|
ISSN 1725-2466 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103E |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
III Atti preparatori |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2007/C 103E/01 |
||
|
2007/C 103E/02 |
Posizione comune (CE) n. 5/2007, del 22 marzo 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013) ( 1 ) |
|
|
2007/C 103E/03 |
||
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
III Atti preparatori
Consiglio
|
8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 103/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2007
definita dal Consiglio il 5 marzo 2007
in vista dell'adozione della decisione n. …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»
(2007/C 103 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il trattato stabilisce che nel definire ed attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera p), dello stesso, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. |
|
(2) |
L'azione della Comunità dovrebbe integrare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica e a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana. |
|
(3) |
La violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, nonché la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze sono così diffuse in tutta la Comunità da costituire una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali, un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. |
|
(4) |
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, non già come assenza di malattie o infermità. Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assemblea dell'OMS, la violenza è uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dall'OMS il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza. |
|
(5) |
Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. |
|
(6) |
La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel contesto della protezione dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4) e nelle relative spiegazioni, tenendo presente il suo status, che riconosce, tra l'altro, i diritti alla dignità, all'uguaglianza e alla solidarietà e prevede una serie di articoli specifici che riguardano la tutela e promozione dell'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti dei minori e la non discriminazione, e sanciscono il divieto dei trattamenti disumani o degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e del lavoro minorile. Riconosce che nel definire e attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è necessario un livello elevato di protezione della salute umana. |
|
(7) |
La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra l'altro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne» (5), del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6), del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta delle donne e dei bambini esposti allo sfruttamento sessuale (7) e del 2 febbraio 2006 sull'attuale situazione nel combattere la violenza contro le donne e qualsiasi futura azione (8). |
|
(8) |
Il programma d'azione comunitaria istituito dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (il programma Daphne) (9) ha contribuito alla presa di coscienza all'interno dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta alla violenza. |
|
(9) |
Il programma d'azione comunitaria istituito dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (il programma Daphne II) (10) ha sviluppato ulteriormente i risultati già ottenuti con il programma Daphne. L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 803/2004/CE prevede che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie. |
|
(10) |
È opportuno garantire la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II. |
|
(11) |
È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza contro i bambini, i giovani e le donne arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, fisica e mentale, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso. |
|
(12) |
La violenza nei confronti delle donne assume varie forme, che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a tutti i livelli della società, a pratiche tradizionali dannose associate all'esercizio della violenza fisica contro le donne, come le mutilazioni genitali e i delitti d'onore, le quali costituiscono una particolare forma di violenza contro le donne. |
|
(13) |
Secondo il programma stabilito dalla presente decisione («il programma») i bambini, i giovani e le donne che vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere considerati vittime di violenza. |
|
(14) |
Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche d'emergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni dovrebbero inoltre includere il sostegno ai bambini, ai giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri umani. |
|
(15) |
Dato che le cause originarie e le conseguenze della violenza possono spesso essere affrontate efficacemente da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le loro controparti di altri Stati membri, il programma dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello locale e regionale. |
|
(16) |
Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata o l'incidenza del programma, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(17) |
La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (11). |
|
(18) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) (di seguito «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (13), recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego. |
|
(19) |
È opportuno adottare inoltre misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (14), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (15) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16). |
|
(20) |
Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento. |
|
(21) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17). |
|
(22) |
La partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un elemento fondamentale per il conseguimento di una sostanziale eguaglianza tra donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi al massimo per realizzare un equilibrio tra i sessi nella composizione del comitato di cui all'articolo 10, |
DECIDONO:
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione
1. La presente decisione, continuando le politiche e gli obiettivi definiti con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne III») in seguito denominato «il programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire ad un elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una maggiore tutela della salute fisica e mentale.
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
3. Ai fini del programma, il termine «bambini» comprende le fasce di età che vanno da 0 a 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del bambino.
4. Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite specificamente per gruppi di destinatari quali ad esempio «adolescenti» (13-19 anni) o persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come «giovani».
Articolo 2
Obiettivi generali
1. Obiettivo del programma è contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale.
2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono, specialmente allorché riguardano bambini, giovani e donne, allo sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell'eguaglianza di genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini, e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.
Articolo 3
Obiettivo specifico
Il programma persegue l'obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò può essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione, come stabilito all'articolo 4:
|
a) |
assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come stabilito all'articolo 7; |
|
b) |
sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorità competenti, determinati settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti; |
|
c) |
diffondendo i risultati ottenuti nell'ambito dei programmi Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche; |
|
d) |
individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione; |
|
e) |
costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore; |
|
f) |
assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l'individuazione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; |
|
g) |
elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari; |
|
h) |
studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi all'assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli della società; |
|
i) |
sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d'intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime. |
Articolo 4
Tipi di azione
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali:
|
a) |
azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un laboratorio d'idee composto delle parti interessate per offrire consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; |
|
b) |
progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; |
|
c) |
sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali fissati dall'articolo 2 del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali. |
Articolo 5
Partecipazione di paesi terzi
Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:
|
a) |
paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di adesione; |
|
b) |
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti rispettivamente nell'accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione; |
|
c) |
Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; |
|
d) |
i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari. |
I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Articolo 6
Gruppi beneficiari e destinatari
1. Il programma è a favore dei bambini, dei giovani e delle donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza.
2. I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.
Articolo 7
Accesso al programma
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.
Articolo 8
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
|
— |
sovvenzioni, |
|
— |
contratti di appalto pubblico. |
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dell'esame delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento è specificato nei programmi di lavoro annuali.
3. Inoltre possono essere previste spese per misure complementari, tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi direttamente correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Articolo 9
Misure di attuazione
1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria secondo il regolamento finanziario.
2. Per attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.
3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
5. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
|
a) |
gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e le misure adottate nei vari settori di cui all'articolo 3 e la conformità con il programma di lavoro annuale; |
|
b) |
la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; |
|
c) |
l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua efficacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi; |
|
d) |
l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui all'articolo 3; |
|
e) |
l'innovazione. |
6. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:
|
a) |
la coerenza con gli obiettivi del programma; |
|
b) |
la qualità delle attività programmate; |
|
c) |
il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico; |
|
d) |
l'impatto geografico delle attività svolte; |
|
e) |
il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati; |
|
f) |
il rapporto costi/efficacia dell'attività proposta. |
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupazione e solidarietà sociale — Progress» e «Safer Internet Plus». La complementarità va ricercata anche con il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.
3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle richieste di finanziamento in corso.
Articolo 12
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione è di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato all'articolo 1.
2. Le risorse assegnate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 13
Monitoraggio
1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commissione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.
2. La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a campione e l'esecuzione di verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
3. La Commissione esige che il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.
4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
5. La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un'azione giustifichi solo in parte il sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 15
Valutazione
1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
|
a) |
una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011, accompagnata dall'elenco dei progetti e delle azioni finanziati; |
|
b) |
una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012; |
|
c) |
una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014. |
Articolo 16
Pubblicazione dei progetti
La Commissione pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del programma corredato di una breve descrizione di ogni progetto.
Articolo 17
Misure transitorie
La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano ad essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal …
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2007 e posizione del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(5) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(6) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
(7) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.
(8) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(9) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
(10) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(15) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(16) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
In data 13 aprile 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 152 del trattato, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Lotta alla violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».
Tuttavia, in risposta alle opinioni espresse dal gruppo ad hoc «Diritti fondamentali e cittadinanza» nel gennaio 2006 e al desiderio, espresso dalla commissione del Parlamento europeo per i diritti della donna, di scindere il programma Daphne dal programma di prevenzione in materia di droga, la Commissione ha presentato, il 24 maggio 2006, una proposta modificata che istituisce due programmi specifici.
Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere il 19 gennaio 2006.
Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere il 16 febbraio 2006.
Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 5 settembre 2006 (prima lettura).
Il Consiglio ha adottato una posizione comune in data 5 marzo 2007, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 251 del trattato.
II. OBIETTIVO
La decisione in oggetto istituisce un programma settennale, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, inteso a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III). Esso rientra nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» e si basa sulle politiche e sugli obiettivi stabiliti nel primo programma Daphne e nel programma Daphne II.
Gli obiettivi specifici del programma mirano a prevenire e combattere tutte le forme di violenza, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, che si verificano nella sfera pubblica o privata. Per conseguire questi obiettivi, il programma dispone di una dotazione di 116,85 milioni di EUR, con un notevole aumento rispetto al programma Daphne II, la cui dotazione ammontava a 50 milioni di EUR per un periodo di cinque anni.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune è stata convenuta sulla base di negoziati informali a tre, in seguito ad una serie di riunioni tra la presidenza di turno, i correlatori e i relatori ombra, e i rappresentanti della Commissione. Il 1o dicembre 2006 il consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» è pervenuto ad un accordo politico su questo testo e, nell'ambito dell'accordo di compromesso con il Parlamento, ha convenuto una dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo in cui si invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di un'iniziativa relativa ad un Anno europeo contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (1).
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo, nella sua prima lettura del 5 settembre 2006, ha adottato 53 emendamenti.
