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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 056/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/1 |
(2007/C 56/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Pareri
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks
(Causa C-321/03) (1)
(Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 89/104/CEE - Art. 2 - Nozione di segno suscettibile di costituire un marchio - Camera o recipiente raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere)
(2007/C 56/02)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dyson Ltd
Convenuto: Registrar of Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104/CEE: Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa — Marchio costituito da una caratteristica funzionale di un aspirapolvere (cilindro di plastica trasparente)
Dispositivo
L'art. 2 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'oggetto di una domanda di registrazione di marchio come quella depositata nel procedimento principale, la quale verte su tutte le forme immaginabili di una camera ovvero di un recipiente raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, non costituisce un «segno» nel senso di tale disposizione e non è, pertanto, suscettibile di costituire un marchio a suo titolo.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp./JFE Engineering Corp., già NKK Corp., JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., Commissione delle Comunità europee, Autorità di vigilanza AELS
(Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura - Protezione dei mercati nazionali - Onere e produzione della prova - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale)
(2007/C 56/03)
Lingua processualel l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Metal Industries Ltd (rappresentanti: C. Vadja, QC, G. Sproul e S. Szlezinger, Solicitors), Nippon Steel Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati)
Altre parti nel procedimento: JFE Engineering Corp., già NKK Corp., JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e A. Whelan, agenti), Autorità di vigilanza AELS
Oggetto
Ricorso proposto avverso le sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumimoto Metal Industries Ltd/Commissione delle Comunità europee, che annulla parzialmente la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154] e che riduce l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Sumitomo Metal Industries Ltd è condannata alle spese nella causa C-403/04 P e la Nippon Steel Corp. è condannata alle spese nella causa C-405/04 P. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-407/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura - Protezione dei mercati nazionali - Contratto di fornitura - Diritti della difesa - Autoincriminazione - Elementi probatori di origine anonima - Ammenda - Motivazione - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Dimensioni del mercato rilevante e dell'impresa interessata - Circostanze attenuanti)
(2007/C 56/04)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Dalmine SpA (rappresentanti: avv.ti A. Sinagra, M. Siragusa e F. Moretti)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan, e F. Amato, agenti)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee, che dispone il parziale annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154], e fissa l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Dalmine SpA è condannata alle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-411/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura - Processo equo - Elementi probatori di origine anonima - Ammenda - Cooperazione - Parità di trattamento)
(2007/C 56/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e H. Gading, agenti, avv. H.-J. Freund, Rechtsanwalt)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione, nella parte in cui essa respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (caso IV/E-1/35.860-B — Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1) — Diritto a un processo equo — Erronea applicazione dell'art. 81 CE — Principio della parità di trattamento
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Salzgitter Mannesmann GmbH è condannata alle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth — Germania) — Adam Opel AG/Autec AG
(Causa C-48/05) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Marchio - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio - Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli - Riproduzione del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di questa marca)
(2007/C 56/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Nürnberg-Fürth
Parti nella causa principale
Ricorrente: Adam Opel AG
Convenuta: Autec AG
Interveniente: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Nürnberg-Fürth — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Diritto per il titolare di un marchio di opporsi all'uso del marchio da parte di un terzo — Riproduzione del logo di un costruttore di automobili su modelli in miniatura di autoveicoli
Dispositivo
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1) |
Quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
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2) |
Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lyon — Francia) — Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche/Commune de Roanne
(Causa C-220/05) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 93/37/CE - Aggiudicazione senza previo bando di gara - Convenzione per la realizzazione di un'operazione di sistemazione urbanistica conclusa tra due amministrazioni aggiudicatrici - Nozioni di «appalti pubblici di lavori» e di «opere» - Modalità di calcolo del valore dell'appalto)
(2007/C 56/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Lyon
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche
Convenuto: Commune de Roanne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Lyon — Interpretazione degli artt. 1 e 6 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Convenzione pubblica di lottizzazione tra due autorità aggiudicatrici vertente sulla la realizzazione, per fini di interesse generale, di un'operazione di lottizzazione, nell'ambito della quale la seconda amministrazione aggiudicatrice rimetta alla prima opere destinate a soddisfare sue esigenze, e allo scadere della quale la prima amministrazione aggiudicatrice diventi proprietaria delle opere che non siano state cedute a terzi — Modalità di calcolo del valore di mercato ai fini della valutazione del limite per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione — Realizzazione di un centro di divertimenti e di un'area di parcheggio
Dispositivo
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1) |
Una convenzione con cui una prima amministrazione aggiudicatrice affida ad una seconda amministrazione aggiudicatrice la realizzazione di un'opera costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, indipendentemente dal fatto che sia previsto o no che la prima amministrazione aggiudicatrice sia o divenga proprietaria, in tutto o in parte, di tale opera. |
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2) |
Per determinare il valore di un appalto ai fini dell'art. 6 della direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, occorre prendere in considerazione il valore totale dell'appalto di lavori dal punto di vista di un potenziale offerente, il che include non soltanto l'insieme degli importi che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà pagare, ma anche tutti gli introiti che proverranno da terzi. |
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3) |
Un'amministrazione aggiudicatrice non è dispensata dal fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori previste dalla direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, per il fatto che, in conformità al diritto nazionale, tale convenzione può essere conclusa soltanto con determinate persone giuridiche, che abbiano esse stesse lo status di amministrazione aggiudicatrice e che saranno tenute, a loro volta, ad applicare le dette procedure per aggiudicare eventuali appalti susseguenti. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-229/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità)
(2007/C 56/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) (rappresentanti: M. Muller QC, E. Grieves e P. Moser, Barristers, J.G. Peirce, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e M. Bishop, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: R. Caudwell, agente), Commissione delle Comunità europee
Oggetto
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all'annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 116, pag. 33) — Capacità e legittimazione ad agire
Dispositivo
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1) |
L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 febbraio 2005, causa T-229/02, PKK e KNK/Consiglio, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del Kurdistan Workers'Party (PKK). |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Il sig. Serif Vanly, agente per conto del Kurdistan National Congress (KNK), è condannato alle spese dell'impugnazione dallo stesso proposta. |
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4) |
Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE. |
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5) |
Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE. La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la pronuncia sul merito. |
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6) |
La decisione sulle spese del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è riservata. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Carol Marilyn Robins, John Burnett/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-278/05) (1)
(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Attuazione - Art. 8 - Regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali - Prestazioni di vecchiaia - Tutela dei diritti maturati - Ampiezza della tutela - Responsabilità di uno Stato membro per incorretta attuazione di una direttiva - Presupposti)
(2007/C 56/09)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Carol Marilyn Robins, John Burnett
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23) — Portata dell'obbligo di tutelare i diritti acquisiti, o in corso di acquisizione, dei lavoratori per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia
Dispositivo
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1) |
L'art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, il finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di vecchiaia non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli Stati membri medesimi, né essere integrale. |
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2) |
L'art. 8 della direttiva 80/987 osta a un sistema di tutela come quello oggetto del procedimento principale. |
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3) |
In caso di attuazione incorretta dell'art. 8 della direttiva 80/987, la responsabilità dello Stato membro interessato è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polonia) — Maciej Brzeziński/Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
(Causa C-313/05) (1)
(Tributi interni - Tasse sulle automobili - Accisa - Autoveicoli usati - Importazione)
(2007/C 56/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maciej Brzeziński
Convenuto: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Interpretazione degli artt. 25, 28 e 90 del Trattato CE nonché dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Imposta nazionale che colpisce i veicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale, essendo calcolata l'aliquota in rapporto all'età del veicolo — Acquisto intracomunitario di un veicolo d'occasione — Obbligo di dichiarazione nel termine di 5 giorni a decorrere da tale acquisto
Dispositivo
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1) |
Un'accisa come quella introdotta in Polonia con la legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa, che non colpisce le autovetture per il fatto ch'esse attraversano la frontiera, non costituisce un dazio doganale all'importazione né una tassa d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 25 CE. |
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2) |
L'art. 90, primo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad un diritto di accisa, nella misura in cui l'importo dell'accisa che colpisce le autovetture usate con più di due anni di età acquistate in uno Stato membro diverso dal quello che ha introdotto tale accisa supera l'importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale delle autovetture simili immatricolate in precedenza nello Stato che impone tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale e, in particolare, l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 22 aprile 2004 in materia di riduzione delle aliquote delle accise, abbia un tale effetto. |
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3) |
L'art. 28 CE non si applica ad una dichiarazione semplificata come quella prevista dall'art. 81, n. 1, punto 1, della legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa e l'art. 3, n. 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non osta ad una tale dichiarazione quando la normativa in questione è suscettibile di essere interpretata nel senso che la detta dichiarazione è dovuta a decorrere dall'acquisto del diritto di disporre dell'autovettura in veste di proprietario e al più tardi a decorrere dalla sua immatricolazione nel territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dinslaken/Gerold Meindl
(Causa C-329/05) (1)
(Libertà di stabilimento - Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) - Lavoratore autonomo - Imposta sul reddito - Coniugi non stabilmente separati - Rifiuto di imposizione comune - Residenza separata dei coniugi - Prestazioni compensative della perdita di stipendio a vantaggio del coniuge non residente - Redditi non soggetti ad imposta nello Stato membro di residenza del coniuge)
(2007/C 56/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Finanzamt Dinslaken
Convenuto: Gerold Meindl
Interveniente: Christine Meindl-Berger
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 43 CE — Disposizioni nazionali sull'imposta sul reddito — Rigetto della tassazione congiunta dei coniugi, in quanto i redditi della moglie nel suo Stato membro di residenza superano una determinata soglia, mentre tali redditi non sono soggetti ad imposta nell'altro Stato membro interessato
Dispositivo
L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), osta a che un contribuente residente si veda rifiutare dallo Stato membro in cui risiede un'imposizione congiunta con il coniuge, dal quale non è separato e che risiede in un altro Stato membro, in quanto il coniuge stesso abbia percepito in tale altro Stato membro sia più del 10 % dei redditi del nucleo familiare sia più di DEM 24 000, qualora i redditi percepiti dal detto coniuge in tale altro Stato membro non vi siano soggetti all'imposta sul reddito.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg
(Causa C-332/05) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale - Iscrizione d'ufficio del lavoratore migrante il cui coniuge lavora in un altro Stato membro in una categoria fiscale sfavorevole - Modifica della categoria fiscale unicamente su domanda del lavoratore:migrante - Omessa presa in considerazione di una modifica a posteriori della categoria fiscale motivata dalla situazione familiare di tale lavoratore - Principio della parità di trattamento - Violazione)
(2007/C 56/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundessozialgericht
Parti nella causa principale
Ricorrente: Aldo Celozzi
Convenuta: Innungskrankenkasse Baden-Württemberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgerricht — Interpretazione dell'art. 39 del Trattato CE, degli artt. 3, n. 1, e 23, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Legislazione nazionale in materia di previdenza sociale — Discriminazione indiretta — Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale — Rifiuto di applicare retroattivamente una modifica della categoria fiscale risultante dalla presa in considerazione della situazione familiare del lavoratore migrante il cui coniuge risiede in un altro Stato membro
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, osta all'applicazione di un regime di indennità giornaliere di malattia attuato da uno Stato membro, come quello di cui trattasi nella causa principale:
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— |
a norma del quale il lavoratore migrante il cui coniuge risieda in un altro Stato membro è iscritto d'ufficio in una categoria fiscale meno favorevole di quella di cui gode un lavoratore nazionale coniugato il cui coniuge risiede nello Stato membro interessato e non esercita alcuna attività retribuita, e |
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il quale non permette di prendere in considerazione in maniera retroattiva, per quanto concerne l'ammontare delle suddette indennità, che è calcolato in funzione del reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale, una rettifica a posteriori di quest'ultima in seguito ad un'espressa domanda del lavoratore migrante fondata sul suo reale status di famiglia. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde — France) — Estager SA/Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive
(Causa C-359/05) (1)
(Politica economica e monetaria - Regolamenti (CE) nn. 1103/97 e 974/98 - Introduzione dell'euro - Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro - Normativa di uno Stato membro recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi in moneta nazionale nei testi legislativi dello Stato medesimo)
(2007/C 56/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde
Parti nella causa principale
Ricorrente: Estager SA
Convenuto: Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Brive-La-Gaillarde — Interpretazione degli artt. 3 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), nonché dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139, pag. 1) — Normativa nazionale che arrotonda l'importo della tassa a beneficio del fondo di previdenza sociale degli agricoltori autonomi (BAPSA) dopo averlo convertito in euro
Dispositivo
I regolamenti (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nell'operazione di conversione in euro dell'importo di un'imposta, come quella oggetto della causa principale, ne abbia elevato l'importo rispetto a quello che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme di conversione previste dai detti regolamenti, salvo che tale aumento rispetti le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza garantite dai regolamenti medesimi, il che implica che i testi normativi di cui trattasi consentano di distinguere chiaramente la decisione delle autorità di uno Stato membro di aumentare il detto importo dall'operazione di conversione dell'importo medesimo in euro. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel giudizio dinanzi ad esso pendente, ciò si sia verificato.
