ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 82

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
14 aprile 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 082/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 69 del 24.3.2007

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 082/02

Causa C-34/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Licenze di pesca — Regolamento (CE) n. 3690/93 — Navi Wiron III e Wiron IV — Trasferimento definitivo di queste ultime in Argentina)

2

2007/C 082/03

Causa C-150/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Imposta sui redditi — Previdenza — Vecchiaia — Sottoscrizione presso un'altra compagnia stabilita in un altro Stato membro — Normativa fiscale — Limitazione della detraibilità dal reddito imponibile dei contributi versati nell'ambito di un regime pensionistico — Motivi imperativi di interesse generale — Efficacia dei controlli fiscali — Coerenza del sistema fiscale — Simmetria del sistema fiscale — Convenzione tributaria preventiva contro le doppie imposizioni)

2

2007/C 082/04

Causa C-199/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Modifica rilevante dell'utilizzo di una costruzione o di un terreno — Irricevibilità del ricorso)

3

2007/C 082/05

Causa C-345/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Centro Equestre da Lezíria Grande Lda/Bundesamt für Finanzen (Libera prestazione dei servizi — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Spettacoli e lezioni equestri organizzati in uno Stato membro da una società con sede in un altro Stato membro — Presa in considerazione delle spese professionali — Presupposti — Nesso economico diretto con i redditi percepiti nello Stato in cui l'attività viene esercitata)

3

2007/C 082/06

Causa C-239/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Brussel — Belgio) — BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Domanda di registrazione di un marchio per un gruppo di prodotti e di servizi — Esame del segno da parte dell'autorità competente — Valutazione di tutti i fatti e le circostanze pertinenti — Competenza del giudice nazionale adito di un ricorso)

4

2007/C 082/07

Causa C-266/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o febbraio 2007 — Jose Maria Sison/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni — Interesse pubblico — Sicurezza pubblica — Relazioni internazionali — Documenti su cui il Consiglio si è basato per adottare una decisione che prevede misure restrittive contro determinate persone nell'ambito della lotta al terrorismo — Documenti di particolare delicatezza — Diniego di consultazione — Diniego di comunicazione dell'identità degli Stati da cui provengono taluni dei detti documenti)

4

2007/C 082/08

Causa C-270/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos — Grecia) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis e altri (Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE del Consiglio — Art. 1, n. 1, lett. a) — Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla volontà del datore di lavoro — Nozione di stabilimento)

5

2007/C 082/09

Causa C-292/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Patron — Grecia) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias (Convenzione di Bruxelles — Art. 1, primo comma, prima frase — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Azione per il risarcimento dei danni esercitata in uno Stato contraente dagli aventi diritto delle vittime di massacri di guerra contro un altro Stato contraente a causa delle azioni delle sue forze armate)

5

2007/C 082/10

Causa C-435/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Investrand BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 2 — Diritto a detrazione — Costi connessi a servizi di consulenza ricevuti nell'ambito di una procedura di arbitrato relativa alla determinazione dell'importo di un credito facente parte del patrimonio dell'impresa, ma sorto in capo al suo titolare prima che questi fosse sottoposto all'obbligo di assolvere l'IVA)

6

2007/C 082/11

Causa C-3/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 febbraio 2007 — Groupe Danone/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione)

6

2007/C 082/12

Causa C-114/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 96/48/CE — Reti transeuropee — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità — Mancato recepimento)

7

2007/C 082/13

Causa C-183/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 8529 — Sottovoce 8529 90 40 — Tastiera a membrana per telefono cellulare)

7

2007/C 082/14

Causa C-324/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2004/116/CE — Inclusione della Candida guilliermondii nell'allegato della direttiva 82/471/CEE — Mancata adozione dei necessari provvedimenti)

8

2007/C 082/15

Causa C-12/05 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2006 — Herbert Meister/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado — Impiego — Nuova assegnazione di un capo servizio come consigliere giuridico presso la vice presidenza agli affari giuridici — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

8

2007/C 082/16

Causa C-368/05 P: Ordinanza della Corte 8 dicembre 2006 — Polyelectrolyte Producers Group/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità — Decisione del comitato misto del SEE che autorizza il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l'acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità)

9

2007/C 082/17

Causa C-373/05 P: Ordinanza della Corte 22 gennaio 2007 — Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Decisione di non promuovere un dipendente al grado LA5 — Reclamo preliminare — Identità di oggetto e di causa — Ricorso manifestamente infondato)

9

2007/C 082/18

Causa C-57/06 P: Ordinanza della Corte 26 gennaio 2007 — Elisabetta Righini/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Agenti temporanei — Inquadramento nel grado e nello scatto — Inquadramento nel grado superiore della carriera — Snaturamento dei fatti — Vizi di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

9

2007/C 082/19

Causa C-126/06: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Grecia) — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis (Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Vendita di prodotti della panificazione congelati)

10

2007/C 082/20

Causa C-129/06 P: Ordinanza della Corte 12 dicembre 2006 — Autosalone Ispra Snc/Comunità europea dell'energia atomica (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità europea dell'energia atomica — Tracimazione di un collettore fognario — Snaturamento — Misure istruttorie)

10

2007/C 082/21

Causa C-273/06: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 26 gennaio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Concorrenza — Accordo per la distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categoria — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Risoluzione da parte del fornitore — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Necessità di riorganizzare la rete distributiva)

11

2007/C 082/22

Causa C-302/06: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — František Koval'ský/Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s. (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Diritto di proprietà — Installazioni elettriche su aree private senza indennizzo per i proprietari — Incompetenza della Corte)

11

2007/C 082/23

Causa C-503/06: Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

12

2007/C 082/24

Causa C-12/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 18 gennaio 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

12

2007/C 082/25

Causa C-16/07 P: Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Marguerite Chetcuti avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 novembre 2006 nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione

13

2007/C 082/26

Causa C-23/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 25 gennaio 2007 — Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario e figlio/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

14

2007/C 082/27

Causa C-24/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 25 gennaio 2007 — Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

15

2007/C 082/28

Causa C-27/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

16

2007/C 082/29

Causa C-28/07 P: Ricorso proposto il 26 gennaio 2007 dalla NV Ter Lembeek International avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione), 23 novembre 2006 nella causa T-217/02, NV Ter Lembeek International/Commissione delle Comunità europee

16

2007/C 082/30

Causa C-32/07: Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

17

2007/C 082/31

Causa C-36/07: Ricorso presentato il 31 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

17

2007/C 082/32

Causa C-38/07 P: Ricorso proposto il 1o febbraio 2007 dall'Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione delle Comunità europee

18

2007/C 082/33

Causa C-39/07: Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

18

2007/C 082/34

Causa C-40/07: Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

19

2007/C 082/35

Causa C-45/07: Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

19

2007/C 082/36

Causa C-46/07: Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

20

2007/C 082/37

Causa C-47/07 P: Ricorso proposto il 2 febbraio 2007 dalla Masdar (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar (UK)/Commissione delle Comunità europee

20

2007/C 082/38

Causa C-48/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège il 5 febbraio 2007 — Stato belga/S.A. Les Vierges Du Vieux Tauves

21

2007/C 082/39

Causa C-54/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

21

2007/C 082/40

Causa C-68/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 12 febbraio 2007 — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Lopez Lizazo

23

2007/C 082/41

Causa C-69/07: Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

23

2007/C 082/42

Causa C-72/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) il 9 febbraio 2007 — José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

23

2007/C 082/43

Causa C-79/07: Ricorso presentato il 13 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

24

2007/C 082/44

Causa C-82/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 15 febbraio 2007 — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración General del Estado

24

2007/C 082/45

Causa C-86/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

24

2007/C 082/46

Causa C-87/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

25

2007/C 082/47

Causa C-91/07: Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

25

2007/C 082/48

Causa C-102/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 febbraio 2007 — ADIDAS AG e ADIDAS BENELUX BV/MARCA MODE, C&A Nederland, H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS BV e VENDEX KBB NEDERLAND BV

26

2007/C 082/49

Causa C-104/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

26

2007/C 082/50

Causa C-47/05: Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

26

2007/C 082/51

Causa C-53/06: Ordinanza del presidente della Corte 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

27

2007/C 082/52

Causa C-79/06: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

27

2007/C 082/53

Causa C-91/06: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

27

2007/C 082/54

Causa C-93/06: Ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

27

2007/C 082/55

Causa C-95/06 P: Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2006 — Bausch & Lomb Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

27

2007/C 082/56

Causa C-109/06: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

27

2007/C 082/57

Causa C-110/06: Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

28

2007/C 082/58

Causa C-222/06: Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

28

2007/C 082/59

Causa C-259/06: Ordinanza del presidente della Corte 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

28

2007/C 082/60

Causa C-299/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

28

2007/C 082/61

Causa C-326/06: Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

28

2007/C 082/62

Causa C-370/06: Ordinanza del presidente della Corte 24 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

28

2007/C 082/63

Causa C-377/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

29

2007/C 082/64

Causa C-395/06: Ordinanza del presidente della Corte 5 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)/Al Rima SA

29

 

Tribunale di primo grado

2007/C 082/65

Causa T-23/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — CAS/Commissione (Accordo di associazione tra la CEE e la Repubblica di Turchia — Sgravio di dazi all'importazione — Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia — Codice doganale comunitario — Certificati di circolazione — Situazione particolare — Diritti della difesa)

30

2007/C 082/66

Causa T-339/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Clotuche/Commissione (Dipendenti — Riassegnazione di un direttore come consigliere principale — Interesse del servizio — Equivalenza degli impieghi — Riorganizzazione di Eurostat — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

30

2007/C 082/67

Cause riunite T-118/04 e T-134/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2007 — Calò/Commissione (Dipendenti — Nuova assegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale — Interesse del servizio — Equivalenza degli impieghi — Riorganizzazione di Eurostat — Nomina a un posto di direttore — Avviso di posto vacante — Obbligo di motivazione — Valutazione dei meriti dei candidati — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

31

2007/C 082/68

Causa T-143/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — Camurato Carfagno/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto informativo — Rapporto sull'evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Errore manifesto di valutazione)

31

2007/C 082/69

Causa T-175/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Gordon/Commissione (Funzionari — Ricorso di annullamento — Rapporto di evoluzione della carriera — Invalidità totale e definitiva — Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire — Ricorso per il risarcimento del danno — Irricevibilità)

32

2007/C 082/70

Causa T-204/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2007 — Indorata-Serviços e Gestão/UAMI (HAIRTRANSFER) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario HAIRTRANSFER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2007/C 082/71

Cause riunite T-246/04 e T-71/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — Wunenburger/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporti informativi — Esercizi di valutazione 1997/1999 e 1999/2001 — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento — Diritti della difesa)

32

2007/C 082/72

Causa T-256/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 febbraio 2007 — Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario RESPICUR — Marchio denominativo nazionale anteriore RESPICORT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Prova dell'uso del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94)

33

2007/C 082/73

Causa T-318/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Boucek/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove scritte — Deposito tardivo dell'atto di candidatura)

33

2007/C 082/74

Causa T-353/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2007 — Ontex/Uami — Curon Medical (CURON) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario CURON — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EURON — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

34

2007/C 082/75

Causa T-354/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2007 — Petralia/Commissione (Dipendenti — Agenti temporanei — Quadro scientifico — Inquadramento nel grado)

34

2007/C 082/76

Causa T-435/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2007 — Simões Dos Santos/UAMI (Pubblico impiego — Dipendenti di ruolo e agenti temporanei dell'UAMI — Rapporto informativo e promozione — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Regime transitorio — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Irretroattività — Principi di legittimità e di certezza del diritto — Fondamento giuridico — Legittimo affidamento — Parità di trattamento)

34

2007/C 082/77

Causa T-477/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 febbraio 2007 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario TDK — Marchio figurativo comunitario anteriore TDK — Marchi denominativi o figurativi nazionali anteriori TDK — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

35

2007/C 082/78

Causa T-501/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2007 — Bodegas Franco-Españolas/UAMI — Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ROYAL — Marchio comunitario denominativo anteriore ROYAL FEITORIA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza del rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

35

2007/C 082/79

Causa T-65/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2007 — Seldis/Commissione (Dipendenti — Tirocinanti — Quadri scientifico o tecnico — Nomina di un agente temporaneo in seguito ad un concorso per il passaggio di ruolo — Inquadramento nel grado e nello scatto — Art. 31 e 32 dello Statuto)

36

2007/C 082/80

Causa T-88/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Quelle/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Richiesta di marchio comunitario figurativo NARS — Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l'elemento denominativo MARS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) no 40/94)

36

2007/C 082/81

Causa T-317/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra) (Marchio comunitario — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di una chitarra — Impedimento assoluto alla registrazione — Violazione dei diritti della difesa — Motivazione — Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94)

37

2007/C 082/82

Causa T-55/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2007 — Rijn Schelde Mondia France/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Domanda di sgravio di dazi all'importazione — Atto recante pregiudizio — Irricevibilità)

37

2007/C 082/83

Causa T-423/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Aiuti concessi dagli Stati — Urgenza)

37

2007/C 082/84

Causa T-91/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2007 — Theofilopoulos/Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Richiesta di restituzione di lettere di garanzia — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità del ricorso — Ricorso manifestamente infondato)

38

2007/C 082/85

Causa T-124/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 gennaio 2007 — MIP Metro/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Non luogo a statuire)

38

2007/C 082/86

Causa T-16/07: Ricorso presentato il 17 gennaio 2007 — Torres/UAMI — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENITEZ)

38

2007/C 082/87

Causa T-17/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Torres/UAMI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

39

2007/C 082/88

Causa T-24/07: Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione

39

2007/C 082/89

Causa T-26/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — LIPOR/Commissione

40

2007/C 082/90

Causa T-30/07: Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Denka International/Commissione

41

2007/C 082/91

Causa T-33/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

42

2007/C 082/92

Causa T-34/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Goncharov/UAMI — DSB (DSBW)

43

2007/C 082/93

Causa T-35/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Leche Celta/UAMI — Celia (Celia)

43

2007/C 082/94

Causa T-36/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Zipcar/UAMI — Canary Island Car (ZIPCAR)

44

2007/C 082/95

Causa T-37/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — El Morabit/Consiglio dell'Unione europea

44

2007/C 082/96

Causa T-38/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Shell Petroleum e a./Commissione

45

2007/C 082/97

Causa T-39/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — ENI/Commissione

45

2007/C 082/98

Causa T-40/07 P: Ricorso del sig. José António de Brito Sequeira Carvalho proposto il 14 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

46

2007/C 082/99

Causa T-41/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commissione

47

2007/C 082/00

Causa T-42/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Dow Chemical e a./Commissione

47

2007/C 082/01

Causa T-43/07 P: Ricorso del sig. Neophytos Neophytou proposto il 14 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-22/05, Neophytou/Commissione

48

2007/C 082/02

Causa T-44/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Kaučuk/Commissione

49

2007/C 082/03

Causa T-45/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Unipetrol/Commissione

49

2007/C 082/04

Causa T-47/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm GmbH/UAMI (BioGeneriX)

50

2007/C 082/05

Causa T-48/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)

50

2007/C 082/06

Causa T-52/07: Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Movimondo Onlus/Commissione

51

2007/C 082/07

Causa T-54/07: Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Vtesse Networks/Commissione

52

2007/C 082/08

Causa T-55/07: Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Paesi Bassi/Commissione

52

2007/C 082/09

Causa T-37/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Banca Sanpaolo Imi/Commissione

53

2007/C 082/10

Causa T-39/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Banca Intesa Banca Commerciale italiana/Commissione

53

2007/C 082/11

Causa T-40/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Capitalia, già Banca di Roma/Commissione

53

2007/C 082/12

Causa T-41/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — MCC/Commissione

53

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 082/13

Causa F-30/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Sundholm/Commissione (Dipendenti — Valutazione — Rapporto sull'evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2003 — Obbligo di motivazione del rapporto — Diritti della difesa)

54

2007/C 082/14

Causa F-72/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Fardoom e Ashbrook/Commissione (Dipendenti — Rimborso spese — Spese di missione — Rifiuto di firmare gli ordini di missione richiesti nell'ambito dell'attività sindacale — Interesse ad agire — Irricevibilità)

