ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 193E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
21 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Consiglio

2007/C 193E/01

Posizione comune (CE) n. 9/2007, del 21 maggio 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

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2007/C 193E/02

Posizione comune (CE) n. 10/2007, del 28 giugno 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

13

IT

 


III Atti preparatori

Consiglio

21.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 193/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 9/2007

adottata dal Consiglio il 21 maggio 2007

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

(2007/C 193 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (2), istituiva un quadro comune per la creazione di registri di imprese utilizzati a fini statistici comprendente definizioni, caratteristiche, ambito di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati. Al fine di garantire lo sviluppo in un quadro armonizzato dei registri di imprese è opportuno adottare un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), contiene le definizioni delle unità statistiche da utilizzare. Il mercato interno necessita di una migliore comparabilità statistica per soddisfare le esigenze comunitarie. Tale miglioramento della comparabilità richiede l'adozione di definizioni e descrizioni comuni per le imprese e per le altre pertinenti unità statistiche da coprire.

(3)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (4), e il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (5), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e le prestazioni delle imprese nella Comunità. I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono un elemento fondamentale di tale quadro comune, rendendo possibile l'organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche attraverso la messa a disposizione di una base di campionamento armonizzata.

(4)

I registri di imprese costituiscono un metodo che consente di conciliare le contrapposte esigenze di ottenere maggiori informazioni sulle imprese e di alleggerire gli oneri amministrativi gravanti su di esse, in particolare attraverso l'uso delle informazioni contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative, specialmente nel caso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, quali sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7), ha posto le basi per istituire un programma statistico comunitario ed ha stabilito un quadro comune in materia di riservatezza dei dati statistici.

(6)

Le norme specifiche per il trattamento dei dati nel quadro del programma statistico comunitario lasciano impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(7)

I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono anche la principale fonte di informazioni sulla demografia delle imprese in quanto registrano le creazioni e le cessazioni di imprese, nonché le modifiche strutturali che intervengono nell'economia attraverso la concentrazione o le dinamiche di segno opposto, prodotte da operazioni quali fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni e ristrutturazioni.

(8)

I registri di imprese forniscono le informazioni essenziali necessarie per rispondere a un vivo interesse politico per lo sviluppo rurale, non solo per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche la sua crescente interazione con altre attività non coperte dalle statistiche agricole basate sui prodotti.

(9)

Le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali degli Stati membri. La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (9), si riferisce a taluni tipi di imprese pubbliche. Occorre pertanto individuare nei registri di imprese le imprese pubbliche e le società pubbliche e ciò può avvenire tramite la classificazione per settore istituzionale.

(10)

Informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche sono necessarie ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta descrizione delle imprese, della specificazione di unità ampie e complesse e dello studio del livello di concentrazione in taluni mercati. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese e possono essere utilizzate per ridurre i rischi di divulgazione di dati riservati. Spesso taluni dati finanziari sono più significativi a livello non di singola impresa bensì di gruppo o sottogruppo di imprese e possono essere disponibili soltanto a quest'ultimo livello. La registrazione dei dati di gruppi di imprese consente di procedere direttamente, se necessario, all'effettuazione di indagini sui gruppi di imprese anziché sulle unità che li costituiscono e ciò può ridurre in modo significativo il fastidio statistico. La registrazione dei gruppi di imprese rende necessaria una ulteriore armonizzazione dei registri di imprese.

(11)

La crescente globalizzazione dell'economia mette in discussione l'attuale organizzazione della produzione di numerose statistiche. I registri di imprese, raccogliendo i dati dei gruppi di imprese multinazionali, si rivelano uno strumento essenziale per il miglioramento di molte statistiche connesse alla globalizzazione: scambi internazionali di beni e servizi, bilancia dei pagamenti, investimenti diretti esteri, consociate estere, ricerca, sviluppo e innovazione e mercato internazionale del lavoro. La maggior parte di tali statistiche abbraccia l'intera economia e richiede la copertura da parte dei registri di imprese di tutti i settori economici.

