ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
28 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 289/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 289/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 289/3

Aiuti di Stato — Regno Unito — Aiuto di Stato n. C 38/2006 (ex NN 93/2005) — Regime di miglioramento delle industrie dei prodotti della pesca — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

10

2006/C 289/4

Avviso di apertura di un riesame dell'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare di Cina in relazione alle importazioni di certe parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare di Cina

15

2006/C 289/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/Kion) ( 1 )

19

2006/C 289/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3958 — Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2006/C 289/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2006/C 289/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets) ( 1 )

22

2006/C 289/9

Nuova composizione del Gruppo consultivo europeo dei consumatori

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 novembre 2006

(2006/C 289/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3114

JPY

yen giapponesi

152,24

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,67770

SEK

corone svedesi

9,0423

CHF

franchi svizzeri

1,5855

ISK

corone islandesi

91,96

NOK

corone norvegesi

8,2690

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5780

CZK

corone ceche

28,040

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

258,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6977

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8239

RON

leu rumeni

3,4776

SIT

tolar sloveni

239,66

SKK

corone slovacche

35,662

TRY

lire turche

1,9250

AUD

dollari australiani

1,6848

CAD

dollari canadesi

1,4866

HKD

dollari di Hong Kong

10,1972

NZD

dollari neozelandesi

1,9591

SGD

dollari di Singapore

2,0324

KRW

won sudcoreani

1 220,45

ZAR

rand sudafricani

9,2965

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2861

HRK

kuna croata

7,3220

IDR

rupia indonesiana

11 988,16

MYR

ringgit malese

4,7702

PHP

peso filippino

65,111

RUB

rublo russo

34,5880

THB

baht thailandese

47,750


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 289/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 79/06

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Freie und Hansestadt Hamburg

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Hodorff Qualitätslogistic GmbH

Banksstraße 28

D-20097 Hamburg

Base giuridica

Einzelfallentscheidung der Kreditkommission gemäß dem Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133).

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften13.1.2001 L 10/33)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

27 300 EUR

Credito garantito

5,46 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

15.5.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Né regime di aiuti né aiuto singolo, trattandosi di una garanzia unica

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Referat Finanzierungshilfen

Alter Steinweg 4

D-20459 Hamburg

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 90/06

Stato membro

Germania

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Programm zur Innovationsförderung/Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Base giuridica

Programm und zugehörige Bekanntmachungen sind unter www.ble.de (Link Innovationsförderung — dort unter 3. Download des Programms zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (PDF-Dokument) und 3.1 Download der Bekanntmachung einer Richtlinie über die Förderung innovativer Pflanzenschutzvorhaben zur Reduzierung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung (PDF-Dokument)) einsehbar

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo complessivo

21,6 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuti singoli

Importo complessivo dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

Il programma inizia immediatamente. Gli stanziamenti sono concessi man mano che vengono pubblicati gli avvisi e presentate le domande corrispondenti.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Illimitata.

Il programma viene adeguato qualora lo renda necessario un regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Projektgruppe Innovationsförderung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

In conformità dell'articolo 6 del regolamento

(non pertinente)


Numero dell'aiuto

XS 112/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincia Zuid-Holland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Bioception B.V.

Base giuridica

Artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

139.001 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì, l'intensità dell'aiuto da parte dell'autorità è 45% (ricerca preconcorrenziale)

Data di applicazione

13.6.2006. L'aiuto viene concesso dopo la notifica, con riserva.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2007 Se del caso, la misura sarà adeguata alle pertinenti disposizioni scaturite dalla revisione del regolamento 70/2001. Alla Commissione verrà inviata una comunicazione in merito.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Il presente progetto di ricerca e sviluppo mira a sviluppare le conoscenze e la tecnologia nel settore dell'applicazione pratica delle sostanze di prova biologiche.

Le esigenze in materia di qualità e di igiene per la produzione di medicinali e di generi alimentari (es. i requisiti HACCP) sono sempre più rigide. In effetti, la misurazione intrusiva comporta un'alterazione del prodotto. I materiali utilizzati devono essere puliti dopo la prova. Per poter ottenere la necessità sterilizzazione, sono richiesti investimenti sempre più cospicui in attrezzature costose. Il presente progetto presenta un'alternativa che consente di valutare e sviluppare nuove conoscenze e tecnologie nel settore dei contenitori usa e getta che dispongono di proprie capacità di raccolta e di trasmissione dati. Durante la fabbricazione, i parametri di processo devono essere misurati online e inviati a un sistema operativo centrale del processo di produzione. Le componenti fisiche da sviluppare devono essere piccole e poco costose, il che rende necessaria la ricerca tecnica. L'università di Delft è incaricata di mettere a disposizione le conoscenze scientifiche richieste e di sviluppare i nastri su cui sono applicati i sensori.

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Altre industrie manifatturiere

Attività di fornitura a diversi settori.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 118/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincia Flevoland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Impresa individuale Pitch & Putt Swifterbant a Swifterbant

Base giuridica

Decentralisatie-convenant Rijk/Flevoland m.b.t. het Leader+ programma Regio Randstad 2000-2006 d.d. 11 april 2001.

Leader+ overeenkomst tussen de provincie Flevoland en Pitch & Putt Swifterbant.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

155.700 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì.

L'intensità dell'aiuto è 12,4 %, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del reg. (CE) n. 70/2001

Data di applicazione

La decisione sarà adottata dopo pubblicazione dell'avviso nella GUCE.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.11.2007.

Se del caso, la misura sarà adeguata alle pertinenti disposizioni scaturite dalla revisione del regolamento 70/2001. Alla Commissione verrà inviata una comunicazione in merito.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Sì.

Gi aiuti sono concessi per investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 4, par. 1). Obiettivo dell'aiuto è fornire un aiuto all'imprenditore per la costruzione di un campo da minigolf Pitch & Putt con annesso circolo. Questa attività turistica costituisce una nuova fonte di reddito per l'ex agricoltore.

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 121/06

Stato membro

Grecia

Regione

Tutto il territorio

Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell'impresa che riceve un singolo aiuto

I gruppi greci di cooperazione tecnologica («Ελληνικοί Τεχνολογικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί») costituiscono un'iniziativa condotta sotto l'egida del Ministero dello sviluppo, il cui scopo è istituire e sviluppare raggruppamenti concorrenziali di cooperazione tecnologica in determinati settori tematici a forte intensità cognitiva e orientati all'esportazione. I gruppi selezionati comprendono principalmente PMI.

Base giuridica

Νόμος 1514/85 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2919/01. Ο ρόλος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Νόμου 2919/01 και το Προεδρικό Διάταγμα 145/03 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 του Νόμου 3438/06 και το άρθρο 15 του Νόμου 3460/06

Spesa annuale prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo totale annuale

2006: 1 310 000 EUR

2007: 1 310 000 EUR

2008: 652 000 EUR

Importo totale della sovvenzione:

Gli importi annuali definitivi possono variare lievemente rispetto a quelli indicati più sopra, ma l'importo totale dell'aiuto è fisso.

1 514 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto

La percentuale totale dell'aiuto non supererà il 50%, nel rispetto dei massimali per gli aiuti allo sviluppo regionale, quali sono stati approvati dalla Commissione nella mappa relativa a ciascuno Stato membro, e delle condizioni enunciate nel regolamento di esenzione n. 70/2001, modificato dal regolamento n. 364/2004.

Data di applicazione

L'invito a presentare progetti è stato pubblicato all'inizio dell'agosto 2006.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2008; gli impegni giuridici fino al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto

Il programma sovvenzionerà per un breve periodo (2006-2008) le azioni dei gruppi di cooperazione relative ad investimenti (allestimento e modifiche degli spazi per uffici, acquisto di hardware e attrezzature, acquisto di software e delle relative licenze), a servizi di consulenza (che non costituiscano attività permanenti o regolari e non siano correlati a costi ordinari di gestione), ad altri servizi e azioni (partecipazione a fiere commerciali ed a dimostrazioni), e contribuirà alla copertura delle spese per l'acquisto e la convalida di licenze ed altri diritti di proprietà intellettuale (brevetti). L'obiettivo delle sovvenzioni è favorire l'ampliamento delle attività dei membri dei gruppi, istituire solide reti umane, attuare politiche di R & S, promuovere la diffusione della tecnologia e della conoscenza tra i membri dei gruppi, incentrarsi sullo sviluppo del potenziale umano e migliorare le capacità delle imprese interessate.

Settori economici interessati

Microelettronica e sistemi integrati, ad eccezione delle imprese le cui attività sono correlate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Γ. Αναστασίου 13, GR-11527 Αθήνα

(Ministero dello sviluppo, Segreteria generale per la ricerca e la tecnologia, Centro di ricerca «Athinà», I. Anastassiu 13, GR-11527 Atene)

Altre informazioni

Il regime è consono al regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004. L'aiuto s'inquadra nell'azione 4.6.3 del programma operativo «Competitività», che è cofinanziato dai fondi strutturali.


Numero dell'aiuto

XS 127/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Tutte le regioni

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Studi di fattibilità nel settore della R& a favore di imprese di prestigio

Base giuridica

Kaderwet EZ-subsidies

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1 milione di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Aiuto a favore della R & S, conformemente alle disposizioni sull'intensità massima dell'aiuto.

Data di applicazione

21.6.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

4 anni

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 132/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincia Flevoland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Maatschap M.T.M.& I. Daniëls-Bisschop

Base giuridica

Decentralisatie-convenant Rijk/Flevoland m.b.t. het Leader+ programma Regio Randstad 2000-2006 d.d 11 april 2001.

Leader+ overeenkomst tussen de provincie Flevoland en Maatschap M.T.M.& I. Daniëls-Bisschop

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

121 446 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì.

Intensità dell'aiuto pari al 15%, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 70/2001

Data di applicazione

L'aiuto sarà erogato previa pubblicazione della notifica nella GUUE.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino all'1.9.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Sì.

Aiuto finalizzato agli investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 4, paragrafo 1). L'aiuto è inteso quale contributo agli investimenti che il beneficiario dovrà sostenere per la realizzazione di un pensionato che ospiterà temporaneamente i lavoratori stranieri che prestano lavoro a termine per un cospicuo numero di agricoltori della provincia Flevoland.

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 146/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincie Zuid-Holland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Nome dell'impresa:

Vastgoed Ontwikkelings Combinatie

Base giuridica

Algemene subsidieverordening (Asv), hoofdstuk 6, Milieu, onderdeel regeling stimulering duurzame energie

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

3 70. 837 EUR

(lo 0,9 % del costo totale degli investimenti a carico di Vastgoed Ontwikkelings Combinatie)

Credito garantito

 

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

Data dell'erogazione 15 giugno 2006. L'aiuto è erogato previa notifica alla Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino all'1.9.2007.

È previsto un anticipo massimo pari all'80% dell'importo cui il richiedente può aver diritto, su richiesta del medesimo. In assenza di richiesta in questo senso da parte dell'interessato, si procede ad un versamento unico 13 settimane dopo che l'importo dell'aiuto è stato determinato.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Obiettivo del progetto

il progetto è inteso a provvedere al riscaldamento e alla refrigerazione del nuovo complesso commerciale di Zuidelijke Randweg a Middelharnis mediante l'immagazzinamento di acqua calda e fredda dal bacino acquifero e tramite pompe di calore. Il complesso consta di sei lotti che saranno connessi ad un impianto centrale di riscaldamento e refrigerazione. Tenuto conto dello squilibrio energetico tra domanda di riscaldamento e quella di refrigerazione (60/40 %), sono inoltre previsti sistemi di tipo «road energy» (tubature nella pavimentazione stradale) per riutilizzare il calore dell'asfalto.

Il sistema consentirà una riduzione annua di CO2 pari a 473 tonnellate

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Zuid Holland

Zuid-Hollandlaan 1

2596 AW Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/10


AIUTI DI STATO — REGNO UNITO

Aiuto di Stato n. C 38/2006 (ex NN 93/2005)

Regime di miglioramento delle industrie dei prodotti della pesca

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 289/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 settembre 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della pesca

DG FISH/D/3 «Questioni giuridiche»

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 19 42)

Dette osservazioni saranno comunicate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Nel giugno 2004 la Commissione è stata informata del fatto che lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso aiuti al settore della pesca che potevano costituire aiuti di Stato illegali.

Nell'ambito del regime in oggetto, applicato dall'inizio degli anni '80 al 14 gennaio 2005, sono stati concessi aiuti, fino a un massimo del 20 %, destinati all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la trasformazione e alla costruzione, miglioramento o ampliamento di industrie dei prodotti della pesca. Non erano ammesse a fruire degli aiuti le riparazioni di macchinari o di fabbricati. L'importo massimo dell'aiuto per beneficiario era di 20 000 GBP per industrie con fatturato inferiore a 1 000 000 GBP, 25 000 GBP per industrie con fatturato compreso fra 1 000 000 e 3 000 000 GBP e 30 000 GBP per industrie con fatturato superiore a 3 000 000 GBP. Dal 1994 al 14 gennaio 2005 nell'ambito del regime sembrano essere stati erogati circa 1,6 milioni di GBP, di cui 93 600 GBP a un'impresa produttrice di farina e olio di pesce.

A norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Secondo il Regno Unito, il regime è stato applicato come minimo dagli anni '80 al 14 gennaio 2005. Tuttavia, poiché mancava la documentazione pertinente, le autorità britanniche non sono state in grado di provare che le misure di aiuto esistevano già prima dell'adesione del Regno Unito all'Unione e che quindi potevano essere considerate aiuti esistenti. Il Regno Unito ha inoltre confermato di aver modificato gli aiuti nel corso degli anni senza aver notificato la Commissione, per cui la misura in oggetto va considerata un nuovo aiuto.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) non fissa alcun periodo limite per l'esame di aiuti illegali. L'articolo 15 di detto regolamento stabilisce tuttavia che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni, che il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario e viene interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Nel caso in esame, pertanto, secondo la Commissione non occorre esaminare gli aiuti concessi più di dieci anni prima di una qualsiasi misura da essa presa al riguardo. A suo parere, il periodo limite è stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Il periodo limite si applica di conseguenza agli aiuti concessi ai beneficiari anteriormente al 24 agosto 1994 e la Commissione valuta quindi solo gli aiuti accordati con decisioni adottate fra il 24 agosto 1994 e il 14 gennaio 2005. Le misure relative al settore della pesca vanno esaminate sulla base degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Secondo il punto 5.3 di tali orientamenti, gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato.

Gli aiuti sembrano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca devono essere valutati secondo gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura in vigore al momento della concessione dell'aiuto (2).

Secondo il punto 2.3 delle linee direttrici del 1994, del 1997 e del 2001 e il punto 3.10 degli orientamenti del 2004, gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché rispettino le condizioni per la concessione previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999. Gli aiuti possono essere concessi fino al 60 % dei costi ammissibili.

Le condizioni del regime sono compatibili con tali condizioni. Nell'ambito del regime, tuttavia, 93 600 GBP sono state erogate a un'impresa produttrice di farina e olio di pesce; questa parte dell'aiuto non può essere considerata conforme alle condizioni previste dalle linee direttrici pertinenti. Allo stadio attuale la Commissione nutre pertanto seri dubbi sulla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«(1)

The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the aid/measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

(2)

By letter of 15 June 2004 the Commission was informed by a citizen of the United Kingdom of unlawful aid granted by the authorities of the Shetland Islands of the United Kingdom. By letters of 24 August 2004, 4 February, 11 May and 16 December 2005 the Commission has requested the United Kingdom authorities to provide information about these measures, to which the United Kingdom authorities responded by letters of 10 December 2004, 6 April, 8 September 2005 and 31 January 2006.

2.   DESCRIPTION

(3)

The Shetland Islands Council (SIC), the public authority in Shetland, has made payments to the fisheries sector under the scope of two general aid measures named “Aid to the Fish Catching and Processing Industry” and “Aid to the Fish Farming Industry”, which actually consisted of several different types of aid schemes, one of which is the so-called “Fish Factory Improvement Scheme”.

(4)

Under the fish factory improvement scheme, which was in force from at least the 1980's until 14 January 2005, aid could be granted for the purchase of new processing machinery and equipment and for the construction, improvement or extension of fish factories. Repairs of machinery or buildings are however not eligible. Aid for second hand equipment is only considered for assistance in special circumstances and must be inspected or certified as fully serviceable by an independent engineer.

(5)

Aid of maximum 20 % is granted either as direct grant or as interest relief grant on a Shetland Development Trust Loan or proportion of both. The interest relief grant is used to reduce the interest rate on a loan from 8 % to 5 %.

(6)

The maximum amount of aid per beneficiary is GBP 20 000 for factories with a turnover of less than GBP 1 000 000; GBP 25 000 for factories with a turnover of between 1 000 000 and GBP 3 000 000 and GBP 30 000 for factories with a turnover of more than GBP 3 000 000. In case of new fish processing operations with no track record regarding the turnover the maximum grant in the first year shall be fixed at GBP 30 000.

(7)

All applicants must ensure that all fish factory improvements comply with the Community health and hygiene regulations and that their factories and work practices meet the required standards specified by the Shetland Seafood Quality Control Ltd. Finally applicants must operate their businesses for at least five years, must be member of the Shetland Fish Processors Association and must retain membership for at least five years from the date of receipt of the aid.

(8)

Beneficiaries of the aid must submit to the Council their annual accounts within 9 months of the end of the financial year for each of the 5 years following the receipt of the aid. Breach of the conditions may lead to (partial) recovery of the aid from the beneficiary.

3.   COMMENTS FROM THE UNITED KINGDOM

(9)

The United Kingdom states that the aid measures concerned have already been applied already before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. The United Kingdom is however not able to provide any evidence of the existence of these measures at the time of accession.

(10)

The United Kingdom confirms that the aid measures have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty [former Article 93(3)]. The United Kingdom states however that the expenditure and application of the measures have been reported yearly to the Commission by way of the annual State aid inventory and that the officials responsible for the aids believed that by transmitting the annual reports no notification of the aid would be necessary.

(11)

Finally the United Kingdom states that where the measures and the amendments to the schemes might have been applied without prior notification to the Commission, they were applied in accordance with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the time aid was granted under the measures.

(12)

In addition, with regard to the aid granted under the Fish Factory Improvement Scheme the United Kingdom states that during the years 1997 — 2005 aid has been granted under the scheme to a company involved in the production of fish meal and fish oil, not intended for human consumption, amounting to a total of GBP 93 600.

(13)

The United Kingdom admits that this aid is incompatible with the rules for State aid to fisheries, but points out that the aids have been granted under the assumption that the aids were coming from private funds and thus would not fall under the State aid rules. In this respect the United Kingdom refers to the decisions of the Commission on cases 2003/612/EC (3) and C(2005)4649final (4), in which the Commission decided that the principle of legitimate expectation on the side of the national authorities applied and for that reason recovery of the aid was not required. The United Kingdom states that the Shetland Islands Council was acting under the legitimate expectation that the funding was not covered by the State aid rules and during the course of 2004, when it became fully clear that the funds needed to be regarded as public funds, the Council acted decisively and responsibly to suspend all affected measures, including this scheme.

4.   ASSESSMENT

(14)

It must be determined first if the scheme can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

(15)

Aid has been granted to a limited number of companies within the fisheries sector and is thus of a selective nature. The aids have been granted by the Shetland Islands Council, the public authority of Shetland, from State resources and are in the benefit of these companies which are in direct competition with other companies in the fisheries sector of both within the United Kingdom as well as in other Member States. Therefore, the measures distort or threaten to distort competition and appear to be State aid in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

4.1.   Legality

(16)

According to the UK authorities, the scheme has been applied at least from the 1980's until January 2004. However, due to the absence of past records, the United Kingdom acknowledged that it is not able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the union and thus would have to be regarded as existing aids. In any event, the United Kingdom confirmed that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty [former Article 93(3)]. As a result, the aid measures have to be considered as new aid.

(17)

The Commission regrets that the United Kingdom did not respect Article 88(3) of the EC Treaty, under which Member State are obliged to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. In this respect the United Kingdom has stated that its authorities were mistakenly convinced that the inclusion of the measures into the annual State aid inventory, yearly submitted to the Commission, would be sufficient to inform the Commission of the aid in question. It must be noted however that such reporting to the Commission can not be considered as notification of the aid as required under Article 88(3) of the EC Treaty.

4.2.   Basis for the assessment

(18)

Council Regulation (EC) No 659/1999 (5) does not lay down any limitation period for the examination of unlawful aid within the meaning of Article 1(f) thereof, i.e. aid implemented before the Commission is able to reach a conclusion about its compatibility with the common market. However, Article 15 of that Regulation stipulates that the powers of the Commission to recover aid is subject to a limitation period of ten years, that the limitation period begins on the day on which the aid is awarded to the beneficiary and that that limitation period is interrupted by any action taken by the Commission. Consequently, the Commission considers that it is not necessary in this case to examine the aid covered by the limitation period, i.e. aid granted more than ten years before any measure taken by the Commission concerning it.

(19)

The Commission considers that in this case the limitation period was interrupted by its request for information sent to the United Kingdom on 24 August 2004. Accordingly, the limitation period applies to aid granted to beneficiaries before 24 August 1994. Consequently, the Commission will asses below only the aid granted by decisions taken between 24 August 1994 and January 2005. During that time approximately GBP 1 600 000 appear to have been granted under the scheme.

(20)

State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC Treaty. As regards the State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture. According to point 5.3 of the current Guidelines (6)) an “unlawful aid” within the meaning of Article 1 (f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force. The aid thus needs to be assessed on the compatibility with the Guidelines of 1994, 1997, 2001 and 2004 (7).

4.2.1.   Guidelines of 1994, 1997 and 2001

(21)

According to point 2.3 of the 1994, 1997 and 2001 Guidelines, aid for investments in the processing and marketing of fishery products may be regarded compatible with the common market provided that the conditions are comparable to the conditions laid down in the respective regulations for the structural fund for fisheries and the sum of the State aid does not exceed, in subsidy equivalent, the total rate of national and Community subsidies fixed in annex IV of those Regulations.

Regulation (EC) No 3699/93 and Regulation (EC) No 2792/1999

(22)

According to both Article 11 and point 2.4 Annex III of Regulation (EC) No 3699/93 (8) and Article 13 and point 2.4. of Annex III of Regulation (EC) No 2792/1999 (9) eligible investments shall relate in particular to the construction and acquisition of buildings and installation, the acquisition of new equipment and installations needed for the time of landing and the marketing of fishery and aquaculture products between the time of landing and the end-product stage and the application of new technologies intended in particular to improve competitiveness.

(23)

Investments shall not be eligible for assistance when they concern fishery and aquaculture products intended to be used and processed for purposes other than human consumption, with the exemption of investments exclusively for the handling, processing and marketing of fishery and aquaculture wastes.

(24)

As Shetland is an objective I region, aid may be granted up to 60 % of the eligible costs.

4.2.2.   Guidelines of 2004

(25)

According to point 3.10 of the 2004 Guidelines, aid for the categories of measures covered by Regulation (EC) No 1595/2004 (10), but which are designed to benefit enterprises other than SME's, or exceed the threshold laid down in Article 1(3) of that Regulation, will be assessed on the basis of the Guidelines and of the criteria laid down for each category of measures in the Articles 4 to 13 of that Regulation. As the Guidelines do not contain any specific provisions for this type of aid, the scheme is to be assessed by reference to the provisions laid down in that Regulation.

(26)

As regards the types of measures concerned, in Article 8 of Regulation (EC) No 1595/2004 it is established that aid for investments in the processing and marketing of fishery products shall be regarded compatible with the common market provided that the aid complies with the conditions of Article 13 of, and points 2 and 2(4) of Annex III to Regulation (EC) No 2792/1999, and that the amount of the aid does not exceed, in subsidy equivalent, the total rate of national and Community subsidies fixed by Annex IV to that Regulation.

4.3.   Compatibility

(27)

Under the scheme aid has been granted to improve fish factories for the purchase of new processing machinery and equipment and for the construction, improvement or extension of fish factories. As, according to the provisions provided under the Regulation (EC) No 3699/93 and Regulation (EC) No 2792/1999, investment should relate to the constructions and acquisition of building and installation, the acquisition of new equipment, the investment should be considered compatible with those provisions.

(28)

Aid has been granted to a maximum of 20 % as direct grant or as interest. According to the rules applicable may be granted up to 60 % of eligible cost, thus also the rate of aid is compatible with the conditions established in the respective Guidelines applicable at the time the aid was granted.

(29)

However, investments for processing and marketing of fishery and aquaculture products intended to be used and processed for purposes other than human consumption are not eligible. As pointed out in point 13 of this decision, the authorities of the United Kingdom have confirmed that under the scheme such aid has been granted in one occasion, with a total of GBP 93 600. This aid thus seems to be incompatible with the conditions.

(30)

Therefore, at this stage, the Commission considers that, as far as it concerns the aid referred to on point 13 and 25, the conditions of the respective Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture seem not to have not been complied with.

(31)

The comments made by the United Kingdom that the principle of legitimate expectation would apply to this situation, just as was done in cases 2003/612/EC (11) and C(2005)4649final, are for the issue of compatibility of the aid of no relevance. This would however be of relevance with regard to the question whether or not the aid would have to be recovered from the final recipient and thus would will only need to be further assessed in a final negative decision would proceed.

(32)

All other aid granted under the scheme is considered to be compatible with the conditions of the Guidelines in force at the time the aid was granted and thus regarded compatible with the common market.

5.   DECISION

(33)

In view of the foregoing analysis the Commission has decided not to raise any objections to this aid scheme, with the exception of the aid granted for investments for processing and marketing of fishery and aquaculture products intended to be used and processed for purposes other than human consumption.

(34)

The Commission observes that, as far as it concerns this aid for investments for processing and marketing of fishery and aquaculture products intended to be used and processed for purposes other than human consumption, there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of this aid with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(35)

In the light of the foregoing conditions, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(36)

The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88 (3) of the EC Treaty has suspensory effect and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(37)

The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3, GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12, GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7 e GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(3)  OJ C 211, 21.8.2003, p. 63.

(4)  Commission decision of 7 December 2005, notified to the authorities of the United Kingdom on 8 December 2005, to be published in the Official Journal, C series.

(5)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, OJ L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulation as amended by the Act of Accession of 2003.

(6)  OJ C 229, 14.9.2004, p. 5

(7)  OJ C 260, 17.9.1994, p. 3; OJ C 100, 27.3.1997, p. 12 and OJ C 19, 20.1.2001, p. 7; OJ C 229, 14.9.2004, p. 5.

(8)  Council Regulation (EC) No 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and the marketing of its products, OJ L 346, 31.12.1993, p. 1.

(9)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p. 10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(10)  Commission Regulation (EC) No 1595/2004 of 8 September 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and mediums-sized enterprises active in the production, processing and marketing of fisheries products, OJ L 291, 14.9.2004, p. 3.

(11)  OJ C 211, 21.8.2003, p. 63.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/15


Avviso di apertura di un riesame dell'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare di Cina in relazione alle importazioni di certe parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare di Cina

(2006/C 289/04)

La Commissione dispone di prove sufficienti per avviare un riesame a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (2).

1.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito da parti essenziali di biciclette:

telai di bicicletta dipinti o anodizzati o lucidati e/o laccati, attualmente classificabili al codice NC ex 8714 91 10,

forcelle anteriori di biciclette dipinte o anodizzate o lucidate e/o laccate, attualmente classificabili al codice NC ex 8714 91 30,

deragliatori, attualmente classificabili al codice NC 8714 99 50,

pedivelle attualmente classificabili al codice NC 8714 96 30,

ruote dentate libere, attualmente classificabili al codice NC 8714 93 90, presentate o meno in set,

altri freni, attualmente classificabili al codice NC 8714 94 30,

leve dei freni, attualmente classificabili al codice NC ex 8714 94 90, presentate o meno in set,

ruote complete con o senza camere d'aria, pneumatici e ruote dentate, attualmente classificabili al codice NC ex 8714 99 90, e

manubri, attualmente classificabili al codice NC 8714 99 10, presentati o meno con l'attacco, leve del freno e/o del cambio,

aventi origine nella Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). I codici NC riportati sopra sono menzionati esclusivamente a titolo informativo.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore configurano un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) e mantenuto dal regolamento (CE) 1524/2000 (4) relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») ed esteso dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (5) alle importazioni di certe parti di biciclette dalla RPC.

L'estensione delle misure alle importazioni di certe parti di biciclette dalla RPC risulta da un'indagine in merito alla presunta elusione dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CEE) n. 2474/93 in seguito all'assemblaggio di biciclette nella Comunità, utilizzando parti di biciclette originarie della RPC. L'indagine ha confermato tale sospetto e le misure imposte sulle importazioni di biciclette dalla RPC sono state estese alle importazioni di parti da detto paese («le misure estese»).

3.   Motivazione del riesame

Successivamente all'estensione delle misure alle importazioni di certe parti di biciclette la Commissione ha acconsentito alle richieste di esenzione dalle misure estese presentate da un gran numero di società basate nella Comunità. La Commissione ha continuato a ricevere richieste di esenzione dalle misure estese e il numero attuale di interessati che richiedono un'esenzione è notevole. Nel contempo non vi sono indicazioni apparenti di casi di elusione da parte delle società cui è stata concessa un'esenzione.

Inoltre, la Commissione dispone di prove evidenziali sufficienti del fatto che, se l'estensione delle misure relative alle importazioni di biciclette alle importazioni di certe parti di biciclette fosse rimossa, non si registrerebbe una continuazione o una ricorrenza delle pratiche di elusione.

4.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame dell'estensione delle misure alle importazioni di certe parti di biciclette, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Tale inchiesta accerterà se sia necessario continuare a mantenere l'estensione del dazio antidumping imposto alle biciclette originarie della RPC alle importazioni di certe parti di biciclette dalla RPC.

a)   Campionamento

i)   Campionamento dei produttori/assemblatori di biciclette nella Comunità

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dalla presente inchiesta, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/assemblatori comunitari (6) di biciclette a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), punto i) del presente avviso:

il nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il fatturato globale in euro della società per gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il fatturato in euro della società relativo a vendite di tutte le biciclette sul mercato comunitario per gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il fatturato in euro della società relativo alle vendite di biciclette assemblate internamente nella Comunità e vendute sul mercato comunitario per gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il fatturato in euro della società relativo a vendite di parti di biciclette sul mercato comunitario per gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il volume in unità di tutte le biciclette vendute sul mercato comunitario negli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006

il volume in unità delle biciclette assemblate internamente nella Comunità negli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il costo totale in euro della parti di biciclette prodotte dalla società negli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il valore totale in euro delle parti di biciclette di origine cinese importate o acquistate dalla società negli anni di calendario 2003, 2004, 2005, e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il valore totale in euro delle parti di biciclette di origine non cinese importate o acquistate dalla società negli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

il volume in unità delle parti essenziali di bicicletta elencate alla sezione 1 utilizzate nelle operazioni di assemblaggio della società durante gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

i costi totali diretti di fabbricazione in euro per le biciclette prodotte/assemblate (manodopera e costi di produzione) dalla società durante gli anni di calendario 2003, 2004, 2005 e per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006,

i nomi e le attività specifiche di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata cooperazione sono esposte al successivo paragrafo 7.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al successivo paragrafo 5, lettera b), punto ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le imprese incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo paragrafo 5, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione fonderà le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al successivo paragrafo 7, conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari di biciclette/assemblatori di biciclette nella Comunità. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), punto iii).

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a), punto i).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a), punto ii).

5.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nella selezione definitiva del campione, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta stessa.

(ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al paragrafo 4, lettera a), punto ii) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 — 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Nei casi in cui la parte o le parti esentate in esame non forniscano le informazioni richieste ai paragrafi 4, lettera a), punto i) e rispettivamente 5, lettera a), punto i) entro I termini stabiliti, ad esse si possono applicare rispettivamente le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997 (9) relativo alla revoca di un'esenzione e le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati I dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag.1.

(2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag.17.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag.1,

(4)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (GU L 183, 14.7.2005, pag. 1).

(5)  GU L 16, 18.1.1997, pag. 55

(6)  Tutte le parti che sono state esentate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17) nonché le parti sottoposte ad esame ai sensi dello stesso regolamento sono tenute a fornire tali informazioni.

(7)  Per un orientamento quanto al significato di compagnie collegate si rinvia all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del Consiglio che fissa disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1).

(8)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(9)  GU L 17, 21.1.1997, pag. 17.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/Kion)

(2006/C 289/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e The Goldman Sachs Group Inc («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Kion Group («Kion», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per KKR: private equity,

per Goldman Sachs: banca d'investimento,

per Kion: carrelli elevatori e attrezzature per la movimentazione dei materiali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/Kion, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3958 — Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 289/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Arcadis Infra B.V. («Arcadis», Paesi Bassi), Dura Vermeer Railinfra B.V. («Dura Vermeer», Paesi Bassi) e Imtech Infra B.V. («Imtech», Paesi Bassi) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Asset Rail B.V. («Asset Rail», Paesi Bassi), mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Arcadis: gestione di progetti, servizi di consulenza e ingegneria in materia di infrastrutture, edifici, ambiente e comunicazione,

per Dura Vermeer: sviluppo di progetti e costruzione di infrastrutture e di edifici ad uso abitativo, commerciale e industriale,

per Imtech: servizi tecnici meccanici ed elettrici e TIC,

per Asset Rail: manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nei Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3958 — Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 289/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione l'impresa SHV Holdings («SHV», Paesi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'impresa Mammoet Holding B.V. («Mammoet») mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SHV: distribuzione di gas di petrolio liquefatto, articolo di consumo e materie prime,

per Mammoet: operazioni di sollevamento di carichi pesanti e trasporto stradale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4427 — SHV/Mammoet, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets)

(2006/C 289/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Basell Polyolefine GmbH («Basell», Germania) appartenente a AI International S.à.r.l. (Lussemburgo), membro del gruppo Access Industries («Access Industries», Stati Uniti), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di un impianto di cracking con sede a Münchsmünster, Germania, e di altre attività correlate («Münchsmünster Cracker», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Basell: produzione e vendita di olefine, poliolefine e prodotti connessi,

per Access: gruppo di holding operanti nei settori del petrolio (in particolare TNK-BP e Slavneft), del carbone, dell'alluminio, dell'elettricità e delle telecomunicazioni,

per Münchsmünster Cracker: impianto di cracking con vapore situato a Münchsmünster, Baviera, che produce olefine come l'etilene e il propilene, utilizzate come materie prime dall'industria petrolchimica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4401— Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets correlate, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/23


Nuova composizione del Gruppo consultivo europeo dei consumatori

(2006/C 289/09)

Il Gruppo consultivo europeo dei consumatori è stato istituito con la decisione 2003/709/CE della Commissione del 9 ottobre 2003 (1)

Con decisione del 14.11.2006 la Commissione ha nominato i seguenti membri titolari e supplenti del Gruppo per un mandato di tre anni:

Membri titolari

Membri supplenti

Sig. Harald GLATZ (AT)

Dott. Christine WEBER (AT)

Non ancora comunicato (BE)

Non ancora comunicato (BE)

Sig. Petros MARKOU (CY)

Sig. Athos TSINONTIDES (CY)

Sig. Karel PAVLÍK (CZ)

Sig. Jiří VILÍMOVSKÝ (CZ)

Sig.a Anne-Lore KÖHNE (DE)

Sig. Carl-Heinz MORITZ (DE)

Sig.a Benedicte FEDERSPIEL (DK)

Sig. Rasmus KJELDAHL (DK)

Sig.a Linda LÄÄNESAAR (EE)

Sig. Enn-Toivo ANNUK (EE)

Sig. Konstantinos DAGOS (EL)

Sig.a Andromachi DELIKOSTOPOULOU (EL)

Sig.a Conchy MARTIN REY (ES)

Sig. Eugenio RIBÓN SEISDEDOS (ES)

Sig.a Sinikka TURUNEN (FI)

Sig.a Gun WINTER (FI)

Sig. Daniel FOUNDOULIS (FR)

Sig. Emmanuel RODRIGUEZ (FR)

Sig. György BARANOVSZKY (HU)

Sig. István GARAI (HU)

Sig. Dermott JEWELL (IE)

Sig. Michael KILCOYNE (IE)

Sig.a Anna BARTOLINI (IT)

Dott. Massimiliano DONA (IT)

Sig.a Ruta BRAZAUSKIENE (LT)

Sig. Rimantas ZABARAUSKAS (LT)

Sig. Mario CASTEGNARO (LU)

Sig. Bob SCHMITZ (LU)

Sig.a Silvija VĪKSNIŅA (LV)

Sig. Janis PENKA (LV)

Sig. Benny BORG BONELLO (MT)

Dott. Paul E MICALLEF (MT)

Sig.a Klaske de JONGE (NL)

Sig. Rogier KLIMBIE (NL)

Sig.a Małgorzata NIEPOKULCZYCKA (PL)

Sig.a Anna GUT (PL)

Sig.a Patricia Cruz GOMES GAMITO (PT)

Sig.a Anna Margarida Godinho NUÑEZ DA SILVA MOURA (PT)

Sig. Jens HENRIKSSON (SE)

Sig.a Inger PERSSON (SE)

Sig.a Breda KUTIN (SI)

Sig.a Živa DROL NOVAK (SI)

Sig.a Božena STAŠENKOVÁ (SK)

Sig. Miroslav TULÁK (SK)

Sig. Nick STACE (UK)

Sig.a Barbara SAUNDERS (UK)

Sig.a Gottlobe FABISCH (ANEC)

Sig.a Nina KLEMOLA (ANEC)

Sig. Jim MURRAY (BEUC)

Sig.a Willemien BAX (BEUC)


(1)  GU L 258 del 10.10.2003, pag. 35