi ha mantenuto il complesso dei suoi legami economici e sociali nello Stato membro di origine. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi bassi
(Causa C-297/05) (1)
(«Identificazione e controllo tecnico obbligatorio prima dell'immatricolazione di veicoli in uno Stato membro - Artt. 28 CE e 30 CE - Direttive 96/96/CE e 1999/37/CE - Riconoscimento delle carte di circolazione rilasciate e dei controlli tecnici effettuati in altri Stati membri»)
(2007/C 269/12)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e D. Zijlstra, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Controlli tecnici prescritti, prima dell'immatricolazione nei Paesi Bassi, sui veicoli già immatricolati in un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Sottoponendo i veicoli con più di tre anni di età già immatricolati in altri Stati membri ad un controllo del loro stato fisico prima dell'immatricolazione nei Paesi Bassi, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica finlandese sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 296 del 26 novembre 2005.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-304/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci)
(2007/C 269/13)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. M. van Beek e sig.ra D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sigg. I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, nn. 2-4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU CE L 206, pag. 7) — Violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU CE L 103, pag. 1) — Ampliamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurva situata nel parco nazionale dello Stelvio (zona di protezione speciale IT 2040044) senza procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale del progetto — Mancata adozione delle misure necessarie per evitare la perturbazione e il deterioramento degli habitat delle specie per le quali la zona di protezione speciale è stata designata
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana,
è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, nonché dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de San Sebastián — Spagna) — Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)
(Causa C-307/05) (1)
(Direttiva 1999/70/CE - Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Divieto di discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Scatti di anzianità - Inclusione - Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento - Insussistenza)
(2007/C 269/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de San Sebastián
Parti
Ricorrente: Yolanda Del Cerro Alonso
Convenuto: Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de San Sebastián — Interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Condizioni di impiego che comprendono o meno le condizioni economiche — Indennità di anzianità — Mancata percezione dovuta ad accordi conclusi tra la rappresentanza sindacale del personale e l'amministrazione — Ragioni oggettive sufficienti
Dispositivo
1) |
La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. |
2) |
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-318/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE - Legislazione in materia d'imposta sul reddito - Rette scolastiche - Diritto alla deduzione limitato alle rette scolastiche versate a istituti privati nazionali)
(2007/C 269/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e R. Lyal, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39, 43 e 49 CE — Legislazione nazionale in materia di imposte sul reddito che esclude senza eccezioni di sorta la possibilità di una riduzione d'imposta per le rette di scuole estere
Dispositivo
1) |
Per aver in generale escluso le rette scolastiche relative alla frequenza di una scuola situata in un altro Stato membro dalla deduzione fiscale per oneri straordinari previsti all'art. 10, n. 1, punto 9, della legge sull'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), nella versione pubblicata il 19 ottobre 2002, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-388/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche»)
(2007/C 269/16)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) e dell'art. 6, nn. 2, 3, 4, 7, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Obbligo di adottare i provvedimenti idonei ad evitare, nelle zone speciali di conservazione, il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie — Sviluppo industriale che tocca il parco del Gargano
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
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C 269/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, Lda/Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, Lda
(Causa C-431/05) (1)
(Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio - Art. 33 dell'Accordo ADPIC (TRIPs) - Brevetti - Durata minima della tutela - Normativa di uno Stato membro che prevede una durata minore - Art. 234 CE - Competenza della Corte - Effetto diretto)
(2007/C 269/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, Lda
Convenuti: Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, Lda
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal de Justiça — Interpretazione dell'art. 33 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 336, del 23.12.1994, pag. 214) — Competenza in materia d'interpretazione — Efficacia diretta
Dispositivo
Allo stato attuale della normativa comunitaria nel settore dei brevetti, il diritto comunitario non osta a che l'art. 33 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), venga direttamente applicato da un giudice nazionale alle condizioni previste dal diritto nazionale.
(1) GU C 36 dell'11 febbraio 2006.
10.11.2007 |
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C 269/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 settembre 2007 — Land Oberösterreich, Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee
(Cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva 2001/18/CE - Decisione 2003/653/CE - Deliberata emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Art. 95, n. 5, CE - Disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione giustificate da nuove prove scientifiche nonché da uno specifico problema di uno Stato membro - Principio del contraddittorio)
(2007/C 269/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Land Oberösterreich (rappresentanti: G. Hörmanseder, agente, e F. Mittendorfer, Rechtsanwalt), Repubblica d'Austria (rappresentanti: H. Dossi e A. Hable, agenti)
Altra parta nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03, Land Oberösterreich/Commissione, e T-235/04, Austria/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE — Disposizioni nazionali che derogano ad una misura di armonizzazione giustificate da un problema specifico di uno Stato membro
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
Il Land Oberösterreich e la Repubblica d'Austria sono condannati alle spese. |
10.11.2007 |
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C 269/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 settembre 2007 — Common Market Fertilizers SA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-443/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dazi antidumping - Art. 239 del codice doganale - Sgravio di dazi all'importazione - Art. 907, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Interpretazione - Legittimità - Decisione della Commissione - Gruppo di esperti riuniti nell'ambito del comitato del codice doganale - Entità distinta sotto il profilo funzionale - Artt. 2 e 5, n. 2, della decisione del Consiglio 1999/468/CE - Art. 4 del regolamento interno del comitato del codice doganale - Requisiti di applicabilità dell'art. 239 del codice doganale - Assenza di negligenza manifesta)
(2007/C 269/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Common Market Fertilizers S.A. (rappresentanti: A. Sutton, barrister, N. Flandin, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: X. Lewis, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005, cause riunite T-134/03 e T-135/03, CMF/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre C(2002) 5217 def. e C(2002) 5218 def., in cui si rileva che, in un caso particolare, lo sgravio dei diritti all'importazione non si giustifica.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Common Market Fertilizers SA è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
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C 269/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic/Princess Personal Service GmbH (PPS)
(Causa C-458/05) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Trasferimento di imprese - Nozione di «trasferimento» - Agenzia di lavoro interinale)
(2007/C 269/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic
Convenuta: Princess Personal Service GmbH (PPS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Ambito di applicazione — Nozione di «parte di stabilimento» — Trasferimento tra due imprese di lavoro interinale di una impiegata, un direttore di agenzia, un responsabile del servizio clienti, un direttore, nonché di un terzo dei lavoratori interinali congiuntamente ai clienti che utilizzano tali lavoratori
Dispositivo
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica quando una parte del personale amministrativo e una parte dei lavoratori interinali vengono trasferite ad un'altra agenzia di lavoro interinale per esercitarvi le stesse attività al servizio di clienti identici e — circostanza che dev'essere verificata dal giudice del rinvio — gli elementi interessati dal trasferimento sono già di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento di prestazioni caratteristiche dell'attività economica in oggetto senza ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi né ad altre parti dell'impresa.
10.11.2007 |
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C 269/11 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Nancy — Francia) — Céline SARL/Céline SA
(Causa C-17/06) (1)
(Marchi - Artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio - Uso del segno come denominazione sociale, nome commerciale o insegna - Diritto del terzo di usare il suo nome)
(2007/C 269/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Nancy
Parti
Ricorrente: Céline SARL
Convenuta: Céline SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Nancy — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104/CEE: Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Utilizzo come denominazione sociale ed insegna di un segno identico ad un marchio denominativo registrato nell'ambito della commercializzazione di prodotti identici
Dispositivo
L'uso, da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio.
In tal caso, l'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 può ostare ad un siffatto divieto solo qualora l'uso da parte del terzo della sua denominazione sociale o del suo nome commerciale sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
10.11.2007 |
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C 269/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-74/06) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Art. 90 CE - Tassa d'immatricolazione degli autoveicoli usati importati - Determinazione del valore imponibile - Deprezzamento degli autoveicoli fondato esclusivamente sulla vetustà - Pubblicità dei criteri di calcolo - Possibilità di contestare l'applicazione del metodo di calcolo forfettario»)
(2007/C 269/22)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 90 CE — Tassazione discriminatoria degli autoveicoli usati importati
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, avendo applicato, per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio ellenico da un altro Stato membro, ai fini del calcolo della tassa di immatricolazione, un unico criterio di deprezzamento basato sulla vetustà del veicolo e avendo stabilito una riduzione di valore del 7 % per gli autoveicoli di età compresa tra sei e dodici mesi o del 14 % per gli autoveicoli di un anno, il che non garantisce che la tassa dovuta non superi, quand'anche solo in casi specifici, l'importo residuale della tassa incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 90 CE. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopportano le proprie spese. |
(1) GU C 108 del 6 maggio 2006.
10.11.2007 |
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C 269/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV
(Causa C-84/06) (1)
(Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano - Artt. 28 CE e 30 CE - Autorizzazione all'immissione in commercio e registrazione - Medicinali antroposofici)
(2007/C 269/23)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staat der Nederlanden
Convenuti: Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali antroposofici che non sono medicinali omeopatici ai sensi del titolo III, capo 2, della direttiva — Legislazione nazionale che assoggetta i medicinali antroposofici ai requisiti previsti al titolo III, capo 2, della direttiva — Artt. 28 CE e 30 CE
Dispositivo
I medicinali antroposofici possono essere commercializzati unicamente a condizione di essere stati autorizzati in base ad una delle procedure previste all'art. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
10.11.2007 |
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C 269/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen käräjäoikeus — Finlandia) — Sari Kiiski/Tampereen kaupunki
(Causa C-116/06) (1)
(Parità di trattamento tra uomini e donne - Tutela delle lavoratrici gestanti - Art. 2 della direttiva 76/207/CEE - Diritto al congedo di maternità - Artt. 8 e 11 della direttiva 92/85/CEE - Incidenza sul diritto di ottenere una modifica della durata di un «congedo di educazione»)
(2007/C 269/24)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Tampereen käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Sari Kiiski
Convenuto: Tampereen kaupunki
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE (GU L 269, pag. 15) e degli artt. 8 e 11 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Rifiuto di un datore di lavoro di abbreviare la durata di un congedo parentale per l'educazione dei figli — Domanda presentata prima dell'inizio del congedo sulla base di una nuova gravidanza dell'interessata — Normativa nazionale che prevede, quale presupposto per la modifica della durata del congedo, motivi imprevedibili e fondati, quando la prassi adottata ai sensi del contratto collettivo esclude la gravidanza da tali motivi
Dispositivo
L'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto concerne le condizioni di lavoro, nonché gli artt. 8 e 11 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), relativi al congedo di maternità, ostano a disposizioni nazionali disciplinanti il congedo di educazione che, nei limiti in cui non tengono conto dei cambiamenti causati dallo stato di gravidanza alla lavoratrice interessata per il limitato periodo di almeno quattordici settimane, precedente e successivo al parto, non permettono all'interessata di ottenere dietro sua domanda una modifica del periodo del suo congedo di educazione nel momento in cui essa fa valere i suoi diritti al congedo di maternità, privandola quindi di diritti connessi a quest'ultimo.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-177/06) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione - Esecuzione - Soppressione del regime di aiuti - Sospensione degli aiuti non ancora versati - Recupero degli aiuti messi a disposizione - Inadempimento - Mezzi di difesa - Illegittimità della decisione - Impossibilità assoluta di esecuzione)
(2007/C 269/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle misure necessarie a garantire l'applicazione degli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Guipúzcoa (Spagna) [C(2001) 4448] (GU L 77 del 24 marzo 2003, pag. 1), in Álava (Spagna), [C(2001) 4475] (GU L 17 del 22 gennaio 2003, pag. 20) e in Vizcaya (Spagna) [C(2001) 4478] (GU L 40 del 14 febbraio 2003, pag. 11)
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione:
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette disposizioni. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
10.11.2007 |
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C 269/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 settembre 2007 — Société des Produits Nestlé SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Quick restaurants SA
(Causa C-193/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «QUICKY» - Opposizione del titolare di marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES - Rischio di confusione - Valutazione globale)
(2007/C 269/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des Produits Nestlé SA (rappresentante: avv. D. Masson, avocat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Quick restaurants SA (rappresentanti: avv.ti E. De Gryse, F. de Visscher e D. Moreau, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T-74/04, Nestlé/UAMI, interveniente: Quick restaurants SA, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 febbraio 2006, causa T-74/04, Nestlé/UAMI — Quick (QUICKY) è annullata nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, non ha valutato la somiglianza visuale dei segni in conflitto sulla base dell'impressione d'insieme fornita dagli stessi. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
4) |
Le spese sono riservate. |
10.11.2007 |
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C 269/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 settembre 2007 — Il Ponte Finanziaria SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), F.M.G. Textiles Srl, già Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
(Causa C-234/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Registrazione del marchio BAINBRIDGE - Opposizione del titolare di marchi nazionali anteriori aventi tutti in comune la componente «Bridge» - Rigetto dell'opposizione - Famiglia di marchi - Prova dell'uso - Nozione di «marchi difensivi»)
(2007/C 269/27)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Il Ponte Finanziaria SpA (rappresentanti: P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e M. Buffolo, agenti), F.M.G. Textiles Srl, già Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (rappresentante: D. Marchi, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi, figurativi e tridimensionali «Bridge», «Old Bridge», «The Bridge Basket», «THE BRIDGE», «The Bridge», «FOOTBRIDGE», «The Bridge Wayfarer» e «OVER THE BRIDGE», per prodotti delle classi 18 e 25, contro la decisione R 1015/2001-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 marzo 2003, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che rigetta l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio figurativo «Bainbridge» per prodotti delle classi 18 e 25
Dispositivo
1) |
Il ricorso d'impugnazione è respinto. |
2) |
Il Ponte Finanziaria SpA è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
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C 269/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Benetton Group SpA/G-Star International BV
(Causa C-371/06) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 3, nn. 1, lett. e), terzo trattino, e 3 - Segno - Forma che dà un valore sostanziale al prodotto - Uso - Campagne pubblicitarie - Potere di attrazione della forma acquisita prima della domanda di registrazione in ragione della sua notorietà quale segno distintivo)
(2007/C 269/28)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Benetton Group SpA
Convenuta: G-Star International BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), primo trattino, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Jeans aventi come segni distintivi le caratteristiche di un indumento da lavoro o da motociclismo e muniti di ginocchiere — Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.
10.11.2007 |
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C 269/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-381/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/14/CE - Informazione e consultazione dei lavoratori - Mancato recepimento nel termine previsto)
(2007/C 269/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J. Enegren, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non adottando nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/16 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-400/06) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Sottovoce 0202 30 50 - Tagli di carne congelata e disossata di una parte del quarto anteriore di animali della specie bovina)
(2007/C 269/30)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Codirex Expeditie BV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden –Interpretazione della nota complementare I, A, lett. h), sub 11, al capitolo 2 del regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278, pag. 1) — Carni congelate e disossate provenienti da una parte del quarto anteriore
Dispositivo
1) |
L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne, congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata. |
2) |
L'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che, per essere classificati nella sottovoce 0202 30 50, i pezzi di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di dover provenire dallo stesso animale. |
10.11.2007 |
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C 269/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
(Causa C-315/07)
(2007/C 269/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Klagenfurt
Parti
Ricorrente: A-Punkt Schmuckhandels GmbH
Convenuta: Claudia Schmidt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, qualora l'accesso al mercato per merci comunitarie sia possibile solamente a fronte di oneri aggiuntivi che implichino spese per la modificazione della struttura di vendita e per la modificazione e l'ampliamento della gamma dei prodotti venduti. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1): |
2) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca una restrizione giustificata e proporzionata al diritto del singolo di vendere argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, eventualmente mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria. |
10.11.2007 |
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C 269/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania) il 9 luglio 2007 — Markus Stoß/Wetteraukreis
(Causa C-316/07)
(2007/C 269/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Gießen
Parti
Ricorrente: Markus Stoß
Convenuto: Wetteraukreis
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio esistente all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in particolare in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali lotterie statali e giochi nei casinò — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — come le scommesse su determinati eventi sportivi (ad esempio le corse di cavalli) e i giochi con apparecchi automatici — siano gestiti da fornitori di servizi privati. |
2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi, consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
10.11.2007 |
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C 269/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria), il 16 luglio 2007 — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs
(Causa C-330/07)
(2007/C 269/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
Parti
Ricorrente: Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH
Convenuto: Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni sulla libertà di stabilimento (artt. 43 CE e segg.) e/o sulla libertà di prestazione dei servizi (artt. 49 CE e segg.) ostino ad una normativa nazionale esistente alla data del 31 dicembre 2003, in forza della quale la concessione di un'agevolazione fiscale (premio per crescita investimenti) ad imprenditori per l'acquisizione di beni economici materiali non usati è subordinata anche alla condizione che tali beni vengano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale ubicata nel territorio austriaco, laddove invece per l'acquisizione di beni economici materiali non usati che trovino impiego in una sede aziendale ubicata all'estero — e dunque anche in uno degli altri Stati dell'Unione europea — resta preclusa la possibilità di fruire della detta agevolazione fiscale (premio per crescita investimenti).