(12)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (10), le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario preveda la trasmissione di tali dati.

(13)

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento le istituzioni degli Stati membri preposte alla raccolta dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri detenuti dalle autorità fiscali e di sicurezza sociale, dalle banche centrali da altre istituzioni pubbliche e da altre basi di dati contenenti informazioni su posizioni e operazioni transnazionali, allorché tali dati siano necessari per l'elaborazione di statistiche comunitarie.

(14)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (11) ha stabilito un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco delle caratteristiche dei registri nell'allegato, le loro definizioni e le loro regole di continuità, di decidere in merito alla copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti, di adottare le regole per aggiornare i registri, di stabilire norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Queste misure di portata generale concepite per modificare gli elementi non essenziali o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(17)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2186/93.

(18)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (13) è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nella Comunità.

Gli Stati membri realizzano uno o più registri armonizzati a fini statistici quale strumento per la preparazione e il coordinamento di indagini, nonché quale fonte di informazioni per analisi statistiche della popolazione delle imprese e della sua demografia, per l'utilizzo dei dati amministrativi e per l'individuazione e la costruzione di unità statistiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«unità giuridica», «impresa», «unità locale» e «gruppo di imprese»: le unità giuridiche, l'impresa, l'unità locale e il gruppo di imprese quali sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

b)

«autorità nazionali»: le autorità nazionali quali sono definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

c)

«fini statistici»: i fini statistici quali sono descritti all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1588/90;

d)

«gruppo di imprese multinazionale»: il gruppo di imprese che ha almeno due imprese o unità giuridiche localizzate in paesi diversi;

e)

«gruppo troncato»: le imprese e le unità giuridiche di un gruppo di imprese multinazionale, che risiedono nello stesso paese. Può comprendere soltanto un'unità nel caso in cui le altre unità siano non residenti. Un'impresa può costituire il gruppo troncato o una parte di esso.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2 e fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate nei registri:

a)

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali,

b)

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese,

c)

i gruppi troncati e i gruppi di imprese multinazionali,

d)

i gruppi composti da imprese tutte residenti.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica tuttavia alle famiglie nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all'autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.

3.   Le unità locali senza personalità giuridica distinta (filiali) che dipendono da imprese estere e che sono classificate come quasi-società conformemente al sistema europeo dei conti del 1995 istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (14), e al sistema dei conti nazionali del 1993 delle Nazioni Unite sono considerate come imprese nei registri di imprese.

4.   I gruppi di imprese possono essere individuati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche. Per la definizione dei gruppi di imprese si utilizza la definizione di controllo di cui all'allegato A, punto 2.26 del regolamento (CE) n. 2223/96.

5.   Il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità esercitanti interamente o parzialmente un'attività economica. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato. I servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL nonché la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive sono considerate attività economica ai fini della compilazione dei registri di imprese. Le unità giuridiche economicamente inattive fanno parte di un'impresa soltanto in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.

6.   Le misure volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento concernenti la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, nonché la definizione di unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole sono decise secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.   Nel rispetto delle condizioni in merito alla qualità di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono raccogliere le informazioni necessarie a norma del presente regolamento utilizzando tutte le fonti da essi giudicate pertinenti. Le autorità nazionali sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, a raccogliere a fini statistici le informazioni di cui al presente regolamento contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative.

2.   Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole le autorità nazionali possono utilizzare procedure di stima statistica nel rispetto dei livelli di accuratezza e di qualità.

Articolo 5

Caratteristiche dei registri

1.   Le unità elencate nei registri sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle informazioni descrittive specificate in allegato.

2.   Le misure volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento integrandoli, concernenti l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche e la definizione delle caratteristiche e delle norme in materia di continuità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 6

Norme e relazioni sulla qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire la qualità dei registri di imprese.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, una relazione sulla qualità dei registri di imprese (in seguito denominata «relazione sulla qualità»).

3.   Le misure relative alle norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, tenuto conto delle implicazioni in merito al costo di rilevazione dei dati.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altro genere suscettibili di influenzare la qualità dei registri di imprese non appena queste sono note ed entro sei mesi dall'entrata in vigore di siffatte modifiche.

