ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
2 giugno 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2007/C 122/01

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2007, recante nomina di due membri olandesi del Comitato economico e sociale europeo

1

 

Commissione

2007/C 122/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,82 % al 1o giugno 2007 — Tassi di cambio dell'euro

2

2007/C 122/03

Relazione della Commissione sull'irradiazione degli alimenti nel 2005

3

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 122/04

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 11/07 (ex N 476/06 e NN 14/06) — Applicazione abusiva di un aiuto al salvataggio e compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione in favore di Ottana — Italia — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

22

2007/C 122/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4657 — Salzgitter/KW/RSE) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

28

2007/C 122/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2007/C 122/07

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di estensione della concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Sancerre)  ( 1 )

30

2007/C 122/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4700 — Deutsche Bank/AIG/Pushkino Logistics Park JV) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

31

2007/C 122/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4699 — Allianz/Selecta) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2.6.2007   

IT

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C 122/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2007

recante nomina di due membri olandesi del Comitato economico e sociale europeo

(2007/C 122/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2006/651/CE, Euratom del Consiglio, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo (1), per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,

viste le candidature presentate dal governo olandese,

visto il parere della Commissione,

considerando che due seggi di membri olandesi del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito delle dimissioni dei sigg. SLOOTWEG e ETTY,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. MEIJER e la sig.ra VAN WEZEL sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione dei sigg. SLOOTWEG e ETTY per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13.


Commissione

2.6.2007   

IT

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C 122/2


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

3,82 % al 1o giugno 2007

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o giugno 2007

(2007/C 122/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3436

JPY

yen giapponesi

163,81

DKK

corone danesi

7,449

GBP

sterline inglesi

0,67925

SEK

corone svedesi

9,316

CHF

franchi svizzeri

1,6514

ISK

corone islandesi

82,5

NOK

corone norvegesi

8,111

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5832

CZK

corone ceche

28,285

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

250,32

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,815

RON

leu rumeni

3,2646

SKK

corone slovacche

33,863

TRY

lire turche

1,7638

AUD

dollari australiani

1,6214

CAD

dollari canadesi

1,4335

HKD

dollari di Hong Kong

10,4926

NZD

dollari neozelandesi

1,8163

SGD

dollari di Singapore

2,0548

KRW

won sudcoreani

1 247,4

ZAR

rand sudafricani

9,5686

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2749

HRK

kuna croata

7,3119

IDR

rupia indonesiana

11 859,96

MYR

ringgit malese

4,5669

PHP

peso filippino

62,007

RUB

rublo russo

34,807

THB

baht thailandese

44,213


(1)  

Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.6.2007   

IT

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C 122/3


Relazione della Commissione sull'irradiazione degli alimenti nel 2005

(2007/C 122/03)

SINTESI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione:

i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate; nonché

i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto e i metodi utilizzati per la rilevazione di cibi irradiati.

Nel 2005 erano autorizzati impianti di irradiazione in dieci Stati membri. Soltanto otto hanno fornito le informazioni richieste in merito alle categorie di prodotti trattati, ai quantitativi trattati e alle dosi somministrate. Di conseguenza, l'esatta quantità degli alimenti irradiati nell'UE durante il 2005 non è nota.

Diciassette Stati membri hanno riferito sui controlli dei prodotti alimentari immessi sul mercato. Globalmente nel 2005sono stati sottoposti a controlli 7 011 campioni di prodotti alimentari. Il 4 % circa dei prodotti sul mercato è risultato irradiato e privo dell'apposita etichetta. Per lo più risultavano non conformi alle disposizioni i campioni di prodotti provenienti dall'Asia. Soltanto sei dei 287 campioni risultati irradiati erano conformi al regolamento.

Le differenze riscontrate tra gli Stati membri per quanto riguarda i risultati dei controlli possono essere parzialmente spiegate con la scelta dei campioni e l'efficacia dei metodi di analisi usati.

1.   QUADRO GIURIDICO E CONTESTO

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri hanno l'obbligo d'inviare annualmente alla Commissione:

i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate, nonché

i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto e i metodi utilizzati per l'individuazione degli alimenti irradiati.

La Commissione pubblica i risultati in relazioni annuali sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente relazione copre il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Per informazioni sugli aspetti generali riguardanti l'irradiazione degli alimenti si rimanda al sito web della Direzione generale Salute e tutela dei consumatori della Commissione europea.

1.1.   Impianti di irradiazione

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE gli alimenti possono essere irradiati solo in impianti di irradiazione autorizzati. Per quanto concerne gli impianti nell'UE, l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti degli Stati membri (2). Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione quali sono gli impianti d'irradiazione autorizzati sul loro territorio (articolo 7, paragrafo 1).

L'elenco degli impianti autorizzati presenti negli Stati membri è stato pubblicato dalla Commissione (3).

1.2.   Alimenti irradiati

L'irradiazione di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali è autorizzata nell'UE (direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (4)). Inoltre sei Stati membri hanno comunicato il mantenimento delle autorizzazioni nazionali per alcuni alimenti conformemente a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE. L'elenco delle autorizzazioni nazionali è stato pubblicato dalla Commissione (5).

A norma dell'articolo 6 della direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura «irradiato »o «trattato con radiazioni ionizzanti».

Per l'applicazione di una corretta etichettatura o per l'individuazione di prodotti non autorizzati, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha standardizzato alcuni metodi analitici sulla base del mandato conferitogli dalla Commissione europea.

2.   RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO GLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE

Per saperne di più sugli impianti negli Stati membri si rimanda al sito web della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/irradiation/approved_facilities_en.pdf

Gli Stati membri hanno comunicato le seguenti informazioni:

2.1.   Belgio

Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte dell'impianto di irradiazione IBA Mediris S.A. Tuttavia è stato chiesto alla ditta di definire una procedura atta a dimostrare e garantire che gli alimenti la cui irradiazione non è autorizzata in Belgio vengano esportati.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tale impianto nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

(t) (6)

Dose media assorbita

(kGy)

Gamberi

541,4

5

Cosce di rana

3 225,7

5

Erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali

217,8

6-9

Ortaggi e legumi congelati

56,1

3

Uova

665,1

2-3

Pollame/selvaggina

883,9

3-5

Carni

213,7

3-5

Pesci

118,2

3-7

Frutta secca ed essiccata

0,5

6-9

Amido

93,0

3

Plasma

46,4

6-9

Piatti pronti

75,3

3

Ortaggi e legumi essiccati;

112,8

6-9

Gomma arabica

0,5

5

Altro

931,2

2-25

Totale

7 279,2

 

2.2.   Repubblica ceca

Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte dell'impianto di irradiazione Artim spol.s.r.o.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tale impianto nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

(t)

Dose globale media di radiazione assorbita

(kGy)

Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali

85,3

4-7

Totale

85,3

 

2.3.   Germania

Durante il periodo oggetto della relazione la Germania aveva quattro impianti di irradiazione autorizzati.

