ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 184/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4736 — Altor Fund II/Wrist Group) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 184/02 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2007/C 184/03 |
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2007/C 184/04 |
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2007/C 184/05 |
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2007/C 184/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2007/C 184/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 184/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2007/C 184/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4861 — KESA/EMH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2007/C 184/10 |
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2007/C 184/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4736 — Altor Fund II/Wrist Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 184/01)
Il 31 luglio 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4736. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 agosto 2007
(2007/C 184/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3818 |
JPY |
yen giapponesi |
162,88 |
DKK |
corone danesi |
7,4426 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68015 |
SEK |
corone svedesi |
9,2192 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6385 |
ISK |
corone islandesi |
88,09 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9425 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
28,067 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
251,32 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6968 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7886 |
RON |
leu rumeni |
3,1768 |
SKK |
corone slovacche |
33,38 |
TRY |
lire turche |
1,7715 |
AUD |
dollari australiani |
1,613 |
CAD |
dollari canadesi |
1,455 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,8183 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8153 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0924 |
KRW |
won sudcoreani |
1 276,02 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,8274 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,4478 |
HRK |
kuna croata |
7,3022 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 850,74 |
MYR |
ringgit malese |
4,79 |
PHP |
peso filippino |
62,734 |
RUB |
rublo russo |
35,197 |
THB |
baht thailandese |
41,385 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Pareri
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/3 |
CULTURA (2007-2013)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/22/07
Promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura
(2007/C 184/03)
1. Base giuridica
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE, del 12 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (in seguito denominato «il programma»).
2. Obiettivi e descrizione
Il programma rientra nell'ambito dell'impegno continuo dell'Unione europea di contribuire alla valorizzazione dello spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.
Il programma prevede l'intervento comunitario a sostegno di organismi che operano a favore della cooperazione culturale svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario, raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea, collegando in rete a livello europeo gli organismi attivi nel settore della cultura, partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.
3. Oggetto dell'invito a presentare proposte
Per rispondere agli obiettivi del programma, il presente invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni di funzionamento per il cofinanziamento delle spese relative al programma di lavoro permanente di organismi che perseguono finalità d'interesse generale europeo nel settore della cultura o obiettivi che si iscrivono nell'ambito della politica dell'Unione europea in tale settore.
Il sostegno prenderà la forma di accordi quadro di partenariato o di accordi di sovvenzione di funzionamento annuali. Inoltre, per le categorie Festival e Rete — Piattaforme per un dialogo strutturato, di cui al punto 5.1, il sostegno prenderà la forma di sovvenzioni di funzionamento mirate.
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (2) (in seguito denominata: l'«Agenzia esecutiva») è responsabile dell'attuazione dell'invito a presentare proposte.
4. Bilancio disponibile e durata del progetto
La dotazione complessiva di bilancio destinata al cofinanziamento delle sovvenzioni di funzionamento nel 2008 e per tutte le categorie ammonta ad almeno 5 Milioni di EUR (3).
Gli accordi quadro di partenariato rappresenteranno circa i del bilancio disponibile. Le sovvenzioni annuali copriranno circa del bilancio disponibile, con un minimo garantito del 20 % del bilancio disponibile.
5. Criteri di ammissibilità e criteri di selezione
I candidati ammissibili sono organismi senza scopo di lucro ed esistenti da almeno due anni. Devono, in particolare, essere organizzazioni culturali indipendenti del settore pubblico o privato, dotate di personalità giuridica, le cui attività interessino la sfera culturale.
Nell'ambito del presente invito a presentare proposte non sono ammissibili «autorità pubbliche» a livello internazionale, nazionale, regionale o locale, quali comuni, province o regioni nonché singoli individui.
I candidati ammissibili devono appartenere a una delle categorie specificate al punto 6.1 delle Specifiche, che formano parte integrante del presente invito a presentare proposte, vale a dire:
— |
categoria Ambasciatore, |
— |
categoria Rete, |
— |
categoria Festival. |
I candidati ammissibili devono avere la sede legale in uno dei paesi partecipanti al programma (4). I candidati ammissibili devono inoltre avere la capacità finanziaria e operativa per portare a termine i progetti di cooperazione.
6. Criteri di aggiudicazione
L'assegnazione della sovvenzione non dipende soltanto dall'esame dei criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La decisione sarà determinata dall'analisi dei criteri di aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione sono i seguenti:
1) |
la capacità del programma di lavoro di generare un valore aggiunto concreto a livello europeo e la dimensione europea delle attività proposte |
2) |
la pertinenza del programma di lavoro e delle successive attività per gli obiettivi specifici del programma |
3) |
la capacità del programma di lavoro proposto e delle successive attività di essere progettate ed efficacemente realizzate con un elevato livello di eccellenza |
4) |
la capacità del programma di lavoro e delle successive attività di produrre risultati che raggiungano il maggior numero di persone, sia direttamente sia indirettamente |
5) |
la capacità di comunicare e promuovere i risultati delle attività proposte in maniera adeguata |
6) |
la capacità delle attività di generare un livello adeguato di sostenibilità (risultati e cooperazione di lungo termine) nonché di agire come moltiplicatori rispetto ad altri possibili promotori. |
7. Termine per la presentazione delle domande
5 novembre 2007
8. Ulteriori informazioni
Le Specifiche che completano l'invito a presentare proposte EACEA/22/07 costituiscono parte integrante dello stesso. Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle Specifiche e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.
