ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
18 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 192/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) ( 1 )

1

2007/C 192/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4773 — 3i/Eltel) ( 1 )

1

2007/C 192/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders) ( 1 )

2

2007/C 192/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast) ( 1 )

2

2007/C 192/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) ( 1 )

3

2007/C 192/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 192/07

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 192/08

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

5

2007/C 192/09

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag.1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

11

2007/C 192/10

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag.25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]

13

2007/C 192/11

Bilancio UE-25 dell'alcole etilic relativo all'anno 2006 [Redatto il 4 luglio 2007 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione]

14

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 192/12

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 192/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2007/C 192/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4857 — 3i/Accord) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/01)

Il 10 agosto 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4768. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/02)

Il 7 agosto 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4773. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/03)

Il 15 dicembre 2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32006M4468. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/04)

Il 28 giugno 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4705. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/05)

Il 10 luglio 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4733. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/06)

Il 12 luglio 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4710. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 agosto 2007

(2007/C 192/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3454

JPY

yen giapponesi

152,74

DKK

corone danesi

7,4409

GBP

sterline inglesi

0,67920

SEK

corone svedesi

9,3590

CHF

franchi svizzeri

1,6245

ISK

corone islandesi

92,87

NOK

corone norvegesi

8,0375

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

27,663

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

260,20

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6975

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8337

RON

leu rumeni

3,2769

SKK

corone slovacche

33,740

TRY

lire turche

1,8636

AUD

dollari australiani

1,7213

CAD

dollari canadesi

1,4416

HKD

dollari di Hong Kong

10,5081

NZD

dollari neozelandesi

1,9727

SGD

dollari di Singapore

2,0660

KRW

won sudcoreani

1 278,74

ZAR

rand sudafricani

10,0198

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2184

HRK

kuna croata

7,3330

IDR

rupia indonesiana

12 747,67

MYR

ringgit malese

4,7298

PHP

peso filippino

63,039

RUB

rublo russo

34,7740

THB

baht thailandese

44,903


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/5


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 192/08)

Numero dell'aiuto: XA 10/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Limburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg

—   Punto 1.5: Miglioramento delle conoscenze e attuazione di nuovi criteri innovativi nel settore agricolo

—   Punto 1.6: Gruppi di esperti per la formazione e le consulenze nel settore agricolo

—   Punto 1.7: Elaborazione di progetti con scambio delle conoscenze

—   Punto 1.8: Combinazioni prodotto/mercato (PMC's)

—   Punto 1.10: Produzione agricola sostenibile in zone rurali

—   Punto 1.11: Ricerca orientata sull'uso di «nuovi concimi» intesi a sostituire i concimi chimici

—   Punto 1.12: Analisi esplorativa della collaborazione per la qualità del paesaggio e la promozione delle vendite di prodotti regionali

—   Punto 1.13: Applicazione delle conoscenze per il miglioramento della qualità ambientale

—   Punto 1.15: Modello aziendale sostenibile per le aziende lattiere

—   Punto 1.16: Bioenergia

—   Punto 1.18: Aziende modello in materia di autosufficienza energetica

Fondamento giuridico: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto subsidieverordening inrichting Landelijk Gebied

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

punto 1.5: 250 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.6: 1 000 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.7: 600 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.8: 3 000 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.10: 1 980 EUR 000 per il periodo 2007-2013

punto 1.11: 300 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.12: 30 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.13: 200 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.15: 150 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.16: 745 000 EUR per il periodo 2007-2013

punto 1.18: 90 000 EUR per il periodo 2007-2013

(Gli importi riguardano la stima della parte dei mezzi disponibili massimi di cui beneficiano gli agricoltori. Sulla base della maggior parte di questi punti, la sovvenzione non sarà in effetti concessa soltanto ad agricoltori (bensì anche ad altri imprenditori sulla base de minimis e a privati)

Intensità massima dell'aiuto:

punto 1.5: massimo 50 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 50 000 EUR per struttura/anno.