(a)   Gamma Service Produktbestrahlung GmbH, Radeberg

Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte degli impianti di irradiazione.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tale impianto nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

(t)

Dose media assorbita

(kGy)

Ortaggi e legumi essiccati

50,9

< 10

Erbe aromatiche e condimenti

169,0

< 10

Altri alimenti (semi di guarana)

0,1

< 0

Totale

220,0

 

101.5 tonnellate di alimenti irradiati sono state esportate verso paesi terzi

(b)   Beta-Gamma Service GmbH&Co. KG, Wiehl KG, Wiehl

Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte degli impianti di irradiazione.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tale impianto nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Materie prime vegetali (aneto, sedano, paprica)

6,46

4-10

Ortaggi e legumi essiccati

27,83

6-8

Totale

34,29

 

Tutti gli alimenti irradiati sono stati esportati verso paesi terzi

(c)   Isotron Deutschland GmbH, Allershausen

Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte degli impianti di irradiazione.

La tabella che segue mostra le categorie e le quantità degli alimenti irradiati nell'impianto in questione nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Erbe aromatiche

180,4

7-9

Spezie

37,07

7-9

Totale

217,47

 

Tutti gli alimenti irradiati sono stati esportati verso paesi terzi

(d)   Gamma-Service GmbH&Co KG, Bruchsal

Nel 2005 in questo impianto non sono stati irradiati prodotti alimentari.

2.4.   Spagna

In Spagna vi sono due impianti autorizzati per l'irradiazione degli alimenti.

Lo Stato membro non ha trasmesso alcuna informazione in merito ai risultati dei controlli effettuati in tali impianti.

2.5.   Francia

In Francia vi sono sei impianti autorizzati per l'irradiazione degli alimenti. Le ispezioni delle autorità competenti effettuate nel 2005 hanno confermato il rispetto delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE da parte degli impianti di irradiazione.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tali impianti nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Erbe aromatiche, spezie ed ortaggi e legumi essiccati

134,3

10

Gomma arabica

133,7

3

Caseina

43,5

6

Pollame

1 849,2

5

Cosce di rana congelate

939,8

5

Gamberi

10,5

5

Totale

3 111

 

2.6.   Ungheria

In Ungheria esiste un impianto autorizzato ad effettuare l'irradiazione degli alimenti. Un'ispezione dell'autorità competente realizzata nel 2005 ha confermato il rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/2/CE.

La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tale impianto nel corso del 2005.

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Spezie

34,6

4-8

Ortaggi e frutta essiccati

11,3

3-6

Erbe aromatiche

64,9

3-8

Totale

110,8

 

2.7.   Italia

In Italia esiste un impianto autorizzato ad effettuare l'irradiazione degli alimenti.

Lo Stato membro non ha trasmesso alcuna informazione in merito ai risultati dei controlli effettuati in tale impianto.

2.8.   Paesi Bassi

Nel corso del 2005 non sono stati effettuati controlli ufficiali dei due impianti olandesi. La tabella che segue mostra le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tali impianti nel corso del 2005.

Prodotti (2005)

Quantitativo

[t] (7)

Spezie/erbe aromatiche

1 141,1

Ortaggi e legumi disidratati

880,8

Carne di pollame (congelata)

52,8

Gamberi (refrigerati)

36

Gamberi (congelati)

32,8

Parti di rana

124

Albume d'uovo (refrigerato)

0,8

Alimenti (8)

698,4

Campioni alimentari

32

Totale

3 299,2

2.9.   Polonia

In Polonia vi sono due impianti autorizzati all'irradiazione degli alimenti.

Le tabelle che seguono mostrano le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati in tali impianti nel corso del 2005.

(a)   Istituto di Chimica e tecnologia nucleare, Varsavia

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Spezie, ortaggi e legumi essiccati

584,0

7-10

Funghi secchi

79,6

5-10

Totale

663,6

 

(b)   Istituto di Chimica delle radiazioni applicata dell'Università tecnica di Łódź

Alimenti

Quantitativo

[t]

Dose media assorbita

[kGy]

Erbe aromatiche

23,4

7

Totale

23,4

 

2.10.   Regno Unito

Nel Regno Unito esiste un impianto autorizzato a effettuare l'irradiazione degli alimenti.

Nel 2005 l'impianto non ha irradiato alimenti conformemente alle condizioni dell'autorizzazione, pertanto non è stato oggetto di ispezione nel corso dello stesso periodo.

2.11.   Sintesi per l'UE

Dieci Stati membri possiedono impianti autorizzati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/2/CE.

Otto Stati membri hanno inviato alla Commissione i risultati dei controlli effettuati presso gli impianti di irradiazione.

Non è quindi possibile determinare la quantità esatta degli alimenti irradiati nell'Unione.

3.   RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E METODI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE GLI ALIMENTI IRRADIATI

Gli Stati membri hanno comunicato le seguenti informazioni:

3.1.   Austria

Sono stati controllati 115 campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti. Nessuno è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 115

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non corretta-mente etichettati

Basilico

3

0

EN 1788

EN 13751

Peperoncino

1

0

EN 1788

EN 13751

Curry

1

0

EN 1788

EN 13751

Curcuma

1

0

EN 1788

EN 13751

Maggiorana

2

0

EN 1788

EN 13751

Origano

3

0

EN 1788

EN 13751

Paprica

7

0

EN 1788

EN 13751

Pepe

6

0

EN 1788

EN 13751

Rosmarino

2

0

EN 1788

EN 13751

Timo

4

0

EN 1788

EN 13751

Cannella

1

0

EN 1788

EN 13751

Tisane

47

0

EN 1788

EN 13751

Polli

13

0

EN 1786

Anatre

15

0

EN 1786

Oche

9

0

EN 1786

Totale

115

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.2.   Belgio

Complessivamente sono stati analizzati 148 campioni. Nessuno è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 148

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non corretta-mente etichettati (origine)

Gamberi sgusciati e decapitati surgelati

15

0

EN 1785 or EN 1788

Erbe aromatiche e spezie essiccate

5

0

EN 1785 or EN 1788

Cosce di rana

14

0

EN 1785 or EN 1788

Fragole fresche

14

0

EN 1785 or EN 1788

Formaggio grattugiato

100

0

EN 1785 or EN 1788

Totale

148

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.3.   Cipro

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.4.   Repubblica ceca

Complessivamente sono stati analizzati 78 campioni. Otto campioni sono risultati irradiati e non etichettati correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 78

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non correttamente etichettati

Spezie

28

2

EN 1788

Tisane

20

3

EN 1788

Integratori alimentari

7

3

EN 1788

Pasta liofilizzata a cottura istantanea

2

0

EN 1788

Frutta fresca

9

0

EN 1788

Pollame

2

0

EN 1788

Cacao in polvere

2

0

EN 1788

Totale

70

8

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

90

10

 

3.5.   Germania

Sono stati esaminati 3945 campioni di prodotti alimentari, di cui 141, vale a dire il 3.6 %, risultavano non conformi: 93 campioni erano etichettati non correttamente e 48 risultavano essere stati irradiati illegalmente.

Due campioni risultano irradiati legalmente ed etichettati correttamente.

