ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno
23 ottobre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2007/C 248/01

Parere della Banca centrale europea, del 5 ottobre 2007, relativo a una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2007/30)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 248/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2007/C 248/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4671 — UTC/Initial ESG) ( 1 )

4

2007/C 248/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' Engineering Thermoplastic Resins Business) ( 1 )

4

2007/C 248/05

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 248/06

Tassi di cambio dell'euro

7

2007/C 248/07

Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

8

2007/C 248/08

Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2007/C 248/09

Avviso di concorso generale EPSO/AD/99/07

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 248/10

Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

13

2007/C 248/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4801 — OEP/Schoeller/SAS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2007/C 248/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4890 — Arcelor/SFG) ( 1 )

24

2007/C 248/13

Aiuto di Stato — Romania — Aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) — Privatizzazione di Automobile Craiova (ex-Daewoo) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 ottobre 2007

relativo a una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/2007/30)

(2007/C 248/01)

Introduzione e base giuridica

Il 5 settembre 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere relativo a una proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, del 6 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (di seguito «progetto di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento in quanto esso chiarisce i principi sottostanti all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) e alle procedure per il suo campionamento, sostituzione e adeguamento di qualità, assicurando allo stesso tempo la sua comparabilità e accuratezza. Introducendo il concetto di «segmento di consumo per finalità» quale obiettivo fisso dell'indice dei prezzi, il progetto di regolamento chiarisce la base concettuale dello IAPC. Inoltre, fornendo un quadro e una terminologia comune sul campionamento, sostituzione dei prodotti e adeguamento di qualità, potrebbe facilitare ulteriormente l'armonizzazione in tali aree.

1.2.

Lo sviluppo di standard prodotto per prodotto, finalizzati a stabilire metodi di adeguamento di qualità, promette notevoli miglioramenti. La BCE approva l'approccio adottato dal progetto di regolamento per la fissazione di standard per l'adeguamento di qualità caso per caso e per la classificazione di metodi alternativi di adeguamento di qualità, a seconda della loro opportunità. Ciò nondimeno, poiché tali standard possono ancora lasciare spazio a pratiche divergenti tra gli IAPC nazionali, l'obiettivo finale dovrebbe essere costituito dalla piena armonizzazione dei metodi di adeguamento di qualità. Inoltre, poiché l'attuazione di standard concordati ed effettivi è cruciale, la BCE raccomanda fortemente che l'attuazione del progetto di regolamento sia accompagnata da una regolare relazione sullo stato di avanzamento della sua attuazione da parte degli Stati membri e da un serio monitoraggio sulla conformità da parte della Commissione europea. Tale monitoraggio dovrebbe essere diretto a far sì che gli Stati membri attuino in maniera efficace i metodi-A per gli adeguamenti di qualità, visto che ciò rappresenta la maniera migliore per accrescere sia l'accuratezza dello IAPC sia la sua comparabilità fra tutti gli Stati membri. Se si dovesse dimostrare che tali misure non sono sufficienti a raggiungere il livello di comparabilità desiderato, la BCE sarebbe a favore dell'adozione di misure, così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, del progetto di regolamento, tali da rendere gli standard prodotto per prodotto, finalizzati all'adeguamento di qualità, giuridicamente vincolanti.

1.3.

La BCE accoglie con favore le norme specifiche incluse nel progetto di regolamento per l'adeguamento di qualità e pratiche correlate per l'aggiornamento del campione. Tuttavia, viste le attuali pratiche nazionali divergenti per l'aggiornamento dei campioni IAPC, potrebbe essere difficile raggiungere una piena comparabilità dello IAPC per quanto attiene alla rappresentatività e all'adeguamento di qualità. La BCE incoraggia pertanto la Commissione europea a continuare il suo lavoro diretto a stabilire degli standard per l'aggiornamento di campioni comparabili, ai fini dello IAPC.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 ottobre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/02)

Data di adozione della decisione

25.9.2007

Numero dell'aiuto

N 197/07

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Methode zur Berechnung des Beihilfelements von Bürgschaften

Base giuridica

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

25.9.2007-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4671 — UTC/Initial ESG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/03)

Il 25 giugno 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4671. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' Engineering Thermoplastic Resins Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/04)

L'8 agosto 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4682. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/5


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

(2007/C 248/05)

In virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), seconda alinea, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata della Comunità europea (2), sono modificate come segue:

A pagina 296, inserire il testo seguente:

«7318 11 00

Viti a testa quadra per legno (Tirafondi)

I tirafondi sono un tipo speciale di viti di legno senza fessura che hanno una testa esagonale o quadrata e possono avere un dado fisso.

Esistono due tipi di tirafondi:

le viti utilizzate per fissare le rotaie alle traversine di legno, che in generale sono grandi viti di legno (vedi l'esempio A),

le viti utilizzate per assemblare travetti e altre costruzioni simili di falegnameria pesante che, dato il loro uso, hanno un gambo di diametro superiore a 5 mm (vedi l'esempio B).

Image Image

A pagina 337, inserire il testo seguente:

«8525 80 30

Fotocamere digitali

Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile.

La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole.

Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video. Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.

8525 80 91 e 8525 80 99

Videocamere

Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili.

In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video.

Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse.

Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

(2)  GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 ottobre 2007

(2007/C 248/06)

1 euro =

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4166

JPY

yen giapponesi

161,40

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,69750

SEK

corone svedesi

9,2145

CHF

franchi svizzeri

1,6650

ISK

corone islandesi

87,60

NOK

corone norvegesi

7,7335

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

27,215

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,55

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7014

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6888

RON

leu rumeni

3,3980

SKK

corone slovacche

33,693

TRY

lire turche

1,7628

AUD

dollari australiani

1,6120

CAD

dollari canadesi

1,3866

HKD

dollari di Hong Kong

10,9798

NZD

dollari neozelandesi

1,9136

SGD

dollari di Singapore

2,0778

KRW

won sudcoreani

1 299,09

ZAR

rand sudafricani

9,7485

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6367

HRK

kuna croata

7,3476

IDR

rupia indonesiana

12 940,64

MYR

ringgit malese

4,7803

PHP

peso filippino

62,472

RUB

rublo russo

35,3360

THB

baht thailandese

44,608


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/8


Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

(2007/C 248/07)

Il 10 luglio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la Repubblica di Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a decorrere dal 1o gennaio 2008 (1).