punto 1.6: massimo 80 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 63 000 EUR per gruppo di consulenza.

punto 1.7: massimo 50 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 3 250 EUR per imprenditore/anno.

punto 1.8: massimo 50 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 25 000 EUR per progetto.

punto 1.10: massimo 90 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 900 EUR per ha.

punto 1.11: massimo 75 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 100 000 EUR per progetto.

punto 1.12: massimo 50 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5 000 EUR per analisi esplorativa.

punto 1.13: massimo 60 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 23 000 EUR per progetto.

punto 1.15: massimo 75 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 50 000 EUR per progetto.

punto 1.16: massimo 75 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 50 000 EUR per progetto.

punto 1.18: massimo 50 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di 30 000 EUR per progetto

Data di applicazione: Gli aiuti saranno erogati soltanto previa approvazione del citato regolamento (Subsidieverordening inrichting Landelijk Gebied Limburg) da parte del ministro LNV (agricoltura, patrimonio rurale e qualità del mangime), conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 della Wet Inrichting Landelijk Gebied e non prima della notifica del regolamento relativo alle sovvenzioni, conformemente al disposto di cui al regolamento (CE) 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dal 2007 al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

Punto 1.5: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e/o l'acquisizione di conoscenze per lo scambio di nuovi criteri innovativi. L'acquisizione di conoscenze è un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

Punto 1.6: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e/o il ricorso a consulenti per migliorare le competenze e lo spirito imprenditoriale. L'acquisizione di conoscenze è un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

Punto 1.7: l'aiuto copre le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o l'acquisizione di conoscenze per realizzare piani aziendali e studi di fattibilità. L'acquisizione di conoscenze è un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

Punto 1.8: l'aiuto copre le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o l'acquisizione di conoscenze per elaborare criteri innovativi. L'acquisizione di conoscenze è un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sulle combinazioni prodotto/mercato.

Punto 1.10: l'aiuto copre le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sull'agricoltura sostenibile in zone rurali e sul miglioramento della biodiversità.

Punto 1.11: l'aiuto copre le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sulla ricerca e l'uso di digestato inteso a sostituire i concimi chimici.

Punto 1.12: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione e di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sull'analisi esplorativa in materia di collaborazione regionale tra imprenditori.

Punto 1.13: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione e le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sullo sviluppo delle conoscenze e lo studio di progetti agricoli in zone rurali.

Punto 1.15: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione e le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato su nuove forme organizzative sostenibili per aziende lattiere.

Punto 1.16: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione e le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato su studi per la promozione energetica con utilizzazione della biomassa.

Punto 1.18: l'aiuto copre le spese organizzative in materia di formazione e le spese di servizi sostitutivi, prestati in assenza dell'imprenditore in materia di formazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e/o le spese di un servizio di consulenza, non permanente o periodico, che esula dal quadro delle normali spese di funzionamento dell'impresa, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), orientato sulla ricerca in materia di autosufficienza energetica a livello imprenditoriale

Settore economico: L'aiuto riguarda le PMI del settore della produzione agricola primaria

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Sito web: www.limburg.nl

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 38/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investeringen op het terrein van energiebesparing. Titel 5, § 1, van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Fondamento giuridico: De artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 1:3, 1:8, 1:15 en 1:16 van de Regeling LNV-subsidies

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 8 300 000,00 EUR

 

2008: 14 500 000,00 EUR

 

2009: 8 900 000,00 EUR

 

2010: 4 800 000,00 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 25 %

Data di applicazione: Per il 2007, le domande possono essere inoltrate dal 14 maggio al 25 maggio 2007 incluso. Per gli anni successivi, la data di inoltro delle domande sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Staatscourant)

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto mira essenzialmente a ridurre i costi di produzione e, in subordine, a preservare e migliorare l'ambiente naturale. Il regime di aiuti si fonda sul regolamento n. 1857/2006. Sono presi in considerazione gli aiuti a favore dei risparmi energetici