Le infrazioni sono distribuite in modo molto ineguale tra le categorie di prodotti. Nel gruppo «Snack a base di noodle asiatici, snack per feste, pizze, spuntini da consumare davanti alla TV», 42 campioni su 113 (cioè il 37 %) risultavano irradiati e non erano etichettati correttamente. Gli stessi risultati sono stati registrati per il 32 % delle minestre e delle salse.

Va osservato che i prodotti provenienti dall'Asia rappresentano la maggior parte dei campioni non conformi.

Alimenti analizzati

Numero di campioni analizzati: 3945

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, ma irradiazione non autorizzata e/o non etichettati correttamente

Latte/prodotti lattiero-caseari

52

0

EN 1788

EN 1787

Formaggi alle erbe

56

0

EN 1788

EN 1784

EN 1787

EN 13751

Burro alle erbe

32

0

EN 1787

EN 1788

EN 1784 mod.

Uova, ovoprodotti

5

0

EN 1784 mod.

Carne (anche congelata, esclusi pollame e selvaggina)

23

0

EN 1784 mod.

EN 1786

Prodotti a base di carne (escluse salsicce)

39

0

EN 1784

EN 1784 mod.

EN 1786

Salsicce

65

0

EN 1786

EN 1788

EN 1787

Pollame

151

0

EN 1786

Selvaggina

6

0

EN 1786

EN 1784

Pesce e prodotti della pesca

133

9

EN 1786

EN 1788

Crostacei, molluschi, mitili e altri animali acquatici, compresi i loro prodotti

225

6

EN 1786

EN 1788.L 12.01-1

Legumi

27

0

EN 1788

Minestre, salse

96

47

EN 1375

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Cereali e prodotti derivati

54

 

EN 1787

EN 1788

Semi oleaginosi

103

0

EN 1787

EN 1788

Frutta a guscio

148

0

EN 1375

EN 1784

EN 1787

EN 1788

Patate, parti di piante ad alto tenore di amido

19

0

EN 1787

EN 1788

Ortaggi freschi, lattughe

53

0

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Ortaggi essiccati, prodotti a base di ortaggi

70

0

EN 1375

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening).

L 00.00-42 ESR

Funghi freschi

20

0

EN 1788

EN 1375

Funghi secchi o prodotti a base di funghi

173

2

EN 1375

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening).

Frutta fresca

169

0

EN 1787;

EN 1788; PSL

Frutta essiccata o prodotti a base di frutta

101

0

EN 1787

EN 13708

Cacao in polvere

24

0

 

Tè e prodotti simili

161

8

EN 1788

EN 1787

EN 13751

EN 13751 (screening).

Piatti pronti

35

4

EN 1786

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening).

Spezie, compresi preparati e sale per condimento

1 385

8

EN 1784

EN 1787

EN 1788

EN 1375

EN 13751 (screening);

EN 13788

Erbe aromatiche

133

0

EN 1787

EN 1788

Piatti pronti liofilizzati

52

3

EN 1787

EN 1788

Snack asiatici a base di pasta a cottura istantanea, snack per feste, pizze, spuntini per la TV

71

42

EN 1787

EN 1788

Integratori alimentari

99

9

EN 1375

EN 1787

EN 1788

EN 13751

EN 13751 + EN 1788

Altro

18

3

EN 1787

EN 1788

Totale

3 798

141

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

96,4

3,6

 

3.6.   Danimarca

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.7.   Estonia

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.8.   Grecia

Sono stati analizzati complessivamente 54 campioni. Nessuno è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 54

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Erbe aromatiche e spezie

32

0

 

12

0

 

Pesce e molluschi

10

0

 

Totale

54

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.9.   Spagna

Lo Stato membro non ha trasmesso alcuna informazione in merito ai risultati dei controlli effettuati sul mercato.

3.10.   Finlandia

Complessivamente sono stati analizzati 274 campioni. In totale sono stati esaminati 246 campioni di spezie ed erbe aromatiche essiccate, in sei dei quali sono state rilevate sostanze irradiate. Sono stati analizzati 21 integratori alimentari, di cui 7 sono risultati irradiati.

Nessuno dei campioni risultati irradiati era correttamente etichettato e gli impianti di irradiazione non erano muniti di un'autorizzazione dell'UE.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 274

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non corretta-mente etichettati

Spezie ed erbe aromatiche essiccate

240

6

EN 13751

EN 1788

Integratori alimentari

14

7

EN 13751

EN 1788

Frutta e bacche

7

0

 

Totale

261

13

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

95

5

 

3.11.   Francia

Complessivamente sono stati analizzati 86 campioni. Sei campioni di tisane sono risultati positivi al test dell'irradiazione e non erano etichettati correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 86

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Spezie ed erbe aromatiche

22

0

 

Integratori alimentari

21

0

 

Tè e tisane

11

0

 

Funghi secchi

9

1

 

Gamberi

10

0

 

Ortofrutticoli

7

0

 

Cosce di rana

5

5

 

Totale

80

6

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

93

7

 

I campioni sono stati sottoposti a controllo per individuare i casi di contaminazione microbiologica eccezionalmente bassa, che sono stati quindi analizzati con il metodo CEN 1788.

3.12.   Ungheria

Complessivamente sono stati analizzati 141 campioni. Sette campioni di erbe aromatiche sono risultati irradiati, quattro dei quali erano etichettati correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati 459

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non correttamente etichettati

Erbe aromatiche

38

0

EN 1788

96

3

EN 1788

Totale

134

3

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

95

2

 

3.13.   Irlanda

Complessivamente nel 2005 sono stati analizzati 459 campioni. Venti campioni sono risultati irradiati, nessuno di questi era etichettato correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 459

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non correttamente etichettati

Pasta

61

14

EN13751 a fini di screening, conferma mediante EN1788

Gamberi

4

0

Salse, minestre & senape

28

3

Condimenti/Brodi

22

1

Frutta fresca

13

0

Erbe aromatiche e spezie

169

2

Caffè e tè (comprese tisane)

41

0

Sementi

29

0

Prodotti ortofrutticoli secchi ed essiccati

6

0

Aromi

9

0

Integratori alimentari

44

0

Varie

13

0

Totale

439

20

% del totale analizzato

96

4

 

3.14.   Italia

Complessivamente sono stati analizzati 112 campioni. Cinque campioni di erbe aromatiche sono risultati irradiati e non erano etichettati correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 112

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non correttamente etichettati

Spezie, erbe aromatiche ed estratti vegetali

107

5

EN 13784/2002

EN 13751

EN 1788

Totale

107

5

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

5

 

3.15.   Lettonia

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.16.   Lituania

Complessivamente sono stati analizzati 12 campioni, nessuno dei quali è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 40

Metodo impiegato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Spezie ed erbe aromatiche

5

0

LST EN 13783:2004

7

0

LST EN 13783:2004

Totale

12

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.17.   Lussemburgo

Complessivamente sono stati analizzati 40 campioni, nessuno dei quali è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 40

