ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 331

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
30 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 331/01

Causa C-380/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso d'annullamento — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2003/33/CE — Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Annullamento degli artt. 3 e 4 — Scelta del fondamento normativo — Artt. 95 CE e 152 CE — Principio di proporzionalità)

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2006/C 331/02

Cause riunite da C-485/03 a C-490/03: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Termine di esecuzione della decisione della Commissione — Soppressione del regime di aiuti — Sospensione di aiuti non ancora versati — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Impossibilità assoluta di esecuzione)

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2006/C 331/03

Cause riunite C-94/04 e C-202/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 dicembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Roma) — Federico Cipolla/Rosaria Portolese in Fazari (causa C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte/Roberto Meloni (causa C-202/04) (Regole comunitarie in materia di concorrenza — Regimi nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato — Determinazione di tariffe professionali — Libera prestazione dei servizi)

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2006/C 331/04

Causa C-306/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA (Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di comunicazione al pubblico — Opere comunicate mediante apparecchi televisivi installati in camere d'albergo)

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2006/C 331/05

Causa C-374/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Distribuzione dei dividendi — Credito d'imposta — Disparità di trattamento tra azionisti residenti e azionisti non residenti — Convenzioni bilaterali volte ad evitare la doppia imposizione)

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2006/C 331/06

Causa C-413/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 novembre 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Direttiva 2003/54/CE — Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2004/85/CE — Deroghe provvisorie a favore dell'Estonia — Fondamento normativo)

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2006/C 331/07

Causa C-414/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 novembre 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 1228/2003 — Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica — Regolamento (CE) n. 1223/2004 — Deroghe provvisorie a favore della Slovenia — Fondamento normativo)

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2006/C 331/08

Causa C-446/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Prevenzione o attenuazione dell'imposizione a catena — Esenzione — Dividendi percepiti da società residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo — Credito d'imposta — Pagamento anticipato dell'imposta sulle società — Parità di trattamento — Domanda di restituzione o domanda di risarcimento)

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2006/C 331/09

Causa C-486/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Recupero dei rifiuti — Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) — Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE)

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2006/C 331/10

Causa C-5/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra B. F. (Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vini — Artt. 7-10 — Individuazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione operata in un altro Stato membro da un'impresa di trasporti — Regime applicabile nello Stato membro di destinazione)

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2006/C 331/11

Causa C-32/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato membro — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Omessa comunicazione delle misure di trasposizione — Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale — Omissione — Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

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2006/C 331/12

Causa C-97/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim (Accordo euromediterraneo — Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un'attività lavorativa — Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento — Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno)

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2006/C 331/13

Causa C-161/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni concernenti le specie e i quantitativi di pesce sbarcati — Mancata comunicazione)

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2006/C 331/14

Causa C-170/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicmebre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Esenzione per i dividendi versati a società residenti — Ritenuta alla fonte effettuata sui dividendi versati a società non residenti — Convenzione fiscale diretta a impedire la doppia imposizione — Possibilità di imputare l'importo trattenuto all'imposta da versare in un altro Stato membro)

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2006/C 331/15

Causa C-217/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA (Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) — Artt. 10-13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 — Contratti di acquisto esclusivo di carburanti denominati contratti di commissione di vendita in garanzia e contratti di agenzia conclusi tra gestori di distributori di benzina ed imprese petrolifere)

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2006/C 331/16

Causa C-238/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) (Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari relativamente alla solvibilità dei clienti — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ricevibilità — Impatto sul commercio tra Stati membri — Restrizione della concorrenza — Beneficio per gli utenti)

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2006/C 331/17

Causa C-240/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Administration de l'enregistrement et des domaines/Eurodental Sàrl (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Artt. 13, parte A, n. 1, lett. e), 17, n. 3, lett. b), e 28 quater, parte A, lett. a) — Diritto a deduzione — Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie — Operazioni intracomunitarie relative ad operazioni esenti all'interno dello Stato membro — Incidenza del regime derogatorio e transitorio previsto dall'art. 28, n. 3, lett. a), nel combinato disposto con l'allegato E, punto 2 — Principio di neutralità fiscale — Armonizzazione parziale dell'IVA)

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2006/C 331/18

Causa C-257/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Obbligo di stabilimento nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione)

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2006/C 331/19

Causa C-283/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) (Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione — Art. 34, punto 2 — Decisione contumaciale — Motivo di diniego — Nozione di convenuto contumace che abbia avuto la possibilità di impugnare la decisione — Mancata notificazione o comunicazione della decisione)

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2006/C 331/20

Causa C-293/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento e danni — Trattamento delle acque reflue urbane — Provincia di Varese)

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2006/C 331/21

Causa C-300/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas e ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (Direttiva 91/628/CEE — Protezione degli animali durante il trasporto — Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo — Nozione di trasporto (Transportdauer) — Computo della durata di carico e di scarico degli animali)

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2006/C 331/22

Causa C-306/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Compaq Computer International Corporation/Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem (Valore in dogana — Computer portatili con software di sistema)

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2006/C 331/23

Causa C-315/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Monselice) — Lidl Italia Srl/Comune di Arcole (VR) (Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale — Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 — Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico — Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore — Amaro alle erbe — Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta — Superamento del margine di tolleranza — Sanzione amministrativa pecuniaria — Responsabilità del distributore)

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2006/C 331/24

Causa C-316/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Nokia Corp./Joacim Wärdell (Marchio comunitario — Art. 98, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di emettere un'ordinanza che vieti a terzi la prosecuzione di tali atti — Nozione di motivi particolari per non pronunciare un tale divieto — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di adottare misure idonee a garantire l'osservanza di un tale divieto — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione accompagnato da sanzioni penali)

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2006/C 331/25

Causa C-357/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

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2006/C 331/26

Cause riunite C-376/05 e C-377/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Riorganizzazione della rete di distribuzione — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Art. 4, n. 1 — Restrizioni fondamentali — Conseguenze)

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2006/C 331/27

Causa C-390/05: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 2037/2000 — Sostanze che riducono lo strato di ozono)

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2006/C 331/28

Causa C-401/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — VDP Dental Laboratory NV e Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, n. 1, lett. e) — Portata dell'esenzione — Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie da parte di un intermediario che non ha la qualità di dentista o di odontotecnico — Subappalto ad un odontotecnico)

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2006/C 331/29

Causa C-452/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento e degrado ambientale — Trattamento delle acque reflue urbane)

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2006/C 331/30

Causa C-13/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. a) — Operazioni di assicurazione — Ente che fornisce prestazioni di soccorso stradale)

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2006/C 331/31

Causa C-48/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/90/CE — Favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali — Mancato recepimento entro il termine previsto)

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2006/C 331/32

Causa C-54/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Mancato recepimento entro il termine previsto)

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2006/C 331/33

Causa C-78/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2002/49/CE — Determinazione della gestione del rumore ambientale — Mancata trasposizione nel termine previsto)

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2006/C 331/34

Causa C-127/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/65/CE — Commercializzazione a distanza di servizi finanziari — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2006/C 331/35

Causa C-138/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/49/CE — Determinazione e gestione del rumore ambientale — Mancato recepimento entro il termine prescritto)

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2006/C 331/36

Causa C-156/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/87/CE — Enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato — Vigilanza supplementare — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

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2006/C 331/37

Causa C-198/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Autovetture nuove — Informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2)

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2006/C 331/38

Causa C-218/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/87/CE — Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

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2006/C 331/39

Causa C-223/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritto societario — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2006/C 331/40

Causa C-252/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/92/CE — Intermediazione assicurativa — Mancata attuazione nel termine previsto)

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2006/C 331/41

Causa C-418/05 P: Ordinanza della Corte 7 novembre 2006 — Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 864/2004 — Regime di sostegno nel settore dell'olio d'oliva — Persone fisiche e giuridiche — Mancanza di interesse individuale)

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2006/C 331/42

Causa C-42/05: Ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)] — État belge/Ring Occasions SA, in liquidazione, Fortis Banque SA

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2006/C 331/43

Causa C-66/05: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

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2006/C 331/44

Causa C-105/05: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

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2006/C 331/45

Causa C-151/05: Ordinanza del presidente della Corte 7 novembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)] — F. Weissheimer Malzfabrik/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

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2006/C 331/46

Causa C-65/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

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2006/C 331/47

Causa C-68/06: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

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2006/C 331/48

Causa C-75/06: Ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

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2006/C 331/49

Causa C-88/06: Ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

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2006/C 331/50

Causa C-90/06: Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

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2006/C 331/51

Causa C-108/06: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 23 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

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2006/C 331/52

Causa C-118/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia Entrate Ufficio Roma 6

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2006/C 331/53

Causa C-164/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Nissan Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Roma 3

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2006/C 331/54

Causa C-165/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Leasys SpA/Agenzia Entrate Ufficio Roma 7

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2006/C 331/55

Causa C-216/06: Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

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2006/C 331/56

Causa C-224/06: Ordinanza del presidente della Corte 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

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2006/C 331/57

Causa C-235/06: Ordinanza del presidente della Corte 21 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

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2006/C 331/58

Causa C-258/06: Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

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2006/C 331/59

Causa C-318/06: Ordinanza del presidente della Corte 13 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 331/60

Causa T-373/94: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Werners/Consiglio e Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM 1984 — Mancata ripresa della produzione alla scadenza dell'impegno)

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2006/C 331/61

Causa T-304/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — Abad Pérez e a./Consiglio e Commissione (Politica agricola comune — Polizia sanitaria — Encefalopatia spongiforme bovina — Normativa in materia di protezione della salute animale e della sanità pubblica — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità — Vizi di forma — Associazione di operatori economici — Irricevibilità)

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2006/C 331/62

Causa T-217/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006 — Ter Lembeek/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti a favore del gruppo belga Beaulieu — Rinuncia ad un credito)

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2006/C 331/63

Causa T-228/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei fondi — Ricorso d'annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Ricorso per risarcimento)

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2006/C 331/64

Causa T-237/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Procedimento di controllo degli aiuti di Stato — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine — Rifiuto implicito — Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto — Intervento — Conclusioni, motivi e argomenti dell'interveniente)

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2006/C 331/65

Cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006 — Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato bancario austriaco — Club Lombard — Pregiudizio per il commercio intracomunitario — Calcolo delle ammende)

29

2006/C 331/66

Causa T-303/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Westfalen Gassen Nederland/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese dei gas tecnici e medicali — Fissazione dei prezzi — Prova della partecipazione all'accordo — Prova della dissociazione — Principi di non discriminazione e di proporzionalità — Calcolo delle ammende)

30

2006/C 331/67

Cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Mast-Jägermeister — Uami — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domande di marchi comunitari figurativi VENADO con riquadro, VENADO e VENADO ESPECIAL — Marchi comunitari figurativi anteriori raffiguranti una testa di cervo vista di fronte inserita in un cerchio — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

30

2006/C 331/68

Causa T-95/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (Aiuti di Stato — Legislazione che prevede misure urgenti di rafforzamento della concorrenza nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricevibilità — Persone giuridiche — Atti che le interessano individualmente — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale — Termine ragionevole)

31

2006/C 331/69

Causa T-138/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — É.R. e a./Consiglio e Commissione (Politica agricola comune — Polizia sanitaria — Encefalopatia spongiforme bovina (malattia della mucca pazza) — Nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Responsabilità della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi — Danno — Nesso di causalità — Vizi di forma — Procedimenti nazionali paralleli — Prescrizione — Irricevibilità)

