ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 145

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
30 giugno 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2007/C 145/01

Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2007, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012)

1

 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione

2007/C 145/02

Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE)

5

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 145/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 )

10

2007/C 145/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 )

10

2007/C 145/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 )

11

2007/C 145/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

12

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 145/07

Tassi di cambio dell'euro

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 145/08

Informazioni tariffarie vincolanti

15

2007/C 145/09

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ( 1 )

20

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 145/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012)

(2007/C 145/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007«Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro», che è uno dei punti inclusi nell'agenda sociale europea,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea ha portato all'adozione di un vasto corpus normativo comunitario in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

(2)

La qualità sul luogo di lavoro ha un'importante dimensione umana ma anche economica e gli Stati membri hanno riconosciuto nell'ambito della strategia di Lisbona che la politica in materia di salute e di sicurezza fornisce un rilevante contributo alla crescita economica e all'occupazione.

(3)

Il modello sociale europeo è basato su un funzionamento armonioso dell'economia, su un livello elevato di protezione sociale e di istruzione nonché sul dialogo sociale e implica pertanto il miglioramento della qualità dell'occupazione, specie per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

(4)

L'Unione europea deve potenziare la competitività delle imprese alla luce dei mutamenti demografici in corso, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007.

(5)

La nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012) (di seguito denominata «la strategia comunitaria») dovrebbe promuovere ulteriormente il progresso grazie allo slancio impresso dalla precedente strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), che si basava su un approccio globale al benessere sul luogo di lavoro e ha comportato il rilancio delle politiche di prevenzione e miglioramenti significativi.

(6)

L'applicazione della vigente normativa rimane uno degli obblighi più importanti per tutti gli Stati membri per stimolare la creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro.

(7)

Il numero degli infortuni sul lavoro e l'incidenza delle malattie professionali, che variano da uno Stato membro all'altro, sono ancora troppo elevati in termini assoluti in alcuni settori e per talune categorie di lavoratori, per cui è importante che la nuova strategia rimedi a tale situazione,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I.

1.

Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui, per conseguire una riduzione continua, durevole e consistente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le parti in causa devono perseguire un certo numero di obiettivi, fra i quali:

a)

porre l'accento sull'applicazione della normativa comunitaria;

b)

sostenere l'osservanza della normativa comunitaria, in particolare nei settori e nelle imprese considerati a rischio e per le categorie di lavoratori più vulnerabili;

c)

adeguare il contesto giuridico all'evoluzione del mondo del lavoro e semplificarlo;

d)

promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali;

e)

creare una cultura generale che riconosca il valore della salute e della prevenzione dei rischi promuovendo il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e incoraggiando allo stesso tempo i datori di lavoro ad adottare approcci orientati alla salute;

f)

mettere a punto i metodi per l'identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali;

g)

valutare l'attuazione della strategia comunitaria;

h)

promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro a livello internazionale.

2.

Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui per conseguire tali obiettivi occorre sviluppare ulteriormente un approccio globale tenendo conto dei seguenti campi d'azione:

a)

Le strategie nazionali dovrebbero prendere in considerazione, a titolo prioritario, l'applicazione di un insieme di strumenti che garantiscano un elevato livello di rispetto della legislazione, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e nei settori ad alto rischio:

diffusione di buone prassi a livello locale,

formazione e istruzione,

elaborazione di strumenti e orientamenti semplici,

migliore accesso a servizi di prevenzione di alto livello qualitativo,

appropriate risorse finanziarie e umane per gli ispettorati del lavoro,

ricorso a incentivi economici a livello comunitario e a livello nazionale.