Le Specifiche, il dossier di candidatura e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.cec.eu.int/index.htm
(1) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35).
(3) Cifra relativa all'UE a 27
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea; i paesi del SEE; i paesi candidati Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previa conclusione del protocollo d'intesa sulla partecipazione di questi paesi al programma Cultura; i paesi dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo (secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)], previa conclusione del protocollo d'intesa sulla partecipazione di questi paesi al programma Cultura.
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/5 |
CULTURA (2007-2013)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/23/07
Sostegno ad azioni culturali: progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1), azioni di cooperazione (parte 1.2.1)
(2007/C 184/04)
1. Base giuridica
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (in seguito denominato «il programma»).
2. Obiettivi e descrizione
Il programma rientra nell'ambito dell'impegno continuo dell'Unione europea di contribuire alla valorizzazione dello spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.
Il programma interessa l'insieme del settore culturale e ambisce a stimolare sinergie capaci di instaurare una cooperazione culturale sostenibile a livello europeo, attraverso la promozione della mobilità transnazionale delle persone attive nel settore culturale, la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali, e il dialogo interculturale.
3. Oggetto dell'invito a presentare proposte
Per rispondere agli obiettivi del programma, il presente invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni comunitarie, previa selezione, a due tipi di azioni in tutti i settori artistici e culturali:
— |
progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1), |
— |
azioni di cooperazione (parte 1.2.1) (2). |
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in seguito denominata: «l'Agenzia esecutiva») è responsabile dell'attuazione dell'invito a presentare proposte.
PROGETTI PLURIENNALI DI COOPERAZIONE (PARTE 1.1)
Il cofinanziamento comunitario verrà concesso per progetti comprendenti una serie di attività culturali pluriennali mirate a instaurare una cooperazione sostenibile e strutturata tra gli operatori culturali. I progetti possono essere di natura settoriale o trasversale e devono perseguire un obiettivo generale comune, sulla base di un accordo di cooperazione. (3)
Ogni progetto di cooperazione deve coinvolgere almeno sei operatori culturali di almeno sei paesi partecipanti al programma.
AZIONI DI COOPERAZIONE (PARTE 1.2.1)
Il cofinanziamento comunitario verrà accordato per azioni culturali settoriali o trasversali di più breve durata e di più piccola scala, che mirano a individuare percorsi per una cooperazione a più lungo termine tra gli operatori culturali.
Ogni azione di cooperazione deve coinvolgere almeno tre operatori culturali di almeno tre paesi partecipanti al programma.
4. Bilancio e durata del progetto
4.1. Bilancio
Il bilancio complessivo assegnato ammonta a circa 17,5 Milioni di EUR per i progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1) e a 10,0 Milioni di EUR per le azioni di cooperazione (parte 1.2.1).
Il cofinanziamento comunitario non può superare il 50 % dei costi totali ammissibili dell'azione finanziata.
Per i progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1), il finanziamento comunitario deve essere compreso tra i 200 000 EUR e i 500 000 EUR all'anno.
Per le azioni di cooperazione (parte 1.2.1), il cofinanziamento comunitario deve essere compreso tra 50 000 EUR e 200 000 EUR.
L'Agenzia esecutiva si riserva il diritto di non distribuire tutte le risorse disponibili.
4.2. Durata del progetto
I progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1) devono durare da tre a cinque anni.
Le azioni di cooperazione (parte 1.2.1) devono durare al massimo 24 mesi.
5. Criteri di ammissibilità e criteri di selezione
I candidati ammissibili devono essere: organismi pubblici o privati, dotati di personalità giuridica, la cui attività principale riguardi il settore culturale.
Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.
La sede legale dei candidati deve essere ubicata in uno dei paesi partecipanti al programma (4).
I candidati devono possedere le competenze e le qualifiche professionali richieste per portare a termine l'azione finanziata e devono partecipare alla sua fase di progettazione e attuazione. Devono inoltre disporre di risorse finanziarie solide e sufficienti per garantire un apporto finanziario concreto e significativo, mettendo a disposizione almeno il 50 % del bilancio dell'azione finanziata.
Le azioni per le quali è concesso il cofinanziamento devono essere conformi ai principi che soggiacciono all'azione comunitaria nel settore della cultura (5) e devono tener conto degli obiettivi di cui al punto 2 e delle condizioni di cui al punto 3.
Il periodo di ammissibilità dei progetti di cooperazione pluriennali (parte 1.1) deve iniziare prima del 1o dicembre 2008 e concludersi entro il 30 novembre 2013 al più tardi.