Dal 1o gennaio 2008 la Repubblica di Cipro emetterà pertanto monete in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (cfr. l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea).

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale nell'intera area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (2).

Le monete da 10, 20 e 50 centesimi e quelle da 1 e 2 euro emesse dalla Repubblica di Cipro riporteranno le nuove facce comuni delle monete in euro (3). Le monete di valore inferiore (1, 2 e 5 centesimi) saranno emesse con la faccia comune originale, poiché la faccia comune di questi valori non è stata modificata.

Image

Stato di emissione: Repubblica di Cipro

Data di emissione: gennaio 2008

Descrizione delle facce:

1 EURO CENT — 2 EURO CENT — 5 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurata una coppia di mufloni, la specie più caratteristica della fauna protetta del paese. Il nome greco e quello turco dell'isola, e l'anno inserito tra i due, sono incisi a semicerchio sul lato destro sopra ai due animali: «ΚΥΠΡΟΣ 2008 KIBRIS». L'immagine e l'iscrizione sono circondate dalle dodici stelle della bandiera europea.

10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurata la nave di Kyrenia (del IV secolo a.C.), che rappresenta il legame dell'isola con il mare e la sua importanza nelle attività commerciali e marittime. Il nome greco e quello turco dell'isola, e l'anno incastrato tra i due, sono incisi a semicerchio sul lato destro sopra la nave: «ΚΥΠΡΟΣ 2008 KIBRIS». L'immagine e l'iscrizione sono circondate dalle dodici stelle della bandiera europea.

1 EURO — 2 EURO

Nel cerchio interno è raffigurato un idolo a forma di croce risalente al periodo calcolitico (3000 a.C.) e proveniente dal villaggio di Pomos, esempio caratteristico dell'arte preistorica di Cipro. Il nome greco e quello turco dell'isola, «ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS», sono entrambi incisi a semicerchio rispettivamente in alto a sinistra e in alto a destra dell'idolo. L'anno 2008 figura in basso a destra. Sull'anello esterno della moneta sono incise le dodici stelle della bandiera europea.

Incisione sul bordo della moneta da 2 euro: «2 ΕΥΡΩ 2 EURO» ripetuti due volte.


(1)  Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).

(2)  Vedi GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 e GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, per la descrizione delle altre monete.

(3)  GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/10


Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

(2007/C 248/08)

Il 10 luglio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la Repubblica di Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a decorrere dal 1o gennaio 2008 (1).

Dal 1o gennaio 2008 la Repubblica di Malta potrà pertanto emettere monete in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (cfr. articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea).

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale nell'intera area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (2).

Le monete da 10, 20 e 50 centesimi e quelle da 1 e 2 euro emesse dalla Repubblica di Malta riporteranno le nuove facce comuni delle monete in euro (3). Le monete di valore inferiore (1, 2 e 5 centesimi) saranno emesse con la faccia comune originale, poiché la faccia comune di questi valori non è stata modificata.

Image

Stato di emissione: Repubblica di Malta

Data di emissione: gennaio 2008

Descrizione delle facce:

1 EURO CENT — 2 EURO CENT — 5 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurato l'altare del tempio preistorico di Imnajdra e sullo sfondo una striscia decorativa orizzontale. Il nome del paese «MALTA» e l'anno «2008» sono incisi sotto l'altare. Le iniziali dell'incisore «NGB» sono posizionate sul lato destro sotto la striscia decorativa. L'immagine e l'iscrizione sono circondate dalle dodici stelle della bandiera europea.

10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurato l'emblema di Malta. Il nome del paese «MALTA» e l'anno «2008» sono incisi a semicerchio rispettivamente in alto a sinistra e in alto a destra dell'emblema. L'immagine e l'iscrizione sono circondate da un anello di cerchi concentrici nei quali figurano le dodici stelle della bandiera europea.

1 EURO — 2 EURO

Nel cerchio interno è raffigurata la croce a otto punte maltese, su uno sfondo a strisce verticali. Le lettere di «MALTA» figurano tra le sei punte superiori della croce, e l'anno «2008» tra le due punte inferiori. Sull'anello esterno della moneta sono incise le dodici stelle della bandiera europea.

Incisione sul bordo della moneta da 2 euro: 2 ★★, ripetuti sei volte, a orientamento alternato dal basso in alto e dall'alto in basso; Image rappresenta una croce a otto punte maltese.


(1)  Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).

(2)  Vedi GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 e GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, per la descrizione delle altre monete.

(3)  GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/12


AVVISO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/99/07

(2007/C 248/09)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale seguente:

EPSO/AD/99/07 — Amministratori (AD5) nel settore edile:

 

Settore 1. Acquisizione e gestione di immobili

 

Settore 2. Genio civile, tecniche speciali o architettura

 

Settore 3. Gestione tecnico-ambientale degli edifici

Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 248 A del 23 ottobre 2007.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito EPSO: http://europa.eu/epso


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/13


Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(2007/C 248/10)

Le persone interessate possono presentare i loro commenti entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di regolamento a:

European Commission

Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs

DG FISH-D3 (Legal issues)

Rue Joseph II, 99

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 19 42

E-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu

Questo testo sarà disponibile anche sul sito web:

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm

PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) N. …/… DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura oggetto del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4).

