ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 010/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/01)
Il 19.9.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4153. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/02)
Il 15.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4464. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/03)
Il 18.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/04)
Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4492. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/05)
Il 30.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4413. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/4 |
Avvio di procedura
(Caso n. COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/06)
Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee |
DG Concorrenza |
Merger Registry |
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 |
B-1000 Bruxelles |
16.1.2007 |
IT |
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C 10/5 |
Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 10/07)
In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.
A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.
In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (2). L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1o gennaio 1997.
In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione 96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.
La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 aprile 2006 (3).
I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1o febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/CE.
Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1o febbraio 2007.
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(2) GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.
Banca centrale europea
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/6 |
Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo
(2007/C 10/08)
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il protocollo d'intesa su un codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo del 16 maggio 2002 (1),
Considerando quanto segue:
La presente modifica al Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo specifica ulteriormente il regime etico applicabile ai membri del Consiglio direttivo,
IL 21 DICEMBRE 2006 HANNO CONVENUTO DI MODIFICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA SU UN CODICE DI CONDOTTA COME SEGUE:
Articolo 1
L'articolo 3 del Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo è modificato come segue:
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L'articolo 3.3 è sostituito dal testo seguente:
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Sono inseriti i seguenti articoli 3.4 e 3.5:
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Articolo 2
Fatto in copia originale, depositato nelle casse della BCE. Ciascuna parte del presente Protocollo d'intesa ne riceve una copia autentica.
Jean-Claude TRICHET
Lucas D. PAPADEMOS
Lorenzo BINI SMAGHI
Vítor CONSTÂNCIO
Mario DRAGHI
Miguel Fernández ORDOÑEZ
Nicholas GARGANAS
José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO
John HURLEY
Klaus LIEBSCHER
Erkki LIIKANEN
Yves MERSCH
Christian NOYER
Guy QUADEN
Jürgen STARK
Gertrude TUMPEL-GUGERELL
Axel A. WEBER
Arnout WELLINK
(1) GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
16.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 gennaio 2007
(2007/C 10/09)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2941 |
JPY |
yen giapponesi |
156,00 |
DKK |
corone danesi |
7,4520 |
GBP |
sterline inglesi |
0,65845 |
SEK |
corone svedesi |
9,0829 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6127 |
ISK |
corone islandesi |
90,99 |
NOK |
corone norvegesi |
8,3290 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5784 |
CZK |
corone ceche |
27,765 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
252,10 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6976 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8693 |
RON |
leu rumeni |
3,3916 |
SKK |
corone slovacche |
34,815 |
TRY |
lire turche |
1,8467 |
AUD |
dollari australiani |
1,6503 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5108 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0926 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8630 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9952 |
KRW |
won sudcoreani |
1 214,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,3305 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,0834 |
HRK |
kuna croata |
7,3642 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 795,72 |
MYR |
ringgit malese |
4,5378 |
PHP |
peso filippino |
63,204 |
RUB |
rublo russo |
34,3750 |
THB |
baht thailandese |
46,503 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.