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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2007/C 042/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/1 |
(2007/C 42/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Pareri
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-251/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 1 e 2, punto 1, del regolamento (CEE) n. 3577/92 - Trasporti - Libera prestazione dei servizi - Cabotaggio marittimo - Servizio di rimorchio in mare aperto)
(2007/C 42/02)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e K. Simonsson, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) — Normativa nazionale che attribuisce esclusivamente alle navi battenti bandiera greca il diritto di fornire servizi di rimorchio in alto mare
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas
(Causa C-404/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Promessa contrattuale di pagamento - Venir meno di una condizione essenziale del contratto - Motivi e argomenti nuovi - Sostituzione di motivi - Domanda di audizione di testimoni - Criterio del creditore privato - Motivazione della sentenza del Tribunale - Determinazione dell'importo dell'aiuto - Artt. 87, n. 3, lett. c), CE - Diritto di essere sentiti - Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)
(2007/C 42/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: sigg. C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, agenti), Schott AG, già Schott Glas (rappresentante: sig. U. Soltész, Rechtsanwalt)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento. |
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3) |
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario. |
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4) |
La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento. |
(1) GU C 273, del 6 novembre 2004.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Svezia) — Yunying Jia/Migrationsverket
(Causa C-1/05) (1)
(Libertà di stabilimento - Art. 43 CE - Direttiva 73/148/CEE - Cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro - Diritto di soggiorno del genitore del coniuge, entrambi cittadini di un paese terzo - Obbligo per tale genitore di soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui si ricongiunge alla sua famiglia nello Stato membro di stabilimento - Prove da fornire per essere considerato come genitore a carico)
(2007/C 42/04)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen
Parti nella causa principale
Ricorrente: Yunying Jia
Convenuto: Migrationsverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Utlänningsnämnden (Commissione di ricorso per gli stranieri) (Svezia) — Interpretazione dell'art. 43 CE, dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e degli artt. 1, lett. d) e 6, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) — Diritto di soggiorno dell'ascendente del coniuge (entrambi cittadini di uno Stato terzo) di un cittadino di uno Stato membro stabilito in un altro Stato membro e il quale è a carico di quest'ultimo — Obbligo di tale ascendente di soggiornare legalmente in uno Stato membro al momento del ricongiungimento con la sua famiglia — Prove da fornire per essere considerato un ascendente a carico
Dispositivo
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1) |
Il diritto comunitario, tenuto conto della sentenza 23 settembre 2003, causa C-109/01, Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro. |
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2) |
L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Överklagandenämnden för högskolan — Svezia) — Kaj Lyyski/Umeå universitet
(Causa C-40/05) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Art. 39 CE - Ostacoli - Formazione professionale - Insegnanti - Rifiuto di ammettere ad una formazione un candidato impiegato in un istituto scolastico di un altro Stato membro)
(2007/C 42/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Överklagandenämnden för högskolan
Parti nella causa principale
Ricorrente: Kaj Lyyski
Convenuta: Umeå universitet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Överklagandenämnden för högskolan (Commissione dei ricorsi contro le decisioni degli istituti di istruzione superiore). Interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 12 CE — Programma di formazione professionale diretto a soddisfare a breve termine alla necessità di insegnanti qualificati in uno Stato membro, rivolto ad insegnanti assunti in istituti scolastici per permettere loro di acquisire le qualifiche richieste per beneficiare di un contratto a tempo indeterminato — Rifiuto di ammettere un candidato cittadino di tale Stato membro, ma assunto in un istituto scolastico di un altro Stato membro
Dispositivo
Il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l'applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l'effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell'interessato ed alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest'ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/4 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-175/05) (1)
(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritto d'autore - Diritto di locazione e di prestito - Diritto esclusivo di prestito pubblico - Deroga - Condizione di remunerazione - Esenzione - Portata)
(2007/C 42/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e W. Wils, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente, E. Regan SC, J. Gormley, Advisory Counsel)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: I. del Cavillo Contreras, agente)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, n. 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritto connessi ai diritti di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 6) — Deroga a diritto esclusivo di prestito pubblico — Portata
Dispositivo
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1) |
Avendo esonerato tutte le categorie di istituzioni di prestito pubblico secondo l'accezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, n. 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritto connessi ai diritti di autore in materia di proprietà intellettuale, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della detta direttiva. |
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2) |
L'Irlanda è condannata alle spese. |
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3) |
Le spese sostenute dal Regno di Spagna restano a carico di questo. |
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-183/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16 - Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie)
(2007/C 42/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, agente, avv. M Wemaëre)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Difettosa trasposizione dell'art. 12, nn. 1 e 2, dell'art. 13, n. 1, lett. b) e dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
l'Irlanda non si è conformata alle dette disposizioni della direttiva 92/43 ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima. |
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2) |
L'Irlanda è condannata alle spese. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-208/05) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale - Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione - Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Proporzionalità)
(2007/C 42/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Berlin
Parti nella causa principale
Ricorrente: ITC Innovative Technology Center GmbH
Convenuto: Bundesagentur für Arbeit
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Berlin — Interpretazione degli artt. 18, 39, 40, 50, e 87 del Trattato CE nonché degli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). — Disposizioni nazionali che prevedono sovvenzioni a favore di imprese di collocamento private per il caso in cui il disoccupato in cerca di lavoro concluda un contratto di lavoro soggetto alle assicurazioni sociali — Esclusione, qualora venga concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro
Dispositivo
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1) |
Gli artt. 39 CE, 49 CE e 50 CE ostano a che una disposizione nazionale, quale il § 421 g, n. 1, seconda frase, del libro III del codice tedesco della legislazione sociale preveda che il versamento, da parte di uno Stato membro, ad un'agenzia privata di collocamento del compenso dovuto da parte di una persona in cerca di lavoro alla detta agenzia, a seguito dell'assunzione della citata persona, sia soggetto alla condizione che per il posto di lavoro trovato da detto intermediario viga il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel territorio di tale Stato. |
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1) |
Spetta al giudice nazionale dare ad una disposizione di diritto interno, nel rispetto dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, relativamente alle disposizioni del Trattato CE che attribuiscono ai soggetti dell'ordinamento determinati diritti che si possono invocare in giudizio e che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, disapplicare qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con le dette disposizioni. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Chambre civile — Francia) — José Perez Naranjo/Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie
(Causa C-265/05) (1)
(Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, n. 2 bis, 10 bis e 95 ter - Assegno supplementare di vecchiaia - Normativa nazionale che subordina la concessione di tale assegno alla condizione della residenza - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Iscrizione nell'allegato II bis al regolamento n. 1408/71)
(2007/C 42/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation — Chambre civile
Parti nella causa principale
Ricorrente: José Perez Naranjo
Convenuta: Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Chambre civile — Paris — Interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis, 10 bis, 19, primo comma, e 95 ter, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e relative modifiche — Normativa nazionale che subordina la concessione dell'assegno supplementare del Fondo nazionale di previdenza al requisito della residenza — Nozione di prestazione speciale a carattere non contributivo — Iscrizione dell'assegno nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71
Dispositivo
Una prestazione come l'assegno supplementare, menzionata nell'allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, costituisce una prestazione speciale. La valutazione delle modalità di finanziamento dell'assegno supplementare sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l'assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l'assegno supplementare non ha carattere contributivo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l'esattezza degli elementi indicati ai punti 48-52 della presente sentenza, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-269/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 - Trasporti marittimi - Tasse portuali riscosse sulle navi passeggeri o sulle navi commerciali - Tasse portuali riscosse sui veicoli trasportati da traghetti - Discriminazione)
(2007/C 42/10)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e K. Simonsson, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) — Tasse portuali riscosse sulle navi passeggeri o sulle navi commerciali — Applicazione di una tassa di un importo inferiore alle navi che effettuano servizio tra porti situati nel territorio nazionale — Tassa portuale riscossa sui veicoli trasportati dai traghetti — Tassa non riscossa sui veicoli che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in quanto ha mantenuto in vigore:
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel
(Causa C-279/05) (1)
(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formaggio - Artt. 16-18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all'esportazione differenziate - Riesportazione quasi immediata dal paese d'importazione - Prova di una pratica illecita - Ripetizione dell'indebito - Art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Irregolarità permanente o ripetuta)
(2007/C 42/11)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vonk Dairy Products BV
Convenuto: Productschap Zuivel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione degli artt. 16-18 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), nella sua versione vigente all'epoca dei fatti — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1) — Restituzioni differenziate indebite in caso di riesportazione abusiva da parte dell'esportatore — Determinazione dei criteri che consentano di concludere in tal senso — Irregolarità continua o reiterata
Dispositivo
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1) |
Nell'ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni differenziate versate definitivamente in base al regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni dev'essere dimostrata mediante la prova di una pratica illecita dell'esportatore, fornita secondo le norme del diritto nazionale. |
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2) |
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, un'irregolarità è permanente o ripetuta quando è commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario. Il fatto che l'irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l'irregolarità riguardino sempre partite differenti è inconferente al riguardo. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Johan Piek/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(Causa C-384/05) (1)
(Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare sul latte - Quantitativo specifico de riferimento - Art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84)
(2007/C 42/12)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrente: Johan Piek
Convenuto: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 3, n 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13) — Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo — Normativa nazionale che prevede l'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento ai produttori che hanno effettuato investimenti, nell'ambito o meno di un piano di sviluppo, tra il 1o settembre 1981 e il 1o marzo 1984 — Compatibilità con la normativa comunitaria che prevede il periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 1o marzo 1984
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale che limita la categoria dei produttori di latte che possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento a quelli che, dopo il 1o settembre 1981, ma anteriormente al 1o marzo 1984 hanno assunto obblighi d'investimento.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — B.A.S. Trucks BV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-400/05) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Sottovoce 8704 10 - Veicolo costruito per essere utilizzato in cantieri edili, destinato al trasporto e allo scarico di materiali, nonché all'uso nella rete stradale)
(2007/C 42/13)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrente: B.A.S. Trucks BV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Classificazione tariffaria di un veicolo progettato per essere utilizzato in cantieri di costruzione, destinato al trasporto e allo scarico di materiali e anche all'uso nella rete viaria — Inclusione o meno nella voce 8704 10 quale «autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori dalla sede stradale»
Dispositivo
La sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano gli autocarri a cassone ribaltabile ai sensi della detta sottovoce costruiti specialmente e principalmente per essere utilizzati fuori delle strade pubbliche pavimentate. La circostanza che autocarri a cassone ribaltabile presentino caratteristiche che li rendono idonei a circolare, occasionalmente, sulle strade pubbliche pavimentate non impedisce di classificarli come autocarri a cassone ribaltabile ai sensi di tale sottovoce.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/8 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2006 dalla British Aggregates Association avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-487/06 P)
(2007/C 42/14)
Lingua processuale:l'inglese
Parti
Ricorrente: British Aggregates Association (rappresentante: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale 13 settembre 2006 nella causa T-210/02; |
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annullare la decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., «State Aid N 863/01 — Regno Unito/Aggregates Levy» ; e |
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condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-210/01 |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata del Tribunale deve essere annullata per i motivi seguenti:
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando l'esistenza di un aiuto di Stato in un modo non obiettivo. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto distinguendo la situazione dell'AGL dalla situazione in questione nella causa Adria-Wien Pipeline (1) nel valutare la selettività. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ammettendo che una tassa ambientale non è selettiva in quanto viene applicata ad un settore specifico, senza richiedere o fornire una chiara definizione di tale settore |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto applicando un «criterio di riesame» scorretto alla decisione della Commissione. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nel valutare «la natura e lo schema generale» dell'AGL e in relazione alla questione dell'esenzione dell'esportazione. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine. |
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— |
Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione controversa è sufficientemente motivata. |
(1) Sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Racc. pag. I-8365.
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24.2.2007 |
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C 42/9 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2006 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 ottobre 2006, causa T-171/05, Bart Nijs/Corte dei conti
(Causa C-495/06 P)
(2007/C 42/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (rappresentante: F. Rollinger, avocat)
Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare il ricorso d'impugnazione ricevibile e fondato; |
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riformare la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 ottobre 2006, causa T-171/05, Bart Nijs/Corte dei conti; |
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— |
annullare le decisioni oggetto del ricorso nella causa T-171/05, in particolare la decisione che reca la stesura definitiva del rapporto di valutazione del ricorrente per l'esercizio 2003 e la decisione di promuovere la sig.ra Y al posto di revisore dell'unità neerlandese del Servizio della traduzione della Corte dei conti nel 2004; |
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accogliere la domanda di risarcimento del danno subito, nella misura della perdita di reddito sofferta dal ricorrente rispetto alla situazione in cui si sarebbe trovato se fosse stato promosso; |
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condannare la Corte dei conti alle spese del ricorso, dei due procedimenti sommari e dell'impugnazione in esame. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, il ricorrente lamenta, in sostanza, che il Tribunale non si è pronunciato sul nono motivo del ricorso, vertente sull'inosservanza, da parte dell'APN, dell'obbligo di comunicare senza indugio all'OLAF i casi segnalati di intimidazione e di frode a danno del regime comunitario delle pensioni di invalidità. Ebbene, se tale esame fosse stato effettuato, avrebbe messo in luce le diverse irregolarità commesse dall'APN, in particolare l'esercizio illegittimo di funzioni superiori ad interim da parte della sig.ra Y, nonché l'esercizio illegittimo delle sue funzioni da parte del superiore del ricorrente. Parimenti, il fatto che l'APN non abbia avvisato il Comitato d'appello dell'interesse personale che avevano i superiori dei due funzionari in questione nella loro valutazione, inciderebbe sulla validità della valutazione definitiva sul ricorrente.
