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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 147 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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III Atti preparatori |
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INIZIATIVE DEGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 147/01 |
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IT |
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III Atti preparatori
INIZIATIVE DEGLI STATI MEMBRI
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30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 147/1 |
Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio (2007/…/GAI), del …, relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
(2007/C 147/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione europea si è data come obiettivo lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò presuppone che vi sia da parte degli Stati membri una medesima comprensione, nelle sue componenti portanti, dei concetti di libertà, sicurezza e giustizia, basata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto. |
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(2) |
La cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (2). Nel programma di misure del 29 novembre 2000 adottato ai fini dell’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il Consiglio si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale. |
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(3) |
Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. La convenzione consente il trasferimento delle persone condannate allo Stato di cui possiedono la cittadinanza, previo consenso degli Stati interessati e delle persone condannate. Il protocollo addizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede il trasferimento anche senza consenso della persona interessata, non è stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri. La decisione quadro 2007/…/GAI del Consiglio, del …, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (3), ha esteso il principio del reciproco riconoscimento anche all'esecuzione delle pene detentive. |
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(4) |
I rapporti tra gli Stati membri, caratterizzati dal reciproco riconoscimento degli ordinamenti giuridici nazionali, consentono anche il riconoscimento delle decisioni prese da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale o dell'esecuzione della pena. La convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, è stata ratificata da soli 12 Stati membri, in parte con numerose riserve. La decisione quadro 2007/…/GAI è volutamente limitata al trasferimento delle persone condannate che si trovano in carcere. Una più ampia cooperazione tra gli Stati membri è tuttavia indicata proprio nel caso in cui è stato condotto un procedimento penale a carico di una persona ed è stata inflitta una sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva in uno Stato membro, ma la residenza legale e abituale della persona in questione si trova in un altro Stato membro. |
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(5) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, o delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. |
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(6) |
La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione. |
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(7) |
Le norme della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea. |
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(8) |
Il reciproco riconoscimento e sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali nello Stato di esecuzione mira non solo a rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona, offrendole l'opportunità di mantenere fra l'altro, i legami famigliari, linguistici, culturali, ma anche a migliorare il controllo del rispetto delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire nuovi reati e di tener conto in tal modo della protezione delle vittime. |
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(9) |
Ai fini di uno scambio effettivo d'informazioni su tutte le circostanze pertinenti con riguardo alla questione della sospensione condizionale, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere nell'ambito della rispettiva legislazione interna la possibilità che il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive sia documentato nei rispettivi registri nazionali. |
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(10) |
Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione. |
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(11) |
Poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, ossia la fissazione delle norme secondo le quali uno Stato membro deve sorvegliare le misure condizionali o le sanzioni sostitutive contenute in una sentenza emessa in un altro Stato membro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e può pertanto, per le dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e applicato a norma dell'articolo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Obiettivo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata nonché di migliorare la protezione delle vittime, sorveglia le misure condizionali imposte sulla base di una sentenza emessa in un altro Stato membro o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza e prende tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui ciò sia di sua competenza.
2. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e al trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive e di tutte le altre decisioni ai sensi della presente decisione quadro. La presente decisione quadro non si applica all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale che rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro 2007/…/GAI. Il riconoscimento e l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (4) e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (5).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
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a) |
«sentenza», una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che impone ad una persona fisica:
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b) |
«sospensione condizionale della pena», una pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente in tutto o in parte
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c) |
«sanzione sostitutiva», un obbligo o un'istruzione imposti come pena autonoma e che non è una pena detentiva, una misura restrittiva della libertà personale o una pena pecuniaria; |
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d) |
«condanna condizionale», una decisione di un organo giurisdizionale che sospende condizionalmente l'irrogazione di una pena attraverso l'imposizione di una o più misure condizionali; |
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e) |
«misure condizionali», gli obblighi e le istruzioni imposti conformemente al diritto interno dello Stato di emissione nei confronti di una persona fisica in relazione ad una sospensione condizionale della pena o di una condanna condizionale; |
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f) |
«Stato di emissione», lo Stato membro in cui è stata emessa una sentenza ai sensi della lettera a); |
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g) |
«Stato di esecuzione», lo Stato membro in cui le misure condizionali e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate e in cui sono prese tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui detto Stato ne abbia assunto la competenza. |
Articolo 3
Diritti fondamentali
La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 4
Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che, in forza della legislazione interna, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Articolo 5
Tipi di misure condizionali e sanzioni sostitutive
1. Una sentenza contenente una o più delle seguenti misure condizionali o sanzioni sostitutive può essere trasmessa ad un altro Stato membro, in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, ai fini del riconoscimento e della sorveglianza di tali misure e sanzioni:
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a) |
obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione; |
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b) |
divieto di lasciare o frequentare senza permesso determinati luoghi dello Stato di emissione o di esecuzione e altre disposizioni riguardanti il modo di vita, la residenza, la formazione, l'attività professionale o il tempo libero; |
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c) |
obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso le autorità competenti dello Stato di esecuzione o presso altra autorità nello Stato di esecuzione; |
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d) |
obbligo di evitare contatti con persone e oggetti che potrebbero incitare a commettere altri reati; |
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e) |
obbligo di risarcire i danni causati dal reato; |
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f) |
obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; |
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g) |
obbligo di collaborare con un addetto alla sorveglianza della persona; |
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h) |
obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione. |
2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure condizionali e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
3. Fatte salve le misure e sanzioni di cui al paragrafo 1, il certificato di cui all'articolo 6 comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità del paragrafo 2.
