|
ISSN 1725-2466 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione |
|
|
2007/C 054/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) ( 1 ) |
|
|
2007/C 054/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4515 — CSN/CORUS) ( 1 ) |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione |
|
|
2007/C 054/03 |
||
|
2007/C 054/04 |
||
|
2007/C 054/05 |
||
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/01)
Il 2.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4539. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4515 — CSN/CORUS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/02)
Il 29.1.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4515. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 marzo 2007
(2007/C 54/03)
1 euro=
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3152 |
|
JPY |
yen giapponesi |
154,02 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4482 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,68140 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2850 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,6066 |
|
ISK |
corone islandesi |
87,98 |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1530 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CYP |
sterline cipriote |
0,5794 |
|
CZK |
corone ceche |
28,145 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
251,65 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7088 |
|
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,8844 |
|
RON |
leu rumeni |
3,3770 |
|
SKK |
corone slovacche |
33,925 |
|
TRY |
lire turche |
1,8700 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6890 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5494 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2793 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9149 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,0082 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 245,82 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,7130 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1796 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3530 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 063,67 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6124 |
|
PHP |
peso filippino |
63,689 |
|
RUB |
rublo russo |
34,4590 |
|
THB |
baht thailandese |
43,248 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/3 |
Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni emesso nella 143a riunione, in data 28 luglio 2006, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen
Relatore: Francia
(2007/C 54/04)
|
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. |
|
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione ha dimensione comunitaria. |
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda la definizione dei seguenti mercati rilevanti:
|
|
4. |
Il comitato consultivo condivide l'analisi della Commissione secondo la quale l'operazione deve essere autorizzata:
|
|
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e può pertanto essere dichiarata compatibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e ai sensi dell'accordo SEE. |
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/4 |
Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen
(redatta ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2007/C 54/05)
Il 24 gennaio 2006, la Ineos ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento comunitario sulle concentrazioni»), un'operazione in base alla quale la società INEOS Group Limited («Ineos») avrebbe acquisito il controllo della BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business («BP Dormagen Business») controllata da British Petroleum Group («BP»).
Esaminata la notificazione, la Commissione ha stabilito che l'operazione notificata suscitava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e ha deciso, il 28 febbraio 2006, di avviare un procedimento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Al fine di ottenere ulteriori informazioni dalla parte notificante, la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, datata 21 marzo 2006 indirizzata a detta parte. Il 4 aprile 2006 è stato concesso alla parte notificante, su sua richiesta, di accedere ai documenti fondamentali, conformemente alle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» stabilite dalla Direzione generale della Concorrenza. Il 19 maggio 2006 la Commissione ha adottato, con l'accordo della Ineos, una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, che prolungava la durata della procedura di 10 giorni lavorativi.
Il 30 maggio 2006 la Commissione ha inviato alla Ineos una comunicazione delle obiezioni, alla quale la Ineos ha risposto il 14 giugno 2006. La Ineos non ha chiesto un'audizione ufficiale.
Accesso al fascicolo
L'accesso al fascicolo è stato concesso alla Ineos all'atto della comunicazione delle obiezioni. In una lettera del 5 giugno 2006 indirizzata al consigliere-auditore, la Ineos lamentava che la comunicazione delle obiezioni della Commissione si basava sostanzialmente su informazioni fornite da terzi che la Ineos stessa non aveva avuto la possibilità di esaminare o sulle quali non aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni. Ho chiesto ai servizi della Commissione di rispondere in primo luogo alle osservazioni della Ineos. Il 9 giugno 2006 sono state fornite alla Ineos sintesi anonime delle informazioni fornite da terzi. Alcune informazioni, ritenute informazioni commerciali sensibili, non le sono state rivelate. La Ineos non ha ulteriormente affrontato la questione con il consigliere-auditore.
Lettera di comunicazione di elementi di fatto
Il 29 giugno 2006, la Commissione ha inviato una lettera di comunicazione di elementi di fatto contenente ulteriori dati relativi alle obiezioni. La Ineos, invitata a presentare le proprie osservazioni, le ha trasmesse il 4 luglio 2006.
Esaminata la risposta delle parti alla comunicazione delle obiezioni e visti i nuovi elementi di prova pervenuti dagli operatori del mercato dopo tale comunicazione, la Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
Il caso non richiede particolari osservazioni sul diritto al contraddittorio.
Bruxelles, 26 luglio 2006.
Karen WILLIAMS
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/5 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacche e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese
(2007/C 54/06)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti relativi al dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Xinhui Alida Polythene Limited, (la «società»).
1. Prodotto
I prodotti oggetto del riesame sono sacchi e sacchetti di plastica, contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri; sono originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame») e sono attualmente classificabili nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) del Consiglio.
