ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
30 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 202/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2007/C 202/02

Adozione di sei documenti di riferimento in relazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

2

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2007/C 202/03

Bando di assunzione PE/109/S

3

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 202/04

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese

4

2007/C 202/05

Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Proroga del termine — Domanda proveniente da uno Stato membro

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 202/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2007/C 202/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4617 — Nutreco/BASF) ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 agosto 2007

(2007/C 202/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3631

JPY

yen giapponesi

156,48

DKK

corone danesi

7,4464

GBP

sterline inglesi

0,67720

SEK

corone svedesi

9,3987

CHF

franchi svizzeri

1,6370

ISK

corone islandesi

87,52

NOK

corone norvegesi

7,9565

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

27,628

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

257,57

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6984

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8358

RON

leu rumeni

3,2550

SKK

corone slovacche

33,833

TRY

lire turche

1,8110

AUD

dollari australiani

1,6713

CAD

dollari canadesi

1,4464

HKD

dollari di Hong Kong

10,6331

NZD

dollari neozelandesi

1,9527

SGD

dollari di Singapore

2,0774

KRW

won sudcoreani

1 284,04

ZAR

rand sudafricani

9,8985

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2896

HRK

kuna croata

7,3212

IDR

rupia indonesiana

12 833,59

MYR

ringgit malese

4,7749

PHP

peso filippino

63,793

RUB

rublo russo

35,0330

THB

baht thailandese

44,594


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/2


Adozione di sei documenti di riferimento in relazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

(2007/C 202/02)

Il 3 agosto 2007 la Commissione ha adottato i testi integrali dei documenti di riferimento relativi alle:

migliori tecniche disponibili per prodotti chimici inorganici (solidi e no) fabbricati in grande quantità,

migliori tecniche disponibili per specialità chimiche inorganiche,

migliori tecniche disponibili per i polimeri,

migliori tecniche disponibili per la produzione di ceramiche,

migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie con solventi organici,

migliori tecniche disponibili per prodotti chimici inorganici — ammoniaca, acidi e fertilizzanti.

I documenti sono disponibili sul sito Internet: http://eippcb.jrc.es


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/3


Bando di assunzione PE/109/S

(2007/C 202/03)

Il Parlamento europeo organizza la seguente procedura di selezione:

PE/109/S — Agenti temporanei — Amministratori (AD5) del sito Web.

Tale procedura di selezione richiede un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni sancito da un diploma ufficialmente riconosciuto attinente con la natura delle funzioni.

Nessuna esperienza professionale è richiesta.

Il presente avviso viene pubblicato solamente in tedesco, inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta ufficiale C 202 A in queste tre lingue.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/4


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese

(2007/C 202/04)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1). Il riesame si limita ad accertare se il mantenimento delle misure non sia contrario all'interesse della Comunità.

1.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese («il prodotto in questione»), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

2.   Misure in vigore

Attualmente sono in vigore dazi antidumping definitivi istituiti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (2), che istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra gli altri paesi, della Repubblica di Corea, dal regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio (3) sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia e dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (4) sulle importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita.

3.   Motivazione del riesame

Le informazioni a disposizione della Commissione indicano che, a causa di cambiamenti intervenuti nel mercato comunitario successivamente ai periodi delle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure esistenti, il mantenimento delle misure stesse può non essere più nell'interesse della Comunità. In particolare la Commissione, nella sua inchiesta antidumping relativa alle importazione di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan, ha concluso che l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni da tali paesi sarebbe contraria all'interesse della Comunità (5).

Alla luce di quanto precede, è opportuno riesaminare la necessità di mantenere in vigore le misure esistenti, prevedendo la possibilità che la decisione al riguardo abbia effetto retroattivo a decorrere dal 22 giugno 2007, cioè dalla data di entrata in vigore della decisione 2007/430/CE che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan.

4.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un simile riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di FPF originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'accertamento dell'interesse della Comunità.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni che considera necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori della Comunità, agli importatori e agli utilizzatori. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve pervenire alla Commissione entro i termini di cui al punto 5, lettera b) del presente avviso.

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere dedotte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si ricorrerà eventualmente ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, costringendo al ricorso ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/2005 (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 274 del 11.10.2002, pag. 1.

(4)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

(5)  Vedasi il considerando 41 della decisione 2007/430/CE della Commissione (GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30).

(6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/6


Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Proroga del termine

Domanda proveniente da uno Stato membro

(2007/C 202/05)

Il 29 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

La domanda, che proviene dal Regno di Svezia, riguarda la produzione e la vendita di elettricità in questo paese ed è stata pubblicata nella GU C 159 del 12.7.2007, pag. 17. Il termine iniziale per l'adozione di una decisione scade il 2 ottobre 2007.

Poiché i servizi della Commissione devono ottenere e valutare informazioni supplementari, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, terza frase, della direttiva, il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione in merito alla suddetta domanda è prorogato di un mese.

Il termine ultimo scade quindi il 2 novembre 2007.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 202/06)

1.

In data 20 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BMW Italia S.p.A. («BMW IT») e BMW España Finance S.L. («BMW EF»), appartenenti al gruppo Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft («BMW AG»), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Boxer S.r.l. («BOXER»), appartenente all'impresa MV AUGUSTA S.p.A., mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BMW IT: distribuzione di motocicli a marchio BMW sul mercato italiano,

per BMW EF: società di holding di BMW AG, con sede in Spagna,

per BOXER: sviluppo, produzione e vendita di motocicli a marchio Husqvarna.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4617 — Nutreco/BASF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 202/07)

1.

In data 21 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Nutreco International B.V., controllata da Nutreco Holding N.V. («Nutreco», Paesi Bassi), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parti dell'attività «premiscele per animali» e «operazioni commerciali con terzi» di BASF Aktiengesellschaft («BASF», Germania) mediante acquisto di quote e attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Nutreco: produzione di premiscele e mangimi completi per animali, lavorazione della carne,

per BASF: produzione di prodotti chimici, materie plastiche, petrolio e gas, prodotti agricoli e nutrizionali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4617 — Nutreco/BASF, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.