31

2006/C 331/70

Causa T-146/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (Aiuti di Stato — Normativa spagnole che prevede misure a favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del costo dei carburanti — Procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Decisione che dichiara che taluni provvedimenti non costituiscono aiuti — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione attiva — Obbligo di motivazione)

32

2006/C 331/71

Cause riunite T-217/03 e T-245/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — FNCBV e a./Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Art. 81, n. 1, CE — Carne bovina — Sospensione delle importazioni — Fissazione di una tabella di prezzi sindacale — Regolamento n. 26 — Associazioni di imprese — Restrizioni della concorrenza — Azione sindacale — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Obbligo di motivazione — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Principio di proporzionalità — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze aggravanti e attenuanti — Divieto di cumulo delle sanzioni — Diritti della difesa)

32

2006/C 331/72

Causa T-416/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Angelidis/Parlamento (Funzionari — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Mancata consultazione del precedente superiore gerarchico diretto — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Stesura tardiva — Danno morale — Ricevibilità)

33

2006/C 331/73

Causa T-47/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2006 — Milbert e a./Commissione (Dipendenti pubblici — Rapporto di evoluzione delle carriere — Esercizio di valutazione 2001/2002)

33

2006/C 331/74

Causa T-155/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Nozione d'impresa — Denuncia — Rigetto)

34

2006/C 331/75

Causa T-162/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Branco/Commissione (Fondo sociale europeo (FSE) — Riduzione del concorso finanziario — Subappalto — Termine ragionevole)

34

2006/C 331/76

Causa T-282/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Italia/Commissione (FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Sviluppo rurale — Aiuto agli indigenti)

34

2006/C 331/77

Causa T-310/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2006 — Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu (FERRO) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO — Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Somiglianza dei prodotti)

35

2006/C 331/78

Cause riunite T-314/04 e T-414/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Germania/Commissione (Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione del contributo finanziario — Ricorso per annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

35

2006/C 331/79

Causa T-379/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — J/Commissione (Retribuzione — Indennità di dislocazione e di prima sistemazione — Condizioni previste all'art. 4, n. 1, lett. a), ed all'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato — Recupero dell'indebito)

36

2006/C 331/80

Causa T-382/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (Unione doganale — Carta di riso proveniente dal Vietnam — Sgravio dei dazi all'importazione — Clausola di equità — Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Nozione di negligenza manifesta — Principio di parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Principio di proporzionalità)

36

2006/C 331/81

Causa T-392/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006 — Gagliardi/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (MANŪ MANU MANU) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MANŪ MANU MANU — Marchio nazionale anteriore denominativo MANOU — Rifiuto di registrazione — Portata e rettifica della decisione della commissione di ricorso — Limitazione della domanda di registrazione — Ritiro parziale dell'opposizione — Interesse ad agire in opposizione — Prova dell'utilizzo del marchio anteriore — Portata della prova dell'utilizzo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

37

2006/C 331/82

Causa T-422/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006 — Lavagnoli/Commissione (Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Rifiuto di promozione — Attribuzione dei punti di promozione)

37

2006/C 331/83

Causa T-424/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Angelidis/Parlamento europeo (Dipendenti — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Mancata consultazione del superiore gerarchico diretto precedente — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Adozione tardiva — Danno morale — Ricevibilità)

38

2006/C 331/84

Causa T-7/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Commissione/Parthenon (Clausola compromissoria — Quarto programma quadro di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Recupero delle somme anticipate)

38

2006/C 331/85

Cause riunite T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 e T-139/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006 — Agne-Dapper e a./Commissione e a. (Funzionari — Pensioni — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nello Stato di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari dal 1o maggio 2004 — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità)

38

2006/C 331/86

Causa T-43/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — Camper/Uami (Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario BROTHERS by CAMPER — Marchi figurativi nazionali anteriori BROTHERS — Irricevibilità — Impedimento relativo — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2006/C 331/87

Causa T-135/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006 — Campoli/Commissione (Dipendenti — Pensioni — Coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio introdotto dal nuovo Statuto del personale con decorrenza 1o maggio 2004 — Atto arrecante pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Parità di trattamento)

40

2006/C 331/88

Causa T-173/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — Heus/Commissione (Dipendenti — Accesso a un concorso interno — Bando di concorso — Condizione relativa all'anzianità di servizio — Ricorso di annullamento — Principio di non discriminazione)

40

2006/C 331/89

Causa T-225/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza/Commissione (Fondo sociale europeo — Regolamento CEE n. 4253/88 — Soppressione di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Attribuzione diretta — Irricevibilità)

40

2006/C 331/90

Procedimento T-434/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Milbert e a./Commissione (Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Attribuzione del punteggio di promozione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta)

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2006/C 331/91

Procedimento T-436/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Sanchez Ferriz/Commissione (Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Attribuzione del punteggio di promozione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta)

41

2006/C 331/92

Procedimento T-115/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Jiménez Martínez/Commissione (Dipendenti — Invalidità — Commissione di invalidità — Atto preparatorio — Interesse ad agire — Irregolarità del procedimento contenzioso — Irricevibilità manifesta)

42

2006/C 331/93

Causa T-290/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — Weber/Commissione (Accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie — Rifiuto — Atto introduttivo di giudizio — Irricevibilità manifesta — Non luogo a statuire)

42

2006/C 331/94

Causa T-366/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Anheuser-Busch/Uami — Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEILER — Marchi denominativi internazionali ed emblematici anteriori BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR — Rifiuto di registrazione — Limitazione dei prodotti richiesti — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico)

42

2006/C 331/95

Causa T-392/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — MMT/Commissione (Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Eccezione di irricevibilità)

43

2006/C 331/96

Causa T-14/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — K-Swiss/Uami (Strisce parallele su una scarpa) (Marchio comunitario — Incidenti di procedura — Eccezione di irricevibilità — Notifica della decisione della commissione di ricorso — Termine di ricorso)

43

2006/C 331/97

Causa T-288/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — Huta Częstochowa/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Ricevibilità)

44

2006/C 331/98

Causa T-409/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2006 — Latino/Commissione

44

2006/C 331/99

Causa T-283/06 R: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2006 — Dairo Air Services/Commissione

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TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 331/00

Causa F-17/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 13 dicembre 2006 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Dipendenti — Congedo per malattia — Messa in congedo d'ufficio per malattia)

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2006/C 331/01

Causa F-22/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 13 dicembre 2006 — Neophytou/Commissione (Dipendenti di ruolo — Concorso generale — Commissione giudicatrice — Composizione — Parità di trattamento — Requisiti di ammissione)

45

2006/C 331/02

Causa F-74/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Caldarone/Commissione (Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per il 2003 — Obbligo di motivazione del rapporto — Annullamento del rapporto — Domanda di indennizzo)

46

2006/C 331/03

Causa F-77/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 novembre 2006 — Balabanis e Le Dour/Commissione (Dipendenti — Promozione — Articolo 45 dello Statuto — Modifica dello statuto — Applicazione nel tempo — Esercizio di promozione 2004 — Non iscrizione sull'elenco dei dipendenti promuovibili — Computo del periodo di prova ai fini del calcolo dell'anzianità minima di due anni)

46

2006/C 331/04

Causa F-88/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Kubanski/Commissione (Agente temporaneo — Art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto — Art. 82, n. 2, del RAA — Revoca della decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo di categoria B*4 — Livello dei diplomi richiesti per essere assunti nella categoria B* — Nuovo contratto di agente contrattuale)

47

2006/C 331/05

Causa F-122/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Economidis/Commissione (Dipendenti — Nomina — Posto di capo unità — Rigetto della candidatura del ricorrente — Errore manifesto di valutazione)

47

2006/C 331/06

Causa F-10/06: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 — André/Commissione (Funzionari — Agente ausiliario — Agente interprete di conferenza — Condizioni per il pagamento dell'indennità forfettaria di viaggio)

48

2006/C 331/07

Procedimento F-118/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Klopfer/Commissione (Dipendenti — Concorso generale — Non ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta — Attività a tempo parziale)

48

2006/C 331/08

Procedimento F-37/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 dicembre 2006 — Strack/Commissione (Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Malattia professionale — Atto recante pregiudizio — Manifesta irricevibilità)

48

2006/C 331/09

Procedimento F-47/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2006 — Aimi e altri/Commissione (Dipendenti — Promozione — Svolgimento della carriera — Statuto nella versione in vigore al 1o maggio 2004 — Transizione verso una nuova struttura delle carriere — Atto di portata generale — Parità di trattamento — Interesse ad agire)

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2006/C 331/10

Causa F-78/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 19 dicembre 2006 — Suhadolnik/Corte di giustizia (Dipendenti — Assunzione — Nomina — Periodo di prova — Dipendente nel periodo di prova — Nomina in ruolo — Inquadramento nel grado e nello scatto — Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello statuto — Ricevibilità del ricorso)

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2006/C 331/11

Procedimento F-120/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale della Funzione pubblica 14 dicembre 2006 — Dálnoky/Commissione (Procedimento sommario — Bando di concorso — Ricevibilità del ricorso nel procedimento principale — Urgenza — Assenza)

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2006/C 331/12

Causa F-88/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 21 dicembre 2006 — Panatalis/Commissione

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III   Informazioni

2006/C 331/13

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 326 del 30.12.2006

51

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/1


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-380/03) (1)

(Ricorso d'annullamento - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2003/33/CE - Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco - Annullamento degli artt. 3 e 4 - Scelta del fondamento normativo - Artt. 95 CE e 152 CE - Principio di proporzionalità)

(2006/C 331/01)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski, M. Lumma e W.-D. Plessing, agenti, assistiti da J. Sedemund, Rechtsanwalt)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, E. Waldherr e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e J.-P. Hix, agenti)

Inervenienti a sostegno dei convenunti: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Fraguas Gadea e M. Rodríguez Cárcamo, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e E. Bygglin, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e R. Loosli-Surrans, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M.-J. Jonczy, L. Pignataro-Nolin e F. Hoffmeister, agenti)

Oggetto

Annullamento degli artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16) — Fondamento giuridico (art. 95 CE) — Realizzazione dell'obiettivo di istituzione del mercato interno mediante il divieto dell'attività di cui trattasi — Portata del divieto di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri ai fini della protezione della salute umana (art. 152 CE)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


30.12.2006   

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C 331/1


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Cause riunite da C-485/03 a C-490/03) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti - Incompatibilità con il mercato comune - Termine di esecuzione della decisione della Commissione - Soppressione del regime di aiuti - Sospensione di aiuti non ancora versati - Recupero degli aiuti messi a disposizione - Impossibilità assoluta di esecuzione)

(2006/C 331/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J.L. Buendía Sierra, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti [notificata con il numero C(2001) 1759] (GU 2002, L 296, pag. 1) — Provvedimenti fiscali del Territorio Histórico di Álava — Obbligo di recuperare gli aiuti già versati ed obbligo di annullare i pagamenti futuri

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 delle decisioni:

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-485/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (causa C-488/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-487/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (causa C-490/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-486/03), e

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (causa C-489/03),

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma delle decisioni medesime.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


30.12.2006   

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C 331/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 dicembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Roma) — Federico Cipolla/Rosaria Portolese in Fazari (causa C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte/Roberto Meloni (causa C-202/04)

(Cause riunite C-94/04 e C-202/04) (1)

(Regole comunitarie in materia di concorrenza - Regimi nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato - Determinazione di tariffe professionali - Libera prestazione dei servizi)

(2006/C 331/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Torino e Tribunale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Federico Cipolla (causa C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte (causa C-202/04)

Convenuti: Rosaria Portolese in Fazari (causa C-94/04), Roberto Meloni (causa C-202/04)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Torino — Applicabilità delle norme comunitarie sulla concorrenza ai servizi offerti dagli avvocati — Normativa nazionale che prevede tariffe vincolanti e che determina la nullità di un accordo tra il cliente e l'avvocato con il quale si stabilisce il compenso professionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Roma — Compatibilità con gli artt. 10 e 81 CE di una normativa nazionale che approva una tariffa forense che include i servizi degli avvocati che rientrano nell'attività giudiziale e le prestazioni stragiudiziali che possono essere svolte anche da non avvocati — Tariffa proposta dall'ordine professionale forense

Dispositivo

1)

Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.

