ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2007/C 166/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 166/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2007/C 166/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV) ( 1 ) |
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2007/C 166/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 166/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 166/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 ) |
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2007/C 166/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DA PAESI TERZI |
|
2007/C 166/08 |
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2007/C 166/09 |
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2007/C 166/10 |
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2007/C 166/11 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 166/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) ( 1 ) |
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2007/C 166/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4822 — Advent/Takko) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 ) |
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|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/1 |
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2007
sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013
(2007/C 166/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
RICORDA che, conformemente all'articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea:
a) |
la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi; |
b) |
nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. |
RICONOSCE l'importante ruolo svolto dalla politica dei consumatori nella formazione del mercato interno e la sua sinergia con le politiche in materia di mercato interno. La fiducia dei consumatori e delle imprese costituisce una condizione preliminare per il buon funzionamento del mercato interno che fornisce slancio alla concorrenza, all'innovazione e allo sviluppo economico. Consumatori informati e con maggiori poteri, fiduciosi e aventi diritti effettivi costituiscono una forza motrice per il successo e i cambiamenti economici.
RICONOSCE il potenziale del mercato interno al dettaglio che, pur restando prevalentemente frammentato su linee nazionali, offre vantaggi ai consumatori e alle imprese eliminando gli ostacoli e aumentando pertanto le possibilità offerte ai consumatori e ai commercianti al dettaglio.
RICONOSCE le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare nell'ambiente digitale, e dall'innovazione nel rispondere alle scelte dei consumatori e nell'aumentare l'accesso a nuovi mercati nonché le sfide nel garantire che i diritti dei consumatori siano adeguati, chiari, trasparenti e garantiti per proseguire lo sviluppo di meccanismi volti a instaurare un consumo sostenibile e a consentire la comprensione dei comportamenti dei consumatori.
SOTTOLINEA, tenendo altresì presente il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'importanza del diritto comunitario per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e la necessità di meccanismi di applicazione della legge efficaci, anche per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere effettuate dai consumatori.
CONVIENE che gli interessi dei consumatori debbano essere presi in considerazione in tutti i settori della politica europea. Questa è una condizione preliminare per una politica dei consumatori efficace e costituisce una buona base per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. Le preoccupazioni riguardanti gli interessi economici dei consumatori, nonché la loro informazione, concernono molte politiche specializzate. L'inclusione degli interessi dei consumatori negli altri settori politici, anche nei servizi d'interesse generale, rappresenta un compito comune a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri.
I. |
ACCOGLIE CON FAVORE l'elaborazione, da parte della Commissione, di una strategia per la politica dei consumatori per il periodo 2007-2013 (1) a livello dell'UE che s'incentra sull'ampliare al massimo le scelte e la fiducia dei consumatori responsabilizzandoli e proteggendoli, promuovendo l'occupazione e la crescita ed estendendo i mercati competitivi e che mira alla realizzazione di un mercato interno al dettaglio più integrato ed efficace. |
II. |
INVITA LA COMMISSIONE ad attuare tale strategia e i suoi tre obiettivi principali e, a tal fine, in particolare:
|
III. |
INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI
|
IV. |
INVITA GLI STATI MEMBRI ad assicurare che gli obiettivi della strategia per la politica dei consumatori siano altresì presi in considerazione nelle loro politiche nazionali. |
V. |
INVITA la Commissione:
|
(1) Doc. 7503/07.
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/02)
Data di adozione della decisione |
27.6.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 252/07 |
|||
Stato membro |
Danimarca |
|||
Regione |
— |
|||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Forebyggelsesfonden |
|||
Base giuridica |
Lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden |
|||
Tipo di misura |
Regime |
|||
Obiettivo: |
Sanità pubblica |
|||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
|||
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 3 000 milioni di DKK |
|||
Intensità |
Fino al 100 % |
|||
Durata |
15.9.2007-1.2.2017 |
|||
Settore economico |
Tutti i settori |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 258/07 |
|||
Stato membro |
Germania |
|||
Regione |
Land Hessen |
|||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG |
|||
Base giuridica |
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2007, Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Hessen für gewerbliche Wirtschaft |
|||
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
|||
Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
|||
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
|||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2,25 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 2,25 milioni di EUR |
|||
Intensità |
— |
|||
Durata |
6 mesi |
|||
Settore economico |
Industria manifatturiera |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/03)
Il 29 giugno 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4708. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/7 |
Stato dell'adesione della CE ai regolamenti UN/ECE riguardanti l'omologazione dei veicoli il 31 dicembre 2006
(2007/C 166/04)
La Commissione pubblica qui di seguito una tabella che sintetizza lo stato dei regolamenti UN/ECE modificati da ultimo (allegati all'accordo del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni) a cui la Comunità europea ha aderito il 31 dicembre 2006, anche se alcune modifiche entreranno in vigore dopo tale data.
Numero del regolamento |
