ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
24 gennaio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 016/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2007/C 016/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4470 — Apollo Group/Jacuzzi Brands) ( 1 )

2

2007/C 016/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4446 — Arrow Electronics/IN Technology) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 016/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 016/05

MEDIA — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film e opere audiovisive europee su supporto video (VHS e DVD)

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE E DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 016/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

5

2007/C 016/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4517 — Iberdrola/ScottishPower) ( 1 )

6

2007/C 016/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4532 — LUKOIL/CONOCOPHILLIPS) ( 1 )

7

 

Rettifiche

2007/C 016/09

Rettifica della comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (GU C 305 del 14.12.2006)

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 16/01)

Data di adozione della decisione

11.12.2006

Numero dell'aiuto

N 660/06

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Individuálna pomoc periodiku „Kalligram“

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

c)

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2165/2006-110/6075, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MK SR č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 1.3 Mio SKK

Intensità

64 %

Durata

1.1.2006-31.12.2006

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP 33

SK-813 31 Bratislava

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4470 — Apollo Group/Jacuzzi Brands)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 16/02)

Il 17.1.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4470. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4446 — Arrow Electronics/IN Technology)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 16/03)

Il 19.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4446. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 gennaio 2007

(2007/C 16/04)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3040

JPY

yen giapponesi

158,02

DKK

corone danesi

7,4541

GBP

sterline inglesi

0,65520

SEK

corone svedesi

9,0855

CHF

franchi svizzeri

1,6167

ISK

corone islandesi

89,32

NOK

corone norvegesi

8,3500

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5784

CZK

corone ceche

27,914

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,59

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6975

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8600

RON

leu rumeni

3,3874

SKK

corone slovacche

34,756

TRY

lire turche

1,8425

AUD

dollari australiani

1,6436

CAD

dollari canadesi

1,5399

HKD

dollari di Hong Kong

10,1689

NZD

dollari neozelandesi

1,8548

SGD

dollari di Singapore

1,9993

KRW

won sudcoreani

1 226,09

ZAR

rand sudafricani

9,2682

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1426

HRK

kuna croata

7,3915

IDR

rupia indonesiana

11 846,84

MYR

ringgit malese

4,5660

PHP

peso filippino

63,896

RUB

rublo russo

34,5140

THB

baht thailandese

45,523


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/4


MEDIA — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film e opere audiovisive europee su supporto video (VHS e DVD)

(2007/C 16/05)

In ragione di restrizioni di bilancio, la decisione della Commissione del 31 ottobre 2006 ha annullato gli inviti a presentare proposte per il sostegno automatico all'edizione video. La generazione di fondi per il reinvestimento prevista da tali inviti è pertanto anch'essa annullata.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE E DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/5


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2007/C 16/06)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Fibre di poliesteri in fiocco

Bielorussia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1) esteso ai fasci di filamenti di poliesteri originari della Bielorussia dallo stesso regolamento

12.10.2007


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  telefax (32-2) 295 65 05.


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4517 — Iberdrola/ScottishPower)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 16/07)

1.

In data 12.1.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Iberdrola, S.A. («Iberdrola», Spagna) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Scottish Power plc («Scottish Power», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Iberdrola: produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, fornitura all'ingrosso e al dettaglio di gas, infrastrutture per l'importazione di gas, engineering, costruzioni e servizi nel settore immobiliare,

per Scottish Power: produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, fornitura di energia elettrica e gas, impianti di stoccaggio del gas.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4517 — Iberdrola/ScottishPower, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4532 — LUKOIL/CONOCOPHILLIPS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 16/08)

1.

In data 17.1.2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa russa LUKOIL acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parte dell'impresa CONOCOPHILLIPS (USA), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per LUKOIL: sfruttamento e produzione di petrolio e gas e produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici,

per CONOCOPHILLIPS: le società interessate sono essenzialmente attive nella gestione di stazioni di servizio per la vendita al dettaglio di carburante per autotrazione in Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Lussemburgo, Polonia, Ungheria e Repubblica slovacca..

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4532 — LUKOIL/CONOCOPHILLIPS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Rettifiche

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/8


Rettifica della comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14 dicembre 2006 )

(2007/C 16/09)

A pagina 14, paragrafo 2.4a:

anziché:

 «Panteleria-Roma o v.v. 6

 0,00 EUR»,

leggi:

 «Pantelleria-Roma o v.v.

60,00 EUR».