ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 268/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4755 — Bayerische Landesbank/Hypo Alpe-Adria-Bank International) ( 1 ) |
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2007/C 268/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV) ( 1 ) |
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2007/C 268/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) ( 1 ) |
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2007/C 268/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4684 — AIG/ORCO/Hospitality Invest) ( 1 ) |
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2007/C 268/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4866 — Arques/Actebis) ( 1 ) |
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2007/C 268/06 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4858 — Oaktree/Conbipel) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 268/07 |
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2007/C 268/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 268/09 |
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2007/C 268/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 268/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon) ( 1 ) |
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2007/C 268/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2007/C 268/13 |
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2007/C 268/14 |
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2007/C 268/15 |
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2007/C 268/16 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4755 — Bayerische Landesbank/Hypo Alpe-Adria-Bank International)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/01)
Il 5 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4755. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/02)
Il 31 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4754. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/03)
Il 30 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4913. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4684 — AIG/ORCO/Hospitality Invest)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/04)
Il 10 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4684. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4866 — Arques/Actebis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/05)
Il 27 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4866. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4858 — Oaktree/Conbipel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/06)
Il 30 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4858. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 novembre 2007
(2007/C 268/07)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4683 |
JPY |
yen giapponesi |
163,22 |
DKK |
corone danesi |
7,4538 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70040 |
SEK |
corone svedesi |
9,2908 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6483 |
ISK |
corone islandesi |
88,31 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8115 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
26,730 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
253,71 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7018 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,6365 |
RON |
leu rumeni |
3,4122 |
SKK |
corone slovacche |
33,144 |
TRY |
lire turche |
1,7536 |
AUD |
dollari australiani |
1,5993 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3790 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,4198 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9056 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,1171 |
KRW |
won sudcoreani |
1 331,45 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6572 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8813 |
HRK |
kuna croata |
7,3385 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 398,24 |
MYR |
ringgit malese |
4,8726 |
PHP |
peso filippino |
62,961 |
RUB |
rublo russo |
35,9140 |
THB |
baht thailandese |
46,316 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/5 |
Nomina dei membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e costituzione di un elenco di riserva
(2007/C 268/08)
La Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (1), ha deciso di nominare membri del suddetto comitato, a decorrere dal 1o novembre 2007, le persone elencate nella tabella 1.
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2005/629/CE, è costituito un elenco di riserva di candidati idonei a sostituire i membri che si dimettono dallo CSTEP conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 2005/629/CE. L'elenco di riserva è riportato nella tabella 2.
Tabella 1
Elenco degli esperti scientifici nominati membri dello CSTEP
Membro |
Istituto |
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) — Risorse Ittiche e Biodiversità Marina |
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Institute of Food and Resource Economics (FOI), Fisheries Economics and Management |
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Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen |
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|
Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Canarias |
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Fiskeriverket, Havsfiskelaboratoriet — Swedish Board of Fisheries, Institute of Marine Research |
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CEFAS Lowestoft, Fisheries Laboratory |
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Seafish |
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IFREMER, Département d'Économie |
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Aquastudio |
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Pôle Halieutique — Agrocampus Rennes — Unit «Study methods of fisheries system» |
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Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen |
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University of Greifswald, Institute for sustainable development of landscapes of the earth — Botanical Institute |
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IREPA Onlus, Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura |
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IPIMAR |
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Irish Marine Institute — Fisheries Science Service |
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GEM, Universidad de Barcelona Facultad Económicas |
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Fiskeriverket, National Board of Fisheries |
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University of Portsmouth, Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources (CEMARE), Department of Economics |
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Wageningen IMARES — Netherlands Institute for Fisheries Research — Institute for Marine Resources and Ecosystem |
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Fiskeriundersøgelser (DFU) — Danish Institute of Fisheries Research (DIFRES) |
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Wageningen IMARES — Netherlands Institute for Fisheries Research — Institute for Marine Resources and Ecosystem |
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Finnish Game and Fisheries Research Institute |
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CSIC Instituto de Ciencias del Mar |
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Landbouw Economisch Instituut — LEI, Fisheries Section |
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MRAG Marine Resources Assessment Group |
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Zeevisserij — CLO Sea Fisheries Department |
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AZTI — Tecnalia/Unidad de Investigación Marina |
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Bundesforschungsanstalt für Fischerei — Institut für Seefischerei |
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Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Department of Biology, University of Crete) |
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Bundesforschungsanstalt für Fischerei — Institut für Seefischerei |
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Zeevisserij — CLO Sea Fisheries Department |
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Finnish Game and Fisheries Research Institute |
Tabella 2
Elenco degli esperti scientifici che compongono l'elenco di riserva di esperti dello CSTEP
Candidato |
Istituto |
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Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies |
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MRAG Marine Resources Assessment Group |
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Sea Fish Industry Authority |
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Dipartimento Biologia Animale e dell'Uomo — Università di Roma «La Sapienza» |
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Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — Istituto di Scienze Marine (ISMAR) — Sezione Pesca Marittima, Ancona |
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|
AZTI — Tecnalia/Unidad de Investigación Marina |
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AZTI — Tecnalia/Marine Resources Division |
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centre Oceanográfico de Murcia |
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MRAG Marine Resources Assessment Group |
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Ifremer Laboratoire Ressources Halieutiques de Lorient |
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Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto Biologia Agroambientale e Forestale |
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Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies |
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Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen |
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Irish Marine Institute, Fisheries Science Service |
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Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico A Coruña |
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Fiskeriverket — Kustlaboratoriet, Swedish Board of Fisheries — Institute of Coastal Research |
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Federal Research Centre for Fisheries Research, Institute for Baltic Sea Fisheries |
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Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies |
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Institute for Fisheries Management & Coastal Community Development |
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LEI-DLO, Agricultural Economics Research Institute |
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Bord Iascaigh Mhara — Irish Sea Fisheries Board |
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Danish Research Institute of Food Economics, Fisheries Economics and Management Division |
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Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών — Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (Fisheries Research Institute National Agricultural Research Foundation) |
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Pôle Halieutique — Agrocampus Rennes — Unit «Study methods of fisheries system» |
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centro Oceanográfico de las Canarias |
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IFREMER — Département Écologie et Modèles pour l'Halieutique |
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IREPA Onlus, Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura |
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IFREMER Département Halieutique de Manche Mer du Nord |
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centro Oceanográfico de los Baleares |
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Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen |
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Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) — Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων (ΙΘΒΠ) (Hellenic National Centre for Marine Research — Institute of Marine Biological Resources) |
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Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies |
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ARGO |
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AZTI — Tecnalia/Marine Resources Division |
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Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — Istituto di Scienze Marine (ISMAR) — Sezione Pesca Marittima, Ancona |
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Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU)/Danish Institute of Fisheries Research (DIFRES) |
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ARPA Puglia — Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Regional Agency for the Environmental Protection) |
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Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development North Sea Centre |
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Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen |
(1) GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18. Rettificata dalla GU L 316 del 2.12.2005, pag. 23.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/8 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 268/09)
Numero dell'aiuto: XA 146/07
Stato membro: Francia
Regione: Dipartimento della Vendée
Titolo del regime di aiuto: «Fonds pour les manifestations agricoles ou agroalimentaires»: aides pluriannuelles en faveur de l'agriculture vendéenne au travers de soutiens aux manifestations agricoles ou agroalimentaires (assistance technique: promotion)
Base giuridica: Article L.1511-5 du Code général des collectivités territoriales
Convention cadre en cours entre l'État et le département de la Vendée
Spesa annua prevista nell'ambito di questi dure regimi di aiuto: 150 000 EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto: Il fondo per le manifestazioni agricole o agroalimentari prevede sovvenzioni in funzione della portata e dell'estensione geografica della manifestazione, soggette alla disponibilità di un bilancio minimo di 1 520 EUR, limitate ai seguenti massimali:
750 EUR per i concorsi e manifestazioni,
4 500 EUR per fiere ed esposizioni,
9 000 EUR per i saloni.