Modifiche al momento dell'adesione |
Supplementi alla serie (2) |
Titolo breve del regolamento |
|
1 |
01 |
02 |
— |
Fari asimmetrici (R2 e/o HS1) |
3 |
02 |
02 |
10 |
Catadiottri |
4 |
00 |
00 |
12 |
Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore |
5 |
02 |
02 |
6 |
Fari asimmetrici (sigillati) |
6 |
01 |
01 |
15 |
Indicatori di direzione |
7 |
02 |
02 |
12 |
Luci d'ingombro, luci di posizione anteriori/posteriori, luci laterali, luci d'arresto (M, N e O) |
8 |
04 |
05 |
— |
Fari (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) |
10 |
02 |
02 |
2 |
Compatibilità elettromagnetica |
11 |
02 |
03 |
— |
Serrature e cardini delle porte |
12 |
03 |
03 |
3 |
Reazione del dispositivo di sterzo in caso di urto |
13 |
09 |
10 |
3 |
Frenatura (categorie M, N e O) |
13H |
00 |
00 |
4 |
Frenatura (autovetture) |
14 |
04 |
06 |
3 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
16 |
04 |
04 |
18 |
Cinture di sicurezza |
17 |
06 |
07 |
3 |
Resistenza dei sedili |
18 |
02 |
03 |
— |
Antifurto |
19 |
02 |
02 |
12 |
Luci anteriori per nebbia |
20 |
02 |
03 |
— |
Fari asimmetrici (H4) |
21 |
01 |
01 |
3 |
Finiture interne |
22 |
04 |
05 |
1 |
Caschi e visiere di protezione per motociclisti |
23 |
00 |
00 |
13 |
Luci di retromarcia |
24 |
03 |
03 |
3 |
Fumosità e potenza dei motori diesel |
25 |
04 |
04 |
— |
Poggiatesta |
26 |
02 |
03 |
1 |
Sporgenze esterne |
27 |
03 |
03 |
1 |
Triangoli di segnalazione |
28 |
00 |
00 |
3 |
Segnalatori acustici |
30 |
02 |
02 |
14 |
Pneumatici (veicoli a motore e relativi rimorchi) |
31 |
02 |
02 |
6 |
Fari asimmetrici (alogeni sigillati) |
34 |
01 |
02 |
2 |
Rischi d'incendio |
37 |
03 |
03 |
28 |
Lampade a filamento |
38 |
00 |
00 |
12 |
Luci posteriori per nebbia |
39 |
00 |
00 |
5 |
Contachilometri |
43 |
00 |
00 |
9 |
Vetratura di sicurezza |
44 |
03 |
04 |
3 |
Sistema di ritenuta per bambini |
45 |
01 |
01 |
5 |
Tergifari |
46 |
01 |
02 |
— |
Specchietti retrovisori |
48 |
01 |
03 |
3 |
Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (M, N e O) |
49 |
02 |
04 |
2 |
Emissioni (diesel, GN e GPL) |
50 |
00 |
00 |
10 |
Luci di posizione e arresto anteriori e posteriori, indicatori di direzione, dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore (L) |
51 |
02 |
02 |
5 |
Livelli sonori (M e N) |
53 |
00 |
01 |
7 |
Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L3) |
54 |
00 |
00 |
16 |
Pneumatici (veicoli commerciali e relativi rimorchi) |
55 |
00 |
00 |
— |
Dispositivi di traino meccanici |
56 |
00 |
01 |
— |
Fari (ciclomotori) |
57 |
01 |
02 |
— |
Fari (motocicli) |
58 |
01 |
01 |
— |
Dispositivo di protezione antincastro posteriore |
59 |
00 |
00 |
3 |
Silenziatori di ricambio |
60 |
00 |
00 |
3 |
Comandi azionati dal conducente — identificazione di comandi, spie e indicatori (ciclomotori/motocicli) |
62 |
00 |
00 |
2 |
Antifurto (ciclomotori/motocicli) |
64 |
00 |
00 |
2 |
Pneumatici (ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo) |
66 |
00 |
01 |
— |
Resistenza della sovrastruttura (autobus) |
67 |
01 |
01 |
7 |
Impianto GPL |
69 |
01 |
01 |
3 |
Pannelli posteriori di identificazione per veicoli lenti |
70 |
01 |
01 |
5 |
Pannelli posteriori di identificazione per veicoli lunghi e pesanti |
71 |
00 |
00 |
— |
Campo di visibilità, trattori agricoli |
72 |
00 |
01 |
— |
Fari (HS1) (motocicli) |
73 |
00 |
00 |
— |
Protezione laterale (veicoli per trasporto merci e relativi rimorchi) |
74 |
00 |
01 |
4 |
Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L1) |
75 |
00 |
00 |
11 |
Pneumatici (motocicli/ciclomotori) |
77 |
00 |
00 |
10 |
Luci di sosta |
78 |
02 |
03 |
— |
Frenatura (categoria L) |
79 |
01 |
01 |
3 |
Dispositivo di sterzo |
80 |
01 |
01 |
3 |
Resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (autovetture di grandi dimensioni) |
81 |
00 |
00 |
2 |
Specchietti retrovisori (motocicli/ciclomotori) |
82 |
00 |
01 |
— |
Fari (ciclomotore HS2) |
83 |
03 |
05 |
6 |
Emissioni |
85 |
00 |
00 |
4 |
Propulsore a combustione interna ed elettrico (M e N) |
86 |
00 |
00 |
3 |
Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (trattori agricoli) |
87 |
00 |
00 |
10 |
Luci di marcia diurna |
89 |
00 |
00 |
1 |
Dispositivi di limitazione della velocità |
90 |
01 |
01 |
8 |
Ricambio delle guarnizioni dei freni e loro gruppi |
91 |
00 |
00 |
9 |
Luci di posizione laterali |
93 |
00 |
00 |
— |
Dispositivi di protezione antincastro anteriori |
94 |
01 |
01 |
3 |
Protezione dei passeggeri in caso di collisione frontale |
95 |
02 |
02 |
1 |
Protezione dei passeggeri in caso di collisione laterale |
96 |
00 |
01 |
2 |
Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli) |
97 |
00 |
01 |
5 |
Sistemi di allarme |
98 |
00 |
00 |
8 |
Fari con lampade a scarica di gas |
99 |
00 |
00 |
3 |
Lampade a scarica di gas |
100 |
00 |
00 |
1 |
Sicurezza dei veicoli elettrici |
101 |
00 |
00 |
7 |
Emissione di CO2/consumo di carburante (M1) e di energia elettrica e autonomia (M1 e N1) |
102 |
00 |
00 |
— |
Dispositivi di traino chiusi |
103 |
00 |
00 |
2 |
Convertitori catalitici di ricambio |
104 |
00 |
00 |
4 |
Evidenziatori retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi) |
105 |
02 |
04 |
— |
Trasporto di merci pericolose — costruzione dei veicoli |
106 |
00 |
00 |
4 |
Pneumatici (veicoli agricoli) |
109 |
00 |
00 |
2 |
Pneumatici ricostruiti (veicoli commerciali e relativi rimorchi) |
110 |
00 |
00 |
6 |
Sistemi a gas naturale compresso |
111 |
00 |
00 |
1 |
Stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna (N e O) |
112 |
00 |
00 |
7 |
Fari asimmetrici (lampade a filamento) |
113 |
00 |
00 |
5 |
Fari simmetrici (lampade a filamento) |
114 |
00 |
00 |
— |
Airbag di ricambio |
115 |
00 |
00 |
2 |
Sistemi di adattamento al GPL e al GNC |
116 |
00 |
00 |
1 |
Utilizzo non autorizzato (sistemi di allarme e antifurto) |
117 |
00 |
01 |
— |
Pneumatici — resistenza al rotolamento |
118 |
00 |
00 |
— |
Resistenza al fuoco dei materiali interni |
119 |
00 |
00 |
1 |
Fanali laterali |
120 |
00 |
00 |
— |
Motore a combustione interna (trattori agricoli e macchinari mobili) |
121 |
00 |
00 |
— |
Comandi manuali, spie e indicatori |
122 |
00 |
00 |
— |
Sistemi di riscaldamento |
[123] (3) |
00 |
00 |
— |
Sistema di fari direzionali anteriori |
[124] (3) |
00 |
00 |
— |
Pneumatici (di ricambio) per autovetture |
(1) In questa colonna figurano le modifiche più recenti al regolamento pertinente a cui la Comunità europea ha aderito il 31.12.2006. Alcune delle serie di modifiche più recenti o delle aggiunte alle serie di modifiche entreranno in vigore dopo tale data. La data di entrata in vigore di queste modifiche deve essere controllata nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/Rev.15, disponibile sul seguente sito: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsstts.html.
(2) Sono state approvate anche tutte le rettifiche pertinenti apportate entro il 31.12.2006, salvo diversa indicazione.
