ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
30 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 326/1

Giuramento dei nuovi membri della Corte

1

2006/C 326/2

Elezione del presidente della Corte

1

2006/C 326/3

Elezione dei presidenti di Sezioni

1

2006/C 326/4

Assegnazione dei giudici alle Sezioni

1

2006/C 326/5

Elenchi ai fini della determinazione della composizione dei collegi giudicanti

2

2006/C 326/6

Nomina del primo avvocato generale

3

2006/C 326/7

Giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado

3

2006/C 326/8

Causa C-239/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Art. 6, n. 4 — Zona di protezione speciale di Castro Verde — Mancanza di soluzioni alternative)

4

2006/C 326/9

Causa C-248/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 — Importo dovuto per lo zucchero C immesso in commercio nel mercato interno — Inapplicabilità dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Mancata previsione della possibilità di rimborso o di sgravio per ragioni di equità — Validità dei regolamenti (CEE) nn. 1785/81 e 2670/81 — Principi di eguaglianza e di certezza del diritto — Equità)

4

2006/C 326/0

Causa C-371/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Impiego nel settore pubblico — Mancata presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite in altri Stati membri — Artt. 10 CE e 39 CE — Art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68)

5

2006/C 326/1

Causa C-433/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Artt. 49 CE e 50 CE — Libera prestazione dei servizi — Attività nel settore edilizio — Lotta contro la frode fiscale nel settore edilizio — Disciplina nazionale che obbliga ad effettuare una trattenuta del 15 % sull'importo dovuto alle controparti contrattuali non registrate in Belgio — Disciplina nazionale che stabilisce una responsabilità solidale per i debiti tributari delle controparti contrattuali non registrate in Belgio)

5

2006/C 326/2

Causa C-513/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgio) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat (Imposta sul reddito — Dividendi — Onere d'imposta sui dividendi derivanti dalle azioni detenute in società stabilite in un altro Stato membro — Mancata imputazione nello Stato di residenza dell'imposta sul reddito prelevata alla fonte in un altro Stato membro)

6

2006/C 326/3

Causa C-520/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Pirkko Marjatta Turpeinen (Libera circolazione delle persone — Imposte sui redditi — Pensione di vecchiaia — Imposizione più elevata nei confronti dei pensionati residenti in un altro Stato membro)

6

2006/C 326/4

Causa C-4/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen — Germania) — Hasan Güzeli/Oberbürgermeister der Stadt Aachen (Rinvio pregiudiziale — Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco)

7

2006/C 326/5

Causa C-36/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto di autore — Diritto di noleggio e di prestito — Mancata attuazione nel termine prescritto)

7

2006/C 326/6

Causa C-65/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Divieto di installare e di gestire giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici a pena di sanzioni penali o amministrative — Direttiva 98/34/CE — Norme e regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici)

8

2006/C 326/7

Causa C-68/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 — Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno — Istanza di sgravio — Clausola di equità prevista all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione — Principi di uguaglianza e di certezza del diritto — Equità)

8

2006/C 326/8

Causa C-120/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L./Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restituzioni all'esportazione — Presupposti per la concessione — Dichiarazione di esportazione — Assenza di prove documentali — Ricorso ad altri mezzi di prova)

9

2006/C 326/9

Causa C-168/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Madrid — Spagna) — Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale — Possibilità di sollevare tale eccezione nell'ambito della procedura di impugnazione del lodo)

9

2006/C 326/0

Cause riunite da C-187/05 a C-190/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Areios Pagos — Grecia) — G. Agorastoudis/Goodyear Hellas ABEE (Licenziamenti collettivi — Direttiva 75/129/CEE — Art. 1, n. 2, lett. d) — Cessazione delle attività dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria — Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla sola volontà del datore di lavoro)

10

2006/C 326/1

Causa C-192/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep — Paesi Bassi) — K. Tas-Hagen, R.A. Tas/Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (Prestazione concessa alle vittime di guerra civili da parte di uno Stato membro — Requisito di residenza sul territorio di tale Stato alla data di presentazione della domanda di prestazione — Art. 18, n. 1, CE)

10

2006/C 326/2

Causa C-198/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale — Diritto di prestito pubblico — Mancato recepimento nel termine prescritto)

11

2006/C 326/3

Causa C-199/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Comunità europea contro Stato belga (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 3 — Diritti indiretti — Decisioni dei giudici nazionali — Imposta di registro)

11

2006/C 326/4

Causa C-205/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — Francia) — Fabien Nemec/Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (Previdenza sociale dei lavoratori emigranti — Art. 42 CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 58 — Assegno a favore dei lavoratori esposti all'amianto — Calcolo delle prestazioni in denaro — Mancata considerazione delle retribuzioni percepite in un altro Stato membro)

12

2006/C 326/5

Causa C-206/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/427/CEE — Scambi intracomunitari di equidi — Obbligo di assoggettare gli stalloni riproduttori ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia)

12

2006/C 326/6

Causa C-216/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Normativa nazionale — Partecipazione del pubblico a talune procedure di valutazione dietro versamento di una tassa)

13

2006/C 326/7

Causa C-236/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Comunicazione tardiva dei dati richiesti)

13

2006/C 326/8

Causa C-243/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 — Agraz, SA e a./Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori — Metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Danno certo)

13

2006/C 326/9

Causa C-250/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessisches Finanzgericht, Kassel — Germania) — Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH/Oberfinanzdirektion Koblenz (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce d'inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color — Inchiostri (voce 3215) — Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)

15

2006/C 326/0

Causa C-275/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen — Germania) — Alois Kibler jun./Land Baden-Württemberg (Latte e latticini — Art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini — Regolamenti (CEE) nn. 857/84, 590/85 e 1546/88 — Trasferimento del quantitativo di riferimento in seguito alla restituzione di una parte di azienda — Locatore che non ha la qualifica di produttore di latte o di latticini — Affitto agricolo sciolto volontariamente)

15

2006/C 326/1

Causa C-281/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Montex Holdings Ltd/Diesel SpA (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Diritto del titolare di un marchio di vietare il transito di merci recanti un segno identico nel territorio di uno Stato membro in cui il marchio gode di tutela — Fabbricazione illegale — Stato associato)

16

2006/C 326/2

Causa C-302/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/35/CE — Art. 4, n. 1 — Riserva di proprietà — Opponibilità)

16

2006/C 326/3

Causa C-317/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Köln — Germania) — G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG/Gemeinsamer Bundesausschuss (Direttiva 89/105/CEE — Art. 6, punti 1 e 2 — Elenco positivo — Obbligo di motivazione e d'informazione sui mezzi di ricorso)

17

2006/C 326/4

Causa C-344/05 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Joël De Bry (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Rapporto informativo — Rapporto sull'evoluzione di carriera — Esercizio 2001/2002 — Diritti della difesa — Art. 26, secondo comma, dello Statuto)

17

2006/C 326/5

Causa C-345/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Normativa fiscale — Condizioni di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili — Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE — Artt. 28 e 31 dell'Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Coerenza del sistema fiscale — Politica dell'alloggio)

18

2006/C 326/6

Causa C-346/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail de Liège — Belgio) — Monique Chateignier e Office national de l'emploi (ONEM) (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Artt. 39 CE e 3 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente)

18

2006/C 326/7

Causa C-77/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Mancata trasposizione nel termine previsto)

19

2006/C 326/8

Causa C-94/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Omesso recepimento — Direttiva 2002/49/CE)

19

2006/C 326/9

Causa C-102/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Mancato recepimento nel termine impartito)

20

2006/C 326/0

Causa C-152/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/95/CE — Sostanze pericolose — Apparecchiature elettriche elettroniche — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

20

2006/C 326/1

Causa C-154/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/108/CE — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

21

2006/C 326/2

Causa C-159/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

21

2006/C 326/3

Causa C-336/04: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone) — Banca Popolare FriulAdria SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone (Aiuti concessi dagli Stati — Decisione 2002/581/CE — Agevolazioni fiscali concesse alle banche — Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Questione pregiudiziale identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito)

22

2006/C 326/4

Causa C-104/05: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio figurativo EMILIO PUCCI — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI — Somiglianza tra i prodotti)

22

2006/C 326/5

Causa C-285/05: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Cabotaggio marittimo — Periodo transitorio — Applicazione diretta — Direttiva 98/18/CE — Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri — Compatibilità di una normativa nazionale che vieta la prestazione di servizi marittimi per le navi che hanno raggiunto un'età determinata)

23

2006/C 326/6

Causa C-340/05: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — procedimento penale a carico di Stefan Kremer (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca del permesso di guida in un primo Stato membro — Patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Obbligo del rispetto delle condizioni nazionali ai fini di ottenere una nuova patente in seguito ad una revoca)

23

2006/C 326/7

Causa C-436/05: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

24

2006/C 326/8

Causa C-111/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin il 24 febbraio 2006 — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

24

2006/C 326/9

Causa C-374/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 settembre 2006 — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld

25

2006/C 326/0

Causa C-409/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 9 ottobre 2006 — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

25

2006/C 326/1

Causa C-413/06 P: Ricorso proposto il 10 ottobre 2006 dalla Bertelsmann AG, Sony Corporation of America avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 luglio 2006 causa T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association)/Commissione delle Comunità europee

25

2006/C 326/2

Causa C-414/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 ottobre 2006 — Lidl Belgio GmbH & Co./Finanzamt Heilbronn

26

2006/C 326/3

Causa C-415/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 ottobre 2006 — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

26

2006/C 326/4

Causa C-416/06: Ricorso proposto l'11 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

27

2006/C 326/5

Causa C-420/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 16 ottobre 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

27

2006/C 326/6

Causa C-421/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 ottobre 2006 — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

27

2006/C 326/7

Causa C-422/06: Ricorso proposto il 16 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

28

2006/C 326/8

Causa C-423/06: Ricorso proposto il 16 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

28

2006/C 326/9

Causa C-425/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 ottobre 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidazione

28

2006/C 326/0

Causa C-426/06: Ricorso presentato il 17 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

2006/C 326/1

Causa C-427/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 18 ottobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Alterfürsorge GmbH

29

2006/C 326/2

Causa C-428/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) del 18 ottobre 2006 — Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

30

2006/C 326/3

Causa C-429/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/4

Causa C-430/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/5

Causa C-431/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/6

Causa C-432/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/7

Causa C-433/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/8

Causa C-434/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/9

Causa C-435/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finalndia) il 17 ottobre 2006 — C

33

2006/C 326/0

Causa C-436/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hambourg (Germania) il 23 ottobre 2006 — Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt/Finanzamt Hambourg-Am Tierpark

33

2006/C 326/1

Causa C-437/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsischen Finanzgerichts (Germania) il 24 ottobre 2006 — SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, succeduta alla Göttinger Vermögensanlagen AG/Finanzamt Göttingen

34

2006/C 326/2

Causa C-438/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 24 ottobre 2006 — Otmar Greser/Bundesagentur für Arbeit

34

2006/C 326/3

Causa C-439/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden (Germania) il 24 ottobre 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, in qualità di autorità federale di regolamentazione

34

2006/C 326/4

Causa C-442/06: Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

35

2006/C 326/5

Causa C-443/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 ottobre 2006 — Erika Hollmann/Fazenda Pública

35

2006/C 326/6

Causa C-444/06: Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

36

2006/C 326/7

Causa C-445/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/Repubblica federale di Germania

36

2006/C 326/8

Causa C-446/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2006 — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

37

2006/C 326/9

Causa C-447/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság/Ungheria il 17 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság e Innomed Medical Orvostechnikai Részvénytársaság/Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete e Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

37

2006/C 326/0

Causa C-448/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln/Germania, il 2 novembre 2006 — cp_Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherhe

38

2006/C 326/1

Causa C-449/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 6 novembre 2006 — Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

38

2006/C 326/2

Causa C-450/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 6 novembre 2006 — Varec SA/Stato belga

39

2006/C 326/3

Causa C-451/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 6 novembre 2006 — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

39

2006/C 326/4

Causa C-452/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 9 novembre 2006 — The Queen su richiesta della Synthon BV/Licensing Authority, parte interessata: Smithkline Beecham plc

40

2006/C 326/5

Causa C-453/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 novembre 2006 — 01051 Telecom GmbH/Repubblica federale di Germania

41

2006/C 326/6

Causa C-454/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria) il 13 novembre 2006 — Pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Stato federale (Repubblica d'Austria), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR

41

2006/C 326/7

Causa C-456/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 novembre 2006 — Peek & Cloppenburg K. Co/Cassina S.p.A.

43

2006/C 326/8

Causa C-457/06 P: Ricorso proposto il 16 novembre 2006 dalla Repubblica di Finlandia avverso l'ordinanza emessa il 5 settembre 2006 dal Tribunale di primo grado nella causa T-350/05, Repubblica di Finlandia contro Commissione delle Comunità europee

43

2006/C 326/9

Causa C-458/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 16 novembre 2006 — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd

44

2006/C 326/0

Causa C-460/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail Bruxelles (Belgio) il 17 novembre 2006 — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

44

2006/C 326/1

Causa C-461/06 P: Ricorso proposto il 18 novembre 2006 dalla Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05, AEPI/Commissione

45

2006/C 326/2

Causa C-462/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation, chambre sociale (Francia) il 20 novembre 2006 — Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

45

2006/C 326/3

Causa C-463/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 20 novembre 2006 — FBTO Schadeverzekeringen N. V./Jack Odenbreit

46

2006/C 326/4

Causa C-464/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finalndia) il 20 novembre 2006 — Avena Nordic Grain Oy

46

2006/C 326/5

Causa C-465/06: Ricorso presentato il 20 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

47

2006/C 326/6

Causa C-466/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 21 novembre 2006 — Société Roquette Frères SA/Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

47

2006/C 326/7

Causa C-467/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 21 novembre 2006 — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

48

2006/C 326/8

Causa C-479/06: Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

48

2006/C 326/9

Causa C-481/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

48

2006/C 326/0

Causa C-482/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

49

2006/C 326/1

Causa C-485/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

49

2006/C 326/2

Causa C-489/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

50

2006/C 326/3

Causa C-490/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

51

2006/C 326/4

Causa C-491/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

51

2006/C 326/5

Causa C-496/06: Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

52

2006/C 326/6

Causa C-181/05: Ordinanza del presidente della Corte 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

52

2006/C 326/7

Causa C-364/05: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

52

2006/C 326/8

Causa C-369/05: Ordinanza del presidente della Corte 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

52

2006/C 326/9

Causa C-425/05: Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

53

2006/C 326/0

Causa C-46/06: Ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

53

2006/C 326/1

Causa C-85/06: Ordinanza del presidente della Corte 9 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

53

2006/C 326/2

Causa C-86/06: Ordinanza del presidente della Corte 18 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

53

2006/C 326/3

Causa C-101/06: Ordinanza del presidente della Corte 2 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

53

2006/C 326/4

Causa C-298/06: Ordinanza del presidente della Corte 4 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

53

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 326/5

Causa T-138/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 — Nanjing Metalink International Co. Ltd/Consiglio (Dumping — Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina — Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato — Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96)

54

2006/C 326/6

Causa T-333/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Masdar (UK)/Commissione (Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Programma TACIS — Servizi forniti in subappalto — Rifiuto di pagare — Arricchimento senza causa — Gestione di affari — Ripetizione dell'indebito — Legittimo affidamento — Dovere di diligenza)

54

2006/C 326/7

Causa T-32/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 novembre 2006 — Lichtwer Pharma/Uami — Laboratoire Lafon (Lyco-A) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Lyco-A — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Spese di procedimento — Ripartizione)

55

2006/C 326/8

Causa T-120/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Peróxidos Orgánicos/Commissione (Concorrenza — Intese — Perossidi organici — Ammende — Art. 81 CE — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Durata dell'infrazione — Ripartizione dell'onere della prova — Parità di trattamento)

55

2006/C 326/9

Causa T-278/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Jabones Pardo/UAMI — Quimi Romar (YUKI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI — Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Conclusioni dell'UAMI — Ricevibilità)

55

2006/C 326/0

Causa T-357/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2006 — Chetcuti/Commissione (Dipendenti — Concorso interno — Mancata ammissione alle prove in quanto agente ausiliario)

56

2006/C 326/1

Causa T-494/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 — Neirinck/Commissione (Dipendenti — Agenti contrattuale — Posto di giurista presso l'ufficio per le infrastrutture e la logistica in Bruxelles (OIB) — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

56

2006/C 326/2

Procedimento T-32/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2006 — Staelen/Parlamento (Dipendenti — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Ricorso d'annullamento — Non luogo a stauire — Ricorso per risarcimento danni — Mancanza di un procedimento precontenzioso — Assenza di un nesso diretto — Irricevibilità manifesta)

57

2006/C 326/3

Causa T-94/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 settembre 2006 — Athinaïki Techniki/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Denuncia — Archiviazione della denuncia — Irricevibilità)

57

2006/C 326/4

Causa T-106/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commissione delle Comunità europee (Appalti pubblici di servizi — Gara di appalto relativa ad un'assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica della Repubblica di Turchia — Rigetto della candidatura — Termine — Atto confermativo — Irricevibilità)

57

2006/C 326/5

Causa T-307/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2006 — Fermont/Commissione (Incidenti — Eccezione di irricevibilità — Atto introduttivo di causa — Requisiti di forma — Irricevibilità)

58

2006/C 326/6

Causa T-52/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2006 — Harry's Morato/UAMI — Ferrero Deutschland (MORATO) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Cancellazione del marchio anteriore — Non luogo a statuire)

58

2006/C 326/7

Procedimento T-209/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e a./Commissione (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti urgenti e sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Urgenza — Assenza)

59

2006/C 326/8

Causa T-299/06: Ricorso presentato il 25 ottobre 2006 — Leclercq/Commissione

59

2006/C 326/9

Causa T-301/06: Ricorso presentato il 27 ottobre 2006 — Lemaître Sécurité/Commissione delle Comunità europee

60

2006/C 326/0

Causa T-303/06: Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

60

2006/C 326/1

Causa T-304/06: Ricorso presentato il 10 novembre 2006 — Reber/UAMI

61

2006/C 326/2

Causa T-305/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

61

2006/C 326/3

Causa T-306/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

62

2006/C 326/4

Causa T-307/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

63

2006/C 326/5

Causa T-308/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI

63

2006/C 326/6

Causa T-309/06: Ricorso presentato il 14 novembre 2006 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

64

2006/C 326/7

Causa T-310/06: Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Repubblica di Ungheria/Commissione

64

2006/C 326/8

Causa T-311/06: Ricorso presentato il 7 novembre 2006 — FMC Chemical and Arysta Lifesciences/EFSA

65

2006/C 326/9

Causa T-312/06: Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA

66

2006/C 326/0

Causa T-313/06: Ricorso presentato il 18 novembre 2006 — Otsuka Chemical/EFSA

67

2006/C 326/1

Causa T-314/06: Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Whirlpool Europe/Consiglio

67

2006/C 326/2

Causa T-315/06: Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Ercros/UAMI — Degusta (TAI CROS)

68

2006/C 326/3

Causa T-316/06: Ricorso presentato il 9 novembre 2006 — Commissione/Premium

68

2006/C 326/4

Causa T-317/06: Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

69

2006/C 326/5

Causa T-318/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

70

2006/C 326/6

Causa T-319/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

70

2006/C 326/7

Causa T-320/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

71

2006/C 326/8

Causa T-321/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

71

2006/C 326/9

Causa T-322/06: Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e a./Commissione

72

2006/C 326/0

Causa T-323/06: Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Fresyga/Commissione

73

2006/C 326/1

Causa T-324/06: Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Município de Gondomar/Commissione

73

2006/C 326/2

Causa T-325/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO)

74

2006/C 326/3

Causa T-326/06: Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Total SA/UAMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

75

2006/C 326/4

Causa T-327/06: Ricorso presentato il 22 novembre 2006 — Altana Pharma/UAMI — Avensa (PNEUMO UPDATE)

75

2006/C 326/5

Causa T-329/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Enercon/UAMI (E)

76

2006/C 326/6

Causa T-330/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Novartis/UAMI (BLUE SOFT)

76

2006/C 326/7

Causa T-331/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/AEA

77

2006/C 326/8

Causa T-332/06: Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

77

2006/C 326/9

Causa T-334/06: Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Commissione/Northumbrian Water

78

2006/C 326/0

Causa T-335/06: Ricorso presentato il 22 novembre 2006 — Italia/Commissione

79

2006/C 326/1

Causa T-337/06: Ricorso presentato il 28 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)

79

2006/C 326/2

Causa T-339/06: Ricorso presentato il 30 novembre 2006 — Repubblica ellenica/Commissione

80

2006/C 326/3

Causa T-340/06: Ricorso presentato il 30 novembre 2006 — Stradivarius España/UAMI — Ricci (Stradivari 1715)

80

2006/C 326/4

Causa T-341/06: Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Compagnie générale de Diététique/UAMI (GARUM)

81

2006/C 326/5

Causa T -342/06: Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Angiotech Pharmaceuticals/UAMI (VASCULAR WRAP)

81

2006/C 326/6

Cause riunite T-530/93, T-531/93, T-533/93, T-1/94, T-3/94, T-4/94, T-11/94, T-53/94, T-71/94, T-73/94, T-87/94, T-91/94, T-102/94, T-103/94, T-106/94, T-120/94, T-121/94, T-123/94, T-124/94, T-253/94 e T-372/94T: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2006 — Kat e a./Consiglio e Commissione

82

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 326/7

Causa F-100/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Chatziioannidou/Commissione (Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio nelle Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Mancata applicazione, a causa dell'introduzione dell'euro, di disposizioni relative alla conversione monetaria dell'importo trasferito)

83

2006/C 326/8

Causa F-4/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Villa e a./Parlamento (Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione — Calcolo dell'abbuono già ottenuto)

83

2006/C 326/9

Causa F-121/06: Ricorso presentato il 29 settembre 2006 — Spee/Europol

84

2006/C 326/0

Causa F-123/06: Ricorso presentato il 23 ottobre 2006 — Timmer/Corte dei Conti

84

2006/C 326/1

Causa F-127/06: Ricorso presentato il 3 novembre 2006 — H/Consiglio

85

2006/C 326/2

Causa F-129/06: Ricorso presentato il 16 novembre 2006 — Salvador Roldán/Commissione

85

2006/C 326/3

Causa F-130/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Sotgia/Commissione

86

2006/C 326/4

Causa F-131/06: Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Steinmetz/Commissione

86

2006/C 326/5

Causa F-134/06: Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Bordini/Commissione

87

2006/C 326/6

Causa F-135/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Lafleur-Tighe/Commissione

87

2006/C 326/7

Causa F-11/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 22 novembre 2006 — Larsen/Commissione

88

2006/C 326/8

Causa F-69/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 20 novembre 2006 — Andersson e a./Commissione

88

 

III   Informazioni

2006/C 326/9

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea
GU C 310 del 16.12.2006

89

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


Giuramento dei nuovi membri della Corte

(2006/C 326/01)

Nominati giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 6 aprile 2006 (1) e del 6 luglio 2006 (2), per il periodo 7 ottobre 2006-6 ottobre 2012, il sig. Bonichot, la sig.ra Lindh e il sig. von Danwitz hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2006.

Nominati avvocati generali della Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee il 6 aprile 2006 (1), per il periodo 7 ottobre 2006-6 ottobre 2012, il sig. Bot, il sig. Mazák e la sig.ra Trstenjak hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2006.


(1)  GU L 104 del 13.4.2006, pag. 39.

(2)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 30.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


Elezione del presidente della Corte

(2006/C 326/02)

Riuniti il 9 ottobre 2006, i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento di procedura, hanno eletto il sig. Skouris presidente della Corte per il periodo 9 ottobre 2006-6 ottobre 2009.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


Elezione dei presidenti di Sezioni

(2006/C 326/03)

Riuniti il 9 ottobre 2006, i giudici della Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, hanno eletto i sigg. Jann, Timmermans, Rosas e Lenaerts presidenti rispettivamente della Prima, della Seconda, della Terza e della Quarta Sezione composte di cinque giudici, per un periodo di tre anni che scade il 6 ottobre 2009.