10.11.2007 |
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C 269/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria), il 17 luglio 2007 — Josef Holzinger/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(Causa C-332/07)
(2007/C 269/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Josef Holzinger
Convenuta: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Questioni pregiudiziali
1) |
Se all'art. 9, punto 1, dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1), debba essere riconosciuta efficacia diretta. |
2) |
Se la detta disposizione debba essere interpretata nel senso che i periodi di servizio prestati in Svizzera prima dell'entrata in vigore dell'accordo summenzionato (avvenuta il 1o giugno 2002) devono essere computati, indipendentemente dal momento in cui sono maturati, ai fini dell'avanzamento di carriera nell'ambito di un'analoga attività successivamente esercitata in uno Stato membro della Comunità europea. |
(1) GU L 114, pag. 6.
10.11.2007 |
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C 269/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 20 luglio 2007 — Ibrahim Altun/Comune di Böblingen
(Causa C-337/07)
(2007/C 269/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Ibrahim Altun
Convenuto: Comune di Böblingen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'ottenimento dei diritti di cui all'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia richiede che il «titolare del diritto originario», presso il quale il familiare risiede regolarmente per un periodo triennale, soddisfi i requisiti di cui all'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80 durante l'intero periodo di tempo in questione. |
2) |
Se, affinché un familiare possa ottenere i diritti di cui all'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80, è sufficiente che il «titolare del diritto originario», nel corso di tale periodo, sia stato lavoratore dipendente per due anni e sei mesi presso diversi datori di lavoro e, alla fine, sia rimasto involontariamente disoccupato per sei mesi, rimanendo in tale stato anche in seguito, per un periodo di tempo più lungo. |
3) |
Se possa invocare l'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80 anche chi, in qualità di familiare, abbia ottenuto il permesso di risiedere presso un cittadino turco il cui diritto di soggiorno e quindi di accesso al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro si fonda soltanto sulla concessione dell'asilo politico, in quanto perseguitato politico in Turchia. |
4) |
Nel caso di risposta affermativa alla terza questione, se un familiare possa invocare l'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80 qualora la concessione di asilo politico e il conseguente diritto di soggiorno e di accesso al regolare mercato del lavoro del «titolare del diritto originario» (in questo caso il padre) si fondi su circostanze non veritiere. |
5) |
Nel caso di risposta negativa alla quarta questione, se, in un simile caso, prima del diniego dei diritti di cui all'art. 7, prima frase, della decisione n. 1/80 al familiare sia necessario che i diritti del «titolare del diritto originario» (in questo caso il padre) siano stati precedentemente ritirati o revocati. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), il 20 luglio 2007 — Christopher Seagon in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium N.V.
(Causa C-339/07)
(2007/C 269/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Christopher Seagon in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH
Convenuta: Deko Marty Belgium N.V.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346 (1), relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: l'«EulnsVO»), e 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (2), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: l'«EuGVVO»), vadano interpretati nel senso che i giudici degli Stati membri nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a livello internazionale, ai sensi dell'EulnsVO, a pronunciarsi su un'azione revocatoria contro un resistente la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro; |
2) |
qualora la questione sub 1) sia risolta in senso negativo: se l'azione revocatoria rientri nell'art. 1, n. 2, lett. b, dell'EuGVVO. |
(1) GU L 160, pag. 1.
(2) GU L 12, pag. 1.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsischen Landessozialgerichts (Germania), il 30 luglio 2007 — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
(Causa C-350/07)
(2007/C 269/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sächsisches Landessozialgericht
Parti
Ricorrente: Kattner Stahlbau GmbH
Convenuta: Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
Questioni pregiudiziali
1) |
se la convenuta Maschinenbau- und Metall-berufsgenossenschaft costituisca un'impresa ai sensi degli artt. 85 CE e 86 CE; |
2) |
se l'obbligo della ricorrente di iscrizione all'associazione convenuta sia in contrasto con norme comunitarie. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart (Germania), il 2 agosto 2007 — Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Land Baden-Württemberg
(Causa C-358/07)
(2007/C 269/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Kulpa Automatenservice Asperg GmbH
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive e lotterie, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e pubblicizzano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali scommesse sportive e lotterie statali — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — quali le scommesse su determinati eventi sportivi (corse ippiche), i giochi con apparecchi automatici e in casinò — possono essere gestiti da fornitori di servizi privati. |
2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi statali degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart (Germania), il 2 agosto 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württenberg
(Causa C-359/07)
(2007/C 269/39)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: SOBO Sport & Entertainment GmbH
Convenuto: Land Baden-Württenberg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive e lotterie, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e pubblicizzano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali scommesse sportive e lotterie statali — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — quali le scommesse su determinati eventi sportivi (corse ippiche), i giochi con apparecchi automatici e in casinò — possono essere gestiti da fornitori di servizi privati. |
2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi statali degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart (Germania), il 2 agosto 2007 — Andreas Kunert/Land Baden-Württemberg
(Causa C-360/07)
(2007/C 269/40)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Andreas Kunert
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive e lotterie, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e pubblicizzano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali scommesse sportive e lotterie statali — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — quali le scommesse su determinati eventi sportivi (corse ippiche), i giochi con apparecchi automatici e in casinò — possono essere gestiti da fornitori di servizi privati. |
2) |
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi statali degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes de Beauvais (Francia) il 2 agosto 2007 — Olivier Polier/Najar EURL
(Causa C-361/07)
(2007/C 269/41)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de Prud'hommes de Beauvais
Parti
Ricorrente: Olivier Polier
Convenuta: Najar EURL
Questione pregiudiziale
Se il decreto 2 agosto 2005, n. 2005-893 (1), che autorizza il licenziamento del lavoratore dipendente durante il periodo di consolidamento di due anni, previsto dal Contratto di Nuovo Impiego, senza indicare la legittimità della risoluzione e ciò senza previa informazione sia valido sotto il profilo
1) |
del diritto comunitario, quale definito nella Carta dei diritti fondamentali, la quale sancisce il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza valido motivo; |
2) |
della Convenzione n. 158 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sul licenziamento, e |
3) |
delle disposizioni della Carta sociale europea. |
(1) Decreto 2 agosto 2005, n. 2005-893, relative al contratto di lavoro «Nuovo Impiego», JORF, n. 179 del 3 agosto 2005, pag. I2689.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris (Francia) il 2 agosto 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretrex Logistiek BV, Utax Gmbh/Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
(Causa C-362/07)
(2007/C 269/42)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris
Parti
Ricorrenti: Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretrex Logistiek BV, Utax Gmbh
Convenuta: Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Questioni pregiudiziali
1) |
se la funzione di fotocopiatore di un apparecchio multifunzionale quale quello descritto nel presente procedimento, concepito per funzionare collegato direttamente o su una rete con uno o più computer, ma in grado per la sola funzione di fotocopiatore di funzionare in modo autonomo costituisca «una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata. |
2) |
in caso di soluzione positiva della prima questione, se l'esistenza di tale funzione specifica, espressamente riconosciuta non conferire all'articolo il suo carattere essenziale, sia tale da escludere la classificazione sotto il capitolo 84 in applicazione della nota 5 E, nonostante l'esistenza di funzioni di stampante e scanner rientranti sotto l'elaborazione dell'informazione. |
3) |
in un siffatto caso, se, trattandosi di un materiale composto dall'assemblaggio tre unità materialmente distinte (stampante, scanner e computer), la classificazione non debba essere effettuata sulla base della regola generale 3 b. |
4) |
più in generale, se la corretta interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata debba portare a classificare le stampanti come quelle cui agli atti sotto la voce 8471 60 ovvero 9009 12 00. |
5) |
Se il regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400/2006 (1), sia invalido, in particolare, in quanto in contrasto con il sistema armonizzato, con la nomenclatura combinata e con i nn. 1 e 3 b delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata poiché nella motivazione viene fatto riferimento alla nozione di «funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere esenzione» e porterebbe a classificare nella voce 9009 12 00 stampanti quali quelle di cui agli atti. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris (Francia) il 2 agosto 2007 — Hewlett Packard International SARL/Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
(Causa C-363/07)
(2007/C 269/43)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris (Francia)
Parti
Ricorrente: Hewlett Packard International SARL.
Convenuta: Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Questioni pregiudiziali
1) |
se la funzione di fotocopiatore di un apparecchio multifunzionale quale quello descritto nel presente procedimento, concepito per funzionare collegato direttamente o su una rete con uno o più computer, ma in grado, per la sola funzione di fotocopiatore, di funzionare in modo autonomo costituisca «una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata. |
2) |
in caso di soluzione positiva della prima questione, se l'esistenza di tale funzione specifica, espressamente riconosciuta non conferire all'articolo il suo carattere essenziale, sia tale da escludere la classificazione sotto il capitolo 84 in applicazione della nota 5 E, nonostante l'esistenza di funzioni di stampante e scanner rientranti sotto l'elaborazione dell'informazione. |
3) |
in un siffatto caso, se, trattandosi di un materiale composto dall'assemblaggio tre unità materialmente distinte (stampante, scanner e computer), la classificazione non debba essere effettuata sulla base della regola generale 3 b. |
4) |
più in generale, se la corretta interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata debba portare a classificare le stampanti come quelle cui agli atti sotto la voce 8471 60 ovvero 9009 12 00. |
5) |
Se il regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400/2006 (1), sia invalido, in particolare, in quanto in contrasto con il sistema armonizzato, con la nomenclatura combinata e con i nn. 1 e 3 b delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata in quanto nella motivazione viene fatto riferimento alla nozione di «funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale» e porterebbe a classificare nella voce 9009 12 00 stampanti quali quelle di cui agli atti. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/22 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-369/07)
(2007/C 269/44)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e I. Chatzigiannis)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 12 maggio 2005 nella causa C-415/03, che riguarda il mancato adempimento, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 della decisione del 2002, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall'art. 228, n. 1, del Trattato CE; |
— |
ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata in EUR 53 611 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza emessa nella causa C-415/03 in relazione alla decisione del 2002, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza emessa nella causa C-415/03; |
— |
ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfetaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera per il numero dei giorni in cui è si è protratta la violazione a partire dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-415/03 fino alla data in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa nella parte in cui riguarda la decisione del 2002; |
— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Con sentenza 12 maggio 2005, causa C-415/03, la Corte ha dichiarato che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune — ad eccezione dei contributi versati all'ente previdenziale nazionale — a termini dell'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo. |
2. |
La Commissione, osservando che la Repubblica ellenica non ha notificato ai servizi della Commissione alcuna misura di esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-415/03, nonostante le assicurazioni in senso contrario delle autorità elleniche e che non ha ancora proceduto al recupero degli aiuti giudicati incompatibili con la decisione del 2002, ha ritenuto opportuno proporre un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 228 CE. |
3. |
In conformità dell'art. 228 CE e della giurisprudenza della Corte in proposito, qualora la Commissione proponga un ricorso dinanzi alla Corte in quanto uno Stato membro non ha adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta entro il termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima precisa l'importo della somma forfetaria o/e della penalità che lo Stato membro deve versare e che la Commissione considera adeguato alle circostanze. La decisione finale circa l'imposizione delle sanzioni previste dall'art. 228 CE è adottata dalla Corte, nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione in materia. |
4. |
Sia l'importo della penalità sia quello della somma forfetaria che la Commissione propone alla Corte nell'ambito del suo ricorso sono stati determinati sulla base del metodo di calcolo stabilito nella comunicazione della Commissione 13 dicembre 2005, relativa all'applicazione dell'art. 228 CE. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 agosto 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
(Causa C-375/07)
(2007/C 269/45)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuto: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se fogli, quali descritti nell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196 […] (1), rientrino nella voce 1905 della nomenclatura combinata, allorché si tratta di fogli composti di farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico. |
2) |
Se, alla luce della soluzione per la questione precedente, il regolamento appena citato sia valido. |
3) |
Se l'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [CDC] (2), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (3), debba essere interpretato nel senso che, laddove, ai sensi del detto art. 871, n. 1, gravi sull'autorità doganale l'obbligo di sottoporre una fattispecie alla Commissione prima di poter decidere di rinunciare ad una contabilizzazione a posteriori nella detta fattispecie, il giudice nazionale, chiamato a decidere su un ricorso promosso dal debitore d'imposta avverso la decisione dell'autorità doganale di procedere alla contabilizzazione a posteriori, non ha il potere di annullare la contabilizzazione a posteriori in base alla propria conclusione che siano sussistenti le condizioni, di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), per (dover) rinunciare alla contabilizzazione a posteriori, conclusione che non è suffragata dalla Commissione. |
4) |
Qualora la soluzione alla questione sub 3 sia nel senso che la circostanza che sia riconosciuta alla Commissione una certa competenza decisionale in materia di recupero dei dazi doganali non comporta una limitazione della competenza del giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso relativo al recupero dei dazi doganali, se il diritto comunitario contenga un'altra disposizione atta a garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario allorché, in un dato caso concreto, le valutazioni della Commissione e del giudice nazionale siano divergenti riguardo ai criteri che sono utilizzati nell'ambito dell'art. 220, n. 2, del CDC (4) per determinare se un errore dell'autorità doganale sia rilevabile dal debitore d'imposta. |
(1) Relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13).
(2) GU L 253, pag. 1.
(3) GU L 212, pag. 18.
(4) GU L 302, pag. 1
10.11.2007 |
IT |
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C 269/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 agosto 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV
(Causa C-376/07)
(2007/C 269/46)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuta: Kamino International Logistics BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nota 5 al capitolo 84 della NC nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (1), debba essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre tanto segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ai sensi della voce 8471 della NC, quanto quelli provenienti da altre fonti, sia escluso dalla classificazione alla voce 8471 della NC. |
2) |
Nel caso in cui non sia esclusa la classificazione nella voce 8471 della NC del monitor di cui alla questione sub 1), quali siano le circostanze in base alle quali si può stabilire se il suddetto monitor sia un'unità del tipo che viene utilizzato esclusivamente e principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione. |
3) |
Se il monitor controverso rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella NC (2), e, in caso affermativo, se tale regolamento sia valido alla luce delle soluzioni fornite per le prime due questioni. |
(1) Che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1).
(2) GU L 118, pag. 32.
10.11.2007 |
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C 269/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Monocratico di Retimno (Grecia) l'8 agosto 2007 — Kyriaki Angelidaki e altri/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethimnis
(Causa C-378/07)
(2007/C 269/47)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Tribunale Monocratico di Retimno
Parti
Ricorrente: Kyriaki Angelidaki e a.
