ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 72

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
29 marzo 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

 

PARERI

 

Consiglio

2007/C 072/01

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato della Slovacchia, 2006-2009

1

2007/C 072/02

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato dell'Estonia, 2006-2010

5

2007/C 072/03

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato di Malta, 2006-2009

9

2007/C 072/04

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato della Polonia, 2006-2009

13

2007/C 072/05

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato della Svezia, 2006-2009

17

2007/C 072/06

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato del Regno Unito, 2006/2007-2011/2012

20

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 072/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

24

2007/C 072/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4585 — BMW Intec/Dekra Südleasing Services) ( 1 )

27

2007/C 072/09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI) ( 1 )

27

2007/C 072/10

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) ( 1 )

28

2007/C 072/11

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4502 — LITE-ON/PBDS) ( 1 )

28

2007/C 072/12

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4547 — KKR/Permira/Prosiebensat.1) ( 1 )

29

2007/C 072/13

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4571 — Swiss Life/Capitalleben) ( 1 )

29

 

Europol

2007/C 072/14

Decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 20 marzo 2007, sui meccanismi di controllo dei richiami nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni

30

2007/C 072/15

Decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 20 marzo 2007, che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi sull'associazione di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi

32

2007/C 072/16

Decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 20 marzo 2007, che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi relativi all'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol a squadre investigative comuni

35

2007/C 072/17

Norme di accesso ai documenti dell'Europol

37

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 072/18

Tassi di cambio dell'euro

41

2007/C 072/19

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 144a riunione il 25 ottobre 2006 in merito a un progetto di decisione sul caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez — Relatore: Svezia

42

2007/C 072/20

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza)

45

2007/C 072/21

Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni emesso alla 139a riunione del 7 aprile 2006 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring — Relatore: Lussemburgo

46

2007/C 072/22

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza)

47

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2007/C 072/23

Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-5/06)

48

2007/C 072/24

Ricorso promosso il 18 dicembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-6/06)

49

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 072/25

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) ( 1 )

50

2007/C 072/26

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4590 — REWE/Delvita) ( 1 )

51

2007/C 072/27

Aiuto di Stato — Portogallo — Aiuto di Stato C 55/06 (ex N 42/05) — Abbuoni di interesse sui prestiti concessi alle imprese del settore della pesca — Invitato a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

52

2007/C 072/28

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4624 — EQT/Scandic) ( 1 )

58

2007/C 072/29

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS) ( 1 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

PARERI

Consiglio

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/1


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato della Slovacchia, 2006-2009

(2007/C 72/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Slovacchia, relativo al periodo 2006-2009.

2)

Lo scenario macroeconomico alla base del programma prevede una crescita del PIL reale dal 6,6 % nel 2006 al 7,1 % nel 2007 e quindi una diminuzione al 5,5 % e al 5,1 % rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, tale scenario appare basato su previsioni di crescita caute per il 2006 e plausibili per il resto del periodo. Anche le proiezioni del programma in materia di inflazione sembrano realistiche.

3)

Per il 2006, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è stimato pari al 3,4 % del PIL nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione, a fronte di un obiettivo di disavanzo pari al 4,2 % del PIL nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Il risultato migliore del previsto è dovuto a una crescita del PIL e dell'occupazione molto maggiore del previsto e a una spesa per interessi, nonché costi per la riforma delle pensioni invece inferiori. Alcune delle entrate aggiuntive dovute alla crescita imprevista, tuttavia, sono state spese anziché essere destinate a una più rapida riduzione del disavanzo.

4)

Come nell'aggiornamento precedente, l'obiettivo principale della strategia di bilancio a medio termine del nuovo programma è la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nel 2010, in particolare raggiungendo l'obiettivo di medio termine (OMT) per la posizione di bilancio corrispondente a un saldo strutturale (ovvero il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee) di -0,9 % del PIL. In base al programma, il disavanzo nominale dovrebbe diminuire gradualmente dal 3,7 % del PIL nel 2006 all'1,9 % del PIL nel 2009 e il disavanzo primario dall'1,9 % del PIL nel 2006 allo 0,2 % del PIL nel 2009. Il previsto consolidamento fiscale si basa sul contenimento delle spese, sia le spese correnti che quelle in conto capitale (calo del rapporto spesa/PIL pari a circa 3

Formula

punti percentuali del PIL), che non è interamente compensato da un calo del rapporto entrate/PIL (1

Formula

punti percentuali). Rispetto all'aggiornamento precedente, il nuovo programma conferma l'aggiustamento programmato, in uno scenario macroeconomico più favorevole.

5)

Il saldo strutturale calcolato conformemente alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando da circa -3

Formula

% del PIL nel 2006 a circa -2

Formula

% del PIL nel 2009. Come nell'aggiornamento precedente, l'obiettivo di medio termine per la posizione di bilancio presentato nel programma è un disavanzo strutturale appena al di sotto dell'1 % del PIL che il programma mira a raggiungere non entro il periodo del programma, bensì entro il 2010. Poiché l'obiettivo di medio termine è più ambizioso del benchmark minimo (stimato pari ad un disavanzo del 2 % circa del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza rispetto all'eventualità di un disavanzo eccessivo. L'obiettivo di bilancio a medio termine si situa entro la forcella indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media del prodotto potenziale a lungo termine.

6)

I rischi connessi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi. I rischi presentati dallo scenario macroeconomico sono sostanzialmente neutri, mentre le proiezioni fiscali appaiono nel complesso basate su supposizioni prudenti. Il consolidamento fiscale previsto nel programma si basa in larga misura su un contenimento delle spese, ma esso non fornisce informazioni sufficienti sulle misure che lo sostengono (dopo il 2007), né esiste un quadro di spese a medio termine vincolante. D'altro canto, negli ultimi anni la Slovacchia ha ottenuto buoni risultati in materia di controllo, anche se il conseguimento degli obiettivi di bilancio è stato facilitato da una crescita superiore al previsto e da un assorbimento di fondi UE inferiore invece alle previsioni.

7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma appare a grandi linee compatibile con la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007 raccomandata dal Consiglio. Tuttavia, il percorso di avvicinamento in termini strutturali durante il periodo di correzione dovrebbe essere rafforzato tenuto conto della revisione verso l'alto delle prospettive di crescita e della congiuntura economica favorevole. Negli anni successivi la strategia di bilancio del programma non sembra fornire perciò margini di sicurezza per impedire di oltrepassare la soglia del 3 % del PIL, neanche in caso di fluttuazioni macroeconomiche normali. Essa appare inoltre insufficiente per garantire il raggiungimento dell'OMT nel 2010, come previsto nel programma. Negli anni successiva alla correzione del disavanzo eccessivo, il ritmo di avvicinamento all'obiettivo di medio termine del programma dovrebbe essere rafforzato per essere in linea con il patto di stabilità e crescita, che specifica che, per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM II, il miglioramento annuale del saldo strutturale dovrebbe essere pari allo 0,5 % del PIL come benchmark e che l'aggiustamento dovrebbe essere più elevato in periodi di congiuntura economica favorevole. In particolare, si prevede un miglioramento del saldo strutturale pari solo a circa

Formula

% del PIL nel periodo compreso fra il 2007 e il 2009, che dovrebbe essere economicamente favorevole.

8)

Si stima che il debito pubblico lordo abbia raggiunto nel 2006 il 33,1 %, un valore assai inferiore al valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Secondo le proiezioni contenute nel programma, il rapporto debito-PIL dovrebbe diminuire di 3,4 punti percentuali nel corso del periodo di riferimento del programma.

9)

In Slovacchia l'impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento è minore rispetto alla media europea; parallelamente, grazie alla recente riforma del regime pensionistico, si registra un aumento più ridotto delle spese per le pensioni che in numerosi altri paesi. La posizione di bilancio iniziale costituisce un rischio per finanze pubbliche sostenibili, anche prima di prendere in esame l'impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione. Il consolidamento delle finanze pubbliche contribuirebbe pertanto a ridurre i rischi per la loro sostenibilità. Globalmente, la Slovacchia sembra essere a medio rischio per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche.

10)

Il programma di convergenza non contiene una valutazione qualitativa dell'impatto globale della relazione di attuazione dell'ottobre 2006 relativa al programma nazionale di riforme nella strategia di bilancio a medio termine. Esso fornisce peraltro alcune informazioni sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, sembra tener conto delle conseguenze che le azioni delineate in tale programma hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza non sembrano pienamente coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, a parte l'istruzione, le priorità di spesa elencate nel programma non coincidono con le sfide principali individuate nel programma nazionale di riforme. Infine, il sostegno rilevante all'istruzione che figura nel programma nazionale di riforme non è evidente nel bilancio 2007 o nel programma di convergenza.

11)

La strategia di bilancio nel programma è ampiamente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

12)

Per quanto riguarda i requisiti in materia di dati che figurano nel codice di condotta per i programmi di stabilità e convergenza, il programma fornisce tutti i dati richiesti e la maggior parte di quelli opzionali (2).

Il Consiglio ritiene che il programma sia coerente con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007 e in seguito preveda progressi, seppur limitati, verso l'OMT.

In considerazione della valutazione di cui sopra e anche alla luce della raccomandazione formulata conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, del 5 luglio 2004, il Consiglio invita la Slovacchia:

i)

a sfruttare le buone prospettive di crescita per rafforzare l'aggiustamento strutturale al fine di garantire la correzione del disavanzo eccessivo nel 2007 con ampio margine e accelerare il raggiungimento dell'OMT, e

ii)

a rendere ancora più vincolanti i massimali di spesa a medio termine per l'amministrazione centrale.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PC dic. 2006

6,1

6,6

7,1

5,5

5,1

COM nov. 2006

6,0

6,7

7,2

5,7

n.d.

PC dic. 2005

5,1

5,4

6,1

5,6

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dic. 2006

2,8

4,4

3,1

2,0

2,4

COM nov. 2006

2,8

4,5

3,4

2,5

n.d.

PC dic. 2005

2,2

1,5

2,2

2,5

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (3)

– 2,2

– 0,9

1,0

1,6

1,9

COM nov. 2006 (7)

– 2,0

– 0,7

1,1

1,6

n.d.

PC dic. 2005  (3)

– 1,6

– 1,1

0,1

0,8

n.d.

Saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni (8)

(% del PIL)

PC dic. 2006

– 3,1

– 3,7

– 2,9

– 2,4

– 1,9

COM nov. 2006

– 3,1

– 3,4

– 3,0

– 2,9

n.d.

PC dic. 2005

– 4,9

– 4,2

– 3,0

– 2,7

n.d.

Saldo primario (8)

(% del PIL)

PC dic. 2006

– 1,4

– 1,9

– 0,9

– 0,6

– 0,2

COM nov. 2006

– 1,4

– 1,7

– 1,1

– 0,9

n.d.

PC dic. 2005

– 3,1

– 2,3

– 1,1

– 0,8

n.d.

Saldo corretto per il ciclo (8)

(% del PIL)

PC dic. 2006  (3)

– 2,4

– 3,4

– 3,2

– 2,9

– 2,5

COM nov. 2006

– 2,5

– 3,2

– 3,3

– 3,3

n.d.

PC dic. 2005  (3)

– 4,4

– 3,9

– 3,0

– 2,9

n.d.

Saldo strutturale (4)

(% del PIL)

PC dic. 2006  (5)

– 1,6

– 3,5

– 3,2

– 2,9

– 2,5

COM nov. 2006 (6)

– 1,7

– 3,3

– 3,3

– 3,3

n.d.

PC dic. 2005

– 3,6

– 3,9

– 3,1

– 2,9

n.d.

Debito pubblico lordo (8)

(% del PIL)

PC dic. 2006

34,5

33,1

31,8

31,0

29,7

COM nov. 2006

34,5

33,0

31,6

31,0

n.d.

PC dic. 2005

33,7

35,5

35,2

36,2

n.d.

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti cui si fa riferimento nel presente testo possono essere reperiti nel seguente sito:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  In particolare, non figurano i dati relativi alla spesa pubblica per funzione per il 2009.

(3)  Calcolo dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo di bilancio corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) ad esclusione delle misure temporanee e una tantum.

(5)  Misure una tantum e altre misure temporanee tolte ricavate dal programma (0,8% del PIL nel 2005, ad incremento del disavanzo e 0,1% nel 2006, a riduzione del disavanzo).

(6)  Misure una tantum e altre misure temporanee ricavate dalle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (0,9% del PIL nel 2005, ad incremento del disavanzo e 0,1% nel 2006, a riduzione del disavanzo).

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 5,2%, 5,3%, 5,3% e 5,2% rispettivamente nel periodo 2005-2008.

(8)  Dall'ottobre 2006, la Slovacchia attua la decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei sistemi di pensione a capitalizzazione del secondo pilastro. I dati relativi alle amministrazioni pubbliche del precedente aggiornamento sono stati adeguati di conseguenza al fine di facilitare il raffronto con il nuovo aggiornamento e le previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


29.3.2007   

IT

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C 72/5


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato dell'Estonia, 2006-2010

(2007/C 72/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato dell'Estonia, relativo al periodo 2006-2010.

(2)

Lo scenario macroeconomico su cui si basa il programma prevede una diminuzione del PIL reale da un picco dell'11 % nel 2006 all'8

Formula

% nel 2007 e al 7

Formula

% annuo negli anni successivi. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che tale scenario sia fondato su ipotesi di crescita caute. Tuttavia, il percorso di medio termine che prevede una diminuzione morbida della crescita dai ritmi attuali, vicini al surriscaldamento, non è chiaramente esente da rischi. Le proiezioni del programma per quanto riguarda l'inflazione sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006, nelle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 l'avanzo delle finanze pubbliche è stimato al 2,5 % del PIL, contro un obiettivo dello 0,3 % del PIL previsto nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Il risultato migliore rispetto a quanto preventivato, e indicato nel nuovo aggiornamento, deriva dall'effetto di trascinamento dei risultati migliori del previsto registrati nel 2005 e dalla crescita superiore alle attese registrata nel 2006. La spesa è stata inferiore a quella prevista nel bilancio.

(4)

Gli obiettivi principali della strategia di bilancio di medio termine contenuta nel programma sono (quantomeno) il mantenimento dell'equilibrio delle finanze pubbliche e la loro sostenibilità nel lungo termine alla luce dell'impatto sul bilancio dell'invecchiamento demografico. La strategia di bilancio prevede che l'avanzo effettivo delle finanze pubbliche si riduca dal 2

Formula

% del PIL nel 2006 a circa l'1

Formula

% nel 2007-2008, per poi risalire a circa l'1

Formula

% del PIL negli anni successivi. Il saldo primario seguirà un andamento simile dato il peso ininfluente della spesa per interessi. La diminuzione dell'avanzo nel 2007 è dovuta a un aumento del rapporto spesa/PIL mentre il rapporto entrate/PIL segue un trend discendente. A partire dal 2008 i rapporti entrate/PIL e spesa/PIL dovrebbero diminuire simultaneamente, un fenomeno che si spiega con la riduzione delle imposte sul reddito e con un aumento della spesa inferiore alla crescita vigorosa del PIL nominale. Discostandosi dalla pratica del passato che mirava a conseguire l'equilibrio delle finanze pubbliche (obiettivo che negli ultimi anni è stato sistematicamente superato), il nuovo programma punta a realizzare un avanzo notevole in tutto il periodo di riferimento. Questa novità segna un passo avanti in quanto tiene conto delle condizioni cicliche dell'economia. Rispetto al precedente aggiornamento, gli obiettivi per il 2007 e gli anni successivi sono stati rivisti al rialzo di almeno un punto percentuale del PIL a fronte di uno scenario macroeconomico più favorevole (e realistico).

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe diminuire di circa un punto percentuale per raggiungere lo 0,5 % del PIL nel 2007 e risalire quindi al di sopra dell'1 % del PIL nel 2008 e al di sopra dell'1

Formula

% del PIL nel 2009 e 2010. Come nell'aggiornamento precedente del programma di convergenza, l'obiettivo di medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma è una posizione in equilibrio in termini strutturali, che il programma prevede di mantenere per tutto il periodo di riferimento. Poiché l'obiettivo di medio termine è più ambizioso del benchmark minimo (stimato pari ad un disavanzo del 2 % circa del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza rispetto all'eventualità di un disavanzo eccessivo. L'OMT del programma si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM II nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta, e va oltre i requisiti che discendono dal rapporto debito/PIL e dalla crescita media della produzione potenziale a lungo termine.

(6)

I rischi connessi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso equilibrati. Le ipotesi macroeconomiche del programma possono essere considerate prudenti per tutto il periodo coperto dallo stesso. Le proiezioni sulle entrate fiscali appaiono nel complesso plausibili. Tuttavia la prevista moderazione sul versante della spesa potrebbe essere sostenuta da un quadro maggiormente vincolante della pianificazione di bilancio nel medio termine.

