ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
1 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 179/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 179/02

Invito a presentare proposte — Programma UE armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese e i consumatori

2

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 179/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4818 — Citigroup/Nikko) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

12

2007/C 179/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4821 — CVC/Taminco) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

13

2007/C 179/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4659 — TF1/Artémis/JV) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 179/06

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

15

2007/C 179/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 luglio 2007

(2007/C 179/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3707

JPY

yen giapponesi

163,59

DKK

corone danesi

7,4409

GBP

sterline inglesi

0,674

SEK

corone svedesi

9,19

CHF

franchi svizzeri

1,6519

ISK

corone islandesi

83,64

NOK

corone norvegesi

7,9595

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

28,037

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

250,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6967

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,789

RON

leu rumeni

3,159

SKK

corone slovacche

33,365

TRY

lire turche

1,7498

AUD

dollari australiani

1,5951

CAD

dollari canadesi

1,454

HKD

dollari di Hong Kong

10,7258

NZD

dollari neozelandesi

1,775

SGD

dollari di Singapore

2,0712

KRW

won sudcoreani

1 260,08

ZAR

rand sudafricani

9,74

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3795

HRK

kuna croata

7,3085

IDR

rupia indonesiana

12 644,71

MYR

ringgit malese

4,7351

PHP

peso filippino

62,093

RUB

rublo russo

35,006

THB

baht thailandese

41,121


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/2


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Programma UE armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese e i consumatori

(2007/C 179/02)

1.   CONTESTO

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte (rif. ECFIN/2007/A3-012) allo scopo di far effettuare inchieste, come parte del programma UE armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese e i consumatori (approvato dalla Commissione il 12 luglio 2006, documento COM(2006)379), nei 27 Stati membri dell'Unione europea e nei paesi candidati: Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia. Questa cooperazione assumerà la forma di una convenzione quadro di partenariato tra la Commissione ed organismi specializzati, della durata di tre anni.

L'obiettivo del programma è raccogliere informazioni sulla situazione economica negli Stati membri UE e nei paesi candidati, per poter comparare i loro cicli economici ai fini della gestione dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tale programma è divenuto uno strumento indispensabile nella procedura di vigilanza sull'economia nell'ambito dell'UE, ma anche ai fini generali della politica economica.

2.   PORTATA E SPECIFICHE DELL'AZIONE

2.1   Obiettivi

Al programma UE armonizzato congiunto vengono cointeressati, su base finanziaria congiunta, organismi/istituti specializzati nell'effettuare sondaggi d'opinione. La Commissione intende concludere convenzioni con enti e istituti debitamente qualificati perché svolgano nei prossimi tre anni una o più delle seguenti inchieste:

inchiesta sugli investimenti,

inchiesta nel settore delle costruzioni,

inchiesta sul commercio al minuto,

inchiesta sui servizi,

inchiesta presso le imprese,

inchiesta presso i consumatori,

inchieste ad hoc su problemi di attualità economica: per definizione, le inchieste ad hoc hanno carattere occasionale e vengono svolte come complemento di quelle mensili utilizzando i medesimi campioni, per ottenere informazioni relative a problemi specifici di politica economica.

Tali inchieste vanno svolte presso i dirigenti nei settori rispettivamente delle imprese, degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al minuto e dei servizi e presso i consumatori.

2.2   Specifiche tecniche

2.2.1   Calendario delle inchieste e trasmissione dei risultati

Nella seguente tabella si presentano le caratteristiche generali delle inchieste formanti oggetto dell'invito a presentare proposte.

Denominazione dell'inchiesta

Numero di attività/classi di ampiezza

Numero di aggregati

Numero di domande da rivolgere ogni mese

Numero di domande da rivolgere ogni trimestre

Imprese

40/-

16

7

9

Investimenti

6/6

2

2 domande a marzo/aprile

4 domande a ottobre/novembre

Costruzioni

3/-

2

5

1

Commercio al minuto

7/-

2

6

-

Servizi

18/-

1

6

1

Consumatori

24 sezioni

1

14 (comprese 2 domande facoltative)

3

Le inchieste mensili vanno svolte nelle prime due settimane di ogni mese. I risultati vanno inviati alla Commissione per posta elettronica almeno 4 — 6 giorni lavorativi prima della fine del mese e secondo il calendario che sarà incluso nella convenzione specifica di sovvenzione.

Le inchieste trimestrali vanno svolte nelle prime due settimane del primo mese di ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre). I risultati vanno inviati alla Commissione per posta elettronica almeno 4 — 6 giorni lavorativi prima della fine di gennaio, aprile, luglio, ottobre e secondo il calendario che sarà incluso nella convenzione specifica di sovvenzione.

Le inchieste semestrali vanno svolte a marzo/aprile e ad ottobre/novembre. I risultati vanno inviati alla Commissione per posta elettronica almeno 4 — 6 giorni lavorativi prima della fine di maggio e di dicembre e secondo il calendario che sarà incluso nella convenzione specifica di sovvenzione.

Per le inchieste ad hoc, il beneficiario dovrà impegnarsi a rispettare le scadenze specifiche che saranno stabilite.

La descrizione particolareggiata dell'azione (Allegato I della convenzione specifica di sovvenzione) può essere scaricata dal seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2007/call2007_14en.htm

2.2.2   Metodologia e questionari

I particolari sulla metodologia, i questionari e gli orientamenti internazionali per effettuare inchieste presso le imprese ed i consumatori si possono trovare nella guida per l'utilizzatore del programma UE armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese ed i consumatori, disponibile in lingua inglese sul seguente sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DURATA

3.1   Disposizioni amministrative

L'organismo o istituto sarà scelto per il periodo massimo di 3 anni. La Commissione desidera stabilire una cooperazione a lungo termine con i candidati che sceglierà. A tale scopo sarà conclusa tra le parti una convenzione quadro triennale di partenariato, nella quale saranno indicati gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste. Nell'ambito di tale convenzione quadro si potranno concludere tra le parti tre convenzioni specifiche annuali, la prima della quali riguarderà il periodo dal maggio 2008 all'aprile 2009.

