ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
28 marzo 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

 

PARERI

 

Consiglio

2007/C 071/01

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2006-2010

1

2007/C 071/02

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di stabilità aggiornato del Portogallo, 2006-2010

5

2007/C 071/03

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di stabilità della Slovenia, 2006-2009

9

2007/C 071/04

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato della Danimarca, 2006-2010

12

2007/C 071/05

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato di Cipro, 2006-2010

16

2007/C 071/06

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato della Lituania, 2006-2009

19

2007/C 071/07

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 2007, sul programma di convergenza aggiornato dell'Ungheria, 2006-2010

23

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 071/08

Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France) ( 1 )

28

2007/C 071/09

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

29

2007/C 071/10

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/SUAL/UC RUSAL) ( 1 )

33

2007/C 071/11

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4544 — RANK/SIG) ( 1 )

33

2007/C 071/12

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4560 — ONEX/Eastman Kodak Health Group) ( 1 )

34

 

III   Atti preparatori

 

Iniziative degli Stati membri

 

Consiglio

2007/C 071/13

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

35

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 071/14

Tassi di cambio dell'euro

46

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 071/15

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

47

2007/C 071/16

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

49

2007/C 071/17

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

53

2007/C 071/18

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

57

2007/C 071/19

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

60

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 071/20

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo [Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Consiglio e del Parlamento europeo (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1)]

61

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 071/21

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4614 — ED&F Man/Bromacom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

62

2007/C 071/22

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) ( 1 )

63

2007/C 071/23

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4536 — Magneti Marelli/Concordia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

PARERI

Consiglio

28.3.2007   

IT

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C 71/1


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2006-2010

(2007/C 71/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il Comitato economico e finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato della Finlandia, relativo al periodo 2006-2010.

(2)

Lo scenario macroeconomico sotteso al programma prevede che la crescita del PIL reale si ridurrà da un massimo ciclico del 4

Formula

% nel 2006 a un valore medio del 2

Formula

% nel restante periodo di riferimento del programma. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, questo scenario sembra basarsi su ipotesi di crescita plausibili (e su ipotesi prudenti per il 2006 e il 2010). Le proiezioni del programma per quanto riguarda l'inflazione sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è stimato pari al 2,9 % del PIL nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione e nell'attuale aggiornamento del programma, a fronte di un obiettivo di disavanzo pari all'1,6 % del PIL nel precedente aggiornamento del programma di stabilità. Ciò è dovuto all'effetto di trascinamento dei risultati migliori del previsto conseguiti nel 2005 e alla crescita inattesa del 2006 che si è tradotta in un aumento delle entrate per le finanze pubbliche, mentre la spesa è rimasta contenuta.

(4)

L'obiettivo principale della strategia di bilancio a medio termine contenuta nel programma è la sostenibilità delle finanze pubbliche e l'equilibrio delle finanze dell'amministrazione centrale in condizioni di crescita economica normale. Sia l'avanzo effettivo che quello primario delle finanze pubbliche dovrebbero seguire un trend discendente, diminuendo entrambi dello 0,5 % del PIL fino al 2010. La diminuzione del rapporto entrate/PIL, che riflette la graduale applicazione del pacchetto di riduzioni fiscali fino a tutto il 2007, non è pienamente compensata dalla riduzione del rapporto spesa/PIL ottenuta grazie ai tetti di spesa del bilancio e alle iniziative di riforma del settore pubblico. Se la strategia di bilancio è rimasta immutata rispetto al precedente aggiornamento, gli obiettivi di bilancio sono stati rivisti al rialzo di circa l'1 % del PIL per ogni anno, grazie all'effetto di trascinamento dei risultati migliori del previsto conseguiti nel 2005 e alle previsioni di una crescita più sostenuta.

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe rimanere stabile con un avanzo di circa il 3 % di PIL durante tutto il periodo di programmazione. L'obiettivo di medio termine per la posizione di bilancio presentato nel programma è un avanzo strutturale del 2 % del PIL che si prevede di mantenere per tutto il periodo di programmazione. Il precedente aggiornamento del programma non indicava esplicitamente un obiettivo di medio termine ma il parere del Consiglio aveva previsto un avanzo dell'1

Formula

% del PIL sulla base delle previsioni di avanzo strutturale contenute nel programma precedente. Poiché l'obiettivo di medio termine è più ambizioso del benchmark minimo (stimato pari a un disavanzo dell'1

Formula

% circa del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'obiettivo di medio termine si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM II nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta ed è significativamente più ambizioso di quanto implicito nel rapporto debito/PIL e nella crescita media della produzione potenziale nel lungo termine. La fissazione di un obiettivo di medio termine ben superiore al livello minimo richiesto è spiegata nel programma con la volontà di garantire la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche e con il fatto che in Finlandia il problema dell'invecchiamento della popolazione sta già facendo sentire i propri effetti.

(6)

I rischi connessi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi. Le ipotesi macroeconomiche del programma come pure le proiezioni sulle entrate fiscali appaiono plausibili. I rischi connessi con questo ultimo aspetto, dovuti alla composizione della crescita, sono controbilanciati da ipotesi prudenti in materia di elasticità fiscale. Le deviazioni dal previsto andamento della crescita potrebbero avere un forte impatto sul risultato di bilancio. Inoltre, si ritiene che sussistano considerevoli rischi legati alle dinamiche di spesa degli enti locali.

(7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma sembra sufficiente per centrare l'obiettivo di medio termine con ampio margine in tutto il periodo coperto dal programma e come previsto da quest'ultimo. Inoltre, esso fornisce un sufficiente margine di sicurezza per evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche per tutto il periodo coperto dal programma. L'orientamento della politica di bilancio previsto dal programma è pienamente in linea con il patto di stabilità e crescita.

(8)

Si stima che il debito pubblico lordo sia disceso nel 2006 al 39 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Il programma prevede che il rapporto debito/PIL diminuisca di 5

Formula

punti percentuali nel corso del programma.

(9)

L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio registra in Finlandia un livello superiore alla media UE, benché le misure di riforma del sistema pensionistico già attuate garantiscano per i prossimi decenni un contenimento della spesa pensionistica vicino alla media UE (in percentuale del PIL). La posizione di bilancio iniziale, con il suo elevato avanzo strutturale, contribuisce a controbilanciare in modo significativo le conseguenze di lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento demografico. Inoltre i cospicui attivi accumulati dal fondo pensionistico nazionale permetteranno di finanziare parte dell'aumento della spesa pensionistica. Tuttavia, il mantenimento di elevati avanzi primari nel medio termine contribuirebbe a contenere i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, la Finlandia sembra essere a basso rischio.

(10)

Il programma di stabilità contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce informazioni sistematiche sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, tiene conto esplicitamente delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di stabilità sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare i due programmi prevedono l'attuazione di misure per migliorare la produttività dell'amministrazione centrale e degli enti locali e confermano la volontà di continuare con la politica dei tetti alla spesa pubblica anche dopo la fine dell'attuale legislatura.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta qualche lacuna per quanto riguarda sia i dati obbligatori che quelli facoltativi (2).

Il Consiglio ritiene che la situazione di bilancio di medio termine sia equilibrata e la strategia in materia costituisca un buon esempio di politica di bilancio realizzata conformemente al patto di stabilità e di crescita. Cionondimeno, il contenimento della spesa continuerà ad essere fondamentale nei prossimi anni, quando il previsto raffreddamento dell'economia rallenterà la crescita delle basi imponibili e l'impatto dell'invecchiamento della popolazione farà sentire i propri effetti.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL reale

(variazione in %)

SP nov. 2006

2,9

4,5

3,0

2,9

2,6

2,1

COM nov. 2006

2,9

4,9

3,0

2,6

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

2,1

3,2

2,6

2,3

2,1

n.d.

Inflazione (IAPC)

(%)

SP nov. 2006

0,9

1,5

1,3

1,7

1,7

1,7

COM nov. 2006

0,8

1,3

1,5

1,6

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

1,0

1,3

1,5

1,8

1,8

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale

(in % del PIL potenziale)

SP nov. 2006  (3)

– 1,3

0,1

0,2

0,1

– 0,2

– 0,8

COM nov. 2006 (7)

– 1,5

0,1

0,2

– 0,2

n.d.

n.d.

SP nov. 2005  (3)

– 0,7

– 0,2

– 0,2

– 0,5

– 0,9

n.d.

Saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

SP nov. 2006

2,7

2,9

2,8

2,7

2,7

2,4

COM nov. 2006

2,7

2,9

2,9

2,9

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

1,8

1,6

1,6

1,5

1,5

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

SP nov. 2006

3,9

4,5

4,3

4,2

4,1

3,7

COM nov. 2006

4,1

4,3

4,2

4,1

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

3,4

3,1

2,9

2,8

2,8

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

SP nov. 2006  (3)

3,3

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

COM nov. 2006

3,4

2,9

2,8

2,9

n.d.

n.d.

SP nov. 2005  (3)

2,1

1,7

1,7

1,7

2,0

n.d.

Saldo strutturale (4)

(in % del PIL)

SP nov. 2006  (5)

3,3

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

COM nov. 2006 (6)

3,4

2,9

2,8

2,9

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

2,1

1,7

1,7

1,7

2,0

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

SP nov. 2006

41,3

39,1

37,7

36,2

35,0

33,7

COM nov. 2006

41,3

38,8

37,3

35,8

n.d.

n.d.

SP nov. 2005

42,7

41,7

41,1

40,6

40,1

n.d.

programma di stabilità (PS); previsioni di autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Mancano in particolare i dati relativi alle ipotesi esterne per il triennio 2008-2010.

(3)  Calcolo dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo di bilancio corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) ad esclusione delle misure temporanee e una tantum.

(5)  Nel programma non ci sono misure una tantum ed altre misure temporanee.

(6)  Nelle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 non sono previste misure una tantum e altre misure temporanee.

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 3,2%, 3,1%, 3,0% e 2,9% rispettivamente nel periodo 2005-2008.

Fonte:

programma di stabilità (PS); previsioni di autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


28.3.2007   

IT

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C 71/5


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di stabilità aggiornato del Portogallo, 2006-2010

(2007/C 71/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato del Portogallo, relativo al periodo 2006-2010.

(2)

Lo scenario macroeconomico alla base del programma prevede un aumento della crescita del PIL reale, che passerà dall'1,4 % nel 2006 all'1,8 % nel 2007 e al 2,4 % nel 2008, per attestarsi al 3 % annuo nella parte restante del periodo di riferimento del programma. Sulla base delle informazioni al momento disponibili, questo scenario sembra basarsi su ipotesi di crescita favorevoli, per il 2008 e per gli ultimi anni del periodo di riferimento, con il rapido colmarsi del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale. Per quanto riguarda l'inflazione, le proiezioni del programma sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stimato al 4,6 % del PIL nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione e nell'aggiornamento del programma, il che corrisponderebbe all'obiettivo fissato nel precedente aggiornamento del programma di stabilità. Secondo il nuovo aggiornamento, gli obiettivi riguardanti il livello complessivo delle entrate pubbliche e della spesa pubblica sono stati entrambi ampiamente raggiunti. In percentuale del PIL, i due rapporti sono leggermente inferiori a quelli indicati nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione.

(4)

L'obiettivo principale della strategia di bilancio a medio termine esposta nel programma è una correzione duratura degli elevati squilibri di bilancio, in particolare una riduzione del disavanzo pubblico sotto il valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2008 e la prosecuzione del risanamento di bilancio negli anni successivi. Progressi sostanziali verso il risanamento di bilancio sono previsti nel corso di tutto il periodo di riferimento del programma: il disavanzo pubblico dovrebbe diminuire gradualmente per passare dal 4,6 % del PIL nel 2006 allo 0,4 % nel 2010; il percorso di aggiustamento del saldo primario è simile, con un miglioramento da un disavanzo dell'1,7 % del PIL nel 2006 ad un avanzo del 2,5 % nel 2010. La riduzione prevista del disavanzo verrà realizzata principalmente tramite la riduzione della spesa primaria, il cui livello complessivo dovrebbe ridursi in termini reali nel corso del periodo di riferimento del programma grazie a misure di correzione di carattere strutturale concentrate sulla ristrutturazione dell'amministrazione centrale, del personale e dei servizi pubblici, nonché sul controllo della spesa sociale e della spesa sanitaria. Durante i primi anni del periodo di riferimento contribuiscono al risanamento di bilancio anche le maggiori entrate fiscali provenienti principalmente dall'aumento di alcune aliquote e dalla riduzione di alcune agevolazioni fiscali e i continui sforzi prodigati nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Il programma conferma l'aggiustamento programmato descritto nell'aggiornamento del dicembre 2005 del programma di stabilità a fronte di uno scenario macroeconomico per lo più invariato.

(5)

Il saldo strutturale (ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando da un disavanzo di circa il 3

Formula

% del PIL nel 2006 a

Formula

% nel 2010. Nel corso del periodo di riferimento del programma il saldo strutturale dovrebbe ridursi di quasi

Formula

% del PIL in media all'anno. Il programma fissa come obiettivo di bilancio a medio termine un disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL, che si prevede di raggiungere entro il 2010, ossia un anno prima di quanto previsto implicitamente nel programma precedente. Dato che l'obiettivo a medio termine del programma è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa l'1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe assicurare un margine di sicurezza contro il rischio di un disavanzo eccessivo. L'obiettivo a medio termine si situa entro la forchetta indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta, e riflette adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media del prodotto potenziale a lungo termine.

(6)

I risultati di bilancio potrebbero risultare meno buoni del previsto, in particolare a causa dell'impatto delle misure miranti a contenere la spesa pubblica. A fronte di un contesto macroeconomico difficile, il governo ha recentemente attuato misure decisive miranti a contenere l'aumento della spesa, in particolare nei settori della pubblica amministrazione, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza sociale, in aggiunta al nuovo quadro legislativo inteso a migliorare la disciplina di bilancio degli enti regionali e locali. Sono allo studio altre misure, relative in parte anche al settore delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, le ripercussioni positive sul bilancio attese da queste misure sono soggette a incertezze, in particolare per il 2008 e per gli anni successivi. Poiché il risanamento di bilancio dipende essenzialmente dalla diminuzione della spesa, il conseguimento degli obiettivi di bilancio dipenderà anche dal conseguimento di ulteriori progressi nel miglioramento in corso del quadro di bilancio e nell'attuazione di meccanismi di valutazione e di controllo dell'esecuzione del bilancio. Lo scenario macroeconomico presenta il rischio di una ripresa meno netta dell'attività economica, con ripercussioni positive sulle finanze pubbliche più modeste. Le ipotesi relative all'elasticità delle entrate fiscali rispetto all'attività economica per il 2007 dipendono dall'ulteriore miglioramento previsto della raccolta fiscale.