54

2007/C 082/15

Causa F-84/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Neirinck/Commissione (Dipendenti — Agente temporaneo — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Asserita promessa di assunzione)

55

2007/C 082/16

Causa F-1/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 febbraio 2007 — Fernández Ortiz/Commissione (Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Licenziamento dopo il periodo di prova)

55

2007/C 082/17

Causa F-138/06: Ricorso presentato il 18 dicembre 2006 — Meister/UAMI

55

2007/C 082/18

Causa F-8/07: Ricorso presentato il 26 gennaio 2007 — Chassagne/Commissione

56

2007/C 082/19

Causa F-13/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Scozzaro/EMEA

56

2007/C 082/20

Causa F-14/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Caló/Commissione

57

2007/C 082/21

Causa F-78/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 febbraio 2007 — Rounis/Commissione

57

2007/C 082/22

Causa F-102/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 febbraio 2007 — Geert Haelterman e altri/Commissione

57

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/1


(2007/C 82/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 69 del 24.3.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 56 del 10.3.2007

GU C 42 del 24.2.2007

GU C 20 del 27.1.2007

GU C 331 del 30.12.2006

GU C 326 del 30.12.2006

GU C 310 del 16.12.2006

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-34/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Licenze di pesca - Regolamento (CE) n. 3690/93 - Navi Wiron III e Wiron IV - Trasferimento definitivo di queste ultime in Argentina)

(2007/C 82/02)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e C. Diderich, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: H.G. Sevenster, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (GU L 341, pag. 93) — Mancata revoca delle licenze di pesca delle navi WIRON III e WIRON IV dopo il loro trasferimento definitivo in Argentina

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca

(Causa C-150/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Imposta sui redditi - Previdenza - Vecchiaia - Sottoscrizione presso un'altra compagnia stabilita in un altro Stato membro - Normativa fiscale - Limitazione della detraibilità dal reddito imponibile dei contributi versati nell'ambito di un regime pensionistico - Motivi imperativi di interesse generale - Efficacia dei controlli fiscali - Coerenza del sistema fiscale - Simmetria del sistema fiscale - Convenzione tributaria preventiva contro le doppie imposizioni)

(2007/C 82/03)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, S. Tams e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 39, 43, 49 e 56 CE — Legislazione fiscale che limita la detraibilità del reddito imponibile dei contributi previdenziali di vecchiaia alle assicurazioni stipulate con un'impresa stabilita nello Stato membro

Dispositivo

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di assicurazioni sulla vita ed un regime pensionistico per effetto dei quali la possibilità di portare in detrazione e di escludere i contributi viene concessa solamente per i contributi versati sulla base di regimi pensionistici stipulati con enti pensionistici stabiliti in Danimarca, laddove nessuna analoga agevolazione fiscale è riconosciuta per i contributi versati sulla base di regimi pensionistici sottoscritti con enti pensionistici stabiliti in altri Stati membri, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE.

2)

Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-199/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Modifica rilevante dell'utilizzo di una costruzione o di un terreno - Irricevibilità del ricorso)

(2007/C 82/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C.-F. Durand e F. Simonetti, agenti, A. Howard, barrister)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Bethell ed E. O'Neill, agenti, D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE — Autorizzazione accordata senza valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è irrecivibile.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Centro Equestre da Lezíria Grande Lda/Bundesamt für Finanzen

(Causa C-345/04) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Spettacoli e lezioni equestri organizzati in uno Stato membro da una società con sede in un altro Stato membro - Presa in considerazione delle spese professionali - Presupposti - Nesso economico diretto con i redditi percepiti nello Stato in cui l'attività viene esercitata)

(2007/C 82/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Centro Equestre da Lezíria Grande Lda

Convenuto: Bundesamt für Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinazhof — Compatibilità con l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) delle norme nazionali sulla tassazione dei redditi dei non residenti che prevedono la restituzione della tassa nel caso in cui le spese professionali che presentano un nesso economico diretto con i redditi siano superiori alla metà dei redditi

Dispositivo

L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) non osta ad una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, che subordini il rimborso dell'imposta sulle società prelevata alla fonte sui redditi percepiti da un contribuente soggetto d'imposta a titolo parziale alla condizione che le spese professionali di cui il detto contribuente chiede, a tale scopo, la presa in considerazione presentino un nesso economico diretto con i redditi percepiti nell'ambito di un'attività esercitata nel territorio dello Stato membro interessato, purché siano considerate tali tutte le spese che sono inscindibili dall'attività suddetta, quali che siano il luogo o il momento in cui esse sono state sostenute. Il detto articolo osta, per contro, ad una normativa nazionale siffatta nella misura in cui questa subordini il rimborso della detta imposta a tale contribuente alla condizione che le spese professionali in questione siano superiori alla metà dei redditi summenzionati.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


14.4.2007   

IT

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C 82/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Brussel — Belgio) — BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau

(Causa C-239/05) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Domanda di registrazione di un marchio per un gruppo di prodotti e di servizi - Esame del segno da parte dell'autorità competente - Valutazione di tutti i fatti e le circostanze pertinenti - Competenza del giudice nazionale adito di un ricorso)

(2007/C 82/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nella causa principale

Ricorrente: BVBA Management, Training en Consultancy

Convenuto: Benelux-Merkenbureau

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione dell'art. 3 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11 febbraio 1989, pag. 1) — Domanda di registrazione del marchio «The Kitchen Company »— Esame del segno distintivo da parte dell'autorità competente — Presa in considerazione di tutti i fatti e circostanze pertinenti — Sentenza Koninklijke KPN Nederland

Dispositivo

La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che:

l'autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati;

essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione qualora né tale domanda né tale decisione vertano su categorie di prodotti o servizi o su prodotti o servizi considerati separatamente;

essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione fatti e circostanze successivi alla data di adozione di detta decisione.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


14.4.2007   

IT

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C 82/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o febbraio 2007 — Jose Maria Sison/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezioni - Interesse pubblico - Sicurezza pubblica - Relazioni internazionali - Documenti su cui il Consiglio si è basato per adottare una decisione che prevede misure restrittive contro determinate persone nell'ambito della lotta al terrorismo - Documenti di particolare delicatezza - Diniego di consultazione - Diniego di comunicazione dell'identità degli Stati da cui provengono taluni dei detti documenti)

(2007/C 82/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jose Maria Sison (rappresentante: J. Fermon, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 aprile 2005, cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Jose Maria Sison/Consiglio dell'Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio che rigetta la domanda presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'accesso a determinati documenti sui quali il Consiglio si è basato per adottare la decisione 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Sison è condannato alle spese.


(1)  GU C 243 dell'1.10.2005.


14.4.2007   

IT

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C 82/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos — Grecia) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis e altri

(Causa C-270/05) (1)

(Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE del Consiglio - Art. 1, n. 1, lett. a) - Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla volontà del datore di lavoro - Nozione di «stabilimento»)

(2007/C 82/08)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti nella causa principale

Ricorrente: Athinaïki Chartopoïïa AE

Convenuto: L. Panagiotidis e altri

Interveniente: Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Areios Pagos — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE (GU L 48, pag. 29), dell'art. 2, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CE (GU L 245, pag. 3) e dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE (GU L 225, pag. 16), concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi — Obbligo del datore di lavoro di informare e di consultare i rappresentanti dei lavoratori — Estensione delle condizioni derogatorie di licenziamento in caso di cessazione delle attività dovuta a una decisione giudiziale

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in particolare con riferimento al suo art. 1, n. 1, lett. a), dev'essere interpretata nel senso che un'unità di produzione come quella di cui alla causa principale rientra nella nozione di «stabilimento »ai fini dell'applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


14.4.2007   

IT

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C 82/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Patron — Grecia) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

(Causa C-292/05) (1)

(Convenzione di Bruxelles - Art. 1, primo comma, prima frase - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione - Azione per il risarcimento dei danni esercitata in uno Stato contraente dagli aventi diritto delle vittime di massacri di guerra contro un altro Stato contraente a causa delle azioni delle sue forze armate)

(2007/C 82/09)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Patron

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Eir. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos

Convenuta: Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Efeteio Patron — Interpretazione dell'art. 1 della Convenzione di Bruxelles — Campo di applicazione della Convenzione — Azione intentata dalle vittime di massacri di guerra contro uno Stato contraente nella sua qualità di responsabile per gli atti compiuti dalle sue forze armate in tempo di guerra

Dispositivo

L'art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che non rientra nella «materia civile», ai termini di tale disposizione, un'azione giudiziale promossa da persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro Stato contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto dagli aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell'ambito di operazioni di guerra sul territorio del primo Stato.


(1)  GU C 243 del 1.10.2005.


14.4.2007   

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C 82/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Investrand BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-435/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, n. 2 - Diritto a detrazione - Costi connessi a servizi di consulenza ricevuti nell'ambito di una procedura di arbitrato relativa alla determinazione dell'importo di un credito facente parte del patrimonio dell'impresa, ma sorto in capo al suo titolare prima che questi fosse sottoposto all'obbligo di assolvere l'IVA)

(2007/C 82/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Investrand BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni pagate da un soggetto passivo al fine di determinare l'importo di un credito sorto in capo ad esso prima dell'acquisizione della qualità di soggetto passivo — Deduzione dell'imposta — Necessità o meno di un legame diretto e immediato tra le prestazioni e la sua attività in qualità di soggetto passivo

Dispositivo

L'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che le spese per servizi di consulenza che un soggetto passivo ha ricevuto per determinare l'importo di un credito facente parte del patrimonio della sua impresa e connesso ad una vendita di azioni precedente al suo assoggettamento all'obbligo di assolvere l'IVA non presentano, in mancanza di elementi idonei a stabilire che i detti servizi sono motivati esclusivamente dall'attività economica, ai sensi della detta direttiva, esercitata dal soggetto passivo, un nesso immediato e diretto con tale attività e pertanto non configurano un diritto alla detrazione dell'IVA di cui sono stati gravati.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


14.4.2007   

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C 82/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 febbraio 2007 — Groupe Danone/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-3/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione)

(2007/C 82/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Danone (rappresentanti: avv.ti A. Winckler e S. Sorinas Jimeno)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e W. Wils, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 ottobre 2005, Danone/Commissione (causa T-38/02), con la quale il Tribunale ha respinto parzialmente il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativo ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE del Trattato CE (GU L 200, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Groupe Danone è condannato alle spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


14.4.2007   

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C 82/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-114/06) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/48/CE - Reti transeuropee - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità - Mancato recepimento)

(2007/C 82/12)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e T. Kukal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: R. Procházka, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancato recepimento, entro il termine a tal fine stabilito, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


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C 82/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-183/06) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 8529 - Sottovoce 8529 90 40 - Tastiera a membrana per telefono cellulare)

(2007/C 82/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ruma GmbH

Convenuta: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Sottovoce 8538 — Facciata per tastiera di telefono mobile (keypad), dotata di puntine di contatto non conduttrici sulla superficie inferiore

Dispositivo

La nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, dev'essere interpretata nel senso che le tastiere a membrana di policarbonato per telefono cellulare che dispongono sul lato superiore di tasti in rilievo e sul lato inferiore di spinotti di contatto non conduttivi, e che sono destinate a essere inserite in telefoni cellulari, rientrano nella sottovoce 8529 90 40.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


14.4.2007   

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C 82/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-324/06) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2004/116/CE - Inclusione della Candida guilliermondii nell'allegato della direttiva 82/471/CEE - Mancata adozione dei necessari provvedimenti)

(2007/C 82/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Szmytkowska e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione entro il termine previsto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della Candida guilliermondii (GU L 379, pag. 81)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


14.4.2007   

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C 82/8


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2006 — Herbert Meister/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-12/05 P) (1)

(Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado - Impiego - Nuova assegnazione di un capo servizio come consigliere giuridico presso la vice presidenza agli affari giuridici - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2007/C 82/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Herbert Meister (rappresentante: P. Goergen, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 28 ottobre 2004, Meister/UAMI (causa T-76/03) che respinge il ricorso di annullamento avverso la decisione dell'UAMI 22 aprile 2002, che nomina il ricorrente, nell'interesse del servizio, con il suo impiego di consigliere giuridico presso la vice presidenza agli affari giuridici

Dispositivo

1)

Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono respinti.

2)

Il sig. Meister è condannato alle spese relative al ricorso principale.

3)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese relative al ricorso incidentale.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


14.4.2007   

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C 82/9


Ordinanza della Corte 8 dicembre 2006 — Polyelectrolyte Producers Group/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-368/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità - Decisione del comitato misto del SEE che autorizza il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l'acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità)

(2007/C 82/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Polyelectrolyte Producers Group (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Curmi, J.-P. Hix e F. Florindo Gijón), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Forman e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 luglio 2005, causa T-376/04, Polyelecytrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione, che dichiara irricevibile un ricorso avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione del comitato misto SEE 26 aprile 2004, n. 59, che modifica l'allegato II dell'accordo SEE (GU L 277, pag. 30) nella parte in cui consente alla Norvegia di applicare limiti di concentrazione per l'acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità europea nonché l'accertamento dell'illegittimità della dichiarazione comune relativa all'accordo SEE sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione del comitato misto il 26 marzo 1999 (GU C 185, pag. 6) e, dall'altro, un ricorso per risarcimento del danno asseritamene subito dalla ricorrente in seguito all'adozione della decisione impugnata

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto,

2)

Il Polyelectrolyte Producers Group è condannato alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


14.4.2007   

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C 82/9


Ordinanza della Corte 22 gennaio 2007 — Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee

(Causa C-373/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Decisione di non promuovere un dipendente al grado LA5 - Reclamo preliminare - Identità di oggetto e di causa - Ricorso manifestamente infondato)

(2007/C 82/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: sig. Bart Nijs (rappresentante: sig. F. Rollinger, avocat)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. T. Kennedy e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 maggio 2005, causa T-377/04, Nijs/Corte dei conti, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Corte dei conti, di non promuovere il ricorrente al grado di traduttore-revisore (LA5) nel contesto dell'esercizio di promozione 2003

Dispositivo

1)

Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2)

Il sig. Nijs è condannato alle spese.


(1)  GU C 330 del 24.12.2005.


14.4.2007   

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C 82/9


Ordinanza della Corte 26 gennaio 2007 — Elisabetta Righini/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-57/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado e nello scatto - Inquadramento nel grado superiore della carriera - Snaturamento dei fatti - Vizi di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

(2007/C 82/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: sig.ra Elisabetta Righini (rappresentante: sig. E. Boigelot, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Joris e C. Berardi-Kayser, agenti, D. Waelbroeck, avocat)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T-145/04, Righini/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione, di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A7, scatto 3 e, ove occorra, all'annullamento della decisione 21 gennaio 2004, che respinge il reclamo della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2)

La sig.ra Righini è condannata alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


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C 82/10


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Grecia) — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis

(Causa C-126/06) (1)

(Libera circolazione delle merci - Art. 28 CE - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Vendita di prodotti della panificazione congelati)

(2007/C 82/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Tripolis

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carrefour — Marinopoulos AE

Convenuto: Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Interpretazione dell'art. 28 CE — Vendita di prodotti della panificazione precotti (prodotti «bake-off») — Obbligo di autorizzazione

Dispositivo

L'art. 28 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che subordina la vendita di prodotti «bake off »agli stessi obblighi vigenti per il processo completo di panificazione e di vendita del pane e dei tradizionali prodotti della panificazione.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


14.4.2007   

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C 82/10


Ordinanza della Corte 12 dicembre 2006 — Autosalone Ispra Snc/Comunità europea dell'energia atomica

(Causa C-129/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità europea dell'energia atomica - Tracimazione di un collettore fognario - Snaturamento - Misure istruttorie)

(2007/C 82/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Autosalone Ispra Snc (rappresentante: avv. B. Casu)

Altra parte nel procedimento: Comunità europea dell'energia atomica (rappresentanti: sig. E. de March, agente, e avv. A. Dal Ferro,)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 novembre 2005, causa T-250/02, Autosalone Ispra/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità della Comunità per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito della tracimazione di un collettore fognario la cui gestione e manutenzione spettano al Centro comune di ricerca di Ispra — Violazione delle norme processuali relative all'onere della prova

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Autosalone Ispra Snc è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


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C 82/11


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 26 gennaio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH

(Causa C-273/06) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Concorrenza - Accordo per la distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categoria - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Art. 5, n. 3 - Risoluzione da parte del fornitore - Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 - Necessità di riorganizzare la rete distributiva)

(2007/C 82/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice a quo:

Handelsgericht Wien

Parti nella causa principale

Ricorrente: Auto Peter Petschening GmbH

Convenuta: Toyota Frey Austria GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25), e del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30) — Risoluzione di un contratto di distribuzione da parte del fornitore con un preavviso di un anno, motivata dalla necessità di riorganizzare l'intera rete distributiva o una parte sostanziale della stessa a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002

Dispositivo

1)

L'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessario riorganizzare la rete distributiva di un fornitore ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo [81] paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore può, tenuto conto dell'organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, aver reso necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione.