2)

Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.

GU C 179 del 10.7.2004.


30.12.2006   

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C 331/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA

(Causa C-306/05) (1)

(Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Art. 3 - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Opere comunicate mediante apparecchi televisivi installati in camere d'albergo)

(2006/C 331/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

Convenuta: Rafael Hoteles SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» (art. 3 della direttiva) — Nozione di «ambito strettamente domestico» — Opere diffuse mediante apparecchi televisivi collocati nelle stanze di un albergo

Dispositivo

1)

Anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva.

2)

Il carattere privato delle camere di un albergo non si oppone a che la comunicazione di un'opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-374/04) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Distribuzione dei dividendi - Credito d'imposta - Disparità di trattamento tra azionisti residenti e azionisti non residenti - Convenzioni bilaterali volte ad evitare la doppia imposizione)

(2006/C 331/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation

Convenuta: Commissioners of Inland Revenue

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Legislazione nazionale in materia di imposta sul reddito delle società — Ritenuta alla fonte («advance corporation tax») che grava sugli utili distribuiti da una controllata alla capogruppo — Credito d'imposta («tax credit») diretto a tener conto di una ritenuta effettuata a monte — Limitazione del beneficio del credito d'imposta ai soli residenti e a coloro che risiedono in taluni altri Stati membri con i quali vige una convenzione contro la doppia imposizione contenente una clausola in tal senso — Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario — Forma della riparazione

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a che uno Stato membro, al momento di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente nel detto Stato, conceda alle società beneficiarie di detti dividendi che risiedono anche esse in detto Stato un credito d'imposta corrispondente alla frazione dell'imposta versata dalla società distributrice sugli utili distribuiti, ma non lo conceda alle società beneficiarie che risiedono in un altro Stato membro e che non sono assoggettate all'imposta in questo primo Stato a titolo di tali dividendi.

2)

Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano al fatto che uno Stato membro non estenda il diritto ad un credito d'imposta previsto in una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro per società residenti in quest'ultimo Stato che percepiscono dividendi da una società residente nel primo Stato, a società residenti in un terzo Stato membro con cui esso ha concluso una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione che non prevede un tale diritto per società residenti in questo terzo Stato.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


30.12.2006   

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C 331/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 novembre 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-413/04) (1)

(Direttiva 2003/54/CE - Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2004/85/CE - Deroghe provvisorie a favore dell'Estonia - Fondamento normativo)

(2006/C 331/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Baas e U. Rösslein, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Sack e P. Van Nuffel, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Lopes Sabino e M. Bishop, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Węglarz, T. Nowakowski e T. Krawczyk, agenti)

Oggetto

Annullamento della direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (GU L 236, pag. 10) — Fondamento normativo

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia, è annullata in quanto prevede a favore dell'Estonia una deroga all'applicazione dell'art. 21, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, che va oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un'apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35 % del consumo al 1o gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

4)

La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Estonia e la Commissione delle Comunità europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


30.12.2006   

IT

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C 331/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 novembre 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-414/04) (1)

(Regolamento (CE) n. 1228/2003 - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Regolamento (CE) n. 1223/2004 - Deroghe provvisorie a favore della Slovenia - Fondamento normativo)

(2006/C 331/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Baas e U. Rösslein, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Sack e P. Van Nuffel, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Lopes Sabino e M. Bishop, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Węglarz, T. Nowakowski e T. Krawczyk, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia (GU L 233, pag. 3) — Fondamento normativo

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento n. 1223/2004 verranno mantenuti sino all'adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su un fondamento normativo adeguato, senza tuttavia che tali effetti possano persistere oltre il 1o luglio 2007.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

4)

La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Estonia e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


30.12.2006   

IT

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C 331/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-446/04) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Prevenzione o attenuazione dell'imposizione a catena - Esenzione - Dividendi percepiti da società residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo - Credito d'imposta - Pagamento anticipato dell'imposta sulle società - Parità di trattamento - Domanda di restituzione o domanda di risarcimento)

(2006/C 331/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Test Claimants in The FII Group Litigation

Convenuti: Commissioners of Inland Revenue

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE e degli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Esonero dall'imposta concessa in uno Stato membro a una società stabilita nel territorio nazionale che abbia percepito dividendi versati da società parimenti stabilite nel territorio nazionale — Esonero non accordato per dividendi versati a tale società da società aventi sede nel territorio di un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che, quando uno Stato membro dispone di un sistema di prevenzione o di attenuazione dell'imposizione a catena o della doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati a residenti da parte di società residenti, esso deve accordare un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da parte di società non residenti.

Gi artt. 43 CE e 56 CE non ostano ad una legislazione di uno Stato membro che esoneri dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un'altra società residente, allorché essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente e nella quale la società residente detiene almeno il 10 % dei diritti di voto, accordando, in quest'ultimo caso, un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato membro di residenza, nei limiti in cui l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro dalla società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

L'art. 56 osta ad una normativa di uno Stato membro che esoneri dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un'altra società residente, allorché essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente nella quale essa detiene meno del 10 % dei diritti di voto, senza accordare a quest'ultima un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

2)

Gli artt. 43 CE e 56 CE costano a una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente che percepisce dividendi da un'altra società residente di detrarre dall'ammontare da essa dovuto quale anticipazione dell'imposta sulle società l'ammontare di detta imposta pagato anticipatamente dalla seconda società, laddove, nel caso di una società residente che percepisce dividendi da una società non residente, una tale detrazione non sia consentita relativamente all'imposta sugli utili distribuiti versata da quest'ultima società nel suo Stato di residenza.

3)

Gli artt. 43 CE e 56 CE non sono compatibili con una normativa di uno Stato membro la quale preveda che ogni sgravio di cui una società residente che ha percepito dividendi di origine estera benefici in relazione all'imposta versata all'estero riduca l'ammontare dell'imposta sulle società con cui essa possa compensare l'imposta sulle società pagata anticipatamente.

L'art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente di trasferire a controllate residenti l'ammontare di imposta sulle società pagato anticipatamente che non possa essere compensato con l'imposta sulle società dovuta dalla prima a titolo dell'esercizio contabile dato o di esercizi contabili anteriori o successivi affinché tali controllate possano compensarlo con l'imposta sulle società da esse dovuta, ma che non consenta ad una società residente di trasferire un siffatto ammontare a controllate non residenti nel caso in cui queste ultime siano assoggettate in questo Stato membro ad imposta sugli utili da esse ivi realizzati.

4)

Gli artt. 43 CE e 56 CE sono incompatibili con una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento anticipato dell'imposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale da esse percepiti, laddove essa concede alle società residenti, che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti, la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l'imposta sulle società pagata anticipatamente ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall'altro, non prevede un credito d'imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.

5)

L'art. 57, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che contiene restrizioni ai movimenti di capitale diretti a o in provenienza da paesi terzi vietati dall'art. 56 CE e, dopo tale data, adotti provvedimenti che costituiscono anch'essi una restrizione ai detti movimenti e sono sostanzialmente identici alla normativa precedente o si limitano a ridurre o a sopprimere un ostacolo all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie figuranti nella normativa precedente, l'art. 56 non osta all'applicazione ai paesi terzi di questi ultimi provvedimenti quando essi si applichino a movimenti di capitali riguardanti investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione dei titoli sul mercato dei capitali. Al riguardo non possono essere considerate quali investimenti diretti le partecipazioni in una società che non sono acquistate al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l'azionista e tale società e non consentono all'azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di questa società.

6)

In mancanza di normativa comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità processuali delle azioni giuridiche volte a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli del diritto comunitario, compresa la qualificazione delle domande presentate dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Detta normativa processuale deve garantire che i singoli dispongano di un mezzo di ricorso effettivo che consenta loro di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa e degli importi pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest'ultimo che siano in relazione diretta con tale imposta. Con riferimento ad altri danni che una persona avrebbe subito a casa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli alle condizioni enunciate nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-486/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Recupero dei rifiuti - Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) - Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE)

(2006/C 331/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, agente, A. Capobianco, avvocato, e F. Louis, avocat)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Fiorilli e G. Fiengo, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 4, nn. 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE (GU L 73, pag. 5) — Impianto per la produzione di energia elettrica mediante l'incenerimento di combustibili derivati dai rifiuti e da biomasse a Massafra (Taranto)

Dispositivo

1)

Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto, sito in Massafra, destinato all'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell'allegato I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE,

avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale», recante modifica dell'allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell'allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva, e

avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare all'esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull'ambiente,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della detta direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra B. F.

(Causa C-5/05) (1)

(Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 92/12/CEE - Accise - Vini - Artt. 7-10 - Individuazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili - Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati - Spedizione operata in un altro Stato membro da un'impresa di trasporti - Regime applicabile nello Stato membro di destinazione)

(2006/C 331/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Joustra B. F.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Vino acquistato non a fini di lucro in uno Stato membro da cittadini di un altro Stato membro e trasportato da un'impresa in quest'ultimo — Accisa versata nel primo Stato membro

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, dev'essere interpretata nel senso che, nel caso in cui, come nella fattispecie oggetto della causa principale, un privato, che non agisca a titolo commerciale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un'impresa di trasporti stabilita nel secondo Stato stesso, trova applicazione l'art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti riscosse in quest'ultimo Stato. A termini dell'art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell'art. 22, n. 3, della direttiva stessa.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-32/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato membro - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Omessa comunicazione delle misure di trasposizione - Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale - Omissione - Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

(2006/C 331/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e J. Hottiaux, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: sig. S. Schreiner, agente, sig. P. Kinsch, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, eccezion fatta per quelle concernenti l'art. 3 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

2)

Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 7, n. 2, e 14 della direttiva 2000/60, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione delle Comunità europee e il Granducato di Lussemburgo sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim

(Causa C-97/05) (1)

(Accordo euromediterraneo - Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un'attività lavorativa - Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento - Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno)

(2006/C 331/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mohamed Gattoussi

Convenuto: Stadt Rüsselsheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 2) — Lavoratore di nazionalità tunisina occupato in uno Stato membro — Parità di trattamento quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione — Limitazione della durata del permesso di soggiorno comportante la fine dell'impiego del lavoratore

Dispositivo

L'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev'essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un'attività lavorativa per un periodo eccedente la durata della sua autorizzazione di soggiorno.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-161/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Regime di controllo nel settore della pesca - Informazioni concernenti le specie e i quantitativi di pesce sbarcati - Mancata comunicazione)

(2006/C 331/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, G. Aiello e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Mancata notifica delle informazioni relative ai quantitativi di pesce catturati

Dispositivo

1)

Non comunicando i dati di cui agli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, per gli anni 1999 e 2000, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti da tali disposizioni.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


30.12.2006   

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C 331/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicmebre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-170/05) (1)

(Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Esenzione per i dividendi versati a società residenti - Ritenuta alla fonte effettuata sui dividendi versati a società non residenti - Convenzione fiscale diretta a impedire la doppia imposizione - Possibilità di imputare l'importo trattenuto all'imposta da versare in un altro Stato membro)

(2006/C 331/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Ètat

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL

Convenuta: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'art. 43 CE — Trattenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre con sede in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una società madre con sede nel territorio nazionale — Convenzione fiscale che prevede la possibilità di imputare l'imposta all'importo dell'imposta da versare nell'altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l'onere di un'imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento.