In secondo luogo, il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui egli non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esattezza della sua asserzione secondo cui la sig.ra Y sarebbe stata chiamata ad esercitare ad interim le funzioni di revisore, o, per lo meno, a rendere plausibile tale asserzione. Da una parte, infatti, egli non sarebbe stato al corrente di tale interim nel marzo 2003 e quest'ultimo, scoperto più di due anni dopo, costituirebbe quindi un fatto nuovo, che giustifica la ricevibilità della sua memoria del 16 dicembre 2005. Dall'altra parte, gli undici motivi fatti valere nel ricorso, lungi dall'invalidare la tesi dell'illegittimità dell'interim, la corroborerebbero pienamente. Ebbene, il Tribunale avrebbe passato tutti questi motivi sotto silenzio ed avrebbe fondato la sua argomentazione su un unico motivo, che lo stesso ricorrente non avrebbe mai formulato.
Infine, il ricorrente afferma che le decisioni di non promuoverlo e di promuovere la sig.ra Y devono essere analizzate come una decisione unica ed indivisibile che sarebbe stata adottata ben prima della loro data ufficiale, ossia in occasione dell'applicazione dell'art. 7, n. 2, dello statuto alla carriera della sig.ra Y, nell'autunno 2003, e che la decisione di promuovere quest'ultima costituirebbe un atto che arreca pregiudizio al ricorrente in quanto modifica la sua situazione giuridica e rappresenta, allo stesso tempo, uno sviamento di potere, una sanzione dissimulata ed un provvedimento discriminatorio nei suoi confronti.
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24.2.2007 |
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C 42/10 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2006 da CAS Succhi di Frutta SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 13 settembre 2006, causa T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA/Commissione
(Causa C-497/06 P)
(2007/C 42/16)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: CAS Succhi di Frutta SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e D. Fioretti, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-226/01. |
Motivi e principali argomenti
I motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado possono essere divisi in quattro gruppi, riguardanti: il rilievo della sentenza Commissione/CAS (causa C-496/99 P); la sostituzione della frutta; i coefficienti di equivalenza; le spese relative alla difesa dei diritti della ricorrente.
Con riguardo al rilievo della sentenza emessa nella causa Commissione/CAS (causa C-496/99 P), l'appellante fa valere: lo snaturamento e travisamento degli argomenti formulati dalla ricorrente sul rilievo della sentenza Commissione/CAS nel procedimento T-226/01; la violazione del principio di autorità della cosa giudicata; il travisamento del ricorso per risarcimento danni prospettato nella sentenza Commissione/CAS; un errore nell'interpretazione delle condizioni per poter esperire l'azione di risarcimento danni.
Con riguardo alla sostituzione della frutta, l'appellante fa valere: un difetto della motivazione in relazione al danno sofferto a causa della sostituzione della frutta e errore manifesto di valutazione delle conclusioni della ricorrente sull'illegittimità della gara; un errore sulla rilevanza giuridica della sostituzione della frutta nell'ambito del meccanismo di aggiudicazione; una violazione del principio di autorità della cosa giudicata con riferimento al momento in cui si è avuta la certezza della sostituzione della frutta; uno snaturamento degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e difetto di motivazione in relazione ai vantaggi legati alla sostituzione della frutta e alla sua conoscenza dal marzo 1996; una violazione delle regole procedurali, manifesto snaturamento degli elementi di prova nonché violazione dei principi generali in tema di onere della prova.
Con riguardo ai coefficienti di equivalenza, l'appellante contesta: un'errata determinazione della quantità di frutta da considerare per il calcolo del danno.
Infine, relativamente alle spese sostenute per la difesa dei propri diritti, l'appellante fa valere: una violazione del principio del risarcimento del danno per le spese relative all'assistenza tecnica e legale ed una violazione del principio del risarcimento del danno per le spese di partecipazione alla gara.
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24.2.2007 |
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C 42/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova (Italia) l'8 dicembre 2006 — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media
(Causa C-500/06)
(2007/C 42/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrente: Corporación Dermoestética SA
Convenuto: To Me Group Advertising Media
Questioni pregiudiziali
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1) |
se l'art. 49 del Trattato CE sia compatibile con una normativa nazionale come quella di cui agli artt. 4, 5 e 9 Bis della L. 175 del 1992 e di cui al D.M. 16.09.1994 N. 657 e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medici-chirurgici svolti in strutture sanitarie private a ciò debitamente autorizzate, anche quando la stessa pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per la diffusione di tali pubblicità, un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato nell'anno precedente; |
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2) |
se l'art. 43 del Trattato CE sia compatibile con una normativa nazionale come quella di cui agli artt. 4, 5 e 9 Bis della L. 175 del 1992 e di cui al D.M. N. 657/1994 e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medici-chirurgici svolti in strutture private a ciò debitamente autorizzate, anche quando detta pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per quest'ultimo tipo di diffusione, una previa autorizzazione da parte di ogni singolo Comune, sentito l'ordine professionale provinciale di riferimento, nonché un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente; |
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3) |
se gli artt. 43 e/o 49 Trattato CE ostino a che la diffusione della pubblicità informativa sui trattamenti medici-chirurgici di natura estetica resi in strutture sanitarie private a ciò debitamente autorizzate sia subordinata ad un'ulteriore previa autorizzazione da parte delle autorità amministrative locali e/o degli ordini professionali; |
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4) |
se la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO) e gli ordini dei medici associati, avendo adottato un codice deontologico che prescrive limiti alla pubblicità delle professioni sanitarie, nonché una prassi interpretativa della normativa vigente in materia di pubblicità medica, fortemente limitativa del diritto dei medici a pubblicizzare la propria attività, entrambi provvedimenti vincolanti per tutti i medici, abbiano limitato la concorrenza al di là di quanto ammesso dalla conferente normativa nazionale ed in violazione dell'art. 81 n. 1 CE; |
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5) |
se, in ogni caso, la prassi interpretativa adottata dalla FNOMCEO sia in contrasto con gli artt. 3, lettera g), 4, 98, 10, 8l ed eventualmente 86 del Trattato CE nella misura in cui tale prassi sia consentita da una normativa nazionale che demanda agli ordini provinciali competenti la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari dei medici senza indicare i criteri e le modalità di esercizio di tale potere. |
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24.2.2007 |
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C 42/11 |
Ricorso proposto l'11 dicembre 2006 dalla GlaxoSmith-Kline Services Unlimited (GSK), già Glaxo Wellcome plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-501/06 P)
(2007/C 42/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), già Glaxo Wellcome plc (rappresentanti: I. Forrester QC, J. Venit, membro del New York Bar, S. Martínez Lage, abogado, A. Komninos, Δικηγόρος, A. Schulz, Rechtsanwalt))
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione impugnata proposta dalla GSK, o di adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale dovesse ritenere utile e/o necessario. |
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— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui rigetta la domanda della GSK di annullamento dell'art. 1 della decisione contestata per i seguenti motivi.
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— |
Il Tribunale di primo grado ha concluso erroneamente che le condizioni generali di vendita producono notevoli effetti restrittivi della concorrenza e violano dunque l'art. 81, n. 1, CE, in quanto non ha valutato correttamente il loro contesto legale ed economico effettivo. Inoltre, (i) la concorrenza interaziendale sulla base del prezzo a cui si riferisce il Tribunale nella sentenza è di per sé il risultato di una distorsione del mercato e (ii) il Tribunale si è basato su un asserito vantaggio marginale che i consumatori finali nei paesi importatori potrebbero aver tratto dalla partecipazione dei grossisti spagnoli alla concorrenza interaziendale. |
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— |
Il Tribunale non era competente a trarre conclusioni di fatto riguardo all'effetto possibile sui pazienti e su coloro che pagavano per le loro medicine, data la mancanza di una base per tale conclusione nella decisione contestata della Commissione. |
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24.2.2007 |
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C 42/11 |
Ricorso presentato il 13. dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-504/06)
(2007/C 42/19)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e I. Kaufmann-Bühler, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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— |
Dichiarare che poiché non ha recepito correttamente nel diritto italiano l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57/CEE (1) del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (2)), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva summenzionata; |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Nel diritto italiano, i cantieri che non raggiungono i 200 uomini-giorno e che non espletano i lavori di cui all'allegato II della direttiva, sono coperti esclusivamente dalle disposizioni in materia di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto n. 626/1994. Questo articolo però impone soltanto un obbligo generale di cooperazione e di coordinamento ai datori di lavoro che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva affidano lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Non è quindi possibile ritenere che le disposizioni precise e dettagliate della direttiva 92/57/CEE relative al coordinamento richiesto durante le fasi di elaborazione e di realizzazione dell'opera siano considerate recepite dall'articolo del decreto in questione.
(1) GU L 245, p. 6.
(2) GU L 183, p. 1.
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24.2.2007 |
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C 42/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Genova (Italia) il 12 giugno 2006 — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA
(Causa C-505/06)
(2007/C 42/20)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria regionale di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
Convenuto: Euricom SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
se l'art. 216 del C.D.C. debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente ai prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo che incorporino merci non comunitarie, ovvero se sia una fonte di obbligazione doganale a se stante rispetto alle altre, giustificata dall'esigenza di non attribuire una doppia agevolazione daziaria; |
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2) |
se nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo, effettuata con la particolare modalità dell'esportazione anticipata e importazione a reintegro per equivalenza (EX-1M), l'art. 115, paragrafi 1 e 3, del C.D.C. e le relative norme di applicazione contenute nel Regolamento 2913/92/CEE (1), disciplinino comunque l'acquisizione dello statuto doganale di merce comunitaria e il beneficio della corrispondente concessione di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione per il prodotto importato a reintegro di quello precedentemente esportato come originario dell'Italia, ovvero se tali norme non trovino applicazione qualora l'operazione suddetta, per i prodotti per i quali è causa e di cui si è parlato in premessa, concernano esportazioni anticipate verso Paesi con i quali la Comunità Europea ha sottoscritto appositi Accordi; |
|
3) |
nel caso di specie, il fatto che il sopra citato art. 15, paragrafo 3, preveda che le merci oggetto di importazione a reintegro acquisiscano lo statuto doganale delle merci comunitarie anticipatamente esportate, incida oppure no sulla concreta operazione, in particolare, sull'origine comunitaria del riso nazionale anticipatamente esportato. Qualora la risposta al quesito sia positiva, si chiede che venga chiarito quale sia il rapporto tra il regime doganale del perfezionamento attivo e le regole d'origine previste dal Codice Doganale Comunitario e dagli Accordi con i Paesi PECO; |
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4) |
se l'art. 15, paragrafo 2, degli Accordi tra la Comunità Europea e Paesi PECO, nello stabilire che il divieto di restituzione dei dazi doganali relativi alle materie prime non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti esportati con il certificato EUR 1 (rilasciato da parte di un'autorità doganale comunitaria), non opera se tali prodotti siano invece destinati al consumo interno, debba essere interpretato nel senso di rendere privo l'art. 216 C.D.C. di ogni effetto utile. |
(1) GU L 302, p. 1.
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24.2.2007 |
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C 42/12 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2006 dalla PTV Planung Transport Verkehr AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 ottobre 2006, causa T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-512/06 P)
(2007/C 42/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: PTV Planung Transport Verkehr AG (rappresentante: avv. F. Nielsen, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 10 ottobre 2006, causa T-302/03; |
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— |
condannare il convenuto/resistente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2006 violerebbe l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1). Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che esista un «collegamento diretto e concreto» tra il segno «map&guide» da un lato, e il prodotto «software per computer» e il servizio «programmazione per computer» dall'altro, e che il segno «map&guide» consenta una «identificazione immediata» di tale prodotto e di tale servizio (punto 40 della sentenza). Inoltre il Tribunale di primo grado avrebbe dato erroneamente per dimostrato che il segno «map&guide» consenta al pubblico interessato «di stabilire immediatamente e senza ulteriori riflessioni un collegamento diretto e concreto con i software informatici e i servizi di programmazione per computer che svolgono la funzione di mappa (di città) e di guida (di viaggio)» (punto 47 della sentenza). Infine, la sentenza affermerebbe che nell'ambito dei prodotti «software per computer» e dei servizi «programmazione per computer» rientrerebbero anche prodotti e servizi finalizzati a fornire mappe (di città) e guide (di viaggio).
L'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 contenuta nella sentenza del Tribunale di primo grado sarebbe errata. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado, il marchio richiesto non mancherebbe di carattere distintivo. Tale marchio non sarebbe descrittivo. Un «collegamento concreto e diretto» e una «identificazione immediata» potrebbero essere affermati soltanto per un concetto che indicasse direttamente il prodotto o il servizio o descrivesse alcune caratteristiche tipiche di tale prodotto o servizio. Ciò non sarebbe il caso del segno «map&guide». Esso non indicherebbe direttamente né il prodotto «software per computer» né il servizio «programmazione per computer», né fornirebbe indicazioni su una caratteristica direttamente inerente al prodotto o al servizio. Il pubblico non potrebbe «stabilire immediatamente e senza ulteriori riflessioni un collegamento diretto e concreto con i software informatici e i servizi di programmazione per computer che svolgono la funzione di mappa (di città) e di guida (di viaggio)». Inoltre, né il servizio «programmazione per computer» né il prodotto «software per computer» potrebbero «rappresentare» la funzione di mappa (di città) o di guida (di viaggio).
Il collegamento riconosciuto dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza tra il segno «map&guide» e i prodotti («software per computer») e i servizi («programmazione per computer») materialmente in questione non esisterebbe fin dall'inizio, ma sarebbe la conseguenza di un ragionamento successivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/13 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc Commissione delle Comunità europee
(Causa C-513/06)
(2007/C 42/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)
Altre parti nel procedimento: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare i punti 1 e 3-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Ltd./Commissione; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia respingendo, in quanto infondato, il ricorso d'annullamento proposto nella causa T-168/01; |
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— |
condannare la ricorrente nella causa T-168/01 alle spese sostenute dalla Commissione nei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione concorda con quanto concluso dal Tribunale di primo grado a proposito delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata: l'esistenza di un accordo tra imprese; il preteso abuso di potere e la pretesa violazione del principio di sussidiarietà e dell'art. 43 CE.
