ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 075/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 075/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 075/03 |
Notifiche della Repubblica di Bulgaria relative alla reciprocità dei visti |
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2007/C 075/04 |
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2007/C 075/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 ) |
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2007/C 075/06 |
Soppressione, da parte della Repubblica federale di Germania, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulle rotte Erfurt — Berlino, Erfurt — Amburgo, Erfurt — Colonia/Bonn, Saarbrücken — Francoforte sul Meno, Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, Erfurt — Londra ( 1 ) |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 075/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2007/C 075/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel) ( 1 ) |
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2007/C 075/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2007/C 075/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/01)
Data di adozione della decisione |
20.12.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 481/06 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Financiering van onderzoeksactiviteiten voor de sector visserij en aquacultuur (wijziging van een bestaande regeling) |
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Fondamento giuridico |
Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2006 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Aiuto al settore della pesca |
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Forma di sostegno |
Aiuti individuali |
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Stanziamento |
Circa 60 000 EUR/anno |
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Intensità |
Fino al 100% |
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Durata |
Illimitata |
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Settore economico |
Settore della pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Altre informazioni |
Relazione annuale |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
20.12.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 482/06 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Financiering van opleidingsactiviteiten voor de visserij- en aquacultuursector (wijziging van een bestaande regeling) |
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Fondamento giuridico |
Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2006 |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Aiuto al settore della pesca |
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Forma di sostegno |
Aiuti individuali |
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Stanziamento |
Circa 228 500 EUR/anno |
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Intensità |
Fino al 100% |
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Durata |
Illimitata |
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Settore economico |
Settore della pesca |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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||||
Altre informazioni |
Relazione annuale |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
18.12.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 500/06 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zmírnění škod na populacích ryb v rybnících způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006 |
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Fondamento giuridico |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Risarcimento dei danni causati dalle inondazioni verificatesi nella primavera 2006 |
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Forma di sostegno |
Aiuto diretto |
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Stanziamento |
30 000 000 CZK in totale |
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Intensità |
Fino al 50% del danno quantificato subito dagli stock ittici |
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Durata |
1.8.2006-31.12.2007 |
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Settore economico |
Settore della pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 aprile 2007
(2007/C 75/02)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3366 |
JPY |
yen giapponesi |
157,35 |
DKK |
corone danesi |
7,4503 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67610 |
SEK |
corone svedesi |
9,3670 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6226 |
ISK |
corone islandesi |
88,27 |
NOK |
corone norvegesi |
8,1585 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5810 |
CZK |
corone ceche |
27,940 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
246,95 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7082 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8544 |
RON |
leu rumeni |
3,3477 |
SKK |
corone slovacche |
33,286 |
TRY |
lire turche |
1,8551 |
AUD |
dollari australiani |
1,6371 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5459 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4462 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8571 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0292 |
KRW |
won sudcoreani |
1 252,86 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7127 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,3373 |
HRK |
kuna croata |
7,4195 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 182,44 |
MYR |
ringgit malese |
4,6240 |
PHP |
peso filippino |
64,651 |
RUB |
rublo russo |
34,7280 |
THB |
baht thailandese |
43,348 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/5 |
Notifiche della Repubblica di Bulgaria relative alla reciprocità dei visti (1)
(2007/C 75/03)
Bruxelles, 13 febbraio 2007
N. 429
La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea porge i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e si pregia di notificare, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità, che i paesi terzi in appresso, inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sottopongono i cittadini della Repubblica di Bulgaria all'obbligo di visto: Australia, Bolivia, Brunei, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Panama, Singapore e Stati Uniti.
L'esonero dall'obbligo di visto che il Costa Rica e la Malesia concedono ai cittadini bulgari per un periodo non superiore a tre mesi non può essere considerato una reciprocità totale.
La Repubblica di Bulgaria ha firmato con Israele e il Paraguay accordi in materia di visto che non sono ancora entrati in vigore in quanto sono in corso di ratifica. Questi paesi esigono ancora il visto per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e anche questo costituisce un elemento di non reciprocità temporanea.
Una nota verbale negli stessi termini è stata trasmessa alla Commissione europea.
La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.
Bruxelles, 26 febbraio 2007
N. 429A
La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea porge i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e, a complemento della nota verbale n. 429 della Rappresentanza permanente e conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità, si pregia di notificare che, a decorrere dall'11 marzo 2007, i cittadini bulgari sono esonerati dall'obbligo di visto per il transito e i soggiorni di breve durata negli Stati Uniti messicani per un periodo massimo di 90 giorni entro sei mesi dalla data di primo ingresso.
Una nota verbale negli stessi termini è stata trasmessa alla Commissione europea.
La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.
(1) Le presenti notifiche sono pubblicate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/6 |
Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti (1)
(2007/C 75/04)
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Romania La informa che i cittadini rumeni sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi terzi: Australia, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Stati Uniti d'America, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay.
