ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 316E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
22 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2006-2007

 

Sedute del 29 e 30 novembre 2006

 

Mercoledì 29 novembre 2006

2006/C 316E/01

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Presentazione di documenti

Decisioni relative ad alcuni documenti

Dichiarazioni scritte (presentazione)

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Storni di stanziamenti

Ordine del giorno

Débat sur le futur de l'Europe (débat)

Verifica dei poteri

Composizione del Parlamento

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Vertice Russia/Unione europea (discussione)

Adesione della Bulgaria — Adesione della Romania (discussione)

Conseguenze economiche e sociali delle ristrutturazioni nel settore automobilistico in Europa (discussione)

Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I (discussione)

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013, PQ7) ***II — Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), diffusione dei risultati della ricerca ***I — Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca * — Programma specifico Persone 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico Idee 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico Capacità 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico Cooperazione 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico 2007-2013 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico 2007-2011 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) * — Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (discussione)

Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I (discussione)

Diritti dei pazienti nell'Unione europea (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

15

 

Giovedì 30 novembre 2006

2006/C 316E/02

PROCESSO VERBALE

17

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Principi attivi farmaceutici (dichiarazione scritta)

AIDS (discussione)

Situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (discussione)

È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (discussione)

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Turno di votazioni

Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Accordo di partenariato CE/Capo Verde nel settore della pesca * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali * (votazione finale)

Agenzia per i diritti fondamentali (attività relative al titolo VI del trattato sull'Unione europea) * (votazione finale)

Adesione della Bulgaria (votazione)

Adesione della Romania (votazione)

Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013, PQ7) ***II (votazione)

Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), diffusione dei risultati della ricerca ***I (votazione)

Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I (votazione)

Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***I (votazione)

Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca * (votazione)

Programma specifico Persone 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Programma specifico Idee 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Programma specifico Capacità 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Programma specifico Cooperazione 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Programma specifico 2007-2013 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Programma specifico 2007-2011 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (votazione)

Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (votazione)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (votazione)

AIDS (votazione)

Situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (votazione)

È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni e intenzioni di voto

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

29

ALLEGATO I

31

ALLEGATO II

46

TESTI APPROVATI

102

P6_TA(2006)0504Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel setttore dell'aviazione civile ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD))

102

P6_TC1-COD(2006)0209Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

102

P6_TA(2006)0505Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0210Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

105

P6_TA(2006)0506Accordo di partenariato CE/Capo Verde nel settore della pesca *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS))

108

P6_TA(2006)0507Garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS))

109

P6_TA(2006)0508Regime linguistico — disposizione transitoriaDecisione del Parlamento europeo su una riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (2006/2244(REG))

115

P6_TA(2006)0509Istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

116

P6_TA(2006)0510Agenzia per i diritti fondamentali, attività relative al titolo VI del trattato sull'Unione europea *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea (COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS))

117

P6_TA(2006)0511Adesione della BulgariaRisoluzione del Parlamento europeo sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (2006/2114(INI))

117

P6_TA(2006)0512Adesione della RomaniaRisoluzione del Parlamento europeo sull'adesione della Romania all'Unione europea (2006/2115(INI))

121

P6_TA(2006)0513Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD))

125

P6_TC2-COD(2005)0043Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

125

ALLEGATO I

133

ALLEGATO IIRIPARTIZIONE INDICATIVA TRA I PROGRAMMI

169

ALLEGATO IIIMECCANISMI DI FINANZIAMENTO

170

P6_TA(2006)0514Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), per la diffusione dei risultati della ricerca ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD))

173

P6_TC1-COD(2005)0277Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

173

ALLEGATOFONDO DI GARANZIA PER I PARTECIPANTI

198

P6_TA(2006)0515Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0194Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

199

ALLEGATO IREQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

212

ALLEGATO IIPROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

214

ALLEGATO IIICRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

222

ALLEGATO IVMARCHIO DI CONFORMITÀ

223

P6_TA(2006)0516Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD))

223

P6_TC1-COD(2006)0004Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

224

ALLEGATO ISISTEMA CENTRALE SESPROS

228

ALLEGATO IIMODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

229

ALLEGATO IIIRILEVAZIONE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALE

229

P6_TA(2006)0517Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS))

230

P6_TA(2006)0518Programma specifico Persone 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico Persone recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 — C6-0383/2005— 2005/0187(CNS))

252

P6_TA(2006)0519Programma specifico Idee (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico Idee recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

265

P6_TA(2006)0520Programma specifico Capacità (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico Capacità recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS))

272

P6_TA(2006)0521Programma specifico Cooperazione (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico Cooperazione recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS))

290

P6_TA(2006)0522Programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro di RSTD, 2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS))

344

P6_TA(2006)0523Programma specifico da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca 2007-2011 (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS))

352

P6_TA(2006)0524Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (COM(2005)0445 — C6-0386/2005 — 2005/0190(CNS))

356

P6_TA(2006)0525Spazio di libertà, sicurezza e giustiziaRisoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti dall'UE nella creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

361

P6_TA(2006)0526AIDSRisoluzione del Parlamento europeo sull'AIDS

366

P6_TA(2006)0527Situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargataRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-2007 (2006/2105(INI))

370

P6_TA(2006)0528È ora di cambiare marcia — Costituzione di un nuovo partenariato per la crescita e l'occupazioneRisoluzione del Parlamento europeo sul tema È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (2006/2138(INI))

378

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)Indicazioni concernenti i turni di votazioniSalvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET

commissione per gli affari esteri

DEVE

commissione per lo sviluppo

INTA

commissione per il commercio internazionale

BUDG

commissione per i bilanci

CONT

commissione per il controllo dei bilanci

ECON

commissione per i problemi economici e monetari

EMPL

commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ENVI

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ITRE

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

IMCO

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

TRAN

commissione per i trasporti e il turismo

REGI

commissione per lo sviluppo regionale

AGRI

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PECH

commissione per la pesca

CULT

commissione per la cultura e l'istruzione

JURI

commissione giuridica

LIBE

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

AFCO

commissione per gli affari costituzionali

FEMM

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

PETI

commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE

gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei

PSE

gruppo socialista al Parlamento europeo

ALDE

gruppo Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa

Verts/ALE

gruppo Verde/Alleanza libera europea

GUE/NGL

gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica

IND/DEM

gruppo Indipendenza e Democrazia

UEN

gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni

NI

Non iscritti

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2006-2007

Sedute del 29 e 30 novembre 2006

Mercoledì 29 novembre 2006

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 316/1


PROCESSO VERBALE

(2006/C 316 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 15.05.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0036/2006 — C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: ITRE

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0035/2006 — C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: ENVI

Autorità europea per la sicurezza alimentare — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0034/2006 — C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: ENVI

Agenzia europea per la sicurezza aerea — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0033/2006 — C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: TRAN

Agenzia europea per la sicurezza marittima — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0032/2006 — C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: TRAN

Fondazione europea per la formazione professionale — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0031/2006 — C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: EMPL

Eurojust — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0030/2006 — C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: LIBE

Agenzia europea per i medicinali — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0029/2006 — C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: ENVI

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0028/2006 — C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

deferimento

merito: CONT

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0027/2006 — C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: EMPL

Agenzia europea dell'ambiente — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0026/2006 — C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: ENVI

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0025/2006 — C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: LIBE

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0024/2006 — C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: LIBE

Agenzia europea per la ricostruzione — Conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0023/2006 — C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: AFET

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0022/2006 — C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: EMPL

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2005 (N6-0021/2006 — C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

deferimento

merito: CONT

 

parere: EMPL

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (versione codificata) (COM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

deferimento

merito: JURI

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (COM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

deferimento

merito: IMCO

 

parere: AGRI, ENVI, INTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203(CNS))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC58/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1402 — C6-0425/2006 — 2006/2285(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

deferimento

merito: AGRI

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194 (CNS))

deferimento

merito: REGI

 

parere: BUDG

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (Versione codificata) (COM(2006)0265 — C6-0419/2006 — 2003/0058(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (Versione codificata) (COM(2006)0262 — C6-0418/2006 — 2003/0059(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di storno di stanziamenti DEC 59/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1403 — C6-0417/2006 — 2006/2284(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 55/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1399 — C6-0416/2006 — 2006/2283(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (versione codificata) (COM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

deferimento

merito: JURI

Proposta di storno di stanziamenti DEC 56/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1400 — C6-0407/2006 — 2006/2282(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 54/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1355 — C6-0406/2006 — 2006/2281(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 51/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1352 — C6-0405/2006 — 2006/2280(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: ENVI

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: ENVI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

deferimento

merito: ECON

 

parere: IMCO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604 — C6-0355/2006 — 2006/0197(COD))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: CULT, BUDG, JURI, CONT, IMCO

Orientamento comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: CONT

Nomina di un membro bulgaro della Corte dei conti (N6-0037/2006 — C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

deferimento

merito: CONT

Nomina di un membro rumeno alla Corte dei conti (N6-0038/2006 — C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

deferimento

merito: CONT

2)

dalle commissioni parlamentari:

2.1)

relazioni:

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD)) — commissione AFET.

Correlatori: Hélène Flautre e Edward McMillan-Scott(A6-0376/2006)

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS)) — commissione ITRE.

Relatore: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Relazione sul tema «È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita» (2006/2138(INI)) — commissione ITRE.

Relatore: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

Relazione su una riformulazione dell'articolo 139 del Regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (2006/2244(REG)) — commissione AFCO.

Relatore: Ingo Friedrich (A6-0391/2006)

Relazione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (2006/2226(INI)) — commissione AFCO.

Relatore: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS)) — commissione BUDG.

Relatore: Esko Seppänen (A6-0394/2006)

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS)) — commissione PECH.

Relatore: Duarte Freitas (A6-0395/2006)

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD)) — commissione TRAN.

Relatore: Paolo Costa (A6-0401/2006)

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD)) — commissione TRAN.

Relatore: Paolo Costa (A6-0402/2006)

Relazione sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (2006/2114(INI)) — commissione AFET.

Relatore: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

Relazione sull'adesione della Romania all'Unione europea (2006/2115(INI)) — commissione AFET.

Relatore: Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD)) — commissione ITRE.

Relatore: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

3)

dai deputati:

3.1)

proposte di risoluzione (articolo 113 del regolamento):

Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sulla necessità di ripiantare gli Alberi di Natale dopo il periodo festivo (B6-0617/2006)

deferimento

merito: ENVI

 

parere: AGRI

Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sull'inquinamento da Gas di scarico di veicoli a motore in Africa (B6-0616/2006)

deferimento

merito: INTA

 

parere: DEVE, ENVI

3.2)

proposte di raccomandazione (articolo 114 del regolamento):

Martine Roure, a nome del gruppo PSE. Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia in materia penale (B6-0618/2006)

deferimento

merito: LIBE

Doris Pack, a nome del gruppo EPP-ED. Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina (B6-0615/2006)

deferimento

merito: AFET

4.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa(articolo 45 del regolamento)

commissione AFET

Il futuro del Kosovo e il ruolo dell'UE (2006/2267(INI))

(parere: INTA)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Relazione sul documento strategico relativo ai progressi compiuti nel quadro del processo di ampliamento (2006/2252(INI))

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

commissione CONT

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità — Lotta contro le frodi — Relazione annuale 2005 (2006/2268(INI))

(parere: AGRI, BUDG, REGI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

commissione ECON

Servizi finanziari 2005-2010 — Libro bianco (2006/2270(INI))

(parere: JURI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Situazione dell'economia europea, relazione preparatoria sugli indirizzi di massima delle politiche economiche (2006/2272(INI))

(parere: EMPL, ITRE)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Relazione annuale della BEI per il 2005 (2006/2269(INI))

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

commissione FEMM

Quadro regolamentare su misure volte a conciliare la vita familiare e il periodo di studio delle giovani donne nell'Unione europea (2006/2276(INI))

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Situazione delle donne portatrici di handicap nell'Unione europea (2006/2277(INI))

(parere: EMPL)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

commissione IMCO

Impatto e conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (2006/2275(INI))

(parere: ENVI, EMPL)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

commissione ITRE

Conoscenza applicata alla prassi: una strategia innovativa ad ampio raggio per l'UE (2006/2274(INI))

(parere: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Elaborare una politica europea in materia di banda larga (2006/2273(INI))

(parere: CULT, EMPL, JURI, IMCO)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Cooperazione rafforzata tra commissioni

commissione ENVI

Utilizzazione sostenibile dei pesticidi (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

(parere: ITRE)

Cooperazione rafforzata tra commissioni ENVI, AGRI

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 16.11.2006)

Competenza delle commissioni

commissione REGI

Riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino (2006/2109(INI))

deferimento

merito: AGRI

 

parere: INTA

Decisione di elaborare una relazione a norma dell'articolo 201 del regolamento

commissione AFCO

Modifica del regolamento in seguito alla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006, concernente le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (comitatologia) (2006/2244(REG))

5.   Dichiarazioni scritte (presentazione)

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno trasmesso dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento):

Jacky Henin, Marco Rizzo e Helmuth Markov, sulla realizzazione di un'Agenzia europea dell'energia e la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GIE) competente per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio dell'Unione europea (85/2006);

Adriana Poli Bortone sul rilancio del processo costituzionale e sull'introduzione delle radici cristiane (86/2006);

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries e Thomas Ulmer sull'epatite C (87/2006).

6.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;

accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento di dati dei passeggeri da parte dei vettori aerei al ministero statunitense della Sicurezza interna.

7.   Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 39A/2006 della Commissione europea (C6-0383/2006 — SEC(2006)1064).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per un importo parziale.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 39B/2006 della Commissione europea (C6-0383/2006 — SEC(2006)1064).

A norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 41/2006 della Commissione europea (C6-0361/2006 — SEC(2006)1281).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 44/2006 della Commissione europea (C6-0370/2006 — SEC(2006)1284).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 46/2006 della Commissione europea (C6-0366/2006 — SEC(2006)1286).

A norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 49/2006 della Commissione europea (C6-0367/2006 — SEC(2006)1350).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 52/2006 della Commissione europea (C6-0371/2006 — SEC(2006)1353).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 53/2006 della Commissione europea (C6-0372/2006 — SEC(2006)1354).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 59/2006 della Commissione europea (C6-0417/2006 — SEC(2006)1403).

A norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

8.   Ordine del giorno

L'ordine dei lavori è stato fissato (punto 14 del PV del 13.11.2006) ed è stato distribuito un corrigendum all'ordine del giorno (PE 379.744/OJ/COR) al quale sono state proposte le seguenti modifiche.

L'ordine del giorno è così stabilito.

9.   Débat sur le futur de l'Europe (débat)

Discussione sul futuro dell'Europa con la partecipazione del Primo Ministro irlandese, membro del Consiglio europeo.

Il Presidente rende una breve dichiarazione in cui sottolinea in particolare il ruolo di spicco che svolge da dieci anni il Primo ministro irlandese Bertie Ahern in materia di politica europea. Segnala inoltre che, in vita dell'adozione della lingua irlandese come ventunesima lingua ufficiale il 1o gennaio 2007, sarà fin d'ora possibile utilizzare tale lingua in Aula durante la presente discussione.

Interviene Bertie Ahern.

Intervengono Hans-Gert Pöttering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Jim Allister, non iscritto, Bertie Ahern, Avril Doyle, Proinsias De Rossa, Sophia in 't Veld, Johannes Voggenhuber, Mary Lou McDonald, Seán Ó Neachtain, Georgios Karatzaferis, Francesco Enrico Speroni, Timothy Kirkhope, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Bairbre de Brún e Koenraad Dillen.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

Intervengono Ioannis Varvitsiotis, Jo Leinen, Andrew Duff, Richard Corbett e Bertie Ahern.

La discussione è chiusa.

10.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato dei deputati Jens Holm e Katrin Saks con effetto a decorrere, rispettivamente, dal 27.09.2006 e 9.10.2006.

11.   Composizione del Parlamento

Dimitri Abadjiev ha comunicato le proprie dimissioni in qualità di osservatore al Parlamento europeo con effetto a decorrere dal 1o dicembre 2006.

Il Parlamento ne prende atto e incarica il suo Presidente di informarne le autorità bulgare competenti.

12.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolmento, di aver ricevuto dal Consiglio la seguente posizione comune, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione:

sulla posizione comune definita dal Consiglio il 23 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

deferimento

merito: ENVI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 30.11.2006.

13.   Vertice Russia/Unione europea (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Vertice Russia/Unione europea

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni

Intervengono Camiel Eurlings, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ALDE, Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Vladimír Remek, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Mirosław Mariusz Piotrowski, a nome del gruppo IND/DEM, Charles Tannock, Reino Paasilinna, Inese Vaidere, Elmar Brok, Marek Siwiec, Ryszard Czarnecki e Tunne Kelam.

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

Intervengono Rihards Pīks, Béla Glattfelder, Bogusław Sonik, Paula Lehtomäki e Benita Ferrero-Waldner.

Dato che le proposte di risoluzione presentate non sono ancora disponibili, saranno notificate successivamente (punto 6 del PV del 12.12.2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.15 del PV del 13.12.2006.

14.   Adesione della Bulgaria — Adesione della Romania (discussione)

Relazione sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (2006/2114(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

Relazione sull'adesione della Romania all'Unione europea (2006/2115(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

Geoffrey Van Orden illustra la sua relazione (A6-0420/2006).

Pierre Moscovici illustra la sua relazione (A6-0421/2006).

Intervengono Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Olli Rehn (membro della Commissione).

Intervengono Kinga Gál (relatore per parere della commissione LIBE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (relatore per parere della commissione FEMM), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (relatore per parere della commissione FEMM), Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Nicholson of Winterbourne, a nome del gruppo ALDE, Milan Horáček, a nome del gruppo Verts/ALE, e Jan Tadeusz Masiel, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Intervengono Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM, Hans-Peter Martin, non iscritto, Elmar Brok, Alexandra Dobolyi, Jean-Marie Cavada, Bernat Joan i Marí, Hanna Foltyn-Kubicka, Gábor Harangozó, Panagiotis Beglitis, Herbert Bösch, Paula Lehtomäki e Olli Rehn.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.8 del PV del 30.11.2006 e punto 8.9 del PV del 30.11.2006.

15.   Conseguenze economiche e sociali delle ristrutturazioni nel settore automobilistico in Europa (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Conseguenze economiche e sociali delle ristrutturazioni nel settore automobilistico in Europa

Vladimír Špidla (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Ivo Belet, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Frank Vanhecke, non iscritto, José Albino Silva Peneda, Mia De Vits, Jacky Henin, Alain Hutchinson, Véronique De Keyser, Jean Louis Cottigny e Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

16.   Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD)) — Commissione per gli affari esteri.

Corelatori: Hélène Flautre e Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006)

Intervengono Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione).

Hélène Flautre e Edward McMillan-Scott illustrano la relazione.

Intervengono Alessandro Battilocchio (relatore per parere della commissione DEVE), Albert Jan Maat (relatore per parere della commissione BUDG), Teresa Riera Madurell (relatore per parere della commissione FEMM), Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Richard Howitt, Kader Arif, Paula Lehtomäki e Benita Ferrero-Waldner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.18 del PV del 12.12.2006

(La seduta, sospesa alle 20.20, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

17.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Romana Jordan Cizelj, Yannick Vaugrenard, Margarita Starkevičiūtė, Kartika Tamara Liotard, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Marian Harkin, Gerard Batten, Witold Tomczak, Oldřich Vlasák, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marco Cappato, Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Daniel Caspary e Vytautas Landsbergis.

18.   Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013, PQ7) ***II — Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), diffusione dei risultati della ricerca ***I — Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca * — Programma specifico «Persone» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico «Idee» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico «Capacità» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico «Cooperazione» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico 2007-2013 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CE di RSTD) * — Programma specifico 2007-2011 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) * — Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Persone» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 — C6-0383/2005 — 2005/0187(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Capacità» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (COM(2005)0445/2 — COM(2005)0445/2 — 2005/0190(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

Jerzy Buzek presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A6-0392/2006).

Philippe Busquin illustra la sua relazione (A6-0304/2006).

Anne Laperrouze illustra la sua relazione (A6-0305/2006).

Umberto Pirilli illustra la sua relazione (A6-0360/2006).

Angelika Niebler illustra la sua relazione (A6-0369/2006).

Vittorio Prodi illustra la sua relazione (A6-0371/2006).

Teresa Riera Madurell illustra la sua relazione (A6-0379/2006).

David Hammerstein Mintz illustra la sua relazione (A6-0335/2006).

Daniel Caspary illustra la sua relazione (A6-0357/2006).

Umberto Guidoni illustra la sua relazione (A6-0333/2006).

Intervengono Janez Potočnik (membro della Commissione) e Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio).

Intervengono Neena Gill (relatore per parere della commissione BUDG), Jamila Madeira (relatore per parere della commissione EMPL), Markus Pieper (relatore per parere della commissione AGRI), Giovanni Berlinguer (relatore per parere della commissione CULT), Giles Chichester, a nome del gruppo PPE-DE, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Patrizia Toia, a nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Miloslav Ransdorf, a nome del gruppo GUE/NGL, Leopold Józef Rutowicz, a nome del gruppo UEN, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Carlo Casini, Britta Thomsen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eluned Morgan, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Jan Christian Ehler, Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig e Janez Potočnik.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10 del PV del 30.11.2006, punto 8.11 del PV del 30.11.2006, punto 8.14 del PV del 30.11.2006, punto 8.15 del PV del 30.11.2006, punto 8.16 del PV del 30.11.2006, punto 8.17 del PV del 30.11.2006, punto 8.18 del PV del 30.11.2006, punto 8.19 del PV del 30.11.2006, punto 8.20 del PV del 30.11.2006 e punto 8.21 del PV del 30.11.2006.

19.   Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD)) — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Relatore: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006)

Interviene Markos Kyprianou (membro della Commissione).

Joel Hasse Ferreira illustra la sua relazione.

Intervengono Anja Weisgerber, a nome del gruppo PPE-DE, Anne Laperrouze, a nome del gruppo ALDE, Malcolm Harbour e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.12 del PV del 30.11.2006.

20.   Diritti dei pazienti nell'Unione europea (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Diritti dei pazienti nell'Unione europea

Markos Kyprianou (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Anne Ferreira, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Irena Belohorská, non iscritto, Jorgo Chatzimarkakis e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 379.744/OJJE).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 00.25.

Julian Priestley

Segretario generale

Edward McMillan-Scott

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Abadjiev, Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cappone, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin


Giovedì 30 novembre 2006

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 316/17


PROCESSO VERBALE

(2006/C 316 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (COM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata) (COM(2006)0722 — C6-0433/2006 — 2006/0241(COD))

deferimento

merito: JURI

Progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico, al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

deferimento

merito: JURI

Progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico, al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (versione codificata) (COM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

deferimento

merito: JURI

3.   Principi attivi farmaceutici (dichiarazione scritta)

La dichiarazione 61/2006 presentata dai deputati Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines e Thomas Ulmer sui principi attivi farmaceutici ha raccolto la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e pertanto, a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento, sarà trasmessa ai destinatari e pubblicata, con l'indicazione del nome dei firmatari, nei «Testi approvati» della seduta del 12.12.2006.

4.   AIDS (discussione)

Dichiarazione della Commissione: AIDS

Vladimír Špidla (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Glenys Kinnock, a nome del gruppo PSE, Georgs Andrejevs, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, Luca Romagnoli, non iscritto, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira e Vladimír Špidla.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS (B6-0619/2006);

Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'HIV/AIDS e altre epidemie (B6-0620/2006);

Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, sulla giornata mondiale dell'AIDS 2006 (B6-0621/2006);

Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele e Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE, sull'HIV/AIDS (Giornata mondiale dell'Aids) (B6-0622/2006);

Georgs Andrejevs e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sulla giornata mondiale contro l'AIDS (B6-0623/2006);

Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'HIV/AIDS (Giornata mondiale contro l'AIDS) (B6-0624/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.23 del PV del 30.11.2006.

5.   Situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (discussione)

Relazione sulla situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (2006/2105(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

Elizabeth Lynne illustra la sua relazione.

Interviene Vladimír Špidla (membro della Commissione).

Intervengono Gyula Hegyi (relatore per parere della commissione CULT), Iles Braghetto, a nome del gruppo PPE-DE, e Evangelia Tzampazi, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Arūnas Degutis, a nome del gruppo ALDE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Andrzej Tomasz Zapałowski, a nome del gruppo IND/DEM, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne e Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.24 del PV del 30.11.2006.

6.   È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (discussione)

Relazione È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (2006/2138(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

Pilar del Castillo Vera illustra la sua relazione.

Interviene Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Patrizia Toia (relatore per parere della commissione EMPL), Gyula Hegyi (relatore per parere della commissione CULT), Andrzej Jan Szejna (relatore per parere della commissione JURI), Dominique Vlasto, a nome del gruppo PPE-DE, Norbert Glante, a nome del gruppo PSE, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, Godfrey Bloom, a nome del gruppo IND/DEM, Ashley Mote, non iscritto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk e Günter Verheugen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.25 del PV del 30.11.2006.

(La seduta, sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

7.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*

* *

Interviene Jacky Henin, a cui risulta che sarebbero state adottate misure di sicurezza supplementari. (Il Presidente gli risponde di non esserne a conoscenza ma che si informerà al riguardo.)

8.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

Il Presidente, su richiesta di un certo numero di deputati, propone che le relazioni di Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006) e di Pierre Moscovici (A6-0421/2006) siano poste in votazione subito dopo le relazioni poste in votazione in base alla procedura semplificata.

Interviene Hannes Swoboda in merito a tale proposta.

Il Parlamento approva la proposta.

8.1.   Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0401/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0504)

8.2.   Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0402/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0505)

8.3.   Accordo di partenariato CE/Capo Verde nel settore della pesca * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Duarte Freitas (A6-0395/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0506)

8.4.   Garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: Esko Seppänen (A6-0394/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0507)

8.5.   Riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione su una riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (2006/2244(REG)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Ingo Friedrich (A6-0391/2006)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

ARTICLE 139 DU RÈGLEMENT, EMENDAMENTO, PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0508)

8.6.   Creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali * (votazione finale)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Kinga Gál (A6-0306/2006)

La discussione si è svolta il 12.10.2006(punto 3 del PV del 12.10.2006).

La votazione si svolgerà il 12.10.2006(punto 7.22 del PV del 12.10.2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0509)

Interventi sulla votazione:

Kinga Gál (relatore) prima della votazione.

8.7.   Agenzia per i diritti fondamentali (attività relative al titolo VI del trattato sull'Unione europea) * (votazione finale)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea [COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006).

La discussione si è svolta il 12.10.2006(punto 3 del PV del 12.10.2006).

La votazione si svolgerà il 12.10.2006(punto 7.23 del PV del 12.10.2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0510)

Interventi sulla votazione:

Magda Kósáné Kovács (relatore) prima della votazione.

8.8.   Adesione della Bulgaria (votazione)

Relazione sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (2006/2114(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0511)

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti Rebecca Harms sull'emendamento 2 e Geoffrey Van Orden (relatore) che ha chiesto che l'emendamento 9, dichiarato decaduto in seguito all'approvazione dell'emendamento 2, sia posto in votazione (Il Presidente gli ha risposto che la votazione sull'emendamento 2 era comunque prevista).

8.9.   Adesione della Romania (votazione)

Relazione sull'adesione della Romania all'Unione europea (2006/2115(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0512)

8.10.   Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013, PQ7) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0513)

Interventi sulla votazione:

Giles Chichester (relatore per parere della commissione ITRE) ha raccomandato l'approvazione del blocco di emendamenti della commissione;

Carlo Casini ha dichiarato che intendeva ritirare gli emendamenti 47 e 48;

Vittorio Prodi, Philippe Busquin e Hiltrud Breyer, a seguito di tali interventi.

8.11.   Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), diffusione dei risultati della ricerca ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0514)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0514)

8.12.   Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD)) — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Relatore: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0515)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0515)

8.13.   Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0516)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0516)

8.14.   Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto.14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0517)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0517)

8.15.   Programma specifico «Persone» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Persone» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 — C6-0383/2005 — 2005/0187(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0518)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0518)

8.16.   Programma specifico «Idee» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0519)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0519)

8.17.   Programma specifico «Capacità» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Capacità» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0520)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0520)

8.18.   Programma specifico «Cooperazione» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0521)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0521)

8.19.   Programma specifico 2007-2013 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CE di RSTD) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0522)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0522)

8.20.   Programma specifico 2007-2011 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0523)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0523)

8.21.   Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (COM(2005)0445/2 — COM(2005)0445/2 — 2005/0190(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0524)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0524)

Interventi sulla votazione:

Edit Herczog sugli emendamenti 22 e 23.

8.22.   Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (votazione)

La discussione si è svolta il 27.09.2006(punto 3 del PV del 27.09.2006).

Proposta di risoluzione B6-0625/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0525)

8.23.   AIDS (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 e B6-0624/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0619/2006/rev.

(in sostituzione delle B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 e B6-0624/2006):

presentata da:

John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE;

Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker e Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE;

Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall e Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE;

Carl Schlyter e Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE;

Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou e Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL.

Approvazione (P6_TA(2006)0526)

Interventi sulla votazione:

John Bowis ha presentato un emendamento orale, che è stato accolto.

(La proposta di risoluzione B6-0621/2006 decade)

8.24.   Situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (votazione)

Relazione sulla situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007 (2006/2105(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0527)

Interventi sulla votazione:

Elizabeth Lynne (relatore) ha segnalato alcune incoerenze linguistiche.

8.25.   È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (votazione)

Relazione È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita (2006/2138(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 25)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0528)

9.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Kinga Gál — A6-0306/2006:

Bruno Gollnisch

Relazione Magda Kósáné Kovács — A6-0282/2006:

Bruno Gollnisch

Relazione Geoffrey Van Orden — A6-0420/2006:

Eija-Riitta Korhola

Relazione Pierre Moscovici — A6-0421/2006:

Michl Ebner e Árpád Duka-Zólyomi

Relazione Geoffrey Van Orden — A6-0420/2006 e Relazione Pierre Moscovici — A6-0421/2006:

Luciana Sbarbati e Hubert Pirker

Raccomandazione per la seconda lettura Jerzy Buzek — A6-0392/2006:

Hiltrud Breyer

Relazione Joel Hasse Ferreira — A6-0289/2006:

Josu Ortuondo Larrea e Zita Pleštinská

B6-0625/2006 — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

Lydia Schenardi

Relazione Elizabeth Lynne — A6-0351/2006:

Danutė Budreikaitė

10.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

11.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

A norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

12.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dall'11.12.2006 al 14.12.2006.

13.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 12.20.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries,Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina

Osservatori:

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ***I

Relazione: Paolo COSTA (A6-0401/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***I

Relazione: Paolo COSTA (A6-0402/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

451, 9, 15

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

3.   Accordo di partenariato CE/Capo Verde nel settore della pesca *

Relazione: Duarte FREITAS (A6-0395/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

374, 67, 49

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

4.   Garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti *

Relazione: Esko SEPPÄNEN (A6-0394/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico

Relazione: Ingo FRIEDRICH (maggioranza qualificata) (A6-0391/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Creazione di un'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea *

Relazione: Kinga GÁL (A6-0306/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

431, 94, 16

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

7.   Agenzia per i diritti fondamentali (attività relative al titolo VI del trattato sull'Unione europea) *

Relazione: Magda KÓSÁNE KOVÁCS (A6-0282/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

469, 101, 13

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

8.   Adesione della Bulgaria

Relazione: Geoffrey VAN ORDEN (A6-0420/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 2

3

ALDE

VE

+

288, 265, 10

dopo il § 11

7/rev.

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 13

1

Verts/ALE

AN

-

141, 303, 146

§ 14

8

PPE-DE

VE

-

237, 323, 16

dopo il § 15

5/rev.

GUE/NGL

 

-

 

§ 16

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

576, 14, 8

2

+

477, 104, 17

§ 17

4

ALDE

 

-

 

§ 20

2

Verts/ALE e Beglitis

AN

+

269, 264, 60

9

PPE-DE

 

 

§

testo originale

 

 

§ 23

6

GUE/NGL

VE

-

250, 344, 15

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons F

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

510, 89, 10

2

+

473, 98, 14

3

+

492, 100, 13

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

505, 65, 36

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: emm 1 e 2

Richieste di votazione per parti separate

IND/DEM

Cons F

prima parte: insieme del testo tranne i termini «mediante il ricorso alle disposizioni transitorie previste nel trattato di adesione e ad altri poteri» e «a prescindere dall'allargamento dell'Unione europea»

seconda parte:«mediante il ricorso alle disposizioni transitorie previste nel trattato di adesione e ad altri poteri»

terza parte:«a prescindere dall'allargamento dell'Unione europea»

GUE/NGL

§ 16

prima parte:«invita a intensificare ... regolamentari trasparenti»

seconda parte:«e su leggi più flessibili in materia di occupazione»

§ 23

prima parte:«si congratula con la Bulgaria ... e internazionali»

seconda parte:«in particolare ... nell'alleanza transatlantica»

Varie

Anche Elly de Groen-Kouwenhoven è firmataria degli emendamenti 3 e 7/rev.

Anche Bernat Joan i Marí è firmatario dell'emendamento 1, a nome del gruppo Verts/ALE

9.   Adesione della Romania

Relazione: Pierre MOSCOVICI (A6-0421/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 5

3

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 9

1

GIBAULT e altri

VE

-

240, 287, 56

2

GIBAULT e altri

 

-

 

§ 10

§

testo originale

AN

+

322, 265, 17

§ 17

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

cons C

§

testo originale

AN

+

538, 55, 14

dopo il cons C

5

GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons F

4/rev.

GUE/NGL

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

542, 41, 27

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: cons C, § 10 e votazione finale

PSE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 17

prima parte:«segnala con preoccupazione ... 800 000 casi all'anno ... all'interno e all'esterno del paese»

seconda parte:«stando alle statistiche del ministero della Giustizia e degli Affari interni»

terza parte:«nonché sulla violenza domestica ... e internazionale»

Varie

Anche Johannes Blokland è firmatario degli emendamenti 1 e 2.

10.   Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013, PQ7) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Jerzy BUZEK (A6-0392/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-14

16-40

commissione

 

+

 

art 6

47

Casini e altri

 

R

 

48

Casini e altri

 

R

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», § 1

41

GUE/NGL

 

-

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», tema 1 «Salute»

15

commissione

 

+

 

42

GUE/NGL

 

-

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», tema 3 «Informazione», sottotitolo «Motivazione»

43

GUE/NGL

 

-

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», tema 3 «Informazione», sottotitolo «Attività»

44

GUE/NGL

 

-

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», tema 4 «Nano-scienze»

45

GUE/NGL

 

-

 

allegato I, capitolo I, «Cooperazione», tema 10 «Sicurezza»

46

GUE/NGL

 

-

 

Posizione comune

Dichiarata approvata quale modificata

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 2

49

Prodi e altri

 

-

 

Varie

Paolo Costa ha ritirato la propria firma dall'emendamenti 49.

Il Consiglio ha pubblicato una rettifica dell'articolo 6, paragrafo 4, della posizione comune.

La seguente dichiarazione è allegata alla risoluzione legislativa:

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo sottolinea il suo forte convincimento che nessuno dei fondi previsti dal presente programma contribuirà ai costi per la creazione e/o la gestione del previsto Istituto europeo di tecnologia. Solo i costi di gestione direttamente associati ai progetti di ricerca possono essere coperti secondo le norme di partecipazione.

11.   Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), diffusione dei risultati della ricerca ***I

Relazione: Philippe BUSQUIN (A6-0304/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — emendamenti di compromesso della commissione competente

128-190

commissione

 

+

 

blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

1-127

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Varie

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato gli emendamenti 191, 192 e 193.

Il gruppo GUE/NGL ha ritirato gli emendamenti 194, 195 e 196.

12.   Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I

Relazione: Joel HASSE FERREIRA (A6-0289/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — (compromesso)

1

4

5

8-9

12

15

21

24-26

42

46-50

61

67

68-119

commissione

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE + GUE/NGL

 

+

 

blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

2-3

6-7

10-11

13-14

16-20

22-23

27-41

43-45

51-60

62-66

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

AN

+

572, 25, 6

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

565, 22, 6

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: proposta modifica e proposta di risoluzione legislativa

13.   Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***I

Relazione: Jan ANDERSSON (A6-0324/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — (compromesso)

1-8

12-22

commissione

 

+

 

blocco n. 2 — altri emendamenti della commissione competente

9-11

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

14.   Regole per la partecipazione al Settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca *

Relazione: Anne LAPERROUZE (A6-0305/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — (compromesso)

39-53

55-87

89

ALDE + PSE

 

+

 

88

ALDE + PSE

vd/VE

+

413, 152, 29

blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

1-36

38

commissione

 

 

37

commissione

vd

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 54 è stato ritirato.

Richieste di votazione distinta

PSE, PPE-DE: emm 37 e 88

15.   Programma specifico «Persone» 2007-2013 (Settimo programma quadro CE di RSTD) *

Relazione: Umberto PIRILLI (A6-0360/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-48

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

16.   Programma specifico «Idee» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *

Relazione: Angelika NIEBLER (A6-0369/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-26

commissione

 

+

 

art 3, dopo § 2

27

CASINI e altri

AN

+

vedasi sopra

291, 277, 37

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

All'emendamento 27 il testo recita «cellule staminali embrionali umane»

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: em 27

17.   Programma specifico «Capacità» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *

Relazione: Vittorio PRODI (A6-0371/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-24

26-73

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

25

commissione

VE

+

327, 271, 9

art 4, dopo § 2

75

CASINI e altri

AN

-

vedasi sopra

286, 286, 33

allegato I, parte 1

74

PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

All'emendamento 75 il testo recita «cellule staminali embrionali umane»

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em 25

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: em 75

18.   Programma specifico «Cooperazione» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *

Relazione: Teresa RIERA MADURELL (A6-0379/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-66

67-171

commissione

 

+

 

art 4, dopo § 2

173

CASINI e altri

AN

-

vedasi sopra

270, 305, 36

allegato I, temi, sezione 1, Salute

172

PPE-DE

VE

+

401, 172, 14

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Poiché non riguarda tutte le versioni linguistiche, l'emendamento 67 non è stato posto in votazione (articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento).

All'emendamento 173 il testo recita «cellule staminali embrionali umane»

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: em 173

19.   Programma specifico 2007-2013 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CE di RSTD) *

Relazione: David HAMMERSTEIN MINTZ (A6-0335/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-17

19-21

23-33

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

1

commissione

vd/VE

+

324, 258, 6

18

commissione

vd/VE

+

324, 268, 5

22

commissione

vd

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 1, 18 e 22

20.   Programma specifico 2007-2011 da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) *

Relazione: Daniel CASPARY (A6-0357/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-16

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

21.   Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) *

Relazione: Umberto GUIDONI (A6-0333/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-7

9-21

commissione

VE

+

464, 93, 19

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

8

commissione

vd/VE

-

262, 302, 16

art 2, § 2

22=

23=

ALDE

GUE/NGL

VE

+

278, 270, 27

allegato, parte 2

24

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em 8

22.   Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Proposta di risoluzione: B6-0625/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0625/2006 della commissione LIBE

§ 1

§

testo originale

vd

+

 

§ 2

§

testo originale

vd

+

 

§ 3, salvo la lettera c)

§

testo originale

vd

+

 

§ 3, lettera c)

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

272, 303, 12

3/VE

+

478, 97, 6

§ 8

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

309, 256, 8

dopo il § 8

2

GUE/NGL

 

-

 

4

GUE/NGL

 

-

 

5

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 10

3

GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons B

1

GUE/NGL

 

-

 

cons D

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

301, 283, 5

cons. F

§

testo originale

vd

+

 

cons H

§

testo originale

vd

+

 

cons J

§

testo originale

vd

+

 

cons K

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

301, 289, 6

cons L

§

testo originale

vd/VE

+

467, 113, 9

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

488, 85, 25

Richieste di votazione distinta

IND/DEM: cons F, H, J, K, L e §§ 1, 2 e 3

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

cons D

prima parte:«considerando che in mancanza ... gli Stati Uniti»

seconda parte:«e che ciò può ... detti paesi»

cons K

prima parte:«ricordando che l'attivazione ... codecisione del Parlamento europeo»

seconda parte: «il quale non ... Stato membro»

§ 3, lettera c)

prima parte:«rispondere alla domanda ... e dei procedimenti giudiziari»

seconda parte:«del potere di avviare procedimenti»

terza parte:«e contribuire al regolamento ... nazionale ed europea»

§ 8

prima parte:«ricorda la necessità ... immigrazione illegale»

seconda parte:«ma copra anche l'immigrazione legale»

23.   AIDS

Proposte di risoluzione: B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006, B6-0624/2006, B6-0625/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0619/2006/rev

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

dopo il § 6

3/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

528, 41, 25

dopo il § 7

5/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

312, 273, 11

8/rev.

PPE-DE

 

+

 

sottotitolo tra il § 7 e il § 8

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

+

539, 40, 17

§ 9

§

testo originale

AN

+

533, 49, 17

§ 10

§

testo originale

AN

+

525, 42, 20

dopo il § 10

4/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

520, 35, 25

dopo il § 18

6/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

318, 244, 30

dopo il § 19

-

-

 

+

em orale

dopo il § 21

7/rev.

PSE + GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons J

1/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

529, 49, 19

cons K

§

testo originale

AN

+

513, 30, 25

cons L

§

testo originale

AN

+

534, 35, 15

dopo il cons L

2/rev.

PSE + GUE/NGL

AN

+

325, 265, 9

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

546, 34, 24

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0619/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0620/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0621/2006

 

UEN

 

 

B6-0622/2006

 

PSE

 

 

B6-0623/2006

 

ALDE

 

 

B6-0624/2006

 

Verts/ALE

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: cons K e L e §§ 9 e 10

GUE/NGL: votazione finale

UEN: emm 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Richieste di votazione per parti separate

IND/DEM

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e riproduttiva»

seconda parte: tali termini

Varie

Marie-Hélène Aubert è firmataria degli emendamenti 1-7, a nome del gruppo Verts/ALE

L'on. Bowis ha proposto il seguente emendamento orale volto ad inserire un nuovo paragrafo 19 bis:

19 bis (nuovo) chiede maggiori investimenti per l'elaborazione e la fornitura di preparati pediatrici per i bambini

24.   Situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007

Relazione: Elizabeth LYNNE (A6-0351/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

547, 5, 11

2

+

487, 90, 6

dopo il § 12

1

PPE-DE

 

-

 

§ 14

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

437, 126, 10

§ 15

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 20

2

PPE-DE

 

+

 

§ 23

3

PPE-DE

AN

+

527, 6, 51

§ 29

§

testo originale

vd

+

 

§ 30

§

testo originale

vd

+

 

§ 40

4

PPE-DE

VE

+

370, 154, 11

§ 41

5

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

vd

+

 

§ 45

§

testo originale

vd

+

 

§ 50

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

309, 209, 8

§ 51

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 29, 41 e 45

Koch e altri: § 30

Richieste di votazione per appello nominale

Bushill-Matthews e altri: em. 3

ALDE: § 2

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 2

prima parte: da «rileva che» a «cittadino dell'UE»

seconda parte: da «e invita pertanto» a «del trattato CE»

§ 50

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «dalle ONG»

seconda parte: tali termini

§ 51

prima parte: da «accoglie con favore» a «di disabilità»

seconda parte: da «ed esorta la Commissione» a «a livello europeo»

Koch e altri

§ 14

prima parte: da «invita la Commissione» a «e il prepensionamento»

seconda parte: da «e affinché possa» a «con disabilità»

§ 15

prima parte: da «esorta gli Stati membri» a «modalità per tutelarli»

seconda parte: da «e invita i sindacati» a «citata direttiva»

Varie

Al paragrafo 40, il testo recita «si compiace del fatto che si stia riducendo la pratica di ricoverare in istituti le persone con disabilità»

25.   È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita

Relazione: Pilar DEL CASTILLO VERA (A6-0384/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

1

Verts/ALE

VE

-

225, 267, 6

§ 8

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 12

2

Verts/ALE

 

-

 

§

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 12

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 8

prima parte:«sottolinea la necessità ... adeguato sostegno»

seconda parte:«invita la Commissione ... creazione di imprese»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Costa A6-0402/2006

Risoluzione

Favorevoli: 451

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Gargani, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Ford, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moscovici, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 9

GUE/NGL: Liotard

IND/DEM: Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Schenardi

PPE-DE: Wohlin

Astensioni: 15

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Heaton-Harris

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Lars Wohlin

2.   Relazione Freitas A6-0395/2006

Risoluzione

Favorevoli: 374

ALDE: Andria, Budreikaitė, Davies, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Piskorski, Takkula, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Grabowski, Louis, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Ferreira Elisa, Ford, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moscovici, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Contrari: 67

ALDE: Bourlanges, Griesbeck, Hall, Maaten

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Florenz, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Seeberg, Wohlin

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 49

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Matsakis, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Blokland

NI: Allister, Helmer, Mote

PPE-DE: Kamall

PSE: Bösch

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Jens Holm

3.   Relazione Gál A6-0306/2006

Risoluzione

Favorevoli: 431

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Strož, Wurtz

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bonsignore, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 94

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Daul, Deß, De Veyrac, Dover, Fajmon, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Klamt, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Pack, Parish, Pieper, Purvis, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Záborská

UEN: Camre, Krasts, Vaidere

Verts/ALE: Beer

Astensioni: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Dombrovskis, Reul, Škottová, Vlasák, Weisgerber, Wohlin, Zvěřina

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Sarah Ludford

Contrari: Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Jens-Peter Bonde

4.   Relazione Kósáné Kovács A6-0282/2006

Risoluzione

Favorevoli: 469

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Wurtz

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Braghetto, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 101

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dover, Florenz, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Hybášková, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Klamt, Lechner, Lehne, Liese, McMillan-Scott, Pack, Parish, Pieper, Purvis, Sartori, Schwab, Sturdy, Sumberg, Van Orden, von Wogau, Záborská

UEN: Camre

Astensioni: 13

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

PPE-DE: Brok, Caspary, Dombrovskis, Kušķis, Reul, Wohlin

UEN: Didžiokas, Krasts, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Charles Tannock, Alexander Radwan

5.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 141

ALDE: Geremek, Matsakis, Ortuondo Larrea, Oviir, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Musacchio, Pflüger, Portas, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Chruszcz, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Brepoels, Buzek, Cabrnoch, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Gál, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Járóka, Kauppi, Maat, Mantovani, Őry, Ouzký, Pieper, Posdorf, Posselt, Schmitt, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: van den Berg, Berger, Berman, Bullmann, Casaca, Cashman, De Rossa, Dührkop Dührkop, Ford, Gierek, Gomes, Haug, Hegyi, Howitt, Kindermann, Kinnock, Lavarra, McAvan, Martin David, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Obiols i Germà, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Saks, Scheele, Schulz, Simpson, Stihler, Thomsen, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Foglietta, Kuźmiuk, Podkański, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 303

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Glante, Kuc

UEN: Aylward, Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Astensioni: 146

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Manolakou, Pafilis, Papadimoulis

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Fajmon, Schwab, Škottová, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Goebbels, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Segelström, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen, Hammerstein Mintz

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Jens Holm, Maria Martens, Arlene McCarthy

Contrari: Íñigo Méndez de Vigo

Astensioni: Linda McAvan, Henri Weber

6.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Paragrafo 16/1

Favorevoli: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 14

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PSE: Gomes

Astensioni: 8

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Paragrafo 16/2

Favorevoli: 477

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Helmer, Rivera, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Jonckheer

Contrari: 104

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: del Castillo Vera, Ventre

PSE: Berlinguer, Bourzai, Carlotti, Castex, Désir, Douay, Ferreira Anne, Gomes, Guy-Quint, Hughes, Laignel, Moscovici, Poignant, Reynaud, Roure, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 17

ALDE: Toia

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Scheele

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen, Trüpel

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Íñigo Méndez de Vigo

Contrari: Marie-Noëlle Lienemann, Alain Hutchinson, Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström, Åsa Westlund

Astensioni: Henri Weber

8.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 269

ALDE: Alvaro, Andria, Bowles, Carlshamre, Cocilovo, in 't Veld, Karim, Losco, Ludford, Matsakis, Ortuondo Larrea, Pannella, Polfer, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Brejc, Brepoels, Coelho, Coveney, Demetriou, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Gahler, Gál, Gaubert, Gklavakis, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pirker, Pleštinská, Posselt, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sonik, Sudre, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Krasts, Masiel

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 264

ALDE: Bourlanges, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Geremek, Griesbeck, Hall, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Schmidt Olle, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Helmer, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Fazakas, Gurmai, Harangozó, Hegyi, Herczog, Kinnock, Moraes, Morgan, Sousa Pinto, Stihler, Tabajdi, Willmott

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 60

ALDE: Andrejevs, Birutis, Budreikaitė, Cavada, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Harkin, Juknevičienė, Lynne, Maaten, Oviir, Prodi, Samuelsen

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Manolakou, Pafilis, Seppänen

NI: Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Speroni

PPE-DE: Wijkman, Wohlin, Zappalà

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Dobolyi, Douay, Guy-Quint, Jørgensen, Kósáné Kovács, Laignel, Lienemann, Maňka, Moscovici, Patrie, Peillon, Rasmussen, Rosati, Roure, Sakalas, Schaldemose, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Fiona Hall

Contrari: Jill Evans, Íñigo Méndez de Vigo

9.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Considerando F/1

Favorevoli: 510

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Contrari: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

PPE-DE: Cabrnoch, Cederschiöld, De Veyrac, Fjellner, Hannan, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Posselt, Škottová, Vlasák, Zvěřina

PSE: Hegyi

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 10

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Íñigo Méndez de Vigo

10.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Considerando F/2

Favorevoli: 473

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Cramer

Contrari: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Gollnisch, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Cabrnoch, Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Škottová, Vlasák, Zvěřina

PSE: Fazakas

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Remek

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Železný

NI: Borghezio, Kilroy-Silk, Mote, Speroni

PSE: Roth-Behrendt, Scheele

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Michael Cramer

11.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Considerando F/3

Favorevoli: 492

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Helmer, Kozlík, Rivera, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Contrari: 100

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Cabrnoch, Cederschiöld, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Škottová, Stubb, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Remek

IND/DEM: Bonde

NI: Borghezio, Kilroy-Silk, Mote

PSE: Leichtfried, Patrie, Roth-Behrendt, Scheele

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Relazione Van Orden A6-0420/2006

Risoluzione

Favorevoli: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Kozlík, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Contrari: 65

GUE/NGL: Henin, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Berend, Caspary, Ehler, Ferber, Gräßle, Jarzembowski, Klaß, Langen, Lechner, Mann Thomas, Mayer, Nassauer, Niebler, Pieper, Radwan, Reul, Sommer, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland

PSE: van den Berg

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Onesta, Rühle, Turmes

Astensioni: 36

ALDE: Manders

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Coûteaux

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Fajmon, Liese

PSE: Scheele

UEN: Pirilli

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Harms, Hassi, Jonckheer, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Voggenhuber

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Glyn Ford, Íñigo Méndez de Vigo

13.   Relazione Moscovici A6-0421/2006

Paragrafo 10

Favorevoli: 322

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Kozlík, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Cabrnoch, Esteves, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi, Őry, Škottová, Stubb, Vlasák, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 265

ALDE: in 't Veld

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Glante, Groote, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Jöns, Kreissl-Dörfler, Roth-Behrendt, Scheele, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Astensioni: 17

ALDE: Takkula, Toia

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Hybášková

PSE: Bullmann, Ferreira Anne, Grech, Leichtfried, Muscat, Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen, Lichtenberger

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Charlotte Cederschiöld

Contrari: Margrietus van den Berg

Astensioni: Cristobal Montoro Romero

14.   Relazione Moscovici A6-0421/2006

Considerando C

Favorevoli: 538

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 55

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Barsi-Pataky, Bauer, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Casa, Chichester, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Kauppi, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Šťastný, Sturdy, Sumberg, Tannock, Zaleski

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Bonde

NI: Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Hänsch, Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Gunnar Hökmark

Contrari: Timothy Kirkhope

15.   Relazione Moscovici A6-0421/2006

Risoluzione

Favorevoli: 542

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Kozlík, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 41

GUE/NGL: Henin, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ehler, Ferber, Gräßle, Jarzembowski, Jeggle, Langen, Mann Thomas, Mayer, Niebler, Pieper, Radwan, Sommer, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin

PSE: Ford, Scheele

UEN: Camre

Astensioni: 27

ALDE: Manders

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Doorn, Eurlings, Klaß, Maat, Martens, Reul, Wortmann-Kool

PSE: Piecyk, Walter

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer, Kusstatscher

Correzioni e intenzioni di voto

Astensioni: Lambert van Nistelrooij

16.   Relazione Hasse Ferreira A6-0289/2006

Proposta della Commissione

Favorevoli: 572

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 25

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Harms

Astensioni: 6

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Relazione Hasse Ferreira A6-0289/2006

Risoluzione

Favorevoli: 565

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 22

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Mote

Astensioni: 6

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Battilocchio

PSE: Corbey

Verts/ALE: van Buitenen

18.   Relazione Niebler A6-0369/2006

Emendamento 27

Favorevoli: 291

ALDE: Andria, Cocilovo, Degutis, Dičkutė, Geremek, Harkin, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lax, Losco, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Staniszewska, Susta, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Kaufmann, Markov, Pflüger, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Borghezio, Chruszcz, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Surján, Szájer, Tajani, Ulmer, Veneto, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Grech, Hazan, Muscat, Scheele

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 277

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bowis, Brepoels, Bushill-Matthews, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Daul, Dover, Doyle, Fjellner, Gauzès, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kauppi, Lamassoure, Matsis, Mavrommatis, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Purvis, Saïfi, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre, Ryan

Verts/ALE: Buitenweg, Lagendijk, Staes

Astensioni: 37

ALDE: Birutis, Cavada, Lynne, Matsakis, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: de Brún, Papadimoulis, Ransdorf

NI: Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Bradbourn, Brunetta, Esteves, Fatuzzo, Gklavakis, Kamall, McMillan-Scott, Sartori, Wijkman, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Gebhardt, Leinen, Piecyk, Rosati, Rothe

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen, Hammerstein Mintz, Hassi

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Íñigo Méndez de Vigo

Contrari: Raül Romeva i Rueda, Patrick Gaubert, Christine De Veyrac, Ambroise Guellec

19.   Relazione Prodi A6-0371/2006

Emendamento 75

Favorevoli: 286

ALDE: Andria, Cocilovo, Dičkutė, Geremek, Harkin, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lax, Losco, Ortuondo Larrea, Piskorski, Prodi, Staniszewska, Susta, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Kaufmann, Kohlíček, Markov, Pflüger, Remek, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Surján, Szájer, Tajani, Ulmer, Veneto, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Berès, Fazakas, Grech, Hazan, Hedh, Muscat

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 286

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

NI: Battilocchio, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Bowis, Brepoels, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, De Veyrac, Dover, Doyle, Fjellner, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Kauppi, Lamassoure, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Ouzký, Pack, Papastamkos, Purvis, Saïfi, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre, Ryan

Verts/ALE: Buitenweg, Hammerstein Mintz, Jonckheer, Lagendijk, Staes, Turmes

Astensioni: 33

ALDE: Birutis, Cavada, Degutis, Lynne, Matsakis, Morillon, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Flasarová, Papadimoulis

NI: Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Esteves, Fatuzzo, Kamall, Langendries, McMillan-Scott, Wijkman, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Gebhardt, Piecyk, Rosati

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen, Hassi

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Íñigo Méndez de Vigo

Contrari: Claude Turmes, Anna Hedh

Astensioni: Bairbre de Brún

20.   Relazione Riera Madurell A6-0379/2006

Emendamento 173

Favorevoli: 270

ALDE: Andria, Cocilovo, Dičkutė, Geremek, Harkin, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lax, Losco, Ortuondo Larrea, Piskorski, Prodi, Staniszewska, Susta, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Kaufmann, Kohlíček, Markov, Pflüger, Remek, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Deß, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Ferber, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gawronski, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Surján, Szájer, Tajani, Ulmer, Veneto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Muscat

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 305

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Gentvilas, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Pannella, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Meijer, Musacchio, Pafilis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

NI: Battilocchio, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bauer, Bowis, Brepoels, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kauppi, Lamassoure, Langendries, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Oomen-Ruijten, Ouzký, Papastamkos, Purvis, Saïfi, Sartori, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Ryan

Verts/ALE: Buitenweg, Hammerstein Mintz, Jonckheer, Lagendijk, Romeva i Rueda, Staes

Astensioni: 36

ALDE: Birutis, Cavada, Degutis, Lynne, Matsakis, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Papadimoulis

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Belet, Bradbourn, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Esteves, Fatuzzo, Kamall, Montoro Romero, Pinheiro, Škottová, Wijkman, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Gebhardt, Gröner, Piecyk, Rosati, Rothe

Verts/ALE: van Buitenen, Hassi

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Íñigo Méndez de Vigo

Astensioni: Bairbre de Brún

21.   B6-0625/2006 — Spazio di libertà

Risoluzione

Favorevoli: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Ransdorf, Remek

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 85

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Dover, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Lulling, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Astensioni: 25

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Rizzo, Strož, Wurtz

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Gaubert, Hökmark, Ibrisagic, Mauro

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Patrick Gaubert

22.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 3/riv.

Favorevoli: 528

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 41

ALDE: Toia

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Gyürk, Záborská

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 25

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Zaleski

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 5/riv.

Favorevoli: 312

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Rivera

PPE-DE: Callanan, Esteves, Gaľa, Peterle, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Schröder, Ulmer, Wijkman, Zatloukal

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 273

ALDE: Prodi, Susta, Takkula, Toia

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Helmer, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Grech, Muscat

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 11

ALDE: Harkin

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Lundgren, Pęk, Železný

NI: Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: John Purvis

24.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

sottotitolo

Favorevoli: 539

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 40

ALDE: Takkula

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Casa, Landsbergis, Mikolášik, Záborská

UEN: Angelilli, Berlato, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Muscardini, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Zaleski

Verts/ALE: van Buitenen

25.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Paragrafo 9

Favorevoli: 533

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Speroni

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Bielan, Camre, Kristovskis, Maldeikis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 49

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Landsbergis, Mikolášik, Záborská

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 17

ALDE: Takkula

IND/DEM: Coûteaux, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wohlin, Zaleski

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

26.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Paragrafo 10

Favorevoli: 525

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Krasts, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 42

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Záborská

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 20

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Blokland, Coûteaux, Louis, Železný

NI: Allister, Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Romagnoli, Speroni

PPE-DE: Zaleski

UEN: Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

27.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 4/riv.

Favorevoli: 520

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 35

IND/DEM: Grabowski, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Le Rachinel, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Casa, Casini, Montoro Romero, Vlasto, Záborská

PSE: Vincenzi

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 25

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ferber, McMillan-Scott

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

28.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 6/riv.

Favorevoli: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Martin Hans-Peter, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Gaľa, Gutiérrez-Cortines, Jackson, Járóka, Méndez de Vigo, Őry, Pīks, Pomés Ruiz, Saïfi, Silva Peneda, Surján, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 244

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 30

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Contrari: Tokia Saïfi

29.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 1/riv.

Favorevoli: 529

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 49

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Mikolášik, Záborská

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 19

ALDE: Harkin, Toia

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Zaleski

Verts/ALE: van Buitenen

30.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Considerando K

Favorevoli: 513

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 30

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Mikolášik, Záborská

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 25

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Zaleski

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Vittorio Agnoletto

31.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Considerando L

Favorevoli: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 35

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Chruszcz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Fatuzzo, Fernández Martín, Gahler, Mato Adrover, Mikolášik, Záborská

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 15

IND/DEM: Batten, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Zaleski

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Michael Gahler

32.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Emendamento 2/riv.

Favorevoli: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Buzek, Cabrnoch, del Castillo Vera, Gargani, Goepel, Hoppenstedt, Jackson, Kamall, Őry, Ouzký, Pomés Ruiz, Weisgerber, Wieland, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 265

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 9

IND/DEM: Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Baco, Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Christine De Veyrac

33.   Risoluzione comune B6-0619/2006 — AIDS

Risoluzione

Favorevoli: 546

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Rutowicz, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 34

IND/DEM: Batten, Blokland, Booth, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Kilroy-Silk, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Casini, Florenz, Korhola, Záborská

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 24

ALDE: Toia

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Kelam, Landsbergis, Mauro, Mikolášik, Zaleski

UEN: Krasts, Kristovskis, Pirilli, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Relazione Lynne A6-0351/2006

Paragrafo 2/1

Favorevoli: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 5

IND/DEM: Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Cederschiöld

Astensioni: 11

IND/DEM: Grabowski, Louis, Rogalski

NI: Allister, Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Wohlin

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Charlotte Cederschiöld

35.   Relazione Lynne A6-0351/2006

Paragrafo 2/2

Favorevoli: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Pirilli, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 90

ALDE: Ries, Samuelsen

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Blokland, Booth, Clark, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deß, Dover, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Gewalt, Gomolka, Gräßle, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Langen, McMillan-Scott, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Purvis, Radwan, Škottová, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 6

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

36.   Relazione Lynne A6-0351/2006

Emendamento 3

Favorevoli: 527

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes- Carpegna, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 6

PPE-DE: Hybášková

Verts/ALE: Evans Jill, Flautre, Lambert, Lichtenberger, Schmidt Frithjof

Astensioni: 51

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Wohlin

PSE: Carlotti, Hegyi, Herczog

UEN: Berlato, Muscardini

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Joan i Marí, Kusstatscher, Rühle, Ždanoka

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Lívia Járóka


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0504

Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel setttore dell'aviazione civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0645) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0362/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0401/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (3) prevede nell'allegato III requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

(2)

Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(3)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(4)

Nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, non possano essere rispettati i termini normalmente applicabili nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per l'adozione di determinate misure la Commissione deve poter applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è modificato come segue:

1)

L'articolo 8 è così modificato:

a)

Al paragrafo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate in conformità dell'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»

b)

Al paragrafo 4, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate in conformità dell'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»

2)

L'articolo 11 è così modificato:

a)

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1.     Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che il progresso scientifico e tecnico impone alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 12, paragrafo 4.»

b)

Al paragrafo 2 le parole «prevista all'articolo 12» sono sostituite dalle parole «prevista all'articolo 12, paragrafo 3».

3)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (di seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ...).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

P6_TA(2006)0505

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0646) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0360/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0402/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0210

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/.../CE (3) fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne della Comunità.

(2)

I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 2006/.../CE comprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono lo stato dell'arte della tecnica.

(3)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno, nell'interesse stesso di un'armonizzazione a livello europeo, adottare requisiti tecnici equivalenti per l'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità e, in seguito, aggiornarli periodicamente per conservare tale equivalenza.

(4)

La direttiva 2006/.../CE autorizza la Commissione ad adeguare tali requisiti tecnici in funzione dei progressi tecnici e dell'evoluzione derivante dai lavori di altri organismi internazionali, in particolare quelli della CCNR.

(5)

Tali adeguamenti devono essere effettuati rapidamente per far in modo che i requisiti tecnici necessari al rilascio del certificato comunitario per le navi della navigazione interna garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

(6)

Le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2006/.../CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(7)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati della direttiva 2006/.../CE possono essere modificati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/.../CE sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(8)

Per motivi di efficacia i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure che modificano gli allegati della direttiva 2006/.../CE.

(9)

Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di ogni adeguamento degli allegati della direttiva 2006/.../CE al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla CCNR, nonché per l'adozione di requisiti temporanei.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/.../CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/.../CE è così modificata:

1)

All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a ventuno giorni, quindici giorni e un mese.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

2)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori

1.   Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, oppure di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2.   Nonostante il disposto del paragrafo 1, le approvazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.   La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio dei certificati comunitari provvisori per le navi della navigazione interna a norma dell'allegato II, articolo 2.19.»

3)

L'allegato II è così modificato:

1.

L'articolo 1.06 è sostituito dal seguente:

«1.06

Requisiti temporanei

Requisiti temporanei intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 4, della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva o permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.»

2.

L'articolo 10.03 bis, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.

I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800 (19) dell'IMO o altra norma riconosciuta. Tali omologazioni, ove intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. L'istituzione competente per le prove accreditata soddisfa le norme europee armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025:2000).»

3.

L'articolo 10.03 ter, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Agenti estinguenti

Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso:

a)

CO2 (biossido di carbonio);

b)

HFC 227 ea (Eptafluoropropano);

c)

IG-541 (azoto 52 %, argon 40 %, biossido di carbonio 8%).

Il permesso di utilizzare altri agenti estinguenti, ove tale permesso sia inteso a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è concesso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/.../CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal ... (5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ... (6).

Articolo 4

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/.../CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(3)  GU L ....

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(6)  Data di entrata in vigore della direttiva 2006/.../CE.

P6_TA(2006)0506

Accordo di partenariato CE/Capo Verde nel settore della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2006)0363) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0395/2006);

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendato e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di un nuovo accordo o della proroga dell'accordo vigente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'attuale accordo e sulle condizioni in cui esso è stato eseguito.

Emendamento 2

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Articolo 3 ter

La Commissione stabilisce ogni anno se gli Stati membri i cui pescherecci svolgono la propria attività a norma del presente protocollo hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione.

Emendamento 3

Articolo 3 quater (nuovo)

 

Articolo 3 quater

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0507

Garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0324) (1),

visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0275/2006),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0394/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

Emendamento 2

Considerando 6

(6) Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCECI e lo strumento per la stabilità.

(6) Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCECIBI , lo strumento per la stabilità e lo strumento per la democrazia e i diritti umani .

Emendamento 3

Considerando 7

(7) Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantirne il sostegno, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformemente agli accordi di alto livello conclusi con l'UE su aspetti politici e macroeconomici.

(7) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantirne il sostegno, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali e contribuire all'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, all'obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale di cui sono firmatari la Comunità europea o i suoi Stati membri . Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformemente agli accordi di alto livello conclusi con l'UE su aspetti politici e macroeconomici. La BEI dovrebbe valutare, congiuntamente alla Commissione, la possibilità di creare un meccanismo di controllo ex-post per garantire che le azioni finanziate dalla BEI all'esterno della Comunità promuovano i valori dell'UE .

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) I settori su cui viene posto l'accento, indicati per ogni regione ai considerando da 9 a 12, non sono esclusivi e non devono ostacolare gli sforzi volti a garantire una migliore coerenza globale con gli altri strumenti di finanziamento esterno sopra indicati.

Emendamento 5

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter) È opportuno rafforzare le informazioni ricevute dal Parlamento europeo nonché le possibilità di controllo, anche tramite la trasmissione di documenti strategici di programmazione elaborati dalla Commissione o dalla BEI.

Emendamento 6

Considerando 8 quater (nuovo)

 

(8 quater) La BEI dovrebbe garantire che le proprie attività di prestito sostengano pienamente gli obiettivi politici dell'Unione europea, nonché gli obiettivi degli accordi internazionali sullo sviluppo sostenibile di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono firmatari. La BEI dovrebbe riservare attenzione ai progetti che contribuiscono alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, nonché degli obiettivi del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, concedendo prestiti nei settori del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di fonti di energia rinnovabile. La BEI dovrebbe garantire che tutte le decisioni in materia di prestiti siano basate sul principio di precauzione, come formulato nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica.

Emendamento 7

Considerando 8 quinquies (nuovo)

 

(8 quinquies) La BEI dovrebbe garantire che i singoli progetti siano oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità, realizzata da organismi indipendenti dai promotori dei progetti e dalla BEI.

Emendamento 8

Considerando 9

(9) Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe rientrare sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.

(9) Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe inoltre favorire, dove necessario, l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. È importante inoltre promuovere il commercio nei Balcani occidentali, in quanto strumento essenziale per sottolineare l'importanza del passaggio dal sostegno alla ricostruzione al sostegno di preadesione e procedere in tal modo verso una maggiore integrazione nell'UE. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe rientrare sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.

Emendamento 9

Considerando 11

(11) Per quanto riguarda i paesi coperti dal DCECI, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America Latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e andranno ad integrare gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. Sarà ampliato il concetto di «interesse reciproco», finora limitato in pratica al finanziamento di progetti in cui partecipano imprese dell'UE, in modo da tener conto della promozione della sostenibilità ambientale e dell'integrazione regionale (ad esempio progetti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia che favoriscono l'interconnettività). La BEI deve cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. In Asia centrale, la BEI deve concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale devono essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. Per aumentare la visibilità dell'intervento dell'UE in America Latina occorre definire un importo specifico per uno strumento per l'America Latina.

(11) Per quanto riguarda i paesi coperti dal DCECI, la BEI dovrebbe continuare a consolidare le sue attività concentrandosi sui progetti che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, promuovono lo sviluppo sostenibile e migliorano la tutela dell'ambiente. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America Latina dovrebbero essere gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e andranno ad integrare gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. Dovrebbe essere ampliato il concetto di «interesse reciproco», finora limitato in pratica al finanziamento di progetti in cui partecipano imprese dell'UE, in modo da tener conto della promozione della sostenibilità ambientale e dell'integrazione regionale (ad esempio progetti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia che favoriscono l'interconnettività). La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. In Asia centrale, la BEI dovrebbe concentrarsi sulle infrastrutture ambientali e sui progetti sostenibili di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. Per aumentare la visibilità dell'intervento dell'UE in America Latina occorre definire un importo specifico per uno strumento per l'America Latina.

Emendamento 10

Considerando 16

(16) Occorre migliorare la comunicazione sulle operazioni di finanziamento della BEI da parte della BEI e della Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione.

(16) Occorre migliorare la comunicazione sulle operazioni di finanziamento della BEI da parte della BEI e della Commissione come pure le capacità di valutazione proprie della BEI . Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare, per i grandi progetti di erogazione di prestiti, una propria valutazione basata sulla consulenza di esperti esterni e indipendenti e dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. Detta relazione dovrebbe contenere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'UE. Essa dovrebbe inoltre comprendere un elenco dei prestiti finanziati dalla BEI in base alla loro esposizione al rischio valutata dalla BEI.

Emendamento 11

Considerando 17

(17) Occorre che la garanzia comunitaria istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo di sette anni avente inizio il 1o gennaio 2007. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione devono procedere ad un riesame intermedio della decisione.

(17) Occorre che la garanzia comunitaria istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo di sette anni avente inizio il 1o gennaio 2007. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. Tale riesame dovrebbe essere effettuato sulla base di un'ampia consultazione dei soggetti interessati riguardo all'impatto delle operazioni della BEI.

Emendamento 12

Considerando 18

(18) Le operazioni di finanziamento della BEI devono continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF.

(18) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF . La BEI dovrebbe accertarsi che, in conformità dell'articolo 267 del trattato, contenente la definizione della sua missione, i progetti finanziati non possano essere integralmente coperti dai vari strumenti di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, e in particolare che non si venga a creare alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli istituti di credito e d'investimento.

Emendamento 13

Considerando 20

(20) La BEI deve preparare, in consultazione con la Commissione, la programmazione pluriennale indicativa del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un'idonea programmazione di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia,

(20) La BEI deve preparare, in consultazione con la Commissione, la programmazione pluriennale indicativa del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un'idonea programmazione di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione deve tener conto delle previste conseguenze di bilancio nella programmazione periodica di bilancio che trasmette al Parlamento europeo,

Emendamento 14

Articolo 1, paragrafo 2

2. La garanzia comunitaria è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

2. La garanzia comunitaria è limitata al 55% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2

2. I singoli paesi divengono ammissibili entro i massimali e submassimali regionali quando e se soddisfanno le condizioni adeguate conformemente agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. La Commissione, in consultazione con la BEI, stabilisce quando un paese si è conformato alle condizioni adeguate e ne informa la BEI.

2. I singoli paesi divengono ammissibili entro i massimali e submassimali regionali quando e se soddisfanno le condizioni adeguate conformemente alle politiche dell'Unione europea e agli accordi di alto livello conclusi con il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. La Commissione, in consultazione con la BEI, stabilisce quando un paese si è conformato alle condizioni adeguate e ne informa la BEI , dopo aver informato il Parlamento europeo e il Consiglio e comunicato le sue ragioni .

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 4

4. Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, la Commissione e la BEI possono decidere di sospendere le operazioni di finanziamento della BEI nel predetto paese.

4. Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, la Commissione e la BEI possono decidere di sospendere le operazioni di finanziamento della BEI nel predetto paese. In tali casi, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e comunica le sue ragioni.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2

2. La Commissione e la BEI decidono congiuntamente sull'utilizzo del mandato di riserva. La Commissione e la BEI sono assistite dal comitato economico e finanziario istituito dall'articolo 114, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione e la BEI decidono congiuntamente sull'utilizzo del mandato di riserva. Si applicano le disposizioni riguardanti le condizioni adeguate e l'obbligo di informare il Parlamento europeo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione e la BEI sono assistite dal comitato economico e finanziario istituito dall'articolo 114, paragrafo 2, del trattato.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 2

4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e le politiche e gli obiettivi esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 7.

4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e le politiche e gli obiettivi esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 7 ed è inoltre trattata dalla Commissione nel dialogo strutturato con il Parlamento europeo previsto nei nuovi strumenti finanziari esterni per il periodo 2007-2013.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Qualora un capo di Stato, un membro del governo, un parlamentare di uno Stato membro, un Commissario o un deputato al Parlamento europeo sia direttamente o indirettamente legato ad un ente che beneficia di un intervento della BEI coperto dalla garanzia comunitaria, la decisione di concedere detta garanzia è oggetto di una relazione speciale elaborata dal comitato di verifica della banca. Il presente paragrafo non si applica alle attuali convenzioni di garanzia comunitaria stipulate alle normali condizioni che, in virtù del loro oggetto o delle loro implicazioni finanziarie, non sono significative per nessuna delle parti interessate.

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. La relazione annuale include una valutazione generale dei principali timori sollevati nelle valutazioni di impatto sulla sostenibilità dei progetti di erogazione di prestiti di cui al considerando 8 quinquies, nonché le raccomandazioni formulate dalla Commissione alla BEI per alleviare tali timori.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La Commissione ottiene inoltre qualsiasi consulenza di esperti esterni si renda necessaria per poter effettuare una valutazione indipendente del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0508

Regime linguistico — disposizione transitoria

Decisione del Parlamento europeo su una riformulazione dell'articolo 139 del regolamento — Disposizione transitoria sul regime linguistico (2006/2244(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0391/2006),

A.

considerando che il 1o aprile 2004 il Parlamento ha incluso nel suo regolamento una disposizione che consente di tener conto in via eccezionale, fino alla fine del 2006, «della disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori» nell'applicazione del regime linguistico del Parlamento alle nove nuove lingue aggiuntesi nel maggio 2004,

B.

considerando che i progressi realizzati per queste lingue non consentono ancora di fare decadere questa norma transitoria a fine anno e che occorre avvalersi della possibilità di una proroga,

C.

considerando che le stesse difficoltà si porranno per un certo tempo anche per il bulgaro e per il rumeno, che verranno ad aggiungersi il 1o gennaio 2007, data in cui anche l'irlandese diverrà lingua ufficiale, con conseguenti problemi pratici,

D.

considerando che per tener conto di queste circostanze è opportuno riformulare la norma transitoria in vigore e prorogarla fino al termine della legislatura in corso,

E.

considerando che l'obiettivo resta quello di realizzare il multilinguismo integrale, come definito all'articolo 138 del regolamento;

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

decide che tale modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 139

1. In sede di applicazione dell'articolo 138, si tiene conto in via eccezionale, con riferimento alle lingue ufficiali degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, a decorrere da questa data e fino al 31 dicembre 2006, della disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori.

1. Durante un periodo transitorio, che si estende fino al termine della sesta legislatura, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 138 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie.

2. Il Segretario generale sottopone ogni tre mesi all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sui progressi compiuti in vista della piena applicazione dell'articolo 138 e ne invia copia a tutti i deputati.

2. Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.

 

2 bis. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

3. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

P6_TA(2006)0509

Istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0280) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0288/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0306/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata il 12 ottobre 2006 (2);

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0414.

P6_TA(2006)0510

Agenzia per i diritti fondamentali, attività relative al titolo VI del trattato sull'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea (COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2005)0280) (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2005),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0282/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata il 12 ottobre 2006 (2);

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0415.

P6_TA(2006)0511

Adesione della Bulgaria

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (2006/2114(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il suo parere conforme del 13 aprile 2005 sulla domanda di adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea (1),

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2), firmato il 25 aprile 2005 (trattato di adesione),

viste le sue numerose risoluzioni e relazioni sulla Bulgaria, adottate dall'inizio dei negoziati di adesione,

viste le relazioni regolari della Commissione sul grado di preparazione all'adesione all'Unione europea della Bulgaria e, in particolare, la sua comunicazione del 26 settembre 2006, intitolata «Relazione di verifica del grado di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea» (COM(2006)0549),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0420/2006),

A.

considerando che il Parlamento si compiace della conferma, da parte della Commissione e del Consiglio, del fatto che la Bulgaria abbia raggiunto un adeguato livello di preparazione per aderire all'Unione europea il 1o gennaio 2007,

B.

considerando che la Bulgaria ha presentato la propria domanda di adesione all'Unione europea il 14 dicembre 1995, che essa è stata ufficialmente riconosciuta come paese candidato il 16 luglio 1997, che i negoziati di adesione, iniziati il 15 febbraio 2000, si sono conclusi con successo il 14 dicembre 2004, che il trattato di adesione è stato firmato il 25 aprile 2005 e ratificato e che, con l'adesione della Romania, quella della Bulgaria completerà il quinto allargamento storico dell'UE,

C.

considerando che direzione, rapidità e ritmo delle riforme sono stati coerenti e che il processo di modernizzazione dovrebbe essere inteso come un progresso di per sé e non come un mero prerequisito dell'adesione all'Unione europea,

D.

considerando che gli enormi risultati conseguiti dalla Bulgaria durante il processo di trasformazione meritano un riconoscimento senza riserve, principalmente alla popolazione bulgara che ha subìto con gran pazienza una terapia politica ed economica di portata senza precedenti,

E.

considerando che, come in molti altri Stati membri, in Bulgaria il processo di riforma continuerà per diversi anni dopo l'adesione, ma che taluni settori con problemi specifici potrebbero richiedere misure di accompagnamento per incoraggiare il paese ad adottare azioni tempestive,

F.

considerando che spetta ai governi nazionali, mediante il ricorso alle disposizioni transitorie previste nel trattato di adesione e ad altri poteri, adottare le decisioni relative alle questioni di immigrazione, quali le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, e riconoscendo al contempo che tale questione ha assunto risvolti preoccupanti, dovuti alle politiche di asilo e di immigrazione caotiche adottate da vari Stati membri a prescindere dall'allargamento dell'Unione europea;

1.

si congratula con la Bulgaria, compiacendosi della sua adesione il 1o gennaio 2007, e attende con impazienza l'arrivo dei suoi 18 deputati al Parlamento europeo, nonché del suo Commissario e dei funzionari bulgari nelle istituzioni europee, e riconosce l'eccellente contributo degli osservatori bulgari al Parlamento europeo, fin dal settembre del 2005;

2.

si congratula con la DG Allargamento della Commissione per la professionalità e la serietà con cui ha condotto l'attività di monitoraggio, in particolare durante l'ultimo anno, che ha visto un sensibile aumento dei progressi sulla via dell'adesione, e si compiace delle valutazioni equilibrate sulla preparazione della Bulgaria all'adesione;

3.

si compiace del risultato delle elezioni presidenziali del 29 ottobre 2006; incoraggia il Presidente a continuare a seguire il suo percorso proeuropeo e a portare avanti le necessarie riforme che questo percorso comporta; deplora al contempo la netta emergenza di forze antieuropee nel contesto elettorale e invita il Presidente ad usare il suo secondo mandato per rispondere alle paure dei cittadini bulgari che criticano l'adesione della Bulgaria all'Unione europea;

4.

prende atto dei settori in cui sono ancora necessari dei progressi, ma anche della necessità urgente e continuata di risultati tangibili, di varie garanzie e di altre misure di accompagnamento per porre rimedio, laddove necessario, alle carenze persistenti; invita le autorità bulgare ad agire con tempestività e serietà per evitare, o per ridurre al minimo, la necessità di ricorrere a tali misure e insiste sull'opportunità che il Parlamento continui ad esercitare il proprio controllo sull'evoluzione della situazione; insiste affinché la Commissione lo associ pienamente qualora venga presa in considerazione la possibilità di applicare le clausole di salvaguardia, dal momento che il Presidente della Commissione si è dichiarato favorevole al coinvolgimento del Parlamento in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 39 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione che concerne il rinvio dell'adesione al 2008;

5.

esorta gli Stati membri che non abbiano ancora ratificato il trattato di adesione a ratificarlo quanto prima;

Criteri politici

6.

insiste sulla necessità della massima trasparenza in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda la gestione delle privatizzazioni, le procedure di gara e gli appalti pubblici, le nomine e le promozioni nei servizi pubblici e nel sistema giudiziario, nonché nei procedimenti giudiziari a tutti i livelli, per favorire il buongoverno e l'efficienza, nonché la fiducia della popolazione;

7.

invita a rafforzare il ruolo del mediatore bulgaro in materia di correzione degli errori amministrativi e in qualità di meccanismo di lotta contro la corruzione, a favore di una maggiore trasparenza in seno alla pratiche istituzionali;

8.

plaude ai continui sforzi effettuati dalle autorità bulgare per tener fede agli impegni assunti nell'ambito della giustizia e degli affari interni; si compiace delle iniziative intraprese per combattere la criminalità organizzata e la corruzione e per portare a termine la riforma del sistema giudiziario; si aspetta che misure quali una maggiore e migliore formazione per gli investigatori di polizia in ordine alla fase preprocessuale, un miglior coordinamento della strategia anticorruzione tra gli organi interessati e un rafforzamento delle competenze istituzionali degli ispettorati in seno all'amministrazione pubblica , siano applicate con efficacia e producano risultati tangibili e visibili, compresi atti di accusa e di condanna effettiva di quanti sono colpevoli di gravi reati;

9.

chiede che sia attribuita quanto prima la massima attenzione al raggiungimento degli obiettivi di riferimento che figurano nell'ultima relazione di verifica della Commissione, onde evitare l'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia; chiede altresì un'azione più efficace per identificare e perseguire coloro che sono implicati nella criminalità organizzata, e per confiscarne i beni; insiste per ottenere risultati tangibili in termini di applicazione delle sentenze e di azioni penali in casi di riciclaggio di denaro;

10.

si compiace dei progressi realizzati per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione della polizia e dei servizi di sicurezza a seguito dell'applicazione della nuova legge del ministero degli affari interni; invita a sviluppare le unità di polizia specializzate impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione — in particolare alle frontiere —, il traffico di droga e la tratta di esseri umani; chiede inoltre miglioramenti per quanto riguarda i salari e le condizioni di lavoro, la promozione accelerata per gli ufficiali meritevoli e la messa a disposizione di attrezzature all'avanguardia; allo stesso tempo, invita gli Stati membri ad offrire una formazione specializzata e a distaccare ufficiali di polizia in possesso di competenze specifiche alla polizia bulgara per assisterla nel fare chiarezza sui crimini di alto profilo rimasti irrisolti e contrastare le attività dei boss criminali;

11.

plaude ai cambiamenti verificatisi presso il servizio del pubblico ministero sotto la direzione del nuovo procuratore generale, in particolare alle procedure rapide e alle misure adottate per impedire la chiusura prematura delle inchieste; chiede l'introduzione di disposizioni giuridiche che prevedano la sospensione dei magistrati oggetto di un'inchiesta disciplinare interna e di provvedimenti rigorosi contro i procuratori che abbiano intralciato la giustizia o chiuso casi per motivi inadeguati;

12.

si compiace della decisione di consentire l'accesso ai dossier dei servizi segreti, misura che contribuirà ad instaurare la fiducia pubblica e a dimostrare una chiara rottura con il passato, e raccomanda che tale accesso sia controllato da una commissione indipendente e rispettata;

13.

ribadisce il suo invito a migliorare le condizioni di vita e sanitarie negli orfanotrofi e negli istituti per portatori di handicap fisici e mentali, riconoscendo che gli attuali progetti e priorità non rispondono in modo adeguato alle necessità di coloro che si trovano negli istituti e chiede, pertanto, che a tali questioni sia attribuita una priorità a livello nazionale, tramite programmi di deistituzionalizzazione di elevata qualità e ben concepiti e l'utilizzo dei fondi di coesione a favore di un miglioramento effettivo degli edifici, delle condizioni di vita e delle cure; rinnova l'appello alla promozione di riforme della legislazione sulle pratiche di adozione;

14.

riconosce le numerose misure adottate per favorire l'integrazione dei rom e invita ad effettuare maggiori sforzi concertati per migliorare le loro conoscenze linguistiche, facilitarne l'accesso all'insegnamento superiore, alla formazione professionale e all'occupazione, nonché per offrire loro l'accesso a cure sanitarie migliori e alla pianificazione familiare, incoraggiandoli ad adeguarsi alla società in generale e ad approfittare delle possibilità che essa offre loro;

15.

invita la Commissione a monitorare da vicino, prima e dopo l'adesione, l'attuazione degli impegni da parte della Bulgaria per quanto riguarda la protezione delle minoranze e, pertanto, ad includere dopo l'adesione tale questione nel meccanismo di cooperazione e di verifica recentemente stabilito;

Criteri economici

16.

si congratula con la Bulgaria per i continui progressi economici che hanno consentito un tasso di crescita del PIL pari al 6,1 %, un aumento reale dei salari, una diminuzione della disoccupazione (8,7 %) e un ottimo livello di investimenti stranieri diretti; sottolinea l'importanza di politiche macroeconomiche prudenti e di riforme strutturali per mantenere la stabilità e ridurre ulteriormente il deficit commerciale e il disavanzo del bilancio, nonché per stimolare la crescita e l'occupazione;

17.

invita a intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni microeconomiche in Bulgaria, onde incoraggiare lo sviluppo del settore privato e, in particolare, delle piccole e medie imprese, basandosi su strutture giuridiche, amministrative e regolamentari trasparenti e su leggi più flessibili in materia di occupazione;

18.

manifesta la propria preoccupazione dinanzi agli ostacoli invisibili che continuano ad ergersi dinanzi agli investitori stranieri; insiste sulla necessità che le procedure delle gare d'appalto e le misure regolamentari siano trasparenti, imparziali e di facile comprensione; esorta il governo bulgaro a colmare le lacune in ordine alla tempestività delle decisioni amministrative, il che può compromettere lo sviluppo di un clima positivo in materia di investimenti in Bulgaria; raccomanda l'introduzione di incentivi fiscali per promuovere gli investimenti stranieri, una migliore comunicazione e apertura tra l'amministrazione pubblica e il mondo imprenditoriale;

Acquis comunitario

19.

si congratula con le autorità bulgare per aver praticamente portato a termine una vasta serie di complesse attività nel settore agricolo; riconosce gli importanti progressi realizzati in materia di commercio di animali vivi e di benessere degli animali, ambito in cui è necessario rispettare norme molto rigorose, per esempio nel trasporto e macello di animali e nel trattamento di sottoprodotti animali; sottolinea che è importante che il sistema di squartamento sia pienamente operativo al momento dell'adesione e si attende che ciò avvenga; chiede che i posti di controllo alle frontiere siano ultimati e che sia assicurato un controllo rigoroso della peste suina classica e delle altre epizoozie, in particolare qualora comportino rischi per la salute pubblica o la sicurezza delle derrate alimentari;

20.

insiste affinché la Bulgaria colga l'occasione per introdurre norme rigorose in materia di sicurezza degli aeroporti e degli aeromobili, tenuto conto della natura della minaccia terroristica, stando alla quale un attacco in un dato paese potrebbe essere facilitato dalle carenze nelle procedure di sicurezza di un altro paese; chiede che siano realizzate con urgenza e in modo verificabile tutte le azioni volte ad ovviare alle insufficienze constatate in materia di navigazione aerea e di manutenzione degli aeromobili, di procedure di gestione e di licenze del personale navigante;

21.

ribadisce le sue richieste al Consiglio e alla Commissione di garantire che la Bulgaria ottemperi ai suoi impegni a norma dell'articolo 30 del trattato di adesione per quanto concerne la data di chiusura delle unità 3 e 4 della centrale di Kozloduy, trattato che è stato ratificato dai parlamenti degli Stati membri; invita le istituzioni dell'Unione europea a mantenere le loro promesse per quanto concerne il finanziamento di 210 milioni di euro a favore della Bulgaria in relazione al periodo 2007-2008 ai fini della chiusura della centrale di Kozloduy;

22.

evidenzia l'importanza di una buona gestione e di un controllo rigoroso dei fondi comunitari per garantire la correttezza finanziaria e per utilizzarli nel modo più efficace possibile, applicando procedure accessibili e di facile comprensione per le persone esterne all'amministrazione,

23.