3.2   Durata

Le inchieste saranno svolte dal 1o maggio al 30 aprile, tranne quella sugli investimenti, che durerà fino al 31 maggio. La durata dell'azione non potrà superare i 12 mesi (13 mesi per l'inchiesta sugli investimenti).

4.   QUADRO FINANZIARIO

4.1   Fonti del finanziamento comunitario

Le azioni in oggetto saranno finanziate con la voce di bilancio 01 02 02: Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria.

4.2   Stima dello stanziamento globale della Comunità per il presente invito

Il totale delle risorse di bilancio stanziate per queste inchieste per il periodo maggio 2008-aprile 2009 è di 5 000 000 (cinque milioni) di euro.

Per i due anni successivi lo stanziamento potrebbe essere aumentato di circa il 3 %, purché siano disponibili risorse di bilancio.

4.3   Percentuale del cofinanziamento comunitario

La partecipazione della Commissione al cofinanziamento non può superare il 50 % dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per ciascuna inchiesta. La Commissione stabilisce la percentuale del cofinanziamento caso per caso.

4.4   Finanziamento dell'azione da parte del beneficiario e costi ammissibili

Il beneficiario dovrà presentare il bilancio previsionale particolareggiato per un anno, comprendente la stima dei costi e del finanziamento dell'azione, indicati in euro. Il bilancio particolareggiato per il secondo e terzo anno, nell'ambito della convenzione quadro di partenariato, sarà presentato se la Commissione lo chiederà.

La sovvenzione chiesta alla Commissione, da indicare nel bilancio previsionale, va arrotondata alla decina più vicina. Il bilancio farà parte, come allegato, della convenzione specifica di sovvenzione. La Commissione potrà poi utilizzare tali dati a fini di revisione contabile.

I costi ammissibili possono essere sostenuti solo dopo che tutte le parti avranno firmato la convenzione di sovvenzione, salvo in circostanze eccezionali ma in ogni caso non prima della presentazione della domanda di sovvenzione. I contributi in natura non sono considerati costi ammissibili.

4.5   Disposizioni relative ai pagamenti

Il beneficiario potrà presentare a settembre la domanda di prefinanziamento, per il 40 % dell'importo massimo della sovvenzione. La domanda di pagamento del saldo sarà presentata, corredata dal rendiconto finanziario e dalla distinta dei costi, entro due mesi dalla data di conclusione dell'azione (per tutti i particolari al riguardo vedere gli articoli 5 e 6 della convenzione specifica di sovvenzione).

La domanda di prefinanziamento e la domanda di pagamento del saldo devono essere entrambe precedute dalla presentazione, entro i termini stabiliti, dei dati risultanti dalle inchieste presso le imprese e presso i consumatori.

Saranno considerati ammissibili soltanto i costi rintracciabili e identificabili all'interno del sistema contabile del beneficiario.

4.6   Affidamento d'incarichi a terzi

Se, in una proposta, l'entità degli incarichi che saranno eseguiti da un terzo è pari o superiore al 50 %, il terzo dovrà presentare tutti i documenti necessari per la valutazione della proposta del candidato nel suo complesso, in base ai criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione (vedere più oltre, i punti 5, 6 e 7). Il che significa che il terzo deve comprovare di soddisfare ai criteri per non essere escluso, ai criteri di selezione ed ai criteri di attribuzione per la parte degli incarichi che egli eseguirà.

Il candidato alla sovvenzione concluderà un contratto, mediante procedura di gara, con l'offerente che presenti il miglior rapporto tra qualità e prezzo, badando a evitare ogni conflitto d'interessi. Se il contratto supererà l'importo di 60 mila euro, il candidato dovrà produrre prove documentali, nel caso che la sovvenzione gli sia concessa, di aver scelto l'offerente in base al miglior rapporto tra qualità e prezzo.

4.7   Proposte congiunte

In tutti i casi di proposte congiunte, si devono indicare con precisione gli incarichi e il contributo finanziario di tutti i partecipanti alla proposta, i quali dovranno presentare, riguardo agli incarichi che essi eseguiranno, tutta la documentazione necessaria per la valutazione della proposta nel suo complesso, in base ai criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione (vedere più oltre, i punti 5, 6 e 7).

Uno dei partecipanti avrà la funzione di coordinatore e:

assumerà nei confronti della Commissione l'intera responsabilità del partenariato,

controllerà le attività degli altri partecipanti,

assicurerà la coerenza globale e la presentazione dei risultati dell'inchiesta entro i termini stabiliti,

centralizzerà la firma della convenzione e consegnerà alla Commissione (eventualmente tramite un rappresentante) la convenzione debitamente firmata da tutti i partecipanti,

centralizzerà il contributo finanziario della Commissione e verserà i pagamenti ai partecipanti,

raggrupperà i documenti giustificativi delle spese sostenute da ciascun partecipante e li presenterà tutti insieme.

5.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1   Statuto giuridico dei candidati

Il presente invito è rivolto agli organismi e istituti (persone giuridiche) registrati in uno degli Stati membri dell'UE o in Croazia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Turchia. I candidati devono dimostrare di essere persone giuridiche e produrre la necessaria documentazione mediante il modulo standard di attestazione di persona giuridica.

5.2   Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione ai fini della sovvenzione le proposte presentate da candidati (1):

a)

che sono in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o si trovano in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o nei cui confronti è in corso un analogo procedimento;

b)

nei confronti dei quali è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato attinente alla condotta professionale;

c)

che hanno commesso gravi illeciti professionali, accertati dall'amministrazione aggiudicatrice con ogni mezzo probatorio;

d)

che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato in cui hanno sede, dello Stato in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice o dello Stato nel quale deve essere eseguito il contratto o convenzione;

e)

nei cui confronti è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale od ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

che, in seguito all'aggiudicazione di un appalto o della concessione di un'altra sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti alle loro obbligazioni;

g)

che si trovano in situazione di conflitto d'interessi;

h)

che hanno dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste o non le hanno fornite.