2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio
Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha tenuto conto di 32 emendamenti. Di questi, il Consiglio:
|
— |
ha accolto integralmente 7 emendamenti, così come ha fatto la Commissione nella sua proposta modificata. Si tratta degli emendamenti 6, 13, 22, 25, 30, 50 e 65. |
|
— |
ha accolto 17 emendamenti nella sostanza o in parte, seguendo prevalentemente l'impostazione adottata dalla Commissione (emendamenti 3, 5, 15, 23, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55, 56, 61, 66); |
|
— |
ha raggiunto un compromesso con il Parlamento riguardo a 8 altri emendamenti (4, 32, 33, 35, 70, 59, 63, 64). |
2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dal Consiglio
Il Consiglio non ha accolto 19 emendamenti per i motivi precisati dalla Commissione nella sua proposta modificata (emendamenti 14, 17 e 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51, 53, 54, 58, 60 e 74).
Il Consiglio non ha inoltre potuto accogliere gli emendamenti 20, 69 e 72 relativi alla rete europea di difensori civici dei bambini (ENOC), avendo optato per una parità di trattamento per tutte le organizzazioni che intendono avvalersi di sovvenzioni di funzionamento. Pertanto, il Consiglio ha soppresso anche il considerando 13, l'articolo 4, lettera d) e l'articolo 9, paragrafo 6, della proposta modificata della Commissione in cui si citava un'organizzazione specifica.
3. Altre modifiche apportate dal Consiglio
Adottando la sua posizione comune, il Consiglio ha apportato alla proposta modificata della Commissione una serie di altre modifiche, molte delle quali di carattere meramente tecnico. Le altre modifiche principali riguardano quanto segue.
|
|
Considerando 13: il considerando contenuto nella proposta modificata della Commissione è stato soppresso in quanto il Consiglio non ha accolto l'emendamento 20; è stato però sostituito da un richiamo al ruolo che potrebbe essere svolto da organizzazioni locali e regionali nel combattere le cause all'origine della violenza e le conseguenze di quest'ultima. |
|
|
Articolo 2 (Obiettivi generali): il Consiglio ha preferito incentrarsi direttamente sulla questione della protezione dei bambini, dei giovani e delle donne da tutte le forme di violenza, anziché citare l'obiettivo più ampio di creare una zona di libertà, sicurezza e giustizia. |
|
|
Articolo 3 (Obiettivo specifico): per maggiore chiarezza, il Consiglio ha modificato la struttura di questo articolo, cosicché vi figura un solo obiettivo specifico, seguito da un'elencazione delle varie azioni transnazionali. |
|
|
Articolo 4, lettera b) (Tipi di azione): il Consiglio ha preferito ripristinare la condizione prevista in Daphne II, secondo la quale i progetti transnazionali, per essere ammissibili al finanziamento di cui al programma, dovrebbero coinvolgere almeno due, anziché tre, Stati membri. |
|
|
Articolo 5 (Partecipazione di paesi terzi): è stata modificata la struttura in modo da rispecchiare la formulazione recentemente impiegata nella decisione 771/2006/CE sull'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) (2). |
|
|
Articolo 6 (Gruppi beneficiari e destinatari): il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione in modo da distinguere tra beneficiari del programma (bambini, giovani e donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza) e principali gruppi destinatari del programma (famiglie, insegnanti, assistenti sociali e organizzazioni non governative, ecc.). |
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 (Misure di attuazione): per far sì che una quota sufficiente della dotazione sia utilizzata per finanziare progetti transnazionali, il paragrafo 2 prescrive adesso che il programma di lavoro annuale stabilirà la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni. |
|
|
Articolo 9, paragrafi 3 e 3 bis (Misure di attuazione) e articolo 10 (Comitato): il Consiglio ha preferito ripristinare la procedura di comitato mista utilizzata nel programma Daphne II, in base a cui il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione e le altre misure necessarie per l'attuazione della decisione sono adottate secondo la procedura di consultazione. |
|
|
Articolo 11 (Complementarità): il Consiglio ha ritenuto opportuno inserire un riferimento al programma comunitario «Occupazione e solidarietà sociale — Progress», recentemente adottato (3). |
|
|
Articolo 13, paragrafo 3 (Monitoraggio) le disposizioni antifrode del paragrafo 3 sono state sostituite da un considerando standard (17 bis) in cui si fa riferimento ai regolamenti del Consiglio relativi alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e ai controlli e alle verifiche sul posto, e al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode. |
Va altresì rilevato che, nel corso della consueta procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra le due istituzioni, sono state apportate al testo definitivo varie altre modifiche di carattere tecnico.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che, nel complesso, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione e che, nel corso dei negoziati informali, si sia raggiunto un soddisfacente compromesso con il Parlamento europeo.
(1) Doc. 15869/06.
|
8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 103/11 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2007
definita dal Consiglio il 22 marzo 2007
in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 103 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Comunità può contribuire alla protezione della salute e della sicurezza dei cittadini tramite azioni nel campo della sanità pubblica. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità dovrebbe essere garantito un livello elevato di protezione della salute. A norma dell'articolo 152 del trattato, la Comunità deve svolgere un ruolo attivo adottando, conformemente al principio di sussidiarietà, le misure che non possono essere adottate dai singoli Stati membri. La Comunità rispetta pienamente le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. |
|
(2) |
Il settore della sanità è caratterizzato, da una parte, da un formidabile potenziale di crescita, innovazione e dinamismo e, dall'altra, dalle sfide cui è confrontato in termini di sostenibilità finanziaria e sociale e di efficienza dei sistemi sanitari, che sono dovute tra l'altro all'invecchiamento della popolazione e ai progressi in campo medico. |
|
(3) |
Il programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), adottato con la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è stato il primo programma comunitario integrato in questo settore ed ha già dato luogo a una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. |
|
(4) |
Sono necessari sforzi continui per raggiungere gli obiettivi che la Comunità ha già fissato nel campo della sanità pubblica. Di conseguenza è opportuno istituire un secondo programma d'azione comunitaria nel campo della salute (2007-2013) (di seguito «il programma»). |
|
(5) |
Esiste una serie di gravi minacce sanitarie transfrontaliere con una possibile dimensione mondiale e ne stanno emergendo di nuove che richiedono un'ulteriore azione della Comunità. La Comunità dovrebbe affrontare in maniera prioritaria le gravi minacce sanitarie transfrontaliere. Il programma dovrebbe essere incentrato sul potenziamento delle capacità globali della Comunità attraverso il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri. Il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce sanitarie sono punti importanti sui quali andrebbe promossa una risposta coordinata ed efficace a livello comunitario. Iniziative atte a garantire una cooperazione a livello diagnostico di elevata qualità tra laboratori sono essenziali per rispondere alle minacce sanitarie. Il programma dovrebbe incoraggiare l'istituzione di un sistema di laboratori comunitari di riferimento. Tuttavia, un siffatto sistema richiede una corretta base giuridica. |
|
(6) |
Secondo la relazione 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla sanità in Europa, in termini di anni di vita al netto della disabilità (DALY), le cause principali di malattia nella regione europea dell'OMS sono le malattie non trasmissibili (77 % del totale), le cause esterne di lesione e gli avvelenamenti (14 %) e le malattie trasmissibili (9 %). Sette condizioni principali (cardiopatie ischemiche, disordini depressivi unipolari, malattie cerebrovascolari, disordini dovuti all'abuso di alcol, malattie polmonari croniche, cancro del polmone e lesioni risultanti da incidenti della strada) rappresentano il 34 % dei DALY in Europa. I sette principali fattori di rischio — tabacco, alcol, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sovrappeso, consumo insufficiente di frutta e verdura e inattività fisica — rappresentano il 60 % dei DALY. Inoltre, le malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS, l'influenza, la tubercolosi e la malaria, stanno anch'esse diventando una minaccia per la salute di tutta la popolazione europea. Dovrebbe essere un importante compito del programma identificare meglio le cause principali di malattia nella Comunità, se del caso in connessione con il programma statistico comunitario. |
|
(7) |
Le otto principali cause di mortalità e morbilità dovute a malattie non trasmissibili nella regione europea dell'OMS sono le malattie cardiovascolari, i disturbi neuropsichiatrici, i tumori, le malattie dell'apparato digerente, le malattie dell'apparato respiratorio, i disturbi degli organi sensoriali, le malattie muscolo-scheletriche e il diabete mellito. |
|
(8) |
La resistenza microbica agli antibiotici e le infezioni nosocomiali stanno diventando una minaccia per la salute in Europa. La mancanza di nuovi antibiotici efficaci e l'esigenza di assicurare un uso corretto degli antibiotici esistenti sono motivo di grande preoccupazione. È pertanto importante raccogliere e analizzare dati pertinenti. |
|
(9) |
Rafforzare il ruolo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è importante per combattere le malattie trasmissibili. |
|
(10) |
Il programma dovrebbe prendere le mosse dalle attività del precedente programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008). Esso dovrebbe contribuire al raggiungimento di un elevato livello di salute fisica e mentale nonché di una maggiore parità in tema di problemi sanitari nell'intera Comunità, impostando azioni sul miglioramento della sanità pubblica, prevenendo le malattie e i disturbi umani ed eliminando le fonti di pericolo per la salute nell'intento di lottare contro la morbilità e la mortalità precoce. |
|
(11) |
È opportuno che il programma dia rilievo al miglioramento delle condizioni di salute e alla promozione di uno stile di vita sano e di una cultura della prevenzione tra i bambini e i giovani. |
|
(12) |
Il programma dovrebbe sostenere l'integrazione degli obiettivi sanitari in tutte le politiche ed azioni comunitarie, senza ripetere i lavori già svolti nell'ambito di altre politiche comunitarie. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo consistente nell'integrare la dimensione della salute in altre politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare le duplicazioni, si possono intraprendere azioni comuni con programmi ed azioni comunitarie affini e dovrebbero essere utilizzati in maniera appropriata altri fondi e programmi comunitari, compresi gli attuali e i futuri programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i Fondi strutturali, il Fondo di solidarietà europeo, la strategia europea per la salute sul luogo di lavoro, il programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (6), il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga», il programma «Lotta alla violenza (Daphne)» e il programma statistico comunitario nell'ambito delle rispettive attività. |
|
(13) |
Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a garantire coerenza e sinergie tra il programma e le altre azioni esterne della Comunità, relative in particolare all'influenza aviaria, all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e ad altre minacce transfrontaliere alla salute. Inoltre, è opportuno instaurare una cooperazione internazionale al fine di promuovere riforme sanitarie globali e questioni istituzionali generali inerenti alla salute nei paesi terzi. |
|
(14) |
L'aumento degli anni di vita sani, definito anche indicatore di speranza di vita senza disabilità, grazie alla prevenzione delle malattie e alla promozione di politiche che conducano a un modo di vita più sano, è importante per il benessere dei cittadini dell'UE e aiuta a far fronte alle sfide del processo di Lisbona per quanto riguarda la società della conoscenza e la sostenibilità delle finanze pubbliche, sulle quali grava l'aumento delle spese sanitarie e di sicurezza sociale. |
|
(15) |
L'allargamento dell'Unione europea ha dato luogo a nuove preoccupazioni in termini di disuguaglianze sanitarie all'interno dell'UE e tale situazione sarà probabilmente accentuata da ulteriori allargamenti. Tale questione dovrebbe pertanto costituire una delle priorità del programma. |
|
(16) |
Il programma dovrebbe contribuire a identificare le cause delle disuguaglianze in materia sanitaria e a incoraggiare, tra l'altro, lo scambio di migliori prassi per contrastarle. |
|
(17) |
È essenziale raccogliere, elaborare e analizzare sistematicamente dati comparabili, nel rispetto dei vincoli nazionali, ai fini di un monitoraggio efficace dello stato di salute nell'Unione europea. Ciò consentirebbe alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'informazione del pubblico e di elaborare strategie, politiche e azioni atte a raggiungere un elevato livello di tutela della salute umana. La compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi e delle reti per lo scambio di informazioni e dati ai fini dello sviluppo della salute pubblica dovrebbero essere perseguite nelle azioni e nelle misure di sostegno. Il genere, la situazione socioeconomica e l'età sono fattori importanti da un punto di vista sanitario. Le raccolte di dati dovrebbero, ove possibile, fondarsi sui lavori esistenti e si dovrebbero calcolare i costi delle proposte relative a nuove raccolte che dovrebbero basarsi su una chiara necessità. La raccolta di dati dovrebbe rispettare le disposizioni giuridiche pertinenti in materia di protezione dei dati di carattere personale. |
|
(18) |
Le migliori prassi sono importanti poiché la promozione della salute e la prevenzione dovrebbero misurarsi in termini di efficacia e di efficienza e non meramente in termini economici. È opportuno promuovere migliori prassi e metodi più avanzati messi a punto per il trattamento di malattie e lesioni al fine di prevenire un ulteriore deterioramento della salute e sviluppare reti europee di centri di riferimento per determinate malattie. |
|
(19) |
È opportuno adottare misure per prevenire le lesioni attraverso la raccolta di dati, l'analisi dei fattori determinanti delle lesioni e la diffusione delle informazioni pertinenti. |
|
(20) |
I servizi sanitari sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, ma la cooperazione a livello comunitario può arrecare beneficio sia ai pazienti sia ai sistemi sanitari. Le attività finanziate dal programma, nonché le nuove proposte elaborate in seguito a queste attività, dovrebbero tenere in debito conto le conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea (7), adottate nel giugno 2006, che approvano una dichiarazione sui valori e sui principi comuni su cui si fondano i sistemi sanitari dell'UE e invitano le istituzioni dell'Unione europea a rispettare tali valori e principi comuni nell'ambito della loro attività. Il programma dovrebbe tenere in debita considerazione i futuri sviluppi riguardanti l'azione comunitaria sui servizi sanitari, come pure i lavori del gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica, che costituisce una sede importante per la collaborazione e lo scambio delle migliori prassi tra i sistemi sanitari degli Stati membri. |
|
(21) |
Il programma dovrebbe contribuire alla raccolta di dati, alla promozione e allo sviluppo di metodi e strumenti, alla creazione di reti e vari tipi di cooperazione e alla promozione di politiche pertinenti in materia di mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute. Esso dovrebbe facilitare l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo della sanità elettronica, attraverso iniziative europee comuni con altre politiche dell'Unione europea, compresa la politica regionale, contribuendo nel contempo alla definizione di criteri di qualità per i siti web sulla salute nonché ai lavori per la tessera sanitaria europea. Occorrerebbe tenere conto della medicina telematica in quanto le sue applicazioni possono favorire l'assistenza medica transfrontaliera, garantendo al contempo la prestazione di cure mediche a domicilio. |
|
(22) |
L'inquinamento ambientale costituisce una grave minaccia per la salute e una grande fonte di preoccupazione per i cittadini europei. È opportuno incentrare azioni specifiche sui bambini e altri gruppi particolarmente vulnerabili ai fattori di rischio ambientali. Il programma dovrebbe completare le azioni adottate nel quadro del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010. |
|
(23) |
È opportuno che il programma tratti problematiche della salute connesse al genere e all'invecchiamento. |
|
(24) |
Il principio di precauzione e la valutazione dei rischi sono fattori chiave per la protezione della salute umana e dovrebbero pertanto figurare maggiormente in altre azioni e politiche comunitarie. |
|
(25) |
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8). |
|
(26) |
Onde assicurare un elevato livello di coordinamento tra le azioni e le iniziative comunitarie e quelle degli Stati membri per l'attuazione del programma, è necessario promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e rafforzare l'efficacia delle reti esistenti e future nel settore della sanità pubblica. Nell'attuazione del programma è opportuno tenere presente la partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali a un livello appropriato conformemente ai sistemi nazionali. |
|
(27) |
È necessario aumentare gli investimenti dell'Unione europea nella sanità e nei progetti ad essa correlati. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a definire i miglioramenti nel settore della sanità come prioritari nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali. È necessario migliorare l'informazione sulle possibilità di accedere ai finanziamenti dell'Unione europea a favore della sanità. È opportuno inoltre promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri sul finanziamento della sanità attraverso i Fondi strutturali. |
|
(28) |
Anche gli organismi non governativi e le reti specializzate possono svolgere un ruolo importante nel raggiungere gli obiettivi del programma. Nel perseguire uno o più obiettivi del programma, essi possono richiedere la partecipazione finanziaria della Comunità per poter funzionare. Pertanto, i criteri di ammissibilità, le disposizioni concernenti la trasparenza finanziaria e la durata dei contributi comunitari per gli organismi non governativi e le reti specializzate che chiedono il sostegno comunitario, andrebbero fissati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). Siffatti criteri dovrebbero comprendere l'obbligo per detti organismi e reti di definire obiettivi chiari, piani d'azione e risultati misurabili che rappresentino una solida dimensione europea ed un reale valore aggiunto per gli obiettivi del programma. Dato il carattere particolare di tali organismi e reti specializzate, e in casi di utilità eccezionale, per il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi e reti specializzate dovrebbe essere possibile derogare al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario. |
|
(29) |
Per l'attuazione del programma è opportuna una stretta cooperazione con gli organismi e le agenzie interessate, in particolare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. |
|
(30) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, rispettando il bisogno di trasparenza e assicurando un ragionevole equilibrio tra i diversi obiettivi del programma. |
|
(31) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE») prevede la cooperazione nel campo della sanità tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (di seguito «paesi EFTA/SEE»), dall'altro. È opportuno inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi ed i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o stanno aderendo alla Comunità, possano partecipare al programma, tenendo conto in particolare delle potenziali minacce per la salute, emergenti in altri paesi, che possano avere un impatto all'interno della Comunità. |
|
(32) |
È opportuno facilitare l'instaurarsi di relazioni appropriate con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo, tenendo conto di eventuali accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità. Di conseguenza, i paesi terzi possono realizzare attività complementari a quelle finanziate nel quadro del programma in ambiti di interesse reciproco, senza che ciò implichi tuttavia un sostegno finanziario a titolo del programma. |
|
(33) |
È opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, in particolare l'OMS, nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla salute sul piano sia comunitario sia internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni. |
|
(34) |
L'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal programma dovrebbe fondarsi su una buona copertura delle questioni contemplate nei piani di lavoro annuali, sulla selezione di azioni adeguate e sul finanziamento di progetti tutti dotati dell'intrinseca procedura di monitoraggio e valutazione adeguata, e su un monitoraggio regolare e valutazioni periodiche, comprese valutazioni esterne indipendenti, che dovrebbero misurare l'impatto delle azioni e dimostrare che contribuiscono agli obiettivi globali del programma. La valutazione del programma dovrebbe tener conto del fatto che la realizzazione degli obiettivi del medesimo può richiedere tempi più lunghi della durata del programma. |
|
(35) |
I piani di lavoro annuali dovrebbero contemplare le principali attività prevedibili da finanziare mediante il programma attraverso tutti i vari meccanismi di finanziamento, comprese le gare d'appalto. |
|
(36) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(37) |
A norma dell'articolo 2 del trattato, in base al quale la parità tra uomini e donne costituisce un principio della Comunità, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, secondo cui l'azione della Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini in tutte le attività comunitarie, incluso il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, tutti gli obiettivi e le azioni contemplati dal programma dovrebbero contribuire a promuovere una migliore comprensione e un miglior riconoscimento delle rispettive necessità di uomini e donne e dei rispettivi approcci alla salute. |
|
(38) |
È opportuno garantire una transizione al programma in oggetto che sostituisce il precedente programma, in particolare per quanto riguarda la proroga delle modalità pluriennali della sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica ed amministrativa. Dal 1o gennaio 2014 gli stanziamenti per l'assistenza tecnica ed amministrativa dovrebbero coprire, se del caso, le spese relative alla gestione delle azioni non ancora completate entro la fine del 2013. |
|
(39) |
La presente decisione sostituisce la decisione n. 1786/2002/CE. Detta decisione dovrebbe pertanto essere abrogata, |
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione del programma
È istituito il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013), relativo al periodo dal/dall' … (10) al 31 dicembre 2013 (di seguito «il programma»).
