ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 311

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
19 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2006/C 311/1

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, che modifica lo statuto dell'Europol

1

2006/C 311/2

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

10

2006/C 311/3

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

11

2006/C 311/4

Decisione n. 1/2006 dell'Autorità di controllo comune di Europol, del 26 giugno 2006, che modifica il proprio regolamento interno

13

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 311/5

Tassi di cambio dell'euro

15

2006/C 311/6

Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

16

2006/C 311/7

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ( 1 )

31

2006/C 311/8

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ( 1 )

45

2006/C 311/9

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici (PVA) originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

47

2006/C 311/0

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Russia

51

2006/C 311/1

Comunicazione della Commissione ai produttori di granturco

53

2006/C 311/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C.Starck) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

54

2006/C 311/3

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

55

2006/C 311/4

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina

57

2006/C 311/5

Elenco dei paesi terzi riconosciuti tramite la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 20 novembre 2006) ( 1 )

59

2006/C 311/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

60

2006/C 311/7

Valori corrispondenti delle soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

61

2006/C 311/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports) ( 1 )

62

 

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

2006/C 311/9

Regolamento interno del comitato di vigilanza dell'OLAF

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

che modifica lo statuto dell'Europol

(2006/C 311/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 (4), (in prosieguo: «statuto del personale»), onde prevedere un periodo massimo di servizio di nove anni sulla base di due contratti a tempo determinato per tutto il personale.

(2)

È inoltre opportuno modificare lo statuto del personale al fine di disciplinare le relazioni di lavoro del controllore finanziario, dei controllori finanziari subalterni e del personale dell'ufficio del controllore finanziario nonché le relazioni di lavoro del segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e del personale del segretariato del consiglio di amministrazione.

(3)

Spetta al Consiglio stabilire, all'unanimità, le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1)

All'articolo 1 si aggiungono i seguenti paragrafi:

«3.   Lo statuto del personale si applica anche al controllore finanziario, ai controllori finanziari subalterni dell'Europol e al personale dell'ufficio del controllore finanziario, fatta salva la convenzione Europol o il regolamento finanziario dell'Europol e se non altrimenti disposto nell'allegato 10 che stabilisce disposizioni particolari riguardanti il controllore finanziario, i controllori finanziari subalterni e il personale dell'ufficio del controllore finanziario.

4.   Lo statuto del personale si applica altresì al segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e al personale del segretariato del consiglio di amministrazione, fatta salva la convenzione Europol e se non altrimenti disposto nell'allegato 11 che stabilisce disposizioni particolari riguardanti il segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione.»;

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Tutti gli agenti dell'Europol, siano essi assunti per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol o per un impiego non soggetto a tale restrizione, sono inizialmente assunti per un periodo determinato, da uno a cinque anni.

I contratti iniziali possono essere rinnovati. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato, compresi i rinnovi, non supera i nove anni.

Solo gli agenti assunti per un impiego non limitato ad agenti scelti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol possono essere assunti per un periodo indeterminato dopo aver prestato la propria opera in modo ineccepibile per un periodo corrispondente a due contratti di durata determinata pari almeno a sei anni di servizio.

Il consiglio di amministrazione dell'Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore dell'Europol intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione può fissare un limite per il numero totale di tali contratti.»;

3)

L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'Europol senza preavviso:

a)

nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 26;

b)

nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e d); tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto conformemente all'articolo 65;

c)

nel caso in cui il periodo di comando, congedo straordinario o fuori ruolo temporaneo autorizzato dal servizio competente venga a scadere per un agente il cui posto può essere occupato unicamente da agenti assunti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol;

d)

nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 38. In tal caso, l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.»;

4)

All'articolo 3 dell'allegato 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i periodi massimi di servizio di cui all'articolo 6 dello statuto del personale, per tutti i posti vacanti sono prese in considerazione domande sia interne che esterne».

5)

Dopo l'allegato 9 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO 10

Disposizioni particolari riguardanti il controllore finanziario, i controllori finanziari subalterni e il personale dell'ufficio del controllore finanziario

CAPITOLO 1

FUNZIONI E DOVERI

Articolo 1

1.   Il controllore finanziario è responsabile e provvede all'esecuzione dei compiti assegnatigli a norma della convenzione Europol e del regolamento finanziario dell'Europol nonché di tutti quelli assegnatigli dal consiglio di amministrazione.

2.   Conformemente all'articolo 20 del regolamento finanziario dell'Europol, nell'esercizio delle sue funzioni il controllore finanziario rende conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale è responsabile del loro adempimento.

3.   I controllori finanziari subalterni sono responsabili dell'esecuzione dei compiti loro assegnati a norma della convenzione Europol e del regolamento finanziario dell'Europol nonché di tutti quelli loro assegnati dal controllore finanziario.

4.   Nell'esercizio delle loro funzioni i controllori finanziari subalterni ed eventuali altri membri del personale dell'ufficio del controllore finanziario rendono conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale sono responsabili del loro adempimento.

5.   Il controllore finanziario ed uno o più controllori finanziari subalterni sono designati a norma dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e delle ulteriori disposizioni del presente allegato.

Articolo 2

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente allegato, qualora lo statuto del personale preveda l'esercizio dell'autorità o del controllo da parte del direttore sui membri del personale dell'Europol, tali disposizioni vanno intese, nei riguardi del controllore finanziario, dei controllori finanziari subalterni e degli altri membri del personale dell'ufficio del controllore finanziario, come riferite al presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Qualsiasi decisione, adottata in conformità del presente allegato dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che richieda l'attuazione giuridica, è formalizzata dal direttore che delibera come rappresentante legale dell'Europol ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5 della convenzione Europol.

CAPITOLO 2

AMMISSIBILITÀ E PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 3

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e all'articolo 20 del regolamento finanziario dell'Europol, il controllore finanziario e i controllori finanziari subalterni sono scelti tra il personale degli istituti di revisione ufficiali degli Stati membri.

Articolo 4

L'assunzione per il posto di controllore finanziario è effettuata in conformità dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dai rappresentanti di tre Stati membri, di cui uno della Presidenza e gli altri indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; questi tre membri eleggono al proprio interno il presidente della commissione giudicatrice;

b)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione;

c)

il capo della sezione “Risorse umane” esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice e fornisce il supporto amministrativo necessario; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

d)

l'eventuale o le eventuali prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che può ritenere non necessarie le prove scritte; la commissione giudicatrice procede a un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il consiglio di amministrazione seleziona mediante decisione unanime il candidato idoneo, conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol.

Articolo 5

L'assunzione di uno o più controllori finanziari subalterni e del personale dell'ufficio del controllore finanziario è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale e, per quanto riguarda i controllori finanziari subalterni, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

per l'assunzione del controllore finanziario subalterno, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal controllore finanziario, che esercita la funzione di presidente della commissione giudicatrice, da due rappresentanti degli Stati membri, di cui uno della presidenza e l'altro indicato a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio, e dal capo della sezione “Risorse umane”, che esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

b)

per l'assunzione di altro personale dell'ufficio del controllore finanziario, quest'ultimo istituisce una commissione giudicatrice che egli stesso presiede, composta inoltre dal capo della sezione “Risorse umane”, che esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa; inoltre la Presidenza può, se lo desidera, designare un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice;

c)

l'avviso è pubblicato dalla commissione giudicatrice;

d)

la prova o le prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che procede ad un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

per quanto riguarda i controllori finanziari subalterni, il consiglio di amministrazione decide all'unanimità in merito alla selezione del candidato o dei candidati idonei, conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento finanziario dell'Europol;

g)

per quanto riguarda l'altro personale dell'ufficio del controllore finanziario, il presidente del consiglio di amministrazione decide in merito alla selezione del candidato idoneo.

CAPITOLO 3

DURATA DEL MANDATO, CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 6

1.   La durata del mandato iniziale del controllore finanziario è stabilita dal consiglio di amministrazione mediante decisione unanime, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. Il contratto può essere rinnovato con decisione unanime del consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

2.   La durata del mandato iniziale del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è stabilita dal consiglio di amministrazione mediante decisione unanime, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. Il contratto può essere rinnovato con decisione unanime del consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

3.   La durata del mandato iniziale del personale alle dipendenze del controllore finanziario è stabilita dal presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. In base al parere del controllore finanziario, i contratti possono essere rinnovati mediante decisione del presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

Articolo 7

1.   Il posto di controllore finanziario corrisponde a quello di capo sezione conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

2.   Il posto di controllore finanziario subalterno corrisponde a quello di agente Europol di I livello conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

Articolo 8

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui sono inquadrati il controllore finanziario e il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono stabiliti con decisione unanime del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il controllore finanziario, tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, assistito a tal fine dai suoi predecessori relativamente ai periodi di servizio precedenti.

3.   Per quanto riguarda il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni), tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal controllore finanziario e subordinati alla conferma del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il personale dell'ufficio del controllore finanziario sono stabiliti dal presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il personale dell'ufficio del controllore finanziario, e in base al parere del controllore finanziario, tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal controllore finanziario e confermati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Al termine del loro mandato, né il controllore finanziario né il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) possono essere assunti in un impiego Europol soggetto all'autorità del direttore per un periodo di almeno diciotto mesi.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 11

La cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

Articolo 12

La cessazione dal servizio del personale dell'ufficio del controllore finanziario è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del personale dell'ufficio del controllore finanziario è adottata dal presidente del consiglio di amministrazione, sulla scorta di un parere motivato del controllore finanziario;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del personale dell'ufficio del controllore finanziario per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

CAPITOLO 5

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 13

I procedimenti disciplinari avverso il controllore finanziario e il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono espletati in conformità dell'articolo 49, paragrafo 5 del regolamento finanziario e del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta dal presidente del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione di disciplina, e dai rappresentanti di tre Stati membri indicati a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo con decisione unanime senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del presidente o di uno degli altri membri del consiglio di amministrazione; il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono informati per iscritto e sono sentiti prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal consiglio di amministrazione con decisione unanime, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni);

f)

il presidente del consiglio di amministrazione, in consultazione con i membri di tale organo, esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al controllore finanziario e al consiglio di amministrazione, il quale decide all'unanimità entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni);

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni), in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 14

I procedimenti disciplinari avverso il personale dell'ufficio del controllore finanziario sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta di tre rappresentanti degli Stati membri indicati a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione; essi decidono chi fra loro eserciterà la funzione di presidente della commissione di disciplina;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo con decisione unanime senza consultare la commissione di disciplina, di propria iniziativa o su proposta di uno dei membri del consiglio di amministrazione; il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal presidente del consiglio di amministrazione previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del presidente del consiglio di amministrazione, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario e al presidente del consiglio di amministrazione, il quale decide entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal presidente del consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

CAPITOLO 6

RESPONSABILITÀ

Articolo 15

1.   Riguardo alla responsabilità del controllore finanziario e del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 5 e 6 del regolamento finanziario, il controllore finanziario e il controllo finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) si assicurano contro questi rischi.

