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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 258/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 258/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 258/03 |
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2007/C 258/04 |
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2007/C 258/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Parlamento europeo |
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2007/C 258/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 258/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2007/C 258/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 258/01)
Il 4 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4897. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 ottobre 2007
(2007/C 258/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4407 |
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JPY |
yen giapponesi |
165,41 |
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DKK |
corone danesi |
7,4546 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,69720 |
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SEK |
corone svedesi |
9,1782 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,6751 |
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ISK |
corone islandesi |
86,72 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,7210 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
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CZK |
corone ceche |
26,860 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
251,05 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7026 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,6381 |
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RON |
leu rumeni |
3,3437 |
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SKK |
corone slovacche |
33,351 |
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TRY |
lire turche |
1,7179 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5688 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3763 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1659 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,8779 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0898 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 306,57 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,4923 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,7632 |
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HRK |
kuna croata |
7,3440 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 117,57 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8184 |
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PHP |
peso filippino |
63,167 |
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RUB |
rublo russo |
35,5980 |
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THB |
baht thailandese |
45,572 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2007/C 258/03)
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Numero dell'aiuto |
XA 7029/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Emilia Romagna |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Misura 1.1, azione b — Progetti integrati di impresa — Programma triennale in materia di attività produttive — Regione Emilia Romagna |
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Base giuridica |
Delibera della giunta regionale n. 791 del 4.6.2007, attuativa della legge 27.10.1994, n. 598 e della legge 28.11.1965 n. 1329 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
10 Mio EUR |
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Credito garantito |
— |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
— |
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Credito garantito |
— |
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Intensità massima dell'aiuto |
Il regime è sottoposto ai limiti di intensità agevolativa di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 70/2001 e, pertanto, non può eccedere:
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Data di applicazione |
Successivamente all'invio alla CE delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 70/2001 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2008 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare, attraverso contributi in conto interessi, finanziamenti concessi da Banche ed Intermediari Finanziari per sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto e di processo. Sono finanziati l'acquisto di macchinari, gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'importo del finanziamento può arrivare fino al 100 % del programma di investimenti per un periodo di non superiore a 7 anni, comprensivi di 2 anni di preammortamento. In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento non può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea |
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Settori economici interessati |
L'aiuto è destinato alle PMI operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 70/2001, lettere m) e n) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Emilia Romagna |
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Sito web |
http://www.incentivi.mcc.it/ → Emilia Romagna |
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XA Number |
XA 7030/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sardegna |
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Titolo del regime di aiuti |
Misura 124 del PSR 2007/2013 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale» |
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Base giuridica |
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Articolo 29 |
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Spesa annua prevista per il regime |
335 000 EUR |
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Intensità massima dell'aiuto |
L'intensità massima dell'aiuto è quella prevista dall'articolo 5 bis del regolamento, paragrafo 4, lettera a):
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Data di applicazione |
Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte della Commissione europea |
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Durata del regime dell'aiuto singolo |
31.12.2013 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuti alle PMI |
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Settore (o settori) economico interessato |
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (1) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Sito web: http://intranet.sardegnaagricoltura.it/documenti/misura124/ Credenziali di accesso: user: intrasaa; password: agripass |
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Altre informazioni |
— |
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XA Number |
XA 7033/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Calabria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione |
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Base giuridica |
Legge 28.11.1965, n. 1329 Delibera del comitato Agevolazioni Regione Calabria — MCC del 29 dicembre 2006 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
4 Mio EUR |
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Credito garantito |
— |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
— |
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Credito garantito |
— |
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Intensità massima dell'aiuto |
Il regime è sottoposto ai limiti di intensità agevolativa di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 70/2001 e, pertanto, non può eccedere:
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Data di applicazione |
1.1.2007 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2008 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare l'acquisto o il leasing delle macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, di costo complessivo non inferiore ad 516,45 EUR. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio sono ammissibili nel limite complessivo del 15 % del costo della macchina. Gli investimenti ammissibili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
L'importo del finanziamento può arrivare fino al 100 % del programma di investimento per un periodo di 7 anni, comprensivi di 2 anni di preammortamento. In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea |
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Settori economici interessati |
L'aiuto è destinato alle PMI operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 70/2001, lettere m) e n) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Calabria Assessorato Agricoltura |
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Sito web |
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_CALABRIA/MCC_CALABRIA_SABATINI_AGRICOLA/section_new.html |
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(1) Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2007/C 258/04)
Numero dell'aiuto: XA 7028/07
Stato membro: Italia
Regione: Emilia Romagna
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve il singolo aiuto: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella regione Emilia Romagna
Base giuridica:
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— |
Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) |
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— |
Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001) |
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— |
Deliberazione regionale n. 792 del 4.6.2007 |
Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Regime di aiuti: importo annuo totale 15 Mio EUR
Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'aiuto non può superare il 7,5 % o il 15 % in relazione alla dimensione aziendale.
