ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
10 novembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 268/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4755 — Bayerische Landesbank/Hypo Alpe-Adria-Bank International) ( 1 )

1

2007/C 268/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV) ( 1 )

1

2007/C 268/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) ( 1 )

2

2007/C 268/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4684 — AIG/ORCO/Hospitality Invest) ( 1 )

2

2007/C 268/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4866 — Arques/Actebis) ( 1 )

3

2007/C 268/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4858 — Oaktree/Conbipel) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 268/07

Tassi di cambio dell'euro

4

2007/C 268/08

Nomina dei membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e costituzione di un elenco di riserva

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 268/09

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

8

2007/C 268/10

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 268/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon) ( 1 )

20

2007/C 268/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 268/13

Pubblicazione della domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

22

2007/C 268/14

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

28

2007/C 268/15

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

33

2007/C 268/16

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4755 — Bayerische Landesbank/Hypo Alpe-Adria-Bank International)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/01)

Il 5 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4755. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/02)

Il 31 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4754. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/03)

Il 30 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4913. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4684 — AIG/ORCO/Hospitality Invest)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/04)

Il 10 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4684. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4866 — Arques/Actebis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/05)

Il 27 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4866. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4858 — Oaktree/Conbipel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/06)

Il 30 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4858. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 novembre 2007

(2007/C 268/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4683

JPY

yen giapponesi

163,22

DKK

corone danesi

7,4538

GBP

sterline inglesi

0,70040

SEK

corone svedesi

9,2908

CHF

franchi svizzeri

1,6483

ISK

corone islandesi

88,31

NOK

corone norvegesi

7,8115

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,730

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,71

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7018

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6365

RON

leu rumeni

3,4122

SKK

corone slovacche

33,144

TRY

lire turche

1,7536

AUD

dollari australiani

1,5993

CAD

dollari canadesi

1,3790

HKD

dollari di Hong Kong

11,4198

NZD

dollari neozelandesi

1,9056

SGD

dollari di Singapore

2,1171

KRW

won sudcoreani

1 331,45

ZAR

rand sudafricani

9,6572

CNY

renminbi Yuan cinese

10,8813

HRK

kuna croata

7,3385

IDR

rupia indonesiana

13 398,24

MYR

ringgit malese

4,8726

PHP

peso filippino

62,961

RUB

rublo russo

35,9140

THB

baht thailandese

46,316


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/5


Nomina dei membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e costituzione di un elenco di riserva

(2007/C 268/08)

La Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (1), ha deciso di nominare membri del suddetto comitato, a decorrere dal 1o novembre 2007, le persone elencate nella tabella 1.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2005/629/CE, è costituito un elenco di riserva di candidati idonei a sostituire i membri che si dimettono dallo CSTEP conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 2005/629/CE. L'elenco di riserva è riportato nella tabella 2.

Tabella 1

Elenco degli esperti scientifici nominati membri dello CSTEP

Membro

Istituto

1.

Abella J. Alvaro

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) — Risorse Ittiche e Biodiversità Marina

2.

Andersen Jesper Levring

Institute of Food and Resource Economics (FOI), Fisheries Economics and Management

3.

Bailey Nicholas

Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen

4.

Balguerias Eduardo

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Canarias

5.

Cardinale Massimiliano

Fiskeriverket, Havsfiskelaboratoriet — Swedish Board of Fisheries, Institute of Marine Research

6.

Casey John

CEFAS Lowestoft, Fisheries Laboratory

7.

Curtis Hazel Clare

Seafish

8.

Daures Fabienne

IFREMER, Département d'Économie

9.

Di Natale Antonio

Aquastudio

10.

Didier Gascuel

Pôle Halieutique — Agrocampus Rennes — Unit «Study methods of fisheries system»

11.

Dobby Helen

Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen

12.

Doring Ralf

University of Greifswald, Institute for sustainable development of landscapes of the earth — Botanical Institute

13.

Evelina Sabatella Carmen

IREPA Onlus, Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura

14.

Figueiredo da Silva Rosa Ivone Maria Ribeiro

IPIMAR

15.

Graham Norman

Irish Marine Institute — Fisheries Science Service

16.

Guillen Jordi Garcia

GEM, Universidad de Barcelona Facultad Económicas

17.

Gustavsson Tore Karl-Erik

Fiskeriverket, National Board of Fisheries

18.

Hatcher Aaron

University of Portsmouth, Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources (CEMARE), Department of Economics

19.

Hoof Luc van

Wageningen IMARES — Netherlands Institute for Fisheries Research — Institute for Marine Resources and Ecosystem

20.

Kirkegaard Eskild

Fiskeriundersøgelser (DFU) — Danish Institute of Fisheries Research (DIFRES)

21.

Kraak Sarah

Wageningen IMARES — Netherlands Institute for Fisheries Research — Institute for Marine Resources and Ecosystem

22.

Kuikka Sakari

Finnish Game and Fisheries Research Institute

23.

Martin Paloma

CSIC Instituto de Ciencias del Mar

24.

Oostenbrugge Hans van

Landbouw Economisch Instituut — LEI, Fisheries Section

25.

Parkes Graeme

MRAG Marine Resources Assessment Group

26.

Polet Hans

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Zeevisserij — CLO Sea Fisheries Department

27.

Prellezzo Raul Iguaran

AZTI — Tecnalia/Unidad de Investigación Marina

28.

Ratz Hans-Joachim

Bundesforschungsanstalt für Fischerei — Institut für Seefischerei

29.

Σωμαράκης Στυλιανός (Somarakis Stylianos)

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Department of Biology, University of Crete)

30.

Stransky Christoph

Bundesforschungsanstalt für Fischerei — Institut für Seefischerei

31.

Vanhee Willy

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Zeevisserij — CLO Sea Fisheries Department

32.

Virtanen Jarno

Finnish Game and Fisheries Research Institute

Tabella 2

Elenco degli esperti scientifici che compongono l'elenco di riserva di esperti dello CSTEP

Candidato

Istituto

1.

Adrian D. Rijnsdorp

Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

2.

Agnew David

MRAG Marine Resources Assessment Group

3.

Anderson John

Sea Fish Industry Authority

4.

Ardizzone Giandomenico

Dipartimento Biologia Animale e dell'Uomo — Università di Roma «La Sapienza»

5.

Arneri Enrico

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — Istituto di Scienze Marine (ISMAR) — Sezione Pesca Marittima, Ancona

6.

Arrizabalaga Haritz

AZTI — Tecnalia/Unidad de Investigación Marina

7.

Aurizennea Hilario Murua

AZTI — Tecnalia/Marine Resources Division

8.

Baro Jorge Dominguez

Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centre Oceanográfico de Murcia

9.

Beddington John

MRAG Marine Resources Assessment Group

10.

Bertignac Michel

Ifremer Laboratoire Ressources Halieutiques de Lorient

11.

Bianchini Marco

Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto Biologia Agroambientale e Forestale

12.

Cindy Van Damme

Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

13.

Clarke Elizabeth Diane

Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen

14.

Clarke Maurice

Irish Marine Institute, Fisheries Science Service

15.

Farina Perez Antonio Celso

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico A Coruña

16.

Gårdmark Anna

Fiskeriverket — Kustlaboratoriet, Swedish Board of Fisheries — Institute of Coastal Research

17.

Grohsler Tomas

Federal Research Centre for Fisheries Research, Institute for Baltic Sea Fisheries

18.

Heessen Henk

Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

19.

Jensen Sverdrup Sten

Institute for Fisheries Management & Coastal Community Development

20.

Jos G.P. Smit

LEI-DLO, Agricultural Economics Research Institute

21.

Keatinge Michael

Bord Iascaigh Mhara — Irish Sea Fisheries Board

22.

Kjærsgaard Jens

Danish Research Institute of Food Economics, Fisheries Economics and Management Division

23.

Κουτράκης Εμμανουήλ (Koutrakis Emmanouil)

Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών — Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (Fisheries Research Institute National Agricultural Research Foundation)

24.

Le Pape Olivier

Pôle Halieutique — Agrocampus Rennes — Unit «Study methods of fisheries system»

25.

Lopez Abellan Luis José

Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centro Oceanográfico de las Canarias

26.

Lorance Pascal

IFREMER — Département Écologie et Modèles pour l'Halieutique

27.

Malvarosa Loretta

IREPA Onlus, Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura

28.

Marchal Paul

IFREMER Département Halieutique de Manche Mer du Nord

29.

Massuti Sureda Enric

Instituto Español de Oceanografía (IEO) — Centro Oceanográfico de los Baleares

30.

O'Neill Finbar Gerard

Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen

31.

Πετράκης Γεώργιος (Petrakis George)

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) — Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων (ΙΘΒΠ) (Hellenic National Centre for Marine Research — Institute of Marine Biological Resources)

32.

Piet Gerjan

Wageningen IMARES — Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

33.

Placenti Vincenzo

ARGO

34.

Quincoces Inaki Abad

AZTI — Tecnalia/Marine Resources Division

35.

Sala Antonello

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — Istituto di Scienze Marine (ISMAR) — Sezione Pesca Marittima, Ancona

36.

Ulrich-Rescan Clara

Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU)/Danish Institute of Fisheries Research (DIFRES)

37.

Ungaro Nicola

ARPA Puglia — Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Regional Agency for the Environmental Protection)

38.

Wilson Douglas Clyde

Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development North Sea Centre

39.