2)

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che prevede, solo per le società madri non residenti, un'imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle consociate residenti, quand'anche una convenzione fiscale tra lo Stato membro interessato ed un altro Stato membro che autorizza tale ritenuta alla fonte preveda la possibilità di imputare all'imposta dovuta in tale altro Stato l'onere sostenuto in base a tale normativa nazionale, quando una società madre versa nell'impossibilità, in quest'ultimo Stato, di procedere all'imputazione prevista dalla detta convenzione.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


30.12.2006   

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C 331/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA

(Causa C-217/05) (1)

(Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) - Artt. 10-13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 - Contratti di acquisto esclusivo di carburanti denominati «contratti di commissione di vendita in garanzia» e «contratti di agenzia» conclusi tra gestori di distributori di benzina ed imprese petrolifere)

(2006/C 331/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio

Convenuta: Compañía Española de Petróleos SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) — Contratti di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili qualificati come contratti di agenzia o di commissione ma che contengono alcuni elementi specifici

Dispositivo

1)

L'art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) si applica ad una convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e di combustibili come quella di cui alla causa principale, conclusa tra un fornitore ed un gestore di distributori di benzina, qualora tale gestore assuma, in parte non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali legati alla vendita ai terzi.

2)

Gli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, devono essere interpretati nel senso che una simile convenzione non è coperta da tale regolamento nella parte in cui essa prevede l'obbligo, per il citato gestore, di rispettare il prezzo di vendita finale al pubblico determinato dal fornitore.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Causa C-238/05) (1)

(Concorrenza - Art. 81 CE - Sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari relativamente alla solvibilità dei clienti - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ricevibilità - Impatto sul commercio tra Stati membri - Restrizione della concorrenza - Beneficio per gli utenti)

(2006/C 331/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado

Convenuta: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 81 CE — Compatibilità con il mercato comune di un accordo che istituisce un sistema di scambio di informazioni, tra organismi finanziari, sulla solvibilità dei clienti — Effetti positivi per i consumatori e gli utenti dei servizi finanziari — Possibilità per gli Stati membri di accordare una deroga

Dispositivo

1)

L'art. 81, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che un sistema di scambio di informazioni sul credito tra istituti finanziari come il registro di informazioni sulla solvibilità dei clienti oggetto della causa principale non ha, in linea di principio, l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione, a condizione che il mercato o i mercati interessati non siano fortemente concentrati, che tale sistema non consenta di identificare i creditori e che le condizioni di accesso e di utilizzo per gli istituti finanziari non siano discriminatorie, né giuridicamente né di fatto.

2)

Nel caso in cui un sistema di scambio di informazioni sul credito, quale il citato registro, restringa la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, l'applicabilità dell'esenzione prevista al n. 3 di tale articolo è subordinata alle quattro condizioni cumulative indicate in tale ultima disposizione. Spetta al giudice nazionale verificare il soddisfacimento di tali condizioni. Affinché sia soddisfatta la condizione relativa alla riserva a favore degli utilizzatori di una congrua parte dell'utile non è necessario, in linea di principio, che ciascun consumatore sia individualmente avvantaggiato da un accordo, da una decisione o da una pratica concordata. È necessario, per contro, che sia favorevole l'impatto complessivo sui consumatori nei mercati in questione.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Administration de l'enregistrement et des domaines/Eurodental Sàrl

(Causa C-240/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Artt. 13, parte A, n. 1, lett. e), 17, n. 3, lett. b), e 28 quater, parte A, lett. a) - Diritto a deduzione - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie - Operazioni intracomunitarie relative ad operazioni esenti all'interno dello Stato membro - Incidenza del regime derogatorio e transitorio previsto dall'art. 28, n. 3, lett. a), nel combinato disposto con l'allegato E, punto 2 - Principio di neutralità fiscale - Armonizzazione parziale dell'IVA)

(2006/C 331/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel

Parti nella causa principale

Ricorrente: Administration de l'enregistrement et des domaines

Convenuta: Eurodental Sàrl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel del Granducato di Lussemburgo — Interpretazione degli artt. 13, punto A, n. 1, lett. e), 17, n. 3, lett. b), e 28 quater, punto A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Detraibilità dell'IVA che grava su beni utilizzati per talune operazioni intracomunitarie qualora tali operazioni siano esentate se effettuate all'interno del Paese — Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie

Dispositivo

Un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto all'interno di uno Stato membro per effetto dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel testo risultante dalle direttive del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, e 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione, non consente il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte ai sensi dell'art. 17, n. 3, lett. b), della direttiva medesima, ancorché costituisca un'operazione intracomunitaria, a prescindere dal regime di imposta sul valore aggiunto applicabile nello Stato membro di destinazione.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

(Causa C-257/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di stabilimento nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione)

(2006/C 331/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica austriaca (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Obbligo previsto dalla normativa nazionale di avere la sede della società od una sede stabile nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione («Kesselprüfstelle»)

Dispositivo

1)

La Repubblica austriaca, prevedendo all'art. 21, n. 4, della Legge federale sulle misure di sicurezza relative alle caldaie a vapore, ai recipienti a pressione, ai recipienti per il trasporto di gas e alle condotte [Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)], che soltanto i richiedenti stabiliti in Austria possono essere abilitati come organismi verificatori delle caldaie, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE.

2)

La Repubblica austriaca è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

(Causa C-283/05) (1)

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione - Art. 34, punto 2 - Decisione contumaciale - Motivo di diniego - Nozione di convenuto contumace che abbia avuto «la possibilità» di impugnare la decisione - Mancata notificazione o comunicazione della decisione)

(2006/C 331/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: ASML Netherlands BV

Convenuto: Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 34, sub 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Riconoscimento di una decisione pronunciata in contumacia — Possibilità per il convenuto contumace di proporre ricorso contro la decisione — Mancata notifica rituale

Dispositivo

L'art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-293/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento e danni - Trattamento delle acque reflue urbane - Provincia di Varese)

(2006/C 331/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Trattamento insufficientemente spinto delle acque reflue urbane dell'agglomerato di diversi comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure per assicurare che al 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell'agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 5, nn. 2 e 5, di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas e ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)

(Causa C-300/05) (1)

(Direttiva 91/628/CEE - Protezione degli animali durante il trasporto - Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo - Nozione di «trasporto» («Transportdauer») - Computo della durata di carico e di scarico degli animali)

(2006/C 331/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Convenuta: ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'allegato (capitolo VII, punto 48, n. 4, lett. d)) della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52) — Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo — Nozione di «durata di trasporto» («Transportdauer») — Inclusione del tempo di carico degli animali

Dispositivo

La nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato alla direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico degli animali.


(1)  GU C 243 dell'1.10.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Compaq Computer International Corporation/Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem

(Causa C-306/04) (1)

(Valore in dogana - Computer portatili con software di sistema)

(2006/C 331/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente: Compaq Computer International Corporation

Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 32, n. 1, lett. b) del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Valore in dogana delle merci — Computer portatili, contenenti all'atto dell'importazione, software operativo

Dispositivo

In caso di importazione di computer che il venditore abbia dotato di un software che comprende uno o più sistemi operativi che il compratore ha messo gratuitamente a sua disposizione, per determinare il valore in dogana di tali computer conformemente all'art. 32, n. 1, lett. b) o c), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, si deve aggiungere al valore di transazione dei computer il valore del software, qualora il suo valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per i computer.

Lo stesso vale nel caso in cui le autorità nazionali accettino, in conformità del diritto comunitario, come valore di transazione, il prezzo di un'altra vendita rispetto a quella conclusa dal compratore comunitario. In tal caso, per «compratore» nel senso dell'art. 32, n. 1, lett. b) o c), del regolamento n. 2913 si deve intendere il compratore che ha concluso tale altra vendita.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Monselice) — Lidl Italia Srl/Comune di Arcole (VR)

(Causa C-315/05) (1)

(Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale - Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 - Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico - Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore - «Amaro alle erbe» - Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta - Superamento del margine di tolleranza - Sanzione amministrativa pecuniaria - Responsabilità del distributore)

(2006/C 331/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Monselice

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lidl Italia Srl

Convenuto: Comune di Arcole (VR)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Monselice — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29) — Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 della direttiva — Bevanda alcolica prodotta e imballata in un altro Stato membro avente un tenore alcolico inferiore a quanto riportato sull'etichetta — «Amaro alle erbe»

Dispositivo

Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


30.12.2006   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Nokia Corp./Joacim Wärdell

(Causa C-316/05) (1)

(Marchio comunitario - Art. 98, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione - Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di emettere un'ordinanza che vieti a terzi la prosecuzione di tali atti - Nozione di «motivi particolari» per non pronunciare un tale divieto - Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di adottare misure idonee a garantire l'osservanza di un tale divieto - Normativa nazionale che prevede un divieto generale di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione accompagnato da sanzioni penali)

(2006/C 331/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Nokia Corp.

Convenuto: Joacim Wärdell

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario(GU L 11, pag. 1) — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari che accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, di emettere un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione — Legislazione nazionale che contiene già un divieto assoluto di atti di contraffazione e che prevede sanzioni penali in caso di continuazione di tali atti

Dispositivo

1)

L'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non è evidente o è, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.

2)

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.

3)

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ha l'obbligo di adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave.

4)

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l'obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle che sono idonee a garantire l'osservanza di tale divieto anche se tali misure non potrebbero, in virtù di tale legge, essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


30.12.2006   

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C 331/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-357/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato membro - Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 331/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato membro — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


30.12.2006   

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C 331/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW)

(Cause riunite C-376/05 e C-377/05) (1)

(Concorrenza - Accordo di distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categorie - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Art. 5, n. 3 - Recesso da parte del fornitore - Riorganizzazione della rete di distribuzione - Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 - Art. 4, n. 1 - Restrizioni fondamentali - Conseguenze)

(2006/C 331/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrenti: A. Brünsteiner GmbH, Autohaus Hilgert GmbH

Convenuto: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag.) e dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali in pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 303. pag. 30) — Recesso da un accordo di distribuzione da parte di un fornitore, maturato dalla necessità di riorganizzare l'insieme della rete di distribuzione, a causa di una modifica della regolamentazione comunitaria

Dispositivo

1.

L'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione, 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione, 28 giugno 1995, n. 1475 relativo all'applicazione dell'art. [81], paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore ha potuto, in funzione dell'organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell'insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti.

2.

L'art. 4 del regolamento n. 1400/2002 deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 10 di tale regolamento, l'esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1475/75 che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall'art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un'esenzione in forza dell'art. 81, n. 3, CE.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


30.12.2006   

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C 331/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-390/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono)

(2006/C 331/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16, nn. 5 e 6 e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate — Mancata definizione dei requisiti professionali minimi del personale responsabile — Mancata comunicazione alla Commissione dei programmi relativi al livello dei requisiti professionali richiesti.

Dispositivo

1)

Non avendo adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale incaricato di assicurare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non avendo comunicato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto contenente le informazioni sulle istallazioni disponibili e sulle quantità di sostante controllate utilizzate che siano state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte e non avendo adottato tutti le misure precauzionali necessarie affinché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante superiore a 3 kg siano controllate annualmente onde verificare la presenza o meno di fughe, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 330 del 24.12.2005.


