ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 096/01 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2007/C 096/02 |
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2007/C 096/03 |
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2007/C 096/04 |
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2007/C 096/23 |
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2007/C 096/29 |
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2007/C 096/30 |
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2007/C 096/32 |
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2007/C 096/33 |
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2007/C 096/34 |
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2007/C 096/37 |
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2007/C 096/38 |
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2007/C 096/40 |
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2007/C 096/41 |
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2007/C 096/42 |
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2007/C 096/43 |
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2007/C 096/50 |
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2007/C 096/51 |
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2007/C 096/52 |
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2007/C 096/53 |
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2007/C 096/54 |
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2007/C 096/55 |
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2007/C 096/56 |
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2007/C 096/58 |
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2007/C 096/59 |
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2007/C 096/60 |
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2007/C 096/61 |
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2007/C 096/62 |
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Tribunale di primo grado |
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2007/C 096/63 |
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2007/C 096/64 |
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2007/C 096/65 |
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2007/C 096/66 |
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2007/C 096/67 |
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2007/C 096/68 |
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2007/C 096/69 |
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2007/C 096/70 |
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2007/C 096/71 |
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2007/C 096/72 |
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2007/C 096/73 |
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2007/C 096/74 |
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2007/C 096/75 |
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2007/C 096/76 |
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2007/C 096/77 |
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2007/C 096/78 |
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2007/C 096/79 |
Causa T-325/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 — TUI/UAMI |
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Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea |
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2007/C 096/80 |
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2007/C 096/81 |
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2007/C 096/82 |
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2007/C 096/83 |
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2007/C 096/84 |
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2007/C 096/85 |
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2007/C 096/86 |
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2007/C 096/87 |
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2007/C 096/88 |
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2007/C 096/89 |
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Rettifiche |
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2007/C 096/90 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/1 |
(2007/C 96/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Pareri
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 aprile 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen käräjäoikeus (Finlandia)] — A.G.M.-COS.MET Srl/Suomen valtio, Tarmo Lehtinen
(Causa C-470/03) (1)
(Direttiva 98/37/CE - Misure di effetto equivalente - Macchine che si presumono conformi alla direttiva 98/37/CE - Critiche espresse pubblicamente da un funzionario statale)
(2007/C 96/02)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Tampereen käräjäoikeus
Parti nella causa principale
Ricorrente: A.G.M.-COS.MET Srl
Convenuti: Suomen valtio, Tarmo Lehtinen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tampereen käräjäoikeus — Interpretazione dell'art. 28 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1) — Misure di effetto equivalente — Critica dei sollevatori d'auto importati da un altro Stato membro formulata pubblicamente da un funzionario dello Stato — Apparecchi non conformi ad una norma armonizzata — Responsabilità dello Stato per il comportamento del funzionario
Dispositivo
1) |
Sono imputabili allo Stato le dichiarazioni di un funzionario che, date la loro forma e le circostanze, suscitano nei destinatari l'impressione che si tratti di posizioni ufficiali dello Stato e non di opinioni personali del funzionario. Determinante perché le dichiarazioni di un funzionario siano imputate allo Stato è che i destinatari di tali dichiarazioni possano ragionevolmente supporre, in un dato contesto, che si tratti di posizioni che il funzionario assume con l'autorità derivante dalla sua funzione. In quanto siano imputabili allo Stato, costituiscono pertanto una violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, le dichiarazioni di un funzionario che presentino una macchina certificata conforme a tale direttiva come in contrasto con la relativa norma armonizzata e come pericolosa. |
2) |
In circostanze quali quelle della causa principale, una violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 98/37 derivante dal comportamento di un funzionario, se e in quanto imputabile allo Stato membro a cui appartiene, non può essere giustificata né dall'obiettivo della tutela della salute né a titolo della libertà d'espressione dei funzionari. |
3) |
L'art. 4, n. 1, della direttiva 98/37 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce diritti ai singoli e, dall'altro, che non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità, nella fattispecie, per quanto riguarda le macchine conformi alla detta direttiva o presunte tali. L'inosservanza tale disposizione dovuta alle dichiarazioni del funzionario di uno Stato membro, se e in quanto imputabili a tale Stato, costituisce una violazione del diritto comunitario sufficientemente grave e manifesta perché possa dichiararsi accertata la responsabilità del detto Stato. |
4) |
Il diritto comunitario non osta a che il diritto interno di uno Stato membro preveda condizioni specifiche in materia di risarcimento di danni diversi da quelli causati a persone o a beni, purché siano tali da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento di un danno conseguente a una violazione del diritto comunitario. |
5) |
In caso di violazione del diritto comunitario, questo non osta all'accertamento della responsabilità in capo a un funzionario, in aggiunta a quella dello Stato membro, ma neanche l'impone. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-64/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Licenze di pesca - Regolamento (CE) n. 3690/93 - Navi Cleopatra e Ocean Quest - Trasferimento definitivo delle navi in Argentina)
(2007/C 96/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e B. Doherty, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: M. Bethell, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca — Mancato ritiro delle licenze di pesca delle imbarcazioni Cleopatra e Ocean Quest dopo il loro definitivo trasferimento in Argentina
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/3 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-134/04) (1)
(Pesca - Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri - Atto di adesione della Spagna - Fine del periodo transitorio - Necessità di relativa stabilità - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca)
(2007/C 96/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Sampoll Pucurull e E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui non sono attribuite le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio — Discriminazione — Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
3) |
La Commissione delle comunità europee sopporta le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-195/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Pubblico appalto di forniture di attrezzature per la ristorazione collettiva - Art. 28 CE - Restrizioni quantitative all'importazione - Misure di effetto equivalente - Principio di non discriminazione - Obbligo di trasparenza)
(2007/C 96/05)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Wiedner, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e E. Bygglin, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: A. Tiemann e M. Lumma, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e C.M. Wissels e P. van Ginneken)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Acquisto da parte di un'impresa pubblica di installazioni di ristorazione — Obbligo di trasparenza
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finangericht Köln — Germania) — Rewe Zentralfinanz eG, successore universale della ITS Reisen GmbH/Finanzamt Köln-Mitte
(Causa C-347/04) (1)
(Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Compensazione immediata delle perdite subite dalle società controllanti - Perdite dovute all'ammortamento sul valore di partecipazioni in controllate stabilite in altri Stati membri)
(2007/C 96/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finangericht Köln
Parti nella causa principale
Ricorrente: Rewe Zentralfinanz eG, successore universale della ITS Reisen GmbH
Convenuto: Finanzamt Köln-Mitte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione dell'art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), dell'art. 58 (divenuto art. 48 CE) e dell'art. 73 B (divenuto art. 56 CE) — Normativa nazionale in materia di imposta sulle società che limita la compensazione da parte delle società controllanti residenti delle perdite dovute all'ammortamento sul valore di partecipazioni in controllate stabilite ai fini fiscali in altri Stati membri.