Wright John Peter

Fisheries Research Services Marine Laboratory, Aberdeen


(1)  GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18. Rettificata dalla GU L 316 del 2.12.2005, pag. 23.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/8


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 268/09)

Numero dell'aiuto: XA 146/07

Stato membro: Francia

Regione: Dipartimento della Vendée

Titolo del regime di aiuto: «Fonds pour les manifestations agricoles ou agroalimentaires»: aides pluriannuelles en faveur de l'agriculture vendéenne au travers de soutiens aux manifestations agricoles ou agroalimentaires (assistance technique: promotion)

Base giuridica: Article L.1511-5 du Code général des collectivités territoriales

Convention cadre en cours entre l'État et le département de la Vendée

Spesa annua prevista nell'ambito di questi dure regimi di aiuto: 150 000 EUR all'anno

Intensità massima dell'aiuto: Il fondo per le manifestazioni agricole o agroalimentari prevede sovvenzioni in funzione della portata e dell'estensione geografica della manifestazione, soggette alla disponibilità di un bilancio minimo di 1 520 EUR, limitate ai seguenti massimali:

750 EUR per i concorsi e manifestazioni,

4 500 EUR per fiere ed esposizioni,

9 000 EUR per i saloni.

In ogni caso si terrà conto delle spese effettive: ossia le spese derivanti direttamente dall'organizzazione o dalla partecipazione alle manifestazioni, costi reali di logistica come l'acquisto e la locazione del materiale d'esposizione o il montaggio degli stand di presentazione.

L'importo dell'aiuto non deve essere superiore al tasso massimo d'aiuto dell'80 % delle spese e potrà essere rivisto se altri organismi pubblici partecipano al finanziamento di un'operazione

Data di applicazione: A decorrere dalla ricezione dell'avviso di ricevimento della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Cinque anni dalla ricezione dell'avviso di ricevimento della scheda di esenzione da parte della Commissione

Obiettivo dell'aiuto: Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 potranno essere finanziate le azioni di promozione, l'organizzazione o la partecipazione a fiere e esposizioni, le azioni di relazioni pubbliche, i sondaggi e gli studi di mercato.

L'obiettivo, infatti, è sostenere l'organizzazione di manifestazioni a carattere agricolo o agroalimentare intese a favorire e promuovere le produzioni locali di qualità.

Il fondo per le manifestazioni agricole o agroalimentari concederà i suoi aiuti alle organizzazioni di agricoltori, alle organizzazioni rappresentanti gli allevatori e alle associazioni di produttori le cui produzioni provengono dall'agricoltura del dipartimento della Vendée e per azioni relative ai prodotti delle PMI. Con questa riserva, gli aiuti saranno proposti a tutti gli interessati, senza discriminazioni e a pari condizioni.

Tutti gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati. Non si effettua nessun pagamento diretto ai beneficiari, nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione agricola.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente misura tutte le spese connesse agli stand di degustazione e alla distribuzione di campioni gratuiti e tutte le operazioni che si svolgono nei punti di vendita o che, in generale, hanno carattere di pubblicità ai sensi del punto 152 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Settore economico: Tutto il settore agricolo o agro-alimentare previsto dallo statuto delle PMI ai sensi del diritto comunitario

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil Général de la Vendée

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement

Service de l'Agriculture et de la Pêche

40, rue Maréchal Foch

F-85923 La Roche sur Yon Cedex 9

Sito web: www.vendee.fr (sito generale del Dipartimento)

Rubrica: www.vendee.fr/conseil-general

Sottorubrica: www.vendee.fr/conseil-general/guide-subventions

Una volta che la Commissione avrà registrato la presente scheda di esenzione, la descrizione del regime sarà messa in linea.

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 147/07

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Misura n. 323 del PSR 2006/2013 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale»

Azione 3 «Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna»

Azione 4 «Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole»

Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), articolo 57

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: 10 Mio EUR a partire dall'anno 2009

Intensità massima dell'aiuto: 75 % della spesa ammessa (articolo 5 del regolamento)

Data di applicazione: Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1.1.2009-31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Settore o settori interessati: Produzione agricola

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Sito web: http://intranet.sardegnaagricoltura.it/documenti/misura323/

Credenziali di accesso: user: intrasaa — password: agripass

Altre informazioni: —

Alfonso Orefice

Direttore generale

Numero dell'aiuto: XA 148/07

Stato membro: Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-237 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų lavinimo ir mokymo, mokslo žinių sklaidos, žemės ūkio parodų, mugių, žemės ūkio konkursų organizavimo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (décret ministériel no 3D-237 du 16 mai 2007)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 000 000 LTL, pari a 2 027 340 EUR al tasso di cambio ufficiale

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Le spese ammissibili, relative all'istruzione generale e alla formazione degli operatori agricoli, vengono compensate come segue:

fino al 70 % dei costi ammissibili, se destinate alla formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione ai principi di base dell'attività agricola,

fino al 50 % dei costi ammissibili, se destinate alla formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione di conducenti di trattori (trattoristi) delle categorie TR1, TR2 e il programma di formazione per conducente di macchine agricole semoventi (trattorista) della categoria SZ,

fino al 90 % dei costi ammissibili, se destinate all'organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni professionali e didattiche e all'edizione di pubblicazioni.

2)

Fino al 100 % sono compensate le spese ammissibili relative all'organizzazione di e alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere.

3)

Fino al 90 % sono compensate le spese ammissibili relative alla diffusione di conoscenze scientifiche.

4)

Fino al 90 % sono compensate le spese ammissibili relative alla produzione di cataloghi, siti web e altre pubblicazioni.

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI.

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

In applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Spese conformi ai criteri di attribuzione degli aiuti:

1)

Per quanto riguarda le spese relative all'istruzione generale e alla formazione degli operatori agricoli [formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione ai principi di base dell'attività agricola; formazione degli operatori agricoli secondo il programma di formazione di conducenti di trattori (trattoristi) delle categorie TR1, TR2 e il programma di formazione per conducente di macchine agricole semoventi (trattorista) della categoria SZ; organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni professionali e didattiche; edizione di pubblicazioni]:

remunerazione di lettori, docenti, membri di commissioni o commissioni d'esame, organizzatori di manifestazioni, redattori di materiale d'informazione,

comunicazioni (telefono, posta, internet),

trasporto,

missioni,

affitto di locali e di attrezzature,

allestimento della sede delle manifestazioni,

traduzione e interpretazione,

acquisto e preparazione di materiale d'informazione e didattico,

redazione, impaginazione e stampa di pubblicazioni,

diffusione di informazioni (spese per la stampa del materiale usato nella manifestazione e per la pubblicazione degli interventi, per i comunicati stampa, per la preparazione e la trasmissione di programmi d'informazione alla radio e alla televisione),

spese organizzative direttamente connesse con l'istruzione e la formazione degli operatori agricoli.

2)

Per quanto riguarda le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere:

spese di iscrizione,

viaggi,

pubblicazioni,

affitto dei locali per le mostre,

premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi, fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore.

3)

Per quanto riguarda le spese relative alla diffusione di conoscenze scientifiche, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine [fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) (organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni professionali e didattiche; edizione di pubblicazioni)]:

remunerazione di lettori, docenti, membri di commissioni o commissioni d'esame, organizzatori di manifestazioni, redattori di materiale d'informazione,

comunicazioni (telefono, posta, internet),

trasporto,

missioni,

affitto di locali e di attrezzature,

allestimento della sede delle manifestazioni,

traduzione e interpretazione,

acquisto e preparazione di materiale d'informazione e didattico,

redazione, impaginazione e stampa di pubblicazioni,

diffusione di informazioni (spese per la stampa del materiale usato nella manifestazione e per la pubblicazione degli interventi, per i comunicati stampa, per la preparazione e la trasmissione di programmi d'informazione alla radio e alla televisione),

spese organizzative direttamente connesse con la diffusione di conoscenze scientifiche.

4)

Per quanto riguarda le spese per cataloghi, siti web e altre pubblicazioni, contenenti informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni:

redazione, impaginazione e stampa di pubblicazioni,

acquisto e preparazione di materiale d'informazione e didattico,

comunicazioni (telefono, posta, internet),

trasporto,

missioni,

traduzione e interpretazione,

pubblicazione,

spese organizzative direttamente connesse con la produzione di cataloghi, siti web e altre pubblicazioni.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Sito web: http://www.zum.lt/min/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_66.cfm&langparam=LT

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 174/07

Stato membro: Francia

Regione: Le azioni potranno essere finanziate da tutti gli enti territoriali (consigli regionali e generali), che lo desiderano, compresi i dipartimenti d'oltremare

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur de la sélection dans le secteur de l'élevage

Base giuridica: Le code rural, en particulier le chapitre III du titre V du livre VI

Spese annue previste nell'ambito del regime di aiuti: 15 Mio EUR, con riserva della mobilitazione degli stanziamenti corrispondenti

Intensità massima dell'aiuto: Nei limiti previsti dai massimali fissati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006, vale a dire aiuti fino al 100 % per gli interventi di cui alla lettera a), fino al 70 % per quelli di cui alla lettera b) e fino al 40 % per quelli di cui alla lettera c), con riguardo alle azioni descritte al punto «Obiettivo dell'aiuto»:

Data di applicazione: A partire dal momento della registrazione della presente scheda di esenzione da parte della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2007-2013

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto si basa sull'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è inteso a migliorare la qualità genetica del bestiame bovino, ovino, caprino e suino mediante programmi di selezione, attuati per le diverse razze, tenendo presente che in Francia vengono allevate molteplici razze, la cui consistenza numerica è molto variabile.

Gli aiuti che potranno essere proposti per investimenti intesi a introdurre, nelle aziende, tecniche o pratiche di selezioni innovative cesseranno in ogni caso entro il 31 dicembre 2011.

Per le tre parti dei programmi di selezione summenzionati, non verrà versato agli allevatori alcun aiuto diretto: gli aiuti saranno concessi alle organizzazioni incaricate dalle autorità francesi di realizzare le operazioni sovvenzionate, alle condizioni enunciate nella presente scheda.