Riuniti il 12 ottobre 2006, i giudici della Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, hanno eletto i sigg. Schintgen, Kūris, Klučka e Juhász presidenti rispettivamente della Quinta, della Sesta, della Settima e dell'Ottava Sezione composte di tre giudici, per un periodo di un anno che scade il 6 ottobre 2007.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


Assegnazione dei giudici alle Sezioni

(2006/C 326/04)

La Corte, nelle sue riunioni dell'11 e 13 ottobre 2006, ha deciso di assegnare i giudici alle Sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione

Sig. Jann, presidente,

sig. Schintgen, sig. Tizzano, sig. Borg Barthet, sig. Ilešič e sig. Levits, giudici

Seconda sezione

Sig. Timmermans, presidente,

sig. Kūris, sig. Schiemann, sig. Makarczyk, sig. Bay Larsen e sig. Bonichot, giudici

Terza Sezione

Sig. Rosas, presidente,

sig. Klučka, sig. Cunha Rodrigues, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh e sig.ra Lindh, giudici

Quarta Sezione

Sig. Lenaerts, presidente,

sig. Juhász, sig.ra Silva de Lapuerta, sig. Arestis, sig. Malenovský e sig. von Danwitz, giudici

Quinta Sezione

Sig. Schintgen, presidente,

sig. Tizzano, sig. Borg Barthet, sig. Ilešič e sig. Levits, giudici

Sesta Sezione

Sig. Kūris, presidente,

sig. Schiemann, sig. Makarczyk, sig. Bay Larsen e sig. Bonichot, giudici

Settima Sezione

Sig. Klučka, presidente,

sig. Cunha Rodrigues, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh e sig.ra Lindh, giudici

Ottava Sezione

Sig. Juhász, presidente,

sig.ra Silva de Lapuerta, sig. Arestis, sig. Malenovský e sig. von Danwitz, giudici


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/2


Elenchi ai fini della determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2006/C 326/05)

La Corte, nella sua riunione dell'11 ottobre 2006, ha redatto l'elenco di cui all'art. 11 ter, n. 2, del regolamento di procedura, per la determinazione della composizione della Grande Sezione come segue:

 

Sig. Schintgen

 

Sig. von Danwitz

 

Sig. Tizzano

 

Sig. Bonichot

 

Sig. Cunha Rodrigues

 

Sig.ra Lindh

 

Sig.ra Silva de Lapuerta

 

Sig.ra Bay Larsen

 

Sig. Schiemann

 

Sig. O'Caoimh

 

Sig. Makarczyk

 

Sig. Levits

 

Sig. Kūris

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Juhász

 

Sig. Klučka

 

Sig. Arestis

 

Sig. Malenovský

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Ilešič

La Corte nella sua riunione dell'11 ottobre 2006, ha stabilito gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle Sezioni di cinque giudici come segue:

Prima Sezione

Sig. Schintgen

Sig. Levits

Sig. Tizzano

Sig. M. Ilešič

Sig. Borg Barthet

Seconda Sezione

Sig. Schiemann

Sig. Bonichot

Sig. Makarczyk

Sig. Bay Larsen

Sig. Kūris

Terza Sezione

Sig. Cunha Rodrigues

Sig.ra Lindh

Sig. Klučka

Sig. O'Caoimh

Sig. Lõhmus

Quarta Sezione

Sig.ra Silva de Lapuerta

Sig. von Danwitz

Sig. Juhász

Sig. Malenovský

Sig. Arestis

La Corte, nella sua riunione del 13 ottobre 2006, ha formato gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle Sezioni di tre giudici come segue:

Quinta Sezione

Sig. Tizzano

Sig. Borg Barthet

Sig. Ilešič

Sig. Levits

Sesta Sezione

Sig. Schiemann

Sig. Makarczyk

Sig. Bay Larsen

Sig. Bonichot

Settima Sezione

Sig. Cunha Rodrigues

Sig. Lõhmus

Sig. O'Caoimh

Sig.ra Lindh

Ottava Sezione

Sig.ra Silva de Lapuerta

Sig. Arestis

Sig. Malenovský

Sig. von Danwitz


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/3


Nomina del primo avvocato generale

(2006/C 326/06)

La Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, ha nominato la sig.ra Kokott primo avvocato generale per un periodo di un anno che scade il 6 ottobre 2007.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/3


Giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado

(2006/C 326/07)

Nominati giudici del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 22 giugno 2006 (1) e 20 settembre 2006 (2), per il periodo 7 ottobre 2006-31 agosto 2007, il sig. Wahl e il sig. Prek hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2006.


(1)  GU L 189 del 12.7.2006, pag. 15.

(2)  GU L 274 del 5.10.2006, pag. 15.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-239/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Art. 6, n. 4 - Zona di protezione speciale di Castro Verde - Mancanza di soluzioni alternative)

(2006/C 326/08)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: van Beek e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, J.F. Ganderez e R. Gomes da Silva, advogados)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Costruzione di un'autostrada il cui tracciato attraversa una zona speciale di protezione degli uccelli selvatici — Esistenza di una valutazione di impatto ambientale del progetto che metteva in rilievo l'incidenza negativa del tracciato — Esistenza di alternative al tratto costruito

Dispositivo

1)

Dando esecuzione ad un progetto autostradale il cui tracciato attraversa la zona di protezione speciale di Castro Verde, nonostante le conclusioni negative della valutazione di impatto ambientale, senza aver dimostrato l'assenza di soluzioni alternative a tale tracciato, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 ottobre 1997, 97/62/CE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-248/04) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 - Importo dovuto per lo zucchero C immesso in commercio nel mercato interno - Inapplicabilità dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Mancata previsione della possibilità di rimborso o di sgravio per ragioni di equità - Validità dei regolamenti (CEE) nn. 1785/81 e 2670/81 - Principi di eguaglianza e di certezza del diritto - Equità)

(2006/C 326/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: Koninklijke Coöperatie Cosun UA

Convenuta: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Validità dei regolamenti (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4) e (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14) in assenza di procedimento di sgravio dei prelievi supplementari comparabile a quello di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1) — Sgravio per motivi di equità — Produttore di zucchero fuori quota (zucchero C) che non è stato coinvolto nella frode constatata dalle autorità nazionali e che non ne è stato immediatamente informato ai fini dell'inchiesta

Dispositivo

Dall'esame della prima questione non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 305, nonché del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-371/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Impiego nel settore pubblico - Mancata presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite in altri Stati membri - Artt. 10 CE e 39 CE - Art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68)

(2006/C 326/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet ed A. Aresu, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 e 39 CE e art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Persona impiegata presso il servizio pubblico italiano — Omessa considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-433/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 49 CE e 50 CE - Libera prestazione dei servizi - Attività nel settore edilizio - Lotta contro la frode fiscale nel settore edilizio - Disciplina nazionale che obbliga ad effettuare una trattenuta del 15 % sull'importo dovuto alle controparti contrattuali non registrate in Belgio - Disciplina nazionale che stabilisce una responsabilità solidale per i debiti tributari delle controparti contrattuali non registrate in Belgio)

(2006/C 326/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: E. Dominkovits, in qualità di agente, assistita dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avv.)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 e 50 CE — Normativa nazionale che impone ai committenti ed alle imprese, pena un'ammenda, di trattenere il 15 % dell'importo fatturato dai loro partner contrattuali non registrati in Belgio e di versare la somma trattenuta alle autorità belghe, al fine di garantire il pagamento dei debiti tributari di tali partner contrattuali — Responsabilità solidale dei committenti e delle imprese per i debiti tributari dei loro partner contrattuali non registrati

Dispositivo

1)

Regno del Belgio, obbligando i committenti e gli imprenditori che si avvalgono di controparti contrattuali straniere non registrate in Belgio a trattenere il 15 % dell'importo dovuto per i lavori effettuati e imponendo agli stessi committenti e imprenditori una responsabilità solidale per i debiti tributari di tali controparti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 CE e 50 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgio) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat

(Causa C-513/04) (1)

(Imposta sul reddito - Dividendi - Onere d'imposta sui dividendi derivanti dalle azioni detenute in società stabilite in un altro Stato membro - Mancata imputazione nello Stato di residenza dell'imposta sul reddito prelevata alla fonte in un altro Stato membro)

(2006/C 326/12)

Lingua processuale l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mark Kerckhaert, Bernadette Morres

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Gent –Interpretazione dell'art. 56, n. 1, CE — Restrizione derivante da una disposizione nazionale in materia di imposta sul reddito — Dividendi nazionali e stranieri — Aliquota fiscale uniforme — Onere fiscale maggiore per quanto riguarda i dividendi delle quote nelle società stabilite in un altro Stato membro — Imposta alla fonte — Mancanza di presa in considerazione — Libera circolazione dei capitali — Discriminazione

Dispositivo

L'art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) non osta alla normativa di uno Stato membro, quale la legislazione fiscale belga, che, nell'ambito dell'imposta sul reddito, assoggetta alla stessa aliquota d'imposta uniforme i dividendi di azioni di società stabilite sul territorio del detto Stato e i dividendi di azioni di società stabilite in un altro Stato membro, senza prevedere la possibilità di imputare l'imposta prelevata mediante ritenuta alla fonte in quest'altro Stato membro


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Pirkko Marjatta Turpeinen

(Causa C-520/04) (1)

(Libera circolazione delle persone - Imposte sui redditi - Pensione di vecchiaia - Imposizione più elevata nei confronti dei pensionati residenti in un altro Stato membro)

(2006/C 326/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pirkko Marjatta Turpeinen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE nonché della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28) — Legislazione nazionale a norma della quale i redditi dei non residenti sono tassati sotto forma di ritenuta alla fonte ad aliquota forfetaria — Pensione versata ad un pensionato residente in un altro Stato membro tassata in modo più gravoso rispetto all'ipotesi in cui il pensionato fosse stato residente nello Stato membro di cui trattasi

Dispositivo

L'art. 18 CE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale l'imposta sui redditi relativa alla pensione di vecchiaia versata dall'ente dello Stato membro di cui trattasi ad un soggetto residente in un altro Stato membro, superi, in taluni casi, l'imposta che sarebbe dovuta nell'ipotesi cui la persona medesima fosse residente nel primo Stato membro, qualora la pensione stessa costituisca la totalità o quasi totalità dei redditi di tale soggetto.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen — Germania) — Hasan Güzeli/Oberbürgermeister der Stadt Aachen

(Causa C-4/05) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco)

(2006/C 326/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Aachen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hasan Güzeli

Convenuto: Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Aachen — Interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio d'associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Divieto di discriminazione dei lavoratori turchi appartenenti al regolare mercato del lavoro con riferimento alle condizioni di lavoro — Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno che mette fine all'attività quale lavoratore stagionale di un lavoratore turco in possesso di un permesso di lavoro a tempo indeterminato

Dispositivo

L'art. 6, n. 1, primo trattino della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, va interpretato nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitigli da tale disposizione solo qualora la sua attività lavorativa subordinata presso un secondo datore di lavoro sia conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso nel suo territorio nonché di impiego. Spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie per determinare se ciò avvenga nel caso di un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima che sia trascorso il periodo di tre anni previsto dall'art. 6, n. 1, secondo trattino, della medesima decisione.

L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che esso mira a garantire che i periodi di interruzione di regolare impiego, dovuti ad un'involontaria disoccupazione o ad una malattia di lunga durata, non pregiudichino i diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza dei periodi di impiego svolti anteriormente, i quali devono corrispondere alla durata fissata rispettivamente da ciascuno dei tre trattini del n. 1 di tale articolo.


(1)  GU C 57 del 5.4.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-36/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritto di autore - Diritto di noleggio e di prestito - Mancata attuazione nel termine prescritto)

(2006/C 326/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.R. Vidal Puig e W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: I. del Cuvillo Contreras, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, avendo stabilito un'esenzione dall'obbligo di remunerare gli autori per prestiti concessi per la quasi totalità, se non totalmente, dalle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d'autore, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-65/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 e 30 CE - Libera circolazione delle merci - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Divieto di installare e di gestire giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici a pena di sanzioni penali o amministrative - Direttiva 98/34/CE - Norme e regolamentazioni tecniche - Normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici)

(2006/C 326/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e N. Dafniou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 28, 43 e 49 CE e art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettronici per computer

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4, e 5 della stessa legge, di istallare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico e elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-68/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 - Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno - Istanza di sgravio - Clausola di equità prevista all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Nozione di «diritti all'importazione o all'esportazione» - Principi di uguaglianza e di certezza del diritto - Equità)

(2006/C 326/17)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Coöperatie Cosun UA (rappresentanti: M. Slotboom e N.J. Helder, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, e F. Tuytschaever, advocaat)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A./Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2002, REM 19/01, che dichiara irricevibile l'istanza di sgravio di diritti all'importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi in favore della ricorrente

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Koninklijke Coöperatie Cosun UA è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-120/05) (1)

(Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Dichiarazione di esportazione - Assenza di prove documentali - Ricorso ad altri mezzi di prova)

(2006/C 326/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag; 5) — Impossibilità dell'esportatore di adempiere all'obbligo di fornire alle autorità competenti, a sostegno della propria dichiarazione, tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano opportuni — Caso di forza maggiore che ha provocato la distruzione dei documenti- Possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova

Dispositivo

L'art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, va interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora, ancorché per motivi di forza maggiore, un esportatore non sia in grado di fornire, a sostegno della sua dichiarazione d'esportazione, la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso ne fornisca la prova tramite altri mezzi. Le autorità nazionali valuteranno questo diverso mezzo probatorio, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, a condizione però che tali norme non pregiudichino né la portata né l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione anche documenti già scambiati con l'esportatore quando la domanda è proposta secondo la procedura semplificata di cui all'art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento.


(1)  GU C 143 del 11.6.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Madrid — Spagna) — Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL

(Causa C-168/05) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale - Possibilità di sollevare tale eccezione nell'ambito della procedura di impugnazione del lodo)

(2006/C 326/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Madrid

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elisa María Mostaza Claro

Convenuto: Centro Móvil Milenium SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Madrid –Interpretazione degli artt. 6, n. 1, 7, n. 1, e dell'allegato, punto 1, lett. q), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Motivi adeguati ed efficaci per far cessare l'impiego delle clausole abusive — Nullità di un compromesso arbitrale non fatta valere dal consumatore nell'ambito del procedimento arbitrale

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione di un lodo arbitrale rilevi la nullità dell'accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell'ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l'impugnazione del lodo.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Areios Pagos — Grecia) — G. Agorastoudis/Goodyear Hellas ABEE

(Cause riunite da C-187/05 a C-190/05) (1)

(Licenziamenti collettivi - Direttiva 75/129/CEE - Art. 1, n. 2, lett. d) - Cessazione delle attività dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria - Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla sola volontà del datore di lavoro)

(2006/C 326/20)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Georgios Agorastoudis e a. (C-187/05), Ioannis Pánnou e a. (C-188/05), Kostandinos Kotsabougioukis e a. (C-189/05), Georgios Akritopoulos e a. (C-190/05)

Convenuta: Goodyear Hellas ABEE

Intervenienti: Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE), Ergatoypalliliko kentro Thessalonikis (C-187/05 e C-189/05)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Areios Pagos — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, del 1975, pag. 29) — Non applicabilità della direttiva ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento quando quest'ultima risulti da una decisione giudiziaria — Portata

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretata nel senso che essa è applicabile ai licenziamenti collettivi risultanti dalla cessazione definitiva del funzionamento di un'impresa o di uno stabilimento, decisa autonomamente dal datore di lavoro, in mancanza di una previa decisione giudiziaria, senza che la deroga prevista dall'art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva possa escluderne l'applicazione.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep — Paesi Bassi) — K. Tas-Hagen, R.A. Tas/Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

(Causa C-192/05) (1)

(Prestazione concessa alle vittime di guerra civili da parte di uno Stato membro - Requisito di residenza sul territorio di tale Stato alla data di presentazione della domanda di prestazione - Art. 18, n. 1, CE)

(2006/C 326/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van Beroep

Parti nella causa principale

Ricorrenti: K. Tas-Hagen, R.A. Tas

Convenuta: Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

Oggetto

Assegnazione, da parte di uno Stato membro, di un'indennità alle vittime civili di guerra — Indennità riservata ai cittadini dello Stato membro di cui trattasi residenti nel territorio nazionale alla data di presentazione dell'istanza — Compatibilità con l'art. 18 CE

Dispositivo

L'art. 18, n. 1, CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale quest'ultimo nega ad un suo cittadino l'assegnazione di un'indennità a favore di vittime di guerra civili esclusivamente in ragione del fatto che l'interessato, alla data di presentazione della domanda, non risiedeva nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-198/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale - Diritto di prestito pubblico - Mancato recepimento nel termine prescritto)

(2006/C 326/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e avv. M. Massella Ducci Teri)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) — Deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico — Portata

Dispositivo

1)

Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Comunità europea contro Stato belga

(Causa C-199/05) (1)

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Art. 3 - Diritti indiretti - Decisioni dei giudici nazionali - Imposta di registro)

(2006/C 326/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunità europea

Convenuta: Stato belga

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 3, secondo e terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 — Normativa nazionale che istituisce un'imposta per le sentenze delle corti e dei tribunali recanti condanna o liquidazione di somme o valori mobiliari

Dispositivo

1)

Un'imposta come l'imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari non costituisce una mera rimunerazione di servizi di utilità generale ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2)

L'art. 3, secondo comma, dello stesso Protocollo deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione un'imposta come l'imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — Francia) — Fabien Nemec/Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est

(Causa C-205/05) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori emigranti - Art. 42 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 58 - Assegno a favore dei lavoratori esposti all'amianto - Calcolo delle prestazioni in denaro - Mancata considerazione delle retribuzioni percepite in un altro Stato membro)

(2006/C 326/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fabien Nemec

Convenuta: Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — Interpretazione dell'art. 39 del Trattato CE, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 166, pag. 1), e dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Mancata presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità per i lavoratori esposti all'amianto, dei salari percepiti sul territorio di un altro Stato membro quando questi non hanno dato luogo al versamento di contributi al sistema nazionale di previdenza sociale

Dispositivo

L'art. 58, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come rivisto e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, interpretato conformemente all'obiettivo fissato dall'art. 42 CE, richiede che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il calcolo del «guadagno medio» ai sensi della prima di tali due disposizioni sia compiuto considerando la retribuzione che l'interessato avrebbe ragionevolmente potuto percepire, tenuto conto dell'evoluzione della sua carriera professionale, se avesse continuato a svolgere la sua attività nello Stato membro a cui appartiene l'istituzione competente.


(1)  GU C 181 del 23.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-206/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 90/427/CEE - Scambi intracomunitari di equidi - Obbligo di assoggettare gli stalloni riproduttori ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia)

(2006/C 326/25)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: K. Norman, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224, pag. 55) — Obbligo di effettuare la valutazione del valore genetico degli stalloni riproduttori in Svezia

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, avendo previsto nel suo ordinamento giuridico interno l'obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia affinché possano essere utilizzati per la monta pubblica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-216/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Normativa nazionale - Partecipazione del pubblico a talune procedure di valutazione dietro versamento di una tassa)

(2006/C 326/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: X. Lewis, agente)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente, B. Murray, SC, G. Simons, BL)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 6 e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) — Legislazione nazionale che assoggetta la partecipazione del pubblico ai progetti di valutazione ambientale al pagamento di una relativa tassa

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-236/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Regime di controllo nel settore della pesca - Comunicazione tardiva dei dati richiesti)

(2006/C 326/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: K. Banks, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Nwaokolo, agente, e D.J. Rhee, Barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 19 decies del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Mancata comunicazione nel termine previsto dei dati previsti da tale norma

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall'art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 novembre 2006 — Agraz, SA e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-243/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Danno certo)

(2006/C 326/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Agraz, SA, con sede in Madrid (Spagna), Agrícola Conservera de Malpica, SA, con sede in Toledo (Spagna), Agridoro Soc. coop. arl, con sede in Pontenure, Alfonso Sellitto SpA, con sede in Mercato San Severino, Alimentos Españoles, Alsat, SL, con sede in Don Benito (Spagna), AR Industrie Alimentari SpA, con sede in Angri, Argo Food — Packaging & Innovation Co. SA, con sede in Serres (Grecia), Asteris SA, con sede in Atene (Grecia), Attianese Srl, con sede in Nocera Superiore, Audecoop Distillerie Arzens — Techniques séparatives (AUDIA), con sede in Bram (Francia), Benincasa Srl, con sede in Angri, Boschi Luigi e Figli SpA, con sede in Fontanellato, CAS SpA, con sede in Castagnaro, Calispa SpA, con sede in Castel San Giorgio, Campil — Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, con sede in Cartaxo (Portogallo), Campoverde Srl, con sede in Nocelleto di Carinola, Carlo Manzella & C. Sas, con sede in Castel San Giovanni, Carnes y Conservas Españolas, SA, con sede in Mérida (Spagna), CO.TRA.PO Soc. coop. arl, società in fallimento, con sede in Adria, Columbus Srl, con sede in Parma, Compal — Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, con sede in Almeirim (Portogallo), Conditalia Srl, con sede in Nocera Superiore, Conservas El Cidacos, SA, con sede in Autol (Spagna), Conservas Elagón, SA, con sede in Coria (Spagna), Conservas Martinete SA, con sede in Puebla de la Calzada (Spagna), Conservas Vegetales de Extremadura, SA, con sede in Villafranco del Guadiana (Spagna), Conserve Italia Soc. coop. arl, con sede in San Lazzaro di Savena, Conserves France, SA, con sede in Nîmes (Francia), Conserves Guintrand SA, con sede in Carpentras (Francia), Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. arl, con sede in Guglionesi, Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. arl, con sede in Rivarolo del Re ed Uniti, Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. arl, con sede in Collecchio, Copais Food and Beverage Company SA, con sede in Nea Ionia (Grecia), Tin Industries D. Nomikos SA, con sede in Marousi (Grecia), Davia Srl, con sede in Gragnano, De Clemente Conserve Srl, con sede in Fisciano, De.Con Srl, con sede in Scafati, Desco SpA, con sede in Terracina, Di Leo Nobile SpA — Industria Conserve Alimentari, con sede in Castel San Giorgio, Ditta Emilio Marotta, con sede in Sant'Antonio Abate, E. & O. von Felten SpA, con sede in Fontanini, Elais SA, con sede in Atene (Grecia), Emiliana Conserve Srl, con sede in Busseto, Enrico Perano & Figli Spa, con sede in San Valentino Torio, FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA, con sede in Águas de Moura (Portogallo), Faiella & C. Srl, con sede in Scafati, Feger di Gerardo Ferraioli SpA, con sede in Angri, Fratelli D'Acunzi Srl, con sede in Nocera Superiore, Fruttagel Soc. coop. arl, con sede in Alfonsine, Giaguaro SpA, con sede in Sarno, Giulio Franzese Srl, con sede in Carbonara di Nola, Greci Geremia & Figli SpA, con sede in Parma, Greci — Industria Alimentare SpA, con sede in Parma, Greek Canning Co. SA «Kyknos», con sede in Nauplie (Grecia), «Grilli Paolo & Figli Sas» di Grilli Enzo e Togni Selvino, con sede in Gambettola, Heinz Iberica, SA, con sede in Alfaro (Spagna), IAN — Industrias Alimentarias de Navarra, SA, con sede in Vilafranca (Spagna), Indústrias de Alimentação Idal, Lda, con sede in Benavente (Portogallo), Industrie Rolli Alimentari SpA, con sede in Roseto degli Abruzzi, Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, con sede in Castanheira do Ribatejo (Portogallo), La Cesenate Conserve Alimentari SpA, con sede in Cesena, La Doria SpA, con sede in Angri, La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, con sede in Sant'Antonio Abate, La Rosina Srl, con sede in Angri, Le Quattro Stelle Srl, con sede in Angri, Louis Martin Production SAS, con sede in Monteux (Francia), Menu Srl, con sede in Medolla, Mutti SpA, con sede in Montechiarugolo, National Conserve Srl, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, Nestlé España SA, con sede in Miajadas (Spagna), Nuova Agricast Srl, con sede in Verignola, Pancrazio SpA, con sede in Cava De' Tirreni, Pecos SpA, con sede in Castel San Giorgio, Pomagro Srl, con sede in Fisciano, Raffaele Viscardi Srl, con sede in Scafati, Rodolfi Mansueto SpA, con sede in Ozzano Taro, Salvati Mario & C. SpA, con sede in Mercato di San Severino, Sefa Srl, con sede in Nocera Superiore, Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, con sede in Serres, ARP — Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. arl, con sede in Gariga di Podenzano, Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA, con sede in Mora (Portogallo), Spineta SpA, con sede in Pontecagnano Faiano, Star Stabilimento Alimentare SpA, con sede in Agrate Brianza, Sugal Alimentos, SA, con sede in Azambuja (Portogallo), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda, con sede in Alcácer do Sal (Portogallo), Tomsil — Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, con sede in Ferreira do Alentejo (Portogallo), Zanae — Nicoglou levures de boulangerie, Industrie commerce alimentaire SA, con sede in Salonicco (Grecia) (rappresentanti: avv.ti J.L. da Cruz Vilaça e D. Choussy)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, F. Clotuche-Duvieusart e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 marzo 2005, Agraz SA e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di risarcimento del danno diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamene subito dalle ricorrenti a causa del metodo adottato per il calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 2000, n. 1519, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 174, pag. 29)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, causa T-285/03, Agraz e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella presente impugnazione, con la motivazione che il danno lamentato non era certo e, di conseguenza, nella parte in cui ha condannato le suddette ricorrenti a sopportare cinque sesti delle loro spese e la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese delle dette ricorrenti.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessisches Finanzgericht, Kassel — Germania) — Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH/Oberfinanzdirektion Koblenz

(Causa C-250/05) (1)

(Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce d'inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color - Inchiostri (voce 3215) - Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)

(2006/C 326/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht, Kassel

Parti nella causa principale

Ricorrente: Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH

Convenuto: Oberfinanzdirektion Koblenz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Finanzgericht — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoce 3215 90 80 («Inchiostri — altri [diversi dagli inchiostri da stampa e dagli inchiostri per scrivere o da disegno]») e voce 8473 («Parti e accessori di macchine di cui alla voce 8471», cioè di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità) — Cartucce d'inchiostro

Dispositivo

L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, dev'essere interpretato nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata, composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio, la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l'inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d'inchiostro della marca Epson Stylus Color, dev'essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen — Germania) — Alois Kibler jun./Land Baden-Württemberg

(Causa C-275/05) (1)

(Latte e latticini - Art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini - Regolamenti (CEE) nn. 857/84, 590/85 e 1546/88 - Trasferimento del quantitativo di riferimento in seguito alla restituzione di una parte di azienda - Locatore che non ha la qualifica di produttore di latte o di latticini - Affitto agricolo sciolto volontariamente)

(2006/C 326/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alois Kibler jun.

