ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
15 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 306/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 306/2

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( 1 )

2

2006/C 306/3

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

9

2006/C 306/4

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

12

2006/C 306/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

15

2006/C 306/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4451 — Alcatel/Nortel Networks) ( 1 )

16

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 306/7

Invito a presentare proposte — Servizi di sostegno a favore delle imprese e dell'innovazione

17

2006/C 306/8

I-Roma: Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v., Pantelleria-Roma e v.v.

24

 

Rettifiche

2006/C 306/9

Rettifica dell'aiuto di Stato N. 54/2001 — Italia (GU C 297 del 7.12.2006)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2006

(2006/C 306/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3192

JPY

yen giapponesi

155,04

DKK

corone danesi

7,4544

GBP

sterline inglesi

0,67155

SEK

corone svedesi

9,0602

CHF

franchi svizzeri

1,5987

ISK

corone islandesi

91,21

NOK

corone norvegesi

8,1500

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5781

CZK

corone ceche

27,843

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,38

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6974

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7980

RON

leu rumeni

3,4293

SIT

tolar sloveni

239,65

SKK

corone slovacche

34,866

TRY

lire turche

1,8790

AUD

dollari australiani

1,6848

CAD

dollari canadesi

1,5242

HKD

dollari di Hong Kong

10,2515

NZD

dollari neozelandesi

1,9172

SGD

dollari di Singapore

2,0322

KRW

won sudcoreani

1 214,92

ZAR

rand sudafricani

9,2604

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3142

HRK

kuna croata

7,3535

IDR

rupia indonesiana

11 963,17

MYR

ringgit malese

4,6772

PHP

peso filippino

65,136

RUB

rublo russo

34,6900

THB

baht thailandese

46,515


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/2


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 306/02)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 1010-1:2004

Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 1: Requisiti comuni

 

CEN

EN 1010-2:2006

Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 2: Macchine per la stampa e per la verniciatura comprese le attrezzature di prepress

 

CEN

EN 1127-1:1997

Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

 

CEN

EN 1127-2:2002

Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera

 

CEN

EN 1710:2005

Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee

 

CEN

EN 1755:2000

Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili

 

CEN

EN 1834-1:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 1: Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili

 

CEN

EN 1834-2:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose e/o con polveri infiammabili

 

CEN

EN 1834-3:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili

 

CEN

EN 1839:2003

Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori

 

CEN

EN 12581:2005

Impianti di verniciatura — Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi — Requisiti di sicurezza

 

CEN

EN 12621:2006

Macchinario per l'alimentazione e/o la circolazione di prodotti vernicianti sotto pressione — Requisiti di sicurezza

 

CEN

EN 12757-1:2005

Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti — Requisiti di sicurezza — Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego nell'autocarrozzeria di ritocco

 

CEN

EN 12874:2001

Fermafiamma — Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione

 

CEN

EN 13012:2001

Stazioni di servizio — Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi di rivelazione delle perdite — Parte 1: Principi generali

 

CEN

EN 13237:2003

Atmosfere potenzialmente esplosive — Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive

 

CEN

EN 13463-1:2001

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 1: Metodo di base e requisiti

 

CEN

EN 13463-2:2004

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Protezione mediante custodia a respirazione limitata «fr»

 

CEN

EN 13463-3:2005

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Protezione mediante custodia a prova di esplosione «d»

 

CEN

EN 13463-5:2003

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva «c»

 

CEN

EN 13463-6:2005

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione «b»

 

CEN

EN 13463-8:2003

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 8: Protezione per immersione in liquido «k»

 

CEN

EN 13616:2004

Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN 13617-1:2004

Stazioni di servizio — Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote

 

EN 13617-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN 13617-2:2004

Stazioni di servizio — Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante

 

CEN

EN 13617-3:2004

Stazioni di servizio — Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza

 

CEN

EN 13673-1:2003

Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione

 

CEN

EN 13673-2:2005

Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 2: Determinazione dell'aumento massimo della pressione di esplosione

 

CEN

EN 13760:2003

Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti — Pistola, requisiti di prova e dimensioni

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosfere potenzialmente esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria

 

CEN

EN 13980:2002

Atmosfere potenzialmente esplosive — Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità

 

CEN

EN 14034-1:2004

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere

 

CEN

EN 14034-2:2006

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 2: Determinazione della velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt)max di nubi di polvere

 

CEN

EN 14034-3:2006

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 3: Determinazione del limite inferiore di esplosione LEL di nubi di polvere

 

CEN

EN 14034-4:2004

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere

 

CEN

EN 14373:2005

Sistemi di soppressione delle esplosioni

 

CEN

EN 14460:2006

Attrezzature resistenti alle esplosioni

 

CEN

EN 14491:2006

Sistemi di protezione con sfiati contro le esplosioni di polveri

 

CEN

EN 14492-1:2006

Apparecchi di sollevamento — Argani e paranchi ad azionamento motorizzato — Parte 1: Argani ad azionamento motorizzato

 

CEN

EN 14522:2005

Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e vapori

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere sotterranee — Sistemi di protezione — Parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un'esplosione di 2 bar

 

CEN

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

CEN

EN 14678-1:2006

Attrezzature e accessori per GPL — Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli — Parte 1: Distributori

 

CEN

EN 14681:2006

Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per il macchinario e l'attrezzatura per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco

 

CEN

EN 14973:2006

Nastri trasportatori per uso in installazioni sotterranee — Requisiti di sicurezza e protezione contro l'infiammabilità

 