Convenuto: Nomarchiaki Aftodioikisi Rethimnis
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando: a) nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, e b) quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la riduzione della tutela prevista per i lavoratori a tempo determinato nei casi non di molteplici e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ma di un solo e unico contratto, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», sia collegata all'applicazione del detto accordo quadro e della detta direttiva e, di conseguenza, se tale riduzione della tutela sia vietata oppure consentita dal punto di vista del diritto comunitario. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:
|
4) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, n. 1 e 3, dell'accordo quadro, la scelta del legislatore greco, in sede di trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento giuridico greco, consistente, da un lato, nell'escludere dall'ambito di tutela del summenzionato decreto presidenziale n. 164/2004 i citati casi di abusi, in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia ha in realtà ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature» e, dall'altro lato, nell'omettere di adottare un provvedimento analogo, specifico al caso concreto e efficace, che determini un effetto giuridico a tutela dei lavoratori rispetto a questo caso specifico di abuso, in aggiunta alla tutela generale, che è prevista costantemente dal diritto comune del lavoro dell'ordinamento giuridico greco, in ogni caso di prestazione di lavoro sulla base di un contratto nullo, indipendentemente dall'esistenza di un abuso ai sensi dell'accordo quadro, e che comprende la rivendicazione da parte del lavoratore del pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento, a prescindere dal fatto che egli abbia lavorato con un contratto di lavoro valido oppure no, tenuto conto del fatto che:
|
5) |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, il quale però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle del decreto presidenziale n. 164/2004, le quali tacitamente e indirettamente, ma chiaramente, escludono una corrispondente tutela nei casi di abusi in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per soddisfare esigenze non temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920. |
6) |
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE e, sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di un contratto di lavoro — fosse anche di uno solo — è avvenuta a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tale contratto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato:
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10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Monocratico di Retimno (Grecia) l'8 agosto 2007 — Charikleia Giannoudi/Dimos Geropotamou
(Causa C-379/07)
(2007/C 269/48)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Tribunale Monocratico di Retimno
Parti
Ricorrente: Charikleia Giannoudi
Convenuto: Dimos Geropotamou
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 199/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando:
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:
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4) |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920. |
5) |
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:
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10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Monocratico di Retimno (Grecia) l'8 agosto 2007 — Georgios Karabousanos e Sofoklis Michopoulos/Dimos Geropotamou
(Causa C-380/07)
(2007/C 269/49)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Tribunale Monocratico di Retimno
Parti
Ricorrenti: Georgios Karabousanos e Sofoklis Michopoulos
Convenuto: Dimos Geropotamou
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 199/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando: a) nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro e b) quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:
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4) |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920. |
5) |
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:
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10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 agosto 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
(Causa C-381/07)
(2007/C 269/50)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS
Convenuto: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Questione pregiudiziale
L'art. 6 della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio] 15 febbraio 2006, 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), possa essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di detto articolo, programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali standard e il diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura di un'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato.
(1) GU L 64, pag. 52.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/29 |
Ricorso proposto il 13 agosto 2007 dalla Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 24 maggio 2007, causa T-151/01, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Vfw AG, dalla Landbell AG für Rückhol-Systeme e dalla Belland Vision GmbH
(Causa C-385/07 P)
(2007/C 269/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (rappresentanti: W. Deselaers, E. Wagner, B. Meyring, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme e Belland Vision GmbH
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 maggio 2007, causa T-151/01; |
— |
annullare la decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 [CE] (Caso COMP D3/34493 — DSD) (1); |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte; |
— |
in ogni caso condannare la Commissione alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fonda il suo ricorso avverso la citata sentenza del Tribunale di primo grado su otto motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione e pertanto anche l'art. 82 CE attraverso un accertamento contraddittorio della condotta che dovrebbe stare a fondamento dell'abuso. Da un lato, il Tribunale ha fondato l'abuso con il fatto che la ricorrente pretende il pagamento dell'intero corrispettivo per la licenza dalle imprese che non utilizzano il suo sistema o lo utilizzano solo per una parte degli imballaggi contrassegnati. Dall'altro lato, il Tribunale constaterebbe che per gli imballaggi che non partecipano al sistema della ricorrente, secondo le disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo, la ricorrente «potrebbe» solo pretendere il pagamento per la prestazione di raccolta e riciclaggio.
Il secondo, il quinto e il sesto motivo si riferiscono alla valutazione insufficiente o, rectius, chiaramente falsa e in contraddizione con gli atti e con i mezzi di prova proposti, dell'estensione della licenza offerta dalla ricorrente. In una valutazione priva di errori di diritto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la ricorrente non concede una licenza isolata in modo tale che la decisione impugnata dovrebbe quindi essere interpretata come un accertamento del carattere abusivo del rifiuto di concedere una tale licenza; pertanto, la prescrizione diretta a far cessare l'infrazione, contenuta nell'art. 3 della decisione impugnata, equivarrebbe al rilascio forzato di una licenza. Il Tribunale avrebbe però erroneamente omesso di considerare i presupposti necessari secondo la giurisprudenza per un siffatto rilascio e non avrebbe nemmeno riconosciuto che un'ipotesi del genere sarebbe esclusa secondo il diritto dei marchi e il diritto degli imballaggi. In tale contesto la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e, rispettivamente, dell'art. 82 CE e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17.
Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato il suo dovere di motivazione e pertanto anche l'art. 82 CE attraverso la constatazione, insufficientemente motivata ed erronea secondo il diritto tedesco dei marchi e degli imballaggi, che l'«asserita esclusività» non si addirebbe al marchio «Der Grüne Punkt». Con tale constatazione si violerebbe addirittura il principio fondamentale del diritto comunitario dei marchi secondo cui un marchio registrato attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo, in particolare con riferimento all'uso del marchio per prodotti e servizi che sono identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.
Con i suoi motivi settimo e ottavo la ricorrente fa valere due vizi procedurali. Da un lato, il Tribunale avrebbe introdotto nuovi accertamenti o accertamenti d'ufficio senza che l'oggetto di tali accertamenti fosse il contenuto della decisione impugnata o fosse stato introdotto dalle parti nel procedimento giurisdizionale. Dall'altro, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio procedurale arrecante pregiudizio agli interessi della ricorrente violando il diritto fondamentale al trattamento di una causa in tempi ragionevoli.
(1) GU L 166, pag. 1.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-391/07)
(2007/C 269/52)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Glencore Grain Rotterdam BV
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questione pregiudiziale
Se l'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501 debba interpretarsi nel senso che, in relazione alla produzione della prova di cui al n. 2 della medesima disposizione, la dispensa non riguarda solo la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo, bensì anche la presentazione del documento di trasporto (art. 18, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, divenuto art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 27 agosto 2007 — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy
(Causa C-396/07)
(2007/C 269/53)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Mirja Juuri
Convenuta: Fazer Amica Oy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 2001/23/CE (1) debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro, in una situazione in cui un lavoratore ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito alla deteriorazione sostanziale delle condizioni di lavoro per effetto di un trasferimento di impresa, deve garantire legalmente al lavoratore il diritto di ottenere dal datore di lavoro un risarcimento finanziario come per il caso in cui il datore di lavoro ha posto fine al rapporto di lavoro contrariamente alla legge, allorché si consideri la circostanza che il datore di lavoro ha rispettato nei modi previsti all'art. 3, n. 3, della direttiva il contratto collettivo di lavoro, che vincolava il cedente e garantiva migliori condizioni al lavoratore, solo sino alla sua scadenza e che proprio ciò è causa della deteriorazione delle condizioni di lavoro. |
2) |
Qualora la responsabilità del datore di lavoro in conformità della direttiva non sia così estesa come descritto nella questione 1), se essa debba nondimeno gravare sul datore di lavoro, ad esempio attraverso il versamento del salario e di altre prestazioni per il periodo di preavviso che il datore di lavoro deve osservare. |
(1) Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, del 22.3.2001, pag. 16).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/31 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-397/07)
(2007/C 269/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Afonso, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che:
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1). |
— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
— |
La direttiva 69/335 prevede il mantenimento dello status quo per quanto riguarda la possibilità che gli Stati membri reintroducano un'imposta sui conferimenti o assoggettino nuovamente a tale imposta operazioni attualmente esenti. Pertanto, la Spagna non può eliminare le sue esenzioni e tassare tutte le operazioni a cui è applicabile il regime speciale del R.D.L. 4/2004, ma che sono escluse dall'ambito applicativo dell'ex art. 7.1.b) e 7.1.b) bis. La Spagna deve applicare l'esenzione ex art. 45.1.B.10 a tutte le operazioni rientranti nell'ambito applicativo del regime speciale del R.D.L. 4/2004, indipendentemente dal fatto che in concreto tale regime speciale si applichi oppure no. |
— |
L'art. 4 della direttiva 69/335 contiene un elenco tassativo di attività che possono essere gravate dall'imposta sui conferimenti. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), può essere soggetto a tale imposta il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali nello Stato membro ospitante, mentre non lo è nello Stato membro di origine. Di conseguenza, la Spagna non può assoggettare ad un'imposta sui conferimenti il trasferimento della direzione o della sede statutaria nel caso in cui una società di capitali non sia stata soggetta ad un'imposta simile nello Stato membro di provenienza. Il trasferimento della sede in un altro Stato membro da parte di una società di capitali non è un fatto imponibile ai sensi dell'imposta sui conferimenti, neppure nell'ipotesi in cui lo Stato membro in cui la società è stata costituita non abbia riscosso tale tributo. Inoltre, nulla indica che la normativa spagnola si applichi soltanto in caso di evasione o frode fiscale. |
— |
La Spagna non può riscuotere un'imposta sui conferimenti sulla parte di capitale utilizzata per realizzare operazioni commerciali, in territorio spagnolo, mediante filiali o stabilimenti permanenti. Come indicato chiaramente all'art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, la Spagna non può assoggettare all'imposta sui conferimenti le società la cui direzione effettiva si trova in un altro Stato membro. L'art. 2, n. 3, della direttiva 69/335 prevede una misura come quella applicata dalla Spagna soltanto nel caso specifico di una società avente la sede statutaria e la sede della direzione effettiva in un paese terzo. Per quanto riguarda la questione della frode o dell'evasione fiscale, la Commissione evidenzia che le norme spagnole si applicano senza alcun limite o distinzione a seconda dell'esistenza o meno di una situazione di elusione o frode fiscale. Di conseguenza, la Spagna non può validamente invocare tale giustificazione. |
(1) Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 29 agosto 2007 — SALF SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
(Causa C-400/07)
(2007/C 269/55)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: SALF SpA
Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
Questioni pregiudiziali
1) |
Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 (1) che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro. La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate. Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi; |
2) |
si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010); |
3) |
se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie); |
4) |
se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie; |
5) |
se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego. |
(1) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, p. 8).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/33 |
Ricorso proposto il 29 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-401/07)
(2007/C 269/56)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. van Vliet, procuratore)
Convenuto: Regno dei paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo dato attuazione entro il termine impartito, nei confronti della ditta Fleuren Compost BV, alla decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2001/521/CE, relativa al regime d'aiuti al quale il Regno dei Paesi Bassi ha dato esecuzione in favore di sei aziende di trattamento del letame (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto paragrafo, del Trattato CE, e degli artt. 2 e 3 della decisione medesima; |
— |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 2001/521 la Commissione ha stabilito che il Regno dei Paesi Bassi doveva recuperare l'aiuto illegalmente concesso alla Fleuren Compost BV («Fleuren»), per un importo pari a EUR 487 328,13, più interessi. Al momento della presentazione del ricorso nella presente causa siffatto importo non era ancora stato recuperato e sinora la ditta Fleuren ha solo presentato una garanzia bancaria per il medesimo. La ricorrente sostiene che ciò è in contrasto con l'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (2), che prevede un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Inoltre il Tribunale di primo grado, con sentenza 14 gennaio 2004, ha respinto il ricorso della Fleuren avverso la menzionata decisione (causa T-109/01) e la Fleuren non ha impugnato questa sentenza.
La ricorrente sostiene tra l'altro che la normativa olandese applicabile alla fattispecie, come interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato olandese, rende l'esecuzione inutilmente lunga e complicata. Ai sensi di tale interpretazione, infatti, l'importo capitale deve essere recuperato secondo una procedura amministrativa, ma gli interessi mediante un procedimento civile. La ricorrente fa inoltre valere che la presentazione di una garanzia bancaria non può essere assimilata all'effettiva restituzione dell'importo dell'aiuto. Una garanzia bancaria non annulla il beneficio finanziario di cui la Fleuren gode già da anni per il fatto che il convenuto ha erogato l'aiuto stesso alla Fleuren senza autorizzazione della Commissione, in contrasto con l'art. 88, n. 3, CE.
(2) GU L 83, pag. 1.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/33 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2007 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 27 giugno 2007, causa T-182/06, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-405/07 P)
(2007/C 269/57)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: D. J. M. de Grave e C. M. Wissels, in qualità di agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sugli altri motivi del ricorso; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso:
con il primo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale non ha correttamente interpretato il dovere di diligenza nonché l'obbligo di motivazione ex art. 253 CE considerando che non sussiste violazione di tali obblighi da parte della Commissione allorché, senza nessuna motivazione dettagliata, nella decisione non si tiene conto di elementi rilevanti forniti tempestivamente dallo Stato membro interessato prima della decisione impugnata (1).
Con il suo secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha utilizzato i corretti parametri di diritto nell'analisi dell'esistenza di un problema specifico ai sensi dell'art. 95, n. 5, CE, nel ritenere che:
i) |
l'esistenza di un problema specifico relativo alla qualità dell'aria deve essere valutato unicamente sulla base dei criteri della direttiva 1999/30/CE (2) senza che possa giocare un ruolo l'impossibilità per uno Stato membro di adottare misure per prevenire l'inquinamento transfrontaliero e neppure parametri quali l'elevata densità demografica, l'intensità del traffico in varie aree e l'ubicazione dei centri abitati lungo i percorsi stradali e |
ii) |
non possa parlarsi di un problema specifico in tal senso qualora un numero molto ridotto di Stati membri abbia del pari un problema relativo alla qualità dell'aria. |
(1) Decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'art 95, paragrafo 5, del trattato CE, le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 16).
(2) Direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/34 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-406/07)
(2007/C 269/58)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triandafillou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni delle parti
— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica viola
|
— |
Condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che gli Stati membri non possano assoggettare ad imposizione fiscale i dividendi di provenienza estera applicando aliquote superiori rispetto ai dividendi di provenienza nazionale.
L'esenzione fiscale prevista dalla normativa tributaria ellenica, diretta ad evitare la doppia tassazione economica degli utili societari distribuiti ai soci, si applica soltanto ai dividendi di provenienza nazionale.
La normativa tributaria ellenica produce quindi l'effetto di scoraggiare le persone integralmente soggette ad imposizione fiscale in Grecia dall'investire i propri capitali in società che siano stabilite in un altro Stato membro.
Le disposizioni della normativa ellenica hanno inoltre un effetto restrittivo per quanto riguarda le società stabilite in altri Stati membri, in quanto ostacola la raccolta di capitali in Grecia da parte di tali società.
Poiché i redditi provenienti da capitali di origine non ellenica ricevono un trattamento fiscale meno favorevole di quello riservato ai dividendi distribuiti da società stabilite in Grecia, le partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri presentano un interesse minore per gli investitori residenti in Grecia rispetto alle partecipazioni in società aventi sede in Grecia.
Ne consegue che disposizioni legislative come quella in discussione costituiscono una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56 CE.
