ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2007/C 099/09 |
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Commissione |
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2007/C 099/10 |
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2007/C 099/11 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 099/12 |
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ( 1 ) |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2007/C 099/13 |
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2007/C 099/19 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4595 — Vestar/Carlyle/AZ)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/01)
Il 27.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4595. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4542 — NPM Capital/Desseaux)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/02)
Il 28.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4542. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4580 — OEP/Dailycer)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/03)
Il 26.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4580. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4598 — Sagard/Cognetas/Groupe Saint-Gobain Desjoncqueres)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/04)
Il 27.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4598. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4521 — LGI/Telenet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/05)
Il 26.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4521. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4619 — SCOR/Converium)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/06)
Il 20.4.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4619. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4505 — Freeport-McMoRan Copper & Gold/Phelps Dodge Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/07)
Il 20.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4505. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/08)
Il 24.4.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4632. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/5 |
Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio
mesi di: gennaio, febbraio e marzo 2007 (settore sociale)
(2007/C 99/09)
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni/ Nomine |
Membro/Titolare/Supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
13.9.2008 |
Sig.ra Daiga ERMSONE |
Dimissioni |
Titolare |
Datori di lavoro |
Lettonia |
Sig.ra Kristīne DOLGIHA |
Latvian Employers' Confederation |
16.4.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig. Jonas BERING LIISBERG |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Danimarca |
Sig. Ole BONDO CHRISTENSEN |
Ministry of Employment |
16.2.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig. Paolo REBOANI |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Italia |
Sig. Valerio SPEZIALE |
— |
16.2.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig.ra Francesca PELAIA |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Italia |
Sig. Lorenzo FANTINI |
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale |
16.2.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig.ra Lenia SAMUEL |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Cipro |
Sig. Orestis MESSIOS |
Labour Relations Officer |
16.2.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig. Charalambos KOLOKOTRONIS |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Cipro |
Sig.ra Yiota KAMBOURIDOU |
Labour Relations Officer |
16.2.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig.ra Laura SIRVYDIENE |
Dimissioni |
Titolare |
Datori di lavoro |
Lituania |
Sig. Andrius GUZAVIČIUS |
LPK |
22.3.2007 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig.ra Marija ZOKAITE |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Lituania |
Sig. Edmundas JANKEVIČIUS |
LPK |
22.3.2007 |
Commissione
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/7 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
3,82 % al 1o maggio 2007
Tassi di cambio dell'euro (2)
2 maggio 2007
(2007/C 99/10)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3588 |
JPY |
yen giapponesi |
163,28 |
DKK |
corone danesi |
7,4523 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68210 |
SEK |
corone svedesi |
9,1650 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6518 |
ISK |
corone islandesi |
86,91 |
NOK |
corone norvegesi |
8,1265 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5826 |
CZK |
corone ceche |
28,127 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
246,83 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6987 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7689 |
RON |
leu rumeni |
3,3266 |
SKK |
corone slovacche |
33,662 |
TRY |
lire turche |
1,8450 |
AUD |
dollari australiani |
1,6450 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5096 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6260 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8398 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0730 |
KRW |
won sudcoreani |
1 263,75 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,5689 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,4681 |
HRK |
kuna croata |
7,3555 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 327,71 |
MYR |
ringgit malese |
4,6498 |
PHP |
peso filippino |
64,788 |
RUB |
rublo russo |
34,9870 |
THB |
baht thailandese |
44,374 |
Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2007
relativa alla sostituzione di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(2007/C 99/11)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
con decisione del 13 dicembre 2004 (2) il Consiglio ha nominato, per il periodo che termina il 18 ottobre 2007, i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, |
(2) |
in seguito alle dimissioni della Sig.ra Daiga ERMSONE si è reso vacante un posto di membro supplente nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro del consiglio di direzione della Fondazione suddetta, |
(3) |
la Commissione ha presentato la candidatura per il posto che si è reso vacante, |
DECIDE:
Articolo unico
La Sig.ra Kristīne DOLGIHA è nominata membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in sostituzione della Sig.ra Daiga ERMSONE, per la restante durata del mandato, ossia fino al 18 ottobre 2007.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 139 del 30.5.1975 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005, GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1.
