ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 206/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2007/C 206/02 |
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Commissione |
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2007/C 206/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 206/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 206/01)
Data di adozione della decisione |
24.4.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 651/05 |
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Stato membro |
Slovacchia |
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Regione |
Stredné Slovensko |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
INA Kysuce a.s. |
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Base giuridica |
Zákon Slovenskej republiky o štátnej pomoci č. 231/1999 Z. z. v znení noviel 434/2001 Z. z.; 461/2002 Z. z. a 203/2004 Z. z.; Zákon Slovenskej republiky č. 366/1999 Z. z. z 24. novembra 1999 o daniach z príjmov § 35 a, odstavec 1, a, c, 9; Zákon Slovenskej republiky č. 595/2003 Z. z. § 52 o dani z príjmov doplnený zákonmi č. 43/2004 Z. z., č. 177/2004 Z. z. a č. 191/2004 Z. z. |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, Occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sgravio d'imposta |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 1 388,5 Mio SKK |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
2006-2010 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
16.7.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 793/06 |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Berlin |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinien des Landes Berlin für das Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien |
Base giuridica |
§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Richtlinien des Landes Berlin für das Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 140 Mio EUR |
Intensità |
100 % |
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
Settore economico |
— |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Land Berlin |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
16.5.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 133/07 |
Stato membro |
Grecia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
TANEO — Τέταρτη τροποποίηση |
Base giuridica |
Άρ. 28 ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Capitale di rischio |
Forma dell'aiuto |
Capitale di rischio |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 45 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
Fino al 31.12.2008 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 183/07 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Castilla la Mancha |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Modificación de NN 112/02 — Infraestructura de gas y electricidad en Castilla la Mancha |
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Base giuridica |
— |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 39,48 Mio EUR |
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Intensità |
30 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
18.7.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 276/07 |
Stato membro |
Ungheria |
Regione |
Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
A Regionális Fejlesztés Operatív Programok kulturális célú támogatásai |
Base giuridica |
…/2007. (…) MeHVM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Cultura, Conservazione del patrimonio |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato, Abbuono di interessi |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 33 571 Mio HUF; Importo totale dell'aiuto previsto: 235 000 Mio HUF |
Intensità |
Al massimo 100 % |
Durata |
1.9.2007-31.12.2013 |
Settore economico |
Attività culturali |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság, Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
27.7.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 282/07 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Madrid |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos madrileños de investigación técnica (CEMIT) |
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Base giuridica |
Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos madrileños de investigación técnica (CEMIT) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 27 Mio EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
18.7.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 340/07 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
País Vasco |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Programa de ayudas para la organización de festivales, ciclos, concursos y certámenes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música en el año 2007 |
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Base giuridica |
Orden, de 4 de abril de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la organización de festivales ciclos, concursos y certámenes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música, y se efectúa la convocatoria para el año de 2007 (publicada en el Boletín Oficial del País Vasco no 83, del 2 de mayo de 2007) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 1,1 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 1,1 Mio EUR |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2007 |
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Settore economico |
Attività ricreative, culturali e sportive |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/7 |
Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC)
Contributo adottato dalla XXXVII COSAC
Berlino, 13-15 maggio 2007
(2007/C 206/02)
1. Il futuro dell'Europa
1.1 |
La COSAC apprezza gli sforzi compiuti dalla presidenza per riunire i governi di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti delle istituzioni europee a Berlino, in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma. La COSAC sottolinea l'importanza della dichiarazione di Berlino e auspica che essa rappresenti uno stimolo positivo e duraturo per l'integrazione europea. La COSAC invita i parlamenti nazionali a contribuire alla divulgazione di questo documento. |
1.2 |
La COSAC plaude agli sforzi compiuti dalla presidenza tedesca affinché la questione del trattato costituzionale venga nuovamente inserita nell'agenda europea. Il dibattito sulla questione entrerà in una fase decisiva con la relazione della presidenza tedesca al Consiglio europeo di giugno. La COSAC si compiace della ferma presa di posizione assunta dalla presidenza a favore di un accordo istituzionale da raggiungersi prima delle elezioni europee del 2009. |
1.3 |