I candidati dovranno comprovare, mediante il modulo standard di dichiarazione di ammissibilità, di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 5.2.

5.3   Sanzioni amministrative e finanziarie

1.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni indicate nella convenzione, i candidati e i beneficiari che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni o sono stati riconosciuti gravemente inadempienti alle loro obbligazioni in una precedente procedura d'appalto o di concessione di una sovvenzione saranno esclusi da tutti i contratti e sovvenzioni finanziati con il bilancio della Comunità per un massimo di due anni dal momento in cui è stata accertata la violazione, confermata in contraddittorio con l'interessato. Tale periodo può essere esteso a tre anni in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.

Ai candidati che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni saranno inoltre inflitte sanzioni finanziarie d'importo compreso tra il 2 % e il 10 % del valore totale della sovvenzione in corso di attribuzione.

Sanzioni finanziarie d'importo compreso tra il 2 % e il 10 % del valore totale della sovvenzione saranno inflitte anche ai beneficiari dichiarati gravemente inadempienti alle obbligazioni previste nella convenzione. La percentuale della sanzione può essere aumentata al 4 % e fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento.

2.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere a), c) e d), i candidati saranno esclusi da ogni sovvenzione o contratto d'appalto per il periodo massimo di due anni con decorrenza dalla constatazione dell'inadempimento, confermata in contraddittorio con l'interessato.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere b) ed e), i candidati saranno esclusi da ogni sovvenzione o contratto d'appalto per il periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni, con decorrenza dalla data di notificazione della sentenza.

Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento o alla prima sentenza.

3.

Le eventualità di cui al punto 5.2, lettera e) sono le seguenti:

a)

casi di frode di cui all'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

b)

casi di corruzione di cui all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'Atto del Consiglio del 26 maggio 1997;

c)

casi di partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Azione comune 98/733/GAI del Consiglio (2);

d)

casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (3).

6.   CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili, sufficienti per svolgere le loro attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, e devono possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti.

6.1   Capacità finanziaria dei candidati

I candidati devono possedere capacità finanziarie sufficienti per portare a termine l'azione proposta e devono presentare il loro bilancio e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi per i quali i conti sono stati chiusi. Tale disposizione non si applica agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali.

6.2   Capacità operativa dei candidati

I candidati devono essere in possesso della capacità operativa necessaria per portare a termine l'azione prevista e dovranno fornire la relativa documentazione.

La capacità dei candidati sarà valutata in base alla loro rispondenza ai seguenti requisiti:

esperienza comprovata di almeno tre anni nella preparazione e conduzione d'inchieste,

esperienza comprovata nel valutare i risultati d'inchieste e nel trattare le questioni metodologiche (campionamento, questionari e pianificazione),

capacità di applicare la metodologia del programma UE armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese e i consumatori e di attenersi agli orientamenti internazionali sulla conduzione d'inchieste presso le imprese e i consumatori, elaborati congiuntamente dalla Commissione europea e dall'OCSE (vedere il punto 2.2.2) e alle istruzioni della Commissione: osservare i termini mensili per l'invio dei risultati, migliorare e adattare il programma d'inchieste come richiesto dai servizi della Commissione secondo gli accordi raggiunti in riunioni di coordinamento con i rappresentanti degli organismi/istituti beneficiari della sovvenzione.

7.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Per attribuire la sovvenzione, i candidati selezionati saranno valutati in base ai seguenti criteri:

il livello di perizia tecnica e di esperienza nei settori di cui al punto 6.2,

il livello di perizia tecnica e di esperienza nell'elaborare indicatori basati sui risultati delle inchieste e nell'utilizzare i risultati delle inchieste per analisi e ricerche congiunturali ed economiche, incluse le analisi settoriali,

l'efficacia della metodologia proposta per le inchieste, inclusi il piano di campionamento, l'entità dei campioni, il tasso di copertura, la percentuale di risposte ecc.,

il livello di competenza e di conoscenza delle caratteristiche specifiche, ai fini dell'inchiesta, del settore e dello Stato nel quale il candidato intende effettuare la o le inchieste,

l'efficienza dell'organizzazione del lavoro del candidato in termini di flessibilità, infrastrutture, competenza del personale e dispositivi per effettuare i lavori, comunicare i risultati, partecipare alla preparazione delle inchieste nell'ambito del programma armonizzato congiunto e agire di concerto con la Commissione.

8.   MODALITÀ PRATICHE

8.1   Modalità per la compilazione e la presentazione delle proposte

Le proposte dovranno contenere il modulo standard di domanda di sovvenzione compilato e firmato e tutti i documenti di appoggio indicati nel modulo stesso. I candidati devono presentare proposte per varie inchieste e per vari Stati, presentando tutavia una proposta a sé stante per ciascuno Stato.

Le proposte devono essere suddivise in tre parti:

proposta amministrativa,

proposta tecnica,

proposta finanziaria.

Si possono ottenere dalla Commissione i seguenti moduli standard:

modulo standard per la presentazione della domanda,

modello standard di bilancio previsionale, nel quale si devono indicare i costi stimati delle inchieste e il piano di finanziamento,

modulo standard d'identificazione finanziaria,

modulo standard di attestazione di persona giuridica,

modulo standard di dichiarazione di ammissibilità,

modulo standard di dichiarazione, nel quale si deve indicare l'intenzione di firmare la convenzione quadro di partenariato e la convenzione specifica di sovvenzione,

modulo standard riguardante l'aggiudicazione di contratti a terzi,

modulo standard per la descrizione della metodologia che si seguirà per effettuare le inchieste,

e la documentazione riguardante gli aspetti finanziari della convenzione:

promemoria per l'elaborazione delle stime e dei rendiconti finanziari,

modello della convenzione quadro di partenariato,

modello della convenzione specifica annuale di sovvenzione

a)

scaricandoli dal seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tender/call_A3_02_en.htm

b)

o, se questa opzione non fosse praticabile, chiedendoli per iscritto alla Commissione al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Affari economici e finanziari

Unità ECFIN-A-3 (Indagini congiunturali)

Call for proposals — ECFIN/2007/A3-012

Ufficio BU-1 3/146

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

È importante menzionare il presente invito («Call for proposals», con il suo numero di riferimento, come indicato nell'indirizzo figurante qui sopra.