Quando l'investimento è effettuato in una zona ammessa agli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, ma comunque nei limiti indicati all'art. 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 70/2001.
Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità massima di aiuto non potrà superare il 40 % dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (CE) n. 70/2001.
Data di applicazione: Data di inoltro della presente scheda informativa
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI cooperative per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali, da effettuare dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
Spese ammissibili (al netto IVA) riguardanti l'acquisizione di aree e fabbricati, l'esecuzione di opere murarie, l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti.
Settori economici interessati: Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004, del 25 gennaio 2004, e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Altre informazioni: Importo massimo del singolo finanziamento: 2 Mio EUR, nel limite del 70 % degli investimenti ammessi.
L'aiuto concesso è costituito dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento.
Numero dell'aiuto: XA 7032/07
Stato membro: Irlanda
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Off-Farm Scheme of Grant Aid for the Development of the Organic Sector
Base giuridica: Statutory Instrument No 112 of 2004 — European Communities (Organic Farming) Regulations 2004
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 4,5 Mio EUR su un periodo di 7 anni (2007-2013)
Intensità massima dell'aiuto: 40 % degli investimenti ammissibili autorizzati
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo del regime è quello di facilitare lo sviluppo dell'agricoltura biologica così da garantire al mercato il regolare approvvigionamento in prodotti biologici di elevata qualità. Il regime è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dall'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fra i costi ammissibili coperti figurano gli investimenti per le attrezzature di preparazione, classificazione, imballaggio, magazzinaggio, distribuzione e vendita di prodotti biologici in imprese economicamente redditizie.
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Sito web: www.agriculture.gov.ie/organics
La documentazione attinente il regime e le relative condizioni si troveranno alla pagina «Organic Food and Farming» del sito web del Ministero dell'agricoltura e dei prodotti alimentari: www.agriculture.gov.ie
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/7 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 258/05)
Numero dell'aiuto: XA 127/07
Stato membro: Italia
Regione: Emilia Romagna
Titolo del regime di aiuto o nome della Società beneficiaria di un aiuto individuale: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella regione Emilia Romagna.
Base giuridica:
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— |
Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) |
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— |
Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001) |
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— |
Deliberazione regionale n. 792 del 4.6.2007 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Regime di aiuti: importo annuo totale 5 Mio EUR
Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità dell'aiuto non deve superare:
Data di applicazione: Come previsto dall'articolo 20, comma 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, dopo la conferma della Commissione (entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della presente sintesi) mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione e la pubblicazione su internet.
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti trasparenti alle PMI agricole cooperative attive nella produzione primaria per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali, da effettuare dopo la delibera di concessione del finanziamento.
Spese ammissibili: (al netto di IVA) riguardanti la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, nonché l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti.
Possono essere ammesse le spese per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.
Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese cooperative attive nel settore della produzione primaria, con le esclusioni di cui agli articoli 1 e 4 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Regione Emilia Romagna |
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Direzione generale Attività produttive, commercio e industria |
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Via Aldo Moro, 44 |
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I-40127 Bologna |
Sito web: http://prodotti.bnl.it/pagina.asp?Page=2213
Altre informazioni: Ogni singolo finanziamento non potrà superare l'importo massimo di 2 Mio EUR nel limite del 70 % degli investimenti ammessi e l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa (costituiti dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento) non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, o 500 000 EUR se l'azienda si trova in zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
Numero dell'aiuto: XA 128/07
Stato membro: Spagna
Regione: Castilla-La Mancha
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las tormentas acaecidas en mayo y junio de 2007.