Dispositivo
In circostanze come quelle della causa principale, in cui una società controllante detiene in una società controllata non residente una partecipazione tale da conferirle una sicura influenza sulle decisioni di detta controllata estera e da consentirle di indirizzarne le attività, gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro che limiti, per una società controllante residente nel suo territorio, le possibilità di deduzione fiscale delle perdite subite da detta società a titolo degli ammortamenti realizzati sul valore delle sue partecipazioni in società controllate stabilite in altri Stati membri.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Swingward Ltd, e Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Dowelhurst Ltd, e Glaxo Group Ltd/Swingward Ltd, e Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/Dowelhurst Ltd, e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/Dowelhurst Ltd, e Eli Lilly and Co./Dowelhurst Ltd
(Causa C-348/04) (1)
(Proprietà industriale e commerciale - Diritto di marchio - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Riconfezionamento del prodotto munito del marchio)
(2007/C 96/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Convenute: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Libera circolazione delle merci — Uso di un marchio da parte dell'importatore parallelo di un prodotto farmaceutico — Modifica della confezione — Requisiti per l'immissione in commercio fissati dalla Corte nelle cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 Bristol-Myers Squibb/Paranova — Interpretazione
Dispositivo
1) |
L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale, dotato di un'etichetta esterna aggiuntiva apposta dall'importatore, a meno che:
|
2) |
Il requisito secondo cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico — mediante una nuova confezione dello stesso e la riapposizione del marchio, ovvero mediante l'apposizione di un'etichetta sulla confezione contenente il prodotto — deve essere necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, essendo uno dei requisiti che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, di opporsi alla commercializzazione di cui sopra, riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato. |
3) |
Il requisito secondo cui, quando l'importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi il marchio, oppure abbia applicato un'etichetta sulla confezione contenente il prodotto, la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, quale requisito necessario affinché quest'ultimo non possa legittimamente opporsi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico, non può essere circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano. |
4) |
L'accertare se il fatto che l'importatore parallelo:
possa o meno nuocere alla reputazione del marchio, rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie. |
5) |
In fattispecie come quelle di cui alle cause principali, grava sugli importatori paralleli l'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti secondo cui
e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato. Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, è sufficiente, tuttavia, che l'importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortori, per il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev'essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Qualora l'importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest'ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subito un pregiudizio. |
6) |
Un importatore parallelo, qualora abbia omesso di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale riconfezionato, viola i diritti del titolare stesso in occasione di ogni successiva importazione del prodotto di cui trattasi, fintanto che non abbia fornito il preavviso. La sanzione conseguente a tale violazione deve rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo. Una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione, attribuisca al titolare del marchio il diritto ad un risarcimento economico a condizioni analoghe a quelle previste in caso di contraffazione, non sembra, di per sé, contraria al principio di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice nazionale determinare caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'entità del risarcimento economico, tenendo conto, segnatamente, della portata del danno subito dal titolare del marchio in ragione della violazione commessa dall'importatore parallelo. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-437/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee - Immobili presi in locazione dalle Comunità - Regione di Bruxelles-Capitale - Imposta a carico dei proprietari)
(2007/C 96/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J.-F. Pasquier, agente)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: E. Dominkovits, agente)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza e A.-M. Colaert, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, che dispensa le Comunità, i loro averi, le entrate ed altri beni da qualsiasi imposta diretta — Normativa nazionale che introduce una tassa a carico dei proprietari di immobili adibiti ad un'attività professionale situati nella regione Bruxelles-Capitale, la cui superficie superi una certa soglia — Onere che grava in realtà sulle Comunità, in quanto conduttrici, sia per clausole inserite nei contratti di locazione, sia per le sue ripercussioni sui canoni di affitto
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
1) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
2) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito dei Paesi Bassi
(Causa C-523/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Conclusione da parte di uno Stato membro di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti d'America relativo al trasporto aereo - Diritto di stabilimento - Diritto derivato che disciplina il mercato interno del trasporto aereo - Competenza esterna della Comunità)
(2007/C 96/09)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e W. Wils, agenti)
Convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5 e 52 del Trattato CE (divenuti artt. 10 e 43) — Violazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240, pag. 15) e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 GU L 278, pag. 1) — Accordo bilaterale detto «open sky »con gli Stati Uniti — Revisione — Restrizione della libera prestazione di servizi
Dispositivo
1) |
Avendo stipulato o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione dell'accordo in materia di trasporto aereo concluso tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America il 3 aprile 1957, impegni internazionali con gli Stati Uniti d'America:
il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione. |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Aktiebolaget NN/Skatteverket
(Causa C-111/05) (1)
(Sesta direttiva IVA - Cessione di beni - Art. 8, n. 1, lett. a) - Cavo a fibre ottiche che collega due Stati membri collocato in parte fuori dal territorio della Comunità - Potere impositivo di ciascuno Stato membro limitato alla lunghezza del cavo posato nel suo territorio - Mancata tassazione della parte collocata nella zona economica esclusiva, sulla piattaforma continentale e in alto mare)
(2007/C 96/10)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti nella causa principale
Ricorrente: Aktiebolaget NN
Convenuto: Skatteverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 8, n.1, lett. a), e 9, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Luogo delle operazioni imponibili — Consegna e messa in posa di un cavo sottomarino di fibra ottica tra due Stati membri, parzialmente in una zona che non rientra nel territorio di alcuno Stato
Dispositivo
1) |
Un'operazione che riguarda la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati membri ed è collocato in parte fuori dal territorio della Comunità deve essere considerata come una cessione di beni ai sensi dell'art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 dicembre 2002, 2002/93/CE, quando risulta che, in seguito ai collaudi eseguiti dal fornitore, il cavo sarà trasferito al cliente, che potrà disporne come proprietario, che il prezzo del cavo vero e proprio rappresenta una parte chiaramente preponderante del costo totale della detta operazione e che i servizi del fornitore si limitano alla posa in opera del cavo, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. |
2) |
L'art. 8, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la competenza a tassare la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati membri ed è collocato in parte al di fuori del territorio della Comunità spetta a ciascuno Stato membro in proporzione alla lunghezza del cavo che si trova sul suo territorio, sia per quanto riguarda il prezzo del cavo vero e proprio e del materiale residuo, sia per quanto riguarda il costo dei servizi collegati alla posa in opera di quest'ultimo. |
3) |
L'art. 8, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in combinato disposto con gli artt. 2, punto 1, e 3 della medesima, deve essere interpretato nel senso che la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati membri non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto per la parte dell'operazione che viene effettuata nella zona economica esclusiva, sulla piattaforma continentale e in alto mare. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-135/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE)
(2007/C 96/11)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Kostantinidis, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata con la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) — Violazione dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
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C 96/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-219/05) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento e deterioramento - Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato di Sueca, suoi dintorni costieri nonché taluni comuni di La Ribera - Scarico in un'area sensibile senza trattamento»)
(2007/C 96/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Braquehais Conesa e I. del Cuvillo Contreras, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, 4 e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Acque reflue urbane di Sueca, dei suoi agglomerati costieri e di taluni comuni di La Ribera — Scarico in un'area sensibile senza trattamento adeguato
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che entro il 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell'agglomerato di Sueca, dei suoi dintorni costieri (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey e Boga de Mar), nonché di taluni comuni della regione di La Ribera (Benifaió, Sollana e Almussafes) fossero sottoposte ad un trattamento appropriato prima della loro immissione in un'area identificata come sensibile è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
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C 96/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Celltech R&D Ltd
(Causa C-273/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio denominativo CELLTECH - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Carattere descrittivo)
(2007/C 96/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte nel procedimento: Celltech R&D Ltd (rappresentanti: D. Alexander, Barrister, G. Hobbs, QC, e N. Jenkins, solicitor)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/UAMI, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003, procedimento R 659/2002-2, che respingeva il ricorso contro la decisione dell'esaminatore di rifiutare la registrazione del marchio denominativo «CELLTECH »per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 42
Dispositivo
1) |
Il ricorso di impugnazione è respinto. |
2) |
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
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C 96/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 aprile 2007 — Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-282/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Rimborso delle spese di garanzia bancaria)
(2007/C 96/14)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG (rappresentanti: P. Niggemann e F. Wiemer, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, e G. Wilms, agenti)
Oggetto
Ricorso di impugnazione proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere, a seguito dell'annullamento della decisione della Commissione che aveva inflitto un'ammenda nell'ambito di una procedura ex art. 81 CE, il rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per evitare il pagamento immediato dell'ammenda in questione
Dispositivo
1) |
Il ricorso d'impugnazione è respinto. |
2) |
La Holcim (Deutschland) AG è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
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C 96/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa), Administración del Estado
(Causa C-295/05) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ricevibilità - Art. 86, n. 1, CE - Mancanza di portata autonoma - Elementi che consentono alla Corte di rispondere utilmente alle questioni ad essa sottoposte - Direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE - Normativa nazionale che consente ad un'impresa pubblica di eseguire per diretto incarico da parte di amministrazioni pubbliche operazioni senza applicazione del regime generale d'aggiudicazione degli appalti pubblici - Struttura di gestione interna - Presupposti - L'autorità pubblica deve esercitare su di un ente distinto un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi - L'ente distinto deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'autorità pubblica o le autorità pubbliche che lo controllano)
(2007/C 96/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nella causa principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)
Convenuto: Transformación Agraria SA (Tragsa), Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 86, n. 1, CE, e delle direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE, 2001/78/CE e 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — compatibilità di una normativa nazionale che attribuisce ad un'impresa pubblica uno status giuridico che le consente di realizzare lavori pubblici al di fuori delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previsti
Dispositivo
Le direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non ostano ad un regime giuridico quale quello di cui gode la Transformación Agraria SA, che le consente, in quanto impresa pubblica operante in qualità di strumento esecutivo interno e servizio tecnico di diverse amministrazioni pubbliche, di realizzare operazioni senza essere assoggettata al regime previsto dalle direttive in parola, dal momento che, da un lato, le amministrazioni pubbliche interessate esercitano su tale impresa un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi e che, dall'altro, la detta impresa realizza la parte più importante della sua attività con le amministrazioni di cui trattasi.