In ogni caso si terrà conto delle spese effettive: ossia le spese derivanti direttamente dall'organizzazione o dalla partecipazione alle manifestazioni, costi reali di logistica come l'acquisto e la locazione del materiale d'esposizione o il montaggio degli stand di presentazione.
L'importo dell'aiuto non deve essere superiore al tasso massimo d'aiuto dell'80 % delle spese e potrà essere rivisto se altri organismi pubblici partecipano al finanziamento di un'operazione
Data di applicazione: A decorrere dalla ricezione dell'avviso di ricevimento della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Cinque anni dalla ricezione dell'avviso di ricevimento della scheda di esenzione da parte della Commissione
Obiettivo dell'aiuto: Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 potranno essere finanziate le azioni di promozione, l'organizzazione o la partecipazione a fiere e esposizioni, le azioni di relazioni pubbliche, i sondaggi e gli studi di mercato.
L'obiettivo, infatti, è sostenere l'organizzazione di manifestazioni a carattere agricolo o agroalimentare intese a favorire e promuovere le produzioni locali di qualità.
Il fondo per le manifestazioni agricole o agroalimentari concederà i suoi aiuti alle organizzazioni di agricoltori, alle organizzazioni rappresentanti gli allevatori e alle associazioni di produttori le cui produzioni provengono dall'agricoltura del dipartimento della Vendée e per azioni relative ai prodotti delle PMI. Con questa riserva, gli aiuti saranno proposti a tutti gli interessati, senza discriminazioni e a pari condizioni.
Tutti gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati. Non si effettua nessun pagamento diretto ai beneficiari, nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione agricola.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente misura tutte le spese connesse agli stand di degustazione e alla distribuzione di campioni gratuiti e tutte le operazioni che si svolgono nei punti di vendita o che, in generale, hanno carattere di pubblicità ai sensi del punto 152 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
Settore economico: Tutto il settore agricolo o agro-alimentare previsto dallo statuto delle PMI ai sensi del diritto comunitario
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Conseil Général de la Vendée |
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement |
Service de l'Agriculture et de la Pêche |
40, rue Maréchal Foch |
F-85923 La Roche sur Yon Cedex 9 |
Sito web: www.vendee.fr (sito generale del Dipartimento)
Rubrica: www.vendee.fr/conseil-general
Sottorubrica: www.vendee.fr/conseil-general/guide-subventions
Una volta che la Commissione avrà registrato la presente scheda di esenzione, la descrizione del regime sarà messa in linea.
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 147/07
Stato membro: Italia
Regione: Sardegna
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Misura n. 323 del PSR 2006/2013 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale»
Azione 3 «Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna»
Azione 4 «Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole»
Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), articolo 57
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: 10 Mio EUR a partire dall'anno 2009
Intensità massima dell'aiuto: 75 % della spesa ammessa (articolo 5 del regolamento)
Data di applicazione: Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte della Commissione europea
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1.1.2009-31.12.2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Settore o settori interessati: Produzione agricola
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione autonoma della Sardegna |
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale |
Via Pessagno, 4 |
I-09125 Cagliari |
Sito web: http://intranet.sardegnaagricoltura.it/documenti/misura323/
Credenziali di accesso: user: intrasaa — password: agripass
Altre informazioni: —
Alfonso Orefice
Direttore generale
Numero dell'aiuto: XA 148/07
Stato membro: Lituania
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje
Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-237 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų lavinimo ir mokymo, mokslo žinių sklaidos, žemės ūkio parodų, mugių, žemės ūkio konkursų organizavimo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (décret ministériel no 3D-237 du 16 mai 2007)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 000 000 LTL, pari a 2 027 340 EUR al tasso di cambio ufficiale
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Le spese ammissibili, relative all'istruzione generale e alla formazione degli operatori agricoli, vengono compensate come segue:
|
2) |
Fino al 100 % sono compensate le spese ammissibili relative all'organizzazione di e alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere. |
3) |
Fino al 90 % sono compensate le spese ammissibili relative alla diffusione di conoscenze scientifiche. |
4) |
Fino al 90 % sono compensate le spese ammissibili relative alla produzione di cataloghi, siti web e altre pubblicazioni. |
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI.
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
In applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Spese conformi ai criteri di attribuzione degli aiuti:
1) |
Per quanto riguarda le spese relative all'istruzione generale e alla formazione degli operatori agricoli [formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione ai principi di base dell'attività agricola; formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione di conducenti di trattori (trattoristi) delle categorie TR1, TR2 e il programma di formazione per conducente di macchine agricole semoventi (trattorista) della categoria SZ; organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni professionali e didattiche; edizione di pubblicazioni]:
|
2) |
Per quanto riguarda le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere:
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3) |
Per quanto riguarda le spese relative alla diffusione di conoscenze scientifiche, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine [fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) (organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni professionali e didattiche; edizione di pubblicazioni)]:
|
4) |
Per quanto riguarda le spese per cataloghi, siti web e altre pubblicazioni, contenenti informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni:
|
Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) |
LT-01103 Vilnius |
Sito web: http://www.zum.lt/min/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_66.cfm&langparam=LT
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 174/07
Stato membro: Francia
Regione: Le azioni potranno essere finanziate da tutti gli enti territoriali (consigli regionali e generali), che lo desiderano, compresi i dipartimenti d'oltremare
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur de la sélection dans le secteur de l'élevage
Base giuridica: Le code rural, en particulier le chapitre III du titre V du livre VI
Spese annue previste nell'ambito del regime di aiuti: 15 Mio EUR, con riserva della mobilitazione degli stanziamenti corrispondenti
Intensità massima dell'aiuto: Nei limiti previsti dai massimali fissati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006, vale a dire aiuti fino al 100 % per gli interventi di cui alla lettera a), fino al 70 % per quelli di cui alla lettera b) e fino al 40 % per quelli di cui alla lettera c), con riguardo alle azioni descritte al punto «Obiettivo dell'aiuto»:
Data di applicazione: A partire dal momento della registrazione della presente scheda di esenzione da parte della Commissione europea
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2007-2013
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto si basa sull'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è inteso a migliorare la qualità genetica del bestiame bovino, ovino, caprino e suino mediante programmi di selezione, attuati per le diverse razze, tenendo presente che in Francia vengono allevate molteplici razze, la cui consistenza numerica è molto variabile.
Gli aiuti che potranno essere proposti per investimenti intesi a introdurre, nelle aziende, tecniche o pratiche di selezioni innovative cesseranno in ogni caso entro il 31 dicembre 2011.
Per le tre parti dei programmi di selezione summenzionati, non verrà versato agli allevatori alcun aiuto diretto: gli aiuti saranno concessi alle organizzazioni incaricate dalle autorità francesi di realizzare le operazioni sovvenzionate, alle condizioni enunciate nella presente scheda.
Settore economico: I settori dell'allevamento bovino, ovino, caprino e suino
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, DGPEI |
3, rue Barbet de Jouy |
F-75349 Paris 07 SP |
Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions |
80, avenue des Terroirs de France |
F-75607 Paris Cedex 12 |
Sito web: http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm
Altre informazioni: Nel caso in cui intervengano con finanziamenti complementari a quelli accordati dall'Office de l'élevage, gli enti territoriali dovranno uniformarsi alle condizioni stabilite da quest'ultimo e verificare il rispetto dei massimali degli aiuti.