(2) GU C 317 del 22.12.2004, pag. 4.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/9 |
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/12)
Numero dell'aiuto: XF 15/06
Stato membro: Paesi Bassi
Regione: Groningen
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog
Fondamento giuridico:
|
Algemene Wet Bestuursrecht titel 4.2 |
|
Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 1998 |
|
Algemene Subsidieverordening provincie Groningen |
|
Algemene subsidieverordening SNN |
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: L'importo globale previsto nel quadro dell'aiuto individuale è di 1 134 496,35 EUR. Non sono concessi aiuti in forma di agevolazioni fiscali. L'aiuto si articola al massimo in 5 fasi e sarà erogato nel periodo autunno 2006 — giugno 2008. (Anticipo in quattro quote del 20 %, basato sulle spese effettivamente sostenute, prese in considerazione ai fini dell'aiuto, e versamento dell'ultima quota al momento del pagamento finale).
Nessun prestito garantito
Intensità massima: L'intensità massima, nel caso presente, è del 65 % dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono, in totale, pari a 1 745 379 EUR.
(Il contributo dei porti di pesca è del 35 %, il contributo della provincia Groningen, del 15 % e il contributo della provincia Fryslân anch'esso del 15 % dei costi ammissibili)
Data di applicazione: La decisione di erogazione degli aiuti si applica a decorrere dalla settimana successiva alla pubblicazione della notificazione nella Gazzetta ufficiale
Durata del programma o del singolo regime di aiuto: Il pagamento finale, calcolato sulla base degli anticipi e previo approntamento del progetto, sarà effettuato nel giugno 2008
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, aiuto all'equipaggiamento dei porti di pesca (articolo 9).
Indicare quale articolo (articoli da 4 a 12) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale.
Si fa riferimento all'articolo 9, aiuto per l'equipaggiamento dei porti di pesca, destinato ad agevolare lo scarico e l'approvvigionamento delle navi.
Si tratta di investimenti di interesse collettivo a favore di pescatori attivi nel porto, e di un contributo allo sviluppo generale del porto e ad migliore prestazione di servizi ai pescatori. Aumento della sicurezza nel carico e nello scarico, mediante opportuna attrezzatura delle banchine, approvvigionamento in combustibile e acqua per le navi, nonché facilitazione di manutenzione e di riparazioni
Settore o settori interessati: L'aiuto è di applicazione nel settore della pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), Postbus 779, 9700 AT Groningen
Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
sito internet: www.snn-online.nl
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/10 |
Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)
(2007/C 99/13)
Imposizione di obblighi di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulla rotta:
Vestmannaeyjar-Reykjavík v.v.
1. INTRODUZIONE
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8), l'Islanda ha deciso di cominciare ad imporre, dall'1.11.2007, obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla seguente rotta:
Vestmannaeyjar-Reykjavík v.v.
2. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO COMPRENDONO:
2.1 Frequenze minime, capacità, linee e orari
Le condizioni previste si applicano durante tutto il periodo dall'1.11.2007 al 31 dicembre 2009 (2 anni e 2 mesi).
Frequenze minime
Le frequenze minime sono alternativamente:
— |
Reykjavík-Vestmannaeyjar-Reykjavík: 14 viaggi di andata e ritorno alla settimana, oppure |
— |
Reykjavík-Vestmannaeyjar-Reykjavík: 14 viaggi di andata e ritorno alla settimana da ottobre a maggio e 21 viaggi di andata e ritorno alla settimana da giugno a settembre. |
Le offerte devono contemplare entrambe le possibilità.
Linee
I servizi previsti devono essere diretti.
Orari
Prima partenza da Reykjavík a partire dalle 7:00.
Capacità
In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 30 posti a viaggio.
2.2 Categoria di aeromobili
Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 30 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.
Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti.
2.3 Tariffe
— |
La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità), tasse aeroportuali e premio assicurativo esclusi, non può superare le ISK 7.180 (indice dei prezzi del gennaio 2007). |
— |
Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta. |
— |
Le tariffe potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, massimo con frequenza semestrale. |
2.4 Continuità del servizio
Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare l'1 % del numero di voli previsto su base annua.