28.4.2007 |
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C 96/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
(Causa C-356/05) (1)
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE/ e 90/232/CEE - Danni cagionati ai passeggeri di un autoveicolo - Parte di un autoveicolo non predisposta per il trasporto di passeggeri seduti)
(2007/C 96/16)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti nella causa principale
Ricorrente: Elaine Farrell
Convenuti: Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Persone che viaggiano come passeggeri in una parte di un autoveicolo che non è né destinata al trasporto di passeggeri, né attrezzata con sedili destinati a tale uso — Normativa nazionale che non rende obbligatoria un'assicurazione che copre tali persone in caso di incidente
Dispositivo
1) |
L'art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri. |
2) |
L'art. 1 della terza direttiva 90/232 soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre effetto diretto e conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se tale disposizione possa essere invocata nei confronti di un ente quale il Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). |
28.4.2007 |
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C 96/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
(Causa C-381/05) (1)
(Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente - Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Riferimento a denominazioni d'origine)
(2007/C 96/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrente: De Landtsheer Emmanuel SA
Convenuti: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 2, punto 2bis, e dell'art. 3bis, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), nella versione susseguente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18) — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o di beni e/o servizi offerti da un concorrente — Utilizzazione per la pubblicità di una birra di termini che si riferiscono a caratteristiche dei vini spumanti e, più in particolare, dello Champagne
Dispositivo
1) |
L'art. 2, punto 2 bis, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette di identificare nella loro individualità tale impresa o i prodotti da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi ch'essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità. |
2) |
Per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussiste un rapporto di concorrenza non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. Per valutare la sussistenza del suddetto rapporto di concorrenza devono essere considerati:
I criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, e quelli per verificare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della stessa non sono identici. |
3) |
Una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non è illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. La sua liceità deve essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risultarne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti. |
4) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. f), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 marzo 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)] — Raffaele Talotta/Stato belga
(Causa C-383/05) (1)
(Libertà di stabilimento - Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) - Contribuente non residente che esercita un'attività autonoma - Fissazione di basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti - Giustificazione con motivi d'interesse generale - Efficacia dei controlli fiscali - Insussistenza)
(2007/C 96/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nella causa principale
Ricorrente: Raffaele Talotta
Convenuta: Stato belga
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation de Belgique — Interpretazione dell'art. 43 del Trattato CE — Normativa nazionale che consente di applicare basi minime di imposizione ai soli non residenti
Dispositivo
L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta alla normativa di uno Stato membro, come quella che risulta dall'art. 342, n. 2, del codice delle imposte sui redditi 1992 nonché dall'art. 182 del regio decreto 27 agosto 1993 di esecuzione del codice delle imposte sui redditi 1992, che prevede basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti.
28.4.2007 |
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C 96/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Georgios Alevizos e Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-392/05) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Direttiva 83/183/CEE - Art. 6 - Importazione definitiva in uno Stato membro di un veicolo ad uso privato proveniente da un altro Stato membro - Membro delle forze armate di uno Stato membro temporaneamente assegnato ad un altro Stato membro per ragioni di servizio - Nozione di «residenza normale»)
(2007/C 96/19)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti nella causa principale
Ricorrente: Georgios Alevizos
Convenuta: Ypourgos Oikonomikon
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro — Portata della nozione di «residenza normale »— Dipendenti statali e ufficiali militari assegnati all'estero per ragioni di servizio
Dispositivo
Accise quali quelle di cui alla causa principale rientrano nell'ambito di applicazione della franchigia fiscale prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1989, 89/604/CEE, qualora risulti che sono normalmente esigibili all'atto dell'importazione definitiva, da parte di un privato, di un veicolo ad uso privato proveniente da un altro Stato membro, il che andrà accertato dal giudice del rinvio. Detto art. 1, n. 1, è parimenti applicabile ad una tassa speciale aggiuntiva unica d'immatricolazione quale quella di cui alla causa principale, qualora risulti che essa è connessa all'operazione d'importazione stessa del veicolo, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.
L'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183 va interpretato nel senso che un membro del personale della pubblica amministrazione, delle forze armate, delle forze dell'ordine o della polizia portuale di uno Stato membro che dimori almeno 185 giorni all'anno in un altro Stato membro con i suoi familiari al fine di svolgervi una missione di servizio di una durata determinata ha, per la durata di tale missione, la sua residenza normale, ai sensi di detto art. 6, n. 1, in tale altro Stato membro.
Qualora, al termine degli accertamenti operati dal giudice del rinvio, risulti che i tributi di cui alla causa principale non rientrano nell'ambito di applicazione della franchigia fiscale prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva 83/183, spetterà a tale giudice, sulla base dei requisiti sanciti dall'art. 39 CE, verificare se l'applicazione della normativa nazionale che disciplina tali tributi sia tale da garantire che, in relazione agli stessi, la persona che procede, nell'ambito di un trasferimento di residenza, all'importazione di un veicolo nello Stato membro d'origine non sia posta in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano le persone che hanno risieduto permanentemente in tale Stato membro e, eventualmente, se una tale disparità di trattamento sia giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla residenza delle persone interessate e proporzionate allo scopo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2007 — Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA
(Causa C-412/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 43, nn. 2 e 3 - Uso serio - Motivo nuovo - Marchio denominativo TRAVATAN - Opposizione del titolare del marchio nazionale anteriore TRIVASTAN)
(2007/C 96/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcon Inc. (rappresentanti: G. Breen, solicitor, e J. Gleeson, SC)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Biofarma SA (rappresentanti: V. Gil Vega e A. Ruiz López, abogados)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 settembre 2005, nella causa T-130/03, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), che respinge il ricorso per annullamento proposto dalla richiedente il marchio comunitario «TRAVATAN »per prodotti appartenenti alla classe 5 dopo che, con decisione R 968/2001-3 del 30 gennaio 2003, la Terza commissione di ricorso dell'UAMI ne ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiutava la registrazione del detto marchio nell'ambito di un procedimento di opposizione introdotto dal titolare del marchio denominativo nazionale «TRIVASTAN »per prodotti appartenenti alla classe 5
Dispositivo
1) |
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
La Alcon Inc. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
La Biofarma SA sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/13 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-423/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 1999/31/CE - Discariche illegali o incontrollate)
(2007/C 96/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e O. Christmann, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU 78, pag. 32) e dell'art. 14, lett. a), b), e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Assenza delle misure necessarie per la chiusura o il riassetto delle discariche illegali o incontrollate.