Settore economico: I settori dell'allevamento bovino, ovino, caprino e suino

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, DGPEI

3, rue Barbet de Jouy

F-75349 Paris 07 SP

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Sito web: http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Altre informazioni: Nel caso in cui intervengano con finanziamenti complementari a quelli accordati dall'Office de l'élevage, gli enti territoriali dovranno uniformarsi alle condizioni stabilite da quest'ultimo e verificare il rispetto dei massimali degli aiuti.

Numero dell'aiuto: XA 175/07

Stato membro: Ungheria

Regione: Tutto il territorio ungherese

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto individuale: A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségének támogatása

Base giuridica:

az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete (2004. október 6.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének csekélyösszegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban (HL L 325/4., 2004. 10.28.);

2006. évi LXXXVIII. törvény a nemzeti agrár-kárenyhítési rendszerről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (…..) FVM rendelete a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Bilancio annuale previsto: 250 Mio HUF

Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per voce ammissibile): L'aiuto per l'indennizzo dei danni subiti e il sostegno sotto forma di crediti e di garanzie possono ammontare in totale ad un massimo dell'80 % della perdita di reddito.

Data di applicazione: Fino al luglio 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è indennizzare gli agricoltori per i danni subiti nella primavera 2007 a causa delle cattive condizioni meteorologiche, che hanno determinato una sostanziale perdita di reddito (perdita di produzione compresa tra il 50 % e 100 %). A titolo di risarcimento per la perdita di reddito subita, oltre all'aiuto destinato all'indennizzo per i danni subiti, gli agricoltori potranno beneficiare di prestiti a tassi agevolati, oppure di garanzie sui prestiti contratti.

La disposizione applicata è l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L'intensità massima dell'aiuto (indennizzi, prestiti a tassi agevolati e garanzie) equivale all'80 % della perdita di reddito.

Settore o settori interessati: Produzione vegetale (uva, frutta)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

H-1055 Budapest

Kossuth Lajos tér 11

Sito web: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1846&articleID=10748&ctag=articlelist&iid=1

Budapest, 12 luglio 2007

Dr. András Máhr

Segretario di Stato


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/13


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 268/10)

Numero dell'aiuto: XA 176/07

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freistaat Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Förderung des Einsatzes von Dorfhelferinnen, Betriebshelfern und Melkerhelfern

Base giuridica: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

3 Zuwendungsbescheide an sozial tätige Dienstleistungsunternehmen

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3,3 Mio EUR per le 3 imprese prestatrici di servizi ausiliari, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 35 %

Data di applicazione: Autorizzazioni annuali

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Esercizio finanziario 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sopperire temporaneamente ad emergenze sociali in aziende agricole e forestali mediante la messa a disposizione e l'impiego di personale ausiliario a tempo pieno di supporto alle aziende agricole e di assistenza alle famiglie rurali.

Base giuridica dell'aiuto: articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Agricoltura e silvicoltura: servizi sovvenzionati

Rif.: n. 179 della normativa quadro (2006/C 319/01)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Sito web: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/gesamt/AgrarWiG_BY.htm#AgrarWiG_BY_rahmen

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdev.pdf

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdmelk.pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 177/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Dolenjske Toplice

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ukrepi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Il finanziamento medio annuo per il periodo 2007-2013 ammonta a 33 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili per gli investimenti in zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili per gli investimenti in altre zone.

L'aiuto è inteso a finanziare il ripristino di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzature utilizzate nella produzione agricola, investimenti in colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per gli investimenti in elementi non produttivi,

fino al 75 % dei costi effettivi nelle zone svantaggiate o fino al 60 % nelle altre zone, per gli investimenti nei mezzi di produzione agricola (fabbricati agricoli: granai, essiccatoi, arnie, mulini, segherie), a condizione che gli investimenti non comportino un aumento del potenziale produttivo,

può essere concesso un ulteriore finanziamento per coprire fino al 100 % dei costi supplementari derivanti dall'impiego di materiali tradizionali necessari per preservare elementi del patrimonio edilizio.

3)

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi:

in linea con il decreto, adottato dal governo sloveno, sul cofinanziamento dei premi assicurativi per la produzione agricola dell'anno in corso, è previsto un aiuto fino al 50 % dei costi ammissibili per i premi assicurativi.

4)

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % dei costi ammissibili generati dalle procedure legali e amministrative.

5)

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi generati da ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, compresi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande presentate per ottenere il riconoscimento della designazione dell'origine o attestazioni di specificità a titolo della normativa comunitaria pertinente,

costi generati dall'introduzione di sistemi di garanzia della qualità, sistemi basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, sistemi di tracciabilità, sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o sistemi di audit ambientale, nonché i costi per la formazione.

6)

Assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi per l'istruzione e la formazione degli agricoltori, per servizi di consulenza, per l'organizzazione di forum, concorsi, esposizioni, fiere, pubblicazioni, cataloghi e siti web e per la diffusione delle conoscenze scientifiche.

Data di applicazione: Luglio 2007 (o il giorno d'entrata in vigore del regolamento comunale)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:

Articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,

Articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

Articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

Articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

Articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

Articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore o settori interessati: Agricoltura: seminativi e allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, SLO-8350 Dolenjske Toplice

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90765

Altre informazioni: La misura a favore dei premi versati per assicurare le colture e i prodotti contempla le seguenti condizioni meteorologiche avverse, che possono essere considerate alla stregua di calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.

Il regolamento comunale soddisfa quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda le misure che devono essere adottate dai comuni e le disposizioni d'attuazione generali (procedura per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza e controllo).

Firma della persona responsabile:

Goran Udovč

Direttore dell'amministrazione comunale di Dolenjske Toplice

Numero dell'aiuto: XA 178/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Tolmin

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Tolmin 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin (III. poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 35 063 EUR

 

2008: 50 000 EUR

 

2009: 55 000 EUR

 

2010: 60 000 EUR

 

2011: 65 000 EUR

 

2012: 70 000 EUR

 

2013: 75 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle altre zone,

se gli investimenti sono effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, l'intensità dell'aiuto può essere aumentata del 10 %.

L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzature da usare per la produzione agricola, gli investimenti in colture permanenti e nel miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

investimenti in elementi non produttivi, fino al 100 % dei costi ammissibili,

per investimenti nei mezzi di produzione agricola fino al 75 % dei costi effettivi nelle zone svantaggiate o al 60 % nelle altre zone, a condizione che ciò non comporti un aumento del potenziale di produzione,

aiuti supplementari fino al 100 % possono essere autorizzati a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3)

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili per l'istruzione generale e la formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, per servizi di consulenza nonché per l'organizzazione e la partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere, per pubblicazioni (cataloghi, siti web) e per il finanziamento di servizi di sostituzione e di partenariati tra aziende. L'aiuto deve essere concesso sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Luglio 2007 (oppure la data in cui entrano in vigore tali norme)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo III delle norme relative alla concessione degli aiuti a favore dei programmi di sviluppo rurale nel comune di Tolmin, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, SLO-5220 Tolmin

Sito web: http://www.obcina.tolmin.si/datoteka/934815ad542a4a7c5e8a2dfa04fea9f5

Altre informazioni: Le norme comunali soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 con riguardo alle misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).

Firma della persona responsabile:

Uroš Brežan

Sindaco

Numero dell'aiuto: XA 179/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Grosuplje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje za programsko obdobje 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje za programsko obdobje 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 120 000 EUR

 

2008: 120 000 EUR

 

2009: 135 000 EUR

 

2010: 135 000 EUR

 

2011: 135 000 EUR

 

2012: 135 000 EUR

 

2013: 135 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % nelle altre zone.

L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzi per la produzione agricola, gli investimenti nelle colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

per gli investimenti in elementi non produttivi il contributo può giungere al 100 %,

per gli investimenti in mezzi di produzione il contributo può giungere al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità produttiva,

aiuti supplementari fino al 100 % possono essere autorizzati a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3)

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

l'importo dell'aiuto comunale è la differenza tra l'importo del cofinanziamento dei premi assicurativi da parte del bilancio nazionale fino al 50 % dei costi ammissibili dei premi per assicurare raccolti e prodotti e il bestiame dalle epizoozie.

4)

Aiuto per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili sostenute per le procedure legali ed amministrative.

5)

Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati. L'aiuto non deve comportare pagamenti diretti in denaro a favore delle aziende agricole.

6)

Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi ammissibili per l'istruzione e la formazione degli agricoltori, per servizi di consulenza e di sostituzione, forniti da terzi, nonché per l'organizzazione di forum, concorsi, mostre, fiere, pubblicazioni, cataloghi e siti web.

7)

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, a condizione che il trasferimento consista semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella successiva ricostruzione degli edifici esistenti,

quando il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

quando il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Grosulpje nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento. Le risorse sono stanziate per finanziare gli investimenti a livello di seminativi e di allevamento, tranne per l'allevamento dei cavalli a sangue caldo, il pollame o i conigli. È concesso un aiuto per l'allevamento di piccoli ruminanti nelle zone svantaggiate.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Grosuplje, Taborska c. 2, SLO-1290 Grosuplje

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90769

Altre informazioni: La misura relativa al pagamento dei premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.

Le norme comunali soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 con riguardo alle misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).

Numero dell'aiuto: XA 180/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Metlika

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Metlika 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občini Metlika za programsko obdobje 2007-2013 (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa annua prevista per il periodo 2007-2013 è di 40 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole:

fino al 40 % del valore degli investimenti nelle zone svantaggiate e nelle altre zone.

L'aiuto è inteso a finanziare gli investimenti per il restauro di elementi delle aziende agricole, l'acquisto di attrezzi per la produzione agricola, gli investimenti nelle colture permanenti e nel miglioramento dell'agricoltura.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

per gli investimenti in elementi non produttivi il contributo può giungere al 100 %,

per gli investimenti in mezzi di produzione dell'azienda, il contributo può giungere al 60 %, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità produttiva,

un aiuto supplementare fino al 100 % può essere autorizzato a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali.

