ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
3 aprile 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 075/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 075/02

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 075/03

Notifiche della Repubblica di Bulgaria relative alla reciprocità dei visti

5

2007/C 075/04

Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti

6

2007/C 075/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

7

2007/C 075/06

Soppressione, da parte della Repubblica federale di Germania, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulle rotte Erfurt — Berlino, Erfurt — Amburgo, Erfurt — Colonia/Bonn, Saarbrücken — Francoforte sul Meno, Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, Erfurt — Londra ( 1 )

11

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 075/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2007/C 075/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel) ( 1 )

13

2007/C 075/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2007/C 075/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/01)

Data di adozione della decisione

20.12.2006

Numero dell'aiuto

N 481/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Financiering van onderzoeksactiviteiten voor de sector visserij en aquacultuur (wijziging van een bestaande regeling)

Fondamento giuridico

Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2006

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuto al settore della pesca

Forma di sostegno

Aiuti individuali

Stanziamento

Circa 60 000 EUR/anno

Intensità

Fino al 100%

Durata

Illimitata

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

Nederland

Altre informazioni

Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.12.2006

Numero dell'aiuto

N 482/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Financiering van opleidingsactiviteiten voor de visserij- en aquacultuursector (wijziging van een bestaande regeling)

Fondamento giuridico

Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2006

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuto al settore della pesca

Forma di sostegno

Aiuti individuali

Stanziamento

Circa 228 500 EUR/anno

Intensità

Fino al 100%

Durata

Illimitata

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

Nederland

Altre informazioni

Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

18.12.2006

Numero dell'aiuto

N 500/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zmírnění škod na populacích ryb v rybnících způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006

Fondamento giuridico

1.

Usnesení vlády České republiky č. 670 ze dne 31. května 2006 o finančním řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006

2.

Rozhodnutí vlády České republiky č. 121:2006 z 2. dubna 2006 o vyhlášení krizové situace v důsledku rozsáhlých povodní

3.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

4.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

5.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství

6.

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybníkářství

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Risarcimento dei danni causati dalle inondazioni verificatesi nella primavera 2006

Forma di sostegno

Aiuto diretto

Stanziamento

30 000 000 CZK in totale

Intensità

Fino al 50% del danno quantificato subito dagli stock ittici

Durata

1.8.2006-31.12.2007

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 aprile 2007

(2007/C 75/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3366

JPY

yen giapponesi

157,35

DKK

corone danesi

7,4503

GBP

sterline inglesi

0,67610

SEK

corone svedesi

9,3670

CHF

franchi svizzeri

1,6226

ISK

corone islandesi

88,27

NOK

corone norvegesi

8,1585

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5810

CZK

corone ceche

27,940

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

246,95

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7082

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8544

RON

leu rumeni

3,3477

SKK

corone slovacche

33,286

TRY

lire turche

1,8551

AUD

dollari australiani

1,6371

CAD

dollari canadesi

1,5459

HKD

dollari di Hong Kong

10,4462

NZD

dollari neozelandesi

1,8571

SGD

dollari di Singapore

2,0292

KRW

won sudcoreani

1 252,86

ZAR

rand sudafricani

9,7127

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3373

HRK

kuna croata

7,4195

IDR

rupia indonesiana

12 182,44

MYR

ringgit malese

4,6240

PHP

peso filippino

64,651

RUB

rublo russo

34,7280

THB

baht thailandese

43,348


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/5


Notifiche della Repubblica di Bulgaria relative alla reciprocità dei visti (1)

(2007/C 75/03)

Bruxelles, 13 febbraio 2007

N. 429

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea porge i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e si pregia di notificare, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità, che i paesi terzi in appresso, inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sottopongono i cittadini della Repubblica di Bulgaria all'obbligo di visto: Australia, Bolivia, Brunei, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Panama, Singapore e Stati Uniti.

L'esonero dall'obbligo di visto che il Costa Rica e la Malesia concedono ai cittadini bulgari per un periodo non superiore a tre mesi non può essere considerato una reciprocità totale.

La Repubblica di Bulgaria ha firmato con Israele e il Paraguay accordi in materia di visto che non sono ancora entrati in vigore in quanto sono in corso di ratifica. Questi paesi esigono ancora il visto per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e anche questo costituisce un elemento di non reciprocità temporanea.

Una nota verbale negli stessi termini è stata trasmessa alla Commissione europea.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.

Bruxelles, 26 febbraio 2007

N. 429A

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea porge i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e, a complemento della nota verbale n. 429 della Rappresentanza permanente e conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità, si pregia di notificare che, a decorrere dall'11 marzo 2007, i cittadini bulgari sono esonerati dall'obbligo di visto per il transito e i soggiorni di breve durata negli Stati Uniti messicani per un periodo massimo di 90 giorni entro sei mesi dalla data di primo ingresso.

Una nota verbale negli stessi termini è stata trasmessa alla Commissione europea.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.


(1)  Le presenti notifiche sono pubblicate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/6


Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2007/C 75/04)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Romania La informa che i cittadini rumeni sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi terzi: Australia, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Stati Uniti d'America, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/05)

Numero dell'aiuto

XT 10/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Wales & the Valleys Objective 1 Area

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Telynau Teifi — phase 2

Base giuridica

Council Regulation (EC) No 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,048 milioni GBP

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

29.12.2006

Durata

Fino al 31.3.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

WEFO

Merthyr Tydfil Office

Rhydycar

Merthyr Tydfil CF48 1UZ

United Kingdom


Numero dell'aiuto

XT 11/07

Stato membro

Irlanda

Regione

All regions

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

ACCEL

Base giuridica

European Social Fund OP (2007-2013)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 17,5 milioni EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

2007-2009

Obiettivo

Formazione generale;

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori manifatturiera, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

National Training Fund

C/o Department of Finance

Merrion Street

Dublin 2

Ireland


Numero dell'aiuto

XT 12/07

Stato membro

Irlanda

Regione

All regions

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Training Networks Programme (Skillnets Limited)

Base giuridica

National Training Fund, VOTE 65 Subhead N06

Department of Enterprise, Trade & Employment

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 13,5 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

2007-2010

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori manifatturiera, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

National Training Fund

C/o Department of Finance

Merrion Street

Dublin 2

Ireland

Altre informazioni

Il fondo esclude la concessione di singoli aiuti che richiederebbero la notificazione preventiva alla Commissione.