La Commissione si riserva il diritto di modificare i documenti standard sopra elencati secondo le esigenze del programma armonizzato congiunto e/o dei vincoli di gestione del bilancio.

Le proposte vanno presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, corredate se necessario dalla traduzione in francese, inglese o tedesco.

Il candidato deve inviare una proposta originale firmata e tre copie, di preferenza non spillate, il che faciliterà le pratiche amministrativi per preparare tutte le copie/documenti necessari per il od i comitati di selezione.

Le proposte devono essere inviate in una busta chiusa contenuta in un'altra busta anch'essa chiusa.

La busta esterna deve recare l'indirizzo di cui al seguente punto 8.3.

La busta interna, chiusa, deve contenere la proposta e recare la dicitura «Call for proposals — ECFIN/2007/A3-012 — not to be opened by internal mail departement» (ossia: Invito a presentare proposte ECFIN/2007/A3-012. Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta).

La Commissione informerà i candidati di aver ricevuto la loro proposta rinviando il tagliando di ricevuta compilato dai candidati stessi come parte della documentazione della proposta.

8.2   Contenuto delle proposte

8.2.1   Proposta amministrativa

La proposta amministrativa deve comprendere:

il modulo standard per la presentazione della domanda di sovvenzione, debitamente firmato,

il modulo standard di attestazione di persona giuridica, debitamente compilato e firmato, e la documentazione richiesta comprovante lo statuto giuridico dell'organismo o istituto,

il modulo standard d'identificazione finanziaria, debitamente compilato e firmato,

il modulo standard di dichiarazione di ammissibilità del candidato, debitamente firmato,

il modulo standard di dichiarazione in cui si indica l'intenzione di firmare la convenzione quadro di partenariato e la convenzione specifica di sovvenzione, in caso di attribuzione,

l'organigramma dell'organismo o istituto, nel quale vanno indicati l'identità e la funzione dei membri degli organi dirigenti e del servizio operativo responsabile della conduzione delle inchieste,

la documentazione comprovante una sana situazione finanziaria: si dovranno accludere il bilancio e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi, ossia il 2006 e 2005, per i quali i conti sono stati chiusi.

8.2.2   Proposta tecnica

La proposta tecnica deve comprendere:

la descrizione delle attività dell'organismo o istituto, che consenta di valutarne le competenze e l'ampiezza e durata dell'esperienza nei settori di cui al punto 6.2. Vi si dovranno elencare gli studi effettuati, i contratti di prestazione di servizi, le consulenze, le inchieste, le pubblicazioni e altre attività svolte in passato, indicando l'identità dei clienti e precisando quali delle suddette attività siano state eventualmente effettuate per la Commissione europea. Si dovranno allegare gli studi e/o i risultati di maggior rilievo,

la descrizione particolareggiata dell'organizzazione operativa prevista per condurre le inchieste, allegando la documentazione riguardante le infrastrutture, i dispositivi, le risorse e il personale specializzato (accludendo il CV sommario dei membri del personale che parteciperanno maggiormente alla conduzione delle inchieste) di cui il candidato dispone,

uno o più moduli standard debitamente compilati contenenti la descrizione particolareggiata della metodologia che si seguirà per condurre le inchieste: il metodo di campionamento, la valutazione degli errori campionari, l'entità del campione, il tasso di copertura, il tasso di risposte che si vuole raggiungere ecc.,

un modulo debitamente compilato riguardante i terzi con i quali si concluderanno contratti per lo svolgimento dell'azione, compresa la descrizione particolareggiata delle attività che saranno affidate a terzi.

8.2.3   Proposta finanziaria

La proposta finanziaria deve comprendere:

un modulo standard di bilancio previsionale (in euro), completo e minuzioso, riguardante un periodo di 12 mesi per ciascuna inchiesta, comprendente il piano finanziario per l'azione e la ripartizione particolareggiata dei costi totali e unitari ammissibili, necessari per condurre l'inchiesta, inclusi i costi delle attività affidate a terzi,

l'eventuale attestato di esenzione dall'IVA,

un documento che certifichi l'eventuale contributo finanziario di altre organizzazioni (cofinanziamento).

8.3   Indirizzo e termine ultimo per la presentazione delle proposte

S'invitano gli interessati a presentare la loro candidatura alla Commissione europea.

Le candidature possono essere presentate:

a)

per posta, in plico raccomandato, o tramite un servizio di corriere espresso, entro il 10 ottobre 2007 — Farà fede il timbro postale o la data apposta sul bollettino di spedizione del servizio di corriere — rispettivamente agli indirizzi indicati qui di seguito.

Invio per posta raccomandata:

Commissione europea

Direzione generale Affari economici e finanziari

All'attenzione del sig. Johan VERHAEVEN

Call for proposals ref. ECFIN/2007/A3-012

Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Spedizione tramite servizio di corriere espresso:

Commissione europea

Direzione generale Affari economici e finanziari

All'attenzione del sig. Johan VERHAEVEN

Call for proposals ref. ECFIN/2007/A3-012

Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13

Avenue de Bourget 1-3

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

o mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea (di persona o tramite un rappresentante autorizzato del candidato, compresi i servizi privati di recapito) al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale — Affari economici e finanziari

All'attenzione del sig. Johan VERHAEVEN

Call for proposals ref. ECFIN/2007/A3-012

Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13

Avenue de Bourget 1-3

B-1140 Bruxelles (Evere)

entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 10 ottobre 2007. In questo caso la prova della presentazione della candidatura sarà costituita dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del suddetto servizio postale al quale è stato consegnato il plico.

9.   CHE COSA SUCCEDERÀ DOPO?

Tutte le candidature verranno controllate per verificare se rispondano ai criteri formali di ammissibilità.

Le proposte ritenute ammissibili verranno valutate e riceveranno un punteggio in base ai criteri di attribuzione descritti più sopra.

