ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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III Atti preparatori |
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Comitato delle regioni |
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68a Sessione plenaria del 13 e del 14 febbraio 2007 |
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2007/C 146/01 |
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2007/C 146/02 |
Parere del Comitato delle regioni gli alloggi e la politica regionale |
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2007/C 146/03 |
Parere del Comitato delle regioni verso una politica marittima dell'Unione |
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2007/C 146/04 |
Parere del Comitato delle regioni istituto europeo di tecnologia |
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2007/C 146/05 |
Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per la protezione del suolo |
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2007/C 146/06 |
Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi |
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2007/C 146/07 |
Parere del Comitato delle regioni Iniziativa europea per la trasparenza |
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2007/C 146/08 |
Parere del Comitato delle regioni verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori |
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2007/C 146/09 |
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2007/C 146/10 |
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2007/C 146/11 |
Parere del Comitato delle regioni finanziare la crescita delle PMI |
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2007/C 146/12 |
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2007/C 146/13 |
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IT |
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III Atti preparatori
Comitato delle regioni
68a Sessione plenaria del 13 e del 14 febbraio 2007
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/1 |
Parere del Comitato delle regioni piano d'azione sull'immigrazione legale, lotta contro l'immigrazione clandestina, futuro della rete europea sulle migrazioni
(2007/C 146/01)
IL COMITATO DELLE REGIONI
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raccomanda il riconoscimento di una politica comune europea in materia di migrazione tale da permettere una maggiore cooperazione e un maggior coordinamento tra gli Stati membri e i paesi terzi, |
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chiede la creazione urgente di uno strumento finanziario specifico per i territori che sono i maggiori poli di immigrazione e per le zone di transito, in cui si registrano arrivi massicci di migranti, come Ceuta, Melilla, le Canarie, Malta, Lampedusa e l'Italia meridionale in generale, zone in cui l'arrivo in massa di immigrati costituisce un problema di estrema gravità, |
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raccomanda l'adozione di tutte le misure necessarie per porre fine al traffico di esseri umani e per debellare le organizzazioni criminali che lo praticano e chiede che tale azione diventi una priorità dell'UE e le si dedichino le risorse finanziarie adeguate. È essenziale evitare l'immigrazione illegale e lottare contro l'economia sommersa che la promuove, |
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sottolinea l'importanza del ruolo svolto dagli enti locali e regionali in virtù sia della loro esperienza nelle relazioni con i paesi di origine, che delle misure da loro attuate per integrare gli immigrati, specie per quanto riguarda la sanità (che, in percentuale, rappresenta la componente principale della spesa pubblica), l'abitazione, l'istruzione e l'occupazione, |
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propone di creare un meccanismo di monitoraggio dei pareri sull'immigrazione volto a assicurare che gli enti locali e regionali siano rappresentati, per mezzo del presidente della commissione Affari costituzionali o dei relatori, a seconda dei casi, nelle diverse iniziative della Commissione in questa materia. Tale meccanismo permetterebbe la loro partecipazione attiva alle diverse tappe del processo legislativo: a) alla fase prelegislativa (consultazione in quanto parti interessate, valutazione d'impatto); b) alla fase di valutazione della politica (relazioni annuali su migrazione e integrazione). |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
visto il Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni (COM(2005) 606 def.),
vista la Comunicazione della Commissione — Piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005) 669 def.),
vista la Comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006) 402 def.),
vista la decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2005, di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia di elaborare un parere sull'argomento,
viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: programma dell'Aia,
visto l'articolo 63 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il Manuale sull'integrazione per politici e operatori (Handbook on integration for policy makers and practitioners) pubblicato dalla DG Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea,
vista la risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (2006/2056 (INI)),
vista la risoluzione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (2005/2244 (INI)),
visto il proprio parere sul tema Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: il ruolo delle amministrazioni regionali e locali nell'attuazione del programma dell'Aia, CdR 223/2004 fin — GU C 231 del 20.9.2005, pagg. 83-86,
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Prima relazione annuale su migrazione e integrazione (COM(2004) 508 def.), CdR 339/2004 fin — GU C 231 del 20.9.2005, pagg. 46-50,
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni — Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia (COM(2005) 184 def.), alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 (COM(2005) 124 def. — 2005/0034 (CNS) — 2005/0035 (CNS)) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005) 122 def. — 2005/0037 (COD) — 2005/0038 (CNS) — 2005/0039 (CNS) — 2005/0040 (COD)), CdR 122/2005 fin — GU C 192 del 16.8.2006, pagg. 25-33,
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'agenda comune per l'integrazione — Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea (COM(2005) 389 def.), alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti (COM(2005) 390 def.) e alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005) 391 def.), CdR 51/2006 fin — GU C 206 del 29.8.2006, pagg. 27-39,
visto il proprio progetto di parere (CdR 233/2006 riv. 2), adottato in data 29 novembre 2006 dalla commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatrice: Laura DE ESTEBAN MARTIN, direttrice generale della cooperazione con lo Stato e degli affari europei della Comunità di Madrid (ES/PPE)),
considerando quanto segue:
1) |
L'Europa sta attraversando la maggiore emergenza migratoria della sua storia. Essendo l'obiettivo ultimo di questo fenomeno l'accesso al territorio europeo, il problema non si situa esclusivamente negli Stati membri e nelle regioni che sono le principali destinazioni dei flussi migratori, ma deve essere considerato in una prospettiva globale comprendente tutta l'UE, gli Stati membri, i paesi d'origine e i paesi di transito, che, insieme, devono affrontare le nuove sfide generate giorno per giorno dai movimenti migratori, compresi i movimenti migratori interni all'UE. Inoltre, il programma dell'Aia (approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004) traccia già un programma di lavoro finalizzato all'istituzione di una politica comune in materia di migrazione, definendola una priorità dell'Unione. |
2) |
Mancano dati statistici affidabili che consentano di valutare con precisione la relazione esistente tra la migrazione legale e illegale e il fenomeno migratorio nel suo insieme. È pertanto opportuno proseguire i lavori relativi alla rete europea sulle migrazioni per poter disporre di informazioni obiettive e comparabili sulle quali basare politiche comuni in materia di immigrazione e di asilo. |
3) |
L'integrazione della popolazione immigrata deve essere considerata non solo nella prospettiva del suo inserimento nel mercato del lavoro (dedicando un'attenzione speciale alle donne immigrate), ma anche secondo una prospettiva più ampia che comprenda, fra le altre, anche la sfera educativa, quella culturale, quella sociale e quella politica. |
4) |
L'integrazione è un processo bidirezionale, che presuppone sia la volontà degli immigrati di integrarsi nella società di accoglienza e la loro responsabilità nel mettere in pratica tale intenzione, sia la volontà dei cittadini comunitari di accettare di includere gli immigrati stessi. Per influenzare positivamente i comportamenti di entrambi i gruppi sono pertanto necessarie azioni di sensibilizzazione e di educazione. |
5) |
Gli enti locali e regionali, nella misura in cui ricevono direttamente i flussi d'immigrazione e in quanto attori principali dell'applicazione di misure di integrazione (in materia di occupazione, istruzione, cultura, in campo sociale e politico), dovranno svolgere un ruolo fondamentale nella definizione della politica di immigrazione per assicurare l'integrazione effettiva dei migranti a partire dal livello più vicino ai cittadini, |
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Posizione e raccomandazioni generali del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
ritiene, in linea con i propri pareri precedenti sul rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri e sull'attuazione regionale e locale del programma dell'Aia (1), che l'immigrazione debba essere considerata in una prospettiva globale che comprenda una visione chiara delle azioni più importanti da avviare nell'ambito della politica migratoria, e non vada affrontata per mezzo di misure isolate. Occorre considerare tutte le iniziative legislative, operative ed economiche necessarie per affrontare il fenomeno dalle sue fasi iniziali, attraverso la cooperazione allo sviluppo con i paesi di origine e la lotta contro il traffico di esseri umani, fino al suo stadio finale, in cui vanno adottate le misure necessarie per garantire l'integrazione di tutti gli immigrati stabilitisi nei nostri paesi e per lottare contro l'economia sommersa, che funge da chiaro fattore di richiamo e incoraggia lo sfruttamento; osserva che le organizzazioni criminali contribuiscono a favorire l'immigrazione illegale; |
1.2 |
sottolinea che, malgrado l'aumento dell'immigrazione a partire dagli anni Ottanta e nonostante il fatto che l'UE accolga un gran numero di immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo (si calcola che gli immigrati siano attualmente 40 milioni), non esiste ancora una politica europea comune in materia di regolamentazione dei flussi migratori, ragion per cui gli Stati membri adottano decisioni unilaterali che ostacolano l'adozione di una posizione comune; |
1.3 |
osserva inoltre che non bisogna aspettare che si verifichino eventi con conseguenze gravi per intervenire in materia di gestione dei flussi migratori: le situazioni di emergenza non possono essere un prerequisito per la conclusione degli accordi di partenariato; |
1.4 |
ritiene che gli accordi di partenariato eventualmente sottoscritti con i paesi terzi dovrebbero integrare gli aspetti politici, sociali, economici e culturali per stabilire una vera e propria relazione o legame di interdipendenza tra la migrazione e lo sviluppo, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (2); |
1.5 |
ribadisce il fatto che, per evitare il verificarsi di un fenomeno migratorio incontrollato, sono fondamentali la cooperazione allo sviluppo integrale attraverso progetti generatori di occupazione, l'istituzione di un forum economico e sociale, la creazione di reti universitarie e di fondi di microcredito per immigrati, l'attuazione di misure che agevolino la collaborazione dei migranti stessi allo sviluppo dei loro paesi di origine, la costruzione di infrastrutture, specie quelle per la fornitura di acqua potabile (il 42 % della popolazione africana non vi ha accesso) e di elettricità (solamente il 20 % dispone di un accesso regolare alla rete elettrica), centri sanitari e scuole. Tutti questi interventi devono essere effettuati tenendo presente che l'asse principale d'azione deve essere la cooperazione al rafforzamento istituzionale, al fine di creare, nei paesi destinatari degli aiuti allo sviluppo, una serie di precondizioni, quali una gestione trasparente e la democraticizzazione delle strutture, necessarie per garantire che questi aiuti siano effettivamente ricevuti e utilizzati. Per riassumere, occorre potenziare la qualità, più che la quantità, della cooperazione allo sviluppo; è particolarmente importante assicurare un alto grado di trasparenza nell'uso degli aiuti, in modo che questi siano effettivamente una fonte di sviluppo; |
1.6 |
sottolinea l'importanza del ruolo svolto dagli enti locali e regionali in virtù sia della loro esperienza nelle relazioni con i paesi di origine che delle misure da loro attuate per integrare gli immigrati, specie per quanto riguarda la sanità (che, in percentuale, rappresenta la componente principale della spesa pubblica), l'abitazione, l'istruzione e l'occupazione. Nell'ambito della cooperazione con i paesi di origine gli enti locali e regionali hanno concluso diversi accordi e avviato molti progetti, tra i quali possono essere menzionati i centri di accoglienza per giovani rimpatriati, aperti dalla Comunità di Madrid in Marocco nel quadro del programma Aeneas; |
1.7 |
ricorda la dichiarazione della V conferenza dei parlamenti delle regioni-capitali dell'UE, svoltasi il 26 e il 27 aprile 2006, in cui si riconosce che, per la loro prosperità e il loro dinamismo, le regioni-capitali dell'UE costituiscono forti poli di attrazione per le persone provenienti dai paesi terzi in cerca di nuove prospettive di miglioramento. In linea con tale dichiarazione, il Comitato considera necessario attuare misure volte ad evitare arrivi massicci al di fuori dei canali ufficiali di ingresso quali porti, aeroporti e frontiere terrestri e sviluppare una pianificazione adeguata che porti all'integrazione di tali persone nelle altre regioni dei nostri paesi; |
1.8 |
ricorda inoltre la posizione delle regioni-capitali, che puntano sullo sviluppo di una politica europea comune in materia d'immigrazione che affronti in modo globale tutte le questioni riguardanti la piena integrazione degli immigrati nella società. È soltanto attraverso l'integrazione che si potrà fare in modo che essi condividano i valori di convivenza democratica e di rispetto dei diritti umani che ispirano i sistemi politici dell'UE. In tal senso, il Comitato richiama l'attenzione sull'importanza di mettere a punto per gli immigrati iniziative di formazione nella lingua o nelle lingue ufficiali e nella cultura della società di accoglienza e iniziative che li facciano sentire importanti per la società e corresponsabili del suo futuro; |
1.9 |
reputa che l'immigrazione sia una sfida per tutti: ciascuno di noi ha un ruolo da svolgere, a partire dalle amministrazioni europea, nazionale, regionale e locale, fino ai cittadini europei e agli stessi immigrati. Solamente così potremo risolvere i relativi problemi e trarre profitto tutti, inclusi i paesi di origine, delle opportunità che essa offre; |
1.10 |
ritiene pertanto che occorra migliorare la cooperazione:
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1.11 |
raccomanda quanto segue:
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1.12 |
invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare politiche per convogliare le rimesse dei migranti verso gli investimenti produttivi nei rispettivi paesi di origine, facilitando a tali persone l'accesso al microcredito. A questo proposito fa notare l'opportunità di canalizzare le rimesse per collegarle con gli investimenti effettuati attraverso i fondi di cooperazione allo sviluppo. Il Comitato raccomanda inoltre di istituire l'obbligo di usare i fondi corrispondenti al debito cancellato per investimenti produttivi che possano a loro volta collegarsi alle rimesse di cui sopra, in modo tale che investire i propri risparmi in tali progetti si riveli, per l'immigrato investitore, l'opzione più redditizia; |
1.13 |
in questo contesto, chiede che venga creato un fondo di garanzia per assicurare la continuità dei microprogetti massimizzandone l'impatto sullo sviluppo, e sostiene la creazione di un forum economico e commerciale e di reti costituite da professionisti provenienti dall'Unione europea e dai paesi in via di sviluppo; |
1.14 |
invita gli Stati membri a collaborare con gli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche migratorie e nella definizione dei piani nazionali per l'integrazione e l'occupazione, in quanto le misure necessarie per la loro attuazione sono applicate a livello locale e regionale; |
1.15 |
chiede la creazione urgente di uno strumento finanziario specifico per i territori che sono i maggiori poli di immigrazione e per le zone di transito, in cui si registrano arrivi massicci di migranti, come le Canarie, Ceuta, Lampedusa, Malta, Melilla e l'Italia meridionale in generale, zone in cui l'arrivo in massa di immigrati costituisce un problema di estrema gravità, data la mancanza di mezzi per offrire a queste persone un trattamento umanitario adeguato. Va ricordato che la differenza di reddito tra i due lati della frontiera esterna meridionale dell'UE è la maggiore al mondo; |
1.16 |
sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a prendere coscienza del carattere particolare del fenomeno dell'immigrazione irregolare di massa attraverso le coste delle regioni insulari dell'UE, della tragedia umanitaria che esso rappresenta e delle sue conseguenze per la sicurezza e la coesione del territorio europeo. L'UE deve avvalersi del potenziale di queste regioni che costituiscono la sua frontiera marittima come piattaforma per lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose con i paesi terzi; |
1.17 |
in linea con i propri precedenti pareri in merito al ricongiungimento familiare, all'attuazione locale e regionale del programma dell'Aia e al Libro verde su una politica di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri, e conformemente a quanto affermato dal Parlamento europeo nella sua relazione su sviluppo e migrazione (3), reputa necessario adottare misure volte ad accrescere la certezza giuridica in materia di migrazione in vari ambiti:
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1.18 |
promuove, in linea con il proprio parere in merito al Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (4), lo sviluppo di misure volte a favorire il rimpatrio volontario, a cui va data priorità rispetto a quello forzoso. Sarebbe auspicabile creare incentivi affinché i potenziali migranti rimangano nel loro paese di origine. In caso di rimpatrio forzoso, occorre dedicare un'attenzione particolare alle categorie di persone vulnerabili, ed è in ogni caso fondamentale la collaborazione con i paesi di origine; |
1.19 |
rammenta che, in conformità con le convenzioni internazionali sull'infanzia, l'interesse superiore del minore richiede che, quando ciò sia possibile, questi cresca nel suo ambiente familiare. L'aiuto deve essere prestato nei paesi d'origine, dove i minori devono ricevere un'istruzione e una formazione che permetta loro di trovarvi lavoro, rimanendo vicino alle loro famiglie. In effetti, la convenzione sui diritti del minore obbliga gli Stati a combattere i trasferimenti illegali in altri paesi; |
1.20 |
auspica che la gestione del Fondo europeo per l'integrazione tenga conto delle esigenze specifiche degli enti locali e regionali e sostiene la partecipazione di questi ultimi alla negoziazione sia dei programmi nazionali che dei corrispondenti piani operativi; |
1.21 |
esorta inoltre la Commissione, in linea con la relazione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione, a predisporre gli strumenti finanziari necessari per l'integrazione degli immigrati nella vita politica e sociale del paese di accoglienza attraverso la formazione linguistica, culturale e civica, senza pregiudizio, com'è giusto, della salvaguardia dell'identità degli immigrati. Sottolinea inoltre che si deve tener conto anche dei problemi specifici dei discendenti degli immigrati (figli e nipoti); |
1.22 |
sottolinea l'importanza dell'istruzione, la politica che più e meglio di ogni altra agevola l'integrazione, dato che il tasso di successo scolastico degli immigrati è a un livello inferiore in misura allarmante a quello della media degli altri cittadini comunitari. ricorda che per l'integrazione degli immigrati è essenziale organizzare gli strumenti necessari per il loro inserimento nel sistema dell'istruzione e nel mercato del lavoro. A tal fine propone:
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1.23 |
giudica importante, conformemente a quanto affermato dalla Commissione nel suo Manuale sull'integrazione:
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2. Comunicazione sull'immigrazione legale (COM(2005) 669 def.)
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
in riferimento all'immigrazione legale, ritiene che non vada dimenticato che sono proprio coloro che emigrano grazie alle loro capacità a poter stimolare lo sviluppo dei loro paesi di origine; |
2.2 |
reputa che, come ha già evidenziato nel suo parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (5), occorra tener conto del fenomeno della fuga di cervelli nel senso che, se da un lato bisogna favorire le possibilità che queste persone aprono per l'economia dei nostri paesi, dall'altro occorre anche agevolarne il rientro nei loro paesi d'origine affinché ne favoriscano lo sviluppo, offrendo loro nel contempo la possibilità di ritornare nei paesi di accoglienza per continuare o per completare la loro formazione. Si stabilirebbe così un flusso continuo di esperienze e di vantaggi reciproci sia per il paese di origine che per quello di accoglienza; |
2.3 |
ritiene che la migrazione circolare costituisca una carta importante per rafforzare il contributo positivo delle migrazioni allo sviluppo; |
2.4 |
sostiene l'obiettivo fondamentale perseguito dalla Commissione, vale a dire quello di garantire un quadro comune di diritti per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente assunti e già ammessi in uno Stato membro. Il Comitato sottolinea in modo particolare che si dovrà affrontare il problema del riconoscimento e dell'equivalenza dei diplomi e delle altre qualifiche, al fine di evitare che gli immigrati occupino posti di lavoro al di sotto delle loro qualifiche; |
2.5 |
mette in risalto l'importanza dell'accesso all'occupazione al fine di integrare con successo i migranti, e rileva il contrasto esistente tra l'approccio semplicistico, basato unicamente sulla necessità di accogliere un maggior numero di immigrati e di legalizzare semplicemente la manodopera, e gli sforzi profusi a livello locale e regionale per combattere l'esclusione, l'emarginazione, la xenofobia, mettendo, inoltre, in atto misure volte a favorire l'inclusione delle donne, il cui legame con i figli è fondamentale per assicurare l'integrazione della famiglia; |
2.6 |
ritiene che la strategia in materia di immigrazione legale dovrà tener conto del ricongiungimento familiare quale uno dei capisaldi dell'integrazione sociale degli immigrati, dato che altrimenti essa sarebbe incompleta. Il ricongiungimento familiare come catalizzatore di integrazione, tuttavia, deve essere promosso nella misura in cui è limitato al nucleo familiare, composto da genitori, figli e nonni; |
2.7 |
sottolinea a tale riguardo la preoccupazione degli enti locali e regionali per la dimensione di genere, in quanto occorre tener conto della doppia discriminazione a cui è soggetta la donna, cioè quella basata sul sesso e quella basata sull'origine etnica. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di intensificare il dialogo con i paesi di origine allo scopo di promuovere i diritti della donna e la parità tra i sessi; |
2.8 |
sostiene le considerazioni della Commissione sui lavoratori stagionali e ritiene necessario elaborare norme più favorevoli in materia di mobilità della manodopera temporanea. Bisogna tuttavia evitare che il lavoro stagionale si trasformi in un canale per l'immigrazione irregolare. Una possibile soluzione è inserire questi lavoratori in progetti di cooperazione con i paesi di origine, in modo tale che, una volta terminata la stagione, siano incentivati a rientrare nei loro paesi con la prospettiva di continuare a lavorare in un progetto di cooperazione. Nel quadro di tali progetti si potrebbe inoltre promuovere l'arrivo di lavoratori stagionali provenienti non solo da paesi geograficamente vicini, ma anche da altri più lontani, come l'America Latina, approfittando della diminuzione attuale dei costi di trasporto; |
2.9 |
d'accordo con la Commissione, ritiene fondamentale migliorare il processo di raccolta dei dati per garantire lo sviluppo adeguato di una politica europea in materia di immigrazione, la quale dovrà comunque considerare quale fattore determinante al momento di ammettere gli immigrati le esigenze dei mercati del lavoro. La situazione attuale, in cui prima di diventare legale il 90 % degli immigrati è illegale, è insostenibile; |
2.10 |
accoglie con favore la volontà, manifestata dalla Commissione europea nel documento in esame, di dare impulso al ruolo del portale europeo della mobilità professionale, il quale mette a disposizione, in Internet, le informazioni della rete di cooperazione EURES (Servizi europei per l'impiego). Obiettivo di questa rete è fornire servizi di informazione, consulenza e collocamento/assunzione (ricerca di lavoro) ai lavoratori e ai datori di lavoro, informando, orientando e consigliando così i lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio economico europeo, e assistendo anche i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi. Il CdR potrebbe collaborare segnalando alla Commissione i portali Internet gestiti dagli enti locali e regionali che possono costituire importanti fonti di informazione per tutti i soggetti coinvolti (6); |
2.11 |
concorda con la Commissione europea sul fatto che l'Europa dovrebbe cercare di attirare i lavoratori qualificati, gli studenti migliori e i ricercatori. Per quanto riguarda gli studenti, inoltre, essi devono poter lavorare e studiare nello stesso tempo (contrariamente a quanto avviene attualmente in certi Stati membri), dato che l'esperienza lavorativa può agevolare la transizione verso il mercato del lavoro. Sarebbe interessante creare programmi specifici di mobilità per gli studenti stranieri, come avviene in tutta l'UE attraverso iniziative di grande successo come Erasmus o Leonardo da Vinci, al fine di evitare la fuga di cervelli e facilitarne la formazione, in quanto essi costituiscono un capitale umano di valore inestimabile per i paesi di origine; |
2.12 |
è favorevole all'idea che, in determinati casi, si prenda in esame l'emissione congiunta del permesso di residenza e di quello di lavoro, riducendo così le formalità necessarie e aumentando il livello di controllo; propone inoltre l'omologazione dei permessi di lavoro e di residenza in tutta l'Unione; |
2.13 |
mette in evidenza l'affermazione della Commissione europea secondo cui l'immigrazione non costituisce la soluzione all'invecchiamento della popolazione europea, ma soltanto uno strumento in grado di mitigare, ma non di risolvere di per sé, il problema del deficit demografico in Europa; |
2.14 |
si compiace dell'importanza attribuita dalla Commissione europea alla collaborazione con i paesi da cui provengono gli immigrati ed è favorevole sia al potenziamento dei dispositivi finanziari già esistenti in materia di immigrazione, che alla creazione di nuovi strumenti specifici; |
2.15 |
osserva che, sul piano interno e in virtù delle loro competenze gestionali, gli enti locali e regionali si trovano a dover affrontare direttamente le questioni collegate all'immigrazione, per cui sottolinea che essi possono apportare un valore aggiunto assai importante alle attività, alle discussioni relative allo scambio di esperienze in materia di sensibilizzazione, informazione e formazione che la Commissione prevede per il 2007 (7); |
2.16 |
offre alla Commissione la sua disponibilità a contribuire sia alla realizzazione delle valutazioni d'impatto che essa ha annunciato di voler effettuare prima di avanzare proposte concrete in materia di immigrazione legale, sia alla consultazione sistematica degli enti locali e regionali (8). |
3. Comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006) 402 def.)
IL COMITATO DELLE REGIONI
3.1 |
concorda in modo particolare sulla necessità di cooperazione con i paesi terzi al fine di evitare l'immigrazione clandestina e, in tal senso, appoggia la decisione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 di utilizzare il 3 % dello strumento europeo di vicinato e di partenariato per intensificare gli aiuti nelle aree direttamente legate all'immigrazione; |
3.2 |
ritiene necessario dare impulso agli accordi di partenariato con i paesi di origine dell'immigrazione, accordi che dovranno anticipare potenziali situazioni di emergenza migratoria e umanitaria e che devono coprire sia la cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale, sia il rientro e il rimpatrio degli immigrati illegali, sia gli aiuti allo sviluppo e la creazione di opportunità di occupazione per la popolazione autoctona di tali paesi; |
3.3 |
considera fondamentale sviluppare tutte le fonti di informazione disponibili nei paesi di origine sull'immigrazione, le sue dimensioni, la normativa esistente in materia, e le possibilità di convogliare il fenomeno attraverso i canali istituzionali; |
3.4 |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di creare un meccanismo di assistenza rapida per gli Stati membri le cui frontiere esterne siano soggette a forti pressioni e invita il Consiglio a dotare la Commissione di risorse sufficienti perché possa sviluppare tale meccanismo in modo adeguato; |
3.5 |
sottolinea, nel documento presentato dalla Commissione europea, la proposta relativa alla necessità di porre fine al traffico di esseri umani e alle organizzazioni mafiose che gestiscono tale traffico, chiedendo che questa lotta diventi una priorità dell'UE e che vi vengano dedicati i mezzi finanziari adeguati. È necessario prendere coscienza della portata della tragedia umanitaria causata da questo fenomeno: secondo le statistiche elaborate da diverse organizzazioni internazionali, un immigrante su tre perisce durante il viaggio al paese di destinazione; |
3.6 |
segnala, in relazione al punto precedente, che i paesi europei di accoglienza devono evitare di delegare la gestione del rientro degli immigrati nei loro paesi d'origine a paesi limitrofi che non dimostrano un sufficiente rispetto dei diritti umani, al fine di mantenere il massimo controllo sul rispetto di tali diritti; |
3.7 |
a tale riguardo, mette l'accento sul fatto che la Strategia europea per l'occupazione e gli orientamenti generali in materia devono promuovere l'occupazione regolare attraverso misure come la riduzione dei costi non salariali della manodopera e della pressione fiscale su lavoratori a basso salario e scarsamente qualificati; questi provvedimenti possono contribuire a diminuire gli incentivi al lavoro non dichiarato, e pertanto all'assunzione di immigrati clandestini. Queste misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro dovrebbero favorire l'assunzione legale degli immigrati; |
3.8 |
è favorevole alla promozione di campagne di informazione sui vantaggi dell'immigrazione legale e sui pericoli insiti nell'immigrazione illegale, nonché all'iniziativa della Commissione di lanciare uno studio, nel 2007, sulle pratiche in uso e sugli effetti delle misure di regolarizzazione negli Stati membri. Tale studio servirà da base per le discussioni future e per la definizione di un quadro giuridico comune per le regolarizzazioni a livello UE; |
3.9 |
ritiene opportuno che le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, unitamente ai servizi di intelligence, siano coordinate a livello comunitario per poter individuare e contrastare, in collaborazione con le autorità locali competenti, le organizzazioni malavitose dedite al trasporto illegale di migranti. |
4. Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni (COM(2005) 606 def.)
IL COMITATO DELLE REGIONI
4.1 |
approva i termini del mandato della futura rete sulle migrazioni (REM), che consiste nel fornire alla Commissione, agli Stati membri e all'opinione pubblica in generale informazioni oggettive, affidabili e comparabili in materia di asilo e di migrazione, ed è favorevole al fatto che tali informazioni, salvo quelle di carattere confidenziale, vengano messe a disposizione del pubblico, con il debito accordo delle autorità garanti della protezione dei dati personali; |
4.2 |
condivide l'impostazione secondo cui i compiti concreti di raccolta dei dati e di analisi dell'informazione, di ricerca, di pubblicazione di opinioni e raccomandazioni, nonché di organizzazione dell'attività di sensibilizzazione debbano essere attribuiti a una struttura unica, in quanto la concentrazione genera economie di scala e agevola anche il coordinamento; |
4.3 |
aggiunge un altro compito per la REM, cioè il coordinamento dell'attuazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri; |
4.4 |
in linea con il Parlamento europeo (9) e al fine di garantire una stretta collaborazione tra le parti interessate e gli organi responsabili della raccolta dati, propone di nominare una persona di collegamento in ciascun organo e di utilizzare un sito web con accesso limitato agli interessati e agli utenti specializzati. Analogamente, sarà necessario designare una persona di collegamento nelle organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di tali questioni. Queste persone dovranno ricercare le modalità di cooperazione più adeguate per risolvere i problemi; |
4.5 |
per quanto riguarda la struttura della rete, predilige l'ipotesi 1, che prevede che la rete sia insediata presso la Commissione, perché essa agevola il controllo, il coordinamento e le relazioni con le altre istituzioni europee. Quanto al ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN), i responsabili della raccolta dei dati e dello studio dei problemi devono essere i rappresentanti nazionali. Ai punti di contatto competerebbe raccogliere i dati, analizzarli nella misura del possibile e trasmetterli alla rete e alle autorità nazionali, conformemente a quanto è stato deciso a livello nazionale in merito ai loro compiti e alla loro attività. Lo statuto della rete ne dovrebbe garantire l'indipendenza dai governi nazionali e la sua struttura dovrebbe integrare gli enti locali e regionali. È in ogni caso necessario garantire una trasmissione fluida delle informazioni; |
4.6 |
ritiene fondamentale che attraverso questa rete sia possibile:
|
5. Seconda relazione su migrazione e integrazione
IL COMITATO DELLE REGIONI
5.1 |
ritiene necessario potenziare le relazioni annuali su migrazione e sviluppo, in modo che forniscano i dati per pianificare l'immigrazione e sviluppare una politica adeguata in materia di migrazione. È impossibile pianificare le politiche pubbliche senza un'informazione sufficiente, tanto meno in questo ambito; |
5.2 |
invita a favorire lo scambio di informazioni attraverso le reti esistenti e la futura rete europea sulle migrazioni, tra i paesi membri e tra questi e i loro enti locali e regionali. Tutti i soggetti coinvolti devono poter accedere al massimo di informazioni possibile; |
5.3 |
sottolinea che qualsiasi idea che si voglia mettere in pratica dovrà tradursi in programmi e qualsiasi programma o normativa che si voglia sviluppare necessiterà di una valutazione ex post per conoscere la sua utilità o la sua buona o cattiva gestione. Si congratula quindi per l'iniziativa della Commissione diretta a elaborare una relazione annuale di valutazione su migrazione e integrazione; |
5.4 |
appoggia la proposta della Commissione di istituire un forum annuale di integrazione in cui gli esperti, gli immigrati, i responsabili delle amministrazioni pubbliche, anche dei livelli regionale e locale, e in generale tutti i soggetti coinvolti, condividano le buone pratiche e arrivino a individuare conclusioni applicabili. Ritiene di importanza fondamentale lo scambio di buone pratiche, attività in cui gli enti territoriali possono offrire un contributo concreto alla realizzazione di progressi e di un'omologazione dei risultati delle politiche applicate in questa materia. In ogni caso ci si dovrà dotare dei mezzi necessari per ottenere dati consistenti e precisi sul fenomeno migratorio, dati che verranno presi in considerazione per l'attuazione di tali politiche. In questo forum si dovrà tener conto delle relazioni annuali e i contatti con tutti i soggetti coinvolti vanno mantenuti senza soluzioni di continuità. |
6. Conclusioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
6.1 |
raccomanda il riconoscimento di una politica comune europea in materia di migrazione tale da permettere una maggiore cooperazione e un maggior coordinamento tra gli Stati membri e i paesi terzi; |
6.2 |
considera fondamentale migliorare la quantità e la qualità dei dati disponibili e conoscere le esigenze del mercato del lavoro per sviluppare in modo adeguato una politica europea di immigrazione e per il controllo dei flussi migratori; |
6.3 |
raccomanda la promozione del cosviluppo come mezzo per trarre profitto dal potenziale rappresentato dalle comunità di immigrati stabiliti nei paesi dell'Unione per lo sviluppo dei loro paesi d'origine e consiglia di studiare, allo scopo di canalizzare l'immigrazione legale, altre alternative creative, che eliminino gli ostacoli all'assunzione di immigrati nel loro paese d'origine; |
6.4 |
raccomanda l'adozione di tutte le misure necessarie per porre fine al traffico di esseri umani e per debellare le organizzazioni criminali che lo praticano e chiede che tale azione diventi una priorità dell'UE e le si dedichino le risorse finanziarie adeguate. È essenziale evitare l'immigrazione illegale e lottare contro l'economia sommersa che la promuove; |
6.5 |
conferma ancora una volta che, sul piano interno, gli enti locali e regionali, per le loro competenze di gestione, sono direttamente chiamati ad affrontare le questioni dell'immigrazione e, conseguentemente si propone di creare un meccanismo di monitoraggio dei pareri sull'immigrazione volto a assicurare che gli enti locali e regionali siano rappresentati, per mezzo del presidente della commissione Affari costituzionali o dei relatori, a seconda dei casi, nelle diverse iniziative della Commissione in questa materia. Tale meccanismo permetterebbe la loro partecipazione attiva alle diverse tappe del processo legislativo:
|
6.6 |
chiede, quindi, che gli enti territoriali siano rappresentati nei gruppi di lavoro formali e informali della Commissione sulla politica in materia di migrazione, ritenendo che questo monitoraggio permetterebbe alla Commissione di trarre profitto dell'esperienza in materia d'immigrazione che gli enti locali e regionali acquisiscono sul campo; |
6.7 |
sollecita l'integrazione nella struttura della REM delle regioni e degli enti locali; |
6.8 |
chiede che gli enti regionali e locali possano contribuire al portale web dell'immigrazione che la Commissione intende creare, segnalando i portali web gestiti da tali enti, che per la loro importanza possono essere fonte di informazioni per tutti i soggetti coinvolti; |
6.9 |
invita a potenziare gli strumenti giuridici e finanziari esistenti e a creare uno strumento nuovo diretto, in modo specifico attraverso l'istruzione, all'integrazione degli immigrati appena arrivati e dei loro discendenti (figli e nipoti); |
6.10 |
propone di tenere il 1o vertice sul tema Il ruolo delle regioni europee nella gestione dei flussi migratori con l'obiettivo di favorire lo scambio di pareri e esperienze tra le nostre regioni in questa materia. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) CdR 242/2002 fin,
CdR 223/2004 fin.
(2) Relazione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (A6-0210/2006).
(3) CdR 243/2002 fin, CdR 242/2002 fin, CdR 223/2004 fin, Relazione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (A6-0210/2006).
(4) CdR 242/2002 fin.
(5) CdR 2/2003 fin.
(6) COM(2005) 669 def., punto 3.1.
(7) COM(2005) 669 def., punto 3.1.
(8) COM(2005) 669 def., Allegato 1.
(9) Relazione sulla Proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005) 480 def. — C6-0335/2005 — 2005/0204 (CNS)).
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/10 |
Parere del Comitato delle regioni gli alloggi e la politica regionale
(2007/C 146/02)
— |
Gli alloggi non sono solo una questione di mattoni e cemento, ma riguardano anche il territorio e la comunità in cui viviamo. Occuparsi dei problemi dell'alloggio significa adoperarsi per creare luoghi più sicuri, più puliti e più verdi nelle città e nelle regioni, in cui le persone possano vivere e interagire. Tra le problematiche degli alloggi figurano anche l'accesso al lavoro, ai trasporti e ai servizi e la creazione di un ambiente di alta qualità. Di conseguenza, per quanto l'edilizia abitativa non rientri tra le competenze specifiche dell'Unione europea, numerose politiche comunitarie influiscono direttamente o indirettamente sui problemi dell'alloggio: in particolare, quelle in materia di ambiente urbano, efficienza energetica, energie rinnovabili, inquinamento acustico e sanità, ma anche quelle relative al completamento del mercato interno dei servizi e alla concorrenza. |
— |
I nuovi Stati membri possono utilizzare per gli alloggi fino al 3 % della dotazione destinata ai relativi programmi operativi o il 2 % della dotazione totale del FESR. Il parere include quindi consigli pratici ed esempi di buone prassi provenienti da tutta l'UE per orientare tali spese: ad esempio, idee per ottimizzare la relazione fisica esistente tra paesaggio e edifici, abitazioni, posti di lavoro e servizi locali, per promuovere l'efficienza energetica e sviluppo sostenibile e per evitare la ghettizzazione nelle aree edilizie. |
— |
Tutti gli Stati membri possono considerare il ruolo della formazione nella creazione di comunità sostenibili. Offrendo ai cittadini una formazione sulle qualifiche necessarie per migliorare le aree in cui vivono, moltiplicare gli spazi verdi e migliorare l'efficienza energetica è possibile risolvere i problemi dei quartieri in declino e creare nuove opportunità occupazionali. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la lettera del 28 settembre 2006 con la quale il Parlamento europeo ha chiesto al Comitato delle regioni, conformemente al disposto dell'articolo 265, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere sul tema Gli alloggi e la politica regionale,
vista la decisione del proprio Presidente, del 20 novembre 2006, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,
visto il progetto di relazione del Parlamento europeo sul tema Edilizia abitativa e politica regionale (2006/2108(INI)) (relatore: Alfonso ANDRIA, IT/ALDE),
visto il proprio parere sul tema La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all'occupazione nelle regioni (CdR 38/2006 fin),
viste le conclusioni del Consiglio informale dei ministri, tenutosi a Bristol il 6 e 7 dicembre 2005, sul tema delle comunità sostenibili,
vista la comunicazione della Commissione europea La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all'occupazione all'interno delle regioni,
vista la Proposta di una carta europea per il diritto all'alloggio dell'intergruppo URBAN del Parlamento europeo,
visto il progetto di parere (CdR 345/2006 riv. 1) adottato l'11 dicembre 2006 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatrice: Flo CLUCAS, membro del consiglio comunale di Liverpool, UK/ALDE),
Considerando quanto segue:
1. |
Con il compromesso raggiunto dai capi di governo nel dicembre del 2005, gli alloggi sono stati definiti spese ammissibili a un contributo dei fondi strutturali unicamente per i nuovi Stati membri e in proporzione limitata (art. 7, par. 2, del regolamento del FESR), ossia il 3 % della dotazione destinata ai relativi programmi operativi o il 2 % della dotazione totale del FESR. Le spese sono inoltre limitate all'edilizia plurifamiliare e all'edilizia sociale e devono avvenire nel quadro dei programmi di sviluppo urbano. I nuovi strumenti istituiti nell'ambito dei fondi strutturali grazie alla cooperazione tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, come l'iniziativa Jessica, consentiranno il finanziamento dei progetti in un contesto più ampio di sviluppo urbano. |
2. |
Per quanto l'edilizia abitativa non rientri tra le competenze specifiche dell'Unione europea, numerose politiche comunitarie influiscono direttamente o indirettamente sui problemi dell'alloggio: in particolare, quelle in materia di ambiente urbano, efficienza energetica, energie rinnovabili, inquinamento acustico e sanità, ma anche quelle relative al completamento del mercato interno dei servizi e alla concorrenza. |
3. |
Gli enti locali e regionali dell'Unione europea sono generalmente responsabili per le questioni dell'edilizia abitativa sul loro territorio, e i problemi di alloggio sono massimi nelle aree urbane. |
4. |
L'accesso ad alloggi decorosi è una condizione essenziale per il mantenimento della coesione sociale e territoriale nell'ambito dell'Unione europea, e pertanto esiste un forte legame tra la questione degli alloggi e l'agenda di Lisbona. La disponibilità di alloggi decorosi è un fattore fondamentale per la competitività delle regioni. In mancanza di un numero sufficiente di alloggi di buona qualità, le regioni non saranno in grado di attrarre e trattenere i lavoratori e si avvieranno così verso il declino economico. |
ha adottato il 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria, il seguente parere.