(7)

Tenuto conto di questa valutazione dei rischi, gli orientamenti di bilancio del programma sembrano globalmente coerenti con una correzione del disavanzo eccessivo nel 2008 come raccomandato dal Consiglio, purché le misure annunciate nel programma vengano attuate integralmente ed efficacemente, e rafforzate in caso di crescita economica inferiore alle previsioni. Dopo la correzione del disavanzo eccessivo, il programma prevede un aggiustamento in linea con il patto. Tuttavia, se si tiene conto dei rischi che pesano sugli obiettivi di bilancio, gli orientamenti di bilancio del programma non possono offrire un margine di sicurezza sufficiente contro il rischio di un superamento della soglia di disavanzo del 3 % del PIL in caso di normali fluttuazioni macroeconomiche fino alla fine del periodo di riferimento. Di conseguenza, i rischi che pesano sugli obiettivi di bilancio possono compromettere il raggiungimento dell'obiettivo a medio termine nel 2010 come previsto nel programma. Pertanto, negli anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo, l'aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine fissato dal programma potrebbe richiedere un rafforzamento delle misure in modo da renderle conformi al patto di stabilità e crescita, il quale precisa che per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM2 il miglioramento annuale del saldo strutturale deve essere pari ad almeno lo 0,5 % del PIL, e che l'aggiustamento deve essere superiore in periodi di congiuntura economica favorevole, mentre può essere inferiore nei periodi di congiuntura sfavorevole.

(8)

Secondo le stime, il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 67

Formula

% del PIL nel 2006, ossia un livello superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede che il rapporto debito/PIL aumenterà nel 2007 e diminuirà di circa 6 punti percentuali nella parte restante del periodo di riferimento. L'evoluzione del rapporto debito/PIL dipenderà dai rischi summenzionati che pesano sugli obiettivi di bilancio e dalle incertezze in merito all'aggiustamento stock-flussi, che in passato è stato tendenzialmente consistente e ha avuto in prevalenza l'effetto di accrescere il debito. Infine, i risultati delle imprese pubbliche presentano un rischio a medio termine. Fatti salvi tali rischi, il rapporto debito/PIL dovrebbe iniziare a diminuire verso il valore di riferimento alla fine del periodo del programma.

(9)

Recentemente il Portogallo ha messo in atto la riforma delle pensioni mirante a rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Secondo le stime contenute nel programma, nei prossimi decenni l'aumento complessivo della spesa legata all'invecchiamento, pur restando consistente, dovrebbe ridursi notevolmente grazie alla riforma. La situazione di bilancio iniziale, benché migliorata notevolmente rispetto al 2005, pone ancora dei rischi alla sostenibilità delle finanze pubbliche anche senza prendere in considerazione l'incidenza a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione. Inoltre, l'attuale livello del debito lordo è superiore al valore di riferimento fissato dal trattato. Nell'insieme, un rischio elevato sembra pesare sulla sostenibilità delle finanze pubbliche del Portogallo. Il previsto risanamento di bilancio, assieme al previsto controllo della spesa legata all'invecchiamento, derivanti dalle riforme in corso, contribuirebbe significativamente a ridurre tale rischio.

(10)

Il programma di stabilità contiene una valutazione qualitativa dell'impatto complessivo della relazione dell'ottobre 2006 sull'attuazione del programma nazionale di riforme nel quadro della strategia di bilancio a medio termine. Fornisce inoltre informazioni sistematiche sui risparmi e sulle spese di bilancio diretti delle principali riforme previste nel programma nazionale di riforme, e le proiezioni di bilancio in esso presentate tengono conto esplicitamente dell'incidenza sulle finanze pubbliche delle azioni descritte nel programma di riforme. Le misure previste dal programma di stabilità in materia di finanze pubbliche sembrano conformi a quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, entrambi i programmi affrontano il nesso esistente tra la riforma dell'amministrazione pubblica e la strategia di risanamento di bilancio, e forniscono informazioni complementari su varie misure.

(11)

La strategia di bilancio descritta nel programma è nel complesso conforme agli indirizzi economici di massima inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte dei dati facoltativi (2). Per quanto riguarda il modello, esso si discosta da quello fornito dal codice di condotta su alcuni punti importanti (3).

Il Consiglio ritiene che il programma sia nel complesso coerente con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2008, purché le misure annunciate vengano integralmente ed efficacemente attuate e rafforzate in caso di crescita economica inferiore alle previsioni. Il risanamento del bilancio sosterrà anche la strategia di rafforzamento della competitività e della crescita economica. Dopo la correzione del disavanzo eccessivo, il programma prevede progressi adeguati verso l'obiettivo a medio termine, ma dei rischi pesano sul conseguimento degli obiettivi di bilancio. Tenuto conto della valutazione che precede e della raccomandazione formulata il 20 settembre 2005 ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il Consiglio invita il Portogallo a:

i)

attuare rigorosamente le misure strutturali previste dal programma per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2008 e ad essere pronto a rafforzare dette misure per far fronte all'incidenza sul bilancio di una crescita economica eventualmente inferiore alle previsioni;

ii)

dopo la correzione del disavanzo eccessivo, procedere all'aggiustamento programmato verso l'obiettivo a medio termine, rafforzando, se necessario, le misure previste; e fare in modo di ridurre conformemente il rapporto debito/PIL;

iii)

proseguire la riforma in corso delle amministrazioni pubbliche; continuare a rafforzare il quadro di bilancio, ivi compresi la valutazione e il controllo dell'esecuzione del bilancio a tutti i livelli dell'amministrazione, in particolare al fine di conseguire il previsto contenimento della spesa;

iv)

considerando il livello del debito e il previsto aumento della spesa legata all'invecchiamento della popolazione, migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche raggiungendo l'obiettivo a medio termine e conseguendo o eventualmente rafforzando i risultati positivi delle riforme adottate nel settore delle pensioni.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL reale

(variazione in %)

PS dic. 2006

0,4

1,4

1,8

2,4

3,0

3,0

COM nov. 2006

0,4

1,2

1,5

1,7

n.d.

n.d.

PS dic. 2005

0,5

1,1

1,8

2,4

3,0

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PS dic. 2006  (9)

2,5

3,2

2,2

2,2

2,1

2,1

COM nov. 2006

2,1

2,9

2,2

2,1

n.d.

n.d.

PS dic. 2005  (9)

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PS dic. 2006  (4)

– 2,5

– 2,6

– 2,4

– 1,8

– 0,7

0.2

COM nov. 2006 (8)

– 2,0

– 2,0

– 1,8

– 1,5

n.d.

n.d.

PS dic. 2005  (4)

– 2,3

– 2,7

– 2,5

– 1,8

– 0,7

n.d.

Saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni

(in % del PIL)

PS dic. 2006

– 6,0

– 4,6

– 3,7

– 2,6

– 1,5

– 0,4

COM nov. 2006

– 6,0

– 4,6

– 4,0

– 3,9

n.d.

n.d.

PS dic. 2005

– 6,0

– 4,6

– 3,7

– 2,6

– 1,5

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PS dic. 2006

– 3,3

– 1,7

– 0,7

0,4

1,5

2,5

COM nov. 2006

– 3,3

– 1,7

– 1,0

– 0,7

n.d.

n.d.

PS dic. 2005

– 3,2

– 1,7

– 0,6

0,6

1,5

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PS dic. 2006  (4)

– 4,9

– 3,4

– 2,6

– 1,8

– 1,2

– 0,5

COM nov. 2006

– 5,1

– 3,7

– 3,2

– 3,2

n.d.

n.d.

PS dic. 2005  (4)

– 5,0

– 3,4

– 2,6

– 1,8

– 1,2

n.d.

Saldo strutturale (5)

(in % del PIL)

PS dic. 2006  (6)

– 4,9

– 3,4

– 2,6

– 1,8

– 1,2

– 0,5

COM nov. 2006 (7)

– 5,1

– 3,7

– 3,2

– 3,2

n.d.

n.d.

PS dic. 2005

– 5,0

– 3,4

– 2,6

– 1,8

– 1,2

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PS dic. 2006

64,0

67,4

68,0

67,3

65,2

62,2

COM nov. 2006

64,0

67,4

69,4

70,7

n.d.

n.d.

PS dic. 2005

65,5

68,7

69,3

68,4

66,2

n.d.

programma di stabilità (PS); previsioni economiche dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione(COM); calcoli dei servizi della Commissione


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Mancano in particolare i dati relativi all'inflazione IAPC e alle retribuzioni nel settore pubblico.

(3)  Il programma contiene cinque parti: sintesi; situazione macroeconomica e di bilancio; previsioni macroeconomiche e di bilancio; sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; istituzioni, procedure e norme di bilancio.

(4)  Calcoli dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(5)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti), al netto delle misure una tantum e delle misure temporanee.

(6)  Nel programma non sono previste misure una tantum e altre misure temporanee.

(7)  Nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione non sono previste misure una tantum e altre misure temporanee.

(8)  Sulla base di una stima della crescita potenziale dell'1,2% nel periodo 2005-2007 e dell'1,4% nel 2008.

(9)  Deflatore dei consumi privati.

Fonti:

programma di stabilità (PS); previsioni economiche dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione(COM); calcoli dei servizi della Commissione


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/9


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di stabilità della Slovenia, 2006-2009

(2007/C 71/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il primo programma di stabilità della Slovenia, relativo al periodo 2006-2009.

(2)

Lo scenario macroeconomico su cui si basa il programma prevede una crescita costante del PIL reale ad un tasso superiore al 4 % per l'intero periodo di riferimento. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che tale scenario sia fondato su ipotesi di crescita realistiche. Anche le proiezioni del programma in materia di inflazione sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006, le previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione stimano il disavanzo delle pubbliche amministrazioni pari all'1,6 % del PIL, a fronte dell'obiettivo dell'1,7 % del PIL fissato nell'aggiornamento del programma di convergenza del dicembre 2005. Il risultato stimato del 2006, basato su dati più recenti, dell'1,2 % del PIL è inferiore al 2005.

(4)

La strategia di bilancio del programma è intesa a conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) di cui al patto di stabilità e crescita entro il 2009, concentrando il risanamento finanziario alla fine del periodo di riferimento. In conseguenza della riforma fiscale in atto e di varie misure di contenimento della spesa, le entrate e le spese, in percentuale del PIL, mostrano un calo significativo per l'intero periodo. Si prevede che fino al 2008, quando i rispettivi rapporti diminuiranno in misura sostanzialmente uguale, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche si mantenga intorno all'1,5 % del PIL. Nel 2009, il disavanzo scende all'1,0 % in quanto la riduzione della spesa supera la perdita di entrate. Il saldo primario presenta inizialmente un deterioramento, passando dallo 0,1 % del PIL nel 2006 a -0,3 % del PIL nel 2008, per poi migliorare fino a raggiungere lo 0,3 % del PIL nel 2009. Rispetto all'ultimo aggiornamento del programma di convergenza, il programma di stabilità rinvia l'obiettivo di conseguire un disavanzo nominale dell'1 % del PIL di un anno a fronte di uno scenario macroeconomico più favorevole.

(5)

Nel periodo di riferimento del programma, il saldo strutturale (ovvero il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare di circa

Formula

% del PIL. Come nell'aggiornamento del programma di convergenza del dicembre 2005, l'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma di stabilità consiste in un disavanzo strutturale dell'1 % del PIL, da raggiungere entro il 2009, ossia un anno dopo rispetto a quanto indicato nel precedente programma. Il rinvio viene attribuito dal programma ad un importante progetto ferroviario il cui costo è stimato dello 0,4 % del PIL nel 2007, 0,5 % del PIL nel 2008 e 0,2 % del PIL nel 2009, nonché ad alcune spese di carattere temporaneo. Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa l'1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'OMT si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM 2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media potenziale nel lungo termine.

(6)

I rischi relativi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi ma la situazione di bilancio potrebbe essere più sfavorevole di quanto ipotizzato nel 2009. Da un lato, le ipotesi relative alla crescita e alle entrate sembrano realistiche. Inoltre, negli ultimi anni la Slovenia ha sempre registrato risultati di bilancio migliori rispetto alle previsioni, grazie anche ad un efficace meccanismo di bilancio volto a contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche per fare fronte ad impreviste diminuzioni delle entrate. Dall'altro, nonostante gli sforzi volti a ristrutturare la spesa delle amministrazioni pubbliche, la percentuale rappresentata dalla spesa obbligatoria rimane molto elevata ma in via di diminuzione. Le misure alla base del considerevole taglio della spesa primaria in percentuale del PIL annunciato per il 2009 devono ancora essere meglio precisate.

(7)

Alla luce di tale valutazione dei rischi, l'assetto di bilancio delineato nel programma potrebbe non essere sufficiente a garantire che l'OMT sia raggiunto entro il 2009, come previsto nel programma. Tuttavia, fornisce un sufficiente margine di sicurezza per evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche per tutto il periodo coperto dal programma. Il ritmo di avvicinamento all'OMT previsto dal programma è insufficiente e dovrebbe essere intensificato in modo da essere in linea con il patto di stabilità e crescita, il quale precisa che, per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM2, il miglioramento annuo del saldo strutturale dovrebbe essere dello 0,5 % del PIL come parametro di riferimento e che l'aggiustamento dovrebbe essere maggiore in periodi di congiuntura favorevole mentre potrebbe essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. In particolare, dovrebbero esservi condizioni favorevoli per tutto il periodo di riferimento, ma il programma non prevede miglioramenti significativi del saldo strutturale prima dell'ultimo anno di tale periodo.

(8)

Si stima che il debito pubblico lordo abbia raggiunto nel 2006 il 28,5 % del PIL, un valore nettamente inferiore al valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Secondo le proiezioni contenute nel programma, il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire di 0,8 punti percentuali nel corso del periodo di riferimento.