(7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma sembra sufficiente per mantenere l'obiettivo di medio termine con ampio margine in tutto il periodo coperto dal programma e come previsto da quest'ultimo. A maggior ragione esso fornisce un sufficiente margine di sicurezza per evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche per tutto il periodo coperto dal programma. L'orientamento della politica di bilancio previsto dal programma non è pienamente in linea con il patto di stabilità e crescita nel senso che essa è prociclica nel 2007, periodo di congiuntura economica favorevole in cui il saldo strutturale dovrebbe ridursi a circa l'1 % del PIL.

(8)

Si stima che il debito pubblico lordo sia disceso nel 2006 al 3,7 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Il programma prevede che il rapporto debito/PIL diminuisca ulteriormente di 2 punti percentuali nel corso del periodo di riferimento.

(9)

L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio è in Estonia tra i più bassi della UE, al punto che la spesa connessa con l'invecchiamento, in percentuale del PIL, dovrebbe diminuire nei prossimi decenni, grazie alla notevole riduzione di spesa garantita dalla riforma del sistema pensionistico. In Estonia il livello attuale del debito pubblico lordo è molto basso e il mantenimento di sane politiche di bilancio, come previsto dal programma, contribuirà a limitare i rischi per la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, l'Estonia sembra essere a basso rischio.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce alcune informazioni sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, tiene conto esplicitamente delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare ambedue i programmi sottolineano come le prudenti politiche di bilancio costituiscano un elemento cruciale della stabilizzazione macroeconomica.

(11)

La strategia di bilancio nel programma è ampiamente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti in materia di dati che figurano nel codice di condotta per i programmi di stabilità e convergenza, il programma fornisce tutti i dati richiesti e la maggior parte di quelli opzionali (2).

La conclusione generale è che la posizione di bilancio a medio termine è sana e che la strategia seguita costituisce un buon esempio di politiche di bilancio attuate conformemente a quanto prescritto dal patto di stabilità e crescita. Tuttavia la prevista riduzione dell'avanzo di bilancio nel 2007, anno di congiuntura economica positiva, traduce un atteggiamento prociclico della politica di bilancio.

Sulla base della valutazione che precede, l'Estonia è invitata a puntare nel 2007 a un avanzo di bilancio superiore a quanto previsto nel programma così da rafforzare la stabilità macroeconomica e proseguire nella correzione dello squilibrio esterno.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL in termini reali

(variazione %)

PC dic. 2006

10,5

11,0

8,3

7,7

7,6

7,5

COM nov. 2006

10,5

10,9

9,5

8,4

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

6,5

6,6

6,3

6,3

6,3

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dic. 2006

4,1

4,4

4,3

4,4

3,5

3,2

COM nov. 2006

4,1

4,4

4,2

4,6

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

3,5

2,6

2,6

2,7

2,7

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (3)

0,2

2,0

1,2

0,2

– 0,3

– 0,7

COM nov. 2006 (7)

0,0

1,2

0,9

– 0,6

n.d.

n.d.

CP nov. 2005  (3)

– 0,4

– 0,6

– 0,7

– 0,5

– 0,1

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(% del PIL)

PC dic. 2006

2,3

2,6

1,2

1,3

1,6

1,5

COM nov. 2006

2,3

2,5

1,6

1,3

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

n.d.

Saldo primario

(% del PIL)

PC dic. 2006

2,5

2,8

1,4

1,4

1,7

1,6

COM nov. 2006

2,5

2,7

1,8

1,5

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(% del PIL)

PC dic. 2006  (3)

2,2

2,0

0,8

1,2

1,7

1,7

COM nov. 2006

2,3

2,2

1,4

1,5

n.d.

n.d.

CP nov. 2005  (3)

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

n.d.

Saldo strutturale (4)

(% del PIL)

PC dic. 2006  (5)

2,2

1,4

0,4

1,2

1,7

1,7

COM nov. 2006 (6)

2,2

1,5

1,0

1,3

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

n.d.

Debito pubblico lordo

(% del PIL)

PC dic. 2006

4,5

3,7

2,6

2,3

2,1

1,9

COM nov. 2006

4,5

4,0

2,7

2,1

n.d.

n.d.

CP nov. 2005

4,6

4,4

3,3

3,0

2,8

n.d.

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti cui si fa riferimento nel presente testo possono essere reperiti nel seguente sito:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Mancano in particolare alcune variabili relative al mercato del lavoro e i dati sull'accreditamento/indebitamento netti del settore privato.

(3)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo di bilancio corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) a esclusione delle misure temporanee e una tantum.

(5)  Misure una tantum e temporanee indicate nel programma (0,6% del PIL nel 2006 e 0,4% nel 2007; tutte a riduzione del disavanzo).

(6)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (0,2% del PIL nel 2005, 0,6% nel 2006, 0,4% nel 2007 e 0,2% nel 2008; tutte a riduzione del disavanzo).

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 9,1%, 9,6%, 9,9% e 9,9% rispettivamente nel periodo 2005-2008.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/9


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato di Malta, 2006-2009

(2007/C 72/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato di Malta, relativo al periodo 2006-2009.

(2)

Lo scenario macroeconomico su cui si basa il programma prevede una crescita del PIL reale attestata intorno al 3 % per l'intero periodo di riferimento. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, questo scenario sembra fondato su ipotesi di crescita favorevoli per il 2007 e molto favorevoli per gli anni successivi, dovute specialmente all'ottimistica evoluzione a medio termine del settore esterno. Esportazioni nette meno favorevoli a medio termine di quanto previsto dal programma potrebbero accrescere il disavanzo con l'estero registrato negli ultimi anni. Le previsioni sull'inflazione appaiono plausibili.

(3)

Per il 2006, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è stimato pari al 2,9 % del PIL nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione, a fronte di un obiettivo di disavanzo pari al 2,7 % del PIL nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Il risultato stimato per il 2006 nel nuovo aggiornamento (2,6 % del PIL) è inferiore a quello indicato nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione e, alla luce delle recenti informazioni sulla crescita del PIL e sui dati di cassa delle finanze pubbliche, sembra plausibile.

(4)

La strategia di bilancio delineata nell'aggiornamento mira a ridurre il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2006 e a proseguire successivamente il risanamento delle finanze. L'aggiornamento prevede una graduale riduzione del disavanzo delle pubbliche amministrazioni, fino al raggiungimento di un bilancio sostanzialmente in pareggio entro il 2009. A fronte di una prevista diminuzione dell'onere per interessi, si prevede che l'avanzo primario raggiunga entro il 2009 il 3

Formula

% del PIL. L'aggiustamento si effettuerà con una riduzione del rapporto spesa primaria/PIL di quasi 5

Formula

punti percentuali del PIL, che compensa ampiamente una diminuzione del rapporto entrate/PIL di quasi 3

Formula

punti percentuali del PIL. Nonostante i buoni risultati ottenuti nel contenimento della spesa complessiva, la spesa sanitaria ha registrato negli anni scorsi una tendenza al rialzo. Si intende ricorrere meno che in questi ultimi anni a misure una tantum per diminuire il disavanzo. Il programma sostanzialmente conferma, a fronte di uno scenario macroeconomico molto più favorevole, l'aggiustamento di bilancio nominale previsto dall'aggiornamento precedente.

(5)

Il disavanzo strutturale (ovvero il disavanzo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando dal 3 % circa del PIL nel 2006 a

Formula

% del PIL alla fine del periodo di riferimento del programma. Come nel precedente aggiornamento del programma di convergenza, l'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma consiste nell'equilibrio in termini strutturali, ma il nuovo programma non mira a raggiungere l'OMT entro il periodo di riferimento. Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa 1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'OMT si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media della produzione potenziale nel lungo termine.

(6)

I rischi relativi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi per il 2007, ma in seguito la situazione di bilancio potrebbe essere più sfavorevole di quanto ipotizzato nel programma, tenuto conto del fatto che le previsioni di crescita del PIL per il 2007 sono favorevoli e che lo scenario macroeconomico per il 2008-2009 su cui si basano le proiezioni dell'aggiornamento è molto favorevole (anche se per tali anni le proiezioni relative ai dati fiscali sembrano prudenti). Inoltre, per gli anni successivi al 2007, non sono forniti dati relativi alla strategia di aggiustamento, il che accresce i rischi inerenti al previsto risanamento delle finanze.

(7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma appare compatibile con la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2006 come raccomandato dal Consiglio. Inoltre sembra fornire un margine di sicurezza sufficiente per evitare che a partire dal 2008, in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche, il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL. Negli anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo, il ritmo dell'avvicinamento all'OMT del programma è nel complesso in linea con il patto di stabilità e crescita, che specifica che, per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2, il miglioramento annuale del saldo strutturale dovrebbe essere pari allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento e che l'aggiustamento dovrebbe essere più elevato in periodi di congiuntura favorevole e potrebbe essere più contenuto in periodi di congiuntura sfavorevole.

(8)

Il debito pubblico lordo è stimato per il 2006 al 68

Formula

% del PIL, un livello superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede che il rapporto debito/PIL diminuisca di 8

Formula

punti percentuali nel corso del periodo di riferimento. L'evoluzione del rapporto debito/PIL sarà probabilmente meno favorevole di quanto previsto nel programma, tenuto conto dei rischi relativi agli obiettivi di bilancio sopra menzionati. Sulla base di questa valutazione dei rischi, la diminuzione del rapporto debito/PIL verso il valore di riferimento nel periodo coperto dal programma sembra sufficiente.

(9)

Malta ha recentemente adottato una riforma delle pensioni intesa ad alzare l'età pensionabile effettiva e ad aumentare nel contempo il livello delle pensioni. Le stime del programma suggeriscono pertanto che la spesa pensionistica sarà più elevata, con un conseguente maggiore aumento della spesa connessa all'invecchiamento, vicino alla media dell'UE. Le proiezioni relative alla spesa sanitaria mostrano che, benché ad un ritmo leggermente più lento rispetto alle tendenze storiche, tale spesa aumenterà di circa 1

Formula

punti percentuali del PIL nel lungo termine, se le tendenze attuali persisteranno. La posizione di bilancio attuale non garantirebbe una costante riduzione del debito fino ad un livello inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato. Pertanto, migliorare la posizione di bilancio, come previsto dal programma, contribuirebbe a ridurre i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, Malta sembra essere a medio rischio.

(10)

Il programma di convergenza non contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Esso tuttavia fornisce informazioni sistematiche sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, tiene esplicitamente conto delle conseguenze che le azioni delineate in tale programma hanno per le finanze pubbliche. Le misure relative alle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, entrambi i programmi prevedono l'attuazione della riforma pensionistica e il programma di convergenza fornisce dati relativi alla riforma fiscale annunciata nel programma nazionale di riforme.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune sia nei dati obbligatori che in quelli facoltativi (2).

A giudizio del Consiglio il programma è coerente con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2006 e, in un contesto di consistenti prospettive di crescita, prevede adeguati progressi verso l'OMT negli anni successivi. Il rapporto debito/PIL quale previsto dal programma sembra diminuire ad un ritmo soddisfacente verso il valore di riferimento del 60 % del PIL. Esistono tuttavia rischi relativi al raggiungimento degli obiettivi di bilancio dopo il 2007. Mantenere una posizione di bilancio che possa resistere a eventuali inversioni del modello di forte crescita previsto è importante specialmente alla luce del recente aumento del disavanzo con l'estero. Sulla base della valutazione che precede, il Consiglio invita Malta:

i)

a compiere progressi adeguati verso il conseguimento dell'OMT come previsto dal programma e ad assicurare una corrispondente riduzione del rapporto debito/PIL, precisando nel contempo la strategia di bilancio, specialmente dal lato della spesa, in una prospettiva a più lungo termine.

ii)

in considerazione del livello del debito e del previsto aumento della spesa connessa all'invecchiamento, a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche conseguendo l'OMT e compiendo ulteriori progressi nell'elaborazione e attuazione della riforma sanitaria.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PC dic. 2006

2,2

2,9

3,0

3,1

3,1

COM nov. 2006

2,2

2,3

2,1

2,2

n.d.

PC gen. 2006

0,9

1,1

1,2

2,0

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dic. 2006

2,5

3,1

2,2

2,1

2,0

COM nov. 2006

2,5

3,0

2,6

2,4

n.d.

PC gen. 2006  (8)

2,8

3,1

2,5

1,9

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (3)

– 2,8

– 2,1

– 1,3

– 0,3

0,9

COM nov. 2006 (7)

– 2,1

– 1,4

– 1,1

– 0,5

n.d.

PC gen. 2006  (3)

– 2,9

– 3,7

– 4,2

– 4,4

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PC dic. 2006

– 3,2

– 2,6

– 2,3

– 0,9

0,1

COM nov. 2006

– 3,2

– 2,9

– 2,7

– 2,9

n.d.

PC gen. 2006

– 3,9

– 2,7

– 2,3

– 1,2

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PC dic. 2006

0,8

1,1

1,1

2,5

3,2

COM nov. 2006

0,8

0,9

0,7

0,6

n.d.

PC gen. 2006

0,3

1,4

1,5

2,4

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (3)

– 2,2

– 1,8

– 1,8

– 0,8

– 0,2

COM nov. 2006

– 2,4

– 2,3

– 2,3

– 2,7

n.d.

PC gen. 2006  (3)

– 2,8

– 1,3

– 0,7

0,4

n.d.

Saldo strutturale (4)

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (5)

– 3,8

– 2,9

– 2,0

– 1,0

– 0,4

COM nov. 2006 (6)

– 4,0

– 3,5

– 2,5

– 2,7

n.d.

PC gen. 2006

– 3,8

– 2,3

– 1,4

0,3

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PC dic. 2006

74,2

68,3

66,7

63,2

59,4

COM nov. 2006

74,2

69,6

69,0

68,6

n.d.

PC gen. 2006

76,7

70,8

68,9

67,3

n.d.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Non sono forniti dati sui saldi settoriali, in particolare previsioni relative all'accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo per il 2006-2009, né sull'occupazione e sulla produttività del lavoro in ore lavorate.

(3)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e temporanee.

(5)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate nel programma (1,6% del PIL nel 2005, 1,1% del PIL nel 2006, 0,2% del PIL nel 2007, 0,2% del PIL nel 2008 e 0,2% del PIL nel 2009, tutte a riduzione del disavanzo).

(6)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (1,6% del PIL nel 2005, 1,1% del PIL nel 2006, 0,2% del PIL nel 2007 e 0% del PIL nel 2008, tutte a riduzione del disavanzo).

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 2,2%, 1,7%, 1,7% e 1,6% rispettivamente negli anni del periodo 2005-2008.

(8)  Le cifre del PC del gennaio 2006 corrispondono all'indice dei prezzi al dettaglio.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/13


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato della Polonia, 2006-2009

(2007/C 72/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, (per i programmi di convergenza),

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Polonia, relativo al periodo 2006-2009.

(2)

Lo scenario macroeconomico sotteso al programma prevede che la crescita del PIL reale raggiunga 5,4 % nel 2006 e si stabilizzi sostanzialmente (attorno al 5

Formula

% medio) nel corso del rimanente periodo di programmazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che tale scenario sia fondato su ipotesi di crescita prudenti per il 2007, che appaiono tuttavia alquanto ottimistiche per gli anni successivi, soprattutto perché il mercato del lavoro potrebbe non registrare il rapido miglioramento previsto nel programma. Le proiezioni del programma in materia di inflazione sembrano realistiche, anche se tendono a sottovalutare i rischi di fine periodo, segnatamente perché un eventuale rafforzamento del mercato del lavoro eserciterebbe tensioni crescenti sulle retribuzioni.

(3)

Il programma di convergenza del gennaio 2006 fissava l'obiettivo di disavanzo delle pubbliche amministrazioni a -2,6 % del PIL per il 2006; nelle previsioni di autunno i servizi della Commissione stimavano il disavanzo a -2,2 % del PIL, mentre l'aggiornamento del programma di convergenza del novembre 2006 calcola un risultato pari a -1,9 % del PIL. Questo risultato migliore del previsto si spiega principalmente con una incompleta esecuzione dei programmi di spesa (soprattutto con riferimento ai trasferimenti sociali e all'investimento pubblico), mentre l'incremento delle entrate proviene da una crescita più sostenuta del previsto. Le menzionate cifre relative al disavanzo non tengono conto dei costi della riforma delle pensioni, stimati a circa 2 % del PIL nel 2006, come autorizzato nel corso del periodo transitorio per l'attuazione della decisione di Eurostat sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione (2), che scadrà nella primavera 2007. L'aggiornamento del programma del novembre 2006 indicava come principale obiettivo della strategia di bilancio la correzione del disavanzo eccessivo fin dal 2007 basandosi sulle disposizioni del patto rivisto che consentono di detrarre una parte dei costi della riforma pensionistica. Per gli anni successivi, il programma prevede una graduale riduzione del disavanzo fino a raggiungere il valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2009.