(3) Il presente regolamento non è entrato il vigore il 31.12.2006.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/11 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 luglio 2007
(2007/C 166/05)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,382 |
JPY |
yen giapponesi |
168,66 |
DKK |
corone danesi |
7,441 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67455 |
SEK |
corone svedesi |
9,1757 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6585 |
ISK |
corone islandesi |
82,23 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9035 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
28,281 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
245,87 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6969 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,757 |
RON |
leu rumeni |
3,1275 |
SKK |
corone slovacche |
33,15 |
TRY |
lire turche |
1,7525 |
AUD |
dollari australiani |
1,5722 |
CAD |
dollari canadesi |
1,442 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,808 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7433 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0905 |
KRW |
won sudcoreani |
1 265,84 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,508 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,4523 |
HRK |
kuna croata |
7,2876 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 562,38 |
MYR |
ringgit malese |
4,7506 |
PHP |
peso filippino |
61,983 |
RUB |
rublo russo |
35,108 |
THB |
baht thailandese |
41,384 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/06)
Numero dell'aiuto |
XS 143/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sardegna |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Interventi per promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso |
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Base giuridica |
Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, comma 4, lettera a) Direttive di attuazione approvate con decreto dell'assessore dell'Industria della Regione Sardegna n. 130 del 3.5.2006 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 10,5 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.6.2006 |
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Durata |
31.12.2006 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Industrie manifatturiere, Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Sì |
Numero dell'aiuto |
XS 163/07 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Niederösterreich NUTS II: AT 12 |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Ecoplus Richtlinien für Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms LE/LEADER 2007-2013 in Niederösterreich |
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Base giuridica |
Gesellschaftsvertrag der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 3 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.6.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 164/07 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Castilla y León |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Apoyo para la incorporación de las PYMEs a la Sociedad de la Información |
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Base giuridica |
Resolución de 3 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, por el que se aprueba la convocatoria, así como las disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la concesión de determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para 2007 cofinanciadas con fondos estructurales (Línea 6). (BOCL no 91 de 11.5.2007) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
11.5.2007 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 165/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Fonds de Développement des Entreprises (FDPMI) |
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Base giuridica |
Règlement d'exemption (CE) no 70/2001 prolongé par le règlement (CE) no 1796/2006 Pour les collectivités territoriales: articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) — Pour l'État, articles L. 2251-1, L. 3231-1, L. 4211-1 du CGCT |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 34 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.5.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI, Tutti i settori manifatturieri, Tutti i servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Soit le Ministère de l'industrie/DGE pour l'État, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne. Pour le Ministère de l'industrie/DGE:
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Numero dell'aiuto |
XS 172/07 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Nordrhein-Westfalen |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen — progres.nrw Förderbaustein: Forschung und Entwicklung |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 8 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.4.2007 |
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Durata |
31.12.2007 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/07)
Numero dell'aiuto |
XE 17/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer |
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Titolo del regime di aiuti |
Aide au recrutement de cadre |
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Base giuridica |
Règlement d'exemption (CE) no 2204/2002 prolongé par le règlement (CE) no 1976/2006 Pour les collectivités territoriales: articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) — Pour l'État, articles L. 2251-1, L. 3231-1, L. 4211-1 du CGCT. |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 13 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.5.2007 |
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Durata del regime |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
Articolo 4 Creazione di posti di lavoro; Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6 Occupazione di lavoratori disabili |
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Settore economico |
Tutti i settori comunitari (1)ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Soit le Ministère de l'industrie/DGE, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne. Pour le Ministère de l'industrie/DGE:
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DA PAESI TERZI
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/17 |
(Traduzione)
Lettera del dipartimento del Tesoro statunitense riguardante SWIFT/programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(2007/C 166/08)
28 giugno 2007
Sig. Peer Steinbrück
Ministro federale delle finanze
Repubblica federale di Germania
Sig. Franco Frattini
Vicepresidente della Commissione europea
Signor Ministro Steinbrück, Signor Vicepresidente Frattini:
Il dipartimento del Tesoro statunitense si pregia di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea una presentazione che illustra i controlli e le salvaguardie che disciplinano il trattamento, l'uso e la diffusione di dati nel quadro del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) del dipartimento.
Il TFTP contiene molteplici strati sovrapposti di controlli governativi e indipendenti per garantire che i dati, di natura circoscritta, siano utilizzati esclusivamente a scopo di controterrorismo, che siano conservati soltanto per il periodo necessario a scopo di controterrorismo e che tutti i dati siano custoditi in un ambiente sicuro e trattati correttamente.
A riprova del nostro impegno e del nostro partenariato nella lotta al terrorismo globale ed al suo finanziamento, abbiamo incluso nella presentazione disposizioni per la condivisione di ulteriori informazioni riguardanti il TFTP con un'eminente personalità europea che dovrà essere nominata in consultazione con il dipartimento del Tesoro. Tale persona avrà il compito di confermare che il programma è attuato in conformità della presentazione per quanto attiene alla verifica della protezione dei dati personali provenienti dall'Unione europea. Si concorderanno le ulteriori modalità pratiche relative all'esecuzione di tale compito di supervisione.
Il dipartimento del Tesoro si adopererà per pubblicare tale presentazione nel registro federale e acconsente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Formula di cortesia
Stuart A. LEVEY
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/18 |
(Traduzione)
Trattamento di dati personali provenienti dall'Unione europea da parte del dipartimento del Tesoro statunitense a scopo di controterrorismo — «SWIFT»
(2007/C 166/09)
Programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi — Presentazione elaborata dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
La presentazione che segue illustra il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) del dipartimento del Tesoro statunitense e, in particolare, i rigorosi controlli e salvaguardie che regolano il trattamento, l'uso e la diffusione dei dati messi a disposizione da SIWFT in seguito ad ordinanze amministrative. Detti controlli e salvaguardie si applicano a tutti coloro che hanno accesso ai dati SWIFT, salvo diversa indicazione in esempi specifici quali quelli che illustrano la condivisione con governi stranieri di informazioni indiziarie tratte dai dati SWIFT.
Il TFTP ha un fondamento giuridico, è accuratamente mirato, incisivo ed efficiente, e vincolato da salvaguardie in materia di vita privata. Rappresenta esattamente ciò che i cittadini si attendono e sperano venga fatto dal governo per proteggerli dalle minacce terroristiche.
Il Programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi istituito dal dipartimento del Tesoro
Poco tempo dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, nell'intento di avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per esercitare un controllo sui terroristi e le loro reti, il dipartimento del Tesoro ha avviato il TFTP. Nel quadro di questo programma, il dipartimento del Tesoro ha emesso ordinanze amministrative, con riguardo a dati relativi a terroristi, nei confronti del centro operativo statunitense della società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT), un consorzio con sede in Belgio che gestisce un sistema di messaggeria mondiale utilizzato per trasmettere informazioni sulle transazioni finanziarie. Le ordinanze emesse fanno obbligo a SWIFT di fornire al dipartimento del Tesoro determinate registrazioni di transazioni finanziarie, conservate nel centro operativo SWIFT statunitense nelle attività correnti, da utilizzare esclusivamente a scopo di controterrorismo come precisato di seguito.