Punti di vista del Comitato delle regioni
1. |
L'edilizia abitativa è uno dei fattori chiave nella lotta contro l'esclusione sociale e la disoccupazione, in quanto migliora le condizioni di vita e di lavoro nei paesi, nelle città, nelle aree e nelle regioni rurali, promuove l'armonia tra le comunità e all'interno di esse e concorre inoltre al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
2. |
Molte regioni e città dell'Unione europea hanno avviato, o dovrebbero avviare, un processo di rinnovamento nelle zone caratterizzate da alloggi di bassa qualità e dal malfunzionamento del mercato immobiliare, cui si aggiungono il declino economico e il deterioramento del tessuto fisico e delle infrastrutture sociali (istruzione, salute e relazioni sociali) nei loro quartieri. |
3. |
Gli alloggi non sono solo una questione di mattoni e cemento, ma riguardano anche il territorio e la comunità in cui viviamo. Occuparsi dei problemi dell'alloggio significa adoperarsi per creare luoghi più sicuri, più puliti e più verdi nelle città e nelle regioni, in cui le persone possano vivere e interagire. Tra le problematiche degli alloggi figurano anche l'accesso al lavoro, ai trasporti e ai servizi e la creazione di un ambiente di alta qualità. Tutto ciò costituisce l'agenda delle «comunità sostenibili», che occorre affrontare sotto due profili: quello territoriale e quello sociale. |
1. La dimensione territoriale degli alloggi
1.1 |
Decenni di incuria in molti dei vecchi Stati membri dell'UE e soprattutto nei nuovi hanno prodotto un lascito di alloggi inadeguati e comunità emarginate. La mancanza di investimenti nell'edilizia abitativa ha portato in questi casi alla ghettizzazione delle comunità più povere ed emarginate, suscitando scontento e dando luogo talvolta a disordini sociali e a episodi di violenza, come si è visto di recente in alcuni Stati membri. |
1.2 |
La pianificazione urbana è un elemento fondamentale delle strategie future ed è importante adeguare i programmi in materia di alloggi alle strategie territoriali delle regioni. Il tentativo nei vecchi Stati membri di contrastare l'espansione urbana incontrollata e la congestione del traffico, e di favorire lo sviluppo di città più attraenti e vivibili, incoraggiando e creando un senso di identità a livello locale o di quartiere, ha raccolto sia successi che insuccessi. I nuovi Stati membri devono tenere conto di tali esperienze per evitare di incorrere in errori analoghi. |
1.3 |
Le iniziative di rinnovo dei quartieri, pur variando a seconda delle situazioni locali, dovrebbero avere carattere integrato e includere misure volte a migliorare l'istruzione, la sanità e altri servizi pubblici, promuovendo la formazione, le opportunità occupazionali ed economiche, introducendo una gestione proattiva dei quartieri, contrastando i comportamenti antisociali, migliorando la qualità e la progettazione dell'ambiente e garantendo servizi di trasporto pubblico di buona qualità (cfr. allegato, esempio 4). |
1.4 |
La priorità va data al riutilizzo dei siti dismessi e al recupero delle aree industriali abbandonate, in modo da mantenere le città più compatte e impedire un'espansione urbana incontrollata e lo sconfinamento nelle comunità rurali. Si tratta di una manovra spesso più costosa sul breve periodo, ma con vantaggi sul lungo periodo in termini di coesione sociale, riutilizzo delle risorse e occupazione. Le sovvenzioni e gli incentivi per le infrastrutture a livello locale e regionale rappresentano validi strumenti per promuovere tale approccio rispetto all'urbanizzazione delle aree verdi o non edificate. |
1.5 |
La priorità va data anche al recupero, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi sia grazie ad aiuti destinati alla riabilitazione e alla ricostruzione, sia favorendo l'insediamento dei giovani nei centri storici e in insediamenti rurali costieri o interni in stato di abbandono o con popolazioni anziane. |
1.6 |
L'istituzione di partenariati pubblico-privati (PPP) come strumento per intervenire nelle aree depresse e risanare i condomini in cattivo stato potrebbe non solo cambiare l'apparenza fisica degli edifici, ma anche trasformare i quartieri in luoghi più attraenti in cui vivere e lavorare. |
1.7 |
I quartieri compatti, dotati di alloggi progettati secondo standard di alta qualità e diversi per modalità di utilizzo e dimensioni, presentano una densità di sviluppo e di popolazione in grado di sostenere servizi integrati, negozi e trasporti, garantendone la sostenibilità economica. È necessario inoltre che l'offerta di alloggi sia messa in relazione alla fornitura di servizi pubblici e che si badi a mantenere livelli di popolazione ottimali, in modo da poter garantire i servizi essenziali. Nell'attuale fase di rinnovamento urbano nel settore degli alloggi, può essere difficile mantenere la popolazione a livelli costanti, il che può avere ripercussioni negative sui servizi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere l'importanza della continuità dei servizi in un momento di grande cambiamento all'interno di una comunità. |
1.8 |
Occorre un approccio integrato in materia di pianificazione per comprendere la relazione fisica esistente tra paesaggio e edifici, alloggi, posti di lavoro e servizi locali. I progetti devono essere compatibili non solo tra loro, ma anche con lo spazio circostante. Al momento di rinnovare vecchi alloggi o di crearne di nuovi, gli enti locali e regionali devono tenere conto di aspetti come la progettazione — che deve essere tale da scoraggiare la criminalità, creare aree di qualità e promuovere uno sviluppo e un patrimonio sostenibili -, ma anche delle esigenze e delle aspirazioni delle comunità locali e del più vasto impatto in termini di coesione. |
1.9 |
La valorizzazione della storia e del patrimonio di un quartiere può essere un fattore chiave nell'attrarre investitori e residenti. La scelta di sfruttare, anziché occultare, un ricco patrimonio industriale o urbano può fungere da stimolo al recupero e al cambiamento, creando luoghi attraenti in cui vivere, e con una forte identità tale da ispirare un senso di orgoglio nella comunità. Di conseguenza, le decisioni su che cosa sia da conservare, rinnovare o demolire non andrebbero prese fintantoché non si siano considerati i fattori fisici, ambientali, sociali ed economici. |
1.10 |
Le imprese sociali, comprese le associazioni edilizie, svolgono in alcuni Stati membri un ruolo importante nel rinnovo delle abitazioni, in quanto apportano stabilità e affrontano i problemi di integrazione e accessibilità delle aree periferiche, oltre a fornire un sostegno alle comunità sotto pressione. Le associazioni edilizie come quelle che forniscono alloggi sociali sono flessibili e hanno un legame diretto con le comunità che consente loro di trovare soluzioni rispondenti alle esigenze degli abitanti. Inoltre, creano posti di lavoro e possono contribuire ad attrarre finanziamenti pubblici e privati per i progetti (cfr. allegato, esempi 1 e 2). |
1.11 |
Il cambiamento climatico sta diventando un motivo di crescente preoccupazione per i governi, ed è quindi importante che la progettazione delle abitazioni si ispiri a criteri di efficienza energetica, prevedendo sistemi di riscaldamento a prezzi accessibili e dando così soluzione al problema della scarsità dei combustibili. È anche fondamentale però risolvere il problema del cattivo isolamento degli immobili più vecchi, il che può servire a creare occupazione e a garantire al tempo stesso il risparmio energetico. Uno dei fattori che concorrono alla bassa domanda di alloggi in certe aree è la scarsa qualità dell'edilizia, di cui gli alloggi sono una componente. Nel progettare le infrastrutture abitative, gli urbanisti dovrebbero considerare fin dall'inizio opzioni sostenibili dal punto di vista ambientale. Per esempio, l'installazione di impianti di riscaldamento geotermico per l'acqua non solo produrrebbe un risparmio energetico, ma ridurrebbe anche le spese di riscaldamento. È fondamentale che l'UE eviti gli sprechi di energia se vuole conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Tale aspetto dovrà essere preso in considerazione al momento di intraprendere iniziative di rinnovo urbano e interventi in materia di alloggi, specie nel quadro della direttiva comunitaria sul rendimento energetico degli edifici. |
1.12 |
La progettazione degli alloggi all'interno dei quartieri deve tenere conto di come saranno utilizzati gli spazi tra gli edifici e di come tali spazi pubblici possano favorire l'interazione tra le persone. Per esempio, le strade devono essere concepite per le persone e non solo come vie di transito per le automobili. Le cosiddette «isole ambientali» (home zones), in cui le automobili vengono dopo le esigenze di pedoni e residenti, costituiscono un esempio di interazione spaziale. Il ricorso a programmi di inserimento nel mercato del lavoro e a corsi di formazione nel settore dell'orticoltura in tali aree può modificare la percezione fisica di queste ultime, aumentare il senso di benessere dei residenti e trasformare i terreni sottoutilizzati in spazi verdi più produttivi. |
1.13 |
La pianificazione dei quartieri può di per sé incoraggiare le persone ad adottare stili di vita sani e rispettosi dell'ambiente, per esempio prevedendo servizi e strutture raggiungibili a piedi da casa, centri di riciclaggio, parcheggi e aree ricreative e un accesso adeguato ai trasporti pubblici. |
1.14 |
È basilare, a questo riguardo, comunicare con i cittadini e coinvolgerli fin dalla fase iniziale di un progetto di riqualificazione, per associarli attivamente a tale processo e accompagnare la rinascita fisica del quartiere a una rigenerazione dello spirito di comunità e di inclusione e coesione sociale. Le misure di risanamento devono andare soprattutto a vantaggio dei residenti e non provocare lo sfratto di quelli più vulnerabili sul piano sociale. |
1.15 |
Impartendo ai cittadini la formazione necessaria per migliorare i loro quartieri di residenza, moltiplicare gli spazi verdi e migliorare l'efficienza energetica si può contribuire a risolvere il duplice problema della disoccupazione e della disaffezione dei cittadini nei quartieri in declino (cfr. allegato, esempio 5). |
1.16 |
Spesso i PPP sono incentrati su progetti di infrastrutture pubbliche quali i trasporti, la gestione dei rifiuti e la fornitura di servizi. Benché l'importanza dei PPP nel risanamento urbano sia stata riconosciuta da alcune organizzazioni, essa potrebbe essere ulteriormente sviluppata. Sarebbe a tal fine essenziale chiarire il quadro normativo comunitario relativo ai PPP, dal momento che sussistono incertezze circa la definizione del concetto di in-house, oltre che sul fatto di considerare PPP certe operazioni miste di edilizia sociale e di definire PPP istituzionali alcuni organismi di alloggi popolari. |
1.17 |
Il risanamento urbano rappresenta, in misura diversa nei vari paesi d'Europa, una sfida importante per le autorità cittadine, e richiede quindi investimenti notevoli in termini finanziari, creativi o gestionali. Molte città non sono più in grado di far fronte da sole a tali investimenti per mancanza di fondi pubblici, scarsezza di competenze professionali, perché i rischi correlati sono troppo grandi o semplicemente perché esistono restrizioni giuridiche (limitazioni ai prestiti). |
1.18 |
In questo senso, i PPP possono risultare utili non solo perché danno accesso a ulteriori finanziamenti di capitale, ma anche perché aiutano a individuare le soluzioni migliori per affrancare ciascun soggetto del partenariato dal tradizionale ruolo di semplice parte interessata. Le competenze aggiuntive dei partner privati possono facilitare la gestione e l'organizzazione ai progetti. Organizzazioni locali più flessibili rispetto alle strutture comunali ufficiali, vicine alle reti informali e rappresentative degli interessi a lungo termine della comunità locale potrebbero contribuire ad accrescere l'efficienza e a procurarsi l'accettazione e il sostegno dell'opinione pubblica. Ciò consentirebbe di concludere i progetti in tempi più brevi e di aumentarne la sostenibilità a lungo termine. |
1.19 |
Esiste tuttavia il rischio che l'ingresso di finanziamenti privati determini un'inflazione fittizia dei prezzi sul mercato immobiliare, il che avrebbe numerose ripercussioni negative. Le comunità locali potrebbero trovarsi nell'impossibilità di acquistare casa a causa dei rincari. Ne risulterebbe un processo di disgregazione forzata, in cui le persone sarebbero costrette ad abbandonare il proprio luogo di residenza, le proprie famiglie e le proprie reti di supporto. È qui che l'edilizia sociale può e deve svolgere un ruolo di primo piano: essa può infatti ridurre l'impatto di tale inflazione, unita a misure supplementari a favore delle comunità locali, come programmi di comproprietà e la concessione di mutui a basso costo. Ciò consentirebbe di trattenere gli attuali residenti, attrarne di nuovi nelle zone in crisi e creare un nuovo stimolo per l'economia locale. |
2. La dimensione sociale degli alloggi
Misure generali per favorire l'accesso all'alloggio
2.1 |
Per favorire l'accesso all'alloggio della popolazione in generale, è necessario sforzarsi di creare un'offerta adeguata di alloggi in locazione, incoraggiare e aiutare le persone a diventare proprietarie e fornire loro assistenza nella manutenzione degli edifici. Tale assistenza può essere fornita sotto forma di riduzione delle spese amministrative, bassi tassi di interesse, incentivi fiscali per determinate categorie e agevolazioni nell'accesso ai prodotti bancari. Anche incentivi in forma di sussidi per la manutenzione delle facciate e per «rinverdire» i terreni antistanti gli edifici possono contribuire a migliorare la qualità degli alloggi (cfr. allegato, esempi 4, 5 e 6). |
Misure destinate a fasce specifiche della popolazione
2.2 |
La creazione di comunità integrate che vadano al di là delle barriere sociali, etniche e religiose può spesso essere conseguita rispondendo alle esigenze e alle aspirazioni in materia di alloggi delle diverse componenti della comunità. Ciò può avvenire prevedendo forme di proprietà mista, tra cui la comproprietà, e alloggi di diverse dimensioni concepiti per famiglie numerose o per persone sole. Il valore dei terreni può essere utilizzato per creare tali opzioni a basso costo, nei casi in cui i comuni siano disposti ad adibire i propri terreni a tale scopo. Nel costruire nuovi alloggi o nell'assegnare gli alloggi esistenti bisognerebbe inoltre tenere conto delle esigenze dei gruppi confessionali, per esempio la necessità di disporre di acqua corrente per le abluzioni rituali. Alloggi accessibili e duraturi sono inoltre importanti nel caso dei lavoratori disabili e anziani. |
2.3 |
Le scelte dei cittadini in materia di alloggio possono portare alla concentrazione di persone con le stesse origini etniche in determinate aree. In sé ciò non rappresenta un problema, e vi sono anzi molti esempi positivi di comunità con un'alta concentrazione di residenti della stessa etnia. Purtroppo, però, diverse comunità di neri e di altre minoranze etniche si concentrano in alloggi privati di bassa qualità, mentre i membri più poveri della comunità bianca vivono in alloggi sociali. La mancanza di interazione, dovuta in parte alla segregazione fisica, può generare un senso di paura e diffidenza, accentuato dal fatto che la segregazione degli alloggi porta anche alla segregazione scolastica e delle attività ricreative. |
2.4 |
La natura degli svantaggi economici e sociali che affliggono molte comunità di minoranze o di emarginati fa sì che numerose strategie e programmi di risanamento integrati tentino di risolvere tali problemi attraverso interventi di ampio respiro. Le iniziative in materia di alloggio devono trovare spazio nell'ambito di tali programmi; inoltre, se si vuole che abbiano successo, dovrebbero rientrare in una più ampia analisi dell'impatto degli interventi e degli investimenti. |
2.5 |
È importante che le aree urbanizzate rispecchino la cultura delle comunità che vi vivono. I centri associativi, i luoghi di culto, i mercati locali o i negozi specializzati sono importanti punti di riferimento locali per lo sviluppo di una comunità. Organizzazioni quali Habitat for Humanity possono fornire gli strumenti per la creazione di un nuovo tipo di alloggi accessibili a tutti, ma in particolare a coloro che per motivi religiosi sono restii a chiedere prestiti o mutui, offrendo loro la possibilità di diventare proprietari secondo modalità non tradizionali. |
2.6 |
Il cambiamento demografico in corso nell'UE e la mobilità dei lavoratori sono due fattori che incidono sulle esigenze e sulla domanda in materia di alloggi. In alcune città e regioni, un numero crescente di alloggi rimane vacante in seguito allo spostamento di parti della popolazione in cerca di lavoro verso altre zone, con un conseguente calo demografico. Molti Stati membri si trovano dinanzi a nuovi problemi, quali l'innalzamento dell'età in cui si hanno figli, con la conseguente diminuzione delle nascite, e dell'aumento della durata di vita che determina una crescita della domanda di alloggi per persone sole. Le regioni devono essere consapevoli sia di queste sfide demografiche sia degli effetti dell'immigrazione e della migrazione dei lavoratori, e adeguare in questo senso le proprie strategie in materia di alloggi. |
3. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
3.1 |
raccomanda che il Parlamento europeo prosegua il dibattito avviato con la sua relazione di iniziativa (1), integrandovi la proposta di una carta europea per la casa adottata dall'intergruppo Urban-logement. L'UE infatti non può continuare a ignorare le preoccupazioni dei cittadini europei in materia di alloggi, data l'importanza di questo tema ai fini della crescita e della produttività; |
3.2 |
raccomanda che venga riconosciuto il ruolo degli alloggi nel sostenere la crescita sociale ed economica. Gli alloggi decorosi che, nell'ambito di comunità sostenibili, contribuiscono alla creazione di un ambiente di alta qualità sono luoghi in cui la gente ha voglia di vivere. Attrarre persone significa attrarre investimenti e promuovere una crescita economica sostenibile; |
3.3 |
raccomanda il ricorso all'iniziativa Jessica nel settore degli alloggi nei nuovi Stati membri, a complemento di altre iniziative nel quadro del FESR a favore del risanamento e dello sviluppo urbano. In proposito il CdR raccomanda di integrare gli alloggi nelle strategie di sviluppo urbano che possono essere finanziate nell'ambito di Jessica. Il ricorso all'ingegneria finanziaria può essere molto utile nell'attuazione di politiche efficaci in materia di alloggi, in particolare microcrediti per il rinnovo e il restauro degli alloggi, che possono essere finanziati mediante l'iniziativa Jeremie; |
3.4 |
raccomanda ai nuovi Stati membri di aumentare le risorse finanziarie per gli enti locali, affinché questi ultimi possano trovare soluzioni efficaci ai problemi dello sviluppo sostenibile e dell'alloggio, spingere in avanti le strategie nazionali (programmi) per promuovere la costruzione di alloggi comunali e sociali e prevedere investimenti nello sviluppo dell'infrastruttura; |
3.5 |
raccomanda di dare la priorità al riutilizzo dei siti dismessi e al recupero delle aree industriali abbandonate per mantenere le città più compatte e impedire un'espansione urbana incontrollata e lo sconfinamento nelle comunità rurali; |
3.6 |
raccomanda la partecipazione dei cittadini ai processi di rinnovamento urbano, in particolare nella riqualificazione di quartieri degradati in cui è necessario ricostruire uno spirito di comunità e favorire la creazione di legami e di integrazione tra gli abitanti. In tale processo andrebbero rese accessibili agli Stati membri e tenute in considerazione le esperienze dei progetti sostenuti dall'UE (ad esempio attraverso Interreg IIIC e Poseidon); |
3.7 |
raccomanda a tutti gli Stati membri di considerare il ruolo della formazione nella creazione di comunità sostenibili. Offrendo ai cittadini una formazione sulle qualifiche necessarie per migliorare le aree in cui vivono, moltiplicare gli spazi verdi e migliorare l'efficienza energetica è possibile risolvere i problemi dei quartieri in declino e creare nuove opportunità occupazionali; |
3.8 |
ricorda, richiamandosi alle conclusioni del Consiglio informale di Bristol sulle comunità sostenibili, che è necessario rafforzare le competenze e la base di conoscenze degli urbanisti. In proposito, esorta la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative, specie nel settore della cooperazione e del trasferimento delle buone prassi e caldeggia la creazione di una rete europea per la raccolta e la diffusione delle buone pratiche in materia di energia intelligente negli alloggi e di educazione dei residenti all'efficienza energetica; |
3.9 |
raccomanda di procedere a una revisione della direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici e a una verifica accurata della sua attuazione negli Stati membri. L'efficienza energetica negli alloggi può anche essere promossa mediante programmi comunitari quali l'iniziativa Energia intelligente per l'Europa o l'iniziativa Concerto del 7o programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per il periodo 2007-2013; |
3.10 |
raccomanda che venga posto l'accento prima di tutto sull'educazione dei cittadini al risparmio energetico; il restante fabbisogno di energia andrà soddisfatto utilizzando con priorità energie rinnovabili. In questo senso il Comitato raccomanda di destinare maggiori fondi alle attività di ricerca e sensibilizzazione in questo campo; |
3.11 |
raccomanda che gli alloggi facciano parte integrante di tutte le politiche dell'UE in materia di urbanistica, in vista del Consiglio informale dei ministri responsabili per le questioni urbane in programma a Lipsia nel maggio 2007; |
3.12 |
raccomanda di adottare un approccio integrato in materia di progettazione per ottimizzare la relazione fisica esistente tra paesaggio ed edifici, alloggi, posti di lavoro e servizi locali. In questo contesto occorre adottare misure sul piano locale, regionale e nazionale per far sì che le aree necessarie siano disponibili soprattutto per gli alloggi popolari e che siano utilizzate conformemente alla loro destinazione; |
3.13 |
raccomanda di tenere conto del fatto che l'offerta di alloggi deve essere messa in relazione alla fornitura di servizi pubblici, e che al momento di costruire nuovi alloggi bisogna creare le infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi pubblici. Inoltre, occorre badare a mantenere livelli di popolazione ottimali per poter sostenere i servizi essenziali; |
3.14 |
raccomanda che venga riconosciuto il ruolo delle associazioni edilizie, le quali oltre a essere flessibili hanno anche un legame diretto con le comunità che consente loro di trovare soluzioni rispondenti alle esigenze degli abitanti; |
3.15 |
raccomanda di considerare il ruolo degli alloggi nel contesto del cambiamento demografico e nell'integrazione degli immigrati nel quadro della relativa politica comunitaria, riconoscendo il ruolo specifico che gli enti regionali e locali possono svolgere in tale ambito; |
3.16 |
raccomanda che la task force interservizi per le questioni urbane istituita di recente dalla Commissione affronti la questione degli alloggi come parte integrante delle politiche urbane; |
3.17 |
si compiace che, nella comunicazione sui servizi sociali di interesse generale, la Commissione abbia riconosciuto il ruolo dell'edilizia sociale nella realizzazione degli obiettivi del Trattato per il rafforzamento della coesione sociale e dei diritti fondamentali; |
3.18 |
esorta gli Stati membri a semplificare e rendere più trasparenti le procedure amministrative relative al rinnovo degli alloggi; |
3.19 |
raccomanda di ricorrere alla rete Urbact e alla nuova iniziativa Le regioni per il cambiamento economico, quali possibili strumenti per lo scambio di competenze e buone prassi tra le città e regioni dell'Unione europea. |
3.20 |
raccomanda di inserire nella direttiva comunitaria sull'efficienza energetica delle misure, di carattere prioritario, per la riabilitazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, intese a evitare che la superficie edificata cresca ulteriormente prima che vengano utilizzati tutti gli alloggi abitabili già esistenti, e quindi a prevenire una ulteriore e non necessaria occupazione del territorio. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) Relazione di iniziativa del Parlamento europeo sul tema Edilizia abitativa e politica regionale (2006/2108(INI)) (relatore: Alfonso ANDRIA (IT/ALDE)).
ALLEGATO
ESEMPI DI PROGETTI NEL SETTORE DEGLI ALLOGGI
Consultazione delle comunità di residenti
Esempio 1: Include è un partenariato tra un'associazione edilizia (CDS) e il consiglio comunale di Liverpool, a cui è stata affidata la gestione dei quartieri. Il personale è fornito da entrambe le componenti del partenariato e i residenti delle aree interessate si riuniscono a cadenza regolare con quest'ultimo per essere consultati su tutte le questioni riguardanti la zona in cui vivono. Il coinvolgimento dei residenti nelle decisioni relative al loro territorio può contribuire a responsabilizzarli, a suscitare in loro un senso di fierezza per il luogo in cui vivono e a favorire un rinnovamento urbano sostenibile.
Esempio 2: un altro esempio di consultazione è il progetto Anfield Regeneration, realizzato a Liverpool, nell'ambito del quale circa 19.000 famiglie, residenti in alloggi pubblici, privati o sociali, hanno svolto un ruolo di primo piano nel rinnovamento del loro quartiere. È questo un esempio di come il rinnovo e il restauro degli alloggi possano stimolare gli investimenti privati in una zona urbana degradata. Una serie di iniziative di formazione e di miglioramento ambientale, che faranno convergere nella zona circa 20 milioni di euro dal settore pubblico e 300 milioni dal privato, sarà finanziata a partire dai fondi strutturali.
Approcci innovativi al rinnovamento del mercato immobiliare
Esempio 3: la contea di Merseyside è promotrice di un approccio innovativo in materia di politica degli alloggi, che la colloca al centro del processo di rinnovamento regionale, nel quadro della nuova iniziativa governativa per il rinnovamento del mercato immobiliare.
Essendo una delle nove «aree guida» (pathfinder areas) del Regno Unito, la contea di Merseyside potrà raccogliere la sfida del rinnovamento del mercato immobiliare attraverso un apposito fondo dotato di 720 milioni di sterline per i prossimi tre anni. I finanziamenti futuri saranno stabiliti sulla base di future analisi della spesa pubblica.
L'iniziativa New Heartlands della contea di Merseyside è un partenariato guidato da tre enti locali della contea di Merseyside (Liverpool, Sefton e Wirral), in collaborazione con Local Strategic Partnerships (LSPs), l'Agenzia di sviluppo dell'Inghilterra nord-occidentale e English Partnerships, e interessa circa 130.000 immobili in alcune delle comunità più svantaggiate della contea di Merseyside.
Esempio 4: a Liverpool è in atto un programma per incoraggiare le persone trasferitesi in città per motivi di studio a trovare lavoro e a integrarsi stabilmente, offrendo loro consulenza immobiliare (New Heartlands). Analoghi programmi esistono per i giovani lavoratori e le famiglie. Per i residenti da più lunga data esiste un programma grazie al quale una persona qualificata svolge gratuitamente piccoli lavori di riparazione nelle abitazioni per le persone con basso reddito, in particolare gli anziani.
Esempio 5: un'altra esperienza degna di nota è il progetto Prosopsi («Facciate») avviato ad Atene e volto a incoraggiare i proprietari di appartamenti a rinnovare e restaurare le facciate grazie a prestiti agevolati a lungo termine da parte del comune. Il progetto ha rafforzato il senso di comunità e innalzato il livello di qualità della vita nel quartiere. L'iniziativa, originariamente collegata alle Olimpiadi di Atene 2004, è stata prolungata e il governo la sta ora promuovendo su scala nazionale.
Esempio 6: interessanti sono anche i progetti di autocostruzione avviati in Italia, grazie ai quali famiglie con redditi medio-bassi, spesso immigrate e appartenenti a diverse etnie, ricevono dall'ente locale la disponibilità di un terreno su cui costruiscono essi stessi il proprio alloggio valendosi di mutui a tasso agevolato che rimborsano con modeste rate mensili.
Esempio 7: progetto immobiliare di integrazione a Vienna. La popolazione viennese è costituita per il 30 % circa da immigrati (di prima o seconda generazione, provenienti soprattutto dalla ex Iugoslavia e dalla Turchia). Da qualche anno, nel quadro dei sussidi per la costruzione di alloggi a Vienna (circa 6.000 nuove unità abitative all'anno), si realizzano anche i cosiddetti progetti di integrazione. I promotori sono in generale società di costruzione di edifici di utilità pubblica. Gli aiuti sono concessi a condizione che almeno la metà dei nuovi alloggi sia attribuita a immigrati. Dalla valutazione di questi progetti risulta che il grado di soddisfazione è elevato sia tra gli abitanti nati in Austria che tra gli immigrati. Questi progetti immobiliari di integrazione contribuiscono quindi in maniera significativa alla realizzazione di una struttura sociale ed etnica mista tra gli abitanti e alla prevenzione dei conflitti.
Approccio integrato e iniziative regionali
Esempio 8: quartieri in difficoltà in Catalogna. Il programma è cofinanziato dal FESR, dal governo regionale catalano e dagli enti locali interessati. Scopo del programma è far fronte ai problemi strutturali di alcuni quartieri degradati della regione, ma soprattutto dei centri storici, degli agglomerati e dei distretti periferici privi di piano regolatore. I problemi affrontati riguardano le carenze nella pianificazione urbana, la debolezza dell'infrastruttura economica e commerciale e una serie di questioni sociali (invecchiamento della popolazione, bassi livelli di reddito e di istruzione, calo demografico e concentrazioni elevate di gruppi con esigenze specifiche).
Per conseguire tali obiettivi è stato utilizzato un fondo per il rinnovo integrale di tali quartieri, promuovendo nel contempo la cooperazione tra le autorità interessate. Si è fatto ricorso a un approccio integrato che prevede misure complementari in materia di spazi pubblici e aree verdi, il restauro delle parti comuni degli edifici, la creazione di infrastrutture di uso comune, la promozione delle tecnologie dell'informazione, la parità di genere e il miglioramento dell'accessibilità e dell'ambiente dei quartieri.
Si prevede che, alla fine del periodo di riferimento (2004-2007), 60 quartieri beneficeranno di aiuti, per un investimento complessivo di 800 milioni di euro.
Competenze e rinnovo degli alloggi
Alcune iniziative realizzate a Liverpool, Bruxelles e Harlem (Stati Uniti) forniscono buoni esempi di partenariati che offrono corsi di formazione e opportunità di lavoro per le persone poco qualificate e rappresentano quindi uno strumento per ricostruire le economie locali. Il Liverpool Housing Action Trust è uno di tali esempi.
Esempio 9: «risanamento urbano dolce» a Vienna. Ogni anno a Vienna si rinnovano e migliorano edifici per un totale di circa 10.000 alloggi. Grazie alla concessione di ingenti aiuti pubblici questo «risanamento di base» permette di alzare il livello qualitativo degli alloggi (ad esempio, con la costruzione di bagni e il raccordo alla rete di teleriscaldamento). In tale contesto si presta grande attenzione alla partecipazione degli abitanti, per lo più affittuari, al processo decisionale. L'obiettivo è migliorare radicalmente le condizioni degli alloggi tanto privati che pubblici senza sfrattare gli inquilini presenti, i quali sovente appartengono alle classi sociali meno favorite. Il programma viennese per il risanamento degli alloggi esiste da 30 anni circa ed è il più importante del suo genere in Europa. Nel quadro del programma Habitat delle Nazioni Unite esso è già stato insignito per ben due volte del Best Practice Award (premio per la migliore pratica).
Esempio 10: il settore edilizio richiede competenze specifiche di alto livello. La contea di Merseyside, nell'Inghilterra nord-occidentale, ha finanziato un progetto nell'ambito del proprio programma rientrante nell'Obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, nel quale i fondi strutturali sono stati utilizzati per migliorare le competenze necessarie per la costruzione di alloggi per la comunità. La Merseyside Construction Initiative ha beneficiato di fondi europei per formare i disoccupati locali nel campo edilizio e delle costruzioni, contribuendo così a soddisfare le esigenze della città in termini di occupazione. In alcuni casi le persone hanno poi lavorato alla costruzione di alloggi nel proprio quartiere.
Diverse iniziative per l'inserimento nel mercato del lavoro si rivolgono ai disoccupati di lungo periodo e offrono loro la possibilità di imparare lavorando, ovviando così alla mancanza di posti di lavoro. Il programma Green Apprentices, realizzato a Knowsley, fa parte di tali iniziative. In parte finanziato con i fondi strutturali, offre ai giovani del posto la possibilità di lavorare nella propria regione, grazie a un programma di acquisizione graduale di competenze che può portare ad apprendistati e a qualifiche complete.
Iniziative nazionali
Esempio 11: l'iniziativa britannica Decent Homes si prefigge di rimettere in condizioni decorose tutti gli alloggi sociali entro il 2010, garantendo cioè che siano riscaldati, ben isolati e dotati di un minimo di apparecchiature moderne. La maggior parte degli interventi di rinnovo avviene nelle aree svantaggiate ed è intesa ad accrescere il numero di alloggi privati in condizioni decorose occupati da fasce vulnerabili della popolazione.
Dal 2001 il numero di alloggi sociali ritenuti «non decorosi» è diminuito di oltre il 50 %. Tuttavia, l'obiettivo è rendere decorosi tutti gli alloggi comunali e sociali entro il 2010. L'iniziativa si propone inoltre di migliorare le condizioni dei nuclei familiari vulnerabili che vivono in alloggi privati, in particolare le famiglie con bambini.
Progettazione urbana sostenibile ed efficienza energetica
Esempio 12: all'indomani della Seconda guerra mondiale si è reso necessario ricostruire molto rapidamente il patrimonio immobiliare di Varsavia per ospitare una popolazione in rapida crescita. Il progetto residenziale Natolin Wyzyny è un esempio del tipo di alloggi costruiti all'epoca, caratterizzati da alti edifici a più piani, una struttura spaziale monocorde e ampi spazi aperti. Nel 1994 ebbe inizio la ricostruzione e la privatizzazione del complesso. L'opera di ricostruzione comportò ad esempio la realizzazione dell'isolamento termico nelle facciate degli edifici, l'ammodernamento degli impianti idraulici e di riscaldamento e l'installazione di contatori per regolare i consumi individuali. Per l'isolamento delle facciate venne erogato un contributo statale di 920.000 ECU. Nel 1998 il 60 % circa degli alloggi era stato ceduto a privati e il 90 % delle unità abitative ristrutturato o ricostruito. Sono stati inoltre modificati i modelli funzionali degli edifici per prevedere diverse modalità d'uso e creare quartieri sostenibili rispetto agli originari condomini uniformi che non offrivano praticamente alcun servizio ai residenti. Infine, sono stati creati nuovi ampi spazi per uso commerciale e professionale. Nel complesso il progetto di ricostruzione ha creato una comunità più sostenibile che è ora un luogo piacevole in cui vivere e con un alto grado di efficienza energetica (fonte: Commissione europea).