La COSAC accoglie favorevolmente l'idea di indire una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri nel secondo semestre dell'anno, con un mandato e un calendario chiaro al fine di trovare una soluzione che, eventualmente con una diversa presentazione, rispetti i contenuti e gli obiettivi del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Tale soluzione dovrebbe tenere in considerazione e dare una risposta ai timori sollevati in alcuni Stati membri e rafforzare la democrazia, la trasparenza e l'efficienza del processo decisionale e della tutela dei diritti dei cittadini. Dovrebbe inoltre affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico e alla sicurezza energetica. La COSAC auspica che i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo vengano pienamente coinvolti e che le loro opinioni vengano debitamente prese in considerazione. La COSAC sottolinea che qualsiasi soluzione istituzionale deve tenere in considerazione l'importante ruolo svolto dai parlamenti nazionali per l'integrazione europea e la definizione della politica europea. Il loro ruolo futuro deve essere per lo meno equivalente a quello previsto nel trattato costituzionale. Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegati al trattato costituzionale vanno mantenuti e attuati in maniera ancora migliore e più efficace. Lo stesso dicasi per il nuovo sistema con cui la Commissione trasmette tutte le proposte direttamente ai parlamenti nazionali, invitandoli a reagire in modo da migliorare il processo di elaborazione delle politiche e risponde per iscritto a tali reazioni. |
1.4 |
La COSAC sottolinea che il Parlamento europeo sta programmando e organizzando una riunione con i rappresentanti della società civile (Agora) e propone che vengano indette riunioni parlamentari congiunte tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per tenere uno scambio di opinioni e valutare gli esiti del Consiglio europeo e le prospettive riguardanti la riforma del trattato durante la conferenza intergovernativa programmata. |
2. Cooperazione con la Commissione europea e il Consiglio
2.1 |
I parlamenti nazionali plaudono al nuovo meccanismo attraverso il quale la Commissione trasmette tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione direttamente ai parlamenti nazionali e lo considerano un valore aggiunto. Per migliorare ulteriormente tale strumento, la COSAC invita a adottare una procedura comune per la presentazione dei documenti di consultazione della Commissione. La COSAC accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione per fornire risposte motivate alle osservazioni dei parlamenti nazionali e per spiegare ulteriormente le proprie proposte. La COSAC invita la Commissione a rispondere alle osservazioni dei parlamenti nazionali entro due mesi e a reagire in modo chiaro nel caso in cui un numero significativo di parlamenti nazionali sollevi dubbi in merito ad una proposta specifica per motivi analoghi. La COSAC apprezzerebbe un ulteriore chiarimento in merito al modo in cui la Commissione intende gestire le osservazioni dei parlamenti nazionali. La COSAC ribadisce inoltre quanto sia importante che i documenti di consultazione della Commissione vengano tradotti in tutte le lingue ufficiali. |
2.2 |
La COSAC invita la Commissione a continuare nello sforzo di illustrare meglio le proprie proposte in relazione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità secondo le linee guida del protocollo sull'applicazione di detti principi nel quadro del trattato di Amsterdam. I parlamenti nazionali apprezzerebbero inoltre delle spiegazioni in merito alla scelta della base giuridica. |
2.3 |
La COSAC invita i parlamenti nazionali a pubblicare le proprie osservazioni in merito a proposte specifiche dell'UE sul sito IPEX, in modo tale da favorire lo scambio di opinioni tra i parlamenti nazionali. Le risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali dovrebbero essere rese accessibili anche agli altri parlamenti. La COSAC invita la Commissione a considerare la possibilità di pubblicare la corrispondenza con i parlamenti nazionali sul sito IPEX. |
2.4 |
La COSAC invita inoltre il Consiglio a valutare la possibilità di pubblicare sul sito IPEX le proposte fatte dagli Stati membri nel quadro del secondo e terzo pilastro, in particolare le proposte legislative o le iniziative relative all'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che possano influire direttamente sui diritti e le libertà dei cittadini. |
3. La Strategia politica annuale della Commissione europea per il 2008
La COSAC sottolinea quanto sia importante che i parlamenti nazionali siano informati tempestivamente in merito ai programmi politici della Commissione. La COSAC si attende che all'intenzione manifestata dalla Commissione di instaurare un dialogo critico con i parlamenti nazionali sulle priorità politiche facciano seguito azioni concrete, anche nel quadro della COSAC. La COSAC auspica che le posizioni dei parlamenti nazionali vengano prese in considerazione dalla Commissione nell'elaborazione del proprio programma legislativo e di lavoro per il 2008.
4. Cambiamento climatico e protezione del clima — Il ruolo dell'UE
4.1 |
Il cambiamento climatico è diventato un problema fortemente sentito dai cittadini europei. La COSAC sostiene la necessità di elaborare una politica energetica e ambientale integrata dell'Unione europea, che assicuri la sostenibilità ambientale, favorisca la crescita economica dell'UE e rafforzi la sua competitività a livello mondiale. |
4.2 |
La COSAC sottolinea la determinazione dell'UE ad assumere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico. Accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto in occasione del Consiglio europeo di primavera 2007 sulla politica globale europea nel campo della protezione del clima e dell'energia. La COSAC sottolinea l'impegno dell'UE a ridurre del 20 % le emissioni di gas serra entro il 2020 e accoglie favorevolmente l'intenzione di aumentare tale livello al 30 %, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a garantire riduzioni analoghe delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in modo adeguato, in base alle responsabilità e rispettive capacità. La COSAC accoglie favorevolmente l'intenzione delle istituzioni europee di svolgere un ruolo attivo nei negoziati per un regime climatico internazionale successivo al protocollo di Kyoto. |
5. La dimensione orientale — Russia, Europa orientale, Asia centrale
5.1 |
La COSAC sottolinea l'importanza di ampliare lo spazio europeo di sicurezza, stabilità e prosperità. La COSAC accoglie pertanto favorevolmente la particolare attenzione rivolta alle relazioni dell'UE con gli Stati vicini dell'est e dell'Asia centrale, al fine di raggiungere la prosperità e la democrazia in queste regioni. |
5.2 |
La COSAC incoraggia gli Stati membri dell'Unione a gestire la politica europea di prossimità in modo coerente e unitario sfruttando appieno gli strumenti e l'esperienza del Consiglio d'Europa. La COSAC sottolinea la necessità di rafforzare la politica europea di prossimità in modo tale da portare gradualmente gli Stati vicini dell'est ad un livello politicamente e economicamente paragonabile all'UE. |
