ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2007/C 160/01 |
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2007/C 160/02 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 160/03 |
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2007/C 160/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 160/05 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale |
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2007/C 160/06 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2007/C 160/07 |
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2007/C 160/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri
PARERI
Banca centrale europea
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 luglio 2007
su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro a Cipro, su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro a Malta, su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per Cipro e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per Malta
(CON/2007/19)
(2007/C 160/01)
Introduzione e base giuridica
Il 25 maggio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro a Cipro (1), e una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro a Malta (2). Il 4 luglio 2007 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per Cipro (3), e una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per Malta (4). (Di seguito «regolamenti proposti»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni
1.1 |
I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro quale moneta di Cipro e Malta, in seguito all'abrogazione della deroga goduta da Cipro e Malta conformemente alle procedure definite nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato. |
1.2 |
La BCE accoglie positivamente i regolamenti proposti. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2007.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2007) 257 definitivo.
(2) COM(2007) 260 definitivo.
(3) SEC(2007) 836 definitivo.
(4) SEC(2007) 837 definitivo.
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/2 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 luglio 2007
su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione all'apertura di una conferenza intergovernativa invitata ad elaborare un trattato di riforma dei trattati esistenti
(CON/2007/20)
(2007/C 160/02)
1. |
Il 27 giugno 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in relazione all'apertura di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (conferenza intergovernativa o CIG) invitata ad elaborare un trattato di riforma dei trattati esistenti (trattato di riforma). |
2. |
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere. |
3. |
Il mandato della CIG è stato concordato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 21-23 giugno 2007 ed è allegato alle conclusioni della presidenza (mandato CIG). Esso stabilisce che la base e il quadro esclusivi dei lavori della CIG siano costituiti dal mandato CIG stesso (1). La CIG è invitata ad elaborare un trattato di riforma che introdurrà le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ridenominato trattato sul funzionamento dell'Unione (TFU) (2). |
4. |
La BCE accoglie favorevolmente l'apertura della CIG. La BCE dà per inteso che, ad eccezione dei casi indicati nel mandato CIG, il testo del TUE non verrà modificato (3). In particolare, la BCE accoglie con favore il fatto che nel mandato CIG la stabilità dei prezzi sia confermata quale uno degli obiettivi dell'Unione (4) e che la politica monetaria sia espressamente elencata quale una delle competenze esclusive dell'Unione. La BCE accoglie inoltre positivamente la revisione dell'articolo relativo agli obiettivi dell'Unione in modo da includere l'istituzione di un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro (5). |
5. |
Il mandato CIG fa riferimento specificamente ai miglioramenti nella governance dell'euro, stabilendo che le innovazioni convenute nella CIG del 2004 saranno inserite nel TFU «nel modo abituale, come specifiche modifiche» (6). La BCE è menzionata specificamente e la CIG è invitata (7) ad inserire le disposizioni sulla BCE nella sezione 4bis, parte quinta, del TFU. La CIG è altresì invitata ad allegare un protocollo al trattato di riforma di modifica dei protocolli esistenti, in linea con le modifiche convenute alla CIG (8). Ciò comprende fra l'altro le modifiche al protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea. |
6. |
La BCE dà per inteso che, con riferimento allo status, al mandato, ai compiti e al regime giuridico della BCE, dell'Eurosistema e del Sistema europeo delle banche centrali, le modifiche ai trattati esistenti che saranno introdotte dalla CIG, saranno circoscritte e comprenderanno tutte le innovazioni concordate alla CIG del 2004 (9). |
7. |
Con riguardo alle innovazioni convenute alla CIG del 2004 sulla governance dell'euro, l'allegato al presente parere fa riferimento ad alcune di queste, di particolare rilevanza per la BCE e, laddove appropriato, indica come, secondo la BCE, tali innovazioni potrebbero essere introdotte nel TFU nel rispetto dell'ambito d'applicazione del mandato CIG. |
8. |
La BCE si dichiara pronta a dare il proprio contributo alla CIG in qualunque momento durante i suoi lavori e, una volta che ne sia stato redatto un testo, a formulare un parere sulle questioni che ricadono nella propria sfera di competenza. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2007.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Preambolo del mandato CIG.