La selezione delle proposte si svolgerà tra ottobre e dicembre 2007. A tale scopo si costituirà un comitato di selezione sotto l'autorità del direttore generale degli Affari economici e finanziari, composto di almeno tre persone, senza legami gerarchici tra loro, in rappresentanza di almeno due diverse unità specializzate. Il comitato avrà una sua segreteria, che provvederà poi ai contatti con il candidato a cui sarà attribuita la sovvenzione. Anche gli altri candidati riceveranno una comunicazione individuale.

10.   AVVERTENZA IMPORTANTE

Il presente invito a presentare proposte non costituisce nessun obbligo contrattuale da parte della Commissione nei confronti degli organismi/istituti che risponderanno presentando una proposta. Ogni comunicazione relativa al presente invito va fatta per iscritto.

I candidati devono prendere atto delle disposizioni della convenzione, che diverranno obbligatorie in caso di attribuzione.

Allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali dei candidati possono essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in materia d'irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I dati relativi agli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94, 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a) del regolamento finanziario possono essere immessi in una base centrale di dati e trasmessi alle persone incaricate dalla Commissione, alle altre istituzioni, agenzie, autorità e organismi menzionati all'articolo 95, paragrafi 1 e 2 del regolamento finanziario. Ciò vale anche per le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione e di controllo nei riguardi dei suddetti operatori economici. Ogni persona i cui dati sono immessi nella base di dati ha il diritto di essere informato dei dati che lo riguardano, facendone richiesta al contabile della Commissione.


(1)  In applicazione degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(2)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4818 — Citigroup/Nikko)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 179/03)

1.

In data 18 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Citigroup Inc. («Citigroup», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo dell'impresa Nikko Cordial Corporation («Nikko», Giappone), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Citigroup: servizi finanziari comprese attività bancarie, prestiti, servizi assicurativi e di investimento, programmazione finanziaria e brokeraggio ecc.,

per Nikko: servizi finanziari compresi brokeraggio di titoli al dettaglio e all'ingrosso, investment banking, gestione patrimoniale e amministrazione fondi ecc.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4818 — Citigroup/Nikko, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4821 — CVC/Taminco)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 179/04)

1.

In data 23 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners Sarl («CVC», Lussemburgo) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Taminco N.V. («Taminco», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CVC: fondo di private equity,

per Taminco: fabbricazione di prodotti chimici, in particolare derivati dall'ammoniaca.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4821 — CVC/Taminco, al seguente indirizzo:

Commissione Europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4659 — TF1/Artémis/JV)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 179/05)

1.

In data 24 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese TF1 («TF1», Francia), controllata dal gruppo Bouygues («Bouygues», Francia), e Artémis SA («Artémis», Francia), controllata dall'impresa Financière Pinault («Financière Pinault», Francia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per TF1: televisione e mass media,

per Bouygues: costruzioni, telecomunicazioni, mass media,

per Artémis: beni di lusso, distribuzione, mass media,

per Financière Pinault: società di holding,

per l'impresa comune: pubblicazione di una rivista mensile gratuita con buoni sconto e di un sito web.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M. 4659 — TF1/Artémis/JV, al seguente indirizzo:

Commissione Europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/15


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 179/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNOŚLĄSKICH»

N. CE: PL/PGI/005/0449/18.02.2005

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Indirizzo:

ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa

Tel.:

(48-22) 623 27 07

Fax:

(48-22) 623 25 03

E-mail:

jakub.jasinski@minrol.gov.pl

2.   Associazione:

Nome:

Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu

L'associazione include anche i produttori di miele di erica riuniti in seno alle seguenti organizzazioni:

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze

Regionalne Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie

Stowarzyszenie Pszczelarzy Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

Indirizzo:

ul. Mazowiecka 17, PL-50-412 Wrocław

Tel:

(48-71) 363 28 99

Fax:

(48-71) 363 28 99

E-mail:

hurtownia@oleje.net

Composizione:

produttore/trasformatore( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Gruppo 1.4 — Miele

4.   Descrizione del disicplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome: «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich»

4.2.   Descrizione:

Caratteristiche organolettiche:

Prima della cristallizzazione, il miele presenta un colore ambrato tendente al rosso-bruno e, dopo la cristallizzazione, un colore giallo aranciato tendente al bruno. Di consistenza densa, il miele forma un liquido gelatinoso allo stato di gel. Ciò è dovuto al comportamento tixotropico, ossia alla capacità che posseggono alcune materie di passare, in soluzione colloidale, dallo stato di sol allo stato di gel. Il miele di erica cristallizza formando grani medio-fini. Il sapore è leggermente dolce, piccante e amaro. L'aroma è forte e richiama il profumo dell'erica.

Caratteristiche fisicochimiche:

contenuto di acqua non superiore al 22 %

contenuto di glucosio e di fruttosio non inferiore a 60 g/100 g

contenuto di saccarosio non superiore a 4 g/100 g

contenuto di solidi insolubili in acqua non superiore a 0,1 g/100 g

numero di diastasi (secondo la scala Schade) non inferiore a 8

contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) non superiore a 40 mg/hg

contenuto di prolina non inferiore a 30 mg/100 g

pH fra 4 e 4,5

Tuttavia il contenuto medio di prolina libera nel miele è generalmente superiore e si aggira attorno a 64,6 mg/100g. Esso è però abbastanza fluttuante e può oscillare fra 30,9 e 103,3 mg/100g. Il contenuto di amminoacidi liberi nel «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» si aggira attorno a 36 mg/100 g. Il contenuto di amminoacidi liberi insieme alle proteine ottenute per idrolisi si aggira intorno a 875 mg per 100 g. di miele; gli amminoacidi sono costituiti per lo più da fenilalanina (700 mg) che è all'origine del comportamento tixotropico.

Caratteristiche microscopiche

La percentuale di polline di erica in quanto polline principale non deve essere inferiore al 50 %. Questo polline proviene dall'erica della famiglia delle Ericaceae appartenenti a loro volta all' ordine delle Ericales.