2)

La realizzazione ad opera di un fornitore, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, di un sistema di distribuzione selettiva nell'ambito del quale, da un lato, i distributori non sono più soggetti a restrizioni del territorio sul quale possono vendere i prodotti contrattuali e, dall'altro, i riparatori autorizzati possono limitare le loro attività alla sola fornitura di servizi di manutenzione e riparazione, è idonea a costituire una riorganizzazione della rete distributiva ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Spetta ai giudici nazionali ed agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell'insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti e, segnatamente, delle prove prodotte a tal fine dal fornitore.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


14.4.2007   

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C 82/11


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — František Koval'ský/Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.

(Causa C-302/06) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Diritto di proprietà - Installazioni elettriche su aree private senza indennizzo per i proprietari - Incompetenza della Corte)

(2007/C 82/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti nella causa principale

Ricorrente: sig. František Koval'ský

Convenuti: Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.

Intervenienti: sig.ra Zuzana Petrová, sig. Ondrej Valla

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione dell'art. 6 UE nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — Diritto di proprietà — Normativa nazionale che consente l'installazione di impianti elettrici in aree private senza che i proprietari abbiano diritto ad un indennizzo

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sottoposte dal Krajský súd v Prešove con decisioni 2 maggio e 21 luglio 2006.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


14.4.2007   

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Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-503/06)

(2007/C 82/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che, poiché la regione Liguria ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione veniva a conoscenza del fatto che la regione Liguria aveva approvato la legge n. 34 del 5 ottobre 2001 allo scopo di regolamentare le modalità di adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata. Tale legge regionale veniva modificata mediante la legge regionale n. 31 del 13 agosto 2002.

Ad avviso della Commissione, la legge regionale n. 34/2001, modificata, costituisce un'autorizzazione all'esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva, in quanto:

individua in maniera generale ed astratta e senza limiti di tempo, le specie oggetto della deroga, quando invece la deroga si configura come un atto eccezionale a carattere provvedimentale, da adottarsi dietro verifica dell'esistenza di determinati presupposti di carattere scientifico,

non prevede l'obbligo, per i provvedimenti individuali di deroga, di indicare una delle ragioni astratte per le quali è possibile concedere la deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, e non prevede l'obbligo di esplicitare i motivi concreti per i quali un determinato provvedimento è riconducibile all'esigenza invocata come ragione astratta,

non prevede il rispetto della verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né prevede l'indicazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva sono soddisfatte.

L'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, modificata, si riflette nei provvedimenti concreti di autorizzazione al prelievo venatorio, che non dimostrano l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e che non menzionano la ragione astratta né i motivi concreti per cui la deroga si rende necessaria.

Dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato, in data 31 ottobre 2006, la regione Liguria abrogava la legge regionale n. 34/2001, modificata, mediante la legge regionale n. 35/2006 del 31 ottobre 2006, ed adottava la legge regionale n. 36/2006, mediante la quale si autorizzano dei prelievi venatori in deroga che presentano gli stessi elementi di incompatibilità con l'articolo 9 della direttiva summenzionata già censurati relativamente al quadro giuridico regionale precedente.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.


14.4.2007   

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C 82/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 18 gennaio 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

(Causa C-12/07)

(2007/C 82/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade

Convenuti: Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

Questioni pregiudiziali

1)

se un soggetto avente la forma della società per azioni e gli obiettivi, le funzioni, i poteri di intervento sul mercato attribuiti dal legislatore italiano alla spa ANAS (come risultanti — in particolare — dagli atti istitutivi del nuovo soggetto, dallo Statuto approvato con decreto interministeriale 18 dicembre 2002, dalla nuova normativa di cui ai commi da 82 a 90 art. 2 d.l. 3 ottobre 2006 convertito in legge con modificazioni apportate con il «maxiemendamento »del Governo alla «finanziaria »2007, art. 1 comma 1034), possa o meno considerarsi una impresa, ancorché pubblica, ai sensi e per gli effetti dell' Ordinamento Comunitario, come tale soggetta alla disciplina della concorrenza (art. 86 Trattato).

In caso di risposta positiva,

2)

se, avuto riguardo al diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall'Ordinamento Comunitario, sia compatibile una normativa avente caratteristiche analoghe a quella in esame, anche come convertita dalla legge 286/2006, la quale preveda — a fronte di un sostanziale potere di espropriazione attribuito a una impresa pubblica concorrente quale l'ANAS spa — un «eventuale diritto di indennizzo».

3)

se, avuto riguardo alla normativa in questione, tenuto conto delle modifiche apportate con la conversione in legge e di quelle apportate dal c.d. «maxiemendamento »alla Legge Finanziaria per il 2007, l'Ordinamento Comunitario e specificamente le norme in materia di concorrenza e mercato interno (43 segg., 81 segg. Trattato CE) ostino all'attribuzione a un'impresa a totale partecipazione pubblica avente caratteristiche analoghe a quelle di ANAS spa, della gestione — in via temporanea ma senza la fissazione di un termine finale di carattere ultimativo — di servizi pubblici o infrastrutture pubbliche, senza l'espletamento di una gara.

4)

se il diritto comunitario in tema di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici osti a che uno Stato Membro estenda il regime previsto dalle direttive relative agli appalti di forniture e servizi, anche alle operazioni «verticali »poste in essere da imprese private concessionarie aggiudicatarie, riservandosi inoltre lo Stato Membro il diritto di nominare i membri delle Commissioni Aggiudicatrici degli appalti indetti dai concessionari.

5)

se, nella misura in cui attribuiscono vantaggi non attribuiti ai concorrenti privati, e nella misura in cui non siano soggetti a separazione contabile, costituiscano aiuti di Stato vietati dagli artt. 87 e segg Trattato, misure di finanziamento simili a quelle attuate a favore di ANAS ex artt. 7 comma 12 d.l. 138/2002, e art. 7 comma 1-quater, d.l. 138/2002, nonché ex art. 1, comma 453 Legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), che consentono ad ANAS spa di ricevere mutui agevolati da Cassa depositi e Prestiti s.p.a., nonché misure simili a quelle di cui all'art. 1 comma 299 lett. c) e comma 453 L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), e/o di cui all'art. 76 comma 2 legge 289/2003, che destinano ad ANAS spa consistenti contributi pubblici, dichiaratamente destinati a opere infrastrutturali, ma senza obbligo di contabilità separata; se costituisce inoltre aiuto di Stato una misura simile al prolungamento della concessione a favore di ANAS spa, che consente ad ANAS di evitare la procedura di gara, nonché una normativa simile a quella di cui all'art. 2 L. 286/2006 (di conversione del d.l. 262/2006), commi 87 e 88, ove si prevede il subentro automatico — pur se a titolo temporaneo ma senza alcun termine finale — di ANAS spa ai sub-concessionari privati decaduti.


14.4.2007   

IT

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C 82/13


Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Marguerite Chetcuti avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 novembre 2006 nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione

(Causa C-16/07 P)

(2007/C 82/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marguerite Chetcuti (rappresentante: sig. M.-A. Lucas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 8 novembre 2006, nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione;

accogliere la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, e pertanto:

annullare la decisione 22 giugno 2004 della giuria di concorso di respingere, sulla base del punto III del bando di concorso COM/PA/04 del 6 aprile 2004, la candidatura della ricorrente;

annullare i successivi atti della procedura concorsuale, e segnatamente l'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, quale approvato dalla giuria, la decisione della Commissione che ha conseguentemente stabilito i posti da ricoprire, l'elenco degli idonei approvato dalla giuria al termine dei suoi lavori, e le conseguenti decisioni di nomina adottate dall'Autorità che ha il potere di nomina (APN);

condannare la Commissione alle spese del primo grado di giudizio;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo a sostegno della propria impugnazione, relativo alla violazione, da parte del Tribunale, della nozione di concorso interno ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto del personale, nella sua versione vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, nonché della finalità attribuita all'assunzione dai suoi artt. 27 e 4, n. 1, e del principio di parità di trattamento o, quanto meno, alla violazione dell'obbligo di motivazione.

Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente rileva, in sostanza, come dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerga che l'espressione «concorso interno all'istituzione »riguarda tutte le persone che sono al servizio di quest'ultima in virtù di un rapporto di diritto pubblico, tra cui gli agenti ausiliari, e che il Tribunale avrebbe violato tale giurisprudenza, nonché la portata dell'espressione «concorso interno», avendo mostrato interesse per l'essenziale vocazione del concorso, determinata sulla base di qualifiche di natura soggettiva, anziché per la sua stessa natura, determinata in funzione delle oggettive condizioni di ammissione al concorso stabilite nel bando di concorso.

La ricorrente asserisce inoltre che, per quanto non si possa negare che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale quando precisa nel bando di concorso le condizioni di ammissione a quest'ultimo, tale potere deve essere sempre esercitato in funzione delle esigenze inerenti ai posti da ricoprire e dell'interesse del servizio, cosicché non si può ammettere la tesi di un'esclusione degli agenti ausiliari motivata dal fatto che, a differenza dei dipendenti di ruolo e degli agenti temporanei, questi ultimi non avrebbero dovuto attestare, all'atto della loro assunzione iniziale, il possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e d'integrità. La prova di siffatte qualità dovrebbe, infatti, risultare solo dal successo alle prove di preselezione e di selezione previste dal bando di concorso. Lo stesso varrebbe con riguardo alla prova delle capacità a svolgere le funzioni dei posti da ricoprire.

In subordine, la ricorrente rileva infine che la sentenza impugnata è priva di una sufficiente motivazione avendo il Tribunale omesso di rispondere al suo argomento relativo a una contraddizione interna al bando di concorso poiché quest'ultimo sembrerebbe escludere la candidatura degli agenti ausiliari, ma ammettere ai fini del calcolo dell'esperienza professionale quella acquisita in qualità di agente ausiliario in alcuni gruppi professionali.


14.4.2007   

IT

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C 82/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 25 gennaio 2007 — Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario e figlio/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

(Causa C-23/07)

(2007/C 82/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario e figlio

Convenuti: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Trattato di Adesione della Repubblica Ungherese all'Unione Europea (GUCE L 236 del 23 settembre 2003) deve essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità europea, a partire dall'1 maggio 2004 si applicano unicamente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria di cui al Regolamento n. 1493/99 (1) e al Regolamento n. 753/2002 (2), come modificato dal Regolamento n. 1429/2004 (3);

2)

se l'art. 52 del Regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione europea a sopprimere la denominazione di un vino (nella specie: «Tocai friulano») derivata da una varietà di vite legittimamente registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi regolamenti comunitari;

3)

se l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, comporti il divieto di discriminare i produttori e gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, quella relativa al vino «Tocai friulano», fra le 122 denominazioni elencate nell'Allegato I del Regolamento n. 753/2002 (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007;

4)

se l'art. 19 par. 2 del Regolamento n. 753/2002 della Commissione che sancisce la legittimità dell'utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite elencate nell'Allegato I dello stesso Regolamento (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l'esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità europea;

5)

se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 4, l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, vieti alla Commissione di applicare, in un proprio Regolamento (753/2002), il criterio dell'omonimia nel modo risultante dall'Allegato I di tale Regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell'utilizzo di numerosi nomi di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di utilizzo per un solo nome di varietà di vite («Tocai friulano») legittimamente usato da secoli sul mercato europeo;

6)

se l'art. 50 del Regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che nell'applicare le disposizioni degli artt. 23 — 24 dell'Accordo TRIP's e, in particolare, la disposizione dell'art. 24.6 dello stesso Accordo in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri (e a maggior ragione la Commissione europea) non possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il Regolamento n. 753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell'omonimia;

7)

se l'esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell'Accodo TRIP's, contenuto nel considerando n. 56 e nell'art. 50 del Regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione dell'art. 24.6 che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto Accordo di tutelare le denominazioni omonime.


(1)  GU L 179, p. 1.

(2)  GU L 118, p. 1.

(3)  GU L 263, p. 11.


14.4.2007   

IT

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C 82/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 25 gennaio 2007 — Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

(Causa C-24/07)

(2007/C 82/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini

Convenuti: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Trattato di Adesione della Repubblica Ungherese all'Unione Europea (GUCE L 236 del 23 settembre 2003) deve essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità europea, a partire dall'1 maggio 2004 si applicano unicamente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria di cui al Regolamento n. 1493/99 (1) e al Regolamento n. 753/2002 (2), come modificato dal Regolamento n. 1429/2004 (3);

2)

se l'art. 52 del Regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione europea a sopprimere la denominazione di un vino (nella specie: «Tocai friulano») derivata da una varietà di vite legittimamente registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi regolamenti comunitari;

3)

se l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, comporti il divieto di discriminare i produttori e gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, quella relativa al vino «Tocai friulano», fra le 122 denominazioni elencate nell'Allegato I del Regolamento n. 753/2002 (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007;

4)

se l'art. 19 par. 2 del Regolamento n. 753/2002 della Commissione che sancisce la legittimità dell'utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite elencate nell'Allegato I dello stesso Regolamento (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l'esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità europea;

5)

se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 4, l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, vieti alla Commissione di applicare, in un proprio Regolamento (753/2002), il criterio dell'omonimia nel modo risultante dall'Allegato I di tale Regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell'utilizzo di numerosi nomi di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di utilizzo per un solo nome di varietà di vite («Tocai friulano») legittimamente usato da secoli sul mercato europeo;

6)

se l'art. 50 del Regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che nell'applicare le disposizioni degli artt. 23 — 24 dell'Accordo TRIP's e, in particolare, la disposizione dell'art. 24.6 dello stesso Accordo in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri (e a maggior ragione la Commissione europea) non possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il Regolamento n. 753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell'omonimia;

7)

se l'esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell'Accodo TRIP's, contenuto nel considerando n. 56 e nell'art. 50 del Regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione dell'art. 24.6 che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto Accordo di tutelare le denominazioni omonime.


(1)  GU L 179, p. 1.

(2)  GU L 118, p. 1.

(3)  GU L 263, p. 11.


14.4.2007   

IT

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C 82/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-27/07)

(2007/C 82/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Questione pregiudiziale

Il reintegro nell'imponibile di una società controllante stabilita in Francia del 5 % dei crediti d'imposta attribuiti al momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello dell'imposta gravante sulla controllante quando quest'ultima può detrarre la totalità di detti crediti d'imposta dall'imposta dovuta. Risulta dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti entro 5 anni, e quindi non abbia diritto all'agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti d'imposta, l'aggravio tributario risultante, per l'imposta sulle società, dal reintegro del 5 % dei crediti d'imposta nel suo imponibile possa ritenersi consentito dalle disposizioni di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), in considerazione dell'importo contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è stato instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti d'imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto con gli obiettivi risultanti dall'art. 4 della citata direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).


14.4.2007   

IT

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C 82/16


Ricorso proposto il 26 gennaio 2007 dalla NV Ter Lembeek International avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione), 23 novembre 2006 nella causa T-217/02, NV Ter Lembeek International/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-28/07 P)

(2007/C 82/29)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: NV Ter Lembeek International (rappresentanti: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo, annullare di conseguenza la sentenza emessa nella causa T-217/02, nella parte in cui ha respinto il primo punto del primo motivo.

condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il primo motivo viene dedotto che il Tribunale ha violato l'art. 87, n. 1, CE, operando nella impugnata sentenza un'erronea valutazione affermando l'esistenza di un aiuto della ricorrente ai sensi dell'art. 87, n. 1.