(9)

L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio registra in Slovenia un livello tra i più alti dell'UE, in particolare a causa di un forte aumento della spesa pensionistica in rapporto al PIL. Benché si stiano già prendendo delle misure un maggior risanamento di bilancio e l'attuazione di ulteriori misure di riforma intese a contenere il significativo aumento della spesa connessa all'invecchiamento contribuirebbero a ridurre i rischi relativi alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Anche se la posizione di bilancio iniziale può contribuire a stabilizzare il rapporto debito/PIL a medio termine, il modesto miglioramento strutturale ottenuto nell'arco del periodo di riferimento del programma non sarà sufficiente per contenere a lungo termine il previsto impatto dell'invecchiamento demografico sul bilancio. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, la Slovenia sembra essere ad alto rischio.

(10)

Il programma di stabilità contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale del programma nazionale di riforme della Slovenia dell'ottobre 2006 nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce alcune informazioni sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme ma, nelle sue proiezioni di bilancio, non tiene esplicitamente conto delle conseguenze che le azioni delineate in tale programma di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure relative al settore delle finanze pubbliche previste nel programma di stabilità sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, il programma di stabilità fornisce dati relativi alla riforma fiscale annunciata nel programma nazionale di riforme e integra le azioni previste in quest'ultimo programma con misure relative alla spesa.

(11)

La strategia di bilancio del programma è parzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008. In particolare, il percorso di avvicinamento all'OMT è insufficiente.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune sia nei dati obbligatori che in quelli facoltativi (2).

Il Consiglio ritiene che il programma, pur riconoscendo che occorre contenere le pressioni inflazionistiche e portare avanti il risanamento di bilancio per preservare la resistenza dell'economia, prevede progressi insufficienti verso l'OMT nonostante le ottimistiche prospettive di crescita. Sulla base della valutazione che precede, si invita la Slovenia:

i)

ad approfittare della congiuntura favorevole e dei risultati di bilancio del 2006 migliori del previsto per accelerare il conseguimento dell'OMT;

ii)

in considerazione del previsto aumento della spesa connessa all'invecchiamento demografico, a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, in particolare consolidando la riforma pensionistica in corso con misure supplementari, intese specialmente ad aumentare la partecipazione dei lavoratori di età più avanzata al mercato del lavoro e ad incoraggiare un maggiore ricorso a fondi pensione privati.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PS dic. 2006

4,0

4,7

4,3

4,2

4,1

COM nov. 2006

4,0

4,8

4,2

4,5

n.d.

PC dic. 2005

3,9

4,0

4,0

3,8

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PS dic. 2006

2,5

2,7

2,7

2,5

2,2

COM nov. 2006

2,5

2,5

2,5

2,6

n.d.

PC dic. 2005

2,2

1,5

2,2

2,5

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PS dic. 2006  (3)

– 1,2

– 0,5

– 0,3

– 0,1

0,3

COM nov. 2006 (7)

– 1,1

– 0,3

0,0

0,4

n.d.

PC dic. 2005  (3)

– 1,2

– 0,7

– 0,3

0,0

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PS dic. 2006

– 1,4

– 1,6

– 1,5

– 1,6

– 1,0

COM nov. 2006

– 1,4

– 1,6

– 1,6

– 1,5

n.d.

PC dic. 2005

– 1,7

– 1,7

– 1,4

– 1,0

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PS dic. 2006

0,4

0,1

– 0,1

– 0,3

0,3

COM nov. 2006

0,3

– 0,1

– 0,2

– 0,3

n.d.

PC dic. 2005

– 0,2

– 0,3

– 0,1

0,2

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PS dic. 2006  (3)

– 0,9

– 1,4

– 1,4

– 1,6

– 1,1

COM nov. 2006

– 0,9

– 1,5

– 1,6

– 1,7

n.d.

PC dic. 2005  (3)

– 1,2

– 1,4

– 1,3

– 1,0

n.d.

Saldo strutturale (4)

(in % del PIL)

PS dic. 2006  (5)

– 0,9

– 1,4

– 1,4

– 1,6

– 1,1

COM nov. 2006 (6)

– 0,9

– 1,5

– 1,6

– 1,7

n.d.

PC dic. 2005

– 0,4

– 1,4

– 1,4

– 1,0

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PS dic. 2006

28,0

28,5

28,2

28,3

27,7

COM nov. 2006

28,0

28,4

28,0

27,6

n.d.

PC dic. 2005

29,0

29,6

29,8

29,4

n.d.

Programma di convergenza/stabilità (PC/PS); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  In particolare, non sono forniti i saldi netti con l'estero per gli anni 2006-2007 né alcuni dati facoltativi attinenti ai saldi settoriali, all'evoluzione del mercato del lavoro, alla spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione e all'andamento del debito.

(3)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e temporanee.

(5)  Nel programma non sono indicate misure una tantum né misure temporanee.

(6)  Nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione non sono indicate misure una tantum né misure temporanee.

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 3,8% nel 2005 e del 4% nel 2006-2008.

Fonte:

Programma di convergenza/stabilità (PC/PS); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/12


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato della Danimarca, 2006-2010

(2007/C 71/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Danimarca, relativo al periodo 2006-2010,

(2)

Lo scenario macroeconomico che sottende il programma prevede un rallentamento della crescita del PIL reale, che passerebbe dal 2,7 % del 2006 ad una media dell'1 % nel restante periodo di riferimento del programma. Stimato entro il quadro di riferimento rappresentato dalle informazioni attualmente disponibili, questo scenario risulta basato su ipotesi di crescita notevolmente caute, in particolare per il periodo 2008-2010 a motivo dell'ipotesi tecnica, contenuta nell'aggiornamento, del venir meno del divario (positivo) tra produzione effettiva e potenziale nel 2010. Le proiezioni del programma per quanto riguarda l'inflazione sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006, nelle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 l'eccedenza pubblica è stimata al 3,2 % del PIL, contro un obiettivo del 2,1 % del PIL previsto nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Questa percentuale rispecchia l'esistenza di un tasso di crescita superiore al previsto nonché del persistere di prezzi energetici elevati, data l'importanza degli introiti derivanti dalla produzione danese di petrolio e di gas.

(4)

La strategia di bilancio mira a mantenere eccedenze strutturali (ossia le eccedenze corrette per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altri fattori temporanei, quali alcune entrate straordinarie volatili) pari in media ad una percentuale compresa fra il

Formula

% e 1'

Formula

% del PIL sul periodo cui si riferisce il programma fino al 2010, ciò che implica una netta riduzione del rapporto debito pubblico/PIL al fine di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine. La strategia si basa sul contenimento della spesa (limitare la crescita annua reale della spesa pubblica per i consumi all'1 % circa in media per il periodo 2007-2010, percentuale che rappresenta un aumento rispetto allo 0,5 % del precedente aggiornamento) e sul mantenimento del blocco delle imposte istituito nel 2001 nonché sulle riforme concordate al fine di aumentare l'offerta di manodopera e l'occupazione. L'aggiornamento prevede una lieve riduzione dell'eccedenza, dal 3,1 % del PIL nel 2006 al 2,8 % nel 2007, seguita da un ulteriore calo, al 1,2 % nel 2010 (dal 4,7 % del 2006 all'1,8 % del 2010 in termini primari). Il calo a partire dal 2008 rispecchia la notevole cautela cui sono improntate le ipotesi in materia di crescita del PIL. Rispetto all'aggiornamento precedente, il saldo delle pubbliche amministrazioni risulta più elevato nel periodo 2006-2008, ma inferiore verso la fine del periodo cui si riferisce il programma.

(5)

Secondo le previsioni, il saldo strutturale calcolato secondo la metodologia comunemente accettata dovrebbe situarsi intorno al 2 % del PIL o ad una percentuale più soddisfacente per tutto il periodo coperto dal programma, con un lieve deterioramento nel 2007 e un miglioramento un po' più marcato nel 2008. L'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma è costituito da un equilibrio strutturale che si situa fra il

Formula

% e l'1

Formula

% del PIL all'orizzonte 2010 e che il programma prevede di mantenere con ampio margine per tutto il periodo cui si riferisce. L'OMT è stabilito allo scopo di assicurare la sostenibilità di bilancio e risulta invariato rispetto al precedente aggiornamento una volta presa in conto l'esclusione dal nuovo programma del sistema pensionistico del secondo pilastro (che figurava nei precedenti programmi danesi) in linea con la decisione Eurostat del 2 Marzo 2004 (2). Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di offrire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'OMT del programma si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM II nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta, e va oltre i requisiti che discendono dal rapporto debito/PIL e dalla crescita media della produzione potenziale a lungo termine.

(6)

I risultati di bilancio potrebbero risultare migliori di quanto previsto dal programma, in particolare per gli anni dal 2008 al 2010, e ciò essenzialmente a motivo della netta cautela che informa lo scenario macroeconomico delineato nel programma stesso: risulta così più che compensato il rischio che la crescita reale della spesa pubblica per i consumi risulti superiore agli obiettivi fissati.

(7)

Sulla base di questa valutazione dei rischi, l'impostazione di bilancio del programma sembra sufficiente a mantenere l'obiettivo a medio termine per tutto il periodo coperto dal programma, come prevede il programma stesso. Essa offre inoltre un margine di sicurezza sufficiente per poter fare fronte alle normali variazioni macroeconomiche senza superare ogni anno il valore di riferimento del disavanzo, ossia il 3 % del PIL. L'impostazione della politica di bilancio che il programma implica è pienamente in linea con il patto di stabilità e crescita.

(8)

Si stima che il rapporto debito pubblico lordo/PIL sia sceso al di sotto del 30 % nel 2006, ad un livello cioè di molto inferiore al valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Il programma prevede che il rapporto debito pubblico lordo/PIL diminuisca di altri 11 punti percentuali nel corso del programma.

(9)

Secondo le previsioni, in Danimarca l'impatto di bilancio a lungo termine dell'invecchiamento demografico dovrebbe essere superiore alla media dell'UE influenzato segnatamente dall'incremento relativamente sostanzioso della spesa per le pensioni in percentuale del PIL per gli anni a venire. Tuttavia il pacchetto di riforma globale adottato nel giugno 2006, l'«accordo sulla prosperità, il sistema assistenziale e gli investimenti in futuro», o più semplicemente «accordo sul sistema assistenziale», si prefigge di ritardare il pensionamento. Sia l'età pensionabile ordinaria sia l'età per il pensionamento anticipato saranno gradualmente innalzate di due anni; successivamente, le soglie di età saranno agganciate all'evoluzione della speranza di vita. Pertanto, l'accordo sul sistema assistenziale contribuisce a tenere a freno le tendenze di spesa a lungo termine migliorando così la sostenibilità delle finanze pubbliche. Inoltre la posizione di bilancio iniziale, caratterizzata da un'ampia eccedenza strutturale, contribuisce significativamente a smorzare l'impatto di bilancio a lungo termine dell'invecchiamento. Mantenendo le eccedenze primarie ad un livello elevato sul medio termine si contribuirà a ridurre i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Se si tiene conto di questa evoluzione la Danimarca si profila come un paese a basso rischio per quanto riguarda tale sostenibilità.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine, oltre a fornire informazioni sistematiche sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme, e nelle sue proiezioni di bilancio sembra tenere esplicitamente conto delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, entrambi i programmi prevedono l'attuazione di riforme finalizzate all'incremento dell'offerta di manodopera a lungo termine: fra queste va ricordato soprattutto l'accordo per l'aumento dell'età pensionabile, destinato dunque a prolungare la durata della vita lavorativa effettiva.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi. (3)

Il Consiglio ritiene che la posizione di bilancio a medio termine sia sana e che la strategia seguita costituisca un buon esempio di politiche di bilancio attuate conformemente a quanto prescritto dal patto di stabilità e crescita.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio (4)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL reale

(variazione %)

PC nov. 2006  (5)

3,6

2,7

2,0

0,7

0,7

0,6

COM nov. 2006

3,0

3,0

2,3

2,2

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

2,4

2,4

1,1

1,6

n.d.

2,1

Inflazione IAPC

(%)

PC nov. 2006

1,7

2

1,8

1,7

1,8

1,7

COM nov. 2006

1,7

2,0

2,0

1,9

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

1,6

2

1,3

1,9

n.d.

1,8

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC nov. 2006  (6)

0,3

0,9

0,9

– 0,3

– 1,3

– 2,3

COM nov. 2006 (7)

– 0,6

– 0,2

– 0,4

– 0,6

n.d.

n.d.

PC nov. 2005  (5)

– 0,3

0,1

– 0,7

– 0,9

n.d.

– 0,6

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(% del PIL)

PC nov. 2006

4,0

3,1

2,8

2,5

1,8

1,2

COM nov. 2006

4,0

3,2

3,3

3,2

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

2,7

2,1

2,2

1,7

n.d.

1,9

Saldo primario

(% del PIL)

PC nov. 2006

5,8

4,7

4,3

3,4

2,5

1,8

COM nov. 2006

5,8

4,9

4,6

4,3

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

4,7

3,7

3,1

2,5

n.d.

2,7

Saldo corretto per il ciclo

(% del PIL)

PC nov. 2006  (6)

3,8

2,5

2,2

2,7

2,6

2,7

COM nov. 2006

4,4

3,3

3,5

3,6

n.d.

n.d.

PC nov. 2005  (6)

2,9

2

2,6

2,3

n.d.

2,3

Saldo strutturale

(% del PIL) (8)

PC nov. 2006  (9)

3,6

2,2

1,9

2,7

2,6

2,7

COM nov. 2006 (10)

4,1

3,0

3,2

3,6

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

2,7

1,7

2,3

2,3

n.d.

2,3

Debito pubblico lordo

(% del PIL)

PC nov. 2006

36,2

29,8

25,8

22,7

20,5

19,0

COM nov. 2006

36,2

29,7

25,7

23,2

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

35,9

32,9

30,1

27,7

n.d.

22,7

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Cfr. i comunicati stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004.

(3)  In particolare, fra i dati facoltativi mancano le specifiche relative all'aggiustamento stock-flussi.

(4)  Le proiezioni di bilancio includono l'impatto della decisione Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione.. Se si esclude tale impatto, il saldo delle amministrazioni pubbliche sarebbe pari al 4,9% del PIL nel 2005, al 4% nel 2006, al 3,8% nel 2007, al 3,5% nel 2008, al 2,8% nel 2009 e al 2,2% nel 2010, mentre il debito pubblico lordo sarebbe pari al 35,9 % del PIL nel 2005, al 28,6% nel 2006, al 24,6% nel 2007, al 21,5% nel 2008, al 19,3% nel 2009 e al 17,8% nel 2010.