5.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nella quale esamina in particolare i costi del sistema statistico, gli oneri per le imprese e i benefici.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica un manuale contenente raccomandazioni in merito ai registri di imprese. Il manuale è aggiornato in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 8

Riferimento temporale e periodicità

1.   Le iscrizioni nei registri e le cancellazioni dai registri sono aggiornate almeno una volta l'anno.

2.   La frequenza dell'aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell'unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l'aggiornamento.

3.   Le misure relative alle norme che disciplinano l'aggiornamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri alla fine dell'anno e conservano tale copia per almeno trent'anni a fini di analisi.

Articolo 9

Trasmissione di relazioni

1.   Gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri e trasmettono le informazioni alla Commissione (Eurostat) utilizzando un formato e seguendo una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, qualsiasi pertinente informazione in merito all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 10

Scambi di dati riservati tra gli Stati membri

Lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri, a norma della legislazione nazionale, quando sia necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. Le banche centrali nazionali possono partecipare a tale scambio a norma della legislazione nazionale.

Articolo 11

Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri

1.   Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità di cui essi sono costituiti, come definito nell'allegato, onde fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi multinazionali nell'Unione europea.

2.   Per assicurare una coerente registrazione dei dati la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, esclusivamente a fini statistici, i dati su un gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità che lo costituiscono, nel caso in cui almeno una unità giuridica di tale gruppo sia localizzata sul territorio di tale Stato membro.

3.   Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la finalità, il contenuto, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure di trasmissione dei dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e alla trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 12

Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali

1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la Banca centrale europea, qualora lo scambio sia necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e sia esplicitamente autorizzato dall'autorità nazionale competente.

2.   Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la finalità, il contenuto, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure in relazione alla trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 13

Riservatezza e accesso ai dati identificabili

1.   Quando la Commissione (Eurostat), le autorità nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea ricevono dati riservati a norma degli articoli 10, 11 e 12, trattano tali informazioni in maniera riservata, a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

2.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 322/97, la trasmissione di dati risevati tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto i dati.

Articolo 14

Periodo di transizione e deroghe

Nel caso in cui i registri di imprese richiedano notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di transizione massimo di … (15).

Per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'amministrazione pubblica, la difesa e la previdenza sociale nonché per le caratteristiche supplementari relative ai gruppi di imprese, la Commissione può concedere, su richiesta di uno Stato membro, una deroga per un periodo di transizione massimo di … (16).

Articolo 15

Misure di esecuzione

1.   Le misure seguenti, volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3:

a)

la copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6;

b)

l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche dei registri di cui all'allegato, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, come stabilito all'articolo 5, tenendo conto del principio che i benefici dell'aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi e del principio che le spese supplementari che ne derivano per gli Stati membri o per le imprese permangano ragionevoli;

c)

la fissazione di norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 3; e

d)

le norme in merito all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

2.   Le misure relative a quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2:

a)

la trasmissione di informazioni derivanti da analisi statistiche dei registri di cui all'articolo 9;

b)

la trasmissione di dati su singole unità per i gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri come stabilito nell'articolo 11; e

c)

la trasmissione di dati di gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali di cui all'articolo 12.

Articolo 16

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2186/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del Parlamento europeo del 1o giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 maggio 2007 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003 pag. 1).

(3)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(10)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(13)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(14)  GU L 310 del 30.11.1996 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003 pag. 1).

(15)  Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO

I registri di imprese contengono le seguenti informazioni per unità. Le informazioni non devono essere archiviate separatamente per ciascuna unità se possono essere ottenute da un'altra o da altre unità.

Le voci non annotate sono obbligatorie, le voci annotate con «Condizionale» sono obbligatorie se disponibili nello Stato membro, mentre le voci annotate con «Facoltativo» sono raccomandate.

1.   