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose decisioni e ha inoltre definito formalmente la propria politica, da ultimo negli Orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5) (di seguito: «gli orientamenti per la pesca»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

(4)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

(5)

Il presente regolamento deve contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato comune, purché essi siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), e a talune altre prescrizioni. Benché il regolamento (CE) n. 1198/2006 sia in vigore solo dal 4 settembre 2006 la Commissione, sulla base degli orientamenti per la pesca esistenti, ha acquisito un'esperienza sufficiente nell'applicazione di condizioni simili al tipo di misure in questione per poter stabilire che le condizioni del suddetto regolamento sono sufficientemente precise da non richiedere una valutazione caso per caso.

(6)

Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(7)

Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti saranno analizzati alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(8)

Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I regimi di aiuti e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9)

Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali degli aiuti contemplati dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo stesso tipo di aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(10)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono accertarsi che i beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

(11)

Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo è necessario che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Per calcolare le intensità di aiuto, gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Poiché si basa su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, è necessario che la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio sia formulata in termini di importi massimi di aiuto.

(12)

Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(13)

Il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti alle esportazioni né a quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non si dovrebbe applicare ad aiuti che finanzino la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

(14)

È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) siano valutati alla luce di tali orientamenti, per evitare l'elusione degli orientamenti stessi.

(15)

La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria all'interesse generale. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

(16)

Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

(17)

A fini di trasparenza, parità di trattamento ed efficacia dei controlli, il regolamento si dovrebbe applicare unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

(18)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure socioeconomiche.

(19)

Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

(20)

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tener conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto destinatari dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(21)

Il regolamento dovrebbe vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la cessazione definitiva o temporanea delle attività di pesca, aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche, aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, aiuti per misure idroambientali, aiuti per misure sanitarie e veterinarie, aiuti per la pesca in acque interne, aiuti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, aiuti per misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico, aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca, aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, aiuti per progetti pilota, aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività nonché aiuti per l'assistenza tecnica.

(22)

Ai fini della certezza del diritto, le esenzioni fiscali applicabili a tutto il settore della pesca che gli Stati membri introducono in forza dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (8), oppure in forza dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (9), nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le esenzioni fiscali che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre ai sensi di tali disposizioni non costituiscono aiuti di Stato.

(23)

Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modello di scheda che gli Stati membri dovranno utilizzare per trasmettere alla Commissione informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti individuali. La Commissione attribuisce un numero di identificazione ad ogni misura di aiuto di cui riceva comunicazione. L'attribuzione di tale numero non implica che la Commissione abbia valutato se la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento e non giustifica quindi il legittimo affidamento dello Stato membro o del beneficiario per quanto riguarda la compatibilità della misura di aiuto con il regolamento.

(24)

Per le stesse ragioni, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti e ai singoli aiuti esentati in virtù del regolamento.

(25)

Tenuto conto della data di scadenza del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del fatto che le condizioni per la concessione degli aiuti nell'ambito del presente regolamento sono state allineate su quelle previste per l'applicazione del Fondo europeo per la pesca, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al periodo di validità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

(26)

È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, nonché per gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

gli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c)

gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d)

gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;

e)

i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore del beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nonché gli aiuti individuali a favore dello stesso beneficiario;

f)

gli aiuti individuali ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

3.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 Mio EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 Mio EUR per beneficiario e per anno.

4.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Esso riguarda dunque in particolare le attività o i progetti che il beneficiario non avrebbe realizzato in quanto tali in assenza dei suddetti aiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)

«aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b)

«regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

c)

«intensità dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

d)

«prodotto della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000;

e)

«trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale;

f)

«piccola o media impresa» («PMI»): un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

g)

«aiuti trasparenti»: aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che occorra procedere ad un'analisi del rischio.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1.   Gli aiuti individuali, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b)

i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c)

sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3.   Gli aiuti concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di concessione dell'aiuto, gli Stati membri verificano che i beneficiari degli aiuti rispettino le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario di un aiuto non rispetta tali norme, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Articolo 4

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse di mercato prevalenti al momento della concessione e tenuto conto dell'esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;

b)

gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, quando le misure prevedono un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

2.   I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.

3.   Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera la soglia applicabile nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

Articolo 5

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 1 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto oggetto dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

Quando i costi ammissibili individuabili di varie misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento coincidono in parte o integralmente, la parte comune beneficia dell'intensità massima di aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile ai sensi del presente regolamento.

3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con altre misure di aiuto pubblico, compresi gli aiuti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (11), o con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

CAPO II

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 6

Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 7

Aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 8

Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta

Gli aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 9

Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 10

Aiuti per misure idroambientali

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l'ambiente e a preservare la natura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 11

Aiuti per misure sanitarie

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 12

Aiuti per misure veterinarie

Gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 13

Aiuti per la pesca in acque interne

Gli aiuti per la pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 14

Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione

Gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 15

Aiuti per azioni collettive

Gli aiuti per misure di interesse comune attuate con il sostegno attivo degli operatori o da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 16

Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Gli aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora migliorando nel contempo l'ambiente acquatico sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 17

Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari

Gli aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 18

Aiuti per lo sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali

Gli aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati o campagne promozionali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 40 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 19

Aiuti per progetti pilota

Gli aiuti per progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 20

Aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Gli aiuti alla modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 42 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 21

Aiuti per l'assistenza tecnica

Gli aiuti per l'assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE

Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all'intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri conformemente all'articolo 15 della direttiva 77/388/CEE oppure all'articolo 14 o all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 23

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti possono essere accordati soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del relativo regime conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuti stabilisce che l'aiuto spetti di diritto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere concesso solo dopo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

Articolo 24

Trasparenza e controllo

1.   Al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto individuale che non rientra in alcun regime di aiuti, gli Stati membri inviano alla Commissione una sintesi delle informazioni relative a tali aiuti su supporto elettronico, utilizzando la scheda di cui all'allegato I, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito della Commissione. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta sintesi, la Commissione invia allo Stato membro un avviso di ricevimento e il numero di identificazione della misura di aiuto.