3)

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

in conformità del Decreto sul cofinanziamento dei premi assicurativi concernenti la produzione agricola per l'anno in corso, adottato dal Governo sloveno, l'aiuto del comune integra il cofinanziamento nazionale fino al 50 % dei costi ammissibili dei premi per assicurare i raccolti e i prodotti contro le condizioni climatiche avverse e il bestiame dalle epizoozie.

4)

Aiuto per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili sostenute per le procedure legali ed amministrative.

5)

Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese sostenute al fine di migliorare la qualità dei prodotti agricoli. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro a favore delle aziende agricole.

6)

Prestazioni di assistenza tecnica al settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili per l'istruzione e la formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, per servizi di consulenza e di sostituzione forniti da terzi nonché per l'organizzazione di forum, la diffusione di conoscenze scientifiche e di pubblicazioni, come cataloghi e siti web. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro a favore delle aziende agricole.

Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Metlika, per il periodo 2007-2013, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: Sottosettori: allevamento (bovini, suini, ovini e caprini, api), seminativi, pascoli permanenti e orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Metlika, Mestni trg 24, SLO-8330 Metlika

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200764&dhid=90697

Altre informazioni: La misura relativa al pagamento dei premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere adottate dai comuni ed alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).

Il direttore dell'amministrazione comunale

Danica Puljak

Numero dell'aiuto: XA 181/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Semič

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Semič

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Semič (II. poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 26 290 EUR

 

2008: 26 380 EUR

 

2009: 26 460 EUR

 

2010: 26 530 EUR

 

2011: 26 600 EUR

 

2012: 26 670 EUR

 

2013: 26 740 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1)

Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle altre zone.

L'aiuto è inteso a finanziare l'ammodernamento delle aziende agricole nonché la pianificazione dei pascoli, dei terreni agricoli e dell'accesso alle aziende.

2)

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

per gli elementi non produttivi, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute,

per i mezzi di produzione dell'azienda fino al 60 % dei costi effettivi, o il 75 % nelle zone svantaggiate, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità produttiva,

un aiuto supplementare fino al 100 % può essere autorizzato a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3)

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, a condizione che il trasferimento consista semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella successiva ricostruzione degli edifici esistenti; quando il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

quando il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4)

Aiuto per il pagamento di premi assicurativi:

in conformità del Decreto sul cofinanziamento dei premi assicurativi concernenti la produzione agricola per l'anno in corso, adottato dal Governo sloveno, l'aiuto del comune integra il cofinanziamento nazionale fino al 50 % dei costi ammissibili dei premi per l'assicurazione dei raccolti, dei prodotti e del bestiame contro le malattie.

5)

Aiuto per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per le procedure legali ed amministrative.

6)

Aiuto inteso a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese sostenute per lo sviluppo di prodotti agricoli di qualità. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro a favore delle aziende agricole.

7)

Prestazioni di assistenza tecnica:

è concesso un aiuto fino al 100 % dei costi ammissibili per l'istruzione e la formazione degli agricoltori, per servizi di consulenza e di sostituzione, nonché per l'organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere ed inoltre per la diffusione di conoscenze e di pubblicazioni scientifiche, ad esempio in cataloghi e siti web. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Luglio 2007 (o la data in cui tali norme entrano in vigore)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capitolo II del regolamento relativo all'approvazione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Semič, prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: produzione vegetale, allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Semič, Štefanov trg 9, SLO-8333 Semič

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200765&dhid=90792

Altre informazioni: La misura relativa al pagamento di premi assicurativi a copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti condizioni climatiche avverse, che possono essere classificate come calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, uragani e inondazioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere adottate dai comuni e alle disposizioni generali da attuare (procedure per la concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza dell'aiuto e controllo degli aiuti).

Il sindaco di Semič

Ivan Bukovec


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/11)

1.

In data 5 novembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa PPG Industries, Inc. («PPG», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa SigmaKalon (BC) HoldCo B.V. («SigmaKalon», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PPG: produzione a livello mondiale di rivestimenti, di materiali sigillanti, adesivi e per il trattamento preliminare di metalli, nonché di prodotti chimici speciali e ad uso industriale,

per SigmaKalon: produzione e distribuzione in Europa e in altri mercati internazionali selezionati di rivestimenti ad uso decorativo, industriale e protettivo e marittimo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 268/12)

1.

In data 30 ottobre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Groupe Norbert Dentressangle SA («GND», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Christian Salvesen PLC («Christian Salvesen», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per GND: servizi logistici e trasporti principalmente nell'Europa continentale,

per Christian Salvesen: servizi logistici per produttori, rivenditori e clienti al dettaglio nel settore industriale, di consumo e alimentare, principalmente nel Regno Unito, in Francia, Benelux, Irlanda, Portogallo e Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/22


Pubblicazione della domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 268/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

«DWÓJNIAK»

N. CE: PL/TSG/007/036/06.09.2005

1.   Nome e indirizzo del richiedente

Nome:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Indirizzo:

ul. Czackiego 3/6

PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48-22) 828 27 21

E-mail:

krwim@sitspoz.pl

2.   Stato membro o paese terzo

Polonia

3.   Disciplinare del prodotto

3.1.   Nome per la registrazione

«Dwójniak»

Al momento dell'introduzione nel mercato, il prodotto sarà munito di un'etichetta contenente le seguenti informazioni: «miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją». Tale informazione deve essere tradotta in tutte le altre lingue ufficiali.

3.2.   Si tratta di un nome

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specifico in sé e per sé

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che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Il nome «dwójniak» deriva dal numero «2» («dwa») e si riferisce direttamente alla composizione e metodo di produzione — storicamente consolidati — del «dwójniak» — vale a dire la quantità di acqua e di miele nel composto, che è pari a una parte di miele e una di acqua. Il nome, dunque, rispecchia la natura specifica del prodotto. Dal momento che il termine «dwójniak» è una parola usata esclusivamente per definire tale tipo concreto di idromele, si può affermare che tale nome è specifico in sé e per sé.

3.3.   La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

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Registrazione con l'uso riservato del nome

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Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4.   Tipo di prodotto

Classe 1.8 — Altri prodotti indicati nell'allegato I

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome di cui al punto 3.1

Il «dwójniak» è un idromele, una bevanda chiara ottenuta dalla fermentazione del mosto di idromele che si distingue per l'aroma e il gusto tipico del miele.

Il «dwójniak» può essere caratterizzato da un gusto arricchito dal profumo delle spezie utilizzate. La sua colorazione varia da un giallo dorato al colore dell'ambra scura e dipende dal tipo di miele utilizzato per la preparazione.

Componenti fisico-chimici tipici dell'idromele «dwójniak»:

contenuto alcolico tra il 15 e il 18 % vol.,

zuccheri riduttori dopo l'inversione tra i 175 e i 230 g/l,

acidità totale espressa in grammi di acido malico tra i 3,5 e gli 8 grammi per litro,

acidità volatile espressa in grammi di acido acetico inferiore o pari a 1,4 grammi per litro,

quantitativo di zuccheri totali che, dopo essere stato sommato alla concentrazione alcolica (in % vol.) da esso stesso acquisita moltiplicata per 18, corrisponde a un valore superiore o pari a 490,

estratto non zuccherino non inferiore a:

25 grammi per litro,

30 grammi per litro — in caso di idromele di frutta,

cenere — non inferiore a 1,3 grammi per litro — in caso di idromele di frutta.

Nella produzione del «dwójniak» è vietata utilizzazione di conservanti, stabilizzanti, coloranti o aromi artificiali.

3.6.   Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1

Materie prime

Miele d'api naturale con i seguenti parametri:

contenuto acqueo non superiore al 20 % (m/m),

contenuto di zuccheri riduttori non inferiore al 70 % (m/m),

contenuto di saccarosio compreso il melezitosio non superiore al 5 % (m/m),

acidità totale pari a 1-5 ml di soluzione 1 mol/l di NaOH per 100g di idromele,

contenuto di 5-idrossimetilfurfurale (HMF) in mg/100 g di miele, non superiore a 4,0.

Lieviti di miele ad alta fermentazione — indicati per la preparazione di idromele ad elevato contenuto alcolico.

Spezie: chiodi di garofano, cannella, noce moscata e zenzero.

Succhi di frutta naturali o frutta fresca.

Alcool etilico di origine agricola.

Metodo di produzione

Fase 1

Sobbollire il mosto di miele a una temperatura compresa tra i 95 e i 105 °C. La proporzione richiesta di miele e di acqua è pari a 1 parte di miele e 1 parte di acqua (eventualmente acqua e succo di frutta). Dal momento che la concentrazione di zuccheri è troppo elevata per permettere al lievito di agire nel processo di fermentazione, si prepara una feccia con le seguenti proporzioni: 1 parte di miele e 2 parti di acqua a cui possono essere eventualmente aggiunte delle spezie. Per produrre dell'idromele alla frutta, si sostituisce almeno il 30 % dell'acqua con succo di frutta. Per mantenere le proporzioni di miele e di acqua caratteristiche del «dwójniak» il resto del miele viene aggiunto nella fase finale della fermentazione o durante l'invecchiamento.

Rispettare scrupolosamente le proporzioni di acqua e di miele e utilizzare un bollitore con valvola a vapore. In tal modo si evita la caramellizzazione degli zuccheri.

Fase 2

Il raffreddamento del mosto fino ad una temperatura di 20-22 °C è ottimale per la lievitazione. Il mosto deve essere raffreddato il giorno stesso della produzione e il tempo di raffreddamento dipende dalla sua efficacia. Il raffreddamento garantisce la sicurezza microbiologica del lievito.