Settore economico: L'agricoltura e in particolare l'orticoltura in serra

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73

2500 EK Den Haag

Nederland

Sito web: www.minlnv.nl/loket

Altre informazioni: Il presente regime di aiuti costituisce il prolungamento di una misura di aiuto puntuale, notificata alla Commissione europea, recante il numero XA 99/06

Numero dell'aiuto: XA 70/07

Stato membro: Spagna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para compensar los daños extraordinarios causados por la sequía en las explotaciones ganaderas extensivas

Fondamento giuridico: Orden APA/…/2007, de … de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para compensar pérdidas extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 2005/2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3,5 milioni di EUR nell'anno 2007

Intensità massima dell'aiuto: Gli aiuti che ciascun beneficiario può percepire, più gli indennizzi eventualmente versati dalle compagnie d'assicurazione, più qualsiasi aiuto ricevuto dall'amministrazione della Comunità autonoma, non possono superare l'80 % delle perdite registrate nell'azienda, come prevede il regolamento (CE) n. 1857/2006.

Il calcolo degli aiuti deve tenere conto delle informazioni relative all'indice di vegetazione delle zone colpite, durante il periodo compreso fra il 1o febbraio e il 30 giugno 2006, considerando indennizzabili le zone il cui indice di vegetazione è inferiore al risultato dell'operazione consistente nel dedurre 0,8 volte la deviazione standard rispetto all'indice medio, il che equivale a danni superiori al 30 % della produzione normale.

Gli importi degli aiuti sono i seguenti:

Così, se durante l'intero periodo considerato (15 diecine di giorni), l'indice di vegetazione è rimasto inferiore al risultato dell'operazione consistente nel dedurre 0,8 volte la deviazione standard rispetto all'indice medio, l'aiuto ammonterà a 48 EUR/animale per i bovini e gli equini e a 7,2 EUR/animale per gli ovini e i caprini.

L'aiuto concesso a ciascun beneficiario è calcolato tenendo conto del numero di diecine di giorni durante le quali è stato registrato detto livello di siccità.

Una volta calcolati gli aiuti, l'ENESA chiederà ad AGROSEGURO la prova degli indennizzi eventualmente ricevuti dalle compagnie d'assicurazione. Analogamente, chiederà alle Comunidades Autónomas colpite una prova degli aiuti che esse hanno eventualmente concesso per tali danni. Il totale degli aiuti non deve superare l'80 % delle perdite registrate nell'azienda. Se detto limite viene superato, l'aiuto calcolato verrà ridotto in virtù di tale ordinanza per adeguarlo alla suddetta percentuale

Data di applicazione: Gli aiuti possono essere concessi a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza, entro un termine massimo di 6 mesi

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo consiste nel compensare gli allevatori delle perdite subite nelle aziende colpite, nella misura in cui esse sono state costrette ad integrare l'alimentazione del bestiame in seguito alla perdita dei pascoli causata dalla siccità.

Va osservato che, nel contesto delle assicurazioni agricole, ne esiste una che copre il rischio di siccità nei pascoli e che garantisce le perdite in caso di siccità estrema, il che equivale a danni superiori al 50 % della produzione (allorquando l'indice di vegetazione è inferiore al risultato dell'operazione consistente nel dedurre 1 volta la deviazione standard rispetto all'indice di vegetazione medio).

Si è accertato che, in talune comarcas, si sono verificati danni superiori al 30 % della produzione, che non sono stati coperti dalle polizze assicurative. E' quindi necessario prevedere aiuti destinati a compensare gli allevatori di tali perdite.