30.12.2006   

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C 331/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — VDP Dental Laboratory NV e Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-401/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. e) - Portata dell'esenzione - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie da parte di un intermediario che non ha la qualità di dentista o di odontotecnico - Subappalto ad un odontotecnico)

(2006/C 331/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: VDP Dental Laboratory NV

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Interpretazione degli artt. 13, 17 e 28, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — Nozione di «forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici» — Fornitura effettuata da un soggetto passivo che ha subappaltato la realizzazione della protesi dentaria ad un odontotecnico — Diritto all'esenzione dell'IVA in caso di fornitura in un altro Stato membro che ha escluso un'esenzione.

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev'essere interpretato nel senso che non si applica alle forniture di protesi dentarie effettuate da un intermediario come quello in questione nella causa principale che non ha la qualità di dentista o di odontotecnico, ma che ha acquistato tali protesi presso un odontotecnico.


(1)  GU C 36 dell'11.2.2006.


30.12.2006   

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C 331/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-452/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento e degrado ambientale - Trattamento delle acque reflue urbane)

(2006/C 331/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Erronea applicazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non essendo in grado di provare che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari almeno al 75 % per l'azoto totale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 48 del 25 febbraio 2006.


30.12.2006   

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C 331/18


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-13/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte B, lett. a) - Operazioni di assicurazione - Ente che fornisce prestazioni di soccorso stradale)

(2006/C 331/30)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di assicurazione — Ente di assistenza stradale che non rientra nelle direttive sulle assicurazioni ma esercita attività di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, avendo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


30.12.2006   

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C 331/18


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-48/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/90/CE - Favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali - Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2006/C 331/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. O'Reilly, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 17)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


30.12.2006   

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C 331/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-54/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2006/C 331/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Hottiaux e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (Rappresentante: L. Van den Broeck, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

IT

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C 331/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-78/06) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2002/49/CE - Determinazione della gestione del rumore ambientale - Mancata trasposizione nel termine previsto)

(2006/C 331/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189, pag. 12)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato adottato le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2005, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

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C 331/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-127/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/65/CE - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 331/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Aresu, agente)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 21, n. 1, di tale direttiva.

2)

Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 108 del 6 maggio 2006.


30.12.2006   

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C 331/20


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-138/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/49/CE - Determinazione e gestione del rumore ambientale - Mancato recepimento entro il termine prescritto)

(2006/C 331/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Lawunmi, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: V. Jackson, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189, pag. 12)

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


30.12.2006   

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C 331/21


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-156/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/87/CE - Enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato - Vigilanza supplementare - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2006/C 331/36)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, nel termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regno di Svezia è venuto meno alle obbligazioni che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)   GU C 131 del 3 giugno 2006.


30.12.2006   

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C 331/21


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-198/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/94/CE - Autovetture nuove - Informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2)

(2006/C 331/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa redazione o trasmissione alla Commissione della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il Granducato del Lussemburgo, non avendo trasmesso la relazione prevista dall'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detta direttiva.

2)

Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

IT

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C 331/22


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-218/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/87/CE - Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2006/C 331/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Madaini, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il temine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

IT

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C 331/22


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-223/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/51/CE - Diritto societario - Conti annuali di taluni tipi di società - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 331/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Braun, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/23


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-252/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/92/CE - Intermediazione assicurativa - Mancata attuazione nel termine previsto)

(2006/C 331/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9, pag. 3)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE, sulla intermediazione assicurativa, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/23


Ordinanza della Corte 7 novembre 2006 — Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-418/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 864/2004 - Regime di sostegno nel settore dell'olio d'oliva - Persone fisiche e giuridiche - Mancanza di interesse individuale)

(2006/C 331/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa (rappresentante: avv. J. Vázquez Medina)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta e M. F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin et F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 settembre 2005, cause riunite da T-295/04 a T-297/04, ASAJA e a./Consiglio, che dichiara irricevibili i ricorsi diretti all'annullamento parziale del regolamento del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161 del 30.4.2004).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sono condannati alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 48 del 25 febbraio 2006.


30.12.2006   

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C 331/24


Ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)] — État belge/Ring Occasions SA, in liquidazione, Fortis Banque SA

(Causa C-42/05) (1)

(2006/C 331/42)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


30.12.2006   

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C 331/24


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-66/05) (1)

(2006/C 331/43)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


30.12.2006   

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Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-105/05) (1)

(2006/C 331/44)

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


30.12.2006   

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C 331/24


Ordinanza del presidente della Corte 7 novembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)] — F. Weissheimer Malzfabrik/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-151/05) (1)

(2006/C 331/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 143 dell'11.6.2005.


30.12.2006   

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C 331/24


Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-65/06) (1)

(2006/C 331/46)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


30.12.2006   

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Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-68/06) (1)

(2006/C 331/47)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-75/06) (1)

(2006/C 331/48)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-88/06) (1)

(2006/C 331/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-90/06) (1)

(2006/C 331/50)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 23 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-108/06) (1)

(2006/C 331/51)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia Entrate Ufficio Roma 6

(Causa C-118/06) (1)

(2006/C 331/52)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


30.12.2006   

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C 331/25


Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Nissan Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Roma 3

(Causa C-164/06) (1)

(2006/C 331/53)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 29 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Leasys SpA/Agenzia Entrate Ufficio Roma 7

(Causa C-165/06) (1)

(2006/C 331/54)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-216/06) (1)

(2006/C 331/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-224/06) (1)

(2006/C 331/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 21 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-235/06) (1)

(2006/C 331/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-258/06) (1)

(2006/C 331/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/26


Ordinanza del presidente della Corte 13 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-318/06) (1)

(2006/C 331/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30.12.2006   

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C 331/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Werners/Consiglio e Commissione

(Causa T-373/94) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Produttori SLOM 1984 - Mancata ripresa della produzione alla scadenza dell'impegno)

(2006/C 331/60)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Werners (Meppel, Paesi Bassi) (Rappresentanti: inizialmente H. Bronkhorst ed E. Pijnacker Hordijk, avocats, e, successivamente, Pijnacker Hordijk)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, agenti, e, successivamente, Colaert) e Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente T. van Rijn, agente, assistito da H.-J. Rabe, avocat, successivamente T. van Rijn)

Oggetto della causa

domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), di danni asseritamente subiti dal ricorrente per il fatto che gli sarebbe stato impedito di commercializzare latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), così come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. R.W. Werners è condannato alle spese.


(1)  GU C 370 del 24.12.1994.


30.12.2006   

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C 331/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — Abad Pérez e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-304/01) (1)

(Politica agricola comune - Polizia sanitaria - Encefalopatia spongiforme bovina - Normativa in materia di protezione della salute animale e della sanità pubblica - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Vizi di forma - Associazione di operatori economici - Irricevibilità)

(2006/C 331/61)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Abad Pérez e a. (El Barraco, Spagna) e gli altri 481 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza; Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Madrid, Spagna), e Unió de Pagesos (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Roca Junyent, J. Roca Sagarra, M. Pons de Vall Alomar ed E. Sagarra Trias, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Carbery e F. Florindo Gijón, successivamente F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e S. Pardo Quintillán, agenti, assistiti dall'avv. J. Guerra Fernández)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, intesa ad ottenere la riparazione dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti a causa di azioni e di omissioni del Consiglio e della Commissione in seguito alla comparsa del morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina in Spagna

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile per quanto riguarda l'Unió de Pagesos e la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.

2)

Il ricorso è respinto per il resto perché infondato.

3)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


30.12.2006   

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C 331/28


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006 — Ter Lembeek/Commissione

(Causa T-217/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti a favore del gruppo belga Beaulieu - Rinuncia ad un credito»)

(2006/C 331/62)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e H. van Vliet, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 24 aprile 2002, 2002/825/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore del gruppo Beaulieu (Ter Leembek International) (GU L 296, pag. 60)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


30.12.2006   

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C 331/28


Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio

(Causa T-228/02) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei fondi - Ricorso d'annullamento - Diritti della difesa - Motivazione - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Ricorso per risarcimento»)

(2006/C 331/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer, D. Vaughan, QC, e É. De Boissieu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialement J.E. Collins, successivamente R. Caudwell e C. Gibbs, agenti, assistiti da S. Moore, barrister)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75), della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160, pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni, e dall'altro una domanda di risarcimento

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, in quanto diretto all'annullamento della posizione comune del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC.

2)

La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE [che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001], e che abroga la decisione 2005/848/CE è annullata per la parte in cui riguarda la ricorrente.

3)

La domanda di risarcimento è irricevibile.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della ricorrente.

5)

Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


30.12.2006   

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C 331/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione

(Causa T-237/02) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Procedimento di controllo degli aiuti di Stato - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine - Rifiuto implicito - Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto - Intervento - Conclusioni, motivi e argomenti dell'interveniente)

(2006/C 331/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Ilmenau, Germania) (Rappresentanti: inizialmente G. Schohe e C. Arhold, successivamente Arhold e N. Wimmer, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Kreuschitz, V. Di Bucci e P. Aalto, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Schott Glas (Mainz, Germania) (Rappresentante: U. Soltész, avocat)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 maggio 2002 che rifiuta alla ricorrente l'accesso a taluni documenti attinenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 28 maggio 2002 è annullata nella parte in cui nega l'accesso a taluni documenti attinenti ai procedimenti di esame degli aiuti concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla Technische Glaswerke Ilmenau. Quest'ultima sopporterà un quarto delle proprie spese.

4)

La Schott Glas, il Regno di Svezia e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


30.12.2006   

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C 331/29


Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006 — Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione

(Cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato bancario austriaco - “Club Lombard” - Pregiudizio per il commercio intracomunitario - Calcolo delle ammende»)

(2006/C 331/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. S. Völcker) (causa T-259/02); Bank Austria Creditanstalt AG (Vienna) (rappresentanti: avv.ti C. Zschocke e J. Beninca) (causa T-260/02); Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG, già Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, (Vienna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H.-J. Niemeyer e M. von Hinden, poi H.-J. Niemeyer) (causa T-261/02); Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (Vienna) (rappresentante: avv. H. Wollmann) (causa T-262/02); BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, già Österreichische Postsparkasse AG (Vienna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H.-J. Niemeyer e M. von Hinden, poi H.-J. Niemeyer) (causa T-263/02); Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Vienna) (rappresentante: inizialmente avv.ti W. Kirchhoff, F. Montag, G. Bauer e A. Wegner, poi F. Montag e A. Wegner) (causa T-264/02); Österreichische Volksbanken AG (Vienna) e Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG (St. Pölten, Austria) (rappresentanti: avv.ti R. Roniger, A. Ablasser, R. Bierwagen e F. Neumayr) (causa T-271/02)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Rating, poi A. Bouquet, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e U. Zinsmeister)

Oggetto della causa

In via principale, domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.571/D-1, — Banche austriache — «Club Lombard») (GU 2004, L 56, pag. 1), e, in subordine, domande di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo della sentenza

1)

Nella causa T-263/02, è ridotto a euro 3 795 000 l'importo dell'ammenda inflitta alla Österreichische Postsparkasse AG, nei cui diritti subentra la ricorrente, dall'art. 3 della decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.571/D-1, — Banche austriache — «Club Lombard»)

2)

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

3)

Nella causa T-259/02, la domanda riconvenzionale della Commissione è respinta.

4)

Nelle cause da T-260/02 a T-262/02, T-264/02 e T-271/02, le ricorrenti sono condannate alle spese.