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali disposizioni. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon — Grecia) — Aikaterini Stamatelaki/NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)
(Causa C-444/05) (1)
(Restrizioni alla libera prestazione di servizi - Rimborso di spese di ricovero in cliniche private - Giustificazione e proporzionalità dell'esclusione)
(2007/C 96/22)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Athinon
Parti nella causa principale
Ricorrente: Aikaterini Stamatelaki
Convenuto: NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Protodikeio Athinon — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Condizioni per il rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Normativa nazionale che riserva il rimborso delle spese mediche affrontate in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro al trattamento dei minori di 14 anni, mentre assoggetta tale rimborso alla sola condizione dell'ottenimento di una previa autorizzazione quando il trattamento si svolge in un istituto ospedaliero pubblico
Dispositivo
L'art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in esame nella causa principale, la quale esclude qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
(Causa C-455/05) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, B, lett. d), punto 2 - Nozione di «presa a carico di impegni» - Presa a carico dell'obbligo di ristrutturare un immobile - Diniego di esenzione)
(2007/C 96/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nella causa principale
Ricorrente: Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 13, sub B, lett. d), punto 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di «presa a carico di impegni »— Rifiuto di esenzione dell'assunzione di un obbligo di ristrutturazione
Dispositivo
L'art. 13, B, lett. d), punto 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «presa a carico di impegni »esclude dall'ambito di applicazione di tale disposizione impegni non finanziari, quali l'impegno di ristrutturare un immobile.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 marzo 2007 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-15/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Chiusura di un contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ente regionale o locale - Atti che riguardano direttamente e individualmente tale ente - Interesse diretto)
(2007/C 96/24)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentante: avv. G. Aiello)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, avv. G. Faedo)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2002) 4905 della Commissione 11 dicembre 2002 che sopprime l'aiuto inizialmente concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un importo pari o superiore a ECU 15 milioni per un progetto di infrastruttura diretto alla costruzione di una diga in Sicilia, nonché il recupero di un importo anticipato dalla Commissione
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana/Commissione, è annullata. |
2) |
Il ricorso della Regione Siciliana diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, è dichiarato irricevibile. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione presentata dalla Regione Siciliana avverso la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo. |
4) |
La Regione Siciliana è condannata alle spese del presente grado di giudizio e alle spese connesse al procedimento di primo grado. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)] — UAB Profisa/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-63/06) (1)
(Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche - Art. 27, n. 1, lett. f) - Alcol contenuto in prodotti a base di cioccolato - Esonero dall'accisa armonizzata)
(2007/C 96/25)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas
Parti nella causa principale
Ricorrente: UAB Profisa
Convenuta: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione dell'art. 27, n. 1, punto f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Obbligo di esonerare dalle accise l'alcool contenuto in prodotti a base di cioccolato importati da un paese terzo
Dispositivo
L'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, dev'essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall'accisa armonizzata l'alcol etilico importato nel territorio doganale dell'Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda 8,5 litri ogni 100 chilogrammi di prodotto.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/16 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-72/06) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/9/CE - Politica d'asilo - Accoglienza - Norme minime - Mancata attuazione entro il termine prescritto»)
(2007/C 96/26)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e C. O'Reilly, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18)
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003; 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26 della detta direttiva. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/16 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-141/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/65/CE - Servizi finanziari - Commercializzazione a distanza - Omesso recepimento entro il termine prescritto)
(2007/C 96/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16)
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/17 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel
(Causa C-229/06) (1)
(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Semi di zucca senza capacità di germogliare)
(2007/C 96/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
Convenuto: Hauptzollamt Kiel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoci 1209 91 90 e 1212 99 80 — Semi di zucca privati della buccia che hanno perso la capacità di germogliare e che sono destinati all'industria dei prodotti da forno
Dispositivo
La sottovoce 1212 99 80 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, va interpretata nel senso che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all'industria dei prodotti da forno, rientrano nella detta sottovoce.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/17 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo
(Causa C-264/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 16, n. 3 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Provvedimenti necessari)
(2007/C 96/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e R. Vidal Puig, in qualità di agenti)
Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, in qualità di agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 16, n. 3, di tale regolamento. |
2) |
Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/18 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-313/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2007/C 96/30)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per confomarsi alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 146, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/18 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-320/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/14/CE - Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2007/C 96/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. |
2) |
il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
(1) GU C 212 del 2 settembre 2006.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/19 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-388/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/96/CE - Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Mancata attuazione entro il termine prescritto)
(2007/C 96/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Mölls, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.Ch. Gracia, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/19 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 17 aprile 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem/Comptroller-General of Patents
(Causa C-202/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Diritto dei brevetti - Medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Nozione di «prodotto» - Nozione di «composizione di principi attivi»)
(2007/C 96/33)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Richiedente: Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem
Resistente: Comptroller-General of Patents
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «prodotto »— Nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale »— Medicinale composto da due ingredienti, dei quali uno abbia un effetto terapeutico riconosciuto per una determinata indicazione e l'altro renda possibile la presentazione del medicinale in forma idonea a renderlo efficace
Dispositivo
L'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, nella versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, va interpretato nel senso che, nel caso in cui il brevetto di base tuteli un secondo uso terapeutico di un principio attivo, tale uso non costituisce parte integrante della definizione del prodotto.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/20 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Viterbo — Italia) — procedimento penale a carico di Antonello D'Antonio, Alessandro D'Antoni, Rodolfo Ramieri
(Causa C-395/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Interpretazione degli artt. 31 CE, 43 CE, 49 CE e 86 CE - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un'autorizzazione di polizia - Sanzioni penali)
(2007/C 96/34)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Viterbo
Imputati nella causa principale
Antonello D'Antonio, Alessandro D'Antoni e Rodolfo Ramieri
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Viterbo — Interpretazione degli artt. 31, 43, 49 e 81-86 CE — Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse all'ottenimento di un'autorizzazione
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. |
2) |
Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. |
3) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. |
4) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/20 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo — Italia) — procedimento penale a carico di Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
(Causa C-397/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un'autorizzazione di polizia - Sanzioni penali)
(2007/C 96/35)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Palermo
Imputati nella causa principale
Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 31, 43, 49 e 81-86 CE — Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse all'ottenimento di una autorizzazione
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. |
2) |
Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. |
3) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. |
4) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/21 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Gianluca Damonte
(Causa C-466/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un'autorizzazione di polizia - Sanzioni penali)
(2007/C 96/36)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Lecce
Imputato nella causa principale