2)

Il secondo motivo è costituito da due punti:

in via principale, l'impugnata sentenza viola l'art. 87, n. 1, CE, affermando l'esistenza di un aiuto alla ricorrente ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE sulla base di un approccio dell'art. 87, n. 1, CE puramente formalistico piuttosto che economico.

In subordine, l'impugnata sentenza viola l'art. 87, n. 1, CE affermando che non vi è alcuna sopravvalutazione dei titoli considerati e nel qualificare l'assenza di sopravvalutazione come beneficio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.


14.4.2007   

IT

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C 82/17


Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-32/07)

(2007/C 82/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Vidal Puig e W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE (1), relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2001/84/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GU L 272, pag. 32.


14.4.2007   

IT

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C 82/17


Ricorso presentato il 31 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-36/07)

(2007/C 82/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/68/CE (1) del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18, n. 1, di tale direttiva.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/68/CE è scaduto il 20 novembre 2005.


(1)  GU L 139, p. 321.


14.4.2007   

IT

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C 82/18


Ricorso proposto il 1o febbraio 2007 dall'Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-38/07 P)

(2007/C 82/32)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (rappresentante: H. de Bie, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 novembre 2006 nella causa T-382/04;

annullare la decisione della Commissione europea 17 giugno 2004 (REM 19/2002), in cui la Commissione stabilisce che nella fattispecie lo sgravio dei dazi all'importazione non era giustificato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

 

Violazione dell'art. 239 del codice doganale (1), unitamente agli artt. 899-909 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (2) («regolamento di attuazione»), e mancata motivazione delle conclusioni, quanto meno insufficiente motivazione delle dette conclusioni.

 

L'esame relativo al tipo di errore, all'esperienza professionale della ricorrente e al grado di diligenza perseguita dalla ricorrente deve, considerato nel suo complesso, comportare uno sgravio dei dazi. Il Tribunale di primo grado basa indebitamente la sua sentenza sul fatto che non sia complessa la normativa applicabile alla presente fattispecie quanto alla classificazione della suddetta carta di riso nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune, vale a dire il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (3). La ricorrente contesta la classificazione della carta di riso «non cotta »come stabilita dal Tribunale di primo grado, dalla Commissione e dalle autorità doganali olandesi. Il Tribunale di primo grado afferma indebitamente che la Heuschen & Schrouff dispone di un'ampia esperienza professionale quanto all'importazione e all'esportazione. In tal modo, il Tribunale di primo grado qualifica indebitamente la Heuschen & Schrouff come operatore economico sperimentato e, in tal modo, come esperta in materia di formalità di importazioni e di esportazioni. Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado impone esigenze troppo elevate al dovere di diligenza che grava sulla Heuschen & Schrouff, anche quando si trattasse di un operatore economico sperimentato. Inoltre, il Tribunale di primo grado equipara indebitamente la Heuschen & Schrouff al rappresentante diretto designato dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/18


Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-39/07)

(2007/C 82/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (1), relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il diploma spagnolo di «farmacista ospedaliero »è un «diploma »ai sensi della direttiva 89/48/CEE dato che:

si tratta di un diploma rilasciato dalla competente autorità designata dalla legge spagnola;

comprova una formazione post secondaria superiore a tre anni dato che, per ottenere il diploma di farmacista ospedaliero, è necessario essere in possesso del diploma universitario di Laurea in Farmacia, avere interamente frequentato il corso di studi nella corrispondente specializzazione ed aver superato un esame;

il diploma comprova che il titolare possiede le qualificazioni necessarie per esercitare la professione di farmacista ospedaliero in Spagna.

2.

Allo stesso modo, la professione di farmacista ospedaliero è una «professione regolamentata »in Spagna ai sensi della direttiva 89/48/CEE.

3.

La direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE (2), concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, non è applicabile alla professione di farmacista ospedaliero.

4.

Pertanto, il Regno di Spagna era obbligato a recepire la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero. Non avendo adottato i provvedimenti a tal fine necessari entro il 4 gennaio 1991, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.


(1)  GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(2)  GU L 253, pag. 37.


14.4.2007   

IT

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C 82/19


Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-40/07)

(2007/C 82/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/42/CE è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  GU L 197, p. 30.


14.4.2007   

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C 82/19


Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-45/07)

(2007/C 82/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis e F. Hoffmeister)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto il 18 marzo 2005 all'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) una proposta in merito al «Controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e al codice ISPS», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, il fatto che la Repubblica ellenica abbia presentato all'Organizzazione Marittima Internazionale una proposta in merito a una questione rientrante nell'ambito del regolamento n. 725/2004 (1) relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, senza esserne stata autorizzata dalla Comunità, costituisce violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

La Commissione sostiene che, con l'adozione del regolamento n. 725/2004, la Comunità è divenuta competente in via esclusiva a sottoscrivere obblighi internazionali nel settore della sicurezza marittima. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più competenti a manifestare posizioni nazionali dinanzi all'Organizzazione Marittima Internazionale in merito a questioni rientranti nella competenza esclusiva della Comunità, salvo che sino stati all'uopo autorizzati dalla Comunità.


(1)  GU L 129, pag. 6.


14.4.2007   

IT

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C 82/20


Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-46/07)

(2007/C 82/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi di cui all'articolo 141 CE.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all'art. 141 CE, dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60.


14.4.2007   

IT

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C 82/20


Ricorso proposto il 2 febbraio 2007 dalla Masdar (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar (UK)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-47/07 P)

(2007/C 82/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (rappresentanti: sigg. A. Bentley e P. Green, Barristers)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006, causa T-333/03, MASDAR (U.K) Ltd/Commissione delle Comunità europee.

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente:

(i)

la somma di EUR 448,947.78 chiesta dalla ricorrente nella causa T-333/03 o, in subordine, la somma di EUR 249,314.35, ovvero ogni altra somma che la Corte ritenga appropriata; oltre

(ii)

interessi sull'importo di cui al punto (i);

condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, nonché quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado («TPG») dev'essere annullata per i seguenti motivi:

1.

Il TPG è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che la ricorrente avesse agito meramente sulla base dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della Helmico, cosicché il TPG ha respinto le domande della ricorrente fondate sull'arricchimento senza causa e sulla gestione di affari. In tal modo, il TPG non ha tenuto conto del diritto della ricorrente a rescindere il subappalto alla data del 2 ottobre 1998.

2.

Indipendentemente dal fatto se la ricorrente ha agito o meno sulla base di un obbligo contrattuale nei confronti della Helmico, il TPG è incorso in errore di diritto omettendo di prendere in considerazione (i) il fatto che la Commissione non era nella posizione di un contraente ordinario, ma aveva poteri di riscossione che poteva esercitare sulla base del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e (ii) le modalità con cui tali poteri sono stati esercitati dalla Commissione.

3.

Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che (i) la ricorrente non avesse agito in buona fede, (ii) la Commissione fosse in grado di gestire da sé il progetto e (iii) sussiste un presupposto per cui per il soggetto che invoca il principio della gestione di affari debba necessariamente agire all'insaputa dell'interessato.

4.

Le valutazioni del TPG sui motivi relativi all'arricchimento senza causa e alla gestione di affari, da un lato, e al legittimo affidamento, dall'altro, sono contraddittorie.

5.

Nel respingere la domanda della ricorrente fondata sulla negligenza ovvero sulla responsabilità per colpa, il TPG è incorso in errore nel considerare che la ricorrente non avesse addotto sufficienti argomenti, atteso che la questione parla da sé sui fatti di tale causa laddove la Commissione esercita poteri di riscossione sulla base del regolamento finanziario.

6.

Il TPG è incorso in errore ritenendo (i) che esso non disponeva di elementi idonei che provano che le assicurazioni su cui aveva fatto affidamento la ricorrente fossero state fornite alla riunione del 2 ottobre 1998 e (ii) che fosse altamente inverosimile che tali assicurazioni fossero state fornite.

7.

Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che la mancata redazione da parte della Commissione di un verbale della riunione del 2 ottobre 1998 dimostrasse l'informalità di detta riunione e, da tale errore, non ha erroneamente tenuto conto della possibilità che la Commissione avesse fornito tali assicurazioni in un modo o nell'altro. Inoltre, il TPG ha ingiustamente preso in considerazione il modo attraverso cui le assicurazioni sono state trasmesse ed ha erroneamente omesso di prendere in considerazione il particolare contesto, cioè vale a dire un contesto nel quale la Commissione si era impegnata a non fare altro che pagare per il lavoro effettuato sulla base di una specificazione contrattuale regolarmente costituita, e per il quale la Commissione aveva già le risorse finanziarie.


(1)  GU L 356, pag. 1.


14.4.2007   

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C 82/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège il 5 febbraio 2007 — Stato belga/S.A. Les Vierges Du Vieux Tauves

(Causa C-48/07)

(2007/C 82/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stato belga

Convenuta: S.A. Les Vierges Du Vieux Tauves

Questione pregiudiziale

Se la legge 28 dicembre 1992, che modifica il testo dell'art. 202 del code des impôts sur les revenus 1992 in riferimento alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), imponendo per il beneficiario del dividendo la detenzione di una partecipazione nel capitale della società che l'ha distribuito, nella parte in cui non riprende, expressis verbis, la necessità di una detenzione della piena proprietà ed autorizzerebbe implicitamente — secondo l'interpretazione fornita dall'appellata — la mera detenzione di un diritto di usufrutto sui titoli rappresentativi del capitale per poter beneficiare di un regime di esenzione d'imposta sui dividendi, sia compatibile con le disposizioni della suddetta direttiva relativa alla partecipazione nel capitale e, in particolare, con i suoi artt. 3, 4 e 5.


(1)  Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il l regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).


14.4.2007   

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C 82/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

(Causa C-54/07)

(2007/C 82/39)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti nella causa principale

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: NV Firma Feryn

Questioni pregiudiziali

Se sussista una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, qualora un datore di lavoro, dopo aver collocato un'offerta di lavoro destinata a richiamare l'attenzione, dichiara in pubblico:

«Devo soddisfare le condizioni poste dai miei clienti. Se lei dice: “Voglio quel tale prodotto o lo voglio così e così”, e io dico: “Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone”, allora lei dice: “Non voglio più comprare quella porta”. Così io devo chiudere il mio negozio. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo problema non è mio, non ho creato io il problema del comportamento dei belgi. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell'anno raggiungiamo il nostro fatturato. Come lo raggiungiamo … devo raggiungerlo come vuole il cliente!».

Se per accertare una discriminazione diretta nelle condizioni dell'accesso al lavoro in rapporto subordinato sia sufficiente constatare che il datore di lavoro segue criteri di selezione direttamente discriminatori.

Se ai fini dell'accertamento di una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, si possa tenere conto delle assunzioni di soli operai autoctoni in una società consociata del datore di lavoro, allorché viene esaminato il carattere discriminatorio della politica di assunzione di siffatto datore di lavoro.

Cosa si debba intendere con i termini «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta», ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva. Di quanto rigore debba dar prova un giudice nazionale nella valutazione dei fatti che fanno presumere una discriminazione.

a)

In che misura fatti discriminatori precedenti (dichiarazione pubblica di criteri di selezione direttamente discriminatori nell'aprile 2005) costituiscano «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta», ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva.

b)

Se una discriminazione constatata nell'aprile 2005 (dichiarazione pubblica nell'aprile 2005) costituisca in seguito una presunzione di perseguimento di una politica di assunzione direttamente discriminatoria. Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — sia sufficiente per far presumere che un datore di lavoro segue e mantiene una politica di assunzione discriminatoria la circostanza che questi, nell'aprile 2005, alla domanda se come datore di lavoro non tratta allo stesso modo immigrati e autoctoni e pertanto non sia un po' razzista, ha risposto pubblicamente: «Devo soddisfare le condizioni poste dai miei clienti. Se lei dice: “Voglio quel tale prodotto o lo voglio così e così”, e io dico: “Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone”, allora lei dice: “Non voglio più comprare quella porta”. Così io devo chiudere il mio negozio. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo problema non è mio, non ho creato io il problema del comportamento dei belgi. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell'anno raggiungiamo il nostro fatturato. Come lo raggiungiamo …devo raggiungerlo come vuole il cliente!».

c)

Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — un comunicato stampa congiunto di un datore di lavoro e dell'organo nazionale che combatte la discriminazione, in cui il datore di lavoro conferma almeno implicitamente fatti discriminatori, possa destare siffatta presunzione.

d)

Se il fatto che un datore di lavoro non impiega operai immigrati faccia presumere una discriminazione indiretta, allorché lo stesso datore di lavoro in precedenza abbia riscontrato gravi difficoltà a trovare operai e dichiari inoltre pubblicamente che la sua clientela non desidera lavorare con operai immigrati.

e)

Se basti un unico fatto a far presumere una discriminazione.

f)

Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale -possa far presumere una discriminazione a carico del datore di lavoro la circostanza che una società consociata dello stesso datore di lavoro assume solo operai autoctoni.

Con quanto rigore il giudice nazionale debba valutare la controprova che deve essere fornita quando sussiste la presunzione di discriminazione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva. Se una presunzione di discriminazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, della citata direttiva possa essere confutata da una semplice dichiarazione unilaterale del datore di lavoro alla stampa in cui questi afferma di non discriminare, o non di non discriminare più, e che gli operai immigrati sono i benvenuti; e/o dalla semplice dichiarazione da parte del datore di lavoro che presso di lui, con l'eccezione della sua consociata, tutti i posti di operaio sono occupati e/o dalla comunicazione che è stata assunta una donna delle pulizie tunisina e/o se siffatta presunzione, avendo riguardo ai fatti su cui verte il giudizio principale, possa essere confutata esclusivamente dall'effettiva assunzione di operai immigrati o/e dal rispetto degli impegni presi nel comunicato stampa comune.

Cosa si debba intendere con una «sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva», ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2000/43/CE.

Se la condizione posta dal citato art. 15 consenta al giudice nazionale — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — soltanto di dichiarare che c'è stata una discriminazione diretta.

Oppure se siffatto articolo presuma che il giudice nazionale pronunci anche l'ordine inibitorio, come previsto dal diritto nazionale. In che misura inoltre sia richiesto — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — che il giudice nazionale ordini la pubblicazione della sentenza che emetterà, quale sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.


(1)  GU L 180, pag. 86.


14.4.2007   

IT

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C 82/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 12 febbraio 2007 — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Lopez Lizazo

(Causa C-68/07)

(2007/C 82/40)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen (Svezia)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kerstin Sundelind Lopez

Convenuta: Miquel Lopez Lizazo

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui il convenuto in una causa di divorzio non abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro e non sia neppure cittadino di uno Stato membro, se l'istanza di divorzio possa essere esaminata da un giudice di uno Stato membro che non è competente ai sensi dell'art. 3, [del regolamento Bruxelles II] (1) anche se un giudice di un altro Stato membro può essere competente in applicazione di una delle norme di competenza indicate dall'art. 3.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


14.4.2007   

IT

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C 82/23


Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-69/07)

(2007/C 82/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/35/CE è scaduto il 25 giugno 2005.


(1)  GU L 156, p. 17.


14.4.2007   

IT

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C 82/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) il 9 febbraio 2007 — José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

(Causa C-72/07)

(2007/C 82/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Parti nella causa principale

Ricorrente: José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez

Convenuta: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2 del decreto n. 72/2001, e la sezione prima, capitolo II, del detto decreto, adottato in attuazione di quanto disposto dagli artt. 103 della legge n. 14/1986, Ley General de Sanidad, e 85 della legge 20 dicembre 1990, n. 25, Ley del medicamento, ostino all'art. 43 CE.

2)

Se l'allegato III alla decisione della Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias osti all'art. 43 CE.


14.4.2007   

IT

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C 82/24


Ricorso presentato il 13 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-79/07)

(2007/C 82/43)

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou Durande e K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per recepire la direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (1), ovvero non comunicandoli alla Commissione, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 dicembre 2005.


(1)  GU L 321, pag. 26.