Articolo 2
Scopo ed obiettivi
1. Il programma integra, sostiene e aggiunge valore alla politica degli Stati membri e contribuisce ad una maggiore solidarietà e prosperità nell'Unione europea tutelando e promuovendo la salute e la sicurezza umane nonché migliorando la sanità pubblica.
2. Gli obiettivi da perseguire mediante le azioni indicate nell'allegato sono i seguenti:
|
— |
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, |
|
— |
promuovere la salute, |
|
— |
generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute. |
Le azioni di cui al primo comma favoriscono, se del caso, la prevenzione delle principali malattie e contribuiscono a ridurne l'incidenza, nonché la morbilità e la mortalità da esse causate.
Articolo 3
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a 365 600 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 4
Contributi finanziari
1. Il contributo finanziario della Comunità non supera le seguenti soglie:
|
a) |
il 60 % del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino all'80 % dei costi; e |
|
b) |
il 60 % dei costi di funzionamento di un organismo non governativo o di una rete specializzata, senza scopo di lucro e indipendente da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti, che abbia membri in almeno la metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata, e persegue come finalità primaria uno o più obiettivi del programma, qualora tale aiuto si riveli necessario per raggiungere detti obiettivi. In casi di utilità eccezionale il contributo comunitario potrà arrivare fino all'80 % dei costi. |
2. Il rinnovo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b) destinato ad organismi non governativi e a reti specializzate può derogare al principio di riduzione progressiva.
3. Il contributo finanziario della Comunità, laddove la natura dell'obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, il contributo comunitario non supera il 50 %, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui esso non supera il 70 % dei costi. Tale contributo comunitario può essere accordato ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato secondo una procedura trasparente dallo Stato membro o dall'autorità competente interessata e riconosciuto dalla Commissione.
4. Il contributo finanziario della Comunità può assumere inoltre la forma di una somma forfettaria e di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate. Le soglie massime indicate ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a contributi finanziari di questo tipo, sebbene resti obbligatorio il cofinanziamento.
Articolo 5
Assistenza tecnica ed amministrativa
1. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, attività informative e pubblicazioni, le spese per le reti informatiche destinate specificamente allo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie alla Commissione per la gestione del programma.
2. La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1786/2002/CE e il programma. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2013, al fine di coprire simili spese e consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2013.
Articolo 6
Modalità di attuazione
Le azioni intese a perseguire lo scopo e gli obiettivi enunciati all'articolo 2 ricorrono a tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare:
|
a) |
l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione; e |
|
b) |
se del caso, la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali. |
Articolo 7
Attuazione del programma
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni e delle misure stabilite nel programma, a norma degli articoli 3 e 8.
2. La Commissione e gli Stati membri adottano, nei rispettivi ambiti di competenza, opportune misure per garantire un'efficace esecuzione del programma e per sviluppare meccanismi a livello della Comunità e degli Stati membri onde conseguire gli obiettivi del programma. Essi provvedono affinché siano fornite adeguate informazioni sulle azioni sostenute dal programma e sia ottenuta l'opportuna partecipazione.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri:
|
a) |
persegue l'obiettivo della comparabilità di dati e informazioni e della compatibilità e interoperatività dei sistemi e delle reti per lo scambio di dati e informazioni sulla salute; e |
|
b) |
assicura la necessaria cooperazione e comunicazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con altri organismi pertinenti dell'Unione europea al fine di ottimizzare l'uso dei fondi comunitari. |
4. Nell'attuare il programma la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, assicura il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni giuridiche riguardo alla protezione dei dati personali e, laddove necessario, l'introduzione di meccanismi che garantiscano la riservatezza e la sicurezza di tali dati.
Articolo 8
Misure d'applicazione
1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:
|
a) |
il piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che definisce:
|
|
b) |
i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma di cui all'articolo 4. |
2. Tutte le altre misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 9
Strategie e azioni comuni
1. Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana in sede di definizione ed esecuzione di tutte le politiche e azioni comunitarie e per promuovere l'integrazione della dimensione della salute nelle altre politiche, gli obiettivi del programma possono essere sviluppati come strategie ed azioni comuni stabilendo legami con i programmi, le azioni e i fondi comunitari corrispondenti.
2. La Commissione provvede a garantire la sinergia ottimale del programma con altri programmi, azioni e fondi comunitari.
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto alla partecipazione di:
|
a) |
paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE; e |
|
b) |
paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati e stanno aderendo all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari. |
Articolo 12
Cooperazione internazionale
Durante l'attuazione del programma sono incoraggiate le relazioni e la cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al programma e con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare l'OMS.
Articolo 13
Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa riferisce annualmente al comitato su tutte le azioni e i progetti finanziati attraverso il programma e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Su richiesta della Commissione, che evita un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi degli Stati membri, gli Stati membri forniscono le informazioni disponibili sull'attuazione e sull'impatto del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
|
a) |
entro … (11) una relazione di valutazione intermedia, esterna e indipendente, sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del programma e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della sua esecuzione, nonché sulla coerenza e la complementarità con altri programmi, azioni e fondi comunitari pertinenti. La relazione consente in particolare di valutare l'impatto delle misure in tutti i paesi. La relazione contiene una sintesi delle principali conclusioni ed è corredata di osservazioni della Commissione; |
|
b) |
entro … (12) una comunicazione sulla prosecuzione del programma; |
|
c) |
entro il 31 dicembre 2015, una relazione di valutazione ex post, esterna e indipendente, incentrata sull'esecuzione e sui risultati del programma. |
4. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte a norma della presente decisione e provvede alla loro diffusione.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione n. 1786/2002/CE è abrogata.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.
(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 marzo 2006 (GU C 291 del 30.11.2006, pag. 372), posizione comune del Consiglio del 22 marzo 2007 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(5) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).
(7) GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
(8) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(10) La data di entrata in vigore della presente decisione.