Numero dell'aiuto: XA 175/07
Stato membro: Ungheria
Regione: Tutto il territorio ungherese
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto individuale: A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségének támogatása
Base giuridica:
— |
az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete (2004. október 6.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének csekélyösszegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban (HL L 325/4., 2004. 10.28.); |
— |
2006. évi LXXXVIII. törvény a nemzeti agrár-kárenyhítési rendszerről |
— |
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (…..) FVM rendelete a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről |
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Bilancio annuale previsto: 250 Mio HUF
Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per voce ammissibile): L'aiuto per l'indennizzo dei danni subiti e il sostegno sotto forma di crediti e di garanzie possono ammontare in totale ad un massimo dell'80 % della perdita di reddito.
Data di applicazione: Fino al luglio 2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è indennizzare gli agricoltori per i danni subiti nella primavera 2007 a causa delle cattive condizioni meteorologiche, che hanno determinato una sostanziale perdita di reddito (perdita di produzione compresa tra il 50 % e 100 %). A titolo di risarcimento per la perdita di reddito subita, oltre all'aiuto destinato all'indennizzo per i danni subiti, gli agricoltori potranno beneficiare di prestiti a tassi agevolati, oppure di garanzie sui prestiti contratti.
La disposizione applicata è l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
L'intensità massima dell'aiuto (indennizzi, prestiti a tassi agevolati e garanzie) equivale all'80 % della perdita di reddito.
Settore o settori interessati: Produzione vegetale (uva, frutta)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium |
H-1055 Budapest |
Kossuth Lajos tér 11 |
Sito web: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1846&articleID=10748&ctag=articlelist&iid=1
Budapest, 12 luglio 2007
Dr. András Máhr
Segretario di Stato
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/13 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 268/10)
Numero dell'aiuto: XA 176/07
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Freistaat Bayern
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Förderung des Einsatzes von Dorfhelferinnen, Betriebshelfern und Melkerhelfern
Base giuridica: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006
3 Zuwendungsbescheide an sozial tätige Dienstleistungsunternehmen
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3,3 Mio EUR per le 3 imprese prestatrici di servizi ausiliari, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006
Intensità massima dell'aiuto: Fino al 35 %
Data di applicazione: Autorizzazioni annuali
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Esercizio finanziario 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sopperire temporaneamente ad emergenze sociali in aziende agricole e forestali mediante la messa a disposizione e l'impiego di personale ausiliario a tempo pieno di supporto alle aziende agricole e di assistenza alle famiglie rurali.
Base giuridica dell'aiuto: articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: Agricoltura e silvicoltura: servizi sovvenzionati
Rif.: n. 179 della normativa quadro (2006/C 319/01)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten |
Referat B 1 |
Ludwigstr. 2 |
D-80539 München |
Tel. (49-89) 2182-2222 |
Sito web: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/gesamt/AgrarWiG_BY.htm#AgrarWiG_BY_rahmen
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdev.pdf
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdmelk.pdf
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 177/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Dolenjske Toplice
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ukrepi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007-2013
Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007-2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Il finanziamento medio annuo per il periodo 2007-2013 ammonta a 33 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:
L'aiuto è inteso a finanziare il ripristino di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzature utilizzate nella produzione agricola, investimenti in colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli. |
2) |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
3) |
Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi:
|
4) |
Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
|
5) |
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
|
6) |
Assistenza tecnica nel settore agricolo:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (o il giorno d'entrata in vigore del regolamento comunale)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:
— |
Articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria, |
— |
Articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, |
— |
Articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi, |
— |
Articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria, |
— |
Articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, |
— |
Articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo. |
Settore o settori interessati: Agricoltura: seminativi e allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, SLO-8350 Dolenjske Toplice
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90765
Altre informazioni: La misura a favore dei premi versati per assicurare le colture e i prodotti contempla le seguenti condizioni meteorologiche avverse, che possono essere considerate alla stregua di calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.
Il regolamento comunale soddisfa quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda le misure che devono essere adottate dai comuni e le disposizioni d'attuazione generali (procedura per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza e controllo).
Firma della persona responsabile:
Goran Udovč
Direttore dell'amministrazione comunale di Dolenjske Toplice
Numero dell'aiuto: XA 178/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Tolmin
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Tolmin 2007-2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin (III. poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 35 063 EUR |
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2008: 50 000 EUR |
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2009: 55 000 EUR |
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2010: 60 000 EUR |
|
2011: 65 000 EUR |
|
2012: 70 000 EUR |
|
2013: 75 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:
L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzature da usare per la produzione agricola, gli investimenti in colture permanenti e nel miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli. |
2) |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
3) |
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (oppure la data in cui entrano in vigore tali norme)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo III delle norme relative alla concessione degli aiuti a favore dei programmi di sviluppo rurale nel comune di Tolmin, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, SLO-5220 Tolmin
Sito web: http://www.obcina.tolmin.si/datoteka/934815ad542a4a7c5e8a2dfa04fea9f5
Altre informazioni: Le norme comunali soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 con riguardo alle misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).
Firma della persona responsabile:
Uroš Brežan
Sindaco
Numero dell'aiuto: XA 179/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Grosuplje
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje za programsko obdobje 2007-2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje za programsko obdobje 2007-2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 120 000 EUR |
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2008: 120 000 EUR |
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2009: 135 000 EUR |
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2010: 135 000 EUR |
|
2011: 135 000 EUR |
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2012: 135 000 EUR |
|
2013: 135 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:
L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzi per la produzione agricola, gli investimenti nelle colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli. |
2) |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
3) |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
4) |
Aiuto per la ricomposizione fondiaria:
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5) |
Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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6) |
Prestazioni di assistenza tecnica:
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7) |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Grosulpje nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento. Le risorse sono stanziate per finanziare gli investimenti a livello di seminativi e di allevamento, tranne per l'allevamento dei cavalli a sangue caldo, il pollame o i conigli. È concesso un aiuto per l'allevamento di piccoli ruminanti nelle zone svantaggiate.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Grosuplje, Taborska c. 2, SLO-1290 Grosuplje
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90769
Altre informazioni: La misura relativa al pagamento dei premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.
Le norme comunali soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 con riguardo alle misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).
Numero dell'aiuto: XA 180/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Metlika
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Metlika 2007-2013
Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občini Metlika za programsko obdobje 2007-2013 (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa annua prevista per il periodo 2007-2013 è di 40 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Investimenti nelle aziende agricole:
L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzi per la produzione agricola, gli investimenti nelle colture permanenti e nel miglioramento dell'agricoltura. |
2) |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
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3) |
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
4) |
Aiuto per la ricomposizione fondiaria:
|
5) |
Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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6) |
Prestazioni di assistenza tecnica al settore agricolo:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Metlika, per il periodo 2007-2013, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura: Sottosettori: allevamento (bovini, suini, ovini e caprini, api), seminativi, pascoli permanenti e orticoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Metlika, Mestni trg 24, SLO-8330 Metlika
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200764&dhid=90697
Altre informazioni: La misura relativa al pagamento dei premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).
Il direttore dell'amministrazione comunale
Danica Puljak
Numero dell'aiuto: XA 181/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Semič
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Semič
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Semič (II. poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 26 290 EUR |
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2008: 26 380 EUR |
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2009: 26 460 EUR |
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2010: 26 530 EUR |
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2011: 26 600 EUR |
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2012: 26 670 EUR |
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2013: 26 740 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1) |
Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:
L'aiuto è inteso a finanziare l'ammodernamento delle aziende agricole nonché la pianificazione dei pascoli, dei terreni agricoli e dell'accesso alle aziende. |
2) |
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
3) |
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
|
4) |
Aiuto per il pagamento di premi assicurativi:
|
5) |
Aiuto per la ricomposizione fondiaria:
|
6) |
Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
|
7) |
Prestazioni di assistenza tecnica:
|
Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Semič, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Semič, Štefanov trg 9, SLO-8333 Semič
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90792
Altre informazioni: La misura relativa al pagamento di premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere adottate dai comuni e alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).