(4)

Il disavanzo dovrebbe calare di 0,4 punti percentuali del PIL all'anno (0,3 punti percentuali se si includono i costi della riforma delle pensioni), passando così da 1, 9 % del PIL nel 2006 allo 0,6 % del PIL nel 2009. L'avanzo primario dovrebbe migliorare, passando da 0,5 % del PIL nel 2006 all'1,7 % del PIL nel 2009. Tenendo anche conto dell'impatto della menzionata decisione Eurostat, il disavanzo del programma aggiornato si riduce da 3,9 % del PIL nel 2006 a 2,9 % nel 2009. L'aggiustamento sarà sostenuto, secondo il programma, dalle entrate nel 2007 (il rapporto delle entrate aumenta di 0,6 punti percentuali mentre il rapporto delle spese resta praticamente costante) e dalle spese nel periodo 2008-2009, in misura talmente consistente da compensare ampiamente un forte calo del rapporto delle entrate (la riduzione annuale media del rapporto delle spese, riferite soprattutto ai consumi e ai trasferimenti sociali, sarebbe di 1,6 punti percentuali, mentre la corrispondente riduzione del rapporto delle entrate sarebbe di 1,2 punti percentuali, imputabile principalmente a una flessione dei contributi sociali, a modifiche del sistema di imposta sul reddito delle persone fisiche e ad altre modifiche del sistema fiscale, che non risultano sempre perfettamente precisate). Rispetto al programma precedente, gli obiettivi in materia di disavanzo sono stati rivisti in senso più ambizioso in previsione di una crescita nettamente più dinamica e di risultati di bilancio migliori del previsto nel 2006.

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando da -2 % circa del PIL nel 2006 a –

Formula

% del PIL alla fine del periodo di riferimento del programma (2009). Come nel precedente aggiornamento del programma di convergenza, l'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma è un disavanzo strutturale dell'1 % del PIL, che il programma non si prefigge di raggiungere nel corso del periodo di programmazione. Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa 1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'obiettivo a medio termine rispecchia adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media del prodotto potenziale nel lungo termine.

(6)

Il risultato di bilancio potrebbe essere più sfavorevole rispetto all'obiettivo stabilito nel programma, in particolare negli ultimi anni dello stesso. Vi sono incertezze non trascurabili relative all'effettiva realizzazione delle riforme programmate in quanto non sostenute da specifiche misure di accompagnamento delle previste restrizioni di spese. Vi sono inoltre i rischi provenienti dallo scenario macroeconomico piuttosto favorevole per gli ultimi anni del periodo di programmazione. Di conseguenza, l'azione intrapresa a tutt'oggi è insufficiente e le misure programmate dovranno essere rafforzate per raggiungere i risultati previsti.

(7)

Alla luce della presente valutazione dei rischi, gli orientamenti di bilancio del programma non sembrano compatibili con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007, come raccomandato dal Consiglio. Gli obiettivi di bilancio non forniscono un sufficiente margine di sicurezza per evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche per tutto il periodo coperto dal programma. Negli anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo sarà necessario accelerare il ritmo dell'adeguamento strutturale verso l'obiettivo di medio termine previsto dal programma, avvantaggiandosi nei periodi di congiuntura economica favorevole e sostenendo questo sforzo con misure appropriate.

(8)

Il debito pubblico lordo è stimato al 42,0 % del PIL per il 2006, valore nettamente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede una graduale diminuzione del rapporto debito/PIL pari all'1,4 di punto percentuale nel periodo di programmazione. Tenendo conto dell'impatto della menzionata decisione Eurostat, il debito pubblico lordo aumenterebbe dal 48, 9 % del PIL nel 2006 al 50,2 % nel 2009.

(9)

In Polonia, l'incidenza di bilancio a lungo termine dell'invecchiamento demografico è la più bassa di tutta l'UE, a motivo del previsto calo delle spese connesse a tale fenomeno, in parte dovuto alla significativa riduzione di tali costi che conseguiranno alla riforma delle pensioni, a condizione che tale riforma sia completamente attuata. La posizione di bilancio iniziale, benché migliorata rispetto al 2005, costituisce un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche anche prima che si consideri l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio e un ulteriore risanamento di bilancio previsto nel programma contribuirebbe a contenere i rischi relativi alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, la Polonia sembra essere a basso rischio.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale delle riforme illustrate nella relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce alcune informazioni sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, sembra tener conto delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. I due programmi prevedono infatti una certa armonizzazione del regime di sicurezza sociale degli agricoltori rispetto al regime nazionale generale, un'armonizzazione progressiva delle pensioni di invalidità nell'ambito della riforma del sistema pensionistico e l'applicazione di un «paniere »di servizi medici garantiti.

(11)

La strategia di bilancio del programma è parzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008. Le misure adottate per correggere il disavanzo eccessivo sembrano in particolare inadeguate.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi (3).

Il programma prevede una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007, in riferimento all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, ma il Consiglio ricorda che le azioni intraprese finora non sembrano sufficienti e le misure previste appaiono inadeguate a conseguire tale risultato.

Mentre negli anni successivi il programma intende realizzare progressi soddisfacenti verso il conseguimento dell'OMT in un contesto di prospettive di forte crescita, vi sono tuttavia rischi significativi che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di bilancio e di una correzione duratura del disavanzo eccessivo.

Sulla base della suesposta valutazione e alla luce della nuova raccomandazione rivolta alla Polonia affinché corregga il disavanzo eccessivo e formulata dal Consiglio il 27 febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio invita la Polonia:

i)

a correggere il disavanzo eccessivo nel 2007, conformemente alla nuova raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7;

ii)

avvantaggiandosi nei periodi di congiuntura economica favorevole e utilizzando le entrate supplementari per la riduzione del disavanzo, ad accelerare il ritmo dell'adeguamento strutturale verso l'obiettivo di medio termine previsto dal programma dopo la programmata correzione del disavanzo eccessivo, precisando e attuando le misure supplementari, che incidano soprattutto sul lato delle spese, necessarie per il conseguimento dell'adeguamento voluto.

iii)

a salvaguardare i risultati della riforma delle pensioni.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PC Nov 2006

3,5

5,4

5,1

5,1

5,6

COM Nov 2006

3,2

5,2

4,7

4,8

n.d.

PC Gen 2006

3,3

4,3

4,6

5,0

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC Nov 2006

2,2

1,4

2,1

2,5

2,5

COM Nov 2006

2,2

1,4

2,5

2,8

n.d.

PC Gen 2006

2,2

1,5

2,2

2,5

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC Nov 2006  (4)

– 0,4

0,5

0,5

0,3

0,4

COM Nov 2006 (6)

– 0,3

0,4

0,3

0,1

n.d.

PC Gen 2006  (4)

0,1

0,3

0,3

0,6

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(incluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

– 2,5

– 1,9

– 1,4

– 1,0

– 0,6

COM Nov 2006

– 2,5

– 2,2

– 2,0

– 1,8

n.d.

PC Gen 2006

– 2,9

– 2,6

– 2,2

– 1,9

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(incluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

– 4,4

– 3,9

– 3,4

– 3,1

– 2,9

COM Nov 2006

– 4,4

– 4,2

– 4,0

– 3,9

n.d.

PC Gen 2006

– 4,7

– 4,6

– 4,1

– 3,7

n.d.

Saldo primario

(escluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

0,1

0,5

1,0

1,4

1,7

COM Nov 2006

0,1

0,2

0,4

0,6

n.d.

PC Gen 2006

– 0,3

– 0,2

0,3

0,6

n.d.

Saldo strutturale  (5)

(escluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

– 2,4

– 2,1

– 1,6

– 1,1

– 0,7

COM Nov 2006

– 2,3

– 2,3

– 2,1

– 1,8

n.d.

PC Gen 2006

– 2,1

– 2,7

– 2,4

– 2,1

n.d.

Saldo strutturale (5)

(incluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

– 4,3

– 4,1

– 3,6

– 3,2

– 3,0

COM Nov 2006

– 4,2

– 4,3

– 4,1

– 3,9

n.d.

PC Gen 2006

– 4,7

– 4,7

– 4,2

– 3,9

n.d.

Debito pubblico lordo

(escluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

41,9

42,0

42,1

41,4

40,6

COM Nov 2006

42,0

42,4

43,1

42,7

n.d.

PC Gen 2006

42,5

45,0

45,3

45,4

n.d.

Debito pubblico lordo

(incluso il costo della riforma delle pensioni)

(in % del PIL)

PC Nov 2006

47,3

48,9

50,0

50,3

50,2

COM Nov 2006

47,4

49,3

51,0

51,6

n.d.

PC Gen 2006

47,9

51,2

52,1

52,6

n.d.

Fonte

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli effettuati dai servizi della Commissione


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Cfr. comunicati stampa Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004.

(3)  In particolare, non sono stati forniti i dati sull'occupazione in termini di ore lavorate e di produttività del lavoro calcolata come PIL per ora lavorata. Mancano inoltre i contributi relativi alla crescita potenziale.

(4)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione in base alle informazioni contenute nel programma.

(5)  Saldo corretto per il ciclo escluse le misure una tantum e temporanee. Il saldo corretto per il ciclo e il saldo strutturale sono uguali dato che le misure una tantum ed altre misure temporanee contemplate nel programma sono insignificanti.

(6)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 4,1%, 4.4%, 4,8% e 5,0% rispettivamente negli anni del periodo 2005-2008.

Fonte

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli effettuati dai servizi della Commissione


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/17


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato della Svezia, 2006-2009

(2007/C 72/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Svezia, relativo al periodo 2006-2009.

2)

Sulla base dello scenario macroeconomico che sottende il programma, la crescita del PIL reale dovrebbe rallentare, passando dal 4,0 % nel 2006 al 3,0 % in media durante il resto del periodo di riferimento del programma, pur restando vicino al suo potenziale. Tenuto conto delle informazioni attualmente disponibili, questo scenario sembra basarsi su ipotesi di crescita plausibili, dato che forse la crescita nel 2006 è stata ancora più elevata del previsto. Le proiezioni sull'inflazione sembrano anch'esse realistiche.

3)

Nelle previsioni dell'autunno 2006 i servizi della Commissione avevano previsto un avanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 2,8 % del PIL per il 2006, contro un risultato dello 0,9 % previsto nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. La differenza riflette soprattutto un effetto di base causato dall'avanzo nettamente superiore alle previsioni nel 2005. I dati di cassa disponibili indicano che, grazie alla diminuzione della spesa corrente e all'aumento delle entrate fiscali, l'avanzo per il 2006 sarà probabilmente più elevato di quanto previsto dai servizi della Commissione.

4)

Il programma aggiornato conferma che un avanzo medio del 2 % del PIL su tutto il ciclo resta la norma di bilancio fondamentale, sostenuta da massimali di spesa pluriennali. Nella legge finanziaria della primavera 2007, il governo procederà ad un riesame dell'obiettivo attuale per quanto riguarda l'avanzo delle amministrazioni pubbliche in modo da tenere conto della decisione di Eurostat relativa alla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione del secondo pilastro (2). Dopo la scadenza del periodo transitorio per l'attuazione della decisione (primavera del 2007), l'avanzo sarà ridotto di circa l'1 % del PIL tutti gli anni, e il rapporto debito lordo/PIL sarà rivisto al rialzo di circa lo 0,5 % del PIL. La strategia di bilancio presentata nel programma aggiornato prevede una diminuzione dell'avanzo nel 2007 (che passerebbe dal 3,0 % nel 2006 al 2,4 % del PIL), seguita da una ripresa progressiva (al 3,1 % nel 2009); l'avanzo primario seguirà un andamento simile. Sia il rapporto spesa/PIL che il rapporto entrate/PIL presentano una tendenza ad una progressiva discesa nel corso di tutto il periodo di riferimento del programma. La strategia concentra in gran parte le misure alla fine del periodo, con consistenti riduzioni di imposte nel 2007 solo parzialmente finanziate. Il previsto andamento dell'avanzo (una diminuzione iniziale seguita da una ripresa progressiva) è simile a quanto indicato nell'aggiornamento precedente, ma con posizioni di finanziamento nette più elevate nel corso di tutto il periodo di riferimento del programma.

5)

L'avanzo strutturale (il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee), calcolato secondo la metodologia concordata, dovrebbe restare al di sopra del 2 % del PIL nel corso di tutto il periodo di riferimento avendo riguardo alla necessità di garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Come nell'aggiornamento precedente del programma di convergenza, l'obiettivo di bilancio a medio termine indicato nel programma corrisponde al summenzionato obiettivo di un avanzo di bilancio del 2 % del PIL in media nel corso del ciclo economico (ossia, in termini strutturali), che il programma prevede di mantenere nel corso di tutto il periodo di riferimento. Dato che l'obiettivo a medio termine è molto più ambizioso del parametro di riferimento minimo (ossia un disavanzo stimato a circa l'1 % del PIL), il suo conseguimento dovrebbe garantire un margine di sicurezza sufficiente contro il rischio di un disavanzo eccessivo. L'obiettivo a medio termine è anche notevolmente più ambizioso di quanto implicito nel rapporto debito/PIL e nella crescita media del prodotto potenziale a lungo termine.

6)

I rischi che pesano sulle proiezioni di bilancio del programma sembrano nel complesso compensarsi a partire dal 2007. Le prospettive macroeconomiche e le previsioni sulle entrate fiscali sembrano basarsi su ipotesi plausibili, nonostante alcune incertezze relative alle entrate future dalla tassazione sulle plusvalenze. Gli obiettivi di spesa sono sostenuti dai buoni risultati registrati finora grazie ai summenzionati massimali di spesa.

7)

Tenuto conto di questa valutazione dei rischi, la politica di bilancio delineata nel programma appare sufficiente a mantenere l'obiettivo a medio termine per l'intero periodo di riferimento, come previsto nel programma. Inoltre, assicura un margine di sicurezza sufficiente contro il rischio di un superamento della soglia di disavanzo del 3 % del PIL in caso di normali fluttuazioni macroeconomiche nel periodo di riferimento del programma. Vi è tuttavia il rischio che la politica di bilancio implicita nel programma si riveli prociclica nel 2007, anno in cui dovrebbe continuare la congiuntura favorevole. Ciò non sarebbe in linea con il patto di stabilità e crescita.

8)

Secondo le stime, nel 2006 il debito pubblico lordo dovrebbe essere sceso al 46,5 % del PIL, ossia ad un livello nettamente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede la prosecuzione dell'andamento al ribasso del rapporto debito/PIL, che diminuirà di 13,5 punti percentuali nel corso di tutto il periodo di riferimento del programma.

9)

L'incidenza a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione è inferiore in Svezia rispetto alla media dell'UE, e la spesa pensionistica in percentuale del PIL dovrebbe rimanere relativamente stabile nel lungo periodo, in particolare grazie alla consistente riduzione della spesa a seguito della riforma del sistema pensionistico. La situazione iniziale di bilancio con un avanzo primario elevato contribuisce alla riduzione del debito lordo e all'accumulo delle attività. Mantenendo, come previsto, finanze pubbliche sane con avanzi continui sarà possibile limitare i rischi che pesano sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel complesso, per la Svezia detti rischi sono ridotti.

10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione del novembre 2006 sull'attuazione del programma nazionale di riforme nel quadro della strategia di bilancio a medio termine. Fornisce inoltre informazioni sistematiche sull'incidenza diretta sul bilancio, in termini sia di costi che di risparmi, delle principali misure previste nel programma nazionale di riforme, e le proiezioni che presenta sembrano tenere conto dell'incidenza sulle finanze pubbliche delle azioni descritte nel programma nazionale di riforme. Le misure previste dal programma di convergenza in materia di finanze pubbliche sembrano conformi alle azioni previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, entrambi i programmi prevedono l'attuazione di misure miranti ad aumentare l'offerta di lavoro.

11)

La strategia di bilancio descritta nel programma è nel complesso conforme agli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune nei dati obbligatori e facoltativi (3).

Nel complesso, si può concludere che la posizione di bilancio a medio termine è sana, e che la strategia di bilancio rappresenta un buon esempio di politica di bilancio conforme al patto di stabilità e crescita. Tuttavia, sarà importante contenere i rischi di effetti prociclici facendo in modo che il deterioramento della posizione di bilancio strutturale nel 2007, legata alle riforme strutturali miranti ad aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, non si ripercuota sugli anni successivi.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio (4)

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PC dic. 2006

2,7

4,0

3,3

3,1

2,7

COM nov. 2006

2,7

4,0

3,3

3,1

n.d.

PC dic. 2005

2,4

3,1

2,8

2,3

n.d.

Inflazione IAPC (5)

(variazione in %)

PC dic. 2006

1,3

1,9

2,2

1,5

1,9

COM nov. 2006

0,8

1,5

1,6

1,8

n.d.

PC dic. 2005

1,5

1,5

2,0

2,0

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (6)

– 0,7

0,0

0,3

0,3

0,3

COM nov. 2006 (10)

– 0,5

0,2

0,5

0,6

n.d.

PC dic. 2005  (6)

– 0,4

– 0,1

0,1

– 0,1

n.d.

Saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni

(in % del PIL)

PC dic. 2006

3,0

3,0

2,4

2,7

3,1

COM nov. 2006

3,0

2,8

2,4

2,5

n.d.