2.5 Accordi di cooperazione
Al termine della procedura d'appalto, che limita a un unico vettore l'accesso alla rotta Vestmannaeyjar-Reykjavik v.v., si applicano le condizioni di seguito.
Tariffe
Tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da questa regola le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a massima flessibilità.
Condizioni di trasferimento
Tutte le condizioni stabilite dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, dovranno essere decise su basi oggettive e non discriminatorie.
3. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Ríkiskaup |
Borgartún 7, |
P.O. Box 5100, |
IS-125 Reykjavík |
Tel.: (354) 530 14 00 |
Fax: (354) 530 14 14 |
V Pareri
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Spazio economico europeo Autorità di vigilanza EFTA
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/12 |
Esercizio di servizi aerei di linea
Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulla rotta: Vestmannaeyjar-Reykjavík v.v.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/14)
1. Introduzione: Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:IT:HTML), l'Islanda ha deciso di cominciare ad imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta qui di seguito, a partire dall'1.11.2007, secondo quanto pubblicato in data 3.5.2007 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99 e nel supplemento SEE n. 21.
Vestmannaeyjar-Reykjavík v.v.
Se, quattro settimane prima dell'entrata in vigore del contratto per la suddetta rotta, nessun vettore aereo avrà comunicato al ministero islandese delle comunicazioni di aver istituito, o essere in procinto di istituire servizi aerei di linea, a decorrere dal gg.mm.2007, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti sulla suddetta rotta e senza chiedere un corrispettivo economico o una protezione di mercato, l'Islanda applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento medesimo, limitando così ad un solo vettore l'accesso alla rotta per un periodo di 2 anni e 2 mesi, a decorrere dall'1.11.2007.
2. Oggetto dell'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.11.2007, di servizi aerei di linea sulla seguente rotta:
Vestmannaeyjar-Reykjavík v.v.
conformemente agli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99.
3. Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2407:IT:HTML).
4. Gara d' appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
L'ente di Stato islandese per il commercio, che agisce per conto dell'amministrazione stradale nazionale, si riserva il diritto di respingere tutte le offerte. Non sono ritenute valide le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al presente bando di gara.
L'ente di Stato islandese per il commercio, che agisce per conto dell'amministrazione stradale nazionale, si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se tutte le offerte presentate sono insoddisfacenti o se, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ci sono offerenti o ce n'è uno solo. Dette trattative devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico imposti e non apportare mutamenti sostanziali alle condizioni del bando di gara originale.
Le offerte sono formulate in lingua islandese o inglese.
L'offerente è vincolato dall'offerta sino all'aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, l'offerta rimane valida non oltre le 12 settimane successive all'apertura delle offerte.
5. Aggiudicazione dell'appalto: L'appalto è aggiudicato all'offerta che richiede il corrispettivo minore per il periodo dall'1.11.2007 al 31 dicembre 2009.
6. Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli obblighi di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara [legge islandese n. 65/1993 sull'attuazione delle gare di appalto in relazione agli obblighi di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] può essere richiesto al seguente indirizzo:
Ríkiskaup
Borgartúni 7,
IS-105 Reykjavik
Tel (35-4) 530 14 00
Fax (35-4) 530 14 14
E-mail: utbod@rikiskaup.is
Il prezzo del capitolato è di ISK 3.500.
La documentazione di gara è inoltre disponibile gratuitamente sul sito web del Ríkiskaup (l'ente di Stato per il commercio) al seguente indirizzo www.rikiskaup.is.
7. Corrispettivo economico e adeguamento dei prezzi: Le offerte presentate indicano la somma richiesta a titolo di corrispettivo, espressa in corone islandesi (ISK), per un viaggio di andata e ritorno sulla rotta interessata, in conformità del corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio in questione, per 2 anni e 2 mesi a decorrere dalla data di inizio prevista, ovvero l'1.11.2007. Le offerte si baseranno sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte. È fatto inoltre obbligo di presentare un bilancio operativo per un esercizio annuale. Tali dati vanno presentanti secondo l'apposito formato di cui al capitolato d'oneri, insieme a tutte le informazioni ivi richieste.