Principi fondamentali alla base del TFTP
Dall'inizio, il TFTP è stato progettato e attuato per adempiere i pertinenti requisiti giuridici statunitensi, contribuire in modo significativo alla lotta contro il terrorismo globale, e rispettare e proteggere la potenziale sensibilità sul piano commerciale dei SWIFT e gli aspetti relativi alla vita privata che essi comportano. Il TFTP tiene conto della potenziale sensibilità sul piano commerciale delle informazioni che tratta e dei connessi interessi individuali in materia di vita privata. Le salvaguardie illustrate di seguito si applicano indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza degli interessati. Il programma contiene molteplici strati sovrapposti di controlli governativi e indipendenti per garantire che la ricerca sui dati, di natura circoscritta, avvenga solo a scopo di controterrorismo e che tutti i dati siano custoditi in un ambiente sicuro e trattati correttamente.
Tutte le azioni intraprese dal dipartimento del Tesoro per ottenere informazioni specifiche dal centro operativo SWIFT negli Stati Uniti e utilizzare dette informazioni esclusivamente a fini di indagine, individuazione, prevenzione e/o azione penale nei confronti di attività terroristiche e relativo finanziamento o per successive indagini ed azioni penali sono conformi alla legislazione statunitense. Inoltre, i dati trasmessi da SWIFT non possono essere oggetto di ricerche per raccogliere prove o individuare attività non legate al terrorismo o al suo finanziamento, anche se dette attività, possono essere di per sé, illecite. Il dipartimento del Tesoro non effettua ricerche sui dati SWIFT e le informazioni non possono essere utilizzate in relazione a indagini generali in materia di frode fiscale, riciclaggio di denaro, spionaggio economico, traffico di stupefacenti o altre attività criminali, salvo che in casi particolari tali attività siano state collegate al terrorismo o al suo finanziamento.
I dati pervenuti da SWIFT, in base ad ordinanze, sono copie di messaggi di transazioni finanziarie completate, ossia copie elettroniche di registrazioni di transazioni conservate nel centro operativo SWIFT negli Stati Uniti nelle attività correnti. Benché tali dati si possano parzialmente elaborare nell'ambito della limitatissima capacità di ricerca ed estrazione a scopo di controterrorismo qui descritto, nei singoli messaggi di transazione della base dati interrogabile non vi è né alterazione, né manipolazione, né aggiunta o cancellazione di dati.
Il TFTP ha dimostrato di essere un potente strumento di indagine che ha contribuito in modo significativo alla protezione dei cittadini statunitensi e di altre persone nel mondo e a salvaguardare la sicurezza nazionale dell'America e di altri paesi. Il programma è servito a identificare e catturare terroristi e loro finanziatori, e ha prodotto numerosi indizi trasmessi ad esperti di controterrorismo nelle agenzie di intelligence e di contrasto in tutto il mondo.
Preoccupazioni sorte all'interno dell'Unione europea
In seguito alle rivelazioni della stampa nel giugno 2006 sul TFTP, nell'UE sono sorte preoccupazioni in merito a detto programma e, in particolare, quanto alla possibilità che il dipartimento del Tesoro potesse accedere a dati personali, riguardanti persone fisiche identificate o identificabili, contenuti nelle transazioni finanziarie trattate da SWIFT. Sono sorti in particolare interrogativi sulla conformità del TFTP agli obblighi previsti dalla direttiva sulla tutela dei dati (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), nonché alle leggi nazionali di recepimento di tale direttiva.
Natura dei dati SWIFT
Le registrazioni relative alle transazioni finanziarie fornite da SWIFT, in base ad ordinanze, possono comprendere informazioni identificative dell'originatore e/o destinatario della transazione, compresi nome, numero di conto bancario, indirizzo, numero identificativo nazionale, e altri dati personali. Sarebbe alquanto insolito se le registrazioni finanziarie SWIFT contenessero i dati «sensibili» di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE (ossia dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale).
Principi della lotta al finanziamento dei terroristi a livello internazionale
I dati finanziari SWIFT utilizzati nell'TFTP sono estremamente preziosi per combattere il terrorismo globale e il suo finanziamento, così come per adempiere le responsabilità del governo nella difesa della pubblica sicurezza e nella salvaguardia della sicurezza nazionale, nonché nell'individuazione, prevenzione, indagine e azione penale nei confronti di reati di terrorismo.
La comunità internazionale e le autorità nazionali sono consapevoli del fatto che il denaro è la linfa vitale del terrorismo. È quanto è rispecchiato nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite, del 1999, per la soppressione del finanziamento del terrorismo e in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la soppressione del finanziamento di atti terroristici, segnatamente la risoluzione n. 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti, il dipartimento del Tesoro e il Congresso hanno creato nel 2004 un Ufficio terrorismo e intelligence finanziaria che svolge un ruolo guida nell'ambito delle funzioni del dipartimento in materia di contrasto e intelligence, al duplice scopo di salvaguardare il sistema finanziario dall'uso illecito e di combattere, tra l'altro, i terroristi e altre minacce alla sicurezza nazionale. I vari componenti dell'ufficio raccolgono ed analizzano informazioni provenienti dagli organi di contrasto, finanziari e di intelligence per appurare come i terroristi (ed altri autori di reati) si procurano, trasferiscono e depositano denaro. Tali attività consentono all'ufficio di congelare i beni dei terroristi, combattere il terrorismo in generale e sviluppare e promuovere norme in materia di lotta al finanziamento dei terroristi negli Stati Uniti e all'estero.
Queste ed altre iniziative riflettono una realtà corrente: i terroristi dipendono da un flusso di denaro costante per pagare gli esecutori, predisporre viaggi, addestrare nuovi membri, falsificare documenti, corrompere, acquistare armi, organizzare gli attentati. Per poter inviare denaro attraverso il sistema bancario spesso forniscono informazioni da cui si desumono tipi di indizi concreti capaci di far avanzare un'indagine sul terrorismo. Ecco perché i funzionari del controterrorismo considerano molto importante l'intelligence finanziaria, compresa quella derivante da programmi come il TFTP, che nella lotta al terrorismo globale si è dimostrata di valore inestimabile.