(5)  Le proiezioni di crescita del PIL nell'aggiornamento che si riferiscono agli anni 2008, 2009 e 2010 si basano sull'ipotesi tecnica di una chiusura del divario tra produzione effettiva e potenziale nel 2010.

(6)  Calcoli dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata rispettivamente al 2,2%, al 2,6%, al 2,5% e al 2,5% nel periodo 2005-2008.

(8)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e temporanee.

(9)  Misure una tantum e altre misure temporanee del programma (0,3% del PIL ogni anno nel periodo 2005-2007, aumento dell'eccedenza).

(10)  Misure una tantum e altre misure temporanee ricavate dalle previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione, effetto della sospensione fino al 2007 dei contributi al fondo pensionistico speciale. Essendo i contributi fiscalmente detraibili, la loro sospensione rafforza le finanze pubbliche di una percentuale stimata allo 0,3% del PIL nel 2005-2007.

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato di Cipro, 2006-2010

(2007/C 71/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato di Cipro, relativo al periodo 2006-2010.

(2)

Lo scenario macroeconomico sotteso al programma prevede un recupero della crescita del PIL reale, che passerebbe dal 3,7 % del 2006 ad una media del 4,1 % nel restante periodo di riferimento del programma. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che tale scenario sia fondato su ipotesi di crescita realistiche. Anche le proiezioni del programma in materia di inflazione sembrano realistiche.

(3)

Per il 2006, nelle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 il disavanzo pubblico è stimato appena al di sotto del 2 % del PIL, come previsto nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Con una crescita del PIL reale inferiore a quella prevista nel precedente aggiornamento (3,7 % invece del 4,2 %), si stima che la spesa totale sia più elevata del previsto, ma che il divario sia compensato da un livello di entrate totali superiore.

(4)

Dopo la correzione del disavanzo eccessivo nel 2005 e l'abrogazione della procedura per il disavanzo eccessivo nel luglio 2006, il programma aggiornato mira a risanare ulteriormente le finanze pubbliche. Si prevede che il saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni passi da un disavanzo pari all'1,9 % del PIL nel 2006 ad una posizione di pareggio nel 2010, interamente grazie alla riduzione della spesa, in quanto nel periodo di riferimento del programma il rapporto entrate/PIL rimane costante. Mentre nello stesso periodo la spesa totale dovrebbe diminuire di 1

Formula

punti percentuali del PIL, di cui 1 punto percentuale corrispondente alla diminuzione della spesa per interessi, i trasferimenti sociali dovrebbero aumentare di 1

Formula

punti percentuali. L'avanzo primario dovrebbe aumentare dall'1

Formula

% del PIL nel 2006-2007 ad appena più del 2 % del PIL nel 2008 per poi rimanere costante. Il risanamento previsto è leggermente più rapido che nel precedente aggiornamento del programma di convergenza, a fronte di uno scenario macroeconomico sostanzialmente analogo.

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando da un disavanzo dell'1

Formula

% circa del PIL nel 2006 ad un avanzo di

Formula

% circa del PIL alla fine del periodo di riferimento del programma. Come nel precedente aggiornamento del programma di convergenza, l'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma è un disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL, che il programma si prefigge di raggiungere entro il 2008, ossia un anno prima rispetto a quanto indicato nel precedente aggiornamento. Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa 1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'OMT si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente il rapporto debito/PIL e la crescita media della produzione potenziale nel lungo termine.

(6)

I rischi legati alle proiezioni di bilancio sembrano indicare un risultato sostanzialmente in linea con quello programmato. L'obiettivo per il 2007 sembra realistico in rapporto alle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 e, per il 2008, anno in cui l'avanzo primario dovrebbe migliorare, il programma fornisce informazioni relativamente dettagliate sulle misure a sostegno dell'adeguamento. Tuttavia, dato il forte contenimento della spesa previsto e data la scarsità di informazioni sui massimali di spesa e sul rispetto degli stessi, esiste un certo rischio di scostamenti nella spesa. D'altro canto, i precedenti in fatto di conseguimento degli obiettivi di bilancio sono nell'insieme positivi.

(7)

Tenuto conto di questa valutazione dei rischi, l'assetto di bilancio delineato nel programma sembra sufficiente a garantire il conseguimento dell'OMT entro il 2008, come previsto nel programma. Inoltre, sembra fornire un sufficiente margine di sicurezza per evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche per tutto il periodo coperto dal programma. Il ritmo di avvicinamento all'OMT previsto dal programma è in linea con il patto di stabilità e crescita, il quale precisa che per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM2 il miglioramento annuo del saldo strutturale dovrebbe essere dello 0,5 % del PIL come parametro di riferimento e che lo sforzo di aggiustamento dovrebbe essere maggiore in periodi di congiuntura favorevole, mentre potrebbe essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Dopo il conseguimento dell'obiettivo a medio termine, l'orientamento della politica di bilancio previsto dal programma è in linea con il patto di stabilità e crescita.

(8)

Si stima che il debito pubblico lordo abbia raggiunto nel 2006 il 64

Formula

% del PIL, un livello superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede che nel 2008 il rapporto debito/PIL scenda al di sotto del valore di riferimento del 60 % e per la fine del periodo coperto dal programma sia appena superiore al 46 % del PIL. I rischi rispetto all'andamento previsto del rapporto debito/PIL sembrano nel complesso compensarsi. Considerata la valutazione dei rischi, il rapporto debito/PIL registra una sufficiente diminuzione verso il valore di riferimento nella parte iniziale del periodo coperto dal programma e dovrebbe avvicinarsi a tale valore entro il 2007.

(9)

L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio registra a Cipro un livello tra i più alti dell'UE, in particolare a causa di un forte aumento della spesa pensionistica in rapporto al PIL. La posizione di bilancio iniziale contribuisce ad attenuare parte del previsto forte impatto a lungo termine dell'invecchiamento sul bilancio, ma non è sufficiente per coprirlo. Inoltre, il livello del debito lordo è attualmente al di sopra del valore di riferimento indicato dal trattato. Portare avanti il risanamento delle finanze pubbliche adottando contemporaneamente misure di riforma del sistema pensionistico intese a contenere il significativo aumento della spesa connessa all'invecchiamento contribuirebbe, come riconosciuto dalle autorità, a ridurre i rischi relativi alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, Cipro sembra essere ad alto rischio.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Inoltre, fornisce informazioni sistematiche sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, sembra tener conto delle conseguenze che le azioni delineate nel programma nazionale di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, entrambi i programmi prevedono la graduale attuazione di riforme in campo pensionistico e sanitario per far fronte all'impatto dell'invecchiamento. Occorre altresì potenziare l'apprendimento permanente e incrementare ulteriormente le opportunità occupazionali e formative dei giovani.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi (2).

Il Consiglio ritiene che, dopo la correzione del disavanzo eccessivo nel 2005, il programma stia registrando progressi soddisfacenti verso il conseguimento dell'OMT nel periodo di riferimento, grazie al contenimento della spesa e in un contesto di consistenti prospettive di crescita. Il debito lordo delle pubbliche amministrazioni dovrebbe avvicinarsi al valore di riferimento pari al 60 % del PIL entro il 2007 e continuare a diminuire negli anni successivi.

Sulla base della valutazione che precede, in particolare del livello del debito e del previsto aumento della spesa connessa all'invecchiamento, Cipro è invitata a:

i)

controllare la spesa pubblica nel settore pensionistico e realizzare ulteriori riforme nei settori pensionistico e sanitario per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

ii)

attuare il percorso di risanamento di bilancio previsto nel programma.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL reale

(variazione in %)

PC dicembre 2006

3,9

3,7

3,9

4,1

4,1

4,1

COM nov. 2006

3,8

3,8

3,8

3,9

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

4,1

4,2

4,2

4,2

4,3

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dicembre 2006

2,0

2,4

2,5

2,4

2,0

2,0

COM nov. 2006

2,0

2,4

2,0

2,4

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dicembre 2006  (3)

– 0,9

– 1,0

– 1,1

– 1,1

– 1,1

– 1,1

COM nov. 2006 (7)

– 1,3

– 1,3

– 1,3

– 1,3

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005  (3)

– 0,8

– 0,3

0,1

0,0

0,1

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PC dicembre 2006

– 2,3

– 1,9

– 1,6

– 0,7

– 0,4

– 0,1

COM nov. 2006

– 2,3

– 1,9

– 1,7

– 1,7

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

– 2,5

– 1,9

– 1,8

– 1,2

– 0,6

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PC dicembre 2006

1,1

1,4

1,4

2,1

2,1

2,2

COM nov. 2006

1,1

1,4

1,4

1,4

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

0,7

1,2

1,2

1,4

1,7

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PC dicembre 2006  (3)

– 2,0

– 1,5

– 1,2

– 0,3

0,0

0,3

COM nov. 2006

– 1,8

– 1,4

– 1,2

– 1,2

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005  (3)

– 2,2

– 1,8

– 1,8

– 1,2

– 0,6

n.d.

Saldo strutturale (4)

(in % del PIL)

PC dicembre 2006  (5)

– 3,3

– 1,9

– 1,0

– 0,3

– 0,1

– 0,1

COM nov. 2006 (6)

– 2,7

– 1,4

– 1,2

– 1,2

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

– 3,1

– 2,1

– 2,1

– 1,5

– 0,6

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PC dicembre 2006

69,2

64,7

60,5

52,5

49,0

46,1

COM nov. 2006

69,2

64,8

62,2

59,6

n.d.

n.d.

PC dicembre 2005

70,5

67,0

64,0

56,9

53,5

n.d.

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  In particolare non sono forniti i dati sugli «sviluppi ciclici »(Tabella 5) e sui contributi alla crescita potenziale del PIL (voce 4).

(3)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e temporanee.

(5)  Misure una tantum e temporanee indicate nel programma (1,3% del PIL nel 2005 e 0,4% nel 2006, a riduzione del disavanzo). Esse comprendono lo 0,4% del PIL nel 2005 e 2006 a titolo delle operazioni connesse ai fondi UE.

(6)  Misure una tantum e altre misure temporanee indicate nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (0,9% del PIL nel 2005, a riduzione del disavanzo) rispetto al programma (v. nota 3); i servizi della Commissione non hanno considerato nessuna operazione connessa ai fondi UE come misura una tantum.

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 3,9%, 3,7%, 3,9% e 4,0% rispettivamente negli anni del periodo 2005-2008.

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/19


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato della Lituania, 2006-2009

(2007/C 71/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Lituania, relativo al periodo 2006-2009. L'aggiornamento è stato presentato quasi due settimane dopo il 1o dicembre, scadenza prevista in base al codice di condotta, a motivo di una modifica della procedura di approvazione del programma che ora richiede l'intervento del Parlamento.

(2)

Lo scenario macroeconomico sotteso al programma prevede che la crescita del PIL reale rallenti progressivamente, passando dal 7,8 % nel 2006 al 4,5 % nel 2009. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che tale scenario sia fondato su ipotesi di crescita prudenti a partire dal 2007. Le proiezioni in materia di inflazione contenute nel programma sembrano ottimistiche alla luce degli sviluppi recenti.

(3)

Per il 2006, le previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione stimano il disavanzo delle pubbliche amministrazioni pari all'1 % del PIL, a fronte dell'obiettivo dell'1,4 % del PIL fissato nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Il programma aggiornato presenta un disavanzo stimato a 1,2 %. Tuttavia, i dati preliminari relativi all'intero 2006 indicano un saldo di bilancio ancora più favorevole e vicino all'equilibrio. Questo risultato è dovuto ad uno sviluppo economico e dell'occupazione molto superiore alle previsioni, a una più rapida evoluzione delle retribuzioni e a una più efficiente esazione fiscale, ed è stato raggiunto nonostante una modifica di bilancio del luglio 2006 che ha aumentato le spese dello 0,5 % circa del PIL.

(4)

L'obiettivo principale del programma consiste nel ridurre progressivamente il disavanzo delle pubbliche amministrazioni nel corso del periodo di programmazione, in modo da raggiungere l'obiettivo a medio termine (OMT, v. oltre) entro il 2008 e l'equilibrio di bilancio nel 2009. Il disavanzo primario dovrebbe conseguire la posizione di equilibrio entro il 2007 mentre si dovrebbe registrare un avanzo dello 0,8 % del PIL alla fine del periodo di programmazione. Rispetto all'aggiornamento precedente, l'adeguamento previsto è più ambizioso, ma si basa su uno scenario macroeconomico meno favorevole verso la fine del periodo di programmazione. Il previsto risanamento di bilancio poggia su un aumento del quoziente entrate/PIL superiore a quella del quoziente spese/PIL (2,6 punti percentuali rispetto a 1,4 punti percentuali). Per quanto riguarda le entrate, solo lo 0,5 punti percentuali dell'aumento previsto si spiega con un più elevato gettito fiscale, dovuto principalmente a miglioramenti nell'esazione delle imposte. Il programma non fornisce precisioni circa la rimanente parte dell'aumento delle entrate, che sembra collegato all'afflusso di fondi comunitari. Per quanto riguarda le spese, i cambiamenti derivano da un aumento dell'investimento pubblico, dei trasferimenti sociali e da «altre »spese primarie, che sono solo parzialmente compensati da un taglio significativo dei consumi dell'amministrazione pubblica in percentuale del PIL (di oltre 2 punti).

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare progressivamente, passando da un disavanzo dell'1

Formula

% del PIL nel 2006 ad un avanzo di

Formula

% del PIL nel 2009. Come nel precedente aggiornamento del programma di convergenza, l'obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio presentato nel programma consiste in un disavanzo strutturale dell'1 % del PIL, da raggiungere entro il 2008. Poiché l'OMT è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari ad un disavanzo di circa 2 % del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo. L'OMT si situa nella forchetta indicata per gli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2 nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente il quoziente debito/PIL e la crescita media della produzione potenziale nel lungo termine.

(6)

I rischi relativi alle proiezioni di bilancio contenute nel programma sembrano nel complesso compensarsi fino al 2007, ma dal 2008 la situazione di bilancio potrebbe essere più sfavorevole di quanto ipotizzato nel programma. La strategia di bilancio poggia su un aumento significativo del quoziente entrate/PIL e su un taglio sostanziale del quoziente consumi dell'amministrazione pubblica/PIL, che avrebbero potuto avere fondamento migliore in considerazione del fatto che il quadro a medio termine per la pianificazione e il controllo delle finanze pubbliche non è sufficientemente vincolante. Mentre il probabile riporto dall'esercizio 2006 di un disavanzo di bilancio inferiore alle previsioni fa sì che l'obiettivo per il 2007 possa essere conseguito, la mancanza di informazioni sulle misure da intraprendere genera considerevoli incertezze per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di bilancio relativi agli esercizi dal 2008 in poi.