Esempio 13: risanamento termico di alloggi (Thewosan) a Vienna. Per ridurre sensibilmente il consumo energetico, in particolare negli immobili residenziali costruiti tra gli anni '60 e '80, e per contribuire in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di Kyoto, il comune di Vienna promuove misure per il risanamento termico degli alloggi. Finora sono stati risanati termicamente edifici con circa 50.000 alloggi, il che in linea di massima ha permesso di ridurre la domanda di riscaldamento di oltre il 50 %. Il risanamento termico è pertanto molto apprezzato anche dagli abitanti poiché, grazie alle sovvenzioni, i costi relativamente bassi di risanamento permettono una chiara riduzione dei costi di riscaldamento. Possono beneficiare delle misure di risanamento termico gli edifici con alloggi tanto privati che pubblici.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/19 |
Parere del Comitato delle regioni verso una politica marittima dell'Unione
(2007/C 146/03)
IL COMITATO DELLE REGIONI,
— |
ritiene che l'obiettivo complessivo della futura politica marittima dell'UE sia riconoscere e preservare il grande potenziale dei mari europei e progettare attività che consentano anche alle generazioni future di godere della ricchezza ambientale, economica, biologica e culturale del mare, |
— |
chiede alla Commissione di presentare un piano di azione europeo in campo marittimo che preveda fra l'altro i seguenti punti:
|
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari, del 7 giugno 2006 (COM(2006) 275 def.),
vista la decisione della Commissione europea, del 7 giugno 2006, di consultarlo in materia a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,
visti gli articoli I-13 e I-14 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (1), che fanno riferimento a taluni aspetti della politica marittima,
vista la comunicazione Obiettivi strategici 2005-2009 — Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo — Prosperità, solidarietà e sicurezza, del 26 gennaio 2005 (2), che fa riferimento in particolare alla necessità di «una politica marittima globale tesa a sviluppare in maniera ecologicamente sostenibile un'economia marittima prospera, sfruttando appieno le potenzialità dell'industria marittima»,
visto il proprio parere di iniziativa del 12 ottobre 2005 sul tema La politica marittima dell'UE: una questione di sviluppo sostenibile per gli enti regionali e locali (3),
visto il proprio parere del 26 aprile 2006 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005) 505 def. — 2005/0211 (COD)) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo — Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005) 504 def.) (4),
vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (5),
visto l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) del 10 dicembre 1982,
visto il progetto di parere (CdR 258/2006 riv. 1), adottato in data 27 novembre 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Uwe DÖRING, ministro della Giustizia, del lavoro e degli affari europei del Land Schleswig-Holstein, DE/PSE),
considerando quanto segue:
1. |
Gli oceani e i mari costituiscono un importante fondamento della vita sulla Terra: essi mantengono infatti un livello elevato di biodiversità, contribuiscono alla regolazione del clima, forniscono risorse importanti, tra cui quelle alimentari (il pesce, le alghe e i frutti di mare), l'energia e alcuni minerali, e sono inoltre importanti vie di trasporto, specialmente per il commercio intercontinentale. |
2. |
In quanto continente marittimo, l'Europa deve dotarsi di una strategia marittima integrata che risponda alle caratteristiche indicate nel preambolo della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il quale afferma, tra l'altro, che «i problemi relativi al diritto del mare» devono essere disciplinati «in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione», che «i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme» e che «è auspicabile stabilire […] un ordine giuridico […] che faciliti le comunicazioni internazionali», «l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse», «la conservazione delle loro risorse viventi» e «la protezione e la preservazione dell'ambiente marino». |
3. |
L'elaborazione di una buona politica marittima europea deve tener conto delle realtà complesse e spesso divergenti che esistono nelle varie aree geografiche d'Europa, con particolare riferimento alla varietà tipologica e alla disponibilità delle risorse nonché al loro grado di utilizzazione, di sostenibilità e di interazione reciproca. |
4. |
I mari e gli oceani rappresentano, per l'umanità, un valore in quanto tali. Per questo motivo, il loro sfruttamento sostenibile e la conservazione dell'ambiente marino costituiscono obiettivi per i quali l'Unione europea deve lottare con impegno. |
5. |
Dato il loro vasto bagaglio di esperienze, gli enti locali e regionali, e particolarmente quelli delle zone costiere, sono fortemente interessati alla definizione di una futura politica marittima, |
ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Punti di vista del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
Considerazioni generali
1.1 |
accoglie con favore il Libro verde, prova dell'intento della Commissione di delineare in modo organico gli elementi fondamentali di una politica marittima comune; |
1.2 |
apprezza l'approccio organico adottato dal testo in esame, che integra le principali politiche settoriali (trasporti, industria, porti, pesca, energia, ambiente e turismo) in una politica marittima europea comune; |
1.3 |
conviene con la Commissione che a questo approccio organico deve corrispondere un approccio integrato di governance a livello europeo, nazionale, regionale e locale; |
1.4 |
sottolinea che la politica marittima dell'Unione, nei suoi vari aspetti, deve tener conto della necessità di un coordinamento e di un'articolazione internazionali in questo campo per assicurare in modo efficace lo sfruttamento sostenibile di mari ed oceani e la conservazione dell'ambiente marino; |
1.5 |
appoggia la determinazione, manifestata dalla Commissione nel Libro verde, ad assicurare che la futura politica marittima europea tenga conto dei criteri stabiliti nell'agenda di Lisbona e nella strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino; |
1.6 |
si compiace che la Commissione abbia messo in atto un processo di consultazione ampio ed esteso nel tempo coinvolgendovi tutti i soggetti e i cittadini interessati, il cui punto di vista andrà tenuto in considerazione nel formulare la futura politica marittima europea; |
1.7 |
riconosce l'importanza data alla raccolta e alla diffusione trasparente delle informazioni in quanto presupposto indispensabile per conciliare efficacemente politiche e interessi diversi; |
1.8 |
rinnova la propria offerta di svolgere un ruolo significativo di interlocutore nel processo di consultazione avviato dal Libro verde e sottolinea l'utilità di una campagna pubblicitaria di lunga durata che coinvolga gli enti locali e regionali, assicurando così che i cittadini europei più direttamente interessati dalla nuova politica non solo comprendano le proposte formulate, ma siano anche incoraggiati ad avanzare idee e proposte proprie e a esprimere le loro preoccupazioni; |
1.9 |
apprezza il riconoscimento, da parte della Commissione, dell'importanza della dimensione regionale nella gestione delle attività marittime e sottolinea che gli enti locali e regionali hanno un ruolo da svolgere nella definizione e nell'attuazione della futura politica marittima europea; |
1.10 |
ritiene necessario che, nell'ambito dei bacini marini europei grandi e piccoli (Baltico, Mar Nero, canale della Manica, Mediterraneo, Mare del Nord e Atlantico settentrionale), nonché di quelli che bagnano le regioni ultraperiferiche dell'UE, in particolare la costa africana dell'Atlantico, il Mar dei Caraibi, e l'Oceano indiano — i quali garantiscono all'UE una presenza in tutto il pianeta —, sia prestata la dovuta attenzione agli specifici fattori locali, regionali ed ecoregionali; |
1.11 |
accoglie con favore il punto di vista della Commissione in merito al ruolo dei livelli di governo locali e regionali nell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla nuova politica marittima e ribadisce la propria disponibilità a essere associato all'elaborazione delle priorità di questa politica e ad essere informato periodicamente sui suoi sviluppi. |
È giunto il momento di compiere un secondo passo verso una politica marittima europea
1.12 |
sottolinea che nel presente progetto di parere vengono affrontati due interrogativi di fondo cui bisogna dare risposta in via prioritaria, ovvero: «come attuare una nuova politica marittima europea?» e «l'approccio integrato proposto per la futura politica marittima apporta un valore aggiunto rispetto all'approccio settoriale seguito attualmente?». |
L'attuazione di una nuova politica marittima europea
1.13 |
rimane convinto che l'obiettivo complessivo della futura politica marittima dell'UE sia riconoscere e preservare il grande potenziale dei mari europei e progettare attività che consentano anche alle generazioni future di godere della ricchezza ambientale, economica, biologica e culturale del mare; |
1.14 |
ritiene necessario raccogliere e analizzare adeguatamente una quantità sufficiente di dati e garantire l'accesso alle informazioni onde consentire ai responsabili politici e ai soggetti interessati di decidere con cognizione di causa basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in ogni momento grazie all'eccellenza nella ricerca marittima, nella tecnologia e nell'innovazione; |
1.15 |
sostiene la partecipazione degli attori dei diversi ambiti settoriali interessati, e plaude agli sforzi della Commissione per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica all'importanza del settore marittimo in generale e di questa politica in particolare; |
1.16 |
ritiene che l'attuazione di una politica marittima europea integrata non dovrebbe ostacolare il progresso parallelo delle singole politiche marittime settoriali, che vanno tuttavia sviluppate assicurando la compatibilità ambientale; |
1.17 |
sottolinea che la definizione e l'applicazione di una politica marittima europea devono basarsi sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
1.18 |
sostiene l'idea dei patti territoriali europei e si augura che essi consentano di realizzare gli obiettivi e le priorità politiche principali dell'UE in maniera flessibile, efficace e su base volontaria e di garantire una gestione efficace dei contratti e delle convenzioni tripartite, come inizialmente proposto dalla Commissione, in modo da arrivare a soluzioni che riflettano le preoccupazioni della base; |
1.19 |
è favorevole alla definizione di misure concrete per conseguire gli obiettivi fondamentali descritti nel Libro verde — promuovere il benessere delle comunità e dei loro componenti, incoraggiare l'uso sostenibile delle risorse del mare, mettere a punto una buona governance marittima e sensibilizzare i cittadini europei all'importanza del patrimonio marittimo dell'Europa — preservando nel contempo la diversità culturale locale e regionale; |
1.20 |
ritiene necessario stabilire un piano d'azione europeo in campo marittimo comprendente una serie di parametri concreti e consistente in tre fasi: per ciascun parametro andranno forniti un obiettivo preciso, una descrizione dettagliata e una proposta di attuazione. Sarebbe ideale se quest'ultima fosse adottata entro il 2008 e le proposte per le misure finanziarie entro il 2007. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
chiede alla Commissione di presentare un piano di azione europeo in campo marittimo che preveda i seguenti punti:
2.1 Competenze regionali al servizio della politica marittima
2.1.1 |
creare un repertorio delle migliori pratiche nazionali, regionali e locali, particolarmente per quanto riguarda i cluster economici regionali, la creazione di reti di ricerca, la cooperazione tra settore pubblico e privato, la pianificazione del territorio e la buona governance, e promuovere le migliori pratiche in uso e il loro trasferimento ad altre regioni o entità territoriali; |
2.1.2 |
incoraggiare e sostenere le regioni nello sviluppo di tali migliori pratiche, contribuendo così alla creazione di centri europei di eccellenza marittima; |
2.1.3 |
rafforzare il ruolo delle regioni costiere e insulari in quanto importanti soggetti del processo di definizione, attuazione e valutazione; |
2.1.4 |
creare una piattaforma marittima europea che possa sostenere uno scambio efficiente e regolare di migliori pratiche, con conseguente risparmio di risorse, a livello europeo, regionale e locale; a tale piattaforma dovrebbero partecipare anche la Commissione e il Comitato delle regioni; |
2.1.5 |
valutare e coordinare piani strategici specifici modellati su quelli creati nel quadro della strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino, che propugna la creazione di regioni marine più vaste. Questi piani strategici, che la Commissione propone di far preparare agli Stati membri, dovrebbero riguardare gli oceani europei (Atlantico Nordorientale, Mare Artico) e i bacini marini semi-chiusi, grandi e piccoli (Mediterraneo, Baltico, Mare del Nord, Mar Nero e canale della Manica). La commissione di Helsinki (Helcom) ha già avviato i lavori in materia con un piano di azione per il Mar Baltico, un progetto ampio e ambizioso che può essere considerato come un progetto pilota o uno studio nel quadro della strategia per l'ambiente marino; per questa ragione il piano d'azione dovrebbe essere portato avanti in collaborazione con Helcom; |
2.1.6 |
sostenere la creazione di reti tematiche regionali volte a sviluppare progetti comuni nei settori dei trasporti, del potenziamento e della riqualificazione delle infrastrutture, della tutela ambientale, del coordinamento delle attività di pesca e della cooperazione commerciale, tenendo inoltre conto dei Consigli per la pesca già esistenti. |
2.2 Solidità della base di dati e della ricerca marittima
2.2.1 |
migliorare in particolare la base di dati esistente a livello locale e regionale attraverso sistemi collegati al GIS (Sistema di informazione geografica), inglobandovi anche dati terrestri e marini, integrati sotto il profilo dello spazio, forniti da satelliti, aerei e boe, come ad esempio i livelli del mare locali, i movimenti delle navi o i dati climatici, e dando così vita a sistemi di monitoraggio degli oceani; |
2.2.2 |
raccogliere dati sugli aspetti economici e ambientali delle singole risorse marine e sul relativo impatto sociale; introdurre un sistema unico di catasto marittimo europeo; |
2.2.3 |
effettuare un monitoraggio sugli stock ittici presenti nelle acque comunitarie e sulle specie migratorie, nonché implementare un modello di acquisizione dei dati sul prelievo di risorse ittiche, incentivando una rete telematica di mercati ittici collegata a banche dati; |
2.2.4 |
dar seguito alla proposta di creare una rete europea d'osservazione e dati sull'ambiente marino (European Marine Observation and Data Network, EMODN), sottolineando l'idea che tale rete dovrebbe essere utilizzata per integrare i dati marittimi nuovi e quelli esistenti, consentendo così di effettuare un monitoraggio a lungo termine e di disporre di un processo di valutazione del rischio di elevato livello qualitativo, in particolare per questioni come la sicurezza del trasporto marittimo, l'ambiente e l'esplorazione, lo sfruttamento delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente marino e della sua biodiversità; |
2.2.5 |
tener conto in misura di gran lunga maggiore dell'approccio integrativo nei futuri programmi di ricerca; |
2.2.6 |
sostenere un più stretto collegamento tra gli istituti di ricerca esistenti, al fine di incoraggiare la creazione di una rete di «Istituti europei di ricerca sugli oceani» per promuovere progetti di ricerca paneuropei sugli oceani. Questo consentirebbe alla ricerca europea sugli oceani di raggiungere un'elevata qualità e di assumere così una posizione guida a livello mondiale; |
2.2.7 |
mettere in comune le navi da ricerca e le attrezzature su larga scala all'interno di una rete europea della ricerca marittima, al fine di uniformare i sistemi di misurazione, razionalizzare i costi e migliorare la qualità, e inoltre sostenere questo approccio attraverso acquisti in comune che potrebbero essere promossi dalla Banca europea per gli investimenti; |
2.2.8 |
appoggiare l'uso delle fonti di energia rinnovabili individuate nel Libro verde, tra cui l'energia eolica off-shore e l'energia delle onde, a condizione che il loro sfruttamento sia compatibile con altre attività e interessi socioeconomici e ambientali, anche promovendo il proseguimento della ricerca e l'innovazione in questo settore; |
2.2.9 |
studiare la possibilità di confinamento del CO2 nei giacimenti marini di petrolio e gas ormai esauriti; |
2.2.10 |
incrementare gli sforzi finalizzati a compiere importanti progressi scientifici e tecnologici nel campo della ricerca marittima, come la biotecnologia «blu» e i sistemi di segnaletica per la navigazione marittima e le attività turistiche, affrontando così le sfide presenti e potenziali, particolarmente quelle riguardanti i cambiamenti climatici, l'impoverimento delle risorse ittiche, il turismo non sostenibile e l'evolvere dei modelli demografici nelle zone costiere, e conseguentemente creare e promuovere incentivi facilmente accessibili per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo in questi settori; |
2.2.11 |
creare degli incentivi per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della piscicoltura sostenibile tramite la definizione di protocolli di allevamento cui i produttori dovranno attenersi, nella convinzione che il pesce costituisce un alimento di base fondamentale e che la piscicoltura è un'attività ad altissima intensità di risorse; |
2.2.12 |
intensificare l'analisi delle minacce potenziali all'ambiente marino europeo, particolarmente quelle derivanti dai cambiamenti climatici e dal conseguente innalzamento dei livelli dei mari, e il monitoraggio dell'attività tettonica a livello sottomarino, individuando soluzioni adeguate in materia; |
2.2.13 |
incentivare la pratica e lo sviluppo di protocolli di allevamento ittico per l'acquacoltura biologica; |
2.2.14 |
incentivare e promuovere linee di ricerca volte all'individuazione di parametri utili a definire il grado di sostenibilità ambientale e sociale per ciascuna attività antropica (pesca, acquacultura, diporto, attività turistico-ricreative, trasporti, energia, ecc.) legata all'utilizzo della risorsa mare. |
2.3 Necessità di sviluppare ulteriormente l'eccellenza europea nell'economia marittima
2.3.1 |
proporre una strategia che consenta all'Unione europea di mantenere e ampliare le proprie quote di mercato nei singoli comparti dell'economia marittima nel contesto della concorrenza mondiale, tenendo conto della sostenibilità, dei costi e dei fattori tecnologici; |
2.3.2 |
stabilire con precisione in che misura i singoli settori economici (ad esempio l'energia, i trasporti, il turismo, la pesca, la biotecnologia «blu» e la cantieristica navale) sostengono attualmente la competitività e l'innovazione europea, specie alla luce degli obiettivi e delle priorità dell'agenda di Lisbona; |
2.3.3 |
presentare dati scientifici che chiariscano se e in quale misura questi settori economici contribuiranno:
|
2.3.4 |
incoraggiare l'ulteriore sviluppo dell'interfaccia tra la ricerca e l'industria, in particolare i cluster marittimi. Una conferenza dei cluster marittimi europei potrebbe diventare la sede ideale per incontri e scambi regolari tra gli scienziati marini e l'industria; |
2.3.5 |
rafforzare il ruolo dei trasporti nel quadro della futura politica marittima europea, sapendo che essi rappresentano una delle attività marittime più importanti e trasversali; |
2.3.6 |
sostenere l'idea di autostrade del mare, tenendo presente che al suo completamento, nel 2010, questo ambizioso progetto incrementerà il volume del traffico marittimo nei mari e negli oceani europei. Il Comitato chiede perciò alla Commissione di incitare gli Stati membri a effettuare un più attento monitoraggio dello stato di inquinamento delle principali rotte marittime; ritiene inoltre che a questo fine potrebbero risultare utili le nuove tecnologie GMES (Global Monitoring for Environment and Security — Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza); |
2.3.7 |
rinnovare gli sforzi per il completamento dei terminali marittimi, a partire da quelli che presentano chiare caratteristiche intermodali, tenendo presenti i ritardi accumulati nella realizzazione di alcuni progetti TEN-T che interessano la dimensione marittima; |
2.3.8 |
migliorare le infrastrutture portuali e i collegamenti con le isole — specificando e adottando le misure necessarie per includere le regioni ultraperiferiche —, garantire loro l'accesso ai mercati continentali facendo in modo che i servizi di trasporto merci via mare, sia con il continente sia tra isole di uno stesso arcipelago, abbiano frequenza e costi accettabili, potenziare la creazione di reti secondarie in modo tale da collegare pienamente le isole, e in particolare le regioni ultraperiferiche, alle «autostrade del mare» senza ritardi ingiustificati; |
2.3.9 |
proseguire la cooperazione con gli Stati membri e le regioni marine per rafforzare, migliorare e sviluppare le rotte navali e assicurare che queste siano tenute nella dovuta considerazione in quanto parte delle reti transeuropee; |
2.3.10 |
realizzare uno studio sui vantaggi e gli svantaggi della creazione di una bandiera comune europea; |
2.3.11 |
rafforzare il ruolo dei porti strategici in quanto priorità per lo sviluppo della futura politica marittima e, parallelamente, commissionare uno studio sulle interconnessioni tra porti principali e secondari e sulla possibilità di delocalizzare e decentrare talune attività portuali, con spostamento verso centri più piccoli; |
2.3.12 |
creare una rete di scuole europee per le professioni marittime che assicuri il miglioramento della formazione e dell'istruzione dei marittimi e la definizione delle carriere in quanto strumento per garantire all'Europa una forza lavoro professionale e qualificata, e avanzare invece una proposta per l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita che non si limiti alla sola gente di mare, ma sia estesa a tutti i settori marittimi; |
2.3.13 |
assicurare che esistano e siano fatte rispettare in tutta Europa norme minime in materia di occupazione e condizioni di lavoro del personale del settore dei trasporti e di tutti gli altri settori marittimi e prevenire qualsiasi pratica abusiva; |
2.3.14 |
mettere a punto un nuovo quadro per la definizione di un approccio coordinato per un turismo marittimo sostenibile nell'UE, prestando particolare attenzione alle esigenze delle regioni, e tenendo presente che questo tipo di turismo è una delle voci principali delle economie marittime e offre un ottimo potenziale di crescita, ma è anche uno dei responsabili dell'aggravarsi dell'inquinamento della fascia costiera, nonché un esempio di uso non sostenibile delle risorse e una causa del degrado dell'ambiente naturale delle coste; |
2.3.15 |
facilitare l'ulteriore sviluppo delle centrali eoliche off-shore nell'UE, vale a dire incoraggiare progetti che offrano soluzioni alle difficoltà derivanti dalle competenze multiple (nazionali, regionali e locali), specialmente per quanto riguarda i cavi, o dagli usi combinati, ad esempio turbine a vento e allevamenti di cozze; |
2.3.16 |
avanzare quanto prima una proposta per lo sviluppo di nuove scoperte tecnologiche riguardanti altre fonti di energia rinnovabile di tipo marino, come l'energia mareomotrice o i flussi oceanici — sfere di attività in cui l'UE potrebbe assumere la leadership strategica a livello mondiale; |
2.3.17 |
regolamentare le attività di estrazione delle risorse energetiche marittime tradizionali, come il petrolio e il gas, in base a norme di sicurezza ambientale chiaramente definite, e procedere a un efficace monitoraggio di tali attività; |
2.3.18 |
elaborare, sulla scorta delle diverse previsioni di innalzamento dei livelli dei mari e di mutamento delle condizioni meteorologiche, degli scenari circa le misure di protezione costiera eventualmente necessarie; potrebbero essere presi in considerazione anche scenari già esistenti, come quelli creati dal forum del Mare di Wadden; |
2.3.19 |
favorire accordi internazionali volti al raggiungimento di un prelievo sostenibile sulle risorse ittiche condivise (specie migratorie); |
2.3.20 |
implementare progetti di ricerca per mettere a punto sistemi di ancoraggio tali da evitare, in aree di particolare pregio, la distruzione della posidonia oceanica; |
2.3.21 |
creare una struttura pubblica costiera che, nei confronti della gente di mare, assolva contemporaneamente compiti degli ispettorati ambientali, dei servizi di salvataggio in mare, degli ispettorati della pesca, di assistenza sanitaria e di protezione civile, provvedendo anche ai controlli di frontiera. |
2.4 Necessità di proteggere l'ambiente marino per le generazioni future
2.4.1 |
mostrare come l'ambiente esistente possa essere protetto e come si possano ripristinarne le condizioni, nonché definire e attuare criteri di difesa comuni a livello europeo per garantire la qualità degli ecosistemi e degli habitat costieri e marini; |
2.4.2 |
chiarire ulteriormente in che modo la strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino e la direttiva sulla strategia marina verranno integrate nella futura politica marittima globale, tenendo presente la modifica dei tempi proposta dal Comitato delle regioni. Avendo come obiettivo il massimo dell'efficienza possibile, questi tempi andrebbero coordinati con altri grandi programmi dell'UE, come i fondi strutturali e agricoli; |
2.4.3 |
coordinare e assistere le regioni marine nell'individuazione di modalità efficaci di protezione dell'ambiente, e in particolare nella creazione di aree marine protette transregionali e/o transnazionali, nell'elaborazione di proposte concrete per ridurre in modo incisivo gli scarichi radioattivi, le emissioni inquinanti delle navi (specialmente i gas, i rifiuti e l'acqua di zavorra, la quale può contribuire all'introduzione di specie alloctone) e i danni provocati dalle attività antropiche su habitat marini di rilevante interesse menzionati nella direttiva sugli habitat; sostenere gli sforzi volti a garantire la qualità degli ecosistemi e degli habitat costieri e marini, tenendo conto anche dell'impatto significativo che l'attività economica può produrre sullo stato dell'ambiente marino, specie tramite l'immissione in mare di nutrienti; |
2.4.4 |
stabilire con precisione in quali ambiti e in che modo le tecnologie rispettose dell'ambiente possono sostituire le tecnologie tradizionali, e offrire incentivi e programmi di assistenza finanziaria che incoraggino e facilitino la transizione; |
2.4.5 |
intensificare la pressione su quanti violano gli obblighi e le norme giuridiche, particolarmente per quanto riguarda il riversamento illecito di rifiuti in mare, la pesca illegale o il trasporto clandestino di persone o merci, e fare in modo che vengano perseguiti; |
2.4.6 |
garantire meglio la sicurezza delle rotte marittime e studiare la possibilità di introdurre il pilotaggio obbligatorio per le petroliere e le altre navi che trasportano carichi pericolosi e, in generale, nelle vie di navigazione strette; |
2.4.7 |
sostenere le iniziative volte ad adeguare o migliorare le strutture portuali per la raccolta di sostanze oleose e favorire l'innovazione tecnologica nei trasporti marittimi, e nella movimentazione del petrolio, nonché prevenire l'introduzione di specie esotiche invasive; |
2.4.8 |
sostenere ed incentivare accordi internazionali volti alla conservazione degli stock ittici di interesse commerciale di specie fortemente migratorie, nella consapevolezza che l'applicazione delle misure di conservazione alle sole flotte comunitarie non produce effetti rilevanti ai fini della protezione; |
2.4.9 |
favorire la costituzione di una rete di aree marine protette europee e di una rete di monitoraggio che operi soprattutto tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi vicini, onde promuovere scambi di esperienze e di migliori pratiche in campo gestionale; |
2.4.10 |
sostenere iniziative rivolte ad elaborare protocolli per la gestione e il trattamento delle acque di zavorra delle navi, dal momento che queste possono causare l'ingresso di specie alloctone, che a loro volta rischiano di provocare una perdita di biodiversità marina. |
2.5 Finanziamenti e strumenti giuridici
2.5.1 |
elaborare un repertorio dei diversi strumenti di finanziamento esistenti per le politiche marittime a livello europeo, ovvero i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca, il fondo per l'apprendimento permanente e il Settimo programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo, e studiare l'efficacia di tali strumenti per stabilire se debbano essere semplificati o meglio pubblicizzati; |
2.5.2 |
presentare un compendio dei progetti già finanziati dalla Commissione nel settore marittimo; |
2.5.3 |
tenere conto in misura molto maggiore dell'approccio integrativo nei futuri programmi di finanziamento (dal 2014 in poi); |
2.5.4 |
esaminare la possibilità di rivedere il sistema finanziario comunitario per creare un unico sistema semplificato con un Fondo costiero e insulare europeo che copra la totalità, o la maggioranza, delle questioni marittime; |
2.5.5 |
sostenere finanziariamente i territori in stato di crisi che presentano particolare pregio biologico, ambientale ed architettonico e la cui economia è fortemente dipendente da attività legate al mare; |
2.5.6 |
riesaminare il quadro giuridico comunitario attualmente in vigore da una prospettiva più marittima, affrontando le strozzature e gli anelli mancanti nel potenziale di integrazione delle politiche, e migliorare il quadro giuridico esistente; |
2.5.7 |
individuare ed intervenire con strumenti finanziari ad hoc su territori a forte valenza ambientale e culturale, caratterizzati fortemente dalla piccola pesca costiera, integrata talvolta ad una agricoltura di tipo artigianale, ove gli strumenti finanziari vigenti non consentono di intervenire per la mancanza dei necessari requisiti economici e dimensionali da parte delle piccole aziende presenti; |
2.5.8 |
creare strumenti finanziari a favore delle regioni costiere e insulari e destinati a contribuire al costo delle azioni portate avanti da tali regioni per salvaguardare l'interesse generale dell'Unione europea, particolarmente in settori quali la lotta al traffico di droga e di esseri umani, la lotta all'immigrazione illegale, la lotta all'inquinamento dei mari e la sorveglianza delle zone economiche esclusive; |
2.5.9 |
sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale e l'attuazione del diritto internazionale sulla base dell'Unclos. |
2.6 Integrazione dello spazio marittimo, comprese le isole, gli hinterland e le regioni periferiche e ultraperiferiche
2.6.1 |
studiare in che modo si possano applicare con successo la pianificazione territoriale e la gestione integrata delle zone costiere, evidenziando in modo particolare il caso delle isole, a sostegno dell'integrazione delle politiche settoriali in aree che potrebbero essere utilizzate per scopi diversi; |
2.6.2 |
sviluppare un potente strumento di tipo geografico per il settore marittimo, analogo all'infrastruttura di informazione spaziale prevista dall'iniziativa Inspire; |
2.6.3 |
affrontare quanto prima la questione della necessità di creare un servizio di guardia costiera europeo, individuando le specifiche esigenze delle diverse regioni marine; |
2.6.4 |
individuare modalità che consentano di fare un uso migliore degli strumenti finanziari comunitari al fine di: (i) a breve termine, assistere gli Stati membri e le regioni direttamente interessate dall'ondata in costante aumento dell'immigrazione clandestina; (ii) a più lungo termine, aiutare i paesi terzi a conseguire un livello di sviluppo politico ed economico che consenta di arginare la domanda di migrazione illegale da questi paesi verso il territorio dell'UE. In proposito il Comitato appoggia la proposta della commissione per i bilanci del Parlamento europeo di creare un'agenzia con il compito specifico di affrontare la questione dell'immigrazione illegale e delle domande di asilo dei cittadini dei paesi terzi, agenzia che dovrebbe avere sede a Malta; |
2.6.5 |
offrire maggiori livelli di sostegno agli enti locali e regionali, oltre che alle autorità nazionali, nella gestione dei nuovi immigrati arrivati sul loro territorio; |
2.6.6 |
tener conto della dimensione interna e delle interazioni tra le zone interne, le acque interne e i fiumi, le aree costiere e il mare, rendendo così trasparenti i diversi collegamenti; |
2.6.7 |
garantire l'ulteriore sviluppo e applicazione delle norme più rigorose di sicurezza navale nelle acque europee allo scopo di evitare gli incidenti in mare, nelle zone costiere e nei porti; |
2.6.8 |
prevedere programmi e misure specifiche che tengano conto delle specificità e delle difficoltà delle regioni ultraperiferiche e delle isole, particolarmente in settori come:
|
2.6.9 |
elaborare strategie a breve e medio termine per contenere il crescente utilizzo improprio degli oceani e dei mari europei, non da ultimo in relazione al traffico clandestino di esseri umani in direzione dell'Europa; |
2.6.10 |
analizzare la situazione di svantaggio oggettivo derivante dai differenti livelli di perifericità delle regioni marittime, definendo politiche di trasporto marittimo basate sul concetto di coesione, allo scopo di accrescere l'integrazione di tali regioni nello spazio europeo; |
2.6.11 |
promuovere esperienze pratiche di gestione integrata delle zone costiere, attraverso le quali si possano creare e sostenere strutture organizzative e procedimenti volti ad articolare dei meccanismi di coordinamento tra le differenti amministrazioni, nonché a promuovere la partecipazione sociale nell'adozione di decisioni relative alla zona costiera. |
2.7 Sensibilizzazione dei cittadini e patrimonio marittimo
2.7.1 |
prevedere una proposta per la sensibilizzazione sistematica dei cittadini europei alle questioni marittime, nell'ambito di un processo continuo che abbracci aspetti della tradizione, della cultura e dell'identità comune europea; |
2.7.2 |
elaborare una proposta sulle possibili modalità per integrare la dimensione marittima nel prossimo Anno europeo del dialogo interculturale (2008); |
2.7.3 |
al fine di sensibilizzare i cittadini, elaborare una strategia sistematica per una politica marittima moderna, onde ancorare solidamente tale politica alla base e garantirne la concreta attuazione. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
(2) COM(2005) 12 def.
(3) CdR 84/2005 fin.
(4) CdR 46/2006 fin.
(5) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/27 |
Parere del Comitato delle regioni istituto europeo di tecnologia
(2007/C 146/04)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
propone che le strutture della governance dell'Istituto europeo di tecnologia (IET) siano sviluppate in modo da mantenere l'equilibrio tra la necessità di indipendenza dell'Istituto nella sua gestione quotidiana e la necessità degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di avere la capacità di salvaguardare gli interessi dell'UE, per esempio attraverso una revisione quinquennale da parte di un gruppo rappresentante gli Stati membri, |
— |
deplora l'inadeguatezza delle nuove risorse finanziarie designate per la comunità della ricerca dalla proposta di regolamento istitutivo dell'IET, e insiste affinché i flussi di finanziamento comunitario esistenti per la ricerca non vengano decurtati, ma, al contrario, vengano specificati e garantiti da meccanismi chiari i contributi supplementari del settore privato. Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dovrebbero essere incoraggiate a diventare nel tempo finanziariamente sostenibili ed anche a far riesaminare regolarmente la loro dotazione di bilancio sulla base dei loro risultati, |
— |
raccomanda che in un primo tempo l'IET non rilasci diplomi propri, ma sviluppi invece un «marchio» o un'etichetta da conferirsi da parte delle università partner appartenenti alle CCI, |
— |
raccomanda che la selezione delle partnership destinate a divenire CCI tenga conto della loro eccellenza sia attuale che potenziale dimostrata nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, e invita la Commissione a specificare come i due criteri saranno misurati, |
— |
raccomanda di chiedere al comitato direttivo dell'IET di dare un'elevata valutazione, nella selezione delle partnership destinate a divenire CCI, alle domande provenienti da partnership che dispongono di comunità di ricerca strutturate e coinvolgono gli enti locali e regionali. Le PMI dovrebbero essere esplicitamente classificate come «organizzazioni partner» potenziali nell'ambito della proposta di regolamento. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo Nuove tappe verso la creazione dell'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006) 276 def.),
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006) 604 def. — 2006/0197 (COD)),
vista la decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2006 di consultarlo in materia, ai sensi dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 25 aprile 2006 di incaricare la commissione Cultura, istruzione e ricerca di elaborare un parere in materia,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione (COM(2006) 208 def.),
visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005) 119 def. — 2005/0043 (COD) — 2005/0044 (CNS)), (CdR 155/2005 fin) (1),
visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (COM(2005) 121 def. — 2005/0050 (COD)), (CdR 150/2005 fin) (2),
visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona (COM(2005) 152 def.), (CdR 154/2005 fin) (3),
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo Concretizzare il rinnovato partenariato per la crescita e l'occupazione — Creazione di un faro della conoscenza: l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006) 77 def.),
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona (COM(2005) 24 def.),
viste le conclusioni della presidenza dei Consigli europei di Bruxelles del 23-24 marzo 2006 e del 15-16 giugno 2006 sull'Istituto europeo di tecnologia,
visto il progetto di parere adottato dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca il 28 settembre 2006 (CdR 273/2006 riv. 2), (relatore: Keith WALTERS, membro del consiglio della contea di Cambridgeshire (UK/PPE)),
considerando quanto segue:
1. |
la seconda comunicazione della Commissione in merito alla creazione dell'Istituto europeo di tecnologia (IET) e la proposta di regolamento che istituisce l'IET consentono di compiere un concreto passo in avanti. |
2. |
Benché non sia possibile che tutti gli istituti di ricerca dell'UE partecipino direttamente all'IET, l'aspirazione di tutti a prendervi parte attraverso Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) modificherà in meglio l'ambiente della ricerca, rafforzando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione. |
3. |
Il consolidamento del triangolo della conoscenza, e in particolare lo sviluppo di forti partenariati tra le imprese e il mondo della ricerca, darà un contributo significativo al miglioramento della competitività dell'UE. |
4. |
Sarà possibile promuovere uno sviluppo regionale equilibrato, se le Comunità della conoscenza e dell'innovazione formate nel quadro dell'IET, che raggrupperanno i migliori gruppi di lavoro e opereranno in collaborazione con le imprese, lavoreranno in sinergia con gli enti di sviluppo economico locale e regionale, |
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria
1. Osservazioni generali
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
accoglie favorevolmente questa seconda comunicazione come contributo positivo al dibattito sulla creazione dell'IET e al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona; |
1.2 |
apprezza l'approccio equilibrato adottato dalla Commissione nella preparazione della proposta di regolamento, tra l'altro con il cambiamento del titolo «Comunità della conoscenza» in «Comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI); osserva con compiacimento il fatto che gli enti locali e regionali sono inclusi in quanto potenziali «organizzazioni partner» delle CCI, ma esprime perplessità su alcuni dettagli; |
1.3 |
sostiene l'iniziativa destinata a rafforzare le relazioni fra i tre pilastri del triangolo della conoscenza — istruzione, ricerca e innovazione — e la proposta di colmare il ritardo riconosciuto dell'Europa in materia di innovazione; |
1.4 |
ribadisce che i modelli di successo per la ricerca e l'innovazione non possono essere copiati a piacere e che l'UE dovrebbe cercare invece di prendere come punto di partenza i modelli collaudati di migliori prassi nella creazione di relazioni solide fra ricerca, innovazione e istruzione nell'UE; |
1.5 |
riconosce l'importanza dell'IET, che riunisce tutti gli stakeholder chiave nel triangolo della conoscenza, gruppi di ricercatori di alto livello, imprese e autorità pubbliche. Va evitato a tutti i costi un sistema a due velocità; |
1.6 |
riconosce che alcune questioni riguardanti elementi della proposta sono ancora fonte di problemi; |
1.7 |
si rammarica per il fatto che la proposta di regolamento designa risorse finanziarie inadeguate per la comunità della ricerca e non contempla meccanismi chiari per garantirne il finanziamento da parte del settore privato; |
1.8 |
insiste affinché i flussi di finanziamento esistenti per la ricerca (PQ e PCI) non vengano decurtati, ma, al contrario, vengano specificati contributi supplementari del settore privato; |
1.9 |
sottolinea che gli enti locali e regionali esercitano un'influenza determinante sulle condizioni necessarie per le interazioni foriere di innovazione; |
1.10 |
ricorda alla Commissione il ruolo essenziale degli enti locali e regionali, in particolare dei loro partenariati economici, nello stabilire le condizioni per l'interazione fra i 3 poli del triangolo della conoscenza, per esempio stimolando lo sviluppo dei raggruppamenti (cluster), fornendo l'infrastruttura agli incubatori, incoraggiando gli investimenti delle imprese, ecc.; |
1.11 |
ricorda inoltre alla Commissione che gli enti locali e regionali sono in una posizione ideale per incoraggiare le PMI a lavorare in un partenariato di ricerca e per promuovere i partenariati fra industria e università con elevate probabilità di successo, tenuto conto delle circostanze, delle politiche, dei fattori di attrazione e repulsione attuali e futuri, ecc.; |
1.12 |
sottolinea inoltre che l'IET dovrebbe concentrarsi principalmente sull'innovazione, il trasferimento delle conoscenze e i progetti di ricerca applicata. |
2. Raccomandazioni generali
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
raccomanda che l'IET riunisca i punti di forza sia delle università, degli organismi di ricerca e dei rispettivi gruppi di ricerca dell'UE la cui eccellenza è riconosciuta a livello mondiale, sia dei migliori gruppi di ricerca di altre università e organismi di ricerca europei che hanno il potenziale per raggiungere l'eccellenza; |
2.2 |
invita pertanto la Commissione a lavorare con le università e gli organismi di ricerca che hanno una solida esperienza del triangolo della conoscenza. Un mancato coinvolgimento delle università e degli organismi di ricerca di punta nuocerà infatti all'immagine internazionale dell'IET; |
2.3 |
raccomanda di adottare, per la creazione delle CCI, un approccio dal basso verso l'alto, scegliendo inizialmente eccellenti esempi concreti di cooperazione fra ricerca e industria; |
2.4 |
nota con compiacimento che nella selezione delle CCI si è adottata una procedura aperta, dando ai gruppi di ricerca che hanno il potenziale necessario la possibilità di partecipare alle attività dell'IET. Bisognerebbe convincere tutte le università e gli organismi di ricerca, sia grandi che piccoli, che, dotandosi delle strutture e politiche necessarie e formando partenariati adeguati, essi potranno consentire ai loro migliori gruppi di lavoro di partecipare attivamente all'IET; si rammarica, tuttavia, del fatto che il relativo criterio fondamentale dell'«eccellenza nei settori dell'istruzione e della ricerca» non si riferisca specificamente anche all'eccellenza potenziale, e invita la Commissione a specificare come i due criteri saranno misurati; |
2.5 |
suggerisce che un modo per rafforzare i rapporti fra ricerca e settore privato nelle CCI potrebbe essere quello di incoraggiare o incentivare tali Comunità a diventare nel tempo finanziariamente sostenibili, e chiede che la proposta di regolamento includa questo approccio tra le sue disposizioni; |
2.6 |
è contrario alla proposta della Commissione che prevede che l'IET rilasci propri diplomi e raccomanda, per quanto concerne i diplomi, che in un primo tempo l'IET non rilasci diplomi propri, ma sviluppi invece un «marchio» o etichetta da conferirsi da parte delle università partner appartenenti alle CCI. La creazione di un diploma dell'IET rischia altrimenti di allontanare le università di punta; |
2.7 |
suggerisce che, nei suoi primi anni di vita, l'IET si limiti a conferire un marchio a un programma di master con caratteristiche specifiche quali stage in impresa, interdisciplinarietà, formazione all'imprenditoria, ecc.; |
2.8 |
insiste sulla necessità di garantire un'adeguata rappresentanza del settore privato all'interno del comitato direttivo, che giustamente dovrebbe avere l'autonomia di stabilire il programma strategico dell'IET; |
2.9 |
propone che le strutture di governance dell'IET siano sviluppate in modo da mantenere l'equilibrio tra la necessità di indipendenza dell'Istituto nella sua gestione quotidiana e la necessità degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di avere la capacità di salvaguardare gli interessi dell'UE, per esempio attraverso una revisione quinquennale da parte di un gruppo rappresentante gli Stati membri; |
2.10 |
invita la Commissione a chiedere al comitato direttivo dell'IET di dare un'elevata valutazione, nella selezione delle partnership destinate a divenire CCI, alle domande provenienti da partnership che coinvolgono gli enti locali e regionali e dispongono di comunità di ricerca strutturate e raggruppate intorno ad attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra università, organismi di ricerca e imprese con un programma di ricerca a medio o lungo termine; |
2.11 |
ricorda alla Commissione il ruolo decisivo che svolgono gli enti locali e regionali nella formazione dei cluster mediante le loro politiche e i loro investimenti nelle infrastrutture, ruolo che porta ad una forte cooperazione fra università e industria; |
2.12 |
raccomanda che, al fine di valutare il successo dell'IET, vengano assegnati al comitato direttivo degli obiettivi in base ai quali giudicare la sua direzione strategica. Fra i criteri utilizzati per misurare il successo potrebbero figurare indicatori che valutino la capacità dell'IET di offrire soluzioni concrete «commerciabili» ai problemi che incontrano le PMI, le imprese e l'industria; |
2.13 |
invita la Commissione ad evitare che il forte slancio positivo che sottende la creazione dell'IET sottragga attenzione alla creazione del Consiglio europeo della ricerca (CER), destinato ad essere il principale motore della ricerca fondamentale. Per quanto possibile il comitato direttivo dell'IET dovrebbe instaurare forti legami con il CER e creare strutture per sfruttare le complementarità e prevenire la compartimentazione e la sovrapposizione delle attività; |
2.14 |
propone che le Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'IET siano create progressivamente, traendo insegnamento da ogni esperienza e modificando le strutture di conseguenza ogniqualvolta vengano costituite nuove CCI, e si compiace che lo scenario proposto dalla Commissione preveda la creazione di 6 CCI da qui al 2013; |
2.15 |
ritiene che le aree di seguito elencate siano di importanza cruciale per istituire e gestire le CCI:
|
2.16 |
raccomanda di affrontare la questione del personale in modo flessibile per garantire che l'IET possa assumere i migliori gruppi di ricercatori. A tale proposito ritiene che la doppia appartenenza rappresenti un passo in avanti; |
2.17 |
propone che, per assumere gruppi di ricercatori di alto livello e suscitare in loro un vero senso di responsabilità nei confronti dell'IET, le CCI impieghino il personale per una percentuale ben determinata del tempo di lavoro. Per ogni caso potranno essere fissati livelli minimi e massimi da adattare nel corso del ciclo di vita di una CCI; |
2.18 |
invita la Commissione, in sede di preparazione della proposta di regolamento istitutivo dell'IET, a porre l'accento sull'importante ruolo degli enti locali e regionali, che forniranno un supporto essenziale per le CCI in particolare e colmeranno le lacune del triangolo della conoscenza in generale. |
3. Raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla proposta di regolamento
Raccomandazione 1
Considerando 10
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli e i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano titoli e diplomi dell'IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli e diplomi negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. |
È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli e i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano titoli e diplomi con il marchio dell'IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli e diplomi con il suo marchio negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. |
La presente raccomandazione comporta la sostituzione dell'espressione «titoli e diplomi dell'IET» con quella «titoli e diplomi con il marchio dell'IET» in tutto il testo della proposta di regolamento.
