ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2007/C 145/01 |
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II Comunicazioni |
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DICHIARAZIONI COMUNI |
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Parlamento europeo |
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2007/C 145/02 |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 145/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 ) |
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2007/C 145/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 ) |
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2007/C 145/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 ) |
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2007/C 145/06 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 145/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 145/08 |
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2007/C 145/09 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ( 1 ) |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 145/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/1 |
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2007
su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012)
(2007/C 145/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007«Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro», che è uno dei punti inclusi nell'agenda sociale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
l'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea ha portato all'adozione di un vasto corpus normativo comunitario in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. |
(2) |
La qualità sul luogo di lavoro ha un'importante dimensione umana ma anche economica e gli Stati membri hanno riconosciuto nell'ambito della strategia di Lisbona che la politica in materia di salute e di sicurezza fornisce un rilevante contributo alla crescita economica e all'occupazione. |
(3) |
Il modello sociale europeo è basato su un funzionamento armonioso dell'economia, su un livello elevato di protezione sociale e di istruzione nonché sul dialogo sociale e implica pertanto il miglioramento della qualità dell'occupazione, specie per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. |
(4) |
L'Unione europea deve potenziare la competitività delle imprese alla luce dei mutamenti demografici in corso, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007. |
(5) |
La nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012) (di seguito denominata «la strategia comunitaria») dovrebbe promuovere ulteriormente il progresso grazie allo slancio impresso dalla precedente strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), che si basava su un approccio globale al benessere sul luogo di lavoro e ha comportato il rilancio delle politiche di prevenzione e miglioramenti significativi. |
(6) |
L'applicazione della vigente normativa rimane uno degli obblighi più importanti per tutti gli Stati membri per stimolare la creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro. |
(7) |
Il numero degli infortuni sul lavoro e l'incidenza delle malattie professionali, che variano da uno Stato membro all'altro, sono ancora troppo elevati in termini assoluti in alcuni settori e per talune categorie di lavoratori, per cui è importante che la nuova strategia rimedi a tale situazione, |
ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:
I.
1. |
Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui, per conseguire una riduzione continua, durevole e consistente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le parti in causa devono perseguire un certo numero di obiettivi, fra i quali:
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2. |
Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui per conseguire tali obiettivi occorre sviluppare ulteriormente un approccio globale tenendo conto dei seguenti campi d'azione:
|
II.
Il Consiglio:
1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012); |
2. |
ritiene che la comunicazione in questione offra un valido quadro per l'ulteriore effettiva attuazione dell'articolo 137 del trattato CE a livello comunitario; |
3. |
condivide l'opinione della Commissione secondo cui la salute e la sicurezza sul lavoro non solo salvaguardano la vita e la salute dei lavoratori aumentando la loro motivazione, ma svolgono anche un ruolo essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale riducendo i costi sociali ed economici connessi agli infortuni, agli incidenti e alle malattie; |
4. |
sottolinea che le misure collettive di protezione e la lotta contro i rischi alla fonte sono principi fondamentali della prevenzione; |
5. |
è del parere che la politica della Comunità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro basata sull'approccio globale al benessere sul luogo di lavoro debba mirare ad una riduzione continua, sostenibile e coerente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; |
6. |
sostiene l'impegno della Commissione di ridurre del 25 % l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello comunitario, tenendo conto delle esperienze, delle circostanze e delle opportunità degli Stati membri; |
7. |
pone l'accento sulla necessità di:
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8. |
invita gli Stati membri a:
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9. |
invita la Commissione a:
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10. |
invita le parti sociali a:
|
(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
II Comunicazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
Parlamento europeo Consiglio Commissione
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/5 |
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)
(2007/C 145/02)
PRINCIPI GENERALI
1. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione. |
2. |
Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE. |
3. |
La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su «Legiferare meglio» (1) ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario. |
4. |
Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura. |
5. |
Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione. |
6. |
Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale. |
7. |
La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite («consultazioni a tre»). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione. |
8. |
Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni. |
9. |
Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10. |
La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno. |
PRIMA LETTURA
11. |
Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura. |
Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo
12. |
Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura. |
13. |
La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato. |
14. |
Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione. |
15. |
In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto. |
Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio
16. |
Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune. |
17. |
La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato. |
18. |
Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione. |
SECONDA LETTURA
19. |
Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione. |
20. |
Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura. |
Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo
21. |
Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile. |
22. |
La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato. |
23. |
Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione. |
CONCILIAZIONE
24. |
Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo. |
25. |
Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni. |
26. |
Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato. |
27. |
La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione. |
28. |
Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti. |
29. |
Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione. |
30. |
I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale («punti-B»), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti («punti-A»). |
31. |
Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile. |
32. |
Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione. |
33. |
Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione. |
34. |
I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione. |
35. |
L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione. |
36. |
Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune. |
37. |
I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa. |
38. |
I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione. |
DISPOSIZIONI GENERALI
39. |
Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione. |
40. |
Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo. |
41. |
Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio. |
42. |
La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo. |
43. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente. |
44. |
Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione sulle procedure di comitato (2)), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione. |
45. |
Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti. |
46. |
Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni. |
47. |
I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media. |
48. |
Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. |
49. |
Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure. |
Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemilasette.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio dell'Unione europea
Il Presidente
Per la Commissione delle Comunità europee
Il Presidente
(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/10 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 145/03)
Il 19.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4693. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/10 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 145/04)
Il 18.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4663. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 145/05)
Il 26.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4704. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/12 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 145/06)
Data di adozione della decisione |
21.3.2007 |
Numero dell'aiuto |
NN 53/06 |
Stato membro |
Malta |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta |
Fondamento giuridico |
Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995 |
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
Obiettivo |
Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico |
Forma di sostegno |
Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico |
Stanziamento |
Compreso tra 1,25 e 2,0 milioni di MTL |
Intensità |
100 % |
Durata |
— |
Settore economico |
Trasporto di passeggeri con autobus |
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Il-Gvern Malti |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
21.2.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 738/06 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Celé území státu |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu |
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Fondamento giuridico |
Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione |
|||
Stanziamento |
47 388 000 CZK (1 675 000 EUR) |
|||
Intensità |
100 % |
|||
Durata |
Fino alla fine del 2007 |
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Settore economico |
Trasporti (canali navigabili interni) |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/14 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 giugno 2007
(2007/C 145/07)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3505 |
JPY |
yen giapponesi |
166,63 |
DKK |
corone danesi |
7,4422 |
GBP |
sterline inglesi |
0,674 |
SEK |
corone svedesi |
9,2525 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6553 |
ISK |
corone islandesi |
84,26 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9725 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5837 |
CZK |
corone ceche |
28,718 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
246,15 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6963 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7677 |
RON |
leu rumeni |
3,134 |
SKK |
corone slovacche |
33,635 |
TRY |
lire turche |
1,774 |
AUD |
dollari australiani |
1,5885 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4245 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5569 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7502 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0664 |
KRW |
won sudcoreani |
1 247,73 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,5531 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2816 |
HRK |
kuna croata |
7,3035 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 201,77 |
MYR |
ringgit malese |
4,6626 |
PHP |
peso filippino |
62,461 |
RUB |
rublo russo |
34,807 |
THB |
baht thailandese |
42,615 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/15 |
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
(2007/C 145/08)
Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell'articole 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (2).