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10.3.2007 |
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C 56/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — procedimento penale a carico di Uwe Kay Festersen
(Causa C-370/05) (1)
(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Artt. 43 CE e 56 CE - Restrizioni all'acquisto di aziende agricole - Obbligo per l'acquirente di fissare la propria stabile residenza sul fondo agricolo)
(2007/C 56/14)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Imputato nella causa principale
Uwe Kay Festersen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che ponga come condizione per acquistare un fondo agricolo che l'acquirente assuma stabile residenza sul fondo
Dispositivo
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1) |
L'art. 56 CE osta a che una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale assoggetti l'acquisto di un fondo agricolo alla condizione che l'acquirente fissi la propria stabile residenza su tale fondo. |
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2) |
Tale interpretazione dell'art. 56 CE non può essere diversa nel caso in cui il fondo agricolo acquistato non costituisca un'azienda agricola vitale e l'edificio ad uso abitativo sia situato in area urbana. |
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10.3.2007 |
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C 56/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Confédération générale du travail (CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)/Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
(Causa C-385/05) (1)
(Politica sociale - Direttive 98/59/CE e 2002/14/CE - Licenziamenti collettivi - Informazione e consultazione dei lavoratori - Calcolo delle soglie di lavoratori impiegati - Potere degli Stati membri - Esclusione dei lavoratori appartenenti a una determinata categoria di età)
(2007/C 56/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nella causa principale
Ricorrente: Confédération générale du travail (CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Etat (Francia) — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80, pag. 29), e dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori imposto alle imprese il cui numero di dipendenti supera una determinata soglia — Legislazione nazionale che esclude dal calcolo dei dipendenti i lavoratori con meno di 26 anni
Dispositivo
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1) |
L'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale esclude, ancorché temporaneamente, una determinata categoria di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori impiegati ai sensi di tale norma. |
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2) |
L'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale esclude, ancorché temporaneamente, una determinata categoria di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori impiegati previsto da tale disposizione. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-405/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento e nocività - Trattamento delle acque reflue urbane - Omissione di misure dirette ad assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue urbane di diversi agglomerati)
(2007/C 56/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, X. Lewis e H. van Vliet, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: C. White, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata adozione di un trattamento appropriato delle acque reflue urbane di diversi agglomerati
Dispositivo
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1) |
Non avendo preso le misure necessarie per assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bangor, Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne, Lerwick, Londonderry, Margate, Newtonabbey, Omagh e Portrush entro il 31 dicembre 2000, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi derivatigli dall'art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
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2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel — Belgio) — City Motors Groep NV/Citroën Belux NV
(Causa C-421/05) (1)
(Concorrenza - Accordi di distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categoria - Regolamento (CE) n. 1400/2002 - Art. 3, nn. 4 e 6 - Risoluzione da parte del fornitore - Diritto di ricorso ad un perito o ad un arbitro e di adire un giudice nazionale - Clausola risolutiva espressa - Compatibilità con l'esenzione per categoria - Validità dei motivi della risoluzione - Controllo effettivo)
(2007/C 56/17)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel te Brussel
Parti nella causa principale
Ricorrente: City Motors Groep NV
Convenuta: Citroën Belux NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van koophandel te Brussel — Interpretazione dell'art. 3, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione, n. 1400/2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30) — Divieto di inserire una clausola risolutiva espressa in un contratto di concessione nel settore automobilistico che può fruire di un'esenzione
Dispositivo
L'art. 3, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, dev'essere interpretato nel senso che la mera circostanza che un contratto ricadente nella sfera di applicazione del regolamento medesimo preveda una clausola risolutiva espressa come quella oggetto della causa principale, che preveda la possibilità di risoluzione del contratto ipso iure e senza preavviso da parte del fornitore in caso di inadempimento del distributore ad uno degli obblighi contrattuali menzionati nella clausola stessa, non produce l'effetto di rendere inapplicabile al contratto medesimo l'esenzione per categoria di cui all'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento n. 1400/2002.
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10.3.2007 |
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C 56/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-104/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Normativa fiscale - Differimento d'imposizione delle plusvalenze risultanti dalla cessione dell'immobile di abitazione - Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE - Artt. 28 e 31 dell'Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo)
(2007/C 56/18)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Ström van Lier e R. Lyal, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39, 43 e 56, n. 1, CE e degli artt. 28, 31 e 40 dell'Accordo SEE — Normativa nazionale che subordina il rinvio della tassazione delle plusvalenze ottenute all'atto della cessione di un bene immobile destinato all'abitazione del soggetto passivo in caso di acquisto di un nuovo immobile destinato allo stesso uso a condizione che gli immobili di cui trattasi siano ubicati sul territorio nazionale
Dispositivo
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1) |
Avendo adottato e mantenendo in vigore disposizioni fiscali quali quelle del capitolo 47 della legge relativa all'imposta sul reddito (1999:1229) [inkomstskattelagen (1999:1229)], che subordinano il beneficio del differimento d'imposizione della plusvalenza derivante dalla cessione di un'immobile destinato ad abitazione privata o di un diritto di abitazione relativo ad un immobile in cooperativa privata alla condizione che il nuovo immobile di abitazione acquistato sia anch'esso situato sul territorio svedese, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. |
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2) |
Il Regno di Svezia è condannato alle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-204/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 78/686/CEE - Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli - Dentisti - Misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2007/C 56/19)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Walkerová et H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dall'art. 24 di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
(1) GU C 143 del 17 giugno 2006.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/12 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 gennaio 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově — Repubblica ceca) — Jan Vorel/Nemocnice Český Krumlov
(Causa C-437/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE - Nozione di «orario di lavoro» - Periodi di inattività nell'ambito di un servizio di guardia garantito da un medico nel luogo di lavoro - Qualificazione - Incidenza sulla retribuzione dell'interessato)
(2007/C 56/20)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Českém Krumlově
Parti nella causa principale
Ricorrente: Jan Vorel
Convenuta: Nemocnice Český Krumlov
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Českém Krumlově — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, (GU L 307, pag. 18) — Nozione di «orario di lavoro» — Normativa nazionale che considera non costituenti orario di lavoro i periodi di inattività compresi nel servizio di guardia effettuato da un medico sul luogo di lavoro.
Dispositivo
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1) |
La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE; e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretate nel senso che:
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(1) GU C 36 dell'11 febbraio 2006.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/12 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Juers Pharma Import-Export GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg
(Causa C-40/06) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Capsule contenenti principalmente melatonina - Medicamenti)
(2007/C 56/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Richiedente: Juers Pharma Import-Export GmbH
Resistente: Oberfinanzdirektion Nürnberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Voci 3004 (medicamenti) e 2106 (preparazioni alimentari) della nomenclatura combinata — Classificazione delle capsule di melatonina presentate come integratori alimentari ma importabili unicamente tramite le farmacie su prescrizione medica — Twinlab Melatonin Caps
Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che capsule contenenti principalmente melatonina quali quelle in questione nella causa principale rientrano nella voce tariffaria 3004.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/13 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2006 dal Tesco Storse Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), emessa il 13 settembre 2006 nella causa T-191/04: MIP Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI)
(Causa C-493/06 P)
(2007/C 56/22)
Lingua processuale: l'inglese.
Parti
Ricorrente: Tesco Stores Ltd (rappresentanti: sigg. Kelly, Solicitor, S. Malynicz, barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2006 nella causa T-191/04; |
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— |
condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla Tesco per il presente ricorso e per quello dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che l'impugnata sentenza deve essere annullata per il motivo che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione di procedura che ha recato pregiudizio alla ricorrente e ha violato il diritto comunitario. In particolare, la ricorrente sostiene che:
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1. |
Gli artt. 8 e 42 del regolamento sul mercato comune (1) non richiedono a un opponente di dimostrare nessuna delle condizioni di un'opposizione al di fuori del periodo di opposizione. Un'interpretazione corretta e giuridicamente certa delle disposizioni richiede che un opponente dimostri condizioni come la titolarità e la sussistenza di un diritto anteriore solo una volta e in una sola volta, cioè all'atto dell'opposizione. |
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2. |
Le regole 15, 16 e 20 del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2) non richiedono che l'opponente dimostri il marchio anteriore in una qualsiasi maniera oltre a quella alla quale già vi abbia provveduto e, in particolare, non gli impone alcun obbligo di dimostrare il rinnovo del marchio anteriore al di là del periodo di opposizione. |
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3. |
Vi sarebbe una legittima aspettativa da parte della Tesco a che non fosse richiesto di provvedere ad ulteriori dimostrazioni del suo diritto anteriore oltre a quanto abbia già provveduto. |
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4. |
Imporre alla Tesco l'obbligo di dimostrare il rinnovo, quale quello del 28 giugno 2000, 24 febbraio 2000, 13 giugno 2000 e persino 23 ottobre 2000, significherebbe richiedere alla Tesco di dimostrare retrospettivamente qualcosa che, per quanto riguarda le dette date, non era in grado e neppure richiesto all'epoca di fare ai sensi della normativa nazionale. |
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5. |
Vi sarebbero violazioni di diritti processuali dinanzi al Tribunale di primo grado che hanno pregiudicato la Tesco in quanto a) l'UAMI vuole rifarsi a una versione dei suoi orientamenti nei procedimenti di opposizione che non era in vigore all'epoca che qui rileva e, b) l'UAMI ha sostenuto argomenti che vanno al di là dei termini della controversia quali definiti dalle parti. |
(1) GU L 11, pag. 1.
(2) GU L 303, pag. 1.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 7 dicembre 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Causa C-498/06)
(2007/C 56/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social Único de Algeciras.
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maira María Robledillo Núñez.
Convenuta: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Questioni pregiudiziali
Se, dal punto di vista dei principi generali di uguaglianza e divieto di discriminazione, la disparità di trattamento stabilita dall'art. 33, n. 2, SL, nella versione attuale ed in quella immediatamente precedente, vigente fino al 14 giugno 2006, non risulti oggettivamente giustificata e, di conseguenza, se occorra includere le indennità per licenziamento a favore del lavoratore riconosciute in una conciliazione stragiudiziale nell'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (2), laddove l'art. 33, n. 1, SL ammette questo tipo di conciliazioni ai fini del pagamento, da parte dell'istituto di garanzia, dei «Salarios de Tramitación», anch'essi conseguenza del detto licenziamento.
(1) GU L 283, pag. 23; ES 05/02, pag. 219.
(2) GU L 270, pag. 10.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 14 dicembre 2006 — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG
(Causa C-506/06)
(2007/C 56/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sabine Mayr
Convenuta: Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG
Questioni pregiudiziali
Se rappresenti una «lavoratrice gestante» ai sensi dell'art. 2, lett. a), prima frase della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1), la lavoratrice che si sottopone ad una fecondazione in vitro, qualora al momento della comunicazione del licenziamento i suoi ovuli siano stati già fecondati con il seme del partner, e si sia quindi già in presenza di embrioni in vitro, i quali tuttavia non sono ancora stati impiantati nel corpo della donna.
