ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
26 luglio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 173/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

III   Atti preparatori

 

Iniziative degli Stati membri

2007/C 173/02

Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2007/C 173/03

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (mesi di: aprile, maggio e giugno 2007) (settore sociale)

5

 

Commissione

2007/C 173/04

Tassi di cambio dell'euro

7

 

V   Pareri

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 173/05

Notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE — Proposta di legge della Polonia sugli organismi geneticamente modificati contenente deroghe alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

26.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 173/01)

Data di adozione della decisione

16.5.2007

Numero dell'aiuto

N 187/07

Stato membro

Svezia

Regione

Norra Sverige

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ändring av den regionalt differentierade energiskatten på el för servicesektorn

Base giuridica

Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 och 4 §§)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 990 milioni di SEK

Intensità

44 %

Durata

1.1.2008-31.12.2011

Settore economico

Altro

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Skatteverket S-171 94 Solna

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

27.6.2007

Numero dell'aiuto

N 257/07

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programa de ayudas destinadas a la promoción de la producción teatral en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Base giuridica

Orden de 28 de marzo de 2007, de la Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a la producción teatral

Tipo di misura

Misura che non costituisce aiuto

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Misura che non costituisce aiuto

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

fino al 31.12.2007

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura, Gobierno Vasco

C/ Donosita-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


III Atti preparatori

Iniziative degli Stati membri

26.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/3


Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

(2007/C 173/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 29 del trattato stabilisce che l'obiettivo dell'Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dev'essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, ivi comprese la corruzione e la frode.

(2)

La strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata sottolinea la necessità di sviluppare una politica globale dell'UE contro la corruzione.

(3)

Nella risoluzione del 14 aprile 2005 relativa ad una politica globale dell'UE contro la corruzione, che rinvia alla comunicazione della Commissione, presentata il 28 maggio 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale su una politica globale dell'UE contro la corruzione, il Consiglio riafferma l'importanza del ruolo e dell'opera degli Stati membri nell'elaborazione di una politica anticorruzione globale e sfaccettata sia nel settore pubblico sia nel settore privato, in collaborazione con tutti i pertinenti attori, tanto della società civile quanto del mondo imprenditoriale.

(4)

Il Consiglio europeo ha accolto con favore lo sviluppo, nel programma dell'Aja (2) (punto 2.7), di un concetto strategico contro la criminalità organizzata transfrontaliera e la corruzione a livello di UE e ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di approfondire tale concetto e di renderlo operativo.

(5)

I capi e i principali esponenti degli organi di polizia degli Stati membri addetti alla vigilanza e al controllo, nonché i capi e i principali esponenti delle agenzie per la lotta contro la corruzione dotati di un ampio mandato si sono riuniti nel novembre 2004 a Vienna in occasione della conferenza dell'AGIS sul rafforzamento della cooperazione operativa nella lotta contro la corruzione nell'Unione europea. Hanno sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione attraverso, fra l'altro, riunioni annuali e si sono espressi positivamente sull'idea di una rete europea per la lotta anticorruzione fondata sulle strutture esistenti. Sulla scia della conferenza di Vienna questi partner europei contro la corruzione (EPAC) si sono riuniti a Budapest nel novembre 2006 per la sesta riunione annuale, nel corso della quale hanno confermato, con una stragrande maggioranza, il proprio impegno a sostenere l'iniziativa volta a istituire una rete più formale per la lotta contro la corruzione.

(6)

Al fine di rafforzare le strutture esistenti, le autorità e le agenzie che faranno parte della rete europea per la lotta contro la corruzione potrebbero includere le organizzazioni che sono membri dell'EPAC.

(7)

Il rafforzamento della cooperazione internazionale è generalmente (3) considerato una questione fondamentale della lotta contro la corruzione. La lotta contro tutte le forme di corruzione dovrebbe essere migliorata cooperando efficacemente, individuando occasioni, condividendo buone prassi e sviluppando elevati standard professionali. L'istituzione di una rete per la lotta contro la corruzione a livello di UE costituisce un notevole contributo al miglioramento di tale cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità e le agenzie per prevenire e reprimere la corruzione in Europa è istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo denominata la «rete»). La Commissione europea, l'Europol e l'Eurojust sono pienamente associati alle attività di detta rete.