23 sottolinea che, nei casi in cui si potevano adottare misure temporanee durante i primi tre anni dopo l'adesione, esse sono state attuate dopo l'ultima serie di adesioni a tutto vantaggio delle parti interessate; auspica che tali meccanismi vengano applicati unicamente in aree specifiche; sottolinea la possibilità di revocare le misure atte ad assicurare il funzionamento adeguato delle politiche UE, a condizione che siano stati completamente rispettati i parametri di riferimento stabiliti dalla Commissione;

24.

si congratula con la Bulgaria per il suo contributo alla stabilità e alla sicurezza regionali e internazionali, in particolare in qualità di membro della NATO, e interpreta l'accordo con gli Stati Uniti per l'utilizzo delle strutture militari bulgare come una prova tangibile dell'implicazione del paese nell'alleanza transatlantica;

25.

esprime il proprio continuo sostegno alle infermiere bulgare e al medico palestinese detenuti in Libia dal 1999; insiste affinché il nuovo processo in corso sia concluso in modo rapido e soddisfacente e le autorità libiche accordino a queste persone innocenti una ricompensa adeguata per le pene loro inflitte;

*

* *

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria.


(1)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 409.

(2)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

P6_TA(2006)0512

Adesione della Romania

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adesione della Romania all'Unione europea (2006/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (1), firmato il 25 aprile 2005,

viste tutte le sue precedenti risoluzioni e relazioni, dall'inizio del processo di ampliamento a tutt'oggi, in particolare la sua ultima risoluzione del 14 giugno 2006 sull'adesione della Bulgaria e della Romania (2),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne», del 17 ottobre 2006, sull'ampliamento,

viste la relazione di verifica della Commissione, del 26 settembre 2006, sulla Romania (COM(2006)0549) e le antecedenti relazioni di verifica,

visto lo scambio di lettere fra il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente della Commissione sul pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nell'esame di un'eventuale attivazione di una delle clausole di salvaguardia del trattato di adesione,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0421/2006),

A.

considerando che l'adesione della Romania all'Unione europea rappresenta un rilevante sviluppo storico, cui fa riscontro un profondo cambiamento nel paesaggio economico, sociale e civile del paese, e che tale adesione avrà un impatto positivo sulla popolazione romena oltre che sullo sviluppo e sulla coesione dell'Unione europea,

B.

considerando che l'integrazione della Romania nell'Unione europea contribuirà alla stabilità e alla prosperità dell'Europa sudorientale,

C.

considerando che l'ingresso della Romania nell'Unione europea rafforzerà la dimensione politica e culturale del processo d'integrazione dell'Europa,

D.

considerando che la prima tappa del quinto allargamento, nel 2004, ha comportato benefiche ripercussioni sia per i vecchi che per i nuovi Stati membri e che ciò si verificherà indubbiamente anche per l'attuale ampliamento che segna la felice conclusione del quinto allargamento,

E.

considerando che dalla relazione della Commissione del maggio 2006 sono stati riscontrati significativi miglioramenti, come si evince dall'ultima relazione di verifica della Commissione, del 26 settembre 2006,

F.

considerando che la Romania prosegue i suoi sforzi finalizzati all'adempimento delle condizioni enunciate nel trattato di adesione per diventare, con la Bulgaria, membro dell'Unione il 1o gennaio 2007, e che il Parlamento si è sempre pronunciato a favore dell'adesione simultanea di ambo i paesi;

1.

si rallegra con la Commissione per la serietà e il rigore con cui ha condotto tutti i suoi lavori di verifica delle riforme varate dalla Romania;

2.

si felicita con la Romania e saluta con soddisfazione il suo ingresso alla data del 1o gennaio 2007; è lieto di poter accogliere al momento opportuno nelle Istituzioni europee i suoi 35 parlamentari, i suoi Commissari e i suoi funzionari e riconosce l'eccellente contributo dato dagli osservatori rumeni al Parlamento europeo dal settembre 2005;

3.

rileva che l'ampliamento dell'Unione europea attualmente in corso incarna, come il precedente, le idee di unità e di solidarietà europea a beneficio di tutte le parti ed è atto altresì a promuovere i valori di democrazia, uguaglianza, pluralismo e non discriminazione;

4.

si compiace che la Commissione abbia raccomandato nella sua relazione del 26 settembre 2006 un'adesione simultanea della Bulgaria e della Romania;

5.

plaude ai notevoli progressi compiuti dal paese dall'ultima relazione nel maggio 2006 e pertanto approva la proposta della data del 1o gennaio 2007 per l'adesione della Romania, ma rammenta alle autorità rumene che il processo di riforma dovrà proseguire allo stesso ritmo anche dopo l'adesione;

6.

plaude altresì agli sforzi compiuti dalla Romania per garantire l'attuazione di un gran numero di riforme contestuali alla sua adesione e si congratula con le autorità rumene per i non pochi progressi compiuti in un breve lasso di tempo;

7.

ricorda che il processo di riforme è benefico per la Romania, nel contesto dell'adesione all'UE, contribuendo a consolidare la prosperità economica e la sicurezza del paese;

8.

rileva che nei settori, enucleati dalla Commissione nella sua relazione del maggio 2006, che postulano un'azione immediata — riforma del sistema giudiziario, lotta alla corruzione, insediamento di agenzie preposte ai pagamenti, instaurazione del sistema di amministrazione e di controllo integrato, TSE interconnettività del sistema di raccolta delle imposte — sono stati compiuti sostanziali progressi;

9.

constata con soddisfazione che in Romania vige un'economia di mercato vitale, con una crescita di pressoché il 7% del PIL e un tasso di disoccupazione aggirantesi sul 5,5 %;

10.

esorta gli Stati membri ad aprire i loro mercati ai lavoratori rumeni a partire dal 1o gennaio 2007, in piena ottemperanza allo spirito della legislazione comunitaria, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori;

11.

sottolinea, in vista dei futuri trasferimenti finanziari da parte dell'UE e della necessità di cofinanziamento da parte della Romania, che le prevedibili redistribuzioni di bilancio non devono aver luogo esclusivamente a detrimento delle spese sociali, o portare a riduzioni delle stesse;

12.

sprona il governo rumeno a consolidare le riforme avviate e sollecita le autorità di questo paese ad intensificare i propri sforzi, specie nei settori della tutela dell'infanzia, dell'integrazione delle minoranze, con specifico riferimento alle minoranze rom e ungherese, e del trattamento dell'handicap mentale; invita al riguardo la Romania ad intervenire immediatamente per rimediare alle attuali carenze, soddisfacendo i criteri enunciati nelle relazioni globali di verifica 2005 e 2006 della Commissione e nelle risoluzioni approvate dal Parlamento nel 2004 e 2005;

13.

nota che dalla relazione del maggio 2006 della Commissione sono stati compiuti progressi sulla questione delle minoranze; rammenta che la sua posizione sulle minoranze della Romania si basa sui principi di rispetto, riconoscimento e sostegno delle minoranze nonché sulla eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione nei loro confronti; esprime l'auspicio che la legge sulle minoranze venga approvata il più presto possibile, nel rispetto dei criteri politici; nota che l'Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia proseguirà anche dopo l'adesione la sua attività di nonitoraggio nel campo della lotta al razzismo e connessa discriminazione, come fa per tutti gli Stati membri;

14.

in merito alla minoranza rom: sollecita le autorià rumene a consolidare le riforme avviate in fatto di protezione contro la violenza istituzionale, di miglioramento del tenore di vita e degli standard abitativi nonché di accesso al mercato del lavoro e al sistema sanitario, prevedendo a tal fine risorse adeguate;

15.

in merito alla minoranza ungherese: invita le autorità rumene a tener conto delle aspettative della minoranza ungherese, in conformità dei principi di sussidiarietà e di autodeterminazione culturale, soprattutto assicurando mezzi finanziari adeguati per il miglioramento degli standard educativi;

16.

propone che, a partire dal 1o gennaio 2007, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni verifichi le riforme attuate in Romania in materia di adozione e di protezione dell'infanzia;

17.

segnala con preoccupazione che la violenza contro le donne permane grave, con considerevoli ripercussioni sulla tratta e sullo sfruttamento sessuale delle donne (800 000 casi all'anno all'interno e all'esterno del paese nonché sulla violenza domestica, e invita il governo ad adottare iniziative decisive di prevenzione, informazione e lotta contro tale fenomeno, in cooperazione con la società in generale, le ONG competenti nonché le autorità giudiziarie e di polizia, a livello regionale, nazionale e internazionale;

18.

nota che la Romania deve accelerare il trattamento delle richieste di restituzione dei beni confiscati dal regime comunista, con specifico riferimento ai beni della Chiesa e delle comunità religiose, in modo da non arrestare il processo di riforma legislativa; sottolinea a tal fine la necessità di costituire un fondo funzionale di proprietà;

19.

chiede formalmente alle autorità rumene di compiere ulteriori sforzi in tema di attuazione della legislazione in materia di protezione ambientale; chiede al riguardo consultazioni con i paesi vicini e una rigida applicazione di standard conformi allo spirito della pertinente normativa UE (ad es. direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (3)), con particolare riguardo ai grandi progetti minerari aventi notevoli incidenze ambientali, come quello di Rosia Montana;

20.

rileva che la Commissione ha individuato tre settori in cui, malgrado la necessità di compiere maggiori sforzi, i progressi erano stati sostanziali fin dalla sua relazione del maggio 2006, ossia:

la riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione;

l'assorbimento e la gestione degli aiuti dell'Unione nel settore agricolo e dei fondi strutturali;

l'applicazione dell'acquis comunitario in taluni settori della sicurezza alimentare;

21.

sottolinea che, fra questi tre settori, il completamento della riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione sono essenziali e devono pertanto essere oggetto di una particolare attenzione da parte delle autorità rumene;

22.

appoggia il varo, da parte della Commissione, di meccanismi di verifica e accompagnamento dei progressi in detti settori, basato segnatamente sull'individuazione di criteri specifici, e sprona il governo rumeno ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rispondere alle attese manifestate, onde evitare il ricorso alle clausole di salvaguardia;

23.

ricorda che, anche se nei primi tre anni successivi all'adesione potranno essere applicate misure temporanee, misure equivalenti sono state applicate in occasione dell'ultimo processo di ampliamento a beneficio di tutte le parti interessate; si augura che tali meccanismi siano circoscritti a settori ben specifici, indicati dalla Commissione, per una durata limitata; osserva peraltro che le misure atte a garantire il corretto funzionamento delle politiche UE potranno essere revocate solo dopo che sia stato conseguito il pieno rispetto dei parametri fissati dalla Commissione;

24.

attende la relazione della Commissione, annunciata per il giugno 2007, sui progressi compiuti dal paese in sede di riforma del settore giudiziario e di lotta alla corruzione; rivolge un appello alla Romania affinché ponga in atto tutte le sue capacità per adottare gli opportuni provvedimenti;

25.

insiste affinché la Commissione riferisca regolarmente al Parlamento sui progressi compiuti dalla Romania nei prossimi mesi e affinché il Parlamento sia (strettamente) associato al meccanismo di monitoraggio proposto dalla Commissione per il periodo successivo all'adesione;

26.

sottolinea che il governo rumeno deve essere consapevole della necessità di giovarsi pienamente del tempo restante per proseguire i suoi sforzi finalizzati al consolidamento dei risultati conseguiti;

27.

sollecita la pronta ratifica del trattato di adesione da parte degli ultimi due paesi membri che non l'hanno ancora fatto;

28.

invita la Commissione a prevedere adeguati finanziamenti per campagne di informazione atte a rendere il pubblico più avvertito in merito all'adesione della Romania (come della Bulgaria);

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Romania.


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0262.

(3)  GU L 102 del dell'11.4.2006, pag. 15.

P6_TA(2006)0513

Attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (12032/2/2006 — C6-0318/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0119) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0364) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0392/2006);

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

approva l'acclusa dichiarazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 15.6.2006, P6_TA(2006)0265.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2005)0043

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si è posta l'obiettivo, sancito dal trattato, di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, garantendo in tal modo un elevato livello di competitività a livello internazionale. A tal fine la Comunità ha il compito di promuovere tutte le attività di ricerca ritenute necessarie, in particolare incoraggiando le imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese («PMI»), i centri di ricerca e le università nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico. In questo contesto è opportuno dare priorità a settori e progetti per i quali il finanziamento e la cooperazione europei sono di particolare importanza e si traducono in valore aggiunto. Tramite il suo sostegno alla ricerca alle frontiere della conoscenza, alla ricerca applicata e all'innovazione, la Comunità intende favorire le sinergie nella ricerca europea e consolidare quindi le basi dello Spazio europeo della ricerca. Ciò fornirà un utile contributo al progresso economico, sociale e culturale di tutti gli Stati membri.

(2)

Il ruolo centrale della ricerca è stato riconosciuto dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 che ha posto per l'Unione europea un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il triangolo della conoscenza — istruzione, ricerca e innovazione — è essenziale per conseguire tale obiettivo. A tal fine la Comunità mira a mobilitare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione necessarie. In questo contesto, il settimo programma quadro è uno strumento comunitario fondamentale, a complemento degli sforzi degli Stati membri e dell'industria europea.

(3)

In linea con la strategia di Lisbona, il Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 ha convenuto che la spesa globale dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo («R&ST») e dell'innovazione avrebbe dovuto essere aumentata per giungere al 3% del PIL entro il 2010, due terzi del quale dovrebbe provenire da investimenti privati.

(4)

L'obiettivo prioritario del settimo programma quadro è contribuire a far sì che l'Unione diventi il principale spazio di ricerca a livello mondiale. Ciò richiede che il programma quadro sia fortemente incentrato sulla promozione della ricerca d'avanguardia e di alto livello e sugli investimenti nella stessa, basandosi principalmente sul principio dell'eccellenza scientifica.

(5)

Il Parlamento europeo ha sottolineato ripetutamente l'importanza della ricerca, dello sviluppo tecnologico e il ruolo crescente della conoscenza per la crescita economica e il benessere sociale ed ambientale, in particolare nella sua risoluzione del 10 marzo 2005 su scienza e tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione (4).

(6)

Tenendo conto delle esigenze di ricerca di tutte le politiche comunitarie e sulla base dell'ampio sostegno dell'industria europea, della comunità scientifica, delle università e di altri ambienti interessati, la Comunità dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e tecnologici da conseguire nell'ambito del settimo programma quadro nel periodo 2007-2013.

(7)

Le piattaforme tecnologiche europee (ETP) e le previste iniziative tecnologiche congiunte rivestono un'importanza particolare per la ricerca industriale. In questo contesto, le PMI dovrebbero essere coinvolte attivamente nel loro funzionamento. Le ETP aiutano gli operatori del settore a stabilire programmi strategici di ricerca a lungo termine e possono evolvere ulteriormente fino a diventare un importante meccanismo per rafforzare la competitività europea.

(8)

Gli obiettivi del settimo programma quadro dovrebbero essere scelti con l'intento di basarsi sulle realizzazioni del sesto programma quadro ai fini della creazione dello Spazio europeo della ricerca, approfondendole in vista dello sviluppo di un'economia e una società della conoscenza in Europa in grado di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona nelle politiche comunitarie. Tra gli obiettivi del settimo programma quadro, quelli menzionati qui di seguito sono particolarmente importanti:

è opportuno sostenere la cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'UE;

occorre incentivare il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea alle frontiere della conoscenza, riconoscendo la responsabilità e l'indipendenza dei ricercatori nella definizione dei grandi orientamenti della ricerca in questo settore. In tale prospettiva, la ricerca di base avviata su iniziativa dei ricercatori, basata sull'eccellenza, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del settimo programma quadro;

è opportuno rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nella ricerca e nella tecnologia in Europa; per raggiungere tale obiettivo sono innanzitutto necessari un'istruzione e una formazione alla ricerca migliori, un più agevole accesso alle opportunità della ricerca nonché il riconoscimento della «professione» di ricercatore, non da ultimo mediante un sensibile aumento della presenza delle donne nella ricerca e un incoraggiamento della mobilità e dello sviluppo della carriera dei ricercatori. I principi generali sanciti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per la loro assunzione, potrebbero aiutare a costruire un vero e proprio mercato europeo del lavoro per i ricercatori, sempre nel rispetto della natura volontaria di tali strumenti. Occorre inoltre sviluppare e rafforzare l'eccellenza delle istituzioni di ricerca e delle università europee.

(9)

Il dialogo fra scienza e società in Europa dovrebbe essere approfondito al fine di elaborare un'apposita agenda della scienza e della ricerca che venga incontro alle preoccupazioni dei cittadini, fra l'altro promuovendo la riflessione critica, e mira a ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nella scienza.

(10)

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ad agevolare la carriera scientifica dei ricercatori nel periodo più produttivo della loro vita. I ricercatori nella fase iniziale di carriera possono essere una forza trainante della scienza in Europa.

(11)

È necessario rafforzare quantitativamente e qualitativamente le capacità di ricerca e innovazione nell'intero territorio europeo.

(12)

Occorre sostenere un'ampia diffusione e utilizzazione della conoscenza generata dalla ricerca finanziata con fondi pubblici.

(13)

Per conseguire questi obiettivi, è necessario promuovere quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico (il programma «Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori (il programma «Idee»), il sostegno ai singoli ricercatori (il programma «Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca (il programma «Capacità»).

(14)

Nell'ambito del programma «Cooperazione», si dovrebbe apportare un sostegno alla cooperazione transnazionale agli idonei livelli nell'Unione ed altrove, in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori del progresso delle conoscenze e delle tecnologie, in cui la ricerca dovrebbe essere sostenuta e potenziata per affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, ambientale, di salute pubblica ed industriale, per servire il bene pubblico e aiutare i paesi in via di sviluppo. Ove possibile, tale programma assicurerà flessibilità per progetti mirati, trasversali rispetto alle priorità tematiche.

(15)

Nell'ambito del programma «Idee», le attività dovrebbero essere attuate da un Consiglio europeo della ricerca (CER) che dovrebbe godere di un'ampia autonomia per sviluppare una ricerca alle frontiere della conoscenza di altissimo livello su scala europea, che valorizzi e evidenzi l'eccellenza in Europa a livello internazionale. Il CER dovrebbe avere contatti regolari con la comunità scientifica e con le istituzioni europee. Per quanto riguarda le strutture del CER, l'esame intermedio del settimo programma quadro può evidenziare la necessità di ulteriori miglioramenti che richiederanno appropriate modifiche.

(16)

Nel programma «Persone», si dovrebbero incoraggiare gli individui ad intraprendere la carriera di ricercatori convincere i ricercatori europei a rimanere in Europa, attirare ricercatori del mondo intero in Europa e si dovrebbe far sì che l'Europa sia in grado di attirare i migliori ricercatori. Sulla base dell'esperienza positiva acquisita con le azioni «Marie Curie» nell'ambito dei precedenti programmi quadro, il programma «Persone» dovrebbe incoraggiare le persone ad abbracciare la carriera di ricercatori, strutturare l'offerta e le opzioni di formazione alla ricerca, incoraggiare i ricercatori europei a rimanere o a rientrare in Europa; promuovere la mobilità intersettoriale e attirare in Europa ricercatori provenienti dal mondo intero. La mobilità dei ricercatori è fondamentale non solo per lo sviluppo della loro carriera, ma anche per la condivisione e il trasferimento delle conoscenze tra paesi e settori, nonché per assicurare che la ricerca innovativa di frontiera in diverse discipline possa beneficiare di ricercatori impegnati e competenti e di maggiori risorse finanziarie.

(17)

Nel programma «Capacità», si dovrebbe ottimizzare l'uso e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, potenziare la capacità di innovazione delle PMI e la loro capacità di trarre benefici dalle attività di ricerca, sostenere lo sviluppo di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca, esprimere il potenziale di ricerca esistente nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, avvicinare la scienza alla società nell'ambito della società europea, sostenere lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca a livello nazionale e comunitario e attuare misure e azioni orizzontali a sostegno della cooperazione internazionale.

(18)

Il Centro comune di ricerca (CCR)dovrebbe contribuire a fornire un sostegno scientifico e tecnologico orientato alla clientela per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il controllo delle politiche comunitarie. A questo proposito è utile che il CCR continui a operare come centro di riferimento indipendente per la scienza e la tecnologia nell'Unione europea, nei settori di sua specifica competenza.

(19)

Le regioni hanno un ruolo importante nell'attuazione dello Spazio europeo della ricerca. Esprimere il potenziale di sviluppo delle regioni e dare ampia diffusione ai risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico aiuta a colmare il divario tecnologico e contribuisce alla competitività europea.

(20)

Il settimo programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, a quelli concernenti i fondi strutturali, l'agricoltura, la pesca, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, l'occupazione e l'ambiente.

(21)

Andrebbero assicurate complementarità e sinergie reciproche con le politiche e i programmi comunitari, rispondendo così anche all'esigenza di un approccio rafforzato e semplificato al finanziamento della ricerca, che riveste particolare importanza per le PMI.

(22)

Il settimo programma quadro dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare un adeguato coinvolgimento delle PMI mediante misure concrete e azioni specifiche a loro vantaggio . Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI sostenute nell'ambito del presente programma quadro dovrebbero essere complementari rispetto a quelle svolte nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione».

(23)

La partecipazione alle attività del settimo programma quadro dovrebbe essere agevolata dalla pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti, che devono essere messe rapidamente e in maniera semplice a disposizione di tutti i potenziali partecipanti , e dall'uso adeguato di procedure rapide e semplici, senza condizioni finanziarie indebitamente complesse e inutili relazioni, in conformità delle regole di partecipazione applicabili al presente programma quadro, stabilite dal regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (5) .

(24)

Alla luce dell'esame intermedio sull'uso dei nuovi strumenti effettuato nell'ambito del sesto programma quadro e della valutazione quinquennale del programma quadro, è stato definito un nuovo approccio che dovrebbe consentire di conseguire gli obiettivi strategici della politica di ricerca comunitaria in modo più agevole ed efficace, all'insegna di una maggiore flessibilità. A tal fine, per sostenere le varie tipologie di azioni si dovrebbe utilizzare un insieme ridotto di «meccanismi di finanziamento» più semplici, separatamente o in combinazione tra loro, che offrano una maggiore flessibilità e libertà, garantendo inoltre ai partecipanti una maggiore autonomia di gestione.

(25)

Attività di ricerca comunitarie sono necessarie considerati l'interesse generale per le azioni del programma quadro, l'effetto leva dei finanziamenti negli investimenti privati e nazionali, la necessità di consentire alla Comunità di affrontare nuove sfide scientifiche e tecnologiche e di sfruttare appieno il potenziale dei propri ricercatori senza discriminazioni, il ruolo fondamentale dell'azione della Comunità per rendere il sistema di ricerca europeo più efficiente ed efficace nonché il possibile contributo del programma quadro alla ricerca, tra l'altro, di soluzioni alle questioni del cambiamento climatico, della sostenibilità, del miglioramento della salute delle popolazioni europee e del rilancio della strategia di Lisbona.

(26)

L'attuazione del settimo programma quadro può dar luogo a programmi complementari che prevedono la partecipazione unicamente di determinati Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di altre strutture, ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

(27)

La Comunità ha concluso una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed è opportuno impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale in questo ambito al fine di raccogliere pienamente i frutti dell'internazionalizzazione della R&ST, contribuire alla produzione di beni pubblici globali e integrare ulteriormente la Comunità nella comunità mondiale dei ricercatori.

(28)

Esiste già un corpus significativo di conoscenze scientifiche in grado di migliorare drasticamente la vita di chi vive nei paesi in via di sviluppo; ove possibile il programma quadro contribuirà — nell'ambito delle attività descritte sopra — al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2010.

(29)

Il settimo programma quadro dovrebbe contribuire alla promozione della crescita, dello sviluppo sostenibile e della protezione ambientale, affrontando anche il problema del cambiamento climatico.

(30)

Le attività di ricerca finanziate nell'ambito del settimo programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie sono stati presi in considerazione e continueranno ad esserlo in futuro. Le attività di ricerca dovrebbero inoltre tener conto del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali e ridurre l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione, con l'obiettivo finale di una rinuncia al loro utilizzo.

(31)

Nell'ambito del settimo programma quadro il ruolo svolto dalle donne nella scienza e nella ricerca sarà oggetto di promozione attiva tramite adeguate misure, nell'intento di incoraggiare una loro maggiore partecipazione in tali ambiti lavorativi e di rafforzare ulteriormente il loro ruolo attivo nelle attività di ricerca.

(32)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del settimo programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(33)

È opportuno inoltre adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — atte a verificare l'efficacia del sostegno finanziario concesso e l'efficacia dell'uso di detti fondi per prevenire le irregolarità e le frodi, e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(34)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del settimo programma quadro, la sua attuazione nel modo più efficace e semplice possibile, assicurando la certezza del diritto e l'accessibilità del programma a tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10), e con i requisiti della semplificazione e di una migliore regolamentazione,

(35)

Dato che l'obiettivo delle azioni da intraprendere a norma dell'articolo 163 del trattato per contribuire all'istituzione di un'economia ed una società della conoscenza in Europa non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il settimo programma quadro si limita a quanto necessario per raggiungere detto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Adozione del settimo programma quadro

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma quadro di attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico («R&ST»), comprendente anche attività di dimostrazione, di seguito denominato il «settimo programma quadro».

Articolo 2

Obiettivi e attività

1.   Il settimo programma quadro sostiene le attività precisate nei punti da i) a iv). Gli obiettivi e le grandi linee di queste attività sono precisati nell'allegato I.

i)

Cooperazione: a sostegno dell'intera gamma di azioni di ricerca svolte nell'ambito della cooperazione transnazionale, nelle aree tematiche seguenti:

a)

salute;

b)

prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie;

c)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

e)

energia;

f)

ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

g)

trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

h)

scienze socioeconomiche e scienze umanistiche;

i)

spazio;

j)

sicurezza.

ii)

Idee: a sostegno della ricerca avviata su iniziativa dei ricercatori svolta in tutti i settori da singole équipe nazionali o transnazionali in concorrenza a livello europeo.

iii)

Persone: per rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico in Europa ed incoraggiare la mobilità.

iv)

Capacità: a sostegno di aspetti chiave delle capacità europee di ricerca e innovazione come le infrastrutture di ricerca; i raggruppamenti regionali orientati alla ricerca; lo sviluppo del pieno potenziale di ricerca nelle regioni di convergenza e ultraperiferiche dell'Unione europea; ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese («PMI») (11); questioni legate alla problematica «scienza nella società»; sostegno allo sviluppo coerente delle politiche; attività orizzontali di cooperazione internazionale.

2.   Il settimo programma quadro sostiene anche le azioni dirette scientifiche e tecnologiche non nucleari svolte dal Centro comune di ricerca («CCR»), come precisato nell'allegato I.

Articolo 3

Programmi specifici

Il settimo programma quadro è attuato mediante programmi specifici. Tali programmi definiscono gli obiettivi precisi e le modalità dettagliate di esecuzione.

Articolo 4

Importo globale massimo e quote assegnate a ciascun programma

1.   L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al settimo programma quadro ammonta a 50 521 milioni EUR (12). Tale importo sarà ripartito tra le attività e le azioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, come segue (in milioni EUR):

Cooperazione

32 413

Idee

7 510

Persone

4 750

Capacità

4 097

Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca

1 751

2.   La ripartizione indicativa tra le aree tematiche di ciascuna attività di cui al paragrafo 1 è precisata nell'allegato II.

3.   Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al presente programma quadro figurano nell'allegato III.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Per le azioni comunitarie finanziate in base alla presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto comunitario, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base al programma e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio da essa gestito, con una voce di spesa ingiustificata.

Articolo 6

Principi etici

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del settimo programma quadro sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   I seguenti settori di ricerca non sono finanziati a titolo del presente programma quadro:

le attività di ricerca volte alla clonazione umana a fini riproduttivi,

le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche (13),

le attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali embrionali umane comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I settori di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e revisione

1.   La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l'attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.

2.   Entro il 2010 la Commissione, assistita da esperti esterni, procede ad una valutazione intermedia fondata su prove del presente programma quadro e dei relativi programmi specifici sulla base della valutazione ex-post del sesto programma quadro. Detta valutazione verte sulla qualità delle attività di ricerca in corso, oltre che sulla qualità dell'attuazione e della gestione, e sullo stato di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni e, se del caso, di proposte di adeguamento del presente programma quadro, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La valutazione intermedia è preceduta, non appena saranno disponibili dati sufficienti, da una relazione sullo stato di avanzamento che esponga le prime conclusioni sull'efficacia delle nuove azioni avviate nell'ambito del settimo programma quadro e degli sforzi compiuti in materia di semplificazione.

3.   Due anni dopo il completamento del presente programma quadro, la Commissione affida a esperti indipendenti una valutazione esterna delle motivazioni, dell'attuazione e dei risultati del programma quadro.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 9.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 20.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(4)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.

(5)  GU L ....

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(11)  Nell'intero settimo programma quadro, il termine «PMI» comprende anche le microimprese.

(12)  Nota bene: tutti i valori sono espressi in prezzi correnti in base all'accordo interistituzionale (AII) sul quadro finanziario 2007-2013. Pertanto l'importo AII a fronte del PQ7 per il 2007-2013, pari a 48 081 milioni EUR in prezzi 2004, corrisponde a 54 582 milioni EUR per il 2007-2013 in prezzi correnti, di cui 50 521 milioni EUR per il PQ7 (CE) 2007-2013, 2 751 milioni per il PQ7 (Euratom) 2007-2011 e indicativamente 1 310 milioni EUR per il programma EURATOM 2012-2013.

(13)  Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DEI TEMI E DELLE ATTIVITÀ

Il settimo programma quadro sarà attuato ai fini del conseguimento degli obiettivi di carattere generale descritti all'articolo 163 del trattato in modo da rafforzare la competitività industriale e soddisfare le esigenze in materia di ricerca di altre politiche comunitarie ed in tal modo contribuire alla creazione di una società della conoscenza, sulla base dello Spazio europeo della ricerca ed integrare le attività a livello nazionale e regionale. Promuoverà l'eccellenza nella ricerca, nello sviluppo e nella dimostrazione scientifici e tecnologici mediante i quattro programmi seguenti: cooperazione, idee, persone e capacità.

I.   COOPERAZIONE

In questa parte del settimo programma quadro si offrirà sostegno alla cooperazione transnazionale in varie forme nell'Unione ed altrove, in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori della conoscenza e delle tecnologie, in cui la ricerca della massima qualità deve essere sostenuta e potenziata per affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, ambientale ed industriale. Lo sforzo maggiore sarà diretto al miglioramento della competitività industriale, con un programma di ricerca che riflette le esigenze degli utilizzatori in tutta Europa.

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo sostenibile.

I dieci temi individuati per l'azione comunitaria sono elencati qui di seguito:

1)

salute;

2)

prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie;

3)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

4)

nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

5)

energia;

6)

ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

7)

trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

8)

scienze socioeconomiche e scienze umanistiche;

9)

spazio;

10)

sicurezza.

Questi temi sono definiti a grandi linee ad un livello relativamente generale, in modo da poter essere adattati alle esigenze mutevoli e alle opportunità che potrebbero emergere nel corso della durata del settimo programma quadro. Per ciascun tema sono state individuate una serie di attività che corrispondono alle grandi linee del sostegno comunitario. Le attività sono state individuate in base al loro contributo agli obiettivi comunitari, tenendo conto anche della transizione verso una società basata sulla conoscenza, del potenziale europeo di ricerca pertinente e del valore aggiunto dell'intervento a livello comunitario in questi ambiti.

Si presterà particolare attenzione all'obiettivo di assicurare un coordinamento efficace tra le aree tematiche, nonché alle aree scientifiche prioritarie che riguardano più temi come la ricerca forestale, il patrimonio culturale e le scienze e le tecnologie marine.

Si incentiverà la multidisciplinarità mediante strategie intersettoriali congiunte su tematiche di ricerca o tecnologiche che rientrano in più temi; gli inviti congiunti a presentare proposte costituiranno un'importante forma di cooperazione intertematica.

In caso di argomenti di particolare importanza per l'industria, i temi sono stati scelti basandosi, tra l'altro, sul lavoro svolto da varie «piattaforme tecnologiche europee» istituite in settori in cui la competitività europea, la crescita economica e il benessere dipendono dagli importanti progressi realizzati, a medio e lungo termine, nel campo della ricerca e della tecnologia. Le piattaforme tecnologiche europee consentono di associare le parti interessate, sotto la guida industriale, per definire ed attuare un'agenda strategica di ricerca. Il presente programma quadro contribuirà alla realizzazione di queste agende strategiche di ricerca laddove esse presentano un vero valore aggiunto europeo. Le piattaforme tecnologiche europee , con l'eventuale partecipazione di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca, possono svolgere un ruolo nell'agevolare e organizzare la partecipazione dell'industria, incluse le PMI, ai progetti di ricerca attinenti ai loro specifici settori, compresi i progetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma quadro.

I dieci temi comprendono anche la ricerca indispensabile per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche comunitarie in materie quali la sanità, la sicurezza, la tutela dei consumatori, l'energia, l'ambiente, l'aiuto allo sviluppo, la pesca, gli affari marittimi, l'agricoltura, il benessere degli animali, i trasporti, l'istruzione e la formazione, l'occupazione, gli affari sociali, la coesione, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, parallelamente alla ricerca prenormativa e conormativa necessaria per migliorare l'interoperatività, la qualità delle norme e la loro attuazione , dando anche impulso alla competitività europea. Particolare attenzione sarà rivolta al coordinamento degli aspetti legati a un uso razionale ed efficiente dell'energia nell'ambito del programma quadro ed al coordinamento con altre politiche e altri programmi comunitari .

Nell'ambito di ogni tema, oltre a queste attività, saranno trattati due tipi di opportunità in modo aperto e flessibile:

Tecnologie future ed emergenti: sostegno alla ricerca destinato ad individuare o approfondire nuove opportunità scientifiche e tecnologiche in un settore determinato e/o in combinazione con altri settori e discipline pertinenti mediante un sostegno specifico destinato a proposte di ricerca spontanee, anche con inviti congiunti a presentare proposte; sostegno a nuove idee e ad utilizzi radicalmente nuovi ed esplorazione di nuove opzioni nei programmi di ricerca, in particolare quelli con potenzialità di scoperte significative; sarà garantito un coordinamento adeguato con le attività svolte nell'ambito del programma «Idee» al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un utilizzo ottimale dei finanziamenti.

Esigenze strategiche impreviste: si tratta di reagire in modo flessibile di fronte a nuove esigenze strategiche che emergono nel corso del programma quadro, quali sviluppi imprevisti o eventi che richiedono una reazione tempestiva, ad esempio nuove epidemie, nuove problematiche in materia di sicurezza alimentare o interventi in caso di disastri naturali.

La divulgazione ed il trasferimento delle conoscenze hanno un valore aggiunto fondamentale nelle azioni di ricerca europee, e saranno intraprese misure per incrementare l'utilizzo dei risultati da parte dell'industria, dei responsabili delle politiche e della società. Devono inoltre essere tutelati i diritti di proprietà intellettuale, anche nel contesto del sostegno alla lotta contro la contraffazione. La divulgazione sarà considerata un compito integrante nell'ambito di tutte le aree tematiche, con restrizioni appropriate per il tema della sicurezza a causa del carattere riservato delle attività, tra l'altro mediante il finanziamento di iniziative di rete, seminari, eventi, assistenza da parte di esperti esterni e servizi informativi ed elettronici, in particolare CORDIS.

Sarà garantita la complementarità e la sinergia tra questo programma e altri programmi comunitari. Nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» saranno varate azioni a sostegno dell'innovazione.

Occorre adoperarsi in modo particolare al fine di garantire una partecipazione adeguata delle PMI (1), in particolare le PMI ad alto coefficiente di conoscenze, alla cooperazione transnazionale. All'interno della parte «Cooperazione» del programma saranno adottate misure concrete, che includano azioni di sostegno per facilitare la partecipazione delle PMI, nel quadro di una strategia che sarà elaborata nell'ambito di ciascun tema. Tali strategie saranno accompagnate da controlli quantitativi e qualitativi rispetto agli obiettivi prestabiliti. Lo scopo è fare in modo che almeno il 15 % del finanziamento disponibile nell'ambito della parte «Cooperazione» del programma vada alle PMI.

Saranno altresì sostenute iniziative destinate ad avviare un dibattito su questioni scientifiche e risultati della ricerca con il più vasto pubblico possibile al di là della comunità dei ricercatori, nonché iniziative nel campo della comunicazione e dell'istruzione scientifica, ivi compreso il coinvolgimento, ove opportuno, di organizzazioni o reti di organizzazioni della società civile. In tutti i settori della ricerca si affronterà l'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere.

Il potenziamento della competitività della ricerca europea richiede di esprimere completamente il potenziale presente nell'intero Spazio europeo della ricerca. I progetti volti ad assicurare l'eccellenza scientifica dovrebbero essere gestiti in modo ottimale in particolare per quanto riguarda l'uso delle risorse.

In tutti questi temi, il sostegno alla cooperazione transnazionale avverrà tramite:

ricerca in collaborazione;

iniziative tecnologiche congiunte;

coordinamento di programmi di ricerca non comunitari;

cooperazione internazionale.

Ricerca in collaborazione

La maggior parte dei finanziamenti comunitari destinati alla ricerca sarà consacrata alla ricerca in collaborazione, che ne costituisce il nucleo centrale. L'obiettivo è avviare, nei principali settori di progresso delle conoscenze, progetti di ricerca e reti di elevata qualità in grado di attirare ricercatori ed investimenti dall'Europa e dal mondo intero.

A tal fine sarà sostenuta la ricerca in collaborazione mediante una serie di meccanismi di finanziamento: progetti in collaborazione, reti di eccellenza, azioni di coordinamento/sostegno (cfr. allegato III).

Iniziative tecnologiche congiunte

In un numero molto limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie potrebbero giustificare l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte. Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici della ricerca nel loro settore, assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal settimo programma quadro e prestiti e garanzie concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Ciascuna iniziativa tecnologica congiunta sarà decisa singolarmente a norma dell'articolo 171 del trattato (che prevede anche l'istituzione di imprese comuni) o sulla base delle decisioni concernenti i programmi specifici, a norma dell'articolo 166, paragrafo 3 del trattato.

Le iniziative tecnologiche congiunte potenziali sono individuate in modo aperto e trasparente sulla base di una valutazione fondata su una serie di criteri:

incapacità degli strumenti esistenti di conseguire l'obiettivo,

entità dell'impatto sulla competitività e la crescita industriali,

valore aggiunto dell'intervento a livello europeo,

grado di definizione e chiarezza dell'obiettivo e dei risultati tangibili da perseguire,

portata dell'impegno finanziario e in termini di risorse dell'industria,

importanza del contributo a favore di obiettivi strategici più ampi, incluso il vantaggio per la società,

capacità di attirare aiuti nazionali supplementari e incentivare finanziamenti industriali, subito e in futuro.

La natura delle iniziative tecnologiche congiunte deve essere chiaramente definita, soprattutto per quanto riguarda le questioni concernenti:

gli impegni finanziari;

la durata dell'impegno dei partecipanti;

le norme che regolano l'accesso e lo scioglimento del contratto;

i diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce della particolare portata e complessità delle iniziative tecnologiche congiunte saranno compiuti notevoli sforzi per garantirne il funzionamento trasparente e far sì che qualsiasi stanziamento di finanziamenti comunitari da parte delle iniziative tecnologiche congiunte abbia luogo nel rispetto dei principi di eccellenza e di competitività del programma quadro.

Si presterà particolare attenzione alla coerenza e al coordinamento complessivi tra iniziative tecnologiche congiunte e programmi e progetti negli stessi settori (2), nel rispetto delle relative procedure di attuazione vigenti, nonché a garantire che la partecipazione ai loro progetti sia aperta ad un'ampia gamma di partecipanti in tutta Europa, in particolare le PMI.

Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di due strumenti principali: lo schema ERA-NET e la partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (a norma dell'articolo 169 del trattato). L'azione può riguardare argomenti non direttamente collegati con i dieci temi menzionati, a condizione che abbiano un valore aggiunto europeo sufficiente. L'azione servirà anche a rafforzare la complementarità e le sinergie tra il settimo programma quadro e le attività svolte nell'ambito di strutture intergovernative, quali EUREKA e COST (3).

Lo schema ERA-NET svilupperà e rafforzerà il coordinamento delle attività nazionali e regionali di ricerca:

fornendo un quadro di riferimento per i soggetti che attuano programmi di ricerca pubblici per rafforzare il coordinamento delle loro attività. Ciò comprende il sostegno di nuovi schemi ERA-NET, nonché l'ampliamento e l'approfondimento della portata degli ERA-NET esistenti, estendendo ad esempio la loro partnership e rendendo reciprocamente accessibili i loro programmi. Se opportuno gli ERA-NET potrebbero essere utilizzati per il coordinamento dei programmi tra regioni europee e Stati membri per consentire la loro cooperazione con iniziative su ampia scala;

in un numero limitato di casi, fornendo un sostegno finanziario comunitario supplementare a quei partecipanti che mettono in comune risorse nel quadro di inviti congiunti a presentare proposte tra i loro rispettivi programmi nazionali e regionali («ERA-NET PLUS»).

La partecipazione della Comunità ai programmi avviati congiuntamente a norma dell'articolo 169 del trattato è particolarmente importante per la cooperazione europea su ampia scala, secondo una «geometria variabile» tra Stati membri che condividono esigenze e/o interessi. In casi ben definiti, tali iniziative basate sull'articolo 169, potrebbero essere avviate in stretta collaborazione con gli Stati membri, senza escludere una cooperazione con programmi intergovernativi sulla base di un insieme di criteri:

pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari;

definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del presente programma quadro;

presenza di una base preesistente (programmi di ricerca esistenti o previsti);

valore aggiunto europeo;

massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, similitudine delle attività previste;

efficacia dell'articolo 169 come mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.

Cooperazione internazionale

Le azioni di cooperazione internazionale, che presentano un valore aggiunto europeo e sono di interesse reciproco, previste da questa parte del settimo programma quadro sono:

azioni per una partecipazione rafforzata dei ricercatori e degli istituti di ricerca dei paesi terzi nelle aree tematiche, con restrizioni appropriate, per ragioni di riservatezza, per il tema della sicurezza, con un forte incoraggiamento a cogliere tale opportunità;

azioni specifiche di cooperazione in ciascuna area tematica, destinate ai paesi terzi qualora sussista un interesse reciproco alla cooperazione su temi particolari da selezionare sulla base del livello e delle esigenze dei paesi interessati sotto il profilo scientifico e tecnologico. Strettamente legate agli accordi di cooperazione bilaterale o ai dialoghi multilaterali tra l'UE e questi paesi o gruppi di paesi, queste azioni fungeranno da strumenti privilegiati per l'attuazione della cooperazione tra l'UE e questi paesi. In particolare si tratta di: azioni destinate a rafforzare le capacità di ricerca dei paesi candidati nonché dei paesi confinanti; attività di cooperazione destinate ai paesi in via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle loro esigenze particolari in settori quali la salute, compresa la ricerca realtiva a malattie trascurate, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente e attuate in condizioni finanziarie adatte alle loro capacità.

La presente parte del programma quadro riguarda le azioni di cooperazione internazionale in ciascuna area tematica e le azioni transettoriali. Tali azioni saranno attuate in coordinamento con le azioni previste dai programmi «Persone» e «Capacità» del programma quadro. Una strategia globale di cooperazione internazionale nell'ambito del settimo programma quadro sosterrà tali azioni.

TEMI

1.   Salute

Obiettivo

Migliorare la salute dei cittadini europei e rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle industrie e delle aziende europee del settore della salute, affrontando nello stesso tempo questioni sanitarie di livello mondiale come le nuove epidemie. Si porrà l'accento sulla ricerca traslazionale (trasformazione di scoperte fondamentali in applicazioni cliniche compresa la validazione scientifica dei risultati sperimentali), lo sviluppo e la convalida di nuove terapie, i metodi di promozione della salute e di prevenzione compresa la promozione della salute dei bambini e di un invecchiamento sano, gli strumenti diagnostici e le tecnologie mediche, nonché sistemi sanitari sostenibili ed efficienti.

Motivazione

Il sequenziamento del genoma umano e i recenti progressi della postgenomica hanno rivoluzionato la ricerca nel campo della salute e delle patologie umane. L'integrazione delle ingenti quantità di dati, lo studio dei processi biologici sottostanti e lo sviluppo di tecnologie chiave per la bioindustria legata al settore sanitario richiedono la costituzione di masse critiche di competenze e risorse varie che non sono disponibili a livello nazionale, al fine di accrescere la conoscenza e la capacità di intervento.

Per conseguire progressi significativi nella ricerca traslazionale in campo sanitario, fondamentali per garantire che la ricerca biomedica produca benefici concreti e migliori la qualità della vita, sono anche necessarie multidisciplinarità e strategie paneuropee che coinvolgono varie parti interessate. Tali strategie consentono all'Europa di contribuire più efficacemente alle attività internazionali per lottare contro malattie diffuse in tutto il mondo.

La ricerca clinica concernente numerose malattie (ad esempio cancro, malattie cardiovascolari e infettive, malattie mentali e disturbi neurologici, in particolare quelli collegati all'invecchiamento, come la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson) si basa su sperimentazioni multicentriche internazionali per conseguire il numero necessario di pazienti in un breve arco di tempo.

La ricerca epidemiologica richiede un'ampia diversità di popolazioni e di reti internazionali per giungere a conclusioni significative. Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapie per le malattie rare, insieme alla realizzazione di ricerche epidemiologiche su tali malattie, presuppone inoltre strategie «plurinazionali» per aumentare il numero di pazienti in ciascuno studio. Lo svolgimento di attività di ricerca al servizio delle politiche sanitarie a livello europeo consente inoltre di paragonare modelli, sistemi, dati e materiali concernenti i pazienti conservati nelle basi dati e nelle biobanche nazionali.

Una ricerca biomedica forte a livello di UE contribuirà al rafforzamento della competitività delle biotecnologie sanitarie, della tecnologia medica e delle industrie farmaceutiche europee. La collaborazione dell'UE con i paesi in via di sviluppo consentirà a tali paesi di sviluppare capacità di ricerca. L'UE deve inoltre svolgere un ruolo attivo nella creazione di un ambiente favorevole all'innovazione nei settori pubblico e farmaceutico che risponda alle esigenze in materia di sanità pubblica, al fine in particolare di ottimizzare i successi della ricerca clinica. Le PMI orientate alla ricerca sono i principali motori economici delle industrie delle biotecnologie sanitarie e delle tecnologie mediche. Sebbene l'Europa vanti attualmente un numero più elevato di imprese biotecnologiche rispetto agli Stati Uniti, la maggior parte di esse sono di dimensioni inferiori e meno mature dei loro concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-privato a livello di UE agevoleranno il loro sviluppo. La ricerca a livello UE contribuirà inoltre all'elaborazione di nuove regole e norme per istituire un quadro legislativo adeguato per le nuove tecnologie mediche (ad esempio per la medicina rigenerativa). Il ruolo guida della ricerca e dell'innovazione europee nel settore delle strategie di sperimentazione alternative, in particolare metodi non basati sugli animali, dovrebbe essere assicurato.

Le attività che saranno prese in considerazione, che comprendono la ricerca indispensabile per le esigenze delle politiche, sono definite qui di seguito. Se del caso saranno sostenuti i programmi di ricerca a lungo termine sul modello dei programmi istituiti dalle piattaforme tecnologiche europee, come quella sui farmaci innovativi. Per soddisfare nuove esigenze politiche, possono essere finanziate altre azioni, ad esempio nei settori della politica sanitaria e della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Sarà riservata un'attenzione specifica a questioni strategiche quali la salute dei bambini e le malattie pediatriche nonché la salute degli anziani, di cui si dovrà tener conto ove opportuno nell'ambito di tutte le attività attinenti al presente tema.

Nell'ambito di ciascuna delle seguenti attività si terrà conto di questioni etiche, giuridiche e socioeconomiche.

Attività

Biotecnologie, strumenti generici e tecnologie mediche per la salute umana

Ricerca ad alto rendimento (high-throughput). Si tratta di catalizzare i progressi nella genomica fondamentale (genomica e postgenomica) e nella ricerca biomedica perfezionando la produzione, la standardizzazione, l'acquisizione e l'analisi di dati.

Individuazione, diagnosi e monitoraggio. Si porrà l'accento su strategie e tecnologie non invasive o poco invasive, quali i nuovi strumenti preventivi per la medicina rigenerativa (ad esempio mediante l'immaginografia e la diagnostica molecolare).

Previsione dell'adeguatezza, della sicurezza e dell'efficacia delle terapie. Si intende sviluppare e convalidare marcatori biologici, metodi e modelli in vitro e in vivo, ivi compresa la simulazione, la farmacogenomica, le strategie selettive e di somministrazione e le alternative alla sperimentazione animale.

Strategie ed interventi terapeutici innovativi. Si mira a ricercare, consolidare e sviluppare ulteriormente terapie e tecnologie avanzate con potenziali applicazioni per numerosi disturbi e malattie, quali nuovi strumenti terapeutici per la medicina rigenerativa.

Ricerca traslazionale al servizio della salute umana

Integrazione di dati e processi biologici: rilevazione su ampia scala di dati, biologia dei sistemi (compresa la modellizzazione di sistemi complessi). Generazione e analisi dell'ingente quantità di dati necessari per comprendere meglio le complesse reti di regolazione di migliaia di geni e prodotti genici che controllano processi biologici fondamentali in tutti gli organismi pertinenti ed a tutti i livelli di organizzazione.

Ricerca sul cervello e relative patologie, sviluppo umano e invecchiamento. Esplorazione del processo di un invecchiamento sano e del modo in cui i geni e l'ambiente interagiscono con l'attività cerebrale, sia in condizioni normali sia in presenza di patologie del cervello e patologie pertinenti connesse con l'età (ad esempio la demenza).

Ricerca traslazionale concernente le malattie infettive. Lotta contro la resistenza ai farmaci, le minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nonché l' epatite ed epidemie potenzialmente nuove e riemergenti (ad esempio la SARS e tipi di influenza altamente patogeni).

Ricerca traslazionale nelle principali malattie: cancro, malattie cardiovascolari, diabete/obesità; malattie rare; altre malattie croniche comprese l'artrite e le malattie muscoloscheletriche e reumatiche e le malattie respiratorie, comprese quelle causate da allergie . Sviluppo di strategie incentrate sul paziente, dalla prevenzione alla diagnosi con particolare attenzione per la cura, ivi compresa la ricerca clinica e l'uso di ingredienti attivi . Si terrà conto di aspetti della medicina palliativa.

Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei

Trasferire i risultati clinici nella pratica clinica. Creazione della base di conoscenze per il processo decisionale clinico e per le modalità di trasferimento dei risultati della ricerca clinica nella pratica clinica, con particolare attenzione per la sicurezza dei pazienti e un uso più adeguato dei farmaci (ivi compresi alcuni aspetti di farmacovigilanza e dei farmaci complementari e alternativi scientificamente testati) e per specificità dei bambini, delle donne e degli anziani.

Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi di assistenza sanitaria, ivi compresi i sistemi sanitari transitori e le strategie di assistenza a domicilio. Trasformazione degli interventi concreti in decisioni gestionali, valutazione dei costi, dell'efficacia e dei benefici di vari interventi, anche per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti, definizione delle esigenze e delle condizioni per un'adeguata offerta di risorse umane, analisi dei fattori che condizionano l'equità dell'accesso alle cure sanitarie di elevata qualità (anche per le persone svantaggiate), ivi compresa l'analisi dei cambiamenti della popolazione (ad esempio invecchiamento, mobilità e migrazione, evoluzione del lavoro).

Perfezionamento della prevenzione delle malattie ed uso più adeguato dei farmaci. Elaborazione di interventi efficienti in materia di sanità pubblica concernenti i determinanti generali della salute (come lo stress, i regimi alimentari, lo stile di vita o i fattori ambientali e la loro interazione con i farmaci). Individuazione di interventi efficaci in contesti sanitari diversi per perfezionare la prescrizione di medicinali ed ottimizzarne l'uso da parte dei pazienti (ivi compresi gli aspetti di farmacovigilanza e di interazione dei farmaci).

Uso adeguato di terapie e tecnologie sanitarie nuove. Valutazione della sicurezza e dell'efficacia a lungo termine e monitoraggio dell'uso su ampia scala di nuove tecnologie mediche (ivi compresi singoli dispositivi) e terapie avanzate che garantiscano un elevato livello di protezione e beneficio per la sanità pubblica.

2.   Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie

Obiettivo

Creazione di una bioeconomomia europea basata sulla conoscenza (4) associando scienza, industria ed altre parti interessate, per sfruttare opportunità di ricerca nuove e emergenti che riguardino problematiche sociali, ambientali ed economiche come la crescente richiesta di alimenti più sicuri, più sani e di migliore qualità e di un uso e una produzione sostenibili di risorse biologiche rinnovabili; il rischio in aumento di malattie epizootiche e zoonotiche e di disturbi legati all'alimentazione; le minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della produzione agricola, dell'acquacoltura e della pesca; la crescente domanda di prodotti alimentari di elevata qualità, nel rispetto del benessere degli animali e dei contesti rurali e costieri nonché delle esigenze dietetiche specifiche dei consumatori.

Motivazione

Le innovazioni e il progresso delle conoscenze in materia di gestione, produzione ed uso sostenibili delle risorse biologiche (microrganismi, piante ed animali) costituiranno la base per prodotti nuovi, sostenibili, sicuri, ecoefficienti e competitivi per l'agricoltura, la pesca, i mangimi, l'alimentazione, la salute, la silvicoltura e le relative industrie. In linea con la strategia europea concernente le scienze della vita e le biotecnologie (5), ciò contribuirà a rafforzare la competitività dell'agricoltura e dell'industria biotecnologica, delle sementi e alimentare europea, in particolare le PMI ad alta tecnologia, migliorando nel contempo la protezione sociale e il benessere.

Le ricerche concernenti la sicurezza della catena alimentare umana e animale, le patologie legate all'alimentazione, le scelte alimentari e l'impatto dei prodotti alimentari e dell'alimentazione sulla salute concorreranno a combattere i disturbi legati all'alimentazione (tra cui obesità e allergie) e le malattie infettive (ad esempio le encefalopatie spongiformi trasmissibili, l'influenza aviaria), contribuendo nello stesso tempo all'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni vigenti e all'elaborazione di quelle future nel settore della sanità pubblica, della salute degli animali, della fitosanità e della tutela dei consumatori.

La diversità delle industrie europee e le loro dimensioni prevalentemente ridotte in queste aree, pur rappresentando un punto di forza e un'opportunità dell'Unione, danno origine ad approcci diversi nei confronti di problemi analoghi che si affrontano meglio mediante una maggiore collaborazione e la condivisione di competenze, ad esempio in materia di metodologie, tecnologie, processi e norme nuovi risultanti dalle modifiche della legislazione comunitaria.

Molte piattaforme tecnologiche europee contribuiscono alla determinazione di priorità di ricerca comuni in settori quali la genomica e la biotecnologia vegetali, la silvicoltura e le relative industrie, la salute degli animali a livello mondiale, la cura degli animali da allevamento, le biotecnologie alimentari e industriali. La ricerca svolta consentirà di acquisire la base di conoscenze necessaria per sostenere la politica agricola comune e la strategia forestale europea; le problematiche in materia di agricoltura e commercio; gli aspetti di sicurezza relativi agli organismi geneticamente modificati («OGM»); la regolamentazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; le norme comunitarie in materia di salute, controllo delle patologie e benessere degli animali; la riforma della politica comune della pesca ai fini dello sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e la sicurezza dei prodotti alimentari provenienti dal mare (6). Data la rilevanza sociale, si prevede inoltre una reazione flessibile alle nuove esigenze strategiche, in particolare in relazione ai nuovi rischi e alle nuove tendenze ed esigenze economiche e sociali.

Attività

Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: agevolare la ricerca in tecnologie quali la genomica, la proteomica, la metabolomica, la biologia dei sistemi, la bioinformatica e le tecnologie convergenti per i microrganismi, le piante e gli animali, ivi compresa la ricerca sullo sfruttamento e sull'uso sostenibile della loro biodiversità.

Per le risorse biologiche del suolo la ricerca verterà sui seguenti aspetti: fertilità dei terreni, raccolti migliorati e sistemi di produzione perfezionati, in tutta la loro diversità, ivi compresa l'agricoltura biologica, i sistemi di produzione di qualità ed il controllo e la valutazione degli impatti degli OGM sull'ambiente e sugli esseri umani; la fitosanità; agricoltura e silvicoltura sostenibili, competitive e multifunzionali; sviluppo rurale; salute e benessere degli animali, allevamento e produzione animale; malattie infettive degli animali compresi studi epidemiologici, le zoonosi ed i loro meccanismi patogeni e le malattie legate ai mangimi animali; altre minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della produzione alimentare, compresi i cambiamenti climatici; smaltimento sicuro dei rifiuti animali.

Per le risorse biologiche provenienti dagli ambienti acquatici la ricerca mirerà alla sostenibilità e alla competitività della pesca, fornirà la base scientifica e tecnica di gestione della pesca e sosterrà lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura compresi l'allevamento e il benessere.

Sviluppo degli strumenti (compresi gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) necessari ai responsabili delle politiche e ad altri operatori in settori quali l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e lo sviluppo rurale (paesaggio, pratiche di gestione del territorio ecc); contesti socioeconomici ed etici della produzione.

«Dalla tavola ai campi»— Prodotti alimentari (compresi i frutti di mare) , salute e benessere: aspetti dei prodotti alimentari e dei mangimi legati alla sanità, all'industria, alla cultura, alla società e al consumo oltre che alle tradizioni, comprendenti anche le scienze comportamentali e cognitive; nutrizione, malattie e disturbi legati all'alimentazione, compresa l'obesità in età infantile e adulta e le allergie; nutrizione in relazione alla prevenzione delle malattie (compreso l'aumento delle conoscenze in materia di componenti e proprietà dei prodotti alimentari benefici per la salute); tecnologie innovative di trattamento dei prodotti alimentari e dei mangimi (compreso l'imballaggio e le tecnologie derivanti da settori non alimentari); perfezionamento della qualità e della sicurezza, sul piano chimico e biologico, dei prodotti alimentari, delle bevande e dei mangimi; metodologie che garantiscano il miglioramento della sicurezza alimentare; integrità (e controllo) della catena alimentare; impatti ambientali sotto il profilo fisico e biologico della catena alimentare/umana e animale e sulla stessa; impatto e resistenza della catena alimentare ai cambiamenti a livello planetario; concetto di catena alimentare intera (anche per i frutti di mare ed altre materie prime e componenti alimentari); tracciabilità e suo ulteriore sviluppo; autenticità dei prodotti alimentari; sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti.

Scienze della vita , biotecnologie e biochimica , per prodotti e processi non alimentari sostenibili: Miglioramento dei raccolti e delle risorse forestali, materie prime alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi comprese le risorse marine) per la produzione di energia, la tutela dell'ambiente e la fabbricazione di prodotti ad elevato valore aggiunto, come i materiali e le sostanze chimiche (ivi comprese le risorse biologiche utilizzabili nell'industria farmaceutica ed in medicina), tra cui i sistemi di allevamento/coltivazione, i bioprocessi e i concetti di «bioraffinamento» innovativi; biocatalisi; nuovi e migliori microrganismi e enzimi; prodotti e processi della silvicoltura; bio-risanamento ambientale e sistemi di bio-trattamento meno inquinanti, utilizzo di rifiuti e sottoprodotti agroindustriali.

3.   Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Obiettivo

Migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di dominare e plasmare gli sviluppi futuri delle TIC in modo da soddisfare la domanda della società e dell'economia. Le TIC costituiscono il nucleo della società basata sulla conoscenza. Le attività rafforzeranno la base scientifica e tecnologica dell'Europa e garantiranno la sua leadership globale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione e la creatività nei prodotti, nei servizi e nei processi mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Queste attività contribuiranno inoltre a ridurre il divario digitale e l'esclusione sociale.

Motivazione

Le TIC sono fondamentali per il futuro dell'Europa e indispensabili per la realizzazione dell'agenda di Lisbona. Esse hanno un impatto catalitico in tre settori chiave: produttività ed innovazione, ammodernamento dei servizi pubblici e progresso scientifico e tecnologico. Nelle nostre economie metà degli aumenti di produttività sono legati all'impatto delle TIC sui prodotti, i servizi e i processi aziendali. Le TIC costituiscono il fattore principale di innovazione e creatività e consentono di controllare i cambiamenti delle catene di valore nei settori industriali e dei servizi.

Le TIC sono essenziali per far fronte all'aumento della domanda di cure sanitarie e sociali, in particolare per le persone con bisogni particolari compresi gli anziani, e per modernizzare i servizi in settori di pubblico interesse, quali l'istruzione, il patrimonio culturale, la sicurezza, l'energia, i trasporti e l'ambiente, nonché per promuovere l'accessibilità e la trasparenza dei processi di governanza e di sviluppo delle politiche. Le TIC svolgono un ruolo importante nella gestione e nella comunicazione delle attività di RST ed esercitano un effetto catalizzatore sul progresso in altri settori scientifici e tecnologici in quanto modificano il modo in cui i ricercatori lavorano, cooperano e innovano.

Le esigenze economiche e sociali crescenti, insieme all'integrazione costante delle TIC e all'esigenza di superare i limiti tecnologici, nonché di sviluppare prodotti e servizi innovativi e di elevato valore, basati sulle TIC, impongono un programma di ricerca sempre più denso. Avvicinare la tecnologia alle persone e alle esigenze organizzative significa: nascondere la complessità della tecnologia, illustrandone, su richiesta, le funzionalità; renderla funzionale, facile da usare, disponibile e a buon mercato; offrire applicazioni, soluzioni e servizi nuovi basati sulle TIC che siano sicuri, affidabili e adattabili alla situazione in cui si trova l'utilizzatore e alle sue preferenze. Condizionati dalla richiesta di «più per meno», i ricercatori nel settore delle TIC sono coinvolti in una gara a livello mondiale incentrata sulla miniaturizzazione, sulla padronanza della convergenza delle tecnologie informatiche, di comunicazione e dei media, comprese un'ulteriore interoperabilità tra sistemi e la convergenza con altre scienze e discipline pertinenti, sulla costruzione di sistemi in grado di imparare ed evolvere.

Una nuova ondata di tecnologie sta nascendo da queste varie attività. Le attività di ricerca sulle TIC fanno ricorso anche ad un'ampia gamma di discipline scientifiche e tecnologiche, come le scienze della vita e le scienze biologiche, la chimica, la psicologia, la pedagogia, le scienze cognitive e le scienze sociali e umanistiche.

Le TIC rappresentano uno dei settori a più elevata densità di ricerca, in cui le attività, del settore pubblico e privato, rappresentano un terzo dell'insieme delle attività di ricerca di tutte le principali economie. Sebbene l'Europa vanti già una posizione di leadership industriale e tecnologica in settori chiave delle TIC, essa registra un certo ritardo, rispetto ai suoi principali concorrenti, per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca in tale settore. Saremo in grado di beneficiare al massimo delle opportunità offerte dai progressi nelle TIC solo concentrando nuovamente e in modo più adeguato le attività di ricerca a livello europeo. L'attività di ricerca sulle TIC basata sul modello di sviluppo «fonte aperta» sta dimostrando la propria utilità come fonte di innovazione e di crescente collaborazione. I risultati delle ricerche sulle TIC possono seguire diverse vie di utilizzo e portare a diversi modelli imprenditoriali.

Le attività di ricerca sulle TIC si articoleranno strettamente con le azioni strategiche a favore della loro diffusione e con le misure di regolamentazione nell'ambito di una strategia globale ed olistica. Le priorità sono state fissate a seguito di vastissime consultazioni e sulla base dei contributi di una serie di piattaforme tecnologiche europee e iniziative industriali in settori quali la nanoelettronica, i microsistemi, i sistemi incorporati, le comunicazioni mobili e senza fili, i mezzi di comunicazione elettronici, la fotonica, la robotica e il software, i servizi e i grid, incluso il software libero e con codice sorgente aperto (FLOSS — Free, Libre and Open Source Software). Occorre altresì tener conto delle tematiche correlate con la sostenibilità, specie in campo elettronico.

Attività

Il ruolo della ricerca nelle tecnologie future ed emergenti è particolarmente rilevante nell'ambito di questo tema: si tratta di sostenere la ricerca alle frontiere della conoscenza nel settore delle TIC di base e nelle loro associazioni con altre aree e discipline pertinenti; elaborare nuove idee e usi radicalmente nuovi ed esplorare nuovi percorsi di ricerca in materia di TIC, ivi compresi lo sfruttamento degli effetti quantici, l'integrazione di sistemi e i sistemi intelligenti.

I pilastri tecnologici delle TIC:

Nanoelettronica, fotonica e micro/nanosistemi integrati: superare i limiti della miniaturizzazione, integrazione, varietà, immagazzinamento e densità; potenziare le prestazioni e la producibilità a costi ridotti; agevolare l'incorporazione delle TIC in vari tipi di applicazioni; interfacce; ricerca a monte che richiede l'esplorazione di nuovi concetti.

Reti di comunicazione universali e a capacità illimitata: accesso universale mediante reti eterogenee — fisse, mobili, senza filo e di radiodiffusione che vanno dalla sfera personale all'area regionale e mondiale — che consentono la fornitura continua di volumi sempre più consistenti di dati e servizi in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

Sistemi, informatica e controllo incorporati: sistemi e prodotti informatici, di immagazzinamento e di comunicazione potenti, sicuri e distribuiti, affidabili ed efficienti, incorporati in oggetti e in infrastrutture fisiche e in grado di rilevare e controllare il proprio ambiente e di adattarvisi; interoperabilità di sistemi discreti e continui.

Software, grid, sicurezza e affidabilità: software e servizi dinamici, adattabili, dal funzionamento sicuro e affidabili, piattaforme per software e servizi, sistemi complessi e nuove architetture di trattamento, ivi compresa la loro offerta come servizio.

Sistemi di conoscenza, cognitivi e di apprendimento: sistemi semantici; acquisizione e sfruttamento delle conoscenze incorporate nel web e dei contenuti multimediali; sistemi artificiali «bio-ispirati» che percepiscono, comprendono, apprendono ed evolvono ed agiscono in modo autonomo; apprendimento da parte di macchine di facile utilizzo e di persone basato su una comprensione più profonda della cognizione umana.

Simulazione, visualizzazione, interazione e realtà miste: strumenti per la progettazione innovativa e la creatività nei prodotti, i servizi e i mezzi di comunicazione digitali e per l'interazione e la comunicazione naturali con funzioni linguistiche integrate ed un contesto ricco.

Nuove prospettive delle TIC, sulla base di altre discipline scientifiche e tecnologiche, che si avvalgono di elementi tratti dalla matematica e dalla fisica, dalle biotecnologie, dalle scienze della vita e dei materiali, per la miniaturizzazione di dispositivi TIC fino a dimensioni compatibili con gli organismi viventi e interagenti con essi per incrementare le prestazioni e la facilità d'uso dell'ingegneria dei sistemi e del trattamento delle informazioni, nonché per la modellizzazione e la simulazione del mondo vivente.

Integrazione di tecnologie:

Ambienti personali: dispositivi personali informatici e di comunicazione, accessori, prodotti indossabili (wearables), impianti; e loro interfacce e interconnessioni con servizi e risorse.

Ambienti domestici: comunicazione, monitoraggio, controllo, assistenza; interoperabilità continua ed utilizzo di tutti i dispositivi; contenuti e servizi digitali interattivi.

Sistemi robotici: sistemi autonomi avanzati; cognizione, controllo, attitudine all'azione, interazione naturale e cooperazione; miniaturizzazione, tecnologie umanoidi.

Infrastrutture intelligenti: strumenti che rendono le infrastrutture indispensabili per la vita quotidiana più efficaci e più facili da utilizzare, più adattabili e di manutenzione più agevole, più robuste e resistenti ai guasti.

Ricerca sulle applicazioni:

TIC per affrontare le sfide della società: nuovi sistemi, nuovi materiali, strutture, tecnologie e servizi in settori di interesse pubblico per migliorare la qualità, l'efficienza, l'accesso e l'inclusione, compresa l'accessibilità per i disabili; applicazioni di facile uso, integrazione di nuove tecnologie ed iniziative quali la domotica per categorie deboli (ambient assisted living):

nell'ambito della sanità, migliorare la prevenzione e la fornitura di assistenza sanitaria, la diagnosi precoce, la terapia e la personalizzazione; l'autonomia, la sicurezza, il controllo e la mobilità dei pazienti; spazio di informazione sanitaria per trarre conoscenze nuove e gestirle;

rafforzare l'inclusione e l'equa partecipazione e impedire i divari digitali; tecnologie per l'assistenza di anziani e disabili; approccio progettuale detto «progettare per tutti» (design for all);

per la mobilità, sistemi di trasporto intelligenti basati sulle TIC, veicoli e soluzioni per servizi intelligenti a scopi turistici, che consentano la circolazione di persone e merci con la massima sicurezza, confort, efficienza e nel rispetto dell'ambiente;

a sostegno dell'ambiente, della gestione dei rischi e dello sviluppo sostenibile, prevenire o ridurre la vulnerabilità ed attenuare le conseguenze dei disastri naturali, degli incidenti industriali e delle attività umane connesse allo sviluppo economico;

per i governi a tutti i livelli: efficienza, apertura ed affidabilità per un'amministrazione pubblica di livello eccezionale e collegamenti con cittadini e imprese, a sostegno della democrazia e in modo da consentire a tutti di accedere alle informazioni.

TIC per i contenuti, la creatività e lo sviluppo personale:

nuovi paradigmi per i mezzi di comunicazione e nuove forme di contenuto, incluso l'intrattenimento; creazione di contenuti digitali interattivi e accesso agli stessi; arricchimento delle esperienze degli utilizzatori; fornitura di contenuti efficace rispetto ai costi; gestione dei diritti digitali; media ibridi;

apprendimento potenziato dalla tecnologia; soluzioni di apprendimento adattivo e contestualizzato; apprendimento attivo;

sistemi basati sulle TIC a sostegno dell'accessibilità e dell'uso nel tempo di risorse e mezzi culturali e scientifici digitali in un ambiente multilingue e multiculturale , anche per quanto riguarda il patrimonio culturale .

TIC al servizio delle imprese e dell'industria:

nuove forme di processi aziendali in rete, cooperativi e dinamici, ecosistemi digitali, anche per rendere possibile la cooperazione tra le organizzazioni e le collettività di piccole e medie dimensioni; organizzazione ottimale del lavoro e ambienti di lavoro in collaborazione mediante condivisione delle conoscenze e servizi interattivi (ad esempio nel settore del turismo);

produzione, comprese le industrie tradizionali: progettazione rapida e adattiva; produzione e consegna di merci altamente personalizzate; produzione digitale e virtuale; strumenti di modellizzazione, simulazione, ottimizzazione e presentazione; prodotti TIC miniaturizzati e integrati.

TIC al servizio della fiducia: gestione dell'identità; autenticazione ed autorizzazione; tecnologie a sostegno della riservatezza; gestione di diritti e mezzi; protezione contro le minacce informatiche , in coordinamento con altri temi, in particolare col tema della sicurezza .

4.   Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

Obiettivo

Rafforzare la competitività dell'industria europea e generare conoscenze per garantire la sua trasformazione da un'industria ad alta intensità di risorse in un'industria ad alto coefficiente di conoscenze, generando cambiamenti graduali nelle conoscenze e l'attuazione di conoscenze decisive per nuove applicazioni all'intersezione tra tecnologie e discipline diverse. Questo apporterà benefici sia alle nuove industrie ad alta tecnologia sia alle industrie tradizionali di valore superiore fondate sulla conoscenza, con particolare attenzione per la diffusione appropriata dei risultati RST tra le PMI. Tali attività sono principalmente destinate a rendere possibili tecnologie che hanno un impatto su tutti i settori industriali e su molti altri temi del settimo programma quadro.

Motivazione

Le difficoltà crescenti che caratterizzano molte attività industriali non si registrano solo nei settori tradizionali ad alta intensità di manodopera, ma si osservano ormai anche in settori intermedi — che costituiscono i punti di forza dell'industria europea — e anche in alcuni settori di alta tecnologia. È necessario mantenere una solida base industriale rafforzando i contenuti in conoscenze dell'industria esistente nonché sviluppando in Europa un'industria forte basata sulla conoscenza, ad alto coefficiente di conoscenze, ponendo l'accento sullo sfruttamento della ricerca di base finalizzata ad applicazioni industriali. Questo processo comprenderà la modernizzazione della base di PMI esistenti e l'istituzione e successiva crescita di nuove PMI «guidate dalla conoscenza», grazie alla diffusione delle conoscenze e delle competenze e ai programmi di collaborazione.

La competitività dell'industria in futuro dipenderà ampiamente dalle nanotecnologie e dalle loro applicazioni. La RST in materia di nanoscienze e nanotecnologie intrapresa in vari settori può accelerare la trasformazione dell'industria europea. L'UE vanta una leadership riconosciuta in settori quali le nanoscienze, le nanotecnologie, i materiali e le tecnologie di produzione, che deve essere rafforzata per proteggere e potenziare la posizione dell'UE in un contesto mondiale estremamente competitivo.

I materiali con nuove proprietà sono di fondamentale importanza per la competitività futura dell'industria europea e alla base del progresso tecnico in vari settori.

Priorità interessanti per l'industria e l'integrazione di tali priorità in applicazioni settoriali possono essere realizzate mediante attività quali le piattaforme tecnologiche europee in settori quali la nanoelettronica, la fabbricazione, la produzione di energia, l'acciaio, la chimica, l'energia, l'industria dei trasporti, l'edilizia, la sicurezza industriale, i tessili, la ceramica, l'industria forestale e la nanomedicina. Ciò contribuirà a stabilire priorità ed obiettivi di ricerca comuni. Inoltre, reagendo in modo flessibile alle nuove esigenze strategiche che dovessero sorgere nel corso del periodo di applicazione del settimo programma quadro, saranno affrontate le questioni strategiche, regolamentari, di standardizzazione pertinenti e gli aspetti legati all'impatto.

Attività

Nanoscienze e nanotecnologie

Generazione di nuove conoscenze sui fenomeni legati all'interfaccia e alle dimensioni; controllo su scala nanometrica delle proprietà dei materiali per nuove applicazioni; integrazione di tecnologie su scala nanometrica, compreso il monitoraggio e il rilevamento; proprietà autoassemblanti; nanomotori; nanomacchine e nanosistemi; metodi e strumenti di caratterizzazione e manipolazione su scala nanometrica; tecnologie nanometriche e di alta precisione nel settore della chimica per la produzione di materiali di base e componenti; studio e fabbricazione di componenti nanometrici precisi; impatto sulla sicurezza umana, sulla salute e sull'ambiente; metrologia, monitoraggio e rilevamento, nomenclatura e norme, esplorazione di nuovi concetti e strategie per le applicazioni settoriali, ivi compresa l'integrazione e la convergenza di tecnologie emergenti. Le attività esamineranno inoltre l'impatto delle nanotecnologie sulla società e la pertinenza delle nanoscienze e delle nanotecnologie per la soluzione dei problemi della società.

Materiali

Generazione di nuove conoscenze sui materiali e sulle superfici ad alte prestazioni per nuovi prodotti e processi, nonché per la loro riparazione; materiali basati sulle conoscenze con proprietà personalizzate e prestazioni prevedibili; progettazione e simulazione più affidabili; modellizzazione computazionale; maggiore complessità; compatibilità ambientale; integrazione della funzionalità nano-micro-macro nella tecnologia chimica e nelle industrie di trattamento dei materiali; nuovi nanomateriali, compresi i nanocomposti, biomateriali e materiali ibridi, ivi compresa la progettazione e il controllo del loro trattamento, delle loro proprietà e delle loro prestazioni.

Nuove modalità di produzione

Creare le condizioni e i mezzi per una produzione sostenibile ad alto coefficiente di conoscenze, ivi compresa l'elaborazione, lo sviluppo e la convalida di nuovi paradigmi che soddisfino le esigenze industriali emergenti, e promuovere la modernizzazione della base industriale europea; sviluppo di mezzi di produzione generici per una produzione adattiva, in rete e basata sulla conoscenza; sviluppo di nuovi concetti di ingegneria che valorizzino la convergenza delle tecnologie (ad es. nanotecnologie, microtecnologie, biotecnologie, geotecnologie, tecnologie dell'informazione, ottiche, cognitive e loro requisiti ingegneristici) per la prossima generazione di prodotti e servizi nuovi o rinnovati ad alto valore aggiunto e adeguamento all'evoluzione delle esigenze; impegnare tecnologie di produzione ad alto rendimento.

Integrazione di tecnologie per applicazioni industriali

Integrazione di nuove conoscenze, delle nanotecnologie e delle microtecnologie, dei materiali e della produzione in applicazioni settoriali e transettoriali, tra cui: salute, prodotti alimentari, edilizia ed edifici, trasporti, energia, informazione e comunicazione, chimica, ambiente, tessili e abbigliamento, calzature, industria forestale, acciaio, ingegneria meccanica.

5.   Energia

Obiettivo

Adeguare l'attuale sistema energetico rendendolo maggiormente sostenibile, meno dipendente da combustibili importati, fondato su una gamma diversificata di fonti di energia, in particolare fonti rinnovabili, vettori energetici e fonti non inquinanti; rafforzare l'efficienza energetica, anche razionalizzando l'utilizzo e l'immagazzinamento dell'energia; far fronte alle sfide, sempre più pressanti, della sicurezza dell'approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la competitività delle industrie europee.

Motivazione

I sistemi energetici devono far fronte a importanti sfide. Le tendenze allarmanti della domanda energetica mondiale a fronte della limitatezza delle risorse convenzionali di greggio e di gas naturale, nonché l'esigenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per attenuare le conseguenze devastanti del cambiamento climatico, la volatilità dannosa dei prezzi del petrolio (soprattutto per il settore dei trasporti che dipende fortemente dal petrolio) e l'instabilità geopolitica delle regioni produttrici impongono di individuare e sviluppare con urgenza soluzioni adeguate e tempestive. La ricerca energetica reca un notevole contributo per garantire prezzi energetici accessibili ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Per sviluppare tecnologie e misure quanto più possibile ecologiche ed efficaci rispetto ai costi sono necessarie attività di ricerca e dimostrazione che consentano all'UE di conseguire i suoi obiettivi, compresi quelli stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto, e rispettare gli impegni assunti in materia energetica, come illustrato nel Libro verde del 2000 sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (7), nel Libro verde del 2005 sull'efficienza energetica (8) e nel Libro verde del 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura (9).

L'Europa ha acquisito una posizione di leadership mondiale in una serie di tecnologie di produzione e di efficienza energetica. È una pioniera nel settore delle tecnologie rinnovabili moderne, come l'energia solare, la bioenergia e l'energia eolica. L'UE è inoltre una concorrente mondiale per le tecnologie di produzione e distribuzione dell'energia e vanta una forte capacità di ricerca nel settore della cattura e del sequestro del carbonio. Questa posizione, tuttavia, fa fronte attualmente a una temibile concorrenza (in particolare degli Stati Uniti e del Giappone). L'Europa deve pertanto mantenere e sviluppare la sua posizione guida che richiede ampi sforzi e collaborazione a livello internazionale.

La trasformazione radicale del sistema energetico in un sistema energetico affidabile, competitivo e sostenibile le cui emissioni di CO2 siano ridotte o nulle presuppone l'adozione di nuove tecnologie e nuovi materiali , con rischi troppo elevati e profitti troppo incerti perché le imprese private apportino la totalità degli investimenti necessari per la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la fase operativa. Il sostegno pubblico dovrebbe pertanto svolgere un ruolo fondamentale nella mobilitazione degli investimenti privati e l'impegno e le risorse europei dovrebbero essere associati in un modo più coerente ed efficace per competere con le economie che stanno investendo massicciamente e in modo continuato in tecnologie analoghe. Le piattaforme tecnologiche europee svolgono un ruolo importante da questo punto di vista, mobilitando le attività di ricerca necessarie in modo coordinato. Le attività da realizzare per conseguire l'obiettivo sono specificate qui di seguito. È compresa un'attività specifica incentrata sulle conoscenze per il processo di elaborazione delle politiche in materia energetica, attività che può fornire sostegno anche alle nuove esigenze strategiche emergenti, ad esempio riguardanti il ruolo della politica energetica europea negli sviluppi delle azioni internazionali sul cambiamento climatico e le interruzioni nell'approvvigionamento o le instabilità dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia. Un aumento di efficienza in tutto il sistema energetico, dalla fonte all'utente, è la base essenziale su cui si regge tutto il tema dell'energia. Dato il loro importante contributo ai sistemi energetici sostenibili del futuro, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica allo stadio dell'utilizzazione finale costituiranno elementi fondamentali di questo tema. Sarà rivolta particolare attenzione alla promozione della ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione nonché dello sviluppo di capacità in questo settore. Saranno sfruttate appieno a tal fine le sinergie con il programma «Energia intelligente — Europa» nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione. Sarà inoltre esplorata la possibilità di future iniziative su vasta scala che integrino finanziamenti da varie fonti (ad es. iniziative tecnologiche congiunte) .

È compresa un'attività specifica incentrata sulle conoscenze per il processo di elaborazione delle politiche in materia energetica, attività che può fornire sostegno anche alle nuove esigenze strategiche emergenti, ad esempio riguardanti il ruolo della politica energetica europea negli sviluppi delle azioni internazionali sul cambiamento climatico e le interruzioni nell'approvvigionamento o le instabilità dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia.

Attività

Idrogeno e celle a combustibile

Azione integrata destinata a fornire una solida base tecnologica per garantire la competitività delle industrie dell'UE dell'idrogeno e delle celle a combustibile per applicazioni fisse, mobili e nei trasporti. La piattaforma tecnologica europea per l'idrogeno e le celle a combustibile contribuisce a questa attività proponendo una strategia integrata di ricerca e dispiegamento.

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Tecnologie destinate a rafforzare l'efficienza generale di conversione, il rapporto costi-efficienza e l'affidabilità, riducendo il costo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili interne, compresi i rifiuti, e per lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie adatte a condizioni regionali diverse.

Produzione di combustibile rinnovabile

Sistemi integrati di produzione di combustibile e tecnologie integrate di conversione: sviluppare e ridurre il costo unitario dei combustibili solidi, liquidi e gassosi (compreso l'idrogeno) prodotti da fonti energetiche rinnovabili, compresi la biomassa e i rifiuti, ai fini di una produzione, un immagazzinamento, una distribuzione e un uso redditizio di combustibili «a zero emissioni di CO2», in particolare biocarburanti per i trasporti e la generazione di elettricità.

Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie e dispositivi, comprese le tecnologie di immagazzinamento, destinate a rafforzare l'efficienza e ridurre i costi del riscaldamento e della refrigerazione attivi e passivi da fonti energetiche rinnovabili, garantendone l'uso in condizioni regionali diverse allorché si può individuare un potenziale sufficiente.

Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 per la generazione di elettricità ad emissioni zero

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie per ridurre drasticamente l'impatto ambientale dei combustibili fossili in vista della creazione di centrali per la produzione di elettricità e/o di calore ad elevato rendimento ed efficaci rispetto ai costi, con emissioni vicino allo zero, grazie alle tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2, in particolare di immagazzinamento sotterraneo.

Tecnologie pulite del carbone

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie per migliorare sostanzialmente in termini di efficienza, affidabilità e costi gli impianti, mediante lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone, e di altri combustibili solidi , compresi i processi chimici, anche per la produzione di vettori energetici secondari (ivi compreso l'idrogeno) e combustibili liquidi e gassosi. Le attività saranno collegate se del caso alle tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 o all'utilizzo congiunto di biomassa.

Reti di energia intelligenti

Ricercare, sviluppare e dimostrare i modi per aumentare l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità e la qualità delle reti e dei sistemi europei di gas ed elettricità, segnatamente nel contesto di un mercato energetico europeo più integrato, trasformando ad esempio le attuali reti di elettricità in una rete di servizio interattiva (clienti/operatori), sviluppando opzioni di immagazzinamento dell'energia ed eliminando gli ostacoli alla diffusione su ampia scala e all'effettiva integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e distribuite.

Efficienza e risparmi energetici

Ricercare, sviluppare e dimostrare nuovi concetti, ottimizzare i concetti e le tecnologie comprovati per potenziare l'efficienza energetica e per consentire ulteriori risparmi dei consumi energetici finali e primari, durante il rispettivo ciclo di vita, degli edifici, (inclusa l'illuminazione), dei trasporti, dei servizi e del comparto industriale. Ciò presuppone l'integrazione di strategie e tecnologie di efficienza energetica (compresa la cogenerazione e la poligenerazione), l'uso di tecnologie energetiche nuove e rinnovabili e misure e dispositivi per la gestione della domanda di energia, nonché la dimostrazione di edifici con un minimo impatto sul clima.

Conoscenze per l'elaborazione della politica energetica

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per valutare le principali problematiche economiche e sociali legate alle tecnologie energetiche e fornire obiettivi quantificabili e scenari a medio e lungo termine, ivi compreso il sostegno scientifico all'elaborazione delle politiche.

6.   Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

Obiettivo

Gestione sostenibile dell'ambiente e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra clima, biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione, l'attenuazione e l'adeguamento delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

Motivazione

I problemi ambientali superano le frontiere nazionali e richiedono una strategia coordinata a livello paneuropeo e spesso a livello mondiale. Le risorse naturali della Terra e l'ambiente antropizzato subiscono forti pressioni dovute all'aumento demografico, all'urbanizzazione, all'edilizia, alla continua espansione dei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca, dei trasporti e dell'energia, nonché alla variabilità e al riscaldamento del clima a livello locale, regionale e globale. L'Europa deve istituire con l'ambiente un nuovo rapporto sostenibile, migliorando, nel contempo, la competitività e rafforzando l'industria europea. La cooperazione a livello di UE è indispensabile per raggiungere la massa critica, data la portata, la dimensione e la grande complessità della ricerca ambientale. Tale cooperazione agevolerà la programmazione comune, l'uso di basi di dati interconnesse e interoperabili e lo sviluppo di sistemi di osservazione e previsione coerenti e su larga scala. La ricerca dovrebbe concentrarsi sulle esigenze legate alla gestione dei dati ed ai servizi di informazione e sui problemi connessi al trasferimento, all'integrazione e alla mappatura dei dati.

Sono necessarie attività di ricerca a livello di UE per garantire il rispetto degli impegni internazionali quali la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCC) ed il relativo protocollo di Kyoto, la Convenzione dell'ONU sulla diversità biologica, la Convenzione dell'ONU per la lotta contro la desertificazione, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, gli obiettivi del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, compresa l'iniziativa «Acqua» dell'UE, e per i contributi al gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici e all'iniziativa «Osservazione globale della Terra».

Anche le politiche vigenti o in fase di elaborazione nell'UE, l'attuazione del sesto piano d'azione per l'ambiente e le relative strategie tematiche (ad esempio, la strategia dell'UE per l'ambiente marino), i piani d'azione, i programmi e le direttive in materia di tecnologie ambientali e ambiente e salute, la direttiva quadro sulle acque e la rete NATURA 2000 richiedono importanti attività di ricerca.