(1) GU L 348, pag. 1.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck il 13 dicembre 2006 — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse
(Causa C-507/06)
(2007/C 56/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti nella causa principale
Ricorrente: Malina Klöppel
Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse
Questione pregiudiziale
Se l'art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1) come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001 (2), n. 1386 in combinato disposto con l'art. 3 di quest'ultimo regolamento e l'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410 (4) debba essere interpretato nel senso che i periodi nei quali l'interessato beneficia di una prestazione familiare in uno Stato membro [nel presente caso la Repubblica federale di Germania, Bundeserziehungsgeld (assegno federale per l'educazione)] debbano essere sottoposti allo stesso regime per quanto riguarda il diritto alla riscossione di un'analoga prestazione in un altro Stato membro (nel presente caso l'Austria, Kinderbetreuungsgeld) e pertanto, nel valutare tale diritto nel secondo Stato membro, debbano essere qualificati come periodi compiuti nel proprio Stato, qualora durante tali periodi entrambi i genitori siano da qualificarsi come lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71.
(1) GU L 149, pag. 2.
(2) GU L 187, pag. 1.
(3) GU L 74, pag. 1.
(4) GU L 62, pag. 17.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/15 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-508/06)
(2007/C 56/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che le autorità maltesi sono venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 96/59/CE (1) in combinato disposto con l'art. 54 dell'Atto di adesione del 2003. |
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condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine entro il quale la Repubblica di Malta era tenuta a comunicare i programmi e le bozze di piano in forza dell'art. 11 della direttiva è scaduto il 1o maggio 2004.
(1) GU L 243, pag. 31.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/15 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2006 dallo Akzo Nobel NV, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, nella causa T-330/01, Akzo Nobel NV/Commissione
(Causa C-509/06 P)
(2007/C 56/27)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Akzo Nobel NV (rappresentante: avv. C. Swaak )
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, emessa nella causa T-330/01; |
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— |
annullare gli articoli 3 e 4 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001 n. C(2001) 2931 def.; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di interpretazione dichiarando che la responsabilità per un'infrazione da parte di un'impresa comunitaria non è ascrivibile solo alla società madre, ma anche, in solido, alla società holding di vertice che indirettamente ha preso parte alle attività in una delle due società madre. |
|
2) |
Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di interpretazione considerando che gli argomenti che non sono stati dedotti durante la fase amministrativa del procedimento presso la Commissione non possono essere invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/15 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2006 dalla Archer Daniels Midland Co. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-329/01, Archer Daniels Midland Company/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-510/06 P)
(2007/C 56/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentanti: avv.ti C. Lenz, Prof. Dr., e L. Alegi, E. Batchelor e M. Garcia, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
i) annullare la sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso della ADM relativamente alla decisione; |
|
— |
ii) annullare l'art. 3 della decisione nella parte in cui si riferisce alla ADM; |
|
— |
iii) in subordine a (ii), modificare l'art. 3 della decisione per ridurre ulteriormente o cancellare l'ammenda imposta alla ADM; |
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— |
iv) in subordine a (ii) e (iii), rinviare la causa al Tribunale per la decisione, sulla base dei principi determinati dalla Corte; |
|
— |
v) in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle della ADM relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale che a quello dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
I motivi fatti valere in sede di impugnazione dalla Archer Daniels Midland Company (in prosieguo: la «ADM») sono i seguenti:
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1) |
il Tribunale di primo grado ha violato l'obbligo di motivazione:
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2) |
il Tribunale ha errato ritenendo che la Commissione abbia dimostrato gli elementi di cui alla causa Pioneer (1) e giustificato il suo potere di aumentare le ammende in generale e nel presente caso; |
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3) |
il Tribunale ha violato i principi giuridici applicabili al calcolo delle ammende consentendo alla Commissione di ignorare il fatturato SEE come adeguato punto di partenza; |
|
4) |
il Tribunale ha violato il principio secondo cui la Commissione deve rispettare le norme che si è data:
|
|
5) |
il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento ritenendo che vi fossero notevoli elementi di distinzione rispetto alla vicenda Zinc Phosphates (2), direttamente comparabile, in cui sono state comminate ammende molto inferiori; |
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6) |
il Tribunale ha invertito l'onere della prova richiedendo alla ADM di dimostrare che i prezzi sarebbero stati i medesimi in mancanza dell'intesa; |
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7) |
il Tribunale ha violato l'art. 81 CE:
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8) |
il Tribunale ha snaturato le prove:
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(1) Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, SA Musique Diffusion Française e a./Commissione (Racc. pag. 1825).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/16 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2006 da Archer Daniels Midland Co. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, nella causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee
(Procedimento C-511/06 P)
(2007/C 56/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentanti: C. Lenz, Prof. Dr., L. Martin Alegi, E. Batchelor e M. Garcia, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede quanto segue:
|
— |
i) annullare la sentenza in quanto respinge il ricorso di ADM contro la Decisione; |
|
— |
ii) annullare l'art. 3 della Decisione nella parte relativa a ADM; |
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— |
iii) in subordine a ii), modificare l'art. 3 della Decisione nel senso di ridurre ulteriormente o di annullare l'ammenda inflitta a ADM; |
|
— |
iv) in subordine a ii) e iii), rimettere la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca in diritto conformemente alla decisione della Corte; |
|
— |
v) in ogni caso, condannare la Commissione alle spese proprie e a quelle sostenute da ADM dinanzi al Tribunale come dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce quanto segue:
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1. |
Il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa di Archer Daniels Midland Company (ADM) nel ritenerla debitamente avvertita dei fatti su cui la Commissione fondava il suo ruolo di leader. |
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2. |
Il Tribunale avrebbe violato garanzie processuali fondamentali nel permettere alla Commissione di assumere come prova della leadership il resoconto dell'FBI dell'interrogatorio di un dipendente di ADM. |
|
3. |
Il Tribunale avrebbe distorto l'evidenza dichiarando comprovata l'asserzione di Cerestar che ADM avesse la leadership. |
|
4. |
Il Tribunale non avrebbe spiegato perché ha respinto le conclusioni della ricorrente nel senso dell'inaffidabilità delle affermazioni di Cerestar circa il ruolo di leader di ADM nelle riunioni cd. degli sherpas, Cerestar non avendo fornito di tali riunioni né indicazioni precise, né dettagli. |
|
5. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che ADM non poteva più contestare l'esattezza delle affermazioni di Cerestar in quanto non aveva sollevato obiezioni durante il procedimento amministrativo. |
|
6. |
Il Tribunale avrebbe infranto il principio secondo cui la Commissione deve attenersi alle sue stesse regole, atteso che:
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|
7. |
Il Tribunale avrebbe violato il principio del legittimo affidamento in sede di applicazione della Comunicazione sulla cooperazione, giacché ha concluso che ADM era leader e non poteva perciò beneficiare del trattamento di cui al Punto B della Comunicazione. |
|
8. |
Il Tribunale avrebbe mal applicato le norme in tema di legittimo affidamento allorché ha affermato che le osservazioni della Commissione nel corso del procedimento amministrativo non giustificavano l'affidamento di ADM in una riduzione dell'ammenda conformemente al Punto B della Comunicazione sulla cooperazione. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/17 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2006 dalla Armacell Enterprise GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell Enterprise GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-514/06 P)
(2007/C 56/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Armacell Enterprise GmbH (Rappresentante: O. Spuhler, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2006, causa T-172/05; |
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— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia; |
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 febbraio 2005, procedimento R 552/2004-1; |
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— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e a quelle del procedimento dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che l'impugnata decisione del Tribunale di primo grado è fondata su un'errata interpretazione del concetto normativo di somiglianza di un marchio ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1). La ricorrente sostiene inoltre che la mancata valutazione, da parte del Tribunale di primo grado, del problema della somiglianza del marchio dal punto di vista del pubblico di lingua inglese costituisce una violazione di norme che prescrivono una determinata forma ai sensi dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/18 |
Ricorso proposto il 19 dicembre 2006 dall'European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata), 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-515/06 P)
(2007/C 56/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (rappresentanti: M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmann, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T-168/01, nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/70/E (1); |
|
— |
statuire sulle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere le seguenti violazioni del diritto comunitario nella sentenza impugnata:
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a) |
erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha trascurato il ruolo e la funzione dell'art. 81, n. 3, CE ritenendo che la valutazione effettuata dalla Commissione fosse insufficiente; |
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b) |
erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha valutato erroneamente l'onere della prova; |
|
c) |
erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente ovvero omesso di prendere in considerazione prove presenti nel fascicolo che dimostrano che il ricorrente in primo grado (GSK) non ha fatto valere i requisiti dell'art. 81, n. 3, CE in misura sufficiente e fornendo prove adeguate. |
(1) GU L 302, pag. 1.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/18 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2006 dall'Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 27 settembre 2006, nella causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc/Commissione delle Comunità europee
(Procedimento C-519/06 P)
(2007/C 56/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (rappresentanti: sigg. M. Araujo Boyd, abogado, e J. L. Buendía Sierra, membro del servizio giuridico)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, nella causa T-168/01; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia oggetto della causa T-168/01 respingendo in toto il ricorso d'annullamento proposto dalla GLAXO e confermando la decisione della Commissione 2001/791/CE; nonché |
|
— |
annullare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della suddetta sentenza relativi alle spese e condannare la GLAXO alla totalità delle spese sostenute nella causa T-168/01 e nell'attuale procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per tutti i motivi indicati qui di seguito:
Errata applicazione dell'art. 81, n. 1, CE.
Il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») avrebbe commesso un errore nel respingere le conclusioni della Commissione secondo cui il sistema di duplice fissazione dei prezzi stabilito dalla GLAXO era diretto a impedire, restringere o falsare la concorrenza; i doppi prezzi e i divieti di esportazione sarebbero per loro stessa natura contrari alla concorrenza. Sempre a torto il Tribunale avrebbe poi applicato l'art. 81, n. 1, CE al contesto di un settore regolato, la sentenza impugnata analizzerebbe in maniera inesatta il contesto giuridico e economico della controversia e il Tribunale sarebbe incorso in errore manifesto di diritto nella valutazione della ratio delle norme del Trattato CE in materia di concorrenza e dei benefici derivanti ai consumatori finali dal mercato parallelo.
Errata applicazione dell'art. 81, n. 3, CE
Ai termini della sentenza impugnata la Commissione ha svolto una valutazione inadeguata del nesso causale tra commercio parallelo e innovazione e tra art. 4 delle condizioni generali di vendita e innovazione. Il Tribunale ha dichiarato errate anche le sue conclusioni in ordine all'effetto delle fluttuazioni monetarie sul commercio parallelo tra Spagna e Regno Unito. Per la ricorrente, invece, la valutazione della Commissione rispetto ai detti punti sarebbe del tutto corretta e scevra da errori manifesti; il Tribunale avrebbe quindi interpretato erroneamente l'art. 81, n. 3, CE.