PC dic. 2005

1,6

0,9

1,2

1,7

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PC dic. 2006

4,6

4,5

4,1

4,2

4,6

COM nov. 2006

4,6

4,5

4,1

4,3

n.d.

PC dic. 2005

3,2

2,5

3,0

3,6

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (6)

3,4

3,0

2,2

2,5

3,0

COM nov. 2006

3,3

2,7

2,1

2,1

n.d.

PC dic. 2005  (6)

1,8

0,9

1,1

1,7

n.d.

Saldo strutturale (7)

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (8)

3,0

3,0

2,2

2,5

3,0

COM nov. 2006 (9)

2,9

2,7

2,1

2,1

n.d.

PC dic. 2005

1,8

0,9

1,1

1,7

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PC dic. 2006

50,3

46,5

41,5

37,4

33,0

COM nov. 2006

50,4

46,7

42,6

38,7

n.d.

PC dic. 2005

50,9

49,4

47,8

46,0

n.d.

Fonti:

programma di convergenza (PC); previsioni economiche dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione(COM); calcoli dei servizi della Commissione


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Cfr. i comunicati stampa Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004.

(3)  Le informazioni obbligatorie mancanti includono tra l'altro alcuni deflatori, il carico fiscale e la crescita di taluni mercati stranieri pertinenti.

(4)  Le proiezioni di bilancio non tengono conto della decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione, che deve essere attuata entro la data della notifica della primavera 2007. Se si tiene conto di questa decisione, il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo il programma aggiornato passerebbe al 2,0% del PIL nel 2005, al 2,0% nel 2006, all'1,3% nel 2007, all'1,6% nel 2008 e al 2,0% nel 2009, mentre il debito pubblico lordo ammonterebbe al 50,9% del PIL nel 2005, al 47,0% nel 2006, al 42,0% nel 2007, al 37,9% nel 2008 e al 33,5% nel 2009.

(5)  Le cifre sull'inflazione contenute nel programma di convergenza sono state stimate su base da dicembre a dicembre, mentre le cifre della Commissione sono medie annue. Ciò spiega la differenza tra le cifre della Commissione e le cifre dell'IAPC per il 2005 e per il 2006. Il programma ipotizza anche che l'IAPC segua l'indice UND1X (l'indice nazionale dei prezzi al consumo al netto delle variazioni delle imposte indirette, delle sovvenzioni e degli interessi sui mutui) nel 2008 e nel 2009. Tuttavia, l'IAPC dovrebbe essere superiore di 0,5 punti percentuali rispetto all'inflazione UND1X nel 2007, il che accentuerà il ribasso dell'inflazione IAPC prevista dal programma nel 2008.

(6)  Calcoli dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(7)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e altre misure temporanee.

(8)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate nel programma (0,4% del PIL nel 2005, a riduzione del disavanzo).

(9)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate delle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (0,4% del PIL nel 2005, a riduzione del disavanzo).

(10)  Sulla base di una crescita potenziale stimata rispettivamente a 2,6%, 3,2%, 3,1% e 3,0% negli anni del periodo 2005-2008.

Fonti:

programma di convergenza (PC); previsioni economiche dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione(COM); calcoli dei servizi della Commissione


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/20


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato del Regno Unito, 2006/2007-2011/2012

(2007/C 72/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato del Regno Unito, relativo al periodo che va dall'esercizio finanziario 2006/2007 all'esercizio finanziario 2011/2012 (2).

(2)

Il programma prevede due scenari macroeconomici: uno scenario centrale ed uno scenario alternativo basato su una crescita tendenziale di un quarto di punto percentuale inferiore che nello scenario centrale. Le proiezioni per le finanze pubbliche contenute nell'aggiornamento del programma di convergenza sono fondate su quest'ultimo scenario, che è elaborato per essere più prudente rispetto allo scenario centrale ed è considerato lo scenario di riferimento per questa valutazione. La crescita reale del PIL dovrebbe essere pari al 2

Formula

% nel 2006 e nel 2007, per poi ripiegare al 2

Formula

% in media nel resto del periodo del programma. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si ritiene che il programma rifletta ipotesi di crescita verosimili. Le proiezioni in materia di inflazione, che dovrebbe scendere dal 2

Formula

% nel 2006 al 2 % dal 2007 in poi, appaiono favorevoli nel breve termine alla luce dei dati pubblicati più recentemente, ma altrimenti plausibili.

(3)

Per il 2006/07, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche, dato al 3,0 % del PIL nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione, è stimato al 2,8 % del PIL nell'attuale aggiornamento del programma di convergenza; questa stima implica il mantenimento delle recenti tendenze, una crescita robusta delle entrate e una crescita più lenta della spesa nei mesi restanti dell'esercizio finanziario.

(4)

Gli obiettivi fondamentali della politica di bilancio, quali identificati nell'aggiornamento del programma di convergenza, sono: assicurare la sostenibilità nel lungo termine e l'equità intra- e intergenerazionale e, fatti salvi questi due intenti, sostenere la politica monetaria, in particolare consentendo agli stabilizzatori automatici di ridurre le fluttuazioni economiche. Il programma prevede una riduzione del disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2006/2007 (2,8 %) e all'1,4 % del PIL entro la fine del periodo oggetto di previsioni nel 2011/2012. Il saldo primario, stimato come disavanzo dello 0,6 % del PIL nel 2005/2006, dovrebbe tornare al pareggio entro il 2008/2009 e raggiungere un avanzo dello 0,7 % del PIL entro il 2011/2012. L'aggiustamento finanziario lungo il periodo oggetto delle previsioni è equamente distribuito tra entrate e spese. L'incremento del rapporto entrate/PIL dovrebbe aver luogo nei primi due anni del periodo oggetto di previsioni, in parte a seguito di misure discrezionali, mentre un aggiustamento significativo sul lato della spesa dovrebbe aver luogo dal 2008/2009 tramite un contenimento della crescita della spesa corrente. Gli investimenti pubblici, secondo la definizione utilizzata nel programma di convergenza (3), dovrebbero stabilizzarsi al 2

Formula

% del PIL dal 2006/2007, cosicché dal 2007/2008 il disavanzo dovrebbe essere utilizzato interamente per finanziare gli investimenti pubblici. Il sentiero di aggiustamento è grosso modo in linea con quello previsto nell'aggiornamento del 2005, a fronte di una prospettiva macroeconomica più favorevole nel breve termine.

(5)

Secondo i calcoli realizzati in base alla metodologia concordata, il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee) dovrebbe migliorare passando dal 2

Formula

% del PIL nel 2006/2007 a circa l'1

Formula

% del PIL nell'anno finale del programma, l'esercizio 2011/2012. Sulla base di queste stime, questo aggiustamento è più marcato tra il 2006/2007 e il 2008/2009, ma rallenta in seguito. Come nell'aggiornamento del 2005, non viene specificato alcun obiettivo di medio termine quantitativo (MTO) per il saldo strutturale. Il programma fa riferimento ad obiettivi di bilancio previsti dalle disposizioni nazionali, che sono compatibili con la stabilizzazione del rapporto debito/PIL ad un livello relativamente basso e fornirebbero un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 % del PIL per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche solo in determinate circostanze.

(6)

I rischi relativi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi per il 2007/2008, ma la situazione di bilancio potrebbe essere più sfavorevole di quanto ipotizzato nel programma in funzione dell'attuazione del controllo delle spese. Il previsto incremento del rapporto tra gettito fiscale e PIL si basa su fattori relativamente variabili quali gli utili del settore finanziario e petrolifero. Tuttavia le prospettive relativamente buone in materia di entrate sembrano supportate dai recenti sviluppi economici tra cui la forte redditività. Tuttavia, dal 2008/2009 in poi, il rispetto del sentiero previsto per il disavanzo nel programma dipenderà dal fatto che la crescita della spesa venga effettivamente contenuta e vi sia un monitoraggio attivo che consenta di garantire l'osservanza dei limiti di spesa. La piena attuazione del contenimento della crescita della spesa prevista dalla Comprehensive Spending Review (revisione globale della spesa) sarà fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del programma. Le autorità del Regno Unito hanno preannunciato una riduzione dell'allocazione di bilancio per una serie di piccoli dipartimenti e si sono impegnate ad effettuare riduzioni effettive annuali del 5 % dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche e a procedere a risparmi sostanziali. Tuttavia, la maggior parte dello sforzo di moderazione della crescita della spesa dal 2008/2009 non è ancora sostenuta dalle allocazioni specifiche di bilancio che devono essere confermate dalle autorità nella loro Comprehensive Spending Review (revisione globale della spesa), prevista per l'estate del 2007, che annuncerà i piani definitivi di spesa fino al 2010/2011. I risultati passati in materia di monitoraggio attivo finalizzato a garantire l'osservanza dei limiti di spesa sono positivi.

(7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma appare a grandi linee compatibile con la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2006/2007 raccomandata dal Consiglio. Offre un margine di sicurezza sufficiente rispetto al superamento della soglia per il disavanzo del 3 % del PIL con oscillazioni macroeconomiche normali solo attorno al 2009/2010, quando le proiezioni dipendono dai risultati della Comprehensive Spending Review. Negli anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo, il ritmo del risanamento di bilancio dovrebbe essere pertanto rafforzato.

(8)

Il rapporto debito lordo/PIL, che si attestava al 42,1 % del PIL nel 2005/2006, pur rimanendo nettamente al di sotto del valore di riferimento del trattato del 60 % del PIL, dovrebbe crescere lentamente lungo il periodo oggetto delle proiezioni, raggiungendo un valore massimo di poco superiore al 44 % del PIL nel 2008/2009. In seguito il rapporto dovrebbe stabilizzarsi e poi iniziare a scendere alla fine del periodo di riferimento del programma.

(9)

Gli effetti di lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio del Regno Unito sono prossimi alla media della UE, a fronte di una spesa pensionistica che presenta un incremento leggermente più limitato rispetto alla media della UE, in parte a causa del fatto che nel Regno Unito vi è tradizionalmente un maggiore ricorso ai regimi pensionistici privati rispetto agli altri Stati membri della UE. Le riforme proposte per le prestazioni pensionistiche sono volte a fugare i timori di prestazioni future potenzialmente inadeguate, rafforzando gli incentivi al risparmio pensionistico privato e incrementando le pensioni pubbliche, determinando pertanto un aumento lievemente più elevato della spesa pensionistica pubblica di quanto previsto in precedenza. La riforma incorpora inoltre un previsto incremento graduale dell'età di pensionamento obbligatoria. La posizione di bilancio iniziale, benché migliorata rispetto al 2005, costituirebbe sempre un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche se non si verificasse a medio termine una riduzione notevole del disavanzo anche prima che si consideri l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio. Risanare le finanze pubbliche rafforzando la posizione di bilancio oltre quanto previsto nel programma di convergenza contribuirebbe pertanto a ridurre i rischi per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Nel complesso, il Regno Unito sembra essere a medio rischio per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto globale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce informazioni sistematiche sui costi o risparmi di bilancio diretti delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, tiene conto esplicitamente delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare entrambi i programmi prevedono il graduale raggiungimento degli obiettivi del governo di aumentare l'efficienza e il rapporto qualità/prezzo nella prestazione dei servizi pubblici, mentre le proiezioni di lungo termine in materia di finanze pubbliche incorporano il costo stimato della riforma pensionistica proposta.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune nei dati obbligatori e facoltativi (4).

Il Consiglio ritiene che il programma sia sostanzialmente compatibile con una correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio (esercizio finanziario 2006/2007). Il Consiglio invita il Regno Unito a continuare il risanamento dopo il 2009/2010. Il raggiungimento degli obiettivi di bilancio dopo il 2007/2008 dipende dall'effettiva realizzazione del previsto contenimento della spesa.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita il Regno Unito a proseguire il risanamento del bilancio lungo il periodo oggetto del programma, specialmente attuando il previsto contenimento della crescita della spesa dopo il 2007/2008 e a rafforzare ulteriormente la propria posizione di bilancio per far fronte ai rischi che minacciano la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Il Regno Unito è altresì invitato a migliorare la conformità con le prescrizioni in materia di dati indicate nel codice di condotta.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

PIL reale

(variazione in %)

PC Dic 2006  (5)

1 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

COM Nov 2006 (6)

1,9

2,7

2,6

2,4

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005  (5)

1Formula

2Formula

3

2Formula

2Formula

2Formula

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC Dic 2006  (5)

2

2 Formula

2

2

2

2

2

COM Nov 2006 (6)

2,1

2,4

2,2

2,0

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005

2Formula

2

2

2

2

2

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC Dic 2006  (7)

– 0,5

– 0,6

– 0,6

– 0,6

– 0,5

– 0,4

– 0,3

COM nov. 2006 (6)  (8)

– 0,3

– 0,4

– 0,5

– 0,7

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005  (7)

– 0,5

– 1,0

– 0,8

– 0,5

– 0,6

– 0,6

n.d.

Saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni

(in % del PIL)

PC Dic 2006  (9)  (10)

– 2,9

– 2,8

– 2,3

– 1,9

– 1,7

– 1,6

– 1,4

COM nov. 2006 (10)  (11)

– 2,9

– 3,0

– 2,7

– 2,5

n,a

n.d.

n.d.

PC dic. 2005  (9)

– 3,1

– 2,8

– 2,4

– 1,9

– 1,7

– 1,5

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PC Dic 2006  (12)

– 0,8

– 0,6

– 0,2

– 0,1

– 0,3

– 0,5

– 0,7

COM nov. 2006

– 0,9

– 1,0

– 0,6

– 0,4

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005  (12)

– 1,0

– 0,7

– 0,3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PC Dic 2006  (7)  (9)

– 2,7

– 2,5

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,4

– 1,3

COM nov. 2006 (8)

– 2,8

– 2,8

– 2,4

– 2,2

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005  (7)

– 2,9

– 2,3

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,3

n.d.

Saldo strutturale (13)

(% del PIL)

PC Dic 2006  (7)  (9)

– 3,0

– 2,5

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,4

– 1,3

COM nov. 2006 (8)

– 3,1

– 2,8

– 2,4

– 2,2

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005

– 2,9

– 2,3

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,3

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PC Dic 2006

42,7

43,7

44,1

44,2

44,2

44,0

43,6

COM nov. 2006

42,1

42,5

43,4

44,1

n.d.

n.d.

n.d.

PC dic. 2005

43,3

44,4

44,8

44,7

44,6

44,4

n.d.

aggiornamento 2006 del programma di convergenza del Regno Unito, previsioni dei servizi della Commissione


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Nel Regno Unito l'esercizio di bilancio va da aprile a marzo.

(3)  La definizione di investimenti pubblici nel programma di convergenza dello UK, che non è un concetto SEC, riguarda tutti gli investimenti del settore pubblico (ovvero imprese pubbliche nonché amministrazioni pubbliche) e include sussidi in conto capitale al settore privato al netto dell'ammortamento.

(4)  In particolare, non vengono forniti dati sulle proiezioni in materia di occupazione, disoccupazione, inflazione dei salari, né una suddivisione dettagliata delle proiezioni sulle entrate e sulle spese riferite alle amministrazioni pubbliche dopo il 2007/08. Rispetto all'aggiornamento del 2005, l'orizzonte temporale per la suddivisione delle spese delle amministrazioni pubbliche è più breve nell'aggiornamento attuale, che è l'ultimo aggiornamento prima che vengano fissati nuovi piani di spesa dettagliati nella Comprehensive Spending Review del luglio 2007.

(5)  Previsioni in materia di PIL e di inflazione sottese alle proiezioni delle autorità britanniche in materia di finanze pubbliche; derivano da uno scenario in cui la crescita tendenziale è di un quarto di punto percentuale più elevata.

(6)  Le previsioni dei servizi della Commissione si basano su anni di calendario.

(7)  Il divario tra produzione effettiva e potenziale è calcolato in base alla metodologia concordata sulla base dei dati forniti nel programma di convergenza. I calcoli sul divario tra produzione effettiva e potenziale sono basati sui dati sottostanti lo scenario centrale di crescita tendenziale.

(8)  Divari tra produzione effettiva e potenziale basati su una crescita potenziale stimata al 2,8% nel 2006, al 2,7% nel 2007 e al 2,6% nel 2008.

(9)  I dati del programma di convergenza sono stati rettificati tenuto conto dei proventi UMTS. Le autorità del Regno Unito includono nelle loro proiezioni per il saldo delle amministrazioni pubbliche proventi annuali di circa 1,0 miliardi di sterline per la vendita delle licenze UMTS nel 2000. Questa integrazione, trasposta in termini di PDE, ha l'effetto di sottrarre circa 0,1 pp dal saldo (ovvero ad incremento del disavanzo) per ogni anno. Tutti i dati contenuti in questa tabella vengono forniti dopo l'aggiustamento dei dati del programma ad opera dei servizi della Commissione.