5)

Nella causa T-259/02, la ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

6)

Nella causa T-263/02, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


30.12.2006   

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C 331/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Westfalen Gassen Nederland/Commissione

(Causa T-303/02) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato olandese dei gas tecnici e medicali - Fissazione dei prezzi - Prova della partecipazione all'accordo - Prova della dissociazione - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Calcolo delle ammende»)

(2006/C 331/66)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Westfalen Gassen Nederland BV (Deventer, Paesi Bassi): (Rappresentanti: avv.ti M. Essers e M. Custers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: A. Bouquet, agente)

Oggetto della causa

A titolo principale, una richiesta di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 luglio 2002, 2003/207/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-3/36.700 — Gas tecnici e medicali) (GU 2003, L 84, pag. 1) e, a titolo subordinato, una richiesta di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Westfalen Gassen Nederland BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


30.12.2006   

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C 331/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Mast-Jägermeister — Uami — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro)

(Cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domande di marchi comunitari figurativi VENADO con riquadro, VENADO e VENADO ESPECIAL - Marchi comunitari figurativi anteriori raffiguranti una testa di cervo vista di fronte inserita in un cerchio - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 331/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mast-Jägermeister AG (Wolfenbüttel, Germania) (rappresentante: avv. C. Drzymalla)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Garcia Murillo, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Licorera Zacapaneca SA (Santa Cruz, Guatemala) (rappresentanti: avv.ti L. Corno Caparrós e B. Uriarte Valiente)

Oggetto della causa

Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2002 (caso R 412/2002-1 e caso R 382/2002-1) e 14 gennaio 2003 (caso R 407/2002-1), relativi a procedimenti di opposizione tra la Licorera Zacapaneca SA e la Mast Jägermeister AG

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 dicembre 2002 (caso R 412/2002-1 e caso R 382/2002-1) e 14 gennaio 2003 (caso R 407/2002-1) sono annullate.

2)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.

3)

Le spese sostenute dall'interveniente restano a carico di questa.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


30.12.2006   

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C 331/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione

(Causa T-95/03) (1)

(«Aiuti di Stato - Legislazione che prevede misure urgenti di rafforzamento della concorrenza nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricevibilità - Persone giuridiche - Atti che le interessano individualmente - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale - Termine ragionevole»)

(2006/C 331/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid, Spagna) e Federación Catalana de Estaciones de Servicio (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.M. Jiménez Laiglesia, M. Delgado Echevarría e R. Ortega Bueno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Buendía Sierra, agente, assistito dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente E. Braquehais Conesa, successivamente M. Muñoz Pérez, agenti) e Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) (Madrid) (rappresentanti: avv.ti J. Pérez-Bustamante Köster e J. Passás Ogallar)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C (2002) 4355 def., relativa alla legislazione spagnola concernente l'apertura di stazioni di servizio da parte di ipermercati

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno tre quarti delle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione e la totalità delle spese dell'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

3)

La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese delle ricorrenti.

4)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


30.12.2006   

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Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — É.R. e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-138/03) (1)

(«Politica agricola comune - Polizia sanitaria - Encefalopatia spongiforme bovina (malattia della mucca pazza) - Nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Responsabilità della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi - Danno - Nesso di causalità - Vizi di forma - Procedimenti nazionali paralleli - Prescrizione - Irricevibilità»)

(2006/C 331/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: É.R., O.O., J.R., A.R., B.P.R. (Vaulx-en-Velin, Francia); T.D., J.D., D.D., V.D. (Palaiseau, Francia); D.E., É.E. (Ozoir-la-Ferrière, Francia); C.R. (Vichy, Francia); H.R., M.S.R., I.R., B.R., M.R. (Pau, Francia); e C.S. (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. F. Honnorat)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente sigg. M. Balta e F. Ruggeri Laderchi, poi M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sigg. D. Booss e G. Berscheid, poi G. Berscheid e T. van Rijn, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 235 CE et 288, secondo comma, CE, dei danni che i ricorrenti asseriscono di aver subito a causa della contaminazione e del decesso di loro familiari che avrebbero presentato una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, che sarebbe connessa alla comparsa e alla propagazione in Europa dell'encefalopatia spongiforme bovina, di cui sarebbero responsabili il Consiglio e la Commissione.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda É.R., O.O., J.R., A.R. e B.P.R.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato.

3)

I ricorrenti sopporteranno tre quarti delle spese. Il Consiglio e la Commissione sopporteranno un quarto delle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003. Questa causa era precedentemente denominata U e a./Consiglio e Commissione.


30.12.2006   

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C 331/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione

(Causa T-146/03) (1)

(«Aiuti di Stato - Normativa spagnole che prevede misure a favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del costo dei carburanti - Procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Decisione che dichiara che taluni provvedimenti non costituiscono aiuti - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione attiva - Obbligo di motivazione»)

(2006/C 331/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid, Spagna) e Federación Catalana de Estaciones de Servicio (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti R. Ortega Bueno e M. Delgado Echevarría)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente J.L. Buendía Sierra, successivamente J.R. Vidal Puig, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (Rappresentanti: E. Braquehais Conesa, abogado del Estado, e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/293/CE, relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all'aumento del costo del carburante (GU 2003, L 111, pag. 24).

Dispositivo della sentenza

1)

L'art. 1 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/293/CE, relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all'aumento del costo del carburante, è annullato nella parte in cui dichiara che le misure a sostegno delle cooperative agricole previste dal Real Decreto-Ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (decreto legge relativo a misure urgenti di sostegno ai settori agricolo, della pesca e dei trasporti) non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.,

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai ricorrenti.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


30.12.2006   

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C 331/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — FNCBV e a./Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite T-217/03 e T-245/03) (1)

(«Concorrenza - Art. 81, n. 1, CE - Carne bovina - Sospensione delle importazioni - Fissazione di una tabella di prezzi sindacale - Regolamento n. 26 - Associazioni di imprese - Restrizioni della concorrenza - Azione sindacale - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Obbligo di motivazione - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Principio di proporzionalità - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di cumulo delle sanzioni - Diritti della difesa»)

(2006/C 331/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: nella causa T-217/03, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Collin, M. Ponsard e N. Decker), e, nella causa T-245/03, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) (Parigi); Fédération nationale bovine (FNB) (Parigi); Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) (Parigi); e Jeunes agriculteurs (JA) (Parigi) (rappresentanti: avv.ti B. Neouze e V. Ledoux)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A. Bouquet e O. Beynet, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, F. Million e R. Abraham, poi G. de Bergues, E. Belliard e S. Ramet, agenti)

Oggetto della causa

In via principale, domande di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2003, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/C.38.279/F3 — Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), e, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte con tale decisione.

Dispositivo della sentenza

1)

L'importo dell'ammenda inflitta alla Fédération nationale de la coopération bétail et viande, ricorrente nella causa T-217/03, è fissato in EUR 360 000.

2)

L'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti nella causa T-245/03 è fissato in EUR 9 000 000 per la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, in EUR 1 080 000 per la Fédération nationale bovine, in EUR 1 080 000 per la Fédération nationale des producteurs de lait e in EUR 450 000 per i Jeunes agriculteurs.

3)

Per il resto il ricorso è respinto.

4)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento principale e tre quarti delle spese della Commissione relative al presente procedimento.

5)

La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale e tutte le spese relative al procedimento sommario.

6)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


30.12.2006   

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C 331/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Angelidis/Parlamento

(Causa T-416/03) (1)

(Funzionari - Rapporto informativo - Ricorso di annullamento - Mancata consultazione del precedente superiore gerarchico diretto - Motivazione - Ricorso per risarcimento danni - Stesura tardiva - Danno morale - Ricevibilità)

(2006/C 331/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. de Wachter e M. Mustapha Pacha, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente, funzionario di grado A3 del Parlamento europeo, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del presunto danno subito in conseguenza tanto delle presunte irregolarità del rapporto informativo controverso, quanto della stesura asseritamente tardiva di quest'ultimo.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


30.12.2006   

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C 331/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2006 — Milbert e a./Commissione

(Causa T-47/04) (1)

(«Dipendenti pubblici - Rapporto di evoluzione delle carriere - Esercizio di valutazione 2001/2002»)

(2006/C 331/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alex Milbert (Hesperange, Lussemburgo), Saturnino Durán Vidal (Bruxelles, Belgio), Roland Hanff (Dudelange, Lussemburgo), Maria Anita Nuotio (Bruxelles), Paraskevi Papageorgiou (Bruxelles) Andrea Ranschaert (Drongen, Belgio), Reinhard Rieder (Bruxelles) e Ioannis Terezakis (Bruxelles) (Rappresentanti: inizialmente G. Bounéou e F. Frabetti, poi F. Frabetti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002, con riferimento ai ricorrenti e, in subordine, dei rapporti di evoluzione delle carriere dei ricorrenti per il detto esercizio.

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni recanti adozione del rapporto di evoluzione delle carriere del sig. Terezakis e della sig.ra Papageorgiou per il periodo che va dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002 sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Terezakis e dalla sig.ra Papageorgiou.

4)

I sigg. Milbert, Durán Vidal, Hanff e Rieder nonché le sigg.re Nuotio e Ranschaert sosterranno le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17 aprile 2004.


30.12.2006   

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C 331/34


Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione

(Causa T-155/04) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Nozione d'impresa - Denuncia - Rigetto)

(2006/C 331/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA (Roma, Italia) (rappresentante: F. Sciaudone, avv.)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente dai sigg. P. Oliver e L. Visaggio, successivamente dai sigg. A. Bouquet, L. Visaggio e F. Amato, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (rappresentanti: F. Montag e T. Wessely)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 2004, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente contro Eurocontrol per violazioni delle regole di concorrenza asseritamente commesse nell'esercizio delle sue funzioni (procedimento n. COMP/F-1/36.751 Alenia/Eurocontrol

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La SELEX Sistemi Integrati SpA sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

3)

L'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


30.12.2006   

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C 331/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Branco/Commissione

(Causa T-162/04) (1)

(«Fondo sociale europeo (FSE) - Riduzione del concorso finanziario - Subappalto - Termine ragionevole»)

(2006/C 331/75)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Eugénio Branco, Lda (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. B. Belchior)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Weimar, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2003 che riduce il concorso del Fondo sociale europeo (FSE) e, pertanto, rigetta la domanda di pagamento del saldo del concorso del FSE, inizialmente approvato per il programma operativo 87 03 01 P1

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


30.12.2006   

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C 331/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Italia/Commissione

(Causa T-282/04) (1)

(«FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Rettifiche finanziarie - Sviluppo rurale - Aiuto agli indigenti»)

(2006/C 331/76)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


30.12.2006   

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C 331/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2006 — Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu (FERRO)

(Causa T-310/04) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO - Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza dei prodotti)

(2006/C 331/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferrero Deutschland GmbH (Stadtallendorf, Germania) ammessa a sostituire la Ferrero OHG mbH (Rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Rassat, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cornu SA Fontain (Fontain, Francia) (Rappresentante: avv. D. Waelbroeck)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG e la Cornu SA Fontain.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata al pagamento delle proprie spese, di tutte le spese relative all'incidente di procedura riguardante la sua sostituzione alla Ferrero OHG mbH, nonché al pagamento della metà delle spese sostenute dall'interveniente.

3)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle proprie spese ed alla metà delle spese sostenute dall'interveniente.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


30.12.2006   

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C 331/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Germania/Commissione

(Cause riunite T-314/04 e T-414/04) (1)

(Fondo europeo di sviluppo regionale - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso per annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità)

(2006/C 331/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: C.-D. Quassowski, agente, assistito dal sig. C. von Donat, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Wilms e L. Flynn, agenti)

Oggetto della causa

Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della Direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997-1999 Renania del Nord-Westfalia e del programma operativo Resider II- Renania del Nord-Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33.

Dispositivo della sentenza

1)

I ricorsi sono irricevibili.

2)

La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


30.12.2006   

IT

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C 331/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — J/Commissione

(Causa T-379/04) (1)

(«Retribuzione - Indennità di dislocazione e di prima sistemazione - Condizioni previste all'art. 4, n. 1, lett. a), ed all'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato” - Recupero dell'indebito»)

(2006/C 331/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: J (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Forte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 2004 che respinge esplicitamente i reclami della ricorrente, come pure della decisione della Commissione 31 ottobre 2003, con cui le viene negato il beneficio delle indennità di dislocazione e di prima sistemazione previste, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché della decisione 10 dicembre 2003, con cui si ingiunge il rimborso delle somme ricevute a tale titolo

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


30.12.2006   

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C 331/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione

(Causa T-382/04) (1)

(«Unione doganale - Carta di riso proveniente dal Vietnam - Sgravio dei dazi all'importazione - Clausola di equità - Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Errore delle autorità doganali - Nozione di negligenza manifesta - Principio di parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Principio di proporzionalità»)

(2006/C 331/80)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (Landgraaf, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. H. de Bie)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, assistito dall'avv. F. Tuytschaever)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione REM 19/2002, 17 giugno 2004, che dichiara che lo sgravio dei dazi all'importazione è ingiustificato in un caso particolare

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/37


Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006 — Gagliardi/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (MANŪ MANU MANU)

(Causa T-392/04) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MANŪ MANU MANU - Marchio nazionale anteriore denominativo MANOU - Rifiuto di registrazione - Portata e rettifica della decisione della commissione di ricorso - Limitazione della domanda di registrazione - Ritiro parziale dell'opposizione - Interesse ad agire in opposizione - Prova dell'utilizzo del marchio anteriore - Portata della prova dell'utilizzo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 331/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Salvatore Gagliardi (Monsummano Terme, Italia) (rappresentanti: dagli avv.ti A. Schmitt, P. Biavati, S. Corona)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rappresentanti: sig. M. Buffolo, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (Nuremberg, Germania) (rappresentanti: sig. S. Rojahn, avv.)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione 15 giugno 2004 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 154/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e Salvatore Gagliardi.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ MANU MANU, da un lato, per i prodotti «calzature» e «cappellerie», rientranti nella classe 25, e, dall'altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e 24.

2)

Il ricorso per il resto è respinto.

3)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente.

4)

Il ricorrente, Salvatore Gagliardi, sopporterà i due terzi delle proprie spese.

5)

L'interveniente, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


30.12.2006   

IT

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C 331/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006 — Lavagnoli/Commissione

(Causa T-422/04) (1)

(«Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Rifiuto di promozione - Attribuzione dei punti di promozione»)

(2006/C 331/82)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrente: Luciano Lavagnoli (Berchem, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, successivamente avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento, da un lato, dell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2003, in quanto il nome del ricorrente non vi figura, nonché degli atti preparatori di tale decisione e, dall'altro, in subordine, della decisione con cui vengono attribuiti punti di promozione in occasione del detto esercizio, per quanto riguarda il ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 19.2.2005.


30.12.2006   

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C 331/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Angelidis/Parlamento europeo

(Causa T-424/04) (1)

(Dipendenti - Rapporto informativo - Ricorso di annullamento - Mancata consultazione del superiore gerarchico diretto precedente - Motivazione - Ricorso per risarcimento danni - Adozione tardiva - Danno morale - Ricevibilità)

(2006/C 331/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mustapha Pacha e J. de Wachter, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente, dipendente di grado A3 del Parlamento europeo, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito sia a causa delle presunte irregolarità del rapporto informativo controverso, sia a causa della sua presunta tardiva adozione.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


30.12.2006   

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C 331/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Commissione/Parthenon

(Causa T-7/05) (1)

(«Clausola compromissoria - Quarto programma quadro di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Recupero delle somme anticipate»)

(2006/C 331/84)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou, agente, assistito da N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion (Aigion, Grecia) (rappresentante: A. Masoulas, avvocato

Oggetto della causa

Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 238 CE, per ottenere il recupero delle somme anticipate nell'ambito del contratto FAIR-CT98-9544, risolto dalla Commissione per inadempimento da parte della convenuta dei suoi obblighi contrattuali.

Dispositivo della sentenza

1)

La convenuta, Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion, è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 154 383,53, aumentata degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, elevato di un punto e mezzo per il periodo dal 31 luglio al 31 dicembre 2002 e di due punti a partire dal 1o gennaio 2003, fino al saldo completo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese della convenuta, la quale sopporterà i due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della Commissione.


(1)  GU C 57 del 5 marzo 2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006 — Agne-Dapper e a./Commissione e a.

(Cause riunite T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 e T-139/05) (1)

(Funzionari - Pensioni - Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nello Stato di residenza - Regime transitorio istituito dal regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari dal 1o maggio 2004 - Atto che arreca pregiudizio - Eccezione di illegittimità)

(2006/C 331/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Nella causa T-35/05,

Ricorrenti: Elisabeth Agne-Dapper (Schoorl, Paesi Bassi) e gli altri ex funzionari della Commissione delle Comunità europee i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris, H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Nella causa T-61/05,

Ricorrenti: Cornelius Rozemeijer (Alkmaar, Paesi Bassi), Gaston Vaesken (Saint-Mandrier, Francia) e Pierrette Vaesken (Sanary-sur-Mer, Francia) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Carpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Nella causa T-107/05,

Ricorrente: François Muller (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Courte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e M. Bavendamm, agenti)

Nella causa T-108/05,

Ricorrente: Suzy Frederic-Leemans (Lahas, Francia) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Bermejo Garde e E. Fierro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Nella causa T-139/05,

Ricorrenti: Charlotte Becker (Mentone, Francia), Seamus Killeen (Dublino, Irlanda), Robert Payne (Dublino, Irlanda), Paul Van Raij (Overeen, Paesi Bassi), Wilhelmus Van Miltenburg (Huizen, Paesi Bassi) e Deirdre Gallagher (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mustapha-Pascha, L. Knudsen e K. Zejdova, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

In sostanza, annullamento dei prospetti di pensione dei ricorrenti — e, in un solo caso, del prospetto di retribuzione di una ricorrente, collocata in disponibilità — del mese di maggio 2004, in quanto tali prospetti applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato illegittimamente in funzione del costo della vita nello Stato di residenza rispettivo dei ricorrenti, e non più rispetto al costo della vita nella capitale di ciascuno di tali Stati.

Dispositivo della sentenza

1.

I ricorsi sono respinti.

2.

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 143 dell'11 giugno 2005.


30.12.2006   

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C 331/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 — Camper/Uami

(Causa T-43/05) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura d'opposizione - Domanda di marchio figurativo comunitario BROTHERS by CAMPER - Marchi figurativi nazionali anteriori BROTHERS - Irricevibilità - Impedimento relativo - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 331/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Camper, SL (Inca, Spagna) (Rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: JC AB (Mölnlycke, Svezia) (Rappresentante: P. Hedberg, avvocato)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L'interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30 aprile 2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006 — Campoli/Commissione

(Causa T-135/05) (1)

(Dipendenti - Pensioni - Coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza - Regime transitorio introdotto dal nuovo Statuto del personale con decorrenza 1o maggio 2004 - Atto arrecante pregiudizio - Eccezione di illegittimità - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Parità di trattamento)

(2006/C 331/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto della causa

In sostanza, l'annullamento dei bollettini di pensione del ricorrente relativi ai mesi da maggio a luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato, illegittimamente, non più in funzione del costo della vita nella capitale del paese di residenza del ricorrente, bensì in funzione del costo medio della vita in tale Stato.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006 — Heus/Commissione

(Causa T-173/05) (1)

(«Dipendenti - Accesso a un concorso interno - Bando di concorso - Condizione relativa all'anzianità di servizio - Ricorso di annullamento - Principio di non discriminazione»)

(2006/C 331/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Martine Heus (Anderlecht, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

In via principale, domanda di annullamento della decisione di escludere la ricorrente dal concorso COM/PC/04.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza/Commissione

(Causa T-225/02) (1)

(«Fondo sociale europeo - Regolamento CEE n. 4253/88 - Soppressione di un contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Attribuzione diretta - Irricevibilità»)

(2006/C 331/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: inizialmente A. Sánchez-Rubio García, successivamente A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Escobar Guerrero e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, n. C (2000) 2621, relativa alla soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) in applicazione della decisione 19 dicembre 1991, n. C (91) 2852, che adotta l'iniziativa comunitaria «Euroform» per la Spagna (PO 913051ES8) e dei fondi del FSE che le autorità spagnole hanno concesso alla Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, per il progetto «Tricoin» (rif. EUR-82), alla cui attuazione provvede la società Copy Aragón di Zaragoza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


30.12.2006   

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C 331/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Milbert e a./Commissione

(Procedimento T-434/04) (1)

(Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Diniego di promozione - Attribuzione del punteggio di promozione - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta)

(2006/C 331/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alex Milbert (Hesperange, Lussemburgo), Imre Czigàny (Rhode-Saint-Genèse, Belgio), José Manuel De la Cruz Gonzalez (Bruxelles, Belgio), Viviane Deveen (Overijse, Belgio), Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo), Laura Gnemmi (Hünsdorf, Lussemburgo), Marie-José Reinard (Bertrange, Lussemburgo), Vassilios Stergiou (Kraainem, Belgio) e Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, successivamente F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2003, in quanto tale elenco non contiene i nomi dei ricorrenti, nonché, in via incidentale, di annullamento degli atti preparatori di tale decisione, e, dall'altro, in subordine, una domanda di annullamento dell'attribuzione dei punti di promozione effettuata nell'esercizio 2003 relativamente ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Sanchez Ferriz/Commissione

(Procedimento T-436/04) (1)

(Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Diniego di promozione - Attribuzione del punteggio di promozione - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta)

(2006/C 331/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, successivamente F. Frabetti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi al grado superiore a titolo dell'esercizio di promozione 2003, in quanto tale elenco non contiene il nome del ricorrente, nonché, in via incidentale, di annullamento degli atti preparatori di tale decisione; dall'altro, in subordine, una domanda di annullamento dell'attribuzione dei punti di promozione effettuata nell'esercizio 2003 relativamente al ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Jiménez Martínez/Commissione

(Procedimento T-115/05) (1)

(«Dipendenti - Invalidità - Commissione di invalidità - Atto preparatorio - Interesse ad agire - Irregolarità del procedimento contenzioso - Irricevibilità manifesta»)

(2006/C 331/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jiménez Martínez (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Hermann, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della commissione di invalidità 21 aprile e 22 luglio 2004, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni a riparazione del pregiudizio assertivamente subito in conseguenza di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — Weber/Commissione

(Causa T-290/05) (1)

(Accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie - Rifiuto - Atto introduttivo di giudizio - Irricevibilità manifesta - Non luogo a statuire)

(2006/C 331/93)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Friedrich Weber (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. W. Declair)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: agenti P. Costa de Oliveira e C. Ladenburger)

Oggetto

Ricorso contro la decisione del Segretario generale della Commissione 27 maggio 2005 che respinge la richiesta del ricorrente di prendere visione di una lettera inviata dalla Direzione Generale «Concorrenza» al governo federale tedesco a proposito di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto per manifesta irricevibilità.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Anheuser-Busch/Uami — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Causa T-366/05) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEILER - Marchi denominativi internazionali ed emblematici anteriori BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR - Rifiuto di registrazione - Limitazione dei prodotti richiesti - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico»)

(2006/C 331/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard, B. Goebel, A. Renck e A. Pohlmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Budějovický Budvar, národní podnik (Česke Budějovice, Repubblica Ceca) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, 11 luglio 2005 (caso R 514/2004-2), relativo a un procedimento d'opposizione tra Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Anheuser-Busch, Inc. è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell'UAMI e della Budějovický Budvar, národní podnik.