Tali strategie, laddove opportuno, ed in conformità delle priorità e specificità nazionali dovrebbero in particolare vertere sull'evoluzione demografica, sull'efficacia preventiva della sorveglianza della salute, sulla riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori su una attuazione migliore e più efficace nonché sul rafforzamento della coerenza delle politiche;

b)

le strategie nazionali dovrebbero cercare di stabilire obiettivi quantificabili per ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di pertinenti categorie di lavoratori, tipi di imprese e/o settori;

c)

il miglioramento del quadro normativo, amministrativo e istituzionale, rimarrà una priorità fondamentale a livello nazionale e comunitario ed in questo la valutazione svolge un ruolo importante;

d)

la coerenza delle politiche pertinenti, come la politica sanitaria e occupazionale, con le politiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere migliorata;

e)

i rischi nuovi e esistenti sul luogo di lavoro richiedono un potenziamento della ricerca in settori quali:

aspetti psicosociali e patologie muscoloscheletriche,

sostanze pericolose, rischi per la riproduzione e rischi risultanti da nuove tecnologie, per esempio le nanotecnologie,

rischi insorgenti da nuove forme di organizzazione del lavoro,

gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

tenendo debitamente conto degli aspetti di genere;

f)

i posti di lavoro devono essere progettati in modo che l'occupabilità dei lavoratori sia garantita per l'intera durata della loro vita professionale. Nel contempo i luoghi di lavoro dovrebbero essere adattati alle esigenze individuali dei lavoratori anziani e disabili;

g)

l'evoluzione dei modelli comportamentali per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro va promossa a tutti i livelli del ciclo di istruzione e in tutti i settori;

h)

è necessario elaborare ulteriormente nuovi strumenti destinati a misurare i progressi compiuti e l'impegno dimostrato da tutti gli attori sia a livello nazionale che europeo in particolare tramite il ricorso a quadri di valutazione;

i)

è necessario incrementare la cooperazione internazionale e continuare a collaborare attivamente con l'Organizzazione internazionale del lavoro, con l'Organizzazione mondiale della sanità e con altre organizzazioni internazionali.

II.

Il Consiglio:

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012);

2.

ritiene che la comunicazione in questione offra un valido quadro per l'ulteriore effettiva attuazione dell'articolo 137 del trattato CE a livello comunitario;

3.

condivide l'opinione della Commissione secondo cui la salute e la sicurezza sul lavoro non solo salvaguardano la vita e la salute dei lavoratori aumentando la loro motivazione, ma svolgono anche un ruolo essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale riducendo i costi sociali ed economici connessi agli infortuni, agli incidenti e alle malattie;

4.

sottolinea che le misure collettive di protezione e la lotta contro i rischi alla fonte sono principi fondamentali della prevenzione;

5.

è del parere che la politica della Comunità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro basata sull'approccio globale al benessere sul luogo di lavoro debba mirare ad una riduzione continua, sostenibile e coerente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

6.

sostiene l'impegno della Commissione di ridurre del 25 % l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello comunitario, tenendo conto delle esperienze, delle circostanze e delle opportunità degli Stati membri;

7.

pone l'accento sulla necessità di:

a)

riconoscere l'importanza del lavoro di qualità e dei principi su cui si basa, ossia diritti e partecipazione dei lavoratori, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza e un'organizzazione del lavoro favorevole alla famiglia;

b)

tener conto di nuove sfide quali l'evoluzione demografica e l'invecchiamento della popolazione attiva, nuove tendenze del lavoro, nuovi e più importanti flussi migratori verso l'Europa e all'interno della stessa;

c)

assicurare un contesto legislativo moderno ed efficace per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

garantire un'attuazione corretta della legislazione comunitaria,

semplificarla senza ridurre il livello di protezione già raggiunto e

adattarla all'evoluzione del mondo del lavoro;

d)

accrescere la sensibilizzazione dei soggetti interessati sulla necessità della riabilitazione e della reintegrazione dei lavoratori esclusi dal mondo del lavoro per un lungo periodo a motivo di un infortunio sul lavoro, di una malattia professionale o disabilità;

e)

compiere sforzi supplementari, ivi compresi gli incentivi economici, per produrre mutamenti dei comportamenti volti a una gestione più partecipativa e integrata della salute e della sicurezza nelle imprese;

f)

invitare l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi e ad elaborare, attraverso il suo osservatorio dei rischi, informazioni di alta qualità sulle sfide specifiche. È opportuno prestare maggiore attenzione alle tendenze e influenze socioeconomiche più ampie;