L'UE ha bisogno di rafforzare la propria posizione nei mercati mondiali per quanto riguarda le tecnologie ambientali. Tali tecnologie contribuiscono al consumo e alla produzione sostenibili ai fini di una crescita sostenibile, fornendo soluzioni «eco-efficaci» ai problemi ambientali a vari livelli e proteggendo il nostro patrimonio culturale e naturale. I vincoli ambientali incentivano l'innovazione e possono fornire opportunità commerciali e rafforzare la competitività, garantendo nel contempo un futuro più sostenibile per le prossime generazioni. Le piattaforme tecnologiche europee sull'approvvigionamento idrico e l'igienizzazione dell'acqua e sulla chimica sostenibile confermano l'esigenza di un'azione a livello di UE; le attività descritte di seguito tengono conto dei programmi di ricerca di tali piattaforme. Anche altre piattaforme (ad esempio sull'edilizia e la silvicoltura), di cui si tiene parimenti conto, trattano in parte questioni relative alle tecnologie ambientali. Gli aspetti socioeconomici influiscono in modo particolarmente marcato sullo sviluppo e sull'introduzione sul mercato di tecnologie ambientali e sulla loro conseguente applicazione, come ad esempio nel caso della gestione delle risorse idriche. Le attività devono tener conto degli aspetti socioeconomici delle politiche e degli sviluppi tecnologici ove siano pertinenti alla materia trattata.

Molte delle attività elencate di seguito (10) rispondono direttamente ad esigenze strategiche. Potrà tuttavia essere fornito un sostegno supplementare anche per nuove esigenze strategiche emergenti, legate ad esempio alle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità delle politiche comunitarie, al follow-up dell'azione post-Kyoto sui cambiamenti climatici e a nuove politiche ambientali come la strategia europea per il suolo e la politica, la normativa e la regolamentazione marittime.

Attività

Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi

Pressioni sull'ambiente e il clima: funzionamento del clima e del sistema terrestre e marino , comprese le regioni polari; misure di adattamento e di attenuazione; inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; cambiamenti nella composizione atmosferica e nel ciclo dell'acqua; interazioni globali e regionali tra clima e atmosfera, superficie terrestre, ghiacci e oceani; ripercussioni sulla biodiversità e sugli ecosistemi, compresi gli effetti dell'innalzamento del livello del mare sulle zone costiere e l'impatto su zone particolarmente sensibili.

Ambiente e salute: interazione tra fattori di stress ambientali e salute umana, compresa l'individuazione delle fonti di stress, la ricerca in materia di biovigilanza per la salute correlata all'ambiente, la qualità dell'aria all'interno degli edifici, i collegamenti con l'ambiente all'interno degli edifici, l'ambiente urbano, le emissioni degli autoveicoli e le conseguenze e i fattori di rischio emergenti; metodi integrati di valutazione dei rischi concernenti le sostanze pericolose, comprese le alternative alla sperimentazione animale; quantificazione e analisi costi-benefici dei rischi per la salute legati all'ambiente e elaborazione di indicatori per le strategie di prevenzione.

Pericoli naturali: migliorare la previsione e la valutazione integrata dei pericoli, della vulnerabilità e del rischio in materia di catastrofi di natura geologica (quali terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e climatica (quali tempeste, smottamenti, slavine; siccità, inondazioni, incendi boschivi e altri eventi estremi) e delle loro conseguenze; sviluppare sistemi di allarme tempestivo e migliorare le strategie di prevenzione, attenuazione e gestione, anche nell'ambito di un approccio multirischio.

Gestione sostenibile delle risorse

Conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e antropiche e della biodiversità: ecosistemi; gestione delle risorse idriche; gestione e prevenzione dei rifiuti; protezione e gestione della biodiversità, incluso il controllo delle specie aliene invasive, protezione del suolo, dei fondali marini, delle lagune e delle zone costiere, metodi di lotta contro la desertificazione e il degrado del terreno, conservazione del paesaggio; uso e gestione sostenibili delle foreste; gestione e pianificazione sostenibili dell'ambiente urbano, comprese le zone postindustriali; gestione dei dati e servizi di informazione; valutazione e previsioni relative ai processi naturali.

Gestione degli ambienti marini: ripercussioni delle attività antropiche sull'ambiente marino e le sue risorse; inquinamento e eutrofizzazione nei mari regionali e nelle zone costiere; ecosistemi delle profondità marine; esame delle tendenze della biodiversità marina, dei processi degli ecosistemi e della circolazione oceanica; geologia dei fondali marini. Sviluppo di strategie, concetti e strumenti per un uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse.

Tecnologie ambientali

Tecnologie ambientali per l'osservazione, la simulazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'adeguamento, il risanamento e il ripristino dell'ambiente naturale e antropizzato: concernenti le acque, il clima, l'aria, l'ambiente marino, urbano e rurale, il suolo, il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, i processi produttivi «puliti» e i prodotti sostenibili, la sicurezza delle sostanze chimiche.

Protezione, conservazione e miglioramento del patrimonio culturale, compreso l'habitat umano: miglioramento della valutazione dei danni al patrimonio culturale, sviluppo di strategie di conservazione innovative, promozione dell'integrazione del patrimonio culturale nel contesto urbano.

Valutazione, verifica e collaudo delle tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare il rischio ambientale e il ciclo di vita di processi, tecnologie e prodotti, comprese strategie di sperimentazione alternative e, in particolare, metodi di sperimentazione dei prodotti chimici industriali non basata sugli animali; sostegno alle piattaforme per la chimica sostenibile, la tecnologia del settore forestale, l'approvvigionamento idrico e l'igienizzazione delle acque (11); aspetti scientifici e tecnologici di un futuro programma europeo di verifica e collaudo delle tecnologie ambientali, ad integrazione di strumenti di valutazione di terzi.

Osservazione della terra e strumenti di valutazione

Sistemi di osservazione e metodi di monitoraggio della terra e degli oceani ai fini dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile: contribuire allo sviluppo e all'integrazione di sistemi di osservazione per gli aspetti ambientali e relativi alla sostenibilità in ambito GEOSS (a cui il GMES è complementare); interoperabilità tra sistemi e ottimizzazione delle informazioni ai fini della comprensione, dell'elaborazione di modelli e della previsione dei fenomeni ambientali, nonché ai fini della valutazione, dello studio e della gestione delle risorse naturali.

Metodi di previsione e strumenti di valutazione per lo sviluppo sostenibile che considerino le diverse scale di osservazione: modellizzazione dei collegamenti tra economia, ambiente e società — compresi gli strumenti basati sul mercato, le esternalità, i valori soglia e lo sviluppo della base di conoscenze e metodologie per la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità in settori importanti quali l'utilizzo del suolo e gli aspetti marini; sviluppo urbano, tensioni sociali e economiche connesse con i cambiamenti climatici.

7.   Trasporti (compresa l'aeronautica)

Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici ed operativi e della politica dei trasporti europea, sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più ecologici e «intelligenti» a vantaggio di tutti i cittadini, della società e della politica in materia di clima, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire la competitività che le industrie europee hanno raggiunto nel mercato mondiale.

Motivazione

I trasporti costituiscono un punto di forza dell'Europa — il settore dei trasporti aerei rappresenta il 2,6 % del PIL dell'UE (con 3,1 milioni di posti di lavoro) e il settore dei trasporti di superficie genera l'11% del PIL dell'UE (e dà lavoro a 16 milioni di persone). Tuttavia, i trasporti sono responsabili del 25 % dell'insieme delle emissioni di CO2 dell'Unione. Sorge pertanto l'assoluta necessità di rendere più ecologico il sistema per garantire modalità di trasporto più sostenibili e la compatibilità con i tassi di crescita, come indicato nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (12).

L'allargamento (che ha comportato un aumento del 25 % del territorio dell'Unione e del 20 % della sua popolazione) e lo sviluppo economico dell'UE comportano nuove sfide in termini di trasporti efficienti, economici e sostenibili di persone e merci. I trasporti hanno inoltre una rilevanza diretta per altre politiche di primo piano, ad esempio in materia di commercio, concorrenza, occupazione, ambiente, coesione, energia, sicurezza e mercato interno.

Gli investimenti nella RST delle industrie dei trasporti dell'UE sono indispensabili per assicurare il vantaggio tecnologico competitivo nei mercati mondiali (13). Le attività a livello europeo favoriranno inoltre la ristrutturazione dell'industria e comporteranno altresì l'integrazione della catena di approvvigionamento, in particolare per le PMI.

I programmi di ricerca elaborati dalle piattaforme tecnologiche europee (14) confermano la necessità di adottare una nuova prospettiva dei «sistemi di trasporto», che tenga conto delle possibili interazioni tra veicoli o natanti, reti di trasporto o infrastrutture e uso dei servizi di trasporto, prospettiva che può essere sviluppata soltanto a livello europeo. I costi della RST in tutti questi settori tendono ad aumentare considerevolmente e la collaborazione a livello UE è fondamentale per raggiungere la «massa critica» di esecutori di RST diversi in grado di affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta scala in modo economicamente efficiente, nonché le sfide di natura politica, tecnologica e socioeconomica poste ad esempio dal «veicolo pulito e sicuro» del futuro, l'interoperabilità e l'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per via navigabile e ferroviario e, l'accessibilità dei prezzi, la sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di protezione e l'impatto ambientale in un'Unione allargata. Inoltre, lo sviluppo di tecnologie a sostegno del sistema Galileo e delle sue applicazioni sarà un elemento fondamentale nell'attuazione delle politiche europee.

Oltre alla loro elevata rilevanza per l'industria, i temi e le attività indicate di seguito rispondono anche alle esigenze dei responsabili politici in modo integrato, tenendo conto degli aspetti economici, sociali e ambientali della politica dei trasporti. Inoltre, sarà fornito un sostegno per rispondere alle esigenze strategiche, attuali e future, ad esempio in relazione all'evoluzione della politica marittima o all'attuazione del cielo unico europeo.

Attività

Aeronautica e trasporti aerei

Rendere più ecologici i trasporti aerei: riduzione delle emissioni, compresi i gas ad effetto serra, e dell'inquinamento acustico, comprendente ricerche sui motori e i combustibili alternativi, le strutture e la progettazione di nuovi aeromobili inclusi gli aeromobili ad ala rotante (compresi elicotteri e convertiplani) , le operazione aeroportuali e la gestione del traffico.

Aumentare l'efficienza temporale: miglioramento dell'efficienza dei programmi operativi incentrati su sistemi innovativi di gestione del traffico aereo in linea con l'effettiva attuazione della politica del «Cielo unico» che integra le componenti aeree, terrestri e spaziali, incluso il flusso di traffico e una maggiore autonomia dell'aeromobile.

Garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela: miglioramento del comfort dei passeggeri, servizi a bordo innovativi e una più efficiente gestione dei passeggeri; miglioramento di tutti gli aspetti di sicurezza del trasporto aereo; ampliamento della gamma di aeromobili, dagli aeromobili a fusoliera larga a quelli di dimensioni più piccole adatti ad utilizzi diversi (ivi compresi utilizzi regionali).

Migliorare il rapporto costi-efficienza: riduzione dei costi di sviluppo del prodotto, dei costi di costruzione e dei costi operativi, incentrando l'attenzione su aeromobili innovativi e a «manutenzione, riparazione e revisione zero», maggiore ricorso all'automazione e alla simulazione.

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri: potenziare le misure di protezione per i viaggiatori, l'equipaggio, l'aeromobile ed il sistema di trasporto aereo, perfezionando ad esempio i dati e i metodi di identificazione, la protezione dell'aeromobile da eventuali attacchi e la progettazione dell'aeromobile sul piano della sicurezza.

Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro: affrontare le sfide a lungo termine dell'aviazione grazie a combinazioni tecnologiche più radicali, ecologiche, accessibili e innovative che portino a significativi progressi nel settore del trasporto aereo.

Trasporti sostenibili di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d'acqua)

Rendere più ecologici i trasporti di superficie: riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico, compresi i gas ad effetto serra; riduzione dell'impatto dei trasporti sui cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni con mezzi tecnologici e socioeconomici e la formazione degli utenti; sviluppo di motori e apparati propulsori puliti ed efficienti, compresa la tecnologia ibrida e l'utilizzo di combustibili alternativi per le applicazioni relative ai trasporti quali l'idrogeno e le celle a combustibile, tenendo conto di considerazioni in tema di efficienza dei costi ed energetica; strategie per i veicoli e le navi al termine del loro ciclo di vita.

Incentivare ed incrementare il trasferimento modale e decongestionare gli assi di trasporto: sviluppo in Europa di reti, infrastrutture e sistemi di trasporto e di logistica innovativi, intermodali e interoperativi che siano sostenibili, a livello regionale e nazionale; internalizzazione dei costi; scambi di informazione tra veicoli/navi e infrastrutture di trasporto; ottimizzazione delle capacità delle infrastrutture; strategie di trasferimento modale volte ad incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico.

Garantire una mobilità urbana sostenibile per tutti i cittadini, ivi compresi quelli svantaggiati: modelli organizzativi innovativi, compresi veicoli «puliti» e sicuri e mezzi di trasporto meno inquinanti, nuove modalità di trasporto pubblico di alta qualità e razionalizzazione dei trasporti privati, infrastrutture di comunicazione, pianificazione integrata dell'urbanistica e dei trasporti tenendo conto della loro relazione con la crescita e l'occupazione.

Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di protezione: miglioramenti inerenti al sistema di trasporto, delle condizioni di trasporto per i conducenti, i passeggeri, gli equipaggi, i ciclisti e pedoni, nonché per le merci, della progettazione e del funzionamento dei veicoli, delle navi e delle infrastrutture, nell'ambito del sistema generale dei trasporti.

Potenziare la competitività: migliorare i processi di progettazione; sviluppo di tecnologie avanzate per apparati propulsori, veicoli e navi; sistemi di produzione innovativi ed economici e costruzione e manutenzione di infrastrutture; architetture integrative.

Sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite (Galileo e EGNOS): servizi accurati di sincronizzazione e di navigazione per una vasta gamma di settori; uso efficiente della navigazione via satellite e sostegno alla definizione delle tecnologie e delle applicazioni di seconda generazione.

8.   Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche

Obiettivo

Generare una comprensione approfondita e condivisa delle sfide socioeconomiche, complesse e interconnesse, che l'Europa deve affrontare, ad esempio la crescita, l'occupazione e la competitività, la coesione sociale, le sfide in campo sociale, culturale e nel settore dell'istruzione in un'UE allargata nonché la sostenibilità, le sfide ambientali, il cambiamento demografico, la migrazione e l'integrazione, la qualità della vita e l'interdipendenza globale, in particolare nell'intento di istituire una base di conoscenze più adeguata per le politiche nei settori interessati.

Motivazione

L'Europa dispone di una base di ricerca solida e di elevata qualità nelle scienze socioeconomiche e socioculturali e nel settore delle scienze umanistiche. La diversità degli approcci adottati all'interno dell'UE nel settore economico, sociale, politico e culturale offre un terreno estremamente fertile per la ricerca in questi campi a livello di UE. La ricerca in collaborazione sugli aspetti socioeconomici e socioculturali europei nei settori sopra menzionati presenta un elevato valore aggiunto europeo. In primo luogo, i temi e le sfide in questione costituiscono un'alta priorità per l'UE e sono oggetto di politiche comunitarie. In secondo luogo, la ricerca comparativa negli Stati membri dell'UE o in altri paesi offre uno strumento particolarmente efficace e importanti opportunità di apprendimento in tutti i paesi e regioni.

In terzo luogo, la ricerca a livello di UE gode di particolari vantaggi in quanto può effettuare una rilevazione di dati su scala europea e applicare la molteplicità di prospettive necessaria per comprendere problematiche complesse. Infine, lo sviluppo di un'autentica base europea delle conoscenze socioeconomiche su questi temi fondamentali contribuirà in modo determinante alla promozione della loro comprensione condivisa in tutta l'Unione europea e — ciò che più importa — da parte dei cittadini europei.

Le attività che saranno finanziate sono precisate qui di seguito; si ritiene che esse contribuiranno in modo significativo a migliorare la formulazione, l'attuazione, l'impatto e la valutazione delle politiche e la definizione di misure di regolamentazione in una vasta gamma di settori, quali l'economia, le scienze sociali, la cultura, l'istruzione e la formazione, la parità di genere, le imprese, il commercio internazionale, i consumatori, le relazioni esterne, le scienze e tecnologie, le statistiche ufficiali e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, si offrirà l'opportunità di affrontare le sfide socioeconomiche emergenti e di intraprendere attività di ricerca su esigenze politiche nuove o impreviste. Per discutere i futuri programmi di ricerca si potrà anche ricorrere alle piattaforme sociali.

Attività

Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza: sviluppare e integrare la ricerca sulle problematiche che incidono sulla crescita, l'equilibrio socioeconomico, l'occupazione e la competitività, comprendendo temi quali l'innovazione, l'istruzione, compresa la formazione continua, e il ruolo della conoscenza scientifica e di altra natura e dei beni immateriali su scala globale, i giovani e le politiche giovanili, l'adeguamento delle politiche del mercato del lavoro e i contesti istituzionali nazionali.

Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva europea: affrontando i due temi chiave, altamente interconnessi, della continua evoluzione dei modelli socioeconomici europei e della coesione economica e sociale e regionale in un'UE allargata, tenendo conto della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, di un'urbanistica sostenibile, dell'interazione tra ambiente, energia e società nonché del ruolo delle città e delle regioni metropolitane nonché dell'impatto socioeconomico delle politiche e della normativa europee.

Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni: ad esempio l'evoluzione demografica, compresi l'invecchiamento della popolazione ed i suoi effetti sui regimi pensionistici, le migrazioni e l'integrazione, l'analisi delle implicazioni dell'evoluzione demografica per lo sviluppo urbano; gli stili di vita, l'occupazione, le famiglie, la conciliazione tra vita professionale e familiare, le questioni di genere, le questioni delle disabilità, la salute e la qualità della vita; la protezione economica dei consumatori; le disugualianze; la criminalità; il ruolo dell'impresa nella società e la diversità demografica, l'etnicità, il pluralismo religioso, le interazioni culturali, i temi multiculturali e i temi connessi alla tutela dei diritti fondamentali ed alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.

L'Europa nel mondo: capire le mutevoli interazioni, le relazioni transculturali e le interdipendenze tra le regioni del mondo, incluse le regioni in via di sviluppo, e le loro implicazioni; e affrontare le minacce e i rischi emergenti senza limitare i diritti umani, la libertà e il benessere, e promuovere la pace.

Il cittadino nell'Unione europea: nel contesto del futuro sviluppo dell'UE allargata, affrontare i temi relativi all'acquisizione di un sentimento di «appartenenza» democratica e di partecipazione attiva dei popoli d'Europa; governanza efficace e democratica a tutti i livelli, anche sotto il profilo economico e giuridico e compreso il ruolo della società civile , nonché i processi di governanza innovativa volti ad aumentare la partecipazione del cittadino e la cooperazione fra attori pubblici e privati ; ricerca di una visione condivisa e del rispetto delle diversità e degli aspetti comuni europei, sotto l'aspetto culturale, religioso, del patrimonio culturale, istituzionale e del sistema giuridico, storico, linguistico e dei valori, quali elementi costitutivi della nostra identità e del nostro patrimonio europeo multiculturali.

Indicatori socioeconomici e scientifici: loro uso nell'elaborazione delle politiche e loro attuazione e monitoraggio, miglioramento degli indicatori esistenti, tecniche per analizzarli e approntamento di nuovi a tal fine e per la valutazione dei programmi di ricerca, compresi gli indicatori basati sulle statistiche ufficiali.

Attività di previsione sui principali aspetti scientifici, tecnologici e socioeconomici connessi, come ad esempio le future tendenze demografiche e la globalizzazione della conoscenza, la diffusione della conoscenza, e l'evoluzione dei sistemi di ricerca, nonché gli sviluppi futuri all'interno e tra i principali settori di ricerca e le discipline scientifiche.

9.   Spazio

Obiettivo

Sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES), a beneficio dei cittadini e della competitività dell'industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati membri e da altri organismi importanti quali l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Motivazione

In questo settore la Comunità può contribuire ad una migliore definizione degli obiettivi comuni, sulla base dei requisiti degli utilizzatori e degli obiettivi politici, al coordinamento delle attività per evitare una duplicazione dei lavori e ottimizzare l'interoperabilità, al miglioramento del rapporto costi/benefici nonché alla definizione di norme. Le autorità pubbliche e i responsabili politici costituiscono importanti utilizzatori potenziali, ma anche l'industria europea trarrà profitto da una politica europea dello spazio ben definita e attuata sotto forma di un programma spaziale europeo, sostenuto anche dalle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico proposte. Le azioni a livello europeo risultano inoltre necessarie per sostenere gli obiettivi strategici della Comunità, ad esempio in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca, ambiente, salute, telecomunicazioni, sicurezza, trasporti così come per garantire che l'Europa sia un partner rispettato della cooperazione regionale e internazionale.

Negli ultimi 40 anni, a livello nazionale e attraverso l'ESA, l'Europa ha acquisito una competenza tecnologica eccezionale. Il sostegno a favore di un'industria competitiva (che comprenda i produttori, i prestatori di servizi e gli operatori) richiede nuove ricerche e nuove tecnologie. Le applicazioni spaziali apportano significativi vantaggi ai cittadini, in virtù degli effetti tecnologici derivati, e sono indispensabili in una società ad alta tecnologia.

Le attività elencate di seguito , incentrate in particolare sull'utilizzo delle capacità esistenti in Europa, hanno per oggetto l'efficace sfruttamento dei mezzi offerti dallo spazio (in coordinamento con i mezzi in situ, compresi quelli a bordo di aeromobili) ai fini dell'attuazione di applicazioni quali il GMES ed il loro contributo al controllo dell'applicazione della legge nelle politiche comunitarie; l'esplorazione dello spazio, che offre opportunità di cooperazione internazionale e spettacolari progressi tecnologici e permette di effettuare missioni efficienti sotto il profilo dei costi; lo sfruttamento e l'esplorazione dello spazio sostenuti da attività di diffusione che consentano all'Unione europea di svolgere il suo ruolo strategico. Tali attività saranno integrate da altre azioni previste nel programma quadro «Competitività e innovazione» e nel programma per l'istruzione e la formazione. Le attività descritte di seguito avranno inoltre un notevole impatto positivo sul piano delle politiche generali, nella misura in cui contribuiranno a soddisfare eventuali nuove esigenze di intervento: soluzioni basate sulle tecnologie spaziali a favore dei paesi in via di sviluppo e utilizzo di strumenti e metodi di osservazione dello spazio a sostegno dello sviluppo delle politiche comunitarie.

Attività

Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al servizio della società europea

GMES: sviluppo di sistemi di monitoraggio via satellite e in situ e sistemi di allarme tempestivo, anche per la protezione dei cittadini, e tecniche in materia di gestione dell'ambiente e della sicurezza (compresa la gestione dei disastri naturali) e loro integrazione con componenti situate a terra o imbarcate su navi o aeromobili; sostegno all'integrazione, all'armonizzazione, all'uso e all'offerta di dati GMES (sia via satellite che in situ, con strumenti situati a terra o a bordo di navi o aeromobili) e servizi.

Servizi innovativi di comunicazione satellitare, integrati senza soluzione di continuità nelle reti globali di comunicazione elettronica per i cittadini e le imprese, in settori di applicazione quali la protezione civile, l'e-government, la telemedicina, la teleistruzione, gli interventi di ricerca e soccorso, il turismo e le attività ricreative, la navigazione personale, la gestione del parco veicoli, l'agricoltura e la silvicoltura, la meteorologia e gli utilizzatori in generale.

Sviluppo di tecnologie e di sistemi di controllo volti a ridurre la vulnerabilità dei servizi basati sulle tecnologie spaziali e a contribuire alla sorveglianza dello spazio.

Applicazioni di sistemi spaziali per la prevenzione e la gestione del rischio e di tutti i tipi di emergenza, migliorando la convergenza con i sistemi non spaziali.

Esplorazione dello spazio

Fornire il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo e massimizzare il valore aggiunto scientifico mediante sinergie con le iniziative dell'ESA o delle agenzie spaziali nazionali nel campo dell'esplorazione dello spazio; facilitare l'accesso ai dati scientifici.

Sostegno al coordinamento degli sforzi per lo sviluppo di telescopi e sensori spaziali nonché in materia di analisi dei dati nel settore delle scienze spaziali.

RST per rafforzare le basi della tecnologia spaziale

Ricerca e sviluppo a lungo termine nel settore spaziale anche nel campo del trasporto spaziale; attività di ricerca per incrementare la competitività e il rapporto costi/benefici del settore europeo della tecnologia spaziale.

Scienze dello spazio, comprese la biomedicina e le scienze della vita e le scienze fisiche nello spazio.

10.   Sicurezza

Obiettivo

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di costruire le capacità necessarie al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini dalle minacce quali il terrorismo, le calamità naturali e la criminalità, pur nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo inclusa la vita privata; consentire un utilizzo ottimale e concertato delle tecnologie disponibili a beneficio della sicurezza civile europea, incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorando la competitività dell'industria europea della sicurezza e producendo i risultati di ricerche mirate al fine di ridurre le lacune in materia di sicurezza.

Motivazione

La sicurezza in Europa è un prerequisito per la prosperità e la libertà. La strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo, risponde alla necessità di una strategia di sicurezza generale che comprenda misure di sicurezza in campo civile e in campo militare.

La ricerca nel campo della sicurezza è una componente importante per conseguire un livello di sicurezza elevato all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Contribuirà altresì allo sviluppo delle tecnologie e delle capacità a sostegno di altre politiche comunitarie in settori quali i trasporti, la protezione civile, l'energia e l'ambiente e la salute. La ricerca in materia di sicurezza necessita di norme di attuazione specifiche per tener conto della sua natura particolare.

Le attività di ricerca attuali nell'area della sicurezza in Europa soffrono di frammentazione, mancanza di massa critica in termini di dimensioni e di portata e mancanza di contatti e interoperabilità. L'Europa deve migliorare la coerenza dei suoi sforzi sviluppando dispositivi istituzionali efficienti e incoraggiando i vari operatori nazionali e internazionali a cooperare e coordinare le loro attività per evitare le duplicazioni e cercare le sinergie laddove possibile. La ricerca sulla sicurezza a livello comunitario manterrà un orientamento esclusivamente civile e verterà sulle attività di evidente valore aggiunto rispetto al livello nazionale. Di conseguenza, la ricerca in materia di sicurezza civile nell'ambito del settimo programma quadro rafforzerà la competitività dell'industria europea della sicurezza. Poiché vi sono settori di tecnologia a duplice uso, sarà necessario uno stretto coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la difesa al fine di garantire la complementarità.

La ricerca nel campo della sicurezza porrà l'accento sulle capacità dell'Europa in materia di sorveglianza e distribuzione di informazione e conoscenza relativamente a minacce e incidenti, nonché su sistemi che consentano una valutazione e un controllo migliori della situazione grazie a un impiego più efficace dei sistemi TIC comuni nei vari campi di operazione.

Le speciali esigenze in materia di riservatezza in tale settore saranno rafforzate, ma la trasparenza dei risultati della ricerca non sarà inutilmente limitata. Inoltre, saranno individuati i settori nei quali i risultati della ricerca possono già essere resi pubblici.

Le attività non connesse alla difesa descritte di seguito completeranno ed integreranno la ricerca orientata verso la tecnologia e i sistemi che presenta interesse per la sicurezza civile ma è condotta nell'ambito di altri temi. Si tratterà di attività mirate intese a sviluppare le tecnologie e le capacità richieste dagli specifici obiettivi di sicurezza. Sono concepite all'insegna della flessibilità, in modo da poter far fronte a future minacce alla sicurezza ancora sconosciute e alle relative necessità di intervento che potrebbero sorgere, stimolando il reciproco arricchimento e l'adozione delle tecnologie esistenti nel settore della sicurezza civile. La ricerca europea in materia di sicurezza incoraggerà anche lo sviluppo di tecnologie multiuso al fine di estendere al massimo il loro campo di applicazione.

Attività

Sicurezza dei cittadini: elaborare soluzioni tecnologiche per la protezione civile, ivi compresa la biosicurezza e la protezione contro i rischi derivanti dalla criminalità e dagli attacchi terroristici.

Sicurezza delle infrastrutture e servizi pubblici: analizzare e rendere sicuri le infrastrutture (ad esempio, nei settori dei trasporti, dell'energia, delle TIC), i sistemi e i servizi (inclusi i servizi finanziari e amministrativi) essenziali e collegati in rete, pubblici e privati, esistenti e futuri.

Sorveglianza intelligente e sicurezza alle frontiere: ricerca incentrata sulle tecnologie e le capacità di potenziare l'efficacia e l'efficienza di tutti i sistemi, attrezzature, strumenti, processi e metodi di identificazione rapida necessari per migliorare la sicurezza delle frontiere terrestri e costiere dell'Europa, compresi il controllo e la sorveglianza alle frontiere.

Ripristino della sicurezza e dei sistemi di protezione in caso di crisi: ricerca incentrata sulle tecnologie che forniscano una visione globale e un sostegno a varie operazioni di gestione dell'emergenza (ad esempio protezione civile, compiti umanitari e di salvataggio) e su temi quali la preparazione, il coordinamento e la comunicazione interorganizzativi, le architetture distribuite e i fattori umani.

Alle quattro aree summenzionate si aggiungono i temi seguenti di natura più transettoriale:

Integrazione, interconnettività e interoperabilità dei sistemi di sicurezza: intelligence, raccolta di informazioni e sicurezza civile, ricerca incentrata sulle tecnologie atte a migliorare l'interoperabilità di sistemi, attrezzature, servizi e processi, comprese le infrastrutture informative delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei servizi sanitari, così come l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, la tutela della riservatezza e dell'integrità delle informazioni e la tracciabilità di tutte le operazioni e trattamenti.

Sicurezza e società: ricerca mirata che verterà sulle analisi socioeconomiche e culturali, l'elaborazione di scenari e attività concernenti la dimensione culturale, sociale, politica ed economica della sicurezza, la comunicazione con la società, il ruolo dei valori umani e il processo decisionale, la psicologia e il contesto sociale del terrorismo, la percezione che i cittadini hanno della sicurezza, le questioni etiche, la protezione della privacy, le previsioni su aspetti della società e l'analisi del rischio sistemico. La ricerca riguarderà anche le tecnologie più idonee a salvaguardare la privacy e le libertà e affronterà gli aspetti delle vulnerabilità e delle nuove minacce, nonché la gestione e la valutazione d'impatto delle possibili conseguenze.

Coordinamento e strutturazione della ricerca in materia di sicurezza: coordinamento delle attività di ricerca, europee e internazionali, in materia di sicurezza e sviluppo delle sinergie tra ricerca civile, sicurezza e difesa, miglioramento del quadro giuridico e incentivazione di un uso ottimale delle strutture esistenti.

II.   IDEE

Obiettivo

Il programma è inteso a incentivare il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea alle frontiere della conoscenza. Tale attività sarà attuata sostenendo progetti di ricerca avviati su iniziativa dei ricercatori stessi e svolti in tutti i settori da singole équipe che competono a livello europeo. I progetti saranno finanziati sulla base di proposte presentate dai ricercatori sia del settore privato che di quello pubblico su temi di loro scelta e valutati in base all'unico criterio della qualità scientifica di eccellenza accertata da valutazioni inter pares. La comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscono un aspetto importante del programma.

Motivazione

La ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori nel quadro delle attività comunemente considerate come «ricerca di base» rappresenta un incentivo fondamentale per il benessere e il progresso sociale, in quanto apre nuove opportunità di avanzamento scientifico e tecnologico e serve a produrre nuove conoscenze che porteranno ad applicazioni e mercati futuri.

Nonostante molte realizzazioni e prestazioni di elevato livello in un gran numero di settori, l'Europa non sfrutta al meglio il suo potenziale di ricerca e le sue risorse, e deve sviluppare urgentemente maggiori capacità di generare conoscenza e di convertirla in valore e crescita economici e sociali.

Una struttura di finanziamento competitiva su scala europea (in aggiunta al finanziamento nazionale, non in sostituzione di esso) per la ricerca di frontiera svolta da singole équipe di ricercatori, che può avere carattere nazionale o transnazionale, è una componente essenziale dello Spazio europeo della ricerca, a complemento di altre attività comunitarie e nazionali. Contribuirà a rafforzare il dinamismo e l'attrattiva esercitata dall'Europa sui migliori ricercatori provenienti tanto dagli Stati membri che dai paesi terzi, e ai fini dell'investimento industriale.

Attività

L'azione è rivolta alle più promettenti e produttive aree di ricerca e alle migliori opportunità di progresso scientifico e tecnologico, inter- e intradisciplinari, comprese le scienze ingegneristiche, sociali e umanistiche. Sarà attuata indipendentemente dagli orientamenti tematici delle altre parti del settimo programma quadro e si rivolgerà tanto alla nuova generazione di ricercatori e ai nuovi gruppi che alle équipe consolidate.

Le attività della Comunità nella ricerca di frontiera saranno attuate da un Consiglio europeo della ricerca (CER), composto da un consiglio scientifico indipendente assistito da una speciale struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa. La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi funzionari delle istituzioni dell'UE, e coprirà solo le reali esigenze amministrative, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie ad una amministrazione efficiente.

Il consiglio scientifico sarà composto da rappresentanti della comunità scientifica europea, garantendo la diversità dei settori di ricerca, al più alto livello, i quali agiranno a titolo personale, indipendentemente da interessi politici o di altra natura. I membri del CER saranno nominati dalla Commissione in esito ad una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che comprende una consultazione della comunità scientifica e la presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio . Essi saranno nominati per un periodo limitato a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicurerà la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

Il consiglio scientifico, tra l'altro, definirà una strategia globale, avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare e agirà da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. I compiti assegnatigli comprenderanno, in particolare, l'elaborazione di un programma di lavoro annuale, l'istituzione di una procedura per la valutazione inter pares, così come il monitoraggio e il controllo di qualità dell'esecuzione del programma dal punto di vista scientifico. Adotterà un codice di condotta inteso, tra l'altro, ad evitare conflitti d'interessi.

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di valutazione inter pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico, e provvederà alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

Le spese amministrative e per il personale del CER (relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica) saranno ispirate ad una gestione snella ed economicamente efficace; le spese amministrative saranno mantenute al minimo e non saranno superiori al 5% del totale dello stanziamento per il CER, compatibilmente con l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un'attuazione di elevata qualità al fine di portare al massimo i finanziamenti per la ricerca di frontiera.

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. Assicurerà che il CER operi in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e che segua rigorosamente la strategia e la metodologia di attuazione stabilite dal consiglio scientifico. La Commissione redigerà, in cooperazione con il Consiglio scientifico, una relazione annuale sull'operato del CER e sulla realizzazione degli obiettivi e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CER avrà facoltà di condurre propri studi strategici finalizzati alla preparazione e al sostegno delle sue attività operative. In particolare, potrà procedere a consultazioni concernenti azioni europee, intergovernative e nazionali in modo da programmare le proprie attività alla luce di altre ricerche a livello europeo e nazionale.

L'attuazione e la gestione delle attività saranno riesaminate e valutate costantemente per verificarne le realizzazioni e adeguare e migliorare le procedure sulla base dell'esperienza maturata. Nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 7, paragrafo 2 si procederà anche ad un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Questo comprenderà il processo e i criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Il riesame verterà esplicitamente sui vantaggi e svantaggi di una struttura fondata su un'agenzia esecutiva e una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato. Sulla base di tale riesame, le strutture e i meccanismi suddetti dovrebbero essere se del caso modificati. La Commissione garantirà che venga svolto e presentato non appena possibile al Parlamento europeo e al Consiglio tutto il necessario lavoro di preparazione , comprese eventuali proposte legislative ritenute necessarie, come richiesto dal trattato, per il passaggio alle strutture eventualmente modificate. A tal fine il programma quadro sarà adattato o completato in codecisione a norma dell'articolo 166, paragrafo 2 del trattato. La relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, esporrà le prime conclusioni sul funzionamento del CER.

III.   PERSONE

Obiettivo

Rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l'ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirandovi ricercatori provenienti dal mondo intero, rendendo l'Europa più attraente per i migliori ricercatori. Sulla base dell'esperienza acquisita con le azioni «Marie Curie» nell'ambito dei precedenti programmi quadro, tale obiettivo sarà conseguito istituendo una serie coerente di azioni «Marie Curie», tenendo conto in particolare del valore aggiunto europeo in termini di impatto sullo Spazio europeo della ricerca. Queste azioni sono destinate ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, dalla formazione iniziale, rivolta soprattutto ai giovani, alla formazione continua fino allo sviluppo professionale nel settore pubblico e privato. Si cercherà inoltre di aumentare la partecipazione delle ricercatrici, promuovendo le pari opportunità in tutte le azioni «Marie Curie», concependole in modo tale da assicurare ai ricercatori un adeguato equilibrio della vita professionale e privata e agevolando la ripresa del lavoro dopo un periodo di interruzione.

Motivazione

La disponibilità di ricercatori altamente qualificati e in grande numero costituisce una condizione necessaria per far progredire la scienza e sostenere l'innovazione, ma rappresenta altresì un fattore importante per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici e privati. Sullo sfondo di una crescente competitività a livello mondiale, lo sviluppo di un mercato del lavoro aperto e libero da ogni forma di discriminazione in Europa per i ricercatori e la diversificazione delle competenze e delle carriere dei ricercatori sono fondamentali per mantenere una circolazione proficua dei ricercatori e delle loro conoscenze, sia all'interno dell'Europa che su scala mondiale. Saranno introdotte misure speciali intese ad incoraggiare i giovani ricercatori e a sostenere le prime fasi della carriera scientifica, come anche misure volte a ridurre il fenomeno della «fuga di cervelli», come, ad esempio, l'erogazione di contributi per la reintegrazione dei ricercatori.

La mobilità, sia transnazionale sia intersettoriale, che può essere incentivata mediante la partecipazione del comparto industriale e l'apertura delle carriere di ricercatore e delle cariche accademiche a livello europeo, rappresenta una componente essenziale dello Spazio europeo della ricerca ed è un fattore indispensabile per aumentare le capacità e le prestazioni europee nella ricerca. La competizione internazionale tra ricercatori continuerà a svolgere un ruolo centrale per assicurare la più elevata qualità di ricerca possibile nell'ambito di questa attività. L'intensificazione della mobilità dei ricercatori e il rafforzamento delle risorse degli istituti in grado di attrarre ricercatori provenienti da altri paesi sono fattori atti a promuovere i centri di eccellenza nell'intera Unione europea. Al fine di assicurare la formazione e la mobilità nell'ambito di nuovi settori tecnologici e di ricerca, sarà garantito un coordinamento adeguato con altre parti del settimo programma quadro e si cercherà di creare sinergie con altre politiche comunitarie, ad esempio l'istruzione, la coesione e l'occupazione. La sezione «Scienza e società» nell'ambito del programma «Capacità» prevede azioni volte a collegare l'insegnamento delle scienze alle opportunità di occupazione, nonché le azioni di ricerca e coordinamento sui nuovi metodi di didattica delle scienze.

Attività

Formazione iniziale dei ricercatori, per migliorare le loro prospettive di carriera, tanto nel settore privato che pubblico, mediante l'ampliamento delle loro competenze scientifiche e generiche, comprese quelle concernenti il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità, e per attirare un maggior numero di giovani verso la carriera scientifica. Questa attività sarà attuata tramite le reti «Marie Curie» con l'obiettivo primario di superare la frammentazione e rafforzare a livello europeo la formazione iniziale e lo sviluppo della carriera dei ricercatori. Si prevede un sostegno a favore dell'integrazione dei migliori ricercatori nella fase iniziale di carriera nelle équipe di ricercatori di chiara fama. I membri delle reti transnazionali devono sfruttare le loro competenze complementari tramite programmi di formazione integrati. Nell'ambito del sostegno si potranno assumere ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, predisporre azioni di formazione per ricercatori esterni alla rete e cattedre universitarie e/o posti di dirigenza industriale a vario livello, ai fini del trasferimento della conoscenza e della supervisione.

Formazione continua e evoluzione delle carriere per sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori con esperienza. Al fine di integrare o acquisire nuove conoscenze e competenze o di migliorare la mobilità inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si prevede un sostegno a favore dei ricercatori che hanno particolare necessità di acquisire conoscenze ulteriori/complementari, dei ricercatori che rientrano nell'attività professionale dopo un periodo di inattività e dei ricercatori che desiderano essere (re)integrati in un posto di ricerca a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale. Questa azione sarà attuata tramite borse di studio individuali concesse direttamente a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali laddove essi soddisfano i criteri del valore aggiunto europeo, della trasparenza e dell'apertura.

Inizialmente, la modalità di cofinanziamento sarà attuata su scala limitata fintantoché non sia acquisita la necessaria esperienza.

Partenariati e passerelle tra industria e università: il sostegno ai programmi di cooperazione a ungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali, in particolare le PMI, comprese le tradizionali industrie manifatturiere, stimolerà la mobilità intersettoriale e a migliorare la condivisione delle conoscenze tramite partenariati di ricerca congiunti, favoriti dall'assunzione di ricercatori esperti nel partenariato, da distaccamenti di personale tra i due settori e dall'organizzazione di manifestazioni.

La dimensione internazionale, per aumentare la qualità della ricerca europea attirando i ricercatori di talento dai paesi extraeuropei e promuovendo la collaborazione di reciproca utilità con ricercatori provenienti da paesi terzi. Tale attività sarà attuata tramite borse internazionali «in uscita» (con una fase di rientro obbligatorio), borse internazionali «in entrata» e partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori. Saranno sostenute le iniziative comuni tra le organizzazioni europee e le organizzazioni dai paesi limitrofi dell'UE e dei paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi scientifici e tecnologici. L'attività prevede misure volte a contrastare il fenomeno della «fuga di cervelli» dai paesi in via di sviluppo e dalle economie emergenti e misure volte a creare reti di ricercatori europei che lavorano all'estero. Queste azioni saranno attuate in coordinamento con le attività internazionali svolte nell'ambito dei programmi «Cooperazione» e «Capacità».

Azioni specifiche per sostenere la creazione di un autentico mercato del lavoro europeo per i ricercatori, eliminando gli ostacoli alla mobilità e migliorando la prospettiva di carriera dei ricercatori in Europa. Saranno incentivati anche istituti pubblici che promuovono la mobilità, la qualità e il profilo dei loro ricercatori. Inoltre, saranno erogate sovvenzioni per sensibilizzare il pubblico alle azioni Marie Curie e alle loro finalità.

IV.   CAPACITÀ

Questa parte del settimo programma quadro migliorerà le capacità di ricerca e di innovazione in tutta Europa e ne garantirà un utilizzo ottimale. Tale finalità sarà conseguita tramite le seguenti azioni:

ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;

potenziare le capacità di innovazione delle PMI e la loro capacità di trarre benefici dalle attività di ricerca;

sostenere lo sviluppo di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca;

esprimere il potenziale di ricerca esistente nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE;

avvicinare la scienza e la società in vista di un'armoniosa integrazione della scienza e della tecnologia nella società europea;

sostenere lo sviluppo coerente delle politiche in materia di ricerca;

attuare azioni orizzontali e misure a favore della cooperazione internazionale.

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Obiettivo

Ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa; contribuire alla creazione in tutti i campi della scienza e della tecnologia di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere all'avanguardia nella ricerca e tali da aiutare le imprese a rafforzare la loro base di conoscenze e il loro know-how tecnologico.

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca rivestono un'importanza crescente nel progresso delle conoscenze e della tecnologia e del loro sfruttamento. L'importanza di queste infrastrutture è già comprovata in settori quali l'energia, la fisica spaziale e la fisica delle particelle, e sta crescendo in altri settori. Ad esempio, le sorgenti radioattive, le banche dati della genomica e quelle relative alle scienze sociali, gli osservatori per le scienze ambientali e spaziali, i sistemi di imaging o le clean room per lo studio e lo sviluppo di nuovi materiali o della nanoelettronica sono strumenti indispensabili per le attività di ricerca. Tali infrastrutture sono costose, il loro sviluppo richiede un'ampia gamma di competenze tecniche e dovrebbero essere utilizzate e sfruttate da una vasta comunità di scienziati e imprese-clienti su scala europea.

La definizione di un'impostazione europea nei confronti delle infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche di calcolo e di comunicazione e le infrastrutture virtuali, così come lo svolgimento di attività in questo settore a livello di Unione, possono contribuire in modo significativo ad accrescere il potenziale di ricerca europeo e lo sfruttamento dei risultati ottenuti, nonché contribuire a sviluppare lo Spazio europeo della ricerca.

Mentre gli Stati membri continueranno a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e finanziamento delle infrastrutture, la Comunità può e deve agire da catalizzatore e da leva, garantendo un più ampio e più efficiente accesso e utilizzo delle infrastrutture presenti nei diversi Stati membri, incentivando lo sviluppo di tali infrastrutture e la loro connessione in rete in modo coordinato e promuovendo lo sviluppo, nel medio e lungo termine, di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. A questo proposito, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures — ESFRI) svolge un ruolo chiave nell'identificare le esigenze e fornire una tabella di marcia per le infrastrutture di ricerca europee.

Attività

Le attività svolte in questo settore verteranno su tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia. La loro attuazione avverrà in stretta cooperazione con le attività svolte nelle aree tematiche al fine di assicurare che tutte le azioni varate a livello europeo nell'ambito della Comunità rispondano al fabbisogno di infrastrutture di ricerca di ciascun settore ineteressato, compresa la cooperazione internazionale.

Le attività saranno le seguenti:

Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti

Attività di integrazione, per strutturare meglio, su scala europea, il funzionamento delle infrastrutture europee in un determinato campo e promuovere il loro uso e sviluppo coerenti, in particolare attraverso l'accesso transnazionale, per garantire ai ricercatori europei, compresi quelli provenienti dall'industria e dalle PMI, l'accesso alle infrastrutture più efficienti nelle quali condurre le loro ricerche, indipendentemente dall'ubicazione di dette infrastrutture;

potenziamento di infrastrutture di ricerca on line, promuovendo lo sviluppo, l'evoluzione e la connettività globale ulteriori delle infrastrutture di comunicazione ad elevata capacità ed alto rendimento e delle infrastrutture di grid, e rafforzando le capacità europee di calcolo, nonché incoraggiando, ove opportuno, l'adozione da parte delle comunità di utenti, rafforzandone l'interesse a livello globale e aumentando il livello di fiducia, sulla base dei risultati delle infrastrutture GEANT e GRID e di norme aperte di interoperabilità.

Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca

Costruzione di nuove infrastrutture e miglioramenti importanti di quelle esistenti, prestando particolare attenzione alle fasi preparatorie, per promuovere l'emergere di nuove infrastrutture di ricerca, secondo il principio della «geometria variabile», principalmente sulla base dei lavori condotti da ESFRI (15); studi di progettazione, con un approccio «bottom-up» a partire dagli inviti a presentare proposte, per promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca mediante il finanziamento di premi esplorativi e studi di fattibilità per nuove infrastrutture.

I progetti di infrastrutture proposti ai fini di un finanziamento saranno selezionati sulla base di una serie di criteri, che comprendono in particolare:

incapacità degli strumenti esistenti di conseguire l'obiettivo;

il valore aggiunto del sostegno finanziario comunitario;

la capacità di offrire un servizio in risposta alle esigenze degli utenti della comunità scientifica (università e imprese) in tutta Europa, con un valore aggiunto per lo Spazio europeo della ricerca;

l'eccellenza scientifica;

la rilevanza a livello internazionale;

il contributo alla capacità di sviluppo tecnologico;

il contributo allo sviluppo di «raggruppamenti di eccellenza orientati alla ricerca»;

la fattibilità tecnologica e organizzativa;

la possibilità di istituire partenariati europei e il forte impegno finanziario e di altra natura degli Stati membri e delle altre principali parti interessate, nonché la possibilità di fruire di prestiti della BEI e dei fondi strutturali;

la stima dei costi di costruzione e di gestione operativa.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture, si dovrebbe tener conto ove opportuno del potenziale in termine di eccellenza scientifica delle regioni di convergenza nonché delle regioni ultraperiferiche. Sarà assicurato un efficiente coordinamento degli strumenti finanziari della Comunità, in particolare il settimo programma quadro e i fondi strutturali.

RICERCA A FAVORE DELLE PMI

Obiettivi

Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee e il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, aiutandole ad esternalizzare le attività di ricerca, incrementare le proprie attività in questo settore, ampliare le loro reti, sfruttare meglio i risultati della ricerca, acquisire un know-how tecnologico e colmare il divario esistente tra ricerca e innovazione.

Motivazione

Le PMI sono al centro dell'industria europea. Dovrebbero costituire un elemento fondamentale del sistema di innovazione e della catena di trasformazione delle conoscenze in nuovi prodotti, processi e servizi. Confrontate ad una crescente concorrenza nel mercato interno e globale, le PMI europee devono potenziare l'intensità di conoscenze e ricerca, rafforzare lo sfruttamento della ricerca, espandere le loro attività imprenditoriali su mercati più vasti e sviluppare a livello internazionale le loro reti di conoscenza. La maggior parte degli interventi degli Stati membri in relazione alle PMI non incoraggiano né sostengono la cooperazione transnazionale finalizzata alla ricerca o i trasferimenti di tecnologie. Si impongono delle azioni a livello di UE per integrare e rafforzare l'impatto delle azioni varate a livello nazionale e regionale. Oltre alle azioni menzionate nel seguente paragrafo, la partecipazione delle PMI sarà promossa e agevolata nell'insieme del settimo programma quadro, che terrà anche in debito conto le specifiche necessità di tale tipo di impresa.

Attività

Le azioni specifiche a sostegno delle PMI sono destinate a sostenere PMI o associazioni di PMI che hanno necessità di esternalizzare le loro attività di ricerca. Si tratta principalmente di PMI a bassa-media tecnologia che dispongono di poca o nessuna capacità di ricerca. Le PMI ad alta intensità di ricerca possono partecipare in qualità di fornitori di servizi di ricerca o appaltare esternamente la ricerca ad integrazione della loro capacità interna. Le azioni verteranno su tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia con un approccio «bottom-up». Le azioni comprenderanno il sostegno alla dimostrazione e ad altre attività volte ad agevolare lo sfruttamento dei risultati della ricerca, assicurando la complementarità con il programma quadro «Competitività e innovazione». Gli strumenti finanziari saranno distribuiti in base a due meccanismi:

ricerca per le PMI: sostenere piccoli gruppi di PMI innovative affinché risolvano problemi tecnologici comuni o complementari.

Ricerca per le associazioni di PMI: sostenere le associazioni di PMI e i raggruppamenti di PMI affinché sviluppino soluzioni tecniche a problemi comuni ad un gran numero di PMI in determinati settori industriali o segmenti della catena del valore.

Si porrà l'accento sul sostegno a progetti di ricerca. Sarà inoltre concesso un sostegno ai programmi nazionali che forniscono strumenti finanziari alle PMI o ad associazioni di PMI al fine di elaborare proposte di azioni nel quadro della «Ricerca a favore delle PMI». Nel corso dell'attuazione del programma quadro comunitario di RST saranno assicurate la complementarità e la sinergia con le azioni nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione.

Il programma quadro «Competitività e innovazione» incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro mediante i suoi servizi orizzontali di sostegno alle imprese e all'innovazione. Sarà garantita la complementarità e la sinergia con altri programmi comunitari.

REGIONI DELLA CONOSCENZA

Obiettivi

Rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, in particolare promuovendo e sostenendo lo sviluppo, in tutta Europa, dei «raggruppamenti regionali orientati alla ricerca», che associano università, istituti di ricerca, imprese e autorità regionali.

Motivazione

Sempre più si riconosce l'importanza del ruolo che le regioni svolgono nel panorama della ricerca e dello sviluppo dell'UE. La politica e le attività in materia di ricerca a livello regionale sono spesso basate sullo sviluppo di raggruppamenti che associano operatori del settore pubblico e di quello privato. L'azione pilota concernente le «Regioni della conoscenza» ha dimostrato la dinamica di questa evoluzione e la necessità di sostenere e promuovere lo sviluppo di tali strutture.

Le azioni intraprese in questo settore consentiranno alle regioni europee di potenziare la loro capacità di investire nella RST e effettuare attività di ricerca e, al contempo, incrementare il loro potenziale affinché i rispettivi operatori possano essere fattivamente coinvolti nei progetti di ricerca europea agevolando la creazione di raggruppamenti regionali a favore dello sviluppo regionale in Europa. Le azioni agevoleranno la creazione di raggruppamenti regionali che contribuiranno allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

Attività

La nuova iniziativa «Regioni della conoscenza» coinvolgerà e riunirà gli operatori regionali che partecipano ad attività di ricerca quali università, centri di ricerca, imprese, autorità pubbliche (consigli regionali o agenzie di sviluppo regionale). I progetti verteranno sull'analisi comune dei programmi di ricerca dei raggruppamenti regionali (di concerto con altre attività concernenti la questione più vasta dei raggruppamenti regionali di innovazione) e sull'elaborazione di una serie di strumenti volti ad integrarli in specifiche attività di ricerca, anche mediante un «tutorato» delle regioni con un profilo di ricerca meno avanzato da parte delle regioni altamente sviluppate e il sostegno alle regioni della conoscenza emergenti.

Ciò comporterà misure volte a migliorare il collegamento in rete delle attività di ricerca e l'accesso alle fonti di finanziamento per la ricerca, oltre ad una maggiore integrazione e un migliore collegamento degli operatori del settore e delle istituzioni nelle economie regionali. Tali attività saranno attuate con stretto riferimento alle politiche regionali comunitarie (fondi strutturali) e al programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché ai programmi di istruzione e formazione.

Nel contesto della specifica attività relativa alle «Regioni della conoscenza» si cercheranno sinergie con la politica regionale comunitaria nonché con i pertinenti programmi nazionali e regionali, segnatamente per quanto riguarda le regioni di convergenza e ultraperiferiche.

POTENZIALE DI RICERCA

Obiettivo

Incentivare la realizzazione del pieno potenziale di ricerca dell'Unione allargata esprimendo e sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni di convergenza e ultraperiferiche dell'UE (16) e aiutando a rafforzare le capacità dei loro ricercatori in modo che possano partecipare con successo alle attività di ricerca a livello comunitario.

Motivazione

L'Europa non sfrutta appieno il suo potenziale di ricerca, tanto meno nelle regioni meno avanzate, lontane dal centro dello sviluppo industriale e di ricerca europeo. Per aiutare i ricercatori e le istituzioni di queste regioni, sia nel settore pubblico che in quello privato, a contribuire alle attività generali di ricerca in Europa, beneficiando al contempo delle conoscenze e esperienze maturate in altre regioni europee, la presente azione mira a instaurare le condizioni che permetteranno loro di sfruttare il loro potenziale e intende contribuire alla piena realizzazione dello Spazio europeo della ricerca nell'Unione allargata. Tali azioni si fonderanno su misure realizzate in passato, quali i Centri europei di eccellenza, negli ex paesi in via di adesione ed ex paesi candidati nell'ambito del Quinto programma quadro, e le borse di ospitalità Marie Curie per il trasferimento delle conoscenze.

Attività

L'azione in questo settore comporterà il sostegno a:

distacchi transnazionali nei due sensi di ricercatori tra organismi selezionati nelle regioni di convergenza e uno o più organismi partner; sostegno a centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti ai fini dell'assunzione di ricercatori esperti «in entrata» , compresi i responsabili della ricerca, provenienti da altri paesi;

acquisizione e sviluppo di attrezzature di ricerca e sviluppo di un ambiente materiale che consenta il pieno sfruttamento del potenziale intellettuale presente nei centri di eccellenza esistenti o emergenti selezionati nelle regioni di convergenza;

organizzazione di workshop e conferenze per facilitare il trasferimento delle conoscenze; attività promozionali e iniziative volte alla diffusione ed al trasferimento dei risultati delle ricerche in altri paesi e sui mercati internazionali;

«meccanismi di valutazione» mediante i quali qualsiasi centro di ricerca nelle regioni di convergenza può ottenere da parte di esperti internazionali indipendenti una valutazione del livello di qualità delle sue ricerche in generale e delle sue infrastrutture.

Si cercheranno forti sinergie con la politica regionale comunitaria. Le azioni sostenute a questo titolo individueranno le necessità e le opportunità di rafforzare le capacità di ricerca dei centri di eccellenza esistenti ed emergenti nelle regioni di convergenza che possono essere obiettivi realizzabili tramite i fondi strutturali e di coesione.

Si punterà a conseguire sinergie anche con il programma quadro «Competitività e innovazione», allo scopo di promuovere la commercializzazione regionale della R&ST in collaborazione con le imprese.

LA SCIENZA NELLA SOCIETÀ

Obiettivo

Allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica, l'obiettivo è incentivare l'integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero spettro della società e della cultura.

Motivazione

L'influenza della scienza e della tecnologia sulla vita di tutti i giorni sta diventando sempre più profonda. Prodotti dell'attività sociale, plasmati da fattori sociali e culturali, la scienza e la tecnologia rimangono comunque un settore remoto, lontano dalle preoccupazioni quotidiane di una vasta parte della popolazione e dei responsabili politici, e continuano ad essere oggetto di malintesi. Gli aspetti controversi relativi alle tecnologie emergenti dovrebbero essere affrontati dalla società sulla base di una discussione informata che porti a scelte e decisioni fondate.

Attività

L'ampia iniziativa integrata intrapresa in questo settore comprenderà il sostegno a:

un rafforzamento e miglioramento del sistema scientifico europeo e affronterà le seguenti questioni: migliore uso e monitoraggio dell'impatto delle consulenze e delle competenze scientifiche nella formulazione delle politiche (compresa la gestione dei rischi); futuro delle pubblicazioni scientifiche; agevolazione dell'accesso alle stesse per il pubblico interessato; misure di salvaguardia dei settori scientifici esposti al rischio di pratiche abusive nonché frodi, fiducia e autoregolamentazione;

un impegno più ampio dei ricercatori e della popolazione in generale, compresa la società civile organizzata, sulle questioni attinenti alla scienza, in modo da anticipare e chiarire gli aspetti politici e sociali, comprese le questioni etiche;

una riflessione e discussione sul tema della scienza e della tecnologia e del loro ruolo nella società, sulla base di discipline quali la storia, la sociologia e la filosofia della scienza e della tecnologia;

una ricerca di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori della ricerca e la promozione del ruolo delle donne nella ricerca e negli organi decisionali in ambito scientifico;

la creazione di un ambiente aperto che sappia suscitare la curiosità dei bambini e dei giovani per le scienze, intensificando l'istruzione scientifica a tutti i livelli, comprese le scuole, e promuovendo l'interesse e la piena partecipazione alle scienze tra i giovani provenienti da ogni settore;

un rafforzamento del ruolo della ricerca condotta presso le università ed altri istituti d'istruzione superiore e del loro impegno nelle sfide poste dalla globalizzazione;

una migliore interazione nella comunicazione e comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più vasto pubblico dei responsabili politici, dei mezzi di comunicazione e della popolazione in generale, aiutando gli scienziati a comunicare e a presentare con maggiore efficacia il loro lavoro e sostenendo l'informazione, le pubblicazioni e i mezzi di comunicazione scientifici.

Tali attività assumeranno principalmente la forma di progetti di ricerca, studi, collegamenti in rete e scambi, eventi pubblici e iniziative, premi, inchieste e raccolta di dati. In molti casi comporteranno partenariati internazionali con organizzazioni di paesi terzi.

SOSTENERE LO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA

Obiettivi

Accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte del settore privato.

Motivazione

Aumentare gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo fino all'obiettivo del 3% e migliorarne l'efficacia è una delle principali priorità della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Pertanto, la definizione di politiche efficaci volte ad accrescere gli investimenti pubblici e privati nel settore della ricerca rappresenta una delle principali preoccupazioni delle autorità pubbliche, nella prospettiva di accelerare la transizione verso un'economia competitiva basata sulla conoscenza. Ciò richiede un'adattabilità delle politiche di ricerca, la mobilitazione di una vasta gamma di strumenti, il coordinamento delle iniziative attraverso le frontiere nazionali e l'impiego di altre politiche atte a creare condizioni migliori per la ricerca.

Attività

Le attività intraprese in questo ambito integreranno le attività di coordinamento previste dal programma di cooperazione e saranno volte a migliorare la coerenza e l'incidenza delle politiche e delle iniziative regionali, nazionali e comunitarie (ad es. programmi di finanziamento, legislazione, raccomandazioni e orientamenti). Le attività saranno le seguenti:

il monitoraggio e l'analisi delle politiche pubbliche e delle strategie industriali nel campo della ricerca, compreso il loro impatto e lo sviluppo di indicatori volti a produrre informazioni e dati a sostegno della definizione, dell'attuazione, della valutazione e del coordinamento transnazionale delle politiche;

il rafforzamento, su base volontaria, del coordinamento delle politiche nel settore della ricerca mediante azioni volte ad attuare il «metodo aperto di coordinamento» (OMC) e iniziative di cooperazione transnazionale di tipo «bottom-up» intraprese a livello nazionale o regionale su temi di interesse comune.

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per diventare competitiva e svolgere un ruolo trainante a livello mondiale, la Comunità europea ha bisogno di una politica internazionale forte e coerente in materia di scienza e tecnologia. Le azioni internazionali realizzate a titolo dei diversi programmi nell'ambito del settimo programma quadro saranno attuate nel contesto di una strategia globale di cooperazione internazionale.

Tale politica internazionale persegue tre obiettivi interdipendenti:

sostenere la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici selezionati e invitando i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in e con l'Europa;

agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle ricerche condotte nel mondo;

affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata mondiale, sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci.

La cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del settimo programma quadro coinvolgerà in particolare i seguenti gruppi di paesi:

i paesi candidati;

i paesi confinanti con l'UE, i paesi partner mediterranei, i paesi dei Balcani occidentali (17) e i paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale (18);

i paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascuno dei paesi o delle regioni in questione (19);

le economie emergenti.

Le azioni di cooperazione internazionale di orientamento tematico saranno svolte nell'ambito del programma «Cooperazione». Le azioni internazionali concernenti il potenziale umano saranno condotte nell'ambito del programma «Persone».

Nell'ambito del programma «Capacità» saranno attuate azioni di sostegno orizzontale e misure vertenti su argomenti che non rientrano in un'area tematica o interdisciplinare specifica contemplata nel programma «Cooperazione» e potrebbero essere integrate, in un numero limitato di casi, da azioni di cooperazione specifiche di interesse reciproco. Si cercherà di migliorare la coerenza delle attività nazionali sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali in materia di cooperazione scientifica internazionale. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'INTAS e sulla base dei lavori svolti da questa associazione nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, saranno intraprese nell'ambito del presente programma e dei programmi «Cooperazione» e «Persone» attività che offrano continuità.

Sarà assicurato il coordinamento generale delle azioni di cooperazione internazionale nell'ambito dei diversi programmi del settimo programma quadro, nonché con altri strumenti comunitari.

AZIONI NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

Obiettivo

Fornire un supporto scientifico e tecnico orientato alle esigenze dei clienti nel processo di elaborazione delle politiche comunitarie, facilitando l'attuazione e il controllo delle politiche esistenti e rispondendo alle nuove esigenze strategiche.

Motivazione

L'indipendenza del CCR dagli interessi particolari, tanto privati che nazionali, assieme alle competenze tecniche di cui dispone, consente al Centro di favorire la comunicazione e la ricerca del consenso tra le parti interessate (associazioni industriali, gruppi di azione in materia ambientale, autorità competenti degli Stati membri, altri istituti di ricerca, ecc.) e i responsabili dell'elaborazione delle politiche, soprattutto a livello comunitario e in particolare con il Parlamento europeo . Grazie al sostegno scientifico e tecnologico che offre, il CCR contribuisce a rendere il processo decisionale delle politiche comunitarie più efficace, trasparente e basato su validi fondamenti scientifici. Se e quando opportuno le attività di ricerca realizzate dal CCR dovrebbero essere coordinate con le attività di ricerca realizzate nell'ambito dei temi del programma specifico «Cooperazione», al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni.

Il CCR rafforzerà la sua posizione nel settore della ricerca europea. Facilitando l'accesso alle sue strutture da parte di ricercatori europei e non europei, compresi ricercatori all'inizio della loro attività, intensificherà la sua cooperazione con altre organizzazioni di ricerca pubbliche e private, migliorerà continuamente la qualità scientifica delle sue attività e contribuirà in modo più scientifico alla formazione, che resterà un'importante priorità per il CCR.

L'utilità e la credibilità del sostegno del CCR alle politiche comunitarie sono strettamente collegate alla qualità delle sue competenze scientifiche e alla sua integrazione nella comunità scientifica internazionale. Pertanto, il CCR continuerà ad investire nelle attività di ricerca e di istituzione di reti con altri centri di eccellenza in settori rilevanti. Parteciperà ad azioni indirette relative a tutti i settori della ricerca, prestando particolare attenzione ai sistemi di riferimento scientifici comuni, alla creazione di reti, alla formazione e alla mobilità, alle infrastrutture di ricerca e alla partecipazione alle Piattaforme tecnologiche e agli strumenti di coordinamento, nella misura in cui possiede le competenze necessarie per apportare un valore aggiunto.

Il CCR continuerà a promuovere attivamente l'integrazione dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati nelle sue attività alla stregua degli Stati membri dell'UE dei 15.

Attività

Le priorità del CCR verteranno su settori che rivestono importanza strategica per l'Unione e nei quali il suo contributo si traduce in un elevato valore aggiunto. Continuerà a fornire sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie in settori chiave quali lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, l'energia, i trasporti, le sostanze chimiche, i metodi alternativi alla sperimentazione animale, la politica in materia di ricerca, le tecnologie dell'informazione, i metodi e i materiali di riferimento, la biotecnologia, i rischi, i pericoli e le ripercussioni socioeconomiche. Le sue attività saranno intensificate nei settori di principale interesse per la Comunità:

Prosperità in una società ad alto coefficiente di conoscenze

Elaborare e applicare avanzate tecniche di analisi e modellizzazione econometrica nel contesto della definizione e dell'attuazione delle politiche, ad esempio la strategia di Lisbona, il mercato interno e le politiche comunitarie in materia di ricerca e di istruzione.

Sviluppare modelli intesi a sostenere in maniera responsabile un nuovo equilibrio tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la competitività.

Fornire sostegno scientifico/tecnico allo sviluppo della valutazione dei rischi e alle procedure di gestione quale strumento del processo decisionale europeo.

Solidarietà e gestione responsabile delle risorse

Diventare un centro di riferimento scientifico e tecnologico riconosciuto nel settore dell'agricoltura sostenibile con particolare attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla sicurezza dei prodotti alimentari (compresi i prodotti e i mangimi geneticamente modificati), alla gestione dello spazio e alla condizionalità, e sostenere l'attuazione della politica agricola comune.

Fornire sostegno scientifico e tecnologico alla politica comune della pesca.

Migliorare la produzione di dati georeferenziati e di sistemi di informazione geografica armonizzati a livello europeo (supporto a INSPIRE) e continuare a elaborare nuovi metodi di monitoraggio globale dell'ambiente e delle risorse (supporto al GMES).

Fornire consulenza e partecipare alle attività di ricerca del GMES e allo sviluppo di nuove applicazioni in questo settore.

Sostenere l'attuazione del Piano d'azione dell'UE a favore dell'ambiente e della salute, sostenendo le attività in corso volte a costituire un sistema informativo integrato a livello comunitario in materia di ambiente e salute.

Promuovere e favorire lo sviluppo e la convalida di strategie alternative, in particolare di metodi che non utilizzano animali in tutti i settori interessati della ricerca (valutazione della sicurezza, sperimentazione di vaccini, ricerca sanitaria e biomedica, ecc.).

Libertà, sicurezza e giustizia

Sviluppare attività volte a contribuire all'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto nei settori concernenti la protezione contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la frode, la sicurezza delle frontiere e la prevenzione dei grandi rischi, in cooperazione con gli organismi pertinenti.

Sostenere l'intervento comunitario in risposta alle catastrofi naturali e tecnologiche.

L'Europa, un partner mondiale

Rafforzare il sostegno alle politiche esterne della Comunità in settori specifici quali gli aspetti esterni della sicurezza interna, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.


(1)  Nell'intero settimo programma quadro, il termine «PMI» comprende anche le microimprese.

(2)  In particolare con le attività svolte dalla struttura intergovernativa EUREKA. Inoltre l'esperienza acquisita dai raggruppamenti EUREKA potrebbe essere importante per le iniziative tecnologiche congiunte nei settori connessi.

(3)  Ivi compreso il sostegno finanziario per le attività di amministrazione e coordinamento delle attività COST.

(4)  Il temine «bioeconomia» comprende tutte le industrie ed i settori economici che producono, gestiscono e sfruttano, in un modo o nell'altro, risorse biologiche e relativi servizi, industrie di produzione o di consumo, come l'agricoltura, i prodotti alimentari, la pesca, la silvicoltura ecc.

(5)  «Le scienze della vita e la biotecnologia — Una strategia per l'Europa»; COM(2002)0027.

(6)  La ricerca complementare concernente la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse naturali rientra nell'ambito del tema «Ambiente» (che comprende i cambiamenti climatici).

(7)  COM(2000)0769.

(8)  COM(2005)0265.

(9)  COM(2006)0105.

(10)  La ricerca complementare concernente la produzione e l'uso delle risorse biologiche è ripresa nell'ambito del tema «Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie».

(11)  I programmi di ricerca delle pertinenti piattaforme tecnologiche europee saranno presi in considerazione nelle diverse attività.

(12)  COM(2001)0370.

(13)  L'industria aeronautica europea investe il 14% del suo fatturato nella ricerca, l'industria automobilistica europea quasi il 5 % e il vantaggio competitivo di cui gode il settore cantieristico europeo deriva interamente dalla RST.

(14)  ACARE: Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe). Avviato nel 2001, è il primo esempio operativo di una piattaforma tecnologica; ERRAC: Comitato consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (European Rail Research Advisory Council); ERTRAC: Comitato consultivo europeo di ricerca sul trasporto su strada (European Road Transport Research Advisory Council); Piattaforma tecnologica WATERBORNE (WATERBORNE Technology Platform).

(15)  L'ESFRI è stato istituito nell'aprile 2002. L'ESFRI riunisce i rappresentanti dei 25 Stati membri dell'UE, designati dai Ministri responsabili per la ricerca, nonché un rappresentante della Commissione. I paesi associati al programma quadro per la ricerca sono stati invitati ad aderire al Forum nel 2004.

(16)  Le regioni di convergenza sono quelle individuate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Tale concetto include le regioni dell'obiettivo di convergenza, le regioni ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche.

(17)  Diversi dai paesi candidati associati.

(18)  In precedenza chiamati nuovi Stati indipendenti: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

(19)  Tenendo presente che l'America Latina comprende sia paesi in via di sviluppo sia economie emergenti.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA I PROGRAMMI

La ripartizione indicativa tra i programmi è la seguente (in milioni di euro):

Cooperazione (1)  (2)

32 413

— Salute

6 100

— Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie

1 935

— Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

9 050

— Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

3 475

— Energia

2 350

— Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)

1 890

— Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

4 160

— Scienze socioeconomiche e umanistiche

623

— Spazio

1 430

— Sicurezza

1 400

Idee

7 510

Persone

4 750

Capacità

4 097

Infrastrutture di ricerca

1 715

Ricerca a favore delle PMI

1 336

Regioni della conoscenza

126

Potenziale di ricerca

340

Scienza nella società

330

Sviluppo coerente di politiche di ricerca

70

Attività di cooperazione internazionale

180

Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca

1 751

TOTALE

50 521

Disposizioni particolari relative al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF)

I bilanci indicativi per i programmi «Cooperazione» e «Capacità» comprendono contributi alla BEI per la costituzione dell'RSFF di cui all'allegato III. Le decisioni del Consiglio che adottano i programmi specifici fonti di contributo stabiliranno, tra l'altro, le modalità di esecuzione secondo cui la Commissione deciderà come ridistribuire ad altre attività del programma quadro il contributo comunitario all'RSFF, e le entrate da esso generate, non utilizzati dalla BEI.

Il settimo programma quadro apporterà all'RSFF un contributo massimo di 500 milioni di euro all'RSFF fino al 2010. Per il periodo 2010-2013, vi sarà la possibilità di mobilizzare fino ad un ulteriore importo di 500 milioni di euro a seguito della valutazione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della procedura descritta all'articolo 7, paragrafo 2 della presente decisione sulla base di una relazione della Commissione contenente informazioni sulla partecipazione delle PMI e delle università, sull'adempimento dei criteri di selezione del settimo programma quadro, il tipo di progetti sostenuti e la domanda per lo strumento in questione, la durata della procedura di autorizzazione, i risultati dei progetti e la distribuzione dei fondi.

All'importo reso disponibile dal settimo programma quadro deve associarsi un importo equivalente proveniente dalla BEI. Il contributo deriverà dai programmi «Cooperazione» (fino a un massimo di 800 milioni di euro con contributo proporzionale di tutte le priorità tematiche, tranne la ricerca relativa alle scienze socioeconomiche e umanistiche) e «Capacità» (fino a 200 milioni di euro dalla linea per le infrastrutture di ricerca).

L'importo sarà messo progressivamente a disposizione della BEI tenendo conto del livello della domanda.

Ai fini di un avvio rapido con una massa critica di risorse, sarà progressivamente stanziato nel bilancio un importo dell'ordine di 500 milioni di euro per il periodo precedente la valutazione intermedia del settimo programma quadro, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della presente decisione.


(1)  Comprese le Iniziative tecnologiche congiunte (corredate del piano finanziario, ecc.) e la parte delle attività di coordinamento e di cooperazione internazionale da finanziare nell'ambito dei temi.

(2)  Lo scopo è quello di far sì che almeno il 15 % dei fondi disponibili nell'ambito del settore «Cooperazione» del programma sia destinato alle PMI.

ALLEGATO III

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Azioni indirette

Le attività che beneficeranno del sostegno del settimo programma quadro saranno finanziate tramite una serie di «meccanismi di finanziamento». Tali meccanismi saranno utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, per finanziare azioni realizzate tramite il programma quadro.

Le decisioni relative ai programmi specifici, i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificheranno, se del caso:

il tipo o i tipi di meccanismi utilizzati per finanziare le diverse azioni;

le categorie di partecipanti (ad esempio, gli istituti di ricerca, le università, le imprese, le PMI e le autorità pubbliche) che ne sono destinatarie;

i tipi di attività (quali ricerca e sviluppo tecnologico, dimostrazione, gestione, formazione, divulgazione e altre attività correlate) che possono essere finanziate tramite ciascun meccanismo.

Ove siano applicabili più meccanismi di finanziamento, i programmi di lavoro possono precisare quale meccanismo debba essere utilizzato per il tema oggetto dell'invito a presentare proposte.

I meccanismi di finanziamento sono i seguenti:

a)

A sostegno delle azioni realizzate principalmente sulla base degli inviti a presentare proposte:

1)

Progetti in collaborazione

Sostegno a progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti, attività di dimostrazione o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, la portata e l'organizzazione interna dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. Le dimensioni dei progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o media scala fino ai progetti di integrazione di grandi dimensioni in vista del conseguimento di un obiettivo definito. I progetti dovrebbero essere destinati anche a gruppi specifici quali le PMI e altri settori più piccoli .

2)

Reti di eccellenza

Sostegno al programma congiunto di attività attuato da diversi organismi di ricerca che mettono in comune le loro attività in un determinato settore, condotti da équipe di ricercatori nell'ambito di una cooperazione a lungo termine. La realizzazione di detto programma congiunto di attività richiederà un impegno formale da parte degli organismi di ricerca che mettono in comune parte delle loro risorse e delle loro attività.

3)

Azioni di coordinamento e di sostegno

Sostegno ad azioni destinate al coordinamento o al sostegno di attività e politiche in materia di ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.). Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte.

4)

Sostegno alla ricerca di frontiera

Sostegno a progetti svolti da singole équipe di ricercatori nazionali o transnazionali. Questo meccanismo sarà applicato per sostenere i progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori stessi, finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca.

5)

Sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori

Sostegno alla formazione e allo sviluppo professionale dei ricercatori, da utilizzare principalmente ai fini dell'attuazione delle azioni Marie Curie.

6)

Ricerca a favore di determinati gruppi (in particolare le PMI)

Sostegno a progetti di ricerca nei quali la maggior parte della ricerca e dello sviluppo tecnologico è svolta da università, centri di ricerca o altri soggetti giuridici a favore di determinati gruppi, in particolare PMI o associazioni di PMI. Si intraprenderanno sforzi per mobilitare finanziamenti supplementari della BEI e di altri organismi finanziari.

b)

Per sostenere le azioni attuate in forza delle decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo), sulla base di una proposta della Commissione, la Comunità fornirà un sostegno finanziario alle iniziative su grande scala che beneficiano di una pluralità di finanziamenti.

Contributo finanziario comunitario alla realizzazione in comune di programmi nazionali di ricerca specificamente individuati, sulla base dell'articolo 169 del trattato. Detta realizzazione comune richiederà l'istituzione o l'esistenza di una struttura di esecuzione specifica. Il sostegno finanziario comunitario sarà subordinato alla definizione di un piano di finanziamento basato su impegni formali delle autorità nazionali competenti.

Contributo finanziario comunitario all'attuazione di iniziative tecnologiche congiunte volte a conseguire obiettivi che non possono essere raggiunti tramite i meccanismi di finanziamento di cui alla parte a). Le iniziative tecnologiche congiunte attiveranno una combinazione di finanziamenti di diversa natura e da diverse fonti, private e pubbliche, a livello europeo e nazionale. Tale finanziamento può assumere forme diverse e può essere attribuito o mobilitato attraverso una serie di strumenti: sostegno da parte del programma quadro, prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), sostegno al capitale di rischio. Le iniziative tecnologiche congiunte possono essere decise e attuate sulla base dell'articolo 171 del trattato (e possono includere la costituzione di imprese comuni) o tramite le decisioni che istituiscono i programmi specifici. Il sostegno della Comunità sarà subordinato alla definizione di un piano globale di ingegneria finanziaria basato su impegni formali di tutte le parti interessate.

Contributo finanziario della Comunità allo sviluppo di nuove infrastrutture di interesse europeo. Tale contributo può essere deciso sulla base dell'articolo 171 del trattato o tramite le decisioni che adottano i programmi specifici. Lo sviluppo di nuove infrastrutture attiverà una combinazione di finanziamenti di diversa natura e da diverse fonti: finanziamenti nazionali, programma quadro, fondi strutturali, prestiti della BEI e altro. Il sostegno della Comunità sarà subordinato alla definizione di un piano finanziario basato su un impegno di tutte le parti interessate.

La Comunità darà esecuzione ai meccanismi di finanziamento descritti nella parte a) in conformità delle disposizioni del regolamento che sarà adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, delle pertinenti misure di aiuto di Stato, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, nonché delle regole internazionali applicabili in questo campo. Conformemente al citato quadro internazionale, dovrà essere possibile adeguare di volta in volta la portata e la forma della partecipazione finanziaria del programma quadro, in particolare se si prevede l'intervento di altre fonti di finanziamento del settore pubblico, anche comunitarie quali la BEI.

Oltre al sostegno finanziario diretto concesso ai partecipanti alle azioni di ricerca e sviluppo europee, la Comunità deve facilitare l'accesso di questi ultimi al finanziamento con ricorso al credito mediante il «meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio» concedendo una sovvenzione alla BEI. La sovvenzione comunitaria sarà utilizzata dalla BEI, partner nella ripartizione del rischio, per contribuire alla dotazione e all'allocazione dei capitali destinati al finanziamento dei prestiti e delle garanzie sulle risorse proprie. Non vi sarà alcun impegno ulteriore per il bilancio comunitario. Fatte salve e nel rispetto delle modalità che saranno stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato e delle decisioni del Consiglio che adottano i programmi specifici, il meccanismo consentirà alla BEI di aumentare l'ammontare dei finanziamenti per le azioni di ricerca e sviluppo europee (ad esempio iniziative tecnologiche congiunte, progetti di grandi dimensioni compresi i progetti Eureka, nuove infrastrutture di ricerca e progetti realizzati dalle PMI) in modo da contribuire a ovviare alle carenze del mercato.

Per i partecipanti ad un'azione indiretta stabiliti in una regione in ritardo di sviluppo (regioni di convergenza e regioni ultraperiferiche (1)), ogniqualvolta sia possibile e opportuno sarà attivato un finanziamento complementare dei Fondi strutturali. Nel caso della partecipazione di organismi dei paesi candidati, un contributo supplementare dagli strumenti finanziari di preadesione può essere concesso a condizioni analoghe. Le disposizioni finanziarie dettagliate relative alle azioni della parte «Infrastrutture di ricerca» del programma «Capacità» del settimo programma quadro saranno definite in modo da assicurare un'effettiva complementarità tra il finanziamento comunitario per la ricerca e altri strumenti nazionali e comunitari, in particolare i Fondi strutturali.

Azioni dirette

Le attività intraprese dalla Comunità e attuate dal Centro comune di ricerca sono definite azioni dirette.


(1)  Le regioni di convergenza sono quelle individuate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Tale concetto include le regioni dell'obiettivo di convergenza, le regioni ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche.

P6_TA(2006)0514

Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CE (2007-2013), per la diffusione dei risultati della ricerca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0705) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 167 e 172 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0304/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0277

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4). L'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

(2)

Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (6) (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

(3)

Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (7).

(4)

Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (8) riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

(5)

Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

(6)

Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale, proteggendo al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

(7)

Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università, incluse le PMI.

(8)

Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE (9) della Commissione.

(9)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

(10)

I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell'azione indiretta interessata.

(11)

Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al settimo programma quadro.

(12)

Dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare ala Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (10) risulta che i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare al settimo programma quadro.

(13)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 164 e 170 del trattato, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal settimo programma quadro.

(14)

Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(15)

Per favorire i partecipanti, la transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel Sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Il processo di controllo del settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

(16)

La Commissione dovrebbe stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l'aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(17)

È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al settimo programma quadro.

(18)

Il regolamento finanziario, le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

(19)

Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

(20)

Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12).

(21)

La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del settimo programma quadro, sia il settimo programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

(22)

Il settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori (13), rispettandone il carattere volontario.

(23)

Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

(24)

Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato, abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(25)

L'obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un fondo di garanzia per i partecipanti, gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, segnatamente, delle PMI, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il settimo programma quadro.

(26)

I contributi della Comunità ad un'impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell'articolo 171 o dell'articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(27)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28)

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

(29)

Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l'altro mediante:

a)

aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

b)

sovvenzioni;

c)

contributi finanziari ad un'organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

d)

onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all'allegato III, lettera a), della decisione n. .../.../CE, qui di seguito le «azioni indirette».

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».

Inoltre stabilisce le regole per l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall'azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «utilizzo».

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

1)

«soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

2)

«soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

3)

«condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

4)

«conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

5)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati;

6)

«partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

7)

«organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

8)

«paese terzo», uno Stato che non è uno Stato membro;

9)

«paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del settimo programma quadro;

10)

«organizzazione internazionale», un'organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

11)

«organizzazione internazionale di interesse europeo», un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

12)

«paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;

13)

«organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

14)

«PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

15)

«programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all'articolo 3 della decisione n. .../.../CE;

16)

«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, lettera a) della decisione n. .../.../CE;

17)

«gruppi specifici», i beneficiari della «ricerca per gruppi specifici» di cui al programma specifico e/o al programma di lavoro;

18)

«esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro di meccanismi di finanziamento a favore di gruppi specifici, conformemente all'allegato III della decisione n. .../.../CE.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato.

Capo II

Partecipazione

SEZIONE 1

Condizioni minime

Articolo 4

Principi generali

1.   Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all'articolo 12.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 del trattato deve esservi rafforzato.

2.   Il Centro comune di ricerca della Commissione, qui di seguito il «CCR», può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 5

Condizioni minime

1.   Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

a)

devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

b)

tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considera che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione indiretta.

Articolo 6

Indipendenza

1.   Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3.   Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 7

Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale

Per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale indicati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

a)

devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

b)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato membro o paese associato;

c)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner, ma non nello stesso paese partner, nell'ambito della cooperazione internazionale, salvo indicazione contraria nel programma di lavoro;

d)

tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo comma non si applica alle azioni volte al coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 9

Progetti di ricerca «di frontiera»

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 10

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest'ultimo può partecipare da solo ad un'azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Articolo 11

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 12

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

SEZIONE 2

Procedure

Sottosezione 1

Inviti a presentare proposte

Articolo 13

Inviti a presentare proposte

1.   La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti che possono includere inviti rivolti a gruppi speciali quali le PMI.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2.   Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Articolo 14

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

a)

azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l'indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

b)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

c)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

d)

altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d'esecuzione.

Sottosezione 2

Valutazione e selezione delle proposte e aggiudicazione delle sovvenzioni

Articolo 15

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

a)

Ai programmi «Cooperazione» e «Capacità» si applicano i criteri seguenti:

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

pertinenza rispetto agli obiettivi di questi programmi specifici;

impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dei risultati dei progetti;

qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione.

b)

Al programma «Persone» si applicano i criteri seguenti:

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

pertinenza rispetto agli obiettivi di questo programma specifico;

qualità e capacità di attuazione dei richiedenti (ricercatori/organizzazioni) e loro potenziale per ulteriori progressi;

qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze.

c)

Per il sostegno alle azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del programma «Idee» si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza. Per le azioni di coordinamento e sostegno possono essere applicati criteri connessi al progetto.

In questo ambito i programmi di lavoro specificano i criteri di valutazione e di selezione e possono aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

2.   Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classificazione.

Articolo 16

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

2.   Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3.   La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4.   La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Articolo 17

Nomina di esperti indipendenti

1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Per i progetti della ricerca di frontiera, gli esperti sono nominati dalla Commissione sulla base di una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca.

3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4.   La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5.   La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il settimo programma quadro e per ciascun programma specifico.

Sottosezione 3

Attuazione e convenzioni di sovvenzione

Articolo 18

Aspetti generali

1.   I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

2.   La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4.   Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti adempiono la convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5.   Qualora l'esecuzione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad eseguirla, la Commissione fa cessare l'azione.

6.   I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

7.   Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

8.   La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Articolo 19

Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione n. .../..., al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'azione indiretta.

2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari.

3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4.   La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l'esecuzione dell'azione indiretta in questione.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un'ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7.   La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

8.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

9.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell'istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

10.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

Articolo 20

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.

2.   La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 21

Disposizioni relative alla cessazione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua cessazione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di inadempimento, totale o parziale, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 22

Disposizioni specifiche

1.   Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2.   Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione.

3.   Per le azioni indirette nel settore della ricerca in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare su modifiche della composizione del consorzio, sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni e le informazioni agli Stati membri, la diffusione, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze.

4.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche.

5.   Nel caso di azioni di ricerca di frontiera, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative alla diffusione.

Articolo 23

Firma ed adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

Sottosezione 4

Consorzi

Articolo 24

Accordi consortili

1.   Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che riguarda tra l'altro:

a)

l'organizzazione interna del consorzio;

b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c)

le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al capo III, nonché le regole relative a disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione;

d)

la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

e)

i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere trattate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili, comprese le disposizioni concernenti la promozione della partecipazione delle PMI.

Articolo 25

Coordinatore

1.   I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione e della convenzione di sovvenzione:

a)

monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

b)

verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;

c)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;

d)

tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 36;

e)

fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

2.   Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

3.   Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l'approvazione scritta della Commissione.

Articolo 26

Modifiche della composizione del consorzio

1.   I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di togliere un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell'accordo consortile.

2.   I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3.   In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 17.

4.   Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono direttamente legate alle modifiche della composizione richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

Sottosezione 5

Controllo e valutazione dei programme e delle azioni indirette e comunicazione delle informazioni

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione controlla l'esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 17.