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), nonché dell'art. 7, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12) — Riacquisto di parte di un'azienda lattiera, già affittata, da parte di un proprietario che non è lui stesso produttore — Trasferimento del quantitativo di riferimento ad essa collegato

Dispositivo

1)

Gli artt. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata di un'azienda, il quantitativo di riferimento ad essa relativo non può passare al locatore qualora quest'ultimo non sia un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l'azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.

2)

Gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88 ostano a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell'affittuario alla cessazione dell'affitto agricolo qualora quest'ultimo sia stato sciolto volontariamente.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Montex Holdings Ltd/Diesel SpA

(Causa C-281/05) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di vietare il transito di merci recanti un segno identico nel territorio di uno Stato membro in cui il marchio gode di tutela - Fabbricazione illegale - Stato associato)

(2006/C 326/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Montex Holdings Ltd

Convenuta: Diesel SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE nonché dell'art. 5, nn. 1 e 3, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Diritto del titolare del marchio di vietare il transito di merci recanti un segno identico attraverso il territorio di uno Stato membro ove tale marchio sia protetto — Assenza di tutela nel paese di destinazione

Dispositivo

1)

L'art. 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e merci usurpative può vietare il transito in uno Stato membro, dove tale marchio è tutelato, nella specie, la Repubblica federale di Germania, di prodotti recanti il marchio e vincolati al regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato membro dove una siffatta tutela non esiste, nella specie l'Irlanda, solo qualora i detti prodotti costituiscano oggetto di un atto di un terzo effettuato mentre sono vincolati al regime del transito esterno, che implica necessariamente l'immissione in commercio di siffatti prodotti nel detto Stato membro di transito.

2)

È a questo proposito privo di rilevanza che le merci destinate ad uno Stato membro provengano da uno Stato associato o da uno Stato terzo o ancora che queste siano state fabbricate nel paese di origine legalmente o in violazione di un diritto di marchio del titolare vigente nel detto paese.


(1)  GU C 243 del 1o 10.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-302/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/35/CE - Art. 4, n. 1 - Riserva di proprietà - Opponibilità)

(2006/C 326/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, sig. M. Massella Ducci Teri, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Riserva di proprietà — Normativa nazionale che prevede che, per essere opponibile ai creditori del compratore, la clausola di riserva di proprietà debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data anteriore al pignoramento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Köln — Germania) — G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG/Gemeinsamer Bundesausschuss

(Causa C-317/05) (1)

(Direttiva 89/105/CEE - Art. 6, punti 1 e 2 - Elenco positivo - Obbligo di motivazione e d'informazione sui mezzi di ricorso)

(2006/C 326/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrente: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Convenuto: Gemeinsamer Bundesausschuss

Con l'intervento di: AOK-Bundesverband KdöR, IKK-Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Bundesknappschaft, Seekrankenkasse, Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Sozialgericht Köln -Interpretazione dell'art. 6, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Nozione di «elenco positivo» — Normativa nazionale che prevede la predisposizione di un elenco di medicinali, normalmente non soggetti a prescrizione e non rimborsabili, che possono essere eccezionalmente coperti dal regime nazionale di assicurazione malattia quando costituiscono una terapia standard per talune malattie gravi — Obbligo di adottare la decisione sull'inclusione nella lista entro un termine determinato, di motivare il rifiuto e di informare il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, dopo aver escluso le specialità medicinali non soggette a prescrizione dalle prestazioni del sistema sanitario nazionale, autorizza un ente di tale sistema ad emanare norme che esonerano sostanze medicinali da tale esclusione senza prevedere un procedimento ai sensi dell'art. 6, punti 1 e 2, della detta direttiva.

2)

L'art. 6, punto 2, della direttiva 89/105 dev'essere interpretato nel senso che esso conferisce ai produttori di specialità medicinali interessati da una decisione che ha l'effetto di ammettere al beneficio del rimborso alcune specialità medicinali contenenti determinati principi attivi dalla stessa menzionati il diritto ad una decisione motivata che indichi i mezzi di ricorso, anche qualora la normativa dello Stato membro non preveda un procedimento corrispondente né mezzi di ricorso.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Joël De Bry

(Causa C-344/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Rapporto informativo - Rapporto sull'evoluzione di carriera - Esercizio 2001/2002 - Diritti della difesa - Art. 26, secondo comma, dello Statuto)

(2006/C 326/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e H. Kraemer, agenti)

Altra parte nel procedimento: Joël De Bry (rappresentante: avv. S. Orlandi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) 12 luglio 2005, causa T-157/04, De Bry/Commissione, che annulla la decisione 26 maggio 2003, con cui si stabilisce la relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2005, causa T-157/04, De Bry/Commissione, è annullata nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione del 26 maggio 2003 che rende definitivo il rapporto sull'evoluzione della carriera del sig. De Bry relativo al periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002, per violazione dei diritti della difesa garantiti dall'art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee e, di conseguenza, per incoerenza tra alcuni commenti descrittivi e il giudizio numerico corrispondente, con riferimento alla censura dell'inosservanza dell'orario di lavoro.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al presente procedimento e quelle che ha sostenuto nell'ambito del procedimento di primo grado.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-345/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Normativa fiscale - Condizioni di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili - Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE - Artt. 28 e 31 dell'Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo - Coerenza del sistema fiscale - Politica dell'alloggio)

(2006/C 326/35)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e J. Menezes Leitão, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39, 43 e 56, n. 1, CE e degli artt. 28, 31 e 40 dell'Accordo SEE — Disposizioni nazionali che subordinano l'esenzione fiscale dei plus valori derivanti dalla vendita a titolo oneroso di immobili destinati ad abitazione permanete del soggetto passivo o di suoi familiari alla condizione che tali profitti siano reinvestiti nell'acquisto di immobili situati nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore disposizioni fiscali quali l'art. 10, n. 5, del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che subordinano il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire di abitazione personale e permanente al soggetto passivo o ai suoi familiari, alla condizione che gli utili così ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di beni immobili situati sul territorio portoghese, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, nonché 28 e 31 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/18


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail de Liège — Belgio) — Monique Chateignier e Office national de l'emploi (ONEM)

(Causa C-346/05) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Artt. 39 CE e 3 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente)

(2006/C 326/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du Travail de Liège

Parti nella causa principale

Ricorrente: Monique Chateignier

Convenuta: Office national de l'emploi (ONEM)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Liège — Interpretazione dell'art. 39, n. 2, del Trattato CE, nonché degli artt. 3, n. 1, e 67, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Disposizione del regolamento che subordina la concessione a un cittadino comunitario delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro della sua residenza, mentre la normativa nazionale non impone tale condizione né ai cittadini comunitari né ai cittadini degli Stati terzi

Dispositivo

Gli artt. 39, n. 2, CE e 3, n. 1, regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l'istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all'indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d'indennità, l'interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, anche se una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-77/06) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Mancata trasposizione nel termine previsto)

(2006/C 326/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni di legge, regolamento e amministrativo necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-94/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Omesso recepimento - Direttiva 2002/49/CE)

(2006/C 326/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189, pag. 12)

Dispositivo

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, relativamente ai Länder del Burgenland, della Corinzia, dell'Alta Austria, del Salisburghese, della Stiria e del Tirolo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 08.04.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-102/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Mancato recepimento nel termine impartito)

(2006/C 326/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. O'Reilly e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

Dispositivo

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della detta direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 96 del 22.04.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/20


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-152/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/95/CE - Sostanze pericolose - Apparecchiature elettriche elettroniche - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2006/C 326/40)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e K. Nyberg, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E: Byggelin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro il termine previsto, per quanto riguarda la provincia autonoma di Åland, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37, pag. 19).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, per quanto riguarda le isole Åland, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 del 3 giugno 2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-154/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/108/CE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2006/C 326/41)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kostantinidis e K. Nyberg, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro il termine previsto, per quanto riguarda la provincia autonoma di Åland, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 345, pag. 106).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, per quanto riguarda la provincia autonoma di Åland, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la Repubblica di Finlandia è venuta meno, agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)   GU C 131 del 3 giugno 2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/21


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-159/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2006/C 326/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker, F. Simonetti e K. Nyberg, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Byggling, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, entro il termine previsto, per quanto riguarda la provincia autonoma di Åland, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la Repubblica di Finlandia è venuta meno, per quanto riguarda la provincia autonoma di Åland, agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 del 3 giugno 2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/22


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone) — Banca Popolare FriulAdria SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

(Causa C-336/04) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Decisione 2002/581/CE - Agevolazioni fiscali concesse alle banche - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Questione pregiudiziale identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito)

(2006/C 326/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Banca Popolare FriulAdria SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Pordenone — Validità della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3955] (GU L 184, pag. 27)

Dispositivo

1)

L'esame delle questioni sollevate non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche.

2)

Gli artt. 87 CE e seguenti, l'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, nonché i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono ostare ad una misura nazionale che disponga la restituzione di un aiuto in esecuzione di una decisione della Commissione che abbia qualificato il detto aiuto incompatibile con il mercato comune e il cui esame, alla luce delle disposizioni e dei principi generali medesimi, non abbia rivelato elementi tali da inficiarne la validità.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/22


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-104/05) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Marchio figurativo «EMILIO PUCCI» - Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali «EMIDIO TUCCI» - Somiglianza tra i prodotti)

(2006/C 326/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: El Corte Inglés, SA (rappresentante: J.L Rivas Zurdo, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto, e P. Bullock, agenti), Emilio Pucci Srl (rappresentanti: P.L. Roncaglia, G. Lazzaretti, M. Boletto e E. Gavazzi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 dicembre 2004, nella causa T-8/03 che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 3 ottobre 2002, la quale rigetta il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che rifiuta parzialmente l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo «Emilio Pucci» per prodotti classificati nelle classi 3, 18, 24 e 25

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

El Corte Inglés, SA è condannata a sopportare l'80 % delle spese.

3)

L'UAMI è condannato a sopportare il 20 % delle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/23


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

(Causa C-285/05) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Cabotaggio marittimo - Periodo transitorio - Applicazione diretta - Direttiva 98/18/CE - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - Compatibilità di una normativa nazionale che vieta la prestazione di servizi marittimi per le navi che hanno raggiunto un'età determinata)

(2006/C 326/45)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Richiedenti: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

Resistenti: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 4 e 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Possibilità per i singoli di invocare il regolamento per contestare la validità di una normativa nazionale adottata prima della scadenza dell'esenzione stabilita da tale regolamento — Interpretazione degli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a), b), c), f) e g), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che proibisce la prestazione di servizi marittimi per le navi che hanno raggiunto un'età determinata

Dispositivo

1)

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), quest'ultimo va interpretato nel senso che esso non può attribuire diritti ai singoli, prima del 1o gennaio 2004, nel settore del cabotaggio con le isole greche per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto nonché per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

2)

Gli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a)-c), f) e g), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, vanno interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, che vieta in termini assoluti alle navi che hanno superato una determinata età di effettuare viaggi nazionali, quando lo Stato membro interessato non ha adottato misure volte a migliorare le prescrizioni di sicurezza secondo la procedura prevista dall'art. 7, n. 4, di tale direttiva.


(1)  GU 243 dell'1.10.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/23


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — procedimento penale a carico di Stefan Kremer

(Causa C-340/05) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca del permesso di guida in un primo Stato membro - Patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Obbligo del rispetto delle condizioni nazionali ai fini di ottenere una nuova patente in seguito ad una revoca)

(2006/C 326/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Imputato nella causa principale

Stefan Kremer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Diniego del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, opposto al titolare che è stato oggetto di un provvedimento di revoca del permesso di guida nazionale, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso, a causa di ripetute violazioni del codice della strada — Obbligo di fornire preventivamente una perizia medico-psicologica che attesti l'idoneità alla guida

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, quindi, la validità di tale patente fintantoché il titolare di detta patente, che, nel primo Stato membro, è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una patente precedentemente rilasciata, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso di guida, non ottemperi alle condizioni prescritte dalla normativa di tale primo Stato ai fini del rilascio di un nuovo permesso di guida in seguito a tale revoca, incluso l'esame di idoneità alla guida che attesti che non sussistono più le ragioni che hanno giustificato detta revoca.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/24


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels/Belgische Staat

(Causa C-436/05) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2006/C 326/47)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Lucien De Graaf, Gudula Daniels

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae — Inclusione o meno di un contributo supplementare di crisi prelevato da uno Stato membro per finanziare il proprio sistema previdenziale — Obbligo di versare il contributo anche in caso di affiliazione ad un regime previdenziale diverso da quello dello Stato di residenza — Compatibilità con l'art. 39 CE

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen, con decisione 29 novembre 2005 è irricevibile.


(1)  GU C 136 dell'11 febbraio 2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin il 24 febbraio 2006 — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-111/06)

(2006/C 326/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Berlin

Parti nella causa principale

Ricorrente: Irene Werich

Convenuto: Deutsche Rentenversicherung Bund

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'allegato VI, D., (ex C), Germania, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), sia compatibile con il diritto comunitario di rango superiore, in particolare con il principio della libera circolazione, nonché con il principio dell'esportabilità delle prestazioni di cui all'art. 42 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE), in quanto esclude anche il pagamento di una pensione di vecchiaia relativa a periodi contributivi durante i quali sono stati versati contributi obbligatori ai sensi della normativa del Reich in materia di assicurazione-pensione.


(1)  GU L 149, pag. 2.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 settembre 2006 — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-374/06)

(2006/C 326/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Questione pregiudiziale

La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE (1), relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro che abbia riscosso un'accisa sui tabacchi mediante emissione di contrassegni fiscali, sia obbligato a risarcire all'acquirente dei contrassegni fiscali l'importo da quest'ultimo per essi versato, qualora i tabacchi, ai quali in un altro Stato membro siano stati apposti tali contrassegni fiscali, vengano irregolarmente sottratti al regime di sospensione dei diritti di accisa, con la conseguenza che tale Stato membro riscuote un'accisa per i tabacchi dall'operatore economico ivi residente, il quale abbia spedito i tabacchi nell'ambito del regime sospensivo intracomunitario.


(1)  GU L 76, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 9 ottobre 2006 — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Causa C-409/06)

(2006/C 326/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrente: Winner Wetten GmbH.

Convenuta: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che disposizioni nazionali in materia di monopolio statale delle scommesse sugli eventi sportivi, che contengono illegittime restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi garantite dagli artt. 43 e 49 del Tratto CE, in quanto non contribuiscono, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01), in maniera coerente e sistematica a limitare l'attività di scommesse, possano continuare ad essere applicate in via eccezionale per un periodo transitorio, nonostante il principio fondamentale della prevalenza del diritto comunitario direttamente applicabile.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali presupposti siano necessari per una deroga al principio della prevalenza del diritto comunitario e come si debba determinare il periodo transitorio.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/25


Ricorso proposto il 10 ottobre 2006 dalla Bertelsmann AG, Sony Corporation of America avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 luglio 2006 causa T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-413/06 P)

(2006/C 326/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bertelsmann AG, Sony Corporation of America (rappresentanti: P. Chappatte, J. Boyce, Solicitors, N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale), Sony BMG Music Entertainment BV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 luglio 2006, nella causa T-464/04;

respingere la domanda della Impala di annullamento della decisione della Commissione, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

condannare la Impala alle spese de presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono sette motivi di impugnazione:

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto usando come parametro dell'accertamento materiale della sua decisione la comunicazione degli addebiti della Commissione.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto esigendo che la Commissione facesse una nuova indagine di mercato conformandosi alla reazione dei denuncianti alla comunicazione degli addebiti.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto applicando un criterio di prova errato e eccessivamente elevato, per dimostrare decisioni di fusione di società.

Il Tribunale di primo grado è esorbitato dall'ambito del controllo giurisdizionale sostituendo il proprio accertamento a quello della Commissione e così operando, è esso stesso incorso in errori manifesti mistificando sostanzialmente l'evidenza.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto violando i criteri sviluppati dalla giurisprudenza «Airtours» per l'accertamento dell'attendibilità della tacita collusione.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto applicando un criterio di argomentazione errato e eccessivo per le decisioni di fusione di società.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto nel fare affidamento su un documento che non era noto ai ricorrenti e di cui la Commissione non disponeva all'epoca in cui questa adottò la sua decisione.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 ottobre 2006 — Lidl Belgio GmbH & Co./Finanzamt Heilbronn

(Causa C-414/06)

(2006/C 326/52)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lidl Belgio GmbH & Co.

Convenuta: Finanzamt Heilbronn

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con gli artt. 43 e 56 del Trattato che istituisce le Comunità europee, il fatto che un'impresa tedesca con redditi provenienti da un attività commerciale non possa detrarre in sede di determinazione degli utili le perdite derivanti da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro (in questo caso il Lussemburgo), perché ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione i corrispondenti redditi di una stabile organizzazione non sono soggetti alla tassazione tedesca


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 ottobre 2006 — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

(Causa C-415/06)

(2006/C 326/53)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stahlwerk Ergste Westig GmbH

Convenuto: Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

Questioni pregiudiziali

1)

È compatibile con gli artt. 56 e 58 del Trattato che istituisce le Comunità europee, il fatto che un'impresa tedesca con redditi provenienti da un attività commerciale non può detrarre, in sede di determinazione degli utili, le perdite derivanti da una stabile organizzazione situata in un paese terzo (in questo caso gli Stati Uniti d'America), perché ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione i corrispondenti redditi di una stabile organizzazione non sono soggetti alla tassazione tedesca.

2)

Una normativa di diritto convenzionale dal suddetto contenuto è compatibile con il diritto comunitario alla luce della clausola di riserva di cui all'art. 57, n. 1, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea, allorché le rilevanti disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione si applicavano già il 31 dicembre 1993, ma l'esclusione da esse prevista della presa in considerazione delle perdite era stata abrogata dal diritto nazionale tedesco fino al 1998.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/27


Ricorso proposto l'11 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-416/06)

(2006/C 326/54)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Schotter e K. Mojzesowicz, plenipotenziari)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo garantito l'effettiva accessibilità almeno ad un elenco abbonati completo e ad un servizio completo di consultazione degli elenchi conformemente ai requisiti fissati all'art. 5, nn. 1 e 2 nonché all'art. 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 16 ottobre 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-420/06)

(2006/C 326/55)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rüdiger Jager

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

Questione pregiudiziale

Se l'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), debba essere interpretato nel senso che una disposizione sanzionatoria più favorevole (riguardante i premi per animali) sia applicabile retroattivamente anche laddove essa, in linea di principio, sia stata in vigore solo in un periodo di tempo, nel quale, nello Stato membro interessato, non erano più concessi premi per animali, ma era stato introdotto invece un pagamento diretto.


(1)  GU L 312, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 ottobre 2006 — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

(Causa C-421/06)

(2006/C 326/56)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl

Convenuti: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

Questioni pregiudiziali

1)

se, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 6 dicembre 2005, emessa nelle cause riunite 453/03,11/04,12/04,194/04, che ha dichiarato parzialmente invalida la direttiva 2002/2 (1), le istituzioni europee che hanno adottato tale direttiva, alla luce dell'art. 233 del Trattato Ce (con riferimento agli atti annullati) siano «tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta»;

2)

in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se i provvedimenti che le Istituzioni europee sono tenute ad adottare per conformare la direttiva 2002/2 alla citata sentenza della Corte, debbano entrare in vigore prima nell'ordinamento comunitario, per poter consentire agli Stati membri di recepirli nel proprio ordinamento;

3)

se i provvedimenti di cui al quesito n. 2 debbano essere adottati dalle Istituzioni comunitarie e recepite dagli Stati membri nel rispetto del sopravvenuto regolamento n. 183/2005 (2);

4)

se il regolamento n. 183/2005, letto in collegamento con gli artt. 8 e 16 del regolamento n. 178/2002 (3), debba essere interpretato nel senso di imporre ai produttori di mangimi il divieto di applicare sui loro prodotti etichette che possano trarre in inganno i consumatori;

5)

se debbano essere ritenute ingannevoli per i consumatori le etichette applicate sui mangimi, nelle quali le percentuali degli ingredienti in esse riportate possano essere indicate intenzionalmente dai produttori con scostamenti del 15 %, in relazione ad ogni ingrediente contenuto nel prodotto.


(1)  GU L 63, p. 23.

(2)  GU L 35, p. 1.

(3)  GU L 31, p. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/28


Ricorso proposto il 16 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-422/06)

(2006/C 326/57)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Mojzesowicz, plenipotenziari)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 giugno 1974, 74/557/CEE, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (1), o comunque non avendo trasmesso alla Commissione informazioni su codeste disposizioni, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 8 della direttiva.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/28


Ricorso proposto il 16 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-423/06)

(2006/C 326/58)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Mojzesowicz, plenipotenziari)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 giugno 1974, 74/556/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (1), o comunque non avendo trasmesso alla Commissione informazioni su codeste disposizioni, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 7 della direttiva.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 ottobre 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidazione

(Causa C-425/06)

(2006/C 326/59)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Convenuta: Part Service Srl, in liquidazione

Questioni pregiudiziali

1)

se la nozione di abuso del diritto, definita dalla sentenza della Corte di Giustizia in causa C-255/02 come operazione essenzialmente compiuta al fini di conseguire un vantaggio fiscale sia coincidente, più ampia o più restrittiva di quella di operazione non avente ragioni economiche diverse da un vantaggio fiscale;

2)

se — ai fini dell'applicazione dell'i.v.a. — possa essere considerato abuso del diritto (o di forme giuridiche), con conseguente mancata percezione di entrate comunitarie proprie derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, una separata conclusione di contratti di locazione finanziaria (leasing ), di finanziamento, di assicurazione e d'intermediazione, avente come risultato la soggezione ad i.v.a. del solo corrispettivo della concessione in uso del bene, laddove la conclusione di un unico contratto di leasing secondo la prassi e l'interpretazione della giurisprudenza nazionale avrebbe come oggetto anche il finanziamento e, quindi, comporterebbe l'imponibilità i.v.a. dell'intero corrispettivo.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/29


Ricorso presentato il 17 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-426/06)

(2006/C 326/60)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e M. Konstantinidis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per trasporre interamente e correttamente l'art. 2 (punti 27, 28, 31, 32, 34 e 36), gli artt. 4 e 5, l'art. 6, n. 2, l'art. 7, l'art. 8, nn. 1 e 2, l'art. 9, l'art. 10, n. 2, l'art. 11, nn. 2-6, l'art. 13, n. 4, e l'art. 14, nonché gli allegati II-VIII della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni nonché dell'art. 24, n. 1, della detta direttiva;

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità elleniche hanno trasposto la direttiva 2000/60/CE nell'ordinamento giuridico ellenico con legge 3199/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (FEK/A/280/9.12.2003) e notificata alla Commissione in quanto provvedimento nazionale di recepimento. Il controllo di compatibilità di tale atto legislativo con la direttiva 2000/60/CE ha rivelato che si tratta di una legge che necessità di essere precisata mediante l'adozione di atti di esecuzione, i quali recepirebbero pienamente tutte le disposizioni della direttiva.