3. Motivazione del riesame
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa ora soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Inoltre gli elementi disponibili dimostrano che il modello delle vendite della società, sia in termini di quantità che di destinazione, è cambiato in maniera definitiva dal periodo in base al quale sono state stabilite le misure in vigore. Lo stesso dicasi per il potenziale produttivo.
Inoltre, un confronto tra il valore normale determinato in base ai costi della società/prezzi sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione determinerebbe una riduzione del dumping a livelli considerevolmente al di sotto della misura in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.
4. Procedura per la determinazione del dumping
Previa consultazione del Comitato consultivo, la Commissione ha stabilito che esistono prove sufficienti a giustificare l'apertura di un esame intermedio parziale. La Commissione avvia quindi un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di determinare se la società opera in condizioni di economia di mercato, come definisce l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. In questo caso, la Commissione determina il margine di dumping individuale della società sulla base dei suoi costi/prezzi effettivi sul mercato interno o, in alternativa, determina il margine individuale di dumping della società in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Qualora vengano accertate pratiche di dumping, la Commissione fissa il livello del dazio al quale saranno sottoposte le sue importazioni nella Comunità del prodotto in esame.
L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne la summenzionata società.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla società e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
La Commissione può inoltre ascoltare parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi in tal senso. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii) del presente avviso.
c) Status di impresa operante in un'economia di mercato
Qualora l'impresa fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo. A tale scopo, deve essere presentata, entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera b) del presente avviso, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà alla società e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.
d) Selezione del paese a economia di mercato
Nel caso in cui la società non ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà selezionato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente la Malaysia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso.
Inoltre, nel caso in cui l'impresa ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, risultanze relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi cinesi inattendibili che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo la Malaysia.
5 Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
ii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato
La domanda, debitamente motivata, volta ad ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato (di cui al paragrafo 4, lettera c) del presente avviso), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Malaysia che, come risulta dal paragrafo 4, lettera d) del presente avviso, è presa in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE»
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Commercio |
|
Direzione H |
|
Ufficio J- 79 5/16 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Fax: (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa cooperazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro il termine stabilito od ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o lo fa solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo 6 del GATT 1994 (Accordo antidumping).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/8 |
Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Nîmes»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/07)
Con domanda presentata il 19 giugno 2006, la società EnCore (E&P) Limited, con sede sociale in 62-64 Baker Street, Londra W1 U 7DF, ha chiesto una concessione quinquennale esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Nîmes», riguarda una superficie di circa 507 chilometri quadrati, interamente situata nel dipartimento del Gard.
Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.
|
VERTICI |
LATITUDINE NORD |
LONGITUDINE EST |
|
A |
48,80 gr |
2,30 gr |
|
B |
48,80 gr |
2,50 gr |
|
C |
48,60 gr |
2,50 gr |
|
D |
48,60 gr |
2,30 gr |
|
E |
48,50 gr |
2,30 gr |
|
F |
48,50 gr |
2,10 gr |
|
G |
48,60 gr |
2,10 gr |
|
H |
48,60 gr |
2,20 gr |
|
I |
48,70 gr |
2,20 gr |
|
L |
48,70 gr |
2,30 gr |
Presentazione delle domande
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo.
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 19 giugno 2008.
Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza sono inviati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, relativo ai lavori minerari, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia delle mine e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière, 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Parigi Cedex 13, [telefono (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].
Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
(1) GU L 164 del 30 giugno 1994.
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/08)
|
1. |
In data 28.2.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Weather Investments S.p.A. («Weather», Italia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Hellas Telecommunications («Hellas», Grecia) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso n. COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/09)
|
1. |
In data 28.2.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa (Blackstone Group («Blackstone», USA) le imprese) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Pharmaceutical Technologies and Services Division of Cardinal Health Inc. («PTS», USA) mediante acquisto di azioni o quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/10)
|
1. |
In data 27.2.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese AVR Acquitions B.V. («AVR», Paesi Bassi), controllata da CVC Capital Partners Group Sarl («CVC Group»), e Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. («KKR Group»), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Van Gansewinkel Holding B.V. («Van Gansewinkel», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
|
9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso n. COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 54/11)
|
1. |
In data 2.3.2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa One Equity Partners II, L.P., («OEP», Stati Uniti), controllata da JP Morgan Chase & Co («JPMC», Stati Uniti), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle attività nel campo delle tecnologie relative alle emissioni («Emissions Technologies Business») dell'impresa ArvinMeritor, Inc. («ArvinMeritor ETB», Stati Uniti), mediante acquisto di quote e di attivi. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.