CENELEC

EN 50014:1997

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali

 

EN 50014:1997/A1:1999

Nota 3

 

EN 50014:1997/A2:1999

Nota 3

 

CENELEC

EN 50015:1998

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o»

 

CENELEC

EN 50017:1998

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento «q»

 

CENELEC

EN 50018:2000

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Custodie a prova di esplosione «d»

 

EN 50018:2000/A1:2002

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 50020:2002

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Sicurezza intrinseca «i»

 

CENELEC

EN 50104:2002

Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova

EN 50104:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(1.2.2005)

EN 50104:2002/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(1.8.2004)

CENELEC

EN 50241-1:1999

Specifica per apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas e vapori combustibili o tossici — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(1.8.2004)

CENELEC

EN 50241-2:1999

Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili

 

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove+ Corrigendum 08.1999

 

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Nota 3

Data scaduta

(1.12.2004)

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione+ Corrigendum 12.1999

 

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Nota 3

Data scaduta

(1.12.2004)

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere

 

CENELEC

EN 50284:1999

Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G

 

CENELEC

EN 50303:2000

Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone

 

CENELEC

EN 50381:2004

Cabine ventilate trasportabili con o senza sorgente di emissione interna + Corrigendum 12.2005

 

CENELEC

EN 60079-1:2004

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a prova di esplosione «d» (IEC 60079-1:2003)

EN 50018:2000

e corrispondente modifica

Nota 2.1

1.3.2007

CENELEC

EN 60079-2:2004

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a sovrapressione «p» (IEC 60079-2:2001)

 

CENELEC

EN 60079-7:2003

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2001)

EN 50019:2000

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2006)

CENELEC

EN 60079-15:2003

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2001 (Modificata))

EN 50021:1999

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2006)

CENELEC

EN 60079-15:2005

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche avente modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2005)

EN 60079-15:2003

Nota 2.1

1.6.2008

CENELEC

EN 60079-18:2004

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 18: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche con modo di protezione ad incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2004)

 

CENELEC

EN 61779-1:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di gas combustibili — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova (IEC 61779-1:1998 (Modificata))

EN 50054:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

EN 61779-1:2000/A11:2004

Nota 3

Data scaduta

(1.8.2004)

CENELEC

EN 61779-2:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 2: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 5% (IEC 61779-2:1998 (Modificata))

EN 50055:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 3: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 100% (IEC 61779-3:1998 (Modificata))

EN 50056:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 4: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume fino a 100% del limite inferiore di infiammabilità (LEL) (IEC 61779-4:1998 (Modificata))

EN 50057:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 5: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume di gas fino al 100% (IEC 61779-5:1998 (Modificata))

EN 50058:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou — Parte 1: Requisiti generali — Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 62013-1:1999 (Modificata))

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVISO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo Europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/9


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 306/03)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«HOLSTEINER KARPFEN»

N. CE: DE/PGI/005/0343/3.5.2004

DOP ( ) IGP( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali di cui alla sezione 1 oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Bundesministerium der Justiz

Indirizzo:

D-11015 Berlin

Tel.:

(49-30) 20 25 70

Fax:

(49-30) 20 25 95 25

e-mail:

poststelle@bmj.bund.de

2.   Richiedente:

Nome:

Verband der Binnenfischer und Teichwirte Schleswig-Holstein e.V.

Indirizzo:

Wischhofstr. 1-3

D-24148 Kiel

Tel.:

(49-431) 719 39 61

Fax:

(49-431) 719 39 65

e-mail:

fischereiverband@lksh.de

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.7: pesce — carpa fresca e prodotti derivati

4.   Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Holsteiner Karpfen»

4.2   Descrizione: Nello Schleswig-Holstein, i consumatori che desiderano una carpa da consumo chiedono una «Holsteiner Karpfen», che è una carpa specchio (Cyprinus carpio). Il piatto tradizionale Karpfen blau può essere preparato solo con la carpa specchio. Il peso minimo del pesce vivo individuale è di circa 1,5 kg; il peso medio alla vendita è di circa 2,5 kg. Per ottenere questo peso, è necessario un periodo di vegetazione di tre-quattro anni.

La«Holsteiner Karpfen» ha forma allungata e poche scaglie (carpa a specchio). La carne è di colore chiaro, piena e soda, tenera e poco grassa, possiede un gusto caratteristico e un odore naturale.

La«Holsteiner Karpfen» è macellata e pronta ad essere cucinata quando è venduta al consumatore finale. Pronta ad essere cucinata significa che soddisfa alle esigenze dei consumatori che desiderano sia una carpa intera, sia una carpa tagliata in due o in più pezzi, sia filetti freschi.

Ciò non comporta modifiche nella qualità.

Analogamente, la «Holsteiner Karpfen» affumicata è affumicata a caldo intera o in pezzi singoli (come sopra).

4.3   Zona geografica: La zona geografica comprende tutti i vivai di carpe dello Schleswig-Holstein. Storicamente l'allevamento delle carpe, iniziato nel 1196 a Reinfeld (Holstein) nel monastero cistercense di Reyenfelde, si è diffuso soprattutto nello Schleswig-Holstein meridionale. Nello Schleswig-Holstein settentrionale esso è limitato a causa del clima. Tuttavia, i consumatori di tutto il Land federale dello Schleswig-Holstein conoscono le «Holsteiner Karpfen». La denominazione «Holsteiner Karpfen» indica che la carpa (da consumo) proviene dal Land federale dello Schleswig-Holstein e non è stata importata da altri paesi (il che comporterebbe un lungo trasporto).