Stato membro |
Autorità doganale |
||||||
AUSTRIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
BELGIO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
BULGARIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
CIPRO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
DANIMARCA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
Tutti gli uffici regionali delle dogane e delle imposte |
|||||||
ESTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
FINLANDIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
Amministrazione centrale delle dogane e tutti gli uffici doganali |
|||||||
FRANCIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
GERMANIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
per i prodotti dei capitoli 10, 11, 20, 22, 23 nonché per i capitoli da 86 a 92 e da 94 a 97 della nomenclatura doganale |
|||||||
per i prodotti dei capitoli 2, 3, 5, 9, 12 a 16, 18, 24 e 27, delle voci 3505 e 3506 nonché dei capitoli da 38 a 40, 45 e 46 della nomenclatura doganale |
|||||||
per i prodotti dei capitoli 25, 32, da 34 a 37 (escluse le voci 3505 e 3506), da 41 a 43 e da 50 a 70 della nomenclatura doganale |
|||||||
per i prodotti dei capitoli 17, 26, da 28 a 31, 33, da 47 a 49, da 71 a 83 e 93 della nomenclatura doganale |
|||||||
per i prodotti dei capitoli 1, 4, 7, 8, 19, 21 della nomenclatura doganale
per i prodotti dei capitoli 6, 44, 84 e 85 della nomenclatura doganale |
|||||||
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
Tutti gli uffici doganali |
|||||||
GRECIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
IRLANDA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
ITALIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
LETTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
LITUANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
LUSSEMBURGO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
MALTA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
PAESI BASSI |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
POLONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
PORTOGALLO |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
REGNO UNITO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
REPUBBLICA CECA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
|
|||||||
ROMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
SLOVACCHIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
SLOVENIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
SPAGNA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
SVEZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
UNGHERIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/20 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
(2007/C 145/09)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 26:1997 Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico |
— |
|
EN 26:1997/A1:2000 |
Nota 3 |
Data scaduta (18.7.2001) |
|
EN 26:1997/A3:2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.4.2007) |
|
EN 26:1997/AC:1998 |
|
|
|
CEN |
EN 30-1-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Generalità |
— |
|
EN 30-1-1:1998/A1:1999 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.9.1999) |
|
EN 30-1-1:1998/A2:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (29.2.2004) |
|
EN 30-1-1:1998/A3:2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.12.2005 |
|
EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004 |
|
|
|
CEN |
EN 30-1-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill |
— |
|
CEN |
EN 30-1-3:2003+A1:2006 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con piano di cottura in vetro-ceramica |
EN 30-1-3:2003 |
Data scaduta (30.4.2007) |
CEN |
EN 30-1-4:2002 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori |
— |
|
EN 30-1-4:2002/A1:2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.5.2007) |
|
CEN |
EN 30-2-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità |
— |
|
EN 30-2-1:1998/A1:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (10.12.2004) |
|
EN 30-2-1:1998/A2:2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.11.2005) |
|
EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004 |
|
|
|
CEN |
EN 30-2-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill |
— |
|
CEN |
EN 88:1991 Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar |
— |
|
EN 88:1991/A1:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 89:1999 Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari |
— |
|
EN 89:1999/A1:1999 |
Nota 3 |
Data scaduta (17.10.2000) |
|
EN 89:1999/A2:2000 |
Nota 3 |
Data scaduta (18.7.2001) |
|
EN 89:1999/A3:2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.4.2007) |
|
EN 89:1999/A4:2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.5.2007) |
|
CEN |
EN 125:1991 Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento |
— |
|
EN 125:1991/A1:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 126:2004 Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas |
EN 126:1995 |
Data scaduta (10.12.2004) |
CEN |
EN 161:2007 Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas |
EN 161:2001 |
31.7.2007 |
CEN |
EN 203-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Prescrizioni di sicurezza |
EN 203-1:1992 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-1: Requisiti specifici — Bruciatori aperti e wok |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-2:2006 Apparecchi di cucine professionali alimente a gas — Parte 2-2: Requisiti specifici — Forni |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-3:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-3: Requisiti specifici — Pentole di cottura |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-4:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-4: Requisiti specifici — Friggitrici |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-6:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-6: Requisiti specifici — Generatori di acqua calda per bevande |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-8:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-8: Requisiti specifici — Brasiere e cuoci-paëlla |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-9:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-9: Requisiti specifici — Piani di lavoro con bruciatori |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-11:2006 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-11: Requisiti specifici — Cuoci pasta |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 257:1992 Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas |
— |
|
EN 257:1992/A1:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 297:1994 Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW |
— |