2.   L'Europol copre le relative spese di assicurazione.

CAPITOLO 7

MEZZI DI RICORSO

Articolo 16

1.   I reclami del controllore finanziario, di un controllore finanziario subalterno o di un membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario di cui all'articolo 92, paragrafo 2 dello statuto del personale sono presentati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo e trattati da quest'ultima.

2.   I ricorsi del controllore finanziario, di un controllore finanziario subalterno o di un membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario di cui all'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo a norma del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo a norma del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4 dello statuto del personale.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTROLLORE FINANZIARIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Ove il controllore finanziario si trovi nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a un mese, o il posto del controllore finanziario sia vacante, le sue funzioni sono esercitate da un controllore finanziario subalterno. Il consiglio di amministrazione indica a tal fine l'ordine della sostituzione in occasione di ogni nomina di un controllore finanziario subalterno.

Articolo 18

Le decisioni riguardanti il controllore finanziario, il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) o il personale dell'ufficio del controllore finanziario oppure le disposizioni contrattuali relative ad una persona che occupa il posto di controllore finanziario, di controllore finanziario subalterno o di membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario, adottate prima dell'entrata in vigore del presente allegato, continuano ad applicarsi.»;

6.

Dopo l'allegato 10 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO 11

Disposizioni particolari riguardanti il segretario del consiglio di amministrazione e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione

CAPITOLO 1

FUNZIONI E DOVERI

Articolo 1

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un segretario e da altri membri del personale del segretariato del consiglio di amministrazione.

2.   Nell'esercizio delle loro funzioni, il segretario del consiglio di amministrazione e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione rendono conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale sono responsabili del loro adempimento. Tuttavia, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e sotto la sua autorità, essi possono esercitare anche altre funzioni nell'interesse dell'Europol.

Articolo 2

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente allegato, qualora lo statuto del personale preveda l'esercizio dell'autorità o del controllo del direttore o dell'Europol sui membri del personale dell'Europol, tali disposizioni vanno intese, nei riguardi del segretario del consiglio di amministrazione e del personale del segretariato del consiglio di amministrazione, come riferite al presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Qualsiasi decisione, adottata in conformità del presente allegato dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che richieda l'attuazione giuridica è formalizzata dal direttore, che delibera come rappresentante legale dell'Europol ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5 della convenzione Europol.

CAPITOLO 2

AMMISSIBILITA' E PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 3

I posti di segretario del consiglio di amministrazione e degli altri membri del personale del segretariato del consiglio di amministrazione non sono limitati al personale assunto dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol.

Articolo 4

L'assunzione per il posto di segretario del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dai rappresentanti di tre Stati membri, di cui uno della Presidenza e gli altri indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; questi tre membri eleggono al proprio interno il presidente della commissione giudicatrice;

b)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione.

c)

il capo della sezione “Risorse umane” esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice e fornisce il supporto amministrativo necessario; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

d)

l'eventuale o le eventuali prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che può ritenere non necessarie le prove scritte; la commissione giudicatrice procede a un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il consiglio di amministrazione seleziona il candidato idoneo con decisione adottata a maggioranza.

Articolo 5

L'assunzione del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

per quanto riguarda il posto di agente Europol di I livello, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal segretario del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti degli Stati membri, di cui uno della presidenza e l'altro indicato a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; uno dei due rappresentanti esercita la funzione di presidente della commissione giudicatrice, mentre il capo della sezione “Risorse umane” svolge quella di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

b)

per quanto riguarda i posti di livello inferiore a quello di agente Europol di I livello, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal segretario del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione giudicatrice, e dal capo della sezione “Risorse umane”, con funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa; inoltre la Presidenza può, se lo desidera, designare un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice;

c)

l'avviso è pubblicato dalla commissione giudicatrice;

d)

la prova o le prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che procede ad un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione seleziona il candidato idoneo.

CAPITOLO 3

DURATA DEL MANDATO E CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Articolo 6

1.   La durata del mandato iniziale del segretario del consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. Il contratto può essere rinnovato dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

2.   La durata del mandato iniziale del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è stabilita dal presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. In base al parere del segretario del consiglio di amministrazione, i contratti possono essere rinnovati mediante decisione del presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

Articolo 7

Il posto di segretario del consiglio di amministrazione corrisponde a quello di capo sezione conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

Articolo 8

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il segretario del consiglio di amministrazione sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il segretario del consiglio di amministrazione, tutti i rapporti periodici di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, che è assistito a tal fine dal capo della sezione “Risorse umane” e prepara anche la decisione del consiglio di amministrazione relativa alla concessione di ulteriori scatti dopo ogni biennio di servizio maturato.

Articolo 9

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il personale del segretariato del consiglio di amministrazione sono stabiliti dal presidente del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione giudicatrice.

2.   Per quanto riguarda il personale del segretariato del consiglio di amministrazione, e in base al parere del segretario del consiglio di amministrazione, tutti rapporti periodici di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, che decide anche in merito alla concessione di ulteriori scatti dopo ogni biennio di servizio maturato.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 10

La cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione è adottata dal consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

Articolo 11

La cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è adottata dal presidente del consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

CAPITOLO 5

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 12

I procedimenti disciplinari avverso il segretario del consiglio di amministrazione sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta dal presidente del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione di disciplina, e dai rappresentanti di tre Stati membri indicati a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del segretario del consiglio di amministrazione e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo mediante decisione presa a maggioranza senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del presidente o di uno degli altri membri del consiglio di amministrazione; il segretario del consiglio di amministrazione è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal consiglio di amministrazione con decisione a maggioranza, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il segretario del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione, in consultazione con i membri di tale organo, esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al segretario del consiglio di amministrazione e a quest'ultimo organo, il quale decide alla maggioranza dei voti entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il suo segretario;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del suo segretario, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 13

I procedimenti disciplinari avverso il personale del segretariato del consiglio di amministrazione sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta da tre rappresentanti degli Stati membri indicati a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del membro del personale del consiglio di amministrazione e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione; essi decidono chi fra loro eserciterà la funzione di presidente della commissione di disciplina;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il presidente del consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina, di propria iniziativa o su proposta di uno dei membri del consiglio di amministrazione; il membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal presidente del consiglio di amministrazione previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del presidente del consiglio di amministrazione, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione e al presidente del consiglio di amministrazione, il quale decide entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito l'interessato;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal presidente del consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

CAPITOLO 6

MEZZI DI RICORSO

Articolo 14

1.   I reclami del segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 92, paragrafo 2 dello statuto del personale sono presentati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo e trattati da quest'ultima.

2.   I ricorsi del segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo a norma del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo a norma del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4 dello statuto del personale.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 15

Le decisioni del consiglio di amministrazione oppure le disposizioni contrattuali relative ad una persona che occupa il posto di segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione, adottate prima dell'entrata in vigore del presente allegato, continuano ad applicarsi.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo all'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUHTANEN


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal Protocollo del 27 novembre 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1).

(2)  GU C 71 del 23.3.2006, pag. 16.

(3)  Parere reso il 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2006/519/CE (GU L 203 del 26.7.2006, pag. 10).


19.12.2006   

IT

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C 311/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

(2006/C 311/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che Cina e Liechtenstein siano inseriti nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

(2)

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 è così modificata:

All'articolo 2, paragrafo 1, sotto il titolo «Stati terzi» inserire i seguenti Stati nell'elenco alfabetico:

«—

Cina»;

e

«—

Liechtenstein».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUHTANEN


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

(3)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4)  GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

(5)  GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/169/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 14).


19.12.2006   

IT

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C 311/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(2006/C 311/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) (in seguito denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso dell'esame sopra menzionato il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

(2)

Ciò giustifica un aumento retributivo dell'1,6 % per il periodo compreso tra il 1o luglio 2005 e il 1o luglio 2006.

(3)

Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2005 lo statuto è modificato come segue:

a)

la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

 

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

14 913,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 391,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 191,42

9 428,81

9 666,21

9 921,87

10 177,53

10 445,33

10 711,93

10 993,18

11 276,23

11 574,50

11 869,70

4

8 004,43

8 217,49

8 427,50

8 649,67

8 871,85

9 106,19

9 337,50

9 584,04

9 830,54

10 089,26

10 347,96

5

6 595,30

6 768,77

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7 499,22

7 690,96

7 894,88

8 095,75

8 308,79

8 521,85

6

5 651,83

5 800,93

5 950,08

6 108,34

6 263,55

6 427,91

6 592,26

6 765,74

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7

4 711,36

4 836,15

4 957,88

5 088,76

5 219,62

5 356,59

5 493,54

5 639,64

5 782,68

5 934,86

6 087,03

8

4 005,27

4 111,79

4 215,26

4 327,88

4 437,43

4 553,10

4 668,75

4 793,55

4 915,28

5 046,15

5 173,96

9

3 530,48

3 624,82

3 719,19

3 816,55

3 913,96

4 017,44

4 120,92

4 230,48

4 337,04

4 452,67

4 565,28

10

3 061,78

3 143,97

3 223,08

3 308,29

3 390,48

3 481,78

3 573,08

3 667,43

3 758,73

3 859,18

3 956,57

11

2 967,44

3 046,57

3 122,64

3 204,83

3 286,99

3 375,25

3 460,48

3 551,78

3 643,09

3 740,50

3 834,81

12

2 355,70

2 419,58

2 480,44

2 544,38

2 608,30

2 678,29

2 748,30

2 821,34

2 891,33

2 967,44

3 043,52

13

2 023,93

2 078,72

2 130,46

2 188,30

2 243,08

2 303,94

2 361,77

2 425,67

2 486,57

2 553,52

2 617,42»

b)

all'articolo 59, paragrafo 3, «988,54 EUR» è sostituito da «1 004,36 EUR»;

c)

all'articolo 59, paragrafo 3, «1 977,09 EUR» è sostituito da «2 008,72 EUR»;

d)

all'articolo 60, paragrafo 1, «263,62 EUR» è sostituito da «267,84 EUR»;

e)

nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, «275,59 EUR» è sostituito da «280,00 EUR»;

f)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «11 982,34 EUR» è sostituito da «12 174,06 EUR»;

g)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «2 696,03 EUR» è sostituito da «2 739,17 EUR»;

h)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2 «16 176,16 EUR» è sostituito da «16 434,98 EUR»;

i)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «1 198,24 EUR» è sostituito da «1 217,41 EUR»;

j)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «898,69 EUR» è sostituito da «913,07 EUR»;

k)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «599,11 EUR» è sostituito da «608,70 EUR»;

l)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «479,29 EUR» è sostituito da «486,96 EUR»;

m)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «1 690,95 EUR» è sostituito da «1 718,01 EUR»;

n)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 254,61 EUR» è sostituito da «2 290,68 EUR»;

o)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 818,25 EUR» è sostituito da «2 863,34 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUHTANEN


(1)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2006/519/CE (GU L 203 del 26.7.2006, pag. 10).

