ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
14 aprile 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 081/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 081/02

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

2

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 081/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4600 — TUI/First Choice) ( 1 )

7

 

2007/C 081/04

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 81/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 aprile 2007

(2007/C 81/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3532

JPY

yen giapponesi

160,55

DKK

corone danesi

7,4551

GBP

sterline inglesi

0,68090

SEK

corone svedesi

9,2823

CHF

franchi svizzeri

1,6361

ISK

corone islandesi

88,75

NOK

corone norvegesi

8,0985

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5811

CZK

corone ceche

27,965

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,87

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7058

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8380

RON

leu rumeni

3,3452

SKK

corone slovacche

33,497

TRY

lire turche

1,8602

AUD

dollari australiani

1,6249

CAD

dollari canadesi

1,5351

HKD

dollari di Hong Kong

10,5734

NZD

dollari neozelandesi

1,8354

SGD

dollari di Singapore

2,0508

KRW

won sudcoreani

1 256,78

ZAR

rand sudafricani

9,7438

CNY

renminbi Yuan cinese

10,4490

HRK

kuna croata

7,4055

IDR

rupia indonesiana

12 308,71

MYR

ringgit malese

4,6570

PHP

peso filippino

64,818

RUB

rublo russo

34,9440

THB

baht thailandese

44,182


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 81/2


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

(2007/C 81/02)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 17 gennaio 2007 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Russia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti simili originari del paese interessato destinate ai mercati tradizionali diversi dall'Unione europea (vale a dire Stati Uniti d'America,Brasile e Australia). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, in caso di loro scadenza, la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta deve determinare se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Russia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

la descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva nel periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

le ragioni sociali e una dettagliata descrizione delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati di cui al punto 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Russia nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda dei richiedenti, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

la descrizione dettagliata delle attività dell'impresa relative alla produzione del prodotto in esame nel periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Russia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre ascoltare parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi in tal senso. Tale richiesta va presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), parte iii).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Ogni altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da attuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza menzionato nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.


(1)  GU C 167 del 19.7.2006, pag. 17.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 81/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4600 — TUI/First Choice)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 81/03)

1.

In data 4.4.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa TUI AG («TUI», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa First Choice Holidays PLC («First Choice», Regno Unito) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TUI: navigazione e turismo;

First Choice: viaggi turistici internazionali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2)296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4600 — TUI/First Choice, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 81/s3


AVVISO

Il 14 aprile 2007 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 81 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento alla venticinquesima edizione integrale »e il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo complemento alla venticinquesima edizione integrale».

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