Articolo 6
Procedura per la trasmissione della sentenza e di un certificato
1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata di un certificato, il cui modello standard figura nell'allegato I, è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità giudiziarie competenti.
2. Il certificato è firmato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, la quale deve certificare che le informazioni in esso contenute sono esatte.
3. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.
4. Se l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una rete giudiziaria europea (6), al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
5. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato non sia competente a riconoscerla, essa trasmette d'ufficio la sentenza corredata del certificato all'autorità giudiziaria competente. Detta autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione di tale trasmissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Articolo 7
Decisione dello Stato di esecuzione
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza previsti dall'articolo 9.
2. Se la durata o la natura delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive sono incompatibili con le norme giuridiche dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di quest'ultimo può adattarle alle misure condizionali e alle sanzioni sostitutive previste dalla propria legislazione per reati dello stesso tipo. La misura condizionale o sanzione sostitutiva adattata corrisponde, il più possibile, alla misura condizionale o sanzione sostitutiva irrogata nello Stato di emissione.
3. La misura condizionale o la sanzione sostitutiva adattata non può essere più severa della misura condizionale o della sanzione sostitutiva irrogata inizialmente.
Articolo 8
Doppia incriminabilità
1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e alla sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive:
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partecipazione a un'organizzazione criminale, |
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terrorismo, |
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tratta di esseri umani, |
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sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, |
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traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, |
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traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
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corruzione, |
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frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (7), |
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riciclaggio di proventi di reato, |
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falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro, |
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criminalità informatica, |
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criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
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favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, |
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omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
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traffico illecito di organi e tessuti umani, |
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rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
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razzismo e xenofobia, |
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furto organizzato o a mano armata, |
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traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, |
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truffa, |
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racket ed estorsione, |
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contraffazione e pirateria di prodotti, |
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falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
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falsificazione di mezzi di pagamento, |
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traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, |
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traffico illecito di materie nucleari e radioattive, |
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traffico di veicoli rubati, |
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violenza sessuale, |
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incendio doloso, |
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reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, |
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dirottamento di aereo/nave, |
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sabotaggio. |
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e la sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.
Articolo 9
Motivi di rifiuto di riconoscimento e di sorveglianza
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:
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a) |
il certificato di cui all'articolo 6 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine accettabile fissato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione; |
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b) |
i criteri di cui all'articolo 5 non sono soddisfatti; |
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c) |
il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive è in contrasto con il principio del ne bis in idem; |
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d) |
in uno dei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione; |
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e) |
l'azione penale o l'esecuzione della pena è già caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna; |
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f) |
la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive; |
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g) |
la persona condannata, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile degli atti a seguito dei quali è stata emessa la sentenza; |
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h) |
la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata, tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; |
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i) |
la sentenza comprende una misura medico terapeutica che, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, non può essere sorvegliata dallo Stato di esecuzione in base al sistema giuridico o sanitario di detto Stato; o |
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j) |
nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non è possibile giungere ad un accordo sull'adattamento delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.
Articolo 10
Termini
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione decide entro un termine di 10 giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato, sul riconoscimento della sentenza e sul trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive. Essa informa di tale decisione, senza indugio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Il rifiuto del riconoscimento e il rifiuto del trasferimento della sorveglianza devono essere motivati.