(7)

Alla luce di tale valutazione dei rischi, l'assetto di bilancio delineato nel programma potrebbe non essere sufficiente a garantire che l'OMT sia raggiunto entro il 2008, come previsto nel programma. Tuttavia, esso sembra offrire un margine sufficiente ad evitare che il disavanzo oltrepassi la soglia del 3 % del PIL in presenza di normali fluttuazioni macroeconomiche nel corso dell'intero periodo di programmazione. Stando al programma, il ritmo dell'avvicinamento all'OMT è nel complesso in linea con il patto di stabilità e crescita, il quale precisa che l'aggiustamento dovrebbe essere più elevato in periodi di congiuntura favorevole e più contenuto in periodi di congiuntura sfavorevole. Tuttavia, in considerazione dei rischi suesposti, l'aggiustamento strutturale programmato dovrebbe essere rafforzato con misure atte a conseguire un miglioramento annuale del saldo strutturale pari allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, come richiesto agli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2.

(8)

Si stima che il debito pubblico lordo abbia raggiunto nel 2006 il 18

Formula

% del PIL, un valore nettamente inferiore al valore di riferimento del 60 % indicato nel trattato. Secondo le proiezioni del programma, questo rapporto dovrebbe restare intorno al 19 % del PIL nel 2007-2008, prima di scendere al 17

Formula

% nel 2009.

(9)

In Lituania l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio è inferiore alla media europea, con un limitato incremento della spesa pensionistica nei prossimi decenni, grazie alle riforme pensionistiche adottate. Il livello del debito lordo è attualmente molto debole in Lituania, e il miglioramento della posizione di bilancio prevista nell'aggiornamento del programma di convergenza contribuirebbe a contenere i rischi che gravano sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Nel complesso, per quanto concerne quest'ultimo criterio, la Lituania sembra essere a basso rischio.

(10)

Il programma di convergenza non contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale della relazione dell'ottobre 2006 relativa allo stato di attuazione del programma nazionale di riforme nell'ambito della strategia di bilancio a medio termine. Tuttavia, esso fornisce informazioni sistematiche sui costi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme e, nelle sue proiezioni di bilancio, sembra tener conto delle conseguenze sulle finanze pubbliche delle azioni delineate nel programma nazionale di riforme. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare, i due programmi mettono in evidenza le riforme in corso in materia di pensioni, sanità e imposte. Tuttavia, gli obiettivi in termini di disavanzo delle pubbliche amministrazioni presentati nel programma di convergenza sono nettamente inferiori a quelli presentati nel programma nazionale di riforme.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi (2).

Il Consiglio conclude che, in un contesto di consistenti prospettive di crescita, il programma prevede progressi soddisfacenti verso il conseguimento dell'OMT, che dovrebbe avvenire entro il 2008. Esistono tuttavia rischi che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi di bilancio a partire dal 2008. Una forte posizione di bilancio è particolarmente importante in vista di pressioni inflazionistiche e sulle partite correnti.

Sulla base della valutazione che precede, il Consiglio invita la Lituania:

i)

a trarre profitto da una congiuntura favorevole per stabilire un obiettivo più ambizioso in termini di disavanzo per il 2007, tenuto conto di un disavanzo di bilancio probabilmente inferiore alle previsioni nel 2006, e rafforzare l'adeguamento verso l'OMT con misure atte a conseguire un miglioramento annuale del saldo strutturale dello 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, come richiesto agli Stati membri dell'area dell'euro e dell'ERM 2, e il programmato miglioramento oltre l'OMT.

ii)

a continuare a migliorare il quadro a medio termine per la pianificazione e il controllo delle finanze pubbliche.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIL reale

(variazione in %)

PC dic. 2006

7,6

7,8

6,3

5,3

4,5

COM nov. 2006

7,6

7,8

7,0

6,5

n.d.

PC dic. 2005

7,0

6,0

5,3

6,8

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dic. 2006

2,7

3,9

4,7

3,4

3,1

COM nov. 2006

2,7

3,8

4,6

3,3

n.d.

PC dic. 2005

2,7

2,7

2,7

2,5

n.d.

Divario tra produzione effettiva e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (3)

1,9

2,4

1,6

0,1

– 1,9

COM nov. 2006 (7)

1,2

1,4

0,7

– 0,6

n.d.

PC dic. 2005  (3)

2,9

2,1

0,5

0,6

n.d.

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PC dic. 2006

– 0,5

– 1,2

– 0,9

– 0,5

0,0

COM nov. 2006

– 0,5

– 1,0

– 1,2

– 1,3

n.d.

PC dic. 2005

– 1,5

– 1,4

– 1,3

– 1,0

n.d.

Saldo primario

(in % del PIL)

PC dic. 2006

0,3

– 0,4

0,0

0,4

0,8

COM nov. 2006

0,3

– 0,2

– 0,4

– 0,5

n.d.

PC dic. 2005

– 0,9

– 0,8

– 0,7

– 0,4

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (3)

– 1,0

– 1,8

– 1,3

– 0,5

0,5

COM nov. 2006

– 0,8

– 1,4

– 1,4

– 1,2

n.d.

PC dic. 2005  (3)

– 2,3

– 2,0

– 1,4

– 1,2

n.d.

Saldo strutturale (4)

(in % del PIL)

PC dic. 2006  (5)

– 1,0

– 1,8

– 1,3

– 0,5

0,5

COM nov. 2006 (6)

– 0,8

– 1,4

– 1,4

– 1,2

n.d.

PC dic. 2005

– 2,3

– 2,0

– 1,4

– 1,2

n.d.

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PC dic. 2006

18,7

18,4

19,2

19,0

17,7

COM nov. 2006

18,7

18,9

19,6

19,8

n.d.

PC dic. 2005

19,2

19,9

19,8

18,9

n.d.

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); Calcoli effettuati dai servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  In particolare, non sono stati trasmessi i dati sui contributi dell'aggiustamento stock/flussi alle modifiche del debito, né le stime dei contributi alla crescita potenziale del PIL provenienti da lavoro, capitale e TFP. È stato applicato il metodo del filtro di Hodrick-Prescott per stimare il divario tra produzione effettiva e potenziale, dal momento che tale possibilità è prevista dal codice di condotta per gli Stati membri di recente adesione.

(3)  Calcoli effettuati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(4)  Saldo corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) escluse le misure una tantum e temporanee.

(5)  Nel programma non ci sono misure una tantum ed altre misure temporanee.

(6)  Nelle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2006 non vi sono misure una tantum ed altre misure temporanee.

(7)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 7,9%, 7,7%, 7,8% e 7,9% rispettivamente negli anni del periodo 2005-2008.

Fonte:

Programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2006 elaborate dai servizi della Commissione (COM); Calcoli effettuati dai servizi della Commissione.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/23


PARERE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

sul programma di convergenza aggiornato dell'Ungheria, 2006-2010

(2007/C 71/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato dell'Ungheria per il periodo 2006-2010.

(2)

Il quadro macroeconomico delineato nel programma prevede un rallentamento dell'attività economica nel 2007 e nel 2008 a seguito delle misure di risanamento del bilancio, con un ritorno a tassi di crescita più robusti (pre-risanamento) a partire dal 2009. Valutato sulla base delle informazioni attualmente disponibili questo quadro appare generalmente plausibile, se non leggermente prudente, per gli anni fino al 2008, e un po' troppo ottimista per gli ultimi anni. Il programma prevede un aumento dell'inflazione nel 2007 e una sua rapida discesa negli anni successivi; tuttavia l'andamento previsto dell'inflazione nell'arco temporale coperto dal programma appare piuttosto favorevole.

(3)

Per il 2006, le previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione stimano il disavanzo delle pubbliche amministrazioni pari al 10,1 % del PIL, in linea con l'obiettivo rivisto indicato nell'aggiornamento del programma del settembre 2006 (2) e a fronte di un obiettivo del 6,1 % del PIL fissato nell'aggiornamento del programma di convergenza del dicembre 2005. Il superamento rispetto agli obiettivi di disavanzo originari è avvenuto quasi interamente sul versante della spesa (circa il 5 % del PIL) e ha riguardato in particolare i costi operativi delle istituzioni centrali di bilancio, la spesa pensionistica e la spesa sanitaria e gli investimenti delle amministrazioni locali. Esso riflette inoltre la contabilizzazione nel bilancio delle amministrazioni pubbliche degli investimenti nella rete autostradale (1,1 % del PIL). Le misure di risanamento del bilancio (1

Formula

% del PIL) adottate nell'estate 2006 comprendono provvedimenti per aumentare le entrate oltre a tagli immediati della spesa sanitaria, delle sovvenzioni ai prezzi del gas e della spesa delle amministrazioni pubbliche. Queste misure (con l'eccezione del ritiro della riserva iscritta a bilancio, pari allo 0,3 % del PIL) dovrebbero produrre effetti rilevanti già nel 2007 e negli anni successivi.

(4)

L'obiettivo principale dell'aggiornamento del programma è la correzione del disavanzo entro il 2009 [nello specifico la riduzione del disavanzo dal 10,1 % del PIL nel 2006 al 3,2 % del PIL nel 2009 (3)], in linea con l'aggiornamento del 2006 e a fronte di un quadro economico sostanzialmente simile, con un'ulteriore riduzione nel 2010. Il miglioramento del saldo primario dovrebbe essere della stessa portata. Il risanamento è concentrato soprattutto nella prima parte del programma, tanto che circa la metà della prevista riduzione del rapporto disavanzo/PIL dovrebbe avvenire già nel 2007. Il previsto aggiustamento nominale dovrebbe essere conseguito grazie all'aumento di circa un punto percentuale del rapporto entrate/PIL e alla riduzione di 6,5 punti percentuali del rapporto spesa/PIL nel periodo coperto dal programma. Un iniziale aumento del carico fiscale, pari all'1,6 punto percentuale del PIL nel 2007, sarà gradualmente sostituito da misure sul versante della spesa. Oltre ai tagli di spesa e al congelamento del bilancio adottati nell'estate 2006, le autorità hanno cominciato a potenziare i controlli sulla spesa e a migliorare il quadro istituzionale delle finanze pubbliche. Il programma illustra inoltre una serie di riforme organiche finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di disavanzo, soprattutto negli ultimi anni dello stesso.

(5)

Il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) calcolato in base alla metodologia concordata dovrebbe migliorare, passando dal 9

Formula

% del PIL nel 2006 a circa il 3 % del PIL alla fine del periodo di riferimento del programma. L'obiettivo di medio termine per la posizione di bilancio presentato nel programma è un disavanzo strutturale appena al di sotto dello 0,5 % del PIL il cui conseguimento non è tuttavia previsto nel periodo coperto dal programma. Si tratta di un obiettivo più ambizioso rispetto a quello del precedente aggiornamento del programma che prevedeva come obiettivo di medio termine un disavanzo strutturale compreso tra lo 0,5 % e l'1 % del PIL. L'obiettivo di medio termine riflette in modo adeguato il rapporto debito/PIL e la crescita media della produzione potenziale nel lungo termine. Poiché l'obiettivo di medio termine è più ambizioso del parametro di riferimento minimo (stimato pari a un disavanzo strutturale di circa l'1

Formula

% del PIL), il suo conseguimento dovrebbe raggiungere lo scopo di fornire un margine di sicurezza contro il verificarsi di un disavanzo eccessivo.

(6)

La situazione di bilancio potrebbe essere più sfavorevole rispetto all'obiettivo fissato nel programma, specialmente a partire dal 2008. Per quanto i rischi in materia di disavanzo sulla base dello scenario macroeconomico appaiano nel complesso ben bilanciati fino al 2008, una crescita del PIL inferiore alle previsioni negli ultimi anni del programma potrebbe determinare un aumento del disavanzo. Benché i tagli di spesa nel breve termine e il temporaneo congelamento di alcune voci di bilancio siano stati inseriti come previsto nel bilancio 2007, sussistono tuttora dubbi quanto all'efficace applicazione del blocco delle spese (dati anche gli scarsi risultati di controlli analoghi nel periodo 2004-2006). Dovrà essere messa alla prova l'efficacia delle nuove norme di bilancio e dei primi provvedimenti adottati ai fini della la definizione di un dispositivo di bilancio pluriennale nell'invertire la tendenza che ha portato a periodiche eccedenze di spesa. Il governo ha adottato una serie di misure finalizzate a riformare la pubblica amministrazione, i sistemi sanitario e pensionistico, i prezzi sovvenzionati e il sistema scolastico. L'applicazione di tali misure dovrebbe consentire un contenimento del disavanzo più vicino agli obiettivi fissati per il 2007 e il 2008 di quanto previsto dai servizi della Commissione nelle previsioni dell'autunno 2006. Tuttavia, gli altri interventi di tipo strutturale, necessari per sostituire le misure di riduzione della spesa che scadranno alla fine del 2008, non sono stati ancora ulteriormente specificati e pienamente attuati. Inoltre, negli ultimi anni del programma vi è il rischio che si determini un allentamento della politica di bilancio come si è visto in anni passati. Infine, se i piani di ristrutturazione delle società pubbliche di trasporti non dovessero dare i risultati auspicati, le perdite cumulate di tali società potrebbero aumentare temporaneamente il disavanzo.

(7)

Alla luce di tale valutazione dei rischi, l'assetto di bilancio delineato nel programma sembra sostanzialmente compatibile con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2009, come raccomandato dal Consiglio, a condizione che la strategia di bilancio sia pienamente attuata. Si tratta in particolare dell'applicazione integrale delle misure di risanamento annunciate nel bilancio 2007 e nel nuovo programma e dell'ulteriore precisazione e tempestiva adozione delle ulteriori misure strutturali annunciate. Nel 2010, dopo la prevista correzione del disavanzo eccessivo, dovrebbe essere accelerato il processo di risanamento verso l'obiettivo di medio termine indicato nel programma. Si tratterebbe inoltre del primo passo per garantire un margine di sicurezza sufficiente (che oggi non esiste) contro il rischio di un superamento del valore di riferimento del disavanzo del 3 % del PIL nell'ambito delle normali fluttuazioni macroeconomiche.