A parere della Commissione, l'esatta trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico è di particolare importanza nella presente causa in quanto la direttiva 2000/60/CE, data l'ampiezza del suo oggetto e del suo ambito di applicazione, costituisce un atto legislativo d'importanza fondamentale per quanto riguarda la protezione e la gestione sostenibili delle acque.

Le autorità elleniche riconoscono peraltro che la direttiva non è stata completamente trasposta e che è necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori, il cui procedimento di approvazione è stato avviato ma non ancora portato a compimento.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 18 ottobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Alterfürsorge GmbH

(Causa C-427/06)

(2006/C 326/61)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Birgit Bartsch

Convenuta: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Alterfürsorge GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il diritto primario della Comunità europea includa un divieto di discriminazione fondato sull'età la cui osservanza i giudici degli Stati membri devono garantire anche qualora l'eventuale comportamento discriminatorio non abbia attinenza con il diritto comunitario.

b)

In caso di risposta negativa alla questione sub a):

se una tale attinenza possa essere conferita dall'art. 13 CE o — anche prima della scadenza del termine previsto per l'attuazione — dalla direttiva del Consiglio 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1).

2)

Se un divieto comunitario di discriminazione fondata sull'età eventualmente derivante dalla risposta affermativa alla prima questione si applichi anche tra datori di lavoro privati, da un lato, e i loro lavoratori, in attività o in pensione, o i loro superstiti, dall'altro.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

a)

se un tale divieto di discriminazione fondata sull'età si applichi ad un regime pensionistico aziendale, ai sensi del quale un coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità se è più giovane di quindici anni rispetto al coniuge defunto.

b)

in caso di risposta affermativa alla terza questione sub a):

se il fatto che il datore di lavoro ha interesse a limitare i rischi inerenti al regime pensionistico aziendale possa costituire un motivo di giustificazione di un regime del genere.

c)

in caso di risposta negativa alla terza questione sub b):

se l'eventuale divieto di discriminazione fondata sull'età applicabile al regime pensionistico aziendale abbia efficacia retroattiva illimitata o se valga limitatamente al passato, e, in questo caso, secondo quali modalità.


(1)  GU L 303, pag. 16.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) del 18 ottobre 2006 — Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-428/06)

(2006/C 326/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA

Convenuti: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), 37 e 39 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che non esistono nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-429/06)

(2006/C 326/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de la Rioja

Convenuti: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), 37 e 39 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che non esistono nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-430/06)

(2006/C 326/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de la Rioja

Convenuti: Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 37 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e una detrazione fiscale che non esiste nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-431/06)

(2006/C 326/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de la Rioja

Convenuti: Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 37 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e una detrazione fiscale che non esiste nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-432/06)

(2006/C 326/66)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Convenuti: Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 37 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e una detrazione fiscale che non esiste nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-433/06)

(2006/C 326/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Convenuti: Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 37 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e una detrazione fiscale che non esiste nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 18 ottobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Causa C-434/06)

(2006/C 326/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Convenuti: Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Questione pregiudiziale

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 37 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e una detrazione fiscale che non esiste nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finalndia) il 17 ottobre 2006 — C

(Causa C-435/06)

(2006/C 326/69)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nella causa principale

Ricorrente: C

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II a) (1) sia applicabile all'esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa a carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria e adottata come un'unica decisione di diritto pubblico nell'ambito della protezione di minori

b)

ovvero, considerato il disposto dell'art. 1, n. 2, lett. d), solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria;

c)

e in quest'ultimo caso, se il regolamento Bruxelles II a sia applicabile ad una misura concernente la collocazione contenuta nella decisione di presa a carico, benché alla stessa decisione, cui è subordinata la decisione di collocazione, sia applicabile la legislazione, armonizzata nell'ambito della cooperazione tra gli Stati membri interessati, posta in essere per il reciproco riconoscimento e per l'esecuzione delle sentenze e decisioni amministrative.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione della questione 1 a), tenendo conto del fatto che il regolamento non ha preso in considerazione la legislazione armonizzata ad opera del Consiglio nordico concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle suddette decisioni di assistenza di diritto pubblico ma solo la convenzione corrispondente di diritto privato, se però sia possibile applicare alla presa a carico dei minori la legislazione armonizzata menzionata supra la quale si fonda sul riconoscimento e sull'esecuzione immediati delle decisioni amministrative sotto forma di cooperazione tra autorità amministrative.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione 1) a) e negativa della questione 2), se il regolamento Bruxelles II a, tenendo conto degli artt. 72 e 64, n. 2, nonché della legislazione armonizzata dei paesi nordici relativa alle decisioni di assistenza di diritto pubblico, sia applicabile ratione temporis alla fattispecie allorché l'autorità amministrativa svedese ha adottato il 23 febbraio 2005 una decisione concernente sia la presa a carico immediata sia la collocazione immediata presso una famiglia ed ha sottoposto la decisione sulla collocazione immediata per conferma al Länsrätt il 25 febbraio 2005 ed allorché il Länsrätt adito con tale decisione l'ha confermata il 3 marzo 2005.


(1)  GU L 338, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hambourg (Germania) il 23 ottobre 2006 — Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt/Finanzamt Hambourg-Am Tierpark

(Causa C-436/06)

(2006/C 326/70)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Hambourg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt.

Resistente: Finanzamt Hambourg — Am Tierpark.

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE), relativo alla libera circolazione dei capitali, il fatto che, nel 2001, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali estera fosse imponibile solo se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all'1 %, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali (nazionale), soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell'imposta sulle società, era imponibile solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10 %


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsischen Finanzgerichts (Germania) il 24 ottobre 2006 — SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, succeduta alla Göttinger Vermögensanlagen AG/Finanzamt Göttingen

(Causa C-437/06)

(2006/C 326/71)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen e Vermögensmanagement AG, succeduta alla Göttinger Vermögensanlagen AG

Convenuto: Finanzamt Göttingen

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente un'attività commerciale e un'attività non commerciale, si configuri in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e tassate da un lato, ed operazioni imponibili ed esenti dall'altro, come sostiene la ricorrente, oppure se tale detrazione sia possibile soltanto qualora le spese connesse con l'emissione di azioni e di associazioni in partecipazione siano qualificabili quali attività economiche della ricorrente ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 77/388/CEE (1).

2)

Qualora la detrazione sia possibile soltanto nel caso in cui le spese connesse con l'emissione di azioni e di associazioni in partecipazione siano qualificabili quali attività economiche, se la suddivisione degli importi delle imposte pagate a monte tra ambito commerciale e non commerciale debba essere effettuata in base ad un c.d. «criterio dell'investimento» o se, come sostiene la ricorrente, applicando per analogia l'art. 17, n. 5, della direttiva 77/388/CEE sia ammissibile anche un «criterio dell'operazione».


(1)  GU L 145, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 24 ottobre 2006 — Otmar Greser/Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-438/06)

(2006/C 326/72)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Würzburg (Germania).

Parte nella causa principale

Ricorrente: Otmar Greser.

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit.

Questione pregiudiziale

Ai fini della presente controversia è necessario interpretare preliminarmente l'art. 71, n. 1, lett. b) del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1). Se, ai sensi di tale disposizione, un lavoratore debba tornare al proprio luogo di residenza o se sia sufficiente che il lavoratore torni una volta a settimana in un altro luogo dello Stato membro.


(1)  GU L 149, pag. 2.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden (Germania) il 24 ottobre 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, in qualità di autorità federale di regolamentazione

(Causa C-439/06)

(2006/C 326/73)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Dresden

Parti nella causa principale

Ricorrente: citiworks AG

Convenuta: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, in qualità di autorità federale di regolamentazione

Altre parti: 1. Flughafen Leipzig/Halle GmbH, 2. Bundesnetzagentur

Questione pregiudiziale

Se il § 110, n. 1, punto 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) del 7 luglio 2005 (BGBl. I 2005, pag. 1970) sia compatibile con l'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1) nei limiti in cui, in base alle condizioni di cui al § 110, n. 1, punto 1, EnWG, si esclude l'applicabilità delle disposizioni generali relative all'accesso alla rete (§§ 20 — 28a EnWG) a una cosiddetta rete destinata a un territorio operativo, anche nell'ipotesi in cui il libero accesso alla rete non possa comportare alcun inammissibile aggravio.


(1)  GU L 176, pag. 37.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/35


Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-442/06)

(2006/C 326/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che, avendo adottato e mantenendo in vigore il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, come modificato, il quale traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva 1999/31/CE (1) in maniera non conforme alla direttiva stessa, le Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione ha proceduto all'esame della conformità della legislazione nazionale alla direttiva 1999/31/CE. La non conformità riscontrata dalla Commissione è il risultato del recepimento tardivo effettuato dalla Repubblica italiana. La direttiva prevede, infatti, due regimi giuridici diversi, a seconda che ci si trovi in presenza di discariche nuove o preesistenti. A causa del recepimento tardivo operato dal decreto legislativo, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti.


(1)  GU L 182, p. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 ottobre 2006 — Erika Hollmann/Fazenda Pública

(Causa C-443/06)

(2006/C 326/75)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Erika Hollmann

Convenuta: Fazenda Pública

Interveniente: Ministério Público

Questione pregiudiziale

Se l'art. 43, n. 2, del Código do IRS, approvato col decreto legge 30 novembre 1988, n. 442-A/88, nella versione di cui alla legge 27 dicembre, n. 109-B/2001, che limita l'incidenza dell'imposta al 50 % delle plusvalenze ottenute dai residenti in Portogallo, violi gli artt. 12, 18, 39, 43 e 56 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, escludendo da detta limitazione le plusvalenze ottenute da un residente in un altro Stato membro dell'Unione europea.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/36


Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-444/06)

(2006/C 326/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, C. Fernandez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo fissato all'autorità aggiudicatrice un termine obbligatorio entro il quale notificare la decisione di aggiudicazione a tutti gli offerenti, non avendo previsto un intervallo di tempo obbligatorio tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto ed avendo permesso che un contratto annullato continuasse a produrre effetti giuridici, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa spagnola relativa alle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici non è conforme alla direttiva 89/665 quale interpretata dalla Corte nella sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria AG e a. (Racc. pag. I-7671).

In particolare, la normativa spagnola:

non fissa all'autorità aggiudicatrice un termine obbligatorio entro il quale notificare la decisione di aggiudicazione a tutti gli offerenti;

non prevede un intervallo di tempo obbligatorio tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto, e

permette che un contratto annullato continui a produrre effetti giuridici.


(1)  GU L 395, pag. 33.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/Repubblica federale di Germania

(Causa C-445/06)

(2006/C 326/77)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danske Slagterier

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell'art. 5, n. 1, lett. o) e dell'art. 6, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE (1), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (2) (GU L 268, pag. 69) in combinato disposto con l'art. 5, n. 1, e con gli artt. 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE (3), relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU. L 395, pag. 13) conferiscano ai produttori e ai commercianti di carni suine una posizione giuridica che, in caso di errori di attuazione o di applicazione, possa far sorgere una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato.

2)

Se i produttori e commercianti di carni suine possano, a prescindere dalla risposta alla prima questione, lamentare la violazione dell'art. 30 del Trattato CE (attuale art. 28 CE) per motivare una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato in caso di attuazione e applicazione della suddetta direttiva contrarie al diritto comunitario.

3)

Se il diritto comunitario imponga che la prescrizione della pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato venga interrotta in seguito a un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE o se comunque venga sospesa fino alla conclusione di tale procedimento, quando manchi un rimedio giuridico interno efficace per costringere lo Stato membro ad attuare una direttiva.

4)

Se il termine di prescrizione per una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato che si basa sull'insufficiente attuazione di una direttiva e su un conseguente divieto (di fatto) di importazione, cominci a decorrere, a prescindere dal diritto nazionale applicabile, solo a partire dalla completa attuazione della direttiva oppure se il termine di prescrizione possa cominciare a decorrere conformemente al diritto nazionale già dal momento in cui si sono prodotti i primi effetti lesivi e ne sono prevedibili altri. Qualora la completa attuazione di una direttiva dovesse avere effetti sull'inizio del termine di prescrizione, se ciò valga in generale o soltanto nei limiti in cui la direttiva conferisca un diritto ai singoli.

5)

Se, considerato che gli Stati membri non devono stabilire condizioni per il risarcimento dei danni più sfavorevoli rispetto ad altre azioni che coinvolgono solo il diritto interno, e che l'ottenimento di un risarcimento non deve essere reso di fatto impossibile o oltremodo difficile, sussistano perplessità nei confronti di una normativa nazionale, ai sensi della quale l'obbligo di risarcimento non sorge quando la persona lesa ha dolosamente o colposamente omesso di far valere il danno utilizzando le vie giudiziarie. Se sussistano perplessità nei confronti di questo «primato della tutela di diritto primario» anche qualora esso sia sottoposto alla condizione di poterselo ragionevolmente aspettare dalla persona interessata. Se sia irragionevole aspettarselo già ai sensi del diritto comunitario qualora il giudice adito non possa presumibilmente rispondere alle questioni controverse di diritto comunitario senza un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee o qualora sia già pendente un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE.


(1)  GU L 121, pag. 2012.

(2)  GU L 268, pag. 69.

(3)  GU L 395, pag. 13.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2006 — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-446/06)

(2006/C 326/78)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: A. G. Winkel

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

1)

Se un regime che, per riconoscere il diritto al premio vacche nutrici in forza delle pratiche usuali nel settore dell'allevamento, impone che la mucca da tenere presso di sé abbia figliato almeno una volta nel periodo compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla data di apertura del periodo in cui si può presentare la domanda di premio e che il suo vitello non sia stato allontanato dalla mandria di riferimento nei quattro mesi successivi alla nascita, sia compatibile con l'art. 3, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 1254/1999 (1).

2)

Nell'ipotesi in cui la prima questione vada risolta in senso negativo, quali criteri debbano essere osservati per stabilire se la mandria è destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e quali animali appartengono a siffatta mandria.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság/Ungheria il 17 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság e Innomed Medical Orvostechnikai Részvénytársaság/Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete e Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(Causa C-447/06)

(2006/C 326/79)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság/Ungheria.

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság e Innomed Medical Orvostechnikai Részvénytársaság

Convenuti: Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete e Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 3, lett. a), del capo 4 dell'allegato X (1) dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in prosieguo: l'«Atto di adesione»), applicabile ai sensi dell'art. 24 del citato Atto di adesione — a tenore del quale, nonostante gli articoli 87 e 88 CE, l'Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle attività economiche, per un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese, concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C/1990 sulle imposte locali, possa interpretarsi nel senso che si tratta di una deroga transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle attività economiche fino a tale data.

2)

Da questo punto di vista, se l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (2), debba interpretarsi nel senso che impedisce a uno Stato membro di mantenere o istituire un'imposta applicabile alle attività esercitate dalle imprese a fini di lucro la cui base imponibile è costituita dagli introiti netti delle imprese da cui sia stato detratto il prezzo di acquisizione delle merci vendute, il prezzo dei servizi resi a terzi e il costo delle materie prime.

3)

In funzione della risposta che sarà data alle prime due questioni, e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, se si possa ritenere che l'attuale prassi delle autorità fiscali ungheresi di prima e seconda istanza le quali, eludendo l'esame della compatibilità dell'imposta sulle attività economiche con il diritto comunitario, propongono ai propri contribuenti di rettificare la loro dichiarazione con una dichiarazione complementare, debba essere interpretata nel senso che tale prassi, rendendo difficoltosa o ostacolando l'effettiva applicazione del diritto comunitario e obbligando i contribuenti a promuovere procedimenti fiscali dall'incerto esito, impedisce l'esercizio dei loro diritti e, quindi, che la Repubblica di Ungheria non si conforma agli obblighi ad essa imposti dall'art. 10 CE.


(1)  GU L 236, pag. 846.

(2)  GU L 145, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln/Germania, il 2 novembre 2006 — cp_Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherhe

(Causa C-448/06)

(2006/C 326/80)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrente: cp_Pharma Handels GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherhei

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003 (1), n. 1873/2003, sia parzialmente nullo dato il suo contrasto con norme comunitarie di rango superiore (2) [art. 1, nn. 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90, in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 96/22/CE (3)], nella parte in cui, in seno alla nota recante il simbolo (*) con cui si include il progesterone nell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90, viene escluso l'uso della forma farmaceutica costituita dalla soluzione iniettabile.


(1)  GU 2003 L 275, pag. 9.

(2)  GU 1990 L 224, pag. 1.

(3)  GU 1996 L 125, pag. 3.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 6 novembre 2006 — Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

(Causa C-449/06)

(2006/C 326/81)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sophiane Gysen

Convenuto: Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

Questione pregiudiziale

Considerato che, pertanto, occorre appurare se il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (…) (1) ed il suo «Allegato VII: disposizioni relative alla retribuzione (…)», sezione 1, Assegni familiari, art. 67, n. 1, (che) comprendono

a)

l'assegno di famiglia;

b)

l'assegno per figlio a carico;

c)

l'indennità scolastica,

possano o debbano essere considerati costitutivi di ciò che il testo normativo nazionale controverso designa «(…) convenzione internazionale di sicurezza sociale vigente in Belgio»


(1)  GU L 56, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 6 novembre 2006 — Varec SA/Stato belga

(Causa C-450/06)

(2006/C 326/82)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat (Belgio)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Varec SA

Convenuto: Stato belga

Interveniente: Diehl Remscheid GmbH & Co

Questione pregiudiziale

Se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), letto in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, della direttiva 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (2) e con l'art. 6 della direttiva 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3), debba essere interpretato nel senso che l'organo responsabile delle procedure di ricorso previste da tale norma deve garantire la riservatezza e il rispetto dei segreti commerciali contenuti nei fascicoli ad esso trasmessi dalle parti in causa, tra le quali rientra anche l'amministrazione aggiudicatrice, pur potendo esso venire a conoscenza di siffatte informazioni e prenderle in considerazione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(2)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 6 novembre 2006 — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-451/06)

(2006/C 326/83)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gabriele Walderdorff

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Questione pregiudiziale

Se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), come da ultimo modificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/69/CE (2) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), vada interpretato nel senso che la cessione del diritto di pesca a titolo oneroso sotto forma di un contratto d'affitto concluso per la durata di 10 anni

1.

da parte del proprietario del fondo sul quale si trova lo specchio d'acqua per il quale è stato accordato tale diritto,

2.

da parte del titolare del diritto di pesca relativo ad uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico,

debba essere considerata un «affitto e [una] locazione di beni immobili».


(1)  GU L 145, pag. 1.

(2)  GU L 221, pag. 9.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 9 novembre 2006 — The Queen su richiesta della Synthon BV/Licensing Authority, parte interessata: Smithkline Beecham plc

(Causa C-452/06)

(2006/C 326/84)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Synthon BV

Convenuta: Licensing Authority

Parte interessata: Smithkline Beecham plc

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui:

uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro interessato») riceva una domanda, ai sensi dell'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1) (in prosieguo: la «direttiva»), per il mutuo riconoscimento sul suo territorio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (in prosieguo: il «prodotto») rilasciata da un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro di riferimento»);

tale autorizzazione all'immissione in commercio sia stata rilasciata dallo Stato membro di riferimento ai sensi della procedura abbreviata di domanda di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), sub iii), della direttiva in quanto il prodotto è essenzialmente analogo ad un altro medicinale che è già stato autorizzato nell'Unione europea per il periodo richiesto (in prosieguo: il «prodotto di riferimento»);

lo Stato membro interessato avvii una procedura di convalida della domanda durante la quale verifica che essa contenga le informazioni e i documenti richiesti dagli artt. 8, 10, n. 1, lett. a), sub iii) e 28 della direttiva, e che le informazioni fornite siano compatibili con il fondamento normativo su cui poggia la domanda;

a)

se sia compatibile con la direttiva, e in particolare con il suo art. 28, il fatto che lo Stato membro interessato verifichi che il prodotto sia essenzialmente analogo al prodotto di riferimento (senza effettuare alcuna valutazione di merito), si rifiuti di accettare e di esaminare la domanda e non riconosca l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento in quanto, a suo avviso, il prodotto non è essenzialmente analogo al prodotto di riferimento; o

b)

se lo Stato membro interessato sia tenuto a riconoscere l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e della relazione di valutazione ai sensi dell'art. 28, n. 4, della direttiva a meno che lo Stato membro interessato invochi la procedura prevista dagli artt. 29-34 della direttiva (che è applicabile quando vi siano motivi per ritenere che l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto possa presentare un rischio per la sanità pubblica ai sensi dell'art. 29 della direttiva).

2)

Qualora la questione sub 1 a) vada risolta in senso negativo e la questione sub 1 b) in senso affermativo, e nel caso in cui lo Stato membro interessato rigetti la domanda in fase di convalida in quanto il prodotto non è essenzialmente analogo al prodotto di riferimento, e non riconosca quindi l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento o non invochi la procedura prevista dagli artt. 29-34 della direttiva, se il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento nelle circostanze sopra esposta costituisca una violazione del diritto comunitario sufficientemente grave ai sensi della seconda condizione stabilita nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame. In subordine, quali fattori debba prendere in considerazione il giudice nazionale quando deve determinare se tale mancato riconoscimento costituisca una violazione sufficientemente grave.

3)

Nel caso in cui il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento come esposta nella questione n. 1 supra sia basato su una prassi generale adottata dallo Stato membro interessato secondo cui sali diversi di una stessa frazione attiva non possono, dal punto di vista giuridico, essere considerati essenzialmente analoghi, se il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento nelle circostanze esposte sopra costituisca una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario ai sensi della condizione stabilita nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame. In subordine, quali fattori debba prendere in considerazione il giudice nazionale quando deve determinare se tale mancato riconoscimento costituisca una violazione sufficientemente grave.


(1)  GU L 311, pag. 67.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 novembre 2006 — 01051 Telecom GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-453/06)

(2006/C 326/85)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Parti nella causa principale

Ricorrente: 01051 Telecom GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Litisconsorte: Vodafone D2 GmbH

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'art. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), e con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2), il fatto che, in base alla normativa nazionale, debba essere provvisoriamente mantenuto un obbligo legislativo precedentemente previsto da tale normativa di commisurare i corrispettivi per interconnessione ai costi necessari per un'efficiente offerta di servizi, malgrado che ciò non sia imposto dal diritto comunitario.


(1)  GU L 108, pag. 33.

(2)  GU L 108, pag. 7.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria) il 13 novembre 2006 — Pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Stato federale (Repubblica d'Austria), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR

(Causa C-454/06)

(2006/C 326/86)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesvergabeamts

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pressetext Nachrichtenagentur GmbH

Resistente: Stato federale (Repubblica d'Austria), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «aggiudicare» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50/CEE e la nozione di «aggiudicati» di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva 92/50/CEE (1) debbano essere interpretate nel senso che comprendono anche fattispecie in cui un'amministrazione aggiudicatrice si propone di ricevere in futuro prestazioni da parte di un prestatore di servizi attraverso una società di capitali, se tali prestazioni siano state in precedenza fornite da un altro prestatore di servizi il quale è, da un lato, socio unico del futuro prestatore di servizi e, dall'altro, controlla nel contempo il futuro prestatore di servizi impartendo istruzioni. Se in un caso del genere sia rilevante sotto il profilo giuridico che al riguardo non sia garantito per l'amministrazione aggiudicatrice che le quote societarie nel futuro prestatore di servizi non siano cedute in tutto o in parte a terzi nel corso del complessivo corso di validità del contratto originario e non sia neppure garantito che la composizione sociale dell'originario prestatore di servizi, organizzato come cooperativa, non cambi nel corso del complessivo corso di validità del contratto.