Motivazione
Nella relazione che precede la proposta di regolamento, la Commissione fa specifico riferimento a un «marchio» dell'IET per i titoli e diplomi, che promuova tra l'altro l'elemento dell'imprenditorialità. Si tratta di una proposta ragionevole, ma, per molte università di punta, un diploma IET non è una condizione necessaria perché l'IET raggiunga i suoi obiettivi. Un diploma che incorpori tali elementi rilasciato da una o più università partner delle CCI con un «marchio» IET conseguirà lo stesso obiettivo.
Raccomandazione 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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2. L'IET seleziona le partnership destinate a divenire CCI secondo un processo concorrenziale, aperto e trasparente, che comporta in particolare la pubblicazione di specifiche e condizioni particolareggiate. La selezione delle partnership tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
(…) |
2. L'IET seleziona le partnership destinate a divenire CCI secondo un processo concorrenziale, aperto e trasparente, che comporta in particolare la pubblicazione di specifiche e condizioni particolareggiate. La selezione delle partnership tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
(…) |
Motivazione
In linea con il punto 2.4 del parere.
Raccomandazione 3
Articolo 5, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
||||||||||||||||||||||
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Motivazione
La presente raccomandazione riprende il punto 2.10 del parere, che insiste affinché nella domanda per diventare CCI si debbano indicare i legami della partnership con gli enti locali e regionali.
Raccomandazione 4
Articolo 15
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici. 2. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. (…) |
1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici. 2. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. 3. La dotazione di bilancio delle CCI è riesaminata regolarmente sulla base dei loro risultati. In linea di principio il finanziamento delle CCI diminuisce gradualmente nel corso della vita del progetto ed è sostituito da altre fonti di finanziamento. La capacità di attirare investimenti esterni sarà per l'IET una misura essenziale del suo successo. (…) |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 20.
(2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 17.
(3) GU C 81 del 4.4.2006, pag. 16.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/34 |
Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per la protezione del suolo
(2007/C 146/05)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
ritiene che, da un punto di vista ambientale, esistano buone ragioni per mettere a punto una politica per il suolo a livello europeo. La contaminazione del suolo, ad esempio, influisce direttamente sulla salute delle persone e degli animali, e una politica specifica sul suolo ha quindi un ruolo molto importante al riguardo. Il cambiamento climatico, l'impatto transfrontaliero del degrado del suolo, la pressione esercitata su altre matrici ambientali e gli accordi di Kyoto richiedono inoltre attenzione a livello europeo, |
— |
ritiene che una direttiva come quella proposta dalla Commissione, volta a fare il punto della situazione per quanto concerne il degrado del suolo nell'UE e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo nell'UE. Ciò implica che la direttiva sia caratterizzata da una certa flessibilità, |
— |
esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per gli enti locali e regionali, |
— |
auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13), |
— |
ritiene necessario che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri potrebbero ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006) 231 def.) e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM(2006) 232 def. — 2006/0086 (COD)),
vista la decisione della Commissione europea del 22 settembre 2006 di consultarlo sull'argomento a norma degli articoli 175 e 265, primo comma, del Trattato CE,
vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia,
visto il proprio parere, del 12 febbraio 2003, in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica per la protezione del suolo (CdR 190/2002 fin) (1),
visto il proprio progetto di parere (CdR 321/2006 riv. 1), adottato il 27 novembre 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Cor LAMERS, sindaco di Houten, NL/PPE),
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Punto di vista del Comitato delle regioni
Osservazioni generali
1.1 |
Il suolo riveste un'importanza fondamentale per la nostra sussistenza. Esso è infatti indispensabile in quanto fonte di elementi nutritivi e di acqua, regolatore di cicli, spazio vitale per molti organismi e base della vita terrestre. Per l'uomo, come per la natura, è essenziale che il suolo possa continuare a svolgere queste funzioni in modo ottimale e duraturo. |
1.2 |
Tutti gli Stati membri dell'UE, in misura più o meno rilevante, devono confrontarsi con problemi relativi al suolo. È evidente che in taluni parti dell'Europa il suolo, per sua natura, è stato e sarà soggetto a processi di degrado importanti e preoccupanti. |
1.3 |
Il suolo è un elemento immobile, ma, dato che il degrado del suolo in un determinato Stato membro può avere conseguenze a livello transfrontaliero, il Comitato ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Comitato constata inoltre che soltanto nove Stati membri hanno già messo a punto una politica di protezione del suolo e che tale politica è generalmente limitata a determinati aspetti della contaminazione del suolo. Il Comitato ritiene poi che, da un punto di vista ambientale, esistano ragioni fondate per mettere a punto una politica per il suolo a livello europeo. La contaminazione del suolo, ad esempio, influisce direttamente sulla salute delle persone e degli animali, e una politica specifica sul suolo ha quindi un ruolo molto importante a questo proposito. Il cambiamento climatico, l'impatto transfrontaliero del degrado del suolo, la pressione esercitata su altre matrici ambientali e gli accordi di Kyoto richiedono inoltre attenzione a livello europeo. |
1.4 |
La politica di protezione del suolo è una questione molto complessa. In Europa esistono oltre 320 diversi tipi di suolo, utilizzati per numerosi scopi. Il suolo può avere una funzione economica, sociale, culturale o ecologica, ed essere utilizzato a scopi agricoli o ambientali, per lo sviluppo immobiliare e per la costruzione di strade e di dighe. Le minacce a cui il suolo è esposto nei vari Stati membri sono molto diverse, e molto divergenti sono anche le misure prese nei diversi Stati membri, o in diverse regioni di uno stesso Stato membro. A queste differenze geografiche si aggiungono quelle climatologiche tra le varie regioni europee. Infine, a queste differenze fa riscontro la forte eterogeneità delle responsabilità degli enti locali e regionali in materia. |
1.5 |
Alla luce di questa grande eterogeneità e delle difficoltà insite nell'elaborazione di standard comuni, il Comitato ritiene per il momento impossibile adottare norme quantitative uniformi a livello comunitario; reputa tuttavia che la strategia presentata dalla Commissione costituisca un primo passo verso il raggiungimento, in un prossimo futuro, di un accordo al riguardo. Per garantire una protezione efficace del suolo è necessario adottare misure specificamente mirate. La politica di protezione del suolo è un settore che è soprattutto di competenza locale e regionale. |
1.6 |
Nella maggior parte degli Stati membri sono gli enti locali e regionali ad essere responsabili della politica di protezione del suolo. Per questo motivo spetta ad essi il ruolo fondamentale di mettere a punto nuovi metodi e misure al riguardo. |
1.7 |
In questo ambito l'Unione europea svolge un ruolo di sostegno e di incoraggiamento. L'ipotesi di una legislazione europea è accettabile solo se si tratta di una legislazione flessibile e che lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficiente. |
Obiettivi della strategia
1.8 |
Il Comitato sottoscrive gli obiettivi della strategia e ritiene che essi costituiscano un contributo fondamentale per delineare un quadro politico flessibile a livello europeo ai fini della gestione sostenibile del suolo. |
1.9 |
Dalla descrizione degli obiettivi il Comitato deduce che si è posto l'accento sullo sviluppo delle conoscenze attuali circa i processi riguardanti il suolo, nonché sulla necessità di coinvolgere gli Stati membri. Questi ultimi vengono sì incoraggiati a intraprendere azioni contro il degrado del suolo, ma hanno la libertà di individuare le zone a rischio, di definire gli obiettivi di riduzione del degrado del suolo e di adottare misure intese a realizzarli. Il Comitato sostiene questo approccio in quanto esso affronta la problematica della protezione del suolo come un processo integrato e strutturato, cosa che permette di sottolinearne il carattere locale e regionale. |
Integrazione della protezione del suolo nella legislazione europea e nazionale
1.10 |
Per attuare la strategia, è necessario valutare sistematicamente la misura in cui tutte le politiche e normative comunitarie relative al suolo contribuiscono alla sostenibilità del suolo nella Comunità. Se questo contributo si rivela insufficiente, occorrerà adattare la legislazione e la politica. A tal fine è necessario che la Commissione elabori rapidamente un piano d'azione. |
1.11 |
Per questo motivo il Comitato ritiene che la strategia debba evidenziare maggiormente il nesso con le altre strategie messe a punto nel quadro del Sesto programma d'azione per l'ambiente, e in particolare con quelle che riguardano gli antiparassitari, i rifiuti e la loro gestione, nonché le acque di superficie e le acque sotterranee. |
«Migliori pratiche» e conoscenze dei processi relativi al suolo
1.12 |
Il Comitato sottolinea l'importanza della sensibilizzazione e della comunicazione per garantire una gestione sostenibile del suolo. È infatti opportuno tener conto delle minacce e delle opportunità che la sostenibilità del suolo comporta per la sostenibilità sociale. |
1.13 |
Le misure adottate dagli Stati membri sono molto eterogenee (cfr. punto 1.4). Il Comitato ritiene che nell'Unione europea la qualità del suolo potrebbe essere notevolmente migliorata sul piano pratico se gli Stati membri che hanno già varato un'efficace politica in materia, mettessero le proprie conoscenze a disposizione degli altri Stati membri. Il Comitato auspica dunque misure che incoraggino gli Stati membri che hanno messo a punto una politica del suolo a condividere la propria esperienza con quelli che non dispongono di una regolamentazione globale in questo campo. |
1.14 |
Il Comitato attribuisce una grande importanza alla creazione di una piattaforma di comunicazione aperta che consenta lo scambio di informazioni sulle «buone pratiche», nell'interesse di una adeguata protezione del suolo. La variabilità del suolo nell'UE rende necessario un quadro completo delle misure realizzabili che già si siano dimostrate efficaci. |
La nuova direttiva-quadro sulla protezione del suolo
1.15 |
Questa direttiva mira ad elaborare un inventario degli episodi di degrado del suolo nell'UE. Essa fornisce indicazioni per poterlo realizzare in modo trasparente ed uniforme. Spetta agli stessi Stati membri stabilire se una regione debba o meno essere dichiarata a rischio, quali eventuali misure debbano essere adottate, e con quale calendario. |
1.16 |
Il Comitato è convinto che la direttiva in parola, evidentemente intesa a fare il punto della situazione e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo nell'UE. Ciò implica che la direttiva deve essere caratterizzata da una certa flessibilità e non deve prevedere alcuna norma qualitativa o quantitativa. L'attuazione delle misure dovrebbe avvenire su base volontaria mediante sistemi di incentivazione e consulenza. Sarebbe inoltre opportuno evitare che venga richiesta documentazione supplementare, in modo da prevenire la burocrazia superflua. Le attuali proposte della Commissione non devono tuttavia essere viste come un invito ad un forte controllo da parte dell'UE. |
1.17 |
Secondo il Comitato, è al livello nazionale che deve competere in via prioritaria la responsabilità del raggiungimento degli standard ambientali, tenendo conto della responsabilità civile dei proprietari e/o dei responsabili della contaminazione dei terreni. Ossia, bisogna chiarire che, anche applicando il principio del «chi inquina paga», oltre al responsabile diretto dell'inquinamento si possono chiamare in causa anche altri soggetti obbligati. Il Comitato sottolinea che è a livello nazionale che bisogna determinare su chi ricada la responsabilità ultima. |
1.18 |
Il Comitato è preoccupato del fatto che, per la definizione dei requisiti concreti posti dalla direttiva UE, in particolare per quanto concerne la fissazione dei criteri per la valutazione del rischio di contaminazione del suolo, si debba fare ricorso ad un comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE (comitologia). A questo proposito esso invita a scegliere una procedura che rispetti gli interessi di tutte le parti in causa e garantisca una partecipazione sufficiente. |
Oneri amministrativi
1.19 |
L'articolo 16 della direttiva stabilisce, per gli enti locali e regionali, numerosi obblighi di comunicazione delle informazioni. Secondo il Comitato ciò non si dovrebbe tradurre in un onere amministrativo eccessivo per i comuni e le regioni. A tale riguardo va notato che l'attenzione, le risorse umane e i mezzi finanziari destinati alla comunicazione di informazioni vengono di fatto sottratti alla lotta contro il deterioramento del suolo, che dovrebbe invece essere prioritaria. |
1.20 |
Il Comitato sottoscrive l'importanza di integrare la politica di protezione del suolo nella politica settoriale e nelle regolamentazioni a qualsiasi livello (articolo 3). Per quanto riguarda l'attuazione della politica settoriale, occorre dar prova di moderazione nell'introdurre controlli obbligatori sulla base dei dati disponibili (test del suolo): un controllo del suolo è importante soltanto in caso di rischio. Dato che la politica già definisce un quadro preciso, questi test sono generalmente superflui nella fase attuativa. Infatti, nelle situazioni complesse e di vasta scala, è già obbligatorio presentare una relazione sull'impatto ambientale. |
1.21 |
Il Comitato esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per gli enti locali e regionali. |
1.22 |
Il Comitato constata che il progetto di direttiva contiene una serie di obblighi di censimento e di relazione, nonché disposizioni per la definizione di piani e programmi, da sottoporre possibilmente ad una valutazione ambientale strategica (VAS), che comportano notevoli costi aggiuntivi. Le normative UE devono rinunciare, per quanto possibile, agli obblighi di relazione e a piani e programmi da sottoporre alla VAS. |
1.23 |
Il Comitato è dell'avviso che la partecipazione del pubblico dovrebbe essere limitata ai casi previsti dalla direttiva sull'informazione ambientale. |
Programmi di misure intese a combattere i processi di deterioramento del suolo
1.24 |
Il Comitato auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13). Le autorità garantiscono l'effettivo svolgimento delle operazioni di pulizia. Questi due aspetti devono essere previsti nel contesto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro, nonché in funzione dello stato specifico del suolo. Le autorità interessate restano beninteso tenute a garantire che i problemi dei siti contaminati siano adeguatamente affrontati. |
1.25 |
Il Comitato è d'accordo sugli interventi di bonifica di tipo funzionale (articoli 1.1 e 13.2), da definirsi in funzione dell'uso (attuale) del suolo. |
1.26 |
Dall'analisi dell'impatto risulta che le misure intese a ridurre il degrado del suolo hanno un forte ritorno sociale. Pur condividendo questa conclusione, il Comitato osserva che tale risultato presuppone degli investimenti nel suolo, e l'esperienza ha dimostrato che, soprattutto nel caso dei comuni e delle regioni, la realizzazione di progetti di bonifica del suolo è spesso rallentata proprio dalla mancanza di mezzi finanziari. |
1.27 |
Il Comitato ritiene che l'introduzione del rapporto sullo stato del suolo (articolo 12) rappresenti il sostegno dell'Europa all'inventario dei siti contaminati: questo rapporto, infatti, da un lato contribuisce ad aggiornare l'inventario dei siti contaminati e dall'altro informa in modo trasparente i cittadini interessati ad acquistare terreni in altri Stati membri, consentendo loro di evitare perdite economiche. In questo modo si dà attuazione pratica al cosiddetto principio «chi inquina paga» (articolo 4). |
1.28 |
Il Comitato ritiene che nel determinare le misure volte a preservare le funzioni del suolo sia necessario prestare attenzione non solo agli aspetti sociali ed economici, ma anche alle questioni di sicurezza ed alla eventuale presenza di un patrimonio archeologico, geologico e geomorfologico (articolo 8). |
1.29 |
Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione di prevedere meccanismi di finanziamento nazionali per gli interventi di bonifica di siti contaminati (articolo 13) non tenga conto a sufficienza degli specifici meccanismi (di finanziamento) già esistenti a livello regionale, i quali hanno dato finora, concretamente, buona prova. È piuttosto da temere che l'introduzione di disposizioni comunitarie in questo ambito si riveli più che altro un intralcio. |
«Migliori pratiche»
1.30 |
Il Comitato ritiene che uno degli elementi principali della proposta della Commissione sia la creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni (articolo 17). Viste le loro conoscenze pratiche e le loro esperienze passate, gli enti locali e regionali dovrebbero partecipare attivamente a questa piattaforma. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
2.1 |
Il Comitato ritiene necessario che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri potrebbero ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure. Gli Stati membri che non hanno ancora elaborato politiche sulla gestione del suolo o che ne stanno elaborando una possono lavorare efficacemente solo se dispongono di informazioni sufficienti. |
2.2 |
Il Comitato propone che, invece di imporre un obbligo europeo generale di comunicazione di dati, si permetta agli Stati membri di utilizzare il proprio sistema di comunicazione e alla Commissione europea di accedere a queste informazioni (articolo 16). |
2.3 |
Le aree a rischio possono essere identificate con grande precisione e con oneri amministrativi più contenuti procedendo innanzitutto ad un rapido esame che evidenzi i rischi cui è esposto il suolo (o alcune sue parti) nello Stato membro interessato (articolo 6). Per quanto riguarda il riesame delle aree a rischio e l'inventario dei siti contaminati, è superfluo procedere a una revisione completa: basta un aggiornamento sulla base dei dati emersi dal monitoraggio. |
2.4 |
Il Comitato raccomanda di precisare meglio il calendario previsto dalla Commissione europea per la ricerca che è stato annunciato nella strategia tematica, e di attribuirgli priorità e scadenze. La priorità assoluta dovrebbe essere accordata all'esame dell'impatto del cambiamento climatico sul suolo. Com'è noto, il cambiamento climatico comporta, o può comportare, alla decomposizione accelerata delle materie organiche. Visto il ruolo determinante che queste hanno nel funzionamento del suolo, il cambiamento climatico può avere conseguenze importanti sulla gestione sostenibile di quest'ultimo. |
Raccomandazione 1
Articolo 1
Testo proposto della Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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Motivazione
Dall'articolo risulta evidente che le misure in esame prevedono un approccio di tipo funzionale. La formulazione usata — «svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni» — suggerisce un approccio multifunzionale e fa pensare che il suolo dovrebbe essere capace di svolgere contemporaneamente tutte le funzioni citate (2).
Se il suolo è testimone del patrimonio geologico ed archeologico, lo è anche di quello geomorfologico. Per geomorfologia si intende la forma assunta dal suolo nel paesaggio. Essa va mantenuta ogniqualvolta presenti un valore particolare.
Raccomandazione 2
Articolo 3
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l'impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell'estrazione di materie prime, del commercio e dell'industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Gli Stati membri rendono pubblici i risultati. |
Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l'impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell'estrazione di materie prime, del commercio e dell'industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Gli Stati membri rendono pubblici i risultati. Nell'elaborare la politica in materia a livello comunitario, la Commissione applica al settore del suolo l'integrazione esterna. |
Motivazione
Il Comitato è soddisfatto dell'integrazione esterna descritta all'articolo 3 e ritiene che dovrebbero esservi tenuti non solo gli Stati membri, ma anche l'UE.
Raccomandazione 3
Articolo 6
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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1. Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello adeguato, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito «aree a rischio»):
Per l'individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, almeno gli elementi descritti nell'allegato I e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell'acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione. 2. Le aree a rischio individuate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e riesaminate almeno ogni dieci anni. |
1. Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello amministrativo e geografico che reputano adeguati o, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito «aree a rischio»):
Per l'individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano procedono, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, ad un rapido esame inteso a determinare quali processi non sono pertinenti per il suolo — o parte di esso — sul loro territorio. Per gli altri processi di degrado sarà stabilita una lista delle potenziali aree a rischio. La lista finale delle aree a rischio viene redatta sottoponendo la prima lista a un esame più approfondito che tenga conto almeno degli elementi descritti nell'allegato I, nonché e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell'acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione. 2. Le aree a rischio individuate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e riesaminate aggiornate almeno ogni dieci anni. |
Motivazione
Paragrafo 1: gli Stati membri determinano a quale livello amministrativo e a quale livello geografico vengono individuate le aree a rischio. La scelta di intervenire o meno nelle aree a rischio e la natura delle misure da prendere è una decisione politica dello Stato membro interessato. Prima di individuare le aree a rischio è necessario procedere ad un rapido esame, che permetterà di escludere eventualità di rischio. L'approfondimento della valutazione deve essere giustificato. Sulla base di questa prima selezione si può procedere ad un'individuazione più precisa delle zone, attraverso gli elementi enumerati all'allegato I. Citiamo come esempio la parte relativa alla percentuale di materia organica. Nelle aree destinate all'agricoltura, la percentuale di materia organica differisce da un appezzamento all'altro (spazi eterogenei). Tale percentuale si ripristina solo lentamente, e spesso a livello di appezzamento. Questa ricostituzione richiede una pratica agricola adeguata e deve essere incoraggiata soprattutto dal ricorso all'ecocondizionalità.
Paragrafo 2: il termine «riesaminate» usato dalla Commissione fa pensare che sia necessario procedere ad un esame completo ogni dieci anni. È comunque necessario che gli Stati membri attuino un efficiente sistema di controllo, che consenta di aggiornare l'elenco delle aree a rischio ogni dieci anni.
Raccomandazione 4
Articolo 8
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
1. Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello più opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l'attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle. 2. Nell'elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un'analisi dell'impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti. 3. Se un'area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell'ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli. 4. Il programma di misure è redatto entro sette anni dalla [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto anni dopo tale data. Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni. |
1. Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello amministrativo e geografico che reputano più adeguati, opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l'attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle. 2. Nell'elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte, nonché le loro conseguenze sotto il profilo della sicurezza e in relazione al patrimonio archeologico, geomorfologico e geologico. Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un'analisi dell'impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti. 3. Se un'area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell'ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli. 4. Il programma di misure è redatto entro sette cinque anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione europea della serie di orientamenti e di misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto quattro anni dopo tale data. Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni. |
Motivazione
Paragrafo 2: il Comitato ritiene insufficiente considerare solo l'impatto sociale ed economico. Sono infatti molto importanti anche la sicurezza e le ripercussioni geomorfologiche, geologiche ed archeologiche.
Dato che le misure sono finanziate dagli stessi Stati membri, non è necessario che una direttiva europea chieda loro di accertare che le misure proposte siano efficaci dal punto di vista dei costi.
Paragrafo 4: il testo della Commissione prende come punto di partenza il momento in cui la direttiva entra in vigore. Tuttavia, prima di poter definire ed adottare misure, gli enti nazionali, regionali e locali devono essere adeguatamente informati circa le possibilità esistenti. A tale scopo, è indispensabile pubblicare gli orientamenti e le misure sulle quali essi potranno basarsi per elaborare la loro politica in materia (cfr. anche le raccomandazioni 9 e 10), cosa che risulterebbe in fin dei conti utile anche per la Commissione europea. Per questa ragione, il Comitato considera che la data della pubblicazione dei suddetti orientamenti e misure costituisca un punto di partenza più adeguato.
Raccomandazione 5
Articolo 10
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
1. Gli Stati membri identificano, secondo la procedura istituita all'articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente (di seguito «siti contaminati»). Il rischio è valutato alla luce dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato del terreno. 2. Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito «l'inventario»), che sarà reso pubblico e riesaminato almeno ogni cinque anni. |
1. Gli Stati membri identificano, secondo la procedura istituita all'articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente (di seguito «siti contaminati»). Il rischio è valutato alla luce dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato del terreno. 2. Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito «l'inventario»), che sarà reso pubblico e, se del caso, aggiornato riesaminato almeno ogni cinque anni. |
Motivazione
Il termine «riesaminato» usato dalla Commissione fa pensare che sia necessario procedere ad un esame completo ogni cinque anni. È comunque necessario che gli Stati membri attuino un efficiente sistema di controllo, che consenta di aggiornare l'elenco delle aree a rischio ogni dieci anni.
Raccomandazione 6
Articolo 11
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di individuare i siti contaminati. 2. Entro cinque anni dalla [data di recepimento], le autorità competenti devono aver individuato dove si trovano almeno i siti nei quali sono in corso o si sono svolte le attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all'allegato II. A tal fine, le attività di cui al punto 2 dell'allegato II sono considerate a prescindere dai valori limite indicati all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, escluse le attività svolte dalle microimprese definite all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le attività relative all'allevamento di bestiame. I siti individuati sono riesaminati a intervalli periodici. 3. In base ai tempi indicati di seguito, le autorità competenti misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati a norma del paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per i siti in questione è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:
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1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di individuare i siti contaminati. 2. Entro cinque anni dalla [data di recepimento], le autorità competenti devono aver individuato dove si trovano almeno i siti nei quali sono in corso o si sono svolte le attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all'allegato II. A tal fine, le attività di cui al punto 2 dell'allegato II sono considerate a prescindere dai valori limite indicati all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, escluse le attività svolte dalle microimprese definite all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le attività relative all'allevamento di bestiame. La lista dei I siti individuati sono riesaminati viene aggiornata a intervalli periodici. 3. In base ai tempi indicati di seguito, le autorità competenti redigono una tabella dei casi di contaminazione nei siti individuati, attenendosi al metodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e, misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati a norma del paragrafo 2; qualora i livelli di contaminazione siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per i siti in questione assicurano che si proceda è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:
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Motivazione
Le autorità competenti sono tenute a predisporre una tabella dei siti contaminati. Esse sono anche responsabili degli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente. Ciò non significa tuttavia che esse debbano procedere direttamente ai necessari accertamenti. In generale, è in primo luogo «chi inquina», oppure il proprietario o l'utente del sito, che deve analizzare la contaminazione. Nell'impossibilità di individuare questi soggetti, le autorità competenti possono decidere di procedere direttamente all'esame.
Raccomandazione 7
Articolo 12
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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2. Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:
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2. Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:
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Motivazione
La lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo in esame può far pensare che esista un'unica lista che enumera i livelli di concentrazione potenzialmente rischiosi. Il Comitato ritiene che gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente dipendano da come viene utilizzato il sito interessato, cosa che, in caso di una vendita, può anche cambiare.
Per esprimere un parere sul rapporto sul suolo e sui rischi potenziali cui il sito è esposto, è necessario effettuare una valutazione dei rischi, tenendo conto anche dell'utilizzo attuale del sito e del suo utilizzo futuro autorizzato.
Il modello di rapporto sul suolo deve prevedere lo spazio necessario per l'interpretazione dei dati e tener conto della politica in materia di rischi e di bonifica del suolo adottata nel paese interessato.
Raccomandazione 8
Articolo 13
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
Articolo 13 Bonifica 1. Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica. 2. La bonifica consiste in interventi sul suolo finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre i contaminanti presenti in modo che il sito contaminato non rappresenti più un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato. 3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati per i quali, in applicazione del principio «chi inquina paga», non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. |
Articolo 13 Bonifica 1. Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica. 2. La bonifica consiste in interventi sul suolo finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre i contaminanti presenti in modo che il sito contaminato non rappresenti più un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato. 3. Prima di avviare la bonifica propriamente detta, si possono introdurre misure temporanee, a condizione che esse siano intese ad impedire qualsiasi contatto con i contaminanti, siano debitamente giustificate e non si protraggano eccessivamente. 3. 4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati per i quali, in applicazione del principio «chi inquina paga», non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Per la bonifica si potranno utilizzare finanziamenti comunitari eventualmente disponibili. |
Motivazione
Paragrafo 2: se ciò risponde ad esigenze di carattere ambientale, deve essere possibile posporre le misure concrete di bonifica nei casi in cui esse, se combinate con altre attività (ad esempio di sviluppo territoriale, quali progetti di costruzione), possano essere realizzate con una maggiore efficienza sul piano dei costi. In questo caso, occorre adottare misure di sicurezza temporanee.
Raccomandazione 9
Articolo 16
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni entro otto anni dalla [data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni:
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1. Gli Stati membri comunicano consentono alla Commissione, le seguenti informazioni entro otto anni dalla [data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni, di accedere ai dati che permettono di ottenere le seguenti informazioni:
2. Gli Stati membri consentono alla Commissione, entro cinque anni dalla messa a punto delle serie di orientamenti e misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, di accedere ai dati che permettono di ottenere le seguenti informazioni:
3. Per la diffusione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono avvalersi del proprio sistema. |
Motivazione
Questo articolo definisce un gran numero di requisiti relativi al rapporto, ai quali dovranno conformarsi in primo luogo gli enti territoriali. Il Comitato ritiene che essi costituiscano un onere amministrativo eccessivo per i comuni e le regioni. Per questo motivo propone che gli Stati membri utilizzino il proprio sistema, consentendo alla Commissione europea di accedere alle informazioni. Il testo della Commissione europea prevede che le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) siano fornite secondo modalità identiche, cioè entro otto anni dall'entrata in vigore della direttiva. Il Comitato propone di introdurre una distinzione tra le informazioni e, a tale scopo, di stabilire il seguente calendario:
1. |
gli Stati membri individuano le zone a rischio e ne redigono l'inventario (cfr. lettere b), c) ed e) del testo della Commissione); |
2. |
la Commissione europea mette a punto le serie di orientamenti e di misure di cui all'articolo 17 (cfr. raccomandazione 10); |
3. |
gli Stati membri definiscono un pacchetto di misure (vedere punti a), d), f) e g) del testo della Commissione). |
Gli Stati membri potranno definire ed attuare un pacchetto di misure solo se disporranno di conoscenze sufficienti in materia di protezione del suolo. Queste conoscenze costituiscono dunque un requisito indispensabile per soddisfare gli obblighi di cui alle lettere a), d), f) e g) del testo della Commissione. L'esperienza acquisita con la direttiva-quadro sull'acqua e con la legislazione europea in materia di qualità dell'aria ha dimostrato quanto sia importante che la Commissione europea sia tenuta a pubblicare raccolte che contengano tutte le conoscenze, le possibili soluzioni e le migliori pratiche, prima che gli Stati membri definiscano il pacchetto di misure. Ciò vale soprattutto per la lettera a) del paragrafo 1 del testo della Commissione relativo all'impermeabilizzazione. Esiste una grande confusione sulle misure che possono prevenire l'impermeabilizzazione o attenuarne gli effetti. Possibili soluzioni potranno venire dall'assetto del territorio, dalle tecniche di costruzione e dalle disposizioni finanziarie.
Raccomandazione 10
Articolo 17
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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Entro un anno dalla [data di entrata in vigore] la Commissione istituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati riguardanti l'individuazione delle aree a rischio di cui all'articolo 6 e i metodi di valutazione del rischio già in uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti contaminati. |
1. Entro un anno dalla [data di entrata in vigore] la Commissione istituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati riguardanti l'individuazione delle aree a rischio di cui all'articolo 6 e i metodi di valutazione del rischio già in uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti contaminati. 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione avvia le azioni annunciate nella strategia tematica per la protezione del suolo che riguardano la strategia di attuazione della direttiva stessa. Tali azioni sono intese in particolare a:
3. Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione propone di adottare criteri comuni per tale valutazione, in conformità con l'articolo 251 del Trattato CE. |
Motivazione
Paragrafo 2: nel quadro della strategia tematica per la protezione del suolo, la Commissione europea propone di intraprendere delle azioni intese a far conoscere le migliori pratiche. La Commissione ha segnalato che 9 dei 25 Stati membri hanno messo a punto una politica del suolo. L'adozione di misure da parte delle autorità nazionali, regionali e locali è essenziale per il successo della strategia europea di protezione del suolo. È quindi indispensabile mettere a punto una serie di orientamenti e una raccolta delle misure finanziariamente vantaggiose, che potrà aiutare le autorità preposte ad elaborare la politica in materia (v. anche la raccomandazione 9).
Paragrafo 3: nella proposta della Commissione questa disposizione figura al paragrafo 2 dell'articolo 18. Tuttavia, tenuto conto della procedura di comitato (cfr. raccomandazione 11) e dell'interesse che questa disposizione riveste per l'elaborazione delle migliori pratiche, viene spostata all'articolo 17.
Raccomandazione 11
Articolo 18
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
2. Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione adotta criteri comuni per tale valutazione del rischio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. |
2. Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione adotta criteri comuni per tale valutazione del rischio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. |
Motivazione
Il Comitato ritiene che può essere importante adottare tecniche comuni per la valutazione dei rischi nei casi di contaminazione del suolo, per garantire, a livello UE, un livello uniforme di protezione delle persone, degli animali e delle piante. Per prendere queste decisioni la Commissione europea propone di ricorrere alla procedura di comitato. Per parte sua il Comitato delle regioni ritiene che questa decisione comporti incidenze importanti per la legislazione europea sul suolo. Gli enti territoriali devono essere coinvolti nel processo decisionale. È per questo che si propone di lasciare una decisione in materia alla piattaforma di cui all'articolo 17, in attesa che il Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri adottino poi una decisione più dettagliata.
Raccomandazione 12
Articolo 21
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
La Commissione procede al riesame della presente direttiva entro [15 anni dalla data di entrata in vigore] e, ove opportuno, propone le eventuali modifiche necessarie. |
La Commissione procede al riesame della presente direttiva entro [15 anni dalla data di entrata in vigore pubblicazione della serie di orientamenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2] e, ove opportuno, propone le eventuali modifiche necessarie. |
Motivazione
Il testo della Commissione prende come punto di partenza il momento in cui la direttiva entra in vigore. Tuttavia, l'adozione di misure da parte degli enti nazionali, regionali e locali è essenziale per il successo della strategia europea di protezione del suolo. Affinché gli enti territoriali possano elaborare una politica in merito è necessario che essi siano a conoscenza degli orientamenti e delle misure finanziariamente efficaci (cfr. anche le raccomandazioni 9 e 10). Per questo motivo il Comitato ritiene che la data di pubblicazione di tali orientamenti e misure, cioè il momento in cui gli Stati membri dispongono di conoscenze sufficienti per adottare le loro misure, costituisca un punto di partenza più adeguato.
Raccomandazione 13
Allegato II
Testo proposto dalla Commissione |
Proposta di modifica del CdR |
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ALLEGATO II Elenco di attività potenzialmente inquinanti
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ALLEGATO II Elenco di attività potenzialmente inquinanti
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Motivazione
La frase può riguardare le grandi condotte usate per il trasporto di gas o di petrolio, che sono sì usate per l'approvvigionamento energetico, ma anche a fini militari. Il Comitato ritiene che, in considerazione della necessaria continuità dell'approvvigionamento energetico e degli aspetti militari, la posizione di queste condotte non possa essere resa pubblica. Informazioni sulla loro ubicazione potrebbero infatti essere sfruttate a fini terroristici.
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 128 del 29.5.2003, pag. 43.
(2) NdT: ciò riguarda soprattutto la versione olandese, nella quale si parla di «tutte le funzioni».
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/48 |
Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi
(2007/C 146/06)
— |
accoglie con favore la strategia tematica della Commissione, la quale prevede un approccio integrato e olistico alla questione dei pesticidi, tale da favorire l'introduzione dei miglioramenti necessari in campo ambientale, |
— |
nutre preoccupazione per il fatto che le disposizioni esistenti non hanno impedito che nel corso degli anni i residui di pesticidi nei prodotti alimentari siano aumentati; si compiace pertanto del previsto rafforzamento della sorveglianza di tali residui nel quadro della strategia, |
— |
ritiene che la prevista suddivisione in zone non tenga conto in misura adeguata delle differenze tra gli aspetti geologici, geografici e idrologici delle zone in questione. Tali differenze comportano una variabilità dei rischi di infiltrazione e di diluizione di pesticidi pericolosi, variabilità che si dovrebbe riflettere nella legislazione; deplora che la definizione delle zone non tenga conto delle norme sull'impiego dei pesticidi vigenti negli Stati membri, |
— |
ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'obbligo di riconoscimento reciproco dei pesticidi all'interno delle suddette zone non costituisca una soluzione ideale, in quanto tale misura potrebbe accrescere il grado di inquinamento da pesticidi delle acque di superficie, |
— |
ritiene che si debba estendere la base giuridica del regolamento (COM(2006) 388 def.) per includervi l'articolo 175, che riguarda l'ambiente, |
— |
chiede che vengano elaborati degli obiettivi quantitativi a lungo termine per la riduzione del consumo di pesticidi. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 372 def.), la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 def. — 2006/0132 (COD)) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD),
vista la decisione della Commissione europea, del 12 luglio 2006, di consultarlo su tale argomento a norma dell'articolo 265, paragrafo 3 (COM(2006) 372 def.), degli articoli 175, paragrafo 1 e 265, paragrafo 1 (COM(2006) 373 def. — 2006/0132 (COD)), nonché degli articoli 152, paragrafo 4 e 265, paragrafo 1 (COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)) del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,
visto il proprio parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(1997) 49 def. — CdR 171/97 fin (1)),
visto il proprio progetto di parere del 6 dicembre 2006 in merito alla Comunicazione della Commissione — Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (COM(2006) 216 def. — CdR 159/2006 fin),
visto il progetto di parere (CdR 316/2006 riv. 1) adottato il 27 novembre 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: DAHL, sindaco di Roskilde, DK/ALDE),
ha adottato all'unanimità, il 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria, il seguente parere.