Fase 3

Preparazione — Innestare nel mosto di miele una soluzione di lievito nel serbatoio di fermentazione.

Fase 4

A.

Fermentazione tumultuosa: 6-10 giorni. Il mantenimento della temperatura a 28 °C garantisce il corretto svolgimento del processo di fermentazione.

B.

Fermentazione lenta: 3-6 settimane. La fermentazione lenta permette di ottenere le caratteristiche fisico-chimiche desiderate.

In questa fase può essere aggiunto il quantitativo di miele necessario per raggiungere le proporzioni richieste per il «dwójniak».

Fase 5

Rimuovere il preparato fermentato dalla feccia.

Dopo aver ottenuto un contenuto alcolico pari ad almeno il 12 % vol. occorre rimuovere il preparato fermentato dalla feccia. Tale procedimento garantisce l'ottenimento delle proprietà fisico-chimiche e organolettiche caratteristiche del «dwójniak». Lasciare il preparato a contatto con la feccia al di là del tempo necessario per la fermentazione lenta influisce negativamente sulle caratteristiche organolettiche a causa dell'autolisi del lievito.

Fase 6

Invecchiamento (maturazione) e decantazione — L'operazione va ripetuta in funzione delle necessità, al fine di impedire che si verifichino processi indesiderabili nella feccia (autolisi dei lieviti). Durante l'invecchiamento si prevede la possibilità di effettuare operazioni come la pastorizzazione o il filtraggio.

In questa fase può essere aggiunto il quantitativo di miele necessario per raggiungere le proporzioni richieste per il «dwójniak» se ciò non è stato fatto nella fase finale della fermentazione. Tale fase è fondamentale per ottenere le caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.

Il periodo di invecchiamento del «dwójniak» è di almeno 2 anni.

Fase 7

Trattamento (per equilibrare il sapore) — Questa fase riguarda la preparazione di un prodotto finale che possieda le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche proprie del «dwójniak», descritte al punto 3.5 (Descrizione del prodotto agricolo o alimentare). Per soddisfare le caratteristiche richieste è possibile correggere le proprietà organolettiche e fisico-chimiche del prodotto mediante l'aggiunta di:

miele d'api,

erbe o spezie,

alcool etilico di origine agricola.

L'obiettivo di questa fase è ottenere un prodotto con il «bouquet» caratteristico del «dwójniak».

Fase 8

Versare in contenitori individuali a caldo, ad una temperatura 18-25 °C. Per confezionare il «dwójniak» si utilizzano imballaggi tradizionali come: damigiane di vetro, contenitori di ceramica o barili di quercia.

3.7.   Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare

Il carattere specifico del «dwójniak» è determinato da:

la preparazione del mosto (composizione e proporzione delle materie prime),

l'invecchiamento e la maturazione,

le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche.

Preparazione del mosto (composizione e proporzione delle materie prime)

Il carattere specifico del «dwójniak» è determinato in particolare dall'applicazione e dal rispetto rigoroso delle proporzioni previste di acqua e di miele nel mosto di idromele pari a 1 parte di miele e 1 di acqua. Tale proporzione condiziona tutte le fasi successive della produzione e fa sì che il prodotto possieda le sue caratteristiche eccezionali.

Invecchiamento e maturazione

Secondo l'antica ricetta tradizionale polacca la natura del prodotto richiede che si osservi un periodo stabilito di invecchiamento e maturazione. Nel caso del «dwójniak» tale periodo è di almeno 2 anni.

Caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche

L'osservanza di tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare garantisce la realizzazione di un prodotto dal gusto e l'aroma unici. Il gusto e l'odore eccezionali del «dwójniak» derivano dal contenuto specifico di zucchero e alcool:

zuccheri riduttori dopo l'inversione superiori a 175-230 g/l,

quantitativo di zuccheri totali che, dopo essere stato sommato alla concentrazione alcolica (in % vol.) da esso stesso acquisita moltiplicata per 18, corrisponde a un valore superiore o pari a 490,

contenuto alcolico tra il 15 e il 18 % vol.

Grazie alle proporzioni rigorosamente definite dei suoi ingredienti, il «dwójniak» possiede una consistenza liquida e vischiosa tipica che lo distingue dalle altre varietà di idromele.

3.8.   Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare

Metodo tradizionale di produzione

In Polonia la produzione di idromele è una tradizione millenaria caratterizzata da una grande varietà. L'elaborazione e il perfezionamento del metodo di produzione nel corso dei secoli ha portato alla creazione di diversi tipi di idromele. La storia della loro produzione risale agli inizi dello Stato polacco. Nel 966, Ibrahim ibn Jakub, diplomatico, mercante e viaggiatore spagnolo riporta nei suoi scritti che «nel paese di Mieszko I, oltre ai cibi, alla carne e alle terre coltivabili, abbonda il miele e il vino e le bevande inebrianti sono chiamati idromele» (Mieszko I è il primo re della Polonia). Anche nelle cronache di Gallus Anonimus, che narrano le vicende della Polonia a cavallo tra l'XI e il XII secolo, è più volte menzionata la produzione di idromele.

Nell'epopea nazionale polacca «Pan Tadeusz» di Adam Mickiewicz, in cui è narrata la storia della nobiltà polacca negli anni 1811-1812, si possono trovare molte informazioni sulla produzione, il consumo e i diversi tipi di idromele. Accenni all'idromele si trovano anche nei versi di Tomasz Zan (1796-1855) e nella trilogia di Henryk Sienkiewicz che narra le vicende della Polonia nel XVII secolo («Ogniem i mieczem», opera pubblicata nel 1884, «Potop» nel 1886 e «Pan Wołodyjowski» nel 1887 e 1888).

I testi che illustrano le tradizioni culinarie polacche nei secoli XVII e XVIII contengono non più solo semplici accenni all'idromele ma anche informazioni sui diversi tipi di idromele. Sulla base dei metodi di preparazione, venivano suddivisi in quattro categorie: l'idromele «półtorak», il «dwójniak», il «trójniak» e il «czwórniak». Ognuna di queste categorie corrisponde a un tipo di idromele diverso, prodotto con proporzioni diverse di miele e di acqua o succo e con diverse durate di invecchiamento. Il metodo di produzione del «dwójniak» è utilizzato — con poche modifiche — da secoli.

Composizione tradizionale

La suddivisione tradizionale dell'idromele in quattro categorie (il «półtorak», il «dwójniak», il «trójniak» e il «czwórniak») esiste in Polonia da molti secoli ed è ancora ben presente nella mente dei consumatori. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è cercato di regolamentare giuridicamente tale suddivisione tradizionale dell'idromele in quattro categorie. Nel 1948 tale suddivisione è stata inserita nell'ordinamento giuridico polacco con la legge relativa alla produzione e al commercio di vino, mosto d'uva ed idromele (Gazzetta ufficiale della Repubblica polacca del 18 novembre 1948). Tale legge prevede delle disposizioni in materia di produzione di idromele e stabilisce le proporzioni di miele e di acqua e i requisiti tecnici. Le proporzioni di acqua e di miele nel «dwójniak» sono così stabilite: «Si può denominare “dwójniak” solo l'idromele ottenuto con una parte di miele naturale e una parte di acqua».

3.9.   Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico

I controlli obbligatori riguardano:

il rispetto delle proporzioni stabilite di mosto di idromele,

il rispetto del periodo di invecchiamento,

le caratteristiche organolettiche del prodotto finito (gusto, odore, colore, chiarezza),

gli indicatori fisico-chimici del prodotto finito: contenuto alcolico, zuccheri totali riduttori dopo l'inversione, acidità totale, acidità volatile, estratto non zuccherino e cenere nel caso di idromele di frutta — i valori devono corrispondere ai valori specificati al punto 3.5 del disciplinare.

I controlli obbligatori devono essere svolti non meno di una volta all'anno.

Si raccomanda di effettuare i controlli nel corso delle fasi sottoelencate di produzione. Il controllo di tali fasi non è obbligatorio, ma consigliabile dal momento che permette di eliminare eventuali errori avvenuti in momenti diversi della produzione.

Fase 4

Durante il processo di fermentazione occorre effettuare regolari controlli di laboratorio sulle caratteristiche organolettiche (gusto e odore) e fisico-chimiche, come il contenuto di alcool e di zuccheri che cambiano nel corso del processo di fermentazione alcolica.

Fase 6

Durante l'invecchiamento occorre effettuare regolari controlli sulle caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche: il contenuto di alcool e di zuccheri totali, l'acidità totale e l'acidità volatile.

Fase 8

Prima dell'imbottigliamento, vengono effettuati controlli sui diversi parametri fisico-chimici e organolettici di cui al punto 3.5 (Descrizione del prodotto agricolo o alimentare).

4.   Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto

4.1.   Nome e indirizzo

Nome:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych

Indirizzo:

ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa

Tel.

(48-22) 623 29 00

Fax

(48-22) 623 29 98

E-mail:


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Organo pubblico/ente pubblico

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Organo privato/ente privato

4.2.   Compiti specifici dell'organo o ente

L'organo superiore di controllo è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/28


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 268/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«AFUEGA'L PITU»

N. CE: ES/PDO/005/0307/20.08.2003

DOP ( X ) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo:

Infanta Isabel, 1

E-28071 Madrid

Tel.

(34) 91 347 53 94

Fax

(34) 91 347 54 10

E-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Quesería La Borbolla, C.B. y otros

Indirizzo:

La Borbolla, 9

E-33820 Grado

Tel.

(34) 985 75 08 10

Fax

(34) 985 75 08 10

E-mail:

queseríalaborbolla@hotmail.com

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggio

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Afuega'l Pitu»

4.2.   Descrizione: Si tratta di un formaggio grasso che può essere fresco o stagionato, prodotto con latte vaccino intero pastorizzato, a pasta molle ottenuta per coagulazione del latte, di colore bianco o arancione-rossiccio in caso di aggiunta di paprica. Tuttavia, per i formaggi con periodo di maturazione non superiore a 60 giorni la pastorizzazione del latte non è indispensabile.

Il prodotto che se ne ottiene è un formaggio di forma troncoconica o cilindrica allungata, con un peso fra 200 e 600 grammi, un'altezza compresa fra 5 e 12 cm circa, un diametro compreso fra 8 e 14 cm misurato alla base; presenta una crosta di consistenza variabile a seconda del grado di stagionatura e dell'aggiunta di paprica.

Quattro sono le varietà tradizionali ma tutte hanno caratteristiche finali simili:

Atroncau blancu: forma troncoconica, non impastato, di colore bianco.

Atroncau roxu: forma troncoconica, impastato, di colore rosso-arancione.

Trapu blancu: forma cilindrica allungata, impastato, di colore bianco.

Trapu roxu: forma cilindrica allungata, impastato, di colore rosso-arancione.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche chimiche, il formaggio presenta un contenuto minimo in materia secca pari al 30 % ed un contenuto minimo di grassi e proteine su estratto secco pari rispettivamente al 45 % e 35 %; il pH è compreso fra 4,1 e 5.

Quanto alle caratteristiche organolettiche, il formaggio può essere di colore bianco paglierino a seconda del grado di stagionatura oppure rosso-arancione in caso di aggiunta di paprica. Ha un sapore leggermente acido, poco salato o affatto salato, cremoso e piuttosto secco; nei formaggi rossi il sapore è forte e piccante. L'aroma è delicato e si intensifica con la stagionatura, la consistenza della pasta è più o meno molle ma tale caratteristica si perde via via con la stagionatura.

4.3.   Zona geografica: La zona geografica definita mediante l'istituzione della denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu» include i seguenti comuni: Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón e Soto del Barco. In questa zona si svolgono tutte le fasi della lavorazione del formaggio, inclusa la stagionatura, così come la produzione del latte adoperato come materia prima.

4.4.   Prova dell'origine: Il procedimento di certificazione prevede ispezioni visive e documentali e prelievi di campioni del prodotto. Conformemente a tutti i requisiti menzionati, la Denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu» può essere concessa solo ai formaggi ottenuti con latte prodotto negli allevamenti registrati, che siano stati lavorati in caseifici iscritti al Consejo Regulador, conformemente alle disposizioni stabilite nel presente documento, nel regolamento della D.O.P., nel Manuale di qualità e procedure, nonché ispezionati e certificati dal personale tecnico del Consejo Regulador, secondo i controlli previsti.

Sui formaggi che ottengono la certificazione viene apposta una controetichetta numerata recante il logotipo della denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu», fornita dal Consejo Regulador.

4.5.   Metodo di ottenimento: Il latte utilizzato per la lavorazione dei formaggi protetti deve provenire da vacche sane delle razze Frisona e Asturiana de los Valles e dei loro incroci ed essere ottenuto in condizioni igieniche, in conformità alla legislazione in vigore.

L'alimentazione del bestiame deve rispondere a pratiche tradizionali basate sull'utilizzo dei prati su cui le mandrie di vacche da latte vengono fatte pascolare durante tutto l'anno e deve essere completata con erba fresca, fieno e foraggio insilato ottenuti nelle aziende stesse.

L'allevamento consiste, essenzialmente, in un sistema di semi-stabulazione nell'ambito del quale le vacche rimangono sui pascoli per la maggior parte del giorno per fare ritorno all'imbrunire nelle stalle per la mungitura, rimanendovi fino alla mattina seguente, dopo un'altra mungitura. Al momento della mungitura si integra la razione con foraggi freschi, fieno e insilati, ottenuti nella stessa azienda e, in via eccezionale, con piccole quantità di concentrati di cereali e di leguminose, in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Al latte che si trova nei contenitori per la cagliata si aggiunge una piccola quantità di caglio liquido e fermenti lattici se il latte è pastorizzato. La temperatura del contenitore deve essere compresa fra 22 e 32 °C. La coagulazione dura da 15 a 20 ore.

Dopo la coagulazione del latte la cagliata è messa in stampi forellati di plastica per uso alimentare per la fase di sgrondo che dura circa dodici ore.

Trascorso questo periodo, la cagliata, che ha perso un po' di siero, viene trasferita in uno stampo più piccolo; a questo punto si aggiunge il sale sulla superficie del formaggio. Trascorse dodici ore, il formaggio viene estratto dallo stampo, deposto su vassoi forellati per facilitare lo spurgo finale e successivamente trasferito nella camera di stagionatura.

Nel caso dei formaggi ottenuti da pasta impastata, lo spurgo avviene in recipienti di plastica più grandi, con l'impiego di garze. Trascorse ventiquattro ore circa, essi vengono trasferiti nell'impastatrice. Durante l'impasto si aggiunge sale e, eventualmente, paprica — nella misura dell'1 % — nel qual caso si otterrà la varietà «trapu roxu». Successivamente, l'impasto, con o senza paprica, viene posto in stampi e/o garze per consentire l'eliminazione del siero per altre ventiquattro ore.

I formaggi vengono conservati in appositi locali (casere) per un periodo compreso fra cinque e sessanta giorni a seconda del grado di stagionatura desiderato (da fresco a stagionato).

I formaggi, imballati ed etichettati, sono conservati fino alla vendita in celle frigorifere, ad una temperatura compresa tra quattro e dieci gradi centigradi.

4.6.   Legame:

Legame storico

Le prime testimonianze sul formaggio «Afuega'l Pitu» (con la denominazione quesu de puñu o queso de Afueg'l Pitu) si trovano in testi del XVIII secolo, in cui esso è indicato come mezzo per il pagamento delle imposte, una pratica utilizzata fino al XIX secolo. Alla fine dello stesso secolo Félix Aramburu y Zuloaga ne parla come del «formaggio di puñu o di afuega el pitu presente in quasi tutti i concejos delle Asturie». Più di recente, nella loro opera Asturias, Octavio Bellmunt e Fermín Canella sottolineano quanto siano diffusi questi formaggi che «sono noti ovunque con il nome di afuega el pitu o con altri nomi».

Quel che è certo è che, sebbene alcune fonti bibliografiche collochino il formaggio in diversi comuni della regione delle Asturie, esse non sono molto precise e non vi è, pertanto, traccia degli esatti confini esistenti all'epoca (forse perchè si tratta di un folto gruppo di comuni); è quindi necessario ricorrere a documenti più recenti, alla saggezza popolare ed alla registrazione delle prime industrie di elaborazione di questo formaggio per constatare che la produzione è circoscritta alla zona geografica delimitata.

L'etimologia del nome attribuito a questa varietà di formaggi è affascinante, per quanto incerta. In castigliano l'espressione «Afuega'l Pitu» significa letteralmente «strozzare il pollo», nome curioso che ha ispirato numerose interpretazioni: dall'allusione alla chiusura del sacchetto in cui il formaggio è messo a spurgare (fardela) alle difficoltà di ingestione che presenta in taluni casi o al fatto che sia stato tradizionalmente usato come alimento per i polli.

Nelle zone lungo le rive del Narcea e del Nalón, dove tale formaggio è maggiormente diffuso, con il nome di «Afuega'l Pitu» si indica una varietà di formaggi dalle caratteristiche e dalle peculiarità piuttosto eterogenee sia per quanto riguarda le forme sia in relazione ai tempi di stagionatura o ai sapori.

Le peculiarità dell'elaborazione si sono definite sempre più con l'andare del tempo, dando origine ad un prodotto unico con quattro varietà tradizionali che si differenziano unicamente per il colore rosso o bianco, a seconda che si aggiunga o meno la paprica, e per la forma troncoconica o cilindrica allungata, a seconda degli stampi utilizzati.

Legame naturale

Il territorio in questione è caratterizzato da un clima oceanico con precipitazioni abbondanti, persistenti ma leggere tutto l'anno, insolazione moderata e nebulosità elevata, che influisce sull'alimentazione degli animali e, di conseguenza, sul prodotto in parola, in quanto:

favorisce il rapido sviluppo delle specie pratensi di eccellente qualità presenti nei numerosi prati e pascoli naturali esistenti nella zona, il che assicura una provvista per i giorni in cui le condizioni atmosferiche sono avverse, oltre a fornire per tutto l'anno risorse alimentari costituite di foraggi freschi,

permette di elaborare un piano di sfruttamento annuo basato su una rotazione dell'utilizzo dei prati mediante pascolamento e/o fienagione,

consente la permanenza degli animali all'aria aperta praticamente tutto l'anno.

Tutti questi elementi garantiscono una produzione di latte abbondante e di grande qualità, con ben precise qualità di composizione, in particolare per quanto riguarda gli acidi grassi e gli acidi organici, il che conferisce al formaggio le sue caratteristiche organolettiche specifiche, soprattutto in termini di odore e di sapore.

Anche il clima influisce sul prodotto tramite il processo di elaborazione. Questa influenza è determinata dall'esposizione del prodotto — specialmente durante le fasi di sgocciolamento e di formatura della cagliata (visto il carattere artigianale di questo tipo di formaggio) — alle condizioni ambientali della zona, caratterizzate da un elevato tasso di umidità e da temperature miti; ciò contribuisce infatti, insieme all'esperienza dei produttori che hanno adeguato la lavorazione ai suddetti fattori climatici, a conferire al prodotto una consistenza del tutto particolare.

In linea generale, l'orografia di questa zona geografica è caratterizzata da pendii molto scoscesi situati nella stretta fascia esistente tra il litorale (livelli molto bassi) e la linea spartiacque (livelli molto elevati). Oltre la metà di questo territorio si trova a un'altitudine superiore a 400 metri e oltre un quarto supera gli 800 metri.