Nel caso di coloro che siano integralmente soggetti ad imposizione fiscale in Grecia e che siano in possesso di partecipazioni societarie estere che conferiscano loro la facoltà di esercitare una chiara influenza sulle decisioni dell'impresa e di determinarne le attività, è del pari ravvisabile una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata dall'art. 43 CE.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Repubblica di Polonia) il 10 settembre 2007 — Magoora Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
(Causa C-414/07)
(2007/C 269/59)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Parti
Ricorrente: Magoora Sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 17, nn. 2 e 6, della Sesta direttiva (1) osti a che la Repubblica di Polonia ha integralmente abrogato a partire dal 1o maggio 2004 la normativa in vigore concernente le limitazioni della detrazione dell'imposta a monte gravante sull'acquisto di carburante per autoveicoli impiegati in un'attività imponibile e le ha comunque sostituite con limitazioni della detrazione dell'imposta a monte gravante sull'acquisto di carburante per autoveicoli impiegati in un'attività imponibile, ma definite dal diritto nazionale ricorrendo a criteri diversi rispetto a quelli applicati prima del 1o maggio 2004, e successivamente a partire dal 22 agosto 2005 ha di nuovo modificato i criteri summenzionati; |
2) |
In caso di soluzione positiva della prima questione, se l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti a che la Repubblica di Polonia ha così modificato i criteri summenzionati al fine di limitare de facto il campo di applicazione della detrazione dell'imposta a monte rispetto alla normativa nazionale in vigore al 30 aprile 2004 oppure alla normativa nazionale vigente prima della modificazione attuata con effetto dal 22 agosto 2005 e, qualora si constati che così agendo la Repubblica di Polonia avrebbe violato l'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva, se possa ammettersi che il soggetto passivo dell'imposta ha il diritto di effettuare la detrazione, ma solo nei limiti in cui le modifiche della normativa nazionale andrebbero oltre il campo di applicazione delle limitazioni della detrazione dell'imposta a monte previste dalla normativa nazionale in vigore il 30 aprile 2004 ed abrogata a tale data; |
3) |
Se l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti a che, richiamandosi alla possibilità prevista in tale disposizione, uno Stato membro limiti la detrazione dell'imposta a monte relativa a spese non aventi carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza, la Repubblica di Polonia ha limitato la detrazione dell'imposta a monte rispetto alla situazione legale al 30 aprile 2004 in modo tale da escludere la detrazione dell'imposta a monte ai fini dell'acquisto di carburante per autovetture ad uso privato nonché per altri veicoli a motore con una massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate ad eccezione degli autoveicoli di cui all'art. 86 della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi nella versione vigente al 22 settembre 2005. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landstret (Danimarca) il 13 settembre 2007 — Anklagemyndigheden contro Frede Damgaard
(Causa C-421/07)
(2007/C 269/60)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landstret (Danimarca).
Imputato nella causa principale
Frede Damgaard.
Questione pregiudiziale
Se l'art. 86 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), come modificato successivamente, debba essere interpretato nel senso che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative ad un prodotto, in particolare alle sue proprietà curative o profilattiche, debba essere considerata come pubblicità, anche quando tale terzo agisce di propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o al venditore.
(1) GU L 311, pag. 67.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/36 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 dall'AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-229/05, AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-425/07 P)
(2007/C 269/61)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (rappresentante: avv. Th. Asprogerakas-Grivas)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
annullare completamente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, AEPI AE contro Commissione delle Comunità europee avverso la quale è stato proposto il ricorso; |
— |
trattenere e giudicare il ricorso in data 14 giugno 2005 (ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE), n. 001/4372,56 (2001) A/3603/2, proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, contro la decisione della Commissione 18 aprile 2005 SG-Greffe (2005) D/201832, recante rigetto di una denuncia del 22 marzo 2001 [2001/4372,56 (2001) A/3603/2], sia da parte della Corte di giustizia sia da parte del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata, in modo tale da accogliere i motivi esposti nella parte motiva del ricorso; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata ha interpretato erroneamente gli artt. 81 e 82 del Trattato CE, in quanto non ha esaminato se la decisione controversa della Commissione ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, non ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, non ha considerato le circostanze di fatto descritte nel ricorso che provano un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Infine, interpretando e applicando in modo erroneo gli artt. 81 e 82 del Trattato CE, ha ritenuto che le disposizioni in materia di concorrenza del diritto comunitario richiedono necessariamente l'esistenza di un reale pregiudizio al commercio tra gli Stati membri, mentre in realtà, con una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui sopra, occorre giudicare che è sufficiente la possibilità di tale pregiudizio affinché la violazione si realizzi.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/36 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-427/07)
(2007/C 269/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Irlanda
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
Dichiarare che, omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti di costruzione di strade per i quali si prevede un impatto ambientale notevole, quali elencati al punto 10, lett. e), dell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, siano, prima dell'approvazione, autorizzati e valutati nell'impatto in conformità agli artt. 5-10 della direttiva, l'Irlanda non ha ottemperato agli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 85/337/CEE; |
— |
dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, e 4, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (2), e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione nei termini prescritti, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'art. 6 della direttiva; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Trasposizione della direttiva 85/337/CEE
La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia trasposto completamente la direttiva 85/337/CEE, non avendo adottato le disposizioni necessarie a realizzare gli obiettivi indicati al suo art. 2, nn. 1 e 4, relativi ai progetti di costruzione di strade private. I progetti per la costruzione di strade private (proposti da operatori privati) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE e non sussisterebbe alcuna prova che siano privi di un notevole impatto ambientale. Non tenendo conto di tali progetti, l'Irlanda avrebbe violato gli obblighi che le derivano dagli articoli della direttiva sopra citati.
Trasposizione della direttiva 2003/35/CE
L'Irlanda avrebbe omesso di adottare, e comunque di comunicare alla Commissione, tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/35/CE, in violazione dell'art. 6 della medesima. Più in particolare, l'art. 3, nn. 1, 3, 4, 5 e 6, della direttiva introduce precise modifiche a numerosi articoli della direttiva 58/33/CEE. L'Irlanda non nega che la trasposizione implicasse modifiche alla propria legislazione in materia di pianificazione e al sistema irlandese di rilascio delle autorizzazioni. Essa non avrebbe, però, comunicato gli emendamenti alla legislazione di pianificazione nei termini impartiti dal parere motivato supplementare e, in ogni caso, non avrebbe ancora comunicato gli emendamenti relativi alla disciplina di rilascio delle autorizzazioni. Gli artt. 3, n. 7, e 4, n. 4, della direttiva non prescriverebbero mere procedure di ricorso delle decisioni, ma procedure di ricorso che offrano garanzie precise. Per quanto sostenga che i suoi rimedi giurisdizionali soddisfino i requisiti enunciati agli artt. 3, n. 7, e 4, n. 4, l'Irlanda non avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie all'applicazione della seconda frase dell'art. 6, n. 1, della direttiva.
(1) GU L 175, pag. 40.
(2) GU L 156, pag. 17.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/37 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 dalla Bouygues SA e Bouygues Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 luglio 2007, causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione
(Causa C-431/07 P)
(2007/C 269/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bouygues SA e Bouygues Télécom SA (rappresentanti: avv.ti F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Société française du radiotéléphone — SFR, Orange France SA
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 4 luglio 2007, causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione; |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente tenendo conto del punto di vista giuridico sviluppato dalla Corte; |
— |
condannare la Commissione alle intere spese. |
Motivi e principali argomenti
Le società ricorrenti invocano quattro motivi a sostegno del loro ricorso.
Con il primo motivo esse fanno anzitutto valere che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione statuendo che la rinuncia al credito, di cui trattasi nella presente causa, era inevitabile per motivi di «economia del sistema». Poiché quest'ultima costituirebbe, infatti, una regola derogatoria al principio secondo cui un trattamento differenziato tra più imprese determina necessariamente un vantaggio selettivo, il Tribunale avrebbe dovuto motivare, in modo esplicito, sia il contenuto dell'economia del sistema alla quale esso si riferisce, sia il nesso di causalità tra tale economia del sistema e la constatata rinuncia delle risorse statali.
Con il secondo motivo le ricorrenti affermano, poi, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione non fosse tenuta ad avviare un procedimento formale di esame per il solo fatto che, a suo giudizio, dall'esame di merito della causa risultava che non era stata fornita la prova di un vantaggio a favore della Orange e della SFR. L'avvio di un procedimento formale di esame, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, si giustificherebbe, infatti, ogni qualvolta la Commissione non sia in grado di accertare, in base agli elementi di cui dispone nella fase preliminare di esame, se un provvedimento sia compatibile o meno con le norme del Trattato.
Con il terzo motivo le ricorrenti segnalano tre errori commessi dal Tribunale nella qualificazione giuridica dei fatti, per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserita unicità delle procedure di concessione delle licenze UMTS, in secondo luogo, il cosiddetto carattere incerto dei crediti ai quali lo Stato ha rinunciato e, in terzo luogo, il tenore della lettera ministeriale 22 febbraio 2001, che parlerebbe della garanzia di un equo trattamento tra operatori economici, e non di un trattamento paritario tra gli stessi.
Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono, infine, che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Tali errori verterebbero, rispettivamente, sull'accoglimento dell'eccezione inerente all'economia del sistema, sulla valutazione riguardante l'(in)sussistenza di un vantaggio concorrenziale e sull'attuazione del divieto di discriminazione.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/38 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-433/07)
(2007/C 269/64)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e M. Telles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 aprile 2005, 2005/30/CE (1), che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 17 maggio 2006.
(1) GU L 106, pag. 17.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/38 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-434/07)
(2007/C 269/65)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e M. Telles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/41/CE (1), che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, e, comunque, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 19 aprile 2006.
(1) GU L 255, pag. 149.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/39 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-435/07)
(2007/C 269/66)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e M. Telles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/39/CE (1), che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 19 aprile 2006.
(1) GU L 255, pag. 143.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/39 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-312/05, Commissione delle Comunità europee/Efrosyni Alexiadou
(Causa C-436/07 P)
(2007/C 269/67)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europeee (rappresentante: D. Triandafillou)
Altra parte nel procedimento: Efrosyni Alexiadou
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 nella causa T-312/05, Commissione CE/E. Alexiadou, notificata alla Commissione il 18.7.2007 |
— |
accogliere le domande presentate dalla Commissione nel ricorso di primo grado |
— |
condannare la controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente le clausole generali del contratto (vigente con forza di legge tra le parti) e in particolare quella relativa all'audit finanziario, che fa riferimento a un tale audit in modo elastico, quale semplice facoltà. Un'altra clausola richiamata d'ufficio dal Tribunale non menziona nemmeno l'audit, sebbene si tratti di un adempimento errato del contratto. L'obbligo di effettuare un audit si dimostra quindi indipendente dalla clausola contrattuale richiamata.
In ogni caso, non poteva richiedersi un audit finanziario se non vi era di fatto alcun oggetto, poiché nessuno è tenuto all'impossibile e le clausole contrattuali devono essere interpretate in modo da avere un effetto utile.
Il principio di sana amministrazione finanziaria impone alla Commissione di non procedere a controlli senza ragione. Il Tribunale di primo grado si è discostato a priori dall'applicazione dei principi di buona fede e di buone pratiche commerciali che avrebbero dovuto guidare la sua interpretazione.
Pronunciandosi in contumacia, il Tribunale non può imputare alla Commissione di non aver spiegato alcuni suoi argomenti (in particolare quello immediatamente precedente) senza contravvenire al principio di tutela giurisdizionale.
Tribunale di primo grado
10.11.2007 |
IT |
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C 269/40 |
Elezione del Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
(2007/C 269/68)
Riuniti il 17 settembre 2007, i giudici del Tribunale di primo grado, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del regolamento di procedura, hanno eletto il sig. giudice Marc Jaeger Presidente del Tribunale di primo grado per il periodo 17 settembre 2007-31 agosto 2010.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/40 |
Elezioni dei presidenti delle sezioni
(2007/C 269/69)
Il 20 settembre 2007, in conformità all'art. 15 del regolamento di procedura, il Tribunale ha eletto la sig.ra Tiili, il sig. Azizi, il sig. Meij, il sig. Vilaras, il sig. Forwood, la sig.ra Martins Ribeiro, il sig. Czúcz e la sig.ra Pelikánová come presidenti delle sezioni composte di cinque giudici e delle sezioni composte di tre giudici per il periodo 20 settembre 2007-31 agosto 2010.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/40 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(2007/C 269/70)
Il 19 e il 25 settembre 2007, il Tribunale di primo grado ha deciso di costituire nel suo seno otto sezioni composte di cinque giudici e otto sezioni composte di tre giudici per il periodo 25 settembre 2007-31 agosto 2010 e di assegnarvi i giudici nel modo seguente:
Prima Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Tiili, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Jürimäe e sig. Soldevila Fragoso, giudici.
Prima Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Tiili, presidente di sezione;
Sig. Dehousse, giudice;
Sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice.
Seconda Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Jürimäe e sig. Soldevila Fragoso, giudici.
Seconda Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;
Sig.ra Jürimäe, giudice;
Sig. Soldevila Fragoso, giudice.
Terza Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Azizi, presidente di sezione, sig. Cooke, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka e sig. Frimodt Nielsen, giudici.
Terza Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Azizi, presidente di sezione;
Sig.ra Cremona, giudice;
Sig. Frimodt Nielsen, giudice.
Quarta Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Czúcz, presidente di sezione, sig. Cooke, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka e sig. Frimodt Nielsen, giudici.
Quarta Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Czúcz, presidente di sezione;
Sig. Cooke, giudice;
Sig.ra Labucka.
Quinta Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Vilaras, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig. Prek, sig. Tchipev e sig. Ciucă, giudici.
Quinta Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Vilaras, presidente di sezione;
Sig. Prek, giudice;
Sig. Ciucă, giudici.
Sesta Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Meij, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig. Prek, sig. Tchipev e sig. Ciucă, giudici.
Sesta Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Meij, presidente di sezione;
Sig. Vadapalas, giudice;
Sig. Tchipev, giudice.
Settima Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Šváby, sig. Papasavvas, sig. Moavero Milanesi, sig. Wahl, sig. Dittrich e sig. Truchot, giudici.
Settima Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Forwood, presidente di sezione;
a) |
Sig. Šváby e sig. Moavero Milanesi, giudici; |
b) |
Sig. Šváby e sig. Truchot, giudici; |
c) |
Moavero Milanesi e sig. Truchot, giudici. |
Ottava Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Šváby, sig. Papasavvas, sig. Moavero Milanesi, sig. Wahl, sig. Dittrich e sig. Truchot, giudici.
Ottava Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;
a) |
Sig. Papasavvas e sig. Wahl, giudici; |
b) |
Sig. Papasavvas e sig. Dittrich, giudici; |
c) |
Sig. Wahl e sig. Dittrich, giudici. |
Nella Settima e nell'Ottava Sezione ampliata, che si riuniscono con cinque giudici, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio inizialmente adito, il quarto giudice di questa sezione e un giudice dell'altra sezione composta di quattro giudici. Quest'ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato per un anno secondo un turno nell'ordine previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
Nella Settima e nell'Ottava Sezione che si riuniscono con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà in successione con i giudici di cui alla lett. a), alla lett. b) o alla lett. c), a seconda del collegio a cui appartiene il giudice relatore. Per le cause in cui il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione si riunirà con i giudici di ciascuno di questi collegi in alternanza nell'ordine di registrazione delle cause, fatta salva la connessione di cause.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/41 |
Composizione della Grande Sezione
(2007/C 269/71)
Il 19 settembre 2007, il Tribunale di primo grado ha deciso che, per il periodo 25 settembre 2007-31 agosto 2010, i tredici giudici di cui è composta la grande sezione ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura sono il presidente del Tribunale, i sette presidenti di sezione provenienti dalle sezioni cui non è stata assegnata la causa e i giudici della sezione ampliata che avrebbero dovuto trattare la causa in questione se quest'ultima fosse stata assegnata a una sezione composta di cinque giudici.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/41 |
Collegio plenario
(2007/C 269/72)
Il 2 ottobre 2007 il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito, applicato durante il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte di cinque giudici, secondo il quale il presidente del Tribunale designa un giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l'ordine inverso rispetto all'ordine di precedenza che i giudici assumono a seconda della loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice che sarà così designato non sia il giudice relatore. In quest'ultimo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/42 |
Sezione delle impugnazioni
(2007/C 269/73)
Il 19 settembre 2007 il Tribunale di primo grado ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta, per il periodo 25 settembre 2007-30 settembre 2008, dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da quattro presidenti di sezione.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/42 |
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
(2007/C 269/74)
Il 25 settembre 2007 il Tribunale di primo grado ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 25 settembre 2007-30 settembre 2008, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:
1) |
Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni. |
2) |
Le cause diverse da quelle da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici. Le cause di cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:
Nell'ambito di questi turni, le due sezioni che si riuniscono con tre giudici composte di quattro giudici saranno prese in considerazione due volte in occasione di ciascun terzo turno. Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/42 |
Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori
(2007/C 269/75)
Il 19 settembre 2007, il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura, di designare il sig. giudice Cooke come sostituto del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 18 settembre 2007-30 settembre 2008.