4.3.   Zona geografica: I limiti della zona geografica in cui crescono le specie di eriche a partire dalle quali si ottiene il prodotto «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» sono i seguenti:

La frontiera meridionale della zona geografica si estende dalla città di Zgorzelec lungo la strada n. 353 fino all'autostrada E40 in direzione della città di Bolesławiec, quindi lungo la strada che collega Bolesławiec a Chojnów (ovvero l'E40 che poi, a partire dalla località di Lubkowek, diventa la strada nazionale n. 94).

La frontiera orientale della zona geografica si estende lungo la strada n. 335 a partire dalla città di Chojnów, quindi lungo la strada che attraversa Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów fino a Chocianów; dalla località di Chocianów segue la strada n. 331 fino alla città di Parchów, situata alla frontiera nord-est della zona di gestione forestale di Chocianów; passa quindi lungo la frontiera meridionale, orientale e settentrionale della zona di gestione forestale di Przemków sino alla frontiera della Direzione regionale delle foreste nazionali (Kanal Pólnocny), poi prosegue lungo la strada n. 328, in direzione di Niegosławice.

La frontiera settentrionale della zona geografica si estende, a partire dalla località di Niegosławice lungo la strada che porta a Szprotawa, passando attraverso le località di Sucha Dolna e Henryków Wichlice. Da Szprotawa segue la strada nazionale n. 12 in direzione di Żagań, quindi continua, lungo la stessa strada, passando per Żary, sino alla località di Żarki Wielkie, che si trova sulla frontiera occidentale della Polonia con la Repubblica federale tedesca.

La frontiera occidentale della zona geografica si estende dalla località di Żarki Wielkie, in direzione sud, fino ad arrivare alla città di Zgorzelec, lungo la frontiera polacco-tedesca

4.4.   Prova d'origine: Il controllo dell'autenticità del luogo di origine e della qualità del «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» viene effettuato in varie fasi, iniziando dalla produzione e terminando con il controllo del prodotto finito sul mercato. Questi controlli costituiscono un sistema di sorveglianza coerente che garantisce l'elevato livello qualitativo che ci si attende dal prodotto finale.

L'indicazione geografica protetta «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» copre soltanto il miele dei produttori iscritti nei registri gestiti dall'organismo di controllo. Quest'ultimo tiene i seguenti registri:

Registro degli operatori che producono e invasettano il miele tutelato dall'indicazione geografica protetta «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» e che sono autorizzati ad installare alveari sul territorio dei boschi della Bassa Slesia.

Registro delle etichette utilizzate dagli operatori per produrre e invasettare il miele tutelato dall'indicazione geografica protetta «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich».

Gli operatori che figurano nei registri sono soggetti a sorveglianza da parte dell'organismo di controllo il cui obiettivo consiste nel verificare che i prodotti tutelati dall'indicazione geografica protetta «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» siano effettivamente fabbricati conformemente alla normativa e al disciplinare. I controlli consistono nell'effettuazione di ispezioni presso gli operatori che producono e invasettano il miele. Vengono controllate anche la documentazione e la qualità del prodotto pronto ad essere immesso sul mercato. Si verifica inoltre se il volume di vendite corrisponda a quello di produzione.

4.5.   Metodo di ottenimento: Prima di trasportare le arnie con le colonie di api sul luogo dove crescono le eriche, si centrifuga il miele proveniente da altre fonti di alimentazione, nelle arnie si inseriscono delle pareti interne come sostegno per la costruzione dei favi e alle api si fornisce un supplemento di sciroppo di zucchero. Gli sciami vanno alimentati con piccole dosi non superiori a 0,5 kg ogni 24 ore. Tale alimentazione supplementare dovrà essere conclusa al più tardi 7 giorni prima del trasporto degli sciami sui campi di erica. Non è tuttavia consentito alimentare le api durante il periodo in cui esse volano per raccogliere il nettare che sarà utilizzato per produrre il «Miód wrzosowyz z Borów Dolnośląskich».

Il trasporto va effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di igiene e in modo tale da garantire anche un'adeguata ventilazione delle arnie. La raccolta del nettare deve avere luogo nella zona dei boschi della Bassa Slesia quando l'erica è in fiore (mesi di agosto e settembre). La centrifugazione del miele mediante smielatori (che utilizzano la forza centrifuga e che, a seconda del dispositivo adoperato, presentano una disposizione dei favi tangenziale o radiale) avviene in appositi spazi mobili nel luogo di ottenimento oppure in locali fissi di proprietà degli apicoltori.

Il miele viene invasettato conformemente al codice delle buone pratiche nell'apicoltura ed alle disposizioni vigenti in materia. Il miele è invasettato in vari recipienti il cui volume non deve essere superiore, in generale, a 1.500 g. Sono vietati la filtrazione, la schiumatura, la pastorizzazione e il riscaldamento artificiale del miele. In tutte la fasi della produzione, la temperatura del miele nel favo non deve essere superiore a 45 °C.

Per la produzione del «Miód wrzosowyz z Borów Dolnośląskich» si possono utilizzare soltanto api delle seguenti specie o dei loro incroci:

Apis mellifera mellifera (ape nera tedesca/ape nera europea),

Apis mellifera carnica (ape carnica)

Apis mellifera caucasica (ape caucasica).

4.6.   Legame: I primi riferimenti all'apicoltura in questa zona compaiono, tra la fine dell'VIII e gli inizi del IX secolo, nelle cronache della corte di Carlo Magno in cui si racconta che i popoli sottomessi erano costretti a pagare un tributo sotto forma di miele e cera. La produzione di miele, e specialmente di miele di erica, in questa zona, è testimoniata anche da numerosi accenni nella letteratura di varie epoche.

Intorno al 1900 la superficie ricoperta dall'erica, tanto apprezzata dagli apicoltori, aumentò considerevolmente in seguito agli incendi devastatori che causarono la scomparsa della copertura arborea nella zona. Da uno studio realizzato nel 1958 risulta che il miele di erica ottenuto in questa zona contiene il tasso più elevato di polline di erica come polline dominante con una percentuale che oscilla tra il 59 % e il 98 %.

