ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
21 aprile 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 088/01

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

1

2007/C 088/02

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'originedei prodotti agricoli e alimentari

7

2007/C 088/03

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

10

2007/C 088/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

14

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2007/C 088/05

Decisione

17

 

Commissione

2007/C 088/06

Tassi di cambio dell'euro

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 088/07

Procedura di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione relativa a Centro Asegurador, Compañía de seguros y reaseguros, S.A.(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

19

2007/C 088/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

20

2007/C 088/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

23

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 088/10

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia

26

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 088/11

Invito a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per uno o più (sotto)settori D9, D18b, E10, E14, E15b, E17c, E18b della piattaforma continentale olandese

30

2007/C 088/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4651 — Cinven/Camaïeu) ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/1


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 88/01)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«LENTEJA PARDINA DE TIERRA DE CAMPOS»

N.CE: ES/PGI/005/0313/21.08.2003

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria — Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo:

Paseo Infanta Isabel, no 1

E-28071 Madrid

Telefono:

(34) 913 47 53 94

Fax:

(34) 913 47 54 10

E-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Associazione

Nome:

Asociación para la Promoción de la Lenteja Pardina de Tierra de Campos

Indirizzo:

Carretera de Castrobol s/n

E-47680 Mayorga (Valladolid)

Telefono:

Fax:

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4.   Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome: «Lenteja Pardina de Tierra de Campos»

4.2.   Descrizione: L'indicazione geografica protetta riguarda i semi della specie Lens culinaris ssp. Culinaris, razza microsperma e gruppo Europeae, destinati al consumo umano. Il tipo immesso sul mercato è denominato pardina.

Il materiale vegetale proviene dagli ecotipi locali adattati alle condizioni agroclimatiche della zona nel corso degli anni nonché dalle varietà commerciali ottenute in passato o che si otterranno in futuro da detti ecotipi.

La varietà vegetale adoperata è rustica, resiste alla maggior parte dei parassiti ed alle malattie, si adatta bene alla siccità e la sua resa è considerata media.

Caratteristiche fisiche e morfologiche: la pellicola di rivestimento è di color marrone o bruno, punteggiata di nero; in alcuni casi può presentare striature nere sull'intera superficie. I cotiledoni sono gialli. Il calibro minimo misurato sull'asse minore corrisponde a 3,5 mm. È ammessa una percentuale massima del 4 % di lenticchie di calibro inferiore.

Caratteristiche chimiche: il tenore minimo di grassi delle lenticchie secche è pari allo 0,9 % mentre il tenore massimo di raffinosio è di 0,3 g/100 g.

Caratteristiche organolettiche: le lenticchie devono presentare una superficie liscia, la pellicola e l'albume sono piuttosto teneri, l'albume è leggermente grasso, poco granuloso e farinoso. Il grado di astringenza è minimo.

4.3.   Zona geografica: A grandi linee la zona di produzione agricola, la cui superficie è di 9 175 km2, include le seguenti comarche:

Nella provincia di León: comarca di Esla-Campos e comarca di Sahagún.

Nella provincia di Palencia: comarca di Campos e comarca di Saldaña-Valdavia.

Nella provincia di Valladolid: comarca di Centro e comarca di Tierra de Campos.

Nella provincia di Zamora: comarca di Campos-Pan.

La zona è così delimitata:

A nord e a ovest:

I confini settentrionali delle comarche rurali di Esla-Campos, Sahagún (entrambe nella provincia di León) e Saldaña-Valdavia (Palencia), tra i letti dei fiumi Carrión ed Esla.

Il fiume Esla, dal suo ingresso nella comarca di Esla-Campos, nella provincia di León, fino alla sua confluenza nel fiume Cea.

Da questo punto in poi, la zona è delimitata da una linea quasi perpendicolare al fiume Valderaduey, fino all'intersezione con quest'ultimo. Tale delimitazione coincide con i perimetri esterni dei comuni di Fuentes de Ropel, Villalobos, Prado, Quintanilla del Olmo e Villamayor de Campos, nella provincia di Zamora.

Il fiume Valderaduey, dall'uscita da Villamayor de Campos sino alla foce nel Duero, nelle immediate vicinanze di Zamora.

A est e a sud:

Il fiume Carrión, dall'ingresso nella comarca di Saldaña-Valdavia, nella provincia di Palencia, fino alla sua confluenza nel Pisuerga.

Il fiume Pisuerga, dalla confluenza con il Carrión fino alla confluenza nel Duero.

Il fiume Duero, tra i punti di confluenza dei suoi affluenti, il Pisuerga e il Valderaduey.

4.4.   Prova dell'origine: Gli elementi che attestano l'origine del prodotto sono le procedure di controllo e certificazione applicate dal Consejo Regulador mediante il comitato di certificazione, che costituisce l'organismo responsabile in materia, conformemente alla norma UNE-EN 45011.

Aspetti da prendere in considerazione:

Le lenticchie provengono unicamente da particelle registrate, ubicate nella zona di produzione ed in cui sono stati applicati i metodi di ottenimento descritti al punto 4.5

Le lenticchie possono essere immagazzinate unicamente in depositi di produttori che siano rispondenti alle condizioni stabilite al punto 4.5 e che siano stati registrati presso il Consejo Regulador.

Le lenticchie devono essere condizionate e imballate presso imprese di condizionamento registrate e nelle quali si effettuino i procedimenti descritti al punto 4.5.

La spedizione di lenticchie tra operatori registrati è accompagnata da una bolla di spedizione previamente rilasciata dal Consejo Regulador.

Il Consejo Regulador effettua periodicamente controlli e valutazioni basati su ispezioni di terreni, magazzini, mezzi di trasporto, impianti di condizionamento e procede alla verifica di documenti, al prelievo di campioni e alla realizzazione di test sul prodotto.

Sono condizionate e immesse sul mercato con garanzia di origine certificata dall'etichetta del Consejo Regulador unicamente le lenticchie che abbiano superato tutti i controlli previsti dalla procedura.

Il numero di controetichette consegnate dal Consejo Regulador alle imprese di condizionamento registrate dipende dal prodotto trasformato rispondente ai requisiti stabiliti e dalla capienza delle confezioni nelle quali le lenticchie sono commercializzate.

4.5.   Metodo di ottenimento: La lenticchia è coltivata in particelle che presentano le seguenti caratteristiche pedologiche:

La coltura è praticata in alternanza. L'irrigazione è consentita se necessaria per assicurare la levata della piantina e qualora il Consejo Regulador dichiari una situazione di siccità.

Per quanto riguarda i lavori colturali, si effettuano gli interventi atti a mantenere il terreno privo di erbe, molto livellato e con una struttura adeguata per consentire una buona germinazione; è ammessa la semina diretta.

Si procede allo spargimento di concimi a base di fosforo e potassio nei casi in cui non sussistano i tenori minimi richiesti. I concimi organici sono sparsi con un minimo di anticipo nel corso dell'anno che precede la semina.

La semina avviene tra il 15 ottobre e il 15 aprile utilizzando quantità di sementi comprese tra 75 e 120 kg per ettaro.

È consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati.

La raccolta ha luogo al raggiungimento della maturità fisiologica della pianta e quando l'umidità del chicco è inferiore al 13 %.

Qualora il raccolto presenti un contenuto di impurità superiore al 6 % o un tasso di umidità superiore al 14 %, si procede a un'operazione di pulizia preliminare subito dopo la raccolta e prima dell'immagazzinamento.

Nella fase dell'immagazzinamento nei primi 10 giorni dalla data di raccolta viene effettuato un trattamento antiafidi, a meno che durante questo periodo le lenticchie siano trasportate all'impianto di condizionamento.

I magazzini devono essere puliti, asciutti, in buono stato di conservazione e opportunamente aerati.

Occorre separare le lenticchie da altri prodotti immagazzinati, evitando di mescolare le lenticchie provenienti da partite diverse e mantenendole a debita distanza da materiali inquinanti.

Negli impianti di condizionamento registrati si effettuano i seguenti interventi nell'ordine di seguito indicato:

Controllo di qualità all'arrivo delle lenticchie, volto a rendere omogenei i diversi lotti.

Pulizia ed eliminazione di corpi estranei mediante operazioni di pulizia preliminare con setacci chiusi e correnti d'aria.

Trattamento antiafidi nei primi 10 giorni dalla raccolta, qualora non sia stato effettuato nel magazzino.

Vagliatura e calibratura mediante l'utilizzo di setacci a maglie rettangolari, sgranatrici e setacci a maglie rotonde.

Eliminazione di chicchi difettosi per mezzo di tavole densimetriche.

Condizionamento in confezioni del peso massimo di 1 chilogrammo (10 chilogrammi se il prodotto è destinato a grandi consumatori).

Controllo di qualità finale relativo a confezioni e prodotto.

Apposizione delle controetichette rilasciate dal Consejo Regulador.

Le lenticchie secche sono commercializzate nel periodo intercorrente tra la raccolta e il 30 settembre dell'anno successivo. Detto periodo potrà essere prolungato — una tantum — fino a sei mesi.

La commercializzazione di lenticchie alla rinfusa è incompatibile con l'indicazione geografica.

Le lenticchie secche protette rientrano nella categoria commerciale «Extra», come stabilito dalla norma di qualità relativa a taluni legumi secchi e secchi mondati, condizionati, destinati al mercato nazionale (ordinanza del 16 novembre 1983) o nella categoria corrispondente in conformità della normativa di volta in volta vigente.

4.6.   Legame:

Storico-letterario:

Il «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Castilla y León (1845-1850)», di Madoz, menziona la coltivazione della lenticchia nella descrizione delle produzioni dei comuni che formano la Tierra de Campos. Per esempio, a proposito di Medina de Rioseco si legge: «Ottimo frumento, orzo, segale, frumento segalato, lenticchie, piselli …».

Il documento «Crisis rural y transformaciones recientes en Tierra de Campos», redatto dalla Cámara Oficial Sindical Agraria, recita: «Si deve rilevare il boom — perdurante — della coltivazione delle lenticchie nei primi anni Sessanta. Nel 1954 gli ettari destinati a questa coltura erano 84 nella valle del Cea e 114 in quella del Valderaduey. Nel 1965 gli ettari erano 1 250 nella valle del Cea e 615 nella valle del Valderaduey. I prezzi elevati sul mercato rendono redditizia la coltivazione delle lenticchie, che guadagna terreno a scapito principalmente del maggese e di terre in cui non era possibile seminare frumento in autunno ».

Il testo «Una fuente de proteínas: alubias, garbanzos y lentejas», pubblicato nel 1984 dal ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, recita: «Le lenticchie denominate »pardinas«, »pardinas franciscanas «o »francesas «provengono da specie non molto diverse dalla varietà »variabilis «della specie »Lens culinaris medicus«. Le lenticchie hanno dimensioni medie, il colore può essere marrone scuro o rossiccio scuro a seconda delle zone di coltivazione e il calibro è piuttosto costante, compreso tra 4 e 5 mm. Sono coltivate prevalentemente nelle zone di Tierra de Campos di Valladolid, León e Palencia e nella provincia di Burgos. Il sapore è gradevole e molto delicato al palato; le lenticchie sono consumate a livello nazionale, ma nelle zone di produzione è il tipo in commercio più richiesto».

Il «Libro de Gastronomía de Castilla y León», pubblicato dalla Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León nel 1987, recita: «Nella nostra regione si coltivano la bionda castigliana, anche detta “lentejón ”o lenticchia della regina, la bionda dell'Armuña salmantina, che nella zona d'origine chiamano gigante di Gomecello, la “pardina ”di Tierra de Campos, a Valladolid la verdina, molto utilizzata per purè e creme, a Burgos le lenticchie di Villalta e a León quelle di Babia».

Legame naturale: Le caratteristiche della lenticchia Pardina de Tierra de Campos sono connesse con fattori naturali dell'ambito geografico, soprattutto grazie a talune condizioni ambientali (clima, terreno e altitudine) dell'area in cui si coltiva, che differiscono da quelle della zona circostante, e all'origine spontanea di un materiale vegetale adattato a tale ambiente (ecotipo).

Clima: Il clima è arido-semiarido, con una precipitazione media annua di 464 mm, temperatura media minima di –9,0 °C e media massima di 18,6 °C. Il mese più freddo è gennaio e il più caldo è luglio.

Il periodo delle gelate dura quasi 8 mesi e i mesi più piovosi sono maggio e novembre.

Queste caratteristiche creano condizioni ottimali di umidità per la germinazione nel periodo di semina più comune (novembre), una formazione adeguata del chicco (nel maggio successivo) nonché un'essiccazione rapida ed efficace del chicco nei mesi di giugno e luglio, epoca in cui le condizioni di temperatura e di insolazione sono maggiormente favorevoli, in coincidenza con il solstizio d'estate che ne agevola l'immagazzinamento senza proliferazione di funghi e batteri. Le basse temperature invernali consentono inoltre un controllo naturale dei parassiti.

Terreni: Le principali caratteristiche dei terreni della zona di produzione sono l'alta percentuale di argille, tipica della Tierra de Campos, il pH neutro o alcalino, lo scarso tenore di materia organica, valori di potassio nella norma e valori di fosforo leggermente bassi, benché superiori a quelli delle zone limitrofe. Al fine di ottenere un prodotto quanto più conforme alle caratteristiche organolettiche richieste, per quanto riguarda i terreni si fissano tenori minimi di materie organiche (prodotto meno farinoso), potassio (livello superiore di grassi e prodotto meno astringente) e fosforo (pellicola meno dura, astringenza ridotta e maggiore tenore di grassi).

Geografia fisica: La topografia è piatta e presenta un'altitudine media di 750 metri sul livello del mare, rilievo tipico del seminativo, senza grossi ostacoli per l'aratura, benché esposto all'erosione. Si nota un lieve aumento dell'altitudine nella zona settentrionale sino a superare i 1 000 metri per scendere poi a 650 metri nella parte sudoccidentale, nella zona del fiume Valderaduey.

L'altitudine costituisce un fattore molto rilevante in quanto conferisce alla lenticchia una pellicola più liscia, un maggior tenore di grassi e una minore astringenza. Pertanto, per le particelle si stabilisce un'altitudine massima di 850 metri.

Materiale vegetale: La lenticchia pardina deriva da ecotipi locali coltivati nella zona da molti anni e, pertanto, così adattati all'ambiente da presentare le caratteristiche più adeguate quanto a resistenza a siccità, parassiti e malattie.

Fattori umani e di lavorazione: La coltivazione della lenticchia pardina nella Tierra de Campos ha una lunga tradizione e gli agricoltori della zona conoscono perfettamente le tecniche migliori, i criteri di scelta delle terre più adeguate e non si pongono come obiettivo principale la produttività, ma cercano piuttosto di ottenere un prodotto di alta qualità che si rivela vantaggioso per la rotazione delle colture, in quanto migliora i terreni.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Lenteja Pardina de Tierra de Campos»

Indirizzo:

C/ Venecia no 6

E-47680 Mayorga (Valladolid)

Telefono:

(34) 983 75 12 21

Fax:

(34) 983 75 12 21

E-mail.

lentejapardina@tierradecampos.com

Il Consejo Regulador dell'IGP «Lenteja Pardina de Tierra de Campos »è conforme alla norma EN 45011: «Requisiti generali per organismi che procedono alla certificazione di prodotti», nella versione del 1998.

4.8.   Etichettatura: Sulle etichette commerciali di ciascuna azienda commerciale registrata figura obbligatoriamente la dicitura «Indicación Geográfica Protegida Lenteja Pardina de Tierra de Campos», accompagnata dal relativo logo.

Le confezioni nella quale le lenticchie sono vendute al consumatore devono essere munite del marchio di garanzia e di una controetichetta consegnata dal Consejo Regulador, la quale deve essere apposta negli impianti di condizionamento registrati e sempre in modo tale da impedirne il riutilizzo. Le controetichette devono essere contrassegnate da un codice alfanumerico che permetta al Consejo Regulador di assicurare la tracciabilità del prodotto.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'IGP «Lenteja pardina de Tierra de Campos», anche dopo aver subito processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla suddetta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, come «prodotto elaborato a base di Lenteja Pardina de Tierra de Campos a indicazione geografica protetta», a condizione che:

la «Lenteja Pardina de Tierra de campos »IGP, certificata come tale, costituisca il componente esclusivo della corrispondente categoria di prodotti;

i fabbricanti o trasformatori interessati siano riconosciuti dal Consejo Regulador e da quest'ultimo iscritti nel registro di controllo previsto a questo effetto il quale assicurerà il corretto uso della denominazione protetta;

se il prodotto elaborato non è fabbricato esclusivamente con «Lenteja Pardina de Tierra de Campos »IGP, l'uso della denominazione protetta potrà essere menzionato unicamente nell'elenco degli ingredienti del prodotto che la contiene o che è stato ottenuto dalla sua trasformazione o elaborazione.


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'originedei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 88/02)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SKALICKÝ TRDELNÍK»

N. CE: SK/PGI/005/0489/09.08.2005

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Indirizzo:

Švermu 43

SK-974 04 Banská Bystrica

Tel.:

(421-48) 430 02 53

Fax:

(421-48) 430 04 03

E-mail:

joravcova@indprop.gov.sk

2.   Associazione:

Nome:

Skalický trdelník

Indirizzo:

Nám. slobody č. 10

SK-909 01 Skalica

Tel.:

(421-34) 664 83 36

Fax:

(421-34) 664 42 10

E-mail:

kusnierova@mesto.skalica.sk

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 2.4.: Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria — biscotti.

4.   disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome: «Skalický trdelník»

4.2.   Descrizione: «Skalický trdelník »è un prodotto di pasticceria che presenta la forma di un cilindro cavo, di diametro interno variabile da 3 a 5 cm e di diametro esterno da 6 a 10 cm. È prodotto in modo tradizionale mediante l'avvolgimento di una pasta soffice, fatta precedentemente lievitare, attorno ad un rullo di legno («trdlo»). La preparazione viene quindi spennellata con albume d'uovo sbattuto e coperta di noci o mandorle o mandorle di albicocche frantumate, o di un misto di queste. Infine, il prodotto è cotto con calore raggiante fino a che assume una colorazione dorata e, dopo la cottura, è spolverizzato con zucchero a velo mescolato a zucchero vanillinato.

Le qualità sensoriali caratteristiche del prodotto sono conferite dalla frutta secca e/o mandorle schiacciate, dallo zucchero vanillinato e dal metodo di cottura.

«Skalický trdelník »è commercializzato in confezioni singole, disponibili in due dimensioni, secondo il peso del prodotto. Il peso base è 500 g, ma il prodotto venduto può anche essere di 250 g; i parametri del diametro interno ed esterno sono mantenuti. «Skalický trdelník »è avvolto in una pellicola alimentare e può successivamente essere inserito in un imballaggio di carta. L'imballaggio di carta può riportare iscrizioni in bianco e nero o a colori, ivi compreso il nome del prodotto «Skalický trdelník».

Caratteristiche organolettiche:

Colore: — giallo internamente e bruno-dorato in superficie

Consistenza: soffice, non deve essere dura, friabile

Odore e sapore: gusto delizioso, odore e sapore piacevoli conferiti dalla frutta secca e/o le mandorle di albicocche schiacciate e dalla vaniglia; il sapore non deve essere di lievito, di fumo o di rancido.

Composizione: la ricetta della pasta presenta soltanto minime varianti da un produttore all'altro.

Generalmente, la pasta utilizzata è composta dagli ingredienti seguenti: farina di frumento semi-grezza, uova, lievito, latte, zucchero semolato, aroma a base di etere di rum (di seguito «aroma»), scorza di limone, sale, noce moscata, noci/mandorle/mandorle di albicocche frantumate, lardo, olio vegetale, burro, zucchero a velo, zucchero vanillinato.

4.3.   Zona geografica: Lo «Skalický trdelník »è prodotto su un territorio definito della Repubblica slovacca, delimitato al Nord dalla frontiera con la Repubblica ceca, ad Ovest dal fiume Morava, a Sud dal fiume Myjava e ad Est dal fiume Teplica, dalla città di Senica fino alla frontiera con la Repubblica ceca.

4.4.   Prova dell'origine: L'identificazione del prodotto è garantita dall'indicazione del produttore sull'imballaggio o, più precisamente, sull'etichetta di fabbricazione che il produttore è tenuto ad applicare al prodotto. L'origine del prodotto nella zona geografica definita è garantita dall'ubicazione della sede societaria del produttore nell'area geografica ben delimitata nella quale lo «Skalický trdelník »può essere prodotto.

4.5.   Metodo di ottenimento: Materie prime utilizzate: per 1 kg di farina di frumento, 5-8 uova, lievito, latte, zucchero semolato, sale, noce moscata, aroma, limone, noci/mandorle/mandorle di albicocche frantumate (sole o miste), lardo, olio vegetale, burro, zucchero vanillinato, zucchero a velo.

Metodo di ottenimento: Il lievito, il latte e lo zucchero semolato servono a produrre un impasto che viene mescolato con la farina di frumento. Si aggiungono in seguito lo zucchero semolato, i tuorli e albumi d'uovo, il sale e gli altri ingredienti. Il tutto è accuratamente mescolato in modo da ottenere un impasto soffice che viene messo a lievitare a temperatura ambiente. Dopo la lievitazione la pasta è ritagliata in porzioni da 250 o 500 g, con i quali si formano lunghi rotoli a treccia. La treccia così preparata è nuovamente messa a lievitare, quindi avvolta su un rullo di legno («trdlo») unto, che è appeso ai lati su una rastrelliera. Dopo che è stata avvolta sul rullo, la treccia è spennellata con albume d'uovo sbattuto e ricoperta di un miscuglio di frutta secca spezzettata, quindi cotta mediante fonte di calore raggiante, mentre il rullo viene continuamente girato e spennellato di burro di tanto in tanto fino a che si ottiene un colore dorato. Dopo la cottura, il «trdelník »è spolverizzato con zucchero a velo mescolato con zucchero vanillinato.

4.6.   Legame: La produzione dello «Skalický trdelník »con cottura su un rullo di legno («trdlo») risale al XIX secolo ed è sempre rimasta invariata fino ad oggi.

Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo ne è iniziata la vendita nei mercati. La produzione dello «Skalický trdelník »su più grande scala è cominciata soltanto alla metà del XX secolo, periodo al quale risale la maggior parte dei documenti scritti.

Secondo la tradizione orale, la ricetta del «trdelník »che si è diffusa a Skalica e nei dintorni è stata inventata dal cuoco che lavorava alle dipendenze del conte József Gvadányi, che visse a Skalica dal 1783 al 1801.

Il primo documento scritto conservato in un cui si fa menzione dello «Skalický trdelník »è un manoscritto del poeta ungherese Gyula Juhász, professore presso il liceo di Skalica. Si trovano anche riferimenti scritti allo «Skalický trdelník »nel libro di Ferdinand Dúbravský intitolato «Slobodné mesto so zriadeným magistrátom Uhorská Skalica», che data del 1921, nonché in un numero del 1977 della rivista regionale Jídelníček.

La domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Skalický trdelník »è pertanto fondata sulla reputazione del prodotto e sulla tradizione che la circonda, ma anche sulle sue specifiche qualità, caratteristiche e forma. «Skalický trdelník »ha la forma di un cilindro cavo, forma insolita per i prodotti di pasticceria e di panetteria. È prodotto in modo speciale: la pasta lievitata è avvolta attorno ad un rullo di legno («trdlo») sul quale viene cotto. Un'altra particolarità risiede nel metodo di cottura — che avviene per irraggiamento in un forno a braci o elettrico girando costantemente il rullo e spennellandolo di burro ogni tanto — e che conferisce al prodotto il suo gusto e il suo profumo caratteristici.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

BEL/NOVAMANN International s. r. o., Certifikačný orgán CERTEX akreditovaný podľa EN 45 011

Indirizzo:

Továrenská 14

SK-815 71 Bratislava

Tel.:

(421-2) 50 21 32 68

Fax:

(421-2) 50 21 32 44

E-mail:

autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della Repubblica slovacca.

4.8.   Etichettatura: I produttori dello «Skalický trdelník »secondo le prescrizioni del presente disciplinare possono utilizzare la denominazione «Skalický trdelník »sull'etichetta del prodotto e nell'ambito della sua diffusione e commercializzazione. L'etichetta apposta sul prodotto deve comprendere le menzioni seguenti:

il nome del prodotto, «Skalický trdelník», bene in evidenza,

il tipo di ingrediente utilizzato per lo spolvero (misto frutta secca, noci, mandorle, mandorle di albicocche),

il metodo di cottura (braci, corpo raggiante).


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/10


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 88/03)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ »(«LOUKOUMI GEROSKIPOU»)

N. CE: CY/PGI/005/0454/06.04.2005

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo;

Indirizzo:

Divisione Registrazione delle imprese e delle entrate — CY-1472 Nicosia

Tel.:

(357) 22 40 43 05

Fax:

(357) 22 30 48 87

E-mail:

deptcomp@rcor.gov.cy

2.   associazione

Nome:

Aphrodite Delights (Yeroskipos) Ltd

Indirizzo:

Archiepiskopou Makariou 57, Geroskipou, Pafos

Tel.:

(357) 26 96 22 12

Fax:

(357) 26 96 05 34

E-mail:

aphrodite@loukoumia.com

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

Dal 1895 l'impresa richiedente è stabilita nel demo di Geroskipou, dove continua senza alcuna interruzione a svolgere tutte le fasi della produzione nel rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale. L'impresa richiedente è attualmente l'unica a produrre il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) nella zona geografica delimitata; va da sé che qualsiasi produttore della zona geografica delimitata ha il diritto di produrre il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) nel rispetto del disciplinare e di tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale.

La peculiarità del Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) è data dalla maggiore compattezza ed elasticità e dal sapore meno dolce rispetto ai prodotti simili. Nella sua produzione non si utilizza né glucosio né gelatina.

3.   Tipo di prodotto

Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria.

4.   Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome: «Λουκουμιού Γεροσκήπου »(«Loukoumi Geroskipou»)

4.2.   Descrizione: Il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) è un prodotto dolciario a base di zucchero. Di consistenza gelatinosa e sapore molto dolce, è prodotto sotto forma di parallelepipedi rettangoli delle dimensioni di 20 × 20 × 25 mm circa. Esiste in diversi gusti che variano in funzione dell'aroma aggiunto (cfr. il punto «Metodo di ottenimento») ed è spolverizzato con zucchero a velo o cocco grattugiato. Nel prodotto possono essere incorporati frutta secca e/o miele e/o cioccolato fondente.

4.3.   Zona geografica: GEROSKIPOU (confini del demo di Geroskipou).

4.4.   Prova dell'origine: Le procedure di controllo sono applicate dalla divisione Agricoltura del ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente, che ha il compito di verificare il rispetto del disciplinare e l'effettiva provenienza dei Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) dalla zona geografica delimitata. Al fine di accertare la rispondenza del metodo di produzione e della qualità dei Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) al disciplinare, nel corso del processo di produzione sono controllati gli aspetti seguenti (cfr. la descrizione dettagliata di tale processo al punto 4.5):

ingredienti e relative proporzioni;

temperatura di miscelazione;

tempo di miscelazione;

velocità di rotazione del miscelatore.

4.5.   Metodo di ottenimento: Il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) è prodotto in grandi caldaie munite di miscelatore.

Si procede riempiendo di acqua una caldaia preriscaldata e aggiungendovi zucchero e acido citrico. Dopo aver fatto bollire la miscela per 35 minuti alla temperatura di 100°, vi si aggiunge amido di granturco disciolto in acqua fredda.

La miscela viene poi mescolata per due ore alla temperatura di 100-130° (36 giri al minuto) e viene aromatizzata; in alcuni casi si procede all'aggiunta di un colorante e/o di frutta secca tostata.

Dopo queste aggiunte, la miscela ormai densa viene versata in grandi stampi, dove riposa assumendo una consistenza finale gelatinosa e, una volta raffreddata, viene suddivisa in cubetti delle dimensioni di (circa) 20 × 20 × 25 mm, che vengono spolverizzati con zucchero a velo o cocco grattugiato e confezionati.

Dosi degli ingredienti principali:

per 100 litri di acqua, 90 kg di zucchero (86 %), 15 kg di amido di granturco (14 %), 33-40 g di acido citrico.

Le diverse tipologie di Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) contengono inoltre gli ingredienti seguenti, a seconda del gusto:

alla rosa: 75 ml di colorante Ε122 (colore rosso — 40g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 5 ml di aroma di rosa per 90 kg di prodotto;

alla fragola: 75 ml di colorante Ε122 (colore rosso — 40 g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 8 ml di aroma di fragola per 90 kg di prodotto;

al mandarino: 75 ml di colorante Ε102 (colore arancione — 60 g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 15 ml di aroma di mandarino per 90 kg di prodotto;

all'arancia: 75 ml di colorante Ε102 (colore arancione — 60 g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 18 ml di aroma di arancia per 90 kg di prodotto;

alla menta: 75 ml di colorante Ε102/E133 (colore verde — 60 g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 3 ml di aroma di menta per 90 kg di prodotto;

all'ananas: 75 ml di colorante Ε102/E133 (colore verde — 60 g di polvere sciolta in 1 l di acqua) e 16 ml di aroma di ananas per 90 kg di prodotto;

al bergamotto: 5 ml di aroma di bergamotto per 90 kg di prodotto;

alla banana: 20 ml di aroma di banana per 90 kg di prodotto;

al limone: 15 ml di aroma di limone per 90 kg di prodotto;

al pistacchio: 15 ml di aroma di pistacchio per 90 kg di prodotto;

alla masticha di Chio: 40 g di masticha di Chio per 90 kg di prodotto;

alla vaniglia: 24 g di vanillina o 50 g di vaniglia per 90 kg di prodotto;

al cioccolato: 1 400 g per 90 kg di prodotto;

al cocco: 15 ml di aroma di cocco per 90 kg di prodotto.

Tutti i coloranti di cui sopra sono artificiali, ma è ipotizzabile che in futuro alcuni di essi siano sostituiti da altri (artificiali migliorati o naturali) che diano lo stesso risultato cromatico.

Nei Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) può essere aggiunta anche frutta secca: mandorle, pistacchi, noci, arachidi, nocciole. Dopo essere stata sgusciata, la frutta secca viene sottoposta a selezione visiva; la parte edibile viene immersa in acqua calda e privata della pellicola che la ricopre, quindi tostata e tritata ed infine incorporata nella miscela calda nelle ultime fasi della miscelazione, poco tempo prima che il composto sia versato negli stampi.

Tutte le fasi di produzione, suddivisione in cubetti e confezionamento si svolgono negli stabilimenti del produttore, che si trovano nella zona geografica delimitata del demo di Geroskipou. Le fasi di produzione, suddivisione in cubetti e confezionamento devono peraltro essere svolte nello stesso luogo, in particolare per evitare il rischio di contaminazione del prodotto in caso di spostamento del prodotto non confezionato; inoltre, il tempo necessario per lo spostamento e le variazioni di temperatura renderebbero difficoltosa la suddivisione in cubetti e altererebbero le caratteristiche del prodotto, in particolar modo a causa dell'aumento della percentuale di umidità all'interno del medesimo.

4.6.   Legame: Il legame storico tra il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) e la località omonima risale al XIX secolo, più precisamente al 1895, quando Sophocles Athanasiou avviò la produzione, che dura tutt'oggi: i loukumia sono infatti prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo dai discendenti di Athanasiou. L'arte di preparare il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) si trasmette di generazione in generazione. Nel 1920 la produzione dei Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) passò alla figlia di Athanasiou, Chariklia, e a suo marito Gabriel Hadjizinoviou, che nel 1959 registrò la denominazione commerciale «Aphrodite »(l'immagine della dea appariva già sulle confezioni nel logo del prodotto). Il timone dell'impresa passò nel 1964 al loro figlio Nicodemos Gabriel (1964-1990) e dal 1990 a oggi sua moglie Evdokia e il loro figlio George continuano a produrre lo stesso prodotto secondo lo stesso stile.

Oggi il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) è un «marchio depositato »di Geroskipou: qualunque testo che faccia riferimento alle principali caratteristiche di questa località contiene anzitutto un riferimento al Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou).

Il legame tra il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) e la zona geografica è di natura squisitamente storica, in quanto le materie prime utilizzate sono prodotti industriali che non provengono dalla medesima, eccezion fatta per le mandorle e il miele, che vengono prodotti nella zona più ampia della provincia di Pafos.

Dal 1895 il nome di Geroskipou è legato a quello che è uno dei prodotti dolciari ciprioti di più antica tradizione.

La città di Geroskipou è indissolubilmente legata al Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou). Merita di essere sottolineato che la pubblicistica relativa alle tradizioni e al turismo contiene spesso un riferimento diretto a questo prodotto. Tra i numerosissimi riferimenti bibliografici a questa prelibatezza vale la pena di ricordare quelli del grande romanziere greco Nikos Kazantzakis nel suo libro Taksidevondas («Viaggiare») a pagina 186 dell'edizione greca del 1926, di Ioannis Panagiotopoulos nel suo I Kipros ena taksidi («Un viaggio a Cipro»), a pagina 108 dell'edizione del 1962, e di William Forwood nel suo Cyprus Invitation, a pagina 102 dell'edizione del 1971. Vale inoltre la pena di ricordare l'onorificenza e l'attestato rilasciati nel 1925 al produttore nell'ambito dell'Esposizione dell'Impero Britannico svoltasi nello Stadio di Wembley. Oggi il Λουκούμι Γεροσκήπου (loukoumi Geroskipou) rappresenta una delle principali attrazioni della località omonima, sia per i ciprioti che per gli stranieri.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Dipartimento dell'Agricoltura

Indirizzo:

Louki Akrita — CY-1412 Nicosia

Tel.:

(357) 22 40 85 19

Fax:

(357) 22 78 14 25

E-mail:

doagrg@da.moa.gov.cy

Funzionari abilitati a norma dell'articolo 20 della legge cipriota del 2002 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti o dei generi alimentari ed eventuali modifiche successive.

4.8.   Etichettatura: Rispetto del regolamento generale del 2002 sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti (KDP 262/2002) ed eventuali modifiche successive.


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/14


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 88/04)

Data di adozione della decisione

16.6.2004

Numero dell'aiuto

N 165/03

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda de investigación y desarrollo para la participacion de ITP en el proyecto TRENT 900

Base giuridica

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 32,31 Mio EUR

Intensità

45 %

Durata

Fino al 31.12.2006

Settore economico

Costruzioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gobierno central

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.11.2004

N. dell'aiuto

N 344/04

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams gewest — Région Flamande

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Uitbreiding van de steunregeling „Publiek Private Samenwerking voor laad- en losinstallaties”

Prolongation du régime d'aide relatif à un partenariat public-privé pour la construction d'installations de chargement et de déchargement

Fondamento giuridico

Het Vlaams decreet van 18 december 1992, artikel 44-49, dat het Vlaams gewest de bevoegdheid geeft om subsidies te verlenen voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen buiten de havengebieden.

Décret flamand du 18 décembre 1992, articles 44 à 49, autorisant la Région flamande à accorder des aides financières pour la construction d'installations de chargement et de déchargement le long des voies navigables en dehors des zones portuaires

Tipo di misura

Obiettivo

Favorire l'utilizzazione delle vie navigabili per il trasporto di merci sostenendo finanziariamente la costruzione di infrastrutture di carico e scarico lungo le vie navigabili fiamminghe

Forma di sostegno

Sovvenzioni in conto capitale

Stanziamento

10 milioni di EUR all'anno

Intensità

Fino al 50% del costo totale del progetto. Sono ammissibili al finanziamento solo i costi delle infrastrutture

Durata

6 anni

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Altre informazioni

Beneficiari

:

Il regime di aiuto è aperto a tutte le società interessate, private o pubbliche, a prescindere dalla loro nazionalità o attività. Si stima che circa 25 progetti all'anno potranno fruire del finanziamento pubblico

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

18.12.2006

Numero dell'aiuto

N 654/06

Stato membro

Regno Unito

Regione

South West

Titolo (e/o nome del beneficiario)

The Decommissioning of fishing vessels scheme 2007

Fondamento giuridico

The Decommissioning of fishing vessels scheme 2007

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuto al settore della pesca

Forma di sostegno

Aiuti individuali

Stanziamento

5 000 000 GPB (circa 7 371 562 EUR)

Intensità

Fino al 100%

Durata

2007-2009

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Department for Environment, Food and Rural Affairs

3-8 Whitehall Place

London

United Kingdom

Altre informazioni

Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/17


DECISIONE

(2007/C 88/05)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, e in particolare l'articolo 30 di tale statuto,

Vista la decisione dell'Ufficio di presidenza concernente la nomina dell'Autorità investita del potere di nomina, modificata da ultimo il 26 ottobre 2004,

Visti gli avvisi di concorso generale

 

PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/99/A;

 

EUR/A/149, EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/32/B, PE/34/B;

 

PE/132/C, PE/133/C, PE/134/C, EUR/C/153, EUR/C/160;

Visto il parere della commissione paritetica espresso nel corso della riunione del 15 novembre 2006,

DECIDE

Articolo 1

La durata di validità delle liste di riserva dei concorsi generali nn.

 

PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/99/A;

 

EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/32/B, PE/34/B;

 

PE/132/C, PE/133/C, PE/134/C, EUR/C/153, EUR/C/160;

è prorogata al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

La durata di validità della lista di riserva del concorso generale n. EUR/A/149 non è prorogata.

Lussemburgo, 7 dicembre 2006

Il segretario generale

Julian PRIESTLEY


Commissione

21.4.2007   

IT

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C 88/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 aprile 2007

(2007/C 88/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3606

JPY

yen giapponesi

161,45

DKK

corone danesi

7,4523

GBP

sterline inglesi

0,67930

SEK

corone svedesi

9,1953

CHF

franchi svizzeri

1,6414

ISK

corone islandesi

87,92

NOK

corone norvegesi

8,1075

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5817

CZK

corone ceche

28,033

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,63

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7029

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7917

RON

leu rumeni

3,3362

SKK

corone slovacche

33,456

TRY

lire turche

1,8217

AUD

dollari australiani

1,6290

CAD

dollari canadesi

1,5334

HKD

dollari di Hong Kong

10,6319

NZD

dollari neozelandesi

1,8266

SGD

dollari di Singapore

2,0559

KRW

won sudcoreani

1 261,89

ZAR

rand sudafricani

9,5405

CNY

renminbi Yuan cinese

10,5010

HRK

kuna croata

7,4045

IDR

rupia indonesiana

12 368,53

MYR

ringgit malese

4,6553

PHP

peso filippino

64,438

RUB

rublo russo

35,0130

THB

baht thailandese

44,149


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.4.2007   

IT

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C 88/19


Procedura di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione relativa a «Centro Asegurador, Compañía de seguros y reaseguros, S.A.»

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2007/C 88/07)

Impresa di assicurazione

«Centro Asegurador, Compañía de seguros y reaseguros, S.A.»

C/ Velázquez, 157

E-28002 Madrid

Data, entrata in vigore e natura della decisione

28 novembre 2006

28 novembre 2006

Decisione della Corte

Autorità competenti

Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid

Gran Via, 52

E-28013 Madrid

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44

E-28046 Madrid

Autorità di vigilanza

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44

E-28046 Madrid

Liquidatore nominato

Concepción Bermúdez, Javier Santos y Gonzalo Clemente (Administración concursal)

Paseo de la Castellana, 32

E-28046 Madrid

E-mail: actividadliquidadora@consorseguros.es

Legge applicabile

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

Testo unico della legge sull'organizzazione e sul controllo delle assicurazioni private, approvato dal regio decreto legislativo 6/2004 del 29 ottobre 2004.

Spagna


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 88/08)

Numero dell'aiuto

XT 56/06

Stato membro

Irlanda

Regione

Tutte le regioni

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Regime per la formazione destinato alle imprese

Base giuridica

The Industrial Development Act 1986 as amended

Údarás na Gaeltachta Act 1979 as amended

Shannon Free Airport Development Company

Limited Act 1959, as amended

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

25 milioni di EUR

Aiuto singolo

 

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

2007-2013 soggetto alla revisione del Regolamento n. 68/2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Miniere di carbone

No

Industria manifatturiera

No

oppure

 

Siderurgia

No

Cantieri navali

No

Fibre sintetiche

No

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere

Tutti i servizi

oppure

 

Servizi di trasporto

Servizi finanziari

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

IDA Ireland

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

Ireland

Enterprise Ireland

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Udaras na Gaeltachta

Na Forbacha

Co na Gaillimhe

Ireland

Shannon Free Airport Development Company Ltd

Shannon Town

Co Clare

Ireland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Il regime esclude l'erogazione di aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR, che richiede una notifica preventiva alla Commissione.


Numero dell'aiuto

XT 57/06

Stato membro

Austria

Regione

Steiermark

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Aiuto singolo: ACstyria Autocluster GmbH

Base giuridica

Art. 17 Bundes-Verfassungsgesetz

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

299 898 EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

Offerta di aiuto dal 5.12.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Pagamento dell'ultima tranche 31.3.2010

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

No

Pesca e acquacoltura

No

Settore minerario

No

Industria manifatturiera

Tutti i servizi

No

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Stubenring 1

A-1010 Wien

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 36/07

Stato membro

Cipro

Regione

Κύπρος (Kypros)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης — Ταχύρυθμα (Polyepiheirisiaka Programmata Arhikis Katartisis — Tahyrythma)

Base giuridica

Οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999 έως 2007. Νόμος 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 21(Ι)/2007, άρθρα 5(ε) και 5(στ).

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,35 Mio CYP; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

12.3.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Τ.Θ. 25431, CY-1392 Λευκωσία

(Arhi Anaptyksis Anthropinoy Dynamikoy Kyproy

Anabyssoy 2, 2025 Strobolos,

T.Th. 25431, CY-1392 Leykosia)


Numero dell'aiuto

XT 37/07

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programa Avanza Formación

Base giuridica

Orden ITC/561/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 13.3.2007)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 29 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

14.3.2007

Durata

31.12.2010

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori, ad eccezione dei progetti e delle attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

C/ Capitán Haya, 41

E-8071 Madrid


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/23


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 88/09)

Numero dell'aiuto

XT 38/07

Stato membro

Spagna

Regione

Cantabria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Base giuridica

Sección 7a de la Orden GAN/8/2007, de 23 febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,1 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

2.3.2007

Durata

31.12.2013

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Conserjería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


Numero dell'aiuto

XT 40/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programma operativo dell'Obiettivo 3 (2000-2006) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura D3 — sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia

Base giuridica

Deliberazione della giunta regionale n. 1815 del 28 luglio 2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,39864 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

15.3.2007

Durata

31.12.2010

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Via San Francesco, 37

I-34133 Trieste

URL: http://www.formazione.regione.fvg.it/


Numero dell'aiuto

XT 42/07

Stato membro

Italia

Regione

Emilia-Romagna — provincia di Parma

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Regolamento per la concessione di contributi per la formazione professionale continua delle imprese

Base giuridica

Deliberazione n. 36 del 19 febbraio 2007 della Camera di Commercio di Parma — Emilia-Romagna — Italia

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,07 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Camera di Commercio I.A.A. di Parma

Via Verdi, 2

I-43100 Parma


Numero dell'aiuto

XT 43/07

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Incentivos mineros a entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro para el programa de formación minera para el año 2007.

Base giuridica

Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la concesión de incentivos mineros a entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro para el programa de formación minera para el año 2007.

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,328 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Altre industrie manifatturiere

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León

Avda Reyes Leoneses, 11

E-24080 León


Numero dell'aiuto

XT 44/07

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programa I — Actividades de formación comercial

Base giuridica

Orden EYE/200/2007, de 30 de enero, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a fortalecer y hacer más competitivo el tejido comercial de Castilla y León

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,570249 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

9.2.2007

Durata

2.9.2007

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Altri servizi: Commercio al dettaglio

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía y Empleo

C/ Jesús Rivero Meneses, 3

E-47071 Valladolid


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/26


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia

(2007/C 88/10)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai seguenti Stati membri: Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna (nel seguito «i richiedenti»).

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del esame è salmone d'allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato originario della Norvegia (nel seguito «prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 ed ex 0304 29 13. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio (2) sulle importazioni di salmone originarie della Norvegia.

4.   Motivazione del riesame

I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che, per quanto riguarda le importazioni di salmone d'allevamento da società norvegesi diverse dalla Nordlaks Oppdrett AS, le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

I richiedenti affermano, fornendo elementi di prova prima facie a sostegno delle proprie affermazioni, che se si effettuasse un confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione delle società norvegesi diverse dalla Nordlaks Oppdrett AS ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario un proseguimento nell'imposizione delle misure ai livelli attuali.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base limitatamente al dumping in relazione a tutte le società diverse dalla Nordlaks Oppdrett AS.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

a)   Campionamento

Considerato il numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Le informazioni sul volume, richieste al punto 5, lettera a), sottopunti i) e ii) che seguono, vanno fornite sulla base di «equivalenti pesci interi», un'unità che va utilizzata coerentemente per tutti i dati comunicati. Se del caso, deve inoltre essere fornito l'elenco dei tassi di conversione utilizzati.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Norvegia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori, o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato nazionale nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori);

descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione in kg del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva (ovvero nella quantità raccolta) nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame e il rispettivo volume di produzione (ovvero la quantità raccolta) compresa nel volume sopra indicato;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti vengono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

numero totale di dipendenti;

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in kg e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario della Norvegia effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 (periodo dell'inchiesta, «PI»);

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori della Norvegia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato al procedimento conclusosi con l'istituzione delle misure esistenti nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori della Norvegia che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, se ai produttori/esportatori è applicato il campionamento, la Commissione potrebbe comunque decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori o produttori sia così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla composizione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5, lettera a), sottopunto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Si ricorda che l'apertura di un riesame intermedio di questo tipo significa unicamente che la Commissione esaminerà se le misure attuali sono appropriate. L'apertura del presente riesame pertanto non pregiudica in alcun modo i risultati dell'inchiesta. Le misure esistenti rimarranno in vigore per tutto il periodo dell'inchiesta che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 2003 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/30


Invito a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per uno o più (sotto)settori D9, D18b, E10, E14, E15b, E17c, E18b della piattaforma continentale olandese

(2007/C 88/11)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i (sotto)settori D9, D18b, E10, E14, E15b, E17c, E18b, quali indicati nella mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sull'industria estrattiva (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, 245).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), e come specificato all'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici invita a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i (sotto)settori D9, D18b, E10, E14, E15b, E17c, E18b.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542)..

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate in una busta recante la dicitura «persoonlijk in handen »(sue mani proprie) all'indirizzo seguente: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energiemarkt, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag. Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero seguente: (31-70) 379 73 82).


(1)  GU C 164 del 30.6.1994, pag. 3.


21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4651 — Cinven/Camaïeu)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 88/12)

1.

In data 13.4.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cinven Limited, appartenente al gruppo Cinven («Cinven»; Regno Unito), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Modamax S.A. che controlla l'impresa Camaïeu S.A. («Camaïeu», Francia), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cinven: fondi di investimento,

per Camaïeu: commercio al dettaglio di abbigliamento femminile.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4651 — Cinven/Camaïeu, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.