(2) Punto 4 del mandato CIG. La denominazione «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» si trova al punto 17 del mandato 17.
(3) Punto 5 del mandato CIG.
(4) Allegato 1, punto 3 del mandato CIG.
(5) Allegato 1, punto 3 del mandato CIG.
(6) Punto 18 del mandato CIG.
(7) Allegato 2(B), punto 16 del mandato CIG.
(8) Punto 22 del mandato CIG.
(9) In connessione alla CIG del 2004, la BCE ha formulato il Parere CON/2003/20 del 19 settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (GU C 229 del 25.9.2003, pag. 7).
ALLEGATO
A. Disposizioni relative alla BCE
1. |
La CIG è invitata (1) ad inserire nel TFU le innovazioni concordate alla CIG del 2004 riguardanti la BCE insieme agli articoli relativi alla Corte dei Conti e agli organi consultivi dell'Unione. Nel TFU, il testo delle disposizioni sulla BCE sarà identico a quello convenuto alla CIG del 2004, ad eccezione delle necessarie modifiche ai riferimenti incrociati. Ciò significa tra l'altro che l'innovazione della CIG del 2004 sulla definizione della BCE quale (altra) istituzione sarà incorporata nei trattati, così come l'introduzione del termine «Eurosistema» e la conferma espressa dell'indipendenza finanziaria della BCE. |
2. |
Anche se l'articolo relativo alla BCE sarà incluso nel TFU (2), il mandato CIG stabilisce che il TUE e il TFU avranno lo stesso valore giuridico (3). Vale a dire che il nuovo articolo 1 del TFU, che dovrebbe stabilire la relazione tra il TFU e il TUE (4) non stabilirà alcuna gerarchia tra i due trattati né introdurrà alcuna differenza tra le procedure di modifica delle disposizioni fondamentali che disciplinano la BCE/il SEBC e quelle che riguardano le istituzioni dell'UE. Su questa base, la BCE ritiene che, anche se l'articolo relativo alla BCE sarà incluso nel TFU, la BCE godrà di uno status giuridico pari a quello delle istituzioni UE menzionate nel TUE. |
B. Aggiornamento della terminologia utilizzata nei trattati con riguardo alla moneta unica
3. |
Con riferimento al mandato CIG (5), il trattato di riforma sostituirà in tutti i trattati il termine «Comunità» con «Unione» e il termine «ECU» con «euro» e introdurrà una serie di modifiche ai riferimenti alle «fasi» dell'Unione economica e monetaria ormai sorpassati. Saranno effettuate alcune necessarie modifiche ai protocolli sulla Danimarca e Regno Unito. |
4. |
Sulla base del consenso raggiunto sul trattato di riforma, il nome della moneta unica comparirà nella legislazione primaria dell'Unione. La BCE ritiene che, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, l'ortografia unica del termine «euro» dovrebbe essere rispettata in tutte le versioni linguistiche del trattato di riforma, tenendo conto dei diversi alfabeti, e pertanto anche nel TUE e nel TFU, e ciò richiede che l'ortografia sia euro nell'alfabeto latino, ευρώ in quello greco e еуро in quello cirillico. |
C. Abrogazione del protocollo dell'IME
5. |
Il testo convenuto alla CIG del 2004 ha stabilito l'abrogazione del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo («protocollo IME»), che verrà così abolito. Anche se la BCE accoglie favorevolmente tale abolizione, talune delle funzioni svolte ai sensi delle sue disposizioni sono ancora rilevanti per gli Stati membri con deroga. Gli articoli 44 e 47.1 dello statuto del SEBC prevedono che tali funzioni siano svolte dal Consiglio generale della BCE. La BCE dà per inteso che l'abolizione del protocollo IME sarà integrata da una modifica all'articolo 117, paragrafo 2, del TCE (6) secondo la quale tali funzioni continueranno ad essere svolte dalla BCE. |
(1) Allegato 2(B), punto 16 del mandato CIG.