8.

invita gli Stati membri a:

a)

definire e attuare strategie nazionali in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro coerenti e adattate alle realtà nazionali in cooperazione con le parti sociali e, se necessario, fissando in questo contesto obiettivi quantificabili per ridurre ulteriormente gli infortuni sul lavoro e l'incidenza delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media;

b)

dare ai sistemi di protezione sociale e ai sistemi sanitari nazionali, se del caso, un ruolo più attivo nel miglioramento della prevenzione e nella riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori;

c)

tener conto del potenziale rappresentato dal Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress), dal Fondo sociale europeo e da altri fondi comunitari per la promozione della strategia comunitaria;

d)

incoraggiare gli organismi di ricerca nazionali a scambiare informazioni e collaborare nei rispettivi programmi, a livello nazionale ed europeo, orientandoli alla soluzione di problemi e al tempestivo trasferimento dei risultati alle imprese, in particolare alle PMI;

e)

aumentare la sensibilizzazione migliorando l'informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori grazie a linee guida semplici, in particolare per le piccole imprese e analizzando e divulgando esempi di buone prassi, segnatamente attraverso il collegamento in rete delle parti interessate a livello locale;

f)

promuovere un approccio sistematico al benessere sul luogo di lavoro mediante iniziative a favore della qualità del lavoro integrando segnatamente salute e sicurezza, apprendimento lungo tutto l'arco della vita e parità di genere nella gestione delle imprese e in tutti i livelli dell'istruzione;

g)

assicurare una migliore e più efficace applicazione in tutti gli Stati membri e prendere le misure opportune per dotare gli ispettorati del lavoro di risorse appropriate;

h)

attuare ulteriormente con tutti i mezzi appropriati la strategia globale dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, adottata nel 2003;

i)

dedicare particolare attenzione alle nuove tendenze occupazionali, come l'aumento del lavoro autonomo, dell'esternalizzazione, del subappalto, del ricorso ai lavoratori migranti e ai lavoratori distaccati;

9.

invita la Commissione a:

a)

promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro prendendo adeguate misure in riferimento ai cambiamenti nel mondo del lavoro;

b)

assicurare una migliore cooperazione con e tra i diversi comitati e organizzazioni, quali il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e tener conto delle informazioni fornite da tali organizzazioni e dei pareri dei comitati nell'elaborare nuove politiche e disposizioni legislative in materia;

c)

continuare a sorvegliare e a sostenere l'attuazione della legislazione in tutti gli Stati membri;

d)

elaborare, in collaborazione con il CCSS e le parti sociali, manuali per l'applicazione delle direttive, in particolare per le PMI;

e)

migliorare il coordinamento con le altre politiche comunitarie, in particolare riguardo alla fabbricazione e alla commercializzazione delle attrezzature di lavoro e dei prodotti chimici, e le politiche in materia di salute pubblica, istruzione e antidiscriminazione;

f)

promuovere lo scambio di opinioni e di esperienze in sede di CCSS sulle strategie nazionali;

g)

migliorare, sostenendo il CCSS, l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva quadro 89/391 CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) per quanto riguarda la qualità, la copertura e l'accessibilità dei servizi di prevenzione;

h)

elaborare una metodologia comune per valutare le direttive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in stretta cooperazione con il CCSS e intensificare gli sforzi per migliorare e semplificare ulteriormente il contesto amministrativo e normativo tenendo conto degli obiettivi definiti dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e delle attività della Commissione volte a ridurre gli oneri amministrativi senza abbassare il livello di protezione esistente, e riservando particolare attenzione alle esigenze delle microimprese in riferimento all'attuazione di tale legislazione;

i)

garantire che un'eventuale nuova legislazione emanata nel quadro di tale strategia rispetti i principi relativi al miglioramento della regolamentazione sottolineati dal Consiglio europeo e sia pertanto corredata di un'efficace valutazione d'impatto, laddove opportuno;

j)

esaminare, in collaborazione con il CCSS, le modalità di cooperazione tra datori di lavoro nel caso in cui, nel medesimo luogo di lavoro, coesistano più livelli di subappalto,

k)

collaborare con le autorità legislative al fine di istituire un sistema statistico europeo appropriato nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro che tenga conto dei diversi sistemi nazionali e non imponga oneri amministrativi supplementari;