Gianluca Damonte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Lecce — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse alla concessione di un'autorizzazione
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. |
2) |
Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. |
3) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. |
4) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/21 |
Ordinanza della Corte 13 marzo 2007 — Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia
(Causa C-150/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva 67/548/CEE - Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato )
(2007/C 96/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e F. Simonetti, in qualità di agenti), Repubblica di Finlandia
Oggetto
Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005, causa T-369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, mediante la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, D(2003)430245, che ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta a eliminare la colofonia dall'elenco delle sostanze pericolose dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA e Cray Valley Iberica, SA sono condannate alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/22 |
Ordinanza della Corte (sesta sezione) 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewodzki Sad Administracyjiny w Lodzi — Repubblica di Polonia) — Ceramika Paradyz sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi
(Causa C-168/06) (1)
(«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Prima e sesta direttiva IVA - Fatti anteriori all'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea - Competenza della Corte»)
(2007/C 96/38)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Parti nella causa principale
Richiedente: Ceramica Paradyz sp. zoo
Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sad Administracyjny w Lodzi (Polonia) — Interpretazione dell'art. 2, secondo comma, della Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301), nonché degli artt. 2, 10, n. 1, lett. a), e n. 2, nonché dell'art. 27, n. 1, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che fissa un debito d'imposta supplementare nel caso in cui si riscontrino irregolarità nella dichiarazione (fiscale) del soggetto passivo dell'IVA
Dispositivo
La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sollevate dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/22 |
Ordinanza della Corte 9 marzo 2007 — Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-188/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Operazioni di concentrazione tra imprese - Mercato della somministrazione dell'energia elettrica - Decisioni di apertura e di chiusura del procedimento)
(2007/C 96/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Schneider Electric SA (rappresentanti: A. Winckler, I-Girgenson e M. Pittie, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e O. Beynet, in qualità di agenti)
Oggetto
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione, diretta a dichiarare irricevibile la domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 4 dicembre 2002 in merito all'avvio della fase di esame approfondito dell'operazione di concentrazione tra Schneider e Legrand (caso COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) e, dall'altra, della decisione della Commissione 13 dicembre 2002 relativa alla chiusura del procedimento di controllo della suddetta operazione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Schneider Electric SA è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/23 |
Ordinanza della Corte 20 aprile 2007 — TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA/GHK Consulting Ltd, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-189/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Appalti pubblici di servizi - Bando di gara concernente un contratto quadro multiplo per l'assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi - Rigetto dell'offerta delle ricorrenti - Ricorso manifestamente infondato)
(2007/C 96/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Altre parti nel procedimento: GHK Consulting Ltd, Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Wilderspin e G. Boudot, agenti)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito del procedimento di gara recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7 »e, dall'altro, di qualsivoglia altra eventuale decisione adottata dalla Commissione nell'ambito dello stesso procedimento di gara a seguito delle decisioni 12 ottobre 2005
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La TEA-CEGOS SA,e la Services techniques globaux (STG) SA sono condannate alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/23 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Aniello Gallo, Gianluca Damonte
(Causa C-191/06) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un'autorizzazione di polizia - Sanzioni penali)
(2007/C 96/41)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Lecce
Imputati nella causa principale
Aniello Gallo, Gianluca Damonte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Lecce — Interpretazione degli artt. 31, 43, 49 e 81-86 CE — Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. |
2) |
Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. |
3) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. |
4) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/24 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 — Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CompUSA Management Co
(Causa C-196/06 P) (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Domanda di registrazione di un marchio figurativo - Opposizione del titolare di un marchio figurativo nazionale anteriore - Rischio di confusione - Assenza - Assenza di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto)
(2007/C 96/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: La Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)
Resistente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), CompUSA Management Co
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-203/03, Alecansan/UAMI, mediante il quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo nazionale «COMP USA »per prodotti della classe 39 contro la decisione R 711/2002-1 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 24 marzo 2003, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che respinge l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario «COMP USA »per prodotti delle classi 9 e 37 — Somiglianza tra i marchi — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Alecansan SL è condannata alle spese. |
(1) GU C 190 del 12 agosto 2006.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/24 |
Ordinanza della Corte 8 marzo 2007 — Guido Strack/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-237/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Funzione pubblica - Decisione sull'archiviazione di un'inchiesta dell'OLAF - Accuse di frode rivolte da un dipendente - Legittimazione ad agire di quest'ultimo)
(2007/C 96/43)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: L. Füllkrug, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Kraemer e C. Ladenburger, in qualità di agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 marzo 2006, causa T-4/05, Strack/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto, da una parte, all'annullamento della decisione sull'archiviazione di un'inchiesta dell'OLAF, aperta a seguito di accuse di frode rivolte dal ricorrente così come della relativa relazione finale d'inchiesta e, dall'altra, alla riapertura della suddetta inchiesta e alla definizione di una nuova relazione finale — Decisione impugnabile con ricorso di annullamento — Nozione di «atto recante pregiudizio »dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee — Obbligo di rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Strack è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/25 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 — Saiwa SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Barilla G. e R. Fratelli SpA
(Causa C-245/06) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Domanda di marchio figurativo comunitario comprendente gli elementi denominativi «SELEZIONE ORO »e «Barilla» - Opposizione del titolare del marchio nazionale e internazionale ORO nonché del marchio nazionale ORO SAIWA - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
(2007/C 96/44)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Saiwa SpA (rappresentanti: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty, M. Karsenty-Ricard, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e L. Rampini, agenti) Barilla G. e R. Fratelli SpA, già Barilla Alimentare SpA (rappresentante: A. Vanzetti, avvocato)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 5 aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale e internazionale «ORO »e del marchio denominativo nazionale «ORO SAIWA »per prodotti rientranti nella classe 30 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 luglio 2003, R 480/2002-4, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione, la quale rigetta l'opposizione proposta nei confronti della domanda di registrazione di un marchio figurativo recante le diciture «SELEZIONE ORO »e «Barilla »per prodotti rientranti nella classe 30 — Somiglianza tra i marchi — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 1994, 11, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Saiwa SpA è condannata alle spese. |
3) |
La Barilla G. e R. Fratelli SpA sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/25 |
Ordinanza della Corte 17 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Verviers — Belgio) — Mamate El Youssfi/Office national des pensions (ONP)
(Causa C-276/06) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Accordo euromediterraneo CE-Marocco - Art. 65 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Reddito minimo garantito per le persone anziane)
(2007/C 96/45)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Verviers
Parti
Richiedente: Mamate El Youssfi
Resistente: Office national des pensions (ONP)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de Travail de Verviers (Belgio) — Interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264, pag. 19), come modificato dall'art. 65 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 2), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1), e del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Divieto di discriminazione — Rifiuto di concedere il reddito minimo garantito per legge alle persone anziane ad una cittadina marocchina residente in Belgio
Dispositivo
L'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione
— |
per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure |
— |
a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/26 |
Ordinanza della Corte 20 marzo 2007 — Theodoros Kallianos/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-323/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Retribuzione - Assegno alimentare nell'ambito di una procedura di divorzio - Trattenute sul trattamento remunerativo)