4.4   Prova dell'origine: Gli allevatori e i commercianti si impegnano a non mettere sul mercato merci di origine diversa con la denominazione «Holsteiner Karpfen».

I commercianti e gli operatori nel settore della ristorazione utilizzano le fatture di acquisto per dimostrare l'acquisto e la vendita delle Holsteiner Karpfen in loro possesso.

A fini di controllo, si tengono registrazioni sulla dimensione delle aziende, l'acquisto e la vendita di pesce, gli alimenti per animali, ecc., nonché l'acquisto di carpe. La Camera dell'agricoltura dello Schleswig-Holstein controlla il corretto rispetto delle buone pratiche di allevamento, l'igiene degli impianti e la qualità delle carpe da consumo.

4.5   Metodo di ottenimento: La «Holsteiner Karpfen» viene allevata nello Schleswig-Holstein fino al raggiungimento della dimensione della carpa da consumo (oltre 1,5 kg). Nello Schleswig-Holstein è ancora diffusa la tradizione delle grosse carpe di peso superiore a 2 kg ciascuna. Tale peso viene raggiunto di norma alla fine del terzo o quarto periodo di vegetazione (estate). L'alimentazione proviene prevalentemente dai vivai (sostanze nutritive sul fondo dei vivai, zooplankton, ecc.). Cereali e soia sono gli unici mangimi aggiuntivi utilizzati per bilanciare e completare una dieta naturale ricca di proteine.

Per i prodotti lavorati come la carpa affumicata, l'indicazione geografica (Holsteiner Karpfen) riguarda la materia prima, vale a dire la Holsteiner Karpfen fresca.

4.6   Legame: Lo Schleswig-Holstein è la zona più settentrionale della Germania in cui si trovano le carpe. Il clima marittimo che caratterizza la regione con basse temperature, associato a un apporto ridotto di alimenti supplementari è all'origine del lento ritmo di crescita della carpa, che acquista così la sua carne magra, di colore chiaro, piena e soda con un gusto e un odore caratteristici e naturali.

La Holsteiner Karpfen è una specialità con una lunga tradizione, conosciuta tanto nella regione quanto a livello nazionale e particolarmente apprezzata dai consumatori.

La «Holsteiner Karpfen» viene prodotta come pesce da consumo in vivai tradizionali con una storia lunga vari secoli. L'allevamento della carpa costituiva inizialmente solo una delle attività economiche di alcune aziende agricole, mentre oggi essa rappresenta l'attività commerciale a tempo pieno o complementare di circa 200 aziende agricole familiari che coprono circa 2 000 ha di vivai; questi ultimi hanno quindi una funzione ecologica importante nel paesaggio dello Schleswig-Holstein.

La «Holsteiner Karpfen» viene allevata fino al raggiungimento della dimensione del pesce da consumo, macellata e lavorata nello Schleswig-Holstein. Qualora si utilizzino avannotti provenienti da altre zone, almeno l'ultimo anno della crescita deve avvenire nello Schleswig-Holstein. Questo, tuttavia, vale di solito per il terzo e quarto anno, fondamentali per l'aumento del peso e la maturazione del gusto del pesce da consumo tipico dello Schleswig-Holstein. Tale aumento di peso corrisponde a più di 2 kg per pesce.

Sfortunatamente l'allevamento nello Schleswig-Holstein non può sempre garantire la fornitura di avannotti, in particolare a causa del problema dei cormorani, rendendo quindi necessario acquistare altri avannotti di peso fino a circa 500 g ciascuno. La crescita negli ultimi due anni è estremamente importante; in tale periodo infatti il peso unitario aumenta da tre a cinque volte.

Spesso merci caratterizzate in particolare da prezzi più bassi e trasportate da lontano (trasporto di pesce vivo) vengono proposte con nomi che suggeriscono un'origine Holsteiner.

In questo contesto, l'indicazione geografica protetta mira a garantire chiarezza e certezza ai produttori ma soprattutto ai consumatori.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Indirizzo:

Düsternbrooker Weg 104

D-24105 Kiel

Tel.:

(49-431) 988 49 66

Fax:

(49-431) 988 53 43

e-mail:

poststelle@mlur.landsh.de

4.8   Etichettatura: Indicazione geografica protetta (IGP)

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/12


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 306/04)

Data di adozione della decisione

11.8.2006

Numero dell'aiuto

N 266/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincie Gelderland

Titolo

Milieuinvesteringssteun ten gunste van de Nijmeegsche IJzergieterij

Base giuridica

Verordening majeure projecten, Gelderland 1998. Vastgesteld bij besluit der Staten van 10 december 1997, nr. C-339 (Provinciaal Blad nr. 68 van 23 december 1997). Inwerking getreden op 1 januari 1998, alsmede concept beschikking.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 870 563 Mio EUR

Intensità

40 %

Durata

11 agosto 2006-31 dicembre 2008

Settore economico

Tutti i settori, Industria siderurgica

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

18.2.2004

Aiuto n.

