ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
15 maggio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 109/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2007/C 109/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4649 — Charterhouse/ISTA) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 109/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 109/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

5

2007/C 109/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

8

2007/C 109/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

11

2007/C 109/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

15

2007/C 109/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

18

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 109/09

Programma generale Diritti fondamentali e giustizia — Programma specifico Giustizia penale — Sovvenzioni di funzionamento

20

2007/C 109/10

Programma generale Diritti fondamentali e giustizia — Programma specifico Giustizia penale — Sovvenzioni alle azioni

20

2007/C 109/11

MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/15/07 — Misure di sostegno alla promozione nei paesi non aderenti al programma MEDIA

21

2007/C 109/12

Media 2007 — Invito a presentare proposte EACEA n. 14/07 — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 109/13

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 109/14

Invito a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore Q13b della piattaforma continentale olandese

27

2007/C 109/15

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di estensione della concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Claracq)  ( 1 )

28

2007/C 109/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4656 — Deutsche Bank/Aviva/Blackstone/Vitus) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/01)

Data di adozione della decisione

28.2.2007

Numero dell'aiuto

N 892/06

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Eriytetyt sähkön verokannat

Base giuridica

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta; annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 220 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 1 100 Mio EUR

Intensità

Durata

28.2.2007-3.2.2011

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Valtiovarainministeriö

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

7.3.2007

Numero dell'aiuto

NN 8/07 (ex N 840/06)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Financiamiento de las medidas de reducción de plantilla de RTVE

Base giuridica

Ley 17/2006 de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal

Real Decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Servizi di interessi economico generale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 1 300 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2007-31.12.2022

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Economía y Hacienda

Calle Alcalá, 9

E-8071 Madrid

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4649 — Charterhouse/ISTA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/02)

L'8.5.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4649. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 maggio 2007

(2007/C 109/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3549

JPY

yen giapponesi

163,06

DKK

corone danesi

7,4513

GBP

sterline inglesi

0,68435

SEK

corone svedesi

9,2313

CHF

franchi svizzeri

1,6515

ISK

corone islandesi

86,23

NOK

corone norvegesi

8,1985

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5832

CZK

corone ceche

28,288

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,23

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7648

RON

leu rumeni

3,2760

SKK

corone slovacche

33,584

TRY

lire turche

1,8090

AUD

dollari australiani

1,6276

CAD

dollari canadesi

1,5012

HKD

dollari di Hong Kong

10,5852

NZD

dollari neozelandesi

1,8334

SGD

dollari di Singapore

2,0539

KRW

won sudcoreani

1 252,20

ZAR

rand sudafricani

9,4204

CNY

renminbi Yuan cinese

10,4060

HRK

kuna croata

7,3185

IDR

rupia indonesiana

11 923,12

MYR

ringgit malese

4,6087

PHP

peso filippino

63,863

RUB

rublo russo

34,9440

THB

baht thailandese

45,240


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/04)

Numero dell'aiuto

XS 60/07

Stato membro

Austria

Regione

gesamtes Bundesgebiet

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013, Punkte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5

Base giuridica

Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz), BGBl. Nr. 432/1996 in der jeweils geltende Fassung

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,3 milione EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Credito garantito: 11,7 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi

Economia di turismo e di svago

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)

Stubenring 1

A-1011 Wien


Numero dell'aiuto

XS 63/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Concessione di finanziamenti agevolati alle PMI industriali e di servizio e loro consorzi

Base giuridica

Deliberazione della giunta regionale del 22 dicembre 2006, n. 3176 recante adeguamento alla definizione di PMI e proroga di regimi di aiuto, relativamente al regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della LR 23/2001, emanato con decreto del presidente della Regione del 2 maggio 2002, n. 118/Pres, già comunicato in esenzione (XS 60/02)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1 milione di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Servizio risorse finanziarie

Corso Cavour, 1

I-34132 Trieste

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

Via Trento, 2

I-34132 Trieste


Numero dell'aiuto

XS 65/07

Stato membro

Austria

Regione

Steiermark

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Basierend auf Punkte 5.1.1. und 5.1.2 der Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/06):

Aktionsprogramm Innovative Investitionen

Aktionsprogramm Beratung

Base giuridica

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/06)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 10 milioni di EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