Per quanto riguarda la parte della sentenza che si riferisce alla sussistenza di un «effetto» anticoncorrenziale, la Commissione contesta il ragionamento seguito dal Tribunale. Essa sostiene che l'analisi del Tribunale che conferma la sussistenza di «effetti» restrittivi in realtà è un'analisi dell'«oggetto» restrittivo dell'accordo, tenuto debito conto del contesto economico e legale, e avrebbe dovuto indurre il Tribunale a confermare quanto accertato dalla decisione e cioè che l'accordo aveva un oggetto anticoncorrenziale. Per quanto riguarda le altre constatazioni riguardanti gli «effetti», la Commissione solleva importanti obiezioni circa, in particolare, la definizione del mercato rilevante, il rigetto di quanto accertato dalla Commissione a norma dell'art. 81, n. 1, lett. d), con l'argomento giuridicamente errato che venivano praticati prezzi diversi in mercati geograficamente distinti, nonché una serie di affermazioni contenute nella sentenza in cui il Tribunale sostituisce la propria valutazione della documentazione economica e dei fatti a quella della Commissione, operazione vietata in sede di controllo giurisdizionale. Comunque, alla luce del fatto che la Commissione condivide le conclusioni finali cui perviene il Tribunale, cioè il fatto che l'accordo in questione produce effetti anticoncorrenziali, essa non intende in questa fase dedurre motivi d'impugnazione contro tale parte della sentenza.
La presente impugnazione deduce due serie di motivi. La prima serie riguarda quanto accertato a proposito dell'art. 81, n. 1, in particolare gli errori di diritto e l'errata interpretazione e applicazione della nozione di «oggetto» di cui alla norma, nonché le molte distorsioni, errori di diritto, inadeguatezze o contraddizioni del ragionamento per quanto riguarda «il contesto economico e giuridico» dell'accordo. La seconda serie di motivi riguarda le constatazioni a norma dell'art. 81, n. 3. In primo luogo quelle che riguardano la prima condizione contemplata dalla norma, ma anche il fatto di non aver esaminato molte altre condizioni.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/14 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), 27 settembre 2006 causa T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-516/06 P)
(2007/C 42/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)
Altra parte nel procedimento: Ferriere Nord SpA
Conclusioni
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Annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso d'annullamento proposto dalla società Ferriere Nord contro la lettera della Commissione del 5 febbraio 2004 e contro il fax della Commissione del 13 aprile 2004; |
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— |
Dichiarare irricevibile e dunque respingere il ricorso d'annullamento proposto in primo grado dalla società Ferriere Nord contro gli atti controversi; |
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— |
Condannare la società Ferriere Nord alle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso presentato in primo grado, la sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-153/04, Ferriere Nord S.p.A./Commissione delle Comunità europee, viola il combinato disposto dell'art. 230, primo comma, e dell'art. 249 CE quanto all'interpretazione della nozione di atto impugnabile, è priva di motivazione o comporta una motivazione errata ed è affetta dal vizio di incompetenza deI Tribunale.
Il Tribunale non ha dimostrato che gli atti impugnati producessero effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente in primo grado, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Ha inoltre erroneamente fondato la propria conc1usione quanto alla ricevibilità sull'assunto, anch'esso indimostrato, che gli atti impugnati in primo grado fossero da presumersi legittimi. Infine, il Tribunale ha ecceduto le competenze che gli sono devolute dal Trattato.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/14 |
Ricorso presentato il 20 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-517/06)
(2007/C 42/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
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Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nei Land federali della Stiria e di Salisburgo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivatile dalla detta direttiva. |
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— |
condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto dal 1o luglio 2005.
(1) GU L 345, pag. 90.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/15 |
Ricorso presentato il 20 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-518/06)
(2007/C 42/25)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e N. Yerrell, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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1) |
Constatare che la Repubblica italiana,
è venuta mena agli obblighi di libera commercializzazione dei prodotti assicurativi ad essa derivanti dalle disposizioni sulla libertà tariffaria di cui agli articoli 6, 29 e 39 della direttiva 92/49/CEE (1) del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (di seguito «direttiva 92/49»);
è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva 92/49;
è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea. |
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2) |
Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L'obbligo per le compagnie di assicurazione di stabilire i premi puri conformemente alle «proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi», e di conformare gli stessi ad una determinata media di mercato, nonché l'assoggettamento dei premi ad un controllo retroattivo con la conseguente possibilità di applicazione di sanzioni di notevole entità da parte dell'autorità di vigilanza italiana in caso di violazione di detti obblighi costituiscono una violazione al principio della libertà tariffaria previsto dalla Direttiva 92/49. La normativa italiana ha, infatti, l'effetto di costituire un sistema di premi regolamentati e di impedire quindi alle imprese di assicurazione di commercializzare liberamente i propri servizi nella maniera da esse giudicata opportuna e di stabilire liberamente le proprie tariffe, pregiudicando la realizzazione del mercato unico in materia di assicurazioni.
L'interesse generale alla base dell'adozione delle disposizioni nazionali non può essere addotto dallo Stato italiano per legittimare una deroga al principio della libertà tariffaria delle imprese stabilito dalla normativa comunitaria in quanto non rientra tra le eccezioni espressamente previste dalla Direttiva 92/49, agli articoli 29, secondo comma e 39, paragrafo 3.
Il controllo effettivo esercitato dall'autorità di vigilanza italiana, ossia l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, sulle modalità con cui le imprese di assicurazione, operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, calcolano i propri premi assicurativi, nonché l'imposizione di sanzioni da parte della medesima autorità di vigilanza italiana, in caso di violazione della normativa italiana, costituisce una violazione alla ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine (vale a dire: di stabilimento principale dell'impresa assicuratrice) e Stato membro ospitante stabilita all'art. 9 della Direttiva 92/49.
L'obbligo a contrarre imposto a tutte le imprese di assicurazione esercenti il ramo responsabilità civile auto, indipendentemente dal luogo in cui si trova la loro sede, ed in relazione a tutte le categorie di assicurati e a tutte le regioni d'Italia, nonché la possibilità di applicazione di sanzioni da parte dell'autorità di vigilanza italiana in caso di violazione di detto obbligo, comporta una restrizione alla libertà fondamentale di stabilimento, vietata in quanto tale dall'articolo 43, e costituisce altresì una restrizione alla libera prestazione di servizi, incompatibile con l'articolo 49 del Trattato CE. Infatti, l'obbligo di fornire l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto, previsto dalla normativa italiana costituisce un serio ostacolo all'esercizio delle attività delle imprese di assicurazione in Italia, in quanto detto obbligo dissuade le imprese assicurative stabilite in altri Stati membri dallo stabilirsi o dal prestare servizi in Italia e quindi ne pregiudica l'accesso al mercato italiano.
L'obbligo a contrarre costituisce un ostacolo non giustificato né proporzionato rispetto allo scopo perseguito. Infatti, «la nozione di ordine pubblico può essere richiamata solo in casa di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività» e «l'eccezione di ordine pubblico, cosi come ogni altra deroga ad un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo» sentenza del 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Procedimento penale a carico di Donatella Calfa, Raccolta 1999, pag. I-11, punti 21 e 23).
Inoltre, tale restrizione appare inidonea a conseguire l'obiettivo per il quale è stata adottata in quanto un tale obbligo generalizzato a contrarre impedisce la formazione e l'operatività di settori specializzati di imprese assicurative che potrebbero soddisfare più adeguatamente ed efficacemente le esigenze dei consumatori proprio in ragione dell'acquisita specializzazione.
Infine tale restrizione va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di mantenimento dell'ordine pubblico o di tutela dei consumatori, sia sotto l'aspetto geografico, in quanto i problemi inerenti all'ordine pubblico riguardano, secondo le stesse autorità italiane, solo «specifiche aree geografiche» del territorio nazionale, sia sotto l'aspetto del contenuto, in quanto le imprese di assicurazione operanti in Italia sono tenute ad assicurare qualsiasi proprietario o conduttore di veicoli a motore, a prescindere dal rischio che tale proprietario o conduttore presenta in concreto sotto il profilo della responsabilità civile per danni provocati a terzi.
(1) GU L 228, p. 1.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/16 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 dalla Athinaïki Techniki AE avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 settembre 2006, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione
(Causa C-521/06 P)
(2007/C 42/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, Δικηγόρος)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'ordinanza impugnata; |
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— |
accogliere le conclusioni presentate in primo grado; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere un unico motivo a sostegno del proprio ricorso, fondato sull'errore che avrebbe commesso il Tribunale nella qualificazione giuridica della lettera di archiviazione della sua denuncia. Da un lato, infatti, l'archiviazione della vicenda compiuta dalla Commissione avrebbe un carattere definitivo in considerazione dello stato della pratica; dall'altro, risulterebbe senza ambiguità dal contesto nel quale la Commissione si è pronunciata che quest'ultima ha effettivamente preso, implicitamente, una decisione motivata sulla qualificazione degli aiuti di Stato denunciati. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la lettera impugnata non potesse essere oggetto di ricorso, dichiarando quindi irricevibile il ricorso presentato.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/16 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-522/06)
(2007/C 42/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, B. Stromsky, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, omettendo di definire i requisiti professionali minimi necessari per taluni membri del personale attivo nel recupero, nel riciclaggio, nella rigenerazione e nella distruzione delle sostanze disciplinate ai sensi dell'art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), e, per quanto riguarda la Regione vallona, non adottando tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non effettuando controlli annuali onde verificare la presenza o meno di fughe ai sensi dell'art. 17, n. 1, del medesimo regolamento, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 16, n. 5, e 17, n. 1, di tale regolamento. |
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— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente sostiene che il Regno del Belgio, da un lato, non ha definito i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze disciplinate previste dall'art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori — ad eccezione, per quanto riguarda gli estintori contenenti halon, della Regione Bruxelles-Capitale — e, dall'altro, per quanto riguarda la Regione vallona, non ha adottato tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non ha effettuato controlli annuali onde verificare l'eventuale presenza di tali fughe.
(1) GU L 244, pag. 1.
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24.2.2007 |
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C 42/17 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-523/06)
(2007/C 42/28)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Simonsson)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1 e dell'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE (1), relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, poiché non ha elaborato né applicato piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti. |
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condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 28.12.2002.
(1) GU L 332, pag. 81.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgio) il 22 dicembre 2006 — NV De Nationale Loterij/BVBA CUSTOMER SERVICE AGENCY
(Causa C-525/06)
(2007/C 42/29)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel te Hasselt
Parti nella causa principale
Ricorrente: NV De Nationale Loterij
Convenuta: BVBA Customer Service Agency
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che sono consentite disposizioni nazionali restrittive, tra cui l'art. 37 della legge 19 aprile 2002, che ostacolano l'accesso al mercato di un'impresa mirante alla vendita a scopo di lucro di moduli per la partecipazione di gruppo alla Euro Millions, avendo riguardo all'interesse generale (prevenzione di sprechi di denaro legati al gioco), pur nella consapevolezza che:
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2) |
Se una disposizione nazionale restrittiva, come l'art. 37 della legge 19 aprile 2002 che ostacola l'accesso al mercato di un'impresa mirante alla vendita a fine di lucro di moduli per la partecipazione di gruppo alla Euro Millions sia in contrasto con la libertà di prestazione dei servizi (art. 49 CE), tenendo conto del fatto che la convenuta stessa non organizza alcuna lotteria, ma cerca soltanto di organizzare in modo lucrativo la partecipazione di gruppo alla Euro Millions mediante propri moduli di partecipazione della Nationale Loterij. |
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 dicembre 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs B.V.
(Causa C-526/06)
(2007/C 42/30)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuta: Road Air Logistics Customs B.V.
Questione pregiudiziale
Se la nozione di «non legalmente dovuto» contenuta nell'art. 236 del CDC (1) debba essere interpretata nel senso che in essa rientra anche l'ipotesi in cui la determinazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale non è avvenuta in conformità delle prescrizioni poste a tal riguardo nel regolamento di applicazione del CDC (2).
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/18 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-528/06)
(2007/C 42/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Montaguti, agente)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE (1), relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva; |
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— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2005.
(1) GU L 345, pag. 90.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/18 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-529/06)
(2007/C 42/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Montaguti, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE (1), relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva |
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— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2005.
(1) GU L 345, pag. 90.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/19 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-530/06)
(2007/C 42/33)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/41/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tale direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/41/CE è scaduto il 23 settembre 2005.
(1) GU L 235, p. 10
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/19 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-531/06)
(2007/C 42/34)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, agente, G. Giacomini e E. Boglione, avvocati)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Dichiarare che la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE; |
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il divieto d'acquisizione di partecipazioni nelle farmacie private da parte di persone fisiche che non siano farmacisti o di imprese non costituite esclusivamente da farmacisti non solo ostacola, ma rende assolutamente impossibile per queste categorie di persone l'esercizio di due libertà fondamentali garantite dal Trattato, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.
Il divieto di partecipazione in società di gestione di farmacie comunali e private per le imprese operanti nella distribuzione farmaceutica può essere desunto da alcune norme tuttora vigenti dell'ordinamento italiano ed è fortemente suscettibile di essere applicato dai giudici italiani. Tale divieto costituisce un ostacolo tanto alla libera circolazione dei capitali, quanto all'esercizio del diritto di stabilimento.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 dicembre 2006 — Industria Lavorazione Carni Ovine/Regione Lazio
(Causa C-534/06)
(2007/C 42/35)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Industria Lavorazione Carni Ovine
Convenuta: Regione Lazio
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 866/90 (1) del Consiglio del 19 marzo 1990 debba essere interpretato nel senso che il finanziamento va escluso nei casi in cui sia posta in essere la commercializzazione e/o trasformazione (anche) di prodotti non provenienti dall'area comunitaria, nonostante il rispetto del programma specifico in relazione al quale è stato ottenuto il finanziamento, con la commercializzazione e/o trasformazione di prodotti provenienti dall'area comunitaria nella misura programmata.
(1) GU L 91, p. 1.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Siegen (Germania) il 3 gennaio 2007 — Procedimento penale a carico di Frank Weber
(Causa C-1/07)
(2007/C 42/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Siegen
Imputato e appellante nella causa principale
Frank Weber
Questione pregiudiziale
Se l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439/CEE (1), in combinato disposto con l'art. 8, n. 2 e n. 4, sia da interpretare nel senso che ad uno Stato membro è vietato non riconoscere il permesso di circolare all'interno del suo territorio in base ad una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e non riconoscere quindi la validità di quest'ultima ovvero negarla, perché al suo titolare nel primo Stato membro menzionato veniva revocata la patente, dopo il rilascio nei suoi confronti di una cosiddetta «seconda» patente di guida dell'Unione europea in un altro Stato membro, qualora la revoca della patente si basi su un fatto o su un comportamento illegittimo verificatosi nel periodo antecedente al rilascio della patente di guida da parte dell'altro Stato membro.
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/20 |
Ricorso presentato l'11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-4/07)
(2007/C 42/37)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE (1), relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea e, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
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condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 6 dicembre 2005.
(1) GU L 321, pag. 26.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/20 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-5/07)
(2007/C 42/38)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE (1), relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
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condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 23 gennaio 2006.
(1) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/21 |
Ordinanza del presidente della Corte 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-219/06) (1)
(2007/C 42/39)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
Tribunale di primo grado
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/22 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(2007/C 42/40)
Il 15 gennaio 2007, il Tribunale di primo grado ha deciso, in seguito all'assunzione delle funzioni di giudici del sig. Tchipev e del sig. Ciucă, di modificare la composizione delle sezioni per il periodo 15 gennaio 2007 — 31 agosto 2007 e di assegnarvi i giudici nel modo seguente:
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Prima Sezione ampliata composta da cinque giudici:
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Prima Sezione composta da tre giudici:
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Seconda Sezione ampliata composta da cinque giudici:
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Seconda Sezione composta da tre giudici:
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Terza Sezione ampliata composta da cinque giudici:
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Terza Sezione composta da tre giudici
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Quarta Sezione ampliata composta da cinque giudici:
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Quarta sezione composta da tre giudici:
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Quinta Sezione ampliata composta da cinque giudici:
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Quinta sezione composta da tre giudici:
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Nella Prima Sezione ampliata, composta da cinque giudici, i giudici che insieme al presidente di sezione formeranno il collegio di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio cui è stata inizialmente assegnata la causa e un giudice dell'altro collegio da nominare a turno secondo l'ordine previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
Nella Terza Sezione ampliata, composta da cinque giudici, i giudici che formeranno con il presidente di sezione il collegio di cinque giudici saranno:
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nel caso in cui la causa è stata inizialmente assegnata al collegio a), oltre ai tre giudici che compongono tale collegio, due giudici aggiunti del collegio b); |
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nel caso in cui la causa è stata inizialmente assegnata al collegio b), oltre ai tre giudici che compongono tale collegio, due giudici aggiunti del collegio a) da nominare a turno. |
Nella Terza Sezione, composta da tre giudici, il presidente di sezione formerà la sezione o con i giudici menzionati sub b) o con due dei tre giudici menzionati sub a) a seconda del collegio al quale appartiene il giudice relatore. Per comporre il collegio di tre giudici della formazione a), sarà stabilito un turno tra questi giudici per designare quello dei tre giudici che non farà parte del collegio.
Nella Seconda, Quarta e Quinta Sezione, composte di tre giudici, il presidente di sezione formerà il collegio o con i giudici menzionati sub a) o con i giudici menzionati sub b), a seconda della formazione alla quale appartiene il giudice relatore.
Nelle cause in cui il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione formerà il collegio con i giudici dell'una e dell'altra di queste formazioni alternativamente nell'ordine di registrazione delle cause, salva la connessione tra cause.
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
Il 15 gennaio 2007, il Tribunale ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 15 gennaio 2007 — 31 agosto 2007, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:
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1. |
Le cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici. |
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2. |
Le cause vengono ripartite tra le sezioni secondo tre distinti turni stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:
Nell'ambito di tali turni, la Terza Sezione sarà presa in considerazione due volte ad ogni quinto turno. Il Presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro. |
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24.2.2007 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/23 |
Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Bateaux Mouches/UAMI — Castanet (Bateaux Mouches)
(Causa T-365/06)
(2007/C 42/41)
Lingua di deposito del ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: SA Compagnie des Bateaux Mouches (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. D. de Leusse)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jean-Noël Castanet (Parigi, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ricevibile il ricorso della società Compagnie des Bateaux Mouches; |
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1172/2005-1, Castanet/Compagnie des Bateaux Mouches); |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio denominativo «Bateaux Mouches» per servizi delle classi 39, 41 e 42 — marchio comunitario n. 1 336 122
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Jean-Noël Castanet
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) poiché la decisione impugnata ha considerato ingiustamente il marchio della ricorrente descrittivo e privo di carattere distintivo e in quanto ha stabilito che la ricorrente non aveva provato che il suo marchio aveva acquisito con l'uso un carattere distintivo per i servizi interessati
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/23 |
Ricorso presentato il 7 dicembre 2006 — Holland Malt/Commissione
(Causa T-369/06)
(2007/C 42/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Holland Malt BV (Lieshout, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti O. W. Brouwer e D. Mes)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare, integralmente o parzialmente, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione contestata; |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento; |
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— |
adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 2006, C(2006)4196 def. (1), con cui la Commissione dichiarava che una sovvenzione concessa sotto condizione alla ricorrente dai Paesi Bassi costituiva aiuto di Stato che è incompatibile con il mercato comune.
La ricorrente contesta che la Commissione era legittimata a constatare che la sovvenzione costituiva aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e deduce che la Commissione violava l'art. 87 CE e taluni principi di diritto comunitario. Tali violazione sono le seguenti:
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1) |
Violazione dell'art. 87, n. 1, CE relativo alla mancata dimostrazione che la sovvenzione costituisce aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione e una scorretta interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria su tale punto; |
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2) |
violazione dell'art. 87, n. 3, CE relativo a:
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3) |
violazione del principio di buona amministrazione relativo alla mancata adeguata verifica di tutti gli aspetti e interessi coinvolti nella concessione della sovvenzione, inclusi le circostanze e gli sviluppi avvenuti tra il momento in cui il governo olandese decideva di concedere la sovvenzione sotto condizione ed il momento in cui la Commissione adottava la sua decisione. |
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4) |
violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 252 CE. |
(1) C 14/2005 (ex N 149/2004) Holland Malt BV.
(2) Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU 2000 C 28, pag. 2).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/24 |
Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Germania/Commissione
(Causa T-371/06)
(2007/C 42/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, avv. C. von Donat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione della Commissione 25 settembre 2006, C(2006) 4193 def., relativa alla riduzione della partecipazione finanziaria del FESR al programma (obiettivo 2) Renania Settentrionale — Vestfalia (FESR n. 97.02.13.005) concessa con decisione della Commissione 7 maggio 1997, n. C(97) 1120; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma (obiettivo 2) Renania Settentrionale — Vestfalia.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1), non sussistendo i presupposti per una riduzione. A tale proposito essa evidenzia in particolare che le modificazioni rispetto al piano di finanziamento indicativo non costituiscono modifiche importanti del programma.
Anche nel caso in cui si fosse in presenza di una modifica importante del programma, la ricorrente fa valere l'esistenza di un previo accordo della Commissione, comunicato attraverso i suoi «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei Fondi strutturali» (SEC(1999) 1316).
Nel caso in cui sussistano i presupposti per una riduzione, la ricorrente lamenta che la convenuta non abbia utilizzato la discrezionalità che le è concessa con riferimento al programma concreto. Secondo la ricorrente, una riduzione sarebbe immune da errori nell'esercizio della discrezionalità soltanto qualora essa appaia complessivamente giustificata sulla base di una valutazione dello svolgimento del programma e del raggiungimento dello scopo. Poiché la convenuta non avrebbe fatto uso di tale potere discrezionale, sussiste, a giudizio della ricorrente, anche un vizio di motivazione.
Infine, la decisione impugnata violerebbe anche il principio di buon andamento dell'amministrazione, dal momento che la ricorrente sarebbe stata da essa costretta a impugnare nuovamente una decisione all'epoca già all'esame di un giudice.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU 31.12.1988, L 374, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/25 |
Ricorso presentato l'11 dicembre 2006 — Bomba Energia Getränke/UAMI — Eckes-Granini (Bomba)
(Causa T-372/06)
(2007/C 42/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bomba Energia Getränke Vertriebs GmbH (Wiener Neudorf, Austria) (Rappresentante: avv. A. Kockläuner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eckes-Granini GmbH & Co. KG (Nieder-Olm, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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annullare nella sua interezza la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2006, procedimento R 184/2005-2; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «Bomba» per beni delle classi 32 e 33 (domanda n. 558 874).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Eckes-Granini GmbH & Co. KG.
Marchio o segno fatto valere: vari marchi denominativi e figurativi «la bamba», ivi compreso il marchio denominativo tedesco «la bamba», per beni delle classi 29, 32 e 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), dal momento che non esiste alcun rischio di confusione fra i marchi in contrapposizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/25 |
Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Rath/UAMI — Grandel (Epican Forte)
(Causa T-373/06)
(2007/C 42/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (Rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Grandel GmbH
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 ottobre 2006 in quanto non viene ammessa la registrazione della domanda di marchio comunitario per i prodotti della classe 5 «integratori alimentari non per uso medico, composti prevalentemente da vitamine, aminoacidi, minerali e oligoelementi; sostanze dietetiche non per uso medico, ovvero aminoacidi ed oligoelementi; i suddetti articoli non possono essere impiegati con antiepilettici»; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Epican Forte» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda n. 2 525 251)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Dr. Grandel GmbH
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292), l'opposizione essendo stata diretta solo contro la registrazione nella classe 5
Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1), poiché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, N. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/26 |
Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Rath/UAMI — Grandel (Epican)
(Causa T-374/06)
(2007/C 42/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (Rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Grandel GmbH
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 ottobre 2006 in quanto non viene ammessa la registrazione della domanda di marchio comunitario per i prodotti della classe 5 «integratori alimentari non per uso medico, composti prevalentemente da vitamine, aminoacidi, minerali e oligoelementi; sostanze dietetiche non per uso medico, ovvero aminoacidi ed oligoelementi; i suddetti articoli non possono essere impiegati con antiepilettici»; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Epican» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda n. 2 524 510).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Dr. Grandel GmbH
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292), l'opposizione essendo stata diretta solo contro la registrazione nella classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1), poiché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, N. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/26 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Viega/Commissione
(Causa T-375/06)
(2007/C 42/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Germania) (Rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e F. W. Bulst)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare l'art. 1, n. 1, della decisione nella parte in cui viene accertata la violazione da parte della ricorrente dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, primo comma dell'Accordo SEE; |
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— |
annullare l'art. 2 della decisione nella parte in cui alla ricorrente viene inflitta un'ammenda di EUR 54,29 milioni; |
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— |
in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 2 della decisione |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi. Con la decisione impugnata alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda per violazione degli artt. 81, n. 1, CE e 53, primo comma, dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione essa avrebbe partecipato ad una serie di intese volte e fissare prezzi e importi di sconti e ribassi, all'attuazione di meccanismi di coordinazione dell'aumento dei prezzi, all'assegnazione di clienti e allo scambio di informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e leghe di rame.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
In primo luogo essa sostiene che la decisione impugnata contrasta con l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), poiché la convenuta, calcolando erroneamente il fatturato rilevante ha violato il principio fondamentale di determinazione dell'ammenda. La convenuta, nel valutare la gravità della presunta infrazione della ricorrente avrebbe tenuto conto del suo fatturato di pressfitting, sebbene la ricorrente non sia stata coinvolta in nessun momento in violazioni delle regole della concorrenza per quanto concerne il pressfitting.
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione accertando erroneamente la partecipazione, e l'entità di tale partecipazione, della ricorrente al comportamento censurato ha violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Secondo la ricorrente, la convenuta non avrebbe proceduto ad una valutazione delle prove in termini circostanziati ed avrebbe erroneamente accertato talune infrazioni.
In subordine, la ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 81, n. 1, CE nonché dell'art. 253 CE, giacché nell'art. 1 della decisione impugnata sarebbe stata erroneamente accertata l'estensione geografica delle infrazioni per quanto concerne la ricorrente.
Infine, in subordine viene fatto valere che l'art. 2 della decisione impugnata contrasta con l'artt. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2203, in quanto la Commissione ha violato il principio fondamentale della determinazione dell'ammenda. A questo proposito la ricorrente afferma che gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2) non sono stati attuati correttamente, in quanto la violazione è stata giudicata particolarmente grave, la sua durata è stata erroneamente determinata, l'importo base in considerazione della durata dell'infrazione è stato erroneamente aumentato e le circostanze attenuanti non sono state valutate.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU. L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU. 1998, C 9, pag. 3).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/27 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Legris Industries/Commissione
(Causa T-376/06)
(2007/C 42/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Legris Industries (Rennes, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e C. Pommiès)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def. (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché i motivi sottesi al dispositivo, nella parte in cui infligge un'ammenda alla holding Legris Industries imputandole comportamenti controversi della Comap; |
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— |
constatare che la holding Legris Industries fa suoi scritti, conclusioni e domande della Comap contro la detta decisione; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Col presente ricorso la holding Legris Industrie chiede l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE [e dell'art. 53 dell'accordo SEE] (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), concernente una serie di accordi e di pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione dei prezzi, l'accordo sui listini, sugli sconti e sulle riduzioni dei prezzi, l'attuazione di meccanismi di coordinazione degli aumenti di prezzo, la spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e lo scambio di altre informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e in lega di rame, là dove infligge a essa ricorrente un'ammenda a titolo dei comportamenti controversi tenuti dalla sua ex controllata Comap.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Per prima cosa, la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE imputando alla ricorrente infrazioni commesse dalla controllata Comap e, di conseguenza, ritenendola responsabile in solido delle stesse. La Commissione avrebbe violato i principi di autonomia giuridica e commerciale della controllata e di responsabilità personale in materia d'infrazione al diritto della concorrenza considerando che la ricorrente esercitasse sulla controllata un'influenza determinante per il solo fatto di detenere il 100 % del suo capitale. La Commissione sarebbe altresì incorsa in errori di diritto, in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione non producendo elementi di prova nel senso di un effettivo potere di direzione della holding Legris Industries sulla Comap.
La Commissione avrebbe inoltre commesso errori di diritto nel respingere gli elementi di prova addotti dalla ricorrente a dimostrazione dell'autonomia della Comap, segnatamente in sede di determinazione e di gestione della sua politica commerciale. La ricorrente asserisce di aver dimostrato che non impartiva istruzioni alla Comap quanto al comportamento da tenere sul mercato, che si limitava a una supervisione finanziaria senza esercitare alcun potere sulle controllate in materia di bilancio e che la Comap disponeva di risorse finanziarie proprie. Sostiene, pertanto,che la mera prova della detenzione del capitale e le conseguenze che direttamente ne discendono, sulle quali la Commissione si sarebbe a suo avviso fondata per imputarle le infrazioni della controllata, non sono sufficienti a dimostrare che essa esercitava effettivamente un potere di direzione su quest'ultima.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/28 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Comap/Commissione
(Causa T-377/06)
(2007/C 42/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comap SA (Lione, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e C. Pommiès)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione [della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180def. nel caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi], nonché la motivazione che sottende il dispositivo, in quanto detta decisione condanna la Comap per periodi diversi da quello tra il mese di dicembre 1997 e il mese di marzo 2001, per cui la Comap non contesta i fatti esposti dalla Commissione; |
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— |
riformare gli artt. 1 e 2 e la motivazione che li sottende riducendo l'importo dell'ammenda di 18,56 milioni di euro inflitta alla Comap; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente il ricorso, la ricorrente domanda l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (COMP/F-1/38.121 — Raccordi), che concerne un insieme di accordi e di pratiche concertate sul mercato dei raccordi in rame e in lega di rame che hanno per obiettivo la fissazione dei prezzi, la fissazione dei listini dei prezzi e degli importi di sconti e ribassi, l'attuazione di meccanismi di coordinazione del rialzo dei prezzi, la ripartizione dei mercati nazionali e dei clienti nonché lo scambio di altre informazioni commerciali in quanto detta decisione condanna la Comap per periodi diversi da quello tra il mese di dicembre 1997 e il mese di marzo 2001, per cui la Comap non contesta i fatti esposti dalla Commissione. In via subordinata, essa chiede una riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con la decisione impugnata.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Innanzitutto, essa afferma che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e avrebbe commesso errori di diritto, errori di fatto e errori manifesti di valutazione considerando che il cartello addotto avrebbe continuato successivamente alle indagini sul posto da parte della Commissione nel mese di marzo 2001, fino al mese di aprile 2004.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 25 del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto essa non avrebbe riconosciuto che, dal momento che non ha potuto fornire la prova delle pratiche anticoncorrenziali, l'infrazione dedotta è stata interrotta per un periodo di 27 mesi, compreso tra il mese di settembre 1992 e il mese di dicembre 1994, cosicché i fatti anteriori al mese di dicembre 1994 erano prescritti, secondo la ricorrente, al momento dell'apertura dell'indagine della Commissione nel mese di gennaio 2001.
In via subordinata, la ricorrente deduce il motivo relativo alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché degli orientamenti per il calcolo delle ammende (2) e della comunicazione sulla cooperazione (3), in quanto la Commissione non avrebbe rispettato le regole per il calcolo delle ammende. Essa afferma che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento in quanto l'importo di partenza per il calcolo dell'ammenda preso in considerazione dalla Comap sarebbe, secondo quest'ultima, troppo elevato rispetto agli importi di partenza presi in considerazione da altre imprese condannate con la decisione impugnata, malgrado la loro posizione concorrenziale simile alla posizione detenuta dalla ricorrente sul mercato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1, pag. 1.
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA, GU 1998 C 9, pag. 3.
(3) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002, C 45, pag. 3.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/29 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Kaimer e a./Commissione
(Causa T-379/06)
(2007/C 42/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Germania) SANHA Kaimer GmbH & Co. KG (Essen, Germania) e Sanha Italia srl (Milano) (Rappresentante: avv. J. Brück)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della convenuta 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., come modificata con decisione della convenuta 29 settembre 2006, notificata alle tre ricorrenti il 5 ottobre 2006, relativa a un procedimento a norma degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi); |
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in subordine, ridurre la durata stabilita all'art. 1 della detta decisione della presunta infrazione da parte delle tre ricorrenti e annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle tre ricorrenti dall'art. 3 della detta decisione; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi. Con la decisione impugnata alle ricorrenti è stata inflitta un'ammenda per violazione degli artt. 81, n. 1, CE e 53, primo comma, dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione esse avrebbero partecipato ad una serie di intese volte e fissare prezzi e importi di sconti e ribassi, all'attuazione di meccanismi di coordinazione dell'aumento dei prezzi, all'assegnazione di clienti e allo scambio di informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e leghe di rame.
A sostegno del suo ricorso le ricorrenti deducono cinque motivi.
In primo luogo esse sostengono in particolare che la convenuta, per motivare la sua decisione, si è basata su documenti in merito ai quali alle ricorrenti sarebbe stato negato il diritto alla difesa.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata in quanto non ha debitamente accertato i fatti di tale procedimento. Inoltre le circostanze attenuanti non sono state prese in considerazione e le prove sono state valutate erroneamente.
Le ricorrenti lamentano inoltre che la Commissione ha considerato i fatti accertati come violazione complessa dell'art. 81, n. 1, CE.
In quarto luogo viene fatto valere, in subordine, che il calcolo dell'ammenda si basa su una durata eccessivamente lunga dell'infrazione configurando uno sviamento di potere e che alle ricorrenti non sono state riconosciute circostanze attenuanti.
Infine, le ricorrenti sostengono che con l'importo dell'ammenda la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/29 |
Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — FRA.BO/Commissione
(Causa T-381/06)
(2007/C 42/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: FRA.BO spa (Milano, Italia) (Rappresentanti: avv.ti R. Celli e F. Distefano)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 20 settembre 2006 (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi — C(2006) 4180 def.), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE, nella parte in cui riguarda l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente; |
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ridurre, in forza della competenza giurisdizionale del Tribunale, l'ammenda inflitta alla ricorrente e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., nel caso COMP/F-1/38.121 — raccordi, nella quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando prezzi, concordando i listini, gli sconti ed i ribassi, i meccanismi per gli aumenti di prezzo, assegnando i mercati nazionali, ripartendosi i clienti e scambiando altre informazioni commerciali.
La ricorrente impugna la decisione per i seguenti motivi:
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La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ed ha violato principi giuridici fondamentali applicando in modo illegittimo ed errato i principi della Comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1). |
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La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione concedendo alla FRA.BO una riduzione sproporzionatamente bassa del 20 % ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996 ed ha violato i principi fondamentali di proporzionalità, legittimo affidamento e obbligo di motivazione. |
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/30 |
Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — Tomkins/Commissione
(Causa T-382/06)
(2007/C 42/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tomkins plc (Londra, Regno Unito) (Rappresentanti: T. Soames e S. Jordan, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006 (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi — C(2006) 4180 def.), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, nella parte in cui riguarda la ricorrente; o, in subordine |
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modificare l'art. 2, lett. h), della decisione impugnata, riducendo l'ammenda inflitta alla ricorrente e alla Pegler; e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., caso COMP/F-1/38.121 — raccordi, nella quale la Commissione ha considerato la ricorrente responsabile, in solido con la Pegler Ltd, di una violazione dell'art. 81 CE nell'ambito dell'industria dei raccordi in rame dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 e le ha inflitto un'ammenda pari a 5,25 milioni di euro. In subordine, la ricorrente chiede che sia modificato l'art. 2, lett. h), della decisione impugnata.
La ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 230 CE per i motivi di seguito elencati.
In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la Commissione non ha rispettato le norme che disciplinano la responsabilità delle società madre per gli atti compiuti dalle loro società controllate, considerando la ricorrente responsabile in solido per la condotta della Pegler, una delle ex società controllate della ricorrente. A tale proposito, la ricorrente lamenta che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto individuando erroneamente il fondamento giuridico della responsabilità della società madre ed applicando in modo inesatto la verifica della responsabilità degli azionisti in un contesto di fatto dove tale verifica non doveva essere applicata. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un errore considerando rilevante la presunta area di attività della ricorrente nel settore edile per decidere se la ricorrente fosse un mero investitore finanziario che delega la responsabilità operativa alla Pegler a livello di unità aziendale locale. Per di più, secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione si sia esentata dall'onere di dimostrare la responsabilità degli azionisti e lo abbia attribuito agli azionisti viola, in questa causa, il principio della presunzione di innocenza.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di fatto e non ha dimostrato adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la ricorrente influisse in modo determinante sul comportamento della Pegler nella sua attività commerciale. Stando alle affermazioni della ricorrente, i fatti non dimostrano la sua responsabilità né (a) ai sensi della normativa corretta, che la Commissione non avrebbe applicato, o avrebbe applicato in modo errato, né (b) ai sensi della normativa errata, come dichiarato dalla Commissione.
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha spiegato adeguatamente per quale motivo la prova prodotta dalla ricorrente è inidonea a confutare la presunzione di influenza determinante.
In quarto luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione ha commesso un errore infliggendo una maggiorazione a scopo dissuasivo, e non ha valutato correttamente gli elementi di prova per il calcolo della durata della partecipazione della Pegler all'intesa, determinando quindi la durata dell'infrazione in maniera inesatta ed infondata.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/31 |
Ricorso presentato il 19 dicembre 2006 — Karstadt Quelle/UAMI — dm drogerie markt (S-HE)
(Causa T-391/06)
(2007/C 42/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Karstadt Quelle Aktiengesellschaft (Essen, Germania) (Rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm drogerie markt GmbH
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 settembre 2006, n. R 301/2006-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: dm drogerie markt GmbH
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «S-HE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 38, 41 e 42 (domanda di registrazione n. 2 766 723).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «SHE» per prodotti delle classi 3 e 25, il marchio figurativo tedesco «She» per prodotti delle classi 3, 9, 16, 18 e 25 nonché il marchio figurativo internazionale «She» per prodotti delle classi 3, 9, 16, 18 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione, parziale rifiuto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), giacché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
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C 42/31 |
Ricorso presentato il 20 dicembre 2006 — Union Investment Privatfonds/HABM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)
(Causa T-392/06)
(2007/C 42/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Union Investment Privatfonds (Francoforte sul Meno, Germania) (Rappresentante: avv. H. Keller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Unicre-Cartão International De Crédito S. A.
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
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accogliere l'opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio emblematico «unibanco» in ragione dei marchi UniFLEXIO, UniZERO und UniVARIO. |
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Condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Unicre-Cartão International De Crédito S. A.
Marchio comunitario interessato: il marchio emblematico «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1 871 896).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: marchio emblematico tedesco «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio emblematico tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione di diritti processuali della ricorrente, dal momento che non sarebbero state accolte le prove da questa presentate per dimostrare l'utilizzo dei marchi comprendenti l'elemento «uni».
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/32 |
Ricorso presentato l'11 dicembre 2006 — Italia/Commissione
(Causa T-394/06)
(2007/C 42/55)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, Avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione C (2006) 4324 del 3.10.2006, notificata in pari data, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia, casi di irregolarità commesse da alcuni operatori |
Motivi e principali argomenti
Nel presente ricorso la Repubblica italiana si oppone all'esclusione del finanziamento comunitario, e alla conseguente imputazione al bilancio dello Stato italiano, delle conseguenze finanziere relative a 157 casi di irregolarità, per l'ammontare complessivo della somma di 310 849 495,98 Euro, di fronte ai quali la Ricorrente non avrebbe reagito, avviando la procedura di recupero, colla diligenza dovuta.
A sostegno delle proprie pretensioni, la Ricorrente, che contesta l'esistenza di una qualsiasi negligenza da parte sua, fa valere:
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La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (1). |
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La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), e del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3). |
(1) GU L 67, del 14.3.1999, pag. 11.
(2) GU L 94, del 28.4.1970, pag. 13.
(3) GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/32 |
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Italia/Commissione
(Causa T-395/06)
(2007/C 42/56)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la nota del 4.10.2006, n. 9433 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Piemonte (N. CCI 2000 IT 162 DO 007) |
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— |
annullare la nota del 14.11.2006, n. 10841 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 162 DO 005) |
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annullare la nota del 14.11.2006, n. 10853 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (N. CCI 1999 IT 161 PO 009) |
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annullare la nota del 15.11.2006, n. 10929 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Toscana Ob. 2 (N. CCI 2000 IT 162 DO 001) |
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annullare la nota del 15.11.2006, n. 10930 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. POR Campania 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 007) |
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annullare la nota del 17.11.2006, n. 11019 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sardegna 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 010) |
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annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (1).
(1) GU C 262 del 23.10.2004, pag. 55.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/33 |
Ricorso presentato il 21 dicembre 2006 — Commissione/TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz
(Causa T-396/06)
(2007/C 42/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Šimerdová, Rechtsanwalt, R. Bierwagen)
Convenuta: TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz GmbH
Conclusioni della ricorrente
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Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 32 440,80 aggiornato degli interessi al 4 % a partire dal 30 novembre 1999 |
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porre a carico della convenuta le spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto attività comunitarie nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (1) nel quale era stata convenuta la competenza del Tribunale di primo grado per le controversie collegate con siffatto contratto. Oggetto dei progetti era la costrinzione e la sperimentazione di un impianto di essiccamento del cuoio.
La Commissione con lettera 18 febbraio 1999 disdiceva tale contratto, dal momento che non le sarebbe stata presentata alcuna regolare relazione di chiusura. La ricorrente a tal proposito deduce che le deduzioni per mancanza di giustificativi successivamente sottopostile dalla convenuta sarebbero state riconosciute solo in parte. Il restante importo sarebbe stato più volte reclamato dalla ricorrente e costituisce oggetto della presente controversia.
(1) Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, n. 94/806/CE relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/33 |
Ricorso presentato il 16 dicembre 2006 — DOW AgroSciences/EFSA
(Causa T-397/06)
(2007/C 42/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DOW AgroSciences (Hitchin, Regno Unito) (Rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, lawyers)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni della ricorrente
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annullare il Rapporto conclusivo dell'EFSA, intitolato «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Haloxyfop-R» — «Conclusioni relative alla revisione paritaria della valutazione del rischio di pesticidi della sostanza attiva Haloxifop-R»; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti invocati dalla ricorrente sono simili a quelli invocati nella causa C-311/06, FMC Chemical and Arysta Lifesciences/EFSA.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/33 |
Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)
(Causa T-398/06)
(2007/C 42/59)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: UniCredito Italiano SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, Avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «1 Unicredit», domanda di registrazione n. 2.055.069. per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.
Marchio o segno fatto valere: Marchi tedeschi verbali «UNIFONDS» (n. 881.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo «UNIZINS» (n. 2.016.954), per servizi nella classe 36 (collocamento di fondi).
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso.
Motivi dedotti: Erronea applicazione della teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale comunitario di Primo Grado, nella sentenza del 23.2.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/34 |
Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — giropay/HABM (GIROPAY)
(Causa T-399/06)
(2007/C 42/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Giropay GmbH (Francoforte sul meno, Germania) (Rappresentante: avv. K. Gründig-Schnelle)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 26 ottobre 2006 pronunciata nel caso R 308/2005-4 avente ad oggetto deposito di marchio comunitario 2 843 514 «GIROPAY». |
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Porre a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: il marchio verbale «GIROPAY» per merci e servizi rientranti nelle classi 9, 36-38 e 42 (deposito n. 2 843 514).
Decisione dell'esaminatore: decisione dell'esaminatore — rigetto parziale della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: il marchio di cui richiede la registrazione non integra nessun elemento descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94 (1). Inoltre il marchio di cui viene richiesta la registrazione sarebbe particolarmente adatto ad essere percepito dal pubblico di riferimento come segno avente carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/34 |
Ricorso presentato il 28 dicembre 2006 — Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio
(Causa T-401/06)
(2007/C 42/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd (Kowloon, Hong Kong), Seasonable Footwear (Zhong Shan) Ltd (Banfu, Cina), Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (Guangzhou, Cina), Risen Footwear (HK) Co. Ltd (Kowloon, Hong Kong) (Rappresentanti: L. Ruessmann, A. Willems, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 1472/2006 nella misura in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni delle ricorrenti; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui impone dazi antidumping sulle loro esportazioni verso l'Unione europea. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
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violazione degli artt. 2, n. 7, lett. b) e 9, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping (in prosieguo: il «regolamento di base»), dell'art. VI del GATT nonché dei principi di non discriminazione, del nemo auditor e di legittimo affidamento, in quanto le istituzioni comunitarie hanno omesso di esaminare singolarmente ciascuna domanda di Trattamento riservato alle economie di mercato (in prosieguo: «MET») e di Trattamento individuale (in prosieguo: «IT»); |
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— |
violazione degli artt. 18 e 20 del regolamento di base nonché violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in quanto le istituzioni comunitarie hanno omesso di informare le ricorrenti su come sono state trattate le domande di MET e di IT; |
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errore manifesto di valutazione nonché violazione dell'art. 54, n. 4, del regolamento di base nel valutare la posizione dei produttori comunitari nell'ambito del sostegno all'inchiesta, dell'art. 1, n. 4, del regolamento di base per quanto riguarda la definizione del prodotto rilevante, dell'art. 17, del regolamento di base e dell'art. 253 CE per quanto riguarda la scelta del campione dei produttori esportatori, dell'art. 3, n. 2, del regolamento di base e dell'art. 253 CE relativamente alla determinazione del danno, dell'art. 3, n. 2, del regolamento di base quanto all'accertamento del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno nonché, infine, dell'art. 9, n. 4 del regolamento di base per quanto attiene il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/35 |
Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-402/06)
(2007/C 42/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5105, che riduce l'aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5105, che riduce l'aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna, elencati qui di seguito:
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N. 2001.ES.16.C.PE.058 (progetto di ampliamento del trattamento biologico dell'impianto di depurazione di Besos); |
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— |
N. 2003.ES.16.C.PE.005 (progetto di infrastrutture per la bonifica di piccoli agglomerati urbani della Catalogna); |
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— |
N. 2001.ES.16.C.PE.054 (progetto di depurazione, di trattamento dei fanghi e di riutilizzo di acque reflue urbane della Catalogna); |
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— |
N. 2000.ES.16.C.PE.112 (progetto di bonifica e depurazione del bacino idrografico dell'Ebro: Monzón, Caspe e conche interne della Catalogna); |
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— |
N. 2002.ES.16.C.PE.006 (progetto di impianto dissalatore dell'acqua marina nel delta del Tordera); |
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— |
N. 2001.ES.16.C.PE.055 (progetto di costruzione e adeguamento delle infrastrutture per il trattamento di residui urbani della Catalogna); |
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— |
N. 2001.ES.16.C.PE.057 (progetto di impianti di trattamento di residui urbani nei distretti di Urgell, Pallars Jussà e Conca de Barberà); |
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— |
N. 2002.ES.16.C.PE.041 (progetto di creazione e adeguamento della rete di infrastrutture per il trattamento di residui urbani della Catalogna). |
Nella decisione impugnata la convenuta ha applicato una rettifica forfetaria del 2 % del contributo comunitario (85 %) concesso al progetto 2001.ES.16.C.PE.058, perché la società di gestione avrebbe fatturato spese non sovvenzionabili.
Quanto agli altri progetti, la Commissione, con riferimento al sistema dei «prezzi medi» e al criterio dell'«esperienza acquisita in opere precedenti», ha deciso di applicare una rettifica finanziaria al 100 % della differenza in termini di contributo comunitario tra le offerte selezionate e quelle ricalcolate contratto per contratto.
A sostegno delle sue conclusioni lo Stato ricorrente deduce in via principale l'errata interpretazione dell'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37/CEE (1) e dell'art. 36, nn. 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE (2), in quanto la decisione impugnata conclude che l'applicazione del sistema dei prezzi medi nell'esame dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» ai progetti in gara viola il principio della parità di trattamento, discriminando le offerte troppo basse rispetto a quelle più onerose.
In subordine, deduce anche l'infrazione dell'art. H, n. 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 (3), per violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione.
Per quanto riguarda specificamente il progetto del depuratore di Besos, il ricorrente lamenta altresì l'infrazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1386/2002 (4), per mancanza di vere irregolarità, e, in subordine, la violazione del principio di sussidiarietà che tale disposizione riconosce.
(1) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).
(2) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 1386, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/36 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — Belgio/Commissione
(Causa T-403/06)
(2007/C 42/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (Rappresentanti: L. Van den Broeck, agente e avv. J. Meyers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione impugnata in applicazione dell'art. 230 CE |
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condannare la Commissione (EUROSTAT) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera dell'Ufficio Statistico delle Comunità Europee (EUROSTAT) 18 ottobre 2006, di modificare i dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico del Belgio per l'anno 2005 e di pubblicare i dati così modificati, in applicazione dell'art. 8 nonies, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), come modificato. Il ricorrente contesta due modifiche apportate dalla Commissione, vale a dire di aver classificato il Fonds de l'infrastructure ferroviarie (FIF) nel settore delle amministrazioni pubbliche invece che nel settore delle società non finanziarie per l'applicazione del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995) (2) e di aver registrato un trasferimento di capitale di EUR 7 400 milioni a causa dell'assunzione da parte dello Stato (FIF) nel 2005 dei debiti della Société nazionale des Chemins de fer belges (SNCB).
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere i motivi seguenti.
Quanto alla classificazione del FIF nel settore delle amministrazioni pubbliche, esso fa valere un motivo relativo alla violazione dell'art. 8 nonies, n. 2, del regolamento (CE) n. 3605/93 e dei nn. 2.12, 3.19 e 3.27 — 3.37 del SEC 95. Il ricorrente ritiene che il FIF debba essere qualificato come ero un'«unità istituzionale» ai sensi del n. 2. 12 del SEC 95 e come «produttore di beni e servizi destinabili alla vendita» in applicazione dei criteri definiti ai nn. 3.19 e 3.27-3.37 del SEC 95, e non dev'essere dunque classificato come rientrare nel settore delle amministrazioni pubbliche. Esso fa così valere che la decisione impugnata considera erroneamente che il FIF non soddisfi tale doppia condizione per l'anno 2005.
In via subordinata, per quanto riguarda il trasferimento di capitale di EUR 7 400 milioni dallo Stato belga alla SNCB, in ragione dell'assunzione da parte del FIF nel 2005 di debiti di tale società, il ricorrente fa valere tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 8 nonies, n. 2, del regolamento (CE) n. 3605/93 e dei nn. 1.33, 1.44(c), 4.165 (f) e 6.30 del SEC 95. Il ricorrente sostiene che l'attribuzione del debito in questione al FIF non deriverebbe da un' «operazione» ai sensi del n. 1. 33 del SEC 95 ma da una «ristrutturazione» ai sensi dei nn 1.44 (c) e 6.30 del SEC 95. In subordine, esso sostiene che, anche qualora l'attribuzione del debito al FIF dovesse essere analizzata come un' «operazione» ai sensi del n. 1.33 del SEC 95, essa non implicherebbe un trasferimento di capitale ai sensi del n. 4.165 (f) del SEC 95. Il secondo motivo fatto valere nell'ambito della contestazione della registrazione del trasferimento di capitale di EUR 7 400 milioni dallo Stato belga alla SNCB verte sulla violazione dell'art. 253 CE in quanto, secondo il ricorrente, la Commissione non avrebbe motivato sufficientemente la decisione contestata su tale punto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento in quanto si discosterebbe dal parere espresso dalla Commissione (Eurostat) nella sua lettera 13 agosto 2004 in cui un esperto della commissione aveva dato il suo accordo all'analisi sostenuta dal ricorrente nella presente causa.
(1) GU L 332, pag. 7.
(2) Approvato con il regolamento (CE) del Consiglio del 25 giugno 1996, n. 2223, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310, pag. 1).
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24.2.2007 |
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C 42/37 |
Ricorso della Fondazione europea per la formazione proposto il 22 dicembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-1/05, Landgren/Fondazione europea per la formazione
(Causa T-404/06 P)
(2007/C 42/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (Torino) (rappresentante: avv. G. Vandersanden)
Altra parte nel procedimento: Pia Landgren
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso; |
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di conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 ottobre 2006, nella causa F-1/05, Landgren/Fondazione europea per la formazione, oggetto del presente ricorso e riconoscere pertanto la legittimità della decisione di licenziamento della convenuta in data 25 giugno 2004, e conseguentemente l'assenza di fondamento giuridico di qualsiasi risarcimento: |
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condannare la convenuta alle spese, comprese le proprie spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 26 ottobre 2006 il cui annullamento viene chiesto nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione 25 giugno 2004 relativa alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della sig.ra Landgren in quanto agente temporanea e ha invitato le parti a concordare la compensazione pecuniaria derivante dall'illegittimità della decisione.
A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza, la Fondazione solleva due motivi di cui il primo verte sull'inosservanza della portata dell'obbligo di motivazione. La parte che ha proposto l'impugnazione sostiene che non vi è alcun fondamento giuridico che obblighi la convenuta a motivare la decisione di licenziamento di un agente temporaneo e che, avendo accertato il contrario, la sentenza avrebbe violato l'art. 47 del RAA (1) e la giurisprudenza che applica tale disposizione. Inoltre, la parte che ha proposto l'impugnazione fa valere che la sentenza impugnata si baserebbe erroneamente su accordi e convenzioni che non si applicano nei rapporti tra le istituzioni e i loro dipendenti. Essa sostiene anche che la sentenza impugnata conterrebbe una contraddizione tra il requisito formale di motivazione e la legittimità della conoscenza che ha l'interessato dei motivi della decisione di risoluzione.
Nell'ambito del secondo motivo, la parte che ha proposto l'impugnazione fa valere che la sentenza impugnata conterrebbe un errore di diritto relativo, da una parte, allo snaturamento dei fatti e, dall'altro, all'inosservanza dell'interesse generale, in quanto effettuerebbe una valutazione erronea degli elementi materiali di cui la sig.ra Landgren è stata informata e che costituiscono la motivazione della decisione di licenziamento.
(1) Il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) è stato definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il RAA (GU L 56, pag. 1).
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C 42/37 |
Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — Arcelor e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa T-405/06)
(2007/C 42/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Arcelor Luxembourg (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo), Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo) e Arcelor International (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (Rappresentante: A. Vandencasteele, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la decisione della Commissione 8 novembre 2006 nel caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio — C(20069) 5342 def.; |
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quantomeno annullare l'art. 2 della decisione che impone alle ricorrenti una sanzione pecuniaria o ridurre quest'ultima drasticamente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006 n. C (2006) 5342 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio) avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d'acciaio e vertente sulla fissazione dei prezzi, l'attribuzione delle quote e gli scambi di informazioni sul mercato comunitario delle travi d'acciaio. In subordine chiedono l'annullamento o la riduzione sostanziale dell'importo dell'ammenda loro inflitto con la decisione impugnata.
A sostegno del ricorso le ricorrenti invocano molteplici motivi.
Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 97 CECA e sviamento di potere in quanto la decisione adottata applica l'art. 65 CECA dopo la scadenza di quest'ultimo quale previsto dal suo art. 97.
In secondo luogo le ricorrenti deducono la violazione del regolamento n. 1/2003 (1) e sviamento di potere dal momento che la Commissione fonda la propria competenza a emanare una decisione CECA su un regolamento che gli conferisce poteri solo a titolo di attuazione degli artt. 81 e 82 CE.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e dei diritti della difesa nella misura in cui la decisione imputa a tre società affiliate la responsabilità per una pratica alla quale avrebbe preso parte soltanto una di esse.
Inoltre le ricorrenti assumono che, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in violazione di legge in materia di prescrizione.
Infine sostengono che la decisione adottata avrebbe violato i loro diritti di difesa in quanto sarebbe stata emanata oltre quindici anni dopo i fatti, sulla base di una teoria di imputabilità articolata dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del marzo 2006, secondo le ricorrenti, per la prima volta entro un termine che esse considerano eccessivo.
(1) Regolamento CE del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato, GU 2003, L 1, pag. 1.
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24.2.2007 |
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C 42/38 |
Ricorso presentato il 28 dicembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-406/06)
(2007/C 42/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: N. Korogiannakis e N. Keramidas, lawyers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione (DG Ambiente) di respingere l'offerta della ricorrente e di assegnare l'appalto all'aggiudicatario; |
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condannare la Commissione (DG Ambiente) a pagare la spese legali e di altra natura sostenute in relazione al presente ricorso, anche se il ricorso viene respinto; |
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condannare la Commissione (DG Ambiente) a risarcire i danni della ricorrente subiti in relazione al procedimento di appalto in questione per una cifra di EUR 86 300. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha presentato un'offerta rispondendo al bando di gara aperta della ricorrente per la fornitura di servizi di assistenza per il sistema di registri istituito ai sensi della direttiva 2003/87 (1) con manutenzione tecnica e assistenza agli utenti (GU 2006 S 102-108793). La ricorrente contesta la decisione di rifiutare la sua offerta e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso vari errori di valutazione e ha violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Inoltre, la ricorrente lamenta che la convenuta non ha motivato la sua decisione di non comunicare alla ricorrente i vantaggi dell'offerta prescelta rispetto a quella della ricorrente.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
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24.2.2007 |
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C 42/38 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 — Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio
(Causa T-407/06)
(2007/C 42/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (Oubei, Cina) (Rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Domande della ricorrente
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Annullare l'impugnato regolamento nella misura in cui si applica alla ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese processuali sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, produttore e esportatore cinese di calzature di cuoio, chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull'importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (1).
A sostegno della domanda, la ricorrente deduce nove motivi di diritto dei quali i primi cinque sono relativi alla carenza di competenza, violazione di requisiti processuali essenziali posti nel regolamento di base (2) e violazione dei principi della legittima aspettativa, del diritto di difesa della parità di trattamento.
Inoltre, la ricorrente deduce errori e discriminazioni nel calcolo del margine di dumping applicato alla ricorrente e che l'impugnato regolamento è inficiato da manifesto errore di valutazione per quanto riguarda la portata e la durata della infrazione presa a base per giustificare l'imposizione di dazi alla ricorrente.
Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 20 del regolamento di base non avendole dato appropriate informazioni circa il radicale cambiamento delle misure definitive proposte dalla Commissione tra il 7 e il 28 luglio 2006.
Infine, la ricorrente deduce che l'impugnato regolamento viola l'art. 2, n. 10 del regolamento di base in relazione alla necessità di operare un «equo confronto» tra i prezzi di esportazione e il valore normale all'atto della valutazione del margine di dumping.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
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24.2.2007 |
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C 42/39 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 — Wenzhou Taima Shoes/Consiglio
(Causa T-408/06)
(2007/C 42/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd (Yang Yi, Cina) (Rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Domanda della ricorrente
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Annullare l'impugnato regolamento nella misura in cui si applica alla ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/39 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiglio
(Causa T-409/06)
(2007/C 42/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) Co., Ltd (Xin Xu, Cina) (Rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Domanda della ricorrente
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Annullare l'impugnato regolamento nella misura in cui si applica alla ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese del presente procedimento sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente produttrice ed esportatrice cinese di calzature di cuoio chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006 che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (1).
A sostegno della domanda la ricorrente deduce sei motivi di diritto, sostenendo:
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l'impugnato regolamento è viziato per errore manifesto di valutazione o violazione di requisiti processuali sostanziali e del principio della parità di trattamento, per non aver concluso che la ricorrente ha operato secondo le regole dell'economia di mercato (2); |
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nel negare alla ricorrente il trattamento dell'economia di mercato, la Commissione ha violato l'art. 3, del regolamento di base ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione per non aver preso in considerazione informazioni determinanti relative alla struttura del mercato e in particolare l'importante ruolo svolto da intermediari indipendenti nella fornitura dei prodotti fabbricati dalla ricorrente; |
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la Commissione ha operato al di fuori dell'obiettivo dell'art. 18, n. 1, del regolamento di base e ha violato i diritti di difesa della ricorrente; |
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la Commissione ha violato l'art. 20, del regolamento di base non avendo fornito adeguate informazioni alla ricorrente relative al radicale cambiamento dei provvedimenti definitivi proposti dalla Commissione tra il 7 luglio e il 28 luglio 2006; |
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l'impugnato regolamento è viziato da errore manifesto di valutazione circa la portata e la durata dell'infrazione che è stata posta a base per giustificare l'imposizione di dazi sulla ricorrente; e |
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l'impugnato regolamento viola l'art. 2, n. 10, del regolamento di base circa la necessità di operare un equo confronto tra i prezzi di esportazione e il valore normale all'atto della valutazione del margine di dumping. |
(2) V. art. 2, n. 7, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/40 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio
(Causa T-410/06)
(2007/C 42/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd (Hong Kong, Cina) (Rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Domanda della ricorrente
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Annullare il regolamento CE del Consiglio n. 1472/2006 nella misura in cui si applica alla ricorrente; |
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Condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, a norma dell'art. 230 CE, dell'impugnato regolamento nella misura in cui impone dazi anti-dumping definitivi sulle sue esportazioni verso l'Unione europea.
La ricorrente deduce cinque motivi di diritto a sostegno del suo ricorso:
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la ricorrente sostiene che il calcolo della Commissione del margine di profitto da usare per il valore ricostruito del valore normale della ricorrente è viziato da errore manifesto e/o viola i suoi diritti di difesa; |
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inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha assertivamente violato i requisiti di cui all'art. 3, del regolamento di base e/o è incorsa in errore manifesto di valutazione, non avendo tenuto conto di importanti informazioni aventi ad oggetto la struttura del mercato e, in particolare, l'importante ruolo svolto dagli intermediari indipendenti nella fornitura dei prodotti fabbricati dalla ricorrente; |
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secondo la ricorrente, la Commissione è inoltre incorsa in violazione dell'art. 3, del regolamento di base e/o dei requisiti processuali essenziali e/o dei suoi diritti di difesa per non aver fornito adeguate informazioni circa il radicale cambiamento delle misure definitive proposte dalla Commissione tra il 7 e il 28 luglio 2006; |
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infine, la ricorrente afferma che l'impugnato regolamento è inoltre viziato da errore manifesto di valutazione circa la portata e la durata della infrazione posta a base per giustificare la determinazione del danno materiale e l'imposizione di dazi sulla ricorrente. |
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/40 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — SO.GE.L.M.A./AER
(Causa T-411/06)
(2007/C 42/71)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: SO.GE.L.M.A. Srl (Scandicci, Italia) (rappresentanti: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini e A. Gironi, avvocati)
Convenuta: Agenzia Europea per la Ricostruzione
Conclusioni della ricorrente
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Annullare le decisioni dell'AER di annullare la gara per l'appalto di lavori «Ripristino della libera navigazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (riferimento di pubblicazione n. Europe Aid/120694/D/W/YU, progetto n. 05SER01 04 01) e di indire una nuova gara, comunicate con lettere dell'AER del 9 ottobre 2006, prot. D (06)DG/MIL/EP 2715 e del 14 dicembre 2006, prot. DG/mie/3313, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, coordinato o connesso, ivi compresa la decisione di esclusione della ricorrente, ed, in ogni caso, condannare l'Agenzia Europea per la Ricostruzione al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura indicata nel ricorso. |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La gara litigiosa della presente causa aveva per oggetto l'aggiudicazione di un appalto di lavori consistenti nell'individuazione e rimozione degli ordigni bellici inesplosi residuati dei bombardamenti aerei effettuati dalla NATO nel 1999, al fine di riaprire alla navigazione interna le acque del Danubio e della Sava.
Dopo che la sua offerta era stata ritenuta la più favorevole, la ricorrente riceveva una prima richiesta di chiarimenti, che sono stati tempestivamente forniti. In particolare, puntuali giustificazioni sono state date in merito alla presenza, come team leader della squadra di survey in acqua di una persona altamente qualificata, ma con esperienza lavorativa inferiore a quella richiesta nel bando.
Dopo aver avuto dei contatti professionali con un'azienda consulente dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione nella procedura di appalto in questione, che permettevano di aspettare un esito positivo della gara, la ricorrente era ulteriormente informata dell'annullamento della procedura di aggiudicazione per mancanza di offerte tecnicamente idonee e si manifestava l'intenzione di procedere all'indizione di una nuova gara.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 41 della Direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), e, più in generale, dei principi che presiedono alla normativa comunitaria in materia di procedure di aggiudicazioni degli appalti pubblici nella misura in cui l'annullamento della procedura in questione sia frutto di una scelta non ponderata, effettuata senza una approfondita valutazione dell'interesse pubblico da tutelare. In secondo luogo la ricorrente fa anche valere la violazione del dovere di motivazione.
(1) GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/41 |
Ricorso presentato il 29 dicembre 2006 — Vitro Corporativo/UAMI — VKR Holding (Vitro)
(Causa T-412/06)
(2007/C 42/72)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vitro Corporativo, S.A. de C.V. (Rappresentante: avv. J. Botella Reyna)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VKR Holding A.S.
Conclusioni della ricorrente
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Emanare una decisione che consenta la registrazione del marchio comunitario VITRO per designare prodotti della classe 19 |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «Vitro» (domanda di registrazione n. 2.669.521) per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 e 43.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: VKR Holding A.S.
Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi danese (n. 1956 1415 VR), tedesco (n. 725.452), britannico (n. 1.436.897) e comunitario (n. 651.745) «VITRAL», per prodotti, tra gli altri, della classe 19 (vetro per l'edilizia, cristalli per finestre, cristalli di sicurezza e isolanti), contro i quali era diretta l'opposizione.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto del marchio comunitario per prodotti della classe 19.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/42 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 9 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-53/06, Gualtieri/Commissione
(Causa T-413/06 P)
(2007/C 42/73)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Gualtieri, P. Gualtieri, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale della Funzione Pubblica in data 9 ottobre 2006 e dichiarare la competenza di quest'ultimo a decidere la controversia. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso viene introdotto contro l'ordinanza pronunciata nella causa F-53/06 dal Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea, in data 9 ottobre 2006, con la quale il medesimo Tribunale si è dichiarato incompetente rationae personae a pronunciarsi in merito alla controversia fra la ricorrente, esperta nazionale distaccata, e la Commissione.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere: che il provvedimento impugnato si fondi su una lettura superficiale ed errata dell'articolo 1, comma 2, della Decisione della Commissione riguardante il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati (END). Essa rinvia, a questo riguardo, agli articoli 7, lett. a), f) e g), 11, commi 1 e 3, 12, commi 1 e 2, 13, comma 1, 14 e 15 della stessa Decisione.
Da questo complesso di disposizioni si dedurrebbe che il legame di un esperto nazionale con l'Amministrazione di provenienza rimanga quiescente per tutta la durata del distacco e che in questo periodo l'esperto nazionale distaccato sia pienamente inserito nell'organizzazione della Commissione, in favore esclusivo della quale è tenuto a svolgere le proprie prestazioni.
Non ci sarebbe allora dubbio che le controversie riguardanti questo esclusivo rapporto di lavoro siano di competenza del Tribunale della Funzione Pubblica, sussistendo una chiara assimilazione della posizione giuridica degli esperti nazionali distaccati agli agenti.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/42 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2006 da Philippe Combescot avverso la sentenza pronunciata il 19 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-114/05, Philippe Combescot/Commission
(Causa T-414/06 P)
(2007/C 42/74)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Philippe Combescot (Lecce, Italia) (rappresentante: A. Maritati e V. Messa, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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In riforma della decisione resa dal Tribunale della Funzione Pubblica in data 19 ottobre 2006 nella causa F-114/05, dichiarare preliminarmente la ricevibilità del ricorso sia in quanto tempestivo sia in quanto sorretto dall'interesse del funzionario alla tutela giurisdizionale. |
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Riconoscere che il sig. Philippe Combescot ha subito danni morali, alla salute oltre che all'immagine dall'adozione del provvedimento, con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico. |
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Liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 150.000. |
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Con vittoria di spese e competenze di lite. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione Europea, resa in data 19 ottobre 2006, nella causa F-114/05, che ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività e carenza d'interesse nell'azione.