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Spezie

10

0

EN 1788

Patate

10

0

EN 1788

10

0

EN 1788

Cipolle

10

0

EN 1788

Totale

40

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.18.   Malta

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.19.   Paesi Bassi

Complessivamente sono stati analizzati 792 campioni, 31 dei quali sono risultati irradiati. Nessuno dei campioni irradiati recava una corretta etichettatura in tal senso.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 792

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Prodotti a base di cereali

72

0

EN 13751

EN 1788

Ortaggi essiccati

53

0

EN 13751

EN 1788

Legumi essiccati

43

0

EN 13751

EN 1788

Frutta essiccata

215

0

EN 13751

EN 1788

Sementi

5

0

EN 13751

EN 1788

Gamberi

54

0

EN 13751

EN 1788

Erbe aromatiche miste

20

2

EN 13751

EN 1788

Erbe aromatiche e spezie

199

3

EN 13751

EN 1788

Integratori alimentari

100

26

EN 13751

EN 1788

Totale

761

31

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

96

4

 

3.20.   Polonia

Complessivamente sono stati analizzati 120 campioni. Quattro campioni sono risultati irradiati, nessuno di questi era etichettato correttamente.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 120

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati, non corretta-mente etichettati

Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali

48

4

EN 1788

Patate

10

0

EN 1788

Cipolle e aglio

16

0

EN 1788

Pollame

4

0

EN 1788

Frutta a guscio non sgusciata

25

0

EN 1788

Gamberoni, pesce

13

0

EN 1788

Totale

116

4

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

97

3

 

3.21.   Portogallo

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

3.22.   Svezia

Durante il 2005 sono stati controllati sei campioni, per lo più carni di pollame. Il metodo d'analisi utilizzato per individuare gli alimenti irradiati era il metodo EN 1784.

Nessuno dei sei campioni analizzati è risultato irradiato.

3.23.   Slovacchia

Complessivamente sono stati analizzati 56 campioni, nessuno dei quali è risultato irradiato.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati: 40

Metodo impiegato

Risultato: non irradiati

Risultato: irradiati

Pistacchi, vari tipi di frutta a guscio

43

0

GC

Formaggi

9

0

GC

Anatre

4

0

GC

Totale

56

0

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

100

0

 

3.24.   Slovenia

Durante il 2005 sono stati analizzati dieci campioni di erbe aromatiche e spezie, nessuno dei quali è risultato irradiato.

3.25.   Regno Unito

In base alle informazioni della Food Standards Agency, nel 2005 le autorità locali chiamate a far rispettare la normativa hanno eseguito il campionamento di 657 prodotti, successivamente analizzati con i metodi standardizzati per l'individuazione degli alimenti irradiati. Di questi 657 campioni, 42 (il 6 %) sono risultati irradiati. I 101 campioni i cui risultati sono stati ritenuti «non decisivi »sono stati identificati quali prodotti intermedi usando il metodo CEN EN13751:2002 e non sono stati sottoposti ad ulteriori analisi, ovvero sono risultati essere campioni a «bassa sensibilità »in quanto la frazione minerale granulare dei campioni era insufficiente per un'analisi accurata.

Alimenti analizzati

Numero dei campioni analizzati 657

Metodo CEN utilizzato

Risultato: non irradiati

Risultato: dubbi

Risultato: irradiati

Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali

267

36

20

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Cuscus e condimenti essiccati

3

0

0

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Minestre liofilizzate

23

2

0

EN 13751:2002

Pasta liofilizzata (noodles) e condimenti essiccatiA

84

9

10

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Riso e condimenti essiccati

2

0

0

EN 13751:2002

Pasta e condimenti essiccati

2

0

0

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Funghi (essiccati e freschi)

4

0

0

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Frutta secca ed essiccata

16

0

0

EN 13751:2002

Frutta fresca

22

1

0

EN 13751:2002

Ortaggi, comprese cipolle

19

3

1

EN 13751:2002

Tisane

5

0

2

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Frutti di mare, vale a dire crostacei e molluschi, gamberoni, gamberi e pesce

16

11

3

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Ingredienti essiccati

28

12

1

EN 13751:2002

Frutta a guscio

1

0

0

EN 13751:2002

Integratori alimentari

18

27

5

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Varie B

4

0

0

EN 13751:2002;

EN 1778:2001

Totale

514

101

42

 

Totale dei campioni analizzati espresso in %

78

16

6

 

3.26.   Sintesi per l'UE

La seguente tabella presenta una sintesi dei campioni analizzati e dei risultati ottenuti nell'UE:

Stato membro

Numero di campioni non irradiati

Numero di campioni irradiati

% di campioni irradiati, etichettati in modo non corretto

AT

115

0

0

BE

148

0

0

CY

NAC

NAC

NAC

CZ

70

8

10

DE

3 798

143 (9)

3,6

DK

NAC

NAC

NAC

EE

NAC

NAC

NAC

EL

54

0

0

ES

NI

NI

NI

FI

264

13

5

FR

80

6

7

HU

134

7 (*)

2

IE

439

20

4

IT

107

5

5

LV

NAC

NAC

NAC

LT

12

0

0

LU

40

0

0

MT

NAC

NAC

NAC

NL

761

31

4

PL

116

6

4

PT

NAC

NAC

NAC

SE

6

0

0

SK

56

0

0

SI

10

0

0

UK

514 (10)

42

6

Totale

6 724

281

4,0

NI

:

Lo Stato membro non ha inviato informazioni.

NAC

:

Nel 2005 non sono stati effettuati controlli analitici.

4.   CONCLUSIONI

4.1.   Risultati dei controlli effettuati presso gli impianti di irradiazione

A norma della direttiva 1999/2/CE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, le categorie e i quantitativi di alimenti irradiati e le dosi medie somministrate.

Nel 2005 erano autorizzati impianti di irradiazione in dieci Stati membri.

Otto dei dieci Stati membri hanno fornito le informazioni richieste per quanto riguarda le categorie di alimenti trattate.

A causa di questi dati incompleti, l'esatta quantità degli alimenti irradiati nell'UE durante il 2005 non è nota.

4.2.   Risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto

Nel 2005, 16 Stati membri hanno effettuato controlli analitici e presentato i dati richiesti. Quattro Stati membri hanno informato la Commissione di non avere effettuato controlli analitici nel periodo oggetto della presente relazione.

Le informazioni presentate mostrano che, durante il 2005, il 4 % dei campioni è stato irradiato illegalmente e/o non etichettato correttamente. Dei 287 campioni risultati irradiati, soltanto sei erano stati irradiati legalmente ed etichettati correttamente.

Le infrazioni sono distribuite in modo non uniforme tra le categorie di prodotti. Sono particolarmente soggetti a infrazioni i prodotti provenienti dall'Asia, soprattutto i «noodles »di tipo asiatico e gli integratori alimentari. Va inoltre osservato che nel 2005 in Asia non vi erano impianti omologati dalla Comunità europea.

La Commissione si aspetta che gli Stati membri intensifichino i controlli su questi prodotti e che adottino misure adeguate.