10.

invita le parti sociali a:

a)

elaborare iniziative nell'ambito del dialogo sociale settoriale e adoperarsi per offrire ai rappresentanti dei lavoratori maggiori opportunità di partecipare alla gestione sistematica dei rischi professionali;

b)

assumere un ruolo attivo nel diffondere i principi fondamentali della strategia comunitaria a livello europeo, nazionale, regionale e delle singole imprese;

c)

collaborare attivamente con le autorità nazionali nell'elaborazione e applicazione delle strategie nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

d)

promuovere e diffondere sul luogo di lavoro l'applicazione corretta dei principi di prevenzione dei rischi collegati al lavoro;

e)

proseguire i negoziati per quanto riguarda la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro e tener conto della valutazione dell'attuazione dell'accordo quadro a livello europeo relativo allo stress connesso all'attività lavorativa;

f)

rafforzare, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, l'assistenza tecnica e la formazione destinate ai rappresentanti dei lavoratori con funzioni di responsabilità in materia di salute e sicurezza e ai datori di lavoro, in particolare nelle PMI.


(1)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Parlamento europeo Consiglio Commissione

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/5


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)

(2007/C 145/02)

PRINCIPI GENERALI

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.

2.

Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.

3.

La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su «Legiferare meglio» (1) ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4.

Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.

5.

Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.

6.

Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

7.

La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite («consultazioni a tre»). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8.

Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9.

Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.

10.

La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11.

Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12.

Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.

13.

La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

14.

Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

15.

In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16.

Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17.

La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

18.

Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19.

Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

20.

Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21.

Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile.

22.

La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

23.

Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

CONCILIAZIONE

24.

Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo.

25.

Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26.

Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27.

La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28.

Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29.

Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione.

30.

I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale («punti-B»), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti («punti-A»).

31.

Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32.

Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33.

Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34.

I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35.

L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36.

Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37.

I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

38.

I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

39.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40.

Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41.

Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42.

La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43.

Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente.

44.

Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione sulle procedure di comitato (2)), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45.

Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.

46.

Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47.

I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

48.

Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49.

Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemilasette.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

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Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

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Per la Commissione delle Comunità europee

Il Presidente

Image


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 145/03)

Il 19.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4693. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 145/04)

Il 18.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4663. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 145/05)

Il 26.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4704. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/12


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 145/06)

Data di adozione della decisione

21.3.2007

Numero dell'aiuto

NN 53/06

Stato membro

Malta

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta

Fondamento giuridico

Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico

Forma di sostegno

Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico

Stanziamento

Compreso tra 1,25 e 2,0 milioni di MTL

Intensità

100 %

Durata

Settore economico

Trasporto di passeggeri con autobus

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Il-Gvern Malti

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

21.2.2007

Numero dell'aiuto

N 738/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Celé území státu

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu

Fondamento giuridico

Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

47 388 000 CZK (1 675 000 EUR)

Intensità

100 %

Durata

Fino alla fine del 2007

Settore economico

Trasporti (canali navigabili interni)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvika Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 giugno 2007

(2007/C 145/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3505

JPY

yen giapponesi

166,63

DKK

corone danesi

7,4422

GBP

sterline inglesi

0,674

SEK

corone svedesi

9,2525

CHF

franchi svizzeri

1,6553

ISK

corone islandesi

84,26

NOK

corone norvegesi

7,9725

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5837

CZK

corone ceche

28,718

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

246,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7677

RON

leu rumeni

3,134

SKK

corone slovacche

33,635

TRY

lire turche

1,774

AUD

dollari australiani

1,5885

CAD

dollari canadesi

1,4245

HKD

dollari di Hong Kong

10,5569

NZD

dollari neozelandesi

1,7502

SGD

dollari di Singapore

2,0664

KRW

won sudcoreani

1 247,73

ZAR

rand sudafricani

9,5531

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2816

HRK

kuna croata

7,3035

IDR

rupia indonesiana

12 201,77

MYR

ringgit malese

4,6626

PHP

peso filippino

62,461

RUB

rublo russo

34,807

THB

baht thailandese

42,615


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/15


INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

(2007/C 145/08)

Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell'articole 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (2).

Stato membro

Autorità doganale

AUSTRIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Zentralstelle für Verbindliche Zolltarifauskünfte

Vordere Zollamtsstraße 5

A-1030 Wien

BELGIO

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Centrale administratie der douane en accijnzen

Dienst Nomenclatuur (Tarief), Landbouw en Waarde

Cel BTI

North Galaxy — Gebouw A — 8ste verdieping

Koning Albert II laan 33

B-1030 Brussel

Administration centrale des douanes et accises

Service Nomenclature (Tarif), Agriculture et Valeur

Cellule RTC

North Galaxy Bâtiment A — 8ième étage

33, Avenue Albert II

B-1030 Bruxelles

BULGARIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Агенция «Митници»

Централно Митническо Управление

ул. «Г. С. Раковски» № 47

BG-София 1202

CIPRO

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο

CY-1440 Λευκωσία

DANIMARCA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Tutti gli uffici regionali delle dogane e delle imposte

ESTONIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

FINLANDIA

Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Tullihallitus — Tariffiyksikkö

Erottajankatu 2, PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen Tariffenhet

Skillnadsgatan 2, PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti

Amministrazione centrale delle dogane e tutti gli uffici doganali

FRANCIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4,

8, rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris Cédex 09

GERMANIA

Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Oberfinanzdirektion Cottbus

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin

Grellstraße 18-24

D-10409 Berlin

per i prodotti dei capitoli 10, 11, 20, 22, 23 nonché per i capitoli da 86 a 92 e da 94 a 97 della nomenclatura doganale

Oberfinanzdirektion Hamburg

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Baumacker 3

D-22523 Hamburg

per i prodotti dei capitoli 2, 3, 5, 9, 12 a 16, 18, 24 e 27, delle voci 3505 e 3506 nonché dei capitoli da 38 a 40, 45 e 46 della nomenclatura doganale

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main

Gutleutstraße 185

D-60327 Frankfurt am Main

per i prodotti dei capitoli 25, 32, da 34 a 37 (escluse le voci 3505 e 3506), da 41 a 43 e da 50 a 70 della nomenclatura doganale

Oberfinanzdirektion Köln

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Merianstraße 110

D-50765 Köln

per i prodotti dei capitoli 17, 26, da 28 a 31, 33, da 47 a 49, da 71 a 83 e 93 della nomenclatura doganale

Oberfinanzdirektion Nürnberg

Zolltechnische Prüfungs-und Lehranstalt München

Lilienthalstraße 3, 85570 Markt Schwaben

per i prodotti dei capitoli 1, 4, 7, 8, 19, 21 della nomenclatura doganale

Sophienstraße 6

D-80333 München

per i prodotti dei capitoli 6, 44, 84 e 85 della nomenclatura doganale

Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti

Tutti gli uffici doganali

GRECIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Διεύθυνση Δασμολογική ( Δ.17)

Τμήμα Α' (Δασμολογικό)

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40

GR-105 58 Αθηνα

IRLANDA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Office of the Revenue Commissioners

Classification Unit

Customs Procedures Branch

Government Offices

Nenagh

Co. Tipperary

Ireland

ITALIA

Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Agenzia delle Dogane

Ufficio Applicazione Tributi

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti

Tutti gli uffici doganali periferici

LETTONIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Valsts ieņēmumu dienests

Galvenā muitas pārvalde

11.novembra krastmala 17

LV-1841 Rīga

LITUANIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25,

LT-01105 Vilnius

LUSSEMBURGO

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Direction des douanes et accises

B.P. 1605

L-1016 Luxembourg

MALTA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Binding Tariff Information Unit

Customs House

Valletta CMR 02

Malta

PAESI BASSI

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Belastingdienst/Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid

t.a.v. Afdeling bindende tarief inlichtingen

Postbus 50966

3007 BJ Rotterdam

Nederland

POLONIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

PL-01-443 Warszawa

PORTOGALLO

Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5

P-1149-006 Lisboa

Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti

Tutti gli uffici doganali periferici

REGNO UNITO

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

HM Revenue and Customs

Frontiers, Duty Liability Team

2nd Floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

United Kingdom

REPUBBLICA CECA

Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti

Celní ředitelství Praha

Oddělení závazných informací

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

ROMANIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Autoritatea Naţională a Vămilor

Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,

Bucureşti

SLOVACCHIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Colny urad Bratislava

Oddelenie colnych tarif

Mileticova 42

SK-824 59 Bratislava

SLOVENIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

SPAGNA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

SVEZIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Tullverket

Box 12854

S-112 98 Stockholm

UNGHERIA

Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti

Vám- és Pénzügyőrség

Vegyvizsgáló Intézete

Hősök fasora 20-24

H-1163 Budapest


(1)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.


30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/20


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2007/C 145/09)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 26:1997

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico

 

EN 26:1997/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 26:1997/A3:2006

Nota 3

Data scaduta

(30.4.2007)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Generalità

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Nota 3

Data scaduta

(30.9.1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Nota 3

Data scaduta

(29.2.2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill

 

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con piano di cottura in vetro-ceramica

EN 30-1-3:2003

Data scaduta

(30.4.2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori

 

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Nota 3

Data scaduta

(31.5.2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Nota 3

Data scaduta

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill

 

CEN

EN 88:1991

Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar

 

EN 88:1991/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 89:1999

Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari

 

EN 89:1999/A1:1999

Nota 3

Data scaduta

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Nota 3

Data scaduta

(30.4.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Nota 3

Data scaduta

(31.5.2007)

CEN

EN 125:1991

Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento

 

EN 125:1991/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas

EN 126:1995

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007

Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas

EN 161:2001

31.7.2007

CEN

EN 203-1:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Prescrizioni di sicurezza

EN 203-1:1992

31.12.2008

CEN

EN 203-2-1:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-1: Requisiti specifici — Bruciatori aperti e wok

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Apparecchi di cucine professionali alimente a gas — Parte 2-2: Requisiti specifici — Forni

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-3: Requisiti specifici — Pentole di cottura

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-4: Requisiti specifici — Friggitrici

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-6: Requisiti specifici — Generatori di acqua calda per bevande

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-8: Requisiti specifici — Brasiere e cuoci-paëlla

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-9: Requisiti specifici — Piani di lavoro con bruciatori

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-11: Requisiti specifici — Cuoci pasta

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 257:1992

Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas

 

EN 257:1992/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW

 

EN 297:1994/A3:1996

Nota 3

Data scaduta

(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Nota 3

Data scaduta

(31.12.1998)

EN 297:1994/A2:1996

Nota 3

Data scaduta

(29.10.2002)

EN 297:1994/A6:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

 

 

CEN

EN 298:2003

Sistemi automatici di comando e di sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore

EN 298:1993

Data scaduta

(30.9.2006)

CEN

EN 303-3:1998

Caldaie per riscaldamento — Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

 

 

CEN

EN 303-7:2006

Caldaie per riscaldamento — Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di potenza termica nominale non maggiore di 1 000 kW

 

CEN

EN 377:1993

Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali

 

EN 377:1993/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Sicurezza

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 416-2:2006

Apparecchi di riscaldamentos a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo — Parte 2: Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 419-1:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Sicurezza

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(9.9.2003)

CEN

EN 419-2:2006

Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Parte 2; Utilizazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 437:2003

Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi

EN 437:1993

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 449:2002

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva)

EN 449:1996

Data scaduta

(2.7.2003)

CEN

EN 461:1999

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di scarico

 

EN 461:1999/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 483:1999

Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

EN 483:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 484:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per uso all'aperto