(10)  Dopo discussioni tra Eurostat e lo UK Office for National Statistics, è probabile che la cancellazione del debito della Nigeria sarà riclassificata nei conti pubblici ad incremento del disavanzo di circa lo 0,1% del PIL sia nel 2005/06 che nel 2006/07.

(11)  La previsione dei servizi della Commissione è precedente alle misure discrezionali annunciate nella relazione pre-bilancio del dicembre 2006 e incluse nel programma di convergenza. In assenza di piani di spesa dal 2008/09 in poi, la previsione d'autunno dei servizi della Commissione adotta l'ipotesi tecnica che la spesa resti costante in percentuale del PIL, mentre il programma di convergenza adotta l'ipotesi di lavoro di un calo del rapporto spesa/PIL.

(12)  Dati del programma di convergenza adattati ad una definizione di saldo primario in cui si utilizzano pagamenti di interessi lordi anziché netti.

(13)  Saldo corretto per il ciclo (calcolato in base alla metodologia concordata) escluse le misure una tantum ed altre misure temporanee. Misure una tantum ed altre misure temporanee tratte dalle previsioni per l'autunno 2006 dei servizi della Commissione e basate sulle informazioni fornite dall'Office for National Statistics (0,3% del PIL nel 2005/06).

Fonte:

aggiornamento 2006 del programma di convergenza del Regno Unito, previsioni dei servizi della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/24


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/07)

Data di adozione della decisione

30.11.2006

Numero dell'aiuto

N 293/06

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Partnership Support for Regeneration — Extension of N 239/2002

Base giuridica

Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993, the Scotland Act (1998), the Housing (Scotland) Act (1988), the Housing (Scotland) Act 2001, the Housing Associations Act (1985), the Housing Act (1988), the Housing Act (1996), the Regional Development Act 1998, the Greater London Authority Act 1999 (Chapter 29), the Local Government Act 2000 and the Local Government in Scotland Act (2003)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Promuovere le abitazioni sociali occupate dal proprietario

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 20 milioni GBP; Importo totale dell'aiuto previsto: 140 milioni GBP

Intensità

60 %

Durata

1.1.2007-31.12.2013

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Relazione annuale dettagliata sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

9.2.2007

Numero dell'aiuto

N 773/06

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verlängerung der Beihilferegelung „Unternehmenserhaltende Maßnahmen “für KMU in Kärnten

Base giuridica

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG), Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Richtlinie Unternehmenserhaltende Maßnahmen

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà, Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,9 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 5,22 milioni EUR

Intensità

Durata

Fino al 9.10.2009

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.5.2006

Numero dell'aiuto

NN 4/06

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ammodernamento delle navi da pesca

Fondamento giuridico

Articolo 1, paragrafo 258, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Decreto del 15 marzo del ministro delle Politiche agricole e forestali

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Ammodernamento delle navi

Forma di sostegno

Tassi previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999

Stanziamento

320 000 EUR

Intensità

Tassi previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999

Durata

1 anno (bilancio 2005)

Settore economico

Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Altre informazioni

Relazione di attuazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/27


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4585 — BMW Intec/Dekra Südleasing Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/08)

Il 23.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4585. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/27


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/09)

Il 21.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4554. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/28


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/10)

Il 16.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4503. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/28


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4502 — LITE-ON/PBDS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/11)

Il 16.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4502. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/29


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4547 — KKR/Permira/Prosiebensat.1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/12)

Il 22.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4547. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/29


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4571 — Swiss Life/Capitalleben)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/13)

Il 19.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4571. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


Europol

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL

del 20 marzo 2007

sui meccanismi di controllo dei richiami nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni

(2007/C 72/14)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (1), modificata dall'atto del Consiglio del 27 novembre 2003, che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica detta convenzione (2) (qui di seguito denominato «il protocollo»), in particolare l'articolo 16,

previa consultazione dell'Autorità di controllo comune (3),

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo modifica l'articolo 16 della convenzione Europol che dispone che l'Europol fissa adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità dei richiami effettuati nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis della convenzione Europol, modificata dal protocollo;

(2)

i dati forniti da Stati membri e da terzi, che devono essere inseriti negli archivi di lavoro per fini di analisi e nel sistema d'informazioni e che sono trattati conformemente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol (4) e conformemente all'articolo 6 bis della convenzione Europol introdotto dal protocollo, devono essere anch'essi sottoposti al meccanismo di controllo previsto dal nuovo articolo 16 della convenzione Europol;

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Europol predispone meccanismi di controllo al fine di assicurare che per tutti i richiami, compresi i tentativi di richiamo, nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis della convenzione Europol sia possibile garantire, come minimo, le seguenti informazioni:

1)

un numero di riferimento unico per richiamo o tentativo di richiamo,

2)

quale elemento del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis della convenzione Europol è stato richiamato o consultato,

3)

l'identificativo dell'utente,

4)

la data e l'ora del richiamo, del tentativo di richiamo o della consultazione,

5)

se del caso, l'archivio o gli archivi di lavoro per fini di analisi interessati,

6)

l'identità della/e persona/e interessate/e dalla richiesta o dall'accesso e dalla visualizzazione oppure l'identificativo del record richiamato.

Articolo 2

Le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 1 sono utilizzate dagli agenti autorizzati dell'Europol al fine di garantire il rispetto delle regole dell'Europol in materia di protezione dei dati e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 23 e 24 della convenzione Europol al solo scopo di verificare la legittimità dei richiami nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis della convenzione Europol.

Articolo 3

Le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 1 sono distrutte dopo sei mesi, a meno che non siano ancora necessarie per un controllo in corso.

Articolo 4

Nel trattamento dei dati ai sensi della presente decisione, l'Europol rispetta le norme relative alla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati previste dalla convenzione Europol, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 25, nonché le regole adottate per la loro applicazione.

Articolo 5

La decisione del consiglio di amministrazione del 9 giugno 1999 relativa alla stesura delle relazioni sul richiamo di dati di carattere personale e quella del 28 febbraio 2001 relativa alla stesura delle relazioni sul richiamo dei dati di carattere personale dal sistema di informazione sono annullate dalla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 19 aprile 2007.

Fatto a L'Aia, addì 20 marzo 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU C 316 del 27 novembre 1995, pag. 2.

(2)  GU C 2 del 6 gennaio 2004, pag. 1.

(3)  Cfr. parere 06/40 del 19 ottobre 2006.

(4)  GU C 26 del 30 gennaio 1999, pag. 1.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL

del 20 marzo 2007

che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi sull'associazione di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi

(2007/C 72/15)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEDELL'EUROPOL,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), come modificata dall'atto del Consiglio del 27 novembre 2003 che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, un protocollo che modifica detta convenzione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 9,

visto il parere espresso dall'Autorità di controllo comune,

considerando che spetta al consiglio di amministrazione, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, stabilire le norme che disciplinano gli accordi cui è subordinata l'associazione di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

a)

«gruppo di analisi», il gruppo che riunisce i partecipanti ad un progetto di analisi, come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Europol;

b)

«accordo», un accordo concluso tra l'Europol e terzi che disciplina l'associazione di questi ultimi alle attività di un gruppo di analisi;

c)

«associazione »di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi, che detti esperti saranno autorizzati a partecipare alle riunioni del gruppo di analisi, ad essere informati dall'Europol, su loro richiesta, degli sviluppi dell'archivio di lavoro per fini di analisi interessato nonché a ricevere e a divulgare ulteriormente, in conformità degli obblighi legali applicabili, i risultati dell'analisi che interessano i terzi che rappresentano;

d)

«terzi», Stati terzi, ovvero organizzazioni o organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione Europol.

Articolo 2

Invito ad associarsi alle attività di un gruppo di analisi

L'Europol può invitare esperti di terzi con i quali è in vigore un accordo che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, nonché sulla riservatezza delle informazioni scambiate, ad associarsi alle attività di un gruppo di analisi. Tale invito va rivolto con il consenso unanime dei partecipanti al gruppo di analisi.

Articolo 3

Accordi

1.   L'associazione degli esperti di terzi è disciplinata da accordi conclusi tra l'Europol e i terzi. Detti accordi, che si basano sul modello figurante nell'allegato alla presente decisione, sono comunicati all'Autorità di controllo comune. Qualora l'Europol intenda discostarsi dall'accordo modello, i partecipanti al gruppo di analisi sono consultati.

2.   Gli accordi dispongono che gli esperti di terzi associati siano autorizzati a:

a.

partecipare alle riunioni del gruppo di analisi;

b.

essere informati dall'Europol, dietro loro richiesta, in merito agli sviluppi dell'archivio di lavoro per fini di analisi interessato;

c.

ricevere i risultati dell'analisi che interessano i terzi che rappresentano; detta divulgazione avviene in conformità degli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 4, della convenzione Europol, delle disposizioni pertinenti degli accordi di cooperazione e sulla protezione del segreto, dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (2), e previo consenso dello Stato membro che ha comunicato i dati interessati.

d.

divulgare ulteriormente i risultati dell'analisi, unicamente previo consenso dei partecipanti interessati e nel rispetto delle disposizioni pertinenti degli accordi di cooperazione e sulla protezione del segreto.

3.   Gli accordi prevedono la loro risoluzione dietro notifica dei terzi associati o dell'Europol, che entra in vigore soltanto previo consenso dei partecipanti del gruppo di analisi. Qualora non vi sia un consenso tra i partecipanti, l'Europol comunica la risoluzione dell'accordo su richiesta di uno dei partecipanti e ne informa il consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 19 aprile 2007.

Fatto a L'Aia, addì 20 marzo 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU C 2 del 6 gennaio 2004, pag. 1.

(2)  GU C 88 del 30 marzo 1999, pag. 1, Atto modificato dall'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27 marzo 2002, pag. 1).


ALLEGATO

ACCORDO MODELLO SULL'ASSOCIAZIONE DI ESPERTI DI TERZI ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI ANALISI

L'Europol e (denominazione dei terzi) (in appresso «le parti»),

vista la convenzione Europol, in particolare l'articolo 10, paragrafo 9,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Europol e (denominazione dei terzi), in particolare le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni scambiate,

OPPURE

visti gli accordi di cooperazione e sulla protezione del segreto tra l'Europol e (denominazione dei terzi),

visto l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol (1),

vista la decisione del consiglio di amministrazione del (data) che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi sull'associazione di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la decisione costitutiva dell'archivio di lavoro per fini di analisi YYY,

considerando che è nell'interesse degli Stati membri associare esperti di (denominazione dei terzi) alle attività del gruppo di analisi YYY,

considerando che (denominazione dei terzi) è direttamente interessato dal lavoro di analisi realizzato dal gruppo di analisi YYY,

hanno adottato il seguente accordo:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

a)

«associazione »di esperti di terzi alle attività di un gruppo di analisi, che detti esperti saranno autorizzati a partecipare alle riunioni del gruppo di analisi, ad essere informati dall'Europol, dietro loro richiesta, degli sviluppi dell'archivio di lavoro per fini di analisi interessato nonché a ricevere e a divulgare ulteriormente, in conformità degli obblighi legali applicabili, i risultati dell'analisi che interessano i terzi che rappresentano;

b)

«accordo di cooperazione», l'accordo firmato il (data) tra l'Europol e (denominazione dei terzi);

c)

«accordo sulla protezione del segreto», l'accordo di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione Europol.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   XXX (2) di (denominazione dell'autorità di provenienza) è associato alle attività del gruppo di analisi YYY.

2.   XXX è pertanto autorizzato a:

a.

partecipare alle riunioni del gruppo di analisi;

b.

essere informato dall'Europol, dietro sua richiesta, in merito agli sviluppi dell'archivio di lavoro per fini di analisi interessato YYY;

c.

ricevere i risultati dell'analisi che interessano (denominazione dei terzi); detta divulgazione avviene in conformità degli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 4, della convenzione Europol, delle disposizioni pertinenti degli accordi di cooperazione e sulla protezione del segreto, dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, e previo consenso dello Stato membro che ha comunicato i dati interessati.

d.

divulgare ulteriormente i risultati dell'analisi, unicamente previo consenso dei partecipanti interessati e nel rispetto delle disposizioni pertinenti degli accordi di cooperazione e sulla protezione del segreto.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il (data).

Articolo 4

Risoluzione

1.   Il presente accordo decade automaticamente alla chiusura dell'archivio di lavoro per fini di analisi YYY.

2.   Il presente accordo può essere risolto in qualsiasi momento previa notifica di una delle parti.


(1)  GU C 26 del 30 gennaio 1999, pag. 1, come modificato da (aggiungere il riferimento quando il nuovo atto sarà stato adottato).

(2)  Nome dell'esperto o degli esperti.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL

del 20 marzo 2007

che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi relativi all'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol a squadre investigative comuni

(2007/C 72/16)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

visti la convenzione Europol, come modificata dall'atto del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, un protocollo, e il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, ed in particolare l'articolo 3 bis,

visto il parere espresso dall'Autorità di controllo comune,

considerando che spetta al consiglio di amministrazione, deliberando alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determinare le norme che disciplinano gli accordi relativi all'attuazione amministrativa della partecipazione di agenti dell'Europol a squadre investigative comuni,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

a)

«squadre investigative comuni», le squadre investigative comuni di cui all'articolo 3 bis della convenzione Europol;

b)

«unità nazionale», l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della convenzione Europol;

c)

«servizi nazionali competenti», tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol.

Articolo 2

Accordi

1.   La partecipazione di agenti dell'Europol ad una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo concluso tra il direttore dell'Europol ed i servizi nazionali degli Stati membri responsabili per la costituzione di tale squadra investigativa comune.

2.   Gli accordi sono conclusi con il coinvolgimento delle unità nazionali degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Mandato degli agenti dell'Europol che partecipano a squadre investigative comuni

1.   Gli accordi definiscono i compiti, i diritti e gli obblighi degli agenti dell'Europol che partecipano alla squadra investigativa comune.

2.   Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano ad una squadra investigativa comune prestino assistenza ai membri della squadra in conformità della convenzione Europol e del diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune.

Articolo 4

Gestione e supervisione

1.   Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano ad una squadra investigativa comune svolgono i propri compiti sotto la guida del caposquadra o dei capisquadra identificati nell'accordo.

2.   Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol hanno il diritto di non eseguire ordini che ritengono costituire una violazione dei loro obblighi ai sensi della convenzione Europol. In tal caso, l'agente dell'Europol informa il direttore dell'Europol che provvede a consultare il caposquadra o i capisquadra per trovare una soluzione. Nel caso in cui non si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente, il direttore ha la facoltà di porre fine all'accordo.

Articolo 5

Accesso ai dati

Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano a squadre investigative comuni abbiano accesso al sistema informatizzato dell'Europol conformemente alle disposizioni della convenzione Europol e secondo gli standard di sicurezza applicabili (1) per la durata della loro appartenenza alla squadra investigativa comune.

Articolo 6

Costi ed attrezzature

Gli accordi disciplinano la ripartizione dei costi, comprese le assicurazioni, provocati dalla partecipazione di agenti dell'Europol a squadre investigative comuni e specificano le condizioni in base alle quali le attrezzature eventualmente fornite dall'Europol possono essere utilizzate dai membri della squadra investigativa comune.

Articolo 7

Risoluzione

Gli accordi contengono una clausola in virtù della quale possono essere risolti in qualsiasi momento previa notifica di una delle parti.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2007.

Fatto a L'Aia, addì 20 marzo 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  Come stabilito nella politica per i canali di comunicazione utilizzati per trattare le informazioni Europol — Documento 2450-16 (#16991)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/37


NORME DI ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'EUROPOL

(2007/C 72/17)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

vista la convenzione Europol, in particolare l'articolo 32 bis,

vista la proposta del direttore dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 32 bis, della convenzione Europol, su proposta del direttore dell'Europol, il consiglio di amministrazione adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti dell'Europol per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, tenendo conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(2)

L'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (in appresso «il trattato UE») sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(3)

Questa politica di trasparenza consente una migliore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE, dall'articolo 255 del trattato che istituisce la comunità europea (in appresso «il trattato CE») e dall'articolo 42 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), stabilisce i principi e le limitazioni generali che regolano il diritto d'accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. L'articolo 32 bis della convenzione Europol fa riferimento ai principi e alle limitazioni stabiliti nel regolamento di cui sopra.

(6)

In linea di principio, tutti i documenti dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Laddove necessario, l'Europol deve poter tutelare la sua capacità di espletare le sue funzioni.

(7)

Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di denuncia presso il mediatore.

(8)

Tali norme non pregiudicano l'articolo 19 della convenzione Europol in materia di diritto d'accesso.

HA ADOTTATO LE PRESENTI NORME:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

a)

«documento dell'Europol »o «documento», qualsiasi contenuto a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle attività, alle politiche e alle decisioni dell'Europol.

b)

«terzo», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'Europol, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni, gli altri organi e le altre agenzie dell'Unione europea, le organizzazioni internazionali, nonché i paesi terzi;

c)

«documenti sensibili dell'Europol »indica i documenti che contengono informazioni che richiedono maggiori misure di sicurezza e che rientrano in uno dei seguenti livelli di classificazione: «Europol RISERVATO», «Europol RISERVATISSIMO», «Europol SEGRETO »o «Europol SEGRETISSIMO», in conformità delle norme sulla riservatezza delle informazioni dell'Europol.