Articolo 2

Composizione della rete

La rete è composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri dell'Unione europea incaricate di prevenire e reprimere la corruzione. I membri sono designati dagli Stati membri. Gli Stati membri designano almeno una e al massimo tre organizzazioni. La Commissione europea designa i suoi rappresentanti. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Europol e l'Eurojust possono partecipare alle attività della rete.

Articolo 3

Compiti della rete

1.   La rete svolge in particolare i seguenti compiti:

1)

rappresenta un forum per lo scambio di informazioni in tutta l'UE su misure efficaci ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione;

2)

agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

A tali fini, in particolare, è tenuto aggiornato un elenco di punti di contatto ed è reso operativo un sito web.

2.   Per l'espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono ogni volta che sia necessario, ma non meno di una volta l'anno.

Articolo 4

Ambito di applicazione

La cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri è disciplinata dalle pertinenti norme. L'istituzione della rete non pregiudica tali norme e non pregiudica il ruolo del CEPOL.

Articolo 5

Organizzazione della rete

1.   La rete si organizza, basandosi sulla collaborazione informale esistente tra gli EPAC.

2.   Gli Stati membri e la Commissione europea sostengono tutte le spese dei membri o dei rappresentanti da essi designati. Si applica la stessa regola all'Europol e all'Eurojust.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU …

(2)  Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1).

(3)  Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

26.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/5


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

(mesi di: aprile, maggio e giugno 2007) (settore sociale)

(2007/C 173/03)

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomine

Membro/Titolare/Supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

13.9.2008

C 242 del 7.10.2006

Sig. Andreas KARIDIS

Dimissioni

Titolare

Governo

Grecia

Sig.ra Polixeni EDREMITI-MALAKASI

Ministry of Employment

7.5.2007

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

13.9.2008

C 242 del 7.10.2006

Sig. Tomáš ŠEFRANKO

Dimissioni

Titolare

Governo

Slovacchia

Sig. Michal IŠTVÁN

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

16.5.2007

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

13.9.2008

C 242 del 7.10.2006

Sig.ra Zora BAROCHOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovacchia

Sig. Juraj DŽUPA

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

16.5.2007

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

13.9.2008

C 242 del 7.10.2006

Sig. Tom MORAN

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

Ministry of Employment

16.5.2007

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

21.3.2009

C 92 del 27.4.2007

Sig.ra Celien VANMOERKERKE

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Belgio

Sig.ra Estelle CEULEMANS

25.5.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Daiga ERMSONE

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Lettonia

Sig.ra Kristīne DOLGIHA

Latvian Employers' Confederation

16.4.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Liam DOHERTY

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Irlanda

Sig. Brendan McGINTY

IBEC

16.5.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Tom MORAN

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig.ra Marion SEGURET

CBI

16.5.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Neil BENTLEY

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

CBI

16.5.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Mireille JARRY

Dimissioni

Titolare

Governo

Francia

Sig. Joël BLONDEL

Ministère del Travail, des relations sociales et de la solidarité

25.6.2007

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Robert PICCOLI

Dimissioni

Supplente

Governo

Francia

Sig.ra Mireille JARRY

Ministère del Travail, des relations sociales et de la solidarité

25.6.2007


Commissione

26.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 luglio 2007

(2007/C 173/04)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3743

JPY

yen giapponesi

165,55

DKK

corone danesi

7,441

GBP

sterline inglesi

0,66905

SEK

corone svedesi

9,2103

CHF

franchi svizzeri

1,666

ISK

corone islandesi

82,2

NOK

corone norvegesi

7,951

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

28,121

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

246,46

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6966

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7857

RON

leu rumeni

3,1283

SKK

corone slovacche

33,188

TRY

lire turche

1,71

AUD

dollari australiani

1,5536

CAD

dollari canadesi

1,4276

HKD

dollari di Hong Kong

10,7522

NZD

dollari neozelandesi

1,7072

SGD

dollari di Singapore

2,074

KRW

won sudcoreani

1 256,04

ZAR

rand sudafricani

9,385

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3871

HRK

kuna croata

7,2904

IDR

rupia indonesiana

12 513

MYR

ringgit malese

4,7049

PHP

peso filippino

61,912

RUB

rublo russo

35,006

THB

baht thailandese

41,195


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

ALTRI ATTI

Commissione

26.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/8


Notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE

Proposta di legge della Polonia sugli organismi geneticamente modificati contenente deroghe alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 173/05)

1.