2.   Non appena un regime di aiuti entra in vigore o viene concesso un aiuto individuale in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale della misura di aiuto con il numero di identificazione assegnato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell'aiuto e l'autorità erogatrice. L'indirizzo del sito web è comunicato alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative all'aiuto di cui al paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione fornito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 in ciascuna decisione di concessione di aiuti indirizzata ad un beneficiario finale.

4.   Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.

5.   Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati sono costituiti da documenti giustificativi trasparenti e dettagliati e devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.

6.   I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

7.   La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.

8.   Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro 20 giorni, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l'invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le future misure di aiuto individuali adottate nell'ambito del regime in causa dovranno essere notificate alla Commissione.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

Gli aiuti notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi prima di tale data in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), di detto articolo, che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

2.   Gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 1595/2004 sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.   I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 26, secondo comma.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per la Commissione

[…]

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

1.

Stato membro:

2.

Regione/Autorità che concede gli aiuti:

3.

Titolo del regime di aiuto/nome della società beneficiaria di un aiuto individuale:

4.

Base giuridica (indicare gli estremi delle norme nazionali di riferimento):

5.

Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto individuale concesso:

6.

Intensità massima dell'aiuto:

7.

Data di entrata in vigore:

8.

Durata del regime di aiuto o dell'aiuto individuale (non oltre il 31.12.2013); indicare:

nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto:

per un aiuto individuale: la data prevista per il versamento dell'ultima rata:

9.

Obiettivo dell'aiuto:

10.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 4 a 20):

11.

Attività interessata:

12.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

13.

Sito web sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

14.

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca:

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categorie adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, gli Stati membri forniscono le informazioni di seguito indicate relative a tutti gli aiuti oggetto del presente regolamento, per via elettronica, nel formato loro comunicato dalla Commissione.

1.

Stato membro:

2.

Titolo

3.

Numero dell'aiuto:

4.

Anno di scadenza:

5.

Obiettivo dell'aiuto:

6.

Numero di beneficiari:

7.

Categoria di aiuto (sovvenzione diretta, prestito con abbuono di interessi, ecc.):

8.

Spesa annua totale:

9.

Osservazioni:


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 13.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

(5)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(8)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

(9)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 159 del 2.6.2004, pag. 31).

(10)  GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

(11)  GU L 325 del 28.10.2004, pag 4.

(12)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.




23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4801 — OEP/Schoeller/SAS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/11)

1.

In data 10 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese One Equity Partners II, L.P. («OEP», Stati Uniti), appartenente al gruppo JPMorgan Chase, e Schoeller Holding GmbH («Schoeller», Germania), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Schoeller Arca Systems Holding BV («SAS», Paesi Bassi) mediante acquisto e trasferimento di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per OEP: fondo di private equity,

per Schoeller: imballaggi, logistica e sistemi tecnologici di trasformazione,

per SAS: produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti di imballaggio per trasporto.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4801 — OEP/Schoeller/SAS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4890 — Arcelor/SFG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/12)

1.

In data 16 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Arcelor Luxembourg S.A. («Arcelor Luxembourg», Lussemburgo) appartenente al gruppo ArcelorMittal («ArcelorMittal», Lussemburgo) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Saar Ferngas AG («SFG», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Arcelor Luxembourg: produzione di acciaio e fornitura servizi correlati,

per ArcelorMittal: produzione di acciaio e fornitura servizi correlati,

per SFG: acquisto, trasporto, deposito e fornitura di gas naturale a grossisti, clienti industriali, centrali e fornitura di servizi correlati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4890 — Arcelor/SFG al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/25


AIUTO DI STATO — ROMANIA

Aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) — Privatizzazione di Automobile Craiova (ex-Daewoo)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 248/13)

Con la lettera del 10 ottobre 2007 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Romania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

Con lettera del 17 gennaio 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene informazioni su alcune imprese in corso di privatizzazione, tra cui Automobile Craiova. A seguito di uno scambio epistolare, la Commissione, con lettere del 5 luglio e del 30 luglio 2007 ha chiesto alle autorità rumene di abolire alcune condizioni specifiche previste dal contratto di privatizzazione di Automobile Craiova, facendo presente che la mancata sospensione delle misure illegittime di aiuto avrebbe portato la Commissione ad adottare una decisione sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ingiunzione di sospensione).

DESCRIZIONE

Automobile Craiova, un'ex controllata di Daewoo, è una grande impresa di proprietà statale attiva nella produzione di automobili e pezzi di ricambio. La privatizzazione di Craiova non era riuscita in passato, essenzialmente a causa della situazione di indebitamento che risultava poco chiara. A seguito di un nuovo tentativo di vendere l'impresa, nel settembre 2007 è stato concluso un contratto di vendita con la società Ford Motors. Sembra che il governo abbia adottato una legge speciale, contenente misure relative alla situazione di indebitamento di Automobile Craiova. La Commissione presume che tali misure consistano nella cancellazione dei debiti della società acquistata.

L'AVAS ha inserito nel contratto di privatizzazione alcune condizioni specifiche che prevedono almeno la ripresa dell'attività di fabbricazione di automobili e la realizzazione di un livello di produzione minimo entro il quarto anno di produzione. È probabile che siano state inserite anche altre condizioni come l'obbligo di un incremento considerevole del numero di dipendenti (da 3 500 circa a 7 000 circa), di garantire un volume minimo di investimenti (circa 675 Mio EUR) e di acquistare un quantitativo minimo di componenti e di servizi sul mercato rumeno (presumibilmente per un valore di 1 Mrd EUR).