Tuttavia, per quanto riguarda le cause relative a procedimenti sommari per le quali è già avvenuta un'audizione e/o l'istruttoria era chiusa prima del 17 settembre 2007, il giudice per i provvedimenti provvisori designato per il periodo 1o ottobre 2006-17 settembre 2007 (GU 2006, C 190, pag. 15, e GU 2007, C 155, pag. 19) resta competente a firmare dopo il 17 settembre 2007 le ordinanze in tali cause.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2007 — Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione
(Cause riunite T-8/95 e T-9/95) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Sospensione della prescrizione)
(2007/C 269/76)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Germania) e Ernst-Reinhard Konrad (Löllbach, Germania) (rappresentanti: B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e W. Haneklaus, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, successivamente A.-M. Colaert, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente D. Booß, T. van Rijn e M. Niejahr, agenti, poi T. van Rijn e M. Niejahr, assistiti inizialmente da H.-J. Rabe, G. Berrisch e M. Núñez-Müller, avvocati)
Oggetto
Domande di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11)
Dispositivo
1) |
Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il danno subito dal sig. Wilhelm Pelle e dal sig. Ernst-Reinhard Konrad in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto tali regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non avessero consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato. |
2) |
Il sig. Pelle, ricorrente nella causa T 8/95, dev'essere risarcito dei danni subiti in ragione dell'applicazione del regolamento n. 857/84 per il periodo che va dal 5 dicembre 1987 al 28 marzo 1989. |
3) |
Il sig. Konrad, ricorrente nella causa T 9/95, dev'essere risarcito dei danni subiti in ragione dell'applicazione del regolamento n. 857/84 per il periodo che va dal 27 novembre 1986 al 28 marzo 1989. |
4) |
Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di sei mesi decorrenti dalla presente sentenza, gli importi da corrispondere, stabiliti di comune accordo. |
5) |
In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in cifre. |
6) |
La decisione sulle spese è riservata. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2007 — Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione
(Cause riunite T-125/03 e T-253/03) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Poteri di controllo della Commissione - Documenti acquisiti nel corso di una verifica - Tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente - Ricevibilità)
(2007/C 269/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd (Hersham, Walton on Thames, Surrey, Regno Unito) e Akcros Chemicals Ltd (Hersham) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Wainwright e C. Ingen Housz, quindi F. Castello de la Torre e X. Lewis, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Conseil des barreaux européens (CCBE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. Flynn, QC); Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e C. Schillemans); European Company Lawyers Association (ECLA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Dolmans, K. Nordlander e J. Temple Lang); American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Berrisch e D. Hull) e International Bar Association (IBA) (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. J. Buhart)
Oggetto
In primo luogo, una domanda volta, da una parte, all'annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, C(2003) 559/4, e, per quanto necessario, della decisione della Commissione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, le quali ingiungono alla Akzo Nobel Chemicals Ltd, alla Akcros Chemicals Ltd, alla Akcros Chemicals e alle loro rispettive consociate di sottoporsi a una verifica ordinata in applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204) (caso COMP/E-1/38.589), e, dall'altra parte, ad ordinare alla Commissione di restituire taluni documenti acquisiti nell'ambito della detta verifica, nonché ad impedirle l'utilizzazione del loro contenuto (causa T-125/03); in secondo luogo, una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2003, C(2003) 1533 def., la quale respinge una richiesta di non divulgazione dei detti documenti in virtù della riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente (causa T-253/03).
Dispositivo
1) |
Il ricorso nella causa T-125/03 è irricevibile. |
2) |
Il ricorso nella causa T-253/03 è respinto. |
3) |
La Akzo Nobel Chemicals Ltd e la Akcros Chemicals Ltd sopporteranno tre quinti delle proprie spese relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario. Sopporteranno anche i tre quinti delle spese sostenute dalla Commissione relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario. |
4) |
La Commissione sopporterà i due quinti delle proprie spese relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario. Sopporterà anche i due quinti delle spese sostenute dalla Akzo Nobel Chemicals Ltd e dalla Akcros Chemicals Ltd relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario. |
5) |
Le intervenienti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario. |
(1) GU C 146 del 21 giugno 2003.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione
(Causa T-375/03) (1)
(Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio)
(2007/C 269/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente W.-D. Plessing, M. Lumma e C. Schulze-Bahr, quindi W.-D. Plessing e C. Schulze-Bahr, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, C(2003) 1473 def., che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità tedesche intendono adottare per promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto n. 694/2002).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2007 — La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER)
(Causa T-418/03) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LA MER - Marchio nazionale denominativo anteriore LABORATOIRE DE LA MER - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio - Art. 43, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 40/94 - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»)
(2007/C 269/79)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: La Mer Technology, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann, successivamente avv.ti V. von Bomhard e A. Renck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratoires Goëmar (Saint-Malo, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Baud e S. Strittmatter)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 ottobre 2003 (procedimento R 814/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la società Laboratoires Goëmar e La Mer Technology, Inc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mer Technology, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Laboratoires Goëmer. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007 — Microsoft/Commissione
(Causa T-201/04) (1)
(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Sistemi operativi client per personal computer - Sistemi operativi per servers per gruppi di lavoro - Lettori multimediali che permettono una ricezione continua - Decisione che constata infrazioni dell'art. 82 CE - Rifiuto dell'impresa dominante di fornire le informazioni relative all'interoperabilità e di autorizzarne l'uso - Imposizione, da parte dell'impresa dominante, quale presupposto per la fornitura del suo sistema operativo per personal computer client, dell'acquisto simultaneo del suo lettore multimediale - Misure correttive - Designazione di un mandatario indipendente - Ammenda - Determinazione dell'importo - Proporzionalità»)
(2007/C 269/80)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis, e I. Forrester, QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan, agenti, successivamente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven, T. Franchoo, e B. Kilpatrick, solicitor); DMDsecure.com BV (Amsterdam, Paesi Bassi); MPS Broadband AB (Stoccolma, Svezia); Pace Micro Technology plc (Shipley, West Yorkshire, Regno Unito); Quantel Ltd (Newbury, Berkshire, Regno Unito); Tandberg Television Ltd (Southampton, Hampshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. J. Bourgeois); Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann, P. Hecker e K. Bacon, barrister); TeamSystem SpA (Pesaro, Italia); Mamut ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentante: avv. G. Berrisch); e Exor AB (Uppsala, Svezia) (rappresentanti: avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelmann e R. Allendesalazar Corcho)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Software & Information Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: J. Flynn, QC, C. Simpson, T. Vinje, solicitors, avv.ti D. Paemen, N. Dodoo e M. Dolmans); Free Software Foundation Europe eV (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. C. Piana); Audiobanner.com (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L. Alvizar Ceballos); e European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans e J. Flynn, QC)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (…) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (GU 2007, L 32, pag. 23), o in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.
Dispositivo
1) |
L'art. 7 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (…) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft), è annullato nei limiti in cui:
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Microsoft sopporterà l'80 % delle sue spese e l'80 % delle spese della Commissione, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc., della Association for Competitive Technology, Inc., della TeamSystem SpA, della Mamut ASA, della DMDsecure.com BV, della MPS Broadband AB, della Pace Micro Technology plc, della Quantel Ltd, della Tandberg Television Ltd e della Exor AB. |
4) |
La Microsoft sopporterà le proprie spese e le spese della Commissione concernenti il procedimento sommario nella causa T-201/04 R, ad eccezione delle spese della Commissione connesse all'intervento della The Computing Technology Industry Association, della Association for Competitive Technology, della TeamSystem, della Mamut, della DMDsecure.com, della MPS Broadband, della Pace Micro Technology, della Quantel, della Tandberg Television e della Exor. |
5) |
La Microsoft sopporterà le spese della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dello European Committee for Interoperable Systems (ECIS), incluse quelle concernenti il procedimento sommario. |
6) |
La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese e il 20 % delle spese della Microsoft, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse all'intervento della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dell'ECIS. |
7) |
La The Computing Technology Industry Association, la Association for Competitive Technology, la TeamSystem, la Mamut, la DMDsecure.com, la MPS Broadband, la Pace Micro Technology, la Quantel, la Tandberg Television e la Exor sopporteranno ciascuna le proprie spese, incluse quelle concernenti il procedimento sommario. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007 — Francia/Commissione
(Causa T-240/04) (1)
(«Comunità europea dell'energia atomica - Investimenti - Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento - Modalità di esecuzione - Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 - Incompetenza della Commissione - Artt. 41 EA-44 EA - Principio di certezza del diritto»)
(2007/C 269/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, C. Lemaire ed E. Puisais, quindi G. de Bergues e S. Gasri, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia, agente)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski ed A. Tiemann, agenti) e Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente D. Haven, quindi M. Wimmer, infine A. Hubert, agenti, assistiti dall'avv. J.-F. De Bock)
Oggetto
Annullamento del regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 192, pag. 15).
Dispositivo
1) |
Il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è annullato. |
2) |
La Commissione è condannata a sopportare le spese della Repubblica francese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 304 del 13.12.2003 (già causa C-455/03).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Imagination Technologies/UAMI (PURE DIGITAL)
(Causa T-461/04) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PURE DIGITAL - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Articolo 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)
(2007/C 269/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (Kings Langley, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Schennen, in seguito D. Botis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 settembre 2004 (procedimento R 108/2004-2), riguardante la domanda di registrazione del marchio denominativo PURE DIGITAL come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — EARL Salvat père & fils e a./Commissione
(Causa T-136/05) (1)
(Aiuti di Stato - Misure di riconversione viticola - Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente compatibili e parzialmente incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE)
(2007/C 269/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: EARL Salvat père & fils (Saint-Paul-de-Fenouillet, Francia); Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN) (Perpignan, Francia); e Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) (Parigi, Francia) (rappresentanti: H. Calvet e O. Billard, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento dell'art. 1, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, 2007/253/CE, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia (GU L 112, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I ricorrenti sono condannati alle spese. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione
(Causa T-254/05) (1)
(Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Associazione professionale - Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Motivi relativi alla fondatezza della decisione - Irricevibilità)
(2007/C 269/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuschitz agente)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C(2005) 379, relativa all'aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
10.11.2007 |
IT |
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C 269/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2007 — Document Security Systems/BCE
(Causa T-295/05) (1)
(«Unione monetaria - Emissione di biglietti di banca in euro - Asserito utilizzo di un'invenzione brevettata mirante ad evitare la contraffazione - Azione per contraffazione di un brevetto europeo - Incompetenza del Tribunale - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento»)
(2007/C 269/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Document Security Systems, Inc. (Rochester, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Cohen, H. Sheraton, B. Uphoff, solicitors, e C. Stanbrook, QC)
Convenuta: Banca Centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Zilioli e P. Machado, agenti, assistiti da E. Garayar Gutiérrez e G. de Ulloa y Suelves, avocats)
Oggetto
Azione per contraffazione mirante a far constatare che la BCE ha violato i diritti conferiti da un brevetto europeo della ricorrente e una domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito come conseguenza della violazione del brevetto.
Dispositivo
1) |
L'azione per contraffazione dei brevetti è irricevibile. |
2) |
Il ricorso per risarcimento è respinto. |
3) |
Document Security Systems, Inc. sopporterà le proprie spese nonché quelle della Banca Centrale europea. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2007 — González Sánchez/UAMI — Bankinter (ENCUENTA)
(Causa T-49/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 - Carenza di legittimazione ad agire - Irricevibilità)
(2007/C 269/86)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Francisco Javier González Sánchez (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. G. Justicia González)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bankinter, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 dicembre 2005, (procedimento R 1116/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bankinter, SA e la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Francisco Javier González Sánchez è condannato a sopportare l'integralità delle spese. |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/48 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2007 — Offshore Legends/UAMI — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (in bianco e nero)]
(Causa T-305/07)
(2007/C 269/87)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Offshore Legends NV (Nevele, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert e N. Clarembeaux)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acteon SARL (Saint-Tropez, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 29 maggio 2007 (procedimento R 1031/2006-2); |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Offshore Legends» in bianco e nero, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 e 35 — domanda di registrazione n. 3160231.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acteon SARL.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale e internazionale «Offshore One» per prodotti delle classi 16, 18 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: opposizione respinta per tutti i prodotti contestati.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respinge l'opposizione per i prodotti di cui alle classi 18 e 25.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione del rischio di confusione e, in particolare, un errore di valutazione della somiglianza dei marchi controversi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/49 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2007 — Offshore Legends/UAMI — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (in blu, nero e verde)]
(Causa T-306/07)
(2007/C 269/88)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Offshore Legends NV (Nevele, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert e N. Clarembeaux)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acteon SARL (Saint-Tropez, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 29 maggio 2007 (procedimento R 1038/2006-2); |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «Offshore Legends» in blu, nero e verde, per prodotti appartenenti alle classi 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 e 35 — domanda di registrazione n. 2997021.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acteon SARL.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale ed internazionale «Offshore One» per prodotti appartenenti alle classi 16, 18 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è respinta per tutti i prodotti contestati.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui ha respinto l'opposizione per i prodotti di cui alle classi 18 e 25
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione del rischio di confusione e, in particolare, un errore di valutazione quanto alla somiglianza dei marchi in questione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/49 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2007 — Tagebauer/Parlamento europeo
(Causa T-308/07)
(2007/C 269/89)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ingo-Jens Tagebauer (Trier, Germania) (rappresentante: avv. R. Nieporte)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della commissione per le petizioni 20 giugno 2007, relativa alla petizione n. 0095/2007; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, che ha archiviato senza ulteriore esame la petizione presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 191, n. 6, del regolamento interno del Parlamento europeo. La petizione del ricorrente concerne la richiesta di recupero parziale delle retribuzioni corrisposte nel corso del suo praticantato per la carriera nel livello amministrativo superiore del pubblico impiego generale della città di Braunschweig.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente afferma che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Egli ritiene inoltre che siano soddisfatti i requisiti per una petizione ai sensi dell'art. 194 CE, in particolare la pertinenza con un ambito di attività della Comunità.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/50 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Commissione/B2Test
(Causa T-317/07)
(2007/C 269/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, agente, e avv. E. Bouttier)
Convenuta: B2Test (Gardanne, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
condannare la società B2Test a pagare alla ricorrente un importo di EUR 50 110,72, corrispondente alla somma di EUR 43 437,94 per capitale e di EUR 6 672,78 per interessi moratori scaduti alla data del 23 dicembre 2004; |
— |
condannare la società B2Test a pagare la somma di EUR 8,03 al giorno per interessi scaduti, al medesimo tasso, a far data dal 24 dicembre 2004 fino al saldo integrale; |
— |
condannare la società B2Test alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede la condanna della convenuta a rimborsare l'anticipo versato dalla Comunità nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. BRST-CT-98-5452, concluso nell'ambito di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprensivo di dimostrazione, nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali (1994-1998) (1) e riguardante il progetto «Research and development of a new safety flooring based on recycled plastic and rubber materials for an environmental and economical added value».
Conformemente al contratto, la convenuta doveva presentare periodicamente alla Commissione i documenti scientifici e finanziari da esso previsti. Secondo la ricorrente, soltanto una parte dei documenti richiesti dal contratto sarebbe stata trasmessa dalla convenuta con quasi tre anni di ritardo rispetto ai termini previsti. La relazione finale del progetto non sarebbe mai stata trasmessa. La ricorrente fa dunque valere che la convenuta avrebbe violato gli obblighi contrattuali ad essa incombenti e sarebbe tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi che questa le aveva inizialmente versato a titolo di anticipo.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/50 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI — Applus Servicios Technologicos (A+)
(Causa T-321/07)
(2007/C 269/91)
Lingua in cui è redatto il ricorso: Inglese
Parti
Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH (Neu Isenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e T. Wittmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressa dinanzi alla commissione di ricorso: Applus Servicios Technologicos, S.L. (già Agbar Automotive, S.L.) (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso datata 7 giugno 2007 nella causa R 310/2006-2, relativa all'opposizione basata sulla registrazione del marchio comunitario n. 2335693 «Airplus International» avverso la domanda di marchio comunitario n. 2933356, «A+». |
— |
Accoglimento dell'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario n. 2933356, «A+», e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario n. 2933356, «A+». |
— |
Condanna del convenuto al pagamento delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Applus Servicios Technologicos, S.L. (già Agbar Automotive, S.L.)