Da ultimo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha invertito l'onere probatorio rispetto all'art. 81, n. 3, CE e non ha analizzato correttamente la valutazione effettuata dalla Commissione della seconda, della terza e della quarta condizione previste da tale norma. A suo avviso, le quattro condizioni per concedere un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE sono cumulative, tale che l'assenza anche di una sola di esse è motivo sufficiente perché la Commissione rifiuti l'esenzione. Ne consegue che il Tribunale non può annullare una decisione di rifiuto se prima non ha sottoposto a verifica completa l'analisi delle quattro condizioni di cui all'art. 81, n. 3, CE condotta dalla Commissione e concluso che essa è manifestamente errata.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) il 20 dicembre 2006 — Stringer and others/Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-520/06)
(2007/C 56/33)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti nella causa principale
Ricorrente: Stringer and others
Convenuto: Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) vada interpretato nel senso che un lavoratore in assenza per malattia di durata indeterminata abbia il diritto i) di indicare un futuro periodo per ferie annuali retribuite e ii) di prendere ferie annuali retribuite, in entrambi i casi durante un periodo che sarebbe altrimenti da considerare come assenza per malattia. |
|
2) |
se, qualora uno Stato membro eserciti il suo potere discrezionale di sostituire il periodo minimo di ferie annue retribuite con un'indennità finanziaria in caso di fine del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE e data l'assenza per malattia del lavoratore interessato per l'intera durata o per una parte dell'anno di riferimento in cui termina il rapporto di lavoro, l'art. 7, n. 2, imponga determinati requisiti o detti determinati criteri sul punto se debba essere versata o su come debba essere calcolata l'indennità in parola. |
(1) GU L 299, pag. 9.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 28 dicembre 2006 — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-524/06)
(2007/C 56/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti nella causa principale
Ricorrente: Heinz Huber
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
Se il trattamento generale dei dati personali di cittadini di altri Stati membri in un registro degli stranieri sia compatibile:
|
a) |
con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità tra cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 12, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 17 e 18, n. 1, CE); |
|
b) |
con il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43, n. 1, CE); |
|
c) |
con il requisito concernente la necessità, di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31) (1). |
(1) GU L 281, pag. 31.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 27 dicembre 2006 — R.H.H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-527/06)
(2007/C 56/35)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrente: R.H.H. Renneberg
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questione pregiudiziale
Gli artt. 39 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che uno di tali articoli osti — o entrambi gli articoli ostino — al fatto che ad un contribuente che (per saldo) percepisca redditi negativi da un'abitazione di proprietà da esso abitata nel suo Stato di residenza e trae la totalità dei suoi redditi positivi, segnatamente redditi da lavoro, in uno Stato membro diverso da quello di residenza, l'altro Stato membro (lo Stato di occupazione) non consente di dedurre i redditi negativi dai redditi da lavoro imponibili, mentre il medesimo Stato di occupazione consente siffatta deduzione ai propri residenti.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epiktrateias (Grecia) il 29 dicembre 2006 — «Emm. G. Lianakis A.E.», Sima Anonimi Techniki Etairia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Comune di Alessandropoli, «Planitiki A.E.», Aikaterini Georgoula, Dim. Vassios, «N. Loukatos & Sinergates Anonimi Etairia Meleton», «Eratosthenis Meletitiki A.E.», «A. Pantazis-Pan. Kyriopoulos & Sin/Tes os “Filon” O.E.», Nikolaos Sideris
(Causa C-532/06)
(2007/C 56/36)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Simvoulio tis Epiktrateias (Consiglio di Stato)
Parti nella causa principale
Ricorrenti:«Emm. G. Lianakis A.E.», Sima Anonimi Techniki Etairia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos
Convenuti: Comune di Alessandropoli, «Planitiki A.E.», Aikaterini Georgoula, Dim. Vassios, «N. Loukatos & Sinergates Anonimi Etairia Meleton», «Eratosthenis Meletitiki A.E.», «A. Pantazis-Pan. Kyriopoulos & Sin/Tes os “Filon” O.E.», Nikolaos Sideris
Questione pregiudiziale
Se, nel caso in cui il bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi preveda soltanto l'ordine di priorità dei criteri di aggiudicazione, senza stabilire i coefficienti di ponderazione di ciascun criterio, l'art. 36 della direttiva 92/50/CEE (1), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209) consenta che i coefficienti di ponderazione dei criteri siano stabiliti in un momento successivo da parte della commissione aggiudicatrice e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni.
(1) GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 1-24.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 28 dicembre 2006 — 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited
(Causa C-533/06)
(2007/C 56/37)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti nella causa principale
Ricorrente: 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited
Convenuto: Hutchinson 3G UK Limited
Questioni pregiudiziali
|
1. |
Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, il prezzo) di prodotti o servizi da lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con il prezzo) dei prodotti o servizi commercializzati dal concorrente sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio come indicazione di origine, se tale uso rientri nell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 (1). |
|
2. |
Qualora un operatore commerciale usi, in una pubblicità comparativa, il marchio registrato di un concorrente, se tale uso, per essere conforme all'art. 3 bis della direttiva 84/450 (2), come modificata, debba essere «indispensabile» e, in tal caso, quali siano i criteri in base ai quali valutare l'indispensabilità. |
|
3. |
In particolare, qualora esista una condizione di indispensabilità, se tale condizione precluda qualsiasi uso di un segno che non è identico al marchio registrato, ma molto simile ad esso. |
(1) GU L 40, pag. 1.
(2) GU L 250, pag. 17.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/21 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-6/07)
(2007/C 56/38)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (1), che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine impartito per adattare il diritto interno alla direttiva 2002/74 è scaduto l'8 ottobre 2005.
(1) GU L 270, pag. 10.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 18 gennaio 2007 — Hans Eckelkamp e altri/Belgische Staat
(Causa C-11/07)
(2007/C 56/39)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parti nella causa principale
Appellanti: Hans Eckelkamp e altri
Appellato: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 12 in combinato disposto con gli artt. 17 e 18 CE e l'art. 56 in combinato disposto con l'art. 58 CE ostino ad un regime interno di uno Stato membro ai sensi del quale, in caso di acquisizione per successione di un bene immobile sito in uno Stato membro (Stato di ubicazione del bene), questo Stato preleva un'imposta sul valore dell'immobile stesso, sito nello Stato di ubicazione, autorizzando la deduzione del valore degli oneri che gravano sul bene (come debiti garantiti da un mandato a costituire un'ipoteca sull'immobile stesso) se il defunto al momento del decesso risiedeva nello Stato di ubicazione, ma non se questi al momento del decesso risiedeva in un altro Stato membro (lo Stato di residenza).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/22 |
Ricorso presentato il 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-13/07)
(2007/C 56/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e M. Huttunen, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Consiglio e degli Stati membri che stabilisce la posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'adesione della Repubblica socialista del Vietnam all'Organizzazione mondiale del commercio (COM/2005/0659 def — ACC 2006/0215); |
|
— |
dichiarare che gli effetti della decisione annullata sono definitivi; |
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— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La proposta presentata dalla Commissione era basata sull'art. 133, nn. 1 e 5, del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, secondo comma, dello stesso. Il Consiglio ha aggiunto l'art. 133, n. 6, al fondamento normativo e di conseguenza è stata adottata una decisione formalmente separata dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno del Consiglio. Il Consiglio e gli Stati membri hanno così adottato «congiuntamente» la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri come previsto dall'ultima frase dell'art. 133, n. 6, secondo comma.
La scelta del fondamento normativo effettuata dalla Commissione era avvenuta in conformità dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che sono lo scopo e il contenuto dell'atto. In particolare, si basava sulla considerazione che il contenuto dell'atto rientra nell'ambito dell'art. 133, nn. 1 e 5, che prevede la competenza esclusiva, e conseguentemente non era necessario ricorrere all'art. 136, n. 6. La Commissione ritiene che la decisione debba essere annullata per quanto riguarda il fondamento normativo.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerictshof (Germania) il 22 gennaio 2007 — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie und Handelskammer Berlin; interveniente: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
(Causa C-14/07)
(2007/C 56/41)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerictshof
Parte/i nella causa principale
Ricorrente: Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR
Resistente: Industrie und Handelskammer Berlin
Interveniente: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348 (1), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in sua applicazione, il destinatario non può rifiutare di ricevere l'atto oggetto di una notificazione se i relativi allegati, solo quelli, sono redatti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero da una delle lingue dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. |
|
2. |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 1), Se l'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il destinatario «comprende» la lingua dello Stato membro mittente come richiesto dal regolamento già perché ha convenuto e stipulato con l'istante, nell'esercizio della sua attività commerciale, che la corrispondenza sia scambiata in quella lingua. |
|
3. |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 2), Se l'art. 8, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, esso non legittima il destinatario a rifiutare di ricevere allegati all'atto oggetto della notificazione redatti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, ovvero da una delle lingue dello Stato membro mittente da lui compresa, se nell'esercizio della sua attività commerciale egli ha convenuto e stipulato che la corrispondenza sia scambiata nella lingua dello Stato mittente e gli allegati notificati rientrino in questo scambio di corrispondenza e siano redatti nella detta lingua |
(1) GU L 160, pag. 37.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Jönköping (Svezia) il 22 gennaio 2007 — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket
(Causa C-18/07)
(2007/C 56/42)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Jönköping.
Parte nella causa principale
Ricorrente: Mattias Jalkhed.
Convenuto: Jordbruksverket.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una norma nazionale che contiene un divieto di detenzione di rapaci come animali da compagnia o a fini ricreativi costituisca una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente di cui all'art. 28 del Trattato CE, se la norma in questione comporta la proibizione di importare nello Stato membro interessato un volatile di tale tipo in provenienza da un altro Stato membro. |
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2) |
Nel caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente: se la norma nazionale in parola possa nonostante ciò essere considerata compatibile con il diritto comunitario, in considerazione del fatto che la giustificazione della norma, secondo la competente autorità nazionale, è la difficoltà di soddisfare in cattività il bisogno dei rapaci di comportarsi naturalmente (e cioè il comportamento sociale del volatile, la ricerca del cibo e la libertà di movimento), nonché l'assenza di addomesticamento, che determina timore e tensione indesiderata nel trattamento dei medesimi.
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(1) GU L 204, pag. 37.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/23 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-20/07)
(2007/C 56/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Hottiaux e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Irlanda
Domanda della ricorrente
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— |
Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili (1) non stradali o non avendole comunque comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva; |
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— |
condannare l'Irlanda alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 20 maggio 2005.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/23 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-21/07)
(2007/C 56/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Irlanda
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
|
— |
Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (1) o non avendole comunque comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza all'art. 2 della detta direttiva; |
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— |
condannare l'Irlanda alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto l'11 agosto 2004.
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10.3.2007 |
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C 56/24 |
Ricorso presentato il 24 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-22/07)
(2007/C 56/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (1), che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva 2004/27/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 ottobre 2005.
(1) GU L 136, pag. 34.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/24 |
Ricorso presentato il 25 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-26/07)
(2007/C 56/46)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kontou e A.-M. Rouchaud-Joët)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE (1), relativa all'indennizzo delle vittime di reato, o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
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— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva 2004/80/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o gennaio 2006.
(1) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/25 |
Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-29/07)
(2007/C 56/47)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE (1), relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
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— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva 2003/110/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 6 dicembre 2005.
(1) GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/25 |
Ricorso presentato il 26 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-31/07)
(2007/C 56/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: R. Vidal Puig, agente)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 giugno 2003, 2003/42/CE (1), relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva |
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— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 4 luglio 2005.
(1) GU L 167, pag. 23.
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/25 |
Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-35/07)
(2007/C 56/49)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare, in primo luogo, che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE (1), che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 di tale direttiva; |
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— |
in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima disposizione della detta direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 30 ottobre 2005.
(1) GU L 136, pag. 58.
Tribunale di Primo grado
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2007 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-231/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) - Recupero di un debito per mezzo di compensazione - Regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e n. 2342/2002 - Principio di buona fede nel diritto internazionale pubblico)
(2007/C 56/50)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Kyriazopoulos, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e F. Dintilhac, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento dell'atto recante la data del 10 marzo 2004 con cui la Commissione ha ordinato il recupero per mezzo di compensazione di somme dovute dalla Repubblica ellenica in seguito alla sua partecipazione a progetti immobiliari riguardanti la rappresentanza diplomatica della Commissione nonché di taluni Stati membri dell'Unione europea ad Abuja (Nigeria)
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il parere del servizio giuridico del Consiglio 26 giugno 1998, presentato dalla Repubblica ellenica in allegato 12 al ricorso, è ritirato dal fascicolo. |
|
2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
(1) GU C 179 del 10.7.2004 (in precedenza causa C-189/04).
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2007 — Georgia-Pacific/UAMI (Motivo goffrato)
(Causa T-283/04) (1)
(Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Motivo goffrato - Diniego di registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2007/C 56/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Georgia-Pacific Sàrl (rappresentante: avv. R. Delorey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente).
Oggetto della causa
Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 maggio 2004 (procedimento R 493/2003-1), relativa alla registrazione di un marchio tridimensionale costituito da un motivo goffrato.
Dispositivo della sentenza
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La ricorrente, Georgia-Pacific Sàrl, è condannata alle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 9 gennaio 2007 — Van Neyghem/Comitato delle regioni
(Causa T-288/04) (1)
(Dipendenti - Nomina - Inquadramento nel grado e nello scatto - Bollettino di stipendio - Reclamo tardivo - Ricevibilità)
(2007/C 56/52)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tirlemont, Belgio) (Rappresentante: D. Janssens, avvocato)
Convenuto: Comitato delle regioni (Rappresentante: P. Cervilla, agente, assistito da B. Wägenbaur e R. Van der Hout, avvocati)
Oggetto della causa
Ricorso di annullamento avverso la decisione del Comitato delle regione 26 marzo 2003, n. 87/03, che inquadra definitivamente il ricorrente nel grado B5, 4o scatto
Dispositivo della sentenza
|
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
Il Comitato delle regioni dell'Unione europea sopporterà l'insieme delle spese. |
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2007 — Tsarnavas/Commissione
(Causa T-472/04) (1)
(Dipendenti - Art. 45 dello Statuto - promozione - Sentenza che annulla la decisione di non promuovere il ricorrente - Riesame dei meriti - Motivazione)
(2007/C 56/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassilios Tsarnavas (Volos, Grecia) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee: G. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 2003 nella parte in cui non ha aggiunto il nome del ricorrente né sull'elenco dei dipendenti proposti per la promozione per l'esercizio 1999, né sull'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per ottenere la promozione al grado A 4 al titolo degli esercizi di promozione 1998 e 1999, né sull'elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 al titolo dei detti esercizi di promozione.
Dispositivo della sentenza
|
1) |
La decisione della Commissione 23 dicembre 2003 con la quale il nome del ricorrente non è stato aggiunto sull'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per ottenere una promozione al grado A 4 al titolo degli esercizi di promozione 1998 e 1999, da un lato, e con la quale il ricorrente non è stato promosso al grado A 4 a ltitolo dei detti esercizi di promozione, dall'altro, è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
|
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 gennaio 2007 — Calavo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo)
(Causa T-53/05) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio figurativo CALVO - Marchio comunitario denominativo anteriore CALAVO - Ricevibilità dell'opposizione - Motivazione dell'opposizione depositata in una lingua diversa da quella di procedura - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 20, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95)
(2007/C 56/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calavo Growers, Inc. (Santa Ana, Stati Uniti) (Rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: J. García Murillo, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Luis Calvo Sanz, SA (Carballo, Spagna) (Rappresentanti: J. Rivas Zurdo e E. López Leiva, avvocati)
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Calavo Growers, Inc., e Luis Calvo Sanz, SA,
Dispositivo della sentenza
|
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1) è annullata. |
|
2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
|
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/28 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2006 — movingpeople.net/UAMI — Schäfer (moving people.net)
(Causa T-92/05) (1)
(«Marchio comunitario - Marchio comunitario figurativo movingpeople.net - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale MOVING PEOPLE - Rifiuto parziale di registrazione - Acquisto del marchio anteriore da parte del ricorrente - Non luogo a statuire»)
(2007/C 56/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: movingpeople.net International BV (Helmond, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti G. van Roeyen e T. Berendsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: S. Laitinen, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Groß Schlamin (Schashagen, Germania) (rappresentante: avv. D. Rohmeyer)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 dicembre 2004, procedimento R 410/2004-1, relativa ad un procedimento di opposizione tra Thomas Schäfer e la movingpeople.net International BV.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle del convenuto. |
|
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/28 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 — Lootus Teine Osaühing/Consiglio dell'Unione europea
(Procedimento T-127/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 - Pesca - Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)
(2007/C 56/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonia) (Rappresentanti: T. Sild e K. Martin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi e a. Westerhof Lörefflerova, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d'Estonia (Rappresentanti: L. Uibo e H. Prieß, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: K. Banks, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002, per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie in acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1) e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), nella parte in cui tali disposizioni riguardano le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal Consiglio. |
|
3) |
Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico di questa. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/29 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2007 — SPM/Commissione
(Causa T-104/06) (1)
(Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP nel territorio dell'Unione europea - Regolamento (CE) n. 219/2006 - Ricorso di annullamento - Titolo per agire - Irricevibilità)
(2007/C 56/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (Douala, Cameroun) (Rappresentante: avv. B. Doré)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e L. Visaggio, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 8 febbraio 2006, n. 219, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006 (GU L 38, pag. 22).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
Le spese sostenute dalla Commissione e dalla Société des plantations de Mbanga SA (SPM) sono a carico di quest'ultima. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/29 |
Ricorso presentato l'8 dicembre 2006 — Rath/HABM — Sanorell Pharma (Immunocell)
(Causa T-368/06)
(2007/C 56/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (Rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sanorell Pharma GmbH & Co.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 ottobre 2006; |
|
— |
porre le spese del procedimento a carico dell'HABM. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «Immunocell» per merci e prodotti delle classi 5, 16 e 41 (domanda di registrazione n. 1 065 903).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Sanorell Pharma GmbH & Co.
Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo «IMMUNORELL» per merci della classe 5 (marchio comunitario n. 808 014) nella parte in cui l'opposizione è stata proposta soltanto avverso la registrazione della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento del ricorso, rigetto parziale della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: l'impugnata decisione viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), dal momento che tra i marchi confligenti non vi è alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/30 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)
(Causa T-400/06)
(2007/C 56/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZERO Industry Srl (Como, Italia) (Rappresentanti: avv. M. Rapisardi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: zero International Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania)
Domande del ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 ottobre 2006, notificata alla ricorrente il 23 ottobre 2006; |
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respingere definitivamente l'opposizione del convenuto avverso la registrazione del marchio comunitario n. 2004547 a favore della Zero Industry Srl; |
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ordinare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di procedere alla registrazione del marchio comunitario richiesto dalla Zero Industry Srl; |
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condannare l'UAMI o altro soccombente al pagamento in solido a favore della ricorrente delle spese incorse sia nel presente procedimento, come pure in quelli di opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio emblematico ZEROH+ per prodotti delle classi 9, 18 e 25 domanda n. 2004547
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: zero International Holding GmbH & Co. KG
Marchio o segno fatto valere: il marchio nazionale emblematico ZERO, per prodotti delle classi 18 e 25 e il marchio denominativo nazionale «ZERO» per prodotti della classe 9
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94
La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di interpretazione della summenzionata disposizione, in quanto non ha preso in considerazione le differenze visuali, fonetiche e logiche tra i marchi confliggenti.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/30 |
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Apache Footwear e Apache II Footwear/Consiglio
(Causa T-1/07)
(2007/C 56/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Apache Footwear Ltd (Guangzhou, Cina) e Apache II Footwear Ltd (Qingyuan, Cina) (rappresentanti: sigg. O. Prost et S. Ballschmiede, avv.ti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006 (1), n. 1472/2006, che istituisce un danno antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull'importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam in quanto impone il 16,5 % di dazi sulle importazioni di prodotti fabbricati alle ricorrenti; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale, a norma dell'art. 234 (CE) dell'impugnato regolamento nella parte in cui impone dazi antidumping definitivi sulle loro esportazioni verso l'Unione europea.
Le ricorrenti deducono tre motivi di diritto a sostegno del loro ricorso:
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio, nell'esaminare se le ricorrenti rispondano ai criteri del trattamento dell'economia di mercato a norma dell'art. 2, n. 7, lett. b) e c) del regolamento (CEE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»), ha violato il medesimo regolamento, come pure il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, nella misura in cui ha omesso di esaminare se le ricorrenti siano soggette ad un'importante interferenza da parte dello Stato.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio, rifiutando di prendere in considerazione talune informazioni chiave aggiuntive, è venuto meno al suo obbligo di diligenza e di buona amministrazione, e di conseguenza è incorso in manifesto errore di valutazione.
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio, rifiutando di escludere le calzature per bambini dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nella fase del regolamento definitivo, ha violato l'art. 21 del regolamento di base come pure il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE ed è incorso e manifesto errore di valutazione.
(1) GU L 275, pag. 1.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/31 |
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
(Causa T-2/07)
(2007/C 56/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (Rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 20 ottobre 2006, C(2006) 5102, che riduce il contributo del Fondo di coesione al gruppo di progetti n. 2001 ES 16 C PE 050 (Risanamento del bacino imbrifero dello Júcar 2001-Gruppo 2) |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006)5102, che ha ridotto il contributo concesso dal Fondo di Coesione al gruppo di progetti n. 2001 ES 16 C PE 050, svolto in Spagna e denominato di «risanamento del bacino imbrifero dello Júcar 2001-Gruppo 2».
Si tratta di un gruppo che comprende tre diversi progetti e che ha ricevuto un contributo finanziario di EUR 11.266.701 ridotto, in forza della decisione impugnata, di EUR 1.900.281.
A sostegno del suo ricorso, lo Stato membro ricorrente fa valere che la direttiva 93/37/CEE (1), è stata interpretata in modo errato ed incoerente sia per quanto riguarda il criterio dell'esperienza (art. 30, nn. 1 e 2), sia quanto all'utilizzo del sistema dei prezzi medi (art. 30, n. 1).
Per quanto concerne l'inclusione del criterio dell'esperienza, non espressamente contemplato nella normativa applicabile, tra i criteri di aggiudicazione, si afferma che la stessa giurisprudenza comunitaria ammette tale possibilità e che il ricorso a tale criterio non potrebbe mai costituire una violazione grave e manifesta dell'ordinamento comunitario, bensì rappresenterebbe in ogni caso un errore di diritto scusabile motivato dalla mancanza di chiarezza della norma.
Lo Stato membro ricorrente afferma inoltre che il ricorso al sistema dei prezzi medi, utilizzato in sede di analisi dell'offerta economicamente più vantaggiosa per quanto riguarda i progetti aggiudicati, non viola il principio della parità di trattamento discriminando le offerte con prezzo più basso rispetto a quelle con prezzo più alto.
In subordine, si lamenta altresì la violazione del disposto dell'art. H, n. 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 (2), per inosservanza dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e, per quanto riguarda, nello specifico, il contratto n. 2000/GV/2005, si fa valere la violazione del principio della proporzionalità, nonché dell'art. 19 della citata direttiva n. 93/37.
(1) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
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C 56/31 |
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
(Causa T-3/07)
(2007/C 56/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (Rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Che si annulli interamente la decisione C(2006) 5103, con la quale si applicano rettifiche finanziarie a cinque progetti da attuarsi nel territorio dell'Andalusia:
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che si condanni la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5103, con la quale si reduce il contributo del Fondo di coesione a cinque progetti da attuarsi nel territorio della Comunidad Autónoma de Andalucía, di seguito riportati:
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N. 2000.ES.16.C.PE.012 (Azioni da svolgere nell'ambito della gestione dei rifiuti della Comunidad Autónoma de Andalucía). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.066 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.004 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Sur: Fase I). |
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N. 2001.ES-16.C.PE.025 (Azioni di installazione e di trattamento RSU nella Comunidad Autónoma de Andalucía — 2001). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.138 (Azioni da svolgere nella gestione dei rifiuti nella Comunidad Autónoma de Andalucía). |
Con la decisione impugnata, il cui nucleo consiste nell'esame del progetto 012, la Commissione ha apportato una rettifica pari a EUR 4.745.284, sulla scorta di determinate considerazioni relative alla sufficienza dei controlli sull'ammissibilità delle spese e sull'osservanza di talune norme relative all'aggiudicazione (affidamento diretto di due contratti di appalto, utilizzo dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione e presunte irregolarità nella pubblicazione di taluni appalti).
A sostegno del suo ricorso, lo Stato membro ricorrente fa valere:
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la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, in relazione all'ammissibilità al finanziamento di talune spese, e dato che il provvedimento impugnato è stato adottato quando ancora non era scaduta la proroga richiesta per eliminare dalla certificazione delle spese quelle inammissibili e sostituirle con altre ammissibili. |
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l'interpretazione errata dell'art. 11, n. 3, lett. b) ed e) della direttiva 92/50/CEE (1), in relazione alle presunte irregolarità riscontrate nell'affidamento diretto di due appalti di servizi. All'interno di questo motivo, in subordine, si lamenta inoltre un errore di calcolo. |
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la violazione delle direttive in materia di appalti pubblici per quanto riguarda l'inclusione del «criterio dell'esperienza» tra i criteri di aggiudicazione. A tale proposito si afferma che, sebbene tale criterio non sia espressamente previsto dalla normativa applicabile, la stessa giurisprudenza comunitaria ammette tale possibilità, e che l'utilizzo del detto criterio non potrebbe mai costituire una violazione grave e manifesta dell'ordinamento comunitario, bensì rappresenterebbe in ogni caso un errore di diritto scusabile motivato dalla mancanza di chiarezza della norma. |
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l'inesistenza di un inadempimento grave e manifesto e, pertanto, di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario nelle irregolarità derivate dalla mancata pubblicazione di taluni appalti. |
(1) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/32 |
Ricorso presentato il 5 gennaio 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-5/07)
(2007/C 56/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, J.-P. Buyle e C. Steyaert, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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in via principale, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, nella parte in cui dichiara che i «vecchi crediti FSE» che sono stati pagati volontariamente dal Regno del Belgio il 21 dicembre 2004, ma con tutte le riserve, non sono prescritti; |
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di conseguenza, dichiarare che tali crediti erano prescritti in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95/CE e, di conseguenza, condannare la Commissione europea a rimborsare al Regno del Belgio, la somma di EUR 631 177,60, a cui devono essere aggiunti gli interessi moratori a partire dal 21 dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo; |
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in subordine, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, nella parte in cui dichiara che il mancato pagamento degli vecchi debiti FSE controversi, produceva un interesse e condannare, di conseguenza, la Commissione europea a rimborsare al ricorrente, gli interessi da lui pagati sui crediti controversi, e cioè la somma di EUR 377 724,99, a cui devono essere aggiunti gli interessi moratori a partire dal 21 dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo; |
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ancora più in subordine, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, per quanto riguarda il tasso degli interessi pretesi. Pertanto, dichiarare che tale tasso di interesse variava in funzione del tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale e, di conseguenza, condannare la Commissione a rimborsare al ricorrente la differenza degli interessi in eccesso pagati dal ricorrente sui crediti controversi, maggiorato degli interessi moratori a partire dal 21 dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo; |
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in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 18 ottobre 2006, con la quale si rifiutava al ricorrente il rimborso di una somma da lui versata a titolo di vecchi crediti del Fondo sociale europeo e di cui reclama il rimborso a causa della prescrizione di tali crediti e, in subordine, della mancanza di fondamento giuridico dell'esigibilità degli interessi.
Nel corso del periodo compreso tra il 1987 e il 1992, la Commissione ha chiesto al ricorrente, con decisioni adottate sulla base del regolamento n. 2950/83/CEE (1) e della decisione 83/673/CEE (2), il rimborso delle somme concesse sotto forma di aiuti a diversi organismi belgi (promotori) e che non erano state utilizzate da essi. Il ricorrente ha trasmesso le note di addebito rimesse dalla Commissione ai promotori interessati. Taluni di essi hanno corrisposto i rimborsi direttamente alla Commissione, mentre altri hanno avviato una corrispondenza con la Commissione sulla legittimità delle richieste di rimborso. Nel 2002 si sono svolte nuove discussioni su iniziativa della Commissione. Nel 2004, la Commissione ha disposto la compensazione dell'importo delle somme dovute a titolo dei vecchi crediti FSE in discussione (note di addebito emesse tra il 15 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991), maggiorata di un interesse moratorio a partire dall'emissione delle note di addebito, con i crediti del ricorrente verso la Commissione nel contesto della gestione dei fondi FSE. Tali compensazioni e gli interessi applicati dalla Commissione sono stati contestati dal ricorrente a causa della prescrizione del debito, nonché dell'inesistenza del fondamento giuridico per l'applicazione degli interessi moratori. Tuttavia, per interrompere l'eventuale decorso degli interessi, il Regno del Belgio ha effettuato il pagamento di una somma che rappresentava il saldo delle somme dovute per i crediti non compensati del FSE. Contemporaneamente, esso ha precisato di non rinunciare agli argomenti esposti nelle sue lettere e di riservarsi il diritto di pretendere il rimborso di tali somme in relazione alla fondatezza dei suoi argomenti. La Commissione ha risposto con lettera 19 gennaio 2005, in cui si è pronunciata sui reclami del ricorrente. Tale lettera è stata oggetto di una domanda di annullamento proposta dal Regno del Belgio dinanzi al Tribunale di primo grado. Con ordinanza 2 maggio 2006, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarandolo irricevibile, in quanto la lettera di cui trattasi non sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE (3).
Il 29 giugno 2006, il ricorrente ha indirizzato un'altra lettera alla Commissione, chiedendo il rimborso di una somma pari al saldo delle somme dovute per i crediti non compensati del FSE che aveva versato per interrompere l'eventuale decorso degli interessi, in base agli argomenti precedentemente esposti relativi alla prescrizione del credito, e di quelli relativi all'assenza di fondamento giuridico dell'esigibilità degli interessi. Con lettera 18 ottobre 2006 la Commissione ha comunicato il suo rifiuto di procedere al rimborso richiesto. Questo è l'atto impugnato nell'ambito del presente ricorso.
A sostegno delle sue conclusioni invocate a titolo principale, il ricorrente asserisce che l'unica regolamentazione a livello europeo che affronterebbe in modo globale il recupero da parte della Commissione delle somme non utilizzate in conformità alle disposizione comunitarie che le disciplinano sarebbe il regolamento n. 2988/95/CE (4). Secondo il ricorrente, nel caso di specie deve essere applicato l'art. 3 del detto regolamento, che prevede i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie. Egli afferma altresì che se il Tribunale dovesse considerare che alla Commissione non possono essere opposti i termini di prescrizione previsti all'art. 3 del regolamento n. 2988/95/CE, bisognerebbe riferirsi all'art. 2, n. 4, dello stesso regolamento e applicare le norme del diritto belga disciplinanti la durata della prescrizione delle azioni «personali».
A sostegno delle conclusioni invocate a titolo subordinato, relativamente all'erroneità del fondamento giuridico su cui la Commissione si è fondata per pretendere dal ricorrente il pagamento degli interessi moratori, il Regno del Belgio afferma che la Commissione commetterebbe un errore applicando l'art. 86, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2342/2002/CE, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (5). Il ricorrente asserisce che esisterebbe una normativa specifica che derogherebbe a tale regolamento e che, in forza di tale normativa specifica, la Commissione potrebbe basarsi solo sulla normativa relativa al funzionamento del FSE che ha visto sorgere i crediti di cui la Commissione pretende il pagamento per stabilire gli eventuali interessi da pagare. A tale proposito, il ricorrente afferma che la Commissione poteva richiedergli gli interessi solo se essi erano previsti il che, a suo parere, non accadeva nel caso di specie.
A titolo ancor più subordinato, il ricorrente asserisce che, contrariamente a quanto aveva deciso la Commissione, il tasso di interesse preteso era variabile. Di conseguenza, egli chiede che la Commissione sia condannata a rimborsargli la differenza di interessi che egli ha pagato in eccesso sui crediti controversi.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, GU L 289, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione 22 dicembre 1983 relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (FSE), GU L 377, pag. 1.
(3) Ordinanza del Tribunale 2 maggio 2006, causa T-134/05, Regno del Belgio/Commissione, non ancora pubblicata sulla Raccolta.
(4) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312, pag. 12.
(5) Regolamento (CE; Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357, pag. 1.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/34 |
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Galderma/HABM — Lelas (Nanolat)
(Causa T-6/07)
(2007/C 56/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Galderma SA (Cham, Svizzera) (Rappresentante: avv. N. Hebeis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Tihomir Lelas
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 25 ottobre 2006, nel caso R 0146/2006-4 nella parte in cui respinge l'opposizione avverso le merci «medicinali, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, saponi, preparati per la cura del corpo e per la bellezza, lozione per capelli»; |
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respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario 003088986 «Nanolat» per le merci sopra menzionate; |
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porre a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno le spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Tihomir Lelas (Nanolat)
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «Nanolat» per merci rientranti nelle classi 1, 3 e 5 (domanda di registrazione n. 3 088 986).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente
Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo tedesco «TANNOLACT» per merci della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), dal momento che esiste rischio di confusione tra i marchi confligenti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/34 |
Ricorso presentato il 4 gennaio 2007 — Torres/UAMI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)
(Causa T-8/07)
(2007/C 56/65)
Lingua del ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Miguel Torres, S.A. (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti. E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fundación Gala-Salvador Dalí
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2006 (pratica R 168/2006-2), con espressa condanna del detto ufficio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: Fundación Gala-Salvador Dalí.
Marchio comunitario richiesto: Marchio figurativo «TG Torre Galatea» per prodotti della classe 33 (domanda n. 2730513).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno fatto valere in opposizione: Marchio denominativo comunitario «TORRES 10» per prodotti della classe 33 (n. 466896), numerosi altri marchi comunitari, nazionali e internazionali.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso, annullamento della decisione adottata e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi in questione esiste un rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/35 |
Ricorso presentato il 9 gennaio 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic/UAMI PepsiCo (Designs)
(Causa T-9/07)
(2007/C 56/66)
Lingua di deposito del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Grupo Promer Mon-Graphic, SA (Sabadell, Spagna) (rappresentanti: R. Almaraz Palmero, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, USA)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della terza Commissione di ricorso dell'UAMI 27 ottobre 2006 nel caso R 1001/2005-3; |
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Porre a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) dell'interveniente Pepsico Inc., le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, come pure quelle relative al procedimento dinanzi alla terza Commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Disegno comunitario registrato per «articoli promozionali per giochi» — Disegno comunitario n. 74463-1
Titolare del disegno o modello comunitario: PepsiCo, Inc.
Parte che richiede la nullità del disegno o modello comunitario: La ricorrente
Disegno o modello della parte che chiede la nullità: disegno comunitario registrato per «piastra metallica per giochi» — Disegno comunitario n. 53186-1
Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di invalidità del disegno comunitario registrato
Decisione della Commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di annullamento e della domanda di declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato
Motivi dedotti: l'impugnato disegno comunitario n. 74463-1 difetta di elementi di novità e di carattere individuale rispetto al disegno comunitario registrato n. 53186-1, che ha acquisito la priorità di un modello o disegno spagnolo anteriore.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/35 |
Ricorso presentato l'8 gennaio 2007 — FVB/HABM — FVD (FVB)
(Causa T-10/07)
(2007/C 56/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (Osnabrück, Germania) (Rappresentante: avv. P. Koehler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH
Conclusioni della ricorrente
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Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 novembre 2006 nel caso R 1343/2005-4 in modo che la decisione 12 settembre 2005 relativa all'opposizione del Finanz- und Versorgungsdienstgesellschaft für Finanzberatung und Vorsorgemanagement mbH n. B 549 362 avverso la domanda di registrazione n. 2 126 175 venga rimossa e l'opposizione respinta; |
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porre le spese del procedimento a carico del convenuto. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio verbale «FVB» per servizi delle classi 35 e 36 (registrazione n. 2 126 175).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «FVD» per servizi della classe 36, nella parte in cui l'opposizione è stata proposta avverso la registrazione della classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, e rigetto parziale della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), dal momento che non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.