(2) Punto 12 del mandato CIG.
(3) Punto 19(a) del mandato CIG.
(4) Punto 19(a) del mandato CIG.
(5) Punto 18 del mandato CIG.
(6) Vale a dire, in linea con l'adattamento concordato alla CIG del 2004.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2007/C 160/03)
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 694/06 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Toscana |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Regime di aiuto di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale |
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Fondamento giuridico |
DGR n. 582 del 7.8.2006 Regime di aiuti — Programma di Regime di aiuti di stato per la valorizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale [Reg. (CEE) n. 2092/91 prodotto da agricoltura biologica — L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata — Modifica Dgr n. 1082/04] |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, assistenza tecnica, azioni di natura promozionale e pubblicitaria a favore di prodotti biologici e prodotti dell'agricoltura integrata a marchio Agriqualità |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Stanziamento annuale: 18 milioni di EUR
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Intensità |
Variabile |
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Durata |
7 anni |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 78/06 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Valencia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas para la mejora de la calidad agroalimentaria |
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Fondamento giuridico |
Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se regulan las ayudas para la revalorización, promoción y mejora en el marco de la calidad agroalimentaria |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Migliorare la qualità agroalimentare |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
28 190 000 EUR per il periodo 2007-2012 |
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Intensità |
Fino ad un massimo del 50 % |
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Durata |
Sino alla fine del 2012 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 873/06 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aides à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'application des normes sur le bien-être des truies gestantes |
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Fondamento giuridico |
Projet d'arrêté |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Accompagnamento finanziario della messa a norma dei fabbricati suinicoli ai fini dell'applicazione delle norme sul benessere delle scrofe gestanti |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
50 000 000 EUR |
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Intensità |
Fino ad un massimo del 40 % |
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Durata |
6 anni |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
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Numero dell'aiuto |
NN 16/07 (ex N 786/06) |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Atbalsts, lai kompensētu sausuma radītos zaudējumus lauksaimniecībā |
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Fondamento giuridico |
Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtība” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 14; 24.1.2005.) |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Compensazione per la siccità del 2006 |
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Forma di sostegno |
Aiuto inteso a compensare gli agricoltori per perdite dovute ad avversità atmosferiche |
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Stanziamento |
Stanziamento globale: fino a 19,74 milioni di LVL |
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Intensità |
fino al 35 % dei costi ammissibili |
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Durata |
15.11.2006-30.12.2006 |
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Settore economico |
Settore agricolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 66/07 |
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Garanzie |
Fondamento giuridico |
Rahmenplan Gemeinschaftsaufgabe (GAK) |
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
Obiettivo |
Calcolo delle garanzie |
Forma di sostegno |
Garanzie |
Stanziamento |
— |
Intensità |
2,6 % |
Durata |
31.12.2007 |
Settore economico |
Agricoltura |
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 111/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Riduzione delle capacità di produzione nel settore dell'arboricoltura, nell'ambito di un piano di sostegno ai produttori di ortofrutticoli |
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Fondamento giuridico |
Articles L 621-1 et suivants du Code rural |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Estirpazione di frutteti di mele, pesche-nettarine, pere, susine da tavola, ciliegie, piccoli frutti rossi e uve da tavola |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
20 000 000 EUR |
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Intensità |
Fino ad un massimo del 50 % |
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Durata |
2 anni |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 142/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Toscana |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal 19 al 21 ottobre 2006 nella regione di Toscana, provincia di Grosseto) |
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Fondamento giuridico |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
|||
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Compensazione dei danni alle strutture agricole derivanti da avversità atmosferiche |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04) |