14.4.2007   

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C 82/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 15 febbraio 2007 — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración General del Estado

(Causa C-82/07)

(2007/C 82/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Convenuta: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (1), in combinato disposto col «considerando »11, richiedano agli Stati membri di attribuire ad autorità nazionali distinte le funzioni di «regolamentazione», da un lato, e di «gestione», dall'altro, in materia di assegnazione di risorse di numerazione nazionali e di gestione dei piani nazionali di numerazione.

2)

Se uno Stato membro, che nel trasporre la direttiva 2002/21/CE ha attribuito a un'autorità specifica l'assegnazione di risorse di numerazione nazionali e la gestione di piani di numerazione nazionali, possa contestualmente o successivamente ridurre le competenze di tale autorità a favore di altre o della sua stessa Amministrazione, in modo da creare in realtà una gestione ripartita di tali risorse fra diverse autorità.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) GU L 108, pag. 33.


14.4.2007   

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C 82/24


Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-86/07)

(2007/C 82/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. De Persio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/110/CE (1) del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/110/CE è scaduto il 5 dicembre 2005.


(1)  GU L 321, p. 26.


14.4.2007   

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C 82/25


Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-87/07)

(2007/C 82/46)

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou Durande e K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) o, comunque, avendo omesso di comunicarli alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della suddetta direttiva;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 dicembre 2005.


(1)  GU L 251, pag. 12.


14.4.2007   

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C 82/25


Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-91/07)

(2007/C 82/47)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. De Persio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/86/CE (1) del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/86/CE è scaduto il 3 ottobre 2005.


(1)  GU L 251, p. 12.


14.4.2007   

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C 82/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 febbraio 2007 — ADIDAS AG e ADIDAS BENELUX BV/MARCA MODE, C&A Nederland, H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS BV e VENDEX KBB NEDERLAND BV

(Causa C-102/07)

(2007/C 82/48)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: ADIDAS AG, ADIDAS BENELUX BV

Convenuti: MARCA MODE, C&A Nederland, H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS BV, VENDEX KBB NEDERLAND BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di potere distintivo o in un'indicazione rispondente alla descrizione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva (1), ma che attraverso l'uso ha acquisito carattere distintivo ed è stato oggetto di registrazione, occorre tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi (il «Freihaltebedürfnis»).

2)

In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un'indicazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).


14.4.2007   

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C 82/26


Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-104/07)

(2007/C 82/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. De Persio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/109/CE (1) del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/109/CE è scaduto il 23 gennaio 2006.


(1)  GU L 16, pag. 44.


14.4.2007   

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C 82/26


Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-47/05) (1)

(2007/C 82/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Corte 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-53/06) (1)

(2007/C 82/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-79/06) (1)

(2007/C 82/52)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-91/06) (1)

(2007/C 82/53)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-93/06) (1)

(2007/C 82/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2006 — Bausch & Lomb Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

(Causa C-95/06 P) (1)

(2007/C 82/55)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


14.4.2007   

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C 82/27


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-109/06) (1)

(2007/C 82/56)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-110/06) (1)

(2007/C 82/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-222/06) (1)

(2007/C 82/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-259/06) (1)

(2007/C 82/59)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-299/06) (1)

(2007/C 82/60)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-326/06) (1)

(2007/C 82/61)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


14.4.2007   

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C 82/28


Ordinanza del presidente della Corte 24 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-370/06) (1)

(2007/C 82/62)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


14.4.2007   

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C 82/29


Ordinanza del presidente della Corte 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-377/06) (1)

(2007/C 82/63)

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


14.4.2007   

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C 82/29


Ordinanza del presidente della Corte 5 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)/Al Rima SA

(Causa C-395/06) (1)

(2007/C 82/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


Tribunale di primo grado

14.4.2007   

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C 82/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — CAS/Commissione

(Causa T-23/03) (1)

(«Accordo di associazione tra la CEE e la Repubblica di Turchia - Sgravio di dazi all'importazione - Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia - Codice doganale comunitario - Certificati di circolazione - Situazione particolare - Diritti della difesa»)

(2007/C 82/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CAS SpA (Verona, Italia) (Rappresentante: avv. D. Ehle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: X. Lewis, agente, assistito dall'avv. M. Nuñez Müller)

Oggetto della causa

Domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01), relativa ad una domanda di sgravio di dazi all'importazione

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


14.4.2007   

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C 82/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Clotuche/Commissione

(Causa T-339/03) (1)

(Dipendenti - Riassegnazione di un direttore come consigliere principale - Interesse del servizio - Equivalenza degli impieghi - Riorganizzazione di Eurostat - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2007/C 82/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabrielle Clotuche (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, G. Demez e P. Reyners, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, che riassegna la ricorrente da un posto di direttore a un posto di consigliere principale, e della decisione della Commissione 1o ottobre 2003, recante riorganizzazione di Eurostat, nella parte in cui non contiene alcun provvedimento di riassegnazione della ricorrente in quanto direttore e, d'altro lato, una domanda di risarcimento del danno morale.

Dispositivo della sentenza

1)

La Commissione è condannata a versare alla ricorrente l'importo di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, nonché un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

4)

La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


14.4.2007   

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C 82/31


Sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2007 — Calò/Commissione

(Cause riunite T-118/04 e T-134/04) (1)

(Dipendenti - Nuova assegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale - Interesse del servizio - Equivalenza degli impieghi - Riorganizzazione di Eurostat - Nomina a un posto di direttore - Avviso di posto vacante - Obbligo di motivazione - Valutazione dei meriti dei candidati - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2007/C 82/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuseppe Calò (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2000 che dispone la nuova assegnazione del ricorrente dal posto di direttore al posto di consigliere principale, della decisione della Commissione 1o dicembre 2003, relativa alla riorganizzazione dell'Eurostat, nella parte in cui conferma la nuova assegnazione del ricorrente, e una domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente, e, dall'altro, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004 che nomina il sig. N al posto di direttore della direzione «Statistiche sull'agricoltura, la pesca, i fondi strutturali e l'ambiente »dell'Eurostat e respinge la candidatura del ricorrente al detto posto.

Dispositivo della sentenza

1)

Nella causa T-118/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

2)

Nella causa T-134/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

3)

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

4)

Nella causa T-118/04, la Commissione sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale e 1/5 delle spese esposte dal ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

5)

Nella causa T-118/04, il ricorrente sopporterà 4/5 delle sue spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

6)

Nella causa T-134/04, la Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


14.4.2007   

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C 82/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — Camurato Carfagno/Commissione

(Causa T-143/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Rapporto informativo - Rapporto sull'evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso di annullamento - Eccezione di illegittimità - Errore manifesto di valutazione)

(2007/C 82/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonietta Camurato Carfagno (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione 9 aprile 2003, con cui viene definitivamente adottato il rapporto sull'evoluzione di carriera della ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione 9 aprile 2003, con cui viene definitivamente adottato il rapporto sull'evoluzione di carriera della ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


14.4.2007   

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C 82/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Gordon/Commissione

(Causa T-175/04) (1)

(«Funzionari - Ricorso di annullamento - Rapporto di evoluzione della carriera - Invalidità totale e definitiva - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Non luogo a statuire - Ricorso per il risarcimento del danno - Irricevibilità»)

(2007/C 82/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Donald Gordon (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente, M. Byrne, solicitor, quindi J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten e P. Reyniers, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 11 dicembre 2003 che respinge il reclamo proposto contro la decisione 28 aprile 2003 che conferma il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002 e, dall'altro lato, domanda di risarcimento del danno diretta al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre statuire sulle conclusioni del ricorso di annullamento.

2)

Il ricorso per il risarcimento del danno è respinto come irricevibile.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 10 luglio 2007.


14.4.2007   

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C 82/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2007 — Indorata-Serviços e Gestão/UAMI (HAIRTRANSFER)

(Causa T-204/04) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario HAIRTRANSFER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 82/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentante: avv. T. Wallentin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1o aprile 2004 (procedimento R 435/2003-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo HAIRTRANSFER.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Indorata-Serviços e Gestão, Lda, è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


14.4.2007   

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C 82/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — Wunenburger/Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite T-246/04 e T-71/05) (1)

(Dipendenti - Rapporti informativi - Esercizi di valutazione 1997/1999 e 1999/2001 - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ricorso per risarcimento - Diritti della difesa)

(2007/C 82/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Wunenburger (Zagabria, Croazia) (Rappresentante: É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid, H. Krämer e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, domande di annullamento dei progetti di rapporti informativi del ricorrente per i periodi 1997/1999 e 1999/2001 e del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2001/2002 e, dall'altro, domande di risarcimento dei danni asseritamene sofferti.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione 11 settembre 2003, contenente il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo tra il 1o luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002, è annullata.

2)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo pari a 2 500 euro, in aggiunta all'importo di 2 500 euro già corrisposto dall'autorità che ha il potere di nomina, per il ritardo nella redazione dei rapporti informativi per i periodi 1997/1999 e 1999/2001 ed un importo pari a un euro simbolico per il ritardo nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera 2001/2002.

3)

I ricorsi sono respinti per il resto.

4)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


14.4.2007   

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C 82/33


Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 febbraio 2007 — Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR)

(Causa T-256/04) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario RESPICUR - Marchio denominativo nazionale anteriore RESPICORT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Prova dell'uso del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94)

(2007/C 82/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (Rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: inizialmente da B. Müller, poi G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Altana Pharma AG (Constance, Germania) (Rappresentate: H. Becker, avvocato)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 aprile 2004 (procedimento R 1004/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mundipharma AG e l'Altana Pharma AG

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 aprile 2004 (procedimento R 1004/2002-2) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente salvo quelle relative all'intervento.

3)

La ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'intervento.

4)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


14.4.2007   

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C 82/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Boucek/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-318/04) (1)

(Dipendenti - Concorso generale - Mancata ammissione alle prove scritte - Deposito tardivo dell'atto di candidatura)

(2007/C 82/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vladimir Boucek (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. L. Krafftová)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/2/03 che rifiuta di ammettere il ricorrente alle prove scritte del detto concorso a causa del deposito tardivo del fascicolo di candidatura completo.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


14.4.2007   

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C 82/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2007 — Ontex/Uami — Curon Medical (CURON)

(Causa T-353/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario CURON - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EURON - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 82/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ontex NV (Buggenhout, Belgio) (Rappresentante: avv. M. Du Tré)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Curon Medical Inc. (Sunnyvale, California, Stati Uniti) (Rappresentanti: C. Algar, J. Cohen, solicitors, e T. Ludbrook, barrister)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2004 (procedimento R 22/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ontex NV e la Curon Medical, Inc.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


14.4.2007   

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C 82/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2007 — Petralia/Commissione

(Causa T-354/04) (1)

(Dipendenti - Agenti temporanei - Quadro scientifico - Inquadramento nel grado)

(2007/C 82/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gaetano Petralia (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Forte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e C. Loggi, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2003 relativa all'inquadramento definitivo del ricorrente nel grado B 5, scatto 3, e della decisione 13 maggio 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


14.4.2007   

IT

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C 82/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2007 — Simões Dos Santos/UAMI

(Causa T-435/04) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti di ruolo e agenti temporanei dell'UAMI - Rapporto informativo e promozione - Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati - Regime transitorio - Ricorso di annullamento - Eccezione di illegittimità - Irretroattività - Principi di legittimità e di certezza del diritto - Fondamento giuridico - Legittimo affidamento - Parità di trattamento)

(2007/C 82/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv.to A. Creus Carreras)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall'avv.to D. Waelbroeck)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell'UAMI 7 luglio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente 11 marzo 2004, e, dall'altro, della decisione dell'UAMI 15 dicembre 2003, che stabilisce il totale dei punti di merito del ricorrente per l'esercizio di promozione 2003, nonché del parere del comitato paritetico di valutazione 12 dicembre 2003.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione dell'UAMI 15 dicembre 2003, che stabilisce il totale dei punti di merito del ricorrente per l'esercizio di promozione 2003, nonché la decisione dell'UAMI 7 luglio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente 11 marzo 2004, sono annullate, in quanto sottintendono l'azzeramento del saldo dei punti di merito del ricorrente quale riconosciuto dalla decisione PERS-PROM-39-03rev1, relativa alla promozione, 30 marzo 2004.

2)

Il ricorso è, per il resto, respinto.

3)

L'UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


14.4.2007   

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C 82/35


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 febbraio 2007 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK)

(Causa T-477/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario TDK - Marchio figurativo comunitario anteriore TDK - Marchi denominativi o figurativi nazionali anteriori TDK - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 82/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Barret Christiansen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Tokyo, Giappone) (rappresentante: A. Norris, barrister)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2004 (pratica R-364/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) e la Aktieselskabet af 21. november 2001

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente, Aktieselskabet af 21. november 2001, è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


14.4.2007   

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C 82/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2007 — Bodegas Franco-Españolas/UAMI — Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL)

(Causa T-501/04) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ROYAL - Marchio comunitario denominativo anteriore ROYAL FEITORIA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza del rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 82/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Franco-Españolas, SA (Logroño, Spagna) (Rappresentante: avv. E. López Camba)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: J. García Murillo, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha) (Vila Nova de Gaia, Portogallo) (Rappresentante: avv. D. Martins Pereira)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 513/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha) e la Bodegas Franco-Españolas, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 ottobre 2004 (procedimento R 513/2002-1) è annullata.

2)

L'UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 45 del 19.2.2005.


14.4.2007   

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C 82/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2007 — Seldis/Commissione

(Causa T-65/05) (1)

(Dipendenti - Tirocinanti - Quadri scientifico o tecnico - Nomina di un agente temporaneo in seguito ad un concorso per il passaggio di ruolo - Inquadramento nel grado e nello scatto - Art. 31 e 32 dello Statuto)

(2007/C 82/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomas Seldis (Amsterdam, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. V. Joris e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 aprile 2004, recante nomina del ricorrente al posto di dipendente in prova, nella parte in cui essa fissa il suo inquadramento nel grado A7, scatto 5.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


14.4.2007   

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C 82/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Quelle/UAMI

(Causa T-88/05) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Richiesta di marchio comunitario figurativo NARS - Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l'elemento denominativo MARS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) no 40/94»)

(2007/C 82/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Quelle AG (Fürth, Germania) (Rappresentante: avv. H. Linder)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nars Cosmetics Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2004 (procedimento R 379/2004-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Quelle AG e la NArz Cosmetics, Inc.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


14.4.2007   

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C 82/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 — Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra)

(Causa T-317/05) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio tridimensionale - Forma di una chitarra - Impedimento assoluto alla registrazione - Violazione dei diritti della difesa - Motivazione - Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 82/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kustom Musical Amplification, Inc. (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (Rappresentanti: M. Edenborough, barrister, e T. Bamford, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 giugno 2005 (procedimento R 1035/2004-2), riguardante una domanda di registrazione quale marchio comunitario di un marchio tridimensionale rappresentato dalla forma di una chitarra

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 giugno 2005 (procedimento R 1035/2004-2) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


14.4.2007   

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C 82/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2007 — Rijn Schelde Mondia France/Commissione

(Causa T-55/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Domanda di sgravio di dazi all'importazione - Atto recante pregiudizio - Irricevibilità)

(2007/C 82/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rijn Schelde Mondia France SA (Rouen, Francia) (Rappresentante: F. Citron, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: X. Lewis e J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che si asserisce contenuta nella lettera 7 ottobre 2004 riguardante la domanda di sgravio di dazi all'importazione (fascicolo REM 22/01).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


14.4.2007   

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C 82/37


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

(Causa T-423/05 R)

(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Aiuti concessi dagli Stati - Urgenza)

(2007/C 82/83)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti P. Anestis, S. Mavroghenis, S. Jordan, D. Geradin e T. Soames, solicitor)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Triantafyllou e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2, n. 1, combinato con l'art. 1, nn. 2-4, della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione, del 14 settembre 2005.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


14.4.2007   

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C 82/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2007 — Theofilopoulos/Commissione

(Causa T-91/06) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Richiesta di restituzione di lettere di garanzia - Incompetenza del Tribunale - Irricevibilità del ricorso - Ricorso manifestamente infondato)

(2007/C 82/84)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Nikolaos Theofilopoulos (Atene, Grecia) (Rappresentante: avv. P. Miliarakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Ström van Lier e I. Chatzigiannis, agenti)

Oggetto

Un ricorso per risarcimento danni, da un lato, e una richiesta di restituzione di lettere di garanzia, dall'altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Nikolaos Theofilopoulos è condannato alle spese.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


14.4.2007   

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C 82/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 gennaio 2007 — MIP Metro/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Causa T-124/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Non luogo a statuire)

(2007/C 82/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (Rappresentante: avv. R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 febbraio 2006 (procedimento R 266/2005-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la MetroRED Telecom Group Ltd.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


14.4.2007   

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C 82/38


Ricorso presentato il 17 gennaio 2007 — Torres/UAMI — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENITEZ)

(Causa T-16/07)

(2007/C 82/86)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, S.A. (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 novembre 2006, procedimento R0036/2006-2, condannando l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés.