Tali aiuti sono istituiti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, relativo agli «Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche» conformemente al disposto dei paragrafi 2-6 e 9-10

Settore economico: Questi aiuti sono destinati al settore dell'allevamento estensivo nelle Comunità autonome di Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, CastillaLa Mancha, CastillaLeón, Extremadura e Murcia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Miguel Ángel, 23 — 5a planta

E-28010 Madrid

Sito Web: enesa@mapya.es

Numero dell'aiuto: XA 71/07

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas

Fondamento giuridico: Orden ARP/501/2006, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas, y se convocan las correspondientes al año 2006 (DOGC 4751 de 31.10.2006)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Anno 2006: 450 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: La percentuale di sovvenzione massima per fascicolo sarà pari al 30 % dell'investimento sovvenzionabile e potrà essere aumentata nei seguenti casi:

5 % quando il richiedente è un giovane agricoltore

2 % quando il richiedente è una donna

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è destinato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole con lo scopo di potenziare l'efficienza energetica nelle serre agricole (articolo 4).

Sono sovvenzionabili gli investimenti connessi al miglioramento degli impianti, dei sistemi e materiali di riscaldamento nonché qualsiasi altro miglioramento che comporti un risparmio e un potenziamento dell'efficienza energetica quantificabili nelle serre agricole.

Le spese sovvenzionabili sono quelle elencate all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), ossia quelle relative alla costruzione, all'acquisizione o al miglioramento degli impianti oltre a quelli relativi all'acquisto o al leasing con patto di acquisto di attrezzature e macchinari necessari al potenziamento dell'efficienza delle serre

Settore economico: Produzione di prodotti enumerati nell'allegato I del trattato, salvo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed i prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504 (prodotti del sughero)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Sito web: https://www.gencat.net/diari_c/4751/06297022.htm

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 74/07

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla-La Mancha

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Fondamento giuridico: Orden de 15.3.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se declaran como fenómeno climático adverso asimilable a desastre natural las heladas acaecidas en los dos primeros meses de 2006 en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Orden de 17.4.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 600 000 EUR in quattro anni

Intensità massima dell'aiuto: 47 % dei danni

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: quattro anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza

Obiettivo dell'aiuto: compensare la riduzione del reddito proveniente dalla vendita del prodotto causata delle avversità atmosferiche e contribuire alle spese sostenute dall'agricoltore in seguito all'evento indicato (costi di sostituzione delle piante, costi di potatura e rigenerazione delle parti gelate delle piante), conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: produzione vegetale: vigneti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Agricultura

C/ Pintor Matías Moreno, no 4

E-45004 Toledo

Sito web: Provvisoriamente in:

www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/agricultura/vinedo.htm

Successivamente alla pubblicazione:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

Numero dell'aiuto: XA 77/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor primaire landbouwondernemingen, onderdeel collectieve adviezen)

Fondamento giuridico:

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20; artikel 2:1; artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a,

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'aiuto viene finanziato attingendo all'importo complementare (11,32 mio EUR) di cui alla scheda della misura 111 del programma di sviluppo rurale 2007-2013

Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi di consulenza per le aziende agricole, con un massimale annuo di 1 500 EUR per impresa

Data di applicazione: Il regime di sovvenzioni entra in vigore il 1o aprile 2007. Nessun pagamento avrà luogo prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013 compreso

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di un aiuto a favore di servizi di consulenza collettiva che non hanno carattere né permanente né periodico (come le consulenze fiscali di ordinaria amministrazione o la regolare prestazione di servizi in campo giuridico o pubblicitario).

In questo contesto le consulenze possono riguardare unicamente lo sviluppo dell'azienda agricola nei settori seguenti:

L'aiuto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Tutte le aziende agricole primarie i cui prodotti figurano nell'allegato I del trattato CE

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Sito web: www.minlnv.nl/loket

Altre informazioni: —


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/11


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag.1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

(2007/C 192/09)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ITALIE

Tipo di permesso di soggiorno suppletivo

Ricevuta Speciale di Poste Italiane Spa della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'uso di detta ricevuta é possibile esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarà valida fino al 30 ottobre 2007.

