ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
14 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 305/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 305/2

Informazione relativa alla denuncia 2005/4347

2

2006/C 305/3

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ( 1 )

3

2006/C 305/4

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

2006/C 305/5

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art.4 par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia ( 1 )

13

2006/C 305/6

Linee guida riguardante destinazione particolare destinato alla fabbricazione industriale ai fini dell'applicazione dei taluni contingenti tariffari per prodotti della pesca originari della Norvegia e dell'Islanda ( 1 )

16

2006/C 305/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4455 — Schmolz + Bickenbach/Swiss Steel) ( 1 )

17

2006/C 305/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. COMP/M.4449 — KKR/SIF (Tarkett)] ( 1 )

17

2006/C 305/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4239 — Plastic Omnium/Inopart) ( 1 )

18

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 305/0

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa alla cooperazione tra l'Autorità stessa e le giurisdizioni degli Stati EFTA ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

19

2006/C 305/1

Notifica delle autorità norvegesi riguardante i contributi previdenziali differenziati su base regionale — L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure notificate

32

2006/C 305/2

Importi delle soglie degli appalti pubblici

33

2006/C 305/3

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

34

2006/C 305/4

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

38

2006/C 305/5

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, parte I, relativo agli aiuti di Stato in merito all'applicazione dell'articolo 3 della legge norvegese per la compensazione dell'IVA

39

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 305/6

Invito destinato a singoli individui per la costituzione di una base dati di potenziali esperti indipendenti destinati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al Settimo programma quadro di RST

52

2006/C 305/7

Invito destinato a organizzazioni per la presentazione di elenchi di potenziali esperti destinati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al Settimo programma quadro di RST

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 dicembre 2006

(2006/C 305/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3265

JPY

yen giapponesi

155,34

DKK

corone danesi

7,4534

GBP

sterline inglesi

0,67280

SEK

corone svedesi

9,0407

CHF

franchi svizzeri

1,5951

ISK

corone islandesi

91,76

NOK

corone norvegesi

8,1520

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5781

CZK

corone ceche

27,880

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,48

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6973

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8008

RON

leu rumeni

3,4247

SIT

tolar sloveni

239,68

SKK

corone slovacche

34,775

TRY

lire turche

1,8919

AUD

dollari australiani

1,6811

CAD

dollari canadesi

1,5273

HKD

dollari di Hong Kong

10,3094

NZD

dollari neozelandesi

1,9172

SGD

dollari di Singapore

2,0421

KRW

won sudcoreani

1 223,76

ZAR

rand sudafricani

9,2630

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3819

HRK

kuna croata

7,3579

IDR

rupia indonesiana

12 031,36

MYR

ringgit malese

4,7018

PHP

peso filippino

65,536

RUB

rublo russo

34,7980

THB

baht thailandese

46,783


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/2


Informazione relativa alla denuncia 2005/4347

(2006/C 305/02)

Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera supplementare di costituzione in mora riguardante la denuncia 2005/4347. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella versione italiana su Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/multiple_complaints/doc/2-2005-4347_it.pdf


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/3


Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/03)

Aiuto n.: XF 5/06

Note esplicative: In applicazione del decreto n. 43/2006 del ministro estone dell'agricoltura, le organizzazioni di produttori beneficiano di una compensazione per una parte dei costi d'avviamento e delle spese di gestione. Il bilancio nazionale prevede un importo di 2 450 000 EEK (156 584 EUR) sotto forma di aiuti. Possono beneficiare dell'aiuto le organizzazioni di produttori riconosciute nel corso dell'anno civile precedente, ai sensi della legge sull'organizzazione del mercato della pesca

Stato membro: Repubblica estone

Titolo del regime di aiuto: Aiuto all'avviamento a favore delle organizzazioni di produttori di prodotti della pesca

Fondamento giuridico: Eesti Vabariigi Põllumajandusministri 2006. aasta määrus nr 43, «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»

Spesa annua prevista per il regime: Il progetto prevede un importo di 2 450 000 EEK (156 584 EUR) per l'aiuto all'avviamento delle organizzazioni di produttori

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto all'avviamento a favore delle organizzazioni di produttori è concesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999 pagg. 10-28). In applicazione di tale regolamento, l'importo massimo dell'aiuto ammonta al 60 % delle spese di avviamento e di gestione nel corso del primo anno, al 40 % nel secondo anno e al 20 % nel terzo, entro un limite massimo rispettivamente del 3 %, del 2 % e dell' 1 % del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori

Data di applicazione: Le domande possono essere presentate a partire dall'8 maggio. Dalla data di ricezione l'autorità competente interessata (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ufficio dei registri e dell'informazione agricola) dispone di 40 giorni per procedere all'istruzione delle domande, dopo di che si effettua il versamento del contributo

Durata del regime di aiuto: Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è inteso ad aiutare le PMI, concedendo una compensazione alle organizzazioni di produttori per una parte delle spese d'avviamento e di gestione da esse sostenute.

Il regime di aiuti si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione; le spese ammissibili sono le spese d'avviamento e di gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 908/2000, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 105 del 2.5.2000, pagg. 15-17)

Settore interessato: Settori della pesca e dell'acquacoltura

Nome ed indirizzo dell'autorità responsabile:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

EE-51009 Tartu

Sito Internet: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1017124

Numero dell'aiuto: XF 8/06

Note esplicative: Il regolamento n. 81 del 2006 del Ministero dell'agricoltura della Repubblica di Estonia prevede la possibilità di concedere una compensazione parziale per gli interessi applicati sui prestiti a lungo termine (da rimborsare entro un termine superiore a un anno) erogati da enti creditizi o finanziari, o per gli interessi versati, nell'anno precedente la domanda di abbuono di interessi, nell'ambito di un leasing contratto da un produttore di prodotti della pesca per lo sviluppo della piscicoltura, della pesca interna o di porti di pesca. La corrispondente dotazione del bilancio nazionale ammonta a 1 500 000 EEK (95 867,50 EUR), da ripartire tra i richiedenti proporzionalmente ai punti percentuali di interesse da essi versati nel corso del precedente anno civile. La misura è destinata alle piccole e medie imprese titolari di una licenza di pesca professionale (acque interne) per il 2006, operanti nel settore dell'acquacoltura o in un porto di pesca

Stato membro: Repubblica di Estonia

Titolo del regime di aiuto: Procedura per la presentazione e il trattamento delle domande di abbuono di interessi dei produttori di prodotti della pesca

Base giuridica: Eesti Vabariigi Põllumajandusministri 2006. aasta määrus nr 81, «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»

Spesa annua prevista per il regime: Il regime prevede una dotazione di 1 500 000 EEK (95 867,50 EUR) a favore dei produttori di prodotti della pesca

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è fissata mediante decreto del Ministero dell'agricoltura alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'ammontare dell'aiuto è calcolato proporzionalmente agli interessi versati dai richiedenti sui prestiti a lungo termine o nell'ambito di un leasing nel 2005. L'aiuto è concesso fino a concorrenza di dieci punti percentuali

Data di applicazione: Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 24 agosto 2006; a decorrere da tale data, l'autorità competente (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet — the Estonian Agricultural Registers and Information Board) disporrà di 45 giorni lavorativi per il trattamento delle domande. Scaduto tale termine, la compensazione sarà versata ai richiedenti

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato al sostegno delle PMI, attraverso una compensazione totale o parziale degli interessi versati nel 2005 sui prestiti a lungo termine (da rimborsare entro un termine superiore a un anno) o nell'ambito di un leasing.

Il regime di aiuto è basato sugli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione; le spese ammissibili sono gli interessi pagati sui prestiti a lungo termine o nell'ambito di un leasing

Settore o settori interessati: Pesca interna, acquacoltura e proprietari di porti di pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

EE-51009 Tartu

Indirizzo WEB:: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1046970

Numero dell'aiuto: XF 9/06

Stato membro: Finlandia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto singolo: Pro Kala ry

Base giuridica: Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Concessione di un importo massimo di 80 000 EUR per la realizzazione di un progetto di promozione commerciale.

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: A partire dal 4 agosto 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo: Giugno 2008

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è promuovere i prodotti della pesca presso gli operatori del settore degli alberghi e della ristorazione, anche collettiva, al fine di aumentare il consumo di tali prodotti e di contribuire così a migliorare le condizioni operative delle imprese di tutto il settore

Indicare l'articolo applicato [articoli da 4 a 12] e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto singolo: Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004 (articolo 14 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e allegato III, punto 3, dello stesso regolamento).

Le spese ammissibili sono costituite dalle spese di realizzazione del progetto di promozione dei prodotti della pesca, che riguardano campagne e seminari organizzati per gli operatori del settore degli alberghi e della ristorazione nell'ambito del progetto

Settore o settori interessati: Il regime riguarda il settore della pesca nel suo complesso

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maa- ja metsätalousministeriö

Kala- ja riistaosasto

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Sito web: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Le pagine web del ministero sono in corso di aggiornamento

Numero dell'aiuto: XF 10/06

Stato membro: Finlandia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Suomen Kalakauppiasliitto ry

Base giuridica: Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Per la campagna promozionale non verranno concessi più di 15 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: Non prima del 4 agosto 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo: Giugno 2008

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è volto a promuovere i prodotti della pesca presso gli operatori dei settori della ristorazione e della vendita di pesce. L'obiettivo è aumentare il consumo di prodotti della pesca per migliorare le condizioni operative delle imprese del settore

Indicare l'articolo applicato [articoli da 4 a 12] e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto singolo: Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004 (articolo 14 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e allegato III.3).

Le spese ammissibili comprendono i costi sostenuti per il concorso «Il migliore banco di esposizione di pesce nei paesi nordici», organizzato nel quadro del progetto

Settore o settori interessati: Il regime si applica al settore della pesca nel suo complesso e in particolare agli aspetti connessi alla commercializzazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maa- ja metsätalousministeriö

Kala- ja riistaosasto

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Sito Web: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Le pagine web del ministero sono in fase di costruzione

Numero dell'aiuto: XF 11/06

Stato membro: Finlandia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Pro Kala ry

Base giuridica: Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Concessione di un aiuto unico di non oltre 8 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: Non prima del 4 agosto 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo: Dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno allo sviluppo di un'esperienza internazionale dei dipendenti delle PMI e di altri lavoratori del settore (viaggio di studio in Islanda)

Indicare l'articolo applicato [articoli da 4 a 12] e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto singolo: Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004 (articolo 14 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e allegato III.3).

Le spese ammissibili comprendono le spese generali sostenute per l'organizzazione del viaggio: Costi per la guida e l'interprete, noleggio autobus, remunerazione degli oratori, affitto di sale da riunione e altri servizi comuni.

L'aiuto non coprirà i costi di viaggio individuali dei partecipanti, né le spese di funzionamento del beneficiario

Settore o settori interessati: Il regime si applica al settore della pesca nel suo complesso

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maa- ja metsätalousministeriö

Kala- ja riistaosasto

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Sito Web: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Le pagine Web del ministero sono in fase di costruzione

Numero dell'aiuto: XF 12/06

Note esplicative: Nel quadro del processo di transizione avviato dai Paesi Bassi per la flotta di cutter del mare del Nord, il ministero dell'agricoltura, della natura e della qualità dei prodotti alimentari ha deciso di avviare una serie di progetti pilota su una 'pesca più rispettosa' («zorgvuldiger vissen»). Nell'ambito di tali progetti i pescatori svolgeranno esperimenti con accompagnamento scientifico relativi a metodi di pesca più efficaci quanto al consumo energetico, ma anche più durevoli e selettivi. Non sono previste sovvenzioni per investimenti in attrezzature come reti, meccanismi o motori, né investimenti direttamente connessi con le attività di pesca delle imbarcazioni. La sovvenzione concessa dall'autorità consiste in un importo garantito ai comandanti/armatori che prendono parte al progetto pilota

Stato membro: Paesi Bassi

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Federazione delle associazioni di pesca), principale organismo impegnato nel progetto pilota «zorgvuldiger vissen/outriggen» — pesca più rispettosa/con outrigger)

Fondamento giuridico: Artikel 2 en 5 van de Kaderwet LNV-subsidies juncto artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Pagamento unico di 150 000 EUR, destinati per un quinto al sostegno tecnico/scientifico

Intensità massima dell'aiuto: L'importo massimo dell'aiuto per i gruppi che attuano il progetto pilota, più i costi per il sostegno scientifico ammonta a 150 000 EUR, con un massimo di 30 000 EUR per il sostegno scientifico

Data di applicazione: A partire dal 14 agosto 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo: Il progetto pilota terminerà a fine ottobre 2006. I pagamenti sono previsti per novembre-dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Le attività svolte dalle imprese di pesca nel quadro del progetto pilota «zorgvuldiger vissen/aanpassen vistuig» (pesca più rispettosa/adeguamento delle attrezzature di pesca) hanno l'obiettivo di sperimentare metodi di pesca non ancora utilizzati dai pescatori olandesi. Riguardano metodi di pesca che offrono un'alternativa alla pesca a traino tradizionale e che potrebbero essere applicati su scala più vasta. Fino ad ora i rischi connessi agli investimenti hanno sempre indotto le imprese a non investire in nuovi metodi di pesca, ma da quando le autorità si portano garanti per sostenere i pescatori disposti a partecipare ai progetti pilota nel quadro del processo di transizione della flotta di cutter del Mare del Nord verso metodi di pesca più efficaci quanto al consumo energetico, ma anche più durevoli e selettivi, i pescatori in questione sono disposti a partecipare al progetto. In tale contesto un gruppo di cinque pescatori membri della Federazione delle associazioni di pesca sperimenterà, per un periodo di tempo limitato (agosto-ottobre 2006 incluso), un metodo di pesca con imbarcazioni flottanti, senza contatto con il fondale, che dovrebbe avere un effetto positivo sulla cattura di novellame e sulla qualità del pesce. Si sperimenteranno anche altre nasse circolari e nuovi modelli di asta concepiti per creare minore resistenza e garantire un minore contatto con il fondale.

Il progetto pilota dovrebbe fornire informazioni sulle modalità per ridurre i costi e gli scarti, nonché il contatto con il fondale

Articoli pertinenti del regolamento n. 1595/2004: La concessione della garanzia ai partecipanti al progetto pilota si basa sull'articolo 4 del regolamento 1595/2004, che fa riferimento all'articolo 15 dello SFOP. In base a quest'ultimo articolo gli Stati membri possono incoraggiare operazioni di interesse collettivo di portata più ampia rispetto alle operazioni normalmente condotte da imprese private. Lo SFOP precisa che tali attività possono essere eseguite con il contributo attivo dei membri del settore stessi oppure da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori e che contribuiscono a conseguire gli obiettivi della PCP

Settore o settori interessati: Sostegno ai pescatori che praticano la pesca in mare

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Directie Visserij

Postbus 20401

2500 EK 's Gravenhage

Nederland

Sito Web: www.hetlnvloket.nl. Si consiglia di usare quindi la funzione di ricerca

Altre informazioni: Persona da contattare: Directie Visserij, sig. Frans Vroegop

Numero dell'aiuto: XF 13/06

Note esplicative: Nel quadro del processo di transizione avviato dai Paesi Bassi per la flotta di cutter del mare del Nord, il ministero dell'agricoltura, della natura e della qualità dei prodotti alimentari ha deciso di avviare una serie di progetti pilota su una 'pesca più rispettosa' («zorgvuldiger vissen»). Nell'ambito di tali progetti i pescatori svolgeranno, per un massimo di tre mesi, esperimenti con accompagnamento scientifico relativi a metodi di pesca più efficaci quanto al consumo energetico, ma anche più durevoli e selettivi. Non sono previste sovvenzioni per investimenti in attrezzature come reti, meccanismi o motori, né investimenti direttamente connessi con le attività di pesca delle imbarcazioni. La sovvenzione concessa dall'autorità consiste in un importo garantito ai comandanti/armatori che prendono parte al progetto pilota

Stato membro: Paesi Bassi

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Nederlandse Vissersbond (Associazione dei pescatori olandesi), principale organismo impegnato nel progetto pilota «zorgvuldiger vissen/outriggen» — pesca più rispettosa/con outrigger)

Fondamento giuridico: Artikel 2 en 5 van de Kaderwet LNV-subsidies juncto artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Pagamento unico di 150 000 EUR, destinati per un quinto al sostegno tecnico/scientifico.

Intensità massima dell'aiuto: L'importo massimo dell'aiuto per i gruppi che attuano il progetto pilota, più i costi per il sostegno scientifico ammonta a 150 000 EUR, con un massimo di 30 000 EUR per il sostegno scientifico

Data di applicazione: A partire dal 14 agosto 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo: Il progetto pilota terminerà a fine ottobre 2006. I pagamenti sono previsti per novembre-dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Le attività svolte dalle imprese di pesca nel quadro del progetto pilota «zorgvuldiger vissen/outriggen» hanno l'obiettivo di sperimentare metodi di pesca non ancora utilizzati dai pescatori olandesi. Riguardano metodi di pesca che offrono un'alternativa alla pesca a traino tradizionale e che potrebbero essere applicati su scala più vasta. Fino ad ora i rischi connessi agli investimenti hanno sempre indotto le imprese a non investire in nuovi metodi di pesca, ma da quando le autorità si portano garanti, per un breve periodo, per sostenere i pescatori disposti a partecipare ai progetti pilota nel quadro del processo di transizione della flotta di cutter del Mare del Nord verso metodi di pesca più efficaci quanto al consumo energetico, ma anche più durevoli e selettivi, i pescatori in questione sono disposti a partecipare al progetto. In tale contesto un gruppo di quattro pescatori membri dell'associazione dei pescatori olandesi sperimenterà, per un periodo di tempo limitato (agosto-ottobre 2006 incluso), la pesca con outrigger, che per i Paesi Bassi rappresenta un nuovo metodo di pesca, e che costituisce un'alternativa alle reti a traino. La pesca viene praticata mediante i pannelli elevatori cosiddetti «Perfect», ma a differenza della pesca con pannello elevatore semplice o doppio, la rete è fissata direttamente ai pannelli. Oltre alla riduzione dei costi, il progetto pilota mira anche a ridurre gli scarti

Articoli pertinenti del regolamento n. 1595/2004: La concessione della garanzia ai partecipanti al progetto pilota si basa sull'articolo 4 del regolamento 1595/2004, che fa riferimento all'articolo 15 dello SFOP. In base a quest'ultimo articolo gli Stati membri possono incoraggiare operazioni di interesse collettivo di portata più ampia rispetto alle operazioni normalmente condotte da imprese private. Lo SFOP precisa che tali attività possono essere eseguite con il contributo attivo dei membri del settore stessi oppure da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori e che contribuiscono a conseguire gli obiettivi della PCP

Settore o settori interessati: Sostegno ai pescatori che praticano la pesca in mare

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Directie Visserij

Postbus 20401

2500 EK 's Gravenhage

Nederland

Sito Web: www.hetlnvloket.nl. Si consiglia di usare quindi la funzione di ricerca

Altre informazioni: Persona da contattare: Directie Visserij, sig. Frans Vroegop


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/04)

Data di adozione della decisione

20.9.2006

Numero dell'aiuto

N 268/06

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo

Subvención para la producción de largometrajes cinematográficos que sean la ópera prima o el segundo largometraje de un nuevo realizador

Base giuridica

Resolución CLT/247/2006, de 2 de febrero, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que sean la ópera prima o el segundo largometraje de un nuevo realizador (DOGC 4571, de 13.2.2006)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 0,5 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 3,5 Mio EUR

Intensità

18 %

Durata

31 dicembre 2010

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Institut Català de les Industries Culturals (ICIC)

C/Rambla Sta. Mònica, 8

E-08001 Barcelona

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.9.2006

Numero dell'aiuto

N 269/06

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo

Subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de documentales, destinados a ser emitidos por televisión.