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Intensità |
Fino al 100 % dei danni |
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Durata |
Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005)1622 def., del 7 giugno 2005] |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 213/07 |
Stato membro |
Italia |
Regione |
Puglia |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali, trombe d'aria e venti impetuosi dal 15 al 28 settembre 2006 nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto) |
Fondamento giuridico |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Avversità atmosferiche |
Forma di sostegno |
Sovvenzioni |
Stanziamento |
Cfr. fascicolo NN 54/A/04 |
Intensità |
Fino al 100 % |
Durata |
Sino al termine dei pagamenti |
Settore economico |
Agricoltura |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
8.6.2007 |
|||
Numero dell'aiuto |
N 241/07 |
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Stato membro |
Italia |
|||
Regione |
Campania |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 15 al 25 settembre 2006) |
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Fondamento giuridico |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Risarcimento dei danni subiti dalle strutture aziendali per effetto di avversità climatiche. |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04) |
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Intensità |
Fino all'80 % |
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Durata |
Fino a esaurimento delle erogazioni |
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Settore economico |
Agricoltura |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
Misura applicativa del regime approvato dalla Commissione nel quadro dell'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005)1622 def. in data 7 giugno 2005]. |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 160/04)
Il 26.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4572. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 luglio 2007
(2007/C 160/05)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3788 |
JPY |
yen giapponesi |
168,39 |
DKK |
corone danesi |
7,4414 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67830 |
SEK |
corone svedesi |
9,1448 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6574 |
ISK |
corone islandesi |
83,23 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9325 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
28,353 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
246,63 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6971 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7581 |
RON |
leu rumeni |
3,1380 |
SKK |
corone slovacche |
33,282 |
TRY |
lire turche |
1,7720 |
AUD |
dollari australiani |
1,5967 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4484 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7771 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7630 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0897 |
KRW |
won sudcoreani |
1 266,15 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6744 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,4338 |
HRK |
kuna croata |
7,2960 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 491,93 |
MYR |
ringgit malese |
4,7575 |
PHP |
peso filippino |
63,328 |
RUB |
rublo russo |
35,1620 |
THB |
baht thailandese |
42,743 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Pareri
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/14 |
Modifica del bando di concorso EPSO/AD/95/07
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 103 A dell'8 maggio 2007)
(2007/C 160/06)
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale:
— |
EPSO/AD/95/07 — Amministratori (AD5) nel settore «Informazione (Biblioteca/Documentazione)» |
La partecipazione al concorso richiede studi di livello universitario di durata triennale nel settore o studi di livello universitario di durata triennale seguiti da una qualifica specialistica nel settore.
Non è richiesta alcuna esperienza professionale.
Il bando di concorso è pubblicato unicamente in francese, inglese e tedesco. Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili in queste tre lingue sul sito di EPSO http://europa.eu/epso.
Il bando di concorso e la nota informativa nelle altre 19 versioni linguistiche sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'8 maggio 2007 nelle lingue francese, inglese e tedesca.
Onde garantire una più vasta informazione, l'autorità investita del potere di nomina ha deciso di pubblicare la presente nota informativa nelle altre 19 versioni linguistiche della Gazzetta ufficiale e di riaprire, pertanto, i termini per la presentazione delle candidature. La nuova data di chiusura è riportata al 14 agosto 2007.
La riapertura dei termini di cui sopra non ha alcun effetto sulle candidature già registrate.
Fatta salva la modifica di cui trattasi, il bando di concorso iniziale rimane invariato. In particolare, i criteri di ammissione rimangono quelli precisati nel suddetto bando: chiunque benefici della riapertura dei termini per presentare per la prima volta la propria candidatura deve sincerarsi che la medesima era conforme ai criteri di ammissione al momento della scadenza del termine di cui al bando di gara iniziale (ovvero il 7 giugno 2007).
NOTA: le candidature già registrate al momento della pubblicazione della presente nota non potranno essere ripresentate una seconda volta. La regola vale tanto per coloro che hanno sostenuto le prove che per coloro la cui candidatura è stata registrata ma che non hanno ancora sostenuto le prove.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet di EPSO.