Unità giuridica

Caratteristiche identificative

1.1

 

Numero identificativo

1.2a

 

Nome

1.2b

 

Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

1.2c

Facoltativo

Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.3

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

Caratteristiche demografiche

1.4

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.5

 

Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuato al punto 3.3)

Caratteristiche economiche/di stratificazione

1.6

 

Forma giuridica

Relazioni con altri registri

 

 

Riferimento a correlati registri in cui è registrata l'unità giuridica e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici

1.7a

 

Riferimento al registro di operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 (1). Riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari

1.7b

Facoltativo

Riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute alla pubblicazione dei conti);

riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri;

riferimento al registro delle imprese agricole

Caratteristiche supplementari per le unità giuridiche facenti parte di imprese che appartengono a un gruppo di imprese

Relazione con il gruppo di imprese

1.8

 

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (4.1) cui appartiene l'unità

1.9

 

Data di associazione al gruppo di imprese tutte residenti/troncato

1.10

 

Data di separazione dal gruppo di imprese tutte residenti/troncato

Controllo delle unità

 

 

Le relazioni di controllo residenti possono essere registrate con il metodo discendente (1.11a) o ascendente (1.11b). Solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto, è registrato per ciascuna unità (l'intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

1.11a

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dalla unità giuridica

1.11b

 

Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica

1.12a

 

Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

1.12b

Condizionale

Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

1.13a

 

Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

1.13b

Condizionale

Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

Proprietà delle unità

 

Condizionale

La proprietà residente può essere registrata con il metodo discendente (1.14a) o ascendente (1.14b).

La registrazione delle informazioni e la soglia utilizzata per la partecipazione azionaria sono subordinate alla disponibilità di tali dati nelle fonti amministrative. La soglia raccomandata è pari o superiore al 10 % di proprietà diretta.

1.14a

Condizionale

(a)

Numero identificativo e

(b)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica

1.14b

Condizionale

(a)

Numero identificativo e

(b)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica

1.15

Condizionale

(a)

Paese o paesi di registrazione,

(b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

(c)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica

1.16

Condizionale

(a)

Paese o paesi di registrazione,

(b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

(c)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica

2.   

Unità locale

Caratteristiche identificative

2.1

 

Numero identificativo

2.2a

 

Nome

2.2b

 

Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

2.2c

Facoltativo

Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

2.3

 

Numero identificativo dell'impresa (3.1) cui appartiene l'unità locale

Caratteristiche demografiche

2.4

 

Data di inizio delle attività

2.5

 

Data di cessazione definitiva delle attività

Caratteristiche economiche/di stratificazione

2.6

 

Codice dell'attività principale a 4 cifre della NACE

2.7

Condizionale

Eventuali attività secondarie a 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le unità locali oggetto di indagini

2.8

Facoltativo

L'attività esercitata nell'unità locale costituisce un'attività ausiliaria dell'impresa cui tale unità appartiene (Sì/No)

2.9

 

Numero di persone occupate

2.10a

 

Numero di dipendenti

2.10b

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

2.11

 

Codice di ubicazione geografica

Relazioni con altri registri

2.12

Condizionale

Riferimento a correlati registri in cui figura l'unità locale e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici (nel caso in cui tali registri esistano)

3.   

Impresa

Caratteristiche identificative

3.1

 

Numero identificativo

3.2a

 

Nome

3.2b

Facoltativo

Indirizzo postale, di posta elettronica e Internet

3.3

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa

Caratteristiche demografiche

3.4

 

Data di inizio delle attività

3.5

 

Data di cessazione definitiva delle attività

Caratteristiche economiche/di stratificazione

3.6

 

Codice dell'attività principale a 4 cifre della NACE

3.7

Condizionale

Eventuali attività secondarie a 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le imprese oggetto di indagini

3.8

 

Numero di persone occupate

3.9a

 

Numero di dipendenti

3.9b

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno come previsto per il punto 3.10b

3.10a

 

Fatturato, eccetto quanto previsto al punto 3.10b

3.10b

Facoltativo

Fatturato per agricoltura, caccia e foreste, pesca, pubblica amministrazione e difesa; obbligatorio per previdenza sociale, unità domestiche private con personale impiegato e organizzazioni extraterritoriali

3.11

 

Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti

Caratteristiche supplementari per le imprese appartenenti a un gruppo di imprese

Relazione con il gruppo di imprese

3.12

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (4.1) cui appartiene l'impresa

4.   