2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del settimo programma quadro.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 7 della decisione n. .../.../CE includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, in particolare gli aspetti concernenti le PMI, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al Sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

4.   La Commissione nomina, a norma dell'articolo 17, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell'articolo 17, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Articolo 28

Informazioni da mettere a disposizione

1.   Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

queste informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2.   In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

SEZIONE 3

Contributo finanziario della Comunità

Sottosezione 1

Ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione

Articolo 29

Ammissibilità al finanziamento

1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta:

a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

b)

tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

c)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale.

2.   Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato o da un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

b)

se il contributo è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta,

c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 30

Forme di sovvenzione

1.   Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato III, lettera a) della decisione n. .../.../CE si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

2.   I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

3.   I partecipanti provenienti da paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale possono optare per un contributo finanziario della Comunità sotto forma di finanziamento a importi forfettari. La Commissione stabilisce gli importi forfettari applicabili conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 31

Rimborso dei costi ammissibili

1.   Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2.   Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'esecuzione dell'azione.

3.   Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'esecuzione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

devono essere effettivi;

b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

4.   Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 32

Costi ammissibili diretti e indiretti

1.   I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione, qui di seguito «costi diretti ammissibili» e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione, qui di seguito «costi indiretti ammissibili».

2.   Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3.   La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

4.   In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

La Commissione stabilisce siffatti tassi forfettari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

5.   Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 33, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.

Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

6.   Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Articolo 33

Limiti massimi di finanziamento

1.   Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.

Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza, può raggiungere al massimo il 75 % nel caso dello sviluppo di capacità in settori aventi un mercato di dimensioni molto limitate e a rischio di fallimento e per lo sviluppo accelerato di attrezzature in risposta a nuove minacce.

2.   Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3.   Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4.   Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l'insieme dell'azione indiretta.

Articolo 34

Relazioni e audit dei costi ammissibili

1.   I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare anche l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

2.   In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto.

I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario.

3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 35

Reti di eccellenza

1.   Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2.   Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfettari è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3.   Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4.   Il versamento avviene a scadenze periodiche.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Sottosezione 2

Pagamento, ripartizione, recupero e garanzie

Articolo 36

Pagamento e ripartizione

1.   Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2.   Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 37

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 38

Meccanismo di copertura dei rischi

1.   La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5.

2.   Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un fondo di garanzia dei partecipanti (in appresso «il fondo») conformemente all'allegato.

Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

3.   Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5% del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Se l'interesse generato dal fondo è insufficiente a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

5.   La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

6.   La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

7.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

Capo III

Diffusione, utilizzo e diritti di accesso

SEZIONE 1

Conoscenze acquisite

Sottosezione 1

Proprietà

Articolo 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1.   Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

2.   Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

3.   Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

a)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

b)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Articolo 40

Comproprietà delle conoscenze acquisite

1.   Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

2.   Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari;

b)

garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3.   Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.

Articolo 41

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

Per le azioni destinate a gruppi specifici, non si applicano l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite cadono in comproprietà dei partecipanti del gruppo specifico che beneficia dell'azione.

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti su tali conoscenze acquisite necessari ai fini dell'utilizzo e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

Articolo 42

Trasferimento di conoscenze acquisite

1.   Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 43.

2.   Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

3.   Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

4.   A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.

Articolo 43

Tutela della competitività europea e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o ai principi etici ovvero a considerazioni sulla sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Sottosezione 2

Protezione, pubblicazione, diffusione e utilizzo

Articolo 44

Protezione di conoscenze acquisite

1.   Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

2.   Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all'articolo 42, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l'accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 45

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 46

Utilizzo e diffusione

1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3.   Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite.

4.   Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

SEZIONE 2

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite

Articolo 47

Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 48

Principi

1.   Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2.   Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3.   È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5.   Fatti salvi gli articoli 49 e 50 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6.   La cessazione della sua partecipazione ad un'azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 49

Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette

1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.

Articolo 50

Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

1.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, se necessario all'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3.   Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

4.   Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:

a)

fine dell'azione indiretta;

b)

cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

5.   Previo l'accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.

6.   Gli esecutori di RST concedono gratuitamente, o a condizioni eque e ragionevoli da convenire prima della firma della convenzione di sovvenzione, l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell'azione indiretta.

Articolo 51

Disposizioni supplementari concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di «frontiera» e le azioni destinate a gruppi specifici

1.   I partecipanti alla medesima azione di ricerca di frontiera beneficiano di diritti di accesso a titolo gratuito alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell'esecuzione o del perseguimento di ulteriori attività di ricerca.

I diritti di accesso da usarsi a fini diversi dal perseguimento di ulteriori attività di ricerca sono gratuiti, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione.

2.   Quando il gruppo specifico che beneficia dell'azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

Capo IV

Banca europea per gli investimenti

Articolo 52

1.   La Comunità può concedere un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati ai prestiti concessi o garanzie che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell'ambito del settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2.   La BEI offre questi prestiti o garanzie nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

3.   La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti o garanzie, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

Capo V

Entrata in vigore

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(4)  GU L ....

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(7)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(8)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(11)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(12)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(13)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

ALLEGATO

FONDO DI GARANZIA PER I PARTECIPANTI

1. Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 14, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (in appresso «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2. La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a nome loro.

3. Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

a)

ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

b)

se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4. Gli importi recuperati dal fondo durante il settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'Ottavo programma quadro.

P6_TA(2006)0515

Immissione sul mercato di articoli pirotecnici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0457) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0312/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0289/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

Incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sono diversi, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(2)

Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali .

(3)

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3) esclude gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico e che è prevista la preparazione di uno strumento complementare al riguardo.

(4)

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (4) (denominata «direttiva Seveso II»), stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono tra l'altro presenti sostanze pirotecniche, compresi gli articoli pirotecnici.

(5)

Gli articoli pirotecnici comprendono, tra l'altro, i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

(6)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (5) e le pertinenti convenzioni internazionali, conformemente agli articoli 1 e 3, paragrafo 3 di detta direttiva.

(7)

Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego , alla finalità o al livello di rumorosità .

(8)

La persona fisica o giuridica che importa un articolo pirotecnico nella Comunità dovrebbe garantire che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe assumersi tutti gli obblighi del fabbricante.

(9)

In base ai principi contenuti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6), un articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto della prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso personale e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero essere considerati immessi sul mercato e non dovrebbe quindi essere necessario che siano conformi alla presente direttiva.

(10)

Visti i pericoli insiti nell'uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d'età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l'etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l'ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura dovrebbero tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utenti commerciali.

(11)

L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio in base a considerazioni di sicurezza o di tutela dell'ordine pubblico.

(12)

È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti .

(13)

La responsabilità di assicurare che gli articoli pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante . Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità , l'importatore dovrebbe garantire che questi abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe assumersi tutti gli obblighi del fabbricante .

(14)

Una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe essere possibile agli Stati membri proibire, restringere o ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.

(15)

Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la verifica degli articoli pirotecnici.

(16)

Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l'adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione e l'Associazione europea di libero scambio  (7) nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione  (8). Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi all'orientamento internazionale dell'industria europea delle forniture automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO. .

(17)

In base alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, gli articoli pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate beneficiano di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla presente direttiva.

(18)

Con la decisione 93/465/CEE, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9), il Consiglio ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione di conformità. L'applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della natura degli articoli pirotecnici in questione.

(19)

I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.

(20)

Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici dovrebbero recare un marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità.

(21)

In base alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, è necessaria una clausola di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure suoi difetti. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti recanti il marchio CE o ritirarli dal mercato se essi mettono a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori quando sono utilizzati per lo scopo previsto.

(22)

Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24)

È interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (10), integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro.

(25)

È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione. I fabbricanti e gli importatori devono avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ad esempio di vendere i propri stock o prodotti finiti. Inoltre, lo specifico periodo transitorio previsto per l'applicazione della presente direttiva offrirebbe più tempo per l'adozione di norme armonizzate e garantirebbe la rapida attuazione della presente direttiva al fine di rafforzare la protezione dei consumatori.

(26)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (11).

(28)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie per quanto concerne le raccomandazioni delle Nazioni Unite, i requisiti di etichettatura degli articoli pirotecnici e gli adeguamenti al progresso tecnico degli allegati II e III relativi ai requisiti di sicurezza e alle procedure di verifica della conformità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e/o a integrare la direttiva stessa con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(29)

Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo istituzionale su legiferare meglio (12) gli Stati membri sono incoraggiati ad elaborare, per se stessi e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle che, nella misura del possibile, illustrino la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, e a renderle pubbliche,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e la sicurezza dei consumatori , e tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale .

2.   La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.

3.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all' articolo 2, paragrafi da 1 a 5 .

4.   Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali , conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate , dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco ;

gli articoli che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 96/98/CE;

gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale ;

le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli e gli altri articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli (13);

gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, pezzi d'artiglieria e altre armi da fuoco.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute ;

2.

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito . I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso personale e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato ;

3.

«fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

4.

«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

5..

«articoli pirotecnici per i veicoli »: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi ;

6.

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e/o fabbricazione di un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale ;

7.

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che , nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un prodotto proveniente da un paese terzo ;

8.

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un prodotto sul mercato;

9.

9. «norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;

10.

«persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dagli Stati membri a manipolare e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d'artificio di categoria 4 , articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'articolo 3.

Articolo 3

Definizione delle categorie

1.   Gli articoli pirotecnici sono ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale , compreso il livello di rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la ripartizione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.

La ripartizione in categorie è la seguente:

a)

Fuochi d'artificio

Categoria 1:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

Categoria 2:

fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

Categoria 3:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute dell'uomo;

Categoria 4:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali» e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute dell'uomo .

b)

Articoli pirotecnici teatrali

Categoria T1:

articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria T2:

articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

c)

Altri articoli pirotecnici

Categoria P1:

articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria P2:

articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati esclusivamente alla manipolazione o all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 4

Obblighi del fabbricante , dell'importatore e del distributore

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all' Allegato I .

2.    Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità , l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che questi abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi .

L'importatore può essere interpellato da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi.

3.     I distributori agiscono con la debita attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile, compresa la presente direttiva. In particolare verificano che il prodotto riporti i necessari marchi di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti.

4.   I fabbricanti di articoli pirotecnici:

a)

sottopongono il prodotto a un organismo notificato di cui all'articolo 10 che esegue una procedura di valutazione di conformità conformemente all'articolo 9;

b)

appongono il marchio CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente agli articoli 11 e 12.

Articolo 5

Immissione sul mercato

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, recano il marchio CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.

Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente il marchio CE.

Articolo 6

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva .

2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso , l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 , articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o di sicurezza in generale o di protezione ambientale .

3.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un segno visibile indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante , se é stabilito nella Comunità , o dall'importatore . In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.

4.   Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da sviluppo, test e ricerca .

Articolo 7

Limiti di età

1.   Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)

Fuochi d'artificio

Categoria 1: 12 anni.

Categoria 2: 16 anni.

Categoria 3: 18 anni.

b)

Altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali

Categorie T1 e P1 : 18 anni.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o di sicurezza in generale. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3.   I fabbricanti , gli importatori e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici a persone con conoscenze specialistiche:

a)

fuochi d'artificio di categoria 4,

b)

altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.

Articolo 8

Norme armonizzate

1.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali .

2.   La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.

3.    Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che recepiscono le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate .

Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di recepimento delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.

4.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza definiti all'allegato I , la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento . Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Procedure di verifica della conformità

Ai fini dell'attestazione di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure:

a)

esame «CE del tipo» (modulo B) di cui all'Allegato II, sezione 1 e, a scelta del fabbricante:

conformità al tipo (modulo C) di cui all'Allegato II, sezione 2,

garanzia della qualità di produzione (modulo D) di cui all'Allegato II, sezione 3,

garanzia della qualità del prodotto (modulo E) di cui all'Allegato II, sezione 4;

b)

verifica dell'esemplare unico (modulo F) di cui all'Allegato II, sezione 5;

c)

garanzia totale di qualità del prodotto (modulo G) di cui all'allegato II, sezione 6, nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria 4.

Articolo 10

Organismi notificati

1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione.

2.   La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco degli organismi notificati con i rispettivi numeri d'identificazione e con l'indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare tale elenco.

3.   Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'Allegato III in relazione alla valutazione degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati sono presunti soddisfare i pertinenti criteri minimi.

4.   Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5.     Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza.

6.     La Commissione pubblica sul proprio sito internet la revoca della notifica dell'organismo in questione.

Articolo 11

Obbligo di apposizione del marchio CE

1.   Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.

Il modello da usarsi per il marchio CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE.

2.    Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità del marchio CE.

3.   Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione del marchio CE, il marchio in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.

Articolo 12

Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati , in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto al consumatore.

2.   L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o , qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età quali indicati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso , l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.

3.   I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria 1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» con indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza;

categoria 3: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» con indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza;

categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza.

4.     Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» con indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza.

5.   Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione più piccola .

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test, ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 4 .

Articolo 13

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1.     L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2.     Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3.     Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE (14) è fornita all'utilizzatore professionale, nella lingua da lui richiesta.

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Articolo 14

Sorveglianza del mercato

1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

2.     Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione.

3.     Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di sicurezza, ordine pubblico e protezione di cui alla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti il marchio CE.

5.     Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato.

6.   Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico , che reca il marchio CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le disposizioni transitorie opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

7.     La Commissione pubblica nel suo sito internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sonostati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.

Articolo 15

Informazione rapida sui prodotti che presentano rischi elevati

Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio elevato tale da compromettere la salute e/o la sicurezza delle persone nell'Unione europea, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e effettua una valutazione appropriata. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.

Articolo 16

Clausola di salvaguardia

1.   Qualora uno Stato membro non concordi con le misure adottate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o qualora la Commissione ritenga che tale misura sia contraria alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta la misura e prende posizione in merito al fatto che la misura sia o meno giustificata. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate.

Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.

Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca .

2.    Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate la Commissione demanda la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE qualora lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui all'articolo 8.

3.   Se un articolo pirotecnico non è conforme e reca il marchio CE lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia affisso il marchio e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri .

Articolo 17

Provvedimenti che comportano un rifiuto o una limitazione

1.   Qualsiasi provvedimento adottato in forza della presente direttiva

a)

per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero

b)

per ritirare un prodotto dal mercato,

menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tale provvedimento è notificato senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2.   Ove venga adottato un provvedimento di cui al paragrafo 1 il fabbricante deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.

Articolo 18

Misure di attuazione

1.    Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

a)

adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;

b)

adattamenti al progresso tecnico degli Allegati II e III ;

c)

adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite all'articolo 12.

2.     Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

a)

istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante ;

b)

istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.

Articolo 19

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci , proporzionate e dissuasive .

Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva .

Articolo 21

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ... (15) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni .

2.    Essi applicano tali disposizioni entro ... (16) per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e entro ... (17) per gli altri articoli pirotecnici , per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali .

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.   Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alla data indicata al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

6.   In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima della data indicata al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 7 .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

(5)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(7)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(8)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(9)   GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(10)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(13)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(14)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24.

(15)   Trenta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(16)   Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(17)   Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

(1)

Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

(2)

Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

(3)

Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno. Ogni articolo pirotecnico va testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, i test vanno effettuati alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato:

a)

Progettazione, costruzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni.

b)

Stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili.

c)

Sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili.

d)

Compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica.

e)

Resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua.

f)

Resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme.

g)

Caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari.

h)

Adeguate istruzioni e, ove necessario, contrassegni in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene consegnato.

i)

La capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili.

j)

L'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

k)

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

(4)

Gli articoli pirotecnici non contengono:

composizioni commerciali innescanti, ad eccezione di polvere nera o composizioni illuminanti.

esplosivi militari.

(5)

I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

A.

Fuochi d'artificio

a)

Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

i)

I fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m (1). ;

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

la categoria 1 non comprende botti, batterie per i botti, botti illuminanti e batterie per botti illuminanti;

i petardi della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

ii)

I fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m (1) ;

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii)

I fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m (1);

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

b)

I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

c)

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

d)

I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

e)

I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche costruttive dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.

Altri articoli pirotecnici

a)

Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

b)

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

c)

L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

d)

Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.

Dispositivi d'accensione

a)

I dispositivi d'accensione devono essere suscettibili di un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

b)

I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

c)

I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

d)

La copertura dei razzi deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

e)

I parametri relativi ai tempi di combustione dei razzi devono essere forniti assieme all'articolo.

f)

Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.

g)

I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.


(1)  Se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore.

ALLEGATO II

PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

1.   MODULO B: Esame «CE del tipo»

1.   Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva.

2.   La domanda di esame «CE del tipo» è presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

il nome e l'indirizzo del fabbricante,

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

la documentazione tecnica quale descritta nella sezione 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di test.

3.   La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

una descrizione generale del tipo,

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.,

le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento del prodotto,

un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva laddove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8,

i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.,

i rapporti di test.

4.   L'organismo notificato:

4.1.

esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

4.2.

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e i test necessari per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva;

4.3.

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e i test necessari per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state effettivamente applicate;

4.4.

concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e i test necessari.

5.   Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di esame «CE del tipo». Il certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

Al certificato è allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un certificato di esame «CE del tipo» deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6.   Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7.   Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» e i complementi da esso rilasciati e revocati.

8.   Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9.   Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

2.   MODULO C: Conformità al tipo

1.   Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2.   Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.

3.   Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4.   Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sul prodotto a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si effettuano le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile di cui all'articolo 8 o prove equivalenti per controllare la conformità del prodotto ai requisiti pertinenti della direttiva. Nel caso in cui uno o più campioni dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

3.   MODULO D: Garanzia della qualità di produzione

1.   Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla sezione 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun articolo e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE è accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla sezione 4.

2.   Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nella sezione 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui alla sezione 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati,

la documentazione relativa al sistema di qualità,

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici,

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli,

dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.,

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità,

i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3.

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4.

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5.   Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,

gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo paragrafo,

le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6.   Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

4.   MODULO E: Garanzia di qualità del prodotto

1.   Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla sezione 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo». Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE deve essere accompagnato da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla sezione 4.

2.   Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nella sezione 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui alla sezione 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati,

la documentazione relativa al sistema di qualità,

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2.

In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico è esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma/nelle norme pertinenti di cui all'articolo 8 o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,

dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità,

dei dossier riguardanti la qualità, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

3.3.

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità,

la documentazione tecnica,

i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3.

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4.

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5.   Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,

le modifiche di cui al punto 3.4, secondo paragrafo,

le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6.   Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate .

5.     MODULO F: Verifica dell'esemplare unico

1.   Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l'attestato di cui alla sezione 2 è conforme ai requisiti pertinenti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2.   L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata/delle norme armonizzate pertinenti di cui all'articolo 8 o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3.   Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell'articolo ai requisiti della direttiva e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

una descrizione generale del tipo,

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'articolo pirotecnico,

un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8,

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.,

i rapporti sulle prove effettuate.

6.     MODULO G: Garanzia totale di qualità

1.    Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla sezione 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono il marchio CE a ciascun prodotto e redigono una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE è accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla sezione 4.

2.    Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato alla sezione 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui alla sezione 4.

3.    Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati,

la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme di cui all'articolo 8 non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali della direttiva;

delle tecniche di controllo e valutazione dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici applicati;

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante. La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato deve comunicare la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.    Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3.

L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4.

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.    Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;

gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6.    Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale eseguono le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

una buona formazione tecnica e professionale,

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli,

l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per comprovare che i controlli sono stati effettuati.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento della stessa nel diritto interno dello Stato membro.

ALLEGATO IV

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Il marchio di conformità CE è costituito dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

P6_TA(2006)0516

Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0011) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0324/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0004

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea si riferisce alla promozione di un livello elevato di protezione sociale come uno dei compiti della Comunità europea.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha dato l'avvio ad un processo di scambio politico fra gli Stati membri dell'UE sull'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale.

(3)

La decisione 2004/689/CE del Consiglio del 4 ottobre 2004 (3) ha istituito un comitato della protezione sociale al fine di consentire lo scambio cooperativo tra la Commissione e gli Stati membri in merito all'ammodernamento e al miglioramento dei sistemi di protezione sociale.

(4)

La comunicazione della Commissione del 27 maggio 2003 (4) ha delineato una strategia di razionalizzazione dei processi di coordinamento aperto nel settore della politica sociale al fine di potenziare il ruolo della protezione e dell'inclusione sociale all'interno della strategia di Lisbona. Come convenuto al consiglio del 20 ottobre 2003, la razionalizzazione entrerà in vigore a partire dal 2006. In tale contesto la relazione annuale congiunta diventerà lo strumento informativo principale, con l'obiettivo di riunire i principali risultati analitici e i messaggi politici riguardanti il metodo aperto di coordinamento (OMC) nelle sue varie applicazioni e tematiche multisettoriali nell'ambito della protezione.

(5)

L'OMC ha sottolineato nuovamente la necessità di statistiche comparabili, puntuali e attendibili nel settore della politica sociale. Statistiche comparabili sulla protezione sociale saranno impiegate in particolare nella relazione annuale congiunta.

(6)

La Commissione (Eurostat) sta già ricevendo dagli Stati membri su base volontaria dati annuali sulla protezione sociale. Questa prassi è consolidata negli Stati membri e si basa su principi metodologici comuni, elaborati al fine di garantire la comparabilità dei dati.

(7)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5).

(8)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(9)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire il primo anno per il quale dovrebbero essere raccolti i dati e di adottare misure riguardanti la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare e l'aggiornamento delle norme di diffusione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(10)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

È in atto una cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel settore delle prestazioni nette di protezione sociale.

(12)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (7) è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo del presente regolamento è istituire un sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale, denominato qui di seguito «SESPROS», fissando:

a)

un quadro metodologico (basato su norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni) da utilizzare per compilare statistiche su una base comparabile ad uso della Comunità, e

b)

scadenze per la trasmissione delle statistiche compilate secondo SESPROS.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«statistiche comunitarie» quanto indicato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97.

b)

«Protezione sociale» l'insieme delle prestazioni erogate da istituzioni pubbliche o private al fine di consentire alle famiglie e ai singoli individui di far fronte a determinati eventi e bisogni, a condizione che tali prestazioni non abbiano una contropartita e non siano riconducibili a disposizioni individuali. L'elenco degli eventi e dei bisogni all'origine delle prestazioni di protezione sociale è stabilito per convenzione nel modo seguente: malattia e/o assistenza sanitaria; invalidità; vecchiaia; superstiti; famiglia/figli; disoccupazione; alloggio; esclusione sociale non classificata altrove.

c)

«Regime di protezione sociale»: un insieme distinto di norme, sostenuto da una o più unità istituzionali, che disciplina la fornitura di prestazioni di protezione sociale ed il relativo finanziamento.

d)

«Raggruppamento di regimi»: i criteri per classificare ciascun regime di protezione sociale, ossia processo decisionale, applicazione giuridica, fissazione dei diritti, nonché portata e livello della protezione. Ciascun regime è classificato in una singola categoria per criterio.

e)

«Prestazioni di protezione sociale»: trasferimenti — in denaro o in natura — effettuati dai regimi di protezione sociale a favore delle famiglie e dei singoli individui al fine di permettere loro di far fronte a determinati eventi o di soddisfare particolari bisogni.

Articolo 3

Campo d'applicazione del sistema

1.   Le statistiche inerenti al sistema centrale del SESPROS riguardano i flussi finanziari delle spese e delle entrate nell'ambito della protezione sociale.

Tali dati sono trasmessi a livello dei regimi di protezione sociale; per ogni regime sono indicate dettagliatamente le spese e le entrate, rispettando la classificazione SESPROS.

Per i dati quantitativi per regimi e prestazioni dettagliate, i dati da trasmettere, con riferimento alla classificazione aggregata, e le modalità per la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell'allegato I, punto 1. Per l'informazione qualitativa per regimi e prestazioni dettagliate, i temi cui si riferiscono e le modalità per la fornitura dei dati, l'aggiornamento dell'informazione qualitativa e la diffusione sono oggetto dell'allegato I, punto 2.

Il primo anno per il quale sono raccolti i dati è l'anno civile successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Oltre al sistema centrale sono aggiunti moduli riguardanti altre informazioni statistiche sui beneficiari delle pensioni e sulle prestazioni nette di protezione sociale.

Articolo 4

Modulo sui beneficiari delle pensioni

1.   Ogni anno, a partire dal primo anno di rilevazione dei dati in applicazione del presente regolamento, è aggiunto un modulo sui beneficiari delle pensioni. I temi sui quali raccogliere informazioni e le modalità per la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell'allegato II.

2.     Il primo anno per il quale sono raccolti i dati è l'anno civile successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Moduli sulle prestazioni nette di protezione sociale

1.   Entro la fine del 2008 tutti gli Stati membri rilevano dati pilota per il 2005 in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale. I temi sui quali raccogliere informazioni e le modalità per la fornitura dei dati sono oggetto dell'allegato III.

2.    Le misure relative all'avvio della rilevazione completa dei dati nell'ambito del suddetto modulo , non prima del 2010 sono adottate sulla base di una sintesi di tale rilevazione pilota di dati nazionali , a condizione che l'esito di un'ampia maggioranza di tali studi pilota sia positivo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8 , paragrafo 3 .

Articolo 6

Fonti dei dati

Le statistiche sono fondate sulle seguenti fonti di dati, a seconda della disponibilità negli Stati membri e nel rispetto delle leggi e delle prassi nazionali:

a)

registri ed altre fonti amministrative,

b)

indagini, e/o

c)

stime.

Articolo 7

Modalità di attuazione

1.   Le modalità di attuazione del presente regolamento tengono conto dei risultati di un'analisi costibenefici e riguardano il sistema centrale SESPROS (allegato I), il modulo sui beneficiari delle pensioni (allegato II) e il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale (articolo 5) .

2.     Le misure che riguardano i formati per la trasmissione dei dati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.     Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrando il regolamento stesso, che riguardano la decisione sul primo anno relativamente al quale devono essere raccolti i dati e le misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare e l'aggiornamento delle norme di diffusione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Procedura

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 314 del 13.10.2004, pag. 8.

(4)  COM(2003)0261.

(5)   GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)   GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

SISTEMA CENTRALE SESPROS

1.   Dati quantitativi per regimi e prestazioni dettagliate

1.1.   Dati trasmessi

In riferimento alla classificazione aggregata i dati trasmessi riguarderanno :

1.1.1.

Spese

1.1.1.1.

Prestazioni di protezione sociale classificate per:

a)

funzioni (corrispondenti ad eventi o necessità), e

b)

all'interno di ogni funzione: soggette a particolari condizioni di reddito e non soggette a tali condizioni, prestazioni in denaro (suddivise in prestazioni periodiche e prestazioni ad importo forfetario) e prestazioni in natura.

1.1.1.2.

Spese di amministrazione

1.1.1.3.

Trasferimenti verso altri regimi

1.1.1.4.

Altre spese

1.1.2.

Entrate

1.1.2.1.

Contributi sociali

1.1.2.2.

Contributi a carico delle amministrazioni pubbliche

1.1.2.3.

Trasferimenti da altri regimi

1.1.2.4.

Altre entrate

I dati rilevati (in riferimento alla classificazione dettagliata) saranno forniti secondo la procedura di cui all'articolo 8.

1.2.   Fornitura dei dati

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati si riferiranno all'anno di calendario nel rispetto delle prassi nazionali. Il termine per la trasmissione dei dati è N+18 mesi, ovvero i dati per l'anno di calendario N, unitamente ad eventuali revisioni degli anni precedenti, vanno trasmessi entro giugno N+2.

1.3.   Diffusione

La Commissione (Eurostat) pubblicherà i dati sulle spese di protezione sociale a livello totale dei regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2), basandosi sui dati dell'anno civile N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonderà anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti saranno autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

2.   Informazione qualitativa per regimi e prestazioni dettagliate

2.1.   Temi

Per ogni regime l'informazione qualitativa comprende una descrizione generale del regime stesso, una descrizione dettagliata delle prestazioni ed informazioni su modifiche e riforme recenti.

2.2.   Fornitura dei dati e aggiornamento dell'informazione qualitativa

L'aggiornamento annuale di una serie completa di informazioni qualitative già fornite si limiterà alle eventuali modifiche del sistema di protezione sociale e sarà trasmesso unitamente ai dati quantitativi.

2.3.   Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonderà le informazioni qualitative a livello di regime entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2).

ALLEGATO II

MODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

1.   Temi

Il modulo contiene dati sui beneficiari delle pensioni, definiti come soggetti riceventi una o più fra le seguenti prestazioni periodiche in denaro provenienti da un regime di protezione sociale:

a)

pensione di invalidità

b)

assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa

c)

pensione di vecchiaia

d)

pensione di vecchiaia anticipata

e)

pensione parziale

f)

pensione di reversibilità

g)

assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro.

2.   Fornitura dei dati

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati saranno di stock e riferiti alla fine dell'anno (31.12/1.1.). Il termine di trasmissione dei dati per l'anno N è la fine di maggio dell'anno N+2; vanno osservate le seguenti suddivisioni:

a)

per regime di protezione sociale,

b)

per genere per il totale dei regimi .

3.   Diffusione

La Commissione (Eurostat) pubblicherà i dati per tutti i regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2), basandosi sui dati dell'anno finanziario N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonde anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti saranno autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

La Commissione (Eurostat) pubblicherà e diffonderà a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali) i dati relativi al totale di ciascuna delle sette categorie entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2) basandosi sui dati dell'anno civile N.

ALLEGATO III

RILEVAZIONE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALE

1.   Temi

I dati da rilevare riguardano il calcolo delle «prestazioni nette di protezione sociale». Le prestazioni nette di protezione sociale sono definite come il valore delle prestazioni di protezione sociale al netto delle tasse e dei contributi sociali versati dai beneficiari, al quale si aggiungono i «benefici fiscali».

Si definisce «benefici fiscali» la protezione sociale fornita sotto forma di agevolazioni fiscali che, se versate in contanti, sarebbero definite prestazioni di protezione sociale. Sono escluse le agevolazioni fiscali che promuovono la fornitura di protezione sociale o i piani di previdenza privati.

2.   Fornitura dei dati

Deve essere indicata la parte di imposta sul reddito e di contributi sociali prelevata dalle prestazioni di protezione sociale per l'anno 2005, a seconda dei vari tipi di prestazioni in denaro, preferibilmente anche a seconda dei vari gruppi di regimi tassati in modo omogeneo. In casi difficili i risultati possono essere indicati per gruppi di prestazioni, ovvero può essere indicato il totale delle sette categorie di pensioni di cui all'allegato II o il totale delle prestazioni in denaro di una determinata funzione. I benefici fiscali vanno indicati separatamente per ogni voce secondo il metodo delle perdite di gettito.

P6_TA(2006)0517

Regole per la partecipazione al settimo programma quadro della CEEA (2007-2011), diffusione dei risultati della ricerca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0042) (1),

visti gli articoli 7 e 10 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0080/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0305/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 39

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM della Commissione, del 29 novembre 2001 (2) , che modifica il regolamento interno della Commissione con riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

Emendamento 40

Considerando 4

(4) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente e trasparente per garantire un' attuazione efficace e un accesso agevole per tutti i partecipanti al Settimo programma quadro .

(4) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente , completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità .

Emendamento 41

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale e tutelando al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

Emendamento 42

Considerando 7

(7) È pertanto opportuno consentire la partecipazione non solo di persone giuridiche, a condizione che possano esercitare diritti e assumere obblighi, ma anche di persone fisiche. La partecipazione di persone fisiche garantirà che la creazione e lo sviluppo della capacità e dell'eccellenza scientifica non si limitino al finanziamento comunitario di progetti che coinvolgono solo persone giuridiche, ma prevedano la partecipazione di PMI che non sono persone giuridiche.

soppresso

Emendamento 43

Considerando 9

(9) I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare se soddisfano le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire la realizzazione efficace dell'azione indiretta interessata.

(9) I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare se soddisfano le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell'azione indiretta interessata.

Emendamento 44

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) A norma dell'articolo 198 del trattato, i soggetti giuridici di territori non europei sottoposti alla giurisdizione degli Stati membri sono ammissibili al Settimo programma quadro.

Emendamento 45

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Per favorire i partecipanti, la transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel Sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Il processo di controllo del Settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi per i partecipanti.

Emendamento 46

Considerando 13

(13) La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la presentazione, la valutazione , la selezione e l'aggiudicazione delle proposte. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(13) La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento , per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte , l'aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti . Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

Emendamento 47

Considerando 14

(14) È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del Settimo programma quadro.

(14) È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del Settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al programma quadro.

Emendamento 48

Considerando 15

(15) Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell'articolo 160 quater del trattato.

(15) Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3) disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell'articolo 160 quater del trattato.

Emendamento 49

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

Emendamento 50

Considerando 17

(17) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici.

(17) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

Emendamento 51

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) Il Settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, rispettandone il carattere volontario.

Emendamento 52

Considerando 19

(19) Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(19) Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

Emendamento 53

Considerando 20

(20) L'obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero degli importi, una parte del contributo finanziario della Comunità può essere trattenuto per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. I partecipanti che avrebbero dovuto assumersi la responsabilità finanziaria per altri partecipanti devono contribuire ad evitare i rischi, mediante un contributo che la Commissione tratterrà al momento dei pagamenti .

(20) L'obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un Fondo di garanzia per i partecipanti, gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il programma quadro .

Emendamento 55

Articolo 2, punti da -1 (nuovo) a 3

 

-1)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

 

-1 bis)

«soggetto collegato»: un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

 

-1 ter)

«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

1)

«conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dalle azioni , indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore, i diritti su disegni e modelli, i brevetti; privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

1)

«conoscenze acquisite»: i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata , indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore, i diritti su disegni e modelli, i brevetti; privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

2)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

2)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

 

2 bis)

«partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

3)

«organismo di ricerca» si intende un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche ;

3)

«organismo di ricerca» : un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

Emendamento 56

Articolo 8, comma 2

Il primo paragrafo non si applica alle azioni di coordinamento delle attività di ricerca.

Il primo paragrafo non si applica alle azioni volte al coordinamento di attività di ricerca.

Emendamento 57

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1 bis

 

Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi precisi onde evitare che i candidati rispondano inutilmente.

Emendamento 58

Articolo 14

Valutazione, selezione e aggiudicazione

Principi di valutazione e criteri di selezione e di aggiudicazione

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro .

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione.

 

I criteri applicati sono i seguenti:

a)

l'eccellenza scientifica e tecnologica e il grado di innovazione;

b)

la capacità di realizzare l'azione indiretta con successo e di assicurarne una gestione efficace in termini di risorse e competenze, soprattutto in relazione alle modalità di organizzazione definite dai partecipanti;

c)

la pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;

d)

la massa critica di risorse attivate e il loro contributo alle politiche comunitarie;

e)

la qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite, il potenziale in fatto di promozione dell'innovazione e la chiarezza progettuale in tema di gestione della proprietà intellettuale;

Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull'applicazione di questi criteri.

In questo ambito i programmi di lavoro specificheranno i criteri di valutazione e di selezione e possono aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

3. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classificazione.

Emendamento 59

Articolo 15

1. La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi .

1. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase .

2. Quando un invito presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo le proposte che rispettano i criteri di valutazione della prima fase possono passare alla seconda fase sotto forma di proposte complete

2. Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

 

Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi , solo le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase .

3. La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

 

La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

 

La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Emendamento 60

Articolo 16

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici .

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte .

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione farà il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione farà il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5. La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per ciascun programma specifico.

5. La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il programma quadro e per ciascun programma specifico.

Emendamento 61

Articolo 17, paragrafi 4-6

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi, gli altri partecipanti devono conformarsi alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti si conformano alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5. Qualora l'attuazione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all'azione.

5. Qualora l'attuazione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all'azione.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

 

6 bis. Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti all'azione indiretta possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

 

6 ter. La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Emendamento 63

Articolo 18, paragrafo 7

7. La Commissione elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento.

7. La Commissione , in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

Emendamento 62

Articolo 18, paragrafi 8 bis e 8 ter (nuovi)

 

8 bis. La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

 

8 ter. La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

Emendamento 64

Articolo 19, paragrafo 1, comma 1

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

Emendamento 65

Articolo 23

Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che disciplina:

1. Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in prosieguo «l'accordo consortile» che disciplina tra l'altro :

(a) l'organizzazione interna del consorzio;

(a) l'organizzazione interna del consorzio;

(b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

(b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

(c)

le regole supplementari concernenti la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi ;

(c)

le regole aggiuntive a quelle di cui al capo III sulla diffusione , la valorizzazione e i diritti di accesso, nonché quelle attinenti alle disposizioni della convenzione di sovvenzione ;

(d) la composizione di controversie interne.

(d)

la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere ;

 

(d bis)

gli accordi tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

 

2. La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili .

Emendamento 66

Articolo 24, paragrafo 1

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione:

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione:

 

(-a)

monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

(a)

garantire che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;

(a)

verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;

(b)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo;

(b)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione ;

(c)

tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell'articolo 35;

(c)

tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 23, lettera b), e dell'articolo 35;

(d)

garantire una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione.

(d)

fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

Emendamento 67

Articolo 25

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono proporre di accogliere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente.

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di eliminare un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell'accordo consortile .

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3. Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

3. In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 14 e all'articolo 16.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 14 e all'articolo 16.

4. Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

4. Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

Emendamento 77

Sottoparte 5, titolo

CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Emendamento 68

Article 26

Monitoraggio

Monitoraggio e valutazione

La Commissione controlla l'attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

1. La Commissione controlla l'attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 16.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 16.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell'articolo 16, che la consigliano nell'attuazione della politica di ricerca della Comunità.

2. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del programma quadro.

 

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

 

3. Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 6 della decisione relativa al programma quadro includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

 

4. La Commissione nomina, a norma dell'articolo 16, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 16.

5. Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell'articolo 16, che la consigliano nell' elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Emendamento 69

Articolo 27, paragrafo 1, alinea

1. La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

1. Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Emendamento 70

Articolo 28

1. Quando i soggetti giuridici elencati qui di seguito partecipano ad un'azione indiretta possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità:

1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta:

(a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

(a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

(b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

(b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo, o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato , il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

(a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

(a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

(b) se ciò è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta,

(b)

se ciò è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta,

(c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo di diverso tipo, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

(c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo di diverso tipo, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Emendamento 71

Articolo 29

1. Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui alla lettera (a) dell'allegato II del Settimo programma quadro si basa sul rimborso dei costi ammissibili.

Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell'allegato B del Settimo programma quadro si basa sul rimborso , integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano i tipi di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate .

Emendamento 72

Articolo 30

1. Le sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

1. Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'attuazione dell'azione.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'attuazione dell'azione.

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'attuazione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'attuazione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

(a) devono essere effettivi;

(a) devono essere effettivi;

(b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

(b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

(c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

(c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

(d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

(d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

(e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

(e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera (a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

Ai fini della lettera (a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

 

3 bis. Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Emendamento 73

Articolo 31, paragrafi 2 e 3

2. Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

2. Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

 

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi diretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi diretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

 

3 bis. In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

 

La Commissione stabilisce tali tassi forfettari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

 

3 ter. Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 32, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60% dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.

 

Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello appropriato, che deve essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40%. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

 

3 quater. Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Emendamento 74

Articolo 32

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro , istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3. Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno e le azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

3. Per le attività sostenute azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4. Per la gestione e i certificati di audit e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4. Per le attività di gestione , compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili , deducendo le entrate.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l'insieme dell'azione indiretta.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l'insieme dell'azione indiretta.

Emendamento 75

Articolo 33

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, certificati da un certificato di audit , conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata e , se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari , conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata e, se del caso, certificarla al termine dell'azione.

Occorre notificare l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata e, se del caso, certificarla al termine dell'azione.

 

1 bis. In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, un certificato relativo agli stati finanziari è obbligatorio solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

 

Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti solo un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto.

 

I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario.

2. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit , a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

2. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari , a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Emendamento 76

Articolo 34

1. Salvo indicazioni contrarie nel programma di lavoro, il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione .

1. Il programma di lavoro prevede i tipi di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2. Il valore unitario per gli importi forfetari di cui al punto 1 è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

2

a) Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfettari è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3. Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfetario massimo di cui al paragrafo 1 . Tuttavia i partecipanti che superano i massimi previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

b) Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4. Il versamento degli importi forfettari di cui al paragrafo 1 avviene a scadenze periodiche.

c) Il versamento avviene a scadenze periodiche.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Emendamento 78

Articolo 35, paragrafo 1

1. Il contributo finanziario della Comunità è versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

1. Il contributo finanziario della Comunità è versato ai partecipanti tramite il coordinatore, senza indebiti ritardi .

Emendamento 79

Articolo 37

Somme trattenute per la copertura dei rischi

Meccanismo di copertura dei rischi

 

-1. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi 1 e 2.

1. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione può trattenere una piccola percentuale del contributo finanziario della Comunità per ciascun partecipante all'azione indiretta per coprire gli eventuali importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti .

1. Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un fondo di garanzia dei partecipanti (in appresso «il fondo») conformemente all'allegato .

 

Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti al punto 3 dell'allegato, fatto salvo il punto 4.

 

1 bis. Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5% del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 1ter.

 

1 ter. Se gli interessi generati dal fondo sono insufficienti a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1% del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica a:

2. La deduzione di cui al paragrafo 1 ter non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

(a)

gli organismi pubblici, i soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore;

 

(b)

i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori.

 

I partecipanti di cui alle lettere (a) e (b) sono responsabili dei loro debiti.

 

3. Gli importi trattenuti costituiscono entrate assegnate al Settimo programma quadro, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

3. La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 2 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti .

 

Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

4. Al termine del programma quadro si effettuerà una valutazione degli importi richiesti per coprire i rischi in corso. Eventuali somme in eccesso di questi importi sono rimborsate al programma quadro e costituiscono entrate assegnate.

 

Emendamento 80

Articolo 40

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

 

Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta conformemente ai termini della convenzione di sovvenzione.

2. Qualora non siano stati conclusi accordi di proprietà congiunta per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

2. Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

(a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

(a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

(b)

garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

(b)

garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

 

2 bis. Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di proprietà congiunta.

Emendamento 81

Articolo 41

 

-1. Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 42.

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione dei diritti di accesso, diffusione e valorizzazione di tali conoscenze , conformemente alla convenzione di sovvenzione.

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite , compreso l'obbligo di trasferire gli obblighi stessi a ciascun cessionario successivo , conformemente alla convenzione di sovvenzione.

2. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

2. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

3. A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

3. A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungano ad un accordo.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di concedere licenze o di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite o di concedere licenze a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro.

Emendamento 82

Articolo 42, comma 1

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea, agli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato o non è conforme ai principi etici. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea, agli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato o non è conforme ai principi etici. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Emendamento 83

Articolo 43, paragrafo 1 e paragrafo 2, comma 1

1. Qualora le conoscenze acquisite possono dar luogo a applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche, tenendo in debito conto gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, dei partecipanti all'azione indiretta in questione.

1. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve, comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all'articolo 41 , paragrafi 1 e 2 , non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

2. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto connesso stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all' articolo 41 , non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

Emendamento 84

Articolo 44, comma 1

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione , che può includere mezzi visivi, che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

Emendamento 85

Articolo 45

1. I partecipanti valorizzano, o garantiscono che siano valorizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

1. I partecipanti valorizzano, o garantiscono che siano valorizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2. I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell'articolo 12 del trattato.

2. I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell'articolo 12 del trattato. La convenzione di sovvenzione può stabilire al riguardo limiti di tempo.

3. Le attività di diffusione devono essere compatibili con i diritti di proprietà intellettuali, la riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e la difesa degli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

3. Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuali, gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e la difesa degli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

4. Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

4. Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite o preesistenti risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

Emendamento 86

Articolo 47, paragrafo 5

5. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

5. Fatti salvi gli articoli 48 e 49 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

Emendamento 87

Articolo 49

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Previo accordo , tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

 

2 bis. Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

3. Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2) può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

3. Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 , 2 e 2 bis ) può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

(a) fine dell'azione indiretta;

(a) fine dell'azione indiretta;

(b)

cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

(b)

cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.]

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

Emendamento 88

Articolo 51, comma 1 bis (nuovo)

 

L'impresa comune di cui al primo comma, la lettera c) è costituita per la gestione e l'amministrazione del contributo europeo all'accordo internazionale ITER che sancirà il varo dell'organizzazione ITER e delle altre attività concernenti la costruzione di ITER, attività prevista dal programma specifico che attua il Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione in materia nucleare. Tutte le altre attività relative all'area tematica Energia da fusione previste nel quadro di tale programma specifico saranno attuate e gestite separatamente dall'impresa comune di cui alla lettera c), il che permetterà di mantenere l'approccio integrato e il forte coinvolgimento delle Associazioni per la fusione.

Emendamento 89

Allegato (nuovo)

 

ALLEGATO

Fondo di garanzia per i partecipanti

1. Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 13, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (in appresso «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2. La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a nome loro.

3. Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

a)

ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

b)

se l'azione indiretta è soppressa o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

 

La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4. Gli importi recuperati dal fondo durante il Settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del Settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'Ottavo programma quadro.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

P6_TA(2006)0518

Programma specifico «Persone» 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Persone» recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 — C6-0383/2005— 2005/0187(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0442) (1) e la proposta modificata (COM(2005)0442/2) (1),

visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0383/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

viste la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0360/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio, in conformità alle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) del 17 maggio 2006;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

(4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione permanente , la competitività e l'innovazione, il lavoro, le pari opportunità e la parità di trattamento, la garanzia di adeguate condizioni di lavoro, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

Emendamento 2

Considerando 7

(7) La dimensione internazionale è un elemento fondamentale delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all'articolo 170 del Trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell'ambito del presente programma specifico possono partecipare singoli ricercatori di paesi terzi.

(7) La cooperazione internazionale e le esperienze internazionali dei ricercatori rivestono un'importanza fondamentale per le attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all'articolo 170 del Trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell'ambito del presente programma specifico possono partecipare, senza alcuna forma di discriminazione, singoli ricercatori di paesi terzi e ricercatori europei residenti all'estero. A tal fine dovrebbe essere compiuto un particolare sforzo per accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionale acquisite nei paesi terzi, adottando una strategia di incentivazione incentrata non solo sulla retribuzione dei ricercatori ma anche sulle loro condizioni di lavoro .

Emendamento 3

Considerando 8

(8) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come per esempio l'integrità della persona, la parità tra donne e uomini e la possibilità di conciliare la vita familiare e la vita professionale, e devono ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etica e culturale.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(9) Il programma quadro deve contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 5

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere la scelta delle facoltà scientifiche, incentivando soprattutto la presenza femminile nelle discipline scientifiche e nelle aree tecnologiche.

Emendamento 6

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Onde snellire le procedure di gara e ridurne i costi, la Commissione dovrebbe creare una banca di dati dei partecipanti alla gara quale prerequisito per le notifiche.

Emendamento 7

Considerando 11

(11) È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e delle eventuali modifiche future, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(11) È inoltre opportuno adottare misure atte a controllare, da un lato, l'efficacia dei finanziamenti erogati e, dall'altro, l'efficacia dell'utilizzo di tali fondi, a prevenire le irregolarità e le frodi, nonché a intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e delle eventuali modifiche future, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Emendamento 8

Considerando 13

(13) In fase di attuazione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione di ricercatori.

(13) In fase di attuazione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la previsione di misure idonee alla conciliazione tra la vita lavorativa e familiare, tra cui ad esempio borse di ricerca a tempo parziale, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione di ricercatori.

Emendamento 9

Considerando 14

(14) Il presente programma s'inquadra nella strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa e ne sostiene l'approfondimento e l'attuazione, sulla base della «Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca» e del documento «I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere», e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S.

(14) Il presente programma s'inquadra nella strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa e mira alla creazione di un vero e proprio Spazio europeo della ricerca secondo quanto previsto nella «Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca» e nel documento «I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere», e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S.

 

Al fine di creare un vero e proprio Spazio europeo della ricerca, si invitano gli Stati membri ad applicare la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione di ricercatori.

Emendamento 10

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Questo programma mira ad aumentare qualitativamente e quantitativamente il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, anche attraverso il riconoscimento della «professione» di ricercatore. In tal modo si favorirebbe il mantenimento dell'eccellenza nella ricerca di base, un organico sviluppo della ricerca tecnologica e si incoraggerebbe fortemente la mobilità dei ricercatori europei da/e per l'Europa. Un simile approccio contribuirebbe inoltre a creare le condizioni adatte per indurre i migliori ricercatori stranieri a effettuare le loro ricerche in Europa.

Emendamento 11

Articolo 2, comma 1

Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma «Persone», rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa. Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette «Azioni Marie Curie», saranno potenziate dando maggiore rilievo ad aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali

Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma «Persone», che incentivano l'accesso del ricercatore alla professione, rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano , e in particolare femminile, nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa , e promuovono la parità di accesso al settore, sia per le donne che per gli uomini, tenendo particolarmente conto dei bisogni dei ricercatori disabili . Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette «Azioni Marie Curie», saranno potenziate, dando maggiore rilievo ad aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali.

Emendamento 12

Articolo 3, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovo)

 

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate vengano realizzate in modo efficace e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva che si propone di istituire, dovrebbe essere proporzionata alle attività svolte nell'ambito del programma specifico e sottoposta alla decisione delle autorità di bilancio e legislative.

 

Gli stanziamenti di bilancio vengono utilizzati attenendosi al principio della buona gestione finanziaria, ovvero in conformità ai principi di economia, di efficienza, di efficacia e di proporzionalità.

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 3

3. Nell'ambito del presente programma non sono finanziate le seguenti attività di ricerca:

3. Nell'ambito del presente programma non sono finanziate le seguenti attività di ricerca:

attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri;

attività di ricerca finalizzate alla clonazione di embrioni umani,

attività di ricerca da svolgere in uno Stato membro in cui sono vietate .

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani, in grado di rendere tali modifiche ereditarie,

 

attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali e attività di ricerca che utilizzano cellule ottenute da tali embrioni.

Emendamento 15

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa anticipatamente l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 16

Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di attuazione.

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di attuazione. È opportuno realizzare tale programma di lavoro anche per semplificare le procedure di accesso al programma quadro e favorire la diffusione delle informazioni in merito alle azioni condotte nel quadro dello stesso.

Emendamento 17

Articolo 6, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e sarà opportunamente aggiornato.

2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca , di formazione dei ricercatori e di sviluppo delle carriere professionali svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali , come pure del contributo previsto, in termini di valore aggiunto europeo, del previsto impatto sulla competitività industriale e dei rapporti con altre politiche comunitarie. Esso è opportunamente aggiornato.

Emendamento 18

Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro stabilirà i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito degli schemi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri di cui sopra servono a valutare i proponenti (ricercatori/organizzazioni) sotto il profilo della qualità e del loro potenziale di ulteriori progressi, eventualmente della loro capacità di attuazione; la qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze; il plusvalore della partecipazione comunitaria e l'effetto strutturante dell'attività proposta in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi del programma specifico e del programma di lavoro. Detti criteri ed eventuali. possono essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro.

3. La valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito degli schemi di finanziamento e la selezione dei progetti sono effettuate nel rispetto dei seguenti principi:

 

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

 

il modo in cui il progetto è legato agli obiettivi del programma specifico;

 

la qualità e capacità di esecuzione dei proponenti (ricercatori/organizzazioni) e il loro potenziale per un progresso ulteriore;

 

l'attuazione del principio di eguale trattamento e delle pari opportunità per uomini e donne;

 

la qualità dell'attività proposta per quanto riguarda gli obiettivi di formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

 

A tale riguardo, nel programma di lavoro sono specificati con dovizia di particolari i criteri di valutazione e di selezione e possono essere aggiunti ulteriori requisiti, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi.

Emendamento 19

Articolo 7, paragrafo 2

2. Per l'approvazione del programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura stabilita all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Per l'approvazione del programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura di gestione stabilita all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 4

4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è stabilito a due mesi.

4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito a due mesi.

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e lo informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma.

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato e alla commissione competente del Parlamento europeo dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e li informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma.

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. La relazione della Commissione contiene una valutazione di affidabilità della gestione finanziaria, nonché dell'efficacia e della regolarità della gestione di bilancio ed economica di questo programma.

Emendamento 23

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

La Commissione sottopone agli organi competenti la presente decisione e una relazione sull'attuazione del programma specifico, affinché siano riesaminati in tempi tali da consentire che la procedura di modifica della presente direttiva possa essere ultimata entro la fine del 2010.

Emendamento 24

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Articolo 8 ter

La Commissione vigila sull'indipendenza del controllo, della valutazione e della revisione di cui all'articolo 7 della decisione che istituisce il programma quadro, per quanto riguarda le attività svolte nei settori cui si riferisce il presente programma specifico.

Emendamento 25

Allegato, Introduzione, comma 1

Nel campo scientifico e tecnologico la quantità e qualità delle risorse umane rappresentano dei vantaggi concorrenziali determinanti . L'obiettivo strategico globale del presente programma è di rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell'efficienza dell'Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità — a livello europeo — all'organizzazione, all'esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, nonché alla forte partecipazione delle donne nella ricerca e nello sviluppo.

Nel campo scientifico e tecnologico le risorse umane sono importanti per una competitività e uno sviluppo sempre più basati sulla conoscenza. La presenza di numerosi scienziati di grande levatura rappresenta un vantaggio concorrenziale per l'Europa . L'obiettivo strategico globale del presente programma è anche quello di migliorare costantemente i centri di ricerca universitari per rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell'efficienza dell'Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità all'organizzazione, all'esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, promuovendo possibilità di passaggio dal mondo accademico a quello dell'industria e in senso opposto, nonché allo sviluppo attivo della carriera dei ricercatori, tenendo particolarmente conto della partecipazione delle donne nella ricerca e nello sviluppo e promovendo nel contempo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare .

Emendamento 26

Allegato, Introduzione, comma 2

Il programma sarà realizzato mediante investimenti sistematici nel capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di «Azioni Marie Curie», volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca fino allo sviluppo di carriera e alla formazione permanente. Gli elementi chiave delle «Azioni Marie Curie» sono la mobilità, sia transnazionale che intersettoriale, il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, nonché la creazione di condizioni di lavoro adeguate.

Delle raccomandazioni formulate nella Carta europea dei ricercatori e nel codice di condotta per l'assunzione di ricercatori si dovrà tener conto nel quadro del programma che sarà realizzato mediante investimenti sistematici sul capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di «Azioni Marie Curie», con particolare riferimento al valore aggiunto europeo che esse generano come effetto strutturante sullo Spazio europeo della ricerca. Queste azioni sono volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori in tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca fino allo sviluppo professionale e alla formazione permanente nel settore pubblico e privato. Gli elementi chiave delle «Azioni Marie Curie» sono la mobilità, sia transnazionale sia intersettoriale, il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, la creazione di condizioni di lavoro adeguate, in termini sia di indipendenza nella ricerca, sia di adeguamento delle remunerazioni verso i migliori standard internazionali, nonché di maggiore attenzione alle coperture sociali e assicurative.

 

Infine, per favorire la mobilità dei ricercatori all'interno dell'Unione europea, è necessario iniziare a prevedere azioni volte all'armonizzazione dei regimi fiscali per i ricercatori.

Emendamento 27

Allegato, «Introduzione», comma 3 bis (nuovo)

 

Può anche essere fornito sostegno a posizioni post-dottorato destinate a permettere a ricercatori dei nuovi Stati membri di partecipare a gruppi di ricerca già istituiti in altri Stati membri.

Emendamento 28

Allegato, Introduzione, comma 4

Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla forte partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la cooperazione tra l'industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un'azione specifica.

Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la cooperazione tra l'industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un'azione specifica. Occorre preservare, nell'ambito della cooperazione tra industria e università, la libertà accademica dei ricercatori.

Emendamento 29

Allegato, Introduzione, comma 4 bis (nuovo)

 

Nell'ambito delle azioni Marie Curie, un'attenzione particolare deve essere riservata alla protezione e alla condivisione della proprietà intellettuale prodotta tramite adeguate clausole contrattuali, che tutelino il ricercatore individuale, quando dall'opera d'ingegno derivi un brevetto produttivo di beni immessi sul mercato.

Emendamento 30

Allegato, Introduzione, comma 5

La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell'ambito dello sviluppo di carriera e realizzata mediante il rafforzamento e l'arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le «Azioni Marie Curie» e sarà anche oggetto di azioni autonome.

La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell'ambito dello sviluppo di carriera , sia per le donne che per gli uomini, e realizzata mediante il rafforzamento e l'arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca, creando a tal fine opportuni incentivi. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le «Azioni Marie Curie» e sarà anche oggetto di azioni autonome.

Emendamento 31

Allegato, Introduzione, comma 6

Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l'integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata, e da agevolare il reinserimento nel mondo della ricerca dopo un'interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive.

Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l'integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da eliminare gli ostacoli alla mobilità e consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata, fornendo opportuni incentivi di sostegno alle loro famiglie e contribuendo sia all'inserimento stabile del ricercatore nel mondo del lavoro sia al suo reinserimento nel mondo della ricerca dopo un'interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive.

Emendamento 32

Allegato, Introduzione, comma 7

Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell'Europa di attrarre ricercatori, le «Azioni Marie Curie» creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell'ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro di altre politiche comunitarie, quali ad es. l'istruzione, la coesione e l'occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello nazionale ed internazionale.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell'Europa di attrarre ricercatori, le «Azioni Marie Curie» creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell'ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro delle politiche comunitarie , vigilando a che la dimensione di parità di genere sia integrata in settori quali ad es. l'istruzione, la coesione e l'occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello regionale, nazionale ed internazionale , soprattutto al fine di conseguire la coesione regionale, tenendo conto della necessità che le regioni meno sviluppate attraggano ricercatori per sviluppare le proprie strategie di sviluppo a medio e a lungo termine .

Emendamento 33

Allegato, Introduzione, comma 7 bis (nuovo)

 

Sarà fondamentale rafforzare il legame fra ricerca e i processi di riforma e convergenza dei cicli universitari (il processo di Bologna) in maniera tale da favorire la mobilità dei ricercatori e da evitare che tale convergenza porti ad un modello esclusivamente concentrato sulla rapida conclusione dei cicli universitari, a scapito di esperienze all'estero.

Emendamento 34

Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 1

Nel quadro di questa azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, solitamente i primi quattro anni di carriera dei ricercatori e, se necessario, un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L'azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani ricercatori la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico che privato.

Nel quadro di questa azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, che è solitamente di quattro anni (tempo pieno equivalente) di carriera e, se necessario, di un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L'azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico sia in quello privato.

Emendamento 35

Allegato, Attività «Formazione iniziale dei ricercatori», comma 3

Il programma comune di formazione per la ricerca dev'essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione sfrutterà le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Dovrà esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma.

Il programma comune di formazione per la ricerca dev'essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione sfrutterà le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Dovrà esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma. Un'attenzione particolare sarà prestata alla problematica dell'inserimento a lungo termine dei ricercatori nel mondo del lavoro.

Emendamento 36

Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 5, punto 2 bis (nuovo)

 

la possibilità di istituire, presso le università, posti a tempo determinato per ricercatori che lavorano nelle imprese, al fine di potenziare la cooperazione tra le università e le imprese e di garantire il trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 37

Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 5, punti 3 bis e 3 ter (nuovi)

 

le azioni di cooperazione con paesi terzi a fini di formazione dei ricercatori ad inizio carriera;

 

il sostegno a pubblicazioni, studi e libri ad opera di ricercatori, allo scopo di diffondere conoscenze e favorire la formazione teorico-scientifica dei ricercatori.

Emendamento 38

Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, comma 2

I ricercatori beneficiari di quest'azione dovrebbero avere un'esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno; essendo l'azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un'esperienza superiore.

I ricercatori beneficiari di quest'azione dovrebbero avere un'esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno o equivalente o aver conseguito un dottorato ; essendo l'azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un'esperienza superiore.

Emendamento 39

Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, capoverso 5, punto 2

altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, che finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, ecc.;

altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, le università o altre organizzazioni che Finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, imprese in collaborazione con le autorità pubbliche, ecc.;

Emendamento 40

Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, comma 6

Entrambe le modalità di esecuzione saranno inizialmente attuate in parallelo. Nel corso del programma quadro una valutazione d'impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma.

Entrambe le modalità di esecuzione saranno inizialmente attuate in parallelo mediante il meccanismo di cofinanziamento, prevedendo una fase iniziale adeguata che ne consenta la realizzazione . Nel corso del programma quadro una valutazione d'impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma.

Emendamento 41

Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 1

Obiettivo dell'azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra organismi pubblici di ricerca e imprese commerciali private, comprese segnatamente le PMI, sulla base di programmi di cooperazione a lungo termine che offrano forti possibilità di intensificare lo scambio di conoscenze e una migliore comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori.

Obiettivo dell'azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra organismi pubblici di ricerca e imprese commerciali private, comprese, segnatamente, le PMI, sulla base di programmi di cooperazione a lungo termine che offrano forti possibilità di intensificare lo scambio di conoscenze e una migliore comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori. L'azione sarà strutturata in modo tale da non limitare la mobilità dei ricercatori partecipanti, mediante restrizioni in materia di pubblicazione dei risultati della ricerca o di svolgimento di attività per talune organizzazioni.

Emendamento 42

Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 2

L'azione sarà attuata in modo flessibile, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità:

L'azione sarà attuata in modo flessibile, facendo tesoro delle esperienze acquisite con l'attuale partenariato tra l'industria e le università nell'Unione europea, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità:

Emendamento 43

Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 2, punto 3 bis (nuovo)

 

azioni volte ad agevolare lo sviluppo di aggregati di ricerca regionali;

Emendamento 44

Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 1

La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori Europei che in termini d'intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori.

La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori Europei sia in termini d'intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori a livello nazionale o regionale .

Emendamento 45

Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 2, punto i)

i)

borse di studio internazionali all'estero, con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze;

i)

borse di studio internazionali all'estero, adeguatamente finanziate, con obbligo di ritorno nell'Unione europea , destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, nonché a ricercatori ad inizio carriera, per consentire loro di acquisire nuove capacità e conoscenze;

Emendamento 46

Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 2, punto ii)

ii)

contributi per il ritorno e la reintegrazione destinati a ricercatori esperti dopo un'esperienza internazionale. Nell'ambito di quest'azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all'estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca.

ii)

contributi adeguatamente finanziati per il ritorno e la reintegrazione , destinati a ricercatori esperti o all'inizio di carriera dopo un'esperienza internazionale. Nell'ambito di quest'azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all'estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca , nonché come incentivo al rientro di tali ricercatori europei stabilitisi fuori dall'Europa .

Emendamento 47

Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 3, punto i)

i)

borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, dei al fine di promuovere la conoscenza e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d'origine.

i)

borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, dei al fine di promuovere la conoscenza e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d'origine , mentre a livello internazionale si offriranno incentivi ai ricercatori competenti per incoraggiarli a stabilirsi in Europa .

Emendamento 48

Allegato, Attività, Azioni Specifiche

Per sostenere la creazione di un reale mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l'attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa. Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l'opinione pubblica, anche attraverso l'aggiudicazione dei premi «Marie Curie», a stimolare e sostenere l'azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie.

Per sostenere la creazione di un reale mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l'attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità professionale, soprattutto quelli in materia di previdenza sociale e questioni fiscali dei ricercatori, che spesso fungono da disincentivo al loro ingresso nel settore della ricerca e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa , facilitando la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, soprattutto garantendo loro condizioni finanziarie e salariali adeguate, nonché meccanismi di protezione sociale . Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l'opinione pubblica, anche attraverso l'aggiudicazione dei premi «Marie Curie», a stimolare e sostenere l'azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie. Inoltre, saranno previste iniziative europee volte a facilitare la mobilità dei ricercatori e delle loro famiglie e il loro inserimento nei paesi di accoglienza. Tutte le azioni «Marie Curie» dovranno garantire le pari opportunità ed eliminare tutti gli ostacoli per i ricercatori disabili.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0519

Programma specifico «Idee» (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0441) (1) e la proposta modificata (COM(2005)0441/2) (1),

visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0382/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0369/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio ed alla Commissione.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Le proposte per «ricerca di frontiera»dovranno essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica («eccellenza»), accertata per mezzo di valutazioni inter-pares; l'accento dovrà essere posto su progetti interdisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti ricercatori meno esperti, che da gruppi di ricerca consolidati.

(4) Le proposte per «ricerca di frontiera» nel senso della ricerca di base dovrebbero essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica («eccellenza»), accertata per mezzo di valutazioni inter-pares; l'accento dovrebbe essere posto su progetti interdisciplinari e multidisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti ricercatori meno esperti, che da gruppi di ricerca consolidati.

Emendamento 2

Considerando 6

(6) La Commissione europea sarà responsabile per l'attuazione del presente programma specifico e dovrà agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa.

(6) Durante una fase di prova della durata da due a tre anni al massimo, la Commissione sarà responsabile per l'attuazione del presente programma specifico e dovrebbe agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa.

Emendamento 3

Considerando 8

(8) Per garantire l'integrità del CER la Commissione dovrà accertarsi che il presente programma specifico sia attuato in piena conformità con gli obiettivi fissati.

(8) Per garantire l'integrità del CER la Commissione , insieme al Parlamento europeo ed al Consiglio, dovrebbe accertarsi che il presente programma specifico sia attuato in piena conformità con gli obiettivi fissati.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrà integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie all'impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la salute, la protezione dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

(10) Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie all'impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura e i mezzi di comunicazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la salute, la protezione dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

Emendamento 5

Considerando 13

(13) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(13) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , e ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etica e culturale.

Emendamento 6

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Onde semplificare gli inviti a presentare proposte e ridurre i costi, la Commissione dovrebbe costituire una base di dati quale presupposto per la notifica ai partecipanti degli inviti a presentare proposte.

Emendamento 7

Considerando 17

(17) La Commissione affiderà ad esperti indipendenti la valutazione dell'operato del CER. Alla luce di tale valutazione, e tenendo conto dell'esperienza del CER in relazione ai suoi principi fondatori , sarà presa in considerazione la possibilità di ricostituire il CER, entro e non oltre il 2010, come struttura giuridicamente indipendente sulla base dell'articolo 171 del trattato.

(17) La Commissione dovrebbe garantire, dopo una fase di prova della durata da due a tre anni al massimo, una valutazione dell'operato del CER da parte di esperti indipendenti. Sulla base dei risultati ottenuti, il CER dovrebbe confluire durevolmente in una struttura che garantisca nel contempo la sua massima autonomia e la trasparenza. In tale contesto sarà presa in considerazione la possibilità di ricostituire il CER, entro e non oltre il 2010, come struttura giuridicamente indipendente sulla base dell'articolo 171 del trattato.

Emendamento 8

Articolo 2

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico è pari a 7 460 milioni di euro, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione .

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico è pari a 7 560 milioni di euro, di cui una quota del 3 % al massimo del bilancio annuo disponibile per il CER è destinata alle spese amministrative e per il personale .

Emendamento 9

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate vengano realizzate efficacemente e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. Le spese amministrative globali del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione per l'agenzia esecutiva che intende istituire, dovrebbero essere proporzionali alle attività effettuate nell'ambito del presente programma e sono soggette alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

3. Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati in linea con il principio della sana gestione finanziaria, segnatamente in linea con i principi dell'economia, dell'efficienza e dell'efficacia come pure del principio di proporzionalità.

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Per quanto concerne l'uso di cellule staminali embrionali umane già derivate prima dell'approvazione del presente programma quadro, le Istituzioni, gli organismi ed i ricercatori sono soggetti ad un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati interessati.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 4

4. La Commissione europea agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca e assicura la corretta attuazione dei compiti ad esso affidati.

4. Insieme al Consiglio ed al Parlamento europeo, la Commissione europea agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca e assicura la corretta attuazione dei compiti ad esso affidati.

 

Il consiglio scientifico e la Commissione presentano al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sulle attività del CER, che analizza in particolare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. La Commissione provvede affinché i risultati delle ricerche siano valutati e riferisce sul loro contributo ad una società europea dinamica e basata sulla conoscenza.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione , che operano a titolo personale ed in tutta indipendenza.

1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, che rappresentano per quanto possibile tutti gli ambiti specifici ed i settori della ricerca, che oltre all'eccellenza scientifica vantano una pluriennale esperienza nella gestione scientifica e che operano a titolo personale ed in tutta indipendenza.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 3, lettera -a (nuova)

 

-a)

una strategia globale per le attività del CER, che ad intervalli regolari sarà adeguata ai requisiti scientifici;

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b)

i metodi per la valutazione «inter-pares» e l'esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare;

b)

i metodi e i principi per la valutazione «inter-pares» e l'esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare;

Emendamento 15

Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione adotta il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati all'allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di attuazione.

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione e il consiglio scientifico adottano il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati all'allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di attuazione.

Emendamento 16

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

La Commissione informa in via preliminare l'autorità di bilancio ogni qualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 17

Articolo 8, paragrafo 6

6. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico.

6. La Commissione riferisce periodicamente al comitato ed alla commissione competente del Parlamento europeo dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e fornisce loro informazioni in merito alle azioni R&S finanziate nell'ambito del programma specifico.

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. La relazione della Commissione contiene una valutazione della correttezza della gestione finanziaria e un giudizio sull'efficacia e sulla regolarità della gestione economica e di bilancio del programma specifico.

Emendamento 19

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

1. Dopo un periodo di prova della durata da due a tre anni al massimo viene effettuata una valutazione del lavoro del CER da parte di esperti indipendenti. Essi valutano, tra l'altro, se gli obiettivi del CER siano stati raggiunti e le procedure siano state attuate in maniera efficiente e trasparente, sia stata assicurata l'indipendenza scientifica e se il concetto di eccellenza scientifica sia stato adeguatamente considerato. Nella valutazione si prenderà inoltre posizione su quale struttura sia a lungo termine la più adeguata per il CER.

2. A prescindere da detta valutazione, in ogni caso, per il CER si sceglierà una struttura a lungo termine che ne garantisca la massima autonomia mantenendo al contempo la trasparenza e la responsabilità nei confronti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 20

Allegato I, «Attività», comma 1 bis (nuovo)

 

Saranno promosse la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità. Per quanto riguarda la multidisciplinarità, si utilizzeranno meccanismi comuni applicabili a vari temi tecnologici o scientifici. Per quanto riguarda l'interdisciplinarità, si affronteranno le sfide poste dalla complessità dei problemi, inclusi quelli relativi ai temi prioritari, per la maggior parte dei quali un approccio meramente monodisciplinare non è in grado di portare a importanti progressi scientifici ed impedisce l'applicabilità dei risultati mirata a realizzare progressi sociali, ambientali o economici.

Emendamento 21

Allegato I, «Il consiglio scientifico», paragrafo 1

Il consiglio scientifico sarà composto da rappresentanti della comunità scientifica europea al più alto livello, i quali agiranno a titolo personale ed in piena autonomia. I membri del CER saranno nominati dalla Commissione in seguito ad una procedura indipendente di designazione .

Il consiglio scientifico è composto da rappresentanti della comunità scientifica europea al più alto livello, che oltre all'eccellenza scientifica vantano una pluriennale esperienza nella gestione scientifica e che rappresentano il maggior numero possibile di settori e rami della ricerca e che agiranno a titolo personale ed in piena autonomia.

 

I membri del consiglio scientifico sono scelti tra la comunità scientifica da parte del comitato scientifico che assicurerà la diversità dei settori di ricerca degli scienziati, sulla base di criteri generali stabiliti dal legislatore europeo, ai sensi della procedura stabilita all'articolo 251 del trattato e saranno nominati dalla Commissione a seguito di un'audizione in seno Parlamento europeo.

 

La durata dell'incarico dei membri è di 4 anni, con la possibilità di rielezione per 3 anni. I membri sono eletti mediante un sistema di rotazione in base al quale ogni elezione comporta la nomina di un terzo di nuovi membri.

 

I membri del consiglio scientifico approvano un codice di condotta inteso ad evitare i conflitti di interesse.

 

Il consiglio scientifico nomina il Segretario generale incaricato di collaborare nell'organizzazione dei suoi lavori e assicurare un effettivo collegamento con la Commissione e la struttura esecutiva specifica.

Emendamento 22

Allegato I, «Struttura esecutiva specifica»

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti amministrativi dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter-pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

Il consiglio scientifico sarà inizialmente appoggiato da una struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti amministrativi dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter-pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

 

La struttura esecutiva specifica avrà un organico composto da personale scientifico e amministrativo temporaneo; il personale scientifico è selezionato dal consiglio scientifico sulla base di una procedura trasparente e pubblica. Il personale amministrativo può essere assunto appositamente per tale obiettivo o distaccato dalle istituzioni comunitarie.

 

L'amministrazione è efficiente e viene mantenuta al minimo necessario per garantire il regolare funzionamento, la stabilità e la continuità del CER.

Emendamento 23

Allegato I, «Struttura esecutiva specifica», comma 1 bis (nuovo)

 

La struttura esecutiva specifica riferirà regolarmente al consiglio scientifico.

Emendamento 24

Allegato I, «Ruolo della Commissione europea», alinea

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. La sua responsabilità nell'attuazione del programma sarà di garantire che quest'ultimo sia attuato conformemente agli obiettivi scientifici sopra indicati e ai requisiti di eccellenza scientifica, quali determinati dal consiglio scientifico in tutta indipendenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di:

Insieme al Parlamento europeo e al Consiglio la Commissione agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. La sua responsabilità nell'attuazione del programma sarà di garantire che quest'ultimo sia attuato conformemente agli obiettivi scientifici sopra indicati e ai requisiti di eccellenza scientifica, quali determinati dal consiglio scientifico in tutta indipendenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di:

Emendamento 25

Allegato I, «Ruolo della Commissione europea», puntino 2

Adottare il programma di lavoro e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico;

Adottare il programma di lavoro insieme al consiglio scientifico e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico;

Emendamento 26

Allegato I, «Ruolo della Commissione europea», puntino 5 bis (nuovo)

 

Nominare il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica, d'accordo con il consiglio scientifico.

(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0520

Programma specifico «Capacità» (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Capacità» recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0443) (1) e la proposta modificata (COM(2005)0443/2) (1),

visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0384/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0371/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario per il 2007-2013 e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

(4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri e dagli Stati membri attraverso la loro partecipazione ad organizzazioni intergovernative europee di ricerca ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

Emendamento 2

Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , e ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etnica e culturale.

Emendamento 3

Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(10) Il programma quadro deve contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 4

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Per semplificare le gare d'appalto e ridurne i costi, la Commissione dovrebbe costituire una base di dati per informare i destinatari degli inviti a presentare proposte.

Emendamento 5

Articolo 3 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

Articolo 3 bis

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano eseguite con efficacia e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

Emendamento 6

Articolo 3 bis, paragrafo 2 (nuovo)

 

2. La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva che si propone di istituire, dovrebbe essere proporzionata alle attività intraprese nel quadro del programma specifico e soggetta alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

Emendamento 7

Articolo 3 bis, paragrafo 3 (nuovo)

 

3. Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati attenendosi al principio della sana gestione finanziaria, ovvero in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia, nonché del principio di proporzionalità.

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 3

3. All'allegato IV del presente programma specifico è illustrata un'iniziativa per la realizzazione congiunta di programmi nazionali di ricerca, che formerà oggetto di una decisione separata, a norma dell'articolo 169 del trattato.

3. All'allegato IV del presente programma specifico è illustrata un' eventuale iniziativa per la realizzazione congiunta di programmi nazionali di ricerca, che formerebbe oggetto di una decisione separata, a norma dell'articolo 169 del trattato.

Emendamento 9

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa in via preliminare l'autorità di bilancio ogni qualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato del bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e sarà opportunamente aggiornato.

2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali , al fine di rafforzare le sinergie con tali attività e di conseguire valore aggiunto europeo migliorando la competitività industriale e mantenendo l'importanza di tali attività per le altre politiche comunitari. Il programma sarà opportunamente aggiornato.

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. La Commissione assicura che i risultati della ricerca siano valutati ed elabora una relazione sul suo contributo ad una dinamica società della conoscenza in Europa.

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e lo informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma.

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato e alla commissione competente per il merito del Parlamento europeo dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e li informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma.

Emendamento 13

Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. La relazione della Commissione valuta la correttezza della gestione finanziaria e formula un giudizio sull'efficacia e la regolarità della gestione economica e di bilancio del programma.

Emendamento 14

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

La Commissione sottopone al riesame degli organi competenti la presente decisione nonché una relazione sull'attuazione del programma specifico in modo da consentire la conclusione, entro la fine del 2010, della procedura di modifica della decisione stessa.

Emendamento 15

Allegato I, Introduzione, paragrafo 1, trattino 5

l'avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano armoniosamente nella società europea;

l'avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano armoniosamente nella società europea; le opportune misure per far sì che gli attuali sportelli informativi UE nazionali e regionali forniscano alle PMI, all'industria in generale e agli istituti scientifici tutte le informazioni sul programma quadro, sul Programma quadro per la competitività e l'innovazione e sui fondi strutturali;

Emendamento 16

Allegato I, Introduzione, paragrafo 1, trattino 6

azioni e misure orizzontali a sostegno della cooperazione internazionale.

azioni e misure orizzontali a sostegno della cooperazione internazionale, anche a livello transfrontaliero, e della cooperazione interregionale .

Emendamento 17

Allegato I, Introduzione, paragrafo 4

Nell'ambito di questo programma specifico si possono avviare azioni di coordinamento di programmi non comunitari, avvalendosi del regime ERA-NET e della partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato), secondo le modalità indicate nel programma specifico ’Cooperazione’.

Nell'ambito di questo programma specifico si possono avviare azioni di coordinamento di programmi non comunitari, avvalendosi del regime ERA-NET e della partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato), secondo le modalità indicate nel programma specifico ’Cooperazione’. Le azioni serviranno anche a rafforzare la complementarità e la sinergia fra il programma quadro e le attività condotte nel quadro di strutture intergovernative.

Emendamento 18

Allegato I, Introduzione, «Sviluppo coerente delle politiche di ricerca», paragrafo 3, «pallino» 1, trattino 2

Attività di monitoraggio degli investimenti nella ricerca industriale, per fornire una fonte di informazione complementare ed esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica del settore pubblico e consenta alle imprese di effettuare analisi comparative delle rispettive strategie di investimento nel campo della R&S. Tale attività comprende la periodica elaborazione di quadri di valutazione per impresa e per settore degli investimenti nella R&S, studi delle tendenze degli investimenti privati nella R&S, analisi dei fattori che incidono sulle decisioni di investimento nella R&S e le prassi aziendali, analisi delle ricadute economiche, nonché valutazione dei risvolti a livello delle politiche.

Attività di monitoraggio degli investimenti nella ricerca industriale, per fornire una fonte di informazione complementare ed esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica del settore pubblico e consenta alle imprese nei settori di interesse chiave per l'economia dell'UE di effettuare analisi comparative delle rispettive strategie di investimento nel campo della R&S. Tale attività comprende la periodica elaborazione di quadri di valutazione per impresa e per settore degli investimenti nella R&S, studi delle tendenze degli investimenti privati nella R&S, analisi dei fattori che incidono sulle decisioni di investimento nella R&S e le prassi aziendali, analisi delle ricadute economiche, nonché valutazione dei risvolti a livello delle politiche.

Emendamento 19

Allegato I, Introduzione, «Sviluppo coerente delle politiche di ricerca», paragrafo 3, «pallino» 2, comma 1

Detta attività mira a rafforzare il coordinamento delle politiche di ricerca attraverso azioni a sostegno (i) dell'attuazione di metodi aperti di coordinamento (MAC) e (ii) di iniziative avviate con approccio dalla base in diversi paesi e regioni, cui partecipino eventualmente altri soggetti interessati (comprese l'industria, le organizzazioni europee ed organizzazioni della società civile).

Detta attività mira a rafforzare il coordinamento delle politiche di ricerca , nel caso in cui ciò possa chiaramente creare valore aggiunto per i sistemi di ricerca e di innovazione, attraverso azioni a sostegno (i) dell'attuazione di metodi aperti di coordinamento (MAC) e (ii) di iniziative avviate con approccio dalla base in diversi paesi e regioni, cui partecipino eventualmente altri soggetti interessati (comprese l'industria, le organizzazioni europee ed organizzazioni della società civile).

Emendamento 20

Allegato I, Introduzione, «Sviluppo coerente delle politiche di ricerca», paragrafo 3, «pallino» 2, comma 3 bis (nuovo)

 

Si darà un'attenzione particolare a:

sinergie nello sviluppo del potenziale di ricerca in combinazione con i programmi per l'innovazione e i programmi nel quadro dei fondi strutturali;

riduzione degli ostacoli amministrativi e fisici che impediscono un'efficace cooperazione transfrontaliera tra le regioni dei vari Stati membri; e

sviluppo della ricerca combinata e della capacità innovativa.

Emendamento 21

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Strategia», comma 1

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti sono assolutamente necessarie, per raggiungere il primato in campo scientifico e tecnologico, affinché l'Europa diventi l'economia più concorrenziale e dinamica al mondo fondata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca sono un elemento fondamentale per la creazione di conoscenza, la sua successiva diffusione, applicazione e valorizzazione, con conseguente stimolo per l'innovazione. In tutti i settori scientifici e tecnologici l'accesso a tali infrastrutture diventa sempre più imperativo. Molte infrastrutture di ricerca sono evolute, trasformandosi da grandi centri specialistici dedicati ad un'unica disciplina in centri di servizio a disposizione di una grande varietà di comunità scientifiche. Grazie alla tecnologia ICT, l'attuale nozione di infrastruttura si sta espandendo, per abbracciare sistemi distribuiti di hardware, software e contenuti, dotati di un enorme valore aggregato, grazie alla loro funzione di ricettacoli di conoscenza in numerose discipline disparate.

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti sono assolutamente necessarie, per raggiungere il primato in campo scientifico e tecnologico, affinché l'Europa diventi l'economia più concorrenziale e dinamica al mondo fondata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca sono un elemento fondamentale per l'acquisizione di conoscenza, la sua successiva diffusione, applicazione e valorizzazione, con conseguente stimolo per l'innovazione. In tutti i settori scientifici e tecnologici e nel processo politico-decisionale basato su dati l'accesso a tali infrastrutture diventa sempre più imperativo. Molte infrastrutture di ricerca sono evolute, trasformandosi da grandi centri specialistici dedicati ad un'unica disciplina in centri di servizio a disposizione di una grande varietà di comunità scientifiche. Grazie alla tecnologia ICT, l'attuale nozione di infrastruttura si sta espandendo, per abbracciare sistemi distribuiti di hardware, software e contenuti, dotati di un enorme valore aggregato, grazie alla loro funzione di ricettacoli di conoscenza in numerose discipline disparate e a beneficio di svariate comunità di utenti .

Emendamento 22

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Strategia», comma 2

L'azione qui proposta contribuirà segnatamente allo sviluppo, alla valorizzazione e alla conservazione del sapere, attraverso il sostegno ad infrastrutture di ricerca, fondate su una strategia orientata all'eccellenza , promossa dalla base, e alla selettività dell'azione . L'ammodernamento strategico di infrastrutture in rete basate sulla tecnologia ICT è inoltre ritenuta una forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza.

L'azione qui proposta contribuirà segnatamente allo sviluppo, alla valorizzazione e alla conservazione del sapere, attraverso il sostegno ad infrastrutture di ricerca, fondate su una strategia orientata all'eccellenza promossa dalla base, e un'azione mirata coerente con le risorse disponibili e le priorità chiave europee . L'ammodernamento strategico di infrastrutture in rete e virtuali basate sulla tecnologia ICT è inoltre ritenuta una forza chiave di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza , ed è sostenuto da investimenti significativi di attori pubblici e privati in tutta l'Europa. Il coordinamento con gli Stati membri è fondamentale per lo sviluppo e il finanziamento delle infrastrutture.

Emendamento 23

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Strategia» comma 3, alinea

Nell'ambito del programma quadro comunitario per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico per «infrastrutture di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse o i servizi necessari alla comunità dei ricercatori per effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale nozione comprende, oltre alle risorse umane necessarie:

Nell'ambito del programma quadro , per «infrastrutture di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse o i servizi necessari alla comunità dei ricercatori all'interno dei settori pubblico, privato e della società civile per effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale nozione comprende, oltre alle risorse umane necessarie:

Emendamento 24

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», trattino 1

ottimizzazione dell'impiego delle infrastrutture di ricerca esistenti ed incremento del loro rendimento

in via prioritaria, ottimizzazione dell'impiego delle infrastrutture di ricerca esistenti ed incremento del loro rendimento

Emendamento 25

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», comma 1, trattini 2 e 3

promozione dello sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca (o sostanziale ammodernamento delle infrastrutture già esistenti) di interesse paneuropeo, sulla base dell' attività dell'ESFRI (Foro per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca)

promozione dello sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca (o sostanziale ammodernamento delle infrastrutture già esistenti) di interesse paneuropeo, integrando innanzitutto l' attività dell'ESFRI (Foro per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca)

attuazione di misure di sostegno, anche per far fronte ad esigenze emergenti .

attuazione di misure di sostegno, anche per far fronte a nuove esigenze e capacità ai fini dello sviluppo di tecnologie nelle regioni della convergenza .

Emendamento 26

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.1.1.

1.1.1. Le infrastrutture di ricerca di livello mondiale richiedono massicci investimenti a lungo termine di risorse (umane e finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero essere utilizzate e sfruttate su scala europea dalla più vasta collettività possibile di scienziati e di clienti industriali. L'Unione europea dovrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo promuovendo l'accesso transnazionale, inteso a schiudere nuove possibilità alle équipe di ricerca delle regioni periferiche e più esterne di accedere alle migliori infrastrutture (compreso il relativo personale) di ricerca. Tale accesso ad utilizzatori esterni dovrebbe essere realizzato in modo concreto sia mediante l'accesso fisico degli interessati, sia mediante i mezzi di comunicazione telematica. Potrebbe anche configurarsi come prestazione di servizi scientifici a distanza. Per l'esecuzione di tale attività si bandiranno inviti a presentare proposte per tutti i settori della scienza e della tecnologia-senza alcuna preferenza per l'uno o l'altro campo-, elaborati sulla base di segnalazioni precedentemente pervenute («approccio dalla base» o «bottom-up»).

1.1.1. Le infrastrutture di ricerca di livello mondiale richiedono massicci investimenti a lungo termine di risorse (umane e finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero essere utilizzate e sfruttate su scala europea dalla più vasta collettività possibile di scienziati e di utenti industriali. L'Unione europea dovrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo promuovendo l'accesso transnazionale, inteso a schiudere nuove possibilità alle équipe di ricerca incluse quelle delle regioni periferiche e più esterne , di accedere alle migliori infrastrutture di ricerca. Tale accesso ad utilizzatori esterni dovrebbe essere realizzato in modo concreto sia mediante l'accesso fisico degli interessati, sia mediante i mezzi di comunicazione telematica. Potrebbe anche configurarsi come prestazione di servizi scientifici a distanza. Per l'esecuzione di tale attività si bandiranno inviti a presentare proposte per tutti i settori della scienza e della tecnologia-senza alcuna preferenza per l'uno o l'altro campo-, elaborati sulla base di segnalazioni precedentemente pervenute («approccio dalla base» o «bottom-up»).

Emendamento 27

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.1.2, comma 2, trattino 1

inviti, elaborati con approccio dalla base, per intensificare il coordinamento e l'aggregazione delle rispettive risorse tra i gestori di infrastrutture, al fine di propagare una cultura di cooperazione. Tali attività dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare l'impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca, a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento, nonché a promuovere il loro impiego coerente e interdisciplinare

inviti, elaborati con approccio dalla base, per intensificare il coordinamento e l'aggregazione delle rispettive risorse tra i gestori di infrastrutture, al fine di propagare una cultura di cooperazione. Tali attività dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare l'impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca, chiarendone ai potenziali utenti le modalità operative e condizioni di accesso, a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento, nonché a promuovere il loro impiego coerente e interdisciplinare

Emendamento 74

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.1.2, comma 2, trattino 2

inviti mirati, qualora sia evidente che azioni specifiche possano favorire e sostenere infrastrutture di ricerca potenzialmente importanti a lungo termine, nonché accelerarne l'affermazione a livello europeo. Gli inviti saranno banditi in stretto coordinamento con le attività svolte nelle varie aree tematiche, per garantire che tutte le iniziative intraprese a livello europeo e nell'ambito comunitario rispondano alle esigenze di ogni area in materia di infrastrutture di ricerca. È già possibile indicare i settori per i quali si impone un migliore uso ed il potenziamento delle infrastrutture europee esistenti, per soddisfare le esigenze strategiche a lungo termine sia degli attori della ricerca nelle università, nel settore pubblico e nell'industria, sia della collettività in genere, quali le esigenze relative a: le scienze della vita e le sue applicazioni, le tecnologie ICT, lo sviluppo della ricerca industriale (compresa la metrologia), la promozione dello sviluppo duraturo (con particolare riferimento all'ambiente), nonché le scienze umane e sociali.

inviti mirati, qualora sia evidente che azioni specifiche possano favorire e sostenere infrastrutture di ricerca potenzialmente importanti a lungo termine, nonché accelerarne l'affermazione a livello europeo. Gli inviti saranno banditi in stretto coordinamento con le attività svolte nelle varie aree tematiche, per garantire che tutte le iniziative intraprese a livello europeo e nell'ambito comunitario rispondano alle esigenze di ogni area in materia di infrastrutture di ricerca. È già possibile indicare i settori per i quali si impone un migliore uso ed il potenziamento delle infrastrutture europee esistenti, per soddisfare le esigenze strategiche a lungo termine sia degli attori della ricerca nelle università, nel settore pubblico e nell'industria, sia della collettività in genere, quali le esigenze relative a: le scienze della vita e le sue applicazioni, in particolare le infrastrutture/reti di ricerca clinica per malattie pediatriche, le tecnologie ICT, lo sviluppo della ricerca industriale (compresa la metrologia), la promozione dello sviluppo duraturo (con particolare riferimento all'ambiente), nonché le scienze umane e sociali.

Emendamento 28

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.1.3, comma 1

1.1.3. L'instaurazione di infrastrutture in rete (e-Infrastructures) offre servizi continui alle comunità di ricercatori, attraverso processi complessi ideati per consentire a comunità virtuali di attingere a risorse ICT (calcolo elettronico, connessione, strumentazione) distribuite. Il rafforzamento di una strategia europea ed il potenziamento delle attività ivi connesse condotte a livello europeo in questo settore-possono contribuire in misura significativa ad accrescere il potenziale di ricerca europeo ed il suo sfruttamento, nonché a consolidare le infrastrutture in rete, quale chiave di volta dello Spazio europeo di ricerca, «precursore» dell'innovazione interdisciplinare e forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Potrebbe inoltre contribuire all'integrazione dei gruppi di ricerca delle regioni periferiche e più esterne.

1.1.3. L'instaurazione di infrastrutture in rete (e-Infrastructures) offre servizi essenziali alle comunità di ricercatori, attraverso processi ideati per consentire a comunità virtuali di attingere a risorse ICT (calcolo elettronico, connessione, strumentazione) distribuite. Il rafforzamento di una strategia europea ed il potenziamento delle attività ivi connesse condotte a livello europeo in questo settore-possono contribuire in misura significativa ad accrescere il potenziale di ricerca europeo ed il suo sfruttamento, nonché a consolidare le infrastrutture in rete, quale chiave di volta dello Spazio europeo di ricerca, «precursore» dell'innovazione interdisciplinare e forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. È inoltre essenziale integrare i gruppi di ricerca delle regioni periferiche e più esterne che utilizzano questo processo .

Emendamento 29

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.1.3, paragrafo 3

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri di immagazzinamento di dati, alla conservazione e all'accesso nel lungo termine di dati digitali e alla necessaria aggregazione a livello europeo delle risorse, per allestire centri di collezione (repositories) di dati digitali per la comunità scientifica e le future generazioni di scienziati. Nell'ambito delle attività si affronteranno gli aspetti concernenti la maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete e il potenziamento della loro sicurezza. Le attività proposte saranno inoltre finalizzate a preconizzare e ad integrare le nuove esigenze e soluzioni, al fine di favorire l'individuazione di banchi di prova su ampia scala per la sperimentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze di nuovi utilizzatori, compreso l'apprendimento in rete (e-learning). Il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (eIRG — e-Infrastructure Reflection Group) offrirà regolarmente la propria assistenza attraverso raccomandazioni in materia di strategia.

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle biblioteche ed agli archivi digitali (al fine di creare una biblioteca digitale europea) , ai centri di immagazzinamento di dati, alla conservazione e all'accesso nel lungo termine di dati digitali e alla necessaria aggregazione a livello europeo delle risorse, per allestire centri di collezione (repositories) di dati digitali per la comunità scientifica e le future generazioni di scienziati. Nell'ambito delle attività si affronteranno gli aspetti concernenti la maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete e il potenziamento della loro sicurezza , tenendo conto della necessità di rendere accessibili i dati alle generazioni future . Le attività proposte saranno inoltre finalizzate a preconizzare e ad integrare le nuove esigenze e soluzioni, al fine di favorire l'individuazione di banchi di prova su ampia scala per la sperimentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze di nuovi utilizzatori, compreso l'apprendimento in rete (e-learning). Il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (eIRG — e-Infrastructure Reflection Group) offrirà regolarmente la propria assistenza attraverso raccomandazioni in materia di strategia.

Emendamento 30

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.2, comma 1 bis (nuovo)

 

L'ESFRI e le piattaforme tecnologiche, le iniziative tecnologiche congiunte, nonché il Consiglio europeo della ricerca dovranno specificare espressamente le rispettive esigenze in materia di infrastrutture di ricerca.

Emendamento 31

Allegato I Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.2.2., comma 1 e comma 2, alinea

1.2.2. Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca sulla base delle attività condotte dall'ESFRI concernente l'elaborazione di un piano logistico europeo per le nuove infrastrutture di ricerca. La Commissione indicherà i progetti prioritari, ammessi a fruire di eventuale finanziamento comunitario nell'ambito del Programma quadro .

1.2.2. Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca conformemente al principio di «geometria variabile», integrando in particolare le attività condotte dall'ESFRI concernente l'elaborazione di un piano logistico europeo per le nuove infrastrutture di ricerca. Il programma di lavoro comprenderà i progetti prioritari selezionati , ammessi a fruire di un eventuale finanziamento comunitario.

L'attività concernente la costruzione di nuove infrastrutture sarà articolata in due fasi:

L'attività concernente la costruzione di nuove infrastrutture sarà articolata in due fasi sulla base di un elenco di criteri definito nel programma quadro :

Emendamento 32

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.2.2, «pallino» 2

Nella seconda fase, si procede alla realizzazione dei piani di costruzione, partendo dagli accordi tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari stipulati, avvalendosi in particolare della complementarietà degli strumenti nazionali e comunitari (quali fondi strutturali o Banca europea per gli investimenti). Il finanziamento per la fase costruttiva a titolo del Programma quadro può essere concesso a progetti prioritari per i quali tale finanziamento sia essenziale. In questi progetti, le decisioni sono adottate secondo procedure determinate in funzione del tipo e del livello del contributo finanziario (ad es. sovvenzione diretta, prestiti della Banca europea per gli investimenti, la cui fruizione può essere agevolata mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (allegato III), articolo 171).

Nella seconda fase, si procede alla realizzazione dei piani di costruzione, con il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie private competenti, partendo dagli accordi tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari stipulati, avvalendosi in particolare della complementarietà degli strumenti nazionali e comunitari (quali fondi strutturali o Banca europea per gli investimenti). Il finanziamento per la fase costruttiva a titolo del Programma quadro può essere concesso a progetti prioritari per i quali tale finanziamento sia essenziale. In questi progetti, le decisioni sono adottate secondo procedure determinate in funzione del tipo e del livello del contributo finanziario (ad es. sovvenzione diretta, prestiti della Banca europea per gli investimenti, la cui fruizione può essere agevolata mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (allegato III), articolo 171).

Emendamento 33

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività» punto 1.2.2 bis (nuovo)

 

1.2.2 bis. Centri di innovazione aperta

Il fine è consentire l'esecuzione su un unico sito di importanti progetti di R&S basati sulla collaborazione industriale, nel cui ambito i partner del consorzio assegnano il proprio personale a posti temporanei e/o aprono l'accesso alle infrastrutture e ai servizi di ricerca in base alla condivisione degli impianti.

Emendamento 34

Allegato I, Parte 1, sottotitolo «Attività», punto 1.2.2 ter (nuovo)

 

1.2.2 ter. Condivisione dei risultati della ricerca

Introduzione di un server dei metodi scientifici, che contribuisca in modo rilevante all'efficienza delle metodologie relative alla ricerca, rendendo accessibili i risultati di determinate azioni di ricerca in condizioni comparabili.

Emendamento 35

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Strategia», comma 2

È prevista l'attuazione di azioni specifiche a sostegno di PMI o associazioni di PMI aventi la necessità di demandare l'attività di ricerca ad università e centri di ricerca («esecutori di RST») . Tali azioni riguarderanno l'intero spettro delle attività scientifiche e tecnologiche. Nel valutare le proposte di progetti si terrà debito conto dell'incidenza economica prevista sulle PMI. I finanziamenti saranno erogati attraverso due strumenti: Ricerca a favore di PMI e Ricerca a favore di associazioni di PMI. Il primo strumento è destinato principalmente a PMI con livello tecnologico medio-basso, con scarse o inesistenti capacità di ricerca, ma anche a PMI con un'elevata intensità di ricerca , costrette ad affidare a terzi attività di ricerca per completare le loro capacità di ricerca primarie. Il secondo strumento è destinato ad associazioni di PMI, le quali sono normalmente meglio qualificate a conoscere od indicare i problemi tecnici comuni alle imprese loro aderenti, ad operare per conto di questi ed a promuovere la reale diffusione ed acquisizione dei risultati.

È prevista l'attuazione di azioni specifiche a sostegno di PMI o associazioni di PMI aventi la necessità di demandare l'attività di ricerca ad «esecutori di RST» come università , centri di ricerca e PMI con un'elevata intensità di ricerca . Tali azioni riguarderanno l'intero spettro delle attività scientifiche e tecnologiche. Nel valutare le proposte di progetti si terrà debito conto dell'incidenza economica prevista sulle PMI. I finanziamenti saranno erogati attraverso due strumenti: Ricerca a favore di PMI e Ricerca a favore di associazioni di PMI. Il primo strumento è destinato principalmente a PMI con livello tecnologico mediobasso, con scarse o inesistenti capacità di ricerca, e anche a PMI con capacità tecnologiche e appartenenti a settori tradizionali , costrette ad affidare a terzi attività di ricerca per completare le loro capacità di ricerca tecnologica primarie. Il secondo strumento è destinato ad associazioni di PMI, le quali sono normalmente meglio qualificate a conoscere od indicare i problemi tecnici comuni alle imprese loro aderenti, ad operare per conto di questi ed a promuovere la reale diffusione ed acquisizione dei risultati.

Emendamento 36

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Strategia», comma 3

Oltre a queste azioni specifiche, si incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI all'intero Programma quadro. Nella definizione del contenuto delle aree tematiche del programma «Cooperazione» si è altresì tenuto debitamente conto delle esigenze e del potenziale di ricerca delle PMI. Le attività relative a tali aree tematiche saranno realizzate attraverso progetti di diversa dimensione e portata in funzione del campo e del tema in questione.

Oltre a queste azioni specifiche, si incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI all'intero Programma quadro. In particolare le procedure amministrative previste per le PMI saranno snellite e rese più chiare e saranno i ridotti i costi a carico delle PMI che beneficiano del programma quadro. Nella definizione del contenuto delle aree tematiche del programma «Cooperazione» si è altresì tenuto debitamente conto delle esigenze e del potenziale di ricerca delle PMI. Le attività relative a tali aree tematiche saranno realizzate attraverso progetti di diversa dimensione e portata in funzione del campo e del tema in questione.

 

Per conseguire tale obiettivo, saranno adottate misure per agevolare la partecipazione delle PMI, individualmente o in gruppi, ai progetti concernenti i temi prioritari del programma Cooperazione e alle piattaforme tecnologiche.

 

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti che interessano le PMI, si cercherà di ottenere i massimi contributi da tutte le istituzioni comunitarie, compresi la BEI e il FEI.

Emendamento 37

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Strategia», comma 4

Nell'ambito dell'attuazione del programma quadro comunitario di RST, la complementarietà e le sinergie saranno assicurate mediante azioni del programma quadro «Competitività e innovazione», volte ad incoraggiare e favorire la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario di RST.

Nell'ambito dell'attuazione del programma quadro, la complementarietà e le sinergie saranno assicurate mediante azioni del programma quadro «Competitività e innovazione», volte ad incoraggiare e favorire la partecipazione delle PMI al programma quadro . Sarà perseguito anche il coordinamento con pertinenti programmi nazionali di ricerca che integrino le attività di ricerca elencate in appresso. Si può anche esaminare l'opportunità di un'esecuzione congiunta con i programmi di sviluppo tecnologico nel quadro di EUREKA destinati alle PMI, onde stimolare progetti innovativi predisposti in funzione delle esigenze del mercato. Saranno perseguite le seguenti finalità:

incoraggiare la partecipazione delle PMI e favorire il loro accesso al programma quadro;

assicurare che le PMI traggano pienamente vantaggio delle opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito del programma quadro.

 

Saranno introdotti progetti semplici, di breve durata e a procedura rapida, che non comportino principi finanziari complessi o obblighi di rendicontazione superflui. Ove possibile, si farà ricorso a principi comuni di applicazione e contrattuali sia nel Programma quadro che nel Programma quadro «Competitività e innovazione».

Emendamento 38

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Strategia», comma 4 bis

 

Saranno altresì introdotti meccanismi di cooperazione con i programmi nazionali e regionali di sostegno alla R&S delle PMI, allo scopo di fornire un servizio più vicino e adeguato alle necessità di queste ultime, nonché di potenziare la massa critica e la dimensione europea dei vari regimi di sostegno nazionali.

Emendamento 39

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 1

Di questo strumento possono avvalersi piccoli gruppi di PMI innovatrici per risolvere problemi tecnologici comuni o complementari. I progetti, relativamente a breve termine, debbono essere imperniati sulle esigenze d'innovazione delle PMI che affidano l'attività di ricerca ad esecutori di RST e debbono denotare un chiaro potenziale di valorizzazione da parte delle PMI interessate.

Questo strumento sostiene la creazione di piccoli gruppi di PMI e aziende artigianali innovatrici per risolvere problemi tecnologici comuni o complementari , e ne sostiene l'attività . I progetti, relativamente a breve termine, debbono essere imperniati sulle esigenze d'innovazione delle PMI che affidano l'attività di ricerca ad esecutori di RST e debbono denotare un chiaro potenziale di valorizzazione da parte delle PMI interessate.

Emendamento 40

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 2 bis (nuovo)

 

Ricerca a favore di piccoli gruppi di PMI.

Sostegno a piccoli gruppi di PMI innovative nella risoluzione di problemi tecnologici comuni o complementari attraverso il programma quadro e/o sistemi intergovernativi di finanziamento come la Commissione, la BEI e le iniziative JEREMIE e JASPER della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BESR).

Emendamento 41

Allegato I, Parte 2, sottotitolo «Attività», «Aspetti comuni degli strumenti», trattino 3 bis (nuovo)

 

al fine di promuovere la R&S da parte di PMI che svolgono attività di ricerca e sono dotate di un grande potenziale di crescita su base sostenibile, la Commissione può altresì presentare una proposta per un'iniziativa ai sensi dell'articolo 169 del trattato in cooperazione con EUREKA (quale l'iniziativa «Eurostars»).

Emendamento 42

Allegato I, Parte 3, sottotitolo «Strategia», comma 3

Le attività contemplate nella sezione «Regioni della conoscenza» mirano a favorire la definizione e l'attuazione di politiche e strategie ottimali per lo sviluppo di aggregati di R&S. Tali attività miglioreranno in particolare la rilevanza e l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, attraverso lo scambio di conoscenze, favoriranno e intensificheranno la cooperazione tra aggregati, contribuiranno a consolidare lo sviluppo duraturo degli aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì la creazione di nuovi aggregati. Si sosterranno in particolare i progetti elaborati sulla base della domanda ed orientati alla soluzione di problemi di aree o settori tecnologici specifici

Le attività contemplate nella sezione «Regioni della conoscenza» mirano a favorire la definizione e l'attuazione di politiche e strategie ottimali per lo sviluppo di aggregati di R&S. Tali attività miglioreranno in particolare la rilevanza e l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, attraverso lo scambio di conoscenze, favoriranno e intensificheranno la cooperazione tra aggregati, contribuiranno a consolidare lo sviluppo duraturo degli aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì la creazione di nuovi aggregati. Si sosterranno in particolare i progetti elaborati sulla base della domanda ed orientati alla soluzione di problemi di aree o settori tecnologici specifici, specialmente se tali progetti si basano già sull'integrazione tra autorità regionali, agenzie di sviluppo, università, centri di ricerca e industria.

Emendamento 43

Allegato I, Parte 3, sottotitolo «Strategia», comma 4 bis (nuovo)

 

Occorre prestare particolare attenzione alla cooperazione tra regioni contigue di differenti Stati membri. Come per i programmi Interreg III nell'UE, e sulla base dell'obiettivo territoriale dei fondi strutturali, il programma «Regioni della conoscenza» deve prevedere anche soluzioni per gli ostacoli transfrontalieri e meccanismi volti a promuovere la cooperazione regionale transfrontaliera nel settore della ricerca, indipendentemente dal fatto che le azioni rientrino in un obiettivo di convergenza o di competitività regionale.

Emendamento 44

Allegato I, Parte 3, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 2

«Tutorato», da parte delle regioni altamente sviluppate, delle regioni con un profilo di ricerca meno sviluppato, improntato alla costituzione di aggregati orientati alla R&S. Nell'ambito di consorzi regionali transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli attori della ricerca nelle università, nell'industria e nel settore pubblico, per trovare soluzioni di «orientamento» con la partecipazione delle regioni tecnologicamente meno sviluppate, cui tali soluzioni sono destinate.

«Tutorato», da parte delle regioni altamente sviluppate, delle regioni con un profilo di ricerca meno sviluppato, improntato alla costituzione di aggregati orientati alla R&S o ad una migliore integrazione degli aggregati esistenti nel mercato globale . Nell'ambito di consorzi regionali transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli attori della ricerca nelle università, nell'industria e nel settore pubblico, per trovare soluzioni di «orientamento» con la partecipazione delle regioni tecnologicamente meno sviluppate, cui tali soluzioni sono destinate. Il tutorato deve prevedere misure volte ad una maggiore collaborazione con le comunità scientifiche dei nuovi Stati membri.

Emendamento 45

Allegato I, Parte 3, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 3

Iniziative per migliorare l'integrazione nel tessuto economico regionale degli attori e delle istituzioni nel campo della ricerca, attraverso la loro interazione a livello di aggregato. Rientrano in questo ambito le attività transnazionali per migliorare i legami sia tra i soggetti interessati alla ricerca e la realtà economica locale, sia tra le attività degli aggregati.

Iniziative per migliorare l'integrazione nel tessuto economico regionale degli attori e delle istituzioni nel campo della ricerca, attraverso la loro interazione a livello di aggregato. Rientrano in questo ambito le attività transnazionali per migliorare i legami sia tra i soggetti interessati alla ricerca e la realtà economica locale, sia tra le attività degli aggregati. Tali attività potrebbero contribuire ad individuare complementarità di RST allo scopo di dimostrare i vantaggi dell'integrazione.

Emendamento 46

Allegato I, Parte 3, sottotitolo «Attività», comma 2

Verranno inoltre sostenute le attività volte a favorire lo scambio sistematico di informazioni, nonché le interazioni tra progetti simili ed eventualmente con azioni (quali ad es. seminari di analisi e sintesi, tavole rotonde, pubblicazioni) di altri programmi comunitari pertinenti.

Verranno inoltre sostenute le attività volte a favorire lo scambio sistematico di informazioni, nonché le interazioni tra progetti simili ed eventualmente con azioni (quali ad es. seminari di analisi e sintesi, tavole rotonde, pubblicazioni) nel quadro di altri programmi comunitari pertinenti, come pure il coinvolgimento di paesi terzi qualora ciò sia indispensabile alla realizzazione degli obiettivi di un progetto .

Emendamento 47

Allegato I, Parte 4, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 1

Lo scambio di know-how ed esperienze, attraverso il distacco transnazionale reciproco di personale scientifico di ricerca tra i centri selezionati delle regioni sopraindicate ed una o più organizzazioni partner in un altro Stato membro dell'UE , con meccanismi automatici di reintegro obbligatorio nell'organismo di origine del personale distaccato proveniente dai centri selezionati nelle suddette regioni;

Lo scambio di know-how ed esperienze, attraverso il distacco transnazionale reciproco di personale scientifico di ricerca e dirigenti tra centri selezionati delle regioni sopraindicate ed una o più organizzazioni partner di uno Stato membro, di un paese associato, di un paese vicino o di un paese terzo , con meccanismi automatici di reintegro obbligatorio nell'organismo di origine del personale distaccato proveniente da centri selezionati nelle suddette regioni;

Emendamento 48

Allegato I, Parte 4, sottotitolo «Attività», comma 1, «pallino» 4

l'organizzazione di seminari e conferenze per favorire il trasferimento di conoscenze, a livello nazionale ed internazionale, con la partecipazione sia del personale di ricerca dei centri selezionati sia di ricercatori invitati di altri paesi, nell'ambito dello sviluppo della capacità di formazione e della reputazione internazionale dei suddetti centri; la partecipazione a conferenze internazionali o iniziative di formazione a breve termine, a titolo del programma, da parte del personale di ricerca dei centri selezionati, al fine dello scambio di conoscenze, l'instaurazione di contatti e l'immersione in un ambiente più internazionale

l'organizzazione di seminari e conferenze per favorire il trasferimento di conoscenze, a livello nazionale , regionale ed internazionale, con la partecipazione sia del personale di ricerca dei centri selezionati sia di ricercatori invitati di altri paesi, nell'ambito dello sviluppo della capacità di formazione e della reputazione internazionale dei suddetti centri; la partecipazione a conferenze internazionali o iniziative di formazione a breve termine, a titolo del programma, da parte del personale di ricerca dei centri selezionati, al fine dello scambio di conoscenze, l'instaurazione di contatti e l'immersione in un ambiente più internazionale

Emendamento 49

Allegato I, Parte 5, sottotitolo, «Obiettivo», comma 1 bis (nuovo)

 

La conoscenza scientifica e lo sviluppo sociale si influenzano a vicenda, soprattutto nel settore della politica ambientale. Inoltre, per controbattere le argomentazioni irrazionali e pseudoscientifiche avanzate nei pubblici dibattiti, si farà maggior uso di dati quantitativi.

Emendamento 50

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 2

Lo sviluppo delle società europee dipende in grande misura dalla loro capacità di creare, sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie ad esse, di rinnovarsi costantemente. In questa ottica, la ricerca scientifica svolge un ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a fungere da «propulsore» della crescita, del benessere e dello sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo delle società europee dipende in grande misura dalla loro capacità di creare, sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie ad esse, di rinnovarsi costantemente. Le nuove conoscenze si sviluppano nella società nel suo insieme, ma un ruolo chiave nella creazione delle stesse è svolto dal «triangolo di conoscenze» costituito da ricerca, istruzione e innovazione. In questa ottica, la ricerca scientifica svolge un ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a fungere da «propulsore» della crescita, del benessere e dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 51

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 3

A tal fine, è assolutamente necessario instaurare un clima sociale e culturale propizio alla realizzazione di attività di ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre pertanto che si tenga conto delle legittime preoccupazioni ed esigenze della società, nel contesto di un più ampio dibattito democratico, con un opinione pubblica più impegnata ed informata, nonché di un migliore quadro per scelte collettive su problematiche scientifiche. Si dovrebbe inoltre instaurare un clima favorevole alla scelta di professioni scientifiche, ad un nuovo slancio negli investimenti per la ricerca ed alla successiva diffusione di conoscenze, tutti elementi su cui poggia la strategia di Lisbona.

A tal fine, è assolutamente necessario instaurare un clima sociale e culturale propizio alla realizzazione di attività di ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre pertanto che si tenga conto delle legittime preoccupazioni ed esigenze della società, nel contesto di un più ampio dibattito democratico, con un opinione pubblica più impegnata ed informata, nonché di un migliore quadro per scelte collettive su problematiche scientifiche. Alle organizzazioni della società civile sarà consentito esternalizzare esigenze di ricerca. Si dovrebbe inoltre instaurare un clima favorevole alla scelta di professioni scientifiche, ad un nuovo slancio negli investimenti per la ricerca ed alla successiva diffusione di conoscenze, tutti elementi su cui poggia la strategia di Lisbona. Tale attività avrà altresì come obiettivo la piena integrazione delle donne nel mondo scientifico. È necessario che determinate questioni attinenti alla «Scienza e società»(quali il rapporto fra tecnologia, occupazione e luogo di lavoro, le grandi scelte in campo energetico, l'ambiente o la salute) assumano una dimensione europea ancora più forte.

Emendamento 52

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 4

colmare il divario che separa quanti hanno un'istruzione scientifica da chi non l'ha, stimolare l'interesse per la cultura scientifica nell'ambiente in cui tutti i cittadini sono a diretto contatto (sollecitando al riguardo le amministrazioni comunali, le regioni, le fondazioni, i centri scientifici, ecc.)

colmare il divario che separa quanti hanno un'istruzione scientifica da chi non l'ha, stimolare l'interesse per la cultura scientifica nell'ambiente in cui tutti i cittadini sono a diretto contatto (sollecitando al riguardo le amministrazioni comunali, le regioni, le fondazioni, i centri scientifici, i musei, le organizzazioni della società civile, ecc.)

Emendamento 53

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia» comma 7, trattino 4 bis (nuovo)

 

incoraggiare il dibattito e la discussione nella comunità dei ricercatori circa gli aspetti sociali della ricerca;

Emendamento 54

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 4 ter (nuovo)

 

ricercare mezzi finalizzati a un migliore governance del sistema europeo di ricerca e innovazione;

Emendamento 55

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 6

creare un'immagine della ricerca e dei ricercatori comprensibile a tutti, in particolare ai giovani

rappresentare la scienza e i ricercatori come degni di fede e darne un'immagine comprensibile a tutti, in particolare ai giovani

Emendamento 56

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 7

aiutare le donne a percorrere una carriera scientifica ed a meglio utilizzare il loro talento scientifico per il bene della collettività

stimolare l'avanzamento delle donne nelle carriere scientifiche e l'utilizzo del loro talento scientifico per il bene della collettività

Emendamento 57

Allegato I, Punto 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 8

rinnovare la comunicazione scientifica, favorendo il ricorso a mezzi moderni più incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in stretta collaborazione con i professionisti dei mezzi di comunicazione.

rinnovare la comunicazione scientifica, favorendo il ricorso a mezzi moderni più incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in stretta collaborazione con i professionisti dei mezzi di comunicazione , in particolare nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 58

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», comma 7, trattino 8 bis (nuovo)

 

collaborare alle iniziative per la messa a punto di farmaci non a scopo di lucro.

Emendamento 59

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Prima linea di azione», «pallino» 1, trattino 1

Migliorare l'uso in Europa dei pareri e delle consulenze scientifiche nell'elaborazione di politiche, monitorandone l'impatto, e sviluppare strumenti e meccanismi concreti (quali ad esempio reti telematiche)

Sostenere la formazione permanente e l'aggiornamento degli operatori professionali e dei funzionari che gestiscono gli aiuti e i programmi di ricerca negli Stati membri e nelle loro regioni, promuovendo una uniformazione dei metodi e la familiarità con le migliori prassi

Emendamento 60

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Prima linea di azione», «pallino» 1, trattino 2

accrescere la fiducia nella comunità scientifica , nonché la sua autoregolazione

accrescere la fiducia nella comunità scientifica, la sua responsabilità democratica e la sua autoregolazione , ridefinendo e divulgando i criteri che stanno alla base dell'affidabilità scientifica.

Emendamento 61

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Prima linea di azione», «pallino» 2, trattino 2 bis (nuovo)

 

una maggiore enfasi sulla discussione in seno alla comunità di ricercatori degli aspetti sociali della ricerca.

Emendamento 62

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Prima linea di azione», «pallino» 3

— Per affrontare il rapporto tra scienza e società con politiche costruttive, occorre espandere, consolidare e diffondere a livello europeo il sapere accumulato nell'ambito della storia, della sociologia e della filosofia della scienza. A tal fine gli studiosi di queste discipline dovrebbero costituire delle reti per strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo da rivelare il reale contributo della scienza alla costruzione della società e all'identità europea, dando particolare risalto a:

— Per affrontare il rapporto tra scienza e società con politiche costruttive, occorre espandere, consolidare e diffondere a livello europeo la conoscenza accumulata nel corso della storia, del nostro patrimonio scientifico e tecnologico, della sociologia e della filosofia della scienza. A tal fine gli studiosi di queste discipline dovrebbero costituire delle reti per strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo da rivelare il reale contributo della scienza alla costruzione della società e all'identità europea e contribuire a un dibattito in materia , dando particolare risalto a:

— i legami tra scienza, democrazia e diritto

— i legami tra scienza, democrazia e diritto

la ricerca nel campo dell'etica della scienza e della tecnologia

la ricerca nel campo dell'etica della scienza e della tecnologia

— l'influenza reciproca tra scienza e cultura

— l'influenza reciproca tra scienza e cultura

— il ruolo e l'immagine degli scienziati .

il ruolo e l'immagine degli uomini e delle donne che operano nel campo della scienza .

 

le procedure di valutazione e gestione del rischio quali strumenti del processo decisionale, al fine di limitare le reazioni irrazionali della società.

 

mezzi per rendere la scienza più comprensibile per la società e per promuovere il dibattito pubblico .

Emendamento 63

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Seconda linea d'azione», «pallino» 2, alinea

Le attività saranno concepite in modo da: promuovere la scelta di carriere in ambito scientifico, favorire i legami intergenerazionali ed incrementare il livello generale di «alfabetizzazione scientifica». Gli scambi e la cooperazione a livello europeo si concentreranno sui metodi didattici per le scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul sostegno (concetti, materiale) agli insegnanti in materie scientifiche, sullo sviluppo di legami tra scuola e vita professionale. È inoltre prevista la possibilità di finanziare manifestazioni di ampia portata europea, che facciano incontrare scienziati autorevoli — in veste di «modelli» — e giovani aspiranti scienziati. È prevista la trattazione di attività di ricerca di base, tenendo conto dei contesti sociali e dei valori culturali. Tre sono gli aspetti da sviluppare:

Le attività saranno concepite in modo da: promuovere la scelta di carriere in ambito scientifico, favorire i legami intergenerazionali , incrementare il livello generale di «alfabetizzazione scientifica» e soprattutto analizzare i fattori che portano i giovani a non intraprendere una carriera nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Gli scambi e la cooperazione a livello europeo si concentreranno sui metodi didattici per le scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul sostegno (concetti, materiale) agli insegnanti in materie scientifiche, sullo sviluppo di legami tra scuola e vita professionale. È inoltre prevista la possibilità di finanziare manifestazioni di ampia portata europea, che facciano incontrare scienziati autorevoli — in veste di «modelli» — e giovani aspiranti scienziati. È prevista la trattazione di attività di ricerca di base, tenendo conto dei contesti sociali e dei valori culturali. Tre sono gli aspetti da sviluppare:

Emendamento 64

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Seconda Linea di azione», «pallino» 2, trattino 3 bis (nuovo)

 

rafforzare l'insegnamento delle discipline scientifiche nelle scuole di ogni ordine e grado dell'UE;

Emendamento 65

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Terza linea di azione», trattino 5

la promozione di una comunicazione transnazionale di eccellenza nel campo della ricerca e della scienza, mediante l'istituzione di premi popolari

la promozione di una comunicazione transnazionale di eccellenza nel campo della ricerca e della scienza, mediante l'istituzione di premi popolari e l'istituzione della settimana della cultura scientifica

Emendamento 66

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Terza linea di azione», trattini 6 bis e 6 ter (nuovi)

 

una migliore comunicazione dei risultati della ricerca e dei problemi legati alla ricerca da parte della comunità scientifica agli operatori politici e al pubblico, con l'obiettivo di portare un contributo informato al dibattito sulla politica della scienza

 

l'incoraggiamento dei ricercatori che comunicano con la società in generale a mostrarsi aperti per quanto concerne ipotesi e valori, incertezze e eventuali interessi economici nelle loro ricerche

Emendamento 67

Allegato I, Parte 5, sottotitolo «Strategia», «Terza linea di azione bis» (nuova)

 

Terza linea di azione (bis): Multilinguismo

Le azioni saranno tese a rafforzare nell'ambito del programma quadro le attività di R&S sulle tecnologie della società dell'informazione in campo linguistico, nonché a favorire la scienza e la tecnologia in tema di multilinguismo .

Emendamento 68

Allegato I, Parte 6, sottotitolo «Obiettivo», comma 2 bis (nuovo)

 

Sarà elaborata una strategia globale per la cooperazione internazionale che abbracci tutte le azioni internazionali svolte a titolo dei vari programmi specifici nell'ambito del programma quadro.

Emendamento 69

Allegato I, Parte 6, sottotitolo «Strategia», comma 1, alinea

Al fine di individuare e stabilire i settori prioritari della ricerca di comune interesse con i paesi terzi considerati (Paesi partner per la cooperazione internazionale) per azioni specifiche di cooperazione internazionale nell'ambito del programma specifico «Cooperazione», si intendono intensificare il dialogo politico in atto e le reti di partenariato con le varie regioni dei suddetti paesi terzi , da cui attingere per la concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà la coerenza delle attività nazionali relative alla cooperazione scientifica, sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali (degli Stati membri, Paesi candidati associati) attraverso il coordinamento multilaterale delle politiche e delle attività nazionali di RST. Nell'ambito del Programma quadro la cooperazione con i paesi terzi sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi:

Al fine di individuare e stabilire i settori prioritari della ricerca di comune interesse con i paesi terzi considerati (Paesi partner per la cooperazione internazionale) per azioni specifiche di cooperazione internazionale nell'ambito del programma specifico «Cooperazione», si intende intensificare il dialogo politico in atto e le reti di partenariato con le varie regioni dei suddetti paesi terzi onde trarre input per la concretizzazione di tali azioni , nonché prevedere la possibilità di un coordinamento con le attività internazionali degli Stati membri rendendo così possibili le sinergie . Si rafforzerà la coerenza delle attività nazionali relative alla cooperazione scientifica, sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali (degli Stati membri, Paesi candidati associati) attraverso il coordinamento multilaterale delle politiche e delle attività nazionali di RST. Nell'ambito del Programma quadro la cooperazione con i paesi terzi sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi:

Emendamento 70

Allegato I, Parte 6, sottotitolo «Strategia», comma 2

Le azioni tematiche di cooperazione internazionale sono realizzate nell'ambito del programma specifico «Cooperazione». Le azioni internazionali nel campo del potenziale umano sono condotte nell'ambito del programma «Persone». Le attività di sostegno orizzontali della cooperazione internazionale sono illustrate nel presente programma, che assicura il coordinamento complessivo delle azioni di cooperazione internazionale condotte nell'ambito dei diversi programmi.

Le azioni tematiche di cooperazione internazionale sono realizzate nell'ambito del programma specifico «Cooperazione». Le azioni internazionali nel campo del potenziale umano sono condotte nell'ambito del programma «Persone». Le attività di cooperazione internazionale e le azioni specifiche di cooperazione, comprese le misure atte a sostenere l'attuazione della strategia europea per la cooperazione internazionale in materia scientifica, sono illustrate nel presente programma, che assicura il coordinamento complessivo delle azioni di cooperazione internazionale condotte nell'ambito dei diversi programmi.

Emendamento 71

Allegato III, comma 1

Come indicato all'allegato II, la Comunità concederà una sovvenzione (Azione di coordinamento e sostegno) alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Tale sovvenzione contribuirà all'obiettivo comunitario di stimolare gli investimenti del settore privato nella ricerca, aumentando la capacità della Banca di gestire il rischio, in modo da permettere di (i) incrementare il volume dei prestiti BEI destinato ad attività con un certo livello di rischio e (ii) finanziare azioni europee di RST più rischiose di quanto sarebbe possibile senza il sostegno comunitario.

Come indicato all'allegato II, la Comunità concederà una sovvenzione (Azione di coordinamento e sostegno) alla Banca europea per gli investimenti (BEI) , che parteciperà al rischio ripartito . Tale sovvenzione contribuirà all'obiettivo comunitario di stimolare gli investimenti del settore privato nella ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione, aumentando la capacità della BEI di gestire il rischio, in modo da permettere di (i) incrementare il volume dei prestiti e delle garanzie BEI destinato ad attività con un certo livello di rischio e (ii) finanziare azioni europee di RST più rischiose di quanto sarebbe possibile senza il sostegno comunitario.

Emendamento 72

Allegato III, comma 2

La BEI presterà dei fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali seguendo le usuali procedure, disposizioni e regolamenti. La suddetta sovvenzione sarà quindi impiegata assieme alle risorse proprie per accantonamenti e l'allocazione interna di capitale, a copertura dei rischi connessi ai suddetti prestiti in relazione ad azioni europee di RST di grande portata , ammesse a fruire di finanziamenti.

La BEI presterà dei fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali seguendo le usuali procedure, disposizioni e regolamenti. La suddetta sovvenzione sarà quindi impiegata assieme alle risorse proprie per accantonamenti e l'allocazione interna di capitale, a copertura dei rischi connessi ai suddetti prestiti in relazione ad azioni europee di RST, ammesse a fruire di finanziamenti.

Emendamento 73

Allegato III, comma 5, «pallino» 2

La ammissibilità di azioni europee di RST di grande portata . Come regola generale, lo sviluppo di infrastrutture di ricerca finanziato a titolo di questo programma specifico è automaticamente ammesso alla fruizione del meccanismo. Possono eventualmente essere prese in considerazione altre infrastrutture di ricerca. Conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, l'accordo di sovvenzione fisserà anche le modalità di procedura e garantirà alla Comunità la possibilità, in determinate situazioni, di opporsi (diritto di veto) all'impiego della sovvenzione per la costituzione di accantonamenti in relazione ad un prestito proposto dalla BEI.

La ammissibilità di azioni europee di RST Come regola generale, lo sviluppo di infrastrutture di ricerca finanziato a titolo di questo programma specifico è automaticamente ammesso alla fruizione del meccanismo. Possono eventualmente essere prese in considerazione altre infrastrutture di ricerca. I candidati, indipendentemente dalle loro dimensioni (incluse le PMI), possono beneficiare di tale strumento per il finanziamento delle loro attività. Conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, l'accordo di sovvenzione fisserà anche le modalità di procedura e garantirà alla Comunità la possibilità, in determinate situazioni, di opporsi (diritto di veto) all'impiego della sovvenzione per la costituzione di accantonamenti in relazione ad un prestito proposto dalla BEI.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0521

Programma specifico «Cooperazione» (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0440) (1) e la proposta modificata (COM(2005)0440/2) (1),

visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0381/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0379/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio, in conformità delle disposizioni del paragrafo 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2), del 17 maggio 2006;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.

(4) Il presente programma specifico integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona . A tal fine deve puntare alla massima efficacia delle sue azioni nell'ambito del programma rafforzando la complementarità e le sinergie con altri programmi e azioni comunitarie, in particolare le azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti , l'ambiente e la società dell'informazione .

Emendamento 2

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) La multidisciplinarità e l'interdisciplinarità devono essere oggetto di particolare considerazione nell'ambito del presente programma specifico, conformemente alle raccomandazioni del Comitato consultivo europeo per la ricerca (EURAB 04 009 dell'aprile 2004) e alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2005 su scienza e tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione europea (3).

Emendamento 3

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) Il presente programma specifico deve prestare un'attenzione particolare al trasferimento di conoscenze, risultati e tecnologie dal settore pubblico della ricerca alle imprese, principalmente le PMI, nonché ai meccanismi atti a far sì che la domanda delle imprese possa raggiungere i gruppi di ricerca in modo efficace e articolato.

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell'ambito del programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione».

(5) Il presente programma specifico deve dedicare particolare attenzione ad assicurare un'adeguata partecipazione delle PMI a tutte le sue azioni e progetti. Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell'ambito del presente programma specifico, devono cercare la massima sinergia e complementarità con quelle svolte nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» e con gli altri programmi e azioni comunitari .

Emendamento 5

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Il presente programma specifico deve tener debito conto dell'importanza delle regioni nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, come riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione «La dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca» (COM(2001)0549).

Emendamento 6

Considerando 7

(7) Il presente programma specifico i alla sovvenzione destinata alla Banca europea per gli investimenti per la costituzione di un «meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi» al fine di migliorare l'accesso ai prestiti della BEI.

(7) Il presente programma deve contribuire alla sovvenzione destinata alla Banca europea per gli investimenti per la costituzione di un «meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi» al fine di migliorare l'accesso ai prestiti della BEI. Nello stesso senso, il programma specifico deve fornire un sostegno finanziario di pari entità al fine di coprire il rischio associato alla partecipazione delle PMI ai progetti, evitando loro la necessità di soddisfare i requisiti delle garanzie bancarie.

Emendamento 7

Considerando 8

(8) Come stabilito all'articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca e si dovrebbe dare il possibile per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Il presente programma specifico deve pertanto essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso accordi in tal senso e prevedere anche la partecipazione a livello di progetti, sulla base del vantaggio reciproco, di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

(8) Come stabilito all'articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca e si dovrebbe dare il possibile per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Il presente programma specifico deve pertanto essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso accordi in tal senso e rafforzare inoltre la cooperazione con paesi che non hanno sottoscritto accordi in tal senso nonchè prevedere la partecipazione a livello di progetti, sulla base del bene comune e del vantaggio reciproco, di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

Emendamento 8

Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , e ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etica e culturale.

Emendamento 9

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Il presente programma specifico dovrebbe tenere debito conto dell'importante ruolo svolto dalle università nell'assicurare un'esecuzione realmente eccellente nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, nell'istituzione dello Spazio europeo della ricerca, come è riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul ruolo delle università nell'Europa della conoscenza (COM(2003)0058), nonché nel contribuire allo sviluppo di una società della conoscenza.

Emendamento 10

Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(10) Il presente programma specifico e, in generale, tutto il settimo programma quadro dovrebbero contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 11

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Il presente programma specifico dovrebbe contribuire alla divulgazione scientifica e tecnologica con l'obiettivo di avvicinare la scienza e la tecnologia alla società.

Emendamento 12

Considerando 11

(11) Occorre garantire la sana gestione finanziaria del Settimo programma quadro, la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile ed un accesso agevole per tutti i partecipanti, in conformità al regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, e ad eventuali modifiche future.

(11) La Commissione si impegna a garantire la sana gestione finanziaria del settimo programma quadro e del presente programma specifico, nonché l'attuazione di entrambi nel modo più efficiente e semplice possibile ed un accesso trasparente, chiaro e agevole per tutti i partecipanti, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, e ad eventuali modifiche future.

Emendamento 13

Articolo 2

Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma «Cooperazione» a sostegno dell'intera gamma di azioni di ricerca condotte nell'ambito della cooperazione transnazionale nelle seguenti aree tematiche:

Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma «Cooperazione» a sostegno dell'intera gamma di azioni di ricerca condotte nell'ambito della cooperazione transnazionale nelle seguenti aree tematiche:

(a) Salute;

(a) Salute;

(b) Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie;

(b) Prodotti alimentari, pesca e agricoltura e biotecnologie;

(c) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(c) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(d)

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

(d)

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

(e) Energia;

(e) Energia;

(f) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

(f) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

(g) Trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

(g) Trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

(h) Scienze socioeconomiche e scienze umane;

(h) Scienze socioeconomiche e scienze umane;

(i) Sicurezza e spazio.

(i) Sicurezza;

 

(i) bis) Spazio.

Emendamento 14

Articolo 3 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano realizzate in modo efficace e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Emendamento 15

Articolo 3 bis, paragrafo 2 (nuovo)

 

2. La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione dell'istituenda agenzia esecutiva, dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e sottoposta alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

Emendamento 16

Articolo 3 bis, paragrafo 3 (nuovo)

 

3. Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati attenendosi al principio della sana gestione finanziaria, ovvero in conformità ai principi di economia, efficienza ed efficacia nonché al principio di proporzionalità.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali , tenendo presenti le garanzie scientifiche richieste in funzione del settore di conoscenza e del tipo di ricerca .

Emendamento 18

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa anticipatamente l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato del bilancio annuale.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito dei regimi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri concerneranno l'eccellenza, l'impatto e l'attuazione. In questo ambito potranno essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro dei criteri aggiuntivi, i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito dei regimi di finanziamento e per la selezione dei progetti , riconoscendo la compatibilità della partecipazione dei ricercatori e dei gruppi di ricerca a programmi nazionali ed europei contemporaneamente . I criteri concerneranno l'eccellenza, l'impatto e l'attuazione. In questo ambito potranno essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro dei criteri aggiuntivi, i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

2. La procedura di cui all' articolo 8, paragrafo 2 , si applica per l'adozione:

2. La procedura regolamentare con scrutinio di cui all' articolo 8, paragrafo 3 , si applica per l'adozione:

Emendamento 21

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione stabilita all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa .

2. La Commissione riferisce periodicamente al comitato sui progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e lo informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito del programma .

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 5 bis, paragrafi 1-4 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni del presente articolo 8.

4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e lo informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Emendamento 22

Allegato I, parte introduttiva, comma 2

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo sostenibile promuovendo al tempo stesso la ricerca ai massimi livelli di eccellenza.

La ricerca deve essere innanzitutto rivolta all'accrescimento del sapere. L'obiettivo generale è contribuire all'accrescimento del sapere nonché allo sviluppo sostenibile promuovendo al tempo stesso la ricerca ai massimi livelli di eccellenza. La ricerca è strumento fondamentale per favorire l'inclusione sociale, la partecipazione e la cittadinanza attiva, la crescita economica, la competitività, la salute e la qualità della vita.

Emendamento 23

Allegato I, parte introduttiva, comma 2 bis (nuovo)

 

In presenza di partenariati università-industria, la Commissione si impegnerà a diffondere i risultati della ricerca di base e applicata, quando questi siano di interesse pubblico e orientati al bene comune.

Emendamento 24

Allegato I, parte introduttiva, comma 3, punto 9

(9) Sicurezza e spazio

(9) Sicurezza

 

(9 bis) Spazio

Emendamento 25

Allegato I, parte introduttiva, comma 5

Il principio dello sviluppo sostenibile e la parità di genere saranno tenuti in debito conto . Inoltre, se pertinenti, fra le attività del presente programma specifico rientreranno anche gli aspetti di carattere etico, sociale, giuridico e gli aspetti culturali in senso lato delle attività di ricerca da intraprendere e delle potenziali applicazioni di tali ricerche, nonché le ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e le prospettive.

Il principio dell'eccellenza scientifica e tecnologica deve informare l'intero settimo programma quadro . Inoltre, se pertinenti, fra le attività del presente programma specifico rientreranno anche gli aspetti di carattere etico, sociale, giuridico e gli aspetti culturali in senso lato delle attività di ricerca da intraprendere e delle potenziali applicazioni di tali ricerche, nonché le ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e le prospettive.

Emendamento 26

Allegato I, parte introduttiva, comma 5 bis (nuovo)

 

Si presterà particolare attenzione ad aumentare la coesione fra i paesi e le regioni dell'Unione europea in campo scientifico e tecnologico, puntando specialmente su misure atte a ridurre il divario tecnologico fra i diversi territori, attraverso l'incentivazione differenziale delle capacità tecnologiche delle imprese, a tutti i livelli. A tal fine le azioni del programma quadro saranno concertate con le linee d'azione di altre politiche comunitarie, in particolare con la politica regionale e la politica della competitività e dell'innovazione.

Emendamento 27

Allegato I, «Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti congiunti», comma 1

Si presterà particolare attenzione alle aree scientifiche prioritarie che riguardano più temi, come le scienze e le tecnologie marine. La pluridisciplinarità sarà incentivata mediante approcci congiunti transettoriali di temi di ricerca e sviluppo tecnologico che rivestono un interesse per varie aree tematiche. Queste strategie transettoriali saranno attuate in particolare mediante i seguenti strumenti:

Si presterà particolare attenzione alle aree scientifiche e tecnologiche prioritarie che riguardano più temi, come le scienze e le tecnologie marine, le tecnologie per il turismo, l'ingegneria e la chimica verdi, e la sanità ambientale . La pluridisciplinarità , inclusa la ricerca sui processi partecipativi, sarà incentivata mediante approcci congiunti transettoriali di temi di ricerca e sviluppo tecnologico che rivestono un interesse per varie aree tematiche. Queste strategie transettoriali saranno attuate tra l'altro mediante i seguenti strumenti:

il ricorso a inviti congiunti nell'ambito di più temi qualora un tema di ricerca rivesta un chiaro interesse per le attività svolte nell'ambito di ciascuno dei temi in questione;

il ricorso a inviti congiunti nell'ambito di più temi qualora un tema di ricerca rivesta un chiaro interesse per le attività svolte nell'ambito di uno degli altri temi in questione;

la particolare attenzione prestata alla ricerca interdisciplinare nell'ambito dell'attività «esigenze emergenti»;

la particolare attenzione prestata alla ricerca interdisciplinare nell'ambito dell'attività «esigenze emergenti»;

il ricorso a consulenze esterne provenienti da un'ampia gamma di discipline e contesti per l'elaborazione del programma di lavoro;

il ricorso a consulenze di ricercatori di chiara fama provenienti da un'ampia gamma di discipline e contesti per l'elaborazione del programma di lavoro;

per quanto concerne la ricerca orientata alle politiche, garantendo la coerenza con le politiche dell'UE.

per quanto concerne la ricerca orientata alle politiche, garantendo la coerenza con le politiche dell'UE.

Emendamento 28

Allegato I, «Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti congiunti», comma 2

La Commissione europea garantirà il coordinamento tra i temi del presente programma specifico e le azioni realizzate nell'ambito di altri programmi specifici del 7o programma quadro, come quelle concernenti le infrastrutture di ricerca nel programma specifico «Capacità».

La Commissione europea garantirà il coordinamento tra i temi del presente programma specifico e le azioni realizzate nell'ambito di altri programmi specifici del settimo programma quadro, come quelle concernenti le infrastrutture di ricerca nel programma specifico «Capacità». Il programma di lavoro individuerà le azioni che andranno coordinate in maniera speciale con quelle degli altri programmi specifici, prevedendo i meccanismi adeguati ad assicurare l'efficacia di tale coordinamento.

Emendamento 29

Allegato I, «Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità», comma 1

La costante pertinenza dei temi di ricerca per l'industria sarà garantita grazie anche al lavoro delle varie «Piattaforme tecnologiche europee». Il presente programma specifico contribuirà in questo modo all'attuazione delle agende strategiche di ricerca stabilite ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche europee qualora rivestano un vero valore aggiunto europeo. Le nove aree tematiche stabilite tengono già ampiamente conto delle esigenze generali di ricerca individuate nelle agende strategiche di ricerca esistenti. L'integrazione più dettagliata del loro contenuto tecnico avverrà in seguito, al momento dell'elaborazione del programma di lavoro particolareggiato in vista degli inviti presentare proposte specifici.

La costante pertinenza dei temi di ricerca per l'industria e la partecipazione di quest'ultima a tali temi saranno garantite grazie anche al lavoro delle varie «Piattaforme tecnologiche europee». Il presente programma specifico , unitamente agli apporti forniti dall'industria, contribuirà in questo modo all'attuazione delle agende strategiche di ricerca stabilite ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche europee qualora rivestano un vero valore aggiunto europeo. Le nove aree tematiche stabilite tengono già ampiamente conto delle esigenze generali di ricerca individuate nelle agende strategiche di ricerca esistenti. L'integrazione più dettagliata del loro contenuto tecnico avverrà in seguito, al momento dell'elaborazione del programma di lavoro particolareggiato in vista degli inviti presentare proposte specifici.

Emendamento 30

Allegato I, «Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità», comma 2

Sarà inoltre garantita la costante pertinenza dei temi per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e della regolamentazione europee. Ciò riguarda settori di intervento come la salute, la sicurezza, la tutela dei consumatori, l'energia, l'ambiente, l'aiuto allo sviluppo, la pesca, gli affari marittimi, l'agricoltura, la salute e il benessere degli animali, i trasporti, l'istruzione e la formazione, la società dell'informazione e i media, l'occupazione, gli affari sociali, la coesione, la giustizia e gli affari interni, nonché la ricerca prenormativa e conormativa destinata a migliorare la qualità delle norme e della loro attuazione. In questo ambito, possono svolgere un ruolo utile anche le piattaforme che associano le parti interessate e la comunità di ricerca al fine di riflettere su agende strategiche di ricerca che rivestono interesse per la politica sociale, la politica ambientale o altri settori di intervento.

Sarà inoltre garantita la costante pertinenza dei temi per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e della regolamentazione europee. Ciò riguarda settori di intervento come la salute, la sicurezza, la tutela dei consumatori, l'energia, l'ambiente, l'aiuto allo sviluppo, la pesca, gli affari marittimi, l'agricoltura, la salute e il benessere degli animali, i trasporti, l'istruzione e la formazione, la società dell'informazione e i media, l'occupazione, gli affari sociali, la coesione, la giustizia e gli affari interni, nonché la ricerca prenormativa e conormativa destinata a migliorare l'interoperatività e la concorrenza e la qualità delle norme e della loro attuazione. In questo ambito, possono svolgere un ruolo utile anche le piattaforme che associano le parti interessate e la comunità di ricerca al fine di riflettere su agende strategiche di ricerca che rivestono interesse per la politica sociale, la politica ambientale o altri settori di intervento.

Emendamento 31

Allegato I, «Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità», punto 1, alinea

Esigenze emergenti: si potrà apportare un sostegno specifico a proposte di ricerca destinate a individuare o studiare approfonditamente, in un settore determinato e/o un settore che si trova all'intersezione tra più discipline, nuove opportunità scientifiche e tecnologiche, che potrebbero portare a progressi significativi. Questo sostegno sarà realizzato mediante:

Esigenze emergenti: si potrà apportare un sostegno specifico a proposte di ricerca destinate a individuare o studiare approfonditamente, in un settore determinato e/o un settore che si trova all'intersezione tra più discipline, nuove opportunità scientifiche e tecnologiche, che potrebbero portare a progressi significativi o ad applicazioni dirette . Questo sostegno sarà realizzato mediante:

Emendamento 32

Allegato I, «Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità», punto 1, trattino 1

ricerca aperta, «dal basso verso l'alto», su argomenti stabiliti dai ricercatori stessi al fine di individuare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche (azioni «Adventure») o valutare nuove scoperte o fenomeni di recente osservazione che potrebbero essere indice di rischi o problemi per la società (azioni «Insight»);

ricerca aperta, «dal basso verso l'alto», su argomenti stabiliti dai ricercatori stessi al fine di individuare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche (azioni «Adventure») o di individuare tempestivamente sviluppi e tendenze con applicazioni potenziali significative (azioni «Foresight»), o valutare nuove scoperte o fenomeni di recente osservazione che potrebbero essere indice di rischi o problemi per la società (azioni «Insight»);

Emendamento 33

Allegato I, «Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio», comma 1

Al fine di rafforzare la diffusione e l'utilizzo degli esiti delle ricerche comunitarie, in tutte le aree tematiche, si sosteranno la diffusione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati, anche tra i responsabili politici, mediante il finanziamento di iniziative di collegamento in rete/intermediazione, seminari e eventi, assistenza di esperti esterni e servizi elettronici di informazione:

Al fine di rafforzare la diffusione , l'utilizzo e l'impatto degli esiti delle ricerche comunitarie, in tutte le aree tematiche, si sosterranno la diffusione e il trasferimento delle conoscenze nonché lo sfruttamento dei risultati, anche tra i responsabili politici, mediante il finanziamento di iniziative di collegamento in rete/intermediazione, seminari e eventi, assistenza di esperti esterni e servizi elettronici di informazione e di consulenza. Tale compito sarà espletato nell'ambito di ciascun settore tematico mediante:

Emendamento 34

Allegato I, «Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio», comma 1, trattino 2

offerta di un'assistenza mirata ai progetti e ai consorzi al fine di consentir loro di accedere alle competenze necessarie per ottimizzare la valorizzazione dei risultati;

offerta di un'assistenza mirata ai progetti e ai consorzi al fine di consentir loro di accedere alle competenze e alle risorse, soprattutto finanziarie, necessarie per ottimizzare la valorizzazione dei risultati;

Emendamento 35

Allegato I, «Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio», comma 1, trattino 3

azioni specifiche di diffusione caratterizzate da un approccio proattivo per diffondere i risultati di una gamma di progetti, anche quelli realizzati nell'ambito di programmi quadro precedenti e di altri programmi di ricerca, che riguardano settori o gruppi di interesse specifici in qualità di utilizzatori potenziali ;

azioni specifiche di diffusione caratterizzate da un approccio proattivo per diffondere i risultati di una gamma di progetti, anche quelli realizzati nell'ambito di programmi quadro precedenti e di altri programmi di ricerca, che riguardano settori o gruppi di interesse specifici , con particolare attenzione per gli eventuali utilizzatori e per i docenti preuniversitari ;

Emendamento 36

Allegato I, «Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio», comma 1, trattino 5

servizi CORDIS destinati a promuovere la diffusione delle conoscenze e la valorizzazione dei risultati della ricerca;

servizi CORDIS destinati a promuovere la diffusione delle conoscenze , in una forma facilmente comprensibile per l'utilizzatore, e la valorizzazione dei risultati della ricerca;

Emendamento 37

Allegato I, «Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio», comma 1, trattino 6

iniziative destinate a favorire il dialogo e i dibattiti su temi scientifici e risultati della ricerca con un ampio pubblico al di fuori della comunità dei ricercatori.

iniziative destinate a favorire il dialogo e i dibattiti su temi scientifici e risultati della ricerca con un ampio pubblico al di fuori della comunità dei ricercatori , anche attraverso l'uso della ricerca a vantaggio delle organizzazioni della società civile (OSC) .

Emendamento 38

Allegato I, «Iniziative tecnologiche congiunte», comma 1

In un numero limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie giustificano l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumono la forma di «Iniziative tecnologiche congiunte». Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici di ricerca nel loro settore, assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal programma quadro di ricerca e finanziamenti con ricorso al credito concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Le iniziative tecnologiche congiunte saranno istituite in base a proposte separate (ad esempio in base all'articolo 171 del trattato).

In un numero limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie giustificano l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumono la forma di «Iniziative tecnologiche congiunte». Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici di ricerca nel loro settore, assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal programma quadro di ricerca e finanziamenti con ricorso al credito concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Le iniziative tecnologiche congiunte saranno istituite individualmente in base a proposte separate (ad esempio in base all'articolo 171 del trattato).

Emendamento 39

Allegato I, «Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari», comma 1

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di due strumenti principali: il piano ERA-NET e la partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca avviati congiuntamente (articolo 169 del trattato). L'azione servirà anche a rafforzare la complementarità e le sinergie tra il programma quadro e le attività svolte nell'ambito di strutture intergovernative, quali EUREKA, EIROforum e COST. Sarà concesso un sostegno finanziario alle attività di gestione e coordinamento in modo che COST possa continuare a contribuire al coordinamento e agli scambi tra équipe di ricerca finanziate a livello nazionale.

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di due strumenti principali: il piano ERA-NET e la partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca avviati congiuntamente (articolo 169 del trattato). L'azione servirà anche a rafforzare la complementarità e le sinergie tra il programma quadro e le attività svolte nell'ambito di strutture intergovernative, quali EUREKA, EIROforum e COST. Vista l'importanza per la competitività dell'UE dello sviluppo delle PMI, verrà prestata una particolare attenzione ad aiutare le PMI ad alta tecnologia a ottenere accesso alla ricerca, a norma dell'articolo 169 del trattato (programmi EUREKA e «EUROSTARS»). Sarà concesso un sostegno finanziario alle attività di gestione e coordinamento in modo che COST possa continuare a contribuire al coordinamento e agli scambi tra équipe di ricerca finanziate a livello nazionale.

Emendamento 40

Allegato I, «Cooperazione internazionale», comma 1 e trattino 1 (nuovo)

Le azioni di cooperazione internazionale sosteranno una politica scientifica e tecnologica internazionale che si pone due obiettivi interdipendenti:

Le azioni di cooperazione internazionale sosteranno una politica scientifica e tecnologica internazionale che si pone tre obiettivi interdipendenti:

 

creare la base per le attività e le capacità di ricerca nei paesi in via di sviluppo, consolidare e rafforzare gli organi responsabili: università e centri pubblici e privati di formazione di ricercatori;

Emendamento 41

Allegato I, «Cooperazione internazionale», comma 1, trattino 1

sostenere e promuovere la competitività europea mediante partnership di ricerca strategiche in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi, ivi compresi paesi altamente industrializzati ed economie emergenti, invitando i migliori scienziati dai paesi terzi a lavorare in e con l'Europa;

sostenere e promuovere progetti di ricerca di valore universale mediante partnership di ricerca strategiche in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi, ivi compresi paesi altamente industrializzati ed economie emergenti, sostenendo la mobilità di scienziati dai paesi terzi affinché vi siano le condizioni migliori per poter lavorare in e con l'Europa, e agevolandone poi il rientro in patria ;

Emendamento 42

Allegato I, «Cooperazione internazionale», comma 1, trattino 2

affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata mondiale , sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci .

affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata globale, rafforzando il concetto di cooperazione mondiale, e la condivisione della conoscenza e delle informazioni.

Emendamento 43

Allegato I, «Cooperazione internazionale», comma 2

La politica di cooperazione scientifica internazionale dell'UE attribuirà particolare rilievo e svilupperà la cooperazione al fine di produrre, condividere e valorizzare le conoscenze attraverso partenariati di ricerca equi, che tengano conto del contesto nazionale, regionale e socioeconomico, nonché della base di conoscenze dei paesi partner. L'approccio strategico mira a rafforzare la competitività dell'UE e a favorire lo sviluppo mondiale sostenibile grazie a questi partenariati conclusi a livello bilaterale, regionale e mondiale, tra l'UE e i paesi terzi secondo il principio dell'interesse e dei vantaggi reciproci . A tal fine, il ruolo dell'UE in quanto operatore mondiale dovrebbe essere incentivato anche mediante programmi multilaterali di ricerca internazionale. Le azioni di cooperazione internazionale finanziate riguarderanno grandi sfide politiche al fine di aiutare l'UE a tener fede ai suoi impegni internazionali e contribuire alla condivisione dei valori europei, quali la competitività, il progresso socioeconomico, la protezione dell'ambiente e le regole di previdenza sociale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile mondiale.

La politica di cooperazione scientifica internazionale dell'UE attribuirà particolare rilievo e svilupperà la cooperazione al fine di produrre, condividere e valorizzare le conoscenze attraverso partenariati di ricerca equi, che tengano conto del contesto internazionale, nazionale, regionale e socioeconomico, nonché della base di conoscenze e delle priorità europee e dei paesi partner. L'approccio strategico mira a rafforzare la competitività dell'UE e a favorire lo sviluppo mondiale sostenibile grazie a questi partenariati conclusi a livello bilaterale, regionale e mondiale, tra l'UE e i paesi terzi secondo il principio dell'interesse pubblico e collettivo . A tal fine, il ruolo dell'UE in quanto operatore mondiale dovrebbe essere incentivato anche mediante programmi multilaterali di ricerca internazionale. Le azioni di cooperazione internazionale finanziate riguarderanno grandi sfide politiche al fine di aiutare l'UE a tener fede ai suoi impegni internazionali e contribuire alla condivisione dei risultati per migliorare la competitività, il progresso socioeconomico, la protezione dell'ambiente e le regole di previdenza sociale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile mondiale.

Emendamento 44

Allegato I, «Cooperazione internazionale», comma 3, punto 2

azioni specifiche di cooperazione in ciascuna area tematica destinate a paesi terzi qualora sussista un interesse reciproco nella cooperazione su temi particolari. L'individuazione di esigenze e priorità specifiche sarà strettamente legata agli accordi di cooperazione bilaterali pertinenti e ai dialoghi multilaterali e biregionali in corso tra l'UE e questi paesi o gruppi di paesi. Le priorità saranno definite in funzione delle esigenze specifiche, del potenziale e del livello di sviluppo economico della regione o del paese in questione. A tal fine, sarà elaborato un piano strategico e attuativo in materia di cooperazione internazionale che comporterà azioni specifiche mirate concernente un solo tema o di natura trasversale, ad esempio in settori quali la sanità, l'agricoltura, servizi igienici in materia di risorse idriche; le risorse idriche, la sicurezza alimentare, la coesione sociale, l'energia, l'ambiente, la pesca, l'acquacoltura e le risorse naturali, la politica economica sostenibile e le tecnologie di informazione e comunicazione. Queste azioni fungeranno da strumenti privilegiati per attuare la cooperazione tra l'UE e questi paesi. Mirano in particolare a rafforzare le capacità di ricerca e cooperazione dei paesi candidati, dei paesi confinanti, dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti. Le azioni saranno oggetto di inviti mirati e si farà il possibile per agevolare l'accesso a tali azioni dei paesi terzi interessati, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

azioni specifiche di cooperazione in ciascuna area tematica destinate a paesi terzi qualora sussista un interesse reciproco nella cooperazione su temi particolari. L'individuazione di esigenze e priorità specifiche sarà strettamente legata agli accordi di cooperazione bilaterali pertinenti e ai dialoghi multilaterali e biregionali in corso tra l'UE e questi paesi o gruppi di paesi. Le priorità saranno definite in funzione dell'interesse e del beneficio reciproci e delle esigenze specifiche, del potenziale e del livello di sviluppo economico della regione o del paese in questione. A tal fine, sarà elaborato un piano strategico e attuativo in materia di cooperazione internazionale che comporterà azioni specifiche mirate concernenti un solo tema o di natura trasversale, ad esempio in settori quali la sanità, in particolare le malattie trascurate, l'agricoltura, servizi igienici in materia di risorse idriche; le risorse idriche, la sicurezza alimentare, la coesione sociale, l'energia, l'ambiente, la pesca, l'acquacoltura e le risorse naturali, la politica economica sostenibile e le tecnologie di informazione e comunicazione. Queste azioni fungeranno da strumenti privilegiati per attuare la cooperazione tra l'UE e questi paesi. In quanto ambiti in cui si esplica l'interesse reciproco, tali azioni includono altresì: le azioni che mirano a rafforzare le capacità di ricerca e cooperazione dei paesi candidati, dei paesi confinanti, dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti. Le azioni saranno oggetto di inviti mirati e si farà il possibile per agevolare l'accesso a tali azioni dei paesi terzi interessati, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 45

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Strategia», comma 1 bis (nuovo)

 

A tal fine, si cercheranno le migliori complementarità e sinergie con altri programmi e azioni comunitari, nonché con i programmi nazionali e regionali di ricerca attuati nei vari Stati membri.

Emendamento 46

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Strategia», comma 3

Qualora opportuno, le questioni di genere nella ricerca saranno prese in considerazione ed integrate nei progetti. Particolare attenzione sarà accordata alla comunicazione dei risultati della ricerca e all'avvio di un dialogo con la società civile, in particolare con gruppi di pazienti, nella fase più precoce possibile, su nuovi sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e genetica. Si garantirà inoltre l'ampia diffusione ed utilizzazione dei risultati.

Qualora opportuno, le questioni di genere saranno prese in considerazione ed integrate nei progetti. I fattori di rischio, i meccanismi biologici, le manifestazioni cliniche, le conseguenze e il trattamento delle patologie variano spesso a seconda che si sia in presenza di un uomo o di una donna. Esistono, inoltre, patologie che colpiscono soltanto un sesso o sono più frequenti tra le donne o tra gli uomini (come la fibromialgia/sindrome da fatica cronica, che si presentano in proporzione ben superiore tra le donne rispetto agli uomini). Tutte le attività finanziate in tale settore devono, pertanto, prevedere la possibilità di definire tali differenze nei loro protocolli di ricerca, nelle loro metodologie e nelle loro analisi dei risultati. Particolare attenzione sarà accordata alla comunicazione dei risultati della ricerca e all'avvio di un dialogo con la società civile, in particolare con gruppi di pazienti, nella fase più precoce possibile, su nuovi sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e genetica. Si garantirà inoltre l'ampia diffusione ed utilizzazione dei risultati.

Emendamento 47

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Biotecnologie, tecnologie e strumenti generici per la salute umana», trattino 1

Ricerca high-throughput (ad elevate prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti di ricerca nella biologia moderna che rafforzeranno notevolmente la produzione di dati e miglioreranno la standardizzazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e di campioni (biobanche). Le ricerche si incentreranno sulle nuove tecnologie per il sequenziamento, l'espressione genica, la genotipizzazione e la fenotipizzazione, la genomica strutturale, la bioinformatica e la biologia dei sistemi, e altre tecnologie «-omiche».

Ricerca high-throughput (ad elevate prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti di ricerca nella biologia moderna che rafforzeranno notevolmente la produzione di dati e miglioreranno la standardizzazione, l'acquisizione e l'analisi sperimentale e bioinformatica di dati e di campioni (biobanche). Le ricerche si incentreranno sulle nuove tecnologie per il sequenziamento, grazie a metodi veloci, economicamente redditizi e ampiamente accessibili, l'espressione genica, la genotipizzazione e la fenotipizzazione, la genomica strutturale, la bioinformatica e la biologia dei sistemi, inclusa la supercapacità di elaborazione dei dati per la modellistica strutturale, e altre tecnologie «-omiche».

Emendamento 172

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Biotecnologie, tecnologie e strumenti generici per la salute umana», trattino 2

Individuazione, diagnosi e monitoraggio: sviluppo di strumenti e tecnologie di visualizzazione, imaging (trattamento delle immagini), individuazione e analisi per la ricerca biomedica, per la previsione, la diagnosi, il monitoraggio e la prognosi delle malattie, nonché per sostenere e orientare gli interventi terapeutici. Si privilegerà un approccio multidisciplinare che integra settori quali la biologia molecolare e cellulare, la fisiologia, la genetica, la fisica, la chimica, le nanotecnologie, i microsistemi, i dispositivi e le tecnologie informatiche. Si accorderà particolare rilievo ai metodi non invasivi o poco invasivi e agli aspetti della garanzia della qualità.

Individuazione, diagnosi e monitoraggio: sviluppo di strumenti e tecnologie di visualizzazione, imaging (trattamento delle immagini), individuazione e analisi per la ricerca biomedica, per la previsione, la diagnosi, il monitoraggio e la prognosi delle malattie, nonché per sostenere e orientare gli interventi terapeutici. Si privilegerà un approccio multidisciplinare -con priorità a strumenti diagnostici che sono direttamente connessi con la terapia- che integra settori quali la biologia molecolare e cellulare, la fisiologia, la genetica, la fisica, la chimica, le nanotecnologie, i microsistemi, i dispositivi e le tecnologie informatiche. Si accorderà particolare rilievo ai metodi non invasivi o poco invasivi e agli aspetti della garanzia della qualità.

Emendamento 48

Allegato I, «Temi», Sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Biotecnologie, tecnologie e strumenti generici per la salute umana», trattino 4

Previsione dell'adeguatezza, della sicurezza e dell'efficacia delle terapie: si mira a sviluppare e convalidare i parametri, gli strumenti, i metodi e le norme necessarie per fare in modo che i pazienti possano beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed efficaci (per quanto riguarda i farmaci convenzionali, questi aspetti saranno esaminati nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta sui farmaci innovativi). L'accento sarà posto su strategie quali la farmacogenomica, e i metodi e i modelli in silico, in vitro (ivi comprese le alternative alla sperimentazione animale) e in vivo.

Previsione dell'adeguatezza, della sicurezza e dell'efficacia delle terapie: si mira a sviluppare e convalidare i parametri, gli strumenti, i metodi e le norme necessarie per fare in modo che i pazienti possano beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed efficaci (per quanto riguarda i farmaci convenzionali, questi aspetti saranno esaminati nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta sui farmaci innovativi). L'accento sarà posto su strategie quali la farmacogenomica, i metodi e i modelli in silico, in vitro (ivi comprese le alternative alla sperimentazione animale) e in vivo , nonché sull'immuno-monitoraggio .

Emendamento 49

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 1, punto 1

Rilevazione di dati su larga scala: si tratta di utilizzare tecnologie high-throughput per generare dati utili per lo studio e la comprensione della funzione genica e dei prodotti genici e delle loro interazioni in reti complesse. La ricerca si incentrerà sulla genomica, la proteomica, la genetica delle popolazioni, la genetica comparativa e funzionale.

Rilevazione di dati su larga scala: si tratta di utilizzare tecnologie high-throughput per generare dati utili per lo studio e la comprensione della funzione genica , dei prodotti genici e dei sistemi cellulari, delle loro interazioni in reti complesse e in importanti processi biologici (ad es. la riorganizzazione sinaptica e cellulare) e nei processi di mutazione . La ricerca si incentrerà sulla genomica, inclusa l'RNA, la proteomica, la genetica delle popolazioni, la genetica comparativa e funzionale.

Emendamento 50

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 2, punto 1

Ricerca sul cervello e relative patologie: si tratta di comprendere meglio la struttura integrata e la dinamica del cervello, di studiare le patologie del cervello e individuare nuove terapie. La ricerca si incentrerà sullo studio delle funzioni cerebrali, dal livello molecolare fino alla funzione della cognizione, e sul trattamento delle malattie e dei disturbi neurologici e psichiatrici, ivi comprese le terapie rigenerative e di «riparazione».

Ricerca sul cervello e relative patologie: si tratta di comprendere meglio la struttura integrata e la dinamica del cervello, di studiare le patologie del cervello, compresi gli aspetti di genere e le patologie gravi collegate all'invecchiamento (ad esempio la demenza, il morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson) e individuare nuove terapie. La ricerca si incentrerà sullo studio delle funzioni cerebrali, dal livello molecolare fino alla funzione della cognizione, e delle disfunzioni cerebrali, dall'attività sinaptica alla neurodegenerazione, oltre ad acquisire una conoscenza globale del cervello. Saranno condotte ricerche sul trattamento delle malattie e dei disturbi neurologici e psichiatrici, ivi comprese terapie e tecnologie rigenerative e di «riparazione».

Emendamento 51

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 2, punto 2

Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta di comprendere meglio il processo dello sviluppo nel corso della vita e dell'invecchiamento sano. La ricerca sarà incentrata sullo studio dei sistemi umani e dei sistemi modello, ivi comprese le interazioni con fattori quali l'ambiente, il comportamento e il genere.

Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta di comprendere meglio il processo dello sviluppo nel corso della vita e dell'invecchiamento sano. La ricerca sarà incentrata sullo studio dei sistemi umani , modello e cellulari , ivi comprese le interazioni con fattori quali l'ambiente, il comportamento, la cultura e il genere, allo scopo di alleviare i problemi della vita quotidiana in età avanzata, dall'attività sinaptica alla neurodegenerazione, utilizzando tra l'altro l'approccio di imaging funzionale o molecolare, clinico o preclinico .

Emendamento 52

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punti 1 e 1 bis (nuovo)

Cancro: la ricerca si incentrerà sull'eziologia della malattia, l'individuazione e la convalida di bersagli farmacologici (drug target) e di marcatori biologici utili ai fini della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento; ed infine sull'efficacia della prognosi, della diagnosi e degli interventi terapeutici.

Cancro: la ricerca si incentrerà sull'eziologia della malattia, sulla ricerca epidemiologica, i nuovi farmaci/terapie per il trattamento e i fattori di rischio, l'individuazione e la convalida di fattori ambientali determinanti, di bersagli farmacologici (drug target) e di marcatori biologici utili ai fini della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento, sull'efficacia della prognosi, della diagnosi e degli interventi terapeutici.

 

Patologie degenerative connesse all'età.

Emendamento 53

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punto 3

Diabete e obesità: per quanto concerne il diabete la ricerca si incentrerà sull'eziologia, la prevenzione e il trattamento dei vari tipi di diabete. Per quanto riguarda l'obesità la ricerca si baserà su strategie pluridisciplinari relative ai fattori genetici, lo stile di vita e l'epidemiologia.

Diabete e obesità: per quanto concerne il diabete, la ricerca si incentrerà sull'eziologia, la prevenzione e il trattamento , comprendente una terapia di sostituzione cellulare, dei vari tipi di diabete. Per quanto riguarda l'obesità, la ricerca si baserà su strategie pluridisciplinari relative ai fattori genetici, biochimici e fisiologici (valutati ricorrendo ad approcci non invasivi come l'imaging molecolare e funzionale), lo stile di vita e l'epidemiologia. Sia per il diabete che per l'obesità verrà posto l'accento sulle patologie giovanili e su fattori che operano nell'infanzia.

Emendamento 54

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punto 3 bis (nuovo)

 

Malattie reumatiche: la ricerca si incentrerà sull'eziologia, la diagnosi precoce e i marcatori biologici delle malattie reumatiche e sul trattamento, con particolare accento sulle malattie reumatiche infiammatorie.

Emendamento 55

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punto 5

Altre malattie croniche: la ricerca si incentrerà su malattie non mortali ma con un forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti anziani, come le disabilità funzionali e sensoriali ed altre malattie croniche (ad esempio patologie reumatoidi).

Altre malattie croniche: la ricerca si incentrerà su malattie non mortali ma con un forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti anziani, come le disabilità funzionali e sensoriali ed altre malattie croniche , in particolare quelle infiammatorie (ad esempio patologie reumatoidi , come le artriti reumatoidi, l'osteoporosi, la demenza e le patologie neurodegenerative ).

Emendamento 56

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punto 5 bis (nuovo)

 

Altre patologie: la ricerca si incentrerà sulle patologie respiratorie, patologie trascurate e studi basati sulla popolazione per individuare fattori di rischio emergenti.

Emendamento 57

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ricerca traslazionale per la salute umana», trattino 4, punto 5 ter (nuovo)

 

Ricerca sulla rigenerazione dei tessuti: particolare attenzione verrà accordata alla ricerca sulla rigenerazione dei tessuti, come la pelle e i tessuti del cuore, al fine di comprendere i meccanismi alla base dei processi rigenerativi e individuare approcci innovativi per terapie geniche e cellulari.

Emendamento 58

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei», trattino 1

Migliorare la promozione della salute e la profilassi: si tratta di fornire elementi di prova sulle migliori misure di sanità pubblica in termini di stile di vita e interventi a livelli e in contesti diversi. La ricerca si incentrerà sui determinati della salute in senso lato e la loro interazione sia a livello di individui che di comunità (ad esempio, regime alimentare, stress, tabacco e altre sostanze, attività fisica, contesto culturale, fattori socioeconomici ed ambientali). La salute mentale sarà studiata in una prospettiva temporale che copra l'intera durata di vita.

Migliorare la promozione della salute e la profilassi: si tratta di fornire elementi di prova sulle migliori misure di sanità pubblica in termini di stile di vita e interventi a livelli e in contesti diversi. La ricerca si incentrerà sui determinati della salute in senso lato e la loro interazione sia a livello di individui che di comunità (ad esempio, regime alimentare, stress, tabacco e altre sostanze, attività fisica, qualità della vita, contesto culturale, fattori socioeconomici , nutrizionali ed ambientali). La salute mentale sarà studiata in una prospettiva temporale che copra l'intera durata di vita.

Emendamento 59

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei», trattino 2

Passare dalla ricerca clinica alla pratica clinica, con un'utilizzazione più adeguata dei farmaci ed un ricorso appropriato agli interventi orientati sul comportamento e l'organizzazione, nonché alle terapie e alle tecnologie al servizio della salute. Sarà prestata particolare attenzione alla sicurezza del paziente: si tratta di individuare le migliori pratiche cliniche, comprendere il processo decisionale in situazioni cliniche di cure primarie e cure specialistiche, promuovere le applicazioni della medicina basata sulle prove e il rafforzamento del ruolo dei pazienti. La ricerca si incentrerà sulla valutazione comparativa delle strategie, lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi compresi i farmaci, tenendo conto delle varie prove ottenute con la farmacovigilanza, delle specificità del paziente (ad esempio, suscettibilità genetica, età, genere e accettazione della terapia) e dell'analisi costi-benefici.

Passare i risultati della ricerca clinica alla pratica clinica, con un'utilizzazione più adeguata dei farmaci (ad esempio per evitare lo svilupparsi di resistenze agli antibiotici) ed un ricorso appropriato agli interventi orientati sul comportamento , i sistemi di salute pubblica e l'organizzazione, nonché alle terapie e alle tecnologie al servizio della salute. Sarà prestata particolare attenzione alla sicurezza del paziente , compresi gli effetti secondari dei farmaci : si tratta di individuare le migliori pratiche cliniche, comprendere il processo decisionale in situazioni cliniche di cure primarie e cure specialistiche , promuovere le applicazioni della medicina basata sulle prove e il rafforzamento del ruolo dei pazienti allo scopo di migliorare la loro autonomia dal punto di vista personale e sociale . La ricerca si incentrerà sulla valutazione comparativa delle strategie, lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi compresi i farmaci e le nuove tecnologie sanitarie , tenendo conto delle varie prove ottenute con la farmacovigilanza, delle specificità del paziente (ad esempio, suscettibilità genetica, età, genere e accettazione della terapia) e dell'analisi costi-benefici in termini di salute e qualità della vita, nonché delle buone prassi .

Emendamento 60

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei», trattino 3

Qualità, solidarietà e sostenibilità dei sistemi sanitari: si tratta di fornire ai vari paesi una base che consenta loro di adattare i loro sistemi sanitari sulla base dell'esperienza maturata in altri paesi, tenendo conto dell'importanza dei contesti nazionali e delle caratteristiche della popolazione (invecchiamento, mobilità, flussi migratori, istruzione, situazione socioeconomica e evoluzione delle condizioni di lavoro ecc.). La ricerca si incentrerà sugli aspetti organizzativi, finanziari e regolamentari dei sistemi sanitari, la loro attuazione e i loro risultati in termini di efficienza, efficacia e equità. Particolare attenzione sarà attribuita alle questioni legate agli investimenti e alle risorse umane.

Qualità, solidarietà e sostenibilità dei sistemi sanitari: si tratta di fornire ai vari paesi una base che consenta loro di adattare i loro sistemi sanitari sulla base dell'esperienza maturata in altri paesi, tenendo conto dell'importanza dei contesti nazionali e delle caratteristiche della popolazione (invecchiamento, mobilità, flussi migratori, istruzione, situazione socioeconomica e evoluzione delle condizioni di lavoro ecc.). La ricerca si incentrerà sugli aspetti organizzativi, finanziari e regolamentari dei sistemi sanitari, la loro attuazione e i loro risultati in termini di efficienza, efficacia e equità. Particolare attenzione sarà attribuita alle questioni legate agli investimenti e alle risorse umane nonchè all'accesso delle persone svantaggiate, compresi i disabili, alle cure sanitarie .

Emendamento 61

Allegato I, «Temi», sezione 1 «Salute», titolo «Attività», «Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei», trattino 3 bis (nuovo)

 

Uso adeguato delle nuove tecnologie e terapie. Aspetti di sicurezza a lungo termine e controllo dell'impiego, su vasta scala, delle nuove tecnologie mediche (comprese le apparecchiature), e terapie avanzate che garantiscano, in particolare, un elevato livello di protezione della salute pubblica.

Emendamento 62

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Strategia», comma 2

Il comparto agroalimentare , composto al 90 % da PMI, beneficerà ampiamente di numerose attività di ricerca, ivi comprese le attività di diffusione mirata e di trasferimento tecnologico, soprattutto per quanto concerne l'integrazione e l'adozione di tecnologie, metodologie e processi ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di norme. Le start-up ad alto contenuto tecnologico dei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e delle TIC, dovrebbero fornire contributi importanti in materia di selezione vegetale, miglioramento delle colture, protezione delle specie vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e monitoraggio destinate a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, e nuovi processi bioindustriali.

Il comparto agroalimentare, costituito principalmente da piccole imprese e composto al 90 % da PMI, beneficerà ampiamente di numerose attività di ricerca, ivi comprese le attività di diffusione mirata e di trasferimento tecnologico, soprattutto per quanto concerne l'integrazione e l'adozione di tecnologie, metodologie e processi ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di norme. Le start-up ad alto contenuto tecnologico dei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e delle TIC, dovrebbero fornire contributi importanti in materia di selezione vegetale, miglioramento delle colture, protezione delle specie vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e monitoraggio destinate a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, e nuovi processi bioindustriali.

Emendamento 63

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Produzione e gestione sostenibili ...», trattino 1 bis (nuovo)

 

La ricerca sulla biodiversità e la sua caratterizzazione molecolare è intesa a proteggere la biodiversità stessa, non solo a identificare nuovi mezzi per valorizzarla. La protezione e la conservazione dell'ambiente sono elementi essenziali per una gestione sostenibile delle risorse biologiche. È opportuno cercare di ottenere una integrazione con il tema «ambiente».

Emendamento 64

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Produzione e gestione sostenibili ...», trattino 2

Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la competitività, riducendo nel contempo gli impatti ambientali nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, grazie allo sviluppo di tecnologie, apparecchiature, sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi di produzione nuovi, al perfezionamento della base scientifica e tecnica della gestione della pesca, e a una migliore conoscenza delle interazioni tra sistemi diversi (agricoltura e silvicoltura; pesca e acquacoltura) nell'ambito di un approccio che considera l'intero ecosistema. Per le risorse biologiche del suolo, si presterà particolare attenzione ai sistemi di produzione biologici e a ridotto impiego di pesticidi, ad una migliore gestione delle risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di nuove varietà vegetali (colture ed alberi) caratterizzati dal miglioramento della composizione, della resistenza allo stress, dell'efficacia nell'utilizzo di nutrienti e dell'architettura. Questi lavori saranno integrati da ricerche sulla biosicurezza, la coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà migliorata grazie ad una conoscenza più approfondita dell'ecologia, della biologia dei parassiti, delle malattie e di altre minacce, e mediante il sostegno alla lotta contro l'insorgenza delle malattie e il perfezionamento degli strumenti e delle tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile . Per quanto concerne le risorse biologiche provenienti dagli ambienti acquatici, la ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche di base, sistemi di produzione e mangimi sicuri e non inquinanti per le specie di coltura, biologia della pesca, dinamica della pesca multispecifica, interazioni tra attività di pesca ed ecosistema marino e sistemi di gestione regionali e pluriennali basati sulle flotte di pesca.

Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la competitività, salvaguardando la salute dei consumatori e riducendo nel contempo gli impatti ambientali nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, grazie allo sviluppo di tecnologie, apparecchiature, sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi di produzione nuovi, al perfezionamento della base scientifica e tecnica della gestione della pesca e dei raccolti, per questi ultimi tramite selettocoltura, fitosanità e sistemi di produzione ottimizzati , e a una migliore conoscenza delle interazioni tra sistemi diversi (agricoltura e silvicoltura; pesca e acquacoltura) nell'ambito di un approccio che considera l'intero ecosistema. Saranno promossi il mantenimento degli ecosistemi autoctoni, lo sviluppo di agenti di controllo biologico e la dimensione microbiologica della biodiversità e della metagenomica. Per le risorse biologiche del suolo, si presterà particolare attenzione ai sistemi di produzione biologici e a ridotto impiego di pesticidi, al controllo e alla valutazione dell'impatto degli organismi geneticamente modificati sull'ambiente e sulla salute umana, a un'agricoltura e a una silvicoltura sostenibili, competitive e multiformi. Si incoraggerà inoltre una migliore gestione delle risorse e lo sviluppo di nuovi mangimi e di nuove varietà vegetali (colture ed alberi) caratterizzati dal miglioramento della composizione, della resistenza allo stress, dell'efficacia nell'utilizzo di nutrienti e dell'architettura. Questi lavori saranno integrati da ricerche sulla biosicurezza, la coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei prodotti vegetali nuovi. La fitosanità e la protezione dei raccolti saranno migliorate grazie ad una conoscenza più approfondita dell'ecologia, della biologia dei parassiti, delle malattie , delle erbe cattive e di altre minacce, e mediante il sostegno alla lotta contro l'insorgenza delle malattie e il perfezionamento degli strumenti e delle tecniche sostenibili di lotta contro i parassiti e le cattive erbe. Saranno messi a punto metodi migliori per monitorare, preservare e migliorare la fertilità del suolo. Per quanto concerne le risorse biologiche provenienti dagli ambienti acquatici, la ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche di base, sistemi di produzione e mangimi sicuri e non inquinanti per le specie di coltura, biologia della pesca, dinamica della pesca multispecifica, interazioni tra attività di pesca ed ecosistema marino e sistemi di gestione regionali e pluriennali basati sulle flotte di pesca.

Emendamento 65

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Produzione e gestione sostenibili ...», trattino 3

Ottimizzazione della produzione e del benessere animali, nei settori dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura, in particolare mediante la valorizzazione delle conoscenze genetiche, nuovi metodi di allevamento, una conoscenza più approfondita della fisiologia e del comportamento animale, e una maggiore conoscenza delle malattie degli animali, in particolare le zoonosi, e dei mezzi per combatterle . In questo settore si svilupperanno strumenti di sorveglianza, prevenzione e controllo, si sosterrà la ricerca applicata su vaccini e metodi diagnostici, lo studio dell'ecologia di agenti infettivi conosciuti o nuovi e di altre minacce, in particolare gli atti dolosi, e lo studio degli impatti di vari sistemi di produzione agricola e delle condizioni climatiche. Si svilupperanno nuove conoscenze per lo smaltimento sicuro dei rifiuti animali e una gestione più adeguata dei sottoprodotti.

Ottimizzazione della produzione , del benessere e della salute degli animali, nei settori dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura, in particolare mediante la valorizzazione delle conoscenze genetiche, nuovi metodi di allevamento, una conoscenza più approfondita della fisiologia e del comportamento animale, una maggiore conoscenza delle malattie degli animali, in particolare le zoonosi, e i relativi meccanismi patogeni nonchè le malattie legate ai mangimi . In questo settore si svilupperanno strumenti di sorveglianza, prevenzione e controllo, si sosterrà la ricerca applicata su vaccini e metodi diagnostici, lo studio dell'ecologia di agenti infettivi conosciuti o nuovi e di altre minacce, in particolare gli atti dolosi, e lo studio degli impatti di vari sistemi di produzione agricola e delle condizioni climatiche. In proposito l'obiettivo è quello di studiare modalità per adeguare l'agricoltura allo spostamento delle zone climatiche. Si svilupperanno nuove conoscenze per lo smaltimento sicuro dei rifiuti animali e una gestione più adeguata dei sottoprodotti. Si terrà conto di altre minacce contro la sostenibilità e la sicurezza della produzione di alimenti, come le possibili incidenze del cambiamento climatico sui processi produttivi.

Emendamento 66

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Produzione e gestione sostenibili ...», trattino 4

Sviluppo degli strumenti necessari per i responsabili politici ed altri operatori per agevolare l'attuazione di strategie, politiche e strumenti legislativi adeguati, in particolare al fine di sostenere la costruzione della «bioeconomia europea basata sulle conoscenze» (KBBE) e far fronte alle esigenze dello sviluppo rurale e costiero. La politica comune della pesca sarà sostenuta mediante lo sviluppo di strategie adattive favorevoli ad un approccio globale dell'ecosistema per la valorizzazione delle risorse marine. Le ricerche utili per tutte le politiche comprenderanno: studi socioeconomici, esami comparativi di vari sistemi di produzione agricola, sistemi di gestione della pesca efficaci rispetto ai costi, ricerche sull'allevamento di animali non destinati all'alimentazione, interazioni con la silvicoltura e studi destinati a migliorare i redditi nelle zone rurali e costiere.

Sviluppo degli strumenti necessari per i responsabili politici ed altri operatori per agevolare l'attuazione di strategie, politiche e strumenti legislativi adeguati, in particolare al fine di sostenere la costruzione della «bioeconomia europea basata sulle conoscenze» (KBBE) e far fronte alle esigenze dello sviluppo rurale e costiero , nonché di sviluppare meccanismi innovatori riguardanti la gestione forestale, tecniche per prevenire e contrastare gli incendi boschivi e misure per combattere l'erosione agricola e la siccità. Verranno sostenute la politica agricola comune, la politica comunitaria in materia di benessere animale, la strategia forestale dell'UE e la politica comune della pesca. In particolare, la politica comune della pesca sarà sostenuta mediante lo sviluppo di strategie adattive favorevoli ad un approccio globale dell'ecosistema per la valorizzazione delle risorse marine. Le ricerche utili per tutte le politiche comprenderanno: studi socioeconomici, ricerche di carattere socio-rurale, esami comparativi di vari sistemi di produzione agricola, sistemi di gestione della pesca efficaci rispetto ai costi, ricerche sull'allevamento di animali non destinati all'alimentazione, interazioni con la silvicoltura e studi destinati a migliorare i redditi nelle zone rurali e costiere.

Emendamento 68

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Dalla tavola ai campi — prodotti alimentari, salute e benessere», trattino 2

Comprensione delle abitudini e dei fattori alimentari, in quanto importante elemento controllabile dell'aumento e della riduzione dell'insorgenza di malattie e disturbi legati all'alimentazione. La ricerca comporterà lo sviluppo e l'applicazione della nutrigenomica e della biologia sistemica , nonché lo studio delle interazioni tra nutrizione e funzioni fisiologiche e psicologiche; potrebbe inoltre portare alla riformulazione di alimenti preparati e all'elaborazione di alimenti innovativi, alimenti dietetici e alimenti con particolari proprietà nutrizionali e sanitarie. Lo studio di prodotti alimentari e regimi alimentari tradizionali, locali e stagionali rivestirà una notevole importanza per individuare l'impatto di alcuni alimenti e regimi alimentari sulla salute, ed elaborare un orientamento integrato in materia di alimentazione.

Comprensione delle abitudini e dei fattori alimentari, in quanto importante elemento controllabile dell'aumento e della riduzione dell'insorgenza di malattie e disturbi legati all'alimentazione , compresa l'obesità (nel bambino e nell'adulto) e le allergie; nutrizione in relazione con la prevenzione delle malattie, comprese le conoscenze acquisite in materia di salute, proprietà e composizione degli alimenti . La ricerca comporterà lo sviluppo e l'applicazione della nutrigenomica e della biologia sistemica. Un approccio integrato dovrebbe avere come priorità specifica lo studio delle interazioni tra nutrizione e funzioni fisiologiche e psicologiche; potrebbe inoltre portare alla riformulazione di alimenti preparati e all'elaborazione di alimenti innovativi, alimenti dietetici e alimenti con particolari proprietà nutrizionali e sanitarie. Lo studio di prodotti alimentari e regimi alimentari tradizionali, locali e stagionali rivestirà una notevole importanza per individuare l'impatto di alcuni alimenti e regimi alimentari sulla salute, ed elaborare un orientamento integrato in materia di alimentazione.

Emendamento 69

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Dalla tavola ai campi — prodotti alimentari, salute e benessere», trattino 3

Ottimizzazione dell'innovazione nel settore alimentare europeo, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate nella produzione alimentare tradizionale, l'adozione di tecnologie di trattamento per migliorare la funzionalità degli alimenti, lo sviluppo e la dimostrazione di metodi di trattamento e imballaggio altamente tecnologici ed ecoefficienti, lo sviluppo di applicazioni di controllo intelligenti e di metodi più efficaci di gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti e dell'energia. Nuovi lavori di ricerca si incentreranno sullo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili per l'alimentazione animale (per garantire la sicurezza del trattamento e della formulazione dei mangimi) e il controllo della loro qualità.

Ottimizzazione dell'innovazione nel settore alimentare europeo, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate nella produzione alimentare tradizionale, l'adozione di tecnologie di trattamento per migliorare la funzionalità degli alimenti, lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti, metodi e tecnologie di conservazione e aspetti organolettici nella produzione di alimenti e di nuovi componenti alimentari, lo sviluppo e la dimostrazione di metodi di trattamento e imballaggio altamente tecnologici ed ecoefficienti, lo sviluppo di applicazioni di controllo intelligenti e di metodi più efficaci di gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti e dell'energia. Nuovi lavori di ricerca si incentreranno sullo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili per l'alimentazione animale (per garantire la sicurezza del trattamento e della formulazione dei mangimi) e il controllo della loro qualità.

Emendamento 70

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Attività», «Dalla tavola ai campi: prodotti alimentari, salute e benessere», trattino 5

Protezione della salute umana e dell'ambiente grazie ad unamigliore conoscenza degli impatti ambientali sulla/della catena alimentare umana e animale. Queste ricerche comportano lo studio dei contaminanti dei prodotti alimentari e delle loro conseguenze sulla salute, lo sviluppo di strumenti e metodi perfezionati per la valutazione dell'impatto delle catene alimentari umana e animale sull'ambiente. La garanzia della qualità e dell'integrità della catena alimentare richiede nuovi modelli per i concetti di analisi della catena e gestione totale della catena alimentare (ivi compresi gli aspetti legati ai consumatori).

Protezione della salute umana e dell'ambiente grazie ad una migliore conoscenza degli impatti ambientali sulla/della catena alimentare umana e animale. Queste ricerche comportano lo studio dei contaminanti dei prodotti alimentari e delle loro conseguenze sulla salute, lo sviluppo di strumenti e metodi perfezionati per la valutazione dell'impatto delle catene alimentari umana e animale sull'ambiente. La garanzia della qualità e dell'integrità della catena alimentare richiede nuovi modelli per i concetti di analisi della catena e gestione totale della catena alimentare (ivi compresi gli aspetti legati ai consumatori). Saranno studiati lo sviluppo di nuovi metodi di tracciabilità (per OGM e non OGM) e le conseguenze dell'alimentazione e della medicazione degli animali sulla salute umana .

Emendamento 71

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», titolo «Cooperazione internazionale», comma 1

La cooperazione internazionale è un elemento fondamentale per la ricerca in materia di prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie e sarà fortemente incentivata nell'insieme del settore. Si sosterrà anche la ricerca che riveste un interesse specifico per i paesi in via di sviluppo, tenendo conto degli obiettivi del «Millennio per lo sviluppo» e delle attività già in corso. Si avvieranno azioni specifiche per incentivare la cooperazione con regioni e paesi partner prioritari — in particolare quelli coinvolti in dialoghi biregionali e accordi scientifici e tecnologici bilaterali, nonché i paesi limitrofi, le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo.

La cooperazione internazionale è un elemento fondamentale per la ricerca in materia di prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie e sarà fortemente incentivata nell'insieme del settore. Si sosterrà anche la ricerca che riveste un interesse specifico per i paesi in via di sviluppo, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Millennio e delle attività già in corso (per esempio le reti destinate a migliorare la gestione del suolo e dell'acqua) . Si avvieranno azioni specifiche per incentivare la cooperazione con regioni e paesi partner prioritari — in particolare quelli coinvolti in dialoghi biregionali e accordi scientifici e tecnologici bilaterali, nonché i paesi limitrofi, le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 72

Allegato I, «Temi», sezione 2 «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie,» titolo «Cooperazione internazionale», comma 2

La cooperazione internazionale sarà necessaria per affrontare le sfide che richiedono un vasto impegno internazionale, come la dimensione e la complessità della biologia dei sistemi vegetali e dei microrganismi o sfide di portata mondiale e impegni internazionali dell'UE (sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e sicurezza intrinseca dei prodotti alimentari e dell'acqua potabile, diffusione a livello mondiale di malattie animali, sfruttamento equo della biodiversità; ricostituzione degli stock ittici mondiali al fine di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e impatto del/sul cambiamento climatico).

La cooperazione internazionale sarà necessaria per affrontare le sfide che richiedono un vasto impegno internazionale, come la dimensione e la complessità della biologia dei sistemi vegetali e dei microrganismi o sfide di portata mondiale e impegni internazionali dell'UE (sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e sicurezza intrinseca dei prodotti alimentari e dell'acqua potabile, diffusione a livello mondiale di malattie animali, sfruttamento equo della biodiversità; ricostituzione degli stock ittici mondiali, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), al fine di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e impatto del/sul cambiamento climatico).

Emendamento 73

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Obiettivo»

Migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di dominare e plasmare gli sviluppi futuri delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in modo da soddisfare la domanda della società e dell'economia. Le attività rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea nel settore delle TIC e conferiranno all'Europa un ruolo di punta in questo campo, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee.

Migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di dominare e plasmare gli sviluppi futuri delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in modo da soddisfare la domanda della società e dell'economia. Le attività rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea nel settore delle TIC e conferiranno all'Europa un ruolo di punta in questo campo, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per tutti i cittadini europei e in particolare per gli anziani e le persone minacciate dall'emarginazione sociale, come i disabili e le persone che hanno difficoltà ad accedere alle TIC, nonché per le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Gli obiettivi prioritari di queste azioni saranno la riduzione della frattura digitale e dell'infoesclusione.

Emendamento 74

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie della comunicazione e dell'informazione», titolo «Introduzione», comma 1

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolgono un ruolo unico e comprovato nell'incentivazione dell'innovazione, della creatività e della competitività di tutti i settori industriali e dei servizi. Sono fondamentali per affrontare la grandi sfide cui la società è confrontata e per modernizzare i servizi pubblici, e contribuiscono al progresso in tutti i settori scientifici e tecnologici. L'Europa deve pertanto dominare e plasmare l'evoluzione futura delle TIC e fare in modo che i servizi e i prodotti basati su queste tecnologie siano adottati ed utilizzati per apportare i massimi benefici possibili ai cittadini e alle imprese.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolgono un ruolo unico e comprovato nell'incentivazione dell'innovazione, della creatività e della competitività di tutti i settori industriali e dei servizi. Possono inoltre svolgere un ruolo importante per la diffusione di e l'accesso al know-how, alle conoscenze e ai risultati della ricerca. Sono fondamentali per affrontare la grandi sfide cui la società è confrontata e per modernizzare i servizi pubblici, e contribuiscono al progresso in tutti i settori scientifici e tecnologici. Esse contribuiscono inoltre a migliorare e a differenziare l'accesso alle informazioni e dovrebbero incentivare la partecipazione attiva dei cittadini. L'Europa deve pertanto incentivare l'evoluzione futura delle TIC in una direzione aperta ed inclusiva e fare in modo che i servizi e i prodotti interoperabili e affidabili basati su queste tecnologie siano adottati ed utilizzati per apportare i massimi benefici possibili ai cittadini e alle imprese.

Emendamento 75

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Introduzione», comma 4

L'area tematica delle TIC stabilisce priorità in materia di ricerca strategica intorno a pilastri tecnologici, garantisce l'integrazione «end-to-end» delle tecnologie e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un'ampia gamma di applicazioni innovative delle TIC. Queste attività avranno un effetto leva sui progressi industriali e tecnologici nel settore delle TIC e miglioreranno la posizione concorrenziale di importanti settori ad alta intensità di TIC — sia grazie a prodotti e servizi innovativi ad elevato valore basati sulle TIC, sia grazie al perfezionamento dei processi organizzativi nelle imprese e nelle amministrazioni. Nell'ambito di questo tema saranno sostenute anche altre politiche dell'Unione europea, mobilitando le TIC affinché soddisfino le esigenze del pubblico e della società.

L'area tematica delle TIC stabilisce priorità in materia di ricerca strategica intorno a pilastri tecnologici, garantisce una completa integrazione delle TIC e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un'ampia gamma di applicazioni innovative delle stesse. Queste attività avranno un effetto leva sui progressi industriali e tecnologici nel settore delle TIC e miglioreranno la posizione concorrenziale di importanti settori ad alta intensità di TIC — sia grazie a prodotti e servizi innovativi ad elevato valore basati sulle TIC, sia grazie al rinnovo o al miglioramento dei processi organizzativi nelle imprese e nelle amministrazioni. Nell'ambito di questo tema saranno sostenute anche altre politiche dell'Unione europea, mobilitando le TIC affinché soddisfino le esigenze del pubblico e della società, come quelle in materia di protezione ambientale e di tutela della salute.

Emendamento 76

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Introduzione», comma 5

Le attività riguarderanno azioni in collaborazione e azioni di collegamento in rete , il sostegno a iniziative tecnologiche congiunte ivi compresi determinati aspetti della ricerca nei settori delle tecnologie nanoelettroniche e dei sistemi informatici incorporati — e a iniziative di coordinamento di programmi nazionali — anche nel settore dell' Ambient Assisted Living (ossia la domotica per la categorie più deboli). Le priorità delle attività comprenderanno temi che si basano, tra l'altro, sul lavoro delle piattaforme tecnologiche europee. Si cercheranno sinergie tematiche con attività connesse svolte nell'ambito di altri programmi specifici.

Le attività riguarderanno azioni in collaborazione e azioni di collegamento in rete e potranno sostenere iniziative tecnologiche congiunte e iniziative di coordinamento di programmi nazionali ( ivi compresi le nanotecnologie, i sistemi incorporati e l'Ambient Assisted Living (ossia la domotica per le categorie più deboli) ) . Le priorità delle attività comprenderanno temi che si basano, tra l'altro, sul lavoro delle piattaforme tecnologiche europee. Si cercheranno sinergie tematiche con attività connesse svolte nell'ambito di altri programmi specifici. Si cercherà anche la massima sinergia e complementarità con altri programmi e azioni comunitari, in particolare con i Fondi strutturali, il programma quadro di competitività e innovazione, l'iniziativa i- 2010 e con i programmi nazionali e regionali degli Stati membri relativi alle TIC.

Emendamento 77

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 1

Nanoelettronica, fotonica e micro/nanosistemi integrati: tecnologie progettuali, di processi e dispositivi destinate a migliorare le caratteristiche di dimensione, densità, prestazione, efficienza energetica, fabbricazione e efficacia rispetto ai costi dei componenti, sistemi su chip (SOC), soluzioni SIP (systems-in-a-package) e sistemi integrati; componenti fotoniche di base per un'ampia gamma di applicazioni; sistemi di stoccaggio di dati ad elevate prestazioni/ ad alta densità; soluzioni di visualizzazione per grandi superfici/altamente integrate; sensori, dispositivi di attuazione; visione e trattamento di immagine, sistemi a potenza ridotta, fonti di energia alternative/stoccaggio; integrazione di tecnologie/sistemi «micro-nano-bio-info» integrati multifunzionali; macroelettronica; integrazione in vari materiali/ oggetti; interfaccia con organismi viventi; (auto)assemblaggio di molecole o di atomi in strutture stabili.

Nanoelettronica, fotonica e micro/nanosistemi integrati: tecnologie e metodologie progettuali e di collaudo di processi e dispositivi, destinate a migliorare le caratteristiche di dimensione, densità, prestazione, efficienza energetica, fabbricazione ed efficacia rispetto ai costi dei componenti, sistemi su chip (SOC), soluzioni SIP (systems-in-a-package) e sistemi integrati; componenti e sottosistemi telegrafici avanzati ; componenti fotoniche di base per generare, azionare e segnalare la luce per un'ampia gamma di applicazioni , ivi compresi i componenti ultrarapidi; sistemi RF; sistemi di stoccaggio di dati ad elevate prestazioni/ad alta densità; soluzioni flessibili di visualizzazione per grandi superfici/altamente integrate; sensori, dispositivi di attuazione, visione e trattamento di immagine; sistemi a potenza ridotta, fonti di energia alternative/stoccaggio; integrazione tecnologie/sistemi eterogenei; sistemi intelligenti; sistemi «micro-nano-bio-info» integrati multifunzionali; macroelettronica; integrazione in vari materiali/oggetti; interfaccia con organismi viventi; (auto)assemblaggio di molecole o di atomi in strutture stabili.

Emendamento 78

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 2

Reti di comunicazione universali e a capacità illimitata : tecnologie e sistemi efficaci rispetto ai costi di reti mobili e a larga banda, in particolare di reti terrestri e satellitari; convergenza di varie reti fisse , mobili, senza filo e di radiodiffusione, con una portata locale, regionale o mondiale; interoperabilità di servizio e applicazioni per comunicazioni via cavo e senza fili; gestione di risorse in rete, riconfigurabilità di servizio; immissione in una rete complessa di appositi dispositivi multimediali intelligenti; sensori e microchip personalizzati ed intelligenti.

Reti di comunicazione universali e a grande capacità: tecnologie , sistemi e architetture riconfigurabili e flessibili di reti mobili e a banda larga, in particolare di reti terrestri e satellitari; convergenza di varie reti e servizi fissi , mobili, senza filo e di radiodiffusione, con una portata locale, regionale o mondiale; infrastrutture e architetture per la distribuzione di servizi, interoperabilità di servizio e applicazioni per comunicazioni via cavo e senza fili; gestione di risorse in rete (inclusa l'efficienza e la qualità dei servizi QoS), riconfigurabilità di servizio; immissione in una rete complessa di appositi dispositivi multimediali intelligenti; sensori e microchip personalizzati ed intelligenti.

Emendamento 79

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 3

Sistemi incorporati, elaborazione e controllo: sistemi hardware/ software più potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed efficaci, in grado di percepire e controllare l'ambiente circostante e di adeguarvisi, ottimizzando nello stesso tempo l'utilizzo delle risorse; metodi e strumenti di modellizzazione di sistemi per controllare la complessità; architetture componibili aperte e piattaforme ad invarianza di scala (scale-free); middleware e sistemi operativi distribuiti che consentono la creazione di ambienti collaborativi e di intelligenza ambiente veramente trasparenti, per l'individuazione, l'attivazione, l'elaborazione, la comunicazione, lo stoccaggio e la fornitura di servizi; architetture di elaborazione che integrano componenti eterogenei, in rete e riconfigurabili che comprendono la compilazione, la programmazione e il sostegno al run-time (tempo di esecuzione); controllo di sistemi su ampia scala, distribuiti e indeterminati.

Sistemi incorporati, elaborazione e controllo: sistemi hardware/ software più potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed efficaci, in grado di percepire e controllare l'ambiente circostante e di adeguarvisi, ottimizzando nello stesso tempo l'utilizzo delle risorse; metodi e strumenti di modellizzazione , di analisi e di validazione di sistemi per controllare la complessità; architetture componibili aperte e piattaforme ad invarianza di scala (scale-free); middleware e sistemi operativi distribuiti che consentono la creazione di ambienti collaborativi e di intelligenza ambiente veramente trasparenti, per l'individuazione, l'attivazione, l'elaborazione, la comunicazione, lo stoccaggio e la fornitura di servizi; architetture di elaborazione che integrano componenti eterogenei, in rete e riconfigurabili che comprendono la compilazione, la programmazione e il sostegno al run-time (tempo di esecuzione); controllo di sistemi su ampia scala, distribuiti e indeterminati , calcolo ad alte prestazioni (materiale e software) .

Emendamento 80

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 4

Software, grid, sicurezza e affidabilità: tecnologie, strumenti e metodi per software, architetture e middleware dinamici e affidabili su cui si basano servizi ad intensità di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura in quanto risorse di base; infrastrutture orientate sui servizi, interoperabili e ad invarianza di scala, virtualizzazione di risorse di tipo grid, sistemi operativi «rete-centrici»; piattaforme aperte e strategie collaborative per lo sviluppo di software, servizi e sistemi; strumenti di composizione; controllo dei comportamenti emergenti dei sistemi complessi; perfezionamento dell'affidabilità e della resistenza di sistemi e servizi su grande scala, distribuiti e a connessione intermittente; sistemi e servizi sicuri ed affidabili, in particolare controllo dell'accesso e autenticazione rispettosi della privacy, politiche dinamiche in materia di sicurezza e fiducia, metamodelli di affidabilità e fiducia.

Software, grid, architettura di distribuzione di servizi, sicurezza e affidabilità: tecnologie, strumenti e metodi per sviluppare e convalidare software di elevata qualità , architetture e middleware dinamici e affidabili su cui si basano servizi ad intensità di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura in quanto risorse di base ed elevata qualità dei servizi di distribuzione e delle tecnologie, strumenti e metodi per lo sviluppo e la convalida ; infrastrutture orientate sui servizi, interoperabili e ad invarianza di scala, virtualizzazione di risorse di tipo grid, comprese piattaforme settoriali specifiche, sistemi operativi «rete-centrici»; software aperto; piattaforme aperte e strategie collaborative per lo sviluppo e la validazione di software, compreso software libero e aperto, servizi e sistemi; strumenti di composizione , compresi i linguaggi di programmazione ; controllo dei comportamenti emergenti dei sistemi complessi; perfezionamento dell'affidabilità e della resistenza di sistemi e servizi su grande scala, distribuiti e a connessione intermittente; sistemi e servizi sicuri ed affidabili, in particolare controllo dell'accesso e autenticazione rispettosi della privacy, politiche dinamiche in materia di sicurezza e fiducia, metamodelli di affidabilità e fiducia ; introduzione di modelli di software nell'industria .

Emendamento 81

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 5

Conoscenza, sistemi cognitivi e di apprendimento: metodi e tecniche miranti all'acquisizione, interpretazione, rappresentazione e personalizzazione delle conoscenze, alla navigazione e al recupero, condivisione e restituzione delle stesse, che riconoscono le relazioni semantiche nel contenuto destinato ad essere utilizzato da esseri umani o macchine; sistemi artificiali che percepiscono, interpretano e valutano le informazioni e sono in grado di cooperare, agire in modo autonomo ed imparare; teorie ed esperimenti che vanno al di là di progressi marginali, avvalendosi di elementi di cognizione naturale, in particolare l'apprendimento e la memoria, anche per far progredire i sistemi di apprendimento degli esseri umani.

Conoscenza, sistemi cognitivi e di apprendimento: metodi e tecniche miranti all'acquisizione, interpretazione, rappresentazione e personalizzazione delle conoscenze, alla navigazione e al recupero, condivisione e restituzione delle stesse, che riconoscono le relazioni semantiche nel contenuto destinato ad essere utilizzato da esseri umani o macchine , con gestione distribuita della conoscenza ; sistemi artificiali che percepiscono, interpretano e valutano le informazioni e sono in grado di cooperare, agire in modo autonomo ed imparare; teorie ed esperimenti che vanno al di là di progressi marginali, avvalendosi di elementi di cognizione naturale, in particolare l'apprendimento e la memoria, anche per far progredire i sistemi di apprendimento degli esseri umani.

Emendamento 82

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 6

Simulazione, visualizzazione, interazione e realtà miste: strumenti di modellizzazione, simulazione, visualizzazione, interazione, di realtà virtuale, aumentata e mista e loro integrazione in ambienti end-to-end; strumenti di progettazione innovativa e creatività in materia di prodotti, servizi e media audiovisivi digitali; interfacce più naturali, intuitive e di facile uso e nuovi modi di interazione con la tecnologia, le macchine, i dispositivi e altri artefatti; sistemi di traduzione multilingue ed automatica.

Simulazione, visualizzazione, interazione e realtà miste: strumenti di modellizzazione, simulazione, visualizzazione, interazione, di realtà virtuale, aumentata e mista e loro integrazione in ambienti end-to-end; strumenti di progettazione innovativa e creatività in materia di prodotti, servizi e media audiovisivi digitali; interfacce più naturali, intuitive e di facile uso e nuovi modi di interazione con la tecnologia, le macchine, i dispositivi e altri artefatti; tecnologia del linguaggio, compresi sistemi di traduzione multilingue ed automatica.

Emendamento 83

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «I pilastri tecnologici delle TIC», trattino 6 bis (nuovo)

 

Sistemi mobili: transizione verso i sistemi mobili di quarta generazione e oltre, e tecnologie innovative correlate nel campo delle trasmissioni e delle antenne digitali.

Emendamento 84

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Integrazione di tecnologie», trattino 2

Ambienti domestici: comunicazione, sorveglianza, controllo e assistenza per il domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; interoperabilità ed uso continuo di tutti i dispositivi, tenendo conto dei fattori di redditività, prezzo e usabilità; nuovi servizi e nuove forme di contenuti e servizi digitali interattivi; accesso all'informazione e gestione delle conoscenze.

Ambienti domestici: comunicazione, sorveglianza, controllo e assistenza per il domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; interoperabilità ed uso continuo di tutti i dispositivi, tenendo conto dei fattori di redditività, prezzo , usabilità e sicurezza ; nuovi servizi (inclusi quelli relativi all'intrattenimento), e nuove forme di contenuti e servizi digitali interattivi; accesso all'informazione e gestione delle conoscenze.

Emendamento 85

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1, sottotrattino 1

Nell'ambito della sanità: sistemi personali non invasivi che consentono agli individui di gestire il loro benessere, come i dispositivi di controllo indossabili e impiantabili e i sistemi autonomi che contribuiscono ad uno stato di salute soddisfacente; tecniche emergenti come l'imaging molecolare per una prevenzione più adeguata e cure mediche personalizzate; sviluppo delle conoscenze sulla salute e relative applicazioni nella pratica clinica; modellizzazione e simulazione di funzione organiche; dispositivi di micro- e nanorobotica per applicazioni chirurgiche e terapeutiche a scarsa invasività.

Nell'ambito della sanità: sistemi personali non invasivi che consentano agli individui di gestire il loro benessere, come i dispositivi di controllo indossabili e impiantabili con capacità di comunicazione e i sistemi autonomi che contribuiscono ad uno stato di salute soddisfacente; tecniche emergenti come l'imaging molecolare per una prevenzione più adeguata e cure mediche personalizzate; sviluppo delle conoscenze sulla salute e relative applicazioni nella pratica clinica; modellizzazione e simulazione di funzione organiche; dispositivi di micro- e nanorobotica per applicazioni chirurgiche e terapeutiche a scarsa invasività ; tecniche di teleassistenza e di telemonitoraggio per malati cronici e persone anziane; sistemi di sostegno computerizzati per l'individuazione e la decisione cliniche che permettano diagnosi più affidabili e una migliore programmazione dei compiti e si traducano infine in sistemi specializzati specifici che comprendono l'intero ciclo di cure, utilizzando i dati del paziente, le conoscenze sulla malattia basandosi su modelli tramite l'estrazione dei dati, la bioinformatica e la biologia sistemica; sistemi di imprese che ricorrono alle tecnologie dell'informazione ai fini di una migliore efficacia e di una riduzione degli errori medici in ospedali e strutture di cura secondarie .

Emendamento 86

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1, sottotrattino 2

Per le autorità pubbliche: uso delle TIC secondo una strategia interdisciplinare nelle pubbliche amministrazioni associato a cambiamenti organizzativi e acquisizione di nuove competenze per fornire a tutti servizi innovativi incentrati sui cittadini; ricerche e soluzioni avanzate fondate sulle TIC e destinate a migliorare il processo democratico e partecipativo, il funzionamento e la qualità dei servizi pubblici, l'interazione con e tra amministrazioni e governi e atte a sostenere i processi legislativi e di elaborazione delle politiche in tutte le fasi di democrazia.

Per le autorità pubbliche: uso delle TIC secondo una strategia interdisciplinare nelle pubbliche amministrazioni associato a cambiamenti organizzativi , processi di reingegneria e acquisizione di nuove competenze per fornire a tutti servizi innovativi incentrati sui cittadini; ricerche e soluzioni avanzate fondate sulle TIC e destinate a migliorare il processo democratico e partecipativo (inclusa la e-democrazia) , il funzionamento e la qualità dei servizi pubblici, l'interazione con e tra amministrazioni e governi e atte a sostenere i processi legislativi e di elaborazione delle politiche in tutte le fasi della democrazia.

Emendamento 87

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1, sottotrattino 3

Per rafforzare l'inclusione: potenziare il ruolo degli individui e delle loro collettività e garantire una partecipazione più equa di tutti i cittadini alla società dell'informazione, evitando nel contempo i «divari digitali» dovuti alle disabilità, alla carenza di competenze, alla povertà, all'isolamento geografico, alla cultura, al genere o all'età, sostenendo inoltre le tecnologie assistive, promuovendo l'autonomia delle persone, rafforzando le competenze digitali e sviluppando prodotti e servizi «progettati per tutti» (designed-for-all).

Per rafforzare l'inclusione: potenziare il ruolo degli individui e delle loro collettività e garantire una partecipazione più equa di tutti i cittadini alla società dell'informazione, evitando nel contempo i «divari digitali» dovuti alle disabilità, alla carenza di competenze, alla povertà, all'isolamento geografico, alla cultura, al genere o all'età, sostenendo inoltre le tecnologie assistive, promuovendo l'autonomia delle persone (ad esempio ricorrendo a tecnologie e servizi che permettano di prestare cure mediche a domicilio) , rafforzando le competenze digitali e sviluppando prodotti e servizi «progettati per tutti» (designed-for-all).

Emendamento 88

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1, sottotrattino 4

Per la mobilità: sistemi di sicurezza integrati dei veicoli basati sulle TIC e su architetture e interfacce aperte, sicure ed affidabili; sistemi cooperativi interoperabili miranti a migliorare l'efficacia e la sicurezza dei trasporti, grazie alla comunicazione tra i veicoli e con l'infrastruttura di trasporto, e l'integrazione di tecnologie di localizzazione precise e solide; servizi «location-aware» (consapevoli della localizzazione) di informazioni sulla mobilità e servizi multimodali personalizzati, comprendenti soluzioni di servizio intelligenti per il turismo.

Per la mobilità: sistemi di sicurezza integrati dei veicoli basati sulle TIC e su architetture e interfacce aperte, sicure ed affidabili; sistemi cooperativi interoperabili per trasporti sicuri e rispettosi dell'ambiente , grazie alla comunicazione tra i veicoli e con l'infrastruttura di trasporto, e l'integrazione di tecnologie di localizzazione e di navigazione precise e solide; servizi «location-aware» (consapevoli della localizzazione) di informazioni sulla mobilità e servizi multimodali personalizzati, comprendenti soluzioni di servizio intelligenti per il turismo.

Emendamento 89

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1, sottotrattino 5 bis (nuovo)

 

Per la cultura: trasferimento di soluzioni delle TIC per utilizzare il potenziale economico nel settore culturale (compresi il patrimonio culturale, lo sviluppo regionale, il turismo) e promuovere l'occupazione in questi settori; a tal riguardo si terrà conto di partenariati fra organismi pubblici (a livello locale, regionale e nazionale) e organismi privati (in particolare PMI).

Emendamento 90

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 1 bis (nuovo)

 

Nuovi modelli di attività delle TIC: concepire e definire nuovi modelli di attività delle TIC operando congiuntamente con le tematiche in cui le TIC svolgeranno un ruolo fondamentale nel cambiare l'approccio alla produzione e ai servizi (ad esempio trasporti, salute, energia, ambiente). I progetti avviati grazie a questa ricerca congiunta dovrebbero essere testati in situazioni specifiche. Gli sforzi comuni dovrebbero essere sostenuti attraverso l'approccio tematico trasversale di cui all'allegato I.

Emendamento 91

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 2, sottotrattino 1

Forme innovative di contenuti interattivi, non lineari e autoadattabili (self-adaptive); creatività e esperienza d'uso rafforzata; personalizzazione e fornitura di contenuti multimedia; associazione della produzione e della gestione del contenuto interamente digitale con le tecnologie «semantiche» emergenti; utilizzo orientato alle esigenze dell'utilizzatore, accesso al contenuto e creazione di contenuto.

Forme innovative di contenuti interattivi, non lineari e autoadattabili (self-adaptive) , anche a scopi di intrattenimento e design ; creatività e esperienza d'uso rafforzata; personalizzazione e fornitura di contenuti multimedia; associazione della produzione e della gestione del contenuto interamente digitale con le tecnologie «semantiche» emergenti; utilizzo orientato alle esigenze dell'utilizzatore, accesso al contenuto e creazione di contenuto.

Emendamento 92

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attivit໫"Ricerca sulle applicazioni», trattino 2, sottotrattino 2 bis (nuovo)

 

Protezione, conservazione e rafforzamento del patrimonio culturale, compreso l'habitat umano: tecnologie per una gestione sana e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'ambiente umano, compresi l'ambiente costruito, le aree urbane e il paesaggio, nonché per la protezione, la conservazione, l'uso ottimale e l'integrazione del patrimonio culturale, compresi la valutazione dell'impatto ambientale, modelli e strumenti per la valutazione dei rischi, tecniche avanzate e non distruttive di diagnosi dei danni, nuovi prodotti e metodologie di ripristino, strategie di attenuazione e adattamento per la gestione sostenibile dei beni culturali, mobili e immobili.

Emendamento 93

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 2, sottotrattino 3

Servizi intelligenti di accesso al patrimonio culturale sotto forma digitale; strumenti atti a consentire alle collettività di creare una nuova memoria culturale basata sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di conservazione dei contenuti digitali; rendere gli oggetti digitali utilizzabili dagli utilizzatori futuri, preservando nel contempo l'autenticità e l'integrità della loro creazione originale e del contesto di utilizzazione.

Servizi intelligenti di accesso e promozione della cultura (compreso il patrimonio culturale, lo sviluppo regionale e il turismo) ; strumenti atti a consentire alle collettività di raccogliere e preservare la propria memoria culturale basata sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di conservazione e diversificazione dei contenuti digitali; rendere gli oggetti digitali utilizzabili dagli utilizzatori futuri, preservando nel contempo l'autenticità e l'integrità della loro creazione originale e del contesto di utilizzazione.

Emendamento 94

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 3, sottotrattino 1

Sistemi di imprese dinamici, orientati alla rete, per la creazione e la fornitura di prodotti e di servizi; controllo e gestione decentralizzati di risorse intelligenti; ecosistemi di imprese digitali, in particolare soluzioni software adattabili alle esigenze di organizzazioni di piccole e medie dimensioni; servizi di collaborazione destinati a spazi di lavoro distribuiti; maggiore presenza di gruppi; gestione di gruppo e sostegno alla condivisione.

Sistemi di imprese dinamici, orientati alla rete, per la creazione e la fornitura di prodotti e di servizi; controllo e gestione decentralizzati di risorse intelligenti; ecosistemi di imprese digitali, in particolare soluzioni software adattabili alle esigenze di organizzazioni di piccole e medie dimensioni; servizi di collaborazione destinati a spazi di lavoro distribuiti consapevoli del contesto ; maggiore presenza di gruppi, gestione di gruppo e sostegno alla condivisione ; condivisione delle conoscenze e servizi interattivi .

Emendamento 95

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 3, sottotrattino 2

Fabbricazione: controlli intelligenti in rete per la fabbricazione ad alta precisione e scarso consumo di risorse; automatizzazione e logistica senza fili, in vista di una riconfigurazione rapida degli impianti; ambienti integrati per la modellizzazione, la simulazione, la presentazione e la produzione virtuale; tecnologie di fabbricazione di sistemi TIC miniaturizzati e per sistemi interconnessi con vari tipi di materiali ed oggetti.

Fabbricazione , inclusa l'industria tradizionale : controlli intelligenti in rete per la fabbricazione ad alta precisione e scarso consumo di risorse; automatizzazione e logistica senza fili, in vista di una riconfigurazione rapida degli impianti; ambienti integrati per la modellizzazione, la simulazione, l'ottimizzazione, la presentazione e la produzione virtuale; tecnologie di fabbricazione di sistemi TIC miniaturizzati e per sistemi interconnessi con vari tipi di materiali ed oggetti.

Emendamento 96

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 3, sottotrattino 2 bis (nuovo)

 

Controllo della gestione aziendale e della performance in tempo reale: supporto efficiente e produttivo alle decisioni manageriali, tracciamento, raccolta ed elaborazione dati.

Emendamento 97

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Attività», «Ricerca sulle applicazioni», trattino 4, sottotrattino 1

Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di gestione di identità multiple e federate; tecniche di autenticazione e autorizzazione; sistemi atti a soddisfare le esigenze di privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di protezione contro le minacce informatiche.

Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di gestione di identità multiple e federate; tecniche di autenticazione e autorizzazione; sistemi atti a soddisfare le esigenze di privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di protezione contro lo spamming e le minacce informatiche.

Emendamento 98

Allegato I, «Temi», sezione 3 «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», titolo «Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste», comma 1

Un'attività Tecnologie future ed emergenti attirerà ed incentiverà l'eccellenza in materia di ricerca transdiciplinare in settori di ricerca emergenti legati alle TIC. Riguarderà in particolare: esplorazione delle nuove frontiere della miniaturizzazione e dell'elaborazione, ivi compresa ad esempio la valorizzazione degli effetti quantici; la padronanza della complessità dei sistemi informatici e di comunicazione in rete; l'esplorazione e la sperimentazione di nuovi concetti di sistemi intelligenti per nuovi prodotti e servizi personalizzati.

Un'attività «Tecnologie future ed emergenti» attirerà ed incentiverà l'eccellenza in materia di ricerca transdiciplinare in settori di ricerca emergenti legati alle TIC. Riguarderà in particolare: esplorazione delle nuove frontiere della miniaturizzazione e dell'elaborazione, ivi compresa ad esempio la valorizzazione degli effetti quantici; la padronanza della complessità dei sistemi informatici e di comunicazione in rete , inclusi i software ; l'esplorazione e la sperimentazione di nuovi concetti di sistemi intelligenti per nuovi prodotti e servizi personalizzati.

Emendamento 99

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Strategia», comma 1

Per rafforzare la sua competitività, l'industria europea ha bisogno di innovazioni radicali. Deve concentrare le sue capacità su prodotti e tecnologie ad elevato valore aggiunto per soddisfare le esigenze dei clienti e i requisiti ambientali, sanitari e altre aspettative della società. La ricerca svolge un ruolo fondamentale per far fronte a queste sfide contrastanti.

Per rafforzare la sua competitività, l'industria europea ha bisogno di innovazioni radicali. Deve concentrare le sue capacità su prodotti , processi e tecnologie ad elevato valore aggiunto per soddisfare le esigenze dei clienti e i requisiti ambientali, sanitari e altre aspettative della società. La ricerca svolge un ruolo fondamentale per far fronte a queste sfide contrastanti.

Emendamento 100

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Strategia», comma 2

Un elemento chiave di questo tema è l'integrazione effettiva delle nanotecnologie e delle scienze dei materiali nei nuovi metodi di produzione in modo da ottenere il massimo impatto sulla trasformazione dell'industria, pur favorendo modi di produzione e di consumo sostenibili. Nell'ambito di questo tema saranno finanziate tutte le attività industriali che evidenziano sinergie con altri temi. Le applicazioni beneficeranno di un sostegno in tutti i settori e aree: scienze dei materiali, tecnologie di fabbricazione e trattamento ad alte prestazioni, nanobiotecnologia o nanoelettronica.

La competitività dell'industria del futuro dipenderà ampiamente dalle nanotecnologie e dalle loro applicazioni. Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico realizzate in diversi settori concernenti le nanoscienze e le nanotecnologie possono accelerare la trasformazione dell'industria europea. L'UE si colloca nettamente all'avanguardia in settori come nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione, e questa eccellenza va rafforzata al fine di consolidare e migliorare la sua posizione in un contesto mondiale caratterizzato da aspra concorrenza.

Emendamento 101

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Attività», «Materiali», comma 1

I nuovi materiali avanzati — a più elevata intensità di conoscenze, nuove funzionalità e migliori prestazioni — stanno diventando un elemento sempre più cruciale per la competitività industriale e lo sviluppo sostenibile. Secondo i nuovi modelli dell'industria manifatturiera, sempre più spesso sono proprio i materiali che fanno aumentare il valore dei prodotti e le loro prestazioni e non le fasi di trasformazione o lavorazione.

I nuovi materiali avanzati , compresi quelli compositi, a più elevata intensità di conoscenze, nuove funzionalità e migliori prestazioni, stanno diventando un elemento sempre più cruciale per la competitività industriale e lo sviluppo sostenibile. Secondo i nuovi modelli dell'industria manifatturiera, sempre più spesso sono proprio i materiali che fanno aumentare il valore dei prodotti e le loro prestazioni e non le fasi di trasformazione o lavorazione.

Emendamento 102

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Attività», «Materiali», comma 2

Le attività di ricerca verteranno, in particolare, sullo sviluppo di materiali basati sulla conoscenza con caratteristiche personalizzate. Ciò richiede il controllo intelligente delle caratteristiche intrinseche, della lavorazione e della produzione, ma comporta anche la necessità di tener conto dei potenziali impatti sulla salute e sull'ambiente nell'arco dell'intero ciclo di vita. Sarà data particolare importanza ai nuovi materiali avanzati ottenuti sfruttando le nanotecnologie e le biotecnologie e/o traendo ispirazione e insegnamento dalla natura (learning from nature), soprattutto per i nanomateriali, i biomateriali e i materiali ibridi a prestazioni elevate.

Le attività di ricerca verteranno, in particolare, sullo sviluppo di materiali basati sulla conoscenza con caratteristiche personalizzate. Ciò richiede il controllo intelligente delle caratteristiche intrinseche, della lavorazione e della produzione, ma comporta anche la necessità di tener conto dei potenziali impatti sulla salute e sull'ambiente nell'arco dell'intero ciclo di vita. Sarà data particolare importanza ai nuovi materiali avanzati ottenuti sfruttando le nanotecnologie e le biotecnologie e/o traendo ispirazione e insegnamento dalla natura (learning from nature), soprattutto per i nanomateriali, i biomateriali , i metamateriali e i materiali ibridi a prestazioni elevate.

Emendamento 103

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Attività», «Nuove modalità di produzione», comma 1

Occorre un nuovo approccio alla fabbricazione per trasformare l'industria dell'UE da un ambiente industriale ad alta intensità di risorse ad un ambiente basato sulla conoscenza; tale impostazione dipenderà dall'adozione di atteggiamenti completamente inediti nei confronti dell'acquisizione, diffusione, protezione e finanziamento continui delle nuove conoscenze e degli usi cui sono destinate, anche nell'ottica di realizzare modelli di produzione e di consumo sostenibili. A tal fine bisogna creare le condizioni ottimali per un'innovazione continua (a livello di attività industriali e sistemi produttivi, in particolare la costruzione, i dispositivi e i servizi) e per lo sviluppo di «risorse» di produzione generiche (cioè tecnologie, organizzazione e impianti di produzione), nel rispetto delle esigenze di sicurezza e ambientali.

Occorre un nuovo approccio alla fabbricazione per trasformare l'industria dell'UE da un ambiente industriale ad alta intensità di risorse ad un ambiente basato sulla conoscenza; tale impostazione dipenderà dall'adozione di atteggiamenti completamente inediti nei confronti dell'acquisizione, diffusione, protezione e finanziamento continui delle nuove conoscenze e degli usi cui sono destinate, anche nell'ottica di realizzare modelli di produzione e di consumo sostenibili. A tal fine bisogna creare le condizioni ottimali per un'innovazione continua (a livello di attività industriali e sistemi produttivi, in particolare la costruzione, i dispositivi e i servizi) e per lo sviluppo di «risorse» di produzione generiche (cioè tecnologie, automatizzazione, organizzazione di risorse/attrezzature e impianti di produzione), promuovendo la modernizzazione dell'industria di base europea nel rispetto delle esigenze di sicurezza e ambientali, comprese quelle dei materiali compositi .

Emendamento 104

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Attività», «Nuove modalità di produzione», comma 2

La ricerca verterà su alcune componenti: sviluppo e convalida di nuovi modelli e strategie industriali riguardanti tutti gli aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei processi; sistemi adattativi di produzione in grado di superare le attuali limitazioni dei processi e di permettere l'introduzione di nuovi metodi di fabbricazione e produzione; produzione in rete per lo sviluppo di strumenti e metodi destinati ad operazioni in collaborazione e a valore aggiunto su scala mondiale; strumenti per incrementare la rapidità di trasferimento e integrazione delle nuove tecnologie nella progettazione e nel funzionamento di processi manifatturieri; valorizzazione della convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie informatiche e della conoscenza per offrire nuovi prodotti e concetti tecnici e favorire la creazione di nuove industrie.

La ricerca verterà su alcune componenti: sviluppo e convalida di nuovi modelli e strategie industriali riguardanti tutti gli aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei processi; sistemi adattativi di produzione in grado di superare le attuali limitazioni dei processi e di permettere l'introduzione di nuovi metodi di fabbricazione e produzione; produzione in rete per lo sviluppo di strumenti e metodi destinati ad operazioni in collaborazione e a valore aggiunto su scala mondiale; strumenti per incrementare la rapidità di trasferimento e integrazione delle nuove tecnologie nella progettazione e nel funzionamento di processi manifatturieri; valorizzazione delle reti di ricerca multidisciplinare e della convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie informatiche e della conoscenza per offrire nuove tecnologie ibride e nuovi prodotti e concetti tecnici e favorire la creazione di nuove industrie.

Emendamento 105

Allegato I, «Temi», sezione 4 «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», titolo «Attività», «Integrazione di tecnologie per applicazioni industriali», comma 2

Le ricerche tratteranno principalmente le nuove applicazioni e soluzioni inedite che rispondano alle problematiche più importanti e le esigenze di RST messe in luce nell'ambito delle varie piattaforme tecnologiche europee. L'integrazione delle nuove conoscenze e delle nanotecnologie, delle tecnologie dei materiali e di produzione sarà sostenuta in applicazioni settoriali e intersettoriali, ad esempio nel campo della sanità, della costruzione, dell'industria spaziale , dei trasporti, dell'energia, della chimica, dell'ambiente, dei tessili e dell'abbigliamento, della carta e della pasta per carta, dell'ingegneria meccanica e, più in generale, nell'ambito della sicurezza industriale.

Le ricerche tratteranno principalmente le nuove applicazioni e soluzioni inedite che rispondano alle problematiche più importanti e le esigenze di RST messe in luce nell'ambito delle varie piattaforme tecnologiche europee. L'integrazione delle nuove conoscenze e delle nanotecnologie, delle tecnologie dei materiali e di produzione sarà sostenuta in applicazioni settoriali e intersettoriali, ad esempio nel campo della sanità, della trasformazione alimentare, della costruzione (incluse le opere di genio civile) , dell'industria aerospaziale , dei trasporti, dell'energia, della chimica, dell'ambiente, dei tessili e dell'abbigliamento, delle calzature, della carta e della pasta per carta, dell'ingegneria meccanica e, più in generale, nell'ambito della sicurezza industriale.

Emendamento 106

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Strategia», comma 3

Rafforzare la competitività del settore energetico europeo, confrontato alla dura concorrenza mondiale, è un obiettivo importante di questo tema, che mette a disposizione dell'industria europea le capacità per ottenere o mantenere la leadership mondiale nel settore delle principali tecnologie energetiche. Più specificamente, le PMI sono la linfa vitale del settore energetico, svolgono un ruolo di primo piano nella catena energetica e sono determinanti per incentivare l'innovazione. È pertanto essenziale che partecipino con forza alle attività di ricerca e di dimostrazione e devono essere sollecitate a farlo.

Rafforzare la competitività del settore energetico europeo, confrontato alla dura concorrenza mondiale, è un obiettivo importante di questo tema, che mette a disposizione dell'industria europea le capacità per ottenere o mantenere la leadership mondiale nel settore delle principali tecnologie energetiche. Di fronte alla forte concorrenza tale leadership può essere garantita soltanto grazie a cospicui investimenti nella ricerca e nello sviluppo. Più specificamente, le PMI sono la linfa vitale del settore energetico, svolgono un ruolo di primo piano nella catena energetica e sono determinanti per incentivare l'innovazione. È pertanto essenziale che partecipino con forza alle attività di ricerca e di dimostrazione e devono essere sollecitate a farlo.

Emendamento 107

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Strategia», comma 5

Per migliorare la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca in tutti i settori si punterà a sostenere la divulgazione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati, anche ai responsabili a livello politico. Queste iniziative andranno ad integrare le azioni del programma «Energia intelligente per l'Europa» nell'ambito del programma sulla competitività e l'innovazione, a favore dell'innovazione e dell'eliminazione degli ostacoli non tecnologici alla diffusione sul mercato di tecnologie energetiche ormai dimostrate .

Per migliorare la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca in tutti i settori, si punterà a sostenere la divulgazione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati, anche ai responsabili a livello politico. Concretamente, si incoraggeranno la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, e si ricercheranno la massima sinergia e complementarità con altre azioni e altri programmi comunitari, come «Energia intelligente per l'Europa» (parte del programma quadro sulla competitività e l'innovazione).

Emendamento 108

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», alinea (nuovo)

 

L'attribuzione di fondi nel settore energetico deve essere basata su criteri che consentano di valutare le tecnologie in funzione della loro capacità di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di creare un settore energetico competitivo, sostenibile dal punto di vista ambientale e sicuro. I fondi relativamente limitati dell'UE per la ricerca e lo sviluppo in questo campo devono essere concentrati sulle tecnologie in grado di condurre rapidamente a riduzioni nelle emissioni di CO2.

Emendamento 109

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»

Attività di sviluppo e dimostrazione di tecnologie integrate per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte alle varie condizioni regionali; le attività forniranno gli strumenti per aumentare notevolmente la percentuale di elettricità prodotta da fonti rinnovabili nell'UE. Le ricerche dovrebbero migliorare l'efficienza globale di conversione, far abbassare sensibilmente il costo dell'elettricità, rafforzare l'affidabilità dei processi interessati e ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. L'attenzione sarà rivolta in particolare al fotovoltaico, all'eolico e alla biomassa ( compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti). La ricerca sarà inoltre finalizzata a sfruttare tutto il potenziale di altre fonti rinnovabili quali l'energia geotermica, il solare termico, l'energia oceanica e i piccoli impianti idroelettrici.

Attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie integrate per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte alle varie condizioni regionali; le attività forniranno gli strumenti per aumentare notevolmente la percentuale di elettricità prodotta da fonti rinnovabili nell'UE. Le ricerche dovrebbero migliorare l'efficienza globale di conversione, eliminare gli ostacoli esistenti, il che comporta far abbassare sensibilmente il costo dell'elettricità, rafforzare l'affidabilità dei processi interessati e ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. L'attenzione sarà rivolta in particolare al fotovoltaico, al termosolare, all'eolico e alla biomassa ( comprese le coltivazioni per la produzione energetica e la frazione biodegradabile dei rifiuti). La ricerca sarà inoltre finalizzata a sfruttare tutto il potenziale di altre fonti rinnovabili quali l'energia geotermica, il solare termico, l'energia oceanica e i piccoli impianti idroelettrici.

Emendamento 110

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Produzione di combustibile rinnovabile»

Sviluppo e dimostrazione di tecnologie di conversione perfezionate per la produzione sostenibile e le catene di approvvigionamento di combustibili solidi, liquidi e gassosi da biomassa (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti), con particolare riguardo ai biocarburanti. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai nuovi tipi di biocombustibili e a nuove vie di produzione e distribuzione per i biocarburanti esistenti, ad esempio la produzione integrata di energia e di altri prodotti a valore aggiunto attraverso le bioraffinerie. Per apportare benefici «dalla fonte all'utente» in termini di emissioni di carbonio, la ricerca punterà a migliorare l'efficienza energetica, a rafforzare l'integrazione tra le varie tecnologie e l'uso di feedstock. In quest'ambito saranno affrontate anche questioni come la logistica del feedstock, la ricerca prenormativa e la normazione per un uso sicuro e affidabile nelle applicazioni fisse e per i trasporti. Per sfruttare le potenzialità connesse alla produzione rinnovabile di idrogeno, saranno sostenuti i processi che utilizzano biomassa, energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili ed energia solare.

Attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie di conversione perfezionate per la produzione sostenibile e le catene di approvvigionamento di combustibili solidi, liquidi e gassosi da biomassa e da coltivazioni per la produzione energetica (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti), con particolare riguardo ai biocarburanti. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai nuovi tipi di biocombustibili e a nuove vie di produzione e distribuzione per i biocarburanti esistenti, ad esempio la produzione integrata di energia e di altri prodotti a valore aggiunto attraverso le bioraffinerie. Per apportare benefici «dalla fonte all'utente» in termini di emissioni di carbonio, la ricerca punterà a migliorare l'efficienza energetica, a rafforzare l'integrazione tra le varie tecnologie e l'uso di feedstock. In quest'ambito saranno affrontate anche questioni come le coltivazioni energetiche, la logistica del feedstock, la ricerca prenormativa e la normazione per un uso sicuro e affidabile nelle applicazioni fisse e per i trasporti. Per sfruttare le potenzialità connesse alla produzione rinnovabile di idrogeno, saranno sostenuti i processi che utilizzano biomassa, energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili ed energia solare.

Emendamento 111

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e la refrigerazione»

Sviluppo e dimostrazione di un ventaglio di tecnologie finalizzate ad aumentare il potenziale di riscaldamento e refrigerazione ricorrendo a fonti di energia rinnovabili per dare un contributo all'energia sostenibile. Si tratta di ridurre sensibilmente i costi, di aumentare l'efficienza, di limitare ulteriormente l'impatto sull'ambiente e ottimizzare l'uso di tecnologie in condizioni regionali diverse. Le attività di ricerca e dimostrazione comprendono nuovi sistemi e componenti per applicazioni industriali (compresa la desalinazione termica dell'acqua di mare), teleriscaldamento/ refrigerazione in ambito urbano e/o in spazi dedicati, integrazione negli edifici e stoccaggio dell'energia.

Attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di un ventaglio di tecnologie finalizzate ad aumentare il potenziale di riscaldamento attivo e refrigerazione ricorrendo a fonti di energia rinnovabili e migliorando i sistemi di sfruttamento del riscaldamento passivo o generato naturalmente, per dare un contributo all'energia sostenibile. Si tratta di ridurre sensibilmente i costi, di aumentare l'efficienza, di limitare ulteriormente l'impatto sull'ambiente e ottimizzare l'uso di tecnologie in condizioni regionali diverse. Le attività di ricerca e dimostrazione comprendono nuovi sistemi e componenti per applicazioni industriali (compresa la desalinazione termica dell'acqua di mare), teleriscaldamento/ refrigerazione in ambito urbano e/o in spazi dedicati, integrazione negli edifici e stoccaggio dell'energia.

Emendamento 112

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Tecnologie del carbone pulito»

La maggior parte dell'energia elettrica nel mondo viene ancora prodotta dalle centrali a carbone, che possono tuttavia diventare più efficienti sotto il profilo energetico e meno inquinanti, soprattutto in termini di emissioni di CO2. Per mantenere la competitività del settore e contribuire a gestire le emissioni di CO2, saranno finanziate attività di sviluppo e dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone che serviranno ad aumentare notevolmente l'efficienza e l'affidabilità degli impianti, a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e ad abbattere i costi complessivi, in varie condizioni di funzionamento. Con lo sguardo rivolto all'eliminazione delle emissioni nella produzione di energia elettrica, queste attività dovrebbero preparare, integrare ed essere connesse agli sviluppi nel settore delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del CO2.

La maggior parte dell'energia elettrica nel mondo viene ancora prodotta dalle centrali a carbone, che possono tuttavia diventare più efficienti sotto il profilo energetico e meno inquinanti, soprattutto in termini di emissioni di CO2. Per mantenere la competitività del settore e contribuire a conservare le risorse e a gestire le emissioni di CO2, saranno finanziate attività di sviluppo e dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone che serviranno ad aumentare notevolmente l'efficienza e l'affidabilità degli impianti, a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti , comprese quelle di particolato sottile, di elementi in traccia, di composti di mercurio e organici e ad abbattere il costo complessivo , in varie condizioni di funzionamento. Con lo sguardo rivolto all'eliminazione delle emissioni nella produzione di energia elettrica, queste attività dovrebbero preparare, integrare ed essere connesse agli sviluppi nel settore delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del CO2.

Emendamento 113

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Reti di energia intelligenti»

Per favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile è necessario un impegno di R&S di ampia portata per aumentare l'efficienza, la flessibilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e delle reti di distribuzione dell'elettricità e del gas in Europa. Nel caso delle reti elettriche, l'obiettivo di trasformare le attuali reti elettriche in una rete solida e interattiva di servizi (clienti/operatori) e di eliminare gli ostacoli alla diffusione su vasta scala e all'integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili e della generazione di energia distribuita (ad esempio con celle a combustibile, microturbine, motori alternativi) richiederà lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie abilitanti fondamentali (ad esempio soluzioni TIC innovative, tecnologie per lo stoccaggio delle fonti di energia rinnovabili, elettronica di potenza e dispositivi superconduttori ad alta temperatura critica — HTS). Per le reti del gas si tratterà di giungere alla dimostrazione di processi e sistemi più intelligenti ed efficienti per il trasporto e la distribuzione del gas, compresa l'integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili.

Per favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile è necessario un impegno di R&S di ampia portata per aumentare l'efficienza, la flessibilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e delle reti di distribuzione dell'elettricità e del gas in Europa. Nel caso delle reti elettriche, l'obiettivo di trasformare le attuali reti elettriche in una rete solida e interattiva di servizi (clienti/operatori), di eliminare gli ostacoli alla diffusione su vasta scala e all'integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili e della generazione di energia distribuita (ad esempio con celle a combustibile, microturbine, motori alternativi) e di migliorare la qualità dell'approvvigionamento (in termini di qualità di voltaggio e di energia consegnata) richiederà lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie abilitanti fondamentali (ad esempio soluzioni TIC innovative, tecnologie per lo stoccaggio delle fonti di energia rinnovabili, sistemi di misurazione elettronica e di gestione automatica dei contatori, elettronica di potenza e dispositivi superconduttori ad alta temperatura critica (HTS) , sistemi di controllo TIC per la gestione attiva delle reti, la gestione efficiente della manodopera, ecc. ). Per le reti del gas si tratterà di giungere alla dimostrazione di processi e sistemi più intelligenti ed efficienti per il trasporto e la distribuzione del gas, compresa l'integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili. La ricerca in materia d'integrazione per reti di elettricità e di gas (centri di controllo integrato, multicontatori, forza lavoro condivisa) contribuirà all'obiettivo dell'efficienza per entrambi i settori.

Emendamento 114

Allegato I, «Temi», sezione 5 «Energia», titolo «Attività», «Efficienza e risparmi energetici», frase 1

Le ampie possibilità potenziali in termini di risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica devono essere sfruttate con l'ottimizzazione, la convalida e la dimostrazione di nuovi concetti e nuove tecnologie per l'edilizia, i servizi e l'industria.

Le ampie possibilità potenziali in termini di risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica devono essere sfruttate con l'ottimizzazione, la convalida , la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di nuovi concetti e nuove tecnologie per l'edilizia, i trasporti, i servizi e l'industria.

Emendamento 115

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Obiettivo»

Gestione sostenibile dell'ambiente umano e naturale e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

Gestione sostenibile dell'ambiente umano e naturale e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze delle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività umane , della biodiversità e del suo uso sostenibile e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrer sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione , l'attenuazione e l'adattamento delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

Emendamento 116

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Strategia», comma 1

La tutela dell'ambiente è un elemento fondamentale per la qualità della vita delle generazioni attuali e future e per la crescita economica. Le risorse naturali del pianeta e l'ambiente antropizzato sono sotto pressione per l'aumento della popolazione, l'urbanizzazione, la continua espansione delle attività agricole, dei trasporti e del settore energetico, senza contare la variabilità del clima e il surriscaldamento su scala locale, regionale e planetaria. Di fronte a questa situazione l'UE deve garantire una crescita continua e sostenibile, riducendo al contempo le ripercussioni negative per l'ambiente. La cooperazione a livello comunitario è giustificata dal fatto che i paesi, le regioni e le città hanno problemi ambientali comuni e che, data la scala, la portata e l'estrema complessità delle ricerche in campo ambientale, serve una massa critica. Una cooperazione a questo livello favorisce anche una pianificazione comune, l'utilizzo di database interoperabili e collegati tra loro e lo sviluppo di indicatori, metodi di valutazione e sistemi comuni di osservazione e previsione coerenti e di vasta scala. La cooperazione internazionale si rivela inoltre necessaria per integrare le conoscenze e promuovere una migliore gestione su scala mondiale.

La tutela dell'ambiente è un elemento fondamentale per la qualità della vita delle generazioni attuali e future e per la crescita economica. Le risorse naturali del pianeta e l'ambiente antropizzato sono sotto pressione per l'aumento della popolazione, l'urbanizzazione, l'edilizia e la continua espansione delle attività agricole, di allevamento, di acquicoltura e di pesca, dei trasporti e del settore energetico, senza contare la variabilità del clima e il surriscaldamento su scala locale, regionale e planetaria. Di fronte a questa situazione l'UE deve garantire una crescita continua e sostenibile, riducendo al contempo le ripercussioni negative per l'ambiente. La cooperazione a livello comunitario è giustificata dal fatto che i paesi, le regioni e le città hanno problemi ambientali comuni e che, data la scala, la portata e l'estrema complessità delle ricerche in campo ambientale, serve una massa critica. Una cooperazione a questo livello favorisce anche una pianificazione comune, l'utilizzo di database interoperabili e collegati tra loro e lo sviluppo di indicatori, metodi di valutazione e sistemi comuni di osservazione e previsione coerenti e di vasta scala. La cooperazione internazionale si rivela inoltre necessaria per integrare le conoscenze e promuovere una migliore gestione su scala mondiale.

Emendamento 117

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Strategia», comma 4

I programmi nazionali saranno maggiormente coordinati fra loro ampliando e approfondendo l'ambito di applicazione delle reti ERA-Net esistenti nel campo della ricerca ambientale, compresa un'attuazione congiunta di programmi di ricerca sul Mar Baltico e nuovi piani ERA-Net.

I programmi nazionali saranno maggiormente coordinati fra loro ampliando e approfondendo l'ambito di applicazione delle reti ERA-Net esistenti nel campo della ricerca ambientale, compresa un'attuazione congiunta di programmi di ricerca sul Mar Baltico e nuovi piani ERA-Net. La multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà saranno promosse mediante «joint calls» per i temi che implicano chiaramente l'interrelazione di numerose discipline, quali le scienze e le tecnologie marine .

Emendamento 118

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Strategia», comma 5

Particolare importanza sarà infine attribuita alle azioni finalizzate a potenziare la divulgazione dei risultati delle ricerche dell'UE — anche sfruttando le sinergie con meccanismi di finanziamento complementari esistenti nell'UE e negli Stati membri — e alla loro adozione da parte degli utenti finali interessati, con particolare riferimento ai responsabili delle politiche .

Particolare importanza sarà infine attribuita alle azioni finalizzate a potenziare la divulgazione dei risultati delle ricerche dell'UE nonché all'informazione e alla divulgazione scientifica, per ravvicinare la scienza e la tecnologia alla società.

 

Si mirerà alla massima sinergia e complementarità con i meccanismi di finanziamento complementari esistenti nell'UE e negli Stati membri, quali il sesto programma d'azione in materia ambientale, il programma URBAN e i fondi LIFE+.

Emendamento 119

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi», trattino 1

Si avverte la necessità di una ricerca integrata sui meccanismi del clima e del sistema Terra per osservare e analizzare come essi evolvano e per predirne l'evoluzione futura. Ciò permetterà di dar vita a misure efficaci di adattamento e attenuazione per quanto riguarda i cambiamenti climatici e i relativi impatti. Saranno preparati modelli avanzati sui cambiamenti climatici riguardanti varie scale (da quella planetaria a quella sub-regionale), che saranno successivamente applicati per valutare i cambiamenti in atto, le potenziali ripercussioni e le soglie critiche. Verranno studiati i cambiamenti in atto nella composizione dell'atmosfera e nel ciclo dell'acqua e saranno definiti approcci fondati sui rischi, che tengano conto dei cambiamenti nei modelli di eventi quali le inondazioni, le forti precipitazioni e le siccità. Altre attività prenderanno in esame i fattori che incidono negativamente sulla qualità ambientale e sul clima e connessi all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, oltre che le interazioni tra l'atmosfera, lo strato di ozono stratosferico, la superficie coperta, i ghiacci e gli oceani. Verranno infine analizzati i meccanismi di retroazione e i cambiamenti improvvisi (ad esempio nella circolazione oceanica) e gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi.

Si avverte la necessità di una ricerca integrata sui meccanismi del clima e del sistema Terra nonché del sistema marino (incluse le regioni polari), per osservare e analizzare come essi siano andati modificandosi in passato, come essi evolvano e per predirne l'evoluzione futura. Ciò permetterà di dar vita a misure efficaci di adattamento e attenuazione per quanto riguarda i cambiamenti climatici e i relativi impatti. Saranno preparati modelli avanzati sui cambiamenti climatici riguardanti varie scale (da quella planetaria a quella sub-regionale), che saranno successivamente applicati per valutare i cambiamenti in atto, le potenziali ripercussioni e le soglie critiche. Verranno studiati i cambiamenti in atto nella composizione dell'atmosfera e nel ciclo dell'acqua e saranno definiti approcci fondati sui rischi, che tengano conto dei cambiamenti nei modelli di eventi quali le inondazioni, le forti precipitazioni e le siccità. Altre attività prenderanno in esame i fattori che incidono negativamente sulla qualità ambientale e sul clima e connessi all'inquinamento dell'aria, delle acque (superficiali e sotterranee) e del suolo, oltre che le interazioni tra l'atmosfera, lo strato di ozono stratosferico, la superficie coperta, i ghiacci e gli oceani , inclusi gli effetti del cambiamento del livello del mare nelle zone costiere . Verranno infine analizzati i meccanismi di retroazione e i cambiamenti improvvisi (ad esempio nella circolazione oceanica) e gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi , ivi comprese le incidenze su aeree particolarmente sensibili quali le regioni costiere e montane .

Emendamento 120

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi», trattino 2

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali e salute umana serve per sostenere il piano d'azione «Ambiente e salute» e integrare le considerazioni riguardanti la salute pubblica e la caratterizzazione delle patologie in riferimento a rischi ambientali emergenti. Le attività di ricerca riguarderanno principalmente le esposizioni molteplici attraverso diverse vie di esposizione, l'individuazione delle fonti di inquinamento e i fattori di stress ambientali nuovi o emergenti (ad esempio l'aria interna ed esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e l'esposizione a sostanze tossiche) nonché i potenziali effetti sulla salute. La ricerca punterà anche ad integrare le attività di ricerca sul biomonitoraggio umano in relazione ad aspetti scientifici, metodologie e strumenti al fine di definire un approccio coerente e coordinato. In quest'ambito potranno rientrare studi di coorte (prospettivi) europei, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabili, e metodi e strumenti atti a migliorare la caratterizzazione dei rischi, la valutazione e la comparazione dei rischi e degli impatti sulla salute. La ricerca punterà a sviluppare biomarcatori e strumenti di modellizzazione che tengano conto delle varie esposizioni, delle variazioni in termini di vulnerabilità e dell'incertezza. Fornirà inoltre metodi e strumenti di supporto alla decisione (come indicatori, analisi costi-benefici e multi-criterio, valutazioni d'impatto sulla salute, analisi della sostenibilità e del Global Burden of Disease (BoD), cioè il carico complessivo di anni di vita in buona salute persi a causa della disabilità o della mortalità precoce) per la gestione dei rischi e la comunicazione in merito e per l'elaborazione e l'analisi delle politiche.

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali e il cambiamento globale e salute umana serve per sostenere il piano d'azione «Ambiente e salute» e integrare le considerazioni riguardanti la salute pubblica e la caratterizzazione delle patologie in riferimento a rischi ambientali emergenti , soprattutto nell'ambiente urbano (comprese le aree post-industriali) . Le attività di ricerca riguarderanno principalmente l'impatto del cambiamento globale (cambiamento climatico, utilizzazione dei terreni, globalizzazione), le esposizioni molteplici attraverso diverse vie di esposizione, la speciazione e la tossicologia, l'individuazione delle fonti di inquinamento e i fattori di stress ambientali nuovi o emergenti e le loro interazioni con gli agenti naturali e i componenti (ad esempio gas nocivi, particelle sottili e ultrasottili di natura animata e inanimata, l'aria interna ed esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e l'esposizione a sostanze tossiche, i gas e le emissioni degli autoveicoli, l'esposizione alle radiazioni solari) nonché i potenziali effetti sulla salute , l'analisi delle sindromi e delle esposizioni croniche, le interazioni delle sostanze tossiche e delle mescolanze di tali sostanze, le analisi dei polimorfismi genetici e dei test immunologici, compresi i test per la trasformazione e attivazione dei linfociti. Sarà promossa la ricerca sulle sostanze chimiche nuove o già esistenti, come previsto dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione, e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche] (4) , includendo alternative alla sperimentazione su animali. La ricerca punterà anche allo sviluppo di metodi nuovi e migliori di identificare le fonti di inquinamento e l'effetto della loro influenza coordinata, ad integrare le attività di ricerca epidemiologica sul biomonitoraggio umano in relazione ad aspetti scientifici, metodologie e strumenti al fine di definire un approccio coerente e coordinato. In quest'ambito potranno rientrare studi di coorte (prospettivi) europei, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabili, e metodi e strumenti atti a migliorare la caratterizzazione e il monitoraggio dei rischi, la valutazione e la comparazione dei rischi e degli impatti sulla salute. La ricerca punterà a sviluppare biomarcatori e strumenti di modellizzazione e di monitoraggio che tengano conto delle varie esposizioni, delle variazioni in termini di vulnerabilità e dell'incertezza. Fornirà inoltre metodi e strumenti di supporto alla decisione (come indicatori, analisi costi-benefici e multi-criterio, valutazioni d'impatto sulla salute, analisi della sostenibilità e del Global Burden of Disease (BoD), cioè il carico complessivo di anni di vita in buona salute persi a causa della disabilità o della mortalità precoce) per la gestione dei rischi e la comunicazione in merito e per l'elaborazione e l'analisi delle politiche.

Emendamento 121

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi», trattino 3

Per gestire le catastrofi naturali serve un approccio multirischio. Occorrono conoscenze e metodi perfezionati e un quadro integrato per valutare i rischi, i pericoli e il grado di vulnerabilità. D'altra parte è necessario formulare strategie per la mappatura, la prevenzione e l'attenuazione dei rischi, tenendo conto anche dei fattori economici e sociali. Verranno svolti studi sulle catastrofi legate al clima (forti precipitazioni meteorologiche, siccità, incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di ricerca condotte in quest'ambito consentiranno di capire più accuratamente i processi alla base di questi fenomeni e di migliorare i metodi di previsione secondo un approccio probabilistico; serviranno inoltre come base per lo sviluppo di sistemi d'informazione e allarme rapido. Saranno infine quantificate le ripercussioni dei principali pericoli naturali a livello di società.

Per gestire le catastrofi naturali serve un approccio multirischio che combini strategie per rischi specifici e piani, procedure e protocolli completi . Occorrono conoscenze e metodi perfezionati e un quadro integrato per valutare i rischi, i pericoli e il grado di vulnerabilità. D'altra parte è necessario formulare strategie per la mappatura, la prevenzione , l'individuazione e l'attenuazione dei rischi, tenendo conto anche dei fattori economici e sociali. Verranno svolti studi sulle catastrofi legate al clima (forti precipitazioni meteorologiche, siccità, gelate, incendi boschivi, slavine, smottamenti , emissioni, inondazioni e altri fenomeni estremi ) e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di ricerca condotte in quest'ambito consentiranno di capire più accuratamente i processi alla base di questi fenomeni e di migliorare i metodi di previsione secondo un approccio probabilistico. Serviranno inoltre come base per la ricerca sulla gestione di calamità naturali e disastri, per lo sviluppo di sistemi d'informazione, di allarme rapido e di rapida risposta e per la loro gestione, nonché per l'analisi delle modalità di gestione di calamità naturali e disastri. Verranno individuate le tendenze dei modelli sociali di comportamento nei confronti di pericoli naturali. Verrà prestata particolare attenzione alle tendenze di comportamento nell'ambito della società nei confronti dei pericoli naturali e alla valutazione delle ripercussioni.

Emendamento 122

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Gestione sostenibile delle risorse», trattino 1

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad approfondire la base di conoscenze e a produrre i modelli e gli strumenti avanzati necessari per la gestione delle risorse e la creazione di modelli di consumo sostenibili. Tali attività consentiranno di prevedere il comportamento degli ecosistemi e il loro recupero, di mitigare il degrado e gli effetti della perdita di importanti elementi strutturali e funzionali degli ecosistemi (per la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse marine). La ricerca sulla modellizzazione degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di protezione e conservazione. Saranno incentivati approcci innovativi per sviluppare attività economiche legate ai servizi connessi agli ecosistemi. Saranno formulate strategie per prevenire la desertificazione, il degrado del territorio e l'erosione e per arrestare la perdita di biodiversità. Le ricerche andranno anche nella direzione di una gestione sostenibile delle foreste e dell'ambiente urbano, compresa la pianificazione, e della gestione dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e darà anche il proprio contributo al)lo sviluppo di sistemi aperti, distribuiti e interoperabili di informazione e gestione dei dati e fornirà la base per le valutazioni, le previsioni e i servizi connessi alle risorse naturali e al loro uso.

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad approfondire la base di conoscenze e a produrre i modelli e gli strumenti avanzati necessari per la gestione delle risorse e la creazione di modelli di consumo sostenibili. Tali attività consentiranno di prevedere il comportamento degli ecosistemi e il loro recupero, di mitigare il degrado e gli effetti della perdita di importanti elementi strutturali e funzionali degli ecosistemi (per la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse marine). La ricerca sulla modellizzazione degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di protezione e conservazione e di protezione dall'erosione, in particolare nelle zone di montagna. Saranno incentivati approcci innovativi per sviluppare attività economiche legate ai servizi connessi agli ecosistemi. Saranno formulate strategie per prevenire la desertificazione, il degrado del territorio e l'erosione e per arrestare la perdita di biodiversità. Le ricerche verteranno anche sulla strategia integrata di gestione sostenibile e di salvaguardia delle zone rurali, tra cui le foreste, g li ecosistemi forestali e altri ecosistemi simili vicino alla natura che si trovano in condizioni ambientali mutevoli con catastrofi frequenti o intense, e dell'ambiente urbano, tenendo conto del patrimonio culturale, della pianificazione e della gestione dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e darà anche il proprio contributo al)lo sviluppo di sistemi aperti, distribuiti e interoperabili di informazione e gestione dei dati e fornirà la base per le valutazioni, le previsioni e i servizi connessi alle risorse naturali e al loro uso.

Emendamento 123

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Tecnologie ambientali,» trattino 1

Emerge la necessità di tecnologie ambientali nuove o perfezionate per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, tutelare l'ambiente e gestirne le risorse con maggiore efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi che si rivelino più compatibili con l'ambiente rispetto a quelli oggi esistenti. In particolare la ricerca approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di prevenzione o riduzione dei rischi ambientali, di attenuazione dei pericoli e delle catastrofi, di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità; tecnologie a favore di una produzione e di un consumo sostenibili; tecnologie per la gestione delle risorse o dell'inquinamento con modalità più efficaci (acque, suolo, aria, risorse marine e altre risorse naturali, rifiuti); tecnologie per una gestione sostenibile ed ecocompatibile dell'ambiente umano, compreso l'ambiente edificato, le zone urbane e gli aspetti della conservazione e del recupero del patrimonio culturale.

Emerge la necessità di tecnologie ambientali nuove o perfezionate per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, tutelare l'ambiente e gestirne le risorse con maggiore efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi che si rivelino più compatibili con l'ambiente rispetto a quelli oggi esistenti. In particolare la ricerca approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di prevenzione o riduzione dei rischi ambientali, di attenuazione dei pericoli e delle catastrofi, di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità; tecnologie a favore di una produzione e di un consumo sostenibili; tecnologie per la gestione delle risorse o dell'inquinamento con modalità più efficaci (acque, suolo, aria, risorse marine e altre risorse naturali, rifiuti) , segnatamente il riciclaggio dei rifiuti; tecnologie per il trattamento e/o la riutilizzazione valorizzata dei residui o dei materiali di scarto della produzione energetica ; tecnologie per una gestione sostenibile ed ecocompatibile dell'ambiente umano, compreso l'ambiente edificato, le zone urbane e gli aspetti della conservazione e del recupero del patrimonio culturale.

Emendamento 124

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Attività», «Tecnologie ambientali», trattino 2

Le ricerche in questo contesto saranno finalizzate alla valutazione dei rischi e delle prestazioni delle tecnologie, anche di processi e prodotti, e punteranno a sviluppare ulteriormente metodi a tal fine, come l'analisi del ciclo di vita. Saranno inoltre studiati i seguenti aspetti: opportunità di lungo termine, potenzialità di mercato e aspetti socioeconomici delle tecnologie ambientali; valutazione del rischio chimico, strategie e metodi di prova intelligenti per ridurre le sperimentazioni su animali, tecniche di quantificazione del rischio; sostegno alla ricerca per lo sviluppo del programma europeo di verifica e collaudo delle tecnologie ambientali.

Le ricerche in questo contesto saranno finalizzate alla valutazione dei rischi e delle prestazioni delle tecnologie, anche di processi , prodotti e servizi , e punteranno a sviluppare ulteriormente metodi a tal fine, come l'analisi del ciclo di vita. Saranno inoltre studiati i seguenti aspetti: opportunità di lungo termine, potenzialità di mercato e aspetti socioeconomici delle tecnologie ambientali; valutazione del rischio chimico, strategie e metodi di prova intelligenti per ridurre le sperimentazioni su animali, tecniche di quantificazione del rischio; sostegno alla ricerca per lo sviluppo del programma europeo di verifica e collaudo delle tecnologie ambientali.

Emendamento 125

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Cooperazione internazionale», comma 2

La conclusione di partnership scientifiche e tecnologiche con i paesi in via di sviluppo contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del Millennio (i Millennium Development Goals) in vari campi nei quali anche le PMI potrebbero svolgere un ruolo determinante (ad esempio per quanto riguarda la possibilità di invertire la perdita di risorse ambientali, il miglioramento della gestione e dell'approvvigionamento idrici e dell'uso sanitario delle acque e la soluzione delle problematiche ambientali dovute all'urbanizzazione). Particolare importanza meriterà la relazione tra le tematiche ambientali di scala planetaria e i problemi di sviluppo regionale e locale riguardanti le risorse naturali, la biodiversità, l'utilizzo del territorio, i rischi e i pericoli naturali e antropici, i cambiamenti climatici, le tecnologie ambientali, l'ambiente e la salute e gli strumenti di analisi delle politiche. La cooperazione con i paesi industrializzati rafforzerà invece l'accesso ad una ricerca di eccellenza su scala mondiale.

La conclusione di partenariati scientifici e tecnologici con i paesi in via di sviluppo contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del Millennio (i Millennium Development Goals) in vari campi nei quali anche le PMI potrebbero svolgere un ruolo determinante (ad esempio per quanto riguarda la possibilità di prevenire e mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali, invertire la perdita di risorse ambientali, il miglioramento della gestione e dell'approvvigionamento idrici e dell'uso sanitario delle acque e del suolo, la prevenzione e la lotta contro la desertificazione e la soluzione delle problematiche ambientali e della biodiversità, dell' urbanizzazione e della produzione e del consumo sostenibili ). Particolare importanza meriterà la relazione tra le tematiche ambientali di scala planetaria e i problemi di sviluppo regionale e locale riguardanti le risorse naturali, la biodiversità, l'utilizzo del territorio, i rischi e i pericoli naturali e antropici, i cambiamenti climatici, le tecnologie ambientali, l'ambiente e la salute e gli strumenti di analisi delle politiche. La cooperazione con i paesi industrializzati rafforzerà invece l'accesso ad una ricerca di eccellenza su scala mondiale.

Emendamento 126

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Cooperazione internazionale», comma 3

La creazione del sistema GEOSS per l'osservazione della Terra incentiverà la cooperazione internazionale volta a capire i sistemi terrestri e le questioni della sostenibilità e a coordinare il rilevamento dei dati per fini scientifici, politici e strategici.

La creazione del sistema GEOSS per l'osservazione della Terra incentiverà la cooperazione internazionale volta a capire i sistemi terrestri e le questioni della sostenibilità e a coordinare il rilevamento dei dati per fini scientifici, politici e strategici , nonché ad accrescere l'interesse del settore pubblico e privato .

Emendamento 127

Allegato I, «Temi», sezione 6 «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», titolo «Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste», comma 2

Il sostegno che la ricerca potrebbe offrire in caso di esigenze strategiche impreviste in campo ambientale potrebbe, ad esempio, riguardare le valutazioni d'impatto per la sostenibilità delle nuove politiche dell'UE in campo ambientale, marittimo o in termini di norme e regolamentazioni.

Il sostegno che la ricerca potrebbe offrire in caso di esigenze strategiche impreviste in campo ambientale potrebbe, ad esempio, riguardare le valutazioni d'impatto per la sostenibilità delle nuove politiche dell'UE relativamente alla produzione e al consumo sostenibili, all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle risorse naturali e al settore marittimo, o in termini di norme e regolamentazioni.

Emendamento 128

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Obiettivo»

Sulla base dei progressi tecnologici, sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più ecologici e «intelligenti» a vantaggio dei cittadini e della società, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire la competitività e il ruolo trainante che le industrie europee rivestono nel mercato mondiale.

Sulla base dei progressi tecnologici, sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più ecologici e «intelligenti» a vantaggio dei cittadini e della società, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire la competitività e il ruolo trainante che le industrie europee rivestono nel mercato mondiale in modo da colmare il divario tecnologico transatlantico .

Emendamento 129

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Strategia», comma 3

Le varie piattaforme tecnologiche istituite in questo campo (ACARE per l'aeronautica e il trasporto aereo, ERRAC per il trasporto ferroviario, ERTRAC per il trasporto su strada, WATERBORNE per il trasporto per vie navigabili e la piattaforma Idrogeno e celle a combustibile) hanno formulato visioni a lungo termine e agende strategiche di ricerca che rappresentano un contributo importante alla definizione del tema e integrano le esigenze dei responsabili politici e le aspettative della società. Alcuni aspetti specifici delle agende strategiche di ricerca possono giustificare l'istituzione di iniziative tecnologiche congiunte. Le attività ERA-NET offrono varie opportunità al fine di agevolare un maggiore coordinamento transnazionale per aspetti specifici nel settore dei trasporti e laddove possibile verranno portate avanti.

Le varie piattaforme tecnologiche istituite in questo campo (ACARE per l'aeronautica e il trasporto aereo, ERRAC per il trasporto ferroviario, ERTRAC per il trasporto su strada, WATERBORNE per il trasporto per vie navigabili , la tecnologia marittima, la piattaforma Idrogeno e celle a combustibile) hanno formulato visioni a lungo termine e agende strategiche di ricerca che rappresentano un contributo importante alla definizione del tema e integrano le esigenze dei responsabili politici e le aspettative della società. Alcuni aspetti specifici delle agende strategiche di ricerca possono giustificare l'istituzione di iniziative tecnologiche congiunte. Le attività ERA-NET offrono varie opportunità al fine di agevolare un maggiore coordinamento transnazionale per aspetti specifici nel settore dei trasporti e laddove possibile verranno portate avanti.