Base giuridica

Resolución CLT/246/2006, de 2 de febrero, por la que se abre convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de documentales, destinados a ser emitidos por televisión. (DOGC de 13.2.2006).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilanci

Spesa annua prevista 0,3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 2 Mio EUR

Intensità

17 %

Durata

31 dicembre 2010

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Institut Català de les Industries Culturals (ICIC)

C/Rambla Sta. Mònica, 8

E-08001 Barcelona

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.7.2006

Numero dell'aiuto

N 281/06

Stato membro

Slovacchia

Titolo

ALEF Film & Media group s.r.o.

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d)

c)

Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 2,5 Mio SKK; Importo totale dell'aiuto previsto 44,11 Mio SKK

Intensità

6 %

Durata

31 dicembre 2006

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

Námestie SNP č. 33,

SK-813 31 Bratislava 1

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.7.2006

Numero dell'aiuto

N 282/06

Stato membro

Slovacchia

Titolo

TaO Productions s.r.o.

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d)

c)

Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilanci

Spesa annua prevista 5 Mio SKK; Importo totale dell'aiuto previsto 64 Mio SKK

Intensità

8 %

Durata

31 dicembre 2006

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

Námestie SNP č. 33,

SK-813 31 Bratislava 1

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

27.11.2002

Numero dell'aiuto

N 526/02

Stato membro

Italia

Regione

Provincia autonoma di Trento

Titolo

Misure agevolative in favore degli impianti a fune per l'anno 2002

Base giuridica

Deliberazione della giunta provinciale n. 1354 del 14 giugno 2002, concernente provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilanci

Spesa annua prevista 5 000 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 5 000 Mio EUR

Intensità

40 %

Durata

1o gennaio 2002 — 31 dicembre 2002

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15,

I-38100 Trento

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Data di adozione della decisione

21.1.2004

Numero dell'aiuto

N 567/03

Stato membro

Belgio

Titolo

Belgacom

Base giuridica

Loi concernant la reprise par l'État belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis à vis de son personnel statutaire/Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel

Tipo di misura

Regime

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

l'État belge

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Data di adozione della decisione

24.10.2006

Numero dell'aiuto

N 615/06

Stato membro

Slovacchia

Titolo

Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti D.N.A.

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d)

c)

Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 7 Mio SKK

Intensità

41 %

Durata

31 dicembre 2006

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry SR,

Nám. SNP č. 33,

SK-813 31 Bratislava

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Data di adozione della decisione

24.10.2006

Numero dell'aiuto

N 618/06

Stato membro

Slovacchia

Titolo

Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti FÁMA s. r. o.

Base giuridica

a)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d)

c)

Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilanci

Importo totale dell'aiuto previsto 5 Mio SKK

Intensità

14 %

Durata

31 dicembre 2006

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP č. 33

SK-813 31 Bratislava

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.3.2006

Numero dell'aiuto

NN 84/04 et N 95/04

Stato membro

Francia

Titolo

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Base giuridica

Décret no 99-130 du 24 février 1999; décret no 98-35 du 14 janvier 1998, décret no 95-110 du 2 février 1995; loi no 85-695 du 11 juillet 1985

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Misure di sostegno al cinema e alle arti audiovisive

Forma dell'aiuto

Variabile da un regime all'altro

Dotazione di bilanci

Spesa annua prevista 550 Mio EUR

Intensità

Variabile da un regime all'altro

Durata

31 dicembre 2011

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Variabile da un regime all'altro

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/13


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art.4 par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/05)

A norma delle disposizioni dell'art.4 par.1, lett.a) del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio delle Comunità Europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza di servizi tenutasi presso la Regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1.   Rotte interessate

 

Pantelleria-Palermo e vv.

 

Lampedusa-Palermo e vv.

 

Lampedusa-Catania e v.v.

 

Lampedusa-Roma e v.v.

 

Pantelleria Roma e v.v.

Ai sensi dell'allegato II al reg. CEE n. 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino.

1.1.

Conformemente all'art.9 del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2.

Le rotte sopra individuate costituiscono un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati.

1.3.

l'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2.   Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico

2.1   In termini di numero di frequenze minime:

a.   Tra Pantelleria e Palermo e v.v.

Le frequenze minime sono le seguenti:

almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno da operarsi con aeromobile a 44 posti;

almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno da operarsi con aeromobile a 120 posti;

nel periodo dal 1/5 al 30/10, in aggiunta ai 2 voli giornalieri di cui sopra, 3 voli settimanali in andata e 3 voli settimanali in ritorno da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile a 44 posti.

b.   Tra Lampedusa e Palermo e v.v.

Le frequenze minime sono le seguenti:

almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno da operarsi con aeromobile a 44 posti;

almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno da operarsi con aeromobile a 120 posti;

nel periodo dal 1/5 al 30/10, in aggiunta ai 2 voli giornalieri di cui sopra, 3 voli settimanali in andata e 3 voli settimanali in ritorno da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile a 44 posti.

c.   Tra Lampedusa e Catania e v.v.

Le frequenze minime sono le seguenti:

nel periodo dal 31 ottobre al 30 aprile almeno 3 voli settimanali in andata e 3 voli settimanali in ritorno da operarsi con aeromobile a 44 posti;

nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre almeno 1 volo giornaliero in andata ed un volo giornaliero in ritorno da operarsi con aeromobile a 44 posti.

d.   Tra Lampedusa e Roma e v.v.

Le frequenze minime sono le seguenti:

nel periodo 1 ottobre 31 maggio almeno 2 voli settimanali in andata e 2 voli settimanali in ritorno da operarsi con aeromobile a 120 posti.

e.   Tra Pantelleria e Roma e v.v.

Le frequenze minime sono le seguenti:

nel periodo 1 ottobre 31 maggio almeno 1 volo settimanale in andata ed 1 volo settimanale in ritorno da operarsi con aeromobile a 120 posti.

In caso di avaria di una macchina normalmente utilizzata per l'effettuazione dei servizi onerati, dovrà essere assicurata la disponibilità di una macchina utilizzabile nel giro di 4 ore.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2.   In termini di orari:

dovrà essere assicurato

Sulla rotta Pantelleria-Palermo:

almeno

1 volo con partenza nella fascia 08:00-10:00

1 volo con partenza nella fascia 15:00-17:00

Sulla rotta Palermo-Pantelleria:

almeno

1 volo con partenza nella fascia 08:00-10:00

1 volo con partenza nella fascia 15:00-17:00

Sulla rotta Lampedusa-Palermo:

almeno

1 volo con partenza nella fascia 07:00-10:00

1 volo con partenza nella fascia 18:00-21:00

Sulla rotta Palermo-Lampedusa:

almeno

1 volo con partenza nella fascia 07:00-10:00

1 volo con partenza nella fascia 18:00-21:00

Per le rotte Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v. e Pantelleria-Roma e v.v. dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati rispettivamente sullo scalo di Catania e sullo scalo di Roma.

2.3.   In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi Pantelleria-Palermo e v.v. e Lampedusa-Palermo e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 44 posti a volo e con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti a volo come specificato rispettivamente ai punti 2.1 a e 2.1 b.

I servizi Lampedusa-Catania e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 44 posti a volo come specificato al punto 2.1 c.

I servizi Lampedusa-Roma e Pantelleria-Roma dovranno essere effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti a volo come specificato rispettivamente ai punti 2.1 d e 2.1 e.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Su tutti i servizi di cui sopra dovrà essere garantita una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati 3 posti 2 rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza.

Sui voli effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti dovranno essere offerte adeguate garanzie per il trasporto di persone diversamente abili (WCHR, WCHS, WCHC), barellati, salme ed in caso di necessità merce.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4.   In termini di tariffe:

a)

le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Pantelleria-Palermo o v.v.

29,00 EUR

Lampedusa-Palermo o v.v.

31,00 EUR

Lampedusa-Catania o v.v.

31,00 EUR

Lampedusa-Roma o v.v.

60,00 EUR

Panteleria-Roma o v.v. 6

0,00 EUR

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b)

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Siciliana. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il comitato tecnico paritetico attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.5.   In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 800 000,00 EUR mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale in Sicilia;

garantire che i voli siano operati entro i 30 minuti rispetto all'orario stabilito (coefficiente di puntualità del servizio);

attribuire a ciascun passeggero, per ogni ritardo superiore ai 30 minuti, un credito di 15,00 EUR da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

Sono esclusi dall'applicazione della sopra descritta regola i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27.1.2006 che reca «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato».


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/16


Linee guida riguardante destinazione particolare «destinato alla fabbricazione industriale» ai fini dell'applicazione dei taluni contingenti tariffari per prodotti della pesca originari della Norvegia e dell'Islanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/06)

Nell'ambito del regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia, e del regolamento (CE) n. 1921/2004 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda, sono aperti contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0752, 09.0754, 09.0756, 09.0760, 09.0763, 09.0778 e 09.0792 per alcuni prodotti della pesca «destinati alla fabbricazione industriale». I regolamenti non definiscono l'espressione «destinato alla fabbricazione industriale».

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme di questi contingenti tariffari comunitari, la Commissione, sentito il parere del Comitato del codice doganale, sezione economia tariffaria, ha elaborato le linee guida seguenti.

1)

Ai fini dell'applicazione dei contingenti tariffari aventi i numeri d'ordine 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763, 09.0778 e 09.0792, l'espressione «destinato alla fabbricazione industriale» deve essere intesa come segue:

«I contingenti tariffari si applicano ai prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i prodotti destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti: pulitura, eviscerazione, taglio della coda, decapitazione, taglio, campionatura, cernita, etichettatura, confezionamento, refrigerazione, congelamento, surgelamento, scongelamento e separazione.

Tuttavia, i contingenti tariffari si applicano ai prodotti destinati a subire le operazioni di taglio seguenti: il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati, il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.

Il beneficio dei contingenti tariffari non si applica ai prodotti destinati a subire operazioni che danno diritto al beneficio dei contingenti tariffari, se tali operazioni sono effettuate a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione.

La concessione relativa alla riduzione dei dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.»

2)

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario avente il numero d'ordine 09.0756, l'espressione «destinato alla fabbricazione industriale» deve essere intesa come segue:

«Il contingente tariffario si applica ai prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i prodotti destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti: pulitura, eviscerazione, taglio della coda, decapitazione, taglio, campionatura, cernita, etichettatura, confezionamento, refrigerazione, congelamento, surgelamento, scongelamento e separazione.

Tuttavia, il contingente tariffario si applica ai prodotti destinati a subire le operazioni di taglio seguenti: il taglio a dadi, il filettaggio, il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.

Il beneficio del contingente tariffario non si applica ai prodotti destinati a subire operazioni che danno diritto al beneficio del contingente tariffario, se tali operazioni sono effettuate a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione.

La concessione relativa alla riduzione dei dazi doganali nell'ambito del contingente tariffario si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.»


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/17


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4455 — Schmolz + Bickenbach/Swiss Steel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/07)

Il 29.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4455. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/17


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso n. COMP/M.4449 — KKR/SIF (Tarkett)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/08)

Il 7.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4449. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/18


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4239 — Plastic Omnium/Inopart)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 305/09)

Il 27.10.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/19


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa alla cooperazione tra l'Autorità stessa e le giurisdizioni degli Stati EFTA ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

(2006/C 305/10)

A.

La presente comunicazione è pubblicata ai sensi delle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE») e dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «l'accordo su vigilanza e Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha pubblicato una comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1). Tale atto non vincolante contiene i principi e le regole a cui si attiene la Commissione in materia di concorrenza. Illustra anche le modalità con le quali è previsto che si stabilisca la cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA considera l'atto succitato rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di garantire un'applicazione uniforme del diritto SEE della concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità adotta la presente comunicazione in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo su vigilanza e Corte.

D.

In particolare, scopo della presente comunicazione è precisare come l'Autorità di vigilanza EFTA intenda cooperare con le giurisdizioni nazionali degli Stati EFTA (2) ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE nei casi individuali (3), sempre tenendo conto dell'indipendenza delle giurisdizioni nazionali.

I.   OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

1.

La presente comunicazione tratta della cooperazione tra l'Autorità di vigilanza EFTA e le giurisdizioni degli Stati EFTA quando queste applicano gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Ai fini della presente comunicazione per «giurisdizioni degli Stati EFTA» (in appresso «giurisdizioni nazionali») si intendono i giudici di uno Stato EFTA che sono competenti per applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e che sono legittimati ai sensi dell'articolo 34 a chiedere alla Corte EFTA un parere consultivo in materia d'interpretazione dell'accordo SEE e dell'accordo su vigilanza e Corte (4).

2.

Le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad applicare gli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE in controversie tra privati, quali azioni relative a contratti o azioni per danni. Esse possono anche intervenire in veste di autorità incaricate dell'esecuzione nell'interesse pubblico o di organo di appello. Una giurisdizione nazionale può eventualmente essere designata come autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA (in appresso «autorità nazionale garante della concorrenza») ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (in appresso «capitolo II»), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (5). In tal caso la cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA non è disciplinata soltanto dalla presente comunicazione, ma anche dalla comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità EFTA garanti della concorrenza (6).

II.   APPLICAZIONE DEL DIRITTO SEE DELLA CONCORRENZA DA PARTE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

A.   COMPETENZA DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI NELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SEE DELLA CONCORRENZA

Se le giurisdizioni nazionali sono competenti a trattare un caso (7), esse sono anche competenti per l'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (8). Inoltre, è opportuno ricordare che gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE disciplinano questioni di interesse pubblico e sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo SEE, fra cui l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate (9).

3.

Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, laddove per effetto del diritto interno le giurisdizioni nazionali sono obbligate a sollevare d'ufficio questioni di diritto fondate su disposizioni nazionali vincolanti, la cui applicazione non è stata invocata dalle parti, lo stesso obbligo esiste anche quando si tratti di applicare disposizioni vincolanti di diritto comunitario, come le regole comunitarie in materia di concorrenza. La conclusione è identica nel caso in cui il diritto interno attribuisce alle giurisdizioni nazionali la discrezionalità di applicare d'ufficio disposizioni nazionali vincolanti: i giudici nazionali devono applicare le regole della concorrenza anche nei casi in cui la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in cui il diritto interno consente loro tale applicazione. Tuttavia, il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda (10). L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le giurisdizioni nazionali degli Stati EFTA abbiano un obbligo analogo nei casi in cui siano state applicate le corrispondenti norme SEE (11).

4.

A seconda delle funzioni ad esse attribuite dal diritto nazionale, le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE in procedimenti amministrativi, civili o penali (12). In particolare, quando una persona fisica o giuridica chiede al giudice nazionale di tutelare i suoi diritti soggettivi, le giurisdizioni nazionali svolgono nell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE una funzione specifica, che è diversa dall'applicazione fattane nell'interesse pubblico dall'Autorità di vigilanza EFTA o dalle autorità nazionali garanti della concorrenza (13). Infatti, le giurisdizioni nazionali possono applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE stabilendo la nullità di un contratto o concedendo il risarcimento di danni.

5.

Le giurisdizioni nazionali possono applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE senza necessariamente applicare in parallelo il diritto nazionale in materia di concorrenza. Tuttavia, se una giurisdizione nazionale applica il diritto nazionale della concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (14) o ad abusi vietati dall'articolo 54 dell'accordo SEE, essa è tenuta ad applicare anche le regole di concorrenza SEE a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate (15).

6.

Il capitolo II non si limita a conferire alle giurisdizioni nazionali il compito di applicare il diritto SEE della concorrenza. L'applicazione parallela del diritto della concorrenza nazionale ad accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti dell'accordo SEE non deve portare ad un risultato diverso da quello che si avrebbe applicando le regole di concorrenza SEE. L'articolo 3, paragrafo 2, del capitolo II dispone che accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che non costituiscono un'infrazione all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE o soddisfano le condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, di detto accordo, non possono essere vietati neppure dal diritto nazionale della concorrenza (16). D'altro canto, nell'accordo SEE si prevede che eventuali conflitti dovuti alla simultanea applicazione del diritto nazionale e del diritto SEE vadano risolti concedendo la supremazia al diritto SEE. Accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che violano l'articolo 53, paragrafo 1 e non soddisfano le condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE non possono pertanto essere autorizzati dal diritto nazionale della concorrenza (17). Per quanto concerne l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza e dell'articolo 54 dell'accordo SEE in caso di condotta unilaterale, l'articolo 3 del capitolo II non prevede un analogo obbligo di convergenza. Tuttavia, in caso di conflitto di disposizioni, è opportuno che i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che sia in contrasto con una norma SEE applicata, a prescindere dal fatto che la disposizione nazionale in questione sia stata adottata prima o dopo la norma SEE (18).

7.

Oltre all'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, le giurisdizioni nazionali sono anche competenti per l'applicazione di atti inseriti nell'accordo SEE, sentenze della Corte EFTA e decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA. Le giurisdizioni nazionali possono quindi dover dare esecuzione a decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA (19) o a atti inseriti nell'accordo SEE che applicano l'articolo 53, paragrafo 3 di detto accordo a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate, nonché a decisioni della Commissione. Nell'applicare tali disposizioni del diritto della concorrenza SEE le giurisdizioni nazionali agiscono nell'ambito del diritto SEE e sono di conseguenza tenute ad osservare i principi generali di tale diritto (20).

8.