VALUTAZIONE

La privatizzazione di Automobile Craiova mediante un bando di gara in cui erano contenute tali condizioni ha avuto, molto probabilmente, per risultato de ridurre il prezzo di vendita rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto nel caso di un bando di gara senza condizioni e comporta un aiuto di Stato. Beneficiari di tale aiuto sono l'attività economica che è oggetto della privatizzazione e, potenzialmente, l'acquirente. Condizioni come la ripresa di un'attività ima era in perdita e la realizzazione di un livello di produzione minima garantiscono il mantenimento di un certo livello di attività economica da parte del nuovo proprietario e conferiscono, pertanto, un vantaggio alla società privatizzata. Insieme ad altre condizioni tali misure hanno anche l'effetto di alleggerire in parte la pressione della concorrenza sull'impresa acquistata.

Inoltre, se all'acquirente è stata offerta una cancellazione del debito che non era stata offerta alle altre parti interessate, è possibile che altri potenziali offerenti abbiano rinunciato a presentare un'offerta vincolante che avrebbe potuto essere più elevata di quella offerta da Ford. Infatti, la situazione poco chiara riguardo all'indebitamento di Automobile Craiova ha probabilmente fatto sì che altre parti interessate non abbiamo presentato un'offerta finale.

In entrambi i casi, i vantaggi sono finanziati dalle mancate entrate dello Stato per tale vendita.

La Commissione ritiene che l'aiuto non notificato risultante dalle condizioni allegate al contratto di privatizzazione e le misure relative al debito costituiscano molto probabilmente un aiuto di Stato dal momento che essi sono finanziati con risorse pubbliche, procurano un vantaggio ai beneficiari, sono selettivi, possono falsare la concorrenza e avere ripercussioni sugli scambi.

Il contratto di privatizzazione, le condizioni che lo accompagnano e la legge speciale non sono stati notificati alla Commissione. L'aiuto sembra essere stato attuato violando l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Pertanto, le misure sembrano costituire un aiuto illegittimo.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE al fine di valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune e di emettere un'ingiunzione di sospensione intimando alla Romania, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, di sospendere qualsiasi aiuto illegittimo finché la Commissione non ha preso una decisione sulla compatibilità dell'aiuto.

TESTO DELLA LETTERA

«Comisia dorește să informeze România că, în urma examinării atât a informațiilor furnizate de autoritățile țării dumneavoastră cu privire la cazul menționat anterior, cât și a informațiilor disponibile din alte surse, a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și să impună României, în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului, suspendarea acordării oricărui ajutor ilegal până la adoptarea de către Comisie a unei decizii privind compatibilitatea ajutorului cu piața comună.

I.   PROCEDURĂ

1.

La 17 ianuarie 2007, Comisia a solicitat informații generale cu privire la mai multe întreprinderi, inclusiv S.C. Automobile Craiova S.A. (denumită în continuare «Automobile Craiova»), fostă Daewoo Craiova, în contextul procesului național de privatizare. România a transmis informațiile prin scrisoarea din 15 februarie 2007. Comisia a solicitat informații suplimentare, la 8 martie 2007 și la 22 mai 2007, pe care România le-a transmis prin scrisorile din 21 martie 2007, 25 mai 2007 și 31 mai 2007. La 3 mai 2007 a avut loc o întâlnire cu autoritățile române.

2.

Prin scrisoarea din 5 iulie 2007, Comisia a solicitat autorităților române să elimine condițiile specifice incluse în contractul de privatizare a Automobile Craiova, indicând în același timp faptul că nesuspendarea acordării oricărui ajutor ilegal ar putea conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii în baza articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE și a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (ordin de suspendare).

3.

Prin scrisoarea din 18 iulie 2007, autoritățile române au informat Comisia cu privire la faptul că privatizarea Automobile Craiova va fi notificată Comisiei. Prin scrisoarea din 20 august 2007, Comisia a amintit României că privatizarea Automobile Craiova va trebui să fie notificată înainte de aplicarea oricărui act care impune obligații autorităților publice.

4.

În septembrie 2007, Comisia a aflat din presă că România a semnat, se pare, un contract de vânzare-cumpărare cu Ford și că Guvernul României a adoptat o «lege specială» privind anularea datoriilor întreprinderii Automobile Craiova.

II.   DESCRIERE

2.1.   Întreprinderea în cauză

5.

Automobile Craiova este o societate aflată în proporție de 100 % în proprietatea statului, situată în Craiova, zonă eligibilă pentru acordarea de ajutoare regionale în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE. Automobile Craiova a fost o filială a grupului Daewoo, Daewoo Craiova. Daewoo a intrat în faliment în anul 2000. Daewoo Craiova avea datorii mari față de statul român și de alți creditori, cum ar fi alte filiale Daewoo. În timp ce majoritatea filialelor Daewoo au fost achiziționate de General Motors în anul 2002, pentru Daewoo Craiova nu s-a putut găsi niciun cumpărător din cauza posibilelor obligații de plată a unor datorii mari. Prin urmare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (denumită în continuare «AVAS») a cumpărat întreprinderea în anul 2006 pentru a o revinde unui alt investitor.

6.

Valoarea datoriilor întreprinderii Automobile Craiova către bugetul de stat nu este cunoscută. Valoarea datoriilor către alte foste filiale Daewoo este estimată de către presă la o sumă de aproximativ 220 milioane EUR.

7.

Conform informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, Automobile Craiova nu produce în prezent niciun fel de vehicule, ci activează numai în comerțul cu piese de schimb.

2.2.   Privatizarea

8.

Documentația de licitație pentru Automobile Craiova a cuprins o serie de condiții care au determinat formularea unor îndoieli de către Comisie. AVAS a atașat contractului de privatizare condiții specifice privind un nivel minim de investiții și producție (minim 200 000 de autovehicule în al patrulea an). În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, AVAS își rezervă dreptul de a anula contractul de privatizare și/sau de a pretinde plata unor penalități și despăgubiri. Ford Motors Company (denumită în continuare «Ford»), General Motors Corporation și Russian Machines au depus oferte neangajante de cumpărare a acțiunilor deținute de stat la Automobile Craiova. Cu toate acestea, Ford a fost singura întreprindere care a depus și o ofertă angajantă, câștigând astfel licitația. Negocierile tehnice și financiare cu Ford au demarat în iulie 2007.