Adeguamento dei prezzi
Tutti gli importi del corrispettivo si basano sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte.
L'importo del corrispettivo richiesto per ciascun viaggio di andata e ritorno il giorno dell'apertura delle offerte sarà adeguato il 1o gennaio 2008 e l'importo del corrispettivo adeguato sarà valido per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. L'importo del corrispettivo per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sarà adeguato all'inizio dell'esercizio. L'adeguamento verrà effettuato applicando il seguente indice:
una variazione dell'1 % del prezzo del carburante JET A-1 comporta una variazione dello 0,2 % dell'importo del corrispettivo;
una variazione dell'1 % dell'indice dei prezzi al consumo comporta una variazione dello 0,8 % dell'importo del corrispettivo.
Il vettore può chiedere un adeguamento delle tariffe dei biglietti in funzione delle variazioni del suddetto indice al massimo con frequenza semestrale.
Il vettore tratterrà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità del contratto tipo qualora si verifichino modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.
8. Tariffe: Le offerte presentate specificano le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico di cui alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99.
9. Durata, modifica e risoluzione del contratto: Il contratto ha inizio l'1.11.2007 e termina il 31 dicembre 2009.
Durante le sei settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica relativa all'attuazione del contratto
Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli oneri di servizio pubblico. Ogni modifica del contratto dovrà figurare in un suo allegato.
Entrambe le parti possono recedere dal contratto solo al termine di un periodo di preavviso di 6 mesi.
10. Violazione del contratto/annullamento: Nel caso di una violazione sostanziale del contratto ad opera di una parte, esso può essere annullato con effetto immediato dall'altra parte.
Il vettore aereo è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99 e alla documentazione di gara. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'amministrazione stradale nazionale può sospendere i pagamenti in relazione a detto inadempimento.
L'amministrazione stradale nazionale può annullare il contratto con effetto immediato in caso di violazione sostanziale del medesimo o qualora il vettore sia in stato di insolvenza oppure dichiari fallimento.
L'amministrazione stradale nazionale può annullare il contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.
Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1 % di quelli previsti, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.
11. Codici delle compagnie aeree: I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.
12. Invio delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro postale facente fede, oppure consegnate a mano, al più tardi l'11.6.2007 (ore 11:00), al Ríkiskaup, dove saranno aperte, in presenza degli offerenti che avranno fatto richiesta di partecipare allo spoglio, l'11.6.2007 (ore 11:00). Non saranno aperte le offerte pervenute oltre l'11.6.2007 (ore 11:00).
Le offerte devono essere inviate, in busta sigillata, al seguente indirizzo:
Ríkiskaup
Borgartúni 7,
IS-105 Reykjavik
Tel: (35-4) 530 14 00
Fax: (35-4 )530 14 14
La busta contenente l'offerta deve recare la seguente dicitura:
Ríkiskaup
Tenders No. 14148
Áætlunarflug til Vestmannaeyja 2007-2009
(indicare anche il nome dell'offerente)
13. Validità della gara: Il presente bando vale solo se, quattro settimane prima dell'entrata in vigore prevista del contratto, nessun vettore aereo SEE (1) avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di essere in procinto di istituire sulla rotta in questione servizi aerei di linea in conformità con gli obblighi di servizio pubblico senza chiedere alcun sostegno finanziario o protezione di mercato.
(1) (Per «vettore aereo SEE »si intende un vettore comunitario o un vettore aereo munito di licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato EFTA firmatario dell'Accordo SEE, conformemente all'atto di cui al punto 66b dell'allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei).
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Spazio economico europeo Corte EFTA
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/15 |
Ricorso promosso il 16 febbraio 2007 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia
(Causa E-2/07)
(2007/C 99/15)
Il 16 febbraio 2007 l'Autorità di vigilanza EFTA, Rue de Trèves n. 35, Rue Belliard, 1040 Bruxelles, rappresentata da Niels Fenger, Arne T. Andersen e Lorna Young, agenti della suddetta Autorità, ha promosso un ricorso di fronte alla Corte EFTA contro il Regno di Norvegia.