(11) Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
(12) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
ALLEGATO
AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
|
1. |
Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini |
|
1.1. |
Proteggere i cittadini dalle minacce per la salute |
|
1.1.1. |
Elaborare strategie e meccanismi destinati a prevenire e a combattere le minacce alla salute derivanti dalle malattie trasmissibili e non trasmissibili così come le minacce alla salute di origine fisica, chimica o biologica, tra cui quelle legate ad atti di diffusione deliberata, nonché a scambiare informazioni a tale riguardo; adottare provvedimenti volti a garantire una cooperazione a livello diagnostico di elevata qualità tra i laboratori degli Stati membri; sostegno alle attività dei laboratori esistenti che svolgono attività di rilevanza comunitaria e attività a favore della creazione di una rete di laboratori comunitari di riferimento. |
|
1.1.2. |
Sostenere l'elaborazione di politiche di prevenzione, di vaccinazione e di immunizzazione; migliorare i partenariati, le reti, gli strumenti e i sistemi di notifica relativi alla situazione in materia di immunizzazione e al monitoraggio degli eventi avversi. |
|
1.1.3. |
Elaborare capacità e procedure di gestione dei rischi; migliorare la preparazione e la pianificazione in caso di emergenze sanitarie, compresa la preparazione di risposte comunitarie e internazionali coordinate; elaborare procedure di comunicazione dei rischi e di consultazione sulle contromisure. |
|
1.1.4. |
Promuovere la cooperazione e il miglioramento della capacità e degli strumenti di risposta esistenti, quali attrezzature di protezione, impianti di isolamento e laboratori mobili da potersi impiegare rapidamente in casi di emergenza. |
|
1.1.5. |
Elaborare strategie e procedure in materia di formulazione, miglioramento della capacità di intervento, esecuzione di esercitazioni e prove, valutazione e revisione dei piani di intervento generali e dei piani di intervento specifici in caso di emergenze sanitarie, nonché della loro interoperabilità tra gli Stati membri. |
|
1.2. |
Migliorare la sicurezza dei cittadini |
|
1.2.1. |
Sostenere e promuovere i pareri scientifici e la valutazione dei rischi favorendo l'individuazione precoce dei rischi; analizzare i loro effetti potenziali; scambiare informazioni sui pericoli e sull'esposizione; proporre approcci integrati e armonizzati. |
|
1.2.2. |
Contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità di organi e sostanze di origine umana, quali il sangue e gli emoderivati, e promuoverne la disponibilità, la rintracciabilità e l'accessibilità per fini medici nel rispetto delle competenze degli Stati membri di cui all'articolo 152, paragrafo 5, del trattato. |
|
1.2.3. |
Promuovere misure per migliorare la sicurezza dei pazienti mediante un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità, anche per quanto riguarda la resistenza agli antibiotici e le infezioni nosocomiali. |
|
2. |
Promuovere la salute |
|
2.1. |
Favorire stili di vita più sani e contribuire a superare le disparità sanitarie |
|
2.1.1. |
Promuovere iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e a promuovere l'invecchiamento attivo; sostenere provvedimenti volti a favorire e ad analizzare l'impatto della salute sulla produttività e sulla partecipazione al mercato del lavoro per contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona; sostenere misure intese a studiare l'impatto di altre politiche sulla salute. |
|
2.1.2. |
Sostenere iniziative intese a individuare le cause e a combattere e a ridurre le disuguaglianze sanitarie che sussistono tra gli Stati membri e al loro interno, comprese quelle legate alle differenze di genere, al fine di contribuire alla prosperità e alla coesione; promuovere gli investimenti nella sanità in connessione con altre politiche e fondi comunitari; migliorare la solidarietà tra sistemi sanitari nazionali favorendo la cooperazione su questioni di cure mediche transfrontaliere. |
|
2.2. |
Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e lesioni intervenendo sui determinanti sanitari |
|
2.2.1. |
Studiare i determinanti sanitari per promuovere e migliorare la salute fisica e mentale, creando ambienti favorevoli a stili di vita sani e prevenendo le malattie; adottare misure relative a fattori essenziali, quali l'alimentazione, l'attività fisica e la salute sessuale, nonché ai determinanti che comportano dipendenza, come il fumo, l'alcol e le droghe, concentrandosi su aspetti chiave quali l'educazione e il luogo di lavoro nonché sull'intero ciclo della vita. |
|
2.2.2. |
Promuovere azioni in materia di prevenzione delle principali malattie di particolare importanza considerato il carico globale di malattia nella Comunità e in materia di malattie rare, ove l'azione comunitaria, affrontandone le cause determinanti, possa fornire un valore aggiunto notevole agli sforzi nazionali. |
|
2.2.3. |
Sostenere provvedimenti relativi agli effetti sulla salute di determinanti più generali, di tipo ambientale e socioeconomico. |
|
2.2.4. |
Promuovere provvedimenti che contribuiscano a ridurre il numero degli infortuni e delle lesioni. |
|
3. |
Generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute |
|
3.1. |
Scambiare conoscenze e migliori prassi |
|
3.1.1. |
Scambiare conoscenze e migliori prassi relative alle problematiche sanitarie che rientrano nell'ambito del programma. |
|
3.2. |
Raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni sulla salute |
|
3.2.1. |
Proseguire la messa a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria sostenibile dotato di meccanismi per la raccolta di dati e informazioni e di indicatori appropriati; raccogliere dati sulla situazione sanitaria e sulle politiche in tale settore; elaborare, con il programma statistico comunitario, l'elemento statistico di tale sistema. |
|
3.2.2. |
Elaborare strumenti di analisi e diffusione, quali relazioni sulla salute nella Comunità, il portale sulla salute e conferenze; fornire informazioni ai cittadini, ai soggetti interessati e ai responsabili delle politiche elaborando meccanismi di consultazione e processi partecipativi; redigere regolarmente relazioni sulla situazione sanitaria nell'Unione europea, basata su tutti i dati ed indicatori, che includa un'analisi qualitativa e quantitativa. |
|
3.2.3. |
Fornire analisi e assistenza tecnica a sostegno dell'elaborazione o dell'attuazione di politiche o di normative connesse all'ambito di applicazione del programma. |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
|
1. |
Il 15 aprile 2005 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta (1) di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) (di seguito «programma di sanità pubblica»). |
|
2. |
Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno adottato il loro parere rispettivamente il 14-15 febbraio 2006 (2) e il 16 febbraio 2006 (3), mentre il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 16 marzo 2006 (4). |
|
3. |
In seguito all'adozione, il 17 maggio 2006, dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (quadro finanziario pluriennale 2007-2013 compreso) la Commissione ha presentato, il 29 maggio 2006, una proposta modificata (5), che incorpora vari emendamenti del Parlamento europeo, segnatamente in ordine alla scissione della proposta in due programmi separati (uno in materia di salute e uno in materia di tutela dei consumatori), nonché la relativa dotazione finanziaria modificata. |
|
4. |
Il 22 marzo 2007 il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato. |
II. OBIETTIVO
Il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute per il periodo 2007-2013 è destinato a sostituire l'attuale programma istituito dalla decisione 1786/2002/CE (6).
Gli obiettivi principali del secondo programma di sanità pubblica sono:
|
— |
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, |
|
— |
promuovere la salute, e |
|
— |
generare e diffondere conoscenze e informazioni sulla salute. |
Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso le azioni elencate nell'allegato della decisione che costituiscono il prosieguo dell'attuale programma tenendo conto, nel contempo, di nuove questioni strategiche, ad esempio la necessità di promuovere un invecchiamento sano, combattere le disuguaglianze sanitarie e migliorare la preparazione e la pianificazione in caso di emergenze sanitarie.
Priorità e azioni concrete, nonché altri aspetti dell'attuazione del programma (ad esempio ripartizione delle risorse finanziarie, criteri di selezione e di attribuzione dei contributi finanziari, modalità di attuazione delle strategie e azioni comuni) saranno decisi nei piani di lavoro annuali in consultazione con il comitato di gestione del programma stesso.
La dotazione finanziaria complessiva assegnata al programma è fissata a 365,6 milioni di EUR a prezzi correnti.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
Nel complesso il Consiglio ha aderito al parere in prima lettura del Parlamento europeo, incorporato in certa misura nella proposta modificata della Commissione. In particolare il Consiglio ha accettato la scissione della proposta iniziale della Commissione in due programmi separati (uno in materia di salute e uno in materia di tutela dei consumatori) nonché la dotazione finanziaria modificata di cui alla precedente sezione II. Si noti che il parere del Parlamento europeo in prima lettura è stato adottato il 16 marzo 2006, ossia prima dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Nella votazione in seduta plenaria del 16 marzo 2006, il Parlamento europeo ha approvato 145 emendamenti alla proposta iniziale della Commissione. La maggioranza di questi emendamenti è stata incorporata nella proposta modificata della Commissione, rispetto alla quale il Consiglio ha accolto nella posizione comune ulteriori emendamenti.
Il Consiglio:
|
a) |
ha recepito nella posizione comune 22 emendamenti connessi con la scissione della proposta iniziale della Commissione in due programmi separati, come segue:
|
|
b) |
emendamento 113 respinto dal Consiglio a causa del numero esiguo di azioni nella proposta modificata della Commissione. |
|
c) |
ha recepito nella posizione comune 91 emendamenti non connessi con la scissione della proposta, come segue:
|
|
d) |
non ha recepito nella posizione comune 26 emendamenti (5, 11, 12, 32, 33, 51, 54, 58, 65, 68, 82, 83, 87, 95, 96, 102, 103, 105, 122, 128, 130, 131, 145, 148, 152 e 153). Il Consiglio non è in grado di accettare i cinque emendamenti seguenti a causa di restrizioni connesse alle risorse a seguito dell'adozione dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006: 64, 97, 114, 127 e 129. |
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che incorpora gli emendamenti di cui alla sezione III, punto 2, lettere a) e b), tenga debitamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura.
La posizione comune rappresenta un punto di equilibrio fra preoccupazioni ed interessi, facendo sì che gli obiettivi del programma possano essere attuati attraverso un numero ridotto di azioni e strumenti nonché metodi e procedure più precisi, riformulati in linea con il parere in prima lettura del Parlamento europeo e la proposta modificata della Commissione. La decisione migliorerà l'efficacia delle azioni comunitarie nel settore della sanità pubblica e la sensibilizzazione circa la situazione sanitaria nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al miglioramento e alla protezione della salute dei cittadini dell'Unione europea.
(1) GU C 172 del 12.7.2005, pag. 25.
(2) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.
(3) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.
(4) 7537/06.