Il 13 aprile 2007 la Polonia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, gli articoli 111 e 172 di una proposta di legge sugli organismi geneticamente modificati (Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) contenente disposizioni nazionali che costituiscono una deroga alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1).

2.

La proposta di legge è finalizzata a disciplinare in maniera esaustiva le attività che comportano l'impiego di OGM. Il testo intende dare attuazione alla direttiva 90/219/CEE del Consigio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2) e alla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Definisce inoltre le disposizioni per la coltivazione di colture geneticamente modificate e in materia di coesistenza tra queste e l'agricoltura convenzionale e biologica.

3.

L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato recita:

«Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.»

A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

4.

L'articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, della proposta di legge polacca stabilisce che la domanda di emissione deliberata sia corredata di:

a)

un certificato rilasciato dal sindaco della città o dall'amministrazione del distretto che attesti che il piano locale di sviluppo territoriale prevede la possibilità di introdurre OGM nell'ambiente, tenuto conto della necessità di tutelare l'ambiente naturale locale e il paesaggio culturale dell'area interessata, e

b)

dichiarazioni scritte dei titolari delle imprese agricole limitrofe al luogo in cui dovrebbe avvenire l'emissione deliberata, attestanti che essi non si oppongono a tale emissione.

5.

A norma dell'articolo 172, paragrafo 1, della proposta di legge polacca, è vietato coltivare vegetali geneticamente modificati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del medesimo articolo. Il paragrafo 2 stabilisce che, su richiesta di una parte interessata, il ministro dell'Agricoltura può adottare una decisione riguardante l'istituzione di una zona per la coltivazione di OGM, previa consultazione del ministro dell'Ambiente e del consiglio dell'autorità distrettuale (gimna) responsabile del territorio interessato dalla coltivazione di OGM.

6.

Le disposizioni notificate alla Commissione sono finalizzate ad introdurre un divieto generale alla coltivazione di OGM, con la possibilità di ottenere un'autorizzazione caso per caso. Tali disposizioni istituiscono un'ulteriore procedura di autorizzazione da parte delle autorità polacche e subordinano la coltivazione degli OGM all'assenso degli agricoltori delle zone limitrofe.

7.

Sotto questo aspetto, le disposizioni illustrate rappresentano una deroga alla direttiva 2001/18/CE, ed in particolare all'articolo 22, che recita: «(...) gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva» e all'articolo 19, secondo il quale «un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche».

8.

La Polonia sostiene che:

a)

l'emissione deliberata di OGM comporta l'adozione di misure di sicurezza particolari in virtù del principio di precauzione dell'UE, considerato il patrimonio di biodiversità esistente in Polonia e la necessità di prevenire gravi perturbazioni al funzionamento dell'ambiente;

b)

la struttura dell'agricoltura in Polonia è tra le più frammentate dell'UE, visto che sono presenti quasi 2 milioni di aziende agricole con una dimensione media inferiore a 8 ettari;

c)

non esiste una legislazione nazionale in materia di coesistenza tra i tre tipi di colture citati — OGM, convenzionali e biologiche — né esistono normative per il risarcimento dei danni o delle perdite di raccolto in caso di impollinazione incrociata incontrollata.

9.

L'attuale notifica procederà tenendo in debito conto la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. La Commissione ha sei mesi di tempo per esaminare le disposizioni notificate che costituiscono una deroga alla direttiva 2001/18/CE e può estendere tale termine di un ulteriore periodo fino a sei mesi se la complessità dei fatti lo giustifica e se non vi è alcun pericolo per la salute umana.

10.

Qualunque osservazione concernente la presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

11.

Per ulteriori informazioni sulla notifica presentata dalla Polonia rivolgersi al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

DG ENV. B.3 — Biotecnologia, pesticidi e salute

Sig. Ioannis Karamitsios

Tel: (32-2) 298 30 89

Indirizzo di posta elettronica: yannis.karamitsios@ec.europa.eu


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1. Direttiva, modificata da ultimo dalla decisione 2005/174/CE della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20).