(8)

Il debito pubblico lordo è stimato per il 2006 al 67

Formula

% del PIL, superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il programma prevede che il debito aumenterà al 71

Formula

% nel 2008. Dopo il 2008 esso dovrebbe ricominciare a scendere per attestarsi nel 2010 al 67

Formula

%. L'evoluzione del rapporto debito/PIL rischia di essere meno favorevole di quanto previsto nel programma, tenuto conto dei rischi relativi agli obiettivi di bilancio sopramenzionati. Data questa valutazione dei rischi, fino al termine del periodo coperto dal programma il rapporto debito/PIL potrebbe non ridursi in misura sufficiente per convergere verso il valore di riferimento.

(9)

L'impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento demografico in Ungheria risulta ben superiore alla media della UE, a causa, in particolare, di un aumento significativo della spesa pensionistica in rapporto al PIL nel lungo termine. Benché siano già stati compiuti passi significativi, la piena attuazione di ulteriori misure di riforma intese a contenere il significativo aumento della spesa connessa all'invecchiamento, quali previste dal programma, contribuirebbe a ridurre i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Rilevante è inoltre il fatto che la debole posizione di bilancio iniziale, notevolmente peggiorata rispetto al 2005, costituisce un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche, anche senza considerare l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio. Inoltre, il livello del debito lordo è attualmente al di sopra del valore di riferimento indicato dal trattato. Un ulteriore risanamento delle finanze pubbliche contribuirebbe pertanto a ridurre i rischi per la loro sostenibilità. Nel complesso, per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, l'Ungheria sembra essere ad alto rischio.

(10)

Il programma di convergenza contiene una valutazione qualitativa dell'impatto generale del programma nazionale di riforme aggiornato dell'Ungheria dell'ottobre 2006 nell'ambito della strategia globale di medio termine. Inoltre, esso fornisce alcune informazioni sui costi o risparmi diretti di bilancio delle principali riforme previste dal programma nazionale di riforme ma, nelle sue proiezioni di bilancio, non tiene esplicitamente conto di tutte le conseguenze che le azioni delineate in tale programma di riforme hanno per le finanze pubbliche. Le misure nel settore delle finanze pubbliche previste nel programma di convergenza sembrano coerenti con quelle previste nel programma nazionale di riforme. In particolare i progetti di riforme strutturali e le misure di recente adozione illustrate nel programma di convergenza corrispondono integralmente agli interventi previsti dal programma nazionale di riforme, soprattutto per quanto riguarda i settori della pubblica amministrazione, sanitario, pensionistico, scolastico e diversi regimi di sovvenzione dei prezzi.

(11)

La strategia di bilancio del programma è sostanzialmente coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati per il periodo 2005-2008.

(12)

Per quanto riguarda i requisiti in materia di dati che figurano nel codice di condotta per i programmi di stabilità e convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e la maggior parte di quelli opzionali (4).

Il Consiglio ritiene che il programma preveda di ridurre l'ingente disavanzo degli anni passati concentrando gli sforzi nella prima parte del periodo e che esso appaia a grandi linee compatibile con l'obiettivo di ridurre il disavanzo eccessivo entro il 2009, termine fissato dal Consiglio. Dall'estate 2006 sono state adottate diverse misure finalizzate a aumentare le entrate e a contenere la spesa e sono stati avviati progetti di riforma nei settori della pubblica amministrazione e dei sistemi, sanitario pensionistico e scolastico. Tuttavia l'obiettivo di riduzione del disavanzo e del debito non è esente da rischi, soprattutto a partire dal 2008.

Sulla base della valutazione che precede e alla luce della raccomandazione del 10 ottobre 2006 formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio incoraggia l'Ungheria a continuare a sforzarsi al massimo e la invita:

i)

a attuare in modo rigoroso il bilancio 2007 e a adottare le misure opportune per garantire la riduzione del disavanzo eccessivo entro il 2009, se necessario mediante l'adozione di ulteriori misure; e a assicurarsi, anche mediante la riduzione del disavanzo attraverso eventuali entrate supplementari, che il rapporto debito pubblico lordo-PIL venga incanalato con decisione su una traiettoria discendente, di preferenza prima del 2009;

ii)

a migliorare il controllo del bilancio perfezionando le norme che lo disciplinano e rafforzando il quadro istituzionale delle finanze pubbliche nella direzione intrapresa con il bilancio 2007;

iii)

a ridurre la spesa in modo permanente mediante l'adozione e la sollecita attuazione della prevista semplificazione della pubblica amministrazione e del sistema sanitario e della riforma del sistema scolastico;

iv)

dato il livello del debito e l'aumento delle spesa connessa con l'invecchiamento della popolazione, a migliorare la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche, realizzando progressi adeguati verso il conseguimento dell'obiettivo di medio termine e adottando, come preannunciato, ulteriori misure di riforma in campo pensionistico.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIL reale

(variazione in %)

PC dic. 2006

4,2

4,0

2,2

2,6

4,2

4,3

COM nov. 2006

4,2

4,0

2,4

2,7

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

4,1

4,1

2,2

2,6

4,1

n.d.

PC dic. 2005

4,2

4,3

4,1

4,1

n.d.

n.d.

Inflazione IAPC

(%)

PC dic. 2006

3,6

3,9

6,2

3,3

3,0

2,8

COM nov. 2006

3,5

3,9

6,8

3,9

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

3,6

3,5

6,2

3,3

3,0

n.d.

PC dic. 2005

3,5

2,1

3,0

2,4

n.d.

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale

(in % del PIL potenziale)

PC dic. 2006  (5)

0,5

0,9

– 0,4

– 1,2

– 0,5

0,4

COM nov. 2006 (9)

0,6

1,0

0,1

– 0,5

n.d.

n.d.

PC sett. 2006  (5)

0,3

0,8

– 0,3

– 0,9

0,0

n.d.

PC dic. 2005  (5)

– 1,0

– 0,5

– 0,1

0,4

n.d.

n.d.

Saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche

(% del PIL)

PC dic. 2006

– 7,8

– 10,1

– 6,8

– 4,3

– 3,2

– 2,7

COM nov. 2006

– 7,8

– 10,1

– 7,4

– 5,6

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

– 7,5

– 10,1

– 6,8

– 4,3

– 3,2

n.d.

PC dic. 2005  (10)

– 7,4

– 6,1

– 4,7

– 3,4

n.d.

n.d.

Saldo primario

(% del PIL)

PC dic. 2006

– 3,7

– 6,2

– 2,4

0,0

0,9

1,1

COM nov. 2006

– 3,7

– 6,1

– 2,9

– 1,4

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

– 3,4

– 6,3

– 2,4

– 0,2

0,8

n.d.

PC dic. 2005  (10)

– 3,8

– 2,9

– 1,7

– 0,7

n.d.

n.d.

Saldo corretto per il ciclo

(% del PIL)

PC dic. 2006  (5)

– 8,0

– 10,5

– 6,6

– 3,8

– 3,0

– 2,9

COM nov. 2006

– 8,1

– 10,5

– 7,4

– 5,4

n.d.

n.d.

PC sett. 2006  (5)

– 7,6

– 10,5

– 6,7

– 3,9

– 3,2

n.d.

PC dic. 2005

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Saldo strutturale (6)

(% del PIL)

PC dic. 2006  (7)

– 8,0

– 9,8

– 5,6

– 3,7

– 3,0

– 2,9

COM nov. 2006 (8)

– 8,5

– 10,3

– 6,5

– 5,1

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

– 7,6

– 9,7

– 5,8

– 3,6

– 3,2

n.d.

PC dic. 2005

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Debito pubblico lordo

(% del PIL)

PC dic. 2006

61,7

67,5

70,1

71,3

69,3

67,5

COM nov. 2006

61,7

67,6

70,9

72,7

n.d.

n.d.

PC sett. 2006

62,3

68,5

71,3

72,3

70,4

n.d.

PC dic. 2005  (10)

61,5

63,0

63,2

62,3

n.d.

n.d.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti citati nel presente testo sono disponibili all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Nel suo parere sull'aggiornamento del programma di convergenza del dicembre 2005, il Consiglio ha rilevato che il previsto taglio delle spese pari al 7,5 % del PIL non era sostenuto da misure concrete. Esso ha pertanto invitato l'Ungheria a presentare entro il 1o settembre 2006 un aggiornamento modificato del programma di convergenza che indicasse misure concrete e di tipo strutturale pienamente coerenti con il percorso di aggiustamento di medio termine. A seguito di tale richiesta l'Ungheria ha presentato il 1o settembre 2006 il programma modificato al Consiglio e alla Commissione.

(3)  Il programma riconosce che l'obiettivo di portare il disavanzo al 3,2 % del PIL entro il 2009 si colloca al di sopra della soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato, ma prevede che il Consiglio e la Commissione tengano conto degli oneri annui del 20 % che gravano sul bilancio a seguito della riforma delle pensioni (e che nel 2009 dovrebbero essere pari allo 0,3 % del PIL) nel considerare la possibilità di mettere fine alla procedura per i disavanzi eccessivi avviata nei confronti dell'Ungheria (in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1467/97, e successive modifiche, in virtù del quale qualora il disavanzo «… sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento», il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio di cinque anni del costo netto della riforma pensionistica che comprenda un pilastro integralmente a capitalizzazione e delle disposizioni di attuazione del codice di condotta).

(4)  In particolare mancano dati sulla spesa pubblica per funzioni, sulle ore lavorate, sugli attivi finanziari e l'indebitamento delle finanze pubbliche; non sono forniti inoltre alcuni dati relativi alla sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche.

(5)  Calcolo dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(6)  Saldo di bilancio corretto per il ciclo (come nelle righe precedenti) a esclusione delle misure temporanee e una tantum.

(7)  Misure una tantum e temporanee indicate nel programma (0,7% del PIL nel 2006, 1% del PIL nel 2007 e 0,1% nel 2008; tutte a incremento del disavanzo)

(8)  Misure una tantum e altre misure temporanee ricavate dalle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (0.4% del PIL nel 2005, a riduzione del disavanzo; 0,3% del PIL nel 2006; 0,9% del PIL nel 2007 e 0,3% nel 2008); tutte a incremento del disavanzo)

(9)  Sulla base di una crescita potenziale stimata rispettivamente del 3,7%, 3,6%, 3,4% e 3,2% nel periodo 2005-2008.

(10)  Per ragioni di comparabilità i dati di bilancio del programma di convergenza del dicembre 2005 sono stati adeguati per includervi i costi relativi alla riforma delle pensioni.

Fonti:

Programma di convergenza (PC); Previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/28


Avvio di procedura

(Caso n. COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/08)

Il 19.3.2007 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

DG Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/29


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2007/C 71/09)

Data di adozione della decisione

19.12.2006

Numero dell'aiuto

NN 4/04 (ex N 13/04)

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Schleswig-Holstein

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung — Änderung des Beihilferegimes N 326/99

Fondamento giuridico

Richtlinien zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti ed assistenza tecnica

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

956 100 EUR

Intensità

Variabile

Durata

2003-2006

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Landesregierung Schleswig-Holstein

Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus

D-24106 Kiel

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

ata di adozione della decisione

13.12.2006

Numero dell'aiuto

NN 44/06

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Schleswig-Holstein

Titolo (e/o nome del beneficiario)

BVD-Beihilfe Richtlinien

Fondamento giuridico

Landesverordnung zum Schutz der Rinder vor eine Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus vom 13.9.2005

BVD-Beihilfe Richtlinie

Tipo di misura

Regolamento

Obiettivo

Prevenzione delle infezioni dovute al virus della diarrea virale bovina

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

1 175 000 EUR all'anno

Intensità

Fino al 50% dei costi ammissibili e fino al 100% in caso di abbattimento dell'animale

Durata

2 anni

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerium für Landwirtschaft

Mercatorstr. 3

D-24106 Kiel

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

6.12.2006

N. dell'aiuto

NN 47/06 (ex N 445/06)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Cattle Compensation Scheme: Bovine TB, Brucellosis, BSE and EBL (England)

Fondamento giuridico

The Animal Health Act 1981, The Tuberculosis (England) Order 2006, The Brucellosis (England) Order, The Enzootic Bovine Lekosis (England) Order 2000 and The Transmissible Spongiform Encephalopathies Regulations 2006

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Gestione del rischio: epizoozie.

Forma di sostegno

Sovvenzioni

Stanziamento

102 Mio GBP (147 Mio EUR)

Intensità

100 %

Durata

1.2.2006-31.1.2012

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)

TB Division: Policy and Compensation Branch

1A, Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

8.2.2007

Numero dell'aiuto

NN 60/06 ex N 569/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Vrijstelling van accijnzen voor pure plantaardige olie, OPEK

OPEK

Fondamento giuridico

Individuele beschikkingen, bevoegdheid van de Staatssecretaris van Financiën

Tipo di misura

Esenzione dalle accise

Obiettivo

Esenzione dalle accise per il combustibile a compensazione dei costi supplementari connessi alla produzione di olio vegetale puro da parte della società OPEK. Riduzione delle emissioni di CO2 nei Paesi Bassi

Forma di sostegno

Pagamento compensativo, aiuto destinato a compensare i costi supplementari connessi alla produzione di olio vegetale puro

Stanziamento

1 000 000 EUR

Intensità

Compensazione dei costi di produzione supplementari

Durata

16.7.2002-31.12.2010

Settore economico

Agricoltura — produzione di energia

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerie van Financiën Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Altre informazioni

L'esenzione dalle accise è stata approvata per tre imprese: OPEK è una di queste

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

8.2.2007

Numero dell'aiuto

NN 61/06 ex N 570/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Vrijstelling van accijnzen voor pure plantaardige olie, Solaroilsystems

Solaroilsystems

Fondamento giuridico

Individuele beschikkingen, bevoegdheid van de Staatssecretaris van Financiën

Tipo di misura

Esenzione dalle accise

Obiettivo

Esenzione dalle accise per il combustibile a compensazione dei costi supplementari connessi alla produzione di olio vegetale puro da parte della società Solaroilsystems. Riduzione delle emissioni di CO2 nei Paesi Bassi

Forma di sostegno

Pagamento compensativo, aiuto destinato a compensare i costi supplementari connessi alla produzione di olio vegetale puro

Stanziamento

6 800 000 EUR

Intensità

Compensazione dei costi di produzione supplementari

Durata

25.6.2003-31.12.2010

Settore economico

Agricoltura — produzione di energia

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerie van Financiën Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Altre informazioni

L'esenzione dalle accise è stata approvata per tre imprese: Solaroilsystems è una di queste

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/33


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/SUAL/UC RUSAL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/10)

L'1.2.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4441. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/33


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4544 — RANK/SIG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/11)

Il 15.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4544. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/34


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4560 — ONEX/Eastman Kodak Health Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/12)

Il 15.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4560. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


III Atti preparatori

Iniziative degli Stati membri

Consiglio

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/35


Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

(2007/C 71/13)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

su iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio dell'Unione europea annette fondamentale importanza alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è una delle preoccupazioni essenziali della popolazione degli Stati che fanno parte dell'Unione.