Nell'applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE le giurisdizioni nazionali devono spesso valutare questioni economiche e giuridiche complesse (21). Nell'applicare le regole di concorrenza SEE le giurisdizioni nazionali devono osservare i principi consolidati del diritto SEE (22), nonché gli atti inseriti nell'accordo SEE che applicano l'articolo 53, paragrafo 3 di detto accordo a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate (23). Inoltre l'applicazione che è stata data agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE dall'Autorità di vigilanza EFTA in un caso specifico è vincolante per le giurisdizioni nazionali quando applicano il diritto SEE della concorrenza nello stesso caso, parallelamente o successivamente all'Autorità di vigilanza (24). Analogamente le giurisdizioni nazionali sono tenute a rispettare l'applicazione che è stata data agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE dalla Commissione in un caso specifico, quando applicano il diritto SEE della concorrenza nello stesso caso, parallelamente o successivamente alla Commissione. Infine, e fatta salva l'interpretazione definitiva dell'accordo SEE da parte della Corte EFTA e dei giudici comunitari, le giurisdizioni nazionali possono fare riferimento a decisioni dell'Autorità di vigilanza o della Commissione, agli atti inseriti nell'accordo SEE che presentano elementi di analogia con la causa di cui trattasi, come pure alle comunicazioni e alle linee direttrici dell'Autorità stessa relative all'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (25).

B.   ASPETTI PROCEDURALI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SEE DELLA CONCORRENZA DA PARTE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

9.

Le procedure per dare esecuzione alle regole di concorrenza SEE da parte delle giurisdizioni nazionali e le sanzioni che queste ultime possono comminare in caso di infrazione a tali norme sono disciplinate in gran parte dal diritto nazionale. Tuttavia, in una certa misura, il diritto SEE determina anche le condizioni di applicazione delle regole di concorrenza SEE. L'accordo su vigilanza e Corte autorizza le giurisdizioni nazionali ad avvalersi di taluni strumenti, ad esempio a chiedere un parere dell'Autorità di vigilanza EFTA su questioni attinenti all'applicazione delle regole di concorrenza SEE (26). Tali giurisdizioni possono anche introdurre regole procedurali vincolanti volte ad avere un impatto sui procedimenti in corso, ad esempio quella di permettere all'Autorità di vigilanza ed alle autorità nazionali garanti della concorrenza di presentare osservazioni scritte (27). Queste disposizioni del diritto SEE prevalgono sulle disposizioni di diritto nazionale (28).

10.

In mancanza di disposizioni di diritto SEE sulle procedure e le sanzioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza SEE da parte delle giurisdizioni nazionali, queste applicano il diritto procedurale nazionale e — nella misura in cui sono competenti a farlo — comminano le sanzioni previste dal diritto nazionale. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni nazionali deve essere compatibile con i principi generali del diritto SEE. Al riguardo è utile ricordare la giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale:

a)

in caso di violazione del diritto SEE, il diritto nazionale deve prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (29);

b)

quando la violazione del diritto SEE arreca un pregiudizio ad un privato, questi dovrebbe, al verificarsi di determinate condizioni, poter chiedere alla giurisdizione nazionale il risarcimento dei danni (30);

c)

le norme procedurali e le sanzioni che le giurisdizioni nazionali applicano per dare attuazione al diritto SEE

non devono rendere tale attuazione eccessivamente difficile o praticamente impossibile (principio di efficacia) (31) e

non devono essere meno favorevoli delle disposizioni applicabili in sede di applicazione di disposizioni equivalenti di diritto nazionale (principio di equivalenza) (32).

In base al principio di prevalenza delle norme SEE applicate rispetto alla legislazione nazionale (33) le giurisdizioni nazionali non possono applicare disposizioni nazionali che siano in contrasto con tali principi.

C.   APPLICAZIONE PARALLELA O CONSECUTIVA DEL DIRITTO SEE DELLA CONCORRENZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA E DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

11.

Una giurisdizione nazionale può trovarsi ad applicare il diritto SEE della concorrenza ad un accordo, una decisione, una pratica concordata o ad un comportamento unilaterale che pregiudica il commercio tra Parti contraenti contemporaneamente all'Autorità di vigilanza EFTA (34) o successivamente a detta Autorità (35). Nei punti che seguono si illustrano alcuni degli obblighi ai quali le giurisdizioni nazionali devono attenersi in simili circostanze.

12.

Quando una giurisdizione nazionale si pronuncia prima che lo abbia fatto l'Autorità di vigilanza EFTA, deve evitare di adottare una decisione in contrasto con la decisione contemplata da detta Autorità (36). A tal fine la giurisdizione nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA se abbia avviato un procedimento riguardante i medesimi accordi, decisioni o pratiche (37) e, in caso affermativo, di informarla sull'andamento del procedimento e sulla probabilità che venga adottata una decisione in merito al caso in questione (38). La giurisdizione nazionale può anche, se lo ritiene necessario nell'interesse della certezza del diritto, prendere in considerazione la possibilità di sospendere il proprio procedimento finché l'Autorità di vigilanza EFTA non abbia adottato una decisione (39). Da parte sua l'Autorità di vigilanza EFTA farà il possibile per dare la precedenza ai casi per i quali ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del capitolo III dell'accordo su vigilanza e Corte (in appresso «capitolo III») e che sono oggetto di procedimenti nazionali rimasti di conseguenza sospesi, soprattutto quando ne dipenda l'esito di una controversia civile. Tuttavia, quando la giurisdizione nazionale non abbia motivi ragionevoli per dubitare del tenore della decisione contemplata dall'Autorità di vigilanza EFTA, o quando quest'ultima abbia già adottato una decisione su un caso analogo, la giurisdizione nazionale ha facoltà di pronunciarsi sulla causa pendente conformemente alla decisione contemplata o anteriore senza essere tenuta a chiedere all'Autorità di vigilanza le informazioni di cui sopra o ad attenderne la decisione.

13.

Quando l'Autorità di vigilanza EFTA si pronuncia in un caso specifico prima della giurisdizione nazionale, quest'ultima non può prendere una decisione in contrasto con quella di detta Autorità. L'effetto vincolante della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA non pregiudica ovviamente l'interpretazione del diritto SEE da parte della Corte EFTA. Di conseguenza, se una giurisdizione nazionale dubita della legittimità di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, non può sottrarsi all'effetto vincolante di tale decisione se la Corte EFTA non si pronuncia in senso contrario (40). Perciò, se una giurisdizione nazionale ha intenzione di pronunciarsi in modo contrastante con la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, deve sottoporre alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo (articolo 34 dell'accordo su vigilanza e Corte). La Corte si pronuncerà allora sulla conformità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA con il diritto SEE. Tuttavia, se la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è oggetto di un ricorso presso la Corte EFTA ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo su vigilanza e Corte e l'esito della controversia dinanzi alla giurisdizione nazionale dipende dalla validità della decisione dell'Autorità di vigilanza, la giurisdizione nazionale dovrebbe sospendere il procedimento in attesa della sentenza definitiva della Corte EFTA sul ricorso per annullamento a meno che non ritenga che, viste le circostanze del caso, sia opportuno chiedere alla Corte EFTA di formulare un parere sulla validità della decisione dell'Autorità stessa (articolo 34 dell'accordo su vigilanza e Corte) (41).

14.

Quando una giurisdizione nazionale sospende un procedimento, per esempio per attendere una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA (situazione descritta al punto 12 della presente comunicazione) o una pronuncia definitiva della Corte EFTA su un ricorso per annullamento o su una domanda di parere consultivo (situazione descritta al punto 13), essa è tenuta a valutare se, per la difesa degli interessi delle parti, sia necessario disporre misure provvisorie (42).

III.   LA COOPERAZIONE TRA L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

15.

Il corpus dell' accordo SEE e dell'accordo su vigilanza e Corte, che pure instaura un meccanismo di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte EFTA all'articolo 34 dell'accordo su vigilanza e Corte, non prevede invece esplicitamente una cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA. Tuttavia l'articolo 3 dell'accordo SEE che s'ispira e riproduce in gran parte l'articolo 10 del trattato CE, obbliga le Parti contraenti ad adottare tutte le misure opportune al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo SEE. Le giurisdizioni comunitarie hanno dichiarato che l'articolo 10 del trattato CE impone alle istituzioni europee e agli Stati membri un dovere reciproco di leale collaborazione allo scopo di conseguire gli obiettivi del trattato stesso. L'articolo 10 del trattato CE implica quindi che la Commissione è tenuta ad assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario (43). L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene di essere tenuta a un obbligo analogo di leale collaborazione nei confronti delle giurisdizioni nazionali degli Stati EFTA, a norma del corrispondente articolo 3 dell'accordo SEE e articolo 2 dell'accordo su vigilanza e Corte. Analogamente le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere l'Autorità di vigilanza nell'adempimento dei suoi compiti (44).

16.

È opportuno accennare anche alla cooperazione tra giurisdizioni nazionali e autorità nazionali, in particolare autorità nazionali garanti della concorrenza, per l'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Se la cooperazione tra queste due categorie di autorità nazionali è disciplinata fondamentalmente dal diritto nazionale, l'articolo 15, paragrafo 3 del capitolo II dispone che le autorità nazionali garanti della concorrenza devono avere la possibilità di presentare osservazioni alle giurisdizioni nazionali dello Stato EFTA cui appartengono. I punti 31 e da 33 a 35 della presente comunicazione si applicano mutatis mutandis anche a tali osservazioni.

A.   L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA COME AMICUS CURIAE

17.

Per aiutare le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto SEE della concorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta a fornire assistenza alle giurisdizioni nazionali, qualora queste ultime ritengano tale assistenza necessaria per pronunciarsi in una causa. L'articolo 15 del capitolo II indica il genere di assistenza più frequentemente richiesta: la trasmissione di informazioni (punti da 21 a 26 infra) e dei pareri dell'Autorità di vigilanza EFTA (punti da 27 a 30), entrambi su richiesta di una giurisdizione nazionale, e la possibilità per l'Autorità stessa di presentare osservazioni (punti da 31 a 35). Poiché questi tipi di assistenza sono previsti dal capitolo II, essi non possono essere limitati da norme nazionali degli Stati EFTA. Tuttavia, in assenza di norme procedurali SEE al riguardo e nella misura in cui sono necessarie per agevolare queste forme di assistenza, gli Stati EFTA sono tenuti ad adottare le opportune disposizioni procedurali per consentire sia alle giurisdizioni nazionali che all'Autorità di vigilanza EFTA di esaurire le possibilità offerte dal capitolo II (45).

18.

La giurisdizione nazionale può inviare la richiesta di assistenza per iscritto al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

o trasmetterla per posta elettronica al seguente indirizzo:

registry@eftasurv.int

19.

Va ribadito che, quale che sia la forma assunta dalla cooperazione con le giurisdizioni nazionali, l'Autorità di vigilanza EFTA rispetterà l'indipendenza delle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza l'assistenza offerta dall'Autorità di vigilanza EFTA non vincola la giurisdizione nazionale. L'Autorità di vigilanza EFTA deve anche badare a rispettare l'obbligo del segreto d'ufficio e a salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza (46). Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 3 dell'accordo SEE e dall'articolo 2 dell'accordo su vigilanza e Corte di assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto SEE della concorrenza, l'Autorità di vigilanza è tenuta a mantenersi neutrale ed obiettiva. In effetti l'assistenza fornita dall'Autorità di vigilanza EFTA alle giurisdizioni nazionali si iscrive nel suo dovere di tutela dell'interesse pubblico. Essa non è quindi volta a servire gli interessi privati delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza l'Autorità di vigilanza non sente nessuna delle parti nell'ambito dell'assistenza prestata alla giurisdizione nazionale. Qualora sia stata consultata da una delle parti della causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale in merito a questioni sollevate dinanzi a questa, l'Autorità di vigilanza EFTA ne informerà il giudice nazionale, a prescindere dal fatto che i contatti con le parti abbiano avuto luogo prima o dopo la richiesta di assistenza della giurisdizione nazionale.

20.

L'Autorità di vigilanza EFTA riferirà sinteticamente, nella relazione annuale, in merito alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali a norma della presente comunicazione. Potrà anche mettere a disposizione i pareri e le osservazioni sul sito Internet.

1.   Il dovere dell'Autorità di vigilanza EFTA di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali

21.

Il dovere dell'Autorità di vigilanza EFTA di prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto SEE della concorrenza si traduce principalmente nell'obbligo dell'Autorità stessa di trasmettere alle giurisdizioni nazionali le informazioni che detiene. Una giurisdizione nazionale può, per esempio, chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di trasmetterle documenti in suo possesso o di comunicarle informazioni di natura procedurale per poter accertare se un determinato caso è all'esame dell'Autorità stessa, se quest'ultima ha avviato un procedimento o se ha già preso posizione. Una giurisdizione nazionale può anche chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA quando sarà presumibilmente presa una decisione, al fine di determinare le condizioni di un'eventuale decisione di sospensione del procedimento o di stabilire se sia necessario adottare misure provvisorie (47).

22.

Per assicurare una cooperazione efficiente con le giurisdizioni nazionali, l'Autorità di vigilanza EFTA si adopererà per comunicare alla giurisdizione nazionale le informazioni richieste entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA debba chiedere alla giurisdizione nazionale di precisare la sua richiesta o debba consultare le parti direttamente interessate dalla trasmissione dell'informazione, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceve la risposta.

23.

Nel trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali l'Autorità di vigilanza EFTA deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela offerta dagli articoli 122 dell'accordo SEE e 14 dell'accordo su vigilanza e Corte (48). L'articolo 14 dell'accordo su vigilanza e Corte CE vieta ai membri, funzionari e altri agenti dell'Autorità di vigilanza EFTA di divulgare informazioni protette dal segreto d'ufficio. L'articolo 122 dell'accordo SEE vieta ai rappresentanti, delegati ed esperti delle Parti contraenti, nonché ai funzionari e altri agenti, anche dopo la cessazione del servizio, di divulgare informazioni che per loro natura siano protette dal segreto d'ufficio e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi. Tale obbligo è anche specificato all'articolo 28 del capitolo II. Le informazioni protette dal segreto d'ufficio possono essere sia informazioni riservate che segreti commerciali. I segreti commerciali sono informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (49).

24.

Il combinato disposto degli articoli 3 e 122 dell'accordo SEE e 14 dell'accordo su vigilanza e Corte non comporta un divieto assoluto per l'Autorità di vigilanza EFTA di trasmettere alle giurisdizioni nazionali informazioni che siano protette dal segreto d'ufficio. Come conferma la giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie in merito al dovere di leale collaborazione della Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA allo stesso modo ritiene che il dovere di leale collaborazione la obblighi a comunicare alle giurisdizioni nazionali qualsiasi informazione da queste richiesta, anche se si tratta di informazioni protette dal segreto d'ufficio. Tuttavia nel prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali l'Autorità di vigilanza EFTA non può in alcun caso pregiudicare la tutela del segreto garantita dagli articoli 122 dell'accordo SEE e 14 dell'accordo su vigilanza e Corte.

25.

Di conseguenza, prima di trasmettere informazioni protette dal segreto d'ufficio ad una giurisdizione nazionale, l'Autorità di vigilanza EFTA ricorda a detta giurisdizione che è tenuta, a norma del diritto SEE, a tutelare i diritti conferiti dagli articoli 122 dell'accordo SEE e 14 dell'accordo su vigilanza e Corte alle persone fisiche e giuridiche, e le chiede se sia in grado di farlo e se voglia impegnarsi a garantire la tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. Se la giurisdizione nazionale non è in grado di assumere tale impegno, l'Autorità di vigilanza EFTA non le trasmetterà informazioni protette dal segreto d'ufficio (50). Solo se la giurisdizione nazionale si sarà impegnata a non divulgare le informazioni riservate e quelle che costituiscono segreti commerciali l'Autorità di vigilanza EFTA trasmetterà le informazioni richieste, specificando quali parti sono protette dal segreto d'ufficio e quali non lo sono e possono perciò essere divulgate.

26.

Vi sono altre eccezioni alla trasmissione di informazioni da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA alle giurisdizioni nazionali. In particolare l'Autorità di vigilanza EFTA può rifiutare di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare gli interessi del SEE o di evitare che siano compromessi il suo funzionamento e la sua indipendenza in quanto Autorità, in particolare pregiudicando l'assolvimento dei compiti che le sono affidati (51). Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza EFTA non trasmetterà alle giurisdizioni nazionali le informazioni presentate volontariamente da un'impresa che abbia richiesto un trattamento favorevole senza il consenso di quest'ultima.

2.   Richiesta di un parere su questioni attinenti all'applicazione del diritto SEE della concorrenza

27.

Quando è chiamata ad applicare il diritto SEE della concorrenza in una causa pendente dinanzi ad essa, una giurisdizione nazionale può in un primo momento cercare lumi nella giurisprudenza della Corte EFTA, nelle legislazione del SEE, nelle decisioni, comunicazioni e orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA, che applicano gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (52), nonché nella pertinente giurisprudenza e nelle decisioni delle giurisdizioni comunitarie e della Commissione che applicano il diritto SEE e il corrispondente diritto comunitario. Se questi strumenti interpretativi non danno indicazioni sufficienti, la giurisdizione nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA il suo parere su questioni attinenti all'applicazione delle regole di concorrenza SEE. La giurisdizione nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA un parere su questioni economiche, di fatto e di diritto (53). Ciò non pregiudica la possibilità o l'obbligo per la giurisdizione nazionale di chiedere alla Corte EFTA un parere consultivo sull'interpretazione o sulla validità del diritto SEE conformemente all'articolo 34 dell'accordo su vigilanza e Corte.

28.

Per essere in grado di esprimere un parere utile, l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alla giurisdizione nazionale ulteriori informazioni (54). Per assicurare una cooperazione efficiente con le giurisdizioni nazionali, l'Autorità di vigilanza EFTA si adopererà per comunicare al giudice nazionale il parere richiesto entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda. Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA debba chiedere alla giurisdizione nazionale informazioni complementari per essere in grado di formulare il parere, il termine inizierà a decorrere dal momento del ricevimento delle informazioni complementari.

29.

Nell'esprimere il parere l'Autorità di vigilanza EFTA si limiterà a fornire alla giurisdizione nazionale gli elementi di fatto o i chiarimenti economici o giuridici richiesti, senza entrare nel merito della controversia sottoposta alla giurisdizione nazionale. Inoltre il parere dell'Autorità di vigilanza non è legalmente vincolante per la giurisdizione dello Stato EFTA.

30.