Il periodo di ammissibilità delle azioni di cooperazione (parte 1.2.1) deve iniziare prima del 1o dicembre 2008 e concludersi entro il 30 novembre 2010 al più tardi.
6. Criteri di aggiudicazione
L'assegnazione della sovvenzione non dipende soltanto dall'esame dei criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La decisione sarà determinata dall'analisi dei criteri di aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione sono i seguenti:
1) |
la capacità del progetto di generare un valore aggiunto concreto a livello europeo |
2) |
la pertinenza delle attività per gli obiettivi specifici del programma |
3) |
la capacità delle attività proposte di essere progettate ed efficacemente realizzate con un elevato livello di eccellenza |
4) |
la qualità della collaborazione tra coordinatore e coorganizzatori |
5) |
la capacità delle azioni di produrre risultati adeguati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma |
6) |
la capacità di comunicare e promuovere i risultati delle attività proposte in maniera adeguata |
7) |
la capacità delle attività di generare un livello adeguato di sostenibilità. |
7. Termine per la presentazione delle domande
31 ottobre 2007 (fa fede il timbro postale o il timbro del servizio di corriere espresso).
8. Ulteriori informazioni
Le Specifiche che completano l'invito a presentare proposte EACEA/23/07 costituiscono parte integrante dello stesso. Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle Specifiche e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.
Le Specifiche, il dossier di candidatura e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu/
(1) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(2) Le azioni relative alla traduzione letteraria sono oggetto di un altro invito a presentare proposte EACEA/25/07.
(3) Un documento comune con una forma giuridica valida in uno dei paesi che partecipano al programma e sottoscritto da tutti gli operatori culturali interessati.
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea; i paesi del SEE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia); i paesi candidati (Croazia e Turchia; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previa conclusione del relativo protocollo d'intesa, per questo paese); i paesi dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo (secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)], previa conclusione del relativo protocollo d'intesa.
(5) Articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea.
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/7 |
PROGRAMMA CULTURA (2007-2013)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/07
Collegamento in rete di organizzazioni che svolgono attività di valutazione o di studio d'impatto nel settore delle politiche culturali — Reti (parte 3.2)
(2007/C 184/05)
1. Base giuridica
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (di seguito denominato «il programma»).
2. Obiettivi e descrizione
Il programma rientra nell'ambito dell'impegno continuo dell'Unione europea di contribuire alla valorizzazione dello spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.
Il programma interessa l'insieme del settore culturale ed ambisce a stimolare sinergie capaci di instaurare una cooperazione culturale sostenibile a livello europeo, attraverso la promozione della mobilità transnazionale delle persone attive nel settore culturale, la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali, e il dialogo interculturale.
3. Oggetto dell' invito a presentare proposte
Per rispondere agli obiettivi del programma, il presente invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni comunitarie, al termine di un processo di selezione, a un numero massimo di 3 progetti di collegamento in rete (Parte 3.2).
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito: «l'Agenzia esecutiva») è responsabile dell'attuazione dell'invito a presentare proposte.
L'azione 3 del programma prevede l'intervento comunitario sotto forma di «sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea» (articolo 4, paragrafo 1).
Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume e la qualità delle informazioni e dei dati per sviluppare dati comparativi ed un'analisi riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei creatori e degli operatori culturali, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici ed il dialogo interculturale.
In tale contesto, il presente invito a presentare proposte mira a sostenere il collegamento in rete di vari tipi di parti interessate (dipartimenti culturali nazionali, regionali o locali, osservatori culturali, università specializzate negli affari culturali, ecc.) con un'esperienza diretta e pratica nella valutazione o nella valutazione dell'impatto nell'ambito delle politiche culturali sui seguenti due temi:
— |
Tema 1: politiche culturali in materia di sviluppo socio-economico ed attrattività a livello locale/regionale |
— |
Tema 2: sinergie/ponti tra istruzione e cultura, con un'attenzione particolare alla creatività e all'innovazione. |
Ogni rete deve coinvolgere almeno tre organizzazioni di almeno tre Paesi partecipanti al programma.
4. Bilancio e durata del progetto
4.1. Bilancio
La dotazione complessiva di bilancio ammonta a circa 0, 6 Milioni di euro.
Il cofinanziamento comunitario non può superare l'importo di 200 000 euro e il 50 % dei costi totali ammissibili dell'azione finanziata.
L'Agenzia esecutiva si riserva il diritto di non distribuire tutte le risorse disponibili.
4.2. Durata del progetto
I progetti «Reti» devono avere una durata compresa tra dodici (12) fino a un massimo di ventiquattro (24) mesi.
5. Criteri di ammissibilità e criteri di selezione
I candidati ammissibili devono essere un organismo pubblico o privato, dotato di personalità giuridica in uno dei Paesi partecipanti al programma (2) e possedere un'esperienza comprovata di almeno cinque anni nella sfera della valutazione o della valutazione dell'impatto delle politiche culturali.
Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.