2)

Se la nozione di «aggiudicare» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50/CEE, e la nozione di «aggiudicati» di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva 92/50/CEE debbano essere interpretati nel senso che si riferiscono anche a fattispecie in cui un'amministrazione aggiudicatrice, durante il periodo di validità di un contratto concluso a tempo indeterminato con i prestatori di servizi per una prestazione di servizi comune concordi con tali prestatori modifiche del corrispettivo per determinate prestazioni contrattuali e riformuli una clausola di garanzia monetaria, qualora tali modifiche conducano a corrispettivi modificati e si verifichino in occasione della conversione in euro.

3)

Se la nozione di «aggiudicare» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50/CEE e la nozione di «aggiudicati» di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva 92/50/CEE debbano essere interpretate nel senso che esse si riferiscono anche a fattispecie in cui un'amministrazione aggiudicatrice, durante il periodo di validità di un contratto concluso a tempo indeterminato con i prestatori di servizi per una prestazione di servizi comune concordi nuovamente per tre anni con tali prestatori attraverso una modifica contrattuale, da un lato, una rinuncia alla disdetta non più valida al momento del nuovo accordo, mentre, d'altro lato, in tale modifica contrattuale viene fissato in aggiunta uno sconto maggiore rispetto a prima per determinati corrispettivi dipendenti dalla quantità per un determinato ambito di prestazioni.

4)

Nel caso in cui esista un'aggiudicazione ai sensi di una delle prime tre questioni:

Se l'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE o altre disposizioni del diritto comunitario come in particolare il principio di trasparenza debbano interpretarsi nel senso che consentono ad un'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare prestazioni in un unico contratto d'appalto in un procedimento di trattativa senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora siano comprese parti delle prestazioni di servizi di diritti esclusivi, come menzionato all'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE. Se in alternativa il principio di trasparenza o altre disposizioni del diritto comunitario, nell'aggiudicazione di prestazioni di servizi prevalentemente non prioritarie impongano che in un caso del genere si proceda ciononostante alla pubblicazione di un bando di gara prima dell'aggiudicazione di un appalto per rendere possibile agli operatori interessati di controllare se effettivamente vengono aggiudicate prestazioni soggette ad un diritto esclusivo. Se in alternativa le disposizioni del diritto comunitario sull'aggiudicazione di appalti pubblici impongano che in un caso del genere le prestazioni, a seconda dell'esistenza o della non esistenza di un diritto esclusivo, possano essere aggiudicate solo in procedimenti di aggiudicazione separati per rendere possibile almeno in parte una gara di aggiudicazione.

5)

Per il caso di risoluzione della quarta questione nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare le prestazioni non rientranti nei diritti esclusivi unitamente alle prestazioni rientranti nei diritti esclusivi in un unico procedimento di aggiudicazione:

Se un imprenditore, in caso di mancanza di un proprio potere di disporre di dati soggetti al diritto esclusivo di un'impresa in posizione dominante sul mercato, possa giustificare la propria capacità al riguardo, in base alle norme sulle aggiudicazioni, di fornire l'intera prestazione ad un'amministrazione aggiudicatrice con il fatto che tale imprenditore fa riferimento all'art. 82 CE e ad un obbligo, derivante da tale norma, da parte dell'impresa detentrice del potere di disporre dei dati, impresa in posizione dominante sul mercato in uno Stato membro delle Comunità europee, di trasmettere i dati a condizioni adeguate.

6)

Nel caso di soluzione delle questioni sub 1, 2 e 3 nel senso che attraverso il parziale trasferimento contrattuale nell'anno 2000 e/o attraverso una delle modifiche contrattuali illustrate, o entrambe, si sono verificate nuove aggiudicazioni, ed inoltre nel caso in cui la quarta questione debba essere risolta nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice nell'aggiudicazione di prestazioni non rientranti in diritti esclusivi attraverso un'aggiudicazione separata o invece nell'aggiudicazione del contratto per le prestazioni complessive (nella fattispecie comunicati stampa, servizio base e diritti di utilizzazione della banca dati APA Dok) avrebbe dovuto procedere prima alla pubblicazione di un bando di gara ai fini della trasparenza e della controllabilità della progettata aggiudicazione di un appalto:

se le nozioni di lesione di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665/CEE e rispettivamente l'espressione «lese» di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665/CEE (2) debbano essere interpretate nel senso che un imprenditore in un caso come quello di specie ha già subito una lesione ai sensi di tali disposizioni della direttiva 89/665/CEE ovvero è stato leso, se gli sia stata tolta la possibilità di partecipare ad un procedimento di aggiudicazione in quanto l'amministrazione aggiudicatrice non ha proceduto, prima dell'aggiudicazione, alla pubblicazione di alcun bando di gara sulla base del quale l'imprenditore avrebbe potuto candidarsi all'appalto da aggiudicare o presentare un'offerta ovvero, attraverso le competenti autorità di controllo delle aggiudicazioni, sottoporre ad un controllo l'affermazione dell'esistenza di pretesi diritti esclusivi.

7)

Se il principio di diritto comunitario dell'equivalenza, il precetto di diritto comunitario della tutela giuridica effettiva ovvero il principio di effettività alla luce delle altre disposizioni del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che con essi viene attribuito ad un imprenditore un diritto soggettivo e incondizionato contro uno Stato membro a che esso possa far valere presso le autorità nazionali competenti i suoi rimedi giuridici per ottenere un risarcimento danni dopo un'aggiudicazione a seguito di una violazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di aggiudicazioni per almeno sei mesi a partire dalla possibile presa di conoscenza dell'aggiudicazione di appalto contraria alle norme in materia di aggiudicazione e a tal fine debbano essere a sua disposizione, in aggiunta, i periodi di tempo in cui non era possibile far valere una corrispondente pretesa per mancanza di fondamenti giuridici nazionali, se per domande di risarcimento danni fondate su violazioni nazionali nell'ordinamento nazionale di norma sono previsti termini di prescrizione di tre anni dalla presa di conoscenza dell'autore della lesione e della lesione e in mancanza di tutela giurisdizionale in un determinato settore giuridico non decorrono neppure i termini di prescrizione.


(1)  GU L 209, pag. 1.

(2)  GU L 395, pag. 33.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 novembre 2006 — Peek & Cloppenburg K. Co/Cassina S.p.A.

(Causa C-456/06)

(2006/C 326/87)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Peek & Cloppenburg K. Co

Convenuta: Cassina S.p.A.

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se si debba ritenere esistente una distribuzione al pubblico in qualsiasi forma in altro modo ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva sull'informazione (1), nel caso in cui venga reso possibile a terzi l'uso di esemplari di opere protette in base al diritto d'autore, senza che con la cessione dell'uso sia collegato un trasferimento dell'effettivo potere di disporre di tali esemplari.

b)

Se si configuri una distribuzione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva sulla società dell'informazione anche nel caso in cui esemplari di opere protette in base al diritto d'autore vengano esibiti in pubblico senza che sia stata concessa a terzi la possibilità di utilizzare gli esemplari.

2.

In caso di soluzione in senso affermativo: se la tutela della libera circolazione delle merci osti all'esercizio del diritto di distribuzione nei casi summenzionati qualora gli esemplari presentati, nello Stato membro in cui sono stati fabbricati e messi in commercio, non siano soggetti ad alcuna tutela in base al diritto d'autore.


(1)  GU L 167, pag. 10.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/43


Ricorso proposto il 16 novembre 2006 dalla Repubblica di Finlandia avverso l'ordinanza emessa il 5 settembre 2006 dal Tribunale di primo grado nella causa T-350/05, Repubblica di Finlandia contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-457/06 P)

(2006/C 326/88)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 5 settembre 2006 nella causa T-350/05, Repubblica di Finlandia contro Commissione delle Comunità europee, dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Finlandia a norma dell'art. 230 CE e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca nel merito, condannare la Commissione a rimborsare alla Finlandia anche le spese causate dall'esame del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

La Finlandia ritiene che il Tribunale di primo grado ha violato con la sua ordinanza il diritto comunitario ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte.

La Finlandia ritiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto considerando che la controversa decisione della Commissione non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE.

Secondo il punto di vista della Finlandia, la decisione della Commissione in parola costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. Con la sua decisione la Commissione ha in effetti privato la Finlandia della possibilità di procedere ad un pagamento condizionale secondo la giurisprudenza della Corte.

La decisione controversa ha quindi effetti giuridici vincolanti, ai sensi della giurisprudenza, sull'applicazione dell'art. 230 CE che hanno un'incidenza sugli interessi della Finlandia e ne modificano in maniera certa la situazione giuridica. Inoltre la decisione controversa ha causato alla Finlandia una perdita di diritti ed è quindi contraria agli interessi della Finlandia.

La Finlandia reputa che il Tribunale di primo grado ha commesso nel valutare il caso frequenti errori di diritto ed ha emesso quindi una decisione contraria al diritto comunitario.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 16 novembre 2006 — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd

(Causa C-458/06)

(2006/C 326/89)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten (Svezia).

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Skatteverket.

Convenuto: Gourmet Classic Ltd.

Questione pregiudiziale

Se l'alcol contenuto nel vino ad uso culinario debba essere classificato come alcol etilico ai sensi dell'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1)


(1)  G.U. L 316, del 31.10.1992, p. 21.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail Bruxelles (Belgio) il 17 novembre 2006 — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

(Causa C-460/06)

(2006/C 326/90)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du Travail [Tribunale del lavoro] Bruxelles (Belgio)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Nadine Paquay

Convenuta: Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1), debba essere interpretato nel senso che esso vieta unicamente di notificare una decisione di licenziamento durante il periodo definito al suo n. 1, o nel senso che esso vieta anche di prendere una tale decisione e di predisporre la sostituzione definitiva della lavoratrice prima che il periodo di tutela sia terminato.

2)

Se il licenziamento notificato dopo il periodo di tutela di cui all'art. 10 della direttiva 92/85, ma non estraneo alla maternità e/o alla nascita di un figlio, sia contrario all'art. 2, n. 1 (ovvero all'art. 5, n. 1), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2), e, in tal caso, se la sanzione debba essere almeno equivalente a quella che il diritto nazionale prevede in esecuzione dell'art. 10 della direttiva 92/85.


(1)  GU L 348, pag. 1.

(2)  GU L 39, pag. 40.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/45


Ricorso proposto il 18 novembre 2006 dalla Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05, AEPI/Commissione

(Causa C-461/06 P)

(2006/C 326/91)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) (rappresentante: Theodoros K. Asprogerakas-Grivas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accogliere la presente impugnazione.

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05.

Che la Corte di giustizia oppure il Tribunale di primo grado autore dell'ordinanza impugnata voglia trattenere e esaminare nel merito il suo ricorso presentato in data 4 giugno 2005 (ai sensi dell'art. 230 del Trattato sull'Unione europea) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nel senso di accoglierlo secondo quanto esposto, in particolare, nei suoi motivi.

Condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nell'atto di impugnazione di cui sopra viene affermato quanto segue:

a)

La decisione impugnata ha respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di irricevibilità della Commissione delle Comunità europee, senza tener conto del diritto soggettivo alla tutela giuridica, il quale impone, in ogni caso, che qualsiasi cittadino che ricorre dinanzi ad un giudice veda esaminare la sua azione nella sua totalità e in tutti i suoi aspetti e che la decisione emessa contenga una motivazione sufficiente e giuridicamente fondata;

b)

la decisione impugnata, benché ammetta che, in casi di violazione della concorrenza, viene attribuita alla Commissione delle Comunità europee una discrezionalità nell'agire, tuttavia non ha esaminato se la Commissione abbia agito nei limiti consentiti della sua discrezionalità oppure abbia violato tali limiti, dal momento che è proibito, in ogni caso e a qualsiasi servizio amministrativo, oltrepassare i limiti consentiti della discrezionalità che eventualmente venga ad esso attribuita;

c)

la decisione impugnata, in modo assolutamente inammissibile, ammette che, in caso di violazione delle regole di concorrenza, la Commissione delle Comunità europee si muova e agisca al di fuori di ogni controllo e, allorché le venga richiesta la ragione, abbia la possibilità di sottrarsi semplicemente sollevando un'eccezione di irricevibilità.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation, chambre sociale (Francia) il 20 novembre 2006 — Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

(Causa C-462/06)

(2006/C 326/92)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation, chambre sociale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline.

Resistente: Jean-Pierre Rouard

Questioni pregiudiziali

Se la norma sulla competenza speciale di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in forza del quale una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili», sia applicabile alla causa intentata da un dipendente dinanzi al giudice di uno Stato membro contro due società appartenenti al medesimo gruppo e di cui una — quella che ha assunto il dipendente per il gruppo, rifiutando successivamente di reintegrarlo — è domiciliata in tale Stato membro e l'altra, per il conto della quale l'interessato ha lavorato da ultimo in Stati terzi e che l'ha licenziato, è domiciliata in un altro Stato membro, posto che l'attore invoca una clausola del contratto di lavoro per sostenere che le due convenute erano sue co-datrici di lavoro, alle quali egli chiede il risarcimento per il licenziamento, o se invece l'art. 18, n. 1, del regolamento, in forza del quale, in materia di contratti individuali di lavoro, la competenza è disciplinata dalla sezione 5, capo II, escluda l'applicazione dell'art. 6, n. 1, cosicché ognuna delle due società dev'essere convenuta dinanzi il giudice dello Stato membro in cui è domiciliata.


(1)  GU 2001, L 12, p. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 20 novembre 2006 — FBTO Schadeverzekeringen N. V./Jack Odenbreit

(Causa C-463/06)

(2006/C 326/93)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof (Germania).

Parti nella causa principale

Convenuta e ricorrente in cassazione (Revision): FBTO Schadeverzekeringen N. V.

Ricorrente e resistente in cassazione (Revision): Jack Odenbreit

Questione pregiudiziale

Se il rinvio effettuato nell'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il regolamento) all'art. 9, n. 1, lett. b) del regolamento, debba essere inteso nel senso che la persona lesa può esercitare un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo di uno Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.


(1)  GU 2001, L 12, p. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finalndia) il 20 novembre 2006 — Avena Nordic Grain Oy

(Causa C-464/06)

(2006/C 326/94)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Avena Nordic Grain Oy

Convenuto: Ministero finlandese per l'agricoltura e le foreste

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione n. 800/1999 (1) in combinato disposto con il principio di proporzionalità e con il principio di una buona amministrazione vada interpretato nel senso che la competente autorità nazionale possa accettare una dichiarazione all'esportazione trasmessa sotto forma di telecopia prima del carico in una situazione in cui l'autorità ritenga non sussistere il minimo dubbio di un procedimento fraudolento e la carenza nella trasmissione della dichiarazione all'esportazione sia dovuta ad un errore prodottosi in collegamento con un consiglio impartito dall'autorità ed in cui quest'ultima ha potuto accertare che l'originale della dichiarazione all'esportazione successivamente trasmesso con la firma in calce era perfettamente identico alla dichiarazione trasmessa sotto forma di telecopia.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/47


Ricorso presentato il 20 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-465/06)

(2006/C 326/95)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e R. Vidal, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE (1), relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, o, in ogni caso, non comunicando le dette misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/98/CE è scaduto il 1o luglio 2005.


(1)  GU L 345, pag. 90.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/47


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 21 novembre 2006 — Société Roquette Frères SA/Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

(Causa C-466/06)

(2006/C 326/96)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Société Roquette Frères SA

Convenute: Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

Questioni pregiudiziali

1)

In via principale:

«se l'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 (1), l'art. 27, n. 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999 (2), l'art. 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000 (3), l'art. [1], n. 2, del regolamento (CE) n. 1745/2002 (4) e l'art. 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 (5) siano validi nella parte in cui fissano quantitativi di base massimi di produzione di isoglucosio per la Francia metropolitana senza tener conto dell'isoglucosio prodotto in tale Stato membro tra il 1o novembre 1978 ed il 30 aprile 1979 quale prodotto intermedio che serve all'elaborazione di altri prodotti destinati alla vendita».

2)

In subordine, qualora la questione precedente fosse risolta in senso negativo:

«se i regolamenti della Commissione nn. 1443/82 (6) e 314/2002 (7) siano invalidi alla luce, rispettivamente, dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 2038/1999 e dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), nonché alla luce dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, in quanto non prevedono, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, di escludere dal fabbisogno finanziario le quantità di zucchero contenute in prodotti trasformati, esportati, senza restituzione all'[esportazione]».


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 263, pag. 31).

(5)  Regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali (GU L 249, pag. 38).

(6)  Regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17).

(7)  Regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40).

(8)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/48


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 21 novembre 2006 — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

(Causa C-467/06)

(2006/C 326/97)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consel Gi. Emme Srl

Convenuto: Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

Questioni pregiudiziali

1)

se il diritto comunitario (con riferimento particolare agli artt. 43 e 49, 82, 86 e 87 Trattato) osti all'affidamento di servizi pubblici e della gestione di pubbliche infrastrutture, da parte di uno Stato Membro — attraverso una apposita normativa, avente caratteristiche analoghe a quella introdotta nell'ordinamento Italiano dall'art. 12 D.Legge 3 ottobre 2006, n. 262 — a favore di imprese di diritto privato (nella specie la s.p.a. ANAS) che contemporaneamente svolgano un ruolo di regolazione e controllo del mercato specifico (analogo a quello affidato ad ANAS s.p.a. dalla norma in esame), essendo nella condizione di determinare i contenuti, lo svolgimento e l'eventuale cessazione del rapporto di concessione in essere tra lo Stato e i concorrenti del soggetto investito di tale ruolo;

2)

se (in relazione alla normativa comunitaria rilevante, concernente il libero esercizio delle attività economiche, tenuto conto della giurisprudenza della Corte sul punto) sia compatibile con l'Ordinamento Comunitario una disciplina (analoga a quella,introdotta dallo Stato Italiano, di cui all'art. 12 citato) che integri o modifichi (in particolare attraverso la loro sostituzione con una convenzione unica, dettata dall'Autorità le convenzioni-contratto già in corso, alterando in misura rilevante l'equilibrio delle prestazioni corrispettive.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/48


Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-479/06)

(2006/C 326/98)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e I. Lawunmi)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE (1), che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/26/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 20 maggio 2005.


(1)  GU L 146 del 30.4.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/48


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-481/06)

(2006/C 326/99)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo mantenuto in vigore l'art. 6, n. 2, della legge 2955/2001 e i relativi decreti interministeriali di attuazione (decreto 6a/ec. 38611 e decreto 6a/ec. 38609 del 12.4.2005) è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, n. 3, della direttiva 93/36/CEE (1), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché all'obbligo di garantire una concorrenza effettiva ed equa, come delineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alla disposizione legislativa ellenica che ha classificato per categoria il complesso dei materiali ad uso medico ed ha fissato per ciascuna categoria un determinato prezzo massimo. La citata disposizione, in combinato disposto con i relativi decreti interministeriali di attuazione, viene a creare un quadro normativo che consente l'aggiudicazione diretta di appalti pubblici di forniture per interi gruppi dei citati prodotti, i quali vengono descritti come non equiparabili.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che il citato quadro normativo si ponga in contrasto con l'art. 6, n. 3, della direttiva 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché con l'obbligo di garantire una concorrenza effettiva ed equa. Nei limiti in cui la citata disposizione ha carattere eccezionale, dev'essere interpretata restrittivamente, cosicché non è ammissibile l'aggiudicazione diretta per intere categorie di prodotti. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatici devono garantire che sia mantenuta una concorrenza effettiva e trasparente nel settore degli appalti pubblici di forniture, il che è impossibile nel caso dell'aggiudicazione diretta, a parte i casi eccezionali previsti all'art. 6, n. 3, della citata direttiva.

Le autorità elleniche non contestano le allegazioni della Commissione né l'esistenza della violazione ad esse ascritta e hanno preannunciato l'intenzione di modificare la disposizione legislativa controversa. Tuttavia, nessuna modifica di tale tipo è stata comunicata, quanto meno fino alla data di deposito del ricorso.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, n. 3, della direttiva 93/36/CEE, nonché all'obbligo di assicurare una concorrenza effettiva ed equa.


(1)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/49


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-482/06)

(2006/C 326/100)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE (1), relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 di tale direttiva

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 1o luglio 2005.


(1)  GU L 345, pag. 90.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/49


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-485/06)

(2006/C 326/101)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. Condou e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

La convenuta è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 5 dicembre 2004.


(1)  GU L 328, pag. 17.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/50


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-489/06)

(2006/C 326/102)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, respingendo le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE, senza che, in ogni caso, le competenti amministrazioni aggiudicatrici degli ospedali greci si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva 93/42/CEE, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 8, n. 2, della direttiva 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (1), nonché dagli artt. 17 e 18 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (2).

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione è giunta una denuncia relativa a fenomeni di rifiuto di dispositivi medici nell'ambito di appalti pubblici di forniture di ospedali in Grecia, per ragioni attinenti alla loro «idoneità generale e sicurezza d'uso», benché tali prodotti fossero muniti di marcatura di conformità CE e, in ogni caso, senza che fosse seguita la procedura prevista dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici.

Conformemente alla direttiva 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, tali gare d'appalto devono svolgersi sulla base delle relative norme tecniche nazionali, in applicazione delle corrispondenti norme europee, o sulla base delle omologazioni tecniche europee oppure delle specifiche tecniche comuni. La Commissione ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici elleniche, disponendo, nei casi di specie, che la marcatura CE non costituisce una garanzia adeguata e obbligatoria dell'idoneità dei prodotti oggetto delle offerte, e senza che si configuri alcuno dei casi eccezionali previsti, tali da giustificare una deroga alle disposizioni della direttiva, siano venute meno agli obblighi imposti dall'art. 8, n. 2.

Contemporaneamente, la Commissione deduce una violazione delle disposizioni della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, la quale prevede procedure specifiche ed esclusive relative alla conformità e all'immissione in commercio, ma anche alla contestazione dell'idoneità dei detti prodotti. Dai documenti a disposizione della Commissione risulta una continua violazione delle procedure di legge relative al controllo di idoneità dei dispositivi medici da parte delle competenti autorità elleniche che hanno respinto le offerte. Nessuna delle procedure previste dalla direttiva, all'art. 18, è stata seguita, quando esse hanno contestato la correttezza della marcatura di conformità CE, ai sensi dell'art. 17 della direttiva.

Inoltre, a parere della Commissione, l'asserita idoneità delle misure adottate dalle autorità elleniche per eliminare i citati fenomeni è smentita dai fatti e, in ogni caso, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esistenza di procedure nazionali volte a far fronte ad asserite violazioni nell'ambito degli appalti pubblici non giustifica la violazione, da parte dello Stato membro, delle relative norme comunitarie.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi impostile dalla direttiva 93/36/CEE, e in particolare dal suo art. 8, n. 2, nonché dalla direttiva 93/42/CEE, artt. 17 e 18.


(1)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

(2)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/51


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-490/06)

(2006/C 326/103)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Lawunmi)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/88/CE (1), che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2002/88/CE nel diritto interno è scaduto l'11 agosto 2004.


(1)  GU L 35 dell'11 febbraio 2003, pag.28-81.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/51


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

(Causa C-491/06)

(2006/C 326/104)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danske svineproducenter

Convenuto: Justitsministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni del capitolo I, titolo A, punto 2, lettera b) e del capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE (2), vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali transitorie, in forza delle quali, nei trasporti di suini di peso compreso fra i 40 kg e i 110 kg, se la durata del trasporto supera le otto ore, deve essere garantita per ogni piano di carico un'altezza interna di almeno 100 cm — calcolata dal punto più alto sul soffitto al punto più basso sul pavimento — quando si fa uso di un sistema meccanico di ventilazione.