Secondo quanto spiegato al punto 19 della presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA non sente le parti prima di formulare il parere per la giurisdizione nazionale. La giurisdizione nazionale terrà conto del parere dell'Autorità di vigilanza EFTA in base alle norme procedurali nazionali pertinenti, che devono essere conformi ai principi generali del diritto SEE.

3.   La presentazione di osservazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA alle giurisdizioni nazionali

31.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del capitolo II, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l'Autorità di vigilanza EFTA possono presentare osservazioni in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 53 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE alle giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare tali disposizioni. Il capitolo II distingue tra osservazioni scritte, che le autorità nazionali garanti della concorrenza e l'Autorità di vigilanza EFTA possono presentare di propria iniziativa, e osservazioni orali, che possono essere presentate solo previa autorizzazione della giurisdizione competente (55).

32.

Il capitolo II precisa che l'Autorità di vigilanza EFTA presenta osservazioni solo qualora ciò sia necessario ai fini dell'applicazione conforme dell'articolo 53 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Dato l'obiettivo delle osservazioni, l'Autorità di vigilanza EFTA si limiterà ad una analisi economica e giuridica dei fatti su cui verte la causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale.

33.

Per consentire all'Autorità di vigilanza EFTA di presentare osservazioni utili, le giurisdizioni nazionali possono essere invitate a trasmettere all'Autorità, o a far sì che venga trasmessa, la copia di qualsiasi documento necessario alla valutazione del caso. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del capitolo II, l'Autorità di vigilanza EFTA utilizzerà tali documenti esclusivamente per la preparazione delle sue osservazioni (56).

34.

Poiché il capitolo II non contiene disposizioni procedurali per la presentazione delle osservazioni, la procedura applicabile è determinata dalle norme e dalle prassi degli Stati EFTA in materia. Se uno Stato EFTA non ha ancora previsto una procedura applicabile al riguardo, spetta alla giurisdizione nazionale interessata determinare quali siano le regole procedurali da seguire per la presentazione di osservazioni nella causa pendente dinanzi ad essa.

35.

La procedura deve essere conforme ai principi esposti al punto 10 della presente comunicazione. Ciò implica tra l'altro che la procedura per la presentazione di osservazioni in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 53 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE:

a)

deve essere compatibile con i principi generali del diritto SEE, ed in particolare con i diritti fondamentali delle parti in causa;

b)

non deve rendere la presentazione di osservazioni eccessivamente difficile o praticamente impossibile (principio di efficacia) (57) e

c)

non può rendere la presentazione di tali osservazioni più difficile che la presentazione di osservazioni in procedimenti giudiziari nei quali si applicano norme di diritto nazionale equivalenti (principio di equivalenza).

B.   ASSISTENZA PRESTATA DALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA PER AGEVOLARLA NEL COMPITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO SEE DELLA CONCORRENZA

36.

Poiché il dovere di leale collaborazione implica anche che le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA assistano l'Autorità di vigilanza EFTA al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo SEE (58), il capitolo II prevede che tale assistenza possa esplicarsi in tre modi: 1) con la trasmissione di documenti necessari per la valutazione di un caso in cui l'Autorità di vigilanza desidera presentare osservazioni (cfr. punto 33), 2) con la trasmissione di sentenze che applicano l'articolo 53 o l'articolo 54 dell'accordo SEE, e 3) con l'intervento delle giurisdizioni nazionali nel quadro di ispezioni compiute dell'Autorità di vigilanza EFTA.

1.   La trasmissione di sentenze delle giurisdizioni nazionali che applicano gli articoli 53 o 54 dell'Accordo SEE

37.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del capitolo II, gli Stati EFTA trasmettono all'Autorità di vigilanza EFTA senza indugio, dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti, copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali nelle quali trovano applicazione l'articolo 53 o l'articolo 54 dell'accordo SEE. La trasmissione di sentenze nazionali attinenti all'applicazione degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE e le informazioni che ne derivano in merito ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali permettono innanzitutto all'Autorità di vigilanza EFTA di essere tempestivamente informata dei casi sui quali sarebbe opportuno presentare osservazioni qualora una delle parti ricorresse contro la sentenza.

2.   L'intervento delle giurisdizioni nazionali nel quadro di ispezioni compiute dell'Autorità di vigilanza EFTA

38.

Infine, le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad intervenire nel quadro di ispezioni compiute dall'Autorità di vigilanza EFTA presso imprese e associazioni di imprese. Il ruolo delle giurisdizioni nazionali dipende dal fatto che le ispezioni siano compiute nei locali dell'impresa o in altri locali.

39.

Per le ispezioni compiute nei locali delle imprese, la legislazione nazionale può richiedere l'autorizzazione di una giurisdizione nazionale affinché le forze dell'ordine possano assistere l'Autorità di vigilanza EFTA in caso di opposizione dell'impresa interessata. Tale autorizzazione può anche essere richiesta come misura cautelare. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all'oggetto degli accertamenti. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, la giurisdizione nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA, direttamente o tramite l'autorità nazionale garante della concorrenza, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali l'Autorità di vigilanza sospetta un'infrazione agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell'impresa interessata (59).

40.

Per le ispezioni in locali diversi da quelli delle imprese, il capitolo II prescrive che la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA che ordina tali ispezioni non possa essere eseguita senza l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale. In tal caso quest'ultima può controllare l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verificare che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. La giurisdizione nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA, direttamente o tramite l'autorità nazionale garante della concorrenza, spiegazioni dettagliate sugli elementi che sono necessari per consentirle la verifica della proporzionalità delle misure coercitive previste (60).

41.

In entrambi i casi di cui ai punti 39 e 40, la giurisdizione nazionale non può mettere in discussione la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA o la necessità degli accertamenti, né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità di vigilanza stessa (61). Infine, il dovere di leale collaborazione impone alla giurisdizione nazionale di prendere una decisione entro termini adeguati, che consentano all'Autorità di vigilanza di compiere efficacemente gli accertamenti (62).

IV.   DISPOSIZIONI FINALI

42.

La presente comunicazione è pubblicata per assistere le giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare gli articoli 53 ed 54 dell'accordo SEE. Essa non vincola le giurisdizioni nazionali, né pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati EFTA e delle persone fisiche e giuridiche in virtù del diritto SEE.

43.

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1995 relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA nell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (63).


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54.

(2)  Ai fini della presente comunicazione, per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA nei confronti dei quali è entrato in vigore l'accordo SEE.

(3)  La competenza per trattare i casi individuali che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Solo una delle autorità di vigilanza è competente per trattare un determinato caso.

(4)  Per i criteri per determinare quali organi possano essere considerati giurisdizioni ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo su vigilanza e Corte, vedi, ad esempio, la sentenza della Corte EFTA, causa E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, relazione della Corte EFTA [1994 -1995], pag. 15, e la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-516/99, Schmid, Racc. [2002] I-4573, punto 34: «la Corte tiene conto di un insieme di elementi quale l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente». Per quanto attiene alla giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie, l'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, fatti salvi futuri sviluppi della giurisprudenza stessa, le disposizioni dell'accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità con le pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo SEE. Quanto alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo su vigilanza e Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA tengono in debito conto i principi in esse stabiliti.

(5)  Ai sensi dell'accordo che modifica il protocollo 4 dell'accordo degli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, che è entrato in vigore il 19.5.2005, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte è ripreso in gran parte nel regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per quanto attiene all'EFTA (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(6)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità EFTA garanti della concorrenza, non ancora pubblicata.

(7)  La competenza di una giurisdizione nazionale dipende dalle norme nazionali, dalle pertinenti norme SEE e dalle norme internazionali in materia di competenza giurisdizionale.

(8)  Cfr. articolo 6 del capitolo II.

(9)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo SEE, in base al quale l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura è necessario al conseguimento degli obiettivi dell'accordo SEE, causa E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Kommuneforbund, relazione della Corte EFTA [2002], pag. 114, punto 40.

(10)  Cause riunite C-430/93 e C-431/93 van Schijndel, Racc. [1995] I-4705, punti da 13 a 15 e 22.

(11)  La situazione è diversa nel caso di norme SEE non applicate. Consegue dall'articolo 7 e dal protocollo 35 dell'accordo SEE che il diritto SEE non comporta un trasferimento di poteri legislativi. Il protocollo 35 dell'accordo SEE obbliga gli Stati EFTA a garantire, se del caso mediante una disposizione legislativa separata, che in caso di conflitto tra norme SEE applicate ed altre norme legislative, prevalgano le norme SEE. Di conseguenza, il diritto SEE non richiede che gli individui e gli operatori economici possano basarsi direttamente su norme SEE non applicate davanti alle giurisdizioni nazionali. Allo stesso tempo tuttavia, è coerente con l'obiettivo generale dell'accordo SEE di creare un mercato dinamico ed omogeneo, con il conseguente accento posto sulla tutela giuridica e sull'attuazione dei diritti degli individui, nonché con il principio di efficacia del diritto internazionale pubblico, il fatto che le giurisdizioni nazionali, nell'interpretare la legislazione nazionale, tengano conto di qualsiasi elemento pertinente di diritto SEE, che sia attuato o meno. Cfr causa E-4/01 Karl K. Karlsson, relazione della Corte EFTA [2002], pag. 240, punto 28.

(12)  L'ultima frase del considerando 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 precisa che il regolamento stesso non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese. L'Autorità di vigilanza EFTA analogamente ritiene che il capitolo II non si applichi a leggi nazionali degli Stati EFTA che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

(13)  Causa T-24/90, Automec, Racc. [1992] II-2223, punto 85.

(14)  Per ulteriori chiarimenti sul concetto di incidenza sul commercio, cfr. la comunicazione sull'argomento (GU non ancora pubblicata).

(15)  Cfr. articolo 3, paragrafo 1, del capitolo II.

(16)  Cfr. anche la comunicazione sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE (GU non ancora pubblicata).

(17)  Cfr. in merito causa E-1/94 Restamark, di cui alla nota in calce 4 e causa 14/68, Walt Wilhelm, Racc. [1969] punto 1 e cause riunite 253/78 e 1-3/79, Giry e Guerlain, Racc. [1980] 2327, punti da 15 a 17.

(18)  Cfr. in merito causa E-1/94 Restamark, di cui alla nota in calce 4 e causa C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), Racc. [2003], punto 49. Cfr. anche la nota in calce 11 supra.

(19)  Per es. una giurisdizione nazionale può essere chiamata a far eseguire una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA adottata a norma degli articoli da 7 a 10, 23 e 24 del capitolo II.

(20)  Cfr. per es. causa 5/88, Wachauf, Racc. [1989] 2609, punto 19.

(21)  Cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco, Racc. [1999] I-135, punto 50.

(22)  Cfr. nota in calce n. 4 della presente comunicazione.

(23)  Causa 63/75, Fonderies Roubaix, Racc. [1976] 111, punti da 9 a 11 e causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 46.

(24)  Sull'applicazione parallela o successiva del diritto SEE della concorrenza da parte delle giurisdizioni nazionali e dell'Autorità di vigilanza EFTA cfr. anche i punti da 11 a 14.

(25)  Causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Racc. [1989] 803, punto 27 e causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 50. È allegato alla presente comunicazione un elenco di comunicazioni e linee direttrici dell'Autorità di vigilanza EFTA nel settore della politica di concorrenza, nonché di atti inseriti nell'accordo SEE che applicano l'articolo 53, paragrafo 3 di detto accordo a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate.

(26)  Sulla possibilità per le giurisdizioni nazionali di chiedere un parere all'Autorità di vigilanza EFTA cfr. punti successivi da 27 a 30.

(27)  Sulla presentazione di osservazioni cfr. successivi punti da 31 a 35 della presente comunicazione.

(28)  Cfr. punto 3 della presente comunicazione e relativa nota in calce 11.

(29)  Cfr. causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. [1989] 2965, punti da 23 a 25.

(30)  Sui danni in caso di violazione da parte di uno Stato EFTA e sulle condizioni relative a tale responsabilità cfr. causa E-9/97, Erla Maria Sveinbjörnsdóttir, relazione della Corte EFTA [1995], pag. 95, punto 66 e causa E-4/01 Karl K. Karlsson hf, nota in calce 11. Sui danni in caso di infrazione commessa da un'impresa, cfr. causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. [2001] 6297, punti 26 e 27. Sui danni in caso di infrazione commessa da uno Stato membro o da un'autorità che è un'emanazione dello Stato e sulle condizioni di tale responsabilità dello Stato cfr. per esempio: cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, Racc. [1991] I-5357, punti da 33 a 36; causa C-271/91, Marshall/Southampton e South West Hampshire Area Health Authority, Racc. [1993] I-4367, punti 30 e da 34 a 35; cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. [1996] I-1029; causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. [1996] I-1631, punti da 39 a 46 e cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a 190/94, Dillenkofer, Racc. [1996] I-4845, punti da 22 a 26 e 72.

(31)  Cfr. ad esempio causa E-4/01 Karl K. Karlsson hf, nota in calce 11; causa 33/76 Rewe, Racc. [1976] 1989, punto 5; causa 45/76 Comet, Racc. [1976] 2043, punto 12 e causa 79/83, Harz, Racc. [1984] 1921, punti 18 e 23.

(32)  Cfr. ad esempio causa E-4/01 Karl K. Karlsson hf, nota in calce 11; causa 33/76 Rewe, Racc. [1976] 1989, punto 5; causa 158/80 Rewe, Racc. [1981] 1805, punto 44; causa 199/82, San Giorgio, Racc. [1983] 3595, punto 12 e causa C-231/96, Edis, Racc. [1998] I-4951, punti 36 e 37.

(33)  Si vedano anche le precedenti note 6 e 11.

(34)  L'articolo 11, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 40, paragrafi 3 e 4 del capitolo II, dovrebbe ostare all'applicazione parallela degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA e di una giurisdizione nazionale solo quando quest'ultima è stata designata come autorità nazionale garante della concorrenza.

(35)  Nell'esercizio dei poteri conferiti loro dagli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, le giurisdizioni nazionali devono inoltre tener conto dei poteri della Commissione al fine di evitare decisioni che potrebbero confliggere con quelle adottate o contemplate dalla Commissione, causa C-234/89, Delimitis, Racc.[1991] I-935, punto 47.

(36)  Cfr. articolo 16, paragrafo 1, del capitolo II.

(37)  L'Autorità di vigilanza EFTA dà avvio al procedimento allo scopo di adottare una decisione ai sensi degli articoli da 7 a 10 del capitolo II (cfr. articolo 2, paragrafo 2, del capitolo III). Secondo la Corte europea di giustizia, l'avvio di un procedimento implica un atto d'imperio della Commissione, col quale questa manifesti la propria volontà di adottare una decisione (causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. [1973] 77, punto 16).

(38)  Causa C-234/89 Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53 e cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94 Dijkstra, Racc. [1995] I-4471, punto 34. Cfr. sempre a questo proposito il punto 21 della presente comunicazione.

(39)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1, del capitolo II e le cause C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 47 e C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punto 51.

(40)  Cfr. causa 314/85, Foto-Frost, Racc. [1987] 4199, punti da 12 a 20.

(41)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1, del capitolo II e la causa C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punti da 52 a 59.

(42)  Cfr. causa C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punto 58.

(43)  Causa C-2/88 Imm, Zwartveld, Racc. [1990] I-3365, punti da 16 a 22 e causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53.

(44)  Causa C-94/00 Roquette Frères Racc. [2002] 9011, punto 31.

(45)  Sulla compatibilità delle norme procedurali nazionali con i principi generali del diritto SEE cfr. i punti 9 e 10 della presente comunicazione.

(46)  Per questi doveri cfr. ad esempio i punti da 23 a 26 della presente comunicazione.

(47)  Causa C-234/89 Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53 e cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94 Dijkstra, Racc. [1995] I-4471, punto 34.

(48)  Causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53.

(49)  Causa T-353/94, Postbank, Racc. [86] II-921, punti 86 e 87 e causa 145/83, Adams, Racc. [1985] 3539, punto 34.

(50)  Causa C-2/88, Zwartveld, Racc. [1990] I-4405, punti 10 e 11 e causa T-353/94, Postbank, Racc. [1996] II-921, punto 93.

(51)  Cfr. causa C-2/88, Zwartveld, Racc. [1990] I-4405, punti 10 e 11; causa C-275/2000, First e Franex, Racc. [2002] I-10943, punto 49 come pure causa T-353/94, Postbank, Racc. [1996] II-921, punto 93.

(52)  Cfr. punto 8 della presente comunicazione.

(53)  Causa C-234/89 Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53 e cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94 Dijkstra, Racc. [1995] I-4471, punto 34.

(54)  Si confrontino le cause 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. [1982] I-1791, punto 7 e 272/86, Commissione/Grecia, Racc. [1988] 4875, punto 30.

(55)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 4 del capitolo II, rimangono impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA dalla legislazione nazionale.

(56)  Cfr. anche l'articolo 28, paragrafo 2 del capitolo II, che vieta all'Autorità di vigilanza EFTA di divulgare le informazioni acquisite che siano protette dal segreto d'ufficio.

(57)  Cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst, Racc. [1989] 2859, punto 33. Cfr. anche articolo 15, paragrafo 3 del capitolo II.

(58)  Cfr. causa C-69/90, Commissione/Italia, Racc. [1991] 6011, punto 15.

(59)  Articolo 20, paragrafi da 6 a 8 del capitolo II e causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. [2002] 9011.

(60)  Cfr. articolo 21, paragrafo 3, del capitolo II.

(61)  Cfr. causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. [2002] 9011, punti 39 e da 62 a 66.

(62)  Ibidem, punti 91 e 92.

(63)  GU C 112 del 4.5.1995, pag. 7.


ALLEGATO

ATTI CORRISPONDENTI AI REGOLAMENTI COMUNITARI DI ESENZIONE PER CATEGORIA DI CUI ALL'ALLEGATO XIV DELL'ACCORDO SEE E COMUNICAZIONI ESPLICATIVE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Il presente elenco è disponibile, e aggiornato, sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/otherpublications/dbaFile1127.html

A.   Normativa di carattere generale (non settoriale)

1.   Comunicazioni di carattere generale

Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza all'interno del SEE (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 48 e supplemento SEE alla GU n. 28 del 16.7.1998, pag. 3).

Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (de minimis), (GU C 67 del 20.3.2003, pag. 20 e supplemento SEE alla GU n. 15 del 20.3.2003, pag. 11).

Linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, non ancora pubblicate.

Linee direttrici in materia di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, non ancora pubblicate.

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità EFTA garanti della concorrenza, non ancora pubblicata.