I principali fattori che influiscono sulla reputazione di cui gode il «Miód wrzosowyz z Borów Dolnośląskich» sono la lunga tradizione apicola nella zona geografica in parola e l'alta qualità del miele ivi prodotto. La sua fama è confermata anche dai numerosi riconoscimenti regolarmente conferiti a questo miele in occasione della Festa del Miele e del Vino di Przemków, dai risultati di un sondaggio sul miele prodotto e venduto, realizzato tra espositori, consumatori e invitati, nonché dal suo prezzo di vendita, dai 3 agli 8 sloti più caro rispetto alle varietà di miele di erica di altra provenienza. Testimonia inoltre la fama del «Miód wrzosowyz z Borów Dolnośląskich» il fatto che questo prodotto è l'unico miele della regione a far parte di un cesto di specialità regionali che il presidente del Voivodato della Bassa Slesia suole offrire ai suoi ospiti stranieri. Il «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» è un prodotto regionale di primissima scelta e, al tempo stesso, il simbolo del Voivodato della Bassa Slesia in numerosissime fiere campionarie e mostre nelle quali si presentano i prodotti tipici delle diverse regioni.

Il fatto che nella zona dei boschi della Bassa Slesia l'erica cresca in abbondanza ha fatto sì che, per l'attribuzione del nome di numerose iniziative economiche nella regione, ci si sia ispirati a questa pianta. Nel paesino di Borówki, ad esempio, troviamo la «wrzosowa chata» (capanna dell'erica) — una sorta di museo ecologico con vendita di prodotti locali; anche il gruppo di azione locale, per fare un altro esempio, porta il nome di «Wrzosowa Kraina» (la terra dell'erica).

Nei boschi della Bassa Slesia, specialmente nei campi di esercitazioni militari della zona di Świętoszów e Przemków, esiste un denso manto di erica che si estende per circa 10.000 ha. La zona dei boschi della Bassa Slesia, oltre ad essere caratterizzata da una temperatura media annua particolarmente elevata, è ben soleggiata; ciò fa sì che la produzione di nettare sia abbondante anche in annate piovose.

Oltre al fatto che il «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» gode di ottima fama, è molto conosciuto e indissolubilmente legato alla sua regione di origine, occorre aggiungere che questo miele è caratterizzato da una composizione davvero unica. Questa varietà di miele possiede infatti un elevato contenuto di prolina (non inferiore a 30 mg/100 g), un basso tenore di saccarosio (non superiore a 4 g/100 g) e un basso contenuto di acqua (non superiore al 22 %). Il «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» è caratterizzato anche da un pH stabile (fra 4 e 4,5), da un elevato tenore di polline di erica come polline dominante (non inferiore al 50 %) e dal fatto che nella sua produzione si impiegano esclusivamente alcune razze ben precise di api.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Indirizzo:

ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa

Tel.

(48-22) 623 29 00

Fax:

(48-22) 623 29 98, (48-22) 623 29 99

E-mail:

sekretariat@ijhars.gov.pl

4.8.   Etichettatura: Tutti i produttori che vendono «Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich» hanno l'obbligo di apporre la stessa etichetta sui recipienti contenenti il miele. L'associazione regionale di apicoltori di Wroclaw è incaricata di distribuire le etichette. Le norme e le procedure adottate in materia di distribuzione sono comunicate al competente organismo di controllo. Tali norme e procedure non possono assolutamente discriminare i produttori non appartenenti all'associazione regionale di apicoltori di Wroclaw.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/19


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 179/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1) . Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΣΤΑΦΙΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (STAFIDA ZAKYNTHOU)

CE N.: EL/PDO/005/0493/12.9.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero dello sviluppo rurale e dell'alimentazione — Direzione dell'agricoltura biologica, divisione «Prodotti DOP — IGP — STG»

Indirizzo:

Αcharnon 29, GR-101 76, Athènes

Tel:

(30) 210 823 20 25

Fax:

(30) 210 882 12 41

e-mail:

yp3popge@otenet.gr

2.   Associazione:

Nome:

Associazione di produttori i) ortofrutticoli dell'unione delle cooperative agricole di Zante (uve secche di Corinto)

Indirizzo:

Lomvardou 42, GR-291 00, Zakynthos

Tel.:

(30) 269 502 76 11/504 24 26

Fax:

(30) 269 502 22 68

e-mail:

easzakinthoy@aias.gr

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri: ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

4.   Disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1   Nome: «Σταφίδα Ζακύνθου» (Stafida Zakynthou)

4.2   Descrizione: La «Stafida Zakynthou» (uve secche di Zante) proviene esclusivamente da chicchi d'uva della varietà Vitis corinthika essiccati naturalmente al sole.

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

chicchi di dimensioni piccole e omogenee, di diametro variabile tra 4 e 8 millimetri,

colore omogeneo violaceo — marrone scuro,

tenore massimo in acqua non superiore al 18 % del peso del prodotto,

assenza di vinaccioli. La presenza di vinaccioli è possibile nella misura massima del 2 %.

Il prodotto è conosciuto sul mercato europeo e internazionale con la denominazione «Zante currants» e circola nelle seguenti tipologie:

«small»-«piccola», chicchi di diametro da 4 a 7 millimetri,

«medium»-«media», chicchi di diametro da 6 a 8 millimetri e

«blended»-«mista», chicchi di diametro da 4 a 8 millimetri.

4.3   Zona geografica: La «Stafida Zakynthou» è prodotta ed essiccata nel Nomos di Zante. La zona di produzione copre 1 670 ha e rappresenta il 10 % della superficie agricola totale dell'isola.

4.4   Prova dell'origine: I membri dell'associazione di produttori I) Ortofrutticoli dell'unione delle cooperative agricole di Zante (uve secche di Corinto) hanno l'obbligo di registrare le superfici che coltivano in un apposito registro creato, tenuto e aggiornato dall'organismo di ispezione. Al momento del conferimento da parte dei produttori ai trasformatori, il prodotto è collocato in casse di plastica impilabili numerate, il cui impiego per alimenti è autorizzato in virtù della normativa in vigore. Ogni cassa numerata corrisponde ad un determinato produttore. Per garantire la tracciabilità del prodotto il trasformatore tiene un archivio annuale della corrispondenza tra la numerazione degli imballaggi di cartone in cui è confezionato il prodotto finito e i numeri delle corrispondenti casse di plastica.

