ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 170

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
21 luglio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 170/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 155 del 7.7.2007

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 170/02

Causa C-156/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 83/182/CEE — Importazione temporanea di mezzi di trasporto — Franchigie fiscali — Residenza normale in uno Stato membro)

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2007/C 170/03

Causa C-170/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen — Svezia) — Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf/Riksåklagaren (Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE, 30 CE e 31 CE — Normativa nazionale recante divieto per i privati di importare bevande alcoliche — Norma relativa all'esistenza e al funzionamento del monopolio svedese sul commercio delle bevande alcoliche — Valutazione — Misura contrastante con l'art. 28 CE — Giustificazione in base alla tutela della salute e della vita delle persone — Controllo della proporzionalità)

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2007/C 170/04

Causa C-178/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti — Armonizzazione esaustiva — Normativa nazionale che prevede la tassazione di qualsiasi trasferimento di sede, sempreché la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro d'origine — Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le organizzazioni cooperative agricole e tutti i tipi di unioni o di consorzi di queste ultime — Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le comproprietà navali, i consorzi marittimi e tutte le forme di società di navigazione — Lotta contro l'evasione fiscale — Abuso di diritto — Limitazione temporale degli effetti di una sentenza)

3

2007/C 170/05

Causa da C-222/05 a C-225/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — J. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl, J. W. Schoonhoven (C-222/05), H. de Rooy sr., H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever, Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, B. van 't Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, H. Koers, Maatschap K. en G. Polinder, G. van Wijhe (C-224/05), B. J. van Middendorp (C-225/05)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Agricoltura — Lotta contro l'afta epizootica — Direttiva 85/511/CEE — Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale — Autonomia processuale — Principi di equivalenza e di effettività)

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2007/C 170/06

Causa C-254/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme — Requisito di conformità ad una norma nazionale — Procedimento nazionale di omologazione)

4

2007/C 170/07

Causa C-334/05 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, SL (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi Limoncello della Costiera Amalfitana e shaker — Opposizione da parte del titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO)

5

2007/C 170/08

Causa C-335/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Řízení Letového Provozu ČR, s.p./Bundesamt für Finanzen (Tredicesima direttiva IVA — Art. 2, n. 2 — GATS — Clausola della nazione più favorita — Interpretazione del diritto comunitario derivato alla luce degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità)

5

2007/C 170/09

Causa C-362/05 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2007 — Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Pubblico impiego — Promozione — Procedimento di selezione — Rigetto della candidatura del ricorrente — Dispensa dall'impiego — Obbligo di motivazione — Errore di diritto — Impugnazione incidentale — Oggetto della controversia — Interesse ad agire)

6

2007/C 170/10

Causa C-50/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell'Unione — Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri — Direttiva 64/221/CEE — Ordine pubblico — Legislazione nazionale in materia di allontanamento — Condanna penale — Espulsione)

6

2007/C 170/11

Causa C-76/06 P P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2007 — Britannia Alloys & Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Ammende — Nozione di esercizio sociale precedente ai fini del calcolo del tetto massimo dell'ammenda)

7

2007/C 170/12

Causa C-80/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Novara) — Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento/Ecorad Srl (Direttiva 89/106/CE — Prodotti da costruzione — Procedura di attestato di conformità — Decisione 1999/93/CE della Commissione — Effetto diretto orizzontale — Esclusione)

7

2007/C 170/13

Causa C-278/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Manfred Otten/Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 — Art. 7, n. 2 — Scadenza di un affitto rurale — Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo — Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite)

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2007/C 170/14

Causa C-102/05: Ordinanza della Corte 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/A e B (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Fiscalità — Dividendi di azioni distribuite da una società ad azionariato ristretto — Norma sulle retribuzioni — Tassazione di tali dividendi come redditi da capitale — Calcolo di un rendimento forfettario — Percentuale sul capitale investito e su una quota delle retribuzioni — Succursale con sede in un Paese terzo — Mancata considerazione delle retribuzioni dei lavoratori di tale succursale)

8

2007/C 170/15

Causa C-99/07 P: Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Smanor SA, Hubert Ségaud, Monique Ségaud avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-150/06, Smanor e altri/Commissione

9

2007/C 170/16

Causa C-202/07 P: Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla France Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee

9

2007/C 170/17

Causa C-214/07: Ricorso presentato il 23 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

10

2007/C 170/18

Causa C-228/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 maggio 2007 — Jörn Petersen/Arbeitsmarktservice Niederösterreich

10

2007/C 170/19

Causa C-231/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2007 — Tiercé Ladbroke SA/Stato belga

11

2007/C 170/20

Causa C-232/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2007 — Derby SA/Stato belga

11

2007/C 170/21

Causa C-233/07: Ricorso presentato l'11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

12

2007/C 170/22

Causa C-239/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Konstitucinis Teismas (Lituania) il 14 maggio 2007 — Julius Sabatauskas e a./Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania

12

2007/C 170/23

Causa C-240/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, (Germania) il 16 maggio 2007 — Sony Music Entertainment/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

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2007/C 170/24

Causa C-241/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica di Estonia) il 21 maggio 2007 — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

13

2007/C 170/25

Causa C-242/07 P: Ricorso proposto il 18 maggio 2007 dal Regno del Belgio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 15 marzo 2007, causa T-5/07, Belgio/Commissione

14

2007/C 170/26

Causa C-247/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

15

2007/C 170/27

Causa C-248/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 23 maggio 2007 — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A.

15

2007/C 170/28

Causa C-251/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 29 maggio 2007 — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län

15

2007/C 170/29

Causa C-254/07: Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

16

2007/C 170/30

Causa C-262/07 P: Ricorso proposto il 1o giugno 2007 dal Tokai Europe GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) delle Comunità europee 19 marzo 2007, causa T-183/04, Tokai Europe GmbH/Commissione delle Comunità europee

16

2007/C 170/31

Causa C-264/07: Ricorso del 1o giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

17

2007/C 170/32

Causa C-267/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Slovenia

18

2007/C 170/33

Causa C-378/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Clear Channel Belgium SA/Ville de Liège

18

 

Tribunale di primo grado

2007/C 170/34

Cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo BUDWEISER — Denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — Rigetto dell'opposizione)

19

2007/C 170/35

Cause riunite T-57/04 e T-71/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar e Anheuser-Busch/UAMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contenente i termini AB, genuine, budweiser, king of beers — Marchio internazionale denominativo anteriore BUDWEISER — Denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — Accoglimento e rigetto parziale dell'opposizione)

19

2007/C 170/36

Cause riunite da T-60/04 a 64/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo BUD — Denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — Rigetto dell'opposizione)

20

2007/C 170/37

Causa T-232/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2007 — Repubblica ellenica/Commissione (FEOG — Sezione Garanzia — Schedario viticolo comunitario — Decisione che ordina il rimborso dell'importo versato a titolo di anticipo)

20

2007/C 170/38

Causa T-432/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Parlante/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Assegnazione dei punti di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Parità di trattamento — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto — Eccezione di illegittimità — Legittimo affidamento)

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2007/C 170/39

Causa T-433/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Davi/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Assegnazione dei punti di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Parità di trattamento — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto — Eccezione di illegittimità — Legittimo affidamento)

21

2007/C 170/40

Causa T-442/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Walderdorff/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Assegnazione dei punti di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Parità di trattamento — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto — Eccezione di illegittimità — Legittimo affidamento)

21

2007/C 170/41

Causa T-105/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Assembled Investments (Proprietary)/UAMI — Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSH) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo WATERFORD STELLENBOSCH — Marchio comunitario denominativo anteriore WATERFORD — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza tra i prodotti — Mancanza di complementarità — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2007/C 170/42

Causa T-167/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2007 — Grether/UAMI — Grisgo (FENNEL) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo FENNEL — Marchio comunitario denominativo anteriore FENJAL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), Art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94)

22

2007/C 170/43

Causa T-190/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Sherwin-Williams/UAMI (TWIST & POUR) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TWIST & POUR — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2007/C 170/44

Cause riunite T-251/05 e T-425/05: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2007 — Mediocurso/Commissione (Fondo sociale europeo — Azioni di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Motivazione — Principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento — Assenza di errore manifesto di valutazione)

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2007/C 170/45

Causa T-339/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD) (Marchio comunitario — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo LOKTHREAD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

23

2007/C 170/46

Causa T-441/05: Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2007 — IVG Immobilien AG/UAMI (I) (Marchio comunitario — Segni figurativi — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2007/C 170/47

Causa T-207/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2007 — Europig/Uami (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EUROPIG — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2007/C 170/48

Causa T-97/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Gnemmi e Aguiar/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

24

2007/C 170/49

Causa T-112/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Ruiz Sanz e altri/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

25

2007/C 170/50

Causa T-149/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Czigàny e altri/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

25

2007/C 170/51

Causa T-164/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Wauthier e Deveen/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

26

2007/C 170/52

Causa T-199/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Gnemmi/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

26

2007/C 170/53

Causa T-335/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Italia/Commissione (Polizia sanitaria — Mercato italiano del pollame — Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere)

26

2007/C 170/54

Causa T-167/07: Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Far Eastern Textile/Consiglio

27

2007/C 170/55

Causa T-168/07: Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Professional Tennis Registry/UAMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONALK TENNIS REGISTRY)

27

2007/C 170/56

Causa T-170/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Opus Arte UK/UAMI — Arte (OPUS ARTE)

28

2007/C 170/57

Causa T-171/07: Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Avaya Inc./UAMI — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

29

2007/C 170/58

Causa T-172/07: Ricorso presentato l'11 maggio 2007 — Atlantic Dawn e altri/Commissione

29

2007/C 170/59

Causa T-173/07: Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Reno Schuhcentrum/UAMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

30

2007/C 170/60

Causa T-177/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione

31

2007/C 170/61

Causa T-178/07: Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Euro-Information/UAMI CYBERHOME

31

2007/C 170/62

Causa T-179/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Anvil Knitwear/UAMI — Aprile e Aprile (Aprile)

32

2007/C 170/63

Causa T-181/07: Ricorso presentato il 25 maggio 2007 — Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL)

32

2007/C 170/64

Causa T-182/07: Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI

33

2007/C 170/65

Causa T-184/07: Ricorso presentato il 25 maggio 2007 — Avon Products/UAMI

33

2007/C 170/66

Causa T-185/07: Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Calvin Klein Trademark Trust/UAMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

34

2007/C 170/67

Causa T-186/07: Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Ashoka/UAMI (DREAM IT; DO IT!)