Gruppo di imprese

Caratteristiche identificative

4.1

 

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

4.2a

 

Nome del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

4.2b

Facoltativo

Indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede del gruppo di imprese residenti/troncato

4.3

Parzialmente condizionale

Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente)

Condizionale. Se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative

4.4

 

Tipologia di gruppi di imprese:

1.

gruppo composto da imprese tutte residenti

2.

gruppo troncato a controllo nazionale

3.

gruppo troncato a controllo estero

Caratteristiche demografiche

4.5

 

Data di creazione del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

4.6

 

Data di cessazione del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

Caratteristiche economiche/di stratificazione

4.7

 

Codice dell'attività principale (a 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese residenti/troncato

4.8

Facoltativo

Attività secondarie (a 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

4.9

 

Numero di persone occupate nel gruppo di imprese tutte residenti/troncato

4.10

Facoltativo

Fatturato consolidato

Caratteristiche supplementari per i gruppi di imprese multinazionali (tipologie 2 e 3 al punto 4.4)

La registrazione delle variabili 4.11 e 4.12a è facoltativa fintantoché non è stata effettuata la trasmissione delle informazioni sui gruppi multinazionali, come previsto nell'articolo 11.

Caratteristiche identificative

4.11

 

Numero identificativo del gruppo globale

4.12a

 

Nome del gruppo globale

4.12b

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede globale

4.13a

 

Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo)

Se l'unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo paese di registrazione

4.13b

Facoltativo

Se l'unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo numero identificativo o il nome e l'indirizzo

Caratteristiche economiche/di stratificazione

4.14

Facoltativo

Numero di persone globalmente occupate

4.15

Facoltativo

Fatturato globale consolidato

4.16

Facoltativo

Paese del centro decisionale globale

4.17

Facoltativo

Paesi in cui sono localizzate le imprese o le unità locali


(1)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha adottato la proposta (1) il 5 aprile 2005 allo scopo di ammodernare l'esistente regolamento sui registri d'imprese (CEE) 2186/93 e di tener conto delle esigenze statistiche supplementari progressivamente emerse. La proposta è stata esaminata e discussa dagli organi preparatori del Consiglio nel corso delle presidenze successive.

2.

Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 1o giugno 2006.

3.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato CE il 21 maggio 2007.

II.   OBIETTIVI

I principali obiettivi del progetto di regolamento sono:

registrare su base obbligatoria tutte le imprese, le loro unità locali e le corrispondenti unità giuridiche che effettuano attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo;

contemplare tutti i collegamenti finanziari e i gruppi di imprese e disporre lo scambio dei dati sui gruppi multinazionali e le loro unità costitutive fra Stati membri e Commissione (Eurostat).

La proposta mira inoltre ad un'armonizzazione fra tutti gli Stati membri mediante una metodologia comune.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Contesto generale

Nel giugno 2006 è stato raggiunto su questo fascicolo un accordo in prima lettura (PE-CONS 3624/06).

Il 17 luglio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/512/CE che modifica la decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la quale introduce una nuova procedura denominata «procedura di regolamentazione con controllo» (Articolo 5 bis).

Occorre attenersi alla nuova procedura di comitato per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

2.   Adattamenti introdotti dal Consiglio

Poiché rimanda alla procedura del comitato di regolamentazione nei casi in cui le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione, il progetto di regolamento deve essere opportunamente adattato alla nuova procedura del comitato di regolamentazione con controllo.

La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.


(1)  COM(2005) 0112.


21.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 193/13


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2007

adottata dal Consiglio il 28 giugno 2007

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del parlamento europeo e del consiglio del … relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

(2007/C 193 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, la Comunità adotta, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(3)

Con un atto del 26 maggio 1997 (3) il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione.