1. Punti di vista del Comitato delle regioni
Osservazioni generali
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
accoglie con favore la strategia tematica della Commissione, la quale prevede un approccio integrato e olistico alla questione dei pesticidi, tale da favorire l'introduzione dei miglioramenti necessari in campo ambientale; |
1.2 |
si compiace del fatto che la Commissione aggiorni continuamente le procedure e le funzioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, garantendo così, nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, che la regolamentazione comunitaria in questo campo tenga conto delle ultime scoperte scientifiche; |
1.3 |
considera adeguati gli obiettivi della strategia tematica, la quale, limitando l'uso di pesticidi e favorendo la ricerca di alternative meno nocive, mira a realizzare un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute; |
1.4 |
si compiace del fatto che le disposizioni in materia di protezione dei dati escludano l'impiego di dati ricavati dalla sperimentazione su animali; ciò servirà ad evitare esperimenti inutili e contribuirà a limitare quanto possibile il ricorso a tale tipo di sperimentazione; |
1.5 |
si compiace del fatto che la strategia tematica miri a creare degli orientamenti per l'utilizzazione dei pesticidi per i quali la regolamentazione comunitaria esistente è insufficiente; |
1.6 |
valuta favorevolmente il fatto che la strategia contenga degli strumenti di sorveglianza e di rendiconto dei progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione degli obiettivi; |
1.7 |
riconosce che un'utilizzazione ragionevole dei pesticidi comporta considerevoli aumenti di produttività, secondo quanto risulta dall'analisi di impatto eseguita dalla Commissione (SEC(2006) 894), pur riconoscendo altresì che l'impatto ambientale dell'uso di questi prodotti risulta ancora grave; |
1.8 |
riconosce inoltre che il settore dei pesticidi, con i suoi circa 26.000 addetti, rappresenta un importante datore di lavoro nell'UE; si compiace pertanto del fatto che la strategia tematica, stando all'analisi di impatto, comporterà la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro nel settore, nonché un fatturato aggiuntivo di 380 milioni di euro per il settore agricolo; essa sarà inoltre in sintonia con gli obiettivi della strategia di Lisbona; |
1.9 |
si compiace del fatto che attraverso la strategia si intenda accrescere la sicurezza dell'uso dei pesticidi, grazie alla verifica e alla certificazione delle attrezzature, alla promozione dello stoccaggio sicuro dei pesticidi e alle misure di formazione dei distributori e degli utilizzatori professionali. Ciò accrescerà l'efficacia della loro utilizzazione, a beneficio di tutte le parti in causa; |
1.10 |
nutre preoccupazione per il fatto che le disposizioni esistenti non hanno impedito che nel corso degli anni i residui di pesticidi nei prodotti alimentari siano aumentati; si compiace pertanto del previsto rafforzamento della sorveglianza di tali residui nel quadro della strategia e chiede che vengano svolti controlli rigorosi su eventuali residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi importati, in particolare in quelli provenienti da paesi dove le restrizioni dell'uso di pesticidi potrebbero essere meno rigide; |
1.11 |
si compiace del fatto che la proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi faccia riferimento alla direttiva quadro in materia di acque: tale approccio è inteso a rendere più coerenti gli sforzi dell'UE nel settore dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a fare riferimento alla direttiva quadro in materia di acque anche nella proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari; |
1.12 |
comprende bene che la Commissione intenda rafforzare la concorrenza, il dinamismo e il libero scambio nell'Unione europea; ritiene tuttavia essenziale che al centro della strategia tematica in materia di pesticidi si trovino l'ambiente e la salute dei cittadini; |
1.13 |
giudica pertanto che il riconoscimento comune obbligatorio dei pesticidi all'interno delle tre zone, previsto dalla proposta di regolamento, sia inappropriato se lo si confronta alle disposizioni attualmente in vigore. Negli Stati membri di una medesima zona le condizioni possono essere differenti, ragion per cui ciascuno Stato membro deve poter adottare norme più severe in materia di pesticidi. Per fare un esempio, in diversi Stati membri le acque sotterranee non trattate sono utilizzate come acqua potabile. L'introduzione forzata di pesticidi sinora vietati metterebbe in pericolo tale pratica, con ovvie conseguenze economiche per le amministrazioni locali e regionali e per gli Stati membri. Fa osservare che la fornitura di acqua potabile di buona qualità direttamente dal rubinetto contribuisce alla qualità della vita. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
ritiene che la prevista suddivisione in zone non tenga conto in misura adeguata delle differenze tra gli aspetti geologici, geografici e idrologici delle zone in questione. Tali differenze comportano una variabilità dei rischi di infiltrazione e di diluizione di pesticidi pericolosi, variabilità che si dovrebbe riflettere nella legislazione; deplora che la definizione delle zone non tenga conto delle norme sull'impiego dei pesticidi vigenti negli Stati membri. Se tale ripartizione sarà mantenuta, occorrerà almeno prevedere un numero maggiore di zone. Se il sistema delle zone venisse adottato occorrerebbe anche prevedere delle modalità per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari tra regioni confinanti ma appartenenti a zone differenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori e dell'ambiente; |
2.2 |
ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'obbligo di riconoscimento reciproco dei pesticidi all'interno delle suddette zone non costituisca una soluzione ideale, in quanto tale misura potrebbe accrescere il grado di inquinamento da pesticidi delle acque di superficie. Questo inquinamento costituirebbe una minaccia per gli organismi acquatici come pure, in alcuni casi, per le popolazioni, uniche nel loro genere, di uccelli e di vertebrati presenti nelle regioni in questione. Reputa che l'approccio proposto non sia compatibile con il requisito generale della direttiva quadro in materia di acque: evitare un aggravamento della situazione delle zone acquatiche; |
2.3 |
considera che l'obiettivo generale del mutuo riconoscimento richieda una maggiore cooperazione e uno scambio di informazioni tra Stati membri nelle zone in questione, al fine di permettere una rapida verifica dei mezzi approvati in un altro paese della stessa zona; considera pertanto inopportuno il riconoscimento reciproco obbligatorio dei pesticidi; osserva infine che, qualora tale riconoscimento venga mantenuto, bisognerebbe chiarire l'impatto della ripartizione in zone e tenere conto dell'esigenza di adeguare tale ripartizione alle circostanze; |
2.4 |
chiede che vengano applicati criteri più restrittivi per quanto riguarda l'impatto ambientale, tenendo conto del fatto che quelli in vigore sinora non sono sufficienti a mantenere l'attuale elevato livello di protezione; è tuttavia favorevole all'introduzione di criteri di esclusione per l'autorizzazione di sostanze attive. Per quanto riguarda l'impatto sulla salute tali criteri sono accettabili; |
2.5 |
ritiene che si debba estendere la base giuridica del regolamento (COM(2006) 388 def.) per includervi l'articolo 175, che riguarda l'ambiente. Tale misura risulterà importante ai fini della ponderazione delle future questioni di interpretazione e per le misure di protezione dell'ambiente adottate dagli Stati membri; |
2.6 |
è favorevole all'introduzione di un principio volto a sostituire taluni fitofarmaci con altri meno pericolosi o con metodi differenti da quelli chimici; |
2.7 |
chiede che vengano migliorati i criteri di designazione degli eventuali prodotti sostitutivi, in maniera che sia possibile sostituire un numero maggiore di sostanze. Anche le regole dovrebbero essere migliorate, affinché gli Stati membri abbiano la possibilità di sostituire i fitofarmaci sulla base di una valutazione delle caratteristiche degli additivi che vi sono contenuti; |
2.8 |
chiede inoltre che i pesticidi che possono infiltrarsi nelle acque sotterranee siano classificati nel gruppo delle sostanze ad alto rischio; |
2.9 |
reputa che le autorizzazioni per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari non debbano essere concesse a tempo illimitato dopo il primo rinnovo, vale a dire dopo dieci anni. Qualora venissero introdotti, ad esempio, nuovi requisiti in materia di informazione o nuovi orientamenti per la valutazione, il fatto che non occorra rinnovare l'autorizzazione potrebbe avere ripercussioni negative; |
2.10 |
si oppone all'introduzione di una procedura di autorizzazione più flessibile per i fitofarmaci le cui sostanze attive sono considerate a basso rischio; dato che tutti i fitofarmaci possono comportare un certo rischio per la salute umana o per l'equilibrio naturale, è indispensabile che siano sottoposti a una procedura di autorizzazione rigorosa; |
2.11 |
raccomanda che la vendita di pesticidi avvenga sotto la supervisione di un professionista accreditato o di personale sanitario competente; |
2.12 |
chiede che vengano elaborati degli obiettivi quantitativi a lungo termine per la riduzione del consumo di pesticidi conformemente alle raccomandazioni contenute nel Sesto programma quadro, e che si favoriscano metodi di produzione a ridotto, o nullo, uso di pesticidi, come nell'agricoltura biologica; |
2.13 |
chiede che negli articoli 21 e 43 del regolamento venga inserito un riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di acque; |
2.14 |
si compiace della portata della consultazione svolta nel quadro della strategia tematica, e del fatto che essa sia stata estesa anche alle amministrazioni locali e regionali; chiede che tali amministrazioni siano coinvolte maggiormente nel gruppo di esperti sulla strategia tematica, il cui compito è fornire consulenza in materia di buone pratiche e controllare l'attuazione della strategia tematica. Ritiene inoltre che le amministrazioni locali e regionali dovrebbero essere coinvolte maggiormente nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di azione nazionali. Grazie alla loro eccellente conoscenza della situazione sul campo, esse possono infatti fornire un prezioso contributo nel quadro di tale dibattito, che dovrebbe coinvolgere la società civile. |
Raccomandazione 1
Articolo 30 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari
COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento |
||||||||
Articolo 30 Contenuto 1. L'autorizzazione stabilisce su quali colture ed a quale scopo può essere usato il prodotto fitosanitario. 2. L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti la commercializzazione e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono le condizioni di impiego che devono essere soddisfatte per rispettare le prescrizioni del regolamento che approva le sostanze attive, i fitoprotettori ed i sinergizzanti. L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. 3. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
|
Articolo 30 Contenuto 1. L'autorizzazione stabilisce su quali colture ed a quale scopo può essere usato il prodotto fitosanitario. 2. L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti la commercializzazione e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono le condizioni di impiego che devono essere soddisfatte per rispettare le prescrizioni del regolamento che approva le sostanze attive, i fitoprotettori ed i sinergizzanti. L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. 3. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
|
Motivazione
La menzione dell'ambiente nell'articolo 30, paragrafo 3, serve a garantire la tutela dell'ambiente, comprese le acque sotterranee. La recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee stabilisce dei valori limite per i pesticidi nelle acque sotterranee. La proposta di regolamento non dovrebbe interferire con gli obblighi che ricadono sugli Stati membri nel quadro di tale direttiva. Pertanto gli Stati membri, allorché autorizzano i prodotti fitosanitari, devono poter stabilire limitazioni nazionali, sulla base delle rispettive condizioni specifiche, per potersi conformare alla suddetta direttiva.
Raccomandazione 2
Articolo 40 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari
COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento |
Articolo 40 Autorizzazione 1. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 39 autorizza il prodotto fitosanitario interessato alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro di riferimento, compresa la classificazione ai fini della direttiva 1999/45/CE. 2. In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni supplementari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3. |
Articolo 40 Autorizzazione 1. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 39 autorizza il prodotto fitosanitario interessato alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro di riferimento, compresa la classificazione ai fini della direttiva 1999/45/CE. 2. In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni supplementari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 3. In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, uno Stato membro può negare l'autorizzazione richiesta a norma dell'articolo 39 qualora vi siano dati scientifici o tecnici che indicano che qualora l'autorizzazione fosse concessa, sul suo territorio non sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29. |
Motivazione
La recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee stabilisce dei valori limite per i pesticidi nelle acque sotterranee. La proposta di regolamento in esame non dovrebbe interferire con gli obblighi che ricadono sugli Stati membri nel quadro di tale direttiva.
La proposta di regolamento che prevede l'obbligo di riconoscimento reciproco si basa sulla supposizione che le condizioni prevalenti in una determinata zona siano relativamente simili. Tuttavia le condizioni possono variare considerevolmente. Bisogna quindi far sì che ciascuno Stato membro possa negare il riconoscimento reciproco nei casi in cui la concessione dell'autorizzazione comporterebbe sul suo territorio una violazione della direttiva sulle acque sotterranee.
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/53 |
Parere del Comitato delle regioni Iniziativa europea per la trasparenza
(2007/C 146/07)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
accoglie con favore l'iniziativa proposta dalla Commissione europea. Con il varo dell'Iniziativa europea per la trasparenza la Commissione compie un passo importante per promuovere la trasparenza nel funzionamento delle istituzioni europee. Il miglioramento della trasparenza è infatti essenziale affinché queste istituzioni continuino a render conto del loro operato e ad essere democratiche, efficienti e vicine alle esigenze dei cittadini; in questo contesto rammenta che, per accrescere concretamente la sua legittimità democratica, l'Unione europea dovrà anche coinvolgere maggiormente i soggetti locali e regionali nei suoi processi legislativi e decisionali; |
— |
si rammarica tuttavia del fatto che nell'Iniziativa non sia fatta menzione della dimensione territoriale e sollecita la Commissione a coinvolgere più da vicino i soggetti locali e regionali; |
— |
sottolinea il fatto che l'UE costituisce un partenariato istituzionale a più livelli che prevede il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche europee a livello sia nazionale che europeo; |
— |
ritiene necessario sottolineare ancora una volta l'esigenza di distinguere tra la consultazione di rappresentanti eletti degli enti locali e regionali e la consultazione di gruppi di pressione che rappresentano interessi specifici; |
— |
apprezza il fatto che la Commissione abbia avviato un dialogo sistematico e continuo con gli enti locali e regionali e le loro associazioni europee e nazionali nei settori in cui questi ultimi sono competenti per il recepimento e l'attuazione delle normative europee; ritiene tuttavia che le modalità di questo dialogo potrebbero essere perfezionate; |
— |
vede con favore la maggiore trasparenza che risulterebbe dalla registrazione dei lobbisti; |
— |
non crede, tuttavia, che un sistema basato sulla registrazione volontaria sia in grado di assicurare un adeguato grado di trasparenza; |
— |
è convinto che sia importante garantire che in futuro la procedura di registrazione sia semplice ed efficiente. Il registro andrebbe tenuto dalla Commissione europea; |
— |
sostiene la Commissione nel suo intento di accrescere la trasparenza nell'impiego dei fondi comunitari ed esorta gli Stati membri ad amministrare questi fondi in condizioni di «gestione condivisa», vale a dire con progetti finanziati dai fondi strutturali volti a migliorare lo scambio delle migliori pratiche. È nell'interesse di tutti i beneficiari che vi sia trasparenza nell'impiego di questi fondi. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
visto il Libro verde Iniziativa europea per la trasparenza (COM(2006) 194 def.),
vista la decisione della Commissione europea, del 3 maggio 2006, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di elaborare un parere sull'argomento,
vista la comunicazione alla Commissione da parte del Presidente BARROSO e dei commissari WALLSTRÖM, KALLAS, HÜBNER e FISCHER BOEL Proposing the Launch of a European Transparency Initiative (1),
vista la comunicazione della Commissione Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo — Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione (COM(2002) 704 def.),
visto il proprio parere del 12 ottobre 2005 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea (CdR 121/2005 fin) (relatore: DELEBARRE, FR/PSE) (2),
visto il proprio parere del 13 marzo 2002 in merito al Libro bianco sulla governance europea e alla comunicazione Un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione nell'Unione europea (COM(2001) 428 def., COM(2001) 354 def.) (CdR 103/2001 fin) (relatore: DELEBARRE, FR/PSE) (3),
visto il progetto di parere (CdR 235/2006 riv. 1) adottato il 29 novembre 2006 dalla commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatore: Per BØDKER ANDERSEN (DK/PSE), sindaco di Kolding),
considerando quanto segue:
1) |
La trasparenza è uno degli elementi fondamentali di una democrazia caratterizzata da una governance a più livelli. |
2) |
Per mettere a punto norme europee semplici e chiare che risultino facilmente comprensibili ai cittadini europei è importante tenere maggiormente conto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e prossimità. |
3) |
È essenziale assicurare il pieno coinvolgimento dei soggetti locali e regionali, anche per mezzo del CdR, nella definizione dei punti centrali dell'agenda europea. |
4) |
Gli enti locali e regionali, se adeguatamente coinvolti nella preparazione degli strumenti legislativi, possono svolgere un ruolo chiave nel recepimento e nell'attuazione di questi ultimi nei territori di loro competenza, |
ha adottato il 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria, il seguente parere:
Punto di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
1. Osservazioni generali
1.1 |
accoglie con favore l'iniziativa proposta dalla Commissione europea. Con il varo dell'Iniziativa europea per la trasparenza la Commissione compie un passo importante per promuovere la trasparenza nel funzionamento delle istituzioni europee. Il miglioramento della trasparenza è infatti essenziale affinché queste istituzioni continuino a rendere conto del loro operato e ad essere democratiche, efficienti e vicine alle esigenze dei cittadini; in questo contesto rammenta che, per accrescere concretamente la sua legittimità democratica, l'Unione europea dovrà anche coinvolgere maggiormente i soggetti locali e regionali nei suoi processi legislativi e decisionali; |
1.2 |
ritiene che, con l'Iniziativa per la trasparenza, la Commissione abbia avviato un dibattito necessario e reputa importante che questo dibattito si svolga ora, anche nel contesto del periodo di riflessione e di discussione sul futuro dell'Europa, in quanto i responsabili politici devono garantire e dimostrare che l'UE opera in modo democratico ed efficace. Assicurare la trasparenza è uno dei mezzi fondamentali per avvicinare l'Europa ai cittadini; |
1.3 |
si rammarica tuttavia del fatto che nell'Iniziativa non sia fatta menzione della dimensione territoriale e sollecita la Commissione a coinvolgere più da vicino i soggetti locali e regionali; rammenta che nel Libro bianco sulla governance europea (2001) la Commissione aveva dichiarato che avrebbe fatto in modo che, nell'elaborazione delle proposte politiche, si tenesse conto delle esperienze e delle condizioni locali e regionali; |
1.4 |
si compiace della decisione — presa nel corso della presidenza finlandese del secondo semestre 2006 — di impegnarsi per dare maggiore trasparenza all'operato del Consiglio. È altresì molto positivo che il Consiglio abbia acconsentito a rendere più aperti i suoi processi decisionali e a facilitare l'accesso ai suoi documenti; ritiene tuttavia che questo sia solo un primo passo nella giusta direzione ed esorta il Consiglio ad aprire al pubblico una parte più consistente dei suoi lavori: per i cittadini, infatti, questo è uno dei principali modi per seguire il processo decisionale; |
1.5 |
ritiene che bisognerebbe definire quanto più esattamente possibile il concetto di «attività improprie di lobbismo», per avere la possibilità di controllare le attività dei lobbisti e di imporre sanzioni in caso di infrazione; |
1.6 |
reputa che l'obiettivo della trasparenza debba essere l'avvicinamento dell'Unione europea ai cittadini, per cui, per promuovere la trasparenza e ridurre così la distanza esistente tra le istituzioni europee e i cittadini, considera fondamentale dare impulso a misure che, analogamente a quelle sviluppate nel quadro del Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito, mirino a far conoscere le attività e le competenze dell'Unione ai cittadini europei e in particolare ai giovani, come aspira a fare il Forum europeo della gioventù. |
2. Partenariato e governance a più livelli
2.1 |
sottolinea il fatto che l'UE costituisce un partenariato istituzionale a più livelli che prevede il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche europee a livello sia nazionale che europeo. Il modo migliore per assicurare la pertinenza e la praticabilità delle nuove normative europee è quello di consultare gli enti locali e regionali sulle questioni che li interessano, intensificando il dialogo e concedendo loro spazi più ampi di partecipazione e decisione. Poiché l'attuazione e il recepimento delle politiche comunitarie sono di loro competenza, essi svolgono un ruolo importante nell'assicurare la trasparenza; |
2.2 |
riconosce tuttavia che assicurare la trasparenza non è solo compito dell'Unione europea: gli Stati membri e anche il CdR e tutti i livelli di governo che rappresenta, devono dare il buon esempio offrendo ai cittadini un'amministrazione pubblica efficiente, democratica e orientata al servizio. Gli enti locali e regionali degli Stati membri, quindi, dovrebbero essere aperti anche alle iniziative volte a garantire la trasparenza nelle loro amministrazioni. |
3. Potenziare la consultazione
3.1 |
ritiene necessario sottolineare ancora una volta l'esigenza di distinguere tra la consultazione di rappresentanti eletti degli enti locali e regionali e delle relative associazioni e la consultazione di gruppi di pressione che rappresentano interessi specifici; sottolinea che il CdR, unitamente agli enti locali e regionali che rappresenta, fa parte del sistema europeo di governance e che quindi dovrebbe essere direttamente coinvolto in ogni iniziativa della Commissione volta a rendere più trasparente il funzionamento del processo decisionale nell'UE; |
3.2 |
chiede alla Commissione europea di allegare ad ogni proposta legislativa o non legislativa un elenco delle riunioni svolte e delle prese di posizione ricevute nel corso della preparazione della proposta stessa; |
3.3 |
evidenzia il fatto che il dialogo strutturato tra la Commissione e le associazioni degli enti locali e regionali, sviluppato a partire dal Libro bianco sulla governance europea, costituisce un passo importante verso l'effettivo coinvolgimento degli enti territoriali; accoglie positivamente questo sviluppo e sottolinea il ruolo centrale che esso stesso è chiamato a svolgere in quest'ambito; |
3.4 |
apprezza il fatto che la Commissione abbia avviato un dialogo sistematico e continuo con gli enti locali e regionali e le loro associazioni europee e nazionali nei settori in cui questi ultimi sono competenti per il recepimento e l'attuazione delle normative europee. È importante che questo dialogo sia continuamente sviluppato in modo che entrambe le parti possano beneficiarne pienamente. Sottolinea pertanto in modo particolare la necessità di rafforzarlo nell'ambito dell'elaborazione delle proposte legislative che interessano gli enti locali e regionali; |
3.5 |
ritiene tuttavia che le modalità di questo dialogo potrebbero essere perfezionate e suggerisce quindi di:
|
3.6 |
esorta la Commissione a migliorare gli strumenti esistenti per fornire al CdR un feedback sui suoi pareri, che contengono risposte concrete alla consultazione della Commissione e proposte tangibili che tengono conto degli interessi locali e regionali. Inoltre, quando la Commissione non intende tener conto delle raccomandazioni del CdR dovrebbe quantomeno esporne o spiegarne i motivi. |
3.7 |
ritiene che l'introduzione dei requisiti minimi in materia di consultazione, nel 2002, abbia aperto nuove possibilità per realizzare, a monte delle proposte legislative, una vasta consultazione dei soggetti interessati e una valutazione di impatto approfondita. Questi requisiti attribuiscono agli enti locali e regionali un'importanza specifica, confermata dall'Accordo di cooperazione tra il CdR e la Commissione. È importante che la consultazione sia tempestiva e che dia ai soggetti interessati la possibilità concreta di reagire alle proposte legislative; |
3.8 |
auspica che, accanto al dialogo strutturato con le associazioni degli enti territoriali, vengano istituite, sotto i propri auspici, altre modalità per la consultazione diretta e prelegislativa delle regioni e delle città, affinché la voce di queste ultime, in quanto parti interessate, venga ascoltata regolarmente nella fase di preparazione delle proposte legislative; rammenta a questo proposito che ciò era previsto nell'iniziativa della Commissione del 2002 intesa a definire requisiti minimi per la consultazione e che in quell'ambito gli era stato chiesto di svolgere un ruolo attivo, organizzando tali consultazioni per conto della Commissione (4); |
3.9 |
si rammarica del fatto che la dimensione territoriale non sia sufficientemente presente nel Libro verde in esame e neanche nella nuova strategia sull'analisi d'impatto; invita quindi la Commissione a considerare la consultazione degli enti territoriali una modalità operativa trasversale della governance a più livelli e ad estendere a tutte le politiche che presentano un impatto territoriale il metodo consultivo che essa applica già con successo in materia di politica di coesione; |
3.10 |
ritiene che le analisi di impatto debbano svolgere un ruolo sostanziale nella riduzione degli oneri amministrativi imposti alle amministrazioni locali e regionali dalla legislazione comunitaria, come afferma nel proprio parere in merito alla relazione della Commissione Legiferare meglio 2004 (CdR 121/2005 fin); |
3.11 |
ribadisce la propria convinzione che le valutazioni preliminari di una proposta legislativa, oltre a soffermarsi sul suo obiettivo politico e sugli strumenti politici più idonei ad attuarlo, debbano comprendere anche una valutazione del suo impatto finanziario a livello locale e regionale. |
4. Registrazione dei lobbisti
4.1 |
vede con favore la maggiore trasparenza che risulterebbe dalla registrazione dei lobbisti. In quanto parte del sistema europeo di governance, anche il CdR e i suoi membri sono oggetto di lobbismo e concordano quindi sul fatto che un sistema di registrazione/accreditamento potrebbe rendere più trasparente il funzionamento del processo politico comunitario; |
4.2 |
sottolinea il fatto che, data la loro legittimità democratica, gli enti locali e regionali e le loro associazioni si differenziano chiaramente dai lobbisti commerciali e dai «gruppi di interesse speciale». Gli enti locali e regionali, infatti, fanno parte del sistema europeo di governance, e qualsiasi sistema di registrazione deve tenerne conto. Tali enti, pertanto, non dovrebbero essere iscritti nel registro dei lobbisti secondo modalità che rischino di rendere confusa la distinzione tra il loro ruolo e quello delle altre organizzazioni iscritte; |
4.3 |
non crede, tuttavia, che un sistema basato sulla registrazione volontaria sia in grado di assicurare un adeguato grado di trasparenza: esso, infatti, non potrà arginare i dubbi e la sfiducia del pubblico nei confronti delle consultazioni realizzate dalle istituzioni presso i privati. La registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i lobbisti che vogliano accedere a qualsiasi istituzione comunitaria, come già avviene al Parlamento europeo; |
4.4 |
è convinto che sia importante garantire che in futuro la procedura di registrazione sia semplice ed efficiente. Il registro andrebbe tenuto dalla Commissione europea e dovrebbe esserci un unico punto di contatto che consenta di registrarsi presso tutte le istituzioni europee. La registrazione dovrebbe riguardare intere organizzazioni piuttosto che singoli individui. Poiché il CdR dispone già di informazioni sugli enti locali e regionali e sulle associazioni che li rappresentano, questi enti o le relative associazioni non avrebbero necessità di registrarsi individualmente: il CdR potrebbe trasmettere tutti i dati che li riguardano alla Commissione, che potrebbe inserirli nell'apposita parte del registro; |
4.5 |
ritiene che bisognerebbe precisare quali dati dovrebbero fornire i lobbisti, con quale frequenza e in quale misura. |
5. Informazioni sui beneficiari dei fondi comunitari
5.1 |
sostiene la Commissione nel suo intento di accrescere la trasparenza nell'impiego dei fondi comunitari ed esorta gli Stati membri ad amministrare questi fondi in condizioni di «gestione condivisa», vale a dire con progetti finanziati dai fondi strutturali volti a migliorare lo scambio delle migliori pratiche. È nell'interesse di tutti i beneficiari che vi sia trasparenza nell'impiego di questi fondi; |
5.2 |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare un sito Internet per dare accesso alle informazioni disponibili sui beneficiari dei fondi erogati nel quadro di progetti e programmi comunitari. Per essere comparabili per tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE, e quindi trasparenti, queste informazioni dovrebbero essere divulgate in modo centralizzato dalla Commissione. Sarebbe nell'interesse dei cittadini europei disporre anche diuna descrizione degli insegnamenti ricavati e delle iniziative «a misura di cittadino». |
5.3 |
si rallegra della proposta formulata nel Libro verde di elaborare regole comuni su scala europea per divulgare informazioni su come vengono usati i fondi comunitari. |
6. Revisione del regolamento 1049 sull'accesso ai documenti
6.1 |
si compiace che dal 2001 la Commissione dia la possibilità di accedere, tramite il registro dei documenti o una richiesta individuale, ai documenti non pubblicati delle istituzioni e degli organi dell'UE e sottolinea il fatto che nel 2002 questa decisione è stata seguita dall'introduzione di un Codice di buona condotta amministrativa che definisce le regole per l'accesso del pubblico ai documenti. Entrambe queste iniziative rappresentano passi importanti verso una maggiore trasparenza nell'operato della Commissione; |
6.2 |
attende con impazienza la prevista revisione del regolamento 1049 e intende contribuire a tale processo. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm.
(2) GU C 81 del 4.4.2006, pagg. 6-10.
(3) GU C 192 del 12.8.2002, pagg. 24-31.
(4) COM(2002) 704 def., pag. 8.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/58 |
Parere del Comitato delle regioni verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori
(2007/C 146/08)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
accoglie con favore la comunicazione in esame, in particolare la proposta di mettere a punto una strategia intesa a promuovere e tutelare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore, |
— |
apprezza la proposta di creare un'unità per i diritti dei minori all'interno della Commissione e evidenzia l'importante ruolo assegnato al coordinatore per i diritti dei minori nel garantire il successo della strategia; auspica tuttavia che vengano stanziate risorse adeguate e che il coordinatore venga dotato di poteri e influenza politica sufficienti per poter assolvere al proprio compito; chiede che si chiarisca in che modo il ruolo del coordinatore andrà a completare le attività condotte a livello nazionale, |
— |
si duole che non venga dedicata maggiore attenzione alla situazione dei minori non accompagnati, delle bambine e delle ragazze, dei minori disabili e migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi, sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale, nonché alla messa a disposizione di servizi di custodia e di tutela di tutti i suddetti minori, |
— |
osserva che la strategia in esame può gettare le basi per un più efficace partenariato, a livello europeo e nazionale, tra responsabili politici, enti locali e regionali e organizzazioni non governative, |
— |
deplora tuttavia il fatto che nella comunicazione in esame non venga in alcun modo riconosciuto il ruolo unico degli enti locali e regionali in quanto fornitori di servizi ai minori e difensori dei loro diritti; sottolinea la disponibilità degli enti territoriali a partecipare alla definizione e all'attuazione della strategia, |
— |
raccomanda di investire sia le risorse finanziarie e umane sia l'impegno politico nel lavoro avviato con la comunicazione, elaborando il Libro verde e la strategia per i diritti dei minori; propone che il Parlamento europeo esamini l'opportunità di un provvedimento specifico per finanziare la strategia e le azioni proposte. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione — Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (COM(2006) 367 def.),
vista la decisione della Commissione europea, del 4 luglio 2006, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Presidente, del 22 febbraio 2006, di incaricare la commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di elaborare un parere sull'argomento,
visto il proprio progetto di parere sul tema La situazione dei minori stranieri non accompagnati — Il ruolo e le proposte degli enti locali e regionali (CdR 136/2006 riv. 2),
visti i propri pareri in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni — Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia (CdR 122/2005 fin), alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Lotta alla tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani e alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (CdR 87/2001 fin), alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (CdR 63/2003 fin), alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (CdR 53/2006 fin), al Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici (CdR 152/2005 fin) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'agenda comune per l'integrazione — Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea (CdR 51/2006 fin),
visto il progetto di parere (CdR 236/2006 riv. 1) adottato il 29 novembre 2006 dalla commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatrice: Maria CORRIGAN, membro del consiglio comunale di Dun Laoghaire-Rathdown e della Dublin Regional Authority),
considerando quanto segue:
1) |
in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, si definiscono «minori» gli individui di età inferiore ai diciotto anni. |
2) |
Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, né la Commissione europea né l'Unione europea sono o possono essere parte di tale Convenzione. |
3) |
Nei Trattati comunitari i diritti dei minori hanno basi giuridiche limitate: ciò incide sulle possibili fonti di finanziamento delle azioni in questo settore. |
4) |
Si riconosce il ruolo centrale della famiglia, in particolare quello dei genitori, e il fatto che gli Stati membri hanno il compito di assistere i genitori nella cura e nell'educazione dei figli. |
5) |
La promozione e la tutela dei diritti dei minori e la creazione di società inclusive e aperte nei confronti dei bambini sono fondamentali per il futuro dell'Unione europea. |
6) |
Ai fini dello sviluppo di una società inclusiva e democratica è essenziale coinvolgere precocemente giovani e bambini nella sfera pubblica. |
7) |
Gli enti locali e regionali sono i più adatti a svolgere un ruolo attivo nella promozione e nella protezione dei diritti dei minori, date le loro competenze in materia di ambiente fisico, trasporti pubblici e accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle attività ludiche e ricreative e al mercato del lavoro giovanile, e vista l'attività di vigilanza da essi svolta sulle condizioni di vita dei minori, ad esempio attraverso l'assistenza sociale e la raccolta di dati in materia, |
ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Punto di vista del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
accoglie con favore la comunicazione in esame, in particolare la proposta di mettere a punto una strategia intesa a promuovere e tutelare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore; |
1.2 |
riconosce che investire nei minori oggi significa investire nel nostro futuro, approfondendo e consolidando inoltre ulteriormente l'integrazione europea; |
1.3 |
si duole che il processo costituzionale europeo abbia subito una battuta d'arresto, in quanto il Trattato costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali riconoscono esplicitamente i diritti dei minori; |
1.4 |
si compiace che venga riconosciuto l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i trattati internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da ogni singolo Stato membro; si rammarica invece che non sia stata maggiormente sottolineata la necessità per gli Stati membri di dare rapida attuazione agli impegni assunti a livello europeo e internazionale in difesa dei diritti dei minori; |
1.5 |
è lieto che venga riconosciuto il fatto che la ratifica della Convenzione dell'ONU da parte di quasi tutti gli Stati del mondo getta basi particolarmente solide per un impegno reciproco tra la Commissione europea e i paesi terzi; si duole tuttavia che la comunicazione non abbia colto l'occasione per fare del consenso di tutti gli Stati membri sulla Convenzione un quadro d'impegno reciproco tra questi ultimi; |
1.6 |
apprezza la proposta di creare un'unità per i diritti dei minori all'interno della Commissione e evidenzia l'importante ruolo assegnato al coordinatore per i diritti dei minori nel garantire il successo della strategia; auspica tuttavia che vengano stanziate risorse adeguate e che il coordinatore venga dotato di poteri e influenza politica sufficienti per poter assolvere al proprio compito; chiede che si chiarisca in che modo il ruolo del coordinatore andrà a completare le attività condotte a livello nazionale; |
1.7 |
appoggia le azioni a breve termine proposte dalla Commissione per affrontare alcune sfide urgenti, in particolare la creazione di un numero di telefono unico a sei cifre per l'assistenza ai minori valido per tutta l'UE e di un secondo numero d'emergenza dedicato ai minori scomparsi o vittime di sfruttamento sessuale; ritiene necessario aumentare il numero di linee attraverso un protocollo concordato onde poter far fronte ai rapimenti internazionali di minori. Reputa tuttavia che i nuovi servizi di emergenza non debbano duplicare, ma piuttosto completare quelli già esistenti a livello nazionale e regionale, e che per la creazione di questi servizi si debba attingere alle migliori pratiche in uso negli Stati membri; |
1.8 |
osserva che la Commissione non accenna alla definizione di requisiti minimi per la strategia in oggetto e non ha stabilito obiettivi generali, con finalità e scadenze ben precise; |
1.9 |
osserva che attualmente non sono disponibili sistemi in grado di fornire dati complessivi, comparabili e coerenti sugli indicatori applicati nei vari Stati membri; ricorda che sono in corso lavori basati sul metodo aperto di coordinamento per mettere a punto un indicatore (o insieme di indicatori) sul benessere dei minori nonché dati statistici sulla povertà legata al reddito, le privazioni materiali e l'abitazione, e che anche negli Stati membri e a livello locale e regionale esistono molte serie di dati diverse; |
1.10 |
fa notare che i minori non rappresentano un gruppo omogeneo, bensì un gruppo con esigenze variabili a seconda dell'età, delle capacità, del sesso, dell'appartenenza etnica e della struttura famigliare; |
1.11 |
si duole che non venga dedicata maggiore attenzione alla situazione dei minori non accompagnati, delle bambine e delle ragazze, dei minori disabili e migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi, sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale, nonché alla messa a disposizione di servizi di custodia e di tutela di tutti i suddetti minori; |
1.12 |
deplora che non venga fatto alcun riferimento alla necessità di fornire una prima istruzione di elevato livello qualitativo ai bambini di età inferiore ai sei anni, benché i servizi di assistenza all'infanzia siano una delle finalità e delle priorità politiche a lungo termine dell'UE e malgrado l'adozione di obiettivi quantitativi comunitari; |
1.13 |
osserva che la strategia in esame può gettare le basi per un più efficace partenariato, a livello europeo e nazionale, tra responsabili politici, enti locali e regionali e organizzazioni non governative; |
1.14 |
deplora tuttavia il fatto che nella comunicazione in esame non venga in alcun modo riconosciuto il ruolo unico degli enti locali e regionali in quanto fornitori di servizi ai minori e difensori dei loro diritti; sottolinea la disponibilità degli enti territoriali a partecipare alla definizione e all'attuazione della strategia; |
1.15 |
sottolinea l'esigenza di rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'elaborazione della strategia; |
1.16 |
accoglie con favore l'affermazione secondo cui «Anche il luogo in cui vivono influenza la situazione dei minori». Essi possono infatti trovarsi in condizione di svantaggio a causa di un accesso poco equo all'istruzione di qualità, all'assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici, alle strutture ludiche e ricreative, all'informazione e alle opportunità di partecipazione alla vita della società civile. Il Comitato auspica che venga dedicata maggiore attenzione particolare alle città, alle periferie urbane e ad altre zone specifiche individuate dagli Stati membri; |
1.17 |
sottolinea il fatto che molti enti locali e regionali intervengono direttamente nel finanziamento e nell'attuazione delle politiche di sviluppo nei paesi terzi, sostenendo infrastrutture e servizi chiave, realizzando iniziative di gemellaggio, condividendo l'esperienza e contribuendo al trasferimento delle competenze, insistendo sulla possibilità di valorizzare i diritti dei minori in queste attività; |
1.18 |
si compiace che ai minori venga riconosciuto il diritto di esprimere il proprio punto di vista su questioni che li riguardano direttamente e accoglie con favore le attività proposte per coinvolgere i minori nella definizione della strategia in questione. La partecipazione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni dei minori sarà importante per il successo di questo lavoro; |
1.19 |
accoglie con favore lo studio pubblicato recentemente dall'ONU sulla violenza contro i minori (1), che esorta gli Stati a proibire ogni forma di violenza contro i minori in qualsiasi ambito, ivi comprese le punizioni corporali, le pratiche tradizionali nocive — come i matrimoni precoci e forzati, la mutilazione dei genitali femminili e i cosiddetti reati d'onore -, la violenza sessuale, la tortura e altri atti o punizioni crudeli, disumane o degradanti (2); propone che nell'elaborazione della strategia si tenga pienamente conto delle conclusioni di tale studio. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
raccomanda di investire sia le risorse finanziarie e umane sia l'impegno politico nel lavoro avviato con la comunicazione, elaborando il Libro verde e la strategia per i diritti dei minori; propone che il Parlamento europeo esamini l'opportunità di un provvedimento specifico per finanziare la strategia e le azioni proposte; |
2.2 |
sottolinea che gli enti locali e regionali vanno considerati interlocutori essenziali nella definizione della strategia e chiede di far parte del Forum europeo per i diritti dei minori, di essere rappresentato nel gruppo interistituzionale e di essere consultato sulla stesura della relazione del coordinatore, di cui chiede inoltre la pubblicazione; |
2.3 |
raccomanda che nella strategia venga prevista una serie di requisiti minimi e che vengano definite azioni ambiziose, con finalità e obiettivi ben precisi, previa approfondita analisi; |
2.4 |
raccomanda di ricercare un equilibrio, all'interno della strategia, tra l'attenzione alla situazione mondiale e le azioni e il dialogo all'interno dell'UE e dei singoli Stati membri; |
2.5 |
raccomanda di dare priorità alla definizione di una serie di indicatori comparabili e alla raccolta di dati coerenti a livello degli Stati membri e, ove possibile, a livello regionale; |
2.6 |
chiede che vengano forniti risorse, aiuti e strumenti adeguati per facilitare la partecipazione dei minori, compresi i disabili e quelli provenienti da ambienti svantaggiati e dalle minoranze etniche, all'elaborazione della strategia. I minori dovrebbero essere coinvolti nelle prime fasi di questo processo attraverso una serie di metodologie adatte alle fasce d'età interessate, come ad esempio l'espressione artistica, discussioni animate da un facilitatore, ecc. Riconosce inoltre che anche gli enti locali e regionali potrebbero dal canto loro concorrere maggiormente a facilitare la consultazione dei minori sulle politiche che li riguardano adottate a livello subnazionale; |
2.7 |
ribadisce l'invito a dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ed evidenzia l'importanza dei seguenti diritti: la libertà di pensiero, di coscienza e di culto; la tutela della sfera privata; la protezione contro ogni forma di violenza, maltrattamento e negligenza; il diritto all'assistenza sanitaria; il diritto all'istruzione, all'insegnamento scolastico e alla formazione e la tutela delle minoranze, come già affermato nel proprio parere sull'integrazione e le migrazioni (CdR 51/2006 fin), e il diritto a un'alimentazione e a un'abitazione adeguata; |
2.8 |
a questo proposito insiste sulla necessità di riconoscere pienamente il ruolo cruciale degli enti locali e regionali, attivi in prima linea nell'erogazione di servizi fondamentali per i minori come l'istruzione, l'alloggio, le strutture per l'infanzia e altri sevizi sociali, e direttamente coinvolti nelle attività di pianificazione, sorveglianza e cura dell'ambiente fisico volte ad assicurare ai minori strutture abitative appropriate e consone ai loro bisogni, strutture ludico-ricreative adeguate e un ambiente fisico sicuro in cui crescere; |
2.9 |
chiede che venga sottolineata maggiormente la necessità per gli Stati membri di dare rapida attuazione agli impegni assunti a livello europeo e internazionale, ivi compresi gli obblighi giuridici e pratici derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli strumenti del Consiglio d'Europa; questo lavoro andrebbe integrato nella valutazione dell'impatto delle iniziative in corso che riguardano i diritti dei minori; |
2.10 |
propone che, oltre a valutare l'efficacia di quanto si sta già facendo, l'analisi favorisca la valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'ottemperare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, attraverso un'analisi comparativa dei dati, come indicato nella valutazione d'impatto; |
2.11 |
suggerisce inoltre che in tale analisi si esamini se tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (1993). |
2.12 |
raccomanda di utilizzare il metodo aperto di coordinamento per definire l'impegno reciproco degli Stati membri e per trarre insegnamento dalle migliori pratiche nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: raccomanda inoltre di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali in questo processo; |
2.13 |
raccomanda che le politiche dell'UE e degli Stati membri tengano conto dell'eterogeneità dei minori e delle loro esigenze: la loro condizione di svantaggio può ad esempio essere determinata dalla posizione geografica, dall'età, dal sesso, dall'identità etnica o dalla condizione di disabili. Occorre prestare particolare attenzione all'impatto della povertà, dell'esclusione sociale, della disabilità, della discriminazione e del razzismo, nonché alla situazione dei minori appartenenti a minoranze o profughi, e alle implicazioni della diversità religiosa, linguistica e culturale sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale; |
2.14 |
suggerisce di prevedere obiettivi specifici all'interno della strategia per garantire che i minori godano di pari opportunità in tutte le aree geografiche: ciò richiederà il rafforzamento delle attività di lotta alla povertà infantile e allo svantaggio educativo. Nell'applicazione di tali misure gli enti locali e regionali svolgeranno un ruolo centrale; |
2.15 |
raccomanda che, oltre ai provvedimenti a breve termine indicati nel testo, venga adottata anche un'iniziativa che consenta la cooperazione transnazionale delle forze di polizia nel controllo delle fedine penali del personale e dei volontari attivi nell'assistenza ai minori; esorta inoltre a considerare la creazione di un registro europeo degli autori di violenze sessuali a danno dei minori che sia accessibile alle forze di polizia; |
2.16 |
invita a studiare come migliorare i servizi di sostegno alla famiglia per prevenire gli abusi contro i minori e il figlicidio, ad esempio attraverso l'assistenza ai genitori, la prevenzione e l'individuazione precoce degli abusi, il sostegno alle vittime di abusi e la creazione di un meccanismo per esaminare le morti sospette al fine di valutare l'efficacia degli interventi effettuati dallo Stato anteriormente al verificarsi di tali casi; |
2.17 |
raccomanda che nella strategia venga affrontata la questione dell'influenza negativa esercitata sui minori dalla televisione, dai computer e dalle nuove tecnologie, come nel caso dell'accesso via Internet a immagini destinate agli adulti o inadatte a un pubblico minorile, nonché della sedentarietà di queste attività, con le relative implicazioni per quanto riguarda lo stile di vita e l'esercizio fisico dei minori. Un aspetto correlato è rappresentato dall'impatto negativo della pubblicità e del marketing mirato direttamente ai minori. Andrebbe incoraggiata l'adozione di misure per usare la tecnologia a fini educativi, ad esempio attraverso programmi televisivi per facilitare l'acquisizione di competenze linguistiche e culturali da parte dei minori: ciò sarebbe particolarmente importante per i figli degli immigrati. Occorre inoltre adottare misure creative per promuovere attività culturali come la lettura, la musica e il teatro e renderle accessibili ai minori; |
2.18 |
chiede che i programmi e gli strumenti di formazione elaborati all'interno della strategia vengano messi a disposizione delle amministrazioni locali e regionali onde consentire ai loro funzionari di acquisire dimestichezza con i nuovi strumenti politici e le migliori pratiche; |
2.19 |
raccomanda che la strategia di comunicazione sia basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e che tutte le campagne di informazione lanciate a livello locale e regionale siano adeguate alle fasce d'età cui sono rivolte, disponibili in più lingue e accessibili ai minori disabili; |
2.20 |
raccomanda che una percentuale dei finanziamenti comunitari di assistenza allo sviluppo sia investita in interventi a favore dei minori e che la politica di sviluppo degli enti locali e regionali nei paesi terzi dia maggiore priorità al trasferimento delle competenze e dell'esperienza politica in materia di diritti dei minori. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) La relazione, elaborata da Paulo Sérgio Pinheiro, esperto indipendente, è consultabile all'indirizzo
www.violencestudy.org.