(2007/C 96/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Theodoros Kallianos (rappresentante: G. Archambeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, e D. Waelbroeck, avvocato)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa a talune trattenute sulla retribuzione del richiedente a seguito di provvedimenti provvisori disposti da un giudice belga, così come la domanda del ricorrente al rimborso delle dette somme oltre che al risarcimento dei danni — Competenza delle Istituzioni europee nell'ambito delle procedure nazionali di divorzio — Modalità di notifica ed opponibilità di una pronuncia di divorzio alle suddette istituzioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Kallianos è condannato alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/27 |
Ordinanza della Corte 20 marzo 2007 — Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-325/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Progetto comunitario di un sistema di navigazione satellitare (GALILEO) - Danni subiti dai titolari di marchi e denominazioni sociali contenenti il termine «Galileo» - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2007/C 96/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) (rappresentanti: sigg. J.-N. Louis e C. Delcorde, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e W. Wils, agenti)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e a./Commissione delle Comunità europee, con la quale è stata respinta la domanda intesa, da un lato, a che la Commissione cessasse di utilizzare il termine «Galileo »in relazione al progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare e di indurre terzi ad utilizzare tale termine e, dall'altro, a che fosse risarcito il danno che le ricorrenti avrebbero subito per l'utilizzo e la promozione da parte della Commissione di tale termine, che si asserisce essere identico a marchi registrati dalle ricorrenti, oltre che ai loro nomi commerciali
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Co. e Timas Ltd sono condannate alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 7 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-459/05) (1)
(2007/C 96/48)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/27 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 23 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca
(Causa C-69/06) (1)
(2007/C 96/49)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Quinta sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-83/06) (1)
(2007/C 96/50)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-134/06) (1)
(2007/C 96/51)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-153/06) (1)
(2007/C 96/52)
Lingua processuale: lo svedese
Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Northern Foods plc, The Queen/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, in presenza di: The Melton Mowbray Pork Pie Association
(Causa C-169/06) (1)
(2007/C 96/53)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 21 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia
(Causa C-178/06) (1)
(2007/C 96/54)
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-253/06) (1)
(2007/C 96/55)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 18 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Zürich Versicherungs-Gesellschaft/Ufficio Benelux della proprietà intellettuale, ex Ufficio Benelux dei Marchi
(Causa C-254/06) (1)
(2007/C 96/56)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-351/06) (1)
(2007/C 96/57)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — DNA Verkot Oy in presenza di: Sonera Mobile Networks Oy, Viestintävirasto
(Causa C-366/06) (1)
(2007/C 96/58)
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
(Causa C-367/06) (1)
(2007/C 96/59)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 22 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Milano) — Bakemark Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Milano 1
(Causa C-386/06) (1)
(2007/C 96/60)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 17 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica d'Ungheria) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete, Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(Causa C-447/06) (1)
(2007/C 96/61)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 12 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Bundesrepublik Deutschland in presenza di: Vodafone D2 GmbH
(Causa C-453/06) (1)
(2007/C 96/62)
Lingua processuale: il tedesco.
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
Tribunale di primo grado
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 29 marzo 2007 — Scott/Commissione
(Causa T-366/00) (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Prezzo di vendita di un terreno - Decisione che ingiunge il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Errori nel calcolo dell'aiuto - Obblighi della Commissione riguardanti il calcolo dell'aiuto - Diritti del beneficiario dell'aiuto - Regolamento (CE) 659/1999 - Art. 13, n. 1»)
(2007/C 96/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Scott SA (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: Sir Jeremy Lever, QC, G. Peretz, J. Gardner, barristers, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e J. Flett, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Seam e F. Million, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
1) |
L'art. 2 della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Fancia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark, è annullato in quanto riguarda l'aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno oggetto dell'art. 1 della medesima decisione. |
2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 29 marzo 2007 — Département du Loiret/Commissione
(Causa T-369/00) (1)
(Aiuti concessi dagli Stati - Prezzo di vendita di un terreno - Decisione che ingiunge il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Valore attualizzato dell'aiuto - Tasso d'interesse composto - Motivazione)
(2007/C 96/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Département du Loiret (Francia) (rappresentante: sig.ra A. Carnelutti, avv.)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Rozet e J. Flett, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Scott SA (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: Sir Jeremy Lever, QC, dai sigg. J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark, è annullata in quanto riguarda l'aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno di cui all'art. 1 della medesima decisione. |
2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente e dalla Scott. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/31 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 aprile 2007 — Bolloré e altri/Commissione
(Cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato della carta autocopiante - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Durata dell'infrazione - Gravità dell'infrazione - Maggiorazione a fini dissuasivi - Circostanze aggravanti - Circostanze attenuanti - Comunicazione sulla cooperazione»)
(2007/C 96/65)
Lingua processuale: lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese
Parti
Ricorrente nella causa T-109/02: Bolloré SA (Puteaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Saint-Esteben e H. Calvet)
Ricorrente nella causa T-118/02: Arjo Wiggins Appleton Ltd (Basingstoke, Regno Unito) (rappresentanti: avv. F. Brunet, J. Temple Lang, solicitor, e J. Grierson, barrister)
Ricorrente nella causa T-122/02: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, già Stora Carbonless Paper GmbH (Bielefeld, Germania) (rappresentanti: avv. I. van Bael e A. Kmiecik, solicitor)
Ricorrente nella causa T-125/02: Papierfabrik August Koehler AG (Oberkirch, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker e S. Hirsbrunner)
Ricorrente nella causa T-126/02: M-real Zanders GmbH, già Zanders Feinpapiere AG (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter e M. Wirtz)
Ricorrente nella causa T-128/02: Papeteries Mougeot SA (Laval-sur-Vologne, Francia) (rappresentanti: inizialmente G. Barsi, J. Baumgartner et J.-P. Hordies, successivamente dagli avv.ti G. Barsi e J. Baumgartner)
Ricorrente nella causa T-129/02: Torraspapel, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, F. Cantos e C. Schillemans)
Ricorrente nella causa T-132/02: Distribuidora Vizcaína de Papeles, SL (Derio, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Pérez Medrano e I. Delgado González)
Ricorrente nella causa T-136/02: Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, SA (Hernani, Spagna) (rappresentante: avv.to I. Quitana Aguirre)
Convenuti: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nelle cause T-109/02 e T-128/02, W. Mölls e F. Castillo de la Torre, agenti, assistiti dall'avv. N. Coutrelis, nelle cause T-118/02 e T-129/02, W. Mölls e A. Whelan, assistiti dall'avv. M. van der Woude, nella causa T-122/02, inizialmente R. Wainwright e W. Mölls, successivamente R. Wainwright e A. Whelan, agenti, nelle cause T-125/02 e T-126/02, W. Mölls e F. Castillo de la Torre, assistiti dall'avv. H.-J. Freund, nelle cause T-132/02 e T-136/02, W. Mölls e F. Castillo de la Torre, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert)
Interveniente a sostegno del ricorrente nella causa T-118/02: Regno del Belgio (rappresentanti: A. Snoecx e M. Wimmer, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1), o, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con questa decisione
Dispositivo della sentenza
1) |
Nella causa T-109/02, Bolloré/Commission:
|
2) |
Nella causa T-118/02, Arjo Wiggins Appleton/Commissione:
|
3) |
Nella causa T-122/02, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione:
|
4) |
Nella causa T-125/02, Papierfabrik August Koehler/Commissione:
|
5) |
Nella causa T-126/02, M-realZanders/Commissione:
|
6) |
Nella causa T-128/02, Papeteries Mougeot/Commissione:
|
7) |
Nella causa T-129/02, Torraspapel/Commissione:
|
8) |
Nella causa T-132/02, Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione:
|
9) |
Nella causa T-136/02, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione:
|
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/32 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 28 marzo 2007 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-220/04) (1)
(«FEAOG - Sezione “Garanzia’ - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Ortofrutticoli - Verifiche per campioni - Forza maggiore»)
(2007/C 96/66)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Fraguas Gadea e F. Díez Moreno, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente M. Nolin e S. Pardo Quintillán, poi M. Nolin e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31).
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata laddove esclude dal finanziamento comunitario un importo di EUR 979 554,48, corrispondente ad una rettifica dell'aiuto destinato ai produttori andalusi di taluni agrumi, per gli esercizi finanziari 1998-2001. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese. |
(1) GU C 146 del 29 maggio 2004 (ex C-175/04).
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/32 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 aprile 2007 — WWF European Policy Programme/Consiglio
(Causa T-264/04) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezioni relative alla tutela dell'interesse pubblico - Accesso parziale)
(2007/C 96/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WWF European Policy Programme (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: sig.ra R. Haynes, barrister)
Convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. B. Driessen e M. Bauer, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 30 aprile 2004, con la quale esso rifiuta al ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi alla riunione del comitato del Consiglio detto «comitato dell'articolo 133 »tenutasi il 19 dicembre 2003
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. |
3) |
La Commissione sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/33 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 18 aprile 2007 — House of Donuts International/UAMI — Panrico (House of donuts)
(Cause riunite T-333/04 e T-334/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Richieste di marchi comunitari figurativi house of donuts - Marchi nazionali denominativi anteriori DONUT e figurativi anteriori donuts - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione)
(2007/C 96/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: House of Donuts International (George Town, Grand Cayman) (Rappresentante: avv. N. Decker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Panrico, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. D. Pellisé Urquiza)
Oggetto della causa
Due ricorsi presentati avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 maggio 2004 (procedimenti R 1034/2001-4 e R 103/2001-4), relative a procedimenti di opposizione tra la Panico SA e la House of Donuts International.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e della parte interveniente. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/33 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 29 marzo 2007 — Verheyden/Commissione
(Causa T-368/04) (1)
(Pubblico impiego - Domanda di riporto del congedo ordinario - Necessità di servizio - Congedo di malattia - Tutela del legittimo affidamento)
(2007/C 96/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luc Verheyden (Angera, Italia) (Rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e L. Lozano Palacios, agenti)
Oggetto della causa
Domanda volta ad ottenere, da un lato, l'annullamento delle decisioni del superiore del ricorrente del 4, 24 e 27 febbraio 2004, relative alla richiesta del ricorrente di riportare dal 2003 al 2004 i giorni di congedo ordinario non utilizzati oltre ai dodici previsti, nonché all'annullamento della decisione dell'amministrazione del 1o giugno 2004, ricevuta il 14 giugno 2004, con cui si respinge il reclamo del ricorrente e, dall'altro, la condanna della Commissione al pagamento di un'indennità compensatoria per i 32 giorni di congedo annuale non utilizzati e non pagati, unitamente agli interessi del 5,25 % a decorrere dal giorno della proposizione del presente ricorso, nonché al risarcimento per danni morali, alla carriera e alla reputazione.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione del superiore gerarchico del ricorrente 27 febbraio 2004, con la quale si rifiuta di valicare la sua domanda di riporto del congedo annuo dal 2003 al 2004, è annullata nella parte in cui rifiuta di accordare il riporto, oltre ai dodici giorni di diritto, degli otto giorni di congedo ordinario indicati dal direttore delle risorse del Centro comune di ricerche in un suo messaggio di posta elettronica dell'11 febbraio 2003. |
2) |
La Commissione è condannata al pagamento al ricorrente dell'importo corrispondente agli otto trentesimi del suo salario mensile al momento della cessazione delle sue funzioni, unitamente agli interessi di mora a decorrere dal 13 settembre 2004. Il tasso degli interessi moratori da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Commissione sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente. |
(1) GU C 300 del 4 dicembre 2004.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 aprile 2007 — Deloitte Business Advisory/Commissione
(Causa T-195/05) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto relativa ad attività di valutazione di programmi e ad altre attività nell'ambito della sanità pubblica - Rigetto di un'offerta - Conflitto di interessi»)
(2007/C 96/70)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Deloitte Business Advisory NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Van Heuven, S. Ronse e S. Logie, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione di non aggiudicare alla ricorrente l'appalto denominato «Contratto quadro di valutazione riguardante i settori politici della DG Salute e tutela dei consumatori, Lotto 1 (Salute) »(2004/S 243-208899) e della decisione di aggiudicare tale appalto ad un altro offerente
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente Deloitte Business Advisory NV è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/34 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2007 — Tokai Europe/Commissione
(Causa T-183/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Classificazione nella nomenclatura combinata - Persona non individualmente interessata - Irricevibilità»)
(2007/C 96/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tokai Europe GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kroemer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1o marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, (GU L 64, pag. 21)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/35 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione
(Causa T-417/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1429/2004 - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi - Limitazione temporale dell'uso - Ricorso proposto da un ente infrastatale - Persone individualmente interessate - Irricevibilità»)
(2007/C 96/72)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Rappresentanti: avv.ti E. Bevilacqua e F. Capelli)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: P. Gottfried, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano »che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/35 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 — Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e a./Commissione
(Causa T-418/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1429/2004 - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi - Limitazione temporale dell'uso - Persone giuridiche - Persone individualmente interessate - Irricevibilità)
(2007/C 96/73)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine); Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola); Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena); Cantina Produttori Cormons — Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop. rl (Cormòns); e Luigi Soini (Cormòns) (Rappresentante: avv. F. Capelli)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: G. Péter, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano »che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/36 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 16 marzo 2007 — V/Parlamento
(Procedimento T-345/05 R)
(Procedimento sommario - Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità - Urgenza)
(2007/C 96/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: V (Rappresentanti: J. Lofthouse, M. Monan, barristers, e E. Hayes, solicitor)
Resistente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda diretta, in primo luogo, alla sospensione dell'esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell'immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l'anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso nella causa principale e un eventuale processo nazionale sia stato portato a termine; in quarto luogo, che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso nella causa principale, all'autorità incaricata dell'azione penale nel Regno Unito, nonché al giudice nazionale adito nel contesto della causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l'udienza nel procedimento della causa principale si tenga al più presto possibile.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/36 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2007 — Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlamento e Consiglio
(Causa T-449/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Libertà di stabilimento - Avvocati - Assenza di interesse diretto e individuale - Irricevibilità)
(2007/C 96/75)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dikigorikós Sýllogos Ioannínon (Grecia) (rappresentante: avv. S. Athanasíou)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein, A. Troupiotis e I. Anagnostopoulou, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.C. Giorgi Fort, M. Balta e R. Szostak, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento. |
3) |
Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/37 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 marzo 2007 — IBP e International Building Products France/Commissione
(Procedimento T-384/06 R)
(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria - Mancanza di urgenza»)
(2007/C 96/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedenti: IBP Ltd (Tipton, West Midlands, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (Rappresentanti: M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda diretta alla sospensione dell'art. 2, lett. c) e d ), della decisione della Commissione 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F 1/38.121-Raccordi) e, in particolare, alla dispensa dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria del tipo di quella imposta nella lettera della Commissione 4 ottobre 2006 con cui è stata notificata la decisione alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
28.4.2007 |
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C 96/37 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee
(Procedimento T-5/07 R) (1)
(«Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Caso fortuito - Errore scusabile - Minifesta irricevibilità»)
(2007/C 96/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Regno del Belgio (Rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, assistito dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert)
Resistente: Commissione delle Comunità europee
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera in data 18 ottobre 2006, che nega al richiedente il rimborso della somma da lui versata in via principale e degli interessi dei crediti del Fondo sociale europeo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il richiedente sopporterà le proprie spese. |
28.4.2007 |
IT |
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C 96/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 aprile 2007 — Wal-Mart Stores/UAMI — Sánchez Villar (WAL-MART)
(Causa T-129/05) (1)
(2007/C 96/78)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 — TUI/UAMI
(Causa T-325/05) (1)
(2007/C 96/79)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
28.4.2007 |
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C 96/39 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Cwik/Commissione
(Causa F-31/05) (1)
(Dipendenti - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per il 2003 - Ricorso di annullamento - Eccezione di illegittimità - Errore manifesto di valutazione)
(2007/C 96/80)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Cwik (Tervuren, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e J. Currall, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, l'annullamento del suo rapporto di valutazione della carriera redatto per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 e, in quanto necessario, della decisione 24 gennaio 2005 recante rigetto del suo reclamo rivolto contro il REC 2003 e, dall'altra, la condanna della Commissione delle Comunità europee al pagamento di un indennizzo in via simbolica pari a EUR 1,00
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 193 del 6.8.2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-200/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
28.4.2007 |
IT |
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C 96/39 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda sezione) 19 aprile 2007 — Canteiro Lopes/Commissione
(Causa F-9/06) (1)
(Promozione - Rapporto informativo definitivo - Assenza - Esame comparativo dei meriti)
(2007/C 96/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rui Canteiro Lopes (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e M. Velardo, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 2005 di non aggiungere il nome del ricorrente all'elenco di dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli, nonché di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 74 del 25 marzo 2006, pag. 35.