|
EN 297:1994/A3:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (24.2.1998) |
|
EN 297:1994/A5:1998 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.12.1998) |
|
EN 297:1994/A2:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (29.10.2002) |
|
EN 297:1994/A6:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (23.12.2003) |
|
EN 297:1994/A4:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.6.2005) |
|
EN 297:1994/A2:1996/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 298:2003 Sistemi automatici di comando e di sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore |
EN 298:1993 |
Data scaduta (30.9.2006) |
CEN |
EN 303-3:1998 Caldaie per riscaldamento — Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata |
— |
|
EN 303-3:1998/A2:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.6.2005) |
|
EN 303-3:1998/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 303-7:2006 Caldaie per riscaldamento — Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di potenza termica nominale non maggiore di 1 000 kW |
— |
|
CEN |
EN 377:1993 Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali |
— |
|
EN 377:1993/A1:1996 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.6.2005) |
|
CEN |
EN 416-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Sicurezza |
— |
|
EN 416-1:1999/A1:2000 |
Nota 3 |
Data scaduta (18.7.2001) |
|
EN 416-1:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
|
EN 416-1:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 416-2:2006 Apparecchi di riscaldamentos a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo — Parte 2: Utilizzazione razionale dell'energia |
— |
|
CEN |
EN 419-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Sicurezza |
— |
|
EN 419-1:1999/A1:2000 |
Nota 3 |
Data scaduta (18.7.2001) |
|
EN 419-1:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
|
EN 419-1:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (9.9.2003) |
|
CEN |
EN 419-2:2006 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Parte 2; Utilizazione razionale dell'energia |
— |
|
CEN |
EN 437:2003 Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi |
EN 437:1993 |
Data scaduta (23.12.2003) |
CEN |
EN 449:2002 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva) |
EN 449:1996 |
Data scaduta (2.7.2003) |
CEN |
EN 461:1999 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di scarico |
— |
|
EN 461:1999/A1:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (10.12.2004) |
|
CEN |
EN 483:1999 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW |
— |
|
EN 483:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
|
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 484:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per uso all'aperto |
— |
|
CEN |
EN 497:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto |
— |
|
CEN |
EN 498:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Barbecues per uso all'aperto |
— |
|
CEN |
EN 509:1999 Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione |
— |
|
EN 509:1999/A1:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.12.2003) |
|
EN 509:1999/A2:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.6.2005) |
|
CEN |
EN 521: 2006 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti |
EN 521:1998 |
Data scaduta (31.8.2006) |
CEN |
EN 525:1997 Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW |
— |
|
CEN |
EN 549:1994 Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti |
EN 291:1992 EN 279:1991 |
Data scaduta (31.12.1995) |
CEN |
EN 613:2000 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione |
— |
|
EN 613:2000/A1:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (23.12.2003) |
|
CEN |
EN 621:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione |
— |
|
EN 621:1998/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 624:2000 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti |
— |
|
CEN |
EN 625:1995 Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW |
— |
|
CEN |
EN 656:1999 Caldaie per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW |
— |
|
CEN |
EN 676:2003 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata |
EN 676:1996 |
Data scaduta (8.4.2004) |
CEN |
EN 677:1998 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW |
— |
|
CEN |
EN 732:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto — Refrigeratori ad assorbimento |
— |
|
CEN |
EN 751-1:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta anaerobici |
— |
|
CEN |
EN 751-2:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta non indurenti |
— |
|
CEN |
EN 751-3:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Nastri di PTFE non sinterizzato |
— |
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EN 751-3:1996/AC:1997 |
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CEN |
EN 777-1:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema D, sicurezza |
— |
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EN 777-1:1999/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.8.2001) |
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EN 777-1:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
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EN 777-1:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.10.2002) |
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CEN |
EN 777-2:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema E, sicurezza |
— |
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EN 777-2:1999/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.8.2001) |
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EN 777-2:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
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EN 777-2:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.10.2002) |
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CEN |
EN 777-3:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema F, sicurezza |
— |
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EN 777-3:1999/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.8.2001) |
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EN 777-3:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
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EN 777-3:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.10.2002) |
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CEN |
EN 777-4:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema H, sicurezza |
— |
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EN 777-4:1999/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.8.2001) |
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EN 777-4:1999/A2:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.1.2002) |