Fondamento giuridico: Decreto no 66/2007, de 25.5.2007, por el que se adoptan medidas urgentes para la atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de naturaleza catastrófica producidas por fenómenos meteorológicos adversos en el territorio de Castilla-La Mancha durante el mes de mayo de 2007; Resolución de 1.6.2007, del Vicepresidente Primero, por la que se determinan los términos municipales afectados por situaciones de naturaleza catastrófica producidas por fenómenos meteorológicos adversos en el territorio de Castilla-La Mancha, durante el mes de mayo de 2007; Orden de 11.6.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se declara como fenómeno climático adverso asimilable a desastre natural las tormentas acaecidas en junio de 2007 en determinados municipios de Castilla-La Mancha.
Orden de 14.6.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la recuperación del viñedo afectado por las tormentas de 2007
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 12 000 000 EUR in un pagamento unico
Intensità massima dell'aiuto: 49 % dei danni
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Compensare la riduzione del reddito proveniente della vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche e contribuite alle spese sostenute dall'agricoltore a seguito dell'avvenimento indicato (costi di potatura di rinnovo delle parti colpite delle piante, costi di trattamenti cicatrizzanti e crittogamici antimicotici), conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: Produzione vegetale: vigneti
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Agricultura |
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C/ Pintor Matías Moreno, no 4 |
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E-45004 Toledo |
Sito web: Indirizzo provvisorio:
www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/agricultura/vinedo.htm
In seguito a pubblicazione:
www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
Numero dell'aiuto: XA 129/07
Stato membro: Spagna
Regione: Cantabria
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas al sacrificio de animales positivos a paratuberculosis bovina.
Fondamento giuridico: Orden GAN/26/2007, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la Anualidad 2007, de las ayudas por el sacrificio de animales positivos a paratuberculosis bovina dentro del marco de la ejecución de los programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
BOC no 92, de 14 de mayo de 2007
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 300 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
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— |
L'importo dell'aiuto sarà determinato in base alle tabelle di cui all'allegato I del decreto GAN/26/2007, entro i limiti di 59 999 EUR per beneficiario. |
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— |
Nelle suddette tabelle sono determinati importi diversi che si collocano fra 117,20 EUR e 360,61 EUR per animale, da versare al richiedente a seconda dell'età dei capi abbattuti e del loro rendimento. |
Data di applicazione: Maggio 2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2007-2013
Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Compensare gli allevatori delle perdite subite in seguito all'abbattimento di capi di bestiame nei quali è stata diagnosticata la paratubercolosi bovina nell'ambito dell'esecuzione dei programmi sanitari delle Associazioni per la difesa sanitaria degli animali.
I costi ammissibili corrispondono alla differenza tra il valore delle carni degli animali abbattuti e il loro valore commerciale, in funzione della loro età e del loro rendimento.
Settore economico: Allevamento bovino
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria |
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Edificio Europa |
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E-39011 Santander (Cantabria) |
Sito web: http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES %202007-05/OR %202007-05-14 %20092/HTML/2007-6586.asp?volver=1
Altre informazioni: —
Santander, 5 giugno 2007.
Il capo del Servizio della Salute e del Benessere degli animali
Firmato: Francisco Manuel Fernandez Martinez
Numero dell'aiuto: XA 130/07
Stato membro: Italia
Regione: Umbria
Titolo del regime di aiuto o nome della Società beneficiaria di un aiuto individuale: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella regione Umbria.
Base giuridica:
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Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) |
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Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001) |
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Deliberazione regionale n. 1095 del 31.7.2002. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Regime di aiuti: importo annuo totale 3 Mio EUR
Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità dell'aiuto non deve superare:
Data di applicazione: Come previsto dall'articolo 20, comma 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, dopo la conferma della Commissione (entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della presente sintesi) mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione e la pubblicazione su internet.
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti trasparenti alle PMI agricole cooperative attive nella produzione primaria per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali, da effettuare dopo la delibera di concessione del finanziamento.
Spese ammissibili: (al netto di IVA) riguardanti la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, nonché l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti.