9.

Conform informațiilor din presă, România și Ford au semnat un contract de vânzare-cumpărare la 12 septembrie 2007, prin care Ford achiziționează pachetul majoritar de acțiuni la Automobile Craiova la prețul de 57 milioane EUR. Din informațiile prezentate de România, Comisia înțelege că Ford va avea o participație de aproximativ 72 %, care corespunde acțiunilor deținute de AVAS.

10.

Conform unor informații suplimentare din presă, Ford va produce 48 000 de unități în primul an de producție, 245 000 de unități în 2011 și 300 000 de unități în 2013. În plus, Ford s-a angajat să realizeze investiții directe în valoare de 675 milioane EUR pentru modernizarea lucrărilor și să mărească numărul personalului de la 3 500 la 7 000. De asemenea, Ford și-a asumat obligația de a cumpăra componente și servicii în valoare de 1 miliard EUR de pe piața românească.

11.

În plus, presa a relatat că Guvernul României a adoptat o lege specială pentru privatizarea Automobile Craiova. Se pare că legea prevede o anulare a datoriilor producătorului de autovehicule și o garanție privind plata datoriilor către celelalte foste filiale Daewoo. Această anulare a datoriilor nu fusese oferită tuturor ofertanților potențiali în cadrul procedurii de licitație.

III.   EVALUARE

3.1.   Existența ajutorului de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE

12.

Articolul 87 alineatul (1) din tratat prevede că, în cazul în care nu există o dispoziție contrară în tratat, orice ajutor acordat de către un stat membru sau din resurse de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența favorizând anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri este incompatibil cu piața comună, în măsura în care este afectat comerțul între statele membre.

13.

Bazându-se pe informațiile de care dispune, Comisia consideră în prezent că acele condiții atașate contractului de vânzare, precum și măsurile referitoare la datorii au ca rezultat acordarea unui ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE care nu a fost notificat de autoritățile române și, astfel, ar constitui un ajutor ilegal.

3.1.1.   Acordarea unui avantaj

14.

O întreprindere beneficiază de un avantaj în cazul în care obține din partea statului un lucru pe care nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață. În acest scop, trebuie să se evalueze mai întâi dacă statul a acționat în rolul său de proprietar al unei societăți comerciale într-o economie de piață sau în rolul de stat care a vândut o societate în condiții care nu corespund unor condiții normale de piață.

15.

În această privință, Comisia are îndoieli serioase atât cu privire la condițiile atașate contractului de privatizare, cât și cu privire la măsurile referitoare la datorii. În conformitate cu principiul vânzătorului în economia de piață și cu principiile Comisiei privind privatizarea (1), se poate considera că statul acționează ca proprietar al societății comerciale în economia de piață numai în cazul în care vinde societatea comercială sau, respectiv, acțiuni ale acesteia la cel mai mare preț posibil, printr-o licitație deschisă, transparentă și nediscriminatorie, ofertantului care oferă cel mai mult.

16.

Prețul cel mai mare poate fi obținut în mod obișnuit în cazul în care nu există condiții atașate care ar putea să reducă prețul de vânzare și care nu ar fi acceptabile pentru un operator economic în cadrul unei economii de piață. În cazul de față, Comisia nu cunoaște cu exactitate care dintre angajamentele asumate de Ford prezentate în presă fac parte din contractul de vânzare-cumpărare. Dat fiind faptul că licitația a inclus deja un nivel minim de producție, Comisia presupune că vânzarea a fost condiționată cel puțin de realizarea acestei producții minime și, eventual, de îndeplinirea altor cerințe. Întrucât un vânzător în economia de piață nu i-ar cere în mod normal cumpărătorului să realizeze o producție minimă, iar o astfel de cerință poate avea un impact negativ asupra prețului de vânzare, Comisia consideră că, foarte probabil, privatizarea Automobile Craiova nu îndeplinește criteriul vânzătorului în economia de piață.

17.

În plus, este posibil ca în vânzare să fi fost incluse și alte angajamente, cum ar fi creșterea numărului de angajați (de la 3 500 la aproximativ 7 000), o investiție minimă pentru modernizarea fabricii (675 milioane EUR) și o achiziție minimă de componente și servicii de pe piața românească (în valoare de 1 miliard EUR). Este posibil ca și aceste angajamente să fi influențat prețul de achiziție.

18.

De asemenea, Comisia are mari îndoieli că presupusa anulare a datoriilor societății comerciale și presupusa garanție cu privire la datoriile către alte foste filiale Daewoo ar îndeplini criteriul vânzătorului/creditorului în economia de piață. În economia de piață, vânzătorul ar calcula cu atenție consecințele diferitelor posibilități (inclusiv al lichidării) și ar alege soluția care ar aduce venitul cel mai mare (sau pierderea cea mai mică). Comisia se îndoiește că România a analizat în prealabil dacă anularea datoriilor publice și garantarea unei părți a datoriilor către creditori privați reprezintă sau nu soluția cea mai avantajoasă. În plus, probabil că nu este îndeplinit nici criteriul creditorului în economia de piață, deoarece cel puțin o parte dintre ceilalți creditori (privați) nu și-au anulat datoriile, însă beneficiază de o garanție de stat.

19.

Astfel, Comisia ajunge la concluzia provizorie că, atunci când a privatizat Automobile Craiova, statul român a acționat în rolul său de stat, și nu de jucător obișnuit pe piață (2).

20.

Este posibil ca termenii contractului de privatizare să fi acordat un avantaj atât pentru Automobile Craiova, cât și pentru Ford.

21.