(2)

L'obiettivo che si è prefissa l'Unione europea è quello di dare ai cittadini un livello elevato di sicurezza in tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia sviluppando procedure comuni fra gli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i reati e indagare su di essi.

(4)

Relativamente al programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea del novembre 2004 il Consiglio europeo si è detto convinto che la realizzazione di tale obiettivo richiede un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge.

(5)

Il Consiglio europeo ha pertanto affermato che lo scambio di tali informazioni dovrebbe soddisfare le condizioni che si applicano al principio di disponibilità. Ciò significa che un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro dell'Unione che ha bisogno di informazioni nell'esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che le agenzie incaricate dell'applicazione della legge nell'altro Stato membro che dispone di tali informazioni sono tenute a trasmettergliele per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso in detto Stato membro.

(6)

Il Consiglio europeo ha fissato al 1o gennaio 2008 il termine per realizzare tale obiettivo del programma dell'Aia.

(7)

La decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (2), stabilisce le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente e efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni penali di intelligence.

(8)

Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia afferma tuttavia che si dovrebbero sfruttare appieno le nuove tecnologie e che dovrebbe altresì esservi l'accesso reciproco alle banche dati nazionali. Il programma dell'Aia stabilisce inoltre che nuove banche dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.

(9)

Per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate.

(10)

Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge, occorre rendere applicabili a tutti gli Stati membri le parti essenziali del trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio dovrebbe essere basata pertanto sulle principali disposizioni di tale trattato.

(11)

La presente decisione dovrebbe contenere pertanto disposizioni intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit »dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca.

(12)

Ciò renderebbe notevolmente più rapide le attuali procedure consentendo agli Stati membri di accertare se un altro Stato membro disponga delle informazioni richieste e, in caso affermativo, quale sia tale Stato membro.

(13)

Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro strutture di contrasto.

(14)

Le norme dovrebbero basarsi sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati membri e dovrebbero costituire pertanto un modo semplice ed efficace per affrontare la criminalità transfrontaliera.

(15)

Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.

(16)

Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti) ed operazioni transfrontaliere in caso di pericolo imminente per la vita o l'incolumità individuale.

(17)

Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati personali. Ciò dovrebbe essere garantito nella presente decisione da esaurienti disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura dello scambio di dati che essa disciplina. Le disposizioni specifiche previste dalla decisione in materia di protezione dei dati dovrebbe tener conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Poiché l'accesso in linea non consente allo Stato membro che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, la decisione dovrebbe garantire che sia effettuata una verifica a posteriori.

(18)

Gli Stati membri, consci dell'importanza della presente decisione per la protezione dei diritti dell'individuo e consapevoli del fatto che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente, dovrebbero provvedere all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione.

(19)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il miglioramento dello scambio di informazioni nell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri isolatamente data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza e poiché in tale ambito gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 2 del trattato UE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato CE.

(20)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito d'applicazione

Con la presente decisione gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:

a)

disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2);

b)

disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3);

c)

disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4);

d)

disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure (capo 5).

CAPO 2

ACCESSO IN LINEA E SEGUITO DELLE RICHIESTE

SEZIONE 1

Profili DNA

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA

1.   Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

2.   Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

3.   Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2, 3, 4, 5 e 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a norma dell'articolo 33.

Articolo 3

Consultazione automatizzata dei profili DNA

1.   Per le indagini sui reati gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all'articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2.   Se nell'ambito di una consultazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato membro ricevente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro ricevente sono notificati per via automatizzata i dati indicizzati con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 4

Raffronto automatizzato dei profili DNA

1.   Per le indagini sui reati gli Stati membri raffrontano, di comune accordo e tramite i loro punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili sono effettuati in maniera automatizzata. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2.   Se in esito al raffronto di cui al paragrafo 1 uno Stato membro constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono ad alcuni di quelli contenuti nei propri schedari di analisi del DNA, comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2.   Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

a)

lo Stato membro richiedente comunica lo scopo per cui si richiede tale procedura;

b)

lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell'autorità competente, come richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e

c)

le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.

SEZIONE 2

DATI DATTILOSCOPICI

Articolo 8

Dati dattiloscopici

Al fine dell'attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1.   Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazione possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2.   La conferma di una concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati dello Stato membro che gestisce lo schedario è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sulla base dei dati indicizzati necessari ad una attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all'articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2.   Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell'articolo 9.

SEZIONE 3

DATI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1.   Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

a)

i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e

b)

i dati relativi ai veicoli.

Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

2.   Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.

CAPO 3

EVENTI DI RILIEVO

Articolo 13

Trasmissione di dati non personali

Per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono i dati non personali richiesti a tal fine, su richiesta o di propria iniziativa e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale

1.   Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, semprechè la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

2.   I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l'evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più esserlo. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale

Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

CAPO 4

MISURE VOLTE A PREVENIRE I REATI TERRORISTICI

Articolo 16

Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

1.   Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (3).

2.   I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

4.   Lo Stato membro che trasmette i dati può, nel rispetto della legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati e informazioni da parte dello Stato membro ricevente. Quest'ultimo è soggetto a tali condizioni.

CAPO 5

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 17

Operazioni congiunte

1.   Per rafforzare la cooperazione di polizia, le autorità competenti designate dagli Stati membri possono, al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri, («funzionari») partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro.

2.   Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.

3.   I funzionari degli Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

4.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 33 in cui stabiliscono gli aspetti pratici della cooperazione.

Articolo 18

Assistenza in occasione di assembramenti e incidenti gravi

Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici:

a)

informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;

b)

adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;

c)

nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l'evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione attrezzature.

Articolo 19

Uso di armi, munizioni e attrezzature

1.   I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono indossare l'uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature.

2.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 33 in cui elencano le armi, le munizioni e le attrezzature che possono essere utilizzate solo in caso di legittima difesa o per la difesa altrui. Il funzionario dello Stato membro di destinazione, che ha l'effettivo controllo dell'operazione, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale, l'uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre quelli menzionati nella prima frase. L'uso di armi, munizioni e attrezzature è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti si informano sulle armi, munizioni e attrezzature autorizzate e sulle relative condizioni d'uso.

3.   I funzionari di uno Stato membro che in azione utilizzano veicoli nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della presente decisione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano ai funzionari dello Stato membro di destinazione, anche per quanto riguarda il diritto di precedenza ed eventuali prerogative.

4.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 33 in cui stabiliscono gli aspetti pratici dell'uso di armi, munizioni e attrezzature.

Articolo 20

Protezione e assistenza

Ogni Stato membro è tenuto a prestare ai funzionari di altri Stati membri che attraversano la frontiera, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 21

Norme generali in materia di responsabilità civile

1.   Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3.   Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

4.   Fermo restando l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

Articolo 22

Responsabilità penale

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.

Articolo 23

Rapporto di lavoro

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.

CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 24

Definizioni e ambito di applicazione

1.   Ai sensi del presente capo, si intende per:

a)

«trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una risposta positiva (hit);

b)

«procedura di consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un'altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;

c)

«indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

d)

«blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

2.   Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.

Articolo 25

Livello di protezione dei dati

1.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi ai sensi della presente decisione, ogni Stato membro garantisce nella propria legislazione nazionale un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché dal protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri agli Stati membri tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia del 17 settembre 1987 e ciò anche quando i dati non sono trattati in maniera automatizzata.

2.   La trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione può avvenire solo dopo il recepimento delle disposizioni del presente capo nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio decide all'unanimità se queste condizioni sono soddisfatte.

3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»).

Articolo 26

Finalità

1.   Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa semprechè la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini.

2.   Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9, da parte dello Stato membro richiedente è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

a)

accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;

b)

predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;

c)

effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30.

Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, punti 2 e 3.

3.   I dati trasmessi a norma dell'articolo 12 possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Lo Stato membro ricevente può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Articolo 27

Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

Articolo 28

Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

1.   Gli Stati membri assicurano l'esattezza e l'attualità dei dati personali. Se risulta, anche da una comunicazione della persona interessata o altrimenti, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli Stati membri riceventi ne sono informati quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l'autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all'autorità che li ha trasmessi.

2.   Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione nazionale degli Stati membri. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione nazionale solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati.

3.   I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:

a)

se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dati personali sono stati trasmessi senza che vi sia stata alcuna richiesta, l'autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;

b)

al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.

I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione nazionale, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

Articolo 29

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

1.   L'autorità ricevente e l'autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.

2.   I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle modalità di attuazione di cui all'articolo 34 che garantiscono:

a)

l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

b)

l'uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti durante il ricorso a reti accessibili pubblicamente, e

c)

la possibilità di verificare l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 30, paragrafi 2, 4 e 5.

Articolo 30

Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

1.   Ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità ricevente siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:

a)

il motivo della trasmissione;

b)

i dati trasmessi;

c)

la data della trasmissione, e

d)

la denominazione o il numero di riferimento dell'autorità ricevente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

2.   Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati. Su richiesta, l'elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 5, nonché a quelle degli altri Stati membri;

b)

ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità ricevente siano registrate, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva. La registrazione comprende le seguenti informazioni:

i)

i dati trasmessi;

ii)

la data e l'ora precisa della trasmissione, e

iii)

la denominazione o il numero di riferimento dell'autorità ricevente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

L'autorità ricevente registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione.

3.   Su richiesta, l'autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato membro interessato preposte alla protezione dei dati sui dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta. I dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

a)

controllare la protezione dei dati;

b)

garantire la sicurezza dei dati.

4.   I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

5.   Le autorità indipendenti di ogni Stato membro preposte alla protezione dei dati sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti.

Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per diciotto mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dalla autorità indipendente di un altro Stato membro preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione nazionale. Le autorità indipendenti degli Stati membri preposte alle protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.

Articolo 31

Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite

1.   Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

2.   Se un'autorità di uno Stato membro ha trasmesso dati personali a norma della presente decisione, l'autorità ricevente dell'altro Stato membro non può invocare l'inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione nazionale, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.

Articolo 32

Informazioni su richiesta degli Stati membri

Lo Stato membro ricevente informa lo Stato membro che ha trasmesso i dati del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.

CAPO 7

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Dichiarazioni

1.   Ai fini dell'attuazione della presente decisione, all'atto della trasmissione del testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, ciascuno Stato membro presenta dichiarazioni al Segretariato generale del Consiglio.

2.   Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 34

Misure di attuazione

Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione seconda la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c, seconda frase del trattato UE.

Articolo 35

Spese

Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.

Articolo 36

Rapporto con altri strumenti

1.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali riguardanti l'ambito di applicazione della presente decisione in vigore alla data di adozione della decisione, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento dei suoi obiettivi. Per gli Stati membri interessati, le pertinenti disposizioni della presente decisione prevalgono sulle disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione della presente decisione contenute nel trattato di Prüm. Eventuali articoli o parti di articoli del trattato di Prüm per i quali la presente decisione non prevale restano applicabili fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

2.   Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione.

3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

4.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro [… anni] dall'entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare.

5.   Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

6.   La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali fra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 37

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro […anni] dall'entrata in vigore della presente decisione.

2.   Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

3.   Sulla base di queste e di altre informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, dietro richiesta, la Commissione presenta al Consiglio entro [tre anni dall'entrata in vigore] una relazione sull'attuazione della presente decisione e proposte per eventuali ulteriori sviluppi.

Articolo 38

Applicazione

La presente decisione ha effetto [.. giorni] dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

(3)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/46


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 marzo 2007

(2007/C 71/14)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3347

JPY

yen giapponesi

157,91

DKK

corone danesi

7,4504

GBP

sterline inglesi

0,67900

SEK

corone svedesi

9,3182

CHF

franchi svizzeri

1,6211

ISK

corone islandesi

88,28

NOK

corone norvegesi

8,1270

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5805

CZK

corone ceche

27,986

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,56

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8705

RON

leu rumeni

3,3618

SKK

corone slovacche

33,591

TRY

lire turche

1,8538

AUD

dollari australiani

1,6490

CAD

dollari canadesi

1,5429

HKD

dollari di Hong Kong

10,4288

NZD

dollari neozelandesi

1,8579

SGD

dollari di Singapore

2,0242

KRW

won sudcoreani

1 255,62

ZAR

rand sudafricani

9,6829

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3218

HRK

kuna croata

7,3765

IDR

rupia indonesiana

12 173,13

MYR

ringgit malese

4,6054

PHP

peso filippino

64,079

RUB

rublo russo

34,6960

THB

baht thailandese

43,200


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/47


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/15)

Numero dell'aiuto

XT 8/07

Stato membro

Austria

Regione

Kärnten

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinie Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI)

Base giuridica

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz in der Fassung LGBl 59/2006 Allgemeine Geschäftsbedingungen des KWF (AGB)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 8,3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

18.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Heuplatz 2

A-9020 Klagenfurt


Numero dell'aiuto

XT 9/07

Stato membro

Austria

Regione

Kärnten

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinie Unternehmens- und Projektentwicklung

Base giuridica

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz in der Fassung LGBl 59/2006 Allgemeine Geschäftsbedingungen des KWF (AGB)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 3,17 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

18.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Heuplatz 2

A-9020 Klagenfurt


Numero dell'aiuto

XT 17/07

Stato membro

Austria

Regione

Steiermark

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Basierend auf dem Punkt 5.2 der Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/06):

Aktionsprogramm Qualifizierung von Fach-, Schlüssel- und Führungskräften in kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Aktionsprogramm Qualifizierung in Netzwerken

Aktionsprogramm Triality

Base giuridica

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung:

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBDWIP 13 Fo 7-00/46

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/06)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 8 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

31.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione generale, Formazione specifica

Settore economico

Agricoltura, Altre industrie manifatturiere, Tutti i servizi, Altri servizi di trasporto, Servizi finanziari, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

annemarie.goetschl@sfg.at

erich.steiner@sfg.at

(34-316) 70 93-114 bzw. DW 115


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/49


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/16)

Numero dell'aiuto

XS 4/07

Stato membro

Polonia

Regione

Terytorium całego kraju

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP 2.2.1)

Base giuridica

Rozdział 3a rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 174,8 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

15.11.2006

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Numero dell'aiuto

XS 7/07

Stato membro

Italia

Regione

Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Piano regionale dello sviluppo economico — Azione C «Sostegno dello sviluppo precompetitivo delle pmi industriali»

Base giuridica

Deliberazione C. R. n. 64 del 22.6.2004

Deliberazione C. R. n. 137 del 21.12.2005

Decreto n. 5273 del 27.10.2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 25 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.12.2006

Durata

30.6.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori manifatturieri, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze


Numero dell'aiuto

XS 10/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione Liguria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale

Base giuridica

Deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 2.12.2006, concernente la modifica del Regolamento per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 11 della legge 27.10.1994, n. 598

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,6 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Liguria

Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione

Via Fieschi 15

I-16121 Genova


Numero dell'aiuto

XS 16/07

Stato membro

Austria

Regione

NUTS II Region Steiermark

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die Tourismuswirtschaft 2007-2013

Base giuridica

Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992 i.d.F. vom 19.11.2002 sowie Richtlinie „Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die Tourismuswirtschaft 2007-2013 “(RSB vom 6.11.2006, GZ: FA12A-48.1.1.2006-2)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,8 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 12A gewerbliche Tourismus- und Innovationsförderung

Radetzkystraße 3

A-8010 Graz


Numero dell'aiuto

XS 18/07

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Subvenciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de biomasa forestal

Base giuridica

Orden MAM/1861/2006, de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria para la valorización energética de biomasa forestal.