I candidati devono possedere le competenze e le qualifiche professionali richieste per portare a termine l'azione finanziata e devono partecipare alla sua fase di progettazione e attuazione. Devono inoltre disporre di risorse finanziarie solide e sufficienti per garantire un apporto finanziario concreto e significativo, mettendo a disposizione almeno il 50 % del bilancio dell'azione finanziata.
Le azioni per le quali è concesso il cofinanziamento devono essere conformi ai principi che soggiacciono all'azione comunitaria nel settore della cultura (3) e devono tener conto degli obiettivi di cui al punto 2 e delle condizioni di cui al punto 3.
6. Criteri di aggiudicazione
L'assegnazione della sovvenzione non dipende soltanto dall'esame dei criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La decisione sarà determinata dall'analisi dei criteri di aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione sono i seguenti:
1) |
la capacità delle attività proposte di essere progettate ed efficacemente realizzate con un elevato livello di eccellenza |
2) |
la qualità della collaborazione tra coordinatore e coorganizzatori |
3) |
la capacità del progetto di generare un valore aggiunto concreto a livello europeo |
4) |
la capacità di comunicare e promuovere i risultati delle attività proposte in maniera adeguata — Strategia di divulgazione e sfruttamento |
5) |
la capacità delle attività di generare un livello adeguato di sostenibilità. |
7. Termine per la presentazione delle domande
1o ottobre 2007 (fa fede il timbro postale o il timbro del servizio di corriere espresso).
8. Ulteriori informazioni
Le Specifiche che completano l'invito a presentare proposte EACEA/26/07 costituiscono parte integrante dello stesso. Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle Specifiche e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.
Le Specifiche, il dossier di candidatura e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu/
(1) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(2) I 27 Stati membri dell'Unione europea; i paesi del SEE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia); i Paesi candidati (Croazia e Turchia; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previa conclusione del relativo protocollo d'intesa); i Paesi dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo (secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)], previa conclusione del relativo protocollo d'intesa.
(3) Articolo 151 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/9 |
PROGRAMMA CULTURA (2007–2013)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/07
Sostegno ad azioni culturali: traduzione letteraria (parte 1.2.2)
(2007/C 184/06)
1. Base giuridica
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (di seguito denominato «il programma»).
2. Obiettivi e descrizione
Il programma rientra nell'ambito dell'impegno continuo dell'Unione europea di contribuire alla valorizzazione dello spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.
Il programma interessa l'insieme del settore culturale ed ambisce a stimolare sinergie capaci di instaurare una cooperazione culturale sostenibile a livello europeo, attraverso la promozione della mobilità transnazionale delle persone attive nel settore culturale, la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali, e il dialogo interculturale.
3. Oggetto dell'invito a presentare proposte
Per rispondere agli obiettivi del programma, il presente invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni comunitarie, in seguito a due processi di selezione (2), a progetti di traduzione letteraria.
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito denominata: «l'Agenzia esecutiva») è responsabile dell'attuazione dell'invito a presentare proposte.
4. Bilancio e durata del progetto
4.1. Bilancio
La dotazione complessiva di bilancio ammonta a circa 1, 7 Milioni di euro.
Il finanziamento comunitario non deve essere inferiore a 2 000 euro e non dovrà essere superiore a 60 000 euro. Esso deve coprire i costi della traduzione, a patto che detti costi non rappresentino più del 50 % dei costi operativi totali.
L'Agenzia esecutiva si riserva il diritto di non distribuire tutte le risorse disponibili.
4.2. Durata del progetto
La durata massima di un progetto di traduzione letteraria è di 18 (diciotto) mesi.
5. Criteri di ammissibilità e criteri di selezione
I candidati ammissibili devono essere case editrici o gruppi editoriali pubblici o privati, aventi la sede legale in uno dei Paesi partecipanti al programma (3).
Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.
I candidati devono dimostrare di possedere la capacità operativa e finanziaria per portare a termine il progetto e dimostrare di disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti; devono inoltre fornire la prova di essere in possesso delle competenze professionali, delle qualifiche e dell'esperienza necessarie per svolgere questa attività per tutta la durata del progetto.
Sono ammissibili ai finanziamenti le opere narrative, indipendentemente dal genere letterario (romanzi, fiabe, racconti, opere teatrali, poesie, fumetti, ecc.).
Gli autori ammissibili devono avere la residenza o la cittadinanza in un Paese partecipante al programma.
Le lingue ammissibili sono le lingue ufficiali (4) dei Paesi partecipanti al programma e le lingue antiche, come il latino e il greco antico.
Il periodo di ammissibilità per la prima procedura di selezione deve iniziare entro il 30 giugno 2008 e terminare entro il 31 dicembre 2009.
Il periodo di ammissibilità per la seconda procedura di selezione deve iniziare entro il 31 dicembre 2008 e terminare entro il 30 giugno 2010.