Le differenze riscontrate tra gli Stati membri per quanto riguarda i risultati dei controlli possono essere parzialmente spiegate con la scelta dei campioni e l'efficacia dei metodi di analisi usati.

4.3.   Termine per la presentazione dei risultati dei controlli ai fini della relazione 2006

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE il termine ultimo per presentare alla Commissione i risultati dei controlli effettuati nel 2006 è fissato al 30 aprile 2007.


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Modificata da ultimo dal regolamento (CE) No 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm.

(3)  GU C 187 del 7.8.2003, pag. 13.

(4)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

(5)  GU C 112 del 12.5.2006, pag. 6.

(6)  Le quantità sono espresse in kg.

(7)  Le quantità indicate sono state suddivise in «contenitori »con un peso medio per contenitore di 800 kg.

(8)  Prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi.

(9)  La Germania e l'Ungheria hanno individuato rispettivamente 2 e 4 campioni legalmente irradiati ed etichettati correttamente.

(10)  Il RU ha classificato 101 campioni come non decisivi.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/22


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 11/07 (ex N 476/06 e NN 14/06) — Applicazione abusiva di un aiuto al salvataggio e compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione in favore di Ottana — Italia

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/04)

Con la lettera del 4 aprile 2007, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto succitato.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato

Ufficio SPA 3, 6/05

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

I.   PROCEDIMENTO

1.

Il 23 febbraio 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio, cui era stata data esecuzione nel 2005, a favore di Ottana Energia Srl (Ottana). Nel 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione ulteriori informazioni concernenti un progetto di ristrutturazione dell'impresa. Alle domande, formulate dalla Commissione in merito all'aiuto alla ristrutturazione, finora è stata data soltanto una risposta parziale.

2.

Il 6 dicembre 2006 la Commissione, nella decisione C(2006)5829, ha indicato che non aveva obiezioni rispetto all'aiuto al salvataggio, ma non può accettarne la proroga oltre il termine di sei mesi, data la scarsa qualità del piano di ristrutturazione. La garanzia avrebbe dovuto cessare nel gennaio 2007. Tuttavia l'Italia non ha posto fine all'aiuto al salvataggio.

II.   I FATTI

3.

Ottana Energia Srl è una società locale di servizi pubblici situata in Sardegna. Alla fine del 2005 essa ha ottenuto una garanzia su un prestito di 5 milioni di EUR, il che costituisce aiuto al salvataggio (1).

4.

Il progetto di ristrutturazione ne prevede la ristrutturazione sia tecnica che dell'organico dell'impresa. La ristrutturazione tecnica essenzialmente concerne la conversione dal combustibile BTZ ai biocombustibili. Si stima che i costi ammontino a circa 50 milioni di EUR e non si prevedono ulteriori concessioni di aiuti di Stato, salvo una proroga di 12 anni del rimborso dell'aiuto al salvataggio.

III.   VALUTAZIONE

5.

La Commissione osserva che l'aiuto al salvataggio non è cessato come esige la decisione C(2006)5829. La Commissione è pertanto tenuta ad avviare il procedimento ai sensi del punto 27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).

6.

Alla Commissione non è chiaro in che modo la proroga illegale dell'aiuto al salvataggio possa costituire un aiuto alla ristrutturazione compatibile dato che il piano di ristrutturazione finora non contiene elementi essenziali indicanti come la società intenda ripristinare la sua redditività nel lungo periodo. La Commissione dubita inoltre della necessità di una proroga di 12 anni dell'aiuto al salvataggio.

7.

Peraltro, non sono state inviate informazioni che chiariscano il piano di ristrutturazione, che forniscano previsioni attendibili circa i futuri risultati dell'impresa e confermino l'esistenza di un contributo diretto significativo e di misure compensative. A tale fine, la Commissione ingiunge all'Italia di rispondere agli interrogativi precedentemente formulati.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione intende informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 23 febbraio 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio a favore di Ottana Energia Srl (Ottana) registrato con il numero NN 14/06, cui era stata data esecuzione il 29 dicembre 2005, ossia prima della notifica.

(2)

Con notificazione del 14 luglio 2006, registrata il 17 luglio con il numero N 476/06, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura, incluso un piano di ristrutturazione.

(3)

Con lettera del 31 agosto 2006 la Commissione ha chiesto all'Italia ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione del caso N 476/06, senza tuttavia ricevere alcuna risposta entro il termine prestabilito.

(4)

Il 6 dicembre 2006 la Commissione, nella sua decisione C(2006) 5829 (in prosieguo “la decisione di salvataggio”) ha indicato che non formulava obiezioni all'aiuto al salvataggio. Nella decisione si legge: “la Commissione conclude che l'aiuto in esame soddisfa i criteri ai fini della compatibilità con il trattato CE e pertanto non solleva alcuna obiezione nei confronti dell'aiuto stesso. La Commissione non può tuttavia concedere una proroga dell'aiuto per il salvataggio oltre ai sei mesi previsti a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione, in quanto tale piano non giustifica la suddetta proroga. La Commissione chiede quindi alle autorità italiane di revocare la garanzia a beneficio di Ottana Energia Srl entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera”.

(5)

In una riunione svoltasi il 18 dicembre 2006 la Commissione ha posto ulteriori domande alle quali le autorità italiane finora non hanno risposto. Tuttavia l'Italia, con posta elettronica del 20 dicembre 2006 ha risposto alle domande formulate il 31 agosto 2006. Il 19 gennaio la Commissione ha ricevuto i verbali di un accordo concluso il 9 gennaio tra Ottana e le autorità italiane concernente la futura ristrutturazione dell'impresa.

(6)

Con lettera del 20 febbraio 2006 le autorità italiane sono state invitate a confermare la mancata revoca della garanzia che avevano indicato nella riunione del 18 dicembre. Nella lettera si sottolineava che, in tal caso, la Commissione sarebbe stata costretta ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Con lettera dell'8 marzo 2006 l'Italia ha confermato che la garanzia per il prestito non era stata revocata.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

1.   Il beneficiario

(7)

Ottana è una società di servizi pubblici locali situata nella provincia di Nuoro in Sardegna. L'impresa produce energia elettrica e fornisce pressione di vapore d'acqua, acqua, nitrogeno e aria compressa. Ottana detiene il 2 % del mercato sardo dell'elettricità.

(8)

Ottana conta circa 115 dipendenti e nella decisione di salvataggio si era stabilito che può essere considerata una PMI (3). Tuttavia, dato che ha più di 50 dipendenti, Ottana non può essere considerata una piccola impresa.

(9)

La centrale elettrica di Ottana, che è stata costruita nel 1970, è stata rilevata da una controllata della società energetica internazionale AES Inc. nel 2001, ma nonostante un vasto programma d'investimento, non ha ottenuto i risultati previsti, in quanto un suo cliente fondamentale, Montefibre Spa, ha chiuso nel 2003. Nel 2005 la società è stata ceduta da AES alla holding SAE srl che ne ha acquistato le azioni.