2)

Se le disposizioni del capitolo I, titolo A, punto 2, lettera b) e del capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino dell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE, vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali in forza delle quali, nei trasporti di suini di peso pari a 40 kg e oltre, se la durata complessiva del trasporto supera le 8 ore, si devono usare mezzi di trasporto che garantiscano — per esempio grazie ad un tetto sollevabile combinato con piani di carico mobili o con una struttura corrispondente — in qualsiasi momento la possibilità di creare un'altezza interna per ispezione di almeno 140 cm per ogni piano di carico — calcolata dal punto più alto sul soffitto al punto più basso sul pavimento —, mentre l'altezza interna degli altri piani di carico, nei trasporti di animali effettuati utilizzando più piani di carico, deve risultare ancora di almeno 92 cm, per suini trasportati di un peso medio di 100 kg, quando si fa uso di un sistema meccanico di ventilazione.

3)

Se le disposizioni del capitolo VI, punto 47, D) Suini, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE, vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali, in forza delle quali, nei trasporti di durata superiore alle 8 ore, deve esserci a disposizione uno spazio di almeno 0,50 m2 per 100 kg di suino.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell'11.11.1991, pag. 17).

(2)  Direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/52


Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-496/06)

(2006/C 326/105)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. Condou-Durande e W Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2005.


(1)  GU L 31, pag. 18.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/52


Ordinanza del presidente della Corte 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-181/05) (1)

(2006/C 326/106)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/52


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-364/05) (1)

(2006/C 326/107)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/52


Ordinanza del presidente della Corte 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-369/05) (1)

(2006/C 326/108)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-425/05) (1)

(2006/C 326/109)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-46/06) (1)

(2006/C 326/110)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 9 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-85/06) (1)

(2006/C 326/111)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 18 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-86/06) (1)

(2006/C 326/112)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 2 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-101/06) (1)

(2006/C 326/113)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/53


Ordinanza del presidente della Corte 4 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-298/06) (1)

(2006/C 326/114)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/54


Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 — Nanjing Metalink International Co. Ltd/Consiglio

(Causa T-138/02) (1)

(Dumping - Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina - Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato - Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96)

(2006/C 326/115)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanjing Metalink International Co. Ltd (Nanjing, Chine) (rappresentante: sig. P. Waer, avv.)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: sig. S. Marquardt, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Parte interveniente al sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: .sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/54


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Masdar (UK)/Commissione

(Causa T-333/03) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Programma TACIS - Servizi forniti in subappalto - Rifiuto di pagare - Arricchimento senza causa - Gestione di affari - Ripetizione dell'indebito - Legittimo affidamento - Dovere di diligenza»)

(2006/C 326/116)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (Eversley, Regno Unito) (Rappresentanti: A. Bentley, QC, e P. Green, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Enegren e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto della causa

Ricorso ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE diretto ad ottenere il pagamento dei servizi forniti dalla ricorrente nell'ambito dei contratti TACIS MO.94.01/01.01/B002 e RU 96/5276/00, il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato pagamento di tali servizi ed il pagamento degli interessi

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/55


Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 novembre 2006 — Lichtwer Pharma/Uami — Laboratoire Lafon (Lyco-A)

(Causa T-32/04) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Lyco-A - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Spese di procedimento - Ripartizione)

(2006/C 326/117)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lichtwer Pharma AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Laboratoire L. Lafon SA (Maisons-Alfort, Francia)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4), nella parte in cui tale decisione statuisce sulla ripartizione delle spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e del ricorso

Dispositivo della sentenza

1)

Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4) è annullato.

2)

L'UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/55


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Peróxidos Orgánicos/Commissione

(Causa T-120/04) (1)

(«Concorrenza - Intese - Perossidi organici - Ammende - Art. 81 CE - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione - Durata dell'infrazione - Ripartizione dell'onere della prova - Parità di trattamento»)

(2006/C 326/118)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peróxidos Orgánicos, SA (San Cugat del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/55


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Jabones Pardo/UAMI — Quimi Romar (YUKI)

(Causa T-278/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI - Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Conclusioni dell'UAMI - Ricevibilità»)

(2006/C 326/119)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jabones Pardo (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: inizialmente J. Astiz Suárez, poi A. Tarí Lázaro, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente presso il Tribunale: Quimi Romar, SL (Moncada, Spagna) (Rappresentanti: A. Sanz-Bermell y Martínez e J. Carlos Heder, avocats)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell'UAMI 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003-1 e R 604/2003-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jabones Pardo, SA e la Quimi Romar, SL.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003-1 e R 604/2003-1) è annullata nella prte in cui accoglie il ricorso dell'interveniente in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici», rientranti nella classe 3, e a «prodotti igienici», rientranti nella classe 5, di cui alla domanda di marchio comunitario.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Jabones Pardo, SA.

3)

La Quimi Romar, SL sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/56


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2006 — Chetcuti/Commissione

(Causa T-357/04) (1)

(Dipendenti - Concorso interno - Mancata ammissione alle prove in quanto agente ausiliario)

(2006/C 326/120)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marguerite Chetcuti (Zejtun, Malta) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della giuria del concorso 22 giugno 2004 che ha respinto la candidatura della ricorrente e degli atti della procedura di concorso successivamente adottati.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/56


Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 — Neirinck/Commissione

(Causa T-494/04) (1)

(Dipendenti - Agenti contrattuale - Posto di giurista presso l'ufficio per le infrastrutture e la logistica in Bruxelles (OIB) - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2006/C 326/121)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wineke Neirinck (Bruxelles — Belgio) (Rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, successivamente G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall. D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti, assistiti da F. Herbert e L. Eskenazi, avvocati)

Oggetto della causa

Da un lato, domanda di annullamento delle decisione della Commissione relative al rigetto della candidatura della ricorrente al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) e la nomina di un altro candidato al detto posto nonché, dall'altro lato, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Tutte le spese sono a carico della Commissione, comprese quelle della ricorrente.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/57


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2006 — Staelen/Parlamento

(Procedimento T-32/05) (1)

(«Dipendenti - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Ricorso d'annullamento - Non luogo a stauire - Ricorso per risarcimento danni - Mancanza di un procedimento precontenzioso - Assenza di un nesso diretto - Irricevibilità manifesta»)

(2006/C 326/122)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (Bridel, Lussemburgo) (Rappresentante: J. Choucroun, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (Rappresentanti: J. de Wachter e M. Mustapha-Pacha, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EUR/A/151/98, riaperto in seguito alla sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-24/01 Staelen/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-79 e II-423), di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva di detto concorso e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

2)

La domanda di risarcimento danni è respinta.

3)

Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché i due terzi delle spese esposte dalla ricorrente.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/57


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 settembre 2006 — Athinaïki Techniki/Commissione

(Causa T-94/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti concessi dagli Stati - Denuncia - Archiviazione della denuncia - Irricevibilità)

(2006/C 326/123)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki (Atene, Grecia) (Rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (Rappresentanti: F. Carlin, barrister, N. Niejahr, J. Dryllerakis, F. Spyropoulos e N. Korogiannakis, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 2 dicembre 2004, che informa la ricorrente dell'archiviazione della sua denuncia avente ad oggetto un aiuto di Stato asseritamene accordato dalla Repubblica ellenica al consorzio di Hyatt Regency nell'ambito dell'appalto pubblico «Casino Mont Parnès»

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

L'Athinaïki Techniki AE è condannata a sostenere tutte le spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/57


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-106/05) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara di appalto relativa ad un'assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica della Repubblica di Turchia - Rigetto della candidatura - Termine - Atto confermativo - Irricevibilità)

(2006/C 326/124)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Tufvesson e K. Kańska, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione di non ammettere alla lista ristretta la candidatura della ricorrente, nell'ambito della procedura di appalto riguardante la fornitura di un'assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dell'Istituto nazionale di statistica della Repubblica di Turchia e, dall'altro, domanda di annullamento delle decisioni che respingono la domanda della ricorrente di riesame della decisione d'inammissibilità della sua candidatura.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2006 — Fermont/Commissione

(Causa T-307/05) (1)

(Incidenti - Eccezione di irricevibilità - Atto introduttivo di causa - Requisiti di forma - Irricevibilità)

(2006/C 326/125)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Fermont (Kraainem, Belgio) (Rappresentanti: L. Kakiese e N. Luzeyemo, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento mirante all'indennizzo del danno asseritamene subito dal ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile

2)

Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2006 — Harry's Morato/UAMI — Ferrero Deutschland (MORATO)

(Causa T-52/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Cancellazione del marchio anteriore - Non luogo a statuire»)

(2006/C 326/126)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Harry's Morato SpA (Altavilla Vicentina, Italia) (Rappresentanti: avv.ti N. Ferretti, G. Casucci e F. Trevisan)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: C. Negro e O. Montaldo, agenti)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (Rappresentante: avv.to M. Kefferpütz)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2005 (procedimento R 600/2005-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra le società Harry's Morato SpA e Ferrero Deutschland GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/59


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e a./Commissione

(Procedimento T-209/06 R)

(Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti urgenti e sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità - Urgenza - Assenza)

(2006/C 326/127)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e a. (West Maas en Waal — Paesi Bassi) Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren (West Maas en Waal), Plomps Vogelhandel (Woerden, Paesi Bassi) e Borgstein Birds & Zoofood Trading (West Maas en Waal) (Rappresentante: J. Wouters, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: F. Erlbacher e M. van Heezik, agenti)

Oggetto

Domanda, da un lato, di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 luglio 2006, n. 2006/522/CEE, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patologicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (GU L 205, pag. 28), e, dall'altro, di concessione di ogni altro provvedimento urgente necessario.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimento urgente è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/59


Ricorso presentato il 25 ottobre 2006 — Leclercq/Commissione

(Causa T-299/06)

(2006/C 326/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sylvie Leclercq (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso in esame;

annullare la decisione della Commissione 27 luglio 2006, nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso ai documenti della Commissione richiesto;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al pagamento di EUR 50 al giorno a decorrere dalla data della decisione controversa.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 27 luglio 2006, adottata dal Segretario generale della Commissione, che respinge la sua domanda confermativa di accesso ad un estratto delle banche dati contenenti informazioni relative agli agenti della Commissione. Il rifiuto addotto dalla Commissione è motivato con il fatto che la domanda eccedeva l'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 (1) in quanto, nel caso di specie, non si trattava di una domanda di accesso ad un documento esistente detenuto dall'istituzione ai sensi del detto regolamento.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 3, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, in quanto, nella decisione impugnata, la Commissione esclude dalla nozione di documento una banca dati. La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione effettuando una esclusione non prevista dal regolamento che sarebbe in contrasto con l'interpretazione estensiva di cui, a suo avviso, dovrebbe essere oggetto la nozione di documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell'art. 4 del regolamento n. 1049/2001 e sull'obbligo di motivazione, dato che nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe indicato sotto che profilo la divulgazione del documento richiesto arrechi danno ad un interesse pubblico o privato e possa quindi essere rifiutata sul fondamento di una delle eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento.

La ricorrente afferma che il comportamento della Commissione, asseritamente illegittimo, in quanto contrario al regolamento n. 1049/2001, farebbe sorgere la sua responsabilità extracontrattuale in forza dell'art. 288, secondo comma, CE. Essa richiede pertanto di essere risarcita dei danni finanziario e morale che siffatto comportamento della Commissione le avrebbe cagionato.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/60


Ricorso presentato il 27 ottobre 2006 — Lemaître Sécurité/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-301/06)

(2006/C 326/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lemaître Sécurité SAS (La Walck, Francia) (Rappresentante: avv. D. Bollecker)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento presentato dalla società Lemaître Sécurité avverso la decisione della Commissione 28 agosto 2006 di chiusura del procedimento antidumping;

annullare la decisione 28 agosto 2006 di chiusura della procedimento antidumping ai sensi delle disposizioni dell'art. 231, primo comma, CE;

ordinare il riesame della chiusura del procedimento antidumping riguardante le calzature di sicurezza;

controllare il rispetto dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell'art. 233 CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 28 agosto 2006, 2006/582/CE (1), la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo il ritiro della denuncia da parte del denunziante principale, avvenuto a seguito della lettera della Commissione del 5 luglio 2006, la quale riconosceva, successivamente ad un'inchiesta da essa condotta, un dumping sulle calzature di sicurezza, ma respingeva l'istituzione di diritti antidumping in assenza di un interesse della Comunità europea alla loro applicazione. La ricorrente, produttore europeo di calzature di sicurezza, sostiene che, a causa dell'importazione di calzature provenienti dalla Cina e dall'India, essa subirebbe un danno di carattere economico e strategico in mancanza dell'adozione di provvedimenti diretti a ristabilire una concorrenza sana.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente avanza tre motivi.

Il primo motivo è relativo al difetto di motivazione in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione non esporrebbe in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali essa rifiuta di adottare provvedimenti antidumping.

Il secondo motivo si riferisce alla violazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 384/96 (2), in combinato disposto con gli artt. 2, 3, lett. m), 127, n. 2, e 157, n. 1, CE, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente valutato nel caso di specie l'esistenza di un interesse comunitario ad adottare provvedimenti antidumping.

Con il suo terzo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento riconoscendo espressamente il dumping sulle calzature di sicurezza e rifiutando di adottare provvedimenti correttivi.


(1)  GU 2006, L 234, pag. 33.

(2)  2 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU 1996, L 56, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005, GU L 340, pag. 17.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/60


Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

(Causa T-303/06)

(2006/C 326/130)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: UniCredito Italiano S.p.A (Genova, Italia) (Rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, Avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2006, adottata nel procedimento congiunto R 196/2005-2 ed R 211/2005-2, relativo al procedimento di opposizione n. B490971 sulla domanda di marchio comunitario n. 2.236.164.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «UNIWEB» (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH, già Union Investment Gesellschaft GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi tedeschi «UNIFONDS» (n. 991.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco «UNIZINS» (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione, nella misura in cui viene riconosciuto un rischio di confusione «per quanto riguarda unicamente i servizi giudicati simili».

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La decisione impugnata avrebbe applicato erroneamente la teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale Comunitario di Primo Grado, nella sentenza del 23.2.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge, perché non sussistono i due presupposti a tale scopo necessari: a) che l'elemento comune della serie dei marchi anteriori sia distintivo; e b) che i marchi anteriori siano usati e recepiti dal pubblico di riferimento come significativi di una molteplicità di prodotti e/o di servizi.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/61


Ricorso presentato il 10 novembre 2006 — Reber/UAMI

(Causa T-304/06)

(2006/C 326/131)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (Rappresentante: avv. O. Spuhler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2006 (pratica R 97/2005-2)

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio nominativo «Mozart» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 21 071)

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 (1), violazione del principio dell'indagine di ufficio previsto dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 e violazione del principio del legittimo affidamento, nonché dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94


(1)  Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/61


Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

(Causa T-305/06)

(2006/C 326/132)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Products and Chemicals (Allentown, USA) (Rappresentante: avv. S. Heurung)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Messer Group GmbH (Sulzbach, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 settembre 2006 (pratiche riunite R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2);

Respingere integralmente la domanda controversa di registrazione del marchio «FERROMIX» CTM 3 190 063;

Inviare all'UAMI la sentenza del Tribunale di primo grado;

Condannare la Messer Group al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Messer Group GmbH

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «FERROMIX» per prodotti delle classi 1 e 4 — domanda n. 3 190 063

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo comunitario «FERROMAXX» per prodotti della classe 1

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per i prodotti della classe 1; opposizione respinta per i prodotti della classe 4

Decisione della commissione di ricorso: Ricorso proposto dalla ricorrente (R 1270/2005-2) respinto; Ricorso proposto dalla Messer Group GmbH (R 1408/2005-2) accolto

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe tra l'altro:

sopravvalutato la notorietà e la consapevolezza, presso consumatori non professionisti, del gas da saldatura;

erroneamente ritenuto che il marchio «FERROMAXX» fosse intrinsecamente debole;

prestato un'attenzione insufficiente al fatto che i prodotti di cui trattasi sono parzialmente identici, parzialmente molto simili e

omesso di considerare l'impressione generale del marchio nella sua globalità.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/62


Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

(Causa T-306/06)

(2006/C 326/133)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Products and Chemicals (Allentown, USA) (Rappresentante: avv. S. Heurung)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Messer Group GmbH (Sulzbach, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 settembre 2006 (pratiche riunite R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2);

Respingere integralmente la domanda controversa di registrazione del marchio «INOMIX» CTM 3 190 031;

Inviare all'UAMI la sentenza del Tribunale di primo grado;

Condannare la Messer Group al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Messer Group GmbH

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «INOMIX» per prodotti delle classi 1 e 4 — domanda n. 3 190 031

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo comunitario «INOMAXX» per prodotti della classe 1

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per i prodotti della classe 1; opposizione respinta per i prodotti della classe 4

Decisione della commissione di ricorso: Ricorso proposto dalla ricorrente (R 1226/2005-2) respinto; Ricorso proposto dalla Messer Group GmbH (R 1398/2005-2) accolto

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe tra l'altro:

sopravvalutato la notorietà e la consapevolezza, presso consumatori non professionisti, del gas da saldatura;

erroneamente ritenuto che il marchio «INOMAXX» fosse intrinsecamente debole;

prestato un'attenzione insufficiente al fatto che i prodotti di cui trattasi sono parzialmente identici, parzialmente molto simili e

omesso di considerare l'impressione generale del marchio nella sua globalità.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/63


Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals/UAMI

(Causa T-307/06)

(2006/C 326/134)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Products and Chemicals Inc. (Allentown, USA) (Rappresentante: avv. S. Heurung)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Messer Group GmbH (sulzbach, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 settembre 2006 (pratiche riunite R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2;

Respingere integralmente la domanda controversa di registrazione del marchio «ALUMIX» CTM 3190022;

Inviare all'UAMI la sentenza del Tribunale di primo grado

Condannare la Messer Group al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Messer Group GmbH

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4 — domanda n. 3 190 022

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo comunitario «ALUMAXX» per prodotti della classe 1

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per i prodotti della classe 1; opposizione respinta per i prodotti della classe 4

Decisione della commissione di ricorso: Ricorso proposto dalla ricorrente (R 1225/2005-2) respinto; Ricorso proposto dalla Messer Group GmbH (R 1397/2005-2) accolto

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe tra l'altro:

sopravvalutato la notorietà e la consapevolezza, presso consumatori non professionisti, del gas da saldatura;

erroneamente ritenuto che il marchio «ALUMAXX» fosse intrinsecamente debole;

prestato un'attenzione insufficiente al fatto che i prodotti di cui trattasi sono parzialmente identici, parzialmente molto simili e

omesso di considerare l'impressione generale del marchio nella sua globalità.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/63


Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI

(Causa T-308/06)

(2006/C 326/135)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, USA) (Rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Werner & Mertz GmbH (Magonza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2006 (pratica R 1049/2005-2);

Condannare l'Ufficio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Buffalo Milke Automotive Polishing Products

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products» per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25 — domanda n. 2 099 018

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Werner & Mertz GmbH

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale «BÚFALO» per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della Regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione la prova dell'uso fatta valere per la prima volta dinanzi ad esso ed oltre il termine impartito dalla divisione di opposizione.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/64


Ricorso presentato il 14 novembre 2006 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

(Causa T-309/06)

(2006/C 326/136)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar (České Budějovice, Repubblica Ceca) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Anheuser-Busch, Inc.

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare l'impugnata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, 1o settembre 2006, n. R 305/2005-2;

respingere la domanda di registrazione del marchio verbale «BUD» n. 24711 per designare prodotti della classe 32;

trasmettere la decisione che sarà emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee all'UAMI;

condannare la società Anheuser-Busch al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Anheuser-Busch, Inc.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «BUD» n. 24 711 per i prodotti della classe 32, domanda n. 24 711

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Diritto della denominazione di origine protetta «BUD» per designare birra

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1) nonché dell'art. 20 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 (2) in quanto la commissione di ricorso non sarebbe competente a statuire sulla validità della denominazione di origine invocata dalla ricorrente nell'ambito dell'opposizione. Sostiene ancora che il segno «BUD» costituisce una denominazione di origine protetta in Francia e in Austria. La ricorrente deduce ancora erronea applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento 40/94, in quanto, a suo avviso, la denominazione di origine «BUD» costituisce senz'altro un segno utilizzato nel mondo degli affari.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/64


Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Repubblica di Ungheria/Commissione

(Causa T-310/06)

(2006/C 326/137)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: sig. J Fazekas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Rinviare la controversia dinanzi alla Grande Sezione del Tribunale di primo grado ai sensi degli artt. 14, n. 1 e 51, n. 1 del regolamento di procedura del Tribunale;

annullare le seguenti disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572/2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (1) (in prosieguo: il «regolamento»):

nella parte che si riferisce al granturco, l'art. 1, punto 1,

nella parte che si riferisce al granturco, l'art. 1, punto 3, con cui si modifica l'art. 9, lett. b), del regolamento n. 824/2000,

il valore relativo al peso specifico richiesto per il granturco figurante alla riga E della tabella inclusa al punto 1 dell'allegato, e

nella parte che si riferisce al granturco, la tabella III di cui al punto 2 dell'allegato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale dell'art. 1 del regolamento n. 1572/2006 e del suo allegato, ritenendoli illegittimi.

Essa fonda il suo ricorso sui seguenti motivi:

la Commissione ha violato il legittimo affidamento dei produttori avendo introdotto nel corso dell'esercizio il requisito relativo al peso specifico del granturco, nonché i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, avendo previsto un periodo di preparazione eccessivamente breve, tra la data della pubblicazione e la data di entrata in vigore, e non avendo preso in considerazione la necessità di un adattamento progressivo;

la Commissione non era competente per stabilire il requisito relativo al peso specifico del granturco;

qualora si dovesse ritenere che la Commissione fosse legittimata a stabilire il requisito in questione, la ricorrente sostiene che la convenuta è incorsa in uno sviamento di potere, in quanto, con il pretesto di modificare i parametri cumulativi per l'intervento, ha notevolmente modificato, di fatto, il regime di intervento del granturco;

anche qualora si dovesse ritenere che la Commissione fosse legittimata a stabilire il requisito relativo al peso specifico del granturco, la menzionata istituzione ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto, nel fissare un criterio relativo alla qualità media del granturco, non ha preso in considerazione il fatto che il granturco prodotto nella Comunità si utilizza principalmente nell'alimentazione animale;

la Commissione ha violato l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti giuridici che le incombono ai sensi dell'art. 253 CE;

la Commissione ha violato il regolamento interno del Comitato di gestione per i cereali, non avendo osservato il termine previsto in tale regolamento.


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 29.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/65


Ricorso presentato il 7 novembre 2006 — FMC Chemical and Arysta Lifesciences/EFSA

(Causa T-311/06)

(2006/C 326/138)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Chemical and Arysta Lifesciences (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il presente ricorso ammissibile e accoglierlo.

annullare il Rapporto conclusivo dell'EFSA, intitolato «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbofuran» — «Conclusioni relative alla revisione paritaria della valutazione del rischio di pesticidi della sostanza attiva Carbofuran».

ordinare all'EFSA e/o alla Commissione delle Comunità europee mediante richiesta incidentale ai sensi degli artt. 63 e 64 del regolamento di procedura del Tribunale di produrre la proposta relativa alla (non) inclusione del Carbofuran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, che intende presentare al voto del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione del 22/24 novembre 2006, o in altra riunione.

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti delle ricorrenti e la revisione dei suoi fascicoli sul Carbofuran ex art. 20 del regolamento (CE) della Commissione n. 1490/2002

condannare il convenuto a risarcire le ricorrenti dei danni subiti in conseguenza dell'impugnato provvedimento e di pronunciare in tale fase sentenza interlocutoria di condanna della convenuta a risarcire alle ricorrenti i danni subiti riservandone la fissazione dell'importo o a un accordo tra le parti, o, in mancanza, rimettendolo alla valutazione del Tribunale

condannare le convenute alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 230 CE per sentir annullare la decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 28 luglio 2006, che decideva per la valutazione della sostanza attiva Carbofuran ai sensi della direttiva 91/414/CEE (1) («la direttiva sui prodotti Fitosanitari» o «DFP») in quanto non ha incluso o non ha considerato nuovi elementi critici sul Carbofuran presentati dalle ricorrenti allo Stato membro designato come relatore, cioè il Belgio, nella misura di quanto necessario in relazione ai nuovi dati introdotti, basati sull'applicazione retroattiva dei nuovi documenti di orientamento decisionale, di cui le ricorrenti non hanno potuto prendere visione, e per i quali non era scientificamente possibile condurre e presentare tempestivamente nuovi studi.