31.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

annemarie.goetschl@sfg.at

erich.steiner@sfg.at

(43-316) 7093-114 bzw. DW 115


Numero dell'aiuto

XS 66/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Bezúročné úvěry, zvýhodněné záruky za bankovní úvěry nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy – program TRH

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,82 milione EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.3.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Jeruzalémská 4

CZ-110 00 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 74/07

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Thüringen, Stadt Gera

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Förderrichtlinie (Verlängerung von Behilfe XS 117/03)

Base giuridica

Gemeinschaftsinitiative URBAN II Gera gemäß Verordnung (EG) Nr. 1290/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, s. 1) sowie Operationelles Programm CCI No200.DE.16.0.PC.104;

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33) in der geltenden Fassung

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,5 milione EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

30.9.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Stadt Gera

Referat Wirtschaftsförderung und Europa

Kornmarkt 12

D-07545 Gera


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/05)

Numero dell'aiuto

XS 75/07

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Sachsen

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit

Base giuridica

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (GVBl. S. 153)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 21 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2011

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Straße 9

D-01069 Dresden


Numero dell'aiuto

XS 76/07

Stato membro

Austria

Regione

Österreich in seiner Gesamtheit

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Förderungen von Unternehmen in Problemgebieten aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gemäß § 35a AMFG (Arbeitsmarktförderungsgesetz)

Base giuridica

Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der derzeit geltenden Fassung

Richtlinien für die Gewährung von Förderungen von Unternehmen in Problemgebieten aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gemäß § 35a AMFG (Arbeitsmarktförderungsgesetz)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 60 milioni EUR per tutto il regime di sostegno all'occupazione incentrato sulle imprese; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.2.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Industria, Settore manifatturiero, Servizi alla produzione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00/6390

barbara.puerer@bmwa.gv.at


Numero dell'aiuto

XS 77/07

Stato membro

Austria

Regione

Österreich in seiner Gesamtheit

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Gewährung von Beihilfen (Förderungen) gemäß § 51a Abs. 3-5 AMFG (Arbeitsmarktförderungsgesetz)

Base giuridica

Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der derzeit geltenden Fassung

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen (Förderungen) gemäß § 51a Abs. 3-5 AMFG (Arbeitsmarktförderungsgesetz)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 60 milioni EUR per tutto il regime di sostegno all'occupazione incentrato sulle imprese; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.2.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Industria, Settore manifatturiero, Servizi alla produzione, Imprese importanti del settore turistico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00/6390

barbara.puerer@bmwa.gv.at


Numero dell'aiuto

XS 78/07

Stato membro

Austria

Regione

Österreich — alle Bundesländer

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Förderungsrichtlinie 2007 für das Klima: aktiv mobil Förderprogramm des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Base giuridica

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2004)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 5 milioniEUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion V, Abteilung 5

Stubenbastei 5

A-1010 Wien


Numero dell'aiuto

XS 79/07

Stato membro

Spagna

Regione

Todas las del Reino de España

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013

Base giuridica

Real decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013.

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 70 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

3.2.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministro de Industria, Turismo y Comercio o Consejero competente en cada comunidad autónoma

Dirección General de Política de la PYME (DG-PYME)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

María de Molina 50

2a planta

E-28071 Madrid


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/06)

Numero dell'aiuto

XS 46/07

Stato membro

Austria

Regione

Gesamtes Hoheitsgebiet

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU — Prämienförderung

Base giuridica

Förderungsrichtlinien „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU — Prämienförderung “Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (BGBl. Nr. 432/1996 idgF)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Fino a 36,5 milioni EUR

A carico del:

a)

bilancio federale: fino a 31,5 milioni EUR

b)

bilancio complementare dei Länder: fino a 5 milioni EUR

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente agli articoli 4, 5, 5bis, 5ter e 5quater del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Inizio del periodo di applicazione del regime di aiuti, cioè data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2013

Fine del periodo di applicazione del regime di aiuti, cioè data fino alla quale possono essere presentate le domande. Tali domande vengono accolte in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006; attualmente fino a tutto il 2008.