Emendamento 130

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Strategia», comma 5

Le esigenze della politica e la formulazione, la valutazione e l'attuazione delle nuove linee politiche (ad esempio la politica marittima) saranno aspetti trattati all'interno delle varie linee di attività e anche a livello trasversale. Le attività comprenderanno studi, modelli e strumenti relativi al monitoraggio e alle previsioni strategici e punteranno ad integrare le conoscenze sulle principali questioni economiche, sociali, ambientali e di sicurezza che interessano i trasporti. Le attività a sostegno di argomenti tematici trasversali si incentreranno sulle specificità dei trasporti, come gli aspetti di sicurezza che devono essere un elemento intrinseco del sistema di trasporto, l'utilizzo di fonti di energia alternative nelle applicazioni di trasporto e il monitoraggio degli effetti ambientali dei trasporti, compresi i cambiamenti climatici.

Le esigenze della politica e la formulazione, la valutazione e l'attuazione delle nuove linee politiche (ad esempio la politica marittima) saranno aspetti trattati all'interno delle varie linee di attività e anche a livello trasversale. Le attività comprenderanno studi, modelli e strumenti relativi al monitoraggio e alle previsioni strategici e punteranno ad integrare le conoscenze sulle principali questioni economiche, sociali, ambientali e di sicurezza che interessano i trasporti. Le attività a sostegno di argomenti tematici trasversali si incentreranno sulle specificità dei trasporti, come gli aspetti di sicurezza che devono essere un elemento intrinseco del sistema di trasporto, l'utilizzo di fonti di energia alternative nelle applicazioni di trasporto , il monitoraggio degli effetti ambientali dei trasporti, compresi i cambiamenti climatici, così come le misure che attenuano gli effetti negativi derivanti da ostacoli geografici permanenti. La ricerca nel settore dell'ambiente dovrebbe studiare il modo di evitare, ridurre e ottimizzare il traffico. La ricerca ambientale dovrebbe comprendere il potenziamento dell'efficienza dei trasporti.

Emendamento 131

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Strategia», comma 5 bis (nuovo)

 

Si presterà particolare attenzione al rafforzamento della diffusione dei risultati della ricerca comunitaria. Saranno promosse la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità, mirando a conseguire la massima sinergia e complementarità con i meccanismi di finanziamento complementari a livello comunitario e degli Stati membri, come quelli previsti nel quadro del programma Marco Polo o per le reti transeuropee di trasporto.

Emendamento 132

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 2

Rendere più ecologici i trasporti aerei: sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti aerei con l'obiettivo di dimezzare le emissioni di biossido di carbonio (CO2), abbattere dell'80 % le emissioni specifiche di ossidi di azoto (NOX) e dimezzare il rumore percepito. Le ricerche punteranno in particolare a privilegiare le tecnologie dei motori ecologici, comprese le tecnologie a combustibili alternativi e la maggiore efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala rotante, nuove strutture leggere intelligenti e una migliore aerodinamica. Saranno compresi gli aspetti riguardanti il miglioramento delle operazioni con aeromobili in aeroporto (movimento degli aeromobili — airside — e movimentazioni merci e passeggeri — landside) e la gestione del traffico aereo, nonché i processi di fabbricazione, manutenzione e riciclaggio.

Rendere più ecologici i trasporti aerei: sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti aerei con l'obiettivo di dimezzare le emissioni di biossido di carbonio (CO2), abbattere dell'80 % le emissioni specifiche di ossidi di azoto (NOX) e dimezzare il rumore percepito. Le ricerche punteranno in particolare a privilegiare le tecnologie dei motori ecologici, comprese le tecnologie a combustibili alternativi e la maggiore efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala rotante (elicotteri e rotori inclinabili) , nuove strutture leggere intelligenti e una migliore aerodinamica. Saranno compresi gli aspetti riguardanti il miglioramento delle operazioni con aeromobili in aeroporto (movimento degli aeromobili — airside — e movimentazioni merci e passeggeri — landside) e la gestione del traffico aereo, nonché i processi di fabbricazione, manutenzione , revisione e riciclaggio.

Emendamento 133

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 4

Garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela: introduzione di un cambiamento decisivo nella scelta offerta ai passeggeri e nella flessibilità degli orari, riducendo al contempo di cinque volte il tasso di incidenti. Le nuove tecnologie offriranno una scelta più ampia di configurazioni aeromobile/motore — dai veicoli di grandi dimensioni a quelli di dimensioni ridotte —, una maggiore automazione in tutti gli elementi del sistema, compreso il sistema di pilotaggio. Le attività verteranno anche sul miglioramento del comfort dei passeggeri, sul loro benessere e su nuovi servizi, nonché su misure di sicurezza attiva e passiva, con particolare attenzione all'elemento umano. Le ricerche comprenderanno l'adeguamento delle operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di rumore accettabili per la collettività.

Garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela: introduzione di un cambiamento decisivo nella scelta offerta ai passeggeri e nella flessibilità degli orari, riducendo al contempo di cinque volte il tasso di incidenti. Le nuove tecnologie offriranno una scelta più ampia di configurazioni aeromobile/motore — dai veicoli di grandi dimensioni a quelli di dimensioni più ridotte per collegamenti da centro città a centro città e per usi regionali (ad esempio, rotori inclinabili) — e una maggiore automazione in tutti gli elementi del sistema, compreso il sistema di pilotaggio, che renderanno interoperativi i sistemi nazionali di informazione e di prenotazione in termini di vettori e di modi di trasporto su scala paneuropea. Le attività verteranno anche sul miglioramento del comfort, del benessere e delle condizioni sanitarie dei passeggeri, ad esempio rendendo più gradevoli le condizioni a bordo, e su nuovi servizi, nonché su misure di sicurezza attiva e passiva, con particolare attenzione all'elemento umano. Le ricerche comprenderanno l'adeguamento delle operazioni aeroportuali e di traffico aereo alle varie condizioni geografiche e ai vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di rumore accettabili per la collettività.

Emendamento 134

Allegato I, «Temi» sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 5

Migliorare il rapporto costi-efficienza: si tratterà di incentivare una catena logistica in grado di dimezzare i tempi tra lo sviluppo dei prodotti e la loro commercializzazione (il cosiddetto time-to-market) e di ridurre i costi operativi e legati allo sviluppo dei prodotti, offrendo così ai cittadini un trasporto più accessibile sotto il profilo economico. Le ricerche punteranno a migliorare l'intero processo industriale, dalla fase di progettazione allo sviluppo del prodotto, alla fabbricazione e alle operazioni legate alla messa in servizio, compresa l'integrazione della catena logistica. Saranno comprese capacità di simulazione e automazione, tecnologie e metodi per la realizzazione di aerei a manutenzione zero e lo snellimento delle operazioni di gestione degli aerei, degli aeroporti e del traffico aereo.

Migliorare il rapporto costi-efficienza: si tratterà di incentivare una catena logistica in grado di dimezzare i tempi tra lo sviluppo dei prodotti e la loro commercializzazione (il cosiddetto time-to-market) e di ridurre i costi operativi, ad esempio utilizzando i risultati del progetto concernente il Sistema di manutenzione mobile accessibile in tempo reale (SMMART), e legati allo sviluppo dei prodotti, offrendo così ai cittadini un trasporto più accessibile sotto il profilo economico. Le ricerche punteranno a migliorare l'intero processo industriale, dalla fase di progettazione allo sviluppo del prodotto, alla fabbricazione e alle operazioni legate alla messa in servizio, compresa l'integrazione della catena logistica. Saranno comprese capacità di simulazione e automazione, tecnologie e metodi per la realizzazione di aerei a manutenzione zero e lo snellimento delle operazioni di gestione degli aerei, degli aeroporti e del traffico aereo.

Emendamento 135

Allegato I, «Temi» sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 6

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri: attività finalizzate ad impedire che azioni ostili di qualsiasi tipo provochino ferimenti, perdite, danni o pericoli per i viaggiatori o i cittadini dovuti ad un utilizzo inappropriato degli aerei. Le ricerche verteranno in particolare sugli elementi interessati del sistema dei trasporti aerei, ad esempio le misure di sicurezza in cabina e la progettazione delle cabine di pilotaggio, il controllo automatico e l'atterraggio automatico in caso di utilizzo non autorizzato di un aereo, la protezione contro attacchi esterni e aspetti di sicurezza connessi alla gestione dello spazio aereo e delle operazioni aeroportuali.

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri: attività finalizzate ad impedire che azioni ostili di qualsiasi tipo provochino ferimenti, perdite, danni o pericoli per i viaggiatori o i cittadini dovuti ad un utilizzo inappropriato degli aerei. Le ricerche verteranno in particolare sugli elementi interessati del sistema dei trasporti aerei, ad esempio le misure di sicurezza in cabina e la progettazione delle cabine di pilotaggio, il controllo automatico e l'atterraggio automatico in caso di utilizzo non autorizzato di un aereo, la protezione contro attacchi esterni e aspetti di sicurezza connessi alla gestione dello spazio aereo e delle operazioni aeroportuali nonché aspetti connessi ad ostacoli fisici o a cattive condizioni meteorologiche.

Emendamento 136

Allegato I, «Temi» sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 7

Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro: studio di tecnologie più radicali, innovative e compatibili con l'ambiente che possano favorire il cambio di velocità necessario per il trasporto aereo nella seconda metà di questo secolo e oltre. Le attività di ricerca riguarderanno aspetti quali nuovi concetti in materia di propulsione e portanza, nuove idee per lo spazio interno degli aeromobili, nuovi concetti per gli aeroporti, nuovi metodi di guida e controllo degli aeromobili, concetti alternativi per il funzionamento del sistema di trasporto aereo e la sua integrazione con altri modi di trasporto.

Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro: studio di tecnologie più radicali, innovative e compatibili con l'ambiente che possano favorire il cambio di velocità necessario per il trasporto aereo nella seconda metà di questo secolo e oltre. Le attività di ricerca riguarderanno aspetti quali nuovi concetti in materia di propulsione e portanza, nuove concezioni dello spazio interno degli aeromobili, nuovi concetti per gli aeroporti, nuovi metodi di guida e controllo degli aeromobili, modalità alternative per il funzionamento del sistema di trasporto aereo e la sua integrazione con altri modi di trasporto, nonché nuove idee per la minimizzazione degli effetti derivanti da situazioni geografiche avverse .

Emendamento 137

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)», comma 1

Rendere più ecologici i trasporti di superficie: sviluppo di tecnologie e conoscenze per ridurre l'inquinamento (atmosferico, delle acque e del suolo) e l'impatto ambientale, ad esempio a livello di cambiamenti climatici, salute, biodiversità e rumore. Le ricerche punteranno a migliorare l'efficienza energetica e la compatibilità ambientale dei sistemi di propulsione (power trains) e promuoveranno l'impiego di carburanti alternativi, compreso l'idrogeno e le celle a combustibile. Le attività saranno rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i veicoli, le navi e i componenti e si occuperanno anche di ottimizzare il sistema nel suo complesso. Le attività di ricerca specifiche del settore dei trasporti comprenderanno elementi quali la fabbricazione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione, la riparazione, l'ispezione, il riciclaggio, le strategie di rottamazione e gli interventi in mare in caso di incidenti.

Rendere più ecologici i trasporti di superficie: miglioramento delle metodologie per il calcolo dei costi sociali e dei costi ambientali esterni; sviluppo di tecnologie e conoscenze per ridurre l'inquinamento (atmosferico, delle acque e del suolo) e l'impatto ambientale, ad esempio a livello di cambiamenti climatici, salute, biodiversità e rumore. Le ricerche punteranno a migliorare l'efficacia dei costi, l'efficienza energetica e la compatibilità ambientale dei sistemi di propulsione (power trains) (ad esempio, soluzioni ibride) e promuoveranno l'impiego di carburanti alternativi, compreso l'idrogeno e le celle a combustibile , nonché i treni con motori ibridi alternativi, allo scopo di realizzare mezzi di trasporto senza emissioni di carbonio . Le attività saranno rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i veicoli, le navi e i componenti e si occuperanno anche di ottimizzare il sistema nel suo complesso. Le attività di ricerca specifiche del settore dei trasporti comprenderanno elementi quali la fabbricazione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione, gli strumenti diagnostici, la riparazione, l'ispezione, lo smantellamento, l'eliminazione, il riciclaggio, le strategie di rottamazione e gli interventi in mare in caso di incidenti.

Emendamento 138

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)», comma 3

Garantire una mobilità urbana sostenibile: si tratterà di approfondire in via prioritaria la mobilità delle persone e delle merci concentrando le ricerche sui «veicoli di prossima generazione» e sulla loro adozione da parte del mercato, riunendo tutti gli elementi che contribuiscono a realizzare un trasporto stradale pulito, efficiente sotto il profilo energetico, sicuro e intelligente. Le attività di ricerca sui nuovi concetti di mobilità, sui sistemi organizzativi e di gestione della mobilità innovativi e sui trasporti di alta qualità garantiranno un accesso a tutti ed elevati livelli di integrazione intermodale. Saranno formulate e sperimentate strategie innovative per un trasporto urbano pulito. Verrà dato uno spazio particolare ad elementi quali le modalità di trasporto non inquinanti, la gestione della domanda di trasporto, la razionalizzazione dei trasporti privati e le strategie, i servizi e le infrastrutture di informazione e comunicazione. Tra gli strumenti a sostegno della formulazione e dell'attuazione delle politiche figurerà la pianificazione territoriale e dei trasporti.

Garantire una mobilità urbana sostenibile per tutti i cittadini, compresi i disabili : si tratterà di approfondire in via prioritaria la mobilità delle persone e delle merci concentrando le ricerche sui «veicoli di prossima generazione» e sulla loro adozione da parte del mercato, riunendo tutti gli elementi che contribuiscono a realizzare un trasporto stradale pulito, efficiente sotto il profilo energetico, sicuro e intelligente. Le attività di ricerca sui nuovi concetti di trasporto e mobilità, sui sistemi organizzativi e di gestione della mobilità innovativi e sui trasporti di alta qualità garantiranno un accesso a tutti ed elevati livelli di integrazione intermodale. Saranno formulate e sperimentate strategie innovative per un trasporto urbano pulito. Verrà dato uno spazio particolare ad elementi quali le modalità di trasporto non inquinanti, la gestione della domanda di trasporto, la razionalizzazione dei trasporti privati e le strategie, i servizi e le infrastrutture di informazione e comunicazione. L'accento sarà posto altresì sulla qualità della mobilità e la soddisfazione degli utenti, in particolare delle persone a mobilità ridotta e di gruppi specifici come gli anziani e le donne. Tra gli strumenti e i modelli a sostegno della formulazione e dell'attuazione delle politiche figurerà la pianificazione territoriale e dei trasporti.

Emendamento 139

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)», comma 4

Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di protezione: sviluppo di tecnologie e di sistemi intelligenti per la protezione di persone vulnerabili come i conducenti, i (moto)ciclisti, i passeggeri, gli equipaggi e i pedoni. Saranno sviluppati sistemi tecnici avanzati e metodologie di analisi dei rischi per la progettazione di veicoli, navi e infrastrutture. L'attenzione sarà incentrata sugli approcci integrativi che mettono in relazione gli elementi umani, l'integrità strutturale, la sicurezza preventiva, attiva e passiva, la gestione dei soccorsi e delle crisi. La sicurezza dovrà essere considerata un fattore intrinseco dell'intero sistema di trasporto e dovrà riguardare le infrastrutture, le merci e i container, gli utilizzatori e gli operatori dei trasporti, i veicoli e le navi e provvedimenti a livello di orientamento politico e di legislazione, compresi strumenti di supporto alle decisioni e convalida; l'aspetto sicurezza sarà trattato ogni qualvolta sia un requisito intrinseco del sistema di trasporto.

Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di protezione: sviluppo di tecnologie e di sistemi intelligenti per la protezione di persone vulnerabili come i conducenti, i (moto)ciclisti, i passeggeri, gli equipaggi e i pedoni. Saranno sviluppati sistemi tecnici avanzati e metodologie di analisi dei rischi per la progettazione di veicoli, navi e infrastrutture. L'attenzione sarà incentrata sugli approcci integrativi che mettono in relazione gli elementi umani, l'integrità strutturale, la sicurezza preventiva, attiva e passiva, la gestione dei soccorsi e delle crisi. La sicurezza dovrà essere considerata un fattore intrinseco dell'intero sistema di trasporto e dovrà riguardare le infrastrutture di terra od off-shore , le merci (compreso il GNL) e i container, gli utilizzatori e gli operatori dei trasporti, i veicoli e le navi e provvedimenti a livello di orientamento politico e di legislazione, compresi strumenti di supporto alle decisioni e convalida; l'aspetto sicurezza sarà trattato ogni qualvolta sia un requisito intrinseco del sistema di trasporto.

Emendamento 140

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)», comma 5

Potenziare la competitività: aumento della competitività delle industrie dei trasporti, garantendo servizi di trasporto sostenibili, efficienti e al contempo accessibili sotto il profilo dei costi, e creando nuove competenze e opportunità di lavoro grazie alle attività di ricerca e sviluppo. Le tecnologie applicabili ai processi industriali avanzati comprenderanno la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, la costruzione e la manutenzione e punteranno a ridurre i costi nell'arco del ciclo di vita e i tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati i prodotti di concezione innovativa e servizi di trasporto perfezionati in grado di soddisfare maggiormente la clientela. Infine sarà formulata una nuova organizzazione della produzione che comprenda la gestione della catena logistica e i sistemi di distribuzione.

Potenziare la competitività: aumento della competitività delle industrie dei trasporti, garantendo servizi di trasporto sostenibili, efficienti e al contempo accessibili sotto il profilo dei costi, e creando nuove competenze e opportunità di lavoro grazie alle attività di ricerca e sviluppo. Le tecnologie applicabili ai processi industriali avanzati comprenderanno la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, la costruzione e la manutenzione e punteranno a ridurre i costi nell'arco del ciclo di vita e i tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati i prodotti e i sistemi di concezione innovativa e servizi di trasporto perfezionati in grado di soddisfare maggiormente la clientela. Infine sarà formulata una nuova organizzazione della produzione che comprenda la gestione della catena logistica e i sistemi di distribuzione.

Emendamento 141

Allegato I, «Temi», sezione 7 «Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)», titolo «Attività», «Sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite (GALILEO)», comma 3

Fornire gli strumenti e creare l'ambiente adatto: attività atte a garantire un utilizzo sicuro dei servizi, in particolare tramite la certificazione nei principali campi di applicazione; preparazione e conferma dell'idoneità dei servizi rispetto alle nuove politiche e normative, compreso l'aspetto dell'attuazione; servizi autenticati per applicazioni di tipo governativo (Public Regulated Services o PRS) in base alla politica di accesso approvata; sviluppo di dati e sistemi digitali essenziali nell'ambito della topologia, cartografia e geodesia da utilizzare nelle applicazioni di navigazione; esigenze e requisiti in materia di sicurezza e protezione.

Fornire gli strumenti e creare l'ambiente adatto: attività atte a garantire un utilizzo sicuro dei servizi, in particolare tramite la certificazione nei principali campi di applicazione; preparazione e conferma dell'idoneità dei servizi rispetto alle nuove politiche e normative, compreso l'aspetto dell'attuazione; servizi autenticati per applicazioni di tipo governativo (Public Regulated Services o PRS) in base alla politica di accesso approvata; sviluppo di dati e sistemi digitali essenziali nell'ambito della topologia, cartografia e geodesia da utilizzare nelle applicazioni di navigazione; esigenze e requisiti in materia di sicurezza e protezione. Nel settore della sicurezza, per conseguire la massima interazione con le applicazioni connesse al GMES, saranno promossi studi di fattibilità e dimostrazioni per permettere la compatibilità e la convergenza in ogni fase possibile tra il GMES e Galileo, quale parte di un «sistema dei sistemi» di GMES.

Emendamento 142

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Strategia», comma 1

Le ricerche sono destinate in via prioritaria ad affrontare le principali problematiche sociali, economiche e culturali alle quali l'Europa e il mondo intero sono già confrontati o lo saranno in futuro. L'agenda di ricerca proposta rappresenta un approccio coerente a queste problematiche e sfide. La creazione di una base di conoscenze socioeconomiche e di scienze umane su tali problematiche darà un contributo rilevante per incentivare una comprensione condivisa di queste questioni in tutta Europa e servirà a risolvere problemi internazionali di portata più ampia. Le priorità fissate per la ricerca in quest'ambito aiuteranno a formulare, attuare, determinare l'impatto e valutare le politiche in quasi tutti i settori in cui opera la Comunità su scala europea, nazionale, regionale e locale; inoltre, la maggior parte delle attività di ricerca è caratterizzata da una forte dimensione internazionale.

Le ricerche sono destinate in via prioritaria ad affrontare le principali problematiche sociali, economiche e culturali alle quali l'Europa e il mondo intero sono già confrontati o lo saranno in futuro. L'agenda di ricerca proposta rappresenta un approccio coerente a queste problematiche e sfide. La creazione di una base di conoscenze socioeconomiche , socioculturali e di scienze umane su tali problematiche darà un contributo rilevante per incentivare una comprensione condivisa di queste questioni in tutta Europa e servirà a risolvere problemi internazionali di portata più ampia. Le priorità fissate per la ricerca in quest'ambito aiuteranno a formulare, attuare, determinare l'impatto e valutare le politiche in quasi tutti i settori in cui opera la Comunità su scala europea, nazionale, regionale e locale; inoltre, la maggior parte delle attività di ricerca è caratterizzata da una forte dimensione internazionale.

Emendamento 143

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza», comma 1, alinea

In quest'ambito si tratterà di sviluppare e integrare attività di ricerca riguardanti la crescita, l'occupazione e la competitività per migliorare e integrare la conoscenza di questi temi al fine di proseguire nello sviluppo di una società della conoscenza. Tali attività saranno importanti in termini di orientamento politico e contribuiranno ai progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Le attività di ricerca comprenderanno i seguenti aspetti:

In quest'ambito si tratterà di sviluppare e integrare attività di ricerca riguardanti la crescita, la stabilità socioeconomica, l'occupazione e la competitività , la coesione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione per migliorare e integrare la conoscenza di questi temi al fine di proseguire nello sviluppo di una società della conoscenza. Tali attività saranno importanti in termini di orientamento politico e contribuiranno ai progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Le attività di ricerca comprenderanno i seguenti aspetti:

Emendamento 144

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza», comma 1, trattino 1

l'evoluzione del ruolo della conoscenza nell'economia, compreso il ruolo dei vari tipi di conoscenze e competenze, istruzione e formazione continua e investimenti immateriali;

l'evoluzione del ruolo della conoscenza nell'economia, compreso il ruolo dei vari tipi di conoscenze e competenze, imprenditorialità e creatività, fattori culturali, valori, istruzione , inclusa l'istruzione informale, e formazione continua e degli investimenti immateriali; il ruolo della conoscenza e dei beni immateriali nella produzione di ricchezza economica, sociale e culturale e il loro contributo al benessere sociale e ambientale;

Emendamento 145

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza», comma 1, trattino 2

strutture economiche, cambiamenti strutturali e aspetti legati alla produttività, compreso il ruolo del settore dei servizi, della finanza, della demografia, della domanda e dei processi di cambiamento a lungo termine;

strutture economiche, cambiamenti strutturali , relazioni intersettoriali e aspetti legati alla produttività, compreso il ruolo del settore dei servizi, dell'esternalizzazione dei servizi, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della finanza, della demografia, della domanda e dei processi di cambiamento a lungo termine;

Emendamento 146

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza», comma 1, trattino 3

questioni di ordine istituzionale e politico, compresa la politica macroeconomica, i mercati del lavoro, i contesti istituzionali e la coerenza e il coordinamento tra le politiche.

questioni di ordine istituzionale e politico, compresa la politica macroeconomica, i mercati del lavoro, i regimi sociali e di previdenza, i contesti istituzionali nazionali e regionali, il cambiamento del ruolo delle consulenze scientifiche nel processo decisionale e la coerenza e il coordinamento tra le politiche.

Emendamento 147

Allegato I, «Temi», sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni», comma 1, trattino 1 bis (nuovo)

 

lo sviluppo della ricerca urbana per comprendere meglio le interazioni tematiche (ambiente, trasporti, mutamenti sociali, economici, demografici) e spaziali (urbane, regionali) nella città e sviluppare, in primo luogo, meccanismi di pianificazione innovativi atti ad affrontare i problemi in modo integrato e sostenibile e, in secondo luogo, processi innovativi di governance urbana volti a migliorare la partecipazione dei cittadini e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, a comprendere meglio il ruolo delle città europee in un contesto globale (competitività urbana), a sostenere gli enti locali a migliorare la coesione sociale e a combattere l'esclusione nelle città dove si accentuano le disparità nonostante lo sviluppo economico.

Emendamento 148

Allegato I, «Temi,» sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni», comma 1, trattini 3 bis e 3 ter (nuovi)

 

la competitività urbana, ovvero il ruolo delle città europee in un contesto globale e politiche locali finalizzate a migliorare la coesione,

 

la ricerca urbana concentrata sulle interazioni tematiche (ambiente, trasporti, mutamenti sociali, economici e demografici, ecc.) e territoriali nella città per sviluppare processi integrati e sostenibili in materia di governance.

Emendamento 149

Allegato I, «Temi,» sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni», comma 1, trattino 3 quater (nuovo)

 

studi sull'impatto della cultura, del patrimonio culturale e creativo e delle industrie orientate verso la cultura, sullo sviluppo socioeconomico e sul mercato del lavoro.

Emendamento 150

Allegato I, «Temi,» sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «L'Europa nel mondo», comma 1, trattino 2

i conflitti, le relative cause e la loro soluzione; il rapporto tra sicurezza e fattori destabilizzanti come la povertà, la criminalità, il degrado ambientale e la scarsità di risorse; il terrorismo, con relative cause e conseguenze; le politiche in materia di sicurezza e la percezione dell'insicurezza e i rapporti tra ambito civile e militare.

i conflitti, le relative cause e la loro soluzione; il rapporto tra sicurezza e fattori destabilizzanti come la povertà, le migrazioni, la criminalità, il degrado ambientale e la scarsità di risorse; il terrorismo, con relative cause e conseguenze; le politiche in materia di sicurezza e la percezione dell'insicurezza e i rapporti tra ambito civile e militare.

Emendamento 151

Allegato I, «Temi,» sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Attività di previsione», comma 1, trattino 1

ampio esercizio di previsione socioeconomica su un numero limitato di problematiche e opportunità fondamentali per l'UE: si dovranno esaminare aspetti cruciali quali le tendenze future e le implicazioni dell'invecchiamento, delle migrazioni, della globalizzazione delle conoscenze, dell'evoluzione della criminalità e dei rischi più rilevanti;

ampio esercizio di previsione socioeconomica su un numero limitato di problematiche e opportunità fondamentali per l'UE: si dovranno esaminare aspetti cruciali quali le tendenze future e le implicazioni dell'invecchiamento, delle migrazioni, della globalizzazione e della diffusione delle conoscenze, dell'evoluzione della criminalità e dei rischi più rilevanti;

Emendamento 152

Allegato I, «Temi» sezione 8 «Scienze socioeconomiche e scienze umane», titolo «Attività», «Attività di previsione», comma 1, trattino 4 bis (nuovo)

 

scienze umane: il linguaggio, la sua struttura e il suo apprendimento; storia, storia dell'arte, geografia e scienze della terra, storia del territorio; filosofia, storia della cultura e della religione;

 

patrimonio culturale delle arti visive, delle attività e professioni tradizionali, dell'architettura e delle città.

Emendamento 153

Allegato I, «Temi,» sezione 9 «Sicurezza e spazio», titolo «Obiettivo», comma 2

9. Sicurezza e spazio

9. Sicurezza

Sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali GMES, a beneficio dei cittadini e della competitività dell'industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati membri e da altri organismi importanti quali l'Agenzia spaziale europea.

 

Emendamento 154

Allegato I, «Temi», sezione 9.1 «Sicurezza»

9.1 Sicurezza

soppresso

Emendamento 155

Allegato I, «Temi», sezione 9.1. «Sicurezza», titolo «Strategia», comma 2

Le attività a livello comunitario riguarderanno quattro settori della sicurezza (mission areas) che sono stati individuati in risposta a specifiche sfide di notevole importanza politica e valore aggiunto europeo per quanto riguarda le minacce e i potenziali incidenti a livello di sicurezza, e tre settori di interesse trasversale. Ciascun settore presenta sei fasi, diverse per tempi e per importanza: individuazione (fase connessa agli incidenti), prevenzione (fase connessa alle minacce), protezione (fase connessa agli obiettivi), preparazione (fase connessa all'intervento), risposta (fase connessa alle crisi) e recupero (fase connessa alle con-seguenze). Le attività di ricerca devono descrivere tutte le iniziative necessarie nelle varie fasi. Le prime quattro fasi si riferiscono a tutto quanto serve per evitare gli incidenti e attenuarne i potenziali effetti negativi, mentre le altre.

Le attività a livello comunitario riguarderanno quattro settori della sicurezza (mission areas) che sono stati individuati in risposta a specifiche sfide di notevole importanza politica e valore aggiunto europeo per quanto riguarda le minacce e i potenziali incidenti a livello di sicurezza, e tre settori di interesse trasversale. Occorre garantire le particolari esigenze in materia di segretezza, essendo inteso che, senza necessità, non va ridotta la trasparenza dei risultati delle ricerche. Al riguardo occorre individuare i settori che consentano l'attuale trasparenza di tali risultati. Ciascun settore presenta sei fasi, diverse per tempi e per importanza: individuazione (fase connessa agli incidenti), prevenzione (fase connessa alle minacce), protezione (fase connessa agli obiettivi), preparazione (fase connessa all'intervento), risposta (fase connessa alle crisi) e recupero (fase connessa alle conseguenze). Le attività di ricerca devono descrivere tutte le iniziative necessarie nelle varie fasi. Le prime quattro fasi si riferiscono a tutto quanto serve per evitare gli incidenti e attenuarne i potenziali effetti negativi, mentre le altre.

Emendamento 156

Allegato I, «Temi», sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Strategia», comma 6

Viene fortemente incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle autorità e organizzazioni responsabili della sicurezza dei cittadini. L'agenda di ricerca a più lungo termine elaborata dall'ESRAB (European Security Research Advisory Board) darà un contributo per la definizione del contenuto e della struttura della ricerca in questo tema.

Viene fortemente incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle autorità e organizzazioni responsabili della sicurezza dei cittadini , ferma restando la necessità, con riguardo alla definizione delle PMI per il settore della ricerca sulla sicurezza, di adeguare i dati sull'occupazione e sul fatturato e/o in alternativa classificare imprese nel novero delle PMI qualora siano date proprietà unitaria, responsabilità, direzione, rischio nonché corresponsabilità nella direzione dell'impresa. L'agenda di ricerca a più lungo termine elaborata dall'ESRAB (European Security Research Advisory Board) darà un contributo per la definizione del contenuto e della struttura della ricerca in questo tema.

Emendamento 157

Allegato I, «Temi», sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Attività», punto 1

Protezione contro il terrorismo e la criminalità: le attività verteranno in particolare sugli aspetti legati alle minacce di potenziali incidenti (criminali, attrezzature e risorse utilizzate dai criminali o come strumenti di attacco). Per affrontare questo settore serve una serie di capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «individuazione», «prevenzione», «preparazione» e «risposta». L'obiettivo è sia quello di evitare l'incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. La creazione delle capacità necessarie richiederà di privilegiare aspetti come quelli indicati di seguito: tipo di minaccia (ad esempio chimica, biologica, radiologica e nucleare), consapevolezza (ad esempio raccolta, rilevamento, valorizzazione e condivisione di informazioni sensibili; allarmi), rilevamento (di sostanze pericolose, individui o gruppi, comportamenti sospetti, ecc.), identificazione (di persone, di tipi e quantitativi di sostanze ecc.), prevenzione (ad esempio controllo di accessi e di movimenti di risorse finanziarie, controllo delle strutture finanziarie), preparazione (valutazione del rischio, controllo di eventuali emissioni deliberate di agenti chimici o biologici, valutazione dei livelli di risorse strategiche come forza lavoro, competenze, apparecchiature, beni di consumo per eventi di vasta scala ecc.), neutralizzazione e contenimento degli effetti di atti terroristici e crimini, elaborazione di dati per il controllo dell'applicazione delle leggi.

Protezione contro il terrorismo e la criminalità: le attività verteranno in particolare sugli aspetti legati alle minacce di potenziali incidenti (criminali, attrezzature e risorse utilizzate dai criminali o come strumenti di attacco). Per affrontare questo settore serve una serie di capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «individuazione», «prevenzione», «preparazione» e «risposta». L'obiettivo è sia quello di evitare l'incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. La creazione delle capacità necessarie richiederà di privilegiare aspetti come quelli indicati di seguito: tipo di minaccia (ad esempio chimica, biologica, radiologica e nucleare), consapevolezza (ad esempio raccolta, rilevamento, valorizzazione e condivisione di informazioni sensibili; allarmi), rilevamento (di sostanze pericolose, individui o gruppi, comportamenti sospetti, ecc.), identificazione (di persone, di tipi e quantitativi di sostanze ecc.), prevenzione (ad esempio controllo di accessi e di movimenti di risorse finanziarie, controllo delle strutture finanziarie), preparazione (valutazione del rischio, controllo di eventuali emissioni deliberate di agenti chimici o biologici, valutazione dei livelli di risorse strategiche come forza lavoro, competenze, apparecchiature, beni di consumo per eventi di vasta scala ecc.), neutralizzazione e contenimento degli effetti di atti terroristici e crimini, elaborazione di dati per il controllo dell'applicazione delle leggi , studi sulla pace e ricerca sulla prevenzione e la soluzione pacifica dei conflitti .

Emendamento 158

Allegato I, «Temi,» sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Attività», punto 2

Sicurezza delle infrastrutture e imprese di pubblica utilità: le attività verteranno principalmente sugli obiettivi di un incidente; nel caso delle infrastrutture, ad esempio, tali obiettivi potrebbero esse siti dove avvengono manifestazioni su vasta scala, siti importanti dal punto di vista politico (come la sede del parlamento) o di valore simbolico (ad esempio monumenti), mentre per le imprese di pubblica utilità si tratterebbe delle reti energetiche (per la distribuzione di petrolio, elettricità e gas), i sistemi di distribuzione dell'acqua e i trasporti (aerei, terrestri e via mare), le comunicazioni (anche radiotelevisive), il settore finanziario, amministrativo, la sanità pubblica e altro. Per affrontare questo settore serve una serie di capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «protezione» e di «preparazione». L'obiettivo è sia quello di evitare l'incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. La creazione delle capacità necessarie richiederà di privilegiare aspetti come quelli indicati di seguito: analisi e valutazione dei punti deboli delle infrastrutture fisiche e del relativo funzionamento; garantire le infrastrutture, i sistemi e i servizi critici in rete, sia pubblici che privati, esistenti e futuri, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e il funzionamento; sistemi di controllo e di allarme per reagire tempestivamente in caso di incidente; protezione contro gli effetti a cascata di un incidente.

Sicurezza delle infrastrutture e imprese di pubblica utilità: le attività verteranno principalmente sulle catastrofi e sugli obiettivi di un incidente; nel caso delle infrastrutture, ad esempio, tali obiettivi potrebbero esse siti dove avvengono manifestazioni su vasta scala, siti importanti dal punto di vista politico (come la sede del parlamento) o di valore simbolico (ad esempio monumenti), mentre per le imprese di pubblica utilità si tratterebbe delle reti energetiche (per la distribuzione di petrolio, elettricità e gas), i sistemi di distribuzione dell'acqua e i trasporti (aerei, terrestri e via mare), le comunicazioni (anche radiotelevisive), il settore finanziario, amministrativo, la sanità pubblica e altro. Per affrontare questo settore serve una serie di capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «protezione» e di «preparazione». L'obiettivo è sia quello di evitare l'incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. La creazione delle capacità necessarie richiederà di privilegiare aspetti come quelli indicati di seguito: analisi e valutazione dei punti deboli delle infrastrutture fisiche e del relativo funzionamento; garantire le infrastrutture, i sistemi e i servizi critici in rete, sia pubblici che privati, esistenti e futuri, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e il funzionamento; sistemi di controllo e di allarme per reagire tempestivamente in caso di incidente; protezione contro gli effetti a cascata di un incidente.

Emendamento 159

Allegato I, «Temi», sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Attività», punto 5, titolo

Integrazione e interoperabilità dei sistemi di sicurezza

Integrazione , interconnessione e interoperabilità dei sistemi di sicurezza

Emendamento 160

Allegato I, «Temi,» sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Cooperazione internazionale», comma 2

Azioni specifiche di cooperazione internazionale verranno prese in considerazione nei casi in cui si possa trarre vantaggio reciproco in linea con la politica di sicurezza dell'UE (ad esempioper le ricerche relative alle attività di sicurezza che trovano applicazione su scala mondiale).

Azioni specifiche di cooperazione internazionale verranno prese in considerazione nei casi in cui si possa trarre vantaggio reciproco in linea con la politica di sicurezza dell'UE (ad esempio per le ricerche relative alle attività in materia di sicurezza e catastrofi che trovano applicazione su scala mondiale).

Emendamento 161

Allegato I, «Temi», sezione 9.1 «Sicurezza», titolo «Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste»

Il tema della ricerca in materia di sicurezza è, per sua natura e concezione, flessibile. Le attività consentiranno di fare spazio a minacce per la sicurezza ancora sconosciute e alle eventuali esigenze che possano sorgere in termini di strategia politica. Questa flessibilità andrà ad integrare il carattere mirato delle attività descritte in precedenza.

Il tema della ricerca in materia di sicurezza è, per sua natura e concezione, flessibile. Le attività consentiranno di tener conto di catastrofi e minacce per la sicurezza ancora sconosciute e delle eventuali esigenze che possano sorgere in termini di strategia politica. Questa flessibilità andrà ad integrare il carattere mirato delle attività descritte in precedenza.

Emendamento 162

Allegato I, «Temi», sezione 9.2 «Spazio», titolo «Obiettivo» (nuovo)

9.2 Spazio

9 bis. Spazio

 

Obiettivo

 

Da un sostegno al Programma spaziale europeo che sia incentrato su applicazioni quali i servizi GMES trarranno benefici il cittadino e la competitività dell'industria spaziale europea. Ciò contribuirà allo sviluppo di una politica spaziale europea che integrerà gli sforzi compiuti dagli Stati membri e da altri attori chiave, ivi compresa l'Agenzia spaziale europea.

Emendamento 163

Allegato I, «Temi,» sezione 9.2 «Spazio», titolo «Attività», «Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al servizio della società europea», trattino 1

L'obiettivo delle attività in questo campo è quello di sviluppare sistemi adeguati via satellite per il monitoraggio e l'allarme rapido, intesi come fonte di dati unica e a disposizione ovunque nel mondo, e di consolidare e incentivare l'evoluzione a livello di utilizzo operativo. Questo programma offrirà inoltre sostegno allo sviluppo di servizi GMES operativi, che consentano ai decisori di meglio anticipare o attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti legati alla gestione dell'ambiente e della sicurezza. Le attività di ricerca devono in particolare contribuire ad utilizzare al massimo i dati GMES rilevati da fonti spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da altri sistemi di osservazione in prodotti complessi destinati a fornire informazioni e servizi personalizzati agli utenti finali grazie ad un'efficace integrazione dei dati e gestione delle informazioni. Le attività di ricerca dovrebbero anche servire a potenziare le tecniche di monitoraggio e le tecnologie strumentali associate, a sviluppare nuovi sistemi basati sulle tecnologie spaziali, ove questo risulti necessario, o a migliorare l'interoperabilità dei sistemi esistenti e a consentirne l'impiego in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi di domanda specifici.

L'obiettivo delle attività in questo campo è quello di sviluppare sistemi adeguati via satellite per il monitoraggio e l'allarme rapido, intesi come fonte di dati unica e a disposizione ovunque nel mondo, e di consolidare e incentivare l'evoluzione a livello di utilizzo operativo. Questo programma offrirà inoltre sostegno allo sviluppo di servizi GMES operativi, che consentano ai decisori di meglio anticipare o attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti legati alla gestione dell'ambiente e della sicurezza e alla gestione dei disastri naturali . Le attività di ricerca devono in particolare contribuire ad utilizzare al massimo i dati GMES rilevati da fonti spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da altri sistemi di osservazione in prodotti complessi destinati a fornire informazioni e servizi personalizzati agli utenti finali grazie ad un'integrazione dei dati e a una gestione delle informazioni efficaci. Le attività di ricerca dovrebbero anche servire a potenziare le tecniche di monitoraggio e le tecnologie strumentali associate, a sviluppare nuovi sistemi basati sulle tecnologie spaziali, ove questo risulti necessario, o a migliorare l'interoperabilità dei sistemi esistenti e a consentirne l'impiego in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi di domanda specifici. La ricerca dovrebbe appoggiare lo sviluppo di sistemi sostenibili basati sulle tecnologie spaziali e in situ (compresi i sistemi terrestri e aerei) per il monitoraggio terrestre e la gestione delle crisi, con immagini frequenti e ad alta risoluzione per le zone di elevata importanza, comprese le zone sensibili, urbane e in rapida evoluzione nonché per la prevenzione e la gestione del rischio e di qualsiasi tipo di emergenza, potenziando la convergenza con i sistemi non spaziali.

Emendamento 164

Allegato I, «Temi», sezione 9.2 «Spazio», titolo «Attività», «Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al servizio della società europea», trattino 3 bis (nuovo)

 

Valutare e monitorare gli impegni internazionali, che riguardano l'Europa, assunti al di fuori delle frontiere europee.

Emendamento 165

Allegato I, «Temi,» sezione 9.2 «Spazio», titolo «Attività», «Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste»

La ricerca sulle esigenze emergenti consentirà di trovare soluzioni innovative a sviluppi tecnologici nel campo della ricerca spaziale e permetterà di realizzare eventuali adattamenti e applicazioni per altri settori (come la gestione delle risorse, i processi biologici e i nuovi materiali). La ricerca destinata a rispondere ad esigenze impreviste a livello politico potrà vertere su aspetti quali soluzioni basate sullo spazio a favore dei paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di nuovi strumenti e metodi per l'osservazione dello spazio e la comunicazione attinenti alle politiche comunitarie interessate e infine un contributo all'inclusione sociale.

La ricerca sulle esigenze emergenti consentirà di trovare soluzioni innovative a sviluppi tecnologici nel campo della ricerca spaziale e permetterà di realizzare eventuali adattamenti e applicazioni per altri settori (come la gestione delle risorse, i processi biologici e i nuovi materiali). La ricerca destinata a rispondere ad esigenze impreviste a livello politico potrà vertere su aspetti quali soluzioni basate sullo spazio a favore dei paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di nuovi strumenti e metodi per l'osservazione dello spazio e la comunicazione attinenti alle politiche comunitarie interessate e infine un contributo all'inclusione sociale. Un'attenzione particolare sarà riservata alla ricerca volta a migliorare la componente spaziale dei sistemi di controllo, con particolare riferimento alle infrastrutture nevralgiche come: le reti di telecomunicazione, i trasporti terrestri e marittimi, le infrastrutture energetiche nonché gli utilizzi sulle reti europee, principalmente oltre le frontiere europee.

Emendamento 166

Allegato II, Tabella

Salute

5 984

Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie

1 935

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

9 110

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

3 467

Energia

2 265

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)

1 886

Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

4 180

Scienze socioeconomiche e scienze umane

607

Sicurezza e spazio

2 858

TOTALE

32 292

Salute

6 134

Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie

1 935

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

9 020

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

3 467

Energia

2 385

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)

1 886

Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

4 150

Scienze socioeconomiche e scienze umane

657

Sicurezza

1 429

Spazio

1 429

TOTALE

32 492

Emendamento 167

Allegato III, titolo «Iniziative tecnologiche congiunte», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 1

L'Europa deve rimanere all'avanguardia delle principali tecnologie perché solo così in futuro potrà disporre di un'industria aeronautica e un trasporto aereo caratterizzati dalla sostenibilità, dall'innovazione e dalla competitività. Trattandosi di un comparto ad alta intensità di RST, la competitività che oggi vantano le imprese europee dell'aeronautica e del trasporto aereo sui mercati mondiali è il risultato di ingenti investimenti privati destinati alla ricerca nel corso di vari decenni (in genere pari al 13-15 % del fatturato). Data la specificità del settore, i nuovi sviluppi dipendono spesso da un'efficace collaborazione tra settore pubblico e privato.

L'Europa deve rimanere all'avanguardia delle principali tecnologie perché solo così in futuro potrà disporre di un'industria aeronautica e un trasporto aereo caratterizzati dalla sostenibilità, dall'innovazione e dalla competitività. Vi sono settori, come il trasporto aereo regionale, nei quali l'Europa deve riconquistare la propria competitività anche grazie a soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico, e altri in cui la pressione competitiva è in aumento. In particolare lo sviluppo di tecnologie ecologiche è fondamentale per garantire la competitività dell'intero settore (compresi i velivoli ad ala rotante e gli aeromobili regionali). Trattandosi di un comparto ad alta intensità di RST, la competitività che oggi vantano le imprese europee dell'aeronautica e del trasporto aereo sui mercati mondiali è il risultato di ingenti investimenti privati destinati alla ricerca nel corso di vari decenni (in genere pari al 13-15 % del fatturato). Data la specificità del settore, i nuovi sviluppi dipendono spesso da un'efficace collaborazione tra settore pubblico e privato.

Emendamento 168

Allegato III, titolo «Iniziative tecnologiche congiunte», «Aeronautica e trasporti aerei», comma 3

Nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo dovrebbero essere affrontati aspetti diversi quali la compatibilità ambientale e l'efficienza dei costi degli aerei (il cosiddetto «aereo ecologico») e la gestione del traffico aereo a sostegno della politica del Cielo unico europeo e dell'iniziativa SESAME.

Nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo dovrebbero essere affrontati aspetti diversi quali la compatibilità ambientale e l'efficienza dei costi del sistema di trasporto aereo (il cosiddetto « sistema di trasporto aereo ecologico») e la gestione del traffico aereo a sostegno della politica del Cielo unico europeo e dell'iniziativa SESAME.

Emendamento 169

Allegato III, titolo «Meccanismo di finanziamento e di ripartizione del rischio», comma 2

La BEI presterà fondi ottenuti dai mercati finanziari internazionali secondo le norme, i regolamenti e procedure standard che essa applica. La BEI utilizzerà pertanto il contributo comunitario unitamente ai propri fondi come accantonamenti e allocazione di capitale all'interno della banca per coprire una parte dei rischi associati a tali prestiti concessi per azioni europee di RST di ampia portata che ne possono beneficiare.

La BEI presterà fondi ottenuti dai mercati finanziari internazionali secondo le norme, i regolamenti e procedure standard che essa applica. La BEI utilizzerà pertanto il contributo comunitario unitamente ai propri fondi come accantonamenti e allocazione di capitale all'interno della banca per coprire una parte dei rischi associati a tali prestiti concessi per azioni europee di RST che ne possono beneficiare.

Emendamento 170

Allegato III, titolo «Meccanismo di finanziamento di ripartizione del rischio», comma 4

La sovvenzione sarà stanziata su base annua e l'importo annuo sarà stabilito nei programmi di lavoro, sulla base dei rapporti di attività e delle previsioni che la BEI presenterà alla Comunità.

L'importo globale della sovvenzione per l'insieme del periodo sarà proposto ex ante così come gli importi annui di previsione. La sovvenzione sarà stanziata su base annua e il relativo importo potrà essere rettificato nei programmi di lavoro, sulla base dei rapporti di attività e delle previsioni che la BEI presenterà alla Comunità.

Emendamento 171

Allegato III, titolo «Meccanismo di finanziamento di ripartizione del rischio», comma 5, punto 2

ammissibilità di vaste azioni europee di RST. Per definizione, le «iniziative tecnologiche congiunte» e i progetti in collaborazione di ampia portata finanziati dalla Comunità nell'ambito dei temi e delle attività del presente programma specifico che partecipano al contributo devono essere automaticamente ammissibili; anche altri grandi progetti europei in collaborazione, ad esempio EUREKA, potrebbero essere presi in considerazione. In base al regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, la convenzione di sovvenzione definirà anche le modalità procedurali e darà alla Comunità il diritto di veto, a determinate condizioni, riguardo all'utilizzo della sovvenzione come accantonamento a fronte di un prestito proposto dalla BEI;

ammissibilità di vaste azioni europee di RST nonché di progetti proposti da PMI . Per definizione, le «iniziative tecnologiche congiunte» e i progetti in collaborazione di ampia portata finanziati dalla Comunità nell'ambito dei temi e delle attività del presente programma specifico che partecipano al contributo devono essere automaticamente ammissibili; anche altri grandi progetti europei in collaborazione, ad esempio EUREKA, potrebbero essere presi in considerazione. Dovrà essere altresì precisata molto chiaramente l'ammissibilità delle PMI. In base al regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, la convenzione di sovvenzione definirà anche le modalità procedurali e darà alla Comunità il diritto di veto, a determinate condizioni, riguardo all'utilizzo della sovvenzione come accantonamento a fronte di un prestito proposto dalla BEI;


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259 .

(4)   GU L ....

P6_TA(2006)0522

Programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (settimo programma quadro di RSTD, 2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0439) (1),

visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0380/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0335/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale e evidenzia che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) La ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbe essere rivolta innanzitutto alle esigenze e alle priorità pubbliche e perseguire la complementarità con la ricerca finanziata da privati. È necessario che le azioni intraprese dal Centro comune di ricerca siano coordinate con la ricerca svolta nell'ambito delle priorità tematiche onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei programmi di ricerca nazionali.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) Nell'assolvimento della sua finalità istituzionale, il CCR deve fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini dell'attuazione e del controllo delle politiche esistenti e facendo fronte alle nuove esigenze di carattere strategico. Per assolvere al suo mandato il CCR deve condurre ricerche di elevata qualità .

(3) Nell'assolvimento della sua finalità istituzionale, il CCR dovrebbe fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini dell'attuazione e del controllo delle politiche esistenti e facendo fronte alle nuove esigenze di carattere strategico. Per assolvere al suo mandato il CCR svolge della massima qualità, che è comparabile in tutta l'UE.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Le azioni dirette condotte dal Centro comune di ricerca ( CCR ) devono essere attuate nell'ambito del presente programma specifico. Nell'attuazione del presente programma specifico in conformità del suo mandato, il CCR è tenuto a dare particolare rilievo ai settori più importanti per l'Unione: la prosperità in una società ad alta intensità di conoscenze, la solidarietà e la gestione responsabile delle risorse, la sicurezza e la libertà nonché il ruolo dell'Europa come partner mondiale.

(4) Le azioni dirette condotte dal CCR dovrebbero essere attuate nell'ambito del presente programma specifico. Nell'attuazione del presente programma specifico in conformità del suo mandato, il CCR dovrebbe dare particolare rilievo ai settori più importanti per l'Unione: la prosperità e il benessere sociale in una società ad alta intensità di conoscenze, la solidarietà , la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse, la sicurezza e la libertà nonché il ruolo dell'Europa come partner mondiale.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali; esse comprendono la partecipazione ad azioni indirette del programma quadro, lavori per conto terzi e, in misura minore, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

(10) È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali; esse comprendono la partecipazione ad azioni indirette del programma quadro, lavori per conto terzi (fermo restando il rispetto di determinate condizioni relative soprattutto alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale) e, in misura minore, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 5

Recital 13

(13) La Commissione provvede a fare eseguire in tempo utile una valutazione indipendente delle attività realizzate nei settori contemplati dal presente programma.

(13) La Commissione dovrebbe provvedere a fare eseguire in tempo utile una valutazione indipendente delle attività realizzate nei settori contemplati dal presente programma , che includono criteri ambientali, sociali, sanitari e relativi al benessere degli animali, che condurrà in futuro ad un'ulteriore misurazione e valutazione sistematica delle azioni dirette e indirette ai sensi del Programma quadro.

Emendamento 6

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione adotta tutte le iniziative necessarie per verificare che le azioni finanziate siano realizzate in modo efficace e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Emendamento 7

Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

 

La spesa amministrativa globale del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione del Centro comune di ricerca, dovrebbe essere proporzionata ai compiti svolti ai sensi del programma specifico e soggetta alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

Emendamento 8

Articolo 3, comma 1 quater (nuovo)

 

Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati attenendosi al principio della sana gestione finanziaria, ovvero in conformità dei principi di economia, efficienza, ed efficacia nonché del principio di proporzionalità.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 1

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana in un'ottica riproduttiva ;

— attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana;

Emendamento 10

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa in anticipo l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 11

Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

 

La valutazione riguarda la correttezza della gestione finanziaria e contiene un giudizio sull'efficienza e la regolarità della gestione di bilancio e della gestione economica del programma specifico.

Emendamento 12

Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 1

reagendo con flessibilità all'evoluzione delle necessità e delle esigenze dei responsabili delle politiche dell'UE;

reagendo con flessibilità all'evoluzione delle necessità e delle esigenze dei responsabili delle politiche dell'UE , anche a livello degli Stati membri.

Emendamento 13

Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 2

concentrando l'attenzione su questioni che destano preoccupazioni nella società aventi una componente di ricerca e una forte dimensione comunitaria;

concentrando l'attenzione su questioni che destano preoccupazioni nella società aventi una componente di ricerca e una forte dimensione comunitaria , o un ruolo fondamentale per buona parte della Comunità ;

Emendamento 14

Allegato, sezione 2, trattino 3 bis (nuovo)

 

intensificando la sua cooperazione con altre istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo;

Emendamento 15

Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 5 bis (nuovo)

 

migliorando la trasparenza nella definizione delle sue priorità di ricerca rendendo disponibili al pubblico i criteri ed informando il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi della scelta delle priorità di ricerca.

Emendamento 16

Allegato, sezione 2, paragrafo 3

La diffusione delle conoscenze fra i diversi soggetti coinvolti in questo processo costituirà un elemento fondamentale della strategia adottata. Le attività mireranno anche a sostenere l'attuazione e il controllo della legislazione e a diffondere le migliori pratiche nell'ambito dell'UE a 25, dei paesi candidati e dei paesi limitrofi.

La diffusione delle conoscenze fra i diversi soggetti coinvolti in questo processo costituirà un elemento fondamentale della strategia adottata ed è opportuno che ci si adoperi per migliorare l'accesso delle PMI ai risultati delle ricerche. Ciò promuoverà il dialogo tra scienza e società. Le attività mireranno anche a sostenere l'attuazione e il controllo della legislazione e a diffondere le migliori pratiche nell'ambito dell'UE a 25, dei paesi candidati e dei paesi limitrofi.

Emendamento 17

Allegato, sezione 2, paragrafo 8

Qualora sia necessario nel contesto del suo sostegno alle politiche tematiche, il CCR eseguirà compiti specifici che consentiranno una valorizzazione più adeguata dei risultati della ricerca europea. Così facendo, rafforzerà i benefici della società della conoscenza.

Qualora sia necessario nel contesto del suo sostegno alle politiche tematiche, il CCR eseguirà compiti specifici che consentiranno una divulgazione e una valorizzazione più adeguate dei risultati della ricerca europea. Così facendo, rafforzerà i benefici della società della conoscenza.

Emendamento 18

Allegato, sezione 3, punto 3.1.1, paragrafo 6

L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sarà oggetto di analisi socioeconomiche quantitative dirette — anche con riferimento al principio «legiferare meglio» — in molti settori strategici quali la stabilità macroeconomica e la crescita, i servizi finanziari, alcuni aspetti della competitività, la formazione continua e la dimensione relativa al «capitale umano» nella strategia di Lisbona, l'agricoltura, i cambiamenti climatici, i sistemi energetici e di trasporto sostenibili. Il CCR contribuirà a una migliore comprensione della relazione tra i programmi di istruzione e le esigenze della società della conoscenza, così come dei fattori che incidono sulle pari opportunità nell'istruzione e le modalità per un uso efficiente delle risorse nel settore dell'istruzione.

L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sarà oggetto di analisi socioeconomiche quantitative dirette — anche con riferimento al principio «legiferare meglio» — in molti settori strategici quali la stabilità macroeconomica e la crescita, i servizi finanziari, alcuni aspetti della competitività, la formazione continua e la dimensione relativa al «capitale umano» nella strategia di Lisbona, l'agricoltura, i cambiamenti climatici, i sistemi energetici e di trasporto sostenibili. Il CCR contribuirà a una migliore comprensione della relazione tra i programmi di istruzione e le esigenze della società della conoscenza, della diffusione della conoscenza, così come dei fattori che incidono sulle pari opportunità nell'istruzione e le modalità per un uso efficiente delle risorse nel settore dell'istruzione, tra l'altro in relazione ai software con codice sorgente aperto .

Emendamento 19

Allegato, sezione 3, punto 3.1.3, paragrafo 1, trattino 1

offrire un sistema di riferimento per l'energia sostenibile che risponda alle esigenze della politica dell'UE con la competenza scientifica e tecnica in materia di innovazione e di sviluppo tecnologici (per tutte le fonti di energia);

offrire un sistema di riferimento per l'energia sostenibile che risponda alle esigenze della politica dell'UE con la competenza scientifica e tecnica in materia di innovazione e di sviluppo tecnologici (per tutte le fonti di energia e l'efficienza dell'uso finale dell'energia );

Emendamento 20

Allegato, sezione 3, punto 3.1.3, paragrafo 1, trattino 3

fornire informazioni sull'affidabilità dell'approvvigionamento energetico in Europa.

fornire informazioni sull'affidabilità dell'approvvigionamento energetico in Europa e sulla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili .

Emendamento 21

Allegato, sezione 3, punto 3.1.3, paragrafo 2, trattino 3

la dimensione sociale, mediante attività nel settore della pianificazione territoriale, delle ripercussioni sulla salute e della sensibilizzazione. La ricerca si incentrerà anche sugli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione nei trasporti aerei, terrestri e marittimi.

la dimensione sociale, mediante attività nel settore della pianificazione territoriale, architettonica e urbanistica, delle ripercussioni sulla salute e della sensibilizzazione. La ricerca si incentrerà anche sugli aspetti relativi alla sostenibilità, alla sicurezza e alla protezione nei trasporti aerei, terrestri e marittimi.

Emendamento 22

Allegato, sezione 3, punto 3.1.4, paragrafo 1

Il CCR sosterrà l'elaborazione delle politiche e degli strumenti relativi alle tecnologie della società dell'informazione, che contribuiscono alla creazione di una società della conoscenza europea competitiva, definendo analisi e strategie prospettiche concernenti la società della conoscenza. La crescita, la solidarietà, l'inclusione sociale e la sostenibilità saranno i temi considerati. Il CCR contribuirà anche all'attuazione delle politiche dell'UE strettamente connesse o che traggono significativi benefici dall'evoluzione delle tecnologie della società dell'informazione. Tali politiche riguardano, da un lato, le applicazioni relative alla prestazione di servizi on-line nei settori commerciale, sanitario, della formazione nonché della sicurezza personale e dell'ambiente e, dall'altro, la determinazione del potenziale di nuovi sviluppi ai fini delle strategie europee globali attinenti alla crescita, all'inclusione sociale e alla qualità della vita.

Il CCR sosterrà l'elaborazione delle politiche e degli strumenti relativi alle tecnologie della società dell'informazione, che contribuiscono alla creazione di una società della conoscenza europea competitiva, definendo analisi e strategie prospettiche concernenti la società della conoscenza, con particolare attenzione al software gratuito e con codice sorgente aperto. La crescita, la solidarietà, l'inclusione sociale e la sostenibilità saranno i temi considerati. Il CCR contribuirà anche all'attuazione delle politiche dell'UE strettamente connesse o che traggono significativi benefici dall'evoluzione delle tecnologie della società dell'informazione. Tali politiche riguardano, da un lato, le applicazioni relative alla prestazione di servizi on-line nei settori commerciale, sanitario, della formazione nonché della sicurezza personale e dell'ambiente e, dall'altro, la determinazione del potenziale di nuovi sviluppi ai fini delle strategie europee globali attinenti alla crescita, all'inclusione sociale e alla qualità della vita. Il CCR punterà a migliorare l'accesso dei disabili alla società della conoscenza.

Emendamento 23

Allegato, sezione 3, punto 3.1.5, paragrafo 1

Le scienze della vita e le biotecnologie sono settori che rivestono interesse per molti settori strategici, nei quali possono apportare un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona . Questo potenziale è ampiamente riconosciuto nei settori medicosanitario, agricolo, dei prodotti alimentari, dell'ambiente nei quali si stanno rapidamente sviluppando nuove applicazioni. Per poter disporre di materiali di riferimento e metodi convalidati è necessario avere accesso a una vasta gamma di strumenti biotecnologici avanzati e averne il controllo. Il CCR svilupperà ulteriormente le sue competenze in questo settore, tenendo conto del contesto legislativo e regolamentare.

Le scienze della vita e le biotecnologie sono settori che rivestono interesse per molti settori strategici, nei quali possono apportare un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea . Questo potenziale è ampiamente riconosciuto nei settori medicosanitario, agricolo, dei prodotti alimentari, dell'ambiente nei quali si stanno rapidamente sviluppando nuove applicazioni. Per poter disporre di materiali di riferimento e metodi convalidati è necessario avere accesso a una vasta gamma di strumenti biotecnologici avanzati e averne il controllo. Il CCR svilupperà ulteriormente le sue competenze in questo settore, tenendo conto del contesto legislativo e regolamentare.

Emendamento 24

Allegato, sezione 3, punto 3.2.1., paragrafo 1, trattino 2

Aspetti ambientali: valutazione delle conseguenze di buone condizioni agricole e ambientali e studio degli impatti e dell'efficacia delle misure agroambientali sulle condizioni pedologiche e idrologiche, la biodiversità e i paesaggi europei; analisi dei legami tra le politiche agricole, di sviluppo rurale e regionale e le loro incidenze sulle modifiche dell'utilizzo del suolo europeo, con l'elaborazione di indicatori e di modelli spaziali; sostegno all'elaborazione di strategie territoriali mirate per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale; valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura ai fini dello sviluppo di misure di adattamento; contributo all'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, mediante colture energetiche e il recupero energetico dei rifiuti agricoli.

Aspetti ambientali: valutazione delle conseguenze di buone condizioni agricole e ambientali e studio degli impatti e dell'efficacia delle misure agroambientali sulle condizioni pedologiche e idrologiche, la biodiversità e i paesaggi europei; analisi dei legami tra le politiche agricole, di sviluppo rurale e regionale e le loro incidenze sulle modifiche dell'utilizzo del suolo europeo, con l'elaborazione di indicatori e di modelli spaziali; valutazione delle misure di promozione dei metodi agricoli a basso utilizzo di risorse e dell'agricoltura biologica e della fertilità del suolo ; sostegno all'elaborazione di strategie territoriali mirate per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale; valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura ai fini dello sviluppo di misure di adattamento; contributo all'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, mediante colture energetiche e il recupero energetico dei rifiuti agricoli.

Emendamento 25

Allegato, sezione 3, punto 3.2.1, paragrafo 1, trattino 3

Aspetti relativi ai produttori/consumatori: analisi strategiche delle politiche in settori quali: l'incidenza della riforma della PAC sulla sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli; reattività dell'agricoltura alle richieste dei consumatori: aratterizzazione e controllo degli alimenti, incidenza dell'assicurazione della qualità e dei regimi di certificazione gestiti nell'ambito delle catene di approvvigionamento e reattività alle norme in materia di ambiente e di benessere degli animali; proiezione e analisi dell'impatto delle politiche per i principali prodotti agricoli europei in termini di produzione, di mercato mondiale, di prezzo, di redditi e di benessere dei consumatori; incidenza dei cambiamenti nella politica commerciale e sui mercati mondiali di prodotti di base; politiche agrarie nel settore dello sviluppo rurale, congiuntamente ad altre politiche. Un'attenzione particolare sarà prestata all'incidenza della riforma della PAC nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati.

Aspetti relativi ai produttori/consumatori: analisi strategiche delle politiche in settori quali: l'incidenza della riforma della PAC sulla sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli; reattività dell'agricoltura alle richieste dei consumatori: caratterizzazione e controllo degli alimenti, incidenza dell'assicurazione della qualità e dei regimi di certificazione gestiti nell'ambito delle catene di approvvigionamento e reattività alle norme in materia di ambiente e di benessere degli animali; proiezione e analisi dell'impatto delle politiche per i principali prodotti agricoli europei in termini di produzione, di mercato mondiale, di prezzo, di redditi e di benessere dei consumatori; incidenza dei cambiamenti nella politica commerciale e sui mercati mondiali di prodotti di base; politiche agrarie nel settore dello sviluppo rurale, congiuntamente ad altre politiche. Un'attenzione particolare sarà prestata all'incidenza della riforma della PAC nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati e ai programmi multifunzionali di sviluppo rurale e alla loro efficacia.

Emendamento 26

Allegato, sezione 3, punto 3.2.1, paragrafo 2

Gli obiettivi della politica comune della pesca saranno affrontati migliorando la qualità e la diffusione in tempo utile dei dati scientifici nonché sviluppando processi di valutazione dell'impatto economico e sociale delle opzioni di gestione. Le nuove tecnologie, compresa l'individuazione dell'origine dei pesci sulla base dell'analisi del DNA, serviranno a reperire i casi di infrazione. Si presterà attenzione alle tecniche che favoriscono il coinvolgimento delle parti interessate. Conformemente alla politica marittima dell'UE in fase di elaborazione, il campo di applicazione dei servizi sviluppati per le industrie della pesca, ad esempio il monitoraggio delle navi mediante telerilevamento e la notifica elettronica, sarà esteso all'identificazione delle navi mercantili. Si valuterà l'impatto del settore dell'acquicoltura in costante espansione.

Gli obiettivi della politica comune della pesca saranno affrontati migliorando la qualità e la diffusione in tempo utile dei dati scientifici nonché sviluppando processi di valutazione dell'impatto economico e sociale delle opzioni di gestione. Le nuove tecnologie, compresa l'individuazione dell'origine dei pesci sulla base dell'analisi del DNA, serviranno a reperire i casi di infrazione. Si presterà attenzione alle tecniche che favoriscono il coinvolgimento delle parti interessate. Conformemente alla politica marittima dell'UE in fase di elaborazione, il campo di applicazione dei servizi sviluppati per le industrie della pesca, ad esempio il monitoraggio delle navi mediante telerilevamento e la notifica elettronica, sarà esteso all'identificazione delle navi mercantili. Si valuterà l'impatto del settore dell'acquicoltura in costante espansione , anche in termini ambientali, sociali e sanitari .

Emendamento 27

Allegato, sezione 3, punto 3.2.3, trattino 1 bis (nuovo)

 

sviluppo e convalida di metodi avanzati per perfezionare, ridurre e sostituire la sperimentazione animale per i farmaci biotecnologici e per determinare la tossicità delle sostanze chimiche mediante colture cellulari in vitro, tecniche «high throughput» (ad elevata capacità di trattamento) e la tossicogenomica;

Emendamento 28

Allegato, sezione 3, punto 3.2.3, trattino 2

valutazione degli effetti sulla salute, nell'ambito di lavori sperimentali e tramite biomonitoraggio, analisi tossicogenomiche tecniche informatiche e strumenti analitici;

valutazione degli effetti sulla salute, nell'ambito di lavori sperimentali e tramite biomonitoraggio, analisi tossicogenomiche ed epidemiologiche , tecniche informatiche e strumenti analitici;

Emendamento 29

Allegato, sezione 3, punto 3.2.3, trattino 3 bis (nuovo)

 

effettuazione di analisi sanitarie basate su tre fattori: (i) sindromi ed esposizioni croniche , (ii) interazione con sostanze tossiche e miscele di sostanze tossiche e (iii) analisi dei polimorfismi genetici e testi immunologici, inclusi i test di trasformazione e di attivazione linfocitaria.

Emendamento 30

Allegato, sezione 3, punto 3.3.3, paragrafo 2, trattino 6 bis (nuovo)

 

sviluppo e convalida di metodi avanzati per perfezionare, ridurre e sostituire la sperimentazione animale di farmaci biotecnologici e per determinare la tossicità delle sostanze chimiche mediante colture cellulari in vitro, tecniche «high throughput» (ad elevata capacità di trattamento) e la tossicogenomica.

Emendamento 31

Allegato, sezione 3, punto 3.4, paragrafo 1

Il CCR sosterrà il processo decisionale dell'UE nell'ambito degli strumenti per le relazioni estere (cooperazione allo sviluppo, commercio e strumenti di intervento di emergenza, compresi gli strumenti di stabilità e di aiuto umanitario).

Il CCR sosterrà il processo decisionale dell'UE nell'ambito degli strumenti per le relazioni estere (cooperazione allo sviluppo, commercio e strumenti di intervento di emergenza e di risoluzione pacifica dei conflitti, compresi gli strumenti di stabilità e di aiuto umanitario).

Emendamento 32

Allegato, sezione 3, punto 3.4.2, paragrafo 4

Sarà rafforzata la cooperazione con i principali attori (FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-GMFS).

Sarà rafforzata la cooperazione con i principali attori ( PNUA, FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-GMFS).

Emendamento 33

Allegato, sezione 3, punto 3.4, sottotitolo «Aspetti etici», paragrafo 1

Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico e nell'ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono in particolare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra i quali la protezione della dignità e della vita umana, la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, così come la protezione degli animali e dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e alle versioni più recenti delle convenzioni internazionali e codici di condotta internazionali applicabili, quali la dichiarazione di Helsinki, la Convenzione del Consiglio di Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del minore, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'Unesco, la Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto delle armi biologiche e tossiche, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico e nell'ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati e presi in considerazione i principi etici fondamentali. Essi includono in particolare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra i quali la protezione della dignità e della vita umana, la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, così come la protezione degli animali e dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e alle versioni più recenti delle convenzioni internazionali e codici di condotta internazionali applicabili, quali la dichiarazione di Helsinki, la Convenzione del Consiglio di Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del minore, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'Unesco, la Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto delle armi biologiche e tossiche, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0523

Programma specifico da realizzare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca 2007-2011 (settimo programma quadro CEEA di ricerca e formazione nel settore nucleare) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0444) (1),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare il suo l'articolo 7, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0385/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0357/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo finanziario di riferimento indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio, in conformità alle disposizioni del paragrafo 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Il CCR partecipa alle reti europee per la sicurezza dei reattori nucleari, destinate a conseguire un'armonizzazione il più possibile estesa delle norme nazionali in materia di sicurezza. Nel contesto del presente programma sarebbe opportuno che il CCR intensifichi la partecipazione sulla base delle sue conoscenze specifiche cosicché sia possibile fissare standard comunitari di sicurezza riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori e di impianti di ritrattamento nell'Unione europea. In tal modo si contribuirebbe alla fissazione di un codice per la sicurezza nucleare all'interno dell'Unione, nel quale si potrebbero armonizzare le differenti norme nazionali nell'interesse di un elevato livello di sicurezza nucleare nell'Unione.

Emendamento 2

Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma specifico devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma specifico devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre occorre promuovere l'accettazione di tali attività da parte del pubblico.

Emendamento 3

Considerando 10

(10) È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali; esse comprendono la partecipazione ad azioni indirette del programma quadro, lavori per conto terzi e, in misura minore, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

(10) È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali; esse comprendono , oltre a lavori per conto terzi , la partecipazione alle azioni indirette del programma quadro, con cui si dovrebbe puntare a potenziare in maniera significativa la gamma delle attività finora realizzate, e, in misura minore, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 4

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Occorre che il CCR assicuri la preservazione del suo eccellente livello scientifico, onde svolgere in modo sempre migliore i propri compiti, e che pertanto esso intensifichi le proprie attività specifiche di ricerca, fatte salve le attività destinate direttamente a sopperire alla copertura delle esigenze delle politiche comunitarie.

Emendamento 5

Considerando 10 ter (nuovo)

 

(10 ter) Il CCR provvede a che, nel contesto delle sue attività, sia riservata pari attenzione alla posizione e al ruolo dei due sessi nel settore della scienza e della ricerca; in tal modo dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio delle pari opportunità a prescindere dal sesso.

Emendamento 6

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano realizzate con efficacia e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Emendamento 7

Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

 

La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione del Centro comune di ricerca, dovrebbe essere proporzionata alle azioni previste nel programma e sottoposta alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

Emendamento 8

Articolo 3, comma 1 quater (nuovo)

 

Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati attenendosi al principio della sana gestione finanziaria, ossia in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia, nonché del principio di proporzionalità.

Emendamento 9

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa previamente l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione delle spese che figura nei commenti e nell'allegato del bilancio annuale dell'Unione europea.

Emendamento 10

Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

 

La valutazione include un giudizio sulla correttezza della gestione finanziaria e un giudizio sull'efficacia e la regolarità della gestione economica e di bilancio del programma specifico.

Emendamento 11

Allegato, sezione 2, «Strategia», comma 4 bis (nuovo)

 

Il CCR assicura la preservazione del suo eccellente livello scientifico, onde svolgere in modo sempre migliore i propri compiti, e pertanto intensifica le proprie attività specifiche di ricerca, fatte salve le attività destinate direttamente alla copertura delle esigenze delle politiche comunitarie.

Emendamento 12

Allegato, sezione 2, «Strategia», comma 4 ter (nuovo)

 

Un ulteriore obiettivo è costituito dall'approfondimento della cooperazione tramite reti, onde conseguire a livello europeo e mondiale un ampio consenso su una serie di questioni. In tale ottica assume particolare rilevanza la possibilità per il CCR di partecipare alle reti internazionali di ricerca avanzata e a progetti integrati. L'applicazione di misure di sicurezza da parte dell'Ufficio del controllo di sicurezza dell'Euratom (ESO) e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) richiede sostegno alla ricerca e sviluppo e aiuti diretti. È riservata particolare attenzione alla cooperazione con i futuri Stati membri dell'UE.

Emendamento 13

Allegato, sezione 3.1.1, «Caratterizzazione, stoccaggio e smaltimento del combustibile esaurito», comma -1 (nuovo)

 

Dato il crescente numero di reattori nelle centrali nucleari nel mondo, le questioni legate allo smaltimento dei rifiuti e alle ripercussioni ambientali acquistano sempre più rilevanza. Anche in questo settore l'Unione deve colmare i suoi ritardi e dare una risposta rapida e durevole alle questioni finora rimaste irrisolte.

Emendamento 14

Allegato, sezione 3.1.7, «Gestione delle conoscenze, formazione e istruzione»

È importante, per le nuove generazioni di ricercatori e degli ingegneri nucleari, mantenere e approfondire le conoscenze in materia di ricerca nucleare mediante gli esperimenti effettuati in passato e i relativi risultati, le interpretazioni e le abilità acquisite. Ciò vale in particolare nei settori nei quali tre decenni di esperienza nell'analisi delle prestazioni e della sicurezza dei reattori sono concentrati in strumenti analitici complessi come i modelli e i codici informatici. Il CCR contribuirà mettendo a disposizione queste conoscenze, in forma facilmente accessibile, correttamente organizzata e ben documentata , e sostenendo le attività di insegnamento superiore in Europa. Inoltre, il CCR contribuirà allo sviluppo di una migliore comunicazione sulle questioni nucleari, in particolare con riferimento all'accettabilità da parte del pubblico e più in generale alle strategie di sensibilizzazione globale ai problemi energetici.

È importante, per le nuove generazioni di ricercatori e degli ingegneri nucleari, mantenere e approfondire le conoscenze in materia di ricerca nucleare mediante gli esperimenti effettuati in passato e i relativi risultati, le interpretazioni e le abilità acquisite. Ciò vale in particolare nei settori nei quali tre decenni di esperienza nell'analisi delle prestazioni e della sicurezza dei reattori sono concentrati in strumenti analitici complessi come i modelli e i codici informatici. Dato il rischio che si perdano le conoscenze e venga meno il ricambio generazionale nel settore della tecnologia nucleare, il CCR potrebbe profilarsi come il centro europeo per la diffusione delle informazioni nonché per la formazione di base e la specializzazione. Il CCR attuerà un programma di conservazione delle conoscenze per garantire la disponibilità di queste conoscenze, in forma facilmente accessibile, correttamente organizzata e ben documentata ; inoltre, esso attuerà un programma di sostegno del ricambio generazionale che indichi come attirare e formare giovani ricercatori nel settore dell'energia nucleare; esso sosterrà inoltre le attività di insegnamento superiore in Europa. Inoltre, il CCR contribuirà allo sviluppo di una migliore comunicazione sulle questioni nucleari, in particolare con riferimento all'accettabilità da parte del pubblico e più in generale alle strategie di sensibilizzazione globale ai problemi energetici.

Emendamento 15

Allegato, sezione 3.2.3, «Esercizio sicuro dei sistemi avanzati di energia nucleare», comma 2

È essenziale che il CCR partecipi, direttamente e con il coordinamento dei contributi europei, a quest'iniziativa mondiale alla quale contribuiscono i principali istituti di ricerca. I lavori riguardano soprattutto gli aspetti della sicurezza e delle salvaguardie di sicurezza del ciclo dei combustibili innovativi, e in particolare la caratterizzazione, i test e l'analisi di nuovi combustibili. Saranno studiati anche la definizione di obiettivi in materia di sicurezza e di qualità, di requisiti di sicurezza e di metodologia avanzata per i reattori. Queste informazioni saranno sistematicamente diffuse presso le autorità negli Stati membri e i servizi della Commissione interessati, in particolare nell'ambito di periodiche riunioni di coordinamento.

È essenziale che il CCR partecipi, direttamente e con il coordinamento dei contributi europei, a quest'iniziativa mondiale alla quale contribuiscono i principali istituti di ricerca. In materia, al CCR spetterà in futuro un ruolo determinante nel coordinamento e nell'integrazione dei contributi europei. I lavori riguardano soprattutto gli aspetti della sicurezza e delle salvaguardie di sicurezza del ciclo dei combustibili innovativi, e in particolare la caratterizzazione, i test e l'analisi di nuovi combustibili. Saranno studiati anche la definizione di obiettivi in materia di sicurezza e di qualità, di requisiti di sicurezza e di metodologia avanzata per i reattori. Queste informazioni saranno sistematicamente diffuse presso le autorità negli Stati membri e i servizi della Commissione interessati, in particolare nell'ambito di periodiche riunioni di coordinamento.

Emendamento 16

Allegato, sezione 3.3.1, «Salvaguardie nucleari», comma 1 bis (nuovo)

 

Negli ultimi tempi il contesto internazionale ha subito preoccupanti cambiamenti per quanto riguarda la proliferazione delle armi nucleari o almeno gli sforzi di taluni Stati in tale direzione. Accanto ad altri problemi legati alla sicurezza, riacquista importanza la dimensione della non proliferazione. In tale contesto, ai fini della sicurezza dei cittadini dell'Unione europea, diventa indispensabile che le necessarie capacità nel settore siano mantenute nella disponibilità del CCR.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0524

Programma specifico 2007-2011 della CEEA (settimo programma quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (COM(2005)0445 — C6-0386/2005 — 2005/0190(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0445) (1) e la proposta modificata (COM(2005)0445/2) (1),

visto l'articolo 7 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0386/2005),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0333/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo finanziario di riferimento indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1 a del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) del 17 maggio 2006;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 12

(12) Inoltre devono essere adottate misure idonee a prevenire le irregolarità e la frode e si devono compiere gli interventi necessari per recuperare i fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo improprio, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di applicazione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e al regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(12) Inoltre devono essere adottate misure idonee a prevenire le irregolarità e la frode e si devono compiere gli interventi necessari per recuperare i fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo improprio, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di applicazione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e al regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Tutti i fondi recuperati in base ai regolamenti summenzionati devono essere stanziati per l'esecuzione di attività a titolo del programma quadro.

Emendamenti 22 e 23

Articolo 2, comma 2

Nel campo della ricerca in materia di energia da fusione è costituita un'impresa comune ai sensi del Titolo II, Capo 5, del trattato con l'incarico di gestire ed amministrare il contributo europeo al progetto ITER e di svolgere attività complementari volte alla rapida realizzazione dell'energia da fusione.

Nel campo della ricerca in materia di energia da fusione è costituita un'impresa comune ai sensi del Titolo II, Capo 5, del trattato con l'incarico di gestire ed amministrare il contributo europeo all'Organizzazione ITER e di svolgere le attività che contribuiscano alla costruzione di ITER, di cui alla parte 2, sezione 2.1, voce «Attività», lettera i), dell'allegato. Tutte le altre attività nel campo della energia da fusione sono svolte e gestite in modo distinto dall'impresa comune ITER, pur mantenendo un approccio integrato e la piena partecipazione delle associazioni per la fusione.

Emendamento 2

Articolo 3, comma 1 (prima della tabella)

Ai sensi dell'articolo 3 del programma quadro, l'importo finanziario ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico ammonta a 2 234 milioni di euro, di cui il 15% massimo sarà destinato alle spese amministrative della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 3 del programma quadro, l'importo finanziario ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico ammonta a 2 234 milioni EUR, di cui meno del 15 % sarà destinato alle spese amministrative della Commissione.

Emendamento 3

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) (dopo la tabella)

 

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate vengano realizzate con efficacia e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Emendamento 4

Articolo 3, comma 1 ter (nuovo) (dopo la tabella)

 

La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva, deve essere proporzionata ai compiti previsti nel programma specifico e sottoposta alla decisione dell'autorità di bilancio e legislativa.

Emendamento 5

Articolo 3, comma 1 quater (nuovo) (dopo la tabella)

 

Gli stanziamenti di bilancio vengono utilizzati attenendosi al principio della buona gestione finanziaria, ossia in conformità dei principi di economia, efficienza, efficacia e proporzionalità.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del presente programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del presente programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali. L'obiettivo essenziale di tali attività è di garantire un uso pacifico e più sicuro dell'energia nucleare (safety), nonché di contribuire ad evitare una sua utilizzazione a fini militari (security).

Emendamento 7

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

La Commissione informa anticipatamente l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione delle spese che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. La Commissione elabora una relazione di valutazione, contenente un giudizio sulla correttezza della gestione finanziaria e sull'efficacia e la regolarità della gestione di bilancio ed economica del programma specifico.

Emendamento 10

Articolo 7, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

 

Tali informazioni sono sempre disponibili e vengono trasmesse su richiesta al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo o al Mediatore europeo.

Emendamento 11

Allegato, parte 1, introduzione, comma 1 bis (nuovo)

 

Senza nulla togliere agli sforzi che l'Unione europea compie e deve continuare a compiere nella ricerca sulle energie rinnovabili, l'energia nucleare può dare un contributo importante per ottenere un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile dell'UE.

Emendamento 12

Allegato, parte 1, comma 2

A lungo termine, la fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è quindi al centro della strategia attuale dell'UE, ma deve essere accompagnata da un solido e mirato programma europeo di ricerca e sviluppo in vista dell'esercizio di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante l'esercizio dell'impianto e oltre.

A lungo termine, la fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce una prossima fase importante per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è quindi al centro della strategia attuale dell'UE, ma deve essere accompagnata da un solido e mirato programma europeo di ricerca e sviluppo in vista dell'esercizio di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante l'esercizio dell'impianto e oltre.

Emendamento 13

Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo «Attività», punto (ii), alinea

Un programma mirato nel settore della fisica e della tecnologia mirerà a consolidare le scelte del progetto ITER e preparare una rapida messa in servizio del reattore, riducendo sostanzialmente i tempi e le risorse necessari affinché ITER raggiunga i suoi obiettivi di base. Sarà realizzato mediante coordinate attività sperimentali, teoriche e di modellizzazione, con il ricorso alle strutture JET e altri dispositivi nelle Associazioni; permetterà all'Europa di esercitare la necessaria influenza sul progetto ITER e svolgere un forte ruolo europeo nel suo esercizio. Il programma comprenderà:

Un programma mirato nel settore della fisica e della tecnologia mirerà a consolidare le scelte del progetto ITER e preparare una rapida messa in servizio del reattore, riducendo sostanzialmente i tempi e le risorse necessari affinché ITER raggiunga i suoi obiettivi di base. Sarà realizzato mediante coordinate attività sperimentali, teoriche e di modellizzazione, con il ricorso alle strutture JET , ai dispositivi di confinamento magnetico (tokamak, stellarator e RFP già esistenti o in fase di costruzione in tutti gli Stati membri), e ad altri dispositivi nelle Associazioni; permetterà all'Europa di esercitare la necessaria influenza sul progetto ITER e svolgere un forte ruolo europeo nel suo esercizio. Il programma comprenderà:

Emendamento 14

Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo «Attività», punto (v), trattino 3 bis (nuovo)

 

l'incentivazione alla generazione di brevetti.

Emendamenti 15 e 16

Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 1

Azioni indirette saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati nei paragrafi seguenti . All'interno del programma esistono tuttavia importanti questioni trasversali e devono essere garantite adeguate interazioni tra le varie attività. Fondamentale al riguardo è il sostegno alle attività di formazione e alle infrastrutture di ricerca. Le necessità di formazione costituiscono un aspetto essenziale di tutti i progetti finanziati dall'UE in questo settore e tali necessità, assieme al sostegno alle infrastrutture, costituirà un elemento determinante nella questione delle competenze nucleari.

In tutte le attività di ricerca comunitarie sulla fissione nucleare la sicurezza deve essere l'obiettivo fondamentale. In particolare, si tratta, da un lato, di garantire una maggiore sicurezza degli impianti di produzione dell'energia (safety) e, dall'altro, di evitare abusi per fini militari e terroristici (security). Azioni indirette saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati in appresso . All'interno del programma esistono tuttavia importanti questioni trasversali e devono essere garantite adeguate interazioni tra le varie attività. Fondamentale al riguardo è il sostegno alle attività di formazione , allo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche e alle infrastrutture di ricerca. Le necessità di formazione costituiscono un aspetto essenziale di tutti i progetti finanziati dall'UE in questo settore e tali necessità, assieme al sostegno alle infrastrutture, costituirà un elemento determinante nella questione delle competenze nucleari.

Emendamento 17

Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (ii), sottotitolo «Attività», trattino 1

Sicurezza delle installazioni nucleari: Attività di RST in materia di sicurezza operativa delle installazioni nucleari attuali e future, in particolare con riferimento alla valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, alla cultura della sicurezza, ai metodi avanzati di valutazione della sicurezza, agli strumenti digitali di simulazione, ai sistemi di strumentazione e comando, alla prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e alle attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e mantenere le competenze acquisite.

Sicurezza delle installazioni nucleari: Attività di RST in materia di sicurezza operativa delle installazioni nucleari attuali e future, in particolare con riferimento alla valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, alla cultura della sicurezza (riduzione al minimo del rischio di errore umano e organizzativo) , ai metodi avanzati di valutazione della sicurezza, agli strumenti digitali di simulazione, ai sistemi di strumentazione e comando, alla prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e alle attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e mantenere le competenze acquisite.

Emendamento 18

Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (iii), sottotitolo «Obiettivi», comma 2

Uno dei principali obiettivi di queste attività di ricerca sarà di contribuire a risolvere la controversa questione dei rischi connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi di radiazioni. Trovare la soluzione di tale questione scientifica e politica può comportare ingenti costi e/o conseguenze sulla salute per l'utilizzo delle radiazioni in medicina e per usi industriali.

Uno dei principali obiettivi di queste attività di ricerca sarà di contribuire a risolvere la controversa questione dei rischi connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi di radiazioni. Trovare la soluzione di tale questione scientifica può comportare ingenti costi e/o conseguenze sulla salute per l'utilizzo delle radiazioni in medicina e per usi industriali.

Emendamento 19

Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (v), sottotitolo «Obiettivi»

A motivo della preoccupazione di mantenere l'alto livello richiesto in materia di competenza e di risorse umane in tutti i settori della fissione nucleare e della radioprotezione, e delle possibili implicazioni soprattutto con riferimento alla capacità di conservare i livelli elevati di sicurezza nucleare attualmente in vigore, il programma avrà per obiettivo di promuovere, con una serie di misure, la diffusione delle competenze e del «know-how» scientifici in tutto il settore di attività. Queste misure mirano ad assicurare la disponibilità di ricercatori e tecnici sufficientemente qualificati, ad esempio migliorando il coordinamento tra gli istituti di insegnamento dell'UE per garantire l'equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati membri o facilitando la formazione e la mobilità degli studenti e degli scienziati. Solo un approccio realmente europeo può apportare gli incentivi necessari e garantire l'armonizzazione dei livelli di insegnamento superiore e di formazione, facilitando quindi la mobilità di una nuova generazione di scienziati e rispondendo al bisogno di formazione continua degli ingegneri confrontati alle sfide scientifiche e tecnologiche di domani in un settore sempre più integrato.

A motivo della preoccupazione di mantenere l'alto livello richiesto in materia di competenza e di risorse umane in tutti i settori della fissione nucleare e della radioprotezione, e delle possibili implicazioni soprattutto con riferimento alla capacità di conservare i livelli elevati di sicurezza nucleare attualmente in vigore, il programma avrà per obiettivo di promuovere, con una serie di misure, la diffusione delle competenze e del «know-how» scientifici in tutto il settore di attività. Queste misure mirano ad assicurare quanto prima possibile la disponibilità di ricercatori e tecnici sufficientemente qualificati, ad esempio migliorando il coordinamento tra gli istituti di insegnamento dell'UE per garantire l'equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati membri o facilitando la formazione e la mobilità degli studenti e degli scienziati. Solo un approccio realmente europeo può apportare gli incentivi necessari e garantire l'armonizzazione dei livelli di insegnamento superiore e di formazione, facilitando quindi la mobilità di una nuova generazione di scienziati e rispondendo al bisogno di formazione continua degli ingegneri confrontati alle sfide scientifiche e tecnologiche di domani in un settore sempre più integrato.

Emendamento 20

Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (v), sottotitolo «Attività», trattino 1

Formazione: coordinamento dei programmi nazionali e risposa ai bisogni di formazione generale in materia di scienza e tecnologia nucleari per mezzo di una serie di strumenti, anche competitivi, nell'ambito del sostegno generale alle risorse umane in tutti i settori tematici. Questa attività comprende anche il sostegno ai corsi di addestramento e alle reti di formazione.

Formazione: coordinamento dei programmi nazionali e risposa ai bisogni di formazione generale in materia di scienza e tecnologia nucleari per mezzo di una serie di strumenti, anche competitivi, nell'ambito del sostegno generale alle risorse umane in tutti i settori tematici. Questa attività comprende anche il sostegno ai corsi di addestramento e alle reti di formazione. D'altro canto, in base agli obiettivi del programma specifico «Persone» e altre azioni relative alla formazione di professionisti, si incoraggeranno i giovani con eccellenti capacità a considerare l'industria dell'energia nucleare come un settore attraente in cui svolgere la propria futura attività professionale.

Emendamento 21

Allegato, parte 3 bis (nuova)

 

3 bis. DIVULGAZIONE

È necessario divulgare l'informazione sull'energia nucleare fra i cittadini e i loro rappresentanti, lanciando campagne pluriennali di informazione sull'energia nucleare con l'obiettivo di stimolare il dibattito e agevolare il processo decisionale. Per raggiungere il massimo livello di efficacia, queste campagne saranno elaborate applicando le metodologie delle scienze sociali.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0525

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti dall'UE nella creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato UE che enuncia per l'Unione l'obiettivo di svilupparsi in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,

visto l'articolo 39 dello stesso trattato il quale prevede che il Parlamento europeo effettui ogni anno una discussione sui progressi compiuti in questo settore,

viste le risposte date dal Consiglio nella discussione del 27 settembre 2006 all'interrogazione orale B6-0428/2006 nonché la presentazione da parte della Commissione delle sue comunicazioni sull'attuazione del programma dell'Aja e le prospettive future in materia,

viste le discussioni nel corso dell'incontro parlamentare del 2 e 3 ottobre 2006, organizzato congiuntamente con il parlamento della Finlandia,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, in un mondo sempre più globalizzato e soggetto a crisi e tensioni persistenti, a disparità economiche e a flussi migratori in costante aumento, a confronti ideologici e culturali che riguardano un numero crescente di persone e a minacce terroriste di portata sconosciuta, non cessa di aumentare la domanda dei cittadini europei di poter godere in seno all'Unione europea di maggiore libertà, sicurezza e giustizia,

B.

considerando che, sette anni dopo le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, l'Unione europea ancora non dispone di una politica coerente in materia di immigrazione, e in particolare le manca una politica in materia di immigrazione legale,

C.

prendendo atto che detti fattori di pressione esterna:

non avevano potuto essere considerati nel 1999 dal Consiglio europeo al momento dell'approvazione del primo programma di Tampere e sono stati tenuti in insufficiente considerazione al momento della definizione del programma dell'Aja nel novembre 2004,

sono già incontrollabili a livello dei singoli Stati membri e diventeranno difficilmente controllabili dall'Unione stessa se essa non si dà rapidamente i mezzi commisurati alle sue ambizioni e non si afferma come un interlocutore credibile per le politiche legate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nei confronti di organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite (1) oppure, a livello regionale, l'Unione africana per le politiche di migrazione e di sviluppo o, nel continente europeo, senza una cooperazione più strutturata con il Consiglio d'Europa e i suoi organi incaricati della promozione dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali (2),

D.

ricordando che, in mancanza di un acquis coerente e di posizioni condivise dagli Stati membri, l'UE non è in grado di influenzare seriamente, nei settori legati allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, la posizione dei paesi terzi, compresi pure i suoi alleati come gli Stati Uniti, e che ciò può intaccare la sua credibilità oltre a costringerla a subire l'iniziativa politica e strategica di detti paesi,

E.

considerando che tale debolezza dell'UE sul piano strategico dipende non soltanto dal fatto che queste politiche sono state trasferite a livello dell'UE soltanto da poco tempo (anche se i primi tentativi di creare uno spazio giudiziario europeo risalgono già al 1975, in occasione di una prima ondata di attentati terroristici nel continente), ma soprattutto dal fatto che il trasferimento è avvenuto in occasione dei trattati di Maastricht e di Amsterdam, con notevoli riserve da parte degli Stati membri, e il passaggio al regime legislativo ordinario, già previsto nel 1993, ha avuto luogo con progressi limitati nel 1999, 2001, 2004 e infine 2005 con l'attivazione (parziale), tramite il programma dell'Aja, della «passerella» prevista dall'articolo 67 del trattato CE,

F.

F ricordando che ancora oggi la moltiplicazione delle basi giuridiche per lo stesso obiettivo politico, la moltiplicazione dei conflitti e dei ricorsi giurisdizionali per delimitare la portata delle competenze delle istituzioni, la regola dell'unanimità e, soprattutto, l'assenza di un autentico controllo democratico e giurisdizionale rendono la situazione attuale delle politiche del terzo pilastro assai fragile dal punto di vista del rispetto da parte dell'UE dei principi sui quali dichiara di fondarsi (articolo 6 del trattato UE),

G.

mettendo in guardia contro i rischi di sviluppare, al di fuori dei trattati europei, alcune materie che sono già oggetto di proposte da parte delle istituzioni europee; auspicando di avviare un dibattito aperto, basato sulla cooperazione leale tra le istituzioni europee e con i parlamenti nazionali, sull'inserimento del trattato di Prüm, firmato il 27 maggio 2005, nel quadro del trattato CE, affinché il Parlamento europeo possa esercitare un controllo democratico,

H.

prendendo atto del fatto che gli Stati membri sono i primi ad essere consapevoli di una siffatta situazione deficitaria dal punto di vista democratico, giurisdizionale e addirittura funzionale e che, firmando il trattato costituzionale, si sono impegnati a rendere obbligatorio, a partire dal novembre 2006, quanto nel trattato di Maastricht era soltanto una facoltà riconosciuta al Consiglio,

I.

I esprimendo la convinzione che l'attivazione delle «passerelle», previste dall'articolo 67 del trattato CE e dall'articolo 42 del trattato UE, è non solo conforme alla situazione costituzionale attuale, ma anche compatibile con la situazione costituzionale futura e che, di conseguenza, il Consiglio dovrebbe attivarle anche a titolo dell'articolo 18 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la quale impegna le parti a cooperare lealmente per creare le condizioni più favorevoli in vista della successiva ratifica,

J.

condividendo la proposta della Commissione di attivare, nel corso del 2007, le «passerelle» previste dall'articolo 67 del trattato CE (sopprimendo i limiti alla giurisdizione della Corte di giustizia per le materie del titolo IV del trattato CE) e dall'articolo 42 del trattato UE, come già suggerito al Consiglio europeo con la sua raccomandazione del 14 ottobre 2004 (3),

K.

ricordando che l'attivazione della «passerella» lascia aperta la possibilità per il Consiglio di decidere sulle sue condizioni di voto e che in detto contesto si potrebbero trovare diverse soluzioni per preservare in determinati casi e/o per periodi determinati l'unanimità, purché in tutte le materie che incidono sui diritti dei cittadini europei vi sia comunque la codecisione col Parlamento europeo, il quale non può essere considerato meno determinante del più piccolo Stato membro,

L.

considerando che le «passerelle» attivate sulla base dei trattati esistenti sono già ora coerenti con il quadro imposto dal trattato costituzionale e non devono andare oltre quanto previsto dallo stesso (per esempio in materia di quote nella politica di migrazione),

M.

considerando altrettanto indispensabile che si definisca la direzione alla quale le «passerelle» dovrebbero puntare e che, sebbene ai trattati esistenti non possano essere aggiunti nuovi obiettivi, sarebbe opportuno prevedere nei prossimi due anni un consolidamento / semplificazione dell'acquis nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di pari passo con la cooperazione tra Stati membri, segnatamente dopo il trattato di Maastricht; considerando che una simile opera di consolidamento e di semplificazione dovrebbe riguardare la soppressione di numerose incongruenze e, ove possibile, generalizzare gli acquis delle cooperazioni rafforzate (come per l'acquis di Schengen),

N.

considerando la forte domanda di miglioramento della cooperazione pratica già allo stato attuale dei trattati, proveniente sia dai cittadini e dai professionisti che dal Consiglio, in seno al quale è mancato finora un accordo che permetta di far avanzare realmente tale cooperazione,

O.

considerando che i nuovi Stati membri i quali soddisfano i criteri di Schengen e sono in condizione di entrare nel sistema non devono essere ingiustamente penalizzati da forti ritardi nell'applicazione del sistema d'informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II),

P.

considerando che il Parlamento ha dato prova di notevole rapidità e di spirito di compromesso, vendo raggiunto un accordo in prima lettura sui tre testi legislativi che formano il pacchetto concernente la base giuridica del SIS II;

1.

chiede alla Commissione di presentare al Consiglio nel 2007 il progetto di decisione per attivare l'articolo 42 del trattato UE e trasferire nel quadro comunitario (titolo IV del trattato CE) le disposizioni relative alla cooperazione di polizia (compreso Europol) e giudiziaria in materia penale (compreso Eurojust);

2.

chiede al Consiglio di:

adottare d'urgenza, in conformità del parere del Parlamento europeo, il progetto di decisione basato sull'articolo 67, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda: la soppressione dei limiti alle competenze della Corte di giustizia nel quadro del titolo IV del trattato CE e di fare tutto il possibile per accelerare il trattamento dei ricorsi pregiudiziali nelle materie di pertinenza dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

prevedere l'estensione della codecisione con il Parlamento europeo e della maggioranza qualificata nel Consiglio a tutti i casi, quali l'immigrazione legale o l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in cui sia possibile ai sensi dei trattati vigenti, come previsto nel 2004 dalla Presidenza olandese del Consiglio;

3.

chiede al Consiglio europeo di dare al Consiglio e alla Commissione orientamenti volti a:

a)

reimpostare la legislazione europea sulla base del requisito fondamentale di assicurare un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione e, ove siano in causa i diritti delle persone, non limitati soltanto a questioni di tipo frontaliero; in tale contesto il Parlamento dovrebbe avvalersi delle competenze e del supporto della futura Agenzia dei diritti fondamentali;

b)

adoperarsi per rafforzare la protezione dei principi fondamentali dell'UE (articolo 6 del trattato UE) nonché dei meccanismi di allerta e le sanzioni previste all'articolo 7 del trattato UE; la giurisprudenza delle Corti europee, delle corti costituzionali e delle inchieste avviate a livello sia del Consiglio d'Europa che del Parlamento bastano a evidenziare che il rispetto di tali principi deve essere una preoccupazione costante degli Stati membri come pure delle istituzioni UE, e che questi dovrebbero dotarsi di criteri pubblici di riferimento per migliorare la qualità della giustizia e della cooperazione di polizia; in tale contesto l'attivazione della procedura di allarme prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE dovrebbe rientrare tra le misure normali di assistenza necessarie a garantire un elevato livello di protezione dei principi di cui all'articolo 6 del trattato UE;

c)

rispondere alla domanda di miglioramento effettivo della cooperazione pratica attraverso il rafforzamento e l'armonizzazione dei poteri di cui dispongono attualmente Eurojust e i suoi membri nazionali, in particolare mediante l'attribuzione del potere effettivo di coordinamento delle inchieste e dei procedimenti giudiziari e contribuire al regolamento dei conflitti di competenze, nonché mediante l'attribuzione a Europol del potere di organizzare e coordinare inchieste ed azioni operative congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri nel quadro di squadre investigative comuni; i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo dovrebbero svolgere ogni anno un dibattito circa i progressi e i problemi riscontrati in questo tipo di attività e verificare se sono necessari aggiustamenti a livello della legislazione nazionale ed europea;

d)

accertarsi che la legislazione europea non contribuisca a creare uno stato di sorveglianza e che le ingerenze dell'autorità pubblica nell'esercizio delle libertà personali siano strettamente limitate e sottoposte a una revisione periodica con la partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

e)

colmare l'attuale deficit a livello di legislazione europea in materia di trattamento dei dati riservati ove detenuti dalle istituzioni dell'UE; prevedere di conseguenza la revisione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (4) e l'istituzione, all'interno del Parlamento, di una commissione per il controllo delle attività riservate;

f)

promuovere, mediante l'adozione di raccomandazioni del Consiglio, l'applicazione negli Stati membri dei principi/raccomandazioni del Segretario generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 52 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il controllo parlamentare dei servizi segreti (si vedano in particolare le future raccomandazioni nella commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone);

4.

chiede al Consiglio di presentare quanto prima al Parlamento l'orientamento che esso sta elaborando in merito al progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati a carattere personale trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; mette in guardia contro il rischio di vuotare tale proposta della sua sostanza e ricorda gli impegni assunti dal Consiglio in ordine al coinvolgimento politico del Parlamento nell'adozione di detta decisione quadro;

5.

invita i parlamenti nazionali a verificare quanto prima l'impatto a livello nazionale delle nuove disposizioni previste dal Consiglio in materia di protezione dei dati, attuazione del principio di disponibilità e di interconnessione delle basi di dati trattati a fini di sicurezza; si dichiara sin d'ora interessato a tener conto dei risultati di un siffatto esame nei pareri che esprimerà al Consiglio su tale materia;

6.

esorta la Commissione a pubblicare annualmente una relazione sulle attività del gruppo di Commissari responsabili per i diritti fondamentali, la lotta alle discriminazioni, la parità di opportunità; la esorta inoltre a fornire quanto prima una rassegna delle attività svolte e delle decisioni adottate dal suddetto gruppo negli ultimi due anni e mezzo;

7.

ritiene essenziale che, in politiche tanto sensibili come quelle legate ai diritti fondamentali, all'immigrazione e al rafforzamento della sicurezza, le istituzioni dell'UE non puntino a sostituire gli Stati membri e intervengano invece in via complementare; occorrerebbe inoltre provvedere a che la comunitarizzazione della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sia accompagnata da un determinato diritto di ispezione:

a)

sia per quanto riguarda il diritto di iniziativa legislativa degli Stati membri (il Consiglio potrebbe impegnarsi a chiedere alla Commissione, in virtù dell'articolo 208 del trattato CE, di presentare proposte legislative nei settori indicati da un quarto degli Stati membri),

b)

sia per consentire ai parlamenti nazionali di esprimere una posizione sulle proposte in corso nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; attualmente, per esse è previsto un termine di sei settimane prima che il Consiglio decida una determinata proposta; il Parlamento europeo potrebbe impegnarsi a non pervenire a un accordo in prima lettura con il Consiglio prima dello stesso termine;

8.

ricorda la necessità di conservare una certa coerenza nelle competenze legislative a livello dell'UE, per esempio prevedendo che la legislazione in materia di immigrazione non si limiti soltanto all'immigrazione illegale ma copra anche l'immigrazione legale;

9.

esprime la sua profonda preoccupazione, per quanto riguarda l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (5), in merito alla lettera d'interpretazione statunitense del medesimo, la quale dimostra che le autorità USA danno un'interpretazione dell'accordo che va ben oltre il suo contenuto, in particolare per quanto riguarda lo scopo dello stesso, l'accesso delle agenzie e degli organismi statunitensi ai dati PNR, e il numero dei campi di dati che possono essere consultati;

10.

esorta il Consiglio ad adottare senza indugio il progetto di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328), tenendo debito conto della posizione adottata dal Parlamento europeo il 12 aprile 2005 (6);

11.

ribadisce la necessità, come previsto a Tampere nel 1999:

di generalizzare il principio del reciproco riconoscimento onde farne la chiave di volta della legislazione dell'UE;

di rafforzare ulteriormente l'accesso alla giustizia come previsto dalle proposte in materia di mediazione civile, di controversie di modesta entità e di ingiunzioni di pagamento;

di prevedere misure di armonizzazione legislativa solo previa valutazione d'impatto in materia di diritti fondamentali, con la partecipazione dei parlamenti nazionali;

12.

riafferma la necessità di preservare, anche in caso di comunitarizzazione del terzo pilastro e fatte salve le prerogative della Commissione, il diritto degli Stati membri di fornirsi aiuto e controllarsi reciprocamente, come già avviene nella cooperazione Schengen e nella lotta contro il terrorismo;

13.

sostiene la recente comunicazione della Commissione riguardante l'applicazione di un sistema di valutazione delle politiche legate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ricorda che la valutazione dovrebbe:

a)

formare oggetto di una comunicazione annuale al Parlamento affinché esso possa discuterne in conformità dei trattati e associando i parlamenti nazionali,

b)

coinvolgere maggiormente i rappresentanti della società civile e del mondo accademico nella valutazione dell'impatto delle politiche e delle misure legate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

14.

ritiene infine che i migliori obiettivi restano alla fase delle intenzioni se non sono sostenuti da adeguate risorse umane e finanziarie, segnatamente:

a)

attuando a livello dell'UE il principio di solidarietà e di cooperazione leale, anche finanziaria, tra gli Stati membri,

b)

adeguando le competenze delle agenzie europee (Europol, Eurojust, Frontex, OLAF, CEPOL, ...) onde consentire loro di realizzare le priorità strategiche definite dagli Stati membri a livello dell'UE,

c)

permettendo di prevenire e affrontare situazioni di crisi civili di portata internazionale; in materia, a livello della Commissione e del Segretariato generale del Consiglio sono già state maturate talune esperienze ai fini della mobilitazione congiunta, a scadenza molto breve, di risorse umane, tecniche e finanziarie;

15.

esorta la Commissione ad impegnarsi per accelerare il processo di applicazione del SIS II e a tenere informato il Parlamento in merito all'evoluzione del processo, nonché a presentare giustificazioni per i ritardi che si sono già verificati, così come per altri eventuali futuri ritardi;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Segnatamente il Consiglio di sicurezza e il suo comitato antiterrorismo, il Consiglio per i diritti fondamentali e le sue agenzie specializzate, organi che a diverso titolo possono influenzare le misure dell'UE in materia di libertà, di sicurezza e di giustizia.

(2)  Corte europea per i diritti umani, Segretario generale del Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani.

(3)  GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  GU L 298 del 27.10.2006, pag. 29.

(6)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 159.

P6_TA(2006)0526

AIDS

Risoluzione del Parlamento europeo sull'AIDS

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2006 su «HIV/AIDS — tempo di agire» (1), e del 2 dicembre 2004 sulla Giornata mondiale di lotta contro l'AIDS (2),

vista la Giornata mondiale di lotta contro l'AIDS che si svolgerà il 1o dicembre 2006 e che sarà dedicata al tema «Responsabilità: fermare l'AIDS, mantenere la promessa»,

visti i dati aggiornati al 2006 sull'epidemia di AIDS (AIDS Epidemic Update), pubblicati il 21 novembre 2006 dall'UNAIDS (3),

vista la riunione ad alto livello delle Nazioni Unite, tenutasi dal 31 maggio al 2 giugno 2006 per esaminare i progressi realizzati rispetto alla Dichiarazione d'impegno sull'HIV/AIDS,

vista la XVI Conferenza internazionale sull'AIDS, svoltasi a Toronto nell'agosto 2006,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 aprile 2005, dal titolo «Programma d'azione europeo per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007-2011)» (COM(2005)0179), che abbraccia tutti i paesi in via di sviluppo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009 (COM(2005)0654), presentata il 15 dicembre 2005,

visti il Vertice del G8, tenutosi a Gleneagles nel luglio 2005, e l'impegno, assunto nel 2005 dalle Nazioni Unite, di conseguire entro il 2010 un accesso universale alla prevenzione, alle cure e all'assistenza,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che oltre 25 milioni di persone sono morte a causa dell'AIDS, a partire dal primo caso identificatodella malattia, 25 anni fa,

B.

considerando che, secondo la relazione aggiornata dell'UNAIDS, pubblicata il 21 novembre 2006, i nuovi casi di infezione registrati nel 2006 sono stati 4,3 milioni, di cui 2,8 milioni (ossia il 65 %) nella sola Africa subsahariana,

C.

considerando che oltre il 95 % dei 39,5 milioni di persone che nel mondo sono affette da HIV/AIDS vive in paesi in via di sviluppo,

D.

considerando i dati che indicano un aumento di più del 50 % dei tassi d'infezione nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, dal 2004 ad oggi, e considerando che esistono solo pochi esempi di paesi in cui effettivamente si sia ridotto il numero di nuove infezioni,

E.

considerando che, dei 6,8 milioni di persone che convivono con l'HIV in paesi a basso e medio reddito e che hanno bisogno di farmaci antiretrovirali, solo il 24 % ha accesso ai trattamenti necessari,

F.

considerando che si calcola che nel mondo gli orfani a causa dell'HIV/AIDS siano 15 milioni, 12,3 milioni dei quali nell'Africa subsahariana,

G.

considerando che soltanto il 5% dei bambini positivi all'HIV riceve cure mediche e che meno del 10 % dei 15 milioni di bambini già resi orfani dall'AIDS percepisce un aiuto finanziario,

H.

considerando che sono i fratelli e le sorelle maggiori, nonché i nonni, a farsi carico di un numero spesso cospicuo di bambini rimasti orfani a causa dell'AIDS e che la scomparsa della generazione di giovani adulti che hanno contratto l'HIV/AIDS fa sì che in alcuni paesi non vi sia un numero sufficiente di insegnanti, infermieri, medici e altri operatori appartenenti a categorie professionali indispensabili,

I.

considerando che l'AIDS colpisce in modo sproporzionato la generazione dei giovani economicamente attivi,

J.

considerando che le donne costituiscono attualmente il 50 % delle persone contagiate dall'HIV a livello mondiale e circa il 60 % delle persone portatrici di HIV in Africa,

K.

considerando che gli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) saranno raggiunti solo se le questioni inerenti alla salute sessuale e riproduttiva verranno pienamente integrate nell'agenda MDG,

L.

considerando che la salute sessuale e riproduttiva dipende dalla prevenzione dell'HIV o di altre malattie connesse alla povertà,

M.

considerando che le persone che hanno contratto l'HIV hanno necessità particolari per quanto riguarda la propria salute riproduttiva, in termini di pianificazione familiare, parto sicuro e allattamento al seno, necessità che sono spesso trascurate malgrado il numero sempre crescente di donne vittime dell'epidemia,

N.

considerando che l'amministrazione statunitense Bush continua a bloccare i finanziamenti destinati alle ONG non americane attive nel settore dello sviluppo che svolgono attività di assistenza in relazione a tutta la gamma dei servizi inerenti alla salute riproduttiva; che gran parte di tale «decency gap» è stato colmato dall'UE per quanto riguarda i paesi più poveri,

O.

considerando che la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del 1994 e le revisioni della stessa, effettuate nel 1999 e nel 2004, hanno ribadito l'importanza di rendere autonome le donne e di offrire loro maggiori possibilità di scelta attraverso un miglior accesso all'istruzione, informazione e assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva,

P.

considerando che, cinque anni dopo la dichiarazione di Doha, i paesi ricchi non rispettano tuttora l'obbligo di garantire la disponibilità, nei paesi in via di sviluppo, di farmaci salvavita a prezzi accessibili,

Q.

considerando che, cinque anni dopo la dichiarazione di Doha, secondo la quale ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha il diritto di concedere licenze obbligatorie ed è libero di determinare le condizioni per il rilascio di tali licenze, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avverte che il 74 % dei farmaci contro l'AIDS è ancora soggetto a un regime di monopolio e che il 77 % degli africani non ha ancora accesso alle cure contro l'AIDS,

R.

considerando che la forte concorrenza dell'industria dei farmaci generici ha contribuito a ridurre del 99 % il prezzo dei farmaci di prima linea contro l'AIDS, che è sceso dai 10 000 USD annui per paziente del 2000 a circa 130 USD, ma che i prezzi dei farmaci di seconda linea, di cui i pazienti hanno bisogno nella misura in cui sviluppano naturalmente una resistenza, restano elevati, sostanzialmente a causa del crescente numero di brevetti usati nei paesi produttori di farmaci generici essenziali,

S.

considerando che i negoziati sugli accordi commerciali bilaterali non dovrebbero imporre limitazioni quanto alle modalità con cui i paesi possono ricorrere a misure di salvaguardia della salute pubblica;

L'HIV/AIDS nel mondo

1.

esprime la sua più profonda preoccupazione dinanzi alla diffusione dell'HIV/AIDS e di altre epidemie tra le popolazioni più povere del pianeta, così come dinanzi alla scarsa priorità attribuita alla prevenzione dell'HIV/AIDS, all'inaccessibilità dei farmaci essenziali, all'inadeguatezza dei finanziamenti e alla continua necessità di ricerca sulle grandi epidemie;

2.

rileva l'importanza della responsabilizzazione dei governi, dei prestatori di servizi sanitari, dell'industria farmaceutica, delle ONG e della società civile nonché di tutti gli altri soggetti partecipanti alla prevenzione, alle cure e all'assistenza;

3.

invita tutti i donatori internazionali ad adoperarsi affinché si possa garantire che i programmi di prevenzione dell'HIV raggiungano le persone più esposte al rischio di infezione, tenuto conto della conclusione dell'UNAIDS secondo cui i gruppi vulnerabili non sono presi in considerazione;

4.

sottolinea la necessità che l'UE finanzi programmi specifici per garantire che i bambini vittime dell'epidemia di AIDS, perché hanno perduto uno o entrambi i genitori o perché hanno contratto essi stessi la malattia, continuino a ricevere un'istruzione e beneficino di un sostegno;

5.

chiede che tutti i programmi di aiuto garantiscano la disponibilità di finanziamenti affinché, una volta che un paziente abbia iniziato una terapia, il trattamento possa continuare ad essere somministrato, onde evitare la maggiore resistenza ai farmaci che si sviluppa in caso di interruzioni del trattamento;

6.

sottolinea la necessità che l'UE finanzi programmi volti a tutelare le donne da qualsiasi forma di violenza suscettibile di diffondere l'AIDS e a garantire che le vittime possano avere accesso ai servizi sanitari e abbiano l'opportunità di reinserirsi nella società, combattendo la stigmatizzazione che spesso colpisce le vittime di detta violenza;

7.

sottolinea la necessità di un aumento globale dei finanziamenti da parte dei donatori nei prossimi anni per tutte le forniture di anticoncezionali, compresi i preservativi per la prevenzione dell'HIV, al fine di colmare la lacuna esistente tra forniture e disponibilità economiche per acquistarle;

8.

esorta il Fondo monetario internazionale ad abolire le clausole monetarie e i massimali finanziari che costringono i paesi a limitare la spesa per l'istruzione e la sanità pubblica;

9.

chiede al Congresso USA neoeletto di invertire l'approccio «global gag rule» dell'amministrazione Bush che blocca i finanziamenti da parte di ONG non statunitensi destinati a organizzazioni nel settore della salute riproduttiva che esercitano attività di assistenza in materia di aborto, e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il governo USA inverta la sua «global gag» sulla spesa in materia di salute riproduttiva;

10.

ribadisce la preoccupazione, espressa anche di recente dall'OMS, in relazione al fatto che alcuni governi africani stanno imponendo una tassa sulla vendita o l'importazione di antiretrovirali e altri farmaci che li rende troppo costosi per le comunità povere; sollecita la Commissione ad investigare sulla questione e a incoraggiare i governi ad abolire tali tasse;

Salute sessuale e riproduttiva

11.

sottolinea che le strategie necessarie per combattere l'epidemia di HIV/AIDS in modo efficace devono contemplare un approccio globale alla prevenzione, all'istruzione, all'assistenza e al trattamento e comprendere altresì le tecnologie attualmente in uso, un migliore accesso al trattamento e l'urgente sviluppo di vaccini;

12.

invita la Commissione e i governi dei paesi partner dell'Unione europea a garantire che la salute e l'istruzione, in particolare per quanto concerne l'HIV/AIDS e la salute sessuale e riproduttiva, figurino tra le priorità dei documenti di strategia nazionale;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di lotta all'omofobia e ad abbattere le barriere che impediscono di affrontare la malattia in modo efficace, soprattutto in Cambogia, Cina, India, Nepal, Pakistan, Thailandia e Vietnam, nonché in America latina, dove si registrano segnali sempre più netti del propagarsi dell'HIV tra gli uomini che hanno rapporti omosessuali;

14.

esprime preoccupazione in merito al fatto che la relazione dell'UNAIDS mette in luce come i livelli di conoscenza in materia di sesso sicuro e HIV continuino ad essere bassi in molti paesi, compresi quelli in cui l'epidemia ha avuto un impatto notevole; chiede a tale riguardo che l'informazione, l'educazione e l'assistenza in relazione ad un comportamento sessuale responsabile e all'efficace prevenzione delle malattie trasmessibili sessualmente, compreso l'HIV, diventino componenti integranti di tutti i servizi in materia di sanità riproduttiva e sessuale;

15.

si compiace dell'inserimento della ricerca sull'HIV/AIDS nel settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e sollecita attività di ricerca sui vaccini e i microbicidi, sugli strumenti diagnostici e di monitoraggio adatti alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, nonché studi sui modelli di trasmissione epidemica e sulle tendenze sociali e comportamentali; sottolinea che è necessario coinvolgere le donne in tutti gli opportuni progetti di ricerca clinica, inclusa la sperimentazione di vaccini;

16.

esorta a investire nello sviluppo di metodi di prevenzione che possano essere adottati dalle donne come i microbicidi, i preservativi femminili e la profilassi post-esposizione per le vittime di stupri;

Accesso ai farmaci

17.

incoraggia i governi ad avvalersi di tutti i mezzi offerti dall'accordo TRIPS, come le licenze obbligatorie, ed esorta l'OMS e l'OMC e i suoi membri a rivedere l'intero accordo TRIPS al fine di migliorare l'accesso ai farmaci;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere ora, cinque anni dopo l'adozione della dichiarazione di Doha, che la sua applicazione è stata un fallimento, in quanto l'OMC non ha ricevuto alcuna notifica da un paese esportatore o importatore di farmaci obbligatori, né alcuna notifica ai sensi della decisione del 30 agosto 2003 del Consiglio generale dell'OMC sull'applicazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a compiere i passi necessari presso l'OMC, in collaborazione con i paesi in via di sviluppo, per modificare l'accordo TRIPS e le disposizioni basate sulla decisione del 30 agosto 2003 (articolo 31b), per abolire in particolare le lunghe e complesse procedure per la concessione di licenze obbligatorie;

20.

incoraggia ed invita nel frattempo tutti i paesi confrontati a grandi epidemie a far immediatamente ricorso all'articolo 30 dell'accordo TRIPS per accedere ai farmaci necessari senza dover pagare diritti ai titolari dei brevetti;

21.

invita la Commissione a portare a 1 miliardo di euro il contributo dell'UE al Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, come chiaramente richiesto dal Parlamento europeo nella summenzionata sua risoluzione del 2 dicembre 2004; chiede inoltre a tutti gli Stati membri e ai membri del G8 di aumentare il loro contributo, portandolo a 7 miliardi di euro per il 2007 e a 8 miliardi di euro per il 2008, così da dotare l'UNAIDS delle risorse necessarie per contenere l'epidemia;

22.

appoggia l'impegno assunto dai capi di Stato e di governo al Vertice mondiale 2005 delle Nazioni Unite di conseguire un accesso universale ai servizi di prevenzione, cura e assistenza per l'HIV/AIDS entro il 2010; è convinto tuttavia che occorra definire un piano preciso per finanziare tale accesso universale nonché stabilire obiettivi internazionali e intermedi relativi ai progressi da compiere;

23.

invita l'UE a chiarire che non insisterà per avere misure TRIPS-plus nell'ambito degli Accordi di partenariato economico e che sarà garantito ai paesi in via di sviluppo lo spazio politico per utilizzare liberamente le flessibilità TRIPS;

24.

sottolinea che, per combattere l'epidemia, sono essenziali solidi servizi sanitari pubblici, anche per quanto riguarda la ricerca, ed è contrario all'applicazione di condizioni cui sottostare in vista della loro liberalizzazione;

25.

chiede maggiori investimenti per l'elaborazione e la fornitura di preparati pediatrici per i bambini;

26.

chiede che si sostenga lo sviluppo di industrie nazionali e regionali per la produzione di farmaci generici nelle regioni colpite, onde consentire l'accesso a medicinali abbordabili;

*

* *

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'UE e dei paesi ACP, al Fondo monetario internazionale, al governo degli Stati Uniti, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai responsabili dell'UNAIDS, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0321.

(2)  GU C 208 del 25.8.2005, pag. 58.

(3)  Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS.

P6_TA(2006)0527

Situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-2007 (2006/2105(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sulla situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-2007 (COM(2005)0604) (Piano d'azione sulla disabilità),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE 591/2006),

visti l'articolo 13 del trattato CE e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla lotta alla discriminazione, compresa quella che trae origine dai vari tipi e forme di disabilità, e visti l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, che vieta ogni forma di discriminazione,

visto l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sull'inserimento delle persone con disabilità e il loro diritto a beneficiare di misure intese a garantirlo,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1),

vista la direttiva del Consiglio 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (2),

vista la decisione del Consiglio 2001/903/CE, del 3 dicembre 2001, relativa all'Anno europeo dei disabili 2003 (3),

visto il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi (4), del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali (5), e del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili (6), nonché la sua posizione del 15 novembre 2001 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo dei disabili 2003 (7),

visto il Libro verde della Commissione intitolato «Migliorare la salute mentale della popolazione — Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea» (COM(2005)0484),

visto il Libro verde della Commissione intitolato «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» (COM(2005)0094),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0351/2006),

A.

considerando che la non discriminazione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire il fulcro della strategia comunitaria per le persone con disabilità, come sancito dall'articolo 13 del trattato CE e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

B.

considerando che nel 2000 la Presidenza portoghese dell'Unione europea aveva insistito sul fatto che non vi fosse alcuna «gerarchia delle discriminazioni» e che il sostegno a una legislazione esaustiva contro le discriminazioni sulla base dell'articolo 13 del trattato CE avrebbe fatto seguito all'adozione di una direttiva su un divieto globale di discriminazione sulla base della razza nel 2000; considerando che l'ex Commissario per l'occupazione e gli affari sociali ha annunciato l'intenzione della Commissione di proporre una siffatta legislazione esaustiva contro le discriminazioni a favore delle persone con disabilità nel 2003,

C.

considerando che il Gruppo ad hoc delle Nazioni Unite ha approvato la proposta di Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che dovrebbe essere approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel dicembre 2006, e che l'azione della Commissione deve essere fin d'ora in linea con i principi sanciti in tale convenzione,

D.

considerando che i livelli di disoccupazione tra le persone con disabilità rimangono inaccettabilmente elevati,

E.

considerando che l'occupazione è una delle condizioni fondamentali dell'inclusione sociale,

F.

considerando che un'occupazione di tipo tradizionale non può essere scelta da molte persone con disabilità, in particolare dalle persone affette da gravi disabilità, e che occorre di conseguenza assicurare una vasta gamma di opportunità occupazionali, compreso il lavoro protetto ed assistito,

G.

considerando che per le persone è importante ottenere, mantenere e rinnovare costantemente le qualifiche al fine di realizzare il proprio potenziale sul mercato del lavoro,

H.

considerando che occorre allontanarsi sempre più dal modello medico della disabilità, pur rispettando i reali bisogni di riabilitazione di ogni singola persona, per arrivare ad un modello sociale e ad un'impostazione basata sui diritti, che si fondi sui principi di parità, uguaglianza dinanzi alla legge e pari opportunità e li promuova, o su un approccio basato sui diritti corrispondenti,

I.

considerando che l'eccesso di medicalizzazione della disabilità ha finora impedito di coglierne appieno la valenza sociale e l'attinenza al campo dei diritti e non solo al diritto a prestazioni, e che è quindi necessario allontanarsi gradualmente da tale concezione piuttosto limitata,

J.

considerando che molti anziani diventeranno disabili nei prossimi anni e che molte persone con disabilità diventeranno anziane,

K.

considerando che la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative costituisce una parte fondamentale di siffatto approccio basato sui diritti,

L.

considerando che il tema «qualità dei servizi» dovrebbe essere inserito come uno dei punti orizzontali nel Piano d'azione sulla disabilità,

M.

considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003)0650) ha rappresentato un apprezzabile seguito all'Anno europeo dei disabili 2003, e che è importante dimostrare continui progressi nel miglioramento dei diritti e della condizione degli europei con disabilità, come è stato dichiarato durante l'Anno europeo,

N.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (8) rappresenta il primo atto legislativo comunitario volto esclusivamente a migliorare i diritti delle persone con disabilità,

O.

considerando che una proposta della Commissione volta a definire il concetto di vita indipendente per le persone con disabilità ha costituito una richiesta chiave al Parlamento di due campagne storiche per la libertà delle persone con disabilità che vivono essenzialmente in istituti e sono organizzate dalla Rete europea per la vita indipendente, e che la sua adozione da parte della Commissione costituisce un esempio eccellente di come l'Unione europea possa reagire alle richieste dei cittadini,

P.

considerando che continua ad essere inaccettabile la costruzione di nuove infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità ricorrendo alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e di altri Fondi strutturali;

1.

invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE-15 che non hanno adottato le misure necessarie entro il 2 dicembre 2003 (alcuni hanno richiesto proroghe) e i nuovi Stati membri che non le hanno adottate entro il 1o maggio 2004 ad applicare efficacemente la direttiva 2000/78/CE che fornisce un quadro giuridico per la parità di trattamento in materia di occupazione, e accoglie con favore le misure già adottate dagli Stati membri;

2.

rileva che la non discriminazione nell'accesso ai beni e ai servizi deve essere garantita a ogni cittadino dell'Unione europea, e invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di direttiva specifica sulla disabilità, basata sull'articolo 13 del trattato CE;

3.

invita gli Stati membri ad abrogare tutta la legislazione nazionale vigente che discrimina le persone con disabilità ed è in contrasto con l'articolo 13 del Trattato CE;

4.

ritiene che la direttiva 2001/85/CE debba essere rafforzata al fine di renderla conforme alla vigente legislazione comunitaria sui diritti dei passeggeri disabili delle linee aeree; appoggia e incoraggia la Commissione ad estendere nel tempo gli stessi diritti legislativi alle persone con disabilità in relazione a tutti i modi di trasporto; ricorda che la parità di accesso ai trasporti pubblici è fondamentale per le persone con disabilità che si recano sul luogo di lavoro e per il mantenimento delle reti sociali e familiari; esprime inoltre apprezzamento per il regolamento (CE) n. 1107/2006 che rappresenta la prima normativa comunitaria riguardante specificatamente le persone con disabilità;

5.

si compiace della tendenza progressiva a eliminare le molte discriminazioni che le persone con disabilità incontrano quando devono utilizzare mezzi di trasporto aereo, terrestre e marittimo, e chiede che sia evitato il rischio che si creino nuove discriminazioni, finora inesistenti, come la discriminazione economica;

6.

si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; osserva tuttavia che oltre l'80 % dei siti Internet pubblici, compresi quelli delle istituzioni europee, generalmente non sono accessibili alle persone con disabilità; sostiene che l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione può contribuire in modo determinante alla riduzione dell'elevata disoccupazione tra i disabili;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la partecipazione attiva dei disabili all'istruzione, alla formazione professionale, all'apprendimento per via elettronica (e-Learning), all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, agli eventi culturali, allo sport, alle attività del tempo libero, alla società dell'informazione e ai mezzi di comunicazione di massa;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare l'accessibilità di Internet per i disabili, soprattutto per quanto riguarda i siti web pubblici e quelli relativi all'insegnamento e alla formazione professionale;

9.

esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a garantire che tutti i siti internet delle istituzioni pubbliche siano accessibili alle persone con disabilità;

10.

chiede che si faccia di più a livello di infrastrutture per consentire l'accesso delle persone con disabilità all'ambiente edilizio e alle costruzioni di nuova progettazione, sottolineando l'importanza di un accesso adeguato per le persone con disabilità sin dalla fase di pianificazione e autorizzazione amministrativa, nonché di criteri di progettazione standard per edifici, attrezzature e impianti e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; invita la Commissione ad esercitare pienamente le sue responsabilità al riguardo applicando i regolamenti sui Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 e invita le istituzioni europee ad adottare le misure necessarie al fine di rendere i loro edifici accessibili a tutti;

11.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure appropriate per migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture e alle attività culturali avvalendosi, laddove necessario, della moderna tecnologia e di aumentare la loro partecipazione in questo ambito;

12.

sottolinea l'esigenza di adottare misure per potenziare l'espressione artistica e la creatività dei disabili e assicurare loro pari opportunità per quanto riguarda la produzione e la promozione delle loro opere nonché la loro partecipazione agli scambi culturali;

13.

sottolinea che occorre promuovere campagne di informazione affinché i datori di lavoro considerino senza alcun pregiudizio l'inserimento occupazionale di una persona con disabilità, in particolare per quanto riguarda le concezioni erronee relative ai costi finanziari dell'assunzione di un disabile e alle capacità dei candidati; rileva che occorrerebbe aumentare le possibilità di comunicazione affinché i datori di lavoro si scambino le migliori prassi e acquistino maggiore consapevolezza dei loro doveri e delle loro responsabilità, e al fine di incoraggiare un'adeguata applicazione delle norme contro le discriminazioni, se del caso tramite i tribunali degli Stati membri, in particolare in relazione alla direttiva 2000/78/CE; propone che la disabilità sia gestita come nuovo servizio per le imprese, con l'obiettivo di assicurare la conservazione del lavoro (a titolo preventivo) o il reinserimento lavorativo (a titolo riabilitativo) per le persone che sono a rischio di disabilità sul posto di lavoro;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare le condizioni necessarie per evitare la «trappola delle indennità» e il prepensionamento e affinché possa essere creata la sicurezza dell'occupazione per le persone con disabilità;

15.

esorta gli Stati membri a promuovere l'applicazione dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalla direttiva 2000/78/CE e le modalità per tutelarli e invita i sindacati a adoperarsi in ogni modo per informare i membri dei loro diritti ai sensi di tale direttiva;

16.

esorta la Commissione a adoperarsi maggiormente per integrare le questioni della disabilità nella legislazione sull'occupazione e altrove nonché, in particolare, nella strategia europea per l'occupazione, negli appalti pubblici, nel Fondo sociale europeo e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, così come per dare maggiore visibilità ai diritti delle persone con disabilità nel quadro della Strategia di Lisbona;

17.

chiede alla Commissione di incrementare la partecipazione delle persone con disabilità ai nuovi programmi pluriennali del prossimo periodo finanziario 2007-2013, come i programmi «Cultura», «Apprendimento permanente», «Gioventù in azione», «MEDIA 2007» e «Europa per i cittadini»;

18.

invita gli Stati membri a prendere debitamente in considerazione i problemi cui sono confrontati i genitori di bambini con disabilità, che sono spesso costretti a restare fuori dal mercato del lavoro, e a promuovere politiche di sostegno e aiuto a tali genitori;

19.

si compiace dell'intenzione della Commissione di tener conto nell'ambito del FSE delle esigenze di formazione del personale che assiste le persone con disabilità a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;

20.

accoglie con favore la clausola dell'FSE relativa alle persone con disabilità;

21.

invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, conformemente alla summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988;

22.

sottolinea l'importanza del fatto che, nell'elaborare piani e programmi di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, si tenga conto della particolare situazione delle persone con disabilità;

23.

esorta gli Stati membri a utilizzare strumenti economici e sociali per aumentare la possibilità di fornire assistenza alle persone con disabilità nell'ambito della solidarietà tra generazioni;

24.

esorta la Commissione a lavorare con gli Stati membri per promuovere, ove possibile, l'integrazione delle persone con disabilità, sin dalla più tenera età, nel sistema educativo ordinario pur riconoscendo che in alcuni casi sono necessarie scuole speciali, nonché il diritto dei genitori di scegliere dove mandare a scuola i propri figli, e ad incoraggiare l'accesso delle persone con disabilità a tutti i livelli di istruzione e formazione, nonché alle nuove tecnologie, in base alle loro competenze e ai loro desideri; invita la Commissione a effettuare ricerche e consultazioni di concerto con gli Stati membri in merito alla possibilità di stabilire un diritto all'istruzione normale per tutti i bambini con disabilità e le loro famiglie che la scelgono; riconosce e promuove il contributo che le persone con disabilità possono apportare all'economia europea, sviluppando nel contempo una maggior indipendenza per le persone stesse;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le risoluzioni del Consiglio del 6 febbraio 2003 su «eAccessibility» — Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società basata sulla conoscenza (9), del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti con disabilità nel settore dell'istruzione e della formazione (10), e del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità (11);

26.

invita l'Unione europea a dare un seguito all'Anno europeo dei disabili 2003 e all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004, proseguendo gli sforzi tesi ad eliminare l'esclusione delle persone con disabilità; raccomanda di accordare un'importanza particolare alla dimensione della disabilità nel quadro delle azioni dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare un'attenzione particolare alla necessità di facilitare l'accesso dei disabili alla mobilità nell'insegnamento e nella formazione;

28.

sottolinea il ruolo significativo dello sport come fattore di miglioramento della qualità della vita, dell'autostima, dell'autonomia e dell'integrazione sociale dei disabili;

29.

invita gli Stati membri a migliorare l'accessibilità degli impianti sportivi, a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani con disabilità di accedere alle attività sportive, ad introdurre incentivi per incrementarne la partecipazione allo sport e a promuovere manifestazioni e incontri sportivi per persone con disabilità come i Giochi paralimpici;

30.

sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di inserire gli studenti con disabilità nei normali corsi scolastici, prevedendo a tale scopo gli indispensabili aiuti corrispondenti alle particolari esigenze educative degli alunni;

31.

ricorda che la documentazione prodotta dalle istituzioni europee dovrebbe essere sempre disponibile, su richiesta, in formati accessibili, in particolare per quanto riguarda formulari che siano pienamente accessibili ai non vedenti e ai parzialmente vedenti nonché alle persone con difficoltà di apprendimento; sottolinea che deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice e che si dovrebbe evitare, nella misura del possibile, il ricorso al linguaggio tecnico;

32.

rileva che esistono molte forme di disabilità, ovvero che esistono persone con, ad esempio, problemi di mobilità, deficit visivi, deficit auditivi, problemi di salute mentale, malattie croniche o difficoltà di apprendimento; rileva che le persone affette da disabilità multiple devono affrontare problemi eccezionali, così come le persone esposte a discriminazioni multiple, e che si dovrebbe prestare maggiore attenzione agli anziani con disabilità e alle donne con disabilità;

33.

rileva che le differenziate tipologie di disabilità impongono percorsi assistenziali personalizzati che tengano adeguatamente conto delle disabilità in età evolutiva e delle disabilità in età adulta;

34.

sottolinea la necessità di prestare una particolare attenzione alle persone con disabilità che sono già di per sé discriminate, come gli anziani, le donne e i bambini; chiede alla Commissione di sostenere i programmi volti a diagnosticare sin dalla più tenera età la disabilità nei bambini onde favorirne in seguito l'integrazione sociale e professionale;

35.

sottolinea la necessità di promuovere iniziative volte a sviluppare una maggiore interazione fra popolazione e disabili mentali, e di eliminare la stigmatizzazione che pesa sulle persone con problemi di salute mentale e chiede di fornire il sostegno necessario alle famiglie con componenti affetti da grave disabilità;

36.

sottolinea il ruolo fondamentale che svolgono i mezzi di comunicazione di massa nell'eliminare gli stereotipi e i pregiudizi riguardanti i disabili e nel formare una coscienza sociale in relazione ai problemi che essi affrontano nella loro vita quotidiana;

37.

invita gli Stati membri e la Commissione ad incoraggiare, soprattutto nell'ambito del programma MEDIA 2007, la produzione e la promozione di opere cinematografiche e programmi televisivi che offrono un'immagine più positiva delle persone con disabilità;

38.

invita gli Stati membri a sviluppare pienamente i servizi di sostegno che la televisione digitale offre per rispondere alle esigenze specifiche dei disabili, come ad esempio una migliore sottotitolazione, il commento sonoro e le spiegazioni mediante simboli, promuovendo al contempo, nell'ambito della televisione analogica, la generalizzazione dell'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale;

39.

invita gli Stati membri a dedicare un'attenzione particolare alle donne con disabilità, che sono vittime di molteplici discriminazioni, fenomeno che può essere contrastato soltanto coniugando misure di integrazione di genere e iniziative positive concepite in cooperazione con le donne con disabilità e gli attori della società civile;

40.

invita gli Stati membri ad adottare incisivi provvedimenti contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti delle persone con disabilità e in particolare delle donne, degli anziani e dei bambini che sono spesso vittime di violenza fisica e psicologica nonché di violenza sessuale; constata che circa l'80 % delle donne con disabilità sono vittime di violenza e che il rischio di violenza sessuale è superiore al rischio cui sono esposte le altre donne; sottolinea che la violenza non è soltanto un evento frequente nella vita delle donne con disabilità, ma è anche talvolta l'effettiva causa della loro disabilità;

41.

si compiace del fatto che si stia riducendo la pratica di ricoverare in istituti le persone con disabilità; osserva che la riduzione di tale pratica richiede un livello sufficiente di servizi di qualità in seno alla comunità i quali favoriscano un modo di vita indipendente, il diritto all'assistenza e la piena partecipazione alla società negli Stati membri; chiede che venga prestata un'attenzione particolare agli eventuali ostacoli all'accesso a siffatti servizi causati dalle politiche tariffarie e al sostegno al principio dell'accesso universale; raccomanda che i governi degli Stati membri incentrino il sostegno attuale sui servizi volti a incoraggiare l'integrazione nella società e l'occupazione delle persone con disabilità; sottolinea la necessità di rafforzare le politiche pubbliche volte a garantire l'effettiva realizzazione della parità dei diritti; incoraggia la Commissione a sviluppare e/o a riconoscere indicatori qualitativi europei per i servizi sociali;

42.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di mettere a punto politiche comunitarie relative all'assistenza sociale nella fase successiva del Piano d'azione per la disabilità e in vista di un contributo adeguato da parte dei fornitori di servizi; insiste, tuttavia, sulla necessità che la ricerca, la formazione, le conferenze e altre iniziative a tale riguardo siano coerentemente orientate verso l'utente e invita la Commissione a effettuare un chiaro monitoraggio sulla partecipazione delle persone con disabilità a tutte le attività summenzionate;

43.

invita la Commissione, nell'ambito delle discussioni in corso sui servizi sociali di interesse generale, a tener conto del ruolo dei servizi nella realizzazione dei diritti dell'uomo e nella piena partecipazione alla società; ritiene per questo motivo indispensabile la partecipazione attiva degli utenti alla definizione dei servizi di qualità;

44.

auspica che gli Stati membri introducano dispositivi che consentano di garantire una gestione sana e trasparente, come pure il rispetto delle esigenze di qualità dell'assistenza per l'insieme dei servizi prestati a beneficio delle persone con disabilità a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;

45.

sottolinea che, a prescindere dalle modalità di assistenza alla persona con disabilità — a domicilio, in istituto o secondo modalità miste —, l'introduzione di dispositivi di prevenzione del maltrattamento (camicie di forza chimiche, violenze fisiche e psicologiche ecc.) è un'esigenza da realizzare in tutti gli Stati membri secondo il principio di sussidiarietà;

46.

invita la Commissione a promuovere una Carta europea per la qualità dell'assistenza alla persona con disabilità al fine di assicurare un elevato livello di integrazione e di partecipazione quali che ne siano le modalità — a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;

47.

invita la Commissione a promuovere ulteriormente e a effettuare una valutazione dell'attuazione dei suoi orientamenti sulla disabilità nell'ambito dell'assistenza dell'Unione europea allo sviluppo; chiede che l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo mantenga ed estenda il suo sostegno a progetti volti a promuovere i diritti delle persone con disabilità a livello mondiale; sottolinea che il capitolo della relazione annuale UE sui diritti umani dedicato alle persone con disabilità in futuro dovrebbe essere più particolareggiato;

48.

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia preso adeguatamente in considerazione i diritti umani delle persone con disabilità nella valutazione del rispetto dei criteri di Copenaghen nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea; esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi a tale riguardo e ad assicurare il pieno accesso ai finanziamenti dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) da parte delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni nei paesi candidati;

49.

invita il Consiglio e la Commissione ad attuare il Piano d'azione sulla disabilità e a riferire al Parlamento sui progressi raggiunti; chiede al Gruppo di alto livello dei rappresentanti per la disabilità di rivedere ed eventualmente aggiornare i Nove principi di eccellenza per i servizi per le persone con disabilità;

50.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di abbandonare la priorità specifica attribuita alla promozione dell'occupazione (2004-2005) a favore di una nuova priorità accordata all'«inclusione attiva», e chiede che ad essa venga attribuita un'importanza equilibrata in tutti i settori di partecipazione delle persone con disabilità e vengano fissati parametri specifici per orientare questa fase di attuazione del Piano d'azione sulla disabilità;

51.

riconosce l'importante ruolo svolto dalle ONG, dalle organizzazioni di utilità sociale e dalle associazioni delle persone con disabilità ai fini dello sviluppo e dell'applicazione dei diritti delle persone con disabilità, e rileva che la Commissione deve adoperarsi maggiormente per consultare tali associazioni, in modo che le politiche a favore dei disabili possano fare affidamento su una più attiva partecipazione dei gruppi di persone che fanno parte di questo ambito;

52.

accoglie con favore il ruolo fondamentale svolto a tale riguardo dal Forum europeo per la disabilità come pure da altre reti europee specifiche in materia di disabilità ed esorta la Commissione a sorvegliare attentamente il suo sostegno finanziario a dette organizzazioni, pur nel rispetto della loro indipendenza, al fine di mantenere un dialogo civile, forte e animato con le persone con disabilità a livello europeo;

53.

invita gli Stati membri, insieme alle imprese, le parti sociali e gli altri organismi competenti, a esaminare maggiormente le possibilità di offrire posti di lavoro alle persone con disabilità;

54.

chiede una maggiore coerenza tra i vari Stati membri in ordine alla raccolta di dati mediante il ricorso a sistemi che consentano di migliorare il contenuto e la qualità delle statistiche europee e nazionali, in particolare per quanto riguarda i diversi problemi che affliggono le persone con diverse disabilità; invita pertanto la Commissione a includere la disabilità quale indice tra i dati EU-SILC relativi al reddito e alle condizioni di vita;

55.

sollecita una definizione comune europea di disabilità;

56.

accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 luglio 2006 nella causa C-13/05, Chacón Navas (12), riguardante una definizione comune della disabilità a livello comunitario; è dell'avviso che ciò contribuirà in ampia misura all'applicazione e al miglioramento dei diritti e del trattamento delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri;

57.

accoglie con favore la conclusione del progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; si compiace con la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni europee delle persone con disabilità per l'utile ruolo svolto nel garantire tale risultato; sollecita una campagna a livello di Unione europea per assicurare la rapida firma e ratifica della Convenzione, una volta adottata, sia in seno all'Europa sia da parte dei nostri partner a livello mondiale;

58.

sottolinea l'importanza di garantire che i principi sanciti nella proposta di Convenzione generale e integrale delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità siano promossi e rispettati a livello di Unione europea;

59.

accoglie con favore l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; è dell'avviso che tale Convenzione sia un documento di importanza fondamentale che ha il potenziale di migliorare la vita delle persone con disabilità in tutto il mondo; ricorda che il Patto delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che vincolerà giuridicamente gli Stati membri che l'hanno ratificato, stabilisce che la disabilità è una questione di diritti dell'uomo che vanno garantiti;

60.

invita la Commissione a definire più chiaramente, nel suo testo, i progetti già avviati nel quadro del Piano d'azione sulla disabilità;

61.

invita la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla prospettiva di genere e all'informazione specifica sulle donne disabili e i genitori di figli con disabilità nelle nuove fasi del Piano d'azione sulla disabilità;

62.

appoggia la richiesta avanzata dalla Presidenza britannica nel 2005 di tenere una riunione annuale dei ministri degli Stati membri competenti per la disabilità;

63.

chiede alla Commissione, attraverso apposito monitoraggio, di rivedere e pubblicare ogni due anni una relazione sullo stato di avanzamento delle politiche e delle buone prassi realizzate nei diversi settori a favore delle persone con disabilità nei singoli Stati membri;

64.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la dimensione «disabilità» delle attività intraprese nell'ambito dell'Anno europeo per le pari opportunità 2007 costituisca un progresso rispetto alle realizzazioni dell'Anno europeo dei disabili 2003 e non semplicemente un doppione delle stesse;

65.

chiede che venga compiuto uno sforzo in più a beneficio delle persone anziane che soffrono di disabilità onde facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e evitare al massimo il fenomeno delle pensioni anticipate tra le persone con disabilità; sottolinea che, in linea con il mutamento demografico, aumenta in modo significativo il numero delle persone con disabilità che invecchiano; è dell'avviso che proprio le persone con disabilità in vecchiaia abbiano bisogno di un sostegno globale e di una maggiore riabilitazione sociale; esorta la Commissione a esaminare quali misure vengono attuate negli Stati membri per garantire a tale riguardo un'assistenza adeguata ai bisogni; raccomanda di illustrare i risultati di tale indagine in un raffronto delle migliori prassi;

66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati e in via di adesione.


(1)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

(4)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

(5)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

(6)  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 246.

(7)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 599.

(8)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

(9)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 5.

(10)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

(11)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.

(12)  GU C 69 del 19.3.2005, pag. 8 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

P6_TA(2006)0528

È ora di cambiare marcia — Costituzione di un nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo sul tema «È ora di cambiare marcia — Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita» (2006/2138(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» (COM(2005)0551),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «È ora di cambiare marcia — Il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione» (COM(2006)0030),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Attuazione del programma comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione: Il trasferimento di proprietà delle imprese — La continuità grazie a un nuovo avvio» (COM(2006)0117),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, nonché dei Consigli europei di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, del 15 e 16 dicembre 2005 e del 23 e 24 marzo 2006,

vista la decisione del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 di fondere la strategia di Lisbona con una strategia di sviluppo sostenibile,

viste le conclusioni della riunione informale dei Capi di Stato svoltasi a Hampton Court il 27 ottobre 2005,

vista la raccomandazione del Consiglio 2005/601/CE, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008) (1),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» (COM(2005)0024),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)» (COM(2005)0141),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: Il programma comunitario di Lisbona» (COM(2005)0330),

visti i 25 programmi nazionali di riforma (PNR) presentati dagli Stati membri nonché la valutazione di detti PNR effettuata dalla Commissione nella parte 2 della succitata comunicazione intitolata «È ora di cambiare marcia — Il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione»,

visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (2) e la comunicazione della Commissione intitolata «Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013» (COM(2005)0299),

viste la proposta della Commissione relativa ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0119) e la relativa posizione del Parlamento del 15 giugno 2006 (3),

visti la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune» (COM(2005)0488) e i documenti di lavoro di accompagnamento redatti dai servizi della Commissione (SEC(2005)1253 e SEC(2005)1289),

visto il Quadro di valutazione dell'innovazione in Europa 2005 — Analisi comparativa dei progressi in materia di innovazione,

vista la relazione del gruppo di esperti indipendenti in materia di R&S e innovazione nominati a seguito del vertice di Hampton Court, intitolata «Creare un'Europa innovativa» (la cosiddetta «relazione Aho»), del gennaio 2006,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE» (COM(2006)0502),

vista la raccomandazione della Commissione 94/1069/CE, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (4) (PMI),

vista la relazione finale del gruppo di esperti del progetto di procedura BEST sul trasferimento delle piccole e medie imprese del maggio 2002,

visto il documento Flash Eurobarometer n. 160: sondaggio e relazione analitica sullo spirito imprenditoriale, rispettivamente di aprile e di giugno 2004,

vista la relazione finale, dell'ottobre 2005, del Gruppo di lavoro sul capitale di rischio formato da rappresentanti dell'Amministrazione per il Commercio internazionale del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e della Direzione generale Imprese e Industria della Commissione europea,

viste la proposta della Commissione concernente una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (COM(2005)0121) e la relativa posizione del Parlamento del 1o giugno 2006 (5),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2005)0535),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Attuazione del programma comunitario di Lisbona: stimolare lo spirito imprenditoriale attraverso l'istruzione e l'apprendimento» (COM(2006)0033),

visto il Libro verde della Commissione sull'efficienza energetica: fare di più con meno (COM(2005)0265) e la relativa risoluzione del Parlamento del 1o giugno 2006 (6),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per la biomassa» (COM(2005)0628),

vista l'iniziativa i2010, in particolare il piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti (COM(2006)0173),

visto il Libro verde della Commissione intitolato «Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» (COM(2006)0105),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (7),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese (8),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (9),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio europeo di primavera 2006 in relazione alla strategia di Lisbona (10),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea (11),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la strategia e l'occupazione: una strategia comune (12),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A6-0384/2006),

A.

considerando che l'Unione europea deve adeguare strategicamente la sua posizione per rispondere ai mutamenti delle regole della nuova economia globale e all'accelerazione dei mercati globali, al fine di evitare un ulteriore soffocamento della crescita economica a lungo termine,

B.

considerando che, al fine di garantire una crescita economica a lungo termine, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono colmare il divario esistente tra la ricerca e i mercati nell'Unione europea,

C.

considerando che l'accesso al mercato globale offre alle PMI nuovi mercati di nicchia, costi più bassi in materia di R&S, un migliore accesso al finanziamento, economie di scala e vantaggi tecnologici, nonché opportunità di ripartizione dei rischi,

D.

considerando che i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona non sono uniformi in tutta l'Unione europea, e che esistono enormi differenze per quanto riguarda il livello generale di sviluppo tecnologico e i livelli di prestazione degli Stati membri,

E.

considerando che il processo di semplificazione della regolamentazione pone seri problemi in termini di correzione giuridica, che richiedono l'esistenza di procedure o meccanismi intesi ad autenticare tale correzione,

F.

considerando che la mancata applicazione di importanti normative comunitarie e la conseguente frammentazione del mercato impediscono la crescita economica e il formarsi di una concorrenza che porti alle economie di scala necessarie affinché nell'Unione europea si sviluppi un'economia altamente competitiva,

G.

considerando che l'Unione europea deve trasformarsi in un'economia basata sulla conoscenza di livello più elevato, dal momento che la creazione, il trasferimento e l'applicazione delle nuove conoscenze sono la fonte principale di crescita economica e di un vantaggio competitivo sostenibile,

H.

considerando che gli Stati membri devono continuare ad affrontare le sfide legate al cambiamento socio-demografico e alla definizione di modelli sociali sostenibili, e sfruttare tale opportunità per sviluppare processi, servizi e prodotti innovativi,

I.

considerando che una R&S adeguatamente finanziata favorisce l'innovazione, la crescita economica, la creazione di occupazione e la ricerca basata sull'eccellenza,

J.

considerando che l'Unione europea deve garantire una cultura imprenditoriale dinamica incoraggiando le politiche attive come quelle concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la formazione qualificata, la consulenza di carriera personalizzata, i tirocini per i giovani e la formazione professionale,

K.

considerando che lo spazio europeo dell'informazione e della comunicazione deve promuovere in modo più visibile e attivo lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'apprendimento,

L.

considerando che le PMI rappresentano il 70 % dell'occupazione totale e che soltanto il 44 % delle PMI realizza l'innovazione internamente,

M.

considerando che le PMI costituiscono l'elemento principale della coesione economica e sociale in quanto danno lavoro a più di 75 milioni di persone nell'Unione europea e in alcuni settori industriali il loro contributo all'occupazione arriva sino all'80 %, e considerando che, alla luce del ruolo da loro svolto sotto il profilo dello sviluppo economico e dell'innovazione, e della quota di mercato che rappresentano, è indispensabile che le PMI beneficino di un pieno sostegno;

N.

considerando che gli Stati membri devono offrire un ambiente atto ad agevolare lo sviluppo del settore privato e rispondere alle esigenze specifiche delle PMI, in particolare fornendo un ambiente e una legislazione favorevoli all'attività imprenditoriale, servizi infrastrutturali di base adeguati, l'accesso al finanziamento a breve e a lungo termine a tassi ragionevoli, il capitale proprio e il capitale di rischio, l'assistenza consultiva e la conoscenza delle opportunità di mercato,

O.

considerando che i partenariati pubblico-privato (PPP) costituiscono un valido strumento per garantire la qualità e la sostenibilità finanziaria del servizio pubblico,

P.

considerando che le PMI possono essere frenate dalle scarse competenze imprenditoriali nonché da carenze nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in materia di contabilità, e possono avere problemi con le barriere linguistiche, la gestione della produzione, la pianificazione dell'attività, l'insufficienza delle risorse e la capacità di raggiungere una massa critica,

Q.

considerando che un sostegno alle organizzazioni intermedie rappresentative delle PMI si rivela indispensabile, stante il carattere essenziale delle loro azioni in materia di informazione, sostegno e accompagnamento a favore delle PMI, in particolare di quelle più piccole,

R.

considerando che le PMI sono presenti nei mercati transfrontalieri e globali e che tale presenza è diventata strategica ai fini del loro futuro sviluppo,

S.

considerando che uno dei principali ostacoli al buon successo dell'imprenditorialità, dell'innovazione e dello sviluppo dei prodotti deriva da una mancanza di varietà nelle forme di finanziamento disponibili lungo la filiera del capitale,

T.

considerando che l'Unione europea dovrebbe sostenere l'incubazione e la preincubazione dei progetti relativi a giovani imprese innovative («start-up») in un ambiente accademico orientato al mercato, per aiutare tali progetti a raggiungere una maggiore massa critica e ad ottenere valutazioni migliori nonché investimenti iniziali più elevati da parte delle società di capitale di rischio,

U.

considerando che la registrazione di un brevetto nell'Unione europea è assai costosa (46 700 EUR) rispetto agli Stati Uniti (10 250 EUR) e al Giappone (5 460 EUR) e che occorre istituire urgentemente un brevetto comunitario,

V.

considerando che i PNR devono soddisfare le esigenze delle PMI e delle grandi imprese in modo sostenibile,

W.

considerando che i 23 milioni di PMI in Europa riflettono in realtà un'enorme diversità di situazioni imprenditoriali, di cui occorre tenere conto nell'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie, soprattutto nell'ambito dei PNR e in particolare per quanto riguarda le specificità delle microimprese e del lavoro a domicilio, che rappresentano oltre il 95 % delle PMI europee,

X.

considerando che norme precise sugli aiuti di Stato potrebbero contribuire allo sviluppo economico e all'innovazione delle imprese nelle regioni e nelle zone svantaggiate,

Y.

considerando che le imprese a conduzione familiare rappresentano approssimativamente i due terzi dell'occupazione nell'Unione europea,

Z.

considerando che occorre mettere l'accento sul ruolo e sullo sviluppo degli esistenti programmi dell'Unione europea, come il Leonardo da Vinci, che hanno l'obiettivo di promuovere la mobilità, l'innovazione e la qualità della formazione mediante partenariati transnazionali (imprese, istituti di formazione, organismi di collegamento);

Un'Unione europea capace di competere con successo in un mercato globale

1.

ricorda agli Stati membri che l'unico modo per competere con successo in un mercato globale è di creare una società europea dell'eccellenza basata sulla conoscenza;

2.

riconosce l'importanza di promuovere una cultura che celebri l'innovazione e la necessità che tale cultura prevalga in tutti i settori delle strategie nazionali in materia di competitività;

3.

sottolinea il fatto che la forza organizzativa si fonderà, sempre di più, non tanto sulle competenze fondamentali quanto piuttosto sui soggetti competenti fondamentali;

4.

invita gli Stati membri a incoraggiare lo spirito imprenditoriale a partire dalle prime fasi della carriera scolastica e ad aumentare il loro sostegno alla formazione per tutto l'arco della vita;

5.

sottolinea che occorre migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi d'istruzione e di formazione mobilitando efficacemente le risorse necessarie, in particolare aumentando gli investimenti privati nel campo dell'istruzione universitaria e della formazione continua;

6.

esorta la Commissione a adottare misure volte a sopprimere le disparità giuridiche tra le varie legislazioni commerciali nazionali, al fine di garantire l'esistenza di un mercato aperto e competitivo;

7.

sottolinea la necessità di potenziare la cooperazione tra, da un lato, le regioni che si trovano confrontate agli stessi problemi e alle stesse sfide, promuovendo la creazione di reti tra le imprese situate in tali regioni e, dall'altro, le regioni transfrontaliere, al fine di favorire lo sviluppo e il coordinamento di politiche atte a rispondere alle loro esigenze specifiche; sottolinea l'importanza degli agglomerati di PMI intorno a parchi tecnologici, laboratori pubblici e università che creano ambienti dinamici in Europa, capaci di sfruttare la conoscenza scientifica e di creare occupazione basata sulla conoscenza;

8.

sottolinea la necessità di riconoscere la particolare realtà di aggregati e distretti industriali e di incoraggiarne lo sviluppo mediante programmi europei, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche e fornendo loro un adeguato sostegno; invita la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda la creazione di aggregati («clusters») di imprese e il modo di migliorare le relazioni tra le imprese e le università, entrambe considerate utili per promuovere l'innovazione e la creazione di imprese;

9.

esorta a portare avanti le relazioni economiche transatlantiche al fine di creare una zona di libero scambio più ampia del mercato unico europeo;

10.

esorta gli Stati membri a favorire ulteriormente l'apertura dei loro mercati e ad applicare la legislazione pertinente volta a conseguire tale scopo, migliorando la coerenza e la competitività europea a livello globale;

11.

esorta gli Stati membri a completare e integrare il settore dei servizi, dando così un impulso al loro tasso di crescita della produttività del lavoro;

12.

riconosce che l'Europa necessita di una politica dell'energia realmente integrata, che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento e il minimo danno ambientale;

13.

sottolinea il fatto che la semplificazione della regolamentazione costituisce un obiettivo essenziale, ma difficile da realizzare e che, per alcuni aspetti e in una certa misura, somiglia parzialmente alla codificazione; esorta la Commissione a contribuire alla semplificazione elaborando una proposta relativa ad un meccanismo semplice volto ad autenticare la correzione giuridica dei cambiamenti apportati alla regolamentazione europea a fini di semplificazione, e a suggerire agli Stati membri di mettere in atto, ciascuno per quanto lo concerne, meccanismi analoghi, il che costituirà per ciascuno di essi uno stimolo ad avviare questo movimento;

Liberare la creatività degli europei

14.

sottolinea la necessità per gli Stati membri di infondere nuovo vigore in materia di conoscenza, ricerca e innovazione; ritiene che la ricerca sia un presupposto fondamentale per il successo dell'innovazione e della crescita economica; è convinto dell'importanza di creare una società europea basata sulla conoscenza, grazie all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, alla formazione linguistica e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di ridurre i deficit di competenze e la disoccupazione, migliorando così la mobilità dei lavoratori nell'UE;

15.

sottolinea che le TIC, l'insegnamento on-line e il commercio elettronico sono elementi fondamentali per migliorare la competitività delle PMI; è convinto che occorra pertanto incoraggiare ulteriormente progetti volti a promuovere tali opportunità per le PMI;

16.

è favorevole al massimo utilizzo della «competenza fondamentale per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita» al fine di soddisfare le esigenze degli studenti europei garantendo loro equità e accesso, segnatamente per i gruppi che necessitano di un sostegno per sviluppare il proprio potenziale di apprendimento, come le persone scarsamente qualificate, le persone che hanno abbandonato prematuramente gli studi, i disoccupati di lunga durata, i migranti e le persone con disabilità;

17.

sottolinea il fatto che l'unico modo per creare un mercato per le PMI e l'industria dell'UE è di colmare il divario esistente nell'UE tra la ricerca e la commercializzazione di processi, servizi e prodotti innovativi;

18.

rileva l'esigenza di modelli di innovazione aperti, che siano meno lineari e più dinamici e apportino valore aggiunto alle imprese;

19.

esorta gli Stati membri a promuovere l'uso non soltanto dei personal computer ma anche dei pacchetti di software, dal momento che questi ausili possono migliorare l'efficienza nell'ambito di vari compiti amministrativi;

20.

sottolinea la necessità di istituire un brevetto comunitario di facile utilizzo e di migliorare la reciprocità tra i sistemi di brevetti europeo, statunitense e giapponese, al fine di tutelare nel modo più efficace le imprese e le idee europee, e in particolare di promuoverne l'uso da parte delle PMI;

21.

loda gli obiettivi della Strategia di accesso al mercato dell'Unione europea e chiede che l'UE si adoperi maggiormente per promuovere la sua banca dati presso la comunità delle PMI e per mantenerla aggiornata; raccomanda agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di creare «punti di informazione multifunzionali» comuni e incoraggia le amministrazioni pubbliche ad offrire una quota maggiore dei loro servizi via Internet (e-Government);

22.

esorta la Commissione a promuovere, attraverso la rete degli Eurosportelli («Euro Info Centre» — EIC), un maggiore accesso ai mercati internazionali;

23.

invita la Commissione a riformare e ad ampliare tale rete, inglobando varie agenzie di sostegno alle imprese che sono presenti nelle reti nazionali e sono in grado di fornire servizi globali e affidabili alle PMI;

24.

sottolinea quindi l'importanza del fatto che la rete degli EIC sia valutata, migliorata e riorganizzata, sotto il profilo tanto dell'efficienza del suo funzionamento quanto dell'efficacia della sua azione, per consentirle di operare in maniera più mirata e tempestiva; è convinto che gli EIC debbano trasformarsi in sportelli unici chiaramente identificabili incaricati di risolvere i problemi per le PMI che incontrano ostacoli nel mercato interno, e che debbano divenire veri e propri mediatori tra le PMI e gli Stati membri, che affrontino ogni problema applicando il diritto comunitario nel modo più pratico e pragmatico possibile; riconosce che, per conseguire tali obiettivi, gli EIC avranno bisogno di maggiori finanziamenti;

25.

invita la Commissione a promuovere attivamente una migliore visibilità degli EIC e sottolinea che le PMI dovrebbero godere di un accesso libero e gratuito all'informazione, ai servizi e alla consulenza degli EIC, a prescindere dal fatto che esse aderiscano o meno alle organizzazioni che espletano le funzioni degli EIC; esorta la Commissione a garantire che i panel PMI costituiti dagli EIC comprendano PMI esterne all'organizzazione ospite; ritiene indispensabile che la Commissione stabilisca obiettivi ambiziosi per promuovere l'uso e la visibilità degli EIC fra tutte le PMI e non solo fra quelle che aderiscono all'organizzazione ospite;

26.

ritiene che sia opportuno cercare di raggruppare tutte le reti gestite dalla Comunità e concepite per rispondere alle esigenze delle PMI (come gli Eurosportelli e i Centri di collegamento per l'innovazione); è dell'avviso che tali strutture potrebbero ad esempio essere integrate nelle associazioni professionali di categoria delle PMI;

Il motore della concorrenza: le premesse per il successo della concorrenza e le PMI

27.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare, ogniqualvolta sia possibile, il principio della priorità «ai piccoli» («Think of the small ones first») che emerge dalla Carta europea delle piccole imprese, in modo da consentire, in particolare alle microimprese e al lavoro a domicilio, di realizzare pienamente il loro potenziale di crescita e di sviluppo tanto su scala locale quanto nei mercati di esportazione;

28.

esorta gli Stati membri ad elevare il profilo dell'imprenditorialità e della responsabilità individuale, ricompensando gli sforzi e incoraggiando il valore sociale dell'assunzione di rischi e dello spirito imprenditoriale;

29.

osserva che l'evoluzione e l'eccellenza tecnologica costituiscono il fulcro del vantaggio competitivo in una società basata sulla conoscenza;

30.

ritiene importante attribuire maggiore rilievo non solo alla disponibilità di informazioni, ma anche al trasferimento delle migliori pratiche a favore delle PMI e delle microimprese; ritiene che, a tal fine, l'insegnamento delle conoscenze legate all'attività imprenditoriale, incluse quelle necessarie per la partecipazione alle procedure di licitazione, costituisca un ambito prioritario;

31.

esorta gli Stati membri a promuovere modelli di commercio elettronico di successo per agevolare l'utilizzazione delle TIC;

32.

esorta gli Stati membri a istituire norme comuni o a concludere accordi volontari nei settori in cui la loro mancanza ostacola la crescita delle PMI;

33.

esorta gli Stati membri a rivitalizzare le imprese europee riducendo le pastoie burocratiche, migliorando la qualità della regolamentazione, diminuendo gli oneri amministrativi, favorendo la partecipazione delle PMI nel quadro del processo di consultazione, semplificando a loro favore le procedure di conformità fiscale e razionalizzando i procedimenti amministrativi e i regimi di sicurezza sociale per i lavoratori e gli imprenditori; chiede agli Stati membri di abolire le soglie amministrative in materia di cooperazione transfrontaliera tra le PMI, l'industria, gli istituti di ricerca e le università;

34.

incoraggia gli Stati membri ad offrire un maggiore sostegno al fine di rimediare al numero attualmente insufficiente di giovani imprese innovative ad elaborare e applicare incentivi adeguati e ad introdurre regimi specifici di aiuto volti a promuovere la crescita in termini di dimensioni e occupazione; prende atto dell'importanza dei trasferimenti di imprese al fine di mantenere l'occupazione e il capitale; si compiace della nuova comunicazione sul trasferimento di proprietà delle imprese intitolata «Attuazione del programma comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione: Il trasferimento di proprietà delle imprese — La continuità grazie a un nuovo avvio», collegata all'obiettivo di ridurre il rischio intrinseco all'imprenditorialità; rileva che il successo dei trasferimenti di imprese è sempre più importante in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea e del fatto che nel corso dei prossimi dieci anni più di un terzo degli imprenditori europei cesserà l'attività; invita pertanto gli Stati membri a prestare uguale attenzione politica alle giovani imprese innovative e ai trasferimenti di imprese, ad introdurre provvedimenti concreti nelle politiche nazionali per l'attuazione della strategia di Lisbona e ad adottare calendari specifici;

35.

approva le proposte volte ad agevolare il lancio di nuove imprese e a ridurre i tempi e i costi di creazione delle stesse pur rilevando che, se gli incentivi fiscali non pongono problemi, tuttavia il concetto di prestiti ad interesse ridotto non concorda automaticamente con la legislazione comunitaria, che persegue invece la parità delle condizioni di mercato; propone la promozione di provvedimenti pertinenti, quali gli incentivi fiscali e l'applicazione flessibile del diritto societario, in modo da agevolare la continuità delle imprese e in particolare il trasferimento delle imprese familiari a terzi o ai dipendenti;

Un sistema di protezione sociale e un mercato del lavoro moderni

36.

esorta gli Stati membri a rivedere i modelli sociali inefficaci alla luce della loro sostenibilità finanziaria, dell'evoluzione delle dinamiche globali e delle tendenze demografiche, al fine di renderli maggiormente sostenibili;

37.

esorta gli Stati membri a adottare decisioni politiche pragmatiche volte a compensare l'effetto combinato dell'invecchiamento della popolazione e di un tasso di natalità decrescente, per esempio mediante l'aumento dell'età pensionabile in linea con il miglioramento degli standard di assistenza sanitaria e mediante l'introduzione di politiche maggiormente incentrate sulla famiglia, con incentivi per incoraggiare le nascite e l'assistenza all'infanzia;

38.

sottolinea la necessità di sostenere le imprenditrici donne, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e alle reti di imprese;

39.

rileva la necessità che gli Stati membri si adoperino per ottenere la partecipazione di tutti alla società dell'informazione (e-inclusion) in Europa;

40.

sottolinea la necessità che la flessibilità del mercato del lavoro affronti l'evoluzione dei modelli sociali ed i problemi di una società che invecchia;

41.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che i costi non salariali costituiscono uno dei principali ostacoli cui sono confrontate le imprese individuali e che impediscono loro di assumere altri lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il principio di proporzionalità e flessibilità in sede d'esame della legislazione comunitaria in materia di occupazione, visti gli elevati livelli di disoccupazione registrati in Europa, segnatamente tra i giovani;

42.

reputa essenziale potenziare gli investimenti delle PMI nel capitale umano al fine di migliorare l'occupabilità dei lavoratori e migliorare la produttività; riconosce la necessità di istituire programmi e azioni di formazione specificamente mirati alle attività imprenditoriali delle PMI, compresa la formazione sul terreno; sottolinea la necessità di proporre una formazione professionale adeguata (in materia di nuove tecnologie) ai lavoratori più anziani e a quelli disabili affinché possano conservare il posto di lavoro o accedervi più facilmente e al fine di rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e delle persone disabili;

43.

propone l'insegnamento di competenze aziendali essenziali nell'ambito dei programmi delle scuole secondarie e incoraggia il coinvolgimento delle PIM nei settori dell'istruzione in cui esse possono fornire informazioni e consulenze pratiche complementari; sostiene la politica delle università i cui programmi d'insegnamento prevedono contenuti che rispondono alle esigenze dell'economia;

44.

sottolinea l'esigenza di incoraggiare le PMI che attuano pratiche rispettose dell'ambiente nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese e della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

45.

apprezza la ricerca di dialogo e la promozione di periodiche consultazioni portata avanti dalla Commissione nei confronti delle PMI e delle loro organizzazioni rappresentative, e chiede che tale metodo sia applicato sistematicamente coinvolgendo le imprese europee, anche tramite le loro associazioni di categoria, non solo nell'attuazione dei programmi comunitari ma nella loro stessa definizione; osserva che, nella sua forma attuale, il processo di consultazione si rivela problematico per le PMI, in quanto il termine di otto settimane non consente alle organizzazioni che le rappresentano di raccogliere opinioni e di presentarle; invita la Commissione a rivedere con urgenza tale requisito;

46.

afferma che tutte le misure a sostegno delle PMI dovrebbero essere applicabili anche ai lavoratori autonomi, soprattutto quelle concernenti i vari regimi di sicurezza sociale e le prestazioni offerte dagli stessi, nonché la prevenzione dei rischi professionali;

47.

raccomanda agli Stati membri di fare tutto il possibile per creare un quadro legislativo che garantisca alle PMI la flessibilità dell'occupazione, senza compromettere gli aspetti della sicurezza sociale;

48.

ribadisce la necessità di completare il mercato interno ed invita gli Stati membri a contribuire a raggiungere questo obiettivo comune incentivando la libera circolazione dei lavoratori;

49.

ricorda che gli sforzi volti a promuovere lo spirito imprenditoriale sono fondamentali, soprattutto alla luce dell'evoluzione demografica in Europa, a seguito della quale un terzo degli imprenditori cesserà l'attività nei prossimi dieci anni; invita la Commissione a promuovere in questo settore lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri, prendendo ad esempio in considerazione programmi volti a incoraggiare lo spirito imprenditoriale tra gli anziani («Silver-entrepreneurship»), esaminando le modalità per fornire maggiori incentivi ai giovani onde indurli a creare nuove imprese, e promuovendo in particolare l'imprenditorialità femminile, eventualmente esaminando misure che consentano di conciliare meglio vita professionale e vita familiare;

La sostenibilità finanziaria

50.

esorta gli Stati membri a rispettare i principi della disciplina di bilancio per garantire una finanza pubblica sana;

51.

incoraggia a rivedere i modelli di servizio pubblico, il loro finanziamento e la loro gestione, in particolare avviando un dibattito sui ruoli ed i vantaggi dei PPP;

52.

invita gli Stati membri a promuovere il PPP come il modello più adeguato per fornire servizi di sostegno aziendale alle PMI, compresa la creazione di fondi di capitale di rischio, determinando così un effetto moltiplicatore sufficiente ad accrescere la partecipazione del settore privato;

53.

esorta gli Stati membri a migliorare l'accesso delle PMI alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la cui difficoltà attualmente rappresenta un ostacolo significativo alla crescita; ricorda alla Commissione e agli Stati membri gli effetti occasionalmente perversi delle direttive relative agli appalti pubblici che hanno, ad esempio, indotto taluni enti aggiudicatori di appalti pubblici a chiedere denaro ai potenziali fornitori per esaminarne le offerte; rileva che tale richiesta di denaro può paralizzare le piccole imprese ed invita pertanto la Commissione a tenere conto di tale elemento nell'elaborare, nel prosieguo dell'anno, il suo documento di orientamento sull'applicazione delle direttive rivedute in materia di appalti pubblici;

54.

ritiene che l'ecoinnovazione possa essere stimolata anche utilizzando il potere d'acquisto dei bilanci pubblici, visto che l'ecologizzazione degli appalti pubblici potrebbe contribuire a creare una massa critica tale da permettere alle imprese rispettose dell'ambiente di entrare in modo più massiccio sul mercato, il che avvantaggerebbe le PMI europee, molto attive nel settore;

55.

raccomanda il ricorso ad incentivi fiscali che incoraggino gli investimenti in capitale di rischio e l'uso di risorse disponibili attraverso il Fondo europeo per gli investimenti e i Fondi strutturali, che potrebbero contribuire a creare una base interna di investitori di capitale di rischio;

56.

ritiene assolutamente necessario che, per quanto riguarda il finanziamento e i rischi legati all'attività imprenditoriale, le PMI ricevano informazioni esaustive e affidabili sulle possibili forme di condivisione dei rischi;

57.

ritiene che le PMI costituiscano un elemento essenziale dell'economia europea e che, al fine di sfruttare il loro potenziale nel settore della R&S, il Settimo programma quadro debba essere razionalizzato al fine di facilitare la partecipazione degli organi di ricerca minori riservando specificamente fondi per le PMI e gli aggregati di piccole imprese e laboratori;

58.

si compiace dell'impostazione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2006, volta ad agevolare e ampliare l'accesso delle imprese ai prestiti della Banca europea degli investimenti, in particolare per le PMI;

I PNR in atto

59.

esorta tutti gli Stati membri ad accordare un'attenzione particolare alle misure destinate alle PMI nei rispettivi PNR, considerando che il successo dipenderà dalla capacità di coinvolgere attivamente e consultare le organizzazioni delle PMI per verificarne l'efficienza;

60.

deplora la perdita della dimensione concreta presente nella relazione sulla Carta europea per le piccole imprese ed esorta la Commissione ad offrire agli Stati membri la possibilità di tenere riunioni bilaterali (comprendenti gli interlocutori nazionali) sui progressi relativi alle misure concrete per le PMI in preparazione delle relazioni annuali PNR;

61.

si rammarica della mancanza di un coordinamento tra i PNR degli Stati membri;

62.

sottolinea l'importanza di riferire e comunicare i successi e i fallimenti dei PNR;

63.

esorta gli Stati membri a chiarire il modo in cui intendono procedere per conseguire gli obiettivi che essi si sono prefissi nei PNR;

*

* *

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2006)0265.

(4)  GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0230.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0243.

(7)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2006)0022.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2006)0079.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2006)0092.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2006)0110.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2006)0301.