Questa è anche la ragione per cui il settore finanziario è soggetto a dettagliati requisiti di registrazione e comunicazione concepiti per sostenere gli sforzi governativi in materia di controterrorismo. I paesi del mondo intero li hanno imposti per legge in linea con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Ad esempio negli Stati Uniti il testo legislativo di riferimento è la legge sul segreto bancario. In Europa le legislazioni nazionali hanno recepito disposizioni analoghe in linea con la terza direttiva sul riciclaggio e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Capacità giuridica di ottenere e usare dati SWIFT
Le ordinanze emesse nei confronti di SWIFT si fondano su testi legislativi di lunga data e su un decreto per la lotta al terrorismo e al suo finanziamento ad essi collegato. La legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale (IEEPA-International Emergency Economic Powers Act) del 1977 autorizza il presidente degli Stati Uniti, durante un'emergenza nazionale dichiarata, ad indagare sui bonifici bancari e altre transazioni in cui è coinvolto uno straniero. Analogamente la legge sulla partecipazione alle Nazioni Unite del 1945 (UNPA-United Nations Participation Act) autorizza il presidente, nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad indagare sulle relazioni economiche o sui mezzi di comunicazione tra cittadini stranieri e Stati Uniti.
Il 23 settembre 2001 il presidente, basandosi in parte sull'IEEPA e sull'UNPA e citando le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro i Talibani e al Qaeda, ha emesso il decreto 13224. In esso il presidente dichiarava lo stato di emergenza nazionale in risposta agli attentati terroristici del 9 settembre e alla minaccia costante e immediata di altri attentati, bloccando i beni di persone che commettono atti di terrorismo, minacciano di farlo o fiancheggiano tali atti, e vietando le transazioni con queste persone.
Ai sensi del decreto 13224, la sezione 3 contiene la seguente definizione:
Per «terrorismo» si intende un'attività che:
i) |
comporti un atto violento o un atto pericoloso per la vita umana, la proprietà o le infrastrutture e che |
ii) |
appaia intesa
|
Nella sezione 7 del decreto il presidente autorizzava il segretario del dipartimento del Tesoro ad avvalersi di tutti i poteri conferiti al presidente dall'IEEPA e dall'UNPA qualora ciò sia necessario per perseguire gli scopi del decreto stesso. Autorizzava altresì il segretario al Tesoro a delegare a sua volta una qualsiasi di tali funzioni ad altri funzionari e ad altre agenzie del governo statunitense e ordinava a tutte le agenzie del governo statunitense di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni provvedimento opportuno per attuare le disposizioni contenute nel decreto. L'IEEPA e il decreto esecutivo, attuati mediante i regolamenti sulle sanzioni contro il terrorismo globale (Global Terrorism Sanctions Regulations), autorizzano il direttore dell'Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC — Office of Foreign Assets Control) del dipartimento del Tesoro a chiedere a chiunque di fornire dati relativi a transazioni finanziarie o di altro tipo nel quadro di indagini relative a sanzioni economiche. È in base a tali strumenti giuridici che l'OFAC emette ordinanze nei confronti di SWIFT per dati di natura finanziaria connessi con indagini sul terrorismo.
Controllo dell'accesso e sicurezza dei sistemi informatici
I dati ottenuti da SWIFT, conformemente alle procedure del governo statunitense per il trattamento delle informazioni connesse con le indagini sul terrorismo e più in generale il suo finanziamento, sono soggetti a rigorose misure tecniche ed organizzative intese a proteggere le informazioni dalla distruzione, perdita, alterazione o dall'accesso accidentali o illegali. Tutte le misure di sicurezza qui illustrate sono soggette a una verifica indipendente.
I dati SWIFT sono conservati in ambiente fisico sicuro, memorizzati separatamente da qualsiasi altro dato ed i sistemi informatici sono dotati di funzioni di controllo delle intrusioni e di altre protezioni di alto livello che limitano l'accesso ai dati con le modalità seguenti. Non vengono effettuate copie dei dati SWIFT, se si eccettua il back-up per il ripristino in caso di disastro. L'accesso ai dati e alle apparecchiature informatiche è limitato alle persone in possesso di adeguati nulla osta di sicurezza, ed anche per costoro l'accesso ai dati SWIFT è esclusivamente a scopo di consultazione ed è rigorosamente limitato dal TFTP, in base al principio della necessità di sapere, agli analisti che si occupano delle indagini sul terrorismo e alle persone incaricate del supporto tecnico, della gestione e della supervisione del TFTP.
Estrazione ed uso limitati alle indagini sul terrorismo
Il TFTP non prevede né data mining né altri tipi di profilazione algoritmica o automatica o di filtraggio. Il TFTP incorpora strati multipli di controlli rigorosi per limitare le informazioni raccolte, assicurare che le informazioni siano estratte e utilizzate solo per fini di controterrorismo e per proteggere la vita privata delle persone che non hanno nulla a che fare con il terrorismo o con il suo finanziamento. Questa sovrapposizione di salvaguardie restringe costantemente e limita notevolmente l'accesso ai dati finanziari trattati da SWIFT nelle operazioni correnti e l'uso dei medesimi.
Innanzitutto le ordinanze emesse nei confronti di SWIFT sono accuratamente e rigorosamente concepite per limitare la quantità di dati forniti al dipartimento del Tesoro. A SWIFT si chiede di fornire soltanto i dati che il dipartimento del Tesoro, basandosi su analisi precedenti incentrate sui tipi e la provenienza geografica dei messaggi e sulla percezione delle minacce e delle vulnerabilità, ritiene necessari per lottare contro il finanziamento del terrorismo. Inoltre le ricerche sono rigorosamente strutturate in modo da ridurre al minimo l'estrazione di messaggi non pertinenti per indagini sul terrorismo. Le ricerche sui dati forniti da SWIFT sono finalizzate unicamente all'estrazione di informazioni riguardanti un'indagine per fatti di terrorismo ben precisa e preesistente. Ciò significa che ogni ricerca condotta deve espressamente menzionare e registrare le prove documentali che inducono a ritenere che il bersaglio sia connesso con il terrorismo o il suo finanziamento. Ogni singola ricerca effettuata su dati SWIFT nel quadro del TFTP è inoltre simultaneamente registrata, compreso il nesso stabilito con attività terroristiche necessario per l'avvio avvio della ricerca.
Tenuto conto delle suddette salvaguardie, si è avuto realmente accesso solo ad una minima parte (e cioè, in sostanza, meno dell'uno per cento) della sottoserie di messaggi SWIFT forniti al dipartimento del Tesoro, e solo in quanto tali messaggi hanno dato una risposta positiva ad una ricerca mirata riguardante attività terroristiche.
Supervisione indipendente
Oltre alle operazioni di controllo regolarmente effettuate dal dipartimento del Tesoro e qui descritte, il TFTP prevede vari strati complementari di supervisione indipendente, ad opera di rappresentanti di SWIFT, di una ditta di verifica indipendente e di altre autorità governative indipendenti degli Stati Uniti, fra cui il Congresso.
SWIFT ed i verificatori esterni da essa ingaggiati esercitano la supervisione indipendente sul TFPT in varie forme complementari. Innanzitutto alcuni rappresentanti di SWIFT sono stati dotati di appropriati nulla osta di sicurezza che consentono loro di accedere 24 ore su 24 alle apparecchiature e ai dati e di controllare, sia in tempo reale che retrospettivamente, l'uso dei dati al fine di assicurare che l'accesso ai medesimi avvenga solo per finalità di controterrorismo. Inoltre questi rappresentanti SWIFT possono arrestare immediatamente qualsiasi specifica ricerca e, se nutrono delle preoccupazioni, sono addirittura in grado di chiudere l'intero sistema.