34

2007/C 170/68

Causa T-188/07: Ricorso presentato il 28 maggio 2007 — Fastweb/Commissione

35

2007/C 170/69

Causa T-192/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione

36

2007/C 170/70

Causa T-193/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Górażdże Cement/Commissione

36

2007/C 170/71

Causa T-195/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Lafarge Cement/Commissione

37

2007/C 170/72

Causa T-196/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Dyckerhoff Polska/Commissione

38

2007/C 170/73

Causa T-197/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Grupa Ożarów/Commissione

38

2007/C 170/74

Causa T-198/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia Warta/Commissione

39

2007/C 170/75

Causa T-199/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia Odra/Commissione

39

2007/C 170/76

Causa T-203/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cemex Polska/Commissione

40

2007/C 170/77

Causa T-204/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Italia/Commissione

40

2007/C 170/78

Causa T-205/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Italia/Commissione

41

2007/C 170/79

Causa T-206/07: Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio

41

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 170/80

Causa F-121/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 — De Meerleer/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alla prove scritte — Esperienza professionale — Obbligo di motivazione — Comunicazione della commissione di concorso — Domanda di riesame)

42

2007/C 170/81

Causa F-46/07: Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Tzirani/Commissione

42

2007/C 170/82

Causa F-47/07: Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Joachim Behmer/Parlamento

43

2007/C 170/83

Causa F-51/07: Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Bui Van/Commissione

43

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/1


(2007/C 170/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 155 del 7.7.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 140 del 23.6.2007

GU C 129 del 9.6.2007

GU C 117 del 26.5.2007

GU C 96 del 28.4.2007

GU C 95 del 28.4.2007

GU C 82 del 14.4.2007

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-156/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 83/182/CEE - Importazione temporanea di mezzi di trasporto - Franchigie fiscali - Residenza normale in uno Stato membro)

(2007/C 170/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e I. Pouli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 90 CE e della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59) — Utilizzazione provvisoria sul territorio greco di veicoli immatricolati in un altro Stato membro — Applicazione delle disposizioni doganali che si applicano ai veicoli provenienti da Stati terzi

Dispositivo

1)

Prevedendo:

all'art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999 che, in caso di detenzione o di utilizzazione sul territorio ellenico di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da un privato avente la sua residenza normale in Grecia, il procedimento penale normalmente previsto non è avviato qualora la persona interessata versi l'imposta d'immatricolazione addebitata e rinunci nel contempo ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l'atto di addebito dell'imposta suddetta, e

all'art. 18, C, n. 1, della medesima legge che, in caso di irrogazione di ammende, i veicoli sono altresì sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea, e il loro rilascio avviene dopo il pagamento delle ammende e degli altri eventuali oneri previsti,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen — Svezia) — Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf/Riksåklagaren

(Causa C-170/04) (1)

(Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE, 30 CE e 31 CE - Normativa nazionale recante divieto per i privati di importare bevande alcoliche - Norma relativa all'esistenza e al funzionamento del monopolio svedese sul commercio delle bevande alcoliche - Valutazione - Misura contrastante con l'art. 28 CE - Giustificazione in base alla tutela della salute e della vita delle persone - Controllo della proporzionalità)

(2007/C 170/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf

Convenuto: Riksåklagaren

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 28, 30 e 31 CE — Disposizioni nazionali relative ad un monopolio nazionale di vendita al minuto di bevande alcoliche che escludono l'importazione diretta di dette bevande da parte di privati

Dispositivo

1)

Una disposizione nazionale che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1994 sulle bevande alcoliche (alkohollagen), deve essere valutata alla luce dell'art. 28 CE e non dell'art. 31 CE.

2)

Una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sulle bevande alcoliche, costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 28 CE anche se la detta legge incarica il titolare del monopolio di vendita al dettaglio di fornire le bevande di cui trattasi e dunque, se necessario, di importarle su richiesta.

3)

Una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella derivante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sulle bevande alcoliche, in quanto

inadatta a conseguire l'obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e

sproporzionata ai fini del conseguimento dell'obiettivo di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive del detto consumo,

non può essere considerata giustificata, in forza dell'art. 30 CE, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


21.7.2007   

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C 170/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-178/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti - Armonizzazione esaustiva - Normativa nazionale che prevede la tassazione di qualsiasi trasferimento di sede, sempreché la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro d'origine - Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le organizzazioni cooperative agricole e tutti i tipi di unioni o di consorzi di queste ultime - Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le comproprietà navali, i consorzi marittimi e tutte le forme di società di navigazione - Lotta contro l'evasione fiscale - Abuso di diritto - Limitazione temporale degli effetti di una sentenza)

(2007/C 170/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e M. Tassopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentane: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Trasferimento della sede sociale di una società — Esenzione dall'imposta sui conferimenti per le società agricole e le compagnie marittime

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, con la sua normativa relativa alla riscossione di un'imposta sui conferimenti in caso di trasferimento della sede statutaria o della sede della direzione effettiva di una società, nonché all'esenzione da tale imposta per le comproprietà navali, i consorzi marittimi e tutte le forme di società di navigazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


21.7.2007   

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C 170/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — J. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl, J. W. Schoonhoven (C-222/05), H. de Rooy sr., H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever, Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, B. van 't Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, H. Koers, Maatschap K. en G. Polinder, G. van Wijhe (C-224/05), B. J. van Middendorp (C-225/05)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa da C-222/05 a C-225/05) (1)

(Agricoltura - Lotta contro l'afta epizootica - Direttiva 85/511/CEE - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale - Autonomia processuale - Principi di equivalenza e di effettività)

(2007/C 170/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti: J. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl, J. W. Schoonhoven (C-222/05), H. de Rooy sr., H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever, Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, B. van 't Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, H. Koers, Maatschap K. en G. Polinder, G. van Wijhe (C-224/05), B. J. van Middendorp (C-225/05)

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione della direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11) — Artt. 11, n. 1, primo trattino; 13, n 1, secondo trattino, e allegato B — Effetto diretto Laboratorio non menzionato nell'allegato B — Margine discrezionale delle autorità nazionali

Dispositivo

Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d'ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


21.7.2007   

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C 170/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-254/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Restrizioni quantitative all'importazione - Misure di effetto equivalente - Sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme - Requisito di conformità ad una norma nazionale - Procedimento nazionale di omologazione)

(2007/C 170/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: M. Wimmer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Normativa nazionale che impone che i sistemi di rilevamento automatico d'incendio tramite rivelatore puntiforme, legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non riportanti il marchio «CE», siano conformi alla normativa nazionale, siano sottoposti ad un'approvazione del modello e, in tale sede, subiscano esami e verifiche già svolti in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Avendo imposto che i sistemi di rilevamento automatico di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non recanti il marchio CE:

siano conformi alla norma belga NBN S 21-100, relativa alla progettazione di sistemi generalizzati di rivelazione automatica di incendi tramite rivelatore puntiforme del settembre 1986, come modificata dal suo addendum n. 2 del mese di agosto 1996;

siano sottoposti ad omologazione da parte della BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), ove detto ostacolo è aggravato dai costi sproporzionati che tale omologazione comporta;

subiscano nel corso di tale procedimento di omologazione esami e verifiche che in sostanza duplicano i controlli già svolti nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005.


21.7.2007   

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C 170/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, SL

(Causa C-334/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi «Limoncello della Costiera Amalfitana» e «shaker» - Opposizione da parte del titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO)

(2007/C 170/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)

Altre parti nel procedimento: Shaker di L. Laudato & C. Sas (rappresentante: F. Sciaudone, avvocato), Liminana y Botella, SL

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudario & C. Sas/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003, R 933/2002-2, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione di negare parzialmente la registrazione del marchio «Limoncello della Costiera Amalfitana» nell'ambito dell'opposizione presentata dal titolare del marchio denominativo nazionale «LIMONCHELO» per taluni prodotti della classe 33.

Dispositivo

1)

È annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker).

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


21.7.2007   

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C 170/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Řízení Letového Provozu ČR, s.p./Bundesamt für Finanzen

(Causa C-335/05) (1)

(Tredicesima direttiva IVA - Art. 2, n. 2 - GATS - Clausola della nazione più favorita - Interpretazione del diritto comunitario derivato alla luce degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità)

(2007/C 170/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrente: Řízení Letového Provozu ČR, s.p.

Convenuto: Bundesamt für Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326, pag. 40) — Possibilità di subordinare il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente nel territorio di uno Stato terzo che fa parte dell'OMC all'obbligo di reciprocità da parte di tale Stato — Compatibilità con la clausola del trattamento della nazione più favorita di cui all'art. II, primo comma, dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) — Interpretazione conforme della direttiva

Dispositivo

L'art. 2, n. 2, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «Stati terzi» ivi menzionata comprende l'insieme degli Stati terzi e che tale disposizione non pregiudica il potere e la responsabilità degli Stati membri di rispettare i loro obblighi derivanti da accordi internazionali come l'accordo generale sugli scambi di servizi.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005.


21.7.2007   

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C 170/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2007 — Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/05 P) (1)

(Impugnazione - Pubblico impiego - Promozione - Procedimento di selezione - Rigetto della candidatura del ricorrente - Dispensa dall'impiego - Obbligo di motivazione - Errore di diritto - Impugnazione incidentale - Oggetto della controversia - Interesse ad agire)

(2007/C 170/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Wunenburger (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti, assistiti dal sig. V. Dehin, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee, che respinge una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente al posto di direttore della Direzione «Africa, Caraibi, Pacifico» (AIDCO.C) e di nominare a tale posto un altro candidato

Dispositivo

1)

L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.

2)

Il sig. Wunenburger è condannato alle spese relative all'impugnazione principale.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


21.7.2007   

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C 170/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-50/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Cittadinanza dell'Unione - Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri - Direttiva 64/221/CEE - Ordine pubblico - Legislazione nazionale in materia di allontanamento - Condanna penale - Espulsione)

(2007/C 170/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e M. De Grave, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56, pag. 850) — Normativa nazionale applicabile a tutti gli stranieri indistintamente, senza che rilevi la speciale qualità di cittadini dell'Unione europea — Collegamento automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell'Unione la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico ed automatico tra una condanna penale ed un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


21.7.2007   

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C 170/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2007 — Britannia Alloys & Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-76/06 P P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Ammende - Nozione di «esercizio sociale precedente» ai fini del calcolo del tetto massimo dell'ammenda)

(2007/C 170/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Britannia Alloys & Chemicals Ltd (rappresentanti: S. Mobley e dal sig. M. Commons, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Castello de la Torre, agente)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) il 29 novembre 2005 nella causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee, che respinge, in quanto infondata, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C (2001) 4237 fin., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco) o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 — Violazione del principio di uguaglianza e del principio della certezza del diritto

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La Britannia Alloys & Chemicals Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


21.7.2007   

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C 170/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Novara) — Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento/Ecorad Srl

(Causa C-80/06) (1)

(Direttiva 89/106/CE - Prodotti da costruzione - Procedura di attestato di conformità - Decisione 1999/93/CE della Commissione - Effetto diretto orizzontale - Esclusione)

(2007/C 170/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Novara

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento

Convenuta: Ecorad Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Novara — Interpretazione degli artt. 1 e 2 degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'art. 20, n. 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29, pag. 51) — Costruzione di porte antipanico da parte di falegnami che non hanno seguito la procedura di attestazione prevista dalla decisione — Esclusione?

Dispositivo

Un singolo non può far valere, nell'ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest'ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


21.7.2007   

IT

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C 170/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Manfred Otten/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Causa C-278/06) (1)

(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 - Art. 7, n. 2 - Scadenza di un affitto rurale - Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo - Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite)

(2007/C 170/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Manfred Otten

Convenuta: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73) — Trasferimento del quantitativo di riferimento, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, al concedente privo della qualifica di produttore

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un'azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest'ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


21.7.2007   

IT

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C 170/8


Ordinanza della Corte 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/A e B

(Causa C-102/05) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Fiscalità - Dividendi di azioni distribuite da una «società ad azionariato ristretto» - «Norma sulle retribuzioni» - Tassazione di tali dividendi come redditi da capitale - Calcolo di un rendimento forfettario - Percentuale sul capitale investito e su una quota delle retribuzioni - Succursale con sede in un Paese terzo - Mancata considerazione delle retribuzioni dei lavoratori di tale succursale)

(2007/C 170/14)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Richiedente: Skatteverket

Resistente: A e B

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE — Tassazione dei dividendi versati da piccole società per azioni — Riduzione di imposta corrispondente ad un rendimento fittizio del capitale investito che tiene conto delle retribuzioni versate dalla società e dalle sue consociate o succursali in quanto tali retribuzioni siano tassabili in Svezia — Presa in conto delle retribuzioni versate da una succursale in uno Stato terzo

Dispositivo

Un provvedimento nazionale il quale, nel contesto della tassazione di dividendi di azioni come redditi da capitale entro il limite di un rendimento forfettario calcolato applicando una percentuale determinata ad una base imponibile inclusiva, oltre che del capitale investito dall'azionista, di una quota delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società distributrice, non consente di tener conto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di una succursale della detta società o di una sua controllata in un Paese terzo, incide in modo decisivo sull'esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg. Tali ultime disposizioni non possono essere invocate in una situazione relativa allo stabilimento della società di uno Stato membro in un Paese terzo.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


21.7.2007   

IT

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C 170/9


Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Smanor SA, Hubert Ségaud, Monique Ségaud avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-150/06, Smanor e altri/Commissione

(Causa C-99/07 P)

(2007/C 170/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Smanor SA, Hubert Ségaud, Monique Ségaud (rappresentanti: avv.ti J.P Ekeu e L. Roques, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 23 maggio 2007 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione, condannando la Smanor SA e il sig. e la sig.ra Ségaud a sopportare le proprie spese.


21.7.2007   

IT

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C 170/9


Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla France Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/07 P)

(2007/C 170/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA, già Wanadoo Interactive SA (rappresentanti: sigg. O.W. Brouwer, H. Calvet, J. Philippe e T. Janssens, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, che ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive);

di conseguenza:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente; oppure

statuire definitivamente, annullando la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive), accogliendo pertanto le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione ad esso incombente per quanto riguarda tanto la possibilità di recupero delle perdite, la quale dovrebbe essere dimostrata, quanto il diritto di allinearsi ai prezzi praticati dalle imprese concorrenti, che sarebbe stato escluso dal Tribunale senza spiegazioni.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 82 CE, negando alla Wanadoo il diritto di allinearsi in buona fede ai prezzi dei suoi concorrenti. Orbene, tale diritto sarebbe riconosciuto tanto nella prassi della Commissione in materia di decisioni e nella giurisprudenza della Corte, quanto dalla dottrina e dalle autorità francesi di vigilanza sulla concorrenza e costituiva, peraltro, l'unico mezzo per la ricorrente per restare competitiva nel mercato.

Con il suo terzo motivo, quest'ultima sostiene che il Tribunale ha anche violato l'art. 82 CE, in quanto non ha censurato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare la copertura dei costi, ciò che avrebbe comportato uno snaturamento del test sulla strategia predatoria, richiesto dalla Corte. Infatti, il metodo cui avrebbe fatto ricorso la Commissione non permetterebbe di sapere se gli abbonati acquisiti dalla Wanadoo abbiano generato per questa un profitto o una perdita, per la durata del loro abbonamento.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato tanto l'art. 82 CE quanto il suo obbligo di motivazione, considerando che i costi e i ricavi posteriori al presunto periodo dell'infrazione non dovessero essere presi in considerazione. Infatti, è a causa di tale limitazione nel tempo dei ricavi e dei costi presi in considerazione che la Commissione avrebbe concluso, sbagliandosi, che vi era un'infrazione.

Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha anche violato l'art. 82 CE e l'obbligo di motivazione che ad esso incombe, statuendo che un prezzo può essere predatorio anche se è accompagnato da una diminuzione importante della quota di mercato dell'impresa in questione. Un prezzo tale, infatti, non può essere considerato suscettibile di condurre all'esclusione delle imprese concorrenti.

Con il suo sesto motivo, la ricorrente sostiene che, riguardo al presunto disegno predatorio, il Tribunale ha snaturato allo stesso tempo i fatti e gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione e ha violato l'art. 82 CE. Quest'ultimo articolo, infatti, richiede un disegno d'esclusione dei concorrenti oggettivamente identificabile e non può essere soddisfatto, in nessun caso, da un approccio puramente soggettivo alla nozione di abuso di posizione dominante.

Infine, con il suo settimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 82 CE non solo in quanto ha considerato che la dimostrazione della possibilità di un recupero delle perdite non fosse un requisito preliminare alla constatazione di una pratica di prezzi predatori, ma anche confondendo la prova, da parte della Commissione, di una possibilità di recupero di tali perdite con la prova, da parte dell'impresa interessata, dell'impossibilità di recuperare tali perdite.


21.7.2007   

IT

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C 170/10


Ricorso presentato il 23 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-214/07)

(2007/C 170/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Giolito, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo eseguito, entro il termine prescritto, la decisione della Commissione 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (Aiuto di Stato C(2003) 4636) (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 6 di tale decisione, dell'art. 249, quarto comma, del Trattato CE, e dell'art. 10 del medesimo Trattato;

condannare Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la Commissione rileva che la convenuta non ha fatto quanto necessario per garantire una celere ed efficace esecuzione della sua decisione in quanto, oltre tre anni dopo l'adozione di essa, non vi sarebbe stato il minimo rimborso dell'aiuto illegittimamente concesso dallo Stato francese. Tale situazione sarebbe chiaramente contraria a quanto previsto dagli artt. 249, quarto comma, CE e 14, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (2).

Per il periodo successivo al 1993, la convenuta non potrebbe neppure avvalersi dell'impossibilità assoluta di eseguire la decisione del 16 dicembre 2003. Infatti, da una parte, le autorità francesi non avrebbero effettivamente fatto quanto necessario per recuperare gli aiuti controversi, dal momento che gli ordini di riscossione non sono neppure stati trasmessi ai soggetti passivi. D'altra parte, tali autorità non possono invocare la difficoltà di individuare i beneficiari degli aiuti di cui trattasi poiché, in quanto autorità fiscali, esse sarebbero in grado i determinare agevolmente l'ammontare delle esenzioni d'imposta di cui hanno goduto i detti beneficiari.

In ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che il requisito dell'impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatto quando lo Stato convenuto si limita a informare la Commissione delle difficoltà giuridiche, politiche o pratiche collegate all'attuazione della decisione che dispone il recupero dell'aiuto, senza aver effettivamente fatto quanto necessario per recuperare l'importo di tale aiuto presso le imprese di cui trattasi e senza aver proposto alla Commissione modalità alternative di attuazione della decisione che avrebbero permesso di superare le difficoltà.


(1)  GU 2004, L 108, pag. 38.

(2)  GU L 83, pag. 1.


21.7.2007   

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C 170/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 maggio 2007 — Jörn Petersen/Arbeitsmarktservice Niederösterreich

(Causa C-228/07)

(2007/C 170/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Jörn Petersen

Convenuto: Arbeitsmarktservice Niederösterreich

Questioni pregiudiziali

1)

Se una prestazione in denaro a titolo di assicurazione contro la disoccupazione, concessa a disoccupati che abbiano chiesto l'assegnazione di una prestazione di assicurazione obbligatoria pensionistica o contro gli infortuni per il rischio di parziale incapacità lavorativa o incapacità di guadagno, e versata a titolo di anticipo sulle summenzionate prestazioni fino alla decisione sulla anzidetta richiesta e fermo restando l'ulteriore conguaglio, che ha come presupposti la disoccupazione e la maturazione di un'anzianità lavorativa minima ma non l'idoneità e la disponibilità al lavoro né l'effettiva e regolare presenza sul mercato del lavoro, di norma anch'esse necessarie per percepire il sussidio di disoccupazione e che, inoltre, viene concessa solo se, alla luce delle circostanze del caso, si possa fare affidamento sulla concessione di prestazioni di assicurazione pensionistica o contro gli infortuni, si configuri come prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ovvero come prestazione d'invalidità, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

2)

Qualora la prima questione vada risolta nel senso che la summenzionata prestazione si configura come prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) n. 1408/71: se l'art. 39 CE osti ad una norma di diritto interno, che sancisce la sospensione del diritto alla prestazione in caso di soggiorno all'estero (in un altro Stato membro) da parte del disoccupato (fatta salva l'ipotesi di una deroga, concessa solo su istanza del disoccupato, per un periodo massimo di tre mesi, in caso di sussistenza di circostanze meritevoli di tutela).


(1)  GU L 149, pag. 2.


21.7.2007   

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C 170/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2007 — Tiercé Ladbroke SA/Stato belga

(Causa C-231/07)

(2007/C 170/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Tiercé Ladbroke SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se la prestazione di servizi resa da un mandatario, che agisce per conto di un mandante che esercita un'attività di accettazione di scommesse su corse di cavalli e altri avvenimenti sportivi, consistente nel fatto che tale mandatario accetta le scommesse a nome del mandante, registra le scommesse, conferma al cliente, mediante l'emissione di un biglietto, che la scommessa è conclusa, raccoglie i fondi, paga le vincite, assume da solo la responsabilità nei confronti del mandante della gestione dei fondi raccolti nonché dei furti e/o delle perdite di denaro e percepisce una retribuzione sotto forma di commissione da parte del mandante a remunerazione della sua attività, sia esente dall'IVA in applicazione dell'art. 13, lett. B, punto d), n. 3, della Sesta Direttiva (1) che esenta le operazioni, ivi incluse le negoziazioni, riguardanti i depositi di fondi, (…), e i pagamenti (…).


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2007 — Derby SA/Stato belga

(Causa C-232/07)

(2007/C 170/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Derby SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se la prestazione di servizi resa da un mandatario, che agisce per conto di un mandante che esercita un'attività di accettazione di scommesse su corse di cavalli e altri avvenimenti sportivi, consistente nel fatto che tale mandatario accetta le scommesse a nome del mandante, registra le scommesse, conferma al cliente, mediante l'emissione di un biglietto, che la scommessa è conclusa, raccoglie i fondi, paga le vincite, assume da solo la responsabilità nei confronti del mandante della gestione dei fondi raccolti nonché dei furti e/o delle perdite di denaro e percepisce una retribuzione sotto forma di commissione da parte del mandante a remunerazione della sua attività, sia esente dall'IVA in applicazione dell'art. 13, lett. B, punto d), n. 3, della Sesta Direttiva (1) che esenta le operazioni, ivi incluse le negoziazioni, riguardanti i depositi di fondi, (…), e i pagamenti (…).


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/12


Ricorso presentato l'11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-233/07)

(2007/C 170/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese non assoggettando, durante la stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato della costa di Estoril, prima del loro scarico in mare, perlomeno ad un trattamento primario avanzato e ad un procedimento di disinfezione, ai termini dell'art. 2 della decisione 2001/720/CE (1);

non assoggettando, al di fuori della stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato della costa di Estoril, prima del loro scarico, perlomeno ad un trattamento primario, in conformità dell'art. 3 della decisione 2001/720/CE;

consentendo che gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato della costa di Estoril incidano negativamente sull'ambiente;

è venuta meno a quanto stabilito dagli artt. 2, 3 e 5 della decisione 2001/720/CE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1999 la Repubblica portoghese ha chiesto alla Commissione l'assoggettamento ad un trattamento meno rigoroso degli scarichi delle acque reflue nell'Oceano atlantico, nelle vicinanze dell'estuario del fiume Tago, a partire dall'agglomerato della costa di Estoril.

La Commissione ha verificato che erano soddisfatti i requisiti previsti dalla norma derogatoria della direttiva 91/271/CEE (2) e ha accolto le istanze presentate dal Portogallo adottando la decisione 2001/720/CE.