(5) 9905/06.
|
8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 103/26 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2007
definita dal Consiglio il 22 marzo 2007
in vista dell'adozione di un regolamento Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia
(2007/C 103 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha sottolineato nelle proprie conclusioni che le reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate costituiscono la spina dorsale del mercato interno europeo e che una migliore utilizzazione delle reti esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l'efficienza e la concorrenza, assicurando un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. Tali esigenze rientrano nell'ambito della strategia adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e periodicamente ribadita in seguito. |
|
(2) |
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 ha approvato un'azione europea per la crescita e ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso gli investimenti in capitale fisico e, in particolare, nell'infrastruttura delle reti transeuropee, i cui progetti prioritari rappresentano elementi essenziali per rafforzare la coesione del mercato interno. |
|
(3) |
I ritardi registrati nella realizzazione di connessioni transeuropee di elevate prestazioni, soprattutto nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere, rischiano di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione, degli Stati membri e delle regioni periferiche che non potranno, o non potranno più, approfittare pienamente degli effetti benefici del vasto mercato interno. |
|
(4) |
La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3), prevede che le spese necessarie per il completamento della rete transeuropea dei trasporti tra il 2007 e il 2020 ammontino a circa 600 miliardi di EUR. Per il periodo 2007-2013, gli investimenti necessari per i soli progetti prioritari ai sensi dell'allegato III di tale decisione corrispondono a quasi 160 miliardi di EUR. |
|
(5) |
Per conseguire tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare e adattare gli strumenti finanziari esistenti tramite un aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di barriere naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata. |
|
(6) |
In sintonia con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «NAIADES» e tenendo conto della sostenibilità del trasporto per via navigabile interna, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione ai progetti su tali vie. |
|
(7) |
Nella risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e sugli strumenti di bilancio dell'Unione allargata per il periodo 2007-2013 (4), il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza strategica delle reti di trasporto per il completamento del mercato interno e per lo sviluppo di relazioni più strette con i paesi candidati, quelli in fase di adesione o appartenenti alla cosiddetta «cerchia di amici». Inoltre, il Parlamento europeo ha espresso l'intenzione di prendere in considerazione strumenti di finanziamento innovativi, come le garanzie di prestito, le concessioni europee, i prestiti europei e un fondo per l'abbuono dei tassi di interesse. |
|
(8) |
Con gli importi concessi alle reti transeuropee dell'energia e dei trasporti (di seguito denominate rispettivamente «RTE-T» e «RTE-E») conformemente al quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non è possibile soddisfare tutte le necessità di finanziamento connesse all'attuazione delle priorità stabilite nelle decisioni n. 1692/96/CE (RTE-T) e n. 1364/2006/CE (5) (RTE-E). Ad integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati, è opportuno pertanto concentrare queste risorse su determinate categorie di progetti che apportino il massimo valore aggiunto all'insieme delle reti, con particolare riferimento alle sezioni transfrontaliere, comprese le autostrade del mare, e ai progetti tesi all'eliminazione delle strozzature, come le barriere naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'infrastruttura della RTE-T e della RTE-E. Al fine di facilitare l'attuazione coordinata di determinati progetti, possono essere designati coordinatori europei a norma dell'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE. |
|
(9) |
Tenendo conto del fatto che i rimanenti investimenti RTE-T in progetti prioritari sono stimati in circa 250 miliardi di EUR e che l'importo di riferimento finanziario europeo di 8 013 milioni di EUR a favore dei trasporti per il periodo 2007-2013 rappresenta solo una piccola parte della dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione dovrebbe, con l'aiuto dei coordinatori europei, ove nominati, intervenire per sostenere e coordinare gli sforzi degli Stati membri intesi a finanziare e completare le RTE-T previste, in linea con il calendario previsto. La Commissione dovrebbe attuare le disposizioni riguardanti i coordinatori europei di cui alla decisione n. 1692/96/CE. Essa dovrebbe anche studiare e cercare di risolvere, di concerto con gli Stati membri, il problema finanziario a lungo termine connesso alla costruzione e al funzionamento dell'intera RTE-T, in considerazione del fatto che il periodo per la costruzione abbraccia almeno due esercizi settennali di bilancio e che la durata di funzionamento prevista delle nuove infrastrutture è di almeno un secolo. |
|
(10) |
La decisione n. 1364/2006/CE individua gli obiettivi, le priorità di azione e i progetti di interesse comune per sviluppare la RTE-E, compresi i progetti prioritari, e accorda una priorità adeguata ai progetti dichiarati di interesse europeo. Gli investimenti necessari per consentire a tutti gli Stati membri di partecipare pienamente al mercato interno e completare le interconnessioni con i paesi vicini ammontano a 28 miliardi di EUR tra il 2007 ed il 2013, soltanto per i progetti prioritari. |
|
(11) |
Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha anche invitato la Commissione a continuare a studiare se sia necessario istituire uno strumento specifico di garanzia comunitaria, nell'ambito dei progetti RTE-T, destinato a coprire determinati rischi successivi alla costruzione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso investimenti in capitale fisico al fine di stimolare la crescita. |
|
(12) |
Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), rappresenta già un progresso concreto, in quanto per i progetti dichiarati prioritari autorizza un tasso di finanziamento superiore, del 20 %. Tuttavia, continua a dipendere dalle norme di attuazione che meritano di essere semplificate e da uno stanziamento di bilancio con risorse limitate. Risulta quindi necessario integrare i finanziamenti pubblici e privati nazionali, aumentando l'importo e il tasso di intervento del contributo della Comunità per rafforzare l'effetto di incentivo dei fondi comunitari, consentendo così di realizzare i progetti prioritari approvati. |
|
(13) |
Attraverso il presente regolamento è opportuno istituire un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore della rete RTE-T e RTE-E. Tale programma, che deve essere attuato conformemente al diritto comunitario, in particolare in materia ambientale, dovrebbe concorrere al rafforzamento del mercato interno e stimolare la competitività e la crescita nella Comunità. |
|
(14) |
Il contributo finanziario della Comunità a titolo del bilancio delle reti transeuropee dovrebbe oltre che concentrarsi sui progetti o sulle parti di progetti che presentano il maggior valore aggiunto europeo, incentivare i soggetti interessati ad accelerare l'attuazione dei progetti prioritari di cui alle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE. Dovrebbe altresì consentire di finanziare anche gli altri progetti d'infrastrutture europee d'interesse comune definiti nelle decisioni citate. |
|
(15) |
Il contributo finanziario della Comunità è concesso al fine di sviluppare progetti d'investimento nelle RTE-T e RTE-E, di garantire un serio impegno finanziario, di mobilitare gli investitori istituzionali e di stimolare la formazione di consorzi di finanziamento tra settore pubblico e settore privato. Nel settore dell'energia, il contributo finanziario dovrebbe contribuire principalmente a superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi durante la preparazione dei progetti e durante la fase di sviluppo precedente l'avvio della fase di costruzione e dovrebbe concentrarsi sulle sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari e sulle interconnessioni con i paesi vicini. |
|
(16) |
Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 luglio 2005, sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS, la Commissione ha sottolineato l'importanza di assicurare una migrazione rapida e coordinata verso questo sistema per garantire l'interoperabilità della RTE-T. A tal fine è necessario un sostegno comunitario mirato e limitato nel tempo, per gli elementi connessi all'infrastruttura e per quelli a bordo. |
|
(17) |
Per alcuni progetti gli Stati membri interessati possono essere rappresentati da organizzazioni internazionali. Per alcuni progetti specifici la Commissione può affidarne l'esecuzione a imprese comuni, a norma dell'articolo 171 del trattato. Queste situazioni particolari richiedono l'estensione del concetto di beneficiario del contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento. |
|
(18) |
Per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun progetto e per accrescere l'efficienza e il valore del contributo finanziario della Comunità, l'aiuto può assumere varie forme d'intervento: sovvenzioni per studi e lavori, sovvenzioni riguardanti la remunerazione della messa a disposizione di risorse, abbuoni del tasso d'interesse, garanzie del prestito, partecipazione ai fondi di capitale di rischio. In ogni caso, il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e relative modalità di esecuzione, tranne nei casi in cui il presente regolamento deroga espressamente a tali regole. La concessione di garanzie dei prestiti e la partecipazione ai fondi di capitale a rischio dovrebbe basarsi su principi di mercato e mirare all'autofinanziamento a lungo termine. |
|
(19) |
Per l'erogazione del contributo finanziario della Comunità a progetti di grande portata scaglionati su più anni è opportuno consentire un impegno della Comunità su base pluriennale, distinguendo per progetto finanziato e stanziamenti d'impegno autorizzati annualmente. Solo un impegno finanziario stabile, allettante e tale da impegnare la Comunità sul lungo periodo consentirà di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di questi progetti e di mobilitare gli investimenti pubblici e privati. I progetti inclusi nel programma pluriennale rappresentano le più alte priorità dello sviluppo della RTE-T di cui alla decisione n. 1692/96/CE e richiedono interventi permanenti della Comunità per una realizzazione efficiente e senza intralci. |
|
(20) |
È opportuno istituire una serie di strumenti, istituzionali o contrattuali, per incoraggiare il finanziamento pubblico-privato che abbiano dimostrato la loro efficacia, accompagnati da garanzie giuridiche compatibili con il diritto della concorrenza e col mercato interno, curando al tempo stesso la diffusione delle buone pratiche fra gli Stati membri. |
|
(21) |
È opportuno curare in modo particolare il coordinamento efficace di tutte le azioni comunitarie che hanno ripercussioni sulle reti transeuropee, in particolare dei finanziamenti provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione, nonché degli interventi della Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI»). |
|
(22) |