Specificamente le ricorrenti deducono che il controverso provvedimento costituisce l'ultima fase del procedimento nella valutazione amministrativa della sostanza ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2000 (2), n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della DPF nella versione modificata con regolamento 1490/2002 (3) per la quale le ricorrenti affermano essere le sole a comunicare e presentare dati.

Le ricorrenti deducono altresì difetto di legge nei riguardi dell'art. 20 del regolamento CE n. 1490/2002, che dispone un coinvolgimento a titolo di mandatario dell'EFSA nella revisione delle sostanze attive considerate nella seconda fase di revisione e nel prescrivere che l'EFSA valuti se la sostanza di cui trattasi possa soddisfare i requisiti sanitari del DPF ed essere inclusa nell'allegato I di questo.


(1)  GU 1991, L 230, pag. 1.

(2)  GU 2000, L 55, pag. 25.

(3)  GU 2002, L 224, pag. 23.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/66


Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA

(Causa T-312/06)

(2006/C 326/139)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Chemical (Buxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

Annullare la relazione conclusiva dell'EFSA intitolata «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbosuflan»;

Ordinare all'EFSA e/o alla Commissione europea mediante richiesta incidentale conformemente agli artt. 63 e 64 del regolamento di procedura, di produrre la proposta relativa alla (non) inclusione del Carbosuflan nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE che intende presentare al voto alla riunione del 22/24 novembre 2006, di qualsiasi altro giorno, del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali;

Dichiarare l'illegittimità e la non applicabilità nei confronti della ricorrente e la revisione del suo fascicolo relativo al Benfuracarb sulla base dell'art. 20 del regolamento n. 1490/2002;

Ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti a causa della misura impugnata e dichiarare in via provvisoria, in questa fase, che la convenuta è obbligata a risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti, riservando la determinazione dell'importo del risarcimento ad un accordo tra le parti, ovvero, in mancanza, ad un ordine del Tribunale

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli alla base della causa T-311/06, FMC Chemical e Arysta Lifesciences/EFSA.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/67


Ricorso presentato il 18 novembre 2006 — Otsuka Chemical/EFSA

(Causa T-313/06)

(2006/C 326/140)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Otsuka Chemical (Osaka, Giappone) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

Annullare la relazione conclusiva dell'EFSA intitolata «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfuracarb»;

Ordinare all'EFSA e/o alla Commissione europea mediante richiesta incidentale conformemente agli artt. 63 e 64 del regolamento di procedura, di produrre la proposta relativa alla (non) inclusione del Benfuracarb nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE che intende presentare al voto alla riunione del 22/24 novembre 2006, di qualsiasi altro giorno, del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali;

Dichiarare l'illegittimità e la non applicabilità nei confronti della ricorrente e la revisione del suo fascicolo relativo al Benfuracarb sulla base dell'art. 20 del regolamento n. 1490/2002;

Ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti a causa della misura impugnata e dichiarare in via provvisoria, in questa fase, che la convenuta è obbligata a risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti, riservando la determinazione dell'importo del risarcimento ad un accordo tra le parti, ovvero, in mancanza, ad un ordine del Tribunale;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli alla base della causa T-311/06, FMC Chemical e Arysta Lifesciences/EFSA.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/67


Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Whirlpool Europe/Consiglio

(Causa T-314/06)

(2006/C 326/141)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo il regolamento definitivo nella parte in cui la definizione del prodotto rilevante o somigliante, non comprende tutti i ti pi di apparecchi frigo-congelatori di grande volume con almeno due pareti esterne side-by-side;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che un produttore di elettrodomestici in Europa, in particolare di frigoriferi, chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (1).

A sostegno del ricorso, deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 253 CE, per avere fornito una motivazione insufficiente per l'esclusione degli apparecchi frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante, specie alla luce delle circostanze della specie.

La ricorrente deduce ancora che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del suo diritto di essere sentita a proposito dell'esclusione all'ultimo momento dei refrigeratori a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

La ricorrente afferma inoltre che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento di base (2), per non avere tempestivamente sentito il parere del comitato consultivo circa l'esclusione dei frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

Infine la ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del regolamento di base nel loro approccio nella definizione del prodotto rilevante basandosi sulle caratteristiche fisiche, senza considerare la percezione del consumatore.


(1)  GU 2006, L 236, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/68


Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Ercros/UAMI — Degusta (TAI CROS)

(Causa T-315/06)

(2006/C 326/142)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (Rappresentante: R. Thierie, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Degussa AG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

«modificare sic et simpliciter» la decisione impugnata (decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 settembre 2006 nel procedimento di ricorso R 29/2006-1);

accogliere l'opposizione e respingere la domanda del marchio figurativo n. 2 768 851«TAICROS»;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Degussa AG.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «TAI CROS» per beni della classe 1 (domanda n. 2 768 851).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi spagnoli «CROS», il marchio denominativo spagnolo «SOCIEDAD ANONIMA CROS», i marchi figurativi spagnoli «CROS», nonché il marchio denominativo spagnolo «ERCROS» per beni della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/68


Ricorso presentato il 9 novembre 2006 — Commissione/Premium

(Causa T-316/06)

(2006/C 326/143)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: sig.ra E. Montaguti, agente, assistita dai sigg. J.-L. Fagnart e F. Longfils, avocats)

Convenuta: Premium SA

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondata la domanda proposta con il presente ricorso, e di conseguenza:

condannare la Premium SA a pagare un importo principale pari a EUR 88 594,493, corrispondente a EUR 57 605,74 per il contratto ISAR A 2052 e a EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 A2019;

condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo di EUR 57 605,74 per il contratto ISAR [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto francese applicabile al contratto];

condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo principale di EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto danese applicabile al contratto];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, in data 11 marzo 1992 e 29 dicembre 1993 ha stipulato, con un consorzio al quale partecipava una società di cui la convenuta era un contraente associato, due contratti relativi ai progetti KAVAS-2, A2019 («Knowledge acquisition visualization and assessment system») e ISAR-AIM, A2052 («Integration System ARchitecture») realizzati nell'ambito di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione (1990-1994) adottato con la decisione del Consiglio 91/394/CE (1).

I contratti prevedevano gli importi dei costi ammissibili dei progetti sulla base dei quali è stato calcolato il contributo finanziario della Comunità. Conformemente a quanto pattuito nei contratti, tutti i versamenti effettuati dalla Commissione dovevano essere considerati come anticipi fino all'approvazione della relazione finale. Qualora il contributo finanziario complessivo a carico della Commissione fosse risultato inferiore ai pagamenti già effettuati, i contraenti si erano impegnati a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione. I contratti disponevano inoltre che i contraenti erano responsabili in via congiunta e solidale per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi in cui uno di essi non avesse fornito determinate informazioni finanziarie o avesse fornito informazioni finanziarie false o incomplete. In quest'ultima ipotesi, la responsabilità incombeva solo a tale contraente.

In forza delle disposizioni contrattuali, il consorzio era tenuto a presentare rendiconti periodici relativi alle spese nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori.

L'audit finanziario effettuato dalla Commissione nel 1996 ha rilevato varie spese non ammissibili fatturate dalla Premium SA. Nelle sue osservazioni in merito al suddetto rapporto, la convenuta ha osservato che non poteva accettare che la relazione respingesse varie voci di costo. In seguito alla corrispondenza intercorsa tra la convenuta e la Commissione, quest'ultima ha emesso le note di addebito nei confronti della Premium SA, che le ha contestate. Dal momento che alcuni anticipi presi in considerazione dalla Commissione nelle prime note di addebito non erano stati trasferiti dal coordinatore alla Premium SA, la Commissione ha emesso nuove note di addebito per gli importi effettivamente pagati in eccesso mantenendo ferme tuttavia le constatazioni di cui alla relazione di verifica contabile relative alle spese non ammissibili fatturate dalla convenuta. La Premium SA ha contestato anche queste note.

La Commissione ha reiterato in diverse occasioni le richieste di pagamento alle quali la convenuta non aveva ottemperato. Di conseguenza, sulla base delle clausole compromissorie contenute nei contratti, la Commissione ha presentato il presente ricorso diretto a condannare la Premium SA al rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Comunità oltre agli interessi di mora in quanto la convenuta non avrebbe presentato nessun motivo rilevante al fine di contestare la fondatezza della tesi della Commissione con riguardo alle spese giudicate non ammissibili in seno alla relazione di verifica contabile.


(1)  GU 1991, L 218, pag. 22.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/69


Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Causa T-317/06)

(2006/C 326/144)

Lingua del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Panico, S.L. (unipersonale) (Santa Perpètua de Mogola, Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv.to D. Pellisé Irquiza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio 8 agosto 2006 (procedimento R 0194/2005-1), relativa al procedimento di opposizione n. B 303 992 contro la domanda di marchio comunitario n. 1.298.785.

Condannare l'Ufficio e la richiedente il marchio comunitario n. 1.298.785, ossia la HDN Development Corporation, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: HDN Development Corporation.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con i termini «KRISPY KREME DOUGHNUTS» (domanda n. 1.298.785), per prodotti compresi nelle classi 25 e 30 e per servizi della classe 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi spagnoli «DOGHNUTS» (n. 1.288.926) e «DONUT» (n. 399.563), per prodotti compresi nella classe 30, e marchio figurativo «donuts», per prodotti compresi nella classe 25 e per servizi della classe 42.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. È fatto valere, al riguardo, che il marchio comunitario oggetto del presente procedimento contiene come elemento principale il vocabolo «DOUGHNUTS», che può essere riferito ai marchi, opposti, della famiglia DONUT-DONUTS-DOGHNUTS, applicati agli stessi prodotti e servizi, generando un grave rischio di confusione nel pubblico spagnolo.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/70


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-318/06)

(2006/C 326/145)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 4 ottobre 2006, nel ricorso di annullamento n. 827 C (procedimento n. R 947/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 573 592«GENERAL OPTICA», depositato il 10 luglio 1997 e registrato il 13 settembre 1999 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — Marchio comunitario n. 573 592

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'uso precedente del marchio fatto valere.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/70


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-319/06)

(2006/C 326/146)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 27 settembre 2006, nel ricorso di annullamento n. 828C (procedimento n. R 944/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 2 436 798«GENERAL OPTICA», depositato il 5 novembre 2001 e registrato il 20 novembre 2002 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — marchio comunitario n. 2 436 798

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'uso precedente del marchio fatto valere.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/71


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-320/06)

(2006/C 326/147)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 27 settembre 2006, nel ricorso di annullamento n. 829C (procedimento n. R 946/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 2 436 723«GENERAL OPTICA», depositato il 5 novembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — Marchio comunitario n. 2 436 723

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'utilizzo precedente del marchio fatto valere.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/71


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-321/06)

(2006/C 326/148)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 27 settembre 2006, nel ricorso di annullamento n. 830C (procedimento n. R 945/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 573 774«GENERAL OPTICA», depositato il 10 luglio 1997 e registrato il 10 settembre 1999 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — Marchio comunitario n. 573 774

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'utilizzo precedente del marchio fatto valere.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/72


Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e a./Commissione

(Causa T-322/06)

(2006/C 326/149)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Manuel Espinosa Labella e a. (Almeria, Spagna) (Rappresentante: sig.ra J. Rovira, abogada)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare la nullità dell'inclusione del SIC ES 166 0014 «Artos de El Ejido» nella decisione approvata dalla Commissione relativa alla Regione Mediterranea ordinando il ritiro del medesimo dalla relazione di «siti di importanza comunitaria» contenuta nella detta decisione.

In via subordinata dichiarare la nullità dell'inclusione delle proprietà immobiliari ubicate nel comune di El Ejido al nord di Santa María del Águila nel SIC menzionato ossia dichiarare la nullità dell'inclusione delle proprietà agricole situate fra le serre al nord di Santa María del Águila nel SIC «Artos de El Ejido».

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (1), in quanto dichiara sito di importanza comunitaria il SIC ES 166 0014 «Artos de El Ejido», nella sua totalità o, in via subordinata, nei limiti in cui si includono in tale lista determinate proprietà immobiliari appartenenti ai ricorrenti.

A sostegno delle loro pretese i ricorrenti fanno valere:

che la convenuta non ha valutato adeguatamente la proposta del Regno di Spagna di includere «Artos de El Ejido» nella lista dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 94/43/CE. Affermano a tal proposito che, dal momento in cui sono venuti a conoscenza della detta proposta si sono rivolti in più occasioni ai responsabili della direzione generale dell'ambiente della Commissione, invocando:

l'enorme antropizzazione del terreno interessato, che lo rende inadeguato come habitat di specie silvestri.

la mancanza di delimitazione del SIC che si intende dichiarare o, in alternativa, la sua delimitazione inadeguata mediante i confini delle proprietà private e non attraverso le caratteristiche naturali del terreno.

La carenza di base scientifica della protezione di determinate specie nelle proprietà agricole situate in zona di agricoltura industriale o intensiva nelle serre.

Nel caso del SIC di cui trattasi, la zona interessata non è stata selezionata correttamente in quanto l'amministrazione nazionale non fornito il sostegno scientifico completo a cui era tenuta. Orbene, se l'amministrazione spagnola non ha fatto ciò la Commissione avrebbe dovuto esigerlo. Si sottolinea, a tal proposito, che la motivazione dell'atto con cui si determina uno spazio come degno di protezione implica un onere scientifico notevole, in quanto deve sempre soddisfare i criteri stabiliti all'allegato III della direttiva citata.

che accettando che non vi fosse un'udienza pubblica nel procedimento di inclusione di «Artos de El Ejido»nell'elenco dei SIC e non avendo dato risposta alle memorie dei ricorrenti, la convenuta ha violato norme procedurali elementari provocando una chiara impossibilità di difendersi.


(1)  GU L 259, del 21.9.2006, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/73


Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Fresyga/Commissione

(Causa T-323/06)

(2006/C 326/150)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fresyga, SA (Almeria, Spagna) (rappresentante: avv. J. Rovira Daudí)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domande della ricorrente

Che venga riconosciuta la ricevibilità del presente ricorso di annullamento e che venga dichiarata la nullità parziale della decisione 19 luglio 2006, che adotta a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, nella misura in cui riguarda il SIC ES6110006, venendo sottratto tale SIC dal suo ambito di applicazione.

In subordine, che venga dichiarata la nullità parziale della decisione 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea, nella misura in cui sottragga il podere «Coto de Padilla» sito nel territorio del comune di Nijar, con una superficie di 8 500 000 m2, dal SIC ES6110006.

Che la Commissione sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (1), nella misura in cui dichiara sito di interesse comunitario il sito ES 6110006 «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla» nella sua totalità o, in subordine, nella misura in cui in tale elenco viene incluso un podere appartenente alla ricorrente.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-322/06, Manuel Espinosa e a./Commissione.

Si afferma, in particolare, che nel periodo trascorso tra la proposta e l'approvazione del SIC ES6110006 la Commissione non ha iniziato a valutare gli elementi sociali o economici della zona, e neppure lo stato di protezione dei terreni, malgrado le domande in tal senso inviate dal comune di Nijar, ma ha semplicemente accettato quanto proposto dalla giunta dell'Andalusia senza valutare l'idoneità degli stessi.


(1)  GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/73


Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Município de Gondomar/Commissione

(Causa T-324/06)

(2006/C 326/151)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Município de Gondomar (Gondomar, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 agosto 2006, C (2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 — Bonifica del Grande Porto/Sul — Subsistema de Gondomar con decisione della Commissione 18 dicembre 1995, C (95) 3281, che sopprime l'importo totale del contributo di EUR 7 778 535 attribuito al progetto e ordina al ricorrente di rimborsare la somma di EUR 6 222 828, è viziata da errori manifesti di valutazione, viola il regolamento n. 1164/94 (1), nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, e, di conseguenza,

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'integrità del finanziamento del Fondo di coesione, fatta salva la somma di EUR 537 863

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CE, in quanto tale decisione sopprime l'intero ammontare del contributo di EUR 7 778 535 attribuito al progetto n. 95/10/61/017 e ordina al ricorrente di rimborsare EUR 6 222 828.

Nella decisione impugnata la Commissione afferma che il ricorrente ha commesso delle irregolarità, alla luce del regolamento n. 1164/94 e della decisione della Commissione C(2006) 3281, che autorizzava la partecipazione finanziaria della Comunità europea al progetto. Tali irregolarità si riferiscono essenzialmente a pagamenti al di fuori del periodo di ammissibilità, a spese ingiustificate e al fatto che il ricorrente non ha ultimato le opere entro il termine stabilito.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola il principio della certezza del diritto. Ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha ripetutamente fondato la decisione impugnata su criteri poco chiari ed ha respinto alcuni degli argomenti del ricorrente senza motivare le proprie conclusioni.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti, in quanto:

tutti gli importi indicati dal ricorrente sono debitamente giustificati;

la Commissione ha mancato di chiarezza nel determinare gli importi da giustificare, avendo altresì omesso di esaminare gli elementi di prova presentati dal ricorrente per giustificare tali spese;

la Commissione ha rifiutato le spiegazioni del ricorrente senza determinare l'esatto fondamento giuridico di tale rifiuto;

la Commissione ha erroneamente interpretato i fatti e i documenti che le sono stati presentati, con l'unico scopo di dimostrare la sussistenza di un'intenzione fraudolenta del ricorrente, intenzione che non sussisteva.

In terzo luogo, il ricorrente considera che la soppressione dell'importo dell'aiuto, nelle circostanze della specie, costituisce una violazione del regolamento n. 1164/94, in quanto: i) tutti gli obiettivi di tale regolamento e della decisione della Commissione C(95) 3281 sono stati realizzati e ii) è stato violato l'art. H dell'allegato II.

Infine, il ricorrente afferma che, considerata la completa realizzazione del progetto e l'assenza di intenzione fraudolenta, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità e l'art. 5 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164/94, che istituisce un Fondo di coesione.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/74


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO)

(Causa T-325/06)

(2006/C 326/152)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boston Scientific Ltd (Christ Church, Barbados) (Rappresentanti: P. Rath e W. Fest-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 14 settembre 2006 nel procedimento R 61/2006-2;

Condannare l'UAMI alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso, notificata al rappresentanti della ricorrente il 18 settembre 2006.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «CAPIO» per prodotti appartenenti alla classe 10 — domanda di registrazione n. 2 554 434.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Terumo Kabushiki Kaisha.

Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi nazionali e comunitari «CAPIOX» e «CAPIOX PULSE» per prodotti appartenenti alla classe 10.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95 in quanto la Terumo non forniva prova sufficiente dell'uso del suo marchio, e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio in quanto i marchi opposti non possono essere confusi.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/75


Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Total SA/UAMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

(Causa T-326/06)

(2006/C 326/153)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (Rappresentante: S. Aldred, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eric Peterson (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 5 settembre 2006;

Ordinare alla commissione di ricorso o all'UAMI di respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 988 228 del sig. Peterson o, a sua discrezione, rimettere l'opposizione dinanzi alla commissione di ricorso per un nuovo giudizio;

Imputare alla ricorrente le spese dell'opposizione, modificare in senso inverso la decisione sulle spese della commissione di ricorso, condannare quest'ultima alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Eric Peterson.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION» per prodotti appartenenti alla classe 3 — domanda di registrazione n. 2 988 228.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo nazionale «TOTAL» per prodotti appartenenti alle classi 3, 10 e 21.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso dichiarava che i due marchi in parola non erano simili, e dell'art. 63, n. 2, di detto regolamento, in quanto la commissione di ricorso non notificava alla ricorrente le osservazioni depositate da Eric Peterson.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/75


Ricorso presentato il 22 novembre 2006 — Altana Pharma/UAMI — Avensa (PNEUMO UPDATE)

(Causa T-327/06)

(2006/C 326/154)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Altana Pharma AG (Konstanz, Germania) (Rappresentante: H. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avensa AG (Zug, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 settembre 2006 (procedimento R 668/2005-2);

ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di respingere l'opposizione presentata dall'opponente n. B 575 524;

in subordine, ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), di riesaminare l'opposizione presentata dall'opponente n. B 575 524 alla luce del giudizio del Tribunale;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «PNEUMO UPDATE» per beni e servizi delle classi 5, 9, 16, 35, 38 e 41 (domanda n. 2 462 049).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Avensa AG.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «Pneumo» per beni della classe 5, con la precisazione che l'opposizione è stata diretta soltanto contro la registrazione nella classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Inoltre, la ricorrente sostiene che il marchio oggetto dell'opposizione non verrebbe utilizzato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/76


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Enercon/UAMI (E)

(Causa T-329/06)

(2006/C 326/155)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (Rappresentante: sig. R. Böhm, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 settembre 2006 (procedimento R 0394/2006-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «E» per prodotti appartenenti alle classi 7, 9 e 19 (domanda n. 3 817 566).

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto è stata denegata la capacità distintiva del marchio richiesto e quest'ultimo è stato dichiarato liberamente disponibile.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/76


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Novartis/UAMI (BLUE SOFT)

(Causa T-330/06)

(2006/C 326/156)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (Rappresentante: sig. N. Hebeis, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2006 nel procedimento R 270/2006-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «BLUE SOFT» per prodotti appartenenti alla classe 9 (domanda n. 3 007 846).

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Non esiste alcun impedimento assoluto alla registrazione e pertanto il marchio richiesto può essere tutelato. Il segno, considerato nel suo insieme, non è puramente descrittivo e non è nemmeno privo di carattere distintivo.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/77


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/AEA

(Causa T-331/06)

(2006/C 326/157)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'AEA che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che assegna il contratto all'aggiudicatario;

condannare la convenuta a pagare le spese legali e le altre spese e costi sostenuti dalla ricorrente in relazione al ricorso, anche qualora quest'ultimo venga respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che nella decisione adottata nel contesto della procedura di gara EEA/IDS/06/002 per la «Fornitura di servizi di consulenza informatica» (GU 2006, pagg. 118-125101) comunicata alla ricorrente con lettera del 14 settembre 2006, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) non si è conformata agli obblighi ad essa incombenti, previsti nelle norme di attuazione e nella direttiva 2004/18/CE, nonché al principio di trasparenza per il fatto di non aver previamente reso nota ai partecipanti la ponderazione dei sottocriteri che sono stati successivamente applicati durante la procedura di selezione.

Inoltre, la ricorrente afferma che l'AEA è incorsa in vari, manifesti errori di valutazione che hanno portato al rigetto della sua offerta.

La ricorrente chiede che la decisione dell'AEA di respingere la sua offerta e di aggiudicare l'appalto ad altri tre partecipanti sia annullata e che la Corte condanni la convenuta a pagare tutte le spese legali relative al presente procedimento anche qualora il ricorso venga respinto.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/77


Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-332/06)

(2006/C 326/158)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso) (Rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, T. Müller-Ibord, F. M. Salerno e T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006 (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente e alle tariffe per l'energia elettrica pagabili dalla ricorrente a Portovesme e a Fusina o, in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui considera queste tariffe come un illegale aiuto nuovo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 230 CE per l'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione del 2006»), che ha qualificato le tariffe elettriche applicabili agli impianti di produzione di alluminio situati a Portovesme (Sardegna) e a Fusina (Veneto) come un illegale aiuto nuovo e ha avviato un procedimento formale contro tali tariffe ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

La ricorrente sostiene che la decisione del 2006 è erronea e illegittima in quanto si discosta dalla precedente decisione della stessa Commissione in cui si dichiarava che le tariffe in questione non costituivano un aiuto di Stato e travisa il procedimento che la Commissione dovrebbe applicare in un siffatto caso. In particolare, la ricorrente solleva i seguenti motivi:

in primo luogo, la ricorrente rileva che avendo avviato un procedimento formale contro le tariffe di cui trattasi e qualificato le stesse come un illegale aiuto nuovo la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 88, n. 2, in quanto (i) non si poteva concludere che le tariffe comportavano un vantaggio atto a tradursi in un aiuto di Stato e (ii) la Commissione non aveva effettuato alcuna valutazione pertinente sul se le tariffe effettivamente comportassero un siffatto vantaggio per la ricorrente. Inoltre, la ricorrente afferma che, come confermato dalla «decisione del 1996», le tariffe corrispondono ai prezzi che in base a una ragionevole previsione un razionale operatore del mercato applicherebbe in presenza di normali condizioni del mercato e che quindi non determinano un beneficio per la ricorrente comportante un aiuto. La decisione del 2006, invece, afferma semplicemente che le tariffe determinano un vantaggio, senza una previa valutazione in tal senso. Così facendo la Commissione ha ignorato le sue stesse conclusioni come esposte nella precedente decisione e le sue osservazioni in merito ai fatti formulate nella decisione di cui trattasi, che confermano che non esiste un beneficio di questo genere. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo obbligo ai sensi dell'art. 253 CE di fornire un'adeguata motivazione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento nel revocare, di fatto, la «decisione del 1996» e nel qualificare le tariffe come aiuto di Stato nuovo in chiaro contrasto con le sue previe constatazioni. Dal punto di vista della ricorrente, le iniziali conclusioni della Commissione restano valide finché non muteranno sostanzialmente le considerazioni su cui si è fondata l'originale decisione della Commissione.