Il sindaco di Semič
Ivan Bukovec
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/11)
1. |
In data 5 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa PPG Industries, Inc. («PPG», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa SigmaKalon (BC) HoldCo B.V. («SigmaKalon», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 268/12)
1. |
In data 30 ottobre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Groupe Norbert Dentressangle SA («GND», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Christian Salvesen PLC («Christian Salvesen», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
ALTRI ATTI
Commissione
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/22 |
Pubblicazione della domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 268/13)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO
«DWÓJNIAK»
N. CE: PL/TSG/007/036/06.09.2005
1. Nome e indirizzo del richiedente
Nome: |
Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(48-22) 828 27 21 |
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E-mail: |
krwim@sitspoz.pl |
2. Stato membro o paese terzo
Polonia
3. Disciplinare del prodotto
3.1. Nome per la registrazione
«Dwójniak»
Al momento dell'introduzione nel mercato, il prodotto sarà munito di un'etichetta contenente le seguenti informazioni: «miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją». Tale informazione deve essere tradotta in tutte le altre lingue ufficiali.
3.2. Si tratta di un nome
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specifico in sé e per sé |
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che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare |
Il nome «dwójniak» deriva dal numero «2» («dwa») e si riferisce direttamente alla composizione e metodo di produzione — storicamente consolidati — del «dwójniak» — vale a dire la quantità di acqua e di miele nel composto, che è pari a una parte di miele e una di acqua. Il nome, dunque, rispecchia la natura specifica del prodotto. Dal momento che il termine «dwójniak» è una parola usata esclusivamente per definire tale tipo concreto di idromele, si può affermare che tale nome è specifico in sé e per sé.
3.3. La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006
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Registrazione con l'uso riservato del nome |
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Registrazione senza l'uso riservato del nome |
3.4. Tipo di prodotto
Classe 1.8 — Altri prodotti indicati nell'allegato I
3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome di cui al punto 3.1
Il «dwójniak» è un idromele, una bevanda chiara ottenuta dalla fermentazione del mosto di idromele che si distingue per l'aroma e il gusto tipico del miele.
Il «dwójniak» può essere caratterizzato da un gusto arricchito dal profumo delle spezie utilizzate. La sua colorazione varia da un giallo dorato al colore dell'ambra scura e dipende dal tipo di miele utilizzato per la preparazione.
Componenti fisico-chimici tipici dell'idromele «dwójniak»:
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contenuto alcolico tra il 15 e il 18 % vol., |
— |
zuccheri riduttori dopo l'inversione tra i 175 e i 230 g/l, |
— |
acidità totale espressa in grammi di acido malico tra i 3,5 e gli 8 grammi per litro, |
— |
acidità volatile espressa in grammi di acido acetico inferiore o pari a 1,4 grammi per litro, |
— |
quantitativo di zuccheri totali che, dopo essere stato sommato alla concentrazione alcolica (in % vol.) da esso stesso acquisita moltiplicata per 18, corrisponde a un valore superiore o pari a 490, |
— |
estratto non zuccherino non inferiore a:
|
— |
cenere — non inferiore a 1,3 grammi per litro — in caso di idromele di frutta. |
Nella produzione del «dwójniak» è vietata utilizzazione di conservanti, stabilizzanti, coloranti o aromi artificiali.
3.6. Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1
Materie prime
— |
Miele d'api naturale con i seguenti parametri:
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— |
Lieviti di miele ad alta fermentazione — indicati per la preparazione di idromele ad elevato contenuto alcolico. |
— |
Spezie: chiodi di garofano, cannella, noce moscata e zenzero. |
— |
Succhi di frutta naturali o frutta fresca. |
— |
Alcool etilico di origine agricola. |
Metodo di produzione
Fase 1
Sobbollire il mosto di miele a una temperatura compresa tra i 95 e i 105 °C. La proporzione richiesta di miele e di acqua è pari a 1 parte di miele e 1 parte di acqua (eventualmente acqua e succo di frutta). Dal momento che la concentrazione di zuccheri è troppo elevata per permettere al lievito di agire nel processo di fermentazione, si prepara una feccia con le seguenti proporzioni: 1 parte di miele e 2 parti di acqua a cui possono essere eventualmente aggiunte delle spezie. Per produrre dell'idromele alla frutta, si sostituisce almeno il 30 % dell'acqua con succo di frutta. Per mantenere le proporzioni di miele e di acqua caratteristiche del «dwójniak» il resto del miele viene aggiunto nella fase finale della fermentazione o durante l'invecchiamento.
Rispettare scrupolosamente le proporzioni di acqua e di miele e utilizzare un bollitore con valvola a vapore. In tal modo si evita la caramellizzazione degli zuccheri.
Fase 2
Il raffreddamento del mosto fino ad una temperatura di 20-22 °C è ottimale per la lievitazione. Il mosto deve essere raffreddato il giorno stesso della produzione e il tempo di raffreddamento dipende dalla sua efficacia. Il raffreddamento garantisce la sicurezza microbiologica del lievito.
Fase 3
Preparazione — Innestare nel mosto di miele una soluzione di lievito nel serbatoio di fermentazione.
Fase 4
A. |
Fermentazione tumultuosa: 6-10 giorni. Il mantenimento della temperatura a 28 °C garantisce il corretto svolgimento del processo di fermentazione. |
B. |
Fermentazione lenta: 3-6 settimane. La fermentazione lenta permette di ottenere le caratteristiche fisico-chimiche desiderate. |
In questa fase può essere aggiunto il quantitativo di miele necessario per raggiungere le proporzioni richieste per il «dwójniak».
Fase 5
Rimuovere il preparato fermentato dalla feccia.
Dopo aver ottenuto un contenuto alcolico pari ad almeno il 12 % vol. occorre rimuovere il preparato fermentato dalla feccia. Tale procedimento garantisce l'ottenimento delle proprietà fisico-chimiche e organolettiche caratteristiche del «dwójniak». Lasciare il preparato a contatto con la feccia al di là del tempo necessario per la fermentazione lenta influisce negativamente sulle caratteristiche organolettiche a causa dell'autolisi del lievito.
Fase 6
Invecchiamento (maturazione) e decantazione — L'operazione va ripetuta in funzione delle necessità, al fine di impedire che si verifichino processi indesiderabili nella feccia (autolisi dei lieviti). Durante l'invecchiamento si prevede la possibilità di effettuare operazioni come la pastorizzazione o il filtraggio.
In questa fase può essere aggiunto il quantitativo di miele necessario per raggiungere le proporzioni richieste per il «dwójniak» se ciò non è stato fatto nella fase finale della fermentazione. Tale fase è fondamentale per ottenere le caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.
Il periodo di invecchiamento del «dwójniak» è di almeno 2 anni.
Fase 7
Trattamento (per equilibrare il sapore) — Questa fase riguarda la preparazione di un prodotto finale che possieda le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche proprie del «dwójniak», descritte al punto 3.5 (Descrizione del prodotto agricolo o alimentare). Per soddisfare le caratteristiche richieste è possibile correggere le proprietà organolettiche e fisico-chimiche del prodotto mediante l'aggiunta di:
— |
miele d'api, |
— |
erbe o spezie, |
— |
alcool etilico di origine agricola. |
L'obiettivo di questa fase è ottenere un prodotto con il «bouquet» caratteristico del «dwójniak».
Fase 8
Versare in contenitori individuali a caldo, ad una temperatura 18-25 °C. Per confezionare il «dwójniak» si utilizzano imballaggi tradizionali come: damigiane di vetro, contenitori di ceramica o barili di quercia.