Possono essere ammesse le spese per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento
Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese cooperative attive nel settore della produzione primaria, con le esclusioni di cui agli articoli 1 e 4 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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«Regione Umbria — Servizio Politiche di sostegno alle imprese» |
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Via Mario Angeloni, 61 |
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I-06100 Perugia |
Organo deliberante: «Comitato di Gestione Foncooper», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto 119, I-00187 Roma) e degli atti aggiuntivi stipulati in data 31 ottobre 2002 tra la Regione Umbria e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA) ed in data 9 novembre 2006 tra la Regione Umbria e la Banca Nazionale del Lavoro SpA
Sito web: http://prodotti.bnl.it/pagina.asp?Page=2212
Altre informazioni: Ogni singolo finanziamento non potrà superare l'importo massimo di 2 Mio EUR nel limite del 70 % degli investimenti ammessi e l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa (costituiti dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento) non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, o 500 000 EUR se l'azienda si trova in zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
La spesa annua prevista per il regime di aiuti è comprensiva della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinato alle PMI non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006, ma bensì nel regolamento (CE) n. 70/2001.
Numero dell'aiuto: XA 131/07
Stato membro: Irlanda
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: On-Farm Scheme of Grant Aid for the Development of the Organic Sector.
Base giuridica: Statutory Instrument No 112 of 2004 — European Communities (Organic Farming) Regulations 2004.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3,5 Mio EUR su un periodo di 7 anni (2007-2013)
Intensità massima dell'aiuto: 40 % degli investimenti ammissibili autorizzati, con un importo supplementare del 10 % per i giovani agricoltori ammissibili al beneficio del regime
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo del regime è quello di facilitare lo sviluppo dell'agricoltura biologica così da garantire al mercato il regolare approvvigionamento in prodotti biologici di elevata qualità. Il regime è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fra i costi ammissibili coperti figurano gli investimenti per le attrezzature e gli impianti di produzione, la preparazione, la classificazione, l'imballaggio e il magazzinaggio di prodotti biologici. Solo le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita sono ammissibili all'aiuto agli investimenti nel quadro del regime.
Settore economico: Tutti i settori agricoli
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Organic Unit, Department of Agriculture and Food |
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Johnstown Castle Estate |
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Co. Wexford |
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Ireland |
Sito web: www.agriculture.gov.ie/organics
La documentazione attinente il regime e le relative condizioni si troveranno alla pagina «Organic Food and Farming» del sito web del Ministero dell'agricoltura e dei prodotti alimentari: www.agriculture.gov.ie
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Parlamento europeo
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/10 |
Bando di assunzione PE/96/S
(2007/C 258/06)
Il Parlamento europeo organizza la seguente procedura di selezione: PE/96/S — Agente temporaneo — Assistente (AST 4) sviluppatore informatico.
Per partecipare a tale procedura di selezione è richiesto un livello di istruzione superiore della durata di almeno due anni sancito da diploma nel settore delle tecnologie dell'informazione
o
un livello di istruzione superiore secondaria sancito da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore, seguito da un'esperienza professionale di almeno tre anni in un settore in relazione alla natura delle funzioni.
Entro il termine per la presentazione delle candidature e posteriormente al conseguimento dei titoli di cui sopra i candidati devono aver acquisito un'esperienza minima di cinque anni in relazione alla natura delle funzioni.
Il presente avviso di assunzione è pubblicato esclusivamente in tedesco, in inglese e in francese. Il testo integrale figura nella Gazzetta ufficiale C 258 A in queste tre lingue.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 258/07)
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1. |
In data 23 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Infineon Technologies AG («Infineon AG», Germania) e Siemens AG («Siemens», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Infineon Technologies GmbH & Co. KG («Infineon GmbH & Co. KG», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione
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31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/12 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 258/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ARROZ CAROLINO DAS LEZÍRIAS RIBATEJANAS»
N. CE: PT/PGI/005/0552/07.08.2006
( X ) IGP ( ) DOP
1. Denominazione
«Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas»
2. Stato membro o Paese terzo
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale e trasformati
3.2. Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Cariosside privata della lolla, della pianta Oryza sativa L., sottospecie Japonica, proveniente dalla varietà Ariete (seconda generazione), opportunamente essiccata, decorticata, sbiancata e brillata.