Per quanto riguarda i verificatori indipendenti esterni, la manutenzione, l'accesso e l'uso dei dati SWIFT sono costantemente soggetti a verifiche indipendenti periodiche effettuate in base a protocolli accuratamente definiti e conformi alle pertinenti norme internazionali. Tali verifiche riguardano il controllo degli accessi e le salvaguardie di sicurezza dei sistemi informatici, nonché la limitazione dell'uso dei dati alle indagini sul terrorismo, come detto in precedenza. I verificatori esterni riferiscono le loro conclusioni al comitato finanziario e di verifica del consiglio di amministrazione SWIFT.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense, informazioni dettagliate sul TFTP e sul suo funzionamento sono state ripetutamente trasmesse a vari comitati del Congresso, che continuano a ricevere periodicamente relazioni in materia. Il TFTP è stato inoltre oggetto di audizioni al Congresso.
Infine l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (Privacy and Civil Liberties Oversight Board), istituita in base alla legge per la riforma dell'intelligence e la prevenzione del terrorismo (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) del 2004, opera una supervisione del TFTP. Questa autorità ha il compito di assicurare che nell'attuazione di ogni legge, regolamento e politica degli organi esecutivi USA concernenti iniziative volte a proteggere gli Stati Uniti dal terrorismo si tenga debito conto della vita privata e delle libertà civili. Ha inoltre il compito di riesaminare le pratiche dei dipartimenti e delle agenzie dell'esecutivo relative alla condivisione di informazioni sul terrorismo per stabilire se vengano rispettati gli orientamenti formulati per un'adeguata tutela della vita privata e delle libertà civili.
Come illustrato in seguito, questa ampia supervisione indipendente procede in parallelo con controlli restrittivi della diffusione, intesi a limitare ulteriormente l'accesso alle informazioni provenienti da dati finanziari SWIFT e ad assicurare una ulteriore tutela della vita privata.
Diffusione e condivisione delle informazioni
La comunità internazionale ha riconosciuto che la condivisione delle informazioni sulle attività terroristiche è di importanza cruciale. Ad esempio la UNSCR 1373 esorta tutti gli Stati a trovare modi per intensificare ed accelerare lo scambio di informazioni operative sul terrorismo ed a scambiare informazioni per impedire che vengano perpetrati atti terroristici. Analogamente la sezione 6 del decreto 13224 chiede al segretario al Tesoro (e ad altri funzionari) di fare tutto quanto in loro potere per cooperare e coordinarsi con altri paesi onde realizzare gli obiettivi del decreto, tra cui prevenire ed eliminare gli atti terroristici, rifiutare ai terroristi l'accesso ai finanziamenti e ai servizi finanziari e condividere l'intelligence sulle attività finanziarie che forniscono sostegno al terrorismo. È questo il contesto in cui le informazioni ottenute dai dati SWIFT vengono opportunamente condivise con partner nazionali ed internazionali. Tale condivisione di informazioni, così come tutti gli altri aspetti del TFTP, è conforme alla legislazione degli Stati Uniti ed è soggetta ad una serie di salvaguardie concepite per proteggere i dati SWIFT e la vita privata delle persone interessate.
Gli analisti del settore del controterrorismo che effettuano ricerche nell'ambito del TFTP verificano la pertinenza di tutte le informazioni ottenute a seguito di una ricerca prima che esse siano preparate per essere diffuse attraverso canali sicuri. A sua volta il dipartimento del Tesoro, in qualità di originatore, esercita controlli su qualsiasi ulteriore diffusione delle informazioni, vale a dire che nessuno dei riceventi è autorizzato a diffondere ulteriormente le informazioni senza espressa approvazione del dipartimento del Tesoro. Pertanto, come nel caso di accesso non autorizzato ai dati SWIFT, qualsiasi diffusione non autorizzata di informazioni ottenute nell'ambito del TFTP può dare origine ad azioni disciplinari severe o all'applicazione di sanzioni civili o penali.
Le informazioni provenienti dai dati SWIFT sono condivise previ controlli rigorosi con altre agenzie statunitensi del settore dell'intelligence e delle attività di contrasto e sono utilizzate esclusivamente a fini di indagine, individuazione, prevenzione e/o azione penale nei confronti di attività terroristiche e relativo finanziamento o per indagini ed azioni penali successive. La condivisione delle informazioni è sancita dalla legge sulla sicurezza nazionale (National Security Act), dalla legge per la riforma dell'intelligence e la prevenzione del terrorismo del 2004 e da una serie di memorandum d'intesa e relativi decreti. A norma della legislazione statunitense le agenzie riceventi, al pari del dipartimento del Tesoro, sono tenute a proteggere le informazioni ottenute nell'ambito del TFTP. È altresì importante notare che le informazioni ottenute nell'ambito del TFTP sono condivise con altre agenzie statunitensi unicamente a fini indiziari, il che ne limita l'uso come prove positive in giustizia. Le agenzie riceventi si avvalgono delle competenze giuridiche di cui già dispongono per proseguire le loro indagini, e per ottenere da altre fonti la documentazione che potrebbe poi essere usata come prova in giustizia.
Le suddette agenzie governative condividono altresì per gli stessi fini con le loro controparti straniere le informazioni indiziarie derivate dai dati SWIFT, previo accordo specifico del dipartimento del Tesoro quando ciò si giustifichi per interessi di sicurezza nazionale e per l'applicazione della legge. Molti indizi ottenuti nel quadro del TFTP sono stati condivisi con autorità straniere, generalmente senza rivelare che la loro fonte era il TFPT.
Per quanto riguarda l'eventuale diffusione pubblica di dati SWIFT, il dipartimento del Tesoro tratta i dati come informazioni classificate, sensibili ai fini dell'applicazione della legge e riservate dal punto di vista commerciale. Di conseguenza il dipartimento del Tesoro non rende né renderebbe pubblici i dati salvo se così richiesto dalla legge. A tale proposito, in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario originato da una richiesta di dati TFTP presentata da terzi a titolo della legge sulla libertà di informazione (FOIA), il dipartimento del Tesoro sosterrà che tali dati non possono essere diffusi ai sensi della medesima legge.
Rettifiche
La natura circoscritta dei dati dei singoli messaggi di transazione SWIFT, l'accesso ristretto, mediante il TFTP ad alcuni dati SWIFT nel quadro di preesistenti indagini su attività terroristiche ed i limiti posti alla diffusione di informazioni indiziarie riducono notevolmente la pertinenza di un meccanismo di rettifica nell'ambito del TFTP. Ciononostante la legislazione statunitense prevede appropriati mezzi di rettifica per eventuali abusi commessi dalle autorità governative.