(10)

La centrale, dal 1970, non è stata sottoposta a nessun importante processo di ammodernamento. La centrale comprende essenzialmente due caldaie identiche per la produzione di pressione di vapore d'acqua e due turbine per la produzione di energia elettrica e vapore a due diversi livelli di pressione.

(11)

La società sostiene che il sistema di controllo della centrale è in buone condizioni, ma è alquanto arcaico per cui necessita di un numero molto elevato di addetti onde assicurarne il funzionamento e la manutenzione in maniera adeguata. Inoltre è stato affermato che varie iniziative di manutenzione sono state rinviate per mancanza di fondi.

(12)

Attualmente la centrale è alimentata ad olio combustibile a basso tenore di zolfo (indicato come BTZ) che rappresenta l'85 % dei costi della società. Pertanto Ottana si trova esposta a cambiamenti del prezzo del petrolio. Infatti, a causa dell'aumento di detti prezzi nel 2005 e nel 2006, la società non è più in grado di recuperare i costi. Dato che il sito è abbastanza remoto, il combustibile è trasportato per autocisterne.

(13)

Le autorità italiane sostengono che la liquidazione della società avrebbe gravi ricadute sul funzionamento di altre imprese localizzate nella zona industriale di Ottana, in quanto cesserebbero di essere erogati loro elettricità e vapore. Il fallimento della società comporterebbe il collasso dell'intero sito industriale di Ottana. Ciò equivarrebbe alla perdita di circa 800 posti di lavoro esistenti nel sito e di circa 200 nell'indotto.

2.   L'aiuto al salvataggio

(14)

La misura di salvataggio prevedeva la concessione, da parte del ministero per lo Sviluppo economico, di una garanzia su un prestito di 5 milioni di EUR (4). La garanzia doveva cessare 15 giorni lavorativi dopo la notifica della decisione di salvataggio, ossia al più tardi l'8 gennaio 2007.

3.   Il piano di ristrutturazione

(15)

Il piano di ristrutturazione dell'impresa si prefigge di mantenere le attuali risorse umane e le infrastrutture esistenti. Esso individua come principale motivo del fallimento la dipendenza della società dall'olio combustibile e la sua incapacità di trasferire gli incrementi di prezzo dell'olio combustibile sul prezzo dell'elettricità. La riserva sarda di energia elettrica è infatti costituita da centrali a carbone che registrano costi minori. Pertanto Ottana mira a ridurre i costi diretti, in particolare quelli connessi con il combustibile e con il trasporto. La società ha preparato un piano di conversione per la centrale elettrica.

(16)

Le autorità italiane hanno infatti trasmesso alla Commissione un quadro dello sviluppo futuro dell'impresa che indica tre potenziali fasi di ristrutturazione. La fase uno consisterebbe nel ripotenziamento di una caldaia della centrale in modo che possa utilizzare carbone fluido, mentre l'altra continua a funzionare con olio combustibile. Tuttavia, questo progetto, nel frattempo, sarebbe stato abbandonato in quanto nell'ultimo piano non figurano altri fondi all'uopo destinati.

(17)

La fase due consisterebbe nella conversione del secondo generatore dall'olio combustibile all'olio vegetale. In tal modo si prevede una riduzione delle emissioni che può essere utilizzata per acquistare e vendere “certificati verdi”. Ciò sembra indispensabile per garantire il successo del piano in modo da compensare i prezzi più elevati dei biocombustibili rispetto a quelli dei combustibili fossili che, almeno per il momento, non possono essere portati allo stesso livello mediante una riduzione dell'accisa, in quanto a questo proposito non è stata ottenuta alcuna autorizzazione. La ristrutturazione tecnica prevede l'installazione di un nuovo impianto nella centrale elettrica in modo da consentire la produzione di energia elettrica mediante l'impiego di oli vegetali. I costi d'investimento sono stimati pari a 49 milioni di EUR.

(18)

La fase tre consisterebbe nell'utilizzazione, in futuro, del gas naturale mediante il cosiddetto gasdotto GALSI che collegherà l'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna (il cui completamento non è previsto prima del 2009). Dato che non sono stati decisi i tempi della costruzione, questa fase è ipotetica e in ogni caso sarà attuata soltanto dopo che la realizzazione della fase due dovesse non risultare economicamente redditizia.

(19)

In seguito alla presentazione, per approvazione, del suo piano alla Regione Sardegna e ai sindacati, la società ha concluso un accordo con la Regione, il quale prevede il rilascio imminente da parte della Regione delle necessarie autorizzazioni per “la fase due”.

(20)

Inoltre, il piano prevede una diminuzione dei costi fissi attraverso una ristrutturazione dell'organico, destinata a ridurre 45 posti di lavoro. Si prevede di ricorrere ad un piano di prepensionamento. Tuttavia non sono stati forniti chiarimenti al riguardo.

(21)

Il piano di ristrutturazione individua un fabbisogno finanziario di 44,6 milioni di EUR che sarà probabilmente finanziato mediante prestiti post-financing a lungo termine (32 milioni di EUR) nonché prestiti a breve (6 milioni) ed equity (6,6 milioni di EUR). Il capitale proprio, apparentemente, sarà finanziato da contributi del socio di maggioranza e dell'ingresso di nuovi soci. La struttura finanziaria avrà un rapporto debito/capitale proprio pari a 85/15. Il piano non fornisce altri chiarimenti al riguardo.

(22)

Inoltre, il piano indica che l'unico aiuto accordato dovrebbe consistere in una proroga dell'aiuto al salvataggio di 5 milioni di EUR, il cui rimborso sarà effettuato mediante i flussi di cassa generati dalla nuova iniziativa nell'arco di 12 anni dall'avviamento del nuovo impianto. Non è stato fornito alcun ragguaglio su altre misure di aiuto fornite dallo Stato. Come si è già detto, l'accordo con la Regione prevede unicamente che quest'ultima rilasci le necessarie autorizzazioni.

(23)

Non sono state fornite informazioni sullo sviluppo futuro dei mercati in cui opererà l'impresa. Le proiezioni finanziarie non forniscono nessun quadro di ipotesi ottimistiche/pessimistiche. Tuttavia, secondo le proiezioni finanziarie, la società registrerà un utile al netto delle tasse di circa 5 milioni di EUR a partire dal 2008 (fino al 2020) e le vendite dovrebbero ammontare a quasi 15 milioni di EUR per l'elettricità e a 27,5 milioni di EUR per i certificati verdi. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle vendite di certificati verdi, eccetto che si baseranno su 176 000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate all'anno.

(24)

Non sono state fornite informazioni sulle misure compensative.

(25)

Non vi sono indicazioni che l'Italia abbia approvato il piano di ristrutturazione di Ottana.

III.   VALUTAZIONE

1.   Attuazione abusiva dell'aiuto

(26)

La valutazione deve essere effettuata in base ai punti 25-27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (in prosieguo “gli orientamenti”) per le seguenti ragioni.