Articolo 2

Scopo

L'obiettivo delle presenti norme è di:

a)

definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti dell'Europol in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile ai documenti;

b)

definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e

c)

promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 3

Destinatari e campo di applicazione

1.   Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti dell'Europol, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nelle presenti norme.

2.   Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni l'Europol può concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3.   Le presenti norme riguardano tutti i documenti detenuti dall'Europol, vale a dire i documenti formati o ricevuti dal medesimo e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Europol.

4.   I soggetti che fanno richiesta specifica dei dati che riguardano esclusivamente loro non sono disciplinati da tali norme. In questi casi, i soggetti devono fare riferimento alla procedura di cui all'articolo 19 della convenzione Europol.

5.   Fatto salvo l'articolo 4, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica, ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 4

Eccezioni

1.   L'Europol rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a)

l'interesse pubblico, in ordine:

alla sicurezza pubblica

al corretto svolgimento dei compiti dell'Europol,

alle attività investigative e operative di terzi,

alla difesa e alle questioni militari,

alle relazioni internazionali,

alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro,

b)

la vita privata e l'integrità dell'individuo.

2.   L'Europol rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a),

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3.   L'accesso a un documento elaborato per uso interno dall'Europol o da esso ricevuto, relativo ad una questione su cui lo stesso non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe il processo decisionale dell'Europol, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'Europol, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe il processo decisionale dell'Europol, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4.   Per quanto concerne i documenti provenienti in toto o in parte da terzi, l'Europol consulta i terzi al fine di valutare l'eventuale applicazione dei paragrafi 1, 2 o 3. Se il documento di terzi proviene da uno Stato membro o da un Paese terzo o un'organizzazione con cui l'Europol ha stipulato un accordo di cooperazione, l'Europol non divulga il documento senza il loro consenso scritto.

5.   Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

6.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative all'integrità o alla vita privata o agli interessi commerciali e nel caso di documenti sensibili dell'Europol, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti dell'Europol negli Stati membri e nei paesi terzi o nelle organizzazioni con cui l'Europol ha stipulato un accordo di cooperazione

Qualora uno Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione con cui l'Europol abbia stipulato un accordo di cooperazione ricevano una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga dall'Europol, il paese terzo consulta l'Europol onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi delle presenti norme. L'Europol si impegna affinché i paesi terzi o le organizzazioni con cui l'Europol ha stipulato un accordo di cooperazione non divulghino il documento senza il consenso scritto dell'Europol. L'Europol fa in modo che tale obbligo figuri negli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e le organizzazioni e i paesi terzi.

In alternativa, gli Stati membri possono deferire all'Europol la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1.   Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della convenzione Europol e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'Europol di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2.   Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'Europol può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo nell'individuazione dei documenti richiesti; il termine fissato per la risposta di cui all'articolo 7 inizia dalla data in cui l'Europol riceve le informazioni supplementari.

3.   Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'Europol può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4.   L'Europol fornisce informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti. Una guida è disponibile sul sito web dell'Europol.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1.   Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 30 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'Europol concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 30 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 30 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3.   Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'Europol, chiedere allo stesso di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

4.   In assenza di risposta nei termini da parte dell'Europol, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1.   Le domande di conferma sono trattate prontamente. Entro 30 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'Europol concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale.

2.   In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 30 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 30 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata.

Articolo 9

Documenti sensibili dell'Europol

1.   Le domande d'accesso ai documenti sensibili dell'Europol nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo dal personale dell'Europol autorizzato all'accesso di tali documenti, conformemente al manuale di sicurezza dell'Europol.

2.   I documenti sensibili dell'Europol non sono automaticamente soggetti a un rifiuto di accesso. Ogni documento sensibile viene esaminato per l'eventuale applicazione dell'articolo 4 riguardante le eccezioni. I documenti sensibili non possono essere divulgati, a meno che non vengano declassati ai sensi dell'articolo 10 delle norme sulla riservatezza. L'accesso ai documenti sensibili di terzi è soggetto al meccanismo di consultazione stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4.

3.   L'eventuale decisione, da parte dell'Europol, di rifiutare, in toto o in parte, l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1.   L'accesso ai documenti avviene tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. La riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica sono gratuiti. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente.

2.   Se un documento è già stato divulgato dall'Europol o da un terzo in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'Europol può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3.   I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico) e in una delle versioni linguistiche disponibili, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Accesso diretto sotto forma elettronica

1.   Per quanto possibile, l'Europol rende direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro.

2.   In particolare, fatto salvo l'articolo 4, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

Articolo 12

Esecuzione

L'esecuzione delle presenti norme sono soggette a una decisione del direttore dell'Europol, che delineerà in particolare il coinvolgimento degli organi dell'Europol nel trattare le domande d'accesso del pubblico ai documenti in questione.

Articolo 13

Informazione

L'Europol adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù delle presenti norme.

Articolo 14

Riproduzione di documenti

Le presenti norme non pregiudicano le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 15

Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore il 19 aprile 2007.

Fatto a l'Aia, addì 20 marzo 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/41


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 marzo 2007

(2007/C 72/18)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3348

JPY

yen giapponesi

156,38

DKK

corone danesi

7,4493

GBP

sterline inglesi

0,67950

SEK

corone svedesi

9,3190

CHF

franchi svizzeri

1,6164

ISK

corone islandesi

88,31

NOK

corone norvegesi

8,1335

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5807

CZK

corone ceche

28,075

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

249,16

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8836

RON

leu rumeni

3,3665

SKK

corone slovacche

33,518

TRY

lire turche

1,8612

AUD

dollari australiani

1,6532

CAD

dollari canadesi

1,5477

HKD

dollari di Hong Kong

10,4293

NZD

dollari neozelandesi

1,8702

SGD

dollari di Singapore

2,0260

KRW

won sudcoreani

1 254,11

ZAR

rand sudafricani

9,7390

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3173

HRK

kuna croata

7,3825

IDR

rupia indonesiana

12 212,75

MYR

ringgit malese

4,6213

PHP

peso filippino

64,471

RUB

rublo russo

34,6950

THB

baht thailandese

42,711


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/42


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 144a riunione il 25 ottobre 2006 in merito a un progetto di decisione sul caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez

Relatore: Svezia

(2007/C 72/19)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.132/2004 della Commissione (1) .

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto, per quanto riguarda il gas in Belgio, sono:

a)

i mercati del prodotto per la fornitura di gas, da divedersi ciascuno in due mercati separati per il gas L e il gas H;

b)

la fornitura di gas a intermediari della distribuzione;

c)

la fornitura di gas a produttori di energia elettrica/centrali elettriche a gas;

d)

la fornitura di gas a grandi consumatori industriali;

e)

la fornitura di gas a piccoli consumatori industriali e commerciali;

f)

la fornitura di gas a clienti residenziali;

g)

la negoziazione del gas naturale presso un hub.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, le definizioni dei mercati geografici rilevanti, per quanto riguarda il gas in Belgio, sono:

a)

la fornitura di gas a intermediari della distribuzione — mercato geografico nazionale;

b)

la fornitura di gas a produttori di energia elettrica — mercato geografico nazionale;

c)

la fornitura di gas a grandi consumatori industriali — mercato geografico nazionale;

d)

la fornitura di gas a piccoli consumatori industriali e commerciali — mercato geografico nazionale;

e)

la fornitura di gas a clienti residenziali — mercato geografico nazionale o regionale.

Dovendo considerare questi mercati regionali, il mercato rilevante del prodotto includerebbe soltanto il gas L nella regione di Bruxelles Capitale;

f)

la negoziazione del gas naturale presso un hubhub belga e hub britannico.

La maggior parte degli Stati membri concorda, una minoranza dissente sul punto f).

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, le definizioni dei mercati del prodotto, per quanto riguarda il gas in Francia, sono:

a)

i mercati del prodotto per la fornitura di gas nella zona nord, da dividersi in due mercati del prodotto separati per il gas L e il gas H;

b)

la fornitura di gas a intermediari della distribuzione;

c)

la fornitura di gas a produttori di energia elettrica/centrali elettriche a gas;

d)

la fornitura di gas a grandi consumatori industriali (che hanno esercitato il diritto di scelta del fornitore);

e)

la fornitura di gas a piccoli consumatori industriali (che hanno esercitato il diritto di scelta del fornitore);

f)

la fornitura di gas a clienti residenziali (con diritto di scelta del fornitore dal 1o luglio 2007).

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione per quanto riguarda il gas in Francia, le definizioni dei mercati geografici rilevanti sono basate sulle zone regionali di bilanciamento, ciascuna delle quali costituisce un mercato geografico rilevante per tutti i mercati del prodotto individuati al punto 4.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto, per quanto riguarda l'elettricità in Belgio, sono:

a)

la generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica;

b)

la negoziazione dell'energia elettrica;

c)

i servizi ausiliari e l'energia di bilanciamento;

d)

la fornitura ai grandi clienti industriali e commerciali (›70kV);

e)

la fornitura ai piccoli clienti industriali e commerciali (‹70kV);

f)

la fornitura a clienti residenziali.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, le definizioni dei mercati geografici rilevanti, per quanto riguarda l'elettricità in Belgio, sono:

a)

la generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica — mercato geografico nazionale;

b)

la negoziazione dell'energia elettrica — mercato geografico nazionale;

c)

i servizi ausiliari e l'energia di bilanciamento — mercato geografico nazionale;

d)

la fornitura ai grandi clienti industriali e commerciali — mercato geografico nazionale;

e)

la fornitura ai piccoli clienti industriali e commerciali — mercato geografico nazionale;

f)

la fornitura a clienti residenziali con diritto di scelta del fornitore — mercato geografico nazionale o regionale (la definizione resta aperta).

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, la definizione del mercato rilevante del prodotto, per quanto riguarda le reti di calore in Francia, è:

il mercato della delega della gestione del servizio pubblico di riscaldamento urbano.

9.

a)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, la definizione del mercato geografico rilevante, per quanto riguarda le reti di calore in Francia, è:

il mercato della delega della gestione del servizio pubblico di riscaldamento urbano — mercato geografico nazionale.

b)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, non occorre giungere a una conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti in relazione a eventuali sovrapposizioni orizzontali o rapporti verticali fra le parti in Lussemburgo, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Ungheria.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta rischia di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e nel SEE per quanto riguarda i seguenti mercati:

Belgio:

a)

fornitura di gas a intermediari della distribuzione;

b)

fornitura di gas a produttori di energia elettrica;

c)

fornitura di gas a grandi consumatori industriali;

d)

fornitura di gas a piccoli consumatori industriali;

e)

fornitura di gas a clienti residenziali;

f)

generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica;

g)

servizi ausiliari e energia di bilanciamento;

h)

fornitura di energia elettrica a grandi consumatori industriali;

i)

fornitura di energia elettrica a piccoli consumatori industriali;

j)

fornitura di energia elettrica a clienti residenziali.

Francia:

a)

mercati per la fornitura di gas H agli intermediari di distribuzione nelle zone nord e est, e di gas L agli intermediari di distribuzione nella zona nord;

b)

mercati per la fornitura i) di gas H ai produttori di energia elettrica nelle zone nord e est e ii) di gas L ai produttori di energia elettrica nella zona nord;

c)

mercati per la fornitura di gas H ai grandi consumatori industriali che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore nelle zone nord, est, ovest e sud;

d)

mercati per la fornitura di gas H ai piccoli consumatori industriali che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore nelle zone nord, est, ovest, sud e sud-ovest;

e)

mercati per la fornitura di gas L i) ai grandi consumatori industriali che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore e ii) ai piccoli consumatori industriali che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore nella zona nord;

f)

mercati per la fornitura i) di gas H ai clienti residenziali dal 1o luglio 2007 nelle zone nord, est, ovest, sud e sud-ovest e ii) di gas L ai clienti residenziali dal 1o luglio 2007 nella zona nord;

g)

mercato della delega della gestione del servizio pubblico di riscaldamento urbano.

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni sono sufficienti a rimuovere gli ostacoli significativi alla concorrenza sui mercati individuati al punto 10. La maggior parte degli Stati membri concorda, una minoranza dissente.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, subordinatamente al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e considerati gli impegni nella loro totalità, la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 8 paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE. La maggior parte degli Stati membri concorda, una minoranza dissente.

13.

Il comitato consultivo invita la Commissione a prendere nota di tutti gli altri punti sollevati nella discussione.


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 5.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/45


Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza) (1)

(2007/C 72/20)

Il 10 maggio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) (regolamento sulle concentrazioni). Con l'operazione le imprese Gaz de France e Suez procederebbero a una concertazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del richiamato regolamento, mediante scambio di azioni.

Con decisione del 19 giugno 2006 la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE, e ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Il 18 agosto 2006 è stata inviata alle parti una comunicazione delle obiezioni con richiesta di riposta entro il 1o settembre 2006; lo stesso giorno è stato dato loro accesso al fascicolo completato il 21 agosto. Le parti hanno risposto entro i termini.

Le parti hanno avuto ancora accesso al fascicolo il 9 ottobre e il 20 ottobre 2006 per poter manifestare il loro punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

Le parti non hanno chiesto l'opportunità di sviluppare le loro argomentazioni in un'audizione.

Diversi concorrenti e clienti delle parti sono stati ammessi al procedimento come terzi interessati, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, e sono stati informati sul merito e sulla natura del caso con versioni non riservate della comunicazione delle obiezioni. Ho invece respinto la richiesta della Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU) di ricevere una versione non riservata della comunicazione. Ho in effetti considerato che l'EPSU non è né il rappresentante riconosciuto dei lavoratori delle imprese interessate, né un'associazione di consumatori ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3), e che non ha dimostrato di avere interesse al procedimento.

Il 20 settembre 2006 le parti hanno presentato impegni diretti a risolvere i problemi di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni. Si è tenuto un test di mercato i cui esiti hanno indicato che gli impegni non erano sufficienti a dissipare le preoccupazioni della Commissione in ordine alla concorrenza. Le parti hanno avuto immediatamente accesso alle risposte non riservate dei partecipanti al test di mercato, del quale non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività.

Il 10 ottobre 2006 la Commissione ha deciso, d'accordo con le parti, di prorogare il procedimento di 5 giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma del regolamento sulle concentrazioni.

Quindi, il 13 ottobre 2006 le parti hanno presentato nuovi impegni modificati per porre rimedio ai problemi di concorrenza restanti, specificando che questi avrebbero sostituito gli impegni presentati il 20 settembre.

Fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti il 13 ottobre 2006, il progetto di decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva ed è quindi compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Ritengo che i diritti di tutti i partecipanti ad essere ascoltati nell'ambito del presente procedimento siano stati rispettati.

Bruxelles, 30 ottobre 2006

Serge DURANDE


(1)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/46


Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni emesso alla 139a riunione del 7 aprile 2006 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring

Relatore: Lussemburgo

(2007/C 72/21)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e ha dimensione comunitaria.

2.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati di prodotti rilevanti sono:

a)

il mercato per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili agli utenti finali;

b)

il mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata;

c)

il mercato all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale.

Una minoranza del comitato consultivo non concorda in merito al punto a) e una minoranza si astiene in merito al punto c).

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici rilevanti sono nazionali.

4.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione, nella forma notificata, produrrebbe effetti non coordinati sul mercato austriaco per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili agli utenti finali ed è suscettibile di conseguenza di ostacolare significativamente la concorrenza su quel mercato. Una minoranza si astiene.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che è poco probabile che dopo la concentrazione si realizzino i guadagni di efficienza dichiarati da T-Mobile.

6.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti dalle parti sono sufficienti ad eliminare i problemi di concorrenza segnalati e che, di conseguenza, la concentrazione dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune. Una minoranza non concorda.

7.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/47


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza)  (1)

(2007/C 72/22)

In data 21.9.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2). Con tale operazione l'impresa T-Mobile Austria GmbH («T-Mobile», Austria), appartenente al gruppo tedesco Deutsche Telekom AG («DTAG»), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Tele.ring Unternehmensgruppe («TeleRing», Austria) mediante acquisto di quote.

Al termine della prima fase di indagine, la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE. I dubbi erano dovuti al fatto che TeleRing era considerata il concorrente più attivo sul mercato per la sua politica di abbassamento dei prezzi, indispensabile all'impresa in particolare per acquisire una clientela abbastanza vasta da generare notevoli economie di scala per la sua rete mobile 2G, che ha raggiunto la massima estensione.

Per tale ragione, nonostante le proposte avanzate da T-Mobile il 19 ottobre 2005, il 14 novembre 2005 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

T-Mobile non ha chiesto l'accesso ai «documenti chiave »del fascicolo della Commissione, in conformità con quanto disposto dal capitolo 7.2 delle «Migliori prassi per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni».