Caratteristiche fisiche [valori medi (± 0,3)]
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Umidità (%) |
13 |
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Lunghezza (mm) |
6,4 |
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Larghezza (mm) |
2,5 |
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Rapporto lunghezza/larghezza |
2,5 |
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Contenuto totale in ceneri (%) |
0,45 |
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Colore dell'involucro |
Marrone giallognolo |
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Colore dopo la sbiancatura |
Traslucido |
Caratteristiche chimiche [valori medi (±5 %)]
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Materia grassa (%) |
0,9-1,3 |
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Proteine (%) |
5,2-6,8 |
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Idrato di carbonio (%) |
77,1-82,3 |
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Valore energetico (Kcal/100g) |
346,5-350,1 |
Aroma e sapore: quando è consumato «in bianco» (semplicemente cotto in acqua) emana la fragranza del riso immagazzinato di recente, il gusto è vellutato, dolce e delicato. Se mescolato ad altri ingredienti lascia un vago sapore dei condimenti che vi sono stati aggiunti con una nota cremosa e delicata che permane in bocca.
Vetrosità: aspetto traslucido e cristallino.
Caratteristiche di cottura (valori medi)
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Tempo di cottura |
9-10,5 min |
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Assorbimento d'acqua |
219-235 % |
3.3. Materie prime (unicamente per i prodotti trasformati)
È ammesso soltanto il riso della varietà sopra citata, proveniente dalla zona geografica delimitata poiché è solo in queste condizioni che il riso ha un tenore molto basso in amilosio ed in amilopectina (rispettivamente 33,5 % e 66,5 %); ciò consente a questa varietà di riso di avere un'elevata capacità di assorbire l'acqua di cottura e di impregnarsi dei sapori oltre ad avere una resa industriale minima del 70 %. L'ottenimento di queste caratteristiche è possibile soltanto nelle condizioni fisiografiche (natura dei suoli, qualità delle acque d'irrigazione, ore di sole, scarse variazioni termiche, ecc.) delle «Lezírias Ribatejanas».
3.4. Alimenti per animali (unicamente per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata
L'intero circuito di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata, ivi compreso l'ottenimento delle sementi di seconda generazione, onde garantire un completo adattamento alle condizioni fisiografiche specifiche di questa zona geografica. Tenuto conto delle condizioni della coltura, l'intero ciclo biologico, fino alla raccolta, si svolge beninteso nello stesso luogo, ovvero laddove il riso è stato seminato. La raccolta obbedisce a regole proprie per quanto riguarda la data, lo stadio fenologico e il tasso di umidità dei chicchi ma anche il tipo di macchinari adoperati sia per la raccolta che per il trasporto, l'immagazzinaggio, l'essiccazione, la decorticazione, la sbiancatura e la brillatura. Si tratta di garantire l'igiene e la sicurezza del prodotto, di impedire qualsiasi contaminazione dei raccolti e delle attrezzature tramite agenti biologici, chimici e microbiologici, di escludere il riso di provenienza diversa e di assicurare la tracciabilità completa del riso carolino fino alla regione di origine e addirittura, in molti casi, fino all'agricoltore.
La zona geografica di trasformazione e condizionamento coincide con la zona di produzione per tutte le ragioni esposte finora e per il fatto che in tal modo è possibile ridurre al minimo i tempi di trasporto del riso fino agli impianti di essiccazione per evitare il degradarsi della qualità.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.
Sempre per ragioni di sicurezza e di igiene nonché per evitare la contaminazione e l'inclusione di riso proveniente da altre regioni, prevenire la perdita di qualità, garantire la tracciabilità del prodotto e, ancora, permettere il controllo dell'intera filiera produttiva, il condizionamento può avere luogo soltanto nella regione d'origine, in materiali specificamente approvati e/o omologati a tale scopo.
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura
Sono obbligatorie le seguenti diciture: «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas — Indicação Geográfica Protegida», il marchio di certificazione, il logotipo comunitario delle IGP ed il logotipo del riso «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas».
Il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo del produttore devono essere obbligatoriamente apposti sull'etichetta anche se la commercializzazione è affidata ad altri enti. La denominazione di vendita — «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas — IGP» — potrà essere corredata di altre indicazioni o diciture (marchi di distributori ed altro), soggette all'approvazione del gruppo.