Marchio comunitario richiesto: marchio denominativo «TORRE DE BENITEZ »per prodotti della classe 33 (domanda n. 2 438 018).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchi denominativi nazionali e internazionali «Torres »per prodotti della classe 33, vari altri marchi comunitari, nazionali e internazionali.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto esiste un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


14.4.2007   

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C 82/39


Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Torres/UAMI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

(Causa T-17/07)

(2007/C 82/87)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, S.A. (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Navarro López, S.L.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2006, procedimento R1407/2005-1, condannando l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bodegas Navarro López, S.L.

Marchio comunitario richiesto: marchio denominativo «CITA DEL SOL »per prodotti e servizi delle classi 33 e 39 (domanda n. 2 712 982).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo comunitario «VIÑA SOL »(marchio n. 462 523) e marchi denominativi nazionali «VIÑA SOL »per prodotti della classe 33, etichetta «TORRES VIÑA SOL »per prodotti della classe 33, marchio denominativo nazionale «SOL »per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto esiste un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


14.4.2007   

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C 82/39


Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione

(Causa T-24/07)

(2007/C 82/88)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Germania) (Rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, annullare il punto 2 del dispositivo;

in via ulteriormente subordinata, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 dicembre 2006, C(2006) 6765 def. nel caso COMP/39.234 — Extra di lega, nuova decisione. Nella decisione impugnata, che riguarda la riapertura del procedimento IV/35.814 — Extra di lega, è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 65, n. 1, CECA da parte della Thyssen Stahl GmbH (già Thyssen Stahl AG) attraverso una modificazione concordata dei valori di riferimento della formula per il calcolo dell'extra di lega e attraverso l'applicazione di tale modificazione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere dieci motivi di ricorso:

violazione del principio nulla poena sine lege, in quanto, in mancanza di regolamentazione transitoria, non sussisterebbe alcun potere della Commissione per l'applicazione retroattiva del trattato CECA, venuto a scadenza nel 2002;

illegittima applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto questo autorizzerebbe solo l'applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, ma non del Trattato CECA;

violazione del principio della res iudicata, in quanto la Corte di Giustizia in questa questione avrebbe già statuito con sentenza passata in giudicato che la ricorrente non sarebbe responsabile dal punto di vista sostanziale per la violazione della Thyssen Stahl AG nuovamente contestatale e addebitatale nella decisione impugnata;

assenza di responsabilità della ricorrente mediante una dichiarazione privata di assunzione di responsabilità, in quanto questa ha in ogni caso valore dichiarativo;

violazione del principio di determinatezza, per mancata determinatezza del fondamento della sanzione applicato e per mancata determinatezza dell'imputazione della responsabilità;

violazione del principio del ne bis in idem, in quanto contro la ricorrente esattamente per la stessa fattispecie sarebbe già stata irrogata una sanzione nel primo procedimento, confermata dalla Corte di Giustizia con sentenza passata in giudicato;

prescrizione dell'infrazione;

violazione del diritto d'accesso agli atti;

violazione del diritto al contraddittorio a causa di addebiti incompleti; e

erroneo calcolo della sanzione con riferimento alla comunicazione del 1996 sulla cooperazione (2).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4).


14.4.2007   

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C 82/40


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — LIPOR/Commissione

(Causa T-26/07)

(2007/C 82/89)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: LIPOR — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Gondomar, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti P. Pinheiro, M. Gorjão-Henriques e F. Quintela)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente l'art. 1 della decisione della Commissione 17 ottobre 2006, C(06)5008, indirizzata allo Stato portoghese, nella parte in cui considera che l'aiuto totale concesso dal Fondo di coesione, ai sensi delle decisioni della Commissione 7 dicembre 1993, C(93) 3347/3, 21 dicembre 1994, C(94) 3721 def./3, e 17 dicembre 1996, C(96) 3923 def., riunite nella decisione 28 luglio 1998, C(98) 2283/f, deve essere ridotto di EUR 1 511 591, nonché la decisione di chiedere allo Stato membro il rimborso dell'importo corrispondente;

annullare l'art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui dispone una rettifica finanziaria del 100 % per quanto riguarda gli appalti stipulati dalla ricorrente con l'IDAD, per violazione del principio di proporzionalità, nonché nella parte in cui richiede allo Stato membro il rimborso di EUR 458 683;

condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente;

in subordine, annullare parzialmente l'art. 1 della decisione impugnata per violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda gli appalti stipulati dalla ricorrente con la Hidroprojecto;

in ulteriore subordine, la ricorrente chiede al Tribunale, qualora constatasse che la Lipor non ha interamente ottemperato agli obblighi imposti dalla direttiva 92/50/CEE, di condannare la Commissione per aver violato il principio di proporzionalità, avendo fissato al 100 % la rettifica finanziaria del finanziamento degli appalti stipulati con la Hidroprojecto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca errori di diritto, errori manifesti di valutazione, insufficienza ed errori di motivazione nonché la violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda l'appalto stipulato dalla ricorrente con la Hidroprojecto nel 1989, la ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso un errore di valutazione nella stima del valore della parte D del contratto.

Quanto all'appalto stipulato tra le stesse parti nel 1997, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso errori di valutazione per non aver considerato che tali appalti, in parte, costituivano adempimento dell'appalto del 1989 e, in parte, estensioni di quest'ultimo appalto che si erano rivelate necessarie nella realizzazione del progetto. La ricorrente addebita altresì alla Commissione di aver considerato che gli appalti dovevano essere aggiudicati mediante procedura di gara aperta. Secondo la ricorrente, tali appalti, anche ritenendo che fossero indipendenti dall'appalto del 1989 e superassero la soglia di valore prevista nella direttiva 92/50 per l'aggiudicazione mediante gara, rientravano nella deroga di cui all'art. 11 della medesima direttiva.

Quanto agli appalti del 28 marzo e del 28 aprile 1995, anch'essi stipulati tra le medesime parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel considerarli un unico appalto e un'estensione dell'appalto del 1989 e nell'affermare che la contrattazione avrebbe dovuto essere preceduta da una gara aperta. Essa afferma che si tratta, in realtà, di due appalti stipulati in date diverse. Uno di essi è stato stipulato a seguito di una gara ristretta e un altro non raggiungeva la soglia di valore per essere assoggettato a una gara. Entrambi sono comunque stati stipulati conformemente al diritto portoghese, in un periodo in cui la direttiva 92/50 non era ancora stata recepita nel diritto nazionale.

Infine, per quanto attiene agli appalti stipulati con l'IDAD nel 1999, la ricorrente, pur ammettendo che la Commissione potesse prenderli in considerazione complessivamente al fine di determinarne il valore e l'eventuale assoggettamento alle regole in materia di appalti pubblici, spiega i motivi che l'hanno indotta a stipulare appalti separati e afferma che l'IDAD è un ente pubblico e quindi un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 92/50. Di conseguenza, la ricorrente considera che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di questi motivi per non procedere ad una rettifica finanziaria del 100 %. Secondo la ricorrente, tale rettifica viola il principio di proporzionalità.


14.4.2007   

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C 82/41


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Denka International/Commissione

(Causa T-30/07)

(2007/C 82/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Denka International BV (Barneveld, Paesi Bassi) (rappresentanti: sigg. K. Van Maldegem, C. Mereu, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 2, lett. b), e l'allegato II della direttiva della Commissione 2006/92/CE; e

condannare la convenuta a tutti i costi e spese del procedimento nonché agli interessi.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della direttiva della Commissione 9 novembre 2006 (1), 2006/92/CE, che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di diclorvos (in prosieguo: la «direttiva LMR »ovvero il «provvedimento contestato») ed in particolare del suo art. 2, lett. b), nonché del suo allegato II.

La ricorrente sostiene che dette disposizioni modificano la quantità massima di residuo della sostanza in questione dalla precedente soglia applicabile di 2 mg/kg alla nuova di 0,01 mg/kg fondata su una valutazione del fascicolo della ricorrente, effettuata secondo la valutazione prevista dalla direttiva 91/414/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui prodotti fitosanitari»), affetta da un vizio di forma, scientifico e di diritto.

Da un punto di vista formale, la ricorrente sostiene che il provvedimento contestato è stato adottato in violazione delle tutele processuali di cui all'art. 8 del regolamento n. 451/2000 e del principio audita altera parte o principio del contraddittorio e che viola l'obbligo di motivazione (art. 235 CE). Inoltre, la ricorrente asserisce che con l'adozione del provvedimento contestato la Commissione ha abusato dei suoi poteri, in quanto ha raggiunto lo stesso risultato di una decisione di non inclusione senza aver fatto ricorso ad una tale decisione.

Da un punto di vista sostanziale, il provvedimento contestato sarebbe basato su un manifesto errore di valutazione e violerebbe, secondo la ricorrente (i) l'art. 4, n. 1, lett. f), della direttiva 91/414/CEE, (ii) l'art. 5 della direttiva LMR nonché (iii) i principi fondamentali del diritto comunitario, e cioè (a) del legittimo affidamento e della certezza del diritto, (b) l'art. 211 CE ed il principio di buona amministrazione e (c) il principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva della Commissione 9 novembre 2006, 2006/92/CE, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet (GU L 311, pag. 31).


14.4.2007   

IT

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C 82/42


Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-33/07)

(2007/C 82/91)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (Rappresentanti: I. Chalkias, G. Kanellopoulos)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata della Commissione, in subordine modificarla secondo i motivi esposti qui di seguito.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica deduce i seguenti motivi di annullamento nel suo ricorso contro la decisione della Commissione 14 dicembre 2006, C (2006) 5993 def., con cui la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri — e in particolare dalla Repubblica ellenica — a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 355, pag. 96).

Con il primo motivo generale di annullamento, che riguarda tutte le correzioni, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato le forme sostanziali previste dall'art. 8, n. 1, terza frase, lett. a), [sic], del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663 (1), in quanto ha omesso di instaurare un dialogo con le autorità elleniche in merito alla valutazione della gravità delle violazioni loro attribuite e al danno subito dall'Unione europea; in subordine, la decisione va annullata a causa dell'incompetenza ratione temporis della Commissione ad imporre correzioni.

In particolare, la ricorrente afferma che, nel settore dell'olio di oliva, a causa del raddoppiamento della correzione dal 5 % al 10 % senza che fosse stato rilevato un peggioramento ma, al contrario, un miglioramento del sistema di controllo, la convenuta ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale che le compete. Inoltre, secondo la ricorrente, la convenuta ha errato nell'interpretazione di disposizioni di diritto comunitario e nell'apprezzamento di circostanze di fatto, violando il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il settore del cotone, la ricorrente deduce, come motivo di annullamento, l'erronea valutazione delle circostanze di fatto, l'erronea motivazione e la mancanza di fondamento giuridico dell'imposizione della correzione, nonché l'interpretazione e applicazione erronea dell'art. 12, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1201/89 (2), e la violazione del principio della certezza del diritto a causa della durata ultradecennale della procedura di imputazione delle spese.

A proposito del settore dell'uva passa la ricorrente sostiene che la convenuta ha interpretato erroneamente le linee direttrici relative alle correzioni, laddove ha fissato una percentuale del 10 % per insufficienti controlli accessori, e che ha motivato in modo insufficiente la decisione per quanto riguarda la correzione per l'uva di Corinto.

In merito agli agrumi, la ricorrente afferma che la convenuta ha erroneamente addotto le carenze nei controlli amministrativi ascrittele, in violazione del principio di proporzionalità e senza motivarle a sufficienza; in subordine ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione nel tempo dell'allegato 16 dell'atto 17933/2000 per quanto riguarda l'inclusione dei controlli controversi tra quelli fondamentali.

Infine, per quanto concerne i pagamenti fuori termine, la ricorrente sostiene che vi è stata una valutazione erronea delle circostanze di fatto, con l'imposizione di una doppia correzione per la voce di bilancio B01-1210-160, interpretazione e applicazione erronea dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 296/96 (3), in relazione alla base di calcolo della riserva del 4 % e erronea valutazione e insufficiente motivazione per quanto riguarda le circostanze eccezionali addotte e le particolari condizioni di gestione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia »(GU L 158 dell'8 luglio 1995, pag. 6).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 3 maggio 1989, n. 1201, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 123, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17 febbraio 1996, pag. 5).


14.4.2007   

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C 82/43


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Goncharov/UAMI — DSB (DSBW)

(Causa T-34/07)

(2007/C 82/92)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Karen Goncharov (Mosca, Federazione Russa) (Rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e A. Späth)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: DSB (Copenaghen, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 dicembre 2006 (procedimento R 1330/2005-2);

condannare l'UAMI alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;

qualora la DSB partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «DSBW »per servizi appartenenti alle classi 39, 41, 43 e 44 (Domanda di registrazione n. 2 852 143).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: DSB.

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo «DSB »(Marchio comunitario n. 2 292 290) per servizi appartenenti alle classi 35-37, 39, 41 e 42. L'opposizione è diretta contro la registrazione nelle classi 39, 41 e 43.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata ed accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: La commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) osti alla registrazione del marchio «DSBW»: tra i marchi confliggenti non sussisterebbe alcun rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


14.4.2007   

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C 82/43


Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Leche Celta/UAMI — Celia (Celia)

(Causa T-35/07)

(2007/C 82/93)

Lingua del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Leche Celta, S.L. (Puentedeume, La Coruña, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.A. Calderón Chavero, T. Villate Consonni e A. Yañez Manglano)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Celia, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 dicembre 2006 (procedimento R-294/2006-4).

Conseguentemente, annullare la decisione 21 dicembre 2005 nel procedimento B 657132 nella parte in cui respinge l'opposizione proposta in nome della ricorrente e ammette la domanda di marchio impugnata relativamente a latte, prodotti lattieri, olii e grassi commestibili della classe 29.

Dando seguito alle conclusioni della ricorrente, ordinare alla Divisione di opposizione dell'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio impugnato per i detti prodotti.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento in caso di opposizione e di rigetto del petitum.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Celia, S.A.

Marchio comunitario richiesto: Marchio figurativo «Celia »per prodotti e servizi delle classi 16, 29 e 38 (domanda n. 2.977.221).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi nazionali «CELTA »per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sussisterebbero tra i marchi di cui trattasi rischi di associazione e di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


14.4.2007   

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C 82/44


Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Zipcar/UAMI — Canary Island Car (ZIPCAR)

(Causa T-36/07)

(2007/C 82/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zipcar, Inc. (Cambridge, USA) (Rappresentanti: sig. M. Elmslie, Solicitor, e sig. N. Saunders, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Canary Island Car SL (Lanzarote, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso 30 novembre 2006 e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per decisione;

condannare l'Ufficio al pagamento delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Zipcar, Inc.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «ZIPCAR »per beni e servizi delle classi 9, 39 e 42 — domanda n. 3 139 375

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Canary Island Car SL

Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale denominativo «CICAR »per servizi della classe 39

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta relativamente ai servizi della classe 39 contestata

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto non sussisteva alcun rischio di confusione, inoltre, la commissione di ricorso non è giunta a conclusioni esatte per quanto riguarda il tipo di consumatore medio dei servizi interessati nonché la natura del mercato rilevante.


14.4.2007   

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C 82/44


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — El Morabit/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-37/07)

(2007/C 82/95)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. U. Sarikaya)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della contestata decisione del Consiglio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione del Consiglio con cui quest'ultimo ha deciso di inserire il ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi ed entità assoggettati a determinate misure previsto nel regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1).

Il ricorrente sostiene che egli è stato sì dichiarato colpevole da un tribunale di partecipazione ad un'organizzazione criminale a fini terroristici, ma ha interposto appello avverso tale sentenza. Secondo il ricorrente esiste una reale possibilità che egli venga assolto in appello. La decisione del Consiglio sarebbe pertanto prematura.


(1)  GU L 344, pag. 70.


14.4.2007   

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C 82/45


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Shell Petroleum e a./Commissione

(Causa T-38/07)

(2007/C 82/96)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV (L'Aia, Paesi Bassi), Shell Nederland BV (L'Aia, Paesi Bassi) e Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti T. Snoep e J. Brockhoff)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La SPNV chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione nella parte in cui si riferisce alla SPNV;

in subordine:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione, o

ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

La SNBV chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione nella parte in cui si riferisce alla SNBV;

in subordine:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione, o

ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

La SNC chiede che la Corte voglia:

annullare l'art. 2, lett. d), della decisione o ridurre in modo adeguato l'ammenda comminata; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., procedimento COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, nella quale la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti, insieme con altre imprese, si siano rese responsabili di violazione degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, accordandosi su prezzi indicativi per i prodotti, ripartendosi i clienti attraverso accordi di non concorrenza e scambiandosi informazioni commerciali relative ai prezzi, ai concorrenti ed ai clienti.

A sostegno della loro richiesta le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e gli artt. 7 e 23, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1):

a)

addebitando l'infrazione anche alla Shell Petroleum NV e alla Shell Nederland BV sebbene la Commissione abbia riconosciuto che solo la Shell Nederland Chemie BV ha partecipato direttamente all'infrazione;

b)

aumentando l'importo di base dell'ammenda comminata alle ricorrenti del 50 % per recidiva, violando i principi di proporzionalità e certezza del diritto;

c)

applicando un moltiplicatore a scopi di dissuasione, in violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità;

d)

fissando l'importo di base dell'ammenda comminata alle ricorrenti in violazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2) e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

In subordine, le ricorrenti lamentano una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998, Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).


14.4.2007   

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C 82/45


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — ENI/Commissione

(Causa T-39/07)

(2007/C 82/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: prof. G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui le imputa la responsabilità delle condotte sanzionate;

annullare o ridurre l'ammenda comminata ai sensi dell'art. 2 della decisione medesima;

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-38/07, Shell Petroleum e.a./Commissione.

ENI ritiene la decisione impugnata illegittima in quanto le attribuisce una responsabilità unicamente in ragione del suo ruolo di società capogruppo, controllante l'intero capitale, delle società cui sono stati addebitati i pretesi comportamenti collusivi sanzionati. In tale prospettiva, fa valere che:

la Commissione si fonda essenzialmente su una presunzione assoluta di responsabilità ricollegata all'assetto proprietario, che non trova riscontro e si pone in contrasto con i principi fissati dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all'applicazione dell'art. 81 CE nell'ambito di gruppi di società. Tale approccio viola inoltre i principi fondamentali della personalità della responsabilità e della pena, di legalità, ed è il frutto di evidenti errori di valutazione degli elementi di fatto portati da ENI al fine di ribaltare la presunzione impiegata dalla Commissione. In questo contesto, la Commissione non ha debitamente motivato le proprie valutazioni, in violazione di quanto stabilito dall'art. 253 del Trattato CE;

inoltre, la decisione impugnata non tiene neppure conto del principio della responsabilità limitata delle società di capitali rinvenibile nel diritto delle società comune ai diritti degli Stati membri, alle esperienze giuridiche internazionali e allo stesso diritto comunitario, approccio che appare al contempo incoerente coi criteri dettati nel quadro dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza in caso di successione/trasferimento di imprese. Anche sotto tali profili, la decisione impugnata è del tutto carente di motivazione.

ENI chiede poi l'annullamento o, quantomeno, la significativa riduzione dell'ammenda inflittale, posto che la Commissione:

non ha valutato l'impatto sul mercato interessato delle condotte infrattive pretesamente accertate;

ha indebitamente applicato la circostanza aggravante della recidiva, richiamando peraltro decisioni ex art. 81 CE di molto risalenti nel tempo e che in nessun modo avevano coinvolto la Ricorrente, neppure in ragione del suo ruolo di società capogruppo;

inoltre, escludendo erroneamente dal novero dei destinatari della decisione impugnata Syndial, in contrasto con i criteri dettati dalla giurisprudenza, ha violato l'art. 23 del Regolamento 1/2003, non tenendo conto in tale quadro del fatturato di detta società.


14.4.2007   

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C 82/46


Ricorso del sig. José António de Brito Sequeira Carvalho proposto il 14 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Causa T-40/07 P)

(2007/C 82/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. O. Martins)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

ordinare alla Commissione di produrre un fascicolo che contenga la totalità dei documenti relativi al ricorrente e che si trovano nel suo fascicolo amministrativo, presso l'IDOC, al servizio medico, e in qualsiasi altro luogo, a partire dai documenti e dagli atti del procedimento iniziale del 2 febbraio 2001, relativo alle presunte prove di atti diffamatori imputabili al ricorrente;

ordinare la produzione, da parte della Commissione, del fondamento normativo dell'attivazione, da parte di un dipendente della Commissione, di una procedura medica relativa alla salute mentale del ricorrente, e della sua designazione, da parte dell'APN, nell'ambito di un'indagine amministrativa relativa a fatti di diffamazione, nonché un elenco degli atti della detta procedura iniziale;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-17/05;

dichiarare illegittima la procedura medica sostituita alla procedura amministrativa sempre in corso dal 2001;

dichiarare la violazione del principio del termine ragionevole da parte della detta procedura, non ancora conclusa;

dichiarare la nullità per incompetenza, assenza di motivazione ed inesistenza, dell'atto del 18 giugno 2004 di un funzionario della Commissione, e la sua non imputabilità alla Commissione;

dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto dell'APN del 28 giugno 2004 e la sua inopponibilità al ricorrente, al quale non è mai stato notificato;

constatare il mantenimento presso la Commissione di un fascicolo parallelo che contiene falsi dati personali che arrecano danno al ricorrente;

dichiarare nullo ed illegittimo l'atto di un medico del 13 luglio 2004 che vieta al ricorrente di accedere agli edifici della Commissione, in quanto non si tratta di una decisione dell'APN formalmente motivata;

dichiarare nullo l'atto del 22 settembre 2004 di un dipendente della Commissione diretto a prolungare di sei mesi il presunto congedo per malattia d'ufficio del ricorrente, nonché gli altri atti conseguenti riferentisi ai documenti precedenti di un funzionario dell'APN del giugno 2004;

accogliere le altre domande presentate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso di impugnazione, il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore basando la sua decisione su un fondamento normativo scorretto, ossia sull'art. 59 dello statuto, relativo al congedo di malattia d'ufficio mentre, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe ignorato l'art. 86 dello statuto ed il suo allegato IX, nonché i testi che disciplinano lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Il ricorrente afferma inoltre che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto alla difesa, nonché l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed il principio dell'equo processo, statuendo sulla base di un fascicolo incompleto e senza essersi pronunciato sull'esistenza di un fascicolo parallelo. Egli afferma inoltre che il Tribunale ha violato l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo statuendo sulla base di false prove. Il ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale non ha preso posizione, nella sentenza impugnata, in ordine alla sua domanda di riapertura del procedimento. Egli afferma altresì che il Tribunale si è illegittimamente astenuto dal trarre le conseguenze giuridiche della presunta incompetenza dell'autorità che aveva adottato la decisione di porlo in congedo di malattia d'ufficio, decisione che, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inesistente per incompetenza e per assenza di motivazione.


14.4.2007   

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C 82/47


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commissione

(Causa T-41/07)

(2007/C 82/99)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Monaco, Germania) (Rappresentante: avv. C. Pitschas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 dicembre 2006, C(2006)6452, sul recupero di mezzi finanziari per l'ammontare di EUR 318.000, inclusi gli interessi moratori;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006)6452, sul recupero di mezzi finanziari, che la ricorrente aveva ottenuto in pagamento anticipato per il progetto ECODATA prima della revoca delle decisione di aggiudicazione. Tale decisione è stata emanata in applicazione dell'art. 256 CE.

L'annullamento della decisione sulla concessione di un contributo per la costituzione di una banca dati per il turismo ecologico in Europa risulta dalla decisione della Commissione 13 maggio 2005 ed è stato impugnato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado (v. causa T-297/05).

A fondamento del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima. Essa sarebbe basata su una decisione di annullamento illegittima e condividerebbe necessariamente l'illegittimità della detta decisione. Inoltre, essa costituirebbe un atto giuridico unilaterale, sebbene il diritto fatto valere mediante tale decisione sia di natura contrattuale e possa pertanto essere perseguito soltanto per le vie civilistiche dinanzi ai giudici nazionali competenti di uno Stato membro.


14.4.2007   

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C 82/47


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Dow Chemical e a./Commissione

(Causa T-42/07)

(2007/C 82/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical (Midland, USA), Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach, Germania), Dow Europe GmbH (Horgen, Svizzera) (Rappresentanti: avv.ti D. Schroeder, P. Matthey, T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La The Dow Chemical Company chiede rispettosamente al Tribunale di annullare la decisione nella parte che la riguarda;

La Dow Deutschland Inc. chiede rispettosamente al Tribunale di annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui stabilisce che essa ha violato gli artt. 81 CE e 53 SEE dal 1o luglio 1996;

Tutte le ricorrenti (e la Dow Chemical Company in subordine) chiedono rispettosamente al Tribunale di ridurre significativamente le loro ammende;

Tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente al Tribunale di:

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate, nonché quelle derivanti dalla garanzia bancaria prestata dalle ricorrenti per coprire le loro ammende in pendenza di giudizio dinanzi al Tribunale; e

adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma butadiene-stirene in emulsione, nella quale la Commissione ha dichiarato le ricorrenti, insieme ad altre imprese, colpevoli di avere violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE per aver concordato obiettivi di prezzi per i prodotti, essersi ripartite i clienti con accordi di non aggressione ed essersi scambiate informazioni commerciali riservate relative a prezzi, concorrenti e clienti nei settori della gomma butadiene e della gomma butadiene-stirene in emulsione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi principali:

 

Con il primo motivo, suddiviso in tre parti, la The Dow Chemical Company (in prosieguo: la «TDCC») afferma che la Commissione ha commesso errori di diritto a) basando la constatazione della violazione della TDCC sull'assunto che una società completamente controllata segua sostanzialmente le istruzioni impartite dalla società madre senza verificare se quest'ultima abbia effettivamente esercitato tale potere; b) infliggendole un'ammenda considerandola responsabile di violazioni commesse dalle sue società controllate; e c) non avendo utilizzato il suo margine di discrezionalità nel decidere se inviare a meno la sua decisione alla TDCC.

 

Con il secondo motivo, la Dow Deutschland Inc. e la TDCC affermano che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto nella determinazione della durata della partecipazione della Dow Deutschland Inc. alla violazione, avendo scelto il 1o luglio 1996 come data di inizio di tale violazione.

 

Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano che la Commissione ha commesso errori di fatto e di diritto nel calcolo dell'importo base delle ammende loro inflitte. Più precisamente, sarebbero stati commessi errori per quanto riguarda la valutazione della gravità della violazione, il trattamento differenziato applicato dalla Commissione agli importi iniziali, il moltiplicatore utilizzato dalla Commissione per conferire alle ammende adeguato effetto deterrente e, infine, l'aumento dell'importo iniziale delle ammende in considerazione della durata della violazione.


14.4.2007   

IT

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C 82/48


Ricorso del sig. Neophytos Neophytou proposto il 14 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-22/05, Neophytou/Commissione

(Causa T-43/07 P)

(2007/C 82/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neophytos Neophytou (Itzig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, la decisione impugnata dell'autorità che ha il potere di nomina;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-22/05 nella parte in cui dichiara che i motivi sollevati dal ricorrente in udienza sono irricevibili e che non si è verificata alcuna violazione del divieto di discriminazione.

A sostegno del primo motivo, il ricorrente afferma che il suo argomento vertente sulla composizione della commissione giudicatrice doveva essere dichiarato ricevibile poiché era fondato su nuovi elementi di fatto emersi, a suo avviso, durante l'udienza. Egli fa valere inoltre che la costituzione illegittima di un organo rappresenta una questione di competenza che andava quindi esaminata d'ufficio. Di conseguenza, il ricorrente sostiene che non gli si doveva impedire di sollevare questo nuovo elemento.

Il ricorrente asserisce inoltre che questo motivo è direttamente collegato al suo secondo motivo, relativo alla violazione del divieto di discriminazione per illegittima composizione della commissione giudicatrice. Su tale fondamento, il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica non ha applicato correttamente il suddetto principio o, per lo meno, non ha fornito una motivazione adeguata alla luce delle particolari caratteristiche del concorso in esame, e ha interpretato erroneamente i suoi argomenti omettendo, inoltre, di esaminarne alcuni.


14.4.2007   

IT

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C 82/49


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Kaučuk/Commissione

(Causa T-44/07)

(2007/C 82/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (Rappresentanti: sigg. M. Powell e K. Kuik, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1-3 della decisione impugnata integralmente ovvero nella parte in cui riguardano la ricorrente;

in subordine, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge un'ammenda pari a 17.55 milioni di euro alla Kaučuk e fissare un'ammenda nettamente inferiore; e

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., nel caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzi per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione:

è incorsa in errore di diritto imputando il comportamento del suo mediatore per le vendite, Tavorex, un'entità giuridica autonoma, alla ricorrente;

è incorsa in errore non dimostrando adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la Tavorex era coinvolta in un'unica e continuata infrazione dal novembre 1999 al novembre 2002;

ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo i medesimi fatti sufficienti a dimostrare la partecipazione della Tavorex ma insufficienti a dimostrare il coinvolgimento di un altro produttore;

è incorsa in errore di diritto applicando il diritto comunitario della concorrenza alla ricorrente ed alla Tavorex senza dimostrare una sufficiente connessione tra la ricorrente/Tavorex, l'attività interessata ed il territorio delle Comunità europee in contrasto con la giurisprudenza sull'applicazione extraterritoriale del diritto comunitario della concorrenza;

ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione nel constatare che la ricorrente, attraverso la Tavorex, ha commesso un'infrazione relativa alla gomma butadiene, prodotto che la ricorrente né produce né vende;

ha omesso di stabilire, al fine di fissare l'ammenda, se la ricorrente, attraverso la Tavorex, abbia commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza; e

ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione omettendo di applicare i suoi orientamenti sulle ammende.


14.4.2007   

IT

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C 82/49


Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Unipetrol/Commissione

(Causa T-45/07)

(2007/C 82/103)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unipetrol a. s. (Praga, Repubblica ceca) (Rappresentanti: avv.ti J. Matějček e I. Janda)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare in toto o parzialmente la decisione impugnata, per lo meno nella parte in cui riguarda l'Unipetrol;

in subordine, che il Tribunale eserciti la propria competenza giurisdizionale anche di merito; e

condannare la Commissione alle spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma butadiene-stirene in emulsione, nella quale la Commissione ha dichiarato la ricorrente, insieme ad altre imprese, colpevole di avere violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE per aver concordato obiettivi di prezzi per i prodotti, aver ripartito i clienti con accordi di non aggressione ed aver scambiato informazioni commerciali relative ai prezzi, ai concorrenti ed ai clienti.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione:

ha commesso un errore di valutazione respingendo le prove che dimostrano come la circostanza che la ricorrente detenesse tutte le azioni della Kaučuk aveva natura meramente finanziaria o, in subordine, ha commesso un manifesto errore di valutazione respingendo le prove che dimostrano che la Kaučuk agiva sul mercato come entità autonoma, senza alcuna ingerenza della ricorrente nella politica di vendita e di marketing della Kaučuk per quanto riguarda la gomma stirene-butadiene in emulsione; e

ha commesso un errore di diritto imputando la medesima condotta a due entità diverse, ossia alla Kaučuk e alla sua azionista, vale a dire la ricorrente.

Il resto dei motivi e dei principali argomenti sollevati dalla ricorrente è identico o simile a quelli addotti nella causa T-44/07, Kaučuk/Commissione.