(2) Cfr. 61a sessione dell'ONU, Promozione e protezione dei diritti dei minori, A\61\299.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/63 |
Parere del Comitato delle regioni colmare il divario nella banda larga e piano d'azione e-Government per l'iniziativa i2010
(2007/C 146/09)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
ritiene che la disponibilità di connettività a banda larga a prezzi accessibili su tutto il territorio dell'Unione sia fondamentale per garantire servizi pubblici di qualità, promuovere la competitività e la produttività sui territori, nonché permettere uno sviluppo diffuso della società dell'informazione e della conoscenza anche in zone che tradizionalmente ne sono escluse; a questo proposito, reputa che la fornitura di connettività a banda larga dovrebbe essere garantita al pari dei servizi universali, quali l'acqua potabile e la fornitura di energia elettrica, |
— |
considera molto importanti i riferimenti della Commissione allo sviluppo rurale, all'uso dei fondi strutturali e alla sua valutazione della compatibilità con la disciplina comunitaria dei progetti concernenti l'accesso a servizi a banda larga finanziati con fondi pubblici, |
— |
auspica che il nuovo quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche sviluppi una politica di utilizzo dello spettro radio in grado di favorire l'introduzione di tecnologie wireless a banda larga, |
— |
condivide la richiesta della Commissione agli Stati membri di rafforzare le loro strategie di sviluppo della banda larga incrementando il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, |
— |
ritiene che l'e-Government inclusivo riguardi sia la lotta a possibili nuove esclusioni generate dalla messa in rete dei servizi (digital divide infrastrutturale e culturale) sia il potenziamento delle politiche per l'inclusione sociale grazie all'impiego delle TIC, |
— |
osserva che l'uso dell'e-Government dovrebbe essere finalizzato sia alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, sia alla realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. In tale contesto, reputa che vi sia un'evidente necessità di condividere le migliori soluzioni realizzate in ambito pubblico, |
— |
raccomanda pertanto di agevolare la cooperazione, lo scambio di conoscenze, la condivisione di soluzioni riutilizzabili e iniziative per una maggiore trasparenza e partecipazione alle decisioni pubbliche, in particolare nei processi decisionali dei parlamenti. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Colmare il divario nella banda larga (COM(2006) 129 def.),
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il piano d'azione e-Government per l'iniziativa i2010: accelerare l'e-Government in Europa a vantaggio di tutti (COM(2006) 173 def.),
viste le decisioni della Commissione europea del 20 marzo 2006 e del 25 aprile 2006 di consultarlo su entrambi gli argomenti a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Cultura, istruzione e ricerca di elaborare un parere in materia,
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione» (COM(2005) 229 def.) (CdR 252/2005 fin) (1),
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Connessioni ad alta velocità in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga (COM(2004) 369 def.) (CdR 257/2004 fin) (2),
visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Aggiornamento del piano d'azione eEurope 2005 (COM(2004) 380 def.) (CdR 193/2004 fin) (3),
visto il proprio progetto di parere (CdR 272/2006 riv. 2) adottato in data 30 novembre 2006 dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca (relatore: Luciano CAVERI, presidente della regione autonoma Valle d'Aosta (IT/ALDE)),
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Banda larga
Il divario nella banda larga
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
considera Internet come una delle più spettacolari innovazioni del nostro tempo, il cui potenziale di sviluppo economico può ancora produrre benefici sostanziali in termini di produzione di nuovi servizi, di creazione di posti di lavoro e opportunità di investimento, di aumento della produttività, di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità della vita; |
1.2 |
valuta che la diffusione delle tecnologie dell'informazione riveste un ruolo determinante nella realizzazione delle strategie di Lisbona e di Goteborg, sia per il miglioramento che esse determinano nel funzionamento delle imprese esistenti, sia per la crescita di imprese nuove ed innovanti, sia per il contributo determinante che possono offrire nella formazione dei lavoratori e dei cittadini in generale; |
1.3 |
afferma l'importanza di incrementare la diffusione delle tecnologie informatiche disponibili a tutti i livelli della pubblica amministrazione, in particolar modo per quegli ambiti in cui gli enti pubblici sono impegnati a prestare servizi direttamente ai cittadini; |
1.4 |
sottolinea però che i servizi on line, come l'e-Government, l'e-Health e l'e-Learning, l'e-Procurement, potranno diventare inclusivi e pienamente interattivi solo quando saranno disponibili ai cittadini e alle imprese dell'Unione europea attraverso connessioni a banda larga; |
1.5 |
ritiene pertanto che la disponibilità di connettività a banda larga a prezzi accessibili su tutto il territorio dell'Unione sia una componente essenziale per garantire qualità dei servizi ai cittadini, promuovere la competitività e la produttività sui territori, nonché permettere uno sviluppo diffuso della società dell'informazione e della conoscenza anche in zone che tradizionalmente ne sono escluse; |
1.6 |
apprezza il fatto che la comunicazione faccia numerosi ed espliciti riferimenti allo sviluppo rurale, compresa l'apertura di linee di finanziamento ad hoc, in quanto ciò mostra come la Commissione tenga nel debito conto sia l'impatto che un accesso capillare ai servizi a banda larga può avere sull'aumento della competitività delle zone rurali e sullo sviluppo equilibrato del territorio e, in generale, delle aree che soffrono di handicap geografici e naturali permanenti, sia l'alto valore aggiunto del quale possono beneficiare le attività produttive tradizionalmente insediate in queste zone; |
1.7 |
considera pertanto importanti i riferimenti alle politiche che fanno capo alla direzione generale Politica regionale, in particolare relativamente all'uso dei fondi strutturali, e alla direzione generale Concorrenza, e più specificatamente la valutazione, da parte di quest'ultima, della compatibilità con la disciplina comunitaria di progetti concernenti l'accesso a servizi a banda larga finanziati con fondi pubblici in aree rurali; |
1.8 |
teme che la diffusione della banda larga possa incappare nei tipici fenomeni di fallimento del mercato, quando gli operatori privati non vedono la redditività di investimenti infrastrutturali in aree marginali, rurali, a scarsa densità di popolazione o dove l'orografia del territorio li renda particolarmente complessi e onerosi. La dimostrazione di una tale apertura e flessibilità rappresenta un segnale importante e di buon auspicio, tenuto conto dell'essenzialità che la banda larga riveste per lo sviluppo socioeconomico di tali aree; |
1.9 |
ricorda che, a sostegno di tale considerazione, il Comitato delle regioni, dopo aver analizzato e discusso, in varie occasioni, il range di soluzioni che le autorità locali e regionali stanno attivando in tutta Europa, ha rilevato chiaramente l'impossibilità di trovare una soluzione valida per ogni contesto. In particolare quanto può essere idoneo per i grossi centri urbani può non esserlo, ad esempio, nelle realtà svantaggiate, caratterizzate da un'orografia complessa e articolata oppure da una scarsa antropizzazione, tale da richiedere sforzi significativi per la diffusione di ogni tipo di servizio; |
1.10 |
prende atto del significativo incremento della diffusione della banda larga avvenuto in questi ultimi anni. Tuttavia, confrontando l'obiettivo europeo di raggiungere almeno il 90 % della popolazione dell'Unione entro il 2010, permane una profonda differenza infrastrutturale tra i centri urbani e le periferie, così come tra i vecchi e nuovi Stati membri dell'Unione; |
1.11 |
sottolinea tuttavia come la soglia di copertura del 90 % della popolazione non sia un elemento sufficiente, se non correlato con altri fattori (distribuzione geografica, densità insediativa). Infatti, in piccoli contesti, quali quelli montani, che spesso hanno difficoltà a disporre dei servizi universali (telefonia fissa e mobile, televisione terrestre, …), il 10 % residuo potrebbe significare la marginalizzazione di intere aree geografiche a bassa densità abitativa; |
1.12 |
ricorda inoltre che, quando si parla di divario nella banda larga, deve essere posta una attenzione particolare al divario tra diffusione della banda larga e effettivo utilizzo. Colmare questo divario richiede azioni aggiuntive a livello locale di natura non tecnologica per favorire l'uso della banda larga alle persone più anziane e ai gruppi sociali più svantaggiati o tradizionalmente meno ricettivi, come ad esempio la popolazione rurale (eventi formativi, disponibilità di punti di accesso pubblico, …); |
1.13 |
sottolinea infine che, nell'ambito della realizzazione delle infrastrutture di trasporto e dei servizi veicolati su di esse, sarà necessario prestare la massima attenzione al soddisfacimento di tutti i requisiti di sicurezza ad ogni livello per garantire adeguati standard di protezione e di rispetto della privacy degli utenti. |
La situazione nei nuovi Stati membri
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.14 |
fa presente che, per quanto riguarda la valutazione della penetrazione, della copertura e dell'effettivo utilizzo di servizi on line a banda larga per i nuovi Stati membri, a livello regionale, non esistono ancora dati comparabili a quelli disponibili invece per gli Stati UE-15; |
1.15 |
invita pertanto la Commissione a condurre rapidamente un'indagine circa lo stato dell'arte delle infrastrutture nelle regioni dei nuovi Stati membri e nelle aree meno urbanizzate dei vecchi Stati membri, al fine di individuare gli interventi necessari per aggiornare le infrastrutture esistenti allo standard necessario al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona. |
Le soluzioni tecnologiche
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.16 |
accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta a rivedere il contesto normativo delle comunicazioni elettroniche; |
1.17 |
auspica che nel nuovo quadro normativo sia assicurata, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una competizione senza discriminazioni tra gli operatori e le tecnologie esistenti e future, sviluppando una politica di utilizzo dello spettro radio basata sul principio della «neutralità tecnologica». Questo perché la recente introduzione di tecnologie wireless, particolarmente adatte alla risoluzione dei problemi di copertura che si verificano in zone rurali o con orografie particolarmente difficili, necessitano che una parte sufficientemente estesa dello spettro sia resa disponibile a beneficio della diffusione della banda larga; |
1.18 |
relativamente allo spettro, concorda pienamente con le comunicazioni presentate dalla Commissione in settembre e novembre 2005 ed in marzo e giugno 2006, riguardanti neutralità tecnologica, trasparenza, uso efficiente dello spettro e promozione di un ambiente competitivo ed innovativo che consenta alle nuove tecnologie di svilupparsi; |
1.19 |
condivide la visione della Commissione europea secondo cui l'utilizzo delle frequenze non debba più seguire una logica per la quale ad ogni banda corrisponde una specifica tecnologia, finalizzata alla veicolazione del servizio assegnato alla frequenza (ad esempio i 900 MHz utilizzati dalla fonia mobile con il servizio eTacs); |
1.20 |
chiede quindi che la Commissione europea contribuisca ad impostare una strategia che consenta un uso flessibile della tecnologia utilizzata all'interno della gamma di frequenze dello spettro; |
1.21 |
sottolinea l'importanza che l'applicazione ed il rispetto del nuovo quadro normativo, basato sulla neutralità tecnologica, conducano alla messa a disposizione di frequenze per le comunicazioni wireless e alla diffusione della banda larga, con l'obiettivo di attenuare le gravi disparità di cui soffrono le aree ad handicap geografico e naturale permanente; |
1.22 |
fa presente come tecnologie per la diffusione della banda larga quali il WiMAX permetterebbero di trovare soluzioni efficaci anche per queste aree geograficamente svantaggiate. A questo proposito è interessante citare, a titolo di esempio, come questa stessa tecnologia wireless sia attualmente oggetto di ingenti investimenti da parte degli operatori del settore attivi sul mercato statunitense. |
Necessità dell'intervento pubblico
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.23 |
ritiene che la fornitura di connettività a banda larga dovrebbe essere garantita al pari dei servizi universali, quali l'acqua potabile e la fornitura di energia elettrica; |
1.24 |
osserva che l'abbattimento del divario nella banda larga nelle aree particolarmente complesse dal punto di vista orografico, quali le aree ad handicap geografico e naturale permanente, comporta maggiori investimenti rispetto alle zone di pianura, tali da rendere economicamente non sostenibili investimenti remunerativi; |
1.25 |
sottolinea come la consultazione pubblica aperta dal Digital Divide Forum abbia confermato l'importanza dell'intervento pubblico sia da parte delle autorità nazionali e locali sia da parte dell'industria e del mondo associativo. |
L'uso dei fondi europei
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.26 |
concorda con la Commissione sull'importanza di incoraggiare le autorità locali e regionali a fare il miglior uso possibile delle opportunità offerte dai fondi strutturali e dal Fondo per lo sviluppo rurale sia per la fornitura che per l'uso della banda larga. Il Comitato delle regioni ha in numerose occasioni dimostrato la necessità e gli effetti positivi di questo approccio; |
1.27 |
auspica che la Commissione puntualizzi i propri orientamenti in merito ai casi in cui i servizi senza filo a banda larga vengono predisposti, con il sostegno dei fondi strutturali, in regioni dove esiste già in parte un'offerta di tali servizi. Da un punto di vista geografico, e specialmente quando si utilizzano nuove tecnologie senza filo, risulta praticamente impossibile limitare l'accesso a tali tecnologie solo alle regioni a bassa densità di popolazione, escludendo i nuclei urbani dove tali servizi sono già disponibili; |
1.28 |
desidera tuttavia attirare l'attenzione sul fatto che non tutte le aree rurali e le aree ad handicap geografico e naturale permanente, dove le azioni per colmare il divario digitale sono più urgenti e presentano problemi di più difficile soluzione, siano aree svantaggiate secondo i parametri utilizzati per l'eleggibilità ai finanziamenti dei fondi strutturali; |
1.29 |
ritiene quindi importante trovare soluzioni nuove e flessibili per intervenire efficacemente in queste aree, sia con politiche di sostegno economico all'infrastrutturazione definite a livello locale e regionale ma coordinate a livello nazionale ed europeo, sia tramite linee guida che consentano di affrontare i fallimenti del mercato, evidenti nelle citate aree geografiche, nel rispetto dei principi comunitari della libera concorrenza; |
1.30 |
evidenzia che, rispetto alla diffusione della banda larga nei territori ad handicap geografico e naturale permanente, sui quali, come si è detto, gli operatori non investono per l'impossibilità di un ritorno economico, sono difficilmente attuabili forme di partenariato pubblico-privato o moderne forme di project financing, se non con un preponderante investimento pubblico, che deve pertanto trovare nuove forme di incentivazione; |
1.31 |
ritiene, inoltre, poco proficuo definire sgravi fiscali per gli abbonati in quanto il problema della diffusione della banda larga coinvolge principalmente non «la domanda» bensì «l'offerta». Si ritiene più proficuo studiare incentivi o sgravi fiscali su progetti di infrastrutturazione in aree a handicap geografico e commerciale permanente da parte degli operatori stessi, riducendo, pertanto, la curva di ritorno dell'investimento; |
1.32 |
considerato l'impegno che egli stesso ha sempre profuso nei confronti di attività di scambio delle best practices, ritiene lodevole l'iniziativa della Commissione per incoraggiare ulteriormente lo scambio delle best practices e facilitare la domanda di aggregazione attraverso un sito web paneuropeo che serva da punto di raccolta delle informazioni, in particolare tra i fornitori e i governi locali e regionali; |
1.33 |
ritiene quindi molto importante che la Commissione cerchi attivamente di creare significative sinergie tra i propri programmi settoriali e le azioni di finanziamento previste nell'ambito dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale. |
Strategie regionali e nazionali per lo sviluppo delle banda larga
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.34 |
condivide la richiesta della Commissione agli Stati membri di rafforzare le loro strategie di sviluppo della banda larga incrementando il coinvolgimento delle autorità locali e regionali e ponendo obiettivi misurabili per l'estensione della banda larga, specie per i servizi pubblici. |
2. i2010 — piano d'azione per l'e-Government
La correlazione tra broadband ed e-Government
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
condivide l'affermazione della Commissione, secondo cui la banda larga è uno dei principali fattori abilitanti la diffusione della società dell'informazione, in particolare, per assicurare eguaglianza di accesso a tutti i cittadini, aumentare la competitività delle imprese e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione (PA); |
2.2 |
ritiene che la presenza di un «digital divide infrastrutturale», ovvero di un divario fra chi abita in zone dove sono disponibili infrastrutture e servizi avanzati e chi abita in aree ad handicap geografico e naturale permanente, ove tali infrastrutture e servizi non sono disponibili, rappresenti un forte limite alla partecipazione di tutti alla società dell'informazione (e-Inclusion) e alla possibilità, da parte del settore pubblico in particolare, di pensare a forme innovative di interazione con i propri clienti, cittadini e imprese, determinando un vero e proprio lack democratico sostanziale; |
2.3 |
ritiene altresì che permanga un importante «digital divide culturale», ovvero un divario relativo alle conoscenze che consentono di diventare utente dei servizi erogati tramite le TIC, tra nuovi e vecchi Stati membri, tra Stati membri e Stati membri, tra zone più urbanizzate e zone rurali, nonché tra le diverse generazioni e classi sociali che compongono la società europea, e che sia pertanto fondamentale trovare strumenti di intervento adeguati per dotare il più alto numero di cittadini delle conoscenze di base che consentano loro di trarre profitto dall'innovazione che si è verificata in questo campo. |
Non lasciare indietro nessuno — accrescere l'inclusione tramite l'e-Government
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.4 |
ritiene che l'e-Government inclusivo riguardi sia la lotta a possibili nuove esclusioni generate dalla messa in rete dei servizi (digital divide infrastrutturale e culturale), sia il potenziamento delle politiche per l'inclusione sociale grazie all'impiego dell'Information and Communication Technology (TIC); |
2.5 |
osserva che, al fine di evitare forme di emarginazione nell'accesso ai servizi pubblici, le amministrazioni dovrebbero impiegare la multicanalità permettendo all'utenza di interagire utilizzando il mezzo ritenuto più congeniale (sportello fisico, siti web, TV digitale, telefonia mobile, ecc.); |
2.6 |
considera opportuno prevedere specifiche azioni di formazione e supporto per garantire pari opportunità favorendo l'accesso telematico ai servizi da parte dei cittadini socialmente svantaggiati; |
2.7 |
riconosce la necessità che i portali delle amministrazioni pubbliche siano resi conformi agli standard di riferimento sulla web usability definiti dal W3C. Tale conformità potrebbe essere valutata da appositi organismi di certificazione riconosciuti a livello internazionale; |
2.8 |
considera importante che ognuna delle azioni progettuali finalizzate all'inclusione venga inserita all'interno di un quadro programmatico d'insieme per mitigare il rischio di realizzare interventi isolati e non sinergici. |
Concretizzare l'obiettivo di un governo efficace ed efficiente — metriche e bechmarking
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.9 |
osserva che l'uso delle TIC dovrebbe essere finalizzato sia alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi dalla PA, sia alla realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; |
2.10 |
constata che la riduzione dei tempi per spostamenti, code e espletamento delle pratiche, la maggior facilità nella compilazione dei moduli, un front office unico e la riduzione della possibilità di errore grazie al controllo diretto sui dati inseriti siano vantaggi che possono orientare l'erogazione di servizi verso forme più moderne alternative alle modalità tradizionali di erogazione; |
2.11 |
ritiene utile lo sviluppo di metriche di misurazione dei costi, dei benefici, degli impatti, ecc. con indicatori e metodi condivisi a livello europeo; |
2.12 |
è convinto che gli investimenti del settore pubblico, finalizzati all'integrazione e cooperazione tra sistemi, alla condivisione delle informazioni e all'erogazione di servizi on line, si dovrebbero tradurre nei seguenti principali benefici monetizzabili, quindi sommabili e confrontabili: risparmio di tempo per cittadini e imprese e maggiore efficienza e produttività della PA, oltre ovviamente a benefici qualitativi quali un alto livello di soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi della PA e una maggiore trasparenza e responsabilità della PA; |
2.13 |
ritiene che, per la definizione del sistema comune di metriche di valutazione, sarebbe utile comparare i diversi sistemi nazionali o regionali per poi adottare i modelli di eccellenza; |
2.14 |
crede perciò che un ruolo importante possa essere svolto dalla condivisione delle migliori soluzioni realizzate in ambito pubblico (best practices), sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo tecnologico, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, ma anche per costruire valore aggiunto con la creazione progressiva di comunità professionali in tema di e-Government secondo un'ottica sistemica. L'esame delle esperienze che non hanno prodotto i risultati attesi (worst practices) può inoltre essere utile per valutare i fattori di rischio e le criticità; |
2.15 |
suggerisce che le PA titolari di programmi applicativi realizzati su commessa pubblica li rendano disponibili in formato sorgente, corredati dalla documentazione, in uso gratuito ad altre amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze. |
Servizi chiave ad alto impatto per cittadini ed imprese
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.16 |
ritiene fondamentale, ai fini di un concreto sviluppo dell'e-Government su scala europea, identificare servizi ad alto valore aggiunto che possano avere un impatto importante per cittadini, imprese e per le stesse PA e svolgere una funzione trainante per la diffusione su larga scala dei fattori abilitanti illustrati al successivo punto 2.20; |
2.17 |
auspica, con riferimento al principale servizio già identificato di e-Procurement:
|
I fattori chiave abilitanti per l'e-Government
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.18 |
ritiene che l'organizzazione degli enti pubblici, la convergenza della normativa a livello europeo, la diffusione della cultura innovativa fra le risorse umane nella PA, le modalità di gestione delle funzioni legate alle TIC siano tutti fattori che condizionano i processi di innovazione nella PA e lo sviluppo dell'e-Government; |
2.19 |
suggerisce, rispetto a tali fattori, lo sviluppo di iniziative quali:
|
Rafforzare la partecipazione e i processi decisionali democratici in Europa
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.20 |
considera il miglioramento dei processi decisionali pubblici ed una maggiore partecipazione dei cittadini agli stessi un fattore critico per la coesione della società europea, al quale le TIC possono fornire un contributo a vari livelli, anche se ritiene che permangano interrogativi su molti aspetti, dai rischi di una nuova esclusione alla qualità dei processi decisionali stessi; |
2.21 |
ritiene quindi opportuno agevolare la cooperazione, lo scambio di conoscenze, la condivisione di soluzioni riutilizzabili e iniziative per una maggiore trasparenza e partecipazione alle decisioni pubbliche, in particolare nei processi decisionali dei parlamenti; |
2.22 |
valuta fondamentale razionalizzare e strutturare le forme di comunicazione fra le istituzioni che producono norme, per una condivisione e un utilizzo coordinato di tutte le risorse, con particolare riferimento ai servizi che ogni pubblica amministrazione rivolge a cittadini e imprese; |
2.23 |
è consapevole dei benefici del coinvolgimento dei cittadini in un processo continuo di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi erogati dal settore pubblico. Tale coinvolgimento potrebbe essere agevolato anche attraverso la realizzazione di un osservatorio virtuale permanente, che consenta di rilevare indicazioni e suggerimenti che provengono dagli utenti fruitori degli stessi. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 21.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 55.
(3) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 59.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/69 |
Parere del Comitato delle regioni migliorare l'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici
(2007/C 146/10)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
appoggia la proposta di introdurre un termine sospensivo di dieci giorni per evitare che i soggetti aggiudicatori stipulino il contratto di appalto prima che la sua aggiudicazione sia stata comunicata alle imprese interessate. Questa procedura permette di rivedere le decisioni prima che diventino definitive, a beneficio sia dei soggetti aggiudicatori che delle imprese, |
— |
ritiene che la proposta intesa a prevenire gli appalti conclusi illegittimamente a trattativa privata abbia una portata eccessivamente ampia, e si pronuncia a favore del sistema attuale che prevede il risarcimento dei danni. La Commissione è dell'avviso che l'affidamento diretto illegittimo rappresenti un problema di notevoli proporzioni, però non lo dimostra presentando, ad esempio, dati statistici pertinenti e dettagliati. Il Comitato esorta la Commissione a presentare informazioni approfondite sull'ampiezza del fenomeno degli appalti conclusi illegittimamente a trattativa privata, |
— |
ritiene che l'applicazione delle direttive ricorsi sugli appalti pubblici di servizi che superano la soglia di cui all'Allegato II B2 non risulti molto chiara. A giudizio del Comitato, i ricorsi in materia di appalti di servizi di tipo «B» andrebbero esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione di tali direttive sì da lasciare interamente agli Stati membri la decisione sui modi di garantire certezza giuridica alle imprese interessate riguardo all'aggiudicazione degli appalti di questo tipo. Molti dei servizi rientranti in questa categoria, come quelli sanitari e sociali, costituiscono il nucleo stesso delle attività svolte dagli enti locali e regionali. In tali ambiti l'UE ha competenze estremamente limitate, ed essa non dovrebbe ampliarle surrettiziamente mediante le direttive ricorsi. |
Testo di riferimento
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici
COM(2006)195 def. — 2006/0066 (COD)
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (COM(2006)195 def. — 2006/0066 (COD)),
vista la decisione della Commissione europea, del 4 maggio 2006, di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente all'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,
visto il proprio progetto di parere (CdR 182/2006 riv. 2), adottato il 15 dicembre 2006 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/PPE), membro del consiglio provinciale del Värmland),
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Posizione del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
accoglie con favore la proposta di elaborare delle nuove direttive ricorsi, dal momento che, a suo giudizio, un sistema di ricorsi efficace e più trasparente garantirebbe una maggiore tutela delle imprese interessate, inducendole così — si spera — a concorrere a un maggior numero di appalti. Ciò determinerebbe un aumento della concorrenza, che a sua volta andrebbe a vantaggio delle amministrazioni aggiudicatici; |
1.2 |
ritiene tuttavia che la semplificazione della normativa sia una delle condizioni fondamentali per ridurre il numero delle procedure di ricorso. La semplicità delle disposizioni non solo ne agevola l'applicazione, ma permette anche di limitare le interpretazioni erronee. Purtroppo, però, le nuove direttive sugli appalti pubblici non vanno in questa direzione. La complessità delle norme procedurali previste da tali direttive induce sovente le amministrazioni aggiudicatrici a commettere degli errori. Ciò riguarda in particolare gli enti locali e regionali minori, che non hanno accesso a servizi giuridici specializzati in materia di appalti pubblici. Il Comitato desidera inoltre ricordare alla Commissione europea che gli appalti pubblici sono per lo più aggiudicati dagli enti locali e regionali piuttosto che dalle amministrazioni nazionali; |
1.3 |
ritiene inoltre che un'eccessiva rigidità delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle norme sugli appalti pubblici possa avere conseguenze negative, soprattutto in presenza di un quadro normativo complesso. In primo luogo, è possibile che i soggetti aggiudicatori si astengano dall'affidare in appalto i servizi in questione, scegliendo di prestarli in proprio. Inoltre, un'altra conseguenza potrebbe essere un'attenzione eccessiva per i prezzi più bassi. È infatti difficile contestare che una data offerta sia quella economicamente più vantaggiosa, mentre è senz'altro più facile discutere aspetti quali la qualità e altri parametri analoghi; |
1.4 |
appoggia la proposta di introdurre un termine sospensivo di dieci giorni per evitare che i soggetti aggiudicatori stipulino il contratto di appalto prima che la sua aggiudicazione sia stata comunicata alle imprese interessate. Questa procedura permette di rivedere le decisioni prima che diventino definitive, a beneficio sia dei soggetti aggiudicatori che delle imprese. Il Comitato è inoltre favorevole alla proposta volta a consentire agli Stati membri di esigere che chiunque intenda proporre ricorso informi l'ente aggiudicatore dell'asserita violazione e della propria intenzione di presentare ricorso. Invita nel contempo la Commissione a valutare l'impatto dell'introduzione del termine di dieci giorni già dopo un anno: sarà così possibile stabilire fino a che punto esso determini un significativo aumento del numero dei ricorsi, come è avvenuto in diversi Stati membri; |
1.5 |
reputa tuttavia che possano sorgere dei problemi riguardo ai contratti conclusi in violazione della normativa. Mentre ai sensi della direttiva proposta tali contratti sarebbero considerati privi di effetto, il Comitato ritiene che la decisione al riguardo andrebbe lasciata agli Stati membri, in modo da agevolare l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di contratti e di responsabilità civile; |
1.6 |
contrariamente alla Commissione, dubita che l'introduzione di un termine sospensivo di dieci giorni possa, in un primo tempo, determinare un aumento di qualche punto percentuale del numero di ricorsi. In Svezia, ad esempio, a seguito dell'introduzione di un termine sospensivo pari a quello proposto, si è registrato un incremento iniziale del numero dei ricorsi pari al 150 %, e il loro numero è continuato ad aumentare anche dopo questa impennata iniziale (1); |
1.7 |
ritiene che la proposta intesa a prevenire gli appalti conclusi illegittimamente a trattativa privata abbia una portata eccessivamente ampia, e si pronuncia a favore del sistema attuale che prevede il risarcimento dei danni. La Commissione è dell'avviso che l'affidamento diretto illegittimo rappresenti un problema di notevoli proporzioni, però non lo dimostra presentando, ad esempio, dati statistici pertinenti e dettagliati. Il Comitato esorta la Commissione a presentare informazioni approfondite sull'ampiezza del fenomeno degli appalti conclusi illegittimamente a trattativa privata. I dati della consultazione on-line ai quali si fa riferimento sono decisamente inadeguati e non possono fungere da base per un'innovazione di questa portata. L'obbligo di pubblicità per tutti gli appalti pubblici che superano le soglie stabilite e che i soggetti aggiudicatori intendono concludere senza prima espletare procedure competitive, con la conseguente applicazione del termine sospensivo, determina gravi conseguenze per i soggetti aggiudicatori. Rientrano in questa categoria di appalti, ad esempio, quelli stipulati con le aziende in-house (operatori «interni» al soggetto aggiudicatore) e, in alcuni casi, quelli conclusi nel quadro della cooperazione intercomunale. In alcuni pareri il CdR ha già sottolineato i problemi sollevati dagli appalti concessi alle aziende in-house e le difficoltà che sorgono nella cooperazione intercomunale. Secondo il Comitato, la normativa sugli appalti non deve ostacolare o impedire il ricorso a tali pratiche; |
1.8 |
ritiene che l'applicazione delle direttive ricorsi sugli appalti pubblici di servizi che superano la soglia di cui all'Allegato II B (2) non risulti molto chiara. A giudizio del Comitato, i ricorsi in materia di appalti di servizi di tipo «B» andrebbero esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione di tali direttive sì da lasciare interamente agli Stati membri la decisione sui modi di garantire certezza giuridica alle imprese interessate riguardo all'aggiudicazione degli appalti di questo tipo. Molti dei servizi rientranti in questa categoria, come quelli sanitari e sociali, costituiscono il nucleo stesso delle attività svolte dagli enti locali e regionali. In tali ambiti l'UE ha competenze estremamente limitate, ed essa non dovrebbe ampliarle surrettiziamente mediante le direttive ricorsi. Secondo il Comitato, i meccanismi di ricorso relativi agli appalti per i servizi di tipo «B» e per quelli di valore inferiore all'importo della soglia vanno lasciati alla competenza esclusiva degli Stati membri; |
1.9 |
sottoscrive la proposta di abolire il sistema di attestazione e la procedura di conciliazione. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
Raccomandazione 1
Proposta di modifica della Commissione — Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE
Proposta di modifica della Commissione — Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. |
Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico, soddisfi i requisiti posti per l'aggiudicazione dell'appalto stesso e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. |
Motivazione
Con il presente emendamento ci si propone di rendere accessibili le procedure di ricorso solo alle imprese che siano effettivamente in grado di soddisfare i requisiti posti dall'amministrazione aggiudicatrice.
Raccomandazione 2
Proposta di modifica della Commissione — Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE
Proposta di modifica della Commissione — Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE
Testo proposta dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché per l'interesse pubblico e decidere di non autorizzare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. |
Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché in particolare per l'interesse pubblico, e decidere di non autorizzare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. |
Motivazione
Occorre attribuire maggiore importanza all'interesse pubblico.
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) Nämnden för offentlig upphandling (Agenzia governativa centrale svedese per gli appalti pubblici), relazioni annuali 2003 e 2004.
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31.3.2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/73 |
Parere del Comitato delle regioni finanziare la crescita delle PMI
(2007/C 146/11)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
esorta a fare in modo che tutte le nuove disposizioni legislative e le nuove politiche comunitarie che possono avere un impatto diretto sullo sviluppo delle PMI siano accompagnate da una valutazione di impatto, |
— |
invita a intervenire per garantire alle PMI un facile accesso alle istituzioni e organizzazioni finanziarie intermedie responsabili dell'attuazione del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del Programma Jeremie; chiede inoltre che il gruppo BEI sia più proattivo nel far conoscere il proprio ruolo, il proprio valore aggiunto e i metodi per accedere ai nuovi strumenti del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del programma Jeremie, |
— |
raccomanda con insistenza alla Commissione europea di inserire le migliori prassi regionali nelle future discussioni a livello europeo; le regioni possono stimolare il capitale privato potenzialmente disponibile creando e finanziando reti di «capitale informale», che mettano gli investitori privati in contatto con le imprese in fase di prima progettazione e di avvio, |
— |
raccomanda con insistenza di far sì che le misure finanziarie siano accompagnate da strumenti complementari. Le regioni sono importanti fornitrici delle infrastrutture necessarie per promuovere le PMI, come lo sviluppo di cluster e la formazione professionale. Esse possono inoltre offrire una preziosa esperienza in materia di insediamento di incubatrici (a carico dell'FSE) con strutture e politica del personale comuni, in forma di sostegno all'innovazione, di formazione personalizzata e di programmi di preparazione all'investimento. Occorre anche inserire lo spirito imprenditoriale nei programmi di insegnamento. È proprio la complementarità di tali misure che garantisce alle nuove imprese migliori opportunità di riuscita. |
Testo di riferimento
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Attuare il programma comunitario di Lisbona: Finanziare la crescita delle PMI – Promuovere il valore aggiunto europeo
COM(2006) 349 def.)