(1) Regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/36 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione
(Causa T-11/07)
(2007/C 56/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Repubblica Slovacca) (rappresentanti: B. Hartnett, O. Geiss, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Domanda della ricorrente
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Annullare la decisione della commissione 7 giugno 2006, n. C(2006)2082 def. relativa al caso aiuti di Stato n. C25/2005; |
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annullare in tutto in parte l'art. 1 della detta decisione; |
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porre a carico della Commissione le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006 relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca alla ricorrente (caso C25/2005), nella parte in cui considera la ricorrente come beneficiaria di aiuti di Stato incompatibili e le fa obbligo di rimborsare alla Repubblica slovacca l'intero aiuto maggiorato degli interessi.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
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Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto nel determinare l'ammontare dell'asserito aiuto di Stato. |
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Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione viola un requisito processuale essenziale e omette di prendere in considerazione l'art. 33 CE. In effetti la ricorrente afferma che è la direzione generale all'agricoltura e non la direzione generale alla concorrenza la direzione competente a svolgere gli accertamenti per dare corso alle procedure e alle formalità che hanno portato all'impugnata decisione. |
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Con il terzo motivo, la ricorrente inoltre sostiene che l'impugnata decisione viola la Terza Sezione della parte quarta del Trattato di adesione, l'art. 253 CE, art. 88 CE e il regolamento n. 659/1999 perché la Commissione difetta di competenza per emettere l'impugnata decisione. |
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Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di merito e di diritto applicando l'art. 87, n. 1, CE, nell'affermare che il procedimento fallimentare sarebbe stato più favorevole che un abbuono fiscale. |
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Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto di diritto e di merito omettendo di porre l'onere della prova e violando così gli artt. 87, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato i criteri giuridici elaborati della Corte circa l'applicazione della verifica del creditore privato. |
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Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito omettendo di valutare adeguatamente di prendere in considerazione le prove messe a sua disposizione. |
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Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito, prendendo in considerazione elementi irrilevanti, come differenze interne nell'ambito dell'amministrazione tributaria. |
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Con il nono motivo, la ricorrente sostiene ancora che la decisione viola l'art. 253 CE per insufficiente motivazione delle conclusioni. |
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Infine, con il decimo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore per non aver esentato l'abbuono fiscale come aiuto alla ristrutturazione e applicando retroattivamente gli orientamenti sulla ristrutturazione del 2004. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/37 |
Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione
(Causa T-12/07)
(2007/C 56/69)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F.M. Moretti e L.Nascimbene, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la Decisione — nella sua interezza — e tutti gli atti ad essa inscindibilmente connessi e, per effetto, ingiungere alla Commissione di attivarsi per il recupero della copia della versione non confidenziale della Nuova CdA trasmessa a Michelin; |
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Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione COMP/F2/D (2006) 1095, adottata il 6 novembre 2006 nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F38.638 BR/ESBR), con cui la convenuta ha trasmesso alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) copia della versione non confidenziale della comunicazione degli addebiti adottata in data 6 aprile 2006. MFPM era stata previamente ammessa alla procedura amministrativa in qualità di terza parte interessata, essendo stata invitata a trasmettere eventuali osservazioni.
A sostegno delle sue pretensioni, la Ricorrente fa valere:
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La violazione dei propri diritti di difesa. Viene affermato a questo riguardo che la Commissione ha celato, sin dopo l'adozione della decisione, le reali finalità e la natura della partecipazione di Michelin al procedimento, limitando così le possibilità di difesa della ricorrente ed incidendo negativamente sulla sua posizione processuale. |
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L'illegittimità della Decisione, avuto riguardo alla base giuridica posta a suo fondamento, segnatamente l'articolo 6 del regolamento n. 773/2004 (1). Si ritiene su questo punto che Michelin non potrebbe essere considerato come denunziante, poiché il modulo C da essa presentato è privo della natura di atto di impulso del procedimento avviato a seguito di denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (2). Ne risulta che la Decisione è viziata per violazione del combinato disposto della disposizione precitata e dell'articolo 7 del regolamento n. 773/2004. |
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, del 27.4.2004, pag. 18).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/37 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Cemex UK Cement/Commissione
(Causa T-13/07)
(2007/C 56/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Regno Unito) (Rappresentanti: D. Wyatt QC, S. Taylor, Solicitor, S. Tromans e C. Thomann, lawyers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva 2003/87/CE (1), nella parte in cui
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La domanda in esame si fonda sull'art. 230 CE per ottenere l'annullamento, nella parte rilevante, della decisione della Commissione 29 novembre 2006 relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.
I motivi di annullamento dedotti dal ricorrente si fondano principalmente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di respingere/avrebbe approvato una sotto-assegnazione di quote all'impianto di Rugby della ricorrente, che, secondo il ricorrente:
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discrimina illegittimamente tale impianto non prendendo sufficientemente in considerazione il periodo di prova dell'impianto e basando l'assegnazione all'impianto su un periodo di emissioni che le autorità del Regno Unito sapevano non essere rappresentativo; |
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restringe il diritto di stabilimento della società madre del ricorrente, Cemex Espana, in quanto ostacola e rende meno attraente l'esercizio da parte di questa di una libertà fondamentale, e non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale; e |
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data la conseguente sovra-assegnazione ai concorrenti della ricorrente, si traduce in aiuto di Stato contrario agli artt. 87 CE e 88 CE. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, 25.10.2003, pag. 32).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/38 |
Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — US Steel Košice/Commissione
(Causa T-22/07)
(2007/C 56/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Repubblica Slovacca; rappresentanti: E. Vermulst, S. Van Cutsem, avvocati)
Convenuta: Commissione delle comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 22 novembre 2006, D/59829, concernente l'applicazione di un limite alle vendite alla Bulgaria e alla Romania; e |
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ordinare alla Commissione di pagare le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 2006, D/59829, che ha esteso l'applicazione del limite alle vendite previsto nel Titolo 4, punto 2(a)(i) dell'Allegato XIV all'Atto di adesione in modo da includere la Bulgaria e la Romania. La decisione impugnata stabiliva che il limite alle vendite per il 2007 e per gli anni successivi doveva essere ricalcolato prendendo in considerazione i dati di vendita del 2001 per la Romania e la Bulgaria. A tale fine, esigeva che la Repubblica slovacca fornisse i dati concernenti le vendite della ricorrente nel 2001 con riferimento a tali paesi.
La ricorrente beneficia di aiuto nella forma di esenzione fiscale sulla base delle misure transitorie nell'ambito degli aiuti di Stato che la Repubblica slovacca è autorizzata ad applicare a un beneficiario nel settore dell'acciaio.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è illegittima in quanto pretende che la ricorrente modifichi le sue politiche di vendita e limiti le sue vendite di alcuni prodotti di acciaio ai clienti in Bulgaria e Romania al fine di beneficiare dell'aiuto autorizzato ai sensi del diritto comunitario.
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata impone una condizione aggiuntiva che non esisteva quando l'Atto di adesione è entrato in vigore e, quindi, contraddice il tenore, lo spirito e il regime generale dell'Atto di adesione. Secondo la ricorrente il termine «UE allargata» usato nell'Allegato XIV, Titolo 4, punto 2(a)(i) non include la Romania e la Bulgaria.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata poiché la Commissione ha agito in un ambito in cui non aveva competenza, ha violato il legittimo affidamento della ricorrente e non ha rispettato il principio di proporzionalità.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2007 — BA.LA. di Lanciotti Vittorio e a./Commissione
(Causa T-163/06) (1)
(2007/C 56/72)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2007 — Kretschmer/Parlamento
(Causa T-229/06) (1)
(2007/C 56/73)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1o febbraio 2007 — Rossi Ferreras/Commissione
(Causa F-42/05) (1)
(Funzionari - Valutazione - Rapporto sull'evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione per l'anno 2003 - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
(2007/C 56/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, l'annullamento del rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 217 del 3.9.2005, pag. 45 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-222/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 23 gennaio 2007 — Chassagne/Commissione
(Causa F-43/05) (1)
(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili ai dipendenti originari di un dipartimento d'oltremare francese - Art. 8 dell'allegato VII dello Statuto modificato)
(2007/C 56/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, dichiarazione dell'illegittimità e, di conseguenza, dell'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 8 dell'allegato VII del nuovo statuto, relativo al pagamento forfettario delle spese di viaggio, e, dall'altra, richiesta di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ogni parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 205 del 20.8.2005, pag. 27 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-224/05 e successivamente trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/41 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1o febbraio 2007 — Vassilios Tsarnavas/Commissione
(Causa F-125/05) (1)
(Dipendenti - Promozione - Scrutinio comparativo del merito di dipendenti di diversi servizi - Richiesta di risarcimento - Ricevibilità - Termine ragionevole - Onorari forensi - Procedimento precontenzioso - Danno morale )
(2007/C 56/76)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassilios Tsarnavas (Atene, Grecia) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)
Oggetto della causa
Da un canto, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione 1o aprile 2005 e 7 ottobre 2005, recanti rigetto delle sue domande, presentate al fine di ottenere il risarcimento del danno materiale e morale subito nel contesto degli esercizi di promozione 1998 e 1999 e, dall'altro, la condanna della convenuta al versamento di un'indennità pari a EUR 72 000 calcolati ex aequo et bono per il danno materiale e morale subito
Dispositivo della sentenza
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1) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a corrispondere al sig. Tsarnavas un importo pari a 3 000 euro a titolo di risarcimento del danno morale. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie e spese e un terzo delle spese sostenute dal sig. Tsarnavas. |
|
4) |
Il sig. Tsarnavas sopporterà due terzi delle proprie spese. |
(1) GU C 60 dell'11.3.2006, pag. 54.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/41 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 gennaio 2007 — de Albuquerque/Commissione
(Causa F-55/06) (1)
(Funzionari - Trasferimento - Art. 7, n. 1, dello Statuto - Errore manifesto di valutazione - Principio di parità di trattamento - Sviamento di potere - Interesse del servizio)
(2007/C 56/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgio) (Rappresentante: C. Mourato, avocat)
Convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina 2 febbraio 2006, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione 23 settembre 2005 del Direttore generale della DG INFSO di procedere al suo trasferimento nell'interesse del servizio come capo dell'unità INFSO.G.2.«Micro e nonosistemi».
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 154 del 1.7.2006, pag. 28.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/41 |
Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica 1o febbraio 2007 — Bligny/Commissione
(Procedimento F-142/06 R)
(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Assenza)
(2007/C 56/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francia), (Rappresentante: P. Lebel-Nourissat, avocate)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)
Oggetto del procedimento
Da un lato, sospendere le decisioni della commissione di concorso in data 23 novembre e 7 dicembre 2006, che respingono la candidatura del ricorrente al concorso generale EPSO/AD/26/05 e, dall'altro, come provvedimento provvisorio, ordinare la correzione della sua prova scritta nel detto concorso.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/42 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Pascual García/Commissione
(Causa F-145/06)
(2007/C 56/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: César Pascual García (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del direttore generale del JRC-Joint Research Centre della Commissione delle Comunità europee (JRC) 7 aprile 2006, notificata al ricorrente il 17 aprile 2006, in quanto non ha preso in considerazione la sua candidatura al posto relativo all'avviso di vacanza COM/2005/2969 — B/3/B*11 — JRC.I.04 — IHCP — Ispra, e ha aggiunto un'annotazione nell'elenco di riserva del concorso EPSO/B/23/04 (1) in cui si informavano i servizi della Commissione che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità al detto concorso; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, vincitore del concorso generale EPSO/B/23/0, non è stato assunto dal JRC in quanto il direttore generale di quest'ultimo ha ritenuto che non soddisfacesse le condizioni di ammissibilità richieste per tale concorso.