3.7. Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare
Il carattere specifico del «dwójniak» è determinato da:
— |
la preparazione del mosto (composizione e proporzione delle materie prime), |
— |
l'invecchiamento e la maturazione, |
— |
le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche. |
Preparazione del mosto (composizione e proporzione delle materie prime)
Il carattere specifico del «dwójniak» è determinato in particolare dall'applicazione e dal rispetto rigoroso delle proporzioni previste di acqua e di miele nel mosto di idromele pari a 1 parte di miele e 1 di acqua. Tale proporzione condiziona tutte le fasi successive della produzione e fa sì che il prodotto possieda le sue caratteristiche eccezionali.
Invecchiamento e maturazione
Secondo l'antica ricetta tradizionale polacca la natura del prodotto richiede che si osservi un periodo stabilito di invecchiamento e maturazione. Nel caso del «dwójniak» tale periodo è di almeno 2 anni.
Caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche
L'osservanza di tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare garantisce la realizzazione di un prodotto dal gusto e l'aroma unici. Il gusto e l'odore eccezionali del «dwójniak» derivano dal contenuto specifico di zucchero e alcool:
— |
zuccheri riduttori dopo l'inversione superiori a 175-230 g/l, |
— |
quantitativo di zuccheri totali che, dopo essere stato sommato alla concentrazione alcolica (in % vol.) da esso stesso acquisita moltiplicata per 18, corrisponde a un valore superiore o pari a 490, |
— |
contenuto alcolico tra il 15 e il 18 % vol. |
Grazie alle proporzioni rigorosamente definite dei suoi ingredienti, il «dwójniak» possiede una consistenza liquida e vischiosa tipica che lo distingue dalle altre varietà di idromele.
3.8. Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare
Metodo tradizionale di produzione
In Polonia la produzione di idromele è una tradizione millenaria caratterizzata da una grande varietà. L'elaborazione e il perfezionamento del metodo di produzione nel corso dei secoli ha portato alla creazione di diversi tipi di idromele. La storia della loro produzione risale agli inizi dello Stato polacco. Nel 966, Ibrahim ibn Jakub, diplomatico, mercante e viaggiatore spagnolo riporta nei suoi scritti che «nel paese di Mieszko I, oltre ai cibi, alla carne e alle terre coltivabili, abbonda il miele e il vino e le bevande inebrianti sono chiamati idromele» (Mieszko I è il primo re della Polonia). Anche nelle cronache di Gallus Anonimus, che narrano le vicende della Polonia a cavallo tra l'XI e il XII secolo, è più volte menzionata la produzione di idromele.
Nell'epopea nazionale polacca «Pan Tadeusz» di Adam Mickiewicz, in cui è narrata la storia della nobiltà polacca negli anni 1811-1812, si possono trovare molte informazioni sulla produzione, il consumo e i diversi tipi di idromele. Accenni all'idromele si trovano anche nei versi di Tomasz Zan (1796-1855) e nella trilogia di Henryk Sienkiewicz che narra le vicende della Polonia nel XVII secolo («Ogniem i mieczem», opera pubblicata nel 1884, «Potop» nel 1886 e «Pan Wołodyjowski» nel 1887 e 1888).
I testi che illustrano le tradizioni culinarie polacche nei secoli XVII e XVIII contengono non più solo semplici accenni all'idromele ma anche informazioni sui diversi tipi di idromele. Sulla base dei metodi di preparazione, venivano suddivisi in quattro categorie: l'idromele «półtorak», il «dwójniak», il «trójniak» e il «czwórniak». Ognuna di queste categorie corrisponde a un tipo di idromele diverso, prodotto con proporzioni diverse di miele e di acqua o succo e con diverse durate di invecchiamento. Il metodo di produzione del «dwójniak» è utilizzato — con poche modifiche — da secoli.
Composizione tradizionale
La suddivisione tradizionale dell'idromele in quattro categorie (il «półtorak», il «dwójniak», il «trójniak» e il «czwórniak») esiste in Polonia da molti secoli ed è ancora ben presente nella mente dei consumatori. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è cercato di regolamentare giuridicamente tale suddivisione tradizionale dell'idromele in quattro categorie. Nel 1948 tale suddivisione è stata inserita nell'ordinamento giuridico polacco con la legge relativa alla produzione e al commercio di vino, mosto d'uva ed idromele (Gazzetta ufficiale della Repubblica polacca del 18 novembre 1948). Tale legge prevede delle disposizioni in materia di produzione di idromele e stabilisce le proporzioni di miele e di acqua e i requisiti tecnici. Le proporzioni di acqua e di miele nel «dwójniak» sono così stabilite: «Si può denominare “dwójniak” solo l'idromele ottenuto con una parte di miele naturale e una parte di acqua».
3.9. Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico
I controlli obbligatori riguardano:
— |
il rispetto delle proporzioni stabilite di mosto di idromele, |
— |
il rispetto del periodo di invecchiamento, |
— |
le caratteristiche organolettiche del prodotto finito (gusto, odore, colore, chiarezza), |
— |
gli indicatori fisico-chimici del prodotto finito: contenuto alcolico, zuccheri totali riduttori dopo l'inversione, acidità totale, acidità volatile, estratto non zuccherino e cenere nel caso di idromele di frutta — i valori devono corrispondere ai valori specificati al punto 3.5 del disciplinare. |
I controlli obbligatori devono essere svolti non meno di una volta all'anno.
Si raccomanda di effettuare i controlli nel corso delle fasi sottoelencate di produzione. Il controllo di tali fasi non è obbligatorio, ma consigliabile dal momento che permette di eliminare eventuali errori avvenuti in momenti diversi della produzione.
Fase 4
Durante il processo di fermentazione occorre effettuare regolari controlli di laboratorio sulle caratteristiche organolettiche (gusto e odore) e fisico-chimiche, come il contenuto di alcool e di zuccheri che cambiano nel corso del processo di fermentazione alcolica.
Fase 6
Durante l'invecchiamento occorre effettuare regolari controlli sulle caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche: il contenuto di alcool e di zuccheri totali, l'acidità totale e l'acidità volatile.
Fase 8
Prima dell'imbottigliamento, vengono effettuati controlli sui diversi parametri fisico-chimici e organolettici di cui al punto 3.5 (Descrizione del prodotto agricolo o alimentare).
4. Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto
4.1. Nome e indirizzo
Nome: |
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel. |
(48-22) 623 29 00 |
||
Fax |
(48-22) 623 29 98 |
||
E-mail: |
— |
|
|
4.2. Compiti specifici dell'organo o ente
L'organo superiore di controllo è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/28 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 268/14)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«AFUEGA'L PITU»
N. CE: ES/PDO/005/0307/20.08.2003
DOP ( X ) IGP ( )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: |
Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel. |
(34) 91 347 53 94 |
||
Fax |
(34) 91 347 54 10 |
||
E-mail: |
sgcaproagro@mapya.es |
2. Associazione richiedente:
Nome: |
Quesería La Borbolla, C.B. y otros |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel. |
(34) 985 75 08 10 |
||
Fax |
(34) 985 75 08 10 |
||
E-mail: |
queseríalaborbolla@hotmail.com |
||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altri ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.3 — Formaggio
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Afuega'l Pitu»
4.2. Descrizione: Si tratta di un formaggio grasso che può essere fresco o stagionato, prodotto con latte vaccino intero pastorizzato, a pasta molle ottenuta per coagulazione del latte, di colore bianco o arancione-rossiccio in caso di aggiunta di paprica. Tuttavia, per i formaggi con periodo di maturazione non superiore a 60 giorni la pastorizzazione del latte non è indispensabile.