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «A+» per beni e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 40, 41 e 42 — domanda n. 2933356
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo comunitario «Airplus International» per beni e servizi delle classi 9, 35, 36 e 42
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, nn. 1 e 5, nonché degli artt. 73, 74 e 79 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha omesso di valutare i criteri di identità tra beni e servizi, nonché la somiglianza tra i marchi, e non ha considerato la reputazione di cui gode il marchio precedente. Inoltre, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso è venuta meno all'obbligo di motivare la propria decisione. Così, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non si è limitata ad esaminare i fatti incontroversi, le prove e gli argomenti fatti valere dalle parti. Ancora, la ricorrente afferma che i suoi diritti ad un giusto procedimento sono stati lesi gravemente per il fatto che l'Ufficio ha omesso di informarla in ordine alla sostituzione del proprietario del marchio con un'altra società. Infine, essa afferma che la commissione di ricorso ha ecceduto nell'uso dei propri poteri tenendo in considerazione gli argomenti presentati dal proprietario del marchio, senza giustificazione, al di là del termine impartito dall'Ufficio.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/51 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Kenitex Química/UAMI — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)
(Causa T-322/07)
(2007/C 269/92)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Kenitex Química, S.A. (Manique, Estoril, Portogallo) (Rappresentante: avv. M. Pardete Reis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chemicals International Establishment
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2007, notificata alla ricorrente, con fax, il 25 giugno 2007, nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 879 C 001553742/1 (registro dei marchi comunitari n. 1553742), cui corrisponde il ricorso n. R 330/2006-4 e, di conseguenza, dichiarare valido il marchio comunitario n. 1553742 «KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR», di cui è stata chiesta la registrazione il 13 marzo 2000 e che è stato registrato il 22 maggio 2001. |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il 22 maggio 2001 è stata registrata la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario figurativo «KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR» per prodotti delle classi 1, 2 e 19 della classificazione di Nizza (prodotti chimici destinati all'industria, resine artificiali, colori, vernici, lacche, diluenti, resine naturali, metalli per pittori; materiali da costruzione non metallici, pavimentazioni in asfalto, rivestimenti, guide di sicurezza per strade, vetro da costruzione).
La Chemicals International Establishment ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio comunitario sulla base dell'esistenza di registrazioni anteriori dei marchi nazionali grafici «Kenitex» per prodotti della classe 2 (vernici decorative) in Portogallo, «Kenitex», per prodotti delle classi 2 e 19 (rivestimenti di vari colori per edifici) in Francia e «Kenitex» per prodotti delle classi 1, 2, 17 e 19 (prodotti non infiammabili e impermeabili, pitture e rivestimenti) nei paesi del Benelux.
La divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità e la commissione di ricorso ha respinto il ricorso che la ricorrente ha proposto contro questa decisione, ritenendo che sussistesse un rischio di confusione, data la somiglianza di prodotti e di segni.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), poiché considera che non sussiste rischio di confusione tra i due segni e che il segno della ricorrente corrisponde alla propria denominazione sociale (ditta) e al nome dell'azienda registrato in Portogallo presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI)
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/52 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2007 — El Morabit/Consiglio dell'Unione europea
(Causa T-323/07)
(2007/C 269/93)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentato dall'avv. U. Sarikaya)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata del Consiglio 28 giugno 2007. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione del Consiglio (1) nella parte in cui dispone che è stata presa una decisione nei suoi confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune in materia e che il ricorrente deve continuare a essere soggetto alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Il ricorrente afferma che egli, sebbene un tribunale l'abbia dichiarato colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale a fini terroristici, ha tuttavia proposto appello contro tale pronuncia. La decisione del Consiglio sarebbe pertanto altresì prematura ed in violazione dell'art. 6 della CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(1) Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/52 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2007 — Caisse Féderale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (SURFCARD)
(Causa T-325/07)
(2007/C 269/94)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse Féderale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
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annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 giugno 2007, procedimento R 1130/2006-1, nella parte cui rigetta la registrazione della domanda di marchio comunitario «SURFCARD», domanda di marchio n. 3837564, per una parte dei prodotti e servizi richiesti nelle classi 9, 36 e 38; |
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registrazione della domanda di marchio comunitario «SURFCARD» n. 3837564 per tutti i prodotti e servizi richiesti. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «SURFCARD», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 36 e 38 (domanda di registrazione n. 3837564).
Decisione dell'esaminatore: Rifiuto parziale della registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto, ad avviso della ricorrente e contrariamente a quanto considerato nella decisione impugnata, il termine «SURFCARD» sarebbe arbitrario e presenterebbe carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi richiesti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/53 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2007 — Kuiburi Fruit Canning/Consiglio
(Causa T-330/07)
(2007/C 269/95)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentanti: F Graafsma e J. Cornelis, avv.ti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è volto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682 (1), in quanto violerebbe l'art. 17, n 3, del regolamento (CE) n. 384/1996 (2) e l'art. 6.10.2 dell'accordo OMC (3), avendo respinto la richiesta formulata dalla ricorrente al fine di ottenere un margine individuale di dumping nonostante essa assuma di essere l'unico produttore esportatore ad aver fornito le informazioni necessarie per il calcolo del margine in questione.
In primo luogo, secondo la ricorrente, il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione quando ha sostenuto che erano state presentate più richieste relative al calcolo di un margine individuale.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, dal momento che un solo produttore esportatore ha richiesto il calcolo di un margine individuale, il Consiglio non disponeva del potere discrezionale di stabilire se una disamina individuale potesse rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
In terzo luogo, anche supponendo che il Consiglio goda di tale potere discrezionale, quest'ultimo ha commesso manifesto errore di valutazione nel ritenere che un esame supplementare di un esportatore sarebbe stato indebitamente gravoso, impedendo la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione avendo concluso che il calcolo di un margine individuale di dumping per la ricorrente sarebbe stato discriminatorio nei confronti di altri esportatori non selezionati per il campione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
(3) Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — Allegato I — Allegato Ia — Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) — accordo antidumping (GU L 336, pag. 103).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/53 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Germania/Commissione
(Causa T-332/07)
(2007/C 269/96)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica Federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e avv. C. von Donat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 25 giugno 2007, C(2007) 2619 def., recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, accordato con decisione C(94) 3379, al programma, contenuto in un unico documento, di investimenti a carattere strutturale della Comunità nella Repubblica federale di Germania nelle zone del Land Renania Settentrionale-Westfalia rientranti nell'obiettivo 2 (FESR n. 94.02.13.012). |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma di investimenti a carattere strutturale della Comunità nelle zone del Land Renania Settentrionale-Westfalia rientranti nell'obiettivo 2.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore nella valutazione dei fatti nella decisione impugnata.
Essa afferma inoltre che non ricorrono i presupposti per una riduzione ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1). La ricorrente sostiene a tal proposito che le variazioni effettuate non costituiscono una modifica importante del programma. La ricorrente è inoltre del parere che il mero riferimento agli «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali» (SEC(1999) 1316) non sia sufficiente a dimostrare l'importanza della modifica.
Anche ammesso che si tratti di una modifica importante del programma, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale, che le compete ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, facendo riferimento all'attuazione concreta del programma. A parere la ricorrente, la convenuta avrebbe dovuto valutare se una riduzione del contributo del FESR fosse una misura proporzionata.
(1) Regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/54 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — Entrance Services/Parlamento
(Causa T-333/07)
(2007/C 269/97)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Entrance Services NV (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Delvaux e V. Bertrand)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento; |
— |
annullare la decisione, notificata alla ricorrente il 14 agosto 2007, con cui il Parlamento ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato l'appalto ad un altro offerente; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento 14 agosto 2007, recante rigetto dell'offerta da essa presentata nell'ambito della gara d'appalto per la conclusione di un contratto per la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles [(contratto di prestazione di servizi 2007-2010) (gara n. IFIN-BATIBRU-JLD-S0765-00)] (1).
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca, in primo luogo, una violazione dell'art. 10 del capitolato amministrativo e dell'art. 93, n. 1, del regolamento finanziario (2), avendo il Parlamento scelto l'offerta di un offerente che, a giudizio della ricorrente, si sarebbe trovato in una situazione di esclusione di cui all'art. 10 del capitolato amministrativo, a causa dell'accertamento, da parte della Commissione, della sua partecipazione ad un'intesa.
La ricorrente sostiene in secondo luogo che il Parlamento avrebbe violato gli artt. 97 e 98 del regolamento finanziario, nonché l'art. 137 del regolamento di esecuzione (3), richiedendo agli offerenti di dimostrare la propria capacità tecnica per l'esecuzione dell'appalto con prove differenti da quelle previste da tali disposizioni.
In terzo luogo la ricorrente deduce un motivo fondato sulla violazione degli artt. 97 e 98 del regolamento finanziario e 135, n. 5, del regolamento di esecuzione, poiché il Parlamento avrebbe preteso che gli offerenti dimostrassero la propria capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dell'appalto mediante prove non previste da tali disposizioni, escludendo l'offerta della ricorrente poiché questa non avrebbe fornito le prove richieste.
La ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per violazione del principio di uguaglianza, come fissato dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, avendo il Parlamento escluso la sua offerta e aggiudicato l'appalto ad un altro offerente sebbene quest'ultimo si trovasse nella medesima situazione della ricorrente per quanto riguarda la mancata presentazione delle qualificazioni richieste dall'art. 11 del capitolato amministrativo.
(1) Bando di gara pubblicato: GU 2006/S 148-159062.
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(3) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU L 357, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/55 |
Ricorso proposto il 31 agosto 2007 — Denka International/Commissione
(Causa T-334/07)
(2007/C 269/98)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Denka International BV (Barneveld, Paesi Passi) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 6 giugno 2007, 2007/387/CE, concernente la non iscrizione del diclorvos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza; e |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei procedimenti, nonché agli interessi compensativi e moratori pari all'8 %. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono identici o simili a quelli dedotti nella causa T-326/07 Cheminova e. a./Commissione.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/55 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Mergel e a./UAMI (Patentconsult)
(Causa T-335/07)
(2007/C 269/99)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Volker Mergel (Wiesbaden, Germania) Klaus Kampfenkel (Hofheim, Germania), Burkart Bill (Darmstadt, Germania) e Andreas Herden (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: avv. G. Friderichs)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 25 giugno 2007 (procedimento R 299/2007-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Patentconsult» per servizi delle classi 35, 41 e 42 (domanda di registrazione n. 4439774).
Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), giacché il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo e non sarebbe neanche privo del necessario carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (GU CE 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/55 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2007 — Telefónica, S.A. Telefónica de España/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-336/07)
(2007/C 269/100)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Telefónica, S.A. Telefónica de España S.A., (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F.E. González Díaz e S. Sorinas Jimeno)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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In via principale, che la Corte annulli, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 luglio 2007 nella pratica COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica; |
— |
in via subordinata, che la Corte annulli o riduca, ai sensi dell'art. 229 de Trattato CE, l'imposta dell'ammenda ad essa inflitta mediante la detta decisione; |
— |
in ogni caso, che la Corte condanni alle spese la Commissione delle Comunità europee. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento in conformità all'art. 82 del Trattato CE (pratica COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica), con la quale la Commissione ha inflitto alla Telefónica S.A., in solido con la Telefónica de España S.A., un'ammenda di EUR 151 875 000 per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, in relazione a presunte pratiche di compressione delle tariffe.
A sostegno delle loro pretese le parti adducono:
— |
la violazione dei loro diritti della difesa, poiché la decisione si fonda su vari elementi di fatto che non erano stati loro comunicati nel corso del procedimento amministrativo e sui quali esse non hanno avuto occasione di esprimere il loro punto di vista; |
— |
la commissione da parte della convenuta di vari errori manifesti di valutazione relativi:
|
Per quanto riguarda l'annullamento dell'ammenda o la sua riduzione, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato gli artt. 15, n. 2, del regolamento (CEE) 17/62 del Consiglio, di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (attualmente art. 81 e 82) e 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato avendo essa ritenuto che l'infrazione sarebbe stata commessa in maniera deliberata o con negligenza grave e avendo qualificato l'infrazione come «abuso caratterizzato».
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/56 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2007 — Brilliant Hotelsoftware/UAMI (BRILLANT)
(Causa T-337/07)
(2007/C 269/101)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brilliant Hotelsoftware Limited (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv. ti J. Croll e C. Pappas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 giugno 2007 e registrare il marchio «BRILLIANT»; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BRILLIANT» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 (domanda di registrazione n. 4345849).
Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), giacché il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo e non sarebbe neanche privo del necessario carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (GUCE 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/57 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 da Irene Bianchi avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2007, causa F-38/06, Bianchi/Fondazione europea per la formazione professionale
(Causa T-338/07 P)
(2007/C 269/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Irene Bianchi (Torino, Italia) (rappresentante: avv. A. Lucas)
Altra parte nel procedimento: Fondazione europea per la formazione professionale
Conclusioni del ricorrente
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annullamento della sentenza della seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2007 nella causa F-38/06; |
— |
accogliere le conclusioni della ricorrente in primo grado; |
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condannare la Fondazione europea per la formazione professionale alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di tener conto di taluni fatti ovvero li avrebbe snaturati, compiendo in tal modo una valutazione inesatta dei fatti stessi, in violazione degli artt. 25, secondo comma, e 26 dello Statuto. Essa asserisce, del pari, che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario e, in particolare, talune norme procedurali con l'asserito snaturamento di elementi di prova dedotti dalla ricorrente. Infine, essa invoca un motivo attinente alla violazione dell'obbligo di motivazione e ad un errore di diritto, risultante dall'asserita omessa considerazione o dall'asserito snaturamento dei fatti ovvero dei relativi elementi probatori nonché un inesatto rilievo di fatto.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/57 |
Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Juwel Aquarium/UAMI — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)
(Causa T-339/07)
(2007/C 269/103)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Juwel Aquarium GmbH & Co. KG (Rotenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Jestaedt e G. Rother)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Christian Potschak — Bavaria Aquaristik
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 giugno 2007 (R 214/2006-1); |
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Respingere la domanda di dichiarazione di nullità del controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso concernente il marchio comunitario «Panorama» (n. di registro 2771087); |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Panorama» per prodotti delle classi 11, 16 e 20 (marchio comunitario n. 2771087).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Christian Potschak — Bavaria Aquaristik.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), giacché il marchio comunitario «Panorama» non sarebbe puramente descrittivo. Inoltre il segno «Panorama» non sarebbe di uso comune ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 e quindi non sarebbe diventato un nome meramente generico.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/57 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-340/07)
(2007/C 269/104)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 172 588,62, pari alle spese ammissibili non rimborsate sostenute dalla ricorrente nell'ambito del contratto n. EDC-53007 EEBO/27873; |
— |
condannare la Commissione a pagare un importo simbolico di EUR 1 000 per il danno subito dalla reputazione della ricorrente; |
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condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente le spese legali e gli altri costi sostenuti per il presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 238 CE e 235 CE, chiede il risarcimento del danno causato dalla decisione della Commissione, assunta in data 16 maggio 2003, di risolvere il contratto n. EDC-53007 EEBO/27873 concluso con la Commissione relativamente al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») nell'ambito del programma comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (2001-2005), con la partecipazione del sig. Fischer e del sig. Marthinsen quali consulenti esterni per la realizzazione del progetto.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente afferma che la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice (DG INFSO) di risolvere il contratto contiene manifesti errori di valutazione, con la conseguente violazione degli obblighi contrattuali della stessa. Si sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata presa in violazione dei principi di buona amministrazione e di trasparenza e che, in svariate occasioni, specifici dipendenti della Commissione non hanno provveduto ad eliminare presunti conflitti di interessi. Sulla base di tutto ciò la ricorrente afferma di avere diritto ad un risarcimento per i servizi forniti, nonché per le spese sostenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto, oltre che agli interessi dovuti dal momento dell'esigibilità di tali somme.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/58 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2007 — J. M. Sison/Consiglio
(Causa T-341/07)
(2007/C 269/105)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: J. M. Sison (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz. D. Gürses, W. Kaleck)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare parzialmente come di seguito specificato, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, e in particolare: |
— |
annullare l'art. 1, punto 1.33, della decisione in parola ai sensi del quale: «SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine»; |
— |
annullare parzialmente l'art. 1, punto 2.7, della menzionata decisione nella parte in cui menziona il nome del ricorrente: «Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, incluso NPA)»; |
— |
dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 241 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70); |
— |
condannare la Comunità a risarcire al ricorrente, ai sensi degli artt. 235 e 288 CE, l'importo da determinarsi nella misura di EUR 291 427,97 oltre a EUR 200,87 mensili fino alla pronuncia della sentenza della Corte, inclusi gli interessi da ottobre 2002 fino al soddisfo; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso in oggetto il ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE (1), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) No 2580/2001 (2) relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, nella parte in cui tale decisione include il Prof. Jose Maria Sison. Inoltre, il ricorrente chiede che si dichiari, in forza dell'art. 241 CE, l'illegittimità del regolamento del Consiglio n. 2580/2001, e presenta una domanda di risarcimento, ex artt. 235 CE e 288 CE, per i danni asseritamente subiti.