6. Criteri di aggiudicazione
L'assegnazione della sovvenzione non dipende soltanto dall'esame dei criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La decisione sarà determinata anche dall'analisi dei criteri di aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione sono i seguenti:
— |
la capacità del progetto di generare un valore aggiunto concreto a livello europeo, |
— |
la pertinenza delle attività in relazione agli obiettivi specifici del programma, |
— |
la capacità delle attività proposte di essere progettate ed efficacemente realizzate con un elevato livello di eccellenza, |
— |
la capacità delle azioni di produrre risultati adeguati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma, |
— |
la capacità di comunicare e promuovere i risultati delle attività proposte in maniera adeguata. |
7. Termini per la presentazione delle domande
Prima selezione:
|
1o ottobre 2007 (fa fede il timbro postale o il timbro del servizio di corriere espresso). |
Seconda selezione:
|
1o aprile 2008 (fa fede il timbro postale o il timbro del servizio di corriere espresso). |
8. Ulteriori informazioni
Le Specifiche che completano l'invito a presentare proposte EACEA/25/07 costituiscono parte integrante dello stesso. Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle Specifiche e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.
Le Specifiche, il dossier di candidatura e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu/
(1) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(2) Cfr. il punto 7 — Termini per la presentazione delle domande
(3) I 27 Stati membri dell'Unione europea; i Paesi del SEE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia); i Paesi candidati (Croazia e Turchia; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previa conclusione del relativo protocollo d'intesa); i Paesi dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo (secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)], previa conclusione del relativo protocollo d'intesa.
(4) Definite tali dalla Costituzione o dalle leggi fondamentali dei rispettivi paesi.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/11 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali (TPM) originari della Repubblica popolare cinese
(2007/C 184/07)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1). Il riesame si limita all'esame della definzione del prodotto, cioè a determinare se taluni tipi di prodotti rientrano nel campo di applicazione delle misure relative ai transpallet manuali.
1. Prodotto
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure esistenti
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) del Consiglio.
3. Motivazione del riesame
Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che certi prodotti (i cosiddetti elevatori, carrelli-stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori), che potrebbero figurare tra i prodotti interessati, si rivelano diversi dai TPM, tra l'altro a motivo delle loro funzioni specifiche (sollevamento, impilaggio e pesatura) e delle loro utilizzazioni finali. Per compiere tali funzioni, esistono differenze nella resistenza e nella costruzione della forcella, del sistema idraulico, del telaio, delle ruote, ecc. Le caratteristiche suddette mettono in luce le differenze di utilizzazione e non sembra esistere alcuna intercambiabilità tra tali prodotti e i TPM. Sembra quindi opportuno riesaminare il caso per chiarire la definizione del prodotto interessato; la conclusione che se ne trarrà potrebbe avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di imposizione delle corrispondenti misure.
4. Procedura per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso all'esame della definizione del prodotto in questione.
a) Questionari
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, agli importatori conosciuti, agli esportatori conosciuti nel paese interessato e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera a).
La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 5, lettera b).
5. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale per il Commercio |
Direzione H |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles Fax: |
Fax: (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.
(3) Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.11.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 184/08)
1. |
In data 31 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Groupe Arnault SAS («Groupe Arnault», Francia) e Compagnie Nationale à Portefeuille («CNP», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Go Voyages SA («Go Voyages», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4861 — KESA/EMH)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 184/09)
1. |
In data 31 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa KESA Electricals plc («KESA», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Electrodomésticos Menaje del Hogar S.A. («EMH», Spagna), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4861 — KESA/EMH, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
ALTRI ATTI
Commissione
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/15 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 184/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ČESKÝ KMÍN»
CE N.: CZ/PDO/005/0382/20.10.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Úřad průmyslového vlastnictví |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(420) 220 38 31 11 |
||
Fax: |
(420) 224 32 47 18 |
||
e-mail: |
posta@upv.cz |
2. Associazione:
Nome: |
ČESKÝ KMÍN – sdružení |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(420) 569 48 21 71 |
||
Fax: |
(420) 569 48 21 71 |
||
e-mail: |
ceskykmin@quick.cz |
||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( X ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.8 Spezie, cumino dei prati — frutto, Carum carvi L. — fructus, varietà biennale.
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Český kmín»
4.2. Descrizione: Aspetto: achenio maturo e sviluppato, di forma oblunga, percorso da coste longitudinali, leggermente incurvato, sano, indenne di malattie e esente da segni di deterioramento, anche sul gambo attiguo all'achenio.
Colore: marrone, da chiaro a scuro.
Sapore: speziato
Odore: tipico, senza aroma aggiunto
Umidità: 13 % (massimo)
Oli essenziali: 2,8 % (minimo)
Ceneri totali: 8 % (massimo)
Principio attivo: 2,5 % (massimo)
Materie esterne di origine vegetale non nocive per la salute: 2 % (massimo)
Impurità minerali: 1,5 % (massimo) o «sabbia»: 1 % (massimo).
4.3. Zona geografica: Territorio della Repubblica ceca; su suolo argilloso e sabbioso, composto da argilla (tenore compreso tra 10 e 30 %) e da ghiaie in percentuali diverse da un terreno all'altro. Secondo la classificazione pedologica, si tratta di terre brune eutrofiche, di terreni bruni vergini, di terre brune podsoliche su terrazzamenti alluvionali, di terre brune acide e di terre brune fortemente acide.