N 616/03

Stato membro

Francia

Titolo

Aiuto per il salvataggio dell'Imprimerie Nationale

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Aiuto al salvataggio

Forma dell'aiuto

Anticipazione di azionista rimborsabile

Dotazione di bilancio

65 milioni di EUR

Settore economico

Stampa

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agence des participations de l'État,

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

24.10.2006

Numero dell'aiuto

N 622/05

Stato membro

Slovacchia

Titolo

Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti ARTREAL

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

c)

Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 2,5 Mio; SKK

Intensità

8 %

Durata

1o gennaio 2006-31 dicembre 2006

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP č. 33,

SK-813 31 Bratislava

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

13.11.2006

Numero dell'aiuto

N 639/06

Stato membro

Paesi Bassi

Titolo

Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers

Base giuridica

Wet belastingen milieugrondslag

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risparmio di energia

Forma dell'aiuto

Sgravio d'imposta

Dotazione di bilanci

Spesa annua prevista 7 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 42 Mio EUR

Durata

1o gennaio 2007-31 dicembre 2012

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerie van Financiën

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.5.2006

Numero dell'aiuto

N 653/05

Stato membro

Portogallo

Regione

Lisboa e Vale do Tejo — Setúbal

Titolo

Auxílio à formação — Webasto Portugal

Base giuridica

Portaria n.o 1285/2003, de 17 de Novembro

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Formazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 3,43 Mio. EUR

Durata

19 luglio 2004-14 luglio 2006

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E. Ed. Península, 7.o

Praça do Bom Sucesso 127/131, 7.o

Sala 702

P-4150-146 Porto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 306/05)

Numero dell'aiuto

XE 30/06

Stato membro

Polonia

Regione

Województwo pomorskie — kod NUTS PL63

Miasto Słupsk — kod NUTS PL631

Titolo del regime di aiuti

Delibera n. XLII/521/05 del Consiglio municipale di Słupsk del 29 giugno 2005 relativa all'esonero dall'imposta immobiliare in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro modificata dalla delibera n. LXII/740/06 del Consiglio municipale di Słupsk del 31 maggio 2006

Base giuridica

1.

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm.

2.

Uchwała nr XLII/521/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy zmieniona Uchwałą nr LVII/740/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

Annuale — 0,125 milioni di EUR,

Totale — 0,1875 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

20.6.2006

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

No

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

No

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3, PL-76-200 Słupsk

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento)

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4451 — Alcatel/Nortel Networks)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 306/06)

Il 7.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4451. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


III Informazioni

Commissione

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/17


Invito a presentare proposte — Servizi di sostegno a favore delle imprese e dell'innovazione

(2006/C 306/07)

1.   Contesto

Il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) è stato elaborato per rafforzare la competitività e la capacità di innovazione della Comunità, attribuendo una particolare attenzione alle esigenze delle Piccole e medie imprese (PMI). Il programma raggruppa varie attività esistenti nell'UE a favore delle imprese e dell'innovazione.

Nel quadro del programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP), uno dei tre sottoprogrammi del CIP, la Commissione europea intende attuare una misura al fine di fornire alle PMI servizi integrati di supporto a favore delle imprese e dell'innovazione. Tali servizi verranno prestati tramite una rete unica il cui allestimento forma oggetto del presente invito a presentare proposte. L'articolo 21 (CIP) e l'allegato III (CIP) illustrano il quadro generale da rispettare per la fornitura di tali servizi (1).

Gli aspetti principali del presente invito riguardano:

fornitura di una rete integrata ed efficiente di servizi di sostegno alle imprese sulla scorta dell'esperienza acquisita con le attuali reti dei 270 EUR Info Centre (EIC) e dei 250 centri di collegamento innovazione (IRC);

rafforzamento delle sinergie tra tutti i partner della rete, allo scopo di fornire servizi integrati;

miglioramento dell'accesso ai servizi e maggiore prossimità per le PMI (concetto «No wrong door»: gli utenti bussano sempre alla porta giusta);

procedure amministrative meno complesse;

professionalità e qualità dei servizi forniti.

In questo contesto verrà scartata qualsiasi proposta direttamente o indirettamente incompatibile con le politiche dell'UE o che possa nuocere alla salute pubblica, ai diritti umani, alla sicurezza dei cittadini e alla libertà d'espressione.

2.   Obiettivi

Obiettivo principale del presente invito è quello di instaurare, in base all'articolo 21 (CIP), una rete unica che fornisca servizi integrati di sostegno alle imprese e all'innovazione.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

rafforzare le sinergie tra i partner della rete tramite la fornitura di servizi integrati;

mantenere e migliorare continuamente l'accesso, la prossimità, la qualità e la professionalità dei servizi integrati forniti dalla rete;

sensibilizzare, in particolare le PMI, in materia di questioni di politica comunitaria e di servizi offerti dalla rete, in special modo sensibilizzare maggiormente sugli aspetti ambientali e di eco-efficienza delle PMI, nonché sulla politica di coesione e sui fondi strutturali;

consultare le imprese e conoscere i loro pareri circa gli orientamenti politici comunitari;

far sì che la rete sia complementare ad altri fornitori di servizi connessi;

ridurre l'onere amministrativo per tutte le parti interessate.

Per raggiungere tali obiettivi, le proposte debbono includere i servizi seguenti:

servizi di informazione, feedback, cooperazione delle imprese e di internazionalizzazione (articolo 21, paragrafo 2 del CIP, modulo a)

servizi a favore dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie e di conoscenze (articolo 21, paragrafo 2 del CIP, modulo b)

servizi atti a promuovere la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario in materia di RST (articolo 21, paragrafo 2 del CIP, modulo c)

Per garantire servizi della più alta qualità a favore delle PMI e per allestire una rete unica, le disposizioni generali che seguono si applicano all'intera rete e a ciascuno dei suoi partner:

applicazione del concetto «No wrong door»;

eccellenza, prossimità e professionalità dei partner della rete.

La Commissione si aspetta che le proposte di organizzazioni singole o di consorzi prevedano la fornitura di servizi integrati per tutti moduli menzionati. Le proposte dovranno inoltre comportare un'offerta di attività che rappresentino in modo equilibrato i moduli di servizi a e b dell'articolo 21, paragrafo 2 (CIP). I servizi connessi al modulo c dell'articolo 21, paragrafo 2 (CIP) dovranno figurare in ogni proposta. La precedenza accordata ai servizi integrati si rispecchierà nel processo di valutazione e nella relativa decisione di aggiudicazione.

Data prevista di inizio dell'azione: gennaio 2008

3.   Stanziamenti

I fondi previsti per il presente invito ammontano a EUR 320 milioni per il periodo 2008-2013. La Commissione cofinanzierà i progetti scelti fino al 60 % delle spese rimborsabili. La percentuale definitiva sarà fissata in base al bilancio globale richiesto dall'aggiudicatario, dagli stanziamenti totali disponibili e dalla qualità delle proposte.

Inoltre si prevede che, nell'ambito delle stesse proposte, gli importi siano assegnati proporzionalmente alla portata e alla complessità dei servizi di ogni modulo, con una ripartizione abbastanza equilibrata dei servizi e dei costi tra i moduli a e b dell'articolo 21, paragrafo 2 (CIP). I servizi e i costi relativi al modulo c rappresenteranno una quota dei finanziamenti inferiore a quelli dei moduli a o b, anche se andrà adeguatamente presa in considerazione.

Pur non esistendo una ripartizione predefinita degli stanziamenti per Stato membro, la ripartizione rispecchierà fino a un certo punto i criteri socioeconomici corrispondenti più o meno alla popolazione complessiva degli Stati membri.

4.   Condizioni contrattuali

I candidati prescelti firmeranno un accordo quadro di partenariato con relativi allegati tra cui una convenzione specifica di sovvenzione. L'accordo quadro specifica gli obblighi e le condizioni contrattuali ai quali i candidati dovranno conformarsi ove la loro proposta sia prescelta a beneficiare di un finanziamento comunitario.

L'accordo quadro ufficializza la relazione di cooperazione tra la Commissione e i suoi partner, e definisce altresì i ruoli rispettivi di ciascuno. Se stipulato con un consorzio, l'accordo quadro precisa le responsabilità del coordinatore e quelle dei co-partner.

Ogni partner fornirà prove del cofinanziamento messo a disposizione, sia attraverso le proprie risorse, sia sotto forma di trasferimenti finanziari da terze parti.

Occorre osservare che per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di qualsiasi partner.

La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello richiesto dal candidato. Non saranno concesse sovvenzioni per un importo superiore a quello richiesto.

La pubblicazione non garantisce la disponibilità di fondi per le azioni sopra elencate. L'attuazione dell'invito dipende inoltre dal parere formale del comitato di gestione EIP nonché dall'adozione del bilancio 2007.

A tempo debito verrà scelta una denominazione specifica per la rete: tutti i partner saranno tenuti ad utilizzarla per tutte le attività della rete, nonché a promuoverla attivamente.

5.   Contenuto delle proposte

Le proposte da presentare dovranno comprendere per lo più le due parti seguenti:

Una proposta di Strategia di attuazione, in particolare riguardo all'integrazione, all'accesso e alla prossimità dei servizi, su un periodo di 6 anni (2008-2013) che definirà, per una zona geografica determinata e per ogni tipo di servizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, moduli a-c (CIP), gli obiettivi, la motivazione e la metodologia di attuazione. Ove la proposta sia prescelta, tale documento costituirà l'allegato I dell'accordo quadro.

Un programma di lavoro preliminare che tradurrà la strategia di attuazione in azioni particolareggiate per i primi 36 mesi con le rispettive stime di bilancio. Ove la proposta sia prescelta, questo documento costituirà l'allegato I della prima convenzione specifica di sovvenzione.

La Commissione europea effettuerà una valutazione a medio termine del funzionamento della rete. I risultati di tale valutazione incideranno sui programmi di lavoro da inviare alla Commissione entro la fine del 2010 al fine di redigere le convenzioni specifiche successive e potrebbero in particolare comportare una modifica degli accordi di finanziamento.

6.   Candidati

Le proposte possono provenire da organizzazioni individuali in grado di fornire i servizi descritti in precedenza oppure da consorzi comprendenti un gruppo di organizzazioni ospiti. Peraltro, considerata la verosimile portata delle proposte, si può prevedere che la maggior parte di esse proverranno da consorzi.

Per consorzio si intende una struttura flessibile basata su buone pratiche nazionali e che si integri nell'organizzazione dei servizi di supporto esistenti sul piano nazionale a favore delle imprese e dell'innovazione.

Ogni consorzio sarà rappresentato da un'organizzazione ospite coordinatrice a fini contrattuali e amministrativi. Per le altre questioni, la Commissione si manterrà in diretto contatto con ogni organizzazione ospite in seno al consorzio e procederà a scambi di punti di vista circa aspetti politici e pareri strategici riguardo all'allestimento della rete unica.

Ogni organizzazione ospite, inoltre, avrà un accesso diretto ai prodotti e ai servizi forniti dalla struttura di sostegno amministrativo e tecnico (la Commissione sta esaminando attualmente la possibilità di affidare tali attività a un'agenzia esecutiva) per l'attuazione della rete unica. Un dialogo costante tra tale struttura e tutte le organizzazioni ospiti sarà favorito e non sarà influenzato dalle relazioni contrattuali esistenti tra tale struttura e il coordinatore del consorzio.