A sostegno del suo ricorso il ricorrente espone i seguenti motivi:
Egli sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE per quanto riguarda la motivazione della sua decisione. A tale proposito, il ricorrente ritiene che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione quando è pervenuto alla decisione impugnata, dal momento che quest'ultima si basava su fatti e argomenti non comprovati. Oltre a ciò, secondo il ricorrente, la decisione di cui trattasi viola il principio di buona amministrazione. Inoltre, il ricorrente deduce che la decisione viola l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e l'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931/PESC e contravviene al principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene poi che la decisione è contraria alla libera circolazione dei capitali, consacrata all'art. 56 CE. Infine, a giudizio del ricorrente la decisione è stata adottata in violazione dei principi generali di diritto comunitario derivanti dal principio dell'equo processo, dal diritto a un giudice imparziale, dal principio di presunzione di innocenza, dai diritti di difesa e dal diritto a essere sentiti, dal principio di legalità, dal diritto alla libertà di espressione, dal diritto di associazione nonché dal diritto di proprietà, previsti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In conclusione, il ricorrente assume che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere per il fatto di aver incluso il ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata.
(1) GU L 169, pag. 58.
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/59 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2007 — Ryanair/Commissione
(Causa T-342/07)
(2007/C 269/106)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair Holdings Plc (Contea di Dublino, Irlanda) (rappresentanti: J. Swift, QC, V. Power, Solicitor, A. McCarthy, Solicitor, G. Berrish, lawyer, D. Hull, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione |
— |
condannare la Commissione alle spese del ricorso |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente mira con il presente ricorso ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C(2007) 3104, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus).
La tesi principale della ricorrente è che la Commissione avrebbe erroneamente constatato e non provato in misura sufficiente che la concentrazione avrebbe creato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato comune. In subordine, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente dichiarato, senza dimostrarlo a sufficienza, che la fusione come modificata attraverso i vari impegni assunti dal ricorrente durante l'inchiesta farebbe sorgere un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.
A sostegno delle sue pretese, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione per quanto riguarda: a) la relazione concorrenziale tra i due vettori; b) le barriere all'ingresso/espansione; c) la sua analisi rotta per rotta, nonché errori gravi e manifesti nella valutazione dell'incremento dell'efficienza che sarebbe derivato dalla fusione e nell'esame degli impegni assunti dalla ricorrente.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/59 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2007 — allsafe Jungfalk/UAMI
(Causa T-343/07)
(2007/C 269/107)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: allsafe Jungfalk GmbH & Co. (Engen, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Jestaedt e J. Bühling)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 luglio 2007 (R 454/2006-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ALLSAFE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 6, 12, 22, 35, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 2940534).
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/60 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2007 — O2 (Germany)/UAMI (Homezone)
(Causa T-344/07)
(2007/C 269/108)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione di rigetto della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 nel procedimento R 1583/2006-4; |
— |
condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Homezone» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (domanda di registrazione n. 4677506).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) nonché dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/60 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — La Banque Postale/Commissione
(Causa T-345/07)
(2007/C 269/109)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: La Banque Postale (rappresentanti: S. Hautbourg e J.-E. Skovron, avocats)
Convenuta: Commisisone delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare integralmente la decisione impugnata in base all'art. 230, n. 4, CE; |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 CE e 49 CE, le disposizioni del Code Monétaire et Financier francese che riservano a tre istituti di credito, la ricorrente, le Caisses d'Épargne et de Prévoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu».
A sostegno del ricorso, essa deduce quattro motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata nel corso del procedimento sfociato nella decisione impugnata, in quanto l'avrebbe messa in grado di presentare le proprie osservazioni sulle due relazioni presentate alla Commissione dai denuncianti che, secondo la ricorrente, si sarebbero rivelate essenziali ai fini della dimostrazione della Commissione.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di valutazione nel ritenere che il regime di distribuzione del «libretto A» costituisse una restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe commesso diversi errori di diritto nell'interpretare in modo estremamente ampio la nozione di «restrizione» ai sensi degli artt. 43 e 49 CE nonché le circostanze in presenza delle quali i due principi possono essere invocati. La ricorrente sostiene, del pari, che la Commissione avrebbe erroneamente concluso che il diritto speciale rende più difficile e più costoso l'accesso al mercato del risparmio finanziario in Francia.
In terzo luogo, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori di diritto e di valutazione nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che l'attuale regime di distribuzione del «libretto A» non possa giustificarsi ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. Secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nonché in molteplici errori di valutazione nella definizione di servizio di interesse generale di accessibilità al settore bancario connesso al «libretto A» nonché nell'analisi del carattere di necessità e di proporzionalità del diritto speciale per lo svolgimento del servizio di interesse generale di accessibilità al settore bancario e di quello relativo all'edilizia sociale.
Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria e insufficiente.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/61 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Duro Sweden/UAMI (EASYCOVER)
(Causa T-346/07)
(2007/C 269/110)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Duro Sweden AB (Gävle, Svezia) (rappresentante: R. Bird, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 3 luglio 2007, pratica R 1065/2005-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese; |
— |
ordinare la registrazione del marchio comunitario richiesto, conformemente al regolamento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «EASYCOVER» per beni delle classi 19, 24 e 27 — domanda n. 4114567
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che la domanda di marchio violasse l'art. 7, n. 1, lett. b), sulla base del fatto che essa violava l'art. 7, n. 1, lett. c), senza menzionare motivi autonomi di violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b)
Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti gli aspetti del marchio richiesto
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/61 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2007 — Al-Aqsa/Consiglio
(Causa T-348/07)
(2007/C 269/111)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Stichting Al–Aqsa (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Pauw, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione del Consiglio 2007/445/CE, nella parte in cui essa è applicabile alla ricorrente. Si chiede inoltre di concludere che il regolamento (CE) n. 2580/2001 non trova applicazione dei confronti della ricorrente; |
— |
condanna del Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è nulla nei limiti in cui riguarda la ricorrente.
A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere innanzitutto che la Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1) non si applica alla ricorrente.
In secondo luogo la ricorrente afferma che nessuna autorità competente ha preso una decisione nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001.
In terzo luogo la ricorrente dichiara per quanto la riguarda non esiste alcuna intenzione, colpa o consapevolezza relativamente al sostegno ad attività terroristiche.
In quarto luogo, a giudizio della ricorrente, non risulta né dalla motivazione della decisione impugnata né dalla decisione nazionale posta a suo fondamento che si possa ancora ritenere che essa facilita atti terroristici.
Infine la ricorrente sostiene che c'è stata violazione del principio della proporzionalità e delle forme sostanziali, in quanto il Consiglio non ha svolto una nuova indagine in merito all'opportunità di mantenere la ricorrente sulla lista, al diritto al pacifico godimento della proprietà e all'obbligo di fornire una motivazione sufficiente.
(1) 2001/931/PESC (GU L 344, pag. 93).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/62 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2007 — FMC Chemical e altri/Commissione
(Causa T-349/07)
(2007/C 269/112)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: FMC Chemical SPRL e altri (Bruxelles, Belgio), Satec Handelsgesellschaft mbH (Elmshorn, Germania), Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, Belgio), FMC Foret SA (Sant Cugat del Valles, Spagna), F&N Agro Slovensko s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), F&N Agro Ceská republika s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), F&N Agro Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) e FMC Corp. (Filadelfia, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Annullare la decisione 2007/451/CE; |
— |
dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti delle prime ricorrenti e la revisione del fascicolo sul carbosulfan dell'art. 20 del regolamento (CE) della Commissione n. 1490/2002; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti fatti valere dalle ricorrenti sono identici o simili a quelli di cui alla causa T-326/07, Cheminova e a./Commissione
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/62 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 — Commissione/Rednap
(Causa T-352/07)
(2007/C 269/113)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Enegren, agenti)
Convenuta: Rednap (Malmö, Svezia)
Conclusioni della ricorrente
— |
La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, che la convenuta sia obbligata a rimborsare il pagamento eccessivamente elevato effettuato dalla Commissione in relazione all'esecuzione del contratto n. DE 3010 (DE) «RISE» e del contratto n. HC 4007 (HC) «HEALTHLINE», riguardanti un progetto di sviluppo in campo telematico, conclusi dalla Commissione con la convenuta nella sua qualità di membro di un consorzio.
In seguito alla revisione del rendiconto delle spese della convenuta relativo ai detti contratti, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la convenuta non aveva utilizzato tutta la somma da essa corrisposta per l'attuazione del progetto. La ricorrente ha presentato in più occasioni richieste di pagamento degli importi arretrati, che costituiscono l'oggetto del presente ricorso.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/63 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Esber/UAMI
(Causa T-353/07)
(2007/C 269/114)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Esber (Vizcaya, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. A. Calderón Chavero, T. Villate Consonni e A. Yañez Manglano)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coloris Global Coloring Concept, S.A.S.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2007, caso R-1060/2006-1; |
— |
come conseguenza di quanto richiesto, in caso di accoglimento della domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso, respingere l'opposizione formulata a fini contrari e concedere la registrazione del marchio oggetto di ricorso; |
— |
condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le sue richieste. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che contiene la parola «COLORIS» (domanda di registrazione n. 2817732) per prodotti della classe 2.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Coloris Global Coloring Concept, S.A.S.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale francese «COLORIS», per prodotti della classe 2 (n. 98/717642).
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: applicazione errata dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/63 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 — Pfizer/UAMI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)
(Causa T-354/07)
(2007/C 269/115)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito) (rappresentanti: avv. V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e M. Hawkins, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 giugno 2007 nel procedimento R 567/2006-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «FOTOPROTECTOR ISDIN» per taluni prodotti della classe 5 — marchio comunitario n. 1075597
Titolare del marchio comunitario: Isdin, SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e violazione dell'art. 52, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), di tal regolamento.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/64 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2007 — Pfizer/UAMI — Isdin (ISDIN Pediatrícs)
(Causa T-355/07)
(2007/C 269/116)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Uito) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde, avvocati e M. Hawkins, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 28 giungo 2007 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 566/2006-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo 'ISDIN Pediatrícs' per taluni prodotti della classe 5 — marchio comunitario n. 1243807
Titolare del marchio comunitario: Isdin, SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale denominativo 'ISTIN' per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento nei limiti in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e violazione dell'art. 52, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/64 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2007 — Pfizer/UAMI — Isdin (ISDIN 14-8.000)
(Causa T-356/07)
(2007/C 269/117)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde, e M. Hawkins, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 giugno 2007, R 565/2006-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «ISDIN 14-8.000» per prodotti, tra l'altro, della classe 5 — Marchio comunitario n. 1243633
Titolare del marchio comunitario: Isdin, SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio denominativo nazionale «ISTIN» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e violazione del combinato disposto degli artt. 52 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/65 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2007 — Focus Magazin Verlag/UAMI — Editorial Planeta (FOCUS Radio)
(Causa T-357/07)
(2007/C 269/118)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. B.C. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Editorial Planeta, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare i punti 1, 3, e 4 della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 luglio 2007, nel procedimento di opposizione n. B 516742 (domanda di marchio comunitario n. 2340289); |
— |
riformare il punto 1 della decisione impugnata così da registrare il marchio comunitario richiesto per i seguenti beni e servizi:
|
— |
condannare l'opponente alle spese dell'intero procedimento di opposizione nonché del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FOCUS Radio» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 — domanda n. 2340289
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Editorial Planeta, SA
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali denominativi e figurativi «FOCUS MILENIUM», «PLANETA FOCUS» e «PLANETA FOCUS 99» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41
Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non vi è somiglianza rilevante tra i marchi controversi e, pertanto, alcun rischio di confusione.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/65 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 — El Fatmi/Consiglio
(Causa T-362/07)
(2007/C 269/119)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Nouriddin El Fatmi (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Pauw)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare l'inapplicabilità del regolamento (CE) 2580/2001 e/o annullare la decisione 2007/445, nei limiti in cui detti provvedimenti risultano applicabili al ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, in primo luogo, afferma che il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70) non è a lui applicabile, poiché non sussiste alcuna connessione fra il ricorrente e la politica estera e di sicurezza comunitaria.
In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il regolamento n. 2580/2001 non può trovare applicazione nei suoi confronti in quanto egli non sta commettendo, cercando di commettere, partecipando a reati terroristici o facilitando questi ultimi.
Infine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con il principio di proporzionalità ed è insufficientemente motivata.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/66 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2007 — Hamdi/Consiglio
(Causa T-363/07)
(2007/C 269/120)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Ahmed Hamdi (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Pauw)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare l'inapplicabilità del regolamento (CE) 2580/2001 e/o annullare la decisione 2007/445, nei limiti in cui detti provvedimenti risultano applicabili al ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, in primo luogo, afferma che il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70) non è a lui applicabile, poiché non sussiste alcuna connessione fra il ricorrente e la politica estera e di sicurezza comunitaria.
In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il regolamento n. 2580/2001 non può trovare applicazione nei suoi confronti in quanto egli non sta commettendo, cercando di commettere, partecipando a reati terroristici o facilitando questi ultimi.
Infine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con il principio di proporzionalità, è insufficientemente motivata ed è in contrasto con i suoi diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda il pacifico godimento delle sue proprietà ed il diritto al rispetto della sua vita privata.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/66 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Lettonia/Commissione
(Causa T-369/07)
(2007/C 269/121)
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka, K. Bārdiņa)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007)3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Lettonia alla Commissione in conformità dell'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C/2006/5612 def., sul piano di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra che la Lettonia aveva notificato alla Commissione in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
— |
trattare la causa con procedimento accelerato. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente considera che, interpretando in modo notevolmente ampio i diritti ad essa conferiti dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha limitato significativamente i diritti sovrani della Repubblica di Lettonia in materia energetica, in particolare relativamente alla scelta delle risorse energetiche e al suo approvvigionamento di elettricità, violando così la competenza stabilita all'art. 175, n. 2, lett. c), del Trattato CE.
La ricorrente considera inoltre che la Commissione abbia violato il principio di non discriminazione, in quanto l'applicazione del metodo di calcolo da essa elaborato per la determinazione del volume totale delle quote di emissioni autorizzate penalizza gli Stati membri le cui emissioni globali sono scarse.
La ricorrente considera del pari che la Commissione abbia violato il primo criterio di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, in quanto essa ha adottato la sua decisione senza tener conto degli obblighi internazionali che il Protocollo di Kyoto impone alla Repubblica di Lettonia.
Infine, la ricorrente afferma che la decisione è stata adottata in violazione delle forme sostanziali, non essendo stato rispettato il termine per respingere il piano che è fissato all'art. 9, n. 3, della 2003/87/CE.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
10.11.2007 |
IT |
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C 269/68 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 — de la Cruz e a./Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(Causa F-32/06) (1)
(Pubblico impiego - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto del personale - Ex agenti locali - Determinazione dell'inquadramento e della retribuzione al momento dell'assunzione - Equivalenza dei posti - Consultazione del comitato del personale)
(2007/C 269/122)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: María del Carmen de la Cruz (Galdakao, Spagna) e a. (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (rappresentanti: E. Ortega, C. Georges e J. G. Blanch, agenti, assistiti dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Oggetto
Da una parte, l'annullamento delle decisioni dell'APN che rifiutano di reinquadrare nel gruppo di funzioni III i ricorrenti, agenti contrattuali inquadrati nel gruppo di funzioni II e dall'altra, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Sono annullate le decisioni dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) che hanno inquadrato i ricorrenti nel gruppo di funzioni II in ragione dei loro contratti di agenti contrattuali firmati il 28 e 29 aprile 2005. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
L'OSHA è condannata alle spese. |
(1) GU C 131 del 3.6.2006, pag. 51.