In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha violato l'art. 88 CE e il quadro procedurale determinato da tale disposizione per gli aiuti esistenti, nonché gli artt. 1, lett. b), sub (v) e 17-19 del regolamento (CE) n. 659/99 (2) e i fondamentali principi del diritto comunitario.


(1)  GU 2006 C 214, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999 (GU 1999 L 83, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/78


Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Commissione/Northumbrian Water

(Causa T-334/06)

(2006/C 326/159)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: sig. R. Lyal, agente)

Convenuta: Northumbrian Water Ltd. (Durham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta, Northumbrian Water Ltd.:

a versare alla Commissione l'importo di EUR 561 732,65, composto dall'importo principale di EUR 443 307,67 oltre a EUR 10 922,84 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 4,75 % sulla somma inizialmente dovuta (EUR 456 159,71) relativamente al periodo compreso tra il 1o luglio 2002 e il 31 dicembre 2002, EUR 99 795,87 a titolo di interessi di mora calcolati sulla suddetta somma originaria al tasso del 6,75 % relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 28 marzo 2006 e EUR 17 790 a titolo di interessi di mora calcolati sul nuovo importo principale al tasso del 6,75 % relativamente al periodo compreso tra il 29 marzo 2006 e il 31 ottobre 2006;

a versare EUR 81,98 al giorno a titolo di interessi maturati dal 1o novembre 2006 fino al completo rimborso del debito;

al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, nel 1997 ha stipulato un contratto con vari soggetti, tra cui la convenuta, per l'esecuzione del progetto «Produzione di energia elettrica mediante gassificazione in base al processo LR di fanghi derivanti dalla depurazione non digeriti e disidratati» nell'ambito delle attività comunitarie condotte nel settore dell'energia non nucleare (1).

Nel 2000 la convenuta ha informato la Commissione che aveva deciso di risolvere il contratto in ragione dell'incremento dei costi. La Commissione ha effettuato una valutazione del lavoro svolto e ha ritenuto che corrispondesse alla fase di progettazione. La Commissione ha pertanto tentato, invano, di recuperare gli anticipi percepiti dalla convenuta che eccedevano l'importo previsto per la progettazione, ossia la fase iniziale del progetto.

A sostegno del suo ricorso la Commissione sostiene che le condizioni generali del contratto non la obbligano a pagare per la fase di progettazione più dell'importo previsto nel contratto e che non è possibile procedere, tra una fase e l'altra del progetto, a un trasferimento delle disponibilità di bilancio da una categoria di spesa a un'altra.


(1)  Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/79


Ricorso presentato il 22 novembre 2006 — Italia/Commissione

(Causa T-335/06)

(2006/C 326/160)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la carenza della Commissione per aver illegittimamente omesso, a seguito di formale messa in mora ai sensi dell'art. 232 CE, di adottare misure eccezionali di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75, per quanto riguarda i pulcini distrutti per impossibilità di accasamento nelle zone colpite da influenza aviaria e soggette a misure veterinarie restrittive della circolazione nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003.

con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il Governo della Repubblica italiana ha proposto davanti al Tribunale di primo grado delle comunità europee un ricorso in carenza per la mancata adozione da parte della Commissione europea di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia, per quanto attiene al mercato del pollame.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha dedotto:

1)

la violazione del principio di non discriminazione tra produttori comunitari di cui all'art. 34, n. 2, comma 2, CE in quanto essendo state concesse all'Italia le misure eccezionali di sostegno al mercato solo in relazione al settore delle uova, sono state negate analoghe misure in relazione al settore del pollame, con la conseguente discriminazione dei produttori avicoli italiani rispetto a quelli olandesi e quindi in violazione dell'art. 34, n. 2, comma 2 del Trattato CE;

2)

lo sviamento di potere e l'errore manifesto di valutazione della Commissione che, rifiutando di adottare le misure eccezionali di sostegno del mercato anche in relazione ai pulcini di un giorno distrutti per impossibilità di accasamento, ha ecceduto i poteri conferitile dal regolamento di base relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ed è incorsa in un errore di valutazione della situazione del mercato avicolo italiano, nonché dei dati relativi alla struttura della produzione a sua disposizione;

3)

la violazione e falsa interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75 in quanto l'ingiustificato rifiuto da parte della Commissione di concedere le misure eccezionali di sostegno al mercato in relazione ai pulcini di un giorno distrutti per impossibilità di accasamento è il risultato di un'errata interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75;

4)

la violazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, di equità e di trasparenza.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/79


Ricorso presentato il 28 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)

(Causa T-337/06)

(2006/C 326/161)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: UniCredito Italiano SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, Avvocati)

Convenuta: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «UniCredit Wealth Management» (domanda di registrazione n. 2.330.066), per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi tedeschi verbali «UNIFONDS» (n. 881.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo «UNIZINS» (n. 2.016.954), per servizi nella classe 36 (collocamento di fondi).

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione nella misura in cui viene riconosciuto un rischio di confusione per quanto riguarda il collocamento di fondi.

Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione della teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale comunitario di primo grado, nella sentenza del 23.02.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/80


Ricorso presentato il 30 novembre 2006 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-339/06)

(2006/C 326/162)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (agenti: I. Chalkiás, S. Papaioánnou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domande della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di primo grado:

Di annullare o di modificare l'impugnata decisione della Commissione nella parte che riguarda la ripartizione delle dotazioni finanziarie per la ristrutturazione e la conversione dei vigneti in Grecia affinché vengano presi in considerazione i corretti elementi statistici trasmessi dalla ricorrente alla Commissione il 22 settembre 2006 e vengono ripartite alla Grecia le dotazioni finanziarie.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica ricorre contro la decisione della Commissione 4 ottobre 2006, C (2006) 4348 def. (GU 2006, L 275, pag. 62), con la quale è stata fissata per l'esercizio finanziario 2006 la ripartizione definitiva delle dotazioni finanziarie assegnate agli Stati membri per un determinato numero di ettari ai fini della ristrutturazione e della conversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, e chiede il suo annullamento o la sua modifica nella parte che riguarda la Grecia, in quanto, come viene sostenuto, la Commissione:

a)

ha violato l'obbligo di cooperazione che presiede ai rapporti tra la Commissione e gli Stati membri non prendendo in considerazione gli elementi ad essa trasmessi dalla ricorrente,

b)

ha violato il principio di buona fede e di buona amministrazione non riconoscendo un chiaro errore di dattilografia, tempestivamente e opportunamente portato a sua conoscenza, attraverso la conseguente rettifica,

c)

ha violato il principio di equità e di proporzionalità, dato che la perdita di dotazioni finanziarie per la Grecia (EUR 1 129 015) è sproporzionata rispetto all'invocata rettifica retroattiva dell'errore di dattilografia che esisteva negli elementi inizialmente inviati e, infine,

d)

ha violato il principio del conseguimento del risultato utile, dato che la misura della ristrutturazione e conversione dei vigneti [artt. 11, 13, 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) e 16, 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 (2)] crea un'importante misura di graduazione qualitativa del vigneto comunitario, ma la diminuzione ingiustificata delle dotazioni finanziarie per la Grecia colpisce tale obiettivo comunitario.


(1)  GU L 179, pagg. 1-84.

(2)  GU L 143, pagg. 1-21.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/80


Ricorso presentato il 30 novembre 2006 — Stradivarius España/UAMI — Ricci (Stradivari 1715)

(Causa T-340/06)

(2006/C 326/163)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Stradivarius España, S.A. (Arteixo, La Coruña, Spagna) (Rappresentanti: G. Marín Raigal e P. López Ronda, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Cristina Ricci

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2006 (procedimento R 1024/2005-1), di maniera che, accogliendo il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione 22 giugno 2005, n. 2205/2005, sia respinta la domanda di marchio comunitario n. 2 269 256 (Stradivari 1715, figurativo), con condanna del richiedente alle spese per entrambe le istanze;

condanna dell'UAMI a sostenere le proprie spese nonché quelle esposte dalla ricorrente nel presente procedimento;

in subordine, condanna della controinteressata a sostenere le proprie spese e quelle esposte dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Cristina Ricci

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «Stradivarius 1715» (domanda n. 2 269 256) per prodotti rientranti nelle classi 14, 16 e 18

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo «Stradivarius», per prodotti rientranti nelle classi 14 e 16 (n. 1 246 164) e 18 (n. 506 469)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/81


Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Compagnie générale de Diététique/UAMI (GARUM)

(Causa T-341/06)

(2006/C 326/164)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie générale de Diététique SAS (Caen, Francia) (Rappresentanti: avv.ti J.-J. Evrard e T. de Haan)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «GARUM» per prodotti appartenenti alla classe 29 (domanda n. 3501939)

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto, contrariamente a quanto ha dichiarato la commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio non sarebbe descrittivo rispetto ai prodotti oggetto di rivendicazioni e tenuto conto del pubblico interessato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/81


Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Angiotech Pharmaceuticals/UAMI (VASCULAR WRAP)

(Causa T -342/06)

(2006/C 326/165)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Angiotech Pharmaceuticals, Inc. (Vancouver, Canada) (Rappresentante: T. Clark, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 20 settembre 2006, R 751/2006-2, e rinviare gli atti per decisione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno; oppure

in subordine, se il Tribunale decide che il ricorso deve essere accolto soltanto con riferimento ad alcuni dei beni oggetto della domanda, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso con esclusivo riferimento a quei beni e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno in conformità a tale decisione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «VASCULAR WRAP» per beni e servizi delle classi 5 e 10 (bendaggi, materiale per fasciature, rivestimenti, preparati e strumenti medici ad uso chirurgico) — domanda n. 4220811.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/82


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2006 — Kat e a./Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-530/93, T-531/93, T-533/93, T-1/94, T-3/94, T-4/94, T-11/94, T-53/94, T-71/94, T-73/94, T-87/94, T-91/94, T-102/94, T-103/94, T-106/94, T-120/94, T-121/94, T-123/94, T-124/94, T-253/94 e T-372/94T) (1)

(2006/C 326/166)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione parziale delle cause riunite.


(1)  GU C 334 del 9.12.2003.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/83


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Chatziioannidou/Commissione

(Causa F-100/05) (1)

(Dipendenti - Pensioni - Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio nelle Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Mancata applicazione, a causa dell'introduzione dell'euro, di disposizioni relative alla conversione monetaria dell'importo trasferito)

(2006/C 326/167)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgio) (Rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: agenti D. Martin e K. Herrmann)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione relativa al trasferimento verso il regime comunitario dei diritti a pensione acquisiti in Grecia.

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della Commissione delle Comunità europee 30 novembre 2004 e 20 febbraio 2005, vertenti sul calcolo delle annualità di pensione della ricorrente in seguito al trasferimento verso il regime comunitario dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione da essa acquisiti in Grecia sono annullate.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14 gennaio 2006, pag. 25 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-387/05, poi trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/83


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Villa e a./Parlamento

(Causa F-4/06) (1)

(Pensione - Trasferimento dei diritti a pensione - Calcolo dell'abbuono già ottenuto)

(2006/C 326/168)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Renata Villa (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentanti: avv.ti G: Bouneou, F. Frabetti)

Convenuto: Parlamento europeo (Rappresentanti J. F. De Wachter e M. Mustapha-Pacha: agenti)

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni 8 febbraio 2005 mediante le quali l'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlemento europeo rifiuta ai ricorrenti il rimborso dell'abbuono eccedente, che risulta dalla differenza tra i diritti acquisiti durante gli anni d'affiliazione al regime italiano ed il numero di annualità trasferite nel regime comunitario, a seguito del nuovo calcolo di trasferimento dei loro diritti a pensione.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 74 del 25.03.2006, pag. 34.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/84


Ricorso presentato il 29 settembre 2006 — Spee/Europol

(Causa F-121/06)

(2006/C 326/169)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: David Spee (Rijswijk, Paesi Bassi) (Rappresentante: D. C. Coppens, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di Europol del 5 luglio 2006;

condannare Europol a concedere due scatti al ricorrente a partire dal 1o novembre 2005;

condannare Europol alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione di attribuirgli soltanto un aumento del trattamento corrispondente ad uno degli scatti di cui all'art. 29 dello Statuto del personale di Europol, mentre a suo avviso egli avrebbe avuto diritto ad un aumento corrispondente a due scatti.

Egli asserisce che Europol avrebbe tenuto conto non soltanto della valutazione prevista all'art. 29 dello Statuto del personale di Europol, ma anche della valutazione prevista all'art. 28 dello stesso Statuto. In tal modo, l'aministrazione avrebbe applicato retroattivamente il documento del 24 marzo 2006, intitolato «Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff», in violazione del principio della certezza del diritto.

Inoltre, il ricorrente asserisce che, anche supponendo che l'amministrazione avesse il diritto di prendere in considerazione le due valutazioni, il metodo applicato sarebbe aritmeticamente scorretto e svantaggioso per il lavoratore.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/84


Ricorso presentato il 23 ottobre 2006 — Timmer/Corte dei Conti

(Causa F-123/06)

(2006/C 326/170)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Francia) (Rappresentante: avv. F. Rollinger)

Convenuta: Corte dei Conti europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare tutti i rapporti informativi della ricorrente redatti dal sig. L.;

annullare le decisioni collegate e/o conseguenti, compresa la decisione di nomina del sig. L.;

ordinare il risarcimento del danno materiale corrispondente alla perdita di reddito subita dalla ricorrente derivante dal confronto con la situazione in cui la stessa si sarebbe trovata se fosse stata promossa ogni volta che avrebbe teoricamente potuto esserlo durante il suo periodo di lavoro agli ordini del sig. L.;

ordinare il risarcimento, per un importo pari a EUR 250 000, del danno morale e del danno alla salute della ricorrente conseguente alle violazioni sopra menzionate;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente rileva che la sua carriera sarebbe stata ostacolata, sino al punto di escluderla dal servizio, per consentire al suo superiore di protrarre l'esercizio illegittimo delle sue funzioni. Il ritardo nella presentazione del ricorso sarebbe dovuto al fatto che la ricorrente avrebbe appreso che le decisioni sulla sua carriera erano illegittime soltanto al momento della scoperta di alcuni fatti nuovi che inficerebbero la validità dei suoi rapporti informativi, vale a dire, in particolare: i) una duplice violazione dell'art. 11 bis dello Statuto da parte del suo superiore; ii) un'anzianità di servizio insufficiente del suo superiore al momento della sua nomina; iii) alcune illegittimità nell'ambito del concorso CC/LA/18/82; iv) l'occupazione illegittima di un posto che la ricorrente avrebbe potuto occupare; v) l'interesse personale dei suoi superiori; vi) l'omissione di provvedimenti disciplinari.

La ricorrente invoca inoltre, da un lato, la totale mancanza di motivazione delle decisioni che la interessano, adottate dal Segretario generale della Corte dei conti e, dall'altro, alcune illegittimità nei rpocedimenti decisionali seguiti da quest'ultimo.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/85


Ricorso presentato il 3 novembre 2006 — H/Consiglio

(Causa F-127/06)

(2006/C 326/171)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: H (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio in data 15 marzo 2006 di collocare a riposo d'ufficio la ricorrente alla data del 31 marzo 2006, nella parte in cui il detto provvedimento le assegna un'indennità di invalidità ai sensi dell'art. 78, primo comma, dello Statuto del personale;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, collocata a riposo a partire dal 30 aprile 2003 a motivo della sua invalidità, è stata reintegrata in servizio il 1o novembre 2004. Dopo varie assenze per malattia, il Consiglio l'ha nuovamente collocata a riposo e le ha concesso l'indennità di invalidità prevista dall'art. 78, primo comma, dello Statuto, a far data dal 1o aprile 2006.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la commissione d'invalidità non si sarebbe pronunciata sull'origine della sua malattia o su un eventuale nesso tra l'aggravarsi della sua malattia e le sue condizioni di lavoro. In tale contesto, il Consiglio non avrebbe disposto di elementi necessari per stabilire se la ricorrente avesse diritto all'indennità prevista dall'art. 78, primo comma, dello Statuto oppure a quella prevista dal quinto comma del medesimo articolo. La scelta del Consiglio, meno favorevole per la ricorrente, sarebbe illegittima.

Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da un manifesto errore di valutazione riguardo alla natura della sua malattia, che sarebbe stata aggravata dalla ripresa del lavoro e dallo stress legato ai compiti d'ufficio.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/85


Ricorso presentato il 16 novembre 2006 — Salvador Roldán/Commissione

(Causa F-129/06)

(2006/C 326/172)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Rocío Salvador Roldán (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv. ti F. Tuytschaever e H. Burez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in risposta al reclamo proposto dalla ricorrente (n. R/320/06) il 18 agosto 2006;

ordinare alla convenuta di versare alla ricorrente gli importi relativi all'indennità di dislocazione a cui ha diritto, con effetto dal 1o aprile 2006 assieme agli interessi moratori del 7 % dalla data in cui i singoli importi sono diventati esigibili fino alla data del loro pagamento effettivo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è basato su due motivi:

1)

La ricorrente contesta la conclusione della Commissione secondo cui ella non soddisfa le condizioni previste dal secondo trattino dell'art. 4, n. 1), lett. a), dell'allegato VII allo Statuto del personale per il versamento dell'indennità di dislocazione. La ricorrente sostiene che la decisione contestata afferma erroneamente che ella aveva avuto la sua residenza abituale in Belgio durante il periodo di riferimento. In particolare, a suo avviso, dalla prestazione di servizi ad uno studio legale internazionale avente sede in Belgio non consegue che la medesima aveva stabilito legami duraturi con tale Stato membro.

2)

La ricorrente fa valere che la decisione contestata dovrebbe essere annullata in quanto essa viola il principio di non discriminazione. In primo luogo, essa fa valere l'illegittimità del secondo trattino dell'art. 4, n. 1), lett. a), dell'allegato VII allo Statuto del personale. Essa sostiene che tale disposizione fa una differenza indebita tra, da una parte, dipendenti che hanno svolto, nello stesso Stato membro in cui sono stati assunti da un'istituzione europea, funzioni al servizio di un altro Stato o per un'organizzazione internazionale e, dall'altra, dipendenti, come la ricorrente, la cui situazione è caratterizzata anche da una mancanza di legami duraturi con lo Stato membro in cui essi hanno lavorato prima di essere assunti da un'istituzione europea. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato la disposizione menzionata sopra in modo discriminatorio in quanto non ha preso in considerazione le circostanze personali della ricorrente che dimostrarono che essa ha non aveva l'intenzione di stabilire legami duraturi con il Belgio.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/86


Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Sotgia/Commissione

(Causa F-130/06)

(2006/C 326/173)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stefano Sotgia (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione individuale relativa al passaggio dallo status di agente temporaneo a quello di funzionario con effetto dal 16 aprile 2006, notificata il 2 maggio 2006;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dopo aver lavorato qualche anno presso la Commissione come agente temporaneo inquadrato nel grado A5 e, successivamente, A*11, è risultato vincitore del concorso generale EPSO/A/18/04, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A7/A6. È stato quindi nominato funzionario allo stesso posto di quello che occupava come agente temporaneo e inquadrato al grado A*6, 2o scatto, in applicazione dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, deduce violazione degli artt. 31 e 62 dello Statuto nonché degli artt. 5 e 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Il ricorrente deduce ancora violazione del principio di legittimo affidamento, del mantenimento dei diritti acquisiti e del principio di parità di trattamento.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/86


Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Steinmetz/Commissione

(Causa F-131/06)

(2006/C 326/174)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Steinmetz (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: J. Choucroun, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 21 febbraio 2006 che rifiuta l'esecuzione integrale di un accordo che vincola le parti;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente un euro simbolico in riparazione del danno morale subito a causa della decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha concluso un accordo con la Commissione inteso a porre fine con una composizione amichevole alla controversia sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-155/05 (1).

Il ricorrente contesta alla Commissione un'esecuzione parziale dei termini dell'accordo.

A sostegno del ricorso, esso invoca in particolare la violazione da parte della Commissione del principio di legittimità, del principio pacta sunt servanda, dell'obbligo di tutela del legittimo affidamento, dell'obbligo di sollecitudine, nonché del principio di buona amministrazione.


(1)  GU C 155 del 25 giugno 2006, pag. 26.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/87


Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Bordini/Commissione

(Causa F-134/06)

(2006/C 326/175)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giovanni Bordini (Dover, Regno Unito) (Rappresentante: avv.ti L. Levi, C. Ronzi, I. Perego)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 25 gennaio 2006 mediante la quale l'Autorità che ha il potere di nomina (APN) si è rifiutata di riconoscere che il ricorrente risiedeva nel Regno Unito e ha pertanto negato l'applicazione alla sua pensione del coefficiente correttore del Regno Unito;

condannare la convenuta a corrispondere interessi sulle somme dovute in forza dell'applicazione retroattiva del coefficiente correttore del Regno Unito alla pensione del ricorrente, a far data dal 1o aprile 2004, in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, aumentato di due punti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente rileva innanzitutto che la decisione impugnata viola il principio dell'obbligo di motivazione, dal momento che il suo testo sarebbe redatto in termini talmente vaghi da impedire la comprensione del ragionamento che ne è alla base.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 82 del precedente statuto, la violazione dell'art. 20 dell'allegato XIII del nuovo statuto, l'esistenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti che ha determinato un errore di diritto, la violazione del principio di proporzionalità nonché la violazione del diritto alla vita privata.

Il ricorrente sostiene, infine, che la Commissione avrebbe contravvenuto al dovere di sollecitudine e al principio di buona amministrazione.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/87


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Lafleur-Tighe/Commissione

(Causa F-135/06)

(2006/C 326/176)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Virginie Lafleur-Tighe (Makati, Filippine) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) di inquadrare la ricorrente nel grado 13, scatto 1, alla data della sua assunzione in qualità di agente contrattuale, nella forma in cui detta decisione risulta dal contratto d'impiego firmato in data 22 dicembre 2005;

indicare all'APN gli effetti che implica l'annullamento della decisione impugnata, e in particolare la presa in considerazione dell'esperienza professionale della ricorrente dal 1993, data di conseguimento del suo diploma di Bachelor e il suo reinquadramento nel grado 14, con effetto retroattivo al 22 dicembre 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva, in primo luogo, che esigendo che lei producesse un'attestazione di equivalenza del suo diploma di Bachelor che avesse una natura normativa analoga al decreto rilasciatole dal Governo della Comunità francese del Belgio per il suo diploma di laurea, l'APN avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'APN avrebbe violato il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, in quanto ha rifiutato di tener conto dell'attestazione di equivalenza del suddetto diploma rilasciata dalla National Qualifications Authority of Ireland.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/88


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 22 novembre 2006 — Larsen/Commissione

(Causa F-11/06) (1)

(2006/C 326/177)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006, pag. 36.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/88


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 20 novembre 2006 — Andersson e a./Commissione

(Causa F-69/06) (1)

(2006/C 326/178)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006, pag. 35.


III Informazioni

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/89


(2006/C 326/179)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea

GU C 310 del 16.12.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 294 del 2.12.2006

GU C 281 del 18.11.2006

GU C 261 del 28.10.2006

GU C 249 del 14.10.2006

GU C 237 del 30.9.2006

GU C 224 del 16.9.2006

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://eur-lex.europa.eu