Quanto agli interessi di una specifica persona fisica nell'uso dei dati e la facoltà di chiedere una rettifica per eventuali abusi, occorre distinguere tra i dati interrogabili forniti da SWIFT ed i messaggi estratti nel quadro di un'indagine mirata su attività terroristiche che possono fungere da base per una decisione amministrativa o altra azione governativa. I dati forniti da SWIFT in seguito a ordinanze emesse dall'OFAC consistono in copie di messaggi di transazioni finanziarie completate, vale a dire copie elettroniche di registrazioni di transazioni conservate presso la sede statunitense di SWIFT nelle attività correnti. Benché tali dati si possano parzialmente elaborare, nell'ambito della limitatissima capacità di ricerca ed estrazione a fini di controterrorismo qui descritta, nei singoli messaggi di transazione della base dati interrogabile non avviene alcuna alterazione, manipolazione, aggiunta o cancellazione di dati.
Inoltre è ancora importante sottolineare che l'ampia maggioranza dei messaggi di transazione forniti da SWIFT non verrà mai esaminata neppure dagli analisti del controterrorismo e, quindi, resta ignota Pertanto la risposta a un'interrogazione formulata da una persona fisica in relazione alla vita privata e riguardante l'eventuale esistenza nella base dati di informazioni su detta persona, richiederebbe quasi sempre l'accesso a dati a cui non si accederebbe mai nel normale funzionamento del TFTP. Sarebbe infatti un accesso che non soddisfa il requisito TFTP secondo cui ogni ricerca deve avere un nesso pre-esistente con il terrorismo. Infine, poiché nella base dati interrogabile i dati non sono alterati, manipolati, cancellati o aggiunti, non esiste il presupposto per la «rettifica» di informazioni. Inoltre quest'operazione equivarrebbe ad alterare le registrazioni delle transazioni commerciali completate oggetto di ordinanza dell'OFAC.
Il trattamento ulteriore dei dati contenuti in un singolo messaggio di transazione avverrà soltanto nei casi relativamente rari di messaggi di transazione rispondenti direttamente a un'interrogazione mirata sul terrorismo ed estratti dalla base dati di interrogazione. Dopo che i messaggi sono stati estratti e hanno subito i molteplici controlli che ne limitano la diffusione a fini di controterrorismo, secondo le procedure amministrative e giudiziarie pertinenti è possibile chiedere una rettifica per presunto abuso nei confronti dell'azione intrapresa dal governo in base all'informazione diffusa.
Le possibilità di rettifica nei confronti di un'azione amministrativa intrapresa dall'OFAC per il blocco dei beni ai sensi dei regolamenti sulle sanzioni contro il terrorismo globale che attuano il decreto 13224 possono essere così descritte. Una persona può chiedere che l'OFAC riconsideri per via amministrativa la designazione quale persona espressamente identificata come terrorista internazionale, avvalendosi dell'opportunità di dimostrare che le circostanze che hanno dato luogo alla designazione non sussistono più e di presentare argomentazioni o prove a sostegno del fatto che a suo parere il fondamento per la designazione non è sufficiente. Una persona espressamente identificata come terrorista internazionale può altresì chiedere il riesame giudiziario della decisione di un'agenzia ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge sulle procedure amministrative. Queste vie amministrative e giudiziarie di rettifica sono valide per qualsiasi persona oggetto di decisione governativa, indipendentemente dalla cittadinanza.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione delle informazioni relative al controterrorismo (o di qualsiasi altro tipo) dipende da molteplici e ben determinati fattori, tra cui requisiti di indagine, termini di prescrizione applicabili, termini regolamentari per la richiesta o l'azione penale. L'applicabilità e il funzionamento di questi e altri fattori variano da un'agenzia all'altra a seconda dei compiti e delle missioni specifiche delle agenzie stesse. Analogamente i periodi di conservazione di alcuni tipi di informazioni connesse con il terrorismo ed elaborate da varie agenzie dipendono dalla natura delle informazioni e dall'indagine a cui si riferiscono.
Nel governo statunitense i termini per la conservazione e l'eliminazione delle registrazioni delle agenzie sono approvati dall'amministrazione degli archivi e dei registri nazionali (NARA-National Archives and Records Administration) ai sensi di varie disposizioni legislative e regolamentari. Tutte le registrazioni ritenute sprovviste di valore permanente sono predisposte per la distruzione dopo un determinato periodo in base a considerazioni motivate di ordine amministrativo, fiscale e giuridico. I fattori di cui tiene conto la NARA nell'approvare i periodi di conservazione di registrazioni dell'agenzia comprendono i termini di prescrizione applicabili; i termini regolamentari per la richiesta o l'azione penale; la possibilità di frode; i rischi di controversia e i diritti sostanziali; nonché le disposizioni legislative e regolamentari che concedono o limitano un diritto giuridico specifico.
Riguardo al periodo di conservazione delle informazioni connesse al TFTP occorre nuovamente distinguere tra dati ottenuti in seguito a ordinanza nei confronti di SWIFT e dati estratti su cui si basa una decisione amministrativa o altra azione governativa.
Il dipartimento del Tesoro si adopererà per individuare e cancellare, costantemente e almeno una volta all'anno, tutti i dati non estratti non necessari per i fini di cui a questa presentazione. Fatto salvo l'esito dell'analisi suddetta basata sulla necessità il dipartimento del Tesoro cancellerà, al più tardi entro cinque anni dalla ricezione, tutti i dati non estratti che SWIFT gli ha fornito dopo la data di pubblicazione di questa presentazione. Fatto salvo l'esito dell'analisi suddetta basata sulla necessità tutti gli altri dati non estratti saranno cancellati al più tardi entro cinque anni dalla data di pubblicazione di questa presentazione.
I dati estratti rispondenti direttamente a un'interrogazione mirata sul terrorismo, che siano stati sottoposti ai suddetti molteplici controlli in materia di diffusione a fini di controterrorismo, sono soggetti al periodo di conservazione vigente per una determinata autorità governativa in relazione ai registri di indagine particolari di quest'ultima.
Ad esempio i dati SWIFT estratti attraverso il TFTP potrebbero essere usati nell'indagine su una persona per l'eventuale designazione ai sensi dei regolamenti OFAC sulle sanzioni contro il terrorismo globale. A norma dei termini dell'OFAC per la conservazione delle registrazioni, approvate dalla NARA, nel caso in cui sia adottata la decisione amministrativa definitiva di designare una persona (decisione resa pubblica), le informazioni su cui si fonda la decisione stessa saranno conservate permanentemente come documentazione scritta della prova a sostegno dell'azione di un'agenzia. Il fascicolo probatorio è conservato per eventuali riesami amministrativi o giudiziari, qualora la designazione sia impugnata, nonché a sostegno di ulteriori indagini sul terrorismo. Per contro se un'indagine si chiude senza designazione il fascicolo di indagine è soggetto a distruzione in situ al più tardi un anno dopo la fine dell'indagine.