Dalle risposte dell'amministrazione portoghese alla lettera di diffida e al parere motivato risulta che la Repubblica portoghese è venuta meno a quanto stabilito dai summenzionati articoli della decisione 2001/720/CE.


(1)  Decisione della Commissione 8 ottobre 2001, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell'agglomerato della costa di Estoril (GU L 269, pag. 14).

(2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).


21.7.2007   

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C 170/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Konstitucinis Teismas (Lituania) il 14 maggio 2007 — Julius Sabatauskas e a./Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania

(Causa C-239/07)

(2007/C 170/22)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Konstitucinis Teismas

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Un gruppo di membri del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania, composto da Julius Sabatauskas e a.

Parte interessata: Parlamento della Repubblica di Lituania

Questione pregiudiziale

Se occorra interpretare l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1), relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della quale, posto che la rete elettrica disponga della «necessaria capacità», qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete — di trasmissione o di distribuzione elettrica — alla quale desidera connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli l'accesso alla rete.


(1)  GU 2003, L 176, pag. 37.


21.7.2007   

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C 170/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, (Germania) il 16 maggio 2007 — Sony Music Entertainment/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

(Causa C-240/07)

(2007/C 170/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sony Music Entertainment (Germania) GmbH

Convenuta: Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se le durate di protezione di cui alla direttiva sulla durata di protezione si applichino, alle condizioni fissate dall'art. 10, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE (1), concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (direttiva sulla durata di protezione), anche se l'oggetto in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui si chiede la protezione.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

a)

Se per disposizioni nazionali ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva sulla durata di protezione si intendano anche le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione a favore di titolari di diritti che non sono cittadini comunitari.

b)

Se le durate di protezione di cui alla direttiva sulla durata di protezione, a norma dell'art. 10, n. 2, della direttiva, si applichino anche ad oggetti i quali, alla data indicata all'art. [10], n. 1, della direttiva, erano di fatto conformi ai requisiti di protezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (2), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, ma i cui titolari non sono cittadini comunitari.


(1)  GU L 372, pag. 12.

(2)  GU L 346, pag. 61.


21.7.2007   

IT

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C 170/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica di Estonia) il 21 maggio 2007 — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-241/07)

(2007/C 170/24)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nella causa principale

Ricorrente: JK Otsa Talu OÜ

Convenuta: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alla finalità di un sostegno a misure agroambientali ai sensi degli artt. 22-24 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (1), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,

a)

che continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari nel quadro del corrispondente programma di una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali nel corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un impegno correlato con misure agroambientali,

ovvero

b)

che in ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai nuovi richiedenti che siano disposti ad assumere impegni agroambientali e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo i detti presupposti;

2)

Qualora la soluzione della questione sub 1) dovesse andare nel senso dell'ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999 — qualora risultasse che, nel quadro del programma, non fossero più disponibili stanziamenti a bilancio sufficienti per l'assegnazione del primo sostegno — consenta a uno Stato membro di

a)

modificare la normativa e i presupposti originari per la domanda e per la concessione del sostegno a misure agroambientali e prevedere che il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione di concessione del sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno agroambientale in vigore

ovvero

b)

ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che integrano i presupposti per un sostegno a misure agroambientali.


(1)  GU L 160, pag. 80.


21.7.2007   

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C 170/14


Ricorso proposto il 18 maggio 2007 dal Regno del Belgio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 15 marzo 2007, causa T-5/07, Belgio/Commissione

(Causa C-242/07 P)

(2007/C 170/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, J.-P. Buyle e C. Steyaert, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare l'ordinanza impugnata;

dichiarare che il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la Commissione europea (T-5/07) è ricevibile e, di conseguenza, accogliere le conclusioni del ricorrente contenute nel suo ricorso di annullamento e, eventualmente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nel merito di tale ricorso;

condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e della domanda in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata da una carenza di motivazione in quanto, in violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo citerebbe la giurisprudenza relativa al caso fortuito e all'errore scusabile senza indicare le ragioni per cui le circostanze invocate dal ricorrente non sarebbero costitutive di tale caso fortuito o fonte di tale errore scusabile.

Con il suo secondo motivo il ricorrente afferma poi che il Tribunale ha errato in diritto nell'applicazione delle condizioni di esistenza dell'errore scusabile, dichiarando che taluni problemi collegati al funzionamento dei servizi del ricorrente non potevano da soli attribuire un carattere scusabile all'errore commesso. Infatti, la giurisprudenza comunitaria relativa all'errore scusabile attesterebbe che esso riguarda circostanze eccezionali, senza restrizioni relativamente al contesto in cui esse si verificano.

Con il suo terzo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto o, almeno, è venuto meno al suo obbligo di motivazione omettendo di esaminare uno degli argomenti che aveva esposto, relativo all'eccessivo rigore processuale che graverebbe sul ricorrente se il suo ricorso fosse respinto come irricevibile, quando invece egli ha fatto prova, nella fattispecie, di una grande diligenza e, in particolare, ha inviato il ricorso per fax con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione del ricorso.

Infine, con il suo quarto motivo il ricorrente fa valere che il rigetto di un ricorso perché tardivo, quando invece esso è stato preventivamente comunicato alla cancelleria entro i termini via fax, è contrario al principio di proporzionalità. Il rispetto di tale principio imporrebbe quindi di non dichiarare irricevibile un ricorso depositato in cancelleria via fax entro il termine di ricorso previsto dal Trattato CE, anche nel caso in cui l'originale firmato del ricorso pervenisse in cancelleria oltre dieci giorni dopo, purché esso venga depositato entro i dieci giorni successivi all'ultimo giorno autorizzato per il deposito del ricorso via fax.


21.7.2007   

IT

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C 170/15


Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

(Causa C-247/07)

(2007/C 170/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente:

dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (1), che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (2) e 96/61/CE (3) relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6 di predetta direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale andava recepita la direttiva è scaduto il 25 giugno 2005.


(1)  GU L 156, pag. 17.

(2)  GU L 175, pag. 40.

(3)  GU L 257, pag. 26.


21.7.2007   

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C 170/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 23 maggio 2007 — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A.

(Causa C-248/07)

(2007/C 170/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Trespa International B.V.

Convenute: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A

Questioni pregiudiziali

1)

Se all'art. 291 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998 (1), con il termine «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» si intenda anche l'agente doganale che presenta la denuncia in proprio nome e per proprio conto o unicamente l'importatore a cui le merci sono destinate.

2)

Se sussista una cessione delle merci all'interno della Comunità, ai sensi dell'art. 297 e 1 bis, allorché le merci vengano importate nell'Unione europea ad Anversa e successivamente vengano trasportate nei Paesi Bassi, e in tal caso se la persona menzionata all'art. 291 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998, debba essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi di tale articolo.

3)

Se all'art. 297 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998, con il termine «cessionario» si intenda l'agente di dogana che effettua lo sdoganamento delle merci dall'esterno della Comunità in uno Stato membro dell'Unione europea per conto dell'importatore finale delle stesse.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 29 maggio 2007 — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län

(Causa C-251/07)

(2007/C 170/28)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gävle Kraftvärme AB

Convenuta: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in base all'interpretazione delle direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/76/CE (1), sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale per la produzione di energia termoelettrica sia costituita da più unità (caldaie), ogni unità debba essere considerata quale impianto, ovvero se la valutazione debba riferirsi alla centrale termoelettrica nella sua totalità.

2)

Se un impianto costruito per l'incenerimento dei rifiuti, ma avente come obiettivo principale la produzione di energia, debba, in base all'interpretazione delle direttiva, essere classificato come impianto di incenerimento ovvero come impianto di coincenerimento.


(1)  GU L 332, pag. 91.


21.7.2007   

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C 170/16


Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-254/07)

(2007/C 170/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/17/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 134, pag. 1.


21.7.2007   

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C 170/16


Ricorso proposto il 1o giugno 2007 dal Tokai Europe GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) delle Comunità europee 19 marzo 2007, causa T-183/04, Tokai Europe GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-262/07 P)

(2007/C 170/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tokai Europe GmbH (rappresentante: G. Kroemer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 marzo 2007 nella causa T-183/04 (1) e dichiarare il ricorso ricevibile; in subordine,

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado indicata al sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;

condannare la controparte alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Col suo ricorso, la ricorrente fa valere le seguenti censure, che riguardano violazioni nell'ordinanza impugnata di norme procedurali di diritto comunitario, le quali avrebbero leso i suoi interessi e avrebbero effettivamente avuto un'incidenza sul contenuto della decisione impugnata. Tali violazioni riguardano il rispetto dei diritti della difesa e l'assunzione delle prove.

Il Tribunale ha deciso che la decisione sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla controparte sarebbe riservata alla sentenza finale. In seguito alla presentazione del controricorso della controparte il Tribunale ha chiuso la fase scritta del procedimento indicando che la data dell'udienza sarebbe stata comunicata alle parti successivamente. Ritenendo che un'udienza si sarebbe tenuta e soprattutto in considerazione dell'ordinanza del Tribunale sull'eccezione di irricevibilità la ricorrente ha rinunciato a presentare una domanda intesa a completare il fascicolo basata sull'art. 47, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Nonostante quanto precedentemente indicato, il Tribunale ha emesso infine l'ordinanza impugnata senza che si sia tenuta un'udienza.

La ricorrente riteneva che, all'udienza annunciata, avrebbe potuto ancora una volta dimostrare che sul mercato non esisteva alcun prodotto comparabile alle ruote metalliche fornite dalla società madre giapponese ai produttori di Hongkong e del Messico. Inoltre essa intendeva ancora una volta chiarire che le ruote metalliche in questione non erano «ruote di frizione» come erano state indicate dalla controparte nel controricorso. La ricorrente all'udienza voleva anche precisare che le ruote metalliche descritte nel regolamento di classificazione potevano essere state fabbricate solo dalla sua società madre in Giappone e che non si trattava di ruote metalliche con un carattere di paragone tipizzante, come aveva indicato il Tribunale nell'ordinanza impugnata. Essa intendeva anche confutare l'affermazione della Commissione secondo cui essa non sarebbe l'importatrice esclusiva degli accendini Tokai.

Tuttavia, come risulta dalla decisione impugnata stessa, il Tribunale ha seguito gli argomenti sulla ricevibilità del ricorso svolti nel controricorso della Commissione, senza concedere alla ricorrente, così come aveva annunciato, la possibilità di confutare, nell'ambito di un'udienza, l'esposizione dei fatti della controparte. In questo la ricorrente vede una violazione del suo diritto di essere ascoltata dal giudice.

Il Tribunale ha inoltre l'obbligo di accertare i fatti. Al riguardo nelle cause ad esso sottoposto non deve limitarsi ad effettuare tale accertamento solo in base alle istanze di assunzione di prova delle parti e a decidere solo sulla base delle prove da esse offerte. Perciò esso non ha solo la facoltà, ma anche l'obbligo di agire di propria iniziativa se questo è necessario. Pertanto il Tribunale sarebbe stato obbligato ad accertare i fatti che sono alla base delle memorie della ricorrente e a chiedere alle parti di presentare gli atti e i documenti pertinenti adottando i corrispondenti provvedimenti. Poiché questo non è avvenuto, il Tribunale ha violato l'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura.


(1)  Non pubblicata.