Obiettivo dell'aiuto

Sostegno all'imprenditoria giovanile (compresa creazione e acquisizione di imprese) nonché rafforzamento e consolidamento del potenziale di innovazione delle PMI

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (aws)

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tél. (43-1) 501-75 466

E-mail: e.kober@awsg.at

Internet: www.awsg.at/2007plus

Le sovvenzioni complementari da parte dei Länder (a norma del presente regime di aiuti) vengono gestite dall'aws o dal Land rispettivo:

Wirtschaftsservice Burgenland AG — WIBAG

Technologiezentrum

A-7000 Eisenstadt

www.wibag.at

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Heuplatz 2

A-9020 Klagenfurt

www.kwf.at

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landhausplatz 1

Haus 14

A-3109 St. Pölten

www.noe.gv.at

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Bahnhofplatz 1

A-4021 Linz

www.land-oberoesterreich.gv.at

Amt der Salzburger Landesregierung

Südtiroler Platz 11

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

www.sfg.at

Amt der Tiroler Landesregierung

Heiliggeiststraße 7-9

A-6020 Innsbruck

www.tirol.gv.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Landhaus

Römerstr. 15

A-6901 Bregenz

www.vorarlberg.at

WWFF-Wiener Wirtschaftsförderungsfonds

Ebendorferstraße 2

A-1010 Wien

www.wwff.gv.at

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 112/07

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programa de Fomento de las Tecnologías de la Información

Base giuridica

Orden de 15 de febrero de 2007, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para 2007 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a las empresas (anexo 11)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

23.2.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avda. de la Fama 3

E-30003 Murcia

Tfno (34-968) 36 28 45

Fax (34-968) 36 28 47

E-mail: Alvaro.Armada@info.carm.es

Internet: http://www.ifrm-murcia.es/


Numero dell'aiuto

XS 113/07

Stato membro

Ungheria

Regione

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, ami Magyarország egész területét lefedi

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Új kábeltelevízió hálózatok építésének vagy kábeltelevízió hálózatok korszerűsítésének támogatása

Base giuridica

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekezdése, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 392/2007. (II. 21.) számú határozata

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,44 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

10.3.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Országos Rádió és Televízió Testület

H-1088 Budapest

Reviczky u. 5.


Numero dell'aiuto

XS 114/07

Stato membro

Germania

Regione

Rheinland-Pfalz

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Technologie und Energie — Zinsgünstige ISB-Darlehen zur Förderung von Maßnahmen im Technologie- und Energiebereich

Base giuridica

Richtlinie zur Vergabe von zinsgünstigen ISB-Darlehen zur Förderung von Maßnahmen im Technologie- und Energiebereich

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 20 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Holzhofstraße 4

D-55116 Mainz


Numero dell'aiuto

XS 115/07

Stato membro

Austria

Regione

Bundesland Tirol

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Impulspaket Tirol

Base giuridica

Richtlinie zum Impulspaket Tirol

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 10 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Tiroler Landesregierung abgewickelt durch die Abteilung Wirtschaft und Arbeit, Sachgebiet Wirtschaftsförderung

Heiliggeiststraße 7-9

A-6020 Innsbruck

Tel. (43-512) 508 24 02

Internet: wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/07)

Numero dell'aiuto

XS 117/07

Stato membro

Germania

Regione

Hessen

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Bioenergiedorf Breuberg-Rai-Breitenbach eG

Base giuridica

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004, über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen gewährt werden, Landeshaushaltsordnung

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,3 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.3.2007

Durata

1.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Mainzer Straße 80

D-65189 Wiesbaden


Numero dell'aiuto

XS 118/07

Stato membro

Slovenia

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Spodbujanje razvoja turističnih produktov in trženja v malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma

Base giuridica

10. in 14. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED4003.html

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,292105 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

27.3.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi: Servizi di alloggio; Attività artistiche, di Intrattenimento e Divertimento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za turizem

Kotnikova 5

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

gp.mg@gov.si


Numero dell'aiuto

XS 119/07

Stato membro

Ungheria

Regione

Magyarország egész területe

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

KKV-k beruházási adóalap-kedvezménye

Base giuridica

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 7. § (1) zs) pont

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 5 000 milioni HUF; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest


Numero dell'aiuto

XS 120/07

Stato membro

Ungheria

Regione

A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

KKV-k által alkalmazható gyorsított értékcsökkenési leírás

Base giuridica

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 1. számú melléklet 14. pont 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 11. számú melléklet II/2/p. pont 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet, 3. számú melléklet

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 100 milioni HUF; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2005

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest


Numero dell'aiuto

XS 121/07

Stato membro

Ungheria

Regione

Magyarország egész területe

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

KKV-k beruházási hitelei után érvényesíthető adókedvezmény

Base giuridica

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 22/A. §

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1 500 milioni HUF; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/08)

Numero dell'aiuto

XT 45/07

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programa de Formación Profesional Continua.

Base giuridica

ORDEN de 29 de diciembre de 2006, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (D.O.C.V Núm. 5.432/19.1.2007).

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la directora general del SERVEF, por la que se publica la línea presupuestaría y se determinan los créditos máximos que han de financiar las ayudas del Programa de Formación Profesional Continua para el año 2007. (D.O.C.V Núm. 5.458/26.2.2007).

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 5,17 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

26.2.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ana Encabo Balbín

Directora General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)

C/ Navarro Reverter no 2

E-46004 Valencia


Numero dell'aiuto

XT 46/07

Stato membro

Finlandia

Regione

Koko maa

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalvelujen tukiohjelma

Base giuridica

Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista 971/2004 (Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 971/2004)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 25 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32

FIN-00023 Valtioneuvosto


Numero dell'aiuto

XT 47/07

Stato membro

Austria

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ausbildungsbeihilfen im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der wirtschaftlichtechnischen Forschung und Technologieentwicklung (FTE-Richtlinien)

Base giuridica

Forschungs- und Technologiefördergesetz (FTFG) BGBl. Nr. 658/1987 in der Fassung BGBl. I Nr. 11/2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

20.4.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Renngasse 5

A-1010 Wien

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Stubenring 1

A-1011 Wien


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/20


Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

Programma specifico «Giustizia penale»

Sovvenzioni di funzionamento

(2007/C 109/09)

Un invito a presentare proposte è stato pubblicato nel sito Europa al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Termine per la presentazione delle proposte: 13 giugno 2007


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/20


Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

Programma specifico «Giustizia penale»

Sovvenzioni alle azioni

(2007/C 109/10)

Un invito a presentare proposte è stato pubblicato nel sito Europa al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Termine per la presentazione delle proposte: 16 luglio 2007


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/21


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/15/07

Misure di sostegno alla promozione nei paesi non aderenti al programma MEDIA

(2007/C 109/11)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1).

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti,

incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati,

favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale, mediante iniziative a favore della loro distribuzione e programmazione nelle sale, anche incoraggiando strategie coordinate di commercializzazione.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché in Svizzera.

3.   Bilancio e durata dei progetti

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 800 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1.1.2008 e il 31.12.2008. Le attività devono terminare obbligatoriamente entro el 31.12.2008.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4.   Scadenza

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 29.6.2007.

5.   Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/media.

Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/22


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte EACEA n. 14/07

Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

(2007/C 109/12)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1).

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;

incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.

3.   Bilancio e durata dei progetti

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 5 000 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra l'1.1.2008 e il 31.12.2008. Le attività devono terminare obbligatoriamente entro el 31.12.2008.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4.   Scadenza

I termini ultimi per la presentazione delle proposte sono:

29.6.2007 per i progetti annuali 2008 e per i progetti con inizio dall'1.1.2008 al 31.5.2008,

7.12.2007 per i progetti con inizio dall'1.6.2008 e fino al 31.12.2008

5.   Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/media.

Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/23


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia

(2007/C 109/13)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS e Sirena Norway AS, produttori ed esportatori della Norvegia (i richiedenti).

La domanda è finalizzata all'esame del livello di dumping sulle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia.

2.   Prodotto

I prodotti oggetto del presente riesame sono le trote arcobaleno (Oncorhynchus Mykiss) fresche, refrigerate o congelate, sotto forma di pesci interi (eviscerate ma non decapitate e con le branchie, di peso superiore a 1,2 kg, o eviscerate e decapitate, senza branchie, di peso superiore a 1 kg), o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg), originarie della Norvegia ('il prodotto in esame'), attualmente classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 fino al dicembre 2006 (0304 19 15 a decorrere dal gennaio 2007) e 0304 20 15 fino al dicembre 2006 (0304 29 15 a decorrere dal gennaio 2007). Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio (2) sulle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è basata su elementi di prova prima facie, forniti dai richiedenti, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'istituzione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

I richiedenti sostengono, tra l'altro, che i loro prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità sono aumentati in misura significativa e molto di più rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno e ai costi di produzione in Norvegia, il che, secondo loro, ha provocato una riduzione o un'eliminazione del dumping. I richiedenti asseriscono che tale prova della riduzione o eliminazione del dumping è valida anche per tutte le esportazioni del prodotto oggetto di riesame nella Comunità. Essi hanno presentato prove a conferma della loro affermazione. Per controbilanciare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure sulle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia al loro livello attuale, fissato in base al livello di pregiudizio precedentemente calcolato.

Alla luce delle prove summenzionate e dato che alle importazioni del prodotto in esame si impone un unico dazio a livello nazionale, si ritiene che il riesame parziale debba analizzare il livello di dumping di tutte le importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente al dumping.

L'obiettivo dell'inchiesta è valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti relative alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Norvegia.

a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Le informazioni sul volume, richieste al punto 5, lettera a), sottopunti i) e ii) che seguono, vanno fornite sulla base di «equivalenti pesci interi», un'unità che va utilizzata coerentemente per tutti i dati comunicati. Se del caso, deve inoltre essere fornito l'elenco dei tassi di conversione utilizzati.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Norvegia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in kg (EPI, 'equivalenti pesci interi' o 'peso vivo') delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

fatturato in valuta locale e volume in kg (EPI) delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

volume in kg EPI di produzione del prodotto in esame, capacità di produzione e investimenti in capacità di produzione durante il PI;

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame e rispettivo volume di produzione (ovvero la quantità raccolta) compresa nel volume sopra indicato;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c), punto i) del presente avviso e nei formati indicati al paragrafo 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel PI;

numero totale di dipendenti;

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in kg (EPI) e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Norvegia nel PI;

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera c), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera c), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori della Norvegia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato al procedimento conclusosi con l'istituzione delle misure esistenti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a).

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera c), punto iii), del presente avviso.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

c)   Termine specifico relativo al campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla composizione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 72 del 11.3.2004, pag. 23.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 .

(6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/27


Invito a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore Q13b della piattaforma continentale olandese

(2007/C 109/14)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore Q13b, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling ) (Stcrt. 2002, n. 245).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), e come specificato all'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore Q13b.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate in una busta recante la dicitura «persoonlijk in handen »(sue mani proprie) all'indirizzo seguente: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energiemarkt, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag — Paesi Bassi. Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero seguente: (31-70) 379 72 98.


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/28


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di estensione della concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Claracq»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/15)

Con domanda presentata il 27 novembre 2006, la società Celtique Energie Petroleum Ltd, con sede sociale in Saffrey Champness, Lion House, Red Lion Street, Londra, WC1R 4GB (Regno Unito), ha chiesto un'estensione della concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Claracq», riguarda una superficie di circa 102 chilometri quadrati, situata su una parte del territorio del dipartimento dei Pirenei Atlantici.

Il perimetro dell'estensione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertici

Longitudine

Latitudine

A

3,10 °O

48,20 °N

B

3,10 °O

48,13 °N

C

2,90 °O

48,13 °N

D

2,90 °O

48,20 °N

Presentazione delle domande

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie alla concessione del titolo, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 22 aprile 1995).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia »pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 28 novembre 2008.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, relativo alle ricerche minerarie, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia mineraria e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Parigi Cedex 13 (33) 144 97 23 02, fax (33) 144 97 05 70].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4656 — Deutsche Bank/Aviva/Blackstone/Vitus)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109/16)

1.

In data 2 maggio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Germania), Aviva plc («Aviva», Regno Unito) e Blackstone Group («Blackstone», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Vitus Group («Vitus», Germania), di cui Blackstone detiene attualmente il controllo esclusivo, mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Deutsche Bank: banca di investimento a livello mondiale,

per Aviva: holding di un gruppo assicurativo,

per Blackstone: principalmente servizi di consulenza finanziaria, investimenti in private equity e investimenti immobiliari,

per Vitus Group: proprietà, gestione e locazione prevalentemente di immobili residenziali nonché di alcuni immobili commerciali; il gruppo è costituito da sette società immobiliari tedesche: BRE/GEWG GmbH — Düsseldorf, Beamten-Baugesellschaft Bremen GmbH — Bremen, Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwickling und Wohnungsbau mbH — Bremen, Kieler Wohnungsbaubesellschaft mbH — Kiel, GAB Gladbacher Baugesellschaft mbH — Mönchengladbach, RSTE Objektgesellschaft Whonanglagen für Chemnitz mbH — Wuppertal and VITUS GmbH — Mönchengladbach.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4656 — Deutsche Bank/Aviva/Blackstone/Vitus, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.