(27)

Secondo la decisione di salvataggio, il periodo di sei mesi stabilito al punto 25, lettera a), degli orientamenti per l'aiuto al salvataggio è scaduto. Benché l'Italia abbia effettivamente presentato un piano di ristrutturazione, che potenzialmente avrebbe potuto consentire di prorogare l'aiuto al salvataggio conformemente al punto 26 degli orientamenti, la Commissione ha posto fine alla potenziale proroga mediante la succitata decisione di salvataggio del 6 dicembre 2006 (6).

(28)

Malgrado la decisione suddetta, l'Italia non vi si è conformata né ha revocato la garanzia nonostante dovesse cessare 15 giorni lavorativi dopo la notifica, ossia entro l'8 gennaio 2007.

(29)

Di conseguenza si deve avviare il procedimento di cui al punto 27 degli orientamenti. Il punto 27 prevede l'avvio di un procedimento formale in quanto stabilisce che la Commissione “avvia il procedimento ”se all'aiuto al salvataggio non è posta fine entro il termine stabilito.

2.   Compatibilità a titolo di aiuto alla ristrutturazione

(30)

In caso di attuazione in modo abusivo dell'aiuto, la Commissione deve anche valutarne la compatibilità in base a tutti gli altri eventuali criteri. Il punto 20 degli orientamenti limita i criteri a quelli stabiliti negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. L'aiuto al salvataggio potrebbe quindi essere autorizzato a titolo di aiuto alla ristrutturazione.

(31)

La Commissione riconosce, nella decisione di salvataggio, che Ottana può essere ammessa a beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. Ciò implica che l'impresa, conformemente al punto 33 degli orientamenti, sia un'impresa in difficoltà. Tale caso si verifica quando un'impresa “non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo ”(punto 9 degli orientamenti). Considerato il fatto affermato al punto 22 indicante che l'impresa apparentemente ora è in grado di ottenere prestiti per finanziare la sua ristrutturazione, la Commissione si chiede se Ottana continui ad essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

(32)

Inoltre, la Commissione dubita che il piano di ristrutturazione sia compatibile con gli orientamenti, ossia che il piano permetta di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa (punti 34-37), che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo, incluso un contributo reale e significativo dell'impresa beneficiaria (punti 43-45), nonché della prevenzione di indebita distorsione della concorrenza indotta dall'aiuto (punti 38-42).

(33)

In particolare, non è chiaro in che modo il piano di ristrutturazione permetterà alla società di ripristinare la redditività nel lungo periodo, dato che non contiene una strategia coerente per il futuro. Invece di compiere un'analisi economica dei mercati e delle opportunità future, il piano si limita ad elencare una serie di soluzioni alternative, alcune delle quali sembrano mettere già in discussione le misure previste nel piano. Un piano così vago rende estremamente difficile qualsiasi valutazione del ripristino della redditività nel lungo periodo.

(34)

In secondo luogo, il piano non individua misure interne precise atte a riorientare l'attività dell'impresa. Ad esempio, non è chiaro se interverrà una ristrutturazione dell'organico. Benché prevista nel piano originario, l'accordo tra l'impresa e le autorità italiane del 9 gennaio 2007 sembra ora indicare che Ottana nel frattempo ha abbandonato la ristrutturazione dell'organico. Infatti, fintantoché il sistema arcaico di controllo della centrale continuerà ad operare sembra effettivamente che richieda un numero alquanto elevato di addetti. D'altro canto ciò conferma il fatto che i miglioramenti qualitativi della produzione possono difficilmente essere conseguiti senza ammodernamento del sistema di controllo della centrale che, apparentemente, non è previsto. Quantomeno non sono state comunicate alla Commissione informazioni in proposito.

(35)

In terzo luogo, non sono state fornite proiezioni attendibili indicanti il ripristino della redditività. Ad esempio, non sono stati forniti altri chiarimenti a sostegno dell'aspettativa che la vendita di certificati verdi per 27,5 milioni di EUR nel 2008, quale indicata nel piano, sia realistica. Inoltre, non è chiaro in che modo Ottana sarà già redditizia nel 2008. Secondo la Commissione, questi dati di solito sono corroborati da una serie esauriente di ipotesi ottimistiche/pessimistiche. Del pari, la struttura finanziaria del progetto non sembra sostenibile con un rapporto debito/capitale proprio di 85/15.

(36)

Infine, non è chiaro se l'Italia abbia approvato il piano di ristrutturazione, conformemente al punto 59 degli orientamenti.

(37)

In aggiunta, il piano mette in discussione il fatto che l'aiuto si limiti al minimo necessario. Se la società, secondo le sue proprie previsioni, a prescindere dal fatto che possano essere piuttosto ottimistiche, sarà redditizia nel 2008, la Commissione non vede per quale motivo la garanzia dovrebbe essere rimborsata nell'arco di 12 anni.

(38)

Inoltre, la Commissione dubita che il beneficiario abbia effettivamente apportato un suo proprio contributo significativo. Il piano e le spiegazioni fornite dall'Italia indicano semplicemente che la società contribuirà alla ristrutturazione con i suoi mezzi propri, senza specificare dettagliatamente in che modo tali fondi siano generati. Quanto al conferimento di capitale da parte dell'azionista di maggioranza, non vi è indicato alcun impegno né in termini di tempo né di importo. Altrettanto dicasi per eventuali contributi di nuovi azionisti o per altri finanziamenti esterni. In altri termini, la Commissione ai fini della sua valutazione del contributo proprio in generale e per rispettare in particolare la soglia indicata al punto 44 degli orientamenti, richiede informazioni più concrete su finanziamenti esterni, di qualsiasi tipo, al piano ristrutturazione.

(39)

Alla Commissione non è neppure chiaro in che modo il piano fornisca adeguate misure compensative, conformemente al punto 38 in combinato disposto con il punto 41 degli orientamenti, dato che nel piano non sono indicate misure a tal fine.

(40)

Concludendo, la Commissione continua a dubitare della compatibilità del piano di ristrutturazione con gli orientamenti (7).

3.   Altri motivi di compatibilità

(41)

Se una misura non può essere autorizzata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, e dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, può comunque essere compatibile con il trattato CE ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE qualora sia necessaria per l'adempimento di un servizio d'interesse economico generale. Apparentemente Ottana svolge una funzione essenziale giacché fornisce vapore ad altre società situate nel sito industriale di Ottana. Tuttavia la Commissione attualmente non dispone di informazioni che le consentano di affermare che i criteri stabiliti nella giurisprudenza e Altmark siano soddisfatti (8).