(2)  GU C 80 del 4.4.2006, pag. 10.

(3)  Parere del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


19.12.2006   

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C 311/13


DECISIONE N. 1/2006 DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE DI EUROPOL

del 26 giugno 2006

che modifica il proprio regolamento interno

(2006/C 311/04)

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE,

vista la Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),

visto l'atto n. 1/99 dell'autorità di controllo comune di Europol, del 22 aprile 1999, che stabilisce il proprio regolamento interno (2), in particolare l'articolo 32,

Considerando che norme dettagliate in materia di accesso del pubblico ai documenti dell'autorità di controllo comune dovrebbero essere introdotto nel suo regolamento di procedura,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno dell'autorità di controllo comune viene modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

1)

All'articolo 6 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le riunioni dell'autorità di controllo comune non sono pubbliche. Tuttavia, i documenti dell'autorità sono resi accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 6 bis.»;

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Accesso del pubblico a documenti

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti dell'autorità di controllo comune, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente articolo.

2.   Sono esclusi dal presente articolo i documenti relativi ai ricorsi dinanzi al comitato stabiliti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della Convenzione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente sotto forma elettronica.

4.   L'autorità di controllo comune può negare l'accesso a un documento qualora necessario:

a)

per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o al fine di prevenire un reato;

b)

per tutelare i diritti e le libertà di terzi;

c)

per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol;

d)

per il corretto svolgimento delle funzioni dell'autorità di controllo comune;

tutti casi nei quali non possono essere invocati gli interessi del richiedente.

5.   Qualora l'autorità di controllo comune detenga un documento ricevuto da terzi o contenente informazioni circa terzi, essa consulta la parte terza in questione al fine di valutare l'applicabilità o meno delle eccezioni di cui al paragrafo 4, eccetto il caso in cui sia evidente che il documento possa o non possa essere divulgato. I documenti provenienti dall'Europol sono inoltre soggetti alle norme sulla segretezza di cui all'articolo 31, paragrafo 1 della Convenzione.

6.   Qualora solo alcune parti del documento richiesto siano interessate da un'eccezione, le parti restanti del documento sono divulgate.

7.   Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'autorità di controllo comune di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

8.   Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'autorità di controllo comune può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito.

9.   Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'autorità di controllo comune può contattare informalmente il richiedente in vista di trovare una soluzione equa.

10.   L'autorità di controllo comune fornisce informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

11.   L'autorità di controllo comune registra prontamente le richieste di accesso ad un documento ed invia al richiedente un avviso di ricevimento. Entro 20 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il presidente dell'autorità di controllo comune concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi del paragrafo 14 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 13.

12.   In casi eccezionali, ad esempio nel caso di una domanda relativa a documenti particolarmente voluminosi, oppure qualora un terzo debba essere consultato, il termine di scadenza di cui al paragrado 11 può essere prorogato di 20 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

13.   Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione di un rifiuto totale o parziale da parte dell'autorità di controllo comune, il richiedente può chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando domanda di conferma.

14.   L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione ed dell'invio di un numero di copie uguale o superiore a 20 pagine in formato A4 può essere posto a carico del richiedente, ma l'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine in formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica sono gratuiti.

15.   Se un documento è già stato divulgato dall'autorità di controllo comune o da altre istituzioni ed è facilmente accessibile al richiedente, l'autorità di controllo comune può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.»;

3)

all'articolo 10 il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi:

«2.   La relazione sulle attività dell'autorità di controllo comune viene sottoposta al comitato del Parlamento europeo competente e nel contempo al Consiglio.

3.   L'autorità di controllo comune pubblica la sua relazione di attività.».

Articolo 2

Le presenti modifiche al regolamento interno entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della Convenzione Europol (3).

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006

Per l'autorità di controllo comune

Il presidente

Emilio ACED FÉLEZ


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

(2)  GU C 149 del 28.5.1999, pag. 1.

(3)  Il regolamento interno è stato approvato dal Consiglio il 4 dicembre 2006.


I Comunicazioni

Commissione

19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 dicembre 2006

(2006/C 311/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3095

JPY

yen giapponesi

154,34

DKK

corone danesi

7,4537

GBP

sterline inglesi

0,67155

SEK

corone svedesi

9,0555

CHF

franchi svizzeri

1,5993

ISK

corone islandesi

90,06

NOK

corone norvegesi

8,141

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5781

CZK

corone ceche

27,7

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,93

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6974

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7968

RON

leu rumeni

3,4185

SIT

tolar sloveni

239,66

SKK

corone slovacche

34,839

TRY

lire turche

1,8663

AUD

dollari australiani

1,6779

CAD

dollari canadesi

1,5114

HKD

dollari di Hong Kong

10,18

NZD

dollari neozelandesi

1,8997

SGD

dollari di Singapore

2,023

KRW

won sudcoreani

1 214,1

ZAR

rand sudafricani

9,1727

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2406

HRK

kuna croata

7,3655

IDR

rupia indonesiana

11 899,43

MYR

ringgit malese

4,6553

PHP

peso filippino

64,604

RUB

rublo russo

34,566

THB

baht thailandese

47,022


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/16


Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1)

(2006/C 311/06)

La presente pubblicazione è basata sulle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento, aggiornate al 16/10/2006  (2)

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è previsto un aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza.

1.   Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 all'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1.1.   Sono esonerate dall'obbligo di visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici:

D

=

passaporti diplomatici (3)

S

=

passaporti di servizio e altri passaporti ufficiali

SP

=

passaporti speciali.

 

BNL (4)

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

AFGHANISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIA

D

 

 

 

 

DS

DS

 

D

 

 

 

DS

D

 

DS

 

DS

DS

 

 

 

 

ALGERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

ANGOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABIA SAUDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

DS

D

DS

 

 

D

 

 

DS

 

 

 

 

AZERBAIGIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

BAHAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHREIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANGLADESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

BELIZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

BENIN

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

BHUTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELORUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D (5)

 

 

DS

 

 

 

 

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

 

 

 

D

D

DS

 

 

 

 

 

DS

 

D

D

 

DS

DS

 

 

 

 

BOTSWANA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURUNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS+SP

 

 

 

 

CAMERUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VERDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

CIAD

D

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINA (REP POP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

DS+SP

 

 

 

 

COLOMBIA

 

DS

 

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

COMORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREA (NORD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA D'AVORIO

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DOMINICA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR

DS

 

 

 

 

 

DS

DS

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

EGITTO

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

 

 

DS

DS+SP

 

 

 

 

EMIRATI ARABI UNITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERITREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIOPIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

D

 

 

D

DS

DS

DS

D

DS

 

 

 

DS

 

D

 

 

DS

DS

 

DS

 

DS

FIGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIPPINE

 

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

DS+SP

GABON

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

GHANA

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAMAICA

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

GIBUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORDANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

GRENADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINEA-BISSAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINEA EQUATORIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIA

 

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

D (5)

 

 

 

 

 

 

 

IRAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLE MARSHALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLE SALOMONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZAKHSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

KENYA

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRGHIZISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRIBATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUWAIT

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAOS

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

DS+SP

 

 

 

 

LESOTHO

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAGASCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAWI

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALDIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAROCCO

DS

DS

 

D

 

DS

D

D

DS

 

 

D

DS

 

DS

DS

DS

DS

DS+SP

D

 

 

DS+SP

MAURITANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

MONGOLIA

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

MONTENEGRO

 

D

 

 

D

DS

 

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

DS

DS

 

 

 

 

MOZAMBICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

MYANMAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMIBIA

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAURU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIGER

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIGERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKISTAN

D

DS

DS

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

DS

 

DS+SP

DS

PALAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPUA NUOVA GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÙ

DS

DS

 

D

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

DS+SP

DS

 

 

 

QATAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA DOMINICANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

D

 

 

DS

 

 

 

 

SAMOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. KITTS E NEVIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. LUCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. VINCENT E GRENADINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAO TOME E PRINCIPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

SEICELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

D

 

 

 

DS

 

 

 

 

SENEGAL

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBIA

 

D

 

 

D

DS

 

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

D S

DS

 

 

 

 

SIERRA LEONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI LANKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDAFRICA

 

DS

 

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS+SP

DS

SUDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURINAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWAZILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGIKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAILANDIA

DS

DS

DS

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

DS

TIMOR ORIENTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINIDAD E TOBAGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNISIA

DS

DS

D

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

DS+SP

D

D

 

D

TURCHIA

DS

DS

DS+SP

DS+SP

D

DS

DS

DS+SP

DS+SP

 

D

DS+SP

DS

 

DS

DS

D

DS+SP

DS+SP

DS+SP

DS+SP

DS+SP

DS+SP

TURKMENISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

TUVALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCRAINA

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

D

DS

DS

 

 

D

 

 

DS

 

 

 

 

UGANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZBEKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

VANUATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

YEMEN

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

DS+SP

 

 

 

 

ZAMBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMBABWE

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

 

BNL (4)

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

AUTORITÀ PALESTINESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Esenzione dal visto per altre categorie di cui all'articolo 4

—   Membri dell'equipaggio civile dell'aviazione:

Sono generalmente dispensati dall'obbligo di visto dagli Stati membri qualora siano in possesso delle licenze e dei certificati di cui agli allegati da 1 a 9 della convenzione di Chicago sul trasporto aereo internazionale.

L'obbligo di visto è tuttavia mantenuto:

dalla Francia per i membri di equipaggio cittadini di paesi che non hanno sottoscritto la convenzione di Chicago;

—   Membri dell'equipaggio civile di navi:

Possono essere dispensati dal visto se in possesso dei documenti d'identità per la gente di mare, rilasciati in conformità con le convenzioni (n. 108 del 1958 — n. 185 del 2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) /con la convenzione IMO di Londra del 9 aprile 1965 (FAL) sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.

In pratica:

in caso di permesso di recarsi a terra: l'esenzione si applica ai membri dell'equipaggio salvo per quanto riguarda la Svezia e la Germania,

in caso di transito: l'obbligo del visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio da tutti gli Stati salvo la Norvegia.

Osservazione della Norvegia: sono dispensati dall'obbligo di visto i titolari di un «Seafarer's Identification and Record Book» delle Filippine e/o un passaporto nazionale filippino (cfr. l'Accordo di navigazione dell'ottobre 1999 tra le Filippine e la Norvegia). Il titolare è tenuto a presentare la conferma scritta dell'armatore o del suo rappresentante attestante che prende servizio su una nave attraccata in un porto norvegese.

Osservazione della Slovacchia: in caso di transito, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei cittadini di Serbia e Montenegro (accordo di facilitazione del visto tra Slovacchia e Serbia e Montenegro). I titolari devono presentare: documento di viaggio, libretto per marittimi e contratto di ingaggio sulla nave.

—   Membri dell'equipaggio civile di navi (vie fluviali internazionali):

—   Reno:

Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi dispensano detti membri dell'equipaggio dall'obbligo di visto, a condizione che siano titolari di un documento di viaggio contenente un timbro trilingue o una dicitura attestante la loro qualità di battellieri del Reno conformemente alle risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

—   Danubio:

Germania e Austria dispensano detti membri dell'equipaggio, purché titolari di un documento attestante la loro qualità di battellieri del Danubio e siano iscritti nel ruolo dell'equipaggio.

—   Lasciapassare rilasciati da organizzazioni internazionali ai propri funzionari:

Osservazione generale:

Portogallo: i titolari di detto lasciapassare non sono dispensati dall'obbligo di visto;

Austria: sono dispensati dall'obbligo di visto i beneficiari di privilegi e immunità provvisti di uno specifico documento di identità.

Osservazioni riguardanti determinate organizzazioni:

Esenzione dall'obbligo di visto per funzionari di determinate organizzazioni

Y

=

N

=

No

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Consiglio di cooperazione doganale

Y

 

 

N

N

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

N

 

N

N

 

 

 

 

NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

Y

 

Y

Y

Y

 

 

Y

Y

 

Y

 

N

 

 

Y

 

Y

Y

 

 

Y

Y

Nazioni Unite

Y

Y

Y

Y

N

 

 

N

Y

Y

Y

 

N

 

 

Y

Y

Y

Y

 

Y (6)

Y

Y

Nazioni Unite:

I titolari di lasciapassare ONU sono esonerati dall'obbligo di visto secondo quanto indicato nella tabella dagli Stati membri.

Inoltre, la Danimarca dispensa dall'obbligo di visto i titolari di un tesserino di riconoscimento «SHIRBRIG, Planning Element Official», rilasciato dal Capo di Stato maggiore.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation):

I titolari di un ordine di missione rilasciato dal Quartiere generale NATO sono dispensati dall'obbligo di visto indipendentemente dalla loro nazionalità, conformemente con l'articolo 3 della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, se sono membri di una forza NATO.

Consiglio di cooperazione doganale:

L'esenzione dall'obbligo di visto, come indicato nella tabella dal Benelux, si applica ai titolari di lasciapassare rilasciati dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.

2.   Deroghe a norma dell'articolo 4 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Sono soggette all'obbligo del visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici:

D

=

passaporti diplomatici

S

=

passaporti di servizio/passaporti ufficiali

A

=

equipaggio civile dell'aviazione

C

=

equipaggio civile di navi

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

AUSTRALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS (12)

 

 

DS (11)

 

 

 

 

ISRAELE

 

 

 

 

 

 

 

S A (7) C (8)  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

STATI UNITI D'AMERICA (USA)

 

 

 

 

 

DS

DS (9)  (11)

D S (10) A (7) C (8)  (11)

 

 

 

 

 

 

 

DS (13)

DS (10)

 

DS

 

 

 

 

3.   Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2

I cittadini dei paesi che appaiono nella colonna di sinistra sono soggetti all'obbligo di visto se intendono svolgere un'attività retribuita durante il loro soggiorno

E

=

attività retribuita

 

BNL

CZ

DK

DE (17)

EE (16)

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

ANDORRA

 

E

 

E

 

E

E (14)

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

ARGENTINA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

AUSTRALIA

 

E

 

 

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

BOLIVIA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

BRASILE

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

BRUNEI

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

BULGARIA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

 

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

CANADA

 

E

 

 

 

E

E

E (15)

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

CILE

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

COREA (SUD)

 

E

 

 

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

COSTARICA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

CROAZIA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

EL SALVADOR

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

GIAPPONE

 

E

 

 

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

GUATEMALA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

HONDURAS

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

ISRAELE

 

E

 

 

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

MALESIA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

MESSICO

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

MONACO

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

NICARAGUA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

NUOVA ZELANDA

 

E

 

 

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

PANAMA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

PARAGUAY

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

ROMANIA

 

E

 

E

 

E

E

 

E

 

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

SAN MARINO

 

E

 

E

 

E

E

 

 

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

SINGAPORE

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

STATI UNITI D'AMERICA (USA)

 

E

 

 

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

URUGUAY

 

E

 

E

 

E

E

 

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

VATICANO

 

E

 

E

 

E

E

 

 

 

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

VENEZUELA

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

 

BNL

CZ

DK

DE (17)

EE (16)

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

HONG KONG S.A.R.

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

MACAO S.A.R.

 

E

 

E

 

E

E

E

E

E

E

 

E

 

E

E

E

 

E

 

 

E

 

4.   Misure a norma dell'articolo 3, secondo trattino, del regolamento

Sono esonerati dall'obbligo del visto i rifugiati statutari e gli apolidi, a condizione che soggiornino legalmente in uno dei paesi o entità indicati nella colonna di sinistra e che siano provvisti di un documento di viaggio rilasciato dalle competenti autorità di detto paese o entità.

R

=

rifugiati

A

=

apolidi

 

BNL

CZ

DK

DE (18)

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

ANDORRA

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRALIA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASILE

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNEI

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIA

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILE

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREA (SUD)

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTARICA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROAZIA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAPPONE

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONDURAS

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAELE

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALESIA

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSICO

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONACO

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICARAGUA

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA ZELANDA

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMA

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGUAY

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

R

 

R

RA

 

 

R

 

R

RA

 

 

 

 

 

R (20)

R

 

R

R

R

 

R

SAN MARINO

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATI UNITI D'AMERICA (USA)

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URUGUAY

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATICANO

 

 

 

RA (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZUELA

 

 

 

R (19)A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

 

BNL

CZ

DK

DE (18)

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

HONG KONG S.A.R.

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAO S.A.R.

 

 

 

R (19) A (19)

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati di cui non è richiesta la pubblicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001, forniti a puro titolo informativo

(stato delle informazioni complementari trasmesse alla Commissione)

Situazione specifica delle persone il cui status di cittadinanza dipende da un legame con i territori britannici d'oltremare e che sono soggette all'obbligo di visto da uno o più Stati membri (21)

 

BNL

CZ

DK

DE

EE (22)

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

ANGUILLA

 

V d)

V d)

Ve)

 

 

V b)

V c)

V b)

V f)

V

 

V d)

 

V

V

V

 

V

V

V d)

V d)

 

BERMUDA

 

V d)

V a)

V e)

 

V

V b)

V a)

V b)

V f)

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ISOLE CAYMAN

 

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ISOLE FALKLAND

 

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ISOLE TURKS E CAICOS

 

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ISOLE VERGINI BRITANNICHE

 

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MONTSERRAT

 

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V c)

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V d)

 

PITCAIRN, DUCIE, HENDERSON E OENO

 

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V e)

 

 

 

 

V b)

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V d)

 

 

SANT'ELENA E DIPENDENZE

 

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V d)

 

TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO

 

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V b)

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V d)

 

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V d)

 

 

(a)

Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»).

(b)

Spagna e Italia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»).

(c)

Francia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»).

(d)

Repubblica ceca, Danimarca, Islanda e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of re-admission» («il titolare ha diritto di riammissione»), «the holder is entitled to re-admission to the United Kingdom»(«il titolare ha diritto di riammissione nel Regno Unito»), o «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»), purché il titolare non sia assente dal Regno Unito da oltre due anni.

(e)

Germania: gli abitanti dei territori britannici sono soggetti all'obbligo di visto, ad eccezione dei titolari di passaporto britannico con la dicitura «British Citizen» («cittadino britannico») o titolari di un passaporto con la dicitura «Government of Bermuda» («Governo di Bermuda») e l'indicazione della nazionalità «cittadino dei territori britannici» («British dependent territories citizen»,in conformità con la precedente normativa o«British Overseas territories citizen»,in conformità con la nuova normativa).

(f)

Cipro: ad eccezione dei titolari di passaporto con dicitura attestante che sono ammessi nel Regno Unito senza formalità.


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(2)  A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio non trovano applicazione né all'Irlanda né al Regno Unito.

(3)  L'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici, come indicato nella tabella, si applica ai diplomatici in missione ufficiale per soggiorni di breve durata. La tabella lascia impregiudicate le regole applicabili ai diplomatici che si recano negli Stati membri in cui sono o saranno accreditati.

I titolari di passaporto vaticano, indipendentemente dalla nazionalità, sono dispensati dall'obbligo di visto da Germania, Svezia, Repubblica ceca, Lettonia, Danimarca, Slovacchia, Polonia e Francia.

I titolari di carte di identità in corso di validità rilasciate dalle autorità dello Stato della Città del Vaticano sono dispensati dall'obbligo del visto da Danimarca e Slovacchia.

I titolari di passaporti ordinari, diplomatici o di servizio in corso di validità rilasciati dalle autorità competenti dello Stato della Città del Vaticano possono entrare nel territorio degli Stati del Benelux senza visto.

I titolari di passaporti diplomatici e di servizio del Sovrano Ordine Militare di Malta sono dispensati dall'obbligo di visto dalla Polonia.

(4)  Benelux: in applicazione della Convenzione dell'11 aprile 1960, e in particolare l'articolo 3, i paesi del Benelux hanno una politica armonizzata in materia di visti per soggiorni di breve durata per paesi terzi.

(5)  Polonia: soggiorno fino a 30 giorni.

(6)  Svezia: sono dispensati dall'obbligo di visto per le Nazioni Unite i funzionari dell'ONU che siano in servizio e in possesso di un'attestazione dell'ONU che lo certifichi.

(7)  Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Chicago, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi.

(8)  Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Londra del 1965, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi.

(9)  Spagna: per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio o ufficiali in missione o visita ufficiale sono soggetti all'obbligo di visto. Il visto non è necessario se l'entrata avviene in applicazione della convenzione ispano-nordamericana del 1o maggio 1988.

(10)  Francia e Portogallo: esclusivamente quando i titolari di passaporto diplomatico o di servizio sono in missione.

(11)  Se in missione

(12)  Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione

(13)  Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione (validità dei visti non superiore a 4 anni)

(14)  Osservazione della Spagna: i cittadini di Andorra sono dispensati dall'obbligo del visto per esercitare un'attività remunerata durante il loro soggiorno, tranne che per l'esercizio delle professioni liberali.

(15)  Osservazione della Francia: per il Canada, sono soggetti all'obbligo del visto solo i tirocinanti professionali che entrino nel paese per un tirocinio a norma dell'accordo franco-canadese del 4 ottobre 1956.

(16)  Osservazione dell'Estonia: per esercitare un'attività professionale in Estonia lo straniero deve ottenere un permesso di lavoro/permesso di soggiorno per lavoro. La registrazione del contratto di lavoro di breve durata è necessaria per lo straniero che entra/soggiorna in Estonia sulla base di un visto (di tipo D) o con esenzione dal visto (fatti salvi eventuali accordi internazionali che stipulino il contrario). La durata massima autorizzata non può superare sei mesi in un anno.

(17)  Osservazioni della Germania: le seguenti categorie di lavoratori non sono considerate persone che esercitano un'attività remunerata e sono esonerate dall'obbligo del visto, alle condizioni stabilite nei casi di seguito precisati:

marittimi, in possesso di un libretto di navigazione tedesco («Seefahrtbuch») e di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità di uno degli Stati che figurano nell'allegato II, se soggiornano, esclusivamente in qualità di membri dell'equipaggio di una imbarcazione autorizzata a battere bandiera della Germania, a bordo della stessa o nel territorio della Germania;

piloti di navigazione marittima e costiera nell'esercizio della professione marittima;

in navigazione fluviale sul Reno e sul Danubio, compreso il canale Meno-Danubio, per l'ingresso finalizzato al trasporto di persone o merci: cittadini di paesi terzi che lavorano su una imbarcazione registrata all'estero da un'impresa con sede all'estero, e che sono in possesso di un passaporto riconosciuto o di un documento sostitutivo, dal quale risulta la loro qualifica di battellieri del Reno o che sono titolari di un documento speciale sostitutivo del passaporto, come il «Donauschifferausweis» («documento di battelliere del Danubio») o il libretto di navigazione («Seefahrtbuch») e figurano nell'elenco dell'equipaggio. Il loro soggiorno deve servire soltanto a finalità direttamente connesse con le loro attività di navigazione.

L'attività di lavoro autonomo è generalmente considerata attività remunerata. Tuttavia alcune attività non sono considerate tali (art. 17, paragrafo 2 dell'ordinanza in materia di residenza in combinato disposto con l'articolo 16 dell'ordinanza in materia di occupazione, a titolo d'esempio, alcuni conducenti di veicoli). Le persone che svolgono dette attività possono entrare senza visto, alle condizioni stabilite nei singoli casi.

(18)  Il requisito generale è il possesso di un documento di viaggio in corso di validità rilasciato conformemente all'accordo sul rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati del 15 ottobre 1946, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o alla convenzione sullo status degli apolidi del 28 settembre 1954. I documenti di viaggio devono consentire il rimpatrio per un periodo sufficientemente lungo.

(19)  Per la Germania: si applica in ogni caso, dalla data di entrata in vigore degli accordi e delle convenzioni di cui alla nota (*) sul rilascio di documenti di viaggio ai rifugiati e agli apolidi.

(20)  Polonia: per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi e non per attività retribuita.

(21)  Il 21 maggio 2002 è entrato in vigore il «British Overseas Territories Act 2002», che introduce delle modifiche importanti allo statuto dei territori d'oltremare, e allo statuto di cittadinanza di diritto britannico delle persone che ne dipendono.

(22)  Estonia: sono soggetti all'obbligo di visto tutti i territori britannici d'oltremare, a meno che il documento di viaggio rechi la dicitura «citizen of European Community» («cittadino della Comunità europea»).


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/31


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2006/C 311/07)

Il seguente elenco contiene riferimenti alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. Nel caso delle norme armonizzate correlate per i materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per i materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 19:2002

Valvole industriali — Marcatura delle valvole metalliche

 

CEN

EN 287-1:2004

Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 1: Acciai

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Nota 3

Data scaduta

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regolatori di pressione del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar

 

CEN

EN 378-2:2000

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Requisiti di sicurezza ed ambientali — Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione

 

CEN

EN 473:2000

Prove non distruttive — Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive — Principi generali

 

EN 473:2000/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Valvole industriali — Valvole metalliche a farfalla

 

CEN

EN 764-5:2002

Attrezzature a pressione — Documentazione di conformità e di controllo dei materiali

 

CEN

EN 764-7:2002

Attrezzature a pressione — Sistemi di sicurezza per attrezzature a pressione non esposte a fiamma

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — Parte 3: Flange in leghe di rame

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — Flange in leghe di alluminio

 

CEN

EN 1252-1:1998

Recipienti criogenici — Materiali — Requisiti di tenacità per le temperature minori di — 80 C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Recipienti criogenici — Materiali — Requisiti di tenacità per le temperature comprese tra -80 C e -20 C

 

CEN

EN 1349:2000

Valvole di regolazione per il processo industriale

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Flange e loro giunzioni — Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni — Metodo di calcolo

 

CEN

EN 1626:1999

Recipienti criogenici — Valvole per il servizio criogenico

 

CEN

EN 1653:1997

Rame e leghe di rame — Piastre, lastre e dischi per caldaie, recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe — Flange in leghe di rame

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe — Flange in leghe di alluminio

 

CEN

EN 1797:2001

Recipienti criogenici — Compatibilità tra gas e materiali

EN 1797-1:1998

Data scaduta

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Estintori mobili

 

CEN

EN 1983:2006

Valvole industriali — Valvole a sfera di acciaio

 

CEN

EN 1984:2000

Valvole industriali — Valvole a saracinesca di acciaio

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni — Parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Prova di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Rame e leghe di rame (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Saldatura — Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Nichel e leghe di nichel (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Saldatura — Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-1:2000

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Requisiti generali

EN 10028-1:1992

Data scaduta

(31.10.2000)

EN 10028-1:2000/A1:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.5.2003)

CEN

EN 10028-2:2003

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 2: Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura elevata

EN 10028-2:1992

Data scaduta

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 3: Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura

EN 10028-3:1992

Data scaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 4: Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa temperatura

EN 10028-4:1994

Data scaduta

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 5: Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione termomeccanica idonei alla saldatura

EN 10028-5:1996

Data scaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 6: Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura

EN 10028-6:1996

Data scaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-7:2000

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Acciai inossidabili

 

EN 10028-7:2000/AC:2004

 

 

CEN

EN 10204:2004

Prodotti metallici — Tipi di documenti di controllo

 

CEN

EN 10213-1:1995

Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Generalità

 

CEN

EN 10213-2:1995

Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Qualità di acciaio per impiego a temperatura ambiente e ad elevate temperature

 

CEN

EN 10213-3:1995

Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Qualità di acciaio per impiego a basse temperature

 

CEN

EN 10213-4:1995

Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Qualità di acciai austenitici ed austeno-ferritici

 

CEN

EN 10216-1:2002

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata

 

EN 10216-2:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-3:2002

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio legato a grano fine

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 5: Tubi di acciaio inossidabile

 

CEN

EN 10217-1:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato per impiego a temperatura ambiente

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio legato a grano fine

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

 

CEN

EN 10222-1:1998

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Requisiti generali per fucinati a stampo aperto

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai ferritici e martensitici con caratteristiche prescritte a temperatura elevata

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse temperature

 

CEN

EN 10222-4:1998

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai inossidabili martensitici, austenitici ed austeno-ferritici

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10269:1999

Acciai e leghe di nichel per elementi di fissaggio con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature

 

EN 10269:1999/A1:2006

Nota 3

31.10.2006

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10272:2000

Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione

 

CEN

EN 10273:2000

Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a pressione con caratteristiche specificate a temperature elevate

 

CEN

EN 10305-4:2003

Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi senza saldatura trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici

 

CEN

EN 10305-6:2005

Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — PVDF — Specifiche per i componenti ed il sistema (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Indicatori del livello del liquido — Requisiti, prove e marcatura

 

CEN

EN 12263:1998

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi-interruttori di sicurezza per la limitazione della pressione — Requisiti e prove

 

CEN

EN 12266-1:2003

Valvole industriali — Prove su valvole — Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione — Requisiti obbligatori

 

CEN

EN 12284:2003

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Valvole — Requisiti, prove e marcatura

 

CEN

EN 12288:2003

Valvole industriali — Valvole a saracinesca di lega di rame

 

CEN

EN 12334:2001

Valvole industriali — Valvole di ritegno di ghisa

 

EN 12334:2001/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(28.2.2005)

CEN

EN 12392:2000

Alluminio e leghe di alluminio — Semilavorati — Requisiti particolari per prodotti destinati alla fabbricazione di apparecchi a pressione

 

CEN

EN 12420:1999

Rame e leghe di rame — Fucinati e stampati

 

CEN

EN 12434:2000

Recipienti criogenici — Tubi flessibili criogenici

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Rame e leghe di rame — Tubi tondi senza saldatura per scambiatori di calore

 

CEN

EN 12452:1999

Rame e leghe di rame — Tubi alettati senza saldatura, per scambiatori di calore

 

CEN

EN 12516-1:2005

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio

 

CEN

EN 12516-2:2004

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio

 

CEN

EN 12516-3:2002

Valvole — Resistenza meccanica dell'involucro — Metodo sperimentale

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12542:2002

Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie di capacità geometrica fino a 13 m3 per installazione fuori terra — Progettazione e fabbricazione

 

EN 12542:2002/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tudi per canalizzazioni

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 2: Tubi per apparecchiature

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Articoli per cottura — Pentole a pressione per uso domestico

 

CEN

EN 12952-1:2001

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Generalità

 

CEN

EN 12952-2:2001

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

 

CEN

EN 12952-3:2001

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione

 

CEN

EN 12952-5:2001

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 5: Esecuzione e costruzione delle parti in pressione della caldaia

 

CEN

EN 12952-6:2002

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

 

CEN

EN 12952-7:2002

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 7: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia

 

CEN

EN 12952-8:2002

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi

 

CEN

EN 12952-9:2002

Caldaie a tubi d'acqua ed installazioni ausiliarie — Parte 9: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, alimentati con combustibili solidi polverizzati

 

CEN

EN 12952-10:2002

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione

 

CEN

EN 12952-14:2004

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 14: Requisiti per i sistemi di abbattimento degli NOx nei fumi (DENOX) che utilizzano ammoniaca liquida in pressione e soluzione acquosa di ammoniaca

 

CEN

EN 12952-16:2002

Caldaie a tubi d'acqua ed installazioni ausiliarie — Parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi

 

CEN

EN 12953-1:2002

Caldaie a tubo da fumo — Generalità

 

CEN

EN 12953-2:2002

Caldaie a tubi da fumo — Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori

 

CEN

EN 12953-3:2002

Caldaie a tubi da fumo — Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione

 

CEN

EN 12953-4:2002

Caldaie a tubi da fumo — Parte 4: Esecuzione e costruzione delle parti in pressione della caldaia

 

CEN

EN 12953-5:2002

Caldaie a tubi da fumo — Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

 

CEN

EN 12953-6:2002

Caldaie a tubi da fumo — Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia

 

CEN

EN 12953-7:2002

Caldaie a tubi da fumo — Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi

 

CEN

EN 12953-8:2001

Caldaie a tubi da fumo — Requisiti per la protezione da sovrappressione

 

CEN

EN 12953-12:2003

Caldaie a tubi da fumo — Parte 12: Requisiti degli impianti di combustione a griglia per combustibili solidi

 

CEN

EN 13121-1:2003

Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra — Parte 1: Materie prime — Condizioni di specifica e condizioni per l'uso

 

CEN

EN 13121-2:2003

Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per impieghi sopra suolo — Materiali compositi — Resistenza chimica

 

CEN

EN 13133:2000

Brasatura forte — Qualificazione dei brasatori per la brasatura forte

 

CEN

EN 13134:2000

Brasatura forte — Qualificazione della procedura

 

CEN

EN 13136:2001

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni — Metodi di calcolo

 

CEN

EN 13175:2003

Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL)

 

EN 13175:2003/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2005)

EN 13175:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 13348:2001

Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per gas medicali o vuoto

 

EN 13348:2001/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Recipienti criogenici — Accoppiamenti per il servizio criogenico

 

CEN

EN 13397:2001

Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali metallici

 

CEN

EN 13445-1:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 1: Generalità

 

CEN

EN 13445-2:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 2: Materiali

 

CEN

EN 13445-3:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 3: Progettazione

 

EN 13445-3:2002/A4:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Nota 3

Data scaduta

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Nota 3

31.10.2006

CEN

EN 13445-4:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 4: Costruzione

 

CEN

EN 13445-5:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 5: Controllo e prove

 

EN 13445-5:2002/A2:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Nota 3

30.11.2006

EN 13445-5:2002/A5:2006

Nota 3

28.2.2007

CEN

EN 13445-6:2002

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate con ghisa sferoidale

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2004)

CEN

EN 13458-1:2002

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sotto vuoto — Requisiti fondamentali

 

CEN

EN 13458-2:2002

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sottovuoto — Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sottovuoto — Parte 3: Requisiti di funzionamento

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Tubazioni industriali metalliche — Generalità

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Tubazioni industriali metalliche — Materiali

 

CEN

EN 13480-3:2002

Tubazioni industriali metalliche — Progettazione e calcolo

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(28.2.2006)

CEN

EN 13480-4:2002

Tubazioni industriali metalliche — Fabbricazione ed installazione

 

CEN

EN 13480-5:2002

Tubazioni industriali metalliche — Collaudo e prove

 

CEN

EN 13480-6:2004

Tubazioni industriali metalliche — Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2006)

CEN

EN 13648-1:2002

Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Valvole di sicurezza per il servizio criogenico

 

CEN

EN 13648-2:2002

Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Dischi di rottura per il servizio criogenico

 

CEN

EN 13648-3:2002

Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Determinazione dei requisiti di scarico — Portata e dimensionamento

 

CEN

EN 13709:2002

Valvole industriali — Valvole a globo e valvole a globo di intercettazione e ritegno di acciaio

 

CEN

EN 13789:2002

Valvole industriali — Valvole a globo di ghisa

 

CEN

EN 13923:2005

Serbatoi in pressione ottenuti per avvolgimento di filamenti (FRP) — Materiali, progettazione, fabbricazione e prove

 

CEN

EN 14071:2004

Valvole di sicurezza per serbatoi per GPL — Attrezzature ausiliarie

 

CEN

EN 14075:2002

Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie di capacità geometrica fino a 13 m3 per installazione interrata — Progettazione e fabbricazione

 

EN 14075:2002/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Valvole di sicurezza per i serbatoi per GPL

 

CEN

EN 14197-1:2003

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 1: Requisiti fondamentali

 

CEN

EN 14197-2:2003

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Nota 3

28.2.2007

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 3: Requisiti di esercizio

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Caldaie a tubi da fumo di acciaio inossidabile

 

CEN

EN 14276-1:2006

Apparecchi a pressione per sistemi di refrigerazione e pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali

 

CEN

EN 14341:2006

Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio

 

CEN

EN 14382:2005

Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas — Valvole di sicurezza del gas con pressione d'ingresso non maggiore di 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Equipaggiamento di serbatoi per GPL, aerei e interrati

 

EN 14570:2005/A1:2006

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Tubi metallici ondulati per applicazioni a pressione — Parte 1: Requisiti

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Acrilonitrile — Butadiene — Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C) — Specifiche per i componenti ed il sistema — Serie metrica (ISO 15493:20

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) — Specifiche per i componenti ed il sistema — Serie Metrica (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Qualificazione mediante prove di saldatura di pre-produzione (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:200

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 4: Finitura della saldatura di colate di alluminio (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 5: Saldatura ad arco del titanio, zircone e loro leghe (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione dela procedurea di saldatura — Parte 6: Saldatura ad arco del rame e delle sue leghe (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 8: Saldatura di tubi a piastra tubiera (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — parte 11: Saldatura a fascio elettronico e a fascio laser (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Valvole industiali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006)

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/45


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311/08)

Numero dell'aiuto: XA 72/06

Stato membro: Italia

Regione: Regione Piemonte

Titolo del Regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Agevolazioni per acquisizione di investimenti materiali ed immateriali (Legge regionale 23/2004)

Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale n. 56 — 3081 del 5.6.2006 (B.U.R.P. n. 24 del 15.6.2006) «Legge regionale 23/2004, Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. Articolo 6, commi 1, 2. Approvazione del programma degli interventi a favore delle società cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese».

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Pubblicato nella GU 3 gennaio 2004, n. L 1. Entrato in vigore il 23 gennaio 2004. (Art. 14).

Spesa annua prevista nel quadro del regime: 10 milioni EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributi a fondo perduto per: copertura delle spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, nella misura massima del 12 % dei costi previsti per gli investimenti materiali, introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti; formazione professionale e manageriale dei soci; introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale.

L'importo del contributo ha un tetto minimo di 5 000,00 EUR e un importo massimo di 50 000,00 EUR

Finanziamento a tasso agevolato con il concorso degli Istituti di credito per: costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili, escluso l'acquisto dei terreni, acquisizione di macchine, di attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, di veicoli e di container per il trasporto specifico di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese della distribuzione, purché trattasi di veicoli e di container direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti

Il finanziamento copre fino al 100 % delle spese ritenute ammissibili per un periodo di cinque anni (investimenti produttivi), dieci anni per investimenti immobiliari.

L'importo del finanziamento, a valere sui fondi regionali, ha un tetto minimo di 7 500,00 EUR e un importo massimo di 350 000,00 EUR

L'incentivo non può eccedere il limite del 40 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: Ottobre 2006; in ogni caso si attende la comunicazione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche.

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Promozione e sviluppo della cooperazione sul territorio piemontese, migliore qualità dei prodotti forniti dalle società cooperative e miglior managment.

Articoli del Regolamento utilizzati: articolo 7, art. 13 lett. a), b), c), d), e);

Settori interessati: il regime si applica alle cooperative, rientranti tra le PMI, operanti nel settore di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del trattato CE

Nome indirizzo dell' autorità che concede l'aiuto:

Regione Piemonte, Assessorato alle Attività Produttive, Bilancio e Cooperazione

Direzione regionale Formazione Professionale-lavoro,

Via Magenta, 12

I-10128 Torino

tel. (39-011) 432 48 85

Fax (39-011) 432 48 78

e-mail: direzione15@regione.piemonte.it.

Indirizzo WEB: www.regione.piemonte.it/lavoro/index.htm

Altre Informazioni: I soggetti beneficiari

non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;

devono dimostrare di rispettare i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali

Risultano escluse le spese per:

prodotti provenienti da paesi terzi;

investimenti che non concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola interessati;

investimenti a livello di commercio al dettaglio;

l'acquisto di motrici di trasporto;

investimenti non ammortizzabili

Non viene altresì concesso alcun sostegno per:

investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato; nello specifico, non saranno ammessi a finanziamento investimenti che comportino il superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori;

investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;

iniziative volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli

Numero dell'aiuto: XA 91/06

Stato membro: Austria

Regione: Burgenland

Titolo del regime di aiuto: Orientamenti per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in conformità della Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG

Fondamento giuridico: Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl. Nr. 33/1994, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 64/1998.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Pianificazione per il 2006

Anno 2006: Aiuto all'investimento 1 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

 

Nordburgenland: 30 %

 

Mittelburgenland: 35 %

 

Südburgenland: 35 %

Possono essere concessi aiuti complementari per un importo pari al 15 %.

L'importo massimo dell'aiuto è di 725 000 EUR per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione e di 100 000 EUR per triennio per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Il massimale dell'aiuto è soggetto ai limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/2004.

Data di applicazione: Gli aiuti possono essere concessi a partire dalla pubblicazione del regime di aiuto nella Gazzetta ufficiale per il Burgenland. La pubblicazione è prevista al più presto dieci giorni lavorativi dopo la notifica delle presenti informazioni sintetiche

Durata del regime: Il regime si applica fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: Scopo dell'aiuto è migliorare la struttura economica delle PMI attive esclusivamente nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Il regime si prefigge in particolare di:

fornire un sostegno specifico alle imprese orientate alla crescita

promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del Burgenland

promuovere piccoli progetti di queste imprese che offrano a lungo termine buone possibilità di crescita o la creazione di un elevato valore aggiunto

Sono sovvenzionabili esclusivamente le spese contemplate dai seguenti articoli:

Articolo 7 — Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione

Articolo 14 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settori interessati: Il regime copre tutti i settori economici attivi nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli. Sono esclusi il settore del turismo e del tempo libero nonché quello della produzione primaria agricola e forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Land Burgenland

Europaplatz 1

A-7001 Eisenstadt

Sito Internet: www.wibag.at

Numero dell'aiuto: XA 99/06

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: non pertinente

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: regime di aiuto per il risparmio di energia

Fondamento giuridico: articoli 2, 4 e 6 della Kaderwet LNV-subsidies

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale concesso alla società: 2007: 6 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 25 %.

Data di applicazione: data di inoltro delle domande: 15 novembre 2006 — 29 novembre 2006

Durata del programma o del singolo regime di aiuto: regime non rinnovabile. I pagamenti avverranno entro il 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto: obiettivo primario: riduzione dei costi di produzione. Obiettivo secondario: conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale. Fondamento giuridico del regime è l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004. Si tratta di investimenti per il risparmio di energia

Settore o settori interessati: aziende agricole, in particolare nel settore dell'orticoltura in serra

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Website: www.minlnv.nl/loket


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/47


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici (PVA) originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

(2006/C 311/09)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «il regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di alcoli polivinilici (PVA) originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (in appresso: «i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 6 novembre 2006 dalla società Kuraray Specialties Europe GmbH (in appresso: «denunziante»), che rappresenta una proporzione maggioritaria (in questo caso oltre il 25 %) della produzione comunitaria totale di alcoli polivinilici (PVA).

2.   Prodotto

I prodotti che, secondo la denuncia, sarebbero oggetto di dumping, sono determinati alcoli polivinilici in forma di resine omopolimero con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas, e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (in appresso: «il prodotto interessato»), dichiarati di norma al codice NC ex 3905 30 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti di Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il ricorrente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, paese indicato al successivo paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che come quota di mercato.

Viene inoltre asserito che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, fra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

5.   Procedura

Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti da giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

(a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dalla presente procedura, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

indicazione se l'impresa intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata cooperazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che essa ritiene necessarie per selezionare il campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

(ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume, in tonnellate, e il valore, in euro, delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata cooperazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche qualunque associazione nota di importatori.

(iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione fonderà le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al successivo paragrafo 8, conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori/esportatori di Taiwan, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(i)   Esportatori/produttori

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

(ii)   Esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera a), punto ii). Essi devono perciò chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia le parti interessate che qualora si procedesse a un campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale se il loro numero fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

(d)   Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Giappone quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni riguardo all'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al successivo paragrafo 6, lettera c).

(e)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermano di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto cioè dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza di dumping e il relativo pregiudizio, si deciderà ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base se adottare misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto (iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto (iii).

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva del campione stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone, il quale, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata (5).Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J- 79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa cooperazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro il termine stabilito od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono perciò usati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, per tale parte l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le società che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. Si noti che il trattamento individuale presuppone una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato presuppongono una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). È un documento riservato in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/51


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Russia

(2006/C 311/10)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai produttori esportatori russi Novomoskovskiy Azot e Nevinnomyssky Azot, membri della società per azioni «Mineral and Chemical Company Eurochem» («richiedente»).

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice 3102 80 00. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (3) del Consiglio, sulle importazioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Russia.

Un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia è stato pubblicato il 22 settembre 2005 (4). Tale riesame è tuttora in corso.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si fonda su elementi di prova diretti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova diretti a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto tra il suo valore normale e, in mancanza di esportazioni nella Comunità europea, i prezzi all'esportazione in un paese terzo appropriato, in questo caso gli Stati Uniti d'America, ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Per compensare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, fissato in base al precedente livello di dumping.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione apre un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Nel quadro dell'inchiesta sarà determinato, tra l'altro, in che misura devono essere utilizzati i prezzi all'esportazione nei paesi terzi per decidere se le circostanze che hanno portato ad adottare le misure esistenti sono cambiate sono cambiate e se tale cambiamento è definitivo.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per il richiedente, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altri produttori esportatori russi, come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1995/2000.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a).

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   Osservazioni scritte, questionari e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

(3)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4.

(4)  GU C 233 del 22.9.2005, pag. 12.

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/53


Comunicazione della Commissione ai produttori di granturco

(2006/C 311/11)

La Commissione richiama l'attenzione dei produttori comunitari di granturco sulla proposta di regolamento del Consiglio, adottata il 15 dicembre 2006, intesa a modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1). La proposta prevede in particolare l'eliminazione del granturco dal regime di intervento a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.


(1)  COM (2006) 755.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/54


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C.Starck)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311/12)

1.

In data 11.12.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione un gruppo di fondi di investimento gestiti da Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti) e Carlyle Europe Partners II, L.P., appartenente al gruppo Carlyle («Carlyle», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune delle imprese appartenenti al gruppo H.C. Starck («H.C. Starck», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Advent: fondo di investimento,

per Carlyle: fondo di investimento,

per H.C. Starck: attiva nel settore metalli refrattari e composti relazionati, ceramiche avanzate, polimeri conduttori, e altri prodotti chimici per applicazioni industriali nei settori: elettronica e ottica, prodotti medici, aeronautica e spaziale, metalli duri e pesanti, energia, automobili e chimica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C.Starck, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/55


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

(2006/C 311/13)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da OJSC Acron e OJSC Dorogobuzh, membri della società Acron Holding Company («richiedente»), produttori esportatori dalla Russia.

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un contenuto di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (3) del Consiglio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto con i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Per compensare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, fissato in base al precedente livello di dumping.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per il richiedente, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni da altri produttori esportatori del prodotto in esame, come previsto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 658/2002.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a).

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


19.12.2006   

IT

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C 311/57


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina

(2006/C 311/14)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla società per azioni Azot Cherkassy («richiedente»), un produttore esportatore ucraino.

La richiesta riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un contenuto di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari dell'Ucraina («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 132/2001 (2) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (3) del Consiglio sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina.

Un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina è stato pubblicato il 25 gennaio 2006 (4). Tale riesame è tuttora in corso.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si basa su elementi di prova diretti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto tra i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Per compensare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, fissato in base al precedente livello di dumping.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per il richiedente, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni da altri produttori esportatori del prodotto in esame, come previsto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 132/2001.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a).

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(4)  GU C 18 del 25.1.2006, pag. 2.

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


19.12.2006   

IT

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C 311/59


Elenco dei paesi terzi riconosciuti tramite la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1)

(Situazione al 20 novembre 2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311/15)

Stati membri

Paesi terzi

Grecia

Serbia e Montenegro

Belgio

Hong Kong

Canada

Sudafrica

Bulgaria

Ucraina

Malesia

India

Nuova Zelanda

Romania

USA

Argentina

Italia

Brasile

Argentina

Cuba

Regno Unito

Slovenia

Danimarca

Argentina

Brasile

Nuova Zelanda

Lussemburgo

Argentina

Senegal

Canada

Australia

Hong Kong

Singapore

Malesia

Svezia

Russia


(1)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/103/CE (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28).


19.12.2006   

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C 311/60


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311/16)

1.

In data 8.12.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Industri Kapital (Paesi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Attendo Group AB («Attendo», Svezia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Industri Kapital: investimento di capitali privati,

per Attendo: servizi di assistenza ad anziani, disabili, bambini e giovani.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


19.12.2006   

IT

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C 311/61


Valori corrispondenti delle soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2006/C 311/17)

I valori corrispondenti nelle valute nazionali della Bulgaria e della Romania delle soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, quali modificate dal regolamento (CE) n. 2083/2005 (1) della Commissione, sono i seguenti:

80 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

156 268

 

RON

Nuovo Leu rumeno

311 233


137 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

267 609

 

RON

Nuovo Leu rumeno

532 987


211 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

412 157

 

RON

Nuovo Leu rumeno

820 878


422 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

824 313

 

RON

Nuovo Leu rumeno

1 641 756


1 000 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

1 953 348

 

RON

Nuovo Leu rumeno

3 890 417


5 278 000 EUR

BGN

Lev bulgaro

10 309 773

 

RON

Nuovo Leu rumeno

20 533 621


(1)  GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28.


19.12.2006   

IT

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C 311/62


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311/18)

L'11.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4433. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

19.12.2006   

IT

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C 311/63


REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL'OLAF

(2006/C 311/19)

IL COMITATO DI VIGILANZA,

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (1),

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (2),

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA

Articolo 1

Compiti

Il comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) assolve i compiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

Articolo 2

Competenze

1.   Nell'assolvere i propri compiti, il comitato di vigilanza esercita le competenze ad esso attribuite dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999 e dalle altre disposizioni applicabili.

2.   In particolare, per garantire il controllo regolare dello svolgimento della funzione investigativa dell'OLAF, il comitato di vigilanza può, di concerto con l'OLAF, prendere misure per fissare le modalità dettagliate di detto monitoraggio. Gli accordi fissano inoltre i meccanismi per il trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti dall'OLAF e le altre questioni di interesse comune.

3.   Il comitato di vigilanza prende le decisioni opportune sulle informazioni trasmesse dal Direttore generale dell'OLAF, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

4.   Il comitato di vigilanza esercita le sue competenze in conformità con le disposizioni del titolo III.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Composizione

1.   La composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Se un membro del comitato di vigilanza è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o rinuncia al mandato, ne informa il Presidente del comitato perché siano prese le misure opportune.

Articolo 4

Deontologia

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, nell'adempimento dei loro doveri i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

2.   Inoltre, come stabilito dalla decisione relativa alla loro nomina, essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.

3.   I membri del comitato di vigilanza informano il comitato stesso delle situazioni suscettibili di violare i principi che ne reggono l'attività di cui ai paragrafi 1 e 2, così da consentire al comitato di prendere le opportune misure.

Articolo 5

Presidenza

1.   Il comitato di vigilanza elegge tra i propri membri un presidente, a maggioranza semplice dei membri.

2.   Il mandato del Presidente è di un anno ed è rinnovabile. L'elezione si svolge durante l'ultima riunione presieduta dal Presidente uscente.

3.   Qualora per qualsiasi motivo il Presidente non sia in grado di svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo, informa della situazione i membri del comitato. In tal caso viene eletto un nuovo Presidente mediante la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il Presidente rappresenta il comitato di vigilanza e ne presiede le riunioni, assicurandosi del loro corretto svolgimento. Il Presidente convoca le riunioni e ne decide il luogo, la data e l'ora. Redige il progetto di ordine del giorno e si assicura che le decisioni del comitato siano eseguite.

5.   Qualora sia temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il Presidente può chiedere a un membro del comitato di fare le sue veci.

6.   Se il Presidente è assente e non è stato fatto ricorso alla procedura di cui al paragrafo 5, la funzione di Presidente è svolta dal membro più anziano.