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Attuare il programma comunitario di Lisbona: Finanziare la crescita delle PMI — Promuovere il valore aggiunto europeo (COM(2006) 349 def.),
vista la decisione della Commissione europea del 29 giugno 2006 di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare il parere in materia,
visto il progetto di parere (CdR 338/2006 riv. 1) adottato il 15 dicembre 2006 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Harry DIJKSMA (NL/ALDE), membro della giunta esecutiva della provincia di Flevoland),
considerando quanto segue:
23 milioni di PMI sono responsabili per la creazione del 67 % del PIL e di 75 milioni di posti di lavoro nell'intera UE. In alcuni settori la quota di occupazione in tali imprese arriva fino all'80 % del totale, e il 99 % delle imprese appartiene alla fascia delle microimprese, aventi da 1 a 9 dipendenti,
ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Posizione del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
Promuovere il processo di Lisbona
1.1 |
accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione europea sul finanziamento della crescita della PMI, che fornisce una chiara analisi dei problemi e degli strumenti a disposizione delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri; |
1.2 |
condivide il giudizio espresso nelle conclusioni del Consiglio europeo di primavera, secondo cui per la crescita delle PMI è essenziale che vi siano un mercato finanziario integrato e una sufficiente accessibilità ai finanziamenti. Grazie a riforme attuate a livello nazionale e comunitario, il processo di Lisbona offre un quadro utile a migliorare tale accessibilità. Un fattore primario per il successo delle riforme di Lisbona consiste nel coinvolgimento degli enti locali e regionali. Per contribuire ad un reale partenariato tra i differenti livelli di governo, il Comitato delle regioni ha eseguito un'indagine su scala europea in merito al coinvolgimento degli enti locali e regionali nello sviluppo dei programmi nazionali di riforma, e un'analisi della dimensione locale e regionale nei suddetti programmi; inoltre, ha istituito una piattaforma di monitoraggio del processo di Lisbona. |
Migliorare l'ambiente per l'investimento in capitale di rischio
1.3 |
riconosce che, nonostante i considerevoli passi in avanti compiuti negli ultimi anni, per realizzare gli obiettivi dell'agenda di Lisbona l'UE deve agire con maggiore decisione e con uan più ampia gamma di strumenti. I mercati europei del capitale di rischio non operano ancora al massimo del loro potenziale. Ciò è dovuto al fatto che il mercato non è riuscito né a predisporre né ad avviare il finanziamento con capitali di rischio, a causa di problemi riguardanti l'offerta e la domanda di tali capitali. Ne consegue un mancato sfruttamento delle potenziali innovazioni e quindi una minore crescita economica e un più basso livello di occupazione. Per di più, ben poche delle società europee di nuova costituzione che utilizzano tecnologie innovative sono riuscite a diventare leader mondiali nel loro settore; |
1.4 |
apprezza il proposito delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri di creare le condizioni per triplicare in modo sostenibile entro il 2013 gli investimenti da parte dei fondi di capitale di rischio nelle società in fase di prima progettazione e di avvio; |
1.5 |
constata che permangono differenze significative tra i sistemi finanziari e tra i sistemi bancari dei vari Stati membri, e che occorrerà un'ulteriore armonizzazione in questo campo affinché le PMI operino a parità di condizioni, mettendo a frutto il potenziale del mercato interno e promuovendo la crescita e l'occupazione; |
1.6 |
concorda con la Commissione nel ritenere che la strategia di uscita sia un aspetto essenziale per ogni buon investimento in capitale di rischio; inoltre, condivide il giudizio secondo cui molti mercati azionari europei hanno previsto alternative adeguate per consentire alle imprese in crescita di reperire capitali, e si compiace pertanto delle misure volte ad agevolare in tutta l'UE l'accesso al finanziamento attraverso mercati azionari di crescita; |
1.7 |
riconosce che il divario esistente al livello di finanziamento iniziale inibisce la crescita e l'innovazione nell'UE, e concorda con la Commissione nel ritenere che i fondi dovrebbero specializzarsi di più e che la riuscita degli investimenti necessiti di una specifica esperienza settoriale; |
1.8 |
condivide l'affermazione della Commissione secondo cui i gestori professionali del capitale di rischio dovrebbero essere in grado di raccogliere capitali e realizzare investimenti transfrontalieri senza dover sottostare a eccessivi prelievi fiscali o gravami burocratici. Esorta inoltre gli Stati membri ad adottare provvedimenti volti a garantire una concorrenza leale a parità di condizioni per gli investimenti transfrontalieri, il che avrebbe l'effetto di armonizzare l'onere fiscale e ridurre gli adempimenti amministrativi su una base di reciprocità; |
1.9 |
si compiace della nuova proposta relativa a un brevetto europeo con costi minori per le PMI, giacché i costi elevati dell'attuale brevetto europeo ostacolano un rapido sviluppo dell'innovazione. |
Più finanziamenti attraverso il credito per le PMI
1.10 |
riconosce che i prestiti bancari continuano ad essere per le PMI la principale fonte di finanziamento; si rammarica però che l'accordo Basilea II sui nuovi requisiti di capitale per le banche comporterà un aumento del 50 % della ponderazione dei prestiti commerciali più a rischio, e quindi quasi certamente un rincaro del costo del credito per le imprese in fase di avvio e per quelle innovative; |
1.11 |
nota con rammarico che le grandi banche si ritirano dal mercato locale nelle zone rurali e in quelle poco popolate o economicamente deboli, causando alle PMI seri problemi di finanziamento; ne consegue una maggiore dipendenza da banche legate al territorio, che si specializzano nei prestiti alle PMI; osserva quindi che modificando la relativa regolamentazione si inciderebbe molto sulla disponibilità di fondi per le PMI; |
1.12 |
constata che l'Europa presenta certe caratteristiche culturali che al tempo stesso costituiscono un fattore di crescita. Bisogna incoraggiare le piccole e medie imprese a migliorare il loro atteggiamento nei confronti del rischio e sviluppare il loro spirito imprenditoriale, al fine di contrastare gli ostacoli alla crescita. |
Il contributo dell'UE al finanziamento delle PMI
1.13 |
prende atto dell'esigenza di soluzioni per l'accesso al capitale di rischio che siano concrete e su misura per le PMI e si compiace dell'opportunità offerta al FESR di finanziare fondi regionali di capitali di rischio, dato che le regioni hanno poche possibilità di intervenire direttamente in tale campo. La concessione di finanziamenti pubblici a condizioni redditizie cambia il rapporto rischi/benefici per gli investitori privati, rendendoli più inclini a entrare nel mercato dei capitali di rischio; |
1.14 |
accoglie con favore gli strumenti forniti dal Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione e dal programma Jeremie; |
1.15 |
si compiace del fatto che il regolamento del FESR fornisca l'opportunità di usare cofinanziamenti comunitari per istituire un sistema di «buoni di formazione» (knowledge voucher) allo scopo di promuovere l'innovazione e l'accesso al mercato; |
1.16 |
constata che la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) non hanno gli strumenti per intrattenere relazioni dirette con le PMI, ma possono fornire assistenza tecnica e capitali insieme agli strumenti di Jeremie e del Programma quadro per la competitività e l'innovazione, tramite istituzioni e organizzazioni finanziarie intermedie negli Stati membri e nelle loro regioni; |
1.17 |
osserva che gli strumenti dell'UE sono in gran parte mirati alle imprese in fase di avvio e a quelle in rapido sviluppo, sebbene il 75 % delle PMI non rientri in tali categorie. |
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
IL COMITATO DELLE REGIONI
Promuovere il processo di Lisbona
2.1 |
raccomanda alla Commissione di promuovere un'ampia gamma di soluzioni per migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento, affinché quest'ultimo sia commisurato alle esigenze finanziarie delle singole PMI. Una delle principali risorse dell'economia europea consiste infatti nella diversità delle PMI; |
2.2 |
esorta pertanto a fare in modo che tutte le nuove politiche e le nuove disposizioni legislative comunitarie che possono avere un impatto diretto sullo sviluppo delle PMI siano accompagnate da una valutazione di impatto. |
Migliorare l'ambiente per l'investimento in capitale di rischio
2.3 |
raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere maggiormente ai meccanismi di investimento in capitale di rischio e ai modelli di condivisione dei rischi, allo scopo di incentivare l'uso degli strumenti del capitale di rischio per le PMI da parte degli investitori privati; |
2.4 |
invita a far sì che le politiche adottate promuovano un cambiamento di cultura e favoriscano l'assunzione di rischi, contribuendo in tal modo all'attuazione dell'Agenda di Lisbona; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a continuare a perseguire, nelle loro politiche, l'eliminazione del «marchio dell'insuccesso», specie in rapporto alla bancarotta non fraudolenta. |
Più finanziamenti attraverso il credito per le PMI
2.5 |
ritiene che l'attuale varietà di istituti di credito presenti sui mercati europei dei servizi bancari al dettaglio rifletta la varietà della domanda di prodotti e servizi finanziari da parte di privati, PMI, imprese e enti locali. Affinché tale domanda sia soddisfatta in modo costante, invita ad aver cura che la legislazione comunitaria non favorisca alcun modello di servizi bancari né alcun tipo di cliente; |
2.6 |
raccomanda di tenere conto dell'esperienza degli enti locali e regionali negli scambi di conoscenze e di buone pratiche nel quadro delle conferenze di lavoro e delle tavole rotonde organizzate dalla Commissione su argomenti specifici. Lo scambio di conoscenze tra i principali soggetti coinvolti negli Stati membri è essenziale per aggiornarsi nel mondo relativamente piccolo della fornitura di capitale di rischio; |
2.7 |
prevede che l'invecchiamento demografico causerà la messa in vendita di numerose imprese e ritiene pertanto che occorra dedicare particolare attenzione al finanziamento dei rilevamenti di imprese (da parte del management interno o di soggetti esterni). |
Il contributo dell'UE al finanziamento delle PMI
2.8 |
raccomanda l'adozione di misure volte a migliorare l'accesso delle PMI, in special modo delle microimprese, ai programmi di cooperazione del Settimo programma quadro; |
2.9 |
invita a intervenire per garantire alle PMI un facile accesso alle istituzioni e organizzazioni finanziarie intermedie responsabili dell'attuazione del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del programma Jeremie; chiede inoltre che il gruppo BEI sia più proattivo nel far conoscere il proprio ruolo, il proprio valore aggiunto e i metodi per accedere ai nuovi strumenti del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del programma Jeremie; |
2.10 |
chiede che si proceda ad un monitoraggio costante delle opportunità e delle sfide specifiche del mercato finanziario europeo, ad esempio quelle derivanti dai cambiamenti demografici; |
2.11 |
raccomanda di conferire un ruolo più importante al FEI ai fini dell'assistenza ai fondi regionali di capitali di rischio; il FEI dovrebbe pertanto mettere a disposizione competenze e esperienze ai fondi regionali al di sotto della soglia minima di 35 milioni di euro; |
2.12 |
raccomanda di riunire gli attuali sportelli di informazione per le PMI esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, creando uno sportello unico trasparente e di facile accesso. Bisognerebbe inoltre incoraggiare il ricorso alle istituzioni regionali esistenti e alle funzioni Internet dei servizi amministrativi pubblici (e-government). |
Una migliore governance
2.13 |
raccomanda con insistenza alla Commissione europea di inserire le migliori prassi regionali nelle future discussioni a livello europeo. Le regioni possono stimolare il capitale privato potenzialmente disponibile creando e finanziando reti di «capitale informale» che mettano gli investitori privati in contatto con le imprese in fase di prima progettazione e di avvio; |
2.14 |
raccomanda con insistenza di far sì che le misure finanziarie siano accompagnate da strumenti complementari. Le regioni sono importanti fornitrici delle infrastrutture necessarie per promuovere le PMI, come lo sviluppo di cluster e la formazione professionale. Esse possono inoltre offrire una preziosa esperienza in materia di insediamento di incubatrici (a carico dell'FSE) con strutture e politica del personale comuni, in forma di sostegno all'innovazione, di formazione personalizzata e di programmi di preparazione all'investimento. Occorre anche inserire lo spirito imprenditoriale nei programmi di insegnamento. È proprio la complementarità di tali misure che garantisce alle nuove imprese maggiori opportunità di riuscita; |
2.15 |
raccomanda che gli Stati membri e l'UE intensifichino gli sforzi per il completamento del mercato interno, applicando la legislazione pertinente del mercato interno ed eliminando tutti gli ostacoli burocratici ingiustificati che si frappongono alla cooperazione transfrontaliera, comprese le barriere fiscali e quelle relative all'assicurazione del credito all'esportazione, al fine di migliorare la competitività e l'apertura del mercato europeo in un'economia globale; |
2.16 |
esorta ad incoraggiare il coinvolgimento dei business angels nello sviluppo economico regionale in tutta Europa, e viceversa. È ben noto che tali soggetti preferiscono operare nelle rispettive regioni, vale a dire entro un raggio di 100-150 km dalla zona di residenza. Le reti di business angels necessitano di maggiore visibilità; |
2.17 |
raccomanda di ricorrere a uno strumento finanziario regionale basato su un fondo di rotazione, nel cui ambito la partecipazione pubblica sia convogliata attraverso un fondo o una struttura di fondi per incentivare la capacità di investimento del settore privato. Le nuove disposizioni sugli aiuti di Stato dovrebbero consentire alle regioni di continuare a lavorare con questo strumento sostenibile; |
2.18 |
esorta a fare in modo che gli strumenti comunitari per il capitale di rischio sostengano gli strumenti regionali e nazionali. Il cofinanziamento aggiuntivo genera un volume e una massa critica maggiori per le dimensioni del fondo, e la percentuale di riuscita del fondo può essere migliorata grazie a questa diversificazione del portafoglio. In tal modo si consentirebbero anche gli investimenti transfrontalieri, si realizzerebbe un'armonizzazione dei regimi e si ridurrebbe la frammentazione del mercato nell'UE. |
Bruxelles, 13 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/77 |
Parere del Comitato delle regioni efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione e quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente
(2007/C 146/12)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
osserva che l'esclusione dal sistema scolastico è il primo passo verso la marginalizzazione, cui fa seguito l'esclusione dal sistema occupazionale e, di conseguenza, dalla vita sociale, culturale e civile. In tale contesto ribadisce l'importanza di combattere l'abbandono precoce degli studi, che ha effetti negativi per la competitività e per la coesione, |
— |
riconosce che l'istruzione preelementare e i programmi di intervento precoce risultano sul lungo termine gli strumenti più vantaggiosi per l'intero ciclo di apprendimento, soprattutto per gli alunni più svantaggiati, e ricorda in tale contesto la necessità di un'impostazione intersettoriale, nell'ambito della quale le amministrazioni locali e regionali detengano responsabilità decisive, |
— |
concorda sul fatto che la modernizzazione dell'istruzione superiore è un fattore cruciale in una società della conoscenza in rapida evoluzione. Gli istituti di insegnamento superiore sono una componente essenziale del «triangolo della conoscenza» rappresentato da istruzione, innovazione e ricerca, dato il ruolo che svolgono in ciascuno di questi settori. Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nell'incanalare i fondi verso la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore, |
— |
sostiene il duplice obiettivo di aumentare la trasparenza delle qualifiche e di promuovere la mobilità nell'Unione. Ricorda tuttavia che i quadri dovrebbero continuare a venir elaborati a livello nazionale e regionale. Le amministrazioni competenti nell'ambito degli Stati membri devono pertanto continuare ad essere i principali responsabili della riforma. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione (COM(2006) 481 def. — SEC(2006) 1096),
vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006) 479 def. — 2006/0163 (COD) — SEC(2006) 1093 — SEC(2006) 1094),
visto il proprio parere sul Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (CdR 258/2004 fin) (1),
viste la relazione e le raccomandazioni scaturite dalla seconda consultazione pilota della sua rete di monitoraggio della sussidiarietà/proporzionalità (DI CdR 2/2007), che attualmente comprende 49 partner ed è stata creata in virtù dei pareri Legiferare meglio 2004 (CdR 121/2005 fin) e Orientamenti per l'applicazione e il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (CdR 220/2004 fin),
vista la decisione del Consiglio del 19 ottobre 2006 di consultarlo in materia a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Cultura, istruzione e ricerca di elaborare un parere in materia,
visto il progetto di parere (CdR 335/2006 riv. 1) della commissione Cultura, istruzione e ricerca, adottato il 30 novembre 2006 (relatore: Geert BOURGEOIS, ministro del governo regionale fiammingo, BE/PPE),
ha adottato il seguente parere in data 14 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione
Programmare efficienza ed equità
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.1 |
ringrazia la Commissione per questo contributo al dibattito sulla riforma dei sistemi europei di istruzione e formazione, e condivide il punto di vista secondo cui la responsabilità della riforma deve continuare a spettare alle autorità competenti degli Stati membri; |
1.2 |
concorda sul fatto che gli investimenti in istruzione e formazione richiedono tempo per dare dei frutti e che di conseguenza nel decidere le priorità di finanziamento i governi dovrebbero prevedere una programmazione a lungo termine a livello locale, regionale e nazionale. Infatti, diverse proposte contenute nella comunicazione potrebbero avere un impatto finanziario a livello regionale e locale; |
1.3 |
mentre riconosce l'importanza della programmazione a lungo termine, sottolinea la necessità di coinvolgere le amministrazioni locali e regionali nella elaborazione ed attuazione di tutte le strategie di apprendimento permanente; |
1.4 |
concorda sulla necessità di una cultura della valutazione nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione, ma sottolinea l'importanza di impiegare efficacemente le risorse a disposizione (2). Richiama l'attenzione sul fatto che l'eliminazione degli ostacoli finanziari alla scolarizzazione preelementare è senz'altro importante, ma di per sé tuttavia insufficiente. In molti Stati membri, infatti, l'istruzione preelementare non è obbligatoria e i genitori possono scegliere di farne beneficiare o meno i propri figli su base volontaria; |
1.5 |
ritiene che si dovrebbero adottare delle misure specifiche intese a garantire, accanto ad una scolarizzazione più diffusa degli alunni nella fase preelementare, anche delle forme di sostegno e incentivo destinate ai genitori, per incoraggiare la frequenza regolare degli alunni, e soprattutto di quelli svantaggiati a causa del loro ambiente sociale di provenienza, ovvero del fatto di risiedere in aree montane, rurali e a bassa densità di popolazione; |
1.6 |
ribadisce che un'istruzione efficace nella prima infanzia richiede un personale ben preparato sul piano pedagogico e chiede pertanto un maggior sforzo a livello dell'insegnamento magistrale; |
1.7 |
incoraggia in tale contesto la promozione degli scambi di buone pratiche e la creazione di reti transfrontaliere tra città e regioni, allo scopo di migliorare le capacità di valutazione dell'insegnamento e di garantirne la qualità; |
1.8 |
osserva che l'esclusione dal sistema scolastico è il primo passo verso la marginalizzazione, cui fa seguito l'esclusione dal sistema occupazionale e, di conseguenza, dalla vita sociale, culturale e civile. In tale contesto ribadisce (3) l'importanza di combattere l'abbandono precoce degli studi, che ha effetti negativi per la competitività e per la coesione (4); |
1.9 |
approva il taglio della comunicazione, che sottolinea la necessità di una strategia politica basata sui fatti e sui risultati di ricerche serie. |
Istruzione preelementare: concentrarsi sull'apprendimento in età precoce
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.10 |
riconosce che i risultati della ricerca, comprese le importanti iniziative dell'OCSE in tale campo, hanno dimostrato che l'istruzione preelementare e i programmi di intervento precoce risultano sul lungo termine gli strumenti più vantaggiosi per l'intero ciclo di apprendimento, soprattutto per gli alunni più svantaggiati; |
1.11 |
ricorda tuttavia, la necessità di un'impostazione intersettoriale, nell'ambito della quale le amministrazioni locali e regionali detengano responsabilità decisive, e si rammarica che la comunicazione non riconosca tale necessità. |
Istruzione primaria e secondaria: migliorare la qualità dell'istruzione di base per tutti
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.12 |
riconosce il fatto che gli Stati membri e le regioni dotate di una competenza in materia hanno diversi sistemi di istruzione, che seguono orientamenti diversi; concorda tuttavia sul fatto che una differenziazione precoce degli alunni in base alle capacità («smistamento») ne può condizionare le future possibilità di carriera e di vita; |
1.13 |
caldeggia il fatto di offrire a tutti gli alunni delle opportunità inclusive di apprendimento permanente, riconoscendo il diritto di ciascun alunno di accedere ai diversi tipi di scuola e di impostazione educativa; |
1.14 |
suggerisce che posticipare lo «smistamento» al livello secondario superiore, combinandolo con la possibilità di passare ad un altro tipo di scuola, potrebbe essere uno degli strumenti per ridurre la segregazione e promuovere l'equità del sistema senza metterne a repentaglio l'efficienza e potrebbe inoltre aiutare a realizzare la vocazione e le capacità di ogni alunno; |
1.15 |
ricorda di avere ripetutamente chiesto che sia fornito un sostegno il più precocemente possibile agli alunni con necessità particolari. Ribadisce l'importanza di arrestare l'emarginazione già nell'istruzione primaria e mette in risalto l'utilità di procedere a scambi di esperienze in tale ambito; sottolinea l'importanza di garantire un apprendimento che presenti sfide nonché una scuola che fornisca stimoli a tutti i discenti. Ciò vale sia per gli alunni con maggiori difficoltà che per quelli più precoci; |
1.16 |
richiama in particolare l'attenzione sulle necessità delle collettività di immigranti le quali in molti casi hanno problemi di integrazione nel sistema educativo, dovuti alle possibili carenze formative dei paesi di origine e/o ad una scarsa conoscenza della lingua del paese ospitante. Per trattare correttamente tali collettività è necessaria anche una formazione specifica del corpo insegnante; |
1.17 |
giudica che la motivazione, le capacità, le competenze ed il livello dei salari del personale insegnante, la disponibilità di servizi di orientamento e alcuni elementi infrastrutturali come ad esempio il numero di alunni in una classe siano tutti fattori importanti per conseguire un sistema di formazione di qualità elevata; |
1.18 |
ritiene importante sviluppare un contesto di apprendimento che non lasci gli alunni abbandonati a se stessi e che sia in grado di stimolare la motivazione individuale, l'impegno di ciascuno nel processo di apprendimento e la consapevolezza di poter conseguire dei risultati. Sottolinea altresì la necessità di garantire il coinvolgimento e l'impegno dei genitori nel processo educativo e osserva che gli alunni a maggior rischio di esclusione sono proprio quelli poco seguiti nel loro ambiente familiare e sociale; |
1.19 |
sottolinea l'importanza del fatto che le misure adottate per garantire una maggior equità ed il trattamento adeguato delle necessità specifiche di determinate collettività non vadano a scapito dell'efficienza o della qualità del sistema educativo. Tali misure dovrebbero anche prevedere meccanismi che aiutino a mantenere il ritmo del processo di apprendimento; |
1.20 |
ribadisce la necessità di ottenere un equilibrio, nei sistemi educativi, tra la formazione generale di base e l'offerta di possibilità di specializzazione. Tale formazione generale di base dovrebbe sempre prevedere elementi di cultura e storia europea. Inoltre i diversi sistemi educativi e formativi dovrebbero riservare sufficiente attenzione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, così come definite nella Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. |
Istruzione terziaria: migliorare gli investimenti ampliando al contempo la partecipazione
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.21 |
concorda sul fatto che la modernizzazione dell'istruzione superiore è un fattore cruciale in una società della conoscenza in rapida evoluzione. Gli istituti di insegnamento superiore sono una componente essenziale del «triangolo della conoscenza» rappresentato da istruzione, innovazione e ricerca dato il ruolo che svolgono in ciascuno di questi settori; |
1.22 |
ricorda pertanto che gli istituti di insegnamento superiore dovrebbero aprirsi maggiormente a nuovi tipi di discenti, porre maggiormente l'accento sull'istruzione e sull'apprendimento permanente e offrire più ampie possibilità di accesso all'istruzione universitaria: queste sono infatti condizioni essenziali per poter rispondere alle trasformazioni demografiche e strutturali dei prossimi decenni; |
1.23 |
riconosce tuttavia che alla crescita del numero degli studenti e all'aumento dei costi della ricerca e di un'istruzione di elevata qualità deve corrispondere un incremento dei finanziamenti pubblici e, se del caso, privati. Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nell'incanalare i fondi verso la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore, in particolare mediante l'impiego finalizzato dei fondi strutturali dell'Unione; |
1.24 |
ricorda che l'accesso all'istruzione superiore deve essere il più inclusivo possibile, non soltanto per garantire il futuro dell'Europa della conoscenza, ma anche per servire da base alla coesione sociale dell'intera Unione. Ribadisce la missione generale dell'insegnamento superiore, che comprende anche il fatto di contribuire all'evoluzione personale ed alla cittadinanza democratica, nonché il suo ruolo di rivitalizzazione del patrimonio culturale (5); |
1.25 |
osserva che la comunicazione si sofferma sulla questione delle «tasse di frequenza», che vengono viste come uno strumento per migliorare il finanziamento degli istituti di studio e per stimolare la motivazione degli studenti e delle loro famiglie ed una loro maggior sensibilizzazione ai risultati. Le tasse di frequenza non devono divenire un fattore d'esclusione in base alle risorse finanziarie. Sottolinea tuttavia a questo proposito che le tasse di frequenza non sono un elemento a sé stante bensì, al contrario, vanno sempre viste nel contesto più ampio dei diversi fattori che costituiscono degli incentivi o degli ostacoli finanziari al proseguimento degli studi ad un livello superiore. Chiede pertanto che non ci si concentri sulla sola questione delle tasse di frequenza, ma si adotti invece un'impostazione più ampia e più appropriata agli specifici contesti, suscettibile di tener conto delle particolarità nazionali, regionali e locali per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento e i sistemi fiscali. |
Istruzione e formazione professionale: migliorarne qualità e efficacia
IL COMITATO DELLE REGIONI
1.26 |
concorda con la Commissione europea sul fatto che, di fronte all'invecchiamento demografico dell'Unione, il livello tenacemente elevato di disoccupazione giovanile risulta inaccettabile, vista la crescita della domanda di mano d'opera particolarmente qualificata; |
1.27 |
chiede il riconoscimento e la promozione dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei paesi nei quali tali sistemi sono scarsamente sviluppati, in modo che possano coprire le aspettative dei molti giovani che cercano un accesso adeguato al mercato del lavoro e consentano di soddisfare le necessità del mercato del lavoro medesimo; |
1.28 |
sostiene la proposta della Commissione di mettere a punto percorsi diversificati e ben definiti di istruzione e formazione professionale per favorire le possibilità di ulteriore apprendimento e di occupazione e accoglie con soddisfazione il riferimento specifico alla necessità di una maggior partecipazione del livello regionale e locale per incoraggiare i partenariati tra tutte le parti in causa e migliorare i programmi di formazione pubblici per i disoccupati e i discenti sfavoriti; |
1.29 |
osserva che insegnanti e formatori dovrebbero costantemente beneficiare di corsi di aggiornamento per soddisfare le esigenze di un pubblico di discenti sempre più maturo. È necessario sviluppare metodi pedagogici e sussidi didattici ad hoc, tenendo conto tra l'altro anche delle modalità flessibili da applicare per i discenti che debbono combinare attività di formazione e vita professionale e familiare. In tale contesto le politiche di istruzione e di formazione professionale interferiscono con le questioni di politica sociale, e le amministrazioni regionali e locali possono svolgere un ruolo catalizzatore; |
1.30 |
sottolinea la necessità di un'applicazione generalizzata di meccanismi strutturati per la convalida delle conoscenze acquisite in precedenza, e particolarmente per quelle conseguite al di fuori del sistema formale di istruzione scolastica. Tale convalida deve avere un duplice obiettivo: facilitare le possibilità di assunzione e di inclusione sociale e permettere l'accesso a ulteriori possibilità di studio sulla base delle precedenti esperienze di apprendimento; |
1.31 |
accoglie favorevolmente in tale contesto la comunicazione della Commissione Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere e concorda sul fatto che visti i cambiamenti demografici in Europa si debba riservare maggiore attenzione a tale tematica mediante investimenti efficaci e ben finalizzati; |
1.32 |
osserva, in tale contesto, che in numerosi paesi europei i livelli locale e regionale hanno responsabilità fondamentali nel settore dell'istruzione degli adulti e un interesse diretto nello sviluppo delle capacità della forza lavoro. Chiede pertanto un maggior coinvolgimento degli enti locali e regionali nelle iniziative riguardanti l'istruzione degli adulti a livello comunitario. |
2. Proposta di raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente
IL COMITATO DELLE REGIONI
2.1 |
riconosce la necessità di disporre di un Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF — European Qualifications Framework) a complemento degli accordi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, anche perché ciò permetterà una più trasparente — e più evidente — transizione tra i percorsi di istruzione e quelli di formazione. Sottolinea tuttavia che i diplomi e altri titoli di studio svolgono un ruolo importante nella transizione tra il contesto scolastico e la vita lavorativa e non possono quindi essere esaminati senza trattare anche le questioni della preparazione al mercato del lavoro; |
2.2 |
attira l'attenzione della Commissione sulla necessità di procedere in modo sistematico ad una valutazione dell'impatto delle sue proposte legislative ai livelli locale e regionale, in particolare per settori come l'istruzione e la formazione professionale che, in numerosi Stati membri, sono di competenza degli enti territoriali. Inoltre, sarebbe utile che la valutazione d'impatto venisse pubblicata integralmente on-line in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; |
2.3 |
accoglie favorevolmente il Quadro europeo dei Titoli messo a punto dalla Commissione e ne sostiene il duplice obiettivo di aumentare la trasparenza delle qualifiche e di promuovere la mobilità nell'Unione. Sottolinea tuttavia che l'EQF non può di per sé concedere delle qualifiche, poiché queste ultime dipendono invece dai quadri elaborati a livello nazionale o regionale. Gli enti locali competenti debbono quindi venir coinvolti nel necessario processo di coordinamento tra l'EQF e i quadri delle qualifiche nazionali o regionali; |
2.4 |
concorda con la Commissione sul fatto che i quadri nazionali e il Quadro europeo dei Titoli agevoleranno la convalida delle conoscenze acquisite in tutti i contesti possibili. Accoglie con soddisfazione tale impostazione inclusiva, che si ricollega con la necessità di riconoscere — accanto all'apprendimento formale — anche quello non formale ed informale nel contesto dell'istruzione e dell'apprendimento permanente, e ricorda la particolare importanza di tale aspetto per promuovere le pari opportunità, riconoscendo le «competenze chiave» e le abilità degli studenti meno favoriti (6); |
2.5 |
ritiene che l'EQF possa essere uno strumento utile per aumentare la fiducia reciproca tra i sistemi di istruzione nazionali e regionali dei diversi Stati membri, suscettibile di contribuire alla mobilità, alla competitività ed all'occupazione, incoraggiando lo scambio di competenze e conoscenze nell'intera Unione; |
2.6 |
esorta tuttavia la Commissione a chiarire la relazione tra i livelli di qualificazione, la direttiva 2005/36/CE e le disposizioni per la certificazione dell'apprendimento formale, non formale ed informale che già esistono o che vengono attualmente elaborate a livello nazionale e regionale (7); |
2.7 |
pur credendo in una prospettiva più ampia delle strategie per l'apprendimento permanente, che comprenda anche obiettivi di integrazione sociale, possibilità occupazionali e soddisfazione personale, accoglie favorevolmente l'impostazione concreta della Commissione incentrata sui risultati dell'apprendimento, vale a dire sulla descrizione delle qualifiche in termini di conoscenze e competenze; |
2.8 |
considera che le qualifiche dovrebbero essere comparabili indipendentemente dal contesto e dall'istituto di insegnamento nei quali sono state conseguite. Un'impostazione basata sui risultati dell'apprendimento agevola la comparazione delle qualifiche tra Stati e sistemi di istruzione e formazione professionale differenti, e facilita pertanto nell'intera Unione il ruolo delle amministrazioni regionali e locali preposte all'istruzione; |
2.9 |
inoltre i risultati dell'insegnamento e i descrittori possono servire da punto di riferimento per la qualità, incrementando in tal modo la cooperazione europea nei settori della garanzia della qualità e del riconoscimento reciproco delle decisioni di valutazione. Accoglie pertanto con soddisfazione il nesso specifico che la raccomandazione stabilisce tra il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, in quanto strumento di trasparenza, e i principi generali di garanzia della qualità, che possono svolgere un ruolo significativo per creare la fiducia reciproca necessaria per il riconoscimento internazionale delle qualifiche; |
2.10 |
chiede che venga promosso un quadro per la cooperazione e la diffusione delle migliori pratiche allo scopo di permettere uno scambio reale e continuo delle esperienze. Ciò permetterebbe di profittare degli sviluppi positivi in corso negli Stati membri, in particolare a livello regionale e locale. Raccomanda pertanto la moltiplicazione delle reti a livello europeo capaci di diffondere le migliori pratiche in materia di accesso alla formazione, soprattutto mediante partenariati locali e regionali; |
2.11 |
sottolinea la necessità che il Quadro europeo delle Qualifiche rispetti le diversità e i punti di forza delle regioni e delle città dell'Unione. Si tratta infatti di uno strumento destinato non a sostituirsi ai quadri nazionali e regionali bensì a completarli come griglia di lettura o come meccanismo di conversione; |
2.12 |
ritiene oltremodo probabile che l'applicazione dell'EQF richieda ulteriori iniziative a livello comunitario e insiste sul fatto che, in questo caso, andrà effettuata una valutazione approfondita della sussidiarietà e della proporzionalità di queste future misure; |
2.13 |
chiede che vengano utilizzati descrittori espliciti e che vi sia una chiara corrispondenza tra i quadri regionali esistenti e il nuovo EQF. |
2.14 Raccomandazioni agli Stati membri
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
||||||||||||
RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI: […]
|
RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI: […]
|
Motivazione
Va assegnata maggiore importanza ai livelli regionale e locale poiché in molti Stati membri gli enti territoriali esercitano dei poteri e delle responsabilità dirette nel settore dell'istruzione e della formazione, tra le quali figura anche la messa a punto dei Quadri delle Qualifiche. Gli enti territoriali hanno la responsabilità di fornire servizi di istruzione e formazione e di garantire una struttura di apprendimento permanente mediante servizi di insegnamento preelementari e scolastici, nonché servizi destinati ai giovani, agli adulti ed alla comunità.
Se la Commissione intende istituire un punto di contatto a livello nazionale, questo potrà solo fungere da punto di coordinamento per garantire la cooperazione a tutti i livelli.
Data l'ampiezza della consultazione necessaria per potere rapportare i Quadri nazionali/regionali delle Qualifiche al Quadro europeo, e dato che la raccomandazione non verrà adottata prima della fine del 2007 o dell'inizio del 2008, appare più realistico fissare la scadenza al 2010 piuttosto che al 2009.
2.15 Approvazione dell'intenzione della Commissione
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
||||||||
APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI: […]
|
APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI: […]
|
Motivazione
Dato che i Quadri delle Qualifiche sono sviluppati a livello nazionale/regionale, la Commissione deve avere il sostegno degli Stati membri nel processo di valutazione.
2.16 Definizioni
Il CdR si rammarica per il fatto che nel descrivere il Sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli non si sia fatto alcun riferimento ai Quadri regionali delle Qualifiche. Contrariamente a quello che la definizione della Commissione sembra suggerire, si ricorda che in alcuni Stati membri i Quadri regionali delle Qualifiche sono elaborati autonomamente e non possono pertanto venir considerati come semplici «sottosistemi» rispetto ai sistemi nazionali.
2.17 Allegato I: Descrittori
Il CdR riconosce che l'elenco dei descrittori riflette un delicato equilibrio tra i diversi contesti nei quali è possibile acquisire le qualifiche ed i titoli di studio.
Richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare la compatibilità della definizione dei descrittori per i livelli da 5 a 8 con i descrittori globali del Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore già approvato dai ministri dell'Istruzione nel contesto del processo di Bologna del 2005. Fa osservare a tale proposito che il Quadro di Bologna ha definito i vari livelli non soltanto in termini di risultati del processo di apprendimento, bensì anche in termini di unità di formazione trasferibili secondo il Sistema europeo di trasferimento crediti (ECTS), rendendo così più agevole la comparazione.
Il CdR approva pertanto l'intenzione della Commissione di sviluppare un sistema di trasferimento crediti per la formazione e l'istruzione professionale, e ritiene che sul lungo termine un tale sistema possa essere valido per l'apprendimento permanente nel suo complesso, in quanto strumento necessario per poter applicare in maniera più efficace il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli.
2.18 Allegato II: Principi comuni di garanzia della qualità
Il CdR, pur ribadendo il nesso triangolare tra trasparenza (EQF), garanzia della qualità e riconoscimento delle qualifiche e dei titoli, segnala che l'allegato II è troppo generico per poter sostituire i vigenti — ed elaborati — sistemi, principi e standard sviluppati per la cooperazione europea di garanzia della qualità in alcuni settori specifici dell'istruzione e della formazione. Inoltre alcuni di tali principi sembrano poco appropriati nel contesto della valutazione dell'insegnamento scolastico. Il CdR desidera pertanto ricordare il ruolo di indirizzo della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (GU L 60 dell'1.3.2001, pagg. 51-53), della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (GU L 64 del 4.3.2006, pagg. 60-62) e delle conclusioni del Consiglio Quality Assurance in Vocational Education and Training del 18.5.2004 (doc. 9599/04 — solo in versione inglese).
Bruxelles, 14 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.
(2) CdR 21/2000 fin.
(3) Conclusioni del convegno di Helsinki del CdR At the sources of knowledge — Competitiveness through basic education del 29.9.2006.
(4) http://www.cor.europa.eu/en/presentation/educ.asp.
(5) CdR 154/2005 fin.
(6) CdR 31/2006 fin.
(7) Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche (2006/2002(INI)).
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/85 |
Parere del Comitato delle regioni riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea
(2007/C 146/13)
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
ritiene che l'obiettivo fondamentale della politica europea dei trasporti sia quello di creare le condizioni per garantire trasporti transeuropei efficaci e sostenibili. A questo fine occorre concentrarsi sui punti deboli della rete TEN-T a livello transfrontaliero, soprattutto migliorando la situazione delle zone di confine, retaggio della Cortina di ferro che divideva l'Europa, nonché delle frontiere dell'attuale UE a 27 con i paesi candidati (Croazia e Turchia) e con gli Stati e le regioni confinanti, come i paesi mediterranei dell'Africa settentrionale e il nodo di trasporto costituito dallo Stretto di Gibilterra; |
— |
sottolinea anche che gli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE devono essere conseguiti innanzitutto mediante la creazione di un quadro giuridico e istituzionale che consenta a soggetti diversi (operatori del mercato, ecc.) di operare in questo settore a parità di condizioni. La regolamentazione e gli interventi da parte dei poteri pubblici devono essere accettati solo se necessario a causa del fallimento del mercato, e devono essere sostenibili per i bilanci nazionali, regionali o comunali; |
— |
giudica prioritario ripristinare l'equilibrio nella ripartizione modale dei trasporti terrestri, evitando che in Europa i flussi di traffico si concentrino quasi esclusivamente sulle strade. Allo stesso tempo ritiene necessario mettere in atto strategie per l'intermodalità e la multimodalità che garantiscano l'efficienza generale dei sistemi di trasporto. |
IL COMITATO DELLE REGIONI,
visti il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti, pubblicato nel 2001, che definisce gli orientamenti di tale politica fino al 2010 e che prevede anche un riesame intermedio della sua attuazione nel 2006, e la comunicazione della Commissione La logistica delle merci in Europa — La chiave per una mobilità sostenibile (COM (2006) 336 def.),
vista la decisione, adottata dal proprio Ufficio di presidenza in data 25 aprile 2006, di incaricare la commissione COTER di elaborare un parere in materia,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente — Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea, pubblicata il 22 giugno 2006,
visti i propri precedenti pareri, in particolare sui seguenti temi: Libro bianco della Commissione — La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (CdR 54/2001 fin) (1); Corridoi e RTE-T: volano per la crescita e strumento di coesione europea (CdR 291/2003 fin) (2); Le compagnie aeree a basso costo e lo sviluppo territoriale (CdR 63/2004 fin) (3); Progetto di orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici per l'avvio dell'attività delle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (CdR 76/2005 fin); La sicurezza di tutti i modi di trasporto, compresa la questione del finanziamento (CdR 209/2005 fin); Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima nell'Unione europea (CdR 43/2006 fin),
visto il proprio progetto di parere (CdR 119/2006 riv. 2) adottato in data 11 dicembre 2006 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Jan ZAHRADNÍK (PPE/CZ), presidente del consiglio regionale della Boemia meridionale),
ha adottato il seguente parere in data 14 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.