(1) La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/05)
Numero dell'aiuto |
XT 10/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
West Wales & the Valleys Objective 1 Area |
|||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Telynau Teifi — phase 2 |
|||||
Base giuridica |
Council Regulation (EC) No 1260/1999 The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000) The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000 |
|||||
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,048 milioni GBP |
|||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
|||||
Data di applicazione |
29.12.2006 |
|||||
Durata |
Fino al 31.3.2008 |
|||||
Obiettivo |
Formazione generale Formazione specifica |
|||||
Settore economico |
Altri servizi |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XT 11/07 |
|||||
Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
All regions |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
ACCEL |
|||||
Base giuridica |
European Social Fund OP (2007-2013) |
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Tipo di misura |
Regime |
|||||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 17,5 milioni EUR |
|||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
|||||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
|||||
Durata |
2007-2009 |
|||||
Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori manifatturiera, Altri servizi |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XT 12/07 |
|||||
Stato membro |
Irlanda |
|||||
Regione |
All regions |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Training Networks Programme (Skillnets Limited) |
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Base giuridica |
National Training Fund, VOTE 65 Subhead N06 Department of Enterprise, Trade & Employment |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 13,5 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
|||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
|||||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
|||||
Durata |
2007-2010 |
|||||
Obiettivo |
Formazione generale |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori manifatturiera, Altri servizi |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
Il fondo esclude la concessione di singoli aiuti che richiederebbero la notificazione preventiva alla Commissione. |
Numero dell'aiuto |
XT 13/07 |
||||
Stato membro |
Malta |
||||
Regione |
Malta — Objective One |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
My web for Industry |
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Base giuridica |
Malta Enterprise Corporation Act, Chapter 463 of the Laws of Malta |
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Tipo di misura |
Regime |
||||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,1 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
||||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
||||
Durata |
Fino al 31.12.2007 |
||||
Obiettivo |
Formazione generale |
||||
Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XT 14/07 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Salzburg |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007-2013; Kurz RWF-Richtlinie Salzburg |
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Base giuridica |
Beschluss der Salzburger Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das bei der EK zur Genehmigung eingereichte Programm „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg, Operationelles Programm 2007-2013“ |
|||
Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,15 milioni EUR (2007-2013) |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
|||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
|||
Durata |
Fino al 30.6.2008 |
|||
Obiettivo |
Formazione generale Formazione specifica |
|||
Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XT 21/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
||||
Regione |
Wales |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Knowledge Bank for Business — Training Support for Senior Management Teams |
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Base giuridica |
Sections 1(3)(d) and 1(7)(f) of the WDA Act 1975, together with sections 40 and 85 of the Government of Wales Act 1998 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 1,5 milioni GBP; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
||||
Data di applicazione |
1.2.2007 |
||||
Durata |
Fino al 30.6.2008 |
||||
Obiettivo |
Formazione generale |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 24/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lombardia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Contributi a favore delle imprese bresciane per la formazione professionale di imprenditori, dirigenti e dipendenti — anno 2007 |
|||||
Base giuridica |
Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 Deliberazione camerale n. 258 del 20.12.2006 Determinazione dirigenziale n. 5/PRO del 16.1.2007 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,4 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
|||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
|||||
Data di applicazione |
1.5.2007 |
|||||
Durata |
Fino al 31.12.2007 |
|||||
Obiettivo |
Formazione generale |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/11 |
Soppressione, da parte della Repubblica federale di Germania, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulle rotte Erfurt — Berlino, Erfurt — Amburgo, Erfurt — Colonia/Bonn, Saarbrücken — Francoforte sul Meno, Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, Erfurt — Londra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/06)
La Repubblica federale di Germania ha deciso di sopprimere sulle rotte riportate di seguito gli oneri di servizio pubblico imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie:
1. |
Erfurt — Berlino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000. |
2. |
Erfurt — Amburgo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000. |
3. |
Erfurt — Colonia/Bonn, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000. |
4. |
Saarbrücken — Francoforte sul Meno, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 151 del 22 maggio 2001. |
5. |
Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 23 del 25 gennaio 2002. |
6. |
Erfurt — Londra, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 87 del 10 aprile 2003. |
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/07)
1. |
In data 22 marzo 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Hanjin Energy Co Ltd (Corea del Sud) [controllata da Korean Airlines Co Ltd e appartenente al gruppo Hanjin] e Aramco Overseas Company B.V. [controllata da Saudi Aramco] acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa S-Oil Corporation (Corea del Sud) (attualmente sotto il controllo esclusivo di Aramco Overseas Company B.V) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/08)
1. |
In data 26.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa KarstadtQuelle AG («KarstadtQuelle», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa MyTravel Group PLC («MyTravel», Regno Unito) tramite il veicolo di acquisizione NewCo (che prenderà il nome di Thomas Cook Group plc, Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/09)
1. |
In data 29.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CERP Rouen S.A. («CERP Rouen», Francia) e Sanacorp Pharmahandel AG («Sanacorp», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione («Millennium») che si configura come impresa comune, mediante contribuzione di attività e elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 75/10)
1. |
In data 27.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GROUPAMA («Groupama», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune della società SERVEPAR («Servepar», Francia), per ora controllata da ACCOR S.A. («Accor», Francia), mediante acquisto di titoli. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.