ALTRI ATTI
Commissione
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/15 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 160/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»
CE N.: IT/PGI/005/0369/20.9.2004
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro
Nome: |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(39) 06 481 99 68 |
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Fax: |
(39) 06 42 01 31 26 |
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e-mail: |
QTC3@politicheagricole.it |
2. Associazione
Nome: |
Accademia tutela Cipolla Rossa di Tropea |
||
Indirizzo: |
|
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Tel.: |
(39) 0963 66 95 23 |
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Fax: |
(39) 0963 66 95 23 |
||
e-mail: |
— |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
4. Disciplinare
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»
4.2. Descrizione: L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo:
«Tondo Piatta» o primaticcia;
«mezza campana» o medio precoce;
«Allungata» o tardiva.
Si distinguono tre tipologie di prodotto:
Cipollotto
— |
Colore: bianco-rosato-violaceo. |
— |
Sapore: dolce, tenero. |
— |
Calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie. |
Cipolla da consumo fresco:
— |
Colore: bianco-rosso fino al violaceo. |
— |
Sapore: dolci e teneri. |
— |
Calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie. |
Cipolla da serbo
— |
Colore: bianco-violaceo. |
— |
Sapore: dolci e croccanti. |
— |
Calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie. |
4.3. Zona geografica: La zona di produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P. comprende i terreni idonei ricadenti del territorio amministrativo, tutto o in parte, dei seguenti comuni calabresi:
Provincia di Cosenza: parte dei comuni di Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea.
Provincia di Catanzaro: parte dei comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga.
Provincia di Vibo Valentia: parte dei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.
4.4. Prova dell'origine: Allo scopo di tutelare la denominazione geografica è creato un sistema di certificazione che garantisca allo stesso tempo la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» i condizionatori e le particelle catastali su cui si coltiva saranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento: Il processo produttivo è sinteticamente il seguente. Le operazioni di semina per la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» vengono effettuate a partire da agosto. I sesti di impianto in funzione del terreno e della tecnica colturale variano da 4-20 cm sulla fila a 10-22 cm nell'interfila con densità variabile da 25 000 piante/ettaro a 900 000 piante/ettaro, quest'ultima con 4 bulbi per foro ad attecchimento definito. Tra le ordinarie operazioni colturali si ricorre all'irrigazione variabile in funzione dell'andamento pluviometrico. Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l'eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code a 40 cm e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti. Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti all'eventuale taglio delle code se superano i 60 cm e poi riuniti in fasci di 5-8 Kg e posti in cassoni o cassette. Per la cipolla da serbo i bulbi vengono deposti in andane sul terreno coprendoli con le stesse foglie e lasciandoli un tempo variabile da 8 a 15 giorni per farli asciugare, far acquistare compatezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi una volta disidratati possono essere scollettati o, mantenendo le code, destinati alla produzione di trecce.
I soggetti che intendono produrre l' Identificazione Geografica Protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E. Le operazioni di condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per conservare la qualità del prodotto.
4.6. Legame: La domanda di riconoscimento della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto raggiunte tra l'altro grazie alla realizzazione delle diverse iniziative promozionali, come dimostrano le fonti storiche e bibliografiche.
La «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è conosciuta per le sue caratteristiche qualitative e organolettiche quali la tenerezza dei bulbi, la dolcezza, la particolare digeribilità, ed il tenore di sostanze solforose molto basso che la rendono poco piccante e acre, determinandone un alto grado di digeribilità. Queste caratteristiche consentono di degustare la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» anche cruda in quantitativi sicuramente superiori rispetto a quelli che una normale cipolla consente.
Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l'introduzione della cipolla nel bacino del mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci. Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell'alimentazione e dell'economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia. Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il 1700 ed il 1800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle Rosse. La cipolla da sempre è stata presente nell'alimentazione degli agricoltori e nelle produzioni locali; già il viaggiatore in Calabria Dr. Albert 1905 in visita a Tropea è impressionato dalla miseria dei contadini che mangiano solo cipolla. Nei primi anni del '900 la cipolla di Tropea abbandona la coltivazione dei piccoli giardini e degli orti familiari per passare a estensioni considerevoli; nel 1929 con l'acquedotto della Valle Ruffa che consente d'irrigare ed avere rese maggiori e miglioramento della qualità. Il prodotto si diffonderà con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercato e ben apprezzato così come si racconta in Studi sulla Calabria 1901 che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse bislunghe di Calabria. I primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell'Enciclopedia agraria Reda (1936-39). Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorietà al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell'area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione.
La produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» avviene in terreni sabbiosi o tendenzialmente sabbiosi, di medio impasto, a tessitura franco- argillosa o limosa che decorrono lungo la fascia costiera o che costeggiano fiumi e torrenti, di origine alluvionale che seppur ghiaiosi non limitano lo sviluppo e l'accrescimento del bulbo. I terreni costieri sono idonei alla coltura della cipolla precoce da consumo fresco, quelli di aree interne, di natura argillosa e franco-argillosa sono adatti alla tardiva da serbo. Oggi come nel passato la cipolla rossa è presente negli orti familiari come nelle grandi estensioni, nel paesaggio rurale, nell'alimentazione e nei piatti locali e nelle tradizionali ricette.
Le caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità, unico nel suo genere, la cui reputazione è famosa in tutto il mondo.
4.7. truttura di controllo:
Nome: |
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (A.I.A.B.) |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
— |
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Fax: |
— |
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e-mail: |
— |
4.8. Etichettatura: Per l'immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono essere confezionati secondo le seguenti modalità: i cipollotti si riuniscono in fascetti e sono posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita; la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 5-8 Kg. posti in cassoni e cassette. Per le cipolle da serbo, il confezionamento, di peso variabile fino ad un massimo di 25 Kg, avviene in sacchetti o cassette. Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi e per uno stesso imballaggio il numero ed il peso devono essere uniformi. Sui contenitori devono essere indicate, le diciture «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P accompagnata dalla specificazione della tipologia «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» e dal marchio. Sui contenitori deve comparire nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto all'origine. Il marchio è rappresentato dalla rupe di Tropea su cui si eleva il Santuario Benedettino di santa Maria dell'Isola. Le specifiche del marchio sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di produzione.
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica,
gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
L'utilizzazione non esclusiva dell'Indicazione Geografica Protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/19 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 160/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«MARRONE DI ROCCADASPIDE»
CE N.: IT/PGI/005/0447/3.1.2005
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(39) 06 481 99 68 |
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Fax: |
(39) 06 42 01 31 26 |
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e-mail: |
qtc3@politicheagricole.it |
2. Associazione
Nome: |
Cooperativa Agricola «Il Marrone» A r.l. |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(39) 082 894 74 96 |
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Fax: |
(39) 082 894 83 24 |
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e-mail: |
coop.ilmarrone@tiscali.it |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato 1 — Castagna
4. Disciplinare
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Marrone di Roccadaspide»
4.2. Descrizione: Il Marrone di Roccadaspide I.G.P. designa il frutto ottenuto dagli ecotipi Anserta, Abate e Castagna Rossa riconducibili alla varietà «Marrone». All'atto dell'immissione al consumo, allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche: forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale; pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con strie scure generalmente poco evidenti; episperma: sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente; pezzatura: non più di 85 frutti per Kg. di prodotto selezionato e/o calibrato; seme: bianco — latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non più del 5 % — Commercializzato allo stato essiccato (con buccia o sbucciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) castagne essiccate con buccia: umidità nei frutti interi: non superiore al 15 %; il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, etc.); resa in secco con guscio: non superiore al 50 % in peso. b) castagne essiccate sbucciate: devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non più del 20 % di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, etc.).
L'Indicazione Geografica Protetta «MARRONE DI ROCCADASPIDE» è caratterizzato da uno spiccato sapore dolce e da un elevato contenuto di zuccheri. Tra gli altri aspetti organolettici è da mettere in evidenza una texture croccante e poco farinosa.
Le caratteristiche organolettiche sono verificate da un panel di degustatori individuato dalla struttura di controllo.