(1)  GU C 330 del 24.12.2005.


30.12.2006   

IT

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C 331/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — MMT/Commissione

(Causa T-392/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Eccezione di irricevibilità)

(2006/C 331/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Germania) (rappresentanti: R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin e C. Kupke, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2003, 2003/595/CE, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GU L 202, pag. 15), nella misura in cui tale decisione qualifica come aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, il sostegno finanziario previsto dalla direttiva del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore per gli uffici condivisi nel territorio di paesi candidati ufficiali per l'adesione all'Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.


30.12.2006   

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C 331/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — K-Swiss/Uami (Strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-14/06) (1)

(Marchio comunitario - Incidenti di procedura - Eccezione di irricevibilità - Notifica della decisione della commissione di ricorso - Termine di ricorso)

(2006/C 331/96)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (West Lake Village, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. H. Hübner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 (procedimento R 1109/2004-1), riguardante la registrazione di un marchio che si presenta in forma di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale della rappresentazione di una scarpa come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 8.4.2006.


30.12.2006   

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C 331/44


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — Huta Częstochowa/Commissione

(Causa T-288/06 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Aiuti di Stato - Ricevibilità»)

(2006/C 331/97)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Huta Częstochowa S.A. (Częstochowa, Polonia) (rappresentanti: avv.ti C. Sadkowski e D. Sałajewski)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 3 della decisione della Commissione 5 luglio 2005, concernente l'aiuto di Stato C 20/04 a favore del produttore di acciaio Huta Częstochowa S.A. e di riunione di tale domanda alla domanda di sospensione dell'esecuzione proposta dall' ISD Polska sp. z o.o.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.12.2006   

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C 331/44


Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2006 — Latino/Commissione

(Causa T-409/04) (1)

(2006/C 331/98)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


30.12.2006   

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C 331/44


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2006 — Dairo Air Services/Commissione

(Causa T-283/06 R)

(2006/C 331/99)

Lingua processuale: il francese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

30.12.2006   

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C 331/45


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 13 dicembre 2006 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Causa F-17/05) (1)

(Dipendenti - Congedo per malattia - Messa in congedo d'ufficio per malattia)

(2006/C 331/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: K. H. Hagenaar, successivamente O. Martins e M. Boury, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, successivamente D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. C. Falmagne)

Oggetto della causa

Da un lato, dichiarare inesistente la decisione della Commissione che pone d'ufficio in congedo per malattia il ricorrente e ingiungere la cessazione dei comportamenti assertivamente illegittimi di cui quest'ultimo si ritiene vittima; dall'altro, disporre il risarcimento dei danni

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 13 luglio 2004, che interdice al signor de Brito Sequeira Carvalho l'accesso agli edifici della Commissione, è annullata.

2)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 22 settembre 2004, che d'ufficio prolunga di sei mesi il congedo per malattia del signor de Brito Sequeira Carvalho, e le successive decisioni di proroga del detto congedo sono annullate.

3)

Per il resto, le conclusioni del ricorrente sono respinte.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le spese proprie e i due terzi di quelle del ricorrente.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-145/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


30.12.2006   

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C 331/45


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 13 dicembre 2006 — Neophytou/Commissione

(Causa F-22/05) (1)

(Dipendenti di ruolo - Concorso generale - Commissione giudicatrice - Composizione - Parità di trattamento - Requisiti di ammissione)

(2006/C 331/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neophytos Neophytou (Itzig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto della causa

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/A/1/03, per la costituzione di una riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti (A8) di nazionalità cipriota, di non iscrivere il ricorrente nel relativo elenco di riserva

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-165/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


30.12.2006   

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C 331/46


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Caldarone/Commissione

(Causa F-74/05) (1)

(Dipendenti - Valutazione - Rapporto di evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione per il 2003 - Obbligo di motivazione del rapporto - Annullamento del rapporto - Domanda di indennizzo)

(2006/C 331/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maurizio Caldarone (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della relazione sull'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione che adotta il rapporto di evoluzione di carriera del Sig. Caldarone per il periodo dal 1o gennaio al 21 agosto 2003 è annullata.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-293/05 e trasferita presso il Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


30.12.2006   

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C 331/46


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 novembre 2006 — Balabanis e Le Dour/Commissione

(Causa F-77/05) (1)

(«Dipendenti - Promozione - Articolo 45 dello Statuto - Modifica dello statuto - Applicazione nel tempo - Esercizio di promozione 2004 - Non iscrizione sull'elenco dei dipendenti promuovibili - Computo del periodo di prova ai fini del calcolo dell'anzianità minima di due anni»)

(2006/C 331/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Panagiotis Balabanis (Bruxelles, Belgio), Olivier Le Dour (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: X. Martin M., S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheidm, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti sull'elenco dei dipendenti promuovibili per l'esercizio 2004, nonché delle decisioni di non promuoverli a titolo del medesimo esercizio.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione 14 settembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di considerare i sigg. Balabanis e Le Dour promuovibili a titolo dell'esercizio 2004 è annullata.

2)

La decisione 30 novembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee non ha promosso i sigg. Balabanis e Le Dour a titolo dell'esercizio di promozione 2004 è annullata.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005, pag. 20 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-305/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


30.12.2006   

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C 331/47


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Kubanski/Commissione

(Causa F-88/05) (1)

(Agente temporaneo - Art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto - Art. 82, n. 2, del RAA - Revoca della decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo di categoria B*4 - Livello dei diplomi richiesti per essere assunti nella categoria B* - Nuovo contratto di agente contrattuale)

(2006/C 331/104)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gabrielle Kubanski (Leggiuno) (rappresentanti: M. Condinanzi e D. Bono, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione di revocare la decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo della categoria B*4

Dispositivo della sentenza

1)

È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2004, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo firmato il 4 ottobre 2004 dalla sig.ra Kubanski.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005, pag. 20 (ricorso inizialmente iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-353/05 e trasferito al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


30.12.2006   

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C 331/47


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Economidis/Commissione

(Causa F-122/05) (1)

(Dipendenti - Nomina - Posto di capo unità - Rigetto della candidatura del ricorrente - Errore manifesto di valutazione)

(2006/C 331/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo unità dell'unità RTD.F.5 — Biotecnologia e genomica applicata e recante nomina del sig. H. a tale posto

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione 23 dicembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee nomina il sig. H. al posto di capo unità «Biotecnologia e genomica applicata» e, di conseguenza rigetta la candidatura del ricorrente al detto posto è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


30.12.2006   

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C 331/48


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 — André/Commissione

(Causa F-10/06) (1)

(Funzionari - Agente ausiliario - Agente interprete di conferenza - Condizioni per il pagamento dell'indennità forfettaria di viaggio)

(2006/C 331/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniel André (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. M. Jourdan)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 6 ottobre 2005, che ha negato al ricorrente, per una prestazione effettuata per conto e su richiesta della Corte di giustizia in data 12 e 13 gennaio 2005, l'indennità forfettaria prevista dall'art. 7 della Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo della sentenza

1)

E' annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 8 marzo 2005, che ha negato al sig. André l'indennità forfettaria di viaggio per la prestazione effettuata nei giorni 12 e 13 gennaio 2005 a favore della Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a pagare al ricorrente l'importo di tale indennità, aumentato degli interessi di mora al tasso determinato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo in esame, maggiorato di due punti, a partire dal 14 febbraio 2005.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


30.12.2006   

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C 331/48


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Klopfer/Commissione

(Procedimento F-118/05) (1)

(Dipendenti - Concorso generale - Non ammissione alle prove - Esperienza professionale richiesta - Attività a tempo parziale)

(2006/C 331/107)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Klopfer (Berlino, Germania) (Rappresentanti: W. Daniels e E. Pätzel, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: H. Kraemer e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione dell'APN di non ammettere il ricorrente alle prove scritte del concorso EPSO/B/11/03 per insufficiente esperienza professionale, dal momento che del suo lavoro a tempo parziale si è tenuto conto solo previa ponderazione

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è manifestamente infondato.

2)

Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


30.12.2006   

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C 331/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 dicembre 2006 — Strack/Commissione

(Procedimento F-37/06) (1)

(Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Malattia professionale - Atto recante pregiudizio - Manifesta irricevibilità)

(2006/C 331/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente): Guido Strack (Colonia, Germania) (Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale e, dall'altra, una domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006, pag. 53.


30.12.2006   

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C 331/49


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2006 — Aimi e altri/Commissione

(Procedimento F-47/06) (1)

(Dipendenti - Promozione - Svolgimento della carriera - Statuto nella versione in vigore al 1o maggio 2004 - Transizione verso una nuova struttura delle carriere - Atto di portata generale - Parità di trattamento - Interesse ad agire)

(2006/C 331/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Nicola Aimi (Evere, Belgio) e a. (Rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni individuali che respingono le domande dei ricorrenti dirette all'adozione da parte dell'APN di misure transitorie intese a garantire, nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005 e seguenti, la parità di trattamento e i loro diritti quesiti

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Le spese sopportate dalle parti restano a carico di ciascuno di esse.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


30.12.2006   

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C 331/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 19 dicembre 2006 — Suhadolnik/Corte di giustizia

(Causa F-78/06) (1)

(Dipendenti - Assunzione - Nomina - Periodo di prova - Dipendente nel periodo di prova - Nomina in ruolo - Inquadramento nel grado e nello scatto - Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello statuto - Ricevibilità del ricorso)

(2006/C 331/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simona Suhadolnik (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv. S. Rodrigues, A. Jaume, e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: sig. M. Schauss, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio e I. Sulce, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento della decisione della Corte di giustizia 22 luglio 2005 che nominava in ruolo la ricorrente e che fissava il suo grado ai sensi dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello statuto ed il suo scatto ai sensi della nuova versione dell'art. 32 dello statuto e, dall'altra, una domanda di reinquadramento nonchè una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006, pag.17.


30.12.2006   

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C 331/50


Ordinanza del presidente del Tribunale della Funzione pubblica 14 dicembre 2006 — Dálnoky/Commissione

(Procedimento F-120/06 R)

(Procedimento sommario - Bando di concorso - Ricevibilità del ricorso nel procedimento principale - Urgenza - Assenza)

(2006/C 331/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Noémi Dálnoky (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Horváth, avvocato)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto del procedimento

La sospensione dello svolgimento delle prove del concorso generale EPSO/AD/47/06 fino a che sia statuito sul ricorso diretto all'annullamento del bando del detto concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 21 giugno 2006 (GU C 145 A, pag. 1)

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.12.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/50


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 21 dicembre 2006 — Panatalis/Commissione

(Causa F-88/06) (1)

(2006/C 331/112)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 281 del 28.11.2006, pag. 44.


III Informazioni

30.12.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/51


(2006/C 331/113)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 326 del 30.12.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 310 del 16.12.2006

GU C 294 del 2.12.2006

GU C 281 del 18.11.2006

GU C 261 del 28.10.2006

GU C 249 del 14.10.2006

GU C 237 del 30.9.2006

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