4. Definizione concisa della zona geografica
«Freguesias» (località) di Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Macussa, Manique do Intendente, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vila Nova de São Pedro («concelho» di Azambuja); di Barrosa, Benavente, Samora Correia e Santo Estevão («concelho» di Benavente); di Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Granho, Marinhais, Muge e Salvaterra de Magos («concelho» di Salvaterra de Magos); di Alhandra, Alverca do Ribatejo, Cachoeiras, Castanheira do Ribatejo, Calhandriz, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga, Vila Franca de Xira («concelho» di Vila Franca de Xira); di Azervadinha, Coruche, Couço, Erra, Foros da Branca, Lamarosa, São Torcato e Santana do Mato («concelho» di Coruche).
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
È la sua ubicazione nell'estuario del Tago a conferire alla zona geografica delimitata la sua specificità segnatamente per quanto riguarda i suoli (pedogenesi differenziata), la qualità delle acque, il numero di ore di sole e le scarse variazioni di temperatura. Questa zona è praticamente pianeggiante [pianure e pianure alluvionali («lezírias» e «várzeas»)], situata ad un'altitudine piuttosto modesta (inferiore a 100 m). I suoli sono interamente di tipo colluvio-alluvionale, bruni, di composizione argillosa e limo-argillosa; essi sono il frutto della sedimentazione su substrato sabbioso di particelle fertili depositate dalle inondazioni e dalle maree vive. Tali condizioni, associate ad un pH compreso fra 5,5 e 6,5 ma che può oscillare fra 4,5 e 8,7, nonché al fatto che le acque sono salmastre (la regione è ancora soggetta all'influenza delle maree) impediscono, quasi ovunque, l'esistenza di colture diverse da quella del riso. La coltivazione del riso nelle zone di cui sopra riveste carattere di sostenibilità in quanto, oltre a consentire il mantenimento dell'ecosistema, della fauna e della flora associati alla coltura stessa, evita l'insorgere di problemi agricoli quali la salinizzazione dei suoli. D'altro canto, questa coltura, praticata da oltre due secoli, ha fatto sì che nella regione si sviluppassero conoscenze e competenze estremamente ricche e del tutto particolari.
5.2. Specificità del prodotto
Il riso «carolino das Lezírias Ribatejanas» presenta un basso rapporto amilosio/amilopectina, un'elevata capacità di assorbimento dell'acqua e delle molecole aromatiche emananti dai condimenti nonché un'eccellente resa industriale.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto per le IGP)
Le condizioni edafoclimatiche che caratterizzano questa regione dell'estuario del Tago (clima temperato caldo di tipo mediterraneo, caratterizzato da estati secche (nel mese più secco si registra meno di un terzo delle precipitazioni di un mese piovoso) e mitigato dall'influenza dell'Oceano Atlantico. Le precipitazioni annue inferiori a 30 mm, le 2800-2900 ore di sole, la radiazione solare di 145-150 Kcal/cm2, la precipitazione totale di quasi 714,8 mm e il numero di giorni di gelate (solo dodici) non favoriscono l'insorgenza di patologie crittogamiche; ciò fa sì che il riso sia relativamente più duro e meno friabile di quello prodotto in altre regioni ed abbia un peso specifico superiore. È per questo che la varietà di cui trattasi gode di un'eccellente reputazione che lo fa preferire al riso prodotto in altre regioni. La disidratazione naturale che accompagna le ultime fasi della maturazione e che coincide, nella zona delle «Lezírias Ribatejanas», con le temperature elevate e la scarsa umidità relativa del mese di settembre e della prima quindicina di ottobre permette un raccolto più omogeneo e la pratica dell'essiccazione naturale in campo aperto contrariamente a quanto accade in altre zone di produzione. Ciò fa sì che la produzione della zona in parola sia caratterizzata da una maggiore stabilità ed omogeneità. I chicchi di riso della varietà «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas» presentano pertanto un aspetto trasparente e cristallino, assolutamente unico. Le condizioni naturali descritte conferiscono al riso, quando è mangiato in bianco (quindi cotto semplicemente in acqua) un sapore vellutato, dolce e delicato. Un'altra caratteristica di questo tipo di riso è il basso tenore in amilosio ed in amilopectina (rispettivamente 33,5 % e 66,5 %), che gli conferisce un'elevata capacità di assorbire l'acqua di cottura e di impregnarsi dei sapori propri dei condimenti che entrano a far parte della preparazione dei piatti gastronomici con una nota cremosa e delicata che permane in bocca.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
www.idrha.min-agricultura.pt
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.