Questa orografia ha favorito l'orientamento verso l'allevamento in quanto possibilità di sfruttamento delle straordinarie risorse naturali offerte dai terreni più scoscesi e, quindi, meno adatti all'agricoltura, e dalle vaste e fertili pianure site in particolare nelle valli solcate dai fiumi Nalón, Narcea e dai loro affluenti.

Essa ha influito anche sull'importanza dell'attività di lavorazione dei formaggi, in quanto la sua configurazione montagnosa ha ostacolato, nel corso della storia, le comunicazioni; ciò indusse gli allevatori a ricorrere alla fabbricazione dei formaggi per assorbire le eccedenze di latte, in modo semplice oppure mediante acidificazione spontanea. Tuttavia, se la complessità dell'orografia è innegabile, è anche vero che, col passare del tempo, è stato possibile superare lentamente l'isolamento dei villaggi, il che torna ad influire sulla produzione e soprattutto sulla commercializzazione del formaggio, consentendo di incanalare questo prodotto verso grandi agglomerati che, pure essendo vicini, erano resi lontani dalle difficoltà di accesso.

Il suolo costituisce un altro elemento distintivo. In generale è di natura lievemente acida (pH 6,9-6,5), con un tenore elevato di materia organica e un tenore alquanto equilibrato di azoto, fosforo, magnesio e potassio. Queste condizioni edafiche determinano una composizione piuttosto equilibrata e specifica quanto ad elementi minerali che possono contribuire a distinguere questi pascoli da quelli di altre aree geografiche.

La composizione botanica dei prati è molto diversificata. Essi sono costituiti principalmente di specie di interesse agronomico quali graminacee, leguminose e labiate che conferiscono loro qualità alimentari ottimali per l'allevamento bovino.

Il fatto che gli animali pascolino regolarmente e permanentemente sui prati incide direttamente tanto sulla composizione del suolo — favorendo il contenuto in materia organica, in parte dovuto alla presenza quasi permanente di animali nei prati — quanto sulla composizione botanica.

Le specie pratensi alle quali è stato fatto riferimento sono rimaste inalterate nel tempo grazie al ciclo del pascolo ed all'eliminazione delle sementi nelle deiezioni animali.

Legame umano

Fin dai tempi più remoti le aziende agricole della zona si sono strutturate a partire da piccole unità, le caserías, che cercavano di rendersi autosufficienti attraverso le colture ed i prodotti derivati dai bovini e dagli ovini.

Con le eccedenze di latte ottenute esse elaboravano questi formaggi il cui valore è legato alla particolare consistenza ed al sapore caratteristico ed inconfondibile di ciascuna delle quattro varietà tradizionali. Come dice Enric Canut, grande conoscitore di formaggi spagnoli, in generale «ovunque in Spagna, quando si dice afuega'l pitu, o la gente non ha la minima idea di che cosa si tratti, oppure, se lo sa, è inutile aggiungere il benché minimo aggettivo complementare: è un formaggio asturiano».

La tradizione artigianale si è tramandata fino ai giorni nostri di generazione in generazione, più precisamente di madre in figlia, visto che si tratta di caseifici familiari in cui molto spesso sono le donne che continuano ad assicurare tale produzione ricorrendo a metodi artigianali.

L'instaurazione dei mercati (fra i quali giova ricordare quello di Grado, sui quali convergevano tutti i formaggi della zona quando i quantitativi prodotti erano superiori al necessario per l'autosufficienza), unita al progressivo avanzare delle comunicazioni, ha permesso l'espansione commerciale oltre i confini del territorio di produzione e delle Asturie.

Nella seconda metà del secolo scorso, conformemente alle esigenze della legislazione spagnola, che imponeva la pastorizzazione del latte per la commercializzazione dei formaggi aventi un periodo di maturazione non superiore a 60 giorni, è stato sviluppato un fermento specifico che ha consentito l'elaborazione dei formaggi a partire da latte pastorizzato e di ottenere le stesse caratteristiche organolettiche e reologiche presenti nei formaggi prodotti tradizionalmente con latte crudo nonché una qualità igienica garantita.

I ceppi del fermento specifico possiedono una grande capacità di produzione di diacetile nel latte pastorizzato. È esattamente l'aroma del diacetile l'elemento caratteristico della cagliata e del formaggio «Afuega'l Pitu».

Attualmente, e fin dal 1981, il comune di Morcín organizza un concorso del formaggio di «Afuega'l Pitu», al quale prendono parte tutti i produttori della regione. L'evento è sorto su iniziativa di un gruppo di giovani appoggiati dalla Hermandad de la Probe allo scopo di promuovere la produzione di questa varietà di formaggio poco nota fino ad allora e che, da produzione limitata al consumo proprio ed alla vendita delle rare eccedenze sul mercato di Grado, ha finito per essere presente su numerose tavole e in molti ristoranti delle Asturie e della Spagna intera, fino ad oltrepassare le frontiere e a ritrovarsi in altre parti del mondo.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Consejo Regulador de la DOP Afuega'l Pitu

Indirizzo:

Polígono ind. Silvota, C/ Peñamayor, Par. 96

E-33192 Llanera

Tel.

(34) 985 26 42 00

Fax

(34) 985 26 56 82

E-mail:

info@alcecalidad.com

Il Consejo Regulador, in quanto organismo di certificazione di prodotti agroalimentari, espleta le proprie funzioni in base ai criteri stabiliti dalla norma europea EN 45011.

4.8.   Etichettatura: I formaggi protetti dalla denominazione di origine protetta «Afuega'l Pitu», destinati al consumo, sono identificati mediante un'etichetta o una contro-etichetta numerata, approvata, controllata e fornita dal Consejo Regulador, conformemente alle norme descritte nel manuale di qualità, sulla quale dovrà figurare in maniera visibile la dicitura «Denominación de Origen Protegida — Afuega'l Pitu», oltre ai dati e alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/33


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 268/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CHOURIÇA DOCE DE VINHAIS»

N. CE: PT/PGI/005/0461/20.04.2005

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Gabinete de Planeamento e Políticas

Indirizzo:

Rua Padre António Vieira, n.o 1-8o

P-1099-073 Lisboa

Tel.

(351) 213 819 300

Fax

(351) 213 876 635

E-mail:

gppaa@gppaa.min-agricultura.pt

2.   Associazione richiedente:

Nome:

ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Indirizzo:

Edifício da Casa do Povo — Largo do Toural

P-5320-311 Vinhais

Tel.

(351) 273 771 340

Fax

(351) 273 770 048

E-mail:

ancsub@bisaro.info

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.

   Nome «Chouriça Doce de Vinhais»

4.2.

   Descrizione Insaccato affumicato a base di carne ottenuta da suini di razza «Bísara» o incrociati con tale razza con almeno il 50 % di sangue «Bísaro» (animali F1, ottenuti dall'incrocio di animali di razza «Bísara», in linea pura, iscritti nel Libro genealogico, con animali di altre razze), pane regionale e olio di Trás-os-Montes (indispensabili per il gusto e la consistenza particolari che conferiscono al prodotto), sangue di maiale, miele e noci oppure mandorle, insaccato in budello sottile di bovino o di suino. Ha forma di ferro di cavallo, la lunghezza è di 20-25 cm e il diametro di 2-3 cm, il colore è nero, non omogeneo, così come l'impasto, con zone più chiare in cui si distinguono i filamenti di carne e la frutta secca. Il budello è aderente all'impasto, cosicché è possibile vedere i pezzi di carne, di noci o di mandorle all'interno. Il peso finale è di circa 150 g.

4.3.

   Zona geografica A causa del metodo di produzione tradizionale e del tipo di alimentazione degli animali, del know-how della popolazione locale in termini di allevamento del bestiame e delle condizioni edafiche necessarie allo sviluppo della base alimentare adoperata per l'ottenimento della materia prima di irrefutabile qualità distintiva, la zona di nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento dei maiali di razza «Bísara» e incroci, adoperati per produrre la «Chouriça Doce de Vinhais», è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrezada de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança e ai comuni di Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, del distretto di Vila Real, dato che solo in questa zona esistono la base alimentare e le capacità di allevamento richieste.

Date le particolari condizioni climatiche richieste per l'ottenimento della «Chouriça Doce de Vinhais», il know-how della gente e i metodi locali, leali e costanti, la zona geografica di trasformazione è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança.

4.4.

   Prova dell'origine La «Chouriça Doce de Vinhais» può essere prodotta soltanto in unità di trasformazione debitamente autorizzate ed ubicate nella sopra detta zona di trasformazione. L'intero processo produttivo è soggetto ad un rigoroso sistema di controllo che assicura la tracciabilità completa del prodotto. La materia prima proviene da suini di razza «Bísara» iscritti nel Registo Zootécnico da Raça (registro zootecnico della razza), ovvero da suini derivanti da incroci (F1) tra animali di cui uno dei progenitori è di razza «Bísara», iscritto nel Livro de Adultos do Registo Zootécnico (Libro del registro zootecnico degli animali adulti), allevati in aziende zootecniche che dispongono di spazi compatibili con i sistemi di produzione tradizionali, semi-estensivi, e con capacità di fornire l'alimentazione tradizionale. Va osservato che i suini consumano quantitativi significativi di castagne, il che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche perfettamente differenziate e riconosciute. I suini sono macellati in macelli autorizzati e sezionati in impianti anch'essi autorizzati, in entrambi i casi ubicati nella zona geografica di produzione. Le operazioni di trasformazione possono essere effettuate soltanto in impianti autorizzati dall'associazione previo parere favorevole dell'organismo di controllo. Il marchio di certificazione apposto in ciascuna unità è numerato, per cui è possibile la tracciabilità completa fino all'azienda agricola da cui proviene il prodotto. È possibile risalire all'origine del prodotto in qualsiasi momento e lungo l'intera catena produttiva ricorrendo al numero di serie che deve essere indicato sul marchio di certificazione.

4.5.

   Metodo di ottenimento La carne magra, carne della testa, ventresca e pancetta sono tagliate in pezzi di dimensione media, collocate in un recipiente in cui si aggiungono acqua e sale procedendo alla cottura fino a quando la carne è ben cotta. Il pane è tagliato in fette sottili con la crosta e ammorbidito con l'acqua di cottura della carne. A questo impasto si aggiungono i condimenti, i filamenti di carne, l'olio, il sangue, il miele e le mandorle e/o noci. Una volta verificato il condimento, si procede ad insaccare immediatamente l'impasto nel budello di suino. L'affumicatura si effettua a fiamma bassa con legna di quercia e/o di castagno, quindi il prodotto è lasciato stagionare o stabilizzare per un periodo superiore a 15 giorni. La «Chouriça Doce de Vinhais» si presenta sul mercato come una salsiccia intera sempre preimballata nel luogo d'origine. Le caratteristiche e la composizione del prodotto ne rendono impossibile il taglio o l'affettatura. Per il confezionamento si usa materiale specifico innocuo ed inerte in relazione al prodotto, in atmosfera normale, controllata o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono essere effettuate soltanto nella zona geografica di trasformazione onde garantire la tracciabilità e il controllo e per impedire l'alterazione delle caratteristiche di sapore e microbiologiche del prodotto.

4.6.

   Legame La lunga tradizione e l'importanza dell'allevamento suino in questa regione sono testimoniati dall'esistenza di varie sculture zoomorfiche e dai riferimenti fatti a questi animali in vari registri comunali della regione relativi alle imposte sui suini e i suoi prodotti. Il legame di questo prodotto con la zona geografica è determinato dalla razza degli animali (autoctona), dall'alimentazione dei medesimi con prodotti locali, dalle conoscenze relative al taglio e alla scelta dei pezzi di carne, dal metodo di affumicatura con un fumo poco intenso e graduale con legna della regione e dal metodo di stagionatura in località molto fredde e asciutte della regione.

4.7.

   Struttura di controllo

Nome:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo:

Av. 25 de Abril, 273 S/L

P-5370-202 Mirandela

Tel.

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-mail:

tradição-qualidade@clix.pt

L'associazione Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.

4.8.

   Etichettatura Sull'etichetta figura obbligatoriamente la dicitura: «Chouriça Doce de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logotipo comunitario e il logotipo dei prodotti di Vinhais, il cui modello viene riprodotto in appresso. Sull'etichetta figura anche il marchio di certificazione il quale contiene obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva menzione (designazione/indicazione interessata), il nome dell'organismo di controllo e il n. di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/36


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 268/16)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BUTELO DE VINHAIS» o «BUCHO DE VINHAIS» o «CHOURIÇO DE OSSOS DE VINHAIS»

N. CE: PT/PGI/005/0459/20.04.2005

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Gabinete de Planeamento e Políticas

Indirizzo:

Rua Padre António Vieira, n.o 1-8o

P-1099-073 Lisboa

Tel.

(351) 213 819 300

Fax

(351) 213 876 635

E-mail:

gppaa@gppaa.min-agricultura.pt

2.   Associazione richiedente:

Nome:

ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Indirizzo:

Edifício da Casa do Povo

Largo do Toural

P-5320-311 Vinhais

Tel.

(351) 273 771 340

Fax

(351) 273 770 048

E-mail:

ancsub@bisaro.info

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Butelo de Vinhais» o «Bucho de Vinhais» o «Chouriço de Ossos de Vinhais»

4.2.   Descrizione: Insaccato affumicato, ottenuto a partire da carne, grasso, ossa e cartilagini provenienti da parti delle costole e della colonna vertebrale di maiali della razza «Bísara» o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «Bísaro»), (animali F1, ottenuti dall'incrocio di animali di razza, in linea pura, iscritti nel Libro genealogico, con animali di altre razze), insaccato nello stomaco («bucho»), nella vescica o nell'intestino crasso («palaio») del maiale. Il colore dell'insaccato varia dal giallo al rossastro al marrone scuro, il peso è compreso fra 1 e 2 kg, la forma è rotonda, ovale o cilindrica, di dimensioni variabili a seconda dell'involucro adoperato (nel caso in cui sia insaccato nello stomaco o nella vescica il diametro oscilla fra i 10 e i 15 cm, nel caso in cui sia insaccato nell'intestino crasso la lunghezza è di circa 20 cm e il diametro può variare dai 10 ai 15 cm). La presenza di ossa è percettibile dall'esterno.

4.3.   Zona geografica: A causa del metodo di produzione tradizionale e del tipo di alimentazione degli animali, del know-how della popolazione locale in termini di allevamento del bestiame e delle condizioni edafiche necessarie allo sviluppo della base alimentare adoperata per l'ottenimento della materia prima di irrefutabile qualità distintiva, la zona di nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento dei maiali di razza «Bísara» e incroci, adoperati per produrre il «Butelo de Vinhais», è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrezada de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança e ai comuni di Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, del distretto di Vila Real, dato che solo in questa zona esistono la base alimentare e le capacità di allevamento richieste. Date le particolari condizioni climatiche richieste per l'ottenimento del «Butelo de Vinhais», il know-how della gente e i metodi locali, leali e costanti, la zona geografica di trasformazione è circoscritta ai comuni di Alfândega da Fé, Bragança, Carrezada de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, del distretto di Bragança.

4.4.   Prova dell'origine: Il «Butelo de Vinhais» può essere prodotto soltanto in unità di trasformazione debitamente autorizzate ed ubicate nella sopra detta zona di trasformazione. L'intero processo produttivo è soggetto ad un rigoroso sistema di controllo, assicurando la tracciabilità completa del prodotto. La materia prima proviene da suini di razza «Bísara» iscritti nel Registo Zootécnico da Raça (registro zootecnico della razza), ovvero da suini derivanti da incroci (F1) tra animali di cui uno dei progenitori è di razza Bísara, iscritto nel Livro de Adultos do Registo Zootécnico (Libro del registro zootecnico degli animali adulti), allevati in aziende zootecniche che dispongono di spazi compatibili con i sistemi di produzione tradizionali, semi-estensivi, e con capacità di fornire l'alimentazione tradizionale. Va osservato che i suini consumano quantitativi significativi di castagne, il che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche perfettamente differenziate e riconosciute. I suini sono macellati in macelli autorizzati e sezionati in impianti anch'essi autorizzati, in entrambi i casi ubicati nella zona geografica di produzione. Le operazioni di trasformazione possono essere effettuate soltanto in impianti autorizzati dall'associazione previo parere favorevole dell'organismo di controllo. Il marchio di certificazione apposto in ciascuna unità è numerato, per cui è possibile la tracciabilità completa fino all'azienda agricola da cui proviene il prodotto. È possibile risalire all'origine del prodotto in qualsiasi momento e lungo l'intera catena produttiva ricorrendo al numero di serie che deve essere indicato sul marchio di certificazione.

4.5.   Metodo di ottenimento: La carne, con ossa e cartilagini, è tagliata in piccoli pezzi e collocata in un recipiente in cui viene condita e mescolata a sale, aglio, paprica, alloro, acqua e vino della regione (il cui «corpo» e acidità sono determinanti ai fini della qualità della preparazione e del prodotto finale). Questa mescolanza — localmente nota come «adoba» — è lasciata riposare per 1-3 giorni. Dopo le ultime verifiche dei condimenti si procede all'insaccatura in budello grosso, stomaco o vescica previamente cotti e legati con un filo di cotone ad una delle estremità mentre l'altra è legata soltanto dopo che la «carne» è diventata veramente compatta. Le salsicce vengono quindi affumicate lentamente, con legna di quercia e/o di castagno, tradizionalmente per 15 giorni come minimo; segue un periodo di stagionatura in locali freschi. Il «Butelo de Vinhais» si presenta sul mercato intero, sempre preconfezionato nella zona di origine. A causa della sua natura e della sua composizione, il taglio e l'affettamento non sono possibili. Il suo eventuale condizionamento è effettuato utilizzando materiali puliti, inoffensivi e inerti per il prodotto, in atmosfera normale, controllata o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono avere luogo soltanto nella zona geografica di trasformazione per non interrompere la tracciabilità e il controllo e non alterare le caratteristiche di gusto e microbiologiche del prodotto.

4.6.   Legame: La lunga tradizione e l'importanza dell'allevamento suino in questa regione sono testimoniati dall'esistenza di varie sculture zoomorfiche e dai riferimenti fatti a questi animali in vari registri comunali della regione relativi alle imposte sui suini e i suoi prodotti. Il legame di questo prodotto con la zona geografica è determinato dalla razza degli animali (autoctona), dall'alimentazione dei medesimi con prodotti locali, dalle conoscenze relative al taglio e alla scelta dei pezzi di carne, dal metodo di affumicatura con un fumo poco intenso e graduale con legna della regione e dal metodo di stagionatura in località molto fredde e asciutte della regione.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo:

Av. 25 de Abril, 273 S/L

P-5370-202 Mirandela

Tel.

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-mail:

tradição-qualidade@clix.pt

L'associazione Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.

4.8.   Etichettatura: Sull'etichetta figura obbligatoriamente la dicitura: «Butelo de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logotipo comunitario e il logotipo dei prodotti di Vinhais, il cui modello viene riprodotto in appresso. Sull'etichetta figura anche il marchio di certificazione il quale contiene obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva menzione (designazione/indicazione interessata), il nome dell'organismo di controllo e il n. di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.