Un avantaj pentru Automobile Craiova poate proveni din condiția unei producții minime și din orice altă condiție adăugată, eventual, la vânzare, precum o obligație de creștere a numărului de angajați, o obligație de a cumpăra componente și servicii în valoare de 1 miliard EUR de pe piața românească, obligații privind investițiile sau obligații privind exportul. Automobile Craiova nu mai producea niciun fel de autovehicule. Măsurile de privatizare pot garanta reluarea fostelor activități care produceau pierderi, menținerea unei activități de piață minime și reducerea presiunii concurențiale. Aceste avantaje ar fi finanțate de către stat printr-un preț de vânzare mai mic, adică prin renunțarea la venituri. Întreaga operațiune pare să reprezinte o restructurare a societății sprijinită de stat.

22.

Anularea datoriilor publice ale Automobile Craiova și garantarea plății unei părți a datoriilor către creditori privați oferă un avantaj pentru Automobile Craiova. Această măsură scutește imediat societatea de o parte din datorii și reduce presiunea de plată a unei alte părți a datoriilor.

23.

În plus, nu se poate exclude faptul că și cumpărătorul, în calitate de nou proprietar al întreprinderii vândute, va beneficia de avantajele acordate de stat. Prin urmare, Comisia nu poate exclude acordarea de ajutor de stat pentru cumpărător, respectiv Ford. Se pare că cerința privind anularea datoriilor a fost introdusă după lansarea licitației. Dintre cele trei părți interesate inițial, Ford a fost singura care a depus o ofertă angajantă. Comisia presupune în prezent că și alte părți interesate ar fi putut depune oferte angajante, în cazul în care ar fi avut cunoștință de posibilitatea de a beneficia de o anulare a datoriilor. Relatările din presă indică în mod clar acest lucru. Prin urmare, în această fază, nu se poate exclude faptul că s-ar fi putut depune o ofertă financiară mai mare decât cea formulată de Ford. În acest caz, prețul plătit de Ford nu ar reprezenta prețul de piață.

3.1.2.   Alte condiții prevăzute în articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE

24.

În al doilea rând, măsura este selectivă, întrucât favorizează numai Automobile Craiova și noul cumpărător, respectiv Ford.

25.

În al treilea rând, agenția română de privatizare, AVAS, a fost cea care a atașat condițiile la contractul de privatizare. Reluarea și menținerea unui nivel ridicat de activitate economică și finanțarea unui preț de vânzare mai scăzut sunt suportate prin renunțarea la venituri de către stat. Prin urmare, ajutorul provine din resurse de stat și este imputabil statului.

26.

În al patrulea rând, Automobile Craiova este producător de autovehicule și de piese de schimb, toate aceste produse fiind comercializate pe scară largă în Uniunea Europeană. În plus, după cum relatează presa, cea mai mare parte a producției este destinată exportului. Astfel, măsura amenință să denatureze concurența și afectează comerțul dintre statele membre.

27.

În această fază, Comisia concluzionează, prin urmare, că respectivele condiții atașate privatizării Automobile Craiova par să constituie un ajutor, iar compatibilitatea măsurilor trebuie evaluată în mod corespunzător.

3.2.   Ajutor de stat ilegal

28.

Întrucât contractul de vânzare a fost deja semnat, incluzând condițiile atașate, Comisia consideră că ajutorul a fost deja acordat. Dat fiind că măsurile sunt cuprinse într-o lege specială, Comisia presupune că legea trebuie să fie adoptată de către Parlamentul României înainte de a deveni obligatorie. Cu toate acestea, pe baza informațiilor disponibile, Comisia trebuie să presupună că statul român nu se mai poate retrage din contractul de privatizare din proprie inițiativă. Prin urmare, Comisia consideră măsurile incluse în privatizare și în legea specială ca fiind cvasi-acordate și este de părere că orice notificare transmisă după adoptarea legii speciale de către Guvernul României nu mai poate fi considerată notificare ex ante.

29.

Întrucât autoritățile române nu au notificat contractul de privatizare și nu au suspendat încheierea acestui contract, se pare că măsura de ajutor a fost pusă în aplicare, încălcându-se articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE. În consecință, măsura pare să constituie un ajutor ilegal.

3.3.   Derogări în temeiul articolului 87 alineatele (2) și (3) din Tratatul CE

30.

După ce s-a stabilit că este vorba despre un ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, este necesar să se analizeze dacă măsura ar putea fi compatibilă cu piața comună.

31.

Exceptările prevăzute la articolul 87 alineatul (2) din Tratatul CE nu se aplică în cazul de față. În ceea ce privește exceptările în baza articolului 87 alineatul (3) din Tratatul CE, poate fi aplicată numai exceptarea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE, care permite acordarea ajutorului de stat pentru a se promova dezvoltarea anumitor activități economice, atunci când acest ajutor nu aduce atingere condițiilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun. În ceea ce privește ajutorul acordat pentru Automobile Craiova în calitate de beneficiar, se pare că măsura ar putea viza refacerea viabilității pe termen lung a unei întreprinderi aflate în dificultate. În ceea ce privește potențialul ajutor pentru Ford, în această fază Comisia nu vede niciun motiv care să justifice compatibilitatea ajutorului cu piața comună.

32.

Prin urmare, ajutorul pentru Automobile Craiova ar putea fi considerat compatibil în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE numai în cazul în care sunt respectate condițiile prevăzute în Liniile directoare Orientările privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (3) (denumite în continuare «Liniile directoare»).

33.

În primul rând, în conformitate cu Liniile directoare, o întreprindere se află în dificultate atunci când este incapabilă să obțină fondurile de care are nevoie din resurse proprii sau de la acționari sau prin împrumuturi și când este aproape sigur că fără intervenția autorităților publice își va înceta activitatea. Automobile Craiova a acumulat în ultimii ani datorii mari, pe care în mod evident nu le putea plăti. Valoarea exactă a acestora nu este cunoscută în prezent Comisiei. În orice caz, se pare că Automobile Craiova îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere aflată în dificultate.