(4)

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (4). Il contenuto di tale regolamento si basa sostanzialmente sulla convenzione.

(5)

Il 1o ottobre 2004 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000. La relazione giunge alla conclusione che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000, sin dalla sua entrata in vigore nel 2001, ha nel complesso migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che l'applicazione di alcune sue disposizioni non è pienamente soddisfacente.

(6)

L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(8)

È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

(9)

È opportuno che la notificazione o la comunicazione sia effettuata nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all'organo ricevente.

(10)

Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(11)

Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.

(12)

Con apposito modulo standard, l'organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso.

(13)

La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente dovrebbe informare l'organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole.

(14)

L'organo ricevente dovrebbe continuare a prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto anche quando non sia stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, ad esempio perché il convenuto è stato assente da casa per vacanze o dalla sede di lavoro per motivi professionali. Comunque, per evitare che l'organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo a prendere le necessarie misure per notificare o comunicare l'atto, l'organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare nel modulo standard un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più richiesta.

(15)

A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all'altro. Tenuto conto di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, occorre che il presente regolamento preveda un sistema in cui la data della notificazione o della comunicazione è fissata dalla legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge dello Stato membro in questione. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che lo applicano ne informino la Commissione, la quale dovrebbe pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e renderla disponibile nell'ambito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (5).

(16)

Per agevolare l'accesso alla giustizia, le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.

(17)

Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

(18)

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

(19)

È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento, da rendere disponibile nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire informazioni aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti.

(20)

Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (6).

(21)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(22)

In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare i moduli standard che figurano negli allegati o di introdurvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare o sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(23)

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso campo d'applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (8) e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965 (9), nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

(24)

È opportuno che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela adeguato. Tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (11).

(25)

Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, è opportuno che la Commissione esamini l'applicazione del presente regolamento e proponga le modifiche eventualmente necessarie.

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Affinché lo strumento sia di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1348/2000.

(28)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(29)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta jure imperii»).

2.   Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

3.   Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3.   Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b)

la rispettiva competenza territoriale;

c)

i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d)

le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

a)

di fornire informazioni agli organi mittenti;

b)

di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

c)

di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1.   Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2.   La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3.   L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

4.   Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5.   L'organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1.   Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1.   Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, usando il modulo standard che figura nell'allegato I.

2.   Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3.   Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

4.   L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente del ricevimento dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1.   L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2.   L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente:

a)

ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2; e

b)

continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.

Articolo 8

Rifiuto di ricevere l'atto

1.   L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario,

oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5.   Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2.   Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 10

Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

1.   Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. Ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2.   Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Articolo 11

Spese di notificazione o di comunicazione

1.   La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2.   Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:

a)

dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;

b)

dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese derivanti dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo del diritto forfettario unico.

SEZIONE 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Misure d'applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all'aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a)

che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a)

l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b)

dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

c)

non è stata ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

4.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1.   Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.

2.   Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione:

a)

copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere;

e

b)

qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1o marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1.   Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2.   Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.

3.   La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficacia degli organi designati a norma dell'articolo 2 e all'applicazione pratica dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato III.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal … (12), ad eccezione dell'articolo 23 che si applica dal … (13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 7.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 2007 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso atto della relazione esplicativa sulla convenzione, che figura a pag. 26 della Gazzetta ufficiale summenzionata.

(4)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(5)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(6)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

(9)  Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(12)  Dodici mesi dopo l'adozione del presente regolamento.

(13)  Nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n.1348/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1 paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase (frase introduttiva) e articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, terza frase

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8 paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi da 3 a 5

Articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, alinea

Articolo 17

Articolo 17, lettere da a) a c)

Articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel luglio 2005, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1348/2000. Dopo un esame approfondito della proposta nell'ambito del pertinente comitato del Consiglio, il Consiglio ha concordato un orientamento generale nella sessione del 1o e del 2 giugno 2006. Sulla scia di tale orientamento generale sono stati stabiliti contatti con il Parlamento europeo ed è stato raggiunto un accordo sugli emendamenti da apportare al regolamento n. 1348/2000. Entrambe le istituzioni ritengono che, ai fini di una buona legiferazione, il regolamento n. 1348/2000 debba essere codificato piuttosto che solo modificato.