Infine, conformemente al quadro giuridico statunitense sopra descritto, il periodo di conservazione per informazioni indiziarie ottenute nell'ambito del TFTP che siano state diffuse è disciplinato dai regolamenti e dalle regole interne dell'agenzia o autorità governativa ricevente. Ad esempio qualsiasi informazione così ottenuta usata in un'azione penale del dipartimento della Giustizia sarà soggetta ai termini di conservazione vigenti per detto dipartimento.
Cooperazione controterrorismo in corso
Il TFTP si è dimostrato un ottimo strumento per la lotta al terrorismo su scala globale, Europa compresa. Il governo statunitense continuerà a valutare con attenzione se qualsiasi informazione ottenuta tramite il TFTP possa contribuire alle indagini, alla prevenzione, alla lotta o all'azione penale nei confronti del terrorismo e relativo finanziamento in uno o più Stati membri dell'Unione europea e, ove opportuno, fornirà sempre queste informazioni alle autorità competenti il più velocemente possibile.
A riprova del nostro impegno e del nostro partenariato nella lotta al terrorismo globale sarà nominata un'eminente personalità europea per confermare che il programma è attuato in conformità di questa presentazione per quanto attiene alla verifica della protezione dei dati personali provenienti dall'UE. In particolare questa persona controllerà l'esecuzione del processo di cancellazione dei dati non estratti.
L'eminente personalità avrà l'esperienza e i nulla osta di sicurezza richiesti e sarà nominata dalla Commissione europea in consultazione con il dipartimento del Tesoro per un periodo rinnovabile di due anni. Nell'esecuzione dei suoi compiti agirà in totale indipendenza e non chiederà né riceverà istruzioni da nessuno. Si asterrà da qualsiasi atto incompatibile con i doveri che le derivano dalla nomina.
L'eminente personalità riferirà annualmente per iscritto alla Commissione in merito ai suoi riscontri e alle sue conclusioni, e la Commissione, a sua volta, riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio secondo necessità.
Il dipartimento del Tesoro darà all'eminente personalità l'accesso, le informazioni e i dati richiesti per lo svolgimento dei suoi compiti. L'eminente personalità agirà sempre in conformità dei requisiti di segretezza e riservatezza prescritti per legge. Le modalità pratiche saranno convenute con il dipartimento del Tesoro.
Il dipartimento del Tesoro ragguaglierà l'Unione europea sulle modifiche materiali delle salvaguardie stabilite in questa presentazione e sull'adozione di eventuali atti legislativi statunitensi che incidano concretamente su quanto affermato nella presentazione.
Il dipartimento del Tesoro si adopererà affinché la presentazione sia pubblicata nel registro federale e acconsente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/26 |
(Traduzione)
Risposta dell'Unione europea al dipartimento del Tesoro statunitense — SWIFT/programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(2007/C 166/10)
L'Unione europea ha ricevuto la Sua lettera in data 28 giugno contenente la presentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali forniti in seguito ad ordinanze da SWIFT negli Stati Uniti in base al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.
Accogliamo con favore questa presentazione unilaterale e l'opportunità offerta da codesto dipartimento all'Unione europea di vedervi debitamente rispecchiate le sue opinioni e preoccupazioni.
Una volta che Swift e le istituzioni finanziarie che si avvalgono dei suoi servizi avranno preso le misure necessarie per conformarsi alla legislazione della Comunità europea, in particolare informando che dati personali saranno trasferiti a scopi commerciali negli Stati Uniti e, per quanto concerne SWIFT, rispettando i principi di «approdo sicuro», fatto salvo il legittimo accesso da parte del dipartimento del Tesoro statunitense, Swift e dette istituzioni finanziarie avranno adempiuto alle rispettive responsabilità giuridiche ai sensi della legislazione europea sulla protezione dei dati personali.
La presentazione in questione prevede una funzione di supervisione svolta da un'eminente personalità europea da nominare in consultazione con il dipartimento del Tesoro. Daremo ora inizio alla ricerca di candidati idonei di modo che detta attività possa essere avviata nel primo semestre del 2008. La Commissione prenderà contatti con il Suo servizio per concordare le modalità pratiche relative a tale attività di supervisione.
La ringraziamo per la cooperazione al riguardo, che dimostra la forza del nostro impegno comune per le libertà civili, la lotta contro il terrorismo e il buon funzionamento del sistema finanziario internazionale.
(Formula di cortesia)
Per la Commissione
Franco FRATTINI
Vicepresidente
Per il Consiglio dell'Unione europea
Peer STEINBRÜCK
Ministro federale delle finanze
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/27 |
Dichiarazione formulata dalla delegazione francese in riferimento alla decisione del Consiglio che autorizza la Presidenza a firmare il progetto di risposta alla lettera del Segretario del Tesoro statunitense concernente l'accesso ai dati SWIFT
(2007/C 166/11)
La delegazione francese ha chiesto che la seguente dichiarazione sia inserita nel verbale del Consiglio che adotterà il punto «A» in oggetto e che sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C):
«La Francia accetta la firma da parte della presidenza del Consiglio della lettera che figura nel documento 10741/07 JAI 319 ECOFIN 270 ADD 1 REV 1 RESTREINT UE nella misura in cui la Commissione e il Servizio giuridico del Consiglio confermino (cfr. i documenti DS 658/2/07 REV2 e 10908/07) che gli impegni assunti dalle autorità statunitensi, l'adesione di Swift al Safe Harbour e la procedura seguita dalla Commissione e dal Consiglio garantiscono il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione dei dati. La delegazione francese sottolinea il ruolo che spetterà alla personalità eminente europea incaricata del controllo dell'attuazione degli impegni delle autorità statunitensi e ritiene che il COREPER debba essere tenuto strettamente informato del corretto svolgimento di tale compito.»
Il Consiglio è pertanto invitato a decidere di far pubblicare la presente dichiarazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie C), insieme ai testi di cui al punto 3 del documento 11039/07 JAI 341 ECOFIN 287.
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/28 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4751 — STM/Intel/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/12)
1. |
In data 10 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ST Microelectronics («STM», ITA-FRA) e Intel («Intel», US) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Newco (Paesi Bassi), mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4751 — STM/Intel/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
20.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/29 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4822 — Advent/Takko)
(Caso ammissibile alla procedura semplificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 166/13)
1. |
In data 13 luglio 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione, l'impresa Advent International Corporation («AIC», qui di seguito Advent, Stati Uniti), ai sensi dell'articolo 3 paragrafo (1), lettera b) del Regolamento del Consiglio, acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa Takko Holding GmbH, («Takko», Germania), mediante acquisto di azioni il 30 giugno 2007. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta indicando il riferimento COMP/M.4822 — Advent/Takko al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005 pag. 32.