21.7.2007   

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C 170/17


Ricorso del 1o giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-264/07)

(2007/C 170/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakiá e M. Kostantinidis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo elaborato entro il 22 dicembre 2004 per ciascun distretto idrografico che si trova nel suo territorio, un'analisi delle sue caratteristiche, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico, conformemente alle prescrizioni tecniche degli allegati II e III, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, mentre non avendo presentato relazioni sintetiche relative alle analisi richieste ai sensi di tale articolo, è venuta meno anche agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15, n. 2, di tale direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2000/60 è stata posta in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza gli Stati membri dovevano aver completato le analisi e gli esami richiesti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva entro e non oltre il 22 dicembre 2004 e dovevano presentare alla Commissione una relazione sintetica sulle analisi, come dispone l'art. 15, n. 2, della direttiva, entro e non oltre il 22 marzo 2005.

Nella loro risposta alla lettera di diffida della Commissione le autorità elleniche, riconoscendo l'inosservanza dell'art. 15, n. 2, si impegnano ad inviare nel giugno 2006 la relazione richiesta. Tuttavia, per quanto riguarda l'osservanza, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva, le autorità elleniche tacciono, malgrado il fatto che la Commissione con la sua lettera di diffida abbia posto in dubbio l'adempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che a quest'ultima incombono in base a tale articolo.

Dall'esame della relazione da essa alla fine inviata nel giugno 2006 è risultato che la Repubblica ellenica non si è ancora conformata agli obblighi derivanti dagli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 2000/60.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


21.7.2007   

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C 170/18


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Slovenia

(Causa C-267/07)

(2007/C 170/32)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrel e D. Kukovec, rappresentanti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30 aprile 2004), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva.

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/50/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 29 aprile 2006.


21.7.2007   

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C 170/18


Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Clear Channel Belgium SA/Ville de Liège

(Causa C-378/06) (1)

(2007/C 170/33)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


Tribunale di primo grado

21.7.2007   

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C 170/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER)

(Cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo BUDWEISER - Denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rigetto dell'opposizione»)

(2007/C 170/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. F. Fajgenbaum)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anheuser-Busch, Inc., (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart e B. Goebel e successivamente avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart e B. Goebel)

Oggetto

Domanda di annullamento di sei decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 (procedimenti: R 820/2001-2, R 822/2001-2, R 823/2001-2, R 921/2001-2, R 29/2002-2 e R 32/2002-2) relative a procedimenti d'opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anhauser-Busch, Inc.

Dispositivo

1)

I ricorsi nella cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04 sono respinti.

2)

La Budějovický Budvar, národní podnik è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


21.7.2007   

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C 170/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar e Anheuser-Busch/UAMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS)

(Cause riunite T-57/04 e T-71/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contenente i termini “AB’, “genuine’, “budweiser’, “king of beers’ - Marchio internazionale denominativo anteriore BUDWEISER - Denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 - Accoglimento e rigetto parziale dell'opposizione»)

(2007/C 170/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-57/04: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. F. Fajgenbaum)

Ricorrente nella causa T-71/04: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart e B. Goebel e successivamente avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart e B. Goebel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, agenti)

Altre parti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Anheuser-Busch, Inc. (nella causa T-57/04) e Budějovický Budvar, národní podnik (nella causa T-71/04)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 (procedimenti R 1024/2001-2 e R 1000/2001-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc.

Dispositivo della sentenza

1)

Nella causa T-57/04:

il ricorso è respinto;

Budějovický Budvar, národní podnik è condannata alle spese.

2)

Nella causa T-71/04:

non occorre più statuire sul ricorso;

Anheuser-Busch, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


21.7.2007   

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C 170/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

(Cause riunite da T-60/04 a 64/04) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo BUD - Denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rigetto dell'opposizione»)

(2007/C 170/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. F. Fajgenbaum)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anheuser-Busch, Inc., (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart e B. Goebel e successivamente, avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart e B. Goebel)

Oggetto

Domanda di annullamento di cinque decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 (procedimenti: R 107/2003-2, R 111/2003-2, R 114/2003-2, R 115/2003-2 e R 122/2003-2) relative a procedimenti d'opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anhauser-Busch, Inc.

Dispositivo

1)

I ricorsi nella cause riunite da T-60/04 a T-64/04 sono respinti.

2)

La Budějovický Budvar, národní podnik è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


21.7.2007   

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C 170/20


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2007 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-232/04) (1)

(«FEOG - Sezione “Garanzia’ - Schedario viticolo comunitario - Decisione che ordina il rimborso dell'importo versato a titolo di anticipo»)

(2007/C 170/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, I. Chalkias e S. Chala, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, agente, assistito da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/302/CE, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dalla Grecia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU L 98, pag. 57).

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 10 luglio 2004 (in precedenza causa C-218/04).


21.7.2007   

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C 170/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Parlante/Commissione

(Causa T-432/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Diniego di promozione - Assegnazione dei punti di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Parità di trattamento - Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto - Eccezione di illegittimità - Legittimo affidamento)

(2007/C 170/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Walter Parlante (Enghien, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 5 luglio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro la decisione della medesima autorità, recante diniego di promozione del ricorrente al grado C1 per l'esercizio 2003 e, dall'altro, nella misura necessaria, della decisione che ha formato oggetto del predetto reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


21.7.2007   

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C 170/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Davi/Commissione

(Causa T-433/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Diniego di promozione - Assegnazione dei punti di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Parità di trattamento - Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto - Eccezione di illegittimità - Legittimo affidamento)

(2007/C 170/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angela Davi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente J. Currall, successivamente C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento, da un lato, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 2 luglio 2004, recante rigetto del reclamo della ricorrente contro la decisione della medesima autorità, recante diniego di promozione della ricorrente al grado C2 per l'esercizio 2003 e, dall'altro, nella misura necessaria, della decisione che ha formato oggetto di detto reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


21.7.2007   

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C 170/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2007 — Walderdorff/Commissione

(Causa T-442/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Diniego di promozione - Assegnazione dei punti di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Parità di trattamento - Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto - Eccezione di illegittimità - Legittimo affidamento)

(2007/C 170/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andrea Walderdorff (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente J. Currall, successivamente G. Berscheid e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 19 luglio 2004, recante rigetto del reclamo della ricorrente contro la decisione della medesima autorità, recante diniego di promozione della ricorrente al grado A4 per l'esercizio 2003 e, dall'altra, nella misura necessaria, della decisione che ha formato oggetto del predetto reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


21.7.2007   

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C 170/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Assembled Investments (Proprietary)/UAMI — Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSH)

(Causa T-105/05) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo WATERFORD STELLENBOSCH - Marchio comunitario denominativo anteriore WATERFORD - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Mancanza di somiglianza tra i prodotti - Mancanza di complementarità - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (Stellenbosch, Sudafrica) (rappresentanti: avv.ti P. Hagmann e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunal: Waterford Wedgwood plc (Waterford, Irlanda) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 dicembre 2004 (procedimento R 240/2004-1) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Waterford Wedgwood e la Assembled Investments (Proprietary) Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 dicembre 2004 (procedimento R 240/2004-1) è annullata.

2)

L' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la Waterford Wedgwood plc sopporteranno, oltre alle loro proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


21.7.2007   

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C 170/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2007 — Grether/UAMI — Grisgo (FENNEL)

(Causa T-167/05) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo FENNEL - Marchio comunitario denominativo anteriore FENJAL - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), Art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grether AG (Binningen, Svizzera) (rappresentanti: inzialmente avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck, successivamente avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Crisgo (Thailand) Co., Ltd (Samutsakom, Tailandia) (rappresentanti: avv.ti A. Bensoussan, M. Haas e L. Tellier-Loniewski)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 ottobre 2004 (procedimento R 250/2002-4) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Grether AG e la Grisgo (Thailand) Co., Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La ricorrente è condannata alle spese


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


21.7.2007   

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C 170/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — Sherwin-Williams/UAMI (TWIST & POUR)

(Causa T-190/05) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo TWIST & POUR - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio privo di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The Sherwin-Williams Company (Cleveland, Ohio — Stati Uniti) (Rappresentanti: avv.ti E. Armino Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: sig. Ó. Mondéjar, agente)

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2005 (procedimento R 755/2004-2), relativo alla registrazione del segno TWIST & POUR come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

The Sherwin-Williams Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


21.7.2007   

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C 170/23


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2007 — Mediocurso/Commissione

(Cause riunite T-251/05 e T-425/05) (1)

(Fondo sociale europeo - Azioni di formazione - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Motivazione - Principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Assenza di errore manifesto di valutazione)

(2007/C 170/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particolar SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Andrade e A. Weimar, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 14 aprile 2005, C(2005)1236, relativa alla riduzione del contributo concesso con la decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570, e, dall'altra, della decisione della Commissione 13 settembre 2005, C(2005)3557, relativa alla riduzione del contributo concesso con la decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570.

Dispositivo della sentenza

1)

Le cause T-251/05 e T-425/05 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 3 settembre 2005.


21.7.2007   

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C 170/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007 — MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD)

(Causa T-339/05) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo LOKTHREAD - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MacLean-Fogg Co. (Mundelein, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti S. Prückner e A. Franke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 giugno 2005 (procedimento R 1122/2004-1) concernente la registrazione del marchio denominativo LOKTHREAD come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MacLean-Fogg Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


21.7.2007   

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C 170/24


Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2007 — IVG Immobilien AG/UAMI (I)

(Causa T-441/05) (1)

(«Marchio comunitario - Segni figurativi - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IVG Immobilien AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: A. Okonek e U. Karpenstein, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 1o settembre 2005 (caso R 559/2004-4), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo I come marchio comunitario.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o settembre 2005 (caso R 559/2004-4) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla IVG Immobilien AG.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


21.7.2007   

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C 170/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2007 — Europig/Uami

(Causa T-207/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EUROPIG - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 170/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Europig SA (Josselin, Francia) (rappresentante: avv. D. Masson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2006 (procedimento R-1425/2005-4) riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo EUROPIG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.1.2006.


21.7.2007   

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C 170/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Gnemmi e Aguiar/Commissione

(Causa T-97/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Esercizio di valutazione - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Laura Gnemmi (Hünsdorf, Lussemburgo) e Eugénia Aguiar (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito, avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda le ricorrenti, nonché, in subordine, dei rapporti relativi all'evoluzione delle carriere delle ricorrenti in ordine a tale esercizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


21.7.2007   

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C 170/25


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Ruiz Sanz e altri/Commissione

(Causa T-112/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Esercizio di valutazione - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Manuel Ruiz Sanz (Tervuren, Belgio); Anna Maria Campogrande (Bruxelles, Belgio); e Friedrich Mühlbauer (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito, avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda i ricorrenti, nonché, in subordine, dei rapporti relativi all'evoluzione della carriera dei ricorrenti in ordine a tale esercizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


21.7.2007   

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C 170/25


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Czigàny e altri/Commissione

(Causa T-149/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Esercizio di valutazione - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Imre Czigàny (Rhode-Saint-Genèse, Belgio); Isabel Alves (Lussemburgo, Lussemburgo); Georgette Henningsen (Bruxelles, Belgio); nonché Michel Lucas (Tervuren, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda i ricorrenti e, in subordine, dei rapporti relativi alle carriere dei ricorrenti per il suddetto esercizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


21.7.2007   

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C 170/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Wauthier e Deveen/Commissione

(Causa T-164/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Esercizio di valutazione - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Patricia Wauthier (Tubize, Belgio) e Viviane Deveen (Overijse, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda le ricorrenti e, in subordine, dei rapporti relativi all'evoluzione della carriera delle ricorrenti per il suddetto esercizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


21.7.2007   

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C 170/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007 — Gnemmi/Commissione

(Causa T-199/05) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Esercizio di valutazione - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2003 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laura Gnemmi (Arona, Italia) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Berscheid e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2003 per quanto riguarda la ricorrente e, in subordine, del rapporto relativo all'evoluzione della carriera della ricorrente per il detto esercizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


21.7.2007   

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C 170/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-335/06) (1)

(«Polizia sanitaria - Mercato italiano del pollame - Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria - Ricorso per carenza - Presa di posizione che pone fine alla carenza - Non luogo a provvedere»)

(2007/C 170/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE e diretto a far constatare che la Commissione, non avendo adottato misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore del pollame, a titolo di compensazione per i produttori di pulcini di un giorno soggetti alle misure veterinarie adottate per ovviare alle conseguenze dell'influenza aviaria e che limitano la circolazione per il periodo compreso tra il dicembre 1999 e il settembre 2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.1996.