34.

Cu toate acestea, autoritățile române nu au prevăzut un plan de restructurare care să vizeze refacerea viabilității pe termen lung a activității economice.

35.

În plus, în conformitate cu Liniile directoare, ajutorul trebuie să se limiteze la minimul necesar, iar beneficiarul trebuie să aducă o contribuție semnificativă la restructurare din resurse proprii sau din finanțări comerciale externe. Liniile directoare indică în mod clar că o parte semnificativă din finanțarea restructurării trebuie să provină din resurse proprii, inclusiv din vânzarea de active care nu sunt esențiale pentru supraviețuirea întreprinderii și din finanțări externe în condițiile pieței. În această fază, Comisia nu deține nicio dovadă că ajutorul ar fi limitat la minimul necesar. În plus, Comisia nu are nicio informație cu privire la vreo contribuție proprie a beneficiarului.

36.

În al treilea rând, ajutorul nu trebuie să denatureze concurența în mod necorespunzător. Acest lucru implică de obicei o limitare a prezenței de care poate beneficia societatea pe piețele sale la sfârșitul perioadei de restructurare. Limitarea sau reducerea obligatorie a prezenței societății pe piața relevantă reprezintă un factor compensator în favoarea concurenților săi. Această limitare sau reducere trebuie să fie proporțională cu efectul de denaturare pe care îl are ajutorul și cu importanța relativă a întreprinderii pe piața sau piețele sale. Autoritățile române nu au propus nicio măsură compensatorie; dimpotrivă, impunându-i cumpărătorului obligația de a crește în mod semnificativ producția în următorii patru ani, statul asigură îmbunătățirea poziției pe piață a Automobile Craiova.

37.

În al patrulea rând, Comisia are în această fază îndoieli cu privire la faptul că Automobile Craiova nu a beneficiat de ajutor pentru salvare și/sau restructurare în decursul ultimilor zece ani. În acest caz, un alt ajutor pentru restructurare ar încălca principiul «pentru prima și ultima dată».

38.

În concluzie, întrucât măsura de ajutor nu pare să se încadreze în niciuna dintre exceptările prevăzute de tratat, Comisia are îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea acesteia cu piața comună.

IV.   ORDIN DE SUSPENDARE

39.

În ciuda faptului că s-au transmis mai multe scrisori prin care s-a cerut imperativ autorităților române să elimine toate condițiile și să notifice ex ante contractul de privatizare, autoritățile române au continuat procedura de licitație și au semnat contractul de vânzare cu Ford. Prin scrisorile din 5 iulie 2007 și 30 iulie 2007, Comisia a insistat ca autoritățile române să transmită această notificare ex ante, în caz contrar Comisia urmând să emită un ordin de suspendare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (4). Până în prezent nu a fost transmisă nicio notificare.

40.

În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că ajutorul ilegal acordat de autoritățile române nu este compatibil cu piața comună, aceasta urmează să hotărască emiterea unui ordin de recuperare, printr-o decizie negativă definitivă. Acest lucru înseamnă că autoritățile române ar fi obligate să recupereze ajutorul incompatibil, eventual să anuleze contractul de vânzare și să organizeze o a doua licitație, fără elemente de ajutor de stat. Deoarece se pare că a fost deja încheiat contractul de vânzare și că legea specială a fost deja adoptată de guvern, orice alte măsuri în cadrul procedurii de vânzare ar putea conduce la o situație aproape ireversibilă sau ar putea provoca alte pagube statului român, noului proprietar sau unor terți. Prin urmare, Comisia consideră că este imperios necesar să se suspende imediat orice acțiune viitoare care ar agrava situația actuală și care ar putea genera alte efecte obligatorii din punct de vedere legal (de exemplu, adoptarea legii speciale de către Parlament, înregistrarea proprietății, începerea activității comerciale, încheierea de contracte de muncă etc.).

41.

Prin urmare, Comisia a decis că este necesară emiterea unui ordin de suspendare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului.

V.   DECIZIE

42.

Comisia are îndoieli serioase cu privire la faptul că privatizarea s-a realizat în absența unui ajutor de stat și că măsurile de ajutor de stat ar fi compatibile cu piața comună. În plus, întrucât ajutorul nu a fost notificat Comisiei, acesta constituie ajutor ilegal.

Având în vedere considerațiile menționate anterior, Comisia, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE, solicită României să își prezinte observațiile și să furnizeze toate informațiile care ar putea contribui la evaluarea ajutorului, în termen de o lună de la data primirii prezentei scrisori. Comisia solicită autorităților țării dumneavoastră să transmită de îndată o copie a prezentei scrisori către eventualii beneficiari ai ajutorului.

Comisia dorește să amintească României că articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE are efect suspensiv și să atragă atenția asupra articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului, care prevede că orice ajutor ilegal poate fi recuperat de la beneficiar.

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din regulamentul Consiliului menționat anterior, Comisia cere imperativ României să suspende acordarea oricărui ajutor ilegal până la adoptarea de către Comisie a unei decizii privind compatibilitatea ajutorului cu piața comună (ordin de suspendare). Comisia solicită României să înceteze imediat orice acțiune de punere în aplicare în continuare a contractului de privatizare, inclusiv orice acțiune legată de legea specială.

Comisia comunică României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat relevant al acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea de Supraveghere a AELS prin transmiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.»


(1)  Cel de-al XXIII-lea Raport privind politica în domeniul concurenței, 1993, p. 255.

(2)  A se vedea, de exemplu, cauza C-344/99 Germania/Comisie (Gröditzer Stahlwerke), hotărârea Curții din 28 ianuarie 2003; cauzele conexe C-278/92, C-279/92 și C-280/92 Spania/Comisie (Hytasa), hotărârea Curții din 14 septembrie 1994.

(3)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(4)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.