Nel ricorso, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata: i) è viziata da abuso procedurale, giacché avrebbe indebitamente modificato la valutazione dei suoi titoli e della sua esperienza effettuata dalla commissione di tale concorso e in assenza di manifesto errore di valutazione da parte di questa; ii) viola il quadro normativo imposto dal bando di concorso; iii) è viziata da manifesto errore di valutazione e da grave difetto di motivazione a causa del suo carattere illogico; iv) viola il principio di tutela del legittimo affidamento.
In via subordinata, secondo il ricorrente, la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento. Nel caso in cui la violazione di tale principio derivasse dalle disposizioni del bando di concorso, questo dovrebbe essere dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 241 CE.
(1) Bando di concorso generale EPSO/B/23/04 al fine di costituire una riserva per l'assunzione di agenti tecnici (B 5/B 4) nei settori della ricerca e tecnico (GU C 81 A del 31 marzo 2004, pag. 17).
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/42 |
Ricorso proposto l'11 dicembre 2006 — Speiser/Parlamento
(Causa F-146/06)
(2007/C 56/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Germania) (Rappresentante: F. Theumer)
Convenuto: Parlamento europeo
Domanda del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del convenuto 11 settembre 2006, n. 115521 che respinge il reclamo del ricorrente 31 marzo 2006 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale circa la concessione delle indennità di dislocazione; |
|
— |
dichiarare che il convenuto è obbligato a concedere l'indennità di dislocazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto del personale retroattivamente a partire dal 3.10.2005; |
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— |
condannare il convenuto alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente che il 3 ottobre 2005 entrava in servizio presso il gruppo parlamentare del partito popolare europeo, impugna la decisione con la quale viene respinta la sua domanda di concessione di indennità di espatrio. Ritiene di aver presentato i documenti giustificativi di tale diritto e di avere così integrato tutti i presupposti.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/43 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Matos Martins/Commissione
(Causa F-2/07)
(2007/C 56/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 27 febbraio 2006 che sancisce i risultati del ricorrente nelle prove di preselezione per agenti contrattuali UE 25; |
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— |
annullare la decisione dell'EPSO e/o del Comitato di selezione di non registrare il ricorrente nelle banca dati dei candidati che hanno passato le prove di preselezione; |
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annullare il prosieguo delle operazioni di preselezione; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Nella prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il livello di difficoltà e il tasso di successo delle prove di preselezione, in particolare il livello di difficoltà del test numerico dei candidati del gruppo di funzioni IV, sarebbero stati fissati in funzione del numero di candidati, in maniera da giungere ad un numero di vincitori predefinito, laddove avrebbero dovuto essere fissati unicamente in relazione alle esigenze delle funzioni dei posti da coprire.
Nella seconda parte dello stesso motivo, il ricorrente sostiene che il contenuto delle prove di preselezione sarebbe stato stabilito per ogni gruppo di funzioni mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande di livello differente, laddove il contenuto delle prove avrebbe dovuto essere lo stesso per tutti i candidati di uno stesso gruppo di funzioni, o per lo meno avrebbe dovuto essere stabilito mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande dello stesso livello.
Il secondo motivo attiene ad una violazione del dovere di trasparenza, dell'obbligo di motivazione delle decisioni che arrecano pregiudizio, della regola dell'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del principio di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene che le domande postegli non gli sono state trasmesse e che le ragioni addotte dall'EPSO per giustificare tale rifiuto di informazione sono manifestamente inesatte in fatto e inammissibili in diritto. In particolare, da un lato, l'allegato III dello Statuto che prevede la segretezza dei lavori della commissione di concorso non sarebbe applicabile al caso di specie, e dall'altro, la trasmissione delle domande sarebbe divenuta indispensabile alla luce dei dubbi e delle riserve che l'EPSO stessa e il Comitato paritario di selezione avrebbero espresso in ordine alla validità delle prove.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/43 |
Ricorso presentato il 18 gennaio 2007 — Moschonaki/FEACTV
(Causa F-3/07)
(2007/C 56/82)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlanda) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)
Convenuto: Federazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACTV)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione con la quale il direttore della FEACTV non autorizza la missione della ricorrente a partecipare alla riunione del 30 e 31 marzo 2006 dell'assemblea dei comitati del personale delle agenzie |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in primo luogo che respingendo la sua domanda di missione per partecipare alla riunione del 30 e 31 marzo 2006 dell'assemblea dei comitati del personale delle agenzie, la FEACTV ha violato gli artt. 24 ter e 9, n. 3, dello Statuto nonché l'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto, che sancisce la libertà di associazione e di rappresentanza sindacale, il ruolo di consultazione e di gestione del comitato del personale e il divieto di qualsiasi pregiudizio in ragione dell'esercizio delle funzioni di membri del comitato del personale.
La ricorrente deduce inoltre violazione dell'art. 110, n. 4, dello Statuto e dell'art. 126 del regime applicabile agli altri agenti. Da tali disposizioni conseguirebbe che tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie dovrebbero tenersi consultazioni regolari con la partecipazione dei comitati del personale al fine di assicurare un'uniforme applicazione dello Statuto.
La decisione impugnata violerebbe altresì il principio di buona gestione e di buona amministrazione.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/44 |
Ricorso presentato il 19 gennaio 2007 — Skoulidi/Commissione
(Causa F-4/07)
(2007/C 56/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: G. Vandersanden)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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concedere alla ricorrente il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della decisione dell'autorità con il potere di nomina (APN) 28 marzo 2006 di non autorizzarla a beneficiare dell'accordo di scambio che era stato concluso tra la Commissione e il governo greco. |
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valutare tale pregiudizio ex equo e bono in EUR 200 000. |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, dopo essere stata collocata a disposizione del Ministero greco dell'educazione nazionale dei culti per otto mesi, ha chiesto di poter beneficiare del regime di scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri al fine di portare a termine gli incarichi da lei effettuati durante il periodo nel quale era stata posta a disposizione. Dopo aver ricevuto l'accordo di più servizi della Commissione nonché di quello del governo greco, la ricorrente ha ricevuto una decisione negativa da parte della sua istituzione, per il motivo che lo scambio sarebbe stato in contrasto con le disposizioni applicabili in materia di messa a disposizione.
Nel ricorso la ricorrente considera che la Commissione sarebbe incorsa in più errori, e cioè:
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sarebbe venuta meno agli obblighi di diligenza cui è tenuta ogni amministrazione; |
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non avrebbe rispettato gli impegni risultanti dall'accordo di scambio che essa stessa aveva convenuto con il governo greco, violando così il legittimo affidamento della ricorrente nonché l'interesse generale comunitario; |
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si sarebbe resa colpevole di affermazioni fuori posto nei confronti della ricorrente; |
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avrebbe discriminato la ricorrente nei confronti di altri dipendenti che sarebbero stati posti a disposizione di talune amministrazioni nazionali per un più lungo periodo. |
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/44 |
Ricorso presentato il 21 gennaio 2007 — Nijs/Corte dei conti
(Causa F-5/07)
(2007/C 56/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (Rappresentante: avv. F. Rollinger)
Convenuta: Corte dei conti europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell'autorità con il potere di nomina (APN) di nominare il superiore del ricorrente al suo attuale posto; |
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annullare il risultato del concorso CC/LA/1/99 e le decisioni connesse o conseguenti per quanto riguarda il ricorrente; |
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annullare la decisione dell'Ufficio elettorale della Corte dei conti di respingere la contestazione, da parte del ricorrente, dello scrutinio del 2, 3 e 4 maggio 2006; |
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annullare il risultato delle elezioni del Comitato del personale della Corte dei conti del 2, 3 e 4 maggio 2006 e le decisioni connesse susseguenti; |
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annullare la decisione di non promuovere il ricorrente e di promuovere il sig. X nel 2006; |
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ordinare il risarcimento del danno materiale e morale subito dal ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce in particolare i fatti che: i) le decisioni dell'APN sarebbero inficiate da inesistenza di motivazione pertinente, ii) il segretario generale della Corte dei conti avrebbe operato illegittimamente come APN in occasione del rigetto dei reclami del ricorrente, in quanto avrebbe avuto un interesse personale tale da mettere in discussione la sua indipendenza; iii) l'APN avrebbe esercitato le sue funzioni in modo illegittimo fin dal 1984; iv) il superiore del ricorrente avrebbe esercitato le sue funzioni in modo illegittimo; in violazione, in particolare, degli artt. 7 bis e 11 bis (ex art. 14) dello Statuto; v) il concorso CC/LA/1/99 sarebbe inficiato da varie illegittimità che potrebbero essere desunte da taluni fatti nuovi; vi) le elezioni del comitato del personale del 2006 sarebbero illegittime per vari motivi; vii) la promozione del sig. X deriverebbe dall'interesse del superiore gerarchico del ricorrente di ostacolare la carriera di quest'ultimo.
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10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/45 |
Ricorso presentato il 26 gennaio 2007 — Suvikas /Consiglio
(Causa F-6/07)
(2007/C 56/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Risto Suvikas (Helsinki, Finlandia) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del Comitato consultivo di selezione di non iscrivere il ricorrente sulla lista dei migliori candidati alla selezione relativa all'avviso di posto vacante del Consiglio B/204; |
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annullare tale lista, nonché talune decisioni del Consiglio di assumere ai posti da assegnare i candidati iscritti in essa e di non assumere il ricorrente; |
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condannare il Consiglio a pagare al ricorrente a risarcimento del danno subito dalla sua carriera la differenza, per un periodo di sei anni, tra la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto e quella altrimenti ottenuta, e la somma di EUR 25 000 a titolo di danno morale; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il 14 ottobre 2005, il Consiglio ha pubblicato un avviso di posto vacante per 8 posti di agente temporaneo per l'esercizio delle funzioni di «Duty Officer». Il ricorrente, che aveva già esercitato tali funzioni come esperto nazionale distaccato (END), ha presentato la sua candidatura. Il 20 febbraio 2006, egli è stato informato di non essere stato iscritto sulla lista ristretta al termine della procedura di selezione.
A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce tre motivi.
Nell'ambito del primo motivo, egli fa valere la violazione del punto 4 dell'avviso nonché dei principi di obiettività, di trasparenza e di parità di trattamento. In particolare, mentre i candidati esterni sono stati valutati dal Comitato consultivo di selezione sulla base di colloqui e dell'esame dei loro titoli, i candidati che avevano già esercitato le funzioni di «Duty Officers», in quanto END, sarebbero stati valutati sulla base dei pareri dei loro superiori attinenti al modo in cui avevano svolto le loro mansioni. Il Consiglio non avrebbe provato che tale asserita irregolarità non avrebbe compromesso i risultati della selezione.
Con il secondo motivo, il ricorrente invoca la violazione dei diritti della difesa in quanto, poiché i candidati interni erano stati valutati secondo la procedura precedentemente descritta, essi avrebbero dovuto vedersi comunicare in anticipo il parere dei loro superiori gerarchici in modo da potersene difendere.
Il terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 9 e 12, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti (RAA) nonché dei principi di imparzialità, di obiettività e di parità di trattamento, è composto di tre parti.
Nella prima, il ricorrente fa valere che taluni membri del Comitato di selezione si sarebbero trovati in una situazione di conflitto di interessi rispetto a taluni candidati e che, pertanto, taluni candidati sarebbero stati valutati al di fuori delle operazioni di selezione previste dall'avviso di posto vacante.
Nella seconda parte, il ricorrente sostiene che il Comitato avrebbe valutato i titoli dei candidati senza tener conto del livello, della durata e della specificità delle loro formazioni e esperienze professionali.
Nella terza parte il ricorrente afferma che, anche supponendo che la valutazione dei candidati interni sulla base dei pareri dei loro superiori gerarchici possa essere ammessa in linea di principio, cionondimeno la procedura resterebbe irregolare in quanto tali pareri non sarebbero stati correttamente valutati al momento della redazione della lista dei vincitori e ciò a causa, segnatamente, del conflitto di interessi sopramenzionato.