Nel suo parere del luglio 2006, il Parlamento europeo ha pertanto adottato una serie di emendamenti che corrispondono agli emendamenti convenuti con il Consiglio ed ha chiesto formalmente alla Commissione di presentare una versione codificata del regolamento n. 1348/2000, sotto forma di proposta modificata.

Conformemente a tale richiesta, la Commissione ha presentato, in data 4 dicembre 2006, una proposta modificata di regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») che integra gli emendamenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che abroga detto regolamento.

Una versione leggermente modificata di tale testo è stata approvata all'unanimità dal Consiglio durante la sessione del 19 e 20 aprile 2007 ed è stata quindi elaborata una posizione comune del Consiglio, adottata formalmente dal Consiglio all'unanimità il 28 giugno 2007.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio resta fedele al testo convenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio e pertanto pure in larga misura alla proposta modificata della Commissione. Le modifiche sono state apportate soltanto quando il testo della proposta modificata si discosta dal testo approvato o quando si siano resi per altri motivi necessari degli emendamenti. Le principali modifiche sono indicate in appresso.

Modifiche che il Consiglio non ha accettato

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di inserire un nuovo considerando (emendamento n. 7 del PE). La Commissione ha debitamente inserito questo nuovo considerando (considerando n. 8) nella sua proposta modificata, ma ha anche inserito una disposizione all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Poiché tale nuova disposizione non è stata convenuta tra il Parlamento europeo e il Consiglio, il Consiglio l'ha soppressa. La posizione comune segue pertanto l'orientamento convenuto.

Articolo 19

La formulazione dell'articolo 19 della proposta modificata della Commissione diverge leggermente da quella dell'articolo 19 del regolamento n. 1348/2000, nel senso che non indica più che un atto è stato «consegnato» al convenuto. Poiché tra il Parlamento europeo e il Consiglio non è stata convenuta alcuna modifica dell'articolo 19, il Consiglio ha ripreso il testo precedente nella sua posizione comune.

Modifiche che il Consiglio ha accettato

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di inserire un nuovo articolo 15bis (emendamento n. 25 del PE). Nella sua proposta modificata, la Commissione ha accolto l'emendamento nella sua sostanza, optando tuttavia per una soluzione che consiste nell'inserire due nuovi paragrafi all'articolo 8 ed un nuovo paragrafo all'articolo 9 invece di una disposizione specifica. Il Consiglio trova la soluzione pienamente conforme ad una buona legiferazione e l'ha pertanto integrata nella sua posizione comune.

Abrogazione del regolamento n. 1348/2000

Dato che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto una codificazione del regolamento n. 1348/2000, la Commissione ha inserito nella sua proposta modificata le necessarie disposizioni relative all'abrogazione del regolamento (considerando n. 27, articolo 25 e tavola di concordanza dell'allegato III). Ai fini di una buona legiferazione, il Consiglio ha recepito tali disposizioni e la tavola di concordanza nella sua posizione comune.

Modifiche apportate dal Consiglio

Nel maggio 2000, al momento dell'adozione del regolamento n. 1348/2000, non esisteva ancora alcuna prassi consolidata su come trattare il fatto che la Danimarca, conformemente al Protocollo sulla posizione della Danimarca, non partecipasse all'adozione delle misure proposte in virtù del titolo IV del trattato CE e che tali misure non fossero vincolanti né applicabili ad essa. Il regolamento n. 1348/2000 non contiene pertanto la ormai consueta disposizione sulla definizione di «Stato membro». Per compensare tale omissione il Consiglio ha incluso nella sua posizione comune un nuovo paragrafo 3 all'articolo 1 e, in conseguenza dell'esclusione della Danimarca, ha analogamente proceduto agli opportuni adeguamenti degli allegati.

III.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune sul regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti sia pienamente conforme agli emendamenti richiesti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nonché alla proposta modificata della Commissione che recepisce tali emendamenti.