Il richiedente chiede che la Corte EFTA dichiari quanto segue:
1. |
avendo mantenuto in vigore una normativa della Lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse riguardante i diritti a pensione maturati sulla base dei periodi di occupazione successivi al 1o gennaio 1994, ai sensi della quale la pensione di reversibilità di un vedovo la cui coniuge abbia aderito al fondo statale pensioni prima del 1o ottobre 1976 viene decurtata sulla base delle sue altre entrate, mentre una vedova nelle medesime circostanze percepisce la propria pensione di reversibilità senza decurtazioni, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che ad esso impongono l'articolo 69, paragrafo 1 SEE e l'articolo 5 dell'atto di cui al punto 20 nell'allegato XVIII dell'accordo SEE (Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, modificata dalla direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996), modificato dal protocollo I dell'accordo SEE, e |
2. |
Le spese del presente procedimento sono a carico del Regno di Norvegia |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:
— |
La causa in esame riguarda una normativa della legge sulle pensioni statali norvegese inerente ai diritti a pensione dei vedovi la cui coniuge abbia aderito al fondo statale pensioni prima del 1o ottobre 1976, in base a cui:
|
— |
L'articolo 69, paragrafo 1 SEE prevede la parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. |
— |
L'articolo 5 dell'atto di cui al punto 20 nell'allegato XVIII dell'accordo SEE (Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986) disciplina l'applicazione del principio della parità di trattamento ai regimi professionali di sicurezza sociale. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/16 |
Archiviazione della denuncia collettiva 2002/5367
(2007/C 99/16)
Il 21 marzo 2007 la Commissione ha deciso di archiviare la denuncia collettiva 2002/5367 riguardante il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Francoforte in Germania, non avendo riscontrato alcuna inadempienza al diritto comunitario. Per maggiori informazioni, consultare la GU C 222 del 15 settembre 2006 pag. 9 e il link:
http://ec.europa.eu/community_law/complaints/multiple_complaints/doc/2002-5367_prop-to-close-the-case_de.pdf
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/17 |
Comunicazione del governo della Repubblica di Ungheria ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi [che sostituisce la comunicazione del GU C 309 del 7.12.2005, pag. 8]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/17)
Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), la Repubblica di Ungheria notifica qui di seguito alla Commissione europea l'elenco delle autorità ungheresi competenti.
— |
Secondo la legge XLVIII del 1993 sulle miniere, l'autorità competente di più alto livello è il ministero dell'Economia e dei trasporti. Indirizzo: H-1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. |
— |
Secondo la medesima legge, a livello nazionale le questioni tecnico-amministrative attinenti al settore minerario sono di competenza dell'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere e dei suoi organi territoriali, gli ispettorati delle miniere. L'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere è sottoposto alla supervisione del ministro dell'Economia e dei trasporti. Indirizzo: H-1051 Budapest, Arany János utca 25. |
— |
Il decreto governativo n. 267 del 20 dicembre 2006 relativo all'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere dispone quanto segue in merito alle sedi e ai territori di competenza degli ispettorati delle miniere:
|
— |
Secondo il decreto governativo n. 267 del 20 dicembre 2006 relativo all'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere, per le questioni inerenti alla supervisione delle miniere, fatte determinate eccezioni, l'autorità responsabile in prima istanza è l'ispettorato delle miniere territorialmente competente e l'autorità responsabile in seconda istanza è l'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. |
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4635 — CNP/AVH/Club, Planet Parfum & DI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 99/18)
1. |
In data 20.4.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Compagnie Nationale à Portefeuille («CNP», Belgio) e Ackermans & van Haaren Group («AVH», Belgio) intendono acquisire il controllo congiunto delle imprese belghe Planet Parfum e Club, attualmente esclusivamente controllate da CNP, nonché delle attività del gruppo Delhaize («Delhaize», Belgio), nella distribuzione al dettaglio e nell'approvvigionamento di prodotti sanitari e di bellezza con il marchio «DI», mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4635 — CNP/AVH/Club, Planet Parfum & DI, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
3.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/20 |
AVVISO
Il 3 maggio 2007 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Terzo complemento alla venticinquesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/..........). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.
Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).
Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, C A, C E) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu.