ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
16 gennaio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 010/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse) ( 1 )

1

2007/C 010/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen) ( 1 )

1

2007/C 010/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet) ( 1 )

2

2007/C 010/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti) ( 1 )

2

2007/C 010/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials) ( 1 )

3

2007/C 010/06

Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus) ( 1 )

4

2007/C 010/07

Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ( 1 )

5

 

Banca centrale europea

2007/C 010/08

Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 010/09

Tassi di cambio dell'euro

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/01)

Il 19.9.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4153. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/02)

Il 15.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4464. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/03)

Il 18.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/04)

Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4492. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/05)

Il 30.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4413. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/4


Avvio di procedura

(Caso n. COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/06)

Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

DG Concorrenza

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Bruxelles


16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/5


Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/07)

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.

A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.

In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (2). L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1o gennaio 1997.

In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione 96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.

La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 aprile 2006 (3).

I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1o febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/CE.

Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1o febbraio 2007.


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.


Banca centrale europea

16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/6


Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo

(2007/C 10/08)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il protocollo d'intesa su un codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo del 16 maggio 2002 (1),

Considerando quanto segue:

La presente modifica al Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo specifica ulteriormente il regime etico applicabile ai membri del Consiglio direttivo,

IL 21 DICEMBRE 2006 HANNO CONVENUTO DI MODIFICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA SU UN CODICE DI CONDOTTA COME SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 3 del Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo è modificato come segue:

 

L'articolo 3.3 è sostituito dal testo seguente:

«3.3

È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da una fonte che non sia interna al SEBC vantaggi, ricompense, regalie o doni, il cui valore ecceda l'importo di 200 EUR, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualsiasi modo connessi alle funzioni svolte in qualità di membro del Consiglio direttivo.»

 

Sono inseriti i seguenti articoli 3.4 e 3.5:

«3.4

Essi possono tuttavia accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali e altri eventi connessi, ivi compresa un'ospitalità adeguata, se la loro partecipazione all'evento è compatibile con l'adempimento dei loro compiti in qualità di membri del Consiglio direttivo. A tale riguardo, essi possono accettare il rimborso da parte degli organizzatori di spese di viaggio o alloggio in misura corrispondente alla durata del loro impegno, ad eccezione del caso in cui gli organizzatori siano istituzioni sottoposte alla loro sorveglianza. In particolare, i membri del Consiglio direttivo dovrebbero osservare una prudenza particolare rispetto ad inviti individuali. Tali norme dovrebbero applicarsi equamente anche ai loro coniugi e partner, qualora l'invito sia esteso anche a questi e la loro partecipazione risponda a costumi internazionamente riconosciuti.

3.5

I membri del Consiglio direttivo non accettano per sé stessi compensi per lezioni o discorsi tenuti nella loro veste ufficiale di membri del Consiglio direttivo.»

Articolo 2

Fatto in copia originale, depositato nelle casse della BCE. Ciascuna parte del presente Protocollo d'intesa ne riceve una copia autentica.

Jean-Claude TRICHET

Lucas D. PAPADEMOS

Lorenzo BINI SMAGHI

Vítor CONSTÂNCIO

Mario DRAGHI

Miguel Fernández ORDOÑEZ

Nicholas GARGANAS

José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO

John HURLEY

Klaus LIEBSCHER

Erkki LIIKANEN

Yves MERSCH

Christian NOYER

Guy QUADEN

Jürgen STARK

Gertrude TUMPEL-GUGERELL

Axel A. WEBER

Arnout WELLINK


(1)  GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 gennaio 2007

(2007/C 10/09)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2941

JPY

yen giapponesi

156,00

DKK

corone danesi

7,4520

GBP

sterline inglesi

0,65845

SEK

corone svedesi

9,0829

CHF

franchi svizzeri

1,6127

ISK

corone islandesi

90,99

NOK

corone norvegesi

8,3290

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5784

CZK

corone ceche

27,765

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6976

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8693

RON

leu rumeni

3,3916

SKK

corone slovacche

34,815

TRY

lire turche

1,8467

AUD

dollari australiani

1,6503

CAD

dollari canadesi

1,5108

HKD

dollari di Hong Kong

10,0926

NZD

dollari neozelandesi

1,8630

SGD

dollari di Singapore

1,9952

KRW

won sudcoreani

1 214,51

ZAR

rand sudafricani

9,3305

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0834

HRK

kuna croata

7,3642

IDR

rupia indonesiana

11 795,72

MYR

ringgit malese

4,5378

PHP

peso filippino

63,204

RUB

rublo russo

34,3750

THB

baht thailandese

46,503


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.