7.   Il Presidente è pienamente abilitato a inviare o rispondere a lettere riguardanti le attività del comitato di vigilanza. Il Presidente informa i membri del comitato delle lettere che ha ricevuto o a cui ha risposto.

Articolo 6

Riunioni

1.   Il comitato di vigilanza esercita le sue funzioni in riunioni collegiali. Si riunisce almeno dieci volte all'anno. Il comitato si riunisce validamente solo se è presente la maggioranza dei membri. Il comitato si riunisce anche su iniziativa del Presidente o a richiesta della maggioranza dei membri.

2.   Fatti salvi i casi che il Presidente ritiene urgenti, le convocazioni per le riunioni vengono inviate con anticipo sufficiente a farle pervenire al destinatario almeno una settimana prima della relativa riunione. La convocazione comprende il progetto di ordine del giorno e i documenti necessari per la riunione, a meno che la natura di tali documenti impedisca di allegarli. L'ordine del giorno definitivo è adottato all'inizio di ogni riunione.

3.   Ogni membro può chiedere al Presidente di inserire o aggiungere punti o specifiche questioni nel progetto di ordine del giorno.

4.   Il Presidente può convocare il comitato di vigilanza o inserire punti nell'ordine del giorno su richiesta del Direttore generale dell'OLAF. Le proposte del Direttore generale sono corredate dei documenti necessari.

5.   Il comitato di vigilanza può invitare il Direttore generale dell'OLAF a prendere parte alle riunioni e alle attività connesse ai suoi lavori. È possibile invitare altri membri dell'OLAF a prendere parte a una riunione del comitato se la loro presenza è considerata necessaria. Gli inviti sono trasmessi tramite il Direttore generale dell'OLAF.

Il Direttore generale dell'OLAF viene informato dei punti dell'ordine del giorno che riguardano la partecipazione delle persone di cui al primo comma.

6.   Qualunque rappresentante di istituzioni, organi, uffici o agenzie delle Comunità, degli Stati membri o degli Stati associati può essere invitato a partecipare ai lavori del comitato di vigilanza in merito a un particolare punto dell'ordine del giorno della riunione.

Articolo 7

Metodi di lavoro

1.   Le riunioni del comitato di vigilanza non sono aperte al pubblico. I lavori e i documenti interni del comitato su cui essi si basano sono riservati, salvo che il comitato decida altrimenti.

I documenti e le informazioni trasmessi dal Direttore generale dell'OLAF sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 287 del trattato in materia di protezione della riservatezza, dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dell'articolo 8 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Il comitato di vigilanza adotta un massimo di tre lingue di lavoro. I documenti e i progetti di pareri, relazioni e decisioni sono redatti nelle lingue di lavoro adottate dal comitato. Ove necessario, qualunque membro può chiedere che un documento sia tradotto nella sua lingua.

3.   I pareri, le relazioni e le decisioni sono adottati nelle riunioni del comitato di vigilanza in seduta plenaria.

4.   Tuttavia, alcune decisioni possono eccezionalmente essere prese con procedura scritta qualora il comitato di vigilanza abbia approvato il ricorso a tale procedura in una riunione precedente.

In casi urgenti il Presidente può consultare i membri del comitato per iscritto.

In entrambi i casi il Presidente trasmette un progetto di decisione ai membri del comitato. Se i membri non manifestano obiezioni al progetto di decisione entro il termine indicato dal Presidente, cioè cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, la proposta si considera adottata. Se entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione un membro chiede che esso venga discusso dal comitato, la procedura scritta è sospesa.

Articolo 8

Relatori

1.   Per preparare i dibattiti o i lavori il comitato di vigilanza può, su richiesta del Presidente, nominare uno o più relatori tra i membri del comitato.

2.   Se si tratta di una questione urgente il Presidente può procedere alla nomina di propria iniziativa. In tal caso ne informa immediatamente i membri del comitato.

3.   Il relatore esamina le questioni che gli sono affidate e presenta un progetto di relazione al comitato di vigilanza. Ove necessario, è assistito dal segretariato del comitato.

Articolo 9

Controlli, studi e perizie

Nell'ambito delle sue competenze il comitato di vigilanza può svolgere i controlli opportuni, condurre studi o chiedere perizie eventualmente necessarie. Il comitato può inoltre chiedere l'assistenza di funzionari o altri agenti dell'OLAF o di istituzioni, organi, uffici o agenzie delle Comunità, degli Stati membri o degli Stati associati.

Articolo 10

Procedura di votazione

1.   Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del comitato di vigilanza, su proposta del Presidente.

2.   Dietro proposta di un membro la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 11

Verbali

1.   Viene redatto un verbale di ogni riunione del comitato di vigilanza. Il verbale è redatto nelle lingue di lavoro del comitato.

2.   Il progetto di verbale è redatto dal segretariato sotto la supervisione del Presidente ed è sottoposto ai membri del comitato di vigilanza per adozione in occasione della riunione successiva.

3.   Ciascun membro può chiedere che venga modificato il verbale al momento dell'adozione. I membri possono inoltre chiedere che siano inseriti nel verbale qualsiasi dichiarazione o documento ritenuto utile.

4.   Dopo l'adozione del verbale il Presidente e la persona responsabile del segretariato vi appongono la firma e lo inseriscono negli archivi del segretariato del comitato. Il verbale può essere reso pubblico se lo decide il comitato.

Articolo 12

Segretariato

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, nell'adempimento dei suoi compiti il comitato di vigilanza è assistito da un segretariato.

2.   Il comitato di vigilanza comunica al Direttore generale dell'OLAF le esigenze del segretariato per quanto riguarda il personale e le risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti del comitato e garantire la continuità delle sue attività.

3.   Il personale del segretariato è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui viene a conoscenza. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dall'incarico. Qualora il comitato di vigilanza apprenda che un membro del segretariato ha violato l'obbligo di riservatezza, il Presidente ne informa il Direttore generale perché siano prese le opportune misure.

4.   Il segretariato contribuisce all'efficiente svolgimento dei compiti assegnati al comitato di vigilanza, con la finalità di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF. Il segretariato assiste il Presidente per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento delle riunioni. Elabora un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione, redige il progetto di verbale delle riunioni, fornisce ai membri del comitato le informazioni e i documenti relativi a tutte le sfere della loro attività, partecipa, sotto la direzione del Presidente, alla redazione dei testi e assiste i membri del comitato, in particolare quando svolgono la funzione di relatori. A tale scopo i membri del segretariato partecipano se necessario a riunioni con i relatori per lo svolgimento di detti compiti.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

Articolo 13

Misure da prendere sulle informazioni fornite dal Direttore generale

1.   Dopo aver preso visione del programma delle attività trasmessogli annualmente dal Direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza può formulare un parere con le osservazioni pertinenti su qualsiasi settore di sua competenza.

Inoltre, il comitato esamina le informazioni trasmessegli regolarmente dal Direttore generale in merito alle attività dell'OLAF e formula pareri su dette informazioni in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza è regolarmente informato delle indagini dell'OLAF, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Il comitato può formulare osservazioni in merito, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

3.   Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi, il comitato di vigilanza esamina le ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e il prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.

4.   Il comitato esamina i casi in cui un'istituzione, un organo, ufficio o agenzia non ha dato seguito alle raccomandazioni del Direttore generale, nonché le circostanze in cui il lavoro degli investigatori dell'OLAF è stato ostacolato, ritardato o impedito, allo scopo di prendere le opportune misure.

5.   I casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro sono esaminati sulla base delle informazioni fornite dal Direttore generale dell'OLAF e in conformità con il regolamento (CE) n. 1073/1999 e con il regolamento (Euratom) n. 1074/1999. Il seguito è svolto sulle stesse basi.

6.   Assistendo il Direttore generale dell'OLAF nell'assolvimento dei suoi compiti, il comitato di vigilanza può formulare pareri sul contributo dell'OLAF per quanto riguarda l'elaborazione e lo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Articolo 14

Relazione di attività

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e la trasmette alle istituzioni. La relazione verte sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze del comitato e comprende una valutazione delle attività dell'OLAF, nonché dell'attuazione del suo programma annuale.

2.   La relazione è redatta durante il primo semestre di ogni anno in riferimento all'anno precedente ed è presentata al comitato da uno o più relatori.

3.   La relazione può contenere in allegato i pareri formulati dal comitato.

Essa può inoltre essere accompagnata dalle relazioni che il comitato ha eventualmente presentato, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999 o con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell'OLAF e ai provvedimenti conseguenti alle indagini svolte.

4.   Il comitato di vigilanza prende le misure necessarie per la pubblicazione della sua relazione di attività nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo averla trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 15

Procedura di parere per la nomina del Direttore generale

1.   Dopo aver esaminato le candidature per la carica di Direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza formula un parere nel quale sono esposti i criteri utilizzati per valutare le qualità dei candidati.

Il parere espone inoltre il giudizio del comitato sui candidati, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Qualora nessuno dei candidati abbia ricevuto un parere favorevole, il Presidente comunica alla Commissione che il comitato ha respinto le candidature presentate.

Articolo 16

Procedura disciplinare applicabile al Direttore generale

Quando viene consultato in conformità con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/1999 o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza formula un parere motivato.

Articolo 17

Riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale

1.   Il comitato di vigilanza provvede affinché siano applicati l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e l'articolo 8 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Il comitato di vigilanza, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale, può decidere di formulare un parere.

Articolo 18

Bilancio

1.   Il comitato di vigilanza formula un parere sul progetto preliminare di bilancio presentato dal Direttore generale dell'OLAF e destinato alla Direzione generale Bilancio della Commissione.

2.   Il segretariato redige proposte di bilancio annuali per il funzionamento del comitato di vigilanza, che sono trasmesse al Direttore generale previa approvazione da parte del comitato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19

Riesame e modifica del regolamento interno

1.   Il presente regolamento interno è riesaminato dal comitato di vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore.

2.   Qualsiasi membro del comitato può in ogni momento proporre modifiche, presentandole per iscritto al Presidente. Le modifiche sono sottoposte a votazione durante la prima riunione successiva alla presentazione, in conformità con la procedura di voto di cui all'articolo 10.

Articolo 20

Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento interno

1.   Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del comitato di vigilanza. Il presente regolamento interno sostituisce il precedente regolamento interno pubblicato nel 2000 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3).

2.   Dopo l'adozione, il comitato di vigilanza provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 24 agosto 2006.

Per il comitato di vigilanza dell'OLAF

La Presidente

Rosalind WRIGHT


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(3)  GU L 41 del 15.2.2000, pag. 12.