21.7.2007   

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C 170/27


Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Far Eastern Textile/Consiglio

(Causa T-167/07)

(2007/C 170/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di polietilentereftalato (PET) provenienti, tra l'altro, da Taiwan, nella parte che concerne la ricorrente; e

condannare il Consiglio a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che è produttrice ed esportatrice di polietilentereftalato ('PET'), chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'art. 11, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (1).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente, anzitutto, sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, n. 11, del regolamento base (2) in quanto ha applicato il metodo asimmetrico per calcolare il margine di dumping della ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non è possibile valutare correttamente il margine di dumping con metodi di comparazione simmetrica.

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 10-12, del regolamento base nel calcolare il margine di dumping della ricorrente mediante tecniche che azzerano qualsiasi margine negativo di dumping, quando si determina la media ponderata del margine di dumping, ai sensi dell'art. 2, n. 12.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali il margine di dumping della ricorrente deve essere calcolato mediante tecniche di azzeramento.


(1)  GU 2007 L 59, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/27


Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Professional Tennis Registry/UAMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONALK TENNIS REGISTRY)

(Causa T-168/07)

(2007/C 170/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Professional Tennis Registry, Inc. (Hilton Head Island, USA) (rappresentante: M. Vanhegan, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Registro Profesional de Tenis, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare il punto 1 della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno 28 febbraio 2007 (procedimento R1050/2005-1) nel quale la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 41 è stata respinta;

disporre che l'opposizione alla domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 sia respinta in toto,

disporre che la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 sia accolta con riferimento a tutti i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 16, 25 e 41; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 25 e 41 — domanda n. 2 826 709

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Registro Profesional de Tenis, SL

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: i marchi nazionali figurativi «RPT Registro Profesional de Tenis, S.L» e «RPT European Registry of Professional Tennis» per servizi rientranti nella classe 41

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione di marchio per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 41

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha concluso che sussisteva una somiglianza che prestava a confusione tra la domanda della ricorrente di marchio comunitario e gli anteriori marchi della Registro Profesional de Tenis. La commissione di ricorso non ha dato il giusto peso ai principi da applicarsi quando i marchi in questioni sono marchi complessi.


21.7.2007   

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C 170/28


Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Opus Arte UK/UAMI — Arte (OPUS ARTE)

(Causa T-170/07)

(2007/C 170/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Opus Arte UK Ltd (Waldron, Inghilterra) (rappresentanti: D. McFarland, Barrister e J.A. Alchin, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arte G.E.I.E. (Strasburgo, Francia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 febbraio 2007 nel procedimento R 733/2005-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Opus Arte» per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41, domanda n. 2 551 778.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ARTE G.E.I.E.

Marchio o segno fatto valere: i marchi comunitari e nazionali, figurativi e denominativi contenenti la parola «ARTE» per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41 e in altre classi non interessate dal procedimento.

Decisione della divisione di opposizione: opposizione integralmente respinta.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso per i servizi di cui alla classe 41 per la «Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva» e autorizzazione alla registrazione per i restanti beni e servizi per cui era stata proposta la domanda.

Motivi dedotti:

La ricorrente deduce due motivi di diritto a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 73 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»). Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto né rifiutarsi di prendere in considerazione rilevanti fatti, mezzi di prova, e argomenti proposti dalla ricorrente, né basare la sua decisione su supposizioni fattuali non previamente sollevate da nessuna delle parti o su affermazioni vaghe e non provate dell'opponente.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che, constatando la sussistenza di una probabile confusione tra «ARTE» e «OPUS ARTE», la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Secondo la ricorrente, una tale constatazione non potrebbe fondarsi su una questionabile similitudine tra i marchi, né potrebbe validamente confutare le presunzioni data la chiara prova dell'assenza di confusione, l'effettiva mancanza di prova che sussiste confusione e la coesistenza pacifica dei marchi nel mercato in Europa.


21.7.2007   

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C 170/29


Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Avaya Inc./UAMI — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

(Causa T-171/07)

(2007/C 170/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Avaya Inc. (Basking Ridge, USA) (rappresentanti: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZyXEL Communications Corp. (Hsin-Chu, Taiwan)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 14 marzo 2007 (procedimento R 156/2006-2) relativa alla domanda di registrazione n. 30 011 766 del marchio comunitario «VANTAGE cnm»; e

condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado e condannare l'interveniente al pagamento delle spese sostenute nel procedimento amministrativo davanti alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ZyXEL Communications Corp

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo comunitario «VANTAGE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42 — domanda n. 3 291 457

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Avaya Inc.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio denominativo comunitario «MULTIVANTAGE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42 — domanda n. 2 409 589

Decisione della divisione di opposizione: opposizione integralmente respinta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due differenti motivi a sostegno del ricorso, vale a dire, la violazione del principio di parità di trattamento e della coerenza della giurisprudenza, da una parte, e la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario e dei principi generali del diritto dei marchi, dall'altra.

Con il primo motivo dedotto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è discostata da una precedente decisione resa in un procedimento parallelo che trattava di una questione quasi identica, senza motivare in alcuno modo il repentino cambiamento di prassi.

Inoltre, la ricorrente sostiene con il secondo argomento, che la commissione di ricorso non ha sufficientemente considerato l'identità dei prodotti e dei servizi dei marchi configgenti, nonché la forte somiglianza tra i marchi stessi.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/29


Ricorso presentato l'11 maggio 2007 — Atlantic Dawn e altri/Commissione

(Causa T-172/07)

(2007/C 170/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atlantic Dawn Ltd (Killybegs, Irlanda), Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda), Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Irlanda), Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Irlanda), Brendelen Ltd (Lifford, Irlanda), Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlanda), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlanda), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlanda), Noel McGing (Killybegs, Irlanda), Mullglen Ltd (Balbriggan, Irlanda), Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Irlanda), Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda), Pauric Conneelly (Claregalway, Irlanda), Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda), Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Colmcille Fishing Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentati da: D. Barry, Solicitor, G. Hogan, SC, N. Travers e T. O'Sullivan, Barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; in subordine

annullare l'art. 1 e l'Allegato I del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca in quanto e nei limiti in cui tali disposizioni riducono la quota assegnata all'Irlanda per gli sgombri (Scomber scombrus) per gli anni 2007-2012;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il loro ricorso, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1).

I ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato debba essere annullato sul fondamento di quattro motivi.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva il potere di adottare il regolamento controverso che ha ridotto le quote tra il 2007 e il 2012 sulla base dell'art. 23, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 2371/2002.

In via subordinata, i ricorrenti sostengono che se la Corte dovesse concludere che la Commissione aveva il potere di attuare detrazioni di quote per vari anni nel futuro sulla base delle passate eccedenze di pesca, la Commissione ha presumibilmente abusato del suo potere nel presente caso. Infatti, i ricorrenti sostengono che la Commissione non ha provato che gli Stati membri interessati dal regolamento controverso, ossia, l'Irlanda e il Regno Unito, hanno ecceduto le possibilità di cattura ad essi assegnate, come richiesto dall'art. 23, n. 4, del citato regolamento per la detrazione di quote. Inoltre, i ricorrenti sostengono che l'improvviso cambiamento da parte della Commissione della sua costante politica di detrarre quote «sulla base dell'anno precedente» discostandosi dal testo letterale, e dalla prassi derivatane, dell'art. 5 del regolamento del Consiglio 874/96, ha violato il principio del legittimo affidamento.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha mancato di fornire ragioni a motivazione della propria decisione come previsto dall'art. 253 CE. Su questo fondamento, essi sostengono che il regolamento controverso è motivato inadeguatamente, in particolare, in quanto rappresenta un cambiamento chiaro e radicale di politica con serie conseguenze negative per i ricorrenti.

Infine, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha agito in violazione del principio di parità di trattamento non adottando misure equivalenti a quelle contenute nel regolamento controverso nei confronti di qualunque altra flotta peschereccia, in circostanze in cui erano stati denunciati significativi eccessi di pesca di tipologie di pesci minacciate in modo simile.


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10


21.7.2007   

IT

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C 170/30


Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Reno Schuhcentrum/UAMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(Causa T-173/07)

(2007/C 170/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Fröschen, Germania) (rappresentante: avv. S. Schäffner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (Topeka, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 febbraio 2007 (procedimento R 1209/2005-1), che respinge il ricorso relativo alla domanda di dichiarazione di decadenza n. 731C 0000 186 163/1 (marchio comunitario n. 186 163 — Payless ShoeSource);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo comunitario «Payless ShoeSource» per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 186 163

Titolare del marchio comunitario: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

Parte che chiede la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Reno Schuhcentrum GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda di dichiarazione di decadenza, mantenendo in forza la registrazione per i prodotti e servizi della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro i restanti prodotti e servizi della classe 25.

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata è affetta da un vizio dovuto alla violazione di forme sostanziali del procedimento con riferimento all'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario e all'onere della prova. Secondo la ricorrente, nel procedimento di dichiarazione di decadenza l'onere della prova dell'uso effettivo ricade sul titolare del marchio. Inoltre, la ricorrente afferma che l'UAMI non può esaminare i fatti d'ufficio, ma tale esame deve limitarsi ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Pertanto, la ricorrente afferma che la comunicazione della commissione di ricorso del 18 ottobre 2006, in base alla quale il titolare del marchio è stato invitato a presentare gli originali di specifiche dichiarazioni previste dalla legge, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in particolare poiché la commissione di ricorso aveva precedentemente giudicato la prova inizialmente fornita dal titolare del marchio come insufficiente a provare l'uso effettivo.

Inoltre, la ricorrente afferma che i detti originali non sono stati presentati entro il termine previsto, in conformità all'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario e che, pertanto, essi non dovrebbero essere presi in considerazione.

In aggiunta a ciò, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nella sua interpretazione del concetto di uso effettivo, violando in tal modo l'art. 15 del regolamento sul marchio comunitario.


21.7.2007   

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C 170/31


Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione

(Causa T-177/07)

(2007/C 170/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediaset SpA (Milano) (rappresentanti: D. O'Keeffe, Solicitor, K. Adamantopoulos e G. Rossi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE (già art. 173 del Trattato CE), la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 sull'aiuto di Stato C 52/2005, messa in atto dalla Repubblica italiana in relazione al contributo di acquisto di decoder digitali in Italia, in particolare, con riferimento agli artt. 1-3;

disporre che tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento siano sopportate dalla convenuta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def. (1), mediante la quale la Commissione ha constatato che il sistema messo in atto dall'Italia a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi televisivi a pagamento e operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

La ricorrente, che è una beneficiaria dell'aiuto di Stato in questione, deduce i seguenti motivi.