5.3 |
La COSAC ribadisce l'importanza della stabilità e della sicurezza in Ucraina per l'intera regione e sottolinea la necessità di un forte impegno a lungo termine da parte dell'UE nella cooperazione con l'Ucraina. La COSAC invita tutti i politici coinvolti nella recente crisi politica a compiere ogni sforzo possibile per trovare una soluzione condivisa. |
5.4 |
La COSAC riconosce la necessità di migliorare la cooperazione regionale, in particolare nella regione del Mar Nero, con la quale ha confini comuni dopo l'ingresso nell'UE di Romania e Bulgaria. La regione presenta grandi potenzialità per la cooperazione e la crescita economica. |
5.5 |
La COSAC sottolinea l'importanza strategica dell'Asia centrale e invoca una strategia europea mirata, volta a garantire la stabilità, la pace e la prosperità in tutta la regione attorno al Mar Caspio. |
5.6 |
Desiderosa di promuovere il dialogo tra l'Unione europea e la Russia, la COSAC auspica che tutti gli ostacoli ai negoziati sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Russia vengano superati in occasione del vertice di Samara del 18 maggio 2007. La COSAC ha seguito con grande apprensione gli eventi di Mosca, San Pietroburgo e Nizhny Novgorod delle ultime settimane. La COSAC accoglie tuttavia favorevolmente la quinta tornata di consultazioni sui diritti umani tra l'Unione europea e la Federazione russa, svoltasi il 3 maggio 2007. La COSAC auspica l'adozione di una politica europea unitaria nei confronti della Russia, basata sulla solidarietà tra gli Stati membri dell'UE nelle relazioni con la Russia, in cui la strenua difesa dei diritti umani e dei valori democratici rappresenti la base per il dialogo tra UE e Russia. |
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 settembre 2007
(2007/C 206/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,358 |
JPY |
yen giapponesi |
156,84 |
DKK |
corone danesi |
7,4487 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6752 |
SEK |
corone svedesi |
9,389 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6466 |
ISK |
corone islandesi |
88,4 |
NOK |
corone norvegesi |
7,929 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
27,645 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
255,67 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6971 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8243 |
RON |
leu rumeni |
3,3042 |
SKK |
corone slovacche |
33,764 |
TRY |
lire turche |
1,776 |
AUD |
dollari australiani |
1,6466 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4305 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5866 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9415 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0762 |
KRW |
won sudcoreani |
1 275,64 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,8713 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2525 |
HRK |
kuna croata |
7,321 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 771,99 |
MYR |
ringgit malese |
4,7652 |
PHP |
peso filippino |
63,351 |
RUB |
rublo russo |
34,898 |
THB |
baht thailandese |
44,101 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/11 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2007/C 206/04)
Numero dell'aiuto |
XA 7025/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Calabria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Agevolazioni per gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza sui luoghi di lavori e tutela ambientale |
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Base giuridica |
Legge 598/94, art.11 Delibera della giunta della Regione Calabria n. 224 del 23.4.2007 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
20 Mio EUR |
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Credito garantito |
— |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
— |
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Credito garantito |
— |
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Intensità massima dell'aiuto |
Il regime è sottoposto ai limiti di intensità agevolativa di cui all'art. 4, par. 7, del Regolamento CE n. 70/2001 e, pertanto, non può eccedere:
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|||||||
Data di applicazione |
1.5.2007 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2008 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare, attraverso contributi in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento, gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'importo del finanziamento può arrivare fino al 100 % del programma di investimenti per un periodo di 7 anni, comprensivi di 2 anni di preammortamento. In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea |
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Settori economici interessati |
L'aiuto è destinato alle PMI operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 70/2001, lettere m) e n) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Sito web |
http://www.incentivi.mcc.it/calabria |
V Pareri
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/13 |
FI-Mikkeli: Fornitura di servizi aerei di linea
Bando di gara
(2007/C 206/05)
1. Introduzione: In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo finlandese (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Mikkeli-Helsinki.
Le disposizioni relative ai suddetti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 205 del 4.9.2007).
Se entro l'1.9.2007 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta Mikkeli-Helsinki nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni limiterà l'accesso a questo collegamento a un unico vettore, per un periodo non superiore a tre anni. In questo caso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, il diritto all'esercizio di tali servizi è concesso previo espletamento di una gara d'appalto. La Città di Mikkeli (amministrazione aggiudicatrice) ha deciso di pubblicare il bando di gara l'11.6.2007.
2. Oggetto del bando di gara: Fornitura di servizi aerei di linea sulla rotta Mikkeli-Helsinki dall'1.12.2007 al 30.9.2010, ad eccezione dei periodi 20.6.2008-15.8.2008, 19.8.2009-15.9.2009 e 18.6.2010-15.9.2010.
3. Partecipazione alla gara d'appalto: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. Procedura di gara: La gara di appalto si svolgerà in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
L'amministrazione aggiudicatrice può respingere tutte le offerte se il prezzo è troppo elevato o se la situazione o le esigenze di organizzazione del servizio subiscono modificazioni significative, così da rendere irrealizzabile o impossibile l'effettuazione del proposto servizio secondo le modalità descritte nel bando di gara.