IV.   CONCLUSIONE

(42)

La presente decisione è da considerarsi come una decisione di avvio del procedimento formale di indagine ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e del regolamento (CE) n. 59/1999 del Consiglio. La Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a inviare le sue osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. Considerate le scarse risposte fornite alle precedenti richieste di informazioni della Commissione, la Commissione ingiunge l'Italia di fornire le seguenti informazioni:

Per il ripristino della redditività a lungo termine

a)

un'analisi dettagliata dei mercati potenziali;

b)

una decisione chiara su una strategia di ristrutturazione che discuta i vantaggi e gli svantaggi della soluzione prevista;

c)

una descrizione più dettagliata della ristrutturazione (ad esempio: sono rinnovati anche i sistemi di controllo della centrale?);

d)

la conferma che il gasdotto GALSI sarà costruito nonché informazioni sulla tempistica della costruzione;

e)

una descrizione più dettagliata dei costi di ristrutturazione (i costi di ristrutturazione non corrispondono al finanziamento indicato);

f)

previsioni esatte dei costi di produzione dell'energia elettrica qualora sia attuata la fase due (i calcoli dovrebbero precisare le misure di aiuto di Stato applicabili in Italia per i combustibili alternativi);

g)

una spiegazione più approfondita dei ricavi generati dai certificati verdi e in particolare qualsiasi elemento di prova a sostegno delle ipotesi formulate;

h)

dati finanziari concreti che comprendano le differenti ipotesi di situazione futura dell'impresa in modo da comprovare il ripristino della redditività nel lungo periodo; in assenza di siffatte previsioni concrete, comprendenti informazioni dettagliate sul calcolo dei ricavi delle vendite (indicazione del prezzo dell'elettricità e dei certificati verdi), la Commissione deve supporre che il piano non consenta all'impresa di ripristinare la propria redditività;

i)

una spiegazione della ristrutturazione dell'organico nonché del relativo finanziamento.

Per l'aiuto limitato al minimo

j)

l'indicazione precisa e concreta delle fonti di finanziamento e di qualsiasi misura di aiuto prevista; in assenza di siffatte spiegazioni, alla Commissione non è chiaro che il beneficiario abbia fornito un contributo proprio significativo;

k)

la spiegazione tanto dei motivi per i quali sia necessaria la proroga di 12 anni dell'aiuto al salvataggio quanto dei motivi per cui l'aiuto non possa essere rimborsato prima, tenuto conto degli utili previsti; in mancanza di un'informazione plausibile, la Commissione deve supporre che l'aiuto alla ristrutturazione vada oltre il minimo necessario.

Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi della concorrenza

l)

informazioni sull'esistenza di misure compensative.

Per l'esistenza di un servizio di interesse economico generale

m)

altre informazioni ed elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui Ottana fornisce un servizio di interesse economico generale conformemente alla normativa esistente; in assenza di siffatta informazione la Commissione deve supporre che tale non sia il caso.

(43)

La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente a Ottana Energia.

(44)

La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio il quale dispone il recupero di qualsiasi aiuto illegale presso il beneficiario.

(45)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre informerà gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché l'autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti gli interessati suddetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione.»


(1)  Per maggiori ragguagli cfr. decisione C(2006)5829, pubblicata sul sito web della Commissione:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2006_000.html#14.

(2)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(3)  Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, in coordinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Per maggiori chiarimenti cfr. la decisione C(2006) 5829, pubblicata sul sito della Commissione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2006_000.html#14.

(5)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(6)  Nella decisione di salvataggio, la Commissione ha dichiarato che il piano non può essere tuttavia qualificato come piano di ristrutturazione in quanto mancano vari elementi essenziali, tra cui un'analisi dettagliata del mercato, una descrizione particolareggiata dei costi di ristrutturazione, delle fonti di finanziamento e delle misure d'aiuto previste, nonché dati finanziari concreti, tra cui varie proiezioni della futura situazione della società al fine di dimostrare il ripristino della sua redditività nel lungo termine.

(7)  Nella decisione di salvataggio la Commissione aveva già dichiarato che il piano non poteva essere qualificato come piano di ristrutturazione (cfr. nota 4 a piè di pagina).

(8)  Sentenza del 24.7.2003 nella causa C-280/00, Altmark trans Gmbh, Regierungsprasidium Magdeburg and Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh, Raccolta 2003, pag. I-7747.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/28


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4657 — Salzgitter/KW/RSE)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/05)

1.

In data 21.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Salzgitter AG («Salzgitter »Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Klöckner-Werke AG («KW »Germania) e di RSE Grundbesitz und Beteiligungs AG («RSE »Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Salzgitter: produzione e distribuzione di vari prodotti siderurgici, inclusi prodotti piatti in acciaio e tubi in acciaio, e servizi collegati;

per KW: produzione e distribuzione di macchinari industriali, come macchine di riempimento e di imballaggio;

per RSE: holding attiva nel settore dei beni immobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4657 — Salzgitter/KW/RSE, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/06)

1.

In data 22.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Veolia Propreté controllata da Veolia Environnement S.A. («Veolia»; Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Sulo Verwaltungsgesellschaft mbH («Sulo»; Germany) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Veolia: raccolta, eliminazione e riciclaggio di rifiuti per il settore pubblico e privato

per Sulo: servizi di gestione dei rifiuti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4693 — Veolia/Sulo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/30


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  (1)

(Avviso relativo alla richiesta di estensione della concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Sancerre»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/07)

Con domanda presentata il 31 ottobre 2006, la società Thermopyles SAS, con sede sociale in 190, rue de Fontenay, F-94300 Vincennes, ha chiesto una concessione esclusiva quinquennale per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Sancerre», copre una superficie di circa 545 chilometri quadrati, situata su una parte dei dipartimenti del Cher e della Nièvre.

Il perimetro dell'estensione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertici

L°ngitudine

Latitudine

A

0,70 °E

52,70 °N

B

0,50°E

52,70 °N

C

0,50 °E

52,40 °N

D

0,80 °E

52,40 °N

E

0,80 °E

52,60 °N

F

0,70 °E

52,60 °N

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie alla concessione del titolo, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 22 aprile 1995).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia »pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 7 novembre 2008.

CONDIZIONI E REQUISITI CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, relativo alle ricerche minerarie, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia mineraria e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Parigi Cedex 13, Francia (+33) 144 97 23 02, fax (+33) 144 97 05 70].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30 giugno 1994, pag. 3.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4700 — Deutsche Bank/AIG/Pushkino Logistics Park JV)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/08)

1.

In data 25.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Germania) e American International Group Inc. («AIG», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di strutture logistiche e terreni a Mosca, i cosiddetti Pushkino Logistics Park 1 («PLP 1»), Pushkino Logistics Park 2 («PLP 2») e Domodedovo Logistics Park («DLP»), mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Deutsche Bank: operazioni di deposito e di credito, attività di emissione, gestione degli attivi, servizi bancari d'investimento e servizi finanziari,

per AIG: servizi assicurativi e finanziari,

per PLP1, PLP2 e DLP: strutture logistiche e terreni situati a Mosca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4700 — Deutsche Bank/AIG/Pushkino Logistics Park JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4699 — Allianz/Selecta)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 122/09)

1.

In data 16.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Allianz SE («Allianz», Germania) tramite ACP Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Nr. 4 d, («ACP», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Selecta AG e delle imprese collegate («Selecta», Svizzera), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Allianz: servizi assicurativi e finanziari a livello internazionale; assicurazione sulla vita, assicurazione danni ai beni, gestione degli attivi e servizi bancari,

per Selecta: fornitura di distributori di cibi e bevande, che offrono una vasta gamma di bevande calde, bevande fredde, snack e dolciumi; vendita di macchine e parti di macchine.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4699 — Allianz/Selecta, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.