Essa sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione e interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto i) la Commissione ha ritenuto che l'aiuto concesso direttamente al consumatore rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE; ii) la Commissione ha concluso che la misura conferiva un «vantaggio economico» selettivo per la ricorrente; iii) la Commissione ha stabilito che la misura è selettiva poiché ritenuta discriminatoria e, iv) la Commissione ha ritenuto che la misura falsifichi la concorrenza nel mercato comune.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e un manifesto errore di diritto avendo concluso che la misura non era compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Per di più, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato un requisito procedurale essenziale fornendo, in contrasto con l'art. 253 CE, una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Infine, la ricorrente asserisce che la Commissione ha contravvenuto all'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (2) disponendo il recupero della misura, poiché i) non avrebbe tenuto conto della legittima aspettativa del ricorrente nel ritenere legittimo il presunto aiuto e ii) sarebbe impossibile stabilire l'ammontare dell'aiuto e identificare i potenziali beneficiari indiretti.


(1)  C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/31


Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Euro-Information/UAMI CYBERHOME

(Causa T-178/07)

(2007/C 170/61)

Lingua di redazione del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information SAS (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2007, procedimento R 1249/2006-1, in quanto ha rifiutato la registrazione del marchio comunitario richiesto CYBERHOME, n. 4 114 666, per una parte dei prodotti e servizi indicati per le classi 9, 36 e 38;

ordinare la registrazione del marchio comunitario richiesto CYBERHOME, n. 4 114 666, per tutti i prodotti e servizi indicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CYBERHOME» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 666).

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e possiederebbe un carattere sufficientemente distintivo come richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) in relazione ai prodotti e servizi indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/32


Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Anvil Knitwear/UAMI — Aprile e Aprile (Aprile)

(Causa T-179/07)

(2007/C 170/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anvil Knitwear, Inc. (New York, USA) (rappresentanti: G. Würtenberger, T. Wittmann, layewrs, e R. Kunze, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aprile e Aprile Srl (Frazione Funo, Italia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 22 marzo 2007 (procedimento R 658/2006-2) relativa all'opposizione basata sulla domanda di registrazione n. 30 011 766 del marchio tedesco «ANVIL» avverso la domanda di marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema;

accogliere l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema e respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema;

Condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Aprile e Aprile Srl

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Aprile» per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 — domanda n. 3 800 232

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio denominativo nazionale «ANVIL» per prodotti rientranti nella classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso non ha valutato gli aspetti della parziale identità e della parziale somiglianza dei prodotti in questione nonché l'accentuato carattere distintivo del marchio anteriore. Inoltre, la commissione di ricorso non ha precisato, oggettivamente e senza riserve, le ragioni sulle quali ha basato la sua decisione, e neppure ha preso correttamente in considerazione i fatti non contestati del procedimento.


21.7.2007   

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C 170/32


Ricorso presentato il 25 maggio 2007 — Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL)

(Causa T-181/07)

(2007/C 170/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Eurocopter (Marignane, Francia) (rappresentante: avv. E. Soler Borda)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullamento, in toto, della decisione 12 marzo 2007 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, relativa alla domanda di marchio comunitario STEADYCONTROL n. 3 560 935 (R 8/2006-4).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «STEADYCONTROL» per prodotti delle classi 9, 12 e 38 (domanda n. 3 560 935)

Decisione dell'esaminatore: Rigetto parziale della domanda di registrazione per prodotti delle classi 9 e 12

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto, secondo la ricorrente e contrariamente agli argomenti della decisione impugnata, il termine «STEADYCONTROL» non sarebbe descrittivo e consentirebbe di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione.


(1)  Regolamento (CE) Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.7.2007   

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C 170/33


Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI

(Causa T-182/07)

(2007/C 170/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tequilas del Señor SA de CV (Guadalajara, Messico)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 marzo 2007, nel procedimento R 1285/2005-1;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Tequilas del Señor SA de CV

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio comunitario figurativo «TEQUILA GOLD Sombrero Negro» per prodotti della classe 33 — domanda n. 2 722 122

Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell'opposizione: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co.KG

Marchio o segno invocato: i marchi nazionali figurativi contenenti gli elementi denominativi «SIERRA» e «CACTUS JACK SHOOTER» e il marchio nazionale figurativo rappresentante «un sombrero rosso» per prodotti della classe 33

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.


21.7.2007   

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C 170/33


Ricorso presentato il 25 maggio 2007 — Avon Products/UAMI

(Causa T-184/07)

(2007/C 170/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Avon Products, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. Heitmann-Lichtenstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2007 (procedimento R 1471/2006-2);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ANEW ALTERNATIVE» per prodotti rientranti nella classe 3 — domanda n. 4357919

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94 e del principio della parità di trattamento.


21.7.2007   

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C 170/34


Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Calvin Klein Trademark Trust/UAMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(Causa T-185/07)

(2007/C 170/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calvin Klein Trademark Trust (Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo e A. Hernández Lehmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zafra Marroquineros S.L.

Conclusioni della ricorrente

annullare l'impugnata decisione 29 marzo 2007, procedimento R 314/2006-2;

ordinare il rifiuto della registrazione del marchio comunitario denominativo n. 3 386 604, CK CREACIONES KENNYA;

condannare l'UAMI e le parti intervenenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Zafra Marroquineros S.L.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CK CREACIONES KENNYA» per prodotti delle classi 18 e 25 (domanda n. 3 386 604).

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno rivendicato in sede di procedimento di opposizione: in particolare il marchio figurativo comunitario «CK Calvin Klein» (marchio n. 66 712) per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24-27, 35 e 42, nonché marchi nazionali «CK» per prodotti delle classi 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto esiste un rischio di confusione e il marchio «CK» è notorio.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.7.2007   

IT

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C 170/34


Ricorso presentato il 29 maggio 2007 — Ashoka/UAMI (DREAM IT; DO IT!)

(Causa T-186/07)

(2007/C 170/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ashoka (Arlington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Link e A. Jaeger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 marzo 2007 (procedimento R 635/2006-1);

condannare l'UAMI a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DREAM IT, DO IT!» per servizi delle classi 35, 36, 41 e 45 — (domanda n. 3 844 792)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico rilevante come proveniente da un'impresa determinata poiché non è diventato di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio come una designazione del servizio cui si riferisce.


21.7.2007   

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C 170/35


Ricorso presentato il 28 maggio 2007 — Fastweb/Commissione

(Causa T-188/07)

(2007/C 170/68)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fastweb SpA (Rappresentanti: M. Merola, membro del servizio giuridico, T. Ubaldi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione C (2006) 6634 def. del 24 gennaio 2007 relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento le misure a cui l'Italia ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (art. 1 della decisione);

Annullare la decisione della Commissione C (2006) 6634 def. del 24 gennaio 2007 nella parte in cui ordina all'Italia di procedere al recupero degli aiuti dichiarati incompatibili presso i beneficiari ed in particolare presso la Ricorrente (articoli 2 e 3 della decisione);

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-96/07 Telecom Italia Media/Commissione (1).

A sostegno del ricorso si fanno valere i seguenti motivi d'impugnazione:

violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, insufficienza della motivazione e carenza d'istruttoria per ciò che concerne la qualificazione delle misure come aiuto di Stato. La ricorrente sostiene in particolare che le misure in questione non costituiscono un aiuto di Stato in quanto non comportano un trasferimento di risorse statali a favore dei presunti beneficiari e non attribuiscono loro un vantaggio selettivo a danno dei concorrenti.

violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione per ciò che attiene l'individuazione e l'esistenza del vantaggio economico a favore dei presunti beneficiari dell'aiuto. La ricorrente rileva che la valutazione svolta dalla Commissione in merito all'identificazione della forma dell'aiuto, e cioè del vantaggio economico di cui avrebbero goduto i presunti beneficiari dell'aiuto, è affetta da insufficienza oltre che palese contraddittorietà della motivazione. La decisione è altresì viziata nella misura in cui si omette di dimostrare in che modo le sovvenzioni concesse ai consumatori per l'acquisto dei decoder abbiano determinato il conferimento necessario, automatico e certo di un vantaggio economico a favore dei presunti beneficiari delle misure.

difetto di motivazione per ciò che concerne la quantificazione dell'aiuto da recuperare presso i beneficiari nonché illegittimità dell'ordine di recupero per violazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 del Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. La ricorrente sostiene che la quantificazione del vantaggio che sarebbe stato concesso agli asseriti beneficiari delle misure proposte dalla Commissione non poggia su un'adeguata motivazione e comporta l'esercizio di un potere che esula dalle competenze attribuite alla Commissione dal Trattato CE o dal Regolamento di procedura in materia di aiuti.

illegittimità dell'ordine di recupero in quanto affetto ab origine da impossibilità assoluta ed obiettiva di esecuzione, nonché difetto di motivazione e violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, nonché del principio di proporzionalità.


(1)  G.U. L 117, del 29.5.2007, pag. 32.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/36


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione

(Causa T-192/07)

(2007/C 170/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comité de défense de la viticulture charentaise (Sainte-Sévère, Francia) (rappresentante: avv.to C.-E. Gudin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 aprile 2007, n. SG-Greffe (2007) D/202076, adottata nei confronti del rappresentante del ricorrente e, quindi, dichiarare nullo l'atto impugnato nel presente ricorso;

dichiarare nulla e non avvenuta l'intera decisione della Commissione mediante la quale quest'ultima respinge la denuncia del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 3 aprile 2007, la Commissione ha deciso di non dar seguito alla denuncia del ricorrente relativa alla pretesa violazione dell'art. 81 CE da parte dell'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) in Francia e alla pretesa infrazione degli artt. 81 CE e 82 CE da parte di grandi commercianti di acquavite di cognac (caso COMP/38863/B2-MODEF). Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento di detta decisione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo è dedotto da una pretesa incompetenza del membro della Commissione firmatario dell'atto impugnato, quando ha firmato tale atto «per la Commissione».

In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione non è adeguatamente motivata in quanto la Commissione non prenderebbe posizione, nella lettera di rigetto della denuncia, in merito a tutti gli elementi presentati dal ricorrente.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe esaminato la denuncia con sufficiente serietà.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/36


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Górażdże Cement/Commissione

(Causa T-193/07)

(2007/C 170/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Górażdże Cement S.A. (Chorula, Polonia) (rappresentanti: R. Forbes, Solicitor e avv.to P. Muñiz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi in base ai quali la decisione della Commissione 26 marzo 2007, che ha respinto il piano nazionale (in prosieguo: il «PNA») per l'assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (1), 2003/87/CE (in prosieguo: la «Direttiva»), dovrebbe essere annullata:

a)

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 9, n. 3, della direttiva dato che una decisione negativa avrebbe potuto essere adottata solo entro tre mesi dalla notifica del NAP. Essa ritiene inoltre che potesse legittimamente contare sul fatto che qualsiasi decisione di rigetto sarebbe stata adottata entro tre mesi e che il PNA debba considerarsi come approvato alla scadenza di questo termine.

b)

Essa fa valere che la decisione impugnata è in contrasto con gli artt. 9, n. 3, e 11, n. 2, della direttiva in quanto limiterebbe il tipo di emendamenti che possono essere proposti dallo Stato membro interessato e, in particolare, dal momento che impedirebbe correzioni alla quantità totale di quote. Ad ogni modo, secondo la ricorrente, la direttiva non limita la libertà degli Stati membri di proporre emendamenti.

c)

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola la competenza degli Stati membri in quanto consentirebbe effettivamente alla Commissione di decidere unilateralmente in merito al contenuto finale del NAP. Ciò contravviene alla ripartizione delle competenze secondo gli artt. 9 e 11 della direttiva, così come secondo l'art. 10 CE relativo al principio di leale cooperazione.

d)

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione contestata non ha applicato correttamente i criteri 2 e 3 dell'allegato III della direttiva in quanto non ha tenuto conto dei valori di emissione maggiormente significativi, il che ha provocato un errore nella valutazione dei fatti.

e)

La Górażdże Cement S.A sostiene infine che la decisione impugnata ha violato l'art. 30, n. 2, sub (i), e il criterio 1 dell'allegato III della direttiva ignorando la particolare situazione della Polonia quale nuovo Stato membro e imponendo obblighi più severi di quelli previsti dal Protocollo di Kyoto.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

IT

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C 170/37


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Lafarge Cement/Commissione

(Causa T-195/07)

(2007/C 170/71)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Lafarge Cement SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del termine di tre mesi dal suo ricevimento, fissato all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la Commissione non aveva il diritto, il 26 marzo 2007, di adottare la decisione impugnata o quanto meno ha violato requisiti essenziali della procedura.