 

CEN

EN 497:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto

 

CEN

EN 498:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Barbecues per uso all'aperto

 

CEN

EN 509:1999

Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione

 

EN 509:1999/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 521: 2006

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti

EN 521:1998

Data scaduta

(31.8.2006)

CEN

EN 525:1997

Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW

 

CEN

EN 549:1994

Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti

EN 291:1992

EN 279:1991

Data scaduta

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione

 

EN 613:2000/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 621:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti

 

CEN

EN 625:1995

Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Caldaie per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata

EN 676:1996

Data scaduta

(8.4.2004)

CEN

EN 677:1998

Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

CEN

EN 732:1998

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto — Refrigeratori ad assorbimento

 

CEN

EN 751-1:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta anaerobici

 

CEN

EN 751-2:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta non indurenti

 

CEN

EN 751-3:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Nastri di PTFE non sinterizzato

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema D, sicurezza

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-2:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema E, sicurezza

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-3:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema F, sicurezza

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-4:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema H, sicurezza

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 778:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 778:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 1020:1997/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Rubinetti a comando manuale per apparecchi utilizzatori a gas

 

CEN

EN 1196:1998

Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico — Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione

 

CEN

EN 1266:2002

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione

 

EN 1266:2002/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(28.2.2006)

CEN

EN 1319:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW

 

EN 1319:1998/A2:1999

Nota 3

Data scaduta

(17.10.2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 1458-2:1999

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 1596:1998

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili

 

EN 1596:1998/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas

 

CEN

EN 1854:2006

Dispositivi di rilevazione di pressione per bruciatori a gas ed apparecchi a gas

EN 1854:1997

Data scaduta

(4.11.2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Dispositivi pneumatici

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas — Parte 2: Dispositivi elettronici

 

CEN

EN 12078:1998

Regolatori di pressione a punto zero per bruciatori a gas e apparecchi a gas

 

CEN

EN 12244-1:1998

Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata nominale termica non maggiore di 20 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12244-2:1998

Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12309-1:1999

Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12309-2:2000

Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12669:2000

Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici

 

CEN

EN 12752-1:1999

Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12752-2:1999

Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12864:2001

Regolatori di pressione a taratura fissa, con pressione massima regolata non maggiore di 200 mbar, con portata non maggiore di 4 kg/h, e loro dispositivi di sicurezza associati per butano, propano o loro miscele

 

EN 12864:2001/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Nota 3

Data scaduta

(28.2.2006)

CEN

EN 13278:2003

Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto

 

CEN

EN 13611:2000

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Requisiti generali

 

EN 13611:2000/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 13785:2005

Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati in EN 12864 e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano e loro miscele

 

EN 13785:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13786:2004

Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele

 

CEN

EN 13836:2006

Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Caldaie di tipo B di portata terminica nominale maggiore di 300 kW ma non maggiore di 1 000 kW

 

CEN

EN 14438:2006

Apparecchi a gas per il riscaldamento di più locali

 

CEN

EN 14543:2005

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Apparecchi di riscaldamento da patio — Apparecchi di riscaldamento de patio non raccordabili a condotto di scarico dei fumiper uso all'aperto e in spazi ventilati

 

CEN

EN 15033:2006

Scalda acqua ad accumlo stagni alimentati a GPL, per la produzione di acqua calda sanitaria, per veicoli e imbarcazioni

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 145/10)

1.

In data 22.6.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Veritas Capital Fund III L.P, appartenente al gruppo Veritas («Veritas», USA), Golden Gate Capital Management LLC («GG», USA), e Goldman Sachs Group Inc («GS», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Aeroflex Incorporated («Aeroflex», USA) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Veritas: investimenti di private equity,

per GG: investimenti di private equity,

per GS: banca di investimenti, gestione titoli e investimenti a livello mondiale,

per Aeroflex: progettazione e fabbricazione di prodotti microelettronici e soluzioni per l'industria aerospaziale, l'industria delle comunicazioni e l'industria della difesa.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.