Il presente regolamento stabilisce, per tutto il periodo di attuazione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio l'importo di riferimento principale nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8). |
|
(23) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). |
|
(24) |
Alla luce degli sviluppi di ogni singolo componente della RTE-T e della RTE-E e delle loro caratteristiche intrinseche, e nell'ottica di una gestione più efficace di ogni programma, è opportuno prevedere numerosi regolamenti distinti per i settori fino ad ora disciplinati dal regolamento (CE) n. 2236/95. |
|
(25) |
Attraverso il presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i principi generali per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle RTE-T e RTE-E in conformità al diritto e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di concorrenza, protezione dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile, aggiudicazione degli appalti pubblici e realizzazione effettiva delle politiche comunitarie in materia di interoperabilità. |
|
(26) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione delle RTE-T e RTE-E, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di erogazione del contributo finanziario comunitario a favore di progetti d'interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
|
1) |
«progetto di interesse comune»: un progetto o una parte di progetto definiti di interesse comune per la Comunità, nel settore dei trasporti, nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE; |
|
2) |
«progetto prioritario» nel settore dei trasporti: un progetto di interesse comune situato su un asse o qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, un progetto di interesse comune considerato prioritario per la Comunità nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE; |
|
3) |
«progetto di interesse europeo» nel settore dell'energia: un progetto maturo situato su un asse prioritario di cui alla decisione n. 1364/2006/CE e che è di natura transfrontaliera o che ha un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera; |
|
4) |
«parte di un progetto»: ogni attività indipendente, dal punto di vista finanziario, tecnico o temporale, che concorre alla realizzazione di un progetto; |
|
5) |
«sezione transfrontaliera»: le sezioni transfrontaliere di cui all'articolo 19 ter della decisione n. 1692/96/CE e le sezioni transfrontaliere che assicurano, via un paese terzo, la continuità di un progetto prioritario fra due Stati membri; |
|
6) |
«strozzatura» nel settore dei trasporti: gli ostacoli alla velocità e/o alla capacità, che rendano impossibile garantire la continuità del flusso di trasporto; |
|
7) |
«beneficiario»: uno o più Stati membri, organizzazioni internazionali o imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato, o imprese o organismi pubblici o privati aventi la responsabilità totale di un progetto che si propongono di investire risorse proprie o fondi forniti da terzi al fine di realizzare un progetto; |
|
8) |
«studi»: le attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità, di valutazione e di convalida e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessari per la definizione e lo sviluppo completi di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria; |
|
9) |
«lavori»: l'acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto; |
|
10) |
«costo del progetto»: il costo totale sostenuto da un beneficiario degli studi o dei lavori direttamente legati e necessari alla realizzazione di un progetto; |
|
11) |
«costo ammissibile»: la parte del costo del progetto presa in considerazione dalla Commissione per il calcolo del contributo finanziario della Comunità; |
|
12) |
«strumento di garanzia sui prestiti»: una garanzia emessa dalla BEI a favore di una linea di liquidità di riserva per i progetti di interesse comune nel settore dei trasporti. Copre i rischi inerenti al servizio del debito a motivo di deficit della domanda e la conseguente imprevista perdita di risorse durante il periodo operativo iniziale del progetto. Lo strumento di garanzia sui prestiti è utilizzato solo per i progetti la cui solidità finanziaria è basata, integralmente o parzialmente, su ricavi, pedaggi o altre entrate versati dagli utenti o beneficiari o per loro conto; |
|
13) |
«meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera»: sistemi di finanziamento per progetti infrastrutturali, realizzati e gestiti da un investitore privato che riceve pagamenti periodici dopo la fase di costruzione per il servizio infrastrutturale fornito. Il livello di pagamento dipende dal grado di raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti contrattualmente. I pagamenti per la messa a disposizione sono effettuati durante tutto il periodo di durata di un appalto tra l'ente aggiudicatore dell'appalto e il promotore del progetto e servono a coprire i costi di costruzione, di finanziamento, di manutenzione e di funzionamento. |
CAPO II
PROGETTI AMMISSIBILI, FORME E MODALITÀ DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E CUMULO DEI FINANZIAMENTI
Articolo 3
Ammissibilità dei progetti e delle richieste di contributo finanziario della Comunità
1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento unicamente i progetti di interesse comune.
L'ammissibilità delle richieste di contributo finanziario della Comunità relative a questi progetti è subordinata al rispetto del diritto comunitario.
2. Unicamente nel settore dei trasporti, l'ammissibilità è inoltre subordinata all'impegno, da parte del richiedente il contributo finanziario della Comunità e, ove opportuno, degli Stati membri interessati, di contribuire finanziariamente al progetto candidato al contributo finanziario della Comunità, mobilitando eventualmente fondi privati.
3. I progetti relativi ai trasporti riguardanti una sezione transfrontaliera o una parte di tale sezione possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità se esiste un accordo scritto fra gli Stati membri interessati o fra gli Stati membri e i paesi terzi interessati concernente il completamento della sezione transfrontaliera. Eccezionalmente, quando un progetto è necessario per il collegamento alla rete di uno Stato membro o di un paese terzo limitrofi ma non attraversa realmente la frontiera, l'accordo scritto di cui sopra non è richiesto.
Articolo 4
Presentazione delle richieste di contributo finanziario della Comunità
Le domande di contributo finanziario della Comunità sono presentate alla Commissione da uno o più Stati membri o, previo accordo degli Stati membri interessati, dalle organizzazioni internazionali, dalle imprese comuni o da imprese oppure organismi pubblici o privati.
Le modalità per la presentazione delle richieste di contributo finanziario sono stabilite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 5
Selezione dei progetti
1. I progetti di interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dalle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE.
2. Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai seguenti progetti:
|
a) |
progetti prioritari; |
|
b) |
progetti volti ad eliminare le strozzature, in particolare nel quadro di progetti prioritari; |
|
c) |
progetti presentati o sostenuti congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare quelli che riguardano sezioni transfrontaliere; |
|
d) |
progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità; |
|
e) |
progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla RTE-T e che favoriscono, tra l'altro attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali; |
|
f) |
progetti riguardanti lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di gestione del traffico nell'ambito del trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, fluviale e costiero che garantiscono l'interoperabilità fra le reti nazionali; |
|
g) |
progetti che contribuiscono al completamento del mercato interno; e |
|
h) |
progetti che contribuiscono al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, quali i trasporti per vie di navigazione interne. |
3. Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti di interesse europeo che contribuiscono:
|
a) |
allo sviluppo della rete al fine di rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità; |
|
b) |
all'ottimizzazione della capacità della rete e al completamento del mercato interno dell'energia, in particolare i progetti che concernono la sezione transfrontaliera; |
|
c) |
alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla diversificazione delle fonti dell'approvvigionamento energetico e, in particolare, i progetti concernenti le interconnessioni con i paesi terzi; |
|
d) |
alla connessione delle fonti di energia rinnovabili; e |
|
e) |
alla sicurezza, all'affidabilità e all'interoperabilità delle reti interconnesse. |
4. Una decisione relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:
|
a) |
maturità del progetto; |
|
b) |
effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati; |
|
c) |
solidità della copertura finanziaria; |
|
d) |
ripercussioni socioeconomiche; |
|
e) |
impatto ambientale; |
|
f) |
necessità di superare ostacoli finanziari; |
|
g) |
complessità del progetto, ad esempio a motivo della necessità di attraversare una barriera naturale. |
Articolo 6
Forme e modalità del contributo finanziario della Comunità
1. Il contributo finanziario della Comunità relativo ai progetti d'interesse comune, può assumere una o più delle forme seguenti:
|
a) |
sovvenzioni per studi o lavori; |
|
b) |
nel settore dei trasporti, sovvenzioni per lavori nel quadro dei meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera; |
|
c) |
abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla BEI o da altri organismi finanziari pubblici o privati; |
|
d) |
contributo finanziario all'accantonamento e all'allocazione dei capitali per garanzie che la BEI dovrà emettere sulle risorse proprie a titolo dello strumento di garanzia dei prestiti. Tali garanzie non possono avere durata superiore a cinque anni dalla data di messa in funzione del progetto. Eccezionalmente, in casi debitamente giustificati, una garanzia può essere concessa per un periodo sino a sette anni. Il contributo allo strumento di garanzia dei prestiti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può eccedere 500 milioni di EUR. La BEI contribuisce con un importo di pari entità. L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento di garanzia dei prestiti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le principali modalità, condizioni e procedure relative allo strumento di garanzia dei prestiti sono esposte nell'allegato; |
|
e) |
partecipazione al capitale di rischio per quanto riguarda i fondi d'investimento o gli istituti finanziari analoghi, la cui priorità è fornire capitali di rischio per i progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18; |
|
f) |
contributo finanziario alle attività delle imprese comuni connesse a progetti. |
2. L'importo del contributo finanziario della Comunità concesso nelle forme di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e f) tiene conto dei criteri di cui all'articolo 5 e non supera le seguenti percentuali:
|
a) |
studi: il 50 % del costo ammissibile, a prescindere dal tipo di progetto di interesse comune di cui si tratta; |
|
b) |
lavori:
|
|
c) |
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS):
|
|
d) |
sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, fluviale, marittimo e costiero: al massimo il 20 % del costo ammissibile dei lavori. |
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione determina le misure di applicazione per gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e) del presente articolo.