Comunicazione sulla cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA per l'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

Comunicazione sulla cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA nel trattamento dei casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

2.   Accordi verticali

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21) di cui al capitolo B, punto 2 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, sostituito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2000, GU L 103 del 12.4.2001, pag. 36 e supplemento SEE alla GU n. 20 del 12.4.2001, pag. 179.

Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 122 del 23.5.2002, pag. 1 e supplemento SEE alla GU n. 26 del 23.5.2002, pag. 7).

3.   Accordi di cooperazione orizzontale

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3) di cui al capitolo D, punto 6, dell'allegato IX dell'accordo SEE, sostituito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2000, GU L 52 del 22.2.2001, pag. 38 e supplemento SEE alla GU n. 9 del 22.2.2001, pag. 5.

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7) di cui al capitolo D, punto 7 dell'allegato IX dell'accordo SEE (sostituito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2000, GU L 52 del 22.2.2001, pag. 38 e supplemento SEE alla GU n. 9 del 22.2.2001, pag. 5).

Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 266 del 31.10.2002, pag. 1 e supplemento SEE alla GU n. 55, del 31.10.2002, pag. 1).

4.   Accordi di licenza di trasferimento di tecnologia

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11) di cui al capitolo C, punto 5 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, inserito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2005, non ancora pubblicato.

B.   Normative settoriali

1.   Assicurazioni

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8) di cui al capitolo J, punto 15b, dell'allegato XIV dell'accordo SEE, inserito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2003 (GU L 257 del 9.10.2003, pag. 37 e supplemento SEE alla GU n. 51 del 9.10.2003, pag. 24).

2.   Autoveicoli

Atto corrispondente al regolamento n. 1400/2002(CE) della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30) di cui al capitolo B, punto 4b dell'allegato XIV dell'accordo SEE, inserito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 136/2002, GU L 336 del 12.12.2002, pag. 38 e supplemento SEE alla GU n. 61 del 12.12.2002, pag. 31.

3.   Telecomunicazioni

Linee direttrici dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'applicazione delle regole di concorrenza del SEE nel settore delle telecomunicazioni (GU L 153 del 18.6.1994, pag. 35 e supplemento SEE alla GU n. 15 del 18.6.1994, pag. 34).

4.   Trasporti

Atto corrispondente al regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18) di cui al capitolo G, punto 11b, dell'allegato XIV dell'accordo SEE, inserito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/1994 e modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/1996 (GU L 71 del 13.3.1997, pag. 38 e supplemento SEE alla GU n. 11 del 13.3.1997, pag. 41 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/1999, GU L 296 del 23.11.2000, pag. 47 e supplemento SEE alla GU n. 54 del 23.11.2000, pag. 268 (islandese) e Del 2, pag. 232 (norvegese), e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2001, GU L 251 del 20.9.2001, pag. 23 e supplemento SEE alla GU n. 47 del 20.9.2001, pag. 10.

Atto corrispondente al regolamento (CE) n. 823/2000, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24) di cui al capitolo G, punto 11c, dell'allegato XIV dell'accordo SEE, inserito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/1996, GU L 124, del 23.5.1996, pag. 13 e supplemento SEE alla GU n. 22 del 23.5.1996, pag. 54, sostituito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2000, GU L 237 del 21.9.2000, pag. 60 e supplemento SEE alla GU n. 42 del 21.9.2000, pag. 3.


14.12.2006   

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C 305/32


Notifica delle autorità norvegesi riguardante i contributi previdenziali differenziati su base regionale

L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure notificate

(2006/C 305/11)

Data della decisione:

Stato EFTA: Norvegia

Caso N.: 59280

Denominazione: Contributi previdenziali differenziati su base regionale

Obiettivo: Ridurre o impedire lo spopolamento delle regioni meno popolate della Norvegia incentivando l'occupazione in queste regioni

Base giuridica: Articolo 1 della risoluzione annuale del Parlamento sulle aliquote dei contributi previdenziali ecc.; sezione 23-2 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 relativa al regime nazionale di previdenza (Folketrygdloven)

Bilancio: Circa 8,5 miliardi di NOK (1 miliardo di EUR) all'anno

Durata: Dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


14.12.2006   

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C 305/33


Importi delle soglie degli appalti pubblici

(2006/C 305/12)

Gli importi delle soglie applicabili ai sensi dell'accordo di cui al punto 2 (1) dell'allegato XVI dell'Accordo SEE [Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 2083/2005] e dall'accordo di cui al punto 4 (2) dell'allegato XVI dell'Accordo SEE [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, rettificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 2083/2005] sono i seguenti:

Euro

Corone islandesi

Franchi svizzeri

(Liechtenstein)

Corone norvegesi

80 000

6 812 745

123 725

660 000

137 000

11 666 826

211 880

1 130 250

211 000

17 968 616

326 326

1 740 750

422 000

35 937 233

652 652

3 481 500

1 000 000

85 159 320

1 546 570

8 250 000

5 278 000

449 470 890

8 162 796

43 543 500


(1)  Modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 68/2006 e n. 69/2006, entrambe del 2 giugno 2006, che modificano l'allegato XVI (Appalti) dell'Accordo SEE.

(2)  Idem.


14.12.2006   

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C 305/34


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

(2006/C 305/13)

A.

La presente comunicazione è pubblicata ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso «accordo SEE») e dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sulla vigilanza e sulla Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso la «Commissione») ha pubblicato una «Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)» (1). Tale atto non vincolante contiene i principi e le regole a cui si attiene la Commissione in materia di concorrenza e illustra in che modo la Commissione intenda fornire orientamenti informali alle imprese.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto sia rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di assicurare un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione in base ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte. Essa intende attenersi ai principi e alle norme fissati nella presente comunicazione nell'applicare le pertinenti norme SEE ad un determinato caso (2).

D.

In particolare, scopo della presente comunicazione è specificare in che modo l'Autorità di vigilanza EFTA intenda fornire orientamenti informali relativi alla sua applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE in un caso determinato.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l'Autorità EFTA è l'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

I.   CAPITOLO II, PARTE I DEL PROTOCOLLO 4 DELL'ACCORDO SULLA VIGILANZA E SULLA CORTE

1.

Il capitolo II, parte I del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte (3) (in appresso «capitolo II») istituisce un nuovo sistema di applicazione per gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE per quanto attiene all'EFTA. Inteso a riporre l'accento sull'obiettivo principale di un'applicazione efficace delle regole di concorrenza, il capitolo II crea nel contempo certezza giuridica, dal momento che prevede che gli accordi (4) che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, siano validi e pienamente applicabili ab initio senza che occorra una decisione previa di un'autorità garante della concorrenza (articolo 1 del capitolo II).

2.

Il quadro del capitolo II, pur introducendo un sistema in cui l'Autorità di vigilanza EFTA, le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA, nonché le giurisdizioni di tali Stati possono applicare gli articoli 53 e 54 nella loro interezza, limita con una serie di misure il rischio di un'applicazione non coerente, garantendo così la principale componente della certezza giuridica per le imprese, ovvero l'applicazione coerente delle regole di concorrenza in tutto il territorio coperto dall'accordo SEE.

3.

Le imprese sono generalmente in grado di valutare la legittimità delle loro azioni così da poter decidere se concludere un accordo o adottare una determinata pratica e in quale forma. Esse conoscono i fatti da vicino e hanno a loro disposizione il quadro giuridico costituito dagli atti corrispondenti ai regolamenti comunitari di esenzione per categoria di cui all'allegato XIV dell'accordo EFTA (in appresso «esenzioni per categoria»), la giurisprudenza e la prassi decisionale, nonché dal vasto orientamento fornito dalle linee guida e dalle comunicazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA (5).

4.

Parallelamente alla riforma delle norme di applicazione degli articoli 53 e 54 realizzata dal capitolo II e dalle esenzioni per categoria esistenti è stata effettuata una revisione delle comunicazioni e delle linee guida dell'Autorità di vigilanza EFTA al fine di facilitare ulteriormente l'autovalutazione da parte degli operatori economici. L'Autorità di vigilanza ha anche elaborato linee guida sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 (6). Nella grande maggioranza dei casi questi diversi strumenti permettono alle imprese di valutare in maniera affidabile i loro accordi ai sensi dell'articolo 53. Inoltre l'Autorità infliggerà ammende più che simboliche (7) solo nei casi in cui gli strumenti orizzontali, o la giurisprudenza o la prassi hanno stabilito che un determinato comportamento costituisce un'infrazione.

5.

Nei casi che, nonostante gli strumenti sopra indicati, danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l'applicazione degli articoli 53 e 54 è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dall'Autorità di vigilanza EFTA un orientamento informale. Ove lo giudichi opportuno e subordinatamente alle sue priorità in materia di applicazione l'Autorità può fornire tali orientamenti su questioni nuove relative all'interpretazione degli articoli 53 e/o 54 in una dichiarazione scritta (lettera di orientamento). La presente comunicazione fornisce alcuni dettagli su tale strumento.

II.   QUADRO ENTRO CUI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI PUBBLICARE UNA LETTERA DI ORIENTAMENTO

6.

Il capitolo II conferisce all'Autorità di vigilanza EFTA poteri per perseguire efficacemente le infrazioni agli articoli 53 e 54 e imporre sanzioni (8). Uno dei principali obiettivi del capitolo II è garantire un'applicazione efficiente delle regole di concorrenza del SEE eliminando il precedente sistema di notifica e consentendo così all'Autorità di vigilanza di concentrare la sua politica repressiva sulle infrazioni più gravi.

7.

Mentre il capitolo II non pregiudica la possibilità per l'Autorità di vigilanza EFTA di fornire orientamenti informali alle singole imprese, come indicato nella presente comunicazione, tale possibilità non dovrebbe interferire con l'obiettivo principale del capitolo II, che consiste nel garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza. L'Autorità di vigilanza può quindi fornire orientamenti informali alle singole imprese soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con le sue priorità in materia di applicazione.

8.

Subordinatamente al punto 7, l'Autorità di vigilanza EFTA, al ricevimento di una richiesta di una lettera di orientamento, valuterà l'opportunità di trattare tale domanda. L'emissione di una lettera d'orientamento potrà essere presa in considerazione soltanto se saranno soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

La valutazione sostanziale di un accordo o pratica ai sensi degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE solleva un problema di applicazione del diritto che non è chiarito né nel quadro giuridico del SEE esistente, inclusa la giurisprudenza della Corte EFTA e quella comunitaria, né negli orientamenti generali pubblicamente disponibili, nella prassi decisionale o nelle lettere di orientamento precedenti dell'Autorità di vigilanza EFTA o della Commissione (9).

b)

Una valutazione preliminare delle specificità e del contesto del caso sembra indicare che è utile chiarire la questione nuova mediante una lettera di orientamento in considerazione dei seguenti elementi:

l'importanza economica, dal punto di vista del consumatore, delle merci o servizi interessati dall'accordo, o dalla pratica, e/o

la misura in cui l'accordo o la pratica corrisponde o può corrispondere ad un utilizzo economico più diffuso nel mercato e/o

l'importanza degli investimenti legati all'operazione rispetto alla dimensione delle imprese interessate e la misura in cui l'operazione costituisce un'operazione strutturale come la formazione di un'impresa comune non pienamente autonoma.

c)

La lettera di orientamento può essere preparata sulla base delle informazioni fornite, non è richiesta cioè alcuna indagine supplementare.

9.

Inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA non prenderà in considerazione una richiesta di lettera di orientamento nei due casi seguenti:

i problemi sollevati nella richiesta sono identici o simili a quelli sollevati in una causa pendente davanti alla Corte EFTA, alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

l'accordo o la pratica cui si riferisce la richiesta sono oggetto di un procedimento pendente dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA, alla giurisdizione di uno Stato EFTA, o all'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA.

10.

L'Autorità di vigilanza EFTA non prenderà in considerazione le questioni ipotetiche e non emetterà lettere di orientamento su accordi o pratiche che non sono più attuati dalle parti. Le imprese possono tuttavia chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di emettere una lettera di orientamento su questioni sollevate da un accordo o pratica che essi abbiano progettato, ossia prima che detto accordo o detta pratica siano attuate. In tal caso l'operazione deve avere raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato perché la richiesta sia presa in considerazione.

11.

La richiesta di una lettera di orientamento non pregiudica il potere dell'Autorità di vigilanza EFTA di avviare un procedimento ai sensi del capitolo II relativamente ai fatti esposti nella domanda.

III.   INDICAZIONI SU COME RICHIEDERE GLI ORIENTAMENTI

12.

Per quanto riguarda le questioni di interpretazione sollevate da un accordo o una pratica, una richiesta può essere presentata da imprese che abbiano concluso un accordo, o abbiano adottato una pratica che può rientrare nel campo di applicazione degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE, o che abbiano intenzione di farlo.

13.

La richiesta di lettera di orientamento deve essere inviata al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles/Brussel

14.

Non esiste un formulario. Dovrà essere presentato un promemoria che indichi con chiarezza:

l'identità di tutte le imprese interessate e un indirizzo unico per i contatti con l'Autorità di vigilanza EFTA;

i problemi specifici in merito ai quali si chiedono orientamenti;

informazioni complete ed esaurienti su tutti i punti utili per valutare con cognizione di causa i problemi sollevati nonché la documentazione pertinente;

l'esposizione dettagliata, alla luce del punto 8, lettera a), dei motivi per cui i problemi sollevati nella richiesta sono nuovi;

qualsiasi altra informazione che permetta di valutare la domanda alla luce degli aspetti indicati ai punti da 8 a 10 della presente comunicazione, ivi compresa in particolare una dichiarazione che l'accordo o pratica cui si riferisce la domanda non è oggetto di procedimenti in corso presso un tribunale o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA;

qualora la domanda contenga elementi considerati segreti aziendali, l'indicazione precisa di tali elementi;

qualsiasi altra informazione o documento rilevante nel caso concreto.

IV.   TRATTAMENTO DELLA DOMANDA

15.

L'Autorità di vigilanza EFTA in linea di massima valuterà la richiesta sulla base delle informazioni fornite. Nonostante quanto stabilito al punto 8, lettera c), l'Autorità di vigilanza EFTA può utilizzare le informazioni supplementari di cui dispone provenienti da fonti pubbliche, procedimenti precedenti o da qualsiasi altra fonte e può chiedere al richiedente/richiedenti di fornire informazioni supplementari. Alle informazioni fornite dal richiedente/richiedenti si applicano le normali regole sul segreto professionale.

16.

L'Autorità di vigilanza EFTA può trasmettere alle autorità garanti della concorrenza della Commissione e degli Stati EFTA le informazioni ricevute e può a sua volta ricevere informazioni da queste ultime. Potrà discutere il merito della richiesta con le autorità garanti della concorrenza della Commissione o degli Stati EFTA prima di adottare una lettera di orientamento.

17.

Se non viene pubblicata alcuna lettera di orientamento l'Autorità di vigilanza EFTA ne darà comunicazione al richiedente/richiedenti.

18.

Un'impresa può ritirare la richiesta in qualsiasi momento. L'Autorità di vigilanza EFTA conserva in ogni caso le informazioni fornitele nell'ambito di una richiesta di orientamento e può utilizzarle in procedimenti successivi ai sensi del capitolo II (si veda sopra al punto 11).

V.   LETTERE DI ORIENTAMENTO

19.

Una lettera di orientamento contiene:

una descrizione sintetica dei fatti su cui si basa;

la motivazione giuridica principale che è alla base dell'interpretazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA delle questioni nuove e non risolte relative agli articoli 53 e/o 54 sollevate dalla richiesta.

20.

Una lettera di orientamento può limitarsi a trattare una parte delle questioni sollevate nella richiesta. Può anche comprendere altri elementi oltre a quelli indicati nella richiesta.

21.

Le lettere di orientamento sono pubblicate sul sito web dell'Autorità di vigilanza EFTA tenendo conto delle legittime esigenze di tutela dei segreti aziendali delle imprese. Prima di adottare una lettera di orientamento l'Autorità di vigilanza concorda con i richiedenti una versione pubblica.

VI.   EFFETTI DELLE LETTERE DI ORIENTAMENTO

22.

Le lettere di orientamento mirano in primo luogo ad aiutare le imprese ad effettuare da sole una valutazione dei loro accordi e delle loro pratiche con cognizione di causa.

23.

Una lettera di orientamento non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte EFTA o degli organi giurisdizionali comunitari.

24.

Una lettera di orientamento non esclude che successivamente l'Autorità di vigilanza EFTA esamini un accordo o una pratica che costituivano la base fattuale di una lettera di orientamento, nell'ambito di un procedimento a norma del capitolo II, in particolare a seguito di una denuncia. In tal caso l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto della lettera di orientamento precedente, subordinatamente in particolare ad eventuali cambiamenti dei fatti su cui essa si fondava, ad elementi nuovi sollevati da una denuncia, a sviluppi nella giurisprudenza della Corte EFTA o dei tribunali comunitari e a mutamenti più generali nella politica della stessa Autorità di vigilanza.

25.

Le lettere di orientamento non sono decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA, né vincolano le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA o le giurisdizioni competenti per l'applicazione degli articoli 53 e 54. Tuttavia le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA possono tenere conto delle lettere di orientamento emesse dall'Autorità di vigilanza EFTA nella maniera che esse giudichino opportuna nell'ambito di un caso specifico.


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pagg. 78-80.

(2)  La competenza per trattare i singoli casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Soltanto una delle autorità di vigilanza è competente per trattare un determinato caso.

(3)  Quando l'accordo che modifica il protocollo 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, sarà entrato in vigore, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte rispecchierà in gran parte il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per quanto attiene all'EFTA (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Nella presente comunicazione il termine «accordo» è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il termine «pratiche» si riferisce alla condotta di imprese dominanti. Il termine «imprese» comprende anche le «associazioni di imprese».

(5)  La maggior parte dei testi citati sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/ e

http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(6)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

(7)  Le ammende simboliche sono fissate normalmente a 1000 euro. Si vedano gli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione delle regole di concorrenza del SEE, GU C 10 del 16.01.2003, pag. 16 e supplemento SEE della GU n. 3 del 16.1.2003, pag. 6.

(8)  Cfr. in particolare gli articoli da 7 a 9, 12, da 17 a 24 e 29 del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte.

(9)  L'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, fatti salvi futuri sviluppi della giurisprudenza, le disposizioni dell'accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità con le pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo SEE. Quanto alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA tengono in debito conto i principi in esse stabiliti. Come stabilito nell'articolo 58 dell'accordo SEE e nel protocollo 23 di detto accordo, l'Autorità e la Commissione devono cooperare, fra l'altro, affinché l'accordo SEE sia attuato, applicato e interpretato in modo uniforme. Sebbene le decisioni della Commissione e le lettere di orientamento informali non siano vincolanti per l'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità in questo modo si sforzerà di tenere in debito conto la prassi consolidata della Commissione.