La ricorrente addebita in secondo luogo alla Commissione la violazione, attraverso la decisione impugnata, dei criteri nn. 1 e 2 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, rivedendo ingiustificatamente verso il basso la ripartizione delle quote effettuata dalla Polonia sino ad un livello significativamente inferiore a quelle originariamente notificate che erano conformi agli obblighi assunti dalla Polonia sul fondamento del protocollo di Kyoto.

La ricorrente avanza anche l'argomento che, con l'adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato il combinato disposto dell'art. 9, n. 3, e dell'art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE nonché il principio del legittimo affidamento ed il principio di leale collaborazione poiché essa, invece di attuare le limitate competenze conferite all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE e di prendere in considerazione le metodologie contenute nel piano nazionale di ripartizione per il periodo 2008-2012, ha applicato nella decisione impugnata un proprio metodo di determinazione della media annua del quantitativo massimo di quote spettanti alla Polonia e glielo ha imposto attribuendosi illegittimamente una competenza che invece la direttiva demanda allo Stato membro. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato il principio di leale collaborazione tra le istituzioni della Comunità e gli organi degli Stati membri, non informando la Polonia sull'applicazione di un proprio modello economico grazie all'adozione della decisione impugnata, il che ha privato la Polonia e le imprese interessate della possibilità di pronunciarsi in merito alla sua idoneità ed all'eventuale contestazione dei dati e dei presupposti di fatto costituenti la base delle conclusioni della Commissione.

In quarto luogo la ricorrente segnala che la Commissione ha violato il criterio n. 3 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, impiegando nella decisione impugnata dati non attuali riguardanti l'aumento del PIL, ricorrendo a dati troppo generali per il calcolo dei tassi di emissioni CO2, nonché riducendo arbitrariamente di un ulteriore 2,5 % il livello annuo di emissioni CO2.

Per il resto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola per tale ragione l'art. 253 CE.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

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C 170/38


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Dyckerhoff Polska/Commissione

(Causa T-196/07)

(2007/C 170/72)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

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C 170/38


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Grupa Ożarów/Commissione

(Causa T-197/07)

(2007/C 170/73)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grupa Ożarów SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

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C 170/39


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia «Warta»/Commissione

(Causa T-198/07)

(2007/C 170/74)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Warta» SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

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C 170/39


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia «Odra»/Commissione

(Causa T-199/07)

(2007/C 170/75)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Odra» SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

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C 170/40


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cemex Polska/Commissione

(Causa T-203/07)

(2007/C 170/76)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cemex Polska sp.z o.o. (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


21.7.2007   

IT

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C 170/40


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-204/07)

(2007/C 170/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota del 26 marzo 2007, n. 03059 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto POR Sardegna 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1PO 010) — Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto;

annullare la nota del 14 maggio 2007, n. 04718 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto POR Sardegna 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1PO 010) — Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto;

nonché annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04, Repubblica italiana contro Commissione (1).


(1)  GU C 262, del 23.10.2004, p. 55.


21.7.2007   

IT

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C 170/41


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-205/07)

(2007/C 170/78)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il bando per la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di candidati che potranno essere assunti come contrattisti per attività varie all'interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie, EPSO/CAST/EU/27/07, pubblicato soltanto in lingua inglese, francese e tedesca nel sito web dell'EPSO http://europa.eu/epso/cast27/call, in data 27.3.2007.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-156/07, Spagna contro Commissione.


21.7.2007   

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C 170/41


Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio

(Causa T-206/07)

(2007/C 170/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co., Ltd (Rappresentanti: J.-F.- Bellis, avocat, et G. Vallera, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente dal regolamento (CE) del Consiglio n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 23 aprile 2007, il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, il regolamento (CE) n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (1). Detto regolamento, oggetto del presente ricorso, istituisce nei confronti della ricorrente il dazio antidumping.

Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene che il dazio definitivo ad essa imposto sarebbe illegale in quanto la proposta di misure definitive presentata dalla Commissione al Consiglio, su cui si fonda il regolamento impugnato, sarebbe inficiata da due ordini di vizi.

Innanzi tutto, la ricorrente sostiene che la proposta trasmessa al Consiglio dalla Commissione non si fonda sulle conclusioni definitive a cui è giunta la Commissione, ma sulle conclusioni provvisorie. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nell'interpretare l'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) n. 384/96 (2), nel senso che esso le vieta di correggere in corso d'inchiesta la definizione iniziale della situazione di un'impresa ai fini di tale disposizione. La ricorrente sostiene quindi che la proposta della Commissione relativa alle misure definitive sarebbe viziata da un errore manifesto di diritto.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la proposta di misure definitive sarebbe viziata da una violazione delle forme sostanziali in quanto sarebbe stata adottata in violazione dei diritti della difesa e dell'art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96. A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe trasmesso la sua proposta al Consiglio ancor prima della scadenza del termine per il deposito delle sue osservazioni relativamente all'informazione finale emendata su cui si fonda la proposta.


(1)  GU 2007, L 109, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340, pag. 17).


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

21.7.2007   

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C 170/42


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 — De Meerleer/Commissione

(Causa F-121/05) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Concorso generale - Mancata ammissione alla prove scritte - Esperienza professionale - Obbligo di motivazione - Comunicazione della commissione di concorso - Domanda di riesame)

(2007/C 170/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgio) (Rappresentantei: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Da un canto, l'annullamento delle decisioni della commissione di concorso EPSO/A/19/04 di non accogliere la candidatura del ricorrente e di non pronunciarsi in ordine alla sua richiesta di riesame e, dall'altro, la condanna al risarcimento del danno.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006, pag. 52.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/42


Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Tzirani/Commissione

(Causa F-46/07)

(2007/C 170/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione presa dalla Commissione il 30 agosto 2006 di nominare nuovamente il Sig. X al posto di Direttore della Direzione «Statuto: politica, gestione e consulenza» della Direzione generale «Personale e amministrazione» e pertanto di respingere la candidatura della ricorrente per il medesimo posto;

condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio alla carriera della ricorrente, della somma di EUR 25000, oltre agli interessi al tasso del 7 % l'anno a partire dal 29 novembre 2006, data del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dopo aver domandato ed ottenuto, nell'ambito della causa T-45/04 (1), l'annullamento della decisione della Commissione del 21 gennaio 2003 di nominare il sig. X al posto suddetto, contesta ora la legittimità della procedura con la quale, in seguito a questo annullamento, la Commissione ha nuovamente nominato la stessa persona nel posto di cui trattasi.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere innanzi tutto la violazione dell'art. 233 CE, poiché la Commissione non avrebbe adottato i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado. Infatti, secondo la ricorrente, la procedura avrebbe dovuto essere riaperta non soltanto nell'ultima fase del colloquio con il Commissario, ma già nella fase dell'esame dell'ammissibilità dei candidati alla luce dei criteri stabiliti nell'avviso di posto vacante.

La ricorrente invoca inoltre la violazione degli artt. 7, 14, 29 e 45 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, la violazione di numerosi principi generali del diritto nonché l'esistenza di uno sviamento di potere.


(1)  Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, (non ancora pubblicata nella Raccolta).


21.7.2007   

IT

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C 170/43


Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Joachim Behmer/Parlamento

(Causa F-47/07)

(2007/C 170/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, e E. Marchal.)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare l'illegittimità della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento relativa alla «politica di promozione e di programmazione delle carriere» del 6 luglio 2005 e dei «provvedimenti esecutivi relativi all'attribuzione dei punti di merito ed alla promozione» del 25 luglio 2005;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di non promuovere il ricorrente al grado A*13 con decorrenza dal 1o gennaio 2005 perl'esercizio di promozione 2005;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo del Parlamento europeo di grado AD 12 attualmente vice presidente dell'Union syndicale Luxembourg, eccepisce innanzitutto l'illegalità delle decisioni di cui al precedente primo trattino, che egli qualifica come disposizioni generali d'esecuzione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), la cui adozione avrebbe dunque dovuto seguire la procedura stabilita da detto articolo.

Il ricorrente inoltre deduce la violazione dell'art. 45 dello statuto e dei principi di vocazione alla carriera, di parità di trattamento, di obbligo di motivazione nonché l'esistenza di un errore manifesto di valutazione. In particolare, egli sostiene che l'amministrazione, dopo aver annullato, in seguito al suo primo reclamo, la decisione di accordargli 2 punti di merito, avrebbe dovuto promuoverlo al grado AD 13.

Infine, il ricorrente sostiene di essere stato l'oggetto di una discriminazione sulla base delle sue attività di rappresentanza del personale, in violazione dell'art. 1, quinquies, e dell'art. 24 ter dello Statuto, dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto nonché dell'art. 17 dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali o professionali del personale dell'istituzione, del 12 luglio 1990.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/43


Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Bui Van/Commissione

(Causa F-51/07)

(2007/C 170/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e R. Albelice)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 5 marzo 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente;

annullare la decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) 4 ottobre 2006, in quanto reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto;

indicare all'APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, l'inquadramento nel grado AST 4, secondo scatto, la retroattività della nomina al grado AST 4, secondo scatto, alla data di assunzione, gli effetti in ordine alla differenza di trattamento economico e agli interessi di mora gravanti sul pagamento di tale differenza, nonché gli effetti in termini di promozione;

concedere al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso generale EPSO/B/23/04 (1), al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di agenti tecnici di grado B5/B4, è stato nominato dipendente in prova dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE/Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (2). Una prima decisione 28 giugno 2006, recante il suo inquadramento nel grado AST 4, è stata ritirata e sostituita con la decisione impugnata, che lo inquadra nel grado AST 3.

A sostegno del suo ricorso il sig. Bui Van fa valere, anzitutto, la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, segnatamente in quanto taluni suoi colleghi, ugualmente retrocessi, hanno riottenuto il grado AST 4 in esito alla procedura precontenziosa.

Il ricorrente invoca poi la sussistenza di un errore manifesto di valutazione nonché la violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Egli ritiene, in particolare, che la decisione 28 giugno 2006 non sia stata ritirata entro un termine ragionevole.


(1)  GU C 81 A del 31 marzo 2004, pag. 17.

(2)  GU L 124 del 27 aprile 2004, pag. 1.