10.11.2007 |
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C 269/68 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 19 settembre 2007 — Tuomo Talvela/Commissione
(Causa F-43/06) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Valutazione - Rapporto di evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione per l'anno 2004 - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione del rapporto - Indagine amministrativa)
(2007/C 269/123)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tuomo Talvela (Oslo, Norvegia) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Pubblico impiego — Da un lato, annullamento del rapporto di evoluzione di carriera della ricorrente per l'esercizio 2004 e, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 143 del 17.6.2006, pag. 38.
10.11.2007 |
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C 269/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 18 settembre 2007 — Botos/Commissione
(Causa F-10/07) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione medica - Assunzione a carico di spese mediche - Malattia grave - Comitato di gestione - Perizia medica)
(2007/C 269/124)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Patricia Botos (Meise, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall et K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell'APN 30 ottobre 2006 che respinge il reclamo della ricorrente avverso sei decisioni amministrative relative, tra l'altro, al riconoscimento della sua malattia come grave ai fini della fissazione della quota di rimborso delle spese mediche disciplinata all'art. 72, n. 1 dello statuto del personale.
Dispositivo
1) |
Le decisioni della Commissione delle Comunità europee 23 gennaio 2006 e 30 ottobre 2006 sono annullate nella parte in cui rifiutano il rimborso alla sig.ra Botos delle analisi effettuate dalla RED Laboratories e Ategis in base alla quota normale del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La sig.ra Botos sopporta i due terzi delle sue spese. |
4) |
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla sig.ra Botos. |
(1) GU C 69 del 24.3.2007, pag. 31.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2007 — Speiser/Parlamento europeo
(Causa F-146/06) (1)
(Pubblico impiego - Agenti temporanei - Retribuzioni - Indennità di dislocazione - Ricorso tardivo - Manifesta irricevibilità)
(2007/C 269/125)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: F. Theumer, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukosiute e N. Lorenz)
Oggetto
Annullamento della decisione del segretariato generale del Parlamento europeo 11 settembre 2006 che respinge il ricorso presentato dal ricorrente in merito al rifiuto del pagamento di indennità di dislocazione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Speiser sopporta un terzo delle proprie spese. |
3) |
Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese nonché i due terzi delle spese del sig. Speiser. |
(1) GU C 56 del 10 marzo 2007, pag. 42.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 settembre 2007 — O'Connor/Commissione
(Causa F-12/07 AJ)
(Gratuito patrocinio)
(2007/C 269/126)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis ed E. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. D. Martin e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Domanda di gratuito patrocinio
Dispositivo
La domanda di gratuito patrocinio nella causa F-12/07 AJ, O'Connor/Commissione, è respinta.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/70 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2007 — Aayhan e a./Parlamento europeo
(Causa F-65/07)
(2007/C 269/127)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Laleh Aayhan (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: avv. R. Blindauer)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare la decisione esplicita di rigetto 20 aprile 2007, adottata dal Parlamento avverso il reclamo dei ricorrenti 19 dicembre 2006; |
— |
dichiarare trasformato l'insieme dei contratti a tempo determinato, conclusi tra i ricorrenti e il Parlamento, in un unico contratto a tempo indeterminato; |
— |
dichiarare che il Parlamento avrà l'obbligo di reintegrare tutti i suddetti agenti sulla base di un contratto a tempo indeterminato; |
— |
dichiarare che gli agenti del Parlamento definiti ausiliari di sessione hanno diritto, per l'insieme dei periodi in cui hanno prestato la loro attività a decorrere dall'inizio della loro occupazione, ad un'indennità sostitutiva del diritto al congedo retribuito acquisito tramite la loro attività lavorativa; |
— |
condannare il Parlamento a rifondere a ogni ricorrente la somma di EUR 2 000 a titolo di spese irripetibili del procedimento; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti sono agenti ausiliari di sessione occupati dal Parlamento in occasione delle sessioni plenarie a Strasburgo, in numero pari a 12 sessioni plenarie all'anno.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti eccepiscono innanzitutto l'illegittimità dell'art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti, nella misura in cui tale disposizione avrebbe l'effetto di escludere la categoria degli agenti ausiliari di sessione dall'ambito di applicazione di qualsiasi fonte del diritto, sia essa nazionale o comunitaria.
I ricorrenti invocano inoltre la violazione del divieto di discriminazione, così come sancito in particolare dalla Carta sociale europea e dalla convenzione C 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riguardante la discriminazione in materia di impiego e di professioni. Essi asseriscono inoltre che il Parlamento avrebbe violato il principio che obbliga ogni datore di lavoro a motivare una decisione di licenziamento, principio riconosciuto in particolare all'art. 4 della convenzione C 158 dell'OIL, relativa alla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro.
Infine, i ricorrenti sostengono che, come previsto segnatamente dalla direttiva 1999/70 (1), la forma ordinaria del rapporto di lavoro è il contratto a tempo indeterminato.
(1) Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
10.11.2007 |
IT |
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C 269/70 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Karatzoglou/AER
(Causa F-71/07)
(2007/C 269/128)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Georgios Karatzoglou (Preveza, Grecia) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)
Convenuta: Agenzia europea per la ricostruzione (AER)
Conclusioni del ricorrente
— |
condannare la AER al pagamento della somma di EUR 348 965,96 a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006, nella causa T-471/04 (Georgios Kazatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione) (1); |
— |
condannare la AER al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto a causa della mancata esecuzione della sentenza nella causa T-471/04; |
— |
condannare la AER al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto a causa dell'illecito commesso da AER nel rifiutare di prendere specifiche misure di esecuzione della sentenza nella causa T-471/04; |
— |
condannare la AER al pagamento dell'interesse del 3 % maturato sulle predette somme a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nella causa T-471/04; |
— |
condannare la AER alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce principalmente che la AER ha violato l'art. 233 CE in quanto non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla summenzionata sentenza del Tribunale di primo grado.
(1) GU C 96 del 22 aprile 2006, pag. 13.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/71 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Anselmo e a./Consiglio
(Causa F-85/07)
(2007/C 269/129)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Ana Anselmo (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare, da un lato, le decisioni dell'Autorità che ha il potere di nomina, 11 maggio 2007, che respingono i reclami proposti dai ricorrenti riguardo ad una disparità di trattamento tra i vincitori del concorso interno B/277 e i dipendenti di ruolo che beneficeranno della procedura di attestazione definita dalla decisione del Consiglio 2 dicembre 2004 relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione e, dall'altro, le decisioni contestate con tali reclami; |
— |
constatare la violazione dell'art. 5, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee dovuta al mancato riconoscimento dell'anzianità di grado a favore dei vincitori del concorso interno B/277; |
— |
constatare la violazione del principio di parità di trattamento e di quello di buona amministrazione, risultante sia dall'omissione dell'anzianità di grado, sia dall'obbligo di mobilità imposto ai soli vincitori di concorso; |
— |
di conseguenza, riconoscere l'anzianità di grado ai vincitori di concorso annullando gli atti impugnati; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti, vincitori del concorso interno B/277, pubblicato il 9 luglio 2007 dal Segretariato generale del Consiglio, sono stati dapprima nominati nella categoria B mantenendo l'anzianità di grado acquisita nelle categorie C e D. In seguito, la loro l'anzianità di grado è stata limitata con effetto a partire dalla data di entrata in servizio nella nuova categoria, mentre il personale inquadrato nella categoria B in forza della procedura di attestazione e non grazie al superamento di un concorso, ha potuto mantenere l'anzianità di grado in questione. Ciò considerato, i ricorrenti invocano la violazione delle disposizioni e dei principi citati nelle conclusioni di cui sopra.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/71 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2007 — Kuchta/BCE
(Causa F-89/07)
(2007/C 269/130)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jan Kuchta (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. B. Karthaus)
Convenuta: Banca Centrale europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Condannare la convenuta a versare al ricorrente l'importo di EUR 1 a titolo di risarcimento dei danni; |
— |
annullare la decisione 31 dicembre 2006 riguardante l'annual salary & bonus review (ASBR) per l'anno 2006 di cui è destinatario il ricorrente; |
— |
condannare la convenuta a rifondere al convenuto le spese extragiudiziarie. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati, in quanto la valutazione del ricorrente per l'anno 2006 è stata integralmente inviata, a sua insaputa, al suo nuovo superiore gerarchico.
Il ricorrente lamenta inoltre, riguardo alla procedura di annual salary & bonus review (ASBR), una violazione del principio della parità di trattamento e la mancanza di una regolare consultazione del comitato del personale della convenuta riguardo all'attuazione del procedimento di ASBR del ricorrente nell'anno 2006.
10.11.2007 |
IT |
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C 269/72 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Traore/Commissione
(Causa F-90/07)
(2007/C 269/131)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di incaricato d'affari ad interim presso la delegazione della Commissione in Togo, al quale è stato nominato il sig. X; |
— |
annullare la nomina del sig. X. a detto posto; |
— |
annullare la decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di dirigente delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania, al quale è stato nominato il sig. Y; |
— |
annullare la nomina del sig. Y. a detto posto; |
— |
condannare la convenuta al pagamento, quale risarcimento del danno morale e della lesione della carriera del ricorrente, di un importo di EUR 3 500; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca anzitutto l'irregolarità del procedimento di assunzione, da una parte, in quanto il livello del posto controverso è stato fissato ai gradi da AD9 a AD14, in violazione dei principi sanciti, in particolare, nella sentenza Economidis/Commissione (1), e, dall'altra, in quanto l'avviso di posto vacante per il primo dei posti in oggetto e l'ordine di priorità fissato dall'art. 29, n. 1, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (Statuto) non sarebbero stati rispettati. Egli aggiunge che non sarebbe stato effettuato l'esame comparativo dei meriti, il che dimostrerebbe l'esistenza di uno sviamento di potere nonché di una violazione dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera.
Il ricorrente deduce inoltre che la Commissione avrebbe violato l'art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto, in quanto avrebbe respinto le sue candidature in ragione, segnatamente, della sua origine africana.
(1) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2006, causa F-122/05, GU C 331 del 30.12.2006, pag. 47.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/72 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Torijano Montero/Consiglio
(Causa F-91/07)
(2007/C 269/132)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Javier Torijano Montero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, R. Albelice e Ch. Bernard-Glanz)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente:
— |
annullare l'avviso di posto vacante 31 ottobre 2006, pubblicato dalla Segreteria generale del Consiglio con comunicazione al personale n. 171/06, relativo ad un impiego di caposervizio della «sicurezza esterna» presso l'ufficio di sicurezza del Consiglio; |
— |
annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 31 maggio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
— |
indicare all'APN gli effetti che l'annullamento delle decisioni impugnate implica e, in particolare, di riconsiderare i requisiti di grado richiesti nell'avviso di posto vacante onde consentire al ricorrente di presentare la propria candidatura; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, dipendente di grado AD 6, eccepisce che l'avviso di posto vacante di cui trattasi riservi ai dipendenti di grado non inferiore a AD 8 la possibilità di candidarsi al posto di caposervizio della «sicurezza esterna» presso l'ufficio di sicurezza del Consiglio, carica da ricoprire con il grado AD 11.
Dopo aver rammentato di aver rivendicato l'inquadramento nel grado AD 8 nell'ambito della causa F-76/05 (1), il ricorrente invoca la violazione del principio del legittimo affidamento, poiché l'occupazione del posto di cui trattasi comporterebbe la perdita della sua attuale qualità di capo del settore «sicurezza esterna/protezione delle missioni», a vantaggio del candidato prescelto.
Il ricorrente fa inoltre valere la violazione dell'interesse del servizio in quanto il requisito di grado richiesto nell'avviso di posto vacante non permette di dare seguito alla sua candidatura, sebbene egli sia il più idoneo a svolgere le funzioni descritte nell'avviso di posto vacante. In aggiunta, l'amministrazione non avrebbe spiegato in che modo l'interesse del servizio avrebbe giustificato una deroga all'art. 31, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, secondo il quale i dipendenti sono assunti nei gradi AD 5 — AD 8.
Il ricorrente sostiene infine che l'amministrazione avrebbe violato il principio della parità di trattamento e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.
(1) GU C 281, del 12.11.2005, pag. 23 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-302/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/73 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2007 — Tsirimiagos/Comitato delle Regioni
(Causa F-100/07)
(2007/C 269/133)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgio) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)
Convenuto: Comitato delle Regioni dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 21 novembre 2006 del Direttore dell'Amministrazione del CDR di procedere al recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia dall'aprile 2004 al maggio 2005, per un importo di EUR 2 120,16; |
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annullare per quanto necessario la decisione 21 giugno 2007 recante rigetto del reclamo amministrativo dal lui proposto il 21 febbraio 2007 contro la decisione 21 novembre 2006, nella misura in cui essa conferma il recupero per un importo di EUR 2 038,61; |
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condannare il Comitato delle Regioni a rimborsargli la somma di EUR 2 038,61 trattenuta sulla sua retribuzione, maggiorata di interessi moratori al tasso dell'8 % annuo a partire dal 1o dicembre 2006, data del recupero, e fino al saldo completo; |
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condannare il Comitato delle regioni dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca motivi assai simili a quelli dedotti nella causa F-59/07 (1).
(1) GU C 199 del 25.8.2007, pag. 51.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/73 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 — Cova/Commissione
(Causa F-101/07)
(2007/C 269/134)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Philippe Cova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell'APN 29 giugno 2007 nella parte in cui non garantisce l'indennità differenziale prevista all'art. 7, n. 2, dello Statuto del personale per un periodo superiore ad un anno, |
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condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto da parte dell'APN:
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l'obiettivo dell'art. 7, n. 2, dello Statuto è quello di assicurare la regolare continuità del servizio nel caso in cui vi siano posti vacanti; in base al corretto significato di tale disposizione, l'occupazione ad interim di un impiego dovrebbe essere la più breve possibile, e per questa ragione la legge impone all'amministrazione di procedere senza ritardo nel porre termine all'impiego ad interim nominando un capo unità che ricopra tale impiego. |
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L'espressione «l'interim è limitato ad un anno» si riferisce esclusivamente alla durata dell'impiego ad interim e non influisce sulla retribuzione corrispondente se l'impiego ad interim è prolungato oltre il periodo di un anno. |
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Il termine di un anno non ha carattere assoluto, anche perché non si tratta di un termine rivolto al dipendente bensì all'amministrazione, senza che sia ulteriormente qualificato come obbligatorio, vincolante o imperativo; pertanto, dovrebbe essere inteso come un deciso sollecito all'amministrazione affinché questa provveda ad occupare il posto vacante il prima possibile. |
2) Violazione del dovere di sollecitudine verso i dipendenti e del principio di buon andamento dell'amministrazione
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Il dovere summenzionato implica che, in sede di decisione riguardante la posizione di un dipendente, un'autorità debba prendere in considerazione tutti i fattori che possano influenzare tale decisione ed implica inoltre che, nel decidere, l'autorità debba tenere conto non soltanto degli interessi del servizio, bensì anche di quelli del dipendente in questione. |
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In tale contesto, il principio di buon andamento dell'amministrazione è sovente legato al dovere di sollecitudine verso i dipendenti. |
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Nella fattispecie, la Commissione non ha ottemperato ai propri obblighi, poiché sapeva che il capo unità precedente avrebbe dovuto essere assegnato ad un altro impiego, ed ha tollerato la nomina ad interim del sig. Cova per un periodo superiore ad un anno. L'interpretazione della Commissione sfocia nella situazione paradossale per cui, mentre le responsabilità assunte per il periodo di assegnazione erano maggiori, al ricorrente può essere riconosciuta soltanto un'indennità differenziale limitata ad un anno. |