2. Se, in casi specifici, per l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, tale autorità informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.
Articolo 11
Legislazione applicabile alla sorveglianza
La sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
Articolo 12
Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con la sospensione condizionale della pena, la sanzione sostitutiva o la condanna condizionale, quali la modifica a posteriori delle misure condizionali, la revoca della sospensione della pena, la determinazione della pena in caso di condanna condizionale, o il condono della pena. Alle decisioni di cui sopra e a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può riservarsi la competenza per tutte le ulteriori decisioni relative alle condanne condizionali. In tal caso, a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di emissione.
3. In sede di attuazione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro ha la facoltà di indicare che in qualità di Stato di esecuzione può, in singoli casi, rifiutare di assumere la competenza di cui al paragrafo 1. In detti casi, si procede alla decisione e all'informazione secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rimane impregiudicato.
Articolo 13
Consultazione tra le autorità giudiziarie competenti
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, qualora intenda effettuare un adattamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, consulta preliminarmente l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione riguardo alle misure condizionali o alla sanzione sostitutiva adattate.
2. Al momento della trasmissione della sentenza e del certificato a norma dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può rinunciare alla consultazione di cui al paragrafo 1. In tal caso, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione è informata a posteriori dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di tutti gli adattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
Articolo 14
Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per tutte le ulteriori decisioni
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni con effetto immediato o differito riguardanti:
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a) |
la modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva; |
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b) |
la revoca della sospensione della pena; |
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c) |
la determinazione della pena in caso di condanna condizionale; |
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d) |
l'estinzione delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva. |
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, può comportare la revoca della sospensione della pena o una modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva.
Articolo 15
Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per tutte le ulteriori decisioni
1. Qualora l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione sia competente per tutte le ulteriori decisioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione la informa senza indugio:
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a) |
di qualsiasi violazione di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva; e |
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b) |
di qualsiasi elemento conoscitivo
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2. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato II.
3. Prima della decisione sulla determinazione della pena in caso di condanna condizionale o sulla revoca della sospensione condizionale, la persona condannata deve essere sottoposta ad audizione giudiziaria. Questa esigenza può essere eventualmente soddisfatta secondo la procedura di cui all'articolo 10 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (8).
4. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni con effetto immediato o differito riguardanti:
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a) |
la modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva; |
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b) |
la revoca della sospensione condizionale; |
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c) |
la determinazione della pena in caso di condanna condizionale; |
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d) |
l'estinzione delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva. |
5. In caso di determinazione della pena o di revoca della sospensione condizionale, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione comunica nel contempo all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione se intende eventualmente trasmettere allo Stato di esecuzione:
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a) |
una sentenza e un certificato ai sensi della decisione quadro 2007/…/GAI ai fini dell'assunzione dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale; o |
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b) |
un mandato d'arresto europeo ai fini della consegna della persona condannata conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (9). |
6. Qualora l'obbligo di eseguire misure condizionali o sanzioni sostitutive sia estinto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia informata dall'autorità competente dello Stato di emissione.
Articolo 16
Amnistia e grazia
L'amnistia o la grazia possono essere concesse sia dallo Stato di emissione sia dallo Stato di esecuzione.
Articolo 17
Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione
Qualora la persona condannata lasci il territorio dello Stato di esecuzione e stabilisca la sua residenza legale e abituale in un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con l'esecuzione della sentenza.
Articolo 18
Lingue
I certificati sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
Articolo 19
Spese
Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.
Articolo 20
Relazioni con altri accordi e convenzioni
1. A decorrere dal …, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.
2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di adozione della presente decisione quadro, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive.
3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive.
4. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.
Articolo 21
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ….
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni, il Consiglio esamina entro il … in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
3. Anteriormente al … si procede ad una valutazione, in particolare dell'applicazione pratica, delle disposizioni della presente decisione quadro.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(3) GU L … del …, pag. ….
(4) GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
(5) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.
(6) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
(7) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
(8) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3
(9) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
ALLEGATO I
CERTIFICATO
di cui all'articolo 6 della decisione quadro 2007/…/GAI del Consiglio, del …, relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
ALLEGATO II
FORMULARIO
di cui all'articolo 15 della decisione quadro 2007/…/GAI del Consiglio, del …, relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali