ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 291

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
30 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 291/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 291/2

Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni intese e posizioni dominanti formulato nella 391a riunione, in data 30 maggio 2005, in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/A.37.507 — AstraZeneca

2

2006/C 291/3

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/A/37.507 — AstraZeneca (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

3

2006/C 291/4

Aiuto di stato — Regno Unito — Aiuto di stato n. C 39/06 (ex NN 94/05) — Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parte della proprietà di una nave da pesca — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

5

2006/C 291/5

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

10

2006/C 291/6

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

15

2006/C 291/7

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

19

2006/C 291/8

Imposta sul valore aggiunto (IVA) (oro da investimento esente) — Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera A, punto ii), della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)

21

2006/C 291/9

Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

34

2006/C 291/0

Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Béziers

38

2006/C 291/1

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

39

2006/C 291/2

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

41

2006/C 291/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) ( 1 )

43

2006/C 291/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

44

2006/C 291/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) ( 1 )

45

2006/C 291/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) ( 1 )

45

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 291/7

Linee direttrici La nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

46

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

2006/C 291/8

EMAS — Sistema comunitario di ecogestione e audit — Elenco dei siti registrati in Norvegia ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001

66

2006/C 291/9

Modifiche dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

68

2006/C 291/0

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE–EFTA per la seconda metà del 2005

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

30.11.2006   

IT

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C 291/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 novembre 2006

(2006/C 291/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3157

JPY

yen giapponesi

153,01

DKK

corone danesi

7,4547

GBP

sterline inglesi

0,67430

SEK

corone svedesi

9,0801

CHF

franchi svizzeri

1,5889

ISK

corone islandesi

90,61

NOK

corone norvegesi

8,2520

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5780

CZK

corone ceche

27,988

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

257,16

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6978

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8243

RON

leu rumeni

3,4610

SIT

tolar sloveni

239,65

SKK

corone slovacche

35,531

TRY

lire turche

1,9330

AUD

dollari australiani

1,6800

CAD

dollari canadesi

1,4953

HKD

dollari di Hong Kong

10,2303

NZD

dollari neozelandesi

1,9398

SGD

dollari di Singapore

2,0333

KRW

won sudcoreani

1 224,39

ZAR

rand sudafricani

9,3790

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3036

HRK

kuna croata

7,3532

IDR

rupia indonesiana

12 060,36

MYR

ringgit malese

4,7727

PHP

peso filippino

65,430

RUB

rublo russo

34,6550

THB

baht thailandese

47,477


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/2


Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni intese e posizioni dominanti formulato nella 391a riunione, in data 30 maggio 2005, in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/A.37.507 — AstraZeneca

(2006/C 291/02)

1.

I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione nell'applicare sia l'articolo 82 del trattato CE che l'articolo 54 dell'Accordo SEE.

2.

I membri del comitato consultivo concordano con la definizione di mercato rilevante del prodotto data dalla Commissione (vale a dire il mercato per le formule orali e vendute su prescrizione medica degli inibitori della pompa di protoni (PPI), escludendo quindi i bloccanti H2).

3.

I membri del comitato consultivo concordano con la definizione di mercato geografico rilevante data dalla Commissione (in particolare per quanto riguarda il carattere nazionale del mercato).

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che AstraZeneca ha una posizione dominante in ciascuno dei mercati rilevanti.

5.

La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che AstraZeneca ha abusato della propria posizione dominante rilasciando, durante un lungo periodo di tempo, una serie di dichiarazioni fuorvianti a uffici dei brevetti in Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito e a tribunali nazionali in Germania e Norvegia, tenendo conto del fatto che tale serie di dichiarazioni fuorvianti faceva parte della strategia di AstraZeneca per l'omeprazole. Una minoranza si astiene.

6.

La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che AstraZeneca ha abusato della propria posizione dominante utilizzando sistematicamente in modo improprio le procedure di autorizzazione dei medicinali, mediante annullamenti selettivi della registrazione del Losec in capsule in Danimarca, Svezia e Norvegia, combinati con il passaggio dal Losec in capsule al Losec MUPS in compresse, come parte della strategia LPPS di AZ. Una minoranza si astiene e un'altra minoranza non è d'accordo.

7.

I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione in merito alla gravità dell'infrazione.

8.

I membri del comitato consultivo concordano con le osservazioni della Commissione in merito all'esistenza di circostanze attenuanti (vale a dire le caratteristiche nuove).

9.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione.

10.

I membri del comitato consultivo chiedono alla Commissione di pubblicare il presente parere.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/3


Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/A/37.507 — AstraZeneca

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2006/C 291/03)

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle seguenti osservazioni.

L'indagine è stata avviata in seguito ad una denuncia congiunta presentata il 12 maggio 1999 dalla società Generics (UK) Ltd e dalla società Scandinavian Pharmaceuticals Generics AB (in appresso entrambe «Generics» o «il denunziante») ai sensi dell'articolo 82 CE e dell'articolo 54 SEE contro le imprese farmaceutiche Astra AB (attualmente AstraZeneca AB) e AstraZeneca Plc (in appresso entrambe «AstraZeneca») (1) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17/62 del Consiglio (2).

Il caso riguarda abusi di procedure ufficiali commessi da AstraZeneca, volti ad impedire ai produttori di farmaci generici e agli importatori paralleli di fare concorrenza al farmaco «Losec» prodotto da AstraZeneca. Gli abusi consistevano nell'usare impropriamente il sistema dei brevetti rilasciando dichiarazioni deliberatamente fuorvianti agli uffici dei brevetti e volte a estendere la protezione di base del brevetto per il Losec, nonché nell'usare impropriamente il sistema che autorizza la commercializzazione dei medicinali, annullando la registrazione della versione originale del Losec in capsule in certi paesi, al fine di impedire l'autorizzazione di versioni generiche del Losec e di escludere gli importatori paralleli.

Una comunicazione degli addebiti è stata inviata ad AstraZeneca il 29 luglio 2003 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 2842/98 (3). Contemporaneamente ad AstraZeneca è stato fornito l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, insieme alle copie dei documenti accessibili di tale elenco registrati su due CD-ROM.

AstraZeneca ha presentato una risposta congiunta il 3 dicembre 2003 (data di ricevimento) ed ha chiesto un'audizione orale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione.

Per quanto riguarda il diritto di accesso al fascicolo, devo aggiungere che AstraZeneca riteneva che i servizi della Commissione fossero obbligati a redigere delle note delle riunioni con il denunziante e che tali note dovessero essere incluse nel fascicolo. La DG Concorrenza ha dichiarato che nella decisione definitiva si sarebbe basata esclusivamente sulle comunicazioni scritte presentate dal denunziante in relazione alle riunioni in questione. Essa ritiene di non avere alcun obbligo di redigere note delle riunioni a meno che queste non siano utilizzate come prova nella decisione definitiva. Ritengo che tale parere sia suffragato dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado (cause riunite T-191/98 e T-212/98 a T-214/98 — Atlantic Container Line, paragrafi 377, 386, 394-395). In base alla suddetta giurisprudenza, le note delle riunioni con il denunziante che la Commissione decida, eventualmente, di redigere costituiscono documenti interni che, in linea di massima, non devono essere divulgati, a meno che la Commissione non si fondi su tali documenti per la decisione definitiva.

Il 7 novembre 2003 è stata fornita al denunziante una versione non riservata della comunicazione degli addebiti e l'8 gennaio 2004 gli è stata fornita una versione non riservata della risposta di AstraZeneca. Il 16 dicembre 2003 il denunziante ha presentato le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, che sono state comunicate ad AstraZeneca.

Per permettere a due ex-dipendenti di AstraZeneca di essere presenti alle audizioni orali, l'organizzazione dell'audizione è stata leggermente ritardata. L'audizione si è svolta il 16 e 17 febbraio 2004. AstraZeneca e Generics erano entrambe rappresentate. Sia prima che dopo l'audizione orale, il 9 marzo 2004, AstraZeneca ha presentato nuove informazioni, volte in particolare a rispondere più ampiamente a questioni sollevate durante l'audizione.

Con la lettera del 23 novembre 2004, la Commissione ha poi offerto ad AstraZeneca l'occasione di formulare osservazioni su numerosi elementi fattuali e considerazioni non menzionate esplicitamente nella comunicazione degli addebiti a cui la Commissione potrebbe riferirsi nella decisione definitiva contro AstraZeneca («lettera di comunicazione dei fatti»). Avendone ricevuto richiesta, ho prorogato il termine per formulare osservazioni su tale lettera fino al 13 gennaio 2005. Inoltre, ho provveduto affinché AstraZeneca ricevesse tutti i documenti supplementari non riservati che erano stati inclusi nel fascicolo della Commissione dopo l'invio della comunicazione degli addebiti. AstraZeneca ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla lettera di comunicazione dei fatti con la lettera del 21 gennaio 2005.

Ritengo che il progetto di decisione riguardi soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

Bruxelles, 31 maggio 2005

Serge DURANDE


(1)  A decorrere dal 6 aprile 1999, Astra AB e Zeneca Group Plc si sono fuse dando origine all'impresa britannica AstraZeneca Plc.

(2)  Regolamento n. 17/62 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204).

(3)  Regolamento n. 2842/98/CE della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (GU L 354 del 30.12.1998, pagg. 18-21).


30.11.2006   

IT

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C 291/5


AIUTO DI STATO — REGNO UNITO

Aiuto di stato n. C 39/06 (ex NN 94/05)

Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parte della proprietà di una nave da pesca

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 291/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 settembre 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della pesca

DG FISH/D/3 «Questioni giuridiche»

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Nel giugno 2004 la Commissione è stata informata del fatto che lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso aiuti al settore della pesca che potevano costituire aiuti di Stato illegali.

Nell'ambito del regime in oggetto sono state concesse sovvenzioni a favore di pescatori che per la prima volta acquisivano parte della proprietà di una nave sotto forma di contributi, di importo pari ai loro fondi, per l'acquisto di una parte di un peschereccio nuovo o esistente. L'aiuto, che ammontava al 50 % del costo di acquisizione della comproprietà fino a 7 500 GBP nel caso di un peschereccio esistente e a 15 000 GBP nel caso di un peschereccio nuovo, per un massimo del 25 % del valore del peschereccio, è stato concesso a persone di età superiore a 18 anni non ancora comproprietarie di un peschereccio. L'aiuto era subordinato alla condizione che la nave fosse utilizzata esclusivamente per la pesca per i cinque anni successivi e che il beneficiario mantenesse la proprietà della parte della nave per un periodo di cinque anni dal ricevimento dell'aiuto.

A norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Secondo il Regno Unito, il regime è stato applicato dal 1982 al 14 gennaio 2005. Le autorità britanniche hanno tuttavia confermato che il regime non è mai stato notificato alla Commissione, per cui la misura in oggetto va considerata un nuovo aiuto.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) non fissa alcun periodo limite per l'esame di aiuti illegali. L'articolo 15 di detto regolamento stabilisce tuttavia che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni, che detto periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario e viene interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Nel caso in esame, pertanto, secondo la Commissione non occorre considerare gli aiuti concessi più di dieci anni prima di una qualsiasi misura da essa presa al riguardo. A suo parere, il periodo limite è stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Il periodo limite si applica di conseguenza agli aiuti concessi ai beneficiari anteriormente al 24 agosto 1994 e la Commissione valuta quindi solo gli aiuti concessi con decisioni adottate fra il 24 agosto 1994 e il 14 gennaio 2005. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che in tale periodo siano state concesse a titolo del regime circa 8 000 000 GBP.

Le misure sembrano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle eccezioni contemplate dal trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni fissate nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura applicabili al momento della concessione dell'aiuto (2).

Secondo le linee direttrici del 1994, 1997 e 2001, gli aiuti accordati per l'acquisto di una parte di una nave d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando consentono ai pescatori marittimi di acquisire la comproprietà di una nave o di sostituire una nave divenuta inutilizzabile e la nave non ha più di vent'anni e può essere utilizzata per la pesca almeno per altri dieci anni. Gli orientamenti del 2004 sono più rigorosi e fanno riferimento alle condizioni fissate all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 2792/1999, che prevede requisiti aggiuntivi con riguardo all'età del beneficiario e alla lunghezza fuori tutto della nave. Secondo le linee direttrici del 1994 e 1997, l'importo totale dell'aiuto da erogare non può superare il 30 % dell'effettivo costo di acquisto della nave. Negli orientamenti del 2001 tale tasso è ridotto al 20 %.

Allo stadio attuale, gli aiuti concessi per l'acquisizione della comproprietà di una nave d'occasione non sembrano soddisfare le condizioni stabilite nelle linee direttrici. Il regime prevede inoltre un massimale di aiuto pari al 25 % dell'effettivo costo di acquisto della nave, tasso che sarebbe incompatibile con i requisiti delle linee direttrici del 2001.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per l'acquisizione della comproprietà di un peschereccio nuovo, secondo il punto 2.2.3.1. delle linee direttrici del 1994 e del 1997 gli aiuti per la nuova costruzione di navi da pesca possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune purché soddisfino le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 3699/93. Le navi devono essere costruite nel rispetto dell'obiettivo del programma d'orientamento pluriennale (POP) e dei regolamenti e direttive vigenti in materia d'igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi. Esse devono essere registrate nello schedario della flotta.

Le linee direttrici del 2001 fanno riferimento alle condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 2792/1999, secondo il quale l'entrata di nuova capacità è compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione. Inoltre, fino al 31 dicembre 2001, se gli obiettivi non sono ancora stati conseguiti, il ritiro di capacità dovrebbe superare di almeno il 30 % la nuova capacità introdotta. Un'altra condizione riguarda il fatto che gli aiuti possono essere concessi solo se lo Stato membro ha trasmesso le informazioni relative all'applicazione del programma di orientamento pluriennale, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento citato, ha adempiuto agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2930/86 in materia di caratteristiche dei pescherecci, ha attuato il regime di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ha rispettato gli obiettivi globali del POP.

Poiché il regime non menziona il livello di riferimento delle dimensioni della flotta di pesca né i requisiti in materia di igiene e sicurezza e non prevede l'obbligo di registrazione della nave nello schedario della flotta, allo stadio attuale la Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti per l'acquisizione di parte della proprietà di un peschereccio nuovo erogati dopo il 1o luglio 2001.

Alla luce dell'esame di cui sopra la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuti in oggetto con riguardo agli aiuti per l'acquisizione di parte della proprietà di un peschereccio nuovo erogati anteriormente al 1o luglio 2001. Allo stadio attuale la Commissione nutre invece seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti per l'acquisizione di parte della proprietà di un peschereccio nuovo concessi dopo il 1o luglio 2001 e di tutti gli aiuti erogati per l'acquisizione di parte della proprietà di navi d'occasione.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«(1)

The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

(2)

By letter of 15 June 2004 the Commission was informed by a citizen of the UK of unlawful aid granted by the authorities of the Shetland Islands of the UK. By letters of 24 August 2004, 4 February, 11 May and 16 December 2005 the Commission has requested the UK authorities to provide information about these measures, to which the UK authorities responded by letters of 10 December 2004, 6 April, 8 September 2005 and 31 January 2006.

2.   DESCRIPTION

(3)

The Shetland Islands Council (SIC), the public authority in Shetland, has made payments to the fisheries sector under the scope of two general aid measures named “Aid to the Fish Catching and Processing Industry” and “Aid to the Fish Farming Industry”, which actually consisted of several different types of aid schemes. One of these schemes is the so-called First time shareholders scheme. Under the First time shareholders scheme, which was applied from 1982 until 14 January 2005, grants could be given as contribution to matching own financial contribution for the purchase of a share in an existing or new fishing vessel. Aid was only granted to persons over 18 years old that did not yet own a share in a fishing vessel.

(4)

Aid was granted for 50 % of the acquisition costs of the share, with a maximum of GBP 7 500 in case of an existing vessel and GBP 15 000 in case of a new vessel. The other 50 % may only be financed by the beneficiaries own contribution, derived either from his own savings or from any interest-free family loan. The amount of aid may never exceed 25 % of the value of the vessel.

(5)

The aid was granted under the condition that the vessel is used for full time fishing for the next 5 years and that the beneficiary retained his share in the vessel for a period of five years from receipt of the aid.

3.   COMMENTS FROM THE UNITED KINGDOM

(6)

The United Kingdom states that the aid measures concerned have already been applied already before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. The United Kingdom is however not able to provide any evidence of the existence of these measures at the time of accession.

(7)

The United Kingdom confirms that the aid measures have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). The United Kingdom states however that the expenditure and application of the measures have been reported yearly to the Commission by way of the annual State aid inventory and that the officials responsible for the aids believed that by transmitting the annual reports no notification of the aid would be necessary.

(8)

Finally the United Kingdom states that where the measures and the amendments to the schemes might have been applied without prior notification to the Commission, they were applied in accordance with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the time aid was granted under the measures.

(9)

In addition, with regard to the First time shareholder scheme the United Kingdom states that the scheme was in operation until 14 January 2005, but that actually no assistance has been awarded during the financial years 2003/2004 and 2004/2005 as there were no applications. Furthermore, they state that they consider the aid to have been compatible with Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the times concerned.

4.   ASSESSMENT

(10)

It must be determined first if the scheme can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

(11)

Aid has been granted to a limited number of companies within the fisheries sector and is thus of a selective nature. The aids have been granted by the Shetland Islands Council, the public authority of Shetland, from State resources and are in the benefit of these companies which are in direct competition with other companies in the fisheries sector of both within the United Kingdom as well as in other Member States. Therefore, the measures distort or threaten to distort competition and appear to be State aid in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

4.1.   Legality

(12)

According to the United Kingdom, the two general schemes have been applied before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. However, the Commission notes that according to the provided information, the First time shareholders scheme was put in place only 1982. In any event, due to the absence of past records, the United Kingdom acknowledged that it is not able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the union and thus would have to be regarded as existing aids. In addition, the United Kingdom confirmed that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). As a result, the aid measures have to be considered as new aid.

(13)

The Commission regrets that the United Kingdom did not respect Article 88(3) of the EC Treaty, under which Member State are obliged to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. In this respect the United Kingdom has stated that its authorities were mistakenly convinced that the inclusion of the measures into the annual State aid inventory, yearly submitted to the Commission, would be sufficient to inform the Commission of the aid in question. It must be noted however that such reporting to the Commission can not be considered as notification of the aid as required under Article 88(3) of the EC Treaty.

4.2.   Basis for the assessment

(14)

Council Regulation (EC) No 659/1999 (3) does not lay down any limitation period for the examination of unlawful aid within the meaning of Article 1(f) thereof, i.e. aid implemented before the Commission is able to reach a conclusion about its compatibility with the common market. However, Article 15 of that Regulation stipulates that the powers of the Commission to recover aid is subject to a limitation period of ten years, that the limitation period begins on the day on which the aid is awarded to the beneficiary and that that limitation period is interrupted by any action taken by the Commission. Consequently, the Commission considers that it is not necessary in this case to examine the aid covered by the limitation period, i.e. aid granted more than ten years before any measure taken by the Commission concerning it.

(15)

The Commission considers that in this case the limitation period was interrupted by its request for information sent to the United Kingdom on 24 August 2004. Accordingly, the limitation period applies to aid granted to beneficiaries before 24 August 1994. Consequently, the Commission will asses below only the aid granted by decisions taken between 24 August 1994 and January 2005. It seems that during that time approximately GBP 8 000 000 have been granted under the scheme.

(16)

State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC Treaty. As regards the State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture. According to point 5.3 of the current Guidelines (4) an “unlawful aid” within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force. The aid is thus to be assessed on the compatibility with the Guidelines of 1994, 1997 and 2001 (5).

4.3.   Used vessels

4.3.1.   Guidelines of 1994, 1997 and 2001

(17)

With regard to aid for the acquisition of a share in a second hand vessel, according to point 2.2.3.3 of the 1994, 1997 and 2001 Guidelines, such aid may be deemed compatible with the common market when the vessel can be used for at least another 10 years. Under the 1994, 1997 Guidelines the vessel has to be at least 10 years old, under the 2001 Guidelines 20 years. According to all guidelines the aid should be intended to enable sea-fishermen to acquire part ownership or to replace a vessel after its total loss.

(18)

With regard to the aid rate, under the 1994 and 1997 Guidelines the total amount of aid to be granted may not exceed 50 % of the participation rate provided for in Annex IV to Regulation (EC) No 3699/93, applying the scale relating to construction aid set out in that Annex. As Shetland is an Objective I region, the maximum participation rate is set at 60 %. Thus the aid for sea-fishermen to acquire part ownership of a second hand vessel may not exceed 30 % of the actual costs of the acquisition of the vessel.

(19)

Under the 2001 Guidelines this provision is amended and it is stated that the rate of the aid may not exceed in subsidy equivalent 20 % of the actual cost of the acquisition of the vessel.

4.3.2.   Compatibility

(20)

Under the scheme aid was granted for individuals who acquired for the first time a share in a second hand vessel. According to the Guidelines aid could only be granted with regard to vessels, not older than 20 years, that could be used for at least another 10 years. The scheme does not contain any conditions with regard to the age of the vessels. The fact that the beneficiaries of the aid are obliged to keep their share in the vessel for at least another five years and to use the vessel for fishing during those years seems to insure that aid is granted for vessels that are still operational and to be used for some years. However, this condition is insufficient to comply with the requirements established in point 2.2.3.3. of the 1994, the 1997 as well as the 2001 Guidelines.

(21)

In addition, according to the information provided, under the scheme the aid may not exceed 25 % of the value of the vessel. Under to the 1994 and 1997 Guidelines, applicable until 1 July 2001, it is allowed to grant aid with a maximum of 30 % of the actual costs of the acquisition of the vessel and thus the aid rate of the scheme of 25 % is compatible with that condition.

(22)

However the 2001 Guidelines, which Member States were to apply as from 1 July 2001, require that the aid shall not exceed 20 % of the actual costs of the acquisition of the vessel. The aid rate of the scheme of 25 % therefore no longer complies with the conditions established under the Guidelines. Therefore, from 1 July 2001, the aid rate of the scheme of 25 % exceeds seems no longer compatible.

(23)

With regard to the above, the Commission at this stage has serious doubts on the compatibility with the common market of the aid granted for the acquisition of a share in used vessels.

4.4.   New vessels

4.4.1.   Guidelines of 1994 and 1997

(24)

With regard to aid for the acquisition of a share in new vessels, point 2.2.3.1 of the 1994 and the 1997 Guidelines apply. According to those guidelines, aid for the construction of new fishing vessels may be deemed compatible with the common market provided that it complies with the relevant conditions of Regulation (EC) No 3699/93 (6).

Regulation (EC) No 3699/93

(25)

According to the conditions laid down in Articles 7 and 10 and Annex III (paragraph 1.3) of Regulation (EC) No 3699/93, the vessels must be built in compliance with the objectives set for the size of the fishing fleet of the Member State concerned under the mulitannual guidance programme (MAGP) and must comply with the regulations and directives governing hygiene and safety and Community provisions concerning the dimension of vessels. The vessels have to be registered in the fleet register.

4.4.2.   Guidelines of 2001

(26)

With regard to aid for the acquisition of a share in new vessels, point 2.2.3.1 of the 2001 Guidelines applies. According to those guidelines, aid for the construction of new fishing vessels may be deemed compatible with the common market provided that it complies with the relevant conditions of Regulation (EC) No 2792/1999 (7).

Regulation (EC) No 2792/1999

(27)

Articles 6, 7, 9 and 10 and Annex III (point 1.3) of Regulation (EC) No 2792/1999 (8), as applicable until 1 January 2003, require that the entry of new capacity is compensated by the withdrawal of a capacity without public aid which is at least equal to the new capacity introduced in the segments concerned. Until 31 December 2001, where the objectives were not yet respected, the withdrawal of capacity should at least be 30 % more than the new capacity introduced.

(28)

The aid may only be granted where the Member State has submitted the information concerning the application of the Multi-annual Guidance Programme (MAGP) as required under Article 5 of that Regulation and furthermore, has complied with its obligations under Regulation (EEC) No 2930/86 concerning the characteristics of fishing vessels, has implemented the arrangements under Article 6 of Regulation (EC) No 2792/1999 and has complied with the overall MAGP-objectives.

(29)

When the vessel is deleted from the fishing vessel register of the Community, within 10 years from construction, the aid should be recovered pro rata temporis.

(30)

Finally, the vessels must be built to comply with the regulations and directives governing hygiene and safety and Community provisions concerning the dimension of vessels. The vessels have to be registered in the fleet register and must be entered in the Community fishing fleet register.

(31)

With regard to the compatibility of aid for the construction of new fishing vessels with the common market, the 2001 Guidelines aid also make reference to the provisions of Regulation (EC) No 2792/1999 as mentioned above.

Regulation (EC) No 2369/2002

(32)

However, on 1 January 2003 the relevant Articles and Annex of Regulation (EC) No. 2792/1999 were amended by Regulation (EC) No 2369/2002 (9). This amendment introduced the phasing out of aid for construction of new fishing vessels. According to the amended provisions, the conditions have been broadened in the sense that aid for the renewal of fishing vessels may only be granted until 31 December 2004 and for vessels of less than 400 GT.

4.4.3.   Compatibility

(33)

Under the scheme grants can be given for the purchase of a share in a new fishing vessel. Aid can only be granted to persons over 18 years old that do not yet own a share in a fishing vessel. The beneficiary is obliged to use the vessel for fishing for the following 5 years and must retain their share in the vessel for at least the same period. In case of breach of the conditions under the scheme the authorities can require pro rata temporis repayment of the aid.

(34)

As the scheme seems to make no reference to the reference level for the size of the fishing fleet nor to the hygiene and safety requirement and there is obligation for the registration of the vessel in the fleet register, the Commission at this stage has serious doubts that the conditions for the acquisition of a share in a new vessel during the period starting from 1 July 2001 can be considered compatible with the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture.

(35)

Furthermore the scheme does not seem to contain any provisions with regard to the additional requirements introduced by Regulation (EC) No 2369/2002 (point 32), applicable as from 1 January 2003. Although the United Kingdom has stated that no aid has been granted under the scheme during the financial years 2003/2004 and 2004/2005, aid has been granted during the financial year 2002/2003 which could include aid granted after 1 January 2003. Therefore at this stage the Commission also has doubts whether the additional conditions established by Regulation (EC) No. 2369/2002 have been complied with.

(36)

With regard to the above, the Commission at this stage has serious doubts on the compatibility with the common market of the aid granted for the acquisition of a share in new vessels after 1 July 2001. Aid granted before that date however is deemed to be compatible with the guidelines in force at the time the aid was granted and thus compatible with the common market.

5.   DECISION

(37)

In view of the foregoing analysis the Commission has decided not to raise any objections to this aid scheme as far as it concerns the aid granted for the acquisition of a share in a new vessel granted before 1 July 2001.

(38)

With regard to the aid granted under the scheme for the acquisition of a share in a new vessel after 1 July 2001 and all aid granted for the acquisition of a share in second hand vessels, the Commission observes that there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of these aids with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(39)

In the light of the foregoing conditions, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to further assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(40)

The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88 (3) of the EC Treaty has suspensory effect and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(41)

The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3, GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12, GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7 e GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(3)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, OJ L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulation as amended by the Act of Accession of 2003.

(4)  OJ C 229, 14.9.2004, p. 5.

(5)  OJ C 260, 17.9.1994, p. 3; OJ C 100, 27.3.1997, p. 12 and OJ C 19, 20.1.2001, p. 7.

(6)  Council Regulation (EC) 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and the marketing of its products, OJ L 346, 31.12.1993, p. 1.

(7)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p.10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(8)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p.10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(9)  OJ L 358, 31.12.2002, p. 49.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/10


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 291/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

CE N.: IT/PDO/005/0337/26.2.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Associazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Indirizzo:

Via F.lli Bandiera, 16 — c/o Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese — I-13100 Vercelli

Tel.:

(39-0161) 28 38 11

Fax:

(39-0161) 25 74 25

e-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati dell'allegato II — Riso

4.   Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»

4.2   Descrizione: L'indicazione D. O. P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

4.3   Zona geografica: La zona delimitata per la denominazione d'origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è situata nel nord — est del Piemonte, nelle Province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti Comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit

4.4   Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui al punto 4.7, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5   Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione. E' vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti. Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno 40 giorni prima della raccolta. La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14 % di umidità.

Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale. Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

Le elaborazioni sul risone ammesse sono:

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti

Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato

Raffinazione o Sbiancatura — Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di IIo grado.

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

4.6   Legame: L'area di produzione costituita dalla zona descritta al punto 4.3, può considerarsi costituita da un unico nucleo caratterizzato da difficolta' di livellamento dei terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa che si traduce in disparate condizioni di sommersione. Un ulteriore elemento é il clima caratterizzato da mesi estivi piuttosto freschi nonché da frequenti inversioni termiche favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti. Inoltre la presenza di acque fredde nella zona, situata ai piedi delle Alpi, fa si' che questa zona sia la prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.

Risulta da queste caratteristiche della zona di produzione che il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese si caratterizza per la tenuta alla cottura, superiore consistenza e modesta collosità. Tali caratteristiche sono unanimemente riconosciute dai consumatori e sono attribuibili tra l'altro a rese più basse e cicli vegetativi più lunghi rispetto a quelli rinvenibili in altre zone.

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso — coltura storica tradizionale della Baraggia — fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono, campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva. Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest' area.

La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel Comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Ente Nazionale Risi

Indirizzo:

Piazza Pio XI — I-20123 Milano

Tel.:

(39-02) 885 51 11

Fax:

e-mail:

4.8   Etichettatura: Il prodotto D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti. Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione. Le confezioni di D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 — 0,500 — 1,0 — 2,0 — 5,0 — 10,0 — 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

il contrassegno (D.O.P.) della Comunità Europea;

il Logo dell'D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, anche a seguito di processi elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) N. 2081/92.

Il logo della denominazione «RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese», i cui indici colorimetri sono dettagliatamente riportati nel disciplinare di produzione, è di forma circolare e alla base in primo piano c'è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. E' evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso.

Sullo sfondo bianco interno del logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il «RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese».

Fa da corollario al logo, nella parte alta, il nome «RISO DI BARAGGIA» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese. e Vercellese.

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/15


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 291/06)

Data di adozione della decisione

12.10.2006

Numero dell'aiuto

N 131/06

Stato membro

Paesi Bassi

Titolo

Groeifaciliteit

Base giuridica

Wet van 29 februari 1996, houdende vaststelling van regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Economische Zaken (Kaderwet EZ-subsidies);

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 900 Mio EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

1.6.2006 — 1.6.2012

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry of Economic Affairs

Bezuidenhoutseweg 20

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

12.10.2006

Numero dell'aiuto

N 349/06

Stato membro

Francia

Regione

Ile-de-France

Titolo

Aide à la formation en faveur de Rioglass France SA

Base giuridica

Protocole d'accord pour la formation des salariés Thomson Vidéoglass Bagneaux-sur-Loing du 21 octobre 2005

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Formazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 1,5 milioni EUR

Durata

1.11.2005 — 1.4.2007

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement + Conseil régional Ile-de-France

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

11.1.2006

Numero dell'aiuto

N 613/05

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu (Česká republika)

Base giuridica

Nařízení vlády ze 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 77 Mio EUR

Durata

1.1.2006 — 31.12.2006

Settore economico

Energia

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.10.2006

Numero dell'aiuto

N. 625/06

Stato membro

Italia

Regione

Piemonte

Titolo

Bando regionale sulla ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo

Base giuridica

Determinazione dirigenziale n. 501 del 25.7.2006

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 32 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

31.12.2008

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

Torino (Italia)

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Data di adozione della decisione

19.1.2006

Numero dell'aiuto

N 643/05

Stato membro

Paesi Bassi

Titolo

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Base giuridica

Artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'imponibile

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 91-123 Mio EUR

Durata

1.12.2006 — 31.12.2009

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Data di adozione della decisione

26.9.2006

Numero dell'aiuto

N. 51/06

Stato membro

Italia

Titolo

Poste Italiane SpA: compensazione versata dallo Stato per l'adempimento degli obblighi del servizio postale universale 2000-2005

Fondamento giuridico

Contratto di programma 2000-2002 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le Poste italiane SpA, Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane

Tipo di misura

Aiuto compatibile

Obiettivo

servizio di interesse economico generale (SIEG)

Forma di sostegno prevista

Sovvenzione diretta

Stanziamento

2,4 miliardi di EUR nel periodo

Durata

2000-2005

Settore economico

Poste

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministero dell'economia e delle finanze

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Data di adozione della decisione

8.11.2006

Numero dell'aiuto

NN 54/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Olomouc

Titolo

Vysoká škola logistiky, o.p.s

Base giuridica

Contratti ad hoc

Tipo di misura

Misura che non costituisce aiuto

Dotazione di bilancio

229 000 EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Settore economico

Istruzione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Magistrát města Přerova, Česká republika

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30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/19


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

(2006/C 291/07)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (2). L'esame è limitato all'accertamento della definizione del prodotto.

La richiesta è stata presentata dalla European Federation of the Plywood Industry (FEIC) ('il richiedente').

1.   Prodotto

Il prodotto oggetto di esame è compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, dello spessore massimo di 6 mm ciascuno, con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, originario della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificabile nel codice NC ex 4412 13 10. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

2.   Misure in vigore

Il provvedimento attualmente in vigore è un dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio (3), sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412131010) ed originario della Repubblica popolare cinese.

3.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito prove sufficienti del fatto che il campo d'applicazione delle misure esistenti non è più sufficiente per agire contro il dumping causa del pregiudizio.

Il richiedente sostiene che sono stati immessi in commercio nuovi tipi di prodotto, ad esempio un compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, dello spessore massimo di 6 mm ciascuno, con almeno un foglio esterno di bintangor, red canarium, kedondong o altre specie, non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui ai codici NC ex 4412 13 10, ex 4412 13 90 e ex 4412 14 00. Questi codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo. Occorre inserire tali prodotti nel campo d'applicazione delle misure per il fatto che essi hanno in comune le stesse caratteristiche di base fisiche e chimiche, nonché la destinazione finale, del prodotto contemplato dalle misure esistenti. Il prodotto interessato e i nuovi tipi di prodotto vanno perciò considerati un unico prodotto.

4.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in esame. Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.

a)   Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente, agli importatori, agli utilizzatori, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese ed alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a).

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b).

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Fatte salve disposizioni contrarie, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

(3)  GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/21


IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

(ORO DA INVESTIMENTO ESENTE)

Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera A, punto ii), della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)

(2006/C 291/08)

Valido per l'anno 2007

NOTE ESPLICATIVE

a)

Il presente elenco rispecchia i contributi inviati dagli Stati membri alla Commissione entro il termine fissato dall'articolo 26 ter, lettera A, della sesta direttiva IVA (modificata dalla direttiva 98/80/CE, del 12 ottobre 1998).

b)

Le monete incluse nel presente elenco sono ritenute conformi ai criteri di cui all'articolo 26 ter e sono quindi trattate come oro da investimento. La loro fornitura è pertanto esente da IVA per tutto il 2007.

c)

L'esenzione si applica a tutte le emissioni di una determinata moneta indicata nell'elenco, ad eccezione di quelle con purezza inferiore a 900 millesimi.

d)

Possono tuttavia godere dell'esenzione anche monete non presenti nell'elenco, purché rispettino i criteri della sesta direttiva.

e)

L'elenco è redatto in ordine alfabetico per paese e denominazione delle monete. All'interno della medesima categoria di monete, queste sono elencate per valore crescente.

f)

La denominazione delle monete rispecchia la valuta indicata sulle monete stesse. Laddove la valuta non sia indicata sulla moneta in caratteri romani, la sua denominazione è menzionata, ove possibile, tra parentesi.

PAESE DI EMISSIONE

DENOMINAZIONE DELLE MONETE

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(Formula AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIA

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

25 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLE OLANDESI

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIA SAUDITA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINA

1 ARGENTINO

AUSTRALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= Formula POUND)

AUSTRIA

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

( 4 DUCATS )

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIO

10 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

100 EURO

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRASILE

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

( 5 000 REIS)

( 6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIA

10 LEVA

100 LEVA

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

CECOSLOVACCHIA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

CIAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

CILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CINA

5 (YUAN)

10 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CIPRO

50 POUNDS

COLOMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COREA DEL SUD

2 500 WON

20 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA D'AVORIO

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

EMIRATI ARABI UNITI

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ETIOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIGI

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPPINE

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FRANCIA

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

GIBILTERRA

2 CROWNS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GIORDANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINEA EQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONESIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

( 2 1/2 PAHLAVI )

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDA

500 KRONUR

ISOLA DI MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

( 1/2 SOVEREIGN )

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISOLE CAYMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ISOLE SALOMONE

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ISOLE TURKS E CAICOS

100 CROWNS

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

100 DOLLARS

ISRAELE

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

IUGOSLAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIA

100 LATUS

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

LUSSEMBURGO

5 EURO

20 FRANCS

MACAO

500 PATACAS

1 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAYSIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

MAURIZIO

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MESSICO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

MONACO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIA

750 ( TUGRIK )

1 000 ( TUGRIK )

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVEGIA

1 500 KRONER

NUOVA ZELANDA

10 DOLLARS

150 DOLLARS

OMAN

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAESI BASSI

( 2 DUKAAT )

1 GULDEN

5 GULDEN

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA NUOVA GUINEA

100 KINA

PERÙ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POLONIA

50 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY

200 ZLOTY (Golden Eagle)

200 ZLOTY

500 ZLOTY (Golden Eagle)

PORTOGALLO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

10 000 REIS

REGNO UNITO

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

REPUBBLICA CECA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

REPUBBLICA DOMINICANA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

RODESIA

10 SHILLINGS

1 POUND

5 POUNDS

RUANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

RUSSIA

25 ROUBLES

50 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

SAMOA OCCIDENTALE

50 TALA

100 TALA

SAN MARINO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SEICELLE

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

SIERRA LEONE

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SIRIA

(1/2 POUND)

( 1 POUND )

SLOVENIA

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

SOMALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SPAGNA

10 (ESCUDOS)

10 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDAFRICA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

1/2 SOVEREIGN (=Formula POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

100 GULDEN

SVIZZERA

10 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

TANZANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAILANDIA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TUNISIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

5 PIASTRES

TURCHIA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES )

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

UNGHERIA

1 DUKAT

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

20 KORONA

100 KORONA

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATICANO

20 LIRE

VENEZUELA

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZAIRE

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/34


Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

(2006/C 291/09)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Russia sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 ottobre 2006 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe) (in appresso «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di ferrosilicio.

2.   Prodotto

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Russia (in appresso «il prodotto in esame») normalmente dichiarato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti dell'Egitto e della Russia si basa sul confronto tra il valore normale, fondato sui prezzi praticati nel mercato interno, e il prezzo del prodotto in esame quando viene venduto per essere esportato verso la Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Kazakhstan in base al valore normale costruito in un paese ad economia di mercato; detto paese è indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame da Repubblica popolare cinese, Egitto, Kazakhstan, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Russia hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Nella denuncia si afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti da giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Russia sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

(a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dalla presente procedura, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, vengono invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Russia;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata cooperazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

(ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le imprese incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione fonderà le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al successivo paragrafo 8, conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Russia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

Produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese, in Egitto, in Kazakhstan, nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Russia

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

(c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

(d)   Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Norvegia quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Kazakhstan. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'all'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al successivo paragrafo 6, lettera c).

(e)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia e ai produttori/esportatori del Kazakhstan inclusi nel campione, nonché a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia ed alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakhstan.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza di dumping e il relativo pregiudizio, si deciderà ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base se adottare misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto (iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto (iii).

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

i) Poiché la Commissione intende consultare — entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nella selezione definitiva del campione, le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto (i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Norvegia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene presa in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e al Kazakhstan. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. (3)Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16 J

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa cooperazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro il termine stabilito od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono perciò usati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, per tale parte l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag.17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/38


Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Béziers

(2006/C 291/10)

1.

La Francia ha deciso di rivedere, a decorrere dal 25 marzo 2007, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Parigi (Orly)-Béziers, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 95, del 19 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2.   Gli oneri di servizio pubblico prevedono:

2.1.   Frequenze minime

Ad eccezione dei giorni festivi, devono essere garantiti almeno i seguenti servizi minimi:

2 voli giornalieri di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì, durante tutto l'anno;

1 volo di andata e ritorno, la domenica, durante tutto l'anno;

3 voli di andata e ritorno settimanali supplementari, per 13 settimane all'anno;

1 volo di andata e ritorno supplementare, il sabato o la domenica, per 13 settimane all'anno.

Nei giorni festivi deve essere garantito almeno un volo di andata e ritorno.

2.2.   Categoria e capacità degli aeromobili utilizzati

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati aventi una capacità minima di 48 posti.

2.3.   Orari

Dal lunedì al venerdì, gli orari devono permettere ai passeggeri di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata, consentendo una permanenza di almeno sette ore nel luogo di destinazione, sia a Parigi che a Béziers.

2.4.   Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema informatico di prenotazione.

2.5.   Continuità del servizio

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ogni anno di esercizio, il 3 % del numero minimo imposto di voli.

Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

I vettori sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico comporta sanzioni amministrative e/o penali.

3.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per i voli di linea tra Parigi e Bézières. I vettori interessati alla rotta in questione possono ottenere le informazioni relative alle suddette bande orarie presso il coordinatore degli aeroporti di Parigi.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/39


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 291/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 38/06

Stato membro

Grecia

Regione

Tutte

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

L'iniziativa a favore dei cluster tecnologici in Grecia (ICTG), un'attività promossa dal ministero greco dello Sviluppo, mira a promuovere e a sviluppare cluster tecnologici competitivi in segmenti ad elevata densità di conoscenze e orientati all'esportazione. I cluster selezionati sono composti principalmente da PMI.

Base giuridica

Νόμος 1514/85 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2919/01. Ο ρόλος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Νόμου 2919/01 και το Προεδρικό Διάταγμα 145/03 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 του Νόμου 3438/06 και το άρθρο 15 του Νόμου 3460/06.

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo annuo complessivo

2006: 200 000 EUR

2007: 200 000 EUR

2008: 106 000 EUR

Importo complessivo dell'aiuto

Gli importi effettivi possono essere leggermente variabili negli anni, ma il totale è fisso.

287 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto

L'intensità massima dell'aiuto non supererà la soglia prevista dal regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004.

Data di applicazione

Il primo invito a presentare proposte è stato pubblicato all'inizio dell'agosto 2006.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2008. Impegni legali fino al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto

Il programma ICTG appoggerà le iniziative dirette alla formazione di cluster, fornendo sostegno nella forma di sovvenzioni per un periodo breve (2006-2008) per la formazione generale e specifica per le PMI e per le non PMI. Obiettivo dell'aiuto è favorire l'espansione delle attività dei membri dei cluster, promuovere la diffusione delle tecnologie e del know-how tra i membri dei cluster, incoraggiare lo sfruttamento del capitale umano e migliorare le capacità delle imprese interessate.

Settori economici interessati

La microelettronica e i sistemi incorporati, ad eccezione delle imprese con attività legate alla produzione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

2006: 200 000 EUR

2007: 200 000 EUR

2008: 106 000 EUR

(Ministero dello sviluppo, Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia, Centro di ricerca Atena

G. Anastasiou 13

GR-11527 Atene)

Altre informazioni

Il regime è conforme al regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004. L'aiuto riguarda l'azione 4.6.3 del programma operativo «Competitività», cofinanziato dai fondi strutturali.


Numero dell'aiuto

XT 47/06

Stato membro

Austria

Regione

Kärnten

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Strategia di qualificazione della Carinzia per le imprese

Base giuridica

Ziel-2-Programm Kärnten 2000 — 2006

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo complessivo (contributo)

circa 1,2 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Formazione generale

Grandi imprese 50%

Piccole e medie imprese (PMI) 70%

Intensità massima dell'aiuto: 70% dei costi ammissibili

Formazione specifica

Grandi imprese 25%

Piccole e medie imprese (PMI) 35%

Intensità massima dell'aiuto: 35% dei costi ammissibili

Data di applicazione

Dall'1.6.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Rafforzamento del potenziale delle risorse umane attraverso il miglioramento delle competenze,

promozione del potenziale di crescita delle imprese mediante strategie di sviluppo delle risorse umane orientate al futuro

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Altre industrie manifatturiere

Fabbricazione di macchine utensili (ÖNACE 29, 34, 35)

Legno e fabbricazione di prodotti in legno (ÖNACE 20)

Fabbricazione di prodotti chimici (ÖNACE 24)

Ricerca e sviluppo (ÖNACE 73)

Fabbricazione e lavorazione di carta e cartone (ÖNACE 21)

Altri servizi

Elettronica, Software/Hardware e trasmissione di dati (ÖNACE 30 — 33, 72)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung 6 — Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Mießtaler Straße 12

D-9020 Klagenfurt

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/41


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 291/12)

Data di adozione della decisione

18.9.2006

N. dell'aiuto

N 556/06

Stato membro

Regno Unito

Regione

Galles

Titolo

Qualità della carne bovina.

Fondamento giuridico

Section 1 of The Welsh Development Agency Act 1975 (e successive modifiche)

Tipo di misura

Regime

Obiettivi

Qualità

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni

Dotazione di bilancio

0,41 Mio GBP (0,6 Mio EUR)

Intensità

40%

Durata

2 anni

Settori economici

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Hybu Cig Cymru

Aberystwyth

Ceredigion SY233YA

United Kingdom

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.10.2006

Numero dell'aiuto

N 18/06

Stato membro

Spagna

Titolo

Aiuti allo sviluppo del settore equino destinati alle PMI e alle loro associazioni

Fondamento giuridico

Real Decreto 1200/2005, du 10 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Proyecto de Real Decreto …./2006, por el que se modifica el Real Decreto 1200/2005

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivi

Investimenti, assistenza tecnica, prodotti di qualità, gruppi di produttori, pubblicità

Forma dell'aiuto

Sovvenzione

Stanziamento

7,35 milioni di EUR

Intensità

Variabile

Durata (periodo)

5 anni

Settore economico interessato (o settori)

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Autoridades competentes de las 17 Comunidades Autónomas del Reino de España

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

18.9.2006

N. dell'aiuto

N 154/06

Stato membro

Italia

Regione

Veneto

Titolo

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate, venti impetuosi e trombe d'aria dal 29 giugno al 31 luglio 2005 nella Regione Veneto, province di Padova, Vicenza e Verona).

Fondamento giuridico

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivi

Indennizzo dei danni arrecati alle strutture agricole dalle condizioni atmosferiche avverse.

Dotazione di bilancio

560 000 EUR

Intensità

Fino al 100% dei danni.

Durata

Misura di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione.

Settori economici

Agricoltura

Altre informazioni

Misura di applicazione del regime approvato dalla Commissione in riferimento al fascicolo di aiuto di Stato NN 54/A/2004 (lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005).

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.10.2006

N. dell'aiuto

N 474/06

Stato membro

Italia

Regione

Campania

Titolo

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (gelate del 25 e 26 gennaio 2006 in alcuni comuni della provincia di Salerno).

Fondamento giuridico

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Regime

Obiettivi

Avverse condizioni atmosferiche

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni

Dotazione di bilancio

Cfr. fascicolo NN 54/A/04.

Intensità

Fino al 100%.

Durata

Fino alla fine dei pagamenti.

Settori economici

Agricoltura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/43


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4415 — Motorola/Symbol)

(2006/C 291/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 23.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Motorola Inc. («Motorola», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Symbol Technologies Inc. («Symbol», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Motorola: auricolari senza fili, sistemi di comunicazione e di rete, prodotti a banda larga,

per Symbol: portatili rinforzati, dispositivi di acquisizione e scansione dati, infrastrutture per reti locali senza fili, identificazione a radiofrequenza.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4415 — Motorola/Symbol, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/44


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 291/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22 novembre 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Onex Corporation («Onex», Canada), attraverso la controllata ClientLogic Corporation («ClientLogic», Canada) di cui detiene l'intero capitale, intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa Sitel Corporation («Sitel», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Onex: acquisizione, amministrazione e cessione di partecipazioni in imprese in una vasta gamma di mercati,

per ClientLogic: servizi di esternalizzazione dei processi aziendali (business process outsourcing) nel settore dell'assistenza ai clienti,

per Sitel: servizi di esternalizzazione dei processi aziendali (business process outsourcing) nel settore dell'assistenza ai clienti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/45


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

(2006/C 291/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4421. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/45


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY)

(2006/C 291/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'8.9.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4293. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/46


Linee direttrici La nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE

(2006/C 291/17)

A.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE») e dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «l'accordo su vigilanza e Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha pubblicato una comunicazione intitolata «Linee direttrici — La nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato» (1). Tale atto non vincolante definisce i principi per l'interpretazione della nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE. La Comunicazione intende inoltre stabilire la metodologia che disciplina l'applicazione di detta nozione e fornire orientamenti sull'applicazione.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto sia rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di garantire un'applicazione uniforme delle norme di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità adotta la presente comunicazione in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo su vigilanza e Corte. L'Autorità intende attenersi ai principi e alle norme fissati nella presente comunicazione quando applica le pertinenti norme SEE ad un caso particolare (2).

D.

La comunicazione definisce in particolare i principi per l'interpretazione della nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Essa intende inoltre stabilire la metodologia che disciplina l'applicazione di detta nozione nell'ambito dell'EFTA e fornire orientamenti sull'applicazione.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l'Autorità è l'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

1.   INTRODUZIONE

1.

Gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE sono applicabili agli accordi a livello orizzontale e verticale e alle pratiche delle imprese che «possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti».

2.

L'interpretazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE data dalla Corte EFTA e quella dei corrispondenti articoli 81 e 82 del trattato CE data dagli organi giurisdizionali comunitari hanno già ampiamente chiarito il contenuto e la portata della nozione di pregiudizio al commercio tra le Parti contraenti dell'accordo SEE (in appresso «Stati SEE») (3).

3.

Le presenti linee direttrici fissano i principi elaborati dalla Corte EFTA e dagli organi giurisdizionali comunitari riguardo all'interpretazione della nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e alle corrispondenti disposizioni del trattato CE. Precisano inoltre una regola per stabilire quando è in generale improbabile che un accordo sia atto a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati SEE (regola dell'assenza di incidenza sensibile sul commercio). Le linee direttrici non intendono essere esaustive. Il loro scopo è definire una metodologia per applicare la nozione di pregiudizio al commercio e fornire indicazioni sulla sua applicazione in situazioni che ricorrono di frequente. Anche se non sono per esse vincolanti, le presenti linee direttrici sono intese anche a fornire alle giurisdizioni e alle autorità degli Stati EFTA degli orientamenti ai fini dell'applicazione della nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

4.

Nelle presenti linee direttrici non viene trattato il problema di cosa costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1. Tale questione, distinta dalla capacità degli accordi di incidere sensibilmente sul commercio fra Stati SEE, è trattata nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4) (regola de minimis). Le presenti linee direttrici non sono inoltre intese a fornire orientamenti sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE in merito agli aiuti di Stato.

5.

Le presenti linee direttrici, compresa la regola dell'assenza di incidenza sensibile sul commercio, lasciano impregiudicata l'interpretazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE che potrà essere data dalla Corte EFTA, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee o dal Tribunale di primo grado.

2.   IL CRITERIO DEL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO

2.1.   Principi generali

6.

L'articolo 53, paragrafo 1, dispone che: «sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo.» Per semplicità, nel seguito si utilizzerà il termine «accordi» per indicare collettivamente gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate.

7.

L'articolo 54 stabilisce invece che «è incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.» Nel seguito il termine «pratiche» si riferisce alla condotta di imprese dominanti.

8.

La nozione di pregiudizio al commercio determina anche il campo d'applicazione dell'articolo 3, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte (in appresso «il capitolo II») sull'applicazione delle norme di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (5).

9.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del capitolo II, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali degli Stati EFTA devono applicare l'articolo 53 ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE che possano pregiudicare il commercio tra Stati SEE ai sensi di detta disposizione, quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Analogamente, quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli abusi vietati dall'articolo 54 dell'accordo SEE, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA applicano anche l'articolo 54 dell'accordo SEE. L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga pertanto le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA ad applicare anche gli articoli 53 e 54 quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi e a pratiche abusive che possono pregiudicare il commercio tra Stati SEE. D'altro canto, l'articolo 3, paragrafo 1, non obbliga le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali degli Stati EFTA ad applicare la legislazione nazionale in materia di concorrenza quando applicano gli articoli 53 e 54 ad accordi, decisioni o pratiche concordate e a pratiche abusive che possono pregiudicare il commercio tra Stati SEE. In tali casi esse possono applicare la legislazione SEE in materia di concorrenza in modo autonomo.

10.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati SEE, ma che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, soddisfano le condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE o sono disciplinati da un regolamento di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE di cui all'allegato XIV dell'accordo SEE. Il capitolo II non impedisce tuttavia agli Stati EFTA di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino i comportamenti unilaterali delle imprese.

11.

Va inoltre rammentato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del capitolo II, fatti salvi i principi generali e le altre disposizioni della normativa SEE, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano quando le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA applicano la legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni, né precludono l'applicazione di norme nazionali che perseguono principalmente un obiettivo differente rispetto a quello degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

12.

Il criterio del pregiudizio al commercio è un criterio autonomo del diritto SEE, che deve essere valutato separatamente per ogni caso. Si tratta di un criterio giurisdizionale, che definisce il campo di applicazione della normativa SEE in materia di concorrenza (6). Il diritto SEE della concorrenza non si applica agli accordi e alle pratiche che non possano pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati SEE.

13.

Il criterio del pregiudizio al commercio limita il campo di applicazione degli articoli 53 e 54 agli accordi ed alle pratiche abusive che possono avere un livello minimo di effetti transfrontalieri all'interno del territorio contemplato dall'accordo SEE (in appresso «SEE»). La capacità dell'accordo o della pratica di pregiudicare il commercio tra Stati SEE deve essere «sensibile» (7).

14.

Nel caso dell'articolo 53 dell'accordo SEE, è l'accordo che deve essere in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Non si esige che ogni singola parte dell'accordo, compresa ogni restrizione della concorrenza che potrebbe derivare dall'accordo, possa avere questo tipo di effetto (8). Se l'accordo nel suo insieme è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE, il diritto SEE si applica all'intero accordo, comprese tutte le parti dell'accordo che non pregiudicano singolarmente il commercio tra gli Stati SEE. Quando le relazioni contrattuali tra le medesime parti riguardano più attività, queste attività, per essere considerate come rientranti in un unico accordo, devono essere direttamente connesse e costituire parte integrante di uno stesso accordo globale tra le imprese (9). In caso contrario, si considera che esista un accordo distinto per ciascuna attività.

15.

È inoltre irrilevante se la partecipazione all'accordo di una determinata impresa abbia o meno un effetto sensibile sugli scambi fra Stati SEE (10). Un'impresa non può sfuggire all'applicazione del diritto SEE soltanto perché il suo contributo ad un accordo che è di per sé atto a pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE è insignificante.

16.

Per stabilire l'applicabilità del diritto SEE non è necessario stabilire un collegamento tra la presunta restrizione della concorrenza e la capacità dell'accordo di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Anche gli accordi non restrittivi possono pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Ad esempio, gli accordi di distribuzione selettiva basati su criteri di selezione puramente qualitativi giustificati dalla natura dei prodotti, che non restringono la concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, possono nondimeno pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Tuttavia, le presunte restrizioni dovute ad un accordo possono fornire una chiara indicazione della capacità dell'accordo stesso di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Per esempio, un accordo di distribuzione che proibisce le esportazioni è per natura in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE, anche se non necessariamente in misura sensibile (11).

17.

Per quanto riguarda l'articolo 54, è l'abuso che deve pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Questo non implica, tuttavia, che ogni aspetto di tale comportamento debba essere valutato di per sé. Un comportamento che faccia parte di una strategia globale perseguita dall'impresa in posizione dominante deve essere valutato in termini di impatto complessivo. Qualora un'impresa dominante adotti pratiche diverse nel perseguimento del medesimo scopo, ad esempio pratiche che mirano ad eliminare o precludere i concorrenti dal mercato, affinché l'articolo 54 sia applicabile a tutte le pratiche che fanno parte di questa strategia globale, è sufficiente che almeno una di queste sia in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE (12).

18.

Dal disposto degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari risulta pertanto che nell'applicazione del criterio del pregiudizio al commercio vanno presi in considerazione in particolare tre elementi:

a)

il concetto di «commercio tra Parti contraenti»,

b)

il concetto di «possano pregiudicare» e

c)

il concetto di «incidenza sensibile».

2.2.   Il concetto di «commercio tra Parti contraenti»,

19.

Il concetto di «commercio» non è limitato agli scambi tradizionali di beni e servizi a livello transfrontaliero (13). Si tratta di un concetto più ampio, che copre tutta l'attività economica transfrontaliera, incluso lo stabilimento (14). Questa interpretazione è coerente con l'obiettivo fondamentale dell'accordo SEE di promuovere la libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e dei capitali.

20.

Sulla base di una giurisprudenza consolidata, il concetto di «commercio» comprende anche i casi nei quali gli accordi o le pratiche pregiudicano la struttura della concorrenza nel mercato. Gli accordi e le pratiche che pregiudicano la struttura della concorrenza all'interno dello SEE eliminando o minacciando di eliminare un concorrente che opera all'interno dello SEE possono essere soggetti alle regole di concorrenza SEE (15). Quando un'impresa è o rischia di essere eliminata, viene pregiudicata la struttura concorrenziale all'interno del SEE così come vengono pregiudicate le attività economiche in cui opera detta impresa.

21.

Perché possa esservi un effetto sul commercio «tra le Parti contraenti» devono esserci delle ripercussioni sull'attività economica transfrontaliera che interessino almeno due Stati SEE. Non è necessario che l'accordo o la pratica pregiudichino il commercio tra uno Stato SEE e un altro nella sua interezza. Gli articoli 53 e 54 possono essere applicabili anche nei casi che riguardano una parte di uno Stato SEE, nella misura in cui l'incidenza sul commercio è sensibile (16).

22.

L'applicazione del criterio del pregiudizio al commercio è indipendente dalla definizione dei mercati geografici rilevanti. Il commercio tra gli Stati SEE può essere pregiudicato anche nei casi in cui il mercato rilevante è nazionale o sub-nazionale (17).

2.3.   La nozione di «possano pregiudicare»

23.

La nozione di «possano pregiudicare» serve a definire la natura dell'incidenza sul commercio tra Stati SEE. Secondo il criterio standard sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la nozione di «possano pregiudicare» implica che dev'essere possibile prevedere con un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di fattori obiettivi, di fatto o di diritto, che l'accordo o la pratica possono avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali fra Stati SEE (18)  (19). Come illustrato al punto 20, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha inoltre elaborato un criterio fondato sulla capacità dell'accordo o della pratica di pregiudicare la struttura della concorrenza. Quando l'accordo o la pratica sono atti a pregiudicare la struttura della concorrenza all'interno del SEE, si applica il diritto SEE.

24.

Il criterio standard della «struttura degli scambi» sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee contiene i seguenti elementi principali, che vengono trattati nelle sezioni che seguono:

a)

«un grado di probabilità adeguato», «in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto»,

b)

un'influenza sulla «struttura degli scambi» fra gli Stati SEE,

c)

«un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale» sulla struttura degli scambi.

2.3.1.   Un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto

25.

La valutazione degli effetti sul commercio si basa su fattori oggettivi. Non è richiesta l'intenzione soggettiva da parte delle imprese interessate. Se, tuttavia, è provato che le imprese hanno inteso pregiudicare il commercio tra Stati SEE, ad esempio perché hanno cercato di ostacolare le esportazioni o le importazioni da altri Stati SEE, questo è un fattore pertinente da considerare.

26.

I termini «possano pregiudicare» ed il riferimento fatto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a «un grado di probabilità adeguato» implicano che non sia necessario, per applicare il diritto SEE, stabilire se l'accordo o la pratica abbiano o abbiano avuto un'effettiva incidenza sul commercio tra gli Stati SEE. È sufficiente che l'accordo o la pratica «possano» avere un effetto di questo tipo (20).

27.

Non vi è alcun obbligo o necessità di calcolare il volume reale degli scambi tra gli Stati SEE interessati dall'accordo o dalla pratica. Ad esempio, nel caso di accordi che vietano le esportazioni verso altri Stati SEE non vi è alcuna necessità di stimare quale sarebbe stato, in mancanza dell'accordo, il livello di commercio parallelo tra gli Stati SEE interessati. Quest'interpretazione è coerente con la natura giurisdizionale del criterio del pregiudizio al commercio. L'applicabilità del diritto SEE si estende alle categorie di accordi e di pratiche che sono atte ad avere effetti transfrontalieri, indipendentemente dal fatto che un accordo o una pratica particolari abbiano effettivamente tale incidenza.

28.

La valutazione in base al criterio del pregiudizio al commercio dipende da una serie di fattori che possono essere non decisivi se considerati singolarmente (21). I fattori pertinenti comprendono la natura dell'accordo e della pratica, la natura dei prodotti a cui si applicano l'accordo o la pratica e la posizione e l'importanza delle imprese interessate (22).

29.

La natura dell'accordo e della pratica fornisce un'indicazione da un punto di vista qualitativo della loro capacità di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Alcuni accordi e pratiche sono per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE, mentre altri richiedono un'analisi più dettagliata in tal senso. I cartelli transfrontalieri sono un esempio del primo caso, mentre le imprese comuni limitate al territorio di un singolo Stato SEE sono un esempio del secondo. Quest'aspetto viene ulteriormente esaminato nella sezione 3, che tratta le diverse categorie di accordi e di pratiche.

30.

La natura dei prodotti a cui si applicano gli accordi o le pratiche fornisce inoltre un'indicazione della possibilità che il commercio tra gli Stati SEE venga ad essere pregiudicato. Quando per loro natura i prodotti sono venduti facilmente a livello transfrontaliero o sono importanti per le imprese che vogliono avviare o ampliare le loro attività sui mercati in altri Stati SEE, è più facile stabilire l'applicabilità della legislazione SEE rispetto ai casi in cui, per loro natura, i prodotti offerti da fornitori di altri Stati SEE hanno una domanda limitata e sono di interesse limitato dal punto di vista dello stabilimento transfrontaliero o dell'espansione dell'attività economica svolta a partire da tale luogo di stabilimento (23). Lo stabilimento comprende la costituzione, da parte di imprese di uno Stato SEE, di agenzie, succursali o controllate in un altro Stato SEE.

31.

La posizione di mercato delle imprese interessate ed i loro volumi di vendita sono indicativi, da un punto di vista quantitativo, della capacità dell'accordo o della pratica in questione di pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Quest'aspetto, che costituisce parte integrante della valutazione dell'incidenza sensibile, è affrontato alla sezione 2.4.

32.

Oltre ai fattori già citati, è necessario tenere conto della situazione di fatto e di diritto nella quale hanno luogo l'accordo o la pratica. Il contesto economico e legale specifico permette di comprendere meglio i possibili effetti per il commercio tra gli Stati SEE. Se vi sono barriere assolute al commercio transfrontaliero tra Stati SEE, esterne all'accordo o alla pratica, il commercio può essere pregiudicato soltanto se è probabile che queste barriere scompaiano in un prossimo futuro. Nei casi in cui le barriere non sono assolute ma rendono soltanto le attività transfrontaliere più difficili, è della massima importanza assicurarsi che gli accordi e le pratiche non ostacolino ulteriormente tali attività. Gli accordi e le pratiche che determinano siffatte conseguenze sono in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE.

2.3.2.   Un'influenza sulla «struttura degli scambi» fra gli Stati SEE

33.

Per applicare gli articoli 53 e 54 è necessario che vi sia un'incidenza sulla «struttura degli scambi» fra Stati SEE.

34.

L'espressione «struttura degli scambi» ha un carattere neutro. Il presupposto non è che il commercio venga ristretto o ridotto (24). La struttura degli scambi può essere alterata anche quando un accordo o una pratica determinano un aumento degli scambi. In effetti, si applica il diritto SEE se è probabile che il commercio tra Stati SEE si sviluppi in maniera diversa in presenza dell'accordo o della pratica rispetto a come si sarebbe probabilmente sviluppato in sua assenza (25).

35.

Quest'interpretazione riflette il fatto che il criterio del pregiudizio al commercio serve a stabilire il diritto applicabile, ossia a distinguere gli accordi e le pratiche che possono avere effetti transfrontalieri tali da giustificare un esame ai sensi del diritto SEE della concorrenza dagli accordi e dalle pratiche che non hanno tali effetti.

2.3.3.   «Un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale» sulla struttura degli scambi

36.

L'influenza degli accordi e delle pratiche sulla struttura degli scambi fra Stati SEE può essere «diretta o indiretta, reale o potenziale».

37.

Gli effetti diretti sul commercio tra Stati SEE si determinano solitamente in relazione ai prodotti a cui si applica un accordo o una pratica. Quando, per esempio, i fabbricanti di un particolare prodotto nei diversi Stati SEE trovano un accordo per la spartizione dei mercati, si producono degli effetti diretti sul commercio tra Stati SEE sul mercato dei prodotti interessati. Un altro esempio di effetti diretti è il caso in cui un fornitore limita gli sconti ai distributori ai prodotti venduti all'interno dello Stato SEE nel quale i distributori sono stabiliti. Tali pratiche aumentano il prezzo relativo dei prodotti destinati all'esportazione, rendendo le esportazioni meno attraenti e meno competitive.

38.

Gli effetti indiretti si verificano spesso in relazione a prodotti connessi a quelli a cui si applica un accordo o una pratica. Gli effetti indiretti possono, per esempio, verificarsi quando un accordo o una pratica hanno un impatto sulle attività economiche transfrontaliere di imprese che utilizzano o che in qualche modo dipendono dai prodotti a cui si applica l'accordo o la pratica (26). Tali effetti vi possono essere, ad esempio, quando l'accordo o la pratica riguardano un prodotto intermedio, che non è oggetto di commercio, ma che viene utilizzato per la fornitura di un prodotto finale, il quale invece è oggetto di commercio. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, che il commercio tra Stati CE poteva essere pregiudicato nel caso di un accordo che comportava la fissazione dei prezzi dell'acquavite usata per produrre cognac (27). La materia prima non veniva esportata, mentre era esportato il prodotto finale, ossia il cognac. In tali casi è pertanto applicabile il diritto SEE della concorrenza se il commercio del prodotto finale può essere pregiudicato in maniera sensibile.

39.

Gli effetti indiretti sul commercio tra Stati SEE possono verificarsi anche relativamente ai prodotti a cui si applicano l'accordo o la pratica. Ad esempio, gli accordi mediante i quali un produttore limita le garanzie per i prodotti venduti dai distributori nel loro Stato SEE di stabilimento determinano dei disincentivi all'acquisto dei prodotti per i consumatori di altri Stati SEE in quanto questi non potrebbero invocare la garanzia (28). L'esportazione da parte dei distributori ufficiali e dei rivenditori paralleli è resa più difficile in quanto, per i consumatori, i prodotti sono meno interessanti senza la garanzia del produttore (29).

40.

Gli effetti reali sul commercio tra Stati SEE sono quelli che vengono prodotti dall'accordo o dalla pratica una volta che questi sono realizzati. È probabile che un accordo tra un fornitore ed un distributore nello stesso Stato SEE, che vieti, ad esempio, le esportazioni in altri Stati SEE produca effetti reali sul commercio tra gli Stati SEE. In mancanza di un tale accordo il distributore sarebbe libero di effettuare esportazioni. Va tuttavia ricordato che non è richiesto che tali effetti reali siano dimostrati. È sufficiente che l'accordo o la pratica possano avere un effetto di questo tipo.

41.

Gli effetti potenziali sono quelli che possono verificarsi in futuro con un grado adeguato di probabilità. In altre parole, vanno presi in considerazione gli sviluppi prevedibili del mercato (30). Anche se il commercio non può essere pregiudicato nel momento in cui l'accordo è concluso o la pratica è realizzata, gli articoli 53 e 54 restano di applicazione se è probabile che i fattori che hanno portato a tale conclusione cambino in un prossimo futuro. A tale riguardo è opportuno considerare gli effetti delle misure di liberalizzazione integrate nell'accordo SEE o adottate dallo Stato SEE in questione e altre misure prevedibili volte ad eliminare le barriere giuridiche agli scambi.

42.

Inoltre, anche se in un determinato momento le condizioni di mercato sono sfavorevoli al commercio transfrontaliero, ad esempio perché i prezzi sono simili negli Stati SEE in questione, il commercio può comunque essere pregiudicato qualora la situazione possa cambiare a seguito del mutamento delle condizioni di mercato (31). Ciò che conta è la capacità dell'accordo o della pratica di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE e non il fatto che questo avvenga effettivamente in un determinato momento.

43.

L'inclusione di effetti indiretti o potenziali nell'analisi dell'incidenza sul commercio tra Stati SEE non significa che l'analisi può essere basata su elementi remoti o ipotetici. La probabilità che un particolare accordo produca effetti indiretti o potenziali deve essere spiegata dall'autorità o dalla parte che sostiene che il commercio tra gli Stati SEE può essere pregiudicato in maniera sensibile. Gli effetti ipotetici o speculativi non sono sufficienti per stabilire che si applica il diritto SEE. Ad esempio, un accordo che aumenta il prezzo di un prodotto che non è oggetto di commercio internazionale riduce il reddito disponibile dei consumatori. I consumatori, avendo meno denaro da spendere, potrebbero acquistare un minor numero di prodotti importati da altri Stati SEE. Tuttavia il nesso tra simili effetti sui redditi e il commercio tra Stati SEE è generalmente troppo indiretto per determinare l'applicabilità del diritto SEE.

2.4.   Il concetto di incidenza sensibile

2.4.1.   Principio generale

44.

Il criterio del pregiudizio al commercio contiene un elemento quantitativo, che limita la sfera di applicabilità del diritto SEE agli accordi ed alle pratiche che possono avere effetti di una certa portata. Gli accordi e le pratiche non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 quando influiscono sul mercato soltanto in modo trascurabile, vista la debole posizione delle imprese interessate sul mercato dei prodotti in questione (32). L'incidenza sensibile può essere valutata in particolare con riferimento alla posizione e all'importanza delle imprese in questione sul mercato dei prodotti rilevanti (33).

45.

La valutazione dell'incidenza sensibile dipende dalle circostanze di ogni singolo caso, in particolare dalla natura dell'accordo e della pratica, dalla natura dei prodotti interessati e dalla posizione di mercato delle imprese coinvolte. Qualora un accordo o una pratica abusiva siano per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra Stati CE, la soglia dell'incidenza sensibile è più bassa rispetto ai casi in cui gli accordi e le pratiche non sono, per loro natura, in grado di avere tali effetti. Quanto più forte è la posizione di mercato delle imprese interessate, tanto più probabile è che si ritenga sensibile il pregiudizio che un accordo o una pratica abusiva sono in grado di arrecare al commercio tra Stati SEE (34).

46.

In alcuni casi relativi alle importazioni e alle esportazioni la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che il criterio dell'incidenza sensibile fosse soddisfatto quando le vendite delle imprese interessate rappresentavano circa il 5 % del mercato (35). La sola quota di mercato non è stata tuttavia sempre considerata come il fattore decisivo. In particolare, è necessario tenere conto anche del fatturato delle imprese relativo ai prodotti in causa (36).

47.

L'incidenza sensibile può dunque essere misurata sia in termini assoluti (fatturato) che in termini relativi, confrontando la posizione dell'impresa o delle imprese interessate con quella di altri operatori sul mercato (quota di mercato). L'accento posto sulla posizione e sull'importanza delle imprese interessate è coerente con il concetto «possano pregiudicare», il che implica che la valutazione sia basata sulla capacità dell'accordo o della pratica di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE piuttosto che sull'impatto sui flussi transfrontalieri reali di beni e di servizi. La posizione di mercato delle imprese interessate ed il loro fatturato per i prodotti in questione sono indicativi della capacità di un accordo o di una pratica di pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Questi due elementi sono ripresi nelle presunzioni precisate in appresso ai punti 52 e 53.

48.

L'applicazione del criterio dell'incidenza sensibile non richiede necessariamente che siano definiti i mercati rilevanti e che vengano calcolate le quote di mercato (37). Le vendite di un'impresa in termini assoluti possono essere sufficienti per affermare che l'effetto sul commercio è sensibile. Questo avviene in particolare per gli accordi e le pratiche che per loro natura possono pregiudicare il commercio tra Stati SEE, ad esempio perché interessano le importazioni o le esportazioni o perché si applicano in diversi Stati SEE. Il fatto che in tali circostanze il fatturato dei prodotti a cui si applica l'accordo possa essere sufficiente per sostenere la tesi di un effetto sensibile sul commercio tra Stati SEE è oggetto della presunzione relativa positiva precisata infra al punto 53.

49.

Gli accordi e le pratiche devono sempre essere considerati nel contesto economico e giuridico nel quale si presentano. Nel caso di accordi verticali può essere necessario considerare gli eventuali effetti cumulativi di reti parallele di accordi simili (38). Anche se un singolo accordo o una rete di accordi non sono in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati SEE, l'effetto di reti parallele di accordi, considerate nel loro complesso, può essere di questo tipo. Occorre tuttavia che il singolo accordo o la singola rete di accordi diano un contributo significativo all'incidenza complessiva sul commercio (39).

2.4.2.   Incidenza sensibile

50.

Non è possibile stabilire regole quantitative generali, applicabili a tutte le categorie di accordi e di pratiche, che indichino quando il commercio tra gli Stati SEE può essere sensibilmente pregiudicato. È possibile, per contro, indicare quando il commercio non può normalmente essere pregiudicato in modo sensibile. In primo luogo, nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE («de minimis») (40), l'Autorità di vigilanza dell'EFTA ha affermato che gli accordi fra piccole e medie imprese (PMI), quali definiti nella decisione n. 112/96/COL dell'Autorità dell'11 settembre 1996 (41), non sono solitamente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati SEE. La ragione di questa presunzione è il fatto che le attività delle PMI sono normalmente di natura locale o tutt'al più regionale. Le PMI possono tuttavia essere soggette alla normativa SEE in questione quando svolgono, in particolare, un'attività economica transfrontaliera. In secondo luogo, l'Autorità ritiene appropriato enunciare dei principi generali che indichino quando il commercio non può normalmente essere pregiudicato in misura sensibile, ossia un criterio che definisca l'assenza di un effetto apprezzabile sul commercio tra gli Stati membri (regola dell'assenza di incidenza sensibile sul commercio). Nell'applicare l'articolo 53 l'Autorità considererà questo criterio come una presunzione relativa negativa applicabile a tutti gli accordi ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, indipendentemente dalla natura delle restrizioni contenute nell'accordo, comprese quelle che sono state identificate come restrizioni fondamentali nei regolamenti d'esenzione per categoria della Commissione di cui all'allegato XIV dell'accordo SEE. Nei casi in cui si applica questa presunzione l'Autorità, di norma, non aprirà un procedimento, né su domanda né di propria iniziativa. Se le imprese sono convinte in buona fede che l'accordo è coperto da questa presunzione negativa, l'Autorità non infliggerà ammende.

51.

Fatto salvo quanto precisato di seguito al punto 53, questa definizione negativa di un pregiudizio sensibile non implica che gli accordi e le pratiche che non soddisfano i criteri elencati in appresso siano considerati automaticamente atti a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati SEE. È necessaria un'analisi caso per caso.

52.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene, in linea di principio, che gli accordi non siano in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati SEE quando sono soddisfatte le condizioni cumulative esposte in appresso.

(a)

La quota di mercato aggregata delle parti su qualsiasi mercato rilevante all'interno del SEE interessato dagli accordi non supera il 5 % e

(b)

nel caso di accordi orizzontali, il fatturato SEE aggregato annuo delle imprese interessate (42) relativo ai prodotti a cui si applica l'accordo non è superiore a 40 milioni di euro; Nel caso di accordi per l'acquisto in comune dei prodotti, il fatturato pertinente è costituito dall'acquisto in comune delle parti dei prodotti a cui si applica l'accordo.

Nel caso di accordi verticali il fatturato SEE aggregato annuo del fornitore dei prodotti a cui si applica l'accordo non è superiore a 40 milioni di euro. Nel caso degli accordi di licenza il fatturato preso in considerazione sarà il fatturato aggregato dei licenziatari dei prodotti che comprendono la tecnologia concessa ed il fatturato del licenziante relativo a tali prodotti. Nei casi di accordi conclusi tra un acquirente e diversi fornitori il fatturato preso in considerazione sarà costituito dagli acquisti combinati effettuati dall'acquirente dei prodotti interessati dagli accordi.

L'Autorità continuerà a considerare valida questa presunzione anche qualora nei due anni civili successivi la soglia summenzionata di fatturato non venga superata di più del 10 % e la succitata soglia di mercato non sia oltrepassata di più di 2 punti percentuali. Se l'accordo riguarda un mercato emergente che non esiste ancora e nel quale di conseguenza le parti non realizzano un fatturato né detengono alcuna quota del mercato rilevante, l'Autorità non riterrà valida la presunzione di assenza di un'incidenza sensibile. In questi casi il carattere sensibile dell'incidenza sul commercio può dover essere valutato sulla base della posizione delle parti su mercati del prodotto connessi o della loro forza nel campo di tecnologie attinenti all'accordo.

53.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene invece che, qualora un accordo o una pratica siano per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE, ad esempio perché interessano le importazioni e le esportazioni o si applicano a diversi Stati SEE, vi è una presunzione relativa positiva che tali effetti sul commercio siano sensibili quando il fatturato delle parti nei prodotti a cui si applica l'accordo, calcolato come indicato ai punti 52 e 54, è superiore a 40 milioni di euro. Nel caso di accordi che per loro stessa natura sono atti a pregiudicare il commercio tra Stati SEE si può anche spesso presumere che tali effetti siano sensibili quando la quota di mercato delle parti supera la soglia del 5 % di cui al punto precedente. Tale presunzione non è tuttavia possibile qualora l'accordo si applichi solo ad una parte di uno Stato SEE (cfr. punto 90 infra).

54.

La soglia di fatturato di 40 milioni di euro (cfr. punto 52) è calcolata sulla base delle vendite totali SEE al netto delle imposte durante il precedente esercizio delle imprese interessate dei prodotti a cui si applica l'accordo (i prodotti contrattuali). Sono escluse le vendite tra entità che fanno parte della medesima impresa (43).

55.

Per applicare la soglia basata sulla quota di mercato, è necessario determinare il mercato rilevante (44). Si tratta del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante. Il calcolo delle quote di mercato deve essere basato su dati relativi al valore delle vendite o, se del caso, su dati relativi al valore degli acquisti. Qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite.

56.

Nel caso di reti di accordi conclusi dal medesimo fornitore con differenti distributori, si tiene conto delle vendite realizzate attraverso l'intera rete.

57.

I contratti che fanno parte dello stesso accordo commerciale complessivo costituiscono un singolo accordo ai fini della regola dell'assenza di incidenza sensibile sul commercio (45). Le imprese non possono scendere abusivamente al di sotto delle soglie summenzionate suddividendo artificialmente un accordo che costituisce un tutto unico dal punto di vista economico.

3.   L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUCCITATI A TIPI COMUNI DI ACCORDI E DI ABUSI

58.

L'Autorità di vigilanza EFTA applicherà la presunzione negativa di cui alla sezione precedente a tutti gli accordi, compresi quelli che per loro natura sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE, come pure gli accordi che riguardano il commercio con imprese situate in paesi terzi (cfr. sezione 3.3).

59.

Al di fuori del campo d'applicazione della presunzione negativa, l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto di fattori qualitativi relativi alla natura dell'accordo o della pratica abusiva e alla natura dei prodotti interessati (cfr. punti 29 e 30). Che la natura di un accordo sia rilevante risulta anche dalla presunzione positiva (cfr. punto 53) che un accordo abbia effetti sensibili se, per sua natura, è in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Per fornire orientamenti più precisi sull'applicazione della nozione di pregiudizio al commercio è quindi utile passare in rassegna i tipi più comuni di accordi.

60.

Nelle sezioni seguenti viene operata una distinzione principale tra gli accordi e le pratiche che riguardano diversi Stati SEE e quelli che sono limitati ad un unico Stato SEE o ad una parte di esso. Queste due categorie principali sono suddivise in ulteriori sottocategorie in base alla natura dell'accordo o della pratica in questione. Vengono inoltre trattati anche gli accordi e le pratiche che interessano paesi terzi.

3.1.   Accordi e abusi che riguardano o vengono attuati in diversi Stati SEE

61.

Gli accordi e le pratiche che riguardano o vengono attuati in diversi Stati SEE sono in quasi tutti i casi per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Quando il volume d'affari rilevante supera la soglia precisata al punto 53, nella maggior parte dei casi non è quindi necessario effettuare un'analisi dettagliata per verificare se il commercio tra gli Stati SEE può essere influenzato. Tuttavia, per fornire un orientamento anche in questi casi e illustrare i principi di cui alla sezione 2, è utile spiegare quali sono i fattori che vengono normalmente utilizzati per sostenere la tesi dell'applicabilità del diritto SEE.

3.1.1.   Accordi relativi ad importazioni ed esportazioni

62.

Gli accordi tra imprese in due o più Stati SEE, che interessano le importazioni e le esportazioni, sono per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Tali accordi, indipendentemente dal fatto che siano o meno restrittivi della concorrenza, hanno un impatto diretto sui flussi commerciali tra gli Stati SEE. Nella causa Kerpen & Kerpen, ad esempio, relativa ad un accordo tra un produttore francese ed un distributore tedesco che si applicava a più del 10 % delle esportazioni di cemento dalla Francia alla Germania, per un totale di 350 000 tonnellate l'anno, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sancito che era impossibile sostenere che un tale accordo non fosse in grado di pregiudicare (in misura sensibile) gli scambi tra Stati CE (46).

63.

Questa categoria comprende gli accordi che impongono restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni, comprese quelle alle vendite attive e passive e alla rivendita da parte degli acquirenti ai clienti in altri Stati SEE (47). In questi casi vi è un collegamento sostanziale tra la presunta restrizione della concorrenza e l'incidenza sul commercio, poiché lo scopo della restrizione è proprio quello di ostacolare il flusso altrimenti possibile di beni e servizi tra Stati SEE. È ininfluente il fatto che le parti dell'accordo siano situate nello stesso Stato SEE o in diversi Stati SEE.

3.1.2.   Cartelli che si estendono a diversi Stati SEE

64.

Gli accordi di cartello, quali quelli che prevedono la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato, che si estendono a diversi Stati SEE sono per loro natura atti a pregiudicare il commercio tra Stati SEE. I cartelli transfrontalieri armonizzano le condizioni di concorrenza e pregiudicano nuovi flussi commerciali transfrontalieri perpetuando le strutture tradizionali degli scambi (48). Quando le imprese si accordano per ripartire i territori geografici, le vendite da altre aree verso i territori assegnati possono essere eliminate o ridotte. Quando le imprese si accordano per fissare i prezzi, eliminano la concorrenza e qualsiasi differenziale di prezzo che spingerebbe sia i concorrenti che i clienti a praticare il commercio transfrontaliero. Quando le imprese si accordano sulle quote di vendita, vengono mantenute le strutture tradizionali degli scambi. Le imprese interessate evitano di aumentare la produzione e quindi di servire clienti potenziali in altri Stati SEE.

65.

Anche l'incidenza sul commercio determinata dai cartelli transfrontalieri, per sua natura, è generalmente sensibile a causa della posizione di mercato delle parti del cartello. I cartelli, infatti, vengono solitamente costituiti soltanto quando le imprese partecipanti detengono insieme un'ampia parte del mercato poiché questo permette loro di aumentare i prezzi o di ridurre la produzione.

3.1.3.   Accordi di cooperazione orizzontale che si applicano a diversi Stati SEE

66.

Questa sezione tratta i diversi tipi di accordi di cooperazione orizzontale. Gli accordi di cooperazione orizzontale possono per esempio assumere la forma di accordi mediante i quali due o più imprese cooperano nello svolgimento di una particolare attività economica, come la produzione e la distribuzione (49). Tali accordi sono spesso definiti come imprese comuni. Alle imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma si applica tuttavia il regolamento sulle concentrazioni (50). A livello del SEE tali imprese comuni a pieno titolo non sono trattate a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, tranne nei casi di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni (51) La presente sezione non tratta dunque delle imprese comuni a pieno titolo. Nel caso delle imprese comuni che non sono entità economiche autonome, l'entità comune non opera come fornitore (o acquirente) autonomo su alcun mercato, ma si limita a servire le imprese madri, che operano direttamente sul mercato (52).

67.

Le imprese comuni che operano in due o più Stati SEE o la cui produzione è venduta dalle imprese madri in due o più Stati SEE incidono sulle attività commerciali delle parti in tali zone del SEE. Questi accordi sono dunque, per loro natura, solitamente in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE rispetto alla situazione che esisterebbe in mancanza dell'accordo (53). La struttura degli scambi è pregiudicata quando le imprese trasferiscono le loro attività all'impresa comune o la utilizzano per costituire una nuova fonte di approvvigionamento nel SEE.

68.

Il commercio può essere influenzato anche quando un'impresa comune produce per le società madri un fattore di produzione che viene in seguito ulteriormente trasformato o inserito in un prodotto delle imprese madri. È probabile che questo avvenga se il fattore di produzione in questione veniva in precedenza acquistato da fornitori situati in altri Stati SEE, se esso veniva in precedenza prodotto dalle imprese madri in altri Stati SEE o se il prodotto finale è scambiato in più di uno Stato SEE.

69.

Nella valutazione dell'incidenza sensibile è importante tenere conto delle vendite delle imprese madri e non soltanto di quelle dell'entità comune creata dall'accordo, poiché l'impresa comune non opera come fornitore o acquirente autonomo su alcun mercato.

3.1.4.   Accordi verticali realizzati in diversi Stati SEE

70.

Gli accordi verticali e le reti di accordi verticali simili realizzati in diversi Stati SEE sono normalmente in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE, qualora il commercio venga così indirizzato in un determinato modo. Le reti di accordi di distribuzione selettiva realizzati in due o più Stati SEE, ad esempio, indirizzano gli scambi in maniera particolare in quanto limitano il commercio ai membri della rete, influendo in questo modo sui flussi commerciali rispetto alla situazione che esisterebbe in mancanza dell'accordo (54).

71.

Il commercio tra gli Stati SEE può inoltre essere influenzato dagli accordi verticali che hanno effetti di preclusione. Questo può avvenire ad esempio in caso di accordi mediante i quali i distributori in diversi Stati SEE convengono di acquistare solo da un determinato fornitore o di vendere soltanto i suoi prodotti. Tali accordi possono limitare il commercio tra gli Stati SEE nei quali gli accordi vengono realizzati o in provenienza dagli Stati SEE che non rientrano negli accordi. La preclusione può derivare dai singoli accordi o dalle reti di accordi. Quando un accordo o reti di accordi che si applicano a diversi Stati SEE hanno effetti di preclusione, la capacità dell'accordo o degli accordi di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE è solitamente, per sua natura, sensibile.

72.

Anche gli accordi tra fornitori e distributori che prevedono l'imposizione dei prezzi di rivendita e che si applicano a due o più Stati SEE sono normalmente, per loro natura, atti a pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE (55). Tali accordi alterano i livelli dei prezzi che sarebbero probabilmente esistiti in assenza degli accordi e di conseguenza alterano la struttura degli scambi.

3.1.5.   Abusi di posizione dominante relativi a diversi Stati SEE

73.

In caso di abusi di posizione dominante è utile distinguere tra gli abusi che creano barriere all'entrata o eliminano i concorrenti (abusi di esclusione) e quelli attraverso i quali l'impresa in posizione dominante sfrutta il suo potere economico, ad esempio facendo pagare prezzi eccessivi o discriminatori (abusi di sfruttamento). Entrambi i tipi di abusi possono essere attuati o mediante accordi, che sono anch'essi soggetti all'articolo 53, paragrafo 1, o mediante comportamenti unilaterali che, sotto il profilo del diritto SEE della concorrenza, sono soggetti esclusivamente all'articolo 54.

74.

Nel caso degli abusi di sfruttamento come gli sconti discriminatori, gli effetti si manifestano sui partner commerciali a valle, che hanno dei vantaggi o degli svantaggi, alterando la loro posizione competitiva ed influendo sulla struttura degli scambi tra gli Stati SEE.

75.

Quando un'impresa dominante adotta un comportamento di esclusione in più di uno Stato SEE, tale abuso, per sua natura, è normalmente in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Tale comportamento ha un effetto negativo sulla concorrenza in un'area che non comprende soltanto un unico Stato SEE, ed è probabile che determini un cambiamento del corso che gli scambi avrebbero seguito in assenza dell'abuso. Per esempio, la struttura degli scambi può essere alterata qualora l'impresa dominante conceda sconti fedeltà. È probabile che i clienti che fanno parte del sistema esclusivo di sconti acquistino meno dai concorrenti della ditta dominante rispetto a quanto avrebbero altrimenti fatto. Il comportamento di esclusione che mira direttamente all'eliminazione di un concorrente, come l'applicazione di prezzi predatori, è inoltre in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE a causa del suo impatto sulla struttura della concorrenza del mercato all'interno del SEE (56). Quando un'impresa dominante adotta un comportamento volto ad eliminare un concorrente che opera in più di uno Stato SEE, il commercio può essere pregiudicato in vari modi. In primo luogo, c'è il rischio che il concorrente in questione cessi di essere una fonte di approvvigionamento all'interno del SEE. Anche se l'impresa presa di mira non è eliminata, è probabile che il suo futuro comportamento competitivo sia influenzato, il che può avere un impatto anche sul commercio tra gli Stati SEE. In secondo luogo, l'abuso può avere un effetto su altri concorrenti. Attraverso il suo comportamento abusivo l'impresa dominante può segnalare ai propri concorrenti che punirà i tentativi di esercitare una vera concorrenza. In terzo luogo, la stessa eliminazione di un concorrente può essere sufficiente per pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Questo può avvenire anche quando l'impresa che rischia di essere eliminata opera soprattutto nelle esportazioni verso i paesi terzi (57). Ogni volta che l'efficacia della concorrenza del mercato all'interno del SEE rischia di essere ulteriormente compromessa, si applica il diritto SEE.

76.

Qualora un'impresa dominante attui abusi di sfruttamento o di esclusione in più di uno Stato SEE, anche la capacità dell'abuso di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE, per sua natura, sarà normalmente sensibile. Data la posizione di mercato dell'impresa dominante interessata e il fatto che l'abuso è attuato in diversi Stati SEE, la portata dell'abuso e della sua probabile incidenza sui flussi commerciali è normalmente tale da poter influenzare sensibilmente il commercio tra gli Stati SEE. Nel caso di un abuso di sfruttamento, come la discriminazione dei prezzi, l'abuso altera la posizione competitiva dei partner commerciali in diversi Stati SEE. Nel caso degli abusi di esclusione, compresi quelli che mirano ad eliminare un concorrente, viene influenzata l'attività economica svolta dai concorrenti in diversi Stati SEE. L'esistenza stessa di una posizione dominante in diversi Stati SEE implica che la concorrenza è già indebolita in una parte sostanziale del mercato comune (58). Quando un'impresa dominante, ricorrendo ad un comportamento abusivo, indebolisce ulteriormente la concorrenza, ad esempio eliminando un concorrente, la capacità dell'abuso di pregiudicare il commercio tra Stati SEE è solitamente sensibile.

3.2.   Accordi ed abusi relativi ad un singolo Stato SEE o solo ad una parte di uno Stato SEE

77.

Quando gli accordi o le pratiche abusive riguardano il territorio di un singolo Stato SEE, può essere necessario procedere ad un'indagine più approfondita sulla capacità degli accordi o delle pratiche abusive di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Va ricordato che, affinché vi sia un'incidenza sul commercio tra Stati SEE, non è necessario che il commercio venga ridotto. È sufficiente che possa essere creata un'alterazione sensibile della struttura degli scambi tra gli Stati SEE. Tuttavia, in molti casi relativi ad un unico Stato SEE la natura della presunta infrazione e, in particolare, la sua tendenza a precludere il mercato nazionale, forniscono una buona indicazione della capacità dell'accordo o della pratica di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Gli esempi citati di seguito non sono esaustivi, ma sono solo esempi di casi in cui gli accordi limitati al territorio di uno Stato SEE possono essere considerati capaci di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE.

3.2.1.   Cartelli relativi ad un unico Stato SEE

78.

I cartelli orizzontali che si applicano ad un intero Stato SEE sono normalmente in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. In effetti, gli organi giurisdizionali comunitari hanno ritenuto in diverse sentenze che gli accordi che si estendano a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal trattato (59).

79.

La capacità di tali accordi di compartimentare il mercato interno deriva dal fatto che le imprese che partecipano ai cartelli in un solo Stato SEE devono solitamente prendere provvedimenti per escludere i concorrenti da altri Stati SEE (60). In caso contrario e se il prodotto a cui si applica l'accordo è oggetto di commercio internazionale (61), il cartello rischia di essere insidiato dalla concorrenza di imprese di altri Stati SEE. Anche tali accordi sono, per loro natura, solitamente atti a pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra Stati SEE, data la copertura di mercato richiesta affinché questi cartelli siano efficaci.

80.

Tenuto conto del fatto che la nozione di pregiudizio al commercio comprende anche gli effetti potenziali, non è decisivo se venga effettivamente adottata una azione di questo tipo contro i concorrenti di altri Stati SEE. Se il prezzo praticato dal cartello è simile a quello prevalente in altri Stati SEE, può non esserci un'esigenza immediata per i membri del cartello di prendere provvedimenti contro i concorrenti di altri Stati SEE. Ciò che importa è il fatto che sia probabile che agiscano in tal modo qualora cambino le condizioni di mercato. La probabilità dipende dall'esistenza o meno di barriere naturali agli scambi nel mercato, compreso in particolare il fatto che il prodotto in questione sia oggetto di commercio internazionale oppure no. In una causa relativa a determinati servizi bancari al dettaglio (62), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ad esempio sostenuto che il commercio non poteva essere pregiudicato in maniera sensibile perché il potenziale degli scambi dei prodotti specifici interessati era molto limitato e perché essi non erano un fattore determinante ai fini della scelta da parte delle imprese di altri Stati CE di stabilirsi o meno nello Stato CE in questione (63).

81.

L'attenzione con cui i membri di un cartello sorvegliano i prezzi ed i concorrenti di altri Stati SEE possono fornire un'indicazione della possibilità che i prodotti a cui si applica il cartello diventino oggetto di commercio transfrontaliero. Una sorveglianza indica che la concorrenza ed i concorrenti di altri Stati SEE sono percepiti come una minaccia potenziale al cartello. Inoltre, se è provato che i membri del cartello hanno deliberatamente fissato il livello dei prezzi in base a quello prevalente in altri Stati SEE (strategia di limitazione dei prezzi), si ha un'indicazione del fatto che i prodotti in questione possono essere oggetto di scambi transfrontalieri e che il commercio tra gli Stati SEE può essere pregiudicato.

82.

Il commercio può solitamente essere pregiudicato anche quando i membri di un cartello nazionale attenuano la pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti di altri Stati SEE inducendoli ad aderire all'accordo restrittivo o se la loro esclusione dall'accordo mette i concorrenti in una situazione di svantaggio concorrenziale (64). In tali casi l'accordo impedisce a questi concorrenti di sfruttare qualsiasi vantaggio competitivo di cui dispongano o aumenta i loro costi con un conseguente impatto negativo sulla loro competitività e sulle loro vendite. In entrambi i casi l'accordo ostacola le attività di concorrenti di altri Stati SEE sul mercato nazionale in questione. Lo stesso avviene quando un accordo di cartello limitato ad un unico Stato SEE viene concluso tra le imprese che rivendono i prodotti importati da altri Stati SEE (65).

3.2.2.   Accordi di cooperazione orizzontale relativi ad un unico Stato SEE

83.

Gli accordi di cooperazione orizzontale ed in particolare le imprese comuni che non esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma (cfr. punto 66), che sono limitati ad un unico Stato SEE e non riguardano direttamente le importazioni e le esportazioni, non rientrano nella categoria di accordi che, per loro natura, sono in grado di pregiudicare il commercio tra Stati SEE. Può dunque essere necessario un attento esame della capacità del singolo accordo di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE.

84.

Gli accordi di cooperazione orizzontale possono, in particolare, pregiudicare il commercio tra Stati SEE quando hanno effetti di preclusione. Questo può avvenire in caso di accordi che stabiliscano a livello settoriale sistemi di standardizzazione e di certificazione, che escludono le imprese di altri Stati SEE o che sono più facilmente rispettati dalle imprese dallo Stato SEE in questione poiché si basano sulle norme e sulle tradizioni nazionali. In tali circostanze gli accordi rendono più difficoltoso per le imprese di altri Stati SEE penetrare il mercato nazionale.

85.

Il commercio può essere pregiudicato anche qualora un'impresa comune determini l'esclusione di imprese di altri Stati SEE da un canale di distribuzione o da una fonte di domanda importanti. Se, ad esempio, due o più distributori stabiliti nello stesso Stato SEE e che rappresentano una parte sostanziale delle importazioni dei prodotti in questione, costituiscono un'impresa comune di acquisto combinando i loro acquisti di tale prodotto, la conseguente riduzione del numero dei canali di distribuzione limita la possibilità per i fornitori di altri Stati SEE di accedere al mercato nazionale in questione. Il commercio può dunque essere pregiudicato (66). Esso può essere influenzato anche quando le imprese, che importavano in precedenza un determinato prodotto, costituiscono un'impresa comune alla quale affidano la produzione di tale prodotto. In questo caso l'accordo determina un cambiamento della struttura degli scambi tra gli Stati SEE rispetto alla situazione esistente prima dell'accordo.

3.2.3.   Accordi verticali relativi ad un unico Stato SEE

86.

Gli accordi verticali che si applicano ad un intero Stato SEE possono, in particolare, incidere sulla struttura degli scambi tra Stati SEE quando rendono più difficile per le imprese di altri Stati SEE penetrare nel mercato nazionale in questione attraverso le esportazioni o attraverso lo stabilimento (effetto di preclusione). Quando provocano tali effetti di preclusione, gli accordi verticali contribuiscono alla compartimentazione dei mercati su base nazionale, ostacolando così la compenetrazione economica voluta dall'accordo SEE (67).

87.

La preclusione può verificarsi, ad esempio, quando i fornitori impongono agli acquirenti un obbligo di acquisto esclusivo (68). Nella sentenza nella causa Delimitis (69), relativa ad accordi tra un produttore di birra ed i proprietari dei locali nei quali la birra veniva consumata, in base ai quali questi ultimi si erano impegnati a comperare la birra esclusivamente dal produttore di birra, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha definito la preclusione come l'assenza, dovuta agli accordi, di possibilità reali e concrete di accedere al mercato. Gli accordi creano solitamente barriere significative all'ingresso sul mercato soltanto quando riguardano una parte significativa del mercato. La quota di mercato e la copertura di mercato possono essere utilizzate come indicatori al riguardo. Nell'effettuare questa valutazione occorre tener conto non solo dell'accordo o della particolare rete di accordi in questione, ma anche di altre reti parallele di accordi che hanno effetti simili (70).

88.

Anche gli accordi verticali che riguardano un intero Stato SEE e che si riferiscono a prodotti oggetto di commercio transfrontaliero possono pregiudicare il commercio tra Stati SEE, anche se non creano gli ostacoli diretti agli scambi. Gli accordi con cui le imprese si impegnano al mantenimento dei prezzi di rivendita possono avere effetti diretti sul commercio tra gli Stati SEE in quanto aumentano le importazioni da altri Stati SEE e fanno diminuire le esportazioni dallo Stato SEE in questione (71). Gli accordi che prevedono il mantenimento dei prezzi di rivendita possono inoltre incidere sui flussi degli scambi più o meno nello stesso modo dei cartelli orizzontali. Se il livello di prezzi è più elevato rispetto a quello prevalente in altri Stati SEE a causa di un accordo per il mantenimento dei prezzi di rivendita, tale livello è sostenibile soltanto se le importazioni provenienti da altri Stati SEE possono essere controllate.

3.2.4.   Accordi relativi soltanto ad una parte di uno Stato SEE

89.

In termini qualitativi la valutazione di accordi relativi soltanto ad una parte di uno Stato SEE è analoga a quella degli accordi che si applicano ad un intero Stato SEE. Questo significa che si applica l'analisi di cui alla sezione 2. Nella valutare se l'incidenza è sensibile, tuttavia, le due categorie devono essere distinte, poiché si deve considerare che l'accordo è applicabile soltanto in una parte dello Stato SEE. Bisogna inoltre considerare per quale parte del territorio nazionale gli scambi sono fattibili. Se, ad esempio, per le imprese di altri Stati SEE non è economicamente redditizio operare nell'intero territorio di un altro Stato SEE a causa dei costi di trasporto o del raggio operativo delle attrezzature, il commercio può essere pregiudicato se l'accordo preclude l'accesso alla parte del territorio dello Stato SEE nella quale sono possibili gli scambi, a meno che questa parte del territorio non sia insignificante (72).

90.

Qualora un accordo precluda l'accesso ad un mercato regionale, affinché il commercio venga pregiudicato in maniera sensibile il volume delle vendite pregiudicate deve essere significativo rispetto al volume globale di vendite dei prodotti interessati all'interno dello Stato SEE in questione. Questa valutazione non può essere basata solo sull'estensione geografica. Si deve inoltre dare un peso abbastanza limitato alla quota di mercato delle parti dell'accordo. Anche se le parti hanno una quota di mercato elevata in un mercato regionale correttamente definito, la dimensione di tale mercato in termini di volume può essere insignificante rispetto alle vendite totali dei prodotti interessati all'interno dello Stato SEE in questione. In generale, si considera che il migliore indicatore della capacità dell'accordo di pregiudicare (in maniera sensibile) il commercio tra gli Stati SEE sia dunque la parte del mercato nazionale in termini di volume che viene preclusa. L'applicazione degli accordi a zone con un'alta concentrazione della domanda avrà dunque un'importanza maggiore rispetto agli accordi relativi a zone nelle quali la domanda è meno concentrata. Per stabilire l'applicabilità della legislazione SEE, la parte del mercato nazionale che viene preclusa deve essere significativa.

91.

Gli accordi di natura locale non sono di per sé in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati SEE. Questo avviene anche se il mercato locale si trova in una zona di frontiera. Per contro, se la parte preclusa del mercato nazionale è significativa, il commercio può essere pregiudicato anche se il mercato in questione non si trova in una zona di frontiera.

92.

In casi di questo genere un orientamento può provenire dalla giurisprudenza relativa al concetto di cui al corrispondente articolo 82 del trattato CE di parte sostanziale del mercato comune (73). Si dovrebbe ritenere che incidano sensibilmente sul commercio tra gli Stati SEE gli accordi che, ad esempio, hanno l'effetto di ostacolare i concorrenti di altri Stati SEE nell'accesso ad una parte di uno Stato SEE che costituisce una parte sostanziale del SEE.

3.2.5.   Abusi di posizione dominante relativi ad un unico Stato SEE

93.

Qualora un'impresa detenga una posizione dominante che si estende alla totalità di uno Stato SEE ed attui degli abusi di esclusione, il commercio tra Stati SEE può solitamente essere pregiudicato. Tale comportamento abusivo generalmente renderà più difficile la penetrazione nel mercato da parte dei concorrenti di altri Stati SEE, nel quale caso la struttura degli scambi può essere pregiudicata (74). Nella causa Michelin (75), ad esempio, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che un sistema di sconti fedeltà aveva precluso i concorrenti di altri Stati CE e aveva dunque pregiudicato il commercio ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE. Anche nella causa Rennet (76) la Corte ha concluso che un abuso sotto forma di obbligo di acquisto esclusivo per i clienti aveva precluso l'ingresso di prodotti provenienti da altri Stati CE.

94.

Anche gli abusi di esclusione che pregiudicano la struttura della concorrenza del mercato all'interno di uno Stato SEE, ad esempio eliminando o minacciando di eliminare un concorrente, possono pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Qualora l'impresa che rischia di essere eliminata operi soltanto in un singolo Stato SEE, l'abuso solitamente non pregiudicherà il commercio tra Stati SEE. Tuttavia, questo può verificarsi se l'impresa in questione effettua esportazioni o importazioni da e verso altri Stati SEE (77) e se opera anche in altri Stati SEE (78). L'impatto dissuasivo di un comportamento abusivo nei confronti di altri concorrenti può determinare un effetto sul commercio. Se l'impresa dominante adotta ripetutamente un comportamento tale da diffondere la convinzione che attuerà sistematicamente pratiche di esclusione nei riguardi dei concorrenti che tentano di esercitare una concorrenza diretta, è probabile che i concorrenti di altri Stati SEE competano in modo meno aggressivo; in tal caso il commercio può essere pregiudicato anche se la vittima nel caso di specie non proviene da un altro Stato SEE.

95.

Nel caso degli abusi di sfruttamento, quali la discriminazione dei prezzi e la fissazione di prezzi eccessivi, la situazione può essere più complessa. La discriminazione dei prezzi tra clienti nazionali non pregiudica solitamente il commercio tra Stati SEE. Questo può tuttavia avvenire se gli acquirenti svolgono attività di esportazione e sono danneggiati dai prezzi discriminatori o se questa pratica è utilizzata per impedire le importazioni (79). Le pratiche che consistono nell'offrire prezzi più bassi ai clienti che più probabilmente importerebbero prodotti da altri Stati SEE possono rendere più difficile l'ingresso nel mercato per i concorrenti di altri Stati SEE. In tali casi il commercio tra gli Stati SEE può essere pregiudicato.

96.

Fintantoché un'impresa ha una posizione dominante che si estende alla totalità di uno Stato SEE non è solitamente rilevante se l'abuso specifico compiuto dall'impresa dominante riguarda soltanto una parte del suo territorio o incide su determinati acquirenti nel territorio nazionale. Una ditta dominante può ostacolare il commercio in maniera significativa adottando un comportamento abusivo nei settori o con i clienti che più probabilmente possono essere interessanti per i concorrenti di altri Stati SEE. Può avvenire, ad esempio, che un particolare canale di distribuzione rappresenti un mezzo particolarmente importante per accedere ad ampie categorie di consumatori. Ostacolare l'accesso a tali canali può avere un impatto sostanziale sul commercio tra Stati SEE. Nel valutare se l'incidenza è sensibile si deve considerare anche il fatto che è probabile che proprio la presenza dell'impresa dominante, che si estende ad un intero Stato SEE, renda la penetrazione del mercato più difficile. Si deve dunque ritenere che qualsiasi abuso che renda più difficile l'ingresso sul mercato nazionale incida sensibilmente sul commercio. La combinazione della posizione di mercato dell'impresa dominante e della natura anticoncorrenziale del suo comportamento implica che tali abusi abbiano solitamente, per loro natura, un'incidenza sensibile sul commercio. Tuttavia, se l'abuso è di natura puramente locale o riguarda soltanto una parte insignificante delle vendite dell'impresa dominante nello Stato SEE in questione, esso può non essere atto a pregiudicare in maniera sensibile il commercio.

3.2.6.   Abusi di posizione dominante relativi ad una parte soltanto di uno Stato SEE

97.

Qualora una posizione dominante interessi soltanto parte di uno Stato SEE, è possibile trarre delle indicazioni, come nel caso degli accordi, da quanto stabilito dall'articolo 54, ossia che la posizione dominante deve estendersi ad una parte sostanziale del SEE. Se la posizione dominante riguarda una parte di uno Stato SEE che costituisce una parte sostanziale del SEE e l'abuso rende più difficile, per i concorrenti di altri Stati SEE, accedere al mercato nel quale l'impresa è dominante, va solitamente ritenuto che il commercio tra gli Stati SEE possa essere pregiudicato in misura sensibile.

98.

Nell'applicazione di questo criterio è necessario considerare, in particolare, le dimensioni del mercato in questione in termini di volume. Regioni o addirittura porti o aeroporti situati in uno Stato SEE possono, a seconda della loro importanza, costituire una parte sostanziale del SEE (80). In questi casi si deve valutare se l'infrastruttura in questione viene utilizzata per fornire servizi transfrontalieri e, in caso affermativo, in che misura. Quando le infrastrutture come gli aeroporti ed i porti sono importanti per la fornitura dei servizi transfrontalieri, il commercio tra gli Stati SEE è in grado di essere pregiudicato.

99.

Come nel caso delle posizioni dominanti che si estendono alla totalità di uno Stato SEE, cfr. sopra al punto 95, se l'abuso è di natura puramente locale o riguarda soltanto una parte insignificante delle vendite dell'impresa dominante, esso può non essere atto a pregiudicare in maniera sensibile il commercio.

3.3.   Accordi ed abusi relativi ad importazioni ed esportazioni con imprese situate in paesi terzi ed accordi e pratiche relativi ad imprese situate in paesi terzi

3.3.1.   Osservazioni di carattere generale

100.

Gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE si applicano agli accordi ed alle pratiche che sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE anche se una o più parti interessate sono situate al di fuori del SEE (81). Gli articoli 53 e 54 si applicano indipendentemente dal luogo dove le imprese sono situate o l'accordo è stato concluso, quando gli accordi e le pratiche sono realizzati all'interno del SEE (82) o hanno effetti all'interno del SEE (83). Gli articoli 53 e 54 possono applicarsi anche agli accordi ed alle pratiche relativi a paesi terzi, qualora essi siano atti a pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Il principio generale precisato alla sezione 2, secondo il quale l'accordo o la pratica devono essere in grado di avere un'influenza sensibile, diretta o indiretta, reale o potenziale, sulla struttura degli scambi fra Stati SEE, si applica anche nel caso di accordi e abusi che interessano imprese situate in paesi terzi o che si riferiscono ad importazioni o esportazioni con paesi terzi.

101.

Onde stabilire l'applicabilità del diritto SEE è sufficiente che un accordo o una pratica, che interessano paesi terzi o imprese situate in paesi terzi, siano in grado di pregiudicare l'attività economica transfrontaliera all'interno del SEE. L'importazione in un unico Stato SEE può essere sufficiente per determinare effetti di questo tipo. Le importazioni possono influire sulle condizioni della concorrenza nello Stato SEE importatore, il che può avere a sua volta ripercussioni sulle esportazioni e sulle importazioni di prodotti concorrenti da e verso altri Stati SEE. In altre parole, le importazioni da paesi terzi riconducibili all'accordo o alla pratica possono determinare una deviazione degli scambi tra Stati SEE, incidendo in questo modo sulla struttura degli scambi.

102.

Nell'applicare il criterio del pregiudizio al commercio agli accordi ed alle pratiche sopra descritti è pertinente esaminare, tra l'altro, quale è l'oggetto dell'accordo o della pratica, indicato dal suo contenuto o dalle relative intenzioni delle imprese interessate (84).

103.

Qualora l'oggetto dell'accordo sia quello di limitare la concorrenza all'interno del SEE, è più facile accertare se l'incidenza sul commercio tra gli Stati SEE è sensibile rispetto agli accordi il cui oggetto sia principalmente quello di regolare la concorrenza al di fuori del SEE. In effetti nella prima ipotesi l'accordo o la pratica hanno un'incidenza diretta sulla concorrenza all'interno del SEE ed il commercio tra gli Stati SEE. Tali accordi e pratiche, che possono interessare sia le importazioni che le esportazioni, sono solitamente, per loro natura, atti a pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE.

3.3.2.   Accordi aventi per oggetto la restrizione della concorrenza all'interno del SEE

104.

Nel caso delle importazioni, questa categoria comprende gli accordi che determinano un isolamento del territorio a cui si applica l'accordo SEE (85). Questo avviene, ad esempio, in caso di accordi con i quali i concorrenti nel SEE e nei paesi terzi si ripartiscono i mercati, per esempio convenendo di non vendere nei mercati nazionali dei partner o concludendo reciprocamente accordi di distribuzione (esclusiva) (86).

105.

Nel caso delle esportazioni, questa categoria comprende i casi nei quali le imprese che competono in due o più Stati SEE convengono di esportare determinati quantitativi (in eccesso) verso paesi terzi allo scopo di coordinare il proprio comportamento di mercato all'interno del SEE. Tali accordi d'esportazione servono a ridurre la concorrenza sui prezzi limitando la produzione all'interno del SEE e pregiudicando in questo modo il commercio tra gli Stati SEE. Senza l'accordo di esportazione questi quantitativi avrebbero potuto essere venduti all'interno del SEE (87).

3.3.3.   Altri accordi

106.

Nel caso di accordi e pratiche il cui oggetto non sia quello di restringere la concorrenza all'interno del SEE, è solitamente necessario procedere ad un'analisi più dettagliata per verificare se l'attività economica transfrontaliera all'interno del SEE e, di conseguenza, la struttura degli scambi tra gli Stati SEE possano essere pregiudicate o meno.

107.

In questo senso è pertinente esaminare gli effetti dell'accordo o della pratica sui clienti e sugli altri operatori all'interno del SEE che fanno affidamento sui prodotti delle imprese che prendono parte all'accordo o alla pratica (88). Nella sentenza nella causa Compagnie maritime belge (89), relativa ad accordi tra le imprese di spedizione che operavano tra porti comunitari e porti dell'Africa occidentale, la Corte ha ritenuto che gli accordi fossero idonei a pregiudicare indirettamente il commercio tra gli Stati CE in quanto modificavano la zona di attrazione dei porti comunitari a cui si applicavano gli accordi e incidevano sulle attività di altre imprese in tali zone. Più specificamente, gli accordi pregiudicavano le attività di imprese che facevano affidamento sulle parti per i servizi di trasporto, come mezzo di trasporto delle merci acquistate o vendute in paesi terzi o come fattore importante per i servizi offerti dai porti stessi.

108.

Il commercio può essere pregiudicato anche se l'accordo impedisce le reimportazioni nel SEE. Questo può avvenire, ad esempio, in caso di accordi verticali tra fornitori SEE e distributori di paesi terzi che impongano restrizioni alla rivendita al di fuori di un territorio assegnato, compreso il SEE. Se in assenza dell'accordo la rivendita nel SEE fosse possibile e probabile, tali importazioni possono alterare i flussi degli scambi all'interno del SEE (90).

109.

Tuttavia, affinché tali effetti siano probabili, deve esservi una differenza sensibile tra i prezzi dei prodotti praticati nel SEE e al di fuori del SEE e tale differenza non deve essere erosa dai diritti doganali e dai costi del trasporto. Inoltre, i volumi di prodotto esportati non devono essere insignificanti rispetto al mercato complessivo per quei prodotti nel territorio del mercato SEE (91). Se questi volumi di prodotto sono insignificanti rispetto a quelli venduti all'interno del SEE, l'incidenza di qualsiasi reimportazione sul commercio tra gli Stati SEE non è considerata sensibile. Nell'effettuare questa valutazione occorre tener conto non soltanto del singolo accordo concluso tra le parti, ma anche di qualsiasi effetto cumulativo di accordi simili conclusi dagli stessi fornitori e da fornitori concorrenti. È possibile, ad esempio, che i volumi di prodotto a cui si applica un singolo accordo siano abbastanza ridotti, ma che quelli a cui si applicano diversi accordi di questo tipo siano significativi. In tal caso gli accordi considerati nel loro complesso possono pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati SEE. Occorre ricordare tuttavia che (cfr. sopra, punto 49) occorre che il singolo accordo o la singola rete di accordi diano un contributo significativo all'incidenza complessiva sul commercio.


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81.

(2)  La competenza per trattare i casi individuali che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Solo una delle autorità di vigilanza è competente a trattare un determinato caso.

(3)  L'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni dell'accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo SEE. Quanto alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo su vigilanza e Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA tengono nel debito conto i principi in esse stabiliti.

(4)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (de minimis), GU C 67 del 20.3.2003, pag. 20, e supplemento SEE della GU 15 del 20.3.2003, pag. 11.

(5)  Quando l'accordo che modifica il protocollo 4 dell'accordo degli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di sorveglianza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, sarà entrato in vigore, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte riprenderà in gran parte il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per quanto attiene all'EFTA (GU L 1 del 4.1. 2003, pag. 1).

(6)  Cfr. ad esempio cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig, Racc. 1996, pag. 429, e cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents, Racc. 1974, pag. 223.

(7)  Si veda a tale proposito la causa 22/71, Béguelin, punto 16, Racc. 1971, pag. 949, e la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in NSF, GU L 284 del 16.10.1997, pag. 68, punto 77.

(8)  Cfr. causa 193/83, Windsurfing, punto 96, Racc. 1986, pag. 611, e causa T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwerkerijprodukten, punto 126, Racc. 1997, pag. II-759.

(9)  Cfr. punti 142 e 144 della sentenza nella causa Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwerkerijprodukten, citata alla nota precedente.

(10)  Cfr. ad esempio causa T-2/89, Petrofina, punto 226, Racc. 1991, pag. II-1087.

(11)  La nozione di «incidenza sensibile» è trattata più sotto, nella sezione 2.4.

(12)  Cfr. in proposito causa 85/76, Hoffmann-La Roche, punto 126, Racc. 1979, pag. 461.

(13)  Nelle presenti linee direttrici il termine «prodotti» si riferisce sia ai beni che ai servizi.

(14)  Cfr. causa 172/80, Züchner, punto 18, Racc. 1981, pag. 2021. Cfr. inoltre causa C-309/99, Wouters, punto 95, Racc. 2002, pag. I-1577, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, punto 49, Racc. 2001, pag. I-8089, cause riunite C-215/96 e 216/96, Bagnasco, punto 51, Racc. 1999, pag. I-135, causa C-55/96, Job Centre, punto 37, Racc. 1997, pag. I-7119, e causa C-41/90, Höfner e Elser, punto 33, Racc. 1991, pag. I-1979.

(15)  Cfr. ad esempio cause riunite T-24/93 e altre, Compagnie maritime belge, punto 203, Racc. 1996, pag. II-1201, e punto 23 della sentenza nella causa Commercial Solvents citata alla nota 6.

(16)  Cfr. cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK, Racc. 1997, pag. II-1739; cfr. anche infra sezioni 3.2.4 e 3.2.6.

(17)  Cfr. infra sezione 3.2.

(18)  Cfr. ad esempio la sentenza nella causa Züchner, citata alla nota 14, e causa 319/82, Kerpen e Kerpen, Racc. 1983, pag. 4173, cause riunite 240/82 e altre, Stichting Sigarettenindustrie, punto 48, Racc. 1985, pag. 3831, e cause riunite T-25/95 e altre, Cimenteries CBR, punto 3930, Racc. 2000, pag. II-491.

(19)  In alcune sentenze, riguardanti soprattutto accordi verticali, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che l'accordo in questione era atto ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico tra Stati CE, cfr. ad es. causa T-62/98, Volkswagen, punto 179, Racc. 2000, pag. II-2707, punto 47 della sentenza nella causa Bagnasco citata alla nota 14 e causa 56/65, Société Technique Minière, Racc. 1966, pag. 337. L'impatto dell'accordo sul funzionamento dell'accordo SEE è pertanto un fattore di cui è possibile tener conto.

(20)  Cfr. ad es. causa E-7-01, Hegelstad Eiendomsselskap Arvid B. Hegelstad e altri e Hydro Texaco AS, Racc. Corte EFTA 2002, pag. 310, causa T-228/97, Irish Sugar, punto 170, Racc. 1999, pag. II-2969, e causa 19/77, Miller, punto 15, Racc. 1978, pag. 131.

(21)  Cfr. ad es. causa C-250/92, Gøttrup-Klim, punto 54, Racc. 1994, p. I-5641.

(22)  Cfr. ad es. causa C-306/96, Javico, punto 17, Racc. 1998, pag. II-1983, e il punto 18 della sentenza nella causa Béguelin, citata alla nota 7.

(23)  Si confrontino a tale riguardo le sentenze nelle cause Bagnasco e Wouters citate alla nota 14.

(24)  Cfr. ad esempio causa T-141/89, Tréfileurope, Racc. 1995, pag. II-791, causa T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO), Racc. 1995, pag. II-289, per quanto riguarda le esportazioni, e la decisione della Commissione nel caso Volkswagen (II), GU L 262 del 2.10.2001, pag. 14.

(25)  Cfr. a tale riguardo causa 71/74, Frubo, punto 38, Racc. 1975, pag. 563, cause riunite 209/78 e altre, Van Landewyck, punto 172, Racc. 1980, pag. 3125, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravler Forening, punto 143, Racc. 1992, pag. II-1931 e causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, punto 135, Racc. 1993, pag. II-389.

(26)  Cfr. a tale proposito causa T-86/95, Compagnie générale maritime e altri, punto 148, Racc. 2002, pag. II-1011 e punto 202 della sentenza nella causa Compagnie Maritime Belge citata alla nota 15.

(27)  Cfr. causa 123/83, BNIC/Clair, punto 29, Racc. 1985, pag. 391. Cfr. anche la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in NSF, paragrafo 79, nota 7.

(28)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso Zanussi, GU L 322 del 16.11.1978, pag. 36, punto 11.

(29)  Cfr. a tale proposito causa 31/85, ETA Fabrique d'Ebauches, punti 12 e 13, Racc. 1985, pag. 3933.

(30)  Cfr. cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE (Magill), punto 70, Racc. 1995, pag. I-743 e causa 107/82, AEG, punto 60, Racc. 1983, pag. 3151.

(31)  Cfr. punto 60 della sentenza nella causa AEG, citata alla nota precedente.

(32)  Cfr. causa 5/69, Völk, punto 7, Racc. 1969, pag. 295.

(33)  Cfr. ad esempio il punto 17 della sentenza nella causa Javico citata alla nota 22 e il punto 138 della sentenza nella causa BPB Industries e British Gypsum citata alla nota 25.

(34)  Cfr. punto 138 della sentenza nella causa BPB Industries e British Gypsum, citata alla nota 25.

(35)  Cfr. ad esempio i punti 9 e 10 della sentenza nella causa Miller citata alla nota 20 e il punto 58 della sentenza AEG citata alla nota 30.

(36)  Cfr. cause riunite 100/80 e altre, Musique Diffusion Française, punto 86, Racc. 1983, pag. 1825. In questo caso i prodotti in questione rappresentavano poco più del 3 % delle vendite sui mercati nazionali rilevanti. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che gli accordi, che ostacolavano il commercio parallelo, erano in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati CE a causa dell'elevato fatturato delle parti e della posizione relativa di mercato dei prodotti rispetto a quelli fabbricati dai fornitori concorrenti.

(37)  Cfr. a tale riguardo i punti 179 e 231 della sentenza nella causa Volkswagen citata alla nota 16 e la causa T-213/00, CMA CGM e altri, punti 219 e 220, Racc. 2003.

(38)  Cfr. ad esempio causa T-7/93, Langnese-Iglo, punto 120, Racc. 1995, pag. II-1533.

(39)  Cfr. punti 140 e 141 della sentenza nella causa Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwerkerijprodukten, citata alla nota 8. Cfr. anche la sentenza nella causa Hegelstad citata alla nota 20.

(40)  Cfr. la comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli accordi di importanza minore, nota 4, paragrafo 3.

(41)  Questa decisione si riferiva alla definizione di piccole e medie imprese che figura nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4). A decorrere dall'1.1.2005 tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), integrata nell'accordo SEE dalla decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 del 25 settembre 2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67, e supplemento SEE della GU del 10.3.2005, pag. 49).

(42)  L'espressione «imprese interessate» comprende le imprese collegate definite al paragrafo 12.2. della comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli accordi di importanza minore, cfr. nota 4 supra.

(43)  Cfr. nota precedente.

(44)  Nel definire il mercato rilevante è opportuno fare riferimento alla comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza all'interno del SEE (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 48, e supplemento SEE della GU 28 del 16.7.1998, pag. 3).

(45)  Cfr. anche punto 14 supra.

(46)  Cfr. punto 8 della sentenza nella causa Kerpen & Kerpen, citata alla nota 18. Va notato che la Corte di giustizia delle Comunità europee non fa riferimento alla quota di mercato ma alla percentuale delle esportazioni francesi ed ai volumi di prodotto interessati.

(47)  Cfr. ad esempio la sentenza nella causa Volkswagen citata alla nota 16 e la causa T-175/95, BASF Coatings, Racc. 1999, pag. II-1581. Per un accordo orizzontale inteso a prevenire il commercio parallelo cfr. cause riunite 96/82 e altre, IAZ International, punto 27, Racc. 1983, pag. 3369.

(48)  Cfr. ad esempio causa T -142/89, Usines Gustave Boël, punto 102, Racc. 1995, pag. II-867.

(49)  Gli accordi di cooperazione orizzontale sono trattati nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa alle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 266 del 31.10.2002, pag. 1, e supplemento SEE della GU 55 del 31.1.2002, pag. 1). Tali linee direttrici trattano la valutazione sostanziale a livello di concorrenza di diversi tipi di accordi, ma non la questione dell'incidenza sul commercio.

(50)  Cfr. l'atto di cui al punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE (reg. (CEE) n. 139/2004) relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (integrato nell'accordo SEE dalla decisione del comitato misto SEE n. 78/2004 del 4 giugno 2004, GU L 219 del 19.6.2004, pag. 13, e supplemento SEE della GU n. 32 del 19.6.2004, pag. 1).

(51)  La comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento sulle concentrazioni (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 1) offre un orientamento sulla portata di tale nozione. L'Autorità di vigilanza EFTA non ha finora adottato una comunicazione relativa al settore delle concentrazioni. L'Autorità applica tuttavia i principi stabiliti nelle comunicazioni della Commissione in materia di concentrazioni ove siano pertinenti.

(52)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso Ford/Volkswagen, GU L 20 del 28.1.1993, pag. 14.

(53)  Cfr. a questo proposito il punto 146 della sentenza nella causa Compagnie Générale Maritime citata alla nota 26.

(54)  Cfr. in proposito cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB, punto 9, Racc. 1984, pag. 19.

(55)  Cfr. a questo riguardo causa T-66/89, Publishers Association, Racc. 1991, pag. II-1995.

(56)  Cfr. a questo proposito la sentenza nella causa Commercial Solvents, citata alla nota 6, la sentenza nella causa Hoffmann-La Roche, punto 125, citata alla nota 12 e la sentenza nella causa RTE e ITP citata alla nota 30, così come la causa 6/72 Continental Can, punto 16, Racc. 1973, pag. 215, e la causa 27/76, United Brands, punti da 197 a 203, Racc. 1978, p. 207.

(57)  Cfr. punti 32 e 33 della sentenza nella causa Commercial Solvents, citata alla nota 7.

(58)  Secondo una giurisprudenza consolidata, la posizione dominante è una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (cfr. ad esempio il punto 38 della sentenza nella causa Hoffmann-La Roche citata alla nota 12).

(59)  Per un esempio recente, cfr. punto 95 della sentenza nella causa Wouters citata alla nota 14.

(60)  Cfr. ad es. causa 246/86, Belasco, punti 32-38, Racc. 1989, pag. 2117.

(61)  Cfr. punto 34 della sentenza nella causa Belasco citata nella nota precedente e, più di recente, le cause riunite T-202/98 e altre, British Sugar, punto 79, Racc. 2001, pag. II-2035. Questo non è tuttavia quello che si verifica quando il mercato non è soggetto ad importazioni, cfr. punto 51 della sentenza Bagnasco citata alla nota 14.

(62)  Garanzie per aperture di credito in conto corrente.

(63)  Cfr. punto 51 della sentenza nella causa Bagnasco, citata alla nota 14.

(64)  Cfr. al riguardo causa 45/85, Verband der Sachversicherer, punto 50, Racc. 1987, pag.. 405, e causa C-7/95 P, John Deere, Racc. 1998, pag. I-3111. Cfr. anche il punto 172 della sentenza nella causa Van Landewyck citata alla nota 25, in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sottolineato che l'accordo in questione riduceva sensibilmente l'incentivo a vendere prodotti importati.

(65)  Cfr. ad esempio la sentenza nella causa Stichting Sigarettenindustrie, punti 49 e 50, citata alla nota 18.

(66)  Cfr. a tale proposito causa T-22/97, Kesko, punto 109, Racc. 1999, pag. II-3775.

(67)  Cfr. ad esempio causa T-65/98, Van den Bergh Foods, Racc. 2003, e la sentenza nella causa Langnese-Iglo, punto 120, citata alla nota 38.

(68)  Cfr. ad es. la sentenza del 7.12.2000 nella causa C -214/99, Neste, Racc. 2000, pag. I-11121.

(69)  Cfr. la sentenza del 28.2.1991 nella causa C -234/89, Delimitis, Racc. 1991, pag. I -935.

(70)  Cfr. punto 120 della sentenza nella causa Langnese-Iglo, citata alla nota 38. Cfr. anche la sentenza nella causa Hegelstad citata alla nota 20.

(71)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso Volkswagen (II), punti 81 e segg., citata alla nota 24.

(72)  Cfr. a tale proposito i punti da 177 a 181 della sentenza nella causa SCK e FNK citata alla nota 16.

(73)  Cfr. per questa nozione la sentenza nella causa Ambulanz Glöckner, punto 38, citata alla nota 14, la causa C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, Racc. 1991, pag. I-5889, e la causa C-242/95, GT-Link, Racc. 1997, pag. I-4449.

(74)  Cfr. punto 135 della sentenza nella causa BPB Industries e British Gypsum, citata alla nota 25.

(75)  Cfr. causa 322/81, Nederlandse Banden Industrie Michelin, Racc. 1983, pag. 3461.

(76)  Cfr. causa 61/80, Coöperative Stremsel- en Kleurselfabriek, punto 15, Racc. 1981, pag. 851.

(77)  Cfr. a tale proposito il punto 169 della sentenza nella causa Irish Sugar, citata alla nota 20.

(78)  Cfr. il punto 70 della sentenza nella causa RTE (Magill), citata alla nota 30.

(79)  Cfr. la sentenza nella causa Irish Sugar, citata alla nota 20.

(80)  Cfr. ad esempio le sentenze citate alla nota 73.

(81)  Cfr. a tale proposito causa 28/77, Tepea, punto 48, Racc. 1978, pag. 1391, e punto 16 della sentenza nella causa Continental Can citata alla nota 56.

(82)  Cfr. cause riunite C-89/85 e altre, Ahlström Osakeyhtiö (Woodpulp), punto 16, Racc. 1988, pag. 651.

(83)  Cfr. a questo proposito causa T-102/96, Gencor, Racc. 1999, pag. II-753, che applica il criterio degli effetti nel campo delle concentrazioni.

(84)  Cfr. a questo proposito il punto 19 della sentenza nella causa Javico citata alla nota 22.

(85)  Cfr. a tale proposito causa 51/75, EMI/CBS, punti 28 e 29, Racc. 1976, pag. 811.

(86)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso Siemens/Fanuc, GU L 376 del 31.12.1985, pag. 29.

(87)  Cfr. a questo proposito cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink, Racc. 1984, pag. 1679 e cause riunite 40/73 e altre, Suiker Unie, punti 564 e 580, Racc. 1975, pag. 1663.

(88)  Cfr. punto 22 della sentenza nella causa Javico citata alla nota 22.

(89)  Cfr. punto 203 della sentenza nella causa Compagnie maritime belge, citata alla nota 15.

(90)  Cfr. al riguardo la sentenza nella causa Javico citata alla nota 22.

(91)  Cfr. a questo proposito i punti da 24 a 26 della sentenza nella causa Javico citata alla nota 22.


Comitato permanente degli Stati EFTA

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EMAS

Sistema comunitario di ecogestione e audit

Elenco dei siti registrati in Norvegia ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001

(2006/C 291/18)

Numero di registro

Nome e indirizzo della società

Tel.

Fax

E-mail

Persona di contatto

Settore industriale

NO-000005

Kraft Foods Norge AS, avd Disenå

N-2114 Disenå

(47) 62 96 82 00

(47) 62 96 82 50

kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem

15.31

NO-000015

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

(47) 62 97 20 00

(47) 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

Håg ASA

Sundveien

N-7460 Røros

(47) 72 40 72 00

(47) 72 40 72 72

mbf@hag.no

Maj Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

(47) 69 35 75 00

(47) 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000034

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

(47) 22 91 67 00

(47) 22 63 12 09

Birgit Madsen

31.11

NO-000044

Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor

Gaustadveien

N-2240 Magnor

(47) 62 83 34 15

(47) 62 83 33 00

oyvind.aasen@hydro.com

Øyvind Aasen

27.422

NO-000059

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

(47) 70 04 70 00

(47) 70 04 70 04

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000063

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

(47) 53 43 04 00

(47) 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

(47) 62 42 82 00

(47) 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000083

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

(47) 51 50 39 18

(47) 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000085

Kährs Brumunddal AS

Nygata 4

N-2380 Brumunddal

(47) 62 36 23 00

(47) 62 36 23 01

Knut Midtbruket

20.200

NO-000086

Grøset Trykk AS

N-2260 Kirkenær

(47) 62 94 65 00

(47) 62 99 65 01

firmapost@groset.no

Mari L Breen

22.22

NO-000087

Norske Skogindustrier ASA

Follum

N-3505 Hønefoss

(47) 32 11 21 00

(47) 32 11 22 00

astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due

21.12

NO-000090

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 61 18 76 70

(47) 61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

(47) 62 42 82 00

(47) 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000095

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

(47) 22 97 98 00

(47) 22 42 75 10

eva-britt.isager@grip.no

Eva Britt Isager

74.2

NO-000096

Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

(47) 61 14 55 80

(47) 61 13 22 45

post@glt-avfall.no

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

Hydro Polymers AS

Rafnes

N-3966 Stathelle

(47) 35 00 60 94

(47) 35 00 52 98

nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland

24.140


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Modifiche dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

(2006/C 291/19)

Gli accordi che modificano il protocollo 4 dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, firmati a Bruxelles l'11 marzo 2005 e il 10 marzo 2006, sono entrati in vigore il 27 marzo 2006.

Tali accordi e la versione aggiornata e consolidata dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia si possono ora consultare sul sito Internet del Segretariato EFTA.

I link sono i seguenti:

 

http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Amendments

 

http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Documents/


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Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE–EFTA per la seconda metà del 2005

(2006/C 291/20)

Con riferimento alla sua decisione n. 74/1999 del 28 maggio 1999, il Comitato misto del SEE è invitato a prendere atto, in occasione della riunione del 2 giugno 2006, dei seguenti elenchi di autorizzazioni di commercializzazione di prodotti medicinali per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Allegato I

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

 Elenco di autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione sospese


ALLEGATO I

1.   Autorizzazioni di commercializzazione nuove:

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Numero EU

Prodotto

Stato

Data di autorizzazione

EU/1/00/129/001-003

Azopt

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/131/001-030

PegIntron

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/134/008-011

Lantus

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/135/002

DaTSCAN

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/009-010

NovoMix

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/011-016

NovoMix

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/142/017-022

NovoMix

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/01/198/007-010

Glivec

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/02/215/001/NO-010/NO

Pritor Plus

Norvegia

7.9.2005

EU/1/02/227/003

Neulasta

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/02/228/003

Neupopeg

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/255/001-003

Ventavis

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/258/013-014

Avandamet

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/263/001-003/IS

Dukoral, Sospensione di vaccino e granulato effervescente per soluzione orale

Islanda

6.10.2005

EU/1/03/265/003-004

Bonviva

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/266/003-004

Bondenza

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/269/001

Faslodex

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/270/003

Kentera

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/276/021-032

Abilify

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/276/033-035

Abilify

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/04/279/030-032

Lyrica

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/280/007

Yentreve

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/283/007

Ariclaim

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/289/002

Angiox

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/296/005-006

Cymbalta

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/297/005-006

Xeristar

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/05/310/001/NO-005/NO

Fosavance

Norvegia

6.9.2005

EU/1/05/310/001-005

Fosavance

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/310/001-005/IS

Fosavance compresse

Islanda

20.9.2005

EU/1/05/311/001/NO-003/NO

Tarceva

Norvegia

26.9.2005

EU/1/05/311/001-003

Tarceva

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/311/001-003/IS

Tarceva

Islanda

18.10.2005

EU/1/05/312/001/IS

Xyrem

Islanda

18.11.2005

EU/1/05/312/001/NO

Xyrem

Norvegia

18.11.2005

EU/1/05/313/001/NO-009/NO

Vasovist

Norvegia

14.10.2005

EU/1/05/313/001-009

Vasovist

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/313/001-009/IS

Vasovist

Islanda

2.11.2005

EU/1/05/314/001

Kepivance

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/314/001/IS

Kepivance

Islanda

24.11.2005

EU/1/05/314/001/NO

Kepivance

Norvegia

22.11.2005

EU/1/05/315/001

Aptivus

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/315/001/IS

Aptivus

Islanda

25.11.2005

EU/1/05/315/001/NO

Aptivus

Norvegia

2.11.2005

EU/1/05/316/001/NO-014/NO

Procoralan

Norvegia

10.11.2005

EU/1/05/316/001-014

Procoralan

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/316/001-014/IS

Procoralan

Islanda

24.11.2005

EU/1/05/317/001/NO-014/NO

Corlentor

Norvegia

10.11.2005

EU/1/05/317/001-014

Corlentor

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/317/001-014/IS

Corlentor

Islanda

24.11.2005

EU/1/05/318/001

Revatio

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/318/001/IS

Revatio

Islanda

28.11.2005

EU/1/05/318/001/NO

Revatio

Norvegia

11.11.2005

EU/1/05/319/001/NO-002/NO

Xolair

Norvegia

7.11.2005

EU/1/05/319/001-002

Xolair

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/319/001-002/IS

Xolair

Islanda

25.11.2005

EU/1/05/320/001

Noxafil

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/320/001/IS

Noxafil

Islanda

20.11.2005

EU/1/05/320/001/NO

Noxafil

Norvegia

23.11.2005

EU/1/05/321/001

Posaconazole SP

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/321/001/IS

Posaconazole SP

Islanda

24.11.2005

EU/1/05/321/001/NO

Posaconazole SP

Norvegia

23.11.2005

EU/2/01/030/003-004

Virbagen Omega

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/04/047/001-002/IS

Purevax RCPCh Fel V, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/04/048/001-002/IS

Purevax RCP Fel V, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/04/049/001-002/IS

Purevax RCCh, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/04/050/001-002/IS

Purevax RCPCh, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/04/051/001-002/IS

Purevax RC, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/04/052/001-002/IS

Purevax RCP, polvere e solvente per sospensione iniettabile

Islanda

30.6.2005

EU/2/05/053/001

Naxcel

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/05/053/001/IS

Naxcel, sospensione iniettabile

Islanda

9.6.2005

EU/2/05/053/001/NO

Naxcel

Norvegia

17.6.2005

EU/2/05/054/001/NO-017/NO

Profender

Norvegia

30.8.2005

EU/2/05/054/001-017

Profender

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/054/001-017/IS

Profender soluzione spot-on

Islanda

26.8.2005

EU/2/05/055/001/NO-002/NO

Equilis Te

Norvegia

12.8.2005

EU/2/05/055/001-002

Equilis Te

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/055/001-002/IS

Equilis Te, sospensione iniettabile

Islanda

2.8.2005

EU/2/05/056/001/NO-002/NO

Equilis Prequenza

Norvegia

12.8.2005

EU/2/05/056/001-002

Equilis Prequenza

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/056/001-002/IS

Equilis Prequenza, sospensione iniettabile

Islanda

2.8.2005

EU/2/05/057/001/NO-002/NO

Equilis Prequenza Te

Norvegia

12.8.2005

EU/2/05/057/001-002

Equilis Prequenza Te

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/057/001-002/IS

Equilis Prequenza Te, sospensione iniettabile

Islanda

2.8.2005

EU/2/97/004/011

Metacam

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/97/004/012-013

Metacam

Liechtenstein

30.9.2005


ALLEGATO II

2.   Autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Numero EU

Prodotto

Stato

Data di rinnovo

EU/1/00/129/001/NO-003/NO

Azopt

Norvegia

30.6.2005

EU/1/00/129/001-003/IS

Azopt, gocce oculari, sospensione, 1%

Islanda

30.6.2005

EU/1/05/131/001/NO-005/NO

PegIntron

Norvegia

24.6.2005

EU/1/00/131/001-050/IS

PegIntron

Islanda

28.6.2005

EU/1/00/131/031-050

PegIntron

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/132/001/NO-005/NO

ViraferonPeg

Norvegia

24.6.2005

EU/1/00/132/001-050

ViraferonPeg

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/132/001-050/IS

ViraferonPeg

Islanda

28.6.2005

EU/1/00/133/001/NO-008/NO

Optisulin

Norvegia

27.7.2005

EU/1/00/133/001-008

Optisulin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/133/001-008/IS

Optisulin

Islanda

29.8.2005

EU/1/00/134/001/NO-029/NO

Lantus

Norvegia

27.7.2005

EU/1/00/134/001-007, 012-029

Lantus

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/134/001-029/IS

Lantus

Islanda

29.8.2005

EU/1/00/135/001

DaTSCAN

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/135/001/NO-002/NO

DaTSCAN

Norvegia

20.9.2005

EU/1/00/135/001-002/IS

DaTSCAN

Islanda

11.10.2005

EU/1/00/137/001/NO-012/NO

Avandia

Norvegia

27.7.2005

EU/1/00/137/001-012

Avandia

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/137/001-012/IS

Avandia

Islanda

16.9.2005

EU/1/00/140/001

Visudyne

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/140/001/IS

Visudyne 15 mg Polvere per soluzione iniettabile

Islanda

14.7.2005

EU/1/00/140/001/NO

Visudyne

Norvegia

27.7.2005

EU/1/00/141/001

Myocet

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/141/001/IS

Myocet

Islanda

13.10.2005

EU/1/00/141/001/NO

Myocet

Norvegia

28.9.2005

EU/1/00/142/004/NO-005/NO

NovoMix Penfill

Norvegia

13.10.2005

EU/1/00/142/004-005

NovoMix

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/004-005/IS

NovoMix 30 Penfill

Islanda

21.10.2005

EU/1/00/142/009/NO-010/NO

NovoMix Flexpen

Norvegia

13.10.2005

EU/1/00/142/009-010/IS

NovoMix 30 FlexPen

Islanda

21.10.2005

EU/1/00/143/001/NO-006/NO

Kogenate Bayer

Norvegia

7.9.2005

EU/1/00/143/001-006

Kogenate

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/143/001-006/IS

Kogenate Bayer

Islanda

7.10.2005

EU/1/00/144/001/NO-003/NO

Helixate NexGen

Norvegia

7.9.2005

EU/1/00/144/001-003

Helixate

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/144/001-003/IS

Helixate NexGen

Islanda

7.10.2005

EU/1/00/145/001

Herceptin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/145/001/IS

Herceptin

Islanda

28.11.2005

EU/1/00/145/001/NO

Herceptin

Norvegia

23.9.2005

EU/1/00/146/001/NO-029/NO

Keppra

Norvegia

8.8.2005

EU/1/00/146/001-029

Keppra

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/146/001-029/IS

Keppra

Islanda

12.9.2005

EU/1/00/148/001/NO-004/NO

Agenerase

Norvegia

12.12.2005

EU/1/00/148/001-004

Agenerase

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/148/001-004/IS

Agenerase

Islanda

16.12.2005

EU/1/00/149/001

Panretin

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/149/001/IS

Panretin

Islanda

16.12.2005

EU/1/00/149/001/NO

Panretin

Norvegia

9.12.2005

EU/1/00/150/001/NO-015/NO

Actos

Norvegia

2.11.2005

EU/1/00/150/001-015

Actos

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/150/001-015/IS

Actos

Islanda

11.11.2005

EU/1/00/151/001/NO-013/NO

Glustin

Norvegia

2.11.2005

EU/1/00/151/001-013

Glustin

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/151/001-013/IS

Glustin

Islanda

11.11.2005

EU/1/00/152/001-018

Infanrix hexa

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/153/001-010

Infanrix penta

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/153/001-010/IS

Infanrix penta

Islanda

16.12.2005

EU/1/00/153/001-010/NO

Infanrix penta

Norvegia

7.12.2005

EU/1/00152/001-018/NO

Infanrix hexa

Norvegia

07.12.2005

EU/1/95/001/001, 003-005, 009, 012, 021-022, 025-028, 031-035/IS

Gonal-F

Islanda

15.11.2005

EU/1/95/001/001/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/003/NO-006/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/009/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/012/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/021/NO-022/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/025/NO-028/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/95/001/031/NO-035/NO

Gonal-F

Norvegia

11.11.2005

EU/1/98/093/002

Forcaltonin

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/127/001/NO-044/NO

IntronA

Norvegia

20.6.2005

EU/1/99/127/001-044

IntronA

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/127/001-044/IS

IntronA

Islanda

27.6.2005

EU/1/99/128/001/NO-037/NO

Viraferon

Norvegia

20.6.2005

EU/1/99/128/001-037

Viraferon

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/128/001-037/IS

Viraferon

Islanda

27.6.2005

EU/2/00/018/001

Incurin

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/00/018/001/NO

Incurin

Norvegia

16.6.2005

EU/2/00/022//002b-03a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/001/NO-017/NO

Ibaflin

Norvegia

31.8.2005

EU/2/00/022/001-017/IS

Ibaflin

Islanda

15.7.2005

EU/2/00/022/001a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/001b-02a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/003b-04a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/004b

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/005-017

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/024/001/IS

Pruban

Islanda

16.12.2005

EU/2/99/016/001/NO-006/NO

Porcilis Pesti

Norvegia

18.7.2005

EU/2/99/016/001-006

Porcilis Pesti

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/99/016/001-006/IS

Porcilis Pesti

Islanda

13.7.2005

EU/2/99/017/001/NO-006/NO

Ibraxion

Norvegia

2.6.2005


ALLEGATO III

3.   Autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Numero EU

Prodotto

Stato

Data di proroga

EU/1/00/142/011/NO-013/NO

NovoMix Penfill 50

Norvegia

1.11.2005

EU/1/00/142/001-013/IS

NovoMix 50 Penfill sospensione iniettabile

Islanda

5.10.2005

EU/1/00/142/014/NO-016/NO

NovoMix Flexpen 50

Norvegia

1.11.2005

EU/1/00/142/014-016/IS

NovoMix 50 FlexPen sospensione iniettabile

Islanda

5.10.2005

EU/1/00/142/017/NO-019/NO

NovoMix Penfill 70

Norvegia

1.11.2005

EU/1/00/142/017-019/IS

NovoMix 70 Penfill sospensione iniettabile

Islanda

5.10.2005

EU/1/00/142/020/NO-022/NO

NovoMix Flexpen 70

Norvegia

1.11.2005

EU/1/00/142/020-022/IS

NovoMix 70 FlexPen sospensione iniettabile

Islanda

5.10.2005

EU/1/03/265/003/NO-004/NO

Bonviva, compresse rivestite con film

Norvegia

28.9.2005

EU/1/03/265/003-004/IS

Bonviva, compresse rivestite con film

Islanda

25.10.2005

EU/1/03/266/003/NO-004/NO

Bondenza, compresse rivestite con film

Norvegia

28.9.2005

EU/1/03/266/003-004/IS

Bondenza, compresse rivestite con film

Islanda

21.10.2005

EU/1/04/276/021/NO-023/NO

Abilify, compressa orodispersibile 5 mg

Norvegia

18.7.2005

EU/1/04/276/021-023/IS

Abilify, compressa orodispersibile 5 mg

Islanda

14.7.2005

EU/1/04/276/024/NO-026/NO

Abilify, compressa orodispersibile 10 mg

Norvegia

18.7.2005

EU/1/04/276/024-026/IS

Abilify, compressa orodispersibile 10 mg

Islanda

14.7.2005

EU/1/04/276/027/NO-029/NO

Abilify, compressa orodispersibile 15 mg

Norvegia

18.7.2005

EU/1/04/276/027-029/IS

Abilify, compressa orodispersible 15 mg

Islanda

14.7.2005

EU/1/04/276/030/NO-032/NO

Abilify, compressa orodispersible 30 mg

Norvegia

18.7.2005

EU/1/04/276/030-032/IS

Abilify, compressa orodispersibile 30 mg

Islanda

14.7.2005

EU/1/04/276/033/NO-035/NO

Abilify 1mg/ml, soluzione orale

Norvegia

9.11.2005

EU/1/04/276/033-035/IS

Abilify 1 mg/ml, soluzione orale

Islanda

1.12.2005

EU/1/96/026/002/IS

Invirase, compressa rivestita con film 500 mg

Islanda

19.7.2005

EU/1/96/026/002/NO

Invirase

 Norvegia

9.6.2005

EU/2/97/004/012/NO-013/NO

Metacam, 0,5 mg/ml sospensione orale per cani

Norvegia

5.9.2005

EU/2/97/004/012-013/IS

Metacam, 0,5 mg/ml sospensione orale per cani

Islanda

2.9.2005


ALLEGATO IV

4.   Autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Numero EU

Prodotto

Stato

Data di revoca

EU/1/00/158/001-034/IS

Opulis

Islanda

9.9.2005

EU/1/00/168/001/NO-006/NO

Tenecteplase

Norvegia

9.8.2005

EU/1/00/168/001-006

Tenecteplase

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/02/208/001-008/IS

Xapit

Islanda

9.9.2005

EU/1/02/210/001/NO-008/NO

Rayzon

Norvegia

22.7.2005

EU/1/02/210/001-008

Rayzon

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/02/210/001-008/IS

Rayzon

Islanda

5.7.2005

EU/1/02/242/001-024

Valdyn

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/02/242/001-024/IS

Valdyn, compresse rivestite con film

Islanda

5.7.2005

EU/1/02/244/001/NO-024/NO

Valdyn

Norvegia

22.7.2005

EU/1/02/244/001-024/IS

Valdyn

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/96/009/010/NO-017/NO

Zerit

Norvegia

30.9.2005

EU/1/96/009/010-017/IS

Zerit capsule a rilascio prolungato

Islanda

29.11/05

EU/1/96/023/001

Cea-Scan

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/96/023/001/IS

CEA-Scan

Islanda

9.11.2005

EU/1/97/048/001-014/IS

Infanrix HepB, sospensione iniettabile

Islanda

15.6.2005

EU/2/00/023/001-003

Pulsaflox

Liechtenstein

30.11.2005


ALLEGATO V

5.   Autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2005:

Numero EU

Prodotto

Stato

Data di sospensione

EU/1/00/147/001/NO-012/NO

Hexavac

Norvegia

17.11.2005

EU/1/00/147/001-008

Hexavac

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/147/001-008/IS

Hexavac

Islanda

17.11.2005