Considerando:
1) |
i risultati delle consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione in occasione del riesame intermedio del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti; |
2) |
i contributi dei rappresentanti delle regioni e delle città europee alle consultazioni pubbliche di cui sopra; |
3) |
l'evoluzione del contesto globale, i progressi dell'integrazione europea e la crescita dei trasporti in Europa negli ultimi cinque anni, caratterizzata da aspetti nuovi, quali |
l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007:
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12 nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione, il cui territorio è quindi aumentato di circa 1.100.000 km2 (circa il 36 % della superficie dell'UE a 15), |
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nei nuovi Stati membri le infrastrutture di trasporto presentavano e presentano tuttora degli standard di qualità incommensurabilmente più bassi rispetto al territorio dell'UE a 15, |
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con l'introduzione del mercato unico sul territorio dei nuovi Stati membri si è registrata un'ulteriore crescita dei trasporti, in particolare dei trasporti pesanti su strada, |
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la rete dei trasporti dei nuovi Stati membri non è preparata a queste nuove condizioni, in particolare nelle zone transfrontaliere, intorno ai grandi agglomerati e nelle aree ad elevata concentrazione industriale, |
la strategia di Lisbona riveduta, con cui:
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si riconosce che la crescita del PIL dell'Unione non raggiunge il livello previsto, |
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si attribuisce grande importanza allo sviluppo dei trasporti come fattore essenziale della crescita economica, |
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si considera la politica dei trasporti dell'UE una politica fondamentale per favorirne la competitività, |
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si continua a considerare la mobilità un obiettivo chiave della politica dei trasporti dell'UE, |
la carenza di risorse finanziarie:
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in tutti gli Stati membri il livello di spesa per le infrastrutture di trasporto è sceso al di sotto dell'1 % del PIL e nelle prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2007-2013 si prevede di destinare al settore un massimo di 8 miliardi di euro (mentre la Commissione aveva dichiarato che sarebbero occorsi come minimo 20 miliardi di euro), |
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l'importo necessario soltanto per i 30 progetti prioritari di interesse europeo, riguardanti reti TEN-T, è stimato a 250 miliardi di euro (ossia lo 0,16 % del PIL europeo), mentre la realizzazione di tutti i progetti di interesse europeo richiederebbe altri 600 miliardi di euro, |
la globalizzazione dell'economia mondiale:
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aumentano gli scambi commerciali tra l'Europa e i mercati asiatici in particolare: questo sviluppo pone nuove sfide in termini di capacità, orientamento, compatibilità e struttura modale della rete di trasporto europea, |
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soltanto i settori dei trasporti aerei e marittimi, però, presentano un carattere realmente globalizzato, |
i rischi legati al terrorismo:
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gli attacchi perpetrati a New York, Madrid e Londra hanno evidenziato la vulnerabilità del sistema dei trasporti, ossia la minaccia che grava sulla loro sicurezza e affidabilità. |
Considerando inoltre gli interessi delle regioni e delle città derivanti da realtà già note, in particolare il fatto che:
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il collegamento delle regioni e delle città al sistema di trasporti transeuropei e alle reti TEN-T è una condizione essenziale per poter sfruttare i vantaggi del libero mercato e influisce direttamente sulla loro competitività e i loro risultati economici, |
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lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto agevola il commercio, a sua volta fonte di crescita economica, contribuisce alla coesione territoriale e costruisce un'Europa vicina ai cittadini e ai comuni in cui vivono, |
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l'unico modo per collegare realmente l'Europa allargata e migliorare la coesione territoriale consiste nel completare i collegamenti mancanti ed eliminare gli ostacoli sugli attuali assi principali della rete transeuropea TEN-T, nell'estendere questi assi principali ai paesi e alle regioni vicine e nel concentrarsi sui punti deboli a livello transfrontaliero, |
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benché si tratti di trasporti transeuropei, i loro effetti, positivi e negativi, sono importanti anche a livello regionale e locale, in quanto strettamente legati anche allo sviluppo regionale e alla pianificazione urbana, |
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viceversa, i trasporti urbani e regionali contribuiscono notevolmente agli effetti negativi globali dei trasporti, ad esempio le emissioni (CO2), il rumore, le perdite dovute agli incidenti, |
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gli enti regionali e locali hanno competenze dirette per la costruzione e lo sviluppo dei sistemi di trasporto regionali e locali, per la creazione di condizioni idonee a migliorarne il funzionamento e per gli interventi sulla sicurezza e l'affidabilità, |
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un'azione congiunta a tutti i livelli, dagli organi dell'UE ai governi locali, e basata sul principio di un'effettiva sussidiarietà, sulla cooperazione, sulla condivisione reciproca delle informazioni e su adeguati programmi di incentivazione economica, può contribuire ad una maggiore efficienza nel settore dei trasporti urbani e regionali. |
1. Osservazioni di carattere generale
1.1 |
Il Comitato delle regioni condivide l'opinione della Commissione secondo cui la mobilità è un obiettivo chiave della politica dei trasporti dell'UE e della strategia di Lisbona riveduta. Ciò significa sviluppare forme di trasporto efficaci, sicure, sostenibili e affidabili, puntando in modo particolare sulla loro interazione. |
1.2 |
Il Comitato constata che i trasporti rappresentano il corollario dell'integrazione europea nella sua essenza, in particolare della libera circolazione delle persone e delle merci. Al tempo stesso sono anche legati al necessario sviluppo dell'UE, ossia alla crescita economica. È quindi contrario all'idea di integrazione europea pensare a una regolazione dei trasporti fatta di riduzioni e restrizioni non sistematiche, poiché in questo settore non esistono soluzioni facili. Occorre invece, attraverso nuove disposizioni legislative, liberalizzare in modo differenziato i diversi rami del settore dei trasporti in funzione delle caratteristiche locali e regionali, armonizzare le condizioni per i singoli modi di trasporto e favorirne la sinergia e la combinazione. |
1.3 |
Secondo il Comitato il compito prioritario della politica europea dei trasporti consiste nel creare le condizioni per garantire trasporti transeuropei efficaci e sostenibili, cioè:
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1.4 |
Secondo il Comitato, la politica europea dei trasporti ha anche un ruolo secondario: lanciare un'azione comune volta a risolvere quei problemi che non è possibile affrontare con la stessa efficacia con le sole forze di singoli Stati membri o di singole regioni o città, nel rigoroso rispetto dei principi di un'effettiva sussidiarietà. Ciò interessa in particolare i seguenti settori:
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1.5 |
Allo stesso tempo il Comitato sottolinea che gli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE devono essere conseguiti innanzitutto mediante la creazione di un quadro giuridico e istituzionale che consenta a soggetti diversi (operatori del mercato, ecc.) di operare in questo settore a parità di condizioni. La regolamentazione e gli interventi da parte dei poteri pubblici devono essere accettati solo se necessario a causa del fallimento del mercato, ed essere sostenibili per i bilanci nazionali, regionali o comunali. |
1.6 |
Secondo il Comitato, in base ai risultati dell'attuazione del Libro bianco del 2001, per rispondere alle aspettative legate alla politica europea dei trasporti occorre che:
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1.7 |
Il Comitato ritiene fondamentale che vengano creati gli strumenti necessari per facilitare la partecipazione delle amministrazioni regionali alla definizione della politica europea dei trasporti. Nel riesame intermedio del Libro bianco, il ruolo che le regioni devono svolgere in tale contesto non è chiaramente definito. |
1.8 |
Il Comitato ritiene che, nella sua forma attuale, la comunicazione sul riesame intermedio del Libro bianco non metta sufficientemente in evidenza le priorità di ciascuna azione e teme quindi che l'efficacia del documento nel suo insieme ne risulti diminuita. Chiede perciò che l'elenco delle iniziative («Piano di lavoro — Elenco delle azioni principali») venga rielaborato in modo da non essere più organizzato in ordine cronologico, bensì in funzione della priorità dei diversi obiettivi da conseguire tramite le singole azioni e, allo stesso tempo, dei settori di competenza previsti in virtù del principio di sussidiarietà. Il Comitato giudica necessario nominare dei coordinatori responsabili per le diverse azioni. Esso ritiene infatti che l'obiettivo di un'azione non consista soltanto nella pubblicazione di un documento, ma nell'effettivo cambiamento qualitativo che la sua rigorosa attuazione consentirà di realizzare. |
1.9 |
Inoltre il Comitato chiede che, prima di adottare una nuova serie di misure regolamentari o di interventi pubblici, si esamini la possibilità di ottenere gli stessi risultati ricorrendo alle forze del mercato nel settore dei trasporti. |
1.10 |
Alla luce di quanto precede, il Comitato propone di aggiungere al titolo del Libro bianco del 2006 il sottotitolo «Il momento di agire», così come il Libro bianco del 2001 aveva il sottotitolo «Il momento delle scelte». L'unica garanzia di ottenere i risultati auspicati consiste infatti nel trasferire le decisioni prese a livello comunitario prima al livello della politica dei trasporti dei singoli Stati membri e poi a quello delle amministrazioni regionali e locali, fino alla loro effettiva applicazione. |
2. Il trasporto terrestre
2.1 |
Il Comitato reputa prioritario ripristinare l'equilibrio nella ripartizione modale dei trasporti terrestri, per evitare che in Europa i flussi di traffico si concentrino quasi esclusivamente sulle strade. Allo stesso tempo ritiene necessario mettere in atto strategie per l'intermodalità e la multimodalità che garantiscano l'efficienza generale dei sistemi di trasporto. |
2.2 |
Il Comitato si rallegra particolarmente della proposta della Commissione di accelerare gli sforzi tesi ad eliminare gli ostacoli tecnici e operativi nel settore del trasporto ferroviario internazionale, promuovendo inoltre un'unificazione e una standardizzazione positiva ed efficace del materiale rotabile. |
2.3 |
Inoltre il Comitato osserva che, per migliorare la competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su strada e permettergli di rappresentare una parte equa del volume globale di traffico, occorre innanzitutto portare a compimento la rigorosa armonizzazione delle condizioni che regolano i due modi di trasporto indicata nel Libro bianco del 2001. |
2.4 |
L'esperienza insegna che i processi di liberalizzazione hanno conseguenze significative sui rapporti giuridici tra il trasportatore e i clienti, i fornitori, gli acquirenti dei servizi e i dipendenti, nonché sui rapporti di proprietà. Pertanto il Comitato raccomanda di effettuare una valutazione dell'impatto prodotto dalle misure di liberalizzazione già adottate da alcuni Stati membri e di basarsi sulle esperienze di tali Stati per elaborare a livello europeo un approccio comune alla liberalizzazione delle società ferroviarie «unitarie» (4). Raccomanda inoltre di prevedere norme minime volte a garantire che, nei settori dei trasporti in rete liberalizzati, siano tutelati in modo adeguato ed equilibrato i diritti di tutte le parti in causa (prestatori dei servizi di trasporto, utenti e regolatori, amministrazioni pubbliche, organi di vigilanza e lavoratori del settore). |
2.5 |
Il Comitato constata che il trasporto su strada continua a svolgere un ruolo essenziale per gli enti territoriali e che per numerose regioni rappresenta l'unico modo di garantire l'accessibilità e la mobilità. I collegamenti intermodali rivestono particolare importanza per ottimizzare il sistema globale dei trasporti. |
2.6 |
Nell'attuale contesto di tagli agli investimenti pubblici, il Comitato è del parere che occorra promuovere gli assi ferroviari ad alta velocità inclusi nelle TEN-T come progetti a carattere prioritario. Tuttavia è necessario intervenire anche per potenziare i collegamenti ferroviari complementari alle TEN-T. A tal fine, va messo l'accento sull'individuazione e lo sviluppo di progetti di collegamenti ferroviari, che, sebbene non compresi nelle TEN-T, costituiscono progetti di trasporto sostenibile paralleli e complementari a tali reti e che andrebbero quindi contemplati tra i progetti finanziabili dall'UE. |
2.7 |
Il Comitato delle regioni accoglie con favore la proposta della Commissione di prevedere forme di tassazione intelligente per l'utilizzo delle infrastrutture, come anche l'idea di ripartire le capacità nelle aree urbane e nelle zone sensibili mediante strumenti basati sul mercato, come ad esempio gli scambi commerciali di diritti di transito. |
2.8 |
Per quanto le iniziative del Libro bianco volte a promuovere i modi di trasporto più sostenibili, come quello ferroviario o quello marittimo, siano da sostenere con fermezza, va tenuto conto del fatto che molte regioni non dispongono di un'infrastruttura ferroviaria e marittima adeguata. Per tale ragione, un passaggio dal trasporto su strada a modi più sostenibili sotto il profilo ambientale esigerebbe investimenti significativi in tali infrastrutture. |
3. Il trasporto aereo
3.1 |
Il Comitato giudica molto positivamente il recente sviluppo degli aeroporti regionali e delle compagnie aeree a basso costo che, negli ultimi anni, hanno reso più abbordabile il trasporto aereo dei passeggeri, creando così una valida alternativa ai trasporti terrestri di passeggeri a lunga distanza. Nel contempo, però, non si devono perdere di vista gli effetti collaterali negativi di tale sviluppo. |
3.2 |
Nel solco dei suoi precedenti pareri, il Comitato sottolinea il ruolo importante svolto dagli aeroporti regionali nello sviluppo regionale e nella realizzazione della coesione territoriale (collegamento tra regioni, aumento della mobilità, sfruttamento della possibilità di circolare liberamente, sviluppo economico, rilancio delle regioni periferiche e meno sviluppate). A questo proposito il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare le condizioni per un'ulteriore affermazione del trasporto aereo nel segmento di mercato interregionale. |
3.3 |
Analogamente, il Comitato rammenta i propri precedenti appelli a favore di un approccio equilibrato tra la necessaria trasparenza e ammissibilità degli aiuti di Stato e la capacità degli enti locali e regionali di finanziare gli aeroporti regionali e lo sviluppo di nuove tratte che colleghino le regioni interessate al resto del mercato europeo. |
3.4 |
A questo proposito la situazione delle regioni ultraperiferiche è un caso a sé, in quanto per esse i trasporti marittimi e aerei rappresentano l'unica via d'accesso al resto dell'Unione europea e del mondo. A tali regioni dovrebbero quindi essere concesse le necessarie deroghe da tutte le misure intese a combattere l'impatto del trasporto aereo e marittimo sul cambiamento climatico. Ciò è possibile, dato che le emissioni di gas a effetto serra prodotte da tali regioni per questi due settori sono inferiori allo 0,5 % del totale UE e che quindi non verrebbero in alcun modo pregiudicati gli impegni internazionali sottoscritti dall'Unione europea in materia. |
4. Il trasporto per via navigabile
4.1 |
Il Comitato accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di continuare a sviluppare il trasporto marittimo a corto raggio e le «autostrade del mare» come alternative al trasporto su strada. Rammenta i propri precedenti appelli affinché: |
4.2 |
i programmi operativi per il periodo 2007-2013 dessero spazio all'attuazione di progetti intesi a promuovere il trasporto marittimo (lotta contro l'inquinamento, sicurezza dei trasporti, gestione delle infrastrutture delle vie navigabili); |
4.3 |
venissero compiuti maggiori sforzi per aumentare la capacità, sviluppare le infrastrutture di accesso terrestre ai porti e costruire reti logistiche di distribuzione, in particolare infrastrutture portuali nelle isole; |
4.4 |
le regioni insulari dell'Unione fossero effettivamente collegate alla rete delle «autostrade del mare», al fine di agevolare il loro accesso al mercato comune. |
4.5 |
Inoltre il Comitato approva la proposta della Commissione di elaborare una strategia globale per uno spazio marittimo comune europeo, intesa a contribuire allo sviluppo del mercato unico nel settore. |
4.6 |
Il Comitato si rallegra anche delle misure relative ai porti ed esprime la volontà di partecipare ai dibattiti che precederanno la loro elaborazione e di rammentare l'importanza dei collegamenti esistenti tra i porti e le città e/o le regioni in cui si trovano. |
4.7 |
Il Comitato offre il proprio sostegno alle città e regioni sedi di importanti porti marittimi che intendano collegare efficacemente le loro infrastrutture di trasporto terrestre alla rete TEN-T e inserirle negli assi transcontinentali di trasporto terrestre a lungo raggio (i cosiddetti «landbridges»). |
4.8 |
Il Comitato osserva inoltre che il trasporto per via navigabile come alternativa al trasporto stradale è stato a lungo sottovalutato ed accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un programma inteso a promuoverne lo sviluppo. Allo stesso tempo, in riferimento alla richiesta della Commissione di un collegamento più stretto tra le singole politiche comunitarie (in materia di trasporti, energia e ambiente), il Comitato sottolinea di aver constatato, in numerose occasioni, una fondamentale incoerenza tra l'approccio alla costruzione di vie interne, cioè l'esigenza di costruire vie navigabili e sviluppare il trasporto fluviale come valida alternativa al trasporto su strada, e l'impossibilità di attuare queste misure a causa di una regolamentazione eccessivamente oberata da vincoli ambientali. |
4.9 |
Il Comitato ritiene che le misure da adottare in materia di autostrade del mare dovrebbero contenere una solida analisi dell'impatto sui sistemi portuali esistenti, definire come si possa ovviare a eventuali effetti negativi e stabilire le modalità per l'attribuzione di aiuti differenziati intesi a risolvere possibili problemi di perifericità e insularità. |
4.10 |
Secondo il Comitato è necessario che i futuri regolamenti intesi a disciplinare lo sviluppo degli aiuti alle autostrade del mare prevedano formalmente la partecipazione delle regioni. |
5. Trasporti urbani e sistemi regionali di trasporto
5.1 |
Il Comitato constata che, nel settore dei trasporti pubblici urbani più che in ogni altro, va applicato il principio secondo cui il trasporto ideale è quello di cui si può fare a meno. A questo proposito occorre adottare misure non solo nel settore dei trasporti ma anche in altri ambiti di intervento, quali l'assetto urbano, lo sviluppo regionale e perfino la politica degli alloggi. Ciò vale in particolare per i nuovi Stati membri, dove in molti casi vanno applicati strumenti volti ad agevolare i trasferimenti verso il posto di lavoro, la liberalizzazione dei mercati degli alloggi, ecc. |
5.2 |
Il Comitato si rallegra della proposta della Commissione di elaborare un Libro verde sul trasporto urbano e, in qualità di assemblea che rappresenta le città e le regioni d'Europa, è disposto a partecipare attivamente al dibattito tra parti interessate che precederà sicuramente l'adozione del documento. |
5.3 |
Il Comitato fa osservare al tempo stesso che i sistemi di trasporto urbani e regionali sono tanto più efficienti quanto più rispondono alle esigenze locali. A differenza di quanto avviene per i trasporti transeuropei, quindi, in questo settore è estremamente arduo prevedere interventi comunitari o un'armonizzazione. Secondo il principio di sussidiarietà, il ruolo dell'Unione deve consistere innanzitutto nel condividere il know-how e nel creare programmi che consentano di diffondere e introdurre prassi sperimentate o di testare approcci innovativi (organizzazione dei trasporti, sistemi intelligenti, carburanti ecologici ed efficienti sul piano energetico, mobilità come condizione per lo sviluppo regionale, ecc.). |
5.4 |
Considerato che i problemi di trasporto si concentrano in particolare nelle grandi città, negli agglomerati urbani e nelle periferie delle città e che, vista l'ampia urbanizzazione di tali zone, la costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture risultano molto onerose, occorre prestare grande attenzione, a tutti i livelli, allo sviluppo di queste infrastrutture, dotandole di tecnologie moderne e sostenendo anche quelle che non fanno parte direttamente della rete TEN-T. Si sottolinea la necessità di puntare su trasporti urbani poco inquinanti allo scopo di contribuire a ridurre il livello di inquinamento delle città e migliorare così la qualità della vita degli abitanti. Il Comitato invita la Commissione ad includere anche questi aspetti nell'analisi che accompagnerà l'elaborazione del previsto Libro verde sui trasporti urbani. |
5.5 |
Il Comitato chiede alla Commissione europea di dare particolare risalto ai trasporti urbani e di verificare in modo adeguato se i diversi programmi operativi per il periodo 2007-2013 accordino ai trasporti urbani la giusta attenzione e una dotazione finanziaria adeguata. Il Comitato sottolinea che i trasporti urbani rivestono la stessa importanza delle reti transeuropee di trasporto, dato che la parte principale del flusso dei trasporti inizia e finisce in una città e che le città costituiscono proprio le strozzature più strette. Per questa ragione, la presenza di trasporti urbani di qualità è una condizione essenziale per la competitività dell'UE e quindi per tutta la strategia di Lisbona, per quanto riguarda la mobilità sia delle merci che dei lavoratori. |
5.6 |
Il Comitato ritiene che per decongestionare gli accessi alle grandi città occorra sviluppare ampi nodi di scambio modale ai loro margini, dotati di posti auto sufficienti (parcheggi di scambio), in modo tale che i cittadini che si recano in città in auto possano parcheggiarvi i propri veicoli e utilizzare poi i trasporti pubblici senza rilevanti perdite di tempo. |
6. Ottimizzazione delle infrastrutture e accessibilità delle reti
6.1 |
Il Comitato ritiene che, ai fini della sostenibilità dei trasporti transeuropei, il compito più urgente, insieme al completamento della rete transeuropea TEN-T e alla costruzione di nuove infrastrutture, consista nel migliorare le premesse per uno sfruttamento sistematico delle riserve di capacità delle infrastrutture esistenti. |
6.2 |
Il Comitato accoglie con grande favore la scelta della Commissione di considerare obiettivi prioritari la riduzione delle strozzature e l'aumento dell'accessibilità. Secondo il Comitato, si tratta di una condizione necessaria per sfruttare le opportunità offerte dalla libera circolazione e per raggiungere un grado più elevato di coesione territoriale. |
6.3 |
Ciononostante, il Comitato non condivide l'affermazione della Commissione secondo cui «l'Europa è dotata di una fitta rete di trasporto e di infrastrutture che sono generalmente di qualità elevata». Il Comitato sottolinea invece le differenze qualitative esistenti tra le infrastrutture di trasporto dei paesi dell'UE a 15 e quelle dell'UE 10+ dei nuovi Stati membri. Al tempo stesso constata che, poiché l'allargamento del 2004 ha determinato un aumento del traffico nei nuovi Stati membri, in generale la loro rete continua a deteriorarsi e la forbice tra l'UE a 15 e l'UE 10+ si allarga sempre più. Il Comitato raccomanda perciò di inserire tra le azioni proposte nel quadro del riesame intermedio anche una valutazione rigorosa e dettagliata della situazione delle infrastrutture di trasporto dell'UE a 27, in modo che le istituzioni europee dispongano di informazioni più precise su cui basare le decisioni in materia. |
6.4 |
Nel contempo il Comitato richiama l'attenzione sul rischio che le nuove zone di frontiera, presso i nuovi confini esterni dell'UE, assumano le caratteristiche di strozzature nelle reti di trasporto globali e di regioni inaccessibili. Appare perciò importante portare a termine il processo di ammodernamento delle reti TEN-T, in particolare per quanto riguarda la proposta di estenderle ai paesi e alle regioni confinanti con l'UE. |
6.5 |
Il Comitato sostiene attivamente anche i progetti regionali intesi allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, in particolare su scala transfrontaliera, e invita la Commissione a continuare a creare condizioni favorevoli a tali progetti mediante programmi per l'utilizzo delle risorse della politica di coesione 2007-2013 e programmi di cooperazione interregionale. |
6.6 |
Il Comitato raccomanda inoltre che la Commissione, con l'aiuto di strumenti finanziari (bilancio TEN-T, BEI, BERS, PPP ecc.) e istituzionali (coordinatore europeo), metta a punto un programma di sostegno agli interventi diretti ad eliminare rapidamente le strozzature transfrontaliere e a creare i collegamenti mancanti nel quadro dei 30 progetti prioritari TEN-T su scala europea definiti nel 2004, nonché altri collegamenti di cui si sia individuata successivamente la necessità, in modo da ottenere un'effettiva omogeneità della rete TEN-T. È infatti dimostrato che questo è uno dei settori in cui le politiche dei trasporti condotte a livello nazionale risultano da tempo inefficaci, il che è andato soprattutto a scapito dello sviluppo regionale, della realizzazione della coesione territoriale e della possibilità di trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione e dalla cooperazione transfrontaliera. Inoltre, è necessario prevedere meccanismi di finanziamento per altri progetti complementari alla rete TEN-T, specie quelli intesi a migliorare l'accessibilità: collegamenti terrestri e ferroviari, accessi portuali, centri logistici legati ai nodi di scambio modale, accessi urbani, ecc. |
6.7 |
Infine, il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità di riequilibrare gli assi Ovest-Est e Nord-Sud dei corridoi paneuropei TEN-T. Soprattutto perché sia meglio sfruttata la capacità dei porti marittimi del Baltico e dell'Adriatico, propone che in occasione della prossima estensione della rete TEN-T si tenga conto dei risultati del progetto Interreg III B denominato «AB Landbridge», che è dedicato proprio a tale questione e al quale partecipano attualmente regioni italiane, austriache, ceche, tedesche e polacche e, su una scala più vasta, anche regioni di paesi non membri come la Norvegia e la Croazia. |
7. Combinazione e armonizzazione dei modi di trasporto
7.1 |
Il Comitato accoglie con riserva la tesi della «co-modalità» sostenuta nel riesame intermedio del Libro bianco e condivide l'opinione secondo cui ogni modo di trasporto svolge un ruolo specifico nel sistema europeo dei trasporti. Non è certo privilegiando un modo di trasporto rispetto ad un altro che si può ottenere una naturale ottimizzazione dei trasporti, bensì garantendo un'efficace combinazione tra i diversi modi nell'ambito di condizioni eque di mercato. Nella pratica, infatti, esiste un solo trasporto (cioè la domanda di servizi di trasporto) che approfitta delle migliori offerte disponibili (modi di trasporto). L'unico modo per migliorare la situazione dei trasporti in Europa è creare condizioni eque tra i diversi modi di trasporto, senza privilegiarne nessuno. Il fatto che, purtroppo, il trasporto su strada abbia molto successo perfino nei segmenti di mercato che per ragioni ecologiche sarebbero più adatti al trasporto ferroviario, combinato o su via navigabile, è dovuto non solo all'insufficiente armonizzazione tra i modi di trasporto, ai costi esterni, all'irrisolta interoperabilità dei trasporti ferroviari e alla trasformazione incompleta del settore ferroviario, ma anche all'insufficiente livello tecnologico dei trasporti ferroviari e combinati. È quindi necessario sostenere la ricerca e lo sviluppo non solo nel campo dei sistemi telematici e informatici, ma anche nei settori delle tecnologie di processo per i trasporti ferroviari e combinati e di un'efficace standardizzazione, unificazione e omologazione. |
7.2 |
Il Comitato desidera inoltre ribadire il proprio impegno a favore di una politica europea volontaristica di trasferimento modale verso i trasporti meno inquinanti, conformemente agli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro del Protocollo di Kyoto. |
7.3 |
In linea con quanto affermato al punto 7.1, il Comitato propone di continuare a definire e attuare norme volte ad internalizzare i costi esterni dei trasporti. L'obiettivo è creare un quadro europeo comune per la creazione di infrastrutture stradali sia gratuite che a pagamento, nonché di ferrovie a pagamento rinnovate, condizione necessaria per l'esistenza di una vera concorrenza intermodale. Gli importi percepiti non dovrebbero servire soltanto per coprire i costi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture (benché per le economie in transizione ciò costituisca una fonte considerevole di entrate), bensì essere al tempo stesso uno strumento in grado di adattarsi in modo dinamico alla domanda di infrastrutture, ottimizzandone il tasso di utilizzo e di carico, e di tenere conto dei costi interni ed esterni complessivi, compresi quelli ambientali, dei singoli modi di trasporto. In particolare la riscossione di questi importi, ripercuotendosi sul prezzo dei prodotti, dovrebbe diventare un fattore di regolazione naturale del mercato e della domanda eccessiva di trasporti, secondo l'approccio per cui il trasporto ideale è quello di cui si può fare a meno. |
7.4 |
Il Comitato ritiene che i nuovi sistemi di tassazione intelligente siano il modo per ottimizzare naturalmente il flusso del traffico, utilizzare le infrastrutture in modo efficace e prevenire la formazione di congestioni. Bisognerebbe sostenere soltanto sistemi di tassazione di questo tipo, che siano trasparenti, equi, in grado di essere contabilizzati e di fornire in particolare una fatturazione chiara dei costi esterni, e che abbiano una tariffazione semplice ma sufficientemente modulata per ottimizzare l'utilizzo temporale e spaziale delle infrastrutture. La tassazione dovrebbe inoltre essere equivalente per tutta l'Unione e non tradursi soltanto in una deviazione del traffico dalle vie a pagamento a quelle gratuite. In questo senso il Comitato ribadisce il proprio sostegno al progetto Galileo che, se realizzato correttamente in tutti gli Stati membri, dovrebbe presentare i requisiti necessari a un sistema di questo tipo. |
7.5 |
Per dare un sostegno più attivo al sistema di navigazione satellitare Galileo e al suo utilizzo uniforme in tutta Europa nel settore dei trasporti, o quanto meno per assicurare una maggiore diffusione di questo concetto soprattutto tra i nuovi Stati membri, il Comitato raccomanda al Consiglio europeo di fissare la sede dell'autorità di vigilanza GNSS in uno di questi paesi, al fine di coinvolgerli maggiormente in progetti innovativi di questo tipo (in questo modo, tra l'altro, si terrebbe fede all'impegno informale preso nel 2003 di insediare le nuove agenzie europee nei nuovi Stati membri). |
8. La logistica
8.1 |
Il Comitato sottolinea inoltre che, per ottenere una migliore combinazione dei diversi modi di trasporto, occorre anche adottare provvedimenti che favoriscano il ricorso alla logistica. La logistica dei trasporti pubblici, infatti, è un elemento decisivo per garantire la combinazione di più modi di trasporto nel settore del trasporto merci e, allo stesso tempo, un importante elemento di congiunzione per assicurare l'interazione tra i modi di trasporto da una parte e i settori dell'industria e del commercio dall'altra. Occorre creare le condizioni idonee a garantire lo sviluppo e l'efficacia della logistica dei trasporti a livello europeo. |
8.2 |
Il Comitato è disposto a contribuire all'elaborazione della strategia globale proposta per la logistica del trasporto merci in Europa, dato che lo sviluppo di tale segmento esercita un influsso considerevole sullo sviluppo regionale. A questo titolo, il CdR partecipa a un gran numero di progetti di enti territoriali, strategie di sviluppo regionale e progetti urbani e svolge un ruolo anche nella concezione dei sistemi di trasporto urbani e regionali o nello sviluppo di aeroporti regionali, porti fluviali e centri logistici pubblici, che devono essere considerati a tutti gli effetti infrastrutture di trasporto inserite nelle reti a cui prestano i loro servizi. |
8.3 |
Il Comitato delle regioni accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare entro il 2007 un piano di azione per la logistica del trasporto merci. Il Comitato ritiene che, in sede di elaborazione della strategia quadro per la logistica di quei trasporti, occorrerà anche valutare come si possa promuovere lo spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, impiegando strumenti più efficaci, economici, naturali e in sintonia con il mercato di quanto non si sia fatto finora. Queste misure, che possono essere di natura fiscale o normativa, dovrebbero essere sostenute in maniera mirata da incentivi che fungano da catalizzatori. |
9. La sicurezza
9.1 |
Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante la tendenza al miglioramento registrata da diversi anni nell'UE a 25, la mortalità dovuta agli incidenti stradali resta ad un livello inaccettabile. Il Comitato appoggia incondizionatamente la proposta della Commissione di instaurare un sistema integrato di sicurezza stradale che metta l'accento sui comportamenti degli utenti, sulla progettazione dei veicoli e sulle tecnologie utilizzate nonché sullo stato delle infrastrutture. |
9.2 |
Il Comitato osserva che, dal momento che la mobilità delle persone e delle merci continua ad aumentare su tutto il territorio dell'Unione, è logico aspettarsi che gli Stati membri portino avanti le discussioni sul ravvicinamento e l'armonizzazione delle disposizioni e delle norme dei rispettivi codici della strada allo scopo di facilitarne la comprensione ai conducenti e agli altri utenti delle infrastrutture. Ciò contribuirebbe ad aumentare la sicurezza, abbassare il tasso di incidentalità ed equilibrare la competitività dell'offerta commerciale di trasporti. |
9.3 |
Inoltre il Comitato, almeno per quanto concerne i principali assi transeuropei, propone di sostenere l'uniformazione della segnaletica, l'armonizzazione dei parametri e la traduzione in più lingue dei testi integrativi aventi un impatto sulla sicurezza, tutto ciò grazie allo sviluppo dei sistemi telematici. |
10. La protezione
10.1 |
Il Comitato riconosce l'urgenza del compito di garantire la protezione dei sistemi di trasporto dalla minaccia del terrorismo e approva l'idea di adottare un'azione comune in materia. |
10.2 |
A tale proposito invita soprattutto l'Unione europea e gli Stati membri a portare avanti questa azione comune, date le competenze e le possibilità limitate che gli enti regionali e locali hanno al riguardo. |
10.3 |
Allo stesso tempo il Comitato chiede agli organi dell'UE che eventuali proposte di misure per la protezione dei sistemi che abbiano un impatto diretto sull'organizzazione e il cofinanziamento dei sistemi di trasporto regionali e urbani siano presentate in tempo utile, affinché i soggetti interessati possano discuterne e formulare osservazioni. |
11. La logistica delle merci in Europa: la chiave per una mobilità sostenibile
11.1 |
Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di creare un quadro strategico che esplori le modalità e i mezzi con cui l'UE può contribuire ad ottimizzare il sistema di trasporti europeo. Tuttavia, richiama l'attenzione sul fatto che la logistica non costituisce un fine in sé, bensì uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo. Per giunta non è affatto l'unico strumento, giacché la sua efficacia dipende dallo sviluppo degli elementi sottostanti del sistema di trasporto: infrastrutture, telematica (sistemi informatici per i trasporti), interoperabilità, mezzi di trasporto adeguati ecc. Si rimanda quindi ai punti precedenti del presente parere, ove sono indicate le misure che il Comitato considera fondamentali per il miglioramento delle condizioni dei trasporti europei in generale. |
11.2 |
Il Comitato apprezza il fatto che la Commissione attribuisca alla logistica una dimensione prevalentemente commerciale. Infatti è in primo luogo l'azione delle forze del mercato che contribuisce ad un impiego maggiore delle unità di trasporto e ad un utilizzo efficace delle vie di comunicazione: in altri termini, è uno strumento che consente una migliore gestione dei trasporti e un loro utilizzo efficace. Anche la questione dei marchi di qualità deve essere lasciata alle imprese di trasporti e/o alle organizzazioni europee del settore. |
11.3 |
Il Comitato ritiene tuttavia che, in caso di inadeguatezza delle forze del mercato, si possa giustificare anche l'adozione di misure normative intese a raggiungere l'obiettivo perseguito, ossia una mobilità e una logistica del trasporto merci orientate alla sostenibilità. Un presupposto essenziale del trasporto merci su rotaia è l'esistenza di un sistema generale di interscambi modali di componenti standardizzati per il trasporto merci. Per creare questa possibilità e garantirne anche il pieno sfruttamento commerciale, bisogna, se le forze del mercato sono insufficienti, creare condizioni quadro di accompagnamento, come ad esempio incentivi o misure normative, intese a privilegiare deliberatamente — seppure per un periodo limitato — quei modi che sembra inevitabile sostenere in ragione delle specifiche condizioni ambientali a livello locale e regionale. |
11.4 |
In accordo con i precedenti punti del parere, il Comitato osserva che la logistica costituisce uno strumento chiave per assecondare l'aspirazione delle regioni e delle città a far sì che i trasporti attraversino i loro territori rapidamente, efficacemente e provocando i minori danni collaterali possibili. Ritiene importante anche lo sviluppo della «logistica urbana», che punta a migliorare l'ambiente degli agglomerati urbani attingendo a tutti gli esempi più validi di eliminazione delle congestioni. |
11.5 |
Come indicato anche nei punti precedenti, il ruolo delle città e delle regioni nello sviluppo della logistica consiste innanzitutto nel creare a livello territoriale condizioni favorevoli ai trasporti e alle strutture logistiche, nonché nel promuovere la creazione di centri logistici. Secondo il Comitato il ruolo dell'UE in questo settore concreto è soprattutto quello di dare un sostegno tramite gli strumenti della politica di coesione e il trasferimento di know-how e di buone pratiche. |
11.6 |
Il Comitato considera fondamentale individuare gli ostacoli che impediscono un migliore utilizzo della logistica per ottimizzare il sistema dei trasporti europeo. Di tali ostacoli fanno parte: infrastrutture insufficienti (strozzature, collegamenti mancanti, collegamenti insufficienti tra i punti di connessione e gli altri tipi di vie di comunicazione, mancanza di centri logistici pubblici), la scarsa compatibilità tra unità di trasporto (in particolare tra i paesi dell'UE a 15 e quelli dell'UE 10+) nonché ostacoli di carattere tecnico-organizzativo (scambio di informazioni tra i vettori, bolla di accompagnamento unica, ecc.). Nell'individuazione di tali ostacoli la Commissione, e in particolare la DG TREN, dovrebbe svolgere un ruolo positivo. |
11.7 |
Il Comitato giudica essenziale anche mettere a punto nuovi sistemi gestionali e informativi nel settore dei trasporti (ERTMS, Galileo, ecc.). Al contempo, tuttavia, richiama l'attenzione sulla necessità di risolvere la questione della sicurezza dei sistemi di raccolta dei dati, in particolare nel caso in cui si lavori in un ambiente ad architettura aperta. |
11.8 |
Il Comitato approva l'intenzione della Commissione di intervenire nel campo della formazione specializzata e della certificazione di norme comuni europee relative alle conoscenze e all'esperienza degli addetti al settore logistico. Al tempo stesso sottolinea la necessità di trattare questo tema in collaborazione con le imprese del settore della logistica e dei trasporti in generale e/o con le organizzazioni che le rappresentano a livello europeo. |
11.9 |
Il Comitato approva anche la scelta della Commissione di intervenire in merito agli indicatori statistici relativi allo sviluppo della logistica. Come possibile soluzione, la Commissione dovrebbe elaborare un sistema di indicatori atti a monitorare e registrare lo sviluppo delle catene logistiche, la loro efficacia, il loro utilizzo, ecc. |
11.10 |
Il Comitato osserva inoltre che, a livello europeo, bisognerebbe porre l'accento non solo sui progetti prioritari della rete TEN-T, ma anche sulla modernizzazione e sullo sviluppo dei principali nodi logistici e di traffico. Per migliorare l'utilizzo della logistica e incrementare il grado di ottimizzazione dei sistemi europei di trasporto è anche importante superare il cosiddetto «ultimo miglio», cioè sviluppare i punti di connessione e quelli situati alle estremità della catena logistica e, soprattutto, collegare le capacità dei principali nodi logistici a tutti i tipi di vie di comunicazione. |
11.11 |
Il Comitato giudica poi essenziale l'iniziativa della Commissione di proporre norme comuni europee per le unità di carico intermodali. Sarebbe particolarmente apprezzabile se l'UE riuscisse, ad esempio, a ridurre il numero di possibili configurazioni dei vari tipi di container e casse mobili al fine di sfruttare al massimo i volumi disponibili per il trasporto. |
11.12 |
Il Comitato osserva che l'impiego di diversi modi di trasporto nel quadro di un'unica catena non richiede soltanto un cambiamento di mentalità: spesso, infatti, si scontra anche con ostacoli di tipo fisico. In particolare nei nuovi Stati membri, mancano non solo adeguate vie di comunicazione e strutture di trasbordo che ne consentano la combinazione, ma anche unità di trasporto adeguate. Strumenti per migliorare la situazione del settore sarebbero, ad esempio, una politica creditizia favorevole da parte della BEI oppure un sostegno da parte dell'UE all'acquisto di veicoli o alla costruzione di terminali. |
11.13 |
Infine, il Comitato invita a verificare la fattibilità di un piano di azione inteso a favorire lo sviluppo di una rete ferroviaria orientata al trasporto merci, ma desidera anche richiamare l'attenzione sulla situazione dei nuovi Stati membri. Infatti, per quanto tale ipotesi sia promettente, vi è motivo di temere che gli investimenti per la sua realizzazione saranno insufficienti. Occorre piuttosto che gli sforzi degli Stati membri e dei rappresentanti del settore dei trasporti, con il sostegno dell'UE, si concentrino sul coordinamento degli orari dei trasporti internazionali di merci, ad esempio per far sì che il transito avvenga soprattutto nelle ore notturne, quando il trasporto passeggeri è scarso (i cosiddetti «scarti notturni»). |
Bruxelles, 14 febbraio 2007.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
(1) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 8.
(2) GU C 109 del 30.4.2004, pag. 10.
(3) GU C 318 del 22.12.2004, pag. 7.
(4) Società nelle quali la proprietà delle infrastrutture e la prestazione del servizio fanno capo ad un unico soggetto (NdT).