28.4.2007 |
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C 96/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 aprile 2007 — C e F/Commissione
(Cause riunite F-44/06 e F-94/06) (1)
(Dipendenti - Art. 78 dello Statuto - Pensione di invalidità - Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)
(2007/C 96/82)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: C e F (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. van Rossum, S. Orlandi e J.-N. Louis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)
Oggetto delle cause riunite
Nella causa F-44/06:
da un lato, l'annullamento della decisione 13 giugno 2005, che rifiuta di adottare nei confronti del ricorrente qualsiasi misura imposta dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-376/02, instaurata dal medesimo ricorrente avverso una decisione in data 14 gennaio 2002, e, dall'altro, l'annullamento della decisione 23 febbraio 2006, che colloca a riposo il ricorrente e gli assegna una pensione di invalidità fissata a norma dell'art. 78, n. 2, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1o febbraio 2002.
Nella causa F-94/06:
da un lato, l'annullamento della decisione 23 febbraio 2006, che colloca a riposo il ricorrente e gli assegna una pensione di invalidità fissata a norma dell'art. 78, n. 2, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1o febbraio 2002, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo della sentenza
1) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al ricorrente un'indennità di EUR 2 000 per il danno morale da egli subito. |
2) |
I ricorsi sono respinti per il resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese del ricorrente nelle cause F-44/06, C/Commissione, e F-94/06, F/Commissione. |
(1) F-44/06: GU C 154 del 1.7.2006, pag. 25; F-94/06: GU C 237 del 30.9.2006, pag. 22.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 25 aprile 2007 — Lebedef-Caponi/Commissione
(Causa F-50/06) (1)
(Dipendenti - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - DGE dell'art. 43 dello Statuto - Art. 26 dello Statuto)
(2007/C 96/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curall e H. Kraemer, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo 1.7.2001-31.12.2002
Dispositivo della sentenza
1) |
È annullato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Lebedef-Caponi per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
(1) GU C 154 del 1.7.2006, pag. 27.
28.4.2007 |
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C 96/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 aprile 2007 Lebedef-Caponi/Commissione
(Causa F-71/06) (1)
(Pubblico impiego - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - DGE dell'art. 43 dello Statuto - Art. 26 dello Statuto)
(2007/C 96/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Frabetti, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curall e H. Kraemer, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese. |
(1) GU C 190 del 12.8.2006, pag. 36.
28.4.2007 |
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C 96/41 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2007 — Thierry/Commissione
(Procedimento F-82/05) (1)
(Dipendenti - Promozione - Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi - Esercizio di promozione 2004 - Punti di priorità - Merito - Anzianità - Ricevibilità)
(2007/C 96/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michel Thierry (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: inizialmente G. Bounóu e F. Frabetti, avvocati, in seguito F. Frabetti, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento dell'elenco dei funzionari promossi al grado A5 a titolo dell'esercizio di promozione 2004, in quanto tale elenco non comprende il ricorrente.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. |
2) |
Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese. |
(1) GU C 281 del 12.11.2005, pag. 27 (causa registrata inizialmente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-327/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005.
28.4.2007 |
IT |
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C 96/41 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Chassagne/Commissione
(Causa F-39/06) (1)
(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili ai dipendenti originari di un dipartimento d'oltremare francese - Art. 8 dell'allegato VII dello Statuto modificato - Atto introduttivo del ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)
(2007/C 96/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Sulce, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 8 dell'Allegato VII dello Statuto, nella sua versione vigente dal 1o maggio 2004 e, di conseguenza, della sua inapplicabilità al ricorrente per stabilire l'importo del rimborso delle spese di viaggio annuali e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 131 del 3.6.2006, pag. 53.
28.4.2007 |
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C 96/42 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 aprile 2007 — Kerstens/Commissione delle Comunità europee
(Procedimento F-59/06) (1)
(Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2004 - Violazione dell'art. 43 dello Statuto - Violazione delle DGE dell'art. 43 dello Statuto)
(2007/C 96/87)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: C. Mourato, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentantei: K, Herrmann e M. Velardo, agenti)
Oggetto della causa
L'annullamento, da un lato, della decisione dell'APN 11 luglio 2005 di adozione del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2004 e, dall'altro, della decisione dell'APN 6 febbraio 2006 recante rigetto del reclamo del ricorrente n. R/769/05
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
2) |
Ogni parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 165 del 15.7.2006, pag. 34.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/42 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 marzo 2007 — Manté/Consiglio dell'Unione europea
(Procedimento F-87/06) (1)
(«Dipendenti - Retribuzione - Indennità di prima sistemazione - Esperto nazionale distaccato nominato funzionario - Ripetizione dell'indebito - Manifesta irricevibilità»)
(2007/C 96/88)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: M. Simm e I. Sulce, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, annullamento della decisione dell'AIPN del Consiglio 22 agosto 2005 che nega al ricorrente, ex esperto nazionale distaccato divenuto funzionario delle Comunità europee, la concessione dell'indennità di prima sistemazione e che ne ordina il recupero e, dall'altro lato, domanda di risarcimento del danno.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
2) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Manté. |
(1) GU C 237 del 30.9.2006, pag. 19.
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/42 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 aprile 2007 — L/Agenzia europea dei farmaci (EMEA)
(Procedimento F-13/07) (1)
(Dipendenti - Invalidità - Commissione d'invalidità - Rifiuto di convocazione - Irricevibilità manifesta)
(2007/C 96/89)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: L (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)
Convenuta: Agenzia europea dei farmaci (EMEA)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione dell'EMEA 31 marzo 2006, recante rigetto dell'istanza del ricorrente volta alla costituzione di una commissione d'invalidità.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 82 del 14.4.2007, pag. 56.
Rettifiche
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/43 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-127/05
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 56 del 10 marzo 2007, pag. 28 )
(2007/C 96/90)
La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-127/05, Lootus Teine Osaühing/Consiglio, va letta come segue:
«Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 — Lootus Teine Osaühing/Consiglio dell'Unione europea
(Procedimento T-127/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 - Pesca - Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)
(2007/C 56/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonia) (Rappresentanti: T. Sild e K. Martin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi e A. Westerhof Lörefflerova, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d'Estonia (Rappresentante: L. Uibo, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: K. Banks, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002, per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie in acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1) e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2004, n. 2270, che stabilisce per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), nella parte in cui tali disposizioni riguardano le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal Consiglio. |
3) |
Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico di questa». |