Sino alla firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice conserva il diritto di rinviare la data d'inizio del servizio proposto. In tal caso, la data di scadenza ultima subirà un rinvio corrispondente.
5. Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il bando di gara, le norme specifiche applicabili alla gara, il contratto, la descrizione degli oneri di servizio pubblico e i formulari per la presentazione dell'offerta, può essere richiesto al seguente indirizzo:
Mikkelin kaupunki, Kirjaamo, PL 33, -50101 Mikkeli.
Il capitolato d'oneri può essere richiesto anche via e-mail al seguente indirizzo: kirjaamo@mikkeli.fi o via fax al numero +358 15 194 2040
6. Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo, in euro, richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione. Il corrispettivo richiesto deve basarsi su una valutazione delle spese e delle entrate effettive, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dagli oneri di servizio pubblico. Il corrispettivo deve coprire esclusivamente la gestione del servizio aereo propriamente detto e le spese sostenute negli aeroporti di Helsinki-Vantaa e Mikkeli per la gestione del servizio aereo su queste rotte. L'importo del corrispettivo non comprende i costi sostenuti su altri collegamenti o in altri aeroporti.
Il corrispettivo e le spese devono essere espressi in euro.
7. Tariffe: Le offerte devono specificare i prezzi, le relative condizioni di validità e le varie categorie di biglietti previste dal sistema di tariffazione. Il prezzo dei biglietti deve essere compatibile con l'onere di servizio pubblico imposto su questa rotta.
8. Criteri di selezione: La selezione avviene tra le offerte conformi al bando di gara che rispettano le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato d'oneri. La selezione terrà conto degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
9. Durata del contratto: Il contratto è valido a decorrere dalla data in cui è stato sottoscritto fino al 30.9.2010. Il periodo di esercizio inizia l'1.12.2007 e termina il 30.9.2010.
Qualora l'amministrazione aggiudicatrice dovesse rinviare la data di inizio del servizio, la data di scadenza ultima dei servizi e del contratto subirà un rinvio corrispondente.
10. Modifica e risoluzione del contratto: Il contratto può essere modificato solo a condizione che le variazioni apportate non si traducano nell'inosservanza degli obblighi connessi all'onere di servizio pubblico su questa rotta. Le modifiche apportate al contratto devono essere formulate per iscritto. Le parti hanno il diritto di recedere dal contratto per i motivi previsti dalle clausole contrattuali.
11. Sanzioni in caso di inadempimento del contratto: Il vettore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento o di adempimento parziale dei suddetti obblighi, l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre l'importo del corrispettivo da versare.
12. Data limite per la presentazione delle offerte: L'offerta deve essere presentata entro 31 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
13. Modalità di presentazione delle offerte: L'offerta deve pervenire alla Città di Mikkeli entro le ore 15:00 del giorno menzionato al punto 12. La busta deve recare la dicitura: «Tarjous: Mikkelin lentoliikenne, dnro 1989/2007» [Offerta, servizio aereo di Mikkeli, numero di riferimento 1989/2007]. L'offerta può essere inviata per posta all'indirizzo di cui al punto 5, o presentata all'ufficio protocollo della Città di Mikkeli al seguente indirizzo: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli. L'ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì.
Il prezzo dell'offerta deve figurare in una busta separata sigillata sulla quale è indicato il nome dell'offerente.
L'offerta sarà valida fino al 31.12.2007.
14. Periodo di validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, lo Stato finlandese (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) ha il diritto di interrompere la procedura di gara qualora un vettore aereo comunitario annunci all'amministrazione finlandese dell'aviazione civile, prima dell'1.9.2007, l'intenzione di istituire un servizio aereo di linea sulla rotta in questione a decorrere dall'1.12.2007, conformemente agli oneri di servizio pubblico, senza godere di diritti esclusivi né esigere un corrispettivo finanziario.
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/15 |
FI-Helsinki: Fornitura di servizi aerei di linea
Bando di gara
(2007/C 206/06)
1. Introduzione: In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo finlandese (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Helsinki-Varkaus e/o Helsinki-Savonlinna.
Le disposizioni relative ai suddetti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 205 del 4.9.2007).
Se entro l'1.9.2007 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulle rotte Helsinki-Varkaus e/o Helsinki-Savonlinna nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni limiterà l'accesso a questi collegamenti a un unico vettore, per un periodo non superiore a tre anni. In questo caso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, il diritto all'esercizio di tali servizi è concesso previo espletamento di una gara d'appalto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (amministrazione aggiudicatrice) ha deciso di pubblicare il bando di gara il 14.6.2007.
2. Oggetto della gara d'appalto: Fornitura di servizi aerei di linea sulle rotte Helsinki-Varkaus e Helsinki-Savonlinna dall'1.12.2007 al 30.9.2010, ad eccezione dei periodi 4.7-2.8.2008, 3.7-1.8.2009 e 2.7-31.7.2010.
3. Partecipazione alla gara d'appalto: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. Procedura di gara: La gara di appalto si svolgerà in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
L'amministrazione aggiudicatrice può respingere tutte le offerte se il prezzo è troppo elevato o se la situazione o le esigenze di organizzazione del servizio subiscono modificazioni significative, così da rendere irrealizzabile o impossibile l'effettuazione del proposto servizio secondo le modalità descritte nel bando di gara.
Sino alla firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice conserva il diritto di rinviare la data d'inizio del servizio proposto. In tal caso, la data di scadenza ultima subirà un rinvio corrispondente.
5. Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il bando di gara, le norme specifiche applicabili alla gara, il contratto, la descrizione degli oneri di servizio pubblico e i formulari per la presentazione dell'offerta, può essere richiesto al seguente indirizzo:
Liikenne- ja viestintäministeriö, Kirjaamo, PL (PO Box) 31, -00023 Valtioneuvosto, Helsinki.
Il capitolato d'oneri può essere richiesto anche via e-mail al seguente indirizzo: kirjaamo@mintc.fi o via fax al numero +358 9 160 28619
6. Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo, in euro, richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione. Il corrispettivo richiesto deve basarsi su una valutazione delle spese e delle entrate effettive, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dagli oneri di servizio pubblico. Il corrispettivo deve coprire esclusivamente la gestione del servizio aereo propriamente detto e le spese sostenute negli aeroporti di Helsinki-Vantaa, Varkaus e Savonlinna unicamente per la gestione del servizio aereo su queste rotte. L'importo del corrispettivo non comprende i costi sostenuti su altri collegamenti o in altri aeroporti.
Il corrispettivo e le spese devono essere espressi in euro.
7. Tariffe: Le offerte devono specificare i prezzi, le relative condizioni di validità e le varie categorie di biglietti previste dal sistema di tariffazione. Il prezzo dei biglietti deve essere compatibile con l'onere di servizio pubblico imposto su questa rotta.
8. Criteri di selezione: La selezione avviene tra le offerte conformi al bando di gara che rispettano le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato d'oneri. La selezione terrà conto degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
9. Durata del contratto: Il contratto è valido a decorrere dalla data in cui è stato sottoscritto fino al 30.9.2010. Il periodo di esercizio inizia l'1.12.2007 e termina il 30.9.2010.
Qualora l'amministrazione aggiudicatrice dovesse rinviare la data di inizio del servizio, la data di scadenza ultima dei servizi e del contratto subirà un rinvio corrispondente.
10. Modifica e risoluzione del contratto: Il contratto può essere modificato solo a condizione che le variazioni apportate non si traducano nell'inosservanza degli obblighi connessi all'onere di servizio pubblico su questa rotta. Le modifiche apportate al contratto devono essere formulate per iscritto. Le parti hanno il diritto di recedere dal contratto per i motivi previsti dalle clausole contrattuali.
11. Sanzioni in caso di inadempimento del contratto: Il vettore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento o di adempimento parziale dei suddetti obblighi, l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre l'importo del corrispettivo da versare.
12. Data limite per la presentazione delle offerte: L'offerta deve essere presentata entro 31 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
13. Modalità di presentazione delle offerte: L'offerta deve pervenire al Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni entro le ore 16:15 del giorno menzionato al punto 12. La busta deve recare la dicitura: «Tarjous: Varkauden ja/tai Savonlinnan lentoliikenne, 734/79/2007» [Offerta: servizio aereo di Varkaus e/o Savonlinna, n. di riferimento 734/79/2007]. L'offerta può essere inviata per posta all'indirizzo di cui al punto 5 o depositata presso l'ufficio protocollo del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (Liikenne- ja Viestintäministeriö, Kirjaamo, Eteläesplanadi 16, Helsinki). L'ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:15.
Il prezzo dell'offerta deve figurare in una busta separata sigillata sulla quale è indicato il nome dell'offerente.
L'offerta sarà valida fino al 31.12.2007.
14. Periodo di validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha il diritto di interrompere la procedura di gara e/o di rifiutare tutte le offerte qualora un vettore aereo di uno Stato membro dell'UE annunci all'amministrazione finlandese dell'aviazione civile, prima dell'1.9.2007, l'intenzione di istituire un servizio aereo di linea sulle rotte in questione a decorrere dall'1.12.2007, conformemente agli oneri di servizio pubblico, senza godere di diritti esclusivi né esigere un corrispettivo finanziario.
Un'offerta può essere accettata solo se il bilancio dello Stato ha previsto fondi sufficienti per il progetto in questione e se la federazione di comuni della regione di Savonlinna e la città di Varkaus si sono impegnate da parte loro a finanziare il progetto in questione.
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/17 |
F-Cherbourg: Esercizio di servizi aerei di linea
Esercizio di servizi aerei di linea fra Cherbourg (Maupertus) e Parigi (Orly)
Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico
(2007/C 206/07)
1. Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23.7.992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto, a decorrere dall'1.4.2008, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Cherbourg (Maupertus) e Parigi (Orly), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 205 del 4.9.2007.
Subordinatamente alla condizione che, alla data dell'1.3.2008, nessun vettore abbia istituito o sia in procinto di istituire i suddetti servizi aerei di linea nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta di cui trattasi a un unico vettore e di concedere il diritto all'esercizio di questi servizi, a decorrere dall'1.4.2008, previa pubblicazione di bando di gara.
2. Ente appaltante: Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique — boulevard Félix Amiot, -50100 Cherbourg. Tél. (33) 233 23 32 00. Fax (33) 233 23 32 28. E-mail: com@cherbourg-cotentin.cci.fr.
3. Oggetto della consultazione: Fornire, a decorrere dall'1.4.2008, servizi aerei di linea, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al paragrafo 1.
4. Caratteristiche principali del contratto: Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore, la Chambre de commerce et d'industrie Cherbourg-Cotentin e lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione di un corrispettivo finanziario da parte dello Stato.
Il concessionario percepirà le entrate. La Chambre de commerce et d'industrie Cherbourg-Cotentin e lo Stato gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale il concessionario si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui al punto 9-4 del presente bando di gara.
5. Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni a decorrere dall'1.4.2008.
6. Partecipazione alla consultazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
7. Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione: Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92, alle disposizioni del capitolo IV, sezione 1 della legge 93-122 del 29.1.1993 relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza della vita pubblica e delle procedure pubbliche, nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97638 del 31.5.1997 relativo all'applicazione della legge n. 97210 dell'11 marzo 1997 sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale) e al decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione dei corrispettivi finanziari da parte dello Stato, nonché ai relativi tre decreti attuativi del 16.5.2005.
7-1. Costituzione del fascicolo di candidatura: Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. Gli offerenti possono inoltre allegare alla versione francese una versione redatta in una lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.
Il fascicolo di candidatura comprende:
una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o da un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma;
una memoria informativa sull'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo, nonché eventuali referenze in materia. Tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;
la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi tre anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi. Se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni ne espone i motivi;
una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dalla Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:
— |
le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio della rotta, |
— |
il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni alle quali il candidato intende procedere, |
— |
i tipi di aereo utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione, |
— |
una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente, |
— |
se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente dovrà inoltre precisare i seguenti elementi:
|
un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 e L. 125-3 del codice del lavoro;
un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L 323-1 del codice del lavoro;
un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente;
a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23.7.1992, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di tre mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conforme al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21.4.2004, in particolare all'articolo 4;
in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine (se la sentenza è redatta in una lingua diversa dal francese, è necessario allegare una traduzione certificata).
7-2. Modalità di esame delle candidature: Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri:
garanzie professionali e finanziarie dei candidati,
capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti nel suddetto servizio,
rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L 323-1 del codice del lavoro.
8. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno successivamente invitati a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara che sarà quindi loro trasmesso.
Le offerte presentate saranno liberamente negoziate dall'autorità responsabile della Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte sarà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo del corrispettivo richiesto.
9. Informazioni supplementari essenziali:
9-1. Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma massima richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio del servizio nei tre anni successivi, a decorrere dall'1.4.2008, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato è determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.
I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 9-2 di seguito.
In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano, con la massima tempestività, le disposizioni del punto 9-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.
9-2. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.
9-3. Modifica e risoluzione del contratto: Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie, le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di due mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora egli non riprenda il servizio in maniera conforme ai suddetti oneri, entro un mese dalla data della messa in mora.
9-4. Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, a norma dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e agli inadempimenti nel servizio durante l'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 9-1.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 9-1 viene debitamente ridotto.
Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali intermedi o di durata della permanenza nel punto di destinazione.
10. Modalità di presentazione delle candidature: I fascicoli di candidatura devono essere contenuti in una busta sigillata recante la dicitura: «Délégation de service public pour l'exploitation d'une ligne aérienne — Candidature — À n'ouvrir qu'en commission». Essi devono pervenire entro le ore 17:00, ora locale, dell'8.11.2007, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, o tramite consegna contro ricevuta, al seguente indirizzo:
Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, F-50100 Cherbourg
11. Fase successiva del procedimento: La Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin invierà ai candidati selezionati, nei giorni seguenti il termine ultimo menzionato nel punto precedente, un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento della gara e un progetto di convenzione.
I candidati selezionati dovranno presentare la loro offerta entro le ore 17:00, ora locale, del 20.12.2007.
L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.
12. Validità del bando di gara: Il presente bando di gara è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, anteriormente all'1.3.2008, un programma per l'esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.4.2008, in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.
13. Domande di informazioni supplementari: Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi, esclusivamente mediante lettera o fax, al Presidente della Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, il cui indirizzo e numero di fax figurano al punto 2.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/20 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese
(2007/C 206/08)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 23 luglio 2007 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (nel seguito «il denunciante»), l'unico produttore nella Comunità europea, che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di glutammato monosodico.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «prodotto in esame»), dichiarato di norma con il codice NC ex 2922 42 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente indicativo.
3. Denuncia di dumping
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al successivo punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.
I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quantitativi venduti, di quota di mercato e di livello dei prezzi praticati, incidendo negativamente sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale nell'industria comunitaria.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nel formato indicato al punto 7:
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o gennaio 2006 e il 30 giugno 2007, |
— |
se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori), |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (nel mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7:
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
— |
fatturato complessivo in euro della società tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007, |
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numero totale di dipendenti, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
— |
volume in unità e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii) Selezione definitiva del campione
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).
La Commissione intende effettuare la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.
Le società incluse nel campione sono tenute a rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo punto 6, lettera b), sottopunto iii) e a collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che qualora si proceda a un campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale se il numero di tali produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).
d) Selezione del paese a economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Tailandia quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al successivo punto 6, lettera c).
e) Status di società operante in un'economia di mercato
Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermano di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e a tutte le associazioni di produttori esportatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se viene provata la presenza di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le associazioni che li rappresentano, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri moduli
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla composizione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Tailandia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per presentare richieste relative allo status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale
Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto, complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale per il Commercio |
Direzione H |
Ufficio: J-79 4/22 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/economie in transizione, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
(3) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(5) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/25 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 206/09)
1. |
In data 28 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa BC Funds, che agisce tramite CIE Management II Ltd (Guernsey), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Bureau van Dijk Electronic Publishing BV («BvDEP», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/26 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 206/10)
1. |
In data 28 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Talanx Aktiengesellschaft («Talanx», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Postbank Versicherung Aktiengesellschaft («PB-V», Germania), Postbank Lebensversicherung Aktiengesellschaft («PB-L», Germania), BHW Lebensversicherung Aktiengesellschaft («BHW-L», Germania) e BHW Pensionkasse Aktiengesellschaft («BHW-P», Germania) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/27 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 206/11)
1. |
In data 28 agosto 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Transdev S.A. («Transdev», Francia), controllata da Caisse des Dépôts (Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'impresa Connexxion Holding N.V. («Connexxion», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/28 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 206/12)
1. |
In data 29 agosto 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione, l'impresa WL Ross (Stati Uniti) attraverso la controllata International Automotive Components North America Mexico, S de R.L. de C.V., International Automotive Components North America, International Automotive Components Group Brazil e International Automotive Components Group LLC (insieme «IAC»), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, acquisisce il controllo di alcuni beni dell'impresa C&A Corporation («C&A Automotive Interior Businesses»). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta indicando il riferimento COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
ALTRI ATTI
Commissione
5.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/29 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 206/13)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY»
N. CE: CZ/PGI/005/0397/19.10.2004
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Úřad průmyslového vlastnictví |
Indirizzo: |
Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6 |
Tel. |
(420) 220 383 111 |
Fax |
(420) 224 324 718 |
E-mail: |
posta@upv.cz |
2. Associazione:
Nome: |
Sdružení výrobců Karlovarských trojhránků |
Indirizzo: |
Slepá 517/1, CZ-360 05 Karlovy Vary |
Tel. |
(420) 353 563 006 |
Fax |
(420) 353 563 006 |
E-mail: |
obchod@karlovarskapekarna.cz |
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 2.4: Prodotti di pasticceria — Wafer
4. Disciplinare:
[Sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1 Nome: «Karlovarské trojhránky»
4.2 Descrizione: I «Karlovarské trojhránky» sono prodotti secondo una ricetta tradizionale: si tratta di wafer a forma triangolare ritagliati dalle «Karlovarské oplatky» (cialde di Karlovy Vary), di forma rotonda, farciti con varie preparazioni (si veda paragrafo seguente). Otto cialde rotonde «Karlovarské oplatky» sono sovrapposte e spalmate all'interno con una crema al cacao o al cioccolato, quindi sono tagliate mediante una macchina trinciatrice che dà loro la forma definitiva (otto fette triangolari). I triangoli ottenuti sono impacchettati singolarmente o in confezioni multiple.
Le «Karlovarské oplatky», che costituiscono la base per la preparazione delle «Karlovarské trojhránky», sono prodotti di pasticceria dalla forma tonda e piatta (cialde) con un diametro di circa 19 cm. Le cialde sono composte da due dischi sottili sui quali è impresso — a rilievo — un disegno caratteristico: il bordo esterno è decorato con un ramo dal quale dipartono piccole foglie, di una larghezza di 30 mm; al di sotto di questo bordo si legge, disposta in cerchio, l'iscrizione «Karlovarské oplatky» di larghezza minima di 20 mm. Al centro della cialda è rappresentato uno dei simboli della città termale di Karlovy Vary: la fonte termale o un camoscio. L'acqua termale di Karlovy Vary costituisce un ingrediente essenziale, poiché contribuisce ad umidificare il prodotto e conferirgli il suo sapore particolare. Le cialde sono ottenute assemblando a caldo due dischi dopo averli spolverizzati con una preparazione a base di zucchero e nocciole — o eventualmente, secondo la varietà, di un altro gusto, generalmente a base di mandorle, cacao, vaniglia o cannella. Le cialde sono croccanti, leggere, sottili e hanno un gusto e un profumo caratteristici.
Gli ingredienti di base necessari per la produzione di «Karlovarské oplatky/trojhránky» sono i seguenti: farina di frumento, acqua termale di Karlovy Vary, grasso vegetale, zucchero, latte, preparato a base di uovo, fecola, lievito chimico, burro e, secondo la varietà, nocciole, mandorle, polvere di cacao, vaniglia o cannella.