4.3. Zona geografica: La zona di produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» comprende il territorio al di sopra dell'altitudine di 250 metri s.l.m. dei comuni della provincia di Salerno, individuati nel disciplinare di produzione.
4.4. Prova dell'origine: Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità( da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto: Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide».
4.5. Metodo di ottenimento: Il disciplinare prevede,tra l'altro, che la densità per ettaro non sia superiore a 130 piante riferita alla fase di piena produzione.
La forma d'allevamento è del tipo a volume con vaso semi libero. L'impalcatura è posta a 200 cm. dal suolo. Per la formazione delle branche sono utilizzati rami anticipati nei mesi estivi/autunnali. La potatura deve essere eseguita con turni di non oltre 5 anni. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione di acque meteoriche. Per questo motivo il suolo non viene lavorato. Il manto erboso deve essere tagliato quando raggiunge i 30-40 cm.
La raccolta va effettuata nel periodo autunnale non oltre la prima decade di novembre, con turni di raccolta che non devono superare le due settimane; viene eseguita manualmente o con macchine raccoglitrici idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.
Tutte le fasi della produzione e lavorazione del prodotto, con la sola esclusione del confezionamento, sono effettuate nell'intero territorio dei comuni riportati nell'Art. 4 e ciò garantisce la tracciabilità e il controllo del prodotto.
4.6. Legame: I terreni del Cilento possiedono le condizioni favorevoli alla coltivazione del castagno poiché, sono di origine vulcanica, hanno una reazione acida o neutra (pH tra 4,5 e 6,5) sono ricchi di minerali, profondi e freschi, non ristagnati né asfittici. La temperatura di media nell'anno è compresa tra + 8 °C e + 15 °C. Le precipitazioni annue sono superiori a 600-800 mm. La zona, quindi, è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo con inverni piuttosto miti ed estati con periodi, anche lunghi, siccitosi. In questo ambiente anche le temperature alquanto basse favoriscono una elevata produzione di frutti di ottima qualità. La presenza di castagneti coltivati, in provincia di Salerno viene documentata sin dall'epoca medievale grazie ad antichi contratti tra coloni e proprietari conservati nell'archivio della Badia Benedettina di Cava de' Tirreni, il famoso «Codex diplomaticus cavensis.» Anche i monaci Basiliani contribuirono alla diffusione della coltivazione del castagno in alcune aree del Cilento. La storia e la tecnica di coltivazione tramandata di generazione in generazione ha fatto sì, inoltre, che anche la presenza dell'uomo con le sue capacità e la sua paziente opera rappresentasse un fortissimo legame di questo prodotto con l'ambiente. Fin dal 1800 la castagna rappresentava non solo un alimento indispensabile per la popolazione locale oltre ma rivestiva anche un ruolo importante nell'economia locale perché costituiva merce di scambio con le popolazioni limitrofe, Nel corso dei secoli sagre, scritti e ricette hanno continuato a legare la castagna a questi territori. La sapienza dell'uomo, le caratteristiche pedoclimatiche combinate così bene fra loro conferiscono perciò al prodotto quelle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere e gli hanno attribuito una indiscutibile reputazione.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
ISMECERT |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(39) 081 787 97 89 |
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Fax: |
(39) 081 604 01 76 |
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e-mail: |
info@ismecert.it |
4.8. Etichettatura: Sulle confezioni o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni: «MARRONE DI ROCCADASPIDE» seguita dalla dicitura: «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (o la sua sigla I.G.P.); il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, il logo della I:G:P. Tutte le indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta. Il logo consta di due ellissi, dell'immagine raffigurante la castagna che risulta essere inclinata di 41,6° in senso orario e dalla scritte MARRONE DI ROCCADASPIDE seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta. Le specifiche del logo sono contenute nel disciplinare di produzione. I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione «Marrone di Roccadaspide» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
Il prodotto a denominazione «Marrone di Roccadaspide», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta: siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta: In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
L'utilizzazione non esclusiva di castagne a denominazione «Marrone di Roccadaspide» consente soltanto il riferimento alla denominazione, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.