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EN 777-4:1999/A3:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.10.2002) |
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CEN |
EN 778:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione |
— |
|
EN 778:1998/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1020:1997 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione |
— |
|
EN 1020:1997/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1106:2001 Rubinetti a comando manuale per apparecchi utilizzatori a gas |
— |
|
CEN |
EN 1196:1998 Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico — Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione |
— |
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CEN |
EN 1266:2002 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione |
— |
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EN 1266:2002/A1:2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (28.2.2006) |
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CEN |
EN 1319:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW |
— |
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EN 1319:1998/A2:1999 |
Nota 3 |
Data scaduta (17.10.2000) |
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EN 1319:1998/A1:2001 |
Nota 3 |
Data scaduta (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1458-1:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Sicurezza |
— |
|
CEN |
EN 1458-2:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Utilizzazione razionale dell'energia |
— |
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CEN |
EN 1596:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili |
— |
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EN 1596:1998/A1:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (10.12.2004) |
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CEN |
EN 1643:2000 Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas |
— |
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CEN |
EN 1854:2006 Dispositivi di rilevazione di pressione per bruciatori a gas ed apparecchi a gas |
EN 1854:1997 |
Data scaduta (4.11.2006) |
CEN |
EN 12067-1:1998 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Dispositivi pneumatici |
— |
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EN 12067-1:1998/A1:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (23.12.2003) |
|
CEN |
EN 12067-2:2004 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas — Parte 2: Dispositivi elettronici |
— |
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CEN |
EN 12078:1998 Regolatori di pressione a punto zero per bruciatori a gas e apparecchi a gas |
— |
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CEN |
EN 12244-1:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata nominale termica non maggiore di 20 kW — Sicurezza |
— |
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CEN |
EN 12244-2:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia |
— |
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CEN |
EN 12309-1:1999 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Sicurezza |
— |
|
CEN |
EN 12309-2:2000 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Utilizzazione razionale dell'energia |
— |
|
CEN |
EN 12669:2000 Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici |
— |
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CEN |
EN 12752-1:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Sicurezza |
— |
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CEN |
EN 12752-2:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia |
— |
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CEN |
EN 12864:2001 Regolatori di pressione a taratura fissa, con pressione massima regolata non maggiore di 200 mbar, con portata non maggiore di 4 kg/h, e loro dispositivi di sicurezza associati per butano, propano o loro miscele |
— |
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EN 12864:2001/A1:2003 |
Nota 3 |
Data scaduta (10.12.2004) |
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EN 12864:2001/A2:2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (28.2.2006) |
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CEN |
EN 13278:2003 Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto |
— |
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CEN |
EN 13611:2000 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Requisiti generali |
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EN 13611:2000/A1:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.6.2005) |
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CEN |
EN 13785:2005 Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati in EN 12864 e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano e loro miscele |
— |
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EN 13785:2005/AC:2007 |
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CEN |
EN 13786:2004 Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele |
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CEN |
EN 13836:2006 Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Caldaie di tipo B di portata terminica nominale maggiore di 300 kW ma non maggiore di 1 000 kW |
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CEN |
EN 14438:2006 Apparecchi a gas per il riscaldamento di più locali |
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CEN |
EN 14543:2005 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Apparecchi di riscaldamento da patio — Apparecchi di riscaldamento de patio non raccordabili a condotto di scarico dei fumiper uso all'aperto e in spazi ventilati |
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CEN |
EN 15033:2006 Scalda acqua ad accumlo stagni alimentati a GPL, per la produzione di acqua calda sanitaria, per veicoli e imbarcazioni |
— |
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Nota 1 |
In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 3 |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
AVVERTIMENTO:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
— |
Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/31 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)
(Caso ammissibile alla procedura semplificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 145/10)
1. |
In data 22.6.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Veritas Capital Fund III L.P, appartenente al gruppo Veritas («Veritas», USA), Golden Gate Capital Management LLC («GG», USA), e Goldman Sachs Group Inc («GS», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Aeroflex Incorporated («Aeroflex», USA) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.