Il prodotto che se ne ottiene è un formaggio di forma troncoconica o cilindrica allungata, con un peso fra 200 e 600 grammi, un'altezza compresa fra 5 e 12 cm circa, un diametro compreso fra 8 e 14 cm misurato alla base; presenta una crosta di consistenza variabile a seconda del grado di stagionatura e dell'aggiunta di paprica.
Quattro sono le varietà tradizionali ma tutte hanno caratteristiche finali simili:
Atroncau blancu: forma troncoconica, non impastato, di colore bianco.
Atroncau roxu: forma troncoconica, impastato, di colore rosso-arancione.
Trapu blancu: forma cilindrica allungata, impastato, di colore bianco.
Trapu roxu: forma cilindrica allungata, impastato, di colore rosso-arancione.
Per quanto riguarda le sue caratteristiche chimiche, il formaggio presenta un contenuto minimo in materia secca pari al 30 % ed un contenuto minimo di grassi e proteine su estratto secco pari rispettivamente al 45 % e 35 %; il pH è compreso fra 4,1 e 5.
Quanto alle caratteristiche organolettiche, il formaggio può essere di colore bianco paglierino a seconda del grado di stagionatura oppure rosso-arancione in caso di aggiunta di paprica. Ha un sapore leggermente acido, poco salato o affatto salato, cremoso e piuttosto secco; nei formaggi rossi il sapore è forte e piccante. L'aroma è delicato e si intensifica con la stagionatura, la consistenza della pasta è più o meno molle ma tale caratteristica si perde via via con la stagionatura.
4.3. Zona geografica: La zona geografica definita mediante l'istituzione della denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu» include i seguenti comuni: Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón e Soto del Barco. In questa zona si svolgono tutte le fasi della lavorazione del formaggio, inclusa la stagionatura, così come la produzione del latte adoperato come materia prima.
4.4. Prova dell'origine: Il procedimento di certificazione prevede ispezioni visive e documentali e prelievi di campioni del prodotto. Conformemente a tutti i requisiti menzionati, la Denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu» può essere concessa solo ai formaggi ottenuti con latte prodotto negli allevamenti registrati, che siano stati lavorati in caseifici iscritti al Consejo Regulador, conformemente alle disposizioni stabilite nel presente documento, nel regolamento della D.O.P., nel Manuale di qualità e procedure, nonché ispezionati e certificati dal personale tecnico del Consejo Regulador, secondo i controlli previsti.
Sui formaggi che ottengono la certificazione viene apposta una controetichetta numerata recante il logotipo della denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu», fornita dal Consejo Regulador.
4.5. Metodo di ottenimento: Il latte utilizzato per la lavorazione dei formaggi protetti deve provenire da vacche sane delle razze Frisona e Asturiana de los Valles e dei loro incroci ed essere ottenuto in condizioni igieniche, in conformità alla legislazione in vigore.
L'alimentazione del bestiame deve rispondere a pratiche tradizionali basate sull'utilizzo dei prati su cui le mandrie di vacche da latte vengono fatte pascolare durante tutto l'anno e deve essere completata con erba fresca, fieno e foraggio insilato ottenuti nelle aziende stesse.
L'allevamento consiste, essenzialmente, in un sistema di semi-stabulazione nell'ambito del quale le vacche rimangono sui pascoli per la maggior parte del giorno per fare ritorno all'imbrunire nelle stalle per la mungitura, rimanendovi fino alla mattina seguente, dopo un'altra mungitura. Al momento della mungitura si integra la razione con foraggi freschi, fieno e insilati, ottenuti nella stessa azienda e, in via eccezionale, con piccole quantità di concentrati di cereali e di leguminose, in caso di condizioni atmosferiche avverse.
Al latte che si trova nei contenitori per la cagliata si aggiunge una piccola quantità di caglio liquido e fermenti lattici se il latte è pastorizzato. La temperatura del contenitore deve essere compresa fra 22 e 32 °C. La coagulazione dura da 15 a 20 ore.
Dopo la coagulazione del latte la cagliata è messa in stampi forellati di plastica per uso alimentare per la fase di sgrondo che dura circa dodici ore.
Trascorso questo periodo, la cagliata, che ha perso un po' di siero, viene trasferita in uno stampo più piccolo; a questo punto si aggiunge il sale sulla superficie del formaggio. Trascorse dodici ore, il formaggio viene estratto dallo stampo, deposto su vassoi forellati per facilitare lo spurgo finale e successivamente trasferito nella camera di stagionatura.
Nel caso dei formaggi ottenuti da pasta impastata, lo spurgo avviene in recipienti di plastica più grandi, con l'impiego di garze. Trascorse ventiquattro ore circa, essi vengono trasferiti nell'impastatrice. Durante l'impasto si aggiunge sale e, eventualmente, paprica — nella misura dell'1 % — nel qual caso si otterrà la varietà «trapu roxu». Successivamente, l'impasto, con o senza paprica, viene posto in stampi e/o garze per consentire l'eliminazione del siero per altre ventiquattro ore.
I formaggi vengono conservati in appositi locali (casere) per un periodo compreso fra cinque e sessanta giorni a seconda del grado di stagionatura desiderato (da fresco a stagionato).
I formaggi, imballati ed etichettati, sono conservati fino alla vendita in celle frigorifere, ad una temperatura compresa tra quattro e dieci gradi centigradi.
4.6. Legame:
Legame storico
Le prime testimonianze sul formaggio «Afuega'l Pitu» (con la denominazione quesu de puñu o queso de Afueg'l Pitu) si trovano in testi del XVIII secolo, in cui esso è indicato come mezzo per il pagamento delle imposte, una pratica utilizzata fino al XIX secolo. Alla fine dello stesso secolo Félix Aramburu y Zuloaga ne parla come del «formaggio di puñu o di afuega el pitu presente in quasi tutti i concejos delle Asturie». Più di recente, nella loro opera Asturias, Octavio Bellmunt e Fermín Canella sottolineano quanto siano diffusi questi formaggi che «sono noti ovunque con il nome di afuega el pitu o con altri nomi».
Quel che è certo è che, sebbene alcune fonti bibliografiche collochino il formaggio in diversi comuni della regione delle Asturie, esse non sono molto precise e non vi è, pertanto, traccia degli esatti confini esistenti all'epoca (forse perchè si tratta di un folto gruppo di comuni); è quindi necessario ricorrere a documenti più recenti, alla saggezza popolare ed alla registrazione delle prime industrie di elaborazione di questo formaggio per constatare che la produzione è circoscritta alla zona geografica delimitata.
L'etimologia del nome attribuito a questa varietà di formaggi è affascinante, per quanto incerta. In castigliano l'espressione «Afuega'l Pitu» significa letteralmente «strozzare il pollo», nome curioso che ha ispirato numerose interpretazioni: dall'allusione alla chiusura del sacchetto in cui il formaggio è messo a spurgare (fardela) alle difficoltà di ingestione che presenta in taluni casi o al fatto che sia stato tradizionalmente usato come alimento per i polli.
Nelle zone lungo le rive del Narcea e del Nalón, dove tale formaggio è maggiormente diffuso, con il nome di «Afuega'l Pitu» si indica una varietà di formaggi dalle caratteristiche e dalle peculiarità piuttosto eterogenee sia per quanto riguarda le forme sia in relazione ai tempi di stagionatura o ai sapori.
Le peculiarità dell'elaborazione si sono definite sempre più con l'andare del tempo, dando origine ad un prodotto unico con quattro varietà tradizionali che si differenziano unicamente per il colore rosso o bianco, a seconda che si aggiunga o meno la paprica, e per la forma troncoconica o cilindrica allungata, a seconda degli stampi utilizzati.