L'acqua termale di Karlovy Vary, utilizzata per la produzione di «Karlovarské oplatky/trojhránky», possiede proprietà specifiche, caratteristiche dell'area geografica delimitata. Le proprietà di queste acque conferiscono alle cialde le sue qualità caratteristiche, soprattutto la friabilità e l'aroma e gusto specifici. L'acqua termale minerale di Karlovy Vary è un'acqua naturale ricca di bicarbonati, solfati, cloruri e sodio che scaturisce in superficie ad una temperatura di 73 °C da una faglia tettonica di oltre 800 m di profondità: contiene litio, sodio, potassio, rubidio, cesio, rame, berillio, magnesio, calcio, stronzio, zinco, cadmio, alluminio, stagno, piombo, arsenico, antimonio, selenio, manganese, ferro, cobalto, nichel, fluoruri, cloruri, bromuri, solfati, bicarbonati, carbonati e un acido silicico. Queste acque minerali sono utilizzate da secoli nella più grande città termale della Repubblica ceca — Karlovy Vary — per trattare le malattie ulcerose croniche dello stomaco, la discinesia delle vie biliari, compresa la sindrome post colecistectomia, i disturbi cronici del pancreas e del fegato, i calcoli della vescica e la gotta.
4.3 Zona geografica: Territorio della città termale di Karlovy Vary
4.4 Prova dell'origine: La produzione si effettua nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di prodotti alimentari e il sistema di controllo HACCP è applicato nel corso dell'intero processo produttivo. I produttori tengono un registro dei fornitori delle materie prime, compresa l'acqua termale di Karlovy Vary, e degli acquirenti dei prodotti finiti. Su ciascun prodotto è riportato il nome e l'indirizzo del produttore. Il servizio nazionale ispettivo competente per materia e per territorio — lo «Státní zemìdìlská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň» — controlla il rispetto del disciplinare di produzione.
4.5. Metodo di ottenimento: La «Karlovarská oplatka» — base dei «Karlovarské trojhránky» — è costituita da due dischi sottili di circa 19 cm di diametro sui quali è impresso un rilievo caratteristico (cfr. 4.2). La pastella è preparata mescolando gli ingredienti elencati al punto 4.2, con acqua termale di Karlovy Vary fresca. Dopo la cottura, le cialde sono umidificate con l'acqua termale di Karlovy Vary, quindi assemblate due a due e spolverizzate con una preparazione a base di zucchero e di nocciole o altri ingredienti, secondo la varietà (cfr. 4.2). Alla fine del processo di produzione, otto cialde sono sovrapposte e intervallate con una farcia al cacao o al cioccolato. La farcia è composta dagli ingredienti seguenti: pezzettini di cioccolato, grasso vegetale allo stato solido, latte in polvere, cacao, zucchero, soia in polvere e frammenti di cialde «Karlovarské oplatky» (cialde cotte e sbriciolate) che rappresentano il 7 % del volume totale della farcia. La farcia è preparata mescolando gradualmente tutti gli ingredienti fino ad ottenere la consistenza di una crema. Questa preparazione è utilizzata per guarnire il lato superiore dei dischi di Karlovarské oplatky, che sono quindi sovrapposti in numero di otto, prima di essere pressati, ritagliati al bordo divisi in otto porzioni triangolari, i «Karlovarské trojhránky». I triangoli di wafer sono in seguito imballati individualmente o in confezioni da 150 o 200 g.
Per salvaguardare la qualità e le proprietà specifiche del prodotto, è necessario che i wafer siano prodotti, lasciati riposare e confezionati nell'area geografica delimitata.
4.6. Legame: Le caratteristiche specifiche dei «Karlovarské trojhránky» sono dovute alla ricetta tradizionale (cfr. punto 4.2) e all'utilizzo dell'acqua termale minerale di Karlovy Vary che si trova nell'area geografica definita e che possiede proprietà specifiche.
Le prime menzioni storiche della fabbricazione delle «Karlovarské oplatky», che formano la base dei Karlovarské trojhránky, nella zona geografica interessata risalgono alla metà del 18o secolo. La produzione di Karlovarské trojhránky si iscrive in questa tradizione bicentennale. Attualmente, questi wafer sono utilizzati dal Comune di Karlovy Vary e dall'Ente nazionale del turismo ceco per promuovere la città termale in occasione di manifestazioni ed eventi internazionali. Garanzie della loro qualità e della loro notorietà sono state presentate nel 2005 ad Edimburgo, in Scozia, nel quadro del festival gastronomico organizzato dall'Unione europea e dal Giappone, e sono citate fra i dolci preferiti del giocatore ceco di hockey su ghiaccio di fama mondiale, Jaromír Jágr.
L'11 febbraio 2000, la denominazione «Karlovarské trojhránky» è stata registrata nel registro ceco delle denominazioni di origine con il numero 171 ed il 29 maggio 2001 nel registro internazionale istituito dall'Accordo di Lisbona con il numero 838.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň |
Indirizzo: |
Jiráskovo náměstí 8, CZ-308 58 Plzeň 8 |
Tel. |
(420) 377 433 411 |
Fax |
(420) 377 455 229 |
E-mail: |
plzen@szpi.gov.cz |
4.8 Etichettatura: «KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY»
Il nome del prodotto deve essere l'elemento dominante sull'etichetta principale del prodotto o del suo imballaggio.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.