14.4.2007   

IT

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C 82/50


Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm GmbH/UAMI (BioGeneriX)

(Causa T-47/07)

(2007/C 82/104)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (Rappresentante: avv. S. Völker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 dicembre 2006 nella pratica R1047/2004-4 con riferimento alla domanda di marchio comunitario n. 001701762;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «BioGeneriX »per beni e servizi delle classi 5, 35, 40 e 42 (domanda n. 1 701 762).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio depositato presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto e non sarebbe soggetto ad alcun obbligo di riserva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


14.4.2007   

IT

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C 82/50


Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)

(Causa T-48/07)

(2007/C 82/105)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (Rappresentante: avv. S. Völker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 dicembre 2006 nella pratica R1048/2004-4 con riferimento alla domanda di marchio comunitario n. 002603124;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «BioGeneriX »per beni delle classi 1 e 5 (domanda n. 2 603 124).

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio depositato presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto e non sarebbe soggetto ad alcun obbligo di riserva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


14.4.2007   

IT

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C 82/51


Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Movimondo Onlus/Commissione

(Causa T-52/07)

(2007/C 82/106)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Movimondo Onlus (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Vitali, G. Verusio, prof. G. M. Roberti, A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la Decisione impugnata;

in via subordinata, dichiarare, ex art. 241 CE, illegittimi e inapplicabili gli articoli 133 e 175 del regolamento 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il presente ricorso, l'Associazione Movimondo ONLUS –Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale — chiede ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, l'annullamento della Decisione della Commissione del 1o dicembre 2006, prot. C (2006) 5802 def, che infligge una sanzione amministrativa all'organizzazione non governativa (ONG) MOVIMONDO, per violazione grave dell'etica professionale e seria inadempienza contrattuale.

2.

Viene precisato a questo riguardo che i rapporti contrattuali con la Commissione relativi agli aiuti umanitari e agli interventi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono disciplinati da contratti denominati Grant Agreements, nell'ambito di Accordi Quadri di partenariato (Framework Partnership Agreement: d'ora in avanti FPA) e di condizioni generali di contratto. In particolare, gli FPA Echo interessati dalle vicende in relazione alle quali la Commissione ha inteso irrogare la sanzione impugnata, sono:

FPA no 3-134 sottoscritto in data 6 novembre 2003;

FPA no CCP 99/0119 del 26 febbraio 1999.

3.

A sostegno del proprio ricorso in annullamento della decisione del 1o dicembre 2006, Movimondo solleva cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente rileva una violazione di legge in relazione agli artt. 93, 96 e 114 del Reg. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee e solleva un'eccezione di illegittimità degli articoli 133 e 175 del Reg. della Commissione 2342/2002, che fissa le modalità d'esecuzione del regolamento del Consiglio 1605/2002, per violazione dell'art. 183 del Reg. del Consiglio 2988/1995 del 18 dicembre 1995.

Con il secondo motivo, la Ricorrente contesta l'erroneo ed incompleto apprezzamento da parte della Commissione dei fatti addebitati e l'insussistenza di dati definitivi sui quali fondare la decisione sanzionatoria.

Con il terzo motivo, la Ricorrente eccepisce la violazione del principio generale del diritto di difesa.

Con il quarto motivo, la Ricorrente solleva un errore di valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione e l'addebito di circostanze insussistenti. Allo stesso tempo eccepisce la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione in merito alle funzioni di «efficacia, proporzionalità e dissuasività »delineate dall'art. 114 del regolamento finanziario 1605/2002.

Infine, con il quinto motivo, la Ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'indeterminatezza dei progetti costituenti presupposto della decisione impugnata, nonché il decorso del termine di prescrizione. Allo stesso tempo, contesta l'insussistenza di un atto comunitario che prevedesse la sanzione e la violazione degli artt. 2, 2o comma, e 3, 1o comma, del Regolamento del Consiglio 2988/95 del 18 dicembre 1995. In secondo luogo, eccepisce la violazione degli artt. 175 e 133 del Regolamento della Commissione 2342/2002.


14.4.2007   

IT

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C 82/52


Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Vtesse Networks/Commissione

(Causa T-54/07)

(2007/C 82/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vtesse Networks (St. Albans, Regno Unito) (Rappresentante: H. Mercer, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui ha stabilito che l'applicazione, da parte del Regno Unito, dell'imposta sui beni immobili alla BT plc dal 1995 alla fine del 2005 non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Vtesse per questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2006, 2006/951/CE (1), la quale stabilisce che l'applicazione, da parte del Regno Unito, dell'imposta sui beni immobili alla BT plc e alla Kingston Communications plc dal 1995 fino alla fine del 2005 non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente afferma che la Commissione ha omesso di considerare e/o di indagare sugli svantaggi concorrenziali sofferti dalla ricorrente nei confronti della BT plc in termini di imposizione marginale quando presenta offerte, contestualmente alla BT plc, per ottenere contratti con clienti per linee affittate di elevata capacità che utilizzano fibre ottiche.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'applicare l'art. 87, n. 1), CE, in particolare non avendo definito il mercato rilevante e quindi non avendo individuato il vantaggio effettivamente concesso in termini di imposta sui beni aziendali alla BT plc in relazione alla concorrenza in termini di imposizione marginale.

La ricorrente lamenta inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione del significato e della rilevanza della categoria di contratti in cui la ricorrente concorreva con la BT plc e non ha vagliato a sufficienza i fatti relativi alla concorrenza in termini di imposizione marginale che hanno indotto la Commissione ad attribuire alla BT una quota di mercato pari al 12 %, mentre, secondo la ricorrente, la quota di mercato più rilevante per la BT plc era del 78 %.

La ricorrente fa infine valere che la Commissione non ha motivato a sufficienza la decisione impugnata alla luce della concorrenza attualmente esistente tra la ricorrente e la BT plc.


(1)  Decisione della Commissione 12 ottobre 2006, relativa all'aiuto statale C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l'applicazione dell'imposta sui beni immobili delle imprese all'infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito — notificata con il numero C(2006) 4378 (GU L 383, pag. 70).


14.4.2007   

IT

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C 82/52


Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-55/07)

(2007/C 82/108)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentato dai sigg.: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella misura in cui la decisione riguarda i Paesi Bassi e più in particolare in riferimento alla rettifica finanziaria applicata relativamente al pagamento richiesto per spese non ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEAOG, sezione garanzia, per l'anno 2002 per l'ammontare di EUR 5,67 milioni; e

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il Regno dei Paesi Bassi fa valere innanzi tutto una violazione dell'art. 4 del regolamento n. 2603/999 (1), per il fatto che è stata data una non corretta interpretazione e applicazione della nozione di «spese pluriennali »ai sensi di tale articolo.

In secondo luogo il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999 (2) nonché del principio dell'affidamento a seguito dell'imposizione di una rettifica finanziaria nella misura dell'intera somma controversa, come conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi, mentre la Commissione ha dato in precedenza la sua approvazione alla dichiarazione sotto la sezione «Garanzia »secondo la procedura seguita nell'ambito dell'approvazione del documento di programmazione olandese per lo sviluppo rurale 2000-2006.

In subordine, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 (3) e dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 (4), per il fatto che nella decisione contestata è stata operata una non corretta applicazione di tali articoli, dato che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

In ulteriore subordine, il ricorrente invoca una violazione del principio di proporzionalità, in quanto è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

Infine, il ricorrente fa valere una violazione del principio della motivazione, in quanto senza alcuna motivazione e difformemente dagli accertamenti dell'organismo di intervento è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 1999, n. 2603, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 316, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(4)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).


14.4.2007   

IT

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C 82/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Banca Sanpaolo Imi/Commissione

(Causa T-37/02) (1)

(2007/C 82/109)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


14.4.2007   

IT

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C 82/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Banca Intesa Banca Commerciale italiana/Commissione

(Causa T-39/02) (1)

(2007/C 82/110)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


14.4.2007   

IT

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C 82/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — Capitalia, già Banca di Roma/Commissione

(Causa T-40/02) (1)

(2007/C 82/111)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


14.4.2007   

IT

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C 82/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 — MCC/Commissione

(Causa T-41/02) (1)

(2007/C 82/112)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

14.4.2007   

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C 82/54


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Sundholm/Commissione

(Causa F-30/05) (1)

(Dipendenti - Valutazione - Rapporto sull'evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione per l'anno 2003 - Obbligo di motivazione del rapporto - Diritti della difesa)

(2007/C 82/113)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen e E. Marchal, poi avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Herbert e L. Eskenazi)

Oggetto della causa

L'annullamento del rapporto sull'evoluzione di carriera della ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 31 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-197/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


14.4.2007   

IT

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C 82/54


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Fardoom e Ashbrook/Commissione

(Causa F-72/05) (1)

(Dipendenti - Rimborso spese - Spese di missione - Rifiuto di firmare gli ordini di missione richiesti nell'ambito dell'attività sindacale - Interesse ad agire - Irricevibilità)

(2007/C 82/114)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo) e Michael Ashbrook (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, poi F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione di non firmare gli ordini di missione richiesti dai ricorrenti nell'ambito della loro attività sindacale

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005, pag. 37 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-291/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


14.4.2007   

IT

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C 82/55


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o marzo 2007 — Neirinck/Commissione

(Causa F-84/05) (1)

(Dipendenti - Agente temporaneo - Ricevibilità - Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto - Principio di tutela del legittimo affidamento - Asserita promessa di assunzione)

(2007/C 82/115)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Una domanda di risarcimento diretta ad ottenere riparazione del danno che la ricorrente avrebbe subito per non essere stata assunta in qualità di agente temporaneo a seguito di un asserito errore da parte dell'amministrazione della convenuta

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005, pag. 29 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-334/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


14.4.2007   

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C 82/55


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 febbraio 2007 — Fernández Ortiz/Commissione

(Causa F-1/06) (1)

(Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Licenziamento dopo il periodo di prova)

(2007/C 82/116)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernández Ortiz (Madrid, Spagna) (Rappresentante: avv. J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Convenut: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios et L. Escobar Guerriero, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha comunicato il licenziamento del ricorrente prima del suo periodo di prova.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


14.4.2007   

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C 82/55


Ricorso presentato il 18 dicembre 2006 — Meister/UAMI

(Causa F-138/06)

(2007/C 82/117)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbert Meister (Alicante, Spagna) (Rappresentante: Hans-Joachim Zimmermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Conclusioni del ricorrente

Rimuovere la decisione implicita di rigetto 18 settembre 2006 del Presidente dell'UAMI intervenuta ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del Personale.

In via subordinata, rimuovere la decisione implicita di rigetto 18 settembre 2006 del presidente dell'UAMI intervenuta ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del Personale e la decisione scritta di rigetto del presidente dell'UAMI 20 settembre 2006 (datata 18 settembre 2006).

In via ulteriormente subordinata, rimuovere la decisione scritta 20 settembre 2000 del Presidente dell'UAMI emessa sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto

In subordine, rimuovere la comunicazione dell'UAMI 9 giugno 2006 relativa ai punti definitivi di promozione per il 2006.

In subordine, rimuovere la decisione implicita di rigetto 27 novembre 2006 del Presidente dell'UAMI.

Condannare l'UAMI a pagare al ricorrente un congruo importo pari al massimo dell'ammontare della retribuzione annua, non inferiore comunque ai 45 000 euro.

Condannare l'UAMI alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è impiegato come dipendente di ruolo presso l'UAMI in Alicante e contesta i rapporti informativi che lo riguardano redatti ogni due anni, la loro intrinseca ingiustizia, la loro erroneità e, rispettivamente, la loro incompletezza. Conseguentemente il ricorrente chiede la rimozione di tutte le corrispondenti decisioni implicite del convenuto intervenute ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del Personale come pure la correzione dei punti di promozione erroneamente attribuitigli dal convenuto per l'anno 2006.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione da parte del convenuto degli art. 90, n. 2, dello Statuto del Personale protrattasi per anni a suo danno in quanto violazione deliberata e immorale dei suoi diritti di collaboratore/lavoratore dipendente e chiede pertanto al convenuto il risarcimento dei danni morali sotto l'aspetto del «MOBBING »e della persistente violazione dei diritti della sua personalità.


14.4.2007   

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C 82/56


Ricorso presentato il 26 gennaio 2007 — Chassagne/Commissione

(Causa F-8/07)

(2007/C 82/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: Y. Minatchy, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni della Commissione del 23 giugno 2006 e del 27 ottobre 2006 e adottare le misure che ne conseguono per il ricorrente.

disporre ogni provvedimento necessario alla salvaguardia dei diritti e degli interessi del ricorrente.

condannare la convenuta al risarcimento dei danni per l'ammontare di 1 euro.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con le decisioni impugnate la Commissione ha trasferito il ricorrente, dipendente della DG TREN all'epoca in posizione di semi distacco sindacale, dall'elenco della detta DG all'«elenco A*10 dell'allegato IV »a titolo dell'esercizio di promozione 2006.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente sostiene tra l'altro che tali decisioni: i) violano il principio dell'obbligo di motivazione; sono prive di fondamento giuridico; violano l'art. 6, n. 3, lett. b), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto.


14.4.2007   

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C 82/56


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Scozzaro/EMEA

(Causa F-13/07)

(2007/C 82/119)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Regno Unito) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 31 marzo 2006 con la quale il direttore esecutivo dell'EMEA respinge la domanda del ricorrente intesa ad adire la Commissione di invalidità nonché la successiva decisione di conferma del 25 ottobre.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 17 marzo 2005, il ricorrente, agente temporaneo presso l'EMEA, è stato vittima di un incidente di lavoro, in conseguenza del quale sarebbe divenuto inabile a svolgere il suo lavoro. Il 17 febbraio 2006 veniva informato che il suo contratto non sarebbe rinnovato oltre il 15 ottobre 2006. La sua domanda diretta ad adire la Commissione di invalidità è stata respinta.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca, tra l'altro, la violazione dell'art. 31, n. 1 e dell'art. 33, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti (RAA), come interpretati dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza 16 gennaio 2007, Gesner/UAMI (F-119/05, non ancora pubblicata nella Raccolta).


14.4.2007   

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C 82/57


Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Caló/Commissione

(Causa F-14/07)

(2007/C 82/120)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuseppe Caló (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e N. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione con cui viene respinta la candidatura del ricorrente al posto di direttore presso la direzione «Statistiche delle imprese »all'Ufficio «Statistiche »delle Comunità europee;

annullare la decisione di nominare il sig. X al detto posto;

condannare la convenuta a versare al ricorrente la somma simbolica di un euro a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, da un lato, la decisione di riassegnarlo alle funzioni di consigliere principale presso la sua DG di appartenenza (1) e dall'altro, la decisione di respingere la sua candidatura ad un posto di direttore nella stessa DG (2), e, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (3), le decisioni, adottate nell'ambito della riorganizzazione della DG Eurostat, di respingere la sua candidatura ad un posto di direttore. Attualmente, egli contesta la decisione di respingere la sua candidatura ad un altro posto di direttore presso la medesima DG e di nominare a detto posto un altro candidato.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere, in particolare, un errore manifesto di valutazione nonché la violazione: i) degli artt. 7, 29, e 45 dello Statuto; ii) delle norme sulla valutazione, selezione e nomina del personale di inquadramento superiore della Commissione, quali definite in una comunicazione del 22 novembre 2000; iii) delle norme sulla valutazione del personale di inquadramento superiore di grado A1 e A2, quali definite in una comunicazione del 10 marzo 2004; iv) dell'avviso di posto vacante COM/2006/164.


(1)  Causa T-118/04 (GU C 118 del 30.4.2004, pag. 47).

(2)  Causa T-134/04 (GU C 146 del 29.5.2004, pag. 6).

(3)  Causa F-79/06 (GU C 237 del 30.9.2006, pag. 17).


14.4.2007   

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C 82/57


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 febbraio 2007 — Rounis/Commissione

(Causa F-78/05) (1)

(2007/C 82/121)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005, pag. 22.


14.4.2007   

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C 82/57


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 febbraio 2007 — Geert Haelterman e altri/Commissione

(Causa F-102/06) (1)

(2007/C 82/122)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006, pag. 35.