Legame naturale
Il territorio in questione è caratterizzato da un clima oceanico con precipitazioni abbondanti, persistenti ma leggere tutto l'anno, insolazione moderata e nebulosità elevata, che influisce sull'alimentazione degli animali e, di conseguenza, sul prodotto in parola, in quanto:
— |
favorisce il rapido sviluppo delle specie pratensi di eccellente qualità presenti nei numerosi prati e pascoli naturali esistenti nella zona, il che assicura una provvista per i giorni in cui le condizioni atmosferiche sono avverse, oltre a fornire per tutto l'anno risorse alimentari costituite di foraggi freschi, |
— |
permette di elaborare un piano di sfruttamento annuo basato su una rotazione dell'utilizzo dei prati mediante pascolamento e/o fienagione, |
— |
consente la permanenza degli animali all'aria aperta praticamente tutto l'anno. |
Tutti questi elementi garantiscono una produzione di latte abbondante e di grande qualità, con ben precise qualità di composizione, in particolare per quanto riguarda gli acidi grassi e gli acidi organici, il che conferisce al formaggio le sue caratteristiche organolettiche specifiche, soprattutto in termini di odore e di sapore.
Anche il clima influisce sul prodotto tramite il processo di elaborazione. Questa influenza è determinata dall'esposizione del prodotto — specialmente durante le fasi di sgocciolamento e di formatura della cagliata (visto il carattere artigianale di questo tipo di formaggio) — alle condizioni ambientali della zona, caratterizzate da un elevato tasso di umidità e da temperature miti; ciò contribuisce infatti, insieme all'esperienza dei produttori che hanno adeguato la lavorazione ai suddetti fattori climatici, a conferire al prodotto una consistenza del tutto particolare.
In linea generale, l'orografia di questa zona geografica è caratterizzata da pendii molto scoscesi situati nella stretta fascia esistente tra il litorale (livelli molto bassi) e la linea spartiacque (livelli molto elevati). Oltre la metà di questo territorio si trova a un'altitudine superiore a 400 metri e oltre un quarto supera gli 800 metri.
Questa orografia ha favorito l'orientamento verso l'allevamento in quanto possibilità di sfruttamento delle straordinarie risorse naturali offerte dai terreni più scoscesi e, quindi, meno adatti all'agricoltura, e dalle vaste e fertili pianure site in particolare nelle valli solcate dai fiumi Nalón, Narcea e dai loro affluenti.
Essa ha influito anche sull'importanza dell'attività di lavorazione dei formaggi, in quanto la sua configurazione montagnosa ha ostacolato, nel corso della storia, le comunicazioni; ciò indusse gli allevatori a ricorrere alla fabbricazione dei formaggi per assorbire le eccedenze di latte, in modo semplice oppure mediante acidificazione spontanea. Tuttavia, se la complessità dell'orografia è innegabile, è anche vero che, col passare del tempo, è stato possibile superare lentamente l'isolamento dei villaggi, il che torna ad influire sulla produzione e soprattutto sulla commercializzazione del formaggio, consentendo di incanalare questo prodotto verso grandi agglomerati che, pure essendo vicini, erano resi lontani dalle difficoltà di accesso.
Il suolo costituisce un altro elemento distintivo. In generale è di natura lievemente acida (pH 6,9-6,5), con un tenore elevato di materia organica e un tenore alquanto equilibrato di azoto, fosforo, magnesio e potassio. Queste condizioni edafiche determinano una composizione piuttosto equilibrata e specifica quanto ad elementi minerali che possono contribuire a distinguere questi pascoli da quelli di altre aree geografiche.
La composizione botanica dei prati è molto diversificata. Essi sono costituiti principalmente di specie di interesse agronomico quali graminacee, leguminose e labiate che conferiscono loro qualità alimentari ottimali per l'allevamento bovino.
Il fatto che gli animali pascolino regolarmente e permanentemente sui prati incide direttamente tanto sulla composizione del suolo — favorendo il contenuto in materia organica, in parte dovuto alla presenza quasi permanente di animali nei prati — quanto sulla composizione botanica.
Le specie pratensi alle quali è stato fatto riferimento sono rimaste inalterate nel tempo grazie al ciclo del pascolo ed all'eliminazione delle sementi nelle deiezioni animali.
Legame umano
Fin dai tempi più remoti le aziende agricole della zona si sono strutturate a partire da piccole unità, le caserías, che cercavano di rendersi autosufficienti attraverso le colture ed i prodotti derivati dai bovini e dagli ovini.
Con le eccedenze di latte ottenute esse elaboravano questi formaggi il cui valore è legato alla particolare consistenza ed al sapore caratteristico ed inconfondibile di ciascuna delle quattro varietà tradizionali. Come dice Enric Canut, grande conoscitore di formaggi spagnoli, in generale «ovunque in Spagna, quando si dice afuega'l pitu, o la gente non ha la minima idea di che cosa si tratti, oppure, se lo sa, è inutile aggiungere il benché minimo aggettivo complementare: è un formaggio asturiano».
La tradizione artigianale si è tramandata fino ai giorni nostri di generazione in generazione, più precisamente di madre in figlia, visto che si tratta di caseifici familiari in cui molto spesso sono le donne che continuano ad assicurare tale produzione ricorrendo a metodi artigianali.
L'instaurazione dei mercati (fra i quali giova ricordare quello di Grado, sui quali convergevano tutti i formaggi della zona quando i quantitativi prodotti erano superiori al necessario per l'autosufficienza), unita al progressivo avanzare delle comunicazioni, ha permesso l'espansione commerciale oltre i confini del territorio di produzione e delle Asturie.
Nella seconda metà del secolo scorso, conformemente alle esigenze della legislazione spagnola, che imponeva la pastorizzazione del latte per la commercializzazione dei formaggi aventi un periodo di maturazione non superiore a 60 giorni, è stato sviluppato un fermento specifico che ha consentito l'elaborazione dei formaggi a partire da latte pastorizzato e di ottenere le stesse caratteristiche organolettiche e reologiche presenti nei formaggi prodotti tradizionalmente con latte crudo nonché una qualità igienica garantita.
I ceppi del fermento specifico possiedono una grande capacità di produzione di diacetile nel latte pastorizzato. È esattamente l'aroma del diacetile l'elemento caratteristico della cagliata e del formaggio «Afuega'l Pitu».
Attualmente, e fin dal 1981, il comune di Morcín organizza un concorso del formaggio di «Afuega'l Pitu», al quale prendono parte tutti i produttori della regione. L'evento è sorto su iniziativa di un gruppo di giovani appoggiati dalla Hermandad de la Probe allo scopo di promuovere la produzione di questa varietà di formaggio poco nota fino ad allora e che, da produzione limitata al consumo proprio ed alla vendita delle rare eccedenze sul mercato di Grado, ha finito per essere presente su numerose tavole e in molti ristoranti delle Asturie e della Spagna intera, fino ad oltrepassare le frontiere e a ritrovarsi in altre parti del mondo.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Consejo Regulador de la DOP Afuega'l Pitu |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(34) 985 26 42 00 |
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Fax |
(34) 985 26 56 82 |
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E-mail: |
info@alcecalidad.com |
Il Consejo Regulador, in quanto organismo di certificazione di prodotti agroalimentari, espleta le proprie funzioni in base ai criteri stabiliti dalla norma europea EN 45011.