AUSTRIA

Sostituzione dell'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

«Sichtvermerke»; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel — In Österreich ausgegeben ab 1.1.1998

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

Aufenthaltstitel «Niederlassungsnachweis» im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2005

Aufenthaltstitel «Niederlassungsbewilligung», «Familienangehöriger», «Daueraufenthalt-EG», «Daueraufenthalt-Familienangehöriger» und «Aufenthaltsbewilligung» im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2006

Aufenthaltstitel «Daueraufenthaltskarte» für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

Aufenthaltstitel «Lichtbildausweis für EWR Bürger» gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

«Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels» in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005 in Form eines A4 Blattes

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1.1.1996

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/13


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag.25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]

(2007/C 192/10)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

POLONIA

Nuovi valichi di frontiera terrestre:

 

Pieńsk — Deschka: per la circolazione di persone (pedoni e biciclette), aperto dal 1o giugno 2007 (aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

 

Świnoujście — Garz: per la circolazione di persone (pedoni, biciclette e autobus), aperto dall'8 giugno 2007 (aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7).


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/14


Bilancio UE-25 dell'alcole etilic relativo all'anno 2006

[Redatto il 4 luglio 2007 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione]

(2007/C 192/11)

 

Bilancio UE25 dell'alcole etilico  (1) relativo all'anno 2006

[Redatto il 4 luglio 2007 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 (2)]

In ettolitri di alcole puro

1.

Scorta iniziale

11 643 277

origine agricola

origine non agricola

2.

Produzione

34 436 778

origine agricola

28 020 079

origine non agricola

6 416 698

3.

Importazioni

5 672 894

dazio 0 %

1 995 420

dazio ridotto

0

dazio 100 %

3 677 474

4.

Risorse totali

51 752 948

5.

Esportazioni

469 922

6.

Uso interno

39 910 125

 

Agricolo

Non agricolo

Totale

Alimentare

8 398 039

0

8 398 039

Industriale

7 784 181

5 676 054

13 460 235

Carburante

16 735 061

76 004

16 811 065

Con altro mezzo

1 083 202

157 584

1 240 786

7.

Scorta finale

11 372 902

origine agricola

origine non agricola

Fonti: Comunicazioni degli Stati membri/Eurostat COMEXT


(1)  Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.

(2)  Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003 pag. 19.

Fonti: Comunicazioni degli Stati membri/Eurostat COMEXT


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

(2007/C 192/12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 23 maggio 2007 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il richiedente») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della repubblica di Corea o della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia della reiterazione delle pratiche di dumping nei confronti di entrambi i paesi interessati si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame in un paese terzo, gli Stati Uniti d'America.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe rispetto al livello attuale data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente afferma anche che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di ingenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori nella Repubblica di Corea

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), soppunto i), e nel formato indicato al punto 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

la descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione in chilogrammi del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame;

il volume in chilogrammi e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica di Corea e della Malaysia;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

una descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame;

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

il volume, in chilogrammi, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

il volume in chilogrammi della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii) e collaborare all'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica di Corea inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Malaysia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le associazioni che li rappresentano, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), le parti che abbiano agito in conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottoparti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU C 286 del 23.11.2006, pag. 8.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/13)

1.

In data 10 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GDF International S.A.S. («GDFI», Francia) appartenente al gruppo di Gaz de France S.A. acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'impresa Energie Investimenti S.p.A. («Energie Investimenti», Italia) mediante acquisto di azioni. Attualmente GDFI detiene il controllo congiunto di Energie Investimenti.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per GDFI: ricerca, fornitura e distribuzione di gas e servizi energetici,

per Energie Investimenti: fornitura di gas naturale in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4857 — 3i/Accord)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 192/14)

1.

In data 9 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Kirk Newco plc, controllata in ultima istanza da 3i Group plc e dai fondi di investimento gestiti da 3i Investments plc («3i», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Accord Limited e del gruppo di imprese da essa controllate («Accord», Regno Unito), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

3i: impresa internazionale di private equity e capitale di rischio che fornisce consulenza gestionale e servizi di gestione di fondi di investimento,

Accord: fornitura di servizi esternalizzati principalmente al settore pubblico (gestione e servizi di consulenza: autostrade, ambiente, edilizia abitativa, impianti e strutture).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4857 — 3i/Accord, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.