4.4. Prova dell'origine: Ciascun produttore è tenuto a registrare i dati relativi alle terre coltivate. I registri di produzione del cumino dei prati comprendono, in una prima parte, i dati relativi agli acquisti di sementi certificate di varietà registrate. Vengono in seguito i dati riguardanti le operazioni agricole effettuate (preparazione del suolo, semina, concimazione, diserbo, lotta alle malattie e ai parassiti, applicazione di preparazioni contro lo stress). In occasione della registrazione dei dati, si tiene conto della rotazione delle colture. Durante il raccolto del prodotto naturale, sono registrate le quantità raccolte, l'umidità e il tasso di materie estranee prima dell'essiccazione finale e prima di una pulitura al livello desiderato, che precede il vero e proprio processo di pulitura, effettuata nell'impianto del produttore o nelle installazioni di un subappaltatore. In ogni fase vengono registrati i dati qualitativi e quantitativi. Controlli sono effettuati dal personale del servizio agronomico nell'impianto di pulitura.
Ciascun controllo è oggetto di un resoconto nel registro delle operazioni di pulitura. I consumatori finali e le imprese di trasformazione e di commercio tengono registri completi dei loro acquisti del prodotto, che deve presentare le proprietà fisiche e chimiche richieste (cfr. punto 4.2), una qualità microbiologica priva di impurità e di agenti inquinanti indesiderabili. Queste proprietà sono verificate varie volte dai trasformatori nei loro laboratori o in laboratori autorizzati. Pertanto, il cumino dei prati che non soddisfa il disciplinare non può essere commercializzato con la denominazione «Český kmín». Ciascuna fase è oggetto di un resoconto dettagliato. Su ciascun imballaggio sono riportate le informazioni obbligatorie riguardanti il produttore, e in particolare il suo indirizzo. Il servizio locale competente dell'Ispettorato nazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione vigila sul rispetto del disciplinare.
4.5. Metodo di ottenimento: Per rispondere alle esigenze proprie della coltura del cumino dei prati, gli agricoltori sono obbligati a soddisfare condizioni preliminari che permettono loro di ottenere risultati soddisfacenti. Una lunga esperienza nel settore della coltura è indispensabile. La coltura del «Český kmín» richiede un tipo di suolo adeguato (suolo argilloso-sabbioso e sabbioso-argilloso, con percentuale di argilla compresa tra 10 e 30 % e quella di ghiaie variabile da un terreno all'altro; secondo la classificazione pedologica, si tratta di terre brune eutrofiche, di terreni bruni vergini, di terre brune podsoliche su terrazzamenti alluvionali, di terre brune acide e di terre brune fortemente acide), la sussistenza di alcune condizioni climatiche (cfr. punto 4.6), nonché il rispetto delle condizioni seguenti:
Il rispetto rigoroso di queste condizioni essenziali è il presupposto fondamentale per ottenere un «Český kmín» di buona qualità.
4.6. Legame: Il cumino dei prati è coltivato nei territori cechi dalla metà del XIX secolo. Era precedentemente coltivato sotto denominazioni derivate dal nome di diversi agricoltori, come Havelek, Hokeš, e altri agricoltori riconosciuti. Gli inizi della selezione scientifica risalgono all'anno 1910; dalle varietà regionali sono derivate le varietà chiamate Moravský (morava), autorizzata nel 1941, e Český (ceca), autorizzata nel 1952, che sono caratterizzate da semi di piccola dimensione. Il riconoscimento nel 1964 della varietà Ekonom, i cui semi hanno dimensioni maggiori, costituisce il successo più importante. Le citate varietà erano caduche e non si prestavano ai metodi di raccolta meccanizzati. Il principale cambiamento operato è stato il riconoscimento, nel 1978, della varietà Rekord, che ha una resa molto elevata, un elevato tenore di oli essenziali elevato e non perde i semi durante la maturazione e il raccolto. A questa varietà si sono aggiunte le varietà Prochan (nel 1990) e Kepron (nel 1994). Queste tre varietà costituiscono un insieme unico di piante persistenti di grande qualità, a rendimento elevato e con un alto tenore di oli essenziali. Tale selezione ha richiesto la partecipazione attiva della scienza e della ricerca mediante la collaborazione di ricercatori scientifici e rappresentanti delle università agricole.