4.8. Etichettatura: I formaggi protetti dalla denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu», destinati al consumo, sono identificati mediante un'etichetta o una contro-etichetta numerata, approvata, controllata e fornita dal Consejo Regulador, conformemente alle norme descritte nel manuale di qualità, sulla quale dovrà figurare in maniera visibile la dicitura «Denominación de Origen Protegida — Afuega'l Pitu», oltre ai dati e alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/33 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 268/15)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CHOURIÇA DOCE DE VINHAIS»
N. CE: PT/PGI/005/0461/20.04.2005
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: |
Gabinete de Planeamento e Políticas |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
(351) 213 819 300 |
||
Fax |
(351) 213 876 635 |
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E-mail: |
gppaa@gppaa.min-agricultura.pt |
2. Associazione richiedente:
Nome: |
ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara |
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Indirizzo: |
|
||
Tel. |
(351) 273 771 340 |
||
Fax |
(351) 273 770 048 |
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E-mail: |
ancsub@bisaro.info |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altri ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1.
4.2.
4.3.
Date le particolari condizioni climatiche richieste per l'ottenimento della «Chouriça Doce de Vinhais», il know-how della gente e i metodi locali, leali e costanti, la zona geografica di trasformazione è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Nome: |
Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes |
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Indirizzo: |
|
||
Tel. |
(351) 278 261 410 |
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Fax |
(351) 278 261 410 |
||
E-mail: |
tradição-qualidade@clix.pt |
L'associazione Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.
4.8.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/36 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 268/16)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«BUTELO DE VINHAIS» o «BUCHO DE VINHAIS» o «CHOURIÇO DE OSSOS DE VINHAIS»
N. CE: PT/PGI/005/0459/20.04.2005
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Gabinete de Planeamento e Políticas |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(351) 213 819 300 |
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Fax |
(351) 213 876 635 |
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E-mail: |
gppaa@gppaa.min-agricultura.pt |
2. Associazione richiedente:
Nome: |
ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(351) 273 771 340 |
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Fax |
(351) 273 770 048 |
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E-mail: |
ancsub@bisaro.info |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altri ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Butelo de Vinhais» o «Bucho de Vinhais» o «Chouriço de Ossos de Vinhais»
4.2. Descrizione: Insaccato affumicato, ottenuto a partire da carne, grasso, ossa e cartilagini provenienti da parti delle costole e della colonna vertebrale di maiali della razza «Bísara» o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «Bísaro»), (animali F1, ottenuti dall'incrocio di animali di razza, in linea pura, iscritti nel Libro genealogico, con animali di altre razze), insaccato nello stomaco («bucho»), nella vescica o nell'intestino crasso («palaio») del maiale. Il colore dell'insaccato varia dal giallo al rossastro al marrone scuro, il peso è compreso fra 1 e 2 kg, la forma è rotonda, ovale o cilindrica, di dimensioni variabili a seconda dell'involucro adoperato (nel caso in cui sia insaccato nello stomaco o nella vescica il diametro oscilla fra i 10 e i 15 cm, nel caso in cui sia insaccato nell'intestino crasso la lunghezza è di circa 20 cm e il diametro può variare dai 10 ai 15 cm). La presenza di ossa è percettibile dall'esterno.
4.3. Zona geografica: A causa del metodo di produzione tradizionale e del tipo di alimentazione degli animali, del know-how della popolazione locale in termini di allevamento del bestiame e delle condizioni edafiche necessarie allo sviluppo della base alimentare adoperata per l'ottenimento della materia prima di irrefutabile qualità distintiva, la zona di nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento dei maiali di razza «Bísara» e incroci, adoperati per produrre il «Butelo de Vinhais», è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrezada de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança e ai comuni di Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, del distretto di Vila Real, dato che solo in questa zona esistono la base alimentare e le capacità di allevamento richieste. Date le particolari condizioni climatiche richieste per l'ottenimento del «Butelo de Vinhais», il know-how della gente e i metodi locali, leali e costanti, la zona geografica di trasformazione è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrezada de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança.
4.4. Prova dell'origine: Il «Butelo de Vinhais» può essere prodotto soltanto in unità di trasformazione debitamente autorizzate ed ubicate nella sopra detta zona di trasformazione. L'intero processo produttivo è soggetto ad un rigoroso sistema di controllo, assicurando la tracciabilità completa del prodotto. La materia prima proviene da suini di razza «Bísara» iscritti nel Registo Zootécnico da Raça (registro zootecnico della razza), ovvero da suini derivanti da incroci (F1) tra animali di cui uno dei progenitori è di razza Bísara, iscritto nel Livro de Adultos do Registo Zootécnico (Libro del registro zootecnico degli animali adulti), allevati in aziende zootecniche che dispongono di spazi compatibili con i sistemi di produzione tradizionali, semi-estensivi, e con capacità di fornire l'alimentazione tradizionale. Va osservato che i suini consumano quantitativi significativi di castagne, il che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche perfettamente differenziate e riconosciute. I suini sono macellati in macelli autorizzati e sezionati in impianti anch'essi autorizzati, in entrambi i casi ubicati nella zona geografica di produzione. Le operazioni di trasformazione possono essere effettuate soltanto in impianti autorizzati dall'associazione previo parere favorevole dell'organismo di controllo. Il marchio di certificazione apposto in ciascuna unità è numerato, per cui è possibile la tracciabilità completa fino all'azienda agricola da cui proviene il prodotto. È possibile risalire all'origine del prodotto in qualsiasi momento e lungo l'intera catena produttiva ricorrendo al numero di serie che deve essere indicato sul marchio di certificazione.
4.5. Metodo di ottenimento: La carne, con ossa e cartilagini, è tagliata in piccoli pezzi e collocata in un recipiente in cui viene condita e mescolata a sale, aglio, paprica, alloro, acqua e vino della regione (il cui «corpo» e acidità sono determinanti ai fini della qualità della preparazione e del prodotto finale). Questa mescolanza — localmente nota come «adoba» — è lasciata riposare per 1-3 giorni. Dopo le ultime verifiche dei condimenti si procede all'insaccatura in budello grosso, stomaco o vescica previamente cotti e legati con un filo di cotone ad una delle estremità mentre l'altra è legata soltanto dopo che la «carne» è diventata veramente compatta. Le salsicce vengono quindi affumicate lentamente, con legna di quercia e/o di castagno, tradizionalmente per 15 giorni come minimo; segue un periodo di stagionatura in locali freschi. Il «Butelo de Vinhais» si presenta sul mercato intero, sempre preconfezionato nella zona di origine. A causa della sua natura e della sua composizione, il taglio e l'affettamento non sono possibili. Il suo eventuale condizionamento è effettuato utilizzando materiali puliti, inoffensivi e inerti per il prodotto, in atmosfera normale, controllata o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono avere luogo soltanto nella zona geografica di trasformazione per non interrompere la tracciabilità e il controllo e non alterare le caratteristiche di gusto e microbiologiche del prodotto.
4.6. Legame: La lunga tradizione e l'importanza dell'allevamento suino in questa regione sono testimoniati dall'esistenza di varie sculture zoomorfiche e dai riferimenti fatti a questi animali in vari registri comunali della regione relativi alle imposte sui suini e i suoi prodotti. Il legame di questo prodotto con la zona geografica è determinato dalla razza degli animali (autoctona), dall'alimentazione dei medesimi con prodotti locali, dalle conoscenze relative al taglio e alla scelta dei pezzi di carne, dal metodo di affumicatura con un fumo poco intenso e graduale con legna della regione e dal metodo di stagionatura in località molto fredde e asciutte della regione.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(351) 278 261 410 |
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Fax |
(351) 278 261 410 |
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E-mail: |
tradição-qualidade@clix.pt |
L'associazione Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.
4.8. Etichettatura: Sull'etichetta figura obbligatoriamente la dicitura: «Butelo de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logotipo comunitario e il logotipo dei prodotti di Vinhais, il cui modello viene riprodotto in appresso. Sull'etichetta figura anche il marchio di certificazione il quale contiene obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva menzione (designazione/indicazione interessata), il nome dell'organismo di controllo e il n. di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.