Orden MAM/1886/2006, de 22 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de biomasa forestal (código reay med 012).

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,5 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

22.11.2006

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere (Silvicoltura)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Medio Ambiente

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid


Numero dell'aiuto

XS 20/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione Veneto

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione — Legge 28.11.1965, n. 1329

Base giuridica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 4 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 5 e 6 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Veneto

Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali — Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I–30172 Venezia-Mestre

Tel. (39-041) 279 58 10 — Fax (39-041) 279 58 08

e-mail: dir.industria@regione.veneto.it


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/53


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/17)

Numero dell'aiuto

XS 189/06

Stato membro

Danimarca

Regione

NUTSIII-Kode: 007, Bornholm

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Bornholms Erhvervsfond

Base giuridica

Aktstykke 155 fra Handelsministeriet af 17/12 1971, godkendt 12/1 1972

Aktstykke 365 fra Industriministeriet af 15/6 1993, godkendt 23/6 1993

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,0398 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bornholms Erhvervsfond

Ullasvej 15

DK-3700 Rønne

(45) 56 95 73 00

info@bect.dk

http://www.bornholm.biz/raadgivning/bornholms_erhvervsfond.html


Numero dell'aiuto

XS 67/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Česká republika

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Příspěvek na poradenské služby poskytnuté v souvislosti se získáním certifikátu podle norem EN ISO 9001:2000 nebo EN ISO 14001:2004 nebo zavedení systému environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS – program CERTIFIKACE

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 7,64 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.3.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 4

CZ-110 00 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 68/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Česká republika

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Dotace na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla externích konzultantů v programu DESIGN

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,36 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.1.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 69/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Česká republika

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Dotace na marketingové informace, marketingové propagační materiály a na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí v programu ALIANCE

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,36 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.1.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 70/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Česká republika

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Příspěvek formou dotace na účast malých a středních podnikatelů v České republice při přípravě projektů do 7. rámcového programu EU výzkumu, technického rozvoje a demonstrací

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,182 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.1.2007

Durata

15.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 80/07

Stato membro

Ungheria

Regione

Nyugat-Dunántúl

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programja

Base giuridica

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2007. (II.09.) sz. önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,8 milioni HUF; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

9.2.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kossuth u. 17-19.

H-8900 Zalaegerszeg


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/57


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2007/C 71/18)

Numero dell'aiuto: XA 101/06

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Limburg

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Stichting Administratiekantoor Aandelen KnowHouse.

Fondamento giuridico: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Contributo provinciale una tantum di 191 000 EUR. L'anticipo può essere erogato fino ad un massimo dell'80 %. Il computo finale dovrà essere effettuato entro il 2007.

Intensità massima di aiuti: I costi globali ammontano a 382 000 EUR. Su questo importo, gli aiuti concessi sono pari a 191 000 EUR. Questo importo è inferiore a 100 000 EUR, o, in caso di aiuto di entità superiore, non superiore al 50 % dei costi ammissibili per beneficiario, per un periodo di tre anni. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, gli aiuti sono concessi a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, lettera c) e 3 del regolamento (CE) n. 1/ 2004.

Precorrendo il nuovo regolamento di esenzione per il settore agricolo, si può concedere il 100 % degli aiuti per i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa. Gli aiuti vengono concessi tramite la Fondazione KnowHouse B.V., in forma di servizi agevolati concessi ai produttori, evitando così che gli aiuti siano costituiti da pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Entro quattro settimane con riserva di concessione dell'aiuto dopo l'avvenuta notificazione da parte dell'UE.

Durata del programma o del singolo regime di aiuto: Da novembre 2006 al 1o dicembre 2009 (la liquidazione avviene precedentemente, ma i progetti possono andare fino al 1o dicembre 2009).

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti mira a rispondere a questioni tecniche e a sostenere progetti di sviluppo, necessari per avviare un processo innovativo, nonché a rispondere a questioni tecniche nell'ambito della società.

Beneficiarie dell'aiuto sono le aziende agricole e gli organismi che realizzano progetti innovativi con effetti sulle attività economiche soprattutto nel Limburgo. Sono esclusi tutti i progetti parziali volti ad aumentare la produzione. Nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), queste prestazioni di consulenza tecnica nel settore agricolo costituiscono un servizio che non riveste carattere continuativo o periodico né è connesso con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

Settore o settori interessati: Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Sito Web: www.limburg.nl

Numero dell'aiuto: XA 114/06

Stato membro: Polonia

Regione: Województwo śląskie

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborzu

Fondamento giuridico: Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) — art. 405, art. 406 pkt 7 i 9, art. 409

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'aiuto è fornito sotto forma di prestito agevolato per un importo di 53 016 PLN. Il prestito è versato sino al 15 dicembre 2006 e deve essere rimborsato nel periodo gennaio 2008-ottobre 2013. L'importo lordo dell'aiuto (equivalente sovvenzione lorda) è pari a 4 812,6 PLN.

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità lorda dell'aiuto è del 6,35 %.

Data di applicazione: Successiva alla conferma, mediante notifica e numero identificativo, del ricevimento da parte della Commissione europea delle informazioni sintetiche relative all'aiuto individuale concesso.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Secondo le previsioni, dal novembre 2006 all'ottobre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è inteso a finanziare i seguenti lavori concernenti l'impianto termico degli edifici che ospitano il porcile, il reparto di lavorazione e gli uffici della cooperativa:

L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 per finanziare gli investimenti effettuati al fine di ammodernare le fonti di calore e gli impianti di riscaldamento centrale nella cooperativa agricola di Raciborz. I costi ammissibili includono i costi degli investimenti per la messa in funzione e l'ammodernamento delle fonti di calore e l'installazione dell'impianto di riscaldamento centrale.

Settore economico: L'aiuto è concesso ad un'azienda che opera nel settore delle colture cerealicole e dell'allevamento suino.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'aiuto è concesso dal Fondo del voivodato per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse idriche di Katowice (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, PL-40-035 Katowice)

Sito web: www.wfosigw.katowice.pl

Altre informazioni: L'importo lordo dell'aiuto (intensità lorda dell'aiuto) è calcolato conformemente alla definizione riportata all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Si tratta del rapporto tra l'equivalente sovvenzione lorda e i costi ammissibili del progetto.

L'equivalente sovvenzione lorda che risulta dal prestito agevolato concesso è calcolato in base al Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach — Dz. U. Nr 194, poz. 1983 (decreto del Consiglio dei ministri polacco dell'11 agosto 2004 sulle modalità di calcolo del valore degli aiuti pubblici concessi in varie forme — GU n. 194, punto 1983). L'equivalente sovvenzione lorda è pari a 4 812,6 PLN.

Costi ammissibili: 75 738 PLN.

Importo lordo dell'aiuto: 4 812,6/75 738 = 6,35 %.

Numero dell'aiuto: XA 5/07

Stato membro: Francia

Regione: Département de la Vendée

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti a favore degli investimenti a finalità ambientale realizzati nelle aziende agricole (presse per olio).

Fondamento giuridico:

Articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Convention-cadre entre le Département de la Vendée et l'État du 24 octobre 2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 45 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 30 % di un importo massimo di 15 000 EUR per ogni pressa per olio

Data di applicazione: Non appena ricevuta conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Cinque anni a decorrere dalla conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto a favore dell'acquisto, nel corso degli anni 2006 e 2007, di presse per olio vegetale puro permetterà di utilizzare gli oli vegetali così prodotti al posto del gasolio.

Gli aiuti sono destinati ai seguenti beneficiari:

associazioni di agricoltori,

cooperative per l'uso in comune di materiale agricolo (CUMA).

Presupposto per la concessione dell'aiuto è la redditività economica dei beneficiari.

Per ogni operazione, l'importo delle sovvenzioni previste sarà dapprima determinato sulla base del costo previsto al momento della presentazione della domanda. L'aiuto effettivo sarà stabilito in seguito alla presentazione delle fatture quietanzate. I servizi del Dipartimento potranno effettuare un controllo documentale e sul posto.

Se il costo reale dell'acquisto è inferiore a quello previsto al momento della presentazione del fascicolo alla Commissione permanente, l'aiuto sarà ridotto in proporzione alle spese realmente sostenute.

In caso contrario, la sovvenzione non sarà oggetto di una rivalutazione.

Il beneficiario si impegna ad utilizzare la sovvenzione accordata dal dipartimento a partire dalla notifica del decreto, conformemente allo scopo per il quale essa è stata concessa ed a trasmettere tutti gli anni, per un triennio, un bilancio tecnico del funzionamento della pressa per olio.

La decisione che attribuisce la sovvenzione deve precedere l'inizio dell'operazione. In caso contrario, la domanda di sovvenzione non sarà ammissibile.

La Commissione permanente può abrogare di diritto la sovvenzione del dipartimento dopo una diffida rimasta senza esito e chiedere un rimborso immediato se il beneficiario non fornisce i documenti giustificativi richiesti. Inoltre, qualora la natura o l'oggetto della spesa non fossero conformi ai criteri di attribuzione della sovvenzione, il dipartimento può chiedere la restituzione di quest'ultima.

L'acquisto del materiale deve essere effettuato entro due anni dalla notifica del decreto, pena il decadimento della decisione relativa all'assegnazione della convenzione. In tal caso la sovvenzione è automaticamente abrogata.

A titolo eccezionale e con l'accordo della Commissione permanente del Consiglio generale, una proroga di validità non superiore ad un anno può essere accordata per l'acquisto del materiale, a condizione che il beneficiario non sia responsabile del ritardo e che la domanda di proroga, con relativi documenti giustificativi, sia presentata due mesi prima della data di scadenza del periodo iniziale di validità della sovvenzione.

Settore economico: Tutte le aziende polivalenti, tramite le seguenti strutture:

associazioni di agricoltori,

cooperative per l'uso in comune di materiale agricolo (CUMA).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Indirizzo per la corrispondenza:

Conseil Général de la Vendée

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement

Service Agriculture et Pêche

40, rue Maréchal Foch

F-85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

Sito web: www.vendee.fr (sito generale del dipartimento) oppure www.agricuture@vendee.fr

Il descrittivo del regime verrà messo in linea previa registrazione della presente scheda di esenzione da parte della Commissione europea.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/60


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/19)

GRECIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

HELLENIC IMPERIAL AIRWAYS SA

Vouliagmenis Avenue 102 & Ermou

GR-16777 Hellinikon

passeggeri, posta, merci

22.1.2007

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

SWIFTAIR HELLAS AE

5th km Spata — Loutsa Avenue — Athens International Airport — Building 17

GR-19019 Spata

passeggeri, posta, merci

29.1.2007

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

BRAUNEGG LUFTTAXI GmbH

Naglergasse 11

A-1010 Wien

passeggeri, posta, merci

28.2.2007

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

BRAUNEGG LUFTTAXI GmbH

Obere Donaustr. 37

A-1020 Wien

passeggeri, posta, merci

28.2.2007


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/61


Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo [Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Consiglio e del Parlamento europeo (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1)]

(2007/C 71/20)

La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2007 nell'ambito del secondo programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 4.6.2007.

Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm

È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (tren-marco-polo@ec.europa.eu) e via fax: (32-2) 296 37 65.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/62


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4614 — ED&F Man/Bromacom)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/21)

1.

In data 20.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa ED&F Man Group («ED&F Man», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di NV Bromacom («Bromacom »Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per ED&F Man: commercio di materie prime quali cacao, zucchero, caffè, prodotti bioenergetici ecc.,

per Bromacom: commercio di cacao.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4614 — ED&F Man/Bromacom, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/63


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/22)

1.

In data 19.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Owens Corning («OC», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle attività di rinforzi in filato di vetro e relativi tessuti compositi dell'impresa Compagnie de Saint Gobain mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, Owens Corning-Vetrotex Reinforcements («OCVR»)

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Owens Corning: produzione e vendita di materiali da costruzione e rinforzi in filato di vetro,

per OCVR: produzione e vendita di rinforzi in filato di vetro e relativi tessuti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/64


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4536 — Magneti Marelli/Concordia)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 71/23)

1.

In data 16.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Magneti Marelli Holding S.p.A. («Magneti Marelli», Italia), appartenente al gruppo Fiat, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Concordia Finance S.A. («Concordia», Lussemburgo) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Magneti Marelli: produzione di componenti e sistemi high-tech per l'industria automobilistica,

per Concordia: distribuzione di pezzi di ricambio nel segmento indipendente aftermarket del mercato automobilistico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4536 — Magneti Marelli/Concordia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.