In teoria non vi è limite al numero di organizzazioni ospiti in seno ad un consorzio; peraltro, quanto più i consorzi sono grandi, tanto più gli accordi di coordinamento diventano in genere più critici. Le modalità di coordinamento in seno ai consorzi dovranno essere definite e costituiranno un importante aspetto nella selezione dei consorzi.

Costituirà un punto a favore la cooperazione con organizzazioni internazionali a seguito di accordi intergovernativi.

7.   Ambito geografico

Per quanto riguarda i servizi di sostegno a favore delle imprese e dell'innovazione, la Commissione richiede una copertura geografica completa senza doppioni di attività in una qualsiasi zona geografica.

Nella loro proposta i candidati dovranno fornire una descrizione particolareggiata di un'offerta di servizi coerenti, accessibili e integrati in una zona geografica chiaramente delimitata. Quest'ultima deve essere quindi sufficientemente ampia per dimostrare che servizi di qualità saranno offerti ad una consistente popolazione destinataria.

Per la maggior parte dei paesi tali zone geografiche dovrebbero corrispondere più o meno alle regioni del 1o livello della nomenclatura NUTS1 (2). I consorzi candidati possono demandare a particolari organizzazioni ospiti del consorzio la responsabilità di servire le zone più piccole in tali zone geografiche (NUTS2).

Qualora il livello NUTS1 non corrisponda alle delimitazioni nazionali, è possibile considerare un'altra zona geografica di ampiezza comparabile (3).

Qualsiasi consorzio che offra i servizi summenzionati in una zona transfrontaliera possono partecipare, purché lo possano tutte le organizzazioni ospiti che lo compongono. Un consorzio transfrontaliero dovrà dimostrare che i servizi relativi ai tre moduli saranno accessibili agli utenti della zona geografica coperta attraverso un numero sufficiente di organizzazioni ospiti nel consorzio oppure grazie ad un accesso non discriminatorio ai servizi nei paesi interessati.

Sebbene formalmente ricevibili, non sono incoraggiati i consorzi transnazionali che non operino in zone geografiche contigue. L'esperienza ha dimostrato che il valore aggiunto generato da una cooperazione più stretta tra due zone geografiche separate in seno allo stesso consorzio non compensa i sovraccosti di coordinamento. Possono essere incluse come servizi o attività speciali nei rispettivi moduli attività specifiche di cooperazione tra due o più zone geografiche.

Sono ammesse le proposte di organizzazioni ospiti che prevedono un'offerta di servizi in zone geografiche di ampiezza superiore al livello NUTS1.

8.   Candidati ammessi a partecipare

Per essere ammessi i candidati e le domande debbono essere conformi alle condizioni seguenti:

i candidati debbono essere personalità giuridiche stabilite in uno dei 25 Stati membri dell'UE, in Bulgaria, in Romania, in uno dei paesi candidati, in uno dei paesi membri del SEE, in uno dei paesi dei Balcani occidentali e in uno degli altri paesi terzi quali definiti all'art. 4 del programma quadro per la competitività e l'innovazione e spiegati al punto V.1 del fascicolo di candidatura;

gli enti a carattere pubblico dovranno essere costituiti e registrati in conformità della legge;

le candidature debbono essere firmate, datate, compilate e trasmesse secondo le modalità precisate al punto 11 del presente documento;

le candidature debbono pervenire prima della data di chiusura;

sono ammesse unicamente le candidature per progetti a scopo strettamente non lucrativo e/o il cui obiettivo immediato sia non commerciale.

Inoltre, conformemente all'articolo 93 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio) di cui sotto, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione di sovvenzioni i candidati:

(a)

che siano in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o si trovino in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o nei cui confronti sia in corso un analogo procedimento;

(b)

che abbiano subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato attinente alla sua moralità professionale;

(c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

(d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;

(e)

che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

(f)

dei quali, a seguito di un'altra gara d'appalto o di una procedura di aggiudicazione di sovvenzione finanziata con il bilancio della Comunità, sia stata accertata una violazione grave dell'appalto per inadempienza degli obblighi contrattuali.

Compilando il «modulo di esclusione» (allegato al «fascicolo di candidatura»), i candidati dichiarano sull'onore di non trovarsi in una delle situazioni elencate in precedenza. L'ordinatore competente può peraltro richiedere le prove di cui al modulo di esclusione sopra menzionato. In questo caso i richiedenti sono tenuti a fornire tali prove, salvo in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore competente.

Inoltre, e conformemente all'articolo 94 del regolamento finanziario di cui sotto, le sovvenzioni non possono essere concesse ai candidati che, durante la procedura di aggiudicazione:

(g)

si trovino in una posizione di conflitto d'interessi;

(h)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla gara o non abbiano fornito tali informazioni.

Occorre notare che, conformemente all'articolo 96 del regolamento (CE) Euratom n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e che, a titolo dell'articolo 133 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, modificato da ultimo dal regolamento n. 1248/2006 del 7 agosto 2006, i candidati esclusi per i motivi menzionati ai punti a) — h) precedenti possono essere soggetti a sanzioni amministrative o finanziarie da parte della Commissione.

I candidati possono agire a titolo individuale o costituirsi in consorzio con organizzazioni partner; i partner dei candidati debbono soddisfare gli stessi criteri di ammissione dei candidati.

9.   Selezione

La selezione sarà basata sulla capacità finanziaria e tecnica del candidato di portare a termine il progetto proposto.

Capacità finanziaria

Quanto alla capacità finanziaria, i candidati debbono dimostrare di disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere l'attività della propria organizzazione ospite per tutta la durata del progetto e per partecipare al finanziamento di quest'ultimo.

A tal fine, alla proposta essi debbono accludere i conti annuali degli ultimi due esercizi finanziari (cioè conti profitti e perdite, stato patrimoniale). Conformemente all'articolo 176 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di attuazione del regolamento finanziario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1248/2006 del 7 agosto 2006, la verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici.

Ove l'importo proposto richiesto alla Commissione superi EUR 500 000 per organizzazione ospite, occorre fornire un rapporto di revisione contabile di tali conti prima della conclusione dell'accordo quadro di partenariato. Ove la candidatura sia presentata da un consorzio, la soglia riguardante il rapporto di revisione contabile si applica ad ogni organizzazione ospite e non a livello di consorzio.

Capacità tecnica

Quanto alla capacità tecnica, i candidati debbono dimostrare di disporre della capacità operativa (tecnica e di gestione) per completare l'operazione e dimostrare la propria capacità di gestire un'attività su larga scala corrispondente alla dimensione del progetto descritto nella proposta. In particolare, i responsabili del progetto devono possedere qualifiche e esperienza professionali adeguate.

Nel fascicolo di candidatura figura un elenco dei criteri che serviranno per valutare la capacità tecnica.

I candidati debbono essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del progetto e non possono agire in qualità di intermediari. Essi debbono fornire le informazioni riguardanti la propria capacità di prestare i servizi e comprovare la loro esperienza in materia di cooperazione con altre parti nella realizzazione di progetti transnazionali e nella prestazione dei servizi previsti.

10.   aggiudicazione

La valutazione della qualità delle proposte, incluso il bilancio preventivo proposto, avverrà sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

Pertinenza

/30

2.

Qualità

/30

3.

Impatto

/15

4.

Visibilità

/10

5.

Bilancio ed efficacia rispetto ai costi

/15

Punteggio totale massimo

/100

Se il punteggio totale è inferiore a 70 punti o se il punteggio ottenuto per qualsiasi dei cinque criteri summenzionati è inferiore al 50 %, la proposta non formerà più oggetto di una successiva valutazione.

La procedura completa di selezione e di valutazione figura nella parte VIII del fascicolo di candidatura.

Mese previsto a titolo indicativo per la chiusura della procedura di aggiudicazione: agosto 2007.

Da rilevare che, in caso di aggiudicazione, i partner autorizzano la Commissione, conformemente all'articolo II.5.2 del progetto di convenzione di sovvenzione, a pubblicare le informazioni seguenti in qualsiasi forma e supporto, Internet compresa:

i nominativi e l'indirizzo dei partner e dei co-partner,

l'oggetto e lo scopo della sovvenzione,

l'importo accordato e il tasso di finanziamento rispetto al costo totale dell'azione.

11.   Presentazione delle proposte

La proposta deve essere redatta tramite il fascicolo di candidatura specifico disponibile per il presente invito.

Il fascicolo di candidatura può essere scaricato dal sito web http://ec.europa.eu/enterprise/funding/cip/index.htm

Le proposte debbono essere trasmesse per via elettronica. Una guida dell'utente figura nel fascicolo di candidatura standard.

Presso il sito web di cui sopra è possibile accedere allo strumento elettronico per la presentazione di proposte (EPSS).

N. B.: La consegna tardiva comporterà l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Principali documenti da allegare al fascicolo di candidatura: proposta completa e descrizione del progetto/azione. Documenti legali: certificato ufficiale di registrazione, statuto, elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (nomi e cognomi, titoli o qualifiche in seno all'organizzazione candidata), organigramma, regolamento interno. Prova della capacità tecnica: curriculum vitae delle persone responsabili dello svolgimento dell'azione Capacità finanziaria: conti annuali (se del caso sottoposti a revisione contabile) per gli ultimi due esercizi finanziari (oppure bilancio annuale in caso di ente pubblico). Stessa cosa per i partner.

12.   Pari opportunità

La Comunità europea ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne e mira ad eliminare la disparità tra i generi in tutte le sue attività (articoli 2 e 3 del trattato CE). In questo contesto, le donne sono particolarmente incoraggiate a partecipare alla presentazione di proposte.


(1)  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm.

(2)  NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (regolamento (CEE) n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003); per ulteriori informazioni consultare il sito

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts

(3)  Occorre osservare che l'utilizzazione della NUTS1 è menzionata a titolo unicamente indicativo nel presente invito a presentare proposte e non pregiudica affatto eventuali altre iniziative attuali o future relative a tale nomenclatura.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/24


I-Roma: Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v., Pantelleria-Roma e v.v.

(2006/C 306/08)

1.   Introduzione: Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano - Ministero dei Trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

Pantelleria-Palermo e v.v.

Lampedusa-Palermo e v.v.

Lampedusa-Catania e v.v.

Lampedusa-Roma e v.v.

Pantelleria-Roma e v.v.

Le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14.12.2006.

Se entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione degli oneri di cui sopra nessun vettore aereo avrà istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea sul gruppo di rotte sopraindicate, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, il Governo ha deciso, nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, par. 1, lett. d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tali rotte ad un unico vettore aereo assegnandolo tramite apposita gara al fine di prestare i servizi aerei onerati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Il diritto di effettuare il servizio sul gruppo di rotte in questione sarà assegnato tramite gara pubblica che verrà aggiudicata secondo l'art. 4.1.f del Reg. n. 2408/92 tenendo conto della qualità del servizio offerto e del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato assumendo come base d'asta, l'importo massimo della compensazione finanziaria indicata al punto 7 del presente bando di gara.

2.   Oggetto della gara: Svolgere servizi aerei di linea sul gruppo di rotte sopraindicate conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14.12.2006, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92.

3.   Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, che siano in possesso dei requisiti tecnici di cui agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14.12.2006.

4.   Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, la validità temporale delle offerte e, ogni altra informazione ritenuta utile e che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

6.   Convenzione per regolare l'esercizio dei servizi: I servizi saranno regolati da una convenzione redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

7.   Compensazione finanziaria: L'importo massimo per la compensazione finanziaria, da assumere a base d'asta per l'assegnazione dell'esercizio del gruppo di rotte in questione, è pari a 9 093 509,00 EUR comprensivo di IVA per ciascun anno.

Le offerte devono espressamente indicare, con ripartizione annuale, nel limite di cui sopra, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per lo svolgimento dei servizi in questione nei 2 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi.

L'importo esatto della compensazione accordata viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio a seguito di presentazione di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo quanto specificato nel capitolato d'oneri.

In ogni caso il vettore non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito nella convenzione, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo ma compensazione per l'assunzione del servizio gravato di oneri pubblicistici.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dai successivi artt. 10 e 11.

8.   Tariffe: Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14.12.2006.

9.   Durata della convenzione: La durata della convenzione è di 2 anni, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sul gruppo di rotte in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.

La corretta prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente il gruppo di rotte in questione sono esaminate almeno una volta all'anno su richiesta dell'Amministrazione, sentito il vettore.

10.   Recesso dal contratto e preavviso: Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 6 mesi. Si considera recesso senza preavviso il mancato rispetto da parte del vettore di un onere di servizio pubblico qualora il vettore stesso non abbia ripristinato il servizio entro un termine massimo di 30 giorni, previa intimazione ad adempiere integralmente agli obblighi assunti.

11.   Inadempimenti e sanzioni: Non costituisce inadempimento imputabile al vettore il mancato svolgimento del servizio per i seguenti motivi:

condizioni meteorologiche pericolose;

chiusura di uno degli aeroporti;

problemi di sicurezza;

scioperi;

casi di forza maggiore.

In detti casi l'importo della compensazione sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi assunti nella convenzione. In caso di inadempimento parziale o totale per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non prevedibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno revocare l'assegnazione della rotta previa formale contestazione che dovrà essere inviata al vettore nei 10 giorni successivi alla conoscenza dell'evento.

Al vettore è concesso un termine non superiore a 7 giorni dalla ricezione della contestazione per produrre eventuali controdeduzioni.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascun anno il 2% del numero dei voli previsti effettuando pertanto il 98% dei voli medesimi. Per ogni cancellazione eccedente il predetto limite il vettore dovrà corrispondere all'Ente regolatore, a titolo di penale, la somma di 3 000,00 EUR. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale in Sicilia.

Il vettore dovrà garantire che i voli siano operati entro i 30 minuti rispetto all'orario stabilito (coefficiente di puntualità del servizio). Per ogni ritardo superiore ai 30 minuti il vettore attribuirà a ciascun passeggero un credito di 15,00 EUR da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

Sono esclusi dall'applicazione delle sopra descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 10 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare la compensazione finanziaria, determinata, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7.

Le sanzioni di cui al presente punto sono cumulabili con quelle previste dal decreto legislativo n. 69 del 27.1.2006 che reca Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Al fine di assicurare la continuità e la regolarità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 800 000,00 EUR mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC-Ente Nazionale dell'Aviazione Civile che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato.

La cauzione è svincolabile a seguito dell'esito regolare della verifica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9, effettuata dopo la regolare scadenza della convenzione.

12.   Presentazione delle offerte: Entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel capitolato di oneri, a pena di esclusione, dovranno pervenire in una busta riportante l'intestazione del vettore offerente, chiusa e sigillata in modo da garantire che i lembi non possano essere manomessi, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o a mano dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

ENAC, Direzione Generale, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

13.   Termine di validità delle offerte: 180 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle offerte.

14.   Condizione risolutiva della gara:: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, lo svolgimento della gara di cui al presente bando è subordinato alla condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia accettato, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli oneri di servizio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 305 del 14.12.2006, di esercitare la rotta in questione conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza compensazione.

15.   Espletamento della gara: All'espletamento della gara provvede l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che all'uopo nomina una Commissione composta da un dirigente dell'Ente Nazionale Aviazione Civile delegato dal Direttore Generale, da un esperto nominato dalla Regione Siciliana e da un Presidente nominato di comune accordo fra ENAC e Regione Siciliana; le funzioni di segreteria saranno svolte dall'ENAC.

16.   Controversie: Le eventuali controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della convenzione o comunque attinenti lo svolgimento del servizio saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente, previo un tentativo di conciliazione da esperirsi nei 90 giorni successivi all'insorgere della controversia.


Rettifiche

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/27


Rettifica dell'aiuto di Stato N. 54/2001 — Italia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 297 del 7 dicembre 2006 )

(2006/C 306/09)

A pagina 18, nella seconda riga «Numero dell'aiuto»:

anziché:

«N. 54/2001»,

leggi:

«NN 54/01».