4.5   Metodo di ottenimento:

Coltivazione

A Zante, le uve di Corinto sono coltivate in filari senza irrigazione. La potatura è fatta ad alberello a vaso. Un elemento importante delle tecniche colturali è costituito dalla tecnica dell'incisione: viene cioè praticata un'incisione nella corteccia del tronco. L'incisione può essere sostituita da un'irrorazione dei grappoli con una miscela di fitoregolatori di crescita, idonei e autorizzati dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Raccolta — essiccazione

L'uva è raccolta a mano quando gli acini hanno acquisito il caratteristico colore violaceo scuro e la caratteristica dolcezza e i grappoli si staccano facilmente. Il giorno stesso i grappoli sono esposti al sole per l'essiccazione in apposite aie (formazioni permanenti del terreno), e sono disposti su carta o su speciali reti in plastica per l'uva passa. Per l'essiccazione non si usa nessun ausilio chimico. Al termine dell'essiccazione i grappoli vengono rastrellati delicatamente nelle aie con appositi rastrelli di plastica per separare ed eliminare i raspi. In seguito il prodotto viene immagazzinato dai produttori.

Conferimento — magazzinaggio

L'inizio del conferimento del prodotto è previsto nella prima decade di settembre. All'uscita dai magazzini dei produttori, il prodotto è vagliato e consegnato al trasformatore per essere immagazzinato. Il prodotto rimane negli impianti di magazzinaggio del trasformatore fino alla sua lavorazione.

Lavorazione

La lavorazione del prodotto essiccato comprende:

l'eliminazione dei chicchi troppo piccoli, dei chicchi agglutinati e dei resti di raspi e di materie vegetali proveniente dalla vigna,

la selezione del prodotto nelle categorie «piccola» (small) e «media» (medium) o «mista» (blended),

il lavaggio dei chicchi usando esclusivamente acqua pura,

l'eliminazione completa dell'umidità dalla superficie dei chicchi (asciugatura) per mezzo di una corrente d'aria diffusa sulla linea di produzione,

l'eliminazione del pedicello e il controllo finale del prodotto.

Nel corso della lavorazione non sono aggiunte sostanze al prodotto.

Condizionamento — disinsettizzazione

Il prodotto finale è condizionato dal trasformatore in imballaggi sigillati di contenuto variabile da 0,2 kg a 1 kg, se destinati alla vendita al minuto, e in scatole di cartone sigillate di contenuto compreso tra 10 e 15 kg, se destinati alla vendita all'ingrosso. Prima della spedizione e dell'immissione del prodotto sul mercato si procede alla disinsettizzazione.

4.6   Legame: La coltivazione dell'uva di Corinto ha fatto la sua comparsa a Zante agli inizi del sedicesimo secolo e si è rapidamente estesa all'intera isola grazie ai veneziani. Fin dall'inizio la qualità eccezionale delle uve secche di Zante ha determinato una forte domanda di questo prodotto in Europa.

Da allora e ancor oggi la forte domanda ha fatto della coltura dalla «Σταφίδα Ζακύνθου» il principale settore di produzione agricola dell'isola, conferendole un ruolo di primaria importanza nella sua economia.

La qualità eccezionale del prodotto è dovuta alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona e alle particolari pratiche colturali, di essiccazione e di lavorazione.

I suoli alcalini e calcarei di Zante, l'assenza di gelate primaverili, l'abbondante insolazione e le alte temperature nel periodo da maggio a luglio, insieme alle scarsissime precipitazioni in luglio e agosto, contribuiscono all'elevato tenore zuccherino del prodotto e di conseguenza al suo caratteristico sapore intenso e dolce. Questi fattori concorrono inoltre a conservare le dimensioni omogenee e piccole dei chicchi e ad aumentarne il tenore di antociani, che conferiscono al prodotto finale un colore violaceo scuro uniforme.

L'elevata temperatura media dell'aria coniugata alla predominanza di venti del settore nord nel periodo dell'essiccazione permettono di essiccare i chicchi secondo il grado e nei tempi voluti, esclusivamente mediante l'esposizione al sole e senza utilizzare alcuna sostanza ausiliaria.

Inoltre il modo di coltivazione, atto a sfruttare appieno le condizioni pedoclimatiche della regione, la manipolazione delicata e attenta del prodotto durante il raccolto e l'essiccazione, la lavorazione e il controllo meticoloso durante l'intero processo garantiscono caratteristiche qualitative di eccellenza al prodotto e la sicurezza del consumatore.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Organismo di certificazione e di controllo dei prodotti agricoli (O.P.E.G.E.P.) — AGROCERT

Indirizzo:

Androu 1 & Patission, GR-112 57, Athènes

Tel.:

(30) 210 823 12 77

Fax:

(30) 210 823 14 38

e-mail:

agrocert@otenet.gr


Nome:

Amministrazione del Nomos di Zante, Direzione dello sviluppo rurale

Indirizzo:

Diikitirio, GR-291 00, Zakynthos

Tel.:

(30) 269 504 93 41

Fax:

(30) 269 504 83 12

e-mail:

u14804@minagric.gr

4.8   Etichettatura: Gli imballaggi del prodotto devono recare l'indicazione «ΣΤΑΦΙΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΠΟΠ)». Tale indicazione deve figurare sulla mappa dell'isola di Zante riprodotta in scala 1:300 000, con caratteri di spessore almeno doppio rispetto alle altre indicazioni.

Sugli imballaggi figurano anche le indicazioni previste dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Sugli imballaggi di cartone destinati alla vendita all'ingrosso figura obbligatoriamente il tipo di prodotto contenuto nell'imballaggio con l'indicazione «small» o «medium» o «blended», oppure la loro traduzione.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.