La Repubblica ceca ha stabilito criteri applicabili alla coltura del cumino dei prati che prevedono il rispetto di condizioni naturali e pedologiche ereditate dalla coltura tradizionale del cumino dei prati praticata da oltre 150 anni. Il cumino si coltiva in terreno argilloso e sabbioso, composto di argilla (tenore compreso tra 10 e 30 %) e di ghiaie in proporzioni diverse da un terreno all'altro. Questo suolo presenta un rapporto tra il volume di acqua capillare e di acqua gravitazionale propizia alla coltura del cumino dei prati, che esige un livello di precipitazioni sufficiente durante il periodo di sviluppo intensivo delle radici e delle foglie a rosetta (primo anno) e durante la fase che va dalla spigatura fino alla fioritura (secondo anno). Le condizioni climatiche dei rilievi del territorio ceco, di transizione tra il clima marittimo e il clima continentale, convengono perfettamente alla coltura del cumino dei prati di grande qualità. Queste condizioni climatiche proprie del territorio ceco, e in particolare l'evoluzione delle temperature e delle precipitazioni nel corso dell'anno, sono diverse da quelle degli altri paesi. Rispetto a territori caratterizzati da clima continentale, la Repubblica ceca offre migliori condizioni per la coltura del cumino dei prati, poiché il ritmo di sviluppo della pianta è più lento, a motivo delle temperature più basse, e i rischi di mini-siccità (breve periodo di siccità) sono meno gravi. Il clima ceco si differenzia dal clima marittimo per le caratteristiche del periodo invernale (il tasso di umidità è più elevato all'inizio della primavera) e anche perché il volume delle precipitazioni estive è inferiore, il che comporta maggiori rischi di mini-siccità. La coniugazione di questo insieme di condizioni pedologiche e climatiche e di una lunga tradizione, dell'esperienza e di tecniche colturali molto elaborate conferisce al «Český kmín» le sue proprietà caratteristiche, e in particolare rendimenti elevati e un alto tenore di oli essenziali (3-5 %). I semi sono mediamente raccolti ad un livello di maturità elevato. Il tenore di alcuni componenti aromatici dell'olio essenziale del cumino dei prati è molto particolare. Il principale componente aromatico del cumino dei prati coltivato nelle zone definite è il carvone. Il suo tenore è superiore al 50 % e raggiunge generalmente il 60 %, contrariamente al cumino dei prati coltivato altrove, in cui il principale componente di olio essenziale è il d-limonene. È precisamente la concentrazione di carvone che rende di qualità l'olio essenziale del cumino dei prati ceco. Il carvone ha proprietà curative e antisettiche e effetti ritardanti, che sono sfruttati da un certo numero di settori. La farmacopea ceca contiene un articolo nazionale intitolato «Carvi etheroleum», che tratta della qualità dell'olio essenziale del cumino dei prati ottenuto mediante distillazione con vapore acqueo e il cui tasso minimo di carvone deve essere del 50 %. Solo l'utilizzo di una materia prima (semi di cumino dei prati) che presenta un tasso di carvone ancora più elevato permette di raggiungere questo tasso. Nel «Český kmín», questo tenore è superiore del 20 % circa.
Per questo motivo il cumino dei prati originario di queste regioni («Český kmín») è tanto apprezzato e richiesto. Una parte importante della produzione di cumino dei prati è esportata sia verso zone con clima continentale che marittimo.
La Repubblica ceca ha rilasciato un certificato di registrazione con il n. 193 per la denominazione di origine «ČESKÝ KMÍN».
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(420) 543 54 01 11 |
||
Fax: |
(420) 543 54 02 02 |
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e-mail: |
sekret.k.@szpi.gov.cz |
4.8. Etichettatura: —
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/19 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 184/11)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CHODSKÉ PIVO»
N. CE: CZ/PGI/005/0363/22.9.2004
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Úřad průmyslového vlastnictví |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(420) 220 38 31 11 |
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Fax: |
(420) 221 32 47 18 |
||
e-mail: |
posta@upv.cz |
2. Associazione richiedente
Nome: |
Chodovar, spol. s r.o. |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(420) 374 79 41 81 |
||
Fax: |
(420) 374 79 41 83 |
||
e-mail: |
chodovar@chodovar.cz |
||
Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
La presente domanda deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio poiché la zona considerata conta un solo produttore. Le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) sono soddisfatte.
3. Tipo di prodotto
Classe 2.1 — birre.
4. Disciplinare
[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome: «Chodské pivo».
4.2. Descrizione: La «Chodské pivo» è prodotta esclusivamente con materie prime naturali: malto, luppolo, acqua, lieviti.
Nella «Chodské pivo» sono utilizzate solo varietà ceche di luppolo aromatico (Žatecký poloraný červeňák, Sládek) e di luppolo amaricante (ad esempio Premiant).
La tradizionale fermentazione in due fasi del mosto conferisce alla «Chodské pivo» un sapore pronunciato di malto, una leggera amarezza, un gusto deciso e una buona tenuta di schiuma.
4.3. Zona geografica: La regione storica del Chodsko si trova sul territorio dell'attuale regione di Plzeň, cioè lungo l'intero confine tra la Repubblica ceca e la Baviera, dal passo di Všerubský fino al Dyleň nelle montagne della Foresta boema. I confini sono stati definiti in base ai dati catastali dei comuni della zona.
4.4. Prova dell'origine: È stato istituito un sistema di controlli per assicurare l'autenticità dell'origine e per garantire che tutte le birre immesse in commercio con la denominazione «Chodské pivo» fossero effettivamente prodotte nella zona geografica descritta. Inoltre, su ogni contenitore sono riportate informazioni obbligatorie sul produttore, in particolare l'indirizzo.