Numero dell'aiuto

XT 13/07

Stato membro

Malta

Regione

Malta — Objective One

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

My web for Industry

Base giuridica

Malta Enterprise Corporation Act, Chapter 463 of the Laws of Malta

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,1 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

Fino al 31.12.2007

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Malta Enterprise Corporation

Enterprise Centre

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN 09


Numero dell'aiuto

XT 14/07

Stato membro

Austria

Regione

Salzburg

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007-2013; Kurz RWF-Richtlinie Salzburg

Base giuridica

Beschluss der Salzburger Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das bei der EK zur Genehmigung eingereichte Programm „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg, Operationelles Programm 2007-2013“

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,15 milioni EUR (2007-2013)

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

Fino al 30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Land Salzburg, Abteilung 15 des Amtes der Salzburger Landesregierung

Südtiroler Platz 11

A-5020 Salzburg


Numero dell'aiuto

XT 21/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Wales

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Knowledge Bank for Business — Training Support for Senior Management Teams

Base giuridica

Sections 1(3)(d) and 1(7)(f) of the WDA Act 1975, together with sections 40 and 85 of the Government of Wales Act 1998

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,5 milioni GBP; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.2.2007

Durata

Fino al 30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom


Numero dell'aiuto

XT 24/07

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Contributi a favore delle imprese bresciane per la formazione professionale di imprenditori, dirigenti e dipendenti — anno 2007

Base giuridica

Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241

Deliberazione camerale n. 258 del 20.12.2006

Determinazione dirigenziale n. 5/PRO del 16.1.2007

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,4 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2007

Durata

Fino al 31.12.2007

Obiettivo

Formazione generale

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Einaudi, 23

I-25121 Brescia

Tel. (39) 030 372 53 35

E-mail: buriani@bs.camcom.it


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/11


Soppressione, da parte della Repubblica federale di Germania, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulle rotte Erfurt — Berlino, Erfurt — Amburgo, Erfurt — Colonia/Bonn, Saarbrücken — Francoforte sul Meno, Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, Erfurt — Londra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/06)

La Repubblica federale di Germania ha deciso di sopprimere sulle rotte riportate di seguito gli oneri di servizio pubblico imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie:

1.

Erfurt — Berlino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000.

2.

Erfurt — Amburgo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000.

3.

Erfurt — Colonia/Bonn, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 9 marzo 2000.

4.

Saarbrücken — Francoforte sul Meno, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 151 del 22 maggio 2001.

5.

Rostock-Laage — Francoforte sul Meno, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 23 del 25 gennaio 2002.

6.

Erfurt — Londra, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 87 del 10 aprile 2003.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/07)

1.

In data 22 marzo 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Hanjin Energy Co Ltd (Corea del Sud) [controllata da Korean Airlines Co Ltd e appartenente al gruppo Hanjin] e Aramco Overseas Company B.V. [controllata da Saudi Aramco] acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa S-Oil Corporation (Corea del Sud) (attualmente sotto il controllo esclusivo di Aramco Overseas Company B.V) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per il gruppo Hanjin: trasporto aereo, trasporto marittimo, servizi aeroportuali

per Saudi Aramco: produzione e commercializzazione di petrolio greggio e prodotti raffinati

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/08)

1.

In data 26.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa KarstadtQuelle AG («KarstadtQuelle», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa MyTravel Group PLC («MyTravel», Regno Unito) tramite il veicolo di acquisizione NewCo (che prenderà il nome di Thomas Cook Group plc, Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per KarstadtQuelle: grandi magazzini, vendite per corrispondenza e, tramite Thomas Cook AG, trasporto aereo, alberghi, attività di tour operator e agenzie di viaggio,

per MyTravel: travel group multinazionale attivo nel settore dei voli charter, dei tour operator e delle agenzie di viaggio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/09)

1.

In data 29.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CERP Rouen S.A. («CERP Rouen», Francia) e Sanacorp Pharmahandel AG («Sanacorp», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione («Millennium») che si configura come impresa comune, mediante contribuzione di attività e elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CERP Rouen: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e servizi associati in Francia e Belgio, servizi di IT e finanziamento a farmacie, fornitura di attrezzature per la casa,

per Sanacorp: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e servizi associati in Germania,

per Millennium: accorpamento delle attività delle società madri nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e servizi associati in Francia, Belgio e Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 75/10)

1.

In data 27.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GROUPAMA («Groupama», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune della società SERVEPAR («Servepar», Francia), per ora controllata da ACCOR S.A. («Accor», Francia), mediante acquisto di titoli.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Groupama: gruppo attivo principalmente nei settori delle assicurazioni, della banca e dei servizi,

per Accor: gruppo attivo nel settore dell'industria alberghiera e quello del concepimento e rifornimento di servizi alle imprese e le enti, in particolare attraverso l'emissione di buoni servizi,

per Servepar: società attiva nel settore della gestione di attivo, destinata, a termine, a specializzarsi nella distribuzione di prodotti di risparmio salariale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.