Il 1o dicembre 2005 T-Mobile ha presentato una nuova proposta di impegni.

L'8 febbraio 2006 è stata trasmessa una comunicazione di addebiti a T-Mobile, che ha risposto il 27 febbraio 2006. Lo stesso giorno è stato fornito l'accesso al fascicolo. Il 1o marzo 2006 TeleRing ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione di addebiti.

Le parti non hanno chiesto di esporre i propri argomenti in un'audizione ufficiale.

D'accordo con T-Mobile, il 21 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni, per prorogare di 20 giorni lavorativi il procedimento.

Il 3 marzo 2006 T-Mobile ha presentato una serie migliorata di impegni, che sono stati quindi sottoposti alla consultazione degli attori del mercato. Le reazioni sono state generalmente positive.

Non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività dell'indagine.

Alla luce degli impegni proposti in via definitiva e dopo avere esaminato i risultati della consultazione degli attori del mercato, la Commissione è giunta alla conclusione, nel progetto di decisione, che la concentrazione proposta è compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

In considerazione di quanto sinora esposto, ritengo che nel caso in oggetto siano stati rispettati i diritti delle parti ad essere ascoltate.

Bruxelles, 18 aprile 2006

Serge DURANDE


(1)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

29.3.2007   

IT

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C 72/48


Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-5/06)

(2007/C 72/23)

Il 15 novembre 2006 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard no 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

La ricorrente chiede alla Corte di:

1.

dichiarare che, subordinando il diritto all'assegno di invalidità all'obbligo di residenza nel Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 28, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e

2.

condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

Il presente caso riguarda l'assegno di invalidità del Liechtenstein (Hilflosenentschädigung), cui hanno diritto le persone che necessitano continuamente di una notevole assistenza da parte di terzi o di una sorveglianza personale per lo svolgimento delle attività quotidiane. L'assegno non integra alcun altro assegno previdenziale ed è concesso indipendentemente dal reddito. L'assegno non dipende da passati versamenti contributivi allo Stato e non è necessario che il beneficiario soffra di una malattia.

La normativa del Liechtenstein impone che il beneficiario dell'assegno risieda nel Liechtenstein.

L'assegno di invalidità del Liechtenstein figura nell'allegato II bis al regolamento 1408/71 (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2bis, lettera c), e l'articolo 10bis del regolamento) come una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, che quindi in quanto tale non sarebbe una prestazione esportabile ai sensi del regolamento.

L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene, tuttavia, che la classificazione corretta dell'assegno di invalidità sarebbe quella relativa a una prestazione di malattia in denaro (cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento), che è esportabile ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento.

La classificazione corretta dell'assegno è decisiva in quanto da essa dipende l'obbligo o meno per il Principato del Liechtenstein di concedere la prestazione ai richiedenti che risiedono al di fuori del Liechtenstein ma che soddisfano tuttavia i criteri pertinenti del regolamento.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/49


Ricorso promosso il 18 dicembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-6/06)

(2007/C 72/24)

Il 18 dicembre 2006 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Lorna Young, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard no 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

La ricorrente chiede alla Corte di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di notificare all'Autorità, entro il termine prescritto, le misure necessarie all'applicazione dell'atto cui è fatto riferimento al punto 32g dell'allegato XX all'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi che ad esso impongono l'articolo 14 di tale atto e l'articolo 7 dell'Accordo SEE; e

2.

condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

La causa riguarda la mancata applicazione della direttiva sul rumore ambientale.

Nella fase precontenziosa, il Liechtenstein non ha contestato di aver omesso di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire l'attuazione della direttiva.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/50


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/25)

1.

In data 19.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo China Shipbuilding Industry Corporation («China Shipbuilding», Cina), attraverso Quingdao Qiyao Linshan Power Development Company Ltd («Quingdao Qiyao Linshan», Cina), e le imprese Wärtsilä Corporation («Wärtsilä »Finlandia) e Mitsubishi Heavy Industries Ltd («Mitsubishi», Giappone) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa di nuova costituzione Quingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Company («JV», Cina), che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per China Shipbuilding: engineering, progettazione e produzione di navi ed apparecchiature marittime,

per Wärtsilä: fornitura di propulsori navali, fornitura a livello mondiale di una rete di servizi,

per Mitsubishi: produzione di macchinari pesanti,

per JV: produzione e commercializzazione di motori marittimi diesel a due tempi a bassa velocità.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/51


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4590 — REWE/Delvita)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/26)

1.

In data 16.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Euro-Billa Holding AG («Euro-Billa», Germania), appartenente al gruppo REWE («REWE», Germania), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Delvita a.s. («Delvita», Repubblica ceca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Euro-Billa/REWE: vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, viaggi e turismo

per Delvita: (parte del gruppo Delhaize), operante nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari nella Repubblica ceca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4590 — REWE/Delvita, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/52


AIUTO DI STATO — PORTOGALLO

Aiuto di Stato C 55/06 (ex N 42/05) — Abbuoni di interesse sui prestiti concessi alle imprese del settore della pesca

Invitato a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/27)

Con la lettera del 20.12.2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Repubblica portoghese la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Pesca

DG FISH/D/3 Unità «Questioni giuridiche»

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica portoghese. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Con lettera dell'11 gennaio 2005 la Rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione un nuovo regime di aiuti, che prevede l'apertura di una linea di credito di 60 milioni di EUR volta a garantire la redditività degli investimenti effettuati dalle imprese del settore della pesca per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei propri beni strumentali (flotta, industria della trasformazione e acquacoltura). L'obiettivo ultimo del regime è sostenere il risanamento finanziario delle imprese in difficoltà tramite la concessione di prestiti ad un tasso di interesse ridotto.

La base dei prestiti corrisponde all'importo degli investimenti effettuati fra il 10 luglio 2000 e la data di pubblicazione del Decreto-lei (Art. 1). L'entità dell'aiuto è espressa come il numero di punti percentuali della riduzione, ossia la differenza fra il tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per il Portogallo (attualmente il 3,7 %) e il tasso applicato dal prestatore ad ogni singolo beneficiario. Il profitto finale è calcolato al 2,68 %, percentuale che risulta dalla somma dei punti di riduzione di ogni anno.

I crediti saranno concessi sotto forma di prestiti rimborsabili dagli istituti finanziari che hanno concluso un protocollo con l'IFADAP (Istituto di finanziamento e di aiuto allo sviluppo per l'agricoltura e la pesca) nel quale è fissato un tasso di interesse nominale massimo.

Dalla valutazione effettuata dalla Commissione emerge che il regime proposto non è conforme a diversi requisiti stabiliti negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

a)

i criteri di ammissibilità applicati dalle autorità portoghesi non consentono di dimostrare che i potenziali beneficiari siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti;

b)

le autorità portoghesi non chiedono un piano di ristrutturazione adeguato dell'attività economica dell'impresa;

c)

le autorità portoghesi non hanno prodotto alcuna informazione circa il rispetto delle condizioni volte ad evitare indebite distorsioni della concorrenza nel caso della ristrutturazione di imprese medie e non applicano i principi dell'«aiuto limitato al minimo »e dell'«aiuto unico »(«una tantum»).

Inoltre esse non hanno maggiorato il tasso di riferimento fissato per il Portogallo con un premio di rischio, come previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

La Commissione ritiene infine che le autorità portoghesi intendano procedere ad una riduzione formale della flotta che non può considerarsi in linea con le disposizioni delle linee direttrici per la pesca.

TESTO DELLA LETTERA

«A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas sobre a medida em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento formal de investigação previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e enunciado no Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE (1).

1.   PROCEDIMENTO

Por carta de 11 de Janeiro de 2005, a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia notificou a Comissão de um regime de auxílios estatais destinado a alargar a validade e o âmbito de aplicação do regime de auxílios estatais aprovado pela Comissão com o número de referência N 676/98 por Decisão de 1 de Março de 2000 (2).

Por cartas de 26 de Janeiro de 2005, 3 de Maio de 2005, 6 de Outubro de 2005 e 30 de Maio de 2006, os serviços da Comissão enviaram pedidos de informações complementares às autoridades portuguesas, aos quais estas últimas responderam por cartas de 17 de Março de 2005, 5 de Agosto de 2005, 2 de Setembro de 2005, 7 de Outubro de 2005 e 22 de Junho de 2006.

2.   DESCRIÇÃO

2.1.   Natureza e montante do auxílio

O regime proposto destina-se a apoiar a recuperação financeira de empresas que se encontram em situação difícil devido à realização de investimentos. Para esse efeito, as autoridades portuguesas prevêem o estabelecimento de uma linha de crédito no montante de 60 milhões de EUR, cujo objectivo é tornar rentáveis os investimentos efectuados por empresas do sector das pescas no âmbito da modernização e reestruturação das suas estruturas produtivas (frota, indústria transformadora e aquicultura).

O regime é instituído por um decreto-lei, transmitido à Comissão na fase de projecto, que se aplica ao conjunto do sector das pescas, incluindo a pesca, produção aquícola, transformação e comercialização.

A base dos empréstimos corresponde ao montante dos investimentos realizados entre 10 de Julho de 2000 e a data de entrada em vigor do decreto-lei (artigo 1.o). Nesse contexto, os investimentos tomados em consideração são aqueles para os quais as empresas em causa beneficiaram do apoio do IFOP.

Os empréstimos beneficiam de uma taxa de juro reduzida. O montante total dos empréstimos a conceder pelas instituições de crédito é de sessenta milhões de EUR (artigo 2.o do decreto-lei), dos quais, de acordo com ponto 1.7 do formulário de notificação enviado pelas autoridades portuguesas, se estima que cerca de dez milhões sejam suportados pelo orçamento do Estado através de bonificações de juros.

O artigo 5.o do decreto-lei indica que os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de dez anos e amortizáveis anualmente, até ao máximo de oito prestações de igual montante, ocorrendo a primeira amortização no máximo três anos após a data prevista para a utilização do crédito.

As bonificações de juros são repartidas por seis anos e correspondem, respectivamente, a 90 %, 70 %, 60 %, 40 % e 30 % da taxa de referência de 4,5 %. De acordo com as autoridades portuguesas, a bonificação efectiva será de 4,05 %, 3,15 %, 2,70 %, 1,80 % e 1,35 % em cada um dos seis anos.

O montante do auxílio é expresso em pontos de bonificação, ou seja, a diferença entre a taxa de referência fixada pela Comissão Europeia para Portugal (actualmente 3,7 %) e a taxa aplicada a cada beneficiário individual pelo organismo que concede o empréstimo. Calcula-se que o resultado final seja de 2,68 % por cada 100 unidades de crédito. Este cálculo resulta da adição dos pontos de bonificação relativos a cada ano.

Prevê-se que o número de beneficiários do auxílio seja de 150, no máximo.

2.2.   Elegibilidade

As empresas elegíveis são empresas do sector das pescas para as quais o pagamento dos juros gerados pela dívida contraída para fins de investimento em estruturas produtivas representem 15 % ou mais dos resultados brutos obtidos em pelo menos um dos três últimos exercícios económicos. As autoridades portuguesas indicaram igualmente que, para poder beneficiar do auxílio, as pessoas singulares ou colectivas devem satisfazer as seguintes condições:

apresentar um plano de reestruturação,

comprovar a sua viabilidade técnica e económico-financeira a longo prazo,

encontrar-se em situação financeira difícil.

Têm acesso à linha de crédito todos os tipos de empresas do sector das pescas, mas as autoridades portuguesas indicaram que notificariam a Comissão de qualquer caso individual em que o auxílio fosse solicitado por uma grande empresa.

2.3.   Existência de um plano de reestruturação para as empresas elegíveis

As empresas elegíveis devem apresentar um plano de reestruturação, destinada a restabelecer a sua viabilidade a longo prazo mediante cobertura dos encargos financeiros e obtenção de uma rendibilidade mínima dos investimentos efectuados, por forma a estarem em posição de enfrentar a concorrência com os seus fundos próprios.

Os planos de reestruturação das empresas elegíveis são directamente avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos, as quais, por sua vez, informam, em seguida, as autoridades portuguesas sobre a situação específica de cada empresa.

2.4.   Procedimento

Os créditos são concedidos sob a forma de empréstimos reembolsáveis pelas instituições crédito que tenham celebrado um protocolo com o IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das Pescas), que estabelece uma taxa de juro nominal máxima. Os pedidos são avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos de acordo com aos seus próprios procedimentos. As instituições de crédito informam subsequentemente as autoridades portuguesas da situação individual de cada empresa beneficiária de um empréstimo.

Para fins de controlo, as instituições de crédito devem apresentar imediatamente ao IFADAP todas as informações exigidas em relação aos empréstimos concedidos. O próprio IFADAP pode solicitar aos beneficiários quaisquer informações ou documentos que considere necessários para avaliar a situação da empresa.

Se se concluir que um beneficiário não respeitou todas as suas obrigações, o empréstimo é cancelado e a instituição de crédito pode solicitar o seu reembolso.

3.   APRECIAÇÃO

3.1.   Procedimento

Ao notificar o auxílio previsto antes da sua entrada em vigor, as autoridades portuguesas cumpriram a obrigação enunciada no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE.

A alínea c) do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho estabelece que se entende por “novo auxílio, quaisquer auxílios, isto é, regimes de auxílio e auxílios individuais, que não sejam considerados auxílios existentes, incluindo as alterações a um auxílio existente”. As alterações do regime de auxílio N 676/98 notificados pelas autoridades portuguesas constituem, por conseguinte, um novo auxílio na acepção do referido regulamento. Além disso, o âmbito de aplicação e a base jurídica das medidas notificadas afiguram-se totalmente independentes do regime N 676/98, pelo que a Comissão examina as medidas a título de regime distinto. A compatibilidade do projecto é avaliada abaixo.

3.2.   Auxílio estatal na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE

A proposta de regime em análise pretende reduzir as taxas de juro de empréstimos concedidos a empresas privadas no sector das pescas. Assim, a medida beneficia essas empresas. As taxas de juro reduzidas são suportadas pelo orçamento do Estado, sendo a medida criada por uma lei. Por este motivo, a Comissão considera que o regime constitui uma vantagem para as empresas em causa, financiada através de fundos públicos e imputada ao Estado.

Além disso, o auxílio é concedido a um número limitado de empresas do sector das pescas, assumindo, pois, uma natureza selectiva. Por outro lado, as empresas beneficiárias estão em concorrência directa com outras empresas do sector das pescas tanto em Portugal como noutros Estados-Membros ou com empresas de outros sectores cujos produtos estejam em concorrência directa com os produtos de pesca.

Em consequência, o auxílio concedido ao abrigo deste regime distorce ou ameaça distorcer a concorrência e deve ser considerado um auxílio estatal na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE. O auxílio em análise só poderá ser considerado compatível com o mercado comum se for susceptível de beneficiar de uma das derrogações previstas no Tratado CE.

3.3.   Base da apreciação

Uma vez que o auxílio se destina ao sector das pescas, o regime notificado deve ser avaliado no âmbito da legislação comunitária pertinente, nomeadamente os artigos 87.o-88.o do Tratado CE e as Directrizes para o exame dos auxílios estatais no sector das pescas e da aquicultura (3) (a seguir denominadas “directrizes para o sector das pescas”).

As autoridades portuguesas consideram que o auxílio concedido no âmbito do regime proposto constitui um auxílio ao investimento. Contudo, a Comissão verifica que o auxílio visa atenuar a carga financeira representada pelo reembolso de empréstimos. Embora o auxílio esteja associado a investimentos, o investimento em si já foi realizado. Por conseguinte, o auxílio não tem por efeito apoiar um investimento mas atenua a carga financeira resultante de investimentos realizados anteriormente pelas empresas em causa.

O auxílio induz, pois, a melhoria do rendimento dessas empresas. O auxílio deve ser considerado um auxílio ao funcionamento, sendo, em conformidade com o ponto 3.7 das directrizes para o sector das pescas, a esse título, em princípio, incompatível com o mercado comum.

Porém, o auxílio só é concedido a empresas que as autoridades portuguesas considerem estar em dificuldade. Nesse contexto, o auxílio poderia ser considerado um auxílio à reestruturação. O ponto 4.1.2. das directrizes para o sector das pescas estabelece que “os auxílios estatais de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade serão apreciados de acordo com as Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (4) (a seguir denominadas “orientações para a reestruturação”). Tal foi também recentemente sublinhado pela Comissão no ponto 3 da Comunicação de 9 de Março de 2006 ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a melhoria da situação económica no sector das pescas (5). Para além dos requisitos enunciados nas orientações para a reestruturação, os auxílios estatais à reestruturação de empresas em dificuldade cuja principal actividade consista na pesca marítima apenas podem ser concedidos se tiver sido apresentado à Comissão um plano adequado que preveja reduções da capacidade da frota superiores às reduções exigidas pela legislação comunitária. Em consequência, o regime notificado será avaliado à luz das orientações para a reestruturação, assim como da condição suplementar de as empresas que exercem a pesca marítima elaborarem e apresentarem à Comissão um plano adequado, destinado a reduzir as capacidades da frota além do obrigatório por força do direito comunitário.