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/38


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 305/14)

Data di adozione:

Stato EFTA: Norvegia

Aiuto n.: caso 59434

Titolo: regime per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore marittimo (RSI marittima).

Obiettivo: Principale obiettivo del regime è rafforzare la competitività e accrescere il valore aggiunto nel settore marittimo, stimolando la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore.

Fondamento giuridico: St.prp. nr. 1 (2005-2006) Nærings- og hadelsdepartementet (Bilancio dello Stato, ministero del Commercio e dell'industria), capitolo 2421, sezione 79 e Mission Statement for Innovation Norway for 2006.

Bilancio/Durata: il bilancio del regime per il 2006 ammonta a 20 milioni di NOK (circa 2,6 milioni di EUR). Il bilancio annuo per gli anni seguenti è soggetto alle procedure parlamentari annue di bilancio. La durata del regime è di sei anni.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/39


Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, parte I, relativo agli aiuti di Stato in merito all'applicazione dell'articolo 3 della legge norvegese per la compensazione dell'IVA

(2006/C 305/15)

Con decisione n. 225/06/COL del 19 giugno 2006, allegata alla presente sintesi nella lingua facente fede, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 all'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte). Le autorità norvegesi sono state informate mediante invio di una copia della suddetta decisione.

L'Autorità di vigilanza EFTA invita pertanto gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a presentare eventuali osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Protocollo

35, Rue Belliard

B-1040 Bruxelles

Le osservazioni saranno comunicate alle autorità norvegesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

PROCEDURA

Con lettera del 16 ottobre 2003 l'Autorità di vigilanza ha ricevuto una denuncia in cui si asserisce che varie scuole comunali e dipartimentali che offrono servizi di istruzione specialistici in concorrenza con istituti privati beneficiano di aiuti di Stato mediante l'applicazione della compensazione prevista all'articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell'IVA.

A seguito di uno scambio di corrispondenza con le autorità norvegesi e con il ricorrente, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale in relazione a tale misura.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

Le autorità norvegesi hanno introdotto la tassa sul valore aggiunto nel 1970. Quantunque sussista un obbligo generale di pagare l'IVA a debito sui servizi sin dal 2001, taluni servizi esplicitamente menzionati sono ancora esenti dall'IVA. Pertanto, le imprese che svolgono un'attività non rientrante nell'ambito di applicazione della legge sull'IVA pagano l'IVA a credito sui loro acquisti di beni e servizi ma non possono fatturare l'IVA a debito nelle loro vendite.

A decorrere dal 1o gennaio 2004 le autorità norvegesi hanno adottato la legge sulla compensazione dell'IVA per alleviare distorsioni della concorrenza derivanti dalla legge sull'IVA in relazione ad attività svolte da enti pubblici non coperte dalla legge sull'IVA e non suscettibili di recupero dell' l'IVA a credito.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla compensazione dell'IVA, il governo norvegese compensa l'IVA a credito pagata da enti locali e regionali, imprese intermunicipali, imprese private o organizzazioni non aventi scopo di lucro che adempiono ad obblighi statutari di enti locali o regionali e talune altre istituzioni quando acquistano beni e servizi da altre imprese registrate. Quando le imprese pubbliche svolgono attività soggette all'applicazione della legge sull'IVA — e pertanto fatturano l'IVA a debito — possono dedurre l'IVA a credito come altre imprese che svolgono attività analoghe. D'altro canto, quando le imprese pubbliche svolgono attività che non rientrano nel campo di applicazione della legge sull'IVA, la legge per la compensazione dell'IVA prevede il rimborso dell'IVA a credito. Tuttavia, i competitori privati che svolgono attività analoghe elencate ai fini dell'applicazione della legge sulla compensazione dell'IVA non beneficiano della compensazione per l'IVA a credito pagata. Quantunque l'obiettivo principale di tale legge sia quello di creare un contesto concorrenziale equo tra l'approvvigionamento interno e l'esternalizzazione da parte degli enti pubblici, essa ha dato luogo ad una nuova distorsione della concorrenza nei casi in cui gli enti pubblici forniscono servizi in competizione con aziende private.

A seguito di un'analisi preliminare l'Autorità ritiene che la compensazione concessa a norma della legge sulla compensazione dell'IVA costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Lo Stato concede un vantaggio selettivo unicamente alle imprese elencate nell'ambito della legge sulla compensazione dell'IVA, che sono in competizione con altre imprese all'interno del SEE.

Se considerata aiuto di Stato, la compensazione per l'IVA a credito costituirebbe un aiuto al funzionamento. Pertanto, l'Autorità dubita che nel caso in questione possano applicarsi i previsti criteri di compatibilità con lo Spazio economico europeo previsti dal disposto dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE. Inoltre, l'Autorità di vigilanza ritiene in via preliminare che l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE non giustificherebbe la compatibilità della legge per la compensazione dell'IVA.

CONCLUSIONE

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo SEE. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 225/06/COL

of 19 July 2006

to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement with regard to Article 3 of the Norwegian Act on compensation for value added tax (VAT)

(Norway)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (1),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (2), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (3), in particular to Article 24 thereof,

Having regard to Article 1(2) in Part I and Articles 4(4), 6 and 10 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement,

Whereas:

I.   FACTS

1   Procedure

By letter dated 16 October 2003, the Authority received a complaint in which it was alleged that several county municipal schools, which provide specialised educational services in competition with the complainant, receive State aid through the application of input tax compensation provided for in Article 3 of the Value Added Tax Compensation Act (4). According to the complainant, municipal schools that provide certain educational services falling outside the VAT system in competition with other undertakings, receive a compensation for the input VAT paid on goods and services purchased in relation to the services they provide on commercial basis, to which private competitors are not entitled. The letter was received and registered by the Authority on 20 October 2003(Doc. No. 03-7325 A).

After various telephone calls between the Authority and the complainant, the latter sent a letter dated 27 July 2004 providing additional information regarding the original complaint (Event No. 289514).

By letter dated 15 December 2004(Event No. 189295), the Authority informed the Norwegian authorities about the complaint and asked the Norwegian authorities for comments. Further, the Authority requested information and clarifications on the application of the input tax compensation in general and, more specifically, to the public undertakings referred to in the above-mentioned complaint.

By letter dated 17 January 2005 from the Mission of Norway to the European Union, forwarding two letters dated 14 January 2005, respectively from the Ministry of Modernisation and the Ministry of Finance, the Norwegian authorities provided answers to the Authority's questions on the application of input tax compensation in Article 3 of the VAT Compensation Act. The letter was received and registered by the Authority on 18 January 2005(Event No. 305693).

By letter dated 12 April 2005 from the Mission of Norway to the European Union, forwarding two letters dated 11 April 2005, respectively from the Ministry of Modernisation and the Ministry of Finance, the Norwegian authorities provided information in relation to the seven county municipal schools. The letter was received and registered by the Authority on 14 April 2005(Event No. 316494).

By letter dated 12 October 2005(Event No. 345123), the Authority sent a second information request to which the Norwegian authorities replied by letter dated 7 December 2005 from the Mission of Norway to the European Union, forwarding two letters dated 2 December 2005 and 30 November 2005 respectively from the Ministry of Modernisation and the Ministry of Finance. The letter was received and registered by the Authority on 8 December 2005(Event No. 353753).

2   Legal framework on VAT and VAT Compensation in Norway

First, on the basis of the information provided by the Norwegian authorities, the Authority will briefly describe the general VAT system in Norway, and the provisions of the VAT compensation basically aimed at local and regional authorities.

2.1   The VAT Act

2.1.1   General introduction

The Norwegian authorities introduced value added tax (5) in 1970 through the Value Added Tax Act of 19 June 1969 (6).

VAT is an indirect tax on consumption of goods and services. VAT is calculated at all stages of the supply chain and on imports of goods and services from abroad. The final consumer, not registered for VAT, absorbs VAT as part of the purchase price. The VAT due at each stage of the supply chain amounts to the difference between output tax and input tax. Output tax is, according to Article 4(1) of the VAT Act, a tax calculated and collected on sales of taxable goods and services. Input tax is, according to Article 4(2) of the VAT Act, a tax accrued on purchases of taxable goods and services. Taxable persons which are liable to output tax are entitled to deduct input tax for the goods and services acquired.

Until 1 July 2001, there was a general liability to pay output tax on supply of goods but only a limited number of services, specifically referred to in the VAT Act, were subject to output tax. From 1 July 2001 onwards, Norway introduced a general liability to pay output tax on supply of services. Certain services explicitly mentioned are still exempted from VAT.

2.1.2   Material scope of the VAT Act

VAT is paid on the sale of goods and services covered by the VAT Act.

Article 2 in Chapter I of the VAT Act provides a definition of goods and services within the meaning of the VAT Act:

‘By goods are meant physical objects, including real property. By goods are also meant electric power, water from waterworks, gas, heat and refrigeration. By a service is meant anything that can be supplied that is not regarded as goods as defined in the first sub-section. Also regarded as a service is a limited right to a physical object or real estate property, together with the total or partial utilisation of intangible property.’

Article 3 in Chapter I of the VAT Act defines a sale as follows:

‘—

The delivery of goods in return for a remuneration, including the delivery of goods produced on order or the delivery of goods in connection with the carrying out of services.

The carrying out of services in return for remuneration.

The delivery of goods or the carrying out of services as total or partial return for goods or services received’.

2.1.3   Deduction and refund (input tax)

It follows from the first sentence in Article 21 in Chapter VI of the VAT Act that, as a main rule, a registered person engaged in trade or business may deduct input tax on goods and services for use in an enterprise from the output tax charged on sales.

2.1.4   Transactions falling outside the scope of the VAT Act (7)

Articles 5, 5a and 5b in Chapter I of the VAT Act exempt certain transactions from the scope of application of the VAT Act. According to Article 5, sales by certain institutions, organisations etc (8) are not covered by the VAT Act (9). Furthermore, according to Article 5a, the VAT Act does not apply to the supply and letting of real estate or rights to real property. Finally, it follows from Article 5b that the supply of certain services, amongst others the supply of health and health related services, social services, educational services, financial services, services related to the exercise of public authority, services in the form of entitlement to attend theatre, opera, ballet, cinema and circus performances, exhibitions in galleries and museums, lottery services, services connected with the serving of foodstuffs in school and student canteens, etc, are not covered by the Act. The suppliers of such services are not permitted to charge output tax and, accordingly, do not get credit for input tax on purchases.

2.1.5   Liability to pay tax

According to Article 10(1) in Chapter III of the VAT Act, persons engaged in trade or business and liable to VAT registration, shall calculate and pay tax on sales of goods and services covered by the Act (10).

It follows from the above that any undertaking carrying out an activity which does not fall within the scope of the VAT Act pays input tax on its purchases of goods and services but cannot charge output tax on its sales.

However, when the State, municipalities and institutions which are owned or operated by the State or a municipality engage in activities falling within the scope of the VAT Act, they are subject to VAT in the same way as any other person engaged in trade or business on goods and services (11). These undertakings shall be registered in the VAT Register and calculate output tax on their sales. Accordingly, such undertakings are entitled to deduct input tax but only on goods and services which are sold to others.

Finally, as mentioned above, like any other undertaking, the State, municipalities and institutions owned or operated by the State may carry out activities which fall outside the scope of the VAT Act. When they carry out such activities which fall outside the VAT Act, they cannot charge output tax. Thus, they cannot, according to the VAT Act, recover input tax paid on their purchases of goods and services related to the said activity.

2.2   The VAT Compensation Act

2.2.1   General introduction

The VAT Compensation Act entered into force on 1 January 2004. According to Article 1, the objective of the VAT Compensation Act is to mitigate distortion of competition resulting from the VAT Act. According to the Norwegian authorities, the application of the VAT Act may result in distortions of competition for activities carried out by public authorities which are outside the scope of the VAT Act and which cannot accordingly recover input tax. This may influence decisions of public authorities when choosing between self supply of goods and services and purchase of goods and services liable for output tax from private service providers. By compensating public authorities for input tax on all goods and services, in general, the intention of the Norwegian authorities is to create a level playing field between self supply and outsourcing.

By introducing a general input tax compensation scheme in 2004 mainly for local and regional authorities, the Norwegian authorities replaced a limited input tax compensation scheme for local and regional authorities from 1995 (12). The old input tax compensation scheme was limited to services explicitly mentioned in the law. According to Article 2 of the old VAT Compensation Act, compensation of input tax covered only services such as laundry services, real estate construction work services and cleaning services.

2.2.2   Preparatory documents

a)   NOU 2003:3 (13)

In 2002, the Norwegian authorities appointed an expert committee (14) to consider solutions for making the VAT system neutral for public authorities in relation to procurement of goods and services.

The Rattsø Committee recommended introducing a compensation scheme for all input tax incurred by local and regional authorities when buying goods and services.

The Rattsø Committee outlined in its report possible new distortions of competition resulting from the proposed general input tax compensation scheme. According to the Rattsø Committee, a general input tax compensation scheme may imply new significant distortions of competition between municipalities carrying out economic activity and private undertakings when the activities carried out fall outside the scope of the VAT Act. This may apply, in the view of the Rattsø Committee, to the provision of services such as health and education. This means that entities falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act (15) are compensated for the input tax paid on all their purchases of goods and services whereas private undertakings providing the same services are not.

The Rattsø Committee made an assessment in Section 11.2.8 of its report on the proposed input tax compensation scheme in relation to the State aid rules of the EEA Agreement. The Rattsø Committee pointed out some concerns as to whether the compensation of input tax provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act could constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement (16).

b)   Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) (17)

Based on the considerations of the Rattsø Committee, the Norwegian Government on 3 October 2003 presented a proposition for a new Act on VAT Compensation (18) for municipalities and counties. According to the proposition, public authorities would be compensated for input tax on all goods and services.

The proposition acknowledged that a general compensation scheme would involve distortions of competition between public and private providers of services which are outside the scope of the VAT Act. In order to alleviate these distortions, it was i.a. proposed that private and non profit enterprises performing health, education and social services imposed by law should be comprised by the compensation.

2.2.3   Legal provisions

Article 2 of the VAT Compensation Act exhaustively lists the legal persons falling within the scope of the Act. The Article reads:

‘This act is applicable to:

a)

Local and regional authorities carrying out local or regional activities in which the local council or county council or another council under the Local Government Act (19) or other special local governmental legislation are the supreme body;

b)

Intermunicipal companies established according to the Local Government Act (20) or other special local governmental legislation;

c)

Private or non-profit undertakings in as far as they carry out health, educational or social services which are statutory obligations of local or regional authorities;

d)

Day care institutions as mentioned in Article 6 of the Day Care Act (21);

e)

Joint Parish Council (Kirkelig fellesråd).

The undertakings shall be registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (Enhetsregisteret)’.

According to Article 3 of the VAT Compensation Act, the Norwegian State compensates input tax paid by legal persons falling within the scope of the VAT Compensation Act when buying goods and services from other registered undertakings.

When public undertakings carry out activities within the scope of the VAT Act and consequently charge output tax, they can deduct input tax like other undertakings carrying out the same activities (22). On the other hand, when public undertakings carry out activities which fall outside the VAT Act, the VAT Compensation Act provides for the reimbursement of paid input tax (23).

Pursuant to Article 4(2) of the VAT Compensation Act, compensation of input tax is not granted when the entity has the right to deduct input VAT according to the VAT Act Chapter VI.

Moreover, Article 5 of the VAT Compensation Act states that total amount of the input tax compensated according to Article 3 of the VAT Compensation Act shall as the main rule be financed by reductions in the annual State transfers to local and regional authorities.

Article 6(1) of the VAT Compensation Act requires legal persons entitled to compensation of input tax to periodically submit data to the County Tax Assessment Office (Fylkesskattekontoret) showing total amount of input tax paid. To qualify for compensation, paid input tax must amount to a minimum of NOK 20 000 within a calendar year (24).

2.3   Comments by the Norwegian authorities

In its correspondence with the Authority, the Norwegian authorities claim that the compensation of input tax foreseen under Article 3 of the VAT Compensation Act falls outside the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement. The Norwegian authorities allege that when the scheme was introduced in 2004, municipal appropriations in the annual fiscal budget were reduced accordingly by the expected amount of input tax compensated. Therefore, the Norwegian authorities are of the opinion that the input tax compensation scheme is self-financing, and not financed through State resources from the fiscal budget (25).

Further, the Norwegian authorities justify the selective nature of Article 3 of the VAT Compensation Act by referring to the objective of the VAT Compensation Act. According to Article 1 of the VAT Compensation Act, the objective is to mitigate distortion of competition resulting from the general VAT system. By compensating the municipalities for input tax on all goods and services, the Norwegian authorities aim to create a level playing field between self-supply and outsourcing. Accordingly, the Norwegian authorities consider that the compensation of input tax provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act falls within the nature and logic of the VAT system (26).

Nevertheless, the Norwegian authorities acknowledge that the general input tax compensation scheme may imply an economic advantage for public entities carrying out economic activities falling outside the scope of the VAT Act.

On page 3 of the letter dated 30 November 2005 from the Norwegian Ministry of Finance, the Norwegian authorities state the following:

‘The full compensation scheme does not include private undertakings which conduct health services, social services or educational services which the law does not require the municipalities to carry out. Input VAT related to these activities must therefore normally be borne by the private undertakings themselves. Consequently when private undertakings carry out such services their operating costs may exceed the operating costs of municipal participants offering the same services’.

Finally, according to the Norwegian authorities, the scope of the VAT Compensation Act was limited in order to prevent it from becoming too extensive and costly for the tax authorities. When the scheme was framed it was also assumed that the number of public authorities carrying out commercial activities in sectors outside the VAT system was insignificant (27).

II.   APPRECIATION

1.   The scope of the current State aid investigation

The current State aid investigation started with a complaint regarding the concrete application of the VAT Compensation Act to a number of public undertakings involved in the provision of specialised educational services on a commercial basis. The State aid assessment of the allegations brought forward by the complainant is however intrinsically linked to the analysis of the VAT Compensation Act. Therefore, in the present decision, the Authority carries out an assessment of the VAT Compensation Act as such in relation to the State aid rules of the EEA Agreement.

2.   State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement

2.1.   Introduction

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

First, it must be noted that, as a general rule, the tax system of an EFTA State is not covered by the EEA Agreement. It must be understood that it is for each EFTA State to design and apply a tax system according to its own choices of policy. However, application of a tax measure, such as the input tax compensation provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act, may have consequences that would bring it within the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement. According to the case-law (28), Article 61(1) does not distinguish between measures of State intervention by reference to their causes or aims but defines them in relation to their effects.

Second, the question as to whether the measure at issue constitutes State aid arises only in so far as it concerns an economic activity (29), that is, an activity consisting of offering goods and services on a given market (30). A measure constitutes State aid only if it benefits an undertaking, a concept that, for the purposes of application of the rules on competition, encompasses, according to settled case-law, ‘every entity engaged in an economic activity, regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed’  (31).

Third, aid may be granted to public undertakings as well as to private undertakings (32). A public undertaking, in order to be regarded as recipient of State aid does not necessarily need to have a legal identity separate from the State. The fact that an entity is governed by public law and is a non-profit making institution does not necessarily mean that it is not an ‘undertaking’ within the meaning of the State aid rules (33). As mentioned above, the criterion is whether the entity carries out activities of an economic nature (34). In the case at hand, the scope of the VAT Compensation Act is not limited to non-economic activities. While compensation for VAT paid for non-economic activities would not amount to State aid, compensation for input VAT in relation to activities of an economic nature may involve State aid.

The Authority will assess the VAT Compensation Act as a scheme. Following the definition laid down in Article 1(d) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, an aid scheme is any act on the basis of which, without further implementing measures being required, individual aid awards may be made to undertakings defined within the act in a general and abstract manner. It also encompasses any act on the basis of which aid, which is not linked to a specific project, may be awarded to one or several undertakings for an indefinite period of time and/or for an indefinite amount. The measure under scrutiny concerns the compensation of input VAT to any legal person listed under Article 2 of the VAT Compensation Act which covers local and regional authorities, inter-municipal companies, private and non-profit undertakings carrying out statutory obligations on behalf of local authorities and certain other institutions. The compensation for input VAT is not an individual award of support to a single undertaking but a reoccurring event on a regular basis during an indefinite period of time in favour of an undefined number of beneficiaries. Hence, the notified measure has to be qualified as a scheme.

According to case law (35), the Authority would like to stress that it will assess the general characteristics of a scheme as such without examining each concrete application of the scheme in order to determine whether State aid is involved. The fact that support may also be granted to recipients which do not constitute undertakings does not alter this assessment.

2.2.   State resources

In order to constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, a measure must be granted by the State or through State resources.

The Authority considers that compensation granted under the VAT Compensation Act is granted by State resources since the compensation is granted by the State (36).

In the Authority's view it is not relevant for the assessment of whether the measure implies a drain on State resources, whether the central level of the State's cost of the compensation is counterbalanced by reduced transfer to the local and regional authorities as such. That the central level of the State finances is balanced by reducing internal block transfers between different levels of administration, does not alter this conclusion. In any case and although there is an aim to avoid reallocation of economic means between municipalities, reductions in transfers to individual municipalities are in principle independent of what they receive as compensation (37).

2.3.   Economic advantage

First, an aid measure must confer on the beneficiaries advantages that relieve them of charges that are normally borne from their budget.

A financial measure granted by the State or through State resources to an undertaking which would relieve it from costs which would normally have to be borne by its own budget constitutes an economic advantage (38). As a preliminary remark, as stated above, a public authority is only considered to be an undertaking when it carries out an economic activity.

The payment of input tax is an operating cost related to purchases in the normal course of an undertakings' economic activity, which is normally borne by the undertaking itself. To the extent that the Norwegian authorities compensate input tax on purchases of goods and services to undertakings not subject to VAT, but falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, they grant those undertakings an economic advantage. The operating costs which those undertakings will have to put up with are reduced in accordance with the amount of input tax compensated. In respect of goods and services not subject to output tax (with no credit for input tax), the Norwegian authorities grant, in application of the VAT Compensation Act, an advantage to the undertakings entitled to input tax compensation compared to those undertakings falling outside the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, which are not compensated for input tax.

2.4.   Selectivity

Further, to constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’. It has first to be assessed whether the VAT Compensation constitutes a selective measure for being a derogation from the general VAT System. If confirmative, it has to be assessed whether the derogation nevertheless is justified due to the nature or general scheme of the tax system in question. The EFTA Court and European Court of Justice has held that any measure intended partially or wholly to exempt firms in a particular sector from the charges arising from the normal application of the general system, without there being any justification for this exemption on the basis of the nature and logic of the general system, constitutes State aid (39). A specific tax measure can only be justified by the internal logic of the tax system if it is consistent with it (40). Only if the measure is justified by the nature or logic of the general system does it constitute a general measure (41) and does not fall under Article 61(1) of the EEA Agreement. Hence, if the VAT Compensation is a derogation which can not be justified due to the nature or general scheme of the system, the measure would be regarded as selective.

The VAT is an indirect tax on the consumption of goods and services. As a rule, VAT is calculated at all stages of the supply chain and on the import of goods and services from abroad. The final consumer, who is not registered for VAT, absorbs VAT as part of the purchase price. Although in principle all sales or goods and services are liable to VAT, some supplies are exempt (i.e. without a credit for input tax) which means that such supplies fall entirely outside the scope of the VAT Act. Businesses that only have such supplies cannot register for VAT and are not entitled to deduct VAT (42).

The scope of the VAT Compensation Act is positively defined in that only legal persons falling within Article 2 of the VAT Compensation Act can be compensated for input tax on purchases. The advantage granted under the VAT Compensation Act for undertakings refunded for their input tax implies a relief from the obligation that follows from the general VAT system. These undertakings are placed in a more favourable financial position than others providing the same services or goods but which are not listed under the VAT Compensation Act (43).

The fact that the number of undertakings able to claim entitlement under the measure at issue may be very large or that they belong to different sectors of activity is, according to settled case law (44), not sufficient to call into question its selective nature and therefore to rule out its classification as State aid. Similarly, aid may concern a whole economic sector and still be covered by Article 61(1) of the EEA Agreement (45).

The next step is then to assess whether this compensation nevertheless is in line with the nature and logic of the VAT system. In order to determine whether it is consistent with the nature and logic of the general VAT system, the Authority must assess whether the input tax refund provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act meets the objectives inherent in the VAT system itself, or whether it pursues other objectives outside the VAT system.

The Norwegian authorities State that, according to Article 1 of the VAT Compensation Act, the objective of the input tax compensation is to create a level playing field between self-supply and outsourcing. The objective pursued with the introduction of the VAT Compensation Act is to facilitate and encourage the choice by public entities between self supply and outsourcing of goods and services subject to VAT. The merit of the VAT Compensation Act is thus to create a level playing field between self supply and outsourcing by public entities. Although this objective is commendable, in the opinion of the Authority this can hardly be said to be in the nature and logic of the VAT system itself which is, as mentioned above, a tax on consumption. The VAT compensation is not a part of the VAT system, established in 1970, as such but a later separate measure to rectify some of the distortions created by the VAT system.

For the above mentioned reasons, in the preliminary opinion of the Authority the VAT compensation cannot be seen to be in the nature and logic of the VAT system. Hence, the input tax compensation as provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act is selective in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

2.5.   Distortion of competition

A measure must distort or threaten to distort competition for it to fall within the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement.

Only public and private entities falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act benefit from input tax compensation. However, when these entities provide services falling outside the VAT system in competition with undertakings falling outside the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, the latter will have to put up with higher purchase costs although they carry out similar services. Although the input tax compensation has been aimed at mitigating distortions for municipal acquisitions, it has created a distortion of competition between public authorities carrying out economic activities and private undertakings carrying out the same economic activities in sectors outside the scope of the VAT Act. By way of example, public schools providing specialised educational services in competition with other private operators receive a compensation for the input VAT paid in relation to these services whereas the latter have to put up with this costs. Accordingly, due to the intervention of the State, the products offered by private operators could be more expensive and thus competition is distorted. In areas where both public and private operators are compensated the aid would still threaten to distort competition between national and other EEA operators.

Thus, regarding provision of services outside the scope of the VAT Act, the Authority is of the preliminary opinion that competition between undertakings is distorted.

2.6.   Effect on trade

A State aid measure falls within the scope of 61(1) of the EEA Agreement only in as far as it affects trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement.

In the following, the Authority will assess whether the limitation of the scheme under assessment to certain legal persons and certain sectors hinders the aid from being capable of affecting trade between the Contracting Parties and hence brings it outside the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement.

Whenever an aid measure strengthens the position of an undertaking compared to other undertakings competing in intra EEA trade, the latter must be regarded as affected by that aid (46).

This is so even if the beneficiary undertaking is itself not involved in cross-border activities (47). This is because domestic production may be maintained or increased with the result that undertakings established within the area covered by the EEA Agreement have less chance of exporting their products to the market in the EEA State granting aid (48).

Moreover, the character of the aid does not depend on the local or regional character of the services supplied or on the scale of the field of activity concerned (49). The local character of the activities of the beneficiaries of a measure constitutes one of the features to be taken into account in the assessment of whether there is an effect on trade but it is not sufficient to prevent the aid from having an effect on trade (50). According to settled case-law, the relatively small amount of aid, or the relatively small size of the undertaking which receives it, does not, as such, exclude the possibility that trade within the EEA might be affected (51).

In the assessment of the effect on trade, the Authority is not required to determine the actual effect of an aid scheme but to examine whether it is potentially liable to affect trade within the EEA (52). Thus, the criterion of the effect on trade has been traditionally interpreted in a non restrictive way to the effect that, in general terms, a measure is considered to be State aid if it is capable of affecting trade between the EEA States (53).

In principle, the beneficiaries under the VAT compensation scheme can receive compensation for input VAT under the conditions of the scheme, regardless of whether aid to operators in these sectors would have an effect on trade. Since the VAT compensation arrangement is assessed as a scheme, the Authority must assess the general features of the scheme, as such, to ascertain whether it involves State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Case law of the ECJ has established that ‘in the case of an aid scheme, the Commission may confine itself to examining the general characteristics of the scheme in question without being required to examine each particular case in which it applies.’  (54). The EFTA Court has also endorsed this interpretation (55).

Aid can be granted to undertakings operating in sectors open for competition with other undertakings in the EEA. The complaint received by the Authority illustrates that aid might be granted to undertakings operating in competition with other undertakings in the EEA. Undertakings established in neighbouring European countries provide specialised educational services in competition with Norwegian institutions which benefit from the application of the VAT Compensation Act.

Articles 5 and 5a in Chapter I of the VAT Act exempt certain transactions from the scope of application of the VAT Act. Furthermore, Article 5b of the same Act provides that the supply of certain services, amongst others the supply of health and health related services, social services, educational services, financial services, services related to the exercise of public authority, services in the form of entitlement to attend theatre, opera, ballet, cinema and circus performances, exhibitions in galleries and museums, lottery services, services connected with the serving of foodstuffs in school and student canteens, etc, are not covered by the Act. All theses services are hence outside the scope of the VAT system, but are in principle covered by the VAT Compensation act (56). Some of these sectors are partly or fully open for EEA-wide competition. Aid granted to undertakings in these sectors is thus capable of affecting trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement.

For these reasons, and taking into account the Court's jurisprudence, the Authority preliminarily considers that the VAT Compensation Act is a general nationwide compensation scheme which is capable of affecting trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement (57).

2.7.   Conclusion

Since all conditions set out in Article 61(1) of the EEA Agreement seem to be fulfilled, it is the preliminary view of the Authority that, in applying the input tax compensation as provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act, the Norwegian authorities grant State aid to undertakings falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act.

3.   Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid (…). The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

The Norwegian authorities did not notify the introduction of the input tax compensation provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act to the Authority. For the reasons mentioned above, the Authority is of the preliminary opinion that the VAT Compensation Act constitutes State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Thus, the Norwegian authorities should have notified the introduction of this measure to the Authority and should have awaited the Authority's decision before putting the scheme into effect. The Authority therefore preliminarily concludes that the Norwegian authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

4.   Compatibility of the aid

The Authority has doubts as to whether any of the grounds for compatibility foreseen under Article 61(2) and (3) of the EEA Agreement could be applicable to the case at hand.

The Authority is of the preliminary opinion that none of the derogations mentioned in Article 61(2) of the EEA Agreement can be applied to the case at hand.

Furthermore, the Authority has doubts whether the input tax compensation laid down in the VAT Compensation Act can be considered compatible on the basis of Article 61(3) of the EEA Agreement.

The input tax compensation cannot be considered within the framework of Article 61(3)(a) of the EEA Agreement since none of the Norwegian regions qualify for this provision, which requires an abnormally low standard of living or serious underemployment.

This compensation does not seem to promote the execution of an important project of common European interest or remedy a serious disturbance in the economy of a State, as it is requested for compatibility on the basis of Article 61(3)(b) of the EEA Agreement.

Concerning Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, aid could be deemed compatible with the EEA Agreement if the aid facilitates the development of certain economic activities or of certain economic areas and where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. The aid scheme at hand does not seem to facilitate the development of certain economic activities or areas.

In addition, the Authority considers that a reduction in the running costs of an undertaking, such as the input tax, constitutes operating aid. This type of aid is, in principle, prohibited. The Authority does not know of any reason in the case at hand to deviate from this approach.

Aid can be compatible under the derogation in Article 59(2) of the EEA Agreement. However, the Authority preliminarily considers that Article 59(2) of the EEA Agreement does not seem to justify the compatibility of the VAT Compensation Act.

5.   Conclusion

Based on the information submitted by the Norwegian authorities, the Authority preliminarily considers that the input tax compensation as provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act constitutes State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

Furthermore, the Authority has doubts that the input tax compensation can be considered compatible with the State aid rules of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests the Norwegian authorities to submit their comments within two months of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing considerations, the Authority requires the Norwegian authorities within two months of receipt of this decision to provide all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the VAT Compensation Act with the State aid rules of the EEA Agreement.

The Authority would like to remind the Norwegian authorities that, according to the provisions of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against Norway regarding the input tax compensation as provided for in Article 3 of the VAT Compensation Act.

Article 2

The Norwegian authorities are requested, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within two months from the receipt of this Decision.

Article 3

The Norwegian authorities are required to provide within two months from notification of this decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

Other Contracting Parties to the EEA Agreement and interested parties shall be informed by the publishing of a meaningful summary and the full text of this Decision in the EEA Section of the Official Journal of the European Union and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from the date of publication of this Decision.

Article 5

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 6

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 19 July 2006

For the EFTA Surveillance Authority,

Bjørn T. GRYDELAND

President

Kristján A. STEFÁNSSON

College Member


(1)  Hereinafter referred to as the ‘Authority’.

(2)  Hereinafter referred to as the ‘EEA Agreement’.

(3)  Hereinafter referred to as the ‘Surveillance and Court Agreement’.

(4)  Act No 108 of 12 December 2003 on VAT compensation to local and regional authorities (Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv). Hereinafter referred to as the ‘VAT Compensation Act’.

(5)  Hereinafter referred to as ‘VAT’.

(6)  Act No 66 of 19 June 1969 on Value Added Tax (Lov om merverdiavgift). Hereinafter referred to as the ‘VAT Act’.

(7)  Article 5 and following of the VAT Act needs to be distinguished from transactions covered by Articles 16 and 17 of the VAT Act, which cover the so-called zero-rated supply (Output tax equal to zero with credit for input tax). A zero-rated supply falls within the scope of the VAT Act, but no output tax is charged since the rate is zero. The provisions of the VAT Act apply in full for such supplies, including the regulations relating to deductions for input tax.

(8)  Reference is made to Article 5 of the VAT Act according to which sales by certain entities like museums, theatres, non profit associations, etc, fall outside the scope of the VAT Act.

(9)  Article 5(2) of the VAT Act states that the Ministry of Finance may issue regulations delimiting and supplementing the provisions in the first subsection and may stipulate that businesses referred to in the first subsection, 1(f) shall nevertheless calculate and pay output tax if the exemption brings about a significant distortion of competition in relation to other, registered businesses that supply equivalent goods and services.

(10)  See Chapter IV in connection with Chapter I of the VAT Act.

(11)  See Article 11 of the VAT Act.

(12)  Act No 9 of 17 February 1995 on VAT Compensation for local and regional authorities (Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.).

(13)  Norges Offentlige Utredinger (NOU) 2003: 3, Merverdiavgiften og kommunene, Konkurransevridninger mellom kommuner og private (hereinafter referred to as the ‘Rattsø report’).

(14)  Hereinafter referred to as ‘the Rattsø Committee’ or the ‘Committee’.

(15)  For the text of this article, see Section 2.2.3 below.

(16)  For the notion of state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement reference is made to Section II.3 below.

(17)  Odelstingsproposisjon nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 — lovendringer.

(18)  Hereinafter referred to as ‘the proposition’.

(19)  Act No 107 of 25 September 1992 on Local Government (Lov om kommuner og fylkeskommuner).

(20)  Act No 107 of 25 September 1992 on Local Government (Lov om kommuner og fylkeskommuner).

(21)  Act No 64 of 17 June 2005 on Day Care Institutions (Lov om barnehager).

(22)  See Chapter VI of the VAT Act.

(23)  Article 3 in connection with Article 4 of the VAT Compensation Act.

(24)  See Article 6(2) of the VAT Compensation Act.

(25)  Page 3 of the letter from the Norwegian Ministry of Finance dated 14 January 2005. The opinion of the Norwegian authorities is repeated on page 2 of letter dated 30 November 2005 form the Norwegian Ministry of Finance.

(26)  Page 2 of the letter from the Norwegian Ministry of Finance dated 30 November 2005.

(27)  Page 3 of the letter from the Norwegian Ministry of Finance dated 30 November 2005.

(28)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 34; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, Pil and others and The Kingdom of Norway v EFTA Surveillance Authority [2005] Report of the EFTA Court, page 121, paragraph 76; Case 173/73 Italy v Commission [1974] ECR 709, paragraph 13; and Case C-241/94 France v Commission [1996] ECR I-4551, paragraph 20.

(29)  The Authority would like to refer to the decision of the European Commission on case N630/2003, local museums in the region of Sardinia. In this decision, the Commission considered that the measures foreseen by the notified scheme were to support museum activities to be undertaken by natural and non-profit institutions and of such a scale that they could be considered as not being economic activities.

(30)  Joined cases C-180/98 to C-184/98 Pavlov and others [2000] ECR I-6451, paragraph 75.

(31)  Case C-41/90 Höfner and Elser [1991] ECR I-1979, paragraph 21.

(32)  Case C–387/92 Banco Exterior de España v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I-877, paragraph 11.

(33)  Case C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'Assurance et a. v Ministère de l'Agriculture et de la Pêche [1995] ECR I-4013, paragraph 21; and Case 78/76 Steinike & Weinlig v Germany [1977] ECR 595, paragraph 1.

(34)  Case 118/85 Commission v Italy [1987] ECR 2599, paragraph 7 et seq.

(35)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 57; Case C-66/02 Italy v Commission ECR [2005] not yet published, paragraph 91-92; Cases C-15/98 and C-105/99 Italy v Commission ECR [2000] I-8855, paragraph 51; and C-278/00 Greece v Commission, [2004] I-3997 paragraph 24.

(36)  See also Case C-172/03 Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I-1627, paragraphs 27-28, where a deduction of VAT on input in a situation where there was no VAT on output was regarded to fulfil the criterion.

(37)  Cf. Ot. prp. Nr. 1 (2003-2004) Section 20.8.7.

(38)  Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, Pil and others and The Kingdom of Norway v EFTA Surveillance Authority [2005] Report of the EFTA Court, page 121, paragraphs 76 and 78-79; Case C-301/87 France v Commission [1990] ECR I-307, paragraph 41.

(39)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 38; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, Pil and others and The Kingdom of Norway v EFTA Surveillance Authority [2005] Report of the EFTA Court, page 121, paragraphs 76-89; Case 173/73 Italy v Commission [1974] ECR 709, paragraph 16.

(40)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 38; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, Pil and others and The Kingdom of Norway v EFTA Surveillance Authority [2005] Report of the EFTA Court, page 121, paragraphs 84-85; Joined cases T-127/99, T-129/99 and T-148/99 Territorio Histórico de Alava et a v Commission [2002] ECR II-1275, paragraph 163.

(41)  Case C-143/99 Adria-Wien Pipeline and Wietersdorfer & Peggauer Zementswerke [2001] ECR I-8365, paragraph 42; Case C-172/03 Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I-1627, paragraph 43.

(42)  These exemptions must be differentiated from the supplies which are zero-rated (i.e. exempt with a credit for input tax). The provisions of the VAT Act apply in full to such supplies, including the regulations relating to deductions for input VAT.

(43)  Case C-387/92 Banco Exterior de España v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I-877, paragraph 14.

(44)  Case C-172/03 Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I-1627, paragraph 42; Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487 paragraph 48.

(45)  Case C-75/97 Belgium v Commission [1999] ECR I-3671 paragraph 33.

(46)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 59; Case 730/79 Philip Morris v Commission [1980] ECR 2671, paragraph 11.

(47)  Case T-55/99 CETM v Commission [2000] ECR II-3207, paragraph 86.

(48)  Case E-6/98 Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] EFTA Court Report, page 76, paragraph 59; Case C-303/88 Italy v Commission [1991] ECR I-1433, paragraph 27; Joined Cases C-278/92 to C-280/92 Spain v Commission [1994] ECR I-4103, paragraph 40; Case C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg [2003] ECR I-7747, paragraph 78.

(49)  Case C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg [2003] ECR I-7747, paragraph 77; Case C-172/03 Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I-1627, paragraph 33; Case C-71/04 Administración del Estado v Xunta de Galicia [2005] not yet reported, paragraph 40.

(50)  Joined Cases T-298/97 to T-312/97 e.a. Alzetta a.o. v Commission [2000] ECR II-2319, paragraph 91.

(51)  Case C-71/04 Administración del Estado v Xunta de Galicia [2005] not yet reported, paragraph 41; Case C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg [2003] ECR I-7747, paragraph 81; Joined Cases C-34/01 to C-38/01 Enirisorse [2003] ECR I-14243, paragraph 28; Case C-142/87 Belgium v Commission (‘Tubemeuse’) [1990] ECR I-959, paragraph 43; Joined Cases C-278/92 to C-280/92 Spain v Commission [1994] ECR I-4103, paragraph 42.

(52)  Case C-298/00 P Italy v Commission [2004] ECR I-4087, paragraph 49; and Case C-372/97 Italy v Commission [2004] ECR I-3679, paragraph 44.

(53)  Joined Cases T-298/97-T-312/97 e.a. Alzetta a.o. v Commission [2000] ECR II-2319, paragraphs 76-78.

(54)  Case T-171/02 Regione autonoma della Sardegna v Commission [2005] not yet reported, paragraph 102; Case 248/84 Germany v Commission [1987] ECR 4013, paragraph 18; Case C-75/97 Belgium v Commission [1999] ECR I-3671, paragraph 48; and Case C-278/00 Greece v Commission [2004] ECR I-3997, paragraph 24.

(55)  Case E-6/98 The Government of Norway v EFTA Surveillance Authority [1999] Report of the EFTA Court, page 76, paragraph 57.

(56)  Article 4 of the VAT Compensation Act introduces some limitation of the possibility to be compensated.

(57)  The Authority and the European Commission have considered that local projects of limited scale, (see, amongst other examples, the Authority's Decision on the private day-care facilities on public sites with subsidised real estate leasehold fees in Oslo, Decision No 291/03/COL of 18 December 2003 or Commission's Decisions on cases N530/99 Restoration of Santa María de Retuerta Monastry or NN136/A/02 Ecomusée d'Alsace) do not affect trade. However, in the case of schemes with such a broad scope of application as the one at hand, the Authority has considered that the effect on trade cannot a priori be excluded (see in particular, the Authority's Decision No 298/05/COL on the proposal for regionally differentiated rates of social security contributions for certain economic sectors).


III Informazioni

Commissione

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/52


Invito destinato a singoli individui per la costituzione di una base dati di potenziali esperti indipendenti destinati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al Settimo programma quadro di RST

(2006/C 305/16)

1.

Con il presente invito la Commissione sollecita le candidature di singoli individui al fine di costituire una base dati di esperti indipendenti che potrebbero essere interpellati in relazione a:

il Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1) e i relativi programmi specifici (programma quadro CE),

il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (1) e i relativi programmi specifici (programma quadro Euratom),

(collettivamente denominati «il Settimo programma quadro»).

2.

Il programma quadro CE comporta cinque programmi specifici concernenti le tematiche seguenti:

Cooperazione

Idee

Persone

Capacità

Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca.

Il programma quadro Euratom comporta due programmi specifici concernenti le tematiche seguenti:

Ricerca sull'energia da fusione, fissione nucleare e radioprotezione

Attività del Centro comune di ricerca in materia di energia nucleare

3.

Fatti salvi i criteri e le procedure applicabili stabiliti dalle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni del Settimo programma quadro, nonché dalle regole di diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) e dalle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni del Settimo programma della Comunità europea dell'energia atomica e di diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (definite nell'insieme le «regole»), la Commissione nominerà degli esperti indipendenti:

che assisteranno i suoi servizi nella valutazione delle proposte alla luce degli obiettivi scientifici, tecnologici e socioeconomici del Settimo programma quadro. Il lavoro di valutazione comprende l'elaborazione di raccomandazioni circa le modalità di orientamento della ricerca ai fini del conseguimento ottimale degli obiettivi del programma specifico in questione,

che assisteranno i suoi servizi nel controllo dei progetti selezionati e finanziati dalla Comunità, ivi compreso, qualora necessario, il monitoraggio di progetti finanziati dalla Comunità nell'ambito dei programmi quadro di RST precedenti;

per altre mansioni che potrebbero richiedere competenze specifiche (ad esempio monitoraggio dell'attuazione, valutazione e valutazione degli impatti dei programmi e delle politiche di RST).

4.

A tal fine, con il presente bando la Commissione invita singoli individui a proporre la propria candidatura come esperti indipendenti potenziali in modo da inserirli nella base di dati degli esperti per il Settimo programma quadro.

[Si attira tuttavia l'attenzione sul fatto che la Commissione non ha l'obbligo di designare gli esperti scegliendo solo tra quelli ripresi nella base di dati, può infatti nominare altri esperti, secondo le procedure stabilite dalle regole di partecipazione, qualora queste lo prevedano.]

5.

I potenziali esperti indipendenti devono possedere capacità e conoscenze adeguate in relazione alle aree di attività in cui potrà essere richiesta la loro assistenza.

I potenziali esperti indipendenti dovranno inoltre possedere un'esperienza professionale di alto livello nel settore pubblico o privato, in uno o più dei seguenti settori di attività:

ricerca nei settori scientifici e tecnologici pertinenti;

amministrazione, gestione o valutazione di progetti, programmi o politiche di ricerca e sviluppo tecnologico (RST),

uso dei risultati dei progetti di RST, trasferimento tecnologico, innovazione, cooperazione industriale, in particolare per quanto concerne le PMI,

problematiche situate alla frontiera tra scienza e società (ad esempio istruzione, comunicazione, competenze, rischi, questioni etiche ecc.),

cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico,

sviluppo delle risorse umane.

I potenziali esperti indipendenti devono inoltre possedere competenze linguistiche adeguate.

6.

Per garantire l'indipendenza delle valutazioni delle proposte e del monitoraggio dei progetti e, se del caso, di altri compiti, gli esperti indipendenti designati dovranno firmare una dichiarazione che certifichi che, al momento della nomina, non esistono conflitti di interesse e che si impegnano ad informare la Commissione qualora, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, dovessero sorgere conflitti di questo tipo. Nello svolgimento delle loro mansioni devono dare prova di un'adeguata correttezza professionale e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

7.

Le candidature possono essere presentate unicamente mediante il modulo elettronico reperibile on-line nel sito Web: http://cordis.europa.eu/emmfp7.

Il modulo di candidatura deve essere compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Le persone interessate sono invitate a presentare rapidamente la loro candidatura in modo da consentire alla Commissione di utilizzare la base di dati di esperti indipendenti già per le prime sessioni di valutazione delle proposte pervenute nell'ambito del Settimo programma quadro, previste per marzo 2007. Le candidature devono pervenire entro il 31 luglio 2013.

I candidati, già ripresi nella base di dati di esperti indipendenti costituita per l'attuazione del Sesto programma quadro, che intendono ripresentare la loro candidatura per il Settimo programma quadro sono invitati a riscriversi dalla pagina Web del sito Cordis all'indirizzo seguente:

http://cordis.europa.eu/research_openings/home.html.

In questa pagina web saranno invitati a trasferire i loro dati nella base dati del 7o PQ e ad aggiornare le loro parole chiave e le informazioni riguardanti la loro esperienza professionale.

Tutti i dettagli pervenuti saranno inseriti nella base di dati della Commissione di esperti indipendenti potenziali costituita per il Settimo programma quadro. I dati personali pervenuti nell'ambito del presente invito saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

8.

Per ragioni di trasparenza e conformemente agli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca, la Commissione può autorizzare gli organismi pubblici di finanziamento della ricerca degli Stati membri e degli Stati associati ai programmi quadro o altri programmi comunitari ad accedere alla sua base di dati di potenziali esperti indipendenti, previo il consenso degli esperti stessi.

Inoltre, conformemente alle procedure istituite dalle regole di partecipazione, gli elenchi degli esperti indipendenti prescelti per la valutazione delle proposte saranno pubblicati ad intervalli regolari su Internet.

9.

La Commissione europea applica una politica di pari opportunità, e in questo contesto intende istituire dei gruppi di valutazione (panel) composti, se possibile, per il 40 % da donne. Per conseguire questo obiettivo accoglie con particolare favore le candidature provenienti da donne adeguatamente qualificate.


(1)  Non ancora pubblicato nella GU. Il presente invito è pubblicato in previsione dell'adozione e dell'entrata in vigore del Settimo programma quadro. Il presente invito sarà pienamente valido solo dopo l'entrata in vigore del Settimo programma quadro, una volta accertato che le disposizioni riguardanti i singoli esperti responsabili della valutazione non hanno subito modifiche sostanziali. La pubblicazione del presente invito, prima dell'adozione del Settimo programma quadro, non può dar luogo a reclami nei confronti della Commissione.


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/54


Invito destinato a organizzazioni per la presentazione di elenchi di potenziali esperti destinati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al Settimo programma quadro di RST

(2006/C 305/17)

1.

La Commissione invita le istituzioni scientifiche, professionali, industriali e di ricerca generale e le comunità accademiche o altre organizzazioni direttamente coinvolte in attività di ricerca e sviluppo (RST) a presentare elenchi di esperti indipendenti che potrebbero essere chiamati ad assistere i suoi servizi per lo svolgimento di compiti riguardanti:

il Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1) e i relativi programmi specifici (programma quadro CE),

il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (1) e i relativi programmi specifici (programma quadro Euratom),

(collettivamente denominati «il Settimo programma quadro»).

2.

Il programma quadro CE comporta cinque programmi specifici concernenti le tematiche seguenti:

Cooperazione

Idee

Persone

Capacità

Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca.

Il programma quadro Euratom comporta due programmi specifici concernenti tematiche seguenti:

Ricerca sull'energia da fusione, fissione nucleare e radioprotezione

Attività del Centro comune di ricerca in materia di energia nucleare

3.

Fatti salvi i criteri e le procedure applicabili stabiliti dalle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni del Settimo programma quadro, nonché dalle regole di diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) e dalle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni del Settimo programma della Comunità europea dell'energia atomica e di diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (definite nell'insieme le «regole»), la Commissione nominerà degli esperti indipendenti:

che assisteranno i suoi servizi nella valutazione delle proposte alla luce degli obiettivi scientifici, tecnologici e socioeconomici del Settimo programma quadro. Il lavoro di valutazione comprende l'elaborazione di raccomandazioni circa le modalità di orientamento della ricerca ai fini del conseguimento ottimale degli obiettivi del programma specifico in questione,

che assisteranno i suoi servizi nel controllo dei progetti selezionati e finanziati dalla Comunità, ivi compreso, qualora necessario, il monitoraggio di progetti finanziati dalla Comunità nell'ambito dei programmi quadro di RST precedenti,

per altre mansioni che potrebbero richiedere competenze specifiche (ad esempio monitoraggio dell'attuazione, valutazione e valutazione degli impatti dei programmi e delle politiche di RST).

4.

A tal fine, con il presente bando la Commissione invita le istituzioni scientifiche, professionali, industriali e di ricerca generale e/o le comunità accademiche o altre organizzazioni direttamente coinvolte in attività di ricerca e sviluppo (RST) a presentare elenchi di esperti indipendenti potenziali in modo da inserirli nella base di dati degli esperti per il Settimo programma quadro. Si incoraggiano in particolare le proposte concernenti esperti provenienti da istituzioni, organizzazioni o paesi diversi dall'istituzione/organizzazione che li propone.

[Si attira tuttavia l'attenzione sul fatto che la Commissione non ha l'obbligo di designare gli esperti scegliendo solo tra quelli ripresi nella base di dati, può infatti nominare altri esperti, secondo le procedure stabilite dalle regole di partecipazione, qualora queste lo prevedano.]

5.

I potenziali esperti indipendenti devono possedere capacità e conoscenze adeguate in relazione alle aree di attività in cui potrà essere richiesta la loro assistenza.

I potenziali esperti indipendenti dovranno inoltre possedere un'esperienza professionale di alto livello nel settore pubblico o privato, in uno o più dei seguenti settori di attività:

ricerca nei settori scientifici e tecnologici pertinenti,

amministrazione, gestione o valutazione di progetti, programmi o politiche di ricerca e sviluppo tecnologico (RST),

uso dei risultati dei progetti di RST, trasferimento tecnologico, innovazione, cooperazione industriale, in particolare per quanto concerne le PMI,

problematiche situate alla frontiera tra scienza e società (ad esempio istruzione, comunicazione, competenze, rischi, questioni etiche ecc.),

cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico,

sviluppo delle risorse umane.

I potenziali esperti indipendenti devono inoltre possedere competenze linguistiche adeguate.

6.

Per garantire l'indipendenza delle valutazioni delle proposte e del monitoraggio dei progetti e, se del caso, di altri compiti, gli esperti indipendenti designati dovranno firmare una dichiarazione che certifichi che, al momento della nomina, non esistono conflitti di interesse e che si impegnano ad informare la Commissione qualora, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, dovessero sorgere dei conflitti di questo tipo. Nello svolgimento del loro lavoro devono dare prova di un'adeguata correttezza professionale e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

7.

Le suddette organizzazioni sono invitate a segnalare il loro interesse visitando l'apposita pagina del sito Cordis (http://cordis.europa.eu/emmfp7), da cui potranno collegarsi per inviare l'elenco degli esperti che intendono raccomandare. Le persone interessate sono invitate a presentare rapidamente la loro candidatura in modo da consentire alla Commissione di utilizzare la base di dati di esperti indipendenti già per le prime sessioni di valutazione delle proposte pervenute nell'ambito del Settimo programma quadro, previste per marzo 2007.

Tali elenchi devono pervenire entro il 31 luglio 2013.

Ogni elenco di esperti proposti deve comprendere:

il nome per esteso e i titoli degli esperti proposti,

l'indirizzo e-mail di ciascun esperto,

il settore di ricerca o l'insieme di settori di ricerca per i quali gli esperti sono proposti.

Gli elenchi dei potenziali esperti indipendenti proposti devono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Dopo aver ricevuto gli elenchi in questione, la Commissione contatterà gli esperti indipendenti proposti, li informerà della segnalazione ricevuta e li inviterà ad inserire informazioni dettagliate nella base di dati di potenziali esperti indipendenti per il Settimo programma quadro.

I dati personali pervenuti nell'ambito del presente invito saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

8.

Per ragioni di trasparenza e conformemente agli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca, la Commissione può autorizzare gli organismi pubblici di finanziamento della ricerca degli Stati membri e degli Stati associati ai programmi quadro o altri programmi comunitari ad accedere alla sua base di dati di potenziali esperti indipendenti, previo il consenso degli esperti stessi.

Inoltre, conformemente alle procedure istituite dalle regole di partecipazione, gli elenchi degli esperti indipendenti prescelti per la valutazione delle proposte saranno pubblicati ad intervalli regolari su Internet.

9.

La Commissione applica una politica di pari opportunità, e in questo contesto intende istituire dei gruppi di valutazione (panel) composti, se possibile, per il 40 % da donne. Per conseguire questo obiettivo, invita gli organismi che proporranno i nomi degli esperti indipendenti potenziali a garantire una partecipazione equilibrata di donne e uomini in questi elenchi.


(1)  Non ancora pubblicato nella GU. Il presente invito è pubblicato in previsione dell'adozione e dell'entrata in vigore del Settimo programma quadro. Il presente invito sarà pienamente valido solo dopo l'entrata in vigore del Settimo programma quadro, una volta accertato che le disposizioni riguardanti i singoli esperti responsabili della valutazione non hanno subito modifiche sostanziali. La pubblicazione del presente invito, prima dell'adozione del Settimo programma quadro non può dar luogo a nessun reclamo nei confronti della Commissione.