A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fa valere:
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L'incorretta interpretazione dell'articolo 92, comma 2, dello Statuto, con particolare riferimento alla definizione dell'espressione «decisione implicita di rigetto», in quanto la decisione impugnata, ai fini dei termini per proporre l'impugnazione, equipara la decisione esplicita assunta nei termini e non comunicata, alla decisione implicita di rigetto. Secondo la ricorrente, la sentenza di primo grado evita di affrontare il tema decisivo della controversia: un provvedimento esplicito di rigetto, assunto nei termini stabiliti nello Statuto, anche se non comunicato all'interessato, esiste a tutti gli effetti. |
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Tra l'altro, nel caso in esame, l'intollerabile ritardo nella comunicazione non può in alcun modo addebitarsi all'interessato. Anche su questo punto il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente, anche sul piano della correttezza processuale, le argomentazioni difensive della Convenuta riguardo alle difficoltà di individuare il luogo di residenza del funzionario. |
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che, nonostante al momento della proposizione del ricorso il ricorrente fosse già in pensione, il suo interesse a ricorrere per accertare l'illegittimità del trasferimento in questione esisteva allora e permane tuttora, in quanto quale conseguenza dell'accertamento relativo alla illegittimità del provvedimento impugnato vi è la richiesta di risarcimento dei danni morali e professionali. |
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24.2.2007 |
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C 42/43 |
Ricorso di De Smedt proposto il 29 dicembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 19 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-59/05, De Smedt/Commissione
(Causa T-415/06 P)
(2007/C 42/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentante: avv. ti L. Vogel e R Kechiche)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare integralmente la sentenza impugnata, pronunciata il 19 ottobre 2006, dalla seconda sezione del Tribunale della funzione pubblica, notificata con lettera raccomandata il 19 ottobre 2006, con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in data 8 luglio 2005; |
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accogliere le pretese avanzate dalla ricorrente nel ricorso da essa introdotto l'8 luglio 2005; |
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condannare la convenuta e l'interveniente alle spese, in applicazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, e in particolare le spese di domiciliazione, di trasferimento e di soggiorno nonché gli onorari degli avvocati, in applicazione dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza 19 ottobre 2006, il cui annullamento è stato chiesto nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 21 marzo 2005, che stabilisce l'inquadramento e la retribuzione della ricorrente nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza, la ricorrente fa valere due motivi il primo dei quali verte sulla violazione dell'art. 80, n. 3, del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA» (1)) nonché sull'errore manifesto di valutazione. La ricorrente fa valere che, rigettando il primo motivo del suo ricorso iniziale con la motivazione che la Commissione era tenuta a rispettare un calendario predefinito, ai sensi del regolamento n. 723/2004 (2), per la sostituzione del vecchio statuto di agente ausiliario con il nuovo statuto di agente contrattuale, il Tribunale consentiva alla Commissione di non rispettare tutte le procedure preliminari alle prime assunzioni di agenti contrattuali, in violazione dell'art. 80, n. 3, RAA.
Il secondo motivo del ricorso verte sulla violazione del principio di non discriminazione, sul difetto di motivazione e sulla mancata risposta alle memorie della ricorrente nell'ambito del rigetto del secondo motivo del suo ricorso iniziale, che era stato dedotto dalla situazione discriminatoria in cui la ricorrente era costretta a lavorare, rispetto ad altre persone che esercitavano funzioni identiche alle sue, all'interno del medesimo servizio della Commissione. La ricorrente contesta al Tribunale di non aver fornito una risposta adeguata alle spiegazioni chieste al riguardo e di essersi limitata a respingere il motivo usando una formula astratta.
(1) Il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) è stato definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259/, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il RAA (GU L 56, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).
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24.2.2007 |
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C 42/43 |
Ricorso presentato il 29 dicembre 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione
(Causa T-416/06)
(2007/C 42/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint Didier, Francia) (Rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, lawyers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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ordinare alla convenuta, se necessario con provvedimento urgente, di rettificare l'errore materiale contenuto nell'allegato I, parte A e sostituire «0,75 g» con «0,75 Kg»; |
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annullare le seguenti disposizioni della direttiva 2006/132:
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva del Consiglio 91/414/CEE (1), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dispone che gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La ricorrente chiede l'annullamento parziale della direttiva della Commissione 2006/132, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone (2) nella parte in cui tale direttiva i) dispone solo un'iscrizione del procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414, sottoposta a restrizioni, ii) dispone condizioni specifiche relative all'uso autorizzato e iii) prevede un periodo limitato di 18 mesi per la validità dell'iscrizione nell'allegato I, sottoposta a restrizioni.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la direttiva impugnata viola gli artt. 1, n. 1, 2, n. 1 e 5, nn. 1 e 4, della direttiva 91/414. Inoltre, la ricorrente sostiene che la direttiva impugnata contrasta con l'art. 5, n. 5, della direttiva 91/414 e che la Commissione ha pertanto ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
La ricorrente lamenta inoltre che la direttiva impugnata è affetta da un vizio di forma in quanto la Commissione ha l'obbligo di adottare i provvedimenti come presentati al Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e al Consiglio senza modificarli prima dell'adozione definitiva.
La ricorrente afferma poi che la direttiva impugnata viola il legittimo affidamento della ricorrente nonché i principi di buona amministrazione, sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto, parità di trattamento ed eccellenza e indipendenza dei pareri scientifici. La ricorrente sostiene altresì che la direttiva impugnata non è sufficientemente motivata e quindi viola l'obbligo di motivazione.
Infine, la ricorrente fa valere che la direttiva impugnata lede il suo diritto di svolgere attività economiche e interferisce con il suo diritto di proprietà.
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
(2) Direttiva della Commissione 1o dicembre 2006, 2006/132/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone (GU L 349, p. 22).
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24.2.2007 |
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C 42/44 |
Ricorso presentato il 5 gennaio 2007 — Sanofi-Aventis/UAMI — AstraZeneca
(Causa T-4/07)
(2007/C 42/77)
Lingua nella quale la domanda è stata presentata: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sanofi-Aventis SA (Parigi, Francia) (Rappresentante: avv. R. Gilbey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso 10 ottobre 2006, caso R 1302-2005-1 e accogliere motivo della ricorrente secondo cui esiste rischio di confusione tra i marchi configgenti, e |
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condannare l'UAMI ai costi sostenuti dalla ricorrente nella presente causa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: AstraZeneca AB.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio mondiale «EXANTIN» per merci rientranti nella classe 5 — domanda n. 2 694 115.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno rivendicato: Marchio denominativo internazionale e nazionale «ELOXATIN» e «ELOXATINE» per merci rientranti nella classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso: La commissione di ricorso ha omesso di identificare il pubblico pertinente nella sua totalità, e ha erroneamente fissato una gerarchia di attenzione tra le sezioni del pubblico pertinente da essa identificato.
Inoltre la commissione di ricorso non ha applicato i criteri appropriati nel confrontare i beni e non ha comparato globalmente i segni. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non vi era rischio di confusione.
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24.2.2007 |
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C 42/45 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado del 1o dicembre 2006 — Neoperl/UAMI (Rappresentazione di un tubo sanitario)
(Causa T-97/06) (1)
(2007/C 42/78)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
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24.2.2007 |
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C 42/46 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 gennaio 2007 — Genette/Commissione
(Causa F-92/05) (1)
(Dipendenti - Pensioni - Diritti pensionistici acquisiti prima dell'entrata al servizio delle Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Ritiro della domanda di trasferimento allo scopo di far valere nuove disposizioni più favorevoli)
(2007/C 42/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emmanuel Genette (Gorze, Francia) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (Rappresentante: L. Van den Broeck, agente)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione di non consentire al ricorrente di ritirare la sua domanda relativa al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio per introdurne una nuova sulla base di nuove disposizioni più favorevoli
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione della Commissione delle Comunità europee 25 gennaio 2005 è annullata. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del sig. Genette. |
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3) |
Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 315 del 10.12.2005, pag. 14 (causa inizialmente iscritta a ruolo presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-361/05, rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
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24.2.2007 |
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C 42/46 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 gennaio 2007 — Vienne e a./Parlamento europeo
(Causa F-115/05) (1)
(Dipendenti - Obbligo di assistenza in capo all'amministrazione - Diniego - Trasferimento di diritti pensionistici maturati in Belgio)
(2007/C 42/80)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Philippe Vienne (Bascharage, Lussemburgo) e altri (Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti)
Convenuto: Parlamento europeo (Rappresentanti: inizialmente M. Mustapha-Pacha e A. Bencomo-Weber, poi J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha e K. Zejdova, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento che respinge le domande di assistenza presentate dai ricorrenti nell'ambito del trasferimento dei loro diritti pensionistici maturati in Belgio e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 22 del 28.1.2006, pag. 24 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-427/05 e rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
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24.2.2007 |
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C 42/47 |
Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 16 gennaio 2007 — Gesner/UAMI
(Causa F-119/05) (1)
(Dipendenti - Invalidità - Rigetto della domanda diretta alla costituzione di una commissione d'invalidità)
(2007/C 42/81)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Charlotte Gesner (Birkerod, Danimarca) (Rappresentanti: J. Vázquez Vázquez e C. Amo Quiñones, avocats)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente)
Oggetto della causa
annullamento della decisione 2 settembre 2005 con cui l'UAMI ha respinto la domanda della ricorrente diretta alla costituzione di una commissione di invalidità incaricata di valutare la sua incapacità di svolgere le funzioni corrispondenti al suo posto e il suo diritto di accedere alla pensione di invalidità
Dispositivo della sentenza
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1) |
È annullata la decisione 21 aprile 2005 con la quale l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha respinto la domanda della sig.ra Gesner diretta alla costituzione di una commissione di invalidità. |
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2) |
L'UAMI è condannato alle spese. |
(1) GU C 96 del 22.4.2006, pag. 34.
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24.2.2007 |
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C 42/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 gennaio 2007 — Borbély/Commissione
(Causa F-126/05) (1)
(Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Indennità giornaliera - Spese di viaggio per l'entrata in servizio - Luogo di assunzione - Competenza anche di merito)
(2007/C 42/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andrea Borbély (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. R. Stötzel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione che ha negato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità giornaliera, nonché rimborso delle spese di viaggio conseguenti alla fissazione del suo luogo di assunzione a Bruxelles
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione della Commissione delle Comunità europee 2 marzo 2005 è annullata nella parte in cui ha negato alla ricorrente l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 5, n. 1, dell'allegato VII allo Statuto e l'indennità giornaliera prevista dall'art. 10, n. 1, del medesimo allegato. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a pagare alla ricorrente, conformemente alle norme statutarie vigenti, gli importi di tali indennità, aumentati degli interessi di mora, a partire dalle date alle quali le stesse erano rispettivamente dovute e fino alla data dell'effettivo pagamento, sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo in esame, aumentato di due punti. |
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3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 60 dell'11.3.2006, pag. 54.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 gennaio 2007 — Frankin e a./Commissione
(Causa F-3/06) (1)
(Dipendenti - Dovere di assistenza a carico dell'amministrazione - Rifiuto - Trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio)
(2007/C 42/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e altri (Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Martin, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto delle domande di assistenza presentate dai ricorrenti nell'ambito del trasferimento dei loro diritti pensionistici maturati in Belgio e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 74 del 25.3.2006, pag. 33.
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24.2.2007 |
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C 42/48 |
Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — Dragoman/Commissione
(Causa F-147/06)
(2007/C 42/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. S. Mihailescu)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/44/06-CJ, diretto a costituire un elenco di riserva per l'assunzione di giuristi linguisti aventi come lingua principale il rumeno, di attribuire il voto 18/40 alla prova scritta b) della ricorrente e di non ammettere quest'ultima alla prova orale del detto concorso; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere due motivi, il primo dei quali si articola in due parti. La prima parte del primo motivo verte sulla violazione delle disposizioni cui devono ispirarsi i lavori della commissione giudicatrice, in quanto quest'ultima avrebbe valutato le prove tenendo conto della comprensione delle lingue di partenza piuttosto che dell'esattezza della traduzione in rumeno. La seconda parte riguarda la violazione delle disposizioni del bando di concorso relative alla regolare costituzione ed alla pubblicazione dei nominativi dei membri della commissione giudicatrice. Tale pubblicazione avrebbe avuto luogo tre giorni prima della data delle prove, mentre il bando di concorso avrebbe previsto un minimo di quindici giorni.
Nel secondo motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio dell'obbligo di motivazione, poiché la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice non conterrebbe alcuna precisazione in merito ai criteri utilizzati in occasione della correzione delle prove.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/48 |
Ricorso presentato il 28 dicembre 2006 — Collée/Parlamento
(Causa F-148/06)
(2007/C 42/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laurent Collée (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
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— |
Dichiarare l'illegittimità del punto I.3 delle «Istruzioni relative alla procedura di assegnazione dei punti di promozione» del Parlamento europeo 13 giugno 2002; |
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— |
Annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina (l'APN) 9 gennaio 2006 di assegnare al ricorrente due punti di merito per l'esercizio di promozione 2004; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo con grado AST 8, contesta all'APN di non aver proceduto ad un esame comparativo dei meriti rilasciato a tutti i dipendenti dell'istituzione promuovibili e inquadrati con il suo stesso grado. Egli deduce in particolare la violazione degli artt. 5 e 45 dello statuto nonché la violazione del principio di parità di trattamento e di non-discriminazione. La decisione impugnata sarebbe inoltre inficiata da un errore manifesto di valutazione e da una mancanza di motivazione.
Il ricorrente eccepisce, infine, l'illegittimità del punto I.3 delle Istruzioni menzionate, il quale riguarda l'assegnazione eccezionale dei punti di promozione da parte del Segretario generale. In particolare, i limiti che detta disposizione imporrebbe al Segretario generale non rispetterebbero l'art. 45 dello statuto ed il principio di parità di trattamento.
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24.2.2007 |
IT |
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C 42/49 |
Ricorso presentato il 3 gennaio 2007 — Chassagne/Commissione
(Causa F-1/07)
(2007/C 42/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 17 novembre 2006, che ha approvato la lista dei dipendenti promossi, nonché i conseguenti provvedimenti relativi al ricorrente; |
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prendere ogni provvedimento necessario per tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo di EUR 160 184; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente contesta la decisione della Commissione di non inserire il suo nome nell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di promozione 2006, dal momento che egli non ha potuto ottenere, per tale esercizio, né un rapporto informativo — essendo il procedimento valutativo nei suoi confronti ancora pendente alla data della decisione impugnata — né un punteggio di merito.
Il ricorso è motivato principalmente con il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe escluso il ricorrente dagli esercizi di valutazione e di promozione 2006, creando in tal modo un ritardo dannoso per lo svolgimento della sua carriera.
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata: i) viola numerosi principi generali del diritto comunitario, tra i quali in particolare la tutela dei diritti della difesa, l'obbligo di motivazione, il divieto di errore manifesto di valutazione, la tutela del legittimo affidamento, la certezza del diritto e la parità di trattamento; ii) contrasta con numerose disposizioni del diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 e 45 dello Statuto e con le Disposizioni generali di esecuzione che la Commissione ha elaborato per dare ad essi applicazione.