L'ufficio locale dell'Ispettorato ceco dell'Agricoltura e degli Alimenti assicura il rispetto delle procedure e dei diversi metodi di controllo e ne controlla l'esito per verificarne la conformità.
Tutti gli acquisti di materie prime si effettuano esclusivamente su base contrattuale, cosicché il birrificio conosce l'origine geografica delle materie prime impiegate e sa attraverso quali tecnologie e lavorazioni sono state ricavate. Il produttore tiene un registro dettagliato dei fornitori di materie prime e degli acquirenti del prodotto finito. Vengono registrate anche le partite di materie prime utilizzate nella produzione delle singole partite di birra.
4.5. Metodo di ottenimento:
Acqua
Le uniche sorgenti di acqua utilizzate hanno un contenuto di minerali eccezionalmente basso (durezza totale di circa 1,6o dGH) a motivo dell'assetto geologico della zona, e in particolare per la presenza di un massiccio granitico. L'acqua incide notevolmente sul gusto finale della birra; il suo basso contenuto di minerali non determina reazioni chimiche con le altre materie prime e influisce positivamente sul pronunciato sapore di malto delle birre prodotte.
Metodo di maltaggio
Le birre chiare e scure sono ottenute con malto di produzione locale, preparato con il metodo tradizionale che consiste nel far germogliare l'orzo sull'aia di maltaggio per poi farlo seccare nei forni. L'orzo da malteria (Hordeum vulgare, sub. Distichum) è originario di una zona definita che coincide esattamente con la zona di produzione della «Chodské pivo» e figura nel Registro delle varietà autorizzate.
Preparazione del mosto
Viene utilizzato un metodo a due tempere. La prima cotta, posta in una caldaia di rame, è scaldata progressivamente a 70-75° C. Dopo la saccarificazione è portata a ebollizione e viene mantenuta a questa temperatura per 20 minuti. Il liquido cosi ottenuto è aggiunto al resto della miscela, facendo scendere la temperatura a 65° C.
Una volta stabilizzata la temperatura, la seconda cotta è posta in una caldaia di rame, dove viene scaldata anch'essa a 70-75° C e sottoposta a saccarificazione; viene poi bollita per 20 minuti e trasferita nel tino, dove l'ammostamento è completato a 75-78° C.
Fermentazione primaria e maturazione
La fermentazione primaria avviene a 6-9° C (la temperatura del mosto in fermentazione è controllata due volte al giorno). Si utilizzano ceppi di lieviti a bassa fermentazione (il tipo W 95 è il più diffuso). L'estratto apparente viene controllato quotidianamente per quattro giorni prima dell'infustamento e, una volta raggiunti i valori stabiliti, la birra verde viene filtrata e infustata. La birra verde viene poi trasferita nei tini di maturazione, in cui si completa la fermentazione. Durante questa seconda fermentazione la pressione dei recipienti è mantenuta a 0,70-0,90 kPa e la temperatura a 2-6° C.
Metodo di imbottigliamento e di condizionamento
La birra è imbottigliata senza aggiunta di anidride carbonica: tutta l'anidride carbonica presente nella birra è il prodotto naturale del processo di fermentazione.
4.6. Legame: La tradizione di fabbricazione della birra risale al XII secolo. La sua storia e la sua importanza sono avvalorate da un documento del 1341 di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, sulla birrificazione nella regione del Chodsko, e dal fatto che la «Chodské pivo» era portata a Praga e in Baviera per essere servita alla corte reale. Questa regione confinante con la Baviera è storicamente rinomata per la fabbricazione della birra; nel 1945 contava ancora oltre 60 birrifici in attività.
Caratterizzano la «Chodské pivo» l'intenso colore dorato delle birre chiare, il sapore pronunciato di malto, una leggera amarezza e il gusto deciso. Queste proprietà sono il risultato del processo tradizionale di birrificazione, che comporta la fermentazione del mosto in due fasi, una lunga maturazione, l'uso di materie prime selezionate, l'impiego di risorse naturali locali (l'acqua eccezionalmente dolce) e il condizionamento in bottiglie e fusti senza aggiunta di anidride carbonica.
La zona designata e il suo ambiente specifico si contraddistinguono in particolare per le sorgenti di acqua dal contenuto di minerali eccezionalmente basso e per orzi da malteria coltivati e utilizzati sul posto secondo le procedure descritte in precedenza. L'intero processo di produzione, fermentazione e maturazione avviene nella zona designata.
Negli ultimi anni la «Chodské pivo» è stata menzionata sulla stampa regionale e sovraregionale in media una volta ogni due mesi e nello stesso periodo il birrificio ha vinto molti premi nazionali e internazionali per i suoi prodotti.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Plzni |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(420) 377 43 34 11 |
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Fax: |
(420) 377 45 52 29 |
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e-mail: |
plzen@szpi.gov.cz |
4.8. Etichettatura: —
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 396 del 23.12.2006, pag. 1.
(3) «Contenuto» si riferisce alla frazione di massa.