3.4.   Grandes empresas abrangidas pelo regime

De acordo com as informações apresentadas pelas autoridades portuguesas, todos os tipos de empresas do sector das pescas podem ser beneficiárias da linha de crédito proposta. Contudo, é de observar que, por força das orientações para a reestruturação (pontos 78-85), a Comissão só pode autorizar regimes de auxílios de emergência e/ou à reestruturação para pequenas e médias empresas em dificuldade se estas forem abrangidas pela definição comunitária de PME.

É verdade que as autoridades portuguesas indicaram que notificariam a Comissão de todos os casos individuais em que uma grande empresa solicitasse o auxílio. Porém, à luz das orientações para a reestruturação, o regime de auxílio proposto deve limitar-se estritamente às PME. Por estes motivos, a Comissão restringe a sua avaliação infra a auxílios à reestruturação das PME.

3.5.   Elegibilidade das empresas candidatas

Os pontos 9, 10 e 11 das orientações para a reestruturação estabelecem certos critérios que permitem a identificação das “empresas em dificuldade”.

O princípio de base é que a empresa deve ser incapaz de suportar prejuízos que, na ausência de uma intervenção externa, a condenariam ao desaparecimento quase certo a curto ou médio prazo. As circunstâncias que, nos termos das orientações para a reestruturação, indicam que uma empresa se encontra em dificuldade são, nomeadamente, o desaparecimento de mais de metade do seu capital subscrito e a perda de mais de um quarto desse capital nos últimos 12 meses ou o facto de a empresa preencher, nos termos do direito nacional, as condições para ser objecto de um processo de falência ou de insolvência.

As autoridades portuguesas consideram que o ponto 11 das orientações para a reestruturação confere aos Estados-Membros um certo grau de discrição ao determinar se uma empresa está ou não em dificuldade. A Comissão observa que, contrariamente ao ponto 10, que enuncia critérios objectivos que determinam em que condições uma empresa é considerada em dificuldade, o ponto 11 contém critérios subjectivos que fazem parte da avaliação da compatibilidade do auxílio com o mercado comum com base nas orientações para a reestruturação elaboradas pela Comissão. Além disso, nos termos do ponto 79 das orientações, salvo disposição em contrário constante de regras sectoriais em matéria de auxílios estatais, os auxílios a favor de pequenas e médias empresas só estão dispensados de notificação individual se a empresa beneficiária preencher pelo menos um dos três critérios enunciados no ponto 10. Os auxílios a favor de empresas que não satisfaçam nenhum destes três critérios, devem ser notificados individualmente à Comissão a fim de que esta possa apreciar o carácter de empresa em dificuldade do beneficiário. Por conseguinte, se uma PME não satisfizer nenhum dos três critérios do ponto 10, o auxílio deve ser notificado individualmente à Comissão, que avaliará se a empresa está realmente em dificuldade.

É de assinalar igualmente que a última frase do ponto 11 estabelece que uma empresa só é elegível após verificação da sua incapacidade de garantir a sua recuperação com os seus recursos próprios.

No regime de auxílio proposto, as empresas elegíveis são aquelas para as quais o pagamento dos juros gerados pela dívida contraída para fins de investimento representem 15 % ou mais dos resultados brutos obtidos em pelo menos um dos três últimos exercícios económicos.

Embora se afigure muito distante das circunstâncias identificadas pelas orientações para a reestruturação como constituindo uma indicação de que as empresas estão em situação de dificuldade, este limiar permitiria, na opinião das autoridades portuguesas, identificar as empresas que não estão em posição de garantir a sua recuperação financeira sem auxílio estatal.

Por carta de 30 de Maio de 2006 (FISH(06)D/6650), a Comissão solicitou às autoridades portuguesas a apresentação de informações exaustivas sobre a estrutura financeira das empresas de pesca em Portugal, a fim de demonstrar que 15 % dos resultados brutos podem ser considerados um limiar adequado para determinar que as empresas se encontram em dificuldade. Não obstante, a resposta enviada pelas autoridades portuguesas em 28 de Junho de 2006 (ref. 001521) reitera simplesmente o que designam por um “poder discricionário”, concedido aos Estados-Membros pelo ponto 11 das orientações para a reestruturação. A resposta não contém nenhum elemento que permita à Comissão verificar a adequação deste critério para determinar quais as empresas que podem ser consideradas em dificuldade.

Atendendo ao exposto, a Comissão é de opinião que as autoridades portuguesas não conseguiram demonstrar que as empresas potencialmente elegíveis são empresas em dificuldade na acepção das orientações para a reestruturação, pelo que duvida que esta condição das orientações seja respeitada.

3.6.   Existência de planos de reestruturação

No respeitante aos regimes de auxílios concedidos às PME, o ponto 82 das orientações para a reestruturação estabelece que “a Comissão só poderá autorizar regimes de auxílios à reestruturação se a concessão dos auxílios for sujeita à execução completa por parte do beneficiário de um plano de reestruturação previamente aprovado pelo Estado-Membro e que satisfaça as seguintes condições:

a)

Restauração da viabilidade: são aplicáveis os critérios definidos nos pontos 34 a 37;

b)

Prevenção de distorções indevidas da concorrência: uma vez que os auxílios às pequenas empresas são menos susceptíveis de distorcer a concorrência, o princípio enunciado nos pontos 38 a 42 não é aplicável, salvo disposição em contrário das regras sectoriais em matéria de auxílios estatais. Os regimes devem em contrapartida prever que as empresas beneficiárias não poderão proceder a qualquer aumento de capacidade durante o plano de reestruturação. No que se refere às empresas de média dimensão, aplicam-se os pontos 38 a 42;

c)

Auxílios limitados ao mínimo necessário: são aplicáveis os princípios definidos nos pontos 43, 44 e 45;

d)

Alteração do plano de reestruturação: qualquer alteração no plano de reestruturação deve respeitar as regras descritas nos pontos 52, 53 e 54.

Acresce que o ponto 83 estipula que os regimes devem indicar o montante máximo do auxílio susceptível de ser concedido a uma mesma empresa no âmbito de uma operação de auxílio de emergência e/ou à reestruturação e que o montante máximo para a concessão combinada de auxílios de emergência e à reestruturação a uma empresa não pode ultrapassar 10 milhões de EUR, incluindo em caso de cumulação com outras fontes ou outros regimes. Qualquer auxílio que ultrapasse esse montante deve ser notificado individualmente à Comissão.

O ponto 84 exige, além disso, que seja respeitado “o princípio do auxílio único”, especificando o ponto 85 que os Estados-Membros devem também notificar individualmente à Comissão os auxílios nos casos em que uma empresa tiver adquirido activos de outra empresa que tenha já recebido um auxílio de emergência ou à reestruturação.

Com base nas informações disponíveis, a Comissão tem sérias dúvidas quanto à tomada em consideração pelo regime notificado de todas as condições indicadas acima. No respeitante aos planos de reestruturação, embora o regime notificado exija que os beneficiários apresentem um plano de reestruturação para as empresas em causa, a Comissão, com base nas informações disponíveis, tem sérias dúvidas de que estes planos obedeçam a todos os requisitos estabelecidos nos pontos 34-37 das orientações em causa. Tal como definidos no regime notificado, estes planos visam essencialmente auxiliar as empresas a reembolsar as dívidas contraídas para a modernização das suas estruturas produtivas, ou seja, prevêem apenas a reestruturação financeira das dívidas das empresas em causa por meio do auxílio concedido. Os planos não constituem, porém, um plano de reestruturação da actividade económica da empresa. Em particular, o regime notificado não exige a inclusão, nos planos de reestruturação, de uma análise económica aprofundada da situação da empresa, que permita a identificação das circunstâncias que suscitaram as suas dificuldades, nem propostas relativas às medidas e adaptações necessárias para permitir à empresa beneficiária evoluir para uma nova estrutura que lhe ofereça perspectivas de viabilidade a longo prazo e a possibilidade de funcionar com os seus recursos próprios.

Na opinião das autoridades portuguesas, no caso presente, a reestruturação económica das empresas em causa não se afigura necessária, uma vez que os subsídios não visam investimentos futuros mas a renegociação de dívidas assumidas no âmbito da modernização e reestruturação das estruturas produtivas.

A Comissão considera, contudo, que as orientações exigem que a reestruturação de uma empresa, nem que meramente financeira, abranja, em todos os casos, um certo número de medidas destinadas a melhorar a sua viabilidade e a abandonar as actividades que, mesmo após a reestruturação, continuariam a ser estruturalmente deficitárias. Além disso, o plano de reestruturação deve ter em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível da oferta e da procura no mercado dos produtos em causa, com cenários que traduzam hipóteses optimistas, pessimistas e intermédias, bem como os pontos fortes e fracos específicos da empresa.

Por outro lado, de acordo com as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas, os planos de reestruturação serão avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos, as quais informarão posteriormente as autoridades portuguesas sobre a situação específica de cada empresa. Porém, é de sublinhar que, nos termos do ponto 59 das orientações para a reestruturação, o plano de reestruturação deve, no caso das PME, “ser aprovado pelo Estado-Membro em causa e ser comunicado à Comissão”. Na opinião da Comissão, tal significa que, embora a avaliação dos planos possa ser confiada às instituições de crédito, a aprovação formal deve ser feita pela autoridade competente que concederá o auxílio.

3.7.   Distorção indevida da concorrência e proporcionalidade do auxílio

A alínea b) do ponto 82 das orientações para a reestruturação refere-se aos pontos 38-42 das mesmas, os quais estabelecem várias condições a fim de evitar distorções indevidas da concorrência em caso de reestruturação das médias empresas. No tocante às pequenas empresas, os regimes devem prever que as empresas beneficiárias não aumentem a sua capacidade durante a reestruturação. No que se refere às empresas de médias dimensões, os planos de reestruturação devem prever as necessárias medidas compensatórias, a fim de garantir que sejam minimizados os efeitos negativos nas trocas comerciais. A Comissão observa que as autoridades portuguesas não apresentaram quaisquer informações sobre o cumprimento dos critérios estabelecidos nos referidos pontos.

Acresce que, de acordo com os pontos 43 a 45, os auxílios devem “ser limitados ao mínimo necessário”. Este princípio implica que os beneficiários do auxílio contribuam de modo significativo para o plano de reestruturação através dos seus fundos próprios. As autoridades portuguesas indicaram que não tiveram em conta estas exigências no regime de auxílio proposto por considerarem que este último não prevê nenhum auxílio directo em termos de capital. Cabe, porém, à Comissão sublinhar que este princípio é aplicável a todos os tipos de auxílio à reestruturação, não se limitando, pois, aos casos em que é concedido um auxílio directo.

Por último, os pontos 72-77 das orientações para a reestruturação estabelecem o princípio do “auxílio único”, segundo o qual os auxílios de emergência e à reestruturação só podem ser concedidos uma única vez, a fim de evitar que as empresas sejam apoiadas quando só conseguem sobreviver graças aos sucessivos apoios do Estado. Sempre que for notificado à Comissão um projecto de auxílio de emergência ou à reestruturação, o Estado-Membro deve especificar se a empresa em causa já beneficiou de auxílios estatais deste tipo. No caso dos regimes de auxílio que beneficiam várias empresas, as autoridades nacionais devem assegurar que seja observado este princípio e fornecer à Comissão as informações pertinentes que lhe permitam verificar que as empresas beneficiárias não tenham anteriormente recebido auxílios de emergência ou à reestruturação.

De acordo com as autoridades portuguesas, o apoio financeiro proposto beneficiará empresas que investiram na modernização e reestruturação das suas estruturas produtivas. Estes investimentos devem ser compatíveis com a legislação comunitária e com os limites estabelecidos para os auxílios ao investimento no sector das pescas e da aquicultura. Porém, as autoridades portuguesas não transmitiram informações que permitam verificar que o princípio do “auxílio único ”será respeitado no âmbito do regime de auxílio proposto.

3.8.   Método de estabelecimento das taxas de referência e de actualização

As autoridades portuguesas indicaram que, em conformidade com o disposto no anexo III das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (6), o auxílio ao investimento sob a forma de empréstimo bonificado, previsto pelo regime proposto, é, em primeiro lugar, expresso em pontos de bonificação, ou seja, na diferença entre a taxa de referência fixada pela Comissão Europeia para Portugal (actualmente 3,7 %) e a taxa aplicada a cada beneficiário individual pelo organismo que concede o empréstimo. As mesmas autoridades admitem, contudo, que a taxa de referência não foi aumentada de nenhum prémio, não obstante o facto de os beneficiários potenciais serem empresas em dificuldade e estarem, por conseguinte, sujeitas a um risco específico.

O resultado final é de 2,68 %. Este cálculo resulta da adição dos pontos de redução para cada ano.

A Comissão considera que, à luz do disposto na Comunicação da Comissão relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização (7), as autoridades portuguesas deviam ter aumentado a taxa de referência fixada para Portugal de um prémio de risco, por forma a compensar o risco potencial inerente às empresas em dificuldade. De contrário, os pontos de bonificação não são realistas, uma vez que, quando o regime se aplica efectivamente a empresas em dificuldade, não tomam em consideração a taxa efectiva que uma instituição de crédito fixaria em condições normais para uma empresa em dificuldade.

3.9.   Redução das capacidades da frota

O ponto 4.1.2 das directrizes para o sector das pescas estabelece que os auxílios estatais à reestruturação de empresas em dificuldade cuja principal actividade consista na pesca marítima apenas podem ser concedidos se tiver sido apresentado à Comissão um plano adequado que preveja reduções da capacidade da frota superiores às reduções exigidas pela legislação comunitária.

As autoridades portuguesas exprimiram o seu empenho em reduzir a frota que beneficia do regime de auxílio em causa de 1,005 vezes as novas capacidades da frota introduzidas no período efectivo de bonificação de três anos. As mesmas autoridades acrescentam que esta redução de 0,5 % será aplicada cumulativamente a outras acções de redução da frota empreendidas por Portugal nos termos de legislação comunitária, nomeadamente planos de recuperação e gestão.

As autoridades portuguesas observam ainda que a frota portuguesa foi sujeita a uma redução drástica nos últimos 15 anos.

A Comissão considera que o compromisso assumido no sentido de reduzir a frota com base num rácio de apenas 1:1,005 se apresenta meramente como uma diminuição formal, que não pode ser considerada uma verdadeira redução no espírito das directrizes supracitadas. Por outro lado, as autoridades portuguesas não fornecem nenhuma indicação sobre a forma como essa redução será aplicada, por exemplo, consoante o tipo de actividade de pesca exercida ou o tipo de navio.

3.10.   Conclusão

Atendendo ao exposto, a Comissão tem sérias dúvidas de que o regime notificado cumpra as directrizes para o sector das pescas e as orientações para a reestruturação aplicáveis, assim como o previsto na comunicação da Comissão relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização.

4.   PROPOSTA

A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas sobre a medida em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento formal de investigação previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE por ter sérias dúvidas quanto à compatibilidade deste regime de auxílio com o mercado comum.

À luz do que precede, a Comissão convida o Governo português, no âmbito do procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE, a apresentar as suas observações e fornecer quaisquer informações úteis para a avaliação do auxílio em causa, no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta. A Comissão solicita às autoridades portuguesas o envio imediato de uma cópia da presente carta aos potenciais beneficiários do auxílio.

A Comissão recorda às autoridades portuguesas o efeito suspensivo do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE e remete para o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, segundo o qual qualquer auxílio concedido ilegalmente pode ser objecto de recuperação junto do beneficiário.

Por último, a Comissão comunica às autoridades portuguesas que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão informará igualmente os interessados dos países da EFTA signatários do Acordo EEE, mediante publicação de uma comunicação no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia da presente carta. As partes interessadas acima referidas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação da referida comunicação.»


(1)  JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(2)  Ref. SG (2000) D/101992 (JO C 110 de 15.4.2000, p. 44).

(3)  JO C 229 de 14.9.2004, p. 5.

(4)  JO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

(5)  COM(2006) 103 final.

(6)  JO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(7)  JO C 273 de 9.9.1997, p. 3.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/58


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4624 — EQT/Scandic)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/28)

1.

In data 19.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa EQT V Limited («EQT», Regno Unito), controllata da Investor AB («Investor», Svezia), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti dell'impresa Scandic Hotels AB («Scandic», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Investor: società di investimento,

per EQT: fondo di investimento,

per Scandic: gestione di alberghi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4624 — EQT/Scandic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/59


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 72/29)

1.

In data 21.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Siemens Aktiengesellschaft («Siemens», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di UGS Capital Corporation («UGS», USA) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per l'impresa Siemens: informatica e comunicazioni, sistemi di automazione e controllo, sistemi di produzione di energia, apparecchiature medicali, sistemi di trasporto, illuminazione, finanza e proprietà immobiliare,

per l'impresa UGS: software per la gestione del ciclo vitale del prodotto (PLM).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4608 — Siemens/UGS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.