Articolo 7
Altri contributi e strumenti finanziari
1. Gli interventi della BEI sono compatibili con la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento.
2. La Commissione coordina ed assicura la coerenza dei progetti cofinanziati nell'ambito del presente regolamento con le azioni correlate che beneficiano di altri contributi e strumenti finanziari della Comunità nonché degli interventi della BEI.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO
Articolo 8
Programmi di lavoro pluriennali e annuali
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione applica i criteri di cui all'articolo 5 e gli obiettivi e le priorità definiti nel quadro delle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE al momento della fissazione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali.
2. Un programma di lavoro pluriennale nel settore dei trasporti riguarda i progetti prioritari e i sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, ferroviario, fluviale, costiero e marittimo. L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80 % e l'85 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18 riservate ai trasporti.
3. Il programma di lavoro annuale nel settore dei trasporti applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune non inclusi nel programma pluriennale.
4. Il programma di lavoro annuale nel settore dell'energia applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune.
5. Il programma di lavoro pluriennale è riesaminato almeno a metà periodo e, se necessario, riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 9
Concessione del contributo finanziario della Comunità
1. A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro pluriennali o annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fissa l'ammontare del contributo finanziario concesso ai progetti o alle parti di progetti selezionati. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un contributo finanziario.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti o delle fasi dei progetti che beneficiano di un contributo finanziario, delle esigenze previste e delle disponibilità di bilancio.
Il calendario indicativo dell'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai beneficiari e agli Stati membri interessati.
2. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese connesse ai progetti sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione di un progetto.
Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. Le spese risultanti da progetti compresi nel programma pluriennale possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in corso, a partire dal 1o gennaio 2007.
L'IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l'IVA non rimborsabile.
3. I pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamento, versamenti intermedi e pagamento a saldo.
Le modalità di pagamento sono definite tenendo conto in particolare dell'attuazione pluriennale dei progetti infrastrutturali.
Il prefinanziamento oppure, ove prevista, la prima rata sono versati al momento della concessione del contributo finanziario.
Qualsiasi versamento intermedio viene erogato in base alle richieste di pagamento, fatta salva l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 13.
Il pagamento a saldo è effettuato dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto presentata dal beneficiario e certificata dagli Stati membri interessati, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.
4. Nel caso di meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera, il primo pagamento prefinanziamento è erogato entro un periodo massimo di tre anni dalla concessione del contributo finanziario comunitario previa certificazione da parte degli Stati membri dell'inizio del progetto e previa presentazione del rispettivo contratto di partenariato pubblico-privato. Altri pagamenti di prefinanziamento possono essere erogati previa certificazione degli Stati membri dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto.
Il pagamento del saldo viene effettuato dopo l'inizio della fase operativa del progetto, previa verifica che l'infrastruttura è stata consegnata e certificazione da parte dello Stato membro o degli Stati membri che le spese di cui si chiede il rimborso siano state effettivamente sostenute, nonché dopo aver ottenuto la prova che l'importo complessivo dei pagamenti basati sulla disponibilità copre l'importo del contributo finanziario comunitario.
Qualora non sia effettuato alcun pagamento basato sulla disponibilità a seguito della mancata consegna dell'infrastruttura da parte di quest'ultimo, la Commissione recupera i pagamenti di prefinanziamento erogati.
Articolo 11
Responsabilità degli Stati membri
1. Nella loro sfera di responsabilità gli Stati membri si adoperano per realizzare i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi ai progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
Articolo 12
Compatibilità con il diritto comunitario e le politiche comunitarie
I progetti finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità al diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, protezione dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile, aggiudicazione degli appalti pubblici e interoperabilità.
Articolo 13
Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo
1. Previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione:
|
a) |
sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per progetti o parti di progetti la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data di inizio del progetto stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo; |
|
b) |
può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario:
|
|
c) |
può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione della parte di progetto che ne beneficia non è stata terminata. |
2. La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate:
|
a) |
ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; o |
|
b) |
in caso di cumulo di contributi finanziari comunitari per una parte di un progetto. |
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. L'Ufficio europeo antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche effettuate sul posto dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10).
2. Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario della Comunità possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentate da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti.
3. Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Procedure di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La BEI designa un proprio rappresentante presso il comitato che non partecipa al voto.
Articolo 16
Valutazione
1. La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti.
2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati tramite il presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.
Articolo 17
Informazione e pubblicità
1. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. La relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti grazie all'aiuto finanziario comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sui contenuti e sull'attuazione del programma pluriennale in corso. La relazione deve presentare inoltre informazioni relative alle fonti di finanziamento di ogni progetto.
2. Gli Stati membri interessati ed eventualmente i beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti.
Articolo 18
Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è di 8 168 000 000 EUR, di cui 8 013 000 000 EUR per la RTE-T e 155 000 000 EUR per la RTE-E.
2 Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 19
Clausola di revisione
Entro la fine del 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'esperienza acquisita attraverso l'applicazione dei meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione di contributi finanziari della Comunità.
Secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono se, e in quali condizioni, i meccanismi previsti dal presente regolamento debbano essere mantenuti in vigore o modificati dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Le azioni in corso nel settore dei trasporti e dell'energia alla data di applicazione del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 2236/95, nella versione in vigore al 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 234 del 22.9.2005, pag. 69.
(2) Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 405), posizione comune del Consiglio del 22 marzo 2007 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.
(5) Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).
(6) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(8) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(10) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
ALLEGATO
PRINCIPALI TERMINI, CONDIZIONI E PROCEDURE DELLO STRUMENTO DI GARANZIA DEL PRESTITO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA D)
La BEI è un partner nella ripartizione del rischio e gestisce il contributo della Comunità allo strumento di garanzia del prestito a nome della Comunità. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione dello strumento di garanzia del prestito, anche in materia di monitoraggio e controllo, saranno stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.
|
STRUMENTO DI GARANZIA DEL PRESTITO PER PROGETTI DI TRASPORTI RTE |
|||||||||||||||||||
|
Contributo della Comunità |
|
||||||||||||||||||
|
Conto fiduciario |
|
||||||||||||||||||
|
Utilizzo del contributo della Comunità |
La BEI utilizza il contributo della Comunità:
|
||||||||||||||||||
|
Ripartizione del rischio |
|
||||||||||||||||||
|
La garanzia BEI |
|
||||||||||||||||||
|
Tariffazione |
La tariffazione delle garanzie a titolo dello strumento di garanzia del prestito, fondata sul margine di rischio e sulla copertura di tutti i costi amministrativi dello strumento di garanzia connessi al progetto, è stabilita conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI. |
||||||||||||||||||
|
Procedura di domanda |
Le domande di copertura del rischio a titolo dello strumento di garanzia del prestito sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia. |
||||||||||||||||||
|
Procedura di approvazione |
La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico e decide riguardo al rilascio di una garanzia a titolo dello strumento di garanzia del prestito conformemente alle norme e ai criteri abituali, compresi, tra l'altro, la qualità delle singole proposte, il merito di credito dei debitori nei confronti della BEI, condizioni e modalità accettabili e la domanda del mercato. |
||||||||||||||||||
|
Durata dello strumento di garanzia del prestito |
|
||||||||||||||||||
|
Relazioni |
Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione dello strumento di garanzia del prestito sono convenute tra la Commissione e la BEI. |
||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 20 luglio 2004 la Commissione ha trasmesso una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio.
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 26 ottobre 2005.
Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 22 settembre 2005.
Poiché le risorse di bilancio individuate nella proposta iniziale della Commissione superavano gli importi concordati nel quadro finanziario 2007-2013 per le RTE, il 24 maggio 2006 la Commissione ha trasmesso una proposta modificata [COM(2006) 245 def.]. La proposta modificata tiene conto dei principali emendamenti proposti dal PE in prima lettura.
La presidenza ha negoziato informalmente con il relatore del Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo su una posizione comune che potesse essere accettata dal Parlamento senza emendamenti.
Il 6 dicembre 2006 il presidente della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo, il sig. LEWANDOWSKI, ha scritto una lettera (16218/06) al presidente del Coreper, informandolo dell'accordo della sua commissione sul compromesso della presidenza quale figura nel documento 12777/2/06 REV 2. Il sig. LEWANDOWSKI ha fatto sapere che, se il testo della posizione comune sarà adottato di conseguenza, intende raccomandare al Parlamento in seduta plenaria di approvarlo senza emendamenti.
L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul compromesso della presidenza quale figura nel documento 12777/2/06 REV 2. La Commissione ha fatto una dichiarazione da inserire nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione della posizione comune.
II. OBIETTIVO
Il presente regolamento rafforza e adatta gli strumenti finanziari esistenti tramite un aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di barriere naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata. Il regolamento dovrebbe consentire una migliore utilizzazione delle reti esistenti, l'eliminazione delle strozzature e il completamento dei collegamenti mancanti che aumenteranno l'efficienza e la concorrenza e assicureranno un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune è stata convenuta sulla base di negoziati informali a tre, in seguito ad una serie di riunioni tra la presidenza di turno, il relatore e i rappresentanti della Commissione.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che, nel complesso, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione e che, nel corso